| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
| Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2026 - Volume II - Articolo 1, commi 283-584 |
| Riferimenti: | AC N.2750/XIX |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 516/5 Volume II |
| Data: | 06/02/2026 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
LEGGE DI
BILANCIO 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Volume II
Articolo 1, commi 283-584
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Servizio Studi
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Dossier n. 580/5 - Volume II

Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
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@CD_bilancio
Progetti di legge n. 516/5 - Volume II
Il presente dossier è articolato in cinque volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-282;
§ Volume II – Articolo 1, commi 283-584;
§ Volume III – Articolo 1, commi 585-817;
§ Volume IV – Articolo 1, comma 818-Articolo 21;
§ Volume V – Stati di previsione dei Ministeri.
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ID0014evol2.docx
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Articolo 1, commi 3-4 (Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Articolo 1, commi 5-6 (Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)
Articolo 1, comma 15 (Misure in favore delle imprese del settore agricolo)
Articolo 1, comma 17 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)
Articolo 1, commi 18-21 (Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
Articolo 1, comma 23 (Interventi di rigenerazione urbana)
Articolo 1, comma 24 (Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)
Articolo 1, comma 27 (Condizioni di accesso al regime forfetario)
Articolo 1, comma 28 (Disposizioni in materia di criptovalute)
Articolo 1, commi 29-31 (Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)
Articolo 1, commi 32-34 (Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE)
Articolo 1, commi 44-45 (Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)
Articolo 1, commi 51-55 (Modifica alla disciplina dei dividendi)
Articolo 1, commi 59-64 (Imposta sui premi assicurativi)
Articolo 1, commi 68-73 (Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)
Articolo 1, commi 76-81 (Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)
Articolo 1, commi 82-101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)
Articolo 1, comma 116 (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)
Articolo 1, comma 125 (Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)
Articolo 1, commi 126-128 (Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)
Articolo 1, comma 129 (Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante)
Articolo 1, commi 133-136 (Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)
Articolo 1, commi 145-146 (Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito)
Articolo 1, commi 147-150 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
Articolo 1, commi 151-152 (Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)
Articolo 1, commi 153-155 (Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026)
Articolo 1, comma 156 (Lavoro occasionale in agricoltura)
Articolo 1, comma 157 (Contratti di rete in agricoltura)
Articolo 1, commi 158-161 (Modifiche alla disciplina sull’assegno di inclusione)
Articolo 1, commi 162 e 163 (Ape sociale)
Articolo 1, comma 176 (Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI)
Articolo 1, commi 177 e 178 (Dipendenti civili basi militari Usa in Italia)
Articolo 1, commi 201-202 (Disposizioni in materia di previdenza complementare)
Articolo 1, commi 210-213 (Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici)
Articolo 1, commi 219 e 220 (Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni)
Articolo 1, commi 222 e 223 (Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)
Articolo 1, comma 224 (Comunità estive per bambini e per anziani)
Articolo 1, commi 225 e 226 (Istituzione del fondo Sport famiglia)
Articolo 1, commi 234-235 (Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati)
Articolo 1, comma 236 (Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)
Articolo 1, comma 238 (Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni)
Articolo 1, comma 247 (Disposizioni in materia di edilizia penitenziaria)
Articolo 1, commi 250-252 (Personale Capitanerie di porto)
Articolo 1, commi 253-254 (Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo)
Articolo 1, comma 258 (Personale CONSOB)
Articolo 1, commi 259-260 (Personale AGCM)
Articolo 1, comma 262 (Potenziamento e sviluppo della SNA)
Articolo 1, comma 263 (Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura)
Articolo 1, comma 264 (Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il MEF)
Articolo 1, comma 269 (Disposizioni per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Articolo 1, comma 270 (Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell’ISTAT)
Articolo 1, comma 280 (Misure per il rafforzamento delle capacità industriali della difesa)
Articolo 1, comma 281 (Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale)
INDICE VOLUME II
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, commi 283 e 288 (Assunzioni Dipartimento funzione pubblica)
Articolo 1, comma 285 (Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)
Articolo 1, commi 289-290 (Collaborazioni Ministero della giustizia)
Articolo 1, commi 291-292 (Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA)
Articolo 1, comma 294 (Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia)
Articolo 1, commi 297-301 (Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia ItaliaMeteo)
Articolo 1, comma 302 (Assunzione di magistrati ordinari)
Articolo 1, comma 304 (Personale Capitaneria di porto)
Articolo 1, commi 333-339 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Articolo 1, commi 340-343 (Misure di prevenzione)
Articolo 1, commi 344-347 (Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030)
Articolo 1, commi 351-356 (Farmacia dei servizi)
Articolo 1, commi 362-365 (Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale)
Articolo 1, comma 367 (Incremento delle risorse per le cure palliative)
Articolo 1, commi 369 e 370 (Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)
Articolo 1, commi 371 e 372 (Quote premiali del Servizio sanitario nazionale)
Articolo 1, commi 376-380 (Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale)
Articolo 1, commi 386-395 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)
Articolo 1, comma 396 (Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici)
Articolo 1, commi 397-398 (Finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
Articolo 1, comma 399 (Spesa per l’acquisto di dispositivi medici).
Articolo 1, commi 402-404 (Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)
Articolo 1, commi 410-412 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)
Articolo 1, commi 417-418 Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)
Articolo 1, comma 422 (Misure in materia di dipendenze patologiche).
Articolo 1, comma 425 (Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)
Articolo 1, commi 427-436 (Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)
Articolo 1, commi 438-447 (Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)
Articolo 1, comma 453 (Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)
Articolo 1, comma 472 (Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT)
Articolo 1, comma 475 (Risorse per strade e ferrovie della Basilicata)
Articolo 1, comma 476 (Piattaforma logistica di Valle Ufita)
Articolo 1, comma 477 (Linea 2 metropolitana di Torino)
Articolo 1, comma 478 (Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo)
Articolo 1, comma 479 (Sistema idrico del Peschiera)
Articolo 1, comma 485 (Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità)
Articolo 1, comma 486 (Sicurezza gallerie ferroviarie)
Articolo 1, comma 495 (Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all’estero)
Articolo 1, comma 496 (Personale diplomatico Ministero affari esteri)
Articolo 1, comma 498 (Promozione economica e culturale)
Articolo 1, commi 499-500 (Dotazione del Fondo sport per studenti universitari)
Articolo 1, comma 502 (Contributo in favore della Fondazione Med-Or).
Articolo 1, commi 503-504 (Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)
Articolo 1, commi 505-510 (Interventi in favore dell’Ucraina)
Articolo 1, commi 511-514 (Italiani all’estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)
Articolo 1, commi 515-517 (Misure in materia di supplenze brevi)
Articolo 1, comma 518 (Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici)
Articolo 1, comma 519 (Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)
Articolo 1, commi 527-528 (Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)
Articolo 1, comma 535 (Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)
Articolo 1, commi 536-537 (Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)
Articolo 1, commi 538-549 (“Bonus valore cultura”)
Articolo 1, comma 550 (Interventi nella città di Matera)
Articolo 1, commi 551 e 552 (Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)
Articolo 1, comma 554 (Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)
INDICE VOLUME III
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 587 (Proroga contributo disagio abitativo per il sisma 2016)
Articolo 1, comma 588 (Piattaforme informatiche del Commissario straordinario per il sisma 2016)
Articolo 1, comma 590 (Proroga stato d’emergenza sisma 2016)
Articolo 1, comma 591 (Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
Articolo 1, commi 608-611 (Disposizioni per il contrasto della crisi idrica)
Articolo 1, comma 619 (Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)
Articolo 1, comma 620 (Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)
Articolo 1, comma 621 (Ricostruzione privata sisma Abruzzo)
Articolo 1, commi 622 e 623 (Qualità delle acque destinate al consumo umano)
Articolo 1, comma 624 (Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)
Articolo 1, commi 631-633 (Misure in materia di protezione civile)
Articolo 1, comma 634 (Risorse per le politiche della dimensione subacquea)
Articolo 1, comma 651 (Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, commi 657 e 658 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)
Articolo 1, comma 666 (Interventi in materia di federalismo demaniale)
Articolo 1, commi 667-671 (Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle)
Articolo 1, comma 673 (Fondo per l’assistenza ai minori)
Articolo 1, commi 678-679 (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)
Articolo 1, comma 682 (Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)
Articolo 1, commi 683-684 (Incremento della tassa di soggiorno)
Articolo 1, commi 685 e 686 (Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)
Articolo 1, comma 688 (Amministrazione dei beni civici frazionali)
Articolo 1, comma 689 (Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)
Articolo 1, commi 692-694 (Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”)
Articolo 1, comma 695 (Gazzetta amministrativa)
Articolo 1, comma 696 ((Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni))
Articolo 1, comma 715 (Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)
Articolo 1, comma 716 (Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)
Articolo 1, comma 717 (Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)
Articolo 1, comma 721 (Versamento all’entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)
Articolo 1, comma 722 (Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)
Articolo 1, comma 726-730 (Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio)
Articolo 1, commi 731-732 (Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)
Articolo 1, comma 733 (Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)
Articolo 1, comma 736 (Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell’ACI)
Articolo 1, comma 738 (Piano Italia 1 Giga)
Articolo 1, commi 739 e 740 (Fondo nazionale per la connettività)
Articolo 1, commi 741-743 (Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)
Articolo 1, commi 747-749 (Piani di analisi e valutazione della spesa)
Articolo 1, comma 756 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 758 (Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato)
Articolo 1, commi 759-761 (Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole)
Articolo 1, comma 770 (Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”)
Articolo 1, commi 774-782 (Fondo sociale per il clima)
Articolo 1, commi 783-784 (Disposizioni per il Piano Casa Italia)
Articolo 1, comma 785 (Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)
Articolo 1, comma 786 (Finanziamento di un programma di prevenzione dell’HIV)
Articolo 1, comma 787 (Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)
Articolo 1, comma 788 (Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie)
Articolo 1, comma 789 (Misure in materia di economia circolare)
Articolo 1, comma 792 (Assunzioni personale civile del Ministero dell’interno)
Articolo 1, comma 795 (Incremento del Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)
Articolo 1, comma 798 (Poliambulatorio Montezemolo)
Articolo 1, commi 799-800 (Disposizioni in materia di genetica agraria)
Articolo 1, commi 801-805 (Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)
Articolo 1, comma 806 (Vie e Cammini di San Francesco)
Articolo 1, commi 807-811 (Destinazione turistica di qualità)
Articolo 1, comma 812 (PSN - Polo Strategico Nazionale)
Articolo 1, commi 813-816 (Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”)
Articolo 1, comma 817 (Fondo per il contrasto del cyberbullismo)
INDICE VOLUME IV
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 822 (Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)
Articolo 1, co 823, lett. a) (Premio Mattei per la cooperazione culturale)
Articolo 1, comma 828 (Distruzione di armi chimiche)
Articolo 1, comma 829 (Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)
Articolo 1, comma 830 (Misure in materia di investimenti territoriali)
Articolo 1, commi 831-832 (Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)
Articolo 1, comma 833 (Iscrizioni Albo segretari comunali)
Articolo 1, comma 843 (Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)
Articolo 1, comma 844 (Contributo all’Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))
Articolo 1, comma 845 (Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)
Articolo 1, comma 846 (Misure a favore della Comunità della Val di Non)
Articolo 1, comma 849 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
Articolo 1, comma 850 (Contributo all’Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)
Articolo 1, comma 851 (Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)
Articolo 1, comma 859 (Diminuzione dell’accisa sulla birra)
Articolo 1, commi 864-866 (Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)
Articolo 1, comma 870 (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)
Articolo 1, comma 871 (Piano di rientro sanitario della Regione Molise)
Articolo 1, commi 872-874 (Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)
Articolo 1, commi 875 e 876 (Allevamento cage free)
Articolo 1, comma 877 (Rifinanziamento distretti del cibo)
Articolo 1, commi 878-881 (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)
Articolo 1, comma 901 (Contributi in materia di divulgazione culturale)
Articolo 1, commi 902-903 (Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)
Articolo 1, comma 904 (Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)
Articolo 1, comma 905 (Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto)
Articolo 1, comma 908 (Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
Articolo 1, comma 909 (Completamento della carta geologica e geotematica d’Italia)
Articolo 1, comma 910 (Digitalizzazione del comune di Trento)
Articolo 1, comma 911 (Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale)
Articolo 1, comma 913 (Contributo a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS)
Articolo 1, comma 914 (Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell’ASviS)
Articolo 1, commi 922-924 (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)
Articolo 1, commi 934-936 (Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA)
Articolo 1, commi 937-939 (Disposizioni urgenti in materia di sanità)
Articolo 1, comma 940 (Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)
Articolo 1, commi 941-943 (Misure per le dimissioni ospedaliere protette)
Articolo 1, comma 946 (Tavolo interistituzionale nel settore delle ceramiche)
Articolo 1, comma 950 (Fondo in favore della minoranza slovena)
Articolo 1, comma 951 (Prosecuzione del Piano di rientro della Regione Abruzzo)
Articolo 1, commi 952-953 (Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)
Articolo 1, commi 957-959 (Fondi per Vibo Valentia)
Articolo 1, commi 962-965 (Benefici per imprese energivore)
Articolo 1, comma 966 (Contributo per il comune di Latina e per l’Orchestra sinfonica di Milano)
Articolo 1, comma 967 (Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)
Articolo 1, comma 969 (Programma Tourism Digital Hub-TDH)
Articolo 1, commi 970-971 (Disposizioni su aeroporto di Pescara)
Articolo 1, comma 973 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 2 (Stato di previsione dell’entrata)
Articolo 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
Articolo 4 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
Articolo 5 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Articolo 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia)
Articolo 8 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
Articolo 9 (Stato di previsione del Ministero dell’interno)
Articolo 10 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
Articolo 11 (Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)
Articolo 12 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
Articolo 13 (Stato di previsione del Ministero della difesa)
Articolo 15 (Stato di previsione del Ministero della cultura)
Articolo 16 (Stato di previsione del Ministero della salute)
Articolo 17 (Stato di previsione del Ministero del turismo)
Articolo 18 (Totale generale della spesa)
Articolo 19 (Quadro generale riassuntivo)
Articolo 20 (Disposizioni diverse)
Articolo 21 (Entrata in vigora)
| Oggetto |
A.S. 1689-bis |
A.S. 1689-bis-A |
A.C. 2750 |
Legge n. 199/2025 |
| SEZIONE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici |
|
|
|
|
| Risultati differenziali bilancio dello Stato |
1, co. 1 |
1, co. 1 |
1 |
1 |
| Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria |
|
1-bis |
2 |
2 |
| Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
2 |
2 |
3-4 |
3-4 |
| Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità |
3 |
3 |
5-6 |
5-6 |
| Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, |
4, co. 1 |
4, co. 1 |
7 |
7 |
| Premi di produttività e del trattamento accessorio |
4, co. 2-6 |
4, co. 2-6 |
8-12 |
8-12 |
| Norma temporanea di riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti |
|
4, co. 7 |
13 |
13 |
| Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica |
5 |
5 |
14 |
14 |
| Misure in favore delle imprese del settore agricolo |
6, co. 1 |
6, co. 1 |
15 |
15 |
| Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) |
|
6, co. 1-bis |
16 |
16 |
| Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi |
7 |
7 |
17 |
17 |
| Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23) |
8 |
8 |
18-21 |
18-21 |
| Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
9 |
9 |
22 |
22 |
| Interventi di rigenerazione urbana |
|
9-bis |
23 |
23 |
| Adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille |
10 |
10 |
24 |
24 |
| Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia |
11 |
11 |
25-26 |
25-26 |
| Condizioni di accesso al regime forfetario |
12 |
12 |
27 |
27 |
| Disposizioni in materia di criptovalute |
13, co. 1 Stralcio del co. 1 lett b) |
13, co. 1 |
28 |
28 |
| Incremento aliquota Tobin tax |
|
13, co. 1-bis–1-quater |
29-31 |
29-31 |
| Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali |
|
13-bis |
32-34 |
32-34 |
| Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali |
14 |
14 |
35-41 |
35-41 |
| Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali |
15 |
15 |
42-43 |
42-43 |
| Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta |
16 |
16 |
44-45 |
44-45 |
| Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso |
17 |
17 |
46-50 |
46-50 |
| Modifiche alla disciplina dei dividendi |
18, co. 1-4 |
18, co. 1-5 |
51-55 |
51-55 |
| Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese |
19, co. 1-3 |
19, co. 1-3 |
56-58 |
56-58 |
| Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti |
|
19, co. 3-bis–3-septies |
59-64 |
59-64 |
| Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali |
|
19, co. 3-octies–3-decies |
65-67 |
65-67 |
| Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva |
20 |
20 |
68-73 |
68-73 |
| Incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione |
21 |
21 |
74-75 |
74-75 |
| Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA |
22 |
22 |
76-81 |
76-81 |
| Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione |
23 |
23 |
82-101 |
82-101 |
| Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali |
24 |
24 |
102-110 |
102-110 |
| Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto |
25, co. 1 |
25, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies |
111-115 |
111-115 |
| Misure di contrasto alle indebite compensazioni |
26, co. 1-2 |
26, co. 1 |
116 |
116 |
| Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione |
27 |
27 |
117-118 |
117-118 |
| Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo |
28, co. 1-5 |
28, co. 1-5 e 5-bis |
119-124 |
119-124 |
| Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate |
29, co. 1 |
29, co. 1 |
125 |
125 |
| Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni |
|
29, co. 1-bis–1-quater |
126-128 |
126-128 |
| Misure in materia di accisa sui carburanti |
30 |
30 |
129 |
129 |
| Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie |
31 |
31 |
130 |
130 |
| Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa |
32 |
32 |
131-132 |
131-132 |
| Limiti alla deducibilità degli interessi passivi |
33, co. 1-3 |
33, co. 1-2, 2-bis e 3 |
133-136 |
133-136 |
| Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario |
|
33-bis |
137 |
137 |
| Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti |
34 |
Soppresso |
|
|
| Modifiche al calcolo della base imponibile IVA |
35, co. 1-2 |
35, co. 1-2 |
138-139 |
138-139 |
| Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale |
|
35, co. 2-bis-2-quater |
140-142 |
140-142 |
| Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze |
36 |
36 |
143 |
143 |
| Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni |
|
36-bis |
144 |
144 |
| Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito |
|
36-ter |
145-146 |
145-146 |
| Disposizioni in materia di giustizia tributaria |
|
36-quater |
147-150 |
147-150 |
| Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale Win For Italia Team |
|
36-quinquies |
151-152 |
151-152 |
| Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato |
37 |
37 |
153-155 |
153-155 |
| Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura |
|
37-bis, co. 1 |
156 |
156 |
| Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete |
|
37-bis, co. 2 |
157 |
157 |
| Misure in materia di assegno di inclusione - ADI |
38 |
38 |
158-161 |
158-161 |
| Ape sociale |
39 |
39 |
162-163 |
162-163 |
| Misure in materia di ammortizzatori sociali |
40, co. 1-10 |
40, co. 1-10 |
164-174 |
164-174 |
| Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale |
|
40, co. 10-bis |
175 |
175 |
| Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI |
|
40-bis |
176 |
176 |
| Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro |
|
40-ter |
Soppresso |
- |
| Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia |
|
40-quater |
177-178 |
177-178 |
| Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate |
41 |
41 |
179 |
179 |
| Norma di adeguamento dell’età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto |
42, co. 1 |
42, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies |
180-184 |
180-184 |
| Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento |
43, co. 1-9 e 11 |
43, co. 1-9 e 11 |
185-193, 197 |
185-193, 197 |
| Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento |
43, co. 10 |
43, co. 10 |
194 |
194 |
| Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato |
|
43, co. 10-bis |
195 |
195 |
| Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti |
|
43, co. 10-ter |
196 |
196 |
| Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego |
44 |
44 |
198 |
198 |
| Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari |
45 |
45 |
199-200 |
199-200 |
| Disposizione in materia di previdenza complementare |
|
45-bis |
201-202 |
201-202 |
| Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato |
|
45-ter |
203-205 |
203-205 |
| Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli |
46 |
46 |
206-207 |
206-207 |
| Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza |
47, co. 1 |
47, co. 1 e 1-bis |
208-209 |
208-209 |
| Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici |
48 |
48 |
210-213 |
210-213 |
| Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro) |
49 |
49 |
214-218 |
214-218 |
| Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori |
50 |
50 |
219-220 |
219-220 |
| Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità |
51 |
51 |
221 |
221 |
| Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori |
52, co. 1-2 |
52, co. 1-2 |
222-223 |
222-223 |
| Comunità estive per bambini e per anziani |
|
52, co. 2-bis |
224 |
224 |
| Istituzione del Fondo Sport famiglia |
|
52-bis |
225-226 |
225-226 |
| Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare |
53 |
53 |
227 |
227 |
| Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
54 |
54 |
228 |
228 |
| Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza |
55, co. 1 |
55, co. 1 e 1-bis-1-quater |
229-232 |
229-232 |
| Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità e rispetto |
|
55, co. 1-quinquies |
233 |
233 |
| Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati |
56 |
56 |
234-235 |
234-235 |
| Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani |
57 |
57 |
236 |
236 |
| Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio |
58, co. 1 |
58, co. 1 |
237 |
237 |
| Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni |
|
58, co. 1-bis |
238 |
238 |
| Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni |
58, co. 2 |
58, co. 2 |
239 |
239 |
| Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria |
59, co. 1-7 |
59, co. 1-7 |
240-246 |
240-246 |
| Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria |
|
59, co. 7-bis |
247 |
247 |
| Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria |
|
59-bis |
248-249 |
248-249 |
| Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto |
|
59-ter |
250-252 |
250-252 |
| ItaliaMeteo |
60, co. 1 e 2 |
60, co. 1 e 2 |
253-254 |
253-254 |
| Sistemi informativi CONSOB |
60, co. 3 |
60, co. 3 |
255 |
255 |
| Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità |
|
60, co. 3-bis |
256-257 |
256-257 |
| Personale CONSOB |
|
60, co. 3-quater |
258 |
258 |
| Personale Autorià garante della concorrenza e del mercato (AGCM) |
|
60, co. 3-quinquies-3-sexies |
259-260 |
259-260 |
| Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF |
|
60, co. 3-septies |
261 |
261 |
| Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) |
|
60, co. 3-octies |
262 |
262 |
| Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura |
|
60, co. 3-novies (periodo 1) |
263 |
263 |
| Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze |
|
60, co. 3-novies (periodi 2-5) |
264 |
264 |
| Composizione della Commissione per la Relazione sull’economia non osservata e sull’evazione fiscale e contributiva |
|
60, co. 3-undecies |
265 |
265 |
| Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l’America’s Cup |
|
60, co. 3-duodecies |
266-267 |
266-267 |
| Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA |
|
60, co. 3-terdecies |
Soppresso |
- |
| Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi |
|
60, co. 3-quaterdecies |
268 |
268 |
| Disposizioni per il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli |
|
60, co. 3-quinquiesdecies |
269 |
269 |
| Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT |
60, co. 4 |
60, co. 4 |
270 |
270 |
| CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri |
60, co. 5 e 6 |
60, co. 5 e 6 |
271-272 |
271-272 |
| Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM |
60, co. 7-9 |
60, co. 7-9 |
273-275 |
273-275 |
| Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza |
|
60, co. 9-bis -9-ter |
276-277 |
276-277 |
| Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta |
|
60, co. 9-quater-9-quinquies |
278-279 |
278-279 |
| Rafforzamento capacità industriali della difesa |
|
60, co. 9-sexies |
280 |
280 |
| Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale |
|
60, co. 9-septies |
281 |
281 |
| Garante infanzia e adolescenza |
60, co. 10 Stralciato |
|
|
|
| Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A. |
|
60, co. 10-bis |
282 |
282 |
| Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica |
|
60-bis, co.1 |
283 |
283 |
| Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità |
|
60-bis, co.2 |
284 |
284 |
| Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità |
|
60-bis, co.3 |
285 |
285 |
| Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro |
|
60-bis, co.4 |
286-287 |
286-287 |
| Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283) |
|
60-bis, co.4 |
288 |
288 |
| Collaboratori presso gli uffici di diretta collabolazione del Ministro della Giustizia |
|
60-bis, co.6 |
289-290 |
289-290 |
| Collocamento fuori ruolo dei magistrati |
|
60-bis, co.7 |
Soppresso |
- |
| Limiti all’utilizzo taxi e autonoleggio nella PA |
|
60-bis, co.8 |
291-292 |
291-292 |
| Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa |
|
60-bis, co.9 |
293 |
293 |
| Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia |
|
60-bis, co.10 |
294 |
294 |
| Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare |
|
60-bis, co.11-16 |
295 e 296 |
295 e 296 |
| Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo |
|
60-bis, co.17-19 |
297-301 |
297-301 |
| Assunzione di magistrati ordinari |
61 |
61 |
302 |
302 |
| Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco |
62, co 1 |
62, co 1 |
303 |
303 |
| Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto) |
62, co 2 |
62, co 2 |
304 |
304 |
| Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito dei progetti del PNRR |
|
62-bis |
305-314 |
305-314 |
| Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina |
|
62-ter |
315-316 |
315-316 |
| Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all’impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo |
|
62-quater |
317 |
317 |
| Misure urgenti per la riqualificazione dell’area di Pietralata a Roma |
|
62-quinquies |
318-325 |
318-325 |
| Misure organizzative a sostegno dell’attività del MIMIT e del Garante prezzi |
|
62-sexies |
326-332 |
326-332 |
| Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale |
63 |
63 |
333-339 |
333-339 |
| Misure di prevenzione |
64 |
64 |
340-343 |
340-343 |
| Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM) |
65 |
65 |
344-347 |
344-347 |
| Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali |
66 |
66 |
348 |
348 |
| Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica |
67 |
67 |
349-350 |
349-350 |
| Farmacia dei servizi |
68 |
68 |
351-356 |
351-356 |
| Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale |
69 |
69 |
357-361 |
357-361 |
| Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale |
70, co. 1-3 |
70 co. 1-3 e 3-bis |
362-365 |
362-365 |
| Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso |
71 |
71 |
366 |
366 |
| Cure palliative |
72 |
72 |
367 |
367 |
| Fondo per il finanziamnento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso |
|
72-bis |
368 |
368 |
| Ripartizione Fondo farmaci innovativi |
73 |
73 |
369-370 |
369-370 |
| Quote premiali SSN |
74 |
74 |
371-372 |
371-372 |
| Adeguamento delle piattaforme informatiche dell’INPS per il potenziamento dell’assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica |
75 |
75 |
373-375 |
373-375 |
| Revisione annuale del prontuario |
76 |
76 |
376-380 |
376-380 |
| Dematerializzazione della ricetta per l’erogazione dei prodotti per celiaci |
77 |
77 |
381-385 |
381-385 |
| Altre disposizioni in materia di farmaceutica |
78, co. 1-11 |
78, co. 1-2, 2-bis, 3-8, 11 |
386-395 |
386-395 |
| Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto |
|
78, co. 11-bis |
396 |
396 |
| Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110 |
79 |
79 |
397-398 |
397-398 |
| Spesa per l’acquisto di dispositivi medici |
80 |
80 |
399 |
399 |
| Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati |
81 |
81 |
400-401 |
400-401 |
| Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione |
82 |
82 |
402-404 |
402-404 |
| Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini |
83 |
83 |
405-406 |
405-406 |
| Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
84 |
84 |
407-409 |
407-409 |
| Potenziamento dei servizi di telemedicina |
85 |
85 |
410-412 |
410-412 |
| Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici |
86 |
86 |
413-416 |
413-416 |
| Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici |
87 |
87 |
417-418 |
417-418 |
| Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali |
88 |
88 |
419 |
419 |
| Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario |
89 |
|
|
|
| Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente |
90 |
90 |
420-421 |
420-421 |
| Misure in materia di dipendenze patologiche |
91 |
91 |
422 |
422 |
| Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie |
92 |
92 |
423-424 |
423-424 |
| Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria |
93 |
93 |
425 |
425 |
| Controlli sulle regioni nell’ambito del monitoraggio dell’assistenza sanitaria |
|
93-bis |
426 |
426 |
| Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali |
94, co. 1-13 |
94, co. 1-3, 7-13 |
427-436 |
427-436 |
| Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo |
|
94, co.13-bis |
437 |
437 |
| Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate |
95, co. 1-10 |
95, co. 1-10 |
438-447 |
438-447 |
| Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica |
|
95, co.10-bis-10-sexies |
448-452 |
448-452 |
| Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio |
|
95-bis |
453 |
453 |
| Credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura |
96, co. 1-6 |
96, co. 1-6 |
454-459 |
454-459 |
| Proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura |
|
96, co. 6-bis- 6-octies |
460-466 |
460-466 |
| Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili |
|
96-bis |
467 |
467 |
| Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese |
97 |
97 |
468 |
468 |
| Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese |
98 |
98 |
469-471 |
469-471 |
| Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT |
|
98-bis |
472 |
472 |
| Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali |
99, co. 1-2 |
99, co. 1-2 |
473-474 |
473-474 |
| Risorse per strade e ferrovie della Basilicata |
|
99, co. 2-bis |
475 |
475 |
| Piattaforma logistica di Valle Ufita |
|
99, co. 2-ter |
476 |
476 |
| Linea 2 metropolitana di Torino |
|
99, co. 2-quater |
477 |
477 |
| Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo |
|
99, co. 2-quinquies |
478 |
478 |
| Sistema idrico del Peschiera |
99, co. 3 |
99, co. 3 |
479 |
479 |
| Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale “Cisterna-Valmontone” |
|
99, co. 3-bis |
480 |
480 |
| Esenzione addizionale comunale sui diritti d’imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma) |
|
99, co. 3-ter–3-sexies |
481-484 |
481-484 |
| Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità |
|
99, co. 3-septies |
485 |
485 |
| Sicurezza nelle gallerie ferroviarie |
|
99-bis |
486 |
486 |
| Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori |
|
99-ter |
487-494 |
487-494 |
| Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all’estero |
100, co. 1 |
100, co. 1 |
495 |
495 |
| Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri |
|
100, co. 1-bis |
496 |
496 |
| Elezioni comitati italiani all’estero e consiglio generale italiani all’estero |
101 |
101 |
497 |
497 |
| Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli |
102, co. 1 |
102, co. 1 |
498 |
498 |
| Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari |
|
102, co. 1-bis e 1-ter |
499-500 |
499-500 |
| Contributo per l’Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS |
|
102, co. 1-quater |
501 |
501 |
| Contributo alla Fondazione Med-Or |
|
102, co. 1-quinquies |
502 |
502 |
| Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese |
103 |
103 |
503-504 |
503-504 |
| Interventi in favore dell’Ucraina |
104 |
104 |
505-510 |
505-510 |
| Misure per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero |
|
104-bis |
511-514 |
511-514 |
| Misure in materia di istruzione |
105, co. 1-3 |
105, co. 1-3 |
515-517 |
515-517 |
| Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici |
|
105, co. 3-bis |
518 |
518 |
| Contributo agli studenti delle scuole paritarie |
|
105, co. 3-ter |
519 |
519 |
| Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche |
106, co. 1-6 |
106, co. 1-6 e 6-bis |
520-526 |
520-526 |
| Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici |
|
106, co. 6-ter e 6-quater |
527-528 |
527-528 |
| Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca– FPR |
107 |
107 |
529-533 |
529-533 |
| Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities) |
|
107, co. 5-bis |
534 |
534 |
| Misure per il potenziamento dell’Erasmus italiano |
|
107-bis |
535 |
535 |
| Fondo per la promozione del dialogo (FPD) |
|
107-ter |
536-537 |
536-537 |
| Carta elettronica “Valore” |
108 |
108 |
538-549 |
538-549 |
| Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026" |
|
108-bis |
550 |
550 |
| Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale |
109 |
109 |
551-552 |
551-552 |
| Contributo per il Teatro alla Scala di Milano |
|
109, co. 2-bis |
553 |
553 |
| Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”) |
110 |
110 |
554 |
554 |
| Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale |
111 |
111 |
555-558 |
555-558 |
| Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009 |
112, co. 1-4 |
112, co. 1-4 |
559-562 |
559-562 |
| Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 |
112, co. 5-10 |
112, co. 5-10 |
563-568 |
563-568 |
| Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 |
112, co. 11 |
112, co. 11 |
569 |
569 |
| Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17 |
112, co. 12-14 |
112, co. 12, 12-bis, 13 e 14 |
570-573 |
570-573 |
| Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017 |
112, co. 15-16 |
112, co. 15-16 |
574-575 |
574-575 |
| Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017 |
112, co. 17 |
112, co. 17 |
576 |
576 |
| Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017 |
112, co. 18-20 |
112, co. 18-20 |
577-579 |
577-579 |
| Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017 |
112, co. 21 |
112, co. 21 |
580 |
580 |
| Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017 |
112, co. 22 e 23 |
112, co. 22 e 23 |
581-582 |
581-582 |
| Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria |
112, co. 24 |
112, co. 24 |
583 |
583 |
| Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali |
112, co. 25 |
112, co. 25 |
584 |
584 |
| Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017 |
112, co. 26 |
112, co. 26 |
585 |
585 |
| Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016 |
112, co. 27 |
112, co. 27 |
586 |
586 |
| Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016 |
112, co. 28 |
112, co. 28 |
587 |
587 |
| Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016 |
112, co. 29 |
112, co. 29 |
588 |
588 |
| Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21) |
112, co. 30 |
112, co. 30 |
589 |
589 |
| Proroga stato di emergenza sisma 2016 |
112, co. 31 |
112, co. 31 |
590 |
590 |
| Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia |
112, co. 32 |
112, co. 32 |
591 |
591 |
| Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23 |
112, co. 33-35 |
112, co. 33-35 |
592-594 |
592-594 |
| Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23 |
112, co. 36 |
112, co. 36 |
595 |
595 |
| Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. |
112, co. 37-38 |
112, co. 37-38 |
596-597 |
596-597 |
| Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) |
112, co. 39-40 |
112, co. 39-40 |
598-599 |
598-599 |
| Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea |
112, co. 41-44 |
112, co. 41-44 |
600-603 |
600-603 |
| Alluvione Emilia 2023 |
112,co. 45-46 |
112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter |
604-607 |
604-607 |
| Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica |
112, co. 47-48-ter |
112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter |
608-611 |
608-611 |
| Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018 |
112, co. 49 |
112, co. 49 |
612 |
612 |
| Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese |
112, co. 50 |
112, co. 50 |
613 |
613 |
| Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022 |
112, co. 51 |
112, co. 51 |
614 |
614 |
| Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23 |
112, co. 52 |
112,co. 52 |
615 |
615 |
| Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009 |
112, co. 53 e 54 |
112, co. 53, 53-bis e 54 |
616-618 |
616-618 |
| Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione |
|
112, co. 54-bis |
619 |
619 |
| Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità |
|
112, co. 54-ter |
620 |
620 |
| Ricostruzione privata sisma Abruzzo |
|
112, co. 54-quater |
621 |
621 |
| Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS) |
|
112, co. 54-quinquies |
622-623 |
622-623 |
| Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR |
|
112, co. 54-sexies |
624 |
624 |
| Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016 |
|
112, co. 54-septies–54-novies |
625-627 |
625-627 |
| Deroga in materia di inconferibilità di incarichi |
|
112. co. 54 decies |
- |
- |
| Proroga tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990 |
|
112, co. 54-undecies |
628 |
628 |
| Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei |
|
112, co. 54-duodecies-54 terdecies |
629-630 |
629-630 |
| Misure in materia di Protezione civile |
113, co. 1-3 |
113, co. 1-3 |
631-633 |
631-633 |
| Risorse per le politiche della dimensione subacquea |
113, co. 4 |
113, co. 4 |
634 |
634 |
| Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario |
114 |
114 |
635-637 |
635-637 |
| Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni |
115, co. 1-7 |
115 co. 1-7 e 7-bis |
638-645 |
638-645 |
| Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio |
116 |
116 |
646-648 |
646-648 |
| Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale IRPEF |
117, co. 1 |
117, co. 1 e 1-bis |
649-650 |
649-650 |
| Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario |
|
117, co. 1-ter |
651 |
651 |
| Recepimento dell’accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica |
|
117-bis |
652-656 |
652-656 |
| Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome |
|
117-ter e 117-quater |
657-658 |
657-658 |
| Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali |
118, co. 1, 2 e 3 |
118, co. 1, 2-3 |
659, 661-662 |
659, 661-662 |
| Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento |
|
118, co. 1-bis |
660 |
660 |
| Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo |
119, co. 1-2 |
119, co. 1-2 |
663-664 |
663-664 |
| Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale |
|
119, co. 2-bis |
665 |
665 |
| Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali |
120, co. 1 |
120, co. 1 |
666 |
666 |
| Area comprensorio Falconera–Palagon nel comune di Caorle |
|
120, co. 1-bis–1-sexies |
667-671 |
667-671 |
| Anticipazioni di tesoreria |
120, co. 2 |
120, co. 2 |
672 |
672 |
| Fondo per l’assistenza ai minori |
120, co. 3 |
120, co. 3 |
673 |
673 |
| Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni |
120, co. 4 |
120, co. 4 |
674 |
674 |
| Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario |
|
120, co. 4-bis |
675 |
675 |
|
|
120, co. 4-ter |
676 |
676 |
|
| Proroga termini per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva |
|
120, co. 4-quater |
677 |
677 |
| Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche |
|
120, co. 4-quinquies e 4-sexies |
678-679 |
678-679 |
| Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell’elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria |
|
120-bis |
680-681 |
680-681 |
| Estinzione anticipata prestiti obbligazionari |
|
120-ter |
682 |
682 |
| Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025 |
121 |
121 |
683-684 |
683-684 |
| Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria |
122, co. 1 |
122, co. 1 e 1-bis |
685-686 |
685-686 |
| Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti |
|
122, co. 1-ter |
687 |
687 |
| Amministrazione dei beni civici frazionali |
|
122-bis |
688 |
688 |
| Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali |
|
122-ter |
689 |
689 |
| Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province |
|
122-quater |
690 |
690 |
| Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali |
|
122-quinquies |
691 |
691 |
| Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi” |
|
122-sexies |
692-694 |
692-694 |
| Misure per l’attuazione del PNRR – Gazzetta Ammnistrativa |
|
122-septies |
695 |
695 |
| Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni |
123 |
123 |
696 |
696 |
| LEP Sanità |
124 |
124 |
697 |
697 |
| LEP Assistenza |
125 |
125 |
698 |
698 |
| LEP Prestazioni sociali |
126 |
126 |
699-705 |
699-705 |
| LEP Assistenza – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità |
127 |
127 |
706-711 |
706-711 |
| LEP Istruzione |
128 |
128 |
712-714 |
712-714 |
| Riduzioni dotazioni dei Ministeri |
129, co. 1 e 2 |
129, co. 1 e 2 |
715-716 |
715-716 |
| Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell’anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio |
129, co. 3 |
129, co. 3 |
717 |
717 |
| Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolamente faticose e pesanti |
|
129, co. 3-bis |
718 |
718 |
| Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro) |
129, co. 4 |
129, co. 4 |
719 |
719 |
| Riduzione risorse programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato” |
129, co. 5 |
129, co. 5 |
720 |
720 |
| Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione |
129, co. 6 |
129, co. 6 |
721 |
721 |
| Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica) |
129, co. 7 |
129, co. 7 |
722 |
722 |
| Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici |
129, co. 8 e 9 |
129, co. 8 e 9 |
723-724 |
723-724 |
| Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA |
129, co. 10 |
129, co. 10 |
725 |
725 |
| Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio |
129, co. 11-12 |
129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater |
726-730 |
726-730 |
| Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare |
129, co. 13 e 14 |
129, co. 13 e 14 |
731-732 |
731-732 |
| Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione |
129, co. 15 |
129, co. 15 |
733 |
733 |
| Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria |
|
129, co. 15-bis |
734 |
734 |
| Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI |
|
129, co. 15-ter |
735 |
735 |
| Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell’ACI |
|
129, co. 15-quater |
736 |
736 |
| Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia |
|
129, co. 15-quinquies |
737 |
737 |
| Piano Italia 1 Giga |
|
129, co. 15-sexies |
738 |
738 |
| Fondo nazionale per la connettività |
|
129, co. 15-septies-15-octies |
739-740 |
739-740 |
| Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR |
|
129-bis |
741-743 |
741-743 |
| Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie |
|
129-ter |
744-746 |
744-746 |
| Piani di analisi e valutazione della spesa |
130 |
130 |
747-749 |
747-749 |
| Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione |
131 |
131 |
750-755 |
750-755 |
| Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B) |
132, co. 1 |
132, co. 1 |
756 |
756 |
| Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato |
132, co. 2 |
132, co. 2 |
757 |
757 |
| Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato |
|
132, co. 2-bis |
758 |
758 |
| Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole |
|
132, co. 2-ter-2-quinquies |
759-761 |
759-761 |
| Riapertura termini di acesso al Fondo indennizzo risparmiatori |
|
132, co. 2-sexies–2-novies |
762-765 |
762-765 |
| Risorse per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026» |
|
132, co. 2-decies |
766 |
766 |
| Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
132, co. 2-undecies |
767 |
767 |
| Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
132, co. 2-duodecies e 2-terdecies |
768-769 |
768-769 |
| Fondo peril rifinanziamento di Industria 4.0 |
|
132, co. 2-quaterdecies |
770 |
770 |
| Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA |
|
132, co. 2-quinquiesdecies |
771 |
771 |
| Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastruutali e ambientali |
|
132, co. 2-sexiesdecies e 2-septiesdecies |
772-773 |
772-773 |
| Fondo sociale per il clima |
133 |
133 |
774-782 |
774-782 |
| Disposizioni per il Piano casa Italia |
|
133-bis |
783-784 |
783-784 |
| Fondo per contenziosi nazionali ed europei |
134. co. 1 |
134, co. 1 |
785 |
785 |
| Finanziamento Programma do prevenzione dell’HIV |
|
134, co. 1-bis |
786 |
786 |
| Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana |
|
134, co. 1-ter |
787 |
787 |
| Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie |
|
134-bis |
788 |
788 |
| Misure in materia di economia circolare |
|
134-ter |
789 |
789 |
| Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS |
|
134-quater |
790 |
790 |
| Svolgimento di visite fiscali da parte dei medici specializzandi e dei partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale |
|
134-quinquies |
791 |
791 |
| Assunzioni personale civile del Ministero dell’interno |
|
134-sexies |
792 |
792 |
| Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa |
|
134-septies |
793 |
793 |
| Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare |
|
134-octies |
794 |
794 |
| Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell’obesità in adolescenza |
|
134-novies, co. 1-2 |
795 |
795 |
| Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17) |
|
|
796 |
796 |
| Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l’informazione in merito alla malattia celiaca |
|
134-decies |
797 |
797 |
| Efficientamento del Poliambulatorio “Montezemolo” |
|
134-undecies |
798 |
798 |
| Diposizioni in materia di genetica agraria |
|
134-duodecies |
799-800 |
799-800 |
| Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio |
134-bis |
134-terdecies |
801-805 |
801-805 |
| Vie e Cammini di San Francesco |
134-bis |
134-quaterdecies |
806 |
806 |
| Destinazione turistica di qualità |
134-bis |
134-quinquiesdecies |
807-811 |
807-811 |
| PSN - Polo strategico nazionale |
134-bis |
134-sexiesdecies |
812 |
812 |
| Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute» |
134-bis, co. 1-4 |
134-septiesdecies, co. 1-4 |
813-816 |
813-816 |
| Fondo per il contrasto del cyberbullismo |
134-bis, co. 5 |
134-septiesdecies, co. 5 |
817 |
817 |
| Laboratorio didattico per il 50° anniversario del terremoto in Friuli |
134-bis |
134-duodevicies |
818-819 |
818-819 |
| Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale |
134-bis |
134-undevicies |
820-821 |
820-821 |
| Fondo cultura terapeutica e cura sociale |
134-bis, co. 1 |
134-vicies, co. 1 |
822 |
822 |
| Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026" |
134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3 |
134-vicies,co. 2, lett. a) |
Confluito nel comma 550 |
|
| Premio Mattei per la cooperazione culturale |
134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3 |
134- vicies,co. 2, lett. b) |
823, lett a) |
823, lett a) |
| Premio Olivetti per l’accessibilità culturale |
134-bis, co. 2, lett. c) e co. 3 |
134- vicies,co. 2, lett. c) e co. 3 |
823, lett b) e 824 |
823, lett b) e 824 |
| Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione del progetto “MAXXI Med” nella città di Messina |
134-bis, co. 2, lett. d) |
134- vicies, co. 2, lett. d) |
823, lett c) |
823, lett c) |
| Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano |
134-bis |
134-vicies semel |
825-827 |
825-827 |
| Disposizione per la distruzione delle armi chimiche |
134-bis |
134-vicies bis |
828 |
828 |
| Gestione delle terre e delle rocce da scavo |
134-bis |
134-vicies ter |
829 |
829 |
| Misure in materia di investimenti territoriali |
134-bis |
134-vicies quater |
830 |
830 |
| Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi |
134-bis |
134-vicies quinquies |
831-832 |
831-832 |
| Disposizioni in materia di segretari comunali |
134-bis |
Art. 134-vicies sexies |
833 |
833 |
| Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province |
134-bis |
134-vicies septies |
834 |
834 |
| Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali |
134-bis |
134-duodetricies |
835-839 |
835-839 |
| Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo |
134-bis |
134-undetricies |
840 |
840 |
| Fondo per la promozione alle inziative di contrasto alla criminalità organizzata |
134-bis |
134-tricies |
841 |
841 |
| Contributo all’Associazione degli editori indipendenti |
134-bis |
134-tricies semel |
842 |
842 |
| Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica |
134-bis |
134-tricies bis |
843 |
843 |
| Contributo all’associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol |
134-bis |
134-tricies ter |
844 |
844 |
| Progetti sportivi nel comune di Trento |
134-bis |
134-tricies quater |
845 |
845 |
| Contributo alla Comunità della Val di Non |
134-bis |
134-tricies quinquies |
846 |
846 |
| Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali |
134-bis |
134-tricies sexies |
847-848 |
847-848 |
| Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
134-bis |
134-tricies septies |
849 |
849 |
| Contributo all’Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento |
134-bis |
134-duodequadragies |
850 |
850 |
| Iniziative per il contrasto all’antisemitismo |
134-bis |
134-undequadragies |
851 |
851 |
| Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano |
134-bis |
134-quadragies |
852 |
852 |
| Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali |
134-bis, co. 1-4 |
134-quadragies semel, co. 1-4 |
853-856 |
853-856 |
| Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio |
134-bis, co. 5-6 |
134-quadragies semel, co. 5-7 |
857-858 |
857-858 |
| Diminuzione dell’accisa sulla birra |
134-bis |
134-quadragies bis |
859 |
859 |
| Interpretazione autentica sull’ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell’ambito assicurativo |
134-bis |
134-quadragies ter |
860-862 |
860-862 |
| Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti |
134-bis |
134-quadragies quater |
863 |
863 |
| Misure a favore dell’Ente Parco Gran Paradiso |
134-bis |
134-quadragies quinquies |
864-866 |
864-866 |
| Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale |
134-bis |
134-quadragies sexies |
867-869 |
867-869 |
| Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria |
134-bis |
134-quadragies septies |
870 |
870 |
| Piano di rientro sanitario della Regione Molise |
134-bis |
134-duodequinquagies |
871 |
871 |
| Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità |
134-bis |
134-undequinquagies |
872-874 |
872-874 |
| Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbia |
134-bis |
134-quinquagies |
875-876 |
875-876 |
| Rifinanziamento dei distretti del cibo |
134-bis |
134-quinquagies semel |
877 |
877 |
| Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa) |
134-bis |
134-quinquagies bis |
878-881 |
878-881 |
| Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e MAXXIMed di Messina |
134-bis |
134-quinquagies ter |
882 |
882 |
| Finanziamento dell’INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere |
134-bis |
134-quinquagies quater |
883 |
883 |
| Disposizioni in materia di housing universitario (M4C1 del PNRR) |
134-bis |
134-quinquagies quinquies |
884-894 |
884-894 |
| Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights |
134-bis |
134-quinquagies sexies |
895 |
895 |
| Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario |
107-bis |
134-quinquagies septies |
896 |
896 |
| Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione “I Pomeriggi Musicali” |
134-bis |
134-duodesexagies |
897-898 |
897-898 |
| Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci |
134-bis |
134-undesexagies |
899-900 |
899-900 |
| Contributi in materia di divulgazione culturale |
134-bis |
134-sexagies |
901 |
901 |
| Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre |
134-bis |
134-sexagies semel |
902-903 |
902-903 |
| Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana |
134-bis |
134-sexagies bis |
904 |
904 |
| Contributo per il Festival dei due Mondi |
134-bis |
134-sexagies ter |
905 |
905 |
| Rifinanziamento in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole |
134-bis |
134-sexagies quater |
906 |
906 |
| Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle) |
134-bis |
134-sexagies quinquies |
907 |
907 |
| Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli |
134-bis |
134-sexagies sexies |
908 |
908 |
| Misure per il programma di completamento della Carta geologica d’Italia |
134-bis |
134-sexagies septies |
909 |
909 |
| Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi am-ministrativi |
134-bis |
134-duodeseptuagies |
910 |
910 |
| Modifiche al testo unico testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale |
134-bis |
134-undeseptuagies |
911 |
911 |
| Contributo all’Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma |
134-bis |
134-septuagies |
912 |
912 |
| Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano |
134-bis |
134-septuagies semel |
913 |
913 |
| Sostegno degli studi e delle ricerche dell’Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS) |
134-bis |
134-septuagies bis |
914 |
914 |
| Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979 |
134-bis |
134-septuagies ter |
915-921 |
915-921 |
| Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare |
134-bis |
134-septuagies quater |
922-924 |
922-924 |
| Proroga del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica |
40-bis |
134-septuagies quinquies |
925 |
925 |
| Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità |
134-bis |
134-septuagies sexies |
927-931 |
927-931 |
| Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee |
134-bis |
134-septuagies septies |
932 |
932 |
| Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale |
134-bis |
134-duodeoctogies |
933 |
933 |
| Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea |
134-bis |
134-undeoctogies |
934-936 |
934-936 |
| Disposizioni urgenti in materia di sanità |
134-bis |
134-octogies |
937-939 |
937-939 |
| Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari |
134-bis |
134-octogies semel |
940 |
940 |
| Misure per dimissioni ospedaliere protette |
134-bis |
134-octogies bis |
941-943 |
941-943 |
| Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate |
134-bis, co. 1-2 |
134-octogies ter, co. 1 e 2 |
944-945 |
944-945 |
| Misure in favore dei ceramisti |
134-bis, co. 3 |
134-octogies ter, co. 3 |
946 |
946 |
| Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
134-bis |
134-octogies quater |
947 |
947 |
| Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca |
134-bis |
134-octogies quinquies |
948-949 |
948-949 |
| Incremento del fondo in favore della minoranza slovena |
134-bis |
134-octogies sexies |
950 |
950 |
| Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo |
134-bis |
134-octogies septies |
951 |
951 |
| Potenziamento degli screening neonatali |
134-bis |
134-duodenonagies |
952-953 |
952-953 |
| Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale |
134-bis |
134-undenonagies |
954-956 |
954-956 |
| Fondi in favore del comune di Vibo Valentia |
134-bis |
134-nonagies |
957-959 |
957-959 |
| Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu |
112-bis |
134-nonagies semel |
960-961 |
960-961 |
| Credito d’imposta per imprese energivore |
134-bis, co. 1-4 |
134-nonagies bis, co. 1-4 |
962-965 |
962-965 |
| Contributo per il comune di Latina e per l’Orchestra sinfonica di Milano |
134-bis, co. 5 |
134-nonagies bis, co. 5 |
966 |
966 |
| Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche |
134-bis, co. 6 |
134-nonagies bis, co. 6 |
967 |
967 |
| Poteniziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto |
134-bis |
134-nonagies ter |
968 |
968 |
| Funzionalità del programma Tourism Digital Hub - TDH |
134-bis, co. 1 |
134-nonagies quater, co. 1 |
969 |
969 |
| Disposizioni su Aeroporto di Pescara |
134-bis, co. 2 e 3 |
134-nonagies quater, co. 2 e 3 |
970-971 |
970-971 |
| Contributo all’Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca |
134-bis |
134-nonagies quinquies |
972 |
972 |
| Clausola di salvaguardia |
134-bis |
134-nonagies sexies |
973 |
973 |
| Sezione II - Approvazione stati di previsione |
|
|
|
|
| Stato di previsione dell'entrata |
135 |
135 |
Art. 2 |
Art. 2 |
| Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative |
136 |
136 |
Art. 3 |
Art. 3 |
| Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative |
137 |
137 |
Art. 4 |
Art. 4 |
| Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative |
138 |
138 |
Art. 5 |
Art. 5 |
| Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative |
139 |
139 |
Art. 6 |
Art. 6 |
| Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative |
140 |
140 |
Art. 7 |
Art. 7 |
| Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative |
141 |
141 |
Art. 8 |
Art. 8 |
| Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative |
142 |
142 |
Art. 9 |
Art. 9 |
| Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
143 |
143 |
Art. 10 |
Art. 10 |
| Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative |
144 |
144 |
Art. 11 |
Art. 11 |
| Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca |
145 |
145 |
Art. 12 |
Art. 12 |
| Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative |
146 |
146 |
Art. 13 |
Art. 13 |
| Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative |
147 |
147 |
Art. 14 |
Art. 14 |
| Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative |
148 |
148 |
Art. 15 |
Art. 15 |
| Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative |
149 |
149 |
Art. 16 |
Art. 16 |
| Stato di previsione del Ministero del turismo |
150 |
150 |
Art. 17 |
Art. 17 |
| Totale generale della spesa |
151 |
151 |
Art. 18 |
Art. 18 |
| Quadro generale riassuntivo |
152 |
152 |
Art. 19 |
Art. 19 |
| Disposizioni diverse |
153 |
153 |
Art. 20 |
Art. 20 |
| Entrata in vigore |
154 |
154 |
Art. 21 |
Art. 21 |
Articolo 1, commi 283 e 288
(Assunzioni Dipartimento funzione pubblica)
283. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il PNRR, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 316.171 nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.
