Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno - A.C. 5270 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5270/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 663
Data: 09/07/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EDITORIA
LEGGE DELEGA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno

A.C. 5270

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 663

 

 

 

9 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

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File: CU0454.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Articolo 1 (Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria)3

§      Quadro normativo di riferimento per la delega  3

§      Procedura per l’emanazione dei decreti legislativi5

§      Impatto economico  5

§      Principi e criteri direttivi7

§      Costituzione di una Commissione a fini istruttori14

Appendice  16

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria)

L’articolo 1 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, indicando principi e criteri direttivi.

I decreti delegati conterranno, così, la disciplina a regime che subentrerà alle norme transitorie recatedal D.L. 63/2012, in corso di esame parlamentare (v. infra).

La materia tornerà, dunque, ad essere rilegificata[1], dopo la delegificazione operata ai sensi dell’art. 44 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), che aveva portato all’emanazione del DPR 223/2010 (alcune delle cui disposizioni sono abrogate dal citato D.L. 63/2012).

Quadro normativo di riferimento per la delega

Con riferimento al quadro normativo nel quale si colloca il conferimento della delega, il comma 1 richiama:

  1. la conformità alle finalità indicate dall’art. 29, comma 3, terzo periodo, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011). Peraltro, il rispetto di quanto previsto dal citato comma 3 è richiamato anche al comma 2, alinea;
  2. l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della lingua e della cultura italiane e delle opere dell’ingegno, nonché di tutela delle minoranze linguistiche.

 

Relativamente al primo punto, si ricorda che l’art. 29, comma 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all’editoria[2] di cui alla L. n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla “gestione 2013”, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013, affidando al contempo al Governo la revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (D.P.R. n. 223 del 2010), con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le finalità sono il“risanamento della contribuzione pubblica” – che la relazione tecnica specificava come “riduzione della contribuzione pubblica”, in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta –,una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse, nonché il conseguimento di risparmi di spesa.

Ai sensi del terzo periodo del comma 3, i risparmi sono destinati – compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio – alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Nelle more della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, masempre in conformità con le finalità di cuiall’art. 29, comma 3, del D.L. 201/2011, è intervenuto il D.L. 63/2012 (A.C. 5322) – attualmente in corso di esame parlamentare – che, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse, opera su più fronti e, in particolare, su:

§       rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (artt. 1 e 2);

§       sostegno all’editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (artt. 3 e 4);

§       acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle PP.AA. (art. 5)[3].

Durante l’esame presso il Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l’altro, a:

§       periodici pubblicati o diffusi all’estero (art. 1-bis);

§       semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (art. 3-bis);

§       semplificazioni per l’editoria non profit e delle associazioni d’arma e combattentistiche (art. 5-bis).

 

Con riferimento al secondo richiamo operato dal comma 1 dell’art. 1, si ricorda che la tutela del pluralismo informativo, inteso come rappresentazione aperta alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali, religiose e alla pluralità di modi, forme e linguaggi e appartenenze di cui la società si compone, trova il suo fondamento costituzionale nell’articolo 21 Cost. che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero.

Ritenuta uno dei principi fondamentali dell’ordinamento, rientrante tra i diritti primari e involabili dell’uomo garantiti dall’articolo 2 della Costituzione, tale libertà è stata oggetto di approfondita riflessione riguardo al contenuto coperto dalla garanzia costituzionale, che si ritiene debba includere non soltanto il pensiero, ma anche le notizie e in generale l’informazione.

Nell’ambito della libertà di informazione è stata inoltre operata una distinzione tra profilo attivo, definito come libertà di informare, di comunicare e diffondere idee e notizie, e profilo passivo, inteso come libertà di informarsi, di essere informati e di accedere alle informazioni. 

Procedura per l’emanazione dei decreti legislativi

Con riferimento alla procedura di emanazione di uno o più decreti legislativi, i commi 1 e 5 dispongono che l’adozione degli stessiavviene su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata (art. 8 D.lgs. 281/1997) e delle competenti Commissioni parlamentari. In entrambi i casi è previsto un termine per l’espressione del parere pari a 30 giorni dall’assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Il comma 6 dispone, inoltre, che– con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega –il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

 

Con riferimento al comma 5, si evidenzia l’opportunità di chiarire, nella formulazione del testo, che la richiesta di parere parlamentare sarà trasmessa alle Camere solo dopo l’acquisizione del parere della Conferenza unificata.

