XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3184
Onorevoli Deputati! - 1. Finalità della legge. 1.1.
Il disegno di legge è diretto a realizzare una complessiva
riforma della disciplina del sistema radiotelevisivo, tenendo
conto anche delle indicazioni in tal senso autorevolmente
formulate dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle
Camere del 23 luglio 2002, in materia di pluralismo e di
imparzialità dell'informazione, e dal Presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni nella Relazione annuale
sull'attività svolta, presentata il 12 luglio 2002. Un
intervento legislativo di riforma del sistema radiotelevisivo
appare ineludibile per diverse ragioni.
1.2. In primo luogo è necessario adeguare la disciplina
della materia agli sviluppi determinati dall'avvento della
tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la
radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni
impersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue
applicazioni. Da questo punto di vista può evidenziarsi che
l'introduzione della tecnica digitale di trasmissione del
segnale televisivo e radiofonico incrementa in modo
significativo il numero dei programmi irradiabili ed
assentibili (fino a 144 canali a regime), offrendo nuove
possibilità di sviluppo della concorrenza nel settore
radiotelevisivo e favorendo il pluralismo nei mezzi di
comunicazione di massa.
L'avvento della tecnologia digitale costituisce, quindi,
uno sviluppo che merita di essere accelerato e favorito, anche
attraverso la definizione di un'adeguata disciplina
transitoria, che stabilisca tempi certi per l'introduzione di
tale tecnologia ed agevoli la diffusione nelle famiglie
italiane degli apparecchi utilizzabili per la ricezione delle
trasmissioni in tecnica digitale.
La stessa disciplina antitrust nel settore
radiotelevisivo, attualmente concepita avendo riguardo alla
limitata disponibilità di canali utilizzabili per le
trasmissioni in tecnica analogica, viene di conseguenza
adeguata alle diverse caratteristiche tecnologiche del sistema
digitale. Negli ultimi anni si è, inoltre, registrata una
crescente diffusione di forme di trasmissione diverse da
quella su frequenze terrestri, fra cui principalmente la
trasmissione via satellite in tecnica digitale, mentre vi sono
finalmente concrete prospettive di sviluppo anche per le
trasmissioni via cavo su fibre ottiche.
In relazione a tale evoluzione del settore radiotelevisivo
appare opportuno definire un quadro unitario di princìpi che
regoli la fornitura di contenuti e la gestione delle reti di
diffusione dei programmi televisivi, dei programmi radiofonici
e dei relativi programmi-dati (esempio le pagine televideo) e
la fornitura dei servizi correlati a prescindere dal mezzo di
comunicazione elettronica utilizzato.
In una prospettiva più ampia il passaggio alla
trasmissione in tecnica digitale si inserisce nel generale
processo di convergenza che caratterizza il settore delle
comunicazioni. Contenuti storicamente differenti (televisivi,
editoriali, cinematografici, banche dati) per formato,
tipologia di supporto e mezzi di distribuzione vengono
omologati nello standard digitale e possono essere
veicolati ciascuno sui sistemi di trasmissione oggi
disponibili (satellite, cavo, frequenze terrestri, broad
band). Cadono così le tradizionali barriere fra i settori
dei media e comincia a delinearsi un sistema integrato
delle comunicazioni, che necessita di una diversa e specifica
disciplina antitrust diretta a definire i limiti alla
raccolta delle risorse.
1.3. Una seconda ragione che giustifica il presente
intervento di riforma risiede nella necessità di ridefinire i
compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e di adeguare le
forme di finanziamento dello stesso anche in relazione ai
princìpi enunciati dal Protocollo sul sistema di
radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato, a
seguito del Trattato di Amsterdam, al Trattato istitutivo
della Comunità europea.
Da questo punto di vista la centralità della missione del
servizio pubblico nel settore radiotelevisivo viene
valorizzata, per un verso, riconoscendo che l'attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi soggetto
esercitata, costituisce un servizio pubblico ed è assoggettata
a particolari obblighi, e, per altro verso, affidando ad una
società concessionaria l'adempimento di ulteriori obblighi di
pubblico servizio, puntualmente individuati, che investono la
sua complessiva programmazione, anche non informativa, e che
connotano il "servizio pubblico generale radiotelevisivo".
Quanto al primo aspetto, la qualificazione
dell'informazione radiotelevisiva, da qualunque soggetto
fornita, come servizio pubblico risponde alla riconosciuta
esigenza di assicurare che tale attività sia prestata
liberamente ed in un quadro di regole idonee a garantire il
pluralismo cosiddetto "interno" del sistema informativo, come
segnalato anche nella recente sentenza n. 155 del 2002 della
Corte costituzionale.
In tale prospettiva sono individuati quali princìpi
generali dell'informazione radiotelevisiva la presentazione
leale dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei
giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, l'obbligo di effettiva trasmissione dei
notiziari e la garanzia dell'accesso di tutti i soggetti
politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda
elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e
di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla legge (articolo 6, comma 2).
