Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - A.C. 2093-B - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2093-B/XVII   AC N. 2093-A/XVII
AC N. 2093/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 135    Progressivo: 4
Data: 12/11/2015
Descrittori:
AMBIENTE   RISPARMIO ENERGETICO
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

A.C. 2093-B

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 135/4

 

 

 

12 novembre 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-4548 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

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File: Am0080d.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Articoli stralciati 3

§  Articolo 1 (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare) 5

§  Articolo 2 (Destinazione dell’incremento dell’aliquota di prodotto per la concessione di coltivazione di idrocarburi) 6

§  Articolo 3 (Disposizioni concernenti la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile) 9

§  Articolo 4 (Modifiche alla disciplina dell’ENEA) 10

§  Articolo 5, commi 1-2 (Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile) 19

§  Articolo 5, comma 3 (Contributo alla Regione Emilia-Romagna per il completamento del corridoio ciclistico Eurovelo 7) 22

§  Articolo 5, commi 4-5 (Infortunio in itinere) 23

§  Articolo 5, comma 6 (Mobility manager scolastico) 25

§  Articolo 6 (Disposizioni in materia di aree marine protette) 28

§  Articolo 7 (Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica) 30

§  Articolo 8 (Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione) 37

§  Articolo 9 (Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione) 39

§  Articolo 10 (Destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra) 40

§  Articolo 12, comma 1, lettera c) (Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC) 42

§  Articolo 13 (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas) 46

§  Articolo 14 (Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale) 51

§  Articolo 15 (Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili) 54

§  Articolo 17 (Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE) 56

§  Articolo 18 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi) 58

§  Articolo 20 (Consumo energetico delle lanterne semaforiche) 59

§  Articolo 21 (Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale) 60

§  Articolo 22 (Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori) 63

§  Articolo 23 (Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) 65

§  Articolo 25 (Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti) 69

§  Articolo 26 (Fertilizzanti collettivi) 70

§  Articolo 27, comma 1 (Pulizia dei fondali marini) 72

§  Articolo 29 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti) 73

§  Articolo 30 (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi) 76

§  Articolo 31 (Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale) 77

§  Articolo 32 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio) 82

§  Articolo 33 (Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti) 84

§  Articoli 34 e 35 (Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica) 86

§  Articolo 36 (Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti) 89

§  Articolo 37 (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico) 90

§  Articolo 38 (Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici) 93

§  Articolo 39 (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) 95

§  Articolo 40 (Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni) 97

§  Articolo 43 (Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori) 98

§  Articolo 44, comma 1 (Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti) 102

§  Articolo 45 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati) 103

§  Articolo 47 (Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica) 105

§  Articolo 49 (Miscelazione dei rifiuti) 107

§  Articolo 50 (Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale) 108

§  Articolo 51 (Norme in materia di Autorità di bacino) 110

§  Articolo 52, comma 1 (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico) 115

§  Articolo 52, comma 2 (Disposizioni in materia di manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive) 116

§  Articolo 52, comma 3 (Commissari straordinari per il trattamento delle acque reflue urbane) 117

§  Articolo 53 (Materiali litoidi) 118

§  Articolo 54 (Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico) 120

§  Articolo 55 (Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico) 124

§  Articolo 56 (Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto) 126

§  Articolo 58 (Fondo di garanzia delle opere idriche) 131

§  Articolo 59 (Contratti di fiume) 134

§  Articolo 60, comma 3 (Registri di carico e scarico per rifiuti derivanti dalla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato) 135

§  Articolo 61 (Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato) 137

§  Articolo 62, commi 1-3 (Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano) 140

§  Articolo 62, comma 4 (Gestioni del servizio idrico in forma autonoma) 142

§  Articolo 64 (Infrastrutture per impianti radioelettrici) 144

§  Articolo 65 (Acque reflue dei frantoi oleari) 147

§  Articolo 66 (Scambio beni usati) 148

§  Articolo 67, comma 1 (Comitato per il capitale naturale) 149

§  Articolo 69 (Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche) 150

§  Articolo 70, comma 2, lettere a), b), d) e l) (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali) 153

§  Articolo 71, commi 3 e 5 (Oil free zone) 155

§  Articolo 72, comma 2, lettere c) ed i) (Strategia nazionale delle Green community) 157

§  Articolo 73 (Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili) 158

§  Articolo 74 (Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici) 160

§  Articolo 75 (Disposizioni relative all’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES) 162

§  Articolo 76 (Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico) 164

§  Articolo 77 (Impignorabilità degli animali da affezione e da compagnia del debitore) 165

§  Articolo 78 (Disciplina in materia di dragaggi) 166

 


SIWEB

Schede di lettura

 


 

Articoli stralciati

Nel corso dell’esame al Senato sono stati stralciati alcuni articoli del testo approvato in prima lettura dalla Camera, che sono confluiti in autonomi disegni di legge.

Di seguito si fornisce una breve sintesi del contenuto degli articoli in questione, di cui si riporta la numerazione che essi avevano nel testo approvato dalla Camera.

 

L’articolo 21, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-bis, conteneva prevalentemente disposizioni in materia di gestione di imballaggi attraverso una modifica degli articoli 190, 220, 221, 222, 223 e 224 del D.Lgs. 152/2006. Le modifiche apportate avevano il fine primario di imporre a produttori e consumatori il conseguimento della raccolta differenziata ed i relativi costi. L’articolo apportava inoltre modifiche alle norme delle attività dei consorzi per la gestione degli imballaggi. Differiva il termine per l’adeguamento dello statuto del CONAI ai principi contenuti nel citato decreto legislativo. Consentiva infine anche ai produttori con una produzione annua non superiore a quattro tonnellate di rifiuti pericolosi - in aggiunta alla produzione di rifiuti non pericolosi - di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

 

L’articolo 26, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-ter, modificava l'articolo 220, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. In particolare, si prevedeva che le quantità di tali imballaggi dovessero essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

 

L’articolo 27, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-quater, modificava in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla preparazione dei programmi e dei piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI, anche riguardo agli obblighi dei produttori che non intendessero aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio (c.d. consorzi di filiera).

 

L’articolo 28, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-quinquies, modificava l'articolo 224, comma 4, del d.lgs. 152/2006, al fine di introdurre l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

 

L'articolo 32, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-sexies, modificava il comma 1 dell'art. 224 del d.lgs. 152/2006, al fine di disciplinare la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi.

 

L’articolo 35, che è confluito nel disegno di legge n. 1676-septies, novellava l'art. 233 del d.lgs. 152/2006 al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Si consentiva, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

 

 

 


 

Articolo 1
(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

 

L'articolo 1 integra l'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), in materia di responsabilità per danni all’ambiente marino che siano arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti. L’intervento modificativo, predisposto in sede di esame al Senato, ha previsto che in relazione a tale responsabilità il proprietario del carico si deve munire di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima.

Tale intervento è operato con l’aggiunta di un periodo al quarto comma dell’articolo 12.

 

L'articolo 12 della legge n. 979 del 1982 dispone che l'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel primo comma (comandante, armatore, proprietario di una nave o responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute (comma secondo dell’articolo 12).

Attualmente la norma prevede (terzo comma dell’art.12), che l’autorità marittima nei casi di urgenza possa fare eseguire per conto dell’armatore o del proprietario le misure necessarie. L’autorità marittima provvederà poi al recupero delle spese sostenute nei confronti dell’armatore e del proprietario.

Il recupero delle spese sostenute da parte dell’autorità marittima è consentito anche (quarto comma), nei confronti del proprietario del carico, ma nei limiti del valore del carico, quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.

Tale ultima previsione è stata integrata, dal comma 1 in commento, estendendola all’ipotesi in cui sia stata utilizzata una nave inadeguata alla qualità e quantità del carico trasportato.

 

 


 

 

Articolo 2
(Destinazione dell’incremento dell’aliquota di prodotto per la concessione di coltivazione di idrocarburi)

 

L’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare.

In particolare, la norma modifica l’articolo 6, comma 17, sesto periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, confermando che le somme in questione - versate all’entrata del bilancio statale - vengano interamente riassegnate alla spesa, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ma precisando, rispetto alla formulazione vigente, che le somme in questione siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.

La disciplina vigente (contenuta, come detto, nell’articolo 6, comma 17 del D.Lgs. n. 156/2006) prevede invece – in modo più generico - che le somme siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino.

Rimane ferma la riassegnazione delle somme al Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

L’articolo 6, al comma 17, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006 vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9/1991[1]) all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'UE e internazionali.

Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 17 il divieto opera anche nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, ma vengono fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 128/2010 (26 agosto 2010) ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data (secondo periodo).

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività e fatte salve le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi (di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, legge n. 239/2004), autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al MISE e al Ministero dell'ambiente.

Il quinto periodo del comma 17 dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 625/1996[2], elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.

Il sesto periodo del comma 17 – che l’articolo 2 in esame va a modificare – dispone che il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

Il capitolo dell’entrata del bilancio statale sul quale sono versate le “somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare, da riassegnare agli stati di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del ministero dello sviluppo economico” è il cap. 2606. Alla data di oggi, sul cap. in questione, secondo l’interrogazione della banca dati RGS, sono affluite risorse per 23,5 milioni di euro[3].

I capitoli della spesa destinatari della riassegnazione delle predette somme sono il cap. 3531/MISE[4] e il cap.1644[5],pg.5/AMBIENTE.

 

Si osserva che la rubrica sembra fare riferimento non solo alle modifiche dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche alle disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore idrocarburi che erano oggetto del comma 2 dell’articolo 2 del testo proposto dalla 13a Commissione del Senato e soppresso nel corso dell’esame in Assemblea.

 

 

 

 

 


 

 

Articolo 3
(Disposizioni concernenti la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

 

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a garantire l’aggiornamento (previsto dall’art. 34, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ma fino ad oggi mai effettuato), con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile[6]. In sede di prima attuazione, il comma 2 stabilisce che si proceda all’aggiornamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel corso dell’esame al Senato alla disposizione recata dal comma 2 è stato aggiunto un inciso volto a stabilire che la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.

 

L’importanza della “crescita blu” è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo che, a partire dai contenuti della comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)494), ha approvato la risoluzione A7-0209/2013.


 

 

 

Articolo 4
(Modifiche alla disciplina dell’ENEA)

 

L’articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, contenuta nell’articolo 37 della legge n. 99/2009.

L’articolo 37 ha previsto l’istituzione dell’Agenzia con l’attribuzione ad essa delle risorse finanziarie strumentali e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie e l’ambiente, soppresso per effetto del medesimo articolo.

La prima fase prevista dall’articolo 37 citato, di affidamento dell'ENEA a una struttura commissariale nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia, è stata ripetutamente prorogata nel corso degli ultimi sei anni ed è tutt’ora in atto, non essendo stato ancora adottato il predetto D.M..

 

L’articolo 4 in esame, attraverso un’integrale sostituzione dell’articolo 37, provvede a disciplinare l’organizzazione dell’Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MISE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell’articolo qui in commento, i compiti dell’ENEA, quale Agenzia nel settore dell’efficienza energetica (articolo 4, D.Lgs. n. 115/2008).

 

Il vigente comma 4 dell’articolo 37 della legge n. 99 infatti prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si devono esprimere entro centoventi giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.

In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Alla data odierna il decreto interministeriale non risulta ancora adottato, con la conseguenza che l’Agenzia, come rileva la Corte dei Conti nella Relazione sul controllo eseguito sull’ENEA, deliberata il 29 ottobre 2014 (Del. 89/2014), “ha soltanto modificato denominazione”.

Il vigente comma 5 dispone che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomini un commissario e due subcommissari per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia.

Come risulta dal “Conto consuntivo per l’esercizio 2014” dell’ENEA, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, il commissariamento ha di fatto avuto inizio il 15 settembre 2009, con l’insediamento del Commissario e dei sub commissari.

In particolare, in virtù del Decreto ministeriale del 15 settembre 2009 al Commissario dell’Agenzia sono intestati i poteri degli Organi di Amministrazione dell’ex Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente nonché le funzioni già intestate al Direttore Generale del medesimo Ente.

Il Commissariamento è tuttora attivo, essendo stata la struttura commissariale prorogata con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Con i decreti emanati rispettivamente il 6 agosto 2014 e il 2 ottobre 2014, sono stati nominati il Prof. Federico Testa, Commissario e l’Ing. Tullio Fanelli e la Dott.ssa Cristina Corazza a sub commissari, con scadenza dei mandati al massimo il 5 agosto 2015. In data 29 aprile 2015, i due sub commissari sono cessati dall’incarico per dimissioni rassegnate. Con decreto ministeriale del 21 luglio 2015, l’incarico di Commissario al Prof. Federico Testa è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

Nelle premesse del D.M., si legge che ai sensi della nota del MISE n. 1225 del 20 gennaio 2015, il Commissario ha avviato un percorso di efficientamento dell’Agenzia.

 

Più analiticamente, il comma 1 del nuovo articolo 37, come sostituito dall’articolo in esame, conferma la vigilanza sull’Agenzia del Ministero dello sviluppo economico.

Il nuovo comma 2 mantiene inalterata la configurazione giuridica di ENEA di ente di diritto pubblico, nonché le sue funzioni di ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica alla prestazione di servizi avanzati, nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, specificando - rispetto alla formulazione vigente - che essi vengono resi alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini.

Relativamente ai servizi avanzati prestati dall’Agenzia, viene introdotto il richiamo esplicito al settore dell’ambiente, e per il settore dell’energia, viene soppresso il “particolare riguardo al settore nucleare”.

In proposito, si ricorda che il 15 ottobre scorso, il Viceministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha risposto in 10° Commissione al Senato all'interrogazione n. 3-00931 del senatore Girotto e altri sul riordino dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e sul contratto quadro di cooperazione stipulato tra ENEA e ed altri soggetti nazionali operanti nel settore della chiusura del ciclo nucleare in Italia, quali Sogin S.p.A.

Per quanto riguarda i compiti del Commissario straordinario dell’ENEA, il Vice Ministro ha evidenziato che - in attesa dell’emanazione del D.M. di definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento dell’Agenzia – “i poteri del Commissario vanno intesi come corrispondenti ad un’attività istituzionale e gestionale propria di un organo di vertice fino all’avvio del funzionamento della stessa ENEA”.

Il contratto di cooperazione stipulato il 1° ottobre 2014 tra ENEA e SOGIN è incentrato principalmente su attività propedeutiche alla progettazione del Parco tecnologico[7], che dovrà essere realizzato insieme al Deposito unico nazionale, e sul supporto tecnico-scientifico che ENEA potrà fornire a Sogin Spa, cui è stata attribuita per legge anche l’attività di pubblico interesse concernente la localizzazione, la realizzazione e l’esercizio del Deposito e del Parco sopra citati. L’accordo quadro tra ENEA e SOGIN è dunque un contratto di cooperazione tecnico-scientifica tra due Enti, i cui contenuti sono indicati come compatibili con il ruolo di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico proprio dell’ENEA.

Si ricorda che il ruolo di ENEA sulla materia è esplicitamente previsto dal D.Lgs. n. 45/2014, di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM, che, all’articolo 4, integra l’art. 25 del D.Lgs. n. 31/2010, stabilendo che l’esercente del Parco tecnologico può avvalersi dell'ENEA stessa e di altri enti di ricerca per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all’articolo 11 della Direttiva 2011/70/EURATOM.

Il Vice Ministro ha indicato l’attuale organizzazione dell’ENEA in dipartimenti e divisioni che svolgono compiti istituzionali e funzionali diversificati e indipendenti. Secondo quanto emerge dal sito istituzionale dell’Ente, esso è articolato in Dipartimento Tecnologie energetiche, Dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare, Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali.

Inoltre, si ricorda che, nelle more della piena operatività del nuovo quadro normativo, il Commissario dell’Ente ha disposto si utilizzasse il Regolamento di organizzazione e Funzionamento del soppresso ENEA, approvato con D.M. MISE 31 marzo 2005, valutando caso per caso gli eventuali limiti di applicabilità alle fattispecie della gestione commissariale[8].

 

Il comma 2 dell’articolo 37, nella formulazione proposta dalla norma qui in esame, specifica che l’ENEA assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal D.Lgs. n. 115/2008 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

Tale previsione sostituisce quanto attualmente previsto nel comma 3 del vigente articolo 37, secondo cui, l’ENEA opera sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Il nuovo comma 3 dell’articolo 37 comunque conferma la piena autonomia dell’ENEA per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall’articolo 37 stesso e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati nel nuovo comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

Si ricorda che l’ENEA usufruisce, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 257/2003, non abrogato dall’articolo 37 della legge n. 99/2009, di un contributo ordinario statale, nonché di risorse proprie. Come risulta dalla Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2014, trasmessa dal MISE alle Camere il 2 novembre 2015, nell’anno 2014, il contributo statale all’ENEA è stato pari a 151,9 milioni di euro circa, mentre le altre entrate (definite "proprie") sono state pari a 136,8 milioni di euro; per un totale di 288,7 milioni di euro.

Le previsioni di bilancio assestate per il 2015, cap. 7630/MISE (esposto in Tabella C della legge di stabilità) indicano uno stanziamento a titolo di contributo statale all’ENEA pari a 144,8 milioni di euro. A BLV 2016-2018 il medesimo capitolo espone uno stanziamento di 144,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

 

I commi da 4 a 8 dell’articolo 37, come sostituiti dalla norma qui in esame, provvedono a disciplinare l’organizzazione interna dell’Agenzia, così sostituendo la vigente previsione della gestione commissariale dell’Ente nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dell’Agenzia.

 

Il nuovo comma 4 dell’articolo 37, come sostituito dalla norma qui in esame, indica gli organi dell’ENEA nel Presidente, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 300/1999, di “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. n. 59/1997”, al Titolo II (articolo 8-10), disciplina le Agenzie. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

Ai sensi del comma 2, le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Corte dei conti, ex articolo 3, comma 4, della legge n. 20/1994.

Le Agenzie sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali in materia di indirizzo politico amministrativo dettate dall’articolo 4 , commi 1 e 14 del TU sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2000) [9].

Ai sensi del comma 3, l'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate per il conferimento dell’incarico di capo dipartimento dei Ministeri, dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 300, il quale a sua volta richiama la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali, contenuta nell’articolo 19 del D.Lgs.n. 165/2000.

Ai sensi del comma 4, gli statuti delle agenzie sono emanati con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988[10], su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Gli statuti sono emanati in conformità ai princìpi e criteri direttivi, specificamente enunciati i quali sono peraltro richiamati “in quanto compatibili” dal successivo comma 8, dell’articolo qui in commento (cfr. infra).

 

Ai sensi del nuovo comma 5, il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

Ai sensi del comma 6, il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

I componenti del CDA sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

 

Si osserva che il comma 6 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del CDA di ENEA.

 

Ai sensi del comma 7, il CDA, entro sei mesi dalla nomina, propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Si osserva che le attività di cui al comma 7 si riferiscono alla prima applicazione della disposizione e che non è chiara quale sarà la disciplina applicabile a regime.

 

Con lo statuto sono anche disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 257/2003, non abrogato dall’articolo 37 della legge n. 99/2009, dispone che il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 cc., in quanto applicabile.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2015 si è proceduto alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell’ENEA; ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 257/2003.

 

Ai sensi del comma 8, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 300/1999, in quanto compatibili con l’articolo in esame, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 

Ai sensi del comma 4, del già citato articolo 8 del D.Lgs. n. 300/1999, gli statuti delle agenzie sono emanati con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Gli statuti sono emanati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del Direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 300 in ordine al capo dipartimento dei Ministeri;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente ; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel comma 2 dell’articolo 8:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità per assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre PP.AA, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello dell’economia;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

l) determinazione di una organizzazione  rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal D.Lgs. n. 165/2000;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con il MEF, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

 

Ai sensi del comma 9, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

 

Il comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell’ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

All’ENEA si applica infatti il CCLN del Personale del comparto delle istituzioni, degli enti di ricerca e Sperimentazione.

 

Il comma 11 dispone poi che - nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca - sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

Con riferimento al “riordino del sistema nazionale di ricerca” si ricorda che l'art. 13 della L. n. 124/2015, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione della PA, ha dettato  princìpi e i criteri direttivi per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e norme più consone alle peculiarità dei loro scopi istituzionali. Il termine previsto per l’attuazione della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Si osserva che sarebbe opportuno chiarire esplicitamente a quale intervento normativo si faccia riferimento con riguardo al riordino del sistema nazionale di ricerca.

Andrebbe altresì chiarita la relazione tra il comma 9 che dispone che con D.M. si individuino la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa, e il comma 11 che stabilisce che - nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca - sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle “previste attività”.

 

Il comma 12 dispone che – a decorrere dalla scadenza del termine di approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale è abrogato il D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257, che reca la disciplina del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

Infine, il comma 13 contiene una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle disposizioni in esame avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


 

 

Articolo 5, commi 1-2
(
Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile)

 

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato, inserendo nell’ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile, due ulteriori forme di trasporto. Si tratta in particolare delle due seguenti tipologie di trasporto:

 

-        piedibus:

 

si tratta di una forma di trasporto che prevede l’accompagnamento degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori a piedi a scuola da parte di adulti secondo percorsi e fermate prestabiliti.

 

-        car-sharing:

 

il car sharing prevede la condivisione della proprietà del veicolo o dell'uso in momenti diversi. Si differenzia dal car pooling, noto anche come ride sharing, che, a livello europeo, è definito come un sistema che prevede la condivisione di un veicolo privato tra due o più persone che percorrono lo stesso tragitto o hanno la stessa destinazione (cfr. "La gestione della mobilità", 2009 - Direzione generale delle politiche interne della Commissione europea). La principale finalità del car pooling è quindi di aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più efficiente del veicolo.

 

E’ stato inoltre previsto, sempre nel corso dell’esame al Senato che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.

 

Il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, descritto nel comma 2, prevede di destinare prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, una quota delle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, definito nel successivo comma 2.

In particolare, tali risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, volti a incentivare la mobilità sostenibile, anche al fine di contrastare i problemi derivanti dalla vita sedentaria, tramite diverse iniziative quali car-pooling, bike-pooling e bike-sharing, percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro.

La norma opera nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'articolo 19 del d.lgs. 30/2013 disciplina la messa all'asta di una quantità di quote di emissione di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea. Il comma 6 di tale articolo stabilisce che il 50% dei proventi dell’asta è destinato ad una serie di attività, tra le quali si ricordano le attività di riduzione delle emissioni dei gas-serra (lettera a), nonché le attività volte ad incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni (lettera f).

 

Si segnala che in materia di mobilità (ciclistica e car pooling) sono in corso di esame i seguenti provvedimenti legislativi:

-    nel testo unificato C. 1512 e abb. recante modifiche al codice della strada, adottato come testo base dalla IX Commissione della Camera, sono contenute norme in tema di mobilità ciclistica;

-    principi di delega in materia ciclistica sono contenuti nel testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. 731 e C. 1588), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed ora all'esame del Senato (S. 1683);

-    la proposta di legge C. 2305 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” è  in corso di esame in IX Commissione della Camera;

-    la proposta di legge C. 2346 “Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati” (car pooling), in corso di esame in IX Commissione alla Camera.

 

In sede di esame al Senato è stato aggiunto un periodo che prevede che nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

 

Il comma 2 prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione del programma sperimentale nazionale e delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti mediante procedure di evidenza pubblica.

