RELAZIONE - N. 3855-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge è finalizzato a
conferire al Governo la delega per l'emanazione di uno o più
decreti legislativi recanti le norme necessarie per regolare
l'ordinato passaggio dalla moneta nazionale, la Lira, alla
moneta unica europea, l'Euro.
La V Commissione lo ha esaminato in sede referente nelle
sedute del 2, 8, 9 e 16 luglio, approvandolo con
modificazioni. Prima di dare conto del contenuto è opportuno
descrivere il contesto nel quale si colloca il disegno di
legge.
1. Il quadro di riferimento per l'introduzione della
moneta unica è stato definito dal Consiglio europeo in
occasione delle riunioni di Madrid nel dicembre 1995 e di
Dublino nel dicembre 1996. Nelle riunioni ricordate il
Consiglio ha confermato la data del 1^ gennaio 1999 prevista
dal Trattato di Maastricht (articolo 109J, paragrafo 4) per
l'inizio della terza fase dell'Unione economica e
monetaria.
Al riguardo, il Consiglio europeo, svoltosi a Madrid il 15
e 16 dicembre 1995, ha precisato che a partire dalla data (nei
primi mesi del 1998) in cui il Consiglio, riunito a livello
dei capi di Stato o di Governo, deciderà quali Stati
soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una
moneta unica, inizierà un periodo interinale, che terminerà
all'inizio della terza fase dell'Unione economica e
monetaria.
Secondo le tappe delineate dal Consiglio europeo,
l'introduzione della moneta unica si articolerà in tre stadi,
lungo un periodo transitorio compreso tra il 1^ gennaio 1999 e
il 1^ luglio 2002.
A partire dal 1^ gennaio 1999:
si avrà la fissazione irrevocabile dei tassi di
conversione tra le valute dei paesi partecipanti e l'Euro. Le
valute nazionali diverranno espressioni diverse di quella che
sarà economicamente la stessa valuta. Le banconote nazionali
continueranno ad essere le uniche ad avere corso legale;
si avrà l'introduzione dell'Euro in forma
scritturale.
Il 1^ gennaio 2002 è la data ultima per l'immissione di
banconote e monete metalliche in Euro; contemporaneamente
verranno progressivamente ritirate dalla circolazione le
banconote e le monete nazionali.
Entro il 1^ luglio 2002 sarà completato il passaggio alla
moneta unica, per tutte le transazioni e per tutti gli
operatori. Le banconote e le monete metalliche nazionali
saranno ritirate dalla circolazione e perderanno lo status
di valuta a corso legale. L'Euro diverrà l'unica moneta
avente corso legale.
La definizione della politica monetaria verrà affidata al
Sistema Europeo delle Banche Centrali (di seguito SEBC) che
gestirà la politica monetaria a partire dall'inizio della
terza fase dell'UEM (1^ gennaio 1999) per tutto il periodo
transitorio.
Obiettivo primario del SEBC è la stabilità dei prezzi.
Suoi compiti fondamentali saranno la definizione e
l'attuazione della politica monetaria nell'area dell'Euro, la
detenzione e gestione delle riserve ufficiali degli Stati
membri partecipanti, l'operatività in cambi e la garanzia
dell'effettività dei sistemi di pagamento nell'area dell'Euro.
Oltre a ciò, è previsto che il SEBC contribuisca sia
all'efficace applicazione delle politiche di vigilanza
prudenziale sugli istituti di credito che alla stabilità del
sistema finanziario.
Il SEBC è composto dalla Banca Centrale Europea (di
seguito BCE) e dalle banche centrali nazionali, operanti
secondo uno schema di decentramento operativo. Gli interventi
di politica monetaria di competenza della BCE saranno uniformi
per tutta l'area dell'Euro. Le banche centrali nazionali
avranno il compito di attuare gli interventi.
Sia il SEBC che la BCE dovranno essere istituiti, dopo la
decisione del Consiglio su quali Stati potranno partecipare
all'UEM fin dall'inizio, entro un termine sufficientemente
ravvicinato, tale da rendere sia il SEBC che la BCE pienamente
operativi dal 1^ gennaio 1999. Pertanto, non appena possibile,
durante il periodo "interinale", gli Stati membri dell'Unione
economica e monetaria procederanno alla nomina del Comitato
esecutivo della BCE.
