Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 192 del 25/9/2002
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Discussione della proposta di legge: S. 1578 - D'iniziativa del senatore Cirami - Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato) (3102) e delle abbinate proposte di legge: Mantini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani (3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147) (ore 16,11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mantini; Sgobio ed altri; Boato ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Fanfani ed altri; Cento ed altri; Finocchiaro ed altri; Fanfani ed altri; Carboni ed altri; Fanfani ed altri; Leoni ed altri; Bonito ed altri; Buemi ed altri; Bonito ed altri; Fanfani ed altri; Pistone ed altri; Fanfani.
La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicato nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

(Esame di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva - A.C. 3102)

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1, Boato ed altri n. 2 e Russo Spena ed altri n. 3 (vedi l'allegato A - A.C. 3102 sezione 1), la questione pregiudiziale di merito Boato ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 3102 sezione 2) e la questione sospensiva Castagnetti ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 3102 sezione 3), preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 3 settembre scorso.
Si procederà pertanto dapprima all'esame - con un'unica discussione - e alla votazione delle questioni pregiudiziali. Quindi, si passerà alla questione sospensiva.
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.
A norma del comma 3, le questioni pregiudiziali possono essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti.
Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni, una sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità ed una su quella di merito.
Passeremo quindi alla discussione ed al voto sulla questione sospensiva.
L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 3.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, siamo forse ingenui e lo dico all'inizio di questo dibattito che sarà certamente caratterizzato da un confronto aspro ed interessante. Dicevo, siamo ingenui perché credevamo - lo dico seguendo l'esempio classico - che, se vi era un giudice democratico a Berlino, vi potesse essere anche a Roma. Invece, il testo Cirami-Carrara porta scritto, a caratteri scolpiti nella pietra, il suo carattere di priorità e di urgenza, anzi il suo carattere di corsa affannosa per giungere prima della Corte e prima che inizi la parte conclusiva del processo.
Infatti, si vuole legiferare per un processo, per un solo processo, forse per due. A nostro avviso, vi è quindi un uso domestico,


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un uso proprietario della giustizia. Il sistema parlamentare degrada a vestibolo dell'imperatore Berlusconi, il quale ha un'alta considerazione di sé come di un nuovo Giustiniano o forse di un nuovo Napoleone per il modo in cui mette mano ai codici e ai sistemi giudiziari.
Il garantismo, le garanzie per i cittadini e le cittadine non sono qui oggetto di discussione. La tensione garantista della maggioranza è, in verità, mutilata, monca, unilaterale, anzi si sta adoperando con un insieme di norme, con un disegno unico, non soltanto con la Cirami-Carrara per smantellare l'impianto processuale accusatorio; tale operazione, ad onor del vero - lo dico a titolo personale -, è cominciata già durante la precedente legislatura con pessimi cosiddetti «pacchetti sicurezza» e non solo.
Siamo di fronte ad un tema unificante: la rimozione di ogni controllo di legalità, un fastidio per la cultura stessa della legalità.
Il blocco proprietario deve godere di impunità e di immunità, l'abuso del principe si inscrive in un percorso di progresso, di libertà per sé. Invece, ai poveracci, ai dannati della terra e delle metropoli, ai migranti, vengono riservati i ceppi, in quella mistura feroce che esalta l'ingegner Castelli, improbabile ministro della giustizia, vale a dire l'ossessione sicuritaria e l'ipertrofia carceraria.
Questo non è un disegno garantista; il suo vero nome è giustizia di classe.
Il garantismo, infatti, non può sopportare la concezione stessa del sospetto né una discrezionalità di valutazione così ampia ed incerta. Il garantismo non è mai un vuoto; è, invece, un pieno di regole, di diritti, di controlli e di percorsi. La maggioranza dice: ma stiamo colmando un vuoto normativo. Falso! La Corte di cassazione si è limitata a dichiarare non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale su una norma vigente. Né poteva fare altro: il vigente articolo 45 del codice di procedura penale non ignora la fattispecie; si limita a definirla secondo il dettato dell'articolo 25 della Costituzione: il giudice naturale precostituito per legge.
La proposta di legge Cirami-Carrara non fa nient'altro che costruire un luogo indefinito di competenze incerte, un campo in cui ogni arbitrarietà è permessa. Si crea un problema di prescrizione serio ed irrisolto dal testo. E con le prescrizioni che continuano a decorrere, decorrono i termini di custodia cautelare. Pensate ai processi di mafia, ai maxiprocessi di mafia. E se è sovrano il principio della garanzia per l'imputato dell'imparzialità del giudice, ci chiediamo come esso si contemperi con le manovre delle parti per provocare - dico: provocare - le incompatibilità ambientali. Va da sé che ciò è possibile per i potenti, per chi ha soldi e potere, per chi controlla i mass media e non certamente per i migranti e per la povera gente. Colleghe e colleghi, vi è chi il legittimo sospetto può provocarlo con accorte manovre mediatiche, ad esempio, rendendo incompatibili i giudici di una determinata sede. Vi è chi può provocare anche il processo infinito, vale a dire nessuna giustizia, reiterando le istanze di remissione, creando la catena delle istanze a scalare.
E, poi, occorrerebbero prudenza normativa e rispetto dell'equilibrio dei poteri. Come sappiamo, infatti, la Corte costituzionale si è già pronunciata sul tema sull'articolo 55 del codice allora vigente, dettando precise condizioni, che oggi il testo Cirami-Carrara abbatte, affinché fosse legittimato lo spostamento dei processi. Comunque, come ben sappiamo, l'identità dell'istituto e la sua strutturazione di garanzia per l'imputato furono oggetto di importanti e profondi studi - ricordo - da parte del ministro Vassalli, da parte dei presidenti Pisapia e Conso, vale a dire da parte di eminenti giuristi che hanno insegnato a noi il garantismo un po' più - devo dire - del collega Carrara, il quale si occupa di altro nella sua vita. Pisapia e Conso si fecero carico delle perplessità avanzate dalla commissione consultiva sulla possibile infedeltà


