XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1984-A




        Onorevoli Colleghi! - La discussione in sede parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 2002 ha offerto l'occasione per svolgere un confronto approfondito e assai proficuo su numerose problematiche, a partire dall'evoluzione degli scenari economici a livello nazionale e internazionale.
        Particolare rilievo ha assunto, in tal senso, la pressoché generale consapevolezza della difficoltà di effettuare previsioni assolutamente incontrovertibili, alla luce della generale incertezza, per quanto concerne le prospettive economiche a breve termine, determinatasi successivamente ai tragici eventi dell'11 settembre scorso. L'evolversi della situazione internazionale, se per un verso ha fatto da sfondo al confronto parlamentare, per altro verso ha offerto la possibilità di una discussione di alto profilo, che ha visto confrontarsi linee alternative di politica economica.
        Il livello della discussione è stato, quindi, assai elevato, e si è potuto avvalere del contributo di autorevoli esponenti delle diverse forze politiche, oltre che dei suggerimenti e delle proposte avanzate da varie categorie produttive e professionali. Alla qualificazione della discussione ha inoltre concorso in misura determinante il fatto che siamo in presenza della prima manovra finanziaria posta in essere dal Governo e dalla maggioranza usciti vincitori dalle elezioni dello scorso maggio. Tali elezioni hanno sicuramente trovato nelle tematiche economiche uno dei terreni di confronto decisivi.
        La manovra finanziaria, di cui il disegno di legge discussione costituisce uno delle componenti fondamentali, rappresenta, in effetti, una sorta di banco di prova per il Governo e la maggioranza; appaiono, pertanto, del tutto comprensibili le aspettative che in larghe fasce dell'opinione pubblica si sono progressivamente formate circa gli indirizzi che sarebbero stati seguiti e le soluzioni che sarebbero state individuate nella concreta definizione dei provvedimenti di legge.
        A giudizio del relatore, le diverse iniziative fino ad ora adottate dal Governo con il pieno concorso del Parlamento, ivi compreso il provvedimento al nostro esame, hanno risposto in misura assolutamente soddisfacente a tali aspettative. Numerosi sono i riscontri che è stato possibile acquisire circa la diffusa consapevolezza per cui i primi mesi della XIV Legislatura hanno segnato una netta inversione di tendenza. In particolare, con i provvedimenti costituenti la cosiddetta manovra dei cento giorni, oltre che con il disegno di legge finanziaria, sono state poste le basi per risolvere finalmente numerosi problemi cui la precedente maggioranza governativa non era stata in grado di far fronte. Mi riferisco, in primo luogo, alla introduzione di un regime agevolativo degli investimenti (la cosiddetta Tremonti-bis) che ha immediatamente trovato un pressoché generale consenso nei soggetti interessati (imprenditori e lavoratori autonomi) e che si è fatto apprezzare per la semplicità di applicazione e la immediata efficacia.
        Non meno importante è stata l'adozione delle disposizioni volte a promuovere la regolarizzazione di attività sommerse, che potrà assicurare diversi vantaggi, quali quello di scoraggiare forme di concorrenza sleale, ai danni delle imprese regolari, quello di allargare strutturalmente le basi imponibili e quello di assicurare il pieno godimento delle garanzie previdenziali a tanti lavoratori che attualmente ne sono esclusi.
        Voglio inoltre ricordare l'avvio dell'operazione di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che ha finalmente sbloccato una situazione che nella scorsa legislatura aveva assunto aspetti addirittura paradossali, per la stratificazione, ad opera dei diversi Governi via via succedutisi, di varie disposizioni, spesso contraddittorie, nessuna delle quali in grado di trovare concreta attuazione. Né si devono trascurare i primi riscontri, assolutamente incoraggianti, relativamente all'utilizzo delle disposizioni adottate allo scopo di promuovere il rientro dei capitali detenuti all'estero in violazione della normativa vigente. Anche in questo caso, a fronte di critiche e sospetti dimostratisi assolutamente infondati, è emerso il fatto che, in realtà, si trattava di un provvedimento definito in termini da trovare piena attuazione, il che potrà consentire all'economia nazionale di avvalersi di maggiori disponibilità da impiegare anche a scopi produttivi. Va, inoltre, considerato che sotto il profilo finanziario, la regolarizzazione e il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero potranno concorrere al ridimensionamento della spesa per interessi.
        In sostanza, lungi dal prospettare programmi irrealizzabili, le diverse iniziative sino ad ora adottate hanno dimostrato piena efficacia. Ciò discende dal fatto che il programma governativo, anziché ispirarsi a disegni astratti e modelli teorici, è stato costruito sulla base di una accurata e puntuale ricognizione delle effettive esigenze del sistema produttivo nazionale. Così, le misure di incentivazione, piuttosto che rispondere a logiche velleitarie e dirigistiche, sia pure fatte figurare come "neutrali", come avveniva, a titolo di esempio, con la cosiddetta DIT, si fondano sulla constatazione per cui l'assetto produttivo nazionale presenta talune specificità, a partire dalla netta prevalenza delle piccole e medie imprese, che meritano di essere apprezzate e non denigrate, come talora è accaduto in passato. L'assetto peculiare del sistema italiano, lungi dal costituire, come erroneamente taluni hanno ritenuto, un elemento di debolezza, può invece rappresentare un fattore positivo, nella prospettiva della società dell'informazione, in cui le conoscenze prevalgono sulla dotazione di capitale fisso, proprio per la maggiore flessibilità e la struttura reticolare che lo contraddistingue.
        Alla stessa logica è ispirato il disegno di legge finanziaria al nostro esame; anche in questo caso, si tratta di un complesso di misure definite in modo da assicurare riposte efficaci a vari problemi.
La valutazione della portata della manovra non può, quindi, prescindere da una attenta considerazione dei suoi profili qualitativi, stante la discontinuità che talune delle misure adottate segnano rispetto alla precedente legislatura.
        Appare, infatti, innegabile il carattere innovativo della scelta adottata dal Governo di ricorrere alla tecnica della cartolarizzazione per tradurre concretamente l'obiettivo di una consistente cessione di immobili pubblici. La cartolarizzazione, infatti, non mira esclusivamente ad assicurare entrate aggiuntive destinate a ridurre il fabbisogno di cassa ma, più in generale, a realizzare effettivamente il programma di ridimensionamento del patrimonio immobiliare pubblico, per consentirne una più proficua valorizzazione.
        I segnali a disposizione dimostrano che vi è una forte propensione del sistema produttivo ad avvalersi dei regimi agevolati che sono stati introdotti; ovviamente, tanto più positiva sarà la risposta degli operatori, in relazione all'utilizzo di tali regimi, tanto maggiore sarà il vantaggio complessivo che potrà trarne il sistema economico nel suo complesso.
        Le misure a sostegno della domanda interna, cui la maggioranza ed il Governo attribuiscono importanza prioritaria, potranno produrre risultati ancora più significativi se saranno accompagnate da una crescita più consistente a livello internazionale, e in primo luogo su scala europea. Quest'ultima costituisce, infatti, una condizione imprescindibile per un più intenso sviluppo di una economia caratterizzata da un elevato livello di apertura qual è quella italiana. Per questo motivo, vanno salutati con favore tutti i progressi che si registrano in materia di ripresa degli scambi e di avanzamento del processo di liberalizzazione dei mercati.
        I vantaggi che possono derivare dall'impostazione scelta dal Governo sono evidenti, a partire dal fatto che si evita il rischio di costruire discipline che, non essendo tarate sulle effettive esigenze dei destinatari, finiscono per restare inapplicate.