2. Il quadro giuridico per l'introduzione dell'Euro è
stato definito dai due regolamenti sui quali si è registrato
un accordo politico in occasione del Consiglio europeo di
Dublino del 13 e 14 dicembre 1996. E' da notare tuttavia che
il regolamento ex articolo 235 del Trattato è stato
formalmente adottato dal Consiglio in data 17 giugno 1997 (CE
1103/97) mentre il secondo, ex articolo 109L, paragrafo
4, sarà adottato solo successivamente alla decisione sugli
Stati membri che parteciperanno all'area dell'Euro.
Lo scopo che si prefigge l'Unione è dare al riguardo
certezza giuridica agli operatori finanziari e ai cittadini di
tutti gli Stati membri con notevole anticipo rispetto
all'inizio della terza fase. Ciò consentirà, come enunciato
nel "considerando" n. 4 del regolamento (CE) 1103/97, di far
sì che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano
in condizioni soddisfacenti.
Il regolamento 1103/97, al fine di assicurare certezza
giuridica agli operatori e di garantire il buon funzionamento
del mercato comune, contiene la specificazione degli aspetti
dell'introduzione dell'Euro, come la continuità dei contratti,
l'equivalenza di uno a uno fra l'Euro e l'Ecu, il grado di
precisione con il quale i tassi di conversione verranno
fissati irrevocabilmente dal 1^ gennaio 1999 e le regole di
arrotondamento.
Come si è accennato, il Consiglio europeo di Dublino del
dicembre 1996 ha sostanzialmente concordato sul testo di un
secondo regolamento ex articolo 109L, paragrafo 4, terza
fase, del Trattato, che sarà tuttavia adottato formalmente una
volta che il Consiglio deciderà quali siano gli Stati membri
partecipanti all'Unione economica e monetaria.
Il regolamento in esame è articolato secondo un doppio
schema: alcuni articoli si applicano durante il periodo
transitorio, altri a partire dall'inizio della terza fase.
Si richiama in particolare l'articolo 2 che, con
decorrenza 1^ gennaio 1999, dispone:
la moneta degli Stati membri partecipanti è l'Euro;
l'unità monetaria è un Euro, diviso in 100
centesimi.
Caratteristica principale della nuova moneta sarà
l'assenza dei rischi di cambio tra l'Unità Euro e le unità
monetarie nazionale o tra le varie unità monetarie nazionali
("considerando" n. 6).
Infatti ("considerando" n. 5) in conformità dell'articolo
109L, paragrafo 4, del Trattato, il Consiglio alla data di
inizio della terza fase, cioè il 1^ gennaio 1999, adotta i
tassi di conversione a cui vengono irrevocabilmente vincolate
le valute degli Stati membri, oltre che il tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'Euro si sostituisce a
queste monete. In questo senso l'articolo 3 del regolamento in
esame prevede che l'Euro sostituisca, al tasso di conversione,
la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo dei due
Regolamenti.
3. Le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid
(dicembre 1995) e del Consiglio europeo di Dublino, (dicembre
1996), insieme ai due regolamenti in precedenza illustrati,
hanno definito il quadro complessivo di transizione dalle
valute nazionali all'Euro. All'interno di questo quadro ogni
Stato membro deve a sua volta scegliere le modalità specifiche
di intervento, definendo un ambito operativo per assicurare
l'effettiva e corretta introduzione dell'Euro.
L'Italia aspira a partecipare all'UEM sin dall'inizio
della terza fase: è questo un punto essenziale del programma
del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Al fine di
facilitare il passaggio alla moneta europea è stato istituito
presso il Ministero del tesoro il Comitato Euro, presieduto da
un sottosegretario delegato dal Ministro competente. Il
Comitato ha analizzato i problemi insorgenti nel passaggio
all'Euro nelle grandi aree di mercati e finanza, della
Pubblica amministrazione e delle imprese, delle implicazioni
giuridiche e della gestione informatica. Ha inoltre formulato
proposte nelle diverse materie al Governo che trovano
riscontro anche nel disegno di legge al nostro esame.
Successivamente ai decreti del Ministro del tesoro del 12
e 30 settembre 1996 e 31 ottobre 1996, con i quali è stato
istituito il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro
(Comitato Euro) e alla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 giugno 1997, che contiene istruzioni per
il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione
dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico
italiano, è stata emanata in data 3 giugno 1997 un'altra
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che
risponde a varie finalità.
In primo luogo, si vuole assicurare il recepimento di
quanto indicato in sede comunitaria sulla continuità degli
strumenti e dei rapporti giuridici e sulla neutralità del
passaggio dalla moneta nazionale all'Euro. In questo contesto,
le amministrazioni pubbliche (sia a livello centrale che
periferico) devono svolgere un ruolo propulsivo e di guida del
processo nel periodo transitorio.
