Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2025 - Volume II - Articoli 81-144
Riferimenti: AC N.2112/XIX AC N.2112-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 370/Volume II
Data: 31/10/2024
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI

BILANCIO 2025

 

Volume II

Articoli 81-144

 

A.C. 2112-bis

 

31 ottobre 2024

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it@SR_Studi

Dossier n. 394 - Volume II

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 370 - Volume II

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articoli 1-80;

§  Volume II – Articoli 81-144;

§  Volume III – Stati di previsione dei Ministeri.

 

 

AVVERTENZA: si segnala che la nota presente nelle schede di lettura evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione, espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un’analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

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I N D I C E

 

 

PARTE I - SEZIONE I

TITOLO IX – MISURE E IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 81 (Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). 7

Articolo 82 (Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia)  11

Articolo 83 (Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli - STRALCIATO)  18

TITOLO X – MISURE E IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

Capo I - Misure in materia di istruzione e di merito

Articolo 84  (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)  19

Articolo 85 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente). 20

Capo II - Misure in materia di Università e ricerca

Articolo 86 (Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale). 25

Capo III - Misure in materia di cultura

Articolo 87 (Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico) 28

Articolo 88 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)  40

Articolo 89 (Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia). 51

TITOLO XI – MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

Articolo 90 (Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027) 52

Articolo 91 (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund). 55

TITOLO XII – MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Articolo 92 (Fondo per la ricostruzione) 57

Articolo 93, commi 1-3 (Interventi per il sisma del 2012). 59

Articolo 93, commi 4, 6 e 7 (Interventi per il sisma del 2016). 61

Articolo 93, comma 5 (Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale per i sismi del 2012 e del 2016). 63

Articolo 93, comma 8 (Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa”)  64

Articolo 93, comma 9 (Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017) 65

Articolo 93, comma 10 (Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016)  66

Articolo 93, commi 11-13 (Proroga sospensione pagamenti sisma 2016). 67

Articolo 93, comma 14 (Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI). 69

Articolo 93, commi 15 e 16 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale). 71

Articolo 93, comma 17 (Proroga dell’esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche). 73

Articolo 93, comma 18 (Proroga dell’esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare). 74

Articolo 93, commi 19-24 (Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale). 75

Articolo 93, commi 25-31 (Interventi relativi all’Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022). 80

Articolo 93, commi 32-35 (Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici). 83

Articolo 93, comma 36 (Interventi nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali). 85

Articolo 94 (Crisi idrica). 86


 

TITOLO XIII – MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Capo I - Regioni

Articolo 95 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali). 88

Articolo 96 (Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)  97

Articolo 97 (Finanziamento del trasporto pubblico locale). 100

Articolo 98 (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)  102

Capo II – Enti locali

Articolo 99 (Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)  106

Articolo 100 (Incremento del fondo di solidarietà comunale). 109

Articolo 101 (Fondo per l’assistenza ai minori). 113

Articolo 102 (Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)  115

Capo III – Misure in materia di tesoreria unica, contributo alla finanza pubblica e rimodulazione di risorse degli enti territoriali

Articolo 103 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista). 117

Articolo 104, commi 1-12 (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)  121

Articolo 104, commi 13-15 (Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale). 135

Articolo 104, commi 16 e 17 (Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”)  137

Articolo 104, commi 18 e 19 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni). 139

Articolo 104, comma 20 (Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche). 141

Articolo 104, comma 21 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese). 142

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

Capo I – Norme di revisione della spesa in materia di giustizia

Articolo 105 Modifiche al Codice di procedura civile. 144

Articolo 106 (Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana). 150

Articolo 107 (Misure in materia di spese di giustizia). 151

Articolo 108 (Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi). 154

Articolo 109 (Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89). 155

Capo II – Misure di revisione della spesa

Articolo 110, commi 1 e 2 (Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici). 159

Articolo 110, comma 3 (Riduzione di oneri per le forze armate). 161

Articolo 110, comma 4, lettera a) (Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 163

Articolo 110, comma 4, lettera b) (Limite percentuale alle assunzioni delle università statali) 166

Articolo 110, comma 5 (Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca). 168

Articolo 110, comma 6 (Turn over del personale nelle istituzioni AFAM). 171

Articolo 110, comma 7 (Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola). 176

Articolo 110, commi 8-10 (Riduzioni del turn over del personale pubblico). 179

Articolo 110, commi 11-15 (Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)  183

Articolo 111 (Misure in materia di organi amministrativi di enti). 187

Articolo 112 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica). 204


 

Capo III – Altre misure di efficientamento della spesa

Articolo 113 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)  208

Articolo 114 (Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option). 210

Articolo 115 (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura). 212

Articolo 116 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)  218

Articolo 117 (Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). 219

Articolo 118 (Tax credit cinema). 220

Articolo 119 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)  250

Capo IV – Fondi

Articolo 120, commi 1 e 2 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture). 258

Articolo 120, commi 3 e 4 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture – edilizia sanitaria). 260

Articolo 121, comma 1 (Tabelle A e B). 264

Articolo 121, comma 2 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione). 282

Articolo 122 (Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica) 283

Articolo 123 (Fondo per l’immigrazione). 287

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 124 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome). 289

PARTE II - SEZIONE II -

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI

Articolo 125 (Stato di previsione dell'entrata). 291

Articolo 126 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). 293

Articolo 127 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)  303

Articolo 128 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  307

Articolo 129 (Stato di previsione del Ministero della giustizia). 309

Articolo 130 (Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale). 313

Articolo 131 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative). 316

Articolo 132 (Stato di previsione del Ministero dell’interno). 318

Articolo 133 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 325

Articolo 134 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e disposizioni relative). 327

Articolo 135 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca) 334

Articolo 136 (Stato di previsione del Ministero della Difesa). 336

Articolo 137 (Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative) 341

Articolo 138 (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative) 345

Articolo 139 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)  349

Articolo 140 (Stato di previsione del Ministero del turismo). 351

Articolo 141 (Totale generale della spesa). 353

Articolo 142 (Quadro generale riassuntivo). 354

Articolo 143 (Disposizioni diverse). 357

Articolo 144 (Entrata in vigore). 362

 

 


PARTE I - SEZIONE I

TITOLO IX – MISURE E IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 81
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022.

A tal fine, si autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive all’articolo 81 effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La disposizione in esame concerne la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge, 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, il comma 1, sulla base di quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

 

L’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, stabilisce che, con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell’autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell’aiuto individuale.

L’inadempimento dei predetti obblighi di registrazione previsti dal decreto n. 115 del 2017 entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

 

Il comma 2 prevede che, successivamente alla predetta registrazione, l’Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

 

Il comma 3 stabilisce che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi degli articoli 1, commi da 31 a 36, della legge, 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e  contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, relativo al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento (di cui all’articolo 43 del decreto medesimo).

 

La legge, 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, commi da 98 a 108, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del credito di imposta, prevedendo tra l’altro:

- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;

- l’innalzamento delle aliquote del credito di imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;

- la cumulabilità del credito di imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

L’art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Tale credito d’imposta, da ultimo, è stato esteso agli investimenti effettuati nell’anno 2023 dall’articolo 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

    

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").

In particolare, il paragrafo 3 dell’articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo Tema web sul sito della Camera dei deputati, nonché, per approfondimenti ulteriori, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - Parte generale e Gli aiuti di Stato - Parte speciale.

 


 

Articolo 82
(Misure in materia di ricerca nel settore
dell’agricoltura e della zootecnia)

 

 

L’articolo 82, comma 1, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico. Il comma 2 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Il comma 3 amplia gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Phoma tracheiphila(cosiddetto “mal secco degli agrumi”), includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica gli effetti finanziari negativi netti (maggiori contributi e spese in conto capitale) derivanti dall’articolo 82 in un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

L’articolo 82, comma 1, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

 

Si ricorda che l’articolo 9-bis del decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto “Siccità”), come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 63 del 2024, ha ammesso l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali è consentito previa autorizzazione, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, e riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità.

Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

L’articolo 9-bis del decreto “Siccità” ha aggiornato la normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) che era ferma, rispettivamente, al 2001 (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 (decreto legislativo n. 224 del 2003). Nel frattempo, la scienza ha sviluppato tecniche che hanno superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell’organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali l’articolo in esame fa riferimento sono la tecnica dell’editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.

La prima permette una precisa modifica del DNA senza l’introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nucleasi sito-specifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sito-specifica di tipo 2 (SDN-2). Per effettuare l’editing genomico si usano proteine della classe delle nucleasi, ovvero enzimi che tagliano il DNA, e brevi sequenze di RNA, le quali guidano la nucleasi in un preciso punto desiderato del genoma, con la possibile conseguenza dell’inattivazione di un gene o dell’introduzione nella sua sequenza di modifiche già presenti in natura. In ambedue i casi, le mutazioni ottenute sono equivalenti a mutazioni che possono avvenire spontaneamente. La normale biodiversità all’interno di una specie coltivata è dovuta a tali mutazioni. La tecnologia di editing genomico più nota è denominata “CRISPR/Cas9”, perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata sviluppata nel 2012 da due ricercatrici, la francese Emmanuelle Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna (una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020). Le tecniche di editing genomico CRISPR/Cas9 sono state definite le “forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita”. Infatti, mediante l’editing genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata identificata in un’altra varietà, in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le “tradizionali” lunghe pratiche di incrocio e di re-incrocio: l’unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere.

Per cisgenesi, si intende l’inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all’incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l’editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM; che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l’ambiente nel caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per scopi diversi dall’immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.

Secondo quanto preannunciato dalla Commissione europea, un nuovo quadro giuridico dell’UE per le piante ottenute mediante mutagenesi e cisgenesi mirate e per gli alimenti e i mangimi da esse ottenuti avrebbe dovuto essere presentato nel secondo trimestre 2023.

L’iniziativa, che è stata tuttavia rimessa alla nuova Commissione, dovrebbe basarsi sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell’UE alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16) il quale ha rilevato come l’attuale legislazione dell’Unione in materia di OGM non sia più adatta a queste tecnologie innovative. Per approfondimenti, si veda la pagina web “Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche” della Commissione europea.

 

L’emissione deliberata nell'ambiente di un “organismo” prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita autorizzazione. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che la richiesta di autorizzazione sia notificata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Con riferimento alla terminologia utilizzata nella direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione, si segnala che la traduzione della locuzione inglese “deliberate release into the environment of genetically modified organisms” con quella italiana appena richiamata (in particolare per quanto concerne il termine “emissione”) potrebbe essere oggetto di valutazione e revisione. Il termine “emissione” infatti fa riferimento alla diffusione, all’emanazione, all’irradiamento, al fuoriuscire di un liquido o di un gas. La disciplina in oggetto, viceversa, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento piuttosto all’immissione sperimentale e controllata nell’ambiente di uno specifico organismo prodotto con tecniche di editing genomico nell’ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo, il MASE trasmette copia della notifica al Ministero della salute e al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre trasmessa all’ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo. L’ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Nell’ambito della citata istruttoria preliminare, il MASE è tenuto a verificare la conformità formale della notifica alle previsioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 e il pagamento delle tariffe previste dall'articolo 33 del medesimo decreto, richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante.

I compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione affidati all’ISPRA sono quelli di: a) verificare che il contenuto della notifica e delle informazioni trasmesse sia conforme alle previsioni del decreto legislativo; b) esaminare qualsiasi osservazione sulla notifica eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico; c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente; d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20  del decreto legislativo e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che europei; f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 224 del 2003.

Il comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

§  la disapplicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 lettera c) e dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003; e

§  l’applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni stabilite dal D.M. 19 gennaio 2005 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l’attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

Il comma 7 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

Il comma 2 dellarticolo 82 stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l’operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all’ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).

Si segnala che, al medesimo fine, l’articolo 31 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L’articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, siano svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. Il comma 5 dell’articolo 4 prevede che i dati così raccolti siano registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale deve essere realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Progetto LEO (Livestock Environment Opendata) ha come obiettivo principale quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina https://opendata.leo-italy.eu/portale/home e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.

 

Il comma 3 dell’articolo 82 modifica l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Phoma tracheiphila, detto “mal secco degli agrumi”, al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Termini e modalità di accesso al Fondo sono stati definiti dal D.M. 5 maggio 2023.

 

La novella in esame amplia gli obiettivi del fondo, includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

La meccatronica è una scienza che nasce dall’integrazione tra la meccanica e l’elettronica al fine di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione.


 

Articolo 83
(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli - STRALCIATO)

 

L’articolo 83 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

TITOLO X – MISURE E IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

Capo I - Misure in materia di istruzione e di merito

Articolo 84
(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

 

 

L’articolo 84 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico.

 

L’articolo 84 prevede maggiori spese per la dotazione del Fondo pari a un importo di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito allegato al presente disegno di legge le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 1281, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico”, nell’ambito del Programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell'istruzione”, Azione “Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica”, di competenza del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale.

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 84 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recanti disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 85
(
Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente
)

 

 

L’articolo 85 dispone l’estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

 

L’articolo 85 prevede maggiori spese pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

L’articolo in commento reca disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta “Carta del docente”).

 

Si ricorda in via preliminare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 del medesimo articolo, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente). La Carta, dell’importo nominale, a legislazione vigente, di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali, nonché  per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

In base all’articolo 1, comma 122, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

In attuazione di quanto disposto da tale comma, è stato emanato il D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Infine, in base al comma 123, per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, più volte rideterminata nel corso degli anni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al tema dedicato presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, che disciplina per l’appunto, come si dirà più diffusamente in seguito, la Carta del docente, aggiungendo tra i soggetti destinatari della stessa, oltre ai docenti di ruolo, anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

 

Si rammenta, che l’articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto salva-infrazioni) ha esteso, solo per l’anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro.

La legislazione attualmente vigente, pertanto, prevede che il beneficio della Carta docente spetti ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, mentre ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio è spettato solo per l’anno 2023.

L’intervento legislativo in commento, mirante a rendere strutturale l’estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, è volto ad adattare l’ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.  

 

Per le ragioni esposte, dunque, andrebbe chiarito l’ambito applicativo dell’intervento in esame, il quale – riferendosi ai docenti con incarico annuale (cioè fino al 31 agosto) – potrebbe effettivamente non ricomprendere i docenti destinatari di incarichi di supplenze temporanee (fino al 30 giugno): utilizzando la terminologia della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, tali docenti si configurano anch’essi come docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato.

Sul punto si ricorda, tra l’altro, come si sia recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 29961 del 2023, statuendo (al punto 1) del dispositivo) che “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”, e riconoscendo ai docenti in questione cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto l’adempimento in forma specifica e, nel caso siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito.

 

Si rammenta, infatti, che l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, nel disciplinare le supplenze, prevede che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

È previsto, inoltre, che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

L’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024.

 

Il medesimo comma 1, con la lettera b), interviene, inoltre, sull’importo della Carta stabilendo, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare fino ad euro 500.

 

Con la lettera c) si prevede conseguentemente che, con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché, annualmente, l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.

 

Per far fronte alla descritta estensione della platea dei destinatari, il comma 2 del disegno di legge in esame dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente, i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (2173/6, 2174/6, 2175/6, 2164/6) dedicati al finanziamento della Carta ammontavano, nel complesso a 335.936.321 euro per il 2025, cui si aggiungono i 60 milioni stanziati dal comma 2 in commento.

 

Il comma 3 inserisce, infine, all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 122-bis, con cui si stabilisce che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell’utilizzo della Carta del docente.

 

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.

Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.

Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.

 

 


 

Capo II - Misure in materia di Università e ricerca

Articolo 86
(Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

 

 

L’articolo 86, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute. Il comma 3 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 1. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 3.

 

Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, il comma 3 comporta effetti finanziari in termini di maggiori spese in conto capitale per 150 milioni per il 2027, in termini di saldo netto da finanziare.

 

Come sopra anticipato, il comma 1 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027).

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata “Dalla ricerca all’impresa”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua ratio nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l’altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.

Per maggiori dettagli sull’Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base della M4C2 del PNRR si veda l’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pp. 340-41.

Si veda altresì l’allegato al DM 15 luglio 2021, pp. 95-98 (alla cui lettura si rinvia per ulteriori dettagli), il quale descrive il programma I.1 “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, con importo totale pari a euro 500 mln, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca e complementare alla M4C2 del PNRR. L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerà tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.

 

Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (building capacity), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Il comma 3 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 1.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 3.

 

 


 

Capo III - Misure in materia di cultura

Articolo 87
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

 

 

L’articolo 87, al comma 1, prevede l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell’autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Il comma 2 prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, e dispone l’accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l’importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il comma 4 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

 

L’articolo 87, nel suo complesso, comporta maggiori spese per un totale di 6 milioni di euro annui, per il triennio 2025-2027. In particolare, comma 1 determina un incremento di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 in materia di tutela dei beni archeologici. Il comma 2 determina un aumento di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, in materia di tutela di immobili di interesse storico e artistico. Il comma 3 determina un aumento di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 in materia di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. I successivi commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo in commento, composto da quattro commi, reca quattro distinte disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico.

 

Nel dettaglio il comma 1, prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, portandola quindi a da 4 a 7 milioni di euro annui.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 333 della legge di bilancio 2024 prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, sia autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7515, denominato “Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali”, nell’ambito del Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, Azione “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 2 dell’articolo in commento modifica l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2022), che disciplina il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (si veda il testo a fronte in calce).

Si ricorda che il suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede, a legislazione vigente, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

Ora, la disposizione in commento, alla lettera a), prevede il rifinanziamento del suddetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 2 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il citato Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – modificato dalla disposizione in esame (alla lettera b) – prevede, a legislazione vigente che, a valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al suddetto comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

 

Ora, la disposizione in esame riconosce il suddetto credito d’imposta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, precisando che ciò avviene nei limiti del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 65-bis), il quale, si ricorda, viene contestualmente rifinanziato dalla precedente disposizione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si dispone, inoltre, che per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito d’imposta è pari a 200.000 euro (anziché 100.000 euro, come previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).

 

Il comma 4 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il credito d’imposta di cui al precedente comma 3 è utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986).

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 2 del presente articolo risultano appostate al capitolo 8302, denominato “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico”, nell’ambito del Programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”, Azione “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

 

La disposizione in esame abroga poi il comma 5 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

 Il comma 6 del medesimo articolo 65-bis, non modificato dalla disposizione in commento, prevede inoltre che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.

La disposizione in esame introduce, infine, il comma 6-bis al suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo in parola, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si ricorda che il citato articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, prevede che i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Il comma 3 dell’articolo in esame prevede che, al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è incrementato di 2 milioni di euro annui (portandolo a un limite massimo di 7 milioni di euro annui).

