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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 807 sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprime il parere della Commissione.
MARCO SUSINI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bornacin 6.1 in quanto, anche in questo caso, si tratta di materia regolata dal codice della strada. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 6.2 della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO MAMMOLA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bornacin 6.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bornacin. Ne ha facoltà.
GIORGIO BORNACIN. Signor Presidente, volevo brevemente motivare la presentazione di questo emendamento che, di per sé, può non significare assolutamente nulla. Tuttavia, nella sua prima stesura, era evidentemente molto più chiaro.
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 115, comma 2, lettera b), prevede il limite dei 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Una direttiva europea, esattamente la n. 439 del 29 luglio 1991, prevede che le citate patenti possono essere concesse, anche dopo il superamento del sessantacinquesimo anno di età, previo il superamento di visite mediche e psicofisiche annuali; anche, in parte, per la guida di veicoli che non portino più di 30-35 persone. A me sembra abbastanza evidente che l'emendamento possa trovare accoglimento se inserito nell'articolo 6 che parla di disposizioni concernenti i conducenti. Voglio anche ricordare ai colleghi e al sottosegretario Mammola che rappresenta il Governo quanto segue: non ci si può adeguare alle direttive europee quando fa comodo e dimenticarsi delle stesse quando, invece, risultano alquanto più scomode. D'altra parte, si consentirebbe a tutta una serie di persone oggi ancora nel pieno delle capacità fisiche e psichiche, di poter continuare a lavorare; persone che, evidentemente, con la previsione attuale, perderebbero il posto di lavoro.
Voglio anche ricordare che molti di tali conducenti hanno presentato dei ricorsi ai tribunali amministrativi; uno pende attualmente innanzi al TAR di Genova. Posso anche accettare, al limite, di ritirare la mia proposta emendativa riservandomi di presentarla con riferimento al provvedimento sul codice della strada; però, vorrei sentire dal Governo e dal relatore se proprio ritengano del tutto fuori luogo la sua approvazione all'interno del provvedimento oggi in esame. Infatti, mi sembrerebbe assurdo che, come dicevo dianzi, nelle disposizioni concernenti i conducenti, non si stabilisca una norma per quanto riguarda l'età.
PAOLO MAMMOLA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAOLO MAMMOLA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Prendo brevemente la parola per replicare all'onorevole Bornacin. La discussione non riguarda il merito dell'emendamento a sua firma; stiamo discutendo una proposta di legge quadro, legge di riforma del settore. Stiamo provvedendo a regolamentare il noleggio degli autobus con conducente. Si tratta di una normativa quadro, di riferimento; non stiamo intervenendo sulle parti del codice - e sono tante - che riguardano l'attività conseguente, prevista normativamente dal codice della strada, nel settore specifico. Siccome è all'esame della IX Commissione di questo ramo del Parlamento il provvedimento che proroga la delega al Governo per l'attuazione del nuovo codice della strada secondo tutti i criteri ed i principi direttivi approvati nella scorsa legislatura, nulla vieta - anzi, credo quella sia proprio la sede opportuna - di prendere in esame la proposta emendativa all'interno di quella proposta di legge. Ciò potrebbe farsi o considerandola come disposizione immediatamente attuativa - il che sarebbe possibile atteso che in quel provvedimento sono già previste immediate misure di attuazione di modifiche di articoli del codice della strada - o inserendola come criterio, principio direttivo. In tale ultimo caso, non potrà non trovare accoglimento, derivando da una norma comunitaria. Invito, dunque, l'onorevole Bornacin a ritirare l'emendamento onde evitare così una reiezione dell'emendamento che non riguarderebbe il merito della questione ma scaturirebbe dall'inopportunità della sede.
GIORGIO BORNACIN. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIO BORNACIN. Intervengo brevemente per dire che accedo all'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.2 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 397
Astenuti 2
Maggioranza 199
Hanno votato sì 393
Hanno votato no 4).
Prendo atto che l'onorevole Camo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.
FRANCO RAFFALDINI. È importante, signor Presidente, l'articolo 6 perché reca disposizioni volte a garantire la regolarità della condizione dei dipendenti addetti alla guida degli autobus adibiti al servizio di noleggio dal punto di vista della normativa vigente in maniera lavoristica e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.
Al riguardo, è utile segnalare che la Commissione non ha ritenuto di modificare il testo della disposizione in relazione all'osservazione formulata nel parere della Commissione lavoro, ritenendola in grado di assicurare la più ampia flessibilità e possibilità di scelta tra le diverse tipologie di contratto di lavoro e collaborazioni consentite dalla legge.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato sì 392).
Prendo atto che l'onorevole Camo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
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