RELAZIONE - N. 3855-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge è finalizzato a conferire al Governo la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per regolare l'ordinato passaggio dalla moneta nazionale, la Lira, alla moneta unica europea, l'Euro.
        La V Commissione lo ha esaminato in sede referente nelle sedute del 2, 8, 9 e 16 luglio, approvandolo con modificazioni. Prima di dare conto del contenuto è opportuno descrivere il contesto nel quale si colloca il disegno di legge.
        1. Il quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica è stato definito dal Consiglio europeo in occasione delle riunioni di Madrid nel dicembre 1995 e di Dublino nel dicembre 1996. Nelle riunioni ricordate il Consiglio ha confermato la data del 1^ gennaio 1999 prevista dal Trattato di Maastricht (articolo 109J, paragrafo 4) per l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.
        Al riguardo, il Consiglio europeo, svoltosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, ha precisato che a partire dalla data (nei primi mesi del 1998) in cui il Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato o di Governo, deciderà quali Stati soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, inizierà un periodo interinale, che terminerà all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.
        Secondo le tappe delineate dal Consiglio europeo, l'introduzione della moneta unica si articolerà in tre stadi, lungo un periodo transitorio compreso tra il 1^ gennaio 1999 e il 1^ luglio 2002.
        A partire dal 1^ gennaio 1999:

                si avrà la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le valute dei paesi partecipanti e l'Euro. Le valute nazionali diverranno espressioni diverse di quella che sarà economicamente la stessa valuta. Le banconote nazionali continueranno ad essere le uniche ad avere corso legale;

                si avrà l'introduzione dell'Euro in forma scritturale.

        Il 1^ gennaio 2002 è la data ultima per l'immissione di banconote e monete metalliche in Euro; contemporaneamente verranno progressivamente ritirate dalla circolazione le banconote e le monete nazionali.

        Entro il 1^ luglio 2002 sarà completato il passaggio alla moneta unica, per tutte le transazioni e per tutti gli operatori. Le banconote e le monete metalliche nazionali saranno ritirate dalla circolazione e perderanno lo status di valuta a corso legale. L'Euro diverrà l'unica moneta avente corso legale.

        La definizione della politica monetaria verrà affidata al Sistema Europeo delle Banche Centrali (di seguito SEBC) che gestirà la politica monetaria a partire dall'inizio della terza fase dell'UEM (1^ gennaio 1999) per tutto il periodo transitorio.
            Obiettivo primario del SEBC è la stabilità dei prezzi. Suoi compiti fondamentali saranno la definizione e l'attuazione della politica monetaria nell'area dell'Euro, la detenzione e gestione delle riserve ufficiali degli Stati membri partecipanti, l'operatività in cambi e la garanzia dell'effettività dei sistemi di pagamento nell'area dell'Euro. Oltre a ciò, è previsto che il SEBC contribuisca sia all'efficace applicazione delle politiche di vigilanza prudenziale sugli istituti di credito che alla stabilità del sistema finanziario.
        Il SEBC è composto dalla Banca Centrale Europea (di seguito BCE) e dalle banche centrali nazionali, operanti secondo uno schema di decentramento operativo. Gli interventi di politica monetaria di competenza della BCE saranno uniformi per tutta l'area dell'Euro. Le banche centrali nazionali avranno il compito di attuare gli interventi.
        Sia il SEBC che la BCE dovranno essere istituiti, dopo la decisione del Consiglio su quali Stati potranno partecipare all'UEM fin dall'inizio, entro un termine sufficientemente ravvicinato, tale da rendere sia il SEBC che la BCE pienamente operativi dal 1^ gennaio 1999. Pertanto, non appena possibile, durante il periodo "interinale", gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria procederanno alla nomina del Comitato esecutivo della BCE.
        2. Il quadro giuridico per l'introduzione dell'Euro è stato definito dai due regolamenti sui quali si è registrato un accordo politico in occasione del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996. E' da notare tuttavia che il regolamento ex articolo 235 del Trattato è stato formalmente adottato dal Consiglio in data 17 giugno 1997 (CE 1103/97) mentre il secondo, ex articolo 109L, paragrafo 4, sarà adottato solo successivamente alla decisione sugli Stati membri che parteciperanno all'area dell'Euro.
        Lo scopo che si prefigge l'Unione è dare al riguardo certezza giuridica agli operatori finanziari e ai cittadini di tutti gli Stati membri con notevole anticipo rispetto all'inizio della terza fase. Ciò consentirà, come enunciato nel "considerando" n. 4 del regolamento (CE) 1103/97, di far sì che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti.
        Il regolamento 1103/97, al fine di assicurare certezza giuridica agli operatori e di garantire il buon funzionamento del mercato comune, contiene la specificazione degli aspetti dell'introduzione dell'Euro, come la continuità dei contratti, l'equivalenza di uno a uno fra l'Euro e l'Ecu, il grado di precisione con il quale i tassi di conversione verranno fissati irrevocabilmente dal 1^ gennaio 1999 e le regole di arrotondamento.
        Come si è accennato, il Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996 ha sostanzialmente concordato sul testo di un secondo regolamento ex articolo 109L, paragrafo 4, terza fase, del Trattato, che sarà tuttavia adottato formalmente una volta che il Consiglio deciderà quali siano gli Stati membri partecipanti all'Unione economica e monetaria.
        Il regolamento in esame è articolato secondo un doppio schema: alcuni articoli si applicano durante il periodo transitorio, altri a partire dall'inizio della terza fase.
Si richiama in particolare l'articolo 2 che, con decorrenza 1^ gennaio 1999, dispone:

                la moneta degli Stati membri partecipanti è l'Euro;

                l'unità monetaria è un Euro, diviso in 100 centesimi.

        Caratteristica principale della nuova moneta sarà l'assenza dei rischi di cambio tra l'Unità Euro e le unità monetarie nazionale o tra le varie unità monetarie nazionali ("considerando" n. 6).
        Infatti ("considerando" n. 5) in conformità dell'articolo 109L, paragrafo 4, del Trattato, il Consiglio alla data di inizio della terza fase, cioè il 1^ gennaio 1999, adotta i tassi di conversione a cui vengono irrevocabilmente vincolate le valute degli Stati membri, oltre che il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'Euro si sostituisce a queste monete. In questo senso l'articolo 3 del regolamento in esame prevede che l'Euro sostituisca, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.
        Per maggiori dettagli si rinvia al testo dei due Regolamenti.
        3. Le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid (dicembre 1995) e del Consiglio europeo di Dublino, (dicembre 1996), insieme ai due regolamenti in precedenza illustrati, hanno definito il quadro complessivo di transizione dalle valute nazionali all'Euro. All'interno di questo quadro ogni Stato membro deve a sua volta scegliere le modalità specifiche di intervento, definendo un ambito operativo per assicurare l'effettiva e corretta introduzione dell'Euro.
L'Italia aspira a partecipare all'UEM sin dall'inizio della terza fase: è questo un punto essenziale del programma del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Al fine di facilitare il passaggio alla moneta europea è stato istituito presso il Ministero del tesoro il Comitato Euro, presieduto da un sottosegretario delegato dal Ministro competente. Il Comitato ha analizzato i problemi insorgenti nel passaggio all'Euro nelle grandi aree di mercati e finanza, della Pubblica amministrazione e delle imprese, delle implicazioni giuridiche e della gestione informatica. Ha inoltre formulato proposte nelle diverse materie al Governo che trovano riscontro anche nel disegno di legge al nostro esame.
        Successivamente ai decreti del Ministro del tesoro del 12 e 30 settembre 1996 e 31 ottobre 1996, con i quali è stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro (Comitato Euro) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1997, che contiene istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, è stata emanata in data 3 giugno 1997 un'altra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che risponde a varie finalità.
        In primo luogo, si vuole assicurare il recepimento di quanto indicato in sede comunitaria sulla continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e sulla neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro. In questo contesto, le amministrazioni pubbliche (sia a livello centrale che periferico) devono svolgere un ruolo propulsivo e di guida del processo nel periodo transitorio.
Oltre a ciò, in sede di Comitato Euro, è emersa l'importanza di due ulteriori concetti: l'informazione e la partecipazione di tutte le strutture pubbliche in questo processo; la garanzia dell'operatività delle amministrazioni pubbliche e il rapporto fra cittadini e le stesse, ritenendo opportuno prevedere un'apposita sede, in ambito provinciale, in grado di svolgere le attività necessarie per rispondere alle esigenze descritte sopra. Infine, la direttiva indica dei termini certi entro i quali le amministrazioni pubbliche dovranno rendere operativi tutti gli strumenti di cui sono state dotate.
        La direttiva del 3 giugno scorso stabilisce:

            a) il quadro di riferimento;

            b) il piano di attuazione;

            c) l'attuazione da parte delle amministrazioni periferiche e locali;

            d) la formazione.

        Nel quadro di riferimento si prevede come il processo di adozione dell'Euro debba rispondere al principio generale "nessun obbligo, nessuna proibizione", stabilendo in questo modo un sistema in cui i cittadini non subiscano le scelte delle amministrazioni pubbliche, bensì possano integrarle. In questo senso le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire una posizione unitaria e coordinata fra i vari soggetti partecipanti, a tutti i livelli amministrativi, al fine di assicurare soluzioni adeguate per l'intero sistema, tale cioè da definire in maniera certa e precisa i tempi e i modi per la transizione alla moneta unica.
        Durante la fase transitoria (1^ gennaio 1999-31 dicembre 2001) le pubbliche amministrazioni, dovranno assicurare ai cittadini:

                la possibilità di utilizzare l'Euro nei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (tale possibilità è comunque esclusa per i pagamenti in contanti);

                la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni versamenti in Euro;

                la possibilità di comunicare in Euro con le pubbliche amministrazioni.

        Nella fase transitoria è previsto che le pubbliche amministrazioni utilizzino, per la contabilità di bilancio, esclusivamente la Lira come valuta di denominazione. In questo settore il passaggio all'Euro verrà effettuato alla fine del periodo transitorio: a partire dal 1^ gennaio 2002 tutte le pubbliche amministrazioni adotteranno simultaneamente l'Euro.
        Nel periodo transitorio si determinerà, data l'effettuazione dei pagamenti, la riscossione di entrate e il ricevimento di documentazione in Euro, la necessità di effettuare conversioni valutarie e documentali, dato che la contabilità delle amministrazioni pubbliche rimarrà in Lire. Per la conversione valutaria si individuerà lo specifico momento di realizzazione, proprio di ogni procedimento, per quella documentale occorrerà prevedere le necessarie procedure interne di ogni amministrazione pubblica. Sono previsti specifici programmi operativi per curare gli adempimenti relativi ai due tipi di conversione.
        4. Poiché taluni adempimenti devono essere definiti per legge, il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge al nostro esame, presentato alla Camera il 12 giugno scorso.
        Il disegno di legge è articolato in due capi. Nel Capo I, è prevista la delega al Governo e vengono indicati i criteri e i principi generali della delega.
        Nel Capo II sono comprese disposizioni specifiche ed i principi e criteri direttivi speciali di delega legislativa.
        La delega (articolo 1) riguarda l'emanazione, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi su cui viene espresso il parere delle competenti Commissioni.
La delega è prevista anche per l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive delle disposizioni originarie. Tale delega può essere utilizzata entro il periodo di due anni.
        E' previsto, al comma 5 dell'articolo 1, il ricorso al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 per l'emanazione di regolamenti finalizzati ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore della pubblica amministrazione alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'Euro. Su proposta del Governo, la V Commissione ha approvato un emendamento all'articolo 1, che specifica che la delega concerne anche l'obiettivo di "assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato". La V Commissione ha ritenuto di non dover dare corso all'osservazione contenuta nel parere della I Commissione a proposito del fatto che il parere sui decreti legislativi della competente Commissione dovrebbe essere sempre espresso. La formulazione della disposizione sulle modalità di espressione del parere è infatti conforme a quanto previsto in proposito dalla legge n. 400 del 1988. E' per il resto pienamente condivisibile la preoccupazione sulla manifestazione del parere. Ma questo deve essere reso in tempi certi.
        L'articolo 2 delinea i criteri e i principi direttivi di ordine generale cui i decreti legislativi faranno riferimento.
        Al comma 1 si prevede che i decreti legislativi, in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia e fatti salvi i principi e criteri specifici indicati nei successivi articoli, saranno informati ai seguenti criteri:

            a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici.

        Il criterio di delegazione in esame si conforma a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) 1103/97 del Consiglio europeo del 17 giugno 1997. Con tale principio si prevede espressamente che l'introduzione della nuova unità di misura monetaria, in sostituzione di quelle attualmente vigenti nei singoli stati membri, non comporti alcun effetto modificativo sulle fonti delle obbligazioni né sui rapporti giuridici in corso, ciò in conformità di un principio di diritto generalmente accettato, in base al quale l'introduzione di una nuova moneta non incide sulla continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici.
        Questa previsione è rilevante nel nostro ordinamento sotto un duplice aspetto: da un lato la vicenda ricade sotto la disciplina dell'articolo 1277 del codice civile, che stabilisce che "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento...", che, successivamente alla sua introduzione, sarà appunto l'Euro; dall'altro, per quanto concerne il profilo economico, non si potrà considerare l'introduzione dell'Euro come "avvenimento straordinario e imprevedibile" al fine di applicare l'articolo 1467 del codice civile, che consente la risoluzione unilaterale dei contratti a prestazioni corrispettive in seguito alla sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti.
        Si segnala che il regolamento comunitario utilizza la dizione "strumenti giuridici", ripresa nel disegno di legge, per adeguare l'ambito di applicazione della normativa italiana a quello della normativa comunitaria. L'articolo 1 del regolamento (CE) 1103/97 intende questa espressione in senso molto ampio, ricomprendendovi: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica. Tutti questi atti giuridici, per il suindicato principio di continuità, non subiscono modificazioni in seguito all'introduzione dell'Euro;

            b) neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro e degli effetti conseguenti.

        Il principio di neutralità, previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) 1103/97, viene così totalmente recepito. Dall'articolo citato, che pur prevedendo una clausola di salvaguardia degli accordi assunti dalle parti afferma che "l'introduzione dell'Euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare a una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico", può infatti desumersi come il passaggio dalla moneta nazionale all'Euro debba incidere esclusivamente sull'unità monetaria utilizzata, non avendo conseguenze sui rapporti giuridici non previste dai regolamenti comunitari. Non si è ritenuto di dover ribadire che sono fatte salve le clausole di salvaguardia degli accordi diversi fra le parti perché questa previsione è già compresa nell'affermazione che nessuno strumento giuridico viene modificato con l'introduzione dell'Euro.

            c) piena informativa delle regole della transazione.

        Il principio qui enunciato riflette appieno quanto contenuto nel "considerando" n. 4 del citato regolamento, dove si riconosce la necessità di assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati membri la certezza giuridica in relazione alle disposizioni riguardanti la transizione all'Euro, anche in riferimento ad una piena e corretta informativa;

            d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento al fine di favorire il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

            e) introduzione di eventuali modifiche o integrazioni alle discipline vigenti, al fine di evitare disarmonie, nei settori interessati dalla normativa da attuare;

            f) possibilità per i decreti legislativi di disporre la delegificazione delle discipline non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea;

            g) assicurare che la disciplina disposta dai decreti legislativi sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute al momento dell'esercizio della delega;

            h) copertura di eventuali spese connesse all'introduzione dell'Euro che non siano previste dalle leggi vigenti e non rientrino nell'attività ordinaria delle pubbliche amministrazioni. Qualora non sia possibile fare fronte alle nuove e maggiori spese con i fondi già assegnati alle amministrazioni competenti, si provvederà alla copertura a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. I decreti delegati dovranno inoltre provvedere alla quantificazione dei suddetti oneri in apposite relazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

