XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3184




        Onorevoli Deputati! - 1. Finalità della legge. 1.1. Il disegno di legge è diretto a realizzare una complessiva riforma della disciplina del sistema radiotelevisivo, tenendo conto anche delle indicazioni in tal senso autorevolmente formulate dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, in materia di pluralismo e di imparzialità dell'informazione, e dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella Relazione annuale sull'attività svolta, presentata il 12 luglio 2002. Un intervento legislativo di riforma del sistema radiotelevisivo appare ineludibile per diverse ragioni.

        1.2. In primo luogo è necessario adeguare la disciplina della materia agli sviluppi determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni impersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni. Da questo punto di vista può evidenziarsi che l'introduzione della tecnica digitale di trasmissione del segnale televisivo e radiofonico incrementa in modo significativo il numero dei programmi irradiabili ed assentibili (fino a 144 canali a regime), offrendo nuove possibilità di sviluppo della concorrenza nel settore radiotelevisivo e favorendo il pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa.
        L'avvento della tecnologia digitale costituisce, quindi, uno sviluppo che merita di essere accelerato e favorito, anche attraverso la definizione di un'adeguata disciplina transitoria, che stabilisca tempi certi per l'introduzione di tale tecnologia ed agevoli la diffusione nelle famiglie italiane degli apparecchi utilizzabili per la ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale.
        La stessa disciplina antitrust nel settore radiotelevisivo, attualmente concepita avendo riguardo alla limitata disponibilità di canali utilizzabili per le trasmissioni in tecnica analogica, viene di conseguenza adeguata alle diverse caratteristiche tecnologiche del sistema digitale. Negli ultimi anni si è, inoltre, registrata una crescente diffusione di forme di trasmissione diverse da quella su frequenze terrestri, fra cui principalmente la trasmissione via satellite in tecnica digitale, mentre vi sono finalmente concrete prospettive di sviluppo anche per le trasmissioni via cavo su fibre ottiche.
        In relazione a tale evoluzione del settore radiotelevisivo appare opportuno definire un quadro unitario di princìpi che regoli la fornitura di contenuti e la gestione delle reti di diffusione dei programmi televisivi, dei programmi radiofonici e dei relativi programmi-dati (esempio le pagine televideo) e la fornitura dei servizi correlati a prescindere dal mezzo di comunicazione elettronica utilizzato.
        In una prospettiva più ampia il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale si inserisce nel generale processo di convergenza che caratterizza il settore delle comunicazioni. Contenuti storicamente differenti (televisivi, editoriali, cinematografici, banche dati) per formato, tipologia di supporto e mezzi di distribuzione vengono omologati nello standard digitale e possono essere veicolati ciascuno sui sistemi di trasmissione oggi disponibili (satellite, cavo, frequenze terrestri, broad band). Cadono così le tradizionali barriere fra i settori dei media e comincia a delinearsi un sistema integrato delle comunicazioni, che necessita di una diversa e specifica disciplina antitrust diretta a definire i limiti alla raccolta delle risorse.

