Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana - IV edizione
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 228
Data: 07/04/2016
Descrittori:
INTERNET   RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

Monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda digitale italiana

 

IV edizione

 

 

 

n. 228

 

 

7 aprile 2016


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it       @CD_trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

File: TR0352.doc


I N D I C E

Premessa. II

§  L’Agenda digitale italiana (2012-2014). IV

§  La Strategia per la crescita digitale e la Strategia per la banda ultralarga. VII

§  La legge delega per la riforma della pubblica amministrazione. IX

Tabella dei provvedimenti attuativi dell’agenda digitale italiana

§  D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”) 3

§  D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”) 5

§  D.L. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”) 28

§  D.L. n. 90 del 2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari) 30

§  D.L. n. 133 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”) 32

 

 


SIWEB

Premessa

Il presente dossier dà conto dello stato di attuazione delle principali disposizioni in materia di Agenda digitale italiana, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:

·        D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”);

·        D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”);

·        D.L. n. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”);

·        D.L. n. 90 del 2014 (“Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari”);

·        D.L. n. 133 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”).

Il dossier consta di due parti. Una prima parte nella quale si dà conto dei profili principali che identificano gli interventi e gli sviluppi dell’Agenda digitale italiana, anche con riferimento al contesto europeo, e una seconda parte in cui, in forma tabellare, viene fornita indicazione dell’effettiva adozione delle diverse tipologie di provvedimenti attuativi previsti da questi decreti (regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.). Laddove possibile sono forniti i link ai testi dei provvedimenti non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il dossier costituisce ila IV edizione del monitoraggio, effettuato annualmente a partire dal 2013 dal Servizio Studi della Camera dei deputati (qui i link ai dossier del Monitoraggio 2015, del Monitoraggio 2014 e del Monitoraggio 2013).

Le informazioni contenute nel presente dossier sono aggiornate al 31 marzo 2016 ed evidenziano che rispetto ai 65 adempimenti previsti a tale data, risultano essere già stati adottati 43 provvedimenti e per ulteriori 9 provvedimenti l'iter di adozione risulta in fase avanzata (ad es. sono già stati resi i pareri previsti in Conferenza Unificata/Stato-regioni o dal Garante della privacy, ovvero sono stati completati buona parte degli atti o adempimenti previsti): pertanto si registra complessivamente un totale di 52 provvedimenti adottati sul totale di 65 previsti, che evidenzia il raggiungimento di un tasso di adozione pari all’80% dei provvedimenti previsti.

I provvedimenti che residuano ancora da adottare, al 31 marzo 2016, sono complessivamente 13, per 10 dei quali il termine di adozione risulta scaduto. Come evidenziato nei grafici dalla tabella seguente, che riepiloga i dati di attuazione da giugno 2012 a marzo 2016, si conferma anche quest’anno la tendenza, che si era registrata in misura consistente lo scorso anno, all’incremento dei provvedimenti attuativi dell’Agenda digitale italiana.


 

 

(*) Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati sui provvedimenti attuativi adottati dal giugno 2012 fino al 31 marzo 2016.

 

L’Agenda digitale italiana (2012-2014).

L'Agenda Digitale Italiana (ADI, successivamente divenuta AgID) è stata istituita, come disposto dall'art. 47 del decreto legge n. 5/2012, il primo marzo 2012, contestualmente ad un'apposita Cabina di Regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. La Cabina di Regia, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69/2013, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un presidente di regione e da un sindaco designati dalla Conferenza Unificata. Accanto alla cabina di regia il medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 prevede l’istituzione di un tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana.

Gli obiettivi dell’Agenda digitale, come definiti dall’articolo 47 sono i seguenti:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data);

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government)

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing nelle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali, nonché in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario;

i) iniziative per consentire l’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche alle pubbliche amministrazioni.

 

Il contesto europeo e l’agenda digitale europea.

Gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, come identificati dal decreto legge n. 5 del 2012, ricalcano quelli delineati in ambito europeo.

Il 3 ottobre 2010, la Commissione europea pubblicava la Comunicazione COM(2010) 2020 Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il documento individuava le iniziative che, nel corso del decennio 2010-2020, avrebbero dovuto portare al raggiungimento di precisi obiettivi sotto il profilo

degli investimenti, della crescita occupazionale, della formazione, della sostenibilità ambientale e sociale del sistema economico dell’Unione. In questo documento

sono individuate sette “iniziative faro” tra le quali la realizzazione di “un’agenda europea del digitale”. Con la Comunicazione COM(2010)0245 venivano definiti

contenuti e obiettivi dell’Agenda digitale europea mentre il 26 maggio dello stesso anno il Consiglio approvava un programma d’azione.

L’Agenda digitale europea presenta, sostanzialmente, il quadro di riferimento per gli interventi che i diversi Stati, ognuno con le sue peculiarità, dovranno porre in essere al fine di conseguire gli obiettivi di modernizzazione previsti dalla Commissione. Essa contiene 6 aree di valutazione (banda ultralarga, mercato unico digitale, inclusione digitale, servizi pubblici/e-government, ricerca e innovazione e, infine economia a basse emissioni di carbonio) che sono oggetto di verifica annuale in ciascuno Stato membro (l’ultimo scoreboard concernente l’Italia si trova qui). Gli ambiti di intervento dell’Agenda digitale europea, definiti dalla Comunicazione della Commissione e dal piano di azione del Consiglio sono solo in parte coincidenti con iniziative che devono essere adottate dagli Stati membri. Alcuni programmi hanno infatti obiettivi squisitamente europei. Nel documento sono indicate 16 “azioni fondamentali” della Commissione cui si collegano anche una serie di interventi complementari. Le sedici azioni fondamentali sono:

  1. semplificazione delle procedure di liberatoria e gestione dei diritti di autore;
  2. il completamento dell'area di pagamento unica in euro (SEPA);
  3. la revisione della direttiva sulla firma elettronica per il riconoscimento e l'interoperabilità transfrontalieri di sistemi di autenticazione elettronica sicuri;
  4. il riesame del quadro normativo sulla protezione dei dati personali;
  5. la modifica delle regole sull'applicazione degli standard in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Europa;
  6. misure volte a raggiungere una politica rafforzata in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni,
  7. misure in materia di difesa dai cyberattacchi e norme sulla giurisdizione nel cyberspazio.
  8. l’adozione una comunicazione in materia di banda larga;
  9. aumento degli investimenti privati nel settore ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione;
  10. miglioramento dell'alfabetizzazione, delle competenze e dell'inclusione nel mondo digitale anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo;
  11. definizione di strumenti per identificare e riconoscere competenze di tecnici e utenti dei servizi di informazione e comunicazione;
  12. verifica dell’adozione nel settore delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione di metodi di misura comuni per il rendimento energetico e le emissioni di gas a effetto serra;
  13. interventi per assicurare agli europei un accesso online sicuro ai dati sanitari personali e diffusione ampia dei servizi di telemedicina;
  14.  l'interoperabilità delle cartelle cliniche che dovranno essere accessibili o scambiabili per via elettronica fra gli Stati membri, attraverso la definizione di un numero minimo di dati riguardanti i pazienti;
  15. l’individuazione i un modello sostenibile di finanziamento di Europeana, biblioteca pubblica digitale europea.
  16. Il riconoscimento reciproco dell’identificazione e dell’autenticazione nei Paesi dell’Unione sulla base di servizi online di identificazione.

Tra gli obiettivi europei assume particolare rilievo quello infrastrutturale di cui all’azione fondamentale n. 8, oggetto di una specifica comunicazione della Commissione - COM (2010) 472. Si prevede infatti che, entro il 2020, il 100% dei cittadini europei dispongano di una connessione a banda ultralarga a 30 mbs e che almeno il 50% di loro abbia una connessione a velocità pari o superiore a 100 mbs. A questo obiettivo si riconnette quello di razionalizzare il finanziamento della banda larga ad alta velocità tramite strumenti dell'Unione (ad es. FESR, ERDP, FEASR, TEN, PIE) ed esame di modalità capaci di attirare capitali per gli investimenti nella banda larga tramite sostegno al credito (con il supporto della BEI e dei fondi dell'UE).

Con il decreto-legge n. 83/2012 (c.d. "decreto crescita") è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che è stata preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea.

Gran parte delle disposizioni in materia di agenda digitale sono state fissate nel decreto-legge n. 179 del 2012 che contiene disposizioni in materia di e-government, trasporti, sanità, istruzione e giustizia. In particolare

·        documento digitale unificato;

·        riforma dell’anagrafe nazionale della popolazione residente;

·        censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;

·        domicilio digitale del cittadino;

·        obblighi in materia di posta elettronica certificata e istituzione dell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti;

·        amministrazione digitale e dati di tipo aperto (open data);

·        istruzione digitale;

·        sanità digitale;

·        azzeramento del divario digitale;

·        moneta elettronica;

·        giustizia digitale;

·        ricerca e innovazione;

·        comunità e città intelligenti.

Nel 2012 è stato altresì presentato in sede di Unione europea il Piano digitale dell'Italia per la banda ultralarga - analizzato come regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) - diretto ad assicurare (secondo le modalità sviluppate dalla strategia per la banda ultralarga su cui v. infra) il conseguimento degli obiettivi europei sopra ricordati. Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 69 del 2013 che, oltre a disciplinare, tra l’altro, la Cabina di regia sopra ricordata, istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Nel 2014, il decreto-legge n. 90 (cosiddetto decreto semplificazioni) interviene su alcuni aspetti concernenti Agenda digitale, principalmente relativi alla digitalizzazione delle istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni e alle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. Oltre a tali interventi, sul cui stato di attuazione si rinvia alla tabella, il decreto-legge ha introdotto alcune rilevanti disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria digitale, quali il “domicilio digitale” per la notifica degli atti, il tempo delle notificazioni degli atti giudiziari in via telematica, che non prevedono la necessità di emanazione di norme attuative o di ulteriori adempimenti.

Il decreto-legge n. 133 del 2014 prevede infine disposizioni riguardanti gli aspetti infrastrutturali disciplinando, tra l’altro, gli strumenti agevolatavi da assicurare per il superamento delle problematiche connesse all’investimento infrastrutturale sulla banda larga.

Si segnala anche che l’articolo 1, comma 210, della legge di stabilità per il 2015 ha inserito l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo  aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale e che, in attuazione della citata disposizione, con il DM Politiche agricole del 12 gennaio 2015 sono state introdotte norme per la Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

La Strategia per la crescita digitale e la Strategia per la banda ultralarga.

Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato la Strategia crescita digitale 2014-2020 e la Strategia italiana per la banda ultralarga.

Il primo documento, alla cui lettura si rinvia per un eventuale approfondimento, ha la funzione di fornire un quadro di riferimento trasversale per le politiche di digitalizzazione e di intervento di sistema proponendosi i seguenti obiettivi di massima, in linea con gli interventi prioritari sviluppati dall’Unione europea:

·        il coordinamento di tutti gli interventi di e l’avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia;

·        il principio di digital first, attraverso lo switch-off della tipologia tradizionale di fruizione dei servizi al cittadino;

·        la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali in imprese e cittadini;

·        la modernizzazione della pubblica amministrazione partendo dai processi e superando la logica delle regole tecniche e delle linee guida, puntando alla centralità dell’esperienza e bisogno dell’utenza;

·        un approccio architetturale basato su logiche aperte e standard, che garantiscano accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi;

·        soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione anche capaci di stimolare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di erogazione/fruizione dei servizi.

Il documento si sofferma nell’analisi della situazione italiana relativa alla domanda di servizi in rete e al posizionamento dell’Italia rispetto ai Paesi dell’Unione. Procede quindi all’analisi dei diversi ambiti di intervento già previsti dall’Agenda digitale, sintetizzando lo stato di avanzamento dei diversi interventi, le criticità e le eventuali iniziative per farvi fronte, nonché la governance.

La strategia descrive poi l’obiettivo di realizzare un sistema pubblico di connettività, in sinergia con quanto previsto dalla Strategia italiana per la banda ultralarga (su cui vedi infra), che oltre ad assicurare la connettività a banda ultralarga in tutti gli edifici pubblici (prioritariamente scuole e ospedali), assicuri un generale accesso anche ai cittadini utenti attraverso hotspot wi-fi in tali edifici. Si trattano poi i temi della cybersecurity, del ripensamento complessivo del sistema di gestione del patrimonio di tecnologie per l’informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe evolvere, anche per il tramite di un processo di centralizzazione delle scelte, verso una gestione su cloud attraverso la virtualizzazione delle infrastrutture. Si dà conto dell’attuazione degli interventi in materia di Servizio pubblico di identità digitale, anagrafe nazionale della popolazione residente, pagamenti elettronici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatturazione elettronica, dati aperti (open data), sanità, scuola, giustizia, turismo e agricoltura digitale.

Con riferimento al settore scolastico si segnala che la legge delega n. 107 del 2015 ha previsto, all’articolo 1 comma 56, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

Sono infine trattate le “piattaforme di accelerazione” ossia quegli interventi che, una volta costruite le basi della trasformazione digitale, dovrebbero garantirne lo sviluppo fondamentale (“Italia login”, “competenze digitali” e “smart cities e communities”). Conclude il documento un quadro finanziario che, in relazione alle attività sviluppate nel documento medesimo, stima un fabbisogno complessivo di 4 miliardi e mezzo di euro (indicando altresì la provenienza delle risorse a copertura).

La Strategia italiana per la banda ultralarga individua i principali interventi diretti a conseguire l’obiettivo europeo di assicurare una connettività ad almeno 100Mbps per il 50% della popolazione e di almeno 30Mbps per il 100% della popolazione. Gli interventi delineati possono essere ricondotti a tre ambiti ossia interventi sull'infrastruttura di rete; modalità di sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato dell'offerta; sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato della domanda.

In relazione agli interventi sull’infrastruttura si individuano quali obiettivi fondamentali la ricognizione dello stock di infrastrutture esistenti mediante l'implementazione del catasto del sotto e del sopra suolo e le modalità di scelta della tipologia di infrastruttura in fibra ottica. In particolare è in corso una discussione sulle migliori modalità di promozione dello sviluppo della banda larga ovvero se questa debba essere realizzata attraverso la realizzazione di nuove reti di fibra ottica o attraverso l'utilizzo, in varia misura, della rete telefonica esistente In particolare, si confrontano le opzioni della realizzazione di una rete integrale, "fino all'abitazione", di fibra ottica per la banda larga (c.d FTTH Fiber to the Home) e quella della realizzazione di una rete in fibra ottica fino agli "armadi" della rete di distribuzione, utilizzando per la trasmissione del segnale in banda larga nel tratto dagli "armadi" all'abitazione la rete telefonica tradizionale (tale tecnologia è denominata Fiber to the Cabinet FTTC). Sono considerate anche le due soluzioni intermedie Fiber to the Building (FTTB) e Fiber to the distribution Point (FTTdP).

Con riferimento agli interventi dal lato dell'offerta, nell'ambito del Piano si è preso atto che l'obiettivo europeo Banda larga ultraveloce (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50% degli utenti domestici entro il 2020, non può essere conseguito senza un intervento pubblico che stimoli ed orienti la programmazione dei privati. Nel piano si è proceduto a questo scopo a distinguere il territorio nazionale in quattro cluster di intervento a seconda del livello di intervento pubblico necessario per il conseguimento dell'obiettivo. Le zone a fallimento di mercato (totale o parziale) sono considerate dai cluster C e D (il cluster A rappresenta le aree redditizie e il cluster B quelle nelle quali potrebbero maturare condizioni perché il mercato provveda a fronte di un incentivo pubblico) e riguardano circa il 40 per cento della popolazione italiana.

Sono ipotizzate quattro diverse modalità di stimolo all'offerta, con un grado diverso di intervento pubblico a seconda della maggiore o minore idoneità del mercato ad assicurare per le diverse aree il conseguimento dell'obiettivo. Si va dall'intervento diretto (applicabile al cluster D), alla partnership pubblico-privata, al modello a incentivo, al modello di aggregazione della domanda, che combina i tre modelli sopra indicati, in modo da rendere sostenibile, per le sottoaree aggregate, un'offerta a 100 mbps. Per tutti i modelli l'Unione europea richiede il recupero (cosiddetto claw back) degli incentivi dati in eccesso (rilevabili da un sovraprofitto del beneficiario).

Con riferimento ai finanziamenti, la delibera n. 65-2015 del CIPE ha approvato il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, assegnando 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Ulteriori risorse, per un ammontare di 1,3 miliardo di euro, potranno essere oggetto di successiva delibera CIPE a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e altri 1,4 miliardi potranno essere conferiti al Piano con successivi provvedimenti normativi, per un volume complessivo di risorse pari a 4,9 miliardi. A tali risorse vanno aggiunti gli investimenti privati, necessari al conseguimento dell'obiettivo. Nella seduta della Conferenza Stato-regioni dell'11 febbraio 2016 è stato siglato l'Accordo-quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e della Delibera CIPE 6 agosto 2015, n.65 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020. L'accordo quadro stabilisce che i 2,2 miliardi assegnati dalla delibera CIPE di agosto 2015 saranno utilizzati "secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle aree bianche dei Cluster C e D" e "tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano Banda Ultra in ciascuna Regione". Dei 2,2 miliardi saranno inizialmente ripartiti 1.6 miliardi che si aggiungono a 1,187 miliardi di fondi FESR e FEASR e a 233 milioni di PON imprese e competitività per un totale di circa 3 miliardi. Per rispettare l'equilibrio complessivo (80/20) nella distribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già previsto dalla delibera CIPE di agosto, un'ulteriore delibera CIPE "da approvare entro il 30 aprile 2016" che assegnerà alle sole regioni del Mezzogiorno 1.184.022.398 euro utilizzabili anche per altre opere infrastrutturali. Infratel spa, società in house del Mise, agirà in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dall'accordo. Per gli interventi nelle "aree bianche" (a fallimento di mercato) si procederà con un intervento diretto, cioè con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7300 comuni in tutto il territorio nazionale. Nel cluster C l'obiettivo del piano banda ultralarga prevede una copertura di almeno il 70% delle unità abitative con connessioni oltre i 100Mbps realizzando infrastrutture di tipo FTTB/H e del 30 per cento delle unità abitative ad almeno 30Mbps. Nel cluster D è prevista una copertura a 30Mbps. Oltre agli interventi nelle "aree bianche", che partiranno nel 2016 e saranno realizzati nell'arco temporale 2016-2020, il piano banda ultralarga prevede l'intervento dello Stato anche nelle aree "grigie" (a mercato) utilizzando ulteriori risorse individuate dalla Delibera CIPE e gli ulteriori strumenti finanziari previsti dal Piano banda ultralarga quali il  credito d'imposta, il fondo di garanzia e i voucher alla domanda. La fase due del piano sarà programmata e realizzata solo dopo il via libera della Commissione europea sul regime di aiuto.

Con riferimento infine agli interventi dal lato della domanda, nell'ambito del piano si prende atto che la domanda di servizi di connettività di rete fissa, sia residenziale sia affari, presenta dei livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione. La domanda di collegamenti in banda ultralarga necessita di incentivi economici che stimolino l'acquisizione effettiva di connessioni a 100 Mbps. Tali incentivi interesseranno circa il 30 per cento delle utenze nazionali accompagnando la naturale migrazione verso servizi a 100 Mbps.

Si ricorda infine anche l’Accordo di partenariato per i Fondi europei 2014-2020, il cui obiettivo tematico n. 2 riguarda l’Agenda digitale (atto del governo n. 86 della XVII legislatura- per il quale si veda il Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera n. 91 del 2014

La legge delega per la riforma della pubblica amministrazione

Nel 2015 è stata altresì approvata la legge n. 124 del 7 agosto 2015 che contiene deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Alcune delle disposizioni contenute nella legge delega intervengono in ambiti di interesse per lo sviluppo dell’Agenda digitale ed in linea con quanto programmaticamente delineato nella Strategia per la crescita digitale. In particolare l’articolo 1 del decreto legislativo contiene principi e criteri direttivi per la riforma del codice dell’amministrazione digitale che fissano obiettivi nel settore dello sviluppo delle connessioni a banda ultralarga, della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (principio del digital first), della ridefinizione del Sistema pubblico di connettività nonché del coordinamento delle disposizioni in materia di SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale). Si individua anche il paradigma dell’open data prevedendo la possibilità di accesso e di riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto.


Tabella dei provvedimenti attuativi dell’agenda digitale italiana

 


D.L. n. 83 del 2012 (c.d. “Crescita”)

(entrato in vigore il 27 giugno 2012; la legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 agosto 2012)

Norma del D.L. n. 83/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine per l’emanazione o periodicità ([1])

Atto emanato

Art. 21,
co. 2

Nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato del direttore generale dell'Agenzia per l’Italia Digitale, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione[2].

25 agosto 2012
(sessanta giorni dal 27 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto)

Con DPCM 30/10/2012 è stato nominato il primo direttore generale Agid, che ha rassegnato le dimissioni il 3/6/2014. Con DPCM 31/7/2014 è stato nominato un nuovo Direttore generale con incarico triennale.

Con DPCM 7 maggio 2015, è stato nominato direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani, a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 21,
co. 4

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la approvazione dello statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni
dalla nomina del direttore dell’Agenzia per
l’Italia digitale)

D.P.C.M. 8 gennaio 2014

Art. 22,
co. 6

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica, con il Ministro dell’economia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale)

DPCM 9 gennaio 2015 “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale” (G.U. 9/4/2015, n. 82).

Art. 22,
co. 7
(abrogato)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, per la riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio conseguentemente all’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale.

14 dicembre 2012 (quarantacinque giorni
dalla nomina del direttore dell’Agenzia per
l’Italia digitale)

Il D.Lgs. 22/1/2016, n. 10 (Allegato: n. 21) ha abrogato l'art. 22, co. 7, del D.L. 83/2012 in quanto il Dipartimento è stato soppresso nell'ambito della generale riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio operata dal DPCM 1° ottobre 2012 (art. 13). L'effettivo trasferimento delle funzioni e la soppressione del Dipartimento sono avvenute all'inizio del 2015 con la determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale, da parte del DPCM 9 gennaio 2015.


D.L. n. 179 del 2012 (c.d. “Crescita 2.0”)

(entrato in vigore il 20 ottobre 2012 -La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 dicembre 2012)

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine per l’emanazione o periodicità ( [3])

Atto emanato ([4])

Art.1,
co. 1

Relazione annuale governativa alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale italiana

30 giugno di ogni anno

 

Art. 1,
co. 2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per disporre l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.

non previsto

Il Garante della Privacy ha reso il 31/1/2013 il parere sullo schema di DPCM volto all'accorpamento della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria in un unico documento digitale. Il 19 settembre 2013 è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata ed il 21/11/2013 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

Si veda in proposito anche il nuovo sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che supera il sistema del Documento Digitale Unificato. Inoltre l’art. 10, co. 3, del DL 78/2015 ha introdotto nuove disposizioni in materia di  carta d'identità elettronica riservando al Ministero dell’Interno l’emissione di tale carta; in attuazione è stato emanato il DM Interno 23/12/2015 (GU 30/12/2015))

Art. 2,
co. 1,
cpv co.6

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i tempi e le modalità di attuazione del subentro dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) in relazione a:

a)      le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali;

b)      i criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività;

c)     l'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal
19 dicembre 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione)

DPCM 23/8/2013 n. 109

DPCM 10/11/2014, n. 194: Regolamento di attuazione  e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale  della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente (Allegato A del DPR).

Art. 2,
co. 3

Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire le modalità tecniche per l’invio dell'attestazione e della dichiarazione di nascita e del certificato di morte, da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario, ai comuni esclusivamente in via telematica.

non previsto

DPCM 10/11/2014, n. 194: Tra i servizi dell’ANPR (Allegato D) è previsto l’invio telematico delle attestazioni di nascita e dei certificati di morte

Art. 2,
co.5

Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 (D.P.R.), su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per apportare al regolamento anagrafico della popolazione residente (di cui al D.P.R. n. 223/1989), le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alla istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

17 marzo 2013[5]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

DPCM 10/11/2014, n. 194: Regolamento di attuazione  e di funzionamento dell'ANPR e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

D.P.R. 17/7/2015, n. 126, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Art. 2-bis

Predisposizione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale di regole tecniche per l’identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale.

17 marzo 2013
(novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

Det. Commissariale n. 68/2013 DIG adottata dal Direttore dell’Agenzia Digitale italiana.

Art. 3,
co. 1-2

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata per stabilire i tempi di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

17 febbraio 2013 [6] (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

Il 26/1/2016 l’ISTAT ha presentato i risultati della sperimentazione del censimento permanente svolta nel 2015. (per lo stato di attuazione dell’ANNCSU si vedano un comunicato dell’Agenzia delle Entrate ed un  documento Istat ).

Art. 3,
co. 4

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (D.P.R.) su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale.

17 marzo 2013[7]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 4,
co. 1
[8]

Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

non previsto[9]

Il DPCM 10/11/2014, n. 194 (Regolamento di attuazione  e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) prevede che nell’ANPR sia contenuto il domicilio digitale (art. 2) e definisce le misure di sicurezza per il trattamento dei dati (art. 3 e allegato C) nonché i servizi resi disponibili ai Comuni  e alle pubbliche amministrazioni (artt. 4 e 5 e allegato D).

Art. 5,
co. 3

Decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, per definire le modalità di accesso e di aggiornamento dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Tale decreto definisce anche le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e prevede gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal
19 dicembre 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione)

DM 19 marzo 2013
(GU n.83 del 9 aprile 2013)

Art. 6,
co.5

Provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili che disciplina il trasferimento degli atti formati su supporto informatico presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

non previsto

Circolare  30 giugno 2014 del Ministero della Giustizia -Ufficio Centrale degli Archivi Notarili- con cui la Struttura gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato fornisce all'Amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali per l’accesso al sistema di conservazione degli atti notarili informatici.


 

Norma del D.L. n. 179/2012

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine per l’emanazione o periodicità ( [10])

Atto emanato ([11])

Art.7,
co. 3,
lett. a)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per la definizione dei modelli di certificazione medica in forma telematica dei figli per la fruizione dei congedi parentali.

30 giugno 2013[12]

([13])

Art. 8,
co. 2

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata, per l'adozione, anche graduale, di regole tecniche necessarie all’adozione dei sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale.

18 gennaio 2013
(novanta giorni dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto)

La Conferenza Unificata ha espresso il 20/2/2014  parere favorevole sullo schema di DPCM ([14])

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha comunicato (GU n.227 del 30-9-2015) vista  la delibera adottata il 10 settembre 2015, di aver avviato una procedura di consultazione pubblica sullo «Schema di  provvedimento generale  in

materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing.

Art. 8,
co. 9

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia per adottare le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS (sistemi di trasporto intelligenti), per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico.

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

D.M. 1 febbraio 2013
(G.U. 26/3/2013)
e
DM 12 dicembre 2013
(G.U. 30/01/2014)

Con Decreto ministeriale 12 febbraio 2014, n. 44, è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS), in attuazione della Direttiva 2010/40/UE

Art. 8,
co. 9-bis

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per istituire un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

non previsto

DM 30/1/2013

Art. 8,
co. 13

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze per definire le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane (semplificazione delle procedure amministrative per le navi in arrivo e in partenza)

20 ottobre 2013[15]
(dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)

[16]

Art. 9,
co. 1, lett. 0c)

Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale per il contrassegno da apporre su copie analogiche di documenti amministrativi informatici

non previsto

Circolare AgID n. 62 del 30/4/2013

Art. 9,
co. 1, lett. a)

Trasmissione da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e di un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia

mese di febbraio
di ogni anno

E’ disponibile sul sito Agid  l’Agenda nazionale 2014 per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, trasmessa alla presidenza del Consiglio il 24/3/2014 ed adottata con det. Comm. Agid n.95/2014 del 26/6/2014.

Art. 9,
co. 1, lett. a)

Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo 52 del Codice dell’Amministrazione digitale (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)

annualmente

 

Art. 9-bis

Provvedimento dell'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità e criteri per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico per l’acquisizione di programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni

non previsto

Agenzia per l'Italia digitale, Circolare 6 dicembre 2013 n.63, Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 CAD.

Art. 10,
co. 10

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la parte che attiene le attribuzioni dell’INPS, per la definizione delle modalità di gestione, esclusivamente con modalità informatiche, a decorrere dal 1° marzo 2013, dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola

17 febbraio 2013[17] (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)

 

Art. 11,
co. 1

Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione, fra l’altro, delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo digitali, nonché dei criteri per ottimizzare l’integrazione fra libri in versione digitale, mista e cartacea e per assicurare alle famiglie i supporti tecnologici necessari

non previsto

D.M. 26 marzo 2013, Prot. 209 .

Art. 11,
co. 4-bis

Decreto del Ministro dell’istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, volto a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti

non previsto

D.M. n. 322 del 29 maggio 2015.
L’intesa sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica è stata raggiunta il
1° agosto 2013 (doc. Rep. Atti n. 84/CU)

Art. 11-bis (abrogato)

Decreti dirigenziali dell’Amministrazione dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) - per assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, ai fini di copertura finanziaria del credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere d’ingegno

19 dicembre 2012 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

Le disposizioni sono state abrogate dall’articolo 1, comma 335 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013)[18].

Art. 12,
co. 2

Istituzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) da parte di regioni e province autonome, conformemente ai decreti disposti al successivo comma 7[19].

30 giugno 2015

D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

Art. 12,
co. 7

Uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i contenuti del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del dossier farmaceutico[20].

19 marzo 2013
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)
[21]

D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

Art. 12,
co. 11

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, tumori e altre patologie.

non previsto

In data 23 luglio 2015, il Garante per la protezione dei dati ha reso Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sistemi di sorveglianza e registri, , al fine d'istituire i sistemi di sorveglianza ed i registri di cui al comma 10 del medesimo articolo.([22])

Art. 12,
co. 13

Regolamento su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in Conferenza Stato-regioni, per l’individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri in materia sanitaria.

20 aprile 2014[23]
(diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)

Il Garante per la protezione dei dati nel parere del 23 luglio 2015 sui sistemi di sorveglianza e registri ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità che il regolamento per l’individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri  sanitari venga predisposto quanto prima proprio per rendere leciti e rispettosi di adeguate cautele a tutela dei diritti degli interessati i trattamenti di dati sensibili degli stessi registri e sistemi di sorveglianza.

Art. 12, commi
15-bis 
15-ter
15-quater

([24])

Presentazione da parte delle regioni e le province autonome all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute del piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dall’Agenzia e dal Ministero della salute entro il 31 marzo 2014.

L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE.

30 giugno 2014

 

 

 

 

 

Non previsto

Il 6 maggio 2015, il gruppo di lavoro coordinato dall’AgID ha rilasciato le Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali del Fascicolo Sanitario Elettronico (PDF). Successivamente, nel dicembre 2015, l’ AgID e il Ministero della salute hanno presentato il primo rilascio dell’infrastruttura per l’interoperabilità del FSE. Da Gennaio 2016, a partire dalle Regioni che hanno già sviluppato il fascicolo regionale, il processo di implementazione entra nella sua fase operativa.

Art. 13,
co. 2

Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per le modalità di attuazione della disposizione in materia di validità, dal 1° gennaio 2014, delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico.

non previsto

DPCM 14 novembre 2015, Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell’articolo 13, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale([25])

Art. 13,
co. 4

Provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia, da pubblicarsi sulla “Gazzetta Ufficiale” per l’integrazione, dal 1° gennaio 2014, del sistema per la tracciabilità dei farmaci erogati dal SSN basato su fustelle cartacee con un sistema basato su tecnologie digitali, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN.

non previsto

 

Art. 14,
co. 2-bis

Regolamento del Ministro dello sviluppo economico per definire le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

 

17 febbraio 2013 (sessanta giorni dal 19 dicembre 2012)

DM 9 agosto 2013, n. 165
(G.U. 22/2/2014)

Art. 14,
co. 3

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata per definire le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale[26].

non previsto

DM 1 ottobre 2013 (G.U. 17/10/2013)

Art. 14,
co. 8, lett. d)

Uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari[27] di approvazione delle linee guida elaborate da ISPRA e ARPA/APPA in materia di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.

19 dicembre 2012
(60 gg dall’entrata
in vigore del decreto)

DM ambiente 2 dicembre 2014 (G.U. 22/12/2014) Linee guida per la definizione delle modalità con cui gli operatori  forniscono all’Ispra e alle Arpa/Appa i dati di potenza degli impianti;
-
Schema di D.M. di approvazione delle Linee giuda per la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici  su cui le competenti commissioni parlamentari hanno espresso il parere.

Art. 14-bis,
co. 2

Provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico per l’attuazione del comma 1 che assicura al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.

19 marzo 2013
(tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione)

 

Art. 15,
co. 1

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e adeguare le norme relative alle procedure dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni.

1° marzo 2013

Il D.M. 24 gennaio 2014 (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21) del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro.

 

Art. 15,
co. 1

Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento (Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

non previsto

Determina 22 gennaio 2014 dell’Agenzia per l’Italia digitale (G.U. n. 31 del 7/2/14) di approvazione delle Linee guida Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici alle P.A.

Art. 15,
co. 2

(abrogato)

Decreto interministeriale (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica) per disciplinare l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili.

17 marzo 2013[28]
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

Le disposizioni sono state abrogate dal combinato disposto dell’articolo 2 comma 1 e dell'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016

Il D.Lgs. 22/1/2016, n. 10 (Allegato: n. 30) ha abrogato l'art. 15, co. 2, del D.L. 179/2012, in quanto la previsione del D.I. è superata dal criterio di delega di cui alla legge n. 124/2015 (articolo 1, comma 1, lettera q) che richiede di "prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità".

Art. 15,
co. 4 e 5

Decreti interministeriali (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia) per disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

La legge di stabilità 2016 ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e ha chiarito che i predetti decreti devono disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative; essi possono estendere gli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

1° gennaio 2014

(data di entrata in vigore della norma)

D.M. 24 gennaio 2014  (G.U. 27 gennaio 2014, n. 21)

Art. 15,

co. 4-bis

Decreto interministeriale (Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico), adottato sentita la Banca d’Italia, col quale, in relazione ai pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), si provvede ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta  Il decreto ministeriale deve inoltre prevedere:

a)  le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015;

b)  la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

La norma è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 900 della legge n. 208 del 2015).

1° febbraio 2016

 

 

Art. 15,
co. 5-ter

Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma digitale.

non previsto

Comunicato in G.U. n. 271 del 21-11-2014 che l'AGID ha pubblicato le Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma. Con DPCM 5 febbraio 2015 è stato differito al 1° settembre 2015 il termine per utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati fino al 9 febbraio 2015.

Art. 16,
co. 10

Uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare, previa verifica, accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica[29], individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni dell’art. 16 relative a biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

non previsto

In attuazione si vedano:
- D.M. 27 aprile 2015
(Trib. di sorveglianza di Torino e Uff. sorveglianza Novara e Pavia - settore penale);
- D.M. 18 maggio 2015
(Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Salerno e Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Taranto - settore penale);
- D.M. 26 giugno 2015
(Tribunale per i minorenni di Ancona, di Catania e Uff. di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere - settore penale);
- D.M. 26 giugno 2015
(Tribunale per i minorenni e la Procura della Rep.c/o il Tribunale per i minorenni di Bolzano - settore penale);
- D.M. 3 luglio 2015
(Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - settore penale);
- D.M. 3 luglio 2015
(Tribunali di sorveglianza di Cagliari, di Sassari, l'Ufficio di sorveglianza di Cagliari e l'Ufficio di sorveglianza di Sassari - settore penale);
- D.M. 23 luglio 2015
(Tribunali di sorveglianza di Brescia, di Perugia, Ufficio di sorveglianza di Brescia e Ufficio di sorveglianza di Perugia - settore penale);
-.D.M. 23 luglio 2015
(Tribunale per i minorenni di Roma settore penale);
- D.M. 12 agosto 2015
(Tribunale di sorveglianza di Trieste, Uffici di sorveglianza di Agrigento, Cuneo, Livorno, Siena, Spoleto, Trieste, Udine e Varese - settore penale);
- D.M. 12 agosto 2015
(Tribunale di sorveglianza di Messina e l'Ufficio di sorveglianza di Messina - settore penale);
- D.M. 12 agosto 2015
(Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale);
- D.M. 12 agosto 2015
(Tribunali per i minorenni di Milano e di Trieste - settore penale);
- il D.M. 18 settembre 2015
(Tribunali per i minorenni di Bologna e di Perugia, Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e la Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Potenza - settore penale);
- il D.M. 30 settembre 2015
(Tribunale per i minorenni di Lecce e Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Lecce);
- D.M. 12 ottobre 2015
(Tribunale per i minorenni di Napoli, Tribunale di sorveglianza di Trento, Uffici di sorveglianza di Trento e di  Verona);
- il D.M. 6 novembre 2015
(Tribunale per i minorenni di Brescia, Tribunali di sorveglianza di Bolzano e di Caltanissetta, Uffici di sorveglianza di Bolzano, di Caltanissetta e di Trapani - settore penale);
- il D.M. 22 novembre 2015
(Tribunale per i minorenni di Cagliari, Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Cagliari, Tribunali di sorveglianza di Catanzaro e di Palermo, Uffici di sorveglianza di Catanzaro, di Cosenza e di Palermo - settore penale);
- il D.M. 14 dicembre 2015
(Tribunali per i minorenni di Genova e di Potenza, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e Ufficio di sorveglianza di Alessandria - settore penale);
-D.M. 19 gennaio 2016 (
Corte di cassazione, limitatamente al settore civile;
- D.M. 19 gennaio 2016
(Tribunale per i minorenni di Palermo, Procura della Rep. c/o Tribunale per i minorenni di Palermo e Procura della Rep. c/o il Tribunale per i minorenni di Roma - settore penale);
- D.M. 19 gennaio 2016)
(Tribunale di sorveglianza di Milano e Ufficio di sorveglianza di Milano - settore penale);
- D.M. 16 febbraio 2016
(Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Tribunali di sorveglianza di Ancona e di Reggio Calabria, Uffici di sorveglianza di Ancona e di Reggio Calabria - settore penale).

Art. 16-bis,
co. 5

Decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati che - accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione - possono individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico[30]

non previsto

 

Art. 16-quater,
co. 2

Decreto del Ministro della giustizia, per l’adeguamento delle regole tecniche in materia di applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al processo civile di cui al D.M. n. 44/2011.

19 giugno 2013 (centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

DM 3/4/2013 n 48 e
DM 28/12/2015

Art. 19,
co. 8

Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce le linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

18 gennaio 2013
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)

Il 28/4/ 2015 è stato firmato l’Accordo di collaborazione tra AgID e MIUR per la pianificazione e l’attuazione delle attività per lo sviluppo di servizi o prodotti innovativi in grado di soddisfare una domanda espressa dalle pubbliche amministrazioni. ll 6/7/2015 si è tenuto un primo Workshop su “Appalti pre-commerciali per soluzioni innovative nella PA” in cui MIUR e AgID hanno presentato il programma di appalti pre-commerciali del valore di 100 mln€.

L’AgID partecipa all'iniziativa CloudforEurope che promuove il cloud computing europeo attraverso appalti pre-commerciali (PCP) come strumento per l'innovazione. Il Programma è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (FP7) e riunisce 24 partner provenienti da 11 paesi. E’ aperto un apposito bando Cloud4Europe dell’Agid.

Art. 19,
co. 9

Uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare l'accesso ai fondi per progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana:

-        per la realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

-        per attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.

non previsto

E’ stato annunciato a ottobre 2015 ed esaminato dal CIPE il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) 2014/2020.

È stato approvato dalla Commissione UE il 14/07/2015 il PON Ricerca e Innovazione, 2014.2020 gestito dal MIUR

Per la logistica nazionale UIRNet è il soggetto attuatore unico e deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale nell’ambito dell’Agenda Digitale italiana (art. 1, c. 211 della legge n. 228/2012).

Art. 20
co. 1, lett. a) e co. 2

Istituzione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti e predisposizione del Piano nazionale delle comunità intelligenti da parte dell’Agenzia per l'Italia digitale

non previsto

Il Comitato per le Comunità intelligenti è stato istituito con Determinazione Commissariale AgID n. 148 del 19 settembre 2013, si è insediato il 24 ottobre 2013 ed ha iniziato i suoi lavori nel 2014 con l’obiettivo di predisporre il Piano nazionale delle comunità intelligenti.([31])

Art. 20,
co. 4
(abrogato)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, previa intesa con la Conferenza unificata, per l’adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente.

 

non previsto

Il D.Lgs. 22/1/2016, n. 10 (Allegato: n. 31) ha abrogato l'art. 20, co. 4, del D.L. 179/2012

Art. 20,
co. 9

Deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti per l’istituzione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e delle relative componenti (che sono:  il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; il catalogo dei dati e dei servizi informativi; il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali; il sistema di monitoraggi).

20 febbraio 2013 (centoventi giorni dall’entrata in vigore
del decreto)

Una delle componenti della piattaforma, il Catalogo della Basi di Dati della PA, è stata ultimata a marzo 2015. E’ stato poi creato il catalogo nazionale dei programmi riutilizzabili

Cataloghi dei dati geografici territoriali ed ambientali sono disponibili a livello regionale.

Il 17/12/2014 AGId e ANCI hanno firmato un accordo valido fino al 2016 che prevede un Programma finalizzato a definire l’evoluzione della piattaforma web dell’Osservatorio Nazionale ANCI sulle smart city e dà vita ad un comitato paritetico responsabile della sua realizzazione.

Il 31/3/2016 il MISE e l’AgiD hanno annunciato un protocollo di collaborazione per promuovere attività di ricerca e sviluppo per smart city che prevede l’attivazione di appalti pre-commerciali di grandi dimensioni in risposta ai fabbisogni più innovativi espressi dalle amministrazioni.

Art. 20,
co. 16

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica per stabilire i criteri per consentire la partecipazione alle attività delle comunità intelligenti da parte di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate (inclusione intelligente)

 

non previsto

 

Art. 20-bis

Decreto del Presidente della Corte dei conti per stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti.

non previsto

Decreto Presidente della Corte dei conti n. 98/2015

Istruzioni tecnico operative (ex art. 10 D.P. 98/2015) - Ottobre 2015

Decreto Presidente della Corte dei conti n. 9/2016

Art. 33-septies

Linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.

30 settembre 2013

Linee guida AgID disponibili dal 6 ottobre 2013.

Art. 33-septies

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata per adottare il piano triennale di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) delle pubbliche amministrazioni.

30 dicembre 2013 (novanta giorni dal 30 settembre 2013)

Linee Guida AgID per la razionalizzazione dei CED della PA 2013 sottoposte a consultazione pubblica e trasmesse alla Presidenza del Consiglio.

 


D.L. 69 del 2013 (c.d. “del Fare”)

(entrato in vigore il 22 giugno 2013 - La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 21 agosto 2013)

Norma del D.L. n. 69/2013

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità ([32])

Atto emanato ([33])

Art. 13

(modifica D.L. n. 5/2012)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana

 

DPCM 23 settembre 2014

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale italiana

 

DPCM 10 luglio 2013 istitutivo della Struttura di missione  e
DPCM 30 settembre 2013 istitutivo di un nucleo di supporto alla struttura di missione

Art. 17-ter, co. 2,
cpv co. 2-sexies

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per definire le caratteristiche del sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).

Non previsto

DPCM 24 ottobre 2014
(GU 9/12/2014) di definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Dal 15 marzo 2016 i primi tre gestori di identità digitale accreditati da AgID renderanno disponibili le prime identità digitali. Si veda anche il sito http://www.spid.gov.it/

Art. 34, co. 1, lett. a), cpv. “1-bis

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero economia e finanze, per la definizione delle modalità per l’invio telematico del certificato di gravidanza

22 marzo 2014

(9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso, il giugno 2015, il Parere su uno schema di decreto interministeriale concernente la definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico all’INPS del certificato medico di gravidanza, del certificato di interruzione della gravidanza e del certificato di parto.

([34])

 


D.L. n. 90 del 2014 (Semplificazione e trasparenza amministrativa ed efficienza degli uffici giudiziari)

(entrato in vigore il 25 giugno 2014 -La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 19 agosto 2014)

Norma del D.L. n. 90/2014

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine per l’emanazione o periodicità
(
[35])

Atto emanato ([36])

Art. 18,
co. 4

Atto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l’individuazione del Presidente del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana

non previsto

DPCM 23 settembre 2014 (non pubblicato in GU)

Art. 24,
co. 3-bis

Le amministrazioni pubbliche approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese

16 febbraio 2015

(180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

([37])

Art. 24-ter

Le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana qualora non adottate nel termine indicato possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati, anziché con le modalità dell’art. 71 del CAD[38]

17 novembre 2014

(90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

Il DPCM 13 novembre 2014 detta Regole tecniche di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle P.A.

Art. 24-quater
co.1-2

Le pubbliche amministrazioni comunicano all’Agid, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano[39].

18 settembre 2014

(30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

L'attività di raccolta degli elenchi delle basi di dati comunicati dalle amministrazioni è terminata con la realizzazione del Catalogo dei dati della P.A..

Art. 24-quinquies

L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce gli standard di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi (in relazione alla previsione normativa dello stesso articolo che ha modificato l’art. 58 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa).

L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione dell’articolo 58 del CAD (modalità di fruibilità dei dati tra le pubbliche amministrazioni), riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato

17 novembre 2014

(90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione)

 

 

 

 

 

annualmente

Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 2 luglio 2015, Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. 179/2015)

[40]

 

Art. 38

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l’AgID, per stabilire (come previsto dal D.Lgs n. 104/ 2010) le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico

17 ottobre 2014
(60 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione)

DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico “ (GU 21/3/2016)


D.L. n. 133 del 2014 (c.d. “Sblocca Italia”)

(entrato in vigore il 13 settembre 2014 La legge di conversione del decreto è entrata in vigore il 12 novembre 2014)

Norma del D.L. n. 133/2014

Tipo di atto da emanare, soggetto obbligato e obblighi informativi

Termine o periodicità
(
[41])

Atto emanato ([42])

Art. 6,co. 1

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, per stabilire condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative per usufruire del credito d’imposta del 50 % del costo per gli investimenti destinati alla creazione di reti infrastrutturali a banda ultralarga (introdotte dal presente provvedimento con l’aggiunta dei commi da 7-ter a 7-septies all’art. 33 del D.L. n. 179/2012 ), nonché il procedimento per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili.

31 marzo 2015[43]
(trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione)

 

 

Art. 6-bis

Atto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, per definire le regole tecniche per il contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga.

12 febbraio 2015
(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto)

Il 5 novembre 2015 la Conferenza Stato-regioni ha reso il parere sul testo dello schema di decreto ministeriale che istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI.)
L’AGID ha approvato il 19/6/2015 le "Regole tecniche per la definizione  delle specifiche di contenuto per i data base delle Reti di  sottoservizi" quale riferimento per l'individuazione degli elementi del  sottosuolo del SINFI.

In materia è stato emanato il D.Lgs. n. 33 del 2016: “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.”

([44])

 



[1]     Sono evidenziati in giallo i termini scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[2]     Comma così modificato dall’art. 13, co. 2, lett. c) del D.L. n. 69/2013.

[3]     Sono evidenziati in giallo i termini scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[4]     Lo sfondo grigio indica i provvedimenti in fase di adozione.

[5]     L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dall’articoli 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[6]     L’art. 13, co. 2-ter del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 3, del D.L. n. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[7]     L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[8]     Tale comma introduce nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD- D.Lgs. n. 82/2005) un nuovo articolo 3-bis: “Domicilio digitale del cittadino”.

[9]     L’art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[10]   Sono evidenziati in giallo i termini già scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[11]         Lo sfondo grigio indica i provvedimenti in fase di adozione.

[12]   L’art. 13, co. 2-ter del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del D.L. N. 179/2012 qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[13]   L’articolo 47, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 ha stabilito che la richiamata certificazione debba essere inviata per via telematica direttamente dal medico curante del S.S.N. o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'I.N.P.S., utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite con il DPCM che dovrà essere emanato.

[14]   L’Agenzia per l’Italia digitale (ADI) e l’Associazione nazionale Trasporti (ASSTRA) avevano avviato il 28/12/2012 i lavori del tavolo tecnico sulla bigliettazione elettronica, successivamente era stato trasmesso alla Conferenza Unificata un primo schema di DPCM, poi modificato. L’art. 13, 2-quater del D.L. N. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[15]   L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, comma 2, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[16]   In materia è anche intervenuto il D.Lgs.n. 4/2016, di attuazione della direttiva 2014/100/UE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione che riguarda la gestione, il funzionamento, lo sviluppo e la manutenzione del sistema dell'unione per lo scambio di dati marittimi (safeseanet).

[17]   L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[18]   Non è stata abrogata la disposizione che fa riferimento ai predetti decreti dirigenziali, che non sono stati emanati.

[19]   Disposizione così novellata dall’art. 17, co. 1, lett. a) del DL. 69/2013 (L. 98/2013).

[20]   La disposizione è stata così modificata dall’art. 17, co. 1, lett. d) del DL. 69/2013 (L. 98/2013).

[21]   L’art. 13, 2-quater del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[22]   In risposta all’interrogazione 5-02195, nel maggio 2014 il Governo aveva sottolineato che è stato necessario condurre preliminarmente una attività di ricognizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri attualmente esistenti presso il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia Italiana del Farmaco, ed individuare eventuali sovrapposizioni, attraverso un'analisi dei relativi contenuti informativi. Successivamente, la ricognizione è stata estesa anche alle Regioni. La percentuale di popolazione italiana che vive in aree coperte da Registri Tumori è complessivamente pari al 47 per cento della popolazione residente, mentre i Registri accreditati dall'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) sono 43.

[23]   L’art. 13, co. 2-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il regolamento in questione, così come quelli previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4 e 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 179/2012, qualora non adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

[24]   Commi aggiunti dall’ art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

[25]   Lo stato di avanzamento nelle varie regioni del progetto di digitalizzazione risulta abbastanza differenziato. E’ stato pertanto prorogato al 2016 (art. 7, co. 4-bis, del decreto legge 192/2014 “proroga termini”) il termine entro il quale le regioni sono obbligate a provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico.

[26]   Cfr. in proposito anche le disposizioni dell’art. 6, commi 4-bis e 4-ter del D.L. n. 145 del 2013 (“Destinazione Italia”), convertito dalla legge n. 9 del 2014. In base a tali disposizioni, il decreto 1° ottobre 2013 si applica anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni (co. 4-bis) e si prevede un nuovo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi entro il 22 aprile 2014) per la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013.

[27]   Norma così modificata dall’art. 11, co. 6 del D.L. n. 91 del 2014.

[28]   L’art. 13, 2-quater del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto che il decreto ministeriale in questione, così come quelli previsti dagli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (termine scaduto il 20 settembre 2013), sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

[29]   La Circolare del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2014 ha fornito chiarimenti sull’avvio del sistema di notificazioni  e Comunicazioni telematiche penali (SNT).

[30]   Comma così sostituito dall’ art. 44, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

[31]   Il Comitato tecnico delle Comunità intelligenti ha definito il proprio Regolamento di organizzazione . Il Comitato è composto da quattro gruppi di lavoro, uno dei quali è incaricato di predisporre lo Statuto della cittadinanza intelligente.

[32]   Sono evidenziati in giallo i termini scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[33]   Lo sfondo grigio indica i provvedimenti in fase di adozione.

[34]   Il termine è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 150/2013 (il termine previsto dal D.L. 69/2013 era di 6 mesi). Ai sensi della norma richiamata, i certificati sono inviati utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite dal D.M da emanare.

[35]   Sono evidenziati in giallo i termini già scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[36]   Lo sfondo grigio indica i provvedimenti in fase di adozione.

[37]   A tale proposito l’AgID sul proprio sito rende noto che: “Nei casi in cui l’ente abbia già proceduto a quanto previsto sia dalla normativa specifica sul procedimento, sia da quella su trasparenza e anticorruzione, l’elaborazione del piano è conseguente alla sistematizzazione dei vari progetti e delle iniziative dell’amministrazione in tema. Infatti, già la L. 190/2012 contenente le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede all’art. 1, commi 29 e 30, prevede che gli enti abbiano procedure per la gestione delle istanze online.”

[38]   Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

[39]   La norma ha anche introdotto la sanzione amministrativa per le pubbliche amministrazioni che non adempiano nel termine del 16 febbraio 2015 (180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto) all’obbligo di pubblicare nel proprio sito web, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo. L’obbligo in questione è previsto dall’art. 52 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), nel testo modificato dal D.L. n. 179/2012.

[40]   La realizzazione del catalogo delle base dati della P.A, di cui al precedente art. 24-quater costituisce il presupposto per la definizione degli standard  di comunicazione.

[41]   Sono evidenziati in giallo i termini scaduti e con riferimento ai quali non risulta adottato l’atto previsto.

[42]   Lo sfondo grigio indica i provvedimenti in fase di adozione.

[43]   Il D.L. n. 192/2014 ha così prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la richiesta dell’agevolazione.

[44]   La “Strategia italiana per la banda ultralarga” approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 contiene alcune indicazioni circa il Sistema informativo federato delle infrastrutture per il catasto del suolo e sottosuolo.