288. Agli oneri derivanti dal comma 283, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dal comma 285;
b) quanto a 895.720 euro per l'anno 2026, a 873.220 euro per l'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 283 dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, nonché l’assegnazione temporanea di tale unità sino alla riorganizzazione anzidetta.
Il comma 288 quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione (nonché di quelli relativi alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al comma 284) e individua le relative coperture.
Il comma 283, come precisato nella relazione tecnica, prevede interventi pari a euro 316.171 euro nell’anno 2026 e a euro 313.671 annui a decorrere dall’anno 2027.
Il comma 283 dispone che la Presidenza del Consiglio proceda, con propri provvedimenti, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l’istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale. Ciò al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il posto da dirigente anzidetto è da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che, secondo quanto precisato dall’ultima disposizione richiamata, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, svolgono:
· funzioni ispettive;
· funzioni di consulenza, studio e ricerca;
· altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
Il secondo periodo del comma 283 prevede che la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, sia assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica nelle more dell’adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo della disposizione in esame.
Come anticipato, infatti, il primo periodo dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.
La disposizione precisa, inoltre, che la posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Tali limiti percentuali sono:
· 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia;
· 8 per cento dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.
Il comma reca, infine, l’autorizzazione di spesa di euro 316.171 euro nell’anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall’anno 2027.
Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la quantificazione è effettuata sulla base della retribuzione pro capite annua (“lordo Stato”) prevista per un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF, nonché per effetto dei maggiori oneri di funzionamento (attrezzature informatiche, mobilio, utenze).
Il comma 288 quantifica gli oneri derivanti dal comma 283 (pari a 316.171 euro nell’anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall’anno 2027) e dal comma 284 (pari a 891.040 euro nel 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dal 2027) relativo, quest’ultimo, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda).
Il comma individua, infine, le seguenti coperture:
· euro 311.491 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dall’abrogazione dell’articolo 7-ter del decreto-legge n. 25/2025 (che incrementa di un’unità dirigenziale generale il contingente di personale della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, quantificando gli oneri e individuando le relative coperture);
· euro 895.720 nell’anno 2026, euro 873.220 nell’anno 2027 e euro 1.184.711 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).
§ Si tratta di un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità della piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Articolo 1, comma 284
(Riorganizzatone del Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilità)
284. Al fine di assicurare le attività di cui al comma 714, nonché quelle di cui al comma 227 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il citato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999. Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 284 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza, allo scopo di assicurare le attività di cui al comma 714 (relativo al monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione), nonché quelle di cui al comma 227 (Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).
I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[1]. Il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.
Il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 (Fondo caregiver) affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
Tenuto conto del contingente complessivo di personale previsto dalla disposizione (un dirigente di prima fascia, due dirigenti di seconda fascia, 5 funzionari), e delle spese di funzionamento viene autorizzata la spesa di euro 891.040 per l’anno 2026 e di euro 871.040 a decorrere dal 2027. La disposizione diretta a prevedere che una quota parte del Fondo di cui al comma 227 Fondo caregiver), sia finalizzato a costruire la piattaforma informatica per erogare la quota rimanente del Fondo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri. Tale Fondo è capiente e non è gravato da obbligazioni pregresse.
Il comma 284 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza, allo scopo di assicurare le attività di cui al comma 714 (relativo al monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione cfr.infra), nonché quelle di cui al comma 227 (Fondo caregiver familiare cfr.supra).
Va ricordato che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (istituito con D.P.C.M. del 3 marzo 2023) è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri o altra Autorità politica da esso delegata per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.
Il Dipartimento, tra l’atro, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche per la realizzazione degli interventi volti a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione “Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.
La sua organizzazione interna è definita dal D.M. 22 dicembre 2022.
I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[2].
Il citato comma 3 dell’articolo 9.bis del D.Lgs n. 303/1999 prevede che la Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18
Il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.
La richiamata disposizione prevede che il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.
Viene inoltre previsto che il Dipartimento è autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo di cui al comma 227 (Fondo caregiver, cfr. supra), in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione.
Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.
Articolo 1, comma 285
(Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)
285. L'articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato.
Il comma 285 dispone l’abrogazione dell’articolo 7-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25[3], (convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), recante misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.
L’abrogazione della citata disposizione dal primo gennaio 2026 comporta una minore spesa di 311.491 euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 285 dispone l’abrogazione dell’articolo 7-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25[4], (convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), recante misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.
Il citato articolo 7-ter del D.L. n.25/2025, ha incrementato di un’unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell’esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche, onde assicurarne la continuità, la funzionalità e l’adempimento dei compiti, in deroga ai limiti percentuali previsti. Agli oneri conseguenti, di 181.703 euro per il 2025 e di 311.491 euro annui per il 2026 e il 2027, l’articolo provvede mediante corrispondente riduzione – rispettivamente – del Fondo di cui all’art. 1, co. 613, della L. n. 234/2021 e del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.
Va inoltre ricordato che la suddetta Segreteria, originariamente istituita dal d.P.C.m. 25 ottobre 2018 come ufficio al servizio della soppressa “Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità”, è stata trasformata dall’art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 77/2021[5], conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, in una vera e propria struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – a norma dell’art. 7 co. 4 del D.Lgs. n. 303/1999[6] – operante presso il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.
Più specificamente, il citato art. 4-bis, al co. 1, ha previsto, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’art. 3 della Legge n. 18/2009[7], con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, che la Segreteria tecnica già costituita presso la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al d.P.C.m. 25 ottobre 2018 venga prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
È stato successivamente emanato il d.P.C.m. 5 giugno 2023, che all’art. 2 definisce i compiti della Segreteria tecnica (lett. a-m), prevedendo anche il contingente di personale ad essa assegnato ed il relativo trattamento economico (artt. 3 e 4).
L’art. 19-quater co. 4 del D.L. n. 202/2024[8], conv. con mod. dalla L. n. 15/2025, ha prorogato l’operatività della Segreteria tecnica al 31 dicembre 2027, attribuendole nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e stanziando a tal fine ulteriori risorse per il 2027.
Articolo 1, commi 286-287
(Incarichi dirigenziali presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
I commi 286 e 287 pongono norme specifiche in materia di incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede la possibilità del conferimento, nel corso dell’anno 2026, a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici di due incarichi di livello dirigenziale non generale, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, oltre i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tale categoria di soggetti. Tale deroga è ammessa nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e a valere sulle risorse finanziarie disponibili. Si richiama inoltre la norma che consente ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali lo svolgimento, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
La relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l’allegato prospetto riepilogativo non ascrivono effetti finanziari per i commi in esame.
Si ricorda che, nelle amministrazioni statali, i limiti percentuali per il conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici sono pari al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo dirigenziale dell’amministrazione e all'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti del medesimo ruolo appartenenti alla seconda fascia. Tali limiti sono posti dall’articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il medesimo comma 6 definisce anche i requisiti dei soggetti (che possono essere sia dipendenti pubblici, anche della medesima amministrazione interessata, sia altri soggetti) al fine del conferimento medesimo.
Il comma 10 dello stesso articolo 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, prevede, come accennato, che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. In base al richiamo del citato comma 10 da parte del presente comma 286, i suddetti incarichi, non corrispondenti a uffici dirigenziali, potrebbero essere conferiti anche ai dirigenti non di ruolo nominati (a tempo, come detto, determinato) in base alla deroga numerica summenzionata.
Il comma 286 fa riferimento alle finalità di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione relative alla salute e sicurezza sul lavoro, alla digitalizzazione e al monitoraggio, alle politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Articolo 1, commi 289-290
(Collaborazioni Ministero della giustizia)
289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, è elevato al 10 per cento.
290. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
I commi 289 e 290 aumentano dal 5 per cento al 10 per cento il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell’ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia.
Il comma 289 determina maggiori oneri pari a 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, il comma 290 determina maggiori oneri pari a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 289 eleva il limite percentuale, dal 5 al 10 per cento, entro cui è possibile assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia collaboratori con contratto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti di professionalità, specializzazione e competenza.
Nello specifico la disposizione in commento incide sull’art. 11, comma 3 del DPCM n. 100 del 2019 (“Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia”), il quale individua i limiti entro i quali è possibile procedere ad assegnare ai predetti uffici di diretta collaborazione dipendenti del Ministero o altri dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, nonché collaboratori esterni con contratto a tempo determinato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100 del 2019, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ossia segreteria del Ministro, Gabinetto del Ministro, ufficio legislativo, ufficio comunicazione e stampa (cfr. art. 4 d.p.r. n. 100 del 2019) è stabilito complessivamente in 221 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.
L’art. 11, comma 2 dispone, invece, che l’Ispettorato generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni ex art. 9, anche su richiesta del CSM, ed in conformità alla normativa sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (L. n. 1311 del 1962) dispone di un ulteriore contingente di 125 unità.
Si segnala, inoltre, che l’ammontare complessivo del personale da destinare ai predetti uffici è stato rimodulato a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del d.p.r. n. 189 del 2025. Quest’ultima disposizione ha, in primo luogo, istituito, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, che coadiuva l’organo politico nelle funzioni di indirizzo concernenti le pertinenti politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa. Conseguentemente, è stata modificata la consistenza dei contingenti delle risorse da destinare agli uffici di diretta collaborazione. A tal riguardo, è stato incrementato di 20 unità il numero delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 2019, passando da 201 a 221 unità di personale. Per contro è stato diminuito di 20 unità il contingente previsto per l’Ispettorato generale ex art. 11, comma 2, ridotto da 145 a 125 unità di personale.
Nello specifico, attualmente, l’art. 11, comma 3, prescrive che entro il limite del 5 per cento del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ex art. 14, comma 2 D.lgs. n. 165 del 2001, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni. Tali soggetti devono essere in possesso di provata competenza, la quale può essere desunta da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
Ciò premesso, la disposizione in commento innalza il suddetto limite prevedendo che gli esperti ed i consulenti esterni possono essere assunti nel limite del 10 per cento del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 289, il comma 290 autorizza la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Inoltre, viene incrementata la dotazione di bilancio destinata all’erogazione della cd. indennità accessoria di diretta collaborazione, in favore del personale non dirigenziale, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi (cfr. art. 11, comma 10 d.p.r. n. 100 del 2019). L’incremento è pari a 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Si osserva che la cd. indennità accessoria di diretta collaborazione viene erogata al personale non dirigenziale a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministero. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 1, commi 291-292
(Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA)
291. Il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale.
292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Il comma 291 introduce una deroga ai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e l’utilizzo di autovetture, nonché per i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente, per i mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale per il triennio 2026-2028. A tal fine, al comma 292, è autorizzata una spesa di euro 500.000.
Ai commi in esami sono ascrivibili oneri finanziari pari a 0,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
Il comma 291 stabilisce che il limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 contenente disposizioni in materia di spending review, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Il comma 292, autorizza a tal fine una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 2, del citato d.l. stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le autorità indipendenti non possono sostenere spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, in misura superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. Il limite è derogabile, per il solo anno 2014, esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. Il secondo periodo del comma 2 prevede altresì che tale limiti non si applica alle autovetture utilizzate per specifici servizi istituzionali, tra cui quelli svolti dalle Forze di polizia, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai servizi sociali e sanitari essenziali, dall’area tecnico-operativa della difesa, dall’ANAS e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero.
Nella relazione tecnica è precisato che la norma risponde all’esigenza di sostituire le autovetture più inquinanti e con un maggior impatto sull’ecosistema.
Articolo 1, comma 293
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della
giustizia amministrativa)
293. Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: « ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: « a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali».
Il comma 293 apporta modifiche all’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021 in materia di stabilizzazione del personale dell’Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell’ambito della giustizia amministrativa.
Il comma 293, nel disciplinare la formazione di una graduatoria unificata riferita alla stabilizzazione del personale dell’Ufficio del processo presso il Ministero della giustizia, autorizza la spesa di 2.000.000 euro per l’anno 2026 per lo svolgimento della medesima procedura.
Le modifiche introdotte, come precisa la stessa disposizione, sono volte a garantire il miglioramento dell'efficienza della Giustizia amministrativa e della Giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l'esperienza dell'ufficio per il processo tramite la stabilizzazione del personale.
In particolare la lett. a) del comma 293 aggiunge ulteriori periodi al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021, il quale reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia.
Il comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto legge n. 80 del 2021 – nella sua formulazione vigente - autorizza il Ministero della giustizia a trasformare i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 11, comma 1, (tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2024, il reclutamento tramite procedura concorsuale di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo con contratto di lavoro a tempo determinato procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024) e 13 (tale disposizione ha autorizzato, nel periodo 2021-2026, il reclutamento tramite procedura concorsuale di un contingente 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR) del medesimo d.l. 80/2021 in contratti a tempo indeterminato, con l’inserimento dei soggetti interessati nei ruoli del Ministero medesimo. Secondo quanto previsto sempre dal comma 1, il transito nei ruoli del Ministero ha luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 interessando quei dipendenti che:
§ hanno prestato servizio per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;
§ risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.
La stabilizzazione prevista dal neo introdotto art. 16-bis avviene in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017[9], ferme restando le facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e comunque nell’ambito dei posti disponibili in organico. A tal fine è previsto l’esperimento di una selezione comparativa del personale idoneo, sulla base dei requisiti sopra evidenziati, da effettuarsi a livello distrettuale e centrale; è comunque prevista la possibilità di scorrimento tra i diversi distretti.
Integrando il contenuto della disposizione testé illustrata, si prevede che:
· le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della procedura comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia;
· il Ministero procede inoltre alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Tale graduatoria unificata è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta solo successivamente allo scorrimento della stessa da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti;
· i dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della Regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la Regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026
La lett. b) della disposizione in commnto apporta una serie di modifiche al comma 2 dell’articolo 16-bis, il quale reca invece disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nell’ambito della giustizia amministrativa.
Il comma 2, dell’articolo 16-bis, autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del citato d.l. 80/2021 (tale disposizione ha autorizzato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ad avviare procedure per il reclutamento di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo). Tale autorizzazione opera nel limite di ottanta unità da inquadrare nell’area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell’area assistenti, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.
La stabilizzazione avviene previa selezione comparativa, che avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 2026 ed interesserà quei dipendenti che:
§ hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;
§ risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.
Anche in questo caso, la stabilizzazione opera in deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 (v. sopra).
Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal comma 1 per il Ministero della giustizia, si dispone un corrispondente incremento dei posti disponibili nella dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa e si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari ad euro 2.457.650 per l’anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall’anno 2027, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente.
In particolare con la modifica in commento si prevede innanzitutto che la stabilizzazione prevista operi nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla disciplina vigente) (n.1).
In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data dal 1° luglio 2026, all’esito della selezione comparativa, e si specifica che il personale da assumere deve risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026 e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni (n.2).
Si specifica, altresì, che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (n.3).
Con riferimento alla stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, si riportano di seguito i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012, la Corte ha giudicato fondata con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che nelle procedure di reclutamento del personale regionale la percentuale di posti riservata all'ingresso dall'esterno non potesse essere inferiore al 50 per cento "salvo che per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici". In proposito, la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare “sulla base della semplice circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), nonché sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006)”. Sulla stessa linea della sentenza n. 90 del 2012 si pongono, tra le altre, la precedente sentenza n. 235 del 2010 e la successiva sentenza n. 137 del 2013. In particolare, quest’ultima, con riferimento ad una legge regionale della Regione Piemonte ha rilevato che “questa Corte ha in più occasioni sottolineato che disposizioni regionali le quali inquadrino stabilmente lavoratori precari all’interno delle amministrazioni, regionali e locali, senza neppure predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati, si pongono in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione”.
Articolo 1, comma 294
(Facoltà assunzionali del Ministero della giustizia)
294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: « e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,» sono inserite le seguenti: « nonché all'articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14».
Il comma 294 prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria relative al personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l’attuazione del Protocollo Italia-Albania.
La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 294, amplia la portata della deroga prevista dal comma 3 dell’art. 17-quater del decreto-legge n. 25 del 2025, prevedendo che siano sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria anche con riferimento al personale di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, ovvero il personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l’attuazione del Protocollo Italia-Albania.
Si ricorda, in primo luogo, che il citato comma 3 dell’articolo 17-quater del decreto-legge n. 25 del 2025, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, dispone che sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinario, previste dal numerose disposizioni.
Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:
- articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un contingente di 120 unità di personale di Area III, posizione economica F1;
- articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021: che, nell’ambito della riforma del processo penale, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali;
- articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale.
La disposizione in commento estende, dunque, l’ambito di applicazione della richiamata disciplina anche alle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, di ratifica del ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, consentendo che le facoltà assunzionali ivi previste, inizialmente autorizzate per i soli anni 2024 e 2025, possano essere utilizzate sino al 31 dicembre 2026.
Nello specifico, il citato articolo 5, comma 5, prevede che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo Italia-Albania, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità di personale dell'area dei funzionari e 30 unità di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Articolo 1, commi 295 e 296
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare)
295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: « a euro 500.000».
296. All'articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: « a euro 500.000».
I commi 295 e 296 elevano il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi viola la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
La relazione tecnica precisa che da tale norma possono derivare maggiori entrate per la finanza pubblica, in ogni caso insuscettibili di stima.
Il comma 295 novella l'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, elevando a 500.000 (da 25.000) euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste da tale art. 19-quater nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si tratta delle sanzioni previste per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto all'Albo tenuto a cura della COVIP (comma 1), o delle sanzioni previste nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della citata disciplina delle forme pensionistiche complementari (comma 2, lettere a), b) e c)) (tra cui, in particolare, la violazione delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).
Il comma 296, modificando il comma 2, lett. d), eleva da 15.500 a 500.000 il limite massimo delle sanzioni amministrative previsti per i medesimi soggetti (di cui all’alinea del citato comma 2 del richiamato articolo 19-quater) che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.
Articolo 1, commi 297-301
(Rafforzamento della capacità amministrativa
dell'Agenzia ItaliaMeteo)
297. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 549:
1) al primo periodo, le parole: « d'indirizzo» sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al terzo periodo:
3.1) dopo le parole: « per il tramite» sono inserite le seguenti: « del coordinatore e»;
3.2) la parola: « Ministero», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Ministro»;
3.3) le parole: « dell'istruzione,» sono soppresse;
3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»;
b) al comma 550:
1) al primo periodo, le parole: « presso la» sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento della protezione civile della»;
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 551:
1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse;
2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma»;
d) al comma 554, lettera b), le parole: « facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: « risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»;
e) il comma 557 è sostituito dal seguente:
« 557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente comma ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
f) il comma 559 è sostituito dal seguente:
« 559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività».
298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo.
299. Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia.
300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.
301. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.
I commi in esame, introducono disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
La disposizione in commento, introduce modifiche all' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare:
a) al comma 549:
1) al primo periodo, le parole: "d'indirizzo" sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comitato è formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della medesima Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";
3) al terzo periodo:
3.1) dopo le parole: "per il tramite" sono inserite le seguenti: "del coordinatore e";
3.2) la parola: "Ministero" ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro";
3.3) le parole: "dell'istruzione," sono soppresse;
3.4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551";
b) al comma 550:
1) al primo periodo, le parole: "presso la" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Dipartimento della protezione civile della";
2) il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 551:
1) le parole: ", con sede centrale in Bologna," sono soppresse;
2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186, per le finalità di cui al presente comma.";
d) al comma 554, lettera b) sostituire le parole: "facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente" con le seguenti: "risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559";
e) il comma 557 è sostituito dal seguente:
"557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adeguato alle disposizioni del presente collima, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Protezione civile, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Ministro dell'università e della ricerca relativamente all'attività scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo, sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca. Lo statuto individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.".
f) il comma 559 è sostituito dal seguente:
"559. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Nel fondo di cui al primo periodo confluiscono le risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato commissario straordinario dell'Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1. Il commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.
Infine si prevede che fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all' articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
Articolo 1, comma 302
(Assunzione di magistrati ordinari)
302. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034, di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.
Il comma 302 reca un’autorizzazione al Ministero della giustizia per l’assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.
Il comma 302 determina maggiori oneri per un importo di 3.438.133 euro per l’anno 2026, di 18.456.249 euro per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034 e di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.
Il comma 302 prevede un’autorizzazione al Ministero della giustizia finalizzata all’assunzione dei vincitori di concorsi per magistrato ordinario già banditi, in numero pari a 718 unità.
L’assunzione avverrà nel corso degli anni 2026 e 2027 e sarà articolata in due fasi:
- le prime 440 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2026;
- le restanti 278 unità saranno assunte in data non anteriore al 1° luglio 2027.
Si tratta dei vincitori di due concorsi banditi nel 2024, con i decreti del Ministro della giustizia dell’8 aprile 2024 e del 10 dicembre 2024, rispettivamente a 400 e a 350 posti, entrambi elevabili del 10 per cento in virtù di quanto disposto dal d.lgs. 160 del 2006[10]. Per il primo dei due concorsi si stanno attualmente svolgendo le prove orali, mentre per il secondo la commissione sta esaminando gli elaborati scritti.
Le assunzioni in tal modo programmate rientrano nei limiti della dotazione organica vigente, stabilita in 11.171 unità a seguito dell’aumento di 58 unità[11] disposto, proprio a decorrere dal 1° luglio 2026, dall’art. 8 del decreto-legge n. 117 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2025.
Si ricorda che la tabella del ruolo organico della magistratura (tabella B), allegata alla legge n. 71 del 1991, prima dell’intervento operato dal d.l. n. 117 del 2025, era stata da ultimo integralmente sostituita dalla legge n. 114 del 2024, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, che aveva aumentato l’organico di 250 posti a decorrere dal 1° luglio 2025.
Secondo i dati pubblicati ad ottobre 2025 nell’area Cosmag (rete intranet del Consiglio superiore della magistratura) e riportati nella relazione tecnica riferita al disegno di legge originario, risulterebbe una vacanza di organico nei ruoli della magistratura pari 912 unità, al netto dell’incremento di 58 unità sopra ricordato.
A copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, è autorizzata la spesa di 3.438.133 euro per l’anno 2026, di 18.456.249 euro per l’anno 2027, di euro 33.825.017 per l’anno 2028, di euro 39.334.069 per l’anno 2029, di euro 40.982.414 per l’anno 2030, di euro 47.311.407 per l’anno 2031, di euro 51.144.208 per l’anno 2032, di euro 51.626.869 per l’anno 2033, di euro 53.055.222 per l’anno 2034 e di euro 53.621.395 per l’anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall’anno 2036.
Articolo 1, comma 303
(In materia di turn over per i Corpi di polizia
e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
303. All'articolo 66, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016».
Il comma 303 ripristina per l’anno 2026 il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 303 prevede un intervento pari ad un importo di 89.684.131 euro.
La relazione tecnica ascrive quale effetto finanziario una riduzione delle entrate, pari a: 10,57 milioni, per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 28,07 milioni per l’Arma dei carabinieri; 16,73 milioni per la Guardia di finanza; 27,03 milioni per la Polizia di Stato; 7,25 milioni per la Polizia penitenziaria.
Il comma 303 ripristina per l’anno 2026 il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In altri termini, è rimossa la riduzione del turn over al 75 per cento per l’anno 2026, la quale era stata dettata dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) all’articolo 1, comma 825, lettera a).
Tali interventi normativi si dispiegano nella forma di novellazione all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Esso prevedeva (così come modificato in seguito, specie dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012) per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Su tale modulazione, è intervenuta la legge di bilancio 2025 (con la citata lettera a) del comma 825 dell’articolo 1) con la previsione che per il solo 2026, la percentuale di turn over fosse del 75 per cento, non già del 100 per cento.
La disposizione ora in esame sopprime quella previsione relativa al 2026, affinché valga anche per quell’anno la percentuale ‘piena’ del 100 per cento (prevista per tutti gli anni a decorrere dal 2016).
Dunque il disegno di legge in esame elimina la riduzione del 25 per cento del turn over per l’anno 2026, introdotta dalla legge di bilancio 2025.
Si ricorda che con “assunzioni” si intende il reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni (approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).
Articolo 1, comma 304
(Personale Capitaneria di porto)
304. All'articolo 584, comma 3-bis, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2018».
Il comma 304 annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.
La disposizione è volta ad annullare la riduzione a decorrere dall’anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573.
L’art. 585 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) stabilisce gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che sono previsti in aumento nel corso dei prossimi anni.
La legge di bilancio 2025 aveva stabilito una riduzione di tali oneri nella misura di 657.573 annui, a decorrere dal 2026.
La disposizione in esame annulla tale riduzione.
Si ricorda che le consistenze delle diverse categorie di volontari sono determinate con decreto del Ministero della difesa, mentre i corrispondenti oneri sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 1, commi 305-315
(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito di progetti PNRR)
305. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
306. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026.
307. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
308. Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
309. Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
310. Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24.
311. Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
312. Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
b) per il restante 50 per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
314. Per le finalità di cui al comma 312, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
315. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al comma 314. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 312 confluiscono nel medesimo esercizio nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
I commi 305-315 prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l’autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato “in tenure track” e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR.
Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.
Quanto alle assunzioni autorizzate in favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ai sensi dei commi 312-315, esse saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un cofinanziamento statale al 50 per cento, cui si fa fronte incrementando la dotazione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
Sulla base di quanto riportato dal prospetto degli effetti finanziari, i commi 305-315 producono effetti, in termini di maggiori spese, pari a 18,9 milioni di euro per il 2026, e a 60,7 milioni di euro a decorrere dal 2027.
Il comma 305 stabilisce che le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (si tratta dei cosiddetti ricercatori “in tenure track”, su cui si veda infra) e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e 314.
L’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, come integralmente riformato dal decreto legge decreto-legge n. 36 del 2022, disciplina al comma 3 la nuova figura professionale del cosiddetto ricercatore a tempo determinato “in tenure-track”, che le università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.
Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata massima del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
Al contratto in questione si applica, ai sensi del comma 5 dell’articolo 24, su istanza dell’interessato, una procedura di valutazione interna, da parte dell’università in cui presta servizio, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo. I criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia sono stati definiti dal decreto ministeriale 21 ottobre 2024.
Per quanto riguarda gli investimenti del PNRR dedicati alla ricerca, assumono rilievo i seguenti tre principali investimenti, tutti afferenti alla Missione 4, Componente 2 (M4C2):
- l’investimento 1.1 della M4C2, denominato “Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e Progetti di ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)”, consiste nel finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN). I progetti sono di durata almeno biennale e richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed organismi di ricerca. La misura mette a disposizione un totale di 1,8 miliardi di euro, da spendere entro la fine del 2025. Ad oggi, il totale dei progetti finanziati ammonta a 5.533, e risultano complessivamente contrattualizzati 916 ricercatori coinvolti in progetti finanziati dal PNRR, con progettualità coerenti con le priorità del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027;
- l’investimento 1.2 della M4C2, denominato “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” - è finalizzato a offrire nuove opportunità di ricerca per favorire la permanenza in Italia di almeno 800 giovani studiosi, sul modello dei programmi ERC, Marie Sk?odowska-Curie, Sigillo di eccellenza e post-dottorato internazionale, consentendo loro una prima esperienza di responsabilità scientifica. Le risorse stanziate sono in totale 210 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Governo, risultano finanziati e sottoscritti, nell’ambito dell’investimento in parola, 833 contratti di ricerca;
- l’investimento 1.3 della M4C2, denominato “Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base (M4C2-8)”, è volto a rafforzare la ricerca di base e l’innovazione attraverso il finanziamento di 14 grandi programmi realizzati da reti di università, centri di ricerca e imprese, con l’obiettivo di potenziare le filiere tecnologiche e la partecipazione alle catene del valore europee e globali. Le risorse stanziate sono 1,6 miliardi di euro, da utilizzare entro il 30 giugno 2025. A seguito dei bandi emananti nel 2022, sono stati finanziati i 14 partenariati, nell’ambito dei quali risultano attivi 1.698 ricercatori a tempo determinato, di cui il 45% donne.
Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali
Il comma 306 della disposizione in commento prevede che, nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022 (si tratta, in sostanza dei cosiddetti “ricercatori a tempo determinato di tipo A”, su cui si veda subito infra).
Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al sopra citato articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026.
L’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del sopra citato decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo A.
I contratti da “ricercatore di tipo A” si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai contratti da “ricercatore di tipo B”, triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A, ovvero che avessero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Il decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è – come già si è detto - intervenuto significativamente sull’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di sostituire le sopradescritte figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, il cosiddetto “ricercatore in tenure track”.
La relazione tecnica identifica in 1337 i ricercatori di tipo A con il contratto presso le università statali in scadenza nel 2025, di cui 327 finanziati nell’ambito di progetti PNRR, e in 3165 i ricercatori di tipo A con il contratto presso le università statali in scadenza nel 2026, di cui 2247 finanziati nell’ambito di progetti PNRR.
La lista delle 61 università statali attualmente riconosciute è reperibile su questa pagina del sito internet del Ministero dell’università e della ricerca.
La disposizione in commento è volta, quindi, a prevedere in favore dei candidati già titolari degli incarichi da ricercatore di tipo A, la possibilità di essere assunti “in tenure track”, con procedure - riservate in misura non superiore al cinquanta per cento a coloro tra essi che sono stati reclutati nell’ambito di progetti PNRR - da svolgersi secondo la scansione procedurale delineata dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010.
Tale ultima norma prevede, nello specifico, che i destinatari dei contratti “in tenure track” sono selezionati tramite procedure pubbliche disciplinate dai regolamenti universitari ai sensi della legge n. 168 del 1989, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori. Le procedure prevedono la pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali, l’indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di eventuali profili mediante settori scientifico-disciplinari, informazioni sulle funzioni, sui diritti, sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni. Sono ammessi i possessori del dottorato di ricerca o titolo equivalente, o del diploma di specializzazione medica per i settori interessati, con esclusione dei professori e ricercatori già a tempo indeterminato, anche se cessati, e di chi abbia già usufruito per almeno un triennio dei contratti da ricercatore a tempo determinato. È prevista una valutazione preliminare dei candidati, con giudizio motivato sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato, che conduce all’ammissione alla discussione pubblica dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei, salvo il caso di un numero pari o inferiore a sei, per i quali l’ammissione è automatica. Dopo la discussione sono attribuiti punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, nel rispetto di un eventuale limite massimo di pubblicazioni non inferiore a dodici, ed è esclusa ogni prova scritta o orale salvo una prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, eventualmente specificata nel bando e svolta contestualmente alla discussione. Al termine dei lavori della commissione l’università delibera la chiamata del vincitore e stipula il contratto entro novanta giorni, pena l’impossibilità, per i tre anni successivi, di bandire nuove procedure per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare nel dipartimento interessato.
Il comma 307 dispone che, al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Con decreto del Ministro dell’università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma.
Si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato le modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario introducendo criteri che, gradualmente, riducono il peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della ricerca, delle politiche di reclutamento, della riduzione dei divari (RD) e gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.
I criteri di ripartizione del Fondo per l’anno 2025 sono definiti dal decreto ministeriale n. 595 del 07 agosto 2025.
Il FFO è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MUR.
La relazione tecnica, stimando in 61.800 euro il costo medio di una posizione di ricercatore a tempo determinato in tenure track, e dunque il 30.900 euro il contribuito statale per ciascun ricercatore, rileva che le misure messe a disposizione dal comma 3 ora in commento consentono l’avvio di procedure concorsuali per 1.618 ricercatori di tipo A. La medesima relazione sottolinea che “la natura dello stanziamento qualifica l’intervento come permanente sul FFO, assicurando prevedibilità e stabilità del quadro finanziario, anche oltre l’orizzonte strettamente connesso alla chiusura del PNRR, e consentendo agli Atenei di pianificare il fabbisogno con copertura pluriennale”.
Il comma 308 specifica che le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini della possibile futura valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.
La relazione tecnica, chiarisce che il costo complessivo della tenure track (compresa la successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia) ammonta a 86.500 euro (euro 61.800+24.500, pari a 0,5+0,2 punti organico) e ribadisce che la quota imputabile alla progressione alla posizione di professore di seconda fascia, pari a euro 24.500 (0,2 punti organico), rimane esclusivamente a carico degli atenei, che dovranno esercitare la propria discrezionalità in ordine all’attivazione delle procedure di reclutamento previa verifica delle effettive capacità di bilancio e del rispetto dei vincoli assunzionali.
Il comma 309 prescrive che le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.
In tal modo - sottolinea la relazione tecnica - lo stanziamento, una volta allocato, continua a perseguire l’interesse al rafforzamento del sistema universitario, pur se attraverso la quota base del Fondo.
In relazione alla “quota base” del fondo di finanziamento ordinario delle università, si ricorda che essa è la porzione del fondo non ripartita con i meccanismi premiali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (che prendono in considerazione la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche), ma sulla base di criteri oggettivi che siano in grado di rappresentare il “peso effettivo” degli atenei.
Al fine di individuare una modalità di calcolo efficace del peso effettivo degli atenei, l’articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, disciplina il costo standard per studente quale parametro di riferimento da introdurre gradualmente per la ripartizione annuale della quota base del fondo.
In linea generale il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.
La ripartizione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università effettuata tramite le metodologie sopra esposte trova applicazione dall’anno 2018, ed è incrementata progressivamente di una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico, e fino ad un massimo del 70 per cento.
Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università non statali
Il comma 310 attribuisce alle università non statali legalmente riconosciute la possibilità di bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo.
La lista delle 20 università non statali attualmente riconosciute è reperibile su questa pagina del sito internet del Ministero dell’università e della ricerca.
La relazione tecnica quantifica in 115 i ricercatori di tipo A con il contratto in scadenza presso università non statali nel 2025, di cui 6 finanziati nell’ambito di progetti PNRR, e in 261 i ricercatori di tipo A con il contratto presso università non statali in scadenza nel 2026, di cui 54 finanziati nell’ambito di progetti PNRR.
Il comma 311 statuisce che, al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Con decreto del Ministro dell’università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato.
Si ricorda che il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 243 del 1991 è lo strumento con cui lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
Per l’anno 2025, con il decreto ministeriale n. 753 del 20 ottobre 2025, sono stati definiti i criteri di riparto del contributo in parola per le università non statali telematiche e, con il decreto ministeriale n. 752 del 20 ottobre 2025, i criteri di riparto del contributo per le università non statali tradizionali.
Il Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale assunto dagli Enti di ricerca
Il comma 312 dispone che nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria.
Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.
Si ricorda che gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono i seguenti:
§ il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
§ l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);
§ la Stazione zoologica "Anton Dohrn di Napoli;
§ l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
§ l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
§ il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area Science Park);
§ l’Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - INDAM;
§ l’Istituto italiano di studi germanici;
§ il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
§ l’Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
§ l’Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
§ il Sincrotrone di Trieste Spa;
§ l’Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE);
§ l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
La relazione tecnica quantifica in 446 le unità di personale interessate dalla norma impiegate dagli enti sopra citati, di cui 325 assunte nell’ambito di progetti PNRR.
La medesima relazione stima il costo medio lordo annuo di assunzione per ciascuna unità di personale è pari a circa 72.000 euro.
Il comma 313 dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede:
a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente;
b) per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998.
Il comma 314 stabilisce che per le finalità di cui al comma 312, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Il comma 315 dispone che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse, nei limiti della dotazione complessiva di cui al primo periodo. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 8 confluiscono nel medesimo esercizio nel medesimo Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).
Il principale strumento di finanziamento di tali enti è il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca (FOE), istituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.
In particolare, in base al combinato disposto dell’articolo 5, comma 1 e dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 218 del 2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall’ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e all’articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016).
Con il decreto ministeriale n. 437 del 27 giugno 2025 sono state ripartite le risorse del Fondo per il 2025 (qui il dossier prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell’esame parlamentare dello schema del medesimo decreto).
Per un approfondimento sugli enti di ricerca pubblici, si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero dell’università e della ricerca.
Articolo 1, comma 316
(Misure relative al personale delle Forze di polizia,
anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)
316. Al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano - Cortina 2026», in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l'anno 2026.
Il comma 316 autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico. Tale incremento è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici “Milano-Cortina 2026”.
Il comma 316 prevede intervento pari a un importo di 114,24 milioni per l’anno 2026.
Il comma 316 autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico.
Tale incremento, si legge nella disposizione, è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici “Milano-Cortina 2026”.
Le Olimpiadi, si ricorda, sono in programma per il periodo 6-22 febbraio 2026. Le Paralimpiadi lo sono nel periodo 6-15 marzo 2026.
Articolo 1, comma 317
(Prestatori di lavoro con contratto a termine
per le Commissioni preposte alla protezione internazionale)
317. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.
Il comma 317 reca autorizzazione ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
L’autorizzazione è in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, ed ha una soglia di spesa di 14,61 milioni per l’anno 2026.
La disposizione è volta all’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.
Il comma 317 prevede intervento con una soglia di spesa di 14,61 milioni per l’anno 2026.
Il comma 317 reca autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Queste Commissioni sono preposte al riconoscimento della protezione internazionale, ed operano secondo le competenze e composizione dettate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Oggetto dell’autorizzazione è l’avvalimento di prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro.
L’autorizzazione è in deroga ai limiti di spesa posti per le amministrazioni dello Stato (dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) per l’avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’autorizzazione è accordata dalla disposizione, nel limite di spesa massimo di 14,61 milioni per l’anno 2026.
Tale quantificazione (si legge nella relazione tecnica) è riferita all’assunzione (dall’aprile 2026) con contratto a termine di 240 funzionari e 77 assistenti, onde assicurare l’attivazione di 24 sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ove si punti all’istituzione di sezioni aggiuntive, potrebbe rilevarsi, in sede di commento, l’esigenza di un raccordo normativo con la disposizione recata entro l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la quale pone un ‘tetto’ per il numero di sezioni istituibili presso le Commissioni territoriali: un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
L’impegno occupazionale è teso all’adempimento degli obblighi scaturenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, adottato dall’Unione europea il 14 maggio 2024.
Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo
Il 22 maggio 2024 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE i testi legislativi relativi al ‘nuovo patto sulla migrazione e l’asilo’: 1. un regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che sostituisce il cosiddetto regolamento di Dublino; 2. un regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo; 3. il regolamento che istituisce l’“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici; 4. il regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (cd. screening); 5. il regolamento che stabilisce una unica procedura comune e semplificata di protezione internazionale nell’Unione.
Sono stati inoltre approvati altri atti legislativi inclusi nel patto sulla migrazione e l’asilo e che, presentati dalla Commissione europea nel 2016, erano stati già concordati da Consiglio e Parlamento europeo nel 2022: 1. la revisione della direttiva recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; 2. il regolamento recante norme sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta; 3. il regolamento che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria; 4. il regolamento che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera; 5. il regolamento (UE) 2021/2303 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, il quale ha abrogato il regolamento (UE) n. 439/2010 e ha trasformato l’Ufficio europeo per l’asilo (European Asylum Support Office - EASO) nell’Agenzia dell’UE per l’asilo (European Union Agency for Asylum – EUAA).
L’applicazione dei regolamenti è prevista nel 2026, dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE (ad eccezione di singole disposizioni che recano un termine di applicazione diversa e fatta eccezione per il regolamento 2024/1350 che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, il quale è immediatamente esecutivo)[12]. Per quanto riguarda la direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri avranno due anni di tempo per introdurre le modifiche previste nelle loro leggi nazionali.
Il 12 giugno 2024 la Commissione europea ha adottato una comunicazione recante il piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l’asilo, propedeutico alla predisposizione dei piani di attuazione nazionali.
Come riferito nella “Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2025”, il Governo ha inviato alla Commissione il proprio piano di attuazione e sono state istituite due strutture ad hoc, una di livello strategico e una di livello tecnico, ossia il Comitato di coordinamento nazionale e la Struttura di missione. Si riferisce inoltre che è stato avviato un dialogo di natura tecnica con la Commissione europea in merito alla possibile anticipazione di alcuni elementi del patto (in coerenza con l’auspicio in tal senso manifestato dalla stessa Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con lettera indirizzata agli Stati membri nell’ottobre 2024).
Il patto sulla migrazione e l'asilo figura fra le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione per il 2025. L’11 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul suo stato di attuazione, nel quale si evidenzia che a metà del periodo di transizione si registrano importanti progressi a livello sia dell'UE che degli Stati membri, ma che occorre un maggiore impegno per affrontare le sfide rimanenti e per fare in modo che nel giugno 2026 sia pienamente operativo un nuovo sistema solido di gestione della migrazione.
Per approfondimenti sul tema migratorio e su quanto discusso in occasione delle riunioni del Consiglio europeo si rimanda al dossier europeo n. 144/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 23-24 ottobre 2025, nonché ai dossier europei n. 131/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 26 e 27 giugno 2025 e n. 114/DE Consiglio europeo - Bruxelles 20 e 21 marzo 2025, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.
Cfr. anche i documenti dell’Unione europea n. 16/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025, n. 15/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno 2025 e n. 14/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025.
Articolo 1, commi 318-325
(Riqualificazione dell’area di Pietralata
per esigenze logistiche della Polizia di Stato)
318. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'Istituto nazionale di statistica ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato.
319. L'atto di trasferimento della proprietà dell'area e di cessione dei progetti di cui al comma 318 deve essere stipulato e trascritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione.
320. Per le finalità di cui ai commi 318 e 319 il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.
321. Al fine di assicurare la celere realizzazione dell'intervento di cui al comma 318, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti o gli organi coinvolti.
322. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, previo accordo con l'operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell'area, approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale redatta dallo stesso operatore economico, sulla base dei nuovi quadri esigenziali della Polizia di Stato. Allo scopo, il suddetto operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica che deve essere approvato dal Commissario.
323. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
324. Il Commissario straordinario di cui al comma 321, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio, che, quale soggetto attuatore, svolge altresì le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 322, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
325. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui ai commi da 318 a 324, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I commi 318-325 trasferiscono allo Stato la porzione di proprietà dell’ISTAT dell’area di Pietralata (a Roma) e relativi progetti di sviluppo, per completarne la riqualificazione e destinarla al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato.
La stipulazione (e trascrizione) dell’atto di trasferimento della proprietà dell’area e la cessione dei progetti debbono avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
È prevista la nomina – entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione – di un Commissario straordinario, per la celere realizzazione dell’intervento.
I commi 318-325 autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza del Ministero dell’interno fino a 20 milioni.
Si tratta dunque di risorse già previste a legislazione vigente.
I commi da 318 a 325 trasferiscono allo Stato la porzione di proprietà dell’ISTAT dell’area di Pietralata (a Roma), nonché i correlativi progetti di sviluppo già elaborati, per completare la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell’area.
La sua destinazione ultima è volta al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato.
È disposto un termine – pari a trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione – per la stipulazione e trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà dell’area nonché per la cessione dei progetti di sviluppo.
All’ISTAT è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisizione dell’area e per la progettazione.
Il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare le risorse per gli investimenti in logistica, fino a 20 milioni. Sono risorse già previste a legislazione vigente, che corrispondono (si legge nella relazione tecnica) per 15 milioni alle spese sostenute dall’ISTAT per l’acquisizione dell’area e la relativa progettazione fino alla fase di prefattibilità tecnico-economica. I restanti 5 milioni sono per il completamento del progetto.
Il Ministero dell’interno può, correlativamente, apportare le necessarie modifiche ai piani triennali di investimento in logistica.
È prevista la nomina di un Commissario straordinario, per la celere realizzazione dell’intervento.
La nomina è con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
La nomina – su proposta del Ministro dell’interno – è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.
Il Commissario straordinario è riconosciuto titolare, in via sostitutiva, del potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.
Il Commissario straordinario approva, entro nove mesi dalla nomina, la variante progettuale.
Questo, “previo accordo” con l’operatore economico già individuato con procedura a evidenza pubblica per la precedente qualificazione dell’area.
Tale operatore economico redige il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che deve essere approvato dal Commissario.
Si applicano le disposizioni recate dal decreto-legge n. 104 del 2023, all’articolo 13 – “Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale” - commi 4, 5, 6 e 7.
Secondo tali previsioni, il commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza (ove necessario e sentite le amministrazioni competenti) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (e fatte salve le disposizioni del Codice antimafia nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea). Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente). Inoltre, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione (mediante conferenza di servizi).
Ancora prevedono le disposizioni in commento che il Commissario straordinario per l’espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si avvalga per l’esecuzione dei lavori dell’Agenzia del demanio, quale soggetto attuatore e stazione appaltante (ai sensi dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, recato dal decreto legislativo n. 36 del 2023), per l’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato.
Per il caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).
Secondo le disposizioni così richiamate, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possano essere lesi nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Tra le altre previsioni, vi è quella secondo cui il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente.
Articolo 1, comma 326-332
(Misure organizzative e strumentali a sostegno dell’attività del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Garante prezzi)
326. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall'anno 2026.
328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2026, di 2.000.000 di euro per l'anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2028.
330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
332. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026».
La previsione autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) a reclutare 40 unità di personale dell’area delle elevate professionalità, definendone le modalità di assunzione e provvedendo alla copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento (commi 326 e 327).
Si prevede inoltre il potenziamento delle attività di monitoraggio dei prezzi, esteso alle quotazioni internazionali delle materie prime, nonché il supporto tecnico-operativo al Garante per la sorveglianza dei prezzi (comma 328).
Sono altresì autorizzati investimenti pluriennali per l’aggiornamento delle piattaforme informatiche ministeriali (incentivi, amministrazioni straordinarie e asset strategici) (comma 329), il ricorso temporaneo a esperti esterni per la gestione delle crisi d’impresa (comma 330) e il rifinanziamento delle attività di promozione del made in Italy (comma 331).
Infine, la norma abroga precedenti autorizzazioni assunzionali relative al MIMIT e relative a funzioni di vigilanza, disponendo la conseguente riduzione dei relativi stanziamenti di bilancio (comma 332).
Alla misura si ascrivono effetti finanziari pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2,9 milioni per l’anno 2027 e 1,4 milioni per l’anno 2028.
Nello specifico, il comma 326 autorizza il MIMIT a istituire 40 posizioni dell’area delle elevate professionalità. Al reclutamento del relativo personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si provvede, alternativamente:
§ tramite concorso pubblico;
§ per passaggio tra le aree;
§ mediante scorrimento delle graduatorie vigenti;
§ tramite procedure di mobilità di personale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 (cosiddetto TUPI).
A copertura degli oneri derivanti, è autorizzata una spesa di 3.615.519 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Si ricorda che il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del Comparto funzioni centrali 2019-2021, ha istituito la "Quarta area" (denominata delle elevate professionalità), che si colloca in posizione intermedia tra l’area dei funzionari e la dirigenza.
Tale Area è destinata al personale che svolge funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, nonché compiti di coordinamento e gestione di processi articolati di significativa importanza e responsabilità. Tali funzioni sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi e dei risultati e l’ottimizzazione delle risorse affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.
In proposito, si rammenta inoltre che la disciplina generale (articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001) limita le progressioni verticali (passaggio tra le aree) al 50 per cento delle posizioni disponibili.
Il comma 327 reca le autorizzazioni di spesa connesse all’assunzione delle 40 unità di personale. Nello specifico è prevista:
§ un’autorizzazione di spesa pari a 300.000 euro per l’anno 2026, destinata alla gestione delle procedure concorsuali;
§ un’autorizzazione di spesa strutturale pari a 74.369 euro annui, a decorrere dal 2026, per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento (ivi inclusi i costi relativi ai buoni pasto).
