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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e nel rispetto
della normativa comunitaria
vigente, uno o più decreti
legislativi recanti le norme
necessarie per dare piena
attuazione alle disposizioni
comunitarie sul passaggio
alla moneta unica europea e
per favorire un ordinato e
trasparente passaggio dalla
lira all'EURO. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge e nel rispetto
della normativa comunitaria
vigente, uno o più decreti
legislativi recanti le norme
necessarie per dare piena
attuazione alle disposizioni
comunitarie sul passaggio
alla moneta unica europea e
per favorire un ordinato e
trasparente passaggio dalla
lira all'EURO, nonché per
assicurare la compatibilità
dell'ordinamento nazionale
con quanto disposto
dall'articolo 108 del
Trattato che istituisce la
Comunità europea. |
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2. I decreti
legislativi sono adottati su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, di
concerto con i Ministri degli
affari esteri e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto delle norme
delegate. |
2. Identico. |
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3. Gli schemi dei
decreti legislativi, a
seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi,
entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, alla Camera
dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di
essi sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per
materia. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto
per il parere delle
Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti
al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati
di sessanta giorni. |
3. Identico. |
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4. Entro due anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi da essa
fissati, il Governo può
emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e
correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi
del comma 1, coordinandovi,
qualora necessario, le norme
vigenti nelle stesse
materie. |
4. Identico. |
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5. Con regolamenti
adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, potranno essere
emanate le disposizioni
necessarie ad adeguare la
disciplina legislativa degli
ordinamenti di settore delle
pubbliche amministrazioni
alle esigenze derivanti
dall'introduzione della
moneta unica europea, in
conformità dei princìpi e
criteri generali della
presente legge e delle
disposizioni comunitarie in
materia. |
5. Identico. |
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1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli
seguenti ed in coerenza con
quelli contenuti nelle
disposizioni comunitarie, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
1. Identico: |
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a) continuità
degli strumenti e dei
rapporti giuridici; |
a) identica; |
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b) principio
della neutralità del
passaggio dalla moneta
nazionale all'EURO e degli
effetti conseguenti; |
b) identica; |
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c) piena
informativa delle regole
della transizione; |
c) identica; |
|
d) previsione,
mediante norme per la fase
transitoria, di periodi di
adattamento che favoriscano
il passaggio graduale alla
nuova moneta ed il suo
consapevole utilizzo, in
particolare da parte dei
consumatori; |
d) identica; |
|
e) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti, nei settori
interessati dalla normativa
da attuare, potranno
essere |
e) identica; |
|
introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle
discipline stesse; |
|
f) i decreti
legislativi potranno disporre
la delegificazione della
disciplina di materie non
coperte da riserva assoluta
di legge, per l'adeguamento
alle esigenze derivanti
dall'introduzione della
moneta unica europea, nel
rispetto dei princìpi e
criteri generali della
presente legge e delle
disposizioni comunitarie in
materia; |
f) previsione
della possibilità di
disporre la
delegificazione della
disciplina di materie non
coperte da riserva assoluta
di legge, per l'adeguamento
alle esigenze derivanti
dall'introduzione della
moneta unica europea, nel
rispetto dei princìpi e
criteri generali della
presente legge e delle
disposizioni comunitarie in
materia; |
|
g) i decreti
legislativi assicureranno che
la disciplina disposta sia
conforme alle disposizioni
comunitarie eventualmente
intervenute fino al momento
dell'esercizio della
delega; |
g) assicurare
che la disciplina disposta
sia conforme alle
disposizioni comunitarie
eventualmente intervenute
fino al momento
dell'esercizio della
delega; |
|
h) alla copertura
di eventuali spese non
contemplate da leggi vigenti
e che non riguardano
l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali si
provvederà, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i
fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, a