La puntuale determinazione di ulteriori regole e criteri
per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi fondamentali
del settore radiotelevisivo in tali programmi è affidata
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 6,
comma 3), quale soggetto preposto alla tutela dei diritti
fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni in
posizione di indipendenza ed a garanzia complessiva
dell'ordinamento in tutte le sue articolazioni.
Con riguardo al secondo profilo, l'adempimento degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo risponde a preminenti finalità di interesse
generale (favorire l'istruzione, la crescita civile ed il
progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura,
salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di
utilità sociale) e deve essere, pertanto, garantito
attribuendo alla società concessionaria risorse certe
risultanti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione.
Tale contributo pubblico, tuttavia, nel rispetto dei princìpi
sanciti dal menzionato Protocollo, è utilizzabile
esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di
servizio pubblico generale affidati alla stessa, con
periodiche verifiche di risultato e senza perturbare le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità
europea, essendo escluse altre forme di finanziamento pubblico
in favore della società concessionaria.
In conformità di quanto stabilito nella comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al
servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare
che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato nel rispetto degli obblighi
previsti.
Viene, inoltre, completato il processo di armonizzazione
delle regole sulla amministrazione e gestione della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa alla disciplina generale
delle società per azioni, prevedendosi l'elezione del
consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea degli
azionisti e lasciandosi agli organi societari il compito di
definire l'assetto organizzativo della società per quanto non
diversamente previsto. Si prefigura, inoltre, la fusione per
incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa
nella RAI-Holding Spa e la dismissione almeno parziale,
mediante una o più offerte pubbliche di vendita, della quota
azionaria in titolarità dello Stato nella società risultante
dalla fusione.
Sono, tuttavia, introdotte opportune garanzie al fine di
assicurare che l'amministrazione della società concessionaria
del servizio pubblico avvenga in un quadro di pluralismo e di
tutela delle minoranze.
In particolare, sono stabiliti limiti percentuali al
possesso di azioni della società, optandosi per il modello
dell'azionariato diffuso, e si disciplina la nomina del
consiglio di amministrazione secondo modalità (elezione
mediante voto di lista con riserva minima di seggi alla
minoranza) idonee a tutelare le minoranze assembleari. In sede
di elezione o di revoca del consiglio di amministrazione le
scelte di voto effettuate dal rappresentante dell'azionista
pubblico avvengono in esecuzione di determinazioni adottate
d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
A preminenti finalità di garanzia rispondono anche le
nuove regole sulla nomina del presidente del consiglio di
amministrazione, effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi
membri, ma efficace solo dopo l'acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che
delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Regole particolari sono, inoltre, introdotte con riguardo ai
requisiti soggettivi per la nomina a membro del consiglio di
amministrazione.
Il presidente ed il consiglio di amministrazione si
connotano, quindi, come organi che, in posizione di accentuata
imparzialità, garantiscono il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
1.4. Una complessiva ridefinizione della disciplina del
sistema radiotelevisivo appare, poi, necessaria al fine di
adeguare la stessa alla riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, operata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, passandosi da una
disciplina della materia dettata esclusivamente da leggi o
regolamenti statali o da regolamenti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ad un sistema caratterizzato da
una pluralità di fonti, con ambiti significativi riservati
alla legislazione regionale concorrente.
Il disegno di legge, in particolare, tiene conto
dell'attribuzione della disciplina dell'"ordinamento della
comunicazione" alla legislazione concorrente (articolo 117,
terzo comma, della Costituzione), e individua, pertanto, i
princìpi che dovranno informare la legislazione regionale
della materia.
Vengono, peraltro, definite direttamente le regole
antitrust di settore, considerato che la materia della
"tutela della concorrenza" è affidata alla legislazione
statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione.
Anche la diretta disciplina da parte del legislatore
statale dell'informazione radiotelevisiva, del contenuto dei
programmi televisivi, quanto meno con riguardo ai programmi a
diffusione nazionale, e dei compiti del servizio pubblico
radiotelevisivo attribuiti alla società concessionaria, con
esclusione della programmazione in ambito regionale o
provinciale, appare conforme ai criteri di riparto delle
potestà legislative statali e regionali introdotti a seguito
della riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, in quanto viene così assicurata una misura
minima ed omogenea di tutela del diritto civile di ricevere o
di comunicare informazioni o idee riconosciuto dall'articolo
21 della Costituzione e dal diritto internazionale e
comunitario (articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; articoli 11 e
22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata il 7 dicembre 2000; articolo 4 della Convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera fatta a Strasburgo
il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991,
n. 327). Si ricade, pertanto, nella materia della
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale", riservata alla
legislazione statale esclusiva dall'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione. Sono, inoltre,
riservati alla legislazione statale quei profili della
disciplina tecnico-amministrativa delle comunicazioni
indispensabili per garantire i suddetti livelli essenziali di
prestazioni.
Il riparto delle competenze amministrative nel settore in
esame è regolato avendo riguardo al disposto dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, per cui l'attribuzione
delle funzioni amministrative a province, città metropolitane,
regioni e Stato, in luogo dei comuni, deve essere operata in
modo tale da "assicurarne l'esercizio unitario" e "sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza".