        La coerenza che ha ispirato il Governo e la maggioranza appaiono tanto più apprezzabili quando si consideri che la manovra finanziaria, come ricordato in precedenza, è venuta definendosi in una situazione, qual è quella determinatasi a seguito dell'11 settembre, contrassegnata dalla progressiva estensione dei segnali di rallentamento dagli Stati uniti a tutti i Paesi sviluppati. In questo modo si è, di fatto, posticipato il punto di svolta del ciclo che le analisi immediatamente precedenti degli specialisti e degli organismi internazionali più qualificati collocavano nella seconda metà dell'anno in corso. E' opinione diffusa che il clima di incertezza che si è determinato può incidere in particolare nei comportamenti dei consumatori, che potrebbero rinviare l'effettuazione di alcune spese ovvero ridurne il volume e delle imprese che, conseguentemente, potrebbero essere indotte a posticipare gli investimenti. Per i paesi europei, che già scontano il ritardo, rispetto agli Stati Uniti, con il quale stanno affrontando alcuni problemi strutturali, a partire dalla minore diffusione delle tecnologie informatiche, dalla più ridotta flessibilità del mercato del lavoro, cui si accompagna un più basso livello della produttività, un ulteriore fattore di preoccupazione è costituito dal prossimo avvio, a decorre dal 1^ gennaio 2002, dell'euro che se, per un verso, in prospettiva offrirà indiscutibili vantaggi sotto il profilo della integrazione dei paesi membri dell'Unione economica e monetaria, nella fase iniziale potrebbe suscitare qualche timore in alcune fasce dell'opinione pubblica, per cui potrebbe ulteriormente contrarsi il livello dei consumi.
        Occorre tuttavia ricordare che, a fronte di uno scenario in cui non mancano elementi di criticità, le autorità politiche e quelle monetarie dei maggiori Paesi hanno dimostrato piena consapevolezza della situazione e adottato misure specificamente rivolte a sostenere la domanda aggregata. In questo senso devono intendersi gli interventi volti a ridurre il costo del denaro così come le iniziative assunte in particolare negli Stati uniti per sostenere il livello dei consumi.
        Tali interventi, cui potranno far seguito ulteriori iniziative, consentono di affermare, sia pure con la necessaria cautela, che, in assenza di eventi imprevedibili, nei prossimi mesi si potrà registrare una inversione di tendenza, per cui il clima di fiducia dovrebbe migliorare significativamente. Costituisce un segnale incoraggiante, in proposito, la sostanziale tenuta dei mercati finanziari, che hanno in larga parte recuperato i ribassi prodottisi immediatamente dopo gli attentati dell'11 settembre.
        Le iniziative adottate in Italia risultano, quindi, pienamente coerenti con le scelte effettuate a livello internazionale allo scopo di evitare una drastica flessione della domanda.
        In sostanza, il Governo ha inteso coniugare la necessaria prudenza che deve ispirare l'azione politica nell'attuale situazione con un ragionevole ma motivato ottimismo quanto alle prospettive di ripresa ed alla possibilità di tradurre concretamente gli indirizzi programmatici definiti all'inizio della legislatura.
        Con senso di responsabilità si è, infatti, preso atto del fatto che le attuali condizioni non consentono di procedere immediatamente ad una generalizzata riduzione del carico fiscale, che costituisce comunque un obiettivo prioritario alla cui realizzazione si procederà nei termini che saranno definiti con il provvedimento collegato di prossima presentazione. Allo stesso tempo, tuttavia, si è cercato costantemente di trasmettere all'opinione pubblica segnali confortanti, nella convinzione che l'economia italiana disponga di una notevole capacità di tenuta e di considerevoli potenzialità di crescita. Si è inteso, quindi, supportare la fiducia evitando di assumere una prospettiva pessimistica che avrebbe sicuramente condizionato negativamente le aspettative, innescando una pericolosa spirale deflattiva.
        D'altra parte, risulterebbe quanto meno discutibile la praticabilità e l'efficacia di soluzioni alternative a quelle sino ad ora adottate, a partire dall'ipotesi, prospettata da qualche esponente dell'opposizione, di ridurre di due punti l'aliquota IVA del 10 allo scopo di promuovere una crescita dei consumi. Appare, infatti, evidente che il vantaggio che tale misura potrebbe determinare sarebbe assai ridotto, in primo luogo per il rischio che la riduzione non si traduca in una corrispondente contrazione dei prezzi al consumo e, in secondo luogo, per il fatto che per molta parte dei prodotti e dei servizi che dovrebbero avvalersi della riduzione di aliquota appare difficile immaginare una elasticità della domanda tale da giustificare effetti significativi di crescita complessiva. Governo e maggioranza hanno, invece, ritenuto che la domanda di beni di consumo possa trovare un ben più valido sostegno dall'aumento delle disponibilità finanziarie, in particolare da parte dei nuclei familiari meno abbienti, e che a tal fine fosse più utile adottare interventi, quali sono quelli contenuti nel provvedimento al nostro esame, volti ad aumentare significativamente la misura delle detrazioni per figli a carico ovvero l'entità delle pensioni di importo più contenuto. Né sembra fondata la tesi per cui non vi sarebbe necessità di agevolare gli investimenti, in ragione del fatto che gli stessi avrebbero già registrato una tendenza alla crescita negli scorsi anni. Tale ultima affermazione costituisce una comprensibile, e tuttavia ingiustificata, difesa degli strumenti adottati nella scorsa Legislatura di cui, peraltro, si è avvalsa soltanto una fascia estremamente limitata del sistema produttivo nazionale.
        A giudizio della maggioranza e del Governo vi, invece, una forte esigenza di ammodernamento della dotazione di macchinari e tecnologie avanzate da parte delle piccole e medie imprese.
        Alla luce di questi elementi, risultano, quindi, pienamente condivisibili gli indirizzi di politica economica che il Governo ha ritenuto di dover adottare, sia nella definizione dei documenti programmatici che nella predisposizione dei provvedimenti legislativi volti a definire la manovra finanziaria per il 2002.
        In particolare, nella relazione previsionale e programmatica di settembre e, più recentemente, nella nota di aggiornamento al DPEF 2002-2006, si è provveduto ad aggiornare le previsioni di crescita del PIL rispetto agli obiettivi programmatici originariamente stabiliti. Allo stesso tempo, tuttavia, il Governo ha ribadito la convinzione che nei prossimi anni possa determinarsi un contesto più favorevole, tale da consentire la realizzazione di un più marcato incremento del tasso di crescita del PIL. Alla stessa prospettiva sono ispirate le scelte adottate dal Governo per quanto concerne la definizione degli obiettivi di finanza pubblica.
        Per quanto concerne l'indebitamento netto delle P.A., che costituisce il saldo più rilevante assunto nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, si è fissato l'obiettivo dello 0,5 per cento per il 2002.
        Il quadro complessivo risultante dalle diverse misure recate dai provvedimenti già adottati, cui ho fatto riferimento in precedenza, e dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria dimostra chiaramente la consistenza della manovra posta in essere.
        Risultano, quindi, del tutto prive di fondamento le critiche mosse in ordine alla presunta eccessiva prudenza che avrebbe ispirato il Governo per cui sarebbe stata definita una manovra di scarsa importanza. A questo riguardo, occorre ricordare che da un punto di vista quantitativo, il complesso della manovra posta in essere prospetta interventi quantificabili nell'ordine di circa 33 mila miliardi di lire (17.200 milioni di euro), ai quali si aggiungono effetti indotti per circa 2.800 miliardi di lire (1.400 milioni di euro).
