PROGETTO DI LEGGE - N. 4015




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).


Determinazione dell'onere.

Articolo 1, comma 7.

          "Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina una complessiva quota, non inferiore al 30 per cento delle proprie spese di investimento per interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 4, già finanziati per non meno del 50 per cento della spesa complessiva".
          La disposizione interessa il recupero del patrimonio culturale che trova corrispondenza negli ordinari stanziamenti di bilancio. Si ritiene, tuttavia, che l'incentivazione all'attività di recupero recata dalla nuova disposizione possa comportare un incremento sulla spesa statale con stima: 9 miliardi di lire nel 1997, 44 miliardi di lire nel 1998 e 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.


Articolo 1, comma 8.

          "Il Ministero per i beni culturali e ambientali può comunque concedere contributi in conto capitale che concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma 7, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei perimetri di cui al comma 2. Il contributo può essere erogato anche in acconto non superiore al trenta per cento del suo ammontare".
          Si stima che in attuazione della norma verranno richiesti contributi da parte di proprietari di immobili di interesse storico-artistico, collocati in circa duemila comuni classificabili come "città storiche", per 5 miliardi di lire nel 1997 e 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001.


Articolo 5, comma 2.

          "La concessione ha durata trentennale e prevede l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e alla conservazione del bene e la possibilità di visita da parte del pubblico secondo modalità fissate nella convenzione. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può essere erogato al concessionario il contributo statale di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, fino al 50 per cento del costo totale degli interventi".
          Si ritiene che la disposizione possa riguardare, nel triennio di riferimento, non più di cento edifici, con un contributo medio di lire 150 milioni, con un onere complessivo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001.


RIEPILOGO (in miliardi di lire)

                1997 1998 1999 2000 2001

Articolo 1, comma 7 9 44 50 50 50
Articolo 1, comma 8 5 20 20 20 20
Articolo 5, comma 2 5 5 5 5 5

Totale 19 69 75 75 75


Copertura dell'onere

          Alla copertura dell'onere, pari a lire 19 miliardi nel 1997, a lire 69 miliardi nel 1998 e a lire 75 miliardi nel 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali nella tabella B della legge finanziaria 1997 che presenta adeguata disponibilità.




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