norma degli articoli 5 e 21
della legge 16 aprile 1987,
n. 183, osservando altresì il
disposto dell'articolo
11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7
della legge 23 agosto 1988,
n. 362, e successive
modificazioni. |
h) identica. |
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE E
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI
SPECIALI DI DELEGA
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE E
PRINCI'PI E CRITERI DIRETTIVI
SPECIALI DI DELEGA
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1. Nell'ambito dei
decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, sono
emanate le disposizioni
intese a disciplinare, in
particolare, le materie e gli
oggetti previsti dagli
articoli successivi, secondo
i princìpi e i criteri
direttivi speciali ivi
indicati ed in conformità ai
princìpi e criteri generali
di cui all'articolo 2. |
Identico. |
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1. I parametri di
indicizzazione venuti meno a
seguito dell'introduzione
dell'EURO che non possano
essere automaticamente
sostituiti sono ridefiniti
rispettando la continuità fra
vecchi e nuovi parametri ed
assicurando la pari o analoga
valenza economico-finanziaria
rispetto ai parametri
cessati, al fine di garantire
l'ordinata prosecuzione dei
rapporti in corso. |
1. I parametri di
indicizzazione venuti meno a
seguito dell'introduzione
dell'EURO che non possano
essere automaticamente
sostituiti sono ridefiniti
rispettando la continuità fra
vecchi e nuovi parametri ed
assicurando la
equivalenza
economico-finanziaria
rispetto ai parametri
cessati, al fine di garantire
l'ordinata prosecuzione dei
rapporti in corso. |
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1. Fermi restando i
criteri generali stabiliti
dai regolamenti comunitari in
materia, le norme delegate
disciplinano le modalità di
utilizzo dell'EURO nei
calcoli intermedi effettuati
ai fini della successiva
quantificazione di importi
monetari da contabilizzare o
da pagare. |
Identico. |
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1. Le norme delegate
disciplinano gli effetti
della conversione in EURO
degli importi in lire
contenuti in norme vigenti,
nel rispetto dei seguenti
criteri: |
1. Identico: |
|
a) dovrà
prevedersi l'irrilevanza
degli scarti derivanti dalla
automatica conversione di
lire in EURO, con riferimento
alle conseguenze che la norma
riconnette agli scostamenti
dall'importo indicato; |
a) identica; |
|
b) qualora si
renda opportuno modificare il
risultato della conversione,
la modifica dovrà essere
effettuata mantenendo
sostanzialmente
inalterato l'ordine di
grandezza dell'originario
importo in lire e
salvaguardando gli effetti
giuridici che vi sono
connessi, nel rispetto della
funzione svolta
nell'ordinamento dalla
disposizione considerata; |
b) qualora si
renda opportuno modificare il
risultato della conversione,
la modifica dovrà essere
effettuata mantenendo
inalterato l'ordine di
grandezza dell'originario
importo in lire e
salvaguardando gli effetti
giuridici che vi sono
connessi, nel rispetto della
funzione svolta
nell'ordinamento dalla
disposizione considerata; |
|
c) dovrà essere
concesso un adeguato periodo
di adattamento agli importi
stabiliti in EURO ai sensi
della lettera a),
prevedendo a tal fine una
disciplina transitoria che
tenga conto del valore delle
modifiche apportate; |
c) identica; |
|
d) le norme che
prevedono sanzioni
pecuniarie, da sole,
alternative o congiunte a
pene detentive per la
commissione di taluni reati o
che derivino da pene
sostitutive o da conversione
di altre sanzioni, dovranno
essere oggetto di singoli
provvedimenti per gruppi di
materie al fine di conservare
l'omogeneità, la congruità e
la proporzionalità delle
sanzioni medesime. Gli stessi
princìpi dovranno essere
osservati anche in relazione
alle disposizioni omologhe
contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, e
nelle disposizioni
legislative di
depenalizzazione
successivamente emanate,
nonché alle sanzioni
amministrative. |
d) identica. |
|
2. Le norme delegate
disciplinano i criteri di
arrotondamento degli importi
in EURO nelle ipotesi in cui
una norma, pur non indicando
un importo, ne preveda
comunque i criteri di
quantificazione, nel rispetto
della funzione svolta
nell'ordinamento dalla
disposizione considerata e
tenendo conto dell'equilibrio
degli interessi delle parti
coinvolte dalla disposizione
medesima. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Le norme delegate
provvedono a disciplinare le
modalità per la
ridenominazione in EURO, sin
dall'inizio del periodo
transitorio, del debito e
degli altri strumenti
finanziari dello Stato e di
emittenti pubblici.
Provvedono altresì a
disciplinare le modalità per
la ridenominazione in EURO,
sin dall'inizio del periodo
transitorio, |
1. Le norme delegate
provvedono a disciplinare le
modalità per la
ridenominazione in EURO, sin
dall'inizio del periodo
transitorio, del debito e
degli altri strumenti
finanziari dello Stato e di
emittenti pubblici.
