La seduta comincia alle 10,05.
TEODORO BUONTEMPO, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Boato, Brancher, Burani Procaccini, Carrara, Colucci, Gianfranco Conte, Detomas, Di Virgilio, Giuseppe Drago, Martinat, Martinelli, Mauro, Mazzocchi, Moroni, Patria, Pisanu, Ramponi, Romano, Rosso, Saponara, Stucchi, Tanzilli, Trupia e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, intervengo per chiedere che l'Assemblea deliberi l'inversione dell'odierno ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo). Grazie, ero consapevole che avrei riscosso successo!
Più precisamente, chiedo che si passi al punto 4 iscritto all'ordine del giorno per le seguenti motivazioni: sia perché siamo di fronte oramai ad un dichiarato ostruzionismo dell'opposizione sui decreti-legge, sia anche perché siamo di fronte ad un provvedimento con i tempi contingentati - mi riferisco alla cosiddetta ex Cirielli, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea ormai da mesi - che può quindi essere tranquillamente «liquidato» in brevissimo tempo dall'Assemblea anche alla luce della recente evoluzione registratasi sullo stesso, che farà sì che esso, quasi sicuramente, sarà accolto con favore anche dalle opposizioni.
Per tutti questi motivi, ripeto, propongo un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea nel senso di passare immediatamente ad esaminare il provvedimento iscritto al punto 4.
PRESIDENTE. Sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno testè avanzata dall'onorevole Antonio Leone darò la parola, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, ad un oratore contro e ad uno a favore che ne facciano richiesta, per non più di cinque minuti ciascuno.
Avverto altresì che, per garantire maggiore certezza sul risultato del voto e per evitare contestazioni, la votazione sulla richiesta di inversione avrà luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico senza registrazioni di nomi, decorre da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dall'articolo 49 del regolamento.
PRESIDENTE. Prendo atto che nessuno intende parlare a favore.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare contro.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, stamani siamo di fronte ad una diversa situazione. Ieri parlavamo dei conti dello Stato ormai fuori controllo, delle politiche economiche messe in atto da questo Governo e dalla maggioranza, che non riescono a sortire effetti positivi per lo sviluppo del paese e per le condizioni materiali dei cittadini, lavoratori e pensionati; in aggiunta, è anche mancato per tre volte il numero legale.
Stamani abbiamo il pubblico delle grandi occasioni, i banchi del Governo pieni, i settori della maggioranza affollati. Era prevedibile, fin dall'inizio della seduta, che stava maturando qualcosa di questo genere, la richiesta cioè di inversione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea allo scopo di esaminare un provvedimento iscritto - ciò è senz'altro vero - all'ordine del giorno dei nostri lavori da tempo; ma veda, collega Antonio Leone, ce ne sono altri di provvedimenti che da tempo sono fermi in attesa di attenzione da parte dell'Assemblea e che per responsabilità vostra non si discutono, sia qui alla Camera sia anche al Senato. Vogliamo parlare del provvedimento per restituire il drenaggio fiscale ai lavoratori e ai pensionati che abbiamo approvato da tanto tempo e che non si riesce a portare a termine, così espropriando e mettendo le mani nelle tasche dei lavoratori e dei pensionati, come avete fatto e come ancora state facendo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)?
Oppure riproponiamo all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento, anch'esso fermo da tanti mesi, relativo alla costituzione di un fondo nazionale a favore dei cittadini non autosufficienti, i quali hanno la necessità di interventi in termini di servizi adeguati alla loro condizione?
Ma non vedo, da parte della maggioranza e del Governo, richieste di inversione o di accelerazione dell'iter relativamente a questi temi! Nemmeno vedo, quando si discute di queste situazioni che rappresentano priorità vere e reali del paese, grande affollamento nei banchi del Governo e della maggioranza!
Allora, credo che, per quanto riguarda le opposizioni, già questi elementi di valutazione ci inducano ad esprimere contrarietà nei confronti della richiesta, che lei, onorevole Antonio Leone, ha formulato, di passare all'esame del provvedimento noto come «ex Cirielli».
Peraltro, ritengo necessario ricordare a tutti noi anche un altro dato. Nella giornata di ieri - onorevole Antonio Leone, anche a questo riguardo lei ha fatto un'affermazione che non corrisponde al vero -, noi abbiamo chiesto di trattare, come primo punto all'ordine del giorno, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il contrasto e la prevenzione dell'influenza aviaria, anche per rispondere alla crisi che ha colpito il mondo agricolo, nonché i settori della produzione e del commercio delle carni avicole, che hanno necessità di un intervento il più sollecito possibile.
Da parte vostra si è risposto di no alla nostra proposta. Adesso, con la richiesta di inversione di oggi, si rimanda ancora! Allora, voi dimostrate un alto grado di irresponsabilità politica riguardo all'individuazione delle priorità su cui intervenire.
Sarete responsabili di questa decisione anche per quanto riguarda l'ulteriore svolgimento dei nostri lavori!
Signor Presidente, noi ci rendiamo conto...
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, le chiedo scusa se la interrompo, ma vorrei pregare i colleghi di fare un po' di silenzio e di prestare attenzione. Grazie.
Prosegua pure, onorevole Innocenti.
RENZO INNOCENTI. La ringrazio, signor Presidente ma, purtroppo, siamo abituati ormai a constatare, con amarezza, che le argomentazioni che le opposizioni adducono per cercare di far ragionare la maggioranza su cosa sia necessario per cercare di dare risposte ai problemi concreti dei cittadini non interessano: interessa solo fare leggi per gli amici potenti, per le eccellenze! Va bene (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Applausi polemici dei deputati del gruppo di Forza Italia - Commenti del deputato Antonio Leone)? Allora, su questo siamo tutti presenti, non si ascoltano le motivazioni e si va avanti: non ci sono dubbi!
Bene, signor Presidente, immagino che dopo questa giornata, quando sarà completato l'esame di un provvedimento che riguarda la questione dell'ingiustizia e non quella della giustizia nel nostro paese...
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Vergogna!
RENZO INNOCENTI. ...si ritornerà a discutere della necessità di trovare risposte ai problemi dell'influenza aviaria, della patente a punti, e via dicendo.
Con la vostra decisione, vi assumete la responsabilità - che ricadrà solo su di voi! - di ritardare nel tempo le risposte a questi problemi. Saranno inutili, perché strumentali, gli appelli al senso di responsabilità! Se avete un minimo di senso di responsabilità, rinunciate a questa richiesta di inversione e proseguiamo i nostri lavori rispettando l'ordine del giorno!
Un po' mi fa pensare un fatto: in effetti, la regia di questa operazione prevedeva come abbastanza probabile, fin dalla settimana scorsa...
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti...
RENZO INNOCENTI. ...che il provvedimento sarebbe stato esaminato nel giorno del silenzio stampa, mercoledì 9 novembre (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo), quando non ci sono né televisioni né radio né giornalisti!
Forse provate un po' di vergogna, eh, cari colleghi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione - Applausi polemici dei deputati del gruppo di Forza Italia)?
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Antonio Leone.
(La Camera approva).
MARCO BOATO. Vergogna!
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.
Ricordo che nella seduta del 26 settembre si è conclusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 1), nonché la questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 2).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti (purché appartenenti a gruppi diversi), per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti. Al termine della discussione si procederà ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate.
Passeremo, quindi, alla discussione e al voto sulla questione sospensiva.
L'onorevole Mantini ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Finocchiaro n. 1, di cui è cofirmatario.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge ora all'esame della Camera...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, le chiedo scusa, ma vorrei pregare i colleghi di consentire un regolare svolgimento della seduta. Si tratta di una questione delicata. Chi non ha voglia di ascoltare può accomodarsi fuori dell'aula. Prego gli altri di rimanere in silenzio.
Prego, onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. Grazie, Presidente.
La proposta di legge all'esame della Camera ha suscitato, come è noto, vaste reazioni, critiche ed anche un diffuso allarme in tutti i settori dell'opinione pubblica e tra gli operatori del diritto.
Le ragioni sono ormai note e sono, in sintesi, tre. La prima, sul piano logico, è che la riduzione dei benefici penitenziari per i recidivi, anche nei casi in cui il condannato abbia tenuto una buona condotta, non risulti socialmente pericoloso e abbia manifestato un costante senso di responsabilità e di correttezza nelle attività lavorative, risulta contraria all'articolo 27 della Costituzione ed ai principi dell'umanità della pena e della rieducazione del condannato.
Sono principi iscritti nella civiltà giuridica da Beccaria in poi, cui non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare neanche sotto la presunta spinta di campagne elettorali avviate.
Una cosa è, infatti, una linea di rigore contro la criminalità, che condividiamo, altra cosa è il demagogico accanimento contro i detenuti che già vivono una condizione di diffusa illegittimità, come dati recenti, purtroppo, confermano.
La seconda ragione, la più discussa, è costituita dalla generale riduzione dei termini di prescrizione che determinerà, tra l'altro, l'irragionevole estinzione di decine di migliaia di processi, vanificando il lavoro delle Forze dell'ordine e della magistratura e generando, appunto, un vasto allarme sociale.
Il provvedimento in esame, anche nelle modifiche introdotte al Senato e nel testo ora presentato al nostro esame, risulta complessivamente in contrasto con il principio di ragionevolezza e connotato da profonde ragioni di incostituzionalità.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 157 del codice penale, come modificato dall'articolo 6 del testo all'esame, escludendo il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere,
produce la lesione del principio costituzionale di ragionevolezza, nonché di quello di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, non commisurando più il tempo di prescrizione alla gravità del reato commesso.
Diciamo questo alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, che, sin dalla sentenza n. 38 del 1965, ha individuato il parametro dell'eccesso nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore in casi specifici e tale è la sottrazione al giudice del caso concreto della facoltà di commisurare l'entità della pena in relazione ai fatti e alle circostanze attenuanti e aggravanti.
Lo stesso articolo 6, inoltre, modifica profondamente il sistema della prescrizione, incidendo su molti reati di grande impatto sociale e ponendosi così in contrasto con l'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo che tutela il diritto alla sicurezza.
Va anche rilevato, onorevoli colleghi, che all'articolo 10 la previsione di un ulteriore anno di prescrizione per i soli processi in corso pendenti avanti la Corte di cassazione determina una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, laddove nei processi in corso in primo e secondo grado i termini stabiliti sono prolungati solo a seguito di sospensione.
L'articolo 10, infine, nel combinato disposto con l'articolo 6, produce di fatto un'amnistia mascherata e costituisce una violazione delle procedure e delle garanzie di cui all'articolo 79 della Costituzione, escludendo, in particolare, il ricorso alle maggioranze parlamentari qualificate prescritte dalla Costituzione.
Si è a lungo discusso degli effetti, delle cifre e dei dati dell'impatto di questa legge. I dati forniti dal ministro sono stati parziali, come è noto; quelli della Cassazione più completi e preoccupanti: da lì emerge che, con il testo oggi all'esame, vi sarebbe una prescrizione anticipata del 52,7 per cento delle truffe, del 73 per cento delle truffe aggravate, del 64 per cento dei reati di usura, del 40,7 per cento dei reati di ricettazione, del 67,4 per cento dei reati di calunnia. Non vale insistere sulla gravità di questi effetti.
Sappiamo che un emendamento presentato vuol correggere la gravità di questi effetti: è un emendamento che discuteremo nel merito, che presenta anch'esso dei profili di incostituzionalità, ove si pensi alle discriminazioni che esso prospetta rispetto alle diverse posizioni processuali di imputati di uno stesso reato; si prospetta ancora l'idea di un subemendamento all'emendamento: vedremo e valuteremo con senso di responsabilità nell'interesse del paese e della giustizia, ma voglio sin d'ora dire che queste correzioni, se vi saranno e saranno sostanziali, saranno il frutto della nostra vittoria rispetto ad una battaglia fatta in nome della giustizia in vasti settori dell'opinione pubblica con il concorso della dottrina processualistica e costituzionale; dunque, valuteremo ogni modifica al testo con senso di responsabilità, ma con la chiarezza anche delle posizioni e delle responsabilità politiche.
Tutta questa proposta di legge è stata intitolata al nome di un nostro collega, quello dell'onorevole Previti, vuoi nella versione «salva-Previti», come è stato detto, vuoi anche in quella «anti-Previti», come grottescamente e goffamente è stato detto a proposito delle ipotesi di modifica e di correzione.
È singolare persino che il Presidente della Camera, quasi un novello Candide, ammonisca di recente a non legiferare in nome o contro una persona e a valutare, invece, gli interessi generali; è singolare perché tutta la legislazione prodotta nel corso della XIV legislatura è stata improntata ad un metodo contrario.
Non so se i processi dell'onorevole Previti diventeranno famosi e se entreranno nella storia come quelli di Socrate, di Cicerone, di Dreyfus o di Sacco e Vanzetti; ne dubito, ma nella sua difesa da questi processi vi è stata finora la stessa carica di violenza e di ingiustizia di quei processi famosi sulle proprie vittime incolpevoli. Come ha ricordato Giovanni Paolo II, la violenza ha sempre bisogno di
legittimarsi con la menzogna, di assumere l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta ad una minaccia; lei, onorevole Previti, ha a lungo fatto la vittima, ma è il carnefice che ha agito creando danno alla giustizia, ora anche in forza di leggi pensate in suo nome con la complicità - è il caso di dirlo - del Governo del paese. Una doppia violenza fatta alla giustizia ed all'etica pubblica, che nega e delegittima la stessa dignità di Governo.
I luoghi più oscuri dell'inferno sono dedicati, secondo Dante, a quanti restano neutrali in periodi di crisi morali; ciò vale anche per voi, colleghi dell'UDC, che siete stati assai meno che neutrali: anzi, siete stati partecipi e protagonisti di una legislazione e di un modo di governare che questa crisi morale hanno aggravato. Occorre di più per uscire dal buio, per salvare la coscienza; ciò purtroppo vale anche per i problemi che lasciate, aggravati, al paese.
È per tali ragioni, signor Presidente, che chiediamo che non si prosegua oltre nell'esame del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 2, nonché le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, noi riteniamo - e per tale motivo abbiamo presentato le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità - che questo progetto di legge presenti profili e tratti molto gravi, nel merito ma anche sul versante della legittimità costituzionale; peraltro, riteniamo costituisca un punto di arrivo di questa legislatura - che auspichiamo non sia riproducibile in altri provvedimenti - in qualche modo metafora di un modo di legiferare sulla giustizia che non ha rispettato il sistema delle garanzie, delle regole, dei diritti propri del nostro Stato di diritto e che, anzi, ha introdotto, in maniera molto poco sobria, molto irrazionale e molto ingiusta, elementi forti di incostituzionalità.
Riteniamo, peraltro - e lo sosterremo anche nella discussione di merito sul provvedimento - che questo progetto di legge, oltre ad essere viziato da elementi di incostituzionalità, presenti anche profili fortemente classisti; si tratta di un provvedimento fortemente classista e proverò ad illustrarne i motivi ricordando alcuni aspetti.
Per quanto riguarda, ad esempio, i tempi di prescrizione, si ravvisa certamente un contrasto palese con l'articolo 3 della Costituzione: al riguardo basti pensare che si allungano i tempi di prescrizione per reati non gravi - in particolare, per le contravvenzioni - e che d'altro canto si accelerano i tempi di prescrizione per determinanti reati di grave allarme sociale.
Un secondo aspetto - che ci interessa particolarmente sottolineare e ricordare all'Assemblea, alle deputate ed ai deputati, nonché a chi ci ascolta - ci sta particolarmente a cuore e riguarda la recidiva; noi riteniamo (e per tale ragione parlavo, dianzi, di profilo classista del provvedimento) che si determini una situazione gravissima - peraltro, evidenziata da tutti i costituzionalisti democratici, da tutti i giuristi democratici e dagli stessi sindacati di polizia penitenziaria - la quale può portare ad un ulteriore sovraffollamento (e quindi al fallimento di un sistema complessivo) rispetto alla già gravissima attuale situazione di affollamento e di ingiustizia all'interno delle carceri.
Ciò perché tale provvedimento prevede inasprimenti delle pene in caso di recidiva derivante da situazioni soggettive quali la tossicodipendenza, l'alcoldipendenza e la marginalità sociale: a tale riguardo, vorrei evidenziare che gli ultimi dati ufficiali forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rivelano che si tratta di una quota della popolazione carceraria superiore ai tre quarti.
Per costoro, dunque, anche in presenza di un precedente penale di limitato allarme sociale e lontano nel tempo, si prevede un aumento obbligatorio di pena,
eliminando la possibilità per il giudice di commisurare la pena adeguandola al caso concreto e tenendo conto, tra l'altro, della condotta del reo contemporanea e susseguente al reato, nonché dell'intensità del dolo, dei motivi che hanno determinato la condotta illecita, della gravità del danno e dell'attuale personalità e pericolosità sociale dell'imputato.
In altri termini, colleghe e colleghi, non si sfugge alla grave e spiacevole sensazione che questa proposta di legge classista sia un provvedimento che prima agisce sulla prescrizione in maniera ingiusta, ledendo l'articolo 3 della Costituzione, a favore dei potenti, mentre poi, per quanto concerne i cosiddetti «poveracci», che rappresentano più di tre quarti della popolazione detenuta, vanifica di fatto la cosiddetta legge Gozzini ed abbatte tutte le possibilità di prevedere misure alternative alla pena detentiva, aggravando così la situazione delle detenute e dei detenuti nelle carceri.
Si tratta, pertanto, di un provvedimento che si rivolge contro la parte più povera della popolazione, vale a dire quella parte che, a volte, finisce in carcere per reati molto piccoli solo per il fatto di commettere delitti reiterati. Mi riferisco, ovviamente, ai migranti, ai tossicodipendenti, ai cosiddetti senza dimora ed agli alcolisti.
Vorrei sottolineare un dato ulteriore, che dovrebbe apparire grave non soltanto a tutti giuristi, ma anche a tutti i democratici. Desidero ricordarlo anche agli illustri giuristi della destra che sostengono l'approvazione della proposta di legge in esame, poiché siamo in presenza di un punto particolarmente grave, che causa una gravissima lesione dello Stato di diritto. Mi riferisco allo spostamento dell'imputazione dal reato al reo, vale a dire dalla commissione del delitto alla personalità di chi lo ha posto in essere.
Mi sembra un fatto grave poiché si tratta della stessa lesione dello Stato di diritto che si verifica, ad esempio, nel caso delle «galere etniche»: mi riferisco alla detenzione amministrativa nei centri di permanenza temporanea, che per tale motivo vogliamo chiudere. Essi, infatti, non solo sono disumani ed incivili, ma costituiscono una lesione dello Stato di diritto, dal momento che nei centri di permanenza temporanea vengono detenuti immigrate ed immigrati non perché hanno commesso qualche reato, ma solamente perché sono considerati, dallo Stato e dal Governo, «abusivi» sul territorio nazionale.
Vorrei osservare, in altri termini, che tali soggetti vengono rinchiusi nei centri permanenza temporanea non perché abbiano commesso un reato, ma solamente in quanto migranti, e dunque ritenuti abusivi e clandestini. Si tratta di una concezione che, come ci spiega Nadine Gordimer, non esiste: la clandestinità, infatti, è una figura giuridica che non esiste, poiché è prodotta dalla volontà imperiale del Governo che non ammette l'ingresso regolare sul territorio.
In questo caso, troviamo di nuovo, dopo la cosiddetta legge Bossi-Fini (in verità anche prima, con la cosiddetta legge Turco-Napolitano), lo spostamento dell'imputazione, gravissimo per uno Stato di diritto, dal reato al reo: è possibile, infatti, l'applicazione di talune norme solo ad alcune persone, escludendone altre. È questo il concetto fondamentale, relativo alla recidiva, che ritroviamo all'interno della proposta di legge in esame. Tali previsioni normative contrastano, a mio avviso, con il principio di fondo in base al quale è necessario considerare, quale primo elemento di valutazione rispetto alla commisurazione della pena in concreto, la gravità del fatto commesso, non la tipologia dell'autore.
Ritengo pertanto, in conclusione, che le disposizioni menzionate violino non solo il principio di uguaglianza delle cittadine e dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche l'articolo 27, terzo comma, della nostra Carta, che prevede la funzione anche rieducativa della pena. Perché - e concludo - ? Mi si permetta un passaggio di «bassa politica». Perché, evidentemente, questo provvedimento nasce da un mix di mediazione tra le forze di maggioranza. Voi volete - l'hanno detto i colleghi e le colleghe di Alleanza Nazionale - una legge
che salvi, con la prescrizione, alcuni potenti, mandando all'aria il sistema delle garanzie. In maniera giustizialista e trasformando il sacrosanto diritto alla sicurezza in ossessione sicuritaria, con la seconda parte del provvedimento in esame, mandiamo in galera 10 mila persone in più e, soprattutto, i poveracci.
Noi, per tale motivo, riteniamo incostituzionale questo provvedimento e siamo contrari alla sua approvazione (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Prego, onorevole Cento, ha facoltà di parlare.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi voteranno a favore delle questioni pregiudiziali che sono state presentate dai colleghi dell'opposizione. Lo facciamo in riferimento ad alcuni articoli della Costituzione, tra cui l'articolo 3, relativo al principio di uguaglianza, e l'articolo 79, che prescrive regole che noi Verdi peraltro non condividiamo per la rigidità, circa il quale è da tempo all'esame di questa Assemblea una proposta di legge presentata dall'onorevole Boato, mirante alla riduzione del quorum previsto per l'amnistia e l'indulto. Attualmente, l'articolo 79 della Costituzione prevede maggioranze molto qualificate e questa normativa, invece, di fatto, promuove un'amnistia mascherata per alcuni aspetti, anche in violazione dell'articolo 27 della Costituzione, relativo alla finalità della pena, che ha l'obbligo e l'obiettivo di reinserire la persona che commette un reato in un contesto civile, in maniera graduale e tesa a creare le condizioni affinché non commetta più creati.
Il provvedimento in esame contraddice tutti e tre gli articoli citati; li contraddice nella prima parte, laddove si interviene su una riduzione delle prescrizioni in maniera del tutto irragionevole ed iniqua; li contraddice nella seconda parte, laddove si interviene sulla recidiva, di fatto aumentando in maniera indiretta la sanzione penale per tutti i reati che sono indice di un disagio sociale, per tutti quei reati che, di fatto, sono connessi alla condizione di tossicodipendenza o di immigrazione clandestina nel nostro paese.
Noi Verdi riteniamo che questo provvedimento sia sbagliato, incostituzionale e che l'unica cosa saggia non sia emendarlo, perché gli emendamenti rischiano di confermare ancora di più l'incostituzionalità della normativa, ma ritirarlo. Questa è la ragione per cui sosteniamo, sia in ragione di principi di diritto, sia per motivi di merito - sui quali ci soffermeremo qualora si passasse all'esame degli articoli -, la necessità di «cassare» questo provvedimento e ci auguriamo che il Parlamento, in un sussulto di autonomia e di libertà, possa procedere ad un voto a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, impedendo quest'ulteriore scempio nei rapporti tra diritto, legalità, Parlamento, maggioranza ed opposizione (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi, l'Unione).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione.
Prego, onorevole Buemi, ha facoltà di parlare.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti-democratici italiani voteranno a favore della questione sospensiva e delle questioni pregiudiziali di costituzionalità relative a questo provvedimento, il quale rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'incapacità della maggioranza di Governo di proporre a quest'Assemblea ed agli italiani leggi serie e valide per tutti.
All'interno di questa proposta di legge vi sono questioni di grande rilevanza che hanno un impatto diretto sulla situazione processuale di moltissimi cittadini; ma è evidente che questa normativa nasce per affrontare problemi specifici di cittadini importanti. Non siamo tra quelli che vorrebbero opporsi solo per questo motivo, ma vorremmo che le leggi del nostro paese, in particolare quelle che riguardano questioni così delicate, quali quelle relative alla giustizia, nascessero in funzione di esigenze generali e della presa d'atto di alcune inadeguatezze; nello stesso tempo, tali proposte dovrebbero risolvere i problemi di tutti. Così non è per questa proposta di legge e così non è stato per altre leggi che abbiamo dovuto subire in questo Parlamento.
Le questioni affrontate dal provvedimento in esame sono di diversa qualità. Sicuramente, alcune hanno un impatto diretto sui processi e rappresentano un'amnistia surrettizia, non deliberata da questa Assemblea parlamentare con le necessarie maggioranze. Ciò costituisce una forte elusione del principio costituzionale e rappresenta anche una grande ingiustizia nei confronti di coloro che si trovano in posizioni diverse rispetto a quelle di cittadini con processi ancora aperti.
Noi sosteniamo da tempo la necessità di un'amnistia e di un indulto; ma ciò deve essere valutato e deliberato con tutti i crismi e con la piena consapevolezza da parte di questa Assemblea e del Parlamento nel suo complesso della necessità di un provvedimento di clemenza. Se ne avverte l'esigenza per lo stato particolare delle carceri, ma anche come momento di giustizia per tutti coloro che in questi anni hanno subito la sanzione della legge e che si sono visti trattare in maniera diversa rispetto ad imputati illustri, i quali, invece, hanno avuto l'appoggio esplicito del legislatore.
Vi è, poi, anche una questione di incostituzionalità riguardante il diverso trattamento nell'ambito dei processi in atto, che sicuramente sarà rilevata in sede costituzionale.
Pertanto, oggi affrontiamo l'esame di un provvedimento che, per sua natura, rappresenta una grave infrazione a quel principio di legittimità che, invece, con riferimento alle leggi, deve essere sempre presente, in particolare per quelle che riguardano la giustizia.
Per queste ragioni e per mille altre, per l'impatto sull'opinione pubblica, per l'alterazione del nostro ordinamento giuridico, per la diversità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, noi esprimeremo un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali presentate (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.
Ricordo all'onorevole Pistone che ha tre minuti a disposizione.
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, i deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani voteranno a favore della questione sospensiva e delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.
Crediamo che con questo provvedimento si ledano fortemente i principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale previsti dall'articolo 3 della Costituzione. Questo è un grave vulnus, che si aggiungerà a quello operato dalle leggi che questo Governo ha voluto più volte; questo Governo oggi al gran completo, che è in grado di chiamare i suoi parlamentari per farle approvare!
Più di una volta, in quest'aula, abbiamo chiesto provvedimenti di amnistia e di indulto. Ci è stato risposto negativamente, dicendo che nessuna misura di amnistia sarebbe stata approvata. Oggi, violando l'articolo 79 della Costituzione, in sostanza
si concede un'amnistia mascherata (o anche poco mascherata) ai ricchi, ai potenti o agli imputati illustri. Oggi, quindi, si introduce un'amnistia ad hoc!
Inoltre, voi violate l'articolo 27 della Costituzione, in cui si afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Con questo provvedimento, sostanzialmente, attraverso l'inasprimento e l'irrigidimento della recidiva, colpite tutte le fasce sociali, i più deboli, coloro che non hanno le possibilità economiche e le capacità culturali per difendersi o per utilizzare questo provvedimento a loro uso e consumo.
Sono convinta, credo che i problemi della giustizia e dei processi non si risolvano con leggi come queste, che non faranno altro che aggravare la situazione e rendere più ingiusta la giustizia, che oggi fa acqua da tutte le parti e che chiede, invece, a gran voce, l'affermazione di un principio sacrosanto: la legge è uguale per tutti (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e di Rifondazione comunista)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gironda Veraldi, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, cercherò di utilizzarli nel miglior modo.
Ho già espresso in termini chiari e precisi quale fosse il mio giudizio su questa proposta di legge. Sono onorato di rappresentare il gruppo di Alleanza Nazionale in questo momento. La proposta di legge è ottima ed è stata già ritenuta tale dal Senato, che, con grande sensibilità e senso di moderazione, ha recepito tutte le sollecitazioni che, anche da parte dell'opposizione, erano state rivolte in funzione del miglioramento del provvedimento stesso.
L'istituto della prescrizione, signori colleghi, a mio avviso, segna ed è la spia della civiltà giuridica di un popolo, ragione per cui deve essere regolato e disciplinato in termini chiari e, soprattutto, con criteri oggettivi, che non consentano a chicchessia di applicare la norma secondo le circostanze del momento.
Ogni provvedimento che sancisca l'estinzione di un procedimento o di un processo per prescrizione costituisce una ferita allo Stato. È la rinunzia alla pretesa punitiva che lo Stato esercita.
Ebbene, lor signori, siccome si è tanto parlato di statistiche e di effetti devastanti che deriverebbero dall'applicazione di questa legge, sappiano i colleghi e l'opinione pubblica che di ferite di questo genere ne abbiamo avute già tante con l'applicazione dell'attuale legislazione. I processi già prescritti negli anni 2001, 2002 e 2003 sono un milione, registrando questo primato fra gli Stati. In forza della legge vigente, gestita con determinati criteri, sono stati già dichiarati prescritti un milione di processi!
Noi siamo qui a discutere se sia incostituzionale o meno una legge che ha previsto nuovi termini utili ai fini della prescrizione. Ritengo che, specie dopo le modifiche apportate dal Senato, i termini siano stati elevati, forse, in maniera eccessiva. Comunque, la riforma c'è stata e ha neutralizzato il pericolo che per determinati reati fosse dichiarata la prescrizione a seguito di quel famoso perverso meccanismo.
Sono insorto, colleghi, quando ho rilevato, nell'esercizio quotidiano della mia professione, quante volte i giudici, con criteri personali che possano essere condivisi o censurati, in analoghi processi con gli stessi imputati, avvalendosi di una certa norma, hanno accordato la prescrizione a taluno e l'hanno esclusa per tal'altro. Non ho difficoltà - non c'è bisogno nemmeno di coraggio ad affermarlo in questa sede, occorre soltanto onestà intellettuale - a dire che ho preso spunto, ai fini di segnalare l'ingiustizia della legge, proprio dalla sentenza Berlusconi-Previti. Costoro sono stati trascinati in giudizio; non conosco gli atti, pertanto non posso esprimere un giudizio su di essi. Ho già fatto un rilievo in altra sede: tale processo non si doveva celebrare a Milano, ma lì è stato celebrato. Possiamo ritenere giusta e costituzionalmente
ineccepibile una norma che preveda che, nello stesso processo, colui il quale è accusato ingiustamente di avere dato i soldi per la corruzione benefici delle attenuanti e, quindi, della prescrizione e colui il quale avrebbe consegnato tali soldi venga condannato ad una pena rilevante? È una legge evidentemente ingiusta. Allora, con questa normativa vogliamo neutralizzare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 157 del codice penale.
PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi...
AURELIO GIRONDA VERALDI. Sono andato alla ricerca delle norme - concludo, signor Presidente - perché credo non sia utile parlare più di tanto per convincere quantomeno i colleghi della maggioranza dell'infondatezza della questione.
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio... Le chiedo scusa, onorevole Gironda Veraldi, ma devo ottenere un po' più di silenzio e di attenzione. Onorevole Castagnetti, mi aiuti ad ottenere un po' di silenzio dal gruppo davanti a lei... Prego, onorevole Gironda Veraldi.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Le cose che mi accingevo a dire, mi auguro di avere il tempo di dirle nel corso della discussione. Però, prendo atto che, purtroppo, il regolamento della Camera impone di tacere quando è utile parlare e consente di parlare quando, invece, sarebbe più opportuno tacere (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame di questa proposta di legge è stato caricato di molti episodi di carattere personale che, forse, hanno fatto perdere di vista gli aspetti fondamentali per i quali, a mio giudizio ed a giudizio del gruppo per il quale ho l'onore di parlare, sono certamente incostituzionali.
Due sono gli aspetti che vorrei fossero tenuti in particolare evidenza: da un lato, abbiamo un aumento del tempo della prescrizione per i reati minori, per le contravvenzioni, che passano da due o tre anni a quattro anni; contemporaneamente, abbiamo una diminuzione del tempo della prescrizione per quanto riguarda i reati più gravi, quelli di maggiore impatto sociale. Questa, a mio avviso, è una violazione del principio di ragionevolezza.
L'aspetto più grave derivante dalle modifiche apportate dal Senato è il periodo aggiunto all'articolo 10 laddove si dice che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo (...) e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data». Signori, questa è chiaramente un'amnistia, e l'amnistia, in forza dell'articolo 79 della Costituzione, deve essere approvata dal Parlamento con maggioranze qualificate e con procedimenti speciali. Pertanto, approviamo una norma che certamente contiene un'amnistia mascherata e, quindi, è certamente viziata sotto il profilo di incostituzionalità ora dedotto (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per affermare la mia totale condivisione in ordine alla questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal mio gruppo parlamentare e, per farlo, credo sia utile partire da una considerazione che, magari, non presenta un grande carattere tecnico-giuridico, ma, a mio avviso, ha una grande valenza politico-culturale.
Non è mai capitato in questi cinque anni che su un provvedimento di politica
del diritto si registrasse tra gli operatori del diritto una tale significativa convergenza di opinioni critiche.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bonito, ma vorrei pregare i colleghi di prendere posto.
Prego, onorevole Bonito, prosegua pure.
FRANCESCO BONITO. Infatti, sia il mondo della magistratura, gli operatori giudiziari, sia l'avvocatura, in particolare, l'avvocatura penalistica, hanno denunciato la gravità del provvedimento in esame sotto l'aspetto di inopportune scelte di politica del diritto.
Da parte di tutti è stata sottolineata una serie di incostituzionalità emergenti dal testo e dalle sue disposizioni incontrovertibili. Dico ciò anche per esprimere il mio stupore rispetto ad atteggiamenti più realisti del re, che tendono a rappresentare il provvedimento come un buon provvedimento.
Viceversa, siamo in presenza di un provvedimento che, per la sua genesi, per come si è formato e per come è stato modificato, esprime un insieme di principi irragionevoli che lo rendono incostituzionale per più versi ed in più parti.
Vi è un profilo di incostituzionalità legato, ad esempio, alla singolare disciplina dell'applicazione delle attenuanti, delle aggravanti e del giudizio di equivalenza o di prevalenza che su di essi il giudice può esprimere. Ne rinviene una disciplina che va applicata alla prescrizione, in forza della quale accade che la prescrizione stessa trovi una sua disciplina variegata non già in rapporto all'importanza dei reati e ciò, di per sé, integra e costituisce una palese violazione dell'articolo 3.
Si trova poi la singolarità che, per una serie di reati di grande importanza codicistica, nonché di notevole rilevanza sociale, giuridica e giudiziaria, si debba applicare una disciplina di favore che non trova giustificazione alcuna.
Non sto parlando, signor Presidente ed onorevoli colleghi, soltanto ed esclusivamente del reato di corruzione, di per sé gravissimo, che trova una disciplina di favore francamente inammissibile, ma anche di altre figure di reato, come, ad esempio, quello di usura, reato delicatissimo...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bonito, se la interrompo.
Onorevole Viceconte, onorevole Adornato, vi prego! Non si può parlare in piedi, perché vi è un collega che sta intervenendo. Vi prego di avere un po' di rispetto. Onorevole, non mi risponda, dicendo «cosa sto facendo?», perché non sta facendo niente di male, ma si sta comportando con poco rispetto nei confronti del collega che sta parlando. Quindi, scusatemi, ma vi prego di prendere posto.
FRANCESCO BONITO. Ho la presunzione anche di tentare di convincere l'onorevole Adornato della fallacia dei giudizi che ha espresso sul testo che stiamo esaminando.
Stiamo parlando appunto di usura, signor Presidente, onorevoli colleghi. Ebbene, nonostante una scelta di facciata, giacché nel testo al nostro esame l'usura vede aggravata la sanzione codicistica, sappiamo benissimo che quella sanzione più grave non potrà valere ai fini prescrizionali in quanto, per il principio del favor rei, la prescrizione più breve sarà applicata ai processi di usura pendenti. Si tratta di una scelta legislativa e politica inaccettabile, che non possiamo condividere.