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della delega e giunsero alla conclusione che, invece, la traduzione della delega era esatta.
Quanto al terzo ed ultimo argomento che vorrei portare nel dibattito, la remissione è istituto che ha alle spalle una storia tormentata e a volte orrenda. Per questo, in Commissione e al Senato, come opposizione, vi abbiamo chiesto un accertamento serio e un monitoraggio delle possibili conseguenze dell'istituto sui processi. Vogliamo ricordare soltanto alcune tappe di questa storia? Vogliamo ricordare il processo per la strage del Vajont, trasferito a L'Aquila e finito in prescrizione, o il processo per la strage di piazza Fontana o il processo per le schedature FIAT? Su quest'ultimo caso vorrei soffermarmi un attimo, infine. Non è per veteroperaismo che intendo soffermarmi sul processo per le schedature FIAT, a proposito di giustizia di classe. Lo faccio perché vorrei citare testualmente le motivazioni del trasferimento del processo da Torino: qui le parole sono pietre e sugli operai cadono pietre. Le parole precise dicono: il processo va trasferito perché permane uno stato di tensione nell'ambiente sindacale e permangono frequenti agitazioni delle masse operaie. Colleghe e colleghi, capite a quali motivazioni si presta un supposto legittimo sospetto? Non parliamo, poi, della pagina più infelice della nostra storia giudiziaria - forse - degli ultimi decenni: il trasferimento del processo per il delitto Matteotti da Roma a Chieti per occultare i mandanti.
Ebbene, credo che ogni altra osservazione sull'incostituzionalità del testo di legge Cirami-Carrara sia superflua. Se si aprirà un confronto serio sulle osservazioni che abbiamo addotto e sulle altre, che altri colleghi addurranno successivamente, non si potrà che giungere alla conclusione che è bene rimuovere il testo Cirami-Carrara e che è bene che l'intera Assemblea, per serietà, per equilibrio dei poteri e per rispetto della Costituzione, approvi le questioni pregiudiziali che abbiamo presentato (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono firmatario di tutte le questioni pregiudiziali che abbiamo sottoposto all'esame di quest'Assemblea, sia quella di costituzionalità, sia quella di merito, nonché, se non verranno prima approvate le altre questioni pregiudiziali, la questione sospensiva che il presidente Castagnetti illustrerà successivamente, se sarà necessario.
Vorrei rivolgermi ai colleghi tutti di quest'aula, ma in particolare ai colleghi della maggioranza di centrodestra perché con questi strumenti che abbiamo depositato - invito i colleghi a leggerli attentamente, se lo ritengono - abbiamo ritenuto di proporre alla maggioranza di centrodestra tre occasioni (questione pregiudiziale di costituzionalità, questione pregiudiziale di merito e, poi, la questione sospensiva) per fermare l'iter di questo provvedimento e per riflettere sulla gravità delle questioni che in esso sono contenute. Abbiamo proposto all'Assemblea queste questioni dopo avere in sede referente, di fronte alle Commissioni congiunte I e II, tentato in ogni modo, sulla base del dibattito, del confronto, della ragionevolezza di proposte emendative esclusivamente di carattere tecnico-giuridico, di espungere dal testo al nostro esame tutte le questioni di incostituzionalità e tutte le questioni di inaccettabilità sotto il profilo del merito che avrebbero potuto dare un volto diverso a questa, pur sempre discutibile, proposta di legge.
Si è detto sui giornali che la maggioranza di centrodestra era interessata a un confronto nel merito; si è detto alla televisione che c'era un interesse a non fare il muro contro muro e si è dichiarato fuori dalle aule del Parlamento che si volevano evitare rigidità, ma noi siamo stati giorni, giorni e giorni, con pacatezza, con ragionevolezza, con motivazione, a cercare di illustrare e proporre i nostri emendamenti che sono stati poi votati, prima di tutto, in linea di principio. Quindi, le questioni


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erano emerse del tutto chiaramente, anche se poi le abbiamo votate una per una, per cercare di trovare ascolto e riscontro alle dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento, ad uso e consumo dei mass media, in sede referente nelle Commissioni I e II congiunte. Non una sola virgola è stata cambiata: non una sola virgola.
Ci sono stati colleghi di Forza Italia - colleghi rispettabilissimi - che hanno reso dichiarazioni alle agenzie in cui si diceva che sarebbe più opportuno modificare la legge in Commissione in sede referente, perché è la sede propria per un dibattito approfondito, ma poi nessuno di questi colleghi, dopo aver fatto queste dichiarazioni alle agenzie che sono state pubblicate sui giornali, ha presentato un solo emendamento in sede referente e nessuno di questi colleghi ha discusso positivamente, con ipotesi di accoglimento, uno solo degli emendamenti che noi abbiamo presentato.
Sotto il profilo del merito - le questioni di costituzionalità saranno affrontate dal presidente Violante - c'è una serie di problemi di grande rilevanza che dovrebbero indurre a non proseguire l'esame di questo provvedimento. Siamo di fronte a una deroga al principio di irretroattività delle norme processuali relative all'individuazione del giudice competente e di fronte ad una innovazione drastica della disciplina relativa alla conservazione degli atti. Siamo di fronte - e qui c'è l'elemento più rilevante di incostituzionalità, che però non affronto sotto questo profilo - alla decisione di proporre norme che portano ad una automatica sospensione del processo, anche nella fase immediatamente precedente alla sentenza.
Siamo di fronte alle dichiarazioni che il ministro della giustizia ha rilasciato più volte di voler insediare in tempi brevissimi - così come si è già insediata la commissione Nordio per la proposta di un nuovo codice penale, che sta terminando i suoi lavori - una commissione per la redazione di un nuovo codice di procedura penale. Mentre da una parte si ipotizza questa revisione organica del nuovo codice di procedura penale, attraverso la proposta di legge al nostro esame, invece, si rischiano - «rischiano» è un termine eufemistico - di introdurre principi che confliggono apertamente con il vigente codice di procedura penale e che, semmai, dovrebbero essere riesaminati all'interno di una rivisitazione organica e non in questo modo puntuale, emergenziale, mirato soltanto ad incidere su specifiche situazioni processuali.
Vi è un altro aspetto rilevante, non tanto sotto il profilo degli emendamenti, quanto sotto quello dell'istruttoria conoscitiva da parte delle Commissioni e dell'Assemblea. È ovvio che questa normativa avrà un enorme impatto rispetto alle varie situazioni processuali; non vi è dubbio che ciò avverrà, però noi abbiamo chiesto, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, che fosse ascoltato in Commissione il ministro della giustizia, Invece, si è arrivati al punto che la maggioranza ha deciso di non ascoltare in Commissione il proprio ministro in una materia come questa riguardante la giustizia penale. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del regolamento, abbiamo chiesto che il Governo fornisse alla Commissione una relazione tecnica sull'impatto normativo di questa disciplina. La maggioranza della Commissione ha rifiutato di chiedere al Governo la relazione tecnica sull'impatto di questa disciplina, in particolare sotto il profilo della ragionevole durata del processo e per quanto riguarda le ricadute sui processi alla criminalità organizzata.
Abbiamo proposto - come si fa riguardo a tutte le leggi che abbiano inevitabilmente anche un impatto di tipo finanziario - di chiedere un parere alla Commissione bilancio, nell'ambito della quale la Casa delle libertà ha pur sempre la maggioranza. È evidente che, se verrà dilatata oltremodo la disciplina dettata dall'articolo 45 del codice di procedura penale con l'introduzione indeterminata e non tipicizzata del concetto di legittimo sospetto, vi sarà un impatto, anche sotto il profilo economico-finanziario. Lo ripeto, la maggioranza ha votato per rifiutare di chiedere il parere della Commissione bilancio presieduta da un rappresentante del


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centrodestra e nell'ambito della quale la Casa delle libertà ha la maggioranza.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Onorevole Boato, non sto richiamando lei ma l'attenzione dell'Assemblea.

MARCO BOATO. Grazie della cortesia, signor Presidente. Si è espunto dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale il riferimento alla gravità delle situazioni locali che era esattamente contenuto, non solo nel codice vigente, ma in quella direttiva n. 17 contenuta nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale del 1987 che viene altrimenti invocata per legittimare l'introduzione del concetto di «legittimo sospetto». Con una mano si chiede di rispettare più rigorosamente la direttiva n. 17 - sappiamo che questa materia è oggi all'esame della Corte costituzionale - e con l'altra la proposta di legge Cirami modifica gravemente, drasticamente il testo della direttiva così come recepito nell'articolo 45, togliendo qualunque riferimento alla gravità delle situazioni locali che dovrebbero giustificare la rimessione.
Da ultimo - ma non per importanza, signor Presidente, colleghi -, con la proposta di legge Cirami - sto parlando del merito - si è espunta dal vigente articolo 48 la previsione, contenuta nella direttiva n. 17, della facoltà per il giudice ad quem - il giudice al quale, eventualmente, sia rinviato il processo per rimessione - di dichiarare se e in quale parte gli atti rimessi conservino efficacia. Quindi, ancora una volta, prima si afferma che il codice vigente non rispetterebbe la legge delega e la direttiva n. 17 del 1987 in essa contenuta e poi, contestualmente, la maggioranza ha votato al Senato - e non ha modificato in Commissione alla Camera - una modifica dell'articolo 48 che espunge il punto esplicitamente previsto dalla direttiva n. 17 della legge delega, manomettendo il rapporto tra la stessa e il vigente codice di procedura penale.
In realtà, vi sono altre due rilevanti questioni che non approfondisco perché mancherebbe il tempo per farlo. In questa proposta di legge è stata inserita anche un'incongrua disciplina della prescrizione, con riferimento alla sospensione del processo, in costanza del procedimento di rimessione, perché, mentre è definito il termine a quo per la sospensione dei termini di prescrizione, nulla è definito in ordine al termine finale della sospensione stessa.
Lo stesso può dirsi riguardo all'incertezza contenuta nell'articolo 47, comma 3, della proposta riguardante la questione della sospensione dei termini di custodia cautelare, giacché gli stessi sembrano destinati a protrarsi non poco, in ipotesi di eventuale accoglimento dell'istanza di remissione e giacché vi possono essere imputati che hanno richiesto la rimessione ed altri che non hanno avanzato nello stesso processo tale richiesta.
Come vedete, non ho invocato questioni di carattere politico-ideologico, non ho fatto aggressioni personalizzate a nessuno, non ho evocato processi in corso, non ho personalizzato le varie questioni, ma ho affrontato esclusivamente tutti i profili dal punto di vista del merito che dovrebbero suggerire all'intelligenza dei membri di questo Parlamento, anche alla maggioranza di centrodestra, di fermarsi in tempo prima che sia troppo tardi (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, colleghi, nell'arco delle due settimane, nel corso delle quali abbiamo discusso in Commissione di questo tema, uno dei temi di scontro ha riguardato il fatto se si trattasse di un provvedimento ad personam o di un provvedimento volto a garantire complessivamente tutti gli accusati che avessero motivi di sfiducia nei confronti del giudice che li stava giudicando. Vorrei affrontare brevemente la questione pregiudiziale di costituzionalità


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da questo punto di vista: se lo scopo fosse quello davvero di dare una garanzia in più, sarebbe di per sé naturalmente apprezzabile, se non osta con altri principi costituzionali. Ma se lo scopo fosse questo, devo rilevare che i mezzi scelti sono imperfetti, che la procedura è stata precipitosa e che gli argomenti sono insufficienti. L'espressione «legittimo sospetto» reintroduce - e lo dico ai colleghi che hanno avuto modo di seguire finora il dibattito - una formula che era già presente nel codice del 1931 e che fu cancellata dopo una discussione abbastanza viva tra la Commissione parlamentare e la commissione governativa perché ritenuta vaga, indeterminata e perché poteva suscitare arbitri.
Pertanto, questa formula fu sostituita da un'altra che fa riferimento alla lesione della libertà di determinazione delle parti del processo, facendo in tal modo riferimento non soltanto al giudice, ma anche, per esempio, ai testimoni, che potrebbero essere intimiditi dalla situazione locale, e ad altre parti. Riportare l'espressione del passato, cancellando quella successiva, crea una situazione ambigua che non garantisce e dà un eccessivo margine discrezionale al magistrato che deve decidere se vi sono o meno motivi per trasferire il processo.
Il secondo mezzo imperfetto è l'effetto sospensivo automatico (ne abbiamo discusso molto): basta presentare l'istanza perché non si possa pronunciare sentenza.
La presentazione dell'istanza, inoltre, come i colleghi hanno colto, è reiterabile all'infinito se motivata ogni volta in modo diverso e non è necessario che sia motivata in modo serio perché basta una motivazione qualsiasi poiché non esiste un vaglio di ammissibilità o di accettabilità dell'istanza stessa. In questo senso, questa richiesta da una funzione di garanzia svolge, alla fine, una funzione puramente dilatoria.
La terza questione è rappresentata dall'incertezza della sorte degli atti. Oggi è il giudice che riceve gli atti, che stabilisce quali valgono e quali non valgono, mentre domani la validità degli atti sarebbe affidata al consenso delle parti e, poiché naturalmente chi ha sollevato l'eccezione non lo consentirà, andremo a rifare complessivamente il processo davanti ad un nuovo giudice.
C'è incertezza sui termini di prescrizione, sulla custodia cautelare e sulla copertura. Questa proposta di legge è infatti priva di copertura. Mi dicono che sono cresciute notevolmente le istanze di remissione in quest'ultimo periodo: i colleghi più esperti di me credo lo sappiano. Se dovessimo andare realmente a riaprire i processi e ad effettuarli nuovamente, i costi sarebbero rilevanti. Qui però manca la copertura e i colleghi non hanno voluto che la Commissione bilancio si pronunciasse.
Ferme tutte queste cose, qual è il vero scopo perseguito? Credo che il vero scopo si desuma da altre norme. Per esempio, l'applicabilità ai procedimenti in corso: la Costituzione stabilisce che il giudice debba essere precostituito, costituito cioè prima del processo. Ora, sulla base di questa legge si cambia... Signor Presidente, c'è il campanello...

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ho richiamato diverse volte i colleghi.....

LUCIANO VIOLANTE. Costituire un giudice mentre il processo è in corso e farlo cambiare è una delle più grandi lesioni che il potere politico può arrecare all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge; in questo caso ciò avviene. Vi è poi il carattere precipitoso delle procedure. Abbiamo avuto il contingentamento dei tempi in Commissione, non essendo i tempi contingentabili in aula.
Se i colleghi avessero richiesto l'urgenza, avremmo avuto diritto ad una discussione di un mese; non hanno chiesto l'urgenza, si è discusso quindi soltanto per due settimane. Sono temi che già abbiamo già segnalato alla sua attenzione perché evidentemente vi è una torsione dei diritti dell'opposizione.
È stato un collega di Forza Italia, l'onorevole Mancuso, che in Commissione ha dichiarato che il Presidente del Consiglio