§
Ai sensi del comma 328, sono altresì autorizzate nuove spese a decorrere dal 2026 per rafforzare le attività di monitoraggio dei prezzi, con due finalità distinte:
§ uno stanziamento di 1 milione di euro annui per il potenziamento del supporto specialistico e informatico alle attività di monitoraggio delle filiere di mercato (di cui all’art. 2, comma 199-septies, della legge n. 244/2007, come integrato dal D.L. n. 5/2023): il supporto viene esteso anche ai nuovi strumenti di osservazione territoriale, nonché al controllo delle quotazioni e delle importazioni di materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali;
§ uno stanziamento, nel limite di 327.000 euro annui, finalizzato a consentire al Garante per la sorveglianza dei prezzi di stipulare convenzioni per l’assistenza tecnico-operativa di società o organismi in house della pubblica amministrazione.
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L’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 5/2023 ha introdotto cinque nuovi commi (da 199-bis a 199-septies) all’articolo 2 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Tali disposizioni disciplinano la costituzione, la composizione, il funzionamento e il finanziamento della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Si tratta dell’organo tecnico-consultivo incaricato di supportare il Garante per la sorveglianza dei prezzi nell’analisi delle anomalie di mercato
Obiettivi e funzioni
La Commissione ha il compito di monitorare le dinamiche dei prezzi dei beni di largo consumo, dedicando specifica attenzione al meccanismo di trasmissione dei costi: analizza, ovvero, come l’aumento dei costi energetici, delle materie prime internazionali o dei carburanti si trasferisca sui prezzi finali al consumatore. L’organo viene convocato dal Garante per indagare su dinamiche anomale. La partecipazione ai lavori è gratuita e non prevede gettoni o rimborsi spese.
Composizione
La Commissione ha una composizione mista che include rappresentanti delle istituzioni, delle autorità indipendenti e delle parti sociali. Nello specifico, vi partecipano:
§ un rappresentante dell’ISTAT, dell’Ismea, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio e della Guardia di finanza;
§ un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti per materia;
§ i responsabili delle strutture direzionali del MIMIT di cui il Garante si avvale (ai sensi del comma 200);
§ un rappresentante delle Autorità indipendenti competenti per settore;
§ un rappresentante delle regioni e delle province autonome;
§ tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti (inserite nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo), nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).
Il Garante può inoltre invitare, caso per caso, esperti del settore specifico e rappresentanti delle categorie economiche (imprese e sindacati) coinvolte.
Disposizioni specifiche per la filiera agroalimentare
Ove vengano in rilievo fenomeni relativi all’anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa altresì un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura. In tale ambito resta ferma la disciplina vigente (art. 2 del D.L. n. 182/2005) finalizzata alla tutela del consumatore, della leale concorrenza e del made in Italy, che dispone quanto segue:
§ la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei dati degli Osservatori dei prezzi (MIMIT e MASAF), effettuano controlli mirati lungo le filiere produttive ove si manifestino andamenti anomali;
§ l’ICQRF svolge programmi di controllo contro l’irregolare commercializzazione di prodotti agroalimentari comunitari ed extracomunitari. Sugli esiti di tali attività, il Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia, riferisce al Presidente del Consiglio, proponendo eventuali misure correttive.
Procedura di allerta e intervento
Il meccanismo di "allerta" segue passaggi precisi qualora vengano rilevati fenomeni speculativi:
1. La Commissione analizza i dati.
2. Il Garante riferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Il Ministro, se necessario, rimette la questione al Governo per l’adozione di misure correttive, normative o amministrative.
Le funzioni di segreteria e di supporto alla Commissione sono svolte dall’Unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi (istituita dall’art. 7 del D.L. n. 21/2022).
Il comma 329 autorizza un investimento pluriennale finalizzato all’aggiornamento, al rafforzamento e all’implementazione delle piattaforme informatiche del MIMIT.
L’intervento è destinato agli strumenti digitali per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi, amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici. A tal fine è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2028.
La relazione tecnica di passaggio precisa che la spesa sarà destinata all’attività di manutenzione e gestione evolutiva della piattaforma informatica “Certificazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica” (sia front-office sia back-office). Tra le attività evolutive della piattaforma che si intendono realizzare, vengono segnalate le seguenti:
§ l’aggiornamento del modello di certificazione e la gestione ottimizzata di registrazione delle imprese (a titolo esemplificativo nei casi in cui l’azienda ha effettuato operazioni straordinarie come conferimenti o fusioni) la gestione delle imprese iscritte al RUNTS (registro terzo settore), un processo integrato di richiesta e ricezione documentazione integrativa ai fini del controllo delle certificazioni, per efficientare le operazioni dell’Ufficio;
§ una procedura che consenta lo scambio reciproco dei dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate e dal MIMIT al fine di monitorare e vigilare sui soggetti iscritti all’Albo e sulle relative certificazioni;
§ l’adeguamento delle piattaforme di gestione degli investimenti esteri in asset strategici per il Paese, quali “Investor Visa”, “Start Up Visa” e “Start Up Hub”;
§ l’informatizzazione delle procedure e degli archivi relativi alla gestione delle Amministrazioni Straordinarie, al fine di consentire un efficace monitoraggio dell’andamento delle numerose procedure in essere e per consentire l’analisi e la rielaborazione dei dati raccolti;
§ l’evoluzione di due strumenti già esistenti: RNA e la piattaforma “Incentivi.gov.it” che, in sinergia e integrazione, realizzeranno il Sistema Incentivi Italia allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell’intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale idonee a orientare l’individuazione di ambiti e modalità di intervento.
Il comma 330 autorizza il MIMIT ad avvalersi della collaborazione di esperti esterni per il triennio 2026-2028, allo scopo di rafforzare le attività istituzionali in materia di crisi d’impresa (di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006) e di politica industriale (di cui all’articolo 3 della legge n. 140/1999). A tali esperti è riconosciuto un compenso massimo annuo individuale di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione. Per tale finalità, la norma fissa un limite di spesa complessivo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
L’articolo 3 della legge n. 140/1999 prevede che il MIMIT possa avvalersi di esperti per funzioni di studio e analisi nei settori produttivi, nonché di uno specifico nucleo degli esperti per la politica industriale (istituito con D.M. 18 settembre 2000).
In base all’articolo 2 del D.M. 7 maggio 2009, tale nucleo è posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento e svolge le seguenti funzioni:
§ supporto tecnico all’elaborazione di linee strategiche per la competitività, all’individuazione degli obiettivi di rafforzamento dell’apparato produttivo e alla diffusione delle tecnologie per lo sviluppo dell’industria e dei servizi;
§ supporto alla definizione delle linee guida per la razionalizzazione del sistema dei fondi pubblici destinati alla finanza d’impresa;
§ supporto alle iniziative attuative delle politiche per i distretti industriali, le piccole e medie imprese (PMI) e le reti d’impresa.
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L’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006 (come novellato dall’art. 12, comma 1-bis, del D.L. n. 101/2019) ha previsto l’istituzione presso il MIMIT di un’apposita struttura tecnica. Tale organismo, che opera d’intesa e tramite cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha la finalità di contrastare il declino dell’apparato produttivo, intervenendo per la salvaguardia e il consolidamento delle attività e dei livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria.
Ambito di applicazione
Si considerano “di rilevanti dimensioni” (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 270/1999) le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale che contino un numero di lavoratori subordinati – compresi quelli ammessi alla cassa integrazione – non inferiore a duecento da almeno un anno.
Funzioni e operatività
La Struttura opera in coordinamento con le altre direzioni ministeriali e svolge la funzione prioritaria di supportare la gestione dei tavoli di crisi che richiedono l’intervento congiunto del MIMIT e del Ministero del Lavoro. Nello specifico, essa provvede:
§ alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici;
§ al confronto con le parti sociali e le istituzioni coinvolte;
§ al dialogo istituzionale con gli enti territoriali, al fine di verificare le possibili ipotesi di risoluzione della crisi.
Coinvolgimento parlamentare e trasparenza
La norma prevede che la Struttura operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari e con le regioni interessate dalle crisi. È altresì prevista la facoltà di invitare ai lavori della Struttura i parlamentari eletti nei territori in cui si verificano le situazioni di crisi oggetto d’intervento. La pubblicità e la trasparenza dei lavori sono garantite anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.
La struttura è stata originariamente istituita con decreto interministeriale del 18 dicembre 2007, n. 822. Successivamente, con D.M. 13 gennaio 2017, si è proceduto alla sua riorganizzazione, semplificazione e potenziamento. Per ulteriori dettagli operativi, si rinvia all’apposita sezione del sito istituzionale del MIMIT.
Il comma 331 dispone il rifinanziamento per 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 delle attività di promozione e comunicazione in materia di made in Italy (previste dall’articolo 57 della L. n. 206/2023).
Il comma 332 reca modifiche all’articolo 26 del d.lgs. n. 82/2022, concernente le procedure di assunzione presso l’Agenzia per l’Italia digitale e il MIMIT per le funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Nello specifico:
- la lett. a) abroga il comma 2, che autorizzava il MIMIT a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di 42 unità di personale non dirigenziale;
- la lett. b), conseguentemente, ridetermina l’autorizzazione di spesa a decorrere dall’anno 2026, riducendola a 764.363 euro (rispetto ai previgenti 2.746.871 euro).
Articolo 1, commi 333-339
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
333. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409.
334. Una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, è destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
335. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell'assegnazione definitiva.
336. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
337. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.
338. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
339. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024».
Il comma 333 prevede l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409, in misura pari a 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Il comma 334 destina una quota dell’importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, 98 milioni di euro per l’anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
Il comma 335 autorizza le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, ad iscrivere nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.
Il comma 336 prevede che la disposizione di cui al comma 335 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
§ Il comma 337, al fine di rafforzare il monitoraggio sulle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali, demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato- Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per specifiche finalità assistenziali a cui sono destinate risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario.
Il comma 338 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Infine, il comma 339 con una modifica all’articolo 27, co. 5-ter, del D.lgs. n. 68 del 2011, prevede che le cinque regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per il 2025 e il 2026 sono le stesse indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024.
Il comma 333 prevede l’incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura pari a:
- 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026;
- 2.631 milioni di euro per l’anno 2027;
- 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni dei commi 334-339.
Il comma 333 dispone l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409, in misura pari a 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Lo stesso comma prevede che tale incremento è altresì destinato alle finalità di cui ai commi da 334 a 409, alle cui schede si fa rinvio. Inoltre, una parte delle risorse di cui al comma in esame è destinata agli oneri di cui ai commi 944-945 derivanti dell’estensione della riduzione al 5% dell’aliquota sul lavoro straordinario del personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
Secondo l’audizione della Corte dei conti[13], tenuta presso le due Commissioni bilancio delle Camere nel mese di novembre 2025 sul disegno di legge di bilancio per il 2026, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui contribuisce lo Stato ammonta a “142,9 miliardi nel 2026, 143,9 nel 2027 e 144,8 nel 2028. Il rapporto tra il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario e il Pil aumenta dal 6,04 registrato nel 2025 al 6,15 per cento nel 2026”.
Il comma 334 destina una quota dell’importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, 98 milioni di euro per l’anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
Si ricorda in proposito che il Fondo per l’Alzheimer e le demenze è stato previsto dai commi 320, 321 e 322 della Legge n. 178 del 30 dicembre del 2020[14] (Legge di Bilancio 2021), con uno stanziamento di 5 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2023. Con decreto 23 dicembre 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo.
In considerazione della rilevanza crescente in termini di sanità pubblica del tema delle demenze e degli importanti risultati preliminari delle attività portate avanti tramite il Fondo, la legge di Bilancio 30 dicembre 2023 n. 213[15], al comma 247, ha previsto un rifinanziamento e l’incremento del Fondo Alzheimer e demenze per il triennio finanziario 2024-2026.
Il Decreto di riparto del Fondo per l’Alzheimer e le demenze approvato in Conferenza Stato Regioni il 25 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2024.
Il comma 335 prevede che le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34[16], conv. con modif. dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate a iscrivere nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.
Si può ricordare che l'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha incrementato il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di garantire il finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari. La stessa disposizione prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. Tuttavia, l’assegnazione, come chiarito dal comma in commento, non è ancora avvenuta.
Il comma 336 prevede che la disposizione di cui al comma 335 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
In tal modo, la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore dalla pubblicazione, senza che occorra attendere il decorso del periodo di quindici giorni di vacatio legis.
Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, il comma 337 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative, per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.
Le relazioni illustrativa e tecnica precisano che la disposizione ha funzione di mera razionalizzazione amministrativa, volta anche al monitoraggio della spesa, e dunque non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, il comma 338 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 188,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[17].
In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[18].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Infine, il comma 339 modifica l’art. 27, co. 5-ter, Decreto legislativo n. 68 del 2011[19], prevedendo sono regioni di riferimento (c.d. regioni benchmark) per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per gli anni 2025 e 2026 le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’ano 2024.
Pertanto, le regioni di riferimento sono le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità previste da medesimo art. 27, comma 5, d.lgs. n. 68/2011.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 68 del 2011 stabilisce la determinazione dei fabbisogni sanitari e la ripartizione del Fondo sanitario (v. box).
In particolare, con riguardo alla determinazione delle regioni benchmark per il riparto del Fondo sanitario di cui alla norma in commento, la procedura, introdotta per il 2021, prevedeva di individuare 5 regioni benchmark dalle quali poi enucleare le 3 regioni di riferimento dei costi standard sanitari, selezionate sulla base della griglia LEA 2018 e dei risultati di esercizio valutati dal cosiddetto “Tavolo di verifica degli adempimenti”, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Tuttavia, in deroga a tale procedura, l’articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2021[20] stabiliva che, per l’anno 2021, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, tutte le cinque regioni fossero considerate regioni di riferimento.
Successivamente, il comma 8-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 ha esteso al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico, indicate dal Decreto del Ministero della salute[21].
Tale previsione è poi stata estesa al 2025 dal comma 276 dell’articolo 1 della Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025)[22].
Con il comma in commento, pertanto, si estende altresì al 2026 tale norma transitoria.
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Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato è il livello annuo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) determinato per legge previa Intesa Stato-Regioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il livello delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale può essere incrementato nel corso dell’anno con provvedimenti legislativi, tra cui il più rilevante quantitativamente è l’incremento approvato con la legge di bilancio. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dai provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’anno, è ripartito tra le Regioni e Province Autonome con delibera CIPE.
In proposito, si può ricordare che nel 2024, il riparto del fabbisogno sanitario cui concorre lo Stato per il Servizio Sanitario Nazionale fra regioni e province autonome è stato pari a 134.017 milioni di euro, di cui il finanziamento indistinto ammonta a 128.600 milioni.
Nel 2025, il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dalla legge di bilancio 2025, è pari a 136,5 miliardi nel 2025, in base a quanto ricostruito dalla Corte di Conti[23].
Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato rappresenta la componente principale del finanziamento della spesa sanitaria totale[24].
Con riguardo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, si ricorda che il fabbisogno sanitario nazionale comprende diverse componenti: il fabbisogno indistinto, su cui ci si concentra di seguito; il Fondo farmaci innovativi (in parte finanziati direttamente con il FSN e in parte con le risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale), attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento di tali medicinali, che viene ripartito in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'acquisto degli stessi (legge n. 232 del 2016); alcune quote vincolate, distinte tra quelle destinate alle Regioni e Province autonome, principalmente rivolte a obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, e quelle riservate agli altri enti, essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla Croce Rossa italiana, alle Università per quanto riguarda la formazione dei medici specialisti e una quota detta "premiale". Al netto di tali poste, si determina il fabbisogno indistinto, che comprende ancora alcune voci soggette a meccanismi di riparto specifici.
Per quel che attiene al meccanismo di riparto, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011[25], il costo del settore sanitario, che impegna gran parte dei bilanci regionali, deve essere determinato secondo i fabbisogni standard delle regioni.
I fabbisogni standard definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L’ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)[26] in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come “livello di fabbisogno sanitario standard”.
In merito ai criteri di riparto del Fondo sanitario, fino al 2022, il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni era la popolazione, parametrata sulla base delle classi di età[27], senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute. Si provvedeva inoltre ad indicare come ulteriori fattori da considerare: la popolazione residente, la frequenza dei consumi sanitari per età e genere, i tassi di mortalità ed altri dati relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili per definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali. Inoltre, il decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato, disponeva che si tenesse altresì conto, ai fini del riparto, del percorso di miglioramento degli standard di qualità, attraverso la realizzazione e l’applicazione di un sistema di valutazione delle cure e dell’uniformità dell’assistenza e il monitoraggio dei servizi.
Con l’Intesa in Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2022 è stato raggiunto l’accordo su un nuovo meccanismo di riparto dei finanziamenti per la sanità tra le regioni, recepito con il decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022[28]. In particolare, dal 2023, al criterio capitario, parzialmente pesato per tenere conto dell’influenza dell’età sui consumi sanitari, sono stati affiancati altri parametri, ovvero la mortalità e alcuni indicatori delle condizioni socioeconomiche.
Più in dettaglio, il nuovo meccanismo tiene conto, tra i nuovi criteri di riparto, del tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni e degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali quali l’incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione, aggregati in un unico indice composito di deprivazione attribuendo a ognuno di essi lo stesso valore[29].
Tale meccanismo risulta semplificato rispetto al precedente, in quanto l’articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022 prevede che la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali standard, avviene applicando i seguenti criteri di riparto:
· il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi da 5 a 11 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
· lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
· lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.
Infine, in base al comma 384 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2025 (L. n. 207 del 2024), a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto tra le regioni del finanziamento della spesa sanitaria corrente, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.
Va ricordato che il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000[30], mediante entrate proprie (ticket), mediante i gettiti derivanti dall’IRAP e dall’addizionale regionale all’IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l’attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all’IVA.
Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996)[31] sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale dell’IRPEF risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
La quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard) si basa sul calcolo del costo standard sanitario pro capite rilevato nelle regioni individuate come benchmark, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza (v. supra).
Articolo 1, commi 340-343
(Misure di prevenzione)
340. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
f) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità;
l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.
341. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del presente articolo per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
342. In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
343. Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
Il comma 340, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, destina una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all’articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n 106, nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
f) all’incremento del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
i) (allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;
l) al potenziamento dei test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.
Il comma 341 destina, inoltre, per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui al comma 333 per 120 milioni di euro, all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
Al comma 342 si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 343 precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell’anno di riferimento.
Agli oneri derivanti dal comma 340, quantificati in un importo pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio in esame (L. n. 199 del 2025).
Agli oneri derivanti dal comma 341, pari a 247 milioni di euro, si provvede:
§ per 127 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024);
§ per 120 milioni di euro, a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio in esame (L. n. 199 del 2025).
Agli oneri derivanti dal comma 342, quantificati in un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[32]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
Il comma 340 destina, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
b) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all’articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73[33], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n 106, nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
f) all’incremento del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232[34], per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.
g) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
h) all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;
l) al potenziamento dei test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
o) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
p) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza.
In merito allo screening mammografico, si ricorda che con l’art. 85, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001)[35] la mammografia per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, da eseguirsi ogni 2 anni, è esente da ticket.
Al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari, il comma 11-bis dell’articolo 4, del Decreto-legge n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla Legge n. 15 del 2025[36], ha autorizzato la spesa di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 800 mila euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. A tali oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
Con specifico riguardo al tumore al seno, la L. n. 207/2024 (art. 1, commi 298 e 299, Legge di bilancio per il 2025) ha previsto l'istituzione del Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati sul carcinoma mammario. In particolare, le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento di tale Registro unico nazionale devono essere svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari.
Con riguardo al tumore al colon-retto, il test di screening utilizzato è il test del sangue occulto nelle feci, eseguito ogni 2 anni nelle persone tra i 50 e i 69 anni.
In merito ai tumori polmonari, il finanziamento di appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017), nell'ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Si sottolinea che sono individuate promotrici dell'adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della legge di stabilità 2018 (L. n. 205/2017).
In proposito si evidenzia il finanziamento, attuato dal DM Salute 8 novembre 2021 che ne ha individuato le strutture destinatarie, per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) ai fini della realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, previsto dai commi da 10- sexies a 10-octies del DL. n. 73/2021 cd. Sostegni bis (L. n. 106/2021). Il RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all'atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici. Con la Legge n. 207/2024 (art. 1, commi 333-335, Legge di bilancio per il 2025), è stata consentita la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, finalizzate ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, rifinanziando con 200 mila euro per il 2025, 400 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nello stato di previsione del MEF.
Con riguardo al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale, è previsto un incremento del finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232[37]. Quest’ultima norma prevede che a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR).
In proposito, si ricorda che è stato poi approvato con intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni n. 193 del 02 agosto 2023 il nuovo “Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025” e il documento recante “Calendario nazionale vaccinale”.
Con riguardo ai test di Next-Generation Sequencing, si ricorda è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.
Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.
In merito alle risorse finanziarie per tali test, si ricorda che il comma 307 dell’articolo 1 della Legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto un rifinanziamento anche per il 2025 di 1 milione di euro del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare” istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall’art. 1, comma 556 legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024.
Ai sensi del comma 557 della richiamata legge di Bilancio 2024, il Fondo è destinato al potenziamento del test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico delle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, ovvero nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Viene rimesso ad un decreto interministeriale Salute – MEF[38] stati l’individuazione dei criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Le risorse di cui al comma in commento sono altresì destinate all’implementazione programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza. Con riguardo alla fibromialgia si ricorda che non è ancora riconosciuta come malattia invalidante[39]. Tuttavia, con l’intesa sancita il 23 ottobre 2025 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017”, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, le Regioni hanno dato parere favorevole allo schema di decreto, che prevede al suo interno l’inserimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza.
Il comma 341 destina, inoltre, per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207[40], per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario standard di cui al comma 333, per 120 milioni di euro, all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) destina una parte delle risorse incrementali, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite con tale legge (comma 273) al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (su tali disposizioni v. infra).
Al comma 342 si prevede altresì che, in aggiunta a quanto previsto dal comma 340, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[41].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Il comma 343 precisa che, fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno di riferimento.
Articolo 1, commi 344-347
(Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030)
344. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.
345. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM 2025-2030.
346. Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano stesso nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.
347. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.
Le disposizioni in esame stabiliscono la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard (cfr. commi 333-339), pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) (comma 344). Nel triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento di tali risorse è indirizzata all’implementazione delle azioni di prevenzione previste nel PANSM (comma 345). La ripartizione tra le regioni delle risorse previste dal comma 344 viene effettuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Unificata, che disciplina anche il monitoraggio delle azioni strategiche definite nel PANSM (comma 346). Infine, nell’ambito delle risorse previste dal comma 344, viene previsto l’impiego di una quota pari a 30 milioni di euro per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale delineati nel PANSM (comma 347).
Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, quantificati in un importo pari a 80 milioni di euro per l’anno 2026, 85 milioni di euro per l’anno 2027, 90 milioni di euro per l’anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio in esame (L. n. 199 del 2025).
I commi 344-347 prevedono la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard (cfr. commi 333-339) per l’implementazione e il potenziamento del Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030).
Si ricorda che il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM 2025-2030)[42] è curato dal Tavolo tecnico per la salute mentale, istituito con il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2023 (la cui composizione è stata integrata con il decreto 13 settembre 2023). Il Piano fa riferimento al Piano di azione globale per la salute mentale 2013-2030, elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità e approvato dalla settantaquattresima Assemblea mondiale della Salute.
Il PANSM 2025-2030 prevede sei aree di intervento, per ognuna delle quali sono definiti gli obiettivi, le azioni, gli attori e gli indicatori. Le aree sono le seguenti:
§ salute mentale e percorsi di promozione, prevenzione e cura;
§ salute mentale in infanzia e adolescenza, transizione dai servizi per l’infanzia e l’adolescenza ai servizi per l’età adulta, accesso e continuità di cura;
§ salute mentale per le persone detenute/imputabili e per le persone affette da disturbi mentali autrici di reato in misura di sicurezza;
§ salute mentale: management e sicurezza;
§ salute mentale e integrazione socio-sanitaria;
§ salute mentale: formazione e ricerca.
Il 24 marzo 2025 è stata pubblicata dall’OMS la Guida sulle politiche di salute mentale e sui piani d’azione strategici, costituita da cinque moduli:
§ Introduzione, finalità e utilizzo della guida;
§ Principali aree di riforma, direttive, strategie e azioni per le politiche di salute mentale e i piani d’azione strategici;
§ Processo per lo sviluppo, implementazione e valutazione delle politiche di salute mentale e dei piani d’azione strategici;
§ Scenari relativi a contesti nazionali;
§ Elenco completo delle aree di intervento, direttive, strategie e azioni.
In particolare, il comma 344 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, sia indirizzata all’implementazione e al rafforzamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza individuate dal PANSM 2025-2030), con il fine di realizzare gli obiettivi e le azioni strategiche previsti nel medesimo Piano, utili al potenziamento e alla qualificazione dell’assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona nell’intero arco della propria vita.
La relazione tecnica evidenzia la necessità di tali risorse anche in considerazione dell’aumento dei cittadini presi in carico dai servizi di salute mentale e degli accessi in pronto soccorso per problematiche legate alla salute mentale.
Dal Rapporto sulla salute mentale 2023 (pubblicato a giugno 2024), che analizza i dati rilevati attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) relativi all’anno 2023, risulta che gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2023 ammontano a 854.040 unità (erano 776.829 unità nel 2022) e che il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per patologie psichiatriche ammonta a 573.663 (nel 2022 il numero ammontava a 547.477 unità).
Il comma 345 dispone che una quota pari al 30 per cento delle risorse previste dal comma 344 sia destinata, per il triennio 2026-2028, alla messa a punto delle azioni di prevenzione per la completa realizzazione degli argomenti presenti nel PANSM.
Il comma 346 individua le modalità di ripartizione tra le regioni degli importi previsti dal comma 344. Tale ripartizione avviene con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997[43], da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025). Il medesimo decreto detta disposizioni relative al monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche individuate nel PANSM, al fine di accertare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano e il conseguimento degli obiettivi strategici nazionali.
Il comma 347, infine, dispone l’utilizzo di una quota pari a 30 milioni di euro, nell’ambito delle risorse previste dal comma 344 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie riguardanti l’implementazione delle azioni strategiche di intervento previste dal PANSM 2025-2027, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da indirizzare ai Servizi di salute mentale, come intesi nel medesimo PANSM.
Si ricorda che presso la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati è in corso di esame il disegno di legge “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” (A.C. 2365), approvato dal Senato. L’articolo 14 prevede una serie di assunzioni a tempo indeterminato, nel biennio 2025-2026, per consentire un potenziamento dell’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari da parte dei Dipartimenti di salute mentale. A tal fine sono stanziati 18.193.020 euro per l’anno 2025 e 21.092.822 euro annui a decorrere dall’anno 2026[44].
Va inoltre ricordato che presso la medesima Commissione della Camera sono all’esame, in sede referente, alcune proposte di legge (A.C. 814 ed abb.) dirette ad istituire e disciplinare la figura dello “psicologo di base” ed il servizio di psicologia di assistenza primaria nell’ambito del Sevizio sanitario nazionale.
Articolo 1, comma 348
(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale
destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)
348. Al fine di garantire le risorse necessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il comma 348 prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica.
Il comma 348 prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del finanziamento per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La copertura finanziaria è a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dei commi 333-339.
Il comma 348 prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale (cfr. commi 333-339), al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S) rappresentano lo strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti. Più nel dettaglio, la capillare distribuzione degli IZS costituisce un insieme di laboratori pubblici al servizio dello Stato e delle Regioni che assicurano, insieme alle altre strutture del SSN, la salvaguardia della salute pubblica tramite lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche, il continuo perfezionamento e l’implementazione di quelle già consolidate e la standardizzazione e la validazione dei protocolli operativi sia nel campo della sicurezza alimentare che della salute animale, soddisfacendo la richiesta per l’erogazione di prestazioni sanitarie di elevati livelli di qualità che garantiscano livelli uniformi di intervento su tutto il territorio nazionale. Gestiscono inoltre, sia a livello di ricerca che di piani di sorveglianza, l’analisi del rischio nei settori di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria, contribuendo in modo sostanziale alla raccolta e divulgazione delle conoscenze scientifiche che sono alla base della comunicazione del rischio al cittadino. Gli IZS presentano 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui l’approfondimento dal sito del Ministero della salute).
Quanto ai fondi ad essi destinati si veda l’ultimo riparto disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla Delibera Cipess 19.12.2024.
Articolo 1, commi 349 e 350
(Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)
349. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
350. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 349 dispone l’aumento della spesa annuale destinata all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno. In particolare, tale spesa viene aumentata, a decorrere dall’anno 2027, da 650 milioni di euro a 1.000 milioni di euro.
Il comma 350 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, sia vincolata per assicurare al SSN le risorse necessarie all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, quantificati in un importo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 (comma 349), a 100 milioni di euro per l’anno 2026 e a ulteriori 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 (comma 350), si provvede a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025).
Il comma 349 modifica l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), aumentando, a decorrere dall’anno 2027, l’importo della spesa annuale diretta a garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell’articolo 1, comma 280, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021). Il comma 350 dispone l’incremento delle risorse indirizzate all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
In particolare, il comma 349 prevede l’aumento della spesa annuale, a decorrere dall’anno 2027, destinata all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti da 650 milioni di euro (come stabilito dal citato articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per il 2025) a 1.000 milioni di euro. In relazione all’anno 2026, l’importo di tale spesa non viene modificato; non viene altresì modificato l’importo della spesa annuale (350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026), relativa all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie.
Si ricorda che l’articolo 300, comma 1, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), nel testo vigente, prevede, al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie e dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell’articolo 1, comma 280, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 2021), le seguenti autorizzazioni di spesa:
§ per il 2025, 77 milioni di euro destinati ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie;
§ a decorrere dal 2026, 1.000 milioni di euro annui, destinati rispettivamente per:
· 350 milioni ai DRG post acuzie;
· 650 milioni ai DRG per acuti.
Il citato articolo 1, comma 280, della L. n. 234 del 2021 aveva previsto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2023 dovesse procedersi all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del SSN, oltre che, congiuntamente, all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si era peraltro stabilito che tali tariffe massime così aggiornate dovessero costituire un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del SSN e che le stesse tariffe fossero successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Con il decreto del Ministro della salute 23 ottobre 2025 sono stati aggiornati i sistemi di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche nei sistemi informativi sanitari,
con l’adozione delle versioni del 2025 della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (versione italiana: ICD10-IM) e della Classificazione italiana delle procedure e degli interventi chirurgici (CIPI). Tale decreto non reca l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario diurno.
Si ricorda, inoltre, che il sistema chiamato “Raggruppamento omogeneo di diagnosi” (Diagnosis Related Group, DRG), permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei in base alle risorse impegnate per la loro cura[45]. Attualmente, il D.M. 18 ottobre 2012 fissa le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (allegato 1) e per riabilitazione e lungodegenza (allegato 2).
Il comma 350 dispone che, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (cfr. art. 63), è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 per assicurare al SSN le risorse necessarie all’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.
Si ricorda che il D.P.C.M 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, ha aggiornato i nuovi livelli rispetto ai precedenti LEA definiti per la prima volta con D.P.C.M. del 29 novembre 2001. In particolare, l’Allegato 4 al suddetto DPCM ha aggiornato il nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale disciplinato dal decreto 22 luglio 1996 e l’Allegato 5 ha aggiornato il nomenclatore dell’assistenza protesica, in precedenza normato dal decreto 27 agosto 1999, n. 332.
Con il decreto 23 giugno 2023 sono state determinate le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dall’articolo 64, commi 2 e 3 del DPCM 12 gennaio 2017. Con il decreto 31 marzo 2024 si è differita dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, definite dal citato decreto del 23 giugno 2023. Per questo, è stato adottato il decreto del 25 novembre 2024 del Ministero della Salute, che modifica il DM 23 giugno 2023. Il provvedimento è entrato in vigore dal 30 dicembre 2024 e interviene ad aggiornare il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell’assistenza protesica.
Si ricorda, inoltre, che il TAR Lazio, con le sentenze 16399, 16400 e 16402/2025 pubblicate il 22 settembre 2025 e con la sentenza 22313/2025 pubblicata il 10 dicembre 2025, ha annullato, per difetto d’istruttoria, il citato decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2024 recante le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. L’annullamento, al fine di evitare un vuoto normativo, è stato disposto con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dal 22 settembre 2025.
Articolo 1, commi 351-356
(Farmacia dei servizi)
351. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.
352. Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno di riferimento.
353. La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dal citato accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 del presente articolo.
354. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
355. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
« c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard »;
b) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:
« c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste».
356. Per le finalità di cui ai commi da 351 a 355, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera c-ter) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 355 del presente articolo.
I commi 351-356 dispongono che, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 406-bis della L. n. 205/2017[46], e tenuto conto dell’esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute, i servizi resi dalle farmacie a norma del D.Lgs n. 153/2009[47], siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Pertanto le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. sui LEA del 12 gennaio 2017[48], anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Viene poi stabilito che per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall’articolo 18 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. (comma 351).
Per le finalità di cui al comma 351 è vincolata, nell’ambito del fabbisogno sanitario standard (cfr. supra commi333-339), una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell’anno di riferimento (comma 352).
La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 viene definita dalle Regioni e province autonome nell’ambito degli Accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992, nei limiti dell’importo di cui al comma 352 (comma 353).
Alle Regioni e province autonome viene attribuito il compito di rendicontare al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l’utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati nel corso dell’anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie (comma 354).
Il comma 355 reca poi alcune modifiche puntuali alle lettere c-bis e c-ter del comma 2 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, dirette essenzialmente ad agganciare alle risorse vincolate del fabbisogno sanitario standard di cui al comma 352, il limite di spesa da stabilire per la remunerazione dei servizi di cui al comma 1.
Per le finalità di cui all’articolo in esame viene infine rimesso ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l’assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera b) (comma 356).
I commi in esame nel prevedere l’integrazione stabile delle farmacie nel Servizio sanitario nazionale, individuano una quota, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato vincolata a tali finalità.
I commi 351-356 dispongono che, i servizi resi dalle farmacie a norma del D.Lgs n. 153/2009, siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 406-bis della L. n. 205/2017, e tenuto conto dell’esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute.
Il citato comma 406-bis[49], ha prorogato al biennio 2021-2022 la sperimentazione in materia dei nuovi servizi resi dalle farmacie, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020 (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia), con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale – comma 403 della L. n. 205/2017 -, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario e autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022 - comma 406-ter inserito dalla legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).
La sperimentazione di cui al primo periodo è stata poi estesa anche agli anni 2024 e 2025[50], disponendosi anche che entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico ai quali il comma 405 della medesima legge n. 207/2015 affida il monitoraggio sullo svolgimento della sperimentazione, valutano gli esiti complessivi della stessa ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
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L'introduzione in Italia del modello della Farmacia dei servizi è avvenuta con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che, all'articolo 11 ha delegato il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e i successivi decreti ministeriali attuativi, hanno indicato la tipologia di prestazioni e le attività delle Farmacie di comunità, poi configurate come "strutture di servizio".
In sostanza, il D. Lgs. 153/2009 ha formalizzato e rafforzato un nuovo ruolo della farmacia, intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro socio-sanitario polifunzionale di prestazioni al servizio della comunità dei cittadini, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del SSN: a completare ed integrare tale quadro normativo sono poi successivamente intervenuti alcuni decreti ministeriali, più in particolare: il Decreto del 16 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011), che fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private, il Decreto del 16 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011), che regolamenta l'attività degli operatori sanitari in farmacia e il Decreto dell'8 luglio 2011 che disciplina le prenotazioni delle prestazioni specialistiche da parte delle farmacie.
Peraltro le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie hanno subìto una improvvisa e sostanziale accelerazione – con la conseguente integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del citato D.Lgs - con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.
Sinteticamente può qui ricordarsi che ai sensi dell’articolo 1 del citato D.Lgs n. 153/2009 (e dei successivi d.m.) i nuovi compiti e le funzioni assistenziali previsti per le Farmacie di comunità sono rappresentati da:
a) la partecipazione delle Farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a supporto delle attività del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di famiglia (PdF) attraverso: la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle Strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta ; la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal MMG o dal PdF e per l'effettuazione di ulteriori prestazioni presso la Farmacia[51].
Su tale linea il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta l'attività degli operatori sanitari in farmacia, prevedendo che le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.
b) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché l'aderenza alle terapie anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di Farmacovigilanza;
c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le Farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
d) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei MMG e dei PdF, secondo Linee guida e Percorsi diagnostico-terapeutici, avvalendosi anche di personale infermieristico e prevedendo l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.
I servizi di secondo livello erogabili in farmacia tramite dispositivi strumentali per la misurazione (art. 3 del decreto 16 dicembre 2010) sono: le misurazioni della pressione arteriosa; della capacità polmonare tramite auto - spirometria; della saturazione percentuale dell'ossigeno; della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca; l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di Telecardiologia da effettuarsi in collegamento con Centri di cardiologia accreditati dalla Regione. Gli accertamenti effettuati in Farmacia possono essere un utile supporto all'attività dei medici di medicina generale nelle situazioni in cui l'esecuzione degli stessi accertamenti negli studi dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta non risulti possibile dal punto di vista organizzativo. Ai fini dell'effettuazione delle prestazioni e dell'assistenza ai pazienti che fruiscono di tali servizi, la Farmacia (art. 4 decreto 16 dicembre 2010) deve mettere a disposizione spazi dedicati separati dagli altri ambienti, adeguatamente attrezzati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, che permettano l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione degli apparecchi, degli strumenti e degli eventuali reagenti impiegati in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda i defibrillatori, il decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici di cui all'articolo 2, comma 46, della Legge n. 191/2009" cita le Farmacie tra i luoghi e le strutture nelle quali è possibile collocare i defibrillatori semiautomatici esterni, di cui è già in atto una diffusione negli stadi, negli aeroporti, nei grandi magazzini e in altri luoghi di aggregazione;
e) l'effettuazione, presso le Farmacie, tra i servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.
I test di autodiagnostica/autocontrollo (decreto 16 dicembre 2010), che possono essere effettuati presso tutte le Farmacie di comunità, comprese quelle comunali, sono: la misurazione della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, dell'emoglobina, dell'emoglobina glicata, della creatinina, delle transaminasi e dell'ematocrito; la misurazione di componenti delle urine; il test di ovulazione, di gravidanza, di menopausa e il test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci. Sono test che "in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo, ovvero in caso di condizioni di fragilità, di non completa autosufficienza";
e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità[52] al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci;
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;
e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;
f) prenotazione delle prestazioni specialistiche, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (in tal senso il decreto 8 luglio 2011 prevede che le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti).
Viene poi disposto che l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale: in attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 11 dicembre 2012, recante Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009.
Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[53], e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9[54], della legge 30 dicembre 1991, n. 412[55], ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività sopra elencate.
Attualmente tali rapporti sono regolati da una Convenzione Nazionale stipulata tra Federfarma e le Regioni. Il testo della Convenzione, è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371. La Convenzione è scaduta nel 2001 ed è in regime di prorogatio.
E’ poi disposto che il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento ai nuovi servizi sopra descritti.
Viene quindi previsto che le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del D.P.C.M. sui LEA del 12 gennaio 2017[56], anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall’articolo 18[57] dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.Lgs n. 502/1992[58], di cui all’Intesa presso la Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. (comma 351). Va qui brevemente ricordato che il citato articolo 8, comma 2 del D.Lgs n. 502/1992, demanda la disciplina del rapporto con le farmacie pubbliche e private a convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Di tali accordi la norma citata definisce linee guida e contenuti necessari (lettere da a) a c-ter)).
Per le descritte finalità è vincolata, nell’ambito del fabbisogno sanitario standard (cfr. supra, commi 333-339), una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell’anno di riferimento (comma 352).
La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 viene definita dalle Regioni e province autonome nell’ambito degli accordi integrativi regionali, all’esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private[59], di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992, nei limiti dell’importo di cui al comma 352 (comma 353).
Alle Regioni e province autonome viene attribuito il compito (comma 354) di rendicontare al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l’utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati nel corso dell’anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie.
Il comma 355 reca alcune modifiche puntuali alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 2 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 502/1992, dirette sostanzialmente ad agganciare alle risorse vincolate del fabbisogno sanitario standard di cui al comma 352, il limite di spesa da stabilire per la remunerazione dei servizi di cui al comma 351.
Per una migliore comprensione delle modifiche descritte si rinvia al testo a fronte illustrato di seguito
| Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (D.Lgs. 502/1992) |
|
| Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 67 dell’AS xxxxxx |
| Art. 8 |
Art. 8 |
| Comma 1 Omissis |
Identico |
| 2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: |
Identico |
| lettere da a) a c) Omissis |
Identiche |
| c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; |
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard; |
| c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. |
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. |
| Commi da 2-bis a 8-bis Omissis |
Identici |
Per le finalità di cui all’articolo in esame viene infine rimesso ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l’assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 5, lettera b) (comma 356).
Articolo 1, commi 357-361
(Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario)
357. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
358. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
359. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
360. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
361. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
I commi da 357 a 360 prevedono un incremento delle risorse stanziate dall’articolo 1, commi da 350 a 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, per l’elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale: medici e medici veterinari (comma 357); infermieri (comma 358); dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario (comma 359); personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari (comma 360). Tali elevamenti sono operati a valere sull’incremento, disposto dal precedente comma 333, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Il comma 361 eleva, per l’anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria – secondo la disciplina già vigente e che cessa al termine del medesimo anno 2026 – rispetto alle maggiorazioni contrattuali, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. L’incremento è pari a 143,500 milioni di euro (come detto, per l’anno 2026), di cui 101,885 milioni per i dirigenti medici e 41,615 milioni per il suddetto personale sanitario (i corrispondenti importi complessivi diventano quindi pari, rispettivamente, a 423,500 milioni, 301,885 milioni, 121,615 milioni). Il relativo allegato opera il riparto dei due importi, inerenti alle suddette due categorie, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta fermo che, per l’anno 2026, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) pari al 15 per cento[60]. L’incremento di cui al comma 361 è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale[61] per il Servizio sanitario nazionale.
I commi in esame, come indica la relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura), non determinano oneri ulteriori, in quanto i relativi interventi sono operati a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (con specifico riferimento, nel caso del comma 361, alla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale).
Riguardo, più in particolare, ai commi da 357 a 360, inerenti a indennità per categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, si rileva, in primo luogo, che il comma 357 eleva da 327 a 412 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 350, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità medico-veterinaria, di cui all’articolo 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 50 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 350.
Il comma 358 eleva da 285 a 480 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 352, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità infermieristica, di cui all’articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021 e di cui all’articolo 65 del successivo contratto (del medesimo comparto) del 27 ottobre 2025, relativo al triennio 2022-2024. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 35 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 352.
Il comma 359 eleva da 5,5 a 13,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 351, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di specificità sanitaria relativa ai dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario, indennità di cui all’articolo 66 del suddetto contratto dell’area dirigenziale sanità per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 5,5 milioni di euro, disposto per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 351.
Il comma 360 eleva da 150 a 208 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, le risorse lorde stanziate dall’articolo 1, comma 353, della citata L. n. 207 del 2024 per l’incremento, da parte del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, dell’indennità di tutela del malato e di promozione della salute, spettante al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché agli operatori socio-sanitari, indennità di cui all’articolo 105 del citato contratto relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021 e di cui all’articolo 66 del suddetto successivo contratto relativo al triennio 2022-2024. Per l’anno 2025 resta fermo l’importo di 15 milioni di euro, disposto (per l’anno 2025) per l’incremento dell’indennità in oggetto dal citato articolo 1, comma 353.
Come accennato, gli elevamenti di cui ai commi da 357 a 360 sono operati, come indica la relazione tecnica, a valere sull’incremento, disposto dal precedente comma 333, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Riguardo alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 361 (riguardo al disposto del comma, cfr. supra), si ricorda che esse sono svolte al di fuori dell’attività istituzionale e dell’orario di lavoro e che:
- l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi; la disciplina legislativa transitoria[62], oggetto di integrazione da parte del presente comma 361, consente, sino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione[63]); restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili[64], all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;
- la remunerazione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario non dirigenziale è stabilita dalla contrattazione integrativa; la disciplina legislativa transitoria[65], oggetto di integrazione da parte del presente comma 361, consente, fino al 31 dicembre 2026, un elevamento della tariffa oraria (delle prestazioni aggiuntive) fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione[66]); restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi.
L’incremento di cui al comma 361 è operato a valere sulla quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale[67] per il Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che il comma 361 fa riferimento alle finalità di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e di ridurre le liste d'attesa.
Articolo 1, commi 362-365
(Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale)
362. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
363. Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333;
b) quanto a 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
364. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento » fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».
365. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: « maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»;
b) alla lettera c), le parole: « personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: « personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».
Il comma 362 prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall’anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale; lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale. Il comma 363 provvede alla copertura finanziaria del medesimo stanziamento; la copertura è disposta in parte a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e in parte a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il comma 364 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l’importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente. La lettera a) del comma 365 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. La successiva lettera b) amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione.
I commi in esame, come indica la relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura), non determinano effetti finanziari, in quanto le disposizioni concernono criteri e modalità di impiego di risorse finanziarie già previste.
Le risorse relative alle assunzioni di cui al comma 362 concernono, come accennato, anche quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma[68]. In via generale, il riparto di tali risorse tra le regioni e le province autonome è definito in sede di determinazione della quota complessiva d'accesso (relativa a ciascuno di tali enti) al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l’anno 2026. Il comma fa riferimento alla finalità di garantire – in relazione alla carenza di personale sanitario – la riduzione delle liste di attesa e dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie.
In base al successivo comma 363, la copertura finanziaria del suddetto stanziamento è disposta – nella misura di 207 milioni di euro per l’anno 2026, 328 milioni per l’anno 2027 e 340 milioni annui a decorrere dall’anno 2028 – a valere sul finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e – nella misura di 243 milioni per l’anno 2026, 122 milioni per l’anno 2027 e 110 milioni annui a decorrere dall’anno 2028 – a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Il comma 364 – oltre a porre una novella di coordinamento letterale, in relazione al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 114 dell’11 giugno-21 luglio 2025 – prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l’importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto al relativo esercizio precedente[69]; nel caso di esercizio di tale facoltà, la regione ne dà comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[70]. Si ricorda che i limiti in oggetto non concernono[71] quelle autonomie territoriali speciali che, in via generale, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma.
Si ricorda che l’articolo 5 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, – articolo oggetto di novella parziale da parte del presente comma –, prevede il superamento di ogni limite specifico di spesa per il personale in oggetto, fermi restando i limiti del finanziamento complessivo della spesa sanitaria corrente; tale articolo dispone infatti che la vigenza di tali limiti specifici cessi a decorrere dall’adozione di una nuova metodologia nazionale di determinazione dei fabbisogni del suddetto personale (ferma restando, nella fase precedente, l’applicazione della metodologia già definita[72]). Si ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 114 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni del suddetto articolo 5 del D.L. n. 73 del 2024[73]; esse prevedevano, rispettivamente, che: un eventuale ulteriore incremento del limite di spesa annua per il personale del Servizio sanitario di una regione dovesse essere autorizzato con decreto ministeriale[74], previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – tale eventuale ulteriore incremento concorre quindi alla determinazione del limite finora vigente –; i piani triennali della regione, inerenti ai fabbisogni di personale del Servizio sanitario regionale e adottati sulla base della relativa metodologia nazionale, dovessero essere approvati con decreto ministeriale[75], previa intesa nella suddetta sede di Conferenza. La sentenza ha affermato, richiamando precedenti sentenze della medesima Corte, il principio che un limite di spesa posto per ragioni di coordinamento finanziario dalla disciplina statale deve avere una natura complessiva e che, in coerenza con tale principio, la disciplina dello stesso articolo 5, nella parte non oggetto del contenzioso e della sentenza, ribadisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale; un limite specifico inerente alla sola spesa per il personale del suddetto Servizio, invece, secondo la Corte, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest’ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute[76]. In base a tale motivazione, si consideri l’opportunità di valutare i profili costituzionali inerenti ai commi in esame.
La lettera a) del comma 365 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale[77]. La possibilità di stabilizzazione è posta, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, (nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale[78] e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale) con riferimento al personale suddetto, anche se non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con altri contratti di lavoro flessibile, con procedure concorsuali o senza, da parte di un qualsiasi ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, e che abbia maturato, entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alle dipendenze di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Qualora il precedente reclutamento sia avvenuto senza procedura concorsuale[79], la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva. Le procedure di stabilizzazione in oggetto sono svolte secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
La successiva lettera b) amplia i termini temporali di riferimento e le categorie soggettive dei lavoratori per la possibilità di applicazione di una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte dei suddetti enti ed aziende, intese allo svolgimento di funzioni (da parte dei medesimi enti e aziende) in precedenza oggetto di esternalizzazione. La disposizione finora vigente prevede che gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale possano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, “prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati” che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio. La novella pone come termine temporale finale del suddetto periodo il 31 dicembre 2025, fa riferimento a tutto il personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati dai suddetti enti e aziende e sostituisce le condizioni suddette, ponendo il requisito dello svolgimento dell’assistenza ai pazienti – o comunque di attività intesa alla funzionalità dei servizi esternalizzati – per almeno sei mesi nell’ambito del periodo temporale così ridefinito e riducendo da 3 anni a 18 mesi il requisito dell’anzianità di servizio. Resta fermo che le assunzioni in oggetto devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale[80] e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. Si ricorda che la norma oggetto di novella parziale fa riferimento anche alla finalità di reinternalizzare i servizi appaltati e di evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative.
Articolo 1, comma 366
(Emolumenti accessori al personale sanitario e socio-sanitario assegnato ai servizi di pronto soccorso)
366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.
Il comma 366 prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell’area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all’esclusivo fine dell’impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari (dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale) assegnati ai servizi di pronto soccorso. L’incremento è ammesso nella misura massima di 1 punto percentuale rispetto alla componente stabile dei fondi medesimi.
Il comma in esame, come indica la relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura), non determina effetti finanziari, in quanto esso concerne un criterio di impiego di dotazioni finanziarie già previste.
Gli emolumenti accessori – o la quota dei medesimi – derivanti dall’incremento in esame sono ammessi anche in deroga alle norme limitative sulla misura degli emolumenti accessori per il personale pubblico, anche dirigenziale (norme di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Viene invece richiamato il rispetto della disciplina sui limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario regionale (riguardo a tale disciplina, cfr. la scheda di lettura dei precedenti commi 362-365) e del principio dell’equilibrio annuale di bilancio.