        Più in particolare, si tratta, per un verso, di una manovra correttiva vera e propria, finalizzata a garantire il contenimento dell'avanzo primario programmatico e, per l'altro, di alcune misure espansive volte al sostegno dello sviluppo e del reddito che comportano minori entrate o maggiori spese nell'ordine di circa 18.500 miliardi di lire (9.528 milioni di euro). Siamo, quindi, in presenza di importi certamente non irrisori sotto il profilo quantitativo.
        Venendo più in particolare ai contenuti del disegno di legge finanziaria, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, occorre in primo luogo ricordare che l'articolo 1 fissa, conformemente alle previsione della legge n. 468/78, la misura massima del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2002 e per i due anni successivi.
        I saldi corrispondono sostanzialmente alle previsioni del DPEF, come parzialmente modificate, relativamente al saldo netto da finanziare per il 2002, con la Nota di aggiornamento approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7 novembre 2001.
        In sintesi, rispetto ad un limite massimo del saldo netto fissato con la Nota di aggiornamento nella misura di 33.200 di euro (64.300 miliardi di lire), il comma 1 dell'articolo 1 definisce il saldo netto per il 2001 in 33.157 milioni di euro (64.200 miliardi di lire), al netto di 14.574 milioni di euro (28.200 miliardi di lire per regolazioni debitorie).
        Con riferimento all'articolo 1, occorre segnalare che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è provveduto a riformulare i commi 4 e 5 che nella versione approvata dal Senato sembravano prefigurare una sorta di compensazione posticipata della n. 383/2001, con particolare riferimento alle maggiori entrate stimate dal Governo a titolo di IVA.
        Su tale questione si è svolta, presso la Commissione bilancio, un approfondito dibattito a conclusione del quale si è ritenuto di dover modificare il dettato dei commi citati in termini che, lungi dal prefigurare l'esigenza di una ulteriore copertura della L. n. 383, pongono, piuttosto, il problema di un puntuale monitoraggio, da effettuare in sede parlamentare, sui risultati prodotti dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.
        E' auspicabile che sulla formulazione cui è pervenuta la Commissione bilancio vogliano convenire anche quelle forze di opposizione che ripetutamente, in passato, hanno segnalato la necessità di garantire al Parlamento tutti gli elementi informativi utili a consentire un'accurata verifica degli esiti derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di legge. La riformulazione dei commi 4 e 5, in altri termini, risulta pienamente coerente con le sollecitazioni che in particolare nel corso della precedente legislatura erano state avanzate al Governo affinché fornisse, in termini analitici e corredati di tutti gli elementi utili per una puntuale verifica, dati puntuali sull'andamento del gettito. In questo modo il Parlamento potrà svolgere più efficacemente la sua funzione principale, evitando l'approvazione di leggi che non si fondino su un'accurata istruttoria, tale da valutare tutti gli elementi necessari per assicurare la qualità dei provvedimenti da approvare.
        L'articolo 2 costituisce il primo e forse più importante degli interventi contenuti nella finanziaria allo scopo di incrementare il reddito disponibile per le famiglie. Si tratta, in sostanza, dell'aumento ad un milione di lire della detrazione per i figli a carico. Anche in questo caso, l'esame svolto presso la Commissione bilancio ha consentito di pervenire ad apprezzabili risultati sotto il profilo della redazione formale della norma, essendosi provveduto ad inserire il relativo contenuto nell'ambito dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, in modo da garantire l'organicità e la sistematicità della disciplina legislativa in materia.
        In proposito, appare opportuno rilevare che il Governo e la maggioranza, mediante tale disposizione, hanno inteso soddisfare, sia pure parzialmente, un'esigenza di ordine prioritario, per quanto concerne la revisione dell'ordinamento tributario. Si tratta della necessità di assicurare un regime più favorevole alle famiglie, specie se numerose e con redditi contenuti.
        E' evidente che tale esigenza può trovare soltanto parziale soddisfazione nelle disposizioni recate dall'articolo 2 e che ulteriori progressi potranno essere assicurati in sede di revisione generale dell'ordinamento fiscale, quale si potrà realizzare con la delega che il Governo si accinge a predisporre. Ciononostante, occorre segnalare il rilievo che assume la scelta adottata di privilegiare le famiglie rispetto alla generalità dei contribuenti nell'attenuazione dell'onere tributario. Infatti, all'aumento della detrazione per i figli a carico si associa la previsione, di cui al comma 7 dell'articolo 2, della sospensione, per il 2002, della rimodulazione delle aliquote IRPEF, con particolare riferimento al secondo, al quarto e all'ultimo scaglione di reddito.
        Alla stessa finalità di sostegno del reddito delle famiglie risponde anche la disposizione che prevede l'aumento fino a un milione di lire dei trattamenti pensionistici più bassi. Come è noto, è in corso una verifica, da parte del Governo, la possibilità di pervenire ad una formulazione più puntuale che individui già nel testo del provvedimento le categorie che potranno usufruire dell'aumento.
        Sulla stessa linea si collocano le disposizioni che confermano "a regime" l'applicazione di alcune disposizioni volte a ridurre taluni oneri contributivi; particolare rilievo assume, in questo ambito, la riduzione del contributo per la tutela della maternità.
        Costituiva un'ulteriore disposizione a favore delle famiglie la previsione della proroga al 30 giugno 2002 - nel testo approvato al Senato - delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie consistenti nella detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute e nel connesso regime agevolato in materia di IVA, con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento. A questo riguardo va segnalato che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio la formulazione del testo è stata in larga parte modificata, in primo luogo allo scopo di estendere a tutto l'anno 2002 la possibilità di fruire della detrazione. Allo stesso tempo, sono state introdotte alcune cautele volte a garantire, per un verso, la compatibilità della proroga sotto il profilo di finanza pubblica e, per l'altro, ad assicurare la massima equità nell'accesso dell'agevolazione. A tal fine si è previsto, da un lato, che la detrazione debba essere ripartita in dieci quote annuali e, dall'altro, che qualora gli interventi di manutenzione e di recupero realizzati nel corso del 2002 costituiscano mera prosecuzione di interventi già iniziati, si debba tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti ai fini del computo dell'importo massimo detraibile.
        Per quanto concerne le disposizioni a favore delle imprese, occorre ricordare in primo luogo l'articolo 3 che, in sostanza, proroga le norme in materia di rivalutazione dei beni di impresa introdotte con la legge n. 342/2000, consentendone l'utilizzo anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del 2000.
        La proroga trae origine in primo luogo dal ritardo con il quale il precedente Governo ha proceduto all'adozione dei provvedimento attuativi della legge n. 342 che, in pratica, ha precluso o quantomeno ostacolato la possibilità di fruire della facoltà di rivalutare i propri beni nei termini previsti.
        In linea generale, tale proroga deve essere considerata positivamente per differenti ragioni. Per un verso, essa consente di allineare i valori risultanti a fini fiscali con quelli assunti a fini civilistici, in tal modo garantendo una maggiore coerenza. In secondo luogo, permette di rappresentare in maniera aggiornata il valore del patrimonio aziendale. Da ultimo, costituisce un elemento volto a rafforzare il patrimonio del sistema produttivo nazionale, anche in considerazione del fatto che, in caso di cessione, non si determinano plusvalenze eccessive che costringerebbero le imprese a privarsi di consistente liquidità. In questo modo si introduce un efficace incentivo alla circolazione delle partecipazioni che può concorrere alla crescita del mercato finanziario.
