Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale D.L. 63/2012 ' A.C. 5322 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5322/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 657
Data: 02/07/2012
Descrittori:
CASE EDITRICI   CONTRIBUTI PUBBLICI
DECRETO LEGGE 2012 0063   STAMPA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL N. 63 DEL 18-MAG-12     

 

2 luglio 2012

 

n. 657/0

Disposizioni in materia di editoria e di pubblicità istituzionale

D.L. 63/2012 - A.C. 5322

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del disegno di legge di conversione

5322

Numero del decreto-legge

63

Titolo del decreto-legge

Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

Iter al Senato

Numero di articoli

 

testo originario

7

testo approvato dal Senato

10

Date:

 

emanazione

18 maggio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

21 maggio 2012

approvazione del Senato

27 giugno 2012

assegnazione

28 giugno 2012

scadenza

20 luglio 2012

Commissione competente

VII (Cultura, scienza, istruzione)

Pareri previsti

I, II, III, IV, V, VI (ex art. 73, c. 1-bis, R.C., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX (ex art. 73, c. 1-bis, R.C.), X, XII e XIV

 


Contenuto

Il D.L. propone una disciplina transitoria, nelle more della “ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria”, affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, contestualmente, l’11 maggio 2012 (A.C. 5270).

Si ricorda che l’art. 29, co. 3, D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla L. 250/1990 dal 31.12.2014, con riferimento alla “gestione 2013”, e ha stabilito che il Governo provvede alla “revisione del regolamento” di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con D.P.R. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1°.1.2012.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il D.L. opera su più fronti e, in particolare, su:

-   rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (artt. 1 e 2);

-   sostegno all’editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (artt. 3 e 4);

-   acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle PP.AA. (art. 5).

Durante l’esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l’altro, a: periodici pubblicati o diffusi all’estero (art. 1-bis); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (art. 3-bis) e per l’editoria non profit e delle associazioni d’arma e combattentistiche (art. 5-bis).

Di seguito saranno sinteticamente indicati i contenuti del D.L., nel testo come modificato dal Senato. Più ampiamente, si veda dossier n. 657.

L’art. 1 individua, nei co. da 1 a 6 e 7-bis, nuovi requisiti per l’accesso ai contributi all’editoria, validi – nel caso di quelli indicati al co. 2 – a decorrere dai contributi relativi al 2013,ovvero, nel caso di quelli indicati al co. 7-bis, al 2012. Si interviene, così, sulla disciplina recata dall’art. 2, DPR 223/2010 – applicabile a partire dal bilancio 2011 – i cui co. 1 e 2 vengono abrogati, a decorreredall’1.1.2013, dall’art. 6, co. 1, lett. a), del D.L.

L’obiettivo complessivo è quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l’uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

In particolare, il co. 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte dalle imprese editrici già considerate dallo stesso art. 2, co. 1, del DPR 223/2010.

Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca in Val d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1° dicembre 2001.

I soggetti indicati possono richiedere i contributi, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge (v., però, infra), purché la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25% o il 35% delle copie distribuite.

Pertanto, rispetto all’assetto normativo vigente, la percentuale minima per l’accesso ai contributi viene maggiorata del 10% delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5% per le testate locali.

Inoltre, si modifica la definizione di testata nazionale e si introducono nuovi criteri di ammissibilità per il calcolo delle copie distribuite e norme volte a facilitare l’accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che subentrino al contratto di cessione in uso o acquistino una testata già destinataria dei contributi.

Con riferimento ai requisiti, si evidenzia, peraltro, che l’art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. abroga quelli riferiti al tetto massimo alle entrate pubblicitarie[1].

Ulteriori disposizioni relative all’accesso ai contributi individuati dall’art. 1, ma per i qualinon è precisata la relativa decorrenza, riguardano:

-   l’inclusione fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici anche dei grafici editoriali; nella composizione deve comunque esservi prevalenza di giornalisti e la maggioranza deve risultare dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato (non si precisa più se a tempo pieno).Conseguentemente, l’art. 6, co. 1, lett. d), del D.L. abroga l’art. 1, co. 458, L. 266/2005. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;

-   l’introduzione, per le imprese editrici richiamate al co. 2, nonché per le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, del requisito di un numero minimo di dipendenti (5 o 3,rispettivamente, nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici), con prevalenza di giornalisti, impiegati nell'intero anno di riferimento del contributo e regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si rafforza così la misura di riduzione dei contributi prevista dall’art. 4, DPR 223/2010 che, conseguentemente, è abrogato (con decorrenza immediata) dall’art. 6, co. 1, lett. b), del D.L. (sul punto, v. par. Coordinamento con la normativa vigente);

-   l’attestazione e la certificazione dei dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita. Tali previsioni, non essendo specificati i destinatari, sembrano avere valenza generale;

-   la previsione, per le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, che l’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute;

-   la previsione che il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

Il co. 7 si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011.

Il co. 7-ter annovera tra gli enti sovvenzionabili dalle fondazioni bancarie, tra gli altri, anche le cooperative giornalistiche.

L’art. 1-bis sostituisce – a decorrere dai contributi relativi al 2012 – la disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero, e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, introducendo un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione. Conseguentemente, l’art. 6, co. 1, lett. d-bis), d-ter), d-quater), dispone l’abrogazionedelle norme vigenti in materia.

L’art. 2 reca i nuovi criteri di calcolo dei contributi che valgono, per tutti i soggetti indicati all’art. 1, co. 2, 4 e 5,a decorrere dai contributi relativi al 2012. Conseguentemente, l’art. 6, co. 1, lett. b), del D.L. abroga l’art. 3 del DPR 223/2010.

Il co. 1ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale. Il co. 2 disponeche l’importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.

E’ opportuno chiarire come si applichi tale previsione nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010.

Fermi tali parametri, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – che, però, sono ora circoscritti – e di una quota rapportata alle copie, che ora sono quelle vendute e non più quelle distribuite. In particolare, la quota rapportata ai costi è prevista fino al50% dei costi sostenuti per: personale dipendente (solo con riferimento a giornalisti e poligrafici e fino agli importi massimi indicati); acquisto della carta; stampa; abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; distribuzione. Non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale.

L’importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: € 2,5 mln per i quotidiani nazionali; € 1,5 mln per i quotidiani locali, delle minoranze linguistiche ed editi e diffusi all’estero; € 300 mila per i periodici.

Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: € 0,25 per i quotidiani nazionali; € 0,20 per i quotidiani locali; € 0,40 per i periodici.

L’importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque superare: € 3,5 mln per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; € 200 mila per i periodici.

A differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche.

Con DPCM sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo.

Il co. 3 reca la definizione di “copie vendute”.

Il co. 4 dispone che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di imprese editrici di periodici che non abbiano scopo di lucro, e che le risorse destinabili a tali contributi sono pari al 5% dell’importo stanziato per i contributi diretti alla stampa. In caso di insufficienza delle risorse, si procede al riparto proporzionale fra gli aventi diritto.

Il co. 5 concerne la concessione di contributi alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti, per le quali si conferma la previsione di un contributo annuo pari al 30% dei costi,sebbene ora questi siano circoscritti alle spese per la diffusione ed il “personale”.

Non è precisato se si debba trattare solo di personale dipendente, né se si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici (come previsto per le imprese editrici di cui all’art. 2, co. 2).

A differenza dell’art. 3, co. 4, DPR 223/2010 – che è abrogato dal D.L. – il comma non concerne anche le agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche.

Ulteriori novità riguardano la misura del contributo massimo, che da € 1 mln scende a € 800 mila, e la previsione relativa all’obbligo della certificazione del bilancio.

Il co. 5-bis dispone che le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all’intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.

Il co. 6 dispone una riduzione dei contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (il contributo di cui all’art. 4, co. 1, L. 250/1990 passa dal 70% al 40% della media dei costi, mentre il tetto complessivo alla somma di tutti i contributi è ridotto dall’80% dei costi al 50%).

Il co. 7 assoggetta l’erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle P.A e fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi.

Si sottolinea che i co. 5, 6 e 7 dell’art. 2 non recano una indicazione specifica sulla decorrenza delle nuove disposizioni.

Il co. 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi.

L’art. 3 reca misure per favorire il passaggio all’editoria digitale.

Preliminarmente, si evidenzia che la norma, nella sua previsione testuale, si presta ad alcuni dubbi interpretativi.

In particolare, il co. 1, primo periodo, dispone che tutte le tipologie di imprese editrici di cui all’art. 1, co. 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, “possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale”.

Una prima lettura interpretativa potrebbe far ritenere che l’intento della disposizione sia quello di consentire l’accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale (possibilità che finora era esclusa per l’unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata, riferita ai quotidiani e ai periodici organi di movimenti politici).

Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto del co. 1, primo periodo, e del co. 2, secondo periodo, il quale dispone che, “per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 2”.

Infatti, quest’ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, “possono continuare a percepire i contributi”, indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell’ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo.

Al riguardo si evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal co. 1, primo periodo, dell’articolo in esame.

Anche tale considerazione suggerisce, pertanto, la necessità di un complessivo chiarimento.

In assenza di specifica indicazione, si riterrebbe, infine, che si possa fare riferimento ai contributi a partire da quelli relativi al 2012.

Si valuti l’opportunità di una precisazione al riguardo.

Il co. 1, secondo periodo, stabilisce alcune caratteristiche che la testata digitale deve possedere, tra le quali un numero minimo di articoli giornalieri con aggiornamenti diversificatiin base alla periodicità del prodotto. Il co. 2, peraltro, consente “la riduzione di periodicità”.

Appare necessario chiarire il raccordo fra le due previsioni.

Il medesimo co. 2 prevede, inoltre, alcune disposizioni di semplificazione.

Il co. 3 quantifica la misura del contributo per la pubblicazione della testata in formato digitale in una quota pari, per i primi 2 anni, al 70% dei costi sostenuti e in una quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento, pari € 0,10 per copia.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di precisare se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote.

La norma, fa salvo il “rispetto dei tetti massimi previsti dall’art. 2”, e al contempoprecisa che, in caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, “i costi di produzione dell’edizione cartacea” concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale nei limiti dell’importo complessivo di cui all’art. 2, comma 2, lett. a)”.

Il co. 5 dispone che le tipologie di costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale sono definiti con DPCM di natura non regolamentare, aggiornato periodicamente.

I co. 5-bis e 5-ter inseriscono, rispettivamente, fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni quelli derivanti da pubblicità online e sulle diverse piattaforme, e fra i soggetti tenuti ad iscriversi al ROC le imprese concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali.

Il co. 4 reca la definizione di “testata in formato digitale” valida a decorrere dai contributi relativi al 2013,precisandone i requisiti.

L’art. 3-bis dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero on line, la possibilità di esonero dall’applicazione di alcune previsioni legislative.

L’art. 4 reca disposizioni afferenti diversi ambiti.

Il co. 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa e dispone l’obbligatorietà, dal 1.1.2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, è previstoun credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.

Il co. 3 stabilisce che il prezzo di riferimento per la determinazione dei rimborsi spettanti a Poste italiane a fronte del riconoscimento di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali sia il prezzo pieno per il periodo 14 agosto 2009-31 dicembre 2009 e, per il periodo 1° gennaio 2010-31 marzo 2010, la tariffa fissata dal DM 21 ottobre 2010 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Dall’applicazione della disposizione devono derivare risparmi per almeno 10 mln di euro, destinati ad integrare le risorse per la concessione del credito di imposta di cui al co. 1, nonché finalizzati al sostegno e allo sviluppo del settore editoriale.

I co. da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all’erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l’utilizzo di una rete telematica.

L’art. 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle “amministrazioni centrali” dello Stato.

L’art. 5-bis consente l’applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore e da parte delle associazioni d’arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.

Relazioni allegate

Il D.L. era corredato di relazioni illustrativa e tecnica, ATN, AIR.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Nella XVI legislatura si ricordano, in particolare, oltre al già citato art. 29, co. 3, DL 201/2011 (L. 214/2011), l’art. 44,DL 112/2008 (L. 133/2008) – che ha previsto la delegificazione della materia –l’art. 41-bis DL 207/2008 (L. 14/2009) – che ha previsto, tra l’altro, la destinazione prioritaria delle erogazioni ai contributi diretti –, l’art. 10-sexies DL 194/2009 (L. 25/2010) (che per il 2009 ha, tra l’altro, esentato alcune categorie di imprese dall’applicazione del “tetto” ai contributi introdotto dall’art. 2, co. 62, della L. 191/2009).

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa del D.L. sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso l’”ordinamento della comunicazione” fra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato.

Rileva, peraltro, la materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

Conformità con altri princìpi costituzionali

L’art. 21 Cost. sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione. Inoltre, dispone, fra l’altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni appaiono complessivamente omogenee.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La promozione del pluralismo nell'informazione è un obiettivo sancito dall’art. 11, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si prevede l’emanazione di vari DPCM e DPR (si veda par. Contenuto).

Coordinamento con la normativa vigente

Con l’intervento disposto dal D.L. si apportano modifiche, fra l’altro, al DPR 223/2010 – rilegificando parzialmente una materia già delegificata – e alla L. 250/1990. In particolare:

- con riferimento all’art. 1, co. 4, 5 e 6, e all’art. 2, co. 5, 6 e 7,appare necessario esplicitare la decorrenza delle disposizioni, soprattutto in considerazione del fatto che i contributi alle imprese editrici sono erogati su base annua; con particolare riferimento all’art. 1, co. 4, lett. b), si osserva che, altrimenti, non sarebbe chiara la rilevanza del dato occupazionale 2012;

-   sembrerebbe opportuno un coordinamento fra quanto dispone l’art. 2, co. 1, del D.L. e il contenuto dell’art. 2, co. 62, L. 191/2009 e dell’art. 22, co. 1, DPR 223/2010; con riferimento al co. 5 occorrerebbe chiarire se l’intenzione sia quella di eliminare la possibilità di accedere ai contributi da parte delle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche, ovvero se alle stesse agenzie torneranno a spettare, sulla base dell’art. 4, co. 187, L. 350/2003, i contributi erogati ai sensi dell’art. 3, co. 2, L. 250/1990;

-   all’art. 3, co. 1, occorre valutare la necessità di coordinamento con l’art. 153, co. 3, L. 388/2000 e con l’art. 3, co. 4, DPR 525/1997;

- le disposizioni dell’art. 5 dovrebbero essere coordinate con quelle recate dalla L. 150/2000.

Collegamento con lavori legislativi in corso

E’ stato presentato l’A.C. 5270, di cui a breve comincerà l’esame.

Formulazione del testo

All’art. 1, co.  5, sembrerebbe opportuno far riferimento all’art. 3, co. 2-ter, ultimo periodo, L. 250/1990.

All’art. 2, co. 4, il primo periodo non appare necessario, in considerazione del fatto che i soggetti ivi indicati non sono inclusi tra idestinatari dei nuovi criteri di calcolo. Inoltre, il riferimento al “bilancio del Dipartimento per l’informazione e l’editoria” non appare corretto, poiché è la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad essere dotata di un bilancio autonomo.

All’art. 3, appare necessario chiarire come si raccordino le prescrizioni contenute nell’ultimo periodo del co. 1 con riferimento al numero minimo di uscite e quelle contenute nel primo periodo del co. 2, che consentono “la riduzione di periodicità”. Al co. 3 si valuti l’opportunità di precisare se il riferimento ai primi due anni sia da intendersi ad entrambe le quote di contributo.

 


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File: D12063a



[1]  Il tetto stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. a), L. 250/1990 si applica alle imprese editrici di periodiciche non abbiano scopo di lucro.