1.5. Nell'ambito di una radicale riforma del sistema
radiotelevisivo è apparsa necessaria anche una generale
riorganizzazione, armonizzazione e semplificazione della
disciplina della materia, che risulta attualmente di difficile
ricostruzione perché frammentata in numerosi atti normativi di
diversa natura succedutisi soprattutto negli ultimi tre
decenni.
Per la realizzazione di tale intervento, che appare
particolarmente complesso, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche della materia, si prevede il
conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di radiotelevisione, denominato "codice della
radiotelevisione", nel cui ambito coordinare le norme vigenti
apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne
la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle
norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
Il codice della radiotelevisione dovrà indicare, in
un'apposita partizione, anche i princìpi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà
legislativa concorrente in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, recependo
le norme di principio contenute nel capo I e nel capo III del
presente disegno di legge.
2. Struttura complessiva della legge.
Il disegno di legge è articolato in cinque capi, dedicati,
rispettivamente:
alla definizione dei princìpi generali della materia
(capo I);
alla riforma delle norme poste a tutela della
concorrenza e del mercato (capo II);
alla determinazione dei princìpi e criteri direttivi in
base ai quali dovrà essere esercitata la delega per
l'elaborazione del codice della radiotelevisione (capo
III);
all'individuazione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed alla riforma della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa (capo IV);
alla definizione della disciplina transitoria diretta a
regolare la fase di conversione alla trasmissione in tecnica
digitale ed all'indicazione delle norme abrogate (capo V).
3. Oggetto e struttura del capo I.
Il capo I si apre con un articolo diretto a precisare
l'oggetto e le finalità della legge (articolo 1), nei termini
che si sono già evidenziati.
Segue una disposizione recante definizioni, con cui è
precisato il significato delle diverse espressioni utilizzate
nella legge (articolo 2).
L'individuazione dei princìpi fondamentali che informano
la disciplina del sistema radiotelevisivo è affidata ad uno
specifico articolo (articolo 3) integrando ed aggiornando
l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, in considerazione di
princìpi enunciati dall'articolo 10, paragrafo 1, della citata
Convenzione europea firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, dagli articoli 11 e 22
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata il 7 dicembre 2000 e dall'articolo 4 della
Convenzione europea fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa
esecutiva dalla legge n. 327 del 1991. Ai princìpi già
individuati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n.
223 del 1990 (il pluralismo, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose
nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla
Costituzione) è ora aggiunto il riferimento alla necessaria
tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse
la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza limiti di frontiere, ed alla
salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale
e locale. Viene, inoltre, prescritto il rispetto anche delle
libertà e dei diritti garantiti dal diritto comunitario e
dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento
italiano.
Gli articoli 4 e 5 ricostruiscono per la prima volta
unitariamente i princìpi posti a tutela, rispettivamente,
degli utenti e del pluralismo del sistema radiotelevisivo.
Tali princìpi trovano il loro fondamento sia nella disciplina
comunitaria della materia (fra tutte, si segnala la direttiva
89/522/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989) sia nella
legislazione nazionale, ivi incluso il recente regolamento
adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
la deliberazione del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001. I princìpi a garanzia
degli utenti (articolo 4) attengono sia al contenuto delle
trasmissioni radiotelevisive <comma 1, lettere b), c), d),
e) e g)> sia alla complessiva organizzazione del
sistema radiotelevisivo <comma 1, lettere a) e
f)>.
Si segnala fra tutti il principio per cui il sistema
radiotelevisivo deve essere disciplinato in modo tale da
garantire l'accesso dell'utente, secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di
contenuti di altra natura, favorendosi a tal fine lo
sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di
concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione
tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono
svolgere attività nel sistema delle comunicazioni. Tale
principio si pone come diretto corollario della riconosciuta
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere.
I commi 2 e 3 dell'articolo 4 recano disposizioni a tutela
delle persone portatrici di handicap sensoriali e,
rispettivamente, del diritto alla protezione dei dati
personali in conformità alla legislazione vigente nella
materia.
I princìpi a salvaguardia del pluralismo del sistema
radiotelevisivo (articolo 5) sono diretti principalmente a
tutelare la concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi di comunicazione di massa.
Tale risultato è perseguito non solo attraverso il divieto
di atti o comportamenti aventi per effetto la costituzione o
il mantenimento di una posizione dominante in tale mercato ed
assicurando la trasparenza degli assetti proprietari <comma 1,
lettera a)>, ma anche garantendo a tutti i fornitori di
contenuti e di servizi un accesso senza discriminazioni ed in
condizioni di parità di trattamento alle reti di comunicazione
<lettera e)>, adattandosi a tale settore i princìpi
fondamentali del diritto comunitario in materia di
telecomunicazioni.
