XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1984-A
Onorevoli Colleghi! - La discussione in sede parlamentare
del disegno di legge finanziaria per il 2002 ha offerto
l'occasione per svolgere un confronto approfondito e assai
proficuo su numerose problematiche, a partire dall'evoluzione
degli scenari economici a livello nazionale e
internazionale.
Particolare rilievo ha assunto, in tal senso, la pressoché
generale consapevolezza della difficoltà di effettuare
previsioni assolutamente incontrovertibili, alla luce della
generale incertezza, per quanto concerne le prospettive
economiche a breve termine, determinatasi successivamente ai
tragici eventi dell'11 settembre scorso. L'evolversi della
situazione internazionale, se per un verso ha fatto da sfondo
al confronto parlamentare, per altro verso ha offerto la
possibilità di una discussione di alto profilo, che ha visto
confrontarsi linee alternative di politica economica.
Il livello della discussione è stato, quindi, assai
elevato, e si è potuto avvalere del contributo di autorevoli
esponenti delle diverse forze politiche, oltre che dei
suggerimenti e delle proposte avanzate da varie categorie
produttive e professionali. Alla qualificazione della
discussione ha inoltre concorso in misura determinante il
fatto che siamo in presenza della prima manovra finanziaria
posta in essere dal Governo e dalla maggioranza usciti
vincitori dalle elezioni dello scorso maggio. Tali elezioni
hanno sicuramente trovato nelle tematiche economiche uno dei
terreni di confronto decisivi.
La manovra finanziaria, di cui il disegno di legge
discussione costituisce uno delle componenti fondamentali,
rappresenta, in effetti, una sorta di banco di prova per il
Governo e la maggioranza; appaiono, pertanto, del tutto
comprensibili le aspettative che in larghe fasce dell'opinione
pubblica si sono progressivamente formate circa gli indirizzi
che sarebbero stati seguiti e le soluzioni che sarebbero state
individuate nella concreta definizione dei provvedimenti di
legge.
A giudizio del relatore, le diverse iniziative fino ad ora
adottate dal Governo con il pieno concorso del Parlamento, ivi
compreso il provvedimento al nostro esame, hanno risposto in
misura assolutamente soddisfacente a tali aspettative.
Numerosi sono i riscontri che è stato possibile acquisire
circa la diffusa consapevolezza per cui i primi mesi della XIV
Legislatura hanno segnato una netta inversione di tendenza. In
particolare, con i provvedimenti costituenti la cosiddetta
manovra dei cento giorni, oltre che con il disegno di legge
finanziaria, sono state poste le basi per risolvere finalmente
numerosi problemi cui la precedente maggioranza governativa
non era stata in grado di far fronte. Mi riferisco, in primo
luogo, alla introduzione di un regime agevolativo degli
investimenti (la cosiddetta Tremonti-bis) che ha
immediatamente trovato un pressoché generale consenso nei
soggetti interessati (imprenditori e lavoratori autonomi) e
che si è fatto apprezzare per la semplicità di applicazione e
la immediata efficacia.
Non meno importante è stata l'adozione delle disposizioni
volte a promuovere la regolarizzazione di attività sommerse,
che potrà assicurare diversi vantaggi, quali quello di
scoraggiare forme di concorrenza sleale, ai danni delle
imprese regolari, quello di allargare strutturalmente le basi
imponibili e quello di assicurare il pieno godimento delle
garanzie previdenziali a tanti lavoratori che attualmente ne
sono esclusi.
Voglio inoltre ricordare l'avvio dell'operazione di
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che ha
finalmente sbloccato una situazione che nella scorsa
legislatura aveva assunto aspetti addirittura paradossali, per
la stratificazione, ad opera dei diversi Governi via via
succedutisi, di varie disposizioni, spesso contraddittorie,
nessuna delle quali in grado di trovare concreta attuazione.
Né si devono trascurare i primi riscontri, assolutamente
incoraggianti, relativamente all'utilizzo delle disposizioni
adottate allo scopo di promuovere il rientro dei capitali
detenuti all'estero in violazione della normativa vigente.
Anche in questo caso, a fronte di critiche e sospetti
dimostratisi assolutamente infondati, è emerso il fatto che,
in realtà, si trattava di un provvedimento definito in termini
da trovare piena attuazione, il che potrà consentire
all'economia nazionale di avvalersi di maggiori disponibilità
da impiegare anche a scopi produttivi. Va, inoltre,
considerato che sotto il profilo finanziario, la
regolarizzazione e il rimpatrio dei capitali detenuti
all'estero potranno concorrere al ridimensionamento della
spesa per interessi.
In sostanza, lungi dal prospettare programmi
irrealizzabili, le diverse iniziative sino ad ora adottate
hanno dimostrato piena efficacia. Ciò discende dal fatto che
il programma governativo, anziché ispirarsi a disegni astratti
e modelli teorici, è stato costruito sulla base di una
accurata e puntuale ricognizione delle effettive esigenze del
sistema produttivo nazionale. Così, le misure di
incentivazione, piuttosto che rispondere a logiche velleitarie
e dirigistiche, sia pure fatte figurare come "neutrali", come
avveniva, a titolo di esempio, con la cosiddetta DIT, si
fondano sulla constatazione per cui l'assetto produttivo
nazionale presenta talune specificità, a partire dalla netta
prevalenza delle piccole e medie imprese, che meritano di
essere apprezzate e non denigrate, come talora è accaduto in
passato. L'assetto peculiare del sistema italiano, lungi dal
costituire, come erroneamente taluni hanno ritenuto, un
elemento di debolezza, può invece rappresentare un fattore
positivo, nella prospettiva della società dell'informazione,
in cui le conoscenze prevalgono sulla dotazione di capitale
fisso, proprio per la maggiore flessibilità e la struttura
reticolare che lo contraddistingue.
Alla stessa logica è ispirato il disegno di legge
finanziaria al nostro esame; anche in questo caso, si tratta
di un complesso di misure definite in modo da assicurare
riposte efficaci a vari problemi.
La valutazione della portata della manovra non può,
quindi, prescindere da una attenta considerazione dei suoi
profili qualitativi, stante la discontinuità che talune delle
misure adottate segnano rispetto alla precedente
legislatura.
Appare, infatti, innegabile il carattere innovativo della
scelta adottata dal Governo di ricorrere alla tecnica della
cartolarizzazione per tradurre concretamente l'obiettivo di
una consistente cessione di immobili pubblici. La
cartolarizzazione, infatti, non mira esclusivamente ad
assicurare entrate aggiuntive destinate a ridurre il
fabbisogno di cassa ma, più in generale, a realizzare
effettivamente il programma di ridimensionamento del
patrimonio immobiliare pubblico, per consentirne una più
proficua valorizzazione.
I segnali a disposizione dimostrano che vi è una forte
propensione del sistema produttivo ad avvalersi dei regimi
agevolati che sono stati introdotti; ovviamente, tanto più
positiva sarà la risposta degli operatori, in relazione
all'utilizzo di tali regimi, tanto maggiore sarà il vantaggio
complessivo che potrà trarne il sistema economico nel suo
complesso.
Le misure a sostegno della domanda interna, cui la
maggioranza ed il Governo attribuiscono importanza
prioritaria, potranno produrre risultati ancora più
significativi se saranno accompagnate da una crescita più
consistente a livello internazionale, e in primo luogo su
scala europea. Quest'ultima costituisce, infatti, una
condizione imprescindibile per un più intenso sviluppo di una
economia caratterizzata da un elevato livello di apertura qual
è quella italiana. Per questo motivo, vanno salutati con
favore tutti i progressi che si registrano in materia di
ripresa degli scambi e di avanzamento del processo di
liberalizzazione dei mercati.
I vantaggi che possono derivare dall'impostazione scelta
dal Governo sono evidenti, a partire dal fatto che si evita il
rischio di costruire discipline che, non essendo tarate sulle
effettive esigenze dei destinatari, finiscono per restare
inapplicate.
