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La Camera,
rilevato che:
la proposta di legge relativa alla modifica della disciplina relativa alla rimessione dei processi (articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale) incide pesantemente su istituti e regole processuali importanti e largamente consolidati nella tradizione giuridica;
in particolare il testo in parola introduce una deroga al principio di irretroattività delle norme processuali relative alla individuazione del giudice competente ed innova la disciplina relativa alla conservazione degli atti;
la proposta, ancora, contiene statuizioni importanti in ordine alla possibilità di sospendere de jure il processo anche nella fase immediatamente precedente la sentenza;
è imminente, da parte del ministero della Giustizia, l'insediamento di una Commissione per la redazione di un nuovo codice di rito, rispetto al quale la disciplina proposta ed all'esame della Camera, rischia di introdurre principi con il primo ampiamente confliggenti;
il lavoro delle Commissioni referenti, inoltre, non ha per nulla approfondito - tramite opportune audizioni - l'aspetto dell'impatto normativo della emananda disciplina, soprattutto con il riferimento al principio della ragionevole durata del processo ed alle ricadute sui processi di criminalità organizzata;
il testo approdato alla Camera ha espunto dall'articolo 45 del codice di procedura penale il riferimento alla gravità delle situazioni locali al fine di giustificare l'istanza di rimessione, con ciò indebolendo la previsione normativa vigente e ponendosi in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, nonostante l'asserita volontà dei proponenti di rendere attuale la delega stessa;
ancora in contrasto con una precisa direttiva della legge delega, nel testo in esame risulta espunto dall'articolo 48 del codice di procedura penale la facoltà per il giudice ad quem di dichiarare se ed in quale parte gli atti rimessi conservino efficacia, con ciò ingenerando incertezza interpretativa ed allungamento dei tempi processuali;
da ultimo si osserva che incongrua appare la disciplina della prescrizione con riferimento alla sospensione del processo in costanza del procedimento di remissione. Il decorso della prescrizione infatti è sospeso nel momento in cui si concretizza la causa di sospensione ex articolo 47 del codice di procedura penale così come proposto dalla Commissione. Orbene nulla è statuito in ordine al termine finale della sospensione stessa. Del tutto incerti sono, inoltre, gli effetti sospensivi relativi ai termini di custodia cautelare (articolo 47, comma 3 della proposta) giacché gli stessi sembrano destinati a protrarsi non poco, in ipotesi di accoglimento della istanza di remissione e giacché vi possono essere
imputati richiedenti la remissione ed imputati che non hanno avanzato istanza;
di non procedere all'esame del progetto di legge 3102 ed abbinate.
n. 1. Boato, Castagnetti, Montecchi, Russo Spena, Bonito.