Si ricorda infatti che il suddetto articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

La relazione tecnica del disegno di legge di bilancio precisa che la “disposizione di cui al comma 3 nasce dall’analisi e valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all’utilizzo delle risorse all’uopo stanziate per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all’uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui”.

Il comma 4 dell’articolo in esame, infine, modifica il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 10 del 2014) che disciplina il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali (si veda il testo a fronte in calce).

 

Nel dettaglio il primo periodo del suddetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 prevede che, con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata, è adottato “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente” il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese.

 

Ora, la disposizione in esame aggiunge il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione del suddetto decreto ministeriale e sopprime la cadenza temporale annuale dello stesso, espungendo dal testo l’inciso “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente”.

 

Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014, modificato dalla disposizione in commento, prevede che il Piano individui beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, “anche mediante acquisizione”, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Ora, la disposizione in commento inserisce nel suddetto secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “anche mediante acquisizione” l’inciso “ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche” individuando quindi un ulteriore strumento per realizzare “interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici”.

La restante parte del predetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2024 – per la cui lettura si rinvia al testo a fronte in calce – non viene modificata dalla disposizione in commento.

La relazione tecnica del disegno di legge rileva che il comma 4 in esame “dispone che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l’adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

A questo link sono reperibili i decreti ministeriali di ripartizione delle risorse del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» dal 2014 ad oggi.


 

 

 

TESTO A FRONTE ART. 87 DDL DI BILANCIO

 

 

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 73/2021)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112

Art. 65-bis
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

Art. 65-bis
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Identico.

3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

3. A valere sulle risorse del Fondo e nei limiti dello stesso, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito è pari a 200.000 euro.

4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Identico.

5. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Abrogato

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6. Identico

 

6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

7. Identico.

 

 

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112

Art. 7
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

Art. 7
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;

b)  dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

2. Identico.

3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

3. Identico.

3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».

3-bis. Identico.

3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».

3-ter. Identico.

3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.

3-quater. Identico.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

4. Identico.

 

 


 

Articolo 88
(
Disposizioni in materia di sostegno
al settore dello spettacolo dal vivo
)

 

 

L’articolo 88 prevede misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai commi 1 e 2, esso istituisce fondi dedicati, rispettivamente alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Ai commi 3 e 4 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico. Rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). Al comma 5, infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

 

L’articolo 88 comporta maggiori spese pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025: 1,5 milioni da destinare al fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici, e 1,5 milioni da destinare al fondo volto a sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

 

L’articolo in commento, composto da cinque commi, reca disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo.

 

Il comma 1 dispone che, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda che la legge n. 175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ha previsto all’articolo 1, comma 2, che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, tra le quali sono menzionati, tra gli altri, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

Successivamente, l’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale.

L’articolo 1, comma 797, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha statuito che il Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo – FNSV, su cui si dirà diffusamente infra) è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

Si rammenta, inoltre, che annualmente viene erogato un contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo (FNSV) di cui alla legge n. 163 del 1985 (su cui si dirà infra).

In particolare, l’articolo 48-bis del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora FSNV), inserito nel medesimo decreto dall’articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, prevede la concessione di un contributo  a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale  spettacolo,  nella cui composizione societaria siano presenti enti locali,  aventi  come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

Per l’anno 2024, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani sono stati definiti dal D.D.G. n. 1499 del 16 ottobre 2024, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (su tale Fondo, vedi infra, in commento al comma 2).

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 6687, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Promozione dello spettacolo dal vivo”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

 

Il comma 2, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si ricorda che, per il 2024, il D.D.G. n. 1500 del 16 ottobre 2024 ha destinato la somma di 3 milioni di euro al sostegno di festival, cori e bande, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

Quanto al Fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), dal quale sono attinte sia le somme destinate alla tutela d valorizzazione dei carnevali storici sia quelle da destinare al finanziamento di festival, cori e bande, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura (ove è appostato al capitolo 1923) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale fondo è stato più volte rideterminato. In particolare:

- è stato rifinanziato di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall’articolo 1, comma 341 della legge n. 213 del 2023;

- è stato ridotto, per finalità di copertura, di 15.751.500 euro, per l'anno 2023, dall’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022; di 1 milione di euro, per il 2024, dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; di 750.000 euro, per l'anno 2024, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024; e, successivamente, di 2,7 milioni di euro per l’anno 2027 dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge esso presenta un definanziamento di 33.875.000 euro su ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, ed una dotazione di competenza prevista, per il 2025, di 1.459.300 euro.

 

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 2 del presente articolo risultano appostate al capitolo 6688, di nuova istituzione, denominato “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo in esame recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Il comma 3 dispone che, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata:

a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;

b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 3, stabilisce che la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024.

Si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviino al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.

 

Si rammenta che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), è stato istituito, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) dalla legge n. 163 del 1985, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo. In particolare, le finalità del FNSV consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, delle manifestazioni carnevalesche, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Fino al 2016, venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a soggetti che svolgevano attività cinematografiche. La legge n. 220 del 2016 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attività cinematografiche.

Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FSNV, il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, (cosiddetto “decreto Valore Cultura”) ne ha affidato la determinazione a un decreto di natura non regolamentare dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministro della cultura, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

I criteri di riparto dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, più volte modificato negli anni successivi e, da ultimo, significativamente, dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021.

 

Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, si rammenta che le stesse sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, la quale, tra l’altro, ha dichiarato il rilevante interesse generale dell’attività lirica e concertistica (articolo 1).

Successivamente, con il decreto legislativo n. 367 del 1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato (articolo 1). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, che reca disposizioni in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998 (articolo 1, comma 1).  Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel decreto-legge n. 64 del 2010 (articoli 2 e 3), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale per quanto di competenza dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. In particolare, sono stati riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

 

Per un ulteriore approfondimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche, si rinvia all’apposito tema presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Qui inoltre la pagina dedicata sul sito internet del Ministero della cultura.

 

Sotto il profilo del finanziamento, si segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche partecipano al riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo del vivo (FNSV).

Si tenga presente, però, che l'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito che la quota del fondo loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024 sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dai decreti ministeriali.

La disposizione in commento, ed in particolare il comma 4, conferma tale meccanismo di ripartizione anche per il 2025, “fermo restando quanto previsto dal

comma 3” e “nelle more della revisione della normativa di settore”.

Quanto alla “revisione della normativa di settore”, si fa presumibilmente riferimento al percorso di attuazione della legge delega n. 106 del 2022, che coinvolge anche il “coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

Per quanto riguarda il comma 3, quanto in esso previsto produce due effetti:

- a decorrere dal 2025, pone a carico della quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, la somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 aveva previsto in via straordinaria per il 2024 (su questo, vedi subito infra;

- prevede, anche in questo caso a decorrere dal 2025, e dunque a regime, che una quota fissa, pari a 7.250.000 di euro, della componente del FNSV spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche sia ripartita tramite il meccanismo che si è applicato, per la totalità di tale componente, dal 2020 al 2024, ed ora, sulla base del comma 4, anche nel 2025 (quello della ripartizione sulla base della media dell’ultimo triennio).

 

Venendo, più nello specifico, alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, questa è un ente istituito con la legge n. 310 del 2003. Essa, come indicato nel proprio Statuto, ha lo scopo, senza fine di lucro, di dotare Bari, la città Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia, di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico-sinfonica. Più in particolare, la Fondazione persegue, tra l’altro, la diffusione dell'arte lirico-musicale in tutte le forme in cui essa può esprimersi, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza e di concerti.

In proposito, l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 ha previsto un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Tale contributo, come precisato dalle relazioni, tecnica e illustrativa, di accompagnamento al citato decreto-legge, è correlato al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico e all’esigenza di individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle destinata alla Fondazione tramite il riparto ordinario del FNSV.

Per il 2024, agli oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta (750.000 euro) si è fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (per cui, si veda supra, in commento ai commi 1 e 2).

Il disegno di legge in esame, al comma 3, lettera a), come anticipato, rende stabile l’attribuzione della somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, spostandone al contempo la copertura a valere sulla quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, al cui riparto complessivo, peraltro, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari continua a partecipare (sia per la parte dei 7.250.000 di cui alla lettera b) del comma 3 in commento, sia per la restante parte del FNSV dedicata allo fondazioni lirico sinfoniche di cui al comma 4 in commento).

 

In relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, citato dal comma 3 dell’articolo in esame, si ricorda che, allo stato attuale, è stata siglata in data 30 novembre 2023 un’ipotesi di accordo tra l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) (qui il comunicato dal Ministero della cultura).

 

Il comma 5 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Si tratta di un decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di spettacolo dal vivo (legge n. 106 del 2022), l’unico sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell’articolo 2 di tale legge, in materia previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall’INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

A legislazione vigente, l’indennità di discontinuità spetta:

a) ai lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo (individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 2023), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) ai titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l’indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2 fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell’indennità; requisiti per l’accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

 

In particolare, con la lettera a), sono ridefiniti, in senso più favorevole, i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità, mediante la modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che tali requisiti elenca.

Più nello specifico, con una modifica alla lettera c) del comma 1, è portato a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Mentre, con una modifica alla lettera d), si riducono a cinquantuno, in luogo delle vigenti sessanta, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Rimane fermo che, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.

 

La lettera b) della disposizione in commento modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che regola la misura e la durata dell'indennità di discontinuità.

In dettaglio, con la norma in commento si sopprime il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 3, in base al quale ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Pertanto, per effetto del disegno di legge in esame, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo 3, la disposizione in commento sposta dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la corresponsione dell’indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Rimane fermo che l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

 

La lettera c) della disposizione in commento abroga l’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che prevede la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

In particolare, a legislazione vigente, l’articolo 5 statuisce, al comma 1, che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Il comma 2 stabilisce che le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 3 afferma che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo  n. 148 del 2015, e cioè con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

Il comma 4 statuisce che per le finalità di cui al medesimo articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

 


 

Articolo 89
(
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

 

 

L’articolo 89 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

 

L’articolo 89 comporta maggiori spese per 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo in commento autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

 

Il Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026 è stato pubblicato dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura in data 29 aprile 2024 (qui il comunicato stampa): esso mira a promuovere la conoscenza del patrimonio fotografico della Nazione e a sostenere il settore fotografico come elemento fondamentale dell’identità creativa e artistica contemporanea del Paese.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7714, di nuova istituzione, denominato “Somme da destinare all'attuazione del piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero”, nell’ambito del Programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”, Azione “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

Si segnala tuttavia che, nell’ambito della medesima Azione del medesimo Programma, risultava già presente, ed è ora confermato, un altro capitolo, il 7710, denominatoTutela, promozione e valorizzazione della fotografia in Italia e all'estero”, che presenta una dotazione di competenza di 1 milione di euro per il solo 2025.

 

 

Il comma 2 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

TITOLO XI – MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

Articolo 90
(Concorso delle Forze armate per
Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)

 

 

L’articolo 90 proroga fino al 2027 l’impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell’operazione “Strade sicure”, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l’impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione “Stazioni sicure”).  

 

L’articolo 90 prevede interventi pari a un importo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 238.882.384.

 

Il comma 1 stabilisce, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi previsti dall’operazione Strade sicure, prorogando l’impiego nell’operazione di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate. Il personale è impiegato nell’operazione limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

Ai sensi del decreto legge n.92 del 2008 (richiamato nella disposizione in esame) il personale militare personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri

 

Il comma 2 autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale (ai sensi, rispettivamente,  del commi 74 e  75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, richiamato nella disposizione in esame).

 

Il comma 3 incrementa di ulteriori 800 unità di personale il contingente di Forze armate di cui al comma 1, al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione “Stazioni sicure”). Tale personale ha lo stesso status e le stesse funzioni esposte in riferimento al comma 1.

 

Il comma 4 autorizza, per il personale di cui al comma precedente, la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.

 

Il comma 5 chiarisce che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente.

 

 

“Strade sicure”, avviata nell’agosto del 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, l’operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici  G7 e  G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune specifiche aree del territorio nazionale, ad esempio nella cosiddetta “terra dei fuochi” A seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione - come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.


 

Articolo 91
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

 

 

L’articolo in esame rifinanzia la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital, il primo istituito da un’organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza.

 

L’articolo 91 prevede un intervento per un importo pari a 7.726.500 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

 

L’Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023) e nel 2024 con 1 milione di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024). La stessa legge di bilancio per il 2023 (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

Tale decreto, approvato il 27 giugno 2023, individua il Ministro della difesa come “soggetto investitore”, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (su cui si veda infra)  e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4).     Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).

 

Nel Board of Directors del fondo, presieduto da Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di venture capital Lakestarè presenta anche Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica e attuale amministratore delegato di Leonardo.

 

Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l’Alleanza e i suoi Stati membri  hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato   DIANA (Defense innovation accelerator for the North Atlantic), istituto nel 2021 e operativo dalla metà di quest’anno, per sostenere le  società  più innovative in settori tecnologici critici  (tra cui  robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L’Italia partecipa a DIANA con l’acceleratore di imprese Takeoff, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con  il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina miliare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua. 

 

 

 


 

TITOLO XII – MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Articolo 92
(Fondo per la ricostruzione)

 

 

L’articolo 92 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 92 reca effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

 

Il comma 1 dell’articolo 92 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

 

Il comma 2 prevede che la ripartizione sia demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

 

Il comma 3 stabilisce che la ripartizione delle risorse è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda che è all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.C. 1632-A e abb.), che all’articolo 6, comma 1, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la ricostruzione e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Il Fondo per la ricostruzione è volto al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente dossier.


 

Articolo 93, commi 1-3
(Interventi per il sisma del 2012)

 

 

L’articolo 93, commi 1-3, reca misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, si proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l’anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi (commi 1 e 2). Si proroga altresì l’autorizzazione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (comma 3).

 

L’articolo 93, commi 1-3 reca, complessivamente, effetti finanziari pari a maggiori spese per 12,6 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo 93 proroga per la regione Emilia-Romagna al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto all’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

L’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, da ultimo modificato dal comma 408 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023) ha provveduto a prorogare il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 22 maggio 2012 e con la delibera del 30 maggio 2012, al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente tema web della Camera dei deputati.

 

In conseguenza della suddetta proroga, il comma 2 autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi.

 

Il comma 3 prevede per la regione Emilia-Romagna l’applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, che  autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  autorizza i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti.


 

Articolo 93, commi 4, 6 e 7
(Interventi per il sisma del 2016)

 

 

L’articolo 93, commi 4, 6 e 7, reca misure specifiche per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 4 e 6). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 7).

 

L’articolo 93, ai commi 4, 6 e 7 determina, complessivamente, effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 79,8 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, indicato all'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Come specificato nella relazione illustrativa, la proroga ha ad oggetto, in particolare, l’operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 50, 50-bis del D.L. n. 189 del 2016.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025, per le unità di personale previste dall'articolo 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Nella relazione illustrativa, si evidenzia che l’art. 50, comma 3 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste, di un’ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione, a disposizione delle strutture del Commissario straordinario, da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell’Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

 

Il comma 7 consente al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016 (vedi supra), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

L’art. 50, comma 9-quater, del D.L. 189/2016, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, autorizza il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, a destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste con Invitalia  - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  e Fintecna S.p.A..

Per approfondire le misure per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rinvia al tema web della Camera dei deputati.


 

Articolo 93, comma 5
(Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale
per i sismi del 2012 e del 2016)

 

 

L’articolo 93, comma 5, prevede l’indisponibilità delle risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i sismi del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 in Italia centrale, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

 

L’articolo 93, comma 5 non reca effetti finanziari.

 

Il comma 5 dellarticolo 93 prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dai commi 3 e 4 dell’articolo in esame (alle cui schede di lettura si rinvia) sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali, prevista dal comma 3 dell’art. 57 del D.L. 104/2020. Tali risorse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità, per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

In particolare, il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, modificato, da ultimo, dal D.L. n. 132/2023 prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni previsto all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Articolo 93, comma 8
(Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa”)

 

 

L’articolo 93, comma 8, dispone la proroga anche per l’anno 2025 dell’esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

 

Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 le esenzioni di cui all’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148,  ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario, sono previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.


 

Articolo 93, comma 9
(Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)

 

 

L’articolo 93, comma 9, dispone la proroga anche per l’anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.

 

Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma del 24 agosto 2016, al sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché a quello del 18 gennaio 2017, situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto medesimo.

Si ricorda che la proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

 

In merito, si evidenzia che le agevolazioni di cui sopra consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.


 

Articolo 93, comma 10
(Sospensione delle rate mutui agli enti locali
a seguito del sisma del 2016)

 

 

L’articolo 93, comma 10, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell’area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

 

Il comma 10 dell’articolo 93 consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale intervento proroga di un anno l’efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di differimento, per il 2024, per effetto dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.


 

Articolo 93, commi 11-13
(Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)

 

 

L’articolo 93, comma 11, dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).

Il comma 12, dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Il comma 13, prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni euro per l’anno 2025.

 

Come risulta dalla relazione tecnica, il comma 13 comporta effetti finanziari per lo Stato in termini di maggiori spese pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 11 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di sospensione, previsto dall’articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.

Nello specifico, tale sospensione concerne i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

 

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione di cui all’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148.

Specificamente, tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, concerne le rate in scadenza entro la suddetta data dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 11 dell’articolo 93 del presente disegno di legge, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.

 

Sul punto, il sopra citato articolo 2-bis, comma 22, specifica che l’informazione avente ad oggetto la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate debba avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet.

 

È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

 

Il comma 13 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 ai fini del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste dai commi precedenti.

 


 

Articolo 93, comma 14
(Proroga esenzione imposte di bollo e di registro,
IRPEF, IRES, IMU e TASI)

 

 

L’articolo 93, comma 14, proroga le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU e dalla TASI.

 

Come risulta dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall’articolo 93, comma 14, risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l’anno 2025, in termini di maggiori spese per 14,5 milioni e di minori entrate per 4,1 milioni.

 

Il comma 14, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017.

 

Si segnala che i comuni sopra citati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016.

 

La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).

 

La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).


 

Articolo 93, commi 15 e 16
(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

 

 

L’articolo 93, commi 15-16, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

 

L’articolo 93, ai commi 15-16, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Il comma 15 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;

- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;

- al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che i termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

 

Il comma 16 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine (contemplato dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

 

 

 


 

Articolo 93, comma 17
(Proroga dell’esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)

 

 

L’articolo 93, comma 17 prevede l’esenzione, per l’anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

 

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, all’articolo 93, comma 17, sono ascrivibili maggiori spese pari a 5 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 17 stabilisce la non debenza, per l’anno 2025, dei canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge, 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189.