La coerenza che ha ispirato il Governo e la maggioranza
appaiono tanto più apprezzabili quando si consideri che la
manovra finanziaria, come ricordato in precedenza, è venuta
definendosi in una situazione, qual è quella determinatasi a
seguito dell'11 settembre, contrassegnata dalla progressiva
estensione dei segnali di rallentamento dagli Stati uniti a
tutti i Paesi sviluppati. In questo modo si è, di fatto,
posticipato il punto di svolta del ciclo che le analisi
immediatamente precedenti degli specialisti e degli organismi
internazionali più qualificati collocavano nella seconda metà
dell'anno in corso. E' opinione diffusa che il clima di
incertezza che si è determinato può incidere in particolare
nei comportamenti dei consumatori, che potrebbero rinviare
l'effettuazione di alcune spese ovvero ridurne il volume e
delle imprese che, conseguentemente, potrebbero essere indotte
a posticipare gli investimenti. Per i paesi europei, che già
scontano il ritardo, rispetto agli Stati Uniti, con il quale
stanno affrontando alcuni problemi strutturali, a partire
dalla minore diffusione delle tecnologie informatiche, dalla
più ridotta flessibilità del mercato del lavoro, cui si
accompagna un più basso livello della produttività, un
ulteriore fattore di preoccupazione è costituito dal prossimo
avvio, a decorre dal 1^ gennaio 2002, dell'euro che se, per un
verso, in prospettiva offrirà indiscutibili vantaggi sotto il
profilo della integrazione dei paesi membri dell'Unione
economica e monetaria, nella fase iniziale potrebbe suscitare
qualche timore in alcune fasce dell'opinione pubblica, per cui
potrebbe ulteriormente contrarsi il livello dei consumi.
Occorre tuttavia ricordare che, a fronte di uno scenario
in cui non mancano elementi di criticità, le autorità
politiche e quelle monetarie dei maggiori Paesi hanno
dimostrato piena consapevolezza della situazione e adottato
misure specificamente rivolte a sostenere la domanda
aggregata. In questo senso devono intendersi gli interventi
volti a ridurre il costo del denaro così come le iniziative
assunte in particolare negli Stati uniti per sostenere il
livello dei consumi.
Tali interventi, cui potranno far seguito ulteriori
iniziative, consentono di affermare, sia pure con la
necessaria cautela, che, in assenza di eventi imprevedibili,
nei prossimi mesi si potrà registrare una inversione di
tendenza, per cui il clima di fiducia dovrebbe migliorare
significativamente. Costituisce un segnale incoraggiante, in
proposito, la sostanziale tenuta dei mercati finanziari, che
hanno in larga parte recuperato i ribassi prodottisi
immediatamente dopo gli attentati dell'11 settembre.
Le iniziative adottate in Italia risultano, quindi,
pienamente coerenti con le scelte effettuate a livello
internazionale allo scopo di evitare una drastica flessione
della domanda.
In sostanza, il Governo ha inteso coniugare la necessaria
prudenza che deve ispirare l'azione politica nell'attuale
situazione con un ragionevole ma motivato ottimismo quanto
alle prospettive di ripresa ed alla possibilità di tradurre
concretamente gli indirizzi programmatici definiti all'inizio
della legislatura.
Con senso di responsabilità si è, infatti, preso atto del
fatto che le attuali condizioni non consentono di procedere
immediatamente ad una generalizzata riduzione del carico
fiscale, che costituisce comunque un obiettivo prioritario
alla cui realizzazione si procederà nei termini che saranno
definiti con il provvedimento collegato di prossima
presentazione. Allo stesso tempo, tuttavia, si è cercato
costantemente di trasmettere all'opinione pubblica segnali
confortanti, nella convinzione che l'economia italiana
disponga di una notevole capacità di tenuta e di considerevoli
potenzialità di crescita. Si è inteso, quindi, supportare la
fiducia evitando di assumere una prospettiva pessimistica che
avrebbe sicuramente condizionato negativamente le aspettative,
innescando una pericolosa spirale deflattiva.
D'altra parte, risulterebbe quanto meno discutibile la
praticabilità e l'efficacia di soluzioni alternative a quelle
sino ad ora adottate, a partire dall'ipotesi, prospettata da
qualche esponente dell'opposizione, di ridurre di due punti
l'aliquota IVA del 10 allo scopo di promuovere una crescita
dei consumi. Appare, infatti, evidente che il vantaggio che
tale misura potrebbe determinare sarebbe assai ridotto, in
primo luogo per il rischio che la riduzione non si traduca in
una corrispondente contrazione dei prezzi al consumo e, in
secondo luogo, per il fatto che per molta parte dei prodotti e
dei servizi che dovrebbero avvalersi della riduzione di
aliquota appare difficile immaginare una elasticità della
domanda tale da giustificare effetti significativi di crescita
complessiva. Governo e maggioranza hanno, invece, ritenuto che
la domanda di beni di consumo possa trovare un ben più valido
sostegno dall'aumento delle disponibilità finanziarie, in
particolare da parte dei nuclei familiari meno abbienti, e che
a tal fine fosse più utile adottare interventi, quali sono
quelli contenuti nel provvedimento al nostro esame, volti ad
aumentare significativamente la misura delle detrazioni per
figli a carico ovvero l'entità delle pensioni di importo più
contenuto. Né sembra fondata la tesi per cui non vi sarebbe
necessità di agevolare gli investimenti, in ragione del fatto
che gli stessi avrebbero già registrato una tendenza alla
crescita negli scorsi anni. Tale ultima affermazione
costituisce una comprensibile, e tuttavia ingiustificata,
difesa degli strumenti adottati nella scorsa Legislatura di
cui, peraltro, si è avvalsa soltanto una fascia estremamente
limitata del sistema produttivo nazionale.
A giudizio della maggioranza e del Governo vi, invece, una
forte esigenza di ammodernamento della dotazione di macchinari
e tecnologie avanzate da parte delle piccole e medie
imprese.
Alla luce di questi elementi, risultano, quindi,
pienamente condivisibili gli indirizzi di politica economica
che il Governo ha ritenuto di dover adottare, sia nella
definizione dei documenti programmatici che nella
predisposizione dei provvedimenti legislativi volti a definire
la manovra finanziaria per il 2002.
In particolare, nella relazione previsionale e
programmatica di settembre e, più recentemente, nella nota di
aggiornamento al DPEF 2002-2006, si è provveduto ad aggiornare
le previsioni di crescita del PIL rispetto agli obiettivi
programmatici originariamente stabiliti. Allo stesso tempo,
tuttavia, il Governo ha ribadito la convinzione che nei
prossimi anni possa determinarsi un contesto più favorevole,
tale da consentire la realizzazione di un più marcato
incremento del tasso di crescita del PIL. Alla stessa
prospettiva sono ispirate le scelte adottate dal Governo per
quanto concerne la definizione degli obiettivi di finanza
pubblica.
Per quanto concerne l'indebitamento netto delle P.A., che
costituisce il saldo più rilevante assunto nell'ambito
dell'Unione economica e monetaria, si è fissato l'obiettivo
dello 0,5 per cento per il 2002.
Il quadro complessivo risultante dalle diverse misure
recate dai provvedimenti già adottati, cui ho fatto
riferimento in precedenza, e dalle disposizioni contenute nel
disegno di legge finanziaria dimostra chiaramente la
consistenza della manovra posta in essere.
Risultano, quindi, del tutto prive di fondamento le
critiche mosse in ordine alla presunta eccessiva prudenza che
avrebbe ispirato il Governo per cui sarebbe stata definita una
manovra di scarsa importanza. A questo riguardo, occorre
ricordare che da un punto di vista quantitativo, il complesso
della manovra posta in essere prospetta interventi
quantificabili nell'ordine di circa 33 mila miliardi di lire
(17.200 milioni di euro), ai quali si aggiungono effetti
indotti per circa 2.800 miliardi di lire (1.400 milioni di
euro).
Più in particolare, si tratta, per un verso, di una
manovra correttiva vera e propria, finalizzata a garantire il
contenimento dell'avanzo primario programmatico e, per
l'altro, di alcune misure espansive volte al sostegno dello
sviluppo e del reddito che comportano minori entrate o
maggiori spese nell'ordine di circa 18.500 miliardi di lire
(9.528 milioni di euro).
Siamo, quindi, in presenza di importi certamente non irrisori
sotto il profilo quantitativo.
Venendo più in particolare ai contenuti del disegno di
legge finanziaria, come risultante dalle modifiche apportate
nel corso dell'esame al Senato, occorre in primo luogo
ricordare che l'articolo 1 fissa, conformemente alle
previsione della legge n. 468/78, la misura massima del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2002 e per
i due anni successivi.