        Ai medesimi criteri si ispirano le disposizioni, di cui all'articolo 4, per quanto concerne l'aggiornamento del valore di acquisto di partecipazione non negoziate in mercati regolamentati. In questo caso si prospetta l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento, quando si tratti di partecipazioni qualificate e del 2 per cento negli altri casi, sul valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società o dell'ente. Il valore della frazione deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
        L'articolo 5 prevede un meccanismo analogo per quanto concerne l'adeguamento dei valori di acquisto dei terreni edificabili. Anche in questo caso, infatti, la modalità alternativa di stima del valore è finalizzata essenzialmente ad evitare l'emersione di plusvalenze eccessive, nel caso di cessione a titolo oneroso.
        Il complesso delle disposizioni cui da ultimo ho fatto riferimento è stato oggetto di numerosi interventi integrativi apportati nel corso dell'esame in Commissione.
        In linea generale, lo sforzo compiuto è stato quello di introdurre nel testo del disegno di legge finanziaria disposizioni che, senza alterare il quadro dei saldi, ma anzi, addirittura determinando un sia pur contenuto miglioramento del saldo netto da finanziare, potessero rafforzare la portata del provvedimento.
        L'approvazione delle modifiche apportate consente di qualificare l'esame svolto dalla Commissione, che porta all'esame dell'Assemblea un testo più corposo di quello trasmesso dal Senato.
        Quanto al merito, le varie disposizioni prospettate si muovono in una direzione che risulta coerente con gli indirizzi generali della finanziaria.
        Larga parte delle disposizioni proposte sono riconducibili ad un disegno organico, in quanto costituiscono il completamento degli interventi già previsti nel testo iniziale a partire da quelle già previste in materia di rivalutazione dei beni di impresa, di partecipazioni non negoziate e di terreni, a favore del sistema economico.
        In questo senso si muovono in primo luogo le disposizioni in materia di esclusione di beni dal patrimonio delle imprese individuali. Al riguardo, va ricordato che si tratta di un'agevolazione già prevista dall'articolo 58 della legge n. 413/1991, e successivamente riproposta dall'articolo 30 della legge n. 449/97 e poi prorogata dall'articolo 15 della legge n. 133 del 1999 (collegato fiscale 1999).
        In particolare, le disposizioni agevolative si applicano agli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre 2001 utilizzino beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo del TUIR, vale a dire degli immobili che vengono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa, e che sono considerati strumentali a prescindere dalle loro caratteristiche o dalla loro natura.
        L'esclusione dal patrimonio dell'impresa può essere effettuata mediante pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dei beni, salva una maggiorazione nel caso in cui la cessione è soggetta ad IVA; la maggiorazione è, in tal caso, fissata nella misura del 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale del bene.
        Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in tre rate, rispettivamente nella misura del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 1^ gennaio 2002 e, per la restante parte, con due quote di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003.
        Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
        Si tratta di norme che rispondono a duplice finalità; per un verso si intende assicurare all'imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla individuazione dei beni che rispondono ai requisiti della strumentalità ai fini dell'esercizio della sua attività. Le disposizioni devono intendersi come ulteriore intervento a favore dell'attività imprenditoriale, tuttavia ispirato al principio della neutralità, per cui non è il Legislatore a stabilire quale sia l'assetto più opportuno che le imprese devono darsi, la cui definizione è interamente rimessa alla valutazione dell'imprenditore. Allo stesso tempo, si tratta di disposizioni che possono produrre un effetto positivo sul gettito, in particolare in termini di cassa, in ragione della previsione del versamento dell'imposta sostitutiva.
        La Commissione bilancio ha, inoltre, introdotto alcune disposizioni volte ad estendere, con alcune modificazioni, il regime di cui all'articolo 29 della legge n. 449/1997, alle assegnazioni ai soci di beni non strumentali da parte delle imprese che siano effettuate entro il 30 settembre 2002.
        Tali disposizioni, sostanzialmente simmetriche a quelle richiamate in precedenza in materia di esclusione di beni dal patrimonio delle imprese individuali, rispondono alla stessa finalità: consentire alle imprese di rideterminare il patrimonio in termini che siano più rispondenti alle proprie esigenze.
        Il regime si applica alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni. La possibilità di avvalersi del regime in parola è subordinata alla condizione che i soci risultino iscritti nel relativo libro, ove prescritto, al 30 settembre 2001, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, purché il trasferimento sia avvenuto prima del 1^ ottobre 2001. La condizione risponde a finalità antielusive, in quanto mira ad evitare che l'iscrizione nel libro dei soci sia effettuata al solo scopo di avvalersi del regime fiscale agevolato. Va in proposito segnalato che a tal fine la norma prevede che tutti i soci debbano essere iscritti, e non solo quelli che siano destinatari dei beni.
        Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento. Anche in tal caso, l'imposta sostitutiva va versata nella misura del 40 per cento entro il 16 novembre 2002 e, per la restante parte, con due quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003.
        La Commissione bilancio ha poi inserito alcune disposizioni dirette a consentire l'affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento poste in essere ai sensi della L. n. 218 del 1990, anche in questo caso mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Si tratta di una proroga, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2001, delle disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della L. n. 342 del 2000. La proroga comporta, peraltro, una riduzione dell'entità dell'imposta sostitutiva rispetto alla misura stabilita nella legge richiamata.
        Per quanto concerne specificamente le imprese agricole, segnalo all'attenzione dei colleghi la disposizione volta a promuovere la conservazione dell'integrità aziendale, con riferimento specifico alle imprese operanti nelle zone montane, mediante la previsione di un regime fiscale agevolato in caso di trasferimenti a favore di agricoltori a titolo principale. A tale disposizione si aggiunta, con un emendamento approvato dalla Commissione, la previsione della possibilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, di concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole.
        Va peraltro ricordato che alle specifiche esigenze del settore agricolo si è dedicata particolare attenzione nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. A questo riguardo, va in primo luogo segnalata la estensione anche ai terreni con destinazione agricola delle disposizioni relative alle aree fabbricabili. Si tratta della possibilità di adeguare i valori, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dei terreni edificabili posseduti alla data del 1^ gennaio 2002. A tal fine si dispone che, in luogo del costo del valore di acquisto, il valore a tale data può essere determinato da una perizia giurata di stima e assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi pari al 4 per cento. E' comunque prevista la possibilità di rateizzazione dei pagamenti dovuti.
        Sempre nell'ambito delle disposizioni a favore del settore primario va segnalata la previsione, anch'essa introdotta dalla Commissione bilancio, della possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, nonché la determinazione nella misura del 2,1 per cento, anziché del 2,5 per cento come previsto dalla normativa vigente, dell'aliquota IRAP da applicare agli imprenditori agricoli per l'anno 2001. A tale disposizione si accompagna la proroga del regime speciale IVA, anch'essa disposta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, applicato per i produttori agricoli anche per l'anno 2002.
        Fra le modifiche apportate al titolo II del provvedimento in esame vanno segnalate anche quelle, derivanti dall'approvazione di una proposta emendativa del relatore, che consentono anche per il 2001 e il 2002 ai contribuenti interessati di adeguare, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi non annotati nelle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore. La stessa possibilità di adeguamento vale anche ai fini IVA. Tali disposizioni, peraltro sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nell'articolo 71 della L. n. 342 del 2000, lungi dal costituire una sorta di condono, debbono intendersi come un ulteriore consolidamento degli studi di settore. Questi ultimi vanno sempre più chiaramente assumendo le caratteristiche di strumento fondamentale ai fini della determinazione dei ricavi e dei compensi percepiti dalle imprese e dai professionisti e per l'effettuazione dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Il valore specifico degli studi di settore, rispetto ad altri strumenti di accertamento delle basi imponibili adottati in passato, discende essenzialmente da due elementi: per un verso, il fatto che gli studi sono stati elaborati con il diretto e costante coinvolgimento delle categorie interessate, in modo da rappresentare efficacemente le effettive situazioni delle diverse tipologie dei contribuenti e, per l'altro, il fatto che per la loro definizione sono stati adottati sofisticati sistemi statistici.
