XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3184




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Gli unici oneri che il disegno di legge comporta sono quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, per incentivi alla diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.
          La stessa legge individua peraltro le modalità di copertura di detti oneri, destinando a tal fine, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, il 25 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e limitando comunque a tale misura l'entità complessiva delle agevolazioni erogabili.




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