Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. (Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza). - 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7-bis. 01. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.
2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
*10-bis. 01. Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 13-sexies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.
Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter. - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.
2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
*10-bis. 02. Boato.
Art. 10-ter. - 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.
2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successiva disposizioni;
c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
10-bis. 03. Volontè, D'Alia.
Art. 13-sexies. 1. (Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. Il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.
13-sexies. 01. Patria, Saro, Romoli, Lenna.
Art. 13-duodecies. -1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.
13-undecies. 02. Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.
Art. 13-duodecies. - 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
13-undecies. 03. Volontè.
Art. 13-duodecies. - 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
13-undecies. 04. Volontè, Grillo, Ranieli.
Art. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). - 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «quarto» e «quattro» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «settimo» e «sette».
3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sette».
13-undecies. 05. Volontè.