Nell'articolo 10, che disciplina transitoriamente i principi affidati alla normativa al nostro esame, si consumano una serie di incostituzionalità che, purtroppo, per brevità di tempo, non posso qui illustrare, ma che mi riservo di evidenziare approfonditamente nel momento in cui affronteremo l'esame del suddetto articolo 10.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sottoposta
dall'opposizione in ordine alla legittimità del provvedimento in esame richiede molta attenzione e merita di essere discussa al di là del conflitto polemico, in quanto è chiaro che nessuno di noi vorrebbe approvare una legge che sia in contrasto con i valori fondamentali nei quali tutti noi crediamo.
Quando l'onorevole Pistone richiama il principio per cui la legge è uguale per tutti, fa un'affermazione sulla quale non possiamo che essere d'accordo. Tuttavia, occorre verificare se la legge è uguale per tutti con l'attuale disciplina sulla prescrizione o se lo sia con la nuova legge sulla prescrizione.
Tutti sappiamo, perlomeno chi si intende di tale materia, che - come ricordava peraltro il collega Gironda Veraldi - l'attuale disciplina consente discrezionalmente al giudice di concedere o meno la prescrizione sulla base della sussistenza delle attenuanti generiche, che sono assolutamente arbitrarie. Dunque, se vogliamo davvero una legge uguale per tutti, occorre constatare che solo cambiando l'attuale regime si può raggiungere tale risultato.
Un secondo aspetto - citato in precedenza dall'onorevole Russo Spena - è quello relativo alla funzione della pena. L'onorevole Russo Spena affermava che il presente provvedimento si pone in contrasto con la funzione della pena, come prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Ma ci rendiamo conto che con l'attuale legge è possibile che una persona sia ristretta in carcere 22 anni e mezzo dopo che ha commesso il reato e che ciò non ha alcuna ragionevolezza rispetto alla funzione rieducativa? È evidente che, dopo 22 anni, si è di fronte ad una persona diversa. Dunque, se vogliamo davvero istituire una funzione della pena ragionevole, tale funzione si deve collegare ad una rapida ed immediata esecuzione della stessa.
Ma veniamo all'argomento fondamentale: si parla di amnistia mascherata. A tal proposito, l'onorevole Acquarone affermava che il presente provvedimento, determinando la prescrizione di molti procedimenti in corso, costituisce sostanzialmente una amnistia mascherata.
Probabilmente, vi è chi non segue i lavori della Commissione giustizia e, dunque, non sa che il testo oggi all'esame dell'Assemblea contiene una innovazione profonda, vale a dire il fatto che per i procedimenti in grado di appello e in Cassazione questa legge non trova applicazione. Pertanto, tutti i dati su cui dovremmo discutere, sia quelli del Ministero sia quelli della Corte di cassazione, non hanno alcuna utilità.
Al di là di questo, mi pare che sarebbe stato opportuno abbandonare questo tema, a fronte della novità introdotta con la proposta emendativa presentata dell'onorevole Volontè. Tuttavia, vorrei che ragionassimo seriamente sul messaggio lanciato e relativo ad un'amnistia mascherata.
È amnistia mascherata tutto ciò che può incidere sugli effetti e sull'applicabilità della sanzione, o vi è ricompreso soltanto quel provvedimento che ha le caratteristiche dell'amnistia? Vorrei ricordare che soprattutto l'opposizione, nonché gran parte della maggioranza, si sono trovate d'accordo sul fatto che il cosiddetto «piccolo indulto» non era un indulto perché, pur incidendo sulla misura della pena, era collegato a determinati presupposti, come ad esempio che fosse trascorso un certo periodo di applicazione della pena. Pertanto, si è obiettato che non si trattava di uno strumento automatico e che quindi aveva presupposti differenti rispetto all'indulto automatico. Tale ragionamento si adatta perfettamente anche all'istituto della prescrizione. Pertanto, non vi è una cancellazione dei reati, ma tutt'al più esso incide su reati commessi ad eccessiva distanza di tempo.
Inoltre, vorrei ricordare che, proprio nel corso della scorsa legislatura, fu approvata una legge sui reati tributari con la quale è stata soppressa l'ultrattività della legge tributaria. Ciò ha comportato la cancellazione totale di tutti i reati tributari, in relazione alla nuova legge che li depenalizzava.
Forse qualcuno di noi ha il dubbio che, quando si modifica la misura della pena e, dunque, si modifica la durata della prescrizione
vi sia bisogno di un provvedimento eccezionale come quello previsto dalla Costituzione? Evidentemente no. Quindi, molto più semplicemente credo che tutta questa opposizione non venga fatta in odio ad un provvedimento, perché chi ragiona su di esso con onestà intellettuale si rende conto che ridurre i tempi della prescrizione significa costringere ad accelerare i processi e ad applicare la pena ad un soggetto molto più vicino temporalmente al momento in cui ha commesso il reato. Invece, chi ha parlato in odio a questo provvedimento ha probabilmente voluto farlo specificatamente in odio verso una persona e, quindi, piuttosto che cercare una legge buona cerca di annientare un avversario politico e questo sicuramente non fa onore a nessuno (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti e votanti 540
Maggioranza 271
Voti favorevoli 247
Voti contrari 293
(La Camera respinge - Vedi votazioni).
Passiamo all'esame della questione sospensiva Fanfani ed altri n.1.
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione sospensiva può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà, altresì, intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Fanfani n.1, di cui è cofirmataria.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrare la questione sospensiva in oggetto a mio avviso significa ragionare e ripercorrere gli eventi che in questi anni (perché di anni di discussione si è trattato) hanno mostrato quanta cattiva coscienza vi fosse nel volere a tutti i costi questa legge nella parte che riguarda il mutamento della disciplina della prescrizione e nello svelare, contrariamente a quanto sostenuto dal presidente Pecorella, l'interesse dell'opposizione a contrastare tale nuova disposizione.
Il provvedimento in esame è composto da due parti. La prima parte, che non condividiamo, come è stato già evidenziato nel corso dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali, è costituita dal nucleo originario della proposta di legge dell'onorevole Cirielli, che, correttamente, ha poi ritirato la propria firma. Si tratta di una parte onesta: non la condividiamo, la riteniamo sbagliata e contraddittoria rispetto ai principi costituzionali che governano la materia dell'esecuzione della pena e l'agire della giurisdizione, ma è una parte onesta, ispirata ad una filosofia securitaria che riteniamo inadeguata ad affrontare modernamente le questioni della sicurezza e della prevenzione del crimine. Tuttavia, è una parte onesta.
La seconda parte è una parte disonesta. Già oggi l'inversione dell'ordine del giorno e l'assoluta noncuranza con la quale il Governo trascura gli interessi di 80 mila posti di lavoro ci dicono qual è la qualità dell'interesse che la maggioranza ripone nell'approvazione di queste norme, e a poco valgono le osservazioni che sono state poc'anzi esposte dal presidente Pecorella, il quale rimprovera l'onorevole Acquarone, ad esempio, di non aver seguito i lavori della Commissione e quindi di non essere al corrente della novità introdotta con l'emendamento dell'UDC e delle altre che forse si profileranno.
Colleghi, sappiamo tutti che una difesa accorta - peraltro abbiamo l'assicurazione dell'icastica espressione del senatore Dell'Utri: stiano tranquilli, il Presidente Berlusconi non dimentica gli amici - potrà ben far valere, già a partire dal 16 gennaio, davanti alla Corte di cassazione, i motivi dell'incostituzionalità complessiva di questo sistema, così da giovare alle ragioni degli imputati per i quali questa legge è stata voluta.
Dall'altra parte, giustapposta a questa cattiva coscienza, c'è stata una battaglia che limpidamente l'opposizione ha costruito in questi anni di lavori parlamentari, fondandosi sull'interesse generale e sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore. Non so se dobbiamo ricordare a questa Assemblea - non al ministro Castelli, che oggi, proprio oggi, diserta l'aula - il fatto che da anni chiediamo di avere i dati sull'impatto di quello che, ad oggi, è ancora, prima dell'approvazione dell'emendamento dell'UDC, ed è stato in tutti questi mesi, un testo che conduce ad una quantità di prescrizioni tale da simulare non soltanto un'amnistia mascherata, ma un pericolo straordinario per la sicurezza dei cittadini.
Non voglio ripercorrere l'imbarazzante modo di procedere del ministro Castelli durante questi mesi, le sue reticenze, gli insulti rivolti nei confronti delle opposizioni, della stessa Cassazione, dell'Associazione nazionale magistrati, degli avvocati penalisti, delle corti d'appello, che segnalavano la straordinaria incidenza prescrittiva di queste norme su reati come l'usura, lo stupro, le aggressioni sessuali nei confronti dei minorenni, le truffe aggravate ai danni dello Stato, i furti, le ricettazioni, i millantati crediti, le bancarotte fraudolente, le corruzioni. Nessuno di questi dati è stato considerato con attenzione, perché l'interesse era un altro, e l'interesse generale alla sicurezza dei cittadini spariva nell'aperta contraddizione con la filosofia securitaria della prima parte.
Ha ragione l'onorevole Russo Spena: questa legge, così come è costruita, privilegia una parte, e trascura l'altra. Privilegia, come sempre, i pochi eletti, che ancora oggi sopravviveranno con l'emendamento dell'UDC e con quelli ulteriori, perché avranno l'accorta difesa che farà valere in Cassazione l'incostituzionalità del provvedimento.
Vi è poi l'offesa al principio di ragionevolezza, illustrata nella prima parte della questione sospensiva in esame. Ma che senso ha ragionare sulla prescrizione, dimezzando i tempi di prescrizione per i reati più gravi, quando da questo Governo non è venuta mai, mai una misura per accelerare il processo penale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)? Mai, né in termini di risorse, né in termini di riforma, né in termini di intelligenza e di attenzione, nella logica del «tanto peggio, tanto meglio», che giova agli imputati che hanno accorta difesa e, soprattutto, giova a chi non ha alcun interesse affinché in questo paese la legalità e la giustizia siano il metro dell'agire delle istituzioni e dei cittadini e il fondamento della nostra convivenza democratica.
Credo dunque che le ragioni della questione sospensiva restino ferme, non solo perché ad oggi ragioniamo sul testo così com'è, ma anche perché mi chiedo che senso abbia - sono assolutamente in disaccordo con l'onorevole Gironda Veraldi in questo senso - abbreviare i termini di prescrizione senza che una sola misura relativa al processo penale sia stata considerata o studiata, anzi al contrario. Volete che ripercorra le tappe di questi quattro anni, la quantità di impedimenti, di pastoie, di inciampi che hanno riguardato il processo penale? Volete che ripercorra le proposte avanzate in questi anni, alcune delle quali approvate, altre addirittura sanzionate d'incostituzionalità, per far sì che il processo abbia questo andamento bizantino per cui chi ha denaro e difesa resiste fino alla prescrizione finale?
Adesso, i termini di prescrizione per i reati che sono puniti con una pena da cinque a dieci anni passano da quindici anni a sette anni e mezzo, mentre quelli relativi ai reati puniti con pene ancora più gravi vengono ulteriormente dimezzati.
Voi credete che tutto questo corrisponda all'interesse generale di un andamento della giustizia penale rispettoso delle ragioni, delle difese e delle garanzie degli imputati, ma insieme intransigente sull'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini? Credo proprio di no!
Chiedo ai compagni dell'opposizione e alle forze presenti all'interno della Casa delle libertà, a cominciare da Alleanza Nazionale: come mai il bene della sicurezza, che addirittura, nella prima parte del provvedimento, ha ispirato l'onorevole Cirielli come metro per misurare il rapporto tra la discrezionalità del giudicare, la libertà dei soggetti e l'esercizio del monopolio della forza da parte dello Stato, improvvisamente recede nel momento in cui si tratta di ridisegnare i termini di prescrizione? La verità, cari colleghi, è che avete fatto tutto e il suo contrario, perché mai, dico mai, in un solo atto, l'interesse di questa maggioranza nel ragionare delle cose di giustizia è stato orientato all'interesse generale, alla tutela della collettività e all'assicurazione della legalità. Al contrario, per mille strade tortuose, per mille compromessi indicibili, ciò che è stato continuamente perseguito era ciò che in quel momento conveniva al potente di turno o alla situazione che vi interessava. Non riuscirete a spacciare tutto questo ai cittadini come frutto di una visione lungimirante, come momento di modernizzazione del sistema, come tensione, come affezione vera agli interessi della collettività e ai principi di legalità e di democrazia.
Sono queste le ragioni per cui, ancora una volta, vi chiediamo di sospendere l'esame di questo provvedimento e di tornare a ragionare insieme su una questione che, è vero, va riesaminata: la questione della prescrizione. Ma io, che ho sentito parole così severe nei confronti della magistratura e della discrezionalità dei giudici, chiedo oggi ai colleghi della Casa delle libertà: come mai, durante questa discussione, non vi è mai venuto in mente che, per esempio, i tempi di prescrizione possono essere coniugati, e felicemente, con il principio di responsabilità nell'esercizio della giurisdizione da parte di ciascun giudice, così da dare ad ogni giudice, di primo, di secondo grado o di Cassazione, il tempo per fare bene e celermente, nel pieno rispetto delle garanzie ma nell'assicurazione della legalità, il proprio mestiere? Anche questo, vedete, tradisce la vostra cattiva coscienza. Avete la possibilità di un riscatto: votare la questione sospensiva presentata, tornare a ragionare sulla prescrizione e sul resto del provvedimento, fare qualcosa che, per una volta tanto, serva al paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-l'Unione, Misto-Popolari-UDEUR, Misto-Ecologisti democratici).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. I deputati della componente dei Verdi del gruppo Misto voteranno a favore della questione sospensiva illustrata dall'onorevole Finoccharo, che condividiamo e che richiama le ragioni che in parte abbiamo già espresso nei nostri interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e che si aggiungono, in questa richiesta di sospensiva, ad una motivazione tesa a giustificare questa scelta con la necessità di porre il Parlamento nelle condizioni di conoscere l'effettivo impatto della normativa in esame nel momento in cui dovesse essere applicata in via ordinaria.
Non c'è dubbio, infatti, che il provvedimento in esame, che ha preso la denominazione dal collega Cirielli, il quale poi, giustamente, ha posto in essere più di un atto per tentare di allontanare il proprio nome e la propria immagine da esso, interviene pesantemente sulle prescrizioni che saranno applicate nelle migliaia di procedimenti penali attualmente in corso. Non vi è dubbio altresì che i pasticci realizzati dal centrodestra nella giornata di ieri hanno solo un carattere di propaganda in ordine agli effetti mediatici che il provvedimento potrà dispiegare; quest'ultimo, peraltro, viene non a caso discusso il
giorno dello sciopero indetto dai giornalisti della carta stampata e della televisione - cui va la solidarietà dei Verdi - con riferimento all'annoso problema dei precari. Sotto un diverso profilo, il provvedimento in esame produce effetti devastanti anche per il nostro sistema penitenziario laddove, nella seconda parte, si prevede di aumentare in maniera indiretta, attraverso il calcolo delle aggravanti, le pene per i reati tipici del disagio sociale.
Abbiamo chiesto con forza al ministro Castelli di fornire al Parlamento i dati relativi alla previsione dell'aumento della popolazione penitenziaria in seguito all'applicazione della seconda parte del provvedimento. Non solo questi dati non ci sono pervenuti, ma desta soprattutto preoccupazione la sottovalutazione degli effetti che il provvedimento, se approvato, potrebbe avere sulla popolazione carceraria. Attualmente, i detenuti nelle nostre carceri sono 60 mila ma da alcuni calcoli, sia pure elaborati in maniera grossolana ma credo corrispondenti al vero, si evince - per difetto, non certo per eccesso - che, con il calcolo delle aggravanti, così come previsto nella seconda parte della proposta di legge in esame, si arriverebbe nel giro di tre anni a circa 100-110 mila detenuti presenti nelle carceri italiane. Lascio a voi ogni commento sull'impatto ambientale e sociale che ne deriverebbe!
Per tutti questi motivi, preannuncio che i Verdi voteranno a favore della questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1 (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e Misto-SDI-Unità Socialista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone, al quale ricordo che ha disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Pecorella, al quale mi legano, oltre che motivi di colleganza, anche motivi di personale amicizia, mi ha rimproverato di non partecipare ai lavori della Commissione giustizia. Ricordo al collega che io non faccio parte di quella Commissione; pertanto, credo sia difficile giustificare il suo rimprovero. Tuttavia, anche se non faccio parte della Commissione in questione, non credo di non essere in grado di capire se quella in esame sia una norma che maschera o meno un'amnistia. Conseguentemente, onorevole Pecorella, mi faccia la cortesia e mi lasci la competenza di poterne parlare anche se, ripeto, non faccio parte della Commissione giustizia!
La questione sospensiva in esame si rende indispensabile per conoscere qual è il numero delle persone che beneficeranno dell'approvazione di questo provvedimento e, quindi, quale sarà l'impatto processuale, prima, e sociale, poi, della sua applicazione. In particolare, si tratta di sapere quante saranno le prescrizioni e, conseguentemente, quanti saranno i «signori delinquenti» che, per effetto dell'approvazione di questa norma, saranno nuovamente rimessi sul mercato per delinquere. Al riguardo, i dati fornitici dalla Cassazione e dal Consiglio superiore della magistratura sono allarmanti. Il ministro, invece, non è stato in grado di dare una dimostrazione seria, ma è andato sempre per approssimazioni e non ha mai detto cose che potessero rassicurare il Parlamento. Sotto questo profilo, due mesi di tempo al fine di poter raccogliere questi dati appaiono, a mio parere, essenziali per evitare che il provvedimento in esame possa avere un impatto sociale devastante (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pistone, alla quale ricordo che ha disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, noi Comunisti italiani voteremo a favore della questione sospensiva Fanfani n. 1.
Riteniamo, infatti, da un lato, che, per fare buone leggi, occorra, soprattutto in questo campo, confrontarsi e discutere prima di procedere all'approvazione di provvedimenti come quello che saremo chiamati a discutere - al quale ci opporremo fortemente -, in quanto profondamente ingiusti.
Ribadisco le mie convinzioni al riguardo: il provvedimento in esame produce ingiustizia poiché, ancora una volta, si sarà deboli con i forti e forti con i deboli! La legge si rivolgerà ad alcune fasce sociali e meno ad altre e, in ogni caso, l'amnistia mascherata che da essa scaturirà avrà un impatto sociale di cui non siamo a conoscenza. Chiediamo la sospensiva per questo, per capire, in questa sede ovvero nelle Commissioni competenti, quali potranno essere le conseguenze di una normativa che non soltanto violerà molteplici articoli della Costituzione ma avrà anche un impatto sociale fortemente preoccupante.
Inoltre, con la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, per effetto dell'irrigidimento delle norme relative alla recidiva, si va in una direzione esattamente opposta a quella indicata dal presidente Pecorella: non è affatto vero che si introduce un elemento di giustizia, perché ad un eventuale elemento di ingiustizia se ne aggiunge un altro ancora più forte, che - guarda caso - tocca, sostanzialmente, coloro i quali non hanno mezzi, non sono imputati illustri e non hanno la possibilità di attrezzarsi secondo le loro necessità!
GABRIELLA PISTONE. Ecco perché siamo a favore della questione sospensiva e contrarissimi al provvedimento.
La violazione dell'articolo 27 della Costituzione (in cui è stabilito che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato), e l'aggravamento delle disuguaglianze mediante la personalizzazione delle misure legislative divengono, nel provvedimento in esame, sempre più palesi, sempre più evidenti.
È per questo che voteremo a favore della questione sospensiva. È per questo che chiederemo a quest'Assemblea di esprimere un voto di coscienza favorevole oggi, per avere una buona legge domani (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.
LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, come abbiamo già fatto sulle questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, noi Socialisti democratici italiani esprimeremo un voto favorevole anche sulla questione sospensiva.
Il nostro voto sarà favorevole per una ragione semplice: noi riteniamo che, in questi quattro anni e mezzo di legislatura, questo Governo abbia di fatto «scheggiato» - oserei dire «sfregiato», utilizzando un termine molto forte - il procedimento penale vigente nel nostro paese.
Non vi è mai stata una discussione approfondita, importante, su una riforma organica del codice di procedura penale, ma, come abbiamo verificato in questi mesi e in questi anni, si è cercato di modificare gradualmente il procedimento.
Abbiamo già esaminato le questioni pregiudiziali di costituzionalità ed ora stiamo discutendo sulla questione sospensiva. Al riguardo, come giustamente hanno sottolineato poc'anzi i colleghi del centrosinistra, vi sono due aspetti da rilevare. Il primo riguarda la mancanza di conoscenza della tipologia dei reati che andranno in prescrizione. Il Parlamento, quindi, non conosce quante possibilità vi siano. Il secondo aspetto riguarda l'impatto sociale del provvedimento in esame, che, di fatto, creerà un numero elevato di disfunzioni all'interno delle carceri.
Siamo profondamente convinti della necessità di affrontare la questione spinosa delle carceri, ma questo provvedimento non fa che accrescere gli enormi problemi sociali esistenti all'interno delle carceri stesse.
Si tenga conto, altresì, che non vi è la possibilità di far conoscere ai cittadini gli elementi negativi contenuti in questo provvedimento. Non si conosce il numero dei processi che saranno prescritti. Infine, non vi è la possibilità di avere carceri più umane e meno affollate rispetto a quelle attuali.
PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia...
LELLO DI GIOIA. Siamo profondamente contrari al procedimento in esame e, quindi, esprimeremo un voto favorevole sulla questione sospensiva presentata alla proposta di legge in esame (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista, così come ha fatto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, esprimerà un voto favorevole sulla questione sospensiva presentata al provvedimento in esame. Ricordo che si tratta di una richiesta di sospensione dell'esame della proposta di legge fino al 31 dicembre 2005.
Questa data ha la finalità ben precisa di attendere i dati, ancora non disponibili, riguardanti l'impatto che, sicuramente, avrà questo provvedimento anche sotto il profilo della prescrizione di determinati processi.
Al riguardo, ricordo che nel corso dell'esame di questo provvedimento e in questa legislatura ci siamo battuti, da una parte, per un'amnistia, in modo che non si creasse una discriminazione rispetto a cause estintive dei reati e che vi fosse un trattamento eguale per tutti e, dall'altra, per ottenere ciò che oggi è del tutto assente, vale a dire i dati sull'incidenza che le pessime, incostituzionali norme sulla recidiva previste dalla proposta al nostro esame possono avere sulla detenzione sociale, sulla popolazione carceraria e, quindi, sull'impossibilità di accedere alle misure alternative al carcere. Tutto questo manca.
Senza questi dati creeremo un ulteriore vulnus rispetto alle attese degli utenti della giustizia e dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza che si può aver solo con una pena realmente riabilitativa.
Vorrei citare un dato che deve indurre tutti alla riflessione. Sulla base dei dati del Ministero della giustizia, coloro che possono accedere alle misure alternative alla detenzione hanno un tasso di recidiva del tre per cento; chi, invece, sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva di circa il 70 per cento. Se sarà approvata questa proposta di legge, si determinerà la situazione per cui chi ha sbagliato non avrà più la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere, avrà un livello di tempo di prescrizione maggiore ed una pena che dovrà scontare in carcere superiore a quella attuale.
Creeremo quindi una situazione con un maggior livello di recidiva, con un maggior numero di reati e con una minore tutela della sicurezza, o meglio del diritto alla sicurezza, dei cittadini.
Svolgerò un'ultima considerazione, invitando a riflettere sul fatto che in questi anni non è stato fatto molto, anzi direi ben poco, per dare al nostro sistema penale una serie di riforme tese ad applicare i princìpi costituzionali.
Sarebbe veramente utile, oltre che doveroso, che il Parlamento si concentrasse, in questi due o tre mesi che mancano alla fine della legislatura, non su norme selettive e discriminatorie, ma su un contesto complessivo di riforma organica che possa ridare al nostro sistema penale, a quello civile e, più in generale al nostro sistema giudiziario nel suo complesso un migliore funzionamento ed un migliore servizio a tutti, che ripristini quel principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge che queste norme tendono invece, ancora una volta, a peggiorare, a discriminare e ad annullare (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti Italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire poiché ritengo che non sia giusto tacere di fronte al perdurare di un atteggiamento strumentale da parte dell'opposizione. Le obiezioni che continuo ad ascoltare anche questa mattina hanno il carattere della pretestuosità e senza dubbio sono caratterizzate da una spinta demagogica che non può essere condivisa. Capisco l'enfasi con la quale si
riportano determinati dati, comprendo la passione con la quale si cerca di esercitare il proprio ruolo di opposizione, ma vi è bisogno di coerenza e di sano realismo in queste aule: l'istituzione lo richiede.
Non sono intervenuta sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità per non ripetere argomenti che in questi giorni sono stati già esposti e che hanno trovato poi conferma nel voto espresso da quest'aula; sulla questione sospensiva mi sono permessa di chiedere la parola poiché ritengo che sia una esagerazione andare avanti su richieste che non trovano più fondamento.
Viene chiesta la sospensione dell'esame del provvedimento al fine di acquisire i dati attraverso i quali determinare un'adeguata previsione dell'impatto della nuova disciplina, quando - lo sappiamo - la proposta in esame già si fa carico, e lo dice l'esito della votazione dell'ultima seduta in Commissione (Commenti) ... Onorevole Finocchiaro, lei sa meglio di me che nell'ultima seduta di Commissione abbiamo votato un emendamento, presentato dal gruppo che rappresento, che risolve quell'interrogativo.
Vorrei semplicemente ricordare in quest'aula che con la proposta di legge in esame, in particolare con la seconda parte cui faceva riferimento l'onorevole Finocchiaro, quella relativa alla prescrizione, ci facciamo carico di preoccupazioni - che non sono solo nostre - che riguardano la necessità e l'utilità di intervenire sull'istituto della prescrizione e per alcuni versi anche la ineludibilità dell'intervento su tale istituto, perché - come ribadisce la relazione che accompagna la proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Kessler - «ineludibile è ora un ripensamento dell'intera disciplina dei termini di prescrizione e dei relativi meccanismi di computo», così come, aggiungo, è sempre maggiore il numero di processi che vengono dichiarati estinti per prescrizione.
Si accentua la disparità di condizione tra imputati che possono permettersi una difesa spregiudicata e costosa e quelli che, invece, tale difesa non possono permettersi. Ciò è quanto contenuto nella relazione alla proposta di legge presentata presso l'altro ramo del Parlamento da alcuni senatori, tra i quali Fassone, Ayala, Brutti, i quali si fanno anch'essi carico dell'ineludibilità di un intervento sull'istituto della prescrizione al fine di ridurre i termini delle prescrizione medesima, finalizzando quella proposta di legge all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Contrariamente, quindi, alle obiezioni ascoltate e ancora fino ad oggi ripetute in quest'aula, nelle quali vi è un po' di contraddizione, chiedo coerenza.
Ci sono numeri riportati nelle proposte di legge cui ho fatto riferimento - proposte non a firma di rappresentanti del centrodestra - secondo i quali le pronunce per prescrizione interesserebbero addirittura, un totale di 112 mila 970 processi all'anno; pronunce per prescrizione! Si tratta di un numero esagerato, ed è di questa preoccupazione che noi ci stiamo facendo carico.
Dunque, la sospensiva chiede di determinare l'impatto della nuova disciplina, ma a mio avviso ci siamo fatti carico delle preoccupazioni che, soprattutto da parte dell'opposizione, sono emerse; ritengo che abbiamo dimostrato serietà perché non siamo rimasti indifferenti a tali rilievi e, soprattutto, non abbiamo trascurato i dati che, seppure approssimativi, sono stati diffusi dal Ministero della giustizia e dalla Cassazione. Abbiamo ritenuto di dover operare un intervento emendativo che ha trovato, peraltro, anche il parere favorevole di illustri costituzionalisti; atteso che un intervento legislativo viene considerato utile ed ineludibile da tutti quanti noi, riteniamo di avere contribuito a che questo progetto di legge possa proseguire il suo iter e trovare infine applicazione.
PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni...
ERMINIA MAZZONI. Mi auguro che l'opposizione possa dismettere gli strumenti di guerra e cominciare a discutere, almeno per qualche provvedimento importante che condivide nel merito, in modo più serio ed esercitando in maniera più
compiuta, utile e costruttiva il suo ruolo (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Accoglierò volentieri il suo invito, onorevole Mazzoni, quando la maggioranza avrà imparato a comportarsi con altrettanta correttezza e con altrettanta capacità nei confronti dell'opposizione in relazione a quei provvedimenti che riguardano l'intera collettività.
Ho ascoltato con interesse tutti gli intervenuti, a cominciare da quello del collega, professore, onorevole Pecorella; i principi che egli ha enunciato li condivido pienamente. Verrà un giorno - e saremo tutti felici, soprattutto noi operatori del diritto - in cui potremo dire che la prescrizione si maturerà in sei mesi o in un anno; un giorno in cui il principio, già enunciato da Cesare Beccaria, secondo il quale la pena ha una funzione solo se è immediata, ovvero se è celere, troverà un riscontro oggettivo in un sistema normativo che consentirà ai processi di essere celebrati immediatamente.
Ma oggi, venire a discutere e ad imporre un provvedimento di questo tipo, in un assetto quale quello nel quale ci troviamo, con una situazione processuale che tutti conosciamo e che ha tempi lunghissimi - situazione in relazione alla quale il ministro nulla ha fatto, come correttamente veniva ricordato dall'onorevole Finocchiaro -, sembra quasi una presa in giro. Sembra quasi, infatti, che i toni ed i richiami della maggioranza siano giusti ma usati impropriamente, distorti ed in parte usurpati.
Vedete, quando si affronta il problema della durata del processo e del diritto che i cittadini hanno a vederlo celebrato in tempi brevissimi, si fa opera seria e giusta; si pone una questione della quale dovrebbe farsi carico ciascuno di noi nel momento stesso in cui inizia ad affrontare l'attività legislativa o una attività di Governo. Ma devo constatare che su tale problema, dall'inizio della legislatura, non è stato fatto neppure un passo piccolo, non è stato compiuto neanche un tentativo di accorciamento di tali tempi, il che avrebbe presupposto maggiore convinzione e, soprattutto, l'investire tanto tempo, disponibilità e soldi sulla giustizia.
Dimenticate voi, che siete oggi intervenuti nel dibattito, che il ministro non solo non ha fatto investimenti di questo tipo, ma ha ridotto sistematicamente tutti gli investimenti e le disponibilità del sistema giudiziario. Se non si riflette su ciò, non ci si rende neanche conto del perché il ministro si sia rifiutato di dare a questo Parlamento i dati che gli erano stati richiesti; dati poi emersi soltanto perché la Corte di cassazione, in contrasto con quanto aveva precedentemente dichiarato il ministro stesso, si è sentita in dovere, lei, di enunciare i dati veri del disastro che sarebbe stato provocato dall'approvazione di questa normativa.
Non a caso il collega Cirielli, al quale avete «attaccato» questa infausta coda di veleno, si è ritenuto in dovere di ritirare la propria sottoscrizione dalla proposta di legge in esame!
Voi dimenticate anche come nasce questo provvedimento sulla prescrizione. Non avete avuto, infatti, il coraggio di affrontarlo secondo gli opportuni richiami alla collaborazione, avanzati dalla collega Mazzoni, su quelle proposte di legge presentate in materia da me, dal collega Kessler, dall'onorevole Pisapia e da numerosi altri colleghi che si erano fatti carico di trattare la questione della prescrizione in maniera compiuta.
Cosa ci sarebbe voluto a sedersi intorno ad un tavolino e a discutere, insieme, su un istituto che tutti avevamo ritenuto opportuno modificare? Voi non lo avete fatto, ed avete subdolamente «attaccato» le disposizioni in materia di prescrizione ad una proposta di legge che, per sua stessa natura, intendeva perseguire finalità assolutamente opposte. La proposta normativa originariamente presentata dall'onorevole Cirielli, infatti, si proponeva di ripristinare la legalità; le disposizioni introdotte sulla prescrizione, invece, sono
profondamente illegali, tant'è vero che l'UDC si è sentita in dovere di ristabilire un poco i termini della legalità, attraverso la presentazione di un emendamento che ancora non è stato approvato e che non so se verrà accettato dall'Assemblea.
Guardate, tuttavia, che, anche se approverete tale proposta emendativa, non avrete vinto; avrete perso, poiché siete stati costretti da una pressione dell'opinione pubblica, dall'attività della minoranza e dall'attenzione che il Colle aveva prestato nei confronti del provvedimento in esame a modificare una proposta di legge che era indecente, perversa e criminogena (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale), poiché avrebbe fatto uscire dalla galera, per salvare una persona, 50 mila detenuti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, si avvii a concludere!
GIUSEPPE FANFANI. Avrete perso voi - e concludo, signor Presidente - perché, per la prima volta, siete dovuti scendere sul terreno della legalità dopo che, con altri precedenti provvedimenti, concernenti il reato di falso in bilancio, le rogatorie, il legittimo sospetto e la sospensione dei processi, tutti voi l'avevate dimenticata!
Auspico che accogliate l'invito che, attraverso la presentazione della questione sospensiva in discussione, vi è stato rivolto: rinunciate a proseguire l'esame del provvedimento e sedetevi, insieme a noi, intorno ad un tavolo per dare, finalmente, all'istituto della prescrizione quella disciplina coerente, democratica e moderna di cui questo Stato ha bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perlini. Ne ha facoltà.
ITALICO PERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo prendere atto che i deputati che mi hanno preceduto hanno pronunciato molte affermazioni ma, salvo qualche piccolo riferimento, sul merito della richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento non ho ascoltato nulla.
È bene ricordare che la presentazione della questione sospensiva è stata motivata dal fatto che sarebbero mancati gli elementi ed i dati necessari per poter verificare l'impatto sociale che avrebbe prodotto la nuova legge. Ebbene, signor Presidente, bisogna ristabilire la verità dei fatti, giacché non è vero quanto è stato affermato. Non debbo difendere il ministro competente, tuttavia mi corre l'obbligo di richiamare la verità dei fatti.
Occorre ricordare, infatti, che il ministro della giustizia, nella sua lettera di trasmissione di dati alla Commissione giustizia, ha espressamente precisato che gli stessi erano parziali non solo in riferimento al numero delle corti d'appello che li avevano trasmessi, ma anche e soprattutto per il motivo che non si potevano fornire elementi precisi per determinare quale sarebbe stato l'impatto della prescrizione. Infatti, si sarebbe dovuto riscontrare, all'interno di ciascun fascicolo giudiziario, se fossero state concesse o meno le attenuanti generiche.
Vorrei ricordare che tale comunicazione del ministro è allegata agli atti della Camera dei deputati, come io stesso ho chiesto espressamente, in sede discussione sulle linee generali del provvedimento, al termine dello svolgimento della mia relazione.
Ma, attenzione: tale inattendibilità ed imparzialità dei dati è stata molto contestata. Oggi vi è stato solo un piccolo riferimento in merito e mi dispiace che a farlo sia stato l'onorevole Fanfani, che gode di tutta la mia stima e considerazione, il quale arriva a dire che soltanto a seguito dell'intervento della Cassazione si è potuto disporre di un quadro preciso. Contesto decisamente tale affermazione, giacché la Cassazione non ha fatto altro che confermare l'impossibilità di fornire dati precisi, ma, sotto altro profilo, avrebbe meritato un analogo attacco lo stesso trattamento riservato al ministro,
giacché la Cassazione non dice, nel suo elenco, quali sono i reati abituali o quelli che si commettono di più. La stessa Cassazione esamina un campione di circa 3.300 processi sui 33 mila pendenti e, soprattutto, non dice quale sia l'incidenza della prescrizione per i reati previsti dall'articolo 157, comma 1, n. 4 del codice penale, per i quali il termine prescrizionale non muta a seguito dell'introduzione della nuova legge: quindi, si tratta di dati altrettanto inattendibili, come espressamente indicato dal ministro nella sua lettera di trasmissione al Presidente della Camera.
