Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 239 del 12/12/2002
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Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1805 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (approvato dal Senato) (3450) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 3450)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 3450 sezione 3), nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3450 sezione 4).


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Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 3450 sezione 5).
Avverto, altresì, che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere sugli emendamenti, distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3450 sezione 2).
Avverto che la Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1, e 96-bis, comma 7, del regolamento, ritiene inammissibili, in quanto volte ad introdurre nel decreto materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto ed oltretutto non previamente presentate in Commissione di merito, le seguenti proposte emendative (vedi l'allegato A - A.C. 3450 sezione 1): Boato 7-bis.01 concernente l'anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza; Quartiani 13-quater.1 che proroga il termine per la separazione societaria delle attività di distribuzione e vendita del gas naturale; Patria 13-sexies.01 concernente la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina della contrattazione integrativa per la dirigenza con funzioni di livello non generale; Luongo 13-undecies.02 concernente la proroga del contributo straordinario in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria; Volontè 13-undecies.03 sulla durata dell'ente per l'irrigazione della Valdichiana; Volontè 13-undecies.05 concernente una proroga in materia di dismissioni delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni e della relativa disciplina tributaria; Volontè 13-undecies.04, sulla regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario o di laurea.
La Presidenza non ritiene, infine, ammissibili i seguenti ulteriori articoli aggiuntivi in quanto volti a prorogare il termine di esercizio di una delega al Governo, ad integrarne i relativi criteri direttivi o a conferirne una nuova: gli identici articoli aggiuntivi Gambini 10-bis.01, Boato 10-bis.02 e Volontè 10-bis.03, in materia di coordinamento del settore idrotermale.
Ciò conformemente ad una prassi interpretativa costantemente seguita dalla Presidenza della Camera, volta ad assicurare un uso proprio dello strumento del decreto-legge e pur considerando che nel testo del decreto stesso (mi riferisco agli articoli 7-bis e 13-nonies introdotti dal Senato) sono previste proroghe di deleghe legislative.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ovviamente ci atteniamo alle valutazioni della Presidenza relativamente alle proposte emendative considerate inammissibili. Esiste, però, un problema di carattere generale che sottopongo alla Presidenza, perché ne faccia una valutazione in termini precisi.
Sono state dichiarate inammissibili proposte emendative che prevedono una proroga di termini per deleghe nuove non contenute originariamente nel decreto-legge. Credo questa sia un'interpretazione giusta. L'articolo 77 della Costituzione in questa materia parla chiaro: è il Governo, solo in casi di necessità e di urgenza, che adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Dunque, si tratta di una prerogativa del Governo.
Tuttavia, se analizziamo il testo trasmessoci dal Senato, ci accorgiamo che lo stesso criterio - visto che anche al Senato immagino viga la stessa Costituzione della nostra Repubblica - non è stato adottato e che sono state previste proroghe di termini su materie e deleghe nuove rispetto al testo originario del decreto-legge. Questo è un problema, signor Presidente, che non riguarda tanto la Camera perché credo che l'interpretazione della Presidenza sia giusta rispondendo, oltre che al regolamento interno della Camera, che