        1.3. Una seconda ragione che giustifica il presente intervento di riforma risiede nella necessità di ridefinire i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e di adeguare le forme di finanziamento dello stesso anche in relazione ai princìpi enunciati dal Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato, a seguito del Trattato di Amsterdam, al Trattato istitutivo della Comunità europea.
        Da questo punto di vista la centralità della missione del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo viene valorizzata, per un verso, riconoscendo che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi soggetto esercitata, costituisce un servizio pubblico ed è assoggettata a particolari obblighi, e, per altro verso, affidando ad una società concessionaria l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblico servizio, puntualmente individuati, che investono la sua complessiva programmazione, anche non informativa, e che connotano il "servizio pubblico generale radiotelevisivo".
        Quanto al primo aspetto, la qualificazione dell'informazione radiotelevisiva, da qualunque soggetto fornita, come servizio pubblico risponde alla riconosciuta esigenza di assicurare che tale attività sia prestata liberamente ed in un quadro di regole idonee a garantire il pluralismo cosiddetto "interno" del sistema informativo, come segnalato anche nella recente sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale.
        In tale prospettiva sono individuati quali princìpi generali dell'informazione radiotelevisiva la presentazione leale dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, l'obbligo di effettiva trasmissione dei notiziari e la garanzia dell'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge (articolo 6, comma 2).
        La puntuale determinazione di ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi fondamentali del settore radiotelevisivo in tali programmi è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 6, comma 3), quale soggetto preposto alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni in posizione di indipendenza ed a garanzia complessiva dell'ordinamento in tutte le sue articolazioni.
        Con riguardo al secondo profilo, l'adempimento degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo risponde a preminenti finalità di interesse generale (favorire l'istruzione, la crescita civile ed il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale) e deve essere, pertanto, garantito attribuendo alla società concessionaria risorse certe risultanti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione. Tale contributo pubblico, tuttavia, nel rispetto dei princìpi sanciti dal menzionato Protocollo, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea, essendo escluse altre forme di finanziamento pubblico in favore della società concessionaria.
        In conformità di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato nel rispetto degli obblighi previsti.
        Viene, inoltre, completato il processo di armonizzazione delle regole sulla amministrazione e gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa alla disciplina generale delle società per azioni, prevedendosi l'elezione del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea degli azionisti e lasciandosi agli organi societari il compito di definire l'assetto organizzativo della società per quanto non diversamente previsto. Si prefigura, inoltre, la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella RAI-Holding Spa e la dismissione almeno parziale, mediante una o più offerte pubbliche di vendita, della quota azionaria in titolarità dello Stato nella società risultante dalla fusione.
        Sono, tuttavia, introdotte opportune garanzie al fine di assicurare che l'amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico avvenga in un quadro di pluralismo e di tutela delle minoranze.
        In particolare, sono stabiliti limiti percentuali al possesso di azioni della società, optandosi per il modello dell'azionariato diffuso, e si disciplina la nomina del consiglio di amministrazione secondo modalità (elezione mediante voto di lista con riserva minima di seggi alla minoranza) idonee a tutelare le minoranze assembleari. In sede di elezione o di revoca del consiglio di amministrazione le scelte di voto effettuate dal rappresentante dell'azionista pubblico avvengono in esecuzione di determinazioni adottate d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        A preminenti finalità di garanzia rispondono anche le nuove regole sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione, effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri, ma efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Regole particolari sono, inoltre, introdotte con riguardo ai requisiti soggettivi per la nomina a membro del consiglio di amministrazione.
        Il presidente ed il consiglio di amministrazione si connotano, quindi, come organi che, in posizione di accentuata imparzialità, garantiscono il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

        1.4. Una complessiva ridefinizione della disciplina del sistema radiotelevisivo appare, poi, necessaria al fine di adeguare la stessa alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, passandosi da una disciplina della materia dettata esclusivamente da leggi o regolamenti statali o da regolamenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad un sistema caratterizzato da una pluralità di fonti, con ambiti significativi riservati alla legislazione regionale concorrente.
        Il disegno di legge, in particolare, tiene conto dell'attribuzione della disciplina dell'"ordinamento della comunicazione" alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e individua, pertanto, i princìpi che dovranno informare la legislazione regionale della materia.
        Vengono, peraltro, definite direttamente le regole antitrust di settore, considerato che la materia della "tutela della concorrenza" è affidata alla legislazione statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
        Anche la diretta disciplina da parte del legislatore statale dell'informazione radiotelevisiva, del contenuto dei programmi televisivi, quanto meno con riguardo ai programmi a diffusione nazionale, e dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo attribuiti alla società concessionaria, con esclusione della programmazione in ambito regionale o provinciale, appare conforme ai criteri di riparto delle potestà legislative statali e regionali introdotti a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, in quanto viene così assicurata una misura minima ed omogenea di tutela del diritto civile di ricevere o di comunicare informazioni o idee riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione e dal diritto internazionale e comunitario (articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; articoli 11 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000; articolo 4 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327). Si ricade, pertanto, nella materia della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Sono, inoltre, riservati alla legislazione statale quei profili della disciplina tecnico-amministrativa delle comunicazioni indispensabili per garantire i suddetti livelli essenziali di prestazioni.
        Il riparto delle competenze amministrative nel settore in esame è regolato avendo riguardo al disposto dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, per cui l'attribuzione delle funzioni amministrative a province, città metropolitane, regioni e Stato, in luogo dei comuni, deve essere operata in modo tale da "assicurarne l'esercizio unitario" e "sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

