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Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 4.50, 8.19, 8.14, 8.95, 8.96, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14, 14.15, 14.16, 14.20, 14.23, 14.27, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11. 15.12, 15.14, 15.19, 15.21, 15.16, 15.17, 15.18, 16.2, 20.1, 20.7, 20.10, 20.27, 23.1 e sui subemendamenti 0.20.25.1, 0.20.25.2, 0.20.27.1 nonché sugli articoli aggiuntivi 15.01, 19.01, 19.02, 24.01, 24.02 e 26.03;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
Sul testo del provvedimento:
sull'articolo 18 del disegno di legge, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
il comma 2 sia sostituito dal seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
preso atto che il recepimento delle direttive richiamate negli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo potrebbe comportare adempimenti aggiuntivi di carattere amministrativo e che, in assenza di relazione tecnica, non risulta chiaro in che misura le amministrazioni competenti possano farvi fronte con le risorse a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevato che i medesimi emendamenti dispongono il recepimento delle direttive richiamate esclusivamente mediante inclusione
delle stesse rispettivamente negli allegati A e B senza indicare specifici criteri e principi direttivi, fra i quali avrebbe potuto essere eventualmente inserita una clausola di invarianza;
considerato che l'attuazione delle medesime direttive richiede una accurata istruttoria anche per quanto concerne i profili di carattere finanziario, quale può essere assicurata ai sensi del comma 4, articolo 1 del provvedimento in esame;
preso atto delle affermazioni del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per cui non è stata acquisita una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dall'articolo 18 e considerata l'esigenza di garantire che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;
rilevato, con riferimento all'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, la inidoneità delle disposizioni di cui al comma 4 ad assicurare adeguata copertura ad eventuali nuovi o maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivanti dal medesimo articolo;
esprime
sugli emendamenti 1.54, 1.56 e 1.57 del Governo,
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 4, siano inserite le direttive 2003/122/Euratom, 2004/38/CE e 2004/101/CE.
sull'articolo aggiuntivo 26.013,
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
il comma 4 sia sostituito dal seguente:
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).
sull'emendamento 18.1 e sui subemendamenti 0.26.011.2, O.26.011.7;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.
Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 18 in data 3 novembre 2004, nonché il parere reso, nella medesima data, sull'emendamento 18.1.