        Sempre in ordine alle disposizioni che possono intendersi come dirette a sostenere l'attività delle imprese, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla modifica, introdotta dalla Commissione, diretta a rafforzare le disposizioni agevolative già introdotte con la precedente finanziaria per quanto riguarda gli investimenti di ricerca e sviluppo realizzati dalle imprese situate nelle zone meno sviluppate.
        In questo modo si è voluto dare risposta ad una duplice esigenza: da un lato quella di rafforzare le misure a sostegno delle attività di ricerca e dall'altro, quella di incrementare le risorse a disposizione del Mezzogiorno. Sottolineo, peraltro, l'importanza della previsione di un regime differenziato in relazione alle dimensioni delle imprese, volto a preferire quelle di piccole e medie dimensioni.
        Un secondo filone di intervento del disegno di legge finanziaria è costituito dalle disposizioni dirette a realizzare l'obiettivo di apportare alcune significative semplificazioni degli adempimenti a carico dei contribuenti, con particolare riferimento alla materia tributaria. Si tratta di un obiettivo che il Governo sta perseguendo con coerenza e che si è già tradotto nell'adozione di significative misure nell'ambito della legge n. 383/2001, a partire dall'eliminazione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili.
        In questo quadro si inserisce la soppressione definitiva, con un anno d'anticipo, dell'INVIM. L'ambito di applicazione dell'imposta era, infatti, ormai residuale; con la sua soppressione, Governo e maggioranza confermano l'impegno a semplificare l'ordinamento tributario eliminando quei tributi minori il cui gettito, in qualche caso, copre appena i costi di riscossione.
        Più complesso e articolato è l'intervento prospettato per quanto concerne l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Come è noto, nel testo originariamente predisposto dal Governo, si prospettava la soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio. Nel corso dell'esame al Senato si è riformulato l'articolo prevedendo, per un verso, un ampliamento dell'ambito di applicazione del regime di esenzione alle insegne che non superino i 2 metri quadrati per ciascuna vetrina, con un limite complessivo per ciascun esercizio di 5 metri quadrati, e, per l'altro, rimettendo ai comuni l'adozione di una disciplina volta a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell'abusivismo nell'installazione degli impianti pubblicitari e per definire in via bonaria il contenzioso pendente. In questo quadro si inserisce anche la previsione di un'azione di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, per i quali i comuni potranno avvalersi anche della collaborazione dei concessionari dell'imposta.
        Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio è emersa la necessità di apportare alcune correzioni all'articolato. Sono state, pertanto, approvate alcune proposte emendative che appaiono pienamente condivisibili in quanto più rispettose della autonomia riservata in materia agli enti locali. Si è quindi rimessa alla potestà regolamentare dei comuni la decisione di prevedere la esenzione dall'imposta sulle insegne nei luoghi in cui si svolge l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi. Allo stesso tempo, si è provveduto a riformulare la norma di garanzia a tutela delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni per cui si dispone che le minori entrate derivanti dalla eventuale esenzione siano integralmente rimborsate dallo Stato sulla base degli importi riscossi nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta.
        La soluzione cui è pervenuta la Commissione bilancio nella riformulazione del testo si fa apprezzare in primo luogo per il fatto di contemperare le esigenze dei diversi soggetti interessati. Tra l'altro, anche i concessionari della riscossione dell'imposta non dovrebbero subire ingiustificate penalizzazioni in quanto si consente ai comuni di avvalersene per la riscossione di altre entrate di propria competenza e per lo svolgimento delle relative attività propedeutiche connesse e complementari.
        Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio notevole attenzione è stata dedicata alle problematiche connesse alla parziale revisione della disciplina delle fondazioni bancarie, a seguito della presentazione, da parte del Governo, di un'articolata proposta emendativa approvata a maggioranza.
        Sulla proposta del Governo si è svolto un approfondito dibattito che ha investito, oltre che il merito delle modifiche prospettate, anche la stessa possibilità che tali modifiche potessero inserirsi nell'ambito della legge finanziaria. La maggioranza ha al riguardo apprezzato la decisione della Presidenza della Commissione di ritenere ammissibile l'emendamento governativo, trattandosi di questioni che possono pienamente ricondursi al contenuto proprio della finanziaria, per il rilievo che assumono ai fini degli indirizzi generali di politica economica e per gli effetti positivi che il Governo stima che esse possano produrre sui saldi di finanza pubblica.
        Quanto al merito delle modifiche approvate, vari colleghi di opposizione hanno affermato di poter, sia pure soltanto parzialmente, convenire con il Governo.
        La maggioranza e il relatore ritengono che le diverse proposte meritino pieno apprezzamento laddove:
        in primo luogo, prospettano un ampliamento dell'ambito di intervento delle fondazioni bancarie, con specifico riferimento a settori caratterizzati da una evidente valenza sociale, a partire dalla famiglia, dal volontariato, dall'assistenza agli anziani, dalla salute pubblica, dalla protezione civile, dal recupero della tossicodipendenza. In questo modo si potranno destinare a tali settori risorse aggiuntive cui potrà accompagnarsi un parziale ridimensionamento degli stanziamenti a carico del bilancio pubblico. Per questa parte, l'intervento riformatore proposto dal Governo risulta pienamente coerente con l'impostazione generale del provvedimento in esame che in più parti si preoccupa di assicurare una concreta attuazione del principio di sussidiarietà mediante un più intenso ricorso al mercato e al cosiddetto terzo settore in sostituzione di interventi diretti da parte della pubblica amministrazione;
        in secondo luogo, rafforzano la presenza di una rappresentanza del territorio nell'ambito dell'organo di indirizzo delle fondazioni; in questo caso, si tratta di valorizzare la stretta correlazione tra le fondazioni e gli ambiti territoriali nei quali esse si trovano ad operare;
        in terzo luogo rafforzano le misure volte ad escludere, negli organi delle fondazioni, le nomine per cooptazione e a rafforzare le regole di incompatibilità. Ad analoghe finalità, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una più accentuata separazione tra fondazioni e aziende bancarie, rispondono le modifiche introdotte per quanto concerne la nozione di controllo;
        da ultimo, prevedono la possibilità di affidare le partecipazioni detenute nelle aziende bancarie ad una società di gestione del risparmio chiamata ad operare con la massima indipendenza. Anche in questo caso, si tratta di assicurare in termini più efficaci il conseguimento di un obiettivo risalente già alla legge n. 218 del 1990, vale a dire il progressivo distacco delle fondazioni dal settore creditizio. Allo stesso tempo, peraltro, l'affidamento ad una società, professionalmente qualificata, della gestione della partecipazione potrà concorrere ad assicurare una più elevata redditività che potrà tradursi positivamente anche in termini di incremento delle risorse da erogare a favore dei settori di intervento.
        Una parte consistente della finanziaria concerne la definizione delle risorse stanziate allo scopo di far fronte agli oneri posti a carico del bilancio statale relativamente ai rinnovi contrattuali. Al riguardo, merita ricordare che la Commissione bilancio ha provveduto ad incrementare nella misura di circa il 10 per cento l'entità delle risorse a disposizione che, pertanto, si attestano a circa 1.240 milioni di euro per l'anno 2002, e a circa 2.300 milioni di euro per gli anni 2002-2004. Allo stesso tempo, si è tuttavia provveduto ad includere in tali stanziamenti anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa.
