RELAZIONE - N. 3855-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3855;

              rilevata, con riferimento all'articolo 1, comma 3, la necessità di fare in modo che le Commissioni parlamentari possano senz'altro esprimere il parere di competenza sugli schemi dei decreti legislativi, possibilmente evitando il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla disposizione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 2, comma 1, lettera f), appare improprio conferire un potere di delegificazione attraverso i decreti legislativi;

          all'articolo 4, siano soppresse le parole: "o analoga";

          all'articolo 6, comma 1, lettera b) sia soppressa la parola: "sostanzialmente".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3855 recante "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO"


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3855


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              considerata la natura prevalentemente tecnica del provvedimento e ritenuta la comune volontà delle forze politiche, ora che lo sforzo di risanamento dei conti pubblici è con fatica quasi interamente compiuto, di partecipare fin dall'inizio alla terza fase della UME e alla adesione alla moneta unica europea;

              ritenuto che adottando fin da subito la normativa contenuta nel disegno di legge si metterebbe il nostro Paese nella condizione di essere tra i primi a disporre di leggi e regolamenti necessari per affrontare adeguatamente la complessa fase di transizione monetaria dalla lira all'Euro;

              valutata positivamente l'azione del Governo che ha operato affinché la Pubblica Amministrazione offra una reale possibilità ai cittadini e alle imprese di scegliere di operare in Euro con la Pubblica amministrazione stessa, fin dal 1^ gennaio 1999;

              considerata la necessità di introdurre disposizioni che consentano ai detentori di circolante la possibilità di conversione senza costi di transazione,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di conferire un'ulteriore delega legislativa al Governo diretta a disciplinare il ritiro del circolante in lire in modo da garantire che l'operazione avvenga con capillarità su tutto il territorio e rispettando le norme anti-riciclaggio. A tal fine, dopo l'articolo 13, potrebbe essere inserito il seguente articolo aggiuntivo:

          "Art. 13-bis (Circolante). 1. Le norme delegate disciplinano il ritiro del circolante in lire, prevedendo la presenza in ciascun comune del territorio di almeno una banca o un ufficio postale che risponda alle prescrizioni degli articoli 2, 3, 3-bis e 5 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni; il predetto ritiro deve avvenire senza spese per i portatori del circolante in lire.";

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire al Governo di introdurre in questa o in altra sede specifiche disposizioni di carattere fiscale sia dirette a disciplinare le variazioni nei bilanci societari di valori non più imputabili a costi storici una volta che viene meno il rischio di cambio e sia dirette ad alleggerire gli oneri che le imprese subiranno in seguito alla trasformazione monetaria soprattutto in relazione alle innovazioni di carattere tecnologico e informatico attuate a quel fine;

              valuti la Commissione l'opportunità di inserire disposizioni più precise in ordine alla individuazione dei soggetti su cui graveranno gli oneri connessi alla trasformazione dei rapporti obbligazionari privati e pubblici nel rispetto dei principi di neutralità e continuità dei contratti.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3855,

              premesso che:

              la conoscenza e la collaborazione dei cittadini è una risorsa essenziale per cogliere i vantaggi e ridurre gli svantaggi dell'introduzione dell'EURO;

              una campagna informativa nazionale, soprattutto presso le aziende e le banche, sarà indispensabile per spiegare le occasioni e i rischi della moneta unica;

              sarà necessario che il Governo predisponga una corsia preferenziale per le attività economiche che vogliono passare all'EURO prima e meglio, al fine di metterle in condizione di competere con la concorrenza europea ed evitare i rischi di assorbimento e di espulsione del mercato unico;

              va considerata altresì la necessità di richiamare il Governo ad uno stretto rapporto con il Parlamento durante le fasi del passaggio all'EURO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              in ordine all'attività informativa di cui all'articolo 14, comma 2, valutati la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministro del Tesoro riferisca semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sul processo di introduzione dell'EURO, e che il Comitato di indirizzo strategico, attraverso il suo Comitato esecutivo, presenti ogni tre mesi un'apposita relazione al Parlamento.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              premesso che:

              il quadro giuridico per l'introduzione dell'Euro è stato definito da due regolamenti sui quali si è registrato un accordo politico in occasione del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996;

              il primo regolamento, ex articolo 235 del Trattato, è stato formalmente adottato dal Consiglio in data 17 giugno 1997 (CE 1103/97), mentre il secondo, ex articolo 109L, paragrafo 4, verrà adottato successivamente dagli Stati membri che parteciperanno all'area Euro;

              all'interno di tale quadro, ogni Stato membro deve scegliere le modalità specifiche di intervento, definendo un ambito operativo per assicurare l'effettiva e corretta introduzione dell'Euro;

              si appalesa la necessità, per consentire all'Italia di predisporre quanto necessario per l'introduzione dell'Euro nei tempi previsti dal periodo transitorio (1^ gennaio 1999-1^ luglio 2002), di far seguire agli atti già adottati (decreti del Ministero del tesoro, direttive del Presidente del Consiglio dei ministri) una legge delega, quale strumento normativo indispensabile per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.



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