Si prevede, altresì, al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrati derivanti dal mancato pagamento dei canoni sopra citati, il finanziamento per l’anno 2025 del Fondo istituito dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge, 31 dicembre 2020, n. 183 di un importo pari a 5 milioni di euro.

 


 

Articolo 93, comma 18
(Proroga dell’esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare)

 

 

L’articolo 93, comma 18, prevede che la disposizione concernente l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali si applichi anche all’anno 2025.

 

Come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione determina oneri, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Il comma 18 estende anche all’anno 2025 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall’articolo 1, comma 986, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145), ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.


 

Articolo 93, commi 19-24
(Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)

 

 

L’articolo 93, commi 19-24, reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell’Aquila) e quelli dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).

Il comma 19, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 20 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate.

Il comma 21 proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016.

Il comma 22 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse destinate allo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 23 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il comma 24 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

 

L’articolo 93, commi 19-24, comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di maggiori spese in conto capitale pari a 103 milioni di euro per l’anno 2025. In particolare, gli oneri derivano dal comma 19, che autorizza la spesa di 10 milioni per lo smaltimento dei RSU, dal comma 21 che autorizza la spesa nel limite massimo di 92 milioni di euro per la proroga della concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA) e dal comma 22, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per le piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 23 comporta effetti finanziari solo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto (per 3,4 milioni di euro).

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.

 

Il comma 19, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nei comuni del cratere del sisma 2016 (individuati dall’art. 1 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

L’articolo 1 del D.L. 189/2016, nell’individuare i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, fa rinvio agli allegati 1 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame “autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario”.

Si fa inoltre notare che anche per gli anni precedenti sono state previste autorizzazioni di spesa destinate allo smaltimento dei RSU da parte dei comuni in questione. Si richiamano in particolare il comma 1-ter dell’art. 49 del D.L. 36/2022 che “al fine di assicurare (…) un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” ha previsto che “la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023” e il comma 430 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) che, per lo stesso fine previsto dal comma in esame, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il comma 20 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni (previste dall’art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016) stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate.

In relazione a tali contratti, il comma in esame dispone che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).

Si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Inoltre, la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.

 

La disposizione recata dal comma in esame rinnova, per l’anno 2025, quanto già previsto per il 2024 dal comma 425 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

 

Il comma 21 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” previsto, per i territori interessati dal sisma 2016, dall’art. 9-duodecies, comma 2, del D.L. 76/2024

A tal fine è autorizzata la spesa limite massima di 92 milioni di euro per l’anno 2025.

Si ricorda che l’art. 9-duodecies, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il successivo comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l’ordinanza 24 luglio 2024, n. 197, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

 

Il comma 22 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2025, al fine di incrementare le risorse finalizzate allo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Lo stanziamento in questione integra quello di 2 milioni di euro previsto, per l’anno 2023, dall’art. 1, comma 743, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) “al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche” in questione. L’utilizzo, nel corso del 2024, delle risorse stanziate dal citato comma 743 è stato disciplinato con l’ordinanza n. 168 del 9 febbraio 2024 emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

 

Il comma 23 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, le autorizzazioni di spesa previste dall’art. 13-ter del D.L. 228/2021 e destinate ad assicurare, al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare, tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame reca modifiche al primo periodo del comma 1 del citato art. 13-ter, al fine di prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario in questione, di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, la stessa lettera a) eleva da 2,5 a 3,4 milioni di euro il limite di spesa complessivo per tutto il periodo previsto dal medesimo comma 1.

La relazione tecnica evidenzia che “l’onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l’anno 2025”.

La lettera b) modifica il comma 2 del citato art. 13-ter, al fine di consentire al Commissario in questione, anche per il 2025, di avvalersi mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite annuo di spesa di 2,5 milioni di euro.

La lettera c) interviene sul comma 3 del citato art. 13-ter – che disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 – prevedendo l’incremento da 10 a 13,4 milioni di euro del limite complessivo massimo di spesa.

Si fa notare che l’incremento complessivo, pari a 3,4 milioni di euro, corrisponde alla somma di 0,9 milioni (900.000 euro) – derivanti dalla proroga, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi del succitato contingente di 8 esperti  - e di 2,5 milioni, derivanti dal prolungamento, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi di INVITALIA (avvalimento per cui viene consentita, dal testo vigente dell’art. 13-ter, comma 2, del D.L. 228/2021, una spesa limite di 2,5 milioni di euro annui).

Si fa altresì notare che la disposizione recata dal comma in esame rinnova, per tutto il 2025, la proroga disposta per gli anni 2023 e 2024 dal comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

 

Il comma 24 introduce – allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione – il comma 4-novies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e, successivamente, dai commi 4-bis e seguenti dell’art. 1 del D.L. 189/2016. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dal comma 4-octies del citato articolo, introdotto dall’art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al citato Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

Nel commentare il comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che alla disposizione da esso recata non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell’articolo 9-duodecies del D.L. 76/2024. Si fa notare che l’articolo testé menzionato ha sostituito il CAS con il CDA, che viene prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 21 dell'articolo in esame, che provvede altresì a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dalla proroga.

Articolo 93, commi 25-31
(Interventi relativi all’Isola di Ischia a seguito del sisma
del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022)

 

 

L’articolo 93 nei commi da 25 a 31 reca una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.

 

La Relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 31 effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a complessivi 24,3 milioni di euro per l’anno 2025.

 

In particolare il comma 25 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

A tal fine, il comma in questione destina 4,5 milioni di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

 

Il comma 26 autorizza per l’anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all’isola di Ischia, con particolare riguardo:

 

Ø  agli oneri riferibili all’attività della struttura commissariale di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l’emergenza sismica del 2017, come ampliata dall’articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

 

Ø  agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

 

Il comma 27 prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell’isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l’emergenza alluvionale del 2022.

 

Il comma 28 destina 2 milioni di euro per l’anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull’isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre.

 

Il comma 29, invece, prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l’indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 30, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, con una spesa di 409.368 euro.

 

Il comma 31, infine, destina 2,8 milioni di euro complessivi per l’anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dall’alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell’area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI).


 

Articolo 93, commi 32-35
(Interventi per le aree di Catania e Campobasso
colpite da eventi sismici)

 

 

L’articolo 93 nei commi da 32 a 35 contiene una serie di disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

 

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo complessivo di 4,5 milioni di euro.

 

Nello specifico il comma 32 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,83 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Il comma 33 precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 34 prevede l’automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.

 

Il comma 35 destina 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.


 

Articolo 93, comma 36
(Interventi nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche
e della Toscana colpiti da eventi alluvionali
)

 

 

L’articolo 93, comma 36 proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana

 

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo di 17,5 milioni di euro.

 

In particolare il comma in questione, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario.

 

 


 

Articolo 94
(Crisi idrica)

 

 

L’articolo 94 è diretto a prevedere che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

 

Come sottolineato dalla relazione tecnica, la disposizione, tenuto conto che, il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

L’articolo in esame, che si compone di un unico comma, aggiunge alla fine del comma 1 dell’art. 58 della L. n. 221/2015 un periodo volto a prevedere che, fermo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 58, una quota del Fondo fino a 144 milioni per il 2025 può essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche.

L’art. 58, comma 1, della L. n. 221/2015 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”) ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 novembre 2019). Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto. In attuazione del citato comma 2 è stato adottato il D.P.C.M. 30 maggio 2019.

Il piano stralcio è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

 


 

TITOLO XIII – MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Capo I - Regioni

Articolo 95
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

 

 

L’articolo 95 recepisce i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale, in tre ambiti specifici:

?    la definizione o l’aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall’ente (commi 1, 5, 11 e 14). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026;

?    la quantificazione, in via definitiva, dell’importo che l’ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (commi 2, 6, 8, 12 e 15);

?    la definizione della quota dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame (commi 3, 7, 9, 13 e 16).

 

Gli effetti finanziari dell’articolo 95, indicati nella Relazione tecnica, sono i seguenti:

·        Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna autonomia speciale: il comma 1, riferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, determina effetti positivi sui saldi pubblici per 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. I commi 5, 11 e 14, riferiti rispettivamente alle regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia, non comportano effetti finanziari in quanto il contributo previsto a decorrere dal 2026 conferma l’importo già previsto (dal 2022) e scontato nei tendenziali di bilancio.

·        In relazione alle somme che ciascuna autonomia è tenuta a versare all’erario nel 2025, a titolo di restituzione di risorse in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, i commi 2, 6, 8, 12 e 15 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 1.233,3 milioni di euro, per il 2025;

·        Gli effetti finanziari delle norme (commi 3, 7, 9, 13 e 16) che stabiliscono le quote di spettanza del singolo ente ai fini dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, sono già considerati, in relazione all’art. 104, comma 4, del disegno di legge che stabilisce il contributo dovuto dall’intero comparto delle regioni a statuto speciale e province autonome (si veda l’articolo 104, comma 4).

 

L’articolo 95 recepisce i contenuti degli accordi bilaterali sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale.

L’ordinamento finanziario di ciascun ente è, infatti, disciplinato dal rispettivo statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, norme di rango costituzionale che non possono essere modificate da legge ordinaria se non in accordo con la regione o provincia autonoma.

 

Le norme in esame recepiscono i tre contenuti comuni a tutti gli accordi: il contributo alla finanza pubblica, la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 e l’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, di cui all’art. 104, comma 4, del testo in esame.

 

La determinazione del contributo alla finanza pubblica, secondo quanto concordato con la singola autonomia, è recepita dal comma 1 per la Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli anni dal 2027 al 2033; dal comma 5 per la Regione Sardegna, dal comma 11 per la Regione Valle d'Aosta e dal comma 14 per la Regione Sicilia, a decorrere dal 2026 confermando, in questi tre casi, la misura già stabilita con il precedente accordo.

Si rammenta che il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, integrato dall’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023).

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito, sempre in attuazione di accordo bilaterale, dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 145 del 2023, articolo 9, comma 3).

 

In relazione alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, le norme (commi 2, 6, 8, 12 e 15), per ciascun ente indicano l’importo (concordato con la regione o provincia autonoma) che l’ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025; tale importo costituisce la quantificazione, in via definitiva, di quanto ricevuto in eccesso. In mancanza del versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione o Provincia autonoma; la norma specifica che il Ministero si può anche avvalere dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla struttura di gestione.

Si ricorda che per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, in relazione alla contrazione delle entrate tributarie, è stato istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato.

Il Fondo è stato istituito con l'art. 111 del decreto-legge 34 del 2020 (e successivamente modificato e integrato dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020 e dalla legge 178 del 2020, commi 823-826) con una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti n.114/CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti n.115/CSR).

Il comma 823 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) vincola le risorse del suddetto Fondo, alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e stabilisce, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.

 

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L’altro contenuto dell’accordo è la definizione delle disposizioni sull’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4 (a cui si rinvia), del disegno di legge in esame e stabilito in 150 milioni di euro per il 2025, 440 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 700 milioni per il 2029. I commi 3, 7, 9, 13 e 16 recepiscono quanto concordato con ciascun ente, come illustrato di


seguito.

 

 

Commi 1-4 - Accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia

L’articolo 19, commi 1-4, recepisce l’accordo del 19 ottobre 2024 con la regione Friuli Venezia.

Il comma 1 determina il contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione pari a 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. Viene così confermato l’importo stabilito per l’anno 2026 dalla legge di bilancio 2022, in attuazione del precedente accordo bilaterale con il Governo del 22 ottobre 2021.

La legge n. 234 del 2021 al comma 554, infatti, stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. La norma è stata poi recepita con decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 che integra la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, inserendo l’articolo 4-bis che disciplina le modalità di realizzazione del concorso in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019. Si ricorda, inoltre, che il sistema integrato degli enti locali è definito dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 154 del 2019, come l’insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni.

 

Il comma 2 dispone il versamento da parte della Regione di 422.689.368 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame. Per il sistema integrato regionale (comprensivo quindi degli enti locali) la regione dovrà accantonare la somma di 22 milioni di euro per il 2025, 62 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 96 milioni per il 2029.

 

Il comma 4 richiama la già citata norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, che all’articolo 2 stabilisce che le disposizioni contenute negli accordi devono comunque essere recepite in apposite norme di attuazione statutaria. Le norme contenute ai commi 1-3 dell’articolo in esame, quindi, saranno efficaci a decorrere dall’entrata in vigore della norma di attuazione statutaria di recepimento dell’accordo, fermo restando l’obbligo per la regione di rispettate quanto concordato con il Governo.

 

Commi 5-7 - Accordo con la Regione Sardegna

L’articolo 19, commi 5-7, recepisce l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Sardegna.

Il comma 5 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sardegna nell’importo di 306,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Anche per questa regione viene confermato l’importo stabilito dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 14 dicembre 2021, infatti, il comma 543 della legge n. 234 del 2021, art. 1, determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

Il comma 6 dispone il versamento da parte della Regione Sardegna di 92.568.134 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

 

Il comma 7 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame. La Regione Sardegna dovrà accantonare la somma di 27 milioni di euro per il 2025, 85 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 134 milioni per il 2029.

Commi 8-10 - Accordo con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano

L’articolo 95, commi 8-10, recepisce l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 10 specifica che le norme dei commi 8 e 9 sono adottate secondo le procedure previste dall’art. 104 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) che disciplina la possibilità di modificare le norme finanziarie contenute nello statuto stesso, con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

 

Il comma 8 stabilisce gli importi che ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021:

?    euro 154.943.007 la provincia autonoma di Trento

?    euro 103.687.794 la provincia autonoma di Bolzano.

In caso di mancato versamento il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia autonoma.

 

Il comma 9, modifica l’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972), inserendo il comma 4-nonies, al fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame

Si ricorda che la disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto. La norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. Dal 2014, i commi da 4 a 4-septies disciplinano nel dettaglio quantità e modalità di realizzazione del contributo e sono stati rivisti a seguito degli accordi con il Governo in materia finanziaria.

I commi 4-bis e 4-ter, come modificati dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 145 del 2023, determinano il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, pari a 688,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il contributo illustrato sopra, pari a complessivi 688,71 milioni, a decorrere dall'anno 2028 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.

 

Il comma 4-nonies inserito dal comma 9 in esame, determina gli importi che la Regione e le Province autonome accantonano sui rispettivi bilanci, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato. Nello specifico:

?    sul bilancio della Regione Trentino-Alto Adige sono accantonati 1 milione per il 2025, 2 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 4 milioni per l’anno 2029;

?    sul bilancio della Provincia autonoma di Trento sono accantonati 16 milioni per il 2025, 46 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 73 milioni per l’anno 2029;

?    sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano sono accantonati 19 milioni per il 2025, 53 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 85 milioni per l’anno 2029.

La norma inserita nello statuto disciplina, inoltre, le modalità di attuazione del descritto ulteriore contributo, in modo analogo a quanto disciplinato dall’articolo 104, commi 6, 7 e 10 del disegno di legge in esame.

Ciascun ente iscrive nella Missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati; il fondo, finanziato con risorse di parte corrente e sul quale non è possibile disporre impegni, è finalizzato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione (in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione) se in disavanzo. Nel caso, invece, di avanzo di amministrazione, il fondo è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l’utilizzo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. In relazione al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. In caso di mancato accantonamento o del mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, nell’esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della somma del minore accantonamento sommato al saldo negativo registrato nell’esercizio precedente.

In caso di mancata trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente, entro il 31 maggio, l’accantonamento è incrementato del 10 per cento.

 

Commi 11-13 - Accordo con la Regione Valle d’Aosta

L’articolo 19, commi 11-13, recepisce l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Valle d’Aosta.

Il comma 11 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Valle d’Aosta nell’importo di 82,246 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, confermando l’importo già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. La legge n. 234 del 2021, comma 559, infatti, in attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 30 ottobre 2021, ha rideterminato il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 12 quantifica in 8.081.183 euro le risorse che la Regione Valle d’Aosta è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025 come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

 

Il comma 13 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame. La Regione Valle d’Aosta dovrà accantonare la somma di 5 milioni di euro per il 2025, 13 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 20 milioni per il 2029.

Commi 14-16 - Accordo con la Regione Sicilia

L’articolo 19, commi 14-16, recepisce l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Sicilia.

Con il comma 14, per il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sicilia a decorrere dal 2026, viene confermato l’importo di 800,8 milioni di euro annui già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge n. 234 del 2021, comma 545 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) il contributo della regione alla finanza pubblica viene rimodulato, appunto in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 15 determina le risorse che la Regione Sicilia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. L’importo determinato è pari a 451.363.715 euro. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

 

Il comma 16 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 104, comma 4, del disegno di legge in esame. La Regione siciliana dovrà accantonare la somma di 60 milioni di euro per il 2025, 179 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 288 milioni per il 2029.

 

 

 


 

Articolo 96
(
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

 

 

L’articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 2 del disegno di legge.

 

L’articolo in questione non determina effetti finanziari.

 

Il comma 1, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall’articolo 11, comma 1 del TUIR, come modificato dall’articolo 2 del presente disegno di legge, differisce al 15 aprile 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.

 

Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa, il differimento del suddetto termine del 31 dicembre si rende necessario perché la modifica degli scaglioni di cui all’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Per una ricostruzione della disciplina riguardante l’addizionale regionale all’IRPEF si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (pagg. 21-23).

 

Il comma 2 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.

 

Per gli anni 2026 e 2027 il termine è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale l’addizionale si riferisce.

 

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro il suddetto termine - vale a dire entro il 15 aprile per l’anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027 - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.

In tale caso l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

Come segnalato dalla relazione illustrativa tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

 

Il comma 4 differisce al 15 maggio 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce) di cui all’articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all’IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

 

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 prevede la  possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 con il quale sono stabilite le modalità applicative (qui il relativo link, come riportato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge in commento).

 

Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 ricalcano sostanzialmente quanto già previsto, per l’anno 2024, dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, rispetto al quale si rinvia al dossier relativo al relativo schema di decreto legislativo (AG 88)

 


 

Articolo 97
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 97 incrementa il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente. 

 

Secondo quanto riportato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la disposizione prevede una spesa, in competenza e in cassa, per un importo di 120 milioni di euro per il 2025, sul capitolo di bilancio n. 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L’articolo 97 si compone di un comma, e incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

 

Si segnala che il  Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, anche detto Fondo TPL, è stato istituito nel 2013 della legge di stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), che ha novellato l’articolo 16-bis del citato D.L. 95/2012. Il fondo è stato poi riformato dal decreto legge n. 50 del 2017, con cui è stata stabilizzata, in via normativa, la sua entità e sono state introdotte innovazioni relative alla sua gestione.