 

Al riguardo si ricorda, infatti, che in tal senso si espressero i Presidenti delle Camere con lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998. Testualmente, si legge nella stessa “la necessità che la richiesta di parere parlamentare sia trasmessa alle Camere solo dopo il compimento della fase procedimentale interna all’Esecutivo, ivi compresa la previa acquisizione di tutti gli altri pareri prescritti per la formazione dell’atto”.

Impatto economico

Con riferimento all’impatto economico del provvedimento, il comma 2 dispone, nell’alinea, che il Governo è tenuto ad esercitare la delega nell’ambito delle risorse annualmente stanziate in tab. C della legge di stabilità per la legge 25 febbraio 1987, n. 67[4].

Al riguardo, si ricorda che l’art. 2, co. 62, della L. 191/2009 ha limitato l’erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo[5][6].

Peraltro, la disposizione è stata richiamata dall’art. 22, co. 1, del regolamento emanato con DPR 223/2010 e il medesimo contenuto è ribadito anche dall’art. 2, co. 1, del già citato D.L. 63/2012.

 

Inoltre, il comma 3 dispone che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, ultimo periodo, prevede, infine, che ai componenti della Commissione istituita dal medesimo comma (si veda infra) non spetta alcun compenso, né rimborso di spese. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri.

Principi e criteri direttivi

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono individuati dal comma 2.

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sottolinea che i principi e criteri direttivi sono “mirati a costruire il nuovo sistema del sostegno pubblico differenziando le tipologie di incentivo e privilegiando quelle che premiano l’innovazione, l’efficienza e la creazione di nuove imprese, tengono propriamente conto di obiettivi di funzionamento concorrenziale del mercato, qualificando maggiormente l’azione di sostegno pubblico sul piano del pluralismo informativo, dell’efficienza imprenditoriale e del corretto funzionamento del mercato dell’editoria”.

 

Preliminarmente, si evidenzia l’opportunità di una maggiore esplicitazione dei principi e criteri direttivi, distinguendoli conseguentemente meglio dall’oggetto della delega.

 

Essi concernono:

a)      razionalizzazione e riordino della normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, anche al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e consentire una maggiore selezione dei beneficiari, in particolare attraverso:

§      forme omogenee di contributo, correlate al rimborso dei costi effettivamente sostenuti[7].

§      forme specifiche di sostegno della lettura (un riferimentoal medesimo ambitoè presente anche nella lett. f));

§      forme specifiche di sostegno per l’innovazione, la multimedialità e l’avvio di nuove imprese (su tale previsione si sofferma anche la lett. e));

 

b)      definizione delle categorie di soggetti destinatari dei contributi. In particolare, è fatto specifico riferimento a:

§      quotidiani e periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale;

§      testate” espressione di comunità locali;

 

c)      previsione di forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale (di nuova istituzione).

 

La disciplinadelle provvidenze in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale

 

L’art. 25 della L. 416/1981 – come modificato dall’art. 18 della L. 67/1987 – prevede la concessione di provvidenze in favore delle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale “per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti”. Condizione per l’accesso ai contributi è che le pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate[8]. Lo stesso art. 25 ha previsto l’istituzione di una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione, nonché la definizione con DPR dei criteri per la concessione degli stessi contributi.

Il DPR n. 254 del 1983, intervenuto in attuazione, ha istituito la Commissione (art. 5)[9] e ha precisato (art. 1) che per l'accertamento del possesso dei requisiti la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, considerando anche l'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.

L’art. 2 ha, altresì, precisato che la commissione, per la concessione del contributo, tiene conto:

a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;

d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

I contributi sono stati corrisposti fino all’anno di riferimento 2009[10].

Con riguardo ai contributi per il 2010, il Mibac ha comunicato con avviso pubblicato sul sito che, in relazione ai tagli decisi al bilancio dello Stato 2011, i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale riguardanti l’annata 2010 non sarebbero statiassegnati[11].

Da ultimo, con riferimento ai contributi per il 2011, è stata pubblicata la circolare 12 giugno 2012, n. 103 (G.U. n. 152 del 2 luglio 2012) che ha previsto qualetermine per la presentazione della domanda per la concessione dei contributi la data del 31 luglio 2012.

 

d)      correlazione dell’entità complessiva dei contributi e delle altre forme di sostegno alle disponibilità finanziarie annuali– concetto in parte già contenuto in quanto disposto dall’alinea del comma 2, nonché dal comma 3 –, “evitando”, altresì,che per ciascuna impresa il contributo ecceda il fatturato relativo all’anno cui si riferisce lo stesso.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di sostituire le parole da “evitando” fino alla fine della lettera con le parole, dal contenuto maggiormente prescrittivo: “stabilendo altresì che, per ciascuna impresa, il contributo non può eccedere il fatturato relativo all’anno di riferimento delle provvidenze”.

 

e)      previsione di incentivi per l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato o di credito di imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l’ordinamento dell’Unione europea.

In proposito si ricorda che l’art. 4 del già citato D.L. 63/2012, al fine di consentire la modernizzazione di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, ha disposto l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto un credito di imposta per l’anno 2012.

 

Con riferimento all’ordinamento dell’Unione europea, si ricorda che, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senzaobbligo di notifica ed autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sugli aiuti “de minimis”, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro[12].

 

f)        previsione di forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso:

§      campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§      misure per il sostegno della domanda di lettura che tengano conto dei dati forniti dall’ISTAT anche al fine di monitorare le variazioni degli indici di lettura.

Con riferimento alla promozione della lettura, si ricorda che l’art. 15, co. 3, lett. l), del DPR 233/2007 (regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali) ha previsto l’istituzione del Centro per il libro e la lettura[13] quale Istituto dotato di autonomia speciale (posto sotto la vigilanza della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore).

L’art. 2, co. 409, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) – come modificato dall’art. 5, co. 9, lett. b), n. 9, del D.L. 93/2008 (L. 126/2008) –  ha dunque previsto, per l’esercizio finanziario 2008, un’autorizzazione di spesa di 1,5milioni di euro[14] per le spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro.

Dopo la mancata registrazione, da parte della Corte dei conti, di uno schema di decreto interministeriale del 7 aprile 2008, volto a definire le modalità organizzative e di funzionamento del Centro,è intervenuto, a normadell’art. 2, co. 1, del DPR 91/2009, il DPR 34/2010, in base al quale il compito del Centro (art. 2) è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro[15]. Tra i suoi organi (art. 3) vi è l’Osservatorio del libro e della lettura che, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, procede, per quanto qui più direttamente interessa, allo studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia, dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali, nonché dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia e dei comportamenti di acquisto(art. 7).

 

Si ricorda, inoltre, che con DPCM 15 luglio 2009 è stata istituita la Giornata nazionale per la promozione della lettura, da tenersi il 24 marzo di ogni anno[16], e che dal 2011 il Centro per libro e la lettura ha avviato la campagna Il maggio dei libri[17], il cui intento è quello di fissare un appuntamento annuale in cui concentrare le iniziative che evidenzino le molteplici valenze del libro e della lettura e delle "case dei libri" (biblioteche e librerie).

Con riferimento al sostegno della domanda di lettura, e alla previsione di tener conto dei dati forniti dall’ISTAT, si riporta, in appendice, un recente documento dello stesso Istituto.

 

g)      Ridefinizione del quadro delle competenze in materia di:

§      politiche per il sostegno dell’editoria;

§      comunicazione istituzionale;

§      tutela del diritto d’autore;

§       promozione della lettura.

 

Sostegno all’editoria

 

Le competenze relative al sostegno all’editoria fanno attualmente capo al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le spese per gli interventi nel settore dell’informazione sono allocate, oltre che nell’ambito del Programma Sostegno all’editoria della Missione Comunicazioni dello stato di previsione del MEF (v. ante), anche, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’art. 1,

co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

In particolare, nell’ambito della Missione Comunicazioni, Programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti due stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva[18].

 

Comunicazione istituzionale

 

Leattività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. 29/1993 (ora, art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001) sono regolate dalla L. 150/2000.

In particolare, l’art. 3 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito.

L’art. 11 dispone poi che le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno successivo, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Il programma è trasmesso allo stesso Dipartimento[19] che, fra l’altro, svolge funzioni di centro di orientamento e consulenza e stipula con i concessionari di spazi pubblicitari accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri[20].

Ai sensi dell’art. 13, le amministrazioni statali devono inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Si ricorda, infine, che sull’argomento interviene l’art. 5 del D.L. 63/2012, per il quale si rinvia al già indicato dossier n. 657.


 

Tutela del diritto d’autore

 

In materia di tutela del diritto d’autore, si ricorda principalmente la legge 633/1941, la qualedisciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)[21], ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera)[22].

Ai sensi dell’art. 180 della legge, la tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno può essere esercitata direttamente dagli aventi titolo, ovvero da questi affidata esclusivamente alla SIAE[23], che svolge attività di intermediario[24].

 

Promozione della lettura

 

Le competenze in materia sono attribuite al Centro per il libro e la lettura (v. ante).

 

h)      Previsione di una nuova disciplina in materia di acquisto dei servizi di cui alla L. n. 237 del 1954 (e all’art. 55, comma 24, della L. n. 449 del 1997), concernenti la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, la trasmissione ai medesimi organi di informazioni nazionali ed estere, e la diffusione e ricezione di notizie da e per l'estero.

In particolare, richiamato esplicitamente il principio della garanzia del pluralismo dell’informazione, si precisa che deve essere assicurata la valutazione annuale dei risultati dell’attività informativa svolta e che devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

§      occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate;

§      quantità di notizie e di servizi forniti;

§      fatturato delle aziende;

§      innovazione dei prodotti.

 

L’art. 2 della L. 237 del 1954 ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazione, per l'effettuazione dei servizi sopra richiamati, in concorso con il Ministero degli esteri per quanto riguarda il servizio estero. A tal fine, ha previsto che la Presidenza stipula con le agenzie apposite convenzioni.

Successivamente l’art. 55, co. 24, della L. 449/1997, interpretando autenticamente l’art. 2 della L. 237/1954, ha disposto che, al fine di garantire alle amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari e servizi giornalistici e informativi ordinari o speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato[25].

Costituzione di una Commissione a fini istruttori

Il comma 4 dispone la costituzione, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di una Commissione chiamata a:

§         censire le forme di sostegno e di agevolazione a favore dell’editoria;

§         formulare proposte per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi ai sensi del comma 2, lett. b), e delle riviste di alta cultura di cui al comma 2, lett. c).

 

Quanto alla composizione, si dispone che la Commissione è costituita da non più di 5 membri di riconosciuta qualificazione e competenza, ai quali, come già ante evidenziato, non spettano compensi né rimborso di spese.

 

Non è indicato l’atto con il quale si dispone la nomina dei membri della Commissione.

 

La Commissione deve concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 


Appendice

Produzione e lettura di libri in Italia[26]

 

Nel 2010, in Italia, si contano circa 2.700 case editrici e/o altri enti dediti alla pubblicazione di opere librarie. Il confronto con l'anno precedente conferma il saldo negativo del settore: il numero di nuovi editori è inferiore a quello degli editori che hanno cessato l'attività.

Il 2010 segna un incremento complessivo della produzione libraria, interrompendo la tendenza negativa degli ultimi anni. Rispetto al 2009, le opere pubblicate passano da 57.558 a 63.800, con un aumento del 10,8%.

In crescita anche le tirature, la cui ripresa è più contenuta: da 208 milioni di copie a oltre 213 milioni (+2,5%). Si è poi ridotta del 7,6% la tiratura media di ciascuna opera (da oltre 3.600 copie per titolo del 2009 a poco più di 3.340 nel 2010).

Le case editrici si orientano verso una maggiore offerta per varietà e quantità delle opere e un contenimento dell'attività di stampa. Tra il 2005 e il 2010, si registra una crescita dei titoli del 6,8% e una contestuale decrescita del 23,6% delle tirature medie.

Nel 2010, la quota più consistente, tanto dei titoli (26,2%) quanto delle tirature (40%), è rappresentata dalla categoria di prezzo fino a 10 euro.

Sempre in testa nella produzione libraria risulta la categoria della letteratura moderna: i romanzi e i racconti pubblicati nel 2010 rappresentano il 20% dei titoli e il 28% delle copie stampate. Si conferma una crescita sostenuta delle opere per ragazzi, che rispetto al 2009 aumentano del 13,7% per numero di titoli e del 12,6% per tiratura.

Nel 2011 poco meno di 26 milioni di Italiani di 6 anni e più dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista, per motivi non strettamente scolastici e/o professionali. Rispetto al 2010 i lettori di libri diminuiscono, passando dal 46,8% al 45,3% della popolazione.

Le donne confermano di essere lettrici più assidue degli uomini: leggono almeno un libro il 51,6% delle femmine rispetto al 38,5% dei maschi. Le differenze di genere sono massime tra i 15 ed i 44 anni e tendono a ridursi significativamente con l'avanzare dell'età, dopo i 60 anni.

