XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1984-A




TESTO
approvato dal Senato della
Repubblica
TESTO
della Commissione


TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO


Art. 1.

(Risultati
differenziali).
Art. 1.

(Risultati
differenziali).

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.
1. Identico.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro 2. Identico.
ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
3. Identico.
4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.383, e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.
5. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n.388 del 2000.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000, entro i limiti indicati al comma 4 del presente articolo e per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dal comma 1 del presente articolo, alla copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA


Art. 2.

(Modificazioni alla
disciplina dell'IRPEF per le
famiglie, della detraibilità
delle spese sostenute dai
soggetti sordomuti e della
deducibilità delle spese per
le imprese del settore
farmaceutico).
Art. 2.

(Modificazioni alla
disciplina dell'IRPEF per le
famiglie, della detraibilità
delle spese sostenute dai
soggetti sordomuti e della
deducibilità delle spese per
le imprese del settore
farmaceutico).

1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro. La stessa detrazione di 516,46 euro spetta per ciascun figlio a carico: ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro con più di un figlio a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e fino a 46.481,12 euro con più di due figli a carico; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro con più di tre figli a carico. In tutti gli altri casi, per i figli a carico rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro.
1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti
con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 774,69 euro".
2. Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Soppresso.
3. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".
2. Identico.
4. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381, sono detraibili ai fini dell'IRPEF.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;".
5. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.
4. Identico.
6. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della
5. Identico.
determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".
7. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sospeso per l'anno 2002.
6. Identico.


Art. 3.

(Ulteriori termini per
l'effettuazione
della rivalutazione dei
beni di impresa).
Art. 3.

(Disposizioni in
materia di
beni di impresa).

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Identico.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
2. Identico.
3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
3. Identico.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni
immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1^ gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1^ gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si
applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1^ ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.


Art. 4.

(Rideterminazione dei
valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate
nei mercati
regolamentati).
Art. 4.

(Rideterminazione dei
valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate
nei mercati
regolamentati).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo Identico.
81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^ gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1^ gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.


Art. 5.

(Rideterminazione dei
valori di acquisto
dei terreni
edificabili).
Art. 5.

(Rideterminazione dei
valori di acquisto
dei terreni edificabili e
con destinazione
agricola).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'ar ticolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con
alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
destinazione agricola posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.
2. Identico.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
3. Identico.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
4. Identico.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.


Art. 6.

(Soppressione
dell'imposta comunale
sull'incremento di valore
degli immobili).
Art. 6.

(Soppressione
dell'imposta comunale
sull'incremento di valore
degli immobili).

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
1. Identico.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto- legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.


Art. 7.

(Ulteriori effetti di
precedenti
disposizioni
fiscali).
Art. 7.

(Ulteriori effetti di
precedenti
disposizioni
fiscali).

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, dopo le parole: "del 1^ gennaio degli anni 2000 e 2001," sono inserite le seguenti: "nonché fino al 30 giugno 2002,".
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1^ gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n.449 del 1997.
2. Identico.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
3. Identico.
4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4. Identico.
5. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in
dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2,1".
7. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 2003".

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
9. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria
centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
11. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
12. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
13. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".
14. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";

b) al comma 2, lettera a), primo periodo, la parola: "immediatamente" è soppressa;
c) al comma 2-bis, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "e delle imposte sui redditi per le violazioni concernenti gli obblighi strumentali"; le parole: "che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "che il versamento delle imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alle relative dichiarazioni";

d) al comma 7, le parole: "1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1^ aprile 2002".


Art. 8.

(Modificazioni
all'imposta sulle
insegne di
esercizio).
Art. 8.

(Modificazioni
all'imposta sulle
insegne di
esercizio).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole: "si applicano le tariffe di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "si intendono prorogate di anno in anno";
a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1^ gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
b) identica;

c) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'impostasulla pubblicità, nella lettera a), dopo le parole: "alla vendita" sono inserite le seguenti: "o alla produzione" e le parole da: "ad eccezione delle insegne" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di due metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati", e nella lettera d) le parole: "escluse leinsegne" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne che non superino la superficie di due metri quadrati per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce".

