Allegato A
Seduta n. 208 del 22/10/2002


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(A.C. 807 e abb. - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.
3. Nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 dopo il punto 52, è inserito il seguente:
«52-bis. Attività di noleggio di autobus con conducente svolta da personale che abbia, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta non consecutivi».

4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è soppressa.
6. 1. Bornacin.

Sopprimere il comma 3.
6. 2. La Commissione.
(Approvato)