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dei ministri è sotto ricatto dell'onorevole Previti e che questo provvedimento sarebbe frutto del ricatto. Non so se sia vero o meno: la cosa che mi ha più preoccupato è rappresentata dal fatto che nessuno ha replicato, nessuno ha difeso il Presidente del Consiglio, nessuno ha criticato l'onorevole Mancuso; non sappiamo se egli abbia torto o ragione. La cosa è particolarmente grave, perché qui abbiamo un nostro deputato che accusa il Presidente del Consiglio di non essere libero e nessuno dei deputati della maggioranza difende il Presidente del Consiglio (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
Voi, onorevoli colleghi, ci avete accusato di voler risolvere i problemi politici con mezzi giudiziari. Questo provvedimento dimostra che la verità è ben diversa: siete voi o, meglio, sono alcuni di voi che intendono risolvere i problemi giudiziari con i mezzi della politica; questo è uno dei più gravi errori che possa compiere chi esercita un potere politico.
La legge che modifica la disciplina del reato di falso in bilancio la conosciamo; che senso avrebbe avuto la legge sulle rogatorie se non fosse intervenuta una certa interpretazione tesa a svuotarla? Che senso ha questa proposta di legge? Che senso ha la vostra incertezza sugli emendamenti?
Sentiamo parlare da tempo di una disponibilità della maggioranza a modificare il testo, ma appena l'onorevole Bertolini o lo stesso presidente della Commissione si sforzano di affermare che il testo può essere modificato, sentiamo altri deputati che affermano che non è possibile perché - è una dichiarazione dell'onorevole Taormina - si finirebbe altrimenti con l'incidere su alcuni procedimenti in corso.
Noi crediamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la giustizia necessiti di riforme, ma siete stati voi ad interrompere il cammino riformatore che aveva intrapreso il centrosinistra, qualche volta e spesso anche con il vostro consenso e il vostro apporto. Ricordo la legge di revisione sul giusto processo, il giudice unico di primo grado, l'aumento degli stanziamenti, il 40 per cento in sei anni, l'aumento del numero dei magistrati, - mille -, le indagini difensive, la formazione della prova.
Tutto questo processo riformatore che poteva continuare anche con il vostro Governo, essendo diverse di quelle riforme da voi approvate nella scorsa legislatura, si è interrotto per una serie di leggi ad personam. Ci sono altri interventi minacciati e mi riferisco al testo presentato dal collega Pittelli, che va in questa stessa direzione.
Qui vi sono molti avvocati: vorrei porre agli avvocati, ma anche a tutti noi che seguiamo tali questioni con spirito democratico, un problema: nel momento in cui si costruiscono strumenti diretti non a difendere l'imputato all'interno del processo, ma anche a difendere l'imputato dal processo, si snatura profondamente la professione dell'avvocato, che da mediatore professionale indipendente diventa un puro strumento legale dell'imputato forte, dentro il processo, per farlo saltare. Questo non è accettabile. È quello che si chiamava processo di rottura, che fa saltare cioè le regole per impedire che la giustizia segua il suo corso. All'interno di questi strumenti, onorevoli colleghi, vi è la profonda degenerazione della professione dell'avvocato. Vi prego di riflettere anche su questo.
La professione buona sarà scacciata e prevarrà l'avvocato barricadero, quello che fa politica nelle aule di giustizia, che usa gli strumenti della politica e della giustizia soltanto al fine di bloccare i processi, e questo non giova. Bisogna voltare pagina, bisogna cambiare scelte, bisogna, forse, cambiare anche ministro della giustizia (ma questo lo vedremo in altre occasioni). A questo proposito, vi sono dati, questioni che emergono via via e che ci portano molto lontano dalle misure che sono necessarie e dal clima che è necessario.
Il ministro Castelli - come richiamava ieri il collega Folena - ha detto che le rivolte nelle carceri sarebbero animate


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dalla sinistra: non ci sono rivolte in carcere, c'è una protesta civile, sinora, determinata dalle pessime condizioni di vita dei detenuti e colleghi di varie parti della sinistra (ma non solo) hanno fatto visita ai detenuti nelle carceri, esercitando un loro diritto costituzionale, e hanno riportato nelle Commissioni quello che hanno visto. Il DAP (dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) ha smentito il ministro della giustizia e oggi il ministro ha detto che, in realtà, la crisi della giustizia è determinata dal fatto che il Governo ha lavorato troppo. Non so cosa significhi, non so cosa voglia dire, ma l'inidoneità di questo ministro a reggere questa questione emerge in tutta la sua delicatezza ed emerge anche l'ossessione che alcuni di voi hanno nei confronti di questi problemi.
L'altro giorno, il Presidente del Consiglio, sotto gli occhi attoniti del dottor Bonaiuti, ha confuso il Consiglio di sicurezza dell'ONU...

PRESIDENTE. Onorevole Violante, non so perché tutti degradino Bonaiuti a dottore, anche stamattina...

LUCIANO VIOLANTE. Professore?

PRESIDENTE. «Onorevole», ci chiamiamo tutti «onorevoli colleghi»...

LUCIANO VIOLANTE. Non sapevo fosse stato eletto, signor Presidente. È la verità, non pensavo che si fosse candidato. Sotto gli occhi attoniti dell'onorevole Bonaiuti - la cosa non cambia, ma la ringrazio, d'ora in poi lo chiameremo onorevole dottore, se preferisce - il Presidente del Consiglio ha scambiato il Consiglio di sicurezza dell'ONU con il Consiglio superiore della magistratura ed è stato soltanto un benevolo suggerimento dell'onorevole Bonaiuti che gli ha consentito di non concludere l'espressione in questo modo. È opportuno che una classe dirigente si liberi delle sue private ossessioni e affronti con serenità i problemi politici.
Il problema politico di fondo, colleghi, è questo: quali sono i fondamenti di una giustizia penale liberaldemocratica? Quali sono i dati attorno ai quali dobbiamo sviluppare un programma di riforma della giustizia penale? Le questioni, sostanzialmente, sono due. Primo: ci vuole coerenza tra la politica della sicurezza e la politica della giustizia. Non possiamo dire: sul terreno della sicurezza, tutti dentro; sul terreno della giustizia, tutti fuori. La cosa non sta in piedi. Non possiamo mandare agenti di polizia e carabinieri a morire sulle strade per arrestare persone che poi saranno scarcerate o saranno dichiarate impunite con leggi di questo genere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).
Nelle vecchie concezioni autoritarie la giustizia penale era uno strumento di ordine pubblico e tale rimane in alcune vostre misure. In realtà, la giustizia penale deve essere utilizzata come strumento di coesione civile, ma se salta il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, salta il principio della coesione civile, scattano diseguaglianze, scatta la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e del Parlamento.
Vede, Presidente, volevo segnalare due rischi. Il primo rischio riguarda una frantumazione sociale del paese a causa di politiche che non considerano allo stesso modo situazioni uguali, ma tendono ad usare il potere a fini privati. C'è poi il rischio di uno svuotamento della rappresentanza del popolo, di questo Parlamento. Lei, signor Presidente, quest'estate ha scritto anche un saggio importante sul ruolo del Parlamento e devo dirle che, con una certa spensieratezza, stiamo assistendo a meccanismi di svuotamento: affronteremo nei prossimi giorni il decreto tagliaspese, la proposta di legge delega per la riforma ambientale. Sono tutti strumenti che ci pongono di fronte ad uno svuotamento profondo del ruolo e della funzione del Parlamento. Vi prego di guardare con attenzione a queste cose, perché domani ci potremmo trovare di fronte ad un problema istituzionale e costituzionale pesantissimo, cioè l'esercizio, da parte di ministri - non del Governo, ma di singoli