I saldi corrispondono sostanzialmente alle previsioni del
DPEF, come parzialmente modificate, relativamente al saldo
netto da finanziare per il 2002, con la Nota di aggiornamento
approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7
novembre 2001.
In sintesi, rispetto ad un limite massimo del saldo netto
fissato con la Nota di aggiornamento nella misura di 33.200 di
euro (64.300 miliardi di lire), il comma 1 dell'articolo 1
definisce il saldo netto per il 2001 in 33.157 milioni di euro
(64.200 miliardi di lire), al netto di 14.574 milioni di euro
(28.200 miliardi di lire per regolazioni debitorie).
Con riferimento all'articolo 1, occorre segnalare che nel
corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è
provveduto a riformulare i commi 4 e 5 che nella versione
approvata dal Senato sembravano prefigurare una sorta di
compensazione posticipata della n. 383/2001, con particolare
riferimento alle maggiori entrate stimate dal Governo a titolo
di IVA.
Su tale questione si è svolta, presso la Commissione
bilancio, un approfondito dibattito a conclusione del quale si
è ritenuto di dover modificare il dettato dei commi citati in
termini che, lungi dal prefigurare l'esigenza di una ulteriore
copertura della L. n. 383, pongono, piuttosto, il problema di
un puntuale monitoraggio, da effettuare in sede parlamentare,
sui risultati prodotti dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.
E' auspicabile che sulla formulazione cui è pervenuta la
Commissione bilancio vogliano convenire anche quelle forze di
opposizione che ripetutamente, in passato, hanno segnalato la
necessità di garantire al Parlamento tutti gli elementi
informativi utili a consentire un'accurata verifica degli
esiti derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di legge. La
riformulazione dei commi 4 e 5, in altri termini, risulta
pienamente coerente con le sollecitazioni che in particolare
nel corso della precedente legislatura erano state avanzate al
Governo affinché fornisse, in termini analitici e corredati di
tutti gli elementi utili per una puntuale verifica, dati
puntuali sull'andamento del gettito. In questo modo il
Parlamento potrà svolgere più efficacemente la sua funzione
principale, evitando l'approvazione di leggi che non si
fondino su un'accurata istruttoria, tale da valutare tutti gli
elementi necessari per assicurare la qualità dei provvedimenti
da approvare.
L'articolo 2 costituisce il primo e forse più importante
degli interventi contenuti nella finanziaria allo scopo di
incrementare il reddito disponibile per le famiglie. Si
tratta, in sostanza, dell'aumento ad un milione di lire della
detrazione per i figli a carico. Anche in questo caso, l'esame
svolto presso la Commissione bilancio ha consentito di
pervenire ad apprezzabili risultati sotto il profilo della
redazione formale della norma, essendosi provveduto ad
inserire il relativo contenuto nell'ambito dell'articolo 12
del Testo unico delle imposte sui redditi, in modo da
garantire l'organicità e la sistematicità della disciplina
legislativa in materia.
In proposito, appare opportuno rilevare che il Governo e
la maggioranza, mediante tale disposizione, hanno inteso
soddisfare, sia pure parzialmente, un'esigenza di ordine
prioritario, per quanto concerne la revisione dell'ordinamento
tributario. Si tratta della necessità di assicurare un regime
più favorevole alle famiglie, specie se numerose e con redditi
contenuti.
E' evidente che tale esigenza può trovare soltanto
parziale soddisfazione nelle disposizioni recate dall'articolo
2 e che ulteriori progressi potranno essere assicurati in sede
di revisione generale dell'ordinamento fiscale, quale si potrà
realizzare
con la delega che il Governo si accinge a predisporre.
Ciononostante, occorre segnalare il rilievo che assume la
scelta adottata di privilegiare le famiglie rispetto alla
generalità dei contribuenti nell'attenuazione dell'onere
tributario. Infatti, all'aumento della detrazione per i figli
a carico si associa la previsione, di cui al comma 7
dell'articolo 2, della sospensione, per il 2002, della
rimodulazione delle aliquote IRPEF, con particolare
riferimento al secondo, al quarto e all'ultimo scaglione di
reddito.
Alla stessa finalità di sostegno del reddito delle
famiglie risponde anche la disposizione che prevede l'aumento
fino a un milione di lire dei trattamenti pensionistici più
bassi. Come è noto, è in corso una verifica, da parte del
Governo, la possibilità di pervenire ad una formulazione più
puntuale che individui già nel testo del provvedimento le
categorie che potranno usufruire dell'aumento.
Sulla stessa linea si collocano le disposizioni che
confermano "a regime" l'applicazione di alcune disposizioni
volte a ridurre taluni oneri contributivi; particolare rilievo
assume, in questo ambito, la riduzione del contributo per la
tutela della maternità.
Costituiva un'ulteriore disposizione a favore delle
famiglie la previsione della proroga al 30 giugno 2002 - nel
testo approvato al Senato - delle agevolazioni tributarie per
le ristrutturazioni edilizie consistenti nella detrazione,
nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute e nel
connesso regime agevolato in materia di IVA, con
l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento. A questo
riguardo va segnalato che nel corso dell'esame presso la
Commissione bilancio la formulazione del testo è stata in
larga parte modificata, in primo luogo allo scopo di estendere
a tutto l'anno 2002 la possibilità di fruire della detrazione.
Allo stesso tempo, sono state introdotte alcune cautele volte
a garantire, per un verso, la compatibilità della proroga
sotto il profilo di finanza pubblica e, per l'altro, ad
assicurare la massima equità nell'accesso dell'agevolazione. A
tal fine si è previsto, da un lato, che la detrazione debba
essere ripartita in dieci quote annuali e, dall'altro, che
qualora gli interventi di manutenzione e di recupero
realizzati nel corso del 2002 costituiscano mera prosecuzione
di interventi già iniziati, si debba tener conto delle spese
sostenute negli anni precedenti ai fini del computo
dell'importo massimo detraibile.
Per quanto concerne le disposizioni a favore delle
imprese, occorre ricordare in primo luogo l'articolo 3 che, in
sostanza, proroga le norme in materia di rivalutazione dei
beni di impresa introdotte con la legge n. 342/2000,
consentendone l'utilizzo anche con riferimento ai beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il
31 dicembre del 2000.
La proroga trae origine in primo luogo dal ritardo con il
quale il precedente Governo ha proceduto all'adozione dei
provvedimento attuativi della legge n. 342 che, in pratica, ha
precluso o quantomeno ostacolato la possibilità di fruire
della facoltà di rivalutare i propri beni nei termini
previsti.
In linea generale, tale proroga deve essere considerata
positivamente per differenti ragioni. Per un verso, essa
consente di allineare i valori risultanti a fini fiscali con
quelli assunti a fini civilistici, in tal modo garantendo una
maggiore coerenza. In secondo luogo, permette di rappresentare
in maniera aggiornata il valore del patrimonio aziendale. Da
ultimo, costituisce un elemento volto a rafforzare il
patrimonio del sistema produttivo nazionale, anche in
considerazione del fatto che, in caso di cessione, non si
determinano plusvalenze eccessive che costringerebbero le
imprese a privarsi di consistente liquidità. In questo modo si
introduce un efficace incentivo alla circolazione delle
partecipazioni che può concorrere alla crescita del mercato
finanziario.
Ai medesimi criteri si ispirano le disposizioni, di cui
all'articolo 4, per quanto concerne l'aggiornamento del valore
di acquisto di partecipazione non negoziate in mercati
regolamentati. In questo caso si prospetta l'applicazione di
un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento,
quando si tratti di partecipazioni qualificate e del 2 per
cento negli altri casi, sul valore corrispondente alla
frazione del patrimonio netto della società o dell'ente. Il
valore della frazione deve essere determinato sulla base di
una perizia giurata di stima.
L'articolo 5 prevede un meccanismo analogo per quanto
concerne l'adeguamento dei valori di acquisto dei terreni
edificabili. Anche in questo caso, infatti, la modalità
alternativa di stima del valore è finalizzata essenzialmente
ad evitare l'emersione di plusvalenze eccessive, nel caso di
cessione a titolo oneroso.
Il complesso delle disposizioni cui da ultimo ho fatto
riferimento è stato oggetto di numerosi interventi integrativi
apportati nel corso dell'esame in Commissione.
