PROGETTO DI LEGGE - N. 4015




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Centri, quartieri e siti storici).

        1. Sono soggette alla presente legge le città storiche con i loro centri, quartieri e siti di interesse storico-artistico, identificati ai sensi del comma 2, la cui conservazione e valorizzazione costituiscono obiettivi primari delle amministrazioni statali e locali. Spetta ai comuni il compito di individuare i propri centri, quartieri e siti storici.
        2. I comuni che abbiano interesse all'accertamento della valenza storico-artistica dei propri centri, quartieri e siti, provvedono alla relativa perimetrazione e chiedono al soprintendente per i beni ambientali e architettonici la conformità della perimetrazione medesima all'estensione del patrimonio storico urbano. Il soprintendente provvede entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Qualora i comuni non effettuino la delimitazione, il soprintendente, ove rilevi l'interesse storico-artistico, predispone la perimetrazione e la propone ai comuni interessati per le determinazioni del caso.
        3. I comuni, ottenuto l'accertamento di cui al comma 2, possono adottare il programma per gli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano presente nel territorio comunale. Il programma assicura l'integrità dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e di quelli di valore ambientale, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino, preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non statale. Il programma è approvato dal comune, sentiti i competenti soprintendenti.
        4. I comuni che hanno ottenuto l'accertamento di cui al comma 2 e si sono dotati del programma per gli interventi a salvaguardia sono tenuti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a predisporre ogni anno un programma volto ad assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, di proprietà pubblica e privata, esistente nelle città storiche.
        5. Il programma annuale di cui al comma 4 riguarda anche la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche e dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e privati, nelle finiture e arredi delle facciate e pavimentazioni, nelle vetrine, insegne e arredi mobili, nelle sistemazioni degli impianti e in ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana, nel rispetto dei caratteri originali e tradizionali. Il programma annuale è adottato in apposita conferenza di servizi tra i rappresentanti del comune e delle competenti soprintendenze.
        6. Per la realizzazione del programma annuale il comune promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate e accordi con i privati sostitutivi delle determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle proprie spese di investimento per interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 4, già finanziati per non meno del 50 per cento della spesa complessiva.
        8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può, comunque, concedere contributi in conto capitale, che concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma 7, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei perimetri di cui al comma 2. Il contributo può essere erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento del suo ammontare.


Art. 2.

(Riconoscimento dell'interesse
storico-artistico).

        1. I beni immobili pubblici o privati ricadenti nei perimetri dei centri, dei quartieri e dei siti di interesse storico-artistico sono sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ad eccezione di quelle relative all'obbligo della comunicazione delle alienazioni, nonché all'esercizio del diritto di prelazione sulle cose alienate. La notifica è sostituita dalla pubblicazione della perimetrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che è affissa per sessanta giorni all'albo pretorio del comune.
        2. L'autorità preposta alla tutela, qualora sussistano i requisiti, può comunque procedere alla dichiarazione di interesse artistico e storico di singoli immobili. Restano validi gli atti notificati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le autorizzazioni e le approvazioni relative ad interventi sugli immobili ricadenti nelle aree perimetrate sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta al competente soprintendente. Il termine è sospeso fino a trenta giorni per una sola volta, se la soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente. Decorso il termine, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di autorizzazione e approvazione si intendono accolte.
        4. Le agevolazioni fiscali previste per gli immobili sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse storico ed artistico, trovano applicazione nei confronti dei beni immobili ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi della presente legge solo ove siano stati oggetto di notifica in forma amministrativa ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.1089.


Art. 3.

(Dichiarazione di interesse culturale di
locali luogo di tradizionali attività).

        1. Con provvedimento del soprintendente per i beni ambientali e architettonici può essere dichiarato l'interesse culturale di locali luogo di tradizionali e significative attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali, produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e nei siti storico-artistici.
        2. La dichiarazione, che contiene le indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative all'attività, è notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ed è trascritta a cura della soprintendenza presso la conservatoria dei registri immobiliari.
        3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile sottopone al soprintendente, per la preventiva approvazione, ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi caratterizzanti l'attività. Il soprintendente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta comunica le proprie determinazioni. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.


Art. 4.

(Programma degli eventi e delle
manifestazioni).

        1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano abbia ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, è istituita la conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due rappresentanti del comune e i rappresentanti delle competenti soprintendenze.
        2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al decoro degli spazi.
        3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni e, comunque, i relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di interesse storico artistico, sono sottoposti all'esame della conferenza che delibera all'unanimità. Le pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze sono sostitutive delle approvazioni previste dalla legge 1^ giugno 1939, n. 1089.


Art. 5.

(Concessione di immobili demaniali
di interesse storico-artistico).

        1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse storico-artistico lo Stato, le regioni e gli enti locali possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse storico-artistico da destinare anche a strutture e impianti di ricettività e fruizione turistica, ricreativa e culturale.
        2. La concessione ha durata trentennale e prevede l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e alla conservazione del bene e la possibilità di visita da parte del pubblico secondo modalità fissate nella convenzione. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può essere erogato al concessionario il contributo statale di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, fino al 50 per cento del costo totale degli interventi.


Art. 6.

(Promozione e qualificazione dell'offerta
turistica).

        1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione equilibrata di tutto il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e viabilità, di acquedotto e di fognatura svolgono, unitamente alla provincia, in collegamento con i piani di programmazione e di promozione regionale e preferibilmente tramite compartecipazione pubblico-privata, attività di promozione e qualificazione dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche mediante:

            a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio e la commercializzazione nei mercati d'origine;

            b) il potenziamento dei servizi di informazione e prenotazione dei principali servizi, soprattutto ai punti di accesso;

            c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai diversi percorsi turistici nel centro storico;

            d) l'individuazione di itinerari culturali alternativi.

        2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.


Art. 7.

(Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria).

        1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il 1997, di lire 44 miliardi per il 1998 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.
        2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1997, di lire 20 miliardi per il 1998 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.
        3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001.
        4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1997, a lire 69 miliardi per il 1998 ed a lire 75 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
        5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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