Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: La disciplina dell'attività di lobbying - Schede di lettura
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 235
Data: 18/05/2016
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La disciplina dell'attività di lobbying

18 maggio 2016
Schede di lettura


Indice

Le modifiche al Regolamento della Camera|Le iniziative legislative nella XVII legislatura|L'attività di lobbying nel procedimento legislativo|Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura|Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura|La disciplina delle lobbies nelle regioni|Le esperienze straniere e internazionali|Indicazioni bibliografiche|


Nell'ordinamento italiano la disciplina della cosiddetta attività di lobbying è oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento.

E' stato invece recentemente approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera un provvedimento di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

A livello di amministrazione centrale, risulta istituito nel 2012 presso  il Ministero delle politiche agricole un elenco pubblico dei lobbisti del settore agroalimentare con il DM 9 febbraio 2012, n. 2284. 

Anche alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.

Le modifiche al Regolamento della Camera

La Giunta per il regolamento della Camera, a pochi giorni di distanza uno dall'altro, ha approvato  il Codice di condotta dei deputati (12 aprile 2016) e un provvedimento di Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati (26 aprile 2016).

I due atti hanno origine da due proposte di modifica del Regolamento finalizzate all'adozione di un codice etico dei parlamentari, il cui esame presso  la Giunta per il regolamento è iniziato il 7 luglio 2015 (doc. II, n. 2, Binetti e doc. II, n. 11, Nicoletti). 

Nella seduta del 10 marzo 2016 il relatore ha sottoposto alla Giunta una proposta di codice di condotta e una proposta di disciplina delle attività di lobbying, in quanto, a suo avviso, i due aspetti sono inscindibilmente legati tra loro.

Successivamente, il relatore ha presentato una nuova formulazione sia del codice di condotta, sia della regolamentazione dell'attività di lobbying, che sono state discusse dalla Giunta nella seduta del 23 marzo 2016, per arrivare all'approvazione definitiva della prima nella seduta del 12 aprile 2016 e della seconda nella seduta del 26 aprile 2016.

In particolare, il provvedimento di regolamentazione delle lobbies prevede:

  • l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Camera, di un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di relazione istituzionale nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi;
  • l'iscrizione nel registro di chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi leciti;
  • l'obbligo da parte degli iscritti al registro di presentare una relazione a cadenza annuale alla Camera che dia conto dei contatti posti in essere, degli obiettivi conseguiti e dei soggetti interessati;
  • l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni consistenti nella sospensione o cancellazione dal registro.

Il 10 giugno 2015, anche al Senato è stata presentata una proposta di modifica del regolamento che prevede l'adozione di un codice di condotta dei senatori (Doc. II, n. 29).


Le iniziative legislative nella XVII legislatura

La Relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito all'inizio della legislatura dal Presidente della Repubblica Napolitano, nel capitolo dedicato alle Regole per l'attività politica e il suo finanziamento si propone una disciplina delle lobbies fondata su tre punti: istituzione presso le Camere e le Assemblee regionali di un albo dei portatori di interessi; diritto dei portatori di interessi a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; esplicitazione nella relazione al provvedimento delle motivazioni del legislatore, evitando ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi. Strettamente legata alla disciplina delle lobbies, l'istituzione di Giunte per la deontologia Parlamentare presso ciascun ramo del Parlamento previste dal documento (Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, 2 aprile 2013, cap. 6, punto 17).

All'inizio della XVII legislatura,  la regolamentazione delle lobbies materia è stata oggetto di attenzione da parte del Governo Letta: Il Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013 ha avviato l'esame preliminare di un disegno di legge di istituzione dell'Elenco dei portatori di interessi particolari, che non ha avuto poi seguito.

Successivamente, il 30 luglio 2014, è iniziato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato l'esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza interessi (A.S. 281 e abb.).  I progetti di legge prevedono la sottoposizione dell'attività di lobbying a forme di verifica e controllo da parte di autorità diverse, quali il CNEL (A.S. 281 e A.S. 1194), l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (A.S. 358), la Presidenza del Consiglio dei ministri (A.S. 643 e A.S. 1522), l'Autorità antritrust (A.S. 1497), l'Autorità anticorruzione (A.S. 992,  A.S. 1632 e 1782). La proposta di legge A.S. 806 prevede l'istituzione di una commissione parlamentare di controllo ad hoc. Per un confronto tra le diverse soluzioni normative individuate si veda il testo a fronte tra le proposte di legge curato dal Servizio studi del Senato. La Commissione ha svolto una serie di audizioni informali a febbraio e ha pubblicato i documenti acquisiti da associazioni ed esperti.