In linea generale, lo sforzo compiuto è stato quello di
introdurre nel testo del disegno di legge finanziaria
disposizioni che, senza alterare il quadro dei saldi, ma anzi,
addirittura determinando un sia pur contenuto miglioramento
del saldo netto da finanziare, potessero rafforzare la portata
del provvedimento.
L'approvazione delle modifiche apportate consente di
qualificare l'esame svolto dalla Commissione, che porta
all'esame dell'Assemblea un testo più corposo di quello
trasmesso dal Senato.
Quanto al merito, le varie disposizioni prospettate si
muovono in una direzione che risulta coerente con gli
indirizzi generali della finanziaria.
Larga parte delle disposizioni proposte sono riconducibili
ad un disegno organico, in quanto costituiscono il
completamento degli interventi già previsti nel testo iniziale
a partire da quelle già previste in materia di rivalutazione
dei beni di impresa, di partecipazioni non negoziate e di
terreni, a favore del sistema economico.
In questo senso si muovono in primo luogo le disposizioni
in materia di esclusione di beni dal patrimonio delle imprese
individuali. Al riguardo, va ricordato che si tratta di
un'agevolazione già prevista dall'articolo 58 della legge n.
413/1991, e successivamente riproposta dall'articolo 30 della
legge n. 449/97 e poi prorogata dall'articolo 15 della legge
n. 133 del 1999 (collegato fiscale 1999).
In particolare, le disposizioni agevolative si applicano
agli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre
2001 utilizzino beni immobili strumentali di cui all'articolo
40, comma 2, primo periodo del TUIR, vale a dire degli
immobili che vengono utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'attività di impresa, e che sono considerati strumentali a
prescindere dalle loro caratteristiche o dalla loro natura.
L'esclusione dal patrimonio dell'impresa può essere
effettuata mediante pagamento di una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, nella misura del 10 per
cento della differenza tra il valore normale e il valore
fiscalmente riconosciuto dei beni, salva una maggiorazione nel
caso in cui la cessione è soggetta ad IVA; la maggiorazione è,
in tal caso, fissata nella misura del 30 per cento dell'IVA
applicabile al valore normale del bene.
Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in
tre rate, rispettivamente nella misura del 40 per cento entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2002 e, per la
restante parte, con due quote di pari importo entro il 16
dicembre 2002 e il 16 marzo 2003.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
Si tratta di norme che rispondono a duplice finalità; per
un verso si intende assicurare all'imprenditore individuale
una maggiore flessibilità in ordine alla individuazione dei
beni che rispondono ai requisiti della strumentalità ai fini
dell'esercizio della sua attività. Le disposizioni devono
intendersi come ulteriore intervento a favore dell'attività
imprenditoriale, tuttavia ispirato al principio della
neutralità, per cui non è il Legislatore a stabilire quale sia
l'assetto più opportuno che le imprese devono darsi, la cui
definizione è interamente rimessa alla valutazione
dell'imprenditore. Allo stesso
tempo, si tratta di disposizioni che possono produrre un
effetto positivo sul gettito, in particolare in termini di
cassa, in ragione della previsione del versamento dell'imposta
sostitutiva.
La Commissione bilancio ha, inoltre, introdotto alcune
disposizioni volte ad estendere, con alcune modificazioni, il
regime di cui all'articolo 29 della legge n. 449/1997, alle
assegnazioni ai soci di beni non strumentali da parte delle
imprese che siano effettuate entro il 30 settembre 2002.
Tali disposizioni, sostanzialmente simmetriche a quelle
richiamate in precedenza in materia di esclusione di beni dal
patrimonio delle imprese individuali, rispondono alla stessa
finalità: consentire alle imprese di rideterminare il
patrimonio in termini che siano più rispondenti alle proprie
esigenze.
Il regime si applica alle società in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e
in accomandita per azioni. La possibilità di avvalersi del
regime in parola è subordinata alla condizione che i soci
risultino iscritti nel relativo libro, ove prescritto, al 30
settembre 2001, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, purché il
trasferimento sia avvenuto prima del 1^ ottobre 2001. La
condizione risponde a finalità antielusive, in quanto mira ad
evitare che l'iscrizione nel libro dei soci sia effettuata al
solo scopo di avvalersi del regime fiscale agevolato. Va in
proposito segnalato che a tal fine la norma prevede che tutti
i soci debbano essere iscritti, e non solo quelli che siano
destinatari dei beni.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati
o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto
della trasformazione, e il loro costo fiscalmente
riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento. Anche
in tal caso, l'imposta sostitutiva va versata nella misura del
40 per cento entro il 16 novembre 2002 e, per la restante
parte, con due quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003
e il 16 maggio 2003.
La Commissione bilancio ha poi inserito alcune
disposizioni dirette a consentire l'affrancamento delle
riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento
poste in essere ai sensi della L. n. 218 del 1990, anche in
questo caso mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Si tratta di una proroga, con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre
2001, delle disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della
L. n. 342 del 2000. La proroga comporta, peraltro, una
riduzione dell'entità dell'imposta sostitutiva rispetto alla
misura stabilita nella legge richiamata.
Per quanto concerne specificamente le imprese agricole,
segnalo all'attenzione dei colleghi la disposizione volta a
promuovere la conservazione dell'integrità aziendale, con
riferimento specifico alle imprese operanti nelle zone
montane, mediante la previsione di un regime fiscale agevolato
in caso di trasferimenti a favore di agricoltori a titolo
principale. A tale disposizione si aggiunta, con un
emendamento approvato dalla Commissione, la previsione della
possibilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, di
concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il
miglioramento delle aziende agricole.
Va peraltro ricordato che alle specifiche esigenze del
settore agricolo si è dedicata particolare attenzione nel
corso dell'esame presso la Commissione bilancio. A questo
riguardo, va in primo luogo segnalata la estensione anche ai
terreni con destinazione agricola delle disposizioni relative
alle aree fabbricabili. Si tratta della possibilità di
adeguare i valori, ai fini della determinazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze, dei terreni edificabili
posseduti alla data del 1^ gennaio 2002. A tal fine si dispone
che, in luogo del costo del valore di acquisto, il valore a
tale data può essere determinato da una perizia giurata di
stima e assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi pari al 4 per cento. E' comunque prevista la
possibilità di rateizzazione dei pagamenti dovuti.
Sempre nell'ambito delle disposizioni a favore del settore
primario va segnalata la previsione, anch'essa introdotta
dalla Commissione bilancio, della possibilità di fruire della
detrazione del 36 per cento per gli interventi di manutenzione
e salvaguardia dei boschi, nonché la determinazione nella
misura del 2,1 per cento, anziché del 2,5 per cento come
previsto dalla normativa vigente, dell'aliquota IRAP da
applicare agli imprenditori agricoli per l'anno 2001. A tale
disposizione si accompagna la proroga del regime speciale IVA,
anch'essa disposta nel corso dell'esame presso la Commissione
bilancio, applicato per i produttori agricoli anche per l'anno
2002.
Fra le modifiche apportate al titolo II del provvedimento
in esame vanno segnalate anche quelle, derivanti
dall'approvazione di una proposta emendativa del relatore, che
consentono anche per il 2001 e il 2002 ai contribuenti
interessati di adeguare, in sede di dichiarazione dei redditi,
i ricavi non annotati nelle scritture contabili alle
risultanze degli studi di settore. La stessa possibilità di
adeguamento vale anche ai fini IVA. Tali disposizioni,
peraltro sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute
nell'articolo 71 della L. n. 342 del 2000, lungi dal
costituire una sorta di condono, debbono intendersi come un
ulteriore consolidamento degli studi di settore. Questi ultimi
vanno sempre più chiaramente assumendo le caratteristiche di
strumento fondamentale ai fini della determinazione dei ricavi
e dei compensi percepiti dalle imprese e dai professionisti e
per l'effettuazione dell'attività di accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria. Il valore specifico degli
studi di settore, rispetto ad altri strumenti di accertamento
delle basi imponibili adottati in passato, discende
essenzialmente da due elementi: per un verso, il fatto che gli
studi sono stati elaborati con il diretto e costante
coinvolgimento delle categorie interessate, in modo da
rappresentare efficacemente le effettive situazioni delle
diverse tipologie dei contribuenti e, per l'altro, il fatto
che per la loro definizione sono stati adottati sofisticati
sistemi statistici.