Oltre a ciò, in sede di Comitato Euro, è emersa
l'importanza di due ulteriori concetti: l'informazione e la
partecipazione di tutte le strutture pubbliche in questo
processo; la garanzia dell'operatività delle amministrazioni
pubbliche e il rapporto fra cittadini e le stesse, ritenendo
opportuno prevedere un'apposita sede, in ambito provinciale,
in grado di svolgere le attività necessarie per rispondere
alle esigenze descritte sopra. Infine, la direttiva indica dei
termini certi entro i quali le amministrazioni pubbliche
dovranno rendere operativi tutti gli strumenti di cui sono
state dotate.
La direttiva del 3 giugno scorso stabilisce:
a) il quadro di riferimento;
b) il piano di attuazione;
c) l'attuazione da parte delle amministrazioni
periferiche e locali;
d) la formazione.
Nel quadro di riferimento si prevede come il processo di
adozione dell'Euro debba rispondere al principio generale
"nessun obbligo, nessuna proibizione", stabilendo in questo
modo un sistema in cui i cittadini non subiscano le scelte
delle amministrazioni pubbliche, bensì possano integrarle. In
questo senso le amministrazioni pubbliche sono tenute a
garantire una posizione unitaria e coordinata fra i vari
soggetti partecipanti, a tutti i livelli amministrativi, al
fine di assicurare soluzioni adeguate per l'intero sistema,
tale cioè da definire in maniera certa e precisa i tempi e i
modi per la transizione alla moneta unica.
Durante la fase transitoria (1^ gennaio 1999-31 dicembre
2001) le pubbliche amministrazioni, dovranno assicurare ai
cittadini:
la possibilità di utilizzare l'Euro nei pagamenti alle
pubbliche amministrazioni (tale possibilità è comunque esclusa
per i pagamenti in contanti);
la possibilità di richiedere alle pubbliche
amministrazioni versamenti in Euro;
la possibilità di comunicare in Euro con le pubbliche
amministrazioni.
Nella fase transitoria è previsto che le pubbliche
amministrazioni utilizzino, per la contabilità di bilancio,
esclusivamente la Lira come valuta di denominazione. In questo
settore il passaggio all'Euro verrà effettuato alla fine del
periodo transitorio: a partire dal 1^ gennaio 2002 tutte le
pubbliche amministrazioni adotteranno simultaneamente
l'Euro.
Nel periodo transitorio si determinerà, data
l'effettuazione dei pagamenti, la riscossione di entrate e il
ricevimento di documentazione in Euro, la necessità di
effettuare conversioni valutarie e documentali, dato che la
contabilità delle amministrazioni pubbliche rimarrà in Lire.
Per la conversione valutaria si individuerà lo specifico
momento di realizzazione, proprio di ogni procedimento, per
quella documentale occorrerà prevedere le necessarie procedure
interne di ogni amministrazione pubblica. Sono previsti
specifici programmi operativi per curare gli adempimenti
relativi ai due tipi di conversione.
4. Poiché taluni adempimenti devono essere definiti per
legge, il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge
al nostro esame, presentato alla Camera il 12 giugno
scorso.
Il disegno di legge è articolato in due capi. Nel Capo I,
è prevista la delega al Governo e vengono indicati i criteri e
i principi generali della delega.
Nel Capo II sono comprese disposizioni specifiche ed i
principi e criteri direttivi speciali di delega
legislativa.
La delega (articolo 1) riguarda l'emanazione, nel termine
di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di uno o più
decreti legislativi su cui viene espresso il parere delle
competenti Commissioni.
La delega è prevista anche per l'emanazione di decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
delle disposizioni originarie. Tale delega può essere
utilizzata entro il periodo di due anni.
E' previsto, al comma 5 dell'articolo 1, il ricorso al
comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 per
l'emanazione di regolamenti finalizzati ad adeguare la
disciplina legislativa degli ordinamenti di settore della
pubblica amministrazione alle esigenze derivanti
dall'introduzione dell'Euro. Su proposta del Governo, la V
Commissione ha approvato un emendamento all'articolo 1, che
specifica che la delega concerne anche l'obiettivo di
"assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con
quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato". La V
Commissione ha ritenuto di non dover dare corso
all'osservazione contenuta nel parere della I Commissione a
proposito del fatto che il parere sui decreti legislativi
della competente Commissione dovrebbe essere sempre espresso.
La formulazione della disposizione sulle modalità di
espressione del parere è infatti conforme a quanto previsto in
proposito dalla legge n. 400 del 1988. E' per il resto
pienamente condivisibile la preoccupazione sulla
manifestazione del parere. Ma questo deve essere reso in tempi
certi.