In particolare, l’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017 ha determinato la consistenza del Fondo fissandola per legge: 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in circa 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era variabile ed ancorato fino al 2017 al gettito delle accise su benzina e gasolio riscosse nella regione. Il D.L. n. 145 del 2023 (art. 10-bis) convertito dalla legge n. 191 del 2023, ha disposto un incremento del Fondo TPL pari a 1,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, al fine di predisporre degli interventi tali da garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico locale.

Il comma 2 del D.L. 50 del 2017, invece, come specificato di seguito, stabilisce, i criteri di ripartizione del fondo TPL, che sono stati novellati da ultimo dal decreto legge n. 176 del 2022, convertito dalla legge n. 6 del 2023, in vigore dal 18 gennaio 2023, e poi ulteriormente modificato dal D.L. n. 104 del 2023.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema sul sito della Camera.

Sul punto si segnala, inoltre, che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 133 del 2024, ha formulato l’auspicio che si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai criteri dei costi standard e fabbisogni standard, prefigurato dalla legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione. 

 

L’articolo 97, ultimo periodo, dispone inoltre che le risorse aggiuntive siano comunque ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla n. 96 del 2017.

 

A tale riguardo, si ricorda che il vigente articolo 27, comma 2 del D.L. n. 50/2017, modificato diverse volte, prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità: 

a) il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

b) il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c)  applicando una riduzione annuale (a partire dal 2023) delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni  qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. In ogni caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

d) con destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL.


 

Articolo 98
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

 

 

L’articolo 98 prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025 non ascrive all’articolo 98 effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto, come rilavato nella relazione tecnica, l’effetto complessivo delle norme è quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato.

 

La disposizione al comma 1 dispone che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi.

 

Il sopra citato comma 11 ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero.

Le seguenti disposizioni hanno previsto un incremento dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella misura:

- 1 euro (articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7);

- 0,50 euro (articolo 1, comma 1328, L. 27 dicembre 2006, n. 296);

- 2 euro (dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008, in quanto sostituendo all’articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l’importo di un euro con quello di tre euro previsto determina un incremento effettivo di due euro);

- 2 euro (articolo 4, comma 75, L. 28 giugno 2012, n. 92).

Il totale dell’imposta è quindi pari a 6,50 euro.

 

Conseguentemente, ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.

 

Il comma 2, conseguentemente a quanto previsto al comma 1, dispone che la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In particolare prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

 

Di conseguenza, il comma 3 stabilisce che, per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

 

Quanto alla destinazione del gettito dell’imposta in questione si ricorda che la somma originariamente riscossa dalla citata addizionale (pari ad un euro a passeggero) era riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; 

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il successivo aumento dell’addizionale è (1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005 e, quella di 3 € a passeggero prevista dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008) è stato destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS. Con il decreto-legge n. 34 del 2020 a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005 sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (prevista dal citato articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88), e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

L’incremento di ulteriori 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato disposto dall’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 è destinato al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

L’ultimo incremento di due euro, disposto dall'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 è versato all'INPS.

L’INPS è quindi destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero.

 

Il comma 4 stabilisce che alle finalità di cui al sopra citato articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ovvero al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti), per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.

 

La relazione tecnica osserva che per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all’entrata del bilancio dello Stato, di cui l’importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L’INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall’articolo 4, comma 75, della legge 92/2012. Invece, l’importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).

 

Il comma 5 specifica che per effetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che prevede che qualora un versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

 

In merito, la relazione tecnica rileva che l’effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all’onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

 

 

 

 


 

Capo II – Enti locali

Articolo 99
(
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

 

 

L’articolo 99 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 2 del disegno di legge.

 

Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari.

 

Il comma 1 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall’articolo 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

Ciò in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 151 comma 1, del testo unico enti locali gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.


 

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8 per cento, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9 per cento.

A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.

 

Il comma 2 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.

 

Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi supra).

 

Il comma 3, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

 


 

Articolo 100
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

 

 

L’articolo 100 reca, al comma 1, un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).

Il comma 2 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.

 

Come indicato nella Relazione tecnica, i rifinanziamenti disposti dall’articolo in commento, comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.

 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo in esame – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente[1] con un incremento di:

§  112 milioni per il 2026;

§  168 milioni per il 2027;

§  224 milioni per il 2028;

§  280 milioni per il 2029;

§  306 milioni circa a decorrere dall’anno 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

 

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232 del 2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta di circa il 22 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.

Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, nella logica del progressivo abbandono della spesa storica.

Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo di perequazione delle risorse, avviato dal 2015 ed applicato per quote via via crescenti del Fondo.

 

Il comma 1, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).

Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:

-         560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;

-         672 milioni di euro nel 2026;

-         728 milioni di euro nel 2027;

-         784 milioni di euro nel 2028;

-         840 milioni di euro nel 2029;

-         870 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta, in sostanza, a sostenere l’avanzamento del percorso perequativo, con l’inserimento di risorse aggiuntive statali, di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.

Ai fini del riparto, la lettera d-quater) del comma 449 stabilisce che tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.

 

La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo, sulla base della differenza tra fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il sistema, avviato nel 2015, prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. La percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi per il 2024 è pari al 70% della dotazione.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse del FSC, che hanno penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa. Le riduzioni della dotazione del Fondo hanno inciso sulla sua funzione perequativa in quanto hanno, di fatto, eliminato l’originaria componente “verticale”, quella cioè finanziata dallo Stato, destinata appunto alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota compensativa delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali - è rimasta in sostanza alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’IMU propria (per una quota del 22 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiede la legge n. 42 del 2009 per i fondi perequativi delle funzioni fondamentali. La perequazione ha funzionato dunque in questi anni essenzialmente come meccanismo di redistribuzione "orizzontale" delle risorse del Fondo, che ha spostato risorse dai comuni storicamente più dotati, con elevate basi imponibili, verso i comuni con fabbisogni standard più elevati rispetto alla loro capacità fiscale.

Per attenuare gli impatti negativi conseguenti al progredire della perequazione, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi, in grado di contenere il differenziale di risorse rispetto a quelle storiche di riferimento, stanziando nel Fondo apposite somme destinate a tali finalità. Le somme più cospicue sono state stanziate dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto la progressiva restituzione al FSC delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review), per importi crescenti negli anni, fino ad arrivare al reintegro totale, corrispondente a 560 milioni annui dal 2024, da utilizzare esclusivamente a correzione degli effetti della perequazione, secondo i criteri indicati nel DPCM di riparto del FSC[2].

Il comma 1, lett. b), punto 2, dell’articolo in commento, sconta gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all’articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.

A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies), del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nella quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle varie lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto di quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quota parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione era stata posta a carico del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.

Il successivo decreto-legge n. 76 del 2024, all’articolo 9-terdecies, ha aggiornato i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le nuove assunzioni, ponendo quota parte dei maggiori oneri, per 4.014.252 euro dal 2030, a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il comma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, l’individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.


 

Articolo 101
(Fondo per l’assistenza ai minori)

 

 

L’articolo 101 istituisce un Fondo volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per il riparto del Fondo, effettuato con D.M. annuale, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

 

L’articolo 101, comma 1, prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per il Fondo per l’assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell’interno.

 

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Il comma 2 stabilisce che possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.

Il comma 3 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024, recante l’adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell’offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D.Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L. n. 42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. In particolare, congiuntamente alle capacità fiscali, sono utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 ha previsto la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica e l’aggiornamento dei dati, utilizzando la metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni standard delle restanti funzioni fondamentali dei comuni per il 2023, inclusa la funzione sociale, allegati al decreto.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2023 ha approvato la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per il settore sociale - al netto del servizio di asili nido - dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Si evidenzia che i due provvedimenti citati non individuano i fabbisogni standard monetari per ciascun comune, ma un coefficiente di riparto per ciascuna funzione. La misura pubblicata del fabbisogno non è dunque un ammontare monetario assoluto, ma esprime la “quota di partecipazione” di ciascun comune al riparto complessivo.

 

Il comma 4 prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 5 prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile nell’anno precedente e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

Il comma 6 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

Il comma 7 dispone che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.


 

Articolo 102
(Contributo per le funzioni fondamentali
di province e città metropolitane)

 

 

L’articolo 102 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030.

Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.

 

L’incremento complessivo dei fondi previsto dall’articolo 102 è pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

 

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 784, legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell’interno.

 

Il comma 2 stabilisce che le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, su proposta della Commissione medesima, con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

 

La disposizione citata, di cui al comma 784 della legge n. 178/2020 – poi riformulata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) – prevede l’attribuzione di un contributo statale di 80 milioni di euro nell’anno 2022, gradualmente crescente di anno in anno fino all’importo di 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. Tale contributo - unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane - viene ripartito tra province e città metropolitane, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscale.

Il comma 783 della medesima legge n. 178/2020 ha previsto, a tal fine, l’istituzione di due fondi unici separati per i due comparti (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire anche tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Sezione II), l’incremento di 50 milioni di euro annui risulta così ripartito tra i due Fondi destinati alle province e alle città metropolitane:

§  Fondo a favore delle province (cap. 1441): +36,7 milioni;

§  Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442): +13,3 milioni.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le risorse incrementali sono ripartite tra province e città metropolitane con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse già vigenti, sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L’attuale peso - approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022, relativamente al triennio 2022-2024 - è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane. I corrispondenti importi (36.745.000 euro e 13.255.000 euro) sono stati iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442.

La Relazione riporta che è in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025-2027 che determinerà la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse.   

A seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo in esame, nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, i due Fondi presentano le seguenti dotazioni: il Fondo a favore delle province (cap. 1441) presenta uno stanziamento di 1.209,6 milioni per il 2025, 1.247,0 milioni per il 2026 e di 1.283,0 milioni per il 2027; il Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442) presenta una dotazione di 324,7 milioni per il 2025, 338,0 milioni per il 2026 e di 351,3 milioni per il 2027.

 

 


 

Capo III – Misure in materia di tesoreria unica, contributo alla finanza pubblica e rimodulazione di risorse
degli enti territoriali

Articolo 103
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

 

 

L’articolo 103 dispone l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica “mista” previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, con il fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.

Tale regime misto risulta, peraltro, non più operativo dal 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025.

 

Come riportato nella Relazione tecnica, la disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 5.575 milioni di euro nel 2026 e a 2.295 milioni per il 2027 (calcolato come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023) ed un miglioramento dei saldi di bilancio dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato pari a 85 milioni di euro nel 2026 e 209 milioni di euro nel 2027, in conseguenza del permanere della liquidità degli enti nella tesoreria unica tradizionale.

 

Nel dettaglio, l’articolo in esame dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

§  articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha introdotto e disciplinato il sistema di tesoreria unica mista per le regioni e gli enti locali, poi esteso agli enti del comparto sanitario, alle autorità portuali e alle università statali;

§  articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la sospensione dell’applicazione del sistema di tesoreria mista fino al 31 dicembre 2025, e il mantenimento, per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

 

Il sistema di tesoreria unica "mista" ? introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997 - prevede, in sintesi, che le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario, ma devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono invece continuare ad essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Il sistema misto è stato sospeso per la prima volta fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale sospensione è stata più volte prorogata: fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dall’articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2021 (legge n. 234/2021).

 

Le abrogazioni disposte dall’articolo in esame sono finalizzate, in sostanza, a ripristinare il sistema di Tesoreria unica tradizionale, di cui alla legge n. 720/1984, per tutti gli enti ed organismi pubblici, compresi quelli (enti territoriali, enti del comparto sanitario, università e autorità portuali) per i quali è previsto, dal 2026, il ritorno al sistema di tesoreria mista, dopo il periodo di sospensione disposto dal decreto-legge n. 1 del 2012.

Come chiarisce la Relazione illustrativa, l’intervento intende evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria mista, dal 2026, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.

 

 

Il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.

Tale sistema rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, avviato a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito ? con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) ? un nuovo sistema di tesoreria unica, cosiddetta “mista”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario.

L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata addirittura prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, a seguito delle crisi finanziarie, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.

La sospensione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, attualmente, il sistema di tesoreria mista risulta sospeso e agli enti interessati è già stato ripristinato il sistema di tesoreria unica tradizionale.

Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per gli enti che ne erano nel frattempo fuoriusciti: i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo D.L. n. 1 del 2012) e le Camere di commercio (queste ultime reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, della legge di stabilità 2015).

Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica anche delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, per finalità di controllo dei conti pubblici, dal 2016 è stato previsto l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali (commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015).

Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).


 

Articolo 104, commi 1-12
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

 

 

I commi da 1 a 2 dell’articolo 104 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 1) e la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 2).

I commi 3, 4 e 5 quantificano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (comma 3). Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall’articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 4). Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 5) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.

Il comma 6 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 7, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un’economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell’esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto prescritti mediante l’utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 11 dispone l’aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini delle verifica degli obiettivi, che contempla l’imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 8 a 10).

Il comma 12, infine, istituisce un tavolo tecnico volto al monitoraggio delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalla nuova governance europea e all’individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 1 a 6, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.

Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 7, che consente l’utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.

I commi da 8 a 12 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo 104 definiscono il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Sono tenute al contributo, seppure in misura differente, tutti gli enti territoriali: le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica – mediante contributi vigenti e nuovi – anche ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance economica dell’UE secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 dell’articolo in esame, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, il comma 1 dispone come i singoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna siano esclusi dal contributo alla finanza pubblica (di cui al comma 5) qualora rispettino anche una sola delle tre seguenti condizioni:

·        enti in dissesto alla data del 1° gennaio 2025;
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 244 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), “si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”

·        enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025;

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) tale procedura è deliberata dal consiglio dell’ente locale e consiste in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (cd. “titolo I”).

·        enti che hanno sottoscritto accordi per il “riequilibrio finanziario” di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 oppure ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Si rammenta che tali comuni che risultano esentati dal contributo alla finanza pubblica di cui al comma 5 dell’articolo 104 in esame sono:

o   I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi per il rilancio degli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Gli enti titolati a sottoscriverli sono i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e, come si evince dall’Allegato A al decreto ministeriale 3 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, risulta siano Napoli, Torino, Palermo, e Reggio Calabria.

o   I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi ai sensi dell’art. 43, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Gli enti titolati a sottoscriverli sono comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022; onde tenere conto degli aiuti già ricevuti, tale disavanzo su cui è calcolato il contributo deve essere ridotto di alcuni contributi già ottenuti. Come si evince dal Decreto ministeriale 6 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, tali comuni sono sette: Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.

Si segnala che, in base a quanto disposto dal comma 1, non risultano esclusi dal contributo i due comuni di Genova e Venezia che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio strutturale ai sensi del comma 8, e non del comma 2, dell’art. 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

 

Per un approfondimento delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario, si rimanda al tema a cura del Servizio Studi – Dipartimento Bilancio.

Si rammenta come negli anni 2018-2023, i dissesti attivati risultano pari a 137 (a cui si aggiungono 72 procedure di dissesto dichiarate negli anni precedenti in cui gli organi straordinari di liquidazione - OSL non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione). Per quanto riguarda il c.d. predissesto, le procedure ancora attive al 31 dicembre 2023 risultano 269. Le criticità finanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania. Dal punto di vista delle dimensioni degli enti coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.

 

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Figura “Quota dei Comuni che hanno attivato almeno una volta tra il 1989 e il 2023 la procedura di dissesto o quella di riequilibrio finanziario pluriennale per Regione”. Fonte: Corte dei Conti, 2024. Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali. Comuni, province e città metropolitane. Esercizi 2021-2023. Deliberazione n. 13/sezaut/2024/frg. Figura n. 2, pag. 359.

 

 

L’articolo 119, primo comma, della Costituzione riconosce agli Enti territoriali “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, assoggettandola tuttavia, come noto, a due condizioni.

La prima è il “rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”, tradotto sino al 2019 nel cosiddetto pareggio di bilancio, poi modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e da ultimo ridefinito al comma 2 dell’articolo 104 in esame.

La seconda consiste nel concorso volto “ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". Questo legittima, dunque, il legislatore statale ad imporre agli enti territoriali vincoli alle politiche di bilancio (anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni all’autonomia di spesa degli enti) per ragioni di coordinamento della finanza pubblica.

Conseguentemente, si rammenta come la Corte costituzionale abbia sancito che l’imposizione di risparmi di spesa rientra a pieno titolo nell’esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 69 del 2011; n. 139 del 2012; n. 88 del 2014; n. 143 del 2016).

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che tale funzione è soggetta ad alcuni limiti.

Anzitutto, è possibile stabilire solo un limite complessivo di riduzione che lasci agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005).

Inoltre, il ricorso alla revisione della spesa è consentito subordinatamente a tre condizioni: (i) siano coinvolti gli Enti Territoriali in spirito di “leale collaborazione”; (ii) le revisioni della spesa non siano tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 87 del 2018 e n. 29 del 2023); (iii) le revisioni di spesa abbiano carattere transitorio (sentenze n. 43 e n. 64 del 2016, n. 141 del 2016, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018).

 

Il comma 2 esplicita la definizione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2025.

La definizione attualmente in vigore, stabilita all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definiva l’equilibrio di bilancio semplicemente come “un risultato di competenza non negativo”, consentendo (articolo 1 comma 819) ai fini del conteggio anche l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Il comma 2 in esame definisce, a partire dal 2025, l’equilibrio come “un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

In sostanza, secondo la definizione esplicata dal comma 2, nel computo del saldo di equilibrio:

1.      È consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;

2.      Non è consentito l’utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d’esercizio.

 

In merito alla definizione di equilibrio introdotta dal comma 2 in esame, si rileva che la specificazione del saldo in termini di “competenza finanziaria”, risulta sostanzialmente in linea con la previgente definizione del saldo di equilibrio, contenuta nel comma 821 della legge n. 145/2018, che era già espresso in termini di sola competenza e già considerava la differenza tra entrate e spese.

Inoltre, il permesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione – che comprende di fatto solo le somme libere avanzate, mentre il risultato di amministrazione è composto anche delle somme vincolate, destinate ed accantonate – risulta, in sostanza, in linea con il previgente requisito che qualora l’importo del risultato di amministrazione non fosse pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza dovesse essere iscritta nel primo bilancio successivo, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

In ultimo, la nuova definizione impedisce che l’ente che possegga entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d’esercizio, possa ulteriormente non spenderle e dunque non erogare le attività cui tali risorse sono destinate, ma utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.

Conseguentemente, qualora tali modifiche alla definizione chiariscano semplicemente elementi già invalsi nella prassi, non si rilevano innovazioni significative, per esempio, sul fatto che la specificazione della competenza come esclusivamente finanziaria infici i requisiti di equilibrio di bilancio inteso come equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

 

Si noti come, ai sensi del comma 9, l’equilibrio di bilancio degli enti territoriali così definito dal comma 2 viene verificato anzitutto a livello di comparto, e solo in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti. Come rilevato dalla nota dell’ANCI del 24 ottobre 2024, l’equilibrio in competenza finanziaria risulta rispettato se calcolato all’intero livello di comparto dei Comuni, mentre si registra che 600 singoli enti, se considerati ciascuno per sé, non lo rispettino.

 

I commi 3, 4 e 5 disciplinano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali. In totale, il contributo richiesto è il seguente:

 

Co 3- 5: Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente (milioni di euro)

2025

2026

2027

2028

2029

Totali

Regioni a statuto ordinario

280

840

840

840

1.310

4.110

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

150

440

440

440

700

2.170

I comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna

130

260

260

260

440

1.350

Le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna

10

30

30

30

50

150

Totale

570

1.570

1.570

1.570

2.500

7.780

 

Il comma 3 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029.

Il riparto è disposto, in prima istanza, in sede di autocoordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, formalizzato con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In caso di assenza di accordo, dopo tre settimane (entro il 20 marzo 2025), il riparto è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione alla spesa corrente:

1.   Limitatamente alla spesa non sanitaria:

1.   Scomputando dalla spesa corrente la spesa per interessi e i contributi già erogati allo Stato come contributi alla finanza pubblica;

2.   Scomputando e spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). Conseguentemente, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.

Si evidenzia come il livello della spesa corrente di ciascun ente, su cui calibrare il contributo, si calcola sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Si rileva come il rendiconto da utilizzare ai fini di tale riparto possa anche essere stato solo votato dalla Giunta, e non ancora dal Consiglio regionale.

 

Il comma 4 dispone contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano pari a 150 milioni per il 2025, 440 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 milioni di euro per l’anno 2029. Si sottolinea come tale contributo avvenga nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui all’ articolo 95 del disegno di legge di bilancio in esame, che disciplina gli specifici importi e le modalità per ciascun ente (si rimanda all’apposita scheda).

Inoltre, il comma 4 dispone come il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano sia determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori: infatti, per tali due regioni e per le due province autonome, i comuni e le province sono esentati dal riparto specifico previsto dal comma 5 del presente articolo 104.

 

Il comma 5 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, come riportato nella precedente tabella.

In particolare:

-        il comparto dei comuni deve assicurare 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029.

-        il comparto delle province e città metropolitane deve invece assicurare un contributo pari a 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.

 

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

In merito ai criteri adottati per il riparto tra i singoli enti di ogni comparto, il comma in esame dispone che esso avvenga ‘anche’ in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni:

1.      per interessi;

2.      per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti;

3.      per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica;

4.      per le spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). In sostanza, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.

Si noti inoltre come la disciplina del riparto ‘anche’ in proporzione alla spesa corrente esclude che esso avvenga esclusivamente in maniera proporzionale, come è invece per le regioni, ai sensi del comma 3 in esame. Inoltre, per la valutazione della spesa corrente, si fa riferimento al rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato; conseguentemente, a differenza delle regioni, non si suppone la possibilità di approvazione di un rendiconto 2024, che comunque, qualora esistesse, non sarebbe preso in considerazione.

 

Il comma 6 dispone che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti” un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del provvedimento in esame.

Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.

 

In merito alla previsione del comma 6 sull’impossibilità di disporre impegni sulle somme accantonate, potrebbe essere opportuno acquisire chiarimenti per comprendere se su tali somme sussiste anche un vincolo di cassa oltre al vincolo di competenza indicato.

 

La disciplina introdotta dal comma 6 ribadisce il rispetto delle previsioni relative all’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi nonché di quanto stabilito in materia dal TUEL all’articolo 162, comma 6 (decreto legislativo n. 267 del 2000).

 

L’equilibrio di bilancio delle regioni e i principi di bilancio degli enti locali

 

L’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 reca disposizioni relative all’equilibrio di bilancio delle regioni prevedendo al comma 1 che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza e debba garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Nel calcolo del saldo di equilibrio sono da considerarsi l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione.

Si prevede, in aggiunta, che la somma tra:

§  le previsioni di competenza relative alle spese correnti;

§  le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;

§  il saldo negativo delle partite finanziarie;

§  le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;

non deve essere superiore alla somma tra:

§  le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;

§  ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;

§  l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;

salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria volte a garantire la flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il comma 2 stabilisce che con decorrenza 2016 il disavanzo di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e derivante dal debito autorizzato e non contratto con finalità di investimento possa essere coperto con il ricorso al debito contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Il successivo comma 2-bis dispone con decorrenza 2018 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora nell'ultimo anno abbiano registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali possano autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito contratto solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.

Gli anzidetti valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati e pubblicati secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.

 

L’articolo 162 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 contiene i principi di bilancio a cui devono far riferimento gli enti locali trattando, in particolare, al comma 6 il principio del pareggio.

È ivi stabilito, similarmente a quanto previsto per le regioni, che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione nonché garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Si prevede che la somma tra:

§  le previsioni di competenza relative alle spese correnti;

§  le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;

§  il saldo negativo delle partite finanziarie;

§  le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;

non deve essere superiore alla somma tra:

§  le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;

§  ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;

§  l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;

e non può avere altre forme di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.

 

Il comma 7 definisce la destinazione del fondo di accantonamento costituito ai sensi del comma 6. In particolare, si dispone che al termine di ogni esercizio finanziario:

§  per gli enti che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione.

§  per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.

 

Le autonomie speciali devono tenere conto nel calcolo del disavanzo di amministrazione solo della quota di debito contratto (al netto quindi della quota di debito autorizzato e non contratto).

 

Come stimato nella Relazione tecnica, l’utilizzo da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione di quota parte del contributo per investimenti, determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026, quantificati in 30 milioni di euro per il 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 340 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 760 milioni di euro per l’anno 2030, 930 milioni di euro per l’anno 2031, 760 milioni di euro per l’anno2032, 380 milioni di euro per l’anno 2033, 90 milioni di euro per l’anno 2034 e 10 milioni di euro per l’anno 2035.

 

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali

L’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi disciplina la materia inerente al risultato di amministrazione delle regioni.

In sintesi, i commi 1 e 2 stabiliscono che il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e si compone di fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso.

Il risultato di amministrazione non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

Se l’importo del risultato di amministrazione non è pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza deve essere iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

Infine, ai sensi del comma 12, il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

 

Gli articoli dal 186 al 188 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 trattano il risultato contabile e di amministrazione degli enti locali, la composizione di quest’ultimo e il disavanzo di amministrazione

Sinteticamente, viene ivi disposto che il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio. Tale risultato non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (articolo 186, commi 1 e 1-bis).

 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: qualora il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Il disavanzo deve essere iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione (articolo 187, comma 1).

L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale (articolo 188, comma 1).

 

Il comma 8 prevede la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell’imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati.

 

Con riferimento al comparto degli enti territoriali, il comma 9 disciplina le modalità di verifica annuali:

§  dell’equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) così come chiarito dal comma 2 del provvedimento in esame, definibile pertanto come “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio”;

§  dell’accantonamento effettuato per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029 in un fondo da iscrivere nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente del bilancio di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.

Il rispetto degli anzidetti obiettivi è verificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030.

Si prevede al riguardo che in caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti, siano individuati gli enti inadempienti e che per questi sia disposto un incremento dell’accantonamento del fondo, di cui al comma 6, pari alla sommatoria in valore assoluto dell’eventuale saldo negativo di equilibrio e dell’eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto.

Tali enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.

 

I commi 10 e 11 recano disposizioni ai fini delle verifiche di cui al comma precedente. In particolare, per le amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all’esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno si prevede un maggior contributo alla finanza pubblica nella misura del 10 per cento rispetto a quanto già stabilito, da attuare mediante incremento dell’accantonamento del fondo iscritto nella parte corrente del bilancio alla Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”,  di cui al comma 6.

Tali previsioni non trovano applicazione per gli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025 (comma 10).

Viene inoltre disposto l’aggiornamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, degli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali per permettere la verifica del rispetto degli obiettivi dell’equilibrio di bilancio e dell’accantonamento del fondo sulla base delle informazioni trasmesse.

La suddetta verifica decorre dal rendiconto di gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028 (comma 11).

 

Il comma 12 stabilisce l’istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da:

§  due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;

§  un rappresentante del Ministero dell’interno;

§  due rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane;

§  un rappresentante dell’Unione Province d’Italia (UPI).

Al tavolo tecnico sono attribuite funzioni di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance economica europea e il compito di individuare possibili soluzioni per migliorare e perfezionare i processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione.

Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall’istituzione del tavolo tecnico, per i cui componenti non sono contemplati compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre tipologie di emolumenti.


 

Articolo 104, commi 13-15
(Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)

 

 

L’articolo 104, commi 13-15 recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.

 

L’articolo 104 prevede effetti positivi, in termini di minori spese, pari a:

-         200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 (comma 13);

-         2.376,5 milioni di euro per il periodo 2027-2034 (comma 14, lett. a));

-         640 milioni complessivi dal 2025 al 2033 e 160 milioni a decorrere dal 2034 (comma 15).

 

Il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

 

Il comma 14, invece, apporta modifiche all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

 

Ø  la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell’attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

 

Ø  le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l’ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture

 

Ø  la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.

 

Da ultimo il comma 15 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

 


 

Articolo 104, commi 16 e 17
(Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”)

 

 

L’articolo 104, commi 16 e 17 prevede alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

 

L’articolo 104, commi 16 e 17 determina effetti positivi, in termini di minori spese, pari a:

-       800 milioni di euro complessivi nel periodo 2027-2030 (comma 16, lett. a));

-       800 milioni di euro complessivi nel periodo 2025-2031 (comma 16, lett. b));

-       268,2 milioni di euro complessivi nel periodo 2029-2033 (comma 17).

 

Il comma 16 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

 

Ø  la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;

 

Ø  la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.

 

Il comma 17, invece, prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati.


 

Articolo 104, commi 18 e 19
(Riduzione o soppressione di fondi per investimenti
a favore dei comuni)

 

 

L’articolo 104, comma 18, dispone l’abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.

Il comma 19, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 19, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.

 

L’articolo 104, comma 18, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, in termini di minori spese, per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l’annualità 2029 e 400 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2030 al 2034.

Il comma 19, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 19, lettera b), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027 (29,93 milioni per l’anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).

 

Il comma 18 dispone l’abolizione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dai commi 44-46 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

I citati commi 44-46 hanno istituito e disciplinato un fondo per investimenti a favore dei comuni – collocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno e avente una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034) – “destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. Successivamente, le risorse del fondo sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40% delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022). Ulteriori riduzioni sono state operate dall’art. 14-quinquies, comma 3, del D.L. 176/2022 (115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni per il 2026) e dall’art. 1, comma 8, lett. e), del D.L. 19/2024 (400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per l'anno 2029). Di conseguenza, le risorse complessive del fondo in questione ammontano a 2.140 milioni di euro (140 milioni per il 2029 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2030-2034).

 

Il comma 19, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 – L. 205/2017) per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il citato comma 277 – al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina del fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 15 maggio 2018, recante “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche”. L’ultimo riparto delle risorse del fondo in questione è stato effettuato con il Decreto 27 giugno 2024.

 

Il comma 19, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal primo periodo del comma 1079 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo complessivo di 89,9 milioni di euro (29,93 milioni per l’anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).

Il richiamato comma 1079 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.


 

Articolo 104, comma 20
(Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)

 

 

L’articolo 104, comma 20, riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica.

 

L’articolo 104, comma 20 prevede una riduzione di stanziamenti per un importo pari a circa 31,9 milioni di euro nel periodo 2029-2033.

 

Nello specifico il comma 20 prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, con particolare riguardo alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, in misura pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.


 

Articolo 104, comma 21
(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

 

 

L’articolo 104, comma 21, dispone l’azzeramento delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

 

L’articolo 104, comma 21, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica (minori spese in conto capitale) per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 23 milioni di euro per l’anno 2027, 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, 45 milioni di euro per l’anno 2029, 60 milioni di euro per l’anno 2030, 65 milioni di euro per l’anno 2031 e 80 milioni di euro per l’anno 2032.

 

La norma in esame riduce l’autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata.

 

Si ricorda che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 140, L. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1072, L. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 (stato di previsione del MEF, cap. 7555). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro). Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Il “vecchio” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 202, comma 1, lett. a), abrogato dal nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023) ha istituito il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (cap. 7008). Le risorse assegnate sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project review delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.

 

A legislazione vigente il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ha una dotazione di 43,8 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026 e 23 milioni di euro per il 2027. Il disegno di legge di bilancio azzera tali risorse: per il 2025 si prevede infatti un definanziamento pari a 23,8 milioni, secondo quando riportato nella II sezione del disegno di legge, e un definanziamento di 20 milioni, in base a quanto stabilito dal comma in esame. Per il 2026 e il 2027 l’intero stanziamento è definanziato con il comma in esame.

 

 

Effetti riduzioni commi da 13 a 21 dell’art. 104

 

Comma

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

13

 

 

 

-200,0

-200,0

-200,0

 

 

 

 

14a

 

 

-304,5

-304,5

-304,5

-304,5

-304,5

-304,5

-349,5

-200,0

15

-115,5

-139,5

-113,5

-139,5

-139,5

-139,5

-132,0

-132,0

-132,0

-160,0

16a

 

 

-200,0

-200,0

-200,0

-200,0

 

 

 

 

16b

-200,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

 

 

 

17

 

 

 

 

-53,0

-54,6

-54,6

-54,6

-51,3

 

18

 

 

 

 

-140,0

-400,0

-400,0

-400,0

-400,0

-400,0

19a

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

19b

-29,9

-30,0

-30,0

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

-6,3

-6,5

-6,5

-6,5

-6,1

 

21

-20,0

-30,0

-23,0

-49,2

-45,0

-60,0

-65,0

-80,0

 

 

 

-370,4

-304,5

-776,0

-998,2

-1.193,3

-1.470,1

-1.067,6

-982,6

-943,9

-765,0

 

 


 

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
DI REVISIONE DELLA SPESA

Capo I – Norme di revisione della spesa
in materia di giustizia

Articolo 105
Modifiche al Codice di procedura civile

 

 

L’articolo 105 modifica il codice di procedura civile, introducendo una nuova causa di estinzione del processo civile, legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato.

 

L’articolo 105, come chiarito dalla Relazione tecnica, è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

 

L’articolo 105 introduce il nuovo art. 307-bis all’interno del Codice di procedura civile, prevedendo che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato (comma 1)

 

Il contributo unificato rappresenta un tributo erariale, disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002). In particolare, l’art. 9 del citato T.U. prevede la doverosità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (comma 1). Il contributo è dovuto anche nei procedimenti in materia lavoristica, nonché di previdenza ed assistenza obbligatorie, solo se le parti sono titolari di un reddito imponibile superiore ad una determinata soglia fissata dal medesimo articolo (comma 1-bis).

L’articolo 14 del citato T.U. impone l’obbligo di pagamento del contributo unificato alla parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero alla parte che richiede l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nel processo esecutivo (comma 1). Il comma 3 del medesimo art. 14 precisa che la parte deve dichiarare l’eventuale aumento di valore della causa quando modifica la domanda iniziale o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa; in questo caso è tenuta alla contestuale integrazione del contributo. Allo stesso modo, quando sono le altre parti a modificare la domanda, a proporre riconvenzionale, a chiamare in causa terzi o a svolgere intervento autonomo, esse debbono procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, calcolato sul valore della domanda proposta, previa espressa dichiarazione.

L’art. 16 del citato T.U., invece, prevede che in caso di omesso o insufficiente pagamento si debbano applicare le norme in materia di riscossione del contributo unificato previste dal Capo VII Titolo VII del medesimo T.U.. Sempre l’art. 16 chiarisce che nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La norma, infine, precisa che in tale caso si applicano le sanzioni previste in materia insufficiente dichiarazione di valore dei beni e dei diritti sottoposti ad imposta di registro (v. art. 71 d.p.r. n. 131/1986).

 

In tema di conseguenze derivanti dall’omesso od insufficiente pagamento del contributo unificato si ricorda che il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022 (AS 2448 della XVIII Legislatura) conteneva una norma analoga a quella analizzata in questa sede. Nello specifico l’art. 192 co. 1, lett. a), del predetto disegno di legge prevedeva l’introduzione di un comma premissivo rispetto al co. 1 dell’art. 16 d.p.r. n. 115/2002, a norma del quale si faceva divieto al personale incaricato delle cancellerie di iscrivere a ruolo del procedimento in caso di omesso pagamento del contributo unificato ovvero di mancata corrispondenza tra importo versato e valore dichiarato della causa indicato dalla parte.

Tuttavia, tale disposizione è stata successivamente soppressa dal maxiemendamento proposto dal Governo nel corso dell’esame in sede referente al Senato.

 

Il comma 2 stabilisce che il giudice, alla prima udienza, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo, assegna alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all’integrazione del tributo, rinviando, allo stesso tempo, l’udienza a data immediatamente successiva. Qualora la parte non dovesse adempiere al versamento o all’integrazione nel predetto termine, il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del procedimento alla nuova udienza.

 

Se nel medesimo termine di 30 giorni non viene pagato o integrato il contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara improcedibile la domanda a cui si riferisce l’inadempimento (comma 3).

 


 

Le cause estintive del processo civile sono disciplinate dagli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e consistono nella rinuncia agli atti e nell’inattività delle parti.

La rinuncia agli atti consiste in una manifestazione di volontà con cui le parti pongono termine al processo, ed è espressione, sul piano processuale, della disponibilità del diritto sostanziale dedotto in causa: la rinuncia è, dunque, strettamente collegata al principio della domanda o dell’iniziativa di parte, di cui costituisce la proiezione in negativo. L’inattività, invece, è integrata da un comportamento oggettivo delle parti, in relazione al quale l’effettiva volontà è irrilevante, e si concreta nell’omesso compimento entro il termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice di taluni atti espressamente previsti: il risultato perseguito è quindi quello di accelerare il corso del processo, sanzionando condotte negligenti o defatigatorie.

La rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., quando “è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. La disposizione stabilisce, inoltre, che “l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”. Sia la rinuncia sia l’accettazione sono atti personali della parte che possono essere compiuti dal difensore solo se munito di procura speciale.