Strumentali rispetto al perseguimento di quest'ultima
finalità sono le norme che impongono il conseguimento di
distinti titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività
di fornitore di contenuti e di servizi e dell'attività di
operatore di rete, distinguendosi ulteriormente a seconda che
tali attività siano svolte su frequenze terrestri o via cavo o
via satellite, e per le attività di fornitura su frequenze
terrestri in ambito nazionale o locale <lettere b), c) e
d)>.
Nella medesima prospettiva si giustificano anche le norme
che impongono obblighi di separazione contabile o di
separazione societaria per i soggetti che svolgano più di
un'attività nel settore radiotelevisivo <lettera f)>.
La parità di condizioni fra tutti i fornitori di contenuti
radiotelevisivi è, inoltre, garantita quanto alla possibilità
di effettuare collegamenti in diretta <lettera g)>.
La disposizione si conclude con una norma a tutela
dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge <lettera h)>.
L'articolo 6 definisce i princìpi generali in materia di
informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel
settore radiotelevisivo.
Dopo il riconoscimento in via generale che l'attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un pubblico servizio e deve essere
effettuata nel rispetto dei princìpi indicati nel capo in
esame (comma 1), si individuano gli specifici obblighi che
devono essere osservati dalle trasmissioni di informazione e
di propaganda elettorale e politica (comma 2), demandando
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la fissazione
di ulteriori regole e criteri per rendere effettiva
l'osservanza dei princìpi fondamentali del settore
radiote1evisivo in tali programmi (comma 3).
I commi 4 e 5 stabiliscono i princìpi fondamentali che
regolano l'attività del servizio pubblico generale
radiotelevisivo quanto agli ulteriori e specifici compiti che
devono essere perseguiti e che si è già avuto modo di
illustrare (comma 4), ed alle forme di finanziamento,
prevedendosi che il finanziamento risultante dal canone di
abbonamento alla radiotelevisione sia utilizzabile solo per
l'adempimento di tali compiti (comma 5).
I princìpi enunciati ai commi 4 e 5 costituiscono il
fondamento della disciplina del servizio pubblico generale
radiotelevisivo sviluppata nel successivo capo IV.
Principalmente diretti al legislatore regionale, anche in
relazione alla previsione dell'articolo 14, comma 2, lettera
e), sono i princìpi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di interesse regionale o locale (articolo
7).
Viene indicata per tale tipologia di emittenza la finalità
generale di valorizzare e di promuovere le culture regionali o
locali, sia pure nel quadro dell'unità politica, culturale e
linguistica del Paese (comma 1), riservandosi, inoltre,
all'emittenza locale una percentuale della complessiva
capacità trasmissiva (comma 2).
L'articolo 8 sancisce il principio di tutela della
produzione culturale europea, anche attraverso la riserva alle
opere europee di una percentuale del tempo di trasmissione in
ambito nazionale su frequenze terrestri.
Il quadro dei princìpi generali del sistema
radiotelevisivo è completato dal principio di uso efficiente
dello spettro elettromagnetico, garantito anche in sede di
adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive (articolo 9) e dal riconoscimento
del ruolo centrale assegnato anche nel settore radiotelevisivo
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a presidio
dei diritti fondamentali della persona in tale ambito.
4. Oggetto e struttura del capo II.
4.1. La disciplina vigente nei settori televisivo e
multimediale a tutela della concorrenza e del pluralismo è
caratterizzata da una molteplicità di norme antitrust,
che si sono formate per successive stratificazioni e che non
sempre risultano fra loro coerenti.
In particolare, sono previsti in primo luogo limiti
riferiti alle risorse tecniche destinate al settore, ossia
relativi all'utilizzo delle frequenze mediante concessioni
televisive (articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997,
per gli operatori nazionali; articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per i
soggetti locali).
Sono stabiliti, poi, limiti concernenti le risorse
tecniche con incrocio di settori, riferiti cioè all'utilizzo
delle frequenze mediante concessioni televisive e radiofoniche
(articolo 15, comma 4, della citata legge n. 223 del 1990).
Si prevedono, inoltre, limiti ai ricavi realizzabili da un
unico soggetto calcolati come quota sul totale dei proventi di
segmento o di settore (articolo 2, comma 8, della citata legge
n. 249 del 1997).
Altri limiti concernono la proprietà congiunta di reti
televisive dotate di concessione e di società editrici di
quotidiani (articolo 15, comma 1, della legge n. 223 del 1990,
che individua come limite del dato relativo alla stampa
determinate soglie di tiratura; articolo 2, comma 8, lettera
d), della legge n. 249 del 1997, che utilizza come
criterio la quota dei ricavi calcolati sul totale dei due
settori considerati congiuntamente).
Sono stabiliti, ancora, limiti antitrust per il
settore radiotelevisivo e le aree di mercato innovative
(multimediali) applicati ex post con valutazioni
discrezionali dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del
1997).
Si prevede, infine, un limite all'utilizzo della capacità
trasmissiva generata sui propri blocchi di diffusione in
tecnica digitale da parte dei soggetti titolari di due
concessioni in tecnica analogica (articolo 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66).
Vengono, quindi, in considerazione diversi modelli di
misure antitrust, che operano a loro volta su differenti
piani di applicazione che agiscono in maniera combinata.
