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1. Per l'anno 2002, il
livello massimo del saldo
netto da finanziare resta
determinato in termini di
competenza in 33.157 milioni
di euro, al netto di 14.574
milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento
all'estero per un importo
complessivo non superiore a
2.066 milioni di euro
relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di
previsione per il 2002, resta
fissato, in termini di
competenza, in 224.636
milioni di euro per l'anno
finanziario 2002. |
1. Identico. |
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro |
2. Identico. |
ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello massimo
del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente,
in 217.663 milioni di euro ed
in 222.223 milioni di
euro. |
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni
effettuate al fine di
rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con
ammortamento a carico dello
Stato. |
3. Identico. |
4. Le risorse del
fondo di cui all'articolo 5
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, sono parzialmente
destinate al finanziamento
dell'eventuale onere
derivante dalle minori
entrate connesse con le
riduzioni di imposta previste
dall'articolo 4 della legge
18 ottobre 2001, n.383, e
comunque per un ammontare
pari ad un massimo di 1.503
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002 e 2003. |
4. Il Governo
presenta alle Camere entro il
30 giugno 2002 una relazione
che prospetta analiticamente
gli effetti prodotti
sull'andamento delle entrate
dai provvedimenti legislativi
recanti incentivi fiscali per
gli investimenti e lo
sviluppo. La relazione indica
i dati ed i metodi utilizzati
per la quantificazione, le
loro fonti ed ogni elemento
utile per la verifica tecnica
in sede parlamentare. |
5. A seguito
dell'approvazione degli atti
di cui all'articolo 17, commi
primo e secondo, della legge
5 agosto 1978, n. 468, si
provvederà a verificare
l'andamento del gettito
dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e, qualora
esso non dovesse risultare in
linea con le previsioni di
bilancio, alla copertura del
relativo minor gettito si
provvederà mediante utilizzo
del fondo di cui all'articolo
5 della citata legge n.388
del 2000. |
5. Fino alla
presentazione della relazione
di cui al comma 4 non possono
essere emanati i decreti di
cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001,
n. 383. |
6. Per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004,
le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per
reintegrare il fondo di cui
all'articolo 5 della citata
legge n. 388 del 2000, entro
i limiti indicati al comma 4
del presente articolo e per
la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la
copertura finanziaria di
interventi urgenti ed
imprevisti necessari per
fronteggiare calamità
naturali, improrogabili
esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di
emergenza
economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria. |
6. Per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, le
maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente sono
destinate prioritariamente
al conseguimento della
misura del saldo netto da
finanziare stabilita dal
comma 1 del presente
articolo, alla copertura
finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare
calamità naturali,
improrogabili esigenze
connesse con la tutela della
sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria. |
|
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1. La detrazione
prevista ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) per ciascun
figlio a carico ai sensi
dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, è elevata all'importo
di 516,46 euro se il reddito
complessivo non supera
36.151,98 euro. La stessa
detrazione di 516,46 euro
spetta per ciascun figlio a
carico: ai contribuenti con
reddito complessivo superiore
a 36.151,98 euro e fino a
41.316,55 euro con più di un
figlio a carico; ai
contribuenti con reddito
complessivo superiore a
41.316,55 euro e fino a
46.481,12 euro con più di due
figli a carico; ai
contribuenti con reddito
complessivo superiore a
46.481,12 euro con più di tre
figli a carico. In tutti gli
altri casi, per i figli a
carico rimane in vigore la
detrazione prevista dal
citato articolo 12. Per ogni
figlio portatore di
handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n.104, la
detrazione stessa viene
aumentata a 774,69 euro. |
1. All'articolo 12,
comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di
detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b)
è sostituita dalla
seguente: "b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1^ gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti |
con reddito complessivo
non superiore a 36.151,98
euro con un figlio a carico;
2) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli
a carico; 3) contribuenti con
reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 euro
con tre figli a carico; 4)
contribuenti con almeno
quattro figli a carico. Per
ogni figlio portatore di
handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la
detrazione di cui al periodo
precedente è aumentata a
774,69 euro". |
2. Le modalità di
applicazione e i criteri di
identificazione dei soggetti
per i quali spetta la
detrazione di cui al comma 1
restano gli stessi previsti
ai sensi dell'articolo 12 del
citato testo unico delle
imposte sui redditi. |
Soppresso. |
3. All'articolo 12,
comma 2, del citato testo
unico delle imposte sui
redditi le parole: "la
detrazione prevista alla
lettera a) del comma 1
si applica per il primo
figlio" sono sostituite dalle
seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera
a) del comma 1 si
applica, se più conveniente,
per il primo figlio". |
2. Identico. |
4. Le spese sostenute
per i servizi di
interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio
1970, n.381, sono detraibili
ai fini dell'IRPEF. |
3. All'articolo
13-bis, comma 1, del
citato testo unico delle
imposte sui redditi, in
materia di detrazioni per
oneri, dopo la lettera
c-bis) è inserita la
seguente: "c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;". |
5. L'articolo 19,
comma 14, della legge 11
marzo 1988, n.67, e
successive modificazioni,
concernente la deducibilità
delle spese sostenute da
imprese produttrici di
medicinali per promuovere ed
organizzare congressi,
convegni e viaggi ad essi
collegati è abrogato. |
4. Identico. |
6. All'articolo 36
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, il comma 13 è
sostituito dal seguente: "13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della |
5. Identico. |
determinazione del
reddito di impresa. La
deducibilità della spesa è
subordinata all'ottenimento
da parte dell'azienda della
prescritta autorizzazione
ministeriale alla
partecipazione al convegno o
al congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme
del silenzio-assenso nei casi
previsti dalla legge". |
7. Il disposto
dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
sospeso per l'anno 2002. |
6. Identico. |
|
|
1. La rivalutazione
dei beni di impresa e delle
partecipazioni, di cui alla
sezione II del capo I della
legge 21 novembre 2000,
n.342, può essere eseguita
anche con riferimento a beni
risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso
entro la data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio
successivo, per il quale il
termine di approvazione scade
successivamente alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
1. Identico. |
2. Il maggiore valore
attribuito in sede di
rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto ai
fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP) a decorrere
dal secondo esercizio
successivo a quello con
riferimento al quale è stata
eseguita. |
2. Identico. |
3. I soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b),
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, se si avvalgono della
facoltà prevista dal comma 1
del presente articolo,
computano l'importo
dell'imposta sostitutiva
liquidata nell'ammontare
delle imposte di cui
all'articolo 105, commi 2 e
3, del predetto testo unico
delle imposte sui redditi,
recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di
imposta ai soci o
partecipanti sugli utili
distribuiti. |
3. Identico. |
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni |
immobili strumentali di
cui all'articolo 40, comma 2,
primo periodo, del citato
testo unico delle imposte sui
redditi, può, entro il 30
aprile 2002, optare per
l'esclusione dei beni stessi
dal patrimonio dell'impresa,
con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data
del 1^ gennaio 2002, mediante
il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, dell'imposta
regionale sulle attività
produttive, dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura
del 10 per cento della
differenza tra il valore
normale di tali beni ed il
relativo valore fiscalmente
riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è
soggetta all'imposta sul
valore aggiunto, l'imposta
sostitutiva è aumentata di un
importo pari al 30 per cento
dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al
valore normale con l'aliquota
propria del bene. 5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. 6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1^ gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si |
applicano anche alle
assegnazioni poste in essere
ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30
settembre 2002. In tale caso,
tutti i soci devono risultare
iscritti nel libro dei soci,
ove prescritto, alla data del
30 settembre 2001, ovvero
devono essere iscritti entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge in forza di
titolo di trasferimento
avente data certa anteriore
al 1^ ottobre 2001. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata. 10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre |
2000, n. 342, comprese
quelle dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che
hanno effettuato conferimenti
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, possono essere
applicate anche con
riferimento ai beni
risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in
corso alla data del 31
dicembre 2001. In questo
caso, la misura dell'imposta
sostitutiva del 19 per cento
è ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento è
ridotta al 9 per cento.
L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine
di versamento del saldo delle
imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i
seguenti importi: 20 per
cento nel 2002, 35 per cento
nel 2003 e 45 per cento nel
2004. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva
dovuta deve essere richiesta
nella dichiarazione dei
redditi relativa al
corrispondente periodo di
imposta. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti. |
|
|
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo |
Identico. |
81, comma 1, lettere
c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive
modificazioni, per i titoli,
le quote o i diritti non
negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla
data del 1^ gennaio 2002, può
essere assunto, in luogo del
costo o valore di acquisto,
il valore a tale data della
frazione del patrimonio netto
della società, associazione o
ente, determinato sulla base
di una perizia giurata di
stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da
soggetti iscritti all'albo
dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti
commerciali, nonché
nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che
il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a
7. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^ gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002. |
5. Se la relazione
giurata di stima è
predisposta per conto della
stessa società od ente nel
quale la partecipazione è
posseduta, la relativa spesa
è deducibile dal reddito
d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui è stata
sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione
giurata di stima è
predisposta per conto di
tutti o di alcuni dei
possessori dei titoli, quote
o diritti alla data del 1^
gennaio 2002, la relativa
spesa è portata in aumento
del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione
al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei
possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. |
|
|
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'ar ticolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti | 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con |
alla data del 1^ gennaio
2002, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a tale
data determinato sulla base
di una perizia giurata di
stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi
degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri e
dei periti industriali edili,
a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo
quanto disposto nei commi da
2 a 6. |
destinazione agricola
posseduti alla data del 1^
gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore
a tale data determinato sulla
base di una perizia giurata
di stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi
degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri e
dei periti industriali edili,
a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo
quanto disposto nei commi da
2 a 6. |
2. L'imposta
sostitutiva di cui al comma 1
è pari al 4 per cento del
valore determinato a norma
del comma 1 ed è versata, con
le modalità previste dal capo
III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, entro il
30 settembre 2002. |
2. Identico. |
3. L'imposta
sostitutiva può essere
rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari
importo, a partire dalla
predetta data del 30
settembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla
prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna
rata. |
3. Identico. |
4. La perizia,
unitamente ai dati
identificativi dell'estensore
della perizia e al codice
fiscale del titolare del bene
periziato, nonché alle
ricevute di versamento
dell'imposta sostitutiva, è
conservata dal contribuente
ed esibita o trasmessa a
richiesta
dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la
redazione ed il giuramento
della perizia devono essere
effettuati entro il termine
del 30 settembre 2002. |
4. Identico. |
5. Il costo per la
relazione giurata di stima è
portato in aumento del valore
di acquisto del terreno
edificabile nella misura in
cui è stato effettivamente
sostenuto ed è rimasto a
carico. |
5. Il costo per la
relazione giurata di stima è
portato in aumento del valore
di acquisto del terreno
edificabile e con
destinazione agricola
nella misura in cui è
stato effettivamente
sostenuto ed è rimasto a
carico. |
6. La rideterminazione
del valore di acquisto dei
terreni edificabili di cui ai
commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di
riferimento ai fini delle
imposte |
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di |
sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale. |
riferimento ai fini delle
imposte sui redditi,
dell'imposta di registro e
dell'imposta ipotecaria e
catastale. |
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1. L'imposta comunale
sull'incremento di valore
degli immobili di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n.643, non è dovuta per i
presupposti che si verificano
a decorrere dal 1^ gennaio
2002. |
1. Identico. |
2. Per gli immobili
assoggettati all'imposta
straordinaria sull'incremento
di valore degli immobili di
cui al decreto- legge 13
settembre 1991, n. 299,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, è
escluso l'obbligo della
dichiarazione di cui
all'articolo 18 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, se il valore finale
alla data del 31 ottobre 1991
è stato dichiarato in misura
non inferiore a quella che
risultava applicando
all'ammontare della rendita
catastale, anche presunta, i
moltiplicatori previsti
dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299
del 1991, e se non è dovuta
imposta. |
|
|
1. All'articolo 1,
comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "del 1^
gennaio degli anni 2000 e
2001," sono inserite le
seguenti: "nonché fino al 30
giugno 2002,". |
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati |
successivamente al 1^
gennaio 1998, ai fini del
computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire
della detrazione, si tiene
conto anche delle spese
sostenute negli stessi
anni. |
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
l'incentivo fiscale previsto
dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, si
applica anche nel caso di
interventi di restauro e
risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c) e
d), della legge 5
agosto 1978, n.457,
riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il
31 dicembre 2002 da imprese
di costruzione o
ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie,
che provvedano alla
successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2003. In
questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori
di recupero eseguiti spetta
al successivo acquirente o
assegnatario delle singole
unità immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per
cento del valore degli
interventi eseguiti, che si
assume pari al 25 per cento
del prezzo dell'unità
immobiliare risultante
nell'atto pubblico di
compravendita o di
assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo
previsto dal medesimo
articolo 1, comma 1, della
citata legge n.449 del
1997. |
2. Identico. |
3. All'alinea del
comma 1 dell'articolo 7 della
legge 23 dicembre 1999,
n.488, e successive
modificazioni, le parole: "31
dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2002". |
3. Identico. |
4. All'articolo 30,
comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n.388, le
parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre
2002". |
4. Identico. |
5. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in |
dieci quote annuali di
pari importo. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, previsto ai
sensi dell'articolo 1, comma
3, della citata legge n. 449
del 1997, sono stabilite le
modalità di attuazione delle
disposizioni del presente
comma. 6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2,1". 7. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 2003". 8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000. 9. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)". 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria |
centrale, ovvero per
tenere conto delle variazioni
delle tariffe in altro modo
determinatesi. I competenti
uffici dell'Amministrazione
finanziaria provvedono
all'inserimento negli atti
catastali delle nuove rendite
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
delle nuove tariffe. 11. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 12. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 13. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva". 14. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione"; b) al comma 2, lettera a), primo periodo, la parola: "immediatamente" è soppressa; |
c) al comma
2-bis, le parole: "Per
il periodo di imposta in
corso alla data di
presentazione della
dichiarazione di emersione di
cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti:
"Per il periodo di imposta in
corso alla data di entrata in
vigore della presente legge";
le parole: "per le violazioni
concernenti la liquidazione e
i versamenti periodici di
tale imposta, nonché per la
mancata presentazione della
dichiarazione di inizio
attività" sono sostituite
dalle seguenti: "e delle
imposte sui redditi per le
violazioni concernenti gli
obblighi strumentali"; le
parole: "che il versamento
dell'imposta sia effettuato
entro il termine previsto per
il versamento dovuto in base
alla dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti:
"che il versamento delle
imposte sia effettuato entro
il termine previsto per il
versamento dovuto in base
alle relative
dichiarazioni"; d) al comma 7, le parole: "1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1^ aprile 2002". |
|
|
1. Al capo I del
decreto legislativo 15
novembre 1993, n.507, recante
disposizioni in materia di
imposta comunale sulla
pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo
3, comma 5, concernente
l'applicazione delle
modifiche alla tariffa
dell'imposta sulla
pubblicità, le parole: "si
applicano le tariffe di cui
al presente capo" sono
sostituite dalle seguenti:
"si intendono prorogate di
anno in anno"; |
a) all'articolo
3, il comma 5 è sostituito
dal seguente: "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1^ gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno"; |
b) all'articolo
4, comma 1, concernente la
facoltà di determinazione
delle tariffe da parte dei
comuni, sono soppresse le
seguenti parole: "delle prime
tre classi"; |
b) identica; |
c) all'articolo
17, comma 1, concernente le
fattispecie esenti
dall'impostasulla pubblicità,
nella lettera a), dopo
le parole: "alla vendita"
sono inserite le seguenti: "o
alla produzione" e le parole
da: "ad eccezione delle
insegne" fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle
seguenti: "comprese le
insegne, esposti nelle
vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi
purché siano attinenti
all'attività in essi
esercitata e non superino,
nel loro insieme, la
superficie complessiva di due
metri quadrati per ciascuna
vetrina o ingresso, con un
limite complessivo per
ciascun esercizio di cinque
metri quadrati", e nella
lettera d) le parole:
"escluse leinsegne" sono
sostituite dalle seguenti:
"comprese le insegne che non
superino la superficie di due
metri quadrati per ciascuna
facciata esterna, vetrina o
ingresso, con un limite
complessivo per ciascun
esercizio di cinque metri
quadrati"; |
c) all'articolo
17, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente: "1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce". |
d) all'articolo
24, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente: |
d) identica; |
"5-bis. I comuni,
ai fini dell'azione di
contrasto del fenomeno
dell'installazione di
impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi
pubblicitari abusivi,
adottano un piano specifico
di repressione
dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con
interventi di arredo urbano,
e disciplinano nel proprio
regolamento misure di
definizione bonaria di
accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di
pubblicità, che tendano a
favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo
anche attraverso
l'applicazione di sanzioni
ridotte o sostituite da
prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei
responsabili. A tal fine, il
funzionario responsabile e i
concessionari di cui
all'articolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3,
possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le
banche dati in titolarità o
gestione di soggetti pubblici
o loro concessionari utili
agli accertamenti |
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti |
incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza
dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I
concessionari di cui
all'articolo 11, comma 3,
sono tenuti, a richiesta del
comune e previa integrazione
contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e
redazione del piano ed a
svolgere le conseguenti
attività di servizi e
forniture, anche di arredo
urbano. Gli accertamenti non
definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti
concernenti violazioni in
materia di imposta di
pubblicità commesse fino al
30 settembre 2001 possono
essere definiti bonariamente
ai sensi del presente
comma". |
incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza
dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I
concessionari di cui
all'articolo 11, comma 3,
sono tenuti, a richiesta del
comune e previa integrazione
contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e
redazione del piano ed a
svolgere le conseguenti
attività di servizi e
forniture, anche di arredo
urbano. Gli accertamenti non
definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti
concernenti violazioni in
materia di imposta di
pubblicità commesse fino al
30 settembre 2001, ai
sensi di quanto stabilito
dall'articolo 145, commi 55 e
56, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente
ai sensi del presente
comma". |
2. I comuni che
abbiano in corso di
esecuzione rapporti di
concessione del servizio di
accertamento e di riscossione
dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni si
avvalgono, previa
rinegoziazione dei contratti
in essere, dei titolari dei
medesimi rapporti anche per
la riscossione di altre
entrate comunali e per le
relative attività
propedeutiche, connesse o
complementari. |
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, i
trasferimenti erariali ai
comuni sono incrementati in
misura corrispondente agli
accertamenti di competenza
relativi alle fattispecie di
cui al comma 1, risultanti
dal conto consuntivo
dell'anno precedente
debitamente deliberato dal
consiglio comunale, che gli
enti debbono attestare con
apposita certificazione da
trasmettere al Ministero
dell'interno entro il 31
luglio di ciascun anno. La
certificazione è sottoscritta
dal sindaco e dal
responsabile del servizio
finanziario. |
3. Le minori
entrate derivanti
dall'attuazione del comma 1,
ragguagliate per ciascun
comune all'entità riscossa
nell'ultimo anno di
applicazione dell'imposta,
sono integralmente rimborsate
al comune dallo Stato secondo
modalità da stabilire con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno I
trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di
altre disposizioni di
legge. |
3. In relazione alle
competenze attribuite alle
regioni a statuto speciale e
alle province autonome di
Trento e di Bolzano in
materia di finanza locale, i
trasferimenti erariali di cui
al comma 2 sono disposti a
favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni
compresi nei rispettivi
territori nel rispetto dello
statuto speciale e delle
norme di attuazione. |
4. In relazione
alle competenze attribuite
alle regioni a statuto
speciale e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza
locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma
3 sono disposti a
favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni
compresi nei rispettivi
territori nel rispetto dello
statuto speciale e delle
norme di attuazione. |
5. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportare le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato; b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone". (Modifiche al decreto 1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;". |
2. All'articolo 1,
comma 1, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;". 3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Scopi delle fondazioni). - 1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale". 4. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;". 5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse. 6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilità," sono inserire le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,". |
7. All'articolo 4 del
decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo". 8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso. 9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità". 10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia". 11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio". 12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome |
proprio secondo criteri
di professionalità e
indipendenza; resta salva la
possibilità per la fondazione
di dare indicazioni per le
deliberazioni dell'assemblea
straordinaria nei casi
previsti dall'articolo 2365
del codice civile. La
dismissione è comunque
realizzata non oltre il terzo
anno successivo alla scadenza
indicata al primo periodo del
comma 1. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio. 1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari". 13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di |
vigilanza, limitano la
propria attività
all'ordinaria
amministrazione. 14. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge. |
|
|
1. Il regime agevolato
previsto dall'articolo 7,
comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66,
concernente il gasolio
destinato al fabbisogno della
provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di
Udine, già individuati dal
decreto del Ministro delle
finanze 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27
settembre 1993, è
ripristinato per l'anno 2002.
Il quantitativo è stabilito
in litri 23 milioni per la
provincia di Trieste ed in
litri 5 milioni per i comuni
della provincia di Udine. Il
costo complessivo è fissato
in 12 milioni di euro. |
1. Identico. |
2. In attesa
della revisione organica del
regime tributario dei
prodotti energetici, per gli
anni 2002 e 2003, i benefici
di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituita dal
comma 4 dell'articolo 12
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativamente ai
comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, sono concessi alle
frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente
alle parti di territorio
comunale individuate da
apposita delibera del
consiglio comunale, ancorché
nella stessa frazione sia
ubicata la sede
municipale. |
3. Per l'anno 2002 il
gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del
beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 11
dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
aprile 2000, n. 92. I
relativi oneri sono a carico
dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), a valere
sulle proprie disponibilità
di bilancio, che vi fa fronte
mediante versamento
all'entrata del bilancio
dello Stato, previo
accertamento da parte
dell'Amministrazione
finanziaria. |
|
|
1. In funzione del
completamento progressivo del
processo di armonizzazione
tariffaria e riavvicinamento
delle aliquote, al fine di
ridurre gli squilibri
tariffari esistenti tra le
diverse zone geografiche del
Paese, con decreto da emanare
entro il 31 gennaio 2002, il
Ministro dell'economia e
delle finanze procede, nel
limite degli importi di cui
al comma 2, ad interventi di
riduzione dell'imposta di
consumo sul gas metano per
usi domestici ed usi di
riscaldamento individuale
applicata in territori
diversi da quelli di cui
all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n.218. |
1. In funzione del
completamento progressivo del
processo di armonizzazione
tariffaria e riavvicinamento
delle aliquote, al fine di
ridurre gli squilibri
tariffari esistenti tra le
diverse zone geografiche del
Paese, con decreto da emanare
entro il 31 gennaio 2002, il
Ministro dell'economia e
delle finanze procede, nel
limite degli importi di cui
al comma 2, ad interventi di
riduzione dell'imposta di
consumo sul gas metano per
usi civili applicata in
territori diversi da quelli
di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n.218. Le
tariffe T1 e T2 previste dal
provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986 continuano ad
applicarsi a tutti i fini
fiscali, fino alla data di
entrata in vigore del decreto
di cui al presente
comma. |
2. A tal fine è
autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per gli anni
2002 e 2003 e di 50 milioni
di euro per il 2004. A
decorrere dal 2005 si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. |
2. Ai fini di cui
al comma 1 è autorizzata
la spesa di
159.114.224,77 euro
per l'anno 2002, di
117.797.672,84 euro per
l'anno 2003 e di 50
milioni di euro per il 2004.
A decorrere dal 2005 si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n.468, e
successive
modificazioni. |
(Disposizioni per il 1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229. 2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, è sostituito dal seguente: "10-bis Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo". 3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, è sostituita dalla seguente: "g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi |
di cui al terzo comma
dell'articolo 16, nonché alle
spese di gestione, di
apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile
pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni
governative di cui
all'articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, è ammessa in
detrazione nella misura del
50 per cento; la predetta
limitazione non si applica
agli impianti di telefonia
dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte
delle imprese di
autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per
ciascun veicolo". 4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229. |
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1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione | 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione |
collettiva nazionale,
determinati in ragione dei
tassi di inflazione
programmata, e le risorse da
destinare alla contrattazione
integrativa, comportanti
ulteriori incrementi nel
limite massimo dello 0,5 per
cento per ciascuno degli anni
del biennio, sono
quantificati,
complessivamente, in 1.110,90
milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.035,36 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004. Restano a
carico delle risorse dei
fondi unici di
amministrazione, e comunque
di quelle destinate alla
contrattazione integrativa,
gli oneri relativi ai
passaggi all'interno delle
aree in attuazione del nuovo
ordinamento del personale. |
collettiva
nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla
contrattazione
integrativa,
comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo
dello 0,5 per cento per
ciascuno degli anni del
biennio, sono quantificati,
complessivamente, in
1.240,48 milioni di
euro per l'anno 2002 ed in
2.299,85 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse
sono ripartite ai sensi
dell'articolo 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando che
quanto disposto dall'articolo
24 comma 3, del citato
decreto si applica a
decorrere dalla data di
definizione della
contrattazione integrativa.
Fino a tale data i compensi
di cui al medesimo articolo
24, comma 3, restano
attribuiti ai dirigenti cui
gli incarichi sono conferiti.
Restano a carico delle
risorse dei fondi unici di
amministrazione, e comunque
di quelle destinate alla
contrattazione integrativa,
gli oneri relativi ai
passaggi all'interno delle
aree in attuazione del nuovo
ordinamento del personale. |
2. Le somme occorrenti
per corrispondere i
miglioramenti economici al
rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico
sono determinate in 406,45
milioni di euro per l'anno
2002 e in 746,28 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, con specifica
destinazione,
rispettivamente, di 378,05
milioni di euro e 694,12
milioni di euro per il
personale militare e delle
Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio
1995, n.195, e successive
modificazioni. |
2. Le somme occorrenti
per corrispondere i
miglioramenti economici al
rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico
sono determinate in
454,08 milioni di euro
per l'anno 2002 e in
843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003
e 2004, con specifica
destinazione,
rispettivamente, di
422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro
per il personale militare e
dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12
maggio 1995,n. 195. |
3. Per la prosecuzione
delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale
del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito
ai sensi dell'articolo 50,
comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare in sede di
contrattazione integrativa, è
incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002. Il predetto
fondo è incrementato, per
l'anno 2003, di 381,35
milioni di euro e, a
decorrere dall'anno 2004,
della somma complessiva di
726,75 milioni di euro,
subordinatamente al
conseguimento delle economie
derivanti dal processo |
3. Identico. |
attuativo delle disposi
zioni contenute nei commi 1 e
4 dell'articolo 15 della
presente legge. Eventuali
economie di spesa, da
verificarsi annualmente,
derivanti dalla riduzione
della consistenza numerica
del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, non
conseguenti a
terziarizzazione del
servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per
il trattamento accessorio del
medesimo personale.
Un'ulteriore somma di 35
milioni di euro per l'anno
2002 è destinata, secondo i
criteri e le modalità fissate
nella contrattazione
integrativa, al rimborso
delle spese di
autoaggiornamento,
debitamente documentate,
sostenute dai docenti. In
relazione alle esigenze
determinate dal processo di
attuazione dell'autonomia
scolastica, ed in aggiunta a
quanto previsto dal comma 1,
è stanziata, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004,
la somma di 20,66 milioni di
euro destinata al personale
dirigente delle istituzioni
scolastiche. |
4. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 è
stanziata, per l'anno 2002,
la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003,
la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al
trattamento accessorio del
personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di
cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n.195, e
successive modificazioni,
impiegato direttamente in
operazioni di contrasto alla
criminalità e di tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica che presentano un
elevato grado di rischio
ovvero in operazioni militari
finalizzate alla
predisposizione di interventi
anche in campo
internazionale. |
4. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 è
stanziata, per l'anno 2002,
la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003,
la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al
trattamento accessorio del
personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di
cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n.195, e
successive modificazioni,
impiegato direttamente in
operazioni di contrasto alla
criminalità e di tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica che presentano un
elevato grado di rischio
ovvero in operazioni militari
finalizzate alla
predisposizione di interventi
anche in campo
internazionale. Per la
progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo
7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 47 milioni
di euro per l'anno 2002, di
92 milioni di euro per l'anno
2003 e di 138 milioni di euro
a decorrere dall'anno
2004. |
5. A decorrere
dall'anno 2002, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2,
sono stanziate le somme di
5,16 milioni di euro e di
9,30 milioni di euro da
destinare, rispettivamente,
al personale della carriera
diplomatica ed al personale
della carriera
prefettizia. |
5. Identico. |
6. Le somme di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5,
comprensive degli oneri
contributivi ai fini
previdenziali e dell'IRAP di
cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446,
costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge
5 agosto 1978, n.468, come
sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988,
n.362. |
6. Identico. |
7. Ai sensi
dell'articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, gli oneri
derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio
2002-2003 del personale dei
comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni,
delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli
enti di ricerca e
sperimentazione e delle
università, nonché degli enti
di cui all'articolo 70, comma
4, del citato decreto
legislativo n.165 del 2001, e
gli oneri per la
corresponsione dei
miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo
3, comma 2, del citato
decreto legislativo n.165 del
2001, sono a carico delle
amministrazioni di competenza
nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi
bilanci. I comitati di
settore, in sede di
deliberazione degli atti di
indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1,
del medesimo decreto
legislativo n.165 del 2001,
si attengono, anche per la
contrattazione integrativa,
ai criteri indicati per il
personale delle
amministrazioni di cui al
comma 1 e provvedono alla
quantificazione delle risorse
necessarie per i rinnovi
contrattuali. |
7. Identico. |
|
|
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso |
Identico. |
il Ministro per la funzione
pubblica, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri. In caso di
divergenza nella valutazione
degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque
per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni
caso escluso qualsiasi
concorso dello Stato alla
copertura delle spese
derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha
formulato osservazioni". 2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: "Art. 40-bis. - (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. 2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. 4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo". |
|
|
1. Ai fini del
contenimento della spesa e di
maggiore funzionalità dei
servizi e delle procedure, è
fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni, escluse
quelle delle regioni, delle
province, dei comuni e delle
comunità montane, di
istituire comitati,
commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali,
ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad
elevata specializzazione
indispensabili per la
realizzazione di obiettivi
istituzionali non
perseguibili attraverso
l'utilizzazione del proprio
personale. |
Identico. |
2. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sono individuati gli
organismi tecnici e ad
elevata specializzazione già
operanti nelle pubbliche
amministrazioni ritenuti
indispensabili ai sensi del
comma 1. Per le
amministrazioni statali si
provvede con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro competente, di
concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le
restanti amministrazioni
pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione
politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione
vigilante e alla verifica
degli organi interni di
controllo. Gli organismi
collegiali non individuati
come indispensabili dai
predetti provvedimenti sono
conseguentemente
soppressi. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali. |
|
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1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonome, | 1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, |
alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato | alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche |
giudiziario. Il programma
di assunzioni va presentato
per l'approvazione alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri ed al Ministro
dell'economia e delle
finanze. I termini di
validità delle graduatorie
per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni
pubbliche sottoposte al
divieto di cui al presente
comma sono prorogati di un
anno. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999,
n.68, è differito di 18 mesi
a partire dalla sua
scadenza. |
esigenze del settore,
definisce per l'anno 2002 un
programma straordinario di
assunzioni nel limite di 500
unità di personale
appartenente alle figure
professionali strettamente
necessarie ad assicurare la
funzionalità dell'apparato
giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti
delle spese sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti
di lavoro a tempo
determinato, è autorizzato ad
avvalersi, fino al 31
dicembre 2002, del personale
assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a),
della legge 18 agosto 2000,
n. 242. Il programma di
assunzioni va presentato per
l'approvazione alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri ed al Ministro
dell'economia e delle
finanze. I termini di
validità delle graduatorie
per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni
pubbliche sottoposte al
divieto di cui al presente
comma sono prorogati di un
anno. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999,
n.68, è differito di 18 mesi
a partire dalla sua scadenza.
In ogni caso, la spesa
relativa al personale assunto
a tempo determinato o con
convenzioni dalle province,
dai comuni, dalle comunità
montane e dai consorzi di
enti locali non può superare
l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo
nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di
inflazione programmata
indicato nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria. |
2. In relazione a
quanto disposto dal comma 1
per il personale della
magistratura, all'articolo
18, comma 1, della legge 13
febbraio 2001, n. 48, le
parole: "banditi con unico
decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "da bandire
entro due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge". |
2. All'articolo 39,
comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n.449,
l'ultimo periodo, introdotto
dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 51
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è sostituito dal
seguente: "Per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici
con organico superiore |
3. Identico. |
a 200 unità sono tenuti a
realizzare una riduzione di
personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre
2002". 3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione: |
4. Identico. |
a) delle
iniziative da adottare per un
più razionale impiego delle
risorse umane, con
particolare riferimento alla
riallocazione del personale
esclusivamente in compiti di
natura tecnico-operativa; b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere; c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica |
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica |
e al Ministero dell'economia
e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato al
termine di ciascun
quadrimestre. |
e al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato al termine di ciascun
quadrimestre. |
5. Fino al
conseguimento delle dotazioni
organiche indicate nella
tabella "A" allegata al
decreto legislativo 8 maggio
2001, n.215, alle procedure
di reclutamento dei volontari
in servizio permanente e in
ferma volontaria delle Forze
armate non si applicano le
disposizioni del presente
articolo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 29,
comma 2, del citato decreto
legislativo n.215 del
2001. |
6. Identico. |
6. Le assunzioni
effettuate in violazione
delle disposizioni del
presente articolo sono nulle
di diritto. |
7. Identico. |
7. A decorrere
dall'anno 2002 gli organi di
revisione contabile degli
enti locali di cui
all'articolo 2 del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, accertano che i
documenti di programmazione
del fabbisogno di personale
siano improntati al rispetto
del principio di riduzione
complessiva della spesa di
cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive
modificazioni, e che
eventuali deroghe a tale
principio siano
analiticamente motivate. |
8. Identico. |
8. I comandi in atto
del personale della società
per azioni Poste italiane
presso le pubbliche
amministrazioni, disciplinati
dall'articolo 45, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998,
n.448, sono prorogati al 31
dicembre 2002. |
9. Identico. |
9. I medici di base
iscritti negli elenchi di
medicina generale del
Servizio sanitario nazionale,
con almeno dieci anni di
servizio, in possesso di
titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione
europea, possono, a richiesta
e secondo la disponibilità
dei posti, essere inseriti
nella medicina specialistica
ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando
all'incarico di medico di
base. |
10. Identico. |
10. I laureati in
medicina e chirurgia
abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi
di formazione specifica in
medicina generale, |
11. Identico. |
possono sostituire a
tempo determinato medici di
medicina generale
convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e
festiva e della guardia
medica turistica. |
11. Il medico che si
iscrive ai corsi di
formazione specifica in
medicina generale, previo
svolgimento di regolare
concorso, può partecipare
successivamente, a fine corso
o interrompendo lo stesso, ai
concorsi per le scuole
universitarie di
specializzazione in medicina