Detto questo e chiarito, quindi, che nessun rifiuto dei dati vi è stato e permettendomi di rilevare che, forse ingiustamente, è stato completamente ignorato il lavoro che la Commissione ha svolto durante tutto questo periodo, per giungere alla formulazione di una proposta che è già all'esame di quest'Assemblea, che toglierebbe comunque validità alla richiesta di sospensiva in esame, voglio ricordare che, a questo punto, nessuno ha parlato - ed ha fatto bene a non farlo, perché sarebbe stato smentito - delle decine di migliaia di processi che sarebbero andati prescritti. Non l'ha detto nessuno dell'opposizione, e ne prendo atto. Ma l'aspetto che mi interessa puntualizzare è un altro: nel suo intervento - per la verità, a carattere politico in generale, ma povero in relazione alla richiesta di sospensiva -, la collega Finocchiaro ha fatto riferimento ad un presunto attacco alla magistratura portato dalla maggioranza, nel proporre questo provvedimento. Bene, onorevole Finocchiaro, affermare che la Casa delle libertà intende difendere il diritto di tutti i cittadini ad essere uguali di fronte alla legge ed eliminare qualsiasi discrezionalità da parte della magistratura non significa sferrare un attacco alla stessa magistratura. Significa puntualizzare un aspetto preciso, onorevole Finocchiaro: che la Casa delle libertà intende assicurare al cittadino la perfetta uguaglianza nei confronti della legge, dalle Alpi alla Sicilia! Ed è per questo che noi voteremo per la reiezione della richiesta di sospensiva.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 533
Maggioranza 267
Hanno votato sì 245
Hanno votato no 288).
Colleghi, sono state quindi respinte le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1, Russo Spena ed altri n. 2, Pisapia ed altri n. 3 e Mascia ed altri n. 4, nonché la questione sospensiva Fanfani ed altri n. 1.
PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli della proposta di legge.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 4).
Avverto che la Presidenza non ritiene di ammettere alla discussione e alla votazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, le seguenti proposte emendative in quanto recanti modifiche non conseguenti alle modificazioni introdotte dal Senato: Bonito 01.01, volta a sostituire l'articolo 62 del codice penale relativo alle attenuanti comuni, nonché gli emendamenti, non previamente presentati in Commissione; Bonito 01.040 e 01.045, Pisapia 01.042, 01.043 e 01.044, Carboni 01.041, volte ad introdurre, nell'articolo 62 del codice penale ulteriori ipotesi di circostanze attenuanti comuni; gli identici Fanfani 1.12 e Finocchiaro 1.40, Fanfani 1.13 e 1.14, Magnolfi 1.8, gli identici Lucidi 1.9 e Fanfani 1.15, gli identici Siniscalchi 1.11
e Fanfani 1.16, Mancini 1.10, volti a modificare le pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 3).
Avverto, inoltre, che non saranno posti in votazione gli articoli 3, 5, 7, 8 e 9, in quanto non modificati dal Senato.
Comunico che la Commissione ha ritirato il subemendamento 0.6.50.1 ed ha presentato il subemendamento 0.6.50.2, che è in distribuzione.
Avverto, infine, che prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Fanfani 10.10 e Finocchiaro 10.7 e che, nel corso della seduta, sono stati ritirati dal presentatore gli emendamenti Fanfani 10.11, 10.18, 10.14, 10.16, 10.15 e 10.12.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 5).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.
CESARE PREVITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parafrasando Shakespeare, non sono qui per fare l'elogio di Cesare, ma per seppellirlo. Troppe volte, fuori e dentro quest'aula, il mio nome è stato speso con disprezzo, in modo offensivo, con il solo intento di demonizzare una legge, un intervento, una dichiarazione.
«Salva Previti», nell'accezione comune del centrosinistra e di certa stampa, che è libera solo di insultare, è ormai diventata un'aggettivazione che evoca qualcosa di immorale, di scandaloso, di vergognoso...
Una voce dai banchi dell'opposizione: È vero!
CESARE PREVITI. Chi ha detto che è vero, se vuole, può ricevere qualche spiegazione anche in privato, perché si sbaglia. Non è affatto vero (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
Ma di vergognoso c'è solo la campagna di odio orchestrata nei miei confronti da una fazione politica giustizialista, irriducibile e intollerante.
Il mio nome ed il mio cognome li porto in giro per l'Italia e li ho portati in giro per il mondo con fermezza e orgoglio: la fierezza di chi sa di avere sempre lavorato con serietà, capacità, successo e onestà; l'orgoglio di chi si sta tenacemente confrontando, da nove anni, con una persecuzione politica certificata persino da questa Assemblea, quando i numeri parlamentari sorridevano al centrosinistra. Con una differenza di 111 voti (e noi eravamo minoranza), questa Assemblea ha non solo sancito, ma addirittura enfatizzato la persecuzione politico-giudiziaria di cui ero fatto oggetto. Allora votarono in questa direzione tutti gli schieramenti, ad eccezione dell'arco che va dai cattocomunisti ai comunisti (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale). Gli altri, hanno tutti letto bene, allora, la situazione nella quale ci trovavamo (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Questo nome...
Una voce dai banchi dell'opposizione: Un angioletto!
CESARE PREVITI. Anche per chi ha avuto questa simpatica e cristianissima battuta sono disponibile a dare tutte le spiegazioni del caso (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).
EUGENIO DUCA. Devi dare spiegazioni ai giudici!
CESARE CAMPA. Stai zitto!
CESARE PREVITI. Ecco, fatelo coralmente, così non venite identificati! Questo nome (Commenti dei deputati dei gruppi dei
Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)...
PRESIDENTE. Colleghi vi prego di ascoltare...
EUGENIO DUCA. Vai dal giudice!
PRESIDENTE. Onorevole Duca!
EUGENIO DUCA. Dal giudice...!
NINO STRANO. Stai zitto, comunista...!
PRESIDENTE. Vada avanti, onorevole Previti.
CESARE PREVITI. Posso, Presidente?
PRESIDENTE. Prego, onorevole Previti.
CESARE PREVITI. Questo nome io continuerò a portarlo con orgoglio, anche se troppe volte è finito tra le labbra di gente indegna di pronunciarlo.
Per la prima volta ad usarlo in modo dispregiativo fu una cosiddetta teste che, 9 anni fa, venne imbeccata per gettare fango sul mio nome, su di me, sul mio lavoro, sul mio impegno, sulle mie passioni di avvocato, prima, e di parlamentare, poi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
Solo qualche giorno fa, di fronte alla paurosa prospettiva - per lei, - di una condanna per calunnia, questa teste ha ammesso ciò che io dico fin dall'inizio di questa penosa vicenda: è stata eterodiretta per portare avanti per conto terzi la sua menzogna, prima come confidente e poi come testimone. Sono sue parole!
In una situazione di normalità giudiziaria basterebbero queste pur tardive ammissioni per dichiarare conclusi i miei processi, che, del resto, già con i dati disponibili fin dall'inizio, non sarebbero mai dovuti cominciare, come quest'aula ha detto.
Eppure, io continuo tenacemente a credere nella giustizia. Continuo ad essere convinto, perché sono innocente, che sarò assolto nel merito dalle magistrature apicali davanti alle quali oggi pendono i miei processi (Commenti del deputato Bindi).
IGNAZIO LA RUSSA. Bindi...!
BENITO PAOLONE. State zitti! Abbiate pudore!
CESARE PREVITI. Comunque sia, comunque vada, io non ho bisogno della legge sulla prescrizione. Non la voglio per me (Commenti)! Non voglio che essa venga accostata al mio nome, come dimostra la lettera che scrissi al Presidente del Senato, chiedendogli di sospendere l'esame fino alla conclusione della mia vicenda processuale!
Tuttavia, ritengo la cosiddetta ex Cirielli una buona legge, un provvedimento che interessa migliaia di cittadini e che interviene per riparare agli enormi guasti provocati dalla discrezionalità del giudice nel determinare i tempi della prescrizione, addirittura fino al loro raddoppio o dimezzamento.
La storia processuale italiana è piena di evidenti casi di disparità di trattamento, a seconda del giudice che si ha davanti, a seconda, addirittura, della simpatia o dell'antipatia o della condizione sociale dell'imputato e non del suo stretto caso personale (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro). Situazioni del tutto simili sono state già trattate in modo diametralmente opposto e questo lo sanno tutti in quest'aula e lo sa perfettamente l'opinione pubblica. È da qui che nasce la sfiducia in un sistema che usa la discrezionalità per colpire dove vuole, non dove deve (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!
PIETRO ARMANI. Bravo!
CESARE PREVITI. Come ho già detto, questa legge cerca di dare certezza alla pena e al tempo della prescrizione. Ma, poiché il provvedimento avrebbe potuto riguardare anche me, una legge assolutamente giusta e doverosa si è trasformata per l'opposizione nella peggiore delle leggi possibili. L'opposizione è disposta a calpestare i diritti di tanti italiani pur di colpire Cesare Previti.
Per evitare strumentalizzazioni, l'UDC - di questo ne sono grato - ha presentato un emendamento che, di fatto, mi esclude dai possibili effetti del provvedimento.
A parte il paradosso che una legge ad personam sia stata trasformata in una legge contra personam unam...,
MARCO STRADIOTTO. Da che pulpito!
GABRIELE FRIGATO. È la vittima!
CESARE PREVITI. ...mi rattrista il fatto che, per escludere me, patiranno effetti negativi anche tutti quei cittadini che, loro malgrado, si trovano con i processi in appello e in Cassazione.
Ma mi rasserena che da oggi in poi più nessuno - ripeto, nessuno - potrà e dovrà usare in modo dispregiativo il mio nome per accostarlo, con intenti di demonizzazione, ad un provvedimento legislativo.
Dico di più: proprio per evitare residui dubbi, chiedo che Forza Italia presenti un emendamento in base al quale si elimini la norma che prevede gli arresti domiciliari e non il carcere per gli ultrasettantenni perché nessuno si azzardi anche solo a sospettare che Cesare Previti si sia venduto per poter scontare la possibile condanna agli arresti domiciliari. Lo ripeto: sono certo che la mia innocenza sarà riconosciuta nel merito. Se così non dovesse essere, se a spuntarla sarà la giustizia politica che ha operato in questi anni, continuerò a combattere la mia battaglia da dentro il carcere. Ma lasciate in pace il mio nome, non accostabile a nessuna ipotesi di salvataggio improprio! La mia pretesa è quella di sempre: che siano a me riconosciuti tutti i diritti dovuti ad un cittadino innocente (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana - Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti; tuttavia, ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Previti, al quale molto modestamente vorrei ricordare la dichiarazione, riportata dai pochi giornali oggi in edicola, rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha affermato ieri che è un'infamia sostenere che questa legge serva soltanto a salvare Cesare Previti. Questa è la dichiarazione rilasciata alla stampa e credo (Dai banchi del gruppo di Forza Italia si grida: «Basta!»)...
PRESIDENTE. Prego tutti i colleghi di ascoltare l'intervento dell'onorevole Mantini (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
ITALICO PERLINI, Relatore. Noi facciamo quello che ci pare!
PRESIDENTE. Prego, onorevole Mantini, continui pure.
PIERLUIGI MANTINI. Onorevoli colleghi, sono animato dalle migliori intenzioni: non vorrei essere anch'io costretto a chiedere un giurì d'onore sulle dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio dei ministri (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
ILARIO FLORESTA. Mascalzone!
PRESIDENTE. È stato ascoltato l'onorevole Previti, ora viene ascoltato l'onorevole Mantini... Prego tutti i colleghi (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
ILARIO FLORESTA. Stà zitto!
PIERLUIGI MANTINI. Riprendo l'affermazione, che non ha nulla di negativo. Credo che davvero l'onorevole Previti, come spesso capita a tutti nella vita, debba guardarsi più dagli amici che dai nemici. L'affermazione che oggi viene riportata da Il Giornale, per essere più precisi nelle fonti, attribuita in modo virgolettato al Presidente del Consiglio dei ministri è la seguente: «È un'infamia sostenere che questa legge serva soltanto a salvare Cesare Previti» (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini, vada avanti!
PIERLUIGI MANTINI. Devo dire che, una volta tanto - e mi rivolgo all'onorevole Previti, di cui ho apprezzato il coraggio e di cui rispetto il diritto al suo buon nome che, naturalmente, difende e tutela (credo che ciò sia assolutamente giusto) - forse, qualcosa si è sbagliato e si continua a sbagliare persino da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ci si riferisce a questa legge e ad altri provvedimenti di questa legislatura, varati in nome di qualcuno o, persino, nella versione che ieri ci veniva suggerita dal Presidente del Senato Pera, «contro» qualcuno.
Sta di fatto che questo è il segno, il leit motiv di una legislatura intera ...
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. A voi piace il linciaggio!
PIERLUIGI MANTINI. Sorprende, inoltre, francamente che, adesso, l'onorevole Previti si renda conto dell'inutilità o dell'impossibilità di proseguire su questo terreno.
Personalmente, auguro all'onorevole Previti di essere assolto in Cassazione e nei processi dalle gravi ed infamanti accuse che, indubbiamente, non illustrano la sua persona.
ILARIO FLORESTA. Sei un ipocrita, un bugiardo!
PIERLUIGI MANTINI. Gli auguro di essere assolto nei processi, perché farebbe bene a lui ed, indirettamente, alla dignità delle istituzioni!
Noi, tuttavia, abbiamo subito in questa legislatura - il provvedimento in esame ne è, ancora una volta, il segno - un tentativo di manipolare regole, non nell'interesse del paese e della giustizia, ma nell'interesse e con un occhio a determinati e precisi processi persino nominati. Non è il frutto di una campagna denigratoria o di una scarsa qualità e concezione della democrazia da parte dell'opposizione, ma il segno iscritto e trascritto nei verbali, nei resoconti dei lavori parlamentari di una generazione di leggi che, in questa legislatura, abbiamo dovuto subire.
Signor Presidente, le parole dell'onorevole Previti contengono elementi per una riflessione più ampia che, ovviamente, non possiamo svolgere interamente in questo momento. Certo è che, se oggi si arriverà nel corso dell'esame del provvedimento ad apportare modifiche sostanziali, ad esempio, per quanto riguarda l'efficacia sui processi in corso di questa disciplina che intende tagliare i tempi di prescrizione anche per reati gravissimi, esse saranno nel segno delle proposte avanzate dall'opposizione. Saranno esattamente coerenti con gli emendamenti Siniscalchi 10.3 e Fanfani 10.13 presentati dall'opposizione. Recepiranno quegli emendamenti, nonché l'impegno ed il grido di dolore che si è levato nel paese, dinanzi ad uno strazio che, forse, oggi, non si compirà più e, così mi pare di capire, non si compirà più con l'assenso dell'onorevole Previti.
È un passo in avanti che valuteremo adeguatamente al termine della discussione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Carboni 01.02.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, tornando finalmente a discutere del testo proposto dalla maggioranza - della quale fa parte l'onorevole Previti - ed evitando pertanto di replicare in questa sede - sede impropria, evidentemente - processi che si devono svolgere nelle aule di giustizia e non già in Parlamento e neppure in televisione nelle trasmissioni di Bruno Vespa, invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sulla proposta emendativa in esame.
BENITO PAOLONE. Neanche i giudici devono andare in televisione!
FRANCESCO BONITO. Attraverso questo articolo aggiuntivo recuperiamo...
BENITO PAOLONE. Cosa ci faceva Davigo in televisione?
PRESIDENTE. Onorevole Paolone, per cortesia.
Prego, onorevole Bonito, continui pure.
FRANCESCO BONITO. Presidente, se ha la bontà di dirmi cosa sta dicendo l'onorevole Paolone...
PRESIDENTE. Non posso fare l'interprete in diretta...!
Prego, onorevole Bonito, prosegua il suo intervento.
BENITO PAOLONE. I giudici devono fare i giudici!
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, lei ha perfettamente ragione, ma vorrei dare le dovute risposte all'onorevole Paolone, che continua ad inveire.
Calmatosi l'onorevole Paolone, posso riprendere la mia dotta discettazione sull'articolo 62-bis del codice penale, che è stato espunto dal Senato. Noi prevediamo un ripristino della norma, agendo sul suddetto articolo 62-bis, che fu oggetto di attacco frontale da parte del proponente, onorevole Cirielli, allorché ebbe a depositare presso la Camera dei deputati la sua singolare proposta di legge. Tale articolo è importante in quanto con esso, nel 1944, furono introdotte le cosiddette attenuanti generiche. Il cosiddetto testo Cirielli ne proponeva, viceversa, la cancellazione, ripristinando la situazione processuale, giuridica e giudiziaria dell'anteguerra, caratterizzata da un processo fortemente autoritario.
Infatti, l'introduzione dell'articolo 62-bis con il ripristino dell'istituto delle attenuanti generiche era tutto teso a ridare un senso di equità sostanziale alle fasi processuali e, soprattutto, a consentire al magistrato l'analisi attenta del caso concreto, dando a quest'ultimo la possibilità di valutare il fatto nella sua gravità.
Con la proposta emendativa in esame, nonostante non riguardi nello specifico le attenuanti generiche ma l'istituto delle attenuanti in generale, introduciamo - proprio come pulsione culturale contraria a quella del proponente - una nuova attenuante collegata al computo dell'età.
Non ci riusciamo a spiegare la ragione per la quale il Senato abbia espunto quella norma; dunque, noi la riproponiamo con lievi modifiche che comunque salvano il principio culturale che aveva sostenuto i proponenti nella loro prima proposta di modifica.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole sulla proposta emendativa in esame, che si pone in forte controtendenza con l'ispirazione per noi estremamente negativa della legge, che non è solo quella relativa alla prescrizione, ma quella relativa al trattamento riguardante i recidivi, ai quali in un colpo solo viene aumentata obbligatoriamente la pena, vengono allungati i termini di prescrizione e praticamente impedite le misure alternative alla detenzione.
Se la proposta emendativa al nostro esame venisse approvata, si creerebbe quantomeno un nuovo elemento di possibile attenuazione della pena, a fronte di condizioni oggettive che meritano tale intervento, ovvero l'avere commesso il fatto dopo avere compiuto 80 anni di età e senza essere nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale, relativo alla cosiddetta recidiva.
A mio avviso, l'approvazione di questa proposta emendativa, anche se evidentemente applicabile a ben poche persone, sarebbe un segnale estremamente positivo di come dobbiamo considerare la pena, ovvero uno strumento non solo afflittivo o vendicativo, bensì soprattutto riabilitativo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.
BENITO PAOLONE. Signor Presidente, non credo di avere l'autorità scientifica che mi permette di parlare avvedutamente e correttamente dei problemi che attengono alla giustizia. Tuttavia, essendo parlamentare della Repubblica, ritengo di disporre di un certo grado di buonsenso, tale da consentirmi di comprendere le cose di cui si discute.
Intervengo per chiarire, non in una dotta dissertazione nei confronti dell'onorevole Bonito, quanto ho detto. Non ho insultato niente e nessuno, ma ho solamente reagito ad un'affermazione dell'onorevole Bonito che mi ha colpito ed offeso. L'onorevole Bonito ha detto che questi sono argomenti che non possono essere trattati in Parlamento, ma che devono essere discussi nelle sedi giudiziarie. Questo non lo consentirò mai, fino a quando resterò in quest'aula (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)! Respingerò sempre tale affermazione!
Onorevole Bonito (oggi parlamentare e ieri giudice), a lei e ad un giudice, membro della Corte di Cassazione e soggetto che dovrà applicare le norme, è consentito di andare in televisione a fare una battaglia e mille altre cose sulle leggi che invece deve solo applicare. Questo è quanto ho detto. Perché Davigo può andare in televisione a fare quello che fa con quel tono, con quella faccia e con quell'atteggiamento, mentre il Parlamento non può trattare tali argomenti? Ho voluto soltanto chiarire questo aspetto, senza offendere nessuno. Ho espresso la mia opinione, maturata tramite la mia sensibilità - che è, appunto, la mia -, di cui rispondo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto replicare brevemente all'onorevole Bonito.
Volevo far presente che non ho previsto l'abrogazione delle circostanze attenuanti generiche in toto, bensì la limitazione nell'uso di tali circostanze per i reati più gravi e per i plurirecidivi. L'ho fatto non in seguito a valutazioni di carattere storico, come alludeva l'onorevole Bonito, o peggio ancora per motivazioni ideologiche, bensì semplicemente partendo dalla considerazione che oggi i magistrati utilizzano lo strumento delle circostanze attenuanti generiche in maniera assai facile, al punto che esse vengono concesse anche a pluriomicidi. Certamente sorprende anche la discrezionalità con cui esse vengono negate a persone incensurate, persino dopo lunghi processi.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Carboni 01.02 non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 517
Maggioranza 259
Voti favorevoli 234
Voti contrari 283).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 01.046.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor presidente, la proposta emendativa in esame interviene sulla parte originaria del singolare provvedimento che siamo discutendo. In particolare, esso interviene sul problema delle circostanze attenuanti per temperare un effetto altrettanto incostituzionale di quello che si potrebbe verificare a proposito della prescrizione.
La pretesa di questa proposta di legge, molto ipocrita, per incutere timore e terrore nei confronti della delinquenza (pretesa ampiamente tradita dalla prescrizione, che spalanca le porte alla delinquenza e travolge centinaia e centinaia di vittime), era quella di stabilire un principio in virtù del quale i giudici non possono più considerare con il potere discrezionale le circostanze attenuanti. Il potere discrezionale nell'applicazione della pena è stabilito in una norma scolpita da sempre nel nostro sistema penale, vale a dire l'articolo 133 del codice penale.
Questo tipo di impostazione, che è l'impostazione originaria del collega Cirielli, è completamente sbagliata, a meno che questa parte della proposta di legge non fosse stata trattata separatamente dalla parte relativa alla prescrizione, altrimenti si riduce in una sorta di farisaica ipocrisia. In questo momento, parliamo alla gente, parliamo alle vittime dei reati, parliamo anche a coloro i quali soffrono una carcerazione spesso ingiusta.
Mi permetto di dire all'onorevole Previti, naturalmente con rispetto per la sua condizione umana e per la sua situazione particolare, che quando invita il suo gruppo a revocare la possibilità per l'ultrasettantenne di espiare la pena nel proprio domicilio, incorre nello stesso vizio di personalizzazione che caratterizza il provvedimento in esame: nemmeno in quel caso noi accettiamo il principio delle leggi ad personam (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Anzi, ci ribelliamo profondamente a questa sorta di «mozione degli affetti» con la quale si pretende, in un certo senso, di rappresentarsi pronti (si tratta certamente di un titolo che consideriamo, sotto il profilo umano, nei confronti dell'onorevole Previti).
In ciò risiede il difetto di tutta questa legislazione, la sua tendenza alla privatizzazione, il suo distacco dal sociale, la sua pretesa di travolgere i principi di parità di fronte alla legge. Stiamo sottoponendo all'Assemblea emendamenti su cui lo scrutinio segreto deve aiutare coloro i quali vogliono anche parlare di attenuanti e di recidiva, ma non penso possano affermare che automaticamente il giudice debba ridursi a leggere determinate «tariffe» e ad emettere sentenze senza nemmeno esercitare il principio di equità.
Vi sono molti in quest'aula che si ammantano della loro funzione di giuristi e della loro funzione di operatori del diritto. Dovrebbero sapere, come me, che l'equità nell'esecuzione e nell'amministrazione del diritto penale è un principio storico fondamentale. Quindi, niente ipocrisie: il provvedimento in esame, anche sotto questo profilo, rivela la sua incostituzionalità. Possiamo, almeno da questo punto di vista, recuperare una credibilità, altrimenti i cittadini comprenderanno che questa è una volgare forma di recita
farisaica, in cui da un lato si pretende di colpire indiscriminatamente i poveracci e dall'altro si pretende di spalancare le porte, con intenzioni che non sono affatto nobili. Se fossero state nobili, della necessità di abbattere i termini di prescrizione i giuristi, i cultori e i deputati se ne sarebbero accorti all'inizio della legislatura. È quanto meno strana la tempistica di questa improvvisa sensibilità verso la dilatazione dei processi, che viene, guarda caso, secondo altri calendari giudiziari, che certamente non ci interessano, ma che ci preoccupano per il loro sincronismo assai sintomatico.
Vi invitiamo a meditare e a non votare pedissequamente, in nome del popolo italiano, in nome delle vittime e anche in nome di coloro che debbono soffrire una pena, che tuttavia deve essere una pena equa e una pena giusta (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame prevedeva una serie di aggravamenti di pena e di limitazioni della discrezionalità del magistrato nell'applicazione della pena nei confronti dei recidivi. Prevedeva, contemporaneamente, che venisse stabilita un'attenuante in favore di coloro che, incensurati, avessero commesso il fatto avendo compiuto i settant'anni.
Anche in quel caso avete sostenuto che si trattava di una legge ad personam, dimenticando che nessuno in quest'aula si trovava in quelle condizioni, giusto per non fare nomi...
Al Senato - lo dico all'esimio collega che ha parlato immediatamente prima di me -, è stata cassata dall'opposizione e anche da settori della maggioranza la norma che prevedeva l'introduzione dell'attenuante specifica per chi avesse compiuto settant'anni. Nel momento in cui, invece, oggi, l'opposizione ripropone sostanzialmente la stessa norma, innalzando il limite ad ottant'anni - l'emendamento che stiamo discutendo, lo dico ad un grande professionista del diritto come il collega che mi ha preceduto, prevede, in aggiunta all'articolo 62 del codice penale, l'introduzione di un comma 6-bis, il quale stabilisce che occorre avere non meno di ottant'anni di età al momento della sentenza di primo grado -, ci propone qualcosa di non proprio elegante - non voglio dire altro! - dal punto di vista giuridico. Semmai, gli ottant'anni di età potevano essere riferiti al momento della commissione del reato, trattandosi di un'attenuante specifica.
Dal punto di vista giuridico, questa proposta emendativa non ha significato e, quindi, non mi sento di poterne sostenere l'approvazione. Forse, la successiva proposta emendativa potrebbe trovare una maggiore disponibilità da parte della maggioranza, ma la verità è che, nel pendolo del bicameralismo, quest'opportunità l'opposizione se l'è già bruciata. La nostra proposta prevedeva un'attenuante che riequilibrasse in qualche modo le norme di maggiore severità che noi prevediamo per i recidivi, cioè per gli habitué del crimine, per i professionisti della trasgressione delle leggi, che non sono i poveracci da aiutare, ma coloro che in un anno commettono cinque rapine, due scippi, sette furti. Nei loro confronti ogni pietismo è fuori luogo: lo dico a nome dei tanti cittadini che ci hanno suggerito e chiesto di proporre norme di questo genere.
Peraltro, le norme che inseriamo per penalizzare i recidivi non si applicano solo, come dite voi, a coloro che commettono reati contro il patrimonio o ai poveracci, ma a tutti. Se qualcuno, ad esempio, dovesse commettere due reati tipici da colletti bianchi, queste norme si applicherebbero tanto a lui quanto a chi abbia commesso uno scippo. Smettiamola di fare demagogia continuando a predicare che certe norme sono a favore dei ricchi e contro i poveri. Le norme che inaspriscono la pena per i professionisti del crimine sono norme a tutela della sicurezza di tutti
i cittadini e come tali le dovete considerare (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 01.046, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 518
Maggioranza 260
Voti favorevoli 228
Voti contrari 290).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 01.03.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. L'onorevole Previti, nel suo intervento, ha invocato pubblicamente tutte le garanzie che spettano ad un cittadino innocente. Onorevole Previti, colleghi, non era necessario. L'onorevole Previti ha avuto e avrà tutte le garanzie che spettano ad un cittadino accusato ed anche condannato in via non definitiva per reati gravi. È giusto e sacrosanto che sia così, e nessuno si è mai sognato di far venir meno le garanzie che devono assistere qualsiasi cittadino, compreso l'onorevole Previti.
Ciò che più ci ha colpito è stato piuttosto il fatto che, sempre in quell'intervento, alla Camera dei deputati si sia difeso entrando nel merito delle accuse giudiziarie che gli sono state mosse, accusando gli accusatori e accusando i testimoni. Noi non crediamo che il Parlamento vada trasformato in un'aula di tribunale né per accusare nel merito qualcuno né perché questo qualcuno si debba difendere qui dalle accuse, in quanto ciò è materia di competenza dei tribunali. Il Parlamento deve rimanere un'aula di Parlamento e non deve essere trasformato da nessuno in un'aula di tribunale, così come i tribunali non si debbono trasformare in Parlamenti. Ciò è elementare, ma lo richiediamo anche all'onorevole Previti.
Quello che questa opposizione ha giudicato scandaloso è che, con l'inserimento di un organismo geneticamente modificato - un emendamento - in una norma che riguardava tutt'altro, si sia inserita una certa disciplina della prescrizione che è apparso a tutti, non solo a noi, un tentativo di trovare una soluzione per via legislativa ai problemi giudiziari dell'onorevole Previti. Anche per questa via si è tentato, con la previsione di questa disciplina della prescrizione, di trasformare ancora una volta questa aula di Parlamento nel retrobottega di un ufficio legale, impegnato nella difesa dell'uno o dell'altro imputato, e di usare una maggioranza parlamentare o un'aula di Parlamento come un ulteriore mezzo per vincere i processi.
Questa distorsione e strumentalizzazione delle istituzioni e, in particolare, di quelle parlamentari ci ha fatto e ci continua a far gridare allo scandalo. Su ciò voi potete non essere d'accordo, ma si tratta, a nostro parere, di un legittimo e doveroso comportamento rispetto ad uno scandalo, ripeto, che noi abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare. Non si tratta di un'impressione solo nostra che quella in esame fosse la norma «salva Previti» e che dunque si fosse addivenuti ad una strumentalizzazione della funzione legislativa nel paese, ma ricordo che è stato lo stesso presentatore di quell'OGM, di quell'emendamento sulla prescrizione, a dire pubblicamente in una intervista che quell'emendamento è stato presentato anche per l'onorevole Previti. Quel parlamentare oggi siede sui banchi del Governo nella veste di sottosegretario, come premio per tanta fatica.
Oggi si dice che, per via di un emendamento proposto dall'UDC e che verrà approvato dal Parlamento (lo vedremo: ancora non lo sappiamo) questo provvedimento
non sarà più e non potrà essere più definito come legge «salva Previti». Se così sarà, ce ne rallegriamo, anche perché potremo pensare che ciò forse sarà stato frutto, almeno in parte, della mobilitazione e denuncia non solo nostra, ma anche di tutto il mondo giuridico di destra, di sinistra e di qualsiasi orientamento politico e professionale.
La nostra opposizione a questo provvedimento certamente non verrà meno per un'ipotetica approvazione di un emendamento che finalmente sterilizzerà gli effetti dello stesso su buona parte dei processi e, quindi, anche sul processo che vede coinvolto l'onorevole Previti il quale, a mio avviso, ha ben poco da lamentarsi perché - mi permetto di dire - in questo caso in esame non diventerebbe una norma contro Previti, ma semplicemente una norma che, anziché concedere un favore legislativo all'onorevole Previti, lo farà venir meno.
La nostra è e rimane un'opposizione di merito che va al di là dello scandalo della strumentalizzazione della funzione giudiziaria in favore dell'onorevole Previti. Per questo motivo invitiamo l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento in esame e degli altri presentati.
Nel prosieguo dell'esame della proposta di legge in questione illustreremo nel merito, come peraltro abbiamo già fatto, le nostre ragioni di contrarietà su di essa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame risponde alle obiezioni mosse in precedenza dal collega La Russa: innanzitutto, perché il requisito dell'età (70 anni) ai fini della concessione delle attenuanti viene stabilito con riferimento al momento della commissione del fatto e non a quello della sentenza e, in secondo luogo, perché il secondo requisito è che non vi sia recidiva.
Desidero dire qualcosa, per quanto riguarda questo secondo tema, non soltanto relativamente agli argomenti spesi dal collega La Russa, ma anche in ordine all'impostazione proposta dal collega Cirielli.
Si badi: noi siamo assolutamente favorevoli a che vi sia la percezione, anche nei messaggi che diamo al paese attraverso l'attività legislativa, di una linea di rigore nei confronti del crimine e di chi delinque; tuttavia, riteniamo sbagliato pensare di applicare demagogicamente, in nome della recidiva, misure sostanzialmente incostituzionali, che si basano su una particolare punizione di chi, da recidivo, sconta la pena in modo regolare. Si tratta di due cose diverse: una cosa è, se si sceglie questa strada, l'aumento delle pene edittali per alcuni reati; altra cosa è privare dei benefici di cui alla cosiddetta legge Gozzini chi sconta la pena in modo regolare.
La situazione nelle nostre carceri è di una gravità inaudita (a proposito di essa ho parlato non a caso di illegittimità). Si verifica una vera e propria violazione, a partire almeno dal 25 settembre 2005, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che, a garanzia del rispetto della dignità nell'esecuzione della pena, prescrive che le nostre carceri possiedano alcuni precisi requisiti.
Oggi, la situazione è davvero allarmante. Sono 18 mila i detenuti in più: in totale, circa 60 mila rispetto ai 42 mila previsti. Più specificamente, nelle nostre carceri la situazione è la seguente: il 70 per cento dei detenuti non ha l'acqua calda in cella; il 60 per cento delle detenute non dispone nella cella di un bidet; il 18,8 per cento dei detenuti vive in carceri dove il bagno non è situato in un vano separato, ma collocato accanto al letto; l'82,6 per cento dei detenuti vive in carceri dove non vi sono cucine ogni 200 persone ristrette; il 29,3 per cento dei detenuti non può direttamente accendere le luci dall'interno della cella; il 18,4 per cento dei detenuti vive in celle dove anche durante la notte vi è luce intensa e non fioca o attenuata; e via dicendo. Si tratta di situazioni incivili ed anche illegittime!
Allora, una cosa è il rigore contro il crimine, un'altra cosa sono le misure demagogiche e propagandistiche che, mentre cercano di non riconoscere ai detenuti che
scontano la pena i benefici legali previsti dal principio costituzionale, tendono a riaffollare artatamente le carceri, punendo i cittadini più deboli. È una scelta che non condividiamo e che, francamente, non vi fa neanche onore!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bonito 01.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 520
Maggioranza 261
Voti favorevoli 241
Voti contrari 279).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.22, che avrà luogo a scrutinio palese.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento in esame proponiamo di intervenire sull'articolo 62-bis del codice penale, la norma codicistica che - ne abbiamo già discusso - disciplina le attenuanti generiche.
In ordine a queste, non ho alcuna difficoltà a ritenere fondate le precisazioni poc'anzi fornite all'Assemblea dal collega Cirielli.
Tuttavia, tali precisazioni, a mio avviso, non spostano di un millimetro la questione culturale, politica e giurisdizionale che è alla base delle scelte molto importanti di politica del diritto.
In altri termini, l'impostazione culturale di chi ha proposto la norma sostituiva dell'articolo 62-bis del codice penale, che osteggiamo, va nel senso di limitare al massimo l'utilizzo delle attenuanti generiche e interviene fortemente, limitandolo, sul potere discrezionale del giudicante, che significa la possibilità ed il potere di valutare il caso concreto in tutte le sue particolarità. Di qui, la possibilità per il giudicante di esprimere, di articolare un giudizio quanto più aderente al fatto concreto.
Allontanandosi dalla concretezza dei fatti ed avvicinandosi, viceversa, all'astrazione della norma, si compie un'operazione culturalmente conservatrice, se mi si consente questo termine, comunque un'operazione culturale che non va nel senso di un diritto penale più moderno, di un processo più equo e più giusto. Il fatto perde tutte le sue connotazioni concrete ed il giudizio è espresso in astratto dall'alto.
Noi, questo, lo ostacoliamo e pensiamo sia sbagliato ripristinare una cultura giudiziaria e giurisdizionale che, lo confermo, appartiene ad altri tempi della storia giudiziaria e della cultura del diritto del nostro paese.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 509
Maggioranza 255
Hanno votato sì 234
Hanno votato no 275).
Prendo atto che l'onorevole Soro non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.42.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, l'emendamento in esame tende a modificare
la norma sostitutiva dell'articolo 62-bis del codice penale che, come ben sappiamo, è stato introdotto nel settembre del 1944, al fine di dare al magistrato uno strumento teso ad adeguare la pena irrogabile e da erogare in concreto, tenendo conto della soggettività dell'autore, di chi ha commesso il reato, della sua condotta e della gravità o meno del fatto.
Sappiamo anche che il nostro codice penale prevede le pene più elevate rispetto a quelle previste in tutti i codici moderni e proprio l'articolo 62-bis era ed è tuttora lo strumento che, quanto meno ai fini della commisurazione della pena (non sto parlando di prescrizione), dà al giudice la possibilità di erogare una pena equa, giusta, proporzionata e proporzionabile al fatto reato e a chi lo ha commesso.
Le modifiche introdotte dall'originaria legge Cirielli non ci hanno visto d'accordo proprio perché limitano questo potere e, soprattutto, danno indicazioni ben precise al magistrato, che impediscono di valutare e di considerare l'autore del reato non solo rispetto al fatto reato, ma anche rispetto ad altri elementi estremamente importanti, quali le sue condizioni personali, sociali e le motivazioni che lo hanno indotto a delinquere, proprio al fine di rendere la pena aderente al dettato costituzionale, ossia una pena anche rieducativa.
Per questo, appoggiamo questo emendamento e confidiamo che il Parlamento, nel suo complesso, possa approvarlo, in modo che vi possa essere una rivisitazione complessiva dell'articolo 62-bis del codice penale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 508
Votanti 507
Astenuti 1
Maggioranza 254
Hanno votato sì 226
Hanno votato no 281).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Carboni 1.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame proponiamo di modificare, nell'ambito dell'articolo 62-bis, il termine «criteri» con quello di «disposizioni». Riteniamo che tale modifica sia più coerente con il linguaggio tecnico-giuridico che deve essere patrimonio della formulazione codicistica. Peraltro, stiamo riferendo i criteri, ovvero le disposizioni, all'articolo 133 del codice penale, di cui si è poc'anzi occupato il collega Siniscalchi.
L'articolo 133 del codice penale, norma fondamentale del nostro sistema giuridico, viene qui evocato per limitare il disposto della norma medesima: in quale maniera, forma e modi? Escludendo il ricorso ai principi, alle disposizioni, alle formulazioni, alle descrizioni giuridiche dell'articolo 133 ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche; in altri termini, si sostiene con tale norma che contrastiamo e contestiamo che, nel momento in cui il giudice ritenga di dover applicare le attenuanti generiche, nello svolgere l'operazione processuale e giudiziaria, il giudice medesimo non debba tenere conto dell'articolo 133, primo comma, numero 3), norma che fa riferimento all'intensità del dolo e della colpa. In altri termini, si priva il magistrato di uno degli elementi strutturali del suo giudizio: cosa significa giudicare un comportamento se non valutare l'intensità dell'elemento psicologico che ha sostenuto nell'azione l'agente? A noi sembra che questa limitazione, come prima sostenevo, risponda ad una esigenza culturale che appartiene - torno a ripetere - al passato della nostra storia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito, come tutti, l'evolversi di questa discussione e, soprattutto - ciò che più impressiona - l'attacco ai princìpi e alla certezza del diritto.
Avevo prima convocato le mie energie nel silenzio; dopodiché mi sono determinato a dare una testimonianza di osservanza tecnica poiché, essendo uno dei tanti avvocati che siedono in questo Parlamento, ritengo di avere impiegato la mia vita ad interpretare la legge e mi sento violentato nella distorsione di principi che sino a ieri erano fondamenti della cultura di ognuno di noi impegnato nell'esercizio tecnico della legge.
Devo subito dire che l'enfatizzazione, da un lato e dall'altro, è sempre deformante, nonché aggiungere che ognuno sta cercando di far uscire un messaggio che diventa «politica» e non tecnica novellatrice.
Ho sentito da un collega esperto, avvocato apprezzato, dire che 50 mila detenuti - nientemeno! - tornerebbero in libertà «nel mercato del crimine» (ho sentito questa espressione che riporto in modo assolutamente testuale). È sconvolgente, quando si apprende che l'intera popolazione carceraria rasenta quel numero impressionante (da grand-guignol) che è stato qui indicato, prossimo, se approvata la legge, alla libertà...
Nella mia esperienza però - mi rivolgo a tutti i colleghi che svolgono la stessa attività - non ho mai avuto occasione di vedere un numero rilevante di cosiddetti «colletti bianchi» (per usare un'espressione giornalistica), vale a dire di detenuti per quei reati di cui si discute con toni apocalittici in tema di prescrizione. Il fatto è che abbiamo dimenticato che, davanti a questa improbabilità di detenzione, si è stabilita con forza l'esclusione dei soggetti pericolosi, in ordine all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale quando si vuole, di procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione a delinquere), 600, 601, 602-bis, 603 (sequestro di persona), 74 (reato associativo in tema droga) e così di seguito.
Vale a dire, i 50 mila detenuti che dovrebbero uscire dal carcere corrispondono, pur se in modo assolutamente approssimativo, al numero complessivo della popolazione carceraria; solo che i quattro quinti di questa appartiene alla testé menzionata fascia di esclusione; quindi, questo esercito che dovrebbe trovare la libertà, troverà invece un aggravamento della pena, in certi casi addirittura con una severità tale da essere difficilmente condivisibile; verso tali proposizioni, nutro invero le mie perplessità tecnico-etiche.
Si aggiunga poi che le leggi sul falso in bilancio e sulle rogatorie, già approvate da questa Assemblea, dovevano portare alle stesse conseguenze disastrose di apertura delle carceri e di invasione della popolazione di delinquenti - uso l'espressione utilizzata in questa sede; non è certo quella che adotterei io - per incrementare ulteriormente il mercato del crimine; ma si è appurato che quanti sono stati liberati da queste leggi agevolatrici risultano essere prossimi allo zero. Infine, una proposta emendativa presentata ha fatto, per così dire, cadere la maschera dell'osservanza solamente formale, affermando che le previsioni ivi richiamate dovrebbero essere stabilite a favore dell'ottantenne perché sconti gli arresti domiciliari. Ciò è un augurio di lunga vita per chi è condannato a quell'età, ma l'ottantenne che sconti gli arresti domiciliari è in condizione di essere salvaguardato mentre il settantenne non lo è. Ditemi, dunque, voi se questa non sia la dichiarazione ufficiale che siamo dinanzi ad una legge contra personam. È chiaro infatti come nel caso di specie, per quel settantenne (l'onorevole Previti), che ha avuto nel suo odierno intervento grandi accenti di orgoglio, respingendo l'eventuale beneficio, si sia in presenza di un allungamento che può determinare un'eventuale situazione negativa, che nessuno augura, ma che l'ipocrisia aziona.
Dunque, la prescrizione a cascata, non c'è bisogno che questa Assemblea la voti:
è nelle cose, come è stato osservato sulla base delle cifre ufficiali. Oggi, registriamo numeri impressionanti di pronunce di prescrizione; nella mia città, in un anno, si è avuto un aumento del 200 per cento del numero delle prescrizioni perché gli uffici sono intasati, perché i magistrati, pur lavorando anche il sabato, non sono in condizioni di provvedere. Quindi, siamo dinanzi ad una responsabilità di questa legge o ad una situazione oggettiva che si verifica e che questa legge vorrebbe disciplinare? L'evento negativo esiste e precede i nostri lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Trantino...
ENZO TRANTINO. Dunque, la prescrizione limita il principio di presunzione di innocenza perché chi beneficia della prescrizione con eventuali attenuanti o senza si trova nelle condizioni di rinunciare al principio di innocenza, così come nel «dibattito» tra Caselli ed Andreotti è stato ribadito più volte, ma siamo di corta memoria, quando conviene.
Per concludere: la giustizia con il fuso orario non ci piace: il magistrato che lavora in condizioni di dare risposte pronte, celeri e spesso giuste definisce il destino del giudicato in modo drammaticamente diverso dal magistrato che, o troppo afflitto dal lavoro o troppo afflitto da pigrizia, si trova nelle condizioni di negare il dovuto, rapportato a tempi diversi. La clessidra non è giustizia.
PRESIDENTE. Onorevole Trantino...
ENZO TRANTINO. Noi ci chiediamo: la giustizia solerte e la giustizia affollata possono essere confuse? Difendiamo il sentimento della giustizia; non apprezziamo il risentimento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che alle ore 13,10 dovremo sospendere i nostri lavori perché seguirà alle 13,30 - orario che non è nelle nostre disponibilità - la riunione del Parlamento in seduta comune.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, in relazione all'articolo 1, ed in particolare sempre in relazione alle circostanze attenuanti generiche, qualcosa che troppo spesso si dimentica; quando si parla di discrezionalità e di potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, l'articolo 132 pone espressamente dei limiti. Tali limiti risiedono proprio nel fatto che il giudice, nel momento in cui applica la pena, deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.
Allora, sopprimere la possibilità per il giudice di merito - non stiamo parlando del pubblico accusatore, del pubblico ministero o del procuratore generale -, e dunque del giudice di primo grado, del giudice del giudizio abbreviato e del giudice d'appello, di non tener conto dell'intensità del dolo, o del grado della colpa dell'autore di un fatto rilevante sotto il profilo penale, significhi porre sullo stesso piano situazioni completamente diverse.
Ciò vuol dire non tener conto, ad esempio, del grado di colpa, dell'intensità del dolo e della consapevolezza della condotta; significa, in altri termini, trattare in modo uguale situazioni diverse: il che, a mio avviso, appare inammissibile, oltre che inaccettabile ed incivile. Ritengo pertanto che, dal punto di vista della civiltà giuridica, sia doveroso approvare l'emendamento attualmente al nostro esame (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carboni 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Hanno votato sì 231
Hanno votato no 274).
Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.
A questo punto, onorevoli colleghi, al fine di consentire l'allestimento delle apposite cabine per lo svolgimento delle votazioni previste nell'ambito della riunione del Parlamento in seduta comune, sospendiamo i nostri lavori, per riprenderli al termine della seduta comune, e comunque non prima delle 16.
Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.
MARIO LETTIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo a fornire una risposta a due interpellanze da me presentate, esattamente la n. 2-01172 e la n. 2-01579, poiché si tratta di argomenti delicati. La prima, infatti, riguarda l'indotto FIAT nell'area industriale di Melfi, mentre la seconda concerne questioni relative al Ministero della salute, con particolare riferimento ai cittadini colpiti da talune patologie.
Auspico che la Presidenza solleciti il Governo a fornire tempestivamente una risposta a questi strumenti di sindacato ispettivo.
FRANCESCO MARIA AMORUSO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO MARIA AMORUSO. Signor Presidente, intervengo solo per sollecitare la risposta ad un'interrogazione che ho presentato il 13 luglio 2005, in cui sono evidenziati alcuni ritardi ed inadempienze da parte di certi uffici della procura di Foggia, in relazione ad alcune denunzie presentate dall'INPS relative ai falsi braccianti, circa il problema delle giornate agricole. Tale fenomeno sta diventando sempre più grave, tanto è vero che l'altro giorno quaranta facinorosi hanno invaso la sede regionale dell'INPS, minacciando il direttore regionale ed aggredendo un funzionario, che è stato ferito ed è stato successivamente ricoverato presso il policlinico di Bari.
Sono fatti gravissimi, di fronte ai quali noi riteniamo necessario intervenire subito. Sollecito pertanto la Presidenza a far sì che siano fornite risposte da parte della magistratura, del Ministero dell'interno e della prefettura di Foggia, che non può continuare a sostenere che bisogna andare incontro alle esigenze di tali cittadini, perché vi sono problemi. Coloro che risultano falsi braccianti di false aziende agricole non meritano di essere...
PRESIDENTE. Onorevole Amoruso, lei sta facendo un intervento, come stesse svolgendo l'interrogazione citata. La sollecitazione è un intervento diverso...
CARMEN MOTTA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Motta, mi richiamo al suo buon senso, perché bisogna allestire i seggi per la seduta comune. Ha facoltà di parlare.
CARMEN MOTTA. Signor Presidente, sarò telegrafica.
Intervengo per sollecitare la risposta ad un'interrogazione da me presentata il 21 settembre 2005, nella seduta n. 675. Si tratta dell'interrogazione n. 3-05036, relativa alla società Parmatour, una società coinvolta nel crac Parmalat, che in questo periodo sta vivendo problemi molto seri sul piano della propria riconversione. Credo di poter sollecitare una risposta, perché il tema è di estrema attualità.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, assicuro che le vostre sollecitazioni saranno trasmesse al Presidente della Camera affinché interessi il Governo.
Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione del Parlamento in seduta comune - che inizierà alle 13,30 -, e comunque non prima delle 16.
La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16,35.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bricolo, Caligiuri, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landolfi, Manzini, Martinat, Martinelli, Martusciello, Matteoli, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pistone, Possa, Romani, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremonti, Trupia, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali e Elio Vito sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.
Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato l'ulteriore subemendamento 0.10.54.1, che è in distribuzione.
Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'emendamento Carboni 1.21.
Passiamo agli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41.
ELIO VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, ricordando che la legge 15 aprile 2005, n. 61, ha dichiarato il 9 novembre «Giorno della libertà», quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei paesi oppressi ed auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo, ed ha invitato tutte le istituzioni a ricordare annualmente questo giorno della libertà, mi sembrava opportuno che lo si potesse fare anche qui, alla Camera dei deputati.
Non ho la malizia dell'onorevole Innocenti, il quale oggi ha affermato che abbiamo affrontato l'esame di un provvedimento piuttosto che di un altro utilizzando lo sciopero dei giornali. La mia malizia sicuramente non mi induce a credere che lo sciopero dei giornali, o delle televisioni, sia stato indetto per non ricordare il «Giorno della libertà», recentemente istituito con un voto della Camera, ma mi sembrava opportuno che potesse essere ricordato almeno in questa sede (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, della Lega Nord Federazione Padana - Commenti del deputato Maura Cossutta).
Con l'occasione, desidero anche ringraziare i miei colleghi. Infatti, pur essendo tutti impegnati nella celebrazione del «Giorno della libertà», cui oggi parteciperà il Presidente del Consiglio, abbiamo ritenuto più opportuno, anche per la funzione che svolgiamo, rimanere in aula a fare il nostro dovere. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Elio Vito. Naturalmente, mi fa piacere che i colleghi abbiano deciso di festeggiare il
«Giorno della libertà» restando in aula, come è compito e dovere dei parlamentari, e mi associo alle sue parole.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 1.20 e Pisapia 1.41, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 452
Maggioranza 227
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 262).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 455
Maggioranza 228
Hanno votato sì 195
Hanno votato no 260).
Ricordo che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono state dichiarate inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 1, desidero annunziare l'orientamento contrario del mio gruppo. Le motivazioni di tale scelta sono state già ampiamente espresse sia nel corso della discussione sulle linee generali, sia a margine delle dichiarazioni di voto sulle diverse proposte emendative presentate.
In questo momento, siamo chiamati a votare l'articolo in esame in tutta la sua interezza e sistematicità. Esso reca, a nostro avviso, norme sbagliate, che introducono principi non condivisibili e che attaccano uno degli istituti tradizionalmente accettati ed attualmente presenti nell'ambito dell'ordinamento giuridico penale: mi riferisco alle circostanze attenuanti generiche.
Come ho già ricordato nella parte antimeridiana della seduta (ma giova riprendere il discorso anche questo pomeriggio), le circostanze attenuanti generiche costituiscono un istituto del diritto penale introdotto con un provvedimento del 1944. Esse vennero inserite nell'ordinamento penale per attenuare i caratteri di rigidità presenti nella codificazione del periodo fascista.
Tale istituto venne introdotto, infatti, per consentire al magistrato giudicante di valutare il caso sottoposto al suo esame ed al suo giudizio in tutta la sua articolazione e, se mi consentite, in tutta la sua «ricchezza di vita». Ciò per consentire che il giudizio espresso dal processo fosse perfettamente aderente al fatto che veniva, appunto, sottoposto al processo.
Si compie un passo indietro, perché si limita la possibilità da parte del giudicante di valutare il fatto in tutta la sua ricchezza, e lo si fa sposando una cultura giuridica molto vicina ai principi propri dei regimi più autoritari.
Per queste ragioni, rapidamente espresse, credo che la norma debba essere cassata. Tra l'altro, è una di quelle norme che, nell'ambito della schizofrenia di questo provvedimento, appartiene alla parte, per così dire, «dura», alla parte che vuole esprimere un atteggiamento...
PRESIDENTE. Concluda, onorevole Bonito.
FRANCESCO BONITO. Concludo, signor Presidente.
Dicevo, che tale norma appartiene alla parte che vuole esprimere un atteggiamento severo del legislatore. Poi parleremo, ovviamente, della parte del provvedimento che ha un segno schizofrenico completamente opposto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 462
Astenuti 1
Maggioranza 232
Voti favorevoli 280
Voti contrari 182).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 2.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 2 del provvedimento in esame è stato introdotto dal Senato e riguarda l'articolo 644 del codice penale, ossia il reato di usura.
Secondo le denunce fatte già nel corso della prima lettura del provvedimento, il reato di usura costituiva uno degli esempi per dimostrare quanto fosse sbagliato il provvedimento che stavamo esaminando, giacché per il medesimo reato di usura si registrava un'insopportabile diminuzione dei termini prescrizionali. Stiamo parlando di un reato particolarmente odioso; stiamo parlando di un reato di grandissima rilevanza sociale, soprattutto per alcune zone importanti del territorio nazionale.
Per evitare tale conseguenza inaccettabile, i senatori hanno aumentato le pene edittali per il reato di usura; i nostri emendamenti sul punto seguono tale direzione e, per quanto riguarda la parte sanzionatoria pecuniaria e la parte sanzionatoria detentiva, propongono una severità ancora maggiore.
Va rilevato inoltre che, nonostante la nuova riformulazione sanzionatoria del reato di usura, questo provvedimento comporterà come effetto e come conseguenza che i termini prescrizionali del reato di usura, in relazione ai processi pendenti, diminuiranno. Ciò deve essere chiaro a tutti, e di ciò tutti i colleghi debbono avere coscienza e consapevolezza.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, lei non aveva visto la mia richiesta di intervento nel corso della discussione dell'articolo 1 del provvedimento in esame. In ogni caso, intervengo sull'articolo 2, anche se il tema ora in discussione è quello della modifica del reato di usura; tuttavia, il tema generale è quello del senso sostanziale di questa proposta di
legge, in relazione alla nuova disciplina delle circostanze attenuanti e della modifica della prescrizione.
Noi non neghiamo - né abbiamo mai negato - che sia necessaria una riforma della disciplina della prescrizione del reato, che ha una natura complessa e che coinvolge istituti e valori delicati di politica criminale e costituzionale ed anche di democrazia e di libertà; una riflessione sulla prescrizione, che ha due motivazioni storiche e giuridiche: la prima è la ragione utilitaristica della prescrizione; la seconda è la garanzia nei confronti dell'imputato.
La funzione utilitaristica nasce (in merito, è d'obbligo recitare Beccaria) dalla concezione liberale ed utilitaristica del diritto penale, in cui si sottolinea l'esigenza della prontezza della pena. Tuttavia, è chiaro che le osservazioni svolte dai colleghi della maggioranza nel corso di questo dibattito sono inaccettabili, perché il principio della ragionevole durata del processo si persegue con una politica giudiziaria adeguata a risolvere le molte incrostazioni di questo ircocervo, come altre volte è stato definito il nostro processo penale, in cui si sommano le garanzie proprie del rito inquisitorio e quelle del rito accusatorio. È un monstrum finale in cui valgono i molti gradi di impugnazione, ma anche gli obblighi di motivazione delle sentenze, tutte le garanzie tipiche del processo accusatorio negli incidenti probatori, e così via. In questo modo, il processo è destinato - come le statistiche ci segnalano - alla prescrizione.
Dunque, è necessario - certo - agire affinché vi sia la prontezza della pena; tuttavia, occorre farlo non semplicemente riducendo i termini prescrizionali per i processi più complicati, bensì agendo sulla struttura del processo, cosa che questa maggioranza si è guardata bene dal fare.
La seconda ragione riveste carattere di garanzia per l'imputato, affinché (sempre per usare le parole di Beccaria) non vi sia incertezza della sorte di un cittadino. Condividiamo anche questa ragione e l'abbiamo condivisa, tanto che abbiamo presentato alcune proposte (ve ne è anche una di cui sono primo e solitario firmatario) sulla riforma della prescrizione nell'ambito dell'affermazione del principio della ragionevole durata del processo. Ma nulla è stato fatto nel senso di aprire un confronto sulla riforma della prescrizione.
Quindi, siamo dinanzi ad una misura legislativa che reca tutti i vizi già emersi nel corso del dibattito. Inoltre, tale riforma della prescrizione è tesa esclusivamente ad abbreviare, in modo sufficientemente casuale e, quindi, anche irragionevole, la disciplina delle prescrizioni in relazione ad una serie di reati anch'essi gravi, con qualche contemperamento, come nel caso dell'usura, ma con una notevole irragionevolezza.
Si sarebbe dovuto, invece, collegare la prescrizione all'effettivo esercizio dell'azione penale, secondo criteri ormai affermati in altri ordinamenti. Questo è ciò che abbiamo proposto. Voi, invece, avete proposto tutt'altro, peraltro con fini reconditi e con misure che vengono modificate in corso d'opera. Mi sembra che non rendiate un buon servizio alla giustizia e al paese, né ai vostri compagni di strada.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 507
Maggioranza 254
Voti favorevoli 233
Voti contrari 274).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 504
Votanti 503
Astenuti 1
Maggioranza 252
Voti favorevoli 220
Voti contrari 283).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 504
Votanti 503
Astenuti 1
Maggioranza 252
Voti favorevoli 230
Voti contrari 273).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 498
Votanti 497
Astenuti 1
Maggioranza 249
Voti favorevoli 220
Voti contrari 277).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Voti favorevoli 227
Voti contrari 278).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 500
Maggioranza 251
Voti favorevoli 225
Voti contrari 275).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 501
Maggioranza 251
Voti favorevoli 228
Voti contrari 273).
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 2.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 500
Maggioranza 251
Voti favorevoli 226
Voti contrari 274).
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole su questo articolo. Ricordo che esso è stato introdotto dal Senato. Si tratta di una novità che aumenta le pene minime e massime per il reato di usura. Evidentemente, è stato dichiaratamente un escamotage, uno strumento utilizzato dai senatori per neutralizzare gli effetti devastanti che la nuova disciplina della prescrizione, che si introduce con questa legge, avrebbe sui processi riguardanti un reato così grave ed odioso come quello di usura.
Sappiamo che la cosiddetta ex Cirielli andrebbe a ridurre da 15 a 7 anni e mezzo il termine massimo entro cui si compie il termine di prescrizione per questo reato, portando così il fenomeno dell'usura ad una situazione di sostanziale impunità. Essendosi resi conto di questo problema, i senatori hanno trovato la scappatoia dell'aumento della pena edittale per il reato di usura, in modo tale che viene annullato l'effetto negativo della disciplina contenuta in questo provvedimento su tale reato.
Non è una soluzione che ci piace. Non è una soluzione che ci piace, ma è una delle tante «zeppe» che dovete mettere a questa legge mal fatta per evitarne i suoi effetti negativi più evidenti ed estremi.
Non è neanche una soluzione molto liberale: con una mano si abbassano e si dimezzano i tempi di prescrizione e, con l'altra mano, si aumentano le pene per i reati. Non ci sembra il modo di fare una politica criminale. Si tratta solo di un piccolo espediente di riduzione del danno limitatamente ad un solo reato, ad un solo fenomeno criminale.
Nonostante questo, proprio nell'ottica della riduzione del danno, noi voteremo a favore di questo articolo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 507
Maggioranza 254
Voti favorevoli 366
Voti contrari 141).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 7), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 4 della proposta al nostro esame disciplina e riscrive l'articolo 99 del codice penale, recante la rubrica «Recidiva». Pertanto, siamo in presenza di una delle norme importanti del provvedimento esaminato.
Si tratta della norma attraverso la quale si opera un'importante trasformazione di questo antico istituto, per più versi ormai considerato superato dalla dottrina penalistica più avveduta ed avanzata.
A noi preme sottolineare, in relazione a questa norma, che per più versi le modifiche apportate sono irrazionali e, spesso, anche non ragionevoli. Si è tentata una riscrittura che accentuasse i caratteri di rigore della norma stessa. D'altra parte, la
recidiva è un istituto che appartiene ad una cultura giuridica che si è ispirata molto ai principi dell'autoritarismo.
Nel tentativo di edulcorare il rigore della norma iniziale, si è passati ad una modifica sostanziale. Com'è noto, l'istituto della recidiva, secondo la norma vigente, si applica a tutti i reati, ai delitti e alle contravvenzioni, ai reati colposi e a quelli dolosi. Nella versione che ci viene presentata, frutto di una proposta iniziale assai rigorosa, poi edulcorata da emendamenti, si limita l'applicazione dell'istituto ai delitti non colposi. Orbene, da parte nostra vi è una piena condivisione sulla necessità di limitare l'applicazione dell'istituto, ma tale limitazione dovrebbe rispondere a principi di ragionevolezza. Quelli scelti nella proposta che ci accingiamo a votare non ci appaiono per nulla ragionevoli.
Faccio alcuni esempi per cercare di sostenere il mio assunto: limitare la recidiva al delitto non colposo significa - perdonatemi l'ovvietà - limitarla al delitto doloso. Sappiamo, tuttavia, che esistono delitti colposi particolarmente importanti. Dunque, vi sarà grande rigore per una persona che vent'anni fa è stata imputata di danneggiamento e che torna a commettere tale reato che non necessariamente, nei fatti, deve essere particolarmente grave, e non si applica l'istituto agli omicidi colposi. Non si applica la recidiva, ad esempio, a chi reiteratamente commette lesioni colpose connesse alla colpa professionale: tale circostanza ci sembra assolutamente irrazionale. Non è tutto: limitare la recidiva al delitto non colposo, quindi escludere la contravvenzione, significa, ad esempio, escludere dall'applicazione della recidiva contravvenzioni importanti come quelle edilizie. Anche in questo caso si può fare un confronto: massimo rigore per chi ha ingiuriato in più circostanze, magari vent'anni fa, dieci anni fa, cinque anni fa, e minor rigore possibile a chi consuma reati contravvenzionali di particolare importanza, come, ad esempio, quelli connessi alla tutela dell'ambiente ed i reati urbanistici.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 511
Votanti 510
Astenuti 1
Maggioranza 256
Voti favorevoli 279
Voti contrari 231).
Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 8).
ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 49 del regolamento per porre una questione già sollevata in quest'aula con riferimento al provvedimento in esame ed alla votazione dell'articolo 6, l'articolo che introduce il tema della prescrizione. Come lei ricorderà, signor Presidente, nella seduta del 15 dicembre dello scorso anno, l'onorevole Violante sollevò la questione relativa al fatto che, sulla base dei precedenti e della decisione della Presidenza, nonché di una decisione adottata dalla Giunta per il regolamento nel 2002, restano escluse dal voto segreto le norme che riguardano la prescrizione. Tale questione è, a mio avviso, difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico. Allora l'onorevole Violante argomentò, a mio avviso in maniera
assolutamente soddisfacente, facendo notare come si voti a scrutinio segreto, come abbiamo fatto fino a questo momento, quando si tratta di circostanze aggravanti piuttosto che di circostanze attenuanti, e si voti, invece, a scrutinio palese per le questioni riguardanti l'estinzione del reato, dunque il cuore della questione.
Mi permetto di ricordarle, signor Presidente, che in quell'occasione ella parve colpito dalla qualità della questione che, seppure con diversi accenti, venne ripresa anche dall'onorevole Vito ed affermò che vi sarebbe stata una riunione della Giunta per il regolamento che avrebbe affrontato nuovamente la questione proprio perché le motivazioni adoperate e la qualità stessa della questione, a suo avviso, meritavano che la Giunta per il regolamento vi ritornasse. Aggiunse anche che la Giunta per il regolamento non avrebbe avuto luogo durante i lavori parlamentari di quella giornata, ma che all'esito dell'approvazione del provvedimento la Giunta sarebbe stata convocata.
Ciò non è avvenuto per varie e diverse ragioni, per i lavori che, come sempre, incalzano la Presidenza e la stessa Giunta che, pure, viene riunita per questioni, a mio avviso, meno rilevanti della suddetta.
Ritengo che la questione vada oggi riproposta con la stessa identica forza con la quale venne sollevata allora. Mi permetto anche di aggiungere un'altra osservazione.
Se la questione non è sostenibile, a mio avviso, dal punto di vista giuridico, qualcuno deve spiegarmi perché sugli elementi costitutivi del reato il voto è segreto, mentre sull'estinzione del reato il voto deve restare palese (potrei citare qualche latinorum, ma mi astengo).
Non si rinvengono obiezioni nemmeno nel fatto che, per buona parte dell'iter di questo provvedimento (si sta esaminando in quarta lettura), avremmo votato sull'articolo 6 e su quelli riguardanti la prescrizione con il voto palese e che un'eventuale decisione in senso diverso, a mio avviso auspicabile e giusta, da parte della Giunta per il regolamento cambierebbe la regola.
Il nostro ordinamento, infatti, conosce perfettamente la possibilità di cambiare la regola interpretativa, in questo caso si tratta della regola procedurale, nel corso del procedimento. Basti pensare che la Cassazione può restituire il processo al giudice di merito, suggerendo o imponendo, in realtà, un'altra interpretazione della regole da applicare nel caso concreto. Quindi, l'ordinamento conosce procedimenti che usano diversamente la dizione della norma, lo strumento processuale a seconda dell'interpretazione che ne viene data e che può essere difforme da quella con la quale è stata precedentemente applicata la norma stessa.
Sono queste le ragioni per le quali le sottopongo la questione, anche in considerazione dell'attenzione che dimostrò allora (sono andata a rileggere i resoconti di quella giornata nel corso della quale più volte si tornò sulla questione), nella convinzione che si tratta di un tema centrale.
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, la ringrazio per il garbo con cui mi ha posto la questione e per la giustificazione che ha cercato di fornirmi per la mancata convocazione della Giunta per il regolamento. La ringrazio sentitamente e sinceramente, ma non si trattava del problema degli impegni che avrebbero consentito la convocazione della Giunta.
Come lei sa, in dottrina si è dibattuto circa la natura processuale o sostanziale della prescrizione e l'interpretazione del regolamento che lei pone in discussione (stiamo parlando del regolamento della Camera, mentre diverso è il problema di altre sedi giurisdizionali), è già stata adottata in più occasioni. Ricordo, oltre che l'esame in prima lettura del provvedimento in discussione, le sedute nelle quali sono state esaminate la legge sulle rogatorie, la legge sul legittimo sospetto, nonché la legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Il voto segreto è stato analogamente negato sulle disposizioni riguardanti l'estinzione di reato (si faccia riferimento alle sedute riferite alla delega ambientale).
Tale interpretazione è indubbiamente restrittiva, ma trova il suo fondamento nella rigorosa enunciazione dei presupposti per la richiesta dello scrutinio segreto che è stata effettuata in sede di Giunta per il regolamento.
Naturalmente, nessuna interpretazione, come lei ha ricordato, è definitiva e non suscettibile di cambiamento o, eventualmente, a seconda dei punti di vista, anche di miglioramento.
Nella seduta del 15 dicembre 2004, il presidente Violante mi ha sollevato il problema ed io mi sono riservato di convocare la Giunta per il regolamento per una riflessione in ordine a tale punto. In quella sede, come risulta dai resoconti, ho, tuttavia, anche precisato che un'eventuale riconsiderazione della questione avrebbe potuto aver luogo solo a conclusione dell'iter del provvedimento in esame; dunque, convocherò la Giunta per il regolamento, che, evidentemente, non ho convocato non per questioni inerenti al tempo, una volta concluso l'esame del provvedimento.
Per quanto riguarda il provvedimento in esame, non posso quindi che confermare l'orientamento adottato nel corso della prima lettura dello stesso.
Aggiungo, onorevole Finocchiaro, che lei ha perfettamente ragione. Non sarebbe stato un peccato di lesa maestà procedere a dei cambiamenti in questo momento, ma ritengo che sia preferibile uniformarsi all'atteggiamento assunto quando lo stesso provvedimento venne discusso in prima lettura dalla Camera dei deputati.
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 6.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, del quale raccomanda l'approvazione e dell'emendamento Cirielli 6.50, sul quale esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 6.37, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 495
Maggioranza 248
Hanno votato sì 227
Hanno votato no 268).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Con l'articolo 6 si entra nel merito di questo contestato provvedimento. Tale articolo è un inserto geneticamente modificato, frutto di un emendamento senza padri che ha modificato completamente una proposta di legge vertente su tutt'altro argomento, introducendo questa nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di un inserimento geneticamente modificato che è stato rifiutato dal padre naturale del provvedimento, l'onorevole Cirielli.
Intendo ribadire i nostri motivi di contrarietà sul merito di questo provvedimento, che sono molti, ben fondati e gravi. Non è vero, colleghi, che abbassando drasticamente - come prevede l'articolo 6 - i termini di prescrizione di una serie di reati di media gravità, i processi avranno un iter più spedito. Questa è la tesi che anche oggi abbiamo visto sostenere dall'onorevole Pecorella, che tuttavia appare sbagliata ed illusoria, come se per magia, prevedendo un minor tempo per lo svolgimento del processo, quest'ultimo possa concludersi più rapidamente.
Non è così, anzi è vero esattamente il contrario. Sappiamo che oggi tutto il processo penale è dominato ed inquinato dalla disciplina della prescrizione, che opera oggettivamente come un potente fattore per l'adozione di ogni tipo di espediente al fine di dilatare i tempi processuali; le stesse impugnazioni sono utilizzate per tale scopo.
Se si dimezzano i tempi di prescrizione di un reato si rendono più appetibili, più facili e dunque largamente più praticate tutte le tecniche dilatorie che oggi costituiscono una delle cause della lunghezza dei processi. Chi non avrà modo di difendersi nel merito da una accusa potrà ricorrere, ancora più facilmente di quanto avvenga oggi, alle tecniche dilatorie che tendono ad allungare il processo perché tanto poi vi è il premio della prescrizione che fa terminare il processo.
Questa non è certo una regola di buona giustizia, non potrà costituire un modo per far divenire i processi più veloci, che diverranno anzi più lunghi, mentre sarà sicuramente un modo per lasciare inevasa una larga parte della domanda di giustizia esistente in questo paese. Mi riferisco a quella delle persone sottoposte a processi, che desiderano che il processo finisca in quanto vogliono che si sappia che sono innocenti. Infatti, non sempre le persone sotto processo si vogliono difendere dal processo, ci sono anche quelle che hanno l'aspettativa di un processo e di una decisione finale dello stesso. Senza parlare dell'aspettativa delle vittime dei reati che chiedono che si faccia giustizia e che i processi giungano a conclusione, nonché dell'aspettativa della società che non può vivere senza giustizia.
L'unico modo che noi abbiamo di fare giustizia è proprio quello di svolgere e terminare i processi, non quello di fulminarli perché non sono abbastanza veloci. Sarebbe come decidere di chiudere un ospedale perché non riesce a guarire i suoi malati in tempi ragionevoli, gettandoli per la strada. Non è questo il modo di fare giustizia.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 495
Maggioranza 248
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 270).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 499
Maggioranza 250
Hanno votato sì 221
Hanno votato no 278).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e Kessler 6.14.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento tecnico, per quanto molto semplice, per chi avrà la pazienza di ascoltarlo. Gli emendamenti al nostro esame si propongono di abrogare un comma introdotto dal Senato.
Il Senato - che come dicevo prima si è reso conto dell'enormità dello tsunami chiamato ex Cirielli che sta per abbattersi sulla giustizia italiana - ha cercato di porre alcuni piccoli rimedi, ovvero alcune «pezze». Una di queste prescrive che, nel calcolo dei tempi della prescrizione, non si tenga conto delle disposizione di cui all'articolo 69 del codice penale, in poche
parole del gioco costituito dalle attenuanti e dalle aggravanti. Noi tutti su questo punto siamo perfettamente d'accordo.
Onorevoli colleghi, e richiamo in proposito in particolare l'attenzione del relatore e del presidente della Commissione che questi argomenti li conoscono, se si fosse voluto ottenere tale effetto sarebbe bastato non dire niente. Infatti, se non si dice nulla (e la nostra proposta intende abrogare questo comma), vale il comma 1, che stabilisce esattamente di cosa si debba o meno tener conto. Tale comma, quindi, non fa alcun riferimento al gioco delle attenuanti e delle aggravanti, risultando per questo chiarissimo.
Quando una norma è già di per sé chiara, l'introduzione di un comma che su essa interviene, la rispiega e la chiarifica, crea soltanto confusione, proprio come in questo caso, e apre la porta a possibili interpretazioni di tutti i tipi. Insomma, non si rende un buon servizio alla bontà della norma e dell'amministrazione della giustizia.
Onorevoli colleghi della maggioranza, visto che il provvedimento non terminerà oggi il suo iter - almeno stando a quanto avete detto - per effetto dell'approvazione, già annunciata, di un vostro emendamento e verrà rimandato al Senato, chiedo che venga presa in considerazione l'opportunità di abrogare questo comma, ottenendo lo stesso risultato su cui tutti concordiamo, tuttavia raggiungendolo in maniera molto più pulita e sicura.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fanfani 6.1, Pisapia 6.2 e Kessler 6.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 511
Maggioranza 256
Hanno votato sì 231
Hanno votato no 280).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 6.42.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento in esame ci consente di tornare su un argomento evocato spesso in questa giornata e sul quale lo stesso onorevole Previti ha fatto appassionata discussione. Tale emendamento fa riferimento alla relazione e alla connessione tra l'istituto delle attenuanti generiche ed il tempo della prescrizione. Anzi, per meglio dire, fa riferimento all'interconnessione tra il giudizio di prevalenza e di equivalenza in relazione alle attenuanti ed alle aggravanti, previste dal nostro sistema codicistico, e le modalità di conteggio della prescrizione.
Nell'ambito della nostra discussione è stato più volte ribadito che una delle ragioni fondanti che giustificano l'intervento riformatore o controriformatore in materia di tempi prescrizionali sarebbe connessa alla necessità di eliminare un'assurda (così si afferma) discrezionalità in capo al magistrato giudicante, il quale, in forza di tale discrezionalità, può stabilire i termini prescrizionali di cui gli imputati possono o meno godere. Giova ricordare che questo è un modo abbastanza distorto di rappresentare una realtà che, viceversa, appare molto diversa. È vero che l'attuale disciplina prevede la possibilità, attraverso la concessione delle attenuanti generiche, di abbattere in modo consistente il termine prescrizionale. Ma proprio l'esempio al quale ho fatto ricorso dimostra che, nell'ipotesi al nostro esame, l'uso della discrezionalità del giudicante si risolve, come suol dirsi causidicamente, in bonam partem. In altri termini, l'uso della discrezionalità vi può essere, ma può essere soltanto di vantaggio per l'imputato. È pur vero che questo può creare disparità di trattamento, ma è una disparità di trattamento che si risolve in vantaggio per taluno, mai in svantaggio per altri.
Ciò per sottolineare che il termine di prescrizione è comunque prefissato e deve essere rispettato, e la deroga non può che essere una deroga favorevole. Per tali ragioni, anche nell'emendamento in esame torniamo ad evocare la norma relativa alle attenuanti generiche e ne raccomandiamo l'approvazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 471
Maggioranza 236
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 260).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Hanno votato sì 228
Hanno votato no 277).
Prendo atto che l'onorevole Pinto non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 511
Maggioranza 256
Hanno votato sì 232
Hanno votato no 279).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 6.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 509
Maggioranza 255
Hanno votato sì 231
Hanno votato no 278).
Passiamo all'esame del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, ritengo che i colleghi debbano prestare particolare attenzione al subemendamento in esame. Infatti, prendiamo atto che la maggioranza e la Commissione hanno recepito sostanzialmente una parte importante delle obiezioni formulate dall'opposizione. Analoghe considerazioni valgono per le proposte emendative formulate dall'onorevole Cirielli e per quelle ulteriormente svolte dai nostri gruppi.
Continuiamo dunque a sostenere che in primo luogo va rivisto l'impianto complessivo di questa legge, che resta enormemente contraddittoria. Quanto alla singola proposta emendativa, certamente esprimeremo, con ogni probabilità, il voto favorevole. Se si prende atto della necessità di escludere alcuni reati - ad esempio i reati colposi, gli omicidi colposi, gli incidenti sul lavoro, i reati commessi per colpa professionale che determinino particolari lesioni
nei confronti delle vittime - è segno che in questo calderone, nato intorno alla riforma dell'articolo 157 del codice penale, vale a dire della prescrizione, si era creata una sorta di improvvisazione. Tale improvvisazione contrasta completamente con i principi che sono stati enunziati stamattina, quando si è detto: non è giusto un processo che duri a lungo; non è giusto un processo che non si concluda in tempi ragionevoli.
Perché, se voi prendete atto di questo a proposito, ad esempio, dei reati colposi e degli omicidi colposi (mi rivolgo a tutti i relatori che si sono succeduti su questa proposta di legge, che ha perso il padre ma ha faticosamente trovato alla fine un relatore paziente), non si deve prendere atto del fatto che eccezioni di questo tipo dovevano essere introdotte nei confronti di reati anche molto più allarmanti?
Qui entriamo nel cuore del problema. Noi diciamo che lo voteremo per suggerirvi di limitare il danno che state provocando ad un istituto che non è bizzarro; ecco perché questa mattina dicevo come sia singolare la tempistica di questo provvedimento, che sconvolge un istituto storico: avremmo potuto comprenderla se fosse stato presentato all'inizio della legislatura, quando ci si sarebbe potuti accorgere del fatto che il nostro ordinamento non era adeguato a consentire lo svolgimento di tutti i processi in tempi ragionevoli e si poteva pensare alla necessità di una riforma. Attenzione, però: se questa riforma avesse uno spirito statistico, essa sarebbe veramente nefasta, perché contrasterebbe, come abbiamo verificato ampiamente questa mattina, con l'inasprimento delle pene e con la necessità di ostentare un volto truce nei confronti dei poveracci. Essa crea, poi, delle sacche di esclusione dai processi.
Sono perfettamente d'accordo con chi non è interessato a sottolineare che questo provvedimento debba salvare Tizio o Caio: si tratta di un aspetto che interessa in maniera assolutamente secondaria. Certo è, ad esempio, che la riforma dell'articolo 157 del codice penale fa saltare i processi per falso in bilancio e corruzione. Ci si accorge poi solo in extremis che è opportuno non fare entrare nella previsione normativa gli articoli 589 e 449. Ci si dimentica dei processi che, pur non riguardando la fattispecie prevista dall'articolo 416-bis, cioè l'associazione mafiosa, sono comunque intentati per contiguità alla mafia; si tratta di tutti i processi caratterizzati dall'aggravante prevista dalla legge del 1992, quali l'abuso in atti di ufficio aggravato ai sensi dell'articolo 7 di detta legge, ossia il caso di amministrazioni comunali che non sono associate alla mafia ma sono oggettivamente ad essa colluse. Non parliamo quindi soltanto dei processi per reati di usura o di stupro, bensì di quei processi nei quali spesso è applicata in forma più grave l'aggravante prevista dal richiamato articolo 7 della legge Andreotti-Martelli del 1992, quindi non una legge giustizialista, ma una legge fatta per dare conto di alcune responsabilità oggettive (mi riferisco alla frettolosità di certi appalti o di certe procedure). Ora tutti quei processi salteranno.
Certo, onorevoli colleghi, nessuno ci ha detto qual è il loro numero, perché resta il grande mistero di questa fretta e di questa esigenza di dissacrazione del principio della prescrizione. Noi abbiamo i dati e la nostra preoccupazione non è rivolta nei confronti dei grandi processi, in cui è difficile che, soprattutto dopo le modifiche inserite al Senato, pericolosi criminali possano beneficiare del provvedimento, ma è rivolta nei confronti dei processi inerenti alla penetrazione all'interno della politica e della pubblica amministrazione da parte di organizzazioni mafiose, che salteranno tutti.
Pertanto, il nostro voto favorevole per limitare il danno su questo punto sia anche un monito, un ripensamento nei confronti degli ulteriori emendamenti. Questa mattina si è affermato come non sia giusto che un'innocenza conculcata debba essere riconosciuta dopo tanto tempo. A tale proposito, io mi domando: siamo o non siamo d'accordo che la prescrizione è un istituto che può essere rinunziato?
Per chi è a posto con la propria coscienza, la prescrizione è un istituto che, se rinunciato, consente di avere l'assoluzione nel merito; perché dobbiamo allora incidere in maniera così bizzarra, facendo credere alla gente che quella in esame sia una legge che contrasta la delinquenza e, invece, immediatamente dopo, spalanca le porte ad una serie di infiltrazioni criminali e di «intercapedini» che esistono nella pubblica amministrazione attraverso i reati di truffa, di corruzione e i reati di cui all'articolo 323, aggravati spesso dall'articolo 7 della legge del 1992 dianzi citata?
Ecco perché vi dicevo che noi voteremo favorevolmente, sebbene siamo contrari. Votiamo favorevolmente perché ci interessa questo recupero, soprattutto per limitare il danno delle vittime. Infatti, tutti dimenticano che non si tratta soltanto di reati commessi da persone che hanno atteso un tempo enorme per vedere riconosciuta la propria innocenza, che può essere riconosciuta anche rinunziando alla prescrizione. No, qui si tratta anche di reati che hanno prodotto dei danni. A tale riguardo, non ho ancora sentito una parola da parte della maggioranza. In particolare, non ho sentito una parola, ad esempio, sulla riserva della liquidazione dei danni nei confronti delle vittime: prescrizione immediata, chiusura del problema, e non un solo approfondimento in ordine ai problemi delle vittime.
Questo è ciò che ci preoccupa e che poniamo all'attenzione del popolo italiano. E ciò lo diciamo a voi con colleganza e con spirito costruttivo, nel momento in cui prendiamo atto che avete dovuto presentare determinati subemendamenti per cercare di uscire dalle secche di questa contraddizione.
Ecco perché, onorevoli colleghi, vi invitiamo soprattutto ad un ripensamento in occasione della votazione di questi emendamenti. Il problema non consiste più nello scegliere questa o quella fase del processo, nel colpire Tizio o privilegiare Caio, ma consiste nell'approvare una legge che non produca un vulnus irreparabile al nostro ordinamento giudiziario (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, il relatore, onorevole Perlini, ha chiesto di parlare per fornire una precisazione in merito alla esatta formulazione di tale subemendamento. Prego, onorevole Perlini, ne ha facoltà.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, a causa di un errore, il subemendamento 0.6.50.2 della Commissione deve intendersi formulato nei seguenti termini: Sostituire le parole: previsti dal libro II, titolo VI, capi I e III, per quelli di cui agli articoli 583, 589 e 590, commi secondo, terzo e quarto con le seguenti: di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.50.2 della Commissione, nel testo corretto, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 508
Votanti 505
Astenuti 3
Maggioranza 253
Hanno votato sì 501
Hanno votato no 4).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Cirielli 6.50.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente
solo per rispondere all'onorevole Siniscalchi, il quale poc'anzi è intervenuto anche a mio nome.
Ricordo al collega che ho presentato l'emendamento in esame non perché l'attuale proposta di legge riducesse i termini di prescrizione, ma perché già oggi i termini di prescrizione non sono sufficienti nei processi relativi a questi reati, i quali hanno normalmente alla base una prova molto particolare concentrata su una perizia tecnica.
L'emendamento che avevo presentato, saggiamente subemendato dalla Commissione, di fatto allunga i termini di prescrizione anche rispetto a quelli attuali. Si tratta, quindi, di un tema sentito dalla società civile ben al di là della vicenda specifica di cui si è parlato finora.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Cirielli 6.50, così come subemendato dalla Commissione.
Il principio in questione è quello della riduzione del danno. In questo modo, sottraiamo dal disastro provocato dalla cosiddetta ex Cirielli almeno i reati di cui abbiamo appena parlato, vale a dire quelli di omicidio colposo o lesioni colpose, anche gravi.
Si tratta di reati che, molte volte, obbligano anche ad accertamenti e perizie lunghi e faticosi e che, per effetto della cosiddetta ex Cirielli, per effetto della nuova disciplina della prescrizione - come avevamo inutilmente denunciato, colleghi, già in prima lettura - sarebbero letteralmente falcidiati, lasciando completamente inevasa la richiesta di giustizia delle vittime e della società: un vero atto di ingiustizia!
Ora, in virtù dell'emendamento in esame, che, evidentemente, rappresenta un piccolo rimedio, un rattoppo parziale, in quanto riguardante alcuni reati soltanto, l'effetto negativo della nuova disciplina della prescrizione verrà evitato almeno per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose di cui abbiamo parlato.
Quindi, sulla base di questo principio di riduzione del danno, voteremo a favore dell'emendamento Cirielli 6.50.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cirielli 6.50, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 513
Votanti 509
Astenuti 4
Maggioranza 255
Hanno votato sì 507
Hanno votato no 2).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 514
Maggioranza 258
Hanno votato sì 236
Hanno votato no 278).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carboni 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 497
Votanti 496
Astenuti 1
Maggioranza 249
Hanno votato sì 227
Hanno votato no 269).
Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscito a votare.
Prendo atto altresì che l'onorevole Campa ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre voleva esprimerne uno contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 510
Votanti 509
Astenuti 1
Maggioranza 255
Hanno votato sì 229
Hanno votato no 280).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.35, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 513
Maggioranza 257
Hanno votato sì 235
Hanno votato no 278).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei continuare la mia riflessione e, sperabilmente, vorrei far riflettere anche i colleghi sugli effetti disastrosi di questa disciplina - denunciati, anche fuori da quest'aula, da persone e da gruppi ben più autorevoli di me - indicando però, stavolta, alcuni dati, alcune cifre.
Per effetto della disciplina che ci proponiamo di emendare, in relazione a reati gravi e di assoluta rilevanza sociale, quali bancarotta preferenziale, bancarotta, maltrattamenti in famiglia, truffa aggravata, corruzione, associazione per delinquere, spaccio di stupefacenti, colleghi, per quanto riguarda fatti di lieve entità e fatti riguardanti lo spaccio delle cosiddette droghe leggere (hashish, marijuana) - per questi reati e per molti altri -, il termine di prescrizione, vale a dire il termine massimo entro cui il processo deve terminare (che, lo ricordo, si computa non dal momento in cui il processo comincia, ma da quello in cui è commesso il reato), passa da 15 a 7 anni e mezzo: il termine viene letteralmente dimezzato! Anche per tutti i reati concernenti la prostituzione il termine di prescrizione viene dimezzato!
Inoltre, il termine di prescrizione passerà da 15 a 10 anni per il reato di ricettazione, per il reato di illecita detenzione di armi e per il reato di sequestro di persona. Per tutta questa serie di reati, risulterà assai difficile e, in moltissimi casi, letteralmente impossibile arrivare a terminare i processi. Dunque, per tutte queste categorie di reati, avremo una richiesta di giustizia inevasa e nessuno ci guadagnerà!
Per giungere a termine, questi processi necessitano, oggi, di tempi maggiori, soprattutto perché nel tempo della prescrizione va calcolato anche quello che decorre dalla commissione del reato fino al momento in cui la notizia arriva in un ufficio giudiziario; e sappiamo che, per molti reati che non vengono consumati per strada, quali i falsi in bilancio e le bancarotte, le notizie di reato arrivano anche dopo anni dai fatti. In quegli anni, il termine di prescrizione già decorre!
Quindi, per tutte queste categorie di reato, per cui si dimezza il termine massimo della prescrizione, si rischierà fortemente di arrivare alla totale impunità.
Dagli studi svolti dalla Cassazione si apprende che addirittura l'88 per cento dei procedimenti per corruzione, attualmente pendenti in Cassazione, saranno immediatamente «fulminati » da questa norma, così come per i procedimenti per calunnia, truffa ed usura, in grandi quantità.
Attenzione colleghi, l'effetto sarà non solo immediato, anche se vi proponete di cancellare, attraverso una proposta emendativa all'articolo 10, che avete annunciato (se sarà approvata), l'effetto immediato, ma anche permanente, a lungo termine, perché il resto della disciplina non sarà toccato dalla vostra proposta emendativa all'articolo 10 riguardante solo la disciplina transitoria.
Quindi, secondo le stime dell'Associazione nazionale magistrati, secondo gli studi fatti nei distretti di Milano e di Bologna, le prescrizioni, che oggi ammontano al 10 per cento circa in primo e in secondo grado, passeranno al 40 per cento! Il 40 per cento dei reati sarà dichiarato prescritto! Per il 40 per cento dei reati non ci sarà alcuna risposta alla richiesta di giustizia proveniente dall'imputato, dalle vittime e dalla società.
In base ad un calcolo matematico riguardante la durata media oggettiva dei processi, da 24.500 reati (sono i dati del Ministero della giustizia risalenti al 2004), che oggi sono dichiarati prescritti in primo grado e in appello, si passerebbe a 102 mila processi che, ogni anno, verrebbero dichiarati prescritti solo in primo grado e in appello. Dunque, un aumento di percentuale dal 10 per cento al 40 per cento. E questo, come effetto permanente, perché per quanto vi sforziate, con la proposta emendativa all'articolo 10, di limitare i danni, la disciplina transitoria nell'immediato, l'effetto permanente di dimezzamento dei termini di prescrizione per tutta la categoria di reati rimane; ed è ben strano - lo ripeto - pensare che dimezzare i termini significhi rendere i processi più veloci. Non sarà così! I processi saranno più lunghi e la richiesta di giustizia rimarrà inevasa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.
MARIO LETTIERI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame e colgo l'occasione, sulla base delle motivazioni addotte dal collega Kessler, per invitare i colleghi ad esprimere un voto favorevole sullo stesso.
Infatti, la maggior parte dei reati, dalla corruzione alla bancarotta, riguarda i reati economici e finanziari, che sono in crescita esponenziale. Spesso, nei mesi scorsi, si è parlato in quest'aula e anche sulla stampa di questi reati, che apparentemente riguardano poche persone, ma che sono deleteri per l'economia italiana, oltre che per la giustizia.
Per tale motivo, chiedo di sottoscrivere questo emendamento e mi auguro che tutti i colleghi rivedano la loro posizione, decidendo di approvarlo.
Vorrei, altresì, ricordare a questo Parlamento, che aveva depenalizzato il reato di falso in bilancio, che il Senato, nel provvedimento sul risparmio, ha riproposto la normativa previgente. Lo ha fatto, perché ha risolto il caso di qualche personaggio che era interessato a sfuggire al rigore della giustizia.
Vogliamo continuare ad approvare norme che avvantaggiano i malfattori con il cravattino e il colletto bianco? La bancarotta, la corruzione e la concussione, infatti, sono i tipici reati del mondo economico e finanziario.
Mi auguro che vi sia saggezza da parte di questo Parlamento e che lo stesso approvi l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 499
Votanti 498
Astenuti 1
Maggioranza 250
Hanno votato sì 226
Hanno votato no 272).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 507
Maggioranza 254
Hanno votato sì 233
Hanno votato no 274).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 6.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 504
Maggioranza 253
Hanno votato sì 230
Hanno votato no 274).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 6.44.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalarle che avevo chiesto di intervenire anche sugli emendamenti precedenti e che non ne è stato preso nota, e colgo altresì l'occasione per ricordarle - se mi concede un momento di attenzione - che sull'emendamento Lucidi 6.11 intende intervenire l'onorevole Siniscalchi per dichiarazione di voto.
FRANCESCO BONITO. Ritornando a parlare dell'emendamento Mascia 6.44, che sarà oggetto della prossima votazione, abbiamo articolato una serie di emendamenti, alcuni indiscutibilmente di grande importanza politica, oltre che tecnico-giuridica, altri di minore rilevanza sotto questo aspetto. Ciò nondimeno, tutti gli emendamenti in questione hanno una funzione essenziale e fondamentale, che è quella di frapporsi in modo deciso ed energico all'approvazione del provvedimento in esame.
L'articolo 6 della proposta di legge reca la nuova disciplina della prescrizione, del conteggio dei termini di prescrizione e della quantificazione dei termini stessi. Questa seconda parte è del tutto contraddittoria, schizofrenica rispetto alla prima e alla terza parte, di cui, purtroppo, non potremo occuparci giacché su quest'ultima non vi è stata alcuna modificazione da parte del Senato. Giova ricordare, però, che tale terza parte riguarda l'attacco frontale che il provvedimento muove avverso i princìpi della legge Gozzini e del nostro diritto penitenziario, che, grazie proprio alla normativa Gozzini, risulta uno dei migliori diritti penitenziari d'Europa e, forse, del mondo.
Torniamo all'argomento contenuto nell'articolo 6. Perché articoliamo tale opposizione forte e decisa all'approvazione della nuova disciplina? In primo luogo, essa ci appare contrassegnata da un'evidente asistematicità, e cercherò di spiegarne il motivo.
È noto che il ministro Castelli, nel momento in cui si è insediato al ministero di via Arenula, ha nominato una commissione ministeriale per la formulazione di un nuovo codice penale: si tratta, com'è noto, della commissione Nordio, dal nome
del presidente della stessa. Tale commissione Nordio ha terminato i suoi lavori e ha depositato il testo di una proposta di un nuovo codice penale: ma vi è di più.
Un'analoga iniziativa era stata adottata nel corso della precedente legislatura, nell'ambito della quale fu designata e nominata la commissione Grosso, che ebbe l'analogo compito di scrivere un nuovo testo di codificazione penalistica: un nuovo codice penale.
In entrambe tali proposte codicistiche vi è, ovviamente, una parte importante, e rilevante, che attiene alla prescrizione come istituto giuridico. Sarebbe molto interessante, allora, sapere se la riscrittura della disciplina relativa alla prescrizione, che ci viene oggi propinata dalla maggioranza e tanto appassionatamente difesa, in qualche modo e in qualche misura contraddica quei progetti e quelle proposte.
Giova ricordare che sul punto, da parte dell'opposizione, vi è stata un'esplicita richiesta di chiarimenti rivolta al ministro e anche alla maggioranza che lo sostiene; vale a dire, abbiamo chiesto, nel corso dell'esame in sede referente e del lavoro svolto in Commissione di merito, se era possibile conoscere quali fossero i principi teorici che avevano ispirato i lavori delle commissioni sull'argomento e a quali risultati tali commissioni fossero pervenute, a quali conclusioni fossero giunte.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito...
FRANCESCO BONITO. La nostra domanda è rimasta priva di risposta, ma non è difficile pensare che la disciplina che il Parlamento sta varando verosimilmente contraddica, sostanzialmente e strutturalmente, quelle che sono, invece, le proposte degli esperti e, quel che più conta, la proposta che viene dalla commissione voluta e desiderata da questa maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 6.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 492
Maggioranza 247
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 267).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 473
Maggioranza 237
Hanno votato sì 218
Hanno votato no 255).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucidi 6.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la proposta in esame sembrerebbe un emendamento di carattere puramente formale; tuttavia, come sappiamo tutti, essa pone il problema di recuperare la dizione, usata dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, «delitti» in luogo della parola «reati», genericamente accolta nel testo modificato dal Senato.
Ricordo, colleghi, che detto articolo reca disposizioni molto importanti; questo unico articolo del codice di procedura penale, infatti, richiama una serie di altre disposizioni, guarda caso, proprio quelle di cui tante volte abbiamo discusso: l'articolo 416-bis, tutti i reati qualificati dall'articolo 7 della legge antimafia del 1992 in forma
di aggravante, e richiama una serie di altri reati gravi, come il sequestro di persona, e via dicendo.
Perché è importante riferirsi alla parola «delitti», ovvero rispettare l'espressione fatta propria dal citato articolo 51? Perché è chiaro che, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, altro è tener conto di una fase completamente incerta e di un valore assolutamente minimo qual è quello del reato contravvenzionale, altro è tener conto del decorso della prescrizione per una serie di reati particolarmente gravi.
Mi spiego meglio. La norma di cui stiamo parlando - francamente, senza un alto tasso di attenzione ma con un forte tasso di preoccupazione da parte nostra - riguarda uno degli aspetti fondamentali del discorso sulla prescrizione, la sospensione del decorso della stessa. Si parte da un testo che è giunto all'esame del Senato facendo solamente riferimento all'impedimento dell'imputato e del suo difensore - che dovevano, su richiesta, determinare la sospensione del decorso della prescrizione a vantaggio del richiedente - e si compie, per così dire, una capriola per complicare un discorso estremamente semplice. Infatti, sono stati introdotti dei termini ed è stata altresì introdotta una variante veramente singolare nel linguaggio legislativo. Non si parla più, infatti, dell'assegnazione di un termine di sospensione in relazione all'impedimento: una malattia, la necessità di un accertamento, un impedimento del difensore indifferibile per le più svariate ragioni, anche sulla scorta delle sentenze della Corte costituzionale.
No: si parla del sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento. Mi sembra francamente singolare stabilire, nell'ambito di un testo di legge, una «prevedibile» cessazione dell'impedimento. Infatti, essa implica, evidentemente, una discrezionalità di difficile contenimento nei confronti di un valore così alto qual è la sospensione della prescrizione, la quale potrebbe essere strumentalizzata, sul piano della prevedibilità, con certificazioni di comodo, con esigenze particolarmente tuzioristiche e con le pretese più svariate!
Allora, onorevoli colleghi, non è vero che pratichiamo un'opposizione per l'opposizione. Infatti, abbiamo visto in questa proposta di legge non soltanto un'aggressione all'articolo 157 del codice penale, ma anche un'aggressione sistematica all'articolo 159 del codice penale.
Cosa significa il sessantesimo giorno? Perché non avete mantenuto il testo, pur discutibile, originariamente licenziato dalla Camera dei deputati? Mi riferisco al richiamo al semplice impedimento, indifferibile ed irreversibile, dell'imputato o del suo difensore. Vorrei osservare che, apparentemente, finiamo col sospendere il termine di decorrenza della prescrizione, ma, sostanzialmente, ci dirigiamo nella direzione opposta all'accelerazione del processo!
Altro che processo celere! Altro che processo rapido! Ecco...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. ... questo è uno dei motivi che hanno fatto dissentire dal provvedimento in esame - registrando, ancora una volta, una convergenza assai rara in questa materia - sia l'Unione delle camere penali degli avvocati italiani, sia la magistratura.
Anche sotto questo profilo, infatti, i pareri di entrambi (avvocati e magistrati) hanno fatto registrare una convergenza che ha bocciato completamente...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, si avvii a concludere!
VINCENZO SINISCALCHI. ... il testo in esame (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente, le osservazioni formulate dal collega Siniscalchi devono tenere conto di una questione centrale su cui ci siamo battuti, vale a dire sottrarre alla soggettività della decisione del giudice il termine certo della prescrizione.
Applicando il testo della proposta di legge in esame così come viene proposto, invece, si cade nell'eccesso opposto, in quanto davanti all'ipotesi della prevedibilità abbiamo di fronte la certezza del sessantesimo giorno. Pertanto, i due concetti risultano inomologabili, poiché il giudice, a questo punto, può, senza che vi sia attività di partecipazione di questi - ovviamente, di buona o mala fede, perché la buona fede è sempre fatta salva -, surrettiziamente prevedere che l'impedimento per un'influenza prescritta anche in termini di «non meno di cinque giorni» possa diventare anche di quindici giorni, possa essere recidivante e così via; pertanto, davanti ad una mancata certezza, egli può successivamente inserire quello che dovrebbe essere il termine fisso e perentorio di sessanta giorni.
Credo che la contraddizione sia patente. Per queste ragioni, poiché ciascuno di noi è volto non ad ubbidire a segnali, ma ad interpretare secondo la propria coscienza - fermo restando il mio rispetto per quella degli altri, di segno contrario -, preannunzio la mia astensione sulla proposta emendativa in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 6.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 494
Astenuti 2
Maggioranza 248
Hanno votato sì 224
Hanno votato no 270).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 6.10.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
Una voce dai banchi del gruppo di Forza Italia: Basta!
GIOVANNI KESSLER. No, colleghi: non si può dire «basta!», poiché ciò che sta avvenendo, con l'approvazione della proposta di legge in esame, è qualcosa di assai grave nei confronti delle esigenze di giustizia di questo paese!
Vorrei citare, a tale riguardo, i dati parziali che il ministro della giustizia, dopo mille insistenze, ha voluto trasmettere alla Camera dei deputati sugli effetti del provvedimento in esame, che non può essere votato senza conoscerli. Il nostro giudizio di merito sulla proposta di legge è certamente negativo, anche a causa degli effetti documentati che essa potrà produrre.
Ebbene, il ministro ha considerato 16.182 procedimenti, solo una piccola parte di quelli pendenti in appello, che sono circa 132 mila, e su tale campione i suoi uffici hanno effettuato uno studio per dirci quanti di tali procedimenti in corso verrebbero annullati dall'intervento di questa disciplina. Ebbene, lo studio del Ministero - per quanto limitato e per quanto si sia soffermato a considerare solo l'effetto su alcuni reati e non su tutti i tipi di reato - ha dato come risultato che il 17 per cento dei procedimenti verrebbe immediatamente «ucciso», eliminato per effetto di questa disciplina. Se si considera il 17 per cento della totalità dei procedimenti d'appello, si avrebbero più di 22 mila processi che verrebbero ad essere immediatamente bloccati, terminati, «fulminati» dall'intervento di questa disciplina. Queste sono le stime prudenziali, anzi sottostimate e parziali, del Ministero della giustizia e riguardano solo il grado di appello. Essendo a conoscenza che oggi in appello si prescrive circa il 33-35 per
cento dei procedimenti di merito, si ottiene una cifra di circa 65 mila processi che, secondo le stesse stime del Ministero della giustizia, verrebbero immediatamente «cancellati», per effetto dell'intervento di questa disciplina.
Ecco, quindi, le ulteriori ragioni di opposizione a questo provvedimento e le ragioni di sostegno agli emendamenti che abbiamo presentato. Constateremo successivamente che i «palliativi» e gli interventi che vi sono stati e che ci vengono proposti anche sull'articolo 10 del provvedimento, seppure vanno nella direzione di limitare il danno, non modificano lo stesso impianto - negativo - della disciplina; non ne modificano il suo impatto di denegata giustizia sul sistema stesso della giustizia.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 6.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Hanno votato sì 224
Hanno votato no 260).
Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 6.41.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, questa parte dell'articolo 6 riguarda la sospensione dell'interruzione e della prescrizione. Stiamo parlando di due termini, sospensione ed interruzione, che evocano anch'essi - spesso accade nel mondo del diritto - istituti millenari. La sospensione e l'interruzione, anche se in questa sede attengono alla disciplina penalistica, provengono dal diritto romano e sono istituti oggi disciplinati, ma che furono concepiti, nella loro natura e nella loro struttura, 2 mila anni fa.
Ebbene, il provvedimento al nostro esame riesce a conseguire un obiettivo singolare, giacché, annullando 2 mila anni di tradizione giuridica, confonde la sospensione e l'interruzione o, per meglio dire, cancella dal diritto penale l'istituto dell'interruzione, unificandone la disciplina in quella della sospensione. La sospensione, ci dissero i giureconsulti, è l'istituto che segna una parentesi temporale nell'ambito del decorso del termine, di guisa che ciò che è prima e ciò che è dopo la parentesi si sommano ai fini del conteggio del tempo come dimensione dell'atto giuridico.
Viceversa, nella interruzione l'effetto è diverso. Non si tratta di una parentesi temporale: l'interruzione sospende il decorso del tempo, che riprende a decorrere dal momento in cui la circostanza interruttiva consuma i suoi effetti.
Ebbene, è chiaro ed evidente l'intento che ha spinto i proponenti a questa confusione abnorme sotto l'aspetto giuridico. L'intento è quello di indebolire la capacità di risposta dello Stato di fronte ai fatti delinquenziali e di affievolirne la pretesa punitiva.
Ciò per dimostrare ulteriormente che - come spesso è accaduto - questa maggioranza riesce sistematicamente a contraddire sé stessa, giacché, per un verso, in questo provvedimento, è sancita la severità della recidiva, ma, per altro verso, si dimentica che l'istituto della recidiva non si può applicare in assenza di condanne. E se si disciplina la prescrizione così come essa è disciplinata, il numero delle condanne diventerà assai minore, impedendo con ciò la maturazione delle circostanze di fatto e di diritto che devono indurre il giudice ad applicare la recidiva e a dichiarare recidivo l'imputato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 6.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 471
Maggioranza 236
Hanno votato sì 205
Hanno votato no 266).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 6.51.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
Mi permetto di ricordare che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha esaurito i tempi. Immagino che il Presidente Casini acconsentirà ad un loro ampliamento (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, non abuserò del tempo supplementare...
PRESIDENTE. Le sono grato.
GIOVANNI KESSLER. Intervengo nel merito dell'emendamento in esame, richiamando l'attenzione su un punto tecnico, ma importante. Il Senato, cercando di rimediare alle storture più evidenti e macroscopiche del provvedimento, ha voluto allungare i termini di prescrizione massima per effetto dell'interruzione della prescrizione stessa; e si prevedono diverse categorie di aumento. Tuttavia, per quanto riguarda i reati previsti nei commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, si stabilisce una eccezione al termine massimo previsto per gli altri reati.
A mio avviso, ma anche ad autorevole avviso di esponenti della maggioranza con i quali ci siamo confrontati in Commissione giustizia, nella penna dell'estensore dell'emendamento in Senato è rimasto un termine massimo di prescrizione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che - lo ricordo - fa riferimento ai reati di mafia, ma anche a quelli di associazione per lo spaccio di stupefacenti ed altri reati di solito gravi, ma non necessariamente gravissimi.
Cosa vuol dire ciò, colleghi? Significa che, dopo aver dimezzato il termine di prescrizione - come abbiamo detto prima - per una categoria di reati di media gravità e dopo averlo leggermente aumentato per i reati meno gravi, come quelli contravvenzionali, si crea un'altra categoria di reati - quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale - che diventano imprescrittibili. Il processo per questi reati diventa imprescrittibile, ossia può durare all'infinito, senza l'applicazione della prescrizione. Com'è possibile questo fenomeno? Dove sta la ragionevolezza? Abbiamo detto che si tratta di reati gravi, ma non sempre gravissimi. Come è possibile che per un reato di corruzione il termine di prescrizione sia di 7 anni e mezzo, mentre nel caso di danneggiamento, aggravato dal fatto di essere stato compiuto per favorire la mafia (per esempio, una macchina rigata, come una specie di minaccia mafiosa), il processo per tale reato sia imprescrittibile e possa durare all'infinito, senza la sanzione della prescrizione?
Si tratta di un'evidente irragionevolezza dovuta, come ho detto prima, a mio avviso, a un errore di penna del Senato, cui questo emendamento vuole rispondere ponendo dei limiti alla prescrizione anche per questi reati. Si tratta di limiti più lunghi in confronto ad altri reati, ma pur sempre dei limiti. Non ci possono essere reati senza termine di prescrizione.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Vorrei che fosse colto
appieno il significato di questo emendamento.
Vi è stata più volte l'accusa che, attraverso questa legge, avremmo voluto favorire i grandi criminali, colpendo, invece, la piccola criminalità. Ebbene, questo emendamento fa sì che la norma che abbiamo introdotto, che rende punibili per sempre i gravi reati - mi riferisco ai reati di terrorismo, mafia, sequestro di persona, rapina e associazione per traffico di stupefacenti -, non saranno mai prescritti.
Ciò significa che in qualunque momento sarà possibile perseguirli, consentendo, tra l'altro - avendo reso le prescrizioni temporalmente certe -, di organizzare il lavoro giudiziario in funzione dei diversi tempi di prescrizione.
Se questo non è un modo buono e razionale di colpire la grande criminalità e di consentire di colpire anche quella più piccola, avendo dei tempi di prescrizione diversi, credo che veramente, qualunque cosa buona venga fatta, sarà comunque criticata dall'opposizione.
Noi non siamo affatto d'accordo a favorire la mafia (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 6.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 470
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 207
Hanno votato no 263).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 6.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto che l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Allora, secondo l'onorevole Pecorella, abbassare i termini di prescrizione significa favorire la categoria di criminali che compiono quei reati!
Non favoriamo la mafia, dice l'onorevole Pecorella (credo che nessuno di noi voglia favorire la mafia), e perciò lasciamo una prescrizione lunghissima; favoriamo gli altri. È questo lo scopo di questa legge? Ciò mi sembrerebbe comunque inaccettabile, anche se vi è il nobile obiettivo di non favorire la mafia.
La realtà è che non si fa politica criminale allungando o accorciando il termine di prescrizione per questo o quel reato, ma la si fa dando i mezzi e le possibilità affinché i processi si svolgano in tempo e affinché le tecniche dilatorie di chi, anziché difendersi nel processo, si difende «dal» processo, non siano premiate.
Non vi è nei nostri emendamenti alcun intento di favorire né le mafie né altri. Forse, onorevole Pecorella, questo era il vostro intento, perché se dice che diminuire il termine di prescrizione di un reato significa favorirlo, questo è ciò che fate per gli altri reati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 6.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 478
Maggioranza 240
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 267).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.32.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Vorrei ringraziare l'onorevole Trantino per avere manifestato un'attenzione costruttiva nei confronti di questo sforzo che stiamo compiendo per rendere comprensibile il testo. Non a caso, da anni all'interno del Comitato per la legislazione cerchiamo proprio di fare chiarezza, anche per il futuro interprete.
Con questa serie di emendamenti è stato introdotto il principio dell'aumento del tempo della prescrizione, rapportandolo all'interruzione della prescrizione.
Noi diciamo, in questi emendamenti come in quello precedente, che non si può recepire in tale istituto il criterio molto discutibile del doppio o triplo binario di valutazione da reato a reato. Certo, siamo pienamente d'accordo per la salvaguardia dei reati di mafia previsti dall'articolo 51 del codice di procedura penale, e l'abbiamo detto. Però, preoccupa molto l'esclusione di reati che hanno come pena massima 3 anni. Colleghi, nella scorsa legislatura la depenalizzazione dei reati bagatellari è stata già fatta: non esistono più nel nostro ordinamento reati bagatellari. Si tratta di reati allarmanti nella stessa misura, di reati che producono vittime. Voi, addirittura, fate entrare in questo calderone l'articolo 216, comma terzo, della legge sulla bancarotta, la legge fallimentare del 1942. Voi omettete di considerare all'interno dell'aumento di un quarto del tempo reati aggravati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, reati aggravati dall'articolo 7 della legge del 1992. Allora, perché opporvi ad inserire in questo testo, che sotto tale aspetto è stato stravolto ancora una volta dal Senato senza alcuna ragionevolezza, il recupero di tutti quei reati che vengono puniti con una pena massima di tre o quattro anni? Inoltre, bisognerebbe inserire anche quei reati di particolare allarme sociale che riguardano colletti bianchi o un'economia che proprio in questi giorni appare sempre più preoccupantemente devastata dall'avventurismo e dalle iniziative corsare di una determinata classe che si intromette all'interno delle regole legislative per trarre solo profitti, violandole in maniera esplicita.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla serie di emendamenti da me presentati che vanno dal 6.32 fino al termine delle proposte emendative presentate all'articolo 6. Essi rappresentano un modo di concepire il problema posto dall'articolo 6, e segnatamente dal quinto comma, secondo un'ottica diversa da quella propostaci in tale articolato.
Sostanzialmente, nel quinto comma si sancisce che i termini di prescrizione siano raddoppiati per tutti quei reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, cioè tutti quei reati attribuiti alla competenza della procura distrettuale. Si tratta di reati a tutti noti, che vanno dai reati associativi, ai reati di droga nella formulazione più ampia dell'articolo 74. Ci siamo domandati, nel filone di pensiero che veniva ora illustrato anche dal collega Siniscalchi, se non fosse il caso di estendere il raddoppio del termine di prescrizione anche a tutta una serie di reati che consideriamo particolarmente gravi. Si tratta dei reati previsti dalla legge fallimentare, come la bancarotta aggravata, di alcuni reati gravi previsti dal nuovo decreto legislativo del 2000 in materia fiscale, del peculato, di corruzione, peculato e concussione commessi in danno della Comunità europea, della malversazione, eccetera. Capisco che il parere negativo della Commissione rappresenti oggettivamente un modo diverso di vedere i problemi, nonché una sensibilità diversa nei confronti di questi reati.
Infatti, una cosa è sostenere che un reato associativo comunque merita un tempo più ampio di prescrizione, addirittura doppio, perché, in relazione ad esso, si avverte la necessità di ulteriori indagini,
sia che si tratti di associazione ordinaria sia che si tratti di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; quindi, si avverte anche la necessità di estendere i termini di prescrizione che - sia chiaro - sarebbero già amplissimi, perché sono reati puniti con la pena edittale massima di vent'anni, anzi ventiquattro in alcuni casi. Altra cosa è sostenere che, per alcuni reati, che riteniamo ugualmente gravi, come il peculato, la concussione, la malversazione e via seguitando, non vi sia la necessità di alcun ampliamento dei termini di prescrizione, perché essi rispondono ad una visione minimalista del rischio che esiste nei confronti del danno alla collettività. Io ho una percezione diversa, ma non è la mia (rispetto, per carità, quella degli altri!), poiché è una percezione che riscontro in tantissimi settori dell'opinione pubblica, nell'ambito dei quali si ritengono odiosi i comportamenti dei pubblici ufficiali che commettono reati di questo tipo e si sostiene che sarebbe ugualmente corretto che lo Stato avesse nei loro confronti la stessa rigidità di pensiero e lo stesso intendimento di reazione che ha nei confronti di altri reati.
È una visione che può non corrispondere a quella degli altri, ugualmente rispettabile, ma che propongo in sede emendativa a questo Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Hanno votato sì 199
Hanno votato no 255).
Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.18.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, cercherò di esprimere molto rapidamente il mio pensiero.
Il tema dell'interruzione e della sospensione è molto delicato e di grande attualità, in relazione all'esercizio ed alla pratica della giurisdizione penale nel nostro paese. È noto che, nella scorsa legislatura, è stata introdotta una norma nella nostra Costituzione (è abbastanza giovane), che è stata voluta dal centrosinistra, ma è più giusto dire dall'intero Parlamento: mi riferisco all'articolo 111 della Costituzione.
Trovo assai singolare il modo di evocare la ragionevole durata del processo da parte dei nostri contraddittori, della maggioranza, perché i temi della sospensione e dell'interruzione, in relazione alla ragionevole durata del processo, devono evocare una problematica molto precisa.
Presidente e colleghi, l'articolo 111 non è una norma programmatica. La ragionevole durata del processo non è una vuota aspirazione, ma costituisce un comando istituzionale. È norma immediatamente precettiva che si indirizza a tutti gli operatori della giustizia.
Cosa intendo dire, discettando di questo ed evocando gli istituti della sospensione e della interruzione? Intendo dire che, da quando l'articolo 111, nel contenuto attuale, è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico del nostro paese, le pratiche dilatorie del processo penale sono incostituzionali.
Il modo singolare con il quale si riscrivono gli istituti della sospensione e dell'interruzione nell'ambito dell'articolo 6 è un modo evidente e clamoroso di contraddire il principio della ragionevole durata del processo. Stiamo parlando di impedimenti: di impedimento del difensore e di impedimento dell'imputato.
In questi anni, troppe volte abbiamo dovuto assistere a processi che sono stati rinviati perché imputati parlamentari, ovvero avvocati parlamentari, si sono avvalsi
della possibilità di far valere il legittimo impedimento. Ciò è accaduto anche recentemente.
Dunque, chiedo ai cultori della civiltà giuridica, a quanti oggi in questa sede hanno sostenuto a spada tratta la bontà di questa disciplina se, viceversa, avvalersi dell'impedimento sempre, comunque e dovunque sia una palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 469
Maggioranza 235
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 259).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 480
Maggioranza 241
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 265).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 483
Maggioranza 242
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 268).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 269).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.26.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, torno sull'argomento che ho appena trattato per sottolineare che gli emendamenti a prima firma Fanfani che stiamo esaminando cercano di inserirsi nella logica poco fa espressa dal presidente della Commissione giustizia, secondo la quale la maggioranza è così attenta ai problemi della sicurezza dei nostri concittadini che ha pensato bene di rendere imprescrittibili una serie di ipotesi delittuose. Si tratta di un modo assai strano di intendere concetti fondamentali nell'arte del buongoverno.
Si rendono imprescrittibili una serie di figure di reato e non si capisce bene perché non si debba raddoppiare la prescrizione per una serie di altre figure di reato che, a nostro avviso e ad avviso della generalità dei cittadini, appaiono anch'esse meritevoli di una maggiore possibilità temporale di indagine e del processo.
Questa è la dimostrazione di una palese contraddittorietà della tesi prima espressa
così facilmente e dell'insieme di contraddizioni di cui è pieno il provvedimento in esame e questo articolo 6; contraddizioni che emergeranno tutte nitide nel momento della pratica applicazione dei principi contenuti nel suddetto articolo.
Sarà opera del magistrato fronteggiare questo insieme di contraddizioni, ma il risultato sarà che il processo risulterà ulteriormente appesantito e difficile. A parte poi la considerazione che, attraverso il sostegno alla tesi che sia giusto rendere imprescrittibili non soltanto i reati puniti con l'ergastolo - ciò appartiene alla nostra tradizione -, ma una serie di altri reati che il legislatore apoditticamente ritiene degni e meritevoli dell'imprescrittibilità, ci si venga a scontrare con la tesi di fondo che ha sostenuto l'accorciamento radicale dei termini prescrizionali per tutti gli altri reati.
Per un verso, si è affermato che occorre svolgere i processi rapidamente, per altro verso, si è detto che in tal modo si fanno lavorare di più e meglio i magistrati. Credo che i magistrati dovranno occuparsi solo in un secondo tempo dei reati imprescrittibili, qualora vi siano, perché dovranno rincorrere le prescrizioni brevi. Con questo, quindi, avremo conseguito l'originale risultato che ai reati di mafia si porrà meno attenzione che a quelli cosiddetti bagatellari.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 486
Maggioranza 244
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 263).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Hanno votato sì 220
Hanno votato no 264).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, vorrei dedicare un po' di attenzione al delicatissimo momento legislativo che stiamo vivendo.
A mio avviso, il testo trasmessoci dal Senato è veramente grave e peggiora notevolmente quello originario licenziato dalla Camera. Chi ha avuto maggiore pazienza di addentrarsi nei lavori, avrà certamente notato che l'articolo 161 del codice penale, modificato originariamente dalla Camera rispetto all'iniziale proposta di legge, conteneva la seguente clausola di salvaguardia, che mi permetto di leggervi: «Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto rispetto alla pena massima ideale per calcolare il tempo della prescrizione».
Quindi, la clausola di salvaguardia era giusta, ed allora mi domando il motivo per cui è scomparsa dal testo licenziato dal Senato. In altri termini, quest'ultimo, per poter stabilire che si può superare il quarto del tempo massimo previsto per la prescrizione, a seguito di sospensione o interruzione, prevede - e mi rivolgo alla cortese attenzione del relatore - che il tetto possa essere superato solo per i reati di mafia.
Ciò va benissimo, tuttavia in questo caso stiamo parlando di reati quali il
peculato, la malversazione, il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, la corruzione e la concussione. A me tutto ciò francamente non pare poco. Quindi, è necessario dedicare a questo passaggio un po' di attenzione, perché è chiaro che questi reati spesso richiedono indagini complicatissime, rogatorie ed anche intercettazioni telefoniche. Mi rendo conto che non spira una buona aria nei confronti dell'istituto processuale delle intercettazioni, tuttavia è fuori discussione che esse hanno condotto alla scoperta di grossi elementi di scandalo, a tutti perfettamente noti.
Pertanto, non si comprende perché i reati di cui stiamo parlando - perlomeno nell'ermeneutica immediata - debbano essere sottratti alla maggiorazione del tempo necessario alla prescrizione con riferimento alla complessità delle indagini. In effetti, così facendo, si va a colpire l'esercizio della giurisdizione e l'acquisizione della prova. Altro che articolo 111 della Costituzione!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 493
Maggioranza 247
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 270).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci stiamo occupando del comma 5 dell'articolo 159 del codice penale, così come viene riscritto dai proponenti. Propongo ai colleghi di leggerlo, perché si tratta di una delle norme più originali che mente umana abbia mai concepito nell'ambito di una proposta normativa.
Si dice: «(...) in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
Da tutti questi numeri emerge che in uno stesso processo cinque persone, imputate dello stesso reato consumato in concorso tra di loro, avranno un termine prescrizionale l'uno diverso dall'altro, a seconda della loro situazione giuridica soggettiva in ordine alla disciplina della recidiva. Per cui, se Tizio vent'anni fa ha ingiuriato una persona, si applicherà la prescrizione ordinaria, con l'aumento; viceversa, se Caio, in concorso con Tizio, ha commesso lo stesso reato, lo stesso giorno e alla stessa ora, ma oltre all'ingiuria di vent'anni fa ha commesso il reato di ingiuria cinque anni fa, si applicherà un termine prescrizionale diverso, e così via per tutti gli altri concorrenti, a seconda che siano inquadrabili nell'articolo 99, secondo comma, nell'articolo 99, quarto comma, negli articoli 102, 103 e 105 del codice penale. Si tratta di un'assurdità: la prescrizione collegata non all'entità del reato, non alla gravità del reato, bensì alla qualità della persona, peraltro desunta attraverso un istituto che ormai l'accademia e gli studiosi del diritto penale ritengono far parte dell'armamentario più antico e più antiquato della teoria del diritto penale, vale a dire la recidiva.
Riteniamo si tratti di un modo molto singolare di promuovere politiche del diritto e di realizzare politiche della sicurezza. Non è certamente in questo modo che si può legiferare su argomenti così importanti e delicati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Fanfani 6.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 492
Votanti 490
Astenuti 2
Maggioranza 246
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 265).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 6.22.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, svolgo brevemente alcune ulteriori considerazioni sul comma 5 dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 161 del codice penale.
Badate, onorevoli colleghi, che l'effetto di questa proposta di legge sarà che i recidivi saranno sempre più recidivi e non usciranno più dal loro giro, perché gli si impedisce di beneficiare degli strumenti di reinserimento nella società, quali l'affidamento in prova e le misure alternative al carcere, che consentono un recupero della recidiva. I recidivi vengono sempre più puniti e sempre più tenuti in galera, ma dall'altro lato sarà sempre più difficile essere dichiarato recidivo: coloro che oggi sono incensurati, o comunque non sono stati ancora dichiarati recidivi, sarà molto difficile, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, che lo diventino.
Dunque, da un lato, chi oggi è già marchiato lo sarà sempre di più e con sempre meno speranze di recupero; dall'altro, chi oggi ha la fortuna o la bravura di essere incensurato, molto difficilmente entrerà nel giro dei recidivi, perché lo si favorisce con una prescrizione breve che renderà sempre più difficile ottenere sentenze tempestive, e dunque efficaci, e quindi anche sentenze di condanna, che sono il presupposto per la dichiarazione di recidiva.
Un bel risultato, davvero un risultato schizofrenico: punire di più coloro che ormai sono già nel girone delle carceri e lasciare agli altri che hanno la capacità di farla franca la possibilità di non fare mai i conti con la giustizia.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 495
Maggioranza 248
Hanno votato sì 227
Hanno votato no 268).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 496
Maggioranza 249
Hanno votato sì 230
Hanno votato no 266).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 496
Maggioranza 249
Hanno votato sì 231
Hanno votato no 265).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 498
Maggioranza 250
Hanno votato sì 234
Hanno votato no 264).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 500
Maggioranza 251
Hanno votato sì 233
Hanno votato no 267).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 498
Maggioranza 250
Hanno votato sì 231
Hanno votato no 267).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 6.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 234
Hanno votato no 269).
Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo articolo e per spiegarne le ragioni.
Come è noto, l'inserimento all'interno della mia proposta, che parlava di recidiva e di circostanze attenuanti, della riforma organica della prescrizione mi ha portato a ritirare la firma dalla stessa. Era chiaro che non si trattava di una pregiudiziale ideologica contro una riforma sulla prescrizione e contro il principio della ragionevole durata del processo, un principio che condivido in astratto, che d'altronde discende chiaramente dalla riforma del giusto processo che la sinistra ha approvato. Né mi potevo e mi voglio confondere con un'opposizione che ritengo strumentale, perché gridare ad un'amnistia mascherata quando si vuole quella vera mi sembra assai strano.
D'altro canto, non posso votare a favore, a maggior ragione oggi che vi è stata questa modifica che tende a trasformare la norma contro una persona, come è stato da più parti detto, perché io ero e sono contrario al fatto che nella mia proposta di legge sulla recidiva sia stata inserita la
prescrizione. Peraltro, riconosco ai colleghi di maggioranza e di opposizione, nonché ai senatori di avere ampiamente modificato questa norma e di averla resa per tanti versi anche più austera dell'attuale normativa sulla prescrizione.
Rimane l'idea di fondo che le due materie non dovessero essere trattate insieme, che la mia fosse una proposta diversa e che, quindi, si potesse presentare una proposta di legge autonoma sulla riforma della prescrizione. Ovviamente, da questo punto di vista, nella fattispecie la commistione delle due materie non mi può che spingere a votare in senso contrario all'articolo 6.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Presidente, noi siamo nettamente contrari all'approvazione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame, perché questo articolo rappresenta la norma cardine dell'intera proposta, anche se essa si palesa in termini assolutamente contraddittori quanto al suo lassismo con le parti che riguardano la recidiva e con quelle che concernono il ridimensionamento insopportabile della disciplina penitenziaria.
Essa costituisce il cuore del provvedimento, come ricordavo anche prima, la ragione ultima per la quale il Parlamento si sta occupando della proposta di legge presentata a suo tempo dal collega Cirielli, che non a caso oggi rinnega quella sua proposta o, per meglio dire, rinnega la firma apposta ad un provvedimento nell'ambito del quale non si riconosce più. Ma devo dire che non è soltanto l'onorevole Cirielli a nutrire gravi preoccupazioni per ciò che stiamo votando.
Non è un caso, e lo dicevo questa mattina in apertura della seduta, che una volta tanto in questo quinquennio tutti gli operatori della giustizia - avvocati, magistrati o accademici del diritto - abbiano trovato un'assoluta sintonia di giudizio nel bocciare senza riserve e senza condizione alcuna questo provvedimento; in particolare, il singolare modo di ricostruire l'istituto della recidiva e, nella stessa maniera e nella stessa misura, il modo assolutamente contraddittorio, iniquo ed ingiusto attraverso il quale si sono riscritte le norme sulla prescrizione.
È francamente assurdo che si siano operate scelte di politica del diritto di questa natura e con queste caratteristiche! Il processo penale sta vivendo nel nostro paese, non da oggi, una crisi profondissima. È inutile dire che, attraverso la prescrizione, questa crisi diventerà assai più acuta. Trovo molto originali e singolari gli argomenti che sono stati trattati, ad esempio, dalla collega Mazzoni e dal sottosegretario Vitali e da altri valenti colleghi in cui si sostiene che, poiché nel giro di tre anni si sono prescritti un milione di reati, si trova giusta e giustificata una disciplina attraverso la quale le prescrizioni, da un milione in tre anni passeranno a due milioni nei prossimi due anni. Tutto ciò è ingiusto, indebolisce la risposta dello Stato e rende più precaria la sicurezza dei nostri cittadini.
Noi contestiamo e contrastiamo questo provvedimento oggi in Parlamento e ancor di più lo faremo domani nelle piazze, per le strade e nei dibattiti politici che svolgeremo con la collettività e con i nostri elettori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franz. Ne ha facoltà.
DANIELE FRANZ. Signor Presidente, le dichiarazioni svolte dal collega Cirielli fanno correre l'obbligo di un intervento ufficiale da parte del gruppo di Alleanza Nazionale il quale, pur rispettando le opinioni di quanti si esprimono in questo Parlamento, ribadisce l'appoggio e il voto favorevole sull'articolo che ci accingiamo a votare, anche in ossequio al buon lavoro svolto dalla Commissione e dal collega di partito, onorevole Gironda Veraldi, al cui giudizio ci rimettiamo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, dichiaro fin d'ora che voteremo contro l'articolo 6, su cui esprimiamo una valutazione negativa.
Tale articolo, inserito forzatamente all'interno di un provvedimento che, per quanto discutibile, aveva comunque il pregio di porre un problema serio ed attuale, quello relativo ad un metodo su come affrontare alcune emergenze di ordine pubblico, si trova oggi ad avere assunto la veste di aspetto principale su cui discutere.
Certamente, l'onorevole Cirielli non è stato fortunato con la sua iniziativa legislativa, tant'è che lo stesso l'ha ritenuta talmente poco decorosamente seguita da essere costretto anche a rinunciarvi, quanto meno sotto il profilo della paternità.
Ma questo articolo 6, al di là del contenuto, sul quale ci siamo profondamente e ampiamente prolungati, sui cui conserviamo riguardo a diversi profili, che sono stati oggetto di emendamenti, un giudizio negativo, non ci piace neanche come metodo perché - ripeto quanto detto questa mattina - sull'argomento erano state presentate molte proposte di legge che avrebbero consentito al Parlamento una discussione più ampia, serena, autonoma e svincolata da pressioni che in alcuni momenti sono apparse pesantissime, e soprattutto che avrebbero permesso di giungere ad un risultato che, con il contributo delle molte opinioni di pensiero raccoglibili in quest'aula, sarebbe stato sicuramente migliore di quello che alla fine si otterrà. Si è stati, invece, costretti a legiferare in una situazione sostanzialmente chiusa. Difatti, al provvedimento in esame sono state apportate pochissime modifiche dal suo andare e tornare dal Senato, in quanto i molti intendimenti emendativi sono andati persi e anche perché quest'ultimo emendamento presentato è stato prospettato senza possibilità alcuna di svolgere su di esso una discussione perché frutto - diciamoci le cose come stanno - di una mediazione interna alla Casa delle libertà. Per carità, la Casa delle libertà ha il diritto di fare questo ed altro fin quando sarà maggioranza! Tuttavia, La Casa delle libertà non ha la possibilità di gabellare come un risultato di tutto il Parlamento quello che rimane comunque un suo risultato interno, in relazione al quale, se essa ha meriti, se li ascriverà e, se ha responsabilità, se le assumerà. Questo vale per tutti e, soprattutto, per i proponenti dell'emendamento, i quali hanno consentito di risolvere in maniera sostanzialmente brutale uno dei problemi maggiori che si ponevano con riferimento all'articolo in esame.
Pertanto, annuncio il voto contrario dei deputati del mio gruppo invitando tutti i colleghi a fare altrettanto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 502
Votanti 501
Astenuti 1
Maggioranza 251
Hanno votato sì 269
Hanno votato no 232).
Prendo atto che il dispositivo di voto degli onorevoli Vito, Jannone e Bruno non ha funzionato.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2055-B sezione 9).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, questo, forse imprevedibile, mio intervento nasce dal convincimento che nessuna buona intenzione la vince sull'incostituzionalità della norma, in questo caso, dell'emendamento 10.54, giovi esso o non giovi a qualcuno o a qualsivoglia progetto.
Darò burocratica lettura delle ragioni per le quali mi permetto di dire questo.
Anzitutto, l'emendamento erige una sorta di diritto speciale, dato che, oltretutto in modo anomalo, esso non mira alla sistemazione di materia extra codicem, bensì viene a doppiare, attraverso la modifica del processo, il sistema sostanziale della prescrizione, nel punto essenziale che determina come e quando essa si matura.
Inoltre, qualora l'emendamento avesse voluto costituire rimedio ad ipotizzate iniquità o favoritismi, allora esso sarebbe, sul piano della ragionevolezza, equivalente alla norma non emendata, atteso che non è dato individuare alcuna differenza tra la norma «favoritistica», pretesamente «favoritistica», e la norma che, attraverso un espediente, finisce col privare taluno delle proprie prerogative già maturate nel processo in corso.
Tutto questo non è tutto, giacché qui vediamo fuse insieme irrazionalità di pensiero e contrarietà all'articolo 3 della Costituzione, nonché, conseguenzialmente, la violazione dell'articolo 24, comma primo, della medesima Costituzione, sulla tutela giudiziaria voluta senza deroghe sulle ordinarie facoltà difensive.
Di più. L'emendamento contrasta anche con il combinato disposto dell'articolo 111, penultimo comma, e 27 sempre della Costituzione, ove è stabilita l'insopprimibilità dell'impugnabilità di legittimità, quando si verta in tema di libertà personale, in modo diretto o in modo indiretto, e ove, dunque, attraverso queste disposizioni, si vedono combinati per Costituzione la presunzione di non colpevolezza e il punto che il giudicato formale, configurato secondo il codice non per evenienze occasionali ed estranee, costituisce il presupposto di ogni atto che, direttamente o indirettamente, influisce sullo status libertatis.
Non abbiamo ancora finito...
PRESIDENTE. Onorevole Mancuso...
FILIPPO MANCUSO. Presidente, un po' di compiacenza.
CARLO TAORMINA. Lasciatelo parlare! Hanno parlato per ore questi qua!
FILIPPO MANCUSO. Questa disposizione contrasta, ancora una volta, con l'articolo 10, primo comma, della Costituzione, laddove vengono recepiti i principi di diritto internazionale portati dalla Convenzione sui diritti dell'uomo che rigorosamente e garantisticamente vedono la posizione dell'indagato per reato.
Da ultimo, signor Presidente, questa norma così elaborata, così trafficata, contrasta con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, il quale esclude l'assoggettabilità a pena in forza di norma, processuale o sostanziale, posteriore al fatto contestato; e sempre per la Costituzione, che, attraverso la mia modesta parola, sta avvertendo le loro coscienze.
Insomma, personalmente, mi sento turbato dal dover dire queste cose che dovrebbero essere intuitive e spontanee, quando si attende al difficile compito della legislazione, soprattutto della legislazione sulla libertà. Ma quel che è certo è che questo emendamento è fuori dal giusto processo, quale è disegnato dalla Costituzione; giusto processo non per enfatica definizione, ma perché coerente, e costantemente egualitario attraverso il mutare dei protagonisti, degli umori e delle convenienze (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia). Ne ha facoltà.
CIRO FALANGA. Signor Presidente, il nuovo sistema è caratterizzato da un doppio regime della prescrizione.
Con l'emendamento originario a firma dei colleghi Volontè, Mazzone e di altri colleghi dell'UDC (mi riferisco all'emendamento 10.54), si prevedeva che un primo regime operasse sino al primo grado di giudizio e l'altro nei gradi successivi. Operava, in effetti, questa disposizione, una distinzione tra due gradi di giudizio di merito. La stesura della norma, poi, laddove affidava all'avverbio «già» la natura transitoria della disposizione, si prestava ad una illogica interpretazione e costituiva una lezione di ambiguità che sicuramente non abilita gli autori a dare in quest'aula una lezione di serietà, come ha fatto l'onorevole Mazzoni.
Le modificazioni di cui al subemendamento della Commissione, che in una qualche maniera tenta di porre rimedio all'ambiguità interpretativa, per la verità non raggiungono lo scopo, perché resta quel regime di doppio grado, di duplice binario legato, peraltro, ad un elemento esterno del reato, e cioè ad un momento procedurale.
Colleghi, è in questa previsione che riposa il vizio di illegittimità costituzionale ampiamente illustrato poc'anzi dall'onorevole Mancuso; ed io sono certo anche che la Corte costituzionale rileverà questo vizio di costituzionalità e che tale vicenda, che definisco istituzionalmente «scostumata», troverà un finale macchiavellico al quale molti, e penso davvero molti, applaudiranno laddove quel finale dovrà far vergognare questo Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non intendo inserirmi assolutamente nella polemica che accompagna il provvedimento in esame. Credo, però, che sia necessario aprire uno spazio di ragionamento, non solo per testimoniare un impegno parlamentare, ma anche per fare appello a tutti coloro i quali dimostrano sensibilità verso i temi della giustizia e amore per la verità.
Vi sono talune questioni in questo provvedimento, concernenti la disciplina a regime e quella transitoria, che suscitano non poche perplessità; si tratta proprio di quelle perplessità di natura costituzionale che ha rilevato l'onorevole Mancuso, ma alcune altre le voglio rilevare anch'io per la conoscenza di ciascuno di noi, anche di quelli che, assai più accorti, sanno bene quali sarebbero le conseguenze.
Anzitutto, non regge il sistema della prescrizione che si atteggia diversamente sulle basi delle condizioni soggettive del reo, qualora si tratti di un soggetto recidivo; fare in modo che il reato si prescriva se un soggetto è recidivo entro un certo tempo o se un soggetto non è recidivo in un altro periodo è una questione assolutamente irragionevole, che apre una disparità di trattamento non accettabile dal punto di vista costituzionale. È irragionevole il sistema della prescrizione a regime perché non è coerente con i tempi del processo: bisognerebbe mettere mano al sistema delle impugnazioni affinché quelle norme possano reggere ad una valutazione costituzionale.
Inoltre, vi è la materia dell'articolo 10, proprio quella cui si riferiscono gli emendamenti di cui stiamo discutendo, riguardante la disciplina transitoria: applicarla a tutti i processi in corso avrebbe costituito un'amnistia mascherata, come hanno rilevato anche i magistrati delle nostre alte Corti, ma applicarla dopo il primo grado o solo dopo il dibattimento sembrerebbe, da un canto, eliminare tale obiezione ma, dall'altro, provocare effetti ancora più gravi.
Applicare il nuovo e più rigoroso regime della prescrizione ai soli processi in udienza preliminare e nelle indagini preliminari vi sembra una cosa ragionevole? È evidente che, anche in questo caso, vi sarà qualcuno che si avvantaggerà sulla base di una scelta puramente arbitraria del legislatore, e si tratta proprio di coloro i cui procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare: una distinzione sconosciuta nel nostro ordinamento. E gli altri? I 180 mila processi in appello e in Corte di cassazione che fine faranno? Sulla base di
queste considerazioni, per ciascuno di loro non sarà ragionevole e fondata un'eccezione di incostituzionalità.
Pensate, colleghi, 180 mila eccezioni di incostituzionalità: un'enorme e assolutamente inconcepibile voragine nel sistema della nostra Corte costituzionale, alla quale probabilmente sarà difficile non considerare e non eccepire la incostituzionalità per le considerazioni che ho fatto, per quelle che ha svolto l'onorevole Mancuso e per quelle che sono state esposte anche nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali.
Sarà interessante verificare, allora, se la norma sia di carattere sostanziale o processuale: nel primo caso, ne beneficeranno tutti, anche quanti oggi sembrerebbero esclusi; nel secondo caso, avrebbero comunque goduto della sospensione del procedimento. Basteranno poi le attenuanti generiche - oppure un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per la nullità di un atto o per una questione di competenza - per rimettere tutto in gioco e fare applicare i termini più brevi di prescrizione.
Ritengo che questa sia una legittima preoccupazione, che debba essere condivisa dall'Assemblea e favorire l'unico rimedio possibile per dare certezza al sistema, senza strappi e senza furbizie; l'auspicio, quindi, è quello di una mancata approvazione della proposta di legge in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10 ma, come è intuibile, intervengo soprattutto per illustrare le ragioni della proposta emendativa sottoscritta dal gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, sulla quale si è soffermata, peraltro, la riflessione svolta dall'onorevole Mancuso, deputato che stimo e seguo con grande attenzione. Tuttavia, in questo momento, benché si tratti di una riflessione che sicuramente desterà in me altre analisi ed ulteriore attenzione, mi permetto, con molta umiltà, di non condividerla.
Cos'è, infatti, la prescrizione? La prescrizione, come tutti sappiamo, è una causa estintiva del reato che si fonda sul presupposto del trascorrere del tempo. Quale è la ratio dell'istituto? È l'affievolirsi dell'interesse dello Stato ad esercitare la propria pretesa punitiva e, dunque, anche dell'interesse ad infliggere la sanzione, della quale viene infatti meno la collegata funzione rieducativa.
Oggi, la prescrizione, questa causa estintiva, viene «attenzionata» da tutti come un momento patologico del nostro sistema perché vi è un numero elevatissimo - purtroppo - di processi che si chiudono per decorso dei tempi di prescrizione e, quindi, per conseguente estinzione del reato.
Certo, rispetto a tale patologia, è necessario intervenire con una riforma organica del processo penale, e su ciò abbiamo lavorato; ma un simile intervento richiede una capacità di confronto e un clima di dialogo tra le parti politiche diverso da quello che abbiamo vissuto in questa Assemblea.
Ridursi ad un intervento normativo così settoriale e limitato sarebbe, come sostiene l'opposizione, un fatto negativo? Non condivido tale opinione. Come Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, abbiamo sempre ritenuto opportuna questa legge e, fin dall'inizio, ci siamo impegnati affinché l'intervento normativo, condivisibile, venisse migliorato, liberato da quei dubbi di incostituzionalità sollevati da più parti.
Tale è stato il percorso elaborativo che ci ha portato oggi a presentare questa proposta emendativa, la quale limita l'applicazione immediata della nuova disciplina ai processi in corso pendenti in appello o in Cassazione. Al riguardo, preciso tra l'altro che il Comitato dei nove ha oggi votato, a maggioranza, un subemendamento - il subemendamento, quindi, è stato presentato dalla Commissione - che estende, così manifestando la massima
condivisione dell'intervento emendativo dell'UDC, l'esclusione anche ai processi in primo grado per i quali sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento. Vengono, quindi, a maggior ragione eliminati quei dubbi e quelle incertezze circa la discriminazione che la proposta emendativa avrebbe potuto produrre.
In ogni caso, ho il dovere di addurre delle motivazioni rispetto allo specifico emendamento presentato dal nostro gruppo. Mi permetta di rilevare, onorevole Falanga, che motivare una proposta emendativa presentata non significa certamente permettersi di impartire lezioni a chicchessia, ma credo rappresenti un'espressione dovuta del proprio impegno parlamentare.
Vorrei inoltre dire all'onorevole Filippo Mancuso che anch'io, nel mio piccolo, ho cercato di recuperare riferimenti che confortassero il nostro impegno emendativo. Vi è, infatti, una giurisprudenza della Corte costituzionale che ci ha abilitati a presentare con convinzione l'emendamento Volontè 10.54, che risolve i dubbi cui ho precedentemente fatto cenno.
Vorrei citare solamente uno stralcio di una di tali sentenze. La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Mazzoni.
Invito gli onorevoli colleghi a ridurre i «capannelli» in aula! Prego, onorevole Mazzoni, prosegua pure il suo intervento.
ERMINIA MAZZONI. Lo stesso fluire del tempo costituisce, di per sé, elemento differenziatore, e rientra nella discrezionalità del legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina. Vi sono altre sentenze come questa che documentano una tesi della Corte costituzionale volta proprio a spiegare il fondamento del nostro intervento normativo.
Valga comunque per quest'aula, per l'opposizione che è stata condotta in circa un anno di esame del provvedimento, sostenere che, con la citata proposta emendativa, abbiamo sicuramente risposto in maniera adeguata alle preoccupazioni di incostituzionalità per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza.
Noi abbiamo dato sicuramente una risposta concreta, ed oggi, associandomi all'appello lanciato dall'onorevole Sinisi, che invita a sviluppare un confronto ed una riflessione costruttiva, vorrei dire: ragioniamo ed evitiamo di continuare ad assumere atteggiamenti eccessivamente ostruzionistici. Non credo che essi giovino né alla causa dell'opposizione, né tantomeno ai cittadini (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, con la brevità che mi è consueta, devo ringraziare l'onorevole Franz, il quale mi ha regalato, inaspettatamente, una briciola di quella notorietà che, in occasione dell'esame di questa proposta di legge, si è espansa su tutti!
In ordine al citato emendamento Volontè 10.54, vorrei preannunziare che non voterò a favore, ma mi asterrò, poiché ritengo incompatibile l'espressione di un voto favorevole con l'esercizio della mia futura (mi auguro per molto tempo) attività professionale.
Desidero rappresentare che ho compreso il senso di tale proposta emendativa (ma spero che l'onorevole relatore possa rimuovere miei eventuali dubbi) nella parte in cui prevede che se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione.
Mi chiedo, tuttavia, se tale emendamento attenga o meno anche agli articoli 158 e 159 del codice penale, che presentano una ratio ed una struttura diversa
rispetto all'articolo 157 del medesimo codice. Ritengo, infatti, che queste due norme siano applicabili nonostante la norma transitoria.
Desidero mantenere ferma questa mia convinzione, che auspico non venga smentita dall'onorevole relatore, che ha presentato il subemendamento 0.10.54.1.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 10.
ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione del subemendamento 0.10.54.1 della Commissione, del quale raccomanda l'approvazione, e dell'emendamento Volontè 10.54, sul quale esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 10.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui certamente vi è il secondo polmone pulsante di questa strana, bizzarra e contraddittoria legge, perché si investono davvero principi di costituzionalità che sono sotto gli occhi di tutti. Cominciamo col valutare la singolarità anche del testo sul quale stiamo lavorando. La singolarità del testo è rappresentata dai commi 2 e 3 dell'articolo 10, di cui stiamo trattando. Cosa dicono questi due commi? Essi istituiscono, a mio avviso, una sorta, veramente bizzarra e contraddittoria, di valutazione «a fisarmonica» di un principio fondamentale: quando deve entrare in vigore una qualsiasi legge dello Stato, cioè quale sia il momento in cui decorrono gli effetti.
Onorevoli colleghi, non si tratta di un problema di dilatazione o di compressione a piacimento, a seconda di esigenze, a seconda di trucchi, o a seconda di mascheramenti. Non ho mai letto, nelle nostre leggi, un comma quale il comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame: «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge (...)» - ossia quelle che non riguardano la prescrizione - «(...) le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti». Domando un attimo di attenzione, onorevoli colleghi: ecco un'altra dimostrazione lampante della doppia faccia, del doppio volto di questo provvedimento. Si allungano alcuni termini ed il momento dell'entrata in vigore, per soddisfare esigenze di facciata, poiché si sono allungati i termini, è diverso dalla generale entrata in vigore della legge! Domando ai giuristi, ma anche al buon senso dei parlamentari - le leggi le variamo tutti, non occorrono particolari vocazioni all'interpretazione del diritto, ci mancherebbe altro! -: come si può dire che questa norma è accettabile, in un sistema in cui non è prevista discriminazione tra imputato ed imputato ed in cui non è prevista discriminazione tra persona e persona? Come si può ritenere che un impianto di questo tipo regga ad un intervento della Corte costituzionale - e, se mi consentite, anche della Corte europea - in questa materia? Il momento dell'entrata in vigore di una legge non è un momento di cui si possa disporre ad libitum, per il fatto che si sono fatte differenze tra imputati di reati ed imputati di altri reati. Un reato, ad esempio, di associazione sovversiva, per quella parte che ancora viene utilizzata - e non è raro l'utilizzo di tale reato - entra in questa specie di «piccolo inferno» rappresentato dal comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame. Un reato di corruzione o di concussione, quello per il quale, come abbiamo constatato, non sono
stati previsti termini prolungati, ma è stata accettata la riduzione dei termini di prescrizione, ad libitum, con il comma 3 dell'articolo 10, viene qualificato in questo modo - udite! -: «Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso; i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, del medesimo codice. Tuttavia, se i processi sono già pendenti avanti la Corte di Cassazione (...)». Non entro in questo problema. Fisso la contraddizione inesorabile di questa discriminazione contenuta nei primi due commi; discriminazione che determina la nostra richiesta di soppressione di tali norme, che ha una sua ragionevolezza ed una sua logica. La legge entra in vigore in altri casi.
Veniamo, poi, a questo favoleggiato argomento che sarebbe destinato...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, c'è una tolleranza sul tempo, purché non se ne abusi ...
VINCENZO SINISCALCHI. Chiedo scusa a lei e all'Assemblea per questo attimo di tolleranza ai fini della conclusione del periodo...
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, qualche volta si scordi di essere un avvocato!
VINCENZO SINISCALCHI. Mi capita spesso, per la verità. Credo di averne dato dimostrazione nel corso di tutto il mandato parlamentare...
PRESIDENTE. Gliene do atto.
VINCENZO SINISCALCHI. ...durante il quale ho reso omaggio solamente alle leggi dello Stato e al mandato popolare, signor Presidente (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana). Mi dispiace doverglielo ricordare: non ho mai confuso i due ruoli e non ho mai condannato nessuno per questo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). In questo momento, mi preoccupo della correttezza della legge.
Mi avvio a concludere, onorevoli colleghi, anche se non mi sento affatto offeso dall'evocazione della mia professione. Ma ciò non c'entra, per lo meno per me e per tutti quelli che siedono vicino a me in questo Parlamento.
Onorevoli colleghi, dopo ciò che vi ho detto, come possiamo accettare l'incoerenza dei commi secondo e terzo, e come possiamo seriamente accettare l'argomento che ci viene presentato come risolutivo?
In altri termini, si dice: tiriamo dalla tombola una terza soluzione. Dimentichiamoci il momento da cui decorre sempre la prescrizione, ossia il fatto-reato; dimentichiamo la prima, la seconda e la terza fase, ed immaginiamo un termine che viene a stabilire il processo di primo grado come un termine valido per occuparci dei processi di cui al comma secondo.
Trovo che l'incoerenza sia così macroscopica che non occorra nemmeno scomodare i costituzionalisti ed i giuristi, anche sotto tale profilo, per la cancellazione finale (così si spera, perché la legislatura, finalmente, sta per concludersi per una giustizia tradita) del provvedimento effettivamente paradossale che sta per essere varato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 504
Maggioranza 253
Hanno votato sì 229
Hanno votato no 275).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 10.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, abbiamo detto in precedenza come sia del tutto illusorio e falso pensare che l'abbassamento dei termini di prescrizione, come per magia, possa portare ad una maggiore rapidità nella conclusione dei processi.
Ciò che è davvero grave e scandaloso è l'effetto che produrrà questa normativa, che abbassa per una sola fascia di reati - ma considerevole - i termini di prescrizione; e le modalità con cui questa disciplina si abbatterà sui processi in corso.
Al riguardo, nemmeno nell'ipotesi più favorevole o più illusoria, può valere la regola «diamo tempi più corti, così il processo si farà in fretta». Infatti, sui processi in corso, ormai, non si può più agire. Sappiamo che il processo è una macchina strutturata nel tempo e non si può intervenire, se non in termini molto limitati, su un procedimento già avviato per riorganizzare gli uffici, i calendari, i processi, le tabelle e via dicendo, in modo tale da renderlo più spedito.
Semmai, si potrà attuare un intervento per i processi che devono ancora nascere. Applicare immediatamente questa norma anche ai processi in corso significherebbe concedere un'amnistia mascherata; senza nemmeno il coraggio di dire che si tratta di un'amnistia, vi sarà l'annullamento di 100 mila processi immediatamente. Anche se i giudici lavorassero il doppio o il triplo rispetto a quanto stanno facendo adesso, un centinaio di migliaia di processi sarebbe già fulminato dalla prescrizione ipso facto.
Ora, vi accingete a proporre un rammendo, la soluzione parziale contenuta nell'emendamento 10.54 della Commissione; ma la vera soluzione è quella proposta dall'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Onorevole Kessler...
GIOVANNI KESSLER. La soluzione al problema della rapidità dei processi c'era. Era nelle nostre proposte che avevamo presentato all'inizio della legislatura e che voi non avete mai voluto prendere in considerazione.
Questo è un provvedimento che avete fatto solo perché vi erano alcuni bisogni specifici da sistemare in fretta!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 495
Votanti 493
Astenuti 2
Maggioranza 247
Hanno votato sì 221
Hanno votato no 272).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 501
Votanti 500
Astenuti 1
Maggioranza 251
Hanno votato sì 229
Hanno votato no 271).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Carboni 10.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, in dissenso dal mio gruppo, ho votato contro i precedenti due emendamenti, mentre voterò indubbiamente a favore di questo emendamento, soppressivo del comma 2, e vorrei motivare questa mia decisione.
Stiamo trattando un terreno che investe il tema delle libertà e del rapporto tra il cittadino e la giustizia del suo paese. Penso che un qualsiasi lettore della Costituzione vi trovi alcuni capisaldi.
Un fatto è costituito da condotta - evento e circostanza in cui esso accade - che può essere soggettiva, come lo stato dell'animo (il dolo o la colpa, come dicono i giuristi), ossia tutto ciò che «colora» il fatto. Quando una legge che disciplina un fatto subisce delle modifiche nel tempo, costituisce un caposaldo di uno Stato di diritto - ma non solo di uno Stato di diritto, perché tale principio era contenuto persino nell'articolo 2 del codice penale del 1930, quando non c'era la nostra Costituzione - il principio secondo il quale, se tali modifiche sono più favorevoli a chi ha commesso il fatto, si applica la legge più favorevole. Questo è un principio di civiltà giuridica.
Ora voi ci avete trascinato su un terreno scivoloso, ristretto negli spazi temporali di questi dibattiti. In queste aule parlamentari accade che per delle sciocchezze non c'è limite di tempo, mentre per questi temi il mio gruppo ha 40 minuti!
PIETRO ARMANI. Pure troppi!
ANTONIO SODA. Quando questi 40 minuti sono esauriti dagli interventi dei componenti la Commissione giustizia, uno come me deve cercare uno spazio, un ritaglio di tempo per dire qualcosa.
Cosa voglio dire? Voi ci avete trascinato su un terreno altamente pericoloso e scivoloso che rischia di compromettere tutto: il principio di uguaglianza, innanzitutto, perché si tenta di favorire o non favorire Tizio o Caio. Non mi interessa Previti, non so se lo avete capito.
ANTONIO SODA. Si compromettono il principio di uguaglianza e il principio del favor rei, che è uno dei principi caposaldo non solo del diritto penale italiano, ma della Costituzione italiana e delle Convenzioni internazionali. Si compromette il diritto di difesa, si compromette sostanzialmente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Una voce dai banchi dei gruppi di maggioranza: Tempo!
ANTONIO SODA. Vi faccio un solo esempio per farvi capire: applicare una norma in ragione dello stadio a cui arriva il processo è una follia. Se un individuo commette una rapina a Milano e un altro a Palermo e in quest'ultima città in tre mesi arrivano al primo grado, mentre a Milano, per la complessità delle indagini o dei lavori giudiziari, vi arrivano dopo sette mesi, con questa disciplina, che distingue tra primo grado, secondo grado e Cassazione, avrete due cittadini italiani che hanno commesso lo stesso fatto, con le stesse circostanze e la stessa gravità, con due trattamenti sanzionatori diversi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
Stiamo parlando...
PRESIDENTE. Onorevole Soda...
ANTONIO SODA. Presidente, stiamo parlando di questioni di libertà, non stiamo parlando delle galline! Sempre questo tempo... Comunque ho concluso: chi ha orecchie per intendere, credo abbia capito.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Carboni 10.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 485
Maggioranza 243
Hanno votato sì 222
Hanno votato no 263).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 10.17 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 491
Votanti 490
Astenuti 1
Maggioranza 246
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 265).
Ricordo che l'emendamento Fanfani 10.18 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 10.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 496
Maggioranza 249
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 273).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 10.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 496
Votanti 495
Astenuti 1
Maggioranza 248
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 270).
Ricordo che gli emendamenti Fanfani 10.14, 10.16 e 10.15 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 10.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 497
Votanti 496
Astenuti 1
Maggioranza 249
Hanno votato sì 225
Hanno votato no 271).
Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 10.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 498
Maggioranza 250
Hanno votato sì 227
Hanno votato no 271).
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.10.54.1 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome di tutte le opposizioni e spero di essere molto chiara, perché forse di chiarezza vi è bisogno stasera, in questo finale convulso di approvazione del testo. Per essere chiari, forse, bisogna cominciare a dire qualcosa che serva a stabilire i termini della verità, quanto meno della verità della cronaca se non di quella della storia, che è cosa troppo complessa per essere affrontata in pochi secondi. La verità, perché ciascuno porti responsabilità delle proprie azioni, è che le proposte emendative che stiamo esaminando arrivano oggi, 9 novembre 2005, quando per ben due volte, prima alla Camera e poi al Senato, le forze che oggi sostengono tali proposte emendative e quelle che l'hanno proposte, menandosene una gran gloria ed un gran vanto, hanno votato la cosiddetta Cirielli così com'era, senza - ed è questo il punto politico - mai assumersene la responsabilità politica.
Vedete, la questione non è se occorra salvare Tizio o Caio. La questione è stata, in questi due anni, che da quella legge decine di migliaia di processi venivano azzerati. Mai in quest'aula, né fuori da essa, ci si è assunti la responsabilità in ordine a tale questione. Voglio dire di più: si è fatto in modo che gli effetti di quella legge fossero nascosti al Parlamento ed ai cittadini italiani (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)! O, forse, devo ricordare che solo per insistenza del Presidente Casini il ministro Castelli ha prodotto a questa Camera uno straccio di elaborazione statistica con dati manipolati ad arte per dare risultati non veritieri circa gli effetti devastanti della cosiddetta Cirielli sui processi in corso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)? Devo ricordare che c'è voluta l'autorevolezza della Corte di cassazione, dell'Associazione nazionale magistrati, l'intervento delle più alte autorità dello Stato e del Consiglio supremo della magistratura per dimostrare che, senza assumervene responsabilità politica, stavate azzerando decine di migliaia di processi? Non c'è niente di cui vantarsi, oggi, per avere coattamente, per essere stati costretti a questo, presentato tale subemendamento ed il successivo emendamento se ancora fino a pochissimi giorni fa il Presidente Berlusconi diceva che questa è un'ottima legge...
ELIO VITO. E lo è!
ANNA FINOCCHIARO. ...e che le opposizioni faziose seminavano panico ed insicurezza nel paese.
ELIO VITO. È vero!
ANNA FINOCCHIARO. Guardate, colleghi, oggi potremmo essere contenti che la forza delle buone ragioni e la forza della verità vi abbiano costretto a tale passo, ma non possiamo essere contenti perché, come vi abbiamo detto in queste ore di tempi contingentati, l'impianto della legge è sbagliato! Non corrisponde all'interesse generale avere un processo penale sul quale non si investe in riforme, in risorse, con le udienze che non possono continuare al pomeriggio, con i cancellieri che tornano a scrivere a mano, con i difetti di organico, con un processo impastoiato!
MARIO PEPE. I magistrati non fanno niente!
ANNA FINOCCHIARO. Ancora ieri avete rifatto della Cassazione il terzo grado di merito, ancora allungando i tempi del processo, e venite a dirci oggi che bisogna dimezzare le prescrizioni (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità
Socialista e Misto-Verdi-l'Unione - Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)!
MARIO PEPE. Vai a fare il magistrato!
ANNA FINOCCHIARO. Restano intatte - ha ragione l'onorevole Mancuso - le ragioni di incostituzionalità di questa norma, la sua irragionevolezza e l'irragionevolezza di questa disciplina; mi riferisco anche al fatto che vi è una sorta di arbitrarietà nella fissazione del termine processuale a partire dal quale le nuove norme sulla prescrizione verranno o non verranno applicate.
Vorrei, inoltre, rivolgermi ai colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, in particolare al collega Gironda Veraldi, che stimo, il quale ha affermato la necessità di stabilire un criterio oggettivo per i termini della prescrizione. Non bisogna lasciare ai giudici l'arbitrio di decidere quanto deve durare la prescrizione di un reato. State consegnando ai giudici su un piatto d'argento la possibilità di azzerare un processo e di celebrarne un altro, rendetevene conto! È assai più grave che stabilire se una circostanza attenuante esista o meno. State consegnando nelle loro mani la possibilità di fissare o meno un processo per il dibattimento!
Credo che l'onorevole Mancuso, nella sua rettitudine intellettuale, non si sia reso conto del motivo per cui tanti colleghi della Casa delle libertà non solo hanno applaudito, ma si siano addirittura congratulati con lui. La ragione è semplice: perché questo è un gioco doppio, come abbiamo affermato questa mattina (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Unione) e come continuiamo ad affermare!
Il baco che è presente in questa legge, la sua incostituzionalità, troverà soddisfazione nell'aula della Cassazione quando verrà sollevata la questione di legittimità costituzionale, ma noi non stiamo al gioco doppio! Non vi seguiamo in questo sentiero tortuoso! Noi vi lasciammo soli davanti alla vostra responsabilità politica innanzitutto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani - Applausi polemici dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana), quella che mai avete voluto assumervi!
Assumetela davanti ai cittadini italiani e fate in modo che questa legge continui ad essere chiamata con il nome con il quale fino a questo momento l'abbiamo definita (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-SDI-Unità Socialista e Misto-Verdi-l'Unione)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.10.54.1 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - I deputati dei gruppi di opposizione non partecipano alla votazione e mostrano le tessere di voto).
(Presenti 277
Votanti 271
Astenuti 6
Maggioranza 136
Hanno votato sì 265
Hanno votato no 6.
Sono in missione 35 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Volontè 10.54, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - I deputati dei gruppi di opposizione non partecipano alla votazione e mostrano le tessere di voto).
(Presenti 278
Votanti 267
Astenuti 11
Maggioranza 134
Hanno votato sì 266
Hanno votato no 1.
Sono in missione 35 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 431
Astenuti 4
Maggioranza 216
Hanno votato sì 271
Hanno votato no 160).
Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Giacco non ha funzionato; prendo, altresì, atto che gli onorevoli Pennacchi, Olivieri, Pistone e Oliverio hanno erroneamente espresso voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, con riferimento a questo provvedimento, che confido non diventi legge dello Stato, mi è venuto in mente un aneddoto, una piccola storia che riguarda la giustizia e che è stata riportata in un'autorevole rivista giuridica, Diritto e giustizia, proprio recentemente. «Per il tuo amico Solone, dissero alcuni cittadini ad Anicarso, si stanno facendo leggi che servono a governare Atene. Il savio filosofo sorrise di pietà e di scherno e disse a Solone: non sai che le leggi sono come le tele di ragno? Prendono solo mosche piccole, mentre le mosche grosse spezzano la tela».
Mi sembra che questa storia sia emblematica di come la proposta di legge al nostro esame sia discriminatoria, controproducente e dannosa e, qualora venisse approvata definitivamente, determinerà il collasso definitivo della nostra giustizia e dell'intero sistema penale del nostro paese.
Non è un caso, del resto, che, contro questa legge, contro la cosiddetta legge Cirielli, si siano rivolte le critiche aspre, forti e fondate di tutti gli operatori del diritto. Potrei parlare dei Giuristi Democratici: «Questa volta, però, con la stessa legge, si sancisce, in maniera inequivocabile e definitiva, l'esistenza di due tipi di processi destinati a due diversi tipi di imputati. Un processo pieno di garanzie - in primo luogo quella della non punizione per chi è imputato di reati anche gravi, ma non ha subito precedenti condanne - e un processo senza limiti di tempo e con pene severissime destinate soprattutto ai recidivi. Si cancella in gran parte l'esperienza della legge Gozzini, che ha permesso e permette un pieno reinserimento del condannato e che ha concretamente ridotto e prevenuto il rischio di ulteriore recidiva».
E, ancora, l'Unione camere penali: «Mentre non è ancora dato riscontrare gli esiti della commissione ministeriale per un nuovo codice penale, la proposta Cirielli interviene in maniera estemporanea su alcune norme fondamentali della parte generale. Nel merito, la proposta in discussione punta a provocare una stretta repressiva del tutto inaccettabile; le modifiche proposte, se approvate, comporterebbero
infatti un salto all'indietro di alcuni decenni ed un ritorno all'originario rigore del codice Rocco, in alcuni casi addirittura accentuandolo».
O, ancora, l'Osservatorio per la giustizia: «La proposta Cirielli costituisce un lampante esempio di legge sbagliata tecnicamente ed eticamente. L'aggravamento di pena per i recidivi non dipende da un dato oggettivo, ma dall'applicazione facoltativa dell'aggravante all'imputato che già era stato condannato per un precedente reato, magari di modesta entità e commesso molti anni prima. Ne deriverà una sistema penale sdoppiato, nel quale l'imputato potrà subire il trattamento peggiore a seconda della valutazione più o meno restrittiva del singolo giudice, con il concreto rischio di ingiustificate disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione».
E, ancora, la voce della magistratura: «Sin dall'inizio dell'esame di questa proposta di legge, abbiamo evidenziato che essa contiene anche una promessa di impunità per i futuri reati dei colletti bianchi nonché una insensata e feroce tolleranza zero per la devianza dei soggetti marginali. Secondo lo schema di un diritto penale classista, il provvedimento intende introdurre odiose disuguaglianze: la prescrizione quasi certa per fatti gravi solo perché commessi da incensurati che hanno la possibilità di difendersi dal processo; pene severissime per reati di limitata gravità commessi da soggetti privi di una vera difesa, con effetti perversi sulla stessa effettività del processo, potendo i privilegiati ricorrere a strategie dilatorie e a impugnazioni pretestuose con la definitiva rinunzia a qualsiasi razionalizzazione dei tempi della giustizia».
Questi sono alcuni dei motivi per cui il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà con convinzione un voto contrario sul provvedimento in esame, che scardina principi fondanti del nostro ordinamento penale e si pone - come già abbiamo motivato nelle tre questioni pregiudiziali di costituzionalità da noi presentate - in aperto contrasto con fondamentali principi costituzionali. Ho già richiamato l'articolo 3, ma non posso non richiamare anche l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato.
Sin da quando è iniziato in Commissione giustizia l'esame del provvedimento, che tra l'altro non conteneva ancora le norme sulla prescrizione, lo abbiamo contrastato con forza, nella consapevolezza che si trattava di una proposta demagogica, inefficace e controproducente, in quanto prevedeva norme che, se approvate, avrebbero avuto - come purtroppo avranno - effetti deleteri sul nostro sistema penale e, in particolare, sulla situazione già tragica, disperata e disperante degli istituti penitenziari, dei detenuti e di tutti coloro che operano e lavorano quotidianamente in ambito carcerario.
Come evidenziato da tutti gli operatori del diritto - ho ricordato l'Unione delle camere penali, ma debbo ricordare anche l'Associazione nazionale magistrati, l'Associazione degli studiosi del processo penale, i più autorevoli costituzionalisti e docenti di diritto penale, i sindacati della polizia penitenziaria e tutte le associazioni che si occupano del rapporto tra carcere e società -, se questo provvedimento diventerà legge, si determinerà per il nostro sistema penale un arretramento di diversi decenni. La giustizia, già sull'orlo di un collasso permanente e quasi irreversibile, si trasformerà in ingiustizia permanente.
Il Governo e l'attuale maggioranza parlamentare hanno imboccato, ancora una volta, la strada dell'ennesima controriforma spacciandola, oltretutto, per una risposta alla pur comprensibile esigenza di sicurezza dei cittadini.
In realtà, si sta compiendo un'ulteriore truffa legislativa ai danni del Parlamento e del paese. Nessuna norma - ripeto nessuna norma - di questo provvedimento va infatti in direzione di un efficace contrasto alla criminalità, ma tende solo ad una più forte repressione della marginalità sociale, che si pone in una situazione di illegalità per ragioni spesso di indigenza. Tali situazioni mai si sono risolte con il carcere bensì con strumenti, anche sanzionatori,
ma finalizzati al reinserimento sociale, alla disintossicazione dei tossicodipendenti e alla riabilitazione.
La ragionevolezza avrebbe voluto, come abbiamo chiesto, la sospensione dell'esame di questo provvedimento, che non è condivisibile, oltre che palesemente incostituzionale, soprattutto rispetto alle norme relative alla recidiva. Purtroppo le nostre pregiudiziali sono state respinte sulla base però di valutazioni non certo giuridiche, ma per mero spirito di appartenenza politica quando invece, come sottolineato dai più autorevoli costituzionalisti, si facevano rilievi che avevano un significativo fondamento.
La maggioranza di centrodestra, con uno scambio politico fatto sulla pelle di tante donne e di tanti uomini, conferma ancora una volta con questo provvedimento il suo modo di concepire la giustizia, una giustizia non solo non eguale per tutti, ma che tende all'impunità per i reati dei «colletti bianchi» ed affronta con un'irragionevole e feroce intolleranza la devianza per i soggetti marginali.
Non avremo una giustizia più efficiente, non avremo una giustizia realmente equa e neppure, come si dovrebbe auspicare, una giustizia senza aggettivi. Invece, si creeranno ulteriori disparità di trattamento fra imputati per reati di marginalità sociale ed imputati eccellenti, aumentando i termini di prescrizione per i primi e diminuendoli per i secondi con la conseguenza, inaccettabile ed inammissibile in una moderna democrazia, di violare (già è stato detto ma è doveroso ribadirlo) il principio di eguaglianza e di annullare quello della funzione anche rieducativa della pena.
Con questo provvedimento si stanno creando i presupposti per una concezione della pena incentrata quasi esclusivamente sull'astratta gravità del reato, limitando ed in certi casi eliminando la possibilità, per chi ha il delicato compito di giudicare, di prendere in considerazione, ai fini della commisurazione della pena e della concessione delle misure alternative alla detenzione, la personalità del colpevole, i motivi che lo hanno indotto a commettere quel determinato reato, la sua condotta precedente e successiva allo stesso, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali, come oggi espressamente previsto dall'articolo 133 del codice penale.
Ma vi è di più. Come ignorare gli effetti nefasti che si determinerebbero sulla già drammatica situazione degli istituti di pena? Nel giro di sei mesi dall'eventuale entrata in vigore del provvedimento nelle carceri si avrebbe una forte impennata di presenze, oltre 30 mila persone in più, soprattutto tossicodipendenti ed emarginati, con tutte le intuibili conseguenze in termini di ulteriore disumanità ed inciviltà delle condizioni di detenzione nonché di quelle di vita e di lavoro di chi opera e lavora negli istituti penitenziari.
Con amarezza e - lasciatemelo dire - con rabbia dobbiamo constatare per l'ennesima volta che, mentre da un lato è stato azzerato il lavoro per un nuovo codice penale, che pure era in fase avanzata dopo la proficua opera svolta dalle commissioni ministeriali presiedute dal professor Grosso e dal dottor Nordio, dall'altro la maggioranza parlamentare continua ad intervenire sul codice penale, risalente al 1930, in maniera estemporanea e schizofrenica, non solo nella parte speciale ma oggi anche su norme fondamentali della parte generale.
Per queste ragioni e per quelle già espresse nel corso dei lavori parlamentari, non posso che ribadire il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista ad un provvedimento che, se diventerà legge dello Stato, trasformerà sempre di più l'Italia da culla del diritto in un paese dove la giustizia continua ad essere quotidianamente calpestata (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio, al quale ricordo che ha a disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.
ANTONIO ORICCHIO. Signor Presidente, l'intervento dell'onorevole Acquarone,
svolto questa mattina in sede di discussione delle pregiudiziali di costituzionalità e sulla sospensiva, mi pare abbia esplicato appieno le ragioni della contrarietà del gruppo Misto-Popolari-UDEUR a questo provvedimento. Devo pertanto preannunziare, sulla scia delle considerazioni già svolte dal collega, il voto contrario dei Popolari-UDEUR. Devo inoltre rilevare come il provvedimento in esame giunga alla votazione finale dopo una personalizzazione di fatto, che vi è stata in tutto il suo iter, con l'introduzione nel nostro ordinamento penale di incisivi interventi che rischiano di stravolgere istituti da tempo consolidati.
Nel 1974, con la mini-riforma allora adottata e l'abolizione della contestazione obbligatoria delle recidive, eravamo giunti ad un determinato assetto. Questa legge non ci dice gli effetti che vi potranno essere, ad esempio, sulle condanne e sul sistema penitenziario del nostro paese. Ugualmente, non ci convincono i dati sugli effetti sui processi e sulle eventuali prescrizioni che si verificheranno. Interventi così incisivi e modificatori di norme consolidate nel tempo avrebbero necessitato una riflessione più seria, approfondita e serena. I pareri contrari espressi sul provvedimento dal Consiglio superiore della magistratura e dagli stessi organi dell'avvocatura ci pare confermino ulteriormente come si tratti di una legge errata nei suoi presupposti e nel suo dato finale.
L'approvazione in extremis di emendamenti che limitano l'applicabilità delle norme della legge in via transitoria non riteniamo consentano di poter esprimere un giudizio positivo. Il tempo ci dirà della giustezza o meno di questo intervento legislativo. Era probabilmente, come è stato più volte detto e ribadito nel corso degli interventi, un provvedimento che andava accantonato. Ciò non è stato. Ribadiamo pertanto il voto contrario dei Popolari-UDEUR (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari UDEUR).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con interesse il dibattito che si è sviluppato e devo due risposte, una all'onorevole Previti, l'altra all'UDC, prima di affrontare la questione che ci è stata sottoposta e prima di motivare il nostro voto negativo.
Premetto che vengo da una cultura garantista, che ho più volte manifestato nelle aule giudiziarie e in quest'aula e che mi ha consentito, in più di un'occasione, di prendere posizioni anche contro la magistratura, anche con provvedimenti che tendevano ad attenuare la contiguità, a mio parere troppo spesso accentuata, con il sistema della politica.
Ho ascoltato, e devo dire che sotto il profilo personale non ho nulla da eccepire in ordine al taglio che è stato dato all'Apologia de se - mi verrebbe detto mutuando questa espressione da Apuleio di Madaura - dal collega Previti. Tuttavia, sotto il profilo politico-istituzionale non posso non svolgere alcune valutazioni che credo doverose, ai fini del ristabilimento della verità e ai fini anche della comprensione di quello che è avvenuto oggi in quest'aula, nel corso dell'esame di questo provvedimento, e, prima, molto prima, nell'evoluzione politica complessiva di tutta una serie di leggi che qui dentro sono state sviluppate.
Infatti, nessuno potrà negare che in quest'aula si siano sviluppate forzature legislative che, anche ammesso che la premessa fosse soggettivamente legittima (quella da cui muove l'interessato), rimangono comunque tali. Non si potrà negare che le forzature siano avvenute quando discutevamo di rogatorie, in quanto ciascuno di noi sa quale fu la polemica che si sviluppò in ordine all'utilizzabilità di quegli atti in un determinato processo.
Nessuno potrà negare ciò che è avvenuto quando si discuteva di legittimo sospetto, perché tutti sapevano a cosa servisse quella normativa e dove dovesse trovare applicazione: credo infatti che essa sia stata applicata in un unico processo nel nostro Stato, almeno fino ad oggi.
Signori, quando si discute di questo provvedimento non bisogna dimenticarsi
di quella che ne è stata l'evoluzione sino ad oggi. Lo ricordo a tutti perché, se è vero che oggi ci troviamo a discutere come oggetto principale del nostro esame di un emendamento dell'UDC, che certamente è stato il frutto di un travaglio interno di non poco conto, io non posso dimenticare che questo provvedimento ha già avuto due letture: una il 16 dicembre 2004 in questa Assemblea e l'altra il 27 luglio 2005 al Senato. Non posso dimenticare che la precedente formulazione dell'articolo 10, che oggi viene emendato, era tutta orientata in senso opposto, perché tesa a stabilire che la legge sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma, se per caso le disposizioni vigenti fossero state più favorevoli all'imputato, esse si sarebbero applicate a tutti i fatti commessi anteriormente.
Nel momento in cui si affronta il problema rivendicando libertà di coscienza, io, sotto il profilo individuale, posso accettare qualsiasi rivendicazione e qualsiasi forma di autodifesa, ma quando questo lo si fa in un'aula istituzionale, in cui si esprime non la volontà o il pensiero individuali, ma ove il pensiero individuale è trasfuso in una volontà più ampia che qui si forma, secondo un sistema di democrazia che data da oltre 2500 anni nel bacino del Mediterraneo, bisogna avere a cuore ciò che si sta facendo in funzione dell'istituzione che si rappresenta e bisogna misurare le parole in funzione della storia e dell'evoluzione che il provvedimento ha avuto in questo consesso.
Il secondo pensiero va al comportamento dei colleghi dell'UDC, che hanno riscosso da sempre la mia simpatia, se non altro per il passato comune che ci lega. Prendo atto che essi hanno cambiato idea e do loro atto di averlo fatto con un provvedimento che certamente è stato frutto di una maturazione importante al loro interno. Non posso, però, negare a me stesso, e non posso negare a questa Assemblea e alla memoria storica di quello che è questo provvedimento, che tale cambiamento porta in sé i segni di una finalità evidentemente elettorale, che servirà a tutto il centrodestra e che ieri sera abbiamo sentito declamare in una trasmissione televisiva con la strumentalità dell'atteggiamento che esso presuppone: stretti, come lo è stato tutto il centrodestra, sia da un'opinione pubblica montante che si esprimeva in termini di estrema negatività in ordine all'ultimo e più grave dei provvedimenti di favore, sia da una valutazione negativa riguardo a questo provvedimento espressa dagli organi massimi della nostra Repubblica.
Credo che ciascuno debba fare un esame di coscienza al riguardo, anche perché in questa sede nessuno ritiene di poter essere menato per il naso, in quanto gli atteggiamenti negativi che questa proposta di legge ha portato con sé prima che venisse emendata in funzione elettorale sono gli stessi che hanno connotato il falso in bilancio, le rogatorie, il legittimo sospetto, la sospensione dei processi a carico delle alte cariche dello Stato e, da ultimo, questo stesso provvedimento, nell'articolo 10, prima che venisse emendamento. Dico questo perché, nel momento in cui noi dobbiamo tirare le fila di tutta la fatica che abbiamo fatto per seguire questo procedimento legislativo, dobbiamo dare un messaggio a chi ci sta ascoltando, pochi, per la verità, giacchè si è scelta ad arte questa giornata in cui i giornali non escono. A quei pochi che ci potranno ascoltare, e soprattutto ai molti che ci dovranno giudicare, noi dobbiamo dare un messaggio di legalità, di coerenza, e, per quello che è possibile a ciascuno singolarmente nonché collettivamente, un messaggio di pulizia, anche morale, nella formazione della legge. Perché, come ci veniva ricordato da Platone, non esiste una legge che non debba portare necessariamente in sé i semi della moralità complessiva che sono il cemento della coesione sociale; e, come ricordava Guicciardini, non esiste interesse, anche personale, che possa essere utilmente perseguito al di fuori di una considerazione di un interesse più ampio (quello globale).
Noi riteniamo che le considerazioni che bellamente ha svolto poc'anzi la collega Finocchiaro sulla natura equivoca di taluni
aspetti della normativa in esame costituiscano, come abbiamo evidenziato, un pericolo enorme non per gli interessati diretti di questo provvedimento, ma per quello che esso può comportare. Ricordatevi, signori che avete proposto quell'emendamento e che avete lavorato assieme perché questo fosse il risultato finale, per cui, se per caso la Corte costituzionale dovesse ritenere che questa norma, come vi è stato ricordato dai colleghi Filippo Mancuso, Sinisi, Finocchiaro e da altri e come risiede nelle coscienze e nelle prospettazioni di molti (credo anche di coloro che l'hanno scritta), fosse costituzionalmente illegittima, allora quei 70 mila processi che la Corte di cassazione ha evidenziato essere a rischio prescrizione si prescriverebbero tutti e il danno che abbiamo paventato più volte in questa sede si verificherebbe comunque.
Quello che vi abbiamo detto a tale riguardo non era una considerazione sciocca, frutto di un'Assemblea ormai stanca o di un temperamento caloroso che ciascuno di noi si porta dietro, ma era invece frutto di un ragionamento serio e soprattutto di una preoccupazione profonda su quelli che sarebbero stati, e che probabilmente potranno ancora essere, gli effetti devastanti di una normativa. Ricordatevi, infatti, che una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale cessa la propria applicazione dal momento stesso in cui è dichiarata tale, ma non relativamente ad un determinato processo, bensì rispetto a tutti gli altri processi.
Per tutti questi motivi, il nostro giudizio non potrà cambiare neanche a seguito dell'approvazione di quell'emendamento. Ritengo, quindi, si sia fatto bene a lasciare voi da soli - voi che avete rifiutato di discutere assieme a noi su quella che poteva essere una riforma corretta di una sistematica difficile da coordinare con tutte le altre norme del codice, quale è appunto la prescrizione - a decidere, con la vostra coscienza e con il vostro futuro, e soprattutto da soli di fronte alle conseguenze che comporteranno le azioni che ciascuno ha compiuto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi, al quale ricordo che ha a disposizione cinque minuti. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani sono contrari ad ogni normativa giuridica, in particolare in materia di giustizia, che nasca per favorire o per penalizzare alcuno. Il provvedimento al nostro esame si porta dentro questo grave peccato originale, che nessun emendamento potrà rimuovere.
Si tratta di una legge-pasticcio, che introduce principi irragionevoli che non fanno i conti con la nostra civiltà giuridica e, in particolare, che non rispettano principi costituzionali forti. Essa differenzia i tempi di prescrizione non in funzione della gravità dei reati, ma in funzione della storia penale dell'imputato. Ha un effetto destabilizzante sui processi in corso di particolare rilevanza. Rappresenta un'amnistia surrettizia che questa Assemblea parlamentare non ha voluto approvare esplicitamente ed introduce principi aberranti per quanto riguarda la data di riferimento delle prescrizioni, in particolare non accetta il principio della decorrenza di queste dal momento della commissione del reato.
In altre parole, il provvedimento interviene «a piedi giunti» nel nostro ordinamento giuridico e fa saltare tutta una serie di riferimenti che devono essere certi. In particolare, in materia di giustizia, non vi può essere incertezza di interpretazione né una normativa che si sovrappone a principi generali che, invece, costituiscono un punto di riferimento per il nostro intero ordinamento.
Altre questioni riguardano la volontà di questa maggioranza di andare in soccorso di alcuno oppure quella di far pesare una capacità di condizionamento all'interno della maggioranza per esprimere un'ostilità apparente a principi che, nella sostanza, vengono accolti: infatti, si introducono
percorsi nuovi o, per lo meno, si aprono prospettive nuove tendenti a favorire comunque quelle posizioni che in apparenza si vorrebbe osteggiare.
La proposta di legge non vuole affrontare seriamente il problema delle prescrizioni: lo fa da un certo versante, discriminando cioè quelli che non hanno la capacità di attivare difese processuali particolarmente efficaci, quelli che non riescono a destreggiarsi in quella pratica di «diluizione» del processo che è in grado di sviluppare chi può dotarsi di collegi di difesa particolarmente forti ed efficienti.
Quella al nostro esame è, dunque, una proposta di legge di classe, che tende a favorire i soliti, vale a dire quelli che hanno la capacità di promuovere le normative a loro più favorevoli. È già successo in questi quattro anni di legislatura, durante i quali la maggioranza ha ripetutamente presentato a questa Assemblea, ed al Parlamento, proposte che tendevano a sottrarre al processo imputati di particolare caratura.
Concludendo, noi riteniamo che quello in esame sia un provvedimento pasticcio che non può avere né l'assenso né la benevolenza della nostra parte politica, anche se riteniamo che all'interno del provvedimento ci potrebbero essere questioni da affrontare con serenità di giudizio: quella serenità che, con i comportamenti irresponsabili che avete sempre tenuto in questi anni, sottraete costantemente all'Assemblea.
Pertanto, la posizione dei Socialisti democratici italiani non potrà che essere contraria al provvedimento in esame, perché riteniamo che la responsabilità della sua approvazione debba essere tutta di questa maggioranza che avrà voluto una legge così ingiusta (Applausi dei deputati del gruppo Misto-SDI-Unità Socialista)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento, al quale ricordo che dispone di cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati Verdi hanno espresso nel corso di tutto l'iter la loro contrarietà di merito e di metodo.
Il provvedimento è nato sotto il forte condizionamento politico, parlamentare e mediatico di una proposta di legge che ha assunto il nome di «salva Previti» (anche se a noi Verdi mai è piaciuto caratterizzare il confronto in base a questo aspetto, sebbene anche oggi il merito della discussione sia stato fortemente condizionato dal predetto contenuto e dalla specifica vicenda richiamata).
Per noi Verdi, quello in esame è, innanzitutto, un provvedimento «ammazza Gozzini», un provvedimento che sopprime quelle forme di intervento e di tutela previste dalle disposizioni di cui alla cosiddetta legge Gozzini e relative alla possibilità di reinserimento in un contesto civile di chi commette reati.
Quella al nostro esame è una proposta di legge giustizialista, liberticida e forcaiola! È una legge debole con coloro che avranno alcune possibilità durante i processi, debole al punto da poter giocare sulle prescrizioni abbreviate per i procedimenti penali in corso, sebbene non siano ancora giunti al primo grado, garantendo soprattutto un livello di impunità per il futuro, per i reati tipici dei colletti bianchi e dei potenti!
È una legge fortemente penalizzante, attraverso il conteggio delle aggravanti, nei confronti dei recidivi, ossia dei poveracci, di coloro che, dal punto di vista economico e culturale, non hanno la possibilità di approntare una difesa adeguata nel processo penale; guarda caso, si tratta dei tossicodipendenti, degli immigrati, di coloro che provengono da quelle periferie di cui tanto si parla in questi giorni, guardando con scandalo e perbenismo a ciò che accade in Francia! Vi è l'incapacità di comprendere che, quando la pentola è coperta, eliminando tutte le possibilità di emancipazione e di crescita, soprattutto delle nuove generazioni, la stessa esplode.
Questo provvedimento è fatto apposta per dare una risposta giustizialista alle contraddizioni sociali che questo modello di consumo e di sviluppo genera e che porteranno il nostro sistema carcerario ad
esplodere. Altro che i 60 mila detenuti che, attualmente, vivono nelle nostre carceri, in modo vergognoso, privati dei fondamentali diritti umani e civili! Altro che articolo 27 della Costituzione, che impone l'obbligo di rieducare e di utilizzare la pena e la sanzione detentiva come strumento di rieducazione civica!
Con questo provvedimento, soprattutto con la seconda parte, vi sarà un forte aumento della popolazione carceraria. Lo affermiamo con la forza di chi sa che questo confronto culturale deve essere fatto all'interno del Parlamento contro una maggioranza che, ancora una volta, mostra i muscoli nei riguardi dei più deboli! Ma, come deputati Verdi, siamo consapevoli che questo confronto culturale sereno dobbiamo svilupparlo all'interno del centrosinistra. Noi, giustamente, abbiamo denunciato lo scandalo delle prescrizioni in questo provvedimento, ma siamo stati troppo deboli, come opposizione...
PRESIDENTE. Onorevole Cento...
PIER PAOLO CENTO. ...nel denunciare lo scandalo giustizialista e forcaiolo presente nella seconda parte di questa norma, con le aggravanti e le recidive.
I deputati Verdi esprimeranno un voto contrario sul provvedimento in esame, in modo che sia chiaro in Parlamento e nel paese da che parte siamo rispetto a questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Unione e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.
GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, come Comunisti italiani ci siamo già espressi e abbiamo denunciato il nostro parere negativo su questo provvedimento con riferimento al suo impianto incostituzionale. Con l'approvazione dell'emendamento dell'UDC si è aggiunto un altro pezzo di incostituzionalità. Quindi, è una norma doppiamente colpevole e per noi doppiamente insopportabile, poiché dietro questo emendamento si nasconde un artificio, un'ipocrisia, che mal cela la vostra falsa coscienza.
Sono certa che chi ci ascolta abbia capito perfettamente che questa legge vi consente di portare avanti un lavoro politico di coalizione fino alla fine della legislatura. Ovviamente, questa maggioranza si tiene in piedi attraverso l'approvazione della legge elettorale, di questa proposta di legge cosiddetta ex Cirielli e della devolution: è questo il patto di ferro che è stato stretto dentro la maggioranza e questi sono i tempi che ci si profilano davanti: tempi di fiducie!
Dalla prossima settimana, ed in questi giorni già al Senato, stiamo vivendo esclusivamente le vicende di leggi che saranno approvate attraverso il meccanismo della posizione della questione di fiducia. D'altronde, la fiducia, in questo momento, serve alla maggioranza: non è una difesa nei confronti dell'opposizione ma è sicuramente una protezione per se stessa.
Credo che i cittadini lo comprendano, l'abbiano compreso anche oggi durante la discussione di questo provvedimento di legge sul quale voteremo contro e che sicuramente non sarà ascrivibile ad una bella pagina del Parlamento italiano; peraltro esso è stato definito anche «legge di classe». L'ho già detto durante la discussione sulle questioni pregiudiziali: si tratta di una legge debole con i forti e forte con i deboli.
Rispetto all'articolo 27 della Costituzione - e ritengo che questo sia il punto centrale della incostituzionalità della proposta di legge in esame - si discriminano sostanzialmente i più deboli e si avvantaggiano i più forti, ovverosia si discrimina chi sostanzialmente si trovi in una situazione di costrizione. Chi, ad esempio, facendo l'ambulante, venda qualcosa di illegale e commetta il reato per due volte (e, dunque, sia recidivo) si troverebbe certamente in una situazione molto più grave rispetto a quella di un altro imputato, magari corrotto, imputato di corruzione: ecco i due pesi e le due misure! Sotto il
profilo dell'inasprimento delle pene si pagano maggiori conseguenze per i reati minori.
È questo il motivo per cui non crediamo affatto che questa legge si inscriva tra i provvedimenti che migliorano la nostra giustizia: i tempi dei processi ed il funzionamento della giustizia medesima non passano attraverso provvedimenti come questo. In tutta la legislatura non si è fatto un solo passo in avanti in questa direzione: eppure, ce ne sarebbe stato molto bisogno, proprio per andare incontro a quei princìpi sacrosanti per cui ogni imputato è uguale di fronte alla legge.
In questo caso, purtroppo, si è scritta un'altra pagina a favore dei potenti e dei soliti noti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra non può che votare «no» su una delle leggi peggiori che questo Parlamento abbia mai esaminato nel corso degli ultimi cinque anni di legislatura repubblicana.
Non è molto facile né semplice operare una graduatoria che metta in fila con il segno negativo le brutte leggi che questo Parlamento nel corso dell'attuale legislatura abbia approvato, soprattutto se parliamo poi di politica del diritto e di leggi sulla giustizia.
Attorno a noi ormai vi sono soltanto macerie e queste sono parzialmente significative soprattutto se poste in contrapposizione alle politiche virtuose della scorsa legislatura.
Sul finire della passata legislatura, noi potevamo registrare, nell'ambito delle politiche del diritto, significative approvazioni normative: avevamo introdotto il giudice unico di primo grado; avevamo promosso una importantissima depenalizzazione; avevamo approvato l'articolo 111 della Costituzione; avevamo riconosciuto la giurisdizione penale del giudice di pace.
In questa legislatura, non so in quale modo ed in quale misura possano essere fatti i conti; si è sempre parlato e si è sempre discusso di leggi approvate mentre sussisteva un conflitto di interessi enorme, di leggi ad personam secondo una retorica che ormai si è ampiamente diffusa tra i cittadini e negli organi di informazione.
È una delle leggi peggiori perché non corrisponde agli interessi dei cittadini ed alle aspettative della collettività; è, altresì, una delle leggi peggiori perché attacca frontalmente un istituto già pericolante quale è il processo penale nel nostro paese. Quest'ultimo, infatti, vive una crisi acuta che la normativa al nostro esame è destinata certamente a rendere ancora più grave. Ciò significa che nell'ambito delle problematiche relative alla sicurezza si fanno certamente molti passi indietro; ma è nell'interesse collettivo, nell'interesse del paese che i processi si celebrino, possibilmente nel rispetto di una loro ragionevole durata.
Ebbene, il processo, che un tempo era il luogo dove si dovevano accertare le verità e dove si dovevano ricostruire i fatti, è man mano diventato il luogo dei causidici, dove si fanno valere le eccezioni processuali e procedurali; il processo penale italiano ha subito una profonda trasformazione sotto questo profilo e dall'essere il luogo dei penalisti è diventato il luogo dei processual-penalisti.
Adesso, dovremmo registrare un'ulteriore, grave involuzione perché neppure delle regole processuali si discetterà; il processo diventerà, infatti, una corsa contro il tempo. Quest'ultimo, dunque, si impadronisce, come dimensione dell'essere, anche del processo ed un buon penalista, per corrispondere agli interessi del suo cliente, non dovrà discettare della sussistenza o meno del reato, non dovrà più neppure discettare sulla regolarità formale di questo o di quell'atto processuale: dovrà causidicamente pervenire all'obiettivo della maturazione del tempo, di quel tempo di prescrizione che, come un colpo di mannaia, con questo provvedimento noi abbiamo, nella maggior parte dei casi, dimezzato.
Ma il provvedimento è sbagliato, è gravemente sbagliato, non soltanto per tale
motivo; la gravità della disciplina sulla prescrizione ha fatto passare in secondo ordine altre parti importanti di questo progetto di legge, anch'esse censurabili e, in alcuni casi, particolarmente odiose. Molti di noi hanno parlato di un diritto penale classista; lo hanno fatto Giuliano Pisapia ed Enrico Buemi. È certamente una disciplina, quella riguardante la recidiva ed il diritto penitenziario contenuta nel testo al nostro esame, che si palesa come particolarmente odiosa e contraria ai principi della Costituzione ed ai principi di solidarietà che sono parte importante e fondamento, linfa insostituibile della nostra Carta costituzionale.
Attraverso la riscrittura della disciplina sulla recidiva, noi riscopriamo figure teoriche care, ormai, agli Stati autoritari, come il tipo d'autore; noi restringiamo la discrezionalità del giudicante in relazione all'applicazione della norma astratta senza tenere conto della ricchezza del fatto concreto.
E questo attacco, poi, alla legge Gozzini, al diritto penitenziario - una parte importantissima e fortemente progressista della nostra disciplina - appare privo di senso, oltre che estremamente dannoso.
Noi abbiamo un problema carcerario: infatti, siamo il paese con il più alto indice di carcerazione al mondo, risultando terzi dopo gli Stati Uniti d'America e la Russia. Vorrei segnalare che abbiamo ormai superato il rapporto di uno a mille tra detenuti e cittadini in libertà. Ciò esprime una dimensione del fenomeno carcerario che andrebbe affrontata con ben altre intuizioni di governo, con ben altra capacità di governo e con ben altre fantasie di governo.
Viceversa, si demolisce quella parte del diritto penitenziario che, in piena coerenza con il dettato costituzionale, promuove politiche concrete di recupero del cittadino detenuto. Aggiungo che lo si fa penalizzando fortemente soprattutto quella parte della popolazione carceraria che, più di ogni altra, avrebbe bisogno di interventi di prevenzione, per un verso, e di recupero e di reinserimento, per altro verso.
Ciò rende indubbiamente la proposta di legge di cui stiamo discettando particolarmente odiosa e sbagliata. Va altresì sottolineato come essa si caratterizzi per la sua totale asistematicità. Si tratta, infatti, di una proposta di legge che nega il valore in sé dell'ordinamento. A cosa servono le norme? A cosa servono le leggi? Esse hanno lo scopo di ordinare razionalmente le cose. Ebbene, non c'è nulla di più devastante, di più contraddittorio e di più iniquo di quanto verrà prodotto da tale disciplina in ordine sia alla recidiva, sia alla prescrizione, sia al diritto penitenziario.
Concludendo, signor Presidente, vorrei rappresentare che vi è una sola considerazione che ci anima fortemente e ci carica di passione ideale. Noi sappiamo, come è stato scritto in uno dei testi più importanti della cultura dell'umanità, che non c'è notte profonda alla quale non seguano l'alba del mattino e la luce dell'aurora. Ebbene, in questo momento, la nostra luce del mattino è rappresentata dalle prossime elezioni politiche, mentre la notte profonda che sta mettendo in ginocchio il nostro paese, e che ha messo in evidenza l'assoluta inidoneità di una classe di governo, sta terminando.
La luce sta in quelle elezioni politiche da cui il paese si aspetta molto e da cui oggi noi dell'opposizione molto ci attendiamo. Vogliamo tornare a diventare classe di governo e partiti di maggioranza per restituire una grande speranza a questo paese, che di speranza ha tanto bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bocchino. Ne ha facoltà.
ITALO BOCCHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio che il gruppo di Alleanza nazionale voterà, con convinzione, a favore del provvedimento in esame, e lo farà senza provare alcun imbarazzo.
Il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge per almeno per due
ragioni. La prima è perché, nonostante qualche richiamo provenuto dai banchi dell'opposizione, essa è in linea con la politica di Alleanza nazionale, vale a dire in linea con la politica della destra italiana. Oggi, infatti, grazie agli emendamenti che sono stati approvati, possiamo sostenere che questa è un po' meno la «ex Cirielli» e sempre un po' di più la legge Cirielli.
In altri termini, con le modifiche apportate, essa cerca di tornare a rappresentare ciò che originariamente era l'obiettivo che si era prefissato il collega di Alleanza nazionale Edmondo Cirielli, vale a dire distinguere - e so bene che alla sinistra, anche dal punto di vista culturale, questo dà fastidio - professionisti del crimine e chi ha abbracciato la causa della delinquenza e ne ha fatto un mestiere, ai danni della sicurezza dei cittadini, da chi, invece, sbaglia solo per una volta e deve giustamente ricevere attenzione da parte del sistema giudiziario.
La seconda ragione per cui votiamo «sì» con convinzione è che la riteniamo, nel merito, una buona legge e noi, quando votiamo un provvedimento, lo giudichiamo solo ed esclusivamente come provvedimento buono o cattivo, come provvedimento utile o dannoso per il sistema giudiziario italiano, e non - come avete fatto voi - a seconda se quel provvedimento beneficia o danneggia Tizio o Caio. Questa non è cultura da legislatori! Il legislatore deve valutare la bontà o meno del provvedimento e non chi colpisce o chi avvantaggia quel provvedimento.
Anche la vostra battaglia nel sostenere che il provvedimento in esame era a favore di qualcuno è stata «smontata», ma non avete avuto il coraggio di votare a favore dell'emendamento che correggeva tale impostazione, perché sapevate benissimo che non potevate farlo. Siete rimasti nell'ambiguità, nel ruolo ambiguo di chi ha sostenuto che si trattava di una norma incostituzionale, ma non ha avuto il coraggio di votare contro, né ha avuto il coraggio di votare a favore, sapendo di aver generato, forse, quella è stata definita una norma contra personam.
Ed allora, noi siamo contenti che questa proposta di legge contenga maggiore rigidità nei confronti, come abbiamo detto, di chi delinque abitualmente - non come detto da qualcuno dai banchi della sinistra -, del «poveretto» che reitera il reato perché ha bisogno di farlo. Non esiste il «poveretto» che reitera il reato perché ha bisogno di farlo! Esistono delinquenti abituali, che fanno furti in appartamenti, scippi e rapine, e le vittime, il giorno dopo, li vedono a piede libero vicino ai propri negozi e alle proprie abitazioni. Ciò, a nostro avviso, non è possibile! Ecco perché vi è stata la scelta originaria della proposta di legge di Cirielli di una maggiore durezza nei confronti di chi è recidivo, di chi è professionista del crimine.
Inoltre, rendiamo certi e stringenti i tempi per la prescrizione. Voi sapete benissimo - lo sapevano il senatore Fassone, la commissione Grosso e la commissione Nordio - che avere tempi certi e stringenti per celebrare i processi è una conquista da paese civile! Voi avete contestato questa scelta solo ed esclusivamente per ragioni demagogiche e strumentali di tipo politico, ma è da paese civile stabilire tempi certi e stringenti nell'ambito dei quali il cittadino deve sapere quale sia l'esito del processo che è iniziato. Il giudice deve applicare la legge e la troppa discrezionalità, a volte, è stata uno strumento per raggiungere obiettivi che apparivano prefissati. Il caso in questione, giornalistico, ne è l'esempio. Lo ha detto bene stamattina il collega Gironda Veraldi: così avviene che, a Milano, nel processo che riguarda i colleghi Berlusconi e Previti, a Berlusconi sono state concesse le attenuanti ed a Previti le stesse non sono state concesse. Ciò significa che un'ampia discrezionalità voleva colpire un determinato obiettivo.
Noi abbiamo vigilato, come Alleanza nazionale, affinché questo provvedimento non creasse danni. E nessuno uscirà dal carcere grazie a questa legge. Sia chiaro che non vi è nessuno che potrà avvalersi di essa, per i procedimenti in corso, per uscire, anziché restare in carcere! E questo
è un merito di Alleanza nazionale, così come quello di aver reso imprescrittibili i reati puniti con l'ergastolo.
PRESIDENTE. Onorevole Bocchino, concluda!
ITALO BOCCHINO. Concludo, signor Presidente, dicendo che noi siamo convinti - e voi lo sapete, ma fate finta di non saperlo - che si tratti di una buona legge, una legge che garantisce maggiore sicurezza ai cittadini - che vivono sulla propria pelle reati che creano grande allarme sociale - e che prevede tempi certi per la prescrizione.
Voi siete contro, perché siete carichi di odio nei confronti di chi oggi è maggioranza in Parlamento e governa il paese. Noi, invece, siamo mossi dall'amore nei confronti di questo paese (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), che vogliamo un paese normale e civile! Ecco perché voteremo «sì», perché questa è una legge che aiuta l'Italia ad essere un paese normale e civile, anche nel proprio sistema giudiziario (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, nel mio intervento non vorrei essere polemica nei confronti dei colleghi del centrosinistra; tuttavia, mi preme fare chiarezza ed evidenziare i veri motivi per cui i colleghi dell'opposizione hanno osteggiato, in questa ampia discussione parlamentare, nel corso di tutto l'iter di approvazione di questo provvedimento, la nuova disciplina che noi oggi approveremo.
Le vere ragioni risiedono nel fatto che al centrosinistra dà fastidio il giro di vite che questa maggioranza e la Lega Nord opereranno grazie al provvedimento in esame nei confronti di chi i reati li commette ed è solito commetterli.
Ciò che non si è voluto dire e che è emerso solo negli interventi di alcuni colleghi (mi riferisco agli onorevoli Pisapia e Cento) è che questo provvedimento inasprisce le pene nei confronti dei recidivi e detta un regime sanzionatorio molto più efficace, puntuale e severo.
Nell'ampio dibattito che si è svolto ciò è stato taciuto furbescamente - consentitemi il termine - dai colleghi del centrosinistra. Siete stati bravi: avete utilizzato argomentazioni assai propagandistiche e strumentali. Avete attaccato la proposta di legge nella parte più debole, ossia quella relativa alla prescrizione.
Oggi, ci accingiamo ad adottare un nuovo regime per quanto riguarda la prescrizione. È un regime che, come Lega Nord, consideriamo buono e che eliminerà la discrezionalità oggi esistente in ordine alla durata della prescrizione. Tale durata, infatti, viene abilmente gestita dai magistrati, i quali, a seconda che applichino o meno una circostanza aggravante o attenuante, possono allungare o dimezzare i termini della prescrizione. Noi, invece, detteremo finalmente una disciplina certa, uguale per tutti i cittadini. Voi, al riguardo, non avete voluto confrontarvi; strumentalmente!
Ancora, vi siete attaccati un'altra volta al regime transitorio, che presentava alcuni aspetti preoccupanti. Anche noi della Lega ci siamo preoccupati di quello che poteva essere l'impatto della nuova disciplina in materia di prescrizione sui processi in corso. Ma avete visto che tutta l'arte e la maestria con cui, ancora una volta, avete reiterato il tormentone della legge ad personam non c'è più!
Onorevole Finocchiaro, è inutile che lei si ostini a chiamare questa legge «salva Previti».
ANNA FINOCCHIARO. Non l'ho mai chiamata così!
CAROLINA LUSSANA. Questa legge non salva l'onorevole Previti, come non salva tutti i cittadini che si trovano nelle sue stesse condizioni.
GIUSEPPE ROSSIELLO. Non hai capito niente!
CAROLINA LUSSANA. Come forza di maggioranza responsabile con tutta la maggioranza della Casa delle libertà, abbiamo responsabilmente affrontato il problema dell'impatto della nuova normativa sui processi in corso. E ritengo che la soluzione trovata fughi ogni dubbio. Non ci saranno processi che si prescrivono in base a questo nuovo provvedimento, alla cosiddetta legge ex Cirielli.
Purtroppo, il regime della prescrizione dei processi è uno status che ereditiamo. Sono 180 mila i processi che si prescrivono, e sono in costante aumento.
Qui si è parlato solo dei problemi degli istituti processuali e di lungaggini normative. Ma nessuno ha avuto il coraggio di dire che, se i processi si prescrivono, è perché magari i magistrati non sono così celeri e, magari, si perdono in lungaggini! Nessuno ha il coraggio di dirlo, tanto più le forze di opposizione, che si sono strenuamente opposte anche alla riforma dell'ordinamento giudiziario, tesa a dotare questo paese di una magistratura più efficace, più efficiente, più preparata, più professionale e maggiormente in grado di rispondere ai problemi dei cittadini! Noi questo l'abbiamo fatto; ma per voi è come se non avessimo fatto nulla.
Inoltre, non è stato detto ai cittadini che il provvedimento offre una risposta alla criminalità mafiosa, con un forte inasprimento delle pene per i reati di associazione mafiosa.
Allora, difendiamo questo nuovo regime della prescrizione e vogliamo sottolineare l'aspetto positivo della legge e la propaganda che avete fatto.
Consentitemi un'altra stoccata. Avete parlato di questa nuova disciplina dietro la quale si sarebbe celata un'amnistia mascherata. Proprio voi! Mi riferisco all'onorevole Boato e ad altri: avete fatto voi l'indulto mascherato, al quale la Lega si è sempre opposta (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). È presente l'onorevole Buemi: l'abbiamo chiamata sospensione condizionata della pena! Era l'indultino (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia)!
Ancora, abbiamo assistito a degli artifizi per modificare la Costituzione e per eliminare lo scoglio della maggioranza dei due terzi, perché si voleva fare a tutti i costi l'amnistia; amnistia alla quale la Lega da sempre ha detto «no», perché siamo per la certezza della pena.
Con queste nuove norme in materia di recidiva si fa un passo avanti verso la legalità, la sicurezza dei cittadini e la certezza della pena, perché noi - ebbene sì, onorevole Cento - con questa legge ammazziamo un po' la legge Gozzini. Forse è ora di ripensarla questa legge Gozzini, questa legge sui benefici ai carcerati, che consente a un pluriomicida come Izzo di essere rimesso in libertà o destinato ai servizi sociali e tornare libero per commettere ancora due efferati omicidi (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
ALFONSO GIANNI. Tutti in galera...!
PRESIDENTE. Onorevole Lussana, ha finito il suo tempo: concluda rapidamente!
CAROLINA LUSSANA. Concludo, Presidente.
Quindi, noi voteremo convintamente questa legge che va nella direzione della legalità e della sicurezza dei cittadini. Siamo stufi delle falsificazioni. Ce ne assumeremo la responsabilità e siamo convinti del merito di questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia).
GIUSEPPE ROSSIELLO. Mettete il cappio...!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, volevo solo ricordare che l'UDC ha condiviso l'utilità dell'intervento sull'istituto della prescrizione fin dall'inizio, documentando, proprio in nome di questo interesse, una positiva attenzione ad una riconsiderazione dell'impianto inizialmente proposto.
Certo, va detto, onorevoli colleghi dell'opposizione, che su questo, come su altri provvedimenti, abbiamo lavorato, sin dall'inizio della legislatura, condizionati da un pregiudizio gravissimo, che voi ci avete attribuito. Però, avevamo il diritto-dovere di non rinunciare al nostro impegno di legislatori in un settore strategico come quello della giustizia.
Consentitemi di dirvi che in questi anni ciascuno di noi ha dovuto interessarsi forzosamente, pur non volendo, a vicende processuali individuali, ha dovuto entrare nel merito di procedimenti e di processi in corso, perché su questi temi il confronto è stato sempre sviluppato da voi con la visione parziale di chi ritiene di dover svolgere all'interno di quest'aula una missione punitiva.
La nostra valutazione sull'impianto complessivo della norma è sicuramente positiva, sia in relazione all'inasprimento della regolamentazione di quelle manifestazioni di criminalità più gravi, sia in relazione alla delimitazione della discrezionalità del potere del magistrato, sia, infine, per quanto attiene alla riconsiderazione della disciplina della prescrizione.
In particolare, la maggiore severità nei confronti dei recidivi e l'inasprimento delle pene per i reati più gravi e più odiosi, a nostro avviso, sono strumenti necessitati di un approccio, certo non di risoluzione, al grave problema della sicurezza sociale e dell'efficacia dell'azione punitiva dello Stato.
Al riguardo, devo affidare però al Governo un appello per le conseguenze che la limitazione dell'accesso alle misure alternative produrrà sul sistema penitenziario. Questa limitazione è da noi condivisa, ma in maniera preoccupata. Quindi, chiedo al Governo di realizzare quegli impegni assunti nei confronti del mondo carcerario senza ulteriore indugio.
La limitazione della discrezionalità del magistrato sulla determinazione del tempo di prescrizione, attraverso l'esclusione dell'applicazione delle attenuanti per il computo del termine necessario a prescrivere il reato, questo sì produce l'eliminazione delle diseguaglianze di trattamento che oggi il nostro sistema ci restituisce e che determinano la condizione per la quale due soggetti, che hanno commesso lo stesso fatto nello stesso momento, si possano trovare di fronte ad esiti processuali diametralmente opposti.
Infine, vi è la revisione del sistema della prescrizione e delle regole che la governano. Cito solo un esempio: attualmente la prescrizione può essere di dieci anni, per esempio, per delitti puniti con una pena massima di cinque anni, così come per i delitti puniti con una pena massima di nove o dieci anni. Queste sono le vere disuguaglianze.
Rispetto a tutto ciò, non è possibile accettare una reazione così forte da parte dell'opposizione, anche oggi. Devo dire all'onorevole Finocchiaro che il doppiogiochismo non ci appartiene. Ci siamo fatti carico delle obiezioni, che non abbiamo considerato strumentali, e abbiamo condiviso la preoccupazione sull'effetto deflagrante delle nuove disposizioni sui processi pendenti.
Al riguardo, permettetemi di sottolineare l'intervento dell'onorevole Previti e la correttezza che lo stesso, nel pronunciare un discorso di grande dignità, ha dimostrato nei confronti del nostro sforzo emendativo, apprezzandone la bontà formale (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).
Abbiamo quindi documentato, attraverso questo impegno, una seria disponibilità al dialogo positivo, ma la risposta da parte dell'opposizione non cambia. Riteniamo di aver fatto in coscienza quanto ci competeva. Ci consideriamo soddisfatti del risultato che abbiamo contribuito a produrre
in quest'aula. Sicuramente, riteniamo siano ancora tante le questioni aperte nel mondo della giustizia, e di queste ancora vogliamo farci carico.
Esprimiamo, quindi, un voto favorevole convinti di aver improntato, caro onorevole Fanfani, i nostri comportamenti alla moralità alla quale lei si è richiamato (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paniz. Ne ha facoltà.
MAURIZIO PANIZ. Il gruppo di Forza Italia voterà con convinzione questa proposta di legge, che ritiene sia davvero una buona legge.
Il sistema processuale penale dell'Italia repubblicana ha retto per alcuni decenni perché ogni tre-quattro anni vi erano un'amnistia o un indulto. Dal 1989, il sistema è andato ingolfandosi sempre più: si sono accumulati i processi ed i numeri a proposito di prescrizione sono andati via via crescendo. Non possiamo negare la realtà: un milione di declaratorie di prescrizione in pochi anni (quattro); una media di 180 mila prescrizioni dichiarate ogni anno. La conseguenza? Semplice: aumenta vertiginosamente la discrezionalità dei magistrati inquirenti, in barba al concetto di obbligatorietà dell'azione penale, e giudicanti, soprattutto di appello e Cassazione, nello scegliere quali processi trattare e quali far prescrivere. Chiunque capisce che il postulato dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge così sparisce. Magari non in malafede, lungi da noi pensarlo, si privilegiano gli uni e si danneggiano gli altri, con il risultato che si prescrivono processi a vantaggio dei delinquenti più incalliti che evitano, così, il carcere, ove finiscono per andare persone non avvezze all'illecito.
Di fronte a questa situazione, un legislatore accorto deve intervenire. A questa situazione pone rimedio tale proposta di legge, che evita la discrezionalità, pone i cittadini davvero in condizioni di eguaglianza di fronte alle conseguenze dei reati e, una volta a regime, ridurrà financo le pendenze. Verranno meno le impugnazioni strumentali dei recidivi e dei delinquenti abituali proiettate solo alla prescrizione.
I cittadini debbono essere trattati tutti allo stesso modo, cioè devono sapere in anticipo le conseguenze del loro illecito operare, e chi più è stato delinquente saprà in partenza che non potrà evitare, attraverso la prescrizione, le conseguenze del proprio continuare a delinquere. Questo, e solo questo, è l'obiettivo di tale legge: riequilibrare il sistema, evitare la discrezionalità dei magistrati e mettere tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza di fronte al sistema processuale-penale. Il sistema deve essere e deve apparire uguale per tutti, soppesando a priori gli incensurati, i recidivi, i delinquenti abituali.
Questa è una proposta di legge equilibrata, frutto di vera civiltà giuridica, che evita che possano darsi attenuanti od aggravanti sulla base di capziose e non obiettive valutazioni, ma soltanto per ragioni squisitamente personali. I parametri di attribuzione delle pene sotto questo profilo diventano oggettivi. È il trionfo dell'articolo 3 della Costituzione, ed è questo che vogliono i cittadini: sentirsi uguali di fronte alla legge nella realtà, non solo nei cartelli affissi nelle aule di giustizia.
Ci assumiamo la responsabilità di questo voto. Non abbiamo paura di ciò che facciamo, perché sappiamo di farlo nell'interesse del più importante dei principi, quello dell'uguaglianza, di fronte al quale abbiamo eliminato anche ogni sospetto di favoritismo con gli emendamenti odierni, non perché temessimo il contenuto della proposta di legge come già approvata dal Senato, ma perché volevamo apparire, una volta di più, trasparenti. Il tempo ci darà ragione e l'Italia continuerà ad essere la culla del diritto (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale, che avrà luogo a scrutinio segreto.
Indìco la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2055-B, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2055-B):
(Presenti 492
Votanti 490
Astenuti 2
Maggioranza 246
Voti favorevoli 273
Voti contrari 217).
Prendo atto che gli onorevoli La Malfa e Buglio non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
PRESIDENTE. Comunico che, in data odierna, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana il deputato Enzo Raisi, in sostituzione del deputato Roberto Menia, dimissionario.
PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta dell'8 novembre 2005, la VII Commissione permanente (Cultura) ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge:
Senatore ASCIUTTI ed altri: «Disposizioni in materia di spettacolo» (Approvato dalla VII Commissione permanente Istruzione del Senato della Repubblica) (6147).
Comunico, altresì, che, nella seduta di oggi, 9 novembre 2005, la I Commissione permanente (Affari costituzionali), ha approvato, in sede legislativa, il seguente progetto di legge:
AZZOLINI ed altri: «Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo» (5872).
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.
Giovedì 10 novembre 2005, alle 9,30:
(ore 9,30 e ore 16)
1. - Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 3596 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (Approvato dal Senato) (6150).
- Relatore: Pezzella.
2. - Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 3616 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (Approvato dal Senato) (6144).
- Relatore: Castellani.
3. - Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge (previ esame e votazione della questione pregiudiziale di merito e della questione sospensiva presentate):
PISAPIA ed altri; MAZZONI; FINOCCHIARO ed altri: Istituzione del garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (411-3229-3344-A).
- Relatore: Palma.
4. - Seguito della discussione della mozione Lucidi ed altri n. 1-00486 concernente misure a sostegno del personale addetto agli istituti penitenziari.
5. - Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 3008 - Riordino del Consiglio universitario nazionale (Approvato dal Senato) (5835-A)
e dell'abbinata proposta di legge: PERROTTA (5746).
- Relatore: Maggi.
(ore 15)
6. - Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(al termine delle votazioni)
7. - Svolgimento di interpellanze urgenti.
La seduta termina alle 20,50.