Un primo livello, infatti, opera ex ante in modo
prescrittivo e si riferisce ai limiti all'uso delle risorse
tecniche ed ai divieti alla presenza incrociata in più
settori.
Un piano di applicazione intermedio include i cinque
limiti di quota ai ricavi realizzabili da un unico soggetto
che si applicano ex ante, ma sono corretti dalla
valutazione ex post concernente i ricavi dipendenti
dallo "sviluppo spontaneo dell'impresa" (articolo 2, comma 9,
della legge n. 249 del 1997).
Si individua, poi, un terzo livello costituito dalle
valutazioni ex post richieste dall'articolo 2, comma 1,
della legge n. 249 del 1997, per il mercato radiotelevisivo e
multimediale.
Un quarto piano, infine, è definito dalla disciplina
sull'accesso in ambito digitale introdotta dal citato
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
La conversione del sistema radiotelevisivo italiano dalla
trasmissione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale
rende opportune una razionalizzazione e una semplificazione di
questo complesso sistema di regole.
Quanto alle misure indicate di primo livello, occorre
considerare che con l'avvento del sistema digitale assumono
una diversa valenza i divieti alla presenza incrociata ed i
limiti alle risorse tecniche.
Invero, la possibilità di utilizzare l'apparecchio
televisivo per servizi interattivi ed accessi INTERNET e
l'opportunità di integrazione fra i contenuti editoriali
caratteristici della stampa ed i programmi video aprono nuove
prospettive di sviluppo del mercato che la persistenza dei
divieti di incrocio ostacolerebbe in maniera non più
giustificata.
D'altro canto, anche nel sistema digitale i limiti all'uso
delle risorse tecniche conservano la loro efficacia come
strumento per favorire l'accesso del numero più elevato
possibile di operatori ed impedire un potenziale predominio di
un singolo soggetto.
Quanto alle misure definite di secondo livello,
comportanti restrizioni alle quote di mercato conseguibili e
destinate ad operare ex ante per prevenire la formazione
di posizioni dominanti, esse si rivelano non più attuali e,
soprattutto, difficilmente applicabili, alla luce del processo
di convergenza multimediale e della nuova tecnologia
digitale.
La suddivisione in segmenti di mercato (televisione
terrestre; televisione via satellite e via cavo; radio;
intermediazione della pubblicità televisiva; mercato combinato
di editoria di quotidiani e periodici e radiotelevisione),
ciascuno con un limite di quota, appare infatti non più in
linea con un mercato caratterizzato da una accentuata
convergenza, che incoraggia le imprese, sulla spinta delle
tecnologie, a realizzare incroci ed intrecci ed a creare
sinergie, che sarebbe contrario ad una prospettiva di sviluppo
equilibrato del mercato ostacolare.
Appare quindi congruo e rispondente alle finalità
antitrust che si intendono perseguire applicare
l'attuale limite del 20 per cento al conseguimento dei ricavi
al sistema integrato delle comunicazioni, comprendente le
imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione
di contenuti per programmi televisivi o radiofonici di
qualunque forma tecnica; le imprese dell'editoria quotidiana,
periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di
INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al
pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese
fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il
mezzo o le modalità di diffusione.
La necessità di superare l'attuale sistema di soglie
quantitative emerge anche dal confronto con le esperienze di
altri Paesi dell'Europa e degli Stati Uniti. La rigidità delle
soglie prescrittive - che talvolta prendono a riferimento
l'audience, come in Germania e nel Regno Unito, talvolta
si applicano alle quote di fatturato o alla quota di mercato
nella pubblicità, come nello stesso Regno Unito - vengono
integrate da valutazioni sulla dinamica del mercato e
sull'evoluzione tecnologica dei prodotti e dei servizi. E' in
proposito emblematico il compito che, negli Stati Uniti, la
Federal Communication Commission si appresta a svolgere,
per eliminare, dopo una decisione in appello, i limiti agli
incroci applicati ai segmenti distinti per modalità di
trasmissioni e quelli relativi all'audience.
All'attualità, acquista dunque maggiore efficacia, ai fini
della tutela della concorrenza e del pluralismo,
l'applicazione di regole antitrust basate su di un
giudizio ex post anziché su di una regolazione ex
ante. Seguendo questa linea, si può affermare che il
superamento di una certa soglia di quota sui ricavi di settore
costituisce un indicatore di formazione di posizione
dominante. Altri criteri indicativi, quali l'audience o
la conclusione di accordi tendenti a provocare restrizioni di
mercato, possono essere utilizzati per confermare valutazioni
già avviate ovvero essere singolarmente valutati in ragione
della loro rilevanza.
La razionalizzazione e la semplificazione delle misure
anticoncentrazione nel settore televisivo qualificate di
secondo e di terzo livello impongono, quindi, una loro
parziale coincidenza.