L'articolo 2 delinea i criteri e i principi direttivi di
ordine generale cui i decreti legislativi faranno
riferimento.
Al comma 1 si prevede che i decreti legislativi, in
osservanza delle disposizioni comunitarie in materia e fatti
salvi i principi e criteri specifici indicati nei successivi
articoli, saranno informati ai seguenti criteri:
a) continuità degli strumenti e dei rapporti
giuridici.
Il criterio di delegazione in esame si conforma a quanto
stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) 1103/97 del
Consiglio europeo del 17 giugno 1997. Con tale principio si
prevede espressamente che l'introduzione della nuova unità di
misura monetaria, in sostituzione di quelle attualmente
vigenti nei singoli stati membri, non comporti alcun effetto
modificativo sulle fonti delle obbligazioni né sui rapporti
giuridici in corso, ciò in conformità di un principio di
diritto generalmente accettato, in base al quale
l'introduzione di una nuova moneta non incide sulla continuità
dei contratti e degli altri strumenti giuridici.
Questa previsione è rilevante nel nostro ordinamento sotto
un duplice aspetto: da un lato la vicenda ricade sotto la
disciplina dell'articolo 1277 del codice civile, che
stabilisce che "i debiti pecuniari si estinguono con moneta
avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento...",
che, successivamente alla sua introduzione, sarà appunto
l'Euro; dall'altro, per quanto concerne il profilo economico,
non si potrà considerare l'introduzione dell'Euro come
"avvenimento straordinario e imprevedibile" al fine di
applicare l'articolo 1467 del codice civile, che consente la
risoluzione unilaterale dei contratti a prestazioni
corrispettive in seguito alla sopravvenuta eccessiva onerosità
della prestazione di una delle parti.
Si segnala che il regolamento comunitario utilizza la
dizione "strumenti giuridici", ripresa nel disegno di legge,
per adeguare l'ambito di applicazione della normativa italiana
a quello della normativa comunitaria. L'articolo 1 del
regolamento (CE) 1103/97 intende questa espressione in senso
molto ampio, ricomprendendovi: disposizioni normative, atti
amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti
giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle
banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi
efficacia giuridica. Tutti questi atti giuridici, per il
suindicato principio di continuità, non subiscono
modificazioni in seguito all'introduzione dell'Euro;
b) neutralità del passaggio dalla moneta nazionale
all'Euro e degli effetti conseguenti.
Il principio di neutralità, previsto dall'articolo 3 del
regolamento (CE) 1103/97, viene così totalmente recepito.
Dall'articolo citato, che pur prevedendo una clausola di
salvaguardia degli accordi assunti dalle parti afferma che
"l'introduzione dell'Euro non avrà l'effetto di modificare
alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare
o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento
giuridico, né di dare a una parte il diritto di modificare o
porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico", può
infatti desumersi come il passaggio dalla moneta nazionale
all'Euro debba incidere esclusivamente sull'unità monetaria
utilizzata, non avendo conseguenze sui rapporti giuridici non
previste dai regolamenti comunitari. Non si è ritenuto di
dover ribadire che sono fatte salve le clausole di
salvaguardia degli accordi diversi fra le parti perché questa
previsione è già compresa nell'affermazione che nessuno
strumento giuridico viene modificato con l'introduzione
dell'Euro.
c) piena informativa delle regole della
transazione.
Il principio qui enunciato riflette appieno quanto
contenuto nel "considerando" n. 4 del citato regolamento, dove
si riconosce la necessità di assicurare ai cittadini e alle
imprese di tutti gli Stati membri la certezza giuridica in
relazione alle disposizioni riguardanti la transizione
all'Euro, anche in riferimento ad una piena e corretta
informativa;
d) previsione, mediante norme per la fase
transitoria, di periodi di adattamento al fine di favorire il
passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole
utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;
e) introduzione di eventuali modifiche o
integrazioni alle discipline vigenti, al fine di evitare
disarmonie, nei settori interessati dalla normativa da
attuare;
f) possibilità per i decreti legislativi di
disporre la delegificazione delle discipline non coperte da
riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze
derivanti dall'introduzione della moneta unica europea;
g) assicurare che la disciplina disposta dai
decreti legislativi sia conforme alle disposizioni comunitarie
eventualmente intervenute al momento dell'esercizio della
delega;
h) copertura di eventuali spese connesse
all'introduzione dell'Euro che non siano previste dalle leggi
vigenti e non rientrino nell'attività ordinaria delle
pubbliche amministrazioni. Qualora non sia possibile fare
fronte alle nuove e maggiori spese con i fondi già assegnati
alle amministrazioni competenti, si provvederà alla copertura
a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie di cui agli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183. I decreti delegati dovranno inoltre
provvedere alla quantificazione dei suddetti oneri in apposite
relazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo
7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive
modificazioni.