La quota più alta di lettori si riscontra tra i ragazzi e le ragazze con età compresa tra 11 e 17 anni (60,5%). Avere genitori che leggono rappresenta un fattore che influenza i comportamenti di lettura dei figli. Leggono libri il 72% dei ragazzi tra 6 e 14 anni con entrambi i genitori lettori, contro il 39% di quelli i cui genitori non leggono.

Si legge di più al Nord e nel Centro del Paese, dove la percentuale di lettori è superiore al 48% della popolazione di 6 anni e più. La propensione alla lettura è minore nel Sud e nelle Isole, dove la quota di lettori scende sotto il 35%.

In Italia, anche chi legge, legge molto poco: il 45,6% dei lettori non ha letto più di 3 libri in 12 mesi, mentre soltanto i "lettori forti", cioè chi ha letto 12 o più libri nello stesso lasso di tempo, è il 13,8% del totale.

Nel 2011, il 9,9% delle famiglie dichiara di non possedere alcun libro in casa; il 63,7% ne ha almeno 100, l'11,8% da 101 a 200 e il 14,4% più di 200.

Oltre un milione e 900 mila persone con età compresa tra 16 e 74 anni ha comprato libri, giornali, riviste o ebook, su Internet: sono oltre un quarto (27,8%) di coloro che effettuano acquisti online.

La quota di giovani lettori che scaricano giornali, news, riviste da Internet è pari al 53,9% e quella di coloro che consultano un Wiki online è del 69%[27].

 



[1]    Non è, pertanto, corretta la valutazione di assenza di rilegificazioni, presente nell’analisi tecnico normativa (ATN) di cui è corredato il provvedimento.

[2]    Le forme di intervento economico in favore dell’editoria sono riconducibili a due tipologie fondamentali: aiuti economici diretti e aiuti economici indiretti. Nell’ambito di quest’ultima categoria possono poi ravvisarsi varie forme di intervento: a) riduzioni tariffarie; b) agevolazioni fiscali; c) credito agevolato.

[3]    Sull’argomento si vedano dossier n. 657 e 657/0 del 2 luglio 2012 (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12063.htm http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12063a.htm).

[4][4]   Le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono attualmente collocate per la gran parte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tab. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).

Nella Tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), in corrispondenza della L. n. 67 del 1987 - che, dopo la L. 416/1981, ha costituito uno dei principali interventi normativi in materia - sono complessivamente stanziati per l’anno 2012 137,7 mln di euro allocatisui capitoli 2183 (Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria) e 7442 (Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria)http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Legge-di-s/2012/FormatoElaborabile2012/11tabella_C.PDF.

[5]    Per completezza, si ricorda che l’art. 10-sexies del D.L. 194/2009 (L. 25/2010), prima, e l’art. 1, commi 55 e 56, della L. 220/2010, dopo, per il 2009 hanno escluso determinate categorie di beneficiari dall’applicazione del "tetto" ai contributi introdotto dalla L. 191/2009. A tali imprese è comunque corrisposto un contributo non superiore a quello spettante per il 2008.

[6]    Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012 (quale risultante dal DPCM 20 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. n. 6 alla GU n. 4 del 5 gennaio 2012) sui capitoli afferenti ai contributi per l’editoria (capp. 465-Contributi alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive  e 466-Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici) risultano stanziati complessivamente € 53,6 mln. Al riguardo si ricorda, peraltro, che, rispondendo il 6 marzo 2012 all’interrogazione 5-06130, il sottosegretario competente ha riferito che all’importo per i contributi diretti alla stampa risultante sul capitolo di spesa 466, ammontante ad euro 47.121.727, sono state aggiunte, nel corso del mese di febbraio, risorse provenienti dagli avanzi di gestione del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e dalla riassegnazione di residui relativi agli esercizi precedenti, elevando in tal modo l'ammontare complessivo a circa 70 mln di euro. Ha, inoltre, riferito, che, a tale importo, proprio in data 6 marzo 2012, sono state aggiunte risorse provenienti dal fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (D.L. n. 5/2009 - L. n. 33/2009), per un ammontare di ulteriori 50 mln di euro (il relativo DPCM è stato pubblicato nella GU del 23 maggio 2012). Ha, dunque, concluso che lo stanziamento complessivo ammonta a circa 120 milioni di euro(http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=../bollet/201203/0306/HTML/07/frame.htm).