Sia in ambiente digitale pienamente realizzato sia durante
la fase transitoria di convivenza tra tecnologia analogica e
tecnologia digitale, la tutela rafforzata della competizione
televisiva può, quindi, conseguirsi secondo un complesso di
misure antitrust, che preveda:
la valutazione ex post di atti e comportamenti, al
fine di prevenire mediante un atto di pubblico richiamo e di
accertare e sanzionare la costituzione di posizioni dominanti,
assumendo come indicatori sia i limiti di soglia sia eventuali
altri criteri (audience, potenziali restrizioni
orizzontali e verticali introdotte dagli atti in esame, altri
elementi);
limiti di soglia al cumulo di programmi televisivi o
radiofonici ed alla raccolta delle risorse nel sistema
integrato delle comunicazioni.
4.2. In particolare, le disposizioni in materia di
concorrenza e di mercato di cui al capo II si pongono come
primo obiettivo il divieto della costituzione di posizioni
dominanti sia nel mercato radiotelevisivo che in quello
integrato delle comunicazioni comprendente l'editoria, anche
elettronica, la cinematografia, la fonografia e la
pubblicità.
Allo stesso tempo si persegue la finalità di rimuovere le
barriere all'ingresso nei diversi mercati da parte delle
imprese coinvolte nel processo di convergenza economica e
tecnologica.
L'articolo 11 attribuisce, a tal fine, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni il compito di monitorare
periodicamente il mercato, determinando i mercati rilevanti,
con il potere di emettere pubblici richiami qualora ravvisi
che un'impresa o un gruppo di imprese stia per superare i
limiti di legge. In caso di superamento l'Autorità adotta le
misure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
L'articolo 12 definisce la disciplina antitrust a
regime quanto alla possibilità di cumulo di programmi
televisivi o radiofonici. Tale disciplina, che si applicherà
quando sarà completamente attuata la conversione dal sistema
analogico a quello digitale e che riprende l'analoga
disposizione già contenuta nel citato regolamento di cui alla
deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità, fa divieto ad un
medesimo soggetto di diffondere più del 20 per cento dei
programmi radiofonici o televisivi. Il limite del 20 per cento
corrisponde, peraltro, a quello massimo indicato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 420 del 1994.
L'articolo 13 fissa i limiti di concentrazione nel sistema
integrato delle comunicazioni, stabilendo che una medesima
impresa, o un gruppo di imprese, non può raccogliere più del
20 per cento delle risorse complessive dell'intero sistema. Le
risorse vengono individuate utilizzando un criterio già
adottato dall'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 249
del 1997.
L'unica deroga alla generale libertà di incrocio
proprietario nei diversi settori della convergenza è
costituita dal divieto, per le imprese di telecomunicazioni
che detengano più del 40 per cento del mercato, di acquisire
ricavi superiori al 10 per cento nel mercato integrato delle
comunicazioni.
5. Oggetto e struttura del capo III.
Il capo III, costituito dal solo articolo 14, definisce i
princìpi ed i criteri direttivi per l'emanazione del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di radiotelevisione, denominato "codice della
radiotelevisione" (comma 1). Il codice, oltre a realizzare
l'opportuno coordinamento delle disposizioni vigenti, dovrà
anche operare quale legge-quadro per l'esercizio della potestà
legislativa regionale concorrente in materia di ordinamento
delle comunicazioni.
Vengono, pertanto, direttamente definiti (comma 2) i
princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni
eserciteranno tale potestà legislativa che, in ragione delle
caratteristiche peculiari del settore radiotelevisivo, potrà
avere ad oggetto la disciplina dell'emittenza in ambito
regionale e provinciale.
Si segnalano, fra le altre, le norme che attribuiscono
alla legislazione regionale, o per le province autonome di
Trento e di Bolzano, provinciale, la definizione degli
specifici compiti di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è chiamata ad adempiere nell'orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in
ambito regionale o, rispettivamente, provinciale <(comma 2,
lettera e)>. Sempre alle regioni ed alle predette
province autonome è attribuita, oltre ad ampie competenze nel
settore <lettere b), c) e d)> la legittimazione
alla stipulazione di specifici contratti di servizio con la
società concessionaria <comma 2, lettera f)>.
Il procedimento di approvazione del codice è regolato dal
comma 3, prevedendosi l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti Commissioni parlamentari, nonché il conseguimento
dell'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che ha molteplici competenze in questa materia
e che ha già adottato numerosi atti normativi di natura
regolamentare destinati a confluire nel codice.
In via transitoria, fino all'entrata in vigore delle norme
regionali nelle materie attribuite, si prevede che rimangano
in vigore in ciascuna regione le disposizioni normative
statali vigenti (comma 4).
6. Oggetto e struttura del capo IV.
Il capo IV è introdotto da una disposizione (articolo 15)
che costituisce specificazione ed attuazione del principio
fondamentale di cui all'articolo 6, comma 4, definendo i
particolari compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, affidato per concessione ad una società per
azioni (comma 1).
L'individuazione di tali compiti è operata in primo luogo
direttamente dalla legge, che reca un elenco di prestazioni
che la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad adempiere (comma 2).