        Merita, peraltro, segnalare l'impegno a favore del personale della scuola, tradottosi nell'incremento del Fondo per la valorizzazione della funzione docente nell'ordine di oltre 108 milioni di euro, pari a circa 200 miliardi di lire per il 2002, di 381 milioni di euro (738 miliardi di lire) per il 2003 e di lire 726 milioni di euro (oltre 1.400 miliardi circa per il 2004). Particolarmente consistente è l'impegno profuso a favore del personale delle forze armate e delle forze di polizia impiegato in operazione di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine pubblico che si caratterizzano per un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari anche a livello internazionale. A queste categorie si destinano risorse pari ad oltre 320 milioni di euro (620 miliardi di lire) per il 2002 e 572 milioni di euro (1.110 miliardi di lire) a decorrere dal 2003. Sempre per quanto concerne il settore della scuola, ricordo le modifiche introdotte dalla Commissione bilancio per quanto concerne la composizione delle commissioni di esame per le scuole legalmente riconosciute. Si è inoltre provveduto a sostenere le iniziative volte a promuovere la professionalità nel settore nautico in particolare da parte di enti convenzionati con istituti di istruzione universitaria.
        Sempre in materia di rapporti di lavoro occorre ricordare la disposizione introdotta dalla Commissione bilancio in base alla quale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, si dispone l'utilizzo di 418 miliardi per l'attivazione di programmi finalizzati alla crisi occupazionale ovvero miranti al rimpiego di lavoratori coinvolti negli stessi programmi. Si prospetta, quindi, la possibilità di ricorrere proroghe di trattamento di cassa integrazione e di mobilità.
        Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, inoltre, di introdurre più efficaci presidi in tema di monitoraggio della spesa per i rinnovi contrattuali relativa alle amministrazioni non statali. In particolare, si prevede che le ipotesi di accordo siano sottoposte al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che gli organi di controllo interno delle diverse amministrazioni interessate trasmettano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione collettiva. Lungi dal pregiudicare l'autonomia finanziaria degli enti interessati, tali disposizioni sembrano pienamente riconducili alle finalità connesse al rispetto degli obiettivi fissati in relazione alle politiche di stabilità. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si è provveduto a precisare che la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato dagli enti locali non potrà superare l'importo sostenuto nell'anno 2001, incrementato del tasso d'inflazione programmatico.
              Sotto questo profilo, le disposizioni da ultimo richiamate si inseriscono nel complesso delle misure volte a definire i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, che costituiscono, più ancora che in passato, una parte essenziale della legge finanziaria. Infatti, in tali disposizioni si può riconoscere lo strumento prioritario attraverso il quale viene definito il quadro complessivo degli indirizzi in materia di finanza pubblica. Per questo motivo, le norme in materia di patto di stabilità interno, così come le diverse disposizioni dirette a garantire il coordinamento dell'assetto finanziario dello Stato e degli enti territoriali devono intendersi come una parte fondamentale del contenuto tipico della legge finanziaria.
        In questo senso, alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame assumono un valore strategico in quanto concorrono a definire in termini compiuti il complesso degli strumenti costituenti il patto di stabilità interno.
        In proposito, il disegno di legge finanziaria per il 2002 segna un progresso significativo in direzione di un organico approccio al problema della individuazione delle procedure idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi in tema di indebitamento della pubblica amministrazione, parametro fondamentale assunto ai fini del patto di stabilità e di crescita, nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
        Alcune delle disposizioni proposte nell'emendamento intendono rispondere alle problematiche connesse al sostegno agli enti locali di minori dimensioni sottese a diverse proposte emendative presentate.
        Per questo motivo di prevede l'istituzione di un fondo a sostegno delle isole minori e di un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni le cui disponibilità dovranno prioritariamente essere destinate ai comuni medi e piccoli. Quest'ultima misura risulta perfettamente coerente con la prevista proroga del regime agevolativo in materia di lavori di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi, si tratta di interventi che potranno migliorare lo stato di conservazione ed elevare il valore del patrimonio immobiliare del nostro Paese, che molto spesso, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno versa in condizioni di obiettivo degrado.
        Si interviene inoltre rafforzando le disponibilità per le unioni e fusioni tra comuni di minori dimensioni che si associno per l'esercizio di servizi. La dotazione di più consistenti risorse avvantaggerà le popolazioni residenti in tali comuni posto che proprio le limitate dimensioni di questi ultimi non consentono le economie di scala necessarie per l'esercizio autonomo di servizi di evidente utilità per le comunità.
        Si prevede quindi uno stanziamento aggiuntivo per l'importo massimo di 87 milioni di euro a sostegno degli investimenti realizzati dai comuni la cui popolazione sia inferiore a 3.000 abitanti.
        Considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza valgono per quanto concerne le disposizioni in tema di riordino degli organismi collegiali; si prospetta, in sostanza, una puntuale ricognizione degli organi collegiali esistenti finalizzata ad una verifica della loro funzionalità e della loro corrispondenza alle effettive esigenze delle diverse amministrazioni. In caso di esito negativo, la ricognizione si tradurrà nella soppressione degli organismi che non risulteranno indispensabili.
        Si introduce, poi, una procedura innovativa per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici ed agenzie, con riferimento ai servizi che possano essere più proficuamente erogabili ricorrendo a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche.
        Per quanto concerne la trasformazione, si prevedono le ipotesi alternative della adozione della forma della Spa ovvero della fondazione di diritto privato.
        Il processo di trasformazione, ovvero di soppressione, vedrebbe comunque pienamente coinvolto il Parlamento, a tal fine prevedendosi la trasmissione degli schemi di regolamento governativi per l'espressione del parere da parte di apposita Commissione bicamerale. La Commissione bilancio, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, ha peraltro provveduto ad estendere tali disposizioni anche ad altri organismi, tuttavia escludendo quelli cui siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale. Si è inoltre prospettato quale possibile esito del processo di trasformazione, la fusione o l'accorpamento con enti che svolgano analoghe attività.
        Segnalo poi all'attenzione dei colleghi un'ulteriore modifica che, nel prevedere la neutralità fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione che siano poste in essere dalle regioni o dalle province autonome, allo stesso tempo consente di precisare l'ambito di intervento delle disposizioni in oggetto in termini che risultino più rispettosi dell'autonomia delle regioni stesse.
        Nella stessa direzione si collocano le disposizioni in tema di blocco del turn over che prevedono il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale. Si rimette poi a ciascuna amministrazione pubblica il compito di rivedere in diminuzione le proprie dotazioni organiche in ragione della possibilità di reperire sul mercato servizi precedentemente prodotti al proprio interno. Il divieto, nel testo modificato nel corso dell'esame parlamentare, è stato riferito, per quanto riguarda gli enti locali, esclusivamente a quelli che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2001. Tale ultima disposizione rafforza il rilievo che le disposizioni richiamate assumono ai fini della garanzia degli equilibri generali in materia di finanza pubblica, tanto più indispensabile quanto più si consolida il processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Il principio generale del blocco delle assunzioni ammette peraltro alcune deroghe riferite essenzialmente ai settori della giustizia, della difesa e dell'ordine pubblico. Anche in questo caso, va segnalata positivamente l'attenzione del Governo e della maggioranza a rispondere sollecitamente alle richieste provenienti da larghi settori dell'opinione pubblica affinché siano realizzate le condizioni atte a garantire standard più elevati di sicurezza pubblica.
        Le disposizioni più importanti in tema di patto di stabilità interno ripetono parzialmente quanto già stabilito per le regioni con il decreto-legge n. 347/2001. Si adotta, infatti, quale parametro rilevante ai fini della garanzia del perseguimento degli obiettivi di stabilità il contenimento delle spese correnti. Tale scelta discende dalla difficoltà di assumere il parametro dell'indebitamento netto per gli enti territoriali, in considerazione delle differenze, tuttora riscontrabili, negli assetti contabili dello Stato, per un verso, e degli altri enti territoriali, per l'altro. Viene, quindi, fissata nella misura del 4,5 per cento il limite massimo di incremento ammesso per il 2002, rispetto alle somme impegnate ed ai pagamenti effettuati nell'anno 2000. Su questa parte del provvedimento sarà, peraltro, particolarmente opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti in sede di esame in Assemblea.
