XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1984-A
PARERE
DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1984;
rilevato che il disegno di legge finanziaria contiene,
in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa
vigente, disposizioni che incidono su diversi settori e che i
regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il
vaglio volto ad accertare che esso non contenga disposizioni
estranee al suo oggetto;
segnalato che tale disomogeneità caratterizza
impropriamente anche il contenuto di singoli articoli, fra di
essi l'articolo 40, e che in relazione a ciò appare opportuno
quanto meno corredare il testo, in sede di pubblicazione, di
sintetiche note a margine, secondo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico sulla
pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
come già raccomandato dal Comitato in un parere reso il 26
settembre u. s.;
constatato che la presenza nel testo di molteplici
"rinvii muti" ad altri atti normativi rende più difficoltosa
la comprensione della portata delle disposizioni;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2, commi 1 e 4, 40, commi 7, 8 e 23, le
relative disposizioni dovrebbero essere formulate facendo
ricorso alla tecnica della novellazione;
all'articolo 13, dovrebbe procedersi ad un
coordinamento con quanto previsto dall'articolo 41, comma 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
all'articolo 15, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
inserire una clausola di coordinamento con la normativa
vigente, prevedendo l'espressa indicazione delle norme
abrogate;
all'articolo 20, comma 1, dovrebbe chiarirsi il
significato dell'espressione "successive disposizioni in
materia", contenuta al primo periodo, nonché il rapporto tra
le previsioni contenute nel penultimo e quelle contenute
nell'ultimo periodo: il penultimo periodo, infatti, precisa le
modalità di attuazione di una disposizione recata dal decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, del quale, ai sensi
dell'ultimo periodo, viene sospesa integralmente
l'applicazione;
agli articoli 22, comma 1 e 37, comma 1, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di indicare espressamente le norme
della quali la
disposizione intende permettere la deroga (Circ. n. 1 del
2001, punto 2, lettera c));
all'articolo 26, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di inserire la relativa disposizione, benché di
carattere transitorio, nel richiamato testo unico, attraverso
la tecnica della novellazione;
all'articolo 40, comma 14, dovrebbero essere indicate
in modo espresso le disposizioni della legge 11 giugno 1971,
n. 426, che non si applicano alle fattispecie individuate nel
comma in questione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 8, dovrebbe verificarsi la rispondenza
tra il contenuto delle disposizioni contenute nell'articolo e
la rubrica dello stesso;
all'articolo 11, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire l'espressione "terziarizzazione dei
servizi";
all'articolo 11, comma 4, dovrebbero essere meglio
individuate le operazioni militari prese in considerazione
("finalizzate alla predisposizione di interventi anche in
campo internazionale);
all'articolo 14, comma 3, lettera b), dovrebbero
essere specificati quali siano, o come si individuino, i
"compiti non propriamente istituzionali";
all'articolo 16, dovrebbe procedersi ad una
integrazione della rubrica affinché sia dato conto che
l'articolo, al comma 2, reca una norma di interpretazione
autentica (Circ. n.1 del 2001, punto 3, lettera l));
un'altra norma di interpretazione autentica, in materia
tributaria, è contenuta al comma 20, lettera a),
capoverso 4 dell'articolo 40;
all'articolo 17, comma 2, dovrebbe chiarirsi il
significato dell'espressione "modificazioni legislative
intervenute", alla luce del fatto che le suddette
modificazioni sono state apportate anche da atti non
legislativi, nonché del fatto che non è indicato il dies ad
quem cui si riferisce la disposizione;
agli articoli 18, comma 1, capoverso 7, 32, comma 1,
40 commi 15, e 20, lettera a), capoverso 5, dovrebbe
valutarsi se i decreti ivi previsti abbiano o meno natura
regolamentare, prevedendo in caso affermativo la loro adozione
secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
all'articolo 21, dovrebbe chiarirsi l'ambito di
applicazione della disposizione, con particolare riferimento
all'individuazione degli enti da trasformare o sopprimere;
agli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di procedere ad uniformare le dizioni
relative al finanziamento diretto o indiretto di enti da parte
dello Stato;
agli articoli 21, comma 1, e 38, comma 1, si delinea
un procedimento di delegificazione non conforme a quello
individuato, in via generale, dall'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,
n. 400, non risultando indicate in modo esaustivo le norme
regolatrici della materia e le norme abrogate, per effetto
dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione;
agli articoli 21, comma 4, 29, comma 3 e 38, comma 1,
le previsioni relative all'espressione del parere parlamentare
dovrebbero essere adeguate a quanto previsto dal punto 2,
lettera g) della Circolare del Presidente della Camera
recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica
dei testi legislativi del 20 aprile 2001;
all'articolo 21, comma 8, dovrebbe chiarirsi il senso
dell'espressione "in via sperimentale", riferita alla
trasformazione degli enti in questione;
all'articolo 21, comma 9, dovrebbe essere precisato
l'ambito di applicazione della norma in considerazione del
fatto che non esiste una definizione normativa di "autorità
indipendente";
all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 113,
comma 1, dovrebbe essere chiarita la portata della locuzione
"servizi di rilevanza industriale";
all'articolo 26, comma 2, dovrebbero essere chiariti
gli effetti della mancata emanazione del regolamento di
attuazione previsto dal comma 11 dell'articolo 113, per la
quale non è previsto un termine;
all'articolo 32, comma 1, dovrebbe esplicitarsi
attraverso quali forme si esercita la prevista attività di
coordinamento.
TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1984
(LEGGE FINANZIARIA)