Si segnalano, fra tutti, l'obbligo di diffusione di tutte
le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio
della società concessionaria con copertura integrale del
territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della
scienza e della tecnica <comma 2, lettera a)>, che
garantisce la prestazione di un servizio pubblico essenziale
su tutto il territorio nazionale, e l'obbligo di dedicare un
numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e
radiofoniche all'educazione, all'informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative <comma 2, lettera b)>, diretto ad assicurare
un elevato livello qualitativo alla programmazione della
società concessionaria, anche nelle fasce orarie di maggiore
ascolto <comma 2, lettera c)>.
La definizione dei compiti del servizio pubblico generale,
è, inoltre, demandata ad un contratto di servizio nazionale,
stipulato dalla società concessionaria con il Ministero delle
comunicazioni, ed a contratti di servizio regionali e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
rinnovati ogni tre anni (comma 1), nell'ambito di linee-guida
fissate prima di ciascun rinnovo con delibera adottata
d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
dal Ministro delle comunicazioni (comma 4).
La specifica attenzione che il servizio pubblico generale,
sulla base dei contratti di servizio regionali e provinciali,
deve prestare alle realtà locali trova conferma nell'obbligo
di riservare una quota delle ore di programmazione televisiva
e radiofonica finanziate dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, ed una corrispondente quota del gettito del
canone, per realizzare le finalità di cui all'articolo 7,
comma 1, lasciando alle sedi regionali e provinciali della
società concessionaria autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'adempimento di tali compiti (comma 3).
La disposizione si conclude con la previsione della
possibilità per la società concessionaria di svolgere anche
attività commerciali ed editoriali connesse o correlate alla
diffusione di immagini, suoni e dati, purché non ne venga
pregiudicato lo svolgimento dei pubblici servizi concessi
(comma 5).
L'articolo 16 si ricollega direttamente al principio
generale sancito dall'articolo 6, comma 5, garantendo che il
finanziamento del servizio pubblico generale derivante dai
proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga
effettivamente ed esclusivamente impiegato per la
realizzazione dei compiti di pubblico servizio concessi.
A tal fine, in attuazione dei princìpi enunciati dal
menzionato Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri, allegato, a seguito del Trattato di
Amsterdam, al Trattato istitutivo della Comunità europea ed in
conformità ai criteri contabili indicati nei paragrafi 52-59
della citata comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 2001/C 320/04, relativa all'applicazione delle norme
sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione,
si prevede, fra l'altro, che la società concessionaria
predisponga il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone
e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la
fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(comma 1) e con controllo della contabilità da parte di una
società di revisione iscritta all'apposito albo (comma 2).
La diretta collaborazione fra il gettito del canone e gli
oneri da sostenere per l'adempimento dei compiti di pubblico
servizio generale assume rilievo anche in sede di
determinazione dell'importo del canone, che è stabilito con
decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio
di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi
che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno
in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico
dell'impresa.
L'articolo 17 regola il procedimento per la verifica
dell'effettivo adempimento da parte della società
concessionaria dei compiti affidati alla stessa.
La competenza in ordine al procedimento ed all'irrogazione
delle eventuali sanzioni è attribuita all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (comma 1), in conformità alla
citata comunicazione della Commissione delle Comunità europee
2001/C 320/04 che prevede l'attribuzione di tale compito "ad
un'Autorità competente o ad un organismo appositamente
designato", d'ufficio o su impulso del Ministero delle
comunicazioni per il contratto di servizio nazionale ovvero
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
per i contratti da queste stipulati.
Il procedimento sanzionatorio è disciplinato in modo tale
da garantire il rispetto del principio del contraddittorio
(commi da 2 a 6) e può concludersi con un provvedimento che
fissi un termine per l'eliminazione dell'infrazione rilevata,
con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie commisurate al
fatturato o, nei casi di reiterata inottemperanza, con un
provvedimento che disponga la sospensione dell'attività
dell'impresa fino a novanta giorni (commi 7 e 8).
Gli articoli 18 e 19 sono finalizzati a realizzare la
riforma dell'assetto della società RAI-Radiotelevisione
Italiana Spa.
L'articolo 18 dispone, in primo luogo, l'affidamento a
tale società, per la durata di dodici anni, della concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Seguono alcune disposizioni che, nel quadro di princìpi
diretti alla tutela del pluralismo, adeguano la disciplina
della società concessionaria alla disciplina generale delle
società per azioni, anche nella prospettiva della dismissione,
almeno parziale, della partecipazione dello Stato nella
RAI-Holding Spa.
Si prevede, pertanto, che il consiglio di amministrazione,
composto da nove membri, sia nominato dall'assemblea mediante
voto di lista (commi 3 e 6), anche se fra soggetti
particolarmente qualificati (comma 4), e che il presidente del
consiglio di amministrazione sia nominato dal consiglio stesso
fra i suoi membri (comma 5).
Si sono, tuttavia, già illustrate le soluzioni normative
che, a tutela del pluralismo e delle minoranze, subordinano
l'efficacia della nomina del presidente al parere favorevole
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la
maggioranza di due terzi dei suoi componenti (comma 5);
riservano alle minoranze assembleari una quota dei seggi nel
consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (comma
6); affidano ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica le determinazioni in ordine
all'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in
sede di deliberazioni sulla nomina, sulla revoca o sulla
promozione di azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori (commi 7 e 8).