        La V Commissione ha approvato modificazioni di ordine meramente formale all'articolo 2. Si è inoltre discusso ampiamente delle previsioni di delegificazione di cui alla lettera f) anche alla luce del parere della Commissione Affari Costituzionali che sul criterio in argomento ha formulato una osservazione negativa. Peraltro la norma di delegificazione è formulata in termini identici a quelli adottati usualmente nella annuale legge comunitaria. Conseguentemente la Commissione ha ritenuto di mantenere, nel testo proposto per l'Aula, il criterio di delegificazione come formulato dal Governo. Quanto al meccanismo di copertura degli oneri finanziari, la delega correttamente adotta quello della legge n. 183 del 1987 per il coordinamento delle politiche comunitarie. Peraltro, sulla base delle comunicazioni del Governo, gli oneri sono stimabili in alcuni miliardi di lire.
        L'articolo 3 prevede che nel rispetto dei principi e criteri generali di cui al precedente articolo 2 e in aggiunta ad essi, i decreti delegati si informino "per alcune materie ove è stata evidenziata la necessità di intervento ad arte del legislatore italiano" a principi e criteri direttivi speciali indicati nei successivi articoli dal 4^ al 13^.
        L'articolo 4 stabilisce un principio di continuità dei parametri di indicizzazione, facendo specifico riferimento a quelli che, venendo meno in seguito all'introduzione dell'Euro, non possono essere automaticamente sostituiti.
        Alcuni parametri di indicizzazione utilizzati per il calcolo degli interessi concordati nei contratti, denominati o da eseguirsi in Euro e retti da disciplina di Paesi membri dell'Unione economica e monetaria con Paesi non aderenti, possono essere influenzati dal passaggio all'Euro. Infatti, mentre alcuni parametri possono essere facilmente sostituiti con altri analoghi, anche se riferiti all'Euro, per altri parametri la transazione potrebbe realizzarsi in un'abolizione.
        In questo caso, è necessaria una ridefinizione dei parametri in oggetto, attribuendo quindi ai decreti legislativi il compito di individuare i criteri. La V Commissione ha emendato l'articolo stabilendo che i nuovi parametri devono determinare la equivalenza economico-finanziaria rispetto a quelli cessati e non una semplice valenza "pari od analoga" come previsto nel testo del Governo.
        L'articolo 5 delinea la disciplina delle modalità di utilizzo dell'Euro nei calcoli effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da pagare o da contabilizzare.
        Al fine di avere un maggior grado di precisione, fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti citati dell'Unione, si prevede che i decreti delegati possono disciplinare modalità di utilizzo dell'Euro nei calcoli intermedi anche in deroga alle regole stabilite in sede comunitaria a condizione che, anche con arrotondamenti finali, sia esattamente indicata la quantità di moneta risultante.
        L'articolo 6 disciplina gli effetti della conversione in Euro degli importi in lire contenuti nelle norme vigenti. Il comma 1 prevede che le norme delegate disciplinano tali effetti nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) irrilevanza degli scarti derivanti dall'automatica conversione di lire in Euro;

            b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo sostanzialmente inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici connessi, nel rispetto della funzione svolta dalla disposizione considerata;

            c) concessione di un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in Euro ai sensi della lettera a), prevedendo una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
            d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