e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea. Il
medico che si iscrive alle
scuole universitarie di
specializzazione in medicina
e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea può
partecipare successivamente,
a fine corso o interrompendo
lo stesso, ai concorsi per i
corsi di formazione specifica
in medicina generale. |
12. Identico. |
|
|
1. Nel quadro della
piena valorizzazione
dell'autonomia e di una
migliore qualificazione dei
servizi scolastici, le
dotazioni organiche del
personale docente delle
istituzioni scolastiche
autonome sono costituite
sulla base del numero degli
alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle
entità orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni
ordine e grado di scuola,
nonché nel rispetto di
criteri e di priorità che
tengano conto della
specificità dei diversi
contesti territoriali, delle
condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni e
della necessità di garantire
interventi a sostegno degli
alunni in particolari
situazioni. |
1. Identico. |
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione |
2. Identico. |
della consistenza
complessiva degli organici
del personale docente ed alla
sua ripartizione su base
regionale. |
3. Le dotazioni
organiche di cui al comma 1
sono definite, nell'ambito di
ciascuna regione, dal
dirigente preposto
all'ufficio scolastico
regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i
competenti organi collegiali
delle medesime istituzioni,
nel limite dell'organico
regionale assegnato con il
decreto di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4. Nel rispetto
dell'orario di lavoro
definito dai contratti
collettivi vigenti, i
dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in
servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente
e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle
stabilite contrattualmente
come ore aggiuntive di
insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un massimo
di 24 ore settimanali. |
4. Identico. |
5. L'insegnamento
della lingua straniera nella
scuola elementare viene
prioritariamente assicurato
all'interno del piano di
studi obbligatorio e
dell'organico di istituto. |
5. Identico. |
6. Le istituzioni
scolastiche autonome, ad
eccezione delle scuole
dell'infanzia e delle scuole
elementari, possono
provvedere alla sostituzione
del personale assente
utilizzando, in coerenza con
il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse
di personale docente, anche
oltre i limiti temporali
previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo
di 15 giorni. Le conseguenti
economie di risorse
finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di
istituto. |
6. Identico. |
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione | 7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle |
dei compensi previsti
dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n.425 del
1997, il limite di spesa è
fissato in 40,24 milioni di
euro. |
scuole legalmente
riconosciute o pareggiate
sono state preventivamente
abbinate. La designazione può
riguardare solo uno dei
docenti delle materie oggetto
della prima o seconda prova
scritta. Il dirigente
regionale competente nomina
il presidente tra il
personale docente e dirigente
delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di
esame. Con decreto, di
natura non regolamentare,
del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei
componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione
dei compensi previsti
dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n.425 del
1997, il limite di spesa è
fissato in 40,24 milioni di
euro. |
8. Al personale delle
amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto
ciclo di studi presso le
rispettive scuole di
formazione, ivi compresi
l'Istituto di perfezionamento
della Polizia di Stato e la
Scuola superiore
dell'economia e delle
finanze, è riconosciuto un
credito formativo per il
conseguimento del diploma
universitario. Le modalità di
riconoscimento dei crediti
formativi sono individuate
con apposite convenzioni
stipulate tra le
amministrazioni interessate e
le università. 9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "straordinario" è soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la |
professionalità nautica,
anche convenzionati con
istituti di istruzione
universitaria. Con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite
le modalità di attuazione
delle disposizioni del
presente comma". |
|
|
1. Il trattamento
economico complessivo dei
Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma,
della legge 8 aprile 1952,
n.212, e successive
modificazioni, è ridotto del
10 per cento a decorrere dal
1^ gennaio 2002. |
Identico. |
2. L'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.37, si
interpreta nel senso che per
effetto del conglobamento
della quota di indennità
integrativa speciale di
558,29 euro annui lordi nello
stipendio iniziale delle
categorie di personale ivi
indicate e della contestuale
riduzione della misura
dell'indennità integrativa
speciale sono
conseguentemente modificati
tutti i rapporti percentuali
fissati tra gli stipendi
delle qualifiche dei docenti
e ricercatori universitari
anche in relazione al regime
di impegno già previsti
dall'articolo 36 del decreto
del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980,
n.382, e dall'articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 1987,
n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
aprile 1987, n.158. E' fatta
salva l'esecuzione dei
giudicati alla data di
entrata in vigore della
presente legge. 3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. |
SPESE DELLE |
SPESE DELLE |
|
|
1. Ai fini del
concorso delle autonomie
locali al rispetto degli
obblighi comunitari della
Repubblica ed alla
conseguente realizzazione
degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio
2002-2004, per l'anno 2002 il
complesso delle spese
correnti, al netto delle
spese per interessi passivi e
di quelle finanziate da
programmi comunitari, delle
province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000
abitanti non può superare
l'ammontare degli impegni a
tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentato del 4,5 per
cento. Per gli anni 2003 e
2004 si applica un incremento
pari al tasso di inflazione
programmato indicato dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria. |
Identico. |
2. Sono escluse
dall'applicazione del comma 1
le spese correnti connesse
all'esercizio di funzioni
statali e regionali
trasferite o delegate sulla
base di modificazioni
legislative intervenute a
decorrere dall'anno 2000 o
negli anni successivi, nei
limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o
regionali. 3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000. 4. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. In ogni caso per procedere ad |
acquisti in maniera
autonoma i citati enti
adottano i prezzi delle
convenzioni di cui sopra come
base d'asta al ribasso. Gli
atti relativi sono trasmessi
ai rispettivi organi di
revisione contabile per
consentire l'esercizio delle
funzioni di controllo. 5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 4. 6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. 7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. 8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati. 9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti. 10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria. |
11. Il prospetto
contenente le informazioni di
cui ai commi 8, 9 e 10 e le
modalità della sua
trasmissione sono definiti
con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze
da adottare entro il mese di
febbraio 2002. 12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. |
|
|
1. Il comma 7
dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre
1998, n.360, recante
istituzione di una
addizionale comunale
all'IRPEF, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
1. Identico. |
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità |
per eseguire la
ripartizione. L'accertamento
contabile da parte dei comuni
e delle province dei proventi
derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene
sulla base delle
comunicazioni del Ministero
dell'interno delle somme
spettanti". |
2. All'articolo 31,
comma 37, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 55
della legge 23 dicembre 2000,
n 388, le parole: "Per il
solo anno 2001" sono
soppresse e l'ultimo periodo
è sostituito dal seguente:
"Le somme attribuite alle
province devono essere
utilizzate per la
realizzazione di opere
pubbliche, anche su base
transprovinciale". |
3. All'articolo 31,
comma 38, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dopo
il primo periodo è inserito
il seguente: "I componenti
degli organi di controllo
della società sono designati
dagli enti locali destinatari
degli utili distribuiti. La
società di certificazione
deve essere iscritta nel
registro dei revisori
contabili ed individuata dal
Ministero
dell'interno". |
2. All'articolo 67
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
4. Identico: |
a) al comma 1, le
parole: "30 novembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre
2002"; |
a) identica; |
b) al comma 3, le
parole: "Per l'anno 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "Per l'anno 2003" e
le parole: "l'esercizio
finanziario 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"l'esercizio finanziario
2002"; |
b) i commi 3, 4 e
5 sono sostituiti dai
seguenti: "3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito |
territorialmente in
funzione del domicilio
fiscale risultante presso
l'anagrafe tributaria. Per
l'anno 2002, il gettito è
ripartito tra i comuni sulla
base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno 2002. 4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno. 5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate". |
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente: |
soppressa (v.
lettera b); |
"5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del |
gettito della
compartecipazione di cui al
comma 3, ripartito per
ciascun comune in base ai
criteri di cui al medesimo
comma 3. Entro il 30 ottobre
2002 il Ministero
dell'interno comunica ai
comuni l'importo previsionale
del gettito della
compartecipazione spettante e
il correlato ammontare
previsto di riduzione dei
trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della
compartecipazione di cui al
comma 3 è erogato dal
Ministero dell'interno, nel
corso dell'anno 2003, in
quattro rate di uguale
importo. Le prime due rate
sono erogate sulla base dei
dati previsionali anzidetti;
la terza e la quarta rata
sono calcolate sulla base dei
dati di consuntivo relativi
all'esercizio finanziario
2002 comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze
entro il 30 maggio 2003 al
Ministero dell'interno e da
questo ai comuni, e su tali
rate sono operati i dovuti
conguagli rispetto alle somme
già erogate"; |
d) dopo il comma
5 sono inseriti i
seguenti: |
soppressa (v.
lettera b); |
"5-bis. In attesa
della riforma dei
trasferimenti erariali agli
enti locali, per l'anno 2002
ai comuni è transitoriamente
attribuita una
compartecipazione all'IRPEF
in misura pari al 4,5 per
cento del riscosso in conto
competenza affluito al
bilancio dello Stato per
l'esercizio finanziario 2001,
quali entrate derivanti
dall'attività ordinaria di
gestione iscritte al capitolo
1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito
ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno, è ripartito tra
i comuni sulla base dei dati
statistici più recenti
forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze
entro il 31 luglio 2002. 5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno 2002"; |
e) al comma 6,
le parole: "del comma 3" sono
sostituite dalle seguenti:
"dei commi 3 e
5-bis". |
soppressa. |
5. Alle regioni a
statuto speciale e alle
province autonome di Trento e
di Bolzano alle quali non
spetti già la
compartecipazione alle
imposte sostitutive dei
tributi erariali oggetto di
devoluzione nei termini e nei
modi previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative
norme di attuazione è
attribuita una quota delle
medesime imposte sostitutive
nella misura prevista dagli
statuti per le imposte
sostituite. 6. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. 7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. 8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 9. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando |
ai comuni con popolazione
non superiore a 40.000
abitanti compresi nelle aree
di cui all'articolo 37 della
presente legge una quota non
inferiore all'85 per cento
del totale delle
disponibilità del Fondo.
Resta fermo quanto stabilito
dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 10. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro. |
|
|
1. Il comma 11
dell'articolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
"11. Il fondo per
lo sviluppo degli
investimenti degli enti
locali di cui all'articolo
28, comma 1, lettera
c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, risultante a
consuntivo per l'anno 2001 è
mantenuto allo stesso livello
per l'anno 2002 ed è
finalizzato all'attribuzione
di contributi sulle rate di
ammortamento dei mutui ancora
in essere. Per l'anno 2002 le
restanti risorse disponibili
sono destinate per il 50 per
cento ad incremento del fondo
ordinario e per il restante
50 per cento sono distribuite
secondo i criteri e per le
finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n.448. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n.244, recante riordino
del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, nel calcolo
delle risorse è considerato
il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità
locale". |
"11. Il fondo per
lo sviluppo degli
investimenti degli enti
locali di cui all'articolo
28, comma 1, lettera
c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, risultante a
consuntivo per l'anno 2001 è
mantenuto allo stesso livello
per l'anno 2002, è
incrementato del tasso di
inflazione programmata a
decorrere dall'anno 2003
ed è finalizzato
all'attribuzione di
contributi sulle rate di
ammortamento dei mutui ancora
in essere. Per l'anno 2002 le
restanti risorse disponibili
sono destinate per il 50 per
cento ad incremento del fondo
ordinario e per il restante
50 per cento sono distribuite
secondo i criteri e per le
finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n.448. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n.244, recante riordino
del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, nel calcolo
delle risorse è considerato
il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità
locale". |
|
|
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono |
1. Identico. |
determinati in base alle
disposizioni recate
dall'articolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n.388, e
successive modificazioni, ed
alle successive disposizioni
in materia. L'incremento
delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione per
l'anno 2002 alla base di
calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, è distribuito secondo
i criteri e le finalità di
cui all'articolo 31, comma
11, della legge 23 dicembre
1998, n.448. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n.244, recante riordino
del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali,
nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo
perequativo degli squilibri
di fiscalità locale. Fino
alla riforma del sistema dei
trasferimenti erariali è
sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n.244. |
2. Fino alla revisione
del sistema dei trasferimenti
erariali, per gli enti locali
diversi da quelli cui si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, come modificato
dall'articolo 66, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, i contributi erariali
sono erogati secondo le
modalità individuate con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze. |
2. Identico. |
3. Al fine di adeguare
il concorso dello Stato agli
oneri finanziari che il
comune di Roma sostiene in
dipendenza delle esigenze cui
deve provvedere quale sede
della Capitale della
Repubblica, a decorrere
dall'anno 2002 i
trasferimenti erariali
correnti allo stesso
spettanti sono incrementati
di 103,29 milioni di euro. |
3. Fino alla
revisione del sistema dei
trasferimenti agli enti
locali, al fine di
adeguare il concorso dello
Stato agli oneri finanziari
che il comune di Roma
sostiene in dipendenza delle
esigenze cui deve provvedere
quale sede della Capitale
della Repubblica, a decorrere
dall'anno 2002 i
trasferimenti erariali
correnti allo stesso
spettanti sono incrementati
di 103,29 milioni di euro.
