XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3184
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Gli unici oneri che il disegno di legge comporta sono
quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 22, comma
4, per incentivi alla diffusione nelle famiglie italiane di
apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi
in tecnica digitale.
La stessa legge individua peraltro le modalità di
copertura di detti oneri, destinando a tal fine, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, il 25 per cento dei proventi
derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di
azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e limitando comunque a tale misura l'entità complessiva
delle agevolazioni erogabili.