Sempre in ordine alle disposizioni che possono intendersi
come dirette a sostenere l'attività delle imprese, richiamo
l'attenzione dei colleghi sulla modifica, introdotta dalla
Commissione, diretta a rafforzare le disposizioni agevolative
già introdotte con la precedente finanziaria per quanto
riguarda gli investimenti di ricerca e sviluppo realizzati
dalle imprese situate nelle zone meno sviluppate.
In questo modo si è voluto dare risposta ad una duplice
esigenza: da un lato quella di rafforzare le misure a sostegno
delle attività di ricerca e dall'altro, quella di incrementare
le risorse a disposizione del Mezzogiorno. Sottolineo,
peraltro, l'importanza della previsione di un regime
differenziato in relazione alle dimensioni delle imprese,
volto a preferire quelle di piccole e medie dimensioni.
Un secondo filone di intervento del disegno di legge
finanziaria è costituito dalle disposizioni dirette a
realizzare l'obiettivo di apportare alcune significative
semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti,
con particolare riferimento alla materia tributaria. Si tratta
di un obiettivo che il Governo sta perseguendo con coerenza e
che si è già tradotto nell'adozione di significative misure
nell'ambito della legge n. 383/2001, a partire
dall'eliminazione dell'obbligo di numerazione e bollatura di
alcuni libri contabili.
In questo quadro si inserisce la soppressione definitiva,
con un anno d'anticipo, dell'INVIM. L'ambito di applicazione
dell'imposta era, infatti, ormai residuale; con la sua
soppressione, Governo e maggioranza confermano l'impegno a
semplificare l'ordinamento tributario eliminando quei tributi
minori il cui gettito, in qualche caso, copre appena i costi
di riscossione.
Più complesso e articolato è l'intervento prospettato per
quanto concerne l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni. Come è noto, nel testo originariamente predisposto
dal Governo, si prospettava la soppressione dell'imposta sulle
insegne di esercizio. Nel corso dell'esame al Senato si è
riformulato l'articolo prevedendo, per un verso, un
ampliamento
dell'ambito di applicazione del regime di esenzione alle
insegne che non superino i 2 metri quadrati per ciascuna
vetrina, con un limite complessivo per ciascun esercizio di 5
metri quadrati, e, per l'altro, rimettendo ai comuni
l'adozione di una disciplina volta a contrastare con maggiore
efficacia il fenomeno dell'abusivismo nell'installazione degli
impianti pubblicitari e per definire in via bonaria il
contenzioso pendente. In questo quadro si inserisce anche la
previsione di un'azione di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, per i quali i comuni potranno
avvalersi anche della collaborazione dei concessionari
dell'imposta.
Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio è
emersa la necessità di apportare alcune correzioni
all'articolato. Sono state, pertanto, approvate alcune
proposte emendative che appaiono pienamente condivisibili in
quanto più rispettose della autonomia riservata in materia
agli enti locali. Si è quindi rimessa alla potestà
regolamentare dei comuni la decisione di prevedere la
esenzione dall'imposta sulle insegne nei luoghi in cui si
svolge l'attività commerciale o di produzione di beni o
servizi. Allo stesso tempo, si è provveduto a riformulare la
norma di garanzia a tutela delle risorse finanziarie a
disposizione dei comuni per cui si dispone che le minori
entrate derivanti dalla eventuale esenzione siano
integralmente rimborsate dallo Stato sulla base degli importi
riscossi nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta.
La soluzione cui è pervenuta la Commissione bilancio nella
riformulazione del testo si fa apprezzare in primo luogo per
il fatto di contemperare le esigenze dei diversi soggetti
interessati. Tra l'altro, anche i concessionari della
riscossione dell'imposta non dovrebbero subire ingiustificate
penalizzazioni in quanto si consente ai comuni di avvalersene
per la riscossione di altre entrate di propria competenza e
per lo svolgimento delle relative attività propedeutiche
connesse e complementari.
Nel corso dell'esame del provvedimento presso la
Commissione bilancio notevole attenzione è stata dedicata alle
problematiche connesse alla parziale revisione della
disciplina delle fondazioni bancarie, a seguito della
presentazione, da parte del Governo, di un'articolata proposta
emendativa approvata a maggioranza.
Sulla proposta del Governo si è svolto un approfondito
dibattito che ha investito, oltre che il merito delle
modifiche prospettate, anche la stessa possibilità che tali
modifiche potessero inserirsi nell'ambito della legge
finanziaria. La maggioranza ha al riguardo apprezzato la
decisione della Presidenza della Commissione di ritenere
ammissibile l'emendamento governativo, trattandosi di
questioni che possono pienamente ricondursi al contenuto
proprio della finanziaria, per il rilievo che assumono ai fini
degli indirizzi generali di politica economica e per gli
effetti positivi che il Governo stima che esse possano
produrre sui saldi di finanza pubblica.
Quanto al merito delle modifiche approvate, vari colleghi
di opposizione hanno affermato di poter, sia pure soltanto
parzialmente, convenire con il Governo.
La maggioranza e il relatore ritengono che le diverse
proposte meritino pieno apprezzamento laddove:
in primo luogo, prospettano un ampliamento dell'ambito di
intervento delle fondazioni bancarie, con specifico
riferimento a settori caratterizzati da una evidente valenza
sociale, a partire dalla famiglia, dal volontariato,
dall'assistenza agli anziani, dalla salute pubblica, dalla
protezione civile, dal recupero della tossicodipendenza. In
questo modo si potranno destinare a tali settori risorse
aggiuntive cui potrà accompagnarsi un parziale
ridimensionamento degli stanziamenti a carico del bilancio
pubblico. Per questa parte, l'intervento riformatore proposto
dal Governo risulta pienamente coerente con l'impostazione
generale del provvedimento in esame che in più parti si
preoccupa di assicurare una concreta attuazione del principio
di sussidiarietà mediante un più intenso ricorso al mercato e
al cosiddetto terzo settore in sostituzione di interventi
diretti da parte della pubblica amministrazione;
in secondo luogo, rafforzano la presenza di una
rappresentanza del territorio nell'ambito dell'organo di
indirizzo delle fondazioni; in questo caso, si tratta di
valorizzare la stretta correlazione tra le fondazioni e gli
ambiti territoriali nei quali esse si trovano ad operare;
in terzo luogo rafforzano le misure volte ad escludere,
negli organi delle fondazioni, le nomine per cooptazione e a
rafforzare le regole di incompatibilità. Ad analoghe finalità,
con particolare riferimento all'esigenza di garantire una più
accentuata separazione tra fondazioni e aziende bancarie,
rispondono le modifiche introdotte per quanto concerne la
nozione di controllo;
da ultimo, prevedono la possibilità di affidare le
partecipazioni detenute nelle aziende bancarie ad una società
di gestione del risparmio chiamata ad operare con la massima
indipendenza. Anche in questo caso, si tratta di assicurare in
termini più efficaci il conseguimento di un obiettivo
risalente già alla legge n. 218 del 1990, vale a dire il
progressivo distacco delle fondazioni dal settore creditizio.
Allo stesso tempo, peraltro, l'affidamento ad una società,
professionalmente qualificata, della gestione della
partecipazione potrà concorrere ad assicurare una più elevata
redditività che potrà tradursi positivamente anche in termini
di incremento delle risorse da erogare a favore dei settori di
intervento.
Una parte consistente della finanziaria concerne la
definizione delle risorse stanziate allo scopo di far fronte
agli oneri posti a carico del bilancio statale relativamente
ai rinnovi contrattuali. Al riguardo, merita ricordare che la
Commissione bilancio ha provveduto ad incrementare nella
misura di circa il 10 per cento l'entità delle risorse a
disposizione che, pertanto, si attestano a circa 1.240 milioni
di euro per l'anno 2002, e a circa 2.300 milioni di euro per
gli anni 2002-2004. Allo stesso tempo, si è tuttavia
provveduto ad includere in tali stanziamenti anche le risorse
da destinare alla contrattazione integrativa.
Merita, peraltro, segnalare l'impegno a favore del
personale della scuola, tradottosi nell'incremento del Fondo
per la valorizzazione della funzione docente nell'ordine di
oltre 108 milioni di euro, pari a circa 200 miliardi di lire
per il 2002, di 381 milioni di euro (738 miliardi di lire) per
il 2003 e di lire 726 milioni di euro (oltre 1.400 miliardi
circa per il 2004). Particolarmente consistente è l'impegno
profuso a favore del personale delle forze armate e delle
forze di polizia impiegato in operazione di contrasto alla
criminalità e di tutela dell'ordine pubblico che si
caratterizzano per un elevato grado di rischio ovvero in
operazioni militari anche a livello internazionale. A queste
categorie si destinano risorse pari ad oltre 320 milioni di
euro (620 miliardi di lire) per il 2002 e 572 milioni di euro
(1.110 miliardi di lire) a decorrere dal 2003. Sempre per
quanto concerne il settore della scuola, ricordo le modifiche
introdotte dalla Commissione bilancio per quanto concerne la
composizione delle commissioni di esame per le scuole
legalmente riconosciute. Si è inoltre provveduto a sostenere
le iniziative volte a promuovere la professionalità nel
settore nautico in particolare da parte di enti convenzionati
con istituti di istruzione universitaria.
Sempre in materia di rapporti di lavoro occorre ricordare
la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio in base
alla quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, si dispone
l'utilizzo di 418 miliardi per l'attivazione di programmi
finalizzati alla crisi occupazionale ovvero miranti al
rimpiego di lavoratori coinvolti negli stessi programmi. Si
prospetta, quindi, la possibilità di ricorrere proroghe di
trattamento di cassa integrazione e di mobilità.
Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, inoltre, di
introdurre più efficaci presidi in tema di monitoraggio della
spesa per i rinnovi contrattuali relativa alle amministrazioni
non statali. In particolare, si prevede che le ipotesi di
accordo siano sottoposte al vaglio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e che gli organi di controllo
interno delle diverse amministrazioni interessate trasmettano
annualmente specifiche informazioni sui costi della
contrattazione collettiva. Lungi dal pregiudicare l'autonomia
finanziaria degli enti interessati, tali disposizioni sembrano
pienamente riconducili alle finalità connesse al rispetto
degli obiettivi fissati in relazione alle politiche di
stabilità. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Commissione
bilancio si è provveduto a precisare che la spesa relativa al
personale assunto a tempo determinato dagli enti locali non
potrà superare l'importo sostenuto nell'anno 2001,
incrementato del tasso d'inflazione programmatico.
Sotto questo profilo, le disposizioni da ultimo
richiamate si inseriscono nel complesso delle misure volte a
definire i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti
territoriali, che costituiscono, più ancora che in passato,
una parte essenziale della legge finanziaria. Infatti, in tali
disposizioni si può riconoscere lo strumento prioritario
attraverso il quale viene definito il quadro complessivo degli
indirizzi in materia di finanza pubblica. Per questo motivo,
le norme in materia di patto di stabilità interno, così come
le diverse disposizioni dirette a garantire il coordinamento
dell'assetto finanziario dello Stato e degli enti territoriali
devono intendersi come una parte fondamentale del contenuto
tipico della legge finanziaria.
In questo senso, alcune delle disposizioni contenute nel
disegno di legge al nostro esame assumono un valore strategico
in quanto concorrono a definire in termini compiuti il
complesso degli strumenti costituenti il patto di stabilità
interno.
In proposito, il disegno di legge finanziaria per il 2002
segna un progresso significativo in direzione di un organico
approccio al problema della individuazione delle procedure
idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi in tema di
indebitamento della pubblica amministrazione, parametro
fondamentale assunto ai fini del patto di stabilità e di
crescita, nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
Alcune delle disposizioni proposte nell'emendamento
intendono rispondere alle problematiche connesse al sostegno
agli enti locali di minori dimensioni sottese a diverse
proposte emendative presentate.
Per questo motivo di prevede l'istituzione di un fondo a
sostegno delle isole minori e di un fondo per la
riqualificazione urbana dei comuni le cui disponibilità
dovranno prioritariamente essere destinate ai comuni medi e
piccoli. Quest'ultima misura risulta perfettamente coerente
con la prevista proroga del regime agevolativo in materia di
lavori di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi, si
tratta di interventi che potranno migliorare lo stato di
conservazione ed elevare il valore del patrimonio immobiliare
del nostro Paese, che molto spesso, soprattutto in alcune zone
del Mezzogiorno versa in condizioni di obiettivo degrado.
Si interviene inoltre rafforzando le disponibilità per le
unioni e fusioni tra comuni di minori dimensioni che si
associno per l'esercizio di servizi. La dotazione di più
consistenti risorse avvantaggerà le popolazioni residenti in
tali comuni posto che proprio le limitate dimensioni di questi
ultimi non consentono le economie di scala necessarie per
l'esercizio autonomo di servizi di evidente utilità per le
comunità.
Si prevede quindi uno stanziamento aggiuntivo per
l'importo massimo di 87 milioni di euro a sostegno degli
investimenti realizzati dai comuni la cui popolazione sia
inferiore a 3.000 abitanti.
Considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza
valgono per quanto concerne le disposizioni in tema di
riordino degli organismi collegiali; si prospetta, in
sostanza, una puntuale ricognizione degli organi collegiali
esistenti finalizzata ad una verifica della loro funzionalità
e della loro corrispondenza alle effettive esigenze delle
diverse amministrazioni. In caso di esito negativo, la
ricognizione si tradurrà nella soppressione degli organismi
che non risulteranno indispensabili.
Si introduce, poi, una procedura innovativa per la
trasformazione e la soppressione di enti pubblici ed agenzie,
con riferimento ai servizi che possano essere più
proficuamente erogabili ricorrendo a soggetti esterni alle
amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne la trasformazione, si prevedono le
ipotesi alternative della adozione della forma della Spa
ovvero della fondazione di diritto privato.
Il processo di trasformazione, ovvero di soppressione,
vedrebbe comunque pienamente coinvolto il Parlamento, a tal
fine prevedendosi la trasmissione degli schemi di regolamento
governativi per l'espressione del parere da parte di apposita
Commissione bicamerale. La Commissione bilancio, mediante
l'approvazione di specifici emendamenti, ha peraltro
provveduto ad estendere tali disposizioni anche ad altri
organismi, tuttavia escludendo quelli cui siano affidati
compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale. Si
è inoltre prospettato quale possibile esito del processo di
trasformazione, la fusione o l'accorpamento con enti che
svolgano analoghe attività.
Segnalo poi all'attenzione dei colleghi un'ulteriore
modifica che, nel prevedere la neutralità fiscale di tutti gli
atti connessi alle operazioni di trasformazione che siano
poste in essere dalle regioni o dalle province autonome, allo
stesso tempo consente di precisare l'ambito di intervento
delle disposizioni in oggetto in termini che risultino più
rispettosi dell'autonomia delle regioni stesse.
Nella stessa direzione si collocano le disposizioni in
tema di blocco del turn over che prevedono il divieto di
procedere a nuove assunzioni di personale. Si rimette poi a
ciascuna amministrazione pubblica il compito di rivedere in
diminuzione le proprie dotazioni organiche in ragione della
possibilità di reperire sul mercato servizi precedentemente
prodotti al proprio interno. Il divieto, nel testo modificato
nel corso dell'esame parlamentare, è stato riferito, per
quanto riguarda gli enti locali, esclusivamente a quelli che
non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il
2001. Tale ultima disposizione rafforza il rilievo che le
disposizioni richiamate assumono ai fini della garanzia degli
equilibri generali in materia di finanza pubblica, tanto più
indispensabile quanto più si consolida il processo di
rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti
territoriali. Il principio generale del blocco delle
assunzioni ammette peraltro alcune deroghe riferite
essenzialmente ai settori della giustizia, della difesa e
dell'ordine pubblico. Anche in questo caso, va segnalata
positivamente l'attenzione del Governo e della maggioranza a
rispondere sollecitamente alle richieste provenienti da larghi
settori dell'opinione pubblica affinché siano realizzate le
condizioni atte a garantire standard più elevati di
sicurezza pubblica.
