La Camera,
premesso che:
nella formulazione all'esame dell'Aula il testo dell'articolo 1, comma 3 del progetto di legge 3102 ed abbinate prevede che la semplice presentazione dell'istanza di rimessione, comunque motivata, ed anche se del tutto infondata, ha l'effetto automatico di sospendere il processo prima delle conclusioni e della discussione ed impedisce comunque che possano essere pronunciati tanto il decreto che dispone il giudizio, quanto la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta;
il testo originario dell'articolo 47 del codice di procedura penale conteneva nel primo comma un'analoga previsione;
con la sentenza n. 373 del 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, I comma del codice di procedura penale proprio nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza sino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che dichiarava inammissibile o rigettava l'istanza;
la motivazione della sentenza denunciava il mancato equilibrio tra il principio di economia processuale e quello della terzietà del giudice, e segnalava il pericolo della paralisi processuale conseguente ad una sistematica riproposizione di istanze di rimessione;
con la proposta di legge in discussione si intende riproporre una norma viziata da una illegittimità immediata ed assoluta, illegittimità riconosciuta da una sentenza della Corte costituzionale che ha cassato e non interpretato la norma che ora si vuole introdurre;
la necessità di comporre un sostanziale equilibrio tra il principio dell'economia processuale e quello della terzietà ed imparzialità del giudice risulta rafforzata dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, sul cosiddetto «giusto processo», che nel ribadire efficacemente il diritto di ciascuna parte ad un giudice terzo ed imparziale, si preoccupa di introdurre espressamente per la prima volta il principio della ragionevole durata del processo;
tale equilibrio non è rispettato dall'attuale testo della proposta che non solo reintroduce una norma dichiarata incostituzionale ma non fissa alcun principio per
distinguere le istanze di rimessione apparentemente non infondate da quelle manifestamente dilatorie;
l'attuale testo della proposta non prevede alcuna procedura per prevenire la sistematica riproposizione di istanze di rimessione che risultino manifestamente infondate e puramente dilatorie;
la maggioranza ha respinto emendamenti che proponevano di risolvere questi problemi;
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.
n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Detomas, Leoni, Bressa, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.
La Camera,
premesso che:
in materia di determinazione del giudice designato a trattare il singolo processo la Costituzione fissa all'articolo 25 due requisiti:
a) che si tratti di un giudice «naturale» e cioè individuabile in base a criteri certi e non arbitrari;
b) che il giudice sia «precostituito per legge» e cioè costituito prima che inizi il procedimento;
il progetto di legge 3102 ed abbinate sostituisce il pregiudizio per la «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», formula contenuta nel testo dell'articolo 45 con l'altra «legittimo sospetto», propria del codice del 1931, più volte contestata dalla giurisprudenza e dalla dottrina proprio per la sua genericità ed equivocità e proprio per queste ragioni non più riportata nel codice di procedura penale del 1989;
il progetto di legge 3102 ed abbinate inoltre prevede l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche ai processi in corso;
pertanto il testo del progetto di legge autorizza, per i processi in corso, l'individuazione del giudice idoneo a trattare il processo sulla base di presupposti incerti e determinati dopo l'inizio del processo;
pertanto sulla base di queste disposizioni sono violati entrambi i principi fissati dall'articolo 25 della Costituzione;
la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti diretti ad ovviare a questa violazione;
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.
n. 2. Boato, Violante, Castagnetti, Giordano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Bressa, Detomas, Leoni, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del progetto di legge 3102 ed abbinate cancellano le attuali norme in materia di utilizzazione degli atti in caso di rimessione del procedimento;
pertanto l'utilizzazione degli atti innanzi al nuovo giudice sarebbe rimessa al consenso delle parti;
presumibilmente le parti non concorderanno e quindi la grande maggioranza degli atti dovranno essere ripetuti con dispendio enorme di tempo e di risorse economiche;
il provvedimento all'esame della Camera non prevede una norma di copertura;
la Costituzione prevede all'articolo 111 il principio della «ragionevole durata
del processo» e all'articolo 81 l'obbligo di copertura finanziaria per le leggi che comportano nuove spese;
entrambe le disposizioni sono violate dal progetto di legge in esame alla Camera;
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102 e abbinate.
n. 3. Russo Spena, Castagnetti, Violante, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Detomas, Leoni, Bressa, Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Cento, Buemi.