Articolo 1, comma 367
(Incremento delle risorse per le cure palliative)
367. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative».
Il comma 367 incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, da destinarsi in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative, l’importo delle risorse previste per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Il comma 367 incrementa le risorse destinate alle cure palliative, di ulteriori 20 milioni di euro annui a partire dal 2026. prioritariamente destinate all’assunzione di personale per il potenziamento delle cure palliative. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dei commi 333-339.
Il comma 367, modificando il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 38/2010[81], incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026[82], da destinarsi in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative, l’importo delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale - che attualmente prevede un vincolo di risorse non inferiore a 110 milioni di euro annui -, per la realizzazione delle finalità della legge che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Il comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 38/2010 prevede che per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[83], vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è incrementato di 10 milioni di euro annui (cfr. articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024). A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui (cfr. art. 1, comma 332 della Legge di bilancio per il 2025).
In linea più generale va ricordato che la legge n. 38/2010 ha introdotto alcuni principi e linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.
Dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, la legge rimette al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. L’accordo è intervenuto già dal dicembre 2010.
Con l’Accordo del 10 luglio 2014 (qui il testo) sono state successivamente individuate le figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti - per le cure palliative e per la terapia del dolore - e delle modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. In proposito, il comma 522, articolo 1, della legge 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei ad operare presso tali reti se in possesso di specifici requisiti individuati dal Ministero della salute. Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA (v. box).
Presso il Ministero della salute è stato peraltro attivato un apposito ufficio di monitoraggio per l’attuazione della semplificazione della prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.
Ogni anno il Ministero della salute trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 38/2010 (DOC CLXVI).
Si sottolinea che il comma 83, art. 1, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), novellando con il comma 4-bis la vigente legge di disciplina delle cure palliative, prevede la presentazione da parte delle Regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un piano di potenziamento delle cure palliative finalizzato al raggiungimento entro il 2028 del 90% della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione costituiscano adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio sanitario nazionale[84].
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Le cure palliative sono presenti nei livelli essenziali di assistenza DPCM 12 gennaio 2017 (decreto LEA), allo scopo di garantirne l’uniforme erogazione, con particolare riferimento agli interventi previsti ai seguenti articoli:
§ articolo 23: cure palliative domiciliari;
Le cure palliative a domicilio sono erogate dall’unità di cure palliative domiciliari, che ne assicura il coordinamento e vede la collaborazione integrata tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta e l’equipe medico-infermieristica, composta prevalentemente, dal medico palliativista, dall’infermiere e dall’operatore socio-sanitario. L’équipe garantisce l’erogazione delle seguenti prestazioni sulla base di protocolli formalizzati: prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale.
§ articolo 31: assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita;
L’erogazione delle cure palliative residenziali, nell’ambito della Rete locale di cure palliative, avviene presso strutture residenziali dette hospice[85] che garantiscono il complesso integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica, la somministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali, e sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale
§ articolo 38, comma 2: prestazioni garantite nell’ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti.
In tale ambito sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell’inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali.
Articolo 1, comma 368
(Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali
in materia di primo soccorso)
368. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, nonché nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Il comma 368 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Sulla base di quanto riportato dal prospetto degli effetti finanziari, il comma 368 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 100.000 euro per gli anni 2026 e 2027.
Il comma 368 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La previsione descritta è disposta al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola) e dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021, e nelle more dell’approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione predette devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
L’articolo 5, comma 2, della legge n. 116 del 2021 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al menzionato articolo 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 1, commi 369 e 370
(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)
369. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
370. La disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il comma 369 interviene sull’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), volto a definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale Fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 370 precisa che la disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 369 aggiunge all’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, volto a stabilire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, un periodo diretto a prevedere che «Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente».
Di conseguenza, tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano possono accedere alle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi[86] (d’ora in poi “Fondo”).
Si può ricordare che l’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico, come definite al successivo comma 5.
La disposizione mira a prevede la possibilità per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano di accedere a tali risorse. Invero, si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830.
Il comma 370 precisa che la disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670[87].
Si ricorda che l’articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce le procedure di modifica delle disposizioni previste dal titolo VI (relativo alla finanza della regione e delle province) e dall’art. 13 (concernente concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico) del medesimo testo unico. In particolare le predette norme possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
Articolo 1, commi 371 e 372
(Quote premiali del Servizio sanitario nazionale)
371. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026».
372. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 371 prevede l’assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il comma 372 chiarisce che la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 371, mediante novella all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sostituisce le parole «e per l'anno 2024,» con le seguenti: «, per l’anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026,».
Con la modifica predetta, la disposizione in commento prevede l’applicazione anche agli anni 2025 e 2026 della procedura transitoria di riparto adottata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base anche ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La disposizione si rende necessaria, considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute[88], tenuto a individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. “virtuose” (v. infra).
In proposito, si precisa che il comma in commento non ha, invece, esteso al 2025 e al 2026 l’aumento della quota premiale previsto nel 2024. Pertanto, la quota premiale risulta pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN (in passato è stato previsto 0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023 e nel 2024).
Il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che tuttavia non è stata ancora raggiunta, allo scopo di stabilire forme premiali a valere sulle risorse ordinarie fissate dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Secondo il regime previsto, ma non ancora attuato, le quote premiali spettano alle Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dalla normativa vigente del D. Lgs. n. 502/1992 all’articolo 4, comma 8 (chiusura in pareggio del proprio bilancio, con possibilità di utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione) e 9 (accorpamento funzionale di più ospedali eventualmente presenti nelle unità sanitarie locali), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
Il comma 372 chiarisce che la disposizione di cui al comma precedente entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
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L’articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), come successivamente modificato con ulteriori interventi legislativi, ha previsto, a decorrere dal 2012, forme premiali per le regioni cd. “virtuose” in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D. Lgs. 502 del 1992, all’articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata, che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento, vengano tenuti in conto, per il riparto delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
373. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.
374. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.
375. Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Il comma 373 dispone la destinazione all’INPS di una somma pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2026, per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento del supporto agli utenti in relazione al cd. bonus psicologo. Il comma 374 stabilisce, a decorrere dal 2026, il trasferimento all’INPS delle risorse volte al finanziamento di tale bonus. Il comma 375 prevede che agli oneri derivanti dal comma 373 si provvede nell’ambito delle risorse già previste a normativa vigente per il bonus psicologo dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021[89].
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e dei servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste dall’articolo 1-quater del D.L. n. 228 del 2021.
I commi 373-375 dettano disposizioni relative al cd. bonus psicologo (v. box infra), previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021.
Si ricorda che l’articolo 1-quater del citato D.L. n. 228 del 2021 ha inteso fronteggiare la crisi psico-sociale causata anche dall’emergenza pandemica potenziando i servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinché fosse garantita, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dagli artt. 25 e 26 del DPCM 12 gennaio 2017 (c.d. Nuovi LEA), rispettivamente dedicati alla “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” e alla “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali”. Per tali finalità le regioni e le province autonome sono state chiamate ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi per l’assistenza socio-sanitaria delle persone con disturbi mentali e delle persone affette da disturbi correlati allo stress. L’intervento, rivolto a tutte le fasce di età, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, potenziando l’assistenza ospedaliera in area pediatrica e l’assistenza territoriale con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.
b) il potenziamento dell’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Nuovi LEA;
c) il potenziamento dell’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.
In particolare, il comma 373 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, per consentire l’efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 (cd. bonus psicologo; v. box infra), sia destinato all’INPS un importo pari a 200.000 euro annui, per l’adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al contributo e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.
Il comma 374 dispone che, a decorrere dall’anno 2026, le risorse indirizzate al finanziamento del suddetto contributo siano trasferite all’INPS. Restano ferme le modalità di ripartizione di tali risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, e considerando anche i criteri reddituali da definire annualmente, come previsto nell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 281 23 novembre 2023.
Si ricorda che, sulla base della suddetta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2023, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 24 novembre 2023, che ha definito i tempi di presentazione della domanda e l’entità e la validità del bonus psicologo. Successivamente, è stato emanato il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2025 che ha ripartito le risorse del bonus psicologo per le annualità 2024 e 2025 e ha introdotto dei correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo[90].
Il comma 375, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 373 si provvede avvalendosi delle risorse previste dal citato articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 (cfr. box infra).
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Il cd. bonus psicologo è stato istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228 del 2021 e consiste in un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Per l’anno 2022 il contributo era è stabilito nell’importo massimo di 600 euro a persona e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro (limite così modificato, rispetto a quello iniziale pari a 10 milioni di euro, dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 115 del 2022[91]).
Successivamente, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 538, L. n. 197 del 2022) ha esteso la corresponsione del bonus psicologo anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti, innovando in ordine al limite massimo pro capite del contributo (elevato a 1.500 euro a persona, rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022) e ponendo al contempo nuovi limiti complessivi (5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024). Il limite massimo di spesa relativo all’anno 2023 è stato incrementato di 5 milioni di euro dall’articolo 22-bis, comma 1, del D.L. n. 145 del 2023[92] (tali risorse sono state ripartite con il DM 17 dicembre 2024) e il limite massimo di spesa relativo all’anno 2024 è stato incrementato di 2 milioni di euro dall’articolo 4, comma 8-quater, del D.L. n. 215 del 2023[93] e di ulteriori 2 milioni di euro dall’articolo 11, comma 5-bis, del D.L. n. 113 del 2024[94].
La legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 344, L. n. 207 del 2024), infine, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, ha incrementato le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Le disposizioni attuative del bonus psicologo sono recate dal DM 31 maggio 2022, dal DM 24 novembre 2023 e dal DM 10 luglio 2025 (con quest’ultimo decreto sono state anche ripartite le risorse relative alle annualità 2024 e 2025; con il Messaggio INPS n. 3708 del 5 dicembre 2025 è stato comunicato che sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni relative alle domande per il 2025).
Articolo 1, commi 376-380
(Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale)
376. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
377. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.
378. I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
379. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.
380. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 376 prevede che l’AIFA, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
I criteri in base ai quali effettuare la revisione sono quelli di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso al farmaco per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l’AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell’ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale (comma 377).
I provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (comma 378).
Viene poi attribuita all’AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata (comma 379).
Viene infine stabilita la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 380).
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 376 prevede che l’AIFA, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
Il Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN)[95], gestito dall'AIFA, è un elenco di tutti i farmaci che possono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e include informazioni essenziali sulla loro rimborsabilità. I farmaci sono suddivisi in fasce (A, H e C) a seconda che siano rimborsati interamente, in regime ospedaliero, o totalmente a carico del cittadino, e costituisce uno strumento dinamico per guidare la prescrizione medica.
Per rimborsabilità di un farmaco o di un medicinale si intende la possibilità di ottenere il farmaco stesso in modo gratuito, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), salvo pagamento di una piccola quota detta “ticket”.
Ai fini della rimborsabilità, i farmaci sono classificati in tre diverse fasce:
Quando un farmaco ha superato le fasi obbligatorie della sperimentazione clinica, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, effettua tutte le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) per assicurarne i requisiti di sicurezza ed efficacia. La CTS esamina anche i risultati delle ricerche condotte dall'azienda produttrice del farmaco.
Se tutte le valutazioni sono positive, il farmaco è pronto per essere immesso in commercio e l'AIFA rilascia l'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), la carta di identità del farmaco che stabilisce: il nome del medicinale; la sua composizione; la descrizione del metodo di fabbricazione; le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse; la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione; le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti; il riassunto delle caratteristiche del prodotto; il modello dell'imballaggio esterno; il foglio illustrativo; la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente. Ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella presentazione o nella via di somministrazione del farmaco, comporta la richiesta e il rilascio di un'ulteriore autorizzazione.
Per essere immessi in commercio, tutti i farmaci hanno bisogno, oltre che dell'autorizzazione, anche dell'attribuzione di un prezzo e di una classe di rimborsabilità; deve essere infatti stabilito se il farmaco è a carico del Ssn (medicinale di classe A e H) o del cittadino (medicinale classe C).
I prezzi dei farmaci di fascia C sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale, il loro prezzo, e quello dei medicinali di fascia C-bis, può essere aumentato soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari. Per i medicinali di fascia C da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, il farmacista è obbligato ad informare il paziente dell'eventuale presenza di medicinali aventi la stessa composizione quali-quantitativa e la stessa forma farmaceutica con un prezzo più basso. Se il paziente accetta, il farmacista può sostituire il medicinale prescritto con un equivalente di prezzo minore. Il farmacista non può effettuare la sostituzione se sulla ricetta il medico ha indicato la non sostituibilità del medicinale. Anche per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal produttore. Nella pluralità dei casi si tratta di farmaci di automedicazione, per l'acquisto e l'assunzione dei quali non è necessaria la prescrizione medica, poiché sono destinati all'utilizzo autonomo da parte del cittadino per curare disturbi lievi o passeggeri. Per alcuni farmaci di libera vendita, definiti da banco o OTC (acronimo di over the counter), introdotti dalla legge finanziaria 2004 (legge 311/2004) nella classe C-bis, è consentita la pubblicità. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 219/2006 sull'etichetta dei medicinali compresi nella classe C-bis deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione».
Per quanto riguarda i medicinali erogabili a carico del SSN, il decreto legge 158/2012 ha introdotto, all'articolo 12, novità rilevanti in materia di procedure per la rimborsabilità e la determinazione del prezzo del farmaco. In seguito a tali innovazioni normative, le aziende farmaceutiche possono presentare all'AIFA la domanda di avvio delle procedure relative alla classificazione di un medicinale fra quelli erogabili a carico del SSN soltanto dopo aver ottenuto l'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) per lo stesso medicinale. A questo punto, l'AIFA istruisce la domanda di concedibilità (ovvero di classificazione del medicinale fra i medicinali erogabili a carico del SSN) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo.
Per quanto riguarda la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, si ricorda che la materia è stata recentemente innovata dal decreto 2 agosto 2019, entrato in vigore soltanto nel luglio 2020, che ha abrogato la deliberazione CIPE 1° febbraio 2001 "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci", che fino a quel momento aveva regolato la materia. Per una puntuale descrizione del decreto si rinvia alla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute.
Il comma 377 definisce i criteri in base ai quali effettuare la revisione, che sono quelli di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, facilità di accesso al farmaco per l’assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l’AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in ragione dell’ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.
I provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (comma 378).
Viene poi attribuita all’AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata (comma 379).
Viene infine stabilita la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendosi che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l’AIFA provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 380).
381. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 384. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.
382. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.
383. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.
384. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:
a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 381 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;
b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 383;
d) della tracciabilità dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario;
e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
385. Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Le disposizioni in esame prevedono l’implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN (comma 381). Tale buono può essere utilizzato dalle persone affette da celiachia nelle farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata (GDO) (comma 382), con i quali le regioni e le province autonome hanno stipulato apposite convenzioni (comma 383). Inoltre, viene disposto che ,con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i criteri per la definizione e l’attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria, del sistema centralizzato di generazione del suddetto buono, delle modalità di utilizzo di esso presso i negozi convenzionati, dell’assegnazione del budget mensile ai singoli beneficiari, della tracciabilità dell’importo residuo disponibile di tale budget e delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome delle spese effettuate in un luogo diverso da quello di residenza e di domicilio sanitario dell’acquirente (comma 384). Viene infine stabilito che, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in un importo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 385).
Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 381-384, quantificati in un importo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[96]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
La relazione tecnica specifica la destinazione dei suddetti oneri (importi comprensivi di IVA). In relazione all’anno 2026, i costi riguardano:
§ per complessivi 0,3 milioni di euro, il potenziamento e l’estensione delle procedure per l’interconnessione al Sistema anche delle ulteriori strutture che erogano prodotti per celiaci, tenuto conto delle procedure telematiche già operative dell’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria inerenti ai collegamenti telematici fra il medesimo Sistema e le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (come ad esempio le farmacie);
§ per complessivi 0,1 milioni di euro, l’implementazione delle funzionalità di scambio dei dati con le regioni/ASL e la reportistica di stato di avanzamento dell’impianto delle procedure nelle regioni;
§ per complessivi 0,6 milioni di euro, l’implementazione delle specifiche funzionalità previste;
§ per complessivi 1 milione di euro, l’implementazione dell’Infrastruttura Nazionale per la generazione e assegnazione dei buoni dematerializzati per ciascun beneficiario.
Le quantificazioni considerano anche i costi necessari per la conduzione del Sistema, l’assistenza di primo e secondo livello e il disaster recovery.
I commi 381-385 dettano disposizioni relative alla dematerializzazione del buono per l’erogazione dei prodotti per celiaci.
Si ricorda che la celiachia è una infiammazione cronica dell’intestino tenue a carattere genetico, con caratteristiche di malattia autoimmune, dovuta al glutine, che determina la necessità di rimozione di tale componente a vita dalla dieta individuale. Si stima che circa la metà delle persone affette da celiachia non ha una diagnosi accertata a causa della sintomatologia lieve o atipica. Il test diagnostico è rappresentato dalla presenza nel sangue di autoanticorpi specifici che sono in grado, se non curati, di creare, in particolare nella popolazione giovane e in fase di sviluppo, compromissioni della crescita strutturale e della mineralizzazione ossea, oltre a disturbi gastro-intestinali di carattere cronico. Lo screening condotto con questi anticorpi può precocemente identificare persone affette da celiachia, sia asintomatiche che sintomatiche.
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sulla celiachia Dall’ultima relazione, pubblicata a marzo 2025 (dati 2023), si evince che nel 2023 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 265.102 soggetti, di cui il 70% (184.731) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (80.371) a quella maschile. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 e i 59 anni (67%). Il dato epidemiologico rassicurante che emerge è che il saldo delle diagnosi del 2023 ha oltrepassato quello del 2019.
In particolare, il comma 381 prevede, nell’ambito del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze, l’implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale. Le modalità di tali procedure sono stabilite dal successivo comma 384 (v. infra). Inoltre, dispone che alle persone affette da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia il buono dematerializzato tramite un codice personale valido su tutto il territorio nazionale e con l’indicazione del limite massimo di spesa previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda che il Sistema Tessera Sanitaria (TS), istituito in conformità all’articolo 50, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003[97], è lo strumento volto alla digitalizzazione e semplificazione del sistema sanitario italiano, tramite il monitoraggio della spesa sanitaria e la rilevazione telematica delle prescrizioni e delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche erogate dal Sevizio Sanitario Nazionale (SSN).
All’interno del Sistema Tessera Sanitaria rientrano i seguenti servizi:
§ Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA);
§ Ricetta elettronica;
§ Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
§ dati di spesa sanitaria a supporto della dichiarazione dei redditi precompilata;
§ esenzioni sanitarie per reddito (esonero totale o parziale del pagamento del ticket);
§ trasmissione telematica dei dati dei certificati di malattia;
§ emergenza COVID-19 (certificazione verde, applicazione Immuni, tamponi antigenici rapidi, tamponi molecolari, test sierologici, vaccini);
§ Tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);
§ rilevazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche attraverso l’invio telematico dei dati delle ricette al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
§ dematerializzazione del Piano Terapeutico (PT) per consentire la mobilità degli assistiti tra regioni.
Si ricorda, inoltre, che le indicazioni “senza glutine” e “a contenuto di glutine molto basso”, presenti nell’etichettatura degli alimenti, sono disciplinate dal Regolamento (UE) 828/2014. Può anche essere presente l’espressione “specificamente formulato per celiaci” o “per persone intolleranti al glutine”, quando un alimento è prodotto specificamente per persone affette da celiachia.
Si ricorda, altresì, che in base all’articolo 4 della legge n. 123 del 2005[98] ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con limiti massimi di spesa fissati con decreto del Ministro della salute e aggiornati periodicamente in base alla rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.
In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto 10 agosto 2018.
Il comma 382 specifica che tale buono dematerializzato può essere adoperato dai soggetti affetti da celiachia per l’acquisto di prodotti senza glutine nelle farmacie, nelle parafarmacie, nei negozi alimentari specializzati e nei negozi della grande distribuzione organizzata (GDO)[99].
Il comma 383 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a stipulare convenzioni con i negozi della GDO e i negozi specializzati nella vendita di alimenti senza glutine e a fornire, sui propri siti internet, l’elenco dei negozi convenzionati, aggiornato con cadenza semestrale. Inoltre, tale elenco deve essere comunicato, da parte delle regioni e province autonome, al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute per la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
Il comma 384 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 in commento (L. n. 199 del 2025), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sia adottato un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, recante i criteri standard per la definizione e l’attuazione, attraverso il Sistema tessera sanitaria:
§ del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato previsto dal comma 381, valido sull’intero territorio nazionale e da assegnare a ciascun beneficiario;
§ delle modalità di attribuzione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del SSN;
§ delle modalità di utilizzo del buono presso i negozi elencati nel comma 383;
§ della tracciabilità dell’importo del budget residuo disponibile per ciascun beneficiario;
§ delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome relative alle spese effettuate, nei negozi convenzionati per l’erogazione dei prodotti senza glutine, dai soggetti che hanno acquistato tali prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.
Il comma 385, infine, quantifica gli oneri derivanti dai commi 381-384, pari a 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, e dispone che a essi si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[100]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
Si ricorda che i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[101].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementali del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (stabilito dall’articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, previsti dall’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 , come segue:
§ 773,9 milioni di euro per l’anno 2026;
§ 340,9 milioni per l’anno 2027;
§ 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.[102]
Articolo 1, commi 386-395
(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)
386. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.
387. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
388. Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.
389. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
390. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
391. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 è inserito il seguente:
« 225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».
392. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis è sostituito dal seguente:
« 33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».
393. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: « erogate in regime di assistenza convenzionata».
394. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2028»;
b) le parole: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».
395. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
I commi 386-395 intervengono a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico.
Il comma 387 precisa che resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali pari allo 0,2 per cento.
Il comma 388 prevede la riduzione del fondo farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288, 289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.
Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, non si applicano le disposizioni relative al c.d. payback 1,83%, di cui al quarto e quinto periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010[103], esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
Il comma 390 stabilisce che agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse incrementali del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite dall’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025).
Il comma 391 inserisce un nuovo comma 225-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), stabilendo che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al precedente comma 225 della citata Legge di bilancio, relativo al rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale alle farmacie, si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell’IVA, pari a euro 100.
Il comma 392 sostituisce il comma 33-bis dell’articolo 48, del decreto-legge n. 269/2003[104], prevedendo che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), oltre a poter avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio (AIC) del medesimo medicinale biotecnologico, può in alternativa ricevere la proposta da parte del titolare dell’AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.
Il comma 393 novella l’articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), precisando che le percentuali di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (66 per cento per le aziende farmaceutiche e 3,65 per cento per i grossisti) si riferiscono ai farmaci di fascia A erogati attraverso il canale dell’assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 394 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la possibilità per l’AIFA di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, previsti all'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018[105].
Il comma 395 prevede che, dal 1° gennaio 2026, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove prevista, con conseguente abrogazione dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296 del 2006[106] che prevede che le aziende farmaceutiche possono chiedere all’AIFA la sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, nonché l’articolo 1, commi 225 e 227, della legge n. 147 del 2013[107], che prevedono il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definiscono le modalità di applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell’AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dal comma 386, quantificati in un importo pari a 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede:
per 350 milioni di euro annui, nell’ambito dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio in esame (L. n. 199 del 2025);
per 140 milioni di euro annui, tramite riduzione, di pari importo, del Fondo per i farmaci innovativi.
Agli oneri derivanti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
Come riportato dalla relazione tecnica, la disposizione del comma 391 è suscettibile di determinare minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.
I commi 386-395 intervengono a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico.
In particolare, il comma 386 incrementa, a decorrere dall’anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 223, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213[108], dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all’articolo 1, comma 399, della medesima legge n. 232 del 2016, dello 0,05 per cento.
La voce della spesa farmaceutica rappresenta una delle più consistenti nell'ambito della spesa sanitaria rientrante nel fabbisogno sanitario nazionale standard. Per tale motivo, la normativa di settore ha introdotto progressivamente strumenti di monitoraggio per la governance ed il controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci.
A tal fine, è stato previsto, oltre a un tetto per la spesa farmaceutica convenzionata, innalzato ed esteso dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159[109] (commi 398 e 399), anche alla spesa diretta.
Nel corso degli anni, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato più volte modificato: l'articolo 1, comma 223, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha stabilito il tetto nella misura dell’8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024, fermi i valori percentuali del tetto per acquisti diretti di gas medicinali pari allo 0,2 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è stato rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Pertanto, il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15,30% a decorrere dall’anno 2024.
Con la disposizione in commento si interviene, dunque, a innalzare ulteriormente il tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti all’8,8 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al 6,85 per cento. Pertanto, il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15,65 per cento, a decorrere dall’anno 2026.
Sembra conseguentemente abrogata la disposizione di cui all’articolo 1, comma 282, della legge n. 234 del 2021, che prevede che i due limiti distinti che compongono il tetto complessivo della spesa farmaceutica, relativi alla farmaceutica convenzionata e alla farmaceutica per acquisti diretti, possano essere annualmente rideterminati, ferma restando l’entità complessiva del tetto.
Il comma 387 precisa che resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[110].
Si ricorda che l’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, nell’ambito del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, un tetto pari allo 0,2 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali.
Il comma 388 prevede la riduzione del Fondo farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione avviene proporzionalmente tra le diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo, quali: i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, di cui rispettivamente ai commi 288, 289 e 290, dell’articolo 1 della medesima legge n. 207 del 2024.
Si può ricorda che con il decreto Sostegni-bis (art. 35-ter D.L. n. 73/2021, L. n. 106/2021) è stato stanziato, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinato al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici), mentre la Legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021 (comma 259), ha stabilito ulteriori somme incrementali degli stanziamenti di tale Fondo pari a 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 300 milioni dal 2024, integrando corrispondentemente il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard.
In seguito, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 281-292, L. n. 207/2024) è intervenuta integrando la disciplina in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata.
Secondo la relazione tecnica, la riduzione del Fondo pari a 140 milioni, prevista dal comma in commento, è diretta a coprire l’ulteriore incremento dell’0,10 per cento (per un totale di 0,30 per cento) del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti di cui al comma 387. Come precisa la stessa relazione, la predetta riduzione avviene proporzionalmente tra i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, rispettivamente fino a un limite massimo di 900, 300 e 100 milioni di euro annui.
Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[111], conv. con modif., dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
Si ricorda che l’art. 11, comma 6, D.L. n. 78 del 2010, introduce il c.d. payback 1,83%. In particolare, è previsto che le Aziende farmaceutiche debbano corrispondere alle regioni e all’erario un importo dell’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell’imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di SSN (farmaci di classe A).
In particolare, il quarto periodo della predetta disposizione stabilisce che a decorrere dal 31 maggio 2010 le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario l’importo predetto dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Al quinto periodo si stabilisce che i predetti importi sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[112].
Il comma 390 stabilisce che agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)[113].
Si ricorda che l’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) destina una parte delle risorse incrementali, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite con tale legge (al comma 273) al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662[114].
In proposito, si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data ai progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[115].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Il comma 391 inserisce un nuovo comma 225-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)[116], stabilendo che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225 lett. a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell’IVA, pari a euro 100.
Si può ricordare che il comma 225 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza[117]. Quest’ultima quota è, dal successivo comma 226, rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il comma 225 precisa che il descritto nuovo sistema di remunerazione è previsto nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale. Tale innovazione del sistema è dichiaratamente attuativa di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[118] (c.d. spending review). L’ultimo periodo del comma 225, poi, precisa che è da intendersi invariato il prezzo di vendita dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche.
Con il comma in commento, dunque, si intende prevedere che per i farmaci con prezzo al netto IVA superiore a 100 euro, il rimborso viene in concreto fissato a una quota fissa pari a 6 euro.
Il comma 392 sostituisce il comma 33-bis dell’articolo 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269[119], conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33 del citato D.L. n. 269/2003, con il titolare dell'autorizzazione in commercio (AIC) del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. In alternativa, si prevede, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, che l’AIFA possa ricevere la proposta da parte del titolare dell’AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.
Si ricorda che l’articolo 48, comma 33-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, detta la procedura seguita dall’AIFA per la contrattazione del prezzo di medicinali biotecnologici, alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile.
L’intervento normativo è volto a introdurre una modalità ulteriore e alternativa per determinare il prezzo del medicinale biotecnologico: in particolare, si prevede che l’AIFA possa ricevere la proposta da parte del titolare di AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.
Il comma 393 aggiunge all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207[120], più volte citata, dopo le parole «della legge 24 dicembre 1993, n. 537», le seguenti: «erogati in regime di assistenza convenzionata».
Si può ricordare che il comma 324 dell’articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, della più volte citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) opera, all’interno della filiera del farmaco, una rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferendo una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A - ossia farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN - dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. Pertanto, in relazione ai farmaci di classe A, le quote di spettanza di aziende farmaceutiche e grossisti sono rideterminate, rispettivamente, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento dal comma 324 della predetta Legge di bilancio 2025.
Come precisa la relazione illustrativa, con la disposizione in commento, si precisa che le percentuali delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico si riferiscono ai farmaci di fascia A, erogati attraverso il canale dell’assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il comma 394 interviene a modificare l’articolo, 1, comma 583, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145[121], come segue:
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2028»;
b) le parole «fino alla medesima data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla medesima data del 31 dicembre 2028».
Il comma 583 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) prevede che, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai fini del monitoraggio della spesa per acquisti diretti, si avvalga dei dati delle fatture elettroniche, nonché, sempre fino al 31 dicembre 2025, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario. La disposizione in commento pertanto estende tali modalità di monitoraggio fino al 31 dicembre 2028.
Il comma 395 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista[122]. Dalla medesima data, sono abrogati l’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Si ricorda che con la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”, è stata adottata la misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN. Successivamente, la L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) ha consentito alle Aziende farmaceutiche di chiedere all’Aifa la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, ossia la sospensione della riduzione del 5 per cento sul prezzo delle specialità medicinali di cui esse sono titolari, dietro versamento del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni.
Tale meccanismo si applica sia alla spesa farmaceutica convenzionata sia alla spesa per acquisti diretti:
- in particolare, il payback 5% per la spesa farmaceutica convenzionata è relativo alla sospensione della riduzione di prezzo del 5 per cento per medicinali di fascia A[123] erogati in regime di assistenza convenzionata, ai sensi art. 1 comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il payback 5% per la spesa farmaceutica per acquisti diretti riguarda la sospensione della riduzione di prezzo del 5 per cento per medicinali di fascia A e H[124] erogati in regime di erogati in regime di assistenza non convenzionata, ai sensi art. 1 comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha poi previsto che tale meccanismo si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.
La disposizione in commento esclude a decorrere dal 1° gennaio 2026 tale facoltà per le aziende farmaceutiche per i medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, abrogando di conseguenza le disposizioni di cui l’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedevano tale possibilità.
Articolo 1, comma 396
(Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici)
396. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è inserito il seguente:
« 11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;
b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordoquadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:
1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;
2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro;
3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalità di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;
d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Il comma 396 introduce una disciplina specifica per le procedure di acquisto, da parte di soggetti pubblici, dei farmaci non biologici[125] per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da certificato di protezione complementare e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci equivalenti[126]. Tale disciplina viene posta inserendo un comma 11-quinquies nell’articolo 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; tale articolo, nel precedente comma 11-quater, già pone una disciplina sulle stesse procedure per i farmaci biologici per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da certificato di protezione complementare e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci biosimilari[127].
La relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e l’allegato prospetto riepilogativo non ascrivono effetti finanziari per il comma in esame.
La novella in esame distingue a seconda che sussistano o meno sul mercato quattro o più farmaci a base del medesimo principio attivo. Nella prima ipotesi, le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante applicazione di accordi-quadro con tutti gli operatori economici e con riparto, da parte della centrale regionale d’acquisto, delle forniture del lotto unico tra i primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il riparto (che è operato con quote percentuali diverse tra i tre farmaci) è inteso a limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture. La novella pone inoltre norme specifiche per il caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità di un contratto di fornitura.
Riguardo alla fase della erogazione dei prodotti in oggetto da parte del soggetto appaltante ai centri prescrittori, la novella richiama il codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Articolo 1, commi 397-398
(Finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
397. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: « 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 70 milioni».
398. Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
I commi 397 e 398 incrementano da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto – nell’ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale[128] per il Servizio sanitario nazionale – in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell’ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS) –. L’elevamento è disposto con efficacia già dall’anno 2025.
I commi in esame, come indica la relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura), non determinano effetti finanziari, in quanto le disposizioni concernono una quota di riparto nell’ambito di dotazioni finanziarie già previste.
Il finanziamento in oggetto è stato introdotto dall’articolo 2 del D.L. 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2025, n. 133 (articolo oggetto della presente novella parziale). Si ricorda che la disposizione demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell’anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale.
L’Ospedale pediatrico in esame – in quanto organizzazione della Santa Sede – non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie[129]. Si ricorda altresì che, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 110 da parte delle Camere, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo “a dare attuazione alla norma di cui al decreto in esame nel senso di prevedere la remunerazione a livello statuale delle funzioni assistenziali all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con riferimento alle attività sanitarie erogate a favore di pazienti non residenti nel Lazio” (riguardo alla procedura di emanazione dei decreti attuativi e ai criteri per le relative determinazioni, cfr. supra).
Articolo 1, comma 399
(Spesa per l’acquisto di dispositivi medici)
399. A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).
Il comma 399 interviene a innalzare, a decorrere dall’anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,6 per cento. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previsti.
Agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto, quantificati in un importo pari a 280 milioni di euro annui, si provvede a valere sull’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, previsto dal comma 333 della legge di bilancio in esame (L. n. 199 del 2025).
Il comma 399 interviene a innalzare al 4,6 per cento, a decorrere dall’anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all’articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78[130], conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).
Si può ricordare che l’art. 17, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal S.S.N. per l’acquisto di dispositivi medici è fissata entro un tetto a livello nazionale e di ogni singola Regione.
Il valore del tetto di spesa nazionale è stato fissato al 4,4% dall’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
L’art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, demanda, al comma 1 lettera b), la fissazione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici all’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%.
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L’art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, più volte citato, oltre a demandare, al comma 1 lettera b), la fissazione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici all’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4%, ha altresì previsto:
- al comma 8 (nel testo modificato dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), di demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, la certificazione dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici; la rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento;
- al comma 9, di porre a carico l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, certificato dal Ministero della salute, alle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% nell’anno 2015, al 45% nell’anno 2016 e al 50% a decorrere dall'anno 2017, in misura pari per ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale (c.d. payback ).
Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dai conti economici regionali consolidati.
Tuttavia, la normativa predetta ha subito una serie di deroghe:
- innanzitutto, l’art. 8, DL. 34/2023 (L. n. 56/2023), oltre a istituire, nello stato di previsione del MEF, un fondo con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici possono versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano;
- di recente, tale quota è stata ulteriormente ridotta. Con l’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025[131], si è modificata la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (c.d. payback). In particolare, si riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Pertanto, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze l’avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici secondo la modalità prevista dal primo periodo del comma 1; in caso di inadempimento del pagamento da parte delle aziende fornitrici, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare;
- con lo scopo di coprire le minori entrate delle regioni, dopo la riduzione della quota posta a carico delle aziende fornitrici, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. Il fondo dovrà poi essere ripartito tra le regioni e le province autonome, con le modalità previste dalla norma.
Inoltre, l’art. 9 del citato D.L. n. 34/2023[132], al fine di limitare la spesa a carico del SSN per i versamenti effettuati per ripianare lo sforamento in considerazione del fatto che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possano portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati, secondo le modalità previste dalla normativa fiscale, emettendo un apposito documento contabile nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del payback.
Più recentemente è intervenuto il DL. 98 del 2023[133] (L. n. 127/2023) che ha disposto la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento di importi dovuti a titolo di payback dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale (articolo 4, comma 2). Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.
In relazione al governo dei dispositivi medici, l’art. 1, commi 329-331, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025)[134] ha introdotto un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. In particolare, i predetti commi recano una specifica procedura per l’adozione di misure concernenti il settore dei dispositivi medici, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l’entrata in vigore del Programma nazionale di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Intervengono, altresì, sui compiti dell’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.
In proposito, il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, è intervento a dettare i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.
Articolo 1, commi 400-401
(Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
400. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.
401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Il comma 400 incrementa il limite di spesa regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. In seguito a tale elevamento, il limite è pari al valore della medesima spesa regionale (risultante a consuntivo nell’anno 2011), incrementato di 6,5 punti percentuali (in tale ambito, in base alla disciplina già vigente[135], una quota di 0,5 punti è destinata all’acquisto di “prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti”, con priorità per le “strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso”).
Nell’ambito della determinazione degli incrementi in esame, il comma 401 sostituisce la clausola generale di rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale con il richiamo della disciplina relativa sia a tale obbligo di equilibrio sia alle relative misure per la salvaguardia del medesimo equilibrio.
La relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) quantifica in 123 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026) l’onere finanziario derivante dal comma 400 e indica che il medesimo onere rientra nell’ambito dell’incremento – previsto dalla presente legge di bilancio – del finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
In merito all’incremento dei suddetti limiti, si ricorda che l’articolo 8, commi 1 e 2, del disegno di legge di iniziativa governativa approvato in prima lettura al Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, A.C. n. 2365, prevede un ulteriore incremento nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 (oltre che nella misura di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025); il citato comma 2 dell’articolo 8 prevede che le risorse relative a tale ulteriore incremento siano prioritariamente destinate all’acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza-urgenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Il comma 4 dell’articolo 10 dello stesso disegno di legge prevede che le risorse già derivanti dalla quota di incremento di 1 punto percentuale di cui all’articolo 1, comma 277, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, siano in via prioritaria utilizzate per l’acquisto di prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza-urgenza nonché nelle reti cliniche tempo dipendenti, conseguenti all'accesso o al trasferimento da pronto soccorso con codice di accesso rosso o arancio.
In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, come sviluppata anche nella sentenza n. 114 dell’11 giugno-21 luglio 2025, relativa ai limiti di spesa per il personale degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale, la definizione di limiti specifici all’interno del limite di spesa regionale generale, relativo al settore sanitario, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest’ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute. Si consideri l’opportunità di valutare tali profili costituzionali.
Articolo 1, commi 402-404
(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)
402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
403. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
404. La disposizione di cui al comma 403 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
I commi 402-404 prevedono l’avvio in via sperimentale per l’anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell’assistenza erogata dagli ospedali (comma 402).
Per le finalità indicate al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della Legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), riguardante le quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 403).
Viene poi precisato che la disposizione di cui ai commi in esame è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R n. 670/1972 (comma 404).
I commi in esame prevedono interventi pari a un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2026 disponendo che agli oneri conseguenti si provveda a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riguardante le quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
I commi 402-404 prevedono l’avvio in via sperimentale per l’anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell’assistenza erogata dagli ospedali (comma 402).
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica di diritto pubblico o privato, i quali, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità (art. 1, D.lgs. n. 288/2003[136]).
Le regioni possono avvalersi di tali istituti per assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza, tramite la stipula di appositi accordi o contratti (art. 8, D.lgs. n. 502/1992) .
La caratteristica peculiare degli IRCCS è rappresentata dal binomio assistenza-ricerca, tra le quali sussiste “reciproca strumentalità” (come da ultimo ribadito dalla sentenza del Cons. Stato, sez. III, 01/02/2017, n. 439). L’attività di ricerca li distingue dalle ordinarie strutture del Servizio Sanitario, in cui l’attività di ricerca occupa una posizione marcatamente secondaria quando non è del tutto assente - quali gli ospedali generali- dall’altro lato, la specializzazione di questi istituti (che non ne determina tuttavia la monotematicità) li differenzia dai policlinici universitari.
In particolare, le attività degli IRCCS consistono nelle prestazioni di ricovero e cura a favore dei pazienti, nella ricerca scientifica e tecnologica diretta a migliorare i percorsi di cura e diagnostici già esistenti e nella sperimentazione.
La qualifica di IRCCS è riconosciuta dal Ministero della Salute, previa intesa con il Presidente della regione interessata (v. approfondimento sui requisiti e sulle tipologie di IRCCS). A seguito del riconoscimento, tali Istituti possono fruire di finanziamenti ministeriali per lo svolgimento dell'attività di ricerca sanitaria nelle discipline di riferimento. Spetta allo stesso Ministero della salute il compito di vigilare sull'attività traslazionale degli IRCCS, assicurando che la stessa sia svolta nell'interesse pubblico, con una diretta ricaduta sull'assistenza del malato.
Nell'ambito della Missione 6 del PNRR è stata prevista la riforma degli IRCCS. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa (C. 3475), divenuto Legge 3 agosto 2022, n. 129 per delegare il Governo al riordino degli IRCCS.
In particolare la riforma punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con la valutazione basata su più ampi fattori (tra cui impact factor, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. La finalità è quella di collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.
Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli Istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese (qui l'approfondimento Riforma IRCCS).
La delega è stata attuata con il D.Lgs n. 200/2022, recante Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Questi Istituti, attualmente riconosciuti dal Ministero della Salute, sono in totale 54, di cui 23 pubblici, 5 dei quali costituiti in Fondazioni di Diritto pubblico, presenti in 16 delle 21 Regioni e Provincie autonome (qui l'elenco), accomunati da una attività di ricerca che deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere; si differenziano dagli Istituti zooprofilattici sperimentali – IZS in campo zoologico e veterinario, con 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche periferiche (qui la mappa).
Per quanto attiene ai fondi a essi destinati, si rinvia alla delibera del 19 dicembre 2024 del CIPESS [137]in materia di riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza.
Per un approfondimento sul tema si veda il dossier relativo a "Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Quadro di contesto e disciplina normativa" al seguente link.
Quanto agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, va ricordato che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992[138], il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime. Il comma 3 prevede che sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992[139].
Per le finalità indicate al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni[140]. Ai conseguenti oneri pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), riguardante le quote destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 403).
Il comma 273 della citata Legge di bilancio per il 2025 prevede la definizione dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato[141] Ai sensi del comma 274 una quota delle predette risorse incrementali, è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030, mentre il citato comma 275 dispone che una quota di dette risorse incrementali sia destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996[142], come segue (comma 275):
- 773,9 milioni di euro per l’anno 2026
- 340,9 milioni per il 2027
- 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Il comma 404 precisa poi che la disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R n. 670/1972 (comma 404).
In proposito si ricorda che l’articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce le procedure di modifica delle disposizioni previste dal titolo VI (relativo alla finanza della regione e delle province) e dall’art. 13 (concernente concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico) del medesimo testo unico. In particolare le predette norme possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.
Articolo 1, commi 405-406
(Servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera
e i referti di diagnostica per immagini)
405. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.
406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 405 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, nell’ambito della convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a., per la realizzazione di infrastrutture in grado di assicurare la traduzione e lo scambio transfrontaliero, tramite il Sistema tessera sanitaria, di ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di laboratorio e di diagnostica per immagini. Il comma 406 dispone che agli oneri derivanti da tale spesa si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 405, quantificati in un importo pari a 985.222 euro per l’anno 2026 e 793.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[143]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
La relazione tecnica specifica la destinazione dei suddetti oneri (al lordo dell’IVA), come segue:
§ 208.110 euro per l’anno 2026 e 173. 970 euro annui dal 2027, per il servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini italiani presso altro Stato membro;
§ 383.024 euro per l’anno 2026 e 320.188 euro annui dal 2027, per il servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini europei in Italia;
§ 357.488 euro per l’anno 2026 e 298.842 euro annui dal 2027, per il servizio di scambio dei documenti clinici originali sia presso altro Stato membro che in Italia;
§ 36.600 euro per l’anno 2026, per il servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia.
Il comma 405 dispone l’autorizzazione di spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027 per garantire la continuità assistenziale nell’Unione europea, tramite la messa a punto di infrastrutture, nell’ambito del Sistema tessera sanitaria, che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e rendono possibile la traduzione e lo scambio dei seguenti documenti:
§ ricette elettroniche (v. infra);
§ profilo sanitario sintetico[144];
§ documenti clinici originali;
§ referti di laboratorio;
§ schede di dimissione ospedaliera;
§ referti di diagnostica per immagini.
Si ricorda che il Sistema Tessera Sanitaria (TS), istituito in conformità all’articolo 50, comma 1, del D:L. n. 269 del 2003[145], è lo strumento volto alla digitalizzazione e semplificazione del sistema sanitario italiano, tramite il monitoraggio della spesa sanitaria e la rilevazione telematica delle prescrizioni e delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche erogate dal Sevizio Sanitario Nazionale (SSN).
All’interno del Sistema Tessera Sanitaria rientrano i seguenti servizi:
§ Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA);
§ Ricetta elettronica;
§ Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
§ dati di spesa sanitaria a supporto della dichiarazione dei redditi precompilata;
§ esenzioni sanitarie per reddito (esonero totale o parziale del pagamento del ticket);
§ trasmissione telematica dei dati dei certificati di malattia;
§ emergenza COVID-19 (certificazione verde, applicazione Immuni, tamponi antigenici rapidi, tamponi molecolari, test sierologici, vaccini);
§ Tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);
§ rilevazione delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche attraverso l’invio telematico dei dati delle ricette al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
§ dematerializzazione del Piano Terapeutico (PT) per consentire la mobilità degli assistiti tra regioni.
Si ricorda, inoltre, che l’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. Le norme relative alla ricetta elettronica sono dettate dal decreto MEF 2 novembre 2011 (in attuazione dell’articolo 11, comma 16, del D.L. n. 78 del 2010[146]) e dal decreto MEF 30 dicembre 2020 (modificato dal decreto MEF 1 dicembre 2022). Con il decreto MEF 25 marzo 2020 è stata estesa la dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e con il decreto MEF 27 febbraio 2025 è stata estesa l’autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN.
Il comma 12-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 202 del 2024[147] ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025[148] l’applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile[149] – di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.
La legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 317-318, L. n. 207 del 2024) ha stabilito che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) oltre che a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche. Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione della completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) in formato elettronico.
Si ricorda, altresì, che il 26 marzo 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari che mira a istituire un quadro comune per l’uso e lo scambio di dati sanitari elettronici in tutta l’Unione europea. Lo spazio europeo dei dati sanitari ha i seguenti obiettivi:
§ consentire alle persone di accedere, controllare e condividere i loro dati sanitari elettronici a livello transnazionale per facilitare la prestazione di assistenza sanitaria (uso primario dei dati);
§ consentire il riutilizzo sicuro e affidabile dei dati sanitari in ambiti quali la ricerca, l’innovazione, l’elaborazione delle politiche e le attività regolatorie (uso secondario dei dati);
§ promuovere un mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, a sostegno dell’uso sia primario che secondario.
Si ricorda, infine, che il comma 15-quater[150] dell’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012[151] ha introdotto l’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. L’EDS è stato attuato con il decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2024 (modificato dal decreto 8 luglio 2025).
L’EDS consente ai cittadini la consultazione dei propri dati di sintesi e l’accesso alle informazioni relative al proprio quadro clinico. Inoltre, consente anche di visualizzare l’andamento dei propri dati, relativi a parametri clinici e vitali e valori basati su dati relativi a eventi clinici, indicando il relativo valore soglia e il suo eventuale superamento o valore di interesse (un servizio utile soprattutto per i pazienti cronici).
Inoltre, il comma 405 prevede che la gestione di tale spesa avvenga nel quadro della convenzione vigente tra il Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e la società SOGEI S.p.a. e costituisce un incremento del limite di spesa annuo relativo alla medesima convenzione.
Si ricorda che tale convenzione è stata stipulata il 10 febbraio 2024 in riferimento al citato articolo 50 del D.L. n. 269 del 2003, per la realizzazione dei servizi rientranti nel Sistema tessera sanitaria.
Il comma 406 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[152]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
Si ricorda che i commi 34 e 34-bis dell’articolo1 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[153].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementali del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (stabilito dall’articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, previsti dall’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 , come segue:
§ 773,9 milioni di euro per l’anno 2026;
§ 340,9 milioni per l’anno 2027;
§ 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.[154]
Articolo 1, commi 407-409
(Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali
nel settore sanitario)
407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.
I commi da 407 a 409 prevedono che, con decorrenza dall’anno 2026, i contributi finanziari annui dell’Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro[155] e all’Organizzazione mondiale della sanità animale (ex Ufficio internazionale delle epizoozie) siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio. Rispetto alla disciplina finora vigente, si estende dunque al contributo suddetto all’Organizzazione mondiale per la sanità animale la previsione che l’importo sia determinato sulla base della richiesta dell’ente medesimo.
I commi in esame, secondo le indicazioni della relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e dell’allegato prospetto riepilogativo, non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.
I commi in esame specificano che l’assegnazione dei contributi è effettuata con decreti annui del Ministro della salute ed abrogano esplicitamente le leggi sulle quali, nella disciplina finora vigente, si basa la previsione delle determinazioni dei contributi in oggetto da parte delle leggi di bilancio statale (L. 21 aprile 1977, n. 164, e L. 22 dicembre 1980, n. 927).
Articolo 1, commi 410-412
(Potenziamento dei servizi di telemedicina)
410. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.
412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 410 assegna all’Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina. Il comma 411 stabilisce che l’individuazione dei suddetti dispositivi medici e professionisti sanitari è effettuata con un decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il comma 412 dispone che agli oneri derivanti dal comma 410 si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 410, quantificati in un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, L. n. 662 del 1996[156]), indicate all’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
I commi 410-412 prevedono l’assegnazione di risorse per il potenziamento dei servizi di telemedicina.
Si ricorda che la telemedicina[157] è costituita dall’insieme delle prestazioni sanitarie che possono essere effettuate a distanza tra il paziente e il professionista sanitario tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate, che consentono, per esempio, di svolgere visite di controllo da remoto, di monitorare i parametri vitali dei pazienti e di agevolare la comunicazione tra professionisti sanitari e la trasmissione di documenti, referti e immagini.
In particolare, il comma 410 assegna all’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (in base a quanto previsto dall’articolo 21 del D.L. n. 4 del 2022[158]), la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026, con il fine di garantire servizi di telemedicina omogenei a livello nazionale ed efficienti nella realizzazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari. Tale somma è indirizzata al potenziamento e all’efficientamento dei servizi di telemedicina tramite l’implementazione delle procedure volte a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici in grado di assicurare l’adeguato monitoraggio dei pazienti e di agevolare lo sviluppo omogeneo dei percorsi di telemedicina.
Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, lett. u), del citato D.L. n. 4 del 2022 ha inserito il comma 15-decies nell’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012[159] recante misure relative al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale. Il suddetto comma 15-decies ha attribuito all’Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. La norma ha la finalità di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina. Nello svolgimento di tale ruolo, l’Agenas è chiamata a conformarsi alle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione[160] previste dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005[161]. Inoltre, l’AGENAS, nell’ambito del nuovo ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), deve basarsi sugli indirizzi del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
In base al comma 15-undecies, lett. g), dell’articolo 12 del citato D.L. n. 179 del 2012 (anch’esso inserito dall’articolo 21, comma 1, lett. u), del citato D.L. n. 4 del 2022) all’Agenas è assegnata la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (PNT).
Si ricorda, inoltre, che lo sviluppo della piattaforma nazionale di telemedicina è previsto dalla linea di investimento 1.2.3.1 della Missione 6, Componente 1, del PNRR. Tale sub-investimento rientra nell’sub-investimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici), a sua volta parte dell’investimento 1.2 (Casa come primo luogo di cura e telemedicina).
Le risorse previste per il citato investimento 1.2 della Missione 6 sono pari a 4.750 milioni di euro e sono suddivise tra tre linee di intervento:
§ presa in carico tramite assistenza domiciliare del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (Sub-I. 1.2.1 – 2.970 milioni di euro);
§ attivazione di almeno 480 Centrali operative territoriali per il collegamento e il coordinamento dei servizi domiciliari con i servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza (Sub-I. 1.2.2 – 280 milioni di euro));
§ investimenti nel settore della telemedicina per il supporto dei pazienti cronici (Sub-I. 1.2.3 – 1.500 milioni di euro).
In particolare, il sub-investimento 1.2.3, di cui Agenas è soggetto attuatore quale tramite del Ministero della salute, prevede l’assegnazione di almeno un progetto di telemedicina a ciascuna Regione (M6C1-8) e la presa in carico, tramite strumenti di telemedicina, di almeno 300.000 persone entro la fine del 2025 (M6C1-9). Sono previsti finanziamenti ad hoc di iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali della sanità e dell’assistenza.
In riferimento all’attuazione del sub-investimento 1.2.3, con decreto del Ministro della salute 21 settembre 2022 sono state approvate le linee guida, predisposte da AGENAS, per i servizi di telemedicina, che stabiliscono i requisiti funzionali e i livelli di servizio per la progettazione dei Servizi di Telemedicina da parte di Regioni/PP.AA.; successivamente, è stato approvato il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2023, che ha ripartito le risorse della M6C1, sub-investimento 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, e con il decreto del Ministro della salute 19 febbraio 2025 sono state ripartite le risorse residue relative al medesimo investimento 1.2.3.2. Il monitoraggio degli assistiti deve essere garantito, a regime, attraverso la Piattaforma nazionale di Telemedicina, presentata da Agenas il 4 febbraio 2025[162]. Con il decreto 19 novembre 2025 (G.U. n. 301 del 30-12-2025) del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, è stata approvata la disciplina del trattamento dei dati personali nell’ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale di telemedicina[163]. Secondo la banca dati Regis del Ministero dell’economia e delle finanze, il citato obiettivo M6C1-9 è stato conseguito con 467.479 assistiti tramite strumenti di telemedicina già a settembre 2025 e il conseguente superamento del target comunitario di 300.000 assistiti.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 2024, è stato adottato il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2025 che individua le prestazioni di telemedicina da erogare, con prioritario riferimento ai “grandi anziani” (cioè persone ultra 80enni) affetti da almeno una patologia cronica, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita degli stessi presso il proprio domicilio (telemonitoraggio domiciliare); le risorse finanziarie assegnate con tale decreto sono pari a 150 milioni di euro.
Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dal sub-investimento 1.3.2.4 della Missione 6, Componente 1, del PNRR il Ministero della salute ha realizzato il Portale Nazionale di Diffusione della Telemedicina (PN-DT), al fine di assicurare trasparenza, informazione, accesso e qualità nell’erogazione dei servizi di telemedicina.
Il comma 411 rimette l’individuazione dei dispositivi medici e dei professionisti sanitari, interessati da quanto previsto dal comma 410, ad un decreto adottato dal Ministro della salute, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tale decreto viene proposto da Agenas d’intesa con le competenti direzioni generali del Ministero della salute e deve essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025).
Si ricorda che Agenas ha pubblicato le Linee di indirizzo relative al percorso evolutivo dei Sistemi medicali per il Telemonitoraggio (Versione 1.8 del 9 dicembre 2024), con l’obiettivo di orientare i referenti aziendali nella scelta dei dispositivi medici e di guidare l’evoluzione multifattoriale dei dispositivi medici attualmente in produzione o in aggiornamento da parte degli operatori economici.
Inoltre, Agenas ha pubblicato due documenti nell’ambito della piattaforma nazionale di telemedicina: il Documento analitico sul modello orientativo di erogazione del Telemonitoraggio e Telecontrollo (Aggiornamento 5.2) e il Documento analitico sul modello orientativo di erogazione della Televisita (Aggiornamento 5.3).
Il comma 412, infine, dispone che agli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede tramite l’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede che una quota delle risorse incrementali del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (stabilito dall’articolo 1, comma 273, della citata legge di bilancio per il 2025) è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, previsti dall’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 , come segue:
§ 773,9 milioni di euro per l’anno 2026;
§ 340,9 milioni per l’anno 2027;
§ 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.[164]
Si ricorda, inoltre, che i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della , L. n. 662 del 1996[165] recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In particolare, la priorità è data a quelli riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA[166].
La procedura di erogazione delle risorse è prevista all’art. 34-bis ed è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
Articolo 1, commi 413-416
(Accertamento e riscossione del contributo per il governo
dei dispositivi medici)
413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.
414. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
Le disposizioni in esame disciplinano l’accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici. In caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Il comma 414 prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l’avviso di accertamento. Il comma 415 dispone, invece, l’applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni. Ai sensi del comma 416, l’avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Nel dettaglio, le disposizioni in esame prevedono una disciplina organica per l’accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese che operano nel settore dei dispositivi medici, in caso di omissioni o irregolarità nella dichiarazione del fatturato di riferimento.
Si ricorda che l’articolo 28 del decreto legislativo n. 37 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. La definizione di alcuni profili della disciplina in oggetto è demandata ad un decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura di cui ai commi 3 e 4.
Il comma 413 stabilisce che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla notifica di un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata. L’avviso determina il fatturato e il contributo dovuto, costituendo titolo esecutivo.
Il comma 414 consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente l’omesso o parziale versamento prima della notifica dell’avviso di accertamento. In tal caso sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza applicazione di sanzioni.
Il comma 415 prevede che, in caso di omesso o parziale pagamento dopo la notifica, si applichi una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso.
Il comma 416 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento, le somme siano affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
Per un approfondimento sul contributo, si rinvia al pagina dedicata sul sito del Ministero della salute.
Articolo 1, commi 417-418
Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)
417. L'espressione « vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.
I commi 417 e 418 dettano alcune diposizioni di interpretazione autentica sul tema del Fondo per il governo dei dispositivi medici.
Più nello specifico, il comma 417 chiarisce che, con riguardo all'obbligo di corresponsione al citato Fondo, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature, per fatturato derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale deve intendersi la sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 chiarisce, inoltre, che sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo predetto, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l’anno di riferimento, a euro 50.000.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 417 chiarisce che l’espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale» di cui agli articoli 15, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53[167], e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137[168], si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
Si può ricordare che l’articolo 15, comma 2, lett. h) della Legge n. 53 del 2022 ha delegato il Governo, al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici, a introdurre, ai fini del finanziamento del governo dei dispositivi medici, l'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.
Il relativo decreto attuativo n. 137 del 2022 ha poi istituito, all’art. 28, comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.
Pertanto, la norma in commento fornisce l’interpretazione autentica del legislatore, chiarendo che l’espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale» deve intendersi riferita alla sola vendita diretta al SSN.
Il comma 418 chiarisce che sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dell’articolo 24 decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l’anno di riferimento, a euro 50.000.
Si può ricordare che il decreto legislativo n. 137 del 2022 poc’anzi citato concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020). Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, relativo in generale ai dispositivi medici, sia del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, che infatti sono stati abrogati dal medesimo decreto legislativo n. 137/2022.
Il decreto legislativo n. 138 del 2022, in attuazione della delega di cui all’art. 15 della Legge n. 53 del 2021, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici in vitro posta dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022). In particolare, lo stesso è intervenuto a sostituire la disciplina posta dal D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332, dallo stesso abrogata.
L’art. 24 del predetto decreto chiarisce che il fondo di cui all’art. 28 del d.lgs. 137 del 2022 per i dispositivi medici, prima richiamato, è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al citato decreto legislativo.
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Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, è stata modificata la normativa nazionale sui dispositivi medici, attraverso l’adozione del Decreto legislativo 137 del 5 agosto 2022[169].
Per quanto riguarda la regolamentazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, questa è prevista dal Decreto legislativo 138/2022[170].
Soffermandosi sui dispositivi medici, il decreto 137/2022 disciplina aspetti di competenza nazionale in continuità con i decreti legislativi 46/97 e 507/92, in particolare:
· stabilisce la lingua italiana per l’etichetta e le istruzioni d’uso dei dispositivi messi a disposizione sul territorio italiano;
· conferma l’obbligo di registrazione per i fabbricanti di dispositivi su misura;
· fornisce indicazioni per la pubblicità e la vendita on line;
· definisce criteri per le autorizzazioni in deroga per l’immissione sul mercato e la messa in servizio sul territorio italiano di dispositivi privi di marcatura CE che risultano carenti;
· istituisce l’apparato sanzionatorio per le violazioni delle condotte previste nel Regolamento e dallo stesso Decreto legislativo 137/2022.
Dei Decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46 e 14 dicembre 1992, n. 507, abrogati dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 137/2022, restano in vigore alcune specifiche disposizioni finalizzate a garantire le segnalazioni di incidente da parte degli operatori sanitari, la registrazione nella Banca dati nazionale di fabbricanti e dispositivi medici e le notifiche delle azioni sui certificati da parte degli Organismi notificati finché uno o più moduli della banca dati europea Eudamed non saranno dichiarati funzionanti e pronti per l’utilizzo obbligatorio.
Infine, si ricorda che l’art. 1, commi 329-331, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025), ha introdotto un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. In particolare, i predetti commi recano una specifica procedura per l’adozione di misure concernenti il settore dei dispositivi medici, fissando la data del 1° gennaio 2026 per l’entrata in vigore del Programma nazionale di Health technology assessment (HTA - Valutazione delle tecnologie sanitarie) e per la definizione di una nuova codifica dei dispositivi medici, da parte del Ministero della salute. Intervengono, altresì, sui compiti dell’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici, il quale assume questa nuova denominazione, e sulle incombenze delle regioni in merito al sistema di governo del settore dei dispositivi medici.
In merito alle risorse, si può richiamare il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, che detta i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.
Articolo 1, comma 419
(Modifica all’articolo 2, comma 2-sexies, del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2022, n. 29)
419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente:
« 2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».
Il comma 419 amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della pesta suina africana (PSA) attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.
Al comma in esame non si ascrivono effetti finanziari.
Nel dettaglio la disposizione in commento, novella l’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione delle peste suina africana”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022 , inserendo dopo il comma 2-sexies, il nuovo comma 2-septies nel quale è specificato che il Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della PSA, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per la realizzazione degli interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali, nonché le misure di prevenzione e controllo della malattia e le azioni di monitoraggio sanitario, assicurando che la distribuzione avvenga in modo coerente con le finalità previste dalla legislazione vigente.
L’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2022 sopra citato attribuisce al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) (comma 1). Il Commissario straordinario provvede con ordinanza (comma 1- bis). Tra i compiti attribuiti al Commissario dal comma 2 si menzionano:
1) il coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;
2) la definizione, sentite le regioni interessate, del piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
3) l’individuazione all'interno del piano straordinario delle aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
4) il monitoraggio le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
5) la verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
E’ poi previsto che in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali il Commissario attivi la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
Si ricorda che sulla base del sopra richiamato articolo 2 è stato nominato un Commissario straordinario - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini (DPCM 8 agosto 2024, DPCM 12 maggio 2025 proroga incarico al 28 marzo 2026), in precedenza era il dott. Vincenzo Caputo (DPCM 24 febbraio 2023) - che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).
Con riferimento all'articolo 2 prima citato, il Parlamento ha approvato:
· il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari [art. 29, comma 1, lettera b-bis), D.L. n. 75/2023];
· un’estensione temporanea dell'operatività del Commissario straordinario fino a 36 mesi (articolo 4, comma 8-novies, D.L. n. 215/2023);
· l'introduzione del compito per le società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade di attuare nelle zone infette gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura dei varchi, autorizzando la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 [art. 16-bis, comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024];
· un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli. E’ stata quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 16-bis, comma 4, lettera c) e comma 5, D.L. n. 113/2024).
La disposizione in commento si inserisce nel più vasto ambito delle disposizioni normative intervenute negli ultimi anni a tutela del settore zootecnico italiano gravemente colpito da diverse malattie, tra le quali la peste suina africana (PSA), che ha determinato effetti molto pesanti sul patrimonio suinicolo italiano e sulle relative filiere.
Si ricorda, in proposito, che a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura - di cui all'art. 11-bis, comma 1, D.L. n. 27/2019 - e successivamente il D.L. n. 9/2022.
Con riferimento al predetto Fondo si segnala il decreto 24 luglio 2023 con cui, per l'anno finanziario 2023 è assegnata la somma di euro 3,5 milioni di euro a favore del Commissario straordinario, per provvedere alle attività previste [art. 2, comma 2, lettere a) - g) , D.L. 9/2022] a valere sulle risorse iscritte, come residui di stanziamento di provenienza dall'esercizio finanziario 2022, sul capitolo 7827 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sono, inoltre, state assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA (art. 29, D.L. n. 75/2023), in attuazione della disposizione è stato emanato il DM 10 gennaio 2024.
Per ulteriori approfondimenti sulle misure di natura economica e di sostegno alle imprese operanti nel settore suinicolo nonché per le altre disposizioni normative italiane si veda il relati tema web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.
Articolo 1, commi 420-421
(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)
420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Il comma 420, al fine di assicurare l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, dispone l’incremento delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.
Il comma 421 dispone che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104[171].
Il comma 420 prevede che le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siano incrementate di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.
Il comma 421 prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l’ambiente e capacità d’agire, su richiesta dell’interessato e a seguito di accertamento sanitario, sia riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La relazione tecnica evidenzia che pertanto, a seguito di tale riconoscimento, vengono conseguentemente estese le tutele ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (3 giorni di permesso al mese) e dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo straordinario) per la cura e l’assistenza di persone affette da epilessia farmacoresistente in situazione di gravità.
Il comma 420 dispone l’incremento delle risorse del Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall’articolo 1, comma 338 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), per un importo pari a due milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.
Il citato comma 338 ha istituito, per il triennio 2018-2020, un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al Fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore[172], costituiti in forma di associazione o fondazione che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del Fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (in attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175).
Il comma 421 prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, caratterizzata da crisi con perdita di contatto con l’ambiente e da perdita di capacità di agire, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, dal medico competente per le epilessie, sia riconosciuta, a seguito di accertamento sanitario, su richiesta dell’interessato, la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104[173].
L’epilessia farmaco-resistente colpisce oltre il 30% delle persone con epilessia[174] e si manifesta con la persistenza di crisi quando almeno due farmaci anti-crisi appropriati e ben tollerati sono stati sperimentati, per un periodo di osservazione di almeno due anni. Nella definizione di resistenza va inclusa anche la gravità clinica delle crisi (caduta, perdita non preannunciata della coscienza, attività a rischio).
Tale condizione non è definitiva né irreversibile. In alcuni casi, infatti, può essere avviato un iter per valutare la fattibilità e l’indicazione ad un intervento chirurgico o, laddove questo non fosse possibile, esistono terapie alternative che includono la stimolazione vagale, la Deep Brain Stimulation o la dieta chetogenica.
Le cause della resistenza sono in larga parte individuali e non sempre chiare, e si attendono lumi dalla ricerca genetica. I meccanismi più probabili sono due: 1) la mancata risposta dei recettori sui quali i farmaci dovrebbero agire a causa di una refrattarietà costituzionale o acquisita nel corso della ripetizione delle crisi; 2) l’impossibilità dei farmaci di raggiungere i recettori a causa di alcune proteine di trasporto che “afferrano” le molecole del farmaco e le trasportano al di fuori del tessuto nervoso. Ognuna di queste teorie possiede argomenti a favore e contrari.
Va inoltre ricordato che l’articolo 3 della citata legge n. 104/1992 detta la definizione di persona con disabilità avente diritto ai sostegni, prevedendo, al comma 3, la definizione della condizione di disabilità connotata da una maggiore gravità.
Più nello specifico, il comma 1 del citato articolo prevede che è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
Il comma 3 dispone che qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Articolo 1, comma 422
(Misure in materia di dipendenze patologiche)
422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: « tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge - trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge - trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra - avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025). Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 - del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (comma 374).
Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.
424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 423 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico per l’analisi e l’efficientamento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche. Il comma 424 stabilisce che ai componenti del suddetto tavolo – rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze e specifiche professionalità da individuarsi presso le Regioni e le province autonome o gli enti del SSN o altri enti pubblici competenti per materia - non spettano compensi o altri emolumenti comunque denominati.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
I commi 423-424 prevedono misure volte al contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie.
In particolare, il comma 423 dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia istituito un tavolo tecnico, entro trenta giorni dalla dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025), con l’obiettivo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e di individuare margini per rendere maggiormente efficienti tali consumi e concorrere al conseguimento dell’equilibrio economico degli enti del settore sanitario.
In base all’Analisi sull’aumento dei costi energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche tra il 2021 e il 2022, elaborata da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), nel corso del 2022 si è assistito ad un progressivo aumento del costo delle risorse energetiche in tutta Europa, anche in conseguenza dello scoppio del conflitto in Ucraina. A livello nazionale, la spesa sanitaria relativa ai costi energetici di tutte le Regioni per l’anno 2022 ha riscontrato un incremento di 1.415.612.935 euro, corrispondente ad un aumento medio pro capite di 23,98 euro. La spesa per l’energia nelle aziende sanitarie pubbliche, che nel 2021 in Italia ha avuto un’incidenza media di 1,3% sul totale dei costi di produzione, ha raggiunto a fine 2022 una media di 2,3%, con un impatto negativo sui bilanci di aziende sanitarie e regioni.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 11-bis[175], del D.Lgs. n. 102 del 2014[176] ha previsto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti.
Si ricorda, inoltre, che il comma 877 della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) ha incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, previsto dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988). Il programma previgente era quantificato per un importo complessivo di 33,787 miliardi di euro.
Il comma 424 disciplina la composizione del tavolo tecnico previsto dal comma 423, stabilendo che vi partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze e specifiche professionalità da individuarsi presso le regioni e le province autonome, o presso gli enti del SSN, o presso altri enti pubblici competenti per materia. Inoltre, dispone che ai membri del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 1, comma 425
(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)
425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Il comma 425 prevede l’integrazione del sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.
Il comma 425 dispone l’integrazione del sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, previsto dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 304, L. n. 207 del 2024), con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati, coerentemente con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 68 del 2011[177] (v. box infra).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) prevede l’individuazione, con decreto del Ministro della salute[178], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, con la finalità di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019.
Si ricorda, inoltre, che il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), introdotto dal citato decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, è lo strumento che rende possibile la verifica dell’erogazione a tutti i cittadini italiani delle cure e delle prestazioni comprese nel Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri dell’equità, dell’efficacia e della appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall’Allegato 1 al medesimo D.M. del 12 marzo 2019, suddivisi per macro-aree. Il 4 agosto 2025 è stata pubblicata la Relazione 2023 sul monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia.
Si ricorda, infine, che l’articolo 26 del citato D.Lgs. n. 68 del 2011 stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. Il successivo articolo 27 disciplina la procedura per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali (v. box infra).
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Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato è il livello annuo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) determinato per legge previa Intesa Stato-Regioni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il livello delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale può essere incrementato nel corso dell’anno con provvedimenti legislativi, tra cui il più rilevante quantitativamente è l’incremento approvato con la legge di bilancio. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dai provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’anno, è ripartito tra le Regioni e Province Autonome con delibera CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).
Nel 2025, il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dalla legge di bilancio 2025, è pari a 136,5 miliardi nel 2025, 140,6 miliardi nel 2026 e 141,1 miliardi nel 2027, in base a quanto ricostruito dalla Corte di Conti[179]. In proposito, si può ricordare che nel 2024, il riparto del fabbisogno sanitario cui concorre lo Stato per il Servizio Sanitario Nazionale fra regioni e province autonome è stato pari a 134.017 milioni di euro, di cui il finanziamento indistinto ammonta a 128.600 milioni.
Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre ordinariamente lo Stato rappresenta la componente principale del finanziamento della spesa sanitaria totale[180].
Con riguardo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, si ricorda che il fabbisogno sanitario nazionale comprende diverse componenti: il fabbisogno indistinto, su cui ci si concentra di seguito; il Fondo farmaci innovativi (in parte finanziati direttamente con il FSN e in parte con le risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale), attraverso il quale lo Stato concorre al finanziamento di tali medicinali, che viene ripartito in proporzione alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’acquisto degli stessi (legge n. 232 del 2016[181]); alcune quote vincolate, distinte tra quelle destinate alle Regioni e Province autonome, principalmente rivolte a obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano sanitario nazionale, e quelle riservate agli altri enti, essenzialmente agli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla Croce Rossa italiana, alle Università per quanto riguarda la formazione dei medici specialisti e una quota detta “premiale”. Al netto di tali poste, si determina il fabbisogno indistinto, che comprende ancora alcune voci soggette a meccanismi di riparto specifici.
Per quel che attiene al meccanismo di riparto, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 68 del 2011, il costo del settore sanitario, che impegna gran parte dei bilanci regionali, deve essere determinato secondo i fabbisogni standard delle regioni.
I fabbisogni standard definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, in base al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute. L’ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017)[182], in condizione di efficienza e appropriatezza, viene definito come “livello di fabbisogno sanitario standard”.
In merito ai criteri di riparto del Fondo sanitario, fino al 2022, il principale parametro utilizzato per il riparto fra le regioni era la popolazione, parametrata sulla base delle classi di età[183], senza ulteriori indicatori capaci di rappresentare il diverso bisogno di salute. Si provvedeva inoltre ad indicare come ulteriori fattori da considerare: la popolazione residente, la frequenza dei consumi sanitari per età e genere, i tassi di mortalità ed altri dati relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili per definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali. Inoltre, il D.Lgs. n. 68 del 2011, come modificato, disponeva che si tenesse altresì conto, ai fini del riparto, del percorso di miglioramento degli standard di qualità, attraverso la realizzazione e l’applicazione di un sistema di valutazione delle cure e dell’uniformità dell’assistenza e il monitoraggio dei servizi.
Con l’Intesa in Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2022 è stato raggiunto l’accordo su un nuovo meccanismo di riparto dei finanziamenti per la sanità tra le regioni, recepito con il decreto del Ministro della Salute del 30 dicembre 2022[184]. In particolare, dal 2023, al criterio capitario, parzialmente pesato per tenere conto dell’influenza dell’età sui consumi sanitari, sono stati affiancati altri parametri, ovvero la mortalità e alcuni indicatori delle condizioni socioeconomiche.
Più in dettaglio, il nuovo meccanismo tiene conto, tra i nuovi criteri di riparto, del tasso di mortalità della popolazione al di sotto dei 75 anni e degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali quali l’incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e il tasso di disoccupazione, aggregati in un unico indice composito di deprivazione attribuendo a ognuno di essi lo stesso valore[185].
Tale meccanismo risulta semplificato rispetto al precedente, in quanto l’articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022 prevede che la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali standard, avviene applicando i seguenti criteri di riparto:
§ il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi da 5 a 11 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
§ lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
§ lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.
Infine, in base al comma 384 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025 (L. n. 207 del 2024), a decorrere dall’anno 2025, in sede di riparto tra le regioni del finanziamento della spesa sanitaria corrente, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.
Va ricordato che il Servizio sanitario viene finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000[186], mediante entrate proprie (ticket), mediante i gettiti derivanti dall’IRAP e dall’addizionale regionale all’IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l’attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all’IVA.
Le componenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale vincolate per legge a obiettivi specifici (quali gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996)[187] sono finanziate a valere sul capitolo del bilancio statale denominato Fondo sanitario nazionale. Se i valori del gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale dell’IRPEF risultano inferiori ai gettiti stimati, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
La quantificazione dei singoli fabbisogni standard regionali (cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard) si basa sul calcolo del costo standard sanitario pro capite rilevato nelle regioni individuate come benchmark, che esprimono il costo di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.
Articolo 1, comma 426
(Controlli sulle regioni nell’ambito del monitoraggio
dell’assistenza sanitaria
426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 è inserito il seguente:
« 304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, è sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».
Il comma 426 modifica l’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), inserendo un nuovo comma (304-bis) dopo il comma 304. Tale nuovo comma prevede che le Regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad audit da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al raggiungimento, entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.
Il comma 426 modifica l’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), inserendo un nuovo comma dopo il comma 304.
Tale nuovo comma (304-bis) stabilisce che le regioni inadempienti rispetto alla soglia di garanzia in una o più delle macro-aree o rispetto ai singoli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, adottato con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019[188], in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 56 del 2000[189] e dei commi 303 e 304 dell’articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, sono sottoposte ad audit - in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato D.M. del 12 marzo 2019 – da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), istituito dall’articolo 9 dell’Intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni. Tale procedura ha l’obiettivo di definire gli interventi necessari a garantire il raggiungimento entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori adoperati per il relativo monitoraggio.
Infine, il nuovo comma in commento dispone che resta fermo quanto previsto dall’articolo 15, comma 24, del D.L. n. 95 del 2012[190], in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), introdotto dal citato decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, è lo strumento che rende possibile la verifica dell’erogazione a tutti i cittadini italiani delle cure e delle prestazioni comprese nel Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri dell’equità, dell’efficacia e della appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall’Allegato 1 al medesimo D.M. del 12 marzo 2019, suddivisi per macro-aree.
Inoltre, nel NSG è presente un sottoinsieme di indicatori (“CORE”), con la funzione di valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA da parte delle Regioni. Tali indicatori sono distribuiti in tre macro-aree:
§ prevenzione collettiva a sanità pubblica;
§ assistenza distrettuale;
§ assistenza ospedaliera.
Le valutazioni relative al suddetto sottoinsieme sono parte integrante del Sistema di verifica degli adempimenti LEA di competenza del Comitato LEA (v. infra), in base a cui viene stabilita la possibilità di accedere alla quota integrativa di risorse prevista dall’articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), in base a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 24 del citato D.L. n. 95 del 2012 (v. infra).
Per risultare adempiente, una Regione deve ottenere un punteggio non inferiore a 60 in tutte e tre le macro-aree.
Le specifiche tecniche degli indicatori NSG sono esplicate nei seguenti documenti:
§ schede tecniche degli indicatori NSG;
§ metodologia per il calcolo degli indicatori NSG-PDTA.
Il 4 agosto 2025 è stata pubblicata la Relazione 2023 sul monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia.
Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) - la cui istituzione è stata prevista dall’articolo 9 della citata Intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 della Conferenza Stato-Regioni ed attuata con il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005 – svolge la funzione di verifica riguardante l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal SSN. Tra i principali compiti del Comitato vi è la verifica degli adempimenti regionali (l’ultima verifica disponibile si riferisce all’anno 2020) che, tramite il Questionario LEA, consente l’accesso alla quota premiale del SSN. Per il monitoraggio e la verifica dei LEA, il Comitato adopera il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG).
Si ricorda che l’articolo 15, comma 24, del citato D.L. n. 95 del 2012 ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2013, si applicano le disposizioni, previste dall’articolo 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), finalizzate a consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012. In base a tali disposizioni, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato. La misura del suddetto finanziamento, comprese le anticipazioni, è pari al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, come risulta dall’Intesa espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le Regioni adempienti, tale misura è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica. La quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle suddette somme, rispettivamente per le Regioni che accedono all’erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all’erogazione nella misura del 98 per cento o in misura superiore. Infine, viene disciplinata l’erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria, viene stabilito che in sede di conguaglio sono autorizzati eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi e viene disposto che sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, relativi alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale (tali importi sono definiti dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni).
Si ricorda, inoltre, che in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) promuove la coerenza tra l’attività nazionale di monitoraggio e di verifica e i sistemi di valutazione intraregionale, agevolando le attività di audit e gli interventi conseguenti, adottati dalle Regioni e dalle province autonome al fine del miglioramento dell’erogazione dei LEA.
Si ricorda, altresì, che l’articolo 9 del citato D.Lgs. n. 56 del 2000 disciplina le procedure di monitoraggio dell’assistenza sanitaria e ha previsto l’istituzione di un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, attuato con il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2001.
Si ricorda, infine, che il comma 303 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio del 2025 (L. n. 207 del 2024), al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell’assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle province autonome, considerando il finanziamento regionale, dispone l’integrazione del sistema di garanzia, previsto dal citato articolo 9 del D.Lgs. n. 56 del 2000, con indicatori relativi al monitoraggio e alla valutazione delle performance regionali riguardanti aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
Il successivo comma 304 prevede l’individuazione, con decreto del Ministro della salute[191], di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, con la finalità di integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria disciplinato dal citato decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019.
Articolo 1, commi 427-436
(Maggiorazione dell’ammortamento
per gli investimenti in beni strumentali)
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’articolo 1 commi 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V annessi alla presente legge.
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ai commi 427-436 sono ascrivibili effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie pari a 414,2 milioni di euro per l’anno 2027 e 1.291,9 milioni di euro per l’anno 2028.
Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello “Industria 4.0”) effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.
Successivamente, tale misura è stata prorogata dall’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall’articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).
Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d’imposta riconosciuto a fronte delle medesime spese sostenute a titolo di investimenti in beni strumentali (si veda il relativo tema web pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).
Nello specifico, il comma 427 riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
b) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il medesimo comma 427 individua la maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, indicati al comma 429, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF):
§ 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
§ 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il comma 428 elenca le casistiche di esclusione dall’agevolazione de quo, ovverosia per le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
§ in stato di liquidazione volontaria;
§ fallimento;
§ liquidazione coatta amministrativa;
§ concordato preventivo senza continuità aziendale;
§ sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”) o da altre leggi speciali;
§ che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
§ imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Si ricorda che il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, sostituisce la procedura di fallimento con quella di liquidazione giudiziale.
Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata:
§ al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
§ al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 429, lettere a) e b), definisce le seguenti caratteristiche richieste per gli investimenti agevolabili:
a) investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
In tal modo, gli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 vengono aggiornati e riproposti quali allegati annessi alla legge di bilancio 2026.
b) investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d'impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, un cliente finale che diviene auto-produttore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’auto-consumatore stesso. In tal caso:
2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l’auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore.
Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023:
§ moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del comma 1 articolo 12);
§ moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del comma 1 articolo 12).
Il testo originario del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) consentiva l’agevolazione anche con riferimento all’acquisto di fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (lettera a) del comma 1 articolo 12). Inoltre, nel medesimo testo si contemplavano dei tassi di iper-ammortamento più vantaggiosi per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici.
Il comma 430 stabilisce che, per accedere al beneficio del nuovo iper-ammortamento, le imprese presentano, in via telematica, apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (c.d. “GSE”) ed utilizzando dei modelli standardizzati messi a disposizione da quest’ultimo.
Il comma 431 reca delle disposizioni sulla cumulabilità di tale beneficio con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi.
Più precisamente, il beneficio de quo è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.
Si precisa che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Invece, non è possibile applicare il nuovo regime con riguardo agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, è stato riproposto il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del 2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Allegato A della legge n. 232 del 2016, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo).
La norma richiamata stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d’imposta è altresì riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Il comma 432 stabilisce che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l’impresa provveda, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Il comma 433 conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo de quo con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Il comma 434 definisce il criterio da seguire nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Nello specifico, la determinazione dell’acconto dovuto è effettuata senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi 427-436.
Pertanto, applicando il c.d. “metodo storico”, si considera, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.
Il comma 435 stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica prevista dal comma 430, anche al fine di esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 436.
Infine, il comma 436 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell’andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.
Qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda ai sensi dell’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
Articolo 1, comma 437
(Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo)
437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: « di importo unitario non inferiore a euro 5.000».
Il comma 437 innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.
Al comma 437, secondo la relazione tecnica di passaggio, non sono scritti effetti finanziari.
A tale scopo viene modificato il comma 2-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012.
Tale disposizione, al comma 1, consente ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a poter elevare il limite per il trasferimento di denaro contante a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione inviata preventivamente all'Agenzia delle entrate indicando il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
Il comma 2-bis, nel testo vigente, prevede inoltre l’obbligo, in capo al cedente o al prestatore, di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
La disposizione in commento eleva la soglia dalla quale si genera l’obbligo di comunicazione sopra indicato da 1.000 a 5.000 euro.
Articolo 1, commi 438-447
(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)
438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: « della regione» sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni Marche, Umbria e»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: « e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028».
439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 441 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 439, secondo periodo;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.
443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 445 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.
I commi 438-447 estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
Ai commi 438-447 si ascrivono gli effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 2.400 milioni di euro per l’anno 2026, 1.100 milioni per l’anno 2027 e 850 milioni per l’anno 2028.
L’articolo 1, comma 438, estende il credito d’imposta per investimenti realizzati nella ZES unica dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 nel limite di spesa di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
A tal fine il comma in esame modifica i commi 1, 4 e 6 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d’imposta ZES unica per l’anno 2024. La legge di bilancio 2025 (commi 485-491 dell’art.1 della legge n. 207 del 2024) ha esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025.
Il credito d’imposta ZES unica
L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 dell’articolo 16 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).
Il D.M. 17 maggio 2024 ha determinato gli importi del credito di imposta:
· nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
· nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
· nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
· nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La disciplina del credito d’imposta ZES unica è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha previsto l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati. Inoltre, sono state integrate le modalità per l’erogazione del contributo. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha novellato l’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.
Come anticipato, l’art. 1, commi 485-491, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.
Sono quindi individuati specifici obblighi di comunicazione in capo agli operatori economici:
· comunicazione all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - avente ad oggetto l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
· a pena di decadenza, trasmissione di una comunicazione integrativa - tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
Con Provvedimento del 31 gennaio 2025 il direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per le finalità di cui sopra.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Nella delibera n. 23/2025 il Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti ha evidenziato che al 9 aprile 2025, a fronte di una richiesta complessiva di crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), sono già stati resi disponibili circa 2 miliardi.
Per ulteriori informazioni sul Credito di imposta ZES si rinvia alla pagina della Struttura di missione ZES della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Piano strategico della ZES unica, di durata triennale, sottoposto al parere della Cabina di regia ZES il 26 luglio 2024, è stato poi approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024. Il Piano definisce la politica di sviluppo della ZES Unica, finalizzata a rafforzare il tessuto produttivo del Mezzogiorno, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Nel documento sono state identificate nel complesso nove filiere da rafforzare (Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Elettronica&ICT, Automotive, Made in Italy di qualità, Chimica e farmaceutica, Navale e cantieristica, Aerospazio e Ferroviario) e tre tecnologie da promuovere (le tecnologie digitali, quelle biotecnologie e le tecnologie sostenibili – cd. "Cleantech).
Si segnala, infine, che con la legge n. 171 del 2025, recante Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, è stata disposta l’estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica all’intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione (si vedano i dossier pubblicati sul sito istituzionale della Camera dei deputati, A.S. 1639 e A.C. 2668).
La lettera a) del comma 438 integra innanzi tutto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028 per la fruizione del credito d’imposta ZES unica. Inoltre è stato esteso il beneficio fiscale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche.
La lettera b) integra l’articolo 16, comma 4. Come accennato (v. box), tale comma stabilisce che il credito d’imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la novella in esame si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 per la fruizione del credito d’imposta.
La lettera c) modificando il comma 6 dell’articolo 16 introduce il limite di spesa di 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028.
Il comma 439 stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:
§ comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
§ trasmettono all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa deve altresì indicare: l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024; l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Tale ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Il comma 442 stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate renda noto, altresì:
§ il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
§ la tipologia di investimenti realizzati entro le date del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 15 novembre 2028;
§ l’ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.
Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il comma 443 dispone l’applicabilità del più volte richiamato D.M. 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme in esame.
Il comma 444 dispone l’estensione del credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate ZLS, disciplinato dall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità, in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con le decisioni del 2 dicembre 2021 e del 18 marzo 2022 , la Commissione europea ha approvato la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Si veda al riguardo il D.M. 30 agosto 2024. La determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS è stata adottata con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 febbraio 2025.
Si ricorda altresì, che la disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche Semplificate (ZLS) è contenuta nell’art. 1, commi 61-65, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. 4 marzo 2024, n. 40, recante il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Tale quadro di riferimento prevede che possano essere istituite delle aree geografiche (c.d. ZLS) in cui le imprese che operano o vi entrano sono soggette a procedure burocratiche e autorizzative semplificate.
Il comma 445 prevede che gli operatori economici debbano comunicare all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo
Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio con la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tale ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Articolo 1, commi 448-452
(Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati
nel 2025 nella ZES unica)
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448 è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
I commi da 448 a 452 introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.
Quanto agli effetti finanziari, i commi 448-452 producono una maggiore spesa pari a 532,64 milioni di euro per l’anno 2026.
L’articolo 1, commi 448-452, riguardano un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti realizzati nel corso del 2025 nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
Al comma 448 si introduce un contributo aggiuntivo, in forma di credito d’imposta per l’anno 2026, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare già richiesto con la dichiarazione integrativa (prevista dal comma 486 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025) all’Agenzia delle entrate, validamente inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per l’ottenimento del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, sempreché non abbiano ricevuto il credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 19 del 2024, per almeno uno degli investimenti richiamati nella comunicazione.
La comunicazione integrativa, di cui sopra, riguarda l’attestazione dell’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, da presentare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025. Per maggiori informazioni sulla ZES unica, si rimanda al tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La fruizione del credito d’imposta, introdotto dalla precedente legge di bilancio per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno realizzati fino al 15 novembre 2025, è stata riconosciuta nella percentuale del 60,3811 per cento dell’importo richiesto, come individuato nel provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2025. Pertanto, le imprese che otterranno il credito d’imposta integrativo riconosciuto dalla presente disposizione arriveranno a un ammontare totale pari al 75 per cento delle spese sostenute.
Nell’introdotto comma 449 è prevista la procedura per l’ottenimento del credito d’imposta: le imprese sono tenute a presentare, in modalità telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate nel periodo 15 aprile-15 maggio 2026 con cui dichiarano, nelle forme dell’autocertificazione, che non hanno ottenuto il contributo Transizione 5.0. Le modalità di trasmissione e gli elementi informativi da accludere alla domanda sono individuate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026. Inoltre, il legislatore chiarisce che la somma del credito d’imposta integrativo, previsto dal comma 448, e di quello precedentemente previsto dalla legge di bilancio 2025 non può superare l’importo originariamente richiesto con la comunicazione integrativa inviata nel 2025.
Al comma 450 è stabilita la rideterminazione proporzionale del contributo aggiuntivo, se ricorrono le ipotesi di rideterminazione del contributo principale previste dalla legge n. 207 del 2024. La parte di credito d’imposta indebitamente utilizzata è restituito mediante il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi.
I casi di rideterminazione sono indicati all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023.
Analogo meccanismo di decadenza proporzionale dal contributo di cui al comma 448, se è accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ottenimento del contributo principale oppure se la comunicazione ai sensi del comma 449 presenti elementi non veritieri o dichiarazioni false.
Ai sensi del comma 451, il contributo è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026. A tale credito d’imposta non si applica il limite di fruizione di 250.000 euro fissato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Secondo tale disposizione, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire del terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Nel comma 452 si rimanda, anche per quanto riguarda le attività di controllo, alle disposizioni introdotte con l’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e con il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, per quanto applicabili.
Articolo 1, comma 453
(Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio)
453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 453 istituisce delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto.
In particolare, il comma in esame istituisce delle Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 (Frosinone, in parte), LAZ4 (Latina, in parte) e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 (Latina, in parte, e Frosinone, in parte) indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con Decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023.
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE reca il divieto di concessione degli aiuti di Stato alle imprese, prevedendo che, salvo le specifiche deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Le deroghe agli aiuti di Stato sono individuate ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107. In particolare, le lettere a) e c) del par. 3 individuano gli aiuti a finalità regionale, destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, rispetto a quella dell’Unione nel suo complesso (lett. a)); ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni che, pur non avendo le condizioni di gravità della lett. a), devono essere sostenute nello sviluppo economico (lett. c)).
La Carta degli aiuti a finalità regionale è il documento che individua le aree in condizioni di svantaggio economico in cui è ammessa la deroga al divieto generale di concessione degli aiuti di Stato, definendo l'intensità massima degli aiuti di Stato che le imprese in quelle zone possono ricevere.
Nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia (approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655 come integrata con decisione C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022 e successive modifiche), i territori delle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise) sono integralmente ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107.3.a) del TFUE (“zone a”). Le zone ammissibili alle deroghe dell'articolo 107.3.c), (“zone c”) non predefinite, sono state individuate nell’ambito delle aree svantaggiate dell’Abruzzo e delle regioni del Centro Nord, attraverso un processo più articolato che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni interessate.
Oltre all’individuazione dei territori, la Carta definisce le intensità massime di aiuto applicabili. Per le grandi imprese, tali intensità massime sono pari a:
- 40% dei costi sostenuti per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna;
- 10% nelle “zone c non predefinite” con un PIL pro capite superiore al 100% della media dell'UE-27 e un tasso di disoccupazione inferiore al 100% della media UE-27;
- 15% dei costi sostenuti nelle altre “zone c non predefinite”.
Con Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha approvato la modifica dell’elenco delle “zone c non predefinite” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 dell’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. In particolare, per la regione Lazio è stata estesa la zona che beneficia di una maggiorazione delle intensità di aiuto in quanto confinante con la Regione Campania (parti delle Province di Frosinone e Latina), come previsto dai sopra richiamati Orientamenti, mentre per la Regione Lombardia è stata aggiunta una nuova “zona c non predefinita” consistente nel Comune di Campione d'Italia. L'importo massimo dell'aiuto per le grandi imprese nelle zone interessate da quest’ultima modifica può variare tra il 15% e il 25% dei costi di investimento ammissibili, a seconda del PIL pro capite e del tasso di disoccupazione della zona.
La proposta di perimetrazione delle zone franche doganali è demandata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nelle aree di sua competenza e, nelle altre aree, alla Regione Lazio ed è poi approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma precisa che la finalità della disposizione consiste nell’incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione delle aree interessate.
In base al Regolamento (UE) n. 2021/1060, che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, la classificazione delle Regioni ai fini dell’assegnazione dei fondi strutturali si basa sul prodotto interno lordo (PIL), secondo il seguente criterio:
- Regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Per l'Italia, in base all’Allegato 2 della Decisione n. 2021/1130 rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- Regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano in questa categoria Abruzzo, Umbria e Marche;
- Regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria. In tale categoria rientrano tutte le restanti regioni del centro-nord d’Italia.
Articolo 1, commi 454-459
(Credito d’imposta imprese dei settori della produzione primaria
dei prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura)
454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.
455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.
459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I commi da 454 a 459 riconoscono un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.
La misura prevede interventi pari a un importo di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Nel dettaglio, il comma 454 prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457.
Quanto al perimetro applicativo del presente articolo si rileva che Regolamento (CE) n. 178/2002 fa rientrare nella «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
Si ricorda, inoltre, che il testo originario del comma 1 dell’articolo in esame del disegno di legge di bilancio disponeva che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura le quali effettuassero investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, fosse riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino ad un ammontare di 1 milione di euro. I suddetti elenchi ricomprendevano rispettivamente i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». La modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente al Senato ha previsto l’inserimento direttamente nel disegno di legge di bilancio oggetto di approfondimento l’inserimento degli elenchi citati, negli agli allegati IV e V, superando quindi il rinvio alla sopracitata legge n. 232 del 2016. Gli elenchi in questione sono stati conseguentemente aggiornati con l’inclusione dei beni considerati funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Il comma 455 prevede che per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nei seguenti casi:
· se i beni agevolati sono ceduti a terzi
· se vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
· in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Viene previsto inoltre un termine temporale entro cui devono prodursi le suddette condizioni per la riduzione del credito. Tale termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. Il
maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
È previsto che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Il comma 456 dispone che il credito d’imposta in argomento non si applichi agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura della medesima legge di bilancio, alle cui schede si rinvia.
Si ricorda che comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 rinvia a sua volta alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che rimanda esso stesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il credito d’imposta disciplinato da queste disposizioni fa riferimento al modello "Industria 4.0".
Il credito d'imposta è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 457 stabilisce il limite massimo di spesa cui viene assoggettata la misura in oggetto. Esso è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.
L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 risulterà abrogato dall’articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che detta la disciplina in materia di compensazioni, a partire dal 1° gennaio 2026. Da tale data si applicherà la disciplina prevista all’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Non si applicano i limiti di cui:
· all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Esso prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.
· all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Si ricorda che anche l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 risulta abrogato a partire dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 241 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
· all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Si evidenzia che anche il comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi è stato abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
In considerazione del fatto che le disposizioni sopra citate sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2026, si valuti di precisare se al comma in esame si applichi o meno la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.
Il comma 458 dispone che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 di cui alla presente legge.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Si ricorda che nella sezione A del registro dei revisori legali e delle società di revisione include i revisori legali iscritti che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.
Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, i limiti massimi fissati al comma 457.
Il comma 459 prevede che i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa richiamati al comma 457, vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Si rinvia, per approfondimenti ulteriori rispetto al presente tema, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - Parte generale e Parte speciale e al relativo tema dell’attività parlamentare.
Si prevede, inoltre che agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provveda il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Articolo 1, commi 460-466
(Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura nella ZES unica)
460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2026»;
b) al comma 2, dopo le parole: « al 15 novembre 2025» sono inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».
463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.
I commi da 460 a 466 prevedono la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
I commi 460 e 461 ascrivono un impegno finanziario pari a 133,289 milioni di euro, alla copertura dei quali si provvede per 62,289 milioni di euro tramite risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-octies del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15; per i restanti 71 milioni di euro mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il comma 462 determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 50 milioni di euro per il 2026.
In particolare, i commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento, le percentuali del 15,2538 per cento e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica, gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione.
Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate.
Il comma 464 prevede che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario sia pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 465 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 6-quater sia utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
Da ultimo, il comma 466 precisa che il credito d’imposta di cui al comma 462 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti europei che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:
« 10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
Il comma 467 inserisce nel cd. Testo unico FER una disposizione che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse.
Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.
Al comma 467, secondo la relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari.
Il comma 467 interviene sull’articolo 14 del d.lgs. n. 190/2024 (cosiddetto Testo unico FER), aggiungendo un nuovo comma 10-ter.
Tale comma prevede che gli interventi di revisione della potenza riguardanti impianti a FER esistenti, abilitati o autorizzati su aree di demanio civico in assenza di demanializzazione, sono consentiti solo previa sdemanializzazione delle aree medesime.
Gli interventi sono realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e non devono comportare incremento di consumo di suolo rispetto a quello già occupato dall’impianto interessato.
Si rileva che la formulazione del testo riguardante l’utilizzo delle “migliori tecnologie disponibili” può apparire generica.
Per tali interventi l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata secondo le disposizioni vigenti. L’indennità deve essere corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico, con l’obbligo di essere versata su apposito capitolo di bilancio.
Si valuti un coordinamento di questa previsione – che prevede l’indennità di esproprio per terreni demaniali – con il quadro normativo e giurisprudenziale (ricostruito nel box che segue) ai sensi del quale, invece, i terreni di demanio civico non sono espropriabili fino all’avvenuta sdemanializzazione.
Inoltre, l’obbligo di versamento su apposito capitolo di bilancio può apparire generico: secondo la normativa e la giurisprudenza che disciplina questa materia (anch’essa ricostruita nel box che segue), i proventi derivanti dalla gestione o alienazione dei beni civici non possono confluire nella fiscalità generale dell’Ente, ma devono essere assoggettati a uno stretto vincolo di reimpiego.
Rimane fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.
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Gli usi civici rappresentano diritti reali sui generis spettanti a una comunità di abitanti, che ne gode collettivamente. La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 1766/1927, che distingue due categorie principali: il demanio civico (terre di proprietà della collettività) e gli usi civici su terre altrui (diritti di godimento su fondi privati). La legge n. 168/2017 ha qualificato i domini collettivi come “ordinamento giuridico primario”, riconoscendone la valenza ambientale e paesaggistica. Per i beni del demanio civico vige un regime di tutela rafforzata caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Tali terre sono inoltre sottoposte ex lege a vincolo paesaggistico.
La sentenza della Corte costituzionale n. 119/2023
La Consulta è recentemente intervenuta sul regime di circolazione delle terre private gravate da usi civici, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 laddove ne prevedeva l’inalienabilità assoluta. La Corte ha stabilito che impedire la compravendita di terreni privati gravati da uso civico costituisce una compressione irragionevole del diritto di proprietà. La tutela dell’interesse collettivo è infatti già garantita dalla natura di diritto reale dell’uso civico: esso segue il fondo (ius sequelae) ed è opponibile a qualsiasi acquirente, rendendo superfluo il divieto di alienazione del bene.
Espropriazione e assenza di demanializzazione formale
Sotto il profilo procedurale, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez. Unite, sent. n. 12570/2023) ha chiarito che i beni gravati da usi civici di dominio collettivo non possono essere soggetti a espropriazione per pubblica utilità se non previa sdemanializzazione (o mutamento di destinazione d’uso). Il decreto di esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità non possono avere efficacia equipollente all’atto di sdemanializzazione, che deve essere un formale provvedimento espresso.
Il vincolo di destinazione e la determinazione del corrispettivo
Come detto, la disciplina fondamentale degli usi civici è contenuta nella legge n. 1766/1927 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332/1928. In particolare, il regime speciale stabilito dall’articolo 24 della L. 1766/1927 prevede che il capitale derivante da affrancazioni o alienazioni "sarà investito in titoli del debito pubblico [...] con vincolo a favore del Ministero dell’economia [...] per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione".
La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2313/2023) ha precisato che, nelle procedure di alienazione o mutamento di destinazione funzionale (es. per impianti FER o opere pubbliche), il corrispettivo dovuto alla collettività non può essere calcolato secondo i parametri indennitari ridotti. Al contrario, deve applicarsi il valore venale di mercato del bene.
La natura vigente del vincolo di cui al citato articolo 24 è ricavabile da plurime disposizioni giudiziarie, sia da parte della giurisprudenza contabile (Corte dei conti Lazio, Sez. giurisdiz., Delibera, 27/10/2015, n. 173) sia di quella di legittimità (Cass. civ., Sez. II, n. 5273/1994).
468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Il comma 468 rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
La relazione tecnica ascrive effetti finanziari pari a 200 milioni di euro per il 2026 e a 450 milioni di euro per il 2027.
Il comma 468 rifinanzia con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature
La relazione illustrativa evidenzia come la “Nuova Sabatini” costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata più volte rifinanziata nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029.
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La cd. “Nuova Sabatini” è una misura istituita dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
La “Nuova Sabatini” sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente quanto segue.
- L’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario. Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:
a) di durata non superiore a 5 anni;
b) tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019);
c) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- L’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.
La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022 (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti green, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.
La circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (General Block Exempion Regulation).
La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta che:
- la legge di bilancio 2020 ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226);
- la legge di bilancio 2022, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47).
Nella attuale legislatura, la misura è stata rifinanziata:
- dalla legge di bilancio 2023 per 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell’articolo 6-quater del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);
- dall’articolo 13 del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;
- dalla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per 100 milioni di euro per l’anno 2024;
- dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024, articolo 1, comma 461) con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, la misura è stata rifinanziata per 400 milioni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Nell’anno 2024, è stata anche resa operativa la cd. “Nuova Sabatini-ricapitalizzazione”, prevista dall’articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l’anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l’anno 2024. L’operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, D.M. 19 gennaio 2024, n. 43, ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
a) 5% per le micro e piccole imprese;
b) 3,575% per le medie imprese.
Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Al riguardo, si rappresenta che, come riportato nella pagina relativa alla misura in esame presente sul sito istituzionale del MIMIT, la disciplina della “Nuova Sabatini” è in corso di adeguamento tramite un ulteriore decreto interministeriale, che risulta attualmente in fase di finalizzazione.
469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:
« 502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.
La previsione contiene interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese. In particolare, il comma 469 modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.
Il comma 470 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico (di cui l’1% da destinarsi alla gestione degli interventi), ai fini del sostegno e dello sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 471 rifinanzia di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.
Al comma 470 si ascrivono effetti finanziari pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
Al comma 471 si ascrivono effetti finanziari pari a 250 milioni di euro per il 2027 e a 50 milioni di euro per il 2028.
La previsione in esame interviene da un lato in materia di sostegno al settore turistico, rifinanziando e ridefinendo specifici strumenti di agevolazione, dall’altro in favore delle imprese, rifinanziando lo strumento dei contratti di sviluppo.
Nello specifico, il comma 469 sostituisce interamente il comma 502 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024). La nuova formulazione, prevede l’adozione di un decreto – di natura non regolamentare – da parte del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con cui stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati nel settore del turismo, nonché per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:
§ la destagionalizzazione dei flussi turistici;
§ la digitalizzazione dell’ecosistema turistico;
§ le filiere turistiche;
§ gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell’Agenda 2030 dell’ONU);
§ il turismo sostenibile.
Il vigente comma 502 prevede invece che il decreto di cui sopra venga adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. L’adozione del decreto era altresì prevista entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.
Si valuti l’opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 502, un termine entro cui il suddetto decreto interministeriale dovrà essere adottato.
Il comma 470, primo periodo, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore del turismo, ai fini dello sviluppo della filiera anche da un punto di vista industriale e commerciale.
Ai sensi del secondo periodo del comma 470 i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali contributi sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del citato comma 502 (come riformulato) e seguenti della legge di bilancio 2025, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’ultimo periodo del comma 470 prevede una riserva finanziaria, pari all’1% delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2025, ossia per le funzioni relative alla gestione degli interventi (di cui al comma 502) comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all’attuazione dell’intervento. Ai sensi del medesimo comma 505 tali funzioni possono essere affidate ad Invitalia, con le modalità stabilite da apposita convenzione, e Invitalia può avvalersi della società Enit s.p.a.
In proposito si ricorda che l’articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni avente ad oggetto l’attività di supporto e promozione dell’offerta turistica nazionale. A decorrere dal 27 febbraio 2024 è stata formalmente costituita la nuova società per azioni denominata “ENIT S.p.A.”, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del Turismo del 30 novembre 2023, ed è subentrata all’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. La nuova ENIT s.p.a., interamente partecipata dal MEF, è qualificata come società in house, ai sensi dell’articolo 16 del TUSP, e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al MEF che esercita i diritti dell’azionista.
La società supporta e promuove l’offerta turistica nazionale, così da potenziarne l’attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. La disciplina della società è contenuta nel citato D.M. del 30 novembre 2023 e nello statuto ad esso allegato, ai sensi del quale la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La carica di presidente del consiglio di amministrazione è assunta dal soggetto designato dal Ministro del turismo. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.
La relazione tecnica del Governo precisa che si prevede di riconoscere le agevolazioni di cui al comma 470 sotto forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028.
Il comma 471 prevede il rifinanziamento dei contratti di sviluppo – di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. 133/2008) – assicurando risorse pari a 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029.
Nella relazione tecnica il Governo afferma che si prevede di riconoscere tali agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.
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I contratti di sviluppo – finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l’ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui che dette risorse non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).
La disciplina dei contratti di sviluppo
Il “contratto di sviluppo” è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. È divenuto operativo dal 2011.
L’articolo 43 ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell’intervento.
Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il D.M. 24 settembre 2010 ed il D.M. 14 febbraio 2014, nonché il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exemption Regulation), regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2026.
Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato modificato ed integrato più volte:
· dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento;
· dal D.M. 12 agosto 2022, per adeguarlo alla disciplina del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto di crisi Ucraina;
· dal D.M. 19 aprile 2023, per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
· dal D.M. 14 settembre 2023, che apporta modifiche inerenti all’applicazione delle nuove disposizioni europee relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al regolamento “GBER”, nonché all’applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”;
· dal D.M. 6 novembre 2024, le cui novità più rilevanti riguardano una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche, una revisione delle agevolazioni rivolte al settore agroindustriale per programmi di investimento di importo superiore a 50 milioni di euro, nonché l’aggiornamento dell’elenco delle tecnologie ammissibili relative ai progetti di ricerca e sviluppo.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 9 dicembre 2014, i programmi finanziabili sono:
· di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
· di sviluppo per la tutela ambientale;
· di sviluppo di attività turistiche.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o in caso di programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 3).
I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo (“soggetto proponente”) e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma (“aderenti”). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).
Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, su richiesta dell’impresa beneficiaria, per un massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).
L’articolo ammette poi che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Con analogo accordo, il Ministero del turismo può destinare risorse all’attuazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 6).
L’articolo 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il citato D.M. del 2023, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Gli accordi sono quindi sottoscritti dal MIMIT, da INVITALIA e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).
Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, le regioni comunicano al MIMIT e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.
Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell’istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).
Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis del D.M. 9 dicembre 2014, come integrato.
Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L’utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. articolo 16 del decreto), nell’ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Relativamente alle iniziative oggetto:
§ degli accordi di programma per l’attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)
§ degli accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.
Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l’importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.
Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale del MIMIT e al sito di Invitalia s.p.a., soggetto gestore per conto del MISE.
Si ricorda che con il D.M. 24 novembre 2025 sono state applicate ai contratti di sviluppo le disposizioni contenute nella sezione 6 del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF, il nuovo quadro europeo sugli aiuti di Stato per sostenere l’industria pulita e la decarbonizzazione dell’economia dell’UE, per il cui approfondimento si rinvia al dossier sugli aiuti di stato, parte generale, curato dal Servizio Studi della Camera), dedicata agli “Aiuti volti a garantire una sufficiente capacità di produzione nel settore delle tecnologie pulite”. Il nuovo regime si applica, su tutto il territorio nazionale, alle imprese di tutte le dimensioni che presentano progetti mirati alla realizzazione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e/o dei principali componenti specifici, elencati nell’allegato 1 al decreto stesso, nonché alla produzione delle relative materie prime critiche. L’applicazione del D.M. può essere estesa, su richiesta delle imprese, anche alle domande già presentate. Gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2030.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.
Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014 al 2022, risorse pari a 7.912,4 milioni di euro.
Nel corso della XIX legislatura, sono stati stanziati:
· con la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390),
- 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
- 100 mila euro per l’anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia;
· con legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, commi 253-257) 190 milioni per l’anno 2024, di 310 milioni per l’anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;
· la legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha visto una riduzione di 67,2 milioni per ciascun anno del triennio 2025- 2027. La sez. II ha esposto una riduzione di 40 milioni per il 2025, di 30 milioni per il 2026 e di 25 milioni per il 2027 dell’autorizzazione di spesa dei contratti di sviluppo nel settore industriale (cap 7343 pg1/MIMIT);
· la legge di bilancio 2026 in commento (L. n. 199/2025), come esaminato, autorizza la spesa di 250 milioni per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni per il 2029.
Contratti di sviluppo e PNRR
Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il D.M. 2 novembre 2021) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.
· Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive“ (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro;
· Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie“ (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro.
· Investimento 5.3 “Bus elettrici“ (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro.
Inoltre, con circolare direttoriale del 18 ottobre 2024, n.42927 il MIMIT ha previsto, a partire dal 11 novembre 2024, l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Le agevolazioni sono destinate alle imprese che presentano programmi di investimento finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione.
La misura rientra nell’ambito della sotto-investimento 1, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 del PNRR - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. La dotazione disponibile per la misura è pari a 350 milioni di euro destinati, in sede di prima applicazione e per una quota pari almeno al 60%, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l’efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa). Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura è costituita da due sottoinvestimenti: il sottoinvestimento 1 è uno strumento denominato “Tecnologie a zero emissioni nette”, volto incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo; il sottoinvestimento 2 consiste in un investimento pubblico in uno strumento denominato “Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per rafforzare le catene di approvvigionamento industriali. Per un approfondimento su quest’ultimo investimento si rinvia al sito istituzionale del MIMIT e al sito di Invitalia s.p.a.
Articolo 1, comma 472
(Fondo unico nazionale per il turismo - FUNT)
472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: « sostenendo» fino a « resilienza,» sono soppresse;
b) il comma 369 è sostituito dal seguente:
« 369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;
c) dopo il comma 369 è inserito il seguente:
« 369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;
d) il comma 370 è sostituito dal seguente:
« 370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».
Il comma 472 modifica la disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 (commi 366-371) nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).
La lett. a) circoscrive la finalità del fondo di parte corrente alla sola razionalizzazione degli interventi per attrattività e promozione turistica, eliminando il riferimento al sostegno agli operatori e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con il PNRR.
La lett. b) sostituisce il comma 369, stabilendo la ripartizione delle risorse dei fondi con l’80% per iniziative cofinanziate dalle regioni e il 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR; le modalità di accesso e riparto saranno definite con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La lett. c) introduce il nuovo comma 369-bis, che disciplina l’assegnazione concreta delle risorse dei fondi tramite un decreto ministeriale, con alcune specifiche per il fondo di conto capitale.
La lett. d) riscrive il comma 370, prevedendo una programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale e fissando entro il 30 aprile del primo anno del triennio il termine per l’adozione del decreto attuativo.
Al comma 472, secondo la relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari.
Il comma 472 interviene con modifiche sulla disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), di parte corrente e di conto capitale, di cui ai commi 366 e 368 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR).
Per quanto guarda la disciplina generale del FUNT, di cui ai commi 366-371 della predetta legge, si ricorda che:
§ il comma 366 ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente – con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 – al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, “sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
§ il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente;
§ il comma 368 ha istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale – con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;
§ il comma 369 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti dai commi 366 e 368. In attuazione del comma 369, è stato adottato il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462, modificato dal successivo articolo unico del decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 8426, che ha sostituito l’articolo 5 del decreto di marzo;
§ il comma 370 prevede che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati;
§ il comma 371 chiama il Ministro del turismo a presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.
Si ricorda inoltre che il decreto-legge n. 4/2022, all’articolo 4, ha incrementato il FUNT di parte corrente di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Il successivo decreto-legge n. 21/2022, all’articolo 22, comma 6, ha ridotto di 15,6 milioni di euro per l’anno 2022 il FUNT di parte corrente a copertura del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo. Il decreto-legge n. 115/2022 all’articolo 36 ha integrato la dotazione del FUNT di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e quello di parte corrente di 16.958.333 euro per l’anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l’anno 2024. Il decreto-legge n. 48/2023 all’articolo 39-bis ha ridotto di 20,7 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. Infine, con l’attuale manovra di bilancio è stato previsto un rifinanziamento pari a 37,5 milioni per gli anni 2026-2028 del Fondo unico per il turismo di parte corrente e del Fondo unico per il turismo di conto capitale.
Ai sensi della modifica operata dalla lett. a) della previsione in esame, viene circoscritta la finalità del FUNT di parte corrente alla razionalizzazione degli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale. Viene infatti eliminato l’inciso che collegava il Fondo al sostegno agli operatori del settore e al rilancio produttivo e occupazionale in coerenza con le previsioni del PNRR.
La lett. b) prevede di sostituire interamente il comma 369 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022. Il nuovo comma 369 stabilisce direttamente il criterio di attribuzione delle risorse stanziate sui fondi, ripartendole:
§ per la quota dell’80% per iniziative cofinanziate dalle regioni;
§ per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal MITUR.
Demanda invece la definizione delle modalità di accesso ai fondi e di riparto ad un decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per le risorse riferite al fondo del comma 368 (di conto capitale), inoltre, vengono definite nel medesimo decreto le regole di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al d.lgs. n. 229/2011 (e sistemi collegati) e le ipotesi di revoca, connesse sia alla mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio sia al mancato rispetto dei termini del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi. Dunque, rispetto all’attuale formulazione del comma 369, viene stabilito direttamente il criterio di attribuzione delle risorse, si prevede anche l’intesa della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del decreto attuativo, e si precisa che il decreto debba definire le regole di monitoraggio degli interventi finanziari.
Si valuti l’opportunità di fissare, anche nella nuova formulazione del comma 369, un termine entro cui il suddetto decreto dovrà essere adottato, considerando anche che il successivo comma 370 (v. lett. d) infra) della legge di bilancio 2022, come riformulato, nello stabilire un termine, si riferisce esclusivamente alle risorse del fondo di conto capitale. Si valuti dunque un coordinamento tra le due disposizioni.
A completamento, la lett. c) inserisce un nuovo comma 369-bis, che disciplina la fase di concreta assegnazione delle risorse dei fondi: esse sono assegnate con un ulteriore decreto del Ministro del turismo. Con specifico riferimento al fondo di conto capitale, tale decreto deve anche definire un Piano che:
§ individui gli interventi;
§ riporti i codici unici di progetto (CUP);
§ indichi i soggetti attuatori;
§ stabilisca il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, in coerenza con gli stanziamenti disponibili;
§ stabilisca le modalità di revoca secondo quanto già previsto dal decreto di cui al comma 369 (nella sua nuova formulazione).
Dunque, mentre l’attuale formulazione delle disposizioni in esame prevede che con un unico decreto si definiscano le modalità di attuazione, riparto e assegnazione delle risorse dei fondi e si elabori un Piano per il fondo di conto capitale, con la modifica descritta i decreti diventano due.
Il primo decreto (comma 369, come riscritto) stabilisce:
§ le modalità di accesso e riparto dei fondi;
§ le modalità di monitoraggio degli interventi e di revoca delle risorse per il solo fondo di conto capitale;
Il secondo decreto (comma 369-bis, come introdotto) stabilisce:
§ l’assegnazione delle risorse dei fondi;
§ uno specifico Piano per il solo fondo di conto capitale.
Si valuti l’opportunità di fissare un termine entro cui il decreto previsto dal nuovo comma 369-bis dovrà essere adottato.
Infine, la lett. d) riscrive il comma 370, per introdurre una programmazione triennale delle risorse del fondo di conto capitale e, per le medesime, un termine perentorio per l’adozione del decreto di cui al comma 369: entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, a decorrere dal 2026. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Si precisa, infine, che le somme revocate, sia per questa ragione che per le altre ipotesi previste dal comma 369-bis, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e vi restano definitivamente acquisite.
La relazione tecnica precisa che l’intervento oggetto della previsione in commento garantirebbe una migliore programmazione delle risorse del FUNT e adeguerebbe la disciplina ai criteri della nuova governance economica europea.
473. E' autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento « Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 473 autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.
Il comma 474 riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Il comma 480 autorizza la spesa complessiva di 270 milioni di euro ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”, prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 473 comporta un onere complessivo di 270 milioni di euro per il triennio 2026-2028.
Il comma 474 non comporta effetti finanziari.
Il comma 480 comporta un onere di 30 milioni di euro annui a partire dal 2032.
Il comma 473 autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale (su cui si rinvia alla sezione “La rete ANAS” del sito web di tale società), ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, e integrate dall’art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il comma 9-bis dell’art. 9 del D.L. 78/2009 ha disposto che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il comma 1021 dell’art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – il quale disciplinava il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale – è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell’integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Il citato comma 9-bis ha inoltre stabilito che i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente stabilito che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del D.L. 78/2009, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La relazione tecnica precisa che il comma 1 è finalizzato a far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all’incremento dei costi per l’illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.
Il comma 474 riconosce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)”, di cui all’art. 1, commi da 473 a 476, della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), la possibilità di ricorrere anche alle procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
I commi 473–476 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto e disciplinato la nomina di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina (delibera CIPE n. 26/2020), con l’assegnazione di 20 milioni di euro (CUP: B51B06000390001). Con il D.P.C.M. 5 giugno 2023, l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL S.p.A., è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019 Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma Tor de’ Cenci-Latina nord Borgo Piave, con un costo previsto pari a circa 1,4 miliardi.
Il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, e può essere suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, anch’esso oggetto di commissariamento con D.P.C.M. 16 aprile 2021 (CUP: B21B06000520001); opere complementari.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda n. 51 (Autostrada Regionale A12-Tor de Cenci-Latina e Bretella Cisterna-Valmontone ) del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).
L’art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023, come riscritto dal D. Lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina la finanza di progetto come modalità di affidamento in concessione di lavori o servizi. La proposta può nascere: su iniziativa privata, anche fuori dalla programmazione PPP (art. 175, co. 1), con il promotore che presenta PFTE/progetto di servizi, bozza di convenzione e PEF asseverato; ovvero su iniziativa pubblica, tramite avviso dell’ente concedente per interventi già programmati. È ammessa una manifestazione preliminare di interesse (facoltativa per l’operatore).
In proposito, la relazione tecnica al disegno di legge in esame evidenzia che la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l’interesse pubblico e con gli atti di programmazione. La disposizione in esame – sottolinea la relazione tecnica – è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente. A tal proposito, si segnala che nel maggio 2025 il MIT ha pubblicato un bando pubblico per la presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento intermodale Roma–Latina tratta autostradale Tor de’ Cenci–Latina nord Borgo Piave.
Il comma 480, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone” e relative opere connesse, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040.
Il secondo periodo del comma in esame prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2026, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera.
Il terzo periodo dispone che il mancato rispetto del termine di adozione del succitato decreto comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per investimenti di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
Ai sensi del quarto periodo, con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Il collegamento Cisterna–Valmontone è un progetto di infrastruttura viaria nel Lazio finalizzata a connettere l’area pontina con l’asse autostradale A1 (Roma–Napoli), inserita nel più ampio progetto integrato del “Corridoio intermodale Roma–Latina e collegamento Cisterna–Valmontone” (su cui v. sopra). L'asse, con estesa di circa 31,5 chilometri, si interconnette all'Autostrada Roma-Latina in corrispondenza dello svincolo di Campoverde ed all'autostrada A1 Milano-Napoli in corrispondenza di Labico. Per maggiori informazioni si veda la pagina del sito web Osserva Cantieri.
Articolo 1, comma 475
(Risorse per strade e ferrovie della Basilicata)
475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il comma 475, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assegna alla Provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 di euro per il 2026 al fine di realizzare una serie di interventi sulla viabilità e sulla linea ferroviaria.
L’articolo 1, comma 475, prevede interventi pari a 1.210.000 di euro per il 2026 sul saldo netto da finanziare.
Il comma 475, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stanzia 1.210.000 di euro a favore della Provincia di Potenza per l’anno 2026 al fine di:
- ripristinare la viabilità sulla strada provinciale ex SS 93;
- ripristinare la linea ferroviaria Foggia – Potenza;
- realizzare interventi di adeguamento del viadotto Tiera.
Per far fronte a tali oneri, la novella in commento dispone la corrispondente riduzione della spesa, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, autorizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Legge di bilancio del 2024 per la stipula di contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali centrali. In particolare, come emerge dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati, tale riduzione di spesa riguarda le risorse destinate alla razionalizzazione dell'assetto logistico di Roma Capitale, di cui all’ articolo 1, comma 76, legge n. 213 del 2023.
Articolo 1, comma 476
(Piattaforma logistica di Valle Ufita)
476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 280 è inserito il seguente:
« 280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e può nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
Il comma 476, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, attribuisce al Commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il completamento della progettazione, l’affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 476, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, conferisce al Commissario straordinario nominato per il coordinamento e la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il completamento della progettazione, l’affidamento e la realizzazione della “Piattaforma logistica di Valle Ufita”.
Si precisa che il progetto della piattaforma logistica intende realizzare un’area di scambio intermodale delle merci nel Comune di Ariano Irpino sulla linea in corso di realizzazione dell'Alta velocità Napoli-Bari.
Si ricorda che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2025, l’Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Ing. Aldo Isi) è stato nominato Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica.
Nel dettaglio, intervenendo sulla legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) tramite l’aggiunta del nuovo comma 280-bis, per lo svolgimento di tali funzioni la disposizione in commento stabilisce che il Commissario straordinario opera con gli stessi poteri e le stesse funzioni già attribuitigli dal comma 280 (quindi in regime commissariale, con strumenti derogatori e acceleratori rispetto alle procedure ordinarie). È altresì riconosciuta al Commissario straordinario la facoltà di nominare fino a due subcommissari.
Il comma in esame specifica, infine, che nello svolgimento di tali attività al Commissario straordinario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.
Per consultare la documentazione tecnica relativa alla Piattaforma Logistica di Valle Ufita, è possibile consultare l’apposita pagina presso il sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 1, comma 477
(Linea 2 metropolitana di Torino)
477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la sola gestione e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonché per la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il medesimo Commissario è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
Il comma 477, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza il Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino ad aprire una contabilità speciale per la gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico e al compenso del medesimo Commissario.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Nel dettaglio, il comma 477, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene sull’articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale ha prorogato di centottanta giorni il termine per la comunicazione del cronoprogramma degli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino e ha posto, in capo al Commissario straordinario nominato per la realizzazione della medesima opera, l’obbligo di presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni, una proposta di rimodulazione del progetto, onde consentirne una realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
A tal fine, la disposizione citata ha autorizzato la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da ripartire in 100.000 euro per il compenso del Commissario e 50.000 euro per le spese relative all’eventuale supporto tecnico.
La novella in esame interviene con riferimento a tali spese, autorizzando il Commissario straordinario – per la sola gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico, nonché per la liquidazione del proprio compenso – ad aprire una contabilità speciale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019.
Il richiamato comma 3-bis autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante.
In questi casi, il Commissario predispone e aggiorna un cronoprogramma dei pagamenti tramite un sistema della Ragioneria Generale dello Stato; sulla base di questo, le amministrazioni competenti assumono impegni di spesa pluriennali nei propri bilanci.
Anche prima del trasferimento effettivo delle risorse sulla contabilità speciale, il Commissario può avviare le procedure di affidamento, entro i limiti delle somme già impegnate in bilancio.
Gli impegni pluriennali possono essere rimodulati annualmente con la legge di bilancio, in base all’aggiornamento del cronoprogramma e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Le risorse vengono trasferite sulla contabilità speciale su richiesta del Commissario, in base agli stati di avanzamento degli interventi.
I provvedimenti regolatori dei Commissari – non quelli gestionali – sono soggetti a controllo preventivo della Corte dei conti e devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale; i termini del controllo sono dimezzati.
Durante il controllo, tali provvedimenti possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, con motivazione espressa.
Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari segue le regole previste dal d.lgs. n. 229 del 2011.
Articolo 1, comma 478
(Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo)
478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede:
a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Il comma 478, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca un’autorizzazione di spesa a favore della società RAM S.p.a. di 1 milione di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 per l’attuazione di ulteriori interventi in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica.
L’articolo 1, comma 478, prevede interventi pari a un importo di 1 milione di euro per l’anno 2026 e di 2 milioni di euro per l’anno 2027 sul saldo netto da finanziare.
Il comma 478, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, interviene sull’articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2025, aggiungendo il comma 1-bis.
In merito si ricorda che l’articolo 8 reca un’autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a., per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l’attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo. Nel dettaglio, il comma 1 autorizza la spesa di euro 200.000 per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per gli atti convenzionali da stipularsi tra la società “RAM- Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.”, società in-house del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l’attuazione delle citate linee di intervento.
La società RAM S.p.a., costituita nel 2004 con il nome di Rete Autostrade Mediterranee (RAM) per l’attuazione del Programma Nazionale delle Autostrade del Mare, ha successivamente allargato i propri ambiti di azione supportando tecnicamente il MIT nell’elaborazione, l’attuazione e la gestione delle linee di intervento del sistema integrato di trasporto e logistica, compresa la gestione dei contributi c.d. Marebonus e Ferrobunus, dei fondi europei relativi alle reti TEN-T nonché per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale che è finanziata nell’ambito degli investimenti del PNRR (Missione 3 Componente 2, Investimento 5-bis). La società è partecipata interamente dal MEF, che ne detiene il 100% del capitale.
Il nuovo comma 1-bis si inserisce pertanto in questo contesto e, facendo salvo quanto già previsto dal comma 1, autorizza una spesa per l’attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica.
Ai sensi di detto comma, la spesa è da quantificarsi in 1 milione di euro per l’anno 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Per quel che attiene alla copertura finanziaria della disposizione, la norma prevede che a tali oneri si provveda:
o quanto a 1 milione di euro per il 2026:
- mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa pari a 300.000 euro a valere sulla dotazione di 5 milioni annui dal 2021 al 2034 stanziati dalla Legge di bilancio 2021 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 (articolo 1, comma 671, legge n. 178 del 2020);
- mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro a valere sul contributo pari a 1 miliardo e 190 milioni di euro (ripartiti negli anni dal 2020 al 2034) stanziato al fine di sostenere le imprese per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 (articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020)
§
o quanto a 2 milioni di euro per il 2027:
- mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sulla già citata dotazione stanziata dalla Legge di bilancio 2021 e quantificata in 5 milioni annui dal 2021 al 2034.
In base a quanto indicato nella relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (pag. 123), il costo del personale interno include per l’anno 2026 e l’anno 2027 la valorizzazione della rendicontazione di giornate uomo di quattro risorse senior già contrattualizzate nonché di quindici risorse di terzo livello, da contrattualizzare a tempo determinato nel 2026.
Articolo 1, comma 479
(Sistema idrico del Peschiera)
479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
L’articolo 1, comma 479, reca disposizioni finalizzate a garantire equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
Il comma 479 dell’articolo 1 prevede, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all’ Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la rideterminazione della durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 2 Lazio Centrale. Si prevede che tale durata può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario.
Sul sistema idrico del Peschiera a (si veda SILOS Scheda 247).
Articolo 1, commi 481-484
(Esenzione addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma)
481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.
483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di 294.200 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato l'importo di 147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonché della tutela della salute.
I commi 481-484 prevedono l’esenzione dal pagamento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le somme dovute ai comuni interessati a valere sulle entrate derivanti dall’addizionale in oggetto non sono pertanto corrisposte e la Regione Emilia-Romagna provvede a ristorare i suddetti comuni.
Si prevede, altresì, che la medesima Regione provveda a versare all’entrata del bilancio dello Stato 1.912.300 euro, entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato versamento da parte della Regione Emilia-Romagna delle somme così quantificate, entro il termine suddetto, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo sulle somme spettanti all’Emilia Romagna, fatte salve le somme per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché le somme destinate alla tutela della salute.
Le disposizioni in esame non recano nuovi o maggiori oneri per lo Stato a seguito del versamento da parte della regione Emilia-Romagna al bilancio dello Stato della somma pari a 1.912.300 euro annui, entro il 30 aprile di ciascun anno, a valere su risorse del bilancio regionale.
Le disposizioni in esame, come detto, prevedono che non si applichi l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Tale esenzione è posta con l’esplicita finalità di incrementare il flusso turistico negli aeroporti dell’Emilia-Romagna che abbiano fatto registrare meno di 700.000 viaggiatori annui nel 2024.
Come rammentato dalla relazione tecnica, l'addizionale vigente è pari a 6,50 euro per passeggero, così ripartita: 5 euro destinati all'INPS (Fondo GIAS e Fondo per il settore del trasporto aereo); 0,50 euro destinati alla copertura dei costi del servizio antincendio aeroportuale; 1 euro destinati a ENAC e finalità di sicurezza (tra cui una quota ai Comuni aeroportuali). Il totale dei passeggeri coinvolti è stimato in 294.200 sulla base dei dati riferiti all’anno 2024.
A seguito della mancata applicazione dell’addizionale, le disposizioni in esame prevedono che la Regione Emilia-Romagna provveda al ristoro dei comuni destinatari di risorse secondo quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 (vedi infra).
Si prevede:
· che la Regione Emilia-Romagna versi la somma di 1.912.300 euro annui dal 2026 all’entrata dello Stato, a compensazione dell’attuale gettito; entro il 30 aprile, dal 2026;
· il versamento all’INPS di 1.471.000 euro a decorrere dal 2026 destinati alle relative gestioni;
· un importo di 294.200 euro sia destinato alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a) e b) della legge n. 350 del 2003 (vedi sopra);
· un importo di 147.100 euro sia destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (concernente la riduzione del costo del servizio antincendi negli aeroporti).
In caso di mancato o parziale versamento da parte della Regione Emilia-Romagna degli importi suddetti nel termine del 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l’importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione medesima.
L’addizionale sui diritti d’imbarco è disciplinata dall’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
Per quanto riguarda la destinazione delle somme, la quota corrispondente a 1 euro per passeggero stabilita inizialmente dall’art. 2, co. 11 della legge n. 350 citata e destinata all'entrata del bilancio dello Stato, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.
L’addizionale, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato, è stata successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:
§ di 1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005, poi portati a 3 euro a passeggero dal decreto-legge 134 del 2008 (per la destinazione di tale incremento v. infra);
§ di 50 centesimi di euro a passeggero a decorrere dall'anno 2007, destinati a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
§ di 2 euro a passeggero imbarcato a decorrere dal 1° luglio 2013 (articolo 4, comma 75 della legge n. 92 del 2012), con specifica destinazione di tali somme all'INPS, con versamento da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e con la previsione che il versamento da parte delle compagnie aeree avvenga entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo (art. 2, comma 48, lett. b) della legge n. 92/2012).
L'incremento dell'addizionale, pari ai 3 euro previsti dall'articolo 6-quater, comma 2, del DL n. 7 del 2005, è stato destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione dello stesso Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tali maggiori somme sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
Si rammenta, inoltre, che l’articolo 1, comma 744, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), reca disposizione circa le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei; il successivo comma 745 ha disposto l’incremento dell’addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri (cfr. il relativo dossier di documentazione).
Articolo 1, comma 485
(Autorizzazioni di spesa per interventi in materia di mobilità)
485. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
Il comma 485 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità.
L’articolo 1, comma 485 prevede interventi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 sul saldo netto da finanziare.
Nel dettaglio, il comma 485, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca la seguente autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità:
· 200 milioni di euro per il 2026;
· 150 milioni di euro per il 2027.
La novella in rassegna non definisce le finalità di spesa, ma in merito pare rinviare a futuri interventi normativi.
Per una panoramica dei principali interventi in materia di mobilità si rimanda all’apposito tema sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 1, comma 486
(Sicurezza gallerie ferroviarie)
486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 486 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio di lunghezza superiore ai mille metri, nelle more del completamento degli interventi per il miglioramento dei relativi livelli di sicurezza.
L’articolo 1, comma 486 prevede interventi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sul saldo netto da finanziare.
Con riferimento alla sicurezza delle gallerie ferroviarie occorre ricordare, in via preliminare, che il comma 17-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella europea, prevedendo in particolare l'adozione di specifiche linee guida, tramite apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie.
Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 13, comma 17-bis, quarto, quinto e sesto periodo, è previsto che, in caso di incidente, i gestori assicurino, con oneri a proprio carico, l’accessibilità in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a mille metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei.
In attuazione delle medesime previsioni, i gestori predispongono annualmente, sulla base dell’analisi delle specifiche situazioni territoriali e nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un programma annuale sulle modalità di accesso in sicurezza, dandone informazione al MIT e all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.
Le citate linee guida sono quindi state approvate con decreto del MIT del 4 marzo 2025.
Ai presenti fini, è importante evidenziare che, ai sensi del comma 2 del paragrafo 8 dell'Allegato A delle citate linee guida, il gestore deve adottare un programma di interventi per il miglioramento, anche per fasi, dei livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio. L’adozione del piano deve avvenire entro 16 mesi dall’emanazione delle linee guida (giugno 2026).
Gli interventi ivi previsti devono essere completati entro 8 o 15 anni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione delle linee guida (4 marzo 2025), a seconda del livello di rischio delle gallerie.
Pertanto, il senso della disposizione qui in commento si sostanzia in un intervento di sostegno finanziario pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more dell’attuazione dei predetti interventi.
Articolo 1, commi 487-494
(Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori)
487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato « Osservatorio». L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.
489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.
490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « non si applica» sono inserite le seguenti: « fino alla data di fine lavori»;
c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessario, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022:
a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I commi 487-494 recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori.
Il comma 487 prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori. Tale prezzario: è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi “Codice”); opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni.
Il comma 488 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". Lo stesso comma disciplina i compiti e l’operatività dell’Osservatorio.
Il comma 489 integra tale disciplina e ne demanda la definizione dettagliata ad un apposito decreto del MIT. Sono altresì disciplinati: la composizione dell’Osservatorio, i compensi dei relativi membri; la copertura degli oneri, autorizzando la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
Il comma 490 reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell’efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari citati.
Il comma 491 reca modifiche alla disciplina introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A.
Il comma 492 impone al MIT di procedere alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall’applicazione dei medesimi commi 490 e 491.
Il comma 493 prevede l’obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi (come determinate ai sensi del comma precedente) risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.
Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all’attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493.
I commi in esame non comportano effetti finanziari, ad eccezione del comma 489 che autorizza la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione dell’Osservatorio.
Il comma 487 reca disposizioni finalizzate, per quanto espressamente indicato nel comma medesimo:
- a garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale;
- promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo;
- e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Si ricorda che tale comma 13 dispone, in particolare, al terzo periodo, che “per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali”.
Per le finalità suindicate viene previsto che, con apposito decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) si provvede alla definizione del prezzario nazionale recante i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.
Il comma in esame dispone inoltre che il prezzario nazionale:
- è aggiornato con cadenza annuale;
- e redatto in coerenza con i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali, previsti dall'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del medesimo allegato I.14[192];
- opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni (ai sensi del succitato comma 13 dell’art. 41 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del MIT ai sensi del medesimo comma 13.
A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto:
- del contesto di riferimento;
- dell'oggetto dell'appalto;
- e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.
Il comma in esame dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, sono tenuti, in sede di adozione dei prezzari, a motivare eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.
Il comma 488 – al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma precedente e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali (di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, v. supra), nonché la coerenza e congruità nell'applicazione delle clausole revisionali di cui al comma 490 – prevede l’istituzione, presso il MIT, dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio".
Il comma in esame disciplina inoltre i compiti e l’operatività dell'Osservatorio stabilendo che lo stesso:
- svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro;
- opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'art. 6 dell’Allegato I.14 del Codice, e si può avvalere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’economia e delle finanze e con le Regioni.
Il comma 489 integra la disciplina dell’Osservatorio prevedendo che lo stesso:
- è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT;
- opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione.
Viene inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) la definizione:
- della composizione, delle modalità di funzionamento e svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché dei criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e congruità di cui al presente comma.
- delle modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'UE, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi.
Il comma in esame disciplina altresì la composizione dell’Osservatorio e i compensi dei relativi membri, stabilendo che lo stesso è composto da un numero massimo di 10 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
L’ultimo periodo del comma 489 disciplina la copertura degli oneri, stabilendo che ai fini dell'attuazione del medesimo comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti, nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.
Il comma 490 reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati:
- sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023;
Sulla normativa in materia di appalti pubblici che disciplina l'adeguamento dei prezzi nei contratti in essere prima dell'efficacia delle norme previste dal Codice, il Governo ha fornito chiarimenti nella risposta all'interrogazione 4-04081, resa nella seduta del 15 maggio 2025.
In tale risposta viene ricordato, tra l’altro, che “l'articolo 60 del nuovo codice dei contratti cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che ha acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, prevede, a regime, l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ivi indicate”.
- e sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023.
Per tali contratti, il comma in esame disciplina l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori.
Nello specifico viene previsto che il citato SAL è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta:
- i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- o, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'art. 41, comma 13, terzo periodo, del Codice (v. supra).
Viene altresì disposto che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari testé menzionati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493:
- nella misura del 90% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
- nella misura dell'80% per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Il comma 491 reca una serie di modifiche al comma 12 dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, il cui testo vigente estende la disciplina introdotta dal medesimo articolo – per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale – anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali.
La lettera a) del comma in esame modifica il secondo periodo del citato comma 12 al fine di prorogare, fino all’adozione dei prezzari (previsti dal comma 1 dello stesso articolo 26) e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (in luogo del termine del 31 dicembre 2025 attualmente vigente[193]), l’applicazione, ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in parola (18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione, di un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022.
La lettera b) modifica il terzo periodo del comma 12, il cui testo vigente dispone la non applicazione della disciplina posta dal periodo precedente (sopra descritta) agli interventi individuati dall’art. 18, comma 2, del D.L. 104/2023, vale a dire agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. La novella è volta a precisare che la non applicazione opera fino alla data di fine lavori.
La lettera c) introduce un quarto periodo al comma 12, che dispone, per gli interventi oggetto del terzo periodo, un adeguamento massimo del 35% degli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali. L’adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.
Il comma 492 impone al MIT di procedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il comma autorizza, ove necessario, l’aggiornamento annuale dell’elenco degli interventi.
Il comma 492 disciplina inoltre le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall’applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo, ulteriori rispetto all’applicazione della normativa vigente concernente il Fondo per le opere indifferibili (articolo 26, comma 7, D.L. 50/2022), stabilendo che esse utilizzano:
- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento (lettera a));
- le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (lettera b)).
Il comma 493 dispone l’obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche mediante:
- la riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente;
- ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo alle amministrazioni competenti l'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 1, comma 495
(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all’estero)
495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il comma 495 autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere.
La disposizione prevede interventi pari a un importo di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La relazione tecnica ascrive alle disposizioni in oggetto effetti finanziari di maggiore spesa corrente per 4,7 milioni annui a livello di saldo netto.
Il comma 495 prevede un importo in termini di saldo netto da finanziare pari a 4,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Al fine di rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere ai sensi dell’articolo 158 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - COM), è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
La relazione illustrativa specifica che l’intervento è finalizzato ad assicurare un presidio stabile e qualificato, a tutela del personale e delle strutture diplomatiche e consolari, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi per la sicurezza.
La relazione tecnica determina il costo base delle indennità di servizio estero (ISE) e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe, per 24 unità) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione, per 15 unità), specificando che, con riferimento al personale dell’Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l’onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di “assegnazioni brevi”, per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie. La tabella seguente riassume il conteggio degli oneri.

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L’articolo 158 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette Rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
Il Comando Carabinieri del MAECI è un reparto specializzato che dipende dal Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro” e, funzionalmente, dal Ministro degli affari esteri per il tramite del Segretario Generale (Decreto interministeriale esteri/difesa n. 957 del marzo 1999). Si articola su un Ufficio Comando (sezione personale, sezione operazioni e logistica e nucleo affari generali) e un Reparto Sicurezza e Vigilanza (sezione sede e sezione estero). Il reparto offre tutela alle rappresentanze diplomatiche italiane nei cinque continenti, schierando oltre trecento Carabinieri nelle sedi italiane all’estero.
Si ricorda che, in seguito all’aggressione dell’Ucraina, il decreto-legge n. 14 del 2022 ha previsto all’art. 4, comma 2, un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per l’invio di dieci militari dell’Arma dei Carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell’Est Europa. Successivamente, la legge di conversione n. 28 del 5 aprile 2022 aumentava a 2 milioni di euro tale stanziamento aggiuntivo, che veniva poi prorogato fino al 31 dicembre 2023 con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 709)), e, infine, ulteriormente prorogato per il 2024 ed incrementato a 2,2 milioni di euro dal decreto-legge n 145 del 2023. Tali fondi hanno consentito l’istituzione di 24 posizioni aggiuntive - destinate alle sedi maggiormente esposte a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina - nel contingente dell’Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta.
L’articolo 8, comma 1 del D.L. 202/2024 (proroga di termini) ha previsto per l’anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro per mantenere anche per il 2025 le 24 posizioni già istituite.
Articolo 1, comma 496
(Personale diplomatico Ministero affari esteri)
496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado di segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
La norma in esame – introdotta presso l’esame in Senato - incrementa di 35 unità la dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica (segretario di lezione) per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il MAECI è autorizzato a bandire il relativo concorso per tali anni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 555.867 per l’anno 2026, di euro 3.891.069 per l’anno 2027, di euro 7.226.271 per l’anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall’anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene autorizzata l’ulteriore spesa di 400.000 euro annui.
Per le assunzioni autorizzate sono previste le seguenti spese: 555.867 euro per il 2026, 3.891.069 per il 2027; 7.226.271 per il 2028 e 10.005.606 a decorrere dal 2029.
Tenuto conto che l’accesso alla carriera diplomatica avviene esclusivamente per concorso pubblico e dal grado iniziale, con riferimento agli oneri di ciascuna delle tre procedure concorsuali, secondo le modalità previste per lo svolgimento della prova preselettiva e delle prove scritte e orali, il costo stimato è di 400.000 euro, che si aggiunge, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle spese per il trattamento eocnomico.
La norma in esame incrementa la dotazione organica della carriera diplomatica, nel suo primo grado, segretario di legazione, di 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2026, di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2027 e di ulteriori 35 unità a decorrere dal 1° novembre 2028.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è poi autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 unità di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Per l’attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento previste dal presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Articolo 1, comma 497
(Elezioni Comitati degli italiani all’estero
e Consiglio generale degli italiani all’estero)
497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 497 autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla suddetta disposizione un onere massimo di 14 milioni di euro per il 2026.
Al fine di assicurare lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 23 ottobre 2003 n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui alla legge 6 novembre 1989 n. 368, la disposizione in esame autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.
Come sottolineato nella Relazione illustrativa, l’intervento si rende necessario per garantire la regolare convocazione delle consultazioni elettorali degli organismi di rappresentanza degli italiani residenti all’estero, assicurando la continuità del loro funzionamento ed il rafforzamento del legame con le comunità italiane nel mondo. La misura, si legge nella richiamata relazione, contribuisce infatti a sostenere la partecipazione democratica ed il coinvolgimento delle collettività italiane all’estero nei processi decisionali, in coerenza con i principi di rappresentanza sanciti dalla normativa vigente.
Si ricorda, a margine, che il comma 643 della Legge di bilancio 2025, al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero, aveva autorizzato la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della stessa Legge di bilancio 2025.
Come evidenziato nella Relazione tecnica, la previsione di spesa per le prossime elezioni è stata rivista al rialzo rispetto a quelle del 2021 - per cui furono stanziati 9 milioni di euro, pressoché integralmente spesi - in ragione dei seguenti fattori: l’accresciuta consistenza del corpo elettorale (connazionali iscritti AIRE passati da 5.652.080 a 6.412.752); l’aumento delle spese postali, soprattutto in alcuni Paesi in cui risiedono grandi collettività di elettori (ad esempio Argentina e Venezuela), che rappresentano circa il 70% della spesa totale per l’esercizio elettorale; l’istituzione di nuovi Comitati nelle circoscrizioni consolari che superino la soglia di tremila iscritti AIRE (entro dicembre 2025 si prevede l’istituzione di almeno altri nove Comites).
La Relazione tecnica riporta che l’importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell’ultima tornata elettorale, rapportate al più elevato numero di aventi diritto preventivati per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente presso le Sedi estere. Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, ognuno dei quali formato da un Presidente, un segretario e quattro scrutatori, si prevede - sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l’articolo 19 della legge n. 286 del 2003 prescrive la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori - di costituire circa 340 seggi, con un onere totale stimato di 256.720,40 euro. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro, per l’istituzione di eventuali seggi aggiuntivi che si rendano necessari nel caso di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l’importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa in esame.
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Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n.89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero.
Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall’elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo e rappresenta un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue Istituzioni.
Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.
Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i rappresentanti ed esperti elencati all’articolo 6, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (qui il decreto ministeriale n. 4111/1569 del 23 giugno 2022 che ne reca la nomina).
I Comitati degli italiani all’estero (COMITES), istituiti nel 1985, sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da 12 o 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).
Ai sensi dell’art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le Rappresentanze diplomatico-consolari. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l’Autorità consolare, con le Regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania , 4 in Medioriente e 5 in Africa.
Per approfondimenti si rinvia al sito del MAECI
Articolo 1, comma 498
(Promozione economica e culturale)
498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al primo periodo è attribuita alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.
Il comma 498, modificato durante l’esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI.
L’ultimo periodo, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, del comma in esame, inoltre, dispone la destinazione di una quota di tale fondo (fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026) per la prosecuzione delle attività - previste dalla Legge di bilancio 2025 - per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla suddetta disposizione maggiori spese per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026.
La disposizione in esame è finalizzata al potenziamento del sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la promozione del made in Italy all’estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell’innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l’offerta di borse di studio rivolte all’attrazione in Italia di studenti stranieri.
La Relazione illustrativa precisa che l’intervento mira altresì a consolidare la presenza economica e culturale dell’Italia nel contesto internazionale, favorendo la competitività delle imprese italiane e la diffusione della cultura nazionale, nonché a promuovere l’attrattività del sistema formativo italiano.
Il relativo Fondo, istituito nello stato di previsione MAECI con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, deve essere ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si ricorda che il “Piano d’azione per l’accelerazione dell’export sui mercati extra-UE ad alto potenziale” prevede una serie di misure quali: missioni istituzionali e imprenditoriali, rafforzamento delle attività fieristiche, supporto finanziario all’export, stipula di accordi con catene distributive internazionali e piattaforme digitali, apertura di nuove sedi all’estero da parte delle agenzie del “polo dell’export” in mercati strategici. Inoltre, le Ambasciate italiane nei Paesi obiettivo del Piano d’azione hanno elaborato la guida modello sulla “diplomazia della crescita” al fine di fornire informazioni concrete e specializzate alle imprese interessate a sviluppare attività di affari in tali mercati.
L’ultimo periodo della disposizione, introdotto durante l’esame parlamentare, ha come finalità la destinazione di una quota fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026 del fondo istituito per la prosecuzione delle attività per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.
A tal riguardo si ricorda che il comma 1 del DL n. 113 del 2024 ha istituito istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C.
Si ricorda, inoltre, che già la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) aveva autorizzato in favore del MAECI, all’articolo 1, comma 634, la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025 per le medesime attività (valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli e promozione della città e del suo territorio).
Articolo 1, commi 499-500
(Dotazione del Fondo sport per studenti universitari)
499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, dopo le parole: « per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».
500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
I commi 499-500 rifinanziano il Fondo sport per studenti universitari, destinato all’erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026
Sulla base di quanto riportato dal prospetto degli effetti finanziari, il comma 499 produce effetti, in termini di maggiori spese correnti, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026. A tali oneri, ai sensi del comma 500, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili.
I commi 499-500 intervengono in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari.
In particolare, il comma 499 novella l’articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025, rifinanziando il Fondo sport per studenti universitari per una cifra pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 500 dispone che agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Si ricorda che l’articolo 13 del decreto-legge n. 96 del 2025, su cui incide il comma 499, nel testo previgente istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport il Fondo sport per studenti universitari, un Fondo destinato all’erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, con una dotazione di 1 milione euro per l’anno 2025.
I requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio saranno definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, che non risulta ancora emanato.
Le borse di studio potranno essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati.
L’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche giovanili”, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi.
Articolo 1, comma 501
(Contributo in favore dell’Osservatorio Sud Est Europa
della Fondazione Luigi Einaudi)
501. Per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell'allargamento dell'Unione europea e della difesa dei valori europei nonché per l'attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche è concesso all'Osservatorio Sud Est Europa, istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 501 concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all’Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi.
Il comma 501 produce effetti, in termini di maggiori spese correnti, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 501, per lo svolgimento delle attività di studio, ricerca e promozione culturale sul tema dell’allargamento dell’Unione europea e della difesa dei valori europei, nonché per l’attivazione di scuole di liberalismo nelle repubbliche balcaniche, concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all’Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma.
La Fondazione “Luigi Einaudi per studi di politica economica e storia” è il centro di ricerca che promuove la conoscenza e la diffusione del pensiero politico Liberale. Essa ha sede legale a Roma ed è stata costituita nel 1962 da Giovanni Malagodi. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 117 del 2017 recante il Codice del Terzo Settore, assume la denominazione di “Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia ETS”.
La Fondazione, come si evince dallo statuto, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.
In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero culturale liberale per elaborare risposte originali alla complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le libertà individuali e la prosperità economica, anche mediante l’adesione e la collaborazione con gli organismi europei e internazionali rappresentativi dell’area liberale.