        Sono sempre le norme delegate a disciplinare i criteri di arrotondamento degli importi in Euro nell'ipotesi (comma 2) in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione.
        Sulla scorta del parere della I Commissione, è stato approvato un emendamento del relatore che sopprime la parola "sostanzialmente" alla lettera b).
        In base all'articolo 7, comma 1, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità per la ridenominazione in Euro, fin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici, nonché degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli emittenti.
        Al riguardo si ricorda che:

            a partire dal 1^ gennaio 1999 (data di inizio del periodo transitorio) il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati membri partecipanti all'UEM, in Euro;

                durante il periodo transitorio (1^ gennaio 1999-31 dicembre 2001), ciascuno Stato membro potrà adottare i provvedimenti necessari al fine di convertire in Euro il debito pubblico in essere denominato in unità nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale;

                entro il termine massimo di sei mesi dalla fine del periodo transitorio, cioè entro il 1^ luglio 2002, il debito pubblico espresso nelle monete nazionali sarà rimborsabile solo in moneta unica (conclusioni del Consiglio di Madrid, paragrafo 11).

        Da ciò consegue che gli Stati membri partecipanti dovranno operare la conversione del debito entro il 31 dicembre 2001, con facoltà di effettuarla già durante il periodo transitorio.
        Secondo le conclusioni del gruppo di lavoro interservizi della Banca d'Italia, riprese dal Comitato EURO, la conversione del debito dovrebbe essere realizzata cercando di evitare segmentazioni di mercato e ponendo in primo piano il ruolo dell'Euro. Il Governo ha condiviso questa opzione.
        L'operazione di ridenominazione deve quindi riguardare il numero più ampio possibile di strumenti, titoli a breve e a lungo termine, titoli fisici e dematerializzati. L'ipotesi avanzata è quella di procedere subito alla ridenominazione del debito pubblico negoziabile in circolazione, indipendentemente dalla vita residua dei prestiti. Rimarrebbero esclusi unicamente i BTP nominativi in circolazione, per lo scarso ammontare e per le peculiari caratteristiche che non ne favoriscono il trasferimento. I pagamenti degli interessi e il rimborso del capitale dovranno essere commisurati al valore in Euro dei titoli convertiti e saranno eseguiti in Euro.
        Quanto al debito non negoziabile, in base alle ipotesi avanziate dal Comitato Euro si prevede la conversione al 1^ gennaio 2002. A decorrere dal 1^ gennaio 1999 saranno comunque messi a disposizione dei risparmiatori Buoni postali fruttiferi - BPF - in Euro.
        Per quanto riguarda i tempi, viene considerato preferibile procedere alla conversione dei titoli negoziabili del debito pubblico istantaneamente, alla data del 1^ gennaio 1999 o comunque ad una data ravvicinata a questa.
        Il comma 2 prevede che siano emanate le disposizioni necessarie a determinare, già dall'inizio del periodo transitorio, "i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati" per lo scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti di cui alla sezione B dell'allegato al decreto legislativo n. 415 del 1996 (cosiddetto decreto EUROSIM) e delle merci. Si prevede inoltre la determinazione dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per lo scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti. Gli strumenti richiamati sono i valori mobiliari, le quote di organismi di investimento collettivo, gli strumenti del mercato monetario, i cosiddetti futures, i contratti a termine su tassi di interesse, gli swaps e le cosiddette options. La disposizione corrisponde al contenuto della lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 del secondo regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione europea relativo all'istituzione dell'Euro, che consente a ciascuno Stato membro partecipante di adottare i provvedimenti necessari per consentire di cambiare l'unità di conto utilizzata "per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari nonché delle merci", e per il "regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti". Merita peraltro segnalare che l'elenco di cui alla direttiva richiamata è stato integralmente riprodotto in quello del citato decreto legislativo n. 415.
        Al riguardo si ricorda che il Comitato istituito presso il Ministero del tesoro ha evidenziato la opportunità di prevedere l'uso di un'unica valuta nelle operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari allo scopo di evitare la segmentazione dei mercati, che potrebbe "essere lesiva della posizione competitiva della piazza finanziaria", e risultare vantaggioso sotto il profilo dell'efficienza e del contenimento dei costi delle negoziazioni. In particolare, il Comitato ha evidenziato l'esigenza di adottare l'Euro sin dall'inizio del periodo transitorio per il mercato valutario e per quello monetario in relazione alla stretta correlazione di tali mercati con la politica monetaria unica nella terza fase dell'Unione monetaria.
