PROGETTO DI LEGGE - N. 4015
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Centri, quartieri e siti storici).
1. Sono soggette alla presente legge le città storiche con
i loro centri, quartieri e siti di interesse
storico-artistico, identificati ai sensi del comma 2, la cui
conservazione e valorizzazione costituiscono obiettivi primari
delle amministrazioni statali e locali. Spetta ai comuni il
compito di individuare i propri centri, quartieri e siti
storici.
2. I comuni che abbiano interesse all'accertamento della
valenza storico-artistica dei propri centri, quartieri e siti,
provvedono alla relativa perimetrazione e chiedono al
soprintendente per i beni ambientali e architettonici la
conformità della perimetrazione medesima all'estensione del
patrimonio storico urbano. Il soprintendente provvede entro
tre mesi dal ricevimento della richiesta. Qualora i comuni non
effettuino la delimitazione, il soprintendente, ove rilevi
l'interesse storico-artistico, predispone la perimetrazione e
la propone ai comuni interessati per le determinazioni del
caso.
3. I comuni, ottenuto l'accertamento di cui al comma 2,
possono adottare il programma per gli interventi a
salvaguardia del patrimonio storico urbano presente nel
territorio comunale. Il programma assicura l'integrità dei
monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e
di quelli di valore ambientale, nonché di ogni altro elemento
tradizionale e caratteristico del contesto cittadino,
preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e
dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le
testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non
statale. Il programma è approvato dal comune, sentiti i
competenti soprintendenti.
4. I comuni che hanno ottenuto l'accertamento di cui al
comma 2 e si sono dotati del programma per gli interventi a
salvaguardia sono tenuti, nei limiti delle risorse di bilancio
disponibili, a predisporre ogni anno un programma volto ad
assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale, di proprietà pubblica e privata, esistente nelle
città storiche.
5. Il programma annuale di cui al comma 4 riguarda anche
la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche e
dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e
privati, nelle finiture e arredi delle facciate e
pavimentazioni, nelle vetrine, insegne e arredi mobili, nelle
sistemazioni degli impianti e in ogni altro elemento incidente
sull'immagine urbana, nel rispetto dei caratteri originali e
tradizionali. Il programma annuale è adottato in apposita
conferenza di servizi tra i rappresentanti del comune e delle
competenti soprintendenze.
6. Per la realizzazione del programma annuale il comune
promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche
interessate e accordi con i privati sostitutivi delle
determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali,
nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina
una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle
proprie spese di investimento per interventi di restauro e di
manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di
realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 4, già
finanziati per non meno del 50 per cento della spesa
complessiva.
8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può,
comunque, concedere contributi in conto capitale, che
concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di
cui al comma 7, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n.
1552, per interventi sugli immobili privati e pubblici
compresi nei perimetri di cui al comma 2. Il contributo può
essere erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento
del suo ammontare.
Art. 2.
(Riconoscimento dell'interesse
storico-artistico).
1. I beni immobili pubblici o privati ricadenti nei
perimetri dei centri, dei quartieri e dei siti di interesse
storico-artistico sono sottoposti alle disposizioni di cui
alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ad eccezione di quelle
relative all'obbligo della comunicazione delle alienazioni,
nonché all'esercizio del diritto di prelazione sulle cose
alienate. La notifica è sostituita dalla pubblicazione della
perimetrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che è affissa per sessanta giorni all'albo pretorio
del comune.
2. L'autorità preposta alla tutela, qualora sussistano i
requisiti, può comunque procedere alla dichiarazione di
interesse artistico e storico di singoli immobili. Restano
validi gli atti notificati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni e le approvazioni relative ad
interventi sugli immobili ricadenti nelle aree perimetrate
sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta al competente soprintendente. Il
termine è sospeso fino a trenta giorni per una sola volta, se
la soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio, ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica,
dandone comunicazione al richiedente. Decorso il termine,
previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di autorizzazione e approvazione si
intendono accolte.
4. Le agevolazioni fiscali previste per gli immobili
sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1^ giugno 1939,
n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse storico
ed artistico, trovano applicazione nei confronti dei beni
immobili ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi della
presente legge solo ove siano stati oggetto di notifica in
forma amministrativa ai sensi della legge 1^ giugno 1939,
n.1089.
Art. 3.
(Dichiarazione di interesse culturale di
locali luogo di tradizionali attività).
1. Con provvedimento del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici può essere dichiarato l'interesse
culturale di locali luogo di tradizionali e significative
attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali,
produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e nei siti
storico-artistici.
2. La dichiarazione, che contiene le indicazioni sulla
conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative
all'attività, è notificata in via amministrativa al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile ed è trascritta a cura della soprintendenza
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile
sottopone al soprintendente, per la preventiva approvazione,
ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile
o agli arredi caratterizzanti l'attività. Il soprintendente
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta comunica
le proprie determinazioni. Trascorso inutilmente tale termine
l'autorizzazione si intende rilasciata.
Art. 4.
(Programma degli eventi e delle
manifestazioni).
1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano abbia
ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, è
istituita la conferenza comunale degli eventi e delle
manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno
parte due rappresentanti del comune e i rappresentanti delle
competenti soprintendenze.
2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in
occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e
gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al
decoro degli spazi.
3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni e,
comunque, i relativi progetti che interessano le vie, le
piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o
dei siti di interesse storico artistico, sono sottoposti
all'esame della conferenza che delibera all'unanimità. Le
pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze
sono sostitutive delle approvazioni previste dalla legge 1^
giugno 1939, n. 1089.
Art. 5.
(Concessione di immobili demaniali
di interesse storico-artistico).
1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse
storico-artistico lo Stato, le regioni e gli enti locali
possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse
storico-artistico da destinare anche a strutture e impianti di
ricettività e fruizione turistica, ricreativa e culturale.
2. La concessione ha durata trentennale e prevede
l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e
alla conservazione del bene e la possibilità di visita da
parte del pubblico secondo modalità fissate nella convenzione.
Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli
immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve
prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può
essere erogato al concessionario il contributo statale di cui
alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, fino al 50 per cento del
costo totale degli interventi.
Art. 6.
(Promozione e qualificazione dell'offerta
turistica).
1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi
turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione
equilibrata di tutto il patrimonio storico-artistico e
paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi
sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e viabilità, di
acquedotto e di fognatura svolgono, unitamente alla provincia,
in collegamento con i piani di programmazione e di promozione
regionale e preferibilmente tramite compartecipazione
pubblico-privata, attività di promozione e qualificazione
dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche
mediante:
a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio
e la commercializzazione nei mercati d'origine;
b) il potenziamento dei servizi di informazione e
prenotazione dei principali servizi, soprattutto ai punti di
accesso;
c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai
diversi percorsi turistici nel centro storico;
d) l'individuazione di itinerari culturali
alternativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province
interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti
uffici periferici del Ministero per i beni culturali e
ambientali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni
culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra
utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.
Art. 7.
(Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria).
1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è
autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per il 1997, di lire
44 miliardi per il 1998 e di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1999 al 2001.
2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1997, di lire
20 miliardi per il 1998 e di lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1999 al 2001.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al
2001.
4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1997, a
lire 69 miliardi per il 1998 ed a lire 75 miliardi per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e
ambientali.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.