 

Su tali schemi di decreti, da predisporre, come specificato al Senato, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali pareri dovranno essere espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

 

 


 

 

Articolo 5, comma 3
(Contributo alla Regione Emilia-Romagna per il
completamento del corridoio ciclistico Eurovelo 7)

 

Il comma 3 dell’articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona. La Regione Emilia-Romagna è promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati.

La norma ha la finalità di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura padana, attraverso il completamento del corridoio ciclistico europeo EUROVELO 7.

 

La rete ciclabile transeuropea Eurovelo è un progetto di rete ciclabile europea ideato e gestito dalla European Cyclists Federation (ECF- un’associazione di ciclisti a livello internazionale presente in 40 Paesi) che consiste attualmente in un circuito di oltre 45.000 km. Eurovelo 7 (chiamato il “Percorso del sole”) è uno dei percorsi più lunghi di tale rete ciclistica e segue una direttrice nord-sud di più di 7.400 chilometri: da Capo Nord in Norvegia fino all’isola di Malta nel Mediterraneo, passando per Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia. L'Italia è attraversata da altri due itinerari di Eurovelo: Eurovelo 5, la Via Romea-Francigena, da Londra a Brindisi di circa 4.000 Km ed Eurovelo 8, la Via Mediterranea di circa 6.000 Km, dalla Spagna (Cadice) ad Atene e Cipro, seguendo in Italia il corso del Po da Torino a Venezia.

 

La copertura finanziaria della norma prevede la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

-   per 4 milioni di euro, dell’autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (“Fondo per gli interventi strutturali di politica economica” del MEF);

-   per 1 milione di euro, dell'autorizzazione di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (si tratta del Fondo di 50 mln € del MEF per le entrate derivanti dalla cessione degli immobili adibiti ad uffici pubblici).

 

 


 

 

Articolo 5, commi 4-5
(Infortunio in itinere)

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 5, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina del c.d. infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell’assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro.

Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965) si stabilisce che l’uso della bicicletta (il testo fa espresso riferimento alla nozione di velocipede così come definito dal Codice della strada[11]), per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato.

In sostanza, i commi in esame provvedono a chiarire, legiferando in materia, che i casi in cui l’evento infortunistico verificatosi a seguito dell’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.

 

Si fa presente, al riguardo, che l’I.N.A.I.L., con la nota n. 8476/2011, ha fornito chiarimenti in merito all'indennizzabilità degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing. L’Istituto, in proposito, ha affermato che nel caso di infortuni occorsi utilizzando la bicicletta o il servizio di bike-sharing “la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. La suddetta "ratio", invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato”.

Inoltre, prosegue la nota, “con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell'inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio”.

 

In generale, l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, gestita dall’I.N.A.I.L., comprende anche gli infortuni in itinere, cioè gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa (articoli 2 e 210 del D.P.R. 1124/1965, in riferimento, rispettivamente, all’assicurazione nell’agricoltura e nell’industria). La tutela comprende, inoltre, anche gli infortuni avvenuti durante il percorso che collega due luoghi di lavoro (nel caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro) e, nel caso in cui nel luogo di lavoro non ci sia un servizio di mensa, anche durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Non sono invece indennizzabili dall’assicurazione gli infortuni derivanti da interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate (cioè le variazioni al normale tragitto dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili oppure all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti) che si verificano durante il percorso casa-lavoro. Sono, invece, coperte dall'assicurazione le soste brevi che non espongono l'assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità.

Gli stessi articoli 2 e 210 del D.P.R. 1124/1965 stabiliscono che l'assicurazione operi anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente causati dall'abuso di alcoolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; nonché quelli causati dal conducente sprovvisto della prescritta patente di guida.

 

 


 

Articolo 5, comma 6
(
Mobility manager scolastico)

 

Il comma 6 prevede l’emanazione di apposite linee guida per favorire l’istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager, fatte salve, tra l’altro, l’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

Tra le finalità dichiarate, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico.

 

Preliminarmente è utile ricordare che il decreto interministeriale (Ambiente, Lavori pubblici, Sanità e Trasporti e navigazione) del 27 marzo 1998 ha previsto che le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con più di 800 addetti, ubicate nei comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. I suddetti comuni istituiscono una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale, che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Anche le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed  usufruire della  struttura di supporto.

Ad integrazione del D.I. 27 marzo 1998, il D.D.G. del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2000 (Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilità) ha disposto innanzitutto che la struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale istituita presso il comune fa capo alla figura del mobility manager di area. Ha stabilito, inoltre, che sono ammessi al cofinanziamento i progetti presentati da comuni (o associazioni di comuni, o province, su delega dei comuni interessati) pertinenti alla realizzazione, integrazione o completamento di interventi relativi agli spostamenti casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti dai mobility manager aziendali ed approvati dai mobility manager di area e che, sempre ad integrazione del decreto del 1998, possono essere presentati piani riferiti, tra l’altro, a poli scolastici.

Tra le esperienze di mobility manager scolastico già avviate, si segnalano, in particolare, quelle attive nel Comune di Reggio Emilia e nella Città metropolitana di Torino, nel Comune di Alcamo, e in alcune scuole di altri comuni, nell’ambito del “Progetto di introduzione nelle scuole superiori della figura del mobility manager studentesco – Mobilità di Classe”, sviluppato da Legambiente ed Euromobility con la collaborazione di FIAB e #Salvaciclisti.

 

In particolare, il comma 6 attribuisce al mobility manager scolastico il compito di:

·        organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;

·        coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;

·        segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili;

·        mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;

·        verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi;

·        favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

 

La disposizione precisa che il mobility manager scolastico è “scelto su base volontaria e “senza riduzione del carico didattico”, nonché che dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro, non è esplicitato se tale servizio possa essere espletato esclusivamente da personale docente (piuttosto che amministrativo).

Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento.

 

Le linee guida devono essere adottate, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Le funzioni amministrative relative al diritto allo studio – ovvero i servizi e le attività volti a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico per gli alunni di scuole pubbliche e private e la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi –, che ricomprendono, tra l’altro, quelle relative al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell'obbligo, sono state attribuite ai comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale, dagli artt. 42 e 45 del DPR 616/1977.

Tali attribuzioni sono state poi confermate dall’art. 327 del c.d. Testo unico della scuola (d.lgs. 297/1994).

In seguito, l’art. 139 d.lgs. 112/1998 ha attributo alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, specificamente i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio[12].

Ancora successivamente, l’art. 14, co. 27, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) – come modificato, in particolare, dall’art. 19, co. 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) – nel definire a regime le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), Cost., non ha fatto più riferimento a tali servizi, ma ha utilizzato l’espressione “organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.

A sua volta, l’art. 1, co. 85, della L. 56/2014 ha attribuito alle province, quali enti con funzioni di area vasta, le funzioni fondamentali (fra le altre) relative a “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale”.

 

 


 

 

Articolo 6
(Disposizioni in materia di aree marine protette)

 

L’articolo 6, introdotto durante l’esame al Senato, reca disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate dalla normativa vigente all’istituzione e al funzionamento delle aree marine protette, nonché ad integrare l’elenco delle zone in cui è consentita l’istituzione di parchi marini e di riserve marine.

In particolare, il comma 1 prevede un incremento:

-        di 800.000 euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, per la più rapida istituzione delle aree marine protette;

L’articolo 32 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) stanzia le risorse per l’istituzione e la vigilanza di aree marine protette. Il comma 117 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto l’istituzione delle aree marine protette della Costa del Monte Conero e di Capo Testa - Punta Falcone e il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite, attraverso un incremento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 32 della legge n. 979/1982.

-        di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.

Il comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 93/2001 stanzia la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalla citata legge n. 979/1982 e dalla legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette). Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 

Il citato comma 117 della legge di stabilità 2014 ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge n. 93/2001 di 200.000 euro per l’anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Nel cap. 1646 della tabella 9 del Ministero dell’Ambiente, nel disegno di legge di bilancio in corso di esame parlamentare, sono esposte le spese per la gestione delle riserve marine con previsioni assestate in conto competenza per il 2015, per 5,3 milioni di euro, e previsioni in conto competenza per il 2016 pari a 4,8 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone che agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il comma 3 inserisce, nell’elenco delle zone in cui è consentita l’istituzione di parchi marini o riserve marine, Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. Le predette aree sono inserite attraverso l’aggiunta della lettera ee-septies) al comma 1 dell’articolo 36 della legge quadro sulle aree protette (legge 394/91).

Il Canale di Sicilia (tecnicamente più esatto definirlo Stretto di Sicilia) è caratterizzato da una piattaforma continentale europea ristretta e da una piattaforma continentale africana molto estesa separate da un’ampia, ma moderatamente profonda, scarpata continentale. I numerosi bassifondi, detti anche “Secche” o “Banchi”, sorgono sia sulla piattaforma europea che su quella africana. Se ne ricordano alcuni: Avventura, Pantelleria, Skerki, Talbot, Terribile, Graham, ambienti sensibili caratterizzati da ecosistemi fragili ma essenziali per la diversità biologica dell’intera area, oltre ad essere aree di straordinario interesse naturalistico e spesso anche archeologico[13].

 


 

 

 

Articolo 7
(
Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alle norme per la protezione della fauna selvatica)

 

Il comma 1 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92[14].

 

L’articolo 30, dispone le sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni della legge n. 157 e delle leggi regionali. Alla lettera l), in particolare, si prevede l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene, a tal fine, fauna selvatica in violazione della presente legge. Sono, inoltre, raddoppiate le pene se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere:

b) i mammiferi o gli uccelli compresi nell'elenco contenuto all’articolo 2 della legge n. 157/1992[15];

c) l’orso, lo stambecco, il camoscio d'Abruzzo e il muflone sardo;

g) relativa agli esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento.

 

Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati al comma 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori previsti all'articolo 10 della legge 157/1992, individuando nel territorio di propria competenza le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, viene fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (Sus scrofa).

 

Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l’individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie.

 

In tema di piani faunistico-venatori, l’articolo 10 della legge 157/1992 prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto riguarda le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

La pianificazione viene attuata dalle regioni mediante destinazione differenziata del territorio nel modo che segue:

-        zone di protezione della fauna selvatica, che rappresentino dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale, dove la caccia deve essere vietata;

-        aziende faunistico-venatorie (associazioni senza fini di lucro con obiettivi naturalistici), ovvero aziende agri-turistico-venatorie (imprese agricole destinate ad ospitare fauna) per la caccia riservata a gestione privata, su di una superficie massima del 15%;

-        territori di caccia sul resto dello spazio considerato, nei quali le regioni devono incoraggiare la gestione programmata della caccia. Qui le regioni provvedono a delimitare gli ambiti territoriali di caccia su base subprovinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

Attraverso lo strumento dell'Ambito territoriale di caccia si realizza in concreto la programmazione dell'attività venatoria, per cui il regime della caccia programmata si caratterizza, quindi, per una predeterminata presenza di cacciatori legati al territorio e coinvolti nella sua gestione.

Ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 157, il MIPAAF stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (comma 3). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale[16]. Allo stesso modo, il MIPAAF stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, organizzato in comprensori secondo le consuetudini (comma 4). Tale indice viene stabilito per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori (comma 4), secondo un rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi[17].

Ogni cacciatore ha il diritto di accedere ad uno o più ambiti territoriali della provincia di residenza, nei limiti numerici posti dai regolamenti di attuazione dei piani faunistico-venatori.

Le province, sulla base degli orientamenti impartiti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, predispongono tali piani, definendo le oasi di protezione destinate al rifugio alla protezione e alla sosta della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e di cattura, le zone di addestramento per i cani, i luoghi destinati agli appostamenti fissi. I piani provinciali sono coordinati a livello regionale.

 

 

Il comma 4 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 19-bis della legge 157/1992, - di disciplina dei casi e delle modalità con le quali è possibile derogare ai divieti di caccia stabiliti dalla normativa europea e nazionale - prevedendo che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Tale autorizzazione viene concessa ai sensi dello stesso articolo 19-bis, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo.

 

Si rileva, al riguardo, che l’articolo 19-bis è configurato in termini generali ed è, quindi, suscettibile, al pari dell’art. 9 della direttiva 2009/147, di essere applicato a tutte le specie tutelate; con la modifica introdotta si introdurrebbe, invece, un regime speciale e specifico per lo storno.

 

L’articolo 19-bis della legge n.157 del 1992, disciplina le modalità in base alle quali le regioni possono disporre le deroghe ai divieti di prelievo venatorio, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 9 della direttiva n.79/409/CEE.

La configurazione attuale della disciplina è conseguenza della modifica apportata dall’articolo 26 della legge europea 2013 che ha ottemperato alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2010 (causa C/573/08- procedura di infrazione 2006/2131) di condanna dell’Italia per non aver correttamente trasposto nell’ordinamento interno, tra gli altri, i dettami dell’articolo 9 della direttiva 157/1992, in merito alle condizioni ed ai limiti della caccia in deroga.

La Commissione europea ha sostenuto, in tal occasione, che la normativa di attuazione dell’art.9 della direttiva 79/409, e cioè l’art.19-bis della legge n.157/1992, istituisse un procedimento di controllo di legittimità delle deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo». In secondo luogo, la Commissione ha affermato che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonché Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all’art.9 della direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfacevano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. In particolare, per quanto riguarda la regione Abruzzo, la Commissione ha rilevato che l’art.59 della legge regionale 28 gennaio 2004, n.10, relativa all’esercizio delle deroghe previste dall’art.9 della direttiva 79/409/CEE, consente in maniera generale la caccia di due specie protette, cioè il passero e lo storno, senza che siano rispettate le esigenze di cui all’art.9 della direttiva 79/409, considerato che tali due specie sono menzionate in una legge la cui applicazione non è limitata a specifiche stagioni venatorie e che non indica i motivi per cui il prelievo di tali due specie rappresenterebbe l’unica soluzione possibile al fine di prevenire rilevanti danni alle colture.

 

Attualmente, l’art. 19-bis prevede che le deroghe al divieto di prelievo sono possibili solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Devono, inoltre: essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni; menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero, mentre le regioni prevedono sistemi periodici di verifica al fine di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

Le deroghe sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge n.157 del 1992 e della direttiva n.79/409/CEE. Infine, è previsto che entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe, sulla base della quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio redige la relazione che lo Stato è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione europea sull’attuazione delle deroghe.

L’art.9 della direttiva n. 2009/147/CE[18] prevede che, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possano derogare dalle previsioni contenute agli articoli da 5 a 8 della direttiva:

-        nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per la protezione della flora e della fauna;

-        ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

-        per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Tali deroghe devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone e i controlli che saranno effettuati. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione delle deroghe.

 

L’articolo 7 della direttiva n. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,  prevede che le specie elencate all'allegato II  (tra le quali è compreso lo storno) possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione. Le specie elencate all'allegato II, parte A (tra le quali è compreso lo storno) possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

 

Il comma 5 dispone alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 157/1992.

Le lettere a) e b) vanno lette in combinato disposto tra di loro. Esse modificano l’articolo 2, commi 2 e 2-bis.

Il comma 2 esclude dall’applicazione della legge n. 157 le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le arvicole.

Il comma 2-bis prevede che nel caso delle specie alloctone, escluse quelle da individuare con decreto del Ministro dell’ambiente, la gestione della fauna selvatica è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

Il D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 ha fornito l’elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992, riportati agli allegati 1 e 2. Per il decreto si intende specie autoctona quella naturalmente presente in una determinata area geografica senza l'intervento diretto dell'uomo, specie alloctona che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma vi è giunta per l'intervento diretto dell'uomo e specie parautoctona, la specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto dell'uomo anteriormente al 1500 DC.

La lettera a), quindi, riscrive il comma 2, includendovi, modificato, il comma 2-bis, che viene soppresso dalla lettera b), prevedendo che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall’ambito della legge 157/1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l’eradicazione o il controllo della popolazione. Tali interventi sono realizzati secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge 157.

 

L’articolo 19 della legge 157/1992 prevede che le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica previste all’articolo 18 (che indica le specie cacciabili e periodi di attività venatoria), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Inoltre, le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, possano provvedere al controllo selettivo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ed in subordine, nel caso di inefficacia di tali metodi, autorizzando i piani di abbattimento.

Tali piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o anche avvalendosi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. La disposizione, inoltre, consente alle province autonome di Trento e di Bolzano di attuare tali piani di abbattimento anche avvalendosi di altre persone, sempre purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

 

Con la lettera c) del comma 5 vengono aggiunti due nuovi commi all’articolo 5, che disciplina l’ esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi:

-        il comma 3-bis per il quale l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa. Fatte salve le preesistenti norme di leggi vigenti, per tali appostamenti vengono fissate una serie di prescrizioni:

-        non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi,

-        devono avere natura precaria,

-        devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi,

-        devono essere privi di opere di fondazione,

-        devono essere facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

 

-        il comma 3-ter attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione con proprie norme delle caratteristiche degli appostamenti nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3-bis.

 


 

 

Articolo 8
(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

 

L’articolo 8 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (lettera a) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (lettera b). In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.

Nel corso dell’esame al Senato l’unica modifica ha riguardato gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare – cioè quelli di cui alla lettera a) – assoggettati a VIA. Per tali interventi viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

 

Si segnala che l’attuale legislazione generale in materia di VIA prevede che l’istruttoria venga effettuata a partire da un’istanza contenente il progetto definitivo (art. 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006).

Si ricorda che l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dispone che “la progettazione in materia di lavori pubblici si articola … secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva” e dettaglia i contenuti di ogni livello progettuale. In particolare, il comma 5 prescrive che il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Sempre secondo lo stesso comma 5, il progetto è costituito “dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento”.

Si fa notare che la normativa europea in materia di VIA fa unicamente riferimento ai “progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo” (art. 1 della direttiva 2001/92/UE), senza mai indicare una specifica fase progettuale.

 


 

 

Articolo 9
(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

 

L’articolo 9, prevede, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (punto 1 e punto 2 dell’allegato II della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge.

Durante l’esame al Senato, l’articolo è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

 

Ai sensi della lettera r) del comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo, è definito “proponente” il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del medesimo decreto.

 

 


 

 

Articolo 10
(Destinazione dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra)

 

L’articolo 10 reca alcune modifiche al D.Lgs. 30/2013, con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, la quale ha modificato la precedente direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Nel corso dell’esame al Senato sono state eliminate diverse disposizioni che sono state recentemente inserite nel decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante disposizioni correttive ed integrative al citato d.lgs. 30/2013 ed è stata introdotta una nuova lettera a).

Le disposizioni soppresse, oltre alla correzione di errori materiali, erano volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli equiparati che svolgono attività di volo per la sicurezza nazionale, nonché a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità".

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, introdotta durante l’esame al Senato, è volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (vedi infra), anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui prezzi dell’energia elettrica (nuova lettera i-bis) del comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. 30/2013). Gli aiuti in questione, secondo quanto dispone la lettera in esame, devono essere assegnati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.

Gli aiuti di Stato in questione (c.d. aiuti per i costi delle emissioni indirette) sono ammessi, secondo quanto stabilisce il paragrafo 26 della comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230), a condizione che non superino l'85 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2013, 2014 e 2015, l'80 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2016, 2017 e 2018 e il 75 % dei costi ammissibili sostenuti nel 2019 e 2020.

Per quanto riguarda la richiamata certificazione ISO 50001, si ricorda in estrema sintesi che la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso" è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 50001 (edizione ottobre 2011). La norma “specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia”[19].

Relativamente ai proventi delle aste si rammenta che l'articolo 19 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina la messa all'asta di una quantità di quote di emissione di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans - European Automated Real - time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2") per essere trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Il 50% dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinato (in attuazione del D.L. 72/2010), al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il restante 50% dei medesimi proventi è destinato alle seguenti attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici, elencate dal comma 6, dell’art. 19, del D.Lgs. 30/2013: a) ridurre le emissioni dei gas-serra; b) sviluppare le energie rinnovabili; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal D.Lgs. 30/2013; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas-serra nella Comunità. A tali attività, che sono le stesse previste dall'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’art. 39, comma 1-bis, del D.L. 133/2014 ha aggiunto il rafforzamento “della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento” (lettera d-bis).

 

 


 

 

Articolo 12, comma 1, lettera c)
(Sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC)

 

L'articolo 12 - che apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU) di cui al D.Lgs. n. 115/2008 - è stato integrato, nel corso dell’esame al Senato, al comma 1, con una nuova lettera c).

La lettera c) introduce all’articolo 10 del D.Lgs. n. 115 un comma 2-bis il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) - alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione[20] - spettano i titoli di efficienza energetica (TEE) di cui ai D.M. attuativi dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. n. 79/1999, e dell’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dunque, la disposizione in esame – per quanto venga collocata nella disciplina dei SEU e dei SESEEU contenuta nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2010 – attribuisce ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) la sola spettanza di titoli di efficienza energetica attraverso la definizione di una specifica scheda da parte del MISE.

 

In via generale, i sistemi efficienti di utenza SEU costituiscono un sottoinsieme dei sistemi di autoapprovvigionamento energetico, in quanto sono sistemi semplici di produzione e consumo costituiti da almeno un impianto di produzione e da un'unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi. La disciplina dei SEU è contenuta nel D.Lgs. n. 115/2008. L'articolo 2, lettera t), del D.Lgs. n. 115/2008, nella sua formulazione vigente, definisce però «sistema efficiente di utenza» un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili[21] ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dello stesso cliente.

L'articolo 11 del disegno di legge in esame, nella parte non modificata al Senato, espunge dalla definizione vigente di SEU il tetto della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.

Inoltre, l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 115/2008 prevede che, nel caso dei SEU, "la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"; e stabilisce, inoltre, che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs.), in particolare estendendo (previsione aggiunta nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115 dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 56/2010) il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi (SEESEU) il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

·        si deve trattare di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

·        I sistemi devono avere la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico (lettera b).

L'articolo 11 del disegno di legge in esame, nella parte non modificata al Senato, interviene anche su tale punto, disponendo che si deve trattare di unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 cc.

L'ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporta in sostanza il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema, come previsto dal D.Lgs n. 115/08 e dall'articolo 24 D.L. n. 91/14.

Infine, si segnala che la disciplina nazionale in materia di condizioni tariffarie agevolate relativamente agli oneri generali di sistema va letta alla luce della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia 2014-2020.

 

Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 9, comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente.

Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, ha poi previsto, all'articolo 16, comma 4, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, siano individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale.

I "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), noti anche come certificati bianchi, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica.

Il sistema dei certificati bianchi è stato disciplinato, in attuazione delle norme primarie sopra indicate, dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (D.M. 20 luglio 2004 per l'elettricità e D.M. 20 luglio 2004 per il gas) successivamente modificati ed integrati con i D.M. 2 dicembre 2007 e D.M. 28 dicembre 2012.  Tale meccanismo molto innovativo anche nel panorama internazionale, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi (dunque con contratti bilaterali) oppure acquistando i certificati bianchi da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME).

Si rinvia sul punto alle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) predisposte dal GME e aggiornate al 30 settembre 2015[22].

Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 2011.

Come si è accennato, il quadro normativo nazionale in quest'ambito è stato modificato con la pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016.

Il D.M. definisce anche i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l’emissione di certificati bianchi.

Vengono, inoltre, approvate 18 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria –predisposte dall'ENEA e approvate dal MISE- applicabili per la presentazione di richieste di verifica e certificazione standardizzate e analitiche e si prevede la possibilità che ENEA e RSE, su richiesta del GSE, predispongano ulteriori schede tecniche per la misurazione, la verifica e la quantificazione dei risparmi energetici relativi a interventi nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque e della distribuzione dell’energia elettrica.

Il medesimo decreto 28 dicembre 2012 stabilisce anche, a partire dal 3 febbraio 2013, il trasferimento dall'AEEGSI al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi (articolo 5, comma 1, del Decreto).

Per svolgere questa attività il GSE si avvale del supporto di ENEA e di RSE, tenendo conto delle rispettive competenze.

Il GSE valuta le proposte di progetto (PPPM) e le richieste di verifica e certificazione (RVC) presentate dagli Operatori a partire dal 4 febbraio 2013 attraverso l’applicativo Efficienza Energetica. Con il supporto di ENEA, il GSE verifica, inoltre, la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi, con verifiche a campione sulla regolare esecuzione delle iniziative e sulla loro conformità al progetto approvato e con sopralluoghi in corso d’opera o ispezioni in sito durante la realizzazione del progetto o nel corso della sua vita utile.

Il D.M. 28 dicembre 2012 introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi. Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti volontari”: Società di Servizi Energetici (SSE); Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM); Società controllate dai distributori obbligati; Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo; Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, legge n. 10/1991(“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento[23].

Dunque, i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) accedono già ai certificati bianchi, con metodo analitico, a consuntivo.

 

 


 

 

Articolo 13
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

 

Il comma 1 dell’articolo 13 amplia l’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012.

Il comma in esame, infatti, inserisce in tale elenco:

§  i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;

§  e, sulla base delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, anche i sottoprodotti:

-  della lavorazione o raffinazione di oli vegetali;

-  della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.

 

E’ utile richiamare la definizione contemplata dall’art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), secondo cui costituisce un sottoprodotto “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2”.

Il comma 1 dell’art. 184-bis prevede che una sostanza/oggetto è un sottoprodotto, e non un rifiuto, se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il comma 2 ha invece demandato al Ministro dell’ambiente l’adozione di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. A tutt’oggi non risultano tuttavia essere stati emanati decreti di questo tipo.

 

Il comma 1 in esame chiarisce che resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e sottolinea che la finalità delle disposizioni da esso recate è quella di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica. A tale finalità, nel corso dell’esame al Senato, è stata aggiunta la finalità di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare.

Il raggiungimento di un’economia circolare rappresenta la finalità perseguita dal c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio 2014, al cui interno in particolare è contenuta la comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa" (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. XVIII, n. 80.

 

Con riferimento alle biomasse, si ricorda che esse, ai sensi della normativa europea, recepita nell'ordinamento nazionale, consistono nella frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (art. 2 del D.Lgs. n. 28/2011). Dalla biomassa si possono estrarre i biocarburanti con essi intendendosi i carburanti, liquidi o gassosi, per i trasporti, ricavati dalla biomassa; nonchè i bioliquidi, con essi intendendosi i combustibili liquidi usati a fini energetici diversi dal trasporto[24].

I nuovi meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono delineati dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011, che detta criteri specifici per l'adozione degli incentivi riservati agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioloquidi (comma 2, lettere g) ed h)). In primo luogo, i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini dei regimi di sostegno per essi previsti, devono rispondere ai requisiti di sostenibilità ambientale (articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 28/2011).

Per la definizione degli incentivi per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, si deve tener conto della provenienza e della tracciabilità della materia prima (si veda in proposito i criteri già delineati dal D.M. 2 marzo 2010) (articolo 24, comma 2, lett. g)). Inoltre, per biogas, biomasse e bioliquidi gli incentivi debbono essere idonei a promuover tra l’altro un uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti; di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti di attività agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali; di prodotti di coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di bioliquidi e biogas provenienti da filiere corte, contratti quadro e intese di filiera (comma 2, lett. h)).

Vigono specifici criteri per l'incentivazione degli impianti di potenza non inferiore a 5MW elettrici e per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero. Per essi, è consentita a date condizioni e secondo dati limiti, la cumulabilità con altri incentivi pubblici (articolo 26).

Il sistema degli incentivi è stato attuato con il decreto interministeriale D.M. 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro dell'ambiente e di quello delle Politiche agricole, sentita l'AEEG[25].

Gli incentivi sono riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto. L'energia elettrica autoconsumata non ha accesso agli incentivi. In base alla potenza dell'impianto sono previsti due distinti meccanismi incentivanti:

·        una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) per gli impianti di potenza fino a 1 MW, determinata dalla somma tra una tariffa incentivante base – il cui valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza nell'Allegato 1 del D.M.- e l'ammontare di eventuali premi (es. riduzione emissioni).

·        un incentivo (I) per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base – a cui vanno sommati eventuali premi a cui ha diritto l'impianto - e il prezzo zonale orario dell'energia.

Disposizioni specifiche sono contenute nel D.M. 6 luglio 2012 sugli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili. L'articolo 8 del D.M. ribadisce in particolare il principio per cui per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità ambientale, da effettuarsi con le modalità di cui all' articolo 38 del D.Lgs. n. 28/2011.

Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, se richiesto dal medesimo GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione del Codice ambientale (articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006), e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di individuare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore, da quali delle seguenti tipologie è alimentato l'impianto:

a) prodotti di origine biologica;

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A allegata al medesimo D.M. 6 luglio 2012. Tale Tabella include ora i sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); e i sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi.

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all' Allegato 2 del medesimo D.M.;

d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

Nei casi in cui l'autorizzazione non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie sopra indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità specificamente indicate nell'articolo 8.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 2, secondo il quale, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, e ss.mod., ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

 

Si ricorda che l’Autorizzazione Unica (AU) è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER), al di sopra di prefissate soglie di potenza.

L'Autorizzazione unica, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

In particolare, l’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 dispone, al comma 1, che sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Ai sensi del comma 3, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative ambientali, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico.

A tal fine, è convocata la Conferenza dei servizi dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Ai sensi del comma 4, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e trasparenza (legge n. 241/1990, e ss.mod.).

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale[26].

Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di capacità di generazione inferiore alle seguenti soglie individuate dalla tabella A del D.Lgs. n. 387

si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

 

In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono state approvate, nel 2010 e pubblicate in G.U. n. 219 del 10 settembre 2010 come allegato al D.M. 10 settembre 2010), ai sensi dell’articolo 12, le linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio.

 

 


 

 

Articolo 14
(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

 

L’articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, contenuta nell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003.

In particolare, il comma 1 introduce nella norma testé citata un nuovo comma 4-bis.1 riguardante l’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.

Il nuovo comma 4-bis.1 dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti - interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale - sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.

A tal fine, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale -successivamente al decreto di autorizzazione- propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni.

E' previsto un meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente.

Si dispone infine che alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal D.M. 21 marzo 1988 e ss. mod. che contiene le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede che quanto da esso disposto al comma 1 si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Si osserva che il comma 2 andrebbe più propriamente configurato come una novella all’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, in quanto la norma definisce non già l’ambito di applicazione di quanto previsto dal comma 1, ma di quanto stabilito dal nuovo comma 4-bis.1.

Come evidenzia il MISE sul proprio sito istituzionale, l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, rappresenta il segmento della filiera elettrica che, in condizioni di monopolio naturale, ha la funzione di trasportare sia l'energia elettrica prodotta dalle centrali elettriche sia quella importata dall'estero verso le aree di consumo dove sarà utilizzata dopo la trasformazione a tensione più bassa. La rete di trasmissione è formata, quindi, da linee ad altissima e ad alta tensione, da stazioni di trasformazione e/o di smistamento, nonché da linee di interconnessione che permettono lo scambio di elettricità con i paesi esteri.

L'ambito della rete di trasmissione nazionale è stato determinato con D.M. 25 giugno 1999 e successivamente ampliato con i D.M. 23 dicembre 2002, D.M. 27 febbraio 2009, D.M. 16 novembre 2009, D.M. 26 aprile 2010 e D.M. 22 dicembre 2010.

Con D.M. 20 aprile 2005, modificato dal D.M. 15 dicembre 2010, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale sono state attribuite in concessione alla società Terna S.p.A. (Terna).

L'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 – che la norma in esame si propone di integrare - prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dal MISE di concerto con il Ministero dell'ambiente e previa intesa con la regione o le regioni interessate (comma 1) [27].

L’autorizzazione unica – che sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti - costituisce titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato (comma 1)[28].

L'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mod. e dal D.P.R. n. 327/2001 e ss.mod.(comma 3).

Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.

Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro 180 giorni. Per i procedimenti per cui non sono prescritte le procedure di VIA, il procedimento unico deve essere concluso entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda (comma 4).

Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo, in caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine dei 180 giorni, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate.

Se non si perviene ancora alla definizione dell’intesa, entro i sessanta giorni successivi, si provvede all’autorizzazione con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture.

Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

Ai sensi del comma 4-quaterdecies, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l’aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies[29].

Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell’ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici.

In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo.

Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità.

Ai sensi del comma 5, le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai princìpi e ai termini temporali di cui all’articolo 1-sexies stesso, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

 


 

 

Articolo 15
(Interpretazione autentica su fruizione di incentivi da fonti rinnovabili)

 

L’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011[30].

L’articolo 25, comma 1 dispone che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applica il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo D.Lgs. n. 28.

La norma di interpretazione autentica qui introdotta dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento[31] connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all’articolo 3, comma 4-bis del D.L. n. 78/2009), il citato articolo 25, comma 1 si interpreta nel senso che al 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica.

A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all’incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall’entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell’energia elettrica che termica.

 

Si ricorda che il D. Lgs. n. 28/2011 ha operato una profonda riforma del sistema degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il D.Lgs. in questione si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2013. Infatti, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs., per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012 si continua ad applicare il precedente sistema di incentivazione (i cd. “certificati verdi[32]) con i correttivi contenuti nel medesimo articolo 25, ai commi 2 e ss.

Il periodo di diritto al rilascio dei Certificati Verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è stabilito in 8 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale, fissata dal titolare dell’impianto all’atto della prima emissione.

Si ricorda in proposito che l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui c.d. “Certificati Verdi”[33] era stato esteso all’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, dal comma 71, art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239[34] (c.d. Legge Marzano), successivamente abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006, art. 1, comma 1120).

Il comma 4-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 78/2009 ha riconosciuto il diritto all’emissione dei certificati verdi (CVTLR), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999[35], per l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Il periodo di diritto al rilascio dei Certificati Verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è stabilito in 8 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale, fissata dal titolare dell’impianto all’atto della prima emissione.

 

Il comma 4-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 78/2009 è stato abrogato dal comma 11 dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 28/2011, il quale, come sopra detto nel prevedere che agli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applichi il precedente sistema, al comma 5 ha demandato a decreti del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità per l'attuazione dei nuovi sistemi di incentivazione, nonché, alla lettera c), la disciplina delle modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, ai nuovi incentivi (ricadenti nella tipologia di cui al comma 3 del medesimo articolo 24), in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati.Il D.M. 6 luglio 2012, all’articolo 20, ha dato attuazione a tale previsione, introducendo disposizioni per il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni dal 2012 fino al 2015.

 


 

Articolo 17
(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed
Ecolabel UE)

 

L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

Durante l’esame al Senato, è stata integrata la parte della disposizione in cui sono elencate le predette registrazioni e certificazioni ambientali. Oltre al possesso della registrazione al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS)[36] da parte delle organizzazioni pubbliche e private, è stato previsto che costituisca un elemento di preferenza nell’assegnazione dei finanziamenti in materia ambientale:

-        il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, emessa da un organismo di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

 

La norma tecnica UNI EN ISO 14001:2004 è uno standard internazionale di carattere volontario volto a certificare il Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni. E’ stata recentemente pubblicata la revisione della predetta norma, ossia la UNI EN ISO 14001:2015.

Il regolamento n. 765/2008 prevede norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

 

-        il possesso della certificazione ISO 50001 relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008;

 

La norma tecnica ISO 50001 prevede i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di consentire che un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. Per quanto riguarda il possesso della certificazione ISO 50001, il d.lgs. n. 102 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica prevede, tra l’altro, per le diagnosi energetiche delle grandi imprese e delle PMI, anche la possibilità di adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.

 

-           il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). Il testo approvato dalla Camera prevedeva che costituisse elemento di preferenza la richiesta di contributi per ottenere il marchio Ecolabel.

 

L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Il marchio è stato istituito nel 1992 con il Regolamento CE n. 880/92, poi revisionato dal Regolamento CE n. 1980/2000, sostituito dal Regolamento CE n. 66/2010 del 25 novembre 2009, in vigore dal 19 febbraio 2010. I produttori di beni e i fornitori di servizi, gli importatori, i venditori all’ingrosso e al dettaglio di prodotti e servizi che utilizzino il proprio marchio, possono richiedere l'Ecolabel, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti. Il rispetto dell’ambiente deve essere certificato attraverso una serie di criteri definiti per ogni categoria di prodotto, valutati sulla base di un’analisi della vita dei prodotti/servizi sui costi di smaltimento, sugli imballi e sui consumi, con l’obiettivo di favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti e servizi.

 

Al Senato è stata infine soppressa la parte della disposizione che ne prevedeva l’applicazione prioritaria per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020.

 

 


 

 

Articolo 18
(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)

 

L’articolo 18 disciplina, con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP).

Il nuovo art. 68-bis prevede, in particolare, al comma 1 l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:

-      acquisto di lampade e di servizi per l’illuminazione pubblica (lettera a);

-      attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio (lettera b);

-      servizi energetici per gli edifici (lettera c).

Durante l’esame al Senato, la lettera a) del comma 1 del citato articolo 68-bis è stata modificata al fine di inserire, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, anche l’acquisto di alimentatori elettronici.

E’ stato, inoltre, aggiunto un nuovo comma 2, che prevede una clausola di invarianza finanziaria allo scopo di precisare che dall'attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

 

Si ricorda che il disegno di legge, che delega il Governo all’attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della relativa normativa (A.C. 3194-A), in corso di esame parlamentare, reca, tra i principi e i criteri direttivi, la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione e la valorizzazione delle esigenze di sostenibilità ambientale.

 

 


 

 

Articolo 20
(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)

 

L’articolo 20 in esame interviene sull’articolo 41 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza - allorquando necessitino di sostituzione -  devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea.

La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche.

Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 41 sopra commentato tutti i segnali e dispositivi luminosi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

 

 


 

 

Articolo 21
(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

 

L’articolo 21 prevede misure volte al sostegno della qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali.

In particolare, il comma 1, modificato al Senato, prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato Made Green in Italy. Viene stabilito che il previsto schema adotti la metodologia per la determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea e che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca le modalità di funzionamento del suddetto schema. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, l’istituzione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

 

Si ricorda che la raccomandazione 2013/179 promuove l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni. Tale raccomandazione presenta negli allegati II e III, rispettivamente, la guida sull'impronta ambientale dei prodotti (PEF), che misura, sulla base di vari criteri, le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio nel corso del rispettivo ciclo di vita, e la guida all’impronta ambientale delle organizzazioni (OEF), che misura, sulla base di vari criteri, le prestazioni ambientali di organizzazioni che forniscono prodotti/servizi nella prospettiva del ciclo di vita.

 

Conseguentemente, il comma 2, che prevede che le azioni da intraprendere siano definite tenendo conto delle indicazioni previste nella Comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, è stato modificato, con la soppressione del riferimento al Piano per la qualificazione ambientale, sostituito con il richiamo al citato schema Made Green in Italy del comma 1.

Anche il comma 3 è stato oggetto di modifica da parte del Senato in quanto gli obiettivi, che si prevede siano raggiunti (elencati nelle lettere da a) a d)), non sono più riferiti alle azioni contenute nel Piano, ma al citato schema e al relativo regolamento. E’ stata, altresì, modificata la lettera c), che prevede ora il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Con riferimento ai prodotti agricoli, si ricorda che il Regolamento n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ha previsto che la Commissione europea (entro il 4 gennaio 2014) presentasse una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare, tra l’altro, un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta per assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale, anche con la finalità di miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni di carbonio grazie a catene brevi di distribuzione (articolo 55). Tale Relazione è stata presentata il 6 dicembre 2013: COM(2013) 866 final.

Nella Relazione la Commissione rileva che l'indicazione facoltativa di qualità potrebbe rispondere alle principali aspettative dei consumatori, che vogliono conoscere la provenienza del prodotto e le caratteristiche della filiera. Tuttavia per motivi giuridici un'indicazione facoltativa di qualità non comporterebbe un logo/simbolo ma esclusivamente un testo. L'indicazione facoltativa di qualità avrebbe una serie di vantaggi: è strumento agevole che comporta oneri amministrativi e finanziari piuttosto modesti; può offrire una protezione contro gli usi impropri, le frodi e le pratiche ingannevoli; apre la strada ad altri meccanismi di sostegno dell'UE, in particolare nel quadro dello sviluppo rurale.

Per quanto riguarda il mantenimento dei regimi di etichettatura nazionali, regionali e locali, pubblici o privati e la loro coesistenza con un possibile strumento a livello di UE, è necessario esaminare con quali modalità garantire una simile compresenza e valutare se essa possa condurre a una maggiore complessità per i consumatori.

E’ stata, infine, soppressa la lettera d), che prevedeva l’aumento del livello di trasparenza e della capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia derivanti da norme nazionali e internazionali, sia derivanti da esperienze e progetti nazionali e internazionali.

Si segnala, infine, che la Direttiva n. 2015/1535 prevede una procedura d’informazione alla Commissione UE nel settore delle regolamentazioni tecniche dei prodotti. In particolare l’articolo 5, al paragrafo 1, prescrive che “gli Stati membri comunicano alla Commissione UE “ogni progetto di regola tecnica” salvo il caso in cui si tratti di “semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea”. In quest’ultimo caso è comunque necessaria una informazione sulla stessa. Deve altresì essere resa l’indicazione dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, Inoltre il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che sia comunicato “senza indugio” alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

 


 

 

Articolo 22
(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)

 

L’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, anche i contratti contemplati dall’art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

 

L’introduzione, nel codice civile, dei succitati contratti tra gli atti soggetti a trascrizione relativi ai beni immobili è stata operata dal comma 3 dell’art. 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, con la finalità di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori[37] e, quindi, dare sostanzialmente copertura legislativa alla perequazione urbanistica[38].

Si ricorda che, nel sistema fondiario, la trascrizione dell’atto ha efficacia costitutiva e non solo dichiarativa. Con il termine intavolazione ci si riferisce alla materiale iscrizione nel libro fondiario mentre per prenotazione si intende la possibilità di far iscrivere dal giudice tavolare un atto o una sentenza che non ha, al momento, tutti i requisiti per l’intavolazione (bensì solo quelli generali previsti dal nuovo testo della legge generale sui libri fondiari). La prenotazione opera l’acquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima. La giustificazione è data: da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l’intavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione; dalla definitività o esecutività di atti e provvedimenti inerenti il diritto in questione; da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione.

La norma in esame riproduce integralmente il testo dell’Atto Senato 1705. Nella relazione illustrativa del citato A.S. 1705 viene sottolineato che la nuova disciplina civilistica sulla trascrizione dei citati contratti relativi a diritti edificatori rende necessaria la modifica dell'art. 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, che individua i diritti che possono essere oggetto di intavolazione e prenotazione), al fine di garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori anche nel sistema tavolare.

La questione riguarderebbe in particolare le province di Trento e Bolzano[39], di Trieste e Gorizia, nonché di alcuni comuni, ove il c.d. “sistema tavolare”, derivante dall’ordinamento giuridico austro-ungarico, è ancora oggi vigente[40].

 

 


 

 

Articolo 23
(Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi)

 

L’articolo 23 prevede misure volte a favorire l’acquisto di prodotti derivanti da materiale "post consumo".

Durante l’esame Senato, gli interventi previsti dall’articolo 23 attraverso l’introduzione dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies nel d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), vengono estesi anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

 

Accordi e contratti di programma e incentivi (articolo 206-ter)

 

In particolare, il nuovo articolo 206-ter del d.lgs. 152/2006 disciplina la stipula di accordi e contratti di programma aventi ad oggetto l’erogazione degli incentivi. Il riferimento ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi è stato aggiunto nella rubrica e tra le finalità dell’articolo.

Rientrano, inoltre, nel novero dei soggetti che possono stipulare accordi e contratti di programma anche le imprese che producono prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio con priorità per i beni provenienti dai rifiuti. Il testo approvato dalla Camera invece faceva riferimento ai beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (articolo 206-ter, comma 1, lettera a)).

Sulla base di un’altra modifica del Senato, sono stati altresì inclusi tra i soggetti abilitati alla stipula dei predetti accordi e contratti di programma tutte le associazioni senza fini di lucro (è stato espunto il richiamo al volontariato presente nel testo approvato dalla Camera), nonché le associazioni di promozione sociale, le imprese artigiane e le imprese individuali (art. 206-ter, comma 1, lettera e)).

Per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi oggetto degli accordi di programma, sono aggiunte tra i beneficiari:

-           le attività imprenditoriali di produzione dei beni derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio con priorità per i beni provenienti dai rifiuti, di produzione dei materiali post consumo (nel testo della Camera era prevista solo l’attività imprenditoriale di preparazione) e di produzione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (nel testo della Camera era prevista solo l’attività di commercializzazione) (articolo 206-ter, comma 2, lettera a));

-           le attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione (articolo 206-ter, comma 2, lettera b)).

Durante l’esame al Senato è stato stabilito che le modalità di stipula degli accordi e dei contratti, fissate con decreto ministeriale (vedi infra), seguano criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali (articolo 206-ter, comma 4).

L’articolo 206-ter, comma 4 prevede un decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e per fissare le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.

 

Livello degli incentivi (articolo 206-quater)

 

Durante l’esame al Senato, il disposto dell’articolo 206-quater è applicato anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

In particolare, nel comma 1 dell’art. 206-quater, un decreto interministeriale definisce il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo, presenti nei manufatti, per i quali sono erogati gli incentivi previsti. Nel comma 3 si precisa che l’incentivo per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati venga applicato ai soli manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post-consumo, in misura almeno pari alle percentuali indicate nella stessa tabella di cui all'Allegato L-bis.

 

Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti (articolo 206-quinquies)

 

Durante l’esame al Senato, quanto previsto nell’articolo 206-quinquies è applicato anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Nell’ambito degli incentivi all’acquisto di prodotti derivanti da materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico è stata espunta la specificazione presente nel testo approvato dalla Camera riguardante la carta riciclata, il vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e il compost di qualità.

L’articolo 206-quinquies demanda a un regolamento la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati

 

Azioni premianti (articolo 206-sexies)

 

Durante l’esame al Senato, le previsioni dell’articolo 206-sexies, che prevede azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche, sono applicate anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Viene aggiunto inoltre dal Senato un riferimento alla norma tecnica UNI 11532:2014 (Caratteristiche Acustiche Interne di Ambienti Confinati).

In particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 206-sexies prevedono per i bandi riguardanti le gare di appalto per l’incremento energetico degli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose (art. 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) tramite l'applicazione di punteggi premianti l'utilizzo di materiali "post consumo", in base a percentuali stabilite in appositi decreti ministeriali.

 

Durante l’esame al Senato è stata soppressa la norma transitoria prevista nel comma 4 dell’art. 206-sexies, che, nelle more del riordino della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995), imponeva alla P.A. di prevedere nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica (e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione) degli edifici scolastici, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma Uni 11367/2010 e riportati nell'allegato L-ter anch’esso soppresso.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Con riferimento alle disposizioni che introducono incentivi per l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati, si segnala che la finalità di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) è stata ribadita, da ultimo, dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il programma individua quattro linee di azione prioritarie: una migliore attuazione della legislazione ambientale dell'UE; una migliore informazione; la garanzia di investimenti a sostegno della politica ambientale e del cambiamento climatico; la piena integrazione dell'ambiente nelle altre politiche unionali. Infine, il Programma si prefigge di rendere le città dell'Unione più sostenibili e di rendere più incisiva l’azione dell'Unione europea a livello internazionale sui temi dell'ambiente e del clima.

Si ricorda, inoltre, che – come preannunciato nel programma di lavoro per il 2015 - la Commissione ha ritirato la proposta di revisione degli obiettivi europei di smaltimento dei rifiuti – fissati dalla direttiva quadro 2008/98/CE – che era stata presentata nel luglio 2014 dalla precedente Commissione presieduta da Barroso. Secondo quanto dichiarato dal Presidente Juncker, sarà presentata una nuova proposta entro la fine del 2015.

La proposta presentata nel 2014 indicava un obiettivo di riciclaggio del 70% dei rifiuti urbani e dell’80% degli imballaggi entro il 2030, con il divieto dello smaltimento in discarica dei rifiuti riciclabili entro il 2025.

 

 


 

 

Articolo 25
(Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

 

L’articolo 25 prevede l’inclusione dei rifiuti in plastica compostabile - certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) - tra i materiali ammendanti (compostato misto), ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 75/2010.

Durante l’esame al Senato, l’articolo 25 è stato modificato comprendendo nell’ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera invece provvedeva a escludere i prodotti assorbenti per la persona.

 

L'articolo in esame provvede ad inserire quanto disposto attraverso una integrazione all'allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 2010. Ai sensi del predetto d.lgs., gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro.

I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 2010. Il punto 2 del predetto allegato, al numero 5, include tra gli ammendanti il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

 

 


 

 

Articolo 26
(Fertilizzanti collettivi)

 

L’articolo 26, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

 

Si valuti l’opportunità di configurare la disposizione introdotta come novella al decreto legislativo n.75/2010.

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L.gs n.75/2010 si intendono per «fertilizzanti», tra gli altri, i prodotti e i materiali definiti «correttivi»: sono tali i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3.

Tale Allegato riporta, al punto 2.1, tra i “Correttivi calcici e magnesiaci” i materiali indicati nella disposizione in esame nei termini seguenti:

§  gesso di defecazione (indicato al n. 21), come il prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio. Per esso, è obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (come, ad esempio, i tessuti animali), mentre è consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale;

§  carbonato di calcio di defecazione (indicato al n. 22), come il prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica. Per esso, è obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (come, ad esempio, i tessuti animali), mentre è consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale.

L’art. 7 del D.Lgs. 75/2010 detta disposizioni specifiche per i concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto, richiedendo che essi siano conformi alle disposizioni di cui all’Allegato 9.

Per garantire la tracciabilità dei prodotti in esame, gli art. 9 e 10 hanno istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Registro dei fertilizzanti» ed una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza.

Il decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel G.U. n.102 del 4 maggio 1999, recante il codice di buona pratica agricola, è stato adottato in attuazione:

-        dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole, che ha previsto la fissazione di un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori in relazione ad appositi elementi indicati nell'allegato II della medesima direttiva

-        dell’ art. 37, comma 2, paragrafo c) della legge 22 febbraio 1994, n. 146, - legge comunitaria 1993 -, che ha previsto l’individuazione di criteri generali per la predisposizione da parte delle regioni e province autonome di codici di buona pratica agricola che consentano un adeguato utilizzo degli effluenti zootecnici in relazione alle caratteristiche territoriali

 


 

 

Articolo 27, comma 1
(Pulizia dei fondali marini)

 

L’articolo 27, comma 1, consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con le predette associazioni, la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche e il comune territorialmente competenti.

Durante l’esame al Senato, il comma 1 è stato modificato includendo, nelle operazioni di raggruppamento e gestione della raccolta dei rifiuti, i rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula dei previsti accordi di programma finalizzati all’individuazione dei porti dotati di siti idonei.

 

 

 


 

 

Articolo 29
(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

 

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Tralasciando le parti non modificate (vale a dire i commi 1, 2, relativi al trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti, e il comma 5 che detta una disposizione relativa al SISTRI), i commi oggetto di modifica riguardano l’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero (comma 3), nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti (comma 4). Completa l’articolo in esame il nuovo comma 6, inserito nel corso dell’esame al Senato, relativo alla semplificazione per gli imprenditori agricoli delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

 

Una prima modifica operata nel corso dell’esame al Senato riguarda il comma 3 dell'articolo in esame, che, al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo, consente, in deroga a quanto disposto in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, l’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’ambiente del personale in posizione di distacco o di comando presso il medesimo Ministero.

Tale inquadramento potrà avvenire, a domanda dell’interessato, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il soggetto medesimo[41].

La modifica operata nel corso dell’esame al Senato è limitata a differire al 31 dicembre 2016 il termine per l’inoltro della richiesta, in ragione del fatto che quello inizialmente contemplato (31 dicembre 2014) è ormai superato.

 

Il comma 4 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti sostituendo il vigente comma 12 dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, con due nuovi commi 12 e 12-bis, il secondo dei quali è stato modificato ed integrato nel corso dell’esame al Senato.

Il comma 12-bis elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. In estrema sintesi tali informazioni riguardano: la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani (RSU); la percentuale di raccolta differenziata totale e una serie di informazioni relative agli impianti (che per alcuni tipi di impianto includono le quantità in ingresso e in uscita, suddivise per codice CER).

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che:

§  i dati su produzione totale e pro-capite di RSU devono essere suddivisi per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per comune (nuova lettera a) del comma 12-bis);

§  oltre alla percentuale di raccolta differenziata totale deve essere indicata anche la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati (nuova lettera b) del comma 12-bis);

§  per le discariche, oltre alle informazioni già previste dal testo approvato dalla Camera, deve essere fornito anche il dato relativo alla quantità di percolato prodotto (nuova lettera f) del comma 12-bis).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la proroga (contenuta nel comma 5 del testo approvato dalla Camera) riguardante l’applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, in quanto sul punto è intervenuto l’art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 (c.d. milleproroghe)[42].

 

Il comma 7, inserito nel corso dell’esame al Senato, semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Tale formulario, ai sensi del comma 2 dell’art. 193, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

 

Il comma in esame introduce un periodo al predetto comma 2 del citato articolo 193, che consente agli imprenditori agricoli di delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Si ricorda che il comma 9-bis del medesimo articolo 193 dispone che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Lo stesso comma 9-bis stabilisce che non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

 

Viene altresì previsto che, con un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio.

La norma, nel riferirsi al deposito temporaneo, ne richiama la definizione normativa contenuta nella lettera bb) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui con il termine «deposito temporaneo» si intende “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1)  i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2)  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3)  il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4)  devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5)  per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

 

 


 

 

Articolo 30
(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

 

L’articolo 30 introduce per i produttori iniziali o altri detentori dei rifiuti di rame, che non provvedono direttamente al loro trattamento, un obbligo di consegna unicamente a favore di determinati soggetti.

Durante l’esame al Senato, l’applicazione dell’articolo è stata estesa anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Nello specifico, l’articolo 30 aggiunge il comma 1-bis all'articolo 188 del decreto legislativo n.152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), al fine di obbligare il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi o non ferrosi, che non provvede direttamente al loro trattamento, alla consegna dei medesimi rifiuti unicamente alle seguenti imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti.

La norma consente inoltre la possibilità di consegna dei suddetti materiali anche ad:

- un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti;

- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006[43], ovvero addetto al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152 del 2006.

Il medesimo comma 1-bis prevede, inoltre che alla raccolta e al trasporto di detti rifiuti non si applichi il regime semplificato, di cui all'articolo 266, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previsto in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

In sostanza, i soggetti abilitati alla raccolta e al trasporto in forma ambulante di tali materiali dovranno adempiere agli obblighi previsti in via ordinaria con riguardo al catasto dei rifiuti, al registro di carico e scarico, al trasporto dei rifiuti, nonché all’albo nazionale dei gestori ambientali.

Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2014 si applica la disciplina dettata dal regolamento 715/2013/UE, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.


 

 

Articolo 31
(Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

 

L’articolo 31, inserito durante l’esame al Senato, modifica (al comma 1) la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008, provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all’interno della parte sesta del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Il comma 2 dell'articolo in esame provvede conseguentemente ad abrogare l’art. 2 del D.L. 208/2008, la cui disciplina però continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

Il successivo comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Di seguito si illustrano in dettaglio i contenuti della nuova disciplina delle transazioni prevista dal comma 1.

La nuova procedura per le transazioni

La nuova procedura per addivenire alla stipula di un contratto di transazione si differenzia decisamente da quella prevista dall’art. 2 del D.L. 208/2008, come appare evidente dal diagramma di flusso presentato nel seguito.

FASE 1 – L’INIZIATIVA

La prima differenza degna di nota, tra la procedura oggi vigente e quella prevista dall'articolo in esame, risiede nel fatto che l’iniziativa della procedura non viene affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), bensì al soggetto nei cui confronti il MATTM ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di SIN o intrapreso la relativa azione giudiziaria (comma 1 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

FASE 2 – LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL MATTM

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale, il MATTM, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti previsti dal comma 2. In caso contrario respinge la proposta.

Il comma 2 citato prevede le seguenti condizioni per la ricevibilità, da parte del MATTM, della proposta di transazione (comma 2 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale), la quale deve:

§  individuare gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

§  tener conto (ove sia formulata per la riparazione compensativa) del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

§  contenere (ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative) una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

§  prevedere comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

§  tener conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche (contenuta nel titolo V della parte quarta del Codice dell’ambiente);

§  contenere l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

 

Lo stesso comma 2 prevede altresì che, in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, la proposta può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti.

FASE 3 – CONFERENZA DI SERVIZI E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il MATTM convoca, entro 30 giorni, una conferenza di servizi, la quale decide (approva, respinge o modifica la proposta di transazione) entro 180 giorni dalla convocazione (commi 4 e 5 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

Per quanto riguarda i soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi, la nuova disciplina prevede la partecipazione della regione e degli enti locali territorialmente coinvolti, mentre il testo attualmente vigente prevede che alla Conferenza partecipino i “soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile”.

La stessa Conferenza, in base alla nuova disciplina, è tenuta ad acquisire il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Con riferimento al contenuto del parere di ISPRA e ISS, il comma 4 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale dispone che, in ogni caso, il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.

Per quanto riguarda invece le determinazioni assunte all'esito della Conferenza di servizi, viene ribadito quanto già previsto dalla disciplina vigente, vale a dire che esse “sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti” (comma 5 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

Analogamente, rimangono sostanzialmente immutate le norme finalizzate a garantire la trasparenza degli atti e la possibilità di presentare osservazioni.

Il testo vigente dell’art. 2 del D.L. 208/2008 stabilisce che lo schema di contratto è reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo e che, entro i successivi trenta giorni, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire ai partecipanti alla conferenza di servizi (che dovrà pronunciarsi sullo schema di contratto) note di commento sullo schema di contratto. Il nuovo testo invece si limita a stabilire che “della conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni”.

FASE 4 – L’ACCETTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

La deliberazione finale della Conferenza di servizi è comunicata al soggetto proponente per l'accettazione, che deve intervenire nei successivi 60 giorni (comma 5 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

FASE 5 – LO SCHEMA DI TRANSAZIONE

Dopo l’accettazione dell'interessato, il MATTM predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato (comma 6 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

Con riferimento al parere dell’Avvocatura, la nuova disciplina sottolinea che esso deve valutare lo schema anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

FASE 6 – LA SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Acquisito il parere dell’Avvocatura, lo schema di transazione deve essere sottoscritto per accettazione dal proponente (comma 7 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

FASE 7 – L’APPROVAZIONE CON DECRETO DEL MATTM

L’ultima fase della procedura prevede l’adozione dello schema con D.M. Ambiente, mentre l’attuale disciplina demanda l’atto finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un’altra differenza degna di nota è la sottoposizione, del D.M. con cui il MATTM approva il contratto di transazione, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 20/1994 (comma 7 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale).

 

La procedura finora analizzata può essere sintetizzata, nelle sue linee principali, nel seguente diagramma di flusso, che illustra le fasi della procedura e i principali attori coinvolti.

 

    Procedura ex art. 2 D.L. 208/2008                                            Nuova procedura

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Relativamente agli effetti conseguenti all’approvazione della transazione, nella nuova disciplina scompaiono le varie disposizioni che sono attualmente previste dai commi 5, 5-bis e 7 dell’art. 2 del D.L. 208/2008.

Il citato comma 5 dispone che la stipula del contratto di transazione comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Lo stesso comma dispone che sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data.

Ai sensi del successivo comma 5-bis la stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto.

Il comma 7 dispone poi che i soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalla transazione, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009.

Tale fondo è stato istituito dal citato art. 7-quinquies, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

 

Merita infine ricordare la disposizione contenuta nel comma 8 del nuovo art. 306-bis del Codice ambientale, che conferma quanto attualmente previsto dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. 208/2008 relativamente al caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del MATTM.

In tal caso viene previsto che il MATTM, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni ed escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.

 

 


 

Articolo 32
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

 

L’articolo 32 interviene sull’articolo 205 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell’ambiente), che disciplina gli obiettivi della raccolta differenziata dei comuni anche attraverso la previsione di riduzioni del tributo speciale per la riduzione dei rifiuti in discarica collegate al superamento del livello di raccolta differenziata.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata modificata la lettera b) che prevede l’applicazione dell’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa) direttamente a carico dei comuni (e non più a carico dell’Autorità d’ambito, che poi ripartisce l’onere di tale addizionale tra i comuni inadempienti, come previsto a legislazione vigente), che non abbiano raggiunto le percentuali indicate al comma 1 dell’art. 205[44].  La modifica del Senato non innova sostanzialmente rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera in quanto la sostituzione dell’Autorità d’ambito con i comuni era già prevista nel testo della Camera. L’unica differenza consiste nell’aggiunta del riferimento al conseguimento degli obiettivi a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero al comune alla stregua di quanto previsto dalla novella alla lettera a), che non viene modificata. Ne consegue che il comma 3 dell’art. 205 viene integralmente sostituito.

 

Il vigente comma 3 dell’art. 205 prevede infatti, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, l’applicazione dell’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

 

Durante l’esame al Senato è stata, altresì, introdotta la lettera d) che modifica il comma 6 dell’art. 205, che consente alle Regioni di disporre con legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente, l’indicazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, allo scopo di richiamare e di fare salvi gli obiettivi indicati dall’articolo 181, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006, la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente ai sensi della decisione 2011/753/UE.

 

L’articolo 181, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006 stabilisce che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, aumenti complessivamente almeno al 50% in termini di peso.

La decisione 2011/753/UE ha stabilito regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

 

L’ultima modifica apportata dal Senato riguarda il comma 2 dell’articolo in esame, che prevede l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, nel termine massimo di ventiquattro mesi (nel testo approvato dalla Camera il termine massimo era dodici mesi) dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 


 

 

Articolo 33
(
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti)

 

L’articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco. Detto contributo sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l’alternatività all'imposta di soggiorno.

A tal fine viene sostituito l’articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale, che ha istituito per i comuni delle isole minori la cd. imposta di sbarco.

 

L’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco

 

L'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 (decreto legislativo in tema di federalismo municipale) attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

- comuni capoluogo di provincia;

- unioni dei comuni;

- comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio comunale, è applicabile - secondo criteri di gradualità - in proporzione al prezzo, sino all'ammontare di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a: interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; relativi servizi pubblici locali.

L'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (sostituito dalle norme in esame) ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali. L'imposta di sbarco si applica ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori (intendendosi persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro); dagli studenti pendolari (cioè studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio) e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (cioè dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

L'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010 ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

 

Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente, l’istituzione di tale contributo dovrà avvenire con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme vigenti; rispetto all’assetto attuale, esso può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Il contributo di sbarco dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avviene oggi per l’imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni attuali, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Rispetto alla vigente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Sono riprodotte le vigenti disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni

 


 

 

Articoli 34 e 35
(Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica)

 

L’articolo 34, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina della c.d. ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell’art. 3 della L. 549/1995), al fine di:

§  estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1);

§  modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).

La disciplina vigente prevista dal comma 27 dell’art. 3 della L. 549/1995 stabilisce che il tributo è dovuto alle regioni, ma prevede altresì che il 10% del tributo sia destinato alle province e che il 20% del gettito da esso derivante, al netto della quota destinata alle province, confluisca in un fondo della regione con finalità ambientali (vedi infra). Il comma in esame elimina la quota (attualmente pari al 10% del tributo) destinata alle province e destina l’intero tributo, e non solo il 20% del gettito, al fondo regionale con finalità ambientali.

Il comma 27 prevede che il fondo regionale citato sia destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

 

Si fa notare che sulla disciplina del tributo interviene anche l’articolo 32 del disegno di legge, che detta disposizioni per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio.

 

L’articolo 35 modifica il comma 40 dell’art. 3 della L. 549/1995 che già, nel testo vigente, assoggetta al pagamento dell’ecotassa, nella misura ridotta del 20%, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili.

La modifica è finalizzata a precisare che l’ecotassa nella misura ridotta si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (operazione classificata come D10 nell’allegato B alla parte IV del Codice dell’ambiente).

Si fa notare che l’operazione di incenerimento, se con recupero di energia, rientra anche tra le operazioni di recupero contemplate dall’allegato C alla parte quarta del Codice dell’ambiente, come operazione R1 “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”. In base alla nota 4 contenuta nel medesimo allegato però, gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi nell’operazione R1 solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore alle seguenti soglie (calcolate in base alla formula di efficienza energetica indicata nell’allegato C):

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

 

Si fa notare che le disposizioni dettate dagli articoli in esame sembrano accogliere le raccomandazioni contenute nella “Relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” (Doc. CCXXIV, n. 1). In tale relazione si auspica infatti la “revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica e aumento della quota del tributo che le Regioni devono destinare alla promozione di misure di prevenzione dei rifiuti”.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

In materia di incenerimento di rifiuti, si segnala che la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (COM(2011)571) prevede che, entro il 2020 i rifiuti saranno gestiti come una risorsa.

In particolare, i rifiuti pro capite saranno in fase di netto declino. Il riciclaggio e il riuso dei rifiuti saranno opzioni economicamente interessanti per gli operatori pubblici e privati, grazie alla diffusione della raccolta differenziata e allo sviluppo di mercati funzionali per le materie prime secondarie. Sarà riciclata una quantità maggiore di materiali, inclusi quelli che hanno un impatto ambientale considerevole e le materie prime essenziali. La legislazione in materia di rifiuti sarà pienamente applicata. Le spedizioni illecite di rifiuti saranno state completamente eliminate. Il recupero di energia sarà limitato ai materiali non riciclabili, lo smaltimento in discarica praticamente eliminato e sarà garantito un riciclaggio di alta qualità.

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) stabilisce, all’articolo 4, la seguente gerarchia dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia

e) smaltimento

Si tratta di un ordine di priorità al quale si deve conformare la legislazione nazionale in materia di rifiuti, con l’adozione da parte degli Stati membri di misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A norma di tale direttiva, l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è consentito solo quando è efficiente dal punto di vista energetico e, in tal caso, può essere considerato una opzione di recupero. Si tratta tuttavia di una scelta subordinata alla mancanza di alternative.

La validità di tale gerarchia è stata, da ultimo ribadita dal Settimo Programma d’azione per l’ambiente (decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013).

 

 


 

 

Articolo 36
(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

 

L’articolo 36, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013).

 

Si tratta di una disposizione che sembra accogliere le raccomandazioni espresse a livello europeo e richiamate nella “Relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” (Doc. CCXXIV, n. 1). In tale relazione si ricorda infatti che nella Relazione n.20/2012 la Corte dei conti europea invitava gli Stati membri a «introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi "paghi quanto butti" e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche».

 

Si rammenta in estrema sintesi che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha disciplinato l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti - TARI e ne ha individuato il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares (contestualmente abrogata). Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Analogamente alla Tares, la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. Sono quindi soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In particolare, nella TARI sono state confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Inoltre, ai sensi del comma 659 (modificato dalle norme in esame) il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo ovvero (comma 660) deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate: la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.

 


 

 

Articolo 37
(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

 

L'articolo 37, modificato nel corso dell’esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Disposizioni strettamente connesse a quelle in esame sono contenute anche nell’articolo 38.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale - ai sensi del comma 650 della legge di stabilità 2014 - è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale. In particolare la disposizione illustrata, che consiste nell'aggiunta di un comma 19-bis all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), si applica alle:

§  utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;

§  utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

 

Tale disposizione, nel testo approvato dalla Camera, riguardava le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare tout court il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato.

In considerazione del contenuto della disposizione, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, andrebbe valutata l’opportunità di una novella all’articolo 1, commi da 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la tassa sui rifiuti (Tari), anziché all’articolo 208, che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In particolare la novella potrebbe riguardare il comma 658, il quale prevede che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Si rammenta in estrema sintesi che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha disciplinato l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti - TARI e ne ha individuato il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares (contestualmente abrogata). I previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) sono stati soppressi dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo della Tares.

 

Il comma 2 introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di prossimità o di comunità. Tale disposizione, che consiste nell'aggiunta di un comma 7-bis all'articolo 214 del D.Lgs. 152/2006 (che disciplina le procedure semplificate per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti), prevede infatti che tali impianti possano essere realizzati e posti in esercizio con una DIA (denuncia di inizio attività) edilizia (il comma in esame fa infatti riferimento alla DIA prevista dal T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Si fa notare che l’art. 17, comma 2, del D.L. 133/2014 ha stabilito che l'espressione «denuncia di inizio attività», ovunque ricorra nel D.P.R. 380/2001, è sostituita da «segnalazione certificata di inizio attività». Tale sostituzione non opera però riguardo alla c.d. “super-DIA”, cioè alla DIA alternativa al permesso di costruire.

La disposizione in esame si applica agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti:

§  da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;

§  da attività agricole e vivaistiche (tali provenienze sono state inserite nel corso dell’esame al Senato, specularmente alle modifiche operate al comma 1, anch’esse volte ad estendere il campo di applicazione al compostaggio individuale effettuato dalle utenze non domestiche per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche).

 

Oltre all’origine dei rifiuti, il comma in esame pone ulteriori condizioni per l’applicazione del regime semplificato in esso contemplato.

Tali condizioni riguardano innanzitutto l’impianto, che deve avere una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue (l’aggettivo “annue” è stato inserito nel corso dell’esame al Senato) ed essere destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Si fa notare che l’aggiunta dell’aggettivo “annue” in realtà ha solo una rilevanza formale, dato che il testo approvato dalla Camera faceva comunque riferimento, seppur in maniera impropria, alla capacità di trattamento annuale dell’impianto.

 

Nel corso dell’esame al Senato tali disposizioni sono state integrate al fine di prevedere:

§  l’acquisizione, sulla citata convenzione, del parere dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente);

§  e la previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

 

Non è stata invece modificata, nel corso dell’esame al Senato, la parte della disposizione che precisa che il regime autorizzatorio in esame è previsto in deroga al comma 7 dell’art. 214 del Codice ambientale (ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'UE).

Il comma 7 citato dispone che la costruzione di impianti che recuperano rifiuti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 214, è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. Lo stesso comma dispone altresì che l'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi dell’art. 214 resta comunque sottoposta alle procedure di autorizzazione ordinarie.

 

Si fa notare che la norma dettata dal comma 2 è analoga a quella inserita nel corso dell'esame al Senato del D.L. 2/2012 e poi soppressa nel corso dell'iter parlamentare: si trattava dell’articolo 1-ter dell’A.C. 4999[45].

 

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

 

Articolo 38
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

 

L’articolo 38, introdotto durante l’esame al Senato, persegue finalità analoghe a quelle del precedente articolo 37, ma con strumenti in parte differenti.

Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, considerato che il comma 1 dell’articolo 38  prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Tali riduzioni sono invece previste, non solo come eventualità, dal comma 1 dell’art. 37.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede altresì l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il comma 2 dell’articolo 37 prevede invece una serie di requisiti che, se rispettati, consentono di realizzare impianti, che sembrerebbero rientrare nel compostaggio di comunità, con una denuncia di inizio attività (DIA).

Il comma 2 dell'articolo in esame inoltre introduce la definizione di “compostaggio di comunità” a cui però non fa riferimento l’art. 37.

 

Ciò premesso, nel seguito si analizzano nel dettaglio le disposizioni dell'articolo in esame.

 

Il comma 1 introduce due nuovi commi (1-septies e 1-octies) all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Il primo periodo del nuovo comma 1-septies, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e i relativi impatti sull'ambiente, affida al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso i piani regionali di gestione dei rifiuti (disciplinati dal’art. 199 del D.Lgs. 152/2006).

In tale comma compare per la prima volta, nella normativa in materia di rifiuti, l’espressione “compostaggio di comunità”, per il quale viene introdotta una apposita definizione normativa dal successivo comma 2 (v. infra).

 

Il secondo periodo del medesimo comma 1-septies consente ai comuni di applicare una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI, introdotta e disciplinata dai commi 639 e seguenti della L. 147/2013), alle utenze che effettuano pratiche di compostaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici.

 

Il nuovo comma 1-octies demanda ad un apposito decreto interministeriale (che dovrà essere emanato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute), l’individuazione dei criteri operativi e delle procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il comma 1-octies contiene altresì una disposizione transitoria, in base alla quale le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, risultano già in possesso di un’autorizzazione ordinaria (ex art. 208 del Codice) o semplificata (ex art. 214 del Codice), possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 1 dell’art. 183 del d.lgs. 152/2006, ove sono contenute le definizioni normative funzionali alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto, al fine di:

§  estendere la nozione di autocompostaggio anche alle utenze non domestiche;

L’attuale definizione di «autocompostaggio» fa infatti esclusivo riferimento al compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.

§  introdurre la definizione di compostaggio di comunità (nuova lettera qq-bis) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006), inteso come il “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

Sembrano rientrare nella definizione testé riportata gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e che sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti disciplinati dall’art. 37.

 


 

 

Articolo 39
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

 

L’articolo 39, comma 1, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Il successivo comma 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di seguito si illustra il contenuto dei commi del nuovo articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame.

 

Il comma 1 prevede, oltre a quanto suindicato, che l’inizio della sperimentazione avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che tale sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente.

Sempre nel corso dell’esame al Senato è stato modificato il campo di applicazione, che nel testo approvato dalla Camera includeva gli imballaggi di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, al fine di sostituire il riferimento agli “altri locali pubblici” con l’espressione “punti di consumo”, di portata più ampia.

 

Il successivo comma 2 dell’art. 219-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che la sperimentazione ha una durata di dodici mesi.

 

Il comma 3, il cui testo è stato confermato durante l’esame al Senato, prevede che la sperimentazione poggi sul sistema della cauzione, con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato (c.d. sistema del vuoto a rendere).

Nel corso dell’esame al Senato è stato invece soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

 

Il comma 4 demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare (adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità della sperimentazione.

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un termine per l’emanazione del decreto, che deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Al Senato è stata altresì sostituita l’ultima parte della disposizione, che demandava al decreto interministeriale anche l’individuazione delle modalità di applicazione di incentivi e penalizzazioni. In luogo di tale disposizione il Senato ha introdotto due nuovi periodi.

Il primo di tali periodi demanda al regolamento la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione (confermando quanto previsto dal testo approvato dalla Camera), ma non prevede più il riferimento alle penalizzazioni. Viene invece stabilito che oltre agli incentivi il regolamento dovrà regolare i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo.

Il secondo dei periodi in questione prevede invece che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Tale ultimo periodo sostituisce il comma 5 (presente nel testo approvato dalla Camera), che viene conseguentemente soppresso, ove si prevedevano disposizioni analoghe.

 

Nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno (COM(2006) 767 def.) si legge che “i sistemi di riutilizzo degli imballaggi funzionano molto bene nel caso degli imballaggi per il trasporto. Tuttavia, il dibattito sul riutilizzo degli imballaggi nell'Unione europea verte per lo più sugli imballaggi delle bevande di largo consumo (che in peso rappresenta circa il 20% del totale degli imballaggi). La questione se gli imballaggi riutilizzabili delle bevande di largo consumo siano preferibili agli imballaggi a perdere, e in quali proporzioni, suscita dibattiti animati. Sull'argomento sono stati realizzati numerosi studi di valutazione del ciclo di vita. Esiste un consenso relativamente forte sugli schemi fondamentali dei risultati, ma i valori assoluti differiscono in qualche misura. La maggior parte degli studi giunge alla conclusione che gli imballaggi riutilizzabili sono più adatti in caso di distanze di trasporto brevi e di tassi di restituzione elevati, mentre gli imballaggi a perdere sono preferibili nel caso di distanze di trasporto maggiori e di tassi di restituzione bassi. In tale contesto, non sembra al momento né possibile né opportuno proporre misure armonizzate per incoraggiare il ricorso agli imballaggi riutilizzabili per le bevande di largo consumo a livello comunitario”. Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione nella risposta all’interrogazione del 2 luglio 2010 preso il Parlamento europeo

 

 


 

 

Articolo 40
(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)

 

L’articolo 40 prevede l'introduzione di nuove misure nel d.lgs. 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) volte al contrasto del fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare. Nel corso dell’esame al Senato sono state ridefinite le fattispecie dei divieti legati all’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare.

Nello specifico, il disposto dell’art. 232-bis del citato decreto, che nel testo approvato dalla Camera prevedeva il divieto di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare e l’obbligo per i comuni di installare appositi raccoglitori, è stato circoscritto ai soli rifiuti di prodotti da fumo sopprimendo il riferimento alle gomme da masticare. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stato inoltre soppresso il riferimento alla decorrenza del divieto a partire dal 1° luglio 2015.

Al Senato è stato aggiunto un nuovo articolo 233-ter che prevede il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente.

Durante l’esame al Senato, è stato modificato il regime sanzionatorio, previsto con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, rimane confermata la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro applicata per l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, mentre la suddetta sanzione viene aumentata fino al doppio per l’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

Durante l’esame al Senato, è stato inoltre modificato il comma 2-bis aggiunto all’art. 263 del d.lgs. 152, in cui si prevede l’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente, al quale viene assegnato il 50% delle risorse provenienti dalle suddette sanzioni amministrative, e si destina il restante 50% delle citate risorse ai comuni in cui sono accertate le violazioni. Nello specifico, l’utilizzo delle risorse del Fondo viene limitato alle attività, per contrastare l’abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, previste dall’articolo 232-bis, commi 1 e 2 (installazione di raccoglitori e attuazione di campagne di sensibilizzazione), mentre l’utilizzo del restante 50% delle risorse assegnate ai comuni viene destinato anche alle campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni.

 

Articolo 43
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

 

L’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tale articolo è stato integrato, nel corso dell’esame al Senato, con l’aggiunta di un comma 4 che contiene una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014 con cui è stata recepita la disciplina in materia di RAEE dettata dalla direttiva 2012/19/UE.

Relativamente alle parti non modificate dell'articolo in esame, si ricorda che le lettere a) e b) del comma 1 modificano l’articolo 227 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori, nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il Codice rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal D.Lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

I commi 2 e 3, prevedono invece due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'art. 41, comma 5, del D. Lgs. 49/2014, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 188/2008, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

Il nuovo comma 4 inserito nel corso dell’esame al Senato contiene, come anticipato, una serie di modifiche puntuali alle norme del D.Lgs. 49/2014 di attuazione della direttiva RAEE (n. 2012/19/UE).

La lettere a) e b) del comma 4 recano modifiche puntuali, rispettivamente, al comma 3 dell’art. 9 e al comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs. 49/2014, relativi all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità.

L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 49/2014, prevede che i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente. L’art. 10, comma 1, prevede poi che i produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo.

La modifica in esame è volta a precisare che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS.

Con l’acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell’UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Le norme internazionali ISO 9001 e 14001 rappresentano un altro strumento volontario per migliorare, rispettivamente, la gestione della qualità per una organizzazione e la gestione della variabile ambientale all'interno di un’impresa o di qualsiasi altra organizzazione.

 

La lettera c) del comma in esame integra, con una disposizione transitoria, il disposto del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 49/2014, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per la determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli fissati dal medesimo decreto legislativo (negli allegati VII e VIII) e conformi alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea.

La disposizione transitoria introdotta stabilisce che nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, continuano ad applicarsi, per i soggetti che vi hanno aderito, gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, finalizzati ad assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE e di qualificazione delle aziende del settore[46].

 

La lettera d) modifica il comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 49/2014, che prevede l’obbligo, per gli impianti/imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, di dotarsi dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall’art. 208 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006).

La modifica in esame è volta a precisare che l’obbligo in questione può essere assolto anche tramite l’ottenimento dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Si fa notare che l’art. 213 del cd. Codice ambientale prescrive, tra l’altro, che le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste, le autorizzazioni di cui al capo IV del titolo I della parte IV del medesimo Codice (comprendente gli articoli da 208 a 213), e quindi anche l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall’art. 208.

 

Le lettere e) ed f) correggono refusi presenti, rispettivamente, nell’articolo 33, comma 5, lettera f), e nell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 49/2014.

La lettera f) del comma 5 dell’art. 33 del D.Lgs. 49/2014 impone al CdC RAEE di trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera d) ai fini della predisposizione della relazione annuale che lo stesso ISPRA deve trasmettere al Ministero dell'ambiente e che, per espressa previsione dell’art. 31, deve contenere “informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso”.

Il rinvio alla lettera d), presente nel testo attualmente vigente della lettera f), è però errato, in quanto la lettera d) impone al CdC RAEE di assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche.

La lettera in esame provvede quindi a far sì che la lettera f) rinvii correttamente alla lettera e), la quale fa riferimento ai dati relativi alla raccolta e al trattamento dei RAEE, che sono, evidentemente, i dati necessari alla stesura della relazione annuale succitata.

L’art. 38, comma 1, fa invece erroneo riferimento al ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), perciò la lettera f) del comma 4 in esame provvede a riferire la disposizione dettata dal comma 1 dell’art. 38 ai RAEE, anziché alle AEE.

 

La lettera g) integra il disposto del comma 3 dell'articolo 38 del D.Lgs. 49/2014 che disciplina l’obbligo di iscrizione, nel registro tenuto dal CdC RAEE, per gli impianti di trattamento dei RAEE.

In particolare il comma 3 citato prevede che, in caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

La lettera in esame stabilisce che la stessa procedura (diffida ed eventuale revoca dell’autorizzazione) si applica anche qualora il CdC RAEE accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

 

 

La lettera h) modifica il primo periodo del punto 1.5.1. dell'allegato VIII del D.Lgs. 49/2014. Il seguente testo a fronte evidenzia tale modifica.

 

Testo attualmente vigente

Nuovo testo

L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

 

 

Procedure di contenzioso

Si segnala che lo scorso 23 settembre la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per il  mancato recepimento della direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, in materia di immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori. Il termine per il recepimento è scaduto il 1° luglio 2015.

 

 


 

 

Articolo 44, comma 1
(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

 

L’articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Il richiamo al rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea è inserito tramite una modifica del primo periodo del comma 1 dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), che disciplina l’adozione delle predette ordinanze qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.  

 


 

 

Articolo 45
(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)

 

L’articolo 45, comma 1, consente alle regioni di promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che:

-    attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e, sulla base di una modifica inserita al Senato, dai rispettivi programmi regionali;

-    ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

Nel testo approvato dalla Camera si richiedeva che i comuni, oltre al conseguimento degli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge,  attuassero le misure di prevenzione e riducessero i rifiuti residuali Al Senato è stato soppresso il riferimento al conseguimento dei predetti obiettivi ed è stata aggiunta la parola “ovvero”, che consente ai comuni di beneficiare degli incentivi anche nel caso in cui le misure di prevenzione non siano accompagnate dalla riduzione dei rifiuti residuali e degli scarti.

Durante l’esame al Senato è stato modificato il comma 2, che prevede da parte delle regioni l’adozione di propri programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti sulla base delle misure del programma nazionale di prevenzione. In particolare, il Senato ha inserito un termine, pari a sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adozione dei programmi regionali e ha previsto, in alternativa all’adozione dei citati programmi, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.

Il comma 3, aggiunto al Senato, consente alle Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste e quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e nel riciclo dei rifiuti, la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. La regione può inoltre affidare ad università od istituti scientifici, mediante convenzioni, studi o ricerche di supporto all’attività degli enti locali allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani.

 

 

 

Procedure di contenzioso

Si segnala che il 22 ottobre scorso la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2015_2165) per aver violato gli articoli 28, 30 e 33 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con riferimento ai piani di gestione di tutte le regioni, ad eccezione di Lazio, Marche, Puglia e Umbria.

Sulla base delle citate disposizioni della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti e procedano alla loro valutazione – e, se opportuno al loro riesame - almeno ogni sei anni. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a informare la Commissione dell’adozione di tali piani e delle eventuali revisioni sostanziali apportate.

Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva:

·     alcune regioni hanno piani di gestione datati, adottati prima del 2008, la cui revisione è tuttora in corso;

·     una regione ha un piano scaduto nel 2013, la cui revisione non è stata ancora avviata;

·     due regioni hanno adottato ciascuna un piano, che non è stato notificato alla Commissione.

 

 

 


 

 

Articolo 47
(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

 

L’articolo 47, aggiunto durante l’esame al Senato, interviene in materia di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica, sostituendo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 36 del 2003[47].

Il comma 1 del nuovo articolo 5 in sostanza prevede quanto già contenuto nel testo vigente a proposito dell’elaborazione e dell’approvazione da parte di ciascuna regione di un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica per il raggiungimento di obiettivi a livello di ambito territoriale ottimale oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, identici a quelli già previsti dal testo vigente e che si ricordano di seguito:

a) entro cinque anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

Rispetto al comma 1 vigente vengono modificati i termini per l’elaborazione e l’approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi considerato che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione, mentre il testo vigente li fa decorrere dalla data di entrata del citato decreto n. 36 del 2003.

 

Il nuovo comma 2 del citato articolo 5 dispone che il previsto programma per la riduzione dei rifiuti biodegrabili da collocare in discarica, approvato dalle Regioni, preveda in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e solo in subordine il loro trattamento, conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.

Nel vigente comma 2 dell’art. 5 si specifica che il suddetto programma prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) stabilisce, all’articolo 4, la seguente gerarchia dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e) smaltimento Si tratta di un ordine di priorità al quale si deve conformare la legislazione nazionale in materia di rifiuti, con l’adozione da parte degli Stati membri di misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. Le citate disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale dall'art. 179 del d.lgs. 152/2006 (c.d Codice dell'ambiente).

 

Altra novità riguarda inoltre il fatto che il previsto calcolo che le regioni, soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% (nuovo comma 3 dell’articolo 5 del d.lgs. 36/2003), devono effettuare sulla popolazione, a cui riferire gli obiettivi contenuti nel programma previsto, va fatto sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio, ma nel momento del maggior afflusso.

Nel testo vigente si stabilisce, invece, che le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10%, devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.

 

Da ultimo, il comma 4 dell’articolo 5, identico al testo vigente, prevede la trasmissione dei suddetti programmi e dei relativi stati di attuazione al Ministero dell’ambiente, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea.

 

 


 

 

Articolo 49
(Miscelazione dei rifiuti)

 

L’articolo 49, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione non espressamente vietate dall’art. 187 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di:

§  consentirne l’effettuazione anche in assenza di autorizzazione;

§  prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

 

L’articolo 187 del D.Lgs. 152/2006 prevede, al comma 1, il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e specifica che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. Il successivo comma 2 disciplina i casi in cui, nell’ambito delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, è possibile procedere, in deroga al divieto stabilito dal comma 1, alla miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali.

Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 22 novembre 2012 e intitolato “Problematiche in materia di gestione dei rifiuti: sottocategorie di discariche e miscelazione dei rifiuti”, all’interno del paragrafo 2 è presente una sezione, intitolata “Determinazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”, ove sono contenute linee guida in materia di miscelazione che le regioni – così si legge nel documento – “concordano di sottoporre … al Ministero dell’Ambiente ai fini di una sua adozione”.

Nelle citate linee guida (a cui si uniformano diverse legislazioni regionali[48]) si stabilisce che “la miscelazione … costituisce attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni riportate negli atti autorizzativi. L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga (al comma 1 dell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006, n.d.r.), dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato”.

La disposizione in esame sembra pertanto intervenire sull’impostazione finora seguita dalle regioni considerato che di fatto si opta per un regime semplificato per le c.d. miscelazioni non in deroga, vale a dire quelle miscelazioni non espressamente vietate dall'articolo 187, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

 

 


 

 

Articolo 50
(Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale)

 

L’articolo 50, aggiunto nel corso dell’esame al Senato, introduce, al comma 1, una disciplina per l’utilizzo, nell’attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 298-bis del d.lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente).

Il comma 2 del medesimo articolo modifica le rubriche del citato art. 298-bis e della Parte quinta-bis del citato decreto legislativo (che si compone del solo art. 298-bis) in modo che facciano riferimento anche ai solfati di calcio.

Di seguito si illustra il contenuto dei nuovi commi 6-bis e 6-ter che il comma 1 dell'articolo in esame aggiunge all’articolo 298-bis.

 

Il comma 6-bis prevede che, fatte salve le disposizioni del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 (recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”), per l’autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, è possibile non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, alle sostanze, ossia agli analiti presenti nei solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali e utilizzati nell’attività di recupero ambientale.

Lo stesso comma fissa, quale condizione per l’esercizio della citata facoltà, la dimostrazione, secondo le metodiche previste dal citato D.M. 5 febbraio 1998, dell’assenza di cedibilità delle suddette sostanze.

Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i limiti tabellari considerati come valori soglia, uguali su tutto il territorio nazionale, al di sotto dei quali il sito si considera “non contaminato”. Secondo la definizione riportata all’art. 240, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, le CSC corrispondono ai “livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica”. Qualora invece la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori CSC allora – come chiarisce l’art. 240, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo – il sito viene considerato “non contaminato”. Le CSC sono individuate nell’Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, che elenca le CSC nel suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso (a verde pubblico, privato e residenziale oppure ad uso commerciale e industriale) dei siti da bonificare, nonché le CSC nelle acque sotterranee.

Per valutare se un sito è potenzialmente contaminato si controlla, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 240, il rispetto dei valori di CSC. Se le soglie CSC sono superate allora occorre effettuare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale “sito specifica”, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Se quindi le CSR sono superate occorrerà procedere alla bonifica del sito al fine di riportarlo in una condizione che garantisca il rispetto delle CSC o dei valori di CSR (solitamente superiori a quelli di CSC) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale “sito specifica”.

Con riferimento alle disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 che vengono fatte salve, si fa notare che il richiamo sembra riferirsi al punto 13.6 dell’allegato 1, suballegato 1, del medesimo decreto. Tale punto 13.6 riguarda i rifiuti individuati come “gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi” provenienti da: produzione di biossido di titanio, di ossido di ferro; produzione di acido citrico e tartarico; produzione di energia elettrica; produzione di refrattari. In particolare il punto 13.6.3 stabilisce, tra l’altro, che tali rifiuti (le cui caratteristiche sono dettagliate nel punto 13.6.2) possono essere utilizzati per recuperi ambientali ma subordinatamente all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al medesimo decreto, ad esclusione del parametro solfati.

 

Il comma 6-ter prevede che, fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del succitato D.M. 5 febbraio 1998, per l’autorità competente è possibile, nell’autorizzare l’utilizzo in attività di recupero ambientale dei solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3.

Lo stesso comma precisa che tale facoltà può essere esercitata a condizione che tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente.

 

Relativamente alle disposizioni dettate dai commi testé analizzati si ricorda il contenuto della risoluzione 7/01057 approvata dalla Commissione VIII (Ambiente) in data 12 dicembre 2012.

 

 


 

Articolo 51
(Norme in materia di Autorità di bacino)

 

L’articolo 51, modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad accelerare il processo, ancora incompleto, di riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo.

 

Si ricorda in proposito che, al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 (che reca in un testo unico norme in materia ambientale, cd. Codice dell’ambiente) ha previsto l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale in ciascuno degli 8 distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64. L’attivazione delle citate autorità è stata condizionata, dal comma 2 dell’art. 63, all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle “vecchie” autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989, abrogata dal D.Lgs. 152/2006) alle “nuove” autorità distrettuali.

Tale decreto attuativo non è però stato adottato. A tutt’oggi quindi non risultano ancora formalmente costituite le “nuove” autorità di bacino distrettuale.

Per ovviare a questa situazione, in via transitoria, con successivi interventi (D.Lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) il legislatore ha disposto che "nelle more della costituzione dei distretti idrografici […] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63" (art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006).

E’ altresì intervenuto l’art. 4 del D.Lgs. 219/2010 che – “ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” – ha assegnato alle “vecchie” autorità di bacino di rilievo nazionale (istituite ai sensi della L. 183/89) il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

Il comma 2 dell’articolo 24 della legge europea per il 2013 (legge 97/2013) dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge 183/1989 sulla difesa del suolo) continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell’attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito. La norma precisa che la finalità della disposizione è quella di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Questo regime transitorio ha quindi consentito (e sta consentendo) di dare attuazione – seppure incompleta, come rilevato dalla Commissione UE – al quadro normativo comunitario in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

 

Il comma 2, modificato durante l’esame al Senato, riscrive l’art. 63 del cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/206) che reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di ridisegnare l'assetto delle autorità medesime.

La definizione di autorità di bacino distrettuale viene introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, che non ha subito modifiche durante l’iter al Senato.

 

Tornando all’esame del comma 2, si analizzano nel seguito le modifiche introdotte dal Senato, con riferimento ai commi del nuovo testo dell’art. 63.

Una prima modifica è stata introdotta al comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali. Tale disposizione è stata infatti integrata al fine di precisare che, nello svolgere le citate funzioni di indirizzo e coordinamento delle Autorità di bacino distrettuali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'ISPRA.

I commi 3-9 disciplinano gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, nonché le relative funzioni, composizione e modalità di funzionamento.

Le modifiche operate dal Senato hanno riguardato i commi 5 e 9, che disciplinano rispettivamente gli organi denominati “Conferenza istituzionale permanente“ e “Conferenza operativa”.

Tali commi sono stati integrati con due identici periodi volti a stabilire, riguardo sia alla Conferenza istituzionale permanente che alla Conferenza operativa:

§  che possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue;

§  che, per la partecipazione dei citati soggetti, sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono state confermate le disposizioni del comma 3, che prevede il mantenimento della sede operativa del bacino idrografico del fiume Serchio, al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio, e del successivo comma 4, che prevede la soppressione delle “vecchie” autorità di bacino (vale a dire quelle istituite dalla L. 183/1989) a partire dalla data di adozione del decreto interministeriale (previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 63) che dovrà disciplinare il trasferimento del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle “vecchie” autorità di bacino. Lo stesso comma prevede altresì una fase transitoria in cui le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle “vecchie” autorità di bacino di rilievo nazionale. Anche il comma 5, che provvede a modificare gli ambiti territoriali delle autorità di bacino distrettuali, non è stato modificato durante l’iter al Senato. Lo stesso dicasi per i commi 6 e 8 – che prevedono, rispettivamente, disposizioni funzionali all’aggiornamento dei piani di gestione e il differimento al 31 dicembre 2016 del termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela – nonché per il comma 7 che prevede - fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - la stipula da parte del Ministero dell'ambiente e delle regioni di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio, progettazione e tecnico-organizzative) attribuite alle autorità di bacino.

 

Sono stati invece modificati durante l’esame al Senato, i commi 9 e 10.

Tralasciando le modifiche di coordinamento operate al comma 9[49], nel seguito si focalizza l’attenzione sulle numerose modifiche apportate al comma 10.

Il comma 10 prevede la predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.

Nel corso dell’esame al Senato tale comma è stato modificato al fine di precisare che la finalità della citata predisposizione è di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni (il testo approvato dalla Camera faceva invece riferimento al rischio idraulico) con la tutela degli ecosistemi fluviali.

Durante l’esame al Senato è stato altresì chiarito che tali programmi dovranno essere predisposti non dagli enti competenti (come prevedeva il testo approvato dalla Camera), ma dalle autorità di bacino, nell’ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti.

Sempre durante l’esame al Senato è stato precisato che tali programmi rappresentano uno strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all’assetto morfologico dei corridoi fluviali.

Il comma 10 dispone altresì che i citati programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque) e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni) e concorrono all'attuazione, secondo quanto specificato nel corso dell’esame al Senato, dell’art. 7, comma 2, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Nel testo approvato dalla Camera veniva invece stabilito che i programmi in questione concorrevano all’attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle citate direttive.

L’art. 7 del D.L. 133/2014, nell’ambito di una serie di misure per la mitigazione del dissesto idrogeologico, stabilisce al comma 2, tra l’altro, che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con apposito D.P.C.M. su proposta del medesimo Ministero e le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della c.d. direttiva acque (n. 2000/60/CE) e della c.d. direttiva alluvioni (n. 2007/60/CE). Lo stesso comma 2 prevede, in particolare, che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma dev’esser destinato almeno il 20% delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato altresì introdotto un periodo, al comma 10 in esame, volto a disciplinare gli obiettivi del programma di gestione dei sedimenti, stabilendo che questo deve tendere:

§  al miglioramento dello stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua;

§  a ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.

 

Sempre durante l’esame al Senato sono state modificate le disposizioni volte a disciplinare il contenuto del programma di gestione dei sedimenti in questione.

Nel testo approvato dalla Camera il programma di gestione dei sedimenti conteneva:

§  il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio;

§  e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, contenente le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua; gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti; gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua.

 

In base al nuovo testo approvato dal Senato, il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a)  definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d’acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all’interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);

b)  definizione, sulla base del succitato quadro conoscitivo, di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l’alterazione dell’equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un’ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c)  identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all’adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo.

La lettera c) detta inoltre una disciplina dettaglia relativa ai criteri da utilizzare per la scelta degli interventi e per l’attribuzione agli stessi di un ordine di priorità.

Tale lettera stabilisce infatti che la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un’adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso.

Viene altresì disposto che tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica.

La medesima lettera statuisce inoltre che l’eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d’acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d’acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento.

All’asportazione dal corso d’acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale.


 

Articolo 52, comma 1
(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

 

L’articolo 52, comma 1, contiene norme per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili in zone classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire[50], attraverso l’aggiunta del nuovo art. 72-bis al d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente). In particolare, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un capitolo per il finanziamento dei predetti interventi.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata modificata l’annualità dell’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e della relativa copertura finanziaria, che è stata aggiornata al 2016, mentre nel testo approvato dalla Camera si faceva riferimento al 2014 (comma 2 del nuovo articolo 72-bis);

Il comma 4 del nuovo art. 72-bis, che dispone il finanziamento degli interventi con priorità per quelli in aree classificate a rischio molto elevato sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente, è stato modificato al Senato prevedendo che il suddetto elenco sia adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

 


 

 

 

Articolo 52, comma 2
(Disposizioni in materia di manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive)

 

L’articolo 52, comma 2, modifica la disciplina relativa agli interventi di "nuova costruzione" - di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) – prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:

-        diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

-        o ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

La norma vigente considera come "interventi di nuova costruzione" l'installazione dei predetti manufatti a patto che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

 

Relativamente alle modifiche normative che hanno interessato negli ultimi anni la disposizione in commento, si ricorda che l'art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 189/2015, ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; l'inclusione di tali interventi era stata disposta premettendo la parola "ancorché", che è stata sostituita dalle parole "salvo che" dall'articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 47/2014, al fine di escludere gli interventi con temporaneo ancoraggio dal novero degli interventi di "nuova costruzione".

 

Il testo approvato dalla Camera, nell’assoggettare al permesso di costruire i predetti manufatti non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sopprimeva invece il riferimento ai manufatti "installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti", che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi. La formulazione approvata dal Senato sostituisce la parte della disposizione vigente relativa ai manufatti installati con temporaneo ancoraggio al suolo, il cui riferimento pertanto non è più presente in conseguenza della nuova disposizione.

 

Articolo 52, comma 3
(Commissari straordinari per il trattamento delle acque reflue urbane)

 

L’articolo 52, comma 3, aggiunto durante l’esame al Senato, modifica il comma 7 dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

La norma in esame aggiunge ai poteri che i commissari straordinari possono esercitare anche il potere previsto al comma 2-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 91 del 2014, ossia la possibilità di delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Il comma 7 dell’articolo 7 del D.L. 133/2014 già prevede che i commissari straordinari esercitino i poteri disciplinati dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 i quali prevedono che i Presidenti di regione, che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari, possano avvalersi per le attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di determinate strutture, e siano titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti.

Si rammenta inoltre che il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 192 del 2014 ha prorogato di nove mesi, ossia al 30 settembre 2015, il termine per l’eventuale attivazione della suddetta procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo anche con la nomina dei citati commissari straordinari.

 

 


 

 

Articolo 53
(Materiali litoidi)

 

L’articolo 53, inserito nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive[51].

Le attività estrattive sono oggetto di disciplina a livello regionale.

La disposizione in esame sembra finalizzata ad intervenire sulla definizione di «materiali da scavo» dettata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.M. 161/2012 (“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”).

Il D.M. 161/2012 che detta le condizioni per cui i materiali da scavo sono considerati sottoprodotti e non rifiuti, e sono pertanto conseguentemente disciplinati dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006[52]. definisce «materiali da scavo» il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera. A titolo esemplificativo la stessa norma include nella definizione i “materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini”, nonché i “residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”. Tale fattispecie viene esclusa dalla definizione di “materiali da scavo” dall’art. 28 del presente disegno di legge, che non ha subito modifiche nel corso dell’esame al Senato

II campo di applicazione del D.M. n. 161/2012, come definito (dall’art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs n. 152/2006, introdotto dall'art. 41, comma 2, del D.L 69/2013 e) dall’art. 3 del medesimo decreto ministeriale, riguarda solo le terre e le rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e da autorizzazione integrata ambientale (AIA), con esclusione dei materiali indicati dall’art. 109 del D.Lgs. 152/2006, sull’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte). La procedura prevista per il riutilizzo di questi materiali da scavo prevede un unico documento (PUT) da sottoporre alle competenti autorità per garantire il rispetto delle condizioni prescritte ai sensi dell’articolo 5 del suddetto D.M. in cui si disciplina in modo dettagliato i contenuti e le modalità di approvazione.

Con l’art. 41-bis del D.L. n. 69/2013, sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, al fine di introdurre una disciplina semplificata per i piccoli cantieri e, in generale, per quelli non soggetti a VIA o AIA, indipendentemente dalle dimensioni in termini di metri cubi, per cui il produttore delle terre deve dimostrare, tramite un'autodichiarazione, il rispetto di una serie di requisiti, come la certezza della destinazione di utilizzo e il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti dal Codice dell’ambiente. L’art. 8 del D.L. 133/2014 ha previsto l’emanazione di un regolamento di delegificazione, a tutt’oggi non emanato, volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

 

 

Andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare la portata della disposizione in commento anche tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 28 del disegno di legge, che esclude i residui di lavorazione di materiali lapidei dalla definizione di materiali da scavo e che non è stato modificato dal Senato, e del fatto che la disciplina sui sottoprodotti è di derivazione europea[53].


 

 

Articolo 54
(Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)

 

L’articolo 54, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell’assetto idrogeologico (comma 1). L’articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso. 

 

In particolare, la lettera a), nel disciplinare l’ambito di applicazione del testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) attraverso un’integrazione del comma 2 dell’articolo 1 di tale testo, precisa che resta ferma la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico.

 

L’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 380/2001 precisa che restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sostituito dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

 

La lettera b) modifica la disciplina riguardante lo sportello unico per l’edilizia intervenendo sull’acquisizione degli atti di assenso e sul rilascio dei provvedimenti. Il numero 1), integrando il comma 1-bis dell’articolo 5 del testo unico in materia edilizia - precisa che lo sportello acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, anche gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico. Il numero 2) prevede che lo sportello provvede anche al rilascio delle determinazioni provvedimentali a carattere idrogeologico.

 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Il secondo periodo del citato comma 1-bis, che la disposizione in commento integra, prevede che lo sportello acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il comma 2 del citato articolo 5 elenca i compiti dello sportello tra cui sono compresi in sintesi: la ricezione delle domande per il rilascio dei titoli abilitativi; fornire informazioni sugli adempimenti previsti dal testo unico; l’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi; il rilascio dei titoli abilitativi e delle determinazioni, provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. E’ questa l’unica parte della disposizione su cui interviene sostanzialmente la norma in commento atteso che la sostituzione integrale del comma 2 per il resto si limita a riprodurre la disciplina vigente.

 

La lettera c), che integra l’alinea del comma 1 dell’articolo 6 del testo unico in materia edilizia, precisa che l’esecuzione degli interventi ivi elencati senza alcun titolo abilitativo (ossia l’attività edilizia libera) avviene nel rispetto anche delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.

 

L’alinea del comma 1 dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, nel disciplinare l’attività edilizia libera, fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque precisa che l’esecuzione di tale attività avviene nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,

 

La lettera d), che integra la lettera e) del comma 3 dell’articolo 17 del testo unico in materia edilizia, richiama le norme della tutela dell’assetto idrogeologico tra quelle che devono essere rispettate nella realizzazione di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, per i quali il contributo di costruzione non è dovuto.

 

L’articolo 17 del D.P.R. 380/2001 disciplina le fattispecie di riduzione o esonero dal contributo di costruzione. In particolare, la lettera e) del comma 3 include – nelle categorie di interventi per i quali il contributo di costruzione non è dovuto - i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

 

La lettera e), che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire per immobili su cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, amplia il suo ambito di applicazione ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico.

L’ampliamento si traduce in un’aggiunta del riferimento ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico nei commi 8 e 9 del testo unico.

Il comma 8 vigente prevede che, decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento  conclusivo, ove il dirigente o il responsabile  dell'ufficio  non  abbia  opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire  si  intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i  casi  in  cui  sussistano vincoli  ambientali,  paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Ai sensi di tale comma, qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento  espresso.  In  caso  di  diniego dell'atto  di  assenso,  eventualmente  acquisito  in  conferenza  di servizi, decorso il temine per l'adozione del  provvedimento  finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

 

La lettera f) novella l’articolo 22, comma 6, del testo unico al fine di prevedere  che la realizzazione degli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ovvero mediante denuncia di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire,  che riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela  dell’assetto idrogeologico, e' subordinata al preventivo  rilascio  del parere o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni normative (attraverso una modifica del comma 6 dell’articolo 22 del T.U. in materia edilizia).

 

La lettera g) include i vincoli relativi all’assetto idrogeologico nei vincoli che sono esclusi dai casi in cui l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive è sostituita dalle   autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di  tecnici  abilitati  relative  alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti  previsti  dalla  legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai  regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione relativa alla denuncia di inizio attività (attraverso una modifica del comma 1-bis dell’articolo 23 del T.U. in materia edilizia).

 

La lettera h) inserisce gli interessi di rispetto dell’assetto idrogeologico tra quelli che devono essere considerati nel caso di demolizione di un’opera eseguita in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire (attraverso una modifica del comma 5 dell’articolo 31 del T.U. in materia edilizia).

 

La lettera i) prevede che taluni interventi - elencati nel comma 1 dell’articolo 32 del testo unico in materia edilizia - effettuati su immobili sottoposti  a  vincolo  idrogeologico sono considerati in totale difformita' dal permesso di costruire (attraverso una modifica del comma 3 dell’articolo 32 del T.U. in materia edilizia).

 

La lettera l), attraverso una modifica del comma 1 dell’articolo 123 , prevede che ai  nuovi  impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi  alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale  dell'energia,  si  applicano  le disposizioni  di  cui  all'articolo  17,  commi 3 e 4, relative all’esonero e alla definizione del contributo di costruzione, nel rispetto delle norme dell’assetto idrogeologico.

 

Da ultimo, il comma 2 prevede che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la disciplina sul silenzio assenso contenuta nell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 


 

Articolo 55
(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

 

L’articolo 55, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Finalità del fondo

L’istituzione del fondo in questione è finalizzata, per espressa previsione della norma in esame, a consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali.

Risorse del fondo

Al Fondo affluiscono:

§  le risorse assegnate, per le finalità indicate, dalla delibera CIPE n. 32/2015 (pari a 100 milioni di euro, vedi infra);

§  nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo.

Funzionamento del fondo

Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La norma in esame consente di dare una copertura legislativa alla destinazione di risorse operata, in favore della progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, dalla delibera CIPE n. 32/2015 e, quindi, di permettere l’effettivo sblocco delle risorse accantonate.

Il punto 1.4 della citata delibera CIPE - con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020 – ha previsto l’assegnazione di 100 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente, da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Nelle premesse della medesima delibera si legge, infatti che “la gran parte delle richieste pervenute dalle regioni per interventi di mitigazione del dissesto, in particolare del Mezzogiorno, è in fase di studio di fattibilità o di progettazione preliminare”, e quindi in una fase non sufficientemente avanzata per poter procedere alla realizzazione dell’opera.

In un recente comunicato[54] emanato dalla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico si fa riferimento ad un “elenco di 5 interventi, con una progettazione ancora non definitiva, che potranno comunque accedere allo specifico fondo creato appositamente per la progettazione, perché ritenuti dalle Regioni comunque prioritari e urgenti”. L’elenco degli interventi indicati è contenuto nel file http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/documento310.html.

Nel citato comunicato, nonché in altri comunicati recenti[55], sono sintetizzati i contenuti essenziali del Piano nazionale 2015-2020 contro il dissesto idrogeologico e presentati i link per accedere a tutta la documentazione relativa alle opere finanziate.

 


 

Articolo 56
(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

 

L’articolo 56 istituisce, ai commi 1-6, un credito d’imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive; per beneficiare del credito d’imposta gli interventi dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

È prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per l'attuazione della norma in esame, con il quale dovranno essere individuate le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. L'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario è determinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate.

Si prevede la ripartizione del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP; è utilizzabile esclusivamente in compensazione; non è soggetto al limite complessivo di 250.000 euro.

Per usufruire del credito, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento europeo sugli “aiuti de minimis”.

Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individuerà anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

 

Il credito d’imposta

Il comma 1 prevede l’attribuzione del credito d’imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il credito di imposta è attribuito entro il limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

La norma è finalizzata a dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e a concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.

 

La norma in esame si aggiunge alle detrazioni di imposta per interventi di bonifica dell’amianto previste, con riferimento però ai redditi delle persone fisiche, dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, prorogate nella misura del 50 per cento fino al 31 dicembre 2015 dal comma 47 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).

Occorre poi considerare che il tema della bonifica dei siti contaminati dalla presenza di amianto è altresì oggetto della normativa generale per la bonifica dei siti inquinati prevista dalla legge n. 426/1998 e dal relativo Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con il D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e aggiornato con il D.M. 28 novembre 2006, n. 308. Tra i siti da bonificare rientranti nel citato programma (cd. siti di interesse nazionale, SIN), ve ne sono alcuni in cui l’amianto costituisce il principale inquinante, tra questi in particolare il sito Eternit-Fibronit di Casale Monferrato e l’ex miniera di amianto di Balangero e Corio (TO), tra le cave d’amianto più grandi d’Europa. Altre situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute sono quelle dei siti Broni - Fibronit (Milano), Priolo - Eternit siciliana (Siracusa), Napoli-Bagnoli, Bari - Fibronit, Biancavilla - Cave Monte Calvario (Catania), Emarese - Cave di Pietra (Aosta).

Per tali siti è quindi applicabile il credito d’imposta previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del D.L. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e la loro riconversione industriale. In attuazione delle citate disposizioni il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto 7 agosto 2014 che ha dettagliato le modalità e le condizioni con le quali le imprese possono godere del credito d’imposta. Lo stesso Ministero, con il successivo decreto direttoriale 18 maggio 2015 ha fornito ulteriori dettagli sulle misure e intensità delle agevolazioni e ha approvato la modulistica. In base alle previsioni del D.L. 145/2013, il credito d’imposta è concesso per l’acquisto di beni strumentali nuovi e viene erogato a precise condizioni.

 

Il comma 2 limita l’attribuzione del credito d'imposta agli investimenti di importo unitario non inferiore a 20.000 euro.

Il comma 3 stabilisce la ripartizione del credito in tre quota annuali di pari importo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007), che pongono un tetto massimo annuale di 250.000 euro (con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente; la richiamata disposizione comunque prevede l’integrale compensabilità per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza).

La norma non deroga, invece ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’art. 34 della L. n. 388/2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’art. 9, co. 2 del D.L. n. 35/2013.

Per fruire del credito d’imposta si prevede l’utilizzo obbligatorio del modello F24 in via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Il comma 4 assegna ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di adottare le disposizioni attuative. Il decreto dovrà individuare, in particolare:

·        le modalità e i termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

·        le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo (5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019);

·        i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

Il comma 5 prevede che i controlli per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli ambiti di competenza.

Il comma 6 subordina l’operatività di tale agevolazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Tale regolamento contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1 gennaio 2014.

Si ricorda che l'articolo 3 del Regolamento detta un'articolata disciplina dei limiti di ammissibilità degli aiuti c.d. "de minimis", ossia gli aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. Il Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»).

Il fondo per la progettazione

Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto.

Si segnala che la risoluzione 8/00111 approvata dall’VIII Commissione (Ambiente) della Camera in data 20 maggio 2015, impegna il Governo, tra l’altro, a reperire risorse, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, per finanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e a privilegiare le attività di bonifica nei siti ad alto rischio in contesto urbano quali scuole, caserme ed ospedali.

Si ricorda che tale fondo, istituito dal comma 440 dell’art. 2 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), non ha mai trovato attuazione, in quanto le risorse stanziate dal successivo comma 443 (pari a 5 milioni di euro per l’esercizio 2008) sono state utilizzate per la copertura degli oneri del D.L. 93/2008.

Le risorse del Fondo

Lo stesso comma assegna al Fondo una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Funzionamento del Fondo

Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

Copertura finanziaria

Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria:

§  degli oneri conseguenti all’istituzione del credito d’imposta 2016 per gli interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

Si prevede, in particolare, la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

§  degli oneri conseguenti l’istituzione del fondo per la progettazione, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Si prevede, in particolare, la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

 

Il comma 8 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

Articolo 58
(Fondo di garanzia delle opere idriche)

 

L'articolo 58, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico.

Finalità del fondo (comma 1)

Il fondo è destinato:

§  agli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (ivi comprese le reti di fognatura e depurazione) in tutto il territorio nazionale;

§  e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata eliminata la parte della disposizione che prevedeva che gli interventi finanziabili facessero anche riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

 

Tra gli obiettivi prioritari che la norma persegue, la relazione illustrativa al disegno di legge originario fa riferimento al completamento delle reti di fognatura e depurazione. In proposito, si ricorda che la medesima finalità è perseguita dal comma 112 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. A tale fondo, che dovrà essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l’esercizio 2016).

Si fa altresì notare che il comma 6 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, che è finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore del collettamento e della depurazione delle acque.

 

Decorrenza (comma 1)

La decorrenza dell’istituzione è stata fissata al 2016 durante l’esame al Senato, in considerazione del superamento del termine iniziale di decorrenza (l’anno 2014) previsto dalla norma originaria.

Risorse del Fondo (comma 1)

Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato - volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo - determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nel rispetto della normativa vigente.

Si fa notare che tale disposizione era contenuta nel comma 4 del testo approvato dalla Camera e che, nel corso dell’esame al Senato, è stata ricollocata all’interno del comma 1.

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che la citata componente dovrà essere indicata separatamente in bolletta.

Definizione dei criteri di utilizzo del fondo e degli interventi prioritari tramite D.P.C.M. (comma 2)

Il comma 2 demanda a un apposito D.P.C.M. la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, stabilendo che per l’utilizzo delle risorse dovrà essere data priorità agli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

Nel corso dell’esame al Senato il comma 2 è stato oggetto di alcuni interventi di carattere piuttosto formale. L’unica modifica degna di rilievo operata dal Senato risiede nell’allungamento del termine per l’emanazione del D.P.C.M. che dovrà avvenire entro 120 giorni (e non 90 come prescriveva il testo approvato dalla Camera) dall’entrata in vigore della legge.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono rimaste sostanzialmente immutate le disposizioni che demandano al succitato D.P.C.M. anche l’individuazione degli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto stesso, nonché la parte della norma che, con riferimento alla definizione dei succitati criteri, stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

Modalità di gestione del Fondo (comma 3)

Il comma 3, che nel corso dell’esame al Senato ha subito modifiche di carattere formale, dispone che le modalità di gestione del Fondo sono disciplinate con apposito provvedimento dell’AEEGSI, nel rispetto dei princìpi e dei criteri definiti dal succitato D.P.C.M.

Trasparenza (comma 4)

Il nuovo testo del comma 4, adottato nel corso dell’esame al Senato, contiene una disposizione integrativa (in quanto il contenuto del comma 4 del testo approvato dalla Camera è stato trasferito all’interno del comma 1).

Tale nuova disposizione, al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, prevede l’obbligo, in capo all’AEEGSI, di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale:

§  del provvedimento recante le modalità di gestione del Fondo in questione;

§  delle informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

 


 

 

Articolo 59
(Contratti di fiume)

 

L’articolo 59 disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Tale articolo non ha subito modifiche sostanziali. L’intervento operato dal Senato è limitato a configurare la disposizione in esame come novella al cd. Codice dell’ambiente (nuovo articolo 68-bis della parte terza del D.Lgs. 152/2006, in cui sono contenute le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

 


 

 

Articolo 60, comma 3
(Registri di carico e scarico per rifiuti derivanti dalla manutenzione delle reti del servizio idrico integrato)

 

L’articolo 60 detta disposizioni finalizzate ad assicurare, agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Nel corso dell’esame al Senato all'articolo in esame è stato aggiunto un comma 3, che però non riguarda la tariffa sociale del servizio idrico integrato, come indicato nella rubrica dell’articolo 60.