        Con riferimento al citato decreto-legge n. 347, va ricordato che il provvedimento in esame provvede ad introdurre una norma di chiusura volta a garantire il rispetto, da parte delle regioni, degli impegni assunti ai fini del contenimento della spesa sanitaria con l'accordo dell'8'agosto scorso.
        Corrispondentemente, si provvede alla rideterminazione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sul fondo ordinario e sul fondo perequativo.
        Si stabilisce, poi, l'entità del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali; la Commissione bilancio ha in proposito precisato che la dotazione del fondo debba essere incrementata a decorrere dal 2003, sulla base del tasso di inflazione programmato.
        Nella definizione del quadro complessivo delle risorse destinate alla finanza decentrata si deve includere anche la compartecipazione all'IRPEF nella misura del 4,5 per cento. Le relative disposizioni sono state modificate in misura significativa nel corso dell'esame al Senato allo scopo di recepire alcuni dei suggerimenti avanzati dagli organismi rappresentativi degli enti locali. In linea generale, si può affermare che l'assetto definito nel corso dell'esame parlamentare è largamente soddisfacente laddove, per un verso, assicura agli enti locali risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite e, per l'altro, introduce alcune significative novità dirette a responsabilizzare gli amministratori locali. Merita tuttavia sottolineare che la Commissione bilancio si è preoccupata di pervenire ad una più corretta formulazione che accorpa il regime applicabile relativamente alla compartecipazione per gli anni 2002 e 2003 in un unico comma, in modo da garantire una redazione del dettato normativo più coerente ed organica.
        Si è inoltre introdotta una norma a tutela delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano diretta a garantire che alle stesse venga corrisposta una quota proporzionale alla quota spettante sui tributi erariali, nel caso in cui a tali tributi subentrino imposte sostitutive.
        Accanto alle norma richiamate in precedenza, il provvedimento prevede ulteriori disposizioni volte a promuovere, da parte degli enti locali, il contenimento e la riqualificazione della spesa corrente, a partire da quelle dirette a favorire l'adesione alle convenzioni stipulate per l'acquisto di beni e servizi e a incentivare il ricorso all'affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni di servizi, quando ciò si dimostri più vantaggioso sotto il profilo economico (c.d. outsourcing).
        L'obiettivo di un contenimento della spesa corrente, da perseguire in termini tali da non pregiudicare l'operatività delle amministrazioni, le quali vengono invece sollecitate a uno sforzo di recupero di efficienza, è già stato perseguito con esiti apprezzabili nel secondo semestre dell'anno in corso. Il Governo in tal senso ha avuto modo di rilevare sia in occasione dell'esame del DPEF che, più recentemente, in occasione dell'esame del d.d.l. di assestamento, che le misure già adottate hanno concorso a riportare sotto controllo l'andamento del fabbisogno di cassa. Tale obiettivo viene confermato nel disegno di legge finanziaria da numerose disposizioni dirette a migliorare il livello qualitativo dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche le quali potranno avvalersi più intensamente delle possibilità offerte dal mercato qualora ciò possa comportare un ridimensionamento dell'onere a carico della finanza statale e, contemporaneamente, un innalzamento degli attuali standard nella prestazione dei servizi.
        Vanno in proposito segnalate le disposizioni riferite in primo luogo alle amministrazioni statali che, tra le altre cose, dedicano particolare attenzione all'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi informatici, attraverso l'impiego ottimale delle risorse disponibili e la razionalizzazione della spesa nel settore.
        Nella stessa direzione si collocano anche le disposizioni che prospettano una riduzione ragionevole ma significativa degli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici. La riduzione è fissata nella misura del 2 per cento per il 2002, del 4 per cento per il 2003 e del 6 per cento per il 2004.
        L'esame in Commissione bilancio ha consentito di definire in termini più equilibrati la formulazione delle disposizioni volte a consentire la possibilità di ricorrere a soggetti esterni ai fini dei beni culturali. In proposito occorre segnalare che nella nuova formulazione dell'articolo l'affidamento è riferito ai servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico. Sono state inoltre stabilite con maggiore precisione le procedure di affidamento e gli ambiti di competenza da affidare ai concessionari. In linea generale, resta ferma l'opportunità della scelta di ricorrere a procedure innovative allo scopo di conseguire una gestione dei beni culturali che ne rispetti interamente la destinazione e, allo stesso tempo, sia in grado di assicurare una più elevata redditività.
        A questo proposito occorre ricordare, a fronte di rilievi e critiche che sono state avanzate sul testo proposto dal Governo, e che risultano sostanzialmente pretestuose, che nel nostro Paese si sono già sperimentate soluzioni più avanzate rispetto all'ordinaria gestione dei beni culturali che hanno consentito di conseguire importanti risultati sotto il profilo della disponibilità di risorse aggiuntive da destinare alla manutenzione dell'immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.
              Il carattere innovativo di talune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, si evidenzia anche nelle norme che, se per un verso, consentono agli enti locali di convertire i propri debiti mediante l'emissione di strumenti finanziari innovativi che possano essere collocati sul mercato a condizioni più vantaggiose, in ragione delle riduzione dei tassi di interesse in corso, per l'altro, attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze la funzione di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali dei medesimi enti. Tale funzione risponde ad una duplice finalità: da un lato, si tratta di introdurre un ulteriore strumento volto a monitorare l'andamento della situazione finanziaria degli enti locali e, dall'altro, si pongono le premesse per assicurare agli enti locali condizioni più vantaggiose nel collocamento dei propri titoli obbligazionari, in particolare per quanto attiene alla possibilità di avvalersi di rating migliori e di adottare tecniche di gestione più sofisticate.
        Il disegno di legge finanziaria si preoccupa, poi, di introdurre ulteriori disposizioni agevolative volte a promuovere un allargamento della base occupazionale. In questo senso merita segnalare la previsione dell'applicazione dello sgravio contributivo integrale, per un triennio, già introdotto con la legge n.488/1998, per le nuove assunzioni, che siano effettuate nel 2002, nelle regioni del Mezzogiorno. La disposizione si aggiunge al regime previsto nella c.d. legge Tremonti-bis diretto a consentire la regolarizzazione del "lavoro nero".
        Il combinato disposto delle disposizioni richiamate evidenzia l'attenzione della maggioranza e del Governo per il problema della disoccupazione, particolarmente grave nelle aree del Mezzogiorno, e smentisce le critiche mosse in ordine ad una presunta volontà di favorire condizioni di precarietà nel rapporto di lavoro. In particolare, la previsione di disposizioni volte ad incentivare l'emersione del sommerso, costituisce una risposta originale e auspicabilmente efficace all'esigenza di assicurare le garanzie previste dalla normativa, in materia previdenziale, a un numero consistente di lavoratori che, soprattutto nelle aree economicamente più arretrate del Paese, attualmente non ne fruiscono. Incidentalmente, segnalo l'attenzione dei colleghi il fatto che le disposizioni di cui alla L. n. 383 del 2001 in materia di emersione sono state parzialmente modificate a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa del relatore nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Tali modifiche discendono in primo luogo dalla necessità di tener conto della posticipazione dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 del termine di presentazione della dichiarazione di emersione disposta con il decreto-legge n. 350/2001 e, per l'altro, dalla opportunità di individuare in termini più precisi dell'ambito di applicazione della regolarizzazione ai fini IVA ed IRPEF.