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ovviamente può essere diverso rispetto a quello del Senato, ai principi stabiliti dalla nostra Costituzione.
In questa sede sono state dichiarate inammissibili proposte emendative presentate da alcuni colleghi, in particolar modo molte del collega Boato, con la motivazione che esse introducono proroghe dei termini per deleghe nuove non previste originariamente dal decreto-legge. Credo che, da questo punto di vista, si ponga un problema ed inviterei la Presidenza a valutare se ed in quale sede affrontarlo. Il problema è che di fronte ad un decreto-legge un deputato ha, rispetto ad un senatore, minori poteri perché se ad un senatore è consentito presentare emendamenti che prorogano termini su materie nuove rispetto al testo originario del decreto-legge, la stessa possibilità non è offerta ad un deputato. Credo che questo sia un problema grave che vada assolutamente affrontato.
Mi rendo conto, signor Presidente, che la questione che sollevo è delicata perché attiene alle valutazioni della Presidenza del Senato e, forse, anche al regolamento del Senato, diverso da quello della Camera. Tuttavia, se il regolamento può essere diverso e la Presidenza del Senato può esprimere valutazioni diverse, l'interpretazione dell'articolo 77 della nostra Costituzione deve essere la stessa. Tale articolo, infatti, vige per il Senato e per la Camera.
Ripeto, non contesto le valutazioni della Presidenza che ritengo siano giuste e corrette in base all'articolo 77 della Costituzione. Quello che contesto è che ad un senatore sia consentito presentare emendamenti e vederli approvati, mentre ciò non è consentito ad alcun deputato in quest'aula visto che emendamenti identici, dal punto di vista della materia, a quelli presentati al Senato vengono dichiarati inammissibili. Mi auguro che tale problema possa essere rapidamente affrontato perché di fronte ad altri decreti-legge vorremmo che le prerogative di un deputato fossero le stesse rispetto a quelle di un senatore.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo pur essendo la materia di grande importanza. Le questioni sollevate dal collega Ruzzante sono, a mio parere, fondate e pienamente condivisibili. Per rispetto a lei, che non ha bisogno che qualcuno le ripeta due volte una cosa per capirla, evito di farlo e mi associo a quanto è stato detto.
Aggiungo, però, una considerazione. Non siamo in sede di norme di decreto-legge, nel senso che le norme che venissero approvate dal Parlamento non entrerebbero immediatamente in vigore. Qui siamo infatti in sede di disegno di legge di conversione di un decreto-legge e pertanto le nuove norme inserite - questo vale anche per il Senato, ovviamente - entrano in vigore nel momento in cui entra in vigore il disegno di legge di conversione del decreto-legge.
Si pone il problema - e lei, Presidente Biondi, essendo molto più anziano di me, non dal punto di vista dell'età, ma dal punto di vista dell'anzianità parlamentare, sa per quanti decenni se ne è discusso - dell'eventuale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una materia alla quale peraltro non sarei estraneo, avendo in passato al riguardo presentato delle proposte di legge costituzionale, ma che comunque va affrontata appunto sul piano di una riforma costituzionale in materia di decretazione d'urgenza. Vigendo invece una situazione di emendabilità dei decreti-legge attraverso i disegni di legge di conversione, credo che il problema sollevato dal collega Ruzzante, ai cui rilievi mi associo, vada anche visto sotto questo profilo.
La ringrazio, signor Presidente, dell'attenzione e concludo dicendo che dovremmo cercare di superare questa situazione, in quanto, finché vi è disparità tra Camera e Senato in tema di indennità o di portaborse, o aspetti simili, si tratta di un aspetto che può essere più o meno rilevante e che può toccare la tasca dei


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deputati o dei senatori - ma personalmente mi interessa relativamente poco -, mentre quando c'è una così evidente disparità tra Camera e Senato in materia del potere legislativo del Parlamento, questa invece è una questione rilevante che va affrontata.

PRESIDENTE. I problemi sollevati dai colleghi vertono su una questione certamente importante, quella relativa alla disparità di strutture regolamentari della Camera e del Senato. È un problema al quale dovrà certamente essere posta attenzione e personalmente mi farò carico, per quello che riguarda il Presidente della Camera, di riferire le osservazioni formulate dai colleghi, fondate anche dal punto di vista della finalità che esse perseguono di una eguaglianza di poteri emendativi che non possono essere distinti tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento; tuttavia, non credo che la differenza di regolamento debba, allo stato, incidere sull'atteggiamento che, in base al nostro regolamento, doverosamente dobbiamo avere nei confronti dell'articolo 77 della Costituzione, senza tenere conto, dal punto di vista decisionale, della diversità di struttura regolamentare esistente rispetto a quello del Senato.
Pertanto il problema sollevato dai colleghi esiste e, ripeto, sarà sottoposto all'attenzione del Presidente della Camera perché possa eventualmente prendere contatto con il Presidente del Senato, al fine di trovare una soluzione che armonizzi, dal punto di vista anche del potere emendativo, il trattamento dei componenti del Senato della Repubblica con quello della Camera dei deputati.
Devo però dire con altrettanta sincerità che l'incidenza degli emendamenti sull'originaria formulazione del decreto-legge mette la legge di conversione in condizione, una volta emendato il decreto-legge, di avere una struttura finale diversa proprio per il fatto di essere stata emendata. Se pertanto questa emendabilità ha una diversa collocazione dal punto di vista dell'iniziativa del Senato rispetto alla Camera, questo è un problema da risolvere, ma allo stato non può essere risolto che applicando il nostro regolamento.
È pertanto in questo senso che ritengo di dover rispondere alle osservazioni formulate, facendomi carico di sottoporle all'attenzione del Presidente della Camera e dando atto al collega Ruzzante e al collega Boato di aver affrontato un tema molto importante, con toni e considerazioni, che condivido pienamente dal punto di vista della finalità che essi intendono perseguire.
Per ciò rispondo che faremo il possibile affinché le condizioni operative della Camera e del Senato nei confronti dei loro componenti non presentino discrepanze tra loro e non vi sia, sul tema in oggetto, una condizione di nostra subordinazione rispetto ai colleghi del Senato.

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