L’estinzione per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., si configura in diverse ipotesi:

·         dopo un periodo di tre mesi, quando non ci sia stata iscrizione a ruolo per mancata costituzione di entrambe le parti o sia stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, dopo la costituzione delle parti (comma 1);

·         immediata se, una volta riassunto il processo, nessuna delle parti si costituisca o se il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo (comma 2);

·         immediata per mancato compimento entro il termine perentorio di attività ordinata dal giudice per sanare un vizio come la rinnovazione della citazione, l’integrazione del contraddittorio oppure quando nessuna delle parti riassuma o prosegua un processo interrotto o sospeso (comma 3).

 

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

 

Gli effetti dell’estinzione del processo sono stabiliti dall’articolo 310 c.p.c., il quale prevede che:

-          l’estinzione del processo non estingue l’azione, con la conseguenza che la stessa domanda è riproponibile, purché non sia venuto meno il diritto soggettivo fatto valere con l’azione;

-          l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito adottate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza;

-          le prove assunte nel corso del processo estinto sopravvivono, ma sono destinate ad essere valutate dal giudice, in un eventuale nuovo giudizio instaurato dalle parti, come argomenti di prova;

-          le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

 

Il comma 4 circoscrive la portata applicativa delle disposizioni in commento, prevedendo che esse non debbano essere applicate ai procedimenti cautelari e possessori. Al contrario, la norma specifica che esse trovano applicazione anche nei confronti del rito del lavoro e del processo esecutivo.

 

 

Il rapporto tra oneri fiscali e il diritto alla tutela giurisdizionale: la giurisprudenza della Corte costituzionale

 

Con riferimento alla disposizione in commento occorre rammentare che la Corte Costituzionale si è espressa più volte sul delicato rapporto tra oneri fiscali e diritto alla tutela giurisdizionale.

In particolare, nella prima pronuncia (sent. n. 21/1961) resa sul tema, con riferimento all’istituto del solve et repete (art. 6, co. 2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.E), la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della predetta norma, ha enunciato il principio di diritto per cui “l’imposizione dell'onere del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile della esperibilità dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo stesso, è in contrasto, a giudizio della Corte”, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. In particolare, la violazione dell’art. 3 Cost. discende dal fatto che è evidente la differenza di trattamento nella tutela giurisdizionale fra il contribuente, che sia in grado di adempiere immediatamente al pagamento dell’intero tributo, ed il contribuente, che non abbia mezzi sufficienti per poter pagare l’onere fiscale. I giudici costituzionali, inoltre, rilevano come le stesse considerazioni siano applicabili con riguardo alla lesione degli artt. 24, co. 1 e 113 Cost., nei quali l'uso delle parole, rispettivamente, “tutti” e “sempre” “ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale, sia nei confronti di altri privati, sia in quelli dello Stato e di enti pubblici minori”.

In successive pronunce, sempre risalenti, la Corte ha espunto dall’ordinamento i residui normativi ancora ispirati alla medesima logica del solve et repete (ex multis sent. n. 100 del 1964).

In altre occasioni, la Corte ha evidenziato come occorre distinguere gli oneri fiscali imposti alle parti in due categorie. I primi, da ritenersi legittimi, sono quelli funzionalmente e razionalmente collegati alla pretesa fatta valere in giudizio e il loro adempimento assicura lo svolgimento di un processo conforme alla sua funzione ed evita “eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione”. I secondi, invece, sono quelli che “tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell'incostituzionalità” (Corte Cost. sent. n. 80/1966).

A seguito di queste pronunce nell’ambito della grande riforma fiscale degli anni ’70 il legislatore ha introdotto nella L. delega n. 825/1971 (“Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”) quale principio direttivo quello di eliminare “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. In tal modo “l’ordinamento si è così indirizzato verso un nuovo e più proporzionato bilanciamento tra i valori costituzionali che vengono in rilievo nella previsione di oneri fiscali condizionanti l'accesso alla tutela giurisdizionale” (Corte Cost. sent. n. 140/2022).

Un primo valore che viene in rilievo è sicuramento quello del “dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi” (sent. 120/2021). L’imposizione fiscale, inoltre, è inquadrabile all’interno dei doveri inderogabili di solidarietà anche in ragione della sua logica redistributiva e dello stretto collegamento con l’art. 3, co. 2, Cost., con la conseguente valorizzazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (Corte Cost. sent. n. 288/2019).

In tale contesto, il predetto dovere può trovare applicazione solo in quanto relativo ad un'imposizione tributaria che possa ritenersi stabilita nel rispetto del principio di legalità, in relazione di coessenzialità con i diritti inviolabili (Corte Cost sent. 140/2022).

Ciò premesso, si rende necessario bilanciare gli oneri fiscali imposti dall’ordinamento ed i principi fondamentali imposti dagli artt. 3 e 24 Cost. Tale bilanciamento, come sopra accennato, si risolve nella valutazione se l’onere fiscalmente imposto sia direttamente e razionalmente collegato alla pretesa fatta valere in giudizio, al fine di assicurare il corretto funzionamento del processo, oppure se non persegue tale finalità e, di conseguenza, si traduce in un ostacolo o in una preclusione all’ottenimento della tutela giurisdizionale (Corte Cost. sent. n. 522/2002).

In particolare in materia di imposta di registro, i giudici hanno rilevato come “nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte - sia pure in tempi diversi - per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto” (Corte Cost. sent. n. 522/2002).

 

Pertanto dalle considerazioni svolte “se in linea di principio possono quindi esistere casi in cui il dovere tributario può sì tradursi in oneri concernenti l'esercizio dello stesso diritto alla tutela giurisdizionale, va chiarito che, in concreto, ciò può avvenire solo nel rispetto del principio di proporzionalità e in particolare della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l'adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo” (Corte Cost. n. 140/2022).

 

Infine, come ribadiscono i giudici costituzionali, il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in luogo della tutela dell’interesse fiscale. Questo, infatti, sebbene sia espressamente tutelato dall' art. 53, primo comma, Cost., “attiene a momenti della dinamica impositiva nei quali è ancora in fase di definizione ciò a cui corrisponde il dovere tributario”. Rispetto a tale interesse, che persegue diverse esigenze (evitare “eventuali frodi facilmente ipotizzabili”, garantire una “pronta realizzazione del credito fiscale”, “prevenire fenomeni di evasione o elusione”) non si manifesta, pertanto, quella coessenzialità alla realizzazione dei diritti inviolabili che invece giustifica il dovere tributario” (Corte Cost. sent. 140/2022).

 


 

Articolo 106
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

 

 

L’articolo 106 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica la disposizione è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies, in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.

È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.

 

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni vigenti, le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana sono regolate, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», per i procedimenti semplificati di cognizione è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tuttavia, la disposizione da ultimo richiamata prevede per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa è di 518 euro.

L’entità dell’importo non subisce variazioni in ragione del numero di richiedenti.

Articolo 107
(Misure in materia di spese di giustizia)

 

 

L’articolo 107 incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

 

La Relazione tecnica afferma che la disposizione, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.

Anzitutto, la novella inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1).

Come specificato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a coordinare il testo oggetto dell’intervento normativo con le disposizioni che disciplinano a livello primario il processo telematico, civile e penale, e con quelle attuative, che stabiliscono le regole tecniche per i depositi telematici.

 

Con riferimento al processo civile telematico, si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge delega n. 206 del 2021 di riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia civile), ha aggiunto, nell’ambito delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il Titolo V-ter, dedicato alle disposizioni relative alla giustizia digitale. In particolare, l’art. 196-quater prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti in capo ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Il successivo art. 196-septies rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione delle misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Anche in relazione al processo penale, è stato previsto, con l'art. 6 del decreto legislativo 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale), l’obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. Nel dettaglio, con l’inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter, è stata disposta l’esclusività della modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale.

Quanto ai regolamenti attuativi, occorre richiamare il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che reca il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. In particolare, l’articolo 21 del citato decreto, rubricato Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti, come recentemente modificato dal regolamento di cui al decreto 29 dicembre 2023, n. 217[3], riconosce ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge.

 

In secondo luogo, la modifica incide sul comma 1-bis dell’art. 269, che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, viene precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2).

 

Connessa a quest’ultima novella è la modifica recata dalla lettera b), che introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico.

La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.

 

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la limitazione dell’ambito di applicazione della norma, al solo processo penale telematico, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Di conseguenza, è sempre necessario l’intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l’articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di “trasmissione telematica” e non di “estrazione” di atti e documenti.

 

 

La lettera c) modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni.

 

Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:

-     aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;

-     introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;

-     adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.

 

Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:

§  25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);

§  8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).


 

Articolo 108
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

 

 

L’articolo 108 prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

 

La disposizione – come precisa la relazione tecnica - non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’articolo 108, composto da un unico comma, modifica l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005.

 

La disposizione oggetto di modifica prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata: i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto (legge n. 89 del 2001), ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il disegno di legge estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

 

In proposito nella relazione illustrativa si precisa che l’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.


 

Articolo 109
(Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

 

 

L’articolo 109 modifica la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

 

L’articolo 109 introduce una serie di misure organizzative che, come precisa la relazione tecnica, consentiranno all’amministrazione una migliore gestione delle somme stanziate a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.

Il Prospetto degli effetti finanziari non ascrive effetti.

 

L’articolo 109, comma 1, reca una serie di modifiche all’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi.  

 

L’articolo 5-sexies della c.d. legge Pinto disciplina le modalità di pagamento delle somme liquidate equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si prevede in particolare che, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:

·         il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3)[4]. La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);

·         ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione debitrice (comma 8);

·         i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);

·         l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).

 

Al fine di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione il decreto-legge n. 118 del 2021 (art. 25) ha introdotto nell'articolo 5-sexies il comma 3-bis il quale demanda a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, l'indicazione delle modalità tecniche di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3 attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere[5].

 

Il comma 1 dell’articolo 109, in primo luogo, modifica il comma 1 dell’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001, inserendo l’obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all’istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l’obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione (lettera a).

 

E’ poi introdotto nell’articolo 5-sexies un nuovo comma, comma 1-bis, con il quale si prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi (lettera b).

 

La lettera c) del comma 1 della disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 5-sexies, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l’amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica.

           

Nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all’onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento (lettera d).

La lettera e) – modificando il comma 5 dell’articolo 5-sexies - opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione.

           

Si prevede poi (modificando il comma 6 dell’articolo 5-sexies) che l’amministrazione esegue i pagamenti per l’intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali (lettera f)).

 

La lettera g) – sostituendo il comma 9 dell’articolo 5-sexies - prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell’amministrazione al sistema di pagamenti vigenti.

Le lettere h) e i) apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera g) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario.

È infine inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell’arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell’amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021(lettera l)).

           

Come evidenzia la relazione illustrativa, viene quindi estesa anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d’Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica “SIAMM PINTO DIGITALE” per migliorare la capacità di eliminazione dell’arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

 

 

Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

 

 

 

 


 

Capo II – Misure di revisione della spesa

Articolo 110, commi 1 e 2
(Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)

 

 

L’articolo 110, commi 1 e 2, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

 

Come riportato nella Relazione tecnica al presente disegno di legge, la riduzione del turn over prevista dal comma 2 comporta un risparmio pari a 140.927.492 euro per il 2025 ed un risparmio dello stesso importo a decorrere dal 2026.

 

Il comma 1 prevede che le suddette amministrazioni procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale e alla riduzione del turn over prevista dal successivo comma 2, al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.

Come anticipato, il comma 2 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/2019 – modificato dalla disposizione in commento – dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

 

La riduzione del turn over prevista dalla disposizione in commento non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.

 

Per la destinazione delle economie risultanti da quanto previsto dal comma 2 dell’art. 110, nonché per la possibilità di derogarvi e per l’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 11 a 15 del presente articolo 110.

 

Per la disciplina vigente in tema di facoltà assunzionali si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi da 8 a 10 del presente articolo 110.

In considerazione della previsione dell’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate (di cui al comma 13) e della riduzione del turn over prevista dal comma 2, espressa in termini di riduzione percentuale della spesa, potrebbe, pertanto, risultare opportuno valutare come il disposto del presente comma 2, che prevede una riduzione del turn over per la sola annualità 2025, si coordini con il successivo comma 13, che prevede un adeguamento della dotazione organica nell’ambito dei piani dei fabbisogni di personale, piani che, ai sensi della normativa vigente (art. 6, D.Lgs. 165/2001), concernono un triennio e non una singola annualità, verificando altresì in questo ambito la correlazione tra tale riduzione e il numero di posti vacanti previsti nell’ambito della dotazione organica delle amministrazioni, di norma non conteggiati all’interno del budget assunzionale.

 

Infine, per le misure analoghe concernenti diversi settori del lavoro pubblico, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi 3 e seguenti del presente articolo 110.

 


 

Articolo 110, comma 3
(Riduzione di oneri per le forze armate)

 

 

L’articolo 110, al comma 3, dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate.

 

L’articolo 110, comma 3, comporta, secondo la relazione tecnica, un effetto di risparmio, dal 2025, pari a 24.463.092 euro.

 

Il comma in esame interviene sull’articolo 584, comma 3-bis, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione.

 

Più precisamente, tale comma, nella formulazione vigente, dispone la riduzione di 62,3 milioni per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell’ordinamento militare e riguardanti:

-        la graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art 582).

§ Tale importo ammonta a regime, dal 2020, a 511.131.247,19.

-        la consistenza dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinata con decreto del Ministro della difesa (art. 583).

§ Tali importi sono stabiliti secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582; per l’ultimo anno indicato dalla norma, il 2021, l’importo è pari a 153.827.384,36.

Il medesimo comma 3-bis prevede inoltre una riduzione pari a 4.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 585).

 

Ciò premesso, con la disposizione in esame si interviene sull’illustrato comma 3-bis disponendo ulteriori riduzioni. In particolare:

·        la lettera a), dispone che la riduzione illustrata sia, a partire dal 2025, pari al 15,58 per cento, anziché pari al 12 per cento;

·        la lettera b) invece prevede che la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti, dal 2025, da 4.000.000 a 4.657.573.

 

 

Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 3

Art. 584, comma 3-bis

Art. 584, comma 3-bis

3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015, del 12 per cento dall’anno 2016 all’anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall’anno 2025. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 dall’anno 2018 all’anno 2024 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2025.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 110, comma 4, lettera a)
(Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 110, comma 4, lettera a) prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco.

 

L’articolo 110, comma 4, lettera a), comporta nel 2025, secondo la relazione tecnica, un effetto di risparmio pari a 89.684.131 euro.

 

La disposizione in commento modifica il comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.

 

In particolare, il sopracitato comma 9-bis prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) disposte tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzate con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 110 al comma 4, lettera a), prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l’anno 2025. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2024 e del 75 per cento per l’anno 2025 e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.

 

 

Il turn over consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.

Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, il blocco del turn over ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.

La legge finanziaria del 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il comma 523 dell’articolo 1, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 112 del 2008 che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.

La legge finanziaria del 2009, legge 23 dicembre 2008, n. 191, ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l’articolo 2, comma 208, introducendo l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.

In ultimo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno introdotto una proroga al turn over nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.

Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 percento del turn over complessivo.

 

Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state autorizzate in ultimo dal d.P.C.m. 19 giugno 2024, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

(D.L 25 giugno 2008, n. 112)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 4, lettera a), dell’AC 2112

Art. 66, comma 9-bis

Art. 66, comma 9-bis

Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2024, del settantacinque per cento per l’anno 2025, e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 110, comma 4, lettera b)
(Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)

 

 

L’articolo 110, comma 4, lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 4, lettera b), determina per il comparto delle università un risparmio pari a 36.691.122 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

A tal fine, l’articolo 110, comma 4, lettera b), novella il comma 13-bis, secondo periodo, dell’articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

 

Al riguardo si rammenta che l’articolo 66, comma 13-bis, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) ha stabilito che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nella vigente formulazione, il secondo periodo del comma citato ha fissato la predetta facoltà nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.

Con  DM 22 ottobre 2012 n. 297 sono stati stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle Università statali, per il 2012.

 

La disposizione in commento, come sopra anticipato, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle università statali. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026.

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L. n. 112/2008 – L. n. 133/2008)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 110, comma 4, lettera b), dell’AC 2112

Art. 66
(Turn over)

Art. 66
(Turn over)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

 

 

(Omissis)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026.

(Omissis)

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 110, comma 5
(Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)

 

 

L’articolo 110, comma 5, modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 5, determina per il comparto degli enti pubblici di ricerca un risparmio pari a 8.585.084 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

A tal fine, l’articolo 110, comma 5, sostituisce il comma 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 (si veda sotto, più nel dettaglio, il testo a fronte).

In particolare, la disposizione in commento modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).

 

In base all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

 

Essa:

- precisa innanzitutto che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;

- conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma dette entrate vanno individuate:

·        per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati;

·        per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;

- conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento;

- tuttavia stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 110, comma 5, dell’AC 2112

Art. 9
(Fabbisogno, budget e spese di personale)

Art. 9
(Fabbisogno, budget e spese di personale)

2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento

2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l’80 per cento. Per l’anno 2025 gli Enti e gli istituti di ricerca di cui al presente decreto non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

 


 

Articolo 110, comma 6
(
Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 110, comma 6, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025  (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 6, determina per il comparto delle istituzioni AFAM un risparmio pari a 3.114.197 euro sia nel 2025 che a decorrere dal 2026.

 

Come sopra anticipato, l’articolo 110, comma 6, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).

A tal fine, la disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

 

Per approfondimenti, si vedano i dati disponibili in relazione alla serie storica del personale AFAM.

In base al Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2022-2023, nell’anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: - 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA) - 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata) - 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate) - 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati) - 1 Politecnico delle Arti (PdA) - 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA) - 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND) - 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) - 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale.

Nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al Personale Docente, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equiripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).

Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%). Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).

 

Rispetto all’anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto. Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell’anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%).  La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell’area Artistica rispetto a quelle dell’area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).

Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.), è rimasta costante nel tempo, ma nell’ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione.   Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell’anno accademico 2022/2023, Grafico 13). La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 6, dell’AS 2112

Art. 1

Art. 1

654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).

654. Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l’anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).


 

Articolo 110, comma 7
(Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)

 

 

L’articolo 110, comma 7, stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.

 

Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 110, comma 7, determina per il comparto delle istituzioni scolastiche un risparmio pari a 88.036.314 euro nel 2025 e a 266.776.710 euro a decorrere dal 2026.

 

Come sopra anticipato, la disposizione in commento stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015.

 

L’articolo 1, comma 5, della L. 107/2015, ha istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La finalità è quella di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Il comma 64 dello stesso articolo ha demandato, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la determinazione, con cadenza triennale, dell'organico dell'autonomia su base regionale con decreti dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo degli incrementi della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali disposti dal comma 201.

Il comma 65 ha quindi fissato i criteri e i parametri per il riparto della dotazione organica tra le regioni.