Per il perseguimento di tali scopi, la Fondazione svolge le seguenti attività: promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero politico ed economico e alla cultura liberali; promozione e realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani, in particolare attraverso la “Scuola di Liberalismo” e le sue articolazioni; erogazione di borse di studio negli ambiti di operatività della Fondazione; raccolta, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-archivistico liberale attraverso la gestione di un archivio storico e di una biblioteca messa a disposizione di studiosi e ricercatori; attività formative volte a particolari categorie professionali su tematiche collegate allo scopo della Fondazione anche attraverso appositi protocolli con gli Organi professionali, le Università e altri Istituti; diffusione dei risultati della ricerca fondamentale, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici ecc. anche in collaborazione con organismi europei e internazionali. Sono Organi della Fondazione: l’Assemblea dei Conferenti; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Comitato Scientifico; l’Organo di Controllo.
Presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS, su iniziativa della stessa, in partnership con MIB Trieste School of Management, nel 2025 è stato istituito l’Osservatorio sui Balcani e Sud Est Europa.
L’Osservatorio è ubicato a Trieste presso il Palazzo Ferdinandeo, sede di MIB Trieste School of Management. La collaborazione tra la predetta fondazione e la Trieste School of Management, che è alla base dell’istituzione dell’Osservatorio, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile. Scopo dell’Osservatorio è quello di rispondere alla crescente domanda di studi e analisi geopolitiche per valutare rischi economici, politici, sociali e culturali a livello internazionale. Come si legge nel documento recante le disposizioni istitutive e di funzionamento, in un contesto geopolitico complesso, con l'Europa che affronta sfide come nuovi nazionalismi, recessioni economiche e pressioni dall'Est asiatico, l'Osservatorio diventa una fonte autorevole per studiare le dinamiche nei Balcani e nel Sud Est Europa.
L’Osservatorio intende offrire una serie di elementi informativi di analisi e di valutazione di interesse per operatori economici, aziende, operatori culturali, istituzioni pubbliche e private onde favorire il consolidamento delle relazioni economiche, politiche, culturali e sociali e preparare una nuova epoca di cooperazione fra i paesi, in una logica di pace e di sviluppo.
Sono organi dell’Osservatorio: il Consiglio direttivo; il Direttore; il Comitato scientifico. Il Direttore dell’Osservatorio è nominato dalla Fondazione Luigi Einaudi ETS nella persona del Segretario generale pro tempore della Fondazione stessa.
Articolo 1, comma 502
(Contributo in favore della Fondazione Med-Or)
502. Al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, è concesso un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or per ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.
Il comma 502 concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.
Il comma 502 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 502, al fine di tutelare gli interessi nazionali nell'ambito europeo e mediterraneo e acquisire elementi conoscitivi utili a contrastare le minacce ibride alla stabilità democratica dello Stato, concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa, con particolare riferimento ai rischi militari, alle azioni di sabotaggio delle infrastrutture critiche, alle interferenze nei processi elettorali e all'infiltrazione nel sistema politico e mediatico.
La Fondazione Med-Or nasce per iniziativa della società Leonardo Spa e, come si legge nello statuto si pone l’obiettivo di unire le competenze e le capacità dell’industria con il mondo accademico e innescare sinergie pubblico-private per promuovere e sostenere la realizzazione di partenariati geo-economici e socio-culturali con i Paesi del Mediterraneo allargato, dell’Africa Sub-sahariana, del Medio ed Estremo Oriente, del Sud America con la finalità di rafforzare e rinnovare i legami con i predetti Paesi e porre le basi per uno sviluppo sostenibile e integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno.
Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre fondazioni, associazioni, enti, amministrazioni, istituzioni, università, accademie e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per individuare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementari intenti.
I membri della Fondazione si dividono in: Socio Fondatore (Leonardo Spa); Soci Ordinari; Soci Aderenti.
I Soci Ordinari della Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi pluriennali in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. L’ingresso dei Soci Ordinari è deliberato dall’Assemblea dei Soci per almeno tre esercizi, con il voto favorevole del Socio Fondatore.
I Soci Aderenti alla Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione di specifici progetti, con un contributo in denaro e/o in beni e servizi. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce l’adesione stessa, a condizione che il contributo venga regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci. L’ingresso dei Soci Aderenti è deliberato dall’Assemblea dei Soci.
Dal 1° gennaio 2025, a seguito di modifica statutaria, la Fondazione si è trasformata in Med-Or Italian Foundation, con l’ingresso di Assolavoro, B.F., Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Poste Italiane e Snam in qualità di nuovi soci ordinari e di Cassa Depositi e Prestiti, Edison, MBDA Italia, Terna e TIM in qualità di soci aderenti.
Sono organi della Fondazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente; il Direttore Generale.
Articolo 1, commi 503-504
(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)
503. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
504. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
I commi 503-504 prevedono l’incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti.
Al comma 504 si ascrivono effetti finanziari pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.
Nello specifico, il comma 503 mira a rafforzare, per l’anno 2026, lo strumento di Venture Capital di SIMEST s.p.a.
Il punto di riferimento è l’articolo 1, comma 474, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), il quale ha istituito, all’interno del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, convertito con L. n. 394/1981, cd. “Fondo 394”), tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da SIMEST s.p.a.:
- la sezione Crescita (lettera a) del comma 474);
- la sezione Investimenti Infrastrutture (lettera b) del comma 474));
- la sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi (cd. sezione VCIP) (lettera c) del comma 474)).
Nello specifico, il comma 503 dell’articolo in commento dispone un incremento della dotazione finanziaria di quest’ultima sezione VCIP. L’incremento è fissato in 100 milioni di euro per l’anno 2026.
Tale rifinanziamento opera a valere sulle risorse complessive del predetto Fondo 394. È stabilito altresì che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni previste per le sezioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 474.
Si ricorda che il fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. Fondo 394, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all’articolo 15, lettera n), della legge n. 227/1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
I programmi di penetrazione commerciale comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all’estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all’estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell’autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l’assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 136 del 1975.
Le tre sezioni del Fondo 394 istituite ai sensi della legge di bilancio del 2025 (L. n. 207/2024, cfr. dossier del Servizio Studi, articolo 1, commi 474-481) sono le seguenti:
a) Sezione Crescita, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.
b) Sezione Investimenti Infrastrutture, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L’obiettivo principale è sostenere l’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.
c) Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi, per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC) istituito dall’articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall’articolo 18-quater del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019). La terza sezione è subentrata in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del FVC, che è stato conseguentemente soppresso. Si ricorda che il comma 932 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha unificato in un unico fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC) tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (venture capital) in Paesi non aderenti all’Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di venture capital in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001. Il fondo unico di venture capital veniva impiegato al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l’operatività dei diversi fondi anche alla luce dell’indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.
L’articolo 1, comma 474, lett. c), della legge di bilancio 2025, nell’istituire la nuova “Sezione venture capital e investimenti partecipativi” (VCIP) del Fondo 394, ha attribuito alla stessa le finalità originariamente attribuite al Fondo rotativo per operazioni di venture capital, prevedendo così la soppressione del FVC. La medesima legge, all’articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST s.p.a., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di Venture Capital.
La relazione tecnica precisa che il rifinanziamento di cui al comma 503 sarebbe necessario al fine di assicurare le disponibilità finanziarie per il 2026, considerando che, alla data del 31 dicembre 2025, la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l’anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria. Il Governo afferma altresì che sulla base delle stime di operatività del Fondo 394 per l’anno 2026, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall’articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano “pienamente adeguate a garantire l’operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati”.
Il comma 504 affronta il potenziamento del sostegno all’internazionalizzazione alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. A tal fine, dispone un incremento della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese – istituito dall’articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 – di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Si ricorda che il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese è uno strumento finanziario istituito dall’articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011). L’obiettivo del Fondo è il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero. In origine istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), dal 2020 il Fondo è stato trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica di internazionalizzazione. Nello specifico, con l’articolo 2, comma 6, lett. a), D.L. n. 104/2019 sono stati trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di indirizzo e di vigilanza sull’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tali poteri sono ora esercitati dal MAECI, d’intesa con il MIMIT e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di rispettiva competenza (novella al comma 18 dell’art. 14 del d.lgs. n. 98/2011); il comma 6, alla lettera b) del medesimo articolo ha disposto il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MIMIT allo stato di previsione del MAECI.
Articolo 1, commi 505-510
(Interventi in favore dell’Ucraina)
505. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
506. L'azione di sostegno di cui al comma 505 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolata all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
507. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 505, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
508. Per la gestione degli interventi di cui al comma 505 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 507 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 507.
509. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 507 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 505.
510. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 507, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 505.
I commi in esame istituiscono un fondo destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del governo ucraino. L’intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell’Ucraina ed è vincolato all’acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
I commi in esame autorizzano la spesa di 50.1 milioni l’anno 2026 per il contributo (50 milioni) per gli oneri e le spese connessi alla sua concessione (massimo 100 milioni).
Il comma 505 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni, a beneficio del Governo dell’Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.
Il comma 506 chiarisce che l’intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell’Ucraina ed è vincolato all’acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.
Il comma 507 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di affidare l’erogazione del contributo a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
Il comma 508 autorizza l’apertura di un conto corrente, per la gestione dell’intervento, presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma.
Il comma 509 stabilisce che i termini e le modalità di attuazione dell’intervento sono stabiliti in un accordo stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 3, e il Governo dell’Ucraina.
Il comma 510 autorizza una spesa fino a un massimo di 100 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione del contributo.
Per approfondire il sostegno fornito all’Ucraina dall’Unione europea, si veda il recente dossier di documentazione.
Articolo 1, commi 511-514
(Italiani all’estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)
511. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo sono incrementate di:
a) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
c) 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.
512. Per le finalità di cui al comma 511 è autorizzata la spesa di:
a) 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) 1 milione di euro annui per l'anno 2026 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.
513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: « entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni»;
b) all'articolo 9-bis:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b) »;
2) al comma 3, le parole: « comma 2» sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo del comma 2»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».
514. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente:
« Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».
I commi in esame, introdotti durante l’esame in Senato:
-finanziano una serie di interventi per gli italiani all’estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero;
-introducono alcune modifiche alla procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita;
-intervengono sulla destinazione dei contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza.
Il comma 511 autorizza spese
a) a favore degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) a favore delle scuole paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027);
c) per il finanziamento aggiuntivo di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le esigenze della rete consolare onoraria italiana nel mondo, di cui all’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
d) l’incremento di euro 500.000 nell’anno 2026 dello stanziamento destinato al Consiglio generale degli italiani all’estero di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 512, per le medesime finalità, autorizza le seguenti spese:
a) 0,7 milioni di euro per l’anno 2026 in favore dei Comitati degli italiani all’estero di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);
b) di 1 milione di euro per l’anno 2026 in favore delle camere di commercio italiane all’estero).
Il comma 513, lettera b comporta una minore entrata quantificata in 1.192.697, importo che prudenzialmente si arrotonda a euro 1,2 milioni Venendo meno la correlata previsione di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa dell’importo di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 destinata al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Il comma 514 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e dì potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede:
- l’incremento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- l’incremento di l milione di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per il sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- l’incremento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari (di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
- l’incremento di 500.000 euro, per l'anno 2026, delle risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.
Per le stesse finalità, viene inoltre autorizzato il finanziamento, per il 2026 di:
- 500.000 euro a favore dei Comitati degli italiani all'estero (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- 500.000 euro a favore delle camere di commercio italiane all'estero.
La disposizione in esame interviene anche sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), per quanto riguarda la procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita.
Vengono operati due interventi:
-la legge (all’art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale volontà e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a tale dichiarazione. Attualmente tale dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. L’articolo in esame estende tale termine a tre anni;
- tale dichiarazione viene esclusa dal pagamento del contributo di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall’art. 9 bis, co.2).
Per intendere la disposizione, vale richiamare la stratificazione normativa in cui si colloca.
Infatti qui si novella l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36 del 2025, il quale ha novellato a sua volta l’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (recante “Nuove norme sulla cittadinanza”) introducendovi i commi 1-bis e 1-ter.
Si è entro una disciplina speciale in materia di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide.
Si tratta (posto il riferimento all’articolo 4 della legge n. 91 del 1992) di nuovi casi di acquisto ‘per beneficio di legge’ e non ‘per nascita’: il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si siano verificate le condizioni previste dalla legge.
L’articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia stato – o sia, secondo modifica introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025 – cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Entro tale ordito normativo, la novellazione operata dal decreto-legge n. 36 del 2025 ha introdotto due aggiuntivi commi, il comma 1-bis ed il comma 1-ter. Quest’ultimo stabilisce che il minore straniero o apolide che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, abbia la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.
Ma qui rileva il comma 1-bis (si è detto, dell’articolo 4 della legge n. 91 del 1992, come novellato dal decreto-legge n. 36 del 2025). Esso dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, divenga cittadino italiano al ricorrere di due condizioni.
Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore dichiarino la volontà di acquisto dello status di cittadino da parte del minore.
La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due requisiti alternativi indicati dalle lettere a) e b), e dunque che:
ü successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia (lettera a)); o che
ü la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore, o altrimenti decorrente dalla successiva data in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione (lettera b)).
È quest’ultimo il termine inciso dalla novella, che lo amplia rendendolo (anziché un anno) pari a tre anni, con riferimento alla nascita del minore.
Vi è poi, come detto, l’esclusione dal pagamento del contributo di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall’art. 9 bis, co.2) per le dichiarazioni in esame.
La norma attuale riassegna le risorse risultanti dal contributo (di 250 euro) previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti rivolti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.
Il comma in esame sostituisce questa previsione, autorizzando, per le stesse finalità, la spesa di 1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026.
Con una norma di mero coordinamento viene anche aggiornata la tabella dei diritti consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui al precedente comma 3.
Articolo 1, commi 515-517
(Misure in materia di supplenze brevi)
515. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: « deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;
b) dopo le parole: « docenti» sono inserite le seguenti: « su posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»;
c) la parola: « che» è sostituita dalle seguenti: « . Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti della scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia».
516. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre».
517. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749.
Il comma 515 stabilisce l’obbligo - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell’organico dell’autonomia. Viene inoltre precisato che, invece, per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi.
Il comma 516 interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico. In particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l’oggetto del monitoraggio stesso.
Il comma 517 stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 515, composto di tre lettere, modifica l’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola), riguardante la sostituzione dei docenti assenti.
Nel testo previgente, l’articolo 1, comma 85 citato prevedeva che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della medesima legge n. 107 del 2015 (si tratta degli obiettivi che le istituzioni scolastiche devono perseguire e in funzione delle quali individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia), il dirigente scolastico potesse effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conservava il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Ora, la lettera a) del comma 515 stabilisce che il dirigente scolastico “deve, salvo motivate esigenze di natura didattica” effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La lettera b) specifica che le sostituzioni predette riguardano non più genericamente i “docenti” ma i docenti “su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado” (quindi con esclusione degli insegnanti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria).
La lettera c) aggiunge un ulteriore periodo in base al quale per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.
L’ultimo del comma 85 viene quindi riformulato al fine di confermare la disposizione previgente a norma della quale “il personale dell’organico dell’autonomia” – sia quello utilizzato ai sensi del primo periodo (per la sostituzione dei docenti su posto comune delle scuola secondarie e di primo e secondo grado) che quello utilizzato ai sensi del secondo periodo (per la sostituzione dei docenti su poti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria) - ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Il nuovo testo prevede quindi che, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Il personale dell’organico dell’autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Per effetto delle modifiche sopra illustrate, pertanto, la sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia non è più una facoltà, ma diviene un obbligo in capo al dirigente scolastico. Questo, infatti, deve effettuare le sostituzioni dei docenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia e, cioè, utilizzando personale interno all’istituzione scolastica, a meno che non sussistano motivate esigenze didattiche che impediscano la sostituzione.
Tale previsione non è però generalizzata, dal momento che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e per gli insegnanti della scuola primaria, quella di effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia resta, per il dirigente scolastico, una facoltà.
Resta invariata nella sostanza la clausola finale della disposizione, che tutela il trattamento economico del personale dell’organico dell’autonomia, il quale, anche ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Quanto al conferimento delle supplenze in generale, si ricorda che l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato è disposto secondo le disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale adottata in deroga all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 (che richiede un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze) ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (di recente prorogato con l’articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2025, in corso di conversione). In particolare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 viene in rilievo l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, come modificata dall’ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024).
Le tipologie di supplenze attribuibili, nel dettaglio, sono:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale citata. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’ordinanza ministeriale.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), che qui vengono in rilievo, si utilizzano le graduatorie di istituto. Il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico. La procedura per il conferimento di tali supplenze (dette anche supplenze brevi) è disciplinata dall’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 2024. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2025/2026, si rimanda all’avviso n. 157048 del 9 luglio 2025, recante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A diffuse dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Quanto all’organico dell’autonomia, si rimanda all’apposito box di approfondimento inserito in calce alla scheda di lettura relativa all’articolo 106 della legge in esame.
Il comma 516 interviene sull’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in materia di monitoraggio delle spese per supplenze brevi e saltuarie.
Nel testo previgente, il citato articolo 1, comma 696, stabiliva, al primo periodo, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) provvedeva al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.
Il secondo periodo prevedeva poi che nel caso in cui si verificassero scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fosse autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Ora, la disposizione in esame ha sostituito il primo periodo del menzionato articolo 1, comma 696, prevedendo che il Ministero dell’istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.
Per effetto delle modifiche, quindi:
- il monitoraggio, da trimestrale, diventa quadrimestrale;
- l’oggetto del monitoraggio viene esteso e maggiormente dettagliato, in quanto non riguarda più solo le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, bensì anche le assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale - le relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione.
Rimane poi fermo l’obbligo comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la precisazione che tale comunicazione deve avvenire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.
Resta fermo altresì quanto disposto dal secondo periodo del previgente comma 696, ai sensi del quale, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
In materia di monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie, si segnala che con la nota n. 6961 del 15 settembre 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche di aver reso disponibile, all’interno del sistema informativo SIDI, il nuovo cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie”. Il cruscotto è stato ideato come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di rendere più agevole e trasparente l’attività di rilevazione, consultazione e analisi dei dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie. Il cruscotto rende possibile, attraverso un’interfaccia articolata in tre sezioni principali (Assenze, Contratti, Risorse finanziarie), accedere a informazioni dettagliate, aggiornate e navigabili (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata invece pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo link).
Il comma 517 dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 515, rispetto a quanto osservato nell’anno scolastico 2024/2025, relativi all’anno scolastico in corso, sono destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificato dal comma 516 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 dell’articolo 1 della presente legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Si ricorda che il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) è disciplinato dall’articolo 40 del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/2018. Da ultimo, il medesimo fondo, in base all’articolo 78 Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019/2021, è inoltre alimentato dalle risorse richiamate dal medesimo articolo, che ne ha altresì modificato, in parte, la disciplina.
Il Fondo MOF è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
f) utilizzo delle risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, oggi fondo di valorizzazione del personale scolastico, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (in base al quale le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, già confluite nel MOF, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione);
g) utilizzo delle risorse finalizzate a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali;
h) utilizzo delle risorse finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole;
i) utilizzo delle risorse finalizzate a remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del MOF;
l) altri compensi finanziati a carico del MOF sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.
Il Fondo MOF è ripartito tra le diverse finalità di cui sopra e tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ed il relativo contratto collettivo è stipulato, di norma, con cadenza triennale.
Articolo 1, comma 518
(Fondo per il sostenimento delle spese
per l’acquisto di libri scolastici)
518. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
Il comma 518 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.
Il comma 518 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 518 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al periodo successivo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo in questione, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse.
Quanto alle “altre forme di sostegno” già destinate all’acquisto di libri di testo previste dalla legislazione vigente, si ricorda che l’articolo 27 della legge n. 448 del 1998 dispone, al comma 1, che i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché, al comma 2, che gli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti possono accedere alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni. Inoltre, si ricorda che l’articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono state individuate, in particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999, successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 226 del 4 luglio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 211 del 6 aprile 2006. il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti.
Ogni anno vengono emanati decreti ministeriali per ripartire le risorse alle Regioni. Da ultimo, il decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025 ha provveduto all’erogazione dei fondi alle Regioni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2024-2025.
Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 5 agosto 1999, sia equivalente o inferiore a 15.493,71 euro.
Come si evince dalla tabella A/1 allegata al decreto direttoriale n. 3303 del 3 novembre 2025, il numero di alunni che adempiono all’obbligo scolastico beneficiari per l’anno 2024 è pari a 2.652.725.
Dalla tabella A/2 allegata al medesimo decreto direttoriale, si ricava che gli studenti della scuola secondaria superiore che beneficiano della fornitura, anche in comodato, dei libri di testo, ammontano a 1.456.154.
Si rammenta che l’articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, al comma 5, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dal descritto articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998. Tale autorizzazione di spesa è stata più volte incrementata, da ultimo, di 3 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2025, dall’articolo 14-ter del decreto-legge n. 71 del 2024, di 4 milioni di euro per l’anno 2024 dall’articolo 11 del decreto-legge n. 160 del 2024, e di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dall’articolo 6 del decreto-legge n. 45 del 2025).
Le risorse in questione sono appostate sul capitolo 2043 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.
Articolo 1, comma 519
(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)
519. Per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni.
Il comma 519, prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.
Il comma 519 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 519 stabilisce che per l’anno 2026, alle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura dello stesso contributo sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE e, comunque, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma in esame e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni.
In ordine alle scuole paritarie, si rammenta che la Costituzione, all’articolo 33, commi 3 e 4, stabilisce che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
In tale quadro costituzionale, la legge n. 62 del 2000, all’articolo 1, dopo aver affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definisce le scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.
In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
Il comma 6 dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
Articolo 1, commi 520-526
(Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle
istituzioni scolastiche)
520. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:
« 64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
521. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « triennale» è soppressa.
522. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, alinea, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e dopo la parola: « adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;
b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa».
523. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: « ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
524. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.
525. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
526. Limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Il comma 520 stabilisce che l’organico dell’autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all’interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.
Il comma 521 elimina il riferimento al carattere “triennale” dell’organico dell’autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell’organico.
Il comma 522 stabilisce l’obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l’adozione del decreto di definizione dell’organico e prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia ove la riduzione dell’organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 523 precisa che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche nell’ambito del decreto annuale di determinazione dell’organico di cui sopra.
Il comma 524 stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.
Il comma 525 garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
Il comma 526 chiarisce che, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Il comma 520 interviene sull’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona scuola), sostituendo il comma 64, dedicato alla determinazione dell’organico dell’autonomia.
Preliminarmente, si ricorda che l’organico dell’autonomia è stato istituito dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), la quale all’articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
I commi da 63 a 69 del medesimo articolo 1 fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito box riportato in calce alla presente scheda di lettura.
Nel testo previgente, l’articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 prevedeva che a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, l’organico dell’autonomia venisse determinato su base regionale con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al successivo comma 201.
L’ultimo decreto con il quale è stato determinato, e ripartiti su base regionale, l’organico triennale dell’autonomia, relativamente al triennio costituito dagli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 è il decreto interministeriale n. 201 del 18 ottobre 2023.
Ora, il nuovo comma 64, come modificato dalla disposizione in commento, stabilisce che l’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento, nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si ricorda che il comma 335 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 – su cui si dirà meglio infra in quanto novellato dal comma 3 della disposizione in commento – stabilisce che con decreto annuale del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto; sono definiti il numero delle classi con una data percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana.
L’ultimo decreto adottato ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, relativamente all’anno scolastico 2025/2026, è il decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025.
Si ricorda che il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. L’articolo 12, comma 3, di tale decreto, richiamato dalla disposizione in esame, statuisce che per l’attivazione di nuovi percorsi a indirizzo musicale, la distribuzione dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale tra le regioni tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 10 (ossia il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi a indirizzo fatto da ciascun Ufficio Scolastico Regionale) e, in particolare, del rapporto tra i percorsi a indirizzo musicale e la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado, utilizzando le risorse di organico che annualmente si rendono disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza generare esuberi di personale.
Il comma 521 interviene sull’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo la parola “triennale”.
Nel testo previgente, l’articolo 1, comma 828, della legge di bilancio 2025, nel rimodulare in riduzione la dotazione organica del personale scolastico, al quarto periodo – inciso dalla disposizione in esame – prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente potevano essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria.
La modifica in esame, in coerenza con quella di cui al precedente comma 520, elimina il riferimento al carattere “triennale” dell’organico dell’autonomia.
La relazione illustrativa, in proposito, afferma che la norma “consente che le riduzioni dell’organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale”.
Il comma 522, composto di due lettere, apporta delle modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
In particolare, la lettera a) interviene sul comma 335, che prevede l’adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma.
In particolare, nel testo previgente, il comma 335 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 stabiliva che con decreto annuale del Ministro dell’istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l’insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento;
b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (si tratta delle classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto);
b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.
Ora, la disposizione in commento inserisce un riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell’istruzione e del merito è adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Inoltre, si specifica che il suddetto decreto è da adottare “di norma” entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento.
Per ogni altro aspetto, il comma 335 rimane invariato.
La lettera b) del comma 522 della disposizione in esame incide sul comma 335-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022.
Nel testo previgente, il citato comma 335-bis prescriveva che, a decorrere dall’anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 erano rilevati il numero di classi e il numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 (che riguarda l’adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori).
Ora, la disposizione in esame aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.
Il comma 523 novella l’articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (legge n. 175 del 2022), recante misure per l’attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici.
Nel testo previgente, il comma 1 dell’articolo 26-bis citato disponeva che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 26 (relativo alla riforma degli istituti tecnici), a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, si provvedeva con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all’Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all’Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all’articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici era definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non poteva essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma era introdotta dall’anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall’anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall’anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall’anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall’anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
Ora, la disposizione in commento interviene sul secondo periodo stabilendo che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all’articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze “ovvero nell’ambito del decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” (la norma novellata dalle disposizioni di cui al precedente comma 522).
In proposito, si segnala che è in atto la riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR. Per un approfondimento dettagliato in materia di istituti tecnici si rimanda alla sezione dedicata nel tema web “L’istruzione tecnica e professionale” predisposto dal Servizio studi e presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 524 dell’articolo in esame dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente.
Si ricorda che il decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l’anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Con la nota n. 164875 del 18 luglio 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali, nelle more dell’adozione dello stesso, lo schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026 (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo link).
Lo schema di decreto non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, così come modificato dal decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124.
Il comma 525 della disposizione in commento statuisce che il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (legge n. 106 del 224) mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.
Si tratta, in particolare, ai sensi dell’articolo 11 menzionato dalla norma, dei docenti di cui è disposta, con il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’assegnazione con dedica all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall’applicazione del presente comma. L’assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
Il comma 526 stabilisce che, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
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L’organico dell’autonomia è stato istituito dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), la quale all’articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
I commi da 63 a 69 del medesimo articolo 1 fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.
Il comma 201 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (riguardante la determinazione dell’organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente infra).
Il comma 65 prevede poi che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell’autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Il decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025, adottato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, reca la determinazione per l’anno scolastico 2025/2026 dell’organico del personale docente adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025 è definito inoltre il limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in attuazione dell’articolo 1, commi 344 e 345, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 1, commi 527-528
(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)
527. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-septies, secondo periodo, dopo le parole: « bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194,» sono inserite le seguenti: « fino al suo esaurimento,»;
b) al comma 11-septies, l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 11-septies.1, il secondo periodo è soppresso.
528. Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
Il comma 527 dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017 nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.
Il comma 528 stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
I commi 527-528 intervengono in materia di concorsi per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico.
In particolare, il comma 527 novella l’articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, in materia di proroga di termini in materia di istruzione e merito, prevedendo, con le lettere a) e b) modifiche al comma 11-septies e, con la lettera c), al comma 11-septies.1.
Nel testo previgente, il comma 11-septies stabiliva che i soggetti che avevano sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies (ossia il corso destinato ai partecipanti al concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale per mancato superamento delle prove) sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
Il medesimo comma al secondo periodo stabiliva che le immissioni in ruolo erano effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento.
I periodi successivi stabilivano, tra l’altro, che, in via generale, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami fosse esaurita e rimanessero posti ad esso assegnati, questi andassero ad aggiungersi a quelli assegnati alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies. L’ultimo periodo disponeva che detti posti erano reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Ora, la disposizione in commento, con la lettera a), interviene sul secondo periodo, stabilendo che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 “fino al suo esaurimento” e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento.
La disposizione in esame, inoltre, con la lettera b), sopprime l’ultimo periodo del comma 11-septies, che prevede, come detto, la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies (ossia, si ricorda ancora, del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017).
Il testo previgente del comma 11-septies.1 stabiliva che esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludevano in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvedeva attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del medesimo articolo 5, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo.
Il secondo periodo disponeva poi che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo erano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo.
Ora, la disposizione in esame, con la lettera c), sopprime il secondo periodo appena sopra citato. Pertanto, essa esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017, nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al medesimo concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.
Il comma 528 prevede che le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merio n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in base alla quale il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni), in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dal comma 527 del presente articolo.
529. I finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
530. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 529 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.
531. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
532. In attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca, nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 per l'anno 2026, euro 257.633.003 per l'anno 2027, euro 285.703.366 per l'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.
533. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 532 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Il comma 529 stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il comma 530 prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate. Il comma 531 dispone che, nell’ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il comma 532 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il comma 533 incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Il prospetto riepilogativo allegato alla RT di passaggio presentata alla Camera evidenzia, con riguardo al comma 532, una maggiore spesa pari a € 3,3 mln, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, quale effetto dell’istituzione del Fondo programmazione della ricerca (che include la riprogrammazione delle risorse rinvenienti dalla contestuale abrogazione dei fondi preesistenti). Esso evidenzia inoltre maggiori spese pari a € 259 mln per il 2026, a € 257,6 mln per il 2027 e a € 285,7 mln per il 2028 in termini di saldo netto da finanziare, a € 255,7 mln per il 2026, a € 254,3 mln per il 2027 e a € 282,4 mln per il 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Con riferimento al comma 533, il prospetto riepilogativo allegato alla RT di passaggio presentata alla Camera evidenzia una maggiore spesa, pari a € 150 mln, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.
Come sopra anticipato, il comma 529 stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, delle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.
L’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016 elenca i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
In base all’articolo 2 della L. n. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC).
Il comma 530 prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma sono approvati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell’attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate.
Il comma 531 dispone che, nell’ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell’università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.
Il comma 532 istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 529 e 530, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie:
- di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica);
Tale disposizione prevede che specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca - PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione dell’allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
Il Fondo integrativo speciale per la ricerca è attualmente allocato sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 20.171.366 per il 2026 e a € 1.400.000 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
- di cui all’articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021);
La disposizione citata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Esso ha quindi demandato a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.
In attuazione di tale previsione è stato quindi adottato il DM n. 615 del 19 maggio 2021 (Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”).
Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale è allocato sul capitolo 1812 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 9.499.892 per il 2026.
- di cui all’articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 176/2021);
L'articolo 61 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per la scienza (FIS), più volte rideterminato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.
L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è stata demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l’art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. L’art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023 mentre l’art. 1, comma 3, lett. c), del D.L. n. 90/2025 (L. 109/2025) ne ha disposto una riduzione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.
Il Fondo è allocato sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 375.259.468 per il 2026.
- di cui all’articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022);
Il Fondo italiano per le scienze applicate - FISA, allocato sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 241.015.875 per il 2026, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
- di cui all’articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
La disposizione sopra richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è allocato sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un importo pari a € 86.865.377 in conto residui e a € 393.500 in termini di competenza e di cassa per il 2026, a € 4.040.000 in termini di competenza e di cassa per il 2027 e a € 7.780.000 in termini di competenza e di cassa per il 2028.
Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica -finanziamento progetti di cooperazione internazionale è invece allocato sul capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (tabella n. 11), con un importo pari a € 25.892.481 in conto residui e a € 1.103.649 in termini di competenza e di cassa per il 2026 e a € 10 mln in termini di competenza e di cassa per il 2028.
La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a:
- euro 259.029.354 nell’anno 2026;
- euro 257.633.003 nell’anno 2027;
- euro 285.703.366 nell’anno 2028;
- euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
- euro 687.830.876 per l’anno 2031;
- euro 483.767.121 annui a decorrere dall’anno 2032.
Il comma 533 incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).
Articolo 1, comma 534
(Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)
534. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026.
Il comma 534 rifinanzia di 300.000 euro per l’anno 2026 la spesa da destinare all’università degli studi di Roma “Tor Vergata” per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale.
Il comma 534 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 300.000 euro per l’anno 2026.
Il comma 534 rifinanzia, per una somma pari a 300.000 euro per l’anno 2026, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 105, comma 3-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi della quale, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, nonché per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l’anno 2022, erano destinati 300.000 euro all’università degli studi di Roma “Tor Vergata” per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale.
Articolo 1, comma 535
(Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)
535. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 535 rifinanzia, per il 2026, di 3 milioni di euro il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate.
Il prospetto riepilogativo allegato alla RT di passaggio presentata alla Camera evidenzia una maggiore spesa, pari a € 3 mln, per il 2026, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.
Più nel dettaglio, la disposizione in esame rifinanzia di 3 milioni di euro per il 2026 il Fondo per l'Erasmus italiano, istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).
Il comma 5-bis dell’art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.
Ai sensi del comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), i contributi erogati a valere sul Fondo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Il comma 314, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio.
Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 548 del 28 marzo 2024 ha disciplinato, in prima applicazione, le modalità di utilizzo del fondo per il programma di mobilità denominato “Erasmus italiano” per il 2024. Sono finanziabili le borse di studio dei programmi di mobilità previsti tra corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, previsti dalle convenzioni di cui all’art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 stipulate tra atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni potranno prevedere l’inizio dei programmi di mobilità dall’avvio dell’anno accademico 2024/2025. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l’interdisciplinarietà e la flessibilità dell’offerta formativa, rafforzando l’integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le convenzioni dovranno necessariamente indicare: a) Il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo potrà ospitare; b) I corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; c) La durata del programma di mobilità (da 3 a 6 mesi); d) L’importo della borsa di studio; e) Il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.
L’ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L’ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare è la sede amministrativa dell’ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di 6 mesi.
All’esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l’importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, in prima applicazione, entro il 6 settembre 2024 (poi differito al 4 ottobre 2024 dal Decreto Ministeriale n. 1115 del 31 luglio 2024) e, successivamente, entro il 30 giugno, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili. Il MUR, considerato l’importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l’intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell’incidenza del numero delle richieste dell’ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L’università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l’ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.
Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l’università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l’anno precedente. La borsa di studio è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.
Le risorse per l’esercizio finanziario 2024, pari a complessivi € 3.000.000, a valere sulla disponibilità del capitolo 1830/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca, sono state ripartite tra le università dal DD n. 1734 del 14 novembre 2024.
Per l’anno 2025 le modalità di utilizzo del Fondo per l’Erasmus italiano sono state disciplinate dal DM n. 397 del 16 maggio 2025, il quale stabilisce che il programma di mobilità interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l’interdisciplinarietà e la flessibilità dell’offerta formativa, rafforzando l’integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero: a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi); c) l’importo della borsa di studio; d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea – che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità. L’ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L’ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell’ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.
Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l’università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l’anno precedente. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.
All’esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l’importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’università e della ricerca. Il MUR, considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l’esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l’intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell’incidenza del numero delle richieste dell’ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L’università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l’ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute. L’università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’università e della ricerca.
Articolo 1, commi 536-537
(Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)
536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.
537. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.
I commi 536 e 537 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell’ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d’odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo.
Nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura), l’onere, derivante dalla costituzione del Fondo e relativo, come detto, al solo anno 2026, è arrotondato a 0,2 milioni di euro.
Il comma 537 demanda a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo in oggetto, per l’organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche intesi al raggiungimento delle finalità summenzionate.
Articolo 1, commi 538-549
(“Bonus valore cultura”)
538. A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato « Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
539. II Bonus Valore Cultura è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
540. Il Bonus Valore Cultura è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il Bonus Valore Cultura non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
541. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 540.
542. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 541. Degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.
543. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del Bonus Valore Cultura e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
544. Nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
545. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025».
546. Al comma 357-sexies dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla trasmissione della fattura» sono inserite le seguenti: « e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture».
547. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il Bonus Valore Cultura, ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
548. Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del Bonus Valore Cultura, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
549. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.
I commi da 538 a 549 istituiscono un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura», finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».
I commi in esame producono effetti, in termini di maggiori spese, pari a 180,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. A tali oneri si fa fronte con le minori spese derivanti dalla soppressione, a partire da tale anno, della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito»
La disposizione in esame, composta da dodici commi, istituisce, a decorrere dal 2027, il «Bonus valore cultura», in sostituzione delle vigenti «Carta della cultura giovani» e «Carta del merito» di cui ai commi 357 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 243 (legge di bilancio 2022).
Il comma 538 stabilisce che a decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura» ai soggetti che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Il successivo comma 539 prevede che il bonus sia assegnato attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all’articolo 1, comma 413 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e dispone che esso consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.
Quanto alla previsione in base alla quale il bonus è assegnato attraverso la Carta nazionale giovani di cui all’articolo 1, comma 413 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Tale disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)».
Il successivo comma 414 stabilisce che con decreto dell’allora Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN). Il decreto in questione è il decreto ministeriale 27 febbraio 2020.
La Carta giovani nazionale è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione digitale ed ecologica. Essa è uno strumento digitale, aderente al circuito di EYCA European Youth Card Association, cui è possibile accedere registrandosi attraverso l’APP IO, al fine di poter usufruire di particolari agevolazioni nell’acquisto o nell’accesso a beni, servizi od iniziative in settori compatibili con lo spirito e le finalità del Programma “Carta giovani nazionale”.
Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, individua operatori economici, fornitori di beni o servizi a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma della “Carta giovani nazionale” (CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull’APP IO. Gli operatori che manifestano il proprio interesse, aderendo al Programma, si impegnano a riconoscere ai giovani beneficiari della CGN, opportunità, agevolazioni economiche appositamente dedicate o comunque più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori ritenuti dal Dipartimento compatibili con lo spirito e le finalità dell’iniziativa, quali, a titolo esemplificativo: formazione, istruzione, trasporti, mobilità condivisa e sostenibile, energia, cultura, spettacolo, settore informatico e digitale, telecomunicazioni, turismo, sport, orientamento, inserimento lavorativo, salute e benessere, servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi a sostegno delle famiglie.
Per l’anno 2025, la documentazione di riferimento è pubblicata sulla pagina istituzionale (decreto dipartimentale n. 195 del 2025 e avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse). Attualmente, come si legge sul sito, sono 159 i Partner convenzionati con Carta Giovani Nazionale e 179 le opportunità/agevolazioni visibili in App IO/CGN.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2025-2027 esisteva, per sola memoria (e quindi con dotazione nulla) un capitolo, il numero 1600, denominato Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per la Carta giovani nazionale, corrispondente al capitolo 892 del bilancio autonomo della Presidenza, di competenza del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale.
Il comma 540 stabilisce che il bonus sopra illustrato è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il bonus sopracitato non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il comma 542 prevede che il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell’utilizzo del Bonus valore cultura, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Il secondo periodo del comma recita che dei risultati delle analisi realizzate nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 dell’articolo di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), si tiene conto ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 541 sopra illustrato. Degli esiti del monitoraggio semestrale di cui al primo periodo si tiene invece conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.
Coerentemente con tale evoluzione, la riformulazione del comma 541 di cui si è dato conto sopra inserisce tra le istituzioni concertanti il decreto attuativo, anche il Ministro per lo sport e i giovani.
Tuttavia, tra i contenuti del decreto attuativo in questione non figura il riferimento, che invece si configura come necessario alla luce del fatto che la competenza in ordine al monitoraggio dell’utilizzo della carta resta in capo ad un soggetto diverso da quello che la assegnerà concretamente, alle modalità di condivisione dei dati necessari a tali attività di monitoraggio.
Ai sensi del comma 543, si prevede che il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento del «Bonus valore cultura», e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché, in via cautelare, alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
Il successivo comma 544 dispone che nei casi di violazione di cui al comma 543, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme sulle sanzioni amministrative previste dal capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma prosegue disponendo altresì che il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Si segnala che il commento della disciplina recata dai commi 545 e 546 del presente articolo sarà esposta in calce alla scheda, congiuntamente al commento della disciplina recata dal comma 549, in ragione del fatto che tutti e tre i commi citati recano novelle alle disposizioni vigenti in materia di «Carta della cultura giovani» e «Carta del merito».
Il comma 547 prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare il «Bonus valore cultura», ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
Il comma 548 stabilisce che il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un’apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo del «Bonus valore cultura», per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante la disciplina delle funzioni e dei compiti svolti dalla Guardia di Finanza.
Come preannunciato, i commi 545, 546 e 549 intervengono invece sulla disciplina attualmente vigente della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui ai commi 357 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per l’anno 2022).
Per una analisi delle differenze tra le due carte citate e il neoistituito Bonus valore cultura, si rinvia all’apposito approfondimento in calce alla scheda.
Il comma 545 interviene in particolare sul comma 357 il quale istituisce, a decorrere dal 2023, la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» quali strumento di sostegno all’acquisto di materiali e di contenuti culturali, in favore, rispettivamente, di tutti i neodiciottenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (Carta della cultura giovani), e di tutti i neodiplomati della scuola secondaria che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi (Carta del merito).
Ora, la norma in commento modifica tale disciplina, incidendo sull’arco temporale di applicazione e di utilizzo dei suddetti strumenti di sostegno. La norma novellante prevede, infatti, che le carte sopracitate possono essere utilizzate a partire dall’anno 2023 e fino all’anno 2026, ed aggiunge la previsione in base alla quale, tale disciplina trova applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025.
Tali novelle si pongono in coerenza con l’istituzione del nuovo Bonus valore cultura, che è configurato dai precedenti commi in sostituzione delle predette carte, e cioè a decorrere dal 2027 e in favore dei soggetti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, a partire dall’anno 2026.
Il successivo comma 546 modifica la disciplina recata al comma 357-sexies dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234. Tale norma prevedeva, nel testo previgente, che i soggetti presso i quali era possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», ai fini del pagamento del credito maturato, erano tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
La norma di odierno esame, tra gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti sopracitati, aggiunge, ai fini del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, un riferimento ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture.
Infine, il comma 549 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i commi 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 dell’articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.
Si tratta di altre disposizioni che recano la disciplina del funzionamento della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», anche in riguardo alle risorse stanziate: esse vengono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2027 poiché è a decorrere da tale data che, come si è detto, le citate carte saranno sostituite dal Bonus valore cultura introdotto dai commi sopra descritti. In particolare, la disciplina recata, in relazione alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito dai cinque commi abrogati corrisponde (in termini sostanzialmente identici dal punto di vista testuale) a quella recata, in relazione al neoistituito Bonus valore cultura, rispettivamente ai commi 540, 541, 543, 544 e 548 dell’articolo in commento.
Il “Bonus valore cultura” andrà quindi a sostituire, a decorrere dal 1°gennaio 2027, la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito». Tali carte, volte a sostenere l’arricchimento culturale dei giovani e cumulabili tra loro, sono state previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022), che ha a tal fine novellato l’articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), fino ad allora disciplinante un precedente strumento di sostegno, il Bonus cultura 18app, a sua volta sostituito dalle carte oggi esistenti.
Più in particolare, la «Carta della cultura giovani», è concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
La «Carta del merito», è invece concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.
Ora, le differenze che si riscontrano tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e la disciplina introdotta dalle disposizioni in commento in relazione al nuovo Bonus valore cultura, sono le seguenti:
- il beneficio economico erogato con il Bonus valore cultura è riconosciuto a tutti i giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma di istruzione secondaria superiore, senza prevedere il soddisfacimento di requisiti economici (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata ai neo-diciottenni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, a prescindere dal fatto che si siano o meno diplomati) e senza prevedere il soddisfacimento di requisiti di merito (come accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l’incentivo economico ai soli diplomati che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode);
- si prevede che all’assegnazione concreta del bonus si proceda attraverso la Carta giovani nazionale, gestita dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- si introduce un meccanismo di monitoraggio semestrale delle spese e dell’utilizzo del Bonus valore cultura, effettuato dal Ministero della cultura, sul quale grava l’onere di trasmettere le risultanze del controllo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre.
Non si ravvisano, invece, innovazioni in relazione all’elenco di possibili materiali, prodotti e contenuti culturali acquistabili.
§
La relazione tecnica segnala che le risorse per il finanziamento della Carta cultura giovani e della Carta del merito sono appostate al capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che agli oneri previsti per l’introduzione del nuovo strumento di sostegno si provvede mediante le minori spese derivanti dall’abrogazione delle disposizioni concernenti la due carte oggi esistenti, pari a euro 180.499.714.
Articolo 1, comma 550
(Interventi nella città di Matera)
550. Per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata « Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026» è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, sentito il sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché gli interventi di cui al primo periodo.
Il comma 550 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi nella città di Matera designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026».
Il comma 550 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 550 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»
La norma prosegue demanda ad uno o più decreti del Ministro della cultura da emanarsi, sentito il Sindaco di Matera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione in parola nonché degli interventi di cui al primo periodo.
La designazione di Matera «Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026» rientra nell’ambito dell’iniziativa “Mediterranean Capitals of Culture & Dialogue” promossa dall’Unione per il Mediterraneo (UfM) insieme alla Fondazione Anna Lindh.
Nel febbraio 2022, nell’ambito del “Forum des Mondes Méditerranéens”, oltre 200 giovani rappresentanti della società civile provenienti da oltre 20 paesi hanno presentato ai decisori politici le loro raccomandazioni per un Mediterraneo più sostenibile, inclusivo e integrato. Tra queste, è stata avanzata la proposta di creare un evento mediterraneo che si svolga nell'arco di un anno intero, conferendo a una città mediterranea la designazione di Capitale del Mediterraneo.
Nella Dichiarazione del 17 giugno 2022 a Napoli, i Ministri della Cultura della regione euromediterranea hanno espresso l’idea di “promuovere nuove iniziative congiunte per favorire lo sviluppo e la rigenerazione guidati dalla cultura, inclusa l’istituzione di una Capitale della Cultura Mediterranea, sul modello della Capitale Europea della Cultura, in coordinamento con il SEAE (Servizio europeo per l’azione esterna) e con l’Unione per il Mediterraneo, e tenendo conto di iniziative analoghe, tra cui il programma della Capitale Africana della Cultura e quello delle Capitali della Cultura Araba”.
Sulla base di tale appello e in considerazione delle raccomandazioni della società civile espresse in occasione del “Forum des Mondes Méditerranéens”, nell’ambito del 7º Forum Regionale dell’Unione per il Mediterraneo, i 43 Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo hanno approvato all’unanimità l’iniziativa "Capitali mediterranee della cultura e del dialogo" per promuovere ulteriormente la diversità e l'identità condivisa del Mediterraneo e contribuire a una migliore comprensione reciproca dei suoi popoli.
Nell'ambito di tale iniziativa, i 43 Stati membri, (i 27 Stati Membri dell’UE e 16 Paesi partner Mediterranei del nord Africa, dell’Asia occidentale e dell’Europa meridionale), designano ogni anno due città, una della sponda Nord e una della Sponda Sud del Mediterraneo. Nell’ambito della prima edizione 2025, Tirana e Alessandria sono state selezionate come le prime città a incarnare questa visione euro-mediterranea condivisa. Nel 2026, sono state selezionate Matera e Tetouan (Marocco). La candidatura di Matera è stata promossa dal Comune con il supporto della Fondazione Matera Basilicata 2019. La città lucana svilupperà il programma culturale progetto intitolato “Terre Immerse”, un progetto che, ispirato alle profonde connessioni storiche e culturali del Mediterraneo, celebra il patrimonio di inclusività e dialogo della città. Il programma prevede eventi lungo tutto il 2026, tra cui una celebrazione inaugurale, quattro grandi eventi itineranti nel Sud Italia, residenze artistiche e incontri internazionali. Un ruolo centrale sarà svolto dalla collaborazione con Tetouan e dalle attività che coinvolgeranno la società civile, i giovani e le famiglie. Questa iniziativa rappresenta la continuità del progetto Matera Capitale europea della cultura 2019, ampliando il suo impatto verso il Mediterraneo e sottolineando il ruolo della città come ponte tra culture e identità.
L’evento culminerà il 28 novembre 2026 con la Giornata del Mediterraneo, simbolo dell’unione e dello scambio tra le sponde del mar Mediterraneo.
Articolo 1, commi 551 e 552
(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)
551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
I commi 551 e 552 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.
I commi 551 e 552 producono effetti, in termini di maggiori spese, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 551 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.
Il comma 552 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. Il Sistema museale nazionale è finalizzato:
- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case-museo, i musei demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universitari, le aree e i parchi archeologici;
- a favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche.
La Direzione generale Musei del Ministero della cultura predispone e pubblica un apposito elenco recante l'indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale nazionale e ne cura l'aggiornamento.
Il citato decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 reca in allegato i Livelli uniformi di qualità per i musei e dispone che presso la Direzione generale operi la commissione per il Sistema museale nazionale, con compiti di proposta in ordine allo sviluppo e la promozione del sistema e di aggiornamento e verifica dei livelli di qualità richiesti, anche in sede di accreditamento. Di quest’ultimo si occupano, su istanza del museo o luogo della cultura non statale interessato, appositi organismi istituiti in ciascuna regione.
Le prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale sono state dettate dal decreto ministeriale del 20 giugno 2018.
Quanto al Piano Olivetti per la cultura, esso è adottato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, con le seguenti finalità:
- favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
- promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore;
- promuovere la produzione culturale e artistica giovanile;
- valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
- promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini e la rimozione degli ostacoli che limitano l’effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;
- promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, o da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;
- tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione;
- promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo;
- promuovere e valorizzare il cinema e il settore audiovisivo;
- promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l’alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all’interno degli spazi bibliotecari.
Il Piano di cui al comma 1 deve essere adottato con un decreto Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Presso l'ufficio di gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale avente funzioni di supporto alle attività svolte ai fini dell'attuazione del piano.
Articolo 1, comma 553
(Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione)
553. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di erogare un contributo di pari importo a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione.
Il comma 553 stanzia 5 milioni di euro per l’anno 2028 in favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.
Il comma 553 produce effetti, in termini di maggiori spese, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2028.
Il comma 553 incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 87, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 di 5 milioni di euro per l’anno 2028 al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.