 

Il nuovo comma 3 detta infatti una disposizione relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente).

La norma in esame prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza.

Si ricorda che l’art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) pone l’obbligo della compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti in capo ad una serie di soggetti, tra cui in particolare quelli elencati alla lettera a) del medesimo comma, vale a dire gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, nonché di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184 del medesimo decreto.

Tale lettera g) fa riferimento ai rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.

Con il termine di “produttore iniziale”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, si fa riferimento al soggetto la cui attività produce rifiuti e al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

Il comma 1-bis dell’art. 190 esclude dall’obbligo suddetto gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Il comma 2 stabilisce che i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti o con la copia della scheda SISTRI e sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla lettera a) succitata, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, è prevista la possibilità di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

 

Si ricorda altresì che, in base al disposto del comma 7 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti qualora effettui il trattamento dei rifiuti ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo.

Il comma 3 dispone che il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente, è autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate e che rispettino i valori limite, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio ambito territoriale ottimale o da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a)  rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b)  rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;

c)  materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Il comma 5 stabilisce poi che nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare e che l'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente, sempre in base al comma 5, provvede all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la citata comunicazione.

 


 

 

Articolo 61
(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

 

L’articolo 61, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell’esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge 481/1995), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due esigenze:

§  da un lato, salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori;

§  dall’altro, garantire il quantitativo minimo vitale  di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.

Si rammenta che l’articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/2011, nel trasferire all'Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ha precisato che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tale legge, che ha istituito le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, reca disposizioni che, secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 1, hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità. L’articolo 2 della medesima legge detta i principi generali cui deve ispirarsi la disciplina delle Autorità. L’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, che individua le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità, prevede che l’Autorità predisponga e riveda periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori.

 

L’articolo in commento dispone altresì che le citate direttive dell’Autorità siano adottate sulla base dei principi e dei criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Viene infine previsto, al comma 2, che l’Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

 

Si fa notare che l’articolo in esame è quasi identico all’art. 26 del testo originario del disegno di legge, che è stato soppresso nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera. Le uniche differenze rispetto a tale articolo risiedono:

§  nell’introduzione di un termine, pari a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro cui si deve provvedere all’emanazione del succitato D.P.C.M. di individuazione dei princìpi e dei criteri cui dovrà conformarsi l’AEEGSI;

§  nell’introduzione della previa intesa in sede di Conferenza unificata;

§  nella precisazione che il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali che dovrà essere garantito è quello “minimo vitale”.

Con riguardo all’inserimento della locuzione “minimo vitale”, secondo l’AEEGSI (che pur ha sollecitato[56] la reintroduzione nel disegno di legge dell'articolo in esame), nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo del 5 marzo 2015, “appare opportuno limitare la garanzia del quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi, agli utenti che risultino in condizioni di documentato disagio economico. Ciò in quanto, da una parte, la normativa primaria di riferimento non definisce il novero dei clienti che, per ragioni di carattere sociale, non possono essere disalimentati neppure in caso di perdurante morosità; dall'altra, non sono ad oggi previsti fondi pubblici per finanziare il beneficio della non disalimentabilità, il cui costo viene dunque interamente posto in capo alle tariffe del sistema idrico integrato per ciascun territorio. Ne deriva che, se si estendesse anche agli utenti in condizioni economiche agiate la possibilità di accedere gratuitamente ad un quantitativo minimo di acqua – come l'emendamento sembrerebbe prevedere - si genererebbero rilevanti costi che finirebbero per essere posti sulla generalità degli utenti del SII, comprese le famiglie in condizioni economiche disagiate, creando una sorta di perequazione al contrario tra utenti agiati e utenti non agiati. Si suggerisce dunque di eliminare dal testo l'espressione «minimo vitale» con riferimento al quantitativo di acqua e di inserire al termine del comma 1, le parole "in condizione di documentato disagio economico".

 

Si ricordano infine i contenuti di alcuni documenti emanati dall’AEEGSI.

Nel documento di consultazione relativo alla regolazione tariffaria (n. 550/2013/R/IDR) viene ricordato che l’Autorità ha avviato, con le deliberazioni 87/2013/R/IDR e 117/2013/R/IDR, specifici procedimenti finalizzati alla definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali, nonché alla definizione dei meccanismi di riconoscimento ai gestori degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito. Nel documento viene sottolineato che “l’Unpaid Ratio a 24 mesi - calcolato come rapporto tra il mancato pagamento ed il totale delle fatture emesse due anni prima – risulta, a livello nazionale, mediamente pari al 4,49% (a fronte dell’1,18% del settore elettrico) con forte differenziazione geografica e per categorie di utenza”[57]. Nel medesimo documento l’Autorità ritiene, inoltre, necessario prevedere un meccanismo di riconoscimento dei costi che incentivi la riduzione del tasso medio nazionale di morosità, attualmente molto elevato se confrontato con quello degli altri settori regolati, incentivando al contempo la riduzione dei divari territoriali.

Nella successiva deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR di approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento, l’Autorità ha richiamato le norme previste dall'articolo 26 dell’A.C. 2093 e dettato disposizioni finalizzate al trattamento dei costi di morosità (articolo 30 dell’allegato A alla delibera n. 643 citata). In particolare, il costo di morosità, intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l’efficienza dell’attività di recupero credito, e in misura differenziata nell’ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata. Laddove l’entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l’equilibrio economico-finanziario della gestione, si prevede una valutazione della possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio.

Si ricorda, infine, che è in corso di esame presso l'VIII Commissione (ambiente) la proposta di legge n. 2212 recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. Il comma 4 dell’articolo 9 di tale proposta di legge prevede che l'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua non può essere sospesa e che, in caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

 


 

 

Articolo 62, commi 1-3
(Disposizioni in materia di
sovracanone di bacino imbrifero montano)

 

Il comma 1, modificato al Senato, incide sulla misura del sovracanone dovuto per i bacini imbriferi montani (BIM).

In particolare, il comma 1 dispone che l’applicazione del sovracanone BIM, previsto dalle leggi n. 959/1953 e n. 925/1980 per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione[58] idroelettrica e non già elettrica, come nel testo approvato dalla Camera.

 

Il comma in questione, dunque, annulla l’attuale determinazione in due fasce della misura del sovracanone BIM (ora esso è dovuto in misura pari a 22,88 €/kW per gli impianti di potenza inferiore a 3 MW e in misura pari a 30,40 €/kW per gli impianti di potenza superiore a 3 MW), rapportandone la misura a quanto dovuto per la fascia più alta, relativa alle concessioni di grande derivazione idroelettrica (la misura del sovracanone per gli impianti di potenza superiore a 3MW, è pari, come già detto, a 30,40 €/kW).

 

Con il termine di bacino imbrifero montano, introdotto dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959, si intende il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino.

La stessa legge ha disposto la costituzione dei Consorzi BIM quali consorzi obbligatori di Comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall’art. 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell’acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

Il sovracanone è dovuto – ai sensi del comma ottavo della legge - dai concessionari di derivazione d’acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montati.

La legge 925/1980 ha disposto all’articolo 1 che la misura del sovracanone, dovuto ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge n. 959/1953, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, fosse oggetto di rivalutazione e che tale rivalutazione fosse aggiornata con decreto ministeriale ogni 2 anni.

Per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 la misura del sovracanone è stata fissata nel D.Dirett. 22 novembre 2013 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha previsto i seguenti valori di sovracanoni Bacini Imbriferi Montani (BIM):

Si ricorda, infine, che il comma 137 dell'articolo unico della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) , con decorrenza dal 1° gennaio 2013, prevede l'estensione dei sovracanoni idroelettrici BIM a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

I sovracanoni sono estesi – dispone il comma – per consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani.

 

Al Senato è stata soppressa la modifica, che il testo approvato dalla Camera apportava al comma 137 dell’articolo unico della legge n. 228/2012, la quale intendeva eliminare la finalizzazione dell’estensione del sovracanone ivi disposta alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani.

In suo luogo, al Senato è stato introdotta la previsione che per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, i sovracanoni idroelettrici, previsti dal comma 137, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali (comma 3, che introduce un nuovo comma 137-bis nella legge n. 228/2012).

 

Al Senato, è stata inoltre aggiunta la previsione (comma 2), ai sensi della quale per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

 

 


 

 

Articolo 62, comma 4
(Gestioni del servizio idrico in forma autonoma)

 

Il comma 4, introdotto nel corso dell’esame al Senato, amplia il novero delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti che possono essere fatte salve (nuovi secondo e terzo periodo del comma 2-bis dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006), in deroga alla disciplina generale secondo cui l’ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (testo vigente del primo periodo del citato comma 2-bis, che non viene modificato dal comma in esame).

L’art. 147, comma 1, dispone che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ATO definiti dalle regioni e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ATO, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

In base al successivo comma 2, le regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato (SII), assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Il primo periodo del comma 2-bis prevede che, qualora l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del SII in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

 

Il testo attualmente vigente fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148.

Tale comma, oggi abrogato, stabiliva che “ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali …, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente”.

Il contenuto sostanziale di tale disposizione è stato trasposto, per opera dell’art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), proprio nel comma 2-bis dell’art. 147 del Codice ambientale.

 

Oltre a tali gestioni, il nuovo testo del comma 2-bis, introdotto dal comma in esame, fa salve anche le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

-        approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

-        sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette o in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

-        utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

 

All’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti provvede l’ente di governo dell’ambito territorialmente competente.

 

 


 

 

Articolo 64
(Infrastrutture per impianti radioelettrici)

 

L’articolo 64, modificato al Senato, inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs n.259/2003), al fine di consentire che i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo, si facciano carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti. Nel corso della seconda lettura sono stati modificati il comma 1-bis e 1-ter.

 

Il comma 1-bis, impone al soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87, il versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA). Nel corso della seconda lettura è stato stabilito che il citato contributo sia dovuto a condizione che tale parere sia reso nei termini previsti dall’articolo 87, comma 4.

 

Il comma 4 dell’art. 87 prevede un termine di trenta giorni dalla comunicazione per la pronuncia da parte dell’Organismo competente (ARPA).

L’articolo 87 del Codice, prevede che l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle loro caratteristiche di emissione debba essere autorizzata dagli enti locali (si tratta in particolare dell’istallazione di torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate).  E’ necessario il previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale. Si ricorda in proposito che il comma 1 di tale articolo 14 prevede che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge n. 36 del 2001, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

 

Il comma 1-ter introdotto nell’articolo 93 del Codice, reca una disposizione analoga, ma con riferimento agli impianti di cui all’articolo 87-bis, cioè per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile per i quali è ammessa la procedura semplificata, consistente nella semplice presentazione della SCIA. Per tali impianti la semplificazione consiste nel fatto che la segnalazione è priva di effetti solo qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale. Il soggetto che presenta la SCIA è comunque obbligato al rispetto dei limiti di esposizione delle emissioni elettromagnetiche previsti dall’art. 87, comma 3, quindi a corredare l’istanza della relativa documentazione. Il nuovo comma 1-ter dispone in proposito che all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli (come detto, le ARPA di cui all'art. 14 della legge 36/2001), il richiedente sia tenuto al versamento di un contributo per le spese, ma anche in questo caso la disposizione è stata modificata al Senato, che ha subordinato tale pagamento al rilascio del parere nei termini previsti dall’articolo 87-bis.

L’articolo 87-bis richiamato ha previsto infatti procedure semplificate, consistenti nella sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87.

 

Per quanto riguarda i principi che deve rispettare la contribuzione, si ricorda che l’art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, debbano essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo e non discriminatori e che si applichino le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

L’articolo 93 del Codice dispone, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possano imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

L’art. 93, comma 2, prevede inoltre l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime. Il comma 2 stabilisce inoltre che nessun altro onere finanziario, reale o contributo possa essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, al di fuori di quelli espressamente previsti, che sono la tassa o il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme della Regione Toscana le quali prevedevano che gli oneri relativi all’effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul proprio territorio fossero posti a carico dei titolari di detti impianti (sentenza 7 luglio 2010, n. 272) violando la riserva di legge posta dall’art. 93 del D.Lgs. 259/2003.

 

La relazione illustrativa al provvedimento in esame sottolinea che la norma si rende necessaria alla luce del fatto che molte regioni hanno emanato disposizioni istitutive di contributi, a carico dei soggetti presentatori, per coprire le spese sostenute dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nello svolgimento dei controlli istruttori previsti dall’art. 14 della legge 36/2001 La stessa relazione, inoltre, fa presente che lo stesso Istituto superiore per la protezione dell'ambiente e la ricerca ambientale (ISPRA) ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio l'adozione di "strumenti normativi idonei a definire modalità di rilascio di autorizzazioni e di svolgimento delle azioni di controllo, prevedendo espressamente oneri a carico dei soggetti richiedenti"».

I commi 1-quater e 1-quinquies non sono stati modificati dal Senato.

 

 


 

 

Articolo 65
(Acque reflue dei frantoi oleari)

 

L’articolo 65 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell'art. 101 del d.lgs. 152/2006).

Durante l’esame al Senato sono state introdotte due modifiche.

La prima modifica prevede che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la possibilità di ammettere tale scarico.

La seconda modifica stabilisce che il predetto scarico è ammesso ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambito, in luogo dei sindaci dei comuni dei comprensori come era previsto nel testo approvato dalla Camera, non ravvisino criticità nel sistema di depurazione.

 

 

 

 


 

 

Articolo 66
(Scambio beni usati)

 

L’articolo 66 aggiunge all'articolo 180-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 il comma 1-bis, che consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006), per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Più nello specifico, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 180-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente), consente di individuare nei e presso i centri di raccolta:

- appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati cittadini;

- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;

- spazi dedicati alla prevenzione della produzione dei rifiuti.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che anche gli enti strumentali dei comuni potessero individuare i citati spazi. Il riferimento a tali enti è stato soppresso al Senato.

 

L'articolo 183, comma 1, lettera mm) del medesimo decreto legislativo definisce «centro di raccolta» l'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

 

 

 


 

 

Articolo 67, comma 1
(Comitato per il capitale naturale)

 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell’articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

 

L’articolo 67 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Comitato per il capitale naturale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Si intende, in tal modo, integrare la componente dei costi ambientali nel processo decisionale in materia economica e finanziaria. Il comma 1 demanda l’istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte:

-          i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, o loro rappresentanti delegati;

-          un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il Governatore della Banca d’Italia, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, o loro rappresentanti delegati.

Il Comitato è integrato altresì da esperti della materia nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero da altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 


 

 

Articolo 69
(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

 

L'articolo 69, modificato nel corso dell’esame al Senato, interviene sull'art. 40, comma 8, del D.L. 201/2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.).

Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento.

 

Campo di applicazione delle norma

Rispetto al testo vigente l’articolo in esame non fornisce un elenco di attività, ma indica i seguenti codici ATECO delle attività economiche cui si applicano le norme in esame:

§  96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;

§  96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;

§  96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing.

 

Nel corso dell’esame al Senato il campo di applicazione è stato ampliato al fine di ricomprendere anche le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Lo stesso articolo precisa che:

-   per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

-   si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Disposizioni di semplificazione

Ai soggetti rientranti nel campo di applicazione è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Nell’elenco dei rifiuti riportato dall’Allegato D alla parte quarta del cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) la voce 18 riguarda i “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)” e, in particolare, la sottovoce 18 01 03 * è relativa ai “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”.

 

Per i medesimi soggetti che effettuano le citate attività di trasporto, vengono semplificati gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari. Rispetto al testo vigente vengono previste disposizioni integrative volte:

-      a consentire la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate o le società di servizi di diretta emanazione delle stesse a condizione che una copia dei dati trasmessi rimanga presso la sede dell'impresa;

-      a precisare che l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

 

In considerazione dell’estensione dell’ambito di applicazione della disposizione alle imprese agricole, andrebbe valutato se anche l’ultimo periodo del nuovo comma 8, che fa riferimento ai “soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO”, debba applicarsi anche alle medesime imprese agricole.

 

Nel caso in cui tutte le predette disposizioni dovessero applicarsi anche alle imprese agricole sarebbe necessario tenere conto delle recenti disposizioni introdotte all’interno del D.Lgs. 152/2006 proprio in favore di tali imprese.

Si ricorda, innanzitutto, che il comma 1-ter dell’art. 190 del D.Lgs. 152/12006 (introdotto nel testo del Codice ambientale dall’art. 11, comma 12-bis, del D.L. 101/2013) prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possano adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a)  con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda SISTRI;

b)  con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Agli stessi imprenditori agricoli, in base al successivo comma 1-quinquies (introdotto nel testo del Codice ambientale dall’ art. 14, comma 8-bis, del D.L. 91/2014), è consentito sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.

 

Si segnala, infine, che il comma 6 dell’articolo 29 del presente disegno di legge, inserito al Senato, semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure di tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

 


 

 

Articolo 70, comma 2, lettere a), b), d) e l)
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici e ambientali)

 

Nel corso dell’esame al Senato, sono stati modificati taluni principi e direttivi che devono essere rispettati nell’esercizio della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) di cui all’articolo 70.

In particolare, sono stati modificati i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l’attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, ed è stato aggiunto il criterio di cui alla lettera l).

 

Il criterio di cui alla lettera a) prevede che il sistema di PSEA sia definito quale  remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore. Nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che deve restare ferma la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.

 

Il criterio di cui alla lettera b), a seguito delle modifiche del Senato, prevede che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni. Il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva che il sistema di PSEA fosse attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.

 

Il criterio di cui alla lettera d), che elenca i servizi che devono essere in ogni caso remunerati, è stato integrato al Senato al fine di prevedere il pagamento della fissazione del carbonio dell’arboricoltura dal legno, ossia della coltivazione degli alberi da legname, anche di proprietà privata. Il testo approvato dalla Camera già prevede che la fissazione del carbonio riguardi le foreste di proprietà demaniale e collettiva.

 

Gli altri servizi che si prevede siano remunerati in ogni caso sono i seguenti: regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

L’arboricoltura da legno ha per oggetto la coltivazione di un semplice insieme di alberi forestali, costituente un sistema artificiale temporaneo o transitorio che può anche evolversi verso un ecosistema forestale, allo scopo di ottenere in tempi più o meno brevi prodotti legnosi in elevata quantità e con specifiche qualità, in relazione alle diverse regioni fitogeografiche, alle condizioni ambientali e socioeconomiche. La normativa è contenuta nel d.lgs. n.227/2001.

 

E’ stato infine aggiunto il criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

 

Per stoccaggio si intende il deposito in strutture del sottosuolo del gas naturale prelevato dalla rete di trasporto nazionale e successivamente reimmesso nella rete in funzione delle richieste del mercato. Lo stoccaggio è una attività mineraria soggetta a concessione.

Il D.L. n. 133/2014 prevede (articolo 38) che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale siano qualificate come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili[60].

Gli stoccaggi sotterranei di gas naturale possono essere realizzati in diversi tipi di strutture, e precisamente:

·        in giacimenti di produzione di gas esauriti o in via di esaurimento. Tutti i siti di stoccaggio attivi in Italia sono - secondo le informazioni fornite dal MISE-Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche sul suo sito istituzionale - di questo tipo;

·        in acquifero profondo ossia strutture porose nelle quali il gas viene iniettato spiazzando l’acqua esistente e impianti di questo tipo sono presenti in Francia, USA, Canada.

Si ricorda in proposito che con D.M. MISE 3 aprile 2013 è stata rigettata l’istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Indipendent Gas Management (Rivara Gas  Storage S.r.l.) per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda da realizzare in località Rivara (San Felice sul Panaro-MO).

Si ricorda, inoltre che il 16 luglio 2015 è stato siglato un accordo operativo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dello sviluppo economico, il primo in Italia, sulle attività estrattive (si veda in proposito il comunicato stampa diffuso in merito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome);

·        in miniere non più utilizzate o cavità ricavate in formazioni saline sotterranee. Impianti di questo tipo sono presenti in Canada, Germania e Francia.

 

 


 

 

Articolo 71, commi 3 e 5
(
Oil free zone)

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato modificato l’articolo in esame, relativo alla istituzione delle «Oil free zone» quale aree territoriali nella quali, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

In particolare, al Senato è stato modificato il comma 3, primo periodo dell’articolo, ai sensi del quale la «Oil free zone» è promossa dai comuni interessati non più unicamente tramite le unioni di comuni montani di riferimento, bensì – recita ora il comma - anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove queste siano costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo unico degli enti locali TUEL (D. Lgs. n. 267/2000).

Dunque, ai sensi della modifica apportata dal Senato, è il comune il soggetto competente a promuovere la costituzione della «Oil free zone» anche (ma non esclusivamente) tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite.

 

Le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali sono disciplinate principalmente dal Testo unico degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000 (articoli 30-35), dal decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 14, commi 26 e seguenti) e dalla legge n. 56 del 2014 (art. 1, commi 104 e seguenti).

Lo strumento più funzionale e flessibile di gestione associata è costituito dalla convenzione tra comuni per la gestione di una o più funzioni o servizi (art. 30 TUEL). Con la stipula della convenzione i comuni contraenti stabiliscono il fine e la durata della convenzione, oltre alle forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Gli enti aderenti possono esercitare in comune le funzioni associate, oppure possono costituire uffici comuni per l’esercizio delle funzioni o delegare ad uno di essi tale esercizio.

Lo Stato e le regioni possono prevedere forme di convenzione obbligatoria per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, nell’ambito della delega di funzioni in materie di propria competenza.

Più strutturato lo strumento dell’unione di comuni, che si configura come una entità stabile, dotata di statuto e di organi di Governo propri.

L’unione di comuni è definita dalla legge quale ente locale, costituito da due o più comuni, di norma confinanti, per esercitare in modo associato più funzioni e servizi comunali (art. 32 TUEL). Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. E’ previsto, inoltre, l’utilizzo sinergico dei due strumenti (unione e convenzione): infatti una unione di comuni può stipulare convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.

Sono organi dell’unione il presidente, la giunta e il consiglio, formati da sindaci, assessori e consiglieri in carica nei comuni associati che non percepiscono indennità ulteriori a quelle loro spettanti come amministratori dell’ente di provenienza.

L’unione adotta uno statuto e definisce propri regolamenti. All’unione si applicano le disposizioni generali sugli enti locali, in quanto compatibili, comprese quelle in materia di status degli amministratori, dell’ordinamento finanziario e contabile, del personale e dell’organizzazione.

L’ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Ad entrambe si applicano le medesime modalità istitutive, definite dall’art. 32 del TUEL.

Le regioni hanno il compito di individuare i livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, di promuovere e favorire l’associazionismo. Disposizioni incentivanti sono previste anche da parte dello Stato nella forma di contributi e di agevolazioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno.

 

Il comma 5, modificato al Senato, attribuisce alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di organizzazione delle «Oil free zone», con particolare riguardo agli aspetti legati all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato aggiunto in seconda lettura - la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

 

 


 

 

Articolo 72, comma 2, lettere c) ed i)
(Strategia nazionale delle Green community)

 

L’articolo 72 prevede che la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport - con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata, promuova la predisposizione della strategia nazionale delle Green Community, al fine di individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a)     gestione integrata e certificata del patrimonio "agroforestale;

b)     gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c)     produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, l’eolico, la cogenerazione;

d)     sviluppo di un turismo sostenibile;

e)     costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f)       efficienza energetica e integrazione "intelligente" degli impianti e delle reti;

g)     sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production

h)     integrazione dei servizi di mobilità.