Le disposizioni più importanti in tema di patto di
stabilità interno ripetono parzialmente quanto già stabilito
per le regioni con il decreto-legge n. 347/2001. Si adotta,
infatti, quale parametro rilevante ai fini della garanzia del
perseguimento degli obiettivi di stabilità il contenimento
delle spese correnti. Tale scelta discende dalla difficoltà di
assumere il parametro dell'indebitamento netto per gli enti
territoriali, in considerazione delle differenze, tuttora
riscontrabili, negli assetti contabili dello Stato, per un
verso, e degli altri enti territoriali, per l'altro. Viene,
quindi, fissata nella misura del 4,5 per cento il limite
massimo di incremento ammesso per il 2002, rispetto alle somme
impegnate ed ai pagamenti effettuati nell'anno 2000. Su questa
parte del provvedimento sarà, peraltro, particolarmente
opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti in sede di
esame in Assemblea.
Con riferimento al citato decreto-legge n. 347, va
ricordato che il provvedimento in esame provvede ad introdurre
una norma di chiusura volta a garantire il rispetto, da parte
delle regioni, degli impegni assunti ai fini del contenimento
della spesa sanitaria con l'accordo dell'8'agosto scorso.
Corrispondentemente, si provvede alla rideterminazione dei
trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a
valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo.
Si stabilisce, poi, l'entità del fondo per lo sviluppo
degli investimenti degli enti locali; la Commissione bilancio
ha in proposito precisato che la dotazione del fondo debba
essere incrementata a decorrere dal 2003, sulla base del tasso
di inflazione programmato.
Nella definizione del quadro complessivo delle risorse
destinate alla finanza decentrata si deve includere anche la
compartecipazione all'IRPEF nella misura del 4,5 per cento. Le
relative disposizioni sono state modificate in misura
significativa nel corso dell'esame al Senato allo scopo di
recepire alcuni dei suggerimenti avanzati dagli organismi
rappresentativi degli enti locali. In linea generale, si può
affermare che l'assetto definito nel corso dell'esame
parlamentare è largamente soddisfacente laddove, per un verso,
assicura agli enti locali risorse adeguate allo svolgimento
delle funzioni attribuite e, per l'altro, introduce alcune
significative novità dirette a responsabilizzare gli
amministratori locali. Merita tuttavia sottolineare che la
Commissione bilancio si è preoccupata di pervenire ad una più
corretta formulazione che accorpa il regime applicabile
relativamente alla compartecipazione per gli anni 2002 e 2003
in un unico comma, in modo da garantire una redazione del
dettato normativo più coerente ed organica.
Si è inoltre introdotta una norma a tutela delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
diretta a garantire che alle stesse venga corrisposta una
quota proporzionale alla quota spettante sui tributi erariali,
nel caso in cui a tali tributi subentrino imposte
sostitutive.
Accanto alle norma richiamate in precedenza, il
provvedimento prevede ulteriori disposizioni volte a
promuovere, da parte degli enti locali, il contenimento e la
riqualificazione della spesa corrente, a partire da quelle
dirette a favorire l'adesione alle convenzioni stipulate per
l'acquisto di beni e servizi e a incentivare il ricorso
all'affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni di
servizi, quando ciò si dimostri più vantaggioso sotto il
profilo economico (c.d. outsourcing).
L'obiettivo di un contenimento della spesa corrente, da
perseguire in termini tali da non pregiudicare l'operatività
delle amministrazioni, le quali vengono invece sollecitate a
uno sforzo di recupero di efficienza, è già stato perseguito
con esiti apprezzabili nel secondo semestre dell'anno in
corso. Il Governo in tal senso ha avuto modo di rilevare sia
in occasione dell'esame del DPEF che, più recentemente, in
occasione dell'esame del d.d.l. di assestamento, che le misure
già adottate hanno concorso a riportare sotto controllo
l'andamento del fabbisogno di cassa. Tale obiettivo viene
confermato nel disegno di legge finanziaria da numerose
disposizioni dirette a migliorare il livello qualitativo
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche le quali
potranno avvalersi più intensamente delle possibilità offerte
dal mercato qualora ciò possa comportare un ridimensionamento
dell'onere a carico della finanza statale e,
contemporaneamente, un innalzamento degli attuali standard
nella prestazione dei servizi.
Vanno in proposito segnalate le disposizioni riferite in
primo luogo alle amministrazioni statali che, tra le altre
cose, dedicano particolare attenzione all'obiettivo del
miglioramento della qualità dei servizi informatici,
attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili e la
razionalizzazione della spesa nel settore.
Nella stessa direzione si collocano anche le disposizioni
che prospettano una riduzione ragionevole ma significativa
degli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento
degli enti pubblici. La riduzione è fissata nella misura del 2
per cento per il 2002, del 4 per cento per il 2003 e del 6 per
cento per il 2004.
L'esame in Commissione bilancio ha consentito di definire
in termini più equilibrati la formulazione delle disposizioni
volte a consentire la possibilità di ricorrere a soggetti
esterni ai fini dei beni culturali. In proposito occorre
segnalare che nella nuova formulazione dell'articolo
l'affidamento è riferito ai servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione
del patrimonio artistico. Sono state inoltre stabilite con
maggiore precisione le procedure di affidamento e gli ambiti
di competenza da affidare ai concessionari. In linea generale,
resta ferma l'opportunità della scelta di ricorrere a
procedure innovative allo scopo di conseguire una gestione dei
beni culturali che ne rispetti interamente la destinazione e,
allo stesso tempo, sia in grado di assicurare una più elevata
redditività.
A questo proposito occorre ricordare, a fronte di rilievi
e critiche che sono state avanzate sul testo proposto dal
Governo, e che risultano sostanzialmente pretestuose, che nel
nostro Paese si sono già sperimentate soluzioni più avanzate
rispetto all'ordinaria gestione dei beni culturali che hanno
consentito di conseguire importanti risultati sotto il profilo
della disponibilità di risorse aggiuntive da destinare alla
manutenzione dell'immenso patrimonio artistico e culturale del
nostro Paese.
Il carattere innovativo di talune delle disposizioni
contenute nel disegno di legge finanziaria, si evidenzia anche
nelle norme che, se per un verso, consentono agli enti locali
di convertire i propri debiti mediante l'emissione di
strumenti finanziari innovativi che possano essere collocati
sul mercato a condizioni più vantaggiose, in ragione delle
riduzione dei tassi di interesse in corso, per l'altro,
attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze la
funzione di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali
dei medesimi enti. Tale funzione risponde ad una duplice
finalità: da un lato, si tratta di introdurre un ulteriore
strumento volto a monitorare l'andamento della situazione
finanziaria degli enti locali e, dall'altro, si pongono le
premesse per assicurare agli enti locali condizioni più
vantaggiose nel collocamento dei propri titoli obbligazionari,
in particolare per quanto attiene alla possibilità di
avvalersi di rating migliori e di adottare tecniche di
gestione più sofisticate.
Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, poi, di
introdurre ulteriori disposizioni agevolative volte a
promuovere un allargamento della base occupazionale. In questo
senso merita segnalare la previsione dell'applicazione dello
sgravio contributivo integrale, per un triennio, già
introdotto con la legge n.488/1998, per le nuove assunzioni,
che siano effettuate nel 2002, nelle regioni del Mezzogiorno.
La disposizione si aggiunge al regime previsto nella c.d.
legge Tremonti-bis diretto a consentire la
regolarizzazione del "lavoro nero".
Il combinato disposto delle disposizioni richiamate
evidenzia l'attenzione della maggioranza e del Governo per il
problema della disoccupazione, particolarmente grave nelle
aree del Mezzogiorno, e smentisce le critiche mosse in ordine
ad una presunta volontà di favorire condizioni di precarietà
nel rapporto di lavoro. In particolare, la previsione di
disposizioni volte ad incentivare l'emersione del sommerso,
costituisce una risposta originale e auspicabilmente efficace
all'esigenza di assicurare le garanzie previste dalla
normativa, in materia previdenziale, a un numero consistente
di lavoratori che, soprattutto nelle aree economicamente più
arretrate del Paese, attualmente non ne fruiscono.
Incidentalmente, segnalo l'attenzione dei colleghi il fatto
che le disposizioni di cui alla L. n. 383 del 2001 in materia
di emersione sono state parzialmente modificate a seguito
dell'approvazione di una proposta emendativa del relatore nel
corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Tali
modifiche discendono in primo luogo dalla necessità di tener
conto della posticipazione dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio
2002 del termine di presentazione della dichiarazione di
emersione disposta con il decreto-legge n. 350/2001 e, per
l'altro, dalla opportunità di individuare in termini più
precisi dell'ambito di applicazione della regolarizzazione ai
fini IVA ed IRPEF.