        Carattere fortemente innovativo hanno anche le disposizioni che prevedono un più intenso ricorso alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di infrastrutture e opere di primaria importanza, anche a livello regionale e locale.
        Tali disposizioni confermano l'impegno del Governo per l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese di cui alla cosiddetta "legge obiettivo" costituisce l'elemento fondamentale. Obiettivo del Governo e della maggioranza è quello di semplificare procedure e di ridurre i tempi per la realizzazione di opere ormai indifferibili, allo stesso tempo responsabilizzando maggiormente i soggetti incaricati alla realizzazione delle stesse. Ciò vale anche sotto il profilo del reperimento delle risorse finanziarie, in relazione al quale si prevede un più intenso utilizzo del project financing. In questo modo si potrà finalmente superare l'esperienza, purtroppo assai diffusa, delle continue revisioni dei costi e del connesso differimento del termine di conclusione dei lavori. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio le disposizioni cui ho fatto riferimento sono state parzialmente riformulate, in particolare stabilendo che l'attività della Cassa depositi e prestiti sarebbe svolta in via sussidiaria rispetto al finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari; si fissa, quindi, nella misura del 50 per cento il limite massimo dell'importo a carico della Cassa prevedendo altresì che debba essere privilegiata la realizzazione di opere con la forma del project financing.
        Ovviamente, il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti dovrà fondarsi su un'accurata istruttoria dei progetti proposti, stante la necessità di garantire il risparmio pubblico che alimenta la Cassa stessa attraverso la raccolta postale.
        Altre disposizioni riguardano questioni che sono ripetutamente emerse nel dibattito parlamentare e che sino ad oggi non avevano trovato una soddisfacente definizione.
        Mi riferisco alla esigenza di superare progressivamente il divario tra il livello delle accise sul metano utilizzato nelle varie aree del paese che obiettivamente costituisce una penalizzazione per le zone settentrionali e alla necessità di risolvere la questione della discriminazione che l'attuale normativa determina ai danni di alcune frazioni non metanizzate di comuni montani in ordine all'accesso al regime più favorevole di tassazione del gasolio da riscaldamento. Entrambe le questioni avevano già trovato la disponibilità del Governo che tuttavia non era riuscito a reperire le necessarie risorse per farvi fronte adeguatamente.
        L'inserimento di queste disposizioni nell'ambito del provvedimento in esame è consentito dalle caratteristiche che sono proprie della legge finanziaria la quale si differenzia dagli altri provvedimenti legislativi proprio per la sua capacità di definire il quadro complessivo di misure di politica economica entro il quale possono trovare sede sia disposizioni volte ad aumentare le entrate che norme dirette a sostenere lo sviluppo economico.
        In particolare ai colleghi della Sicilia segnalo il rifinanziamento delle disposizioni introdotte nella scorsa finanziaria, volte a favorire la continuità territoriale dell'isola. Si tratta, in primo luogo, della concessione di un credito d'imposta, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario; il credito d'imposta riguarda, in particolare, le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, e trasporto combinato.
        Si prevedevano altresì finanziamenti alla regione al fine di sostenere, con il cofinanziamento regionale non inferiore al 30 per cento del contributo statale, interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
        Infine, erano previsti aiuti a imprese di trasporto aereo in connessione con gli oneri dalle stesse sopportate per il mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni nazionali. Anche in questo caso era previsto il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 50 per cento del contributo statale.
        Assai soddisfacenti, in quanto dirette a coniugare l'esigenza di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse con quella di una trasparenza sulla destinazione delle stesse, appaiono le modifiche apportate in materia di fondo unico per gli investimenti. In sostanza, ferma restando la previsione della costituzione, nell'ambito di ciascuno stato di previsione, di un fondo per gli investimenti in cui dovrebbero confluire le dotazioni già disponibili, si è disposto che in apposito allegato del disegno di legge finanziaria debbano essere specificamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti interessati. Si è inoltre stabilito che ciascun ministro debba presentare annualmente alle Camere una relazione che individui la destinazione delle disponibilità del fondo di propria competenza, su cui dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni.
        In conclusione l'esame svolto dalla Commissione bilancio ha consentito di apportare al testo del provvedimento numerose integrazioni di cui in precedenza ho richiamato soltanto le più significative.
        Il testo che la Commissione sottopone alla discussione in Assemblea segna quindi un netto miglioramento rispetto al lavoro svolto al Senato e consente di rafforzare la portata degli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria. Le integrazioni apportate attengono a tutte le questioni in cui si traduce il contenuto proprio della legge finanziaria, vale a dire tanto le misure dirette al contenimento dei saldi che quelle a sostegno dello sviluppo.
        Quanto al primo profilo, mi limito a ricordare che dal complesso delle modifiche apportate emerge un miglioramento del saldo netto da finanziare, il che costituisce un elemento particolarmente indicativo della qualità dell'intervento emendativo svolto in Commissione.
        Quanto al secondo profilo, le diverse disposizioni introdotte riguardano il sistema delle imprese così come anche categorie di cittadini, ed in particolare le fasce più svantaggiate.
        Particolare importanza rivestono, inoltre, le modifiche introdotte per quanto concerne la definizione delle disponibilità finanziarie degli enti locali. Sotto questo aspetto sono stati realizzati importanti progressi, tali da assicurare agli enti territoriali un flusso di risorse adeguato.
        L'approfondimento e l'intensità che hanno caratterizzato il lavoro svolto dalla Commissione testimoniano l'importanza centrale che nell'attività parlamentare continua a rivestire la sessione di bilancio e, in particolare, l'esame del disegno di legge finanziaria. Tale provvedimento continua infatti a svolgere una funzione rilevantissima nella definizione del complesso delle misure di politica economica costituenti la manovra finanziaria per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi stabiliti con il DPEF. Non deve quindi stupire il fatto che l'esame del disegno di legge finanziaria continua a suscitare un notevole interesse ampio da parte di tante categorie, che in parte trova un concreto riscontro nell'elevato numero di proposte emendative presentate.
        Da questo punto di vista, la varietà degli interventi proposti non deve valutarsi come una sorta di patologia che affliggerebbe il sistema politico ma, piuttosto, come una occasione di arricchimento del confronto per cui, con la massima trasparenza, vengono sottoposte all'attenzione del Parlamento esigenze che interessano ampie fasce di cittadini e che trovano nella sede costituita dall'esame del disegno di legge finanziaria una occasione di espressione. Per questo motivo, la sessione di bilancio costituisce una concreta manifestazione di funzionalità del sistema democratico in quanto assicura, nei tempi prescritti dal regolamento, la possibilità di un più ampio confronto.
        Sulla base di tali considerazioni, in qualità di relatore esprimo un giudizio largamente positivo sul provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in Commissione. La discussione in Aula potrà, per altro, consentire alcuni approfondimenti su questioni che non hanno trovato nella sede della Commissione adeguata soluzione. Ciò vale, in primo luogo, per quanto concerne l'articolo 28, in materia di servizi pubblici locali, così come per quanto riguarda l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti e delle risorse da destinare alla sicurezza.
        Analoghe considerazioni valgono per alcuni dei problemi che una proposta emendativa presentata dal sottoscritto intendeva risolvere, che saranno in parte recuperati in quanto riguardanti importanti settori, a partire dal comparto agricolo. In conclusione, ritengo di manifestare la massima disponibilità nei confronti delle proposte migliorative del testo approvato dalla Commissione.

Gianfranco CONTE,
Relatore per la maggioranza




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