[7]    Per un riepilogo della situazione normativa vigente fino all’entrata in vigore del D.L. 63/2012 e di quella prevista dallo stesso D.L. si vedano i dossier indicati ante.

[8]    Il DPR 2 maggio 1983, n. 254 ha poi previsto, all’art. 3, che sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20%, nonché quelle edite da Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali, ovvero a cura dei medesimi.

[9]    In base alla norma istitutiva, la Commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composta da: direttore generale competente per l'editoria, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svoltoattività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni. La Commissione è stata confermata, nell’ambito del riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), con l’art. 6, co. 1, lett. g), del DPR 14 maggio 2007, n. 89.

[10] http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/RIVISTE_beneficiarie_contributo_Annata_2009.pdf?l=it

[11]   http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=508.

[12]   Peraltro la Commissione europea, con comunicazione del 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l’importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, fino al 31 dicembre 2010.

[13]   http://www.cepell.it/index.xhtm

[14]   Lo stanziamento iniziale di 3 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è stato poi ridotto a 1,5 milioni di euro per il 2008 ed è stato azzerato per il 2009 e per il 2010 dal D.L. 93/2008 (L. 126/2008).

Con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le somme destinate al funzionamento e per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, pari a 0,7 mln di euro, sono allocate sul cap. 3614 dello stato di previsione del MIBAC (Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Programma Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria).

[15]   Il CLL, tra l’altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura.

[16]   Il DPCM è stato pubblicato nella GU n. 183 dell’8 agosto 2009. Esso dispone che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono iniziative volte a promuovere la lettura e a sensibilizzare i cittadini, e in particolar modo le nuove generazioni, sui temi ad essa legati.

[17]   http://www.ilmaggiodeilibri.it/Home.html.

[18]   Si tratta dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121) e del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021).

[19]   Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

[20]   Per il piano di comunicazione 2012, si vedano la circolare n. 399/2011: http://www.governo.it/DIE/normativa/CCI19092011_00000_1.pdf e la circolare 6 dicembre 2011: http://www.governo.it/DIE/circolare_peluffo_.pdf.

[21]    La medesima norma stabilisce, altresì, che sono protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

[22]    Il testo originario della L. 633/1941 ha subito numerosi interventi di modifica, anche in recepimento di direttive comunitarie (in particolare, si ricordano le modifiche apportate dal D.lgs. n. 68 del 2003, Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e dal D.lgs. n. 140 del 2006, Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale).

[23]   La SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori(http://www.siae.it/Index.asp) è un ente economico su base associativa dotato di un’organizzazione capillare sul territorio (13 sedi regionali; 34 filiali; oltre 600 circoscrizioni mandatarie). Ai sensi della L. n. 2 del 2008 l’attività della SIAE è assoggettata alle norme del diritto privato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali congiuntamente – a seguito delle disposizioni recate dal DPCM 10 luglio 2008 – con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (nonché, per gli aspetti di competenza, con il MEF).

[24]   Per la tutela dei diritti degli interpreti e degli esecutori di opere musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive e assimilate (c.d. diritti connessi)– disciplinati dal Titolo II della medesima L. 633/1941 –opera, invece, il nuovo IMAIE, istituito dall'art. 7 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010). Di recente, peraltro, l’art. 39, co. 2, del D.L. 1/2012 (L. 27/2012) ha previsto che l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera, in qualunque forma attuata. Lo scopo è quello di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione, nonché l’effettiva partecipazione e il controllo da parte dei titolari dei diritti. Il co. 3 del medesimo articoloha demandato ad un DPCM – da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – l’individuazione dei requisiti minimi necessari ai fini di un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari, nell’interesse dei titolari aventi diritto.

[25]   La prestazione richiesta alle agenzie, in ragione della sua peculiarità, rientra nel novero degli incarichi che l’ente può attribuire con procedura negoziata, senza previa comunicazione di un bando di gara (si veda l’art. 57, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in precedenza, art. 7, co. 2, lett. b), del D.lgs. 157/1995 sul ricorso alla trattativa privata in appalti pubblici).

[26]   http://www.istat.it/it/archivio/62518.

[27]   Si veda, anche il Rapporto L’Italia dei libri - Un anno, le stagioni, due trimestri a confronto, elaborato dal Centro per il libro e la lettura, presentato il 23 marzo 2012: http://www.cepell.it/articolo.xhtm.