L'entrata in vigore dell'artico1o 18 è differita (comma 9)
fino al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura
della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi
dell'articolo 19, comma 3.
L'articolo 19 regola la dismissione, almeno parziale,
della partecipazione dello Stato nella società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale risulterà dalla
fusione per incorporazione nella società RAI-Holding Spa
da realizzare entro il 31 dicembre 2003 (comma 1).
Si prevede l'avvio, entro il 31 gennaio 2004, del
procedimento per l'alienazione, anche parziale, di tale
partecipazione, mediante una o più offerte pubbliche di
vendita, secondo tempi, modalità e condizioni definiti con una
o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (comma 3).
La società concessionaria, all'esito del procedimento di
dismissione, è configurata come società ad azionariato
diffuso, prevedendosi l'inserimento nello statuto societario
della clausola di limitazione del possesso azionario prevista
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, stabilendosi il limite massimo del possesso
dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per
tutti i soggetti indicati da tale comma. Sono, inoltre,
vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque
gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti
inerenti alle azioni della società RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche
mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di
una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso
azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto
di voto o la presentazione di liste da parte di soggetti in
tale posizione (comma 5). Fino al 31 dicembre 2005 è, inoltre,
fatto divieto di cessione da parte della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda (comma
6).
Il ricavato delle operazioni di collocamento sul mercato
di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è destinato per il 75 per cento al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante
quota è destinata al finanziamento degli incentivi
all'acquisito ed alla locazione finanziaria di cui
all'articolo 22, comma 4 (comma 7).
7. Oggetto e struttura del capo V.
Il capo V contiene disposizioni transitorie e finali ed
abrogazioni.
L'articolo 20 affida all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni la definizione del programma di attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, secondo criteri di
valorizzazione della sperimentazione, di gradualità e di
salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza (comma 1) e
stabilisce modalità semplificate di risoluzione delle
controversie in materia di applicazione di piani di frequenze
ed in materia di accesso alle infrastrutture (comma 2).
L'articolo 21 reca disposizioni dirette a regolare la fase
di transizione alla trasmissione su frequenze terrestri in
tecnica digitale, favorendo la sperimentazione di tali
trasmissioni (commi 1, 2 e 9) e la realizzazione delle reti
digitali (commi 3, 6, 7 e 8), ed individuando le condizioni
per il rilascio delle licenze di operatore di rete (commi 4 e
5).
L'articolo 22 contiene disposizioni dirette ad accelerare
e favorire la conversione alla trasmissione in tecnica
digitale, fissando tempi certi per la copertura della maggior
parte del territorio nazionale da parte delle trasmissioni in
tecnica digitale della società concessionaria (commi 1, 2 e 3)
e per la diffusione nelle famiglie italiane, anche mediante
incentivi all'acquisto ed alla locazione finanziaria, di
apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi
in tecnica digitale (comma 4).
Il comma 5 stabilisce il limite di cumulo di programmi
televisivi o radiofonici valevole per la fase transitoria,
precisando che in tale fase il limite del 20 per cento, che
già si rinviene nell'articolo 2, comma 6, della citata legge
n. 249 del 1997, si applica tenendo conto sia dei programmi
trasmessi in tecnica digitale sia di quelli trasmessi in
tecnica analogica e prendendo in considerazione solo i
programmi digitali che raggiungono una soglia adeguata di
copertura della popolazione, indicata nel 50 per cento.
Il comma 6, sempre con riguardo alla fase di attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la
quale si determina il progressivo ampliamento del numero
globale dei programmi irradiabili ed assentibili, consente
agli esercenti la radiodiffusione televisiva che superino il
limite di cui al comma 5, di proseguire l'esercizio delle reti
eccedenti tale limite, con l'osservanza degli obblighi
stabiliti per le emittenti nazionali destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente via cavo o via satellite o su frequenze
terrestri in tecnica digitale, e che siano convertite alla
tecnica digitale secondo il programma di attuazione stabilito
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si prevede che le reti terrestri eccedenti detto limite
siano disattivate nel termine stabilito dall'Autorità in
relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei
programmi radiotelevisivi via cavo o via satellite o su
frequenze terrestri in tecnica digitale.
Tale disposizione adatta, in considerazione della finalità
di favorire la conversione alle trasmissioni in tecnica
digitale su frequenze terrestri, l'analoga previsione
dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Il comma 7 prevede che, alla scadenza delle concessioni e
autorizzazioni rilasciate per la trasmissione in tecnica
analogica, le frequenze utilizzate per i programmi
eventualmente eccedenti il limite di cui al comma 5 siano
destinate esclusivamente alla trasmissione in digitale.
Gli articoli 23 e 24 indicano, rispettivamente, le norme
abrogate perché incompatibili con le previsioni della legge,
con particolare riguardo ai capi II e IV, e la data di entrata
in vigore della legge.