Il comma 2, che elenca i predetti ambiti del piano di sviluppo sostenibile, è stato modificato al Senato prevedendo – alla lettera c) - che tra le fonti rinnovabili locali previste per la produzione di energia vengano inclusi il biogas e il biometano e che, attraverso l’inserimento della nuova lettera i), sia inserito anche lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

 


 

 

Articolo 73
(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)

 

L’articolo 73, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528.

Per tali impianti è esclusa l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli “Apparecchi indicatori”) del medesimo allegato.

 

L’art. 285 del D.Lgs. 152/2006 (che si colloca all’interno del titolo II “Impianti termici civili” – che si applica agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW – della Parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), nel disciplinare le caratteristiche tecniche degli impianti termici civili, dispone che, qualora tali impianti abbiano potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW, cioè 35 KW), gli stessi debbano rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla medesima parte quinta.

La parte II del citato allegato disciplina le caratteristiche dei camini, i canali da fumo e i dispositivi accessori (rispettivamente ai numeri 2, 3 e 4), nonché gli apparecchi indicatori (al numero 5).

Con riferimento a tali apparecchi, il numero 5 dispone che, allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.

Relativamente alla citata norma UNI 11528, nel sito web dell’UNI si legge che “la pubblicazione della norma UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio rappresenta una vera pietra miliare nella normazione tecnica rivolta ai gas combustibili, andando a coprire gli impianti alimentati a gas con portata termica nominale maggiore di 35 kW e colmando così un vuoto normativo che perdurava da oltre quarant’anni”[61] e che “la norma UNI 11528, elaborata dal Comitato Italiano Gas (CIG), ha introdotto molte novità nel campo della progettazione e realizzazione degli impianti di portata termica maggiore di 35 kW alimentati a gas; in particolare per gli impianti di climatizzazione e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. Il documento ha recepito le innovazioni impiantistiche tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dello stato dell’arte: per gli operatori del settore rappresenta uno strumento aggiornato, completo e flessibile. La UNI 11528 consentirà ai progettisti e agli installatori nuove soluzioni impiantistiche e li faciliterà, sempre in un’ottica di massima sicurezza, in molte situazioni precedentemente difficoltose da affrontare proprio per la mancanza dello strumento normativo adeguato”[62].

 

 

Andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 285 del decreto legislativo n. 152/2006, considerato che la norma in commento provvede a escludere taluni impianti alimentati da gas combustibili dall’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili di cui il predetto articolo 285 prescrive il rispetto.

 

 


 

 

Articolo 74
(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

 

L’articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.

 

Il testo interviene aggiungendo un nuovo comma all’art.4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuto nel D.P.R. n.327/2001, secondo il quale:

·         i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

·        i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

Viene poi definito un regime particolare per i beni appartenenti alla Santa Sede e per gli edifici aperti al culto.

Per "usi civici" debbono intendersi i diritti spettanti ad una collettività - ed a ciascuno dei suoi componenti, che può quindi esercitarlo uti singulus - organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

Il riferimento normativo è costituito dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332), ed è stato integrato dalla numerose leggi regionali intervenute in materia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19792 del 28/09/2011 ha precisato che i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio.

Interessante la ricostruzione fornita dalla Corte in tale occasione sulla mutazione che ha conosciuto nel tempo l’istituto quanto alle sue finalità prevalenti: da strumento di sostentamento legato allo sfruttamento della terra, l’uso civico trova la sua principale ragione d’essere attuale “in quanto utile anche - se non soprattutto - alla conservazione del bene ambiente e per di più per ciò stesso non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente alla generalità dei consociati”.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766 disciplina la destinazione delle terre sulle quali continuino a gravare usi civici, suddividendole in due categorie:

a) convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; in tal caso è prevista l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione, salvo autorizzazione del Ministro dell'economia nazionale;

b) convenientemente utilizzabili per la coltura agraria,, in tal caso è prevista la possibilità della ripartizione e di assegnazione a coltivatori diretti, a titolo di enfiteusi con obbligo delle migliorie e possibilità di affrancazione dei fondi a seguito di accertamento delle stesse,

In giurisprudenza è prevalente l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass., 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750).

Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni: detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, insuscettibili di usucapione, di pignoramento e di espropriazione forzata.

Soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all'immobile la sua destinazione all'uso civico sorge in favore del possessore (quand'anche abusivo) un diritto soggettivo di natura privatistica: i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589);

 

 

 


 

 

Articolo 75
(Disposizioni relative all’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES)

 

L’articolo 75, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e disciplinati dall’art. 8-quinquies della L. 150/1992.

La Convenzione CITES regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio, ove permesso. Tale Convenzione risulta recepita nell’ordinamento dell’UE dalle norme del Regolamento (CE) n. 338/97 (regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e dai successivi Regolamenti della Commissione, che vanno considerati nella loro pluralità per comprendere nel suo complesso la legislazione europea in materia. Essi ripropongono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla CITES suddividendo le specie da proteggere negli Allegati A, B, C, e D (corrispondenti sostanzialmente alle Appendici della Convenzione).

La citata Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica[63]. Tale legge prevede, all’art. 8-quinquies, la determinazione (con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste) della misura e delle modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatiche rare o in via di estinzione;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche esentate dall’obbligo di denunciare la detenzione delle citate specie;

d) l'autorizzazione alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, o provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la misura dei citati diritti speciali dovrà essere determinata in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo destinato a coprire il contributo che viene versato annualmente al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.

Alla determinazione dei citati diritti speciali si è provveduto con il D.M. 28 maggio 1993. I diritti relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono stati aumentati del 50% dall'art. 145, comma 41, della L. 388/2000 (finanziaria 2001).

 

 

La finalità della rivalutazione esplicitata nella norma è quella di perseguire il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle seguenti attività contemplate dall’art. 8-quinquies e svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97:

§  funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-bis);

§  conservazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari confiscati per violazione dei divieti dettati dalla L. 150/1992 (comma 3-ter);

§  marcaggio, da parte del Corpo forestale dello Stato, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington (comma 3-quater);

§  effettuazione, da parte del Corpo forestale dello Stato, dei controlli e delle certificazioni previsti dalla CITES (comma 3-quinquies);

 

 

 

 


 

 

Articolo 76
(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)

 

L’articolo 76, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall’articolo 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L’introduzione di tale articolo è contestuale alla soppressione dell’articolo 56 del testo approvato dalla Camera che conteneva disposizioni pressoché identiche a quelle del citato articolo 19 della L. 161/2014.

Per un esame approfondito delle disposizioni contenute nel citato articolo 19 si rinvia al relativo commento contenuto nel dossier n. 99 del 2013 del Servizio studi della Camera, predisposto sul testo iniziale del disegno di legge europea 2013-bis (A.C. 1864)[64].

 


 

 

Articolo 77
(Impignorabilità degli animali da affezione e da compagnia del debitore)

 

L’articolo 77, introdotto dal Senato, modificando l’art. 514 del codice procedura civile, integra il catalogo delle cose mobili che non possono formare oggetto di pignoramento, aggiungendovi gli animali da affezione e da compagnia del debitore.

I nuovi numeri 6-bis e 6-ter prevedono, infatti, l’impignorabilità:

·  degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti (senza fini produttivi, alimentari o commerciali);

 

In base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), gli animali di affezione sono cani e gatti.

In base al Reg. (CE) 12/06/2013, n. 576/2013 (Regolamento sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia), e in particolare all’Allegato I, gli animali da compagnia sono: cani, gatti, furetti; invertebrati (escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE), animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE; anfibi; rettili; uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE); mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare).

 

·  degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

 

L’art. 514 c.p.c. attualmente - oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge - prevede l’assoluta impignorabilità dei seguenti beni mobili:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

 


 

 

 

Articolo 78
(Disciplina in materia di dragaggi)

 

L’articolo 78, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall’altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all’esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 5-bis della legge 84/1994).

Utilizzo dei materiali dragati non pericolosi (lettera c)

L’attuale testo del comma 2 dell’art. 5-bis della L. 84/1994, come accennato, disciplina l’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

La lettera c) del medesimo comma stabilisce che i suddetti materiali, qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti (ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione), possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento[65].

Rispetto al testo vigente appena richiamato:

§  viene previsto che i materiali in questione possono essere collocati, oltre che in strutture di contenimento (come attualmente prevede la norma), anche in strutture di conterminazione;

§  vengono modificate le caratteristiche delle strutture di destinazione.

Il testo vigente stabilisce che tali strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo “in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s”. Tali requisiti vengono eliminati e viene invece previsto che le strutture di destinazione siano realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'UE e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

Esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dal dragaggio (lettera d)

Il testo vigente della lettera d) del comma 2 dell’art. 5-bis della L. 84/1994, sempre con riferimento ai materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in SIN ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, prevede che, qualora tali materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto di particolari soglie, l'area interessata venga restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi.

Rispetto al testo vigente appena richiamato:

§  viene previsto che, qualora le concentrazioni degli inquinanti siano al di sotto di particolari soglie, l'area o le aree interessate vengano escluse dal perimetro del SIN (viene mantenuta la parte della disposizione che prescrive il previo parere favorevole della conferenza di servizi);

§  vengono modificate le soglie a cui fare riferimento per valutare l’esclusione di cui al punto precedente.

Mentre il testo vigente fa riferimento ai valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente per ciascun SIN, il nuovo testo identifica le soglie nei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che il comma 5 dell’art. 5-bis della L. 84/1994 dispone che l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 (e quindi anche nelle lettere c) e d) riscritte dal comma in esame) viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal D.M. Ambiente 7 novembre 2008 (recante “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale …”). Il successivo comma 6 stabilisce che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in SIN al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale viene prevista l’applicazione della vigente disciplina generale relativa ai SIN dettata dall’art. 252 del D.Lgs. 152/2006.

 

Si osserva che la norma non chiarisce il soggetto competente a definire i valori di riferimento in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’ambiente.

Andrebbe, altresì, valutata l’opportunità di un coordinamento delle nuova lettera d) con il comma 6 dell’articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, ove non si fa riferimento a criteri ma a norme tecniche.

 

 



[1]     L’articolo 4 vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

      L’articolo 6 disciplina le modalità per il conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata e l’articolo 9 la concessione di coltivazione.

[2]     Ai sensi della predetta norma, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

[3]     A BLV 2016-2018 le previsioni di entrata sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2018.

[4]     Cap. 3531 “spese inerenti lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare”.

[5]     Cap. 1644 “spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio ai fini del controllo e dell'intervento relativi alla prevenzione e alla lotta dell'inquinamento del mare, nonche' per la valorizzazione della tutela del mare e delle sue risorse ivi compresa la salvaguardia dei mammiferi marini e delle specie marine protette nel mediterraneo”, peraltro esposto in tabella C della legge di stabilità.

[6]     La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è stata approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57.

[7]     Il Parco tecnologico sarà un centro di eccellenza italiano, aperto a collaborazioni internazionali, dedicato alla ricerca e alla formazione su tematiche connesse al decommissioning, alla gestione dei rifiuti radioattivi ed alla radioprotezione. Potrà ospitare anche attività di ricerca su tematiche relative allo sviluppo sostenibile, opportunamente finanziate, nell’ottica di stimolare l’innovazione scientifica dell’industria nazionale e costituire un polo di attrazione per occupazione qualificata, con ricadute positive sul tessuto socioeconomico del territorio.

[8]     La questione relativa al prolungamento della gestione commissariale di ENEA è stata oggetto di ulteriori precedenti atti di indirizzo: si ricorda, in proposito, la risoluzione approvata il 28 novembre 2013 dalla X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera (8-00027) che impegnava il Governo a procedere celermente al superamento della fase commissariale, comunque entro il 31 dicembre 2013, finalizzando il riordino dell'ENEA, oltre a condurre la riorganizzazione dell'ente nel quadro di un più complessivo riordino del sistema della ricerca italiano, anche a evitare non necessarie duplicazioni e inutili competizioni; tra gli altri impegni la risoluzione chiedeva al Governo di "ottimizzare il quadro di cooperazione fra l'ENEA ed altri soggetti nazionali operanti nel settore della chiusura del ciclo nucleare in Italia (es. Sogin SpA) in funzione di assistenza tecnica e di gestione operativa nel settore della ricerca e della messa in sicurezza delle scorie radioattive".

[9] Ai sensi del citato art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2000, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal TU sul pubblico impiego.

Ai sensi dell’articolo 14, le funzioni di indirizzo politico amministrativo sono esercitate dal Ministro, che periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei predetti compiti, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse finanziarie.

[10]   L’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

[11]   L’articolo 50 del D.Lgs. 285/1992 definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. In ogni caso, le dimensioni dei velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.

[12]   Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 13, co. 1, della L. 104/1992, l'integrazione scolastica della persona con disabilità si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio.

[13]   http://unescosicilia.it/wp/i-banchi-del-canale-di-sicilia-per-lequilibrio-dellecosistema-del-mediterraneo.

[14]   L. 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

[15]   Nell’elenco contenuto all’articolo 2 sono indicati, a titolo esemplificativo, tra i mammiferi il lupo, lo sciacallo dorato, l’orso, la martora, la puzzola, la lontra e il cervo sardo, mentre tra gli uccelli, sempre a titolo esemplificativo, tutte le specie di cicogne, di rapaci notturni e di picchi, il gabbiano corso, il fenicottero, il cigno reale e il cigno selvatico e in definitiva tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

[16]   Sull’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, il D.M. 31 dicembre 1992, ha stabilito un indice minimo comune a tutti i territori di caccia, pari a 18,98 ettari per cacciatore (articolo 1), mentre per la zona faunistica delle Alpi è stato fissato in 17,67 (articolo 2). Con successivo D.M. del 30 gennaio 1993, in seguito alla rettifica di alcuni dati trasmessi dalle regioni, gli indici sono stati portati a 19,01 per ogni ambito territoriale e19,30 per le Alpi.

[17]   La disposizione richiamata, in tema di Zona faunistica delle Alpi, prevede che le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

[18] Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).

[20]   Molti settori energivori sono caratterizzati da grandi quantità di energia termica di scarto contenuta (per esempio) nei fumi di processo. Tale energia può essere riutilizzata negli stessi processi industriali o civili oppure può essere considerata per essere convertita in energia elettrica. Il mercato offre soluzioni basate sul ciclo ORC per il recupero di calore.

Il calore prodotto nei processi industriali, infatti, viene normalmente “riversato” in atmosfera e in molti casi, per limiti tecnologici dei sistemi di filtrazione, subito a valle sono installati dei sistemi di abbattimento delle temperatura (p.e. quench tower, nelle quali la temperatura dei fumi viene abbattuta attraverso l’utilizzo di acqua di rete alimentata attraverso sistemi di pompaggio) con conseguente ulteriore spreco di energia.

[21]   Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 387/2003 si intende per fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

[22]   Attualmente il MiSE, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato una procedura di consultazione aperta fino al 30 settembre 2015 per una riforma del sistema, in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2014 di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

[23]   I “soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica sono: A. i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali;  B. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali. I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi sia realizzando progetti di efficienza energetica - con la conseguente emissione di certificati bianchi - che acquistando i certificati bianchi da altri soggetti.

[24]   Per ciò che attiene ai biocarburanti, il biodiesel è un prodotto analogo al gasolio ma ottenuto da oli vegetali e grassi animali. Viene prodotto principalmente dagli oli vegetali estratti da semi di determinate piante, come il girasole, la colza, la palma. Biodiesel possono anche essere prodotti a partire da oli di scarto, come l'olio di frittura. La ricerca è impegnata a sviluppare sistemi che permettano l'uso delle alghe per la produzione di biodiesel. Può essere utilizzato in motori diesel, miscelato con il gasolio;il bioetanolo è prodotto attraverso un processo di fermentazione di biomasse ricche di zucchero (cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce). Si rileva che ultimamente ci si sta orientando verso la produzione di bioetanolo a partire da biomasse legnose, evitando così l'uso di biomasse destinabili a scopi alimentari. L'etanolo così estratto può essere usato puro, come componente delle benzine, o per la preparazione dell'ETBE (etere etilbutilico), un derivato ad alto numero di ottano (maggiore è il numero di ottano, più è alto il potere antidetonante del carburante, più elevato il rapporto di compressione che si può adottare); il biogas, che ha trovato una definizione nel D.M. 6 luglio 2012, è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa e contiene - in misura variabile - metano. In particolare, con il termine biometano si intende il gas che - attraverso un processo di raffinazione che eleva la concentrazione di metano - presenta caratteristiche e utilizzo corrispondenti al gas metano ed è idoneo alla immissione nella rete del gas naturale (art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 28/2011); è prodotto con la fermentazione dei residui organici provenienti da vegetali in decomposizione, carcasse e liquami zootecnici, fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria, colture dedicate. Oltre all'utilizzo nel trasporto, il gas può anche essere impiegato per produrre calore o elettricità.

[25]   Possono accedere agli incentivi gli impianti di potenza non inferiore a 1 kW. Gli incentivi si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento che entrano in esercizio a partire dal 1°gennaio 2013.

      Il D.M. stabilisce che un tetto di costo complessivo per tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile (esclusi gli impianti fotovoltaici), in 5,8 miliardi di euro annui, demandando al GSE l'aggiornamento e la pubblicazione mensilmente del costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili (articolo 3).

Il GSE ha pubblicato recentemente l'aggiornamento in questione, in data 30 settembre 2014

[26]   Ai sensi del comma 4-bis, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

[27]   Sul sito istituzionale del MISE vi è l’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legge n. 239/2003 e s.m.

[28]   Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'àmbito del procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

[29]   Ai sensi del comma 4-sexies, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all’interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. L’aumento di cubatura non dovrà superare di più del 30 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono realizzabili mediante DIA a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni. Ai sensi del comma 4-septies, la denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale.

[30]   Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[31]   Un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore, costituito da una o più sezioni funzionanti in cogenerazione, associato a una rete di teleriscaldamento per il trasporto e la distribuzione del calore alle utenze per utilizzazioni esclusivamente di tipo civile, quali la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento e il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola.

[32]   I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).

Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all'obbligo anche nei successivi due anni. L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”.

[33]   Tale strumento di incentivazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili è stato introdotto in sostituzione del precedente meccanismo di incentivazione tariffaria noto come “CIP6”, ancora in vigore per i vecchi impianti in esercizio e consistente in un incentivo diretto ai produttori di energie rinnovabili e assimilate.

[34]   La legge n. 239/2004 reca Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[35]   Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[36]   Con l’acronimo EMAS si intende il sistema europeo di ecogestione e audit a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio dell’UE o al di fuori di esso, che si impegnano a migliorare la propria efficienza ambientale. Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 1221 (EMAS III). Con la Decisione n. 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, sono state definite le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS.

[37]   Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 70/2011 si legge, con riferimento alla norma contenuta nel succitato comma 3, che “permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (c.d. cessione di cubatura) al fine di conferire certezza ad un diffuso modello contrattuale ed evitare contenziosi”.

[38]   Si veda in proposito il commento al citato comma 3, contenuto nella scheda di lettura relativa all’art. 5 del D.L. 70/2011.

[40]   Per un approfondimento su tale sistema si veda lo studio n. 106-2011/T del Consiglio nazionale del notariato, disponibile al link www.notariato.it/sites/default/files/106-11-t.pdf

[41]   Per un approfondimento dei contenuti della norma si rinvia al commento del comma 3 contenuto nel dossier predisposto dal Servizio studi del Senato sul testo approvato dalla Camera (A.S. 1676).

[42]   Per un approfondimento dei contenuti si rinvia alla scheda di lettura, disponibile al link http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D14192c.htm#_Toc417400794.

[43]   Il comma 5 dell’art. 212 prevede in particolare l'iscrizione all'Albo come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

[44]   Gli obiettivi minimi previsti della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

[46]   Il testo dell’accordo sottoscritto tra CdC RAEE e soggetti “trattatori” in data 12 maggio 2008 e delle relative specifiche tecniche è disponibile nel sito del CdC RAEE al link https://www.cdcraee.it/GetPage.pub_do?id=2ca980954e494512014eafc4226d0091.

[47]   Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

[48]   Si veda, a titolo di esempio, il D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795, recante “Adeguamento degli standard tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013, n. 127”, pubblicato sul B.U.R. Lombardia – Serie ordinaria, n. 11 del 14 marzo 2014 (disponibile al link http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurl).

[49]   Il comma 9 introduce modifiche di coordinamento della normativa vigente con la nuova disciplina delle autorità di bacino: sono infatti modificati il comma 2-bis, articolo 170, del Codice dell'ambiente e i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del D.L. 208/2008. Nelle disposizioni novellate, infatti, ci si riferisce al D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la cui emanazione è ora demandata al Ministro dell'ambiente ai sensi delle novelle proposte dal comma 2 dell'articolo in esame. Nel corso dell’esame al Senato il comma 10 è stato quindi modificato, al fine di tener conto della mutata numerazione dei commi dell’art. 63 e del diverso organo che dovrà emanare la norma secondaria, determinati dalle modifiche operate a tale articolo nel corso del medesimo esame.

[50]   Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

[51]   I materiali litoidi sono in genere geotecnicamente indicati come rocce. Ai sensi dell’articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, appartengono alla categoria delle lavorazioni delle miniere: la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti: a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose; c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi; d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla categoria delle lavorazioni delle cave la coltivazione: a) delle torbe; b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

[52]   Ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 è sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

[53] Si veda l’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

[56]   Si veda in proposito il documento consegnato dall’AEEGSI nel corso dell'audizione del 16 dicembre 2014 svolta dalla 13a Commissione del Senato.

[57]   Nella delibera 15 gennaio 2015, n. 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, l’AEEGSI sottolinea che la morosità “in alcune aree del paese, supera il 10% del fatturato annuo”.

[58]    Ai sensi dell’articolo 6, comma primo del R.D. 1775/1933, le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. Ai sensi del secondo comma, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono, per produzione di forza motrice, la potenza nominale media annua kW 3.000.

[59]   l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste.

[60]   Le modalità per il conferimento delle concessioni e per lo svolgimento delle attività di stoccaggio, sono disciplinate con D.M. 21 gennaio 2011. Il successivo Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 ha stabilito le relative procedure operative definendo, tra l’altro, l’iter di rilascio di una concessione di stoccaggio[60]. La successiva Circolare Ministeriale 15 luglio 2011 ha esplicitato le modalità di attuazione di alcune disposizioni del decreto direttoriale, con particolare riferimento agli adempimenti di competenza degli Uffici territoriali UNMIG della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.

[63]   Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata una nota informativa con cui viene comunicata l’entrata in vigore, in data 8 luglio 2015, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973. Per ulteriori approfondimenti sulla convenzione e sulla normativa, sia nazionale che dell’UE, si rinvia alla sezione CITES del sito web del Ministero dell’ambiente.

[64]   In tale testo le disposizioni di delega in materia di inquinamento acustico erano contenute nell’art. 16, che non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell’esame parlamentare.

[65]   Ulteriori disposizioni in materia di materiali di dragaggio sono state recentemente introdotte dall’art. 14, comma 8, del D.L. 91/2014, che ha inserito un nuovo art. 184-quater nel testo del cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006). Tale nuovo articolo riguarda i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, e disciplina le procedure e le condizioni da rispettare per fare uscire tali materiali - all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione - dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.