        La V Commissione ha modificato il comma 1 dell'articolo in argomento con una formulazione che tende a puntualizzare meglio che non devono esserci oneri rilevanti per gli emittenti.
        L'articolo 8, nell'affermare il principio dell'adozione dell'Euro quale moneta di conto, dispone che le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'Euro quale moneta di conto durante il periodo transitorio.
        L'articolo 9 prevede che, nell'ambito della delega conferitagli, il Governo debba disciplinare "i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione" cui si perverrà con l'avvio del periodo transitorio, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, tra le singole monete degli Stati membri, l'Ecu e l'Euro. A tal fine si prevede l'obbligo di rispettare il principio di neutralità dell'adozione dell'Euro e degli effetti conseguenti. La norma, ovviamente, presuppone che le imprese effettuino operazioni in Euro, che non sono comunque obbligatorie nel periodo transitorio, o in valute di altri paesi membri, e si riferisce appunto agli effetti che ciò potrebbe determinare per quanto concerne la valutazione delle operazioni stesse. Potrebbe infatti verificarsi il caso di una mancata coincidenza del valore di talune attività e passività stabilito sulla base delle parità fisse che varranno nel periodo transitorio, rispetto a quello stabilito in precedenza, al momento in cui si è verificata la fattispecie costitutiva delle stesse attività o passività.
        Nella relazione governativa si precisa che la disposizione è necessaria, tenuto conto dell'assenza di disposizioni specifiche in materia. In particolare, nella relazione si citano il decreto legislativo n. 127 del 1991, con il quale si è data attuazione alle direttive 78/660 e 83/349 in materia di conti annuali e consolidati, che non contiene alcuna disposizione in proposito, e il decreto legislativo n. 87 del 1992, di recepimento delle direttive 86/635 e 89/117, in materia di conti annuali e consolidati delle banche, che riconoscerebbe invece eccessivi margini di discrezionalità alle imprese interessate. Nella medesima relazione si evidenzia che la norma recata all'articolo 9 appare particolarmente opportuna nei casi di operazioni in relazione alle quali si preveda il diritto a ricevere somme di denaro a certe date future, quali i crediti in valuta ovvero quelli sottostanti ai prodotti derivati che siano stati stipulati nelle medesime valute. In questi casi, infatti, si pone l'esigenza di definire con certezza l'entità delle operazioni anche per "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa" stessa. Peraltro, nella relazione si prospettano già le misure che si potrebbero adottare in sede di esercizio della delega in primo luogo allo scopo di risolvere il problema degli eventuali riflessi sotto il profilo tributario della conversione effettuata sulla base di tassi di cambio stabiliti irrevocabilmente, e in secondo luogo al fine di precisare come considerare le eventuali differenze di cambio.
        Sull'argomento, la Commissione Europea ha approvato un documento intitolato "Aspetti contabili dell'introduzione dell'Euro", di orientamento alle imprese. Il documento puntualizza che in linea generale non potranno essere classificati tra gli oneri straordinari i costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento.
        All'articolo 10 si stabilisce che, nell'esercizio della delega conferitagli, il Governo debba provvedere anche a disciplinare la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati individuati secondo la normativa vigente, al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione.
        Allo stato attuale esiste una dematerializzazione limitata alla gestione accentrata dei valori mobiliari quotati presso la Monte titoli SpA e alla gestione dei titoli di debito pubblico centralizzata presso la Banca d'Italia. La norma in esame prevede invece una integrale dematerializzazione dei titoli, con lo scopo, come si legge nella relazione governativa, di sostituire all'emissione ed alla circolazione del supporto cartaceo un'emissione e una circolazione "scritturale".
        La dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati non è strettamente connessa con il passaggio all'Euro nel senso che potrebbe essere adottata o non adottata a prescindere dall'Euro. Peraltro questa operazione, opportuna in se stessa, semplifica la gestione della transizione.
        Con l'articolo 11 si conferisce al Governo la delega ad emanare, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili, le disposizioni necessarie per lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.
        L'articolo 12, comma 1, attribuisce al Governo la facoltà di disciplinare i tempi e i modi in cui potranno essere presentati alla amministrazione tributaria, oltre che alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti obbligatori con importi indicati in Euro.
        Il comma 2 assicura ai creditori e ai debitori delle pubbliche amministrazioni la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in Euro invece che in Lire, escluso il caso in cui il pagamento avvenga in contanti.