        1.5. Nell'ambito di una radicale riforma del sistema radiotelevisivo è apparsa necessaria anche una generale riorganizzazione, armonizzazione e semplificazione della disciplina della materia, che risulta attualmente di difficile ricostruzione perché frammentata in numerosi atti normativi di diversa natura succedutisi soprattutto negli ultimi tre decenni.
        Per la realizzazione di tale intervento, che appare particolarmente complesso, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche della materia, si prevede il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione", nel cui ambito coordinare le norme vigenti apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
        Il codice della radiotelevisione dovrà indicare, in un'apposita partizione, anche i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, recependo le norme di principio contenute nel capo I e nel capo III del presente disegno di legge.


2. Struttura complessiva della legge.

        Il disegno di legge è articolato in cinque capi, dedicati, rispettivamente:

            alla definizione dei princìpi generali della materia (capo I);

            alla riforma delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato (capo II);

            alla determinazione dei princìpi e criteri direttivi in base ai quali dovrà essere esercitata la delega per l'elaborazione del codice della radiotelevisione (capo III);

            all'individuazione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed alla riforma della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa (capo IV);

            alla definizione della disciplina transitoria diretta a regolare la fase di conversione alla trasmissione in tecnica digitale ed all'indicazione delle norme abrogate (capo V).


3. Oggetto e struttura del capo I.

        Il capo I si apre con un articolo diretto a precisare l'oggetto e le finalità della legge (articolo 1), nei termini che si sono già evidenziati.
        Segue una disposizione recante definizioni, con cui è precisato il significato delle diverse espressioni utilizzate nella legge (articolo 2).
        L'individuazione dei princìpi fondamentali che informano la disciplina del sistema radiotelevisivo è affidata ad uno specifico articolo (articolo 3) integrando ed aggiornando l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in considerazione di princìpi enunciati dall'articolo 10, paragrafo 1, della citata Convenzione europea firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, dagli articoli 11 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 e dall'articolo 4 della Convenzione europea fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge n. 327 del 1991. Ai princìpi già individuati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990 (il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione) è ora aggiunto il riferimento alla necessaria tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, ed alla salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale. Viene, inoltre, prescritto il rispetto anche delle libertà e dei diritti garantiti dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.
        Gli articoli 4 e 5 ricostruiscono per la prima volta unitariamente i princìpi posti a tutela, rispettivamente, degli utenti e del pluralismo del sistema radiotelevisivo. Tali princìpi trovano il loro fondamento sia nella disciplina comunitaria della materia (fra tutte, si segnala la direttiva 89/522/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989) sia nella legislazione nazionale, ivi incluso il recente regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la deliberazione del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001. I princìpi a garanzia degli utenti (articolo 4) attengono sia al contenuto delle trasmissioni radiotelevisive <comma 1, lettere b), c), d), e) e g)> sia alla complessiva organizzazione del sistema radiotelevisivo <comma 1, lettere a) e f)>.
        Si segnala fra tutti il principio per cui il sistema radiotelevisivo deve essere disciplinato in modo tale da garantire l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendosi a tal fine lo sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni. Tale principio si pone come diretto corollario della riconosciuta libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere.
        I commi 2 e 3 dell'articolo 4 recano disposizioni a tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali e, rispettivamente, del diritto alla protezione dei dati personali in conformità alla legislazione vigente nella materia.
        I princìpi a salvaguardia del pluralismo del sistema radiotelevisivo (articolo 5) sono diretti principalmente a tutelare la concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa.
        Tale risultato è perseguito non solo attraverso il divieto di atti o comportamenti aventi per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante in tale mercato ed assicurando la trasparenza degli assetti proprietari <comma 1, lettera a)>, ma anche garantendo a tutti i fornitori di contenuti e di servizi un accesso senza discriminazioni ed in condizioni di parità di trattamento alle reti di comunicazione <lettera e)>, adattandosi a tale settore i princìpi fondamentali del diritto comunitario in materia di telecomunicazioni.
        Strumentali rispetto al perseguimento di quest'ultima finalità sono le norme che impongono il conseguimento di distinti titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività di fornitore di contenuti e di servizi e dell'attività di operatore di rete, distinguendosi ulteriormente a seconda che tali attività siano svolte su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, e per le attività di fornitura su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale <lettere b), c) e d)>.
        Nella medesima prospettiva si giustificano anche le norme che impongono obblighi di separazione contabile o di separazione societaria per i soggetti che svolgano più di un'attività nel settore radiotelevisivo <lettera f)>.
        La parità di condizioni fra tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi è, inoltre, garantita quanto alla possibilità di effettuare collegamenti in diretta <lettera g)>.
        La disposizione si conclude con una norma a tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge <lettera h)>.
        L'articolo 6 definisce i princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo.
        Dopo il riconoscimento in via generale che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico servizio e deve essere effettuata nel rispetto dei princìpi indicati nel capo in esame (comma 1), si individuano gli specifici obblighi che devono essere osservati dalle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica (comma 2), demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la fissazione di ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi fondamentali del settore radiote1evisivo in tali programmi (comma 3).
        I commi 4 e 5 stabiliscono i princìpi fondamentali che regolano l'attività del servizio pubblico generale radiotelevisivo quanto agli ulteriori e specifici compiti che devono essere perseguiti e che si è già avuto modo di illustrare (comma 4), ed alle forme di finanziamento, prevedendosi che il finanziamento risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione sia utilizzabile solo per l'adempimento di tali compiti (comma 5).
        I princìpi enunciati ai commi 4 e 5 costituiscono il fondamento della disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo sviluppata nel successivo capo IV.
        Principalmente diretti al legislatore regionale, anche in relazione alla previsione dell'articolo 14, comma 2, lettera e), sono i princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale (articolo 7).
        Viene indicata per tale tipologia di emittenza la finalità generale di valorizzare e di promuovere le culture regionali o locali, sia pure nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese (comma 1), riservandosi, inoltre, all'emittenza locale una percentuale della complessiva capacità trasmissiva (comma 2).
        L'articolo 8 sancisce il principio di tutela della produzione culturale europea, anche attraverso la riserva alle opere europee di una percentuale del tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri.
        Il quadro dei princìpi generali del sistema radiotelevisivo è completato dal principio di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, garantito anche in sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive (articolo 9) e dal riconoscimento del ruolo centrale assegnato anche nel settore radiotelevisivo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a presidio dei diritti fondamentali della persona in tale ambito.