Carattere fortemente innovativo hanno anche le
disposizioni che prevedono un più intenso ricorso alle
disponibilità della Cassa depositi e prestiti per il
finanziamento di infrastrutture e opere di primaria
importanza, anche a livello regionale e locale.
Tali disposizioni confermano l'impegno del Governo per
l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese di
cui alla cosiddetta "legge obiettivo" costituisce l'elemento
fondamentale. Obiettivo del Governo e della maggioranza è
quello di semplificare procedure e di ridurre i tempi per la
realizzazione di opere ormai indifferibili, allo stesso tempo
responsabilizzando maggiormente i soggetti incaricati alla
realizzazione delle stesse. Ciò vale anche sotto il profilo
del reperimento delle risorse finanziarie, in relazione al
quale si prevede un più intenso utilizzo del project
financing. In questo modo si potrà finalmente superare
l'esperienza, purtroppo assai diffusa, delle continue
revisioni dei costi e del connesso differimento del termine di
conclusione dei lavori. Nel corso dell'esame presso la
Commissione bilancio le disposizioni cui ho fatto riferimento
sono state parzialmente riformulate, in particolare stabilendo
che l'attività della Cassa depositi e prestiti sarebbe svolta
in via sussidiaria rispetto al finanziamento concesso da
banche o intermediari finanziari; si fissa, quindi, nella
misura del 50 per cento il limite massimo dell'importo a
carico della Cassa prevedendo altresì che debba essere
privilegiata la realizzazione di opere con la forma del
project financing.
Ovviamente, il finanziamento da parte della Cassa depositi
e prestiti dovrà fondarsi su un'accurata istruttoria dei
progetti proposti, stante la necessità di garantire il
risparmio pubblico che alimenta la Cassa stessa attraverso la
raccolta postale.
Altre disposizioni riguardano questioni che sono
ripetutamente emerse nel dibattito parlamentare e che sino ad
oggi non avevano trovato una soddisfacente definizione.
Mi riferisco alla esigenza di superare progressivamente il
divario tra il livello delle accise sul metano utilizzato
nelle varie aree del paese che obiettivamente costituisce una
penalizzazione per le zone settentrionali e alla necessità di
risolvere la questione della discriminazione che l'attuale
normativa determina ai danni di alcune frazioni non
metanizzate di comuni montani in ordine all'accesso al regime
più favorevole di tassazione del gasolio da riscaldamento.
Entrambe le questioni avevano già trovato la disponibilità del
Governo che tuttavia non era riuscito a reperire le necessarie
risorse per farvi fronte adeguatamente.
L'inserimento di queste disposizioni nell'ambito del
provvedimento in esame è consentito dalle caratteristiche che
sono proprie della legge finanziaria la quale si differenzia
dagli altri provvedimenti legislativi proprio per la sua
capacità di definire il quadro complessivo di misure di
politica economica entro il quale possono trovare sede sia
disposizioni volte ad aumentare le entrate che norme dirette a
sostenere lo sviluppo economico.
In particolare ai colleghi della Sicilia segnalo il
rifinanziamento delle disposizioni introdotte nella scorsa
finanziaria, volte a favorire la continuità territoriale
dell'isola. Si tratta, in primo luogo, della concessione di un
credito d'imposta, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle
imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati
al restante territorio comunitario; il credito d'imposta
riguarda, in particolare, le spese di trasporto ferroviario,
marittimo e aereo, e trasporto combinato.
Si prevedevano altresì finanziamenti alla regione al fine
di sostenere, con il cofinanziamento regionale non inferiore
al 30 per cento del contributo statale, interventi regionali
di carattere straordinario per la ristrutturazione e la
riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
Infine, erano previsti aiuti a imprese di trasporto aereo
in connessione con gli oneri dalle stesse sopportate per il
mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni
nazionali. Anche in questo caso era previsto il
cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 50 per
cento del contributo statale.
Assai soddisfacenti, in quanto dirette a coniugare
l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse
con quella di una trasparenza sulla destinazione delle stesse,
appaiono le modifiche apportate in materia di fondo unico per
gli investimenti. In sostanza, ferma restando la previsione
della costituzione, nell'ambito di ciascuno stato di
previsione, di un fondo per gli investimenti in cui dovrebbero
confluire le dotazioni già disponibili, si è disposto che in
apposito allegato del disegno di legge finanziaria debbano
essere specificamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti interessati. Si è inoltre stabilito che
ciascun ministro debba presentare annualmente alle Camere una
relazione che individui la destinazione delle disponibilità
del fondo di propria competenza, su cui dovrà essere acquisito
il parere delle competenti commissioni.
In conclusione l'esame svolto dalla Commissione bilancio
ha consentito di apportare al testo del provvedimento numerose
integrazioni di cui in precedenza ho richiamato soltanto le
più significative.
Il testo che la Commissione sottopone alla discussione in
Assemblea segna quindi un netto miglioramento rispetto al
lavoro svolto al Senato e consente di rafforzare la portata
degli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria.
Le integrazioni apportate attengono a tutte le questioni in
cui si traduce il contenuto proprio della legge finanziaria,
vale a dire tanto le misure dirette al contenimento dei saldi
che quelle a sostegno dello sviluppo.
Quanto al primo profilo, mi limito a ricordare che dal
complesso delle modifiche apportate emerge un miglioramento
del saldo netto da finanziare, il che costituisce un elemento
particolarmente indicativo della qualità dell'intervento
emendativo svolto in Commissione.
Quanto al secondo profilo, le diverse disposizioni
introdotte riguardano il sistema delle imprese così come anche
categorie di cittadini, ed in particolare le fasce più
svantaggiate.
Particolare importanza rivestono, inoltre, le modifiche
introdotte per quanto concerne la definizione delle
disponibilità finanziarie degli enti locali. Sotto questo
aspetto sono stati realizzati importanti progressi, tali da
assicurare agli enti territoriali un flusso di risorse
adeguato.
L'approfondimento e l'intensità che hanno caratterizzato
il lavoro svolto dalla Commissione testimoniano l'importanza
centrale che nell'attività parlamentare continua a rivestire
la sessione di bilancio e, in particolare, l'esame del disegno
di legge finanziaria. Tale provvedimento continua infatti a
svolgere una funzione rilevantissima nella definizione del
complesso delle misure di politica economica costituenti la
manovra finanziaria per l'anno successivo, sulla base degli
indirizzi stabiliti con il DPEF. Non deve quindi stupire il
fatto che l'esame del disegno di legge finanziaria continua a
suscitare un notevole interesse ampio da parte di tante
categorie, che in parte trova un concreto riscontro
nell'elevato numero di proposte emendative presentate.
Da questo punto di vista, la varietà degli interventi
proposti non deve valutarsi come una sorta di patologia che
affliggerebbe il sistema politico ma, piuttosto, come una
occasione di arricchimento del confronto per cui, con la
massima trasparenza, vengono sottoposte all'attenzione del
Parlamento esigenze che interessano ampie fasce di cittadini e
che trovano nella sede costituita dall'esame del disegno di
legge finanziaria una occasione di espressione. Per questo
motivo, la sessione di bilancio costituisce una concreta
manifestazione di funzionalità del sistema democratico in
quanto assicura, nei tempi prescritti dal regolamento, la
possibilità di un più ampio confronto.
Sulla base di tali considerazioni, in qualità di relatore
esprimo un giudizio largamente positivo sul provvedimento,
come modificato nel corso dell'esame in Commissione. La
discussione in Aula potrà, per altro, consentire alcuni
approfondimenti su questioni che non hanno trovato nella sede
della Commissione adeguata soluzione. Ciò vale, in primo
luogo, per quanto concerne l'articolo 28, in materia di
servizi pubblici locali, così come per quanto riguarda
l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti e delle risorse
da destinare alla sicurezza.
Analoghe considerazioni valgono per alcuni dei problemi
che una proposta emendativa presentata dal sottoscritto
intendeva risolvere, che saranno in parte recuperati in quanto
riguardanti importanti settori, a partire dal comparto
agricolo. In conclusione, ritengo di manifestare la massima
disponibilità nei confronti delle proposte migliorative del
testo approvato dalla Commissione.
Gianfranco CONTE,
Relatore per la maggioranza