Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2742 - DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2004 (APPROVATO DAL SENATO) (5179-A/R)

(A.C. 5179-A/R - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi diciotto mesi per lo smaltimento scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e ventiquattro mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa».
6. 01. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. È istituita con sede in Roma la CONSOB. La Commissione ha in Milano la sede della Direzione generale».
8. 97. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. È istituito il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Associazioni dei soggetti vigilati in proporzione ai contributi dagli stessi versati. I membri del Collegio dei revisori devono avere le stesse caratteristiche dei commissari e non devono far parte di organi sociali di soggetti vigilati. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il controllo del Collegio dei revisori della CONSOB concerne l'efficienza e la correttezza della gestione finanziaria e amministrativa dell'Autorità, con esclusione di ogni delibera relativa all'attività di vigilanza.
8. 96. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.
14. 30. Quartiani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) - 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica


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prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.
3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.
4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.
5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.
15. 01. Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Rugghia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204). - 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare».
26. 02. Cosentino.


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Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;
b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;
c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
26. 03. Cosentino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive). - 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.
26. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27 - 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole «di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
26. 010. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE). - 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo comma, le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti:-«di Io, IIo, IIIo, IVo e Vo categoria, gruppo A) e gruppo B),»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «dal Questore» sono aggiunte le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Vo categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità»;
c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di Vo categoria, gruppo D) e gruppo E)».
26. 014. Governo.