La V Commissione ha approvato modificazioni di ordine
meramente formale all'articolo 2. Si è inoltre discusso
ampiamente delle previsioni di delegificazione di cui alla
lettera f) anche alla luce del parere della Commissione
Affari Costituzionali che sul criterio in argomento ha
formulato una osservazione negativa. Peraltro la norma di
delegificazione è formulata in termini identici a quelli
adottati usualmente nella annuale legge comunitaria.
Conseguentemente la Commissione ha ritenuto di mantenere, nel
testo proposto per l'Aula, il criterio di delegificazione come
formulato dal Governo. Quanto al meccanismo di copertura degli
oneri finanziari, la delega correttamente adotta quello della
legge n. 183 del 1987 per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Peraltro, sulla base delle comunicazioni del
Governo, gli oneri sono stimabili in alcuni miliardi di
lire.
L'articolo 3 prevede che nel rispetto dei principi e
criteri generali di cui al precedente articolo 2 e in aggiunta
ad essi, i decreti delegati si informino "per alcune materie
ove è stata evidenziata la necessità di intervento ad arte del
legislatore italiano" a principi e criteri direttivi speciali
indicati nei successivi articoli dal 4^ al 13^.
L'articolo 4 stabilisce un principio di continuità dei
parametri di indicizzazione, facendo specifico riferimento a
quelli che, venendo meno in seguito all'introduzione
dell'Euro, non possono essere automaticamente sostituiti.
Alcuni parametri di indicizzazione utilizzati per il
calcolo degli interessi concordati nei contratti, denominati o
da eseguirsi in Euro e retti da disciplina di Paesi membri
dell'Unione economica e monetaria con Paesi non aderenti,
possono essere influenzati dal passaggio all'Euro. Infatti,
mentre alcuni parametri possono essere facilmente sostituiti
con altri analoghi, anche se riferiti all'Euro, per altri
parametri la transazione potrebbe realizzarsi in
un'abolizione.
In questo caso, è necessaria una ridefinizione dei
parametri in oggetto, attribuendo quindi ai decreti
legislativi il compito di individuare i criteri. La V
Commissione ha emendato l'articolo stabilendo che i nuovi
parametri devono determinare la equivalenza
economico-finanziaria rispetto a quelli cessati e non una
semplice valenza "pari od analoga" come previsto nel testo del
Governo.
L'articolo 5 delinea la disciplina delle modalità di
utilizzo dell'Euro nei calcoli effettuati ai fini della
successiva quantificazione di importi monetari da pagare o da
contabilizzare.
Al fine di avere un maggior grado di precisione, fermi
restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti citati
dell'Unione, si prevede che i decreti delegati possono
disciplinare modalità di utilizzo dell'Euro nei calcoli
intermedi anche in deroga alle regole stabilite in sede
comunitaria a condizione che, anche con arrotondamenti finali,
sia esattamente indicata la quantità di moneta risultante.
L'articolo 6 disciplina gli effetti della conversione in
Euro degli importi in lire contenuti nelle norme vigenti. Il
comma 1 prevede che le norme delegate disciplinano tali
effetti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) irrilevanza degli scarti derivanti
dall'automatica conversione di lire in Euro;
b) qualora si renda opportuno modificare il
risultato della conversione, la modifica dovrà essere
effettuata mantenendo sostanzialmente inalterato l'ordine di
grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli
effetti giuridici connessi, nel rispetto della funzione svolta
dalla disposizione considerata;
c) concessione di un adeguato periodo di
adattamento agli importi stabiliti in Euro ai sensi della
lettera a), prevedendo una disciplina transitoria che
tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da
sole, alternative o congiunte a pene detentive, dovranno
essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie
al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la
proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi
dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle
disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente
emanate, nonché alle sanzioni amministrative.
Sono sempre le norme delegate a disciplinare i criteri di
arrotondamento degli importi in Euro nell'ipotesi (comma 2) in
cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda
comunque i criteri di quantificazione.
Sulla scorta del parere della I Commissione, è stato
approvato un emendamento del relatore che sopprime la parola
"sostanzialmente" alla lettera b).
In base all'articolo 7, comma 1, i decreti delegati
dovranno disciplinare le modalità per la ridenominazione in
Euro, fin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e
degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti
pubblici, nonché degli strumenti finanziari privati, tenendo
conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli
emittenti.
Al riguardo si ricorda che:
a partire dal 1^ gennaio 1999 (data di inizio del
periodo transitorio) il nuovo debito pubblico negoziabile sarà
emesso dagli Stati membri partecipanti all'UEM, in Euro;
durante il periodo transitorio (1^ gennaio 1999-31
dicembre 2001), ciascuno Stato membro potrà adottare i
provvedimenti necessari al fine di convertire in Euro il
debito pubblico in essere denominato in unità nazionale ed
emesso a norma del diritto nazionale;
entro il termine massimo di sei mesi dalla fine del
periodo transitorio, cioè entro il 1^ luglio 2002, il debito
pubblico espresso nelle monete nazionali sarà rimborsabile
solo in moneta unica (conclusioni del Consiglio di Madrid,
paragrafo 11).
Da ciò consegue che gli Stati membri partecipanti dovranno
operare la conversione del debito entro il 31 dicembre 2001,
con facoltà di effettuarla già durante il periodo
transitorio.
Secondo le conclusioni del gruppo di lavoro interservizi
della Banca d'Italia, riprese dal Comitato EURO, la
conversione del debito dovrebbe essere realizzata cercando di
evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il
ruolo dell'Euro. Il Governo ha condiviso questa opzione.
L'operazione di ridenominazione deve quindi riguardare il
numero più ampio possibile di strumenti, titoli a breve e a
lungo termine, titoli fisici e dematerializzati. L'ipotesi
avanzata è quella di procedere subito alla ridenominazione del
debito pubblico negoziabile in circolazione, indipendentemente
dalla vita residua dei prestiti. Rimarrebbero esclusi
unicamente i BTP nominativi in circolazione, per lo scarso
ammontare e per le peculiari caratteristiche che non ne
favoriscono il trasferimento. I pagamenti degli interessi e il
rimborso del capitale dovranno essere commisurati al valore in
Euro dei titoli convertiti e saranno eseguiti in Euro.
Quanto al debito non negoziabile, in base alle ipotesi
avanziate dal Comitato Euro si prevede la conversione al 1^
gennaio 2002. A decorrere dal 1^ gennaio 1999 saranno comunque
messi a disposizione dei risparmiatori Buoni postali
fruttiferi - BPF - in Euro.
Per quanto riguarda i tempi, viene considerato preferibile
procedere alla conversione dei titoli negoziabili del debito
pubblico istantaneamente, alla data del 1^ gennaio 1999 o
comunque ad una data ravvicinata a questa.
Il comma 2 prevede che siano emanate le disposizioni
necessarie a determinare, già dall'inizio del periodo
transitorio, "i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità
di conto utilizzata nei mercati" per lo scambio, la
compensazione e la liquidazione degli strumenti di cui alla
sezione B dell'allegato al decreto legislativo n. 415 del 1996
(cosiddetto decreto EUROSIM) e delle merci. Si prevede inoltre
la determinazione dell'unità di conto utilizzata nei sistemi
per lo scambio, la compensazione e la liquidazione dei
pagamenti. Gli strumenti richiamati sono i valori mobiliari,
le quote di organismi di investimento collettivo, gli
strumenti del mercato monetario, i cosiddetti futures, i
contratti a termine su tassi di interesse, gli swaps e
le cosiddette options. La disposizione corrisponde al
contenuto della lettera a) del comma 4 dell'articolo 8
del secondo regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione
europea relativo all'istituzione dell'Euro, che consente a
ciascuno Stato membro partecipante di adottare i provvedimenti
necessari per consentire di cambiare l'unità di conto
utilizzata "per il regolare scambio, la compensazione e la
liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B
dell'allegato della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari nonché delle
merci", e per il "regolare scambio, la compensazione e la
liquidazione dei pagamenti". Merita peraltro segnalare che
l'elenco di cui alla direttiva richiamata è stato
integralmente riprodotto in quello del citato decreto
legislativo n. 415.
Al riguardo si ricorda che il Comitato istituito presso il
Ministero del tesoro ha evidenziato la opportunità di
prevedere l'uso di un'unica valuta nelle operazioni di
negoziazione degli strumenti finanziari allo scopo di evitare
la segmentazione dei mercati, che potrebbe "essere lesiva
della posizione competitiva della piazza finanziaria", e
risultare vantaggioso sotto il profilo dell'efficienza e del
contenimento dei costi delle negoziazioni. In particolare, il
Comitato ha evidenziato l'esigenza di adottare l'Euro sin
dall'inizio del periodo transitorio per il mercato valutario e
per quello monetario in relazione alla stretta correlazione di
tali mercati con la politica monetaria unica nella terza fase
dell'Unione monetaria.
La V Commissione ha modificato il comma 1 dell'articolo in
argomento con una formulazione che tende a puntualizzare
meglio che non devono esserci oneri rilevanti per gli
emittenti.
L'articolo 8, nell'affermare il principio dell'adozione
dell'Euro quale moneta di conto, dispone che le norme
delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente
e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle
imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i
modi di utilizzo dell'Euro quale moneta di conto durante il
periodo transitorio.
L'articolo 9 prevede che, nell'ambito della delega
conferitagli, il Governo debba disciplinare "i criteri e le
modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle
operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi
di conversione" cui si perverrà con l'avvio del periodo
transitorio, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, tra le singole
monete degli Stati membri, l'Ecu e l'Euro. A tal fine si
prevede l'obbligo di rispettare il principio di neutralità
dell'adozione dell'Euro e degli effetti conseguenti. La norma,
ovviamente, presuppone che le imprese effettuino operazioni in
Euro, che non sono comunque obbligatorie nel periodo
transitorio, o in valute di altri paesi membri, e si riferisce
appunto agli effetti che ciò potrebbe determinare per quanto
concerne la valutazione delle operazioni stesse. Potrebbe
infatti verificarsi il caso di una mancata coincidenza del
valore di talune attività e passività stabilito sulla base
delle parità fisse che varranno nel periodo transitorio,
rispetto a quello stabilito in precedenza, al momento in cui
si è verificata la fattispecie costitutiva delle stesse
attività o passività.
Nella relazione governativa si precisa che la disposizione
è necessaria, tenuto conto dell'assenza di disposizioni
specifiche in materia. In particolare, nella relazione si
citano il decreto legislativo n. 127 del 1991, con il quale si
è data attuazione alle direttive 78/660 e 83/349 in materia di
conti annuali e consolidati, che non contiene alcuna
disposizione in proposito, e il decreto legislativo n. 87 del
1992, di recepimento delle direttive 86/635 e 89/117, in
materia di conti annuali e consolidati delle banche, che
riconoscerebbe invece eccessivi margini di discrezionalità
alle imprese interessate. Nella medesima relazione si
evidenzia che la norma recata all'articolo 9 appare
particolarmente opportuna nei casi di operazioni in relazione
alle quali si preveda il diritto a ricevere somme di denaro a
certe date future, quali i crediti in valuta ovvero quelli
sottostanti ai prodotti derivati che siano stati stipulati
nelle medesime valute. In questi casi, infatti, si pone
l'esigenza di definire con certezza l'entità delle operazioni
anche per "rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" stessa.
Peraltro, nella relazione si prospettano già le misure che si
potrebbero adottare in sede di esercizio della delega in primo
luogo allo scopo di risolvere il problema degli eventuali
riflessi sotto il profilo tributario della conversione
effettuata sulla base di tassi di cambio stabiliti
irrevocabilmente, e in secondo luogo al fine di precisare come
considerare le eventuali differenze di cambio.
Sull'argomento, la Commissione Europea ha approvato un
documento intitolato "Aspetti contabili dell'introduzione
dell'Euro", di orientamento alle imprese. Il documento
puntualizza che in linea generale non potranno essere
classificati tra gli oneri straordinari i costi sostenuti
dalle imprese per l'adeguamento.
All'articolo 10 si stabilisce che, nell'esercizio della
delega conferitagli, il Governo debba provvedere anche a
disciplinare la dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati individuati secondo la normativa vigente,
al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione.
Allo stato attuale esiste una dematerializzazione limitata
alla gestione accentrata dei valori mobiliari quotati presso
la Monte titoli SpA e alla gestione dei titoli di debito
pubblico centralizzata presso la Banca d'Italia. La norma in
esame prevede invece una integrale dematerializzazione dei
titoli, con lo scopo, come si legge nella relazione
governativa, di sostituire all'emissione ed alla circolazione
del supporto cartaceo un'emissione e una circolazione
"scritturale".
La dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici
e privati non è strettamente connessa con il passaggio
all'Euro nel senso che potrebbe essere adottata o non adottata
a prescindere dall'Euro. Peraltro questa operazione, opportuna
in se stessa, semplifica la gestione della transizione.
Con l'articolo 11 si conferisce al Governo la delega ad
emanare, in conformità ai principi generali stabiliti
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, recante disposizioni per la
semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, le disposizioni necessarie per lo scambio delle
informazioni su base elettronica relative ai pagamenti delle
Pubbliche amministrazioni.
L'articolo 12, comma 1, attribuisce al Governo la facoltà
di disciplinare i tempi e i modi in cui potranno essere
presentati alla amministrazione tributaria, oltre che alle
altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni,
attestazioni e altri documenti obbligatori con importi
indicati in Euro.
Il comma 2 assicura ai creditori e ai debitori delle
pubbliche amministrazioni la possibilità di ottenere il
pagamento o di effettuare il versamento in Euro invece che in
Lire, escluso il caso in cui il pagamento avvenga in
contanti.
Secondo quanto specificato dalla direttiva del Presidente
del Consiglio del 3 giugno 1997, nel periodo transitorio le
pubbliche amministrazioni continueranno ad utilizzare la
valuta nazionale per la contabilità di bilancio. In questo
settore il passaggio all'Euro verrà effettuato dunque
simultaneamente da tutte le pubbliche amministrazioni a
partire dal 1^ gennaio 2002.
Tuttavia, in base all'articolo 13, nel periodo transitorio
alcuni documenti ufficiali per i quali l'indicazione dei
valori in Euro risulti particolarmente significativa potranno
riportare, oltre ai valori in lire, anche quelli in Euro,
anche ai fini della redazione di conti consolidati in Euro
della pubblica amministrazione.
Secondo le ipotesi avanzate dal Comitato Euro si
tratterebbe dei seguenti provvedimenti legislativi e documenti
programmatici:
legge di bilancio e relative Note di variazioni;
legge di assestamento;
rendiconto;
legge finanziaria;
relazione previsionale e programmatica;
relazione generale sulla situazione economica del
Paese.
Si osserva al riguardo che l'elenco indicato non è
esaustivo dei principali disegni di legge e documenti
presentati dal Governo al Parlamento nel corso del ciclo
annuale di bilancio: non si fa menzione ad esempio delle
Relazioni trimestrali di cassa né del Documento di
programmazione economico-finanziaria, per i quali invece
l'indicazione degli importi in Euro oltre che in lire
renderebbe più agevole il confronto con le politiche di
bilancio degli altri paesi partecipanti all'Unione economica e
monetaria.
La V Commissione ha deciso di rimandare all'Aula la
discussione sulla opportunità di indicare in legge alcuni
documenti che necessariamente devono contenere le indicazioni
in Euro.
L'articolo 14 del disegno di legge in esame stabilisce che
il Comitato Euro continui ad operare per un periodo non
eccedente i sei mesi successivi alla cessazione del corso
legale della lira, quale organismo straordinario presso il
Ministero del tesoro, con compiti di indirizzo e di
coordinamento in materia di attuazione della moneta unica
europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A
tal fine il Comitato Euro promuove ed attua le iniziative
necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta
unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione,
di proposta nei confronti del Ministro del tesoro e di
consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di
quesiti.
E' previsto che il Ministro del Tesoro o, su sua delega,
il presidente del Comitato Euro riferisca annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione
della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal
Comitato. La V Commissione ha modificato in sei mesi la
cadenza della presentazione del rapporto.
Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri per il
funzionamento del Comitato Euro, che vengono indicati in 3
miliardi annui a decorrere dall'esercizio 1998, cui si
provvede mediante utilizzo parziale dell'accantonamento di
parte corrente (cap. 6856/Tesoro) relativo al Ministero del
tesoro. Tali oneri risultano aggiuntivi rispetto alle risorse
destinate al concorso di programmi cofinanziati dalla Comunità
Europea. La relazione tecnica chiarisce che non sono previsti
compensi per i componenti del Comitato Euro né per gli
eventuali consulenti.
Onorevoli colleghi, in conclusione raccomando a nome della
V Commissione la più celere approvazione del disegno di legge
al nostro esame, il cui contenuto è essenzialmente tecnico.
La scelta politica di adesione all'EUM è già stata
compiuta dal Governo e dalla maggioranza. Su queste scelte
l'intero Parlamento è stato sostanzialmente consenziente al di
là delle forti divergenze fra maggioranza e opposizione sulle
politiche da praticare per conseguire questo obiettivo.
L'approvazione del disegno di legge rappresenta un
ulteriore segnale della ferma volontà di conseguire
l'obiettivo, in quanto atto necessario per garantire per tempo
la migliore impostazione e gestione della fase di transizione,
indubbiamente complessa, verso la moneta unica europea.
Salvatore CHERCHI, relatore