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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso; i termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, del medesimo codice. Tuttavia, se i processi sono già pendenti avanti la Corte di cassazione, è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un ulteriore termine di prescrizione di un anno.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fatti commessi, ai procedimenti e ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
10. 4. Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
10. 2. Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
10. 3. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*10. 7. Finocchiaro, Kessler, Carboni, Bonito, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*10. 10. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sopprimere il comma 2.
**10. 5. Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Sopprimere il comma 2.
**10. 11. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. La presente legge si applica solo ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della stessa.
10. 17. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge non si applicano a coloro che sono detenuti al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e limitatamente ai titoli di detenzione a tale data eseguibile.
10. 18. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano comunque ai procedimenti in corso.
10. 13. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano dal 1o gennaio 2009.
10. 50. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della medesima.
10. 14. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti in corso, se i nuovi termini di prescrizione risultano più ampi di quelli previgenti.
3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, esse si applicano anche ai procedimenti in corso; tuttavia negli stessi è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un termine di prescrizione di un anno per ciascun grado del giudizio ancora da celebrare o concludere.
10. 16. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Al comma 2, sopprimere le parole: se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
10. 15. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
Al comma 2, sostituire la parola: lunghi con la seguente: brevi.
10. 8. Grillini, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Bonito, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Sopprimere il comma 3.
*10. 6. Kessler, Carboni, Bonito, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Sopprimere il comma 3.
*10. 12. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.
All'emendamento 10.54 sostituire le parole: in corso, ad esclusione con le seguenti: pendenti al momento di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché.
0. 10. 54. 1. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano
più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi in corso, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
10. 54. Volontè, Mazzoni, Marotta, Ranieli.
(Approvato)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le norme della presente legge non si applicano ai processi per i quali, al momento della sua entrata in vigore, risulta depositato in cancelleria il ricorso per cassazione.
10. 40. Bonito, Finocchiaro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le norme della presente legge non si applicano ai processi pendenti davanti alla Corte di cassazione.
10. 41. Bonito, Finocchiaro.
Al comma 3, primo perido, dopo le parole: più brevi, essi aggiungere la seguente: non.
10. 9. Magnolfi, Grillini, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Bonito, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: è assicurato fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.
10. 1. Pisapia, Mascia, Russo Spena.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni, fatti salvi i termini prescrizionali previgenti se più favorevoli.
10. 42. Bonito, Finocchiaro.