L'8 aprile 2015, la Commissione ha adottato l'A.S. 1522 quale testo base per il seguito dell'esame. In particolare il testo base:

  • definisce alcuni principi generali dell'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici quali quelli di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte (art. 1);
  • istituisce presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, e ne disciplina le modalità di funzionamento (artt. 3 e 4);
  • prevede l'obbligo di adozione da parte dei rappresentanti di interessi di un codice di condotta e di un regolamento interno, depositati presso il Comitato, che ne valuta l'idoneità (art. 5);
  • istituisce presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile ai soli iscritti al registro in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento (art. 7);
  • definisce i requisiti per l'iscrizione al registro, i diritti degli iscritti al Registro (tra cui il diritto di accesso alla banca dati) e l'obbligo di predisporre una relazione periodica sulle attività svolte, indicando in dettaglio i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti (artt. 6, 8 e 9).
  • prevede l'obbligo per i decisori pubblici di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta e di comunicare al comitato la propria  situazione amministrativa (art. 10);
  • dispone una serie di incompatibilità tra l'attività di rappresentanza di interessi, tra cui quella con la professione di giornalista e con gli incarichi di amministrazione e direzione di società a partecipazione pubblica totale o di controllo (art. 11).

Il progetto di legge esclude dalla nuova disciplina l'azione svolta dagli enti pubblici, anche territoriali, e dai partiti politici, nonché da quella svolta, nell'ambito dei processi di concertazione, dalle rappresentanze sindacali o imprenditoriali (art. 12).

La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta e il mancato deposito della relazione sono sanzionati con la censura oppure la sospensione o con la cancellazione dal Registro, mentre lo svolgimento di attività di lobbying in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro (art. 13).

Alla Camera risultano presentate le seguenti proposte di legge:

C.188
On. Pino Pisicchio (Misto)
Disciplina dell'attività di relazione istituzionale

C.724
On. Marina Sereni (PD) e altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi

C.1000
On. Franco Bruno (Misto)
Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni

C.2196
On. Mario Marazziti (PI) e altri
Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari nelle decisioni pubbliche

C.2877
On. Dorina Bianchi (AP (NCD-UDC))
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nei processi di decisione pubblica

C.2890
On. Antonio Misiani (PD) e altri
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

C.3375
On. Adriana Galgano (SCpI) e altri
Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

C.3439 
On. Paola Pinna (SCpI) e altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici

C.3758

On. Maurizio Bernardo (AP (NCD-UDC)
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

C.3776
  On. Marco Baldassarre (Misto, Alternativa Libera-Possibile) e altri
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari


L'attività di lobbying nel procedimento legislativo

Anche in mancanza di una specifica regolamentazione generale delle attività "di relazione istituzionale", tali attività trovano esplicazione nel procedimento legislativo.

 L'attività di lobbying può esplicarsi in varie forme e in diverse fasi del procedimento parlamentare, a partire dal momento dell'iniziativa legislativa. Infatti, gruppi di pressione e associazioni di categorie possono suggerire a singoli parlamentari la necessità di intervenire sulla disciplina del settore di interesse, anche sottoponendo loro bozze di progetti di legge, eventualmente sotto forma di articolato.

Successivamente alla iniziativa, l'esperienza ha mostrato che l'attività di rappresentanza si esplica sostanzialmente in due fasi:

  • nel comitato ristretto e
  • nell'ambito delle attività conoscitive delle Commissioni permanenti.

Per effetto delle peculiarità di ciascuna delle due fasi, le modalità in cui l'attività di lobbying riesce spiegarsi risultano diverse. Nel comitato ristretto, il fatto che il lavoro abbia carattere informale e sia svolto da pochi parlamentari comporta che l'attività di lobbying possa spiegarsi solo una volta raggiunto un contatto con il relatore o con altri singoli componenti del comitato. In Commissione il maggior numero di componenti amplia la possibilità dei portatori di interessi di instaurare un contatto e le loro istanze potrebbero trovare una sede materiale nella formulazione degli emendamenti.

