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La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,05.
PRESIDENTE. Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 5179-R sezioni 2 e 3).
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, non possono essere ripresentati in Assemblea, e
dunque sono irricevibili, gli emendamenti dichiarati inammissibili nelle Commissioni.
Avverto altresì che la Presidenza, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento ed in conformità ai criteri di ammissibilità delineati nel corso dell'esame dei precedenti disegni di legge comunitaria, non ritiene ammissibili, in quanto estranei all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le seguenti proposte emendative: 6.01 del Governo, volto a prolungare i termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi, attraverso una modifica alla disciplina, di esclusivo rilievo nazionale, contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 65 del 2003; Sergio Rossi 8.97 e 8.96, volti ad apportare modifiche di natura ordinamentale alla disciplina relativa alla Consob, in materia rispettivamente di sede della Commissione stessa e di istituzione del Collegio dei revisori dei conti; Quartiani 14.30, soppressivo dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 239 del 2004, relativo alla composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; Quartiani 15.01, relativo all'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili; Cosentino 26.02, volto ad escludere i prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare dall'obbligo di indicazione del luogo di origine o provenienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 157 del 2004; Cosentino 26.03, recante delega per l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di concorrenza (legge n. 287 del 1990) alla disciplina introdotta dai regolamenti CE del Consiglio n. 1 del 2003 e CE del Consiglio n. 139 del 2004, già direttamente applicabili nel nostro ordinamento e relativi a fattispecie diverse rispetto a quelle oggetto della disciplina nazionale; Quartiani 26.05, che proroga il termine per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti; 26.010 del Governo, che modifica l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice sulla protezione dei dati personali, per quanto concerne i contrassegni dei veicoli rilasciati agli invalidi; 26.014 del Governo, recante modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di vendita di materiale esplodente (vedi l'allegato A - A.C. 5179-R sezione 1).
La Presidenza si riserva di comunicare all'Assemblea ulteriori eventuali inammissibilità nel corso della seduta.
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