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ministri - di funzioni e poteri che sono costituzionalmente attribuiti al Parlamento.
Vi invitiamo pertanto a mettere da parte responsabilmente questo progetto ed a riprendere il cammino riformatore, al quale anche voi avete partecipato nel passato e che è stato interrotto dalla legge per casi singoli.
Potremo non trovarci d'accordo, ma sarà un disaccordo che non avrà ad oggetto tali questioni - permettetemi - miserevoli, ma avrà ad oggetto l'idea che ciascuno di noi ha della democrazia e della giustizia in un grande e moderno paese.
Oggi - e concludo - la Camera francese discute il disegno di legge finanziaria. La Camera spagnola sta discutendo della sicurezza dei cittadini spagnoli. Noi stiamo discutendo un provvedimento che riguarda un solo deputato ed alcuni magistrati imputati di corruzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, le pregiudiziali di costituzionalità e la pregiudiziale di merito pongono in risalto, con chiarezza e con veemenza, il profondo fossato che divide noi, del centrodestra, dalla sinistra sulla concezione della giustizia.
Per noi l'imparzialità, la terzietà del giudice è un valore non eludibile e fondante. Per la sinistra è valore ineludibile, invece, che il processo sia il più rapido possibile, che nulla si muova nella stasi della giustizia, che il giudice possa essere e sia staccato da qualunque critica, da qualunque riesame, da qualunque censura, anche dai suoi stessi organi.
Le cose non stanno in questi termini. Due sono le questioni che sono state poste; una con riferimento all'articolo 25 della Costituzione che sarebbe leso dalla discrezionalità del giudice nel legittimo sospetto; l'altra che riguarda il divieto di pronunziare sentenza nelle more del procedimento di rimessione: la cosiddetta sospensione.
Per dimostrare l'infondatezza del richiamo all'articolo 25 è sufficiente richiamare una precedente sentenza della Corte costituzionale che ha respinto il rilievo. Oggi, la situazione è di nuovo cambiata perché la normativa vigente e la proposta che andiamo ad esaminare fanno riferimento nel predeterminare il giudice all'articolo 11 del codice di procedura penale, lo stesso che regola i procedimenti dei magistrati. Quindi, il giudice è predeterminato ed è predeterminato con legge. Si tratta di una competenza territoriale predeterminata alternativa, così come - se vogliamo richiamare un esempio - la competenza predeterminata per le obbligazioni, laddove, al foro del convenuto, si affianca il foro nel quale l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita.
Altra questione attiene alla prevista sospensione del procedimento principale. Ci si riferisce ad una decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma che vigeva nel codice passato, per affermare che questa proposta di legge non farebbe altro che andare contro la Corte costituzionale, ripristinando una norma abrogata. Non è così, perché la norma prevede che, nel caso di reiterazione della richiesta, il processo non venga sospeso (nessuna reiterazione, dunque) e perché non risponde al vero che più imputati nello stesso processo possano reiterare, ciascuno per suo conto, la proposta.
In realtà l'assunto non è fondato perché la proposta prevede che la prima volta della richiesta di remissione non vi sia sospensione. E il principio della unicità del procedimento fa dire che tutte le altre richieste di remissione debbano essere considerate seconde, tanto più che una norma di questa proposta di legge stabilisce che alle altre parti del processo venga notificata la richiesta di remissione affinché le altre parti, a pena di decadenza, dichiarino se si associano o se si oppongono


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e la decadenza è proprio rivolta al fatto che esse non possono più reiterare la proposta stessa.
È stato, inoltre, rilevato che tutto ciò potrebbe essere superato - il rilievo, secondo quanto ricordo, è del collega Soda - se fosse stato previsto un giudizio di ammissibilità preventiva per valutare se la richiesta sia meramente strumentale o fondata.
Non c'è bisogno di una nuova norma perché l'articolo 610 del codice di procedura penale prevede un giudizio di ammissibilità preventivo per ogni ricorso alla Corte di cassazione; e non v'è ragione, se non nella fantasia strumentale dell'opposizione, per la quale quella norma non si debba applicare al procedimento sulla richiesta di rimessione.
Vi sono, cioè, paletti ben precisi, ben individuati, che escludono sia una violazione dell'articolo 25, con riferimento al giudice naturale, sia il blocco del procedimento che preoccupò la Corte costituzionale anni fa giacché la reiterazione delle richieste è esclusa. Chiediamo, pertanto, il rigetto delle questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e dell'UDC (CCD-CDU)).

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Anedda.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il gruppo della Lega nord Padania esprime una posizione contraria sulle questioni pregiudiziali in esame.
Riteniamo, tuttavia, che vi siano altri e più gravi problemi, riguardanti il rispetto delle norme costituzionali che disegnano i delicati equilibri della giustizia e della politica. È evidente a tutti, infatti, che il conflitto in essere tra politica e giustizia sta disattendendo, ormai da troppo tempo, l'esigenza dell'osservanza dei confini costituzionali di azione dell'una e dell'altra. In effetti, sia la Corte costituzionale, che può dichiarare l'illegittimità delle leggi (statali e regionali), sia il Consiglio superiore della magistratura, al quale competono l'assunzione, l'assegnazione, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, sono espressione sempre più evidente della politica, com'è provato dal fatto che i loro equilibri sono basati su correnti politiche (se non addirittura partitiche). Questo aspetto, di gravità inaudita, impone rapidi interventi legislativi e, per quanto di sua competenza, anche del Capo dello Stato, volti a ripristinare il rispetto dei ruoli degli organi costituzionali appena citati, soprattutto di quella magistratura che, dal 1994 in poi, non ha perso occasione per manifestare i propri intendimenti politici. Da ultimo, ricordo l'incredibile manifestazione di intolleranza nei confronti del ministro della giustizia in apertura dell'anno giudiziario. Per altro verso, queste correnti sembrano trasformare tali organi costituzionali in parlamenti paralleli al nostro, senza avere, però, alcun mandato popolare (e, se permettete, anche questo ha dell'incredibile).
Per questi motivi, riteniamo che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Cirami sia anche conseguenza della perdita di fiducia nella gestione politica della giustizia in questo paese. Non sappiamo ancora se l'Assemblea la modificherà ma, considerate le questioni pregiudiziali e sospensive che essa ha sollevato, è giusto continuare nella discussione apertasi al riguardo. Il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, credo davvero che vi sia poco da aggiungere a quanto già esposto dall'onorevole Anedda in ordine ad uno dei tre problemi sollevati con le pregiudiziali di costituzionalità, anche se - il collega mi scuserà - appare opportuna una precisazione: quel principio della sospensione del processo o, meglio, dell'impossibilità per il giudice allegato a sospetto di pronunciare la sentenza, era proprio della sinistra quando, con la proposta di legge agli atti


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della Camera dei deputati contrassegnata come atto Camera n. 109, prevedeva il mantenimento, appunto, della sospensione.
Prendiamo atto che la sinistra ha cambiato idea sul punto e ce ne chiediamo la ragione.
Si è parlato di una lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge; sul punto mi sarebbe sufficiente ricordare come taluno - il riferimento è al presidente Violante e al professor Neppi Modona - ha affermato che la remissione non è una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto lo spostamento è determinato dall'esigenza di assicurare l'imparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima di normalità e di distensione, cioè sostanzialmente di consegnare il processo a quel giudice terzo ed imparziale che è proprio dell'articolo 111 della Costituzione. Ma, al di là di questo, davvero non possiamo parlare di giudice naturale precostituito per legge se prima non ci soffermiamo sul termine giudice e non comprendiamo una volte per tutte che si è in presenza di un giudice quando esso è terzo ed imparziale e che, conseguentemente, la rimessione non incide sulla competenza del giudice ma sulla capacità e, pertanto, trova la sua copertura costituzionale nell'articolo 111 della Costituzione, non anche nell'articolo 25.
Voi affermate che vi sarebbe la irretroattività della norma, ma, al di là di quello che è accaduto con l'istituzione, ad esempio, dei tribunali metropolitani o con le modifiche sul procedimento di revisione, che andarono ad incidere direttamente sul processo Sofri o su quelle incompatibilità stabilite dal decreto legislativo sul giudice unico, che, si badi bene, ebbe un ritardo di entrata in vigore di sei mesi grazie ad un decreto-legge (all'epoca ministro della giustizia era l'onorevole Diliberto) - deroga all'entrata in vigore che comportò che un giudice incompatibile, secondo la dottrina del decreto legislativo, andasse a tenere l'udienza preliminare in un processo che pare adesso molto vi appassioni - sulla irretroattività della norma, è sufficiente ricordare a voi quello che ha affermato in Commissione l'onorevole Fanfani, quando ha detto che non è in discussione la retroattività delle norme processuali. Quest'ultima è un principio generale di diritto processuale, per cui non vi è alcuna norma processuale che non sia per sua natura applicabile a tutti i procedimenti in corso.
Infine, l'ultima obiezione che viene posta è in ordine alla pretesa genericità della formula «legittimo sospetto». Al riguardo, vorrei dire che questa formula era quella che era stata consigliata all'epoca, nel 1988, dalla Corte di cassazione e, principalmente, dal Consiglio superiore della magistratura, da un gruppo di lavoro che vedeva quattro esponenti della sinistra associata o della sinistra politica, tra i quali il procuratore Caselli, il quale anche egli in questo caso ha cambiato idea. Vedete, l'onorevole Russo Spena ha richiamato il garantismo del professor Conso, e allora dovrebbe ricordare che il professor Conso, in un suo scritto il cui oggetto era «la costituzionalità dell'articolo 55» ebbe per l'appunto ad affermare che sarebbe da considerare illegittimo un ordinamento processuale non comprendente una disposizione quale è l'articolo 55, disposizione che, ella ricorderà, parlava per l'appunto di legittimo sospetto e non di libertà di determinazione delle persone coinvolte nel processo.
Ma v'è di più. Quella formula «legittimo sospetto» è già passata al vaglio della Corte costituzionale che l'ha ritenuta perfettamente costituzionale con la sentenza n. 50 del 1963. Ma se ciò non dovesse bastarvi posso ricordare che, in altra sentenza, la n. 122 dello stesso anno, la Corte costituzionale ebbe a precisare di avere, per l'appunto, sancito la costituzionalità di quella formula in quanto muoveva da esigenze che non avrebbero potuto essere indicate con esaurienti elencazioni di casi e che, perciò, dovevano, necessariamente, ricondursi a categorie generiche.
Allora, rimane solo il dubbio del perché tanti giuristi democratici abbiano, all'improvviso, cambiato idea. Nel ragionare su questi improvvisi revirement nasce il legittimo


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dubbio che essi siano collegati a quella allegazione al sospetto che pure si riscontra nell'ordinanza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione con le quali detto massimo organo ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma. Credo sia giusto quanto ha affermato il professor Frigo nella sua relazione: è sicuramente grave sospettare dei giudici ma altrettanto grave è che vi siano giudici sospettabili. Credo sia assolutamente grave che vi sia qualcuno, nel caso di specie voi, che faccia finta che questi giudici sospettabili non esistano (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata avanzata dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo la richiesta di voto segreto sulle questioni pregiudiziali e sospensive. Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, lo scrutinio segreto deve considerarsi ammissibile. Infatti, il voto sulle questioni pregiudiziali può determinare la reiezione dell'intero provvedimento ed assumere quindi natura di deliberazione definitiva sul merito. La questione pregiudiziale deve, quindi, essere posta in votazione con modalità analoghe a quelle adottabili per la votazione finale del progetto di legge. In questo senso richiamo i pareri della Giunta per il regolamento del 31 luglio 1990 e del 30 settembre 1997 e la prassi applicativa assolutamente costante. Occorre, quindi, verificare se il progetto di legge nel suo complesso sia sottoponibile al voto segreto. Al riguardo ricordo di aver anticipato la mia valutazione in proposito favorevole all'accoglimento della richiesta di voto segreto sul provvedimento nella Conferenza dei presidenti di gruppo del 3 settembre scorso. In quella sede ho precisato che, poiché il contenuto del progetto di legge non risulta omogeneo ai fini della sua sottoponibilità al voto segreto, occorre effettuare un giudizio di prevalenza che la Presidenza ritiene non debba fondarsi su criteri meramente quantitativi bensì su una valutazione globale del provvedimento e delle sue preminenti finalità. Nella fattispecie, oggetto principale della proposta di legge è, manifestamente, la nuova disciplina della rimessione, di cui al comma 1, rispetto alla quale le altre norme hanno carattere accessorio. Per questi motivi la Presidenza ammetterà la richiesta di scrutinio segreto sul voto finale e, dunque, sulle questioni pregiudiziali.
Diversamente si pone, invece, il problema per le questioni sospensive. Anzitutto, i precedenti in materia di ammissibilità del voto segreto sulle questioni sospensive sono tutt'altro che univoci. Né la questione è stata mai oggetto di pronunce da parte della Giunta per il regolamento.
Ricordo di aver precisato, nella riunione della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, che lo scrutinio segreto deve essere ammesso solo con riferimento a votazione di per sé idonea ad incidere, immediatamente, sui principi e sui diritti richiamati dal citato articolo 49, rimanendo escluse tutte le valutazioni che non hanno la possibilità di produrre tali specifici effetti, come, ad esempio, le mozioni o gli atti indirizzo. In effetti, l'approvazione di una questione sospensiva non costituisce una decisione normativa, non determinando effetti sull'ordinamento né incidendo, in alcun modo, sul merito del provvedimento. La questione sospensiva, a differenza della pregiudiziale, incide sull'iter del progetto di legge che mira a sospendere, ma non comporta, in sé, conseguenze sul merito dello stesso. Per questo complesso di ragioni la Presidenza non ritiene di ammettere la richiesta di scrutinio segreto sulle questioni sospensive.
Procediamo ora alla votazione, a scrutinio segreto, delle questioni pregiudiziali.
Ricordo che l'eventuale approvazione della questioni pregiudiziali determinerebbe la bocciatura della proposta di legge.
Invito ognuno a votare per sé. È inutile dire che i deputati segretari sono allertati. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico...

PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi lì!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho ancora aperto la votazione...


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ALFREDO BIONDI. Il caso di sospetto è legittimo!

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, settima fila, settimo banco, ci sono già alcune tessere (Commenti di deputati del gruppo di Forza Italia e di Alleanza nazionale)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, controllerò personalmente prima di dichiarare chiusa la votazione. Invito pertanto tutti a restare calmi.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1, Boato ed altri n. 2 e Russo Spena ed altri n. 3.
(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, nel primo settore, quello con il giornale aperto (Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fatemi la cortesia di porre la mano in modo che possa essere vista. Onorevoli colleghi dei banchi della destra, se vi sedete mi fate una cortesia, facilitando il mio compito. È inutile che nascano incidenti per delle sciocchezze!

LUIGI OLIVIERI. Paolone! Paolone!

PRESIDENTE. L'onorevole Paolone sta votando per sé, e non per altri!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 553
Votanti 552
Astenuti 1
Maggioranza 277
Voti favorevoli 254
Voti contrari 298
(La Camera respinge - Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI).

Prendo atto che gli onorevoli Viespoli e Mantini non sono riusciti ad esprimere il loro voto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Boato ed altri n. 1.
(Segue la votazione).

LUIGI OLIVIERI. Paolone (Commenti di deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

MAURIZIO SAIA. Guarda, guarda là (Commenti di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)!

LUIGI OLIVIERI. Guardati dietro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno voti per sé! Il discorso vale sia per la destra sia per la sinistra, ed ovviamente anche per il centro (sapete che lì ho qualche problema in più)!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 551
Votanti 550
Astenuti 1
Maggioranza 276
Voti favorevoli 248
Voti contrari 302
(La Camera respinge - Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Passiamo ora all'esame della questione sospensiva Castagnetti ed altri n. 1.
Ricordo che a norma dell'articolo 40, comma 5, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Potrà intervenire per cinque minuti un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Castagnetti, che illustrerà la questione sospensiva. Invito gli onorevoli colleghi a seguire con attenzione.


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PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ricordo che avranno luogo subito dopo votazioni, per cui vi invito a compiere uno sforzo supplementare e a rimanere in aula.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, tra poche settimane la Corte costituzionale si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale per un dubbio circa la coerenza di tale norma con il principio direttivo stabilito dalla legge delega n. 81 del 1987, dubbio sollevato dalla difesa dell'onorevole Berlusconi e ritenuto non manifestamente infondato dalle sezioni riunite della Cassazione.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Castagnetti. Onorevoli colleghi, chi vuole defluire lo può fare con calma e, soprattutto, in silenzio. Prego, onorevole Castagnetti, prosegua la sua illustrazione.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Stavo dicendo che tra poche settimane la Corte costituzionale si esprimerà. Perché allora non attendere? Perché questa fretta? Cosa ci sarà mai da temere dal verdetto della Corte?
Vi è un principio generale cui il legislatore dovrebbe attenersi nei casi in cui sono coinvolte altre istituzioni: la prudenza. Vi è un principio generale cui il legislatore dovrebbe attenersi quando è evidente la possibilità di una interferenza immediata e diretta con l'attività di altre istituzioni: la prudenza. Vi è un principio generale cui i legislatori dovrebbero attenersi quando è evidente la coincidenza o il conflitto di interessi immediati e diretti di se stessi o di parte di se stessi come incontestabilmente accade in questo caso: la prudenza.
Fondamentalmente per queste ragioni, in linea con quanto suggerito da autorevoli giuristi e persino da presidenti emeriti della Corte, la cui autorevolezza morale e dottrinale è unanimemente riconosciuta, chiediamo di soprassedere all'atto Camera n. 3102 fino alla pronuncia della Corte costituzionale.
Non si tratta certo di rinunciare alla prerogativa, costituzionalmente non condizionata e non condizionabile, del legislatore a legiferare. Si tratta di valutare un principio di opportunità, di leale collaborazione fra organi costituzionali già investiti dell'esame della stessa materia; si tratta di procedere - come detto prima - con prudenza nell'esercizio della funzione legislativa.
Altri organi, come il tribunale di Milano, interlocutore immediato, quantunque non esclusivo, del provvedimento in esame, autonomamente, hanno già dichiarato di volere soprassedere alla loro altrettanto indiscutibile prerogativa di concludere i processi in corso, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale. In questa situazione diventa ancora più rilevante e grave, sotto molti ed evidenti profili, la pervicacia della maggioranza nel proseguire questa pericolosa corsa contro il tempo al solo e innegabile scopo di anticipare e, dunque, prevenire (nel senso di rendere vano) l'esame e il verdetto della Corte.
È qui che sorge il fondato, legittimo sospetto che la maggioranza parlamentare consideri proprio nemico (e perché mai poi?) oltre al tribunale di Milano, impegnato in processi in cui sono coinvolti colleghi parlamentari sia come imputati (fra essi lo stesso Presidente del Consiglio) sia come patrocinatori, anche la Corte costituzionale. Perché il Parlamento dovrebbe prestarsi a questo deterioramento della qualità dei rapporti che normalmente dovrebbero fondarsi sulla reciproca fiducia e collaborazione con un organo come la Corte costituzionale? Ecco perché vi chiediamo e vi suggeriamo di considerare con senso di responsabilità la richiesta di sospensiva. Mi chiedo come il Presidente del Consiglio in primis non avverta l'esigenza di non alterare il clima di reciproco rispetto istituzionale fra Parlamento e Corte e - poiché questo provvedimento è stato indicato come di interesse


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prioritario per il Governo dallo stesso Presidente del Consiglio - possiamo dire fra Governo, Parlamento e Corte.
Il Governo esercita in questo momento un'oggettiva forzatura e, sotto un certo profilo, anche una violenza politica nell'indicare al Parlamento la priorità di un provvedimento che configura in sé una forma di mancanza di fiducia nei confronti della Corte costituzionale.
Mettete in qualche misura il Parlamento nella condizione di offuscare, di segnare con il velo di una non piena fiducia i propri rapporti con la Corte, quando il Parlamento è la prima istituzione interessata a consolidare con la stessa una relazione di assoluto rispetto.
Si aggiunga, cari colleghi, che, ove insistiate a voler comunque procedere all'approvazione di questa proposta di legge, la Corte dovrà molto presto occuparsene, ammesso che tale provvedimento possa mai diventare legge nel testo oggi conosciuto, possa, cioè, essere promulgato. Sapete bene, infatti, che questa proposta di legge configura un vulnus nei rapporti con la Corte, anche perché la stessa è viziata da illegittimità costituzionale immediata, diretta e assoluta, già censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 373 del 1996.
Infatti, vi è la previsione all'articolo 1, comma 3, secondo cui la semplice istanza di rimessione ha l'effetto automatico di sospendere il processo e tutto ciò proprio nel momento in cui davanti alla Corte pende una questione di legittimità costituzionale su identica materia. Tutto questo finisce per innescare un preoccupante motivo di conflitto politico fra i poteri dello Stato.
Se la proposta di legge venisse approvata così com'è, con tale carico di incostituzionalità, si realizzerebbe, per la prima volta, un caso di conflitto politico fra Parlamento, Corte costituzionale e Presidente della Repubblica fino ad ora ipotizzato in dottrina come mero caso di scuola. La condizione determinata dalla ripetizione letterale di una norma dichiarata incostituzionale, configurando una sorta di violazione della Costituzione, se non rimossa dal Parlamento porterebbe il Presidente della Repubblica in una situazione di estrema delicatezza, già esaminata da copiosa dottrina, tale da indurlo secondo eminenti costituzionalisti quali Crisafulli e Mortati non già all'esercizio del potere di rinvio, ex articolo 74 della Costituzione, per motivi di merito politico, ma per ragioni di legittimità costituzionale, con l'inevitabile conseguenza dell'impromulgabilità che ben conoscete. Ecco perché vi chiediamo di soprassedere in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale.
Altro elemento che finisce per interferire con la pronuncia della Corte è quello connesso alla previsione contenuta nel comma 6 del testo Cirami secondo cui la nuova legge dovrebbe applicarsi immediatamente ai processi in corso. L'insistenza nel voler introdurre questa apparentemente inutile norma sembra essere in contrasto con il divieto costituzionale di retroattività per le norme incidenti sulla competenza giurisdizionale, orientamento confermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza della Corte. Questa ha affermato che in ogni caso per effetto delle sopravvenute modifiche legislative il giudice competente non deve essere «designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia» (sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 1967).
Norme di tale rilevanza miranti a stravolgere il nostro sistema suggerirebbero, dunque, maggiore cautela, un approfondimento della discussione ed una necessaria sospensione in attesa che la Corte si pronunci prima di varare tale legge. Se, poi, per evitare di mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica - voi lo sapete - e non già per compiacere l'opposizione, ritenete di modificare il testo (si sente parlare di un maxiemendamento) senza, peraltro, rinunciare allo scopo del provvedimento stesso, potrà esservi l'approvazione di un nuovo testo totalmente cambiato. Allora, ripetiamo per l'ennesima volta, sospendiamo il provvedimento, ritorniamo serenamente e responsabilmente in Commissione perché l'esame sia adeguato e corrispondente a quanto prescrive