Il comitato ristretto

Ciascuna Commissione in sede referente, in presenza di più progetti di legge, può costituire un comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato da sottoporre all'esame di tutta la Commissione (Reg. Camera, art. 79, comma 9; Reg. Senato, art. 43, comma 2).

Il comitato ristretto è nominato dalla Commissione in modo da garantire la partecipazione delle minoranze ed è composto da pochi membri: dal relatore e dai commissari più esperti nella materia o più interessati all'argomento. Dei lavori del comitato ristretto non viene data alcuna pubblicità: nei resoconti parlamentari viene semplicemente data notizia della sua convocazione e svolgimento, senza provvedere, a differenza delle sedute plenarie delle Commissione, alla redazione di un resoconto sommario.

Il comitato ristretto rappresenta una delle fasi del procedimento parlamentare più aperta al contatto diretto con la società civile. Tale contatto si concretizza soprattutto attraverso le audizioni informali che il comitato può effettuare con tutti i soggetti interessati (organizzazioni territoriali, associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, associazioni dei consumatori, di utenti ecc.) e con personalità particolarmente esperte nella materia (docenti, tecnici, consulenti ecc.). Le personalità da audire sono chiamate direttamente dal comitato o su proprio impulso o anche su richiesta dei soggetti esterni. Non di minore rilievo delle audizioni informali sono i contatti diretti che si possono instaurare tra i soggetti interessati e i singoli membri del comitato ristretto.

L'attività conoscitiva delle Commissioni

Le Commissioni dispongono di ampi poteri in merito allo svolgimento di attività conoscitive riguardanti argomenti di propria competenza.

In via generale, le Commissioni possono disporre indagini conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività parlamentare (Reg. Camera, art. 144; Reg. Senato, artt. 48 e 48-bis).

Nel corso di tali indagini possono essere ascoltate tutte le persone in grado di fornire elementi utili in materia. Delle audizioni solitamente viene redatto un resoconto stenografico.

Una forma particolare di attività conoscitiva è costituita dalle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'esame di progetti di legge. Infatti, nel corso dell'istruttoria la Commissione provvede ad acquisire tutti gli elementi informativi (Reg. Camera, art. 79, comma 2) compresi quelli derivanti dall'audizione di soggetti esperti o interessati al progetto in esame.

 

Le principali possibilità di intervento delle lobbies nel procedimento parlamentare


Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura

Nella XIII legislatura la questione è stata affrontata in seno alla Commissione speciale anticorruzione che, nel testo di un progetto di legge contenente  misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (A.C. 244 e abb.-A) trasmesso all'Assemblea della Camera, ha inserito un apposito titolo, diretto a disciplinare "l'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi".

I quattro articoli di cui si componeva il capo sono poi stati stralciati dall'Assemblea della Camera e sono confluiti in un progetto di legge, il cui esame non è stato più ripreso dall'Assemblea (A.C. 244-ter e abb.).

Si prevedevano, tra l'altro, l'obbligo per i soggetti che svolgessero tale attività di iscriversi presso appositi registri istituiti presso gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, oltre che presso il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, e il dovere di presentare una relazione dettagliata recante le persone contattate, i mezzi impiegati e la previsione delle spese connesse all'attività in questione.

La regolamentazione del lobbying è stata oggetto di esame nella XIV legislatura da parte della I Commissione (Affari costituzionali) che ha discusso una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 1567 e abb.). Si veda in proposito il dossier del Servizio studi della Camera, Disciplina dell'attività di relazione istituzionale. A.C. 1567 e abb., Dossier "Progetti di legge" n. 767, 30 maggio 2005.

Nella seduta del 30 novembre 2005 la Commissione ha approvato un testo recante Attività di relazione istituzionale, poi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere, senza tuttavia giungere alla approvazione finale del testo per l'esame in Assemblea.

