XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1984-A




PARERE
DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1984;

              rilevato che il disegno di legge finanziaria contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori e che i regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio volto ad accertare che esso non contenga disposizioni estranee al suo oggetto;

              segnalato che tale disomogeneità caratterizza impropriamente anche il contenuto di singoli articoli, fra di essi l'articolo 40, e che in relazione a ciò appare opportuno quanto meno corredare il testo, in sede di pubblicazione, di sintetiche note a margine, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, come già raccomandato dal Comitato in un parere reso il 26 settembre u. s.;

              constatato che la presenza nel testo di molteplici "rinvii muti" ad altri atti normativi rende più difficoltosa la comprensione della portata delle disposizioni;

              alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                agli articoli 2, commi 1 e 4, 40, commi 7, 8 e 23, le relative disposizioni dovrebbero essere formulate facendo ricorso alla tecnica della novellazione;

                all'articolo 13, dovrebbe procedersi ad un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

                all'articolo 15, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una clausola di coordinamento con la normativa vigente, prevedendo l'espressa indicazione delle norme abrogate;

                all'articolo 20, comma 1, dovrebbe chiarirsi il significato dell'espressione "successive disposizioni in materia", contenuta al primo periodo, nonché il rapporto tra le previsioni contenute nel penultimo e quelle contenute nell'ultimo periodo: il penultimo periodo, infatti, precisa le modalità di attuazione di una disposizione recata dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, del quale, ai sensi dell'ultimo periodo, viene sospesa integralmente l'applicazione;

                agli articoli 22, comma 1 e 37, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente le norme della quali la disposizione intende permettere la deroga (Circ. n. 1 del 2001, punto 2, lettera c));

                all'articolo 26, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la relativa disposizione, benché di carattere transitorio, nel richiamato testo unico, attraverso la tecnica della novellazione;

                all'articolo 40, comma 14, dovrebbero essere indicate in modo espresso le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, che non si applicano alle fattispecie individuate nel comma in questione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 8, dovrebbe verificarsi la rispondenza tra il contenuto delle disposizioni contenute nell'articolo e la rubrica dello stesso;

                all'articolo 11, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'espressione "terziarizzazione dei servizi";

                all'articolo 11, comma 4, dovrebbero essere meglio individuate le operazioni militari prese in considerazione ("finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale);

                all'articolo 14, comma 3, lettera b), dovrebbero essere specificati quali siano, o come si individuino, i "compiti non propriamente istituzionali";

                all'articolo 16, dovrebbe procedersi ad una integrazione della rubrica affinché sia dato conto che l'articolo, al comma 2, reca una norma di interpretazione autentica (Circ. n.1 del 2001, punto 3, lettera l)); un'altra norma di interpretazione autentica, in materia tributaria, è contenuta al comma 20, lettera a), capoverso 4 dell'articolo 40;

                all'articolo 17, comma 2, dovrebbe chiarirsi il significato dell'espressione "modificazioni legislative intervenute", alla luce del fatto che le suddette modificazioni sono state apportate anche da atti non legislativi, nonché del fatto che non è indicato il dies ad quem cui si riferisce la disposizione;

                agli articoli 18, comma 1, capoverso 7, 32, comma 1, 40 commi 15, e 20, lettera a), capoverso 5, dovrebbe valutarsi se i decreti ivi previsti abbiano o meno natura regolamentare, prevedendo in caso affermativo la loro adozione secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                all'articolo 21, dovrebbe chiarirsi l'ambito di applicazione della disposizione, con particolare riferimento all'individuazione degli enti da trasformare o sopprimere;

                agli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad uniformare le dizioni relative al finanziamento diretto o indiretto di enti da parte dello Stato;

                agli articoli 21, comma 1, e 38, comma 1, si delinea un procedimento di delegificazione non conforme a quello individuato, in via generale, dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non risultando indicate in modo esaustivo le norme regolatrici della materia e le norme abrogate, per effetto dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;

                agli articoli 21, comma 4, 29, comma 3 e 38, comma 1, le previsioni relative all'espressione del parere parlamentare dovrebbero essere adeguate a quanto previsto dal punto 2, lettera g) della Circolare del Presidente della Camera recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

                all'articolo 21, comma 8, dovrebbe chiarirsi il senso dell'espressione "in via sperimentale", riferita alla trasformazione degli enti in questione;

                all'articolo 21, comma 9, dovrebbe essere precisato l'ambito di applicazione della norma in considerazione del fatto che non esiste una definizione normativa di "autorità indipendente";

                all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 113, comma 1, dovrebbe essere chiarita la portata della locuzione "servizi di rilevanza industriale";

                all'articolo 26, comma 2, dovrebbero essere chiariti gli effetti della mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 11 dell'articolo 113, per la quale non è previsto un termine;

                all'articolo 32, comma 1, dovrebbe esplicitarsi attraverso quali forme si esercita la prevista attività di coordinamento.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
(LEGGE FINANZIARIA)



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