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
d) identica;

"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti
incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni si avvalgono, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 1, risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".


Art. 9.

(Modifiche al decreto
legislativo
17 maggio 1999, n. 153, in
materia
di fondazioni).

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Scopi delle fondazioni). - 1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".

4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;".
5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilità," sono inserire le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo".

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia".

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome
proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.
1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari".

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di
vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione.
14. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge.


Art. 9.

(Riduzione delle aliquote
delle accise
sui prodotti
petroliferi).
Art. 10.

(Riduzione delle aliquote
delle accise
sui prodotti
petroliferi).

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
1. Identico.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.


Art. 10.

(Riduzione dell'imposta
di consumo
sul gas metano).
Art. 11.

(Riduzione dell'imposta
di consumo
sul gas metano).

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218.
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
Art. 12.

(Disposizioni per il
settore
dell'autotrasporto)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente:

"10-bis Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente:

"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.


TITOLO III

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
TITOLO III

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA


Capo I

ONERI DI PERSONALE
Capo I

ONERI DI PERSONALE


Art. 11.

(Rinnovi
contrattuali).
Art. 13.

(Rinnovi
contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale militare e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo
3. Identico.
attuativo delle disposi zioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
5. Identico.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.
6. Identico.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
7. Identico.


Art. 12.

(Compatibilità della
spesa in materia
di contrattazione
collettiva nazionale
ed integrativa).
Art. 14.

(Compatibilità della
spesa in materia
di contrattazione
collettiva nazionale
ed integrativa).

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso Identico.
il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".

Art. 13.

(Riordino degli organismi
collegiali).
Art. 15.

(Riordino degli organismi
collegiali).

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
Identico.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.


Art. 14.

(Assunzioni di
personale).
Art. 16.

(Assunzioni di
personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonome, 1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche
giudiziario. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza.
esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
3. Identico.
a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
4. Identico.

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
5. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.215 del 2001.
6. Identico.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
7. Identico.
7. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
8. Identico.
8. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
9. Identico.
9. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
10. Identico.
10. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
11. Identico.
possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
11. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
12. Identico.


Art. 15.

(Disposizioni in materia
di
organizzazione
scolastica).
Art. 17.

(Disposizioni in materia
di
organizzazione
scolastica).

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.
1. Identico.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione 2. Identico.
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.
3. Identico.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
4. Identico.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
5. Identico.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
6. Identico.
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione 7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle
dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" è soppressa;

b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la
professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".


Art. 16.

(Riduzione dei compensi
per i Ministri
e contenimento delle spese
di personale).
Art. 18.

(Riduzione dei compensi
per i Ministri
e contenimento delle spese
di personale).
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
Identico.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n.158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Capo II

SPESE DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Capo II

SPESE DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE


Art. 17.

(Patto di stabilità
interno per
province e comuni).
Art. 19.

(Patto di stabilità
interno per
province e comuni).

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
Identico.
2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.
12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.


Art. 18.

(Finanza
decentrata).
Art. 20.

(Finanza
decentrata).

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Identico.

"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità
per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n 388, le parole: "Per il solo anno 2001" sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
2. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
4. Identico:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
a) identica;

b) al comma 3, le parole: "Per l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2003" e le parole: "l'esercizio finanziario 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio finanziario 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito
territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate".

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
soppressa (v. lettera b);

"5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate";

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
soppressa (v. lettera b);

"5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno 2002";
e) al comma 6, le parole: "del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 3 e 5-bis".
soppressa.
5. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
6. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando
ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 37 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro.


Art. 19.

(Fondo per lo sviluppo
degli
investimenti degli enti
locali).
Art. 21.

(Fondo per lo sviluppo
degli
investimenti degli enti
locali).

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
1. Identico:

"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".


Art. 20.

(Disposizioni
finanziarie
per gli enti locali).
Art. 22.

(Disposizioni
finanziarie
per gli enti locali).

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono 1. Identico.
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Identico.
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi
e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
4. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
5. Identico.
5. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. Identico.

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";

b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data facoltà agli enti locali di iscrivere";

c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".

6. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
7. Identico.

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, an che se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento".
7. A decorrere dal 1^ gennaio 2002le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n.925 del 1980.
8. Identico.
8. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
9. Identico.
9. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
10. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
10. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.
11. Identico.
Capo III

PATTO DI STABILITA'
INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI
Capo III

PATTO DI STABILITA'
INTERNO
PER GLI ENTI PUBBLICI


Art. 21.

(Trasformazione e
soppressione
di enti pubblici).
Art. 23.

(Trasformazione e
soppressione
di enti pubblici).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
2. Identico.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 22 e all'articolo 24 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Identico.
5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
5. Identico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni.
6. Identico.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
7. Identico.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269.
8. Identico.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Identico.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 22.

(Misure di efficienza
delle
pubbliche
amministrazioni).
Art. 24.

(Misure di efficienza
delle
pubbliche
amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
1. Identico:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
a) identica;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
b) identica;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme diautofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
2. Identico.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
3. Identico.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti";
b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti" sono soppresse.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.
5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
6. Identico:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie dispesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
b) identica.


Art. 23.

(Contenimento e
razionalizzazione
delle spese).
Art. 25.

(Contenimento e
razionalizzazione
delle spese).

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento
degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 17, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 19, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
2. Identico.
3. La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
3. Identico.


Art. 24.

(Servizi dei beni
culturali).
Art. 26.

(Servizi dei beni
culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
1. Identico:

"b-bis) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente "b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di
la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo".
servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo".


Art. 25.

(Personale a tempo
determinato del Ministero per
i beni e le attività
culturali).
Art. 27.

(Personale a tempo
determinato del Ministero per
i beni e le attività
culturali).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.


Art. 26.

(Scissione tra proprietà,
gestione delle reti ed
erogazione dei servizi
pubblici locali).
Art. 28.

(Scissione tra proprietà,
gestione delle reti ed
erogazione dei servizi
pubblici locali).

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. E' in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi:

a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili,
controllate dagli enti locali, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso.

5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
8. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi indicati dagli statuti degli stessi enti locali.
9. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione di controllo nelle società erogatrici di servizi a soggetti che abbiano i requisiti di cui al comma 5. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere e consente alle società la partecipazione ad attività industriali al di fuori del relativo ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere
la revoca dell'affidamento in corso ed i comuni devono affidare il servizio al gestore dell'intero ambito territoriale di riferimento.
11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo. Il regolamento in particolare determina, ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso, di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini sono fissati, al massimo, entro cinque anni a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".
2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data prevista dal regolamento di cui al comma 11 del medesimo articolo 113.
3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".


Art. 27.

(Organici del
personale).
Art. 29.

(Organici del
personale).

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Identico.


Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE


Art. 28.

(Gestioni
previdenziali).
Art. 30.

(Gestioni
previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente Identico.
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1^ gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.


Art. 29.

(Incremento delle
pensioni in favore
di soggetti
disagiati).
Art. 31.

(Incremento delle
pensioni in favore
di soggetti
disagiati).

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di Identico.
516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.


Art. 30.

(Norme a favore dei
lavoratori affetti
da talassemia major e
drepanocitosi).
Art. 32.

(Norme a favore dei
lavoratori affetti
da talassemia major e
drepanocitosi).

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Identico.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n.328.
Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO


Art. 31.

(Concorso delle regioni
al rispetto
degli obiettivi).
Art. 33.

(Concorso delle regioni
al rispetto
degli obiettivi).

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388.


Capo VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
Capo VI

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO


Art. 32.

(Finanza degli enti
territoriali).
Art. 34.

(Finanza degli enti
territoriali).

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi
alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2. Identico.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n.420.
3. Identico.


Art. 35.

(Riduzione del costo del
debito pubblico).

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso".


Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO
Capo VII

INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO


Art. 33.

(Riduzione del costo del
lavoro).
Art. 36.

(Riduzione del costo del
lavoro).

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
1. Identico.

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti
ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
2. Identico.

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n.144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.


Art. 34.

(Sgravi per i nuovi
assunti).
Art. 37.

(Sgravi per i nuovi
assunti).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto Identico.
di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga superato il limite massimo ivi stabilito.


Capo VIII

INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Capo VIII

INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI


Art. 35.

(Limiti di
impegno).
Art. 38.

(Limiti di
impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
1. Identico.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera
Verona è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dal 2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.


Art. 36.

(Fondo
investimenti).
Art. 39.

(Fondo
investimenti).

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.
1. Identico.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
2. Identico.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
3. Identico.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.


Art. 37.

(Finanziamento delle
grandi opere).
Art. 40.

(Finanziamento delle
grandi opere e di altri
interventi).

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale 1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale
e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.
e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.
2. La cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
3. L'attività di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari adun tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le caratteristiche della prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "I rapporti di
5. Identico.
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonché della Cassa depositi e prestiti", e dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti".

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003".
9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico".


Art. 41.

(Misure a sostegno degli
investimenti
in ricerca e
sviluppo).

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese
sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle pre dette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo IX

ALTRI INTERVENTI
Capo IX

ALTRI INTERVENTI


Art. 38.

(Beni mobili registrati
sequestrati
e confiscati).
Art. 42.

(Beni mobili registrati
sequestrati
e confiscati).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è 1. Identico:
emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
a) identica;

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario, qualora ricorrano circostanze o eventi eccezionali;
b) identica;

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
c) identica;

d) semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.
d) identica;

e) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della 2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della
Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.
Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.


Art. 39.

(Fondi per le vittime
dell'estorsione,
dell'usura e della
mafia).
Art. 43.

(Fondi per le vittime
dell'estorsione,
dell'usura e della
mafia).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n.44, è inserito il seguente:
Identico.

"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n.512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".


Art. 40.

(Interventi vari).
Art. 44.

(Interventi vari).

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sospesa per il triennio 2002-2004.
1. Identico.
2. Sono abrogati gli articoli 15 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n.463.
Soppresso.
3. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"r-bis) legge 8 marzo 2000, n.53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo 13".
2. Identico.

4. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
3. Identico.

4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
6. Identico.
6. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
7. Identico.
7. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n.536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
8. Identico.
8. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118.
9. Identico.
9. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole:
10. Identico.
"da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".
10. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
11. Identico.
11. L'esercizio degli impianti di cui al comma 10 è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
12. Identico.
12. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.28, e successive modificazioni, è abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 è conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
13. Identico.
13. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
14. Identico.
14. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
15. Identico.
15. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.
16. Identico.
16. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n.388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonché, per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
17. Identico.
17. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
18. Identico.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".

18. L'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n.97, è abrogato. L'articolo 4 della medesima legge è sostituito dal seguente:
19. Identico.

"Art. 4. - (Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola). - 1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli ad agricoltori a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Le proprietà fondiarie e le relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che a un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. In caso di violazioni sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte evase.
2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.
3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento".

19. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 20. Identico.
2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unità previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
20. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:
21. Identico.

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1^ gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".

21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 35 della presente legge.

21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge.
22. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di
23. Identico.
novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
23. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
24. Identico.
24. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
25. Identico.
25. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.
26. Identico.
26. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi".
27. Identico.

28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti
dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.
32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1^ gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.
35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attività formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute".
36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato
anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli
articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi".
42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.
43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.
44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".
Art. 45.

(Indennizzo delle
aziende
commerciali in
crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1^ gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.


Art. 46.

(Assegnazione di
fondi).

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.


Art. 41.

(Disposizioni in materia
di
trasmissioni
televisive).
Art. 47.

(Disposizioni in materia
di
trasmissioni
televisive).

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e Identico.
successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".


Art. 42.

(Cessione di credito
della regione Sicilia).
Art. 48.

(Cessione di credito
della regione Sicilia).

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
Identico.


Art. 43.

(Regime fiscale dei
trasferimenti
di beni immobili).
Art. 49.

(Regime fiscale dei
trasferimenti
di beni immobili).

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Identico.


TITOLO IV

NORME FINALI
TITOLO IV

NORME FINALI


Art. 44.

(Fondi speciali e
tabelle).
Art. 50.

(Fondi speciali e
tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge Identico.
5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 45.

(Copertura finanziaria
ed
entrata in vigore).
Art. 51.

(Copertura finanziaria
ed
entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, secondo il prospetto allegato.
1. Identico.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. Identico.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2002.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 35 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato A
(Articolo 20, comma 6)


            Isole Tremiti

            1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

            Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

            Pantelleria

            2. Pantelleria.

            Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

            Isole Pelagie

            3. Lampedusa: Lampedusa. Lampione, Linosa.

            Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

            Isole Egadi

            4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

            Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

            5. Ustica: Ustica.

            Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

            Isole Eolie

            6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

            Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

            7. Salina: Salina.

            Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

            Isole Sulcitane

            8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

            Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

            Isole del Nord Sardegna

            9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.
            Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

            Isole Partenopee

            10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

            Mare: l'intero golfo di Napoli.

            Isole Ponziane

            11. Ponza, Palmarola, Zannone.

            Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni:

            12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

            Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

            Isole Toscane

            13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

            Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

            14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

            Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

            15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

            Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.



Tabella 1 (*)

(Articolo 25, comma 2)


CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1

Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(in migliaia di euro)

Segue: Tabella 1

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1

Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1

Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1

Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO
(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
(in migliaia di euro)


... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA
(in migliaia di euro)

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


Segue: Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
(in migliaia di euro)

Segue: Tabella 1


Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE
(in migliaia di euro)

... (omissis) ...

Segue: Tabella 1


CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI,
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
(in migliaia di euro)


... (omissis) ...



Tabella 2 (*)

(Articolo 38, comma 1)


... (omissis) ...

Segue: Tabella 2

... (omissis) ...

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA


Prospetto di copertura
(Articolo 45, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

... (omissis) ...

Segue:Prospetto di copertura

... (omissis) ...

TESTO DELLA COMMISSIONE

Prospetto di copertura
(Articolo 51, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

... (omissis) ...

Segue:Prospetto di copertura

... (omissis) ...

TABELLE

Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate e le voci soppresse sono stampate in neretto- Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato.

TABELLA A


INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE


... (omissis) ...

Segue: Tabella A

... (omissis) ...

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



Tabella B


INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

Segue: Tabella B

... (omissis) ...

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA


Gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione di quelli relativi a regolazioni debitorie, al fondo per le politiche sociali (legge n. 328 del 2000, art. 20), all'ENIT (legge n. 292 del 1990), all'ICE (legge n. 68 del 1997), alle agenzie fiscali (decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70) e al fondo di riserva (legge n. 468 del 1978, art. 9-ter) debbono intendersi ridotti nella misura del 2,56 per cento per l'anno 2002, del 3,61 per cento per l'anno 2003 e del 3,80 per cento per l'anno 2004 a seguito dell'approvazione degli emendamenti 10.083, 11.89, 40.1374 e Tab. A. 116 del Governo.


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



Tabella C


STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
FINANZIARIA


... (omissis) ...

Segue: Tabella C

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

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Segue: Tabella C

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Segue: Tabella C

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Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

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Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

Segue: Tabella C

... (omissis) ...

TABELLA D


RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore di intervento - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.



Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE


... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

Segue: Tabella D

... (omissis) ...

TABELLA E


VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella E


VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
                1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2003 e successivi;
                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

                Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO


    1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
    2. - Interventi a favore delle imprese industriali
    3. - Interventi per calamità naturali
    4. - Interventi nelle aree depresse
    5. - Credito agevolato al commercio
    6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
    7. - Provvidenze per l'editoria
    8. - Edilizia residenziale e agevolata
    9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

              N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 15, 18, 20, 24.



Tabella F


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


... (omissis) ...

Segue: Tabella F

... (omissis) ...

Segue: Tabella F

... (omissis) ...

Segue: Tabella F

... (omissis) ...

Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

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Segue: Tabella F

... (omissis) ...

Segue: Tabella F

... (omissis) ...

NOTA


Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 1), le relazioni di minoranza presentate nelle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 1985/1984-A, Allegato n. 3).



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