Il testo unificato della Commissione conteneva una definizione dettagliata dell'attività di relazione istituzionale. Inoltre, analogamente al progetto della XIII legislatura, prevedeva l'istituzione di appositi registri pubblici presso la Camera e il Senato. Un terzo registro era previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da segnalare che, nella XV legislatura, il Governo presentò un apposito disegno di legge, a firma del Presidente del Consiglio Prodi e del Ministro per l' attuazione del programma di Governo Santagata. L'A.S. 1866, Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, venne trasmesso al Senato il 31 ottobre 2007 e assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) il 13 novembre successivo che tuttavia non ne iniziò l'esame.

Risultano inoltre presentate alla Camera le seguenti proposte, di cui non è iniziato l'esame:
On. Pino Pisicchio (IdV)
Disciplina dell' attivita' di relazione istituzionale
On. Francesco Colucci (FI) e altri
Disciplina dell' attivita' di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento
On. Chiara Moroni (FI)
Disciplina dell' attivita' di lobbying e relazioni istituzionali
On. Rodolfo De Laurentiis (UDC (CCD-CDU))
Disciplina dell' attivita' di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli organismi amministrativi
On. Daniele Galli (FI) e altri
Disciplina dell' attivita' di relazione svolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni
On. Silvana Mura (IdV) e altri
Disposizioni per il contenimento della spesa degli organi istituzionali e per la trasparenza delle attivita' di rappresentanza politica, sindacale e di relazione istituzionale

Nella XVI legislatura sono state presentate diverse propose di legge, sia alla Camera, sia al Senato, di cui non è mai stato avviato l'esame.

Da segnalare che il Consiglio di Presidenza del Senato, su proposta del Presidente ha approvato, il 28 febbraio 2012, le linee guida per la redazione di un Regolamento interno della rappresentanza di interessi, al fine di disciplinare i rapporti tra Senatori e portatori di istanze della realtà economica. Tale regolamento non risulta però essere stato adottato

Si veda in proposito il testo integrale del comunicato stampa del Senato.

Di seguito le proposte che risultano essere state presentate.
On. Pino Pisicchio (IdV)
Disciplina dell'attività di relazione istituzionale
On. Silvana Mura (IdV) e altri
Disposizioni per il contenimento della spesa degli organi istituzionali e per la trasparenza delle attività di rappresentanza politica, sindacale e di relazione istituzionale
On. Antonio Milo (Misto, MpA) e altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari
On. Bruno Murgia (PdL)
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi
On. Maurizio Del Tenno (PdL)
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari
On. Daniele Galli (PdL) e altri
Disciplina dell'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni
On. Donatella Ferranti (PD) e altri
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato
On. Ida D'Ippolito Vitale (UdCpTP)
Disciplina dell'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei riguardi dei membri delle Assemblee legislative e dei titolari di funzioni presso enti e amministrazioni pubbliche
On. Marina Sereni (PD) e altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi
On. Chiara Moroni (FLpTP) e altri
Riconoscimento e regolamentazione dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali
C.5373
On. Giuseppe Francesco Maria Marinello (PdL) e altri
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali
C.5394
On. Jole Santelli (PdL)
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi
C.5437
On. Nunzia De Girolamo (PdL)
Disciplina dell'attività di relazione istituzionale
C.5580
On. Anna Maria Bernini (PdL)
Disposizioni concernenti la natura, il rimborso delle spese elettorali e i controlli sui bilanci dei partiti politici, nonché la disciplina dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari e il finanziamento dei partiti politici da parte dei medesimi
 
Sen. Mariapia Garavaglia (PD)
Regolamentazione dell'attività dei consulenti in relazioni istituzionali presso le pubbliche amministrazioni
Sen. Elio Lannutti (IdV)
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi
Sen. Franco Bruno (Misto, Alleanza per l'Italia) e altri
Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni
S.2853Sen. Alessio Butti (PdL) e altri
Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici
Sen. Raffaele Ranucci (PD)
Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali

Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura

Nella VIII legislatura risultano presentate due proposte, una alla Camera e una al Senato: la pdl A.S. 16 (sen. Salerno (DC), Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche  e la pdl A.C. 3200 (on. Ichino (PCI), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche. In entrambi i casi non e è iniziato l'esame parlamentare.