        Secondo quanto specificato dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 3 giugno 1997, nel periodo transitorio le pubbliche amministrazioni continueranno ad utilizzare la valuta nazionale per la contabilità di bilancio. In questo settore il passaggio all'Euro verrà effettuato dunque simultaneamente da tutte le pubbliche amministrazioni a partire dal 1^ gennaio 2002.
        Tuttavia, in base all'articolo 13, nel periodo transitorio alcuni documenti ufficiali per i quali l'indicazione dei valori in Euro risulti particolarmente significativa potranno riportare, oltre ai valori in lire, anche quelli in Euro, anche ai fini della redazione di conti consolidati in Euro della pubblica amministrazione.
        Secondo le ipotesi avanzate dal Comitato Euro si tratterebbe dei seguenti provvedimenti legislativi e documenti programmatici:

                legge di bilancio e relative Note di variazioni;

                legge di assestamento;

                rendiconto;

                legge finanziaria;

                relazione previsionale e programmatica;

                relazione generale sulla situazione economica del Paese.

        Si osserva al riguardo che l'elenco indicato non è esaustivo dei principali disegni di legge e documenti presentati dal Governo al Parlamento nel corso del ciclo annuale di bilancio: non si fa menzione ad esempio delle Relazioni trimestrali di cassa né del Documento di programmazione economico-finanziaria, per i quali invece l'indicazione degli importi in Euro oltre che in lire renderebbe più agevole il confronto con le politiche di bilancio degli altri paesi partecipanti all'Unione economica e monetaria.
        La V Commissione ha deciso di rimandare all'Aula la discussione sulla opportunità di indicare in legge alcuni documenti che necessariamente devono contenere le indicazioni in Euro.
L'articolo 14 del disegno di legge in esame stabilisce che il Comitato Euro continui ad operare per un periodo non eccedente i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, con compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine il Comitato Euro promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti.
        E' previsto che il Ministro del Tesoro o, su sua delega, il presidente del Comitato Euro riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato. La V Commissione ha modificato in sei mesi la cadenza della presentazione del rapporto.
        Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri per il funzionamento del Comitato Euro, che vengono indicati in 3 miliardi annui a decorrere dall'esercizio 1998, cui si provvede mediante utilizzo parziale dell'accantonamento di parte corrente (cap. 6856/Tesoro) relativo al Ministero del tesoro. Tali oneri risultano aggiuntivi rispetto alle risorse destinate al concorso di programmi cofinanziati dalla Comunità Europea. La relazione tecnica chiarisce che non sono previsti compensi per i componenti del Comitato Euro né per gli eventuali consulenti.
        Onorevoli colleghi, in conclusione raccomando a nome della V Commissione la più celere approvazione del disegno di legge al nostro esame, il cui contenuto è essenzialmente tecnico.
        La scelta politica di adesione all'EUM è già stata compiuta dal Governo e dalla maggioranza. Su queste scelte l'intero Parlamento è stato sostanzialmente consenziente al di là delle forti divergenze fra maggioranza e opposizione sulle politiche da praticare per conseguire questo obiettivo.
        L'approvazione del disegno di legge rappresenta un ulteriore segnale della ferma volontà di conseguire l'obiettivo, in quanto atto necessario per garantire per tempo la migliore impostazione e gestione della fase di transizione, indubbiamente complessa, verso la moneta unica europea.

Salvatore CHERCHI, relatore




Frontespizio Testo articoli Pareri