 

Conseguentemente, sono corrispondentemente ridotte le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017.

 

La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

 

Inoltre, la disposizione in commento demanda - ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024) - a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.

 

Il citato comma 3-quinquies ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.

Il DM n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l’anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.

 

La disposizione in commento prevede quindi che con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015, ad invarianza finanziaria. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 110, commi 8-10
(Riduzioni del turn over del personale pubblico)

 

 

L’articolo 110, ai commi 8 e 9, prevede per l’anno 2025 una riduzione del 25 per cento del turn over per le Autorità amministrative indipendenti (comma 8), nonché per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio (comma 9).

Il comma 10 prevede tale riduzione del 25 per cento del turn over anche per altri soggetti, contemplando inoltre alcune specifiche esclusioni.

 

L’articolo 110, al comma 8, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 euro sia nell’anno 2025, sia a decorrere dal 2026.

Il comma 9 comporta risparmi pari a 159.608.552 euro sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo.

 

L’articolo 110, al  comma 8, prevede che le Autorità indipendenti[6] non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

 

Al comma 9, si prevede una norma di analogo tenore (ovvero riduzione del 25 per cento del turn over), modificando per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali (dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, precisando che le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

Analogamente, il comma 10 interviene prevedendo la medesima riduzione del turn over per l’anno 2025, con riferimento alle agenzia fiscali, agli enti di regolazione dell’attività economica, agli enti produttori di servizi tecnici e economici, agli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, alle autorità di bacino del distretto idrografico, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e alle altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali. Si precisa, quindi, che tale disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

 

L’articolo 110, al comma 8, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 sia nell’anno 2025, sia a decorrere dal 2026.

 

Il comma 9 comporta risparmi pari a 159.608.552 sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

 

Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo.

 

Per una valutazione di tali interventi nell’ambito delle misure contemplate dal presente articolo 110, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 110, commi 1 e 2, del presente dossier.

 

Si ricorda, quanto alle facoltà assunzionali, nell’ambito del lavoro pubblico, che:

1)  Nelle amministrazioni statali dal 1° gennaio 2019 sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto turnover) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

 

2) Negli enti locali la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

In particolare:

-    gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:

-    per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;

-    per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;

-    per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina.

-    gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).

I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019), l’obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l’art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Articolo 110, commi 11-15
(Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)

 

 

L’articolo 110, ai commi 11-15, detta ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dal presente articolo, a condizione che sia garantita l’invarianza dei risparmi ivi previsti e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni. Si prevede, altresì, che le amministrazioni provvedono - nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o secondo i rispettivi ordinamenti - ad adeguare la propria dotazione organica, specificando che tale adeguamento è asseverato dall’organo di controllo.

 

La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in commento.

 

L’articolo 110, comma 11, prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dal presente articolo, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali, volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti a tale disposizione.

 

Il comma 12 prevede che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016.

 

Il comma 13, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell’anno 2025, prevede che le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.

 

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.

Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021 e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; esso deve evidenziare:

-    la capacità assunzionale dell'amministrazione;

-    la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;

-    le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;

-    le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001 e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022, volte anche a superare l’automatismo nei meccanismi di turnover.

Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:

1.  la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;

2.  la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette “soft skills”, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;

3.  il superamento del concetto di “profilo professionale”, inteso come l’insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.

 

Il comma 14 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario.

Il comma 15 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

 

Si ricorda che la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR.

La Componente 1 della Missione 1 del Piano prevede due aree di intervento.

La prima area è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'Innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.

Una delle aree di intervento della Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"), nell'ambito della Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."), è dedicata al personale e si articola, in particolare: nella riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale unico del reclutamento che faciliti la pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali; nella riorganizzazione dei modelli di competenza e dei meccanismi di progressione di carriera (verticali e orizzontali).

Si ricorda poi che l'art. 1 del D.L. 36/2022 prevede che le nuove linee di indirizzo per le PA relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale – adottate con decreto del Dip.to della funzione pubblica del 22 luglio 2022 - concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere.

Si ricorda che il nuovo Portale unico del reclutamento della PA è attivo dal 23 novembre 2021 ed è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti dal 1° novembre 2022; da tale data, infatti, i predetti soggetti devono obbligatoriamente utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Il Portale è esteso anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale e le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto, ed è obbligatorio dal 1° giugno 2023.

Per quanto concerne l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, si segnalano:

il D.L. 80/2021, che ha introdotto modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali amministrazioni, compresi i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (ex art. 31-bis, co. 1-5 e 6, del D.L. 152/2021), possono assumere con contratto a tempo determinato personale in possesso di specifiche professionalità per una durata anche superiore a 36 mesi (termine posto in via generale per i contratti a tempo determinato nella P.A.), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

il DPR 81/2022 che reca l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal PIAO;

il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del PIAO;

il DM 22 luglio 2022 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle PA, nonché per l'individuazione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva. Il 28 giugno è stato adottato il DM relativo alla definizione delle competenze trasversali   del personale di qualifica non dirigenziale.

Si ricorda, infine, che l'articolo 6  del D.L. 80/2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.

Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.


 

Articolo 111
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

 

 

L’articolo 111 introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.

 

Secondo la relazione tecnica, l’intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.

 

In primo luogo, l’articolo 111 introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubblicheescluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (comma 1).

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 111 prevede che i compensi degli organi amministrativi di vertice i) degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ii) nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi del successivo articolo 112, al comma 1, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge di bilancio per il 2022.

Il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ammonta ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).

 

Si ricorda che la legislazione vigente già introduce dei limiti alle retribuzioni pubbliche. Per la ricostruzione della disciplina in materia si rinvia al box di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.

 

Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo la ricognizione dal medesimo ente operata annualmente con proprio provvedimento, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009). Queste ultime sono costituite da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del D.lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

 

Con lo stesso d.P.C.m. deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi (stabiliti dal d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022, allegato I, tabella C) dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società).

 

Il d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022 è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge di bilancio per il 2020, secondo cui i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società, sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio.

 

Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), l’articolo 111 circoscrive l’intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con d.P.C.m., da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui (art. 112 del disegno di legge in commento, alla cui scheda di lettura si rimanda per ulteriori dettagli).

 

Il comma 2 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

 

Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 3.

 

Al primo periodo, il comma 3 si rivolge ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell’amministrazione di propria appartenenza. Laddove essi risultino altresì titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 1, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi dai medesimi ricoperti presso gli enti menzionati non possono percepire compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo.

 

Al secondo periodo, il comma 3 si rivolge, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell’ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale:

-         negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1;

-         o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT[7];

-         o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate.

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali (v. infra), non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l’incarico svolto in via principale.

 

In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

 

 

Le società partecipate da soggetti pubblici costituiscono un fenomeno di rilievo nel panorama economico italiano. Le amministrazioni pubbliche possono, invero, avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività economiche, attraverso la disponibilità di partecipazioni dirette e indirette.

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi interventi, rivolti principalmente al comparto delle amministrazioni locali, finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Il complessivo quadro normativo delle partecipate è stato compiutamente ridefinito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che, fermo restando il rinvio al codice civile per quanto non disciplinato dal medesimo testo unico, ha ricomposto e stabilizzato in una disciplina organica la materia.

Con l'entrata in vigore del TUSP, il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo, sia nel caso di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in organismi esistenti, deve essere motivato da preminenti ragioni di interesse pubblico.

La riforma ha avuto lo scopo di garantire un'efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.

L'obiettivo sotteso all'intervento legislativo è stato quello di evitare un utilizzo distorto ed eccessivo della forma giuridica privatistica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, mediante l'utilizzo della veste giuridica societaria, hanno potuto in passato sottrarsi a limiti e regole pubblicistiche proprie delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'osservanza dei vincoli di bilancio o delle norme sulle assunzioni e sugli appalti pubblici.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le norme del TUSP hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Alle società quotate, nonché alle società da esse controllate, le disposizioni del testo unico si applicano solo se espressamente previsto.

La partecipazione pubblica è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

 

Le società a controllo pubblico

Nell’ambito della categoria delle società partecipate rientrano le società a controllo pubblico.

La nozione di società a controllo pubblico risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 175/2017.

In particolare: la lett. b) definisce il "controllo" come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, secondo cui sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La lettera b) aggiunge, poi, che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

La lett. m) stabilisce, invece, che sono società a controllo pubblico le "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

Come precisato in un orientamento della Struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, la lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo", prevedendo che:

a) il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;

b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).

Secondo quanto riportato nel predetto orientamento, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili dunque anche le ipotesi nelle

 quali le fattispecie di cui all'articolo 2359 del Codice civile si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice civile faccia capo a una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente.

 

La galassia delle società partecipate pubbliche   

Il panorama economico italiano risulta caratterizzato da una presenza numericamente ampia ed economicamente rilevante di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali.

A tal proposito, si segnala che il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 rammenta come le società partecipate direttamente dal MEF contribuiscano per circa il 12 per cento al PIL italiano, a cui si aggiunge il contributo indiretto, attraverso la crescita di settori correlati, grazie alla loro funzione essenziale di catalizzatori dello sviluppo, incluso il settore della c.d. economia verde.

Un quadro della galassia delle partecipazioni pubbliche è offerto dall'ISTAT. Nell'ultimo Rapporto, pubblicato il 19 febbraio 2024, l'Istituto evidenzia come negli ultimi anni continuino a diminuire le partecipate pubbliche, mentre crescono gli occupati e il valore aggiunto.

L'Istituto evidenzia in primo luogo come nel 2021 le unità economiche partecipate dal settore pubblico siano pari a 7.808, il 2 per cento in meno rispetto al 2020, e impieghino 924.892 addetti.

Rispetto al 2020 si registra un aumento degli addetti dell'1,8 per cento, che riguarda in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie (quote fino al 20%), che hanno in parte recuperato le perdite subite nel periodo precedente (+3,9 per cento rispetto al 2020 e -7,8 per cento rispetto al 2019).

La produttività media del lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 13,2 per cento e risulta pari a 107.417 euro contro i 52.600 euro del totale nazionale del settore industria e servizi, anche in considerazione della loro maggiore dimensione media.

Il MEF si conferma l'ente più rilevante, controllando oltre il 52,2 per cento del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico.

Più nel dettaglio, l'Istituto rileva che delle 7.808 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.697 sono imprese attive operanti nel settore dell'industria e dei servizi, sulle quali si concentrano le analisi del Rapporto. Queste unità assorbono il 95,8 per cento degli addetti delle unità partecipate che rispetto al 2020 aumentano del 2 per cento.

Viene inoltre evidenziato come il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si sia ridotto notevolmente, con una flessione del 24,9 per cento rispetto al 2012. Tuttavia, in controtendenza, tra il 2020 e il 2021 si è registrato un incremento dell'1,3 per cento, con variazioni che oscillano al livello di ripartizione territoriale tra il -2,1 per cento del Sud e il +4,3 per cento del Nord-Ovest.

L'Istituto evidenzia poi come si riducano le partecipazioni degli enti locali, ma aumentino gli addetti. In particolare, su 5.697 imprese attive partecipate, 3.735 sono partecipate direttamente da almeno un'amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 422.559 addetti, corrispondenti al 47,7 per cento del totale di riferimento. Rispetto al 2020 si registra un calo del 1,5 per cento nel numero delle partecipate da enti locali e un aumento del 2,9 per cento degli addetti.

Se si restringe l'analisi alle sole imprese controllate, si individuano 3.517 imprese attive a controllo pubblico per un totale di 586.574 addetti. Tra queste, 2.297 appartengono a gruppi che hanno al vertice un'unica amministrazione pubblica. Le rimanenti 1.220 fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure attraverso singole unità (non appartenenti a gruppi) il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche.

Nel 2021 il numero di imprese a controllo pubblico cresce del 2 per cento rispetto al 2020 e gli addetti crescono dello 0,7 per cento. L'ISTAT rileva come questa inversione di rotta, rispetto agli anni passati, sia da attribuire in termini di imprese alla crescita delle controllate dai ministeri. Il numero di imprese controllate dal MEF cresce infatti del 14,9 per cento, da attribuirsi alle acquisizioni di un grosso gruppo multinazionale, ma continua a ridursi la loro dimensione media (794 addetti contro i 920 del 2020). Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il MEF rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 52,2 per cento di addetti delle controllate pubbliche.

Le province, le città metropolitane e i comuni controllano in totale 1.456 imprese (41,4 per cento delle controllate pubbliche) e occupano 130.555 addetti (con un'incidenza pari al 22,3 per cento del totale). Rispetto agli addetti impiegati, le controllate pubbliche dei ministeri e altre amministrazioni centrali svolgono in prevalenza attività nei settori del trasporto e magazzinaggio e manifatturiero, mentre le controllate pubbliche delle amministrazioni locali operano nei settori del trasporto e magazzinaggio e della fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento.

Infine, l'Istat evidenzia come torni a crescere il valore aggiunto delle controllate pubbliche.

Nel 2021, complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le imprese a controllo pubblico generano oltre 60 miliardi di valore aggiunto (l'8,3 per cento di quello prodotto dal settore dell'industria e dei servizi), con una crescita del 14,1 per cento rispetto al 2020. Il valore aggiunto per addetto sale a 107.417 euro (94.916 nel 2020 e 104.681 nel 2019), valore fortemente influenzato dal settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, in cui si concentrano le grandi aziende di Stato. Al netto di tali settori, la produttività delle controllate pubbliche diminuisce fino a 71.598 euro. Rispetto al totale complessivo delle società di capitali, nelle società a controllo pubblico il costo del lavoro rappresenta il 7,5 per cento (con un valore medio per dipendente di 55.212 euro) e la retribuzione lorda rappresenta il 7,4 per cento (valore medio per dipendente pari a 38.897 euro). Il costo del lavoro e la retribuzione lorda presentano valori medi più elevati nelle imprese a controllo pubblico con oltre 500 addetti (rispettivamente 56.722 e 39.843 euro). Il valore aggiunto per addetto presenta valori sopra la media nelle imprese con 0-19 addetti (218.461 euro), nelle imprese 20-49 (124.320 euro) e nelle grandi imprese (110.397 euro).

Si rammenta che il citato PSB 2025-2029 ricorda in particolare come molte aziende pubbliche svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo di energie rinnovabili e nei progetti di decarbonizzazione, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio del Paese e a promuovere la sostenibilità ambientale. È questo il caso di ENI, che nel 2023 ha investito in attività di ricerca e sviluppo 166 milioni, di cui 135 milioni incentrati sulla decarbonizzazione. Inoltre, attraverso le sue partecipate nel settore bancario e finanziario come Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Invitalia, lo Stato gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia verde con la concessione di finanziamenti agevolati per progetti legati alla green economy, sostenendo iniziative che mirano alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il documento ricorda inoltre come nel solo 2023, CDP abbia supportato progetti di transizione energetica per 1,9 miliardi, e progetti di economia circolare per 0,32 miliardi, mentre, nello stesso periodo, Invitalia ha concesso agevolazioni per sostenere processi di trasformazione e innovazione sostenibile per 0,37 miliardi. Questi finanziamenti, continua il PSB, sono essenziali per stimolare investimenti privati in tutti i settori economici del Paese e per accelerare l'adozione di tecnologie innovative, rafforzando ulteriormente l'economia e contribuendo alla crescita e alla sostenibilità.

Informazioni utili in ordine al fenomeno delle partecipazioni pubbliche sono contenute anche nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di gennaio 2024, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

Per quanto riguarda le amministrazioni centrali si segnala infine come, negli ultimi anni, situazioni di crisi aziendale o fattori contingenti tra cui l'esigenza di attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), abbiano inciso sul settore dando luogo alla creazione di nuove società per azioni, quali, ad esempio: ITA-Italia Trasporto Aereo; la Holding Reti Autostradali; il PSN-Polo Strategico Nazionale per la transizione digitale della PA; DRI d'Italia (Direct Reduced Iron) identificata quale soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano; Green.It, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Renovit, per promuovere l'efficienza energetica; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; "Giubileo 2025", per la realizzazione delle opere e degli interventi in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica. Da ultimo, infine, si rammenta: la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una nuova società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale"; la costituzione di una nuova società in house, "ENIT S.p.A.", e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo; la trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.; la costituzione della nuova società “Acque del Sud S.p.A.”, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e della nuova società “Autostrade dello Stato S.p.A.”.

 

Secondo il comma 4, le disposizioni di cui all’articolo 111 non si applicano:

a)      agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;

 

Secondo l'articolo l'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (a cui l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto rinvia), si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono, invece, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 specifica che le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 200, sono organismi strumentali.

 

b)     agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994[8] e al decreto legislativo n. 103 del 1996[9], all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali[10] di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

 

c)      ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo[11].

 

Il limite alle retribuzioni pubbliche costituisce una misura di contenimento della spesa pubblica introdotta dapprima dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 593) e ora disciplinata dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007, art. 3, commi 44-52-bis), così come successivamente modificata e integrata.

 

Ammontare del limite

La legge finanziaria del 2008 prevede che l’ammontare del trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, è parametrato su quello del primo presidente della Corte di cassazione. A tal fine sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno (L. 244/2007, art. 3, comma 44).

 

Poco dopo l’approvazione della legge finanziaria 2008 è intervenuto il decreto-legge 97/2008 (recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”) che, all’articolo 4-quater, comma 52-bis, ha disposto che la disciplina trovasse applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Tale comma ha introdotto i seguenti principi per l’adozione del regolamento:

-    esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;

-    non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; quest’ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;

-    obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;

-    obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

-    individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.

 

Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195, nel cui campo di applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate (c.d. “soggetti conferenti”).

Sono configurate come soggetti destinatari, invece, le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti conferenti.

Ribadendo che il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, il regolamento (all’articolo 4, comma 1) ha previsto che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare di tale trattamento.

In conformità ai principi di delegificazione, il regolamento ha stabilito, inoltre, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno (articolo 4, comma 2).

All’articolo 7 si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento (oltre a quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge finanziaria del 2008) si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.

 

Poco prima dell’adozione del DPR 195/2010, il D.L. 78/2010 ha previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione esclude dal suo ambito di applicazione i seguenti soggetti: gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (ministeri e agenzie) e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (pubbliche amministrazioni), e comunque università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, camere di commercio, enti del Servizio sanitario nazionale, enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Presidenza del consiglio, ministeri), enti previdenziali ed assistenziali nazionali, ONLUS, associazioni di promozione sociale, enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

 

Successivamente, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ha demandato la determinazione puntuale del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo – parametrato rispetto al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione – di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il D.P.C.M. del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale limite.

