Allegato A
Seduta n. 702 del 9/11/2005


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(A.C. 2055-B - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.


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Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti».

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sopprimere le parole da: , ancorché fino alla fine del comma.
6. 37. Russo Spena, Pisapia, Mascia.


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Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire le parole da: , ancorché fino alla fine del comma le seguenti: . Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai reati puniti con la sola pena pecuniaria.
6. 4. Kessler, Lucidi, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.


Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire le parole da: , ancorché fino alla fine del comma le seguenti: . Le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria si estinguono nel termine di tre anni.
6. 40. Kessler, Lucidi, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.
*6. 1. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.
*6. 2. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.
*6. 14. Kessler, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il terzo comma con il seguente:
«Si applicano le disposizioni dell'articolo 69.»
6. 42. Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il terzo comma con il seguente:
«Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69.»
6. 17. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 1, capoverso Art. 157, terzo comma, sopprimere le parole da: e il tempo fino alla fine del comma.
6. 15. Kessler, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il sesto comma.
6. 43. Russo Spena, Pisapia, Mascia.

All'emendamento 6. 50, sostituire le parole: previsti dal libro II, titolo VI, capi I e III, per quelli con le seguenti: di cui agli articoli 449, 589 e 590, commi secondo, terzo e quarto, nonché per i reati.
0.6.50.1. La Commissione.

Sostituire le parole: previsti dal libro II, titolo VI, capi I e III, per quelli di cui agli articoli 583, 589 e 590, commi secondo, terzo e quarto con le seguenti: di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma.
0. 6. 50. 2 (Testo corretto nel corso della seduta). La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 157, sesto comma, dopo le parole: per i reati aggiungere le seguenti: previsti dal libro II, titolo


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VI, capi I e III, per quelli di cui agli articoli 583, 589 e 590, commi secondo, terzo e quarto, nonché per i reati.
6. 50. Cirielli.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 157, sesto comma, dopo le parole: 3-quater, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 407, comma 2,
6. 5. Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 1, capoverso Art. 157, ottavo comma, sopprimere le parole da: , anche come fino alla fine del comma.
6. 6. Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), dopo le parole: o del suo difensore aggiungere le seguenti: , sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa.
6. 34. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), dopo le parole: o del suo difensore aggiungere le seguenti: , solo per documentate ragioni di impedimento a comparire.
6. 35. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), sostituire le parole da: In caso di fino a: sessanta giorni con le seguenti: In tali casi il termine di prescrizione rimane sospeso fino alla ripresa del processo.
6. 7. Kessler, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Lettieri.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori con le seguenti: In tali casi.
6. 8. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), sostituire le parole da: , l'udienza non può fino a: in caso contrario al con le seguenti: la prescrizione rimane sospesa per il.
6. 9. Grillini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), dopo le parole: sessanta giorni. aggiungere il seguente periodo: Se la sospensione comprende il periodo feriale previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sospeso anche il corso della prescrizione.
6. 44. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), sopprimere le parole: , commi 1 e 5,
6. 36. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.


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Al comma 4, sostituire la parola: reati con la seguente: delitti.
6. 11. Lucidi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 4, dopo le parole: e 3-quater, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 407, comma 2,
6. 10. Magnolfi, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Lucidi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: e 3-quater, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 407, comma 2,
6. 41. Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Siniscalchi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: per i quali l'aumento non può superare i due terzi,
6. 51. Kessler.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per delitti puniti con una pena massima non inferiore a tre anni di reclusione.
6. 13. Siniscalchi, Mancini, Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Sgobio, Maura Cossutta, Cento.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui all'articolo 216, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e all'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
6. 32. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale e per le ipotesi previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. 18. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale.
6. 19. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 315 del codice penale.
6. 24. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.
6. 25. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale.
6. 26. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.


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Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale.
6. 20. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.
6. 21. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.
6. 27. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale.
6. 22. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale.
6. 23. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 356 del codice penale.
6. 30. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale.
6. 31. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale.
6. 28. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
6. 29. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
6. 33. Fanfani, Mantini, Annunziata, Ruta, Marino.