In correlazione a quanto
disposto nel periodo
precedente, il comune di Roma
è escluso dalla ripartizione
delle risorse di cui
all'articolo 21, comma 1,
capoverso 11, secondo
periodo, nonché delle risorse
di cui al comma 1, secondo
periodo, del presente
articolo. 4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi |
e per cui sia
effettivamente stato avviato
l'esercizio associato delle
funzioni è stanziata la somma
di 20 milioni di euro per
l'anno 2002. |
4. Fino alla riforma
del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, in
caso di aggregazione ad una
comunità montana di un comune
montano proveniente da altra
comunità montana, i
trasferimenti erariali
spettanti alle due comunità
sono rideterminati in
relazione alla popolazione ed
al territorio oggetto di
variazione. Le modalità
applicative sono individuate
con decreto del Ministero
dell'interno. |
5. Identico. |
5. Al testo unico
delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
6. Identico. |
a) all'articolo
161, comma 3, le parole: "la
sospensione della seconda
rata" sono sostituite dalle
seguenti: "la sospensione
dell'ultima rata"; b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data facoltà agli enti locali di iscrivere"; c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi". |
6. Il comma 16
dell'articolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n.388, è
sostituito dal seguente: |
7. Identico. |
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, |
è stabilito entro la data
fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti
sulle entrate, an che se
approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal
1^ gennaio dell'anno di
riferimento". |
7. A decorrere dal 1^
gennaio 2002le basi di
calcolo dei sovracanoni
previsti dagli articoli 1 e 2
della legge 22 dicembre 1980,
n. 925, sono fissate
rispettivamente in 13 euro e
3,50 euro, fermo restando per
gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3
della medesima legge n.925
del 1980. |
8. Identico. |
8. Nel caso in cui
l'imposta relativa a
fabbricati del gruppo
catastale D, in precedenza
versata ad un unico comune in
base a valori di bilancio
unitariamente considerati,
sia successivamente da
versare a più comuni a
seguito dell'attribuzione di
separate rendite catastali
per le parti insistenti su
territori di comuni diversi,
i comuni interessati sono
tenuti a regolare mediante
accordo i rapporti finanziari
relativi, delegando il
Ministero dell'interno ad
effettuare le necessarie
variazioni dell'importo a
ciascuno spettante a titolo
di trasferimenti erariali,
senza oneri per lo Stato. |
9. Identico. |
9. Il termine del 31
dicembre 2001 previsto
dall'articolo 64, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per le variazioni
delle iscrizioni in catasto
dei fabbricati già rurali, è
ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2002. |
10. Per l'anno 2002
ai comuni con popolazione
inferiore a tremila abitanti
è concesso un contributo a
carico del bilancio dello
Stato, entro il limite di
20.658 euro per ciascun ente,
fino ad un importo
complessivo di 87 milioni di
euro, per le medesime
finalità dei contributi
attribuiti a valere sul Fondo
nazionale ordinario per gli
investimenti. |
10. Non sono soggette
ad esecuzione forzata le
somme di competenza degli
enti locali a titolo di
addizionale comunale e
provinciale all'IRPEF
disponibili sulle contabilità
speciali di girofondi
intestate al Ministero
dell'interno. Gli atti di
sequestro e pignoramento
eventualmente effettuati su
tali somme non hanno effetto
e non comportano vincoli
sulla disponibilità delle
somme. |
11. Identico. |
PATTO DI STABILITA' |
PATTO DI STABILITA' |
|
|
1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di
incrementarne l'efficienza e
di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n.400, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo, su proposta dei
Ministri dell'economia e
delle finanze e per la
funzione pubblica, di
concerto con il Ministro
interessato, individua gli
enti pubblici e le agenzie,
finanziati direttamente o
indirettamente dallo Stato o
da altri enti pubblici,
disponendone la
trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di
diritto privato ovvero la
soppressione e messa in
liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del
personale. |
1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di
incrementarne l'efficienza e
di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n.400, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo, su proposta dei
Ministri dell'economia e
delle finanze e per la
funzione pubblica, di
concerto con il Ministro
interessato, individua gli
enti pubblici, le
agenzie e gli altri
organismi, anche
indipendenti, ai quali non
siano affidati compiti di
garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale,
finanziati direttamente o
indirettamente a carico
del bilancio dello Stato o
di altri enti pubblici,
disponendone la
trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di
diritto privato, la
fusione o l'accorpamento con
enti od organismi che
svolgono attività analoghe o
complementari, ovvero la
soppressione e messa in
liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del
personale. |
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, è istituita una
Commissione parlamentare
composta da quindici senatori
e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal
Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati nel
rispetto della proporzione
esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi
medesimi. |
2. Identico. |
3. Gli schemi dei
regolamenti di cui al comma 1
del presente articolo, al
comma 4 dell'articolo 22 e
all'articolo 24 sono
trasmessi alla Commissione
parlamentare di cui al comma
2 per l'acquisizione del
parere. Quest'ultimo è
espresso entro trenta giorni
dalla data di trasmissione
degli schemi di regolamento.
La Commissione può richiedere
una sola volta ai Presidenti
delle Camere una proroga di
venti giorni per l'adozione
del parere, qualora ciò si
renda necessario per la
complessità della materia o
per il numero di schemi di
regolamento trasmessi nello
stesso periodo all'esame
della Commissione. |
3. Gli schemi dei
regolamenti di cui al comma 1
del presente articolo, al
comma 5 dell'articolo
24 e all'articolo 26
sono trasmessi alla
Commissione parlamentare di
cui al comma 2 per
l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo è espresso entro
trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di
regolamento. La Commissione
può richiedere una sola volta
ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni
per l'adozione del parere,
qualora ciò si renda
necessario per la complessità
della materia o per il numero
di schemi di regolamento
trasmessi nello stesso
periodo all'esame della
Commissione. |
4. Qualora sia
richiesta, ai sensi del comma
3, la proroga per l'adozione
del parere, e limitatamente
alle materie per cui essa sia
concessa, i termini per
l'emanazione dei regolamenti
previsti dal comma 1 sono
prorogati di 20 giorni.
Trascorso il termine di cui
al comma 3, secondo periodo,
ovvero quello prorogato ai
sensi del terzo periodo del
medesimo comma 3, il parere
si intende espresso
favorevolmente. |
4. Identico. |
5. La trasformazione
di cui al comma 1 è
subordinata alla verifica che
i servizi siano più
proficuamente erogabili al di
fuori del settore
pubblico. |
5. Identico. |
6. Alla soppressione e
messa in liquidazione di cui
al comma 1 si provvede con le
modalità stabilite dalla
legge 4 dicembre 1956,
n.1404, e successive
modificazioni. |
6. Identico. |
7. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano
ai fini fiscali. |
7. Identico. |
8. La disposizione di
cui al comma 1 si applica in
via sperimentale, sentite le
regioni interessate, anche
agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico,
ferma restando la natura
pubblica degli istituti
medesimi, di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n.269. |
8. Identico. |
9. I bilanci
consuntivi delle Autorità
indipendenti sono annualmente
pubblicati in allegato allo
stato di previsione della
spesa del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
9. Identico. |
10. La disposizione
di cui al comma 7 si applica
anche agli atti connessi alle
operazioni di trasformazione
effettuate dalle regioni e
dalle province
autonome. |
|
|
1. Le pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, nonché gli enti
finanziati direttamente o
indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono
autorizzati, anche in deroga
alle vigenti disposizioni,
a: |
1. Identico: |
a) acquistare sul
mercato i servizi,
originariamente prodotti al
proprio interno, a condizione
di ottenere conseguenti
economie di gestione; |
a) identica; |
b) costituire,
nel rispetto delle condizioni
di economicità di cui alla
lettera a), soggetti di
diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di
servizi, svolti in
precedenza; |
b) identica; |
c) attribuire a
soggetti di diritto privato
già esistenti, attraverso
procedure selettive,
trasparenti e non
discriminatorie, lo
svolgimento dei servizi di
cui alla lettera b). |
c) attribuire a
soggetti di diritto privato
già esistenti, attraverso
gara pubblica, ovvero con
adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
lo svolgimento dei servizi
di cui alla lettera
b). |
2. Le amministrazioni di
cui al comma 1 possono
inoltre ricorrere a forme
diautofinanziamento al fine
di ridurre progressivamente
l'entità degli stanziamenti e
dei trasferimenti pubblici a
carico del bilancio dello
Stato, grazie ad entrate
proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti
o dalla compartecipazione
alle spese da parte degli
utenti del servizio. |
2. Identico. |
3. Ai trasferimenti di
beni effettuati a favore dei
soggetti di diritto privato,
costituiti ai sensi del comma
1, lettera b), si
applica il regime tributario
agevolato previsto
dall'articolo 90 della legge
23 dicembre 2000, n.388. |
3. Identico. |
4. Al comma 23
dell'articolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti"; |
b) le parole:
"che riscontrino e dimostrino
la mancanza non rimediabile
di figure professionali
idonee nell'ambito dei
dipendenti" sono
soppresse. |
4. Con regolamento,
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive
modificazioni, su proposta
del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro interessato e
con il Ministro per la
funzione pubblica, si
provvede a definire la
tipologia dei servizi
trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per
l'esecuzione del servizio e
per la determinazione delle
relative tariffe nonché le
altre eventuali clausole di
carattere finanziario. |
5. Con
regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, e successive
modificazioni, su proposta
del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro interessato e
con il Ministro per la
funzione pubblica, si
provvede a definire la
tipologia dei servizi
trasferibili, le modalità per
l'affidamento, i criteri per
l'esecuzione del servizio e
per la determinazione delle
relative tariffe nonché le
altre eventuali clausole di
carattere finanziario,
fatte salve le competenze
delle regioni e degli enti
locali. |
5. Al fine di
migliorare la qualità dei
servizi e di razionalizzare
la spesa per l'informatica,
il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie: |
6. Identico: |
a) definisce
indirizzi per l'impiego
ottimale
dell'informatizzazione nelle
pubbliche amministrazioni; |
a) definisce
indirizzi per l'impiego
ottimale
dell'informatizzazione nelle
pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; |
b) definisce
programmi di valutazione
tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli
da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche
ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici non
economici nazionali, nonché
assicura la verifica ed il
monitoraggio dell'impiego
delle risorse in relazione ai
progetti informatici
eseguiti, ove necessario
avvalendosi delle strutture
dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA); le
risorse, eventualmente
accertate dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, quali economie
dispesa, sono destinate al
finanziamento di progetti
innovativi nel settore
informatico. |
b) identica. |
|
|
1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento | 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento |
degli enti pubblici diversi
da quelli di cui al comma 4
dell'articolo 17, non
considerati nella tabella C
della presente legge sono
ridotti nella misura del 2
per cento, del 4 per cento e
del 6 per cento,
rispettivamente negli anni
2002, 2003 e 2004. Tali enti
nonché gli enti privati
interamente partecipati
aderiscono alle convenzioni
stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n.488, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n.388.
Essi, inoltre, devono
promuovere azioni per
esternalizzare i propri
servizi al fine di realizzare
economie di spesa e
migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di
gestione conseguibili si
tiene conto in sede di
definizione dei trasferimenti
erariali. |
degli enti pubblici diversi
da quelli di cui al comma 4
dell'articolo 19, non
considerati nella tabella C
della presente legge sono
ridotti nella misura del
2 per cento, del 4 per
cento e del 6 per cento,
rispettivamente negli
anni 2002, 2003 e 2004. Tali
enti nonché gli enti privati
interamente partecipati
aderiscono alle convenzioni
stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n.488, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n.388.
Essi, inoltre, devono
promuovere azioni per
esternalizzare i propri
servizi al fine di realizzare
economie di spesa e
migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di
gestione conseguibili si
tiene conto in sede di
definizione dei trasferimenti
erariali. |
2. Gli importi dei
contributi dello Stato in
favore di enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi, di cui alla
tabella 1 allegata alla
presente legge, sono iscritti
in un unico capitolo nello
stato di previsione di
ciascun Ministero
interessato. Il relativo
riparto è annualmente
effettuato entro il 31
gennaio da ciascun Ministro,
con proprio decreto, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, intendendosi
corrispondentemente
rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa. |
2. Identico. |
3. La dotazione dei
capitoli di cui al comma 2 è
quantificata annualmente ai
sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. Per
gli anni 2002, 2003 e 2004,
la dotazione è ridotta del
10,43 per cento rispetto
all'importo complessivamente
risultante sulla base della
legislazione vigente. |
3. Identico. |
|
|
1. All'articolo 10,
comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998,
n.368, dopo la lettera
b) è aggiunta la
seguente: |
1. Identico: |
"b-bis) concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio concernente | "b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di |
la fruizione pubblica
dei beni culturali unitamente
all'attività di concorso al
perseguimento delle finalità
di valorizzazione di cui
all'articolo 152, comma 3,
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, secondo
modalità, criteri e garanzie
definiti con regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n.400; con lo stesso
regolamento sono fissati i
meccanismi per la
determinazione della durata
della concessione per un
periodo non inferiore a
cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la
durata stabilita,
comprensivo dell'uso dei
beni culturali oggetto della
concessione e da versare
anticipatamente all'atto
della stipulazione della
relativa convenzione nella
misura di almeno il 50 per
cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, all'atto
della cessazione per
qualsiasi causa della
concessione, i beni culturali
conferiti in uso dal
Ministero ritornino nella
disponibilità di
quest'ultimo". |
servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione
pubblica e della
valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti
dall'articolo 152, comma 3,
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, secondo
modalità, criteri e garanzie
definiti con regolamento
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Il suddetto
regolamento dovrà stabilire,
tra l'altro: le procedure di
affidamento dei servizi, che
dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i
criteri concorrenti
dell'offerta economica più
vantaggiosa e della proposta
di offerta di servizi
qualitativamente più
favorevole dal punto di vista
della crescita culturale
degli utenti e della tutela e
valorizzazione dei beni, e
comunque nel rispetto della
normativa nazionale ed
europea; i rispettivi compiti
dello Stato e dei
concessionari riguardo alle
questioni relative ai
restauri e all'ordinaria
manutenzione dei beni oggetto
del servizio, ferma restando
la riserva statale sulla
tutela dei beni; i criteri,
le regole e le garanzie per
il reclutamento del
personale, le professionalità
necessarie rispetto ai
diversi compiti, i livelli
retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal
contratto di impiego; i
parametri di offerta al
pubblico e di gestione dei
siti culturali. Tali
parametri dovranno attenersi
ai principi stabiliti
all'articolo 2, comma 1,
dallo Statuto
dell'International Council
of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i
meccanismi per la
determinazione della durata
della concessione per un
periodo non inferiore a
cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la
durata stabilita, da versare
anticipatamente all'atto
della stipulazione della
relativa convenzione nella
misura di almeno il 50 per
cento; la stessa convenzione
deve prevedere che, all'atto
della cessazione per
qualsiasi causa della
concessione, i beni culturali
conferiti in gestione
dal Ministero ritornino nella
disponibilità di
quest'ultimo". |
|
|
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al | 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al |
31 dicembre 2004 del
personale già assunto a tempo
determinato ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 30 gennaio
1998, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n.61,
dell'articolo 22, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell'articolo 1,
comma 1, della legge 16
dicembre 1999, n.494, per
la progressiva immissione nel
triennio 2002-2004 del
personale stesso nei ruoli
organici del Ministero,
attraverso procedure
concorsuali selettive, previa
intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, sulla base
di un programma di assunzioni
da sottoporre
all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
31 dicembre
2002, del personale già
assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 8,
comma 7, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61,
dell'articolo 22, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell'articolo 1,
comma 1 della legge 16
dicembre 1999, n. 494.
Sono fatte salve le
eventuali successive scadenze
previste dai contratti in
essere sulla base di
specifiche disposizioni
legislative. |
|
|
1. L'articolo 113 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
"Art. 113. - (Gestione
delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici di rilevanza
industriale). - 1. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano ai
servizi pubblici locali di
rilevanza industriale.
Restano ferme le disposizioni
previste per i singoli
settori e quelle nazionali di
attuazione delle normative
comunitarie. 2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio, persegue l'obiettivo di separare la proprietà di reti ed impianti dalla loro gestione e dall'erogazione del servizio. La proprietà delle reti resta comunque dell'ente locale. E' in ogni caso garantito l'accesso alle reti di tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 3. Per la gestione di reti e di impianti, l'ente locale può avvalersi: a) di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali, anche consortili, |
controllate dagli enti
locali, cui può essere
affidata direttamente tale
attività; |
b) di imprese
idonee, da individuarsi
mediante procedure ad
evidenza pubblica. 4. L'erogazione del servizio avviene di norma in regime di concorrenza. Nei casi diversi, previsti dalle leggi di settore, l'erogazione del servizio è assicurata da società di capitali individuate attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio stesso. 5. La gara, di cui al comma 4, è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza. Non sono ammesse a partecipare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica; sono parimenti esclusi i soggetti affidatari diretti di cui al comma 3, lettera a). Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 6. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 7. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. |
8. I rapporti
degli enti locali con le
società di erogazione del
servizio e con le società di
gestione delle reti e degli
impianti sono regolati da
contratti di servizio,
allegati ai capitolati di
gara, che dovranno prevedere
i livelli dei servizi da
garantire e adeguati
strumenti di verifica del
rispetto dei livelli
previsti. I contratti di
servizio saranno approvati
dagli organi indicati dagli
statuti degli stessi enti
locali. |
9. L'ente locale
può cedere in tutto o in
parte la propria
partecipazione di controllo
nelle società erogatrici di
servizi a soggetti che
abbiano i requisiti di cui al
comma 5. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata
delle concessioni e degli
affidamenti in essere e
consente alle società la
partecipazione ad attività
industriali al di fuori del
relativo ambito territoriale.
Alla scadenza del periodo di
affidamento, e in esito alla
successiva gara di
affidamento, le eventuali
dotazioni patrimoniali sono
trasferite al nuovo gestore
del servizio con indennizzo
al precedente gestore pari al
valore di stima basato sul
valore di mercato al termine
dell'affidamento stesso. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali comuni possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale a mezzo di società di capitali, anche a carattere consortile, partecipate dai medesimi comuni. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio affidato dai comuni associati all'interno dell'ambito stipula apposite convenzioni con i comuni di minore dimensione demografica, per garantire il necessario coordinamento fra tutte le gestioni operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, anche al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard da parte dei gestori operanti nel territorio dei comuni di minore dimensione demografica, i relativi contratti di servizio devono prevedere |
la revoca dell'affidamento
in corso ed i comuni devono
affidare il servizio al
gestore dell'intero ambito
territoriale di
riferimento. |
11. Con
regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto
1988, n.400, e successive
modificazioni, sentite le
Autorità indipendenti di
settore e la Conferenza
unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, il Governo adotta le
disposizioni necessarie per
l'esecuzione e l'attuazione
del presente articolo. Il
regolamento in particolare
determina, ai fini
dell'applicazione del comma 4
del presente articolo, i
termini di scadenza o di
anticipata cessazione dei
rapporti in corso, di
gestione di servizi pubblici
locali, sorti in base a
procedure diverse
dall'evidenza pubblica. In
ogni caso, tali termini sono
fissati, al massimo, entro
cinque anni a decorrere dal
1^ gennaio 2002. 12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione". 2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data prevista dal regolamento di cui al comma 11 del medesimo articolo 113. 3. Dopo l'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, è inserito il seguente: "Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale). - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; |
c) società di
capitali costituite o
partecipate dagli enti
locali, regolate dal codice
civile. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio". |
|
|
1. In conseguenza
delle attività poste in
essere ai sensi del presente
capo, le pubbliche
amministrazioni apportano,
con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti, le
relative variazioni in
diminuzione alle proprie
dotazioni organiche. Ai fini
dell'individuazione delle
eccedenze di personale e
delle conseguenti procedure
di mobilità, si applicano le
vigenti disposizioni, anche
di natura contrattuale. |
Identico. |
|
|
|
|
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente |
Identico. |
dell'articolo 37, comma
3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n.88, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive
modificazioni, è stabilito
per l'anno 2002: a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1^ gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. |
|
|
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di |
Identico. |
516,46 euro, secondo le
modalità di cui al comma 2,
l'ammontare dei trattamenti
pensionistici inferiori a
tale somma. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua: a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1; b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali. 3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. 4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro. |
|
|
1. I lavoratori
affetti da talassemia
major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi che hanno
raggiunto un'anzianità
contributiva pari o superiore
a dieci anni, in concorrenza
con almeno trentacinque anni
di età anagrafica, hanno
diritto a un'indennità
annuale di importo pari a
quello del trattamento minimo
delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. |
Identico. |
2. All'onere derivante
dal presente articolo,
valutato in 1,03 milioni di
euro a partire dall'anno
2002, si fa fronte a carico
del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui
all'articolo 20 della legge 8
novembre 2000, n.328. |
INTERVENTI NEL SETTORE |
INTERVENTI NEL SETTORE |
|
|
1. Il mancato rispetto
degli impegni indicati al
punto 19 dell'Accordo tra
Governo, regioni e province
autonome dell'8 agosto 2001
in materia sanitaria,
comporta, per il
finanziamento della spesa nel
settore, il ripristino del
livello stabilito
nell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome
del 3 agosto 2000, come
integrato dall'articolo 85,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n.388. |
1. Il mancato rispetto
degli impegni indicati al
punto 19 dell'Accordo tra
Governo, regioni e province
autonome dell'8 agosto 2001
in materia sanitaria,
comporta, per il
finanziamento della spesa nel
settore, il ripristino per
la regione e le province
autonome inadempienti del
livello stabilito
nell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome
del 3 agosto 2000, come
integrato dall'articolo 85,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n.388. |
|
|
|
|
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi | 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi |
alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e
le modalità del coordinamento
nonché dell'invio dei dati
sono stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. Con lo
stesso decreto sono approvate
le norme relative
all'ammortamento del debito e
all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei
succitati enti. |
alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e
le modalità del coordinamento
nonché dell'invio dei dati
sono stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze da emanare,
sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie
locali, entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. Con lo stesso decreto
sono approvate le norme
relative all'ammortamento del
debito e all'utilizzo degli
strumenti derivati da parte
dei succitati enti. |
2. Gli enti di cui al
comma 1 possono emettere
titoli obbligazionari e
contrarre mutui con rimborso
del capitale in unica
soluzione alla scadenza,
previa costituzione, al
momento dell'emissione o
dell'accensione, di un fondo
di ammortamento del debito, o
previa conclusione di
swap per l'ammortamento
del debito. Fermo restando
quanto previsto nelle
relative pattuizioni
contrattuali, gli enti
possono provvedere alla
conversione dei mutui
contratti successivamente al
31 dicembre 1996, anche
mediante il collocamento di
titoli obbligazionari di
nuova emissione o
rinegoziazioni, anche con
altri istituti, dei mutui, in
presenza di condizioni di
rifinanziamento che
consentano una riduzione del
valore finanziario delle
passività totali a carico
degli enti stessi, al netto
delle commissioni e
dell'eventuale retrocessione
del gettito dell'imposta
sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
3. Sono abrogati
l'articolo 35, comma 6, primo
periodo, della legge 23
dicembre 1994, n.724, e
l'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del
Ministro del tesoro 5 luglio
1996, n.420. |
3. Identico. |
(Riduzione del costo del |
1. All'articolo 11
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle |
finanze è autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza
delle disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge
30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni,
emissioni di titoli del
debito pubblico negli anni
1999 e successivi; tali
emissioni non concorrono al
raggiungimento del limite
dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici
annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del
bilancio. Il ricavo netto
delle suddette emissioni,
limitato a lire 2.500
miliardi per la prima
annualità, verrà attribuito
al Ministero dell'economia e
delle finanze, che provvederà
a soddisfare gli aventi
diritto con le modalità di
cui al comma 6; per le
annualità successive,
l'importo massimo di titoli
pubblici sarà determinato con
la legge finanziaria.
L'emissione dei titoli
autorizzati e il relativo
ammontare saranno stabiliti
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sulla base delle
somme che si accerteranno
come effettivamente
necessarie per il
completamento delle attività
di rimborso". |
|
|
|
|
1. A decorrere
dall'anno 2002 restano
confermate: |
1. Identico. |
a) la riduzione
del contributo per la tutela
di maternità, di cui
all'articolo 78, comma 1, del
testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno
della maternità e della
paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001,
n.151, e il livello dei
contributi di cui agli
articoli 82 e 83 del predetto
decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti |
ai pubblici servizi di
trasporto, di cui
all'articolo 49, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999,
n.488. |
2. Restano, altresì,
confermati con la medesima
decorrenza: |
2. Identico. |
a) il concorso
dello Stato al finanziamento
della gestione agricoltura
dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL)
di cui all'articolo 55, comma
1, lettera o), della
legge 17 maggio 1999, n.144,
e all'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n.38; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n.144. |
3. La disposizione
di cui al comma 7
dell'articolo 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si
applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della legge 11 novembre 1983,
n. 638. |
|
|
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto |
Identico. |
di lavoro assimilabile a
quello di lavoro dipendente.
Ai fini della concessione
delle predette agevolazioni,
si applicano le condizioni
stabilite all'articolo 3,
comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448,
aggiornando al 31 dicembre
2001 le date di cui alla
lettera a) del medesimo
comma 6 dell'articolo 3. 2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. 3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga superato il limite massimo ivi stabilito. |
|
|
|
|
1. Al fine di
agevolare lo sviluppo
dell'economia e
dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio
2002-2004 i limiti di impegno
di cui alla Tabella 2,
allegata alla presente legge,
con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati. |
1. Identico. |
2. Per la
realizzazione delle
infrastrutture per la
mobilità al servizio del
nuovo polo esterno della
Fiera di Milano sono
autorizzati limiti di impegno
di 2,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, di
4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003 e di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2004. 3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera |
Verona è autorizzato un
limite di impegno di 1
milione di euro a decorrere
dal 2003. 4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. |
|
|
1. Nello stato di
previsione della spesa di
ciascun Ministero è istituito
un fondo per gli investimenti
per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i
nuovi investimenti
autorizzati. |
1. Identico. |
2. Con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da
emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sono individuate le
disponibilità di bilancio che
confluiscono nel fondo di cui
al comma 1. |
2. Identico. |
3. A decorrere
dall'anno 2003 il fondo per
gli investimenti di cui al
presente articolo può essere
rifinanziato con la procedura
di cui all'articolo 11, comma
3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. |
3. Identico. |
4. In apposito
allegato al disegno di legge
finanziaria sono
analiticamente indicate le
autorizzazioni di spesa e gli
stanziamenti che confluiscono
in ciascuno dei fondi di cui
al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo. |
|
|
1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale | 1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale |
e locale, la Cassa depositi
e prestiti può, anche in
deroga alle vigenti
disposizioni, intervenire a
favore dei soggetti pubblici
o privati ai quali fanno
carico gli studi, la
progettazione, la
realizzazione e la gestione
delle opere, mediante
operazioni di finanziamento
sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi e di
assunzione di
partecipazioni. |
e locale,
individuate dal CIPE,
la Cassa depositi e prestiti
può intervenire, per fini
di interesse generale, anche
in collaborazione con altre
istituzioni finanziarie, a
favore di soggetti pubblici e
privati ai quali fanno carico
gli studi, la progettazione,
la realizzazione e la
gestione delle opere,
mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi
forma, anche di finanza di
progetto, di prestazioni
di garanzie e di assunzioni
di partecipazioni che non
dovranno essere di
maggioranza né comunque di
controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile. |
2. La Cassa
depositi e prestiti può
utilizzare, per le operazioni
di cui al comma 1, oltre ai
tradizionali mezzi di
provvista, ferma restando la
compatibilità con l'ordinaria
attività di finanziamento
prevista dal decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n.284, anche fondi rivenienti
dal collocamento sul mercato
italiano ed estero di
specifici prodotti
finanziari, attraverso la
società per azioni Poste
italiane, banche,
intermediari finanziari
vigilati e imprese di
investimento. |
2. La cassa depositi e
prestiti può utilizzare, per
le operazioni di cui al comma
1, oltre ai tradizionali
mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilità con
l'ordinaria attività di
finanziamento prevista dal
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, anche fondi
rivenienti dal collocamento
sul mercato italiano ed
estero di specifici prodotti
finanziari, attraverso la
società per azioni Poste
italiane, banche e
intermediari finanziari
vigilati. |
3. L'attività di
finanziamento di cui ai commi
1 e 2 è svolta dalla Cassa
depositi e prestiti
preferibilmente in
collaborazione con altre
istituzioni finanziarie
italiane o estere,
privilegiando la
realizzazione delle opere con
la forma della finanza di
progetto. |
3. L'attività di
cui al comma 1 è svolta dalla
Cassa depositi e prestiti in
via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da
banche o intermediari
finanziari adun tasso di
mercato determinato secondo
le modalità indicate nel
decreto di cui al comma 4.
Gli interventi della Cassa
depositi e prestiti non
possono essere di ammontare
superiore al 50 per cento
dell'importo complessivo del
finanziamento, privilegiando
la realizzazione delle opere
con la forma della finanza di
progetto. |
4. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato su
proposta della Cassa depositi
e prestiti, sono stabiliti
limiti, condizioni e modalità
di finanziamento. |
4. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta della
Cassa depositi e prestiti,
entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, fissa con
proprio decreto limiti,
condizioni e modalità dei
finanziamenti, nonché le
caratteristiche della
prestazione di garanzie. |
5. Ai fini della
necessaria autonomia e
flessibilità operativa e per
consentire lo svolgimento dei
maggiori compiti di cui al
presente articolo, al comma 4
dell'articolo 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165, dopo le parole: "I
rapporti di |
5. Identico. |
lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende"
sono inserite le seguenti:
"nonché della Cassa depositi
e prestiti", e dopo le
parole: "Le predette
aziende o enti" sono inserite
le seguenti: "e la Cassa
depositi e prestiti". |
6. La Cassa
depositi e prestiti può
concedere finanziamenti volti
a garantire l'integrità e il
miglioramento delle aziende
agricole, con particolare
riferimento agli interventi
di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 817, a favore della
proprietà contadina. 7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002. 8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003". 9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico". (Misure a sostegno degli 1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese |
sostenute nei tre
esercizi precedenti. Per le
piccole e medie imprese che
svolgono attività
industriale, il credito di
imposta di cui all'articolo
108 della citata legge n. 388
del 2000 si applica nella
misura massima del 100 per
cento dell'incremento delle
pre dette spese. Il credito
di imposta è comunque
attribuito entro la misura
massima consentita nel
rispetto dei criteri e dei
limiti di intensità di aiuto
stabiliti dalla comunicazione
della Commissione europea
96/C 45/06, concernente la
disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla
ricerca e sviluppo, come
modificata dalla
comunicazione 98/C 48/02. Il
credito di imposta è fruibile
previa autorizzazione della
Commissione europea. A tale
fine, il Ministro
dell'economia e delle finanze
procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta
di preventiva
autorizzazione. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
|
|
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è |
1. Identico: |
emanato, previ pareri del
Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, che provvede a: |
a) determinare le
ipotesi, derivanti da
circostanze o eventi
eccezionali, in cui, nei
procedimenti di sequestro
amministrativo e confisca dei
beni mobili registrati, si
procede direttamente alla
vendita anche prima del
provvedimento definitivo di
confisca; |
a) identica; |
b) stabilire
modalità alternative alla
restituzione del bene al
proprietario, qualora
ricorrano circostanze o
eventi eccezionali; |
b) identica; |
c) semplificare
il procedimento di sequestro
amministrativo, nonché il
procedimento di alienazione o
distruzione dei veicoli
confiscati; |
c) identica; |
d) semplificare
ed uniformare il procedimento
sanzionatorio degli illeciti
in materia di circolazione
stradale e, in particolare,
quello di cui all'articolo
21, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n.689, e
agli articoli 193 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive
modificazioni, prevedendo,
altresì, che i veicoli
sottoposti alle sanzioni
amministrative accessorie
della confisca e del fermo
vengano affidati, in via
prioritaria, al trasgressore
o agli altri soggetti
obbligati in solido. |
d) identica; |
e) prevedere la
distruzione della merce
contraffatta confiscata nelle
vendite abusive su aree
pubbliche, salvo la
conservazione di campioni da
utilizzare a fini
giudiziari. |
2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della | 2. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della |
Polizia, dei Carabinieri,
della Guardia di finanza e
della Polizia penitenziaria,
previa deduzione delle spese
procedurali. |
Polizia, dei Carabinieri,
della Guardia di finanza e
della Polizia penitenziaria,
previa deduzione delle spese
procedurali. Restano ferme
le disposizioni vigenti che
consentono l'affidamento e
l'assegnazione dei beni
mobili registrati sequestrati
e confiscati alle Forze di
polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in
attività istituzionali. |
|
|
1. Dopo l'articolo 18
della legge 23 febbraio 1999,
n.44, è inserito il
seguente: |
Identico. |
"Art. 18-bis. -
(Diritto di surroga). - 1.
Il Fondo di solidarietà
per le vittime delle
richieste estorsive di cui
all'articolo 18 è unificato
al Fondo di solidarietà per
le vittime dell'usura di cui
all'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n.108, e
successive modificazioni.
Tale Fondo unificato è
surrogato, quanto alle somme
corrisposte agli aventi
titolo, nei diritti dei
medesimi verso i responsabili
dei danni di cui alla
presente legge. 2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4. 3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". 2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n.512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la |
solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso". |
|
|
1. L'applicazione del
comma 28 dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1998,
n.448, è sospesa per il
triennio 2002-2004. |
1. Identico. |
2. Sono abrogati
gli articoli 15 e 53 del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950,
n.180, e il comma 1, lettera
b), dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto
del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 28
luglio 1998, n.463. |
Soppresso. |
3. All'articolo 80,
comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n.388, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: "r-bis) legge 8 marzo 2000, n.53, articolo 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n.383, articolo 13". |
2. Identico. |
4. Al comma 1, primo
periodo, dell'articolo 101
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, le parole da:
"aumentabili di lire 25
miliardi annue" fino alla
fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti:
"aumentabili di 25,82 milioni
di euro annui per ogni anno
fino al raggiungimento
dell'importo di 206,58
milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori
compartecipazioni ai tributi
statali che, a tale scopo,
saranno devolute con
provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto
importo di 206,58 milioni di
euro". |
3. Identico. |
4. E' attribuito
alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia il
contributo di cui
all'articolo 11-bis
della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto
dall'articolo 126 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.
175, relativamente agli
intestatari delle carte di
circolazione residenti nella
regione stessa. |
5. Gli assicuratori
sono tenuti a scorporare dal
totale dei contributi di cui
al citato articolo
11-bis della legge n.
990 del 1969 le somme
attribuite alla regione
autonoma Friuli-Venezia
Giulia e ad effettuare un
distinto versamento a favore
della regione medesima con le
stesse modalità previste dal
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 14
dicembre 1998, n. 457, per il
versamento dell'imposta sulle
assicurazioni per la
responsabilità civile
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. |
5. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente legge
cessano di avere applicazione
le riserve all'erario statale
già disposte ai sensi del
primo comma dell'articolo 2
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio
1965, n.1074, con leggi
entrate in vigore
anteriormente. |
6. Identico. |
6. L'autorizzazione di
spesa prevista per l'anno
2002 dall'articolo 92, comma
1, della legge 23 dicembre
2000, n.388, è soppressa e il
relativo importo costituisce
economia di bilancio. |
7. Identico. |
7. Le somme dovute per
il periodo di produzione
lattiera 1998-1999 a titolo
di prelievo supplementare, di
cui al regolamento (CEE)
n.3950/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, ed al
regolamento (CEE) n.536/93
della Commissione, del 9
marzo 1993, possono essere
versate dagli acquirenti con
le modalità previste
dall'articolo 1, commi 15 e
16, del decreto-legge 1^
marzo 1999, n.43, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999,
n.118. |
8. Identico. |
8. Il Ministro delle
politiche agricole e
forestali, sentita la
Commissione europea, d'intesa
con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, può consentire
eccezionalmente, per periodi
di produzione lattiera in cui
si verifichino eventi di
particolare gravità, che il
versamento del prelievo
avvenga con le modalità
previste dall'articolo 1,
commi 15 e 16, del
decreto-legge 1^ marzo 1999,
n.43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n.118. |
9. Identico. |
9. All'articolo 145,
comma 72, della legge 23
dicembre 2000, n.388, le
parole: |
10. Identico. |
"da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero
dei trasporti e della
navigazione" sono sostituite
dalle seguenti: "a favore
della regione Valle
d'Aosta". |
10. In deroga al
disposto degli articoli 6, 15
e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n.203, i
termini per l'adeguamento
delle emissioni in atmosfera
degli impianti di produzione
di vetro artistico situati
sull'isola di Murano previsti
dall'articolo 1 del decreto
del Ministro dell'ambiente
del 18 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.98 del 28
aprile 2000, si applicano
anche ai nuovi impianti ed a
quelli conseguenti a modifica
sostanziale o a trasferimento
di impianti esistenti, a
condizione che ne sia
comprovata l'esistenza alla
data del 15 novembre 1999 e
che abbiano aderito
all'accordo di programma nei
termini di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a),
del citato decreto del
Ministro dell'ambiente del 18
aprile 2000. |
11. Identico. |
11. L'esercizio degli
impianti di cui al comma 10 è
consentito fino al rilascio
da parte dell'autorità
competente
dell'autorizzazione alla
continuazione delle emissioni
di cui all'articolo 2, comma
2, del citato decreto del
Ministro dell'ambiente del 18
aprile 2000. |
12. Identico. |
12. Il comma 2
dell'articolo 28 della legge
18 febbraio 1999, n.28, e
successive modificazioni, è
abrogato. L'autorizzazione di
spesa di cui al comma 3 del
predetto articolo 28 è
conseguentemente ridotta di
15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002 e
2003. |
13. Identico. |
13. La carta di
credito formativa per i
cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel
corso del 2001, di cui
all'articolo 103, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, è estensibile, nei
limiti delle risorse ivi
previste, ai cittadini
italiani che compiono
diciotto anni nel corso del
2002. Restano valide le altre
disposizioni contenute nella
suddetta legge. |
14. Identico. |
14. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, le disposizioni
di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni, non
si applicano alle sagre,
fiere e manifestazioni a
carattere religioso, benefico
o politico. |
15. Identico. |
15. Il finanziamento
annuale di cui all'articolo
27, comma 10, sesto periodo,
della legge 23 dicembre 1999,
n.488, e successive
modificazioni, è
incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20
milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui
all'articolo 145, comma 19,
secondo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n.388, si
estende agli esercizi
finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al
presente comma possono
beneficiare, a decorrere
dall'anno 2002, anche le
emittenti radiofoniche locali
legittimamente esercenti alla
data di entrata in vigore
della presente legge, nella
misura complessivamente non
superiore ad un decimo
dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per
queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, vengono
stabiliti le modalità e i
criteri di attribuzione ed
erogazione. |
16. Identico. |
16. Sono prorogati per
l'anno 2002 gli interventi
previsti dall'articolo 118,
comma 9, della legge 23
dicembre 2000, n.388, entro
il limite massimo di 21
milioni di euro nonché, per
il medesimo anno, gli
interventi previsti
dall'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, entro il limite
massimo di 4 milioni di
euro. |
17. Identico. |
17. L'articolo 7 della
legge 11 novembre 1975,
n.584, è sostituito dal
seguente: "Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. |
18. Identico. |
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata |
della metà nelle ipotesi
contemplate all'articolo 5,
primo comma, lettera
b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi". |
18. L'articolo 5 della
legge 31 gennaio 1994, n.97,
è abrogato. L'articolo 4
della medesima legge è
sostituito dal seguente: |
19. Identico. |
"Art. 4. -
(Agevolazioni per la
conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola). - 1.
Il trasferimento a
qualsiasi titolo di
appezzamenti di terreni
agricoli ad agricoltori a
titolo principale che si
impegnano a costituire un
compendio unico e a condurlo
per un periodo di almeno
dieci anni sono esenti da
imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di
bollo e di ogni altro genere.
Le proprietà fondiarie e le
relative pertinenze
costituite in compendio unico
sono considerate unità
indivisibili e non possono
essere assegnate che a un
unico erede, destinatario di
donazione, acquirente o
affittuario. In caso di
violazioni sono dovute, oltre
alle imposte non pagate e
agli interessi, maggiori
imposte pari al 50 per cento
delle imposte evase. 2. All'agricoltore a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo un fondo agricolo di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 3, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge. 3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 4. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti ad un quarto. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con proprie leggi le aziende montane, favorendone costituzione e mantenimento". |
19. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre |
20. Identico. |
2001 tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e la
Montedison spa viene
riassegnata alla unità
previsionale di base 1.2.3.5
- capitolo 7082 - dello stato
di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio per l'anno
2002. |
20. All'articolo 138
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
21. Identico. |
a) i commi da 1 a
7 sono sostituiti dai
seguenti: "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. 4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n.266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto |
1995, n.341, ha la
possibilità di versare la
metà delle stesse e di
versare la restante metà in
altrettante rate, con
decorrenza dall'ultima rata
prevista globalmente per
ciascuna tipologia di tributo
o contributo. Le disposizioni
dell'articolo 11 della legge
7 agosto 1997, n.266, non si
applicano alla procedura di
cui al presente articolo. 5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1^ gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori"; b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo". 21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 35 della presente legge. 21. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 38 della presente legge. 22. Nell'ambito delle residue disponibilità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di |
23. Identico. |
novembre 1994, anche in
difformità con le voci di
spesa preventivate nei piani
di investimento, ovvero sulla
base di documentazione
presentata anche
successivamente al periodo di
preammortamento, e ricomprese
tutte le spese sostenute per
l'estinzione di finanziamenti
connessi all'attività delle
imprese antecedenti al mese
di novembre 1994. In caso di
cessazione dell'attività o
fallimento dell'impresa
danneggiata, il contributo di
cui al presente comma è
concesso sulla base della
stima dei beni danneggiati,
comprese le scorte. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con
il Ministro delle attività
produttive, emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, del
decreto-legge 19 dicembre
1994, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n.35, sono
stabiliti i criteri e le
modalità di attuazione del
presente comma, in
sostituzione delle
disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del
tesoro, emanato di concerto
con il Ministro dell'interno
e con il Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, del 23
marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.84
del 10 aprile 1995, nonché le
modalità per l'annullamento
delle revoche già avvenute ai
sensi delle medesime
disposizioni. |
23. La
regolarizzazione e la
definizione con gli uffici
dell'Agenzia delle entrate
della posizione dei soggetti
che non hanno dichiarato, in
tutto o in parte, le
indennità di trasferta di cui
all'articolo 133
dell'ordinamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959,
n.1229, è ammessa anche per
le indennità riscosse negli
anni antecedenti al 1993 con
le stesse modalità indicate
nell'articolo 35, comma 1,
della legge 21 novembre 2000,
n.342, in un'unica soluzione,
entro il 28 febbraio 2002,
oppure in dodici rate
bimestrali di eguale importo
a decorrere dalla stessa
data. Le liti fiscali
pendenti sono dichiarate
estinte, a seguito della
regolarizzazione di cui
all'articolo 35, comma 1,
della citata legge n. 342 del
2000. Non si dà luogo al
rimborso delle somme
eventualmente versate. |
24. Identico. |
24. All'articolo 85,
comma 4, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e
tutte le prestazioni di
secondo livello qualora
l'esame mammografico lo
richieda". Le risorse
disponibili per il Servizio
sanitario nazionale sono
conseguentemente aumentate di
5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2002. |
25. Identico. |
25. Per la
salvaguardia dei livelli
occupazionali e della
competitività delle imprese
armatrici italiane, per
l'anno 2002, i benefici di
cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre
1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.30, sono
estesi nel limite del 43 per
cento alle imprese
armatoriali per le navi che
esercitano, anche in via non
esclusiva per l'intero anno,
attività di cabotaggio, ad
esclusione delle navi di
proprietà dello Stato o di
imprese che hanno in vigore
con esso convenzioni o
contratti di servizio.
L'efficacia dei predetti
benefici è subordinata
all'autorizzazione e ai
vincoli della Commissione
delle Comunità europee, ai
sensi degli articoli 87 e
seguenti del Trattato
istitutivo della Comunità
europea, e successive
modificazioni. |
26. Identico. |
26. All'articolo 5,
comma 4, della legge 28
ottobre 1999, n.410, le
parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"cinquanta mesi". |
27. Identico. |
28. Per il
completamento degli
interventi per la continuità
territoriale della Sicilia,
di cui agli articoli da 133 a
137 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, per l'anno
2002, alla regione Sicilia
sono assegnate ulteriori
risorse finanziarie per
complessivi 51.645.689,91
euro. 29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti |
dell'onere di servizio in
relazione alle tipologie e ai
livelli tariffari, ai
soggetti che usufruiscono di
agevolazioni, al numero dei
voli, agli orari dei voli,
alle tipologie degli
aeromobili, alla capacità di
offerta. 30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. 31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso. 32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
33. A favore degli
allevamenti ippici sono
previste per l'anno 2002
incentivazioni nella misura
massima di 2.582.284,5 euro
complessivi per lo sviluppo
dell'ippoterapia e per il
miglioramento genetico dei
trottatori e dei galoppatori.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
sono stabilite le
disposizioni per l'attuazione
del presente comma e per
l'erogazione degli incentivi
da parte dell'Unione
nazionale per l'incremento
delle razze equine
(UNIRE). 34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1^ gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze. 35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attività formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute". 36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato |
anche ai medici
specializzati e costituisce
titolo valutabile ai fini
della progressione in
carriera. 37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro. 38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. 39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. 40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli |
articoli 1 e 5 del
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale 6 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2001. La misura dei
predetti trattamenti è
ridotta del 20 per cento. 41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi". 42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. 43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione. 44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma". |
(Indennizzo delle |
1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n.
207, è concesso, con le
medesime modalità ivi
previste, anche ai soggetti
che si trovino in possesso
dei requisiti di cui
all'articolo 2 del predetto
decreto legislativo nel
periodo compreso tra il 1^
gennaio 2002 e il 31 dicembre
2004. 2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1^ gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006. 3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005. |
(Assegnazione di |
1. I fondi di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208,
come rifinanziata dalla
presente legge, sono
assegnati a progetti
selezionati secondo criteri
di avanzamento progettuale e
di coerenza programmatica,
con particolare riferimento
alle priorità della
programmazione comunitaria
2000-2006 e con ricorso a
metodi premiali; tali criteri
e metodi sono attuati con le
procedure di cui all'articolo
19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96. |
|
|
1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e |
Identico. |
successive modificazioni,
al numero 123-ter),
dopo le parole: "a mezzo di
reti via cavo o via
satellite" sono aggiunte le
parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive
punto-punto". |
|
|
1. Il credito vantato
dalla regione Sicilia a
fronte dei limiti d'impegno
quindicennali, previsti
dall'articolo 55 della legge
23 dicembre 1999, n.488, e da
successivi provvedimenti
legislativi, assunti dallo
Stato al fine della
corresponsione del contributo
dovuto, a titolo di
solidarietà nazionale, di cui
all'articolo 38 dello statuto
regionale, può formare
oggetto di cessione da parte
della regione medesima al
fine di attualizzare i
relativi importi. |
Identico. |
|
|
1. Il regime fiscale
previsto dall'articolo 33,
comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n.388, si
intende applicabile nei
confronti dei trasferimenti
di beni immobili, compresi in
piani urbanistici
particolareggiati, comunque
denominati, regolarmente
approvati ai sensi della
normativa statale o
regionale, a condizione che
l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro
cinque anni dal
trasferimento, anche nel caso
in cui l'acquirente non
disponesse in precedenza di
altro immobile compreso nello
stesso piano urbanistico. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge |
Identico. |
5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, per
il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere
approvati nel triennio
2002-2004, restano
determinati, per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004,
nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla
presente legge,
rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese
in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. |
|
|
1. La copertura della
presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per
le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978,
n.468, secondo il prospetto
allegato. |
1. Identico. |
2. Le disposizioni
della presente legge sono
applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi
statuti. |
2. Identico. |
3. La presente legge
entra in vigore il 1^ gennaio
2002. |
3. La presente legge
entra in vigore il 1^ gennaio
2002. Le disposizioni di
cui all'articolo 35
acquistano efficacia il
giorno stesso della
pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta
Ufficiale. |
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