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l'articolo 72 della Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mongiello. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MONGIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la richiesta di sospensione del provvedimento, almeno per quello che riguarda la valutazione del gruppo dell'UDC (CCD-CDU), vada respinta per tanti motivi. Il principale è senz'altro quello per cui la Camera dei deputati non può assolutamente rinunciare al dovere di legiferare su una materia che necessita di un intervento che dia certezza non solo al diritto ma anche alla situazione che in questo momento è sempre più aggrovigliata.
Si dice che vi è da parte della Corte costituzionale l'esame di una situazione che deve essere assunta, ma vi è anche da parte del Parlamento la necessità di intervenire per dare risposte precise. Il Presidente della Camera nell'assegnare questa materia alle Commissioni ha dato la possibilità, concedendo un lungo tempo, di impegnarsi per trovare una soluzione ed una risposta alla materia.
La Camera dei deputati si assume oggi la responsabilità di approfondire questa materia e di dare al riguardo una risposta, perché il paese - in un settore così impegnato come quello della giustizia - attende effettivamente una risposta; il rinvio ulteriore significa soltanto perdere tempo e ritrovarsi in una situazione di appesantimento.
Credo che, al di là di quelle che possono essere le vicende di ordine personale e particolare - delle quali parleremo (per quanto mi riguarda mi sono iscritto a parlare nella discussione generale) -, la Camera dei deputati debba oggi assumere un provvedimento che vada incontro ad una certezza del diritto per creare, nella fattispecie, un giudice terzo e neutrale.
Questo è lo spirito ed il significato che ci vede impegnati nel disegno di legge in discussione. Per questo motivo sono convinto che la richiesta di sospensione, almeno per quanto riguarda il gruppo parlamentare dell'UDC (CCD-CDU), vada respinta (Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fragalà. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signori deputati, preannuncio immediatamente il voto contrario, sulla questione sospensiva Castagnetti n. 1, da parte del gruppo di Alleanza nazionale, perché la richiesta di sospendere l'esame della proposta di legge oggi in discussione è palesemente incostituzionale. In pratica la questione sospensiva che viene proposta dai cortesi colleghi della minoranza parlamentare vuole sospendere l'esame di questa proposta di legge fino alla pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso relativo alla omessa previsione, da parte del legislatore delegato in occasione dell'emanazione del vigente codice di procedura penale, della ipotesi del legittimo sospetto quale causa giustificativa della rimessione.
Ebbene, tale questione sospensiva non è fondata perché - onorevole Castagnetti - viola proprio i principi costituzionali che regolano la separazione dei poteri. Infatti la minoranza parlamentare chiede, con la presente questione sospensiva, che il Parlamento non svolga la funzione legislativa, ad esso attribuita in via esclusiva dalla Costituzione, per attendere la decisione della Corte costituzionale in ordine ad una questione che tra l'altro non coincide con l'oggetto del provvedimento in esame.
Infatti, cari colleghi, la Corte costituzionale deve verificare non se sia opportuno reintrodurre, tra le cause di rimessione, quella del legittimo sospetto, quanto piuttosto accertare se il legislatore delegato, nel 1988, non si sia attenuto ai principi e criteri direttivi che il legislatore delegante aveva previsto per la disciplina dell'istituto della rimessione.
Quindi, signor Presidente, signori deputati, la proposta di legge in esame disciplina nuovamente, in maniera compiuta,


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l'istituto della rimessione, andando a toccare profili che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della decisione che dovrà assumere la Corte costituzionale.
Ma anche, signori deputati, nel caso in cui vi fosse stata una coincidenza tra quanto deciderà la Consulta e le materie all'esame oggi del Parlamento, non sarebbe corretto, anzi sarebbe contro la Costituzione, chiedere la sospensione dell'esercizio della sovranità popolare.
La nostra è una democrazia - lo dico anche e soprattutto ai colleghi della minoranza parlamentare - fondata sul suffragio popolare, sul consenso, sul libero voto. Non è una democrazia burocratica che si fonda sugli organi giudiziari. In questa democrazia l'istituzione che deriva dalla sovranità popolare è l'istituzione del Parlamento. Il Parlamento è la massima espressione della sovranità popolare e, quindi, ha oggi il dovere di decidere: se dovesse sospendere l'esame di questo provvedimento, violerebbe la nostra Carta costituzionale.
In realtà, cari colleghi, le ragioni per le quali si chiede al Parlamento di abdicare alle sue funzioni e di non esercitare le funzioni che ha il dovere di esercitare sono ragioni politiche e sono ragioni assolutamente diverse. Sono le ragioni che vedono, da tanti anni, in questo paese la sinistra politica coincidere con la sinistra giudiziaria, la sinistra politica strumentalizzare la magistratura per tentare la delegittimazione di chi ha avuto il consenso popolare (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo), per tentare la spallata giudiziaria ai danni di una maggioranza parlamentare che ha avuto il consenso degli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia - applausi polemici di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)..

GIORGIO PANATTONI. Basta! Basta!

VINCENZO FRAGALÀ. ...e che ha il dovere di esercitare questo consenso nel proprio programma elettorale proprio attuando il principio costituzionale che anche voi, colleghi della sinistra, avete voluto nella scorsa legislatura. Si tratta del principio costituzionale del giusto processo, il cui cardine e il cui fondamento è il valore dell'imparzialità della giurisdizione, è il valore dell'imparzialità di un giudice terzo che non deve essere mai attinto da alcun sospetto. Per i casi in cui il giudice venga lambito da questo sospetto, deve essere a breve reintrodotta nel nostro ordinamento una norma che garantisca insieme il valore dell'imparzialità e della terzietà del giudice e, quindi, il valore della credibilità della giurisdizione (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Castagnetti ed altri n.1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge con 234 voti favorevoli e 302 voti contrari (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).
(Presenti 537
Votanti 536
Astenuti 1
Maggioranza 269
Hanno votato sì 234
Hanno votato no 302).

Prendo atto che l'onorevole Perrotta non è riuscito a votare.

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