Allegato A
Seduta n. 239 del 12/12/2002


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(A.C. 3450 - Sezione 5)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio).

Sopprimerlo.
*2. 1. Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Amici, Zanotti, Bolognesi, Motta, Marone, Bressa, Boato, Fioroni, Giacco.

Sopprimerlo.
*2. 17. Alfonso Gianni, Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 2. Battaglia, Cordoni, Leoni, Guerzoni, Turco, Marone, Zanotti, Bolognesi, Motta, Amici, Bressa, Boato, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 gennaio 2003.
2. 3. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.
2. 4. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.
2. 5. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 aprile 2003.
2. 6. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 maggio 2003.
2. 7. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.
2. 8. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 luglio 2003.
2. 9. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 agosto 2003.
2. 10. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.
2. 11. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.
2. 12. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 novembre 2003.
2. 13. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pubblici e.
2. 14. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fino alla medesima data, nell'ambito delle predette quote obbligatorie di riserva, una quota pari all'1 per cento dei lavoratori occupati è riservata a lavoratori appartenenti alla categoria di orfani e vedove.
2. 16. Battaglia, Cordoni, Guerzoni, Turco, Zanotti, Bolognesi, Valpiana, Alfonso Gianni, Fioroni, Giacco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). 1. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni» sono soppresse.
2. 03. Rava, Leoni, Marcora, Sedioli, Amici, Preda, Rossiello, Marone, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Proroga dell'intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli). - 1. Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.
2. 02. Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Rossiello, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone.


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ART. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino all'introduzione di una nuova normativa che istituisca la corresponsione di un «salario sociale» agli inoccupati e ai disoccupati da più di dodici mesi, in una misura non inferiore a 520 euro mensili, incrementata annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione reale:»
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo transitorio».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 013. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
4. 01. Turco, Oliverio, Lolli, Boato, Bressa, Buglio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».
*4. 02. Turco, Oliverio, Lolli, Buglio, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».
*4. 03. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2003».
**4. 05. Turco, Oliverio, Lolli, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2003».
**4. 06. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.


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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fermi restando gli stanziamenti già previsti».
4. 08. Boato, Bressa, Leoni, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.»
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'importo previsto viene aumentato a partire dal 1o gennaio 2003 a 520 euro al mese. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 012. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.»
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'importo previsto viene annualmente incrementato in una percentuale pari al tasso di inflazione reale. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 014. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.»
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
4. 07. Battaglia, Turco, Leoni, Labate, Marone, Zanotti, Bolognesi, Amici, Boato, Bressa, Lolli.


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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004».
4. 09. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Bressa, Leoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). - 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti».
4. 010. Battaglia, Leoni, Turco, Labate, Amici, Zanotti, Bolognesi, Marone, Boato, Bressa, Lolli, Pistone.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Proroga dei termini in materia di incentivazione degli investimenti delle imprese marittime). - 1. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti delle imprese marittime, è prorogato al 16 gennaio 2003.

2. L'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2003.
4. 011. Duca, Mazzarello, Leoni, Albonetti, Susini, Marone, De Luca, Amici, Bressa, Boato, Raffaldini.

ART. 6-bis.
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

Sopprimerlo.
6-bis. 1. Bressa, Leoni, Boato.

ART. 7.
(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimerlo.
7. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 7-bis.
(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).

Sopprimerlo.
* 7-bis. 1. Lion, Boato.

Sopprimerlo.
* 7-bis. 5. Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 1.
7-bis. 2. Lion, Boato.

Sopprimere il comma 2.
*7-bis. 3. Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.


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Sopprimere il comma 2.
*7-bis. 4. Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. (Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza). - 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7-bis. 01. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.
(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
9. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.
9. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.
9. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10.
(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

Sopprimerlo.
10. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.
10. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.
10. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10-bis.
(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.
2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
*10-bis. 01. Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.


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Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.
2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
*10-bis. 02. Boato.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter. - 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successiva disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
10-bis. 03. Volontè, D'Alia.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

Sopprimerlo.
11. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.
12. 1. Boato, Bressa, Leoni.

ART. 13-bis.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Sopprimerlo.
13-bis. 1. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


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Sopprimere il comma 1.
13-bis. 2. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.
13-bis. 3. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 13-quater.
(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale).

Al comma 1, dell'articolo 13-quater sostituire le parole: all'articolo 18, comma 2, con le seguenti: all'articolo 21, comma 4.
13-quater. 1. (Testo riformulato nel corso della seduta). Quartiani, Gambini.

ART. 13-sexies.

Dopo l'articolo 13-sexies, aggiungere il seguente:
ART. 13-sexies. 1. (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. Il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.
13-sexies. 01. Patria, Saro, Romoli, Lenna.

ART. 13-undecies.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 13-duodecies. (Proroga di termini concernenti il completamento della ricostruzione nel Belice). -1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2003.
13-undecies. 01. Lucchese, D'Alia, Cusumano.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 13-duodecies. -1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.
13-undecies. 02. Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 13-duodecies. - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
13-undecies. 03. Volontè.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 13-duodecies. - 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.


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2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
13-undecies. 04. Volontè, Grillo, Ranieli.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «quarto» e «quattro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «settimo» e «sette».
3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sette».
13-undecies. 05. Volontè.