 

L’art. 23-ter è stato successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) che, a decorrere dal 1° maggio 2014, ha fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

 

Il suddetto limite retributivo, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, a decorrere dallo stesso 2022 è rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT (L. 234/2021, art. 1, comma 68).

 

L’articolo 43, comma 1, del D.L. 48/2023 ha disposto che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.

 

 

Ambito di applicazione

Il limite retributivo, in un primo momento riferito alle amministrazioni statali (articolo 3, comma 44, legge finanziaria del 2008), ha via via visto espandersi il suo ambito di applicazione.

 

Anzitutto, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), all’articolo 1, comma 471, ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni in materia di trattamenti economici di cui all'articolo 23-ter del DL 201/2011, si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti non solo con le pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 (cosi? come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012), ma anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs 165/2001, con le autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici.

Al comma 472, l’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha assoggettato al tetto retributivo di cui al menzionato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti (in tale fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici), nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, al personale dipendente di cui al comma 471.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, il comma 473 stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

Al comma 475 si dispone, poi, che le regioni adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, quale adempimento necessario da assolvere ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 (rubricato “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”) del DL 174/2012.

 

Infine, la legge 198/2016 (articolo 9, commi 1-ter e 1-quater) ha esteso il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

 

Per quanto riguarda gli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP, D.Lgs. 175/2016), all’articolo 11, comma 6, ne disciplina le modalità di determinazione dei compensi, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei relativi costi.

Esso, in particolare, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (o previa intesa della Conferenza unificata, laddove si tratti di società controllate dalle regioni o dagli enti locali), la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la relativa classificazione.

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

 

La disposizione non si applica alle società quotate (art. 1, comma 5, TUSP).

 

Il decreto ministeriale in parola, ad oggi, non è ancora stato adottato. Trova, pertanto, applicazione la norma transitoria di cui al comma 7 dell’art. 11 TUSP, in base al quale fino all'emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 – secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013 – e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, ossia il regolamento concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal MEF.

Qui si prevede, con riferimento agli emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari funzioni (ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile), che per le società non quotate direttamente controllate dal Ministero, il limite massimo al compenso da poter riconoscere agli amministratori con deleghe da parte del consiglio di amministrazione è quantificato applicando all'importo di 240.000 euro annui lordi un coefficiente di proporzionalità pari, rispettivamente, al 100 per cento, all'80 per cento e al 50 per cento, a seconda della fascia di complessità di appartenenza della singola società.

Tali limiti retributivi sono riferiti, come specificato nel decreto del 2013, al compenso spettante all'Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora quest'ultimo sia l'unico componente del Consiglio di Amministrazione al quale sono attribuite deleghe. Qualora, invece, pur in presenza dell'Amministratore delegato, al Presidente siano conferite deleghe operative, l'emolumento in questo caso deliberato non potrà essere superiore al 30 per cento del compenso previsto per l'Amministratore delegato (articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale).

 

 

Esclusioni

Ai sensi della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 4, comma 44), il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Tali contratti non possono però essere stipulati con chi ad altro titolo percepisca emolumenti o retribuzioni in relazione ai quali si applica il limite.

 

Il tetto alle retribuzioni in misura fissa pari a 240.00 euro annui non si applica automaticamente alla Banca d’Italia: è quanto stabilito dal DL. 66/2014 (art. 13, comma 5), che ha previsto che la Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegui il proprio ordinamento ai principi fissati dal medesimo DL 66/2014.

 

Altre deroghe hanno riguardato singole società, quali l’ANAS Concessioni autostradali SPA (DL 121/2012, art. 2, comma 2-septies).

 

 

Giurisprudenza costituzionale

Con la sentenza n. 27 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 23-ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e all’art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, poiché – in un contesto di risorse economiche limitate – la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata.

 


 

Articolo 112
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

 

 

L’articolo 112, al comma 1, integra la composizione del collegio di revisione o sindacale degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato (ad eccezione delle società controllate e delle società partecipate da regioni o enti locali), anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa con un rappresentante del MEF. Il comma 2 disciplina la tempistica e le modalità di tale integrazione. Il comma 3 assegna ai suddetti rappresentanti del MEF il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. Il comma 5 incrementa i compensi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali.

 

La relazione tecnica sull’articolo 112 non attribuisce effetti sui saldi di finanza pubblica alle disposizioni dei commi da 1 a 3. Il comma 4 – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine, man mano che la norma produrrà i suoi esiti.

Il comma 5 comporta una autorizzazione di spesa pari a 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Nel dettaglio, il comma 1, ferme restando le disposizioni dettate dall’articolo 16 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, dispone la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa.

Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater (società controllate da regioni o enti locali) e 11-quinquies (società partecipate da regioni o enti locali) del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

Il menzionato articolo 16 della legge di contabilità e finanza pubblica dispone, al comma 1, che, al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto in materia di composizione del Collegio sindacale delle unità sanitarie locali (articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992), degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

 

Il comma 2 disciplina la tempistica e le modalità di integrazione della composizione dell’organo di controllo con un rappresentante del MEF.

In particolare, l’obbligo di integrazione decorre dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite ai sensi del comma 1, cioè il soggetto risulta percettore di un contributo a carico dello Stato.

Il medesimo obbligo cessa dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale, come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, rimane invariato.

Per le finalità di cui al primo periodo gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.

 

Il comma 3 specifica le attività demandate ai rappresentanti del MEF nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nonché delle società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1. Essi, nell’espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal MEF fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.

 

Il comma 4 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1, cioè i soggetti che ricevono un contributo finanziario significativo dallo Stato. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall’anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

 

I commi 590-602 della legge di bilancio 2020 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.

Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.

 

Nella relazione tecnica, il Governo specifica che l’estensione dell’applicazione delle suindicate misure di contenimento è volto a incentivare, anche con riguardo alla platea dei destinatari della presente norma, l’adozione di processi di governo e di controllo della spesa in linea con gli obiettivi generali di finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare l’operatività e il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.

 

Il comma 5 attribuisce, al fine di potenziare l’attività di controllo amministrativo-contabile per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili, ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il MEF.

Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Il menzionato articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni. Ai sensi del comma 616-bis, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Capo III – Altre misure di efficientamento della spesa

Articolo 113
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

 

 

L’articolo 113 reca misure di contenimento delle voci di spesa della RAI relative al costo del personale e all’affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. I risparmi derivanti sono destinati all’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.

 

L’articolo 113 non comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare nel triennio 2025-2027.

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., dispone che la predetta Società sia tenuta ad assicurare:

- che nell’anno 2025 non vi sia un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale e all’affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell’anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato;

- che per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo delle medesime voci di spesa, si realizzi una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto all’ammontare della corrispondente spesa sostenuta nella media del triennio 2021, 2022 e 2023;

- che per l’anno 2027, la riduzione disposta per il 2026 sia elevata al 4 per cento.

L’articolo chiarisce che spetta al collegio sindacale la verifica che siano correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa sopra citate.

L’ultimo periodo del comma unico da cui è composto l’articolo in esame destina i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritti alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, consistenti nell’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.

 

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 3 del nuovo Contratto di servizio, la Rai si impegna ad accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente. Tale impegno comporta la predisposizione di attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, l’impostazione di una strategia di digitalizzazione, e con essa di miglioramento qualitativo e di efficientamento dei modelli produttivi, distributivi e professionali. Più nel dettaglio, la RAI è tenuta:

- a definire una strategia sui contenuti dell'offerta di servizio pubblico multipiattaforma;

- a sviluppare una strategia distributiva integrata dell'offerta di servizio pubblico in ottica multipiattaforma al fine di meglio veicolare il contenuto sfruttando la catena di valore dei dati, anche attraverso algoritmi che favoriscano le più ampie facoltà di scelta dell'utente;

- a migliorare la struttura e l'usabilità di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilità anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione;

- a potenziare il servizio streaming (Raiplay);

- a sviluppare, in un quadro di maggiore internazionalizzazione, il portale Rainews.it e il presidio news digitale, incluso l'ambito social;

- ad adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione da parte dell'utente, impegnandosi a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla privacy e la sicurezza dei dati personali.

 Infine, si prevede che la RAI valorizzi l'applicazione e l'utilizzo di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, avvalendosi anche del supporto del Centro ricerche innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, allo scopo di promuovere i propri contenuti, potenziare l'accessibilità e contrastare la disinformazione.


 

Articolo 114
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

 

 

L’articolo 114 stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

 

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, all’articolo 114 sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 25 milioni di euro per l’anno 2026 e a 39 milioni di euro per l’anno 2027. La Relazione tecnica precisa, inoltre, che nell’anno 2028 sono previste minori entrate pari a 21 milioni di euro.

 

Il comma 1 introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 95 reca la disciplina concernente la deducibilità ai fini IRES delle spese per prestazioni di lavoro.

 

Specificamente, il nuovo comma 6-bis riconosce ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

 

Sul punto, si segnala che l’IFRS 2 (20 giugno 2011) definisce l’operazione con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) come “un’operazione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni delle entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa”. In altri termini, si tratta di un’operazione mediante la quale l’impresa che acquista o riceve beni e/o servizi conferisce al cedente, a titolo di corrispettivo, propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni od opzioni su azioni) oppure si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

L’IFRS 2 si sofferma, altresì, sui profili fiscali relativi a piani di stock options, tuttavia, premettendo prodromiche osservazioni sulla disciplina contabile.

Segnatamente, viene evidenziato che la società conferente stock options rileva a conto economico il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente e iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto. La rilevazione dei servizi resi (l’iscrizione del costo) viene effettuata nel periodo di maturazione (c.d. vesting period), contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.

L’IFRS 2 dà conto di un duplice orientamento in letteratura in merito al momento di deducibilità del costo suddetto:

§  un orientamento favorevole alla deducibilità al momento della sua imputazione a conto economico;

§  un orientamento che, invece, propende per la deducibilità al momento dell’esercizio dell’opzione.

In questo complesso quadro interpretativo è intervenuto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 che, all’articolo 6, comma 1, aderendo al primo dei due orientamenti, ha stabilito che i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.

Tuttavia, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deduzione dei componenti negativi di reddito riferiti ai piani di stock option è consentita esclusivamente al momento dell’assegnazione di tali strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso.

Dalla nuova disciplina deriva, pertanto, l’inapplicabilità dell’articolo 6 del sopra citato decreto ai nuovi piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o dai successivi, con la conseguenza che, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili.

Infine, la relazione illustrativa del Governo evidenzia, che, per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11.

 

Il comma 2 prevede che il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applichi alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.


 

Articolo 115
(
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

 

 

L’articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

 

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la disposizione non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall’art. 1, commi 385 e 386 della legge n. 266/2005.

 

L’articolo 115, comma 1, novella l’articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate.

 

Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.

 

 

Più nel dettaglio la lett. a) modifica il comma 1 dell’articolo 15 il quale nella sua formulazione vigente prevede l’istituzione del citato Fondo stabilendo che il 70 per cento delle risorse debbano essere destinate – come accennato – alla erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti da confidi e il restante 30 per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

 

Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 108, come modificato dal disegno di legge, prevede che il Fondo dovrà essere quanto al 60 per cento utilizzato per l’assegnazione in gestione di risorse (n. 1.2) a favore di appositi fondi speciali costituiti da Confidi (n. 1.1 e n. 1.3) e quanto al 40 per cento assegnato in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (n. 1.4 e n. 1.5), per il rilascio delle garanzie “a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili” di cui al comma 6. In seguito a una ulteriore modifica proposta dall’articolo in commento (n. 2) si precisa che i contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.

 

Attraverso l’esplicitazione del ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse vengono di fatto rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche.

 

La lett. b) del comma 1 modifica il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 108.

 

Il comma 2 nella sua formulazione vigente subordina la concessione dei citati contributi ai Confidi a determinate condizioni:

-          essi devono costituire speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia (lett.a);

-          i contributi devono essere cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (lett.b).

 

Sempre al fine di rafforzare i presidi a tutela delle risorse pubbliche e in un’ottica di maggiore efficienza il disegno di legge, da un lato, esplicita il ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (n. 1) e, dall’altro, rafforza i criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (n.2). In base al comma 2 dell’articolo 15, come modificato dalla disposizione in commento si prevede che i contributi ai Confidi sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario.

 

L’art. 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) disciplina l’esercizio del microcredito solidale o a soggetti privati, ossia il credito concesso a soggetti che risultano normalmente “non bancabili”, in quanto si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.

 

Tali contributi possono essere concessi a condizione che:

-         si tratti di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI;

-         che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

-         i contributi possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati

 

La lett. c) introduce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 2-bis, il quale reca chiari limiti e condizioni all’utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette. Si prevede in particolare che, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, una quota dei contributi può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che:

-         almeno il 20 percento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;

-         i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.

 

 

La lett. d) del comma 1 dell’articolo 115 modifica il comma 6 dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

 

Ai sensi del vigente comma 6 le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

 

Il disegno di legge estende la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi del già citato articolo 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 1). Si prevede poi espressamente che i contributi alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati (n. 2).

 

 

La lett. e) inserisce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale gli interventi di garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.

 

 

La lett. f) modifica il comma 8 dell’articolo 15 il quale disciplina la Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e l'assegnazione dei contributi.

Tale Commissione è costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

Il disegno di legge, nel confermare la gratuità nella partecipazione, precisa che ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

 

La lett. g) tre ulteriori diposizioni (commi da 10-bis a 10-quater) nell’articolo 15. E’ in primo luogo demandata a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative della nuova disciplina primaria.

 

Il comma 10-ter, in un’ottica di razionalizzazione della vigente disciplina, prevede che gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

 

Il nuovo comma 10-quater prevede che per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 115 recano una specifica disciplina transitoria, volta ad assicurare continuità nell’operatività del Fondo.

 

Più dettagliatamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 115 la nuova disciplina del Fondo trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al nuovo comma 10-bis (vedi supra lett. g).

Dalla medesima data sono abrogati:

-         i commi 256-258 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 sulle possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi;

-         il comma 386 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 sull’obbligo di restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura;

-         il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (d.P.R. n. 315 del 1997);

-         il decreto ministeriale 6 agosto 1996 recante Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;

-         il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;

-         il decreto ministeriale 20 agosto 2021 attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario.

 

Infine ai sensi del comma 3 dell’articolo 115 i Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 (vedi supra), devono provvedere alla restituzione dei contributi non impegnati.


 

Articolo 116
(Contributo alla finanza pubblica da parte
di enti pubblici non economici)

 

 

L’articolo 116 introduce, a decorrere dal 2025, l’obbligo per l’Automobile club d’Italia (ACI) di versare annualmente un contributo all’entrata del bilancio dello Stato, e dispone che tali entrate restano acquisite all’erario.

 

Secondo quanto riportato dal prospetto riepilogativo degli interventi finanziari, l’articolo 116 prevede entrate di natura extra tributaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

 

L’articolo 116 si compone di un comma e prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l’Automobile club d’Italia (ACI) provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Specifica inoltre, all’ultimo periodo, che tali risorse restano acquisite dall’erario.

 

Si ricorda che l’Automobile Club d’Italia - ACI - è un Ente pubblico non economico a base associativa. In particolare, è la Federazione nazionale che associa gli Automobile Club provinciali e locali – anch’essi enti Pubblici autonomi a base associativa – che operano sul territorio nazionale. Sia l’ACI che gli AC sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi della Legge n. 70 del 1975.

 Inoltre, è la Federazione nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dalla Federation International de l’Automobile (FIA) e dal CONI. 

L’ACI, inoltre, svolge attraverso i suoi Uffici Territoriali  attività d’interesse pubblico su delega dello Stato, delle Regioni e delle Province (ora Città metropolitane):

·         ha la gestione del Pubblico registro automobilistico (Pra), nel quale sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto "beni mobili registrati", secondo le norme previste dal Codice Civile; 

·         cura la riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione e fornisce alle Regioni e alle Province autonome convenzionate, titolari del tributo, diversi servizi relativi alle tasse automobilistiche.


 

Articolo 117
(
Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
)

 

 

L’articolo 117 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta

 

La disposizione - come evidenzia la relazione tecnica - non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma unico dell’articolo 117 modifica l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

 

L’articolo 18-bis prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

 

Il disegno di legge inserisce un’ulteriore disposizione (comma 1-bis) nell’articolo 18-bis, con la quale si precisa che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

 

Come si precisa nella relazione illustrativa, la disposizione permette, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all’articolo 301-bis, comma 6, del Testo unico in materia doganale (d.P.R. n. 43 del 1973), che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.


 

Articolo 118
(Tax credit cinema)

 

 

L’articolo 118 reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

 

L’articolo 118 non presenta impatti finanziari, nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, non modificando la dotazione complessiva del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

 

L’articolo in commento, composto da un unico comma a sua volta suddiviso in sette lettere, introduce una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare interviene sugli articoli 12 (in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo), 13 (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), 15 e 21 (in materia di “tax credit” per il settore cinematografico e audiovisivo), 26 (in materia di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive), 29 (recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) e 32 (recante l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).

 

La lettera a) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento reca tre modifiche all’articolo 12 della legge n. 220 del 2016 che, come già sopra ricordato, reca disposizioni in materia obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo. Esso individua in particolare quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26) e contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).

Tutte e tre le modifiche introdotte dalla disposizione in commento incidono sul comma 6 dell’articolo 12, che disciplina la relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno sopracitati, che il Ministero della cultura è tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

 

Le ultime relazioni trasmesse sono reperibili a questo link.

 

Ebbene, le modifiche apportate, dalla disposizione in commento, al comma 6 appena illustrato sono volte:

- ad inserire, tra le finalità della relazione annuale, quella di “rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029” (numero 1 della lettera a));

 

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.

Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.

Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.

 

- a sostituire il primo riferimento alle “agevolazioni tributarie” - l’analisi del cui impatto costituisce uno degli oggetti della relazione annuale - con un riferimento agli “incentivi” (numero 2 della lettera a));

- ad espungere il riferimento finale “mediante incentivi tributari”, estendendo in tale modo l’ambito materiale della valutazione che dovrà essere contenuta nella relazione annuale all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali (numero 3 della lettera a)).

 

La relazione illustrativa afferma che l’intento delle modifiche di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) è quello di chiarire che la relazione annuale deve occuparsi di analizzare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della “generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie”.

Si segnala, sul punto, che il tenore testuale delle modifiche introdotte potrebbe indurre ad una qualche difficoltà interpretativa.

Preliminarmente, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 220 del 2016, nell’elencare le tipologie di interventi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo disciplinati dalla legge n. 220 del 2016, parla di “incentivi” solo in relazione a quelli, di natura fiscale, di cui alla propria lettera a), definendo invece gli altri interventi di sostegno, di cui alle proprie