Il Teatro alla Scala, come si legge sul sito, venne costruito sulle ceneri del Teatro Ducale nel 1776 per volontà dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria e venne inaugurato nel 1778. Il nome deriva dal luogo sul quale il teatro fu edificato, su progetto dell’architetto neoclassico Giuseppe Piermarini: il sito della chiesa di Santa Maria alla Scala.
Il Teatro, fino agli anni Novanta era qualificato come ente autonomo lirico avente personalità giuridica di diritto pubblico. Questa qualificazione è mutata profondamente con la riforma organica del settore lirico-sinfonico attuata con il decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996. Tale decreto ha disposto la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza gestionale, pur mantenendo il sostegno e il controllo pubblico.
In attuazione di tale riforma, il Teatro alla Scala è stato trasformato nella Fondazione Teatro alla Scala, acquisendo personalità giuridica di diritto privato. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, che esercita poteri di indirizzo e controllo.
Sotto il profilo organizzativo, la governance della Fondazione è disciplinata dallo statuto, adottato nel rispetto dei principi fissati dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996. Gli organi fondamentali sono il Presidente, il Sovrintendente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.
Per un approfondimento sulla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, si rimanda alla consultazione del tema web pubblicato sul sito della Camera dei deputati.
Con riferimento alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, comma 87, essa costituisce la base giuridica del riconoscimento di risorse aggiuntive alle fondazioni lirico-sinfoniche rispetto a quelle di cui al fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (l’attuale fondo per lo spettacolo dal vivo – FNSV), prevedendo che la ripartizione di tali risorse sia effettuata con decreto dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali.
Una parte di tali risorse è espressamente stanziata per le specifiche finalità di cui all’articolo 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ai sensi del quale il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.
Le predette risorse sono appostate al capitolo 6652, piano gestionale 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e, come risulta dal decreto ministeriale di assegnazione delle risorse n. 6 del 14 gennaio 2025, per l’anno 2025 ammontavano a 2.284.415 euro.
Quanto ai contributi ordinari, posti invece a carico del sopra citato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), si segnala che, come risulta dal decreto direttoriale n. 889 del 9 luglio 2025, di assegnazione dei relativi fondi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2025, al Teatro della Scala solo stati assegnati 32.67.548,02 euro.
Articolo 1, comma 554
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)
554. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre»;
c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: « per un importo» fino a: « al presente articolo,» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: « di 30 milioni» fino a: « dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5»;
e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: « di 10 milioni» fino a: « dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,».
Il comma 554 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all’audiovisivo. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo che passa da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; l’introduzione di un sistema di monitoraggio trimestrale sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto; l’eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Sulla base di quanto riportato dal prospetto degli effetti finanziari, il comma 554 produce effetti, in termini di minori spese in conto capitale, pari a 90 milioni per l’anno 2026, e a 200 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Di tali importi è infatti ridotta la dotazione minima annuale del Fondo del cinema e dell’audiovisivo.
La disposizione in esame, composta da un unico comma a sua volta suddiviso in cinque lettere, interviene sulla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell’audiovisivo, modificandone, in particolare, le seguenti disposizioni normative: articolo 13 (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), articolo 21 (recante disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), articolo 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), articolo 28 (recante la disciplina del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e l’articolo 29 (recante la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).
Per una puntuale verifica delle modifiche introdotte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.
In via preliminare, si ricorda che la legge n. 220 del 2016, è stata oggetto di significative modifiche in occasione delle ultime due leggi di bilancio, ed in particolare ad opera dell’articolo 1, comma 54, della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, qui il dossier) e dell’articolo 1, comma 869, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024, qui il dossier).
Nel dettaglio, la lettera a) della disposizione in commento, suddivisa a sua volta nei numeri 1) e 2), modifica l’articolo 13, commi 2 e 5, della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).
La norma novellata dispone che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 12 della medesima legge, riguardanti gli incentivi e le agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), i contributi automatici (articoli da 23 a 25), i contributi selettivi (articolo 26) e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).
La dotazione del Fondo, che a decorrere dal 2024 non poteva comunque essere inferiore a 700 milioni di euro annui, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017.
Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.
Le risorse stanziate per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento dello stesso Fondo.
Si ricorda che la disciplina concernente la dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.
Inizialmente, la norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:
- la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), l’ha innalzato a 640 milioni di euro annui dal 2021;
- legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l’ha ulteriormente innalzato a 750 milioni di euro annui dal 2022;
- la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l’ha ridotto a 700 milioni di euro annui dal 2024.
Il Fondo è allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
Per quanto riguarda il riparto del Fondo, per quello relativo all’anno 2025 si veda il decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025.
Ora, venendo alle modifiche introdotte dall’articolo in commento alla lettera a), esse riguardano l’articolo 13 appena illustrato, ed in particolare i commi 2 e 5.
Più precisamente, la novella introdotta dalla lettera a), numero 1), incide sull’articolo 13, comma 2 e riduce la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, che da un ammontare comunque non inferiore a 700 milioni di euro annui, come previsto nel testo vigente, passa ad un ammontare comunque non inferiore a 610 milioni di euro annui per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
La novella introdotta dalla lettera a), numero 2), sostituisce il comma 5 del citato articolo 13. Nella nuova versione del comma proposta dall’intervento in commento, resta confermato che al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi si provvede con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, ma risulta espunta la norma che assicura che l'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1), non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Nel nuovo testo proposto, si demanda al decreto di cui al primo periodo il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, concernenti gli incentivi e le agevolazioni fiscali (articoli da 15 a 22), al fine del rispetto del limite di spesa.
Quindi: da una parte vengono rimossi i limiti minimi e massimi di cui il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo ha dovuto sinora tenere conto in ordine alle risorse da riservare ai contributi selettivi e per la promozione; dall’altra si introduce un riferimento espresso all’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa in riguardo agli incentivi e alle agevolazioni fiscali.
Per quanto concerne i contributi selettivi disciplinati al citato articolo 26 della legge 220 del 2016, si ricorda che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.
I contributi in questione, erogati a fondo perduto, sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto ministeriale acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, , e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell’opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il decreto ministeriale n. 345 dell’8 ottobre 2024.
Per quanto riguarda i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27, comma 1 della legge 220 del 2016, si rinvia a quanto esposto infra, in commento alla lettera c)
La lettera b) della disposizione in commento, a sua volta suddivisa nei numeri 1) e 2), come sopra ricordato, interviene sull’articolo 21 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta modificandone, in particolare, il comma 1 e introducendo un nuovo comma, il comma 1-bis.
I crediti di imposta cui si riferisce l’articolo 21 riguardano quelli rivolti alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).
Nel dettaglio, la lettera b), numero 1) modifica il comma 1 dell’articolo 21, il quale, nel testo previgente disponeva che i crediti d'imposta, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19 (concernenti, rispettivamente, il credito di imposta per le imprese di produzione e per le impese di produzione italiane operanti in Italia e con manodopera italiana ma su commissione di produzioni estere), fossero riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Ai sensi del medesimo comma, con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
Ora, la disposizione in esame sostituisce il primo periodo del comma 1 dell’articolo 21 appena illustrato, prevedendo che il decreto di riparto di cui all’articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta (articoli 15-20).
La norma prosegue prevedendo che - fermo restando che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento, e che lo stesso provvedimento può essere modificato in corso d’anno - qualora, per il credito d’imposta di cui all’articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i crediti di imposta (articoli 15 a 20) sopra riepilogati.
Con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 19, la norma novellante stabilisce inoltre che, qualora si rendesse necessario aumentare il massimale specifico destinato a tale tipologia di credito di imposta, l’incremento non può comunque superare il limite massimo complessivo di risorse previsto per i crediti di imposta e stabilito nel predetto decreto di riparto.
Su tale novella, la relazione tecnica precisa che le modifiche poste in essere sono volte a garantire l’adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016 nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al credito d’imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all’articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l’incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.
In via generale, si ricorda che il credito di imposta rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.
Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del tax credit è contenuta negli articoli da 15 a 22.
Il citato articolo 21, comma 5, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit”, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.
In particolare, tali decreti devono individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
L’articolo 15 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa è il decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225, come modificato dal decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025.
L’impresa di produzione è definita dal decreto come l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore. Le diverse tipologie di opere eleggibili al credito di imposta sono: opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d’animazione, cortometraggi e videoclip.
Le altre tipologie di credito di imposta, diverse dalla produzione, sono disciplinate agli articoli dal 16 al 20 della legge 220 del 2016. La norma di rango secondario che in attuazione del più volte citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa di dettaglio delle diverse tipologie di credito di imposta appena menzionate, è il decreto interministeriale n. 152 del 2021. Tale decreto stabilisce le disposizioni applicative per i seguenti incentivi fiscali:
- il credito di imposta per le imprese di distribuzione disciplinato dall’articolo 16. L’impresa di distribuzione ha come oggetto e svolge prevalentemente l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono: i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all’estero e tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all’estero.
- il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, disciplinato dall’articolo 17, comma 1. Il citato decreto interministeriale definisce tali, le imprese che hanno sede legale e domicilio fiscale in Italia o sono soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. Il credito d'imposta spetta per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;
- il credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, disciplinato dall’articolo 18; Il beneficio fiscale è riconosciuto alle medesime imprese di cui all’articolo 17 per potenziare l’offerta cinematografica, ossia per la programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parete del pubblico.
- il credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, disciplinato dall’articolo 19. Tale tipologia di credito di imposta è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. L’attività di post-produzione è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di essa, non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.
- il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, disciplinato dall’articolo 20. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo. Tali imprese sono i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Il credito di imposta è riconosciuto per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.
La lettera b), numero 2), dopo il comma 1, aggiunge un’altra previsione normativa, il comma 1-bis, il quale prevede che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 13, comma 5, concernenti il decreto di riparto delle risorse del Fondo, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d’imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.
La lettera c) interviene sull’articolo 27 recante, come sopra ricordato, la disciplina in materia di contributi per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Nello specifico, la modifica normativa interessa la lettera i) dell’articolo 27, comma 1.
L’articolo 27, comma 1, prevede che i contributi per la promozione sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
f) sostenere la programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere l’attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell’ambito dell’esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) novellata dalla presente disposizione, si veda subito infra.
I commi successivi della norma in esame prevedono che le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.
Con decreto del Ministro sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità previste al comma 1.
La disciplina contenuta nell’articolo 27, comma 1, lettera i), modificata dalla norma in commento, nel testo previgente, stabiliva che il Ministero, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 30 per cento del Fondo, oggi previsto, per i contributi di cui all'articolo 26 e 27, primo comma, concedesse contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Ora, la norma novellante sopprime la disciplina che attualmente prevede il vincolo di spesa pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo da destinare alle finalità sopra elencate.
La lettera d) della disposizione in commento interviene sull’articolo 28, dedicato al Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.
La norma in questione nel testo previgente, al comma 1 stabiliva che per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, fosse costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.
L’ultima modifica recata dalla disposizione in commento, di tenore analogo a quella appena illustrata, riguarda l’articolo 29 che reca la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Tale norma, nella formulazione previgente, prevedeva che al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale fosse costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto concernente le disposizioni applicative, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
Ora, la norma novellante modifica la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, stabilendo che per tale finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all’articolo 13, comma 5.
Sul punto, come si evince anche dalla lettura della relazione tecnica, le modifiche normative che incidono sugli articoli 27, 28 e 29 sopra illustrate, sono tutte accumunate dalla circostanza che si procede alla soppressione dei vincoli di spesa minimi precedentemente previsti. Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva riguardante la dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
In ordine alla ratio complessiva delle disposizioni in commento, la relazione illustrativa afferma che essa è tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla rimessione al decreto ministeriale di riparto del Fondo dell’an e del quantum dei contributi.
Sul fronte degli incentivi fiscali, invece, le novelle in commento sembrano andare nella direzione opposta, quella di evitare che il limite complessivo di spesa posto dal decreto di riparto per tale forma di sostegno venga superato.
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016) |
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| Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 554, della legge di bilancio per il 2026 |
| Artt. da 1 a 12 (Omissis) |
Identici. |
| Art. 13 |
Art. 13 |
| 1. Identico. |
|
| 2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 610 milioni di euro annui per l’anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
| 3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. |
3. Identico. |
| 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
4. Identico. |
| 5.Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa. |
|
| 5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. |
5-bis. Identico: |
| 6.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. |
6. Identico |
| Artt. da 14 a 20 (Omissis) |
Identici. |
| Art. 21 |
Art. 21 |
| 1. Il decreto di cui all’articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall’ultimo periodo, qualora, per il credito d’imposta di cui all’articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno. |
|
| 1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre. |
|
| 2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
2. identico |
| 3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
3. identico |
| 4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. |
4.identico |
| 5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie. |
5. identico |
| 5-bis. Identico |
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| 5-ter. Identico |
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| 6. Identico |
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| Artt. da 22 a 26 (Omissis) |
Identici. |
| Art. 27 |
Art. 27 |
| 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. |
1.Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a: a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7; f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione; g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica; h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo; i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. |
| 2. Identico. |
|
| 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter. |
2-bis. Identico. |
| 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
2-ter. Identico. |
| 3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì: a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC); b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema; c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale; d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli. |
3. Identico. |
| 4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. |
4. identico |
| 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. |
4-bis. Identico |
| 4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. |
4-ter. Identico |
| Art. 28 |
Art. 28 |
| 1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. |
1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. |
| 2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata. |
2.identico |
| 3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. |
3.identico |
| 4.Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. |
4.identico |
| 5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. |
5.identico |
| Art. 29 |
Art. 29 |
| 1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
| 2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. |
2. Identico |
| 3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge. |
3. Identico |
| 4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. |
4. Identico |
Articolo 1, commi 555-558
(Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio
nel territorio nazionale)
555. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.
556. Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di cui al comma 557.
557. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.
558. I contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.
I commi 555-558 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di ridurre l’esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l’introduzione di misure specifiche (comma 555). Le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori (comma 556). Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 557 e 558).
Il comma 555 comporta un onere complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2026.
I commi 556, 557 e 558 non comportano effetti finanziari.
Il comma 555, al fine di ridurre l’esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l’introduzione di misure specifiche, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 556 stabilisce che le risorse di cui al comma 555 sono destinate al riconoscimento di contributi (non più espressamente destinati a soggetti privati, come previsto nel testo iniziale del disegno di legge) finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 557.
Il comma 557 dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 555.
Il comma 558 precisa che i contributi di cui al comma 556 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.
Articolo 1, commi 559-562
(Disposizioni concernente il Comune de L’Aquila e altri
comuni del cratere sismico 2009)
559. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
560. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
561. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
562. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».
I commi 559-562 dell’articolo 1, prevedono interventi in favore del Comune de L’Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009.
L’articolo 1, comma 559, prevede interventi pari a 2,85 milioni di euro per l’anno 2026.
L’articolo 1, comma 560, prevede interventi pari a 1,5 milioni di euro.
L’articolo 1, comma 561, prevede interventi pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026
L’articolo 1, comma 562, comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 559 dell’articolo 1 prevede la proroga dell’efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fino all'anno 2026, autorizzando a tal fine la spesa di 2,85 milioni di euro per l’anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell’Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
Il comma 560 innalza il limite massimo di spesa di 1 milione di euro, previsto per l’anno 2026, al limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al Comune di L’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato.
Il comma 561 prevede che per le finalità connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 562 prevede modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. In particolare:
a) al comma 2, sesto periodo, in sostituzione di quanto previsto, è assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che prevede che per l’anno 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo (relativo alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e riassegnazione del relativo personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, nonché per la possibilità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere possa, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi) è riconosciuto nella misura di 500.000 euro.
Articolo 1, commi 563-568
(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori
dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)
563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.
564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:
a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.
565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
566. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.
567. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
568. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al comma 563 del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
I commi 563-568 recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, che prevedono:
- l’applicazione della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi (comma 563);
- che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti (comma 564);
- la dichiarazione del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (comma 565);
- la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all’attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione (comma 566);
- disposizioni in merito ai poteri del Commissario straordinario (comma 567);
- l’applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori in questione (comma 568).
L’articolo 1, commi 563-568 prevede interventi pari a un importo di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 563 dispone l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Emilia Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 649).
Il citato articolo 1, comma 649, della Legge di bilancio 2025 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 22 maggio 2012 e con la delibera del 30 maggio 2012. Gli eventi sismici in parola hanno colpito territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Rilevanti interventi sono stati disposti e disciplinati dal D.L. 74/2012, ad essi dedicato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web della Camera dei deputati.
Per l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), si veda l’approfondimento seguente.
Il comma 564 prescrive che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, attualmente Commissario delegato per il periodo dell’emergenza (come disposto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012), trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:
a) l’indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;
b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
c) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi, pendenti alla data di cessazione dello stato di emergenza, relativi al processo di ricostruzione come definito al comma 5;
d) pendenti alla data di cessazione dello stato d’emergenza, relativi al processo di ricostruzione.
Il comma 565 dichiara lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli eventi sismici citati, per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (legge 199/2025).
Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale costituisce il presupposto per l’applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come disposto dall’articolo 1 della legge stessa (v. approfondimento).
Il comma 566 dispone la nomina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Il subentro riguarda anche tutti procedimenti giurisdizionali pendenti e/o non definitivi ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. e in tutti i rapporti comunque connessi, avvalendosi in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come previsto dall’articolo 1 del R.D. 1611/1933, Testo unico sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato).
Il comma prosegue disponendo anche che, con uno o più D.P.C.M., previsti dall’articolo 3, comma 2, della citata Legge quadro, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario.
Il comma, infine, autorizza la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per le spese relative al funzionamento della struttura di supporto al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.
Il comma 567 autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, istituito dal comma precedente, per l’esercizio delle proprie funzioni, a provvedere anche a mezzo di ordinanze disciplinate dall’articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro. Il comma precisa tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l’esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 568 stabilisce che per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 si applica l’art. 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che disciplinano l’utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.
I citati commi 644-646 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In proposito, l’art. 9, comma 1, del D.L. 65/2025 (che ha inserito l’art. 20-novies.1, comma 4, nel D.L. 61/2023) ha previsto l’utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del Fondo per la ricostruzione, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.
Con l’art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 65/2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, delle risorse del suddetto Fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.
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La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025) ha quale scopo il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (articolo 1).
L’articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l’impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.
La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
L’articolo 3, comma 1, disciplina la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto:
- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all’articolo 2 della legge quadro.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato:
- nel Presidente della Regione interessata;
- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;
- in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.
Il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario è utilizzabile per l’eventuale revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.
Il compenso del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all’articolo 6, comma 1 della legge quadro, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si conferma, altresì, quanto indicato dall’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
L’articolo 3, comma 2 prescrive che la costituzione, l’organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l’emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l’emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall’articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).
Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:
a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell’ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.
Il comma 5 dispone sugli oneri per l’istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo, mentre il comma 6 dispone in merito alle funzioni del Commissario e al piano pluriennale di interventi.
L’articolo 3, comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all’esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L’articolo 4 disciplina l’istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, mentre l’articolo 5 stabilisce l’adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l’esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.
L’articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.
La legge quadro disciplina inoltre le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7), gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (articolo 8), gli interventi di ricostruzione privata (articoli 9 e 12), la relativa procedura di concessione ed erogazione dei contributi (articolo 11), i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (articolo 10), la disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica (articoli da 13 a 18), il trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso (articolo 19), il controllo della Corte dei conti (articolo 20), i profili in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 21) e di tutela dei lavoratori (articolo 22). Sono poi dettate disposizioni in materia di procedure di liquidazione anticipata del danno (articolo 23) e di interventi destinati al recupero del sistema produttivo e allo sviluppo (articoli 24 e 25).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.
Articolo 1, comma 569
(Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)
569. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026».
Il comma 569 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
La disposizione in commento prevede la proroga al 31 dicembre 2026 per le imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati, stanziati a favore delle medesime imprese.
A tal fine, novella l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del d. l. n. 95 del 2012.
Nell’esaminare il quadro giuridico della disposizione in esame, si ricorda che il comma 4-bis dell’articolo 3-bis del d. l. n. 95 del 2012 prevede:
- finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali di individuate dai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati per la ricostruzione post-sisma 2012;
- i finanziamenti sono erogati su un conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi;
- alla data di erogazione del finanziamento matura in capo al beneficiario un credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento;
- le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2025. Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare tali finanziamenti agevolati.
- le somme non utilizzate entro la data di scadenza sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.
In precedenza, l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 19 del 2024 aveva disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (prima ancora l’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 aveva prorogato il termine al 31 dicembre 2024, l'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, così come l’articolo 11, comma 3-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021).
Si ricorda, infine, che il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 25-quinquies, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018).
Infine, si ricorda che i finanziamenti agevolati erogati dagli istituti di credito sono previsti in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012.
Si ritiene opportuno ricostruire la disciplina dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevista dall’articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012.
Innanzitutto i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma del 2012, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, sulla base di contratti tipo definiti da apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, erogano finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato (fino a un massimo di 6 miliardi di euro), a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2012 e 19 maggio 2014 sono state definiti i criteri e le modalità di operatività della garanzia dello Stato, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di spesa autorizzato
Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ogni rata, all’importo risultante dalla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese per la gestione dei finanziamenti. In caso di risoluzione totale o parziale del contratto di credito agevolato, il credito di imposta è revocato in tutto o in parte.
Il comma 4 dell’art. 3-bis stabilisce che:
- i finanziamenti agevoli hanno una durata fino a 25 anni;
- l’erogazione e l’avvio dell’ammortamento avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- si prevedono clausole risolutive (anche parziali) in caso di mancato o improprio impiego e, in caso di risoluzione, si procede al recupero delle somme e, se necessario, all’iscrizione a ruolo.
570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:
a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.
571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.
572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.
573. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
I commi in esame prevedono interventi conseguenti alla proroga della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.
L’articolo 1, ai commi 570-573, prevede interventi pari a 59 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 570, dell’articolo 1 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, la proroga del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al 31 dicembre 2026. Si prevede che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l’anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro.
Si autorizza ai fini dell’attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro di cui:
a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale e per il personale impiegato in attività emergenziali;
b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;
c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni e del Dipartimento della protezione civile;
d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;
e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile, e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali in comando o in distacco;
Il comma 571, prevede che dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salva espressa rinunzia degli interessati
Il comma 572 prevede che per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.
Il comma 573 prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.
Articolo 1, commi 574-579
(Misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate
da eventi sismici 2016 e 2017)
574. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
575. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026».
576. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «, al settimo e all'ottavo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno».
577. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026».
578. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026».
579. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 574 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella “zona rossa” dei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017.
Il comma 575 estende al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a immobili (casa di abitazione, studio professionale o azienda) localizzati nei Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017 e dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021.
Il comma 576 differisce di un ulteriore anno, per tutto il 2026, il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni interessati da eventi sismici nel 2016 e 2017; il differimento prevede altresì la non applicazione di sanzioni ed interessi.
Il comma 577 sospende di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i Comuni della “zona rossa” istituita da apposite ordinanze dei sindaci.
Il comma 578 sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza.
Il comma 579 dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 577 e 578 concernenti, tra gli altri, la sospensione delle rate dei mutui, nel limite di spesa di 1,5 milioni nel 2026.
I commi 574 e 575 non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto la relazione tecnica illustra che la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie. Il comma 576 comporta maggiori oneri per 0,8 milioni nel 2026 e 0,8 milioni nel 2027. Per i commi 577 e 578, il comma 579 stabilisce che lo Stato concorre agli oneri nel limite di spesa di 1,5 milioni nel 2026.
L’articolo 1, comma 574, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le esenzioni di cui all’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Tale misura, come indicata all’articolo 2, punto 2.1, lettera h) della deliberazione ARERA 810/2016/R/COM del 28 dicembre 2016 come successivamente integrata, consiste in una sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato e per i clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate localizzate in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
La sospensione per le utenze della zona rossa è automatica, ai sensi dell’articolo 2, punto 2.2 della medesima delibera.
Il comunicato ARERA del 23 gennaio 2025, relativo alla estensione disposta dall’art. 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, illustra che le agevolazioni vengono riconosciute attraverso il normale ciclo di fatturazione dagli esercenti o dai gestori dei servizi di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, e per garantire l’equilibrio economico degli operatori sono confermati i meccanismi di compensazione già previsti per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato. Pertanto, come rileva la relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.
Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall’art. 17-ter, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, a tutto il 2022 dall’art. 1, comma 452, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), a tutto il 2023 dall’art. 1, comma 755, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), a tutto il 2024 dall’art. 1, comma 416, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e infine al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, comma 657, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Il comma 575 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.
Tale misura consiste in una sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato e per i clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle assicurazioni e della telefonia, e si applica ai titolari di utenze relative a immobili inagibili localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La dichiarazione di inagibilità deve essere avvenuta entro la citata data del 30 aprile 2021 e secondo le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; inoltre, deve essere stata trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti.
Nel dettaglio, tale misura è disciplinata dalla deliberazione ARERA 252/2017/R/COM del 18 aprile 2017 e successive integrazioni ed estensioni (da ultimo, l’articolo 1, punto 1.1 della deliberazione ARERA 111/2021/R/COM del 18 marzo 2021, come successivamente modificata). In particolare, tra gli altri, l’articolo 5 della citata delibera 252/2017/R/COM disciplina l’agevolazione per l’energia elettrica alle utenze domestiche, l’articolo 6 l’agevolazione per l’energia elettrica per le utenze non domestiche, l’articolo 8 l’agevolazione per il gas naturale per le utenze domestiche, l’articolo 9 l’agevolazione per il gas naturale per le utenze non domestiche, l’articolo 11 l’agevolazione per gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l’articolo 29 le agevolazioni per il settore idrico.
Peraltro, poiché la copertura è disposta mediante specifiche componenti tariffarie, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi come rileva la relazione tecnica.
Si rammenta che la norma originaria disponeva che le esenzioni restassero in vigore sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente prorogato a tutto il 2021 dall’art. 17-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, a tutto il 2022 dall’art. 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a tutto il 2023 dall’art. 1, comma 756, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tutto il 2024 dall’art. 1, comma 417, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e infine al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, comma 658, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 576 proroga di un anno, per tutto il 2026, le agevolazioni di cui all’articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
L’agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, consiste nel differimento, peraltro senza applicazione di sanzioni né interessi, del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 nonché alle Province in cui tali Comuni ricadono.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e, ai sensi del presente comma, anche nell’esercizio 2026, sia altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, all’ottavo e, ai sensi del presente comma, al nono anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
La disposizione in esame reca pertanto un differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2026 al nono anno successivo alla scadenza del periodo di ammortamento. La Relazione tecnica rileva che il presente comma 17 comporta oneri per 0,8 milioni di euro nel 2026 e 0,8 milioni nel 2027.
Si rammenta che la norma originaria disponeva che il differimento fosse disposto per le rate in scadenza nel 2016 e nel 2017, e che il pagamento avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi, nell’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Tuttavia, il differimento è stato poi disposto anche per le rate in scadenza nel 2018 dall’art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le rate in scadenza nel 2019 dall’art. 015, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, per le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 dall’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per le rate in scadenza nel 2022 dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, per le rate in scadenza nel 2023 dall’art. 1, comma 745, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le rate in scadenza nel 2024 dall’art. 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, da ultimo, per le rate in scadenza nel 2025, dall’articolo 1, comma 659, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 577 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. L’agevolazione, come integrata dalla disposizione in esame, rinviando all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sospende di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026:
- le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- i relativi interessi (al riguardo, si prevede che per le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui saranno effettivamente incassati);
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Tali sospensioni, previste inizialmente sino al 31 dicembre 2016 e successivamente estese sino all’attuale prevista data del 31 dicembre 2026, si applicano alle attività economiche e produttive, e ai soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 ed elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché localizzati in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si rammenta che la norma originaria disponeva che le sospensioni si applicassero fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2017 dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, al 31 dicembre 2018 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2020 per i Comuni della “zona rossa” dall’art. 2-bis, comma 21, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al 31 dicembre 2020 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e al 31 dicembre 2021 per i Comuni della “zona rossa” dall’art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, al 31 dicembre 2021 per i Comuni negli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dall’art. 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 31 dicembre 2022 per entrambe le tipologie di Comuni dall’art. 22, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al 31 dicembre 2023 per entrambe le tipologie di Comuni dall’art. 1, comma 752, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2024 per entrambe le tipologie di Comuni dall’art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e da ultimo al 31 dicembre 2025 per entrambe le tipologie di Comuni dall’art. 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 578 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di cui all’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Nel dettaglio, l’articolo 2-bis, comma 22, secondo periodo, prevedeva che le banche e gli intermediari finanziari dovessero informare i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti per cui valesse la sospensione del pagamento delle rate disposta dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si veda supra il precedente comma 18) della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Nel dettaglio, le banche e gli intermediari finanziari erano tenuti, oltre che a informare di tale possibilità di sospensione, ad indicare costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione; la comunicazione doveva avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul sito internet delle medesime banche o intermediari finanziari.
L’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, come integrato dal comma 19 in esame, dispone che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non abbia fornito tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, ed illustrati supra, il pagamento delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2026 (in luogo della precedente scadenza al 31 dicembre 2025) sia sospeso sino al 31 dicembre 2026. Tale ulteriore sospensione del pagamento delle rate deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento.
Si rammenta che la norma originaria disponeva che le sospensioni si applicassero fino al 31 dicembre 2018 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e fino al 31 dicembre 2020 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”. Successivamente, la sospensione è stata estesa al 31 dicembre 2020 per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e fino al 31 dicembre 2021 nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, dall’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55. La sospensione è stata poi resa pari per entrambe le tipologie di comuni ed estesa al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al 31 dicembre 2022 dall’art. 22, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al 31 dicembre 2023 dall’art. 1, comma 753, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 31 dicembre 2024 dall’art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e infine al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Da ultimo, il comma 579 dispone che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 577 e 578, causati tra gli altri dalla sospensione per un altro anno, sino al 31 dicembre 2026, del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti. Poiché la disposizione fissa un limite di spesa di 1,5 milioni di euro, il concorso agli oneri potrà essere totale o parziale a seconda dell’effettivo ammontare degli oneri.
580. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
Il comma 580 proroga le norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall’IMU e dalla TASI.
Come risulta dalla relazione tecnica, gli oneri complessivamente sono stimati in 18,33 milioni di euro per l’anno 2026, così suddivisi: minor gettito IMU per 14,9 milioni di euro (di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato); minori entrate tributarie per 3,43 milioni.
La disposizione in esame modifica l’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (convertito dalla legge n. 229 del 2016).
Tale disciplina si applica ai fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017 che hanno interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si tratta dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
La lettera a) del comma in esame, novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ordinanze comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2025 (in luogo dell’anno d’imposta 2024).
La lettera b), novellando il secondo periodo del comma 16 in oggetto, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025).
Si segnala che i suddetti termini temporali sono stati da ultimo prorogati dall’art. 1, comma 663, lettera b), della legge di bilancio per il 2025 (l. n. 207 del 2024).
581. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026».
582. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026».
I commi in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.
I commi in esame non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.
Il comma 581 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026 – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:
§ alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
§ alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
§ al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.
La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine contenuto nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 (convertito dalla legge n. 229 del 2016).
I termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall’art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata disposta dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Il comma 582 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine (recato dall’art. 28-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016) fino al quale è consentito l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.
Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.
Il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2025) dall’art. 1, comma 665, della legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024). Precedentemente la medesima proroga era stata prevista dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Articolo 1, comma 583
(Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
583. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
Il comma 583 dell’articolo 1 dispone il riparto delle somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L’articolo 1, comma 583 comporta un onere di 5 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 583 dell’articolo 1 prevede che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l’anno 2026 ai Comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all' articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Si tratta:
· del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,
· del c.d. canone antenne (gravante sugli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente). Tali canoni sono stati introdotti in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
La previsione normativa riguarda tutte le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026, che costituisce limite di spesa.
Articolo 1, comma 584
(Esclusione dal calcolo dell’ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)
584. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026».
Il comma 584 estende all’anno 2026 la disposizione transitoria[194], già stabilita per l’anno 2019 e per gli anni 2021-2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell’ISEE[195] del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
Il comma contempla, come detto, un limite di spesa pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2026; l’onere (esclusivamente in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni) è quantificato dalla relazione tecnica di passaggio presentata alla Camera dei deputati (in seconda lettura) e dall’allegato prospetto riepilogativo nella misura corrispondente al suddetto limite.
In merito alla disciplina dell’ISEE, si rinvia alla scheda relativa ai precedenti commi 208 e 209.
[1] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[2] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[3] Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
[4] Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
[5] “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
[6] “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
[7] “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.
[8] “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
[9] L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, detta norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; abbia maturato al 31 dicembre 2024, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
[10] Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. 160/2006, il CSM, su richiesta del Ministro della giustizia, può disporre l’assegnazione dei concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, degli ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.
[11] Nello specifico, si tratta di magistrati da destinare, come specificato dall’art. 8, comma 2, del d.l. 117/2025, agli uffici di sorveglianza (2 posti in ciascuno dei 29 tribunali di sorveglianza a livello distrettuale).
[12] Solo l’articolo 9, paragrafo 24, di tale regolamento si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026.
[13] Audizione sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
[14] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
[15] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
[16] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[17] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[18] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[19] Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
[20] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
[21] Le regioni individuate nel 2021 e confermate dalla norma transitoria in commento sono Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto.
[22] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
[23] Audizione sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (p. 56).
[24] Con il termine spesa sanitaria si fa invece riferimento all’aggregato di contabilità nazionale nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che comprende tutte le risorse spese dalle amministrazioni pubbliche operanti nel comparto sanità. In questo aggregato sono incluse sia le spese per i servizi sanitari finanziati con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sia le prestazioni finanziate dagli enti sanitari locali (ESL) con maggiori entrate proprie, sia le spese sanitarie coperte da altre autorizzazioni o programmi di spesa, come quelle a valere sulle risorse del PNRR o sulle risorse destinate al contrasto del Covid-19 non impiegate nell’anno di competenza.
[25] Come rivisto dalla legge n. 190 del 2014.
[26] “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
[27] Come evidenzia il focus n. 3 del 2024 dell’Ufficio parlamentare di bilancio del 27 marzo 2024 (“Il riparto del fabbisogno sanitario nazionale tra nuovi criteri e attuazioni incompiute”): “Tenendo conto dei diversi consumi per fascia di età si opera, inevitabilmente, una significativa redistribuzione del finanziamento. Data la curva dei consumi, pesare la quota capitaria in base all’età assicura risorse addizionali ai territori con maggiore presenza di anziani e riduce quelle della Lombardia, del Lazio e delle grandi regioni del Mezzogiorno (a parte la Sardegna). Nelle stesse macro-aree, tuttavia, alcune regioni subiscono una perdita, in particolare la Lombardia (78 milioni) e il Lazio (59 milioni). Le regioni con le maggiori correzioni negative sono comunque collocate nel Mezzogiorno, con una riduzione di risorse pari a circa 336 milioni in Campania e 121 in Sicilia, mentre la Sardegna percepisce 55 milioni in più”.
[28] “Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard”.
[29] Nella premessa del citato decreto si fa presente che tra i criteri previsti dalla legge n. 662 del 1996 (di cui il decreto è attuazione) non sono stati considerati gli indicatori epidemiologici territoriali: le ragioni sono dovute alla mancata emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare “i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati”. Inoltre, sempre nella premessa, si evidenzia che non si è tenuto conto del percorso di miglioramento degli standard di qualità, poiché per la valutazione si dovrebbe fare riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), che sostituisce la precedente “Griglia LEA” ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la verifica del “mantenimento dell’erogazione dei LEA” (uno degli adempimenti cui le regioni sono tenute per accedere all’intero finanziamento spettante). Tuttavia, sarebbe stato necessario disporre dei risultati del NSG relativi ad almeno due anni e quelli del 2021, secondo anno dopo l’entrata a regime, non erano stati ancora validati al momento dell’emanazione del decreto sui nuovi criteri di riparto.
[30] Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
[31] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[32] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[33] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
[34] Legge di bilancio 2017
[35] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[36] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
[37] Legge di bilancio 2017.
[38] Qui la notizia dell’intesa sul testo del decreto del settembre scorso.
[39] In proposito si ricorda che la 10ª Commissione del Senato ha avviato, in data 14 marzo 2023, l’esame in sede redigente delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante” (A.S. 546 e abbinate). Il 26 febbraio 2025 è stato adottato come testo base S. 946 (“Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico”). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all’articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l’erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili.
È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la presentazione degli emendamenti. L’ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il 20 maggio 2025.
[40] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
[41] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[42] Nella seduta del 29 dicembre 2025 la Conferenza Unificata ha sancito l’accordo sul documento recante il PANSM 2025-2030 (qui il testo). Nell’ultima versione del documento è presente il riferimento all’accordo sancito nella seduta del 23 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante “Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale”. Il precedente Piano è stato approvato in Conferenza Unificata con l’Accordo n. 4 del 24 gennaio 2013.
[43] Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
[44] Per maggiori dettagli si consulti il dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per un approfondimento relativo alla rete dei servizi di salute mentale si veda la pagina dedicata del Ministero della salute.
[45] Per maggiori informazioni relative al sistema DRG si veda la pagina del Ministero della salute.
[46] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
[47] Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
[48] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[49] Inserito dall’art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
[50] Così disposto dall’art. 4, comma 7, lett. a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'art. 1, comma 328, lett. a), nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2024, n. 207,a decorrere dal 1° gennaio 2025.
[51] Questo tipo di attività risulta di notevole importanza nella gestione di pazienti disabili o anziani non autosufficienti, in particolare attraverso la consegna a domicilio dei farmaci, il noleggio di apparecchiature elettromedicali e protesiche, lo scadenzario delle forniture integrative (avviso ai cittadini, con 2-3 giorni di anticipo, della data di scadenza dei prodotti), i messaggi per avvisare i pazienti in politerapia dell'orario di assunzione dei farmaci.
[52] Di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
[53] Tale disposizione prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
[54] La citata disposizione istituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi.
[55] Disposizioni in materia di finanza pubblica.
[56] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[57] Disciplinante i nuovi servizi erogati dalle farmacie
[58] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[60] Cfr. il richiamato articolo 4, comma 11, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.
[61] Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[62] Cfr. l’articolo 1, commi 218 e 220, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.
[63] Oneri (a carico dell’amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento.
[64] Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.
[65] Cfr. l’articolo 1, commi 219 e 220, della citata L. n. 213 del 2023.
[66] Nella fattispecie in oggetto, gli oneri riflessi (a carico dell’amministrazione) sono costituiti dall’applicazione sia della suddetta aliquota IRAP sia della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
[67] Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. supra, in nota.
[68] In tale fattispecie rientrano le regioni a statuto speciale, tranne la regione Siciliana, e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[69] Il comma in esame fa salvo il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza.
[70] Di cui all'articolo 12 dell'intesa "in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311" (intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005).
[71] Cfr. l'articolo 11, comma 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60.
[72] Quest’ultima è stata adottata con D.M. del 24 gennaio 2023, emanato secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, del citato D.L. n. 35 del 2019, e successive modificazioni, procedura che contempla anche la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (la relativa intesa è stata sancita nella seduta del 21 dicembre 2022).
[73] Si ricorda che la sentenza ha dichiarato invece infondata la questione di legittimità della norma che prevede, oltre all’adozione della suddetta metodologia nazionale di determinazione del fabbisogno in oggetto, l’applicazione della stessa metodologia da parte delle regioni.
[74] Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[75] Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[76] Si ricorda che la sentenza n. 114 concerne le quote di incremento del limite di spesa e non la previsione del medesimo limite, la quale non rientrava nelle questioni di legittimità sottoposte dai ricorsi.
[77] Cfr., oltre al comma oggetto di novella (comma 268, lettera b), dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni), l’articolo 4, comma 9-septiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e successive modificazioni.
[78] Cfr. l’alinea del citato comma 268 dell’articolo 1 della L. n. 234 del 2021, e successive modificazioni.
[79] Nelle procedure concorsuali sono esplicitamente ricomprese le procedure di selezione di cui all’articolo 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[80] Cfr. l’alinea del citato comma 268 dell’articolo 1 della L. n. 234 del 2021, e successive modificazioni.
[81] Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
[82] L’incremento di tali risorse a decorrere dal 2024 è stato disposto dall’articolo 1, comma 245 della Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023), e a decorrere dal 2025 è stato disposto dall’articolo 1, comma 332, della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024)
[83] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
[84] In proposito di ricorda che l’articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2012 e, dal 2013, l’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012[84] di revisione della spesa, hanno stabilito che una quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta a regime come anticipazione di tesoreria del finanziamento per il SSN, venga condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali nella misura del 3% e del 2% da calcolare con riferimento alla quota indistinta del suddetto finanziamento, al netto delle entrate proprie regionali, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% o in misura superiore, queste ultime regioni in regola, nell'ultimo triennio, con gli adempimenti degli equilibri bilancio previsti dalla normativa vigente.
[85] L’hospice è quel luogo in cui i malati vengono accolti temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a garantire l'assistenza necessaria, per mancanza del caregiver (familiare di riferimento) o per inadeguatezza dell'abitazione.
[86] Di cui al richiamato articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
[87] Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
[88] Di cui al citato comma 67-bis dell’articolo 2 della L. n. 191/2009.
[89] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (conv. con mod. dalla L. n. 15 del 2022).
[90] Per i dettagli relativi alle istruzioni operative per l’accesso al bonus psicologo 2025 e alla sua entità in base alla differenziazione dell’ISEE, si può consultare la pagina dedicata dell’INPS.
[91] Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (conv. con mod. dalla L. n. 142 del 2022).
[92] Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (conv. con mod,. dalla L. n. 191 del 2023).
[93] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (conv. con mod. dalla L. n. 18 del 2024).
[94] Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (con. con mod. dalla L. n. 143 del 2024).
[95] Art. 1 L. n. 37/1989.
[96] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[97] Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (con. con mod. dalla L. n. 326 del 2003).
[98] Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.
[99] La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è l’insieme delle attività commerciali che si occupano di vendere al dettaglio prodotti di largo consumo, tramite una rete di negozi gestiti in modo centralizzato (ne fanno parte, per esempio, supermercati, ipermercati, grandi magazzini, discount).
[100] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[101] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[102] Per l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementali destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dalla legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025), si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.
[103] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[104] Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003.
[105] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
[106] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[107] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
[108] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
[109] Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
[110] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
[111] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[112] Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[113] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
[114] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
[115] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[116] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
[117] Le liste di trasparenza sono, in sostanza, elenchi dei medicinali equivalenti disponibili nel circuito distributivo, pubblicati e aggiornati periodicamente dall'AIFA.
[118] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
[119] Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
[120] Legge di bilancio 2025
[121] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
[122] In relazione alla disposizione in commento, è stata pubblicata la Determina n. 1/2026 dell’AIFA (G.U. n. 9 del 09-01-2026).
[123] Sono i farmaci totalmente rimborsati al paziente dal Servizio Sanitario Nazionale, in quanto farmaci essenziali e per le malattie croniche.
[124] Sono i farmaci totalmente rimborsati ma disponibili solo a livello ospedaliero.
[125] Riguardo ai farmaci biologici, cfr. invece infra (per la nozione di farmaci biologici, cfr. la seguente pagina del sito internet istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA).
[126] Per la nozione di farmaci equivalenti, cfr. la seguente pagina del sito internet istituzionale dell’AIFA.
[127] Per la nozione di farmaci biosimilari, cfr. la seguente pagina del sito internet istituzionale dell’AIFA.
[128] Riguardo alla fonte legislativa di tali obiettivi, cfr. i commi 34 e 34-bis dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[129] Il suddetto articolo 2 del D.L. n. 110 richiama in particolare le norme generali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del medesimo D.L. n. 110 (relazione reperibile nell’A.S. n. 1611) ricorda altresì il principio di cui all’articolo 1, comma 171, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo cui la remunerazione dei singoli soggetti erogatori, pubblici e privati, di singole prestazioni sanitarie non può essere differenziata a seconda della residenza dell’assistito.
I rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall’Italia ai sensi della L. 18 maggio 1995, n. 187.
[130] Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.
[131] Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali
[132] Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
[133] Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
[134] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
[135] Cfr. l’articolo 1, comma 279, della L. 30 dicembre 2024, n. 207.
[136] Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
[137] Cfr. articolo 1, comma 496, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
[138] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[139] Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
[140] La disposizione mira a prevede la possibilità per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano di accedere a tali risorse. Invero, si ricorda che le regioni ad autonomia speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario, eccetto la Sicilia, la cui aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11 per cento, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830.
[141] Pari a - 1.302 milioni di euro per l’anno 2025;
- 5.015,4 milioni per il 2026;
- 5.734,4 milioni per il 2027;
- 6.605,7 milioni per il 2028;
- 7.667,7 milioni per il 2029;
- 8.840,7 milioni annui a decorrere dall’anno 2030.
[142] In proposito si ricorda che i commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, trattano, più in dettaglio, delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale da parte del CIPESS a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. La procedura di erogazione delle risorse, prevista all’art. 34-bis, è volta ad agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di carattere prioritario di cui al comma 34. In sintesi, tale procedura prevede che il MEF eroghi, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30% deve essere subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente Stato-regioni dei progetti presentati dalle Regioni, pena la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione già erogata.
[143] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[144] Con il decreto 27 giugno 2025 sono state fornite le indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico. Quest’ultimo è previsto dall’articolo 4 del decreto 7 settembre 2023 (Fascicolo sanitario elettronico 2.0), che lo definisce come il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
[145] Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003).
[146] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2010).
[147] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (conv. con mod. dalla L. n. 15 del 2025).
[148] L’intervento di proroga è posto in forma di novella dell’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; conv. con mod. dalla L. n. 14 del 2023).
[149] Ordinanza di protezione civile (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022) “per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022”. Le predette modalità di utilizzo, in base all’ordinanza succitata, erano valevoli fino al 31 dicembre 2022, termine poi prorogato dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022.
[150] Introdotto dall’articolo 17, comma 1, lett. f), del D.L. n. 69 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; conv. con mod. dalla L. n. 98 del 2013).
[151] Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012).
[152] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[153] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[154] Per l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementali destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dalla legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025), si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.
[155] Il Centro suddetto (o Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) è un organismo intergovernativo facente parte dell’Organizzazione mondiale della sanità.
[156] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[157] Cfr. pagina dedicata Ministero della salute
[158] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022).
[159] Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (conv. con mod. dalla L. n. 221 del 2012).
[161] Codice dell'amministrazione digitale.
[163] Su tale schema di decreto il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole il 16 gennaio 2025 e la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 settembre 2025.
[164] Per l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per le quote di tali risorse incrementali destinate all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, disposti dalla legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025), si veda la scheda relativa ai commi 333-339 del presente dossier.
[165] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[166] Ulteriori progetti finanziabili con le risorse vincolate nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia, riguardano la concessione gratuita da parte delle regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, dei vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie (quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e antihaemophulius influenza e tipo B) se richieste dietro prescrizione medica.
[167] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.
[168] Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonchè per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.
[169] Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.
[170] Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.
[171] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[173] Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[174] Cfr. www.osservatoriomalattierare.it
[175] Comma inserito dall’articolo 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 73 del 2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica).
[176] Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
[177] Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
[178] Tale decreto, la cui adozione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), non risulta ancora adottato, come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al comma in esame.
[179] Audizione sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (p. 56).
[180] Con il termine spesa sanitaria si fa invece riferimento all’aggregato di contabilità nazionale nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che comprende tutte le risorse spese dalle amministrazioni pubbliche operanti nel comparto sanità. In questo aggregato sono incluse sia le spese per i servizi sanitari finanziati con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, sia le prestazioni finanziate dagli enti sanitari locali (ESL) con maggiori entrate proprie, sia le spese sanitarie coperte da altre autorizzazioni o programmi di spesa, come quelle a valere sulle risorse del PNRR o sulle risorse destinate al contrasto del Covid-19 non impiegate nell’anno di competenza.
[181] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
[182] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[183] Come evidenzia il focus n. 3 del 2024 dell’Ufficio parlamentare di bilancio del 27 marzo 2024 (“Il riparto del fabbisogno sanitario nazionale tra nuovi criteri e attuazioni incompiute”): “Tenendo conto dei diversi consumi per fascia di età si opera, inevitabilmente, una significativa redistribuzione del finanziamento. Data la curva dei consumi, pesare la quota capitaria in base all’età assicura risorse addizionali ai territori con maggiore presenza di anziani e riduce quelle della Lombardia, del Lazio e delle grandi regioni del Mezzogiorno (a parte la Sardegna). Il Piemonte ottiene circa 156 milioni in più rispetto alla distribuzione attuata in base alla quota capitaria semplice, la Toscana 131 e la Liguria 119. Nelle stesse macro-aree, tuttavia, alcune regioni subiscono una perdita, in particolare la Lombardia (78 milioni) e il Lazio (59 milioni). Le regioni con le maggiori correzioni negative sono comunque collocate nel Mezzogiorno, con una riduzione di risorse pari a circa 336 milioni in Campania e 121 in Sicilia, mentre la Sardegna percepisce 55 milioni in più”.
[184] Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.
[185] Nella premessa del citato decreto si fa presente che tra i criteri previsti dalla legge n. 662 del 1996 (di cui il decreto è attuazione) non sono stati considerati gli indicatori epidemiologici territoriali: le ragioni sono dovute alla mancata emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare “i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati”. Inoltre, sempre nella premessa, si evidenzia che non si è tenuto conto del percorso di miglioramento degli standard di qualità, poiché per la valutazione si dovrebbe fare riferimento al Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), che sostituisce la precedente “Griglia LEA” ai fini del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per la verifica del “mantenimento dell’erogazione dei LEA” (uno degli adempimenti cui le regioni sono tenute per accedere all’intero finanziamento spettante). Tuttavia, sarebbe stato necessario disporre dei risultati del NSG relativi ad almeno due anni e quelli del 2021, secondo anno dopo l’entrata a regime, non erano stati ancora validati al momento dell’emanazione del decreto sui nuovi criteri di riparto.
[186] Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
[187] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[188] Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
[189] Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
[190] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (conv. con mod. dalla L. n. 135 del 2012).
[191] Tale decreto, la cui adozione era prevista entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024), non risulta ancora adottato, come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al comma 425 della legge di bilancio per il 2026 in esame (L. n. 199 del 2025).
[192] L’art. 6 dell’allegato I.14 ha previsto la costituzione, presso il MIT, di un tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome e da cinque rappresentanti del MIT.
[193] Il termine attualmente vigente è stato fissato al 31 dicembre 2025 dall’art. 1, comma 532, lett. e), della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).
[194] Di cui all’articolo 1, comma 986, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.
[195] Indicatore della situazione economica equivalente.