Mentre viene avviato  nella IX legislatura alla Camera l'esame in sede referente  di tre proposte abbinate:  la pdl A.C. 571 (on. Francese ANGELA (PCI) che riproduce il contenuto della pdl 3200 della VIII legislatura, la pdl A.C. 148 (on. Cristofori (DC), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche, e la pdl A.C. 2983 (on. Facchetti (PLI), Riconoscimento e disciplina dell' attività professionale di relazioni pubbliche.

Le tre proposte sono state esaminate dalla Commissione lavoro tra il 1983 e 1986, nelle sedute del 4 ottobre 1983, 26 ottobre 1983, 18 luglio 1984, 28 novembre 1985 e 7 maggio 1986. Nell'ultima seduta, il relatore ha illustrato un testo unificato delle proposte di legge, del quale ha proposto il trasferimento in sede legislativa. L'esame, tuttavia, non prosegue oltre.

Anche al Senato viene presentata una proposta di legge, A.S. 125 (sen. Mezzapesa (DC), che riproduce l'A.S. 16 della VIII legislatura, senza tuttavia che se ne sia avviato l'esame.

 Nella X legislatura risultano presentate, ma non esaminate, due proposte di legge, entrambe alla Camera: la pdl A.C. 1124 (on. Francese (PCI) che riproduce il testo della proposta A.C. 3200 della VIII legislatura e la pdl A.C. 925 (on. Ferrari (PSI), analoga alla pdl A.C. 148 della IX legislatura.

Una sola proposta di legge risulta presentata sia nella XI legislatura: A.C. 144 (on. Aniasi (PSI), Regolamentazione delle attività professionali di relazioni pubbliche, sia nella XII legislatura: A.C. 3269 (on. Peraboni (Lega Nord), Norme per il riconoscimento e la disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche.


La disciplina delle lobbies nelle regioni

Alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le proprie istituzioni: la Toscana (L.R. 18 gennaio 2002, n. 5), il Molise (L.R. 22 ottobre 2004, n. 24), l'Abruzzo (L.R. 22 dicembre 2010, n. 61) e la Calabria (L.R. 12 febbraio 2016, n. 4).

Nella regione Lombardia sono in discussione, presso la Commissione affari costituzionali del Consiglio regionale due proposte di legge in materia (n. 280 e 289).

Anche la regione Lazio sta discutendo una proposta di legge che oltre a regolamentare la rappresentanza di interessi, riguarda anche l'accesso, l'anagrafe degli eletti, obblighi di pubblicazione e trasparenza (pdl n. 92).


Le esperienze straniere e internazionali

In generale, gli ordinamenti giuridici stranieri che prevedono una regolamentazione giuridica delle lobbies si ispirano sostanzialmente a due modelli principali, quello degli Stati Uniti e quello dell'Unione europea.

Il modello Washington è caratterizzato da una disciplina specifica che nasce dall'esigenza di combattere le degenerazioni di un sistema di pressione occulta sul Congresso. Prima una legge del 1946, poi il Lobbying Disclosure Act del 1995 hanno definito una regolamentazione dettagliata basata sulla trasparenza e la pubblicità dell'attività di relazione istituzionale.

Diverso il modello Bruxelles, basato su l'adesione volontaria a codici deontologici di condotta da parte dei funzionari, dei politici e dei rappresentanti di interessi. Esiste un pubblico registro rivolto a tutti gli organismi che esercitano attività di rappresentanza di interessi, ossia attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee. Ma anche l'iscrizione al registro è su base volontaria, a conferma del modello di autoregolamentazione scelto dall'Unione europea.

Fra i grandi Paesi europei, solamente la Germania ha adottato il modello statunitense di regolamentazione per legge, mentre negli altri Paesi o è assente una disciplina specifica, oppure, ad esempio nel Regno Unito, la materia è demandata a forme di autoregolazione sul modello di Bruxelles.

 

Per la disamina di alcuni modelli stranieri di regolamentazione della materia si vedano La disciplina dell'attività di lobbying in Francia, Germania, Regno Unito e USA, gennaio 2014 e Codici deontologici e disciplina della attività di lobbying nei Parlamenti di Francia, Germania, Regno Unito e USA, maggio 2012, entrambi a cura dell'Ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera.

 

La Commissione europea ha istituito il registro della rappresentanza degli interessi nel 2008. Nel 2011 Commissione e Parlamento europeo hanno adottato uno strumento comune denominato Registro per la trasparenza, attualmente disciplinato dall'Accordo istituzionale del 19 settembre 2014. Il 1º marzo 2016 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica di 12 settimane per raccogliere contributi sull'attuale regime di registrazione per i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il lavoro delle istituzioni dell'UE e sulla sua evoluzione verso un registro obbligatorio dei lobbisti esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione. La conclusione della consultazione è fissata al 1° giugno 2016.

 

Nel 2010, l'OCSE ha approvato una raccomandazione sui principi di trasparenza e integrità nel lobbying. Si tratta di una guida per i decisori politici su come promuovere i principi di buon governo in attività di lobbying (Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, 18 February 2010 - C(2010)16).

E' invece rivolto a imprese e a lobbisti l'Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business, del 2013.

L'OCSE, inoltre, effettua un monitoraggio sulle norme relative alla disciplina delle lobbies in diversi Paesi.

 

Anche il Consiglio d'europa ha affrontato la disciplina delle lobbies nell'ambito della lotta alla corruzione nei Paesi membri. Il tema è oggetto dell'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organismo costiuito in seno al consiglio d'Europa nel 1999.

Il rapporto tra lobbying e corruzione è stato tra i temi del seminario parlamentare organizzato il 2 dicembre 2013 a Belgrado dal parlamento serbo e dall'Assemblea CdE, dal titolo "Meccanismi utilizzabili dai parlamenti nazionali per fronteggiare la corruzione". In quella occasione, il Presidente della Delegazione italiana all'Assemblea CdE, on. Nicoletti, è stato relatore sul tema "Lobbying e corruzione".

Il Consiglio d'Europa, attraverso il Comitato europeo per la cooperazione giuridica (CDCJ) sta attualmente lavorando alla preparazione di un progetto di raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico. Prima di finalizzare la preparazione del futuro strumento giuridico, il CDC sta organizzando una consultazione sul progetto di raccomandazione. Questa consultazione coinvolge la società civile, le imprese e gli enti pubblici nel processo di sviluppo del futuro strumento giuridico.


Indicazioni bibliografiche

Si riportano di seguito alcuni degli interventi più recenti. Per un bibliografia più esaustiva si rinvia alla voce D70 Lobbying parlamentare, negoziazione legislativa della Bibliografia del Parlamento Repubblicano, a cura della Biblioteca della Camera.

 

ISLE – Scuola di scienza e tecnica della legislazione «Mario D'Antonio», Esercitazione degli allievi del XXII Corso (2009-2010). Proposta di legge "Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici", Rassegna parlamentare, n. 2/2010

 

M.C. Antonucci, Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni europee e italiane, Roma, Carocci, 2012

 

Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, La corruzione in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma, 22 ottobre 2012 (in particolare si veda il paragrafo 8.3.1. Trasparenza e procedimentalizzazione dell'attività di rappresentanza di interessi (cd. lobbying): le diverse ipotesi di disciplina e il quadro sovranazionale.)

 

L. Larivera, Il «lobbying». Utilità e necessaria regolamentazione, in "La civiltà cattolica", n. 3877/2012

 

T. E. Edoardo Frosini, La democrazia e le sue lobbies, in "Percorsi costituzionali", n. 3/2012 (numero monografico sulla disciplina della rappresentanza di interessi).

 

Università Bocconi, Lobby. La rappresentanza di interessi, 2014

F. Tronconi, F. Marangoni, La rappresentanza degli interessi in parlamento, in "Rivista italiana di politiche pubbliche", n. 3/2014

Transparency International Italia, Lobbying e democrazia. La rappresentanza degli interessi in Italia, 2014

L. Della Luna, Le lobbies nell'ordinamento italiano: quale regolamentazione possibile?, in "Forum di Quadermi costituzionali", 9 aprile 2015

A. Di Gregorio, L. Musselli (a cura di), Democrazia, lobbying e processo decisionale, Milano, Angeli, 2015


  S. Sassi, La regolamentazione della rappresentanza di interessi nell'Unione Europea. Le (timide) novità introdotte dal nuovo accordo interistituzionale, in "Diritto pubblico europeo", gennaio 2015