4. Oggetto e struttura del capo II.

        4.1. La disciplina vigente nei settori televisivo e multimediale a tutela della concorrenza e del pluralismo è caratterizzata da una molteplicità di norme antitrust, che si sono formate per successive stratificazioni e che non sempre risultano fra loro coerenti.
        In particolare, sono previsti in primo luogo limiti riferiti alle risorse tecniche destinate al settore, ossia relativi all'utilizzo delle frequenze mediante concessioni televisive (articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, per gli operatori nazionali; articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per i soggetti locali).
        Sono stabiliti, poi, limiti concernenti le risorse tecniche con incrocio di settori, riferiti cioè all'utilizzo delle frequenze mediante concessioni televisive e radiofoniche (articolo 15, comma 4, della citata legge n. 223 del 1990).
        Si prevedono, inoltre, limiti ai ricavi realizzabili da un unico soggetto calcolati come quota sul totale dei proventi di segmento o di settore (articolo 2, comma 8, della citata legge n. 249 del 1997).
        Altri limiti concernono la proprietà congiunta di reti televisive dotate di concessione e di società editrici di quotidiani (articolo 15, comma 1, della legge n. 223 del 1990, che individua come limite del dato relativo alla stampa determinate soglie di tiratura; articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 249 del 1997, che utilizza come criterio la quota dei ricavi calcolati sul totale dei due settori considerati congiuntamente).
        Sono stabiliti, ancora, limiti antitrust per il settore radiotelevisivo e le aree di mercato innovative (multimediali) applicati ex post con valutazioni discrezionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997).
        Si prevede, infine, un limite all'utilizzo della capacità trasmissiva generata sui propri blocchi di diffusione in tecnica digitale da parte dei soggetti titolari di due concessioni in tecnica analogica (articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66).
        Vengono, quindi, in considerazione diversi modelli di misure antitrust, che operano a loro volta su differenti piani di applicazione che agiscono in maniera combinata.
        Un primo livello, infatti, opera ex ante in modo prescrittivo e si riferisce ai limiti all'uso delle risorse tecniche ed ai divieti alla presenza incrociata in più settori.
        Un piano di applicazione intermedio include i cinque limiti di quota ai ricavi realizzabili da un unico soggetto che si applicano ex ante, ma sono corretti dalla valutazione ex post concernente i ricavi dipendenti dallo "sviluppo spontaneo dell'impresa" (articolo 2, comma 9, della legge n. 249 del 1997).
        Si individua, poi, un terzo livello costituito dalle valutazioni ex post richieste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997, per il mercato radiotelevisivo e multimediale.
        Un quarto piano, infine, è definito dalla disciplina sull'accesso in ambito digitale introdotta dal citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
        La conversione del sistema radiotelevisivo italiano dalla trasmissione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale rende opportune una razionalizzazione e una semplificazione di questo complesso sistema di regole.
        Quanto alle misure indicate di primo livello, occorre considerare che con l'avvento del sistema digitale assumono una diversa valenza i divieti alla presenza incrociata ed i limiti alle risorse tecniche.
        Invero, la possibilità di utilizzare l'apparecchio televisivo per servizi interattivi ed accessi INTERNET e l'opportunità di integrazione fra i contenuti editoriali caratteristici della stampa ed i programmi video aprono nuove prospettive di sviluppo del mercato che la persistenza dei divieti di incrocio ostacolerebbe in maniera non più giustificata.
        D'altro canto, anche nel sistema digitale i limiti all'uso delle risorse tecniche conservano la loro efficacia come strumento per favorire l'accesso del numero più elevato possibile di operatori ed impedire un potenziale predominio di un singolo soggetto.
        Quanto alle misure definite di secondo livello, comportanti restrizioni alle quote di mercato conseguibili e destinate ad operare ex ante per prevenire la formazione di posizioni dominanti, esse si rivelano non più attuali e, soprattutto, difficilmente applicabili, alla luce del processo di convergenza multimediale e della nuova tecnologia digitale.
        La suddivisione in segmenti di mercato (televisione terrestre; televisione via satellite e via cavo; radio; intermediazione della pubblicità televisiva; mercato combinato di editoria di quotidiani e periodici e radiotelevisione), ciascuno con un limite di quota, appare infatti non più in linea con un mercato caratterizzato da una accentuata convergenza, che incoraggia le imprese, sulla spinta delle tecnologie, a realizzare incroci ed intrecci ed a creare sinergie, che sarebbe contrario ad una prospettiva di sviluppo equilibrato del mercato ostacolare.
        Appare quindi congruo e rispondente alle finalità antitrust che si intendono perseguire applicare l'attuale limite del 20 per cento al conseguimento dei ricavi al sistema integrato delle comunicazioni, comprendente le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione di contenuti per programmi televisivi o radiofonici di qualunque forma tecnica; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione.
        La necessità di superare l'attuale sistema di soglie quantitative emerge anche dal confronto con le esperienze di altri Paesi dell'Europa e degli Stati Uniti. La rigidità delle soglie prescrittive - che talvolta prendono a riferimento l'audience, come in Germania e nel Regno Unito, talvolta si applicano alle quote di fatturato o alla quota di mercato nella pubblicità, come nello stesso Regno Unito - vengono integrate da valutazioni sulla dinamica del mercato e sull'evoluzione tecnologica dei prodotti e dei servizi. E' in proposito emblematico il compito che, negli Stati Uniti, la Federal Communication Commission si appresta a svolgere, per eliminare, dopo una decisione in appello, i limiti agli incroci applicati ai segmenti distinti per modalità di trasmissioni e quelli relativi all'audience.
        All'attualità, acquista dunque maggiore efficacia, ai fini della tutela della concorrenza e del pluralismo, l'applicazione di regole antitrust basate su di un giudizio ex post anziché su di una regolazione ex ante. Seguendo questa linea, si può affermare che il superamento di una certa soglia di quota sui ricavi di settore costituisce un indicatore di formazione di posizione dominante. Altri criteri indicativi, quali l'audience o la conclusione di accordi tendenti a provocare restrizioni di mercato, possono essere utilizzati per confermare valutazioni già avviate ovvero essere singolarmente valutati in ragione della loro rilevanza.
        La razionalizzazione e la semplificazione delle misure anticoncentrazione nel settore televisivo qualificate di secondo e di terzo livello impongono, quindi, una loro parziale coincidenza.
        Sia in ambiente digitale pienamente realizzato sia durante la fase transitoria di convivenza tra tecnologia analogica e tecnologia digitale, la tutela rafforzata della competizione televisiva può, quindi, conseguirsi secondo un complesso di misure antitrust, che preveda:

            la valutazione ex post di atti e comportamenti, al fine di prevenire mediante un atto di pubblico richiamo e di accertare e sanzionare la costituzione di posizioni dominanti, assumendo come indicatori sia i limiti di soglia sia eventuali altri criteri (audience, potenziali restrizioni orizzontali e verticali introdotte dagli atti in esame, altri elementi);

            limiti di soglia al cumulo di programmi televisivi o radiofonici ed alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni.

        4.2. In particolare, le disposizioni in materia di concorrenza e di mercato di cui al capo II si pongono come primo obiettivo il divieto della costituzione di posizioni dominanti sia nel mercato radiotelevisivo che in quello integrato delle comunicazioni comprendente l'editoria, anche elettronica, la cinematografia, la fonografia e la pubblicità.
        Allo stesso tempo si persegue la finalità di rimuovere le barriere all'ingresso nei diversi mercati da parte delle imprese coinvolte nel processo di convergenza economica e tecnologica.
        L'articolo 11 attribuisce, a tal fine, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di monitorare periodicamente il mercato, determinando i mercati rilevanti, con il potere di emettere pubblici richiami qualora ravvisi che un'impresa o un gruppo di imprese stia per superare i limiti di legge. In caso di superamento l'Autorità adotta le misure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        L'articolo 12 definisce la disciplina antitrust a regime quanto alla possibilità di cumulo di programmi televisivi o radiofonici. Tale disciplina, che si applicherà quando sarà completamente attuata la conversione dal sistema analogico a quello digitale e che riprende l'analoga disposizione già contenuta nel citato regolamento di cui alla deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità, fa divieto ad un medesimo soggetto di diffondere più del 20 per cento dei programmi radiofonici o televisivi. Il limite del 20 per cento corrisponde, peraltro, a quello massimo indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1994.
        L'articolo 13 fissa i limiti di concentrazione nel sistema integrato delle comunicazioni, stabilendo che una medesima impresa, o un gruppo di imprese, non può raccogliere più del 20 per cento delle risorse complessive dell'intero sistema. Le risorse vengono individuate utilizzando un criterio già adottato dall'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 249 del 1997.
        L'unica deroga alla generale libertà di incrocio proprietario nei diversi settori della convergenza è costituita dal divieto, per le imprese di telecomunicazioni che detengano più del 40 per cento del mercato, di acquisire ricavi superiori al 10 per cento nel mercato integrato delle comunicazioni.


5. Oggetto e struttura del capo III.

        Il capo III, costituito dal solo articolo 14, definisce i princìpi ed i criteri direttivi per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione" (comma 1). Il codice, oltre a realizzare l'opportuno coordinamento delle disposizioni vigenti, dovrà anche operare quale legge-quadro per l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in materia di ordinamento delle comunicazioni.
        Vengono, pertanto, direttamente definiti (comma 2) i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni eserciteranno tale potestà legislativa che, in ragione delle caratteristiche peculiari del settore radiotelevisivo, potrà avere ad oggetto la disciplina dell'emittenza in ambito regionale e provinciale.
        Si segnalano, fra le altre, le norme che attribuiscono alla legislazione regionale, o per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciale, la definizione degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è chiamata ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, rispettivamente, provinciale <(comma 2, lettera e)>. Sempre alle regioni ed alle predette province autonome è attribuita, oltre ad ampie competenze nel settore <lettere b), c) e d)> la legittimazione alla stipulazione di specifici contratti di servizio con la società concessionaria <comma 2, lettera f)>.
        Il procedimento di approvazione del codice è regolato dal comma 3, prevedendosi l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il conseguimento dell'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha molteplici competenze in questa materia e che ha già adottato numerosi atti normativi di natura regolamentare destinati a confluire nel codice.
        In via transitoria, fino all'entrata in vigore delle norme regionali nelle materie attribuite, si prevede che rimangano in vigore in ciascuna regione le disposizioni normative statali vigenti (comma 4).


6. Oggetto e struttura del capo IV.

        Il capo IV è introdotto da una disposizione (articolo 15) che costituisce specificazione ed attuazione del principio fondamentale di cui all'articolo 6, comma 4, definendo i particolari compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affidato per concessione ad una società per azioni (comma 1).
        L'individuazione di tali compiti è operata in primo luogo direttamente dalla legge, che reca un elenco di prestazioni che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere (comma 2).
        Si segnalano, fra tutti, l'obbligo di diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica <comma 2, lettera a)>, che garantisce la prestazione di un servizio pubblico essenziale su tutto il territorio nazionale, e l'obbligo di dedicare un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative <comma 2, lettera b)>, diretto ad assicurare un elevato livello qualitativo alla programmazione della società concessionaria, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto <comma 2, lettera c)>.
        La definizione dei compiti del servizio pubblico generale, è, inoltre, demandata ad un contratto di servizio nazionale, stipulato dalla società concessionaria con il Ministero delle comunicazioni, ed a contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, rinnovati ogni tre anni (comma 1), nell'ambito di linee-guida fissate prima di ciascun rinnovo con delibera adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni (comma 4).
        La specifica attenzione che il servizio pubblico generale, sulla base dei contratti di servizio regionali e provinciali, deve prestare alle realtà locali trova conferma nell'obbligo di riservare una quota delle ore di programmazione televisiva e radiofonica finanziate dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, ed una corrispondente quota del gettito del canone, per realizzare le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lasciando alle sedi regionali e provinciali della società concessionaria autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento di tali compiti (comma 3).
        La disposizione si conclude con la previsione della possibilità per la società concessionaria di svolgere anche attività commerciali ed editoriali connesse o correlate alla diffusione di immagini, suoni e dati, purché non ne venga pregiudicato lo svolgimento dei pubblici servizi concessi (comma 5).
        L'articolo 16 si ricollega direttamente al principio generale sancito dall'articolo 6, comma 5, garantendo che il finanziamento del servizio pubblico generale derivante dai proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga effettivamente ed esclusivamente impiegato per la realizzazione dei compiti di pubblico servizio concessi.
        A tal fine, in attuazione dei princìpi enunciati dal menzionato Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato, a seguito del Trattato di Amsterdam, al Trattato istitutivo della Comunità europea ed in conformità ai criteri contabili indicati nei paragrafi 52-59 della citata comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, si prevede, fra l'altro, che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 1) e con controllo della contabilità da parte di una società di revisione iscritta all'apposito albo (comma 2).
        La diretta collaborazione fra il gettito del canone e gli oneri da sostenere per l'adempimento dei compiti di pubblico servizio generale assume rilievo anche in sede di determinazione dell'importo del canone, che è stabilito con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico dell'impresa.
        L'articolo 17 regola il procedimento per la verifica dell'effettivo adempimento da parte della società concessionaria dei compiti affidati alla stessa.
        La competenza in ordine al procedimento ed all'irrogazione delle eventuali sanzioni è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 1), in conformità alla citata comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04 che prevede l'attribuzione di tale compito "ad un'Autorità competente o ad un organismo appositamente designato", d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto di servizio nazionale ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati.
        Il procedimento sanzionatorio è disciplinato in modo tale da garantire il rispetto del principio del contraddittorio (commi da 2 a 6) e può concludersi con un provvedimento che fissi un termine per l'eliminazione dell'infrazione rilevata, con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie commisurate al fatturato o, nei casi di reiterata inottemperanza, con un provvedimento che disponga la sospensione dell'attività dell'impresa fino a novanta giorni (commi 7 e 8).
        Gli articoli 18 e 19 sono finalizzati a realizzare la riforma dell'assetto della società RAI-Radiotelevisione Italiana Spa.
        L'articolo 18 dispone, in primo luogo, l'affidamento a tale società, per la durata di dodici anni, della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
        Seguono alcune disposizioni che, nel quadro di princìpi diretti alla tutela del pluralismo, adeguano la disciplina della società concessionaria alla disciplina generale delle società per azioni, anche nella prospettiva della dismissione, almeno parziale, della partecipazione dello Stato nella RAI-Holding Spa.
        Si prevede, pertanto, che il consiglio di amministrazione, composto da nove membri, sia nominato dall'assemblea mediante voto di lista (commi 3 e 6), anche se fra soggetti particolarmente qualificati (comma 4), e che il presidente del consiglio di amministrazione sia nominato dal consiglio stesso fra i suoi membri (comma 5).
        Si sono, tuttavia, già illustrate le soluzioni normative che, a tutela del pluralismo e delle minoranze, subordinano l'efficacia della nomina del presidente al parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti (comma 5); riservano alle minoranze assembleari una quota dei seggi nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (comma 6); affidano ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica le determinazioni in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di deliberazioni sulla nomina, sulla revoca o sulla promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (commi 7 e 8).
        L'entrata in vigore dell'artico1o 18 è differita (comma 9) fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
        L'articolo 19 regola la dismissione, almeno parziale, della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale risulterà dalla fusione per incorporazione nella società RAI-Holding Spa da realizzare entro il 31 dicembre 2003 (comma 1).
        Si prevede l'avvio, entro il 31 gennaio 2004, del procedimento per l'alienazione, anche parziale, di tale partecipazione, mediante una o più offerte pubbliche di vendita, secondo tempi, modalità e condizioni definiti con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (comma 3).
        La società concessionaria, all'esito del procedimento di dismissione, è configurata come società ad azionariato diffuso, prevedendosi l'inserimento nello statuto societario della clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, stabilendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto o la presentazione di liste da parte di soggetti in tale posizione (comma 5). Fino al 31 dicembre 2005 è, inoltre, fatto divieto di cessione da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda (comma 6).
        Il ricavato delle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è destinato per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisito ed alla locazione finanziaria di cui all'articolo 22, comma 4 (comma 7).


7. Oggetto e struttura del capo V.

        Il capo V contiene disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni.
        L'articolo 20 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, secondo criteri di valorizzazione della sperimentazione, di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza (comma 1) e stabilisce modalità semplificate di risoluzione delle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture (comma 2).
        L'articolo 21 reca disposizioni dirette a regolare la fase di transizione alla trasmissione su frequenze terrestri in tecnica digitale, favorendo la sperimentazione di tali trasmissioni (commi 1, 2 e 9) e la realizzazione delle reti digitali (commi 3, 6, 7 e 8), ed individuando le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete (commi 4 e 5).
        L'articolo 22 contiene disposizioni dirette ad accelerare e favorire la conversione alla trasmissione in tecnica digitale, fissando tempi certi per la copertura della maggior parte del territorio nazionale da parte delle trasmissioni in tecnica digitale della società concessionaria (commi 1, 2 e 3) e per la diffusione nelle famiglie italiane, anche mediante incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria, di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale (comma 4).
        Il comma 5 stabilisce il limite di cumulo di programmi televisivi o radiofonici valevole per la fase transitoria, precisando che in tale fase il limite del 20 per cento, che già si rinviene nell'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 249 del 1997, si applica tenendo conto sia dei programmi trasmessi in tecnica digitale sia di quelli trasmessi in tecnica analogica e prendendo in considerazione solo i programmi digitali che raggiungono una soglia adeguata di copertura della popolazione, indicata nel 50 per cento.
        Il comma 6, sempre con riguardo alla fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili ed assentibili, consente agli esercenti la radiodiffusione televisiva che superino il limite di cui al comma 5, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tale limite, con l'osservanza degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente via cavo o via satellite o su frequenze terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla tecnica digitale secondo il programma di attuazione stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        Si prevede che le reti terrestri eccedenti detto limite siano disattivate nel termine stabilito dall'Autorità in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via cavo o via satellite o su frequenze terrestri in tecnica digitale.
        Tale disposizione adatta, in considerazione della finalità di favorire la conversione alle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri, l'analoga previsione dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
        Il comma 7 prevede che, alla scadenza delle concessioni e autorizzazioni rilasciate per la trasmissione in tecnica analogica, le frequenze utilizzate per i programmi eventualmente eccedenti il limite di cui al comma 5 siano destinate esclusivamente alla trasmissione in digitale.
        Gli articoli 23 e 24 indicano, rispettivamente, le norme abrogate perché incompatibili con le previsioni della legge, con particolare riguardo ai capi II e IV, e la data di entrata in vigore della legge.




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