Provvedono altresì a
disciplinare le modalità per
la ridenominazione in EURO,
sin dall'inizio del periodo
transitorio, |
|
degli strumenti
finanziari privati, tenendo
conto dell'esigenza di
contenere gli oneri a carico
degli emittenti. |
degli strumenti
finanziari privati, tenendo
conto dell'esigenza di non
determinare oneri
rilevanti a carico
degli emittenti. |
|
2. Ferme restando le
competenze previste dalla
normativa vigente, sono
emanate le disposizioni
necessarie a determinare, sin
dall'inizio del periodo
transitorio, i modi per la
ridenominazione in EURO
dell'unità di conto
utilizzata nei mercati per il
regolare scambio, la
compensazione e la
liquidazione degli strumenti
elencati nella sezione B
dell'allegato al decreto
legislativo 23 luglio 1996,
n. 415, e delle merci, nonché
dell'unità di conto
utilizzata nei sistemi per il
regolare scambio, la
compensazione e la
liquidazione dei
pagamenti. |
2. Identico. |
|
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|
|
1. Le norme delegate, al
fine di soddisfare l'esigenza
di una trasparente e coerente
redazione dei documenti
contabili obbligatori delle
imprese e dei gruppi di
imprese, disciplinano i
criteri e i modi di utilizzo
dell'EURO quale moneta di
conto durante il periodo
transitorio. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Le norme delegate
disciplinano i criteri e le
modalità di rilevazione nei
bilanci delle imprese delle
operazioni influenzate dalla
fissazione irrevocabile dei
tassi di conversione tra le
monete nazionali degli Stati
membri partecipanti, l'ECU e
l'EURO, nel rispetto del
principio della neutralità
del passaggio dalla lira
all'EURO e degli effetti
conseguenti. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Le norme delegate
disciplinano la
dematerializazione degli
strumenti finanziari pubblici
e privati, come individuati
dalle vigenti disposizioni,
determinandone termini e
condizioni anche al fine di
agevolarne la ridenominazione
e la circolazione, tenuto
conto dell'esigenza di
tutelare la posizione
dell'emittente e del
possessore e di assicurare il
regolare svolgimento delle
operazioni di compensazione,
liquidazione, garanzia e
pagamento. |
Identico. |
|
|
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|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, in conformità ai
princìpi generali stabiliti
dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, le disposizioni
necessarie per lo scambio
delle informazioni su base
elettronica relative ai
pagamenti, al fine di
agevolare i rapporti fra i
diversi soggetti pubblici
interessati ai pagamenti
stessi, anche regolamentando
le modalità di effettuazione
di conversioni multiple
intermedie dello stesso
importo, in modo da ridurne
gli effetti sulla
determinazione dell'ammontare
trasferito. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Le norme delegate
disciplinano i tempi e i modi
in cui si potranno produrre
all'amministrazione
tributaria, e alle altre
amministrazioni e soggetti
pubblici, dichiarazioni,
attestazioni e altri
documenti di cui sia
obbligatoria la
presentazione, con gli
importi indicati in EURO. |
Identico. |
|
2. Ai creditori e ai
debitori delle
amministrazioni pubbliche è
assicurata, nel periodo
transitorio, la possibilità
di ottenere il pagamento o di
effettuare il versamento in
EURO, qualora l'adempimento
non avvenga in contanti. |
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1. Le amministrazioni
pubbliche assicurano nel
periodo transitorio, per i
documenti contabili per i
quali l'indicazione dei
valori in EURO risulti
particolarmente
significativa, l'indicazione
degli importi in lire e in
EURO, anche ai fini della
redazione di conti
consolidati in EURO della
pubblica amministrazione. |
Identico. |
|
|
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1. Il Comitato di
indirizzo strategico di cui
alla direttiva approvata con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in
data 27 giugno 1996,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29
luglio 1996, istituito con
decreto del Ministro del
tesoro del 12 novembre 1996
con il compito di coordinare
tutte le problematiche
correlate con l'introduzione
dell'EURO nel sistema
economico e nell'ordinamento
giuridico italiano, continua
ad operare, non oltre i sei
mesi successivi alla
cessazione del corso legale
della lira, quale organismo
straordinario presso il
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
assumendo la denominazione di
Comitato di indirizzo e
coordinamento per
l'attuazione dell'EURO
(Comitato EURO). |
1. Identico. |
|
2. Il Comitato EURO ha
compiti di indirizzo e di
coordinamento in materia di
attuazione della moneta unica
europea nel sistema economico
e nell'ordinamento nazionale.
A tal fine promuove ed attua
le iniziative necessarie ad
assicurare l'equilibrato |
2. Il Comitato EURO ha
compiti di indirizzo e di
coordinamento in materia di
attuazione della moneta unica
europea nel sistema economico
e nell'ordinamento nazionale.
A tal fine promuove ed attua
le iniziative necessarie ad
assicurare l'equilibrato |
|
passaggio alla
moneta unica, ivi comprese le
attività di studio e di
informazione, di proposta nei
confronti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e di
consulenza giuridica, anche
attraverso la soluzione di
quesiti nelle materie di cui
al presente comma. Il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica o,
su sua delega, il presidente
del Comitato EURO riferisce
annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari sul
processo di attuazione della
moneta unica e sui risultati
dell'attività svolta dal
Comitato. |
passaggio alla
moneta unica, ivi comprese le
attività di studio e di
informazione, di proposta nei
confronti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e di
consulenza giuridica, anche
attraverso la soluzione di
quesiti nelle materie di cui
al presente comma. Il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica o,
su sua delega, il presidente
del Comitato EURO riferisce
ogni sei mesi alle
competenti Commissioni
parlamentari sul processo di
attuazione della moneta unica
e sui risultati dell'attività
svolta dal Comitato. |
|
3. All'organizzazione
e al funzionamento del
Comitato EURO si provvede con
regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. Fino
alla data di entrata in
vigore del predetto
regolamento il Comitato EURO
continua ad essere
disciplinato dal decreto del
Ministro del tesoro del 12
novembre 1996. |
3. Identico. |
|
4. Agli oneri
derivanti dall'applicazione
del presente articolo,
ulteriori rispetto
all'utilizzo delle risorse
destinate al concorso in
programmi cofinanziati dalla
Comunità europea, valutati in
lire 3 miliardi annui a
decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni
1998 e 1999 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro. |
4. Identico. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |