PROGETTO DI LEGGE - N. 4015
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
Determinazione dell'onere.
Articolo 1, comma 7.
"Il Ministero per i beni culturali e ambientali,
nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina
una complessiva quota, non inferiore al 30 per cento delle
proprie spese di investimento per interventi di restauro e di
manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di
realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 4, già
finanziati per non meno del 50 per cento della spesa
complessiva".
La disposizione interessa il recupero del patrimonio
culturale che trova corrispondenza negli ordinari stanziamenti
di bilancio. Si ritiene, tuttavia, che l'incentivazione
all'attività di recupero recata dalla nuova disposizione possa
comportare un incremento sulla spesa statale con stima: 9
miliardi di lire nel 1997, 44 miliardi di lire nel 1998 e 50
miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.
Articolo 1, comma 8.
"Il Ministero per i beni culturali e ambientali può
comunque concedere contributi in conto capitale che concorrono
alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma
7, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per
interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei
perimetri di cui al comma 2. Il contributo può essere erogato
anche in acconto non superiore al trenta per cento del suo
ammontare".
Si stima che in attuazione della norma verranno richiesti
contributi da parte di proprietari di immobili di interesse
storico-artistico, collocati in circa duemila comuni
classificabili come "città storiche", per 5 miliardi di lire
nel 1997 e 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal
1998 al 2001.
Articolo 5, comma 2.
"La concessione ha durata trentennale e prevede l'obbligo
per il concessionario di provvedere al restauro e alla
conservazione del bene e la possibilità di visita da parte del
pubblico secondo modalità fissate nella convenzione. Con
regolamento da adottare, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli
immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve
prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può
essere erogato al concessionario il contributo statale di cui
alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, fino al 50 per cento del
costo totale degli interventi".
Si ritiene che la disposizione possa riguardare, nel
triennio di riferimento, non più di cento edifici, con un
contributo medio di lire 150 milioni, con un onere complessivo
di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al
2001.
RIEPILOGO (in miliardi di lire)
1997 1998 1999 2000 2001
Articolo 1, comma 7 9 44 50 50 50
Articolo 1, comma 8 5 20 20 20 20
Articolo 5, comma 2 5 5 5 5 5
Totale 19 69 75 75 75
Copertura dell'onere
Alla copertura dell'onere, pari a lire 19 miliardi nel
1997, a lire 69 miliardi nel 1998 e a lire 75 miliardi nel
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'accantonamento in favore del Ministero per i beni
culturali e ambientali nella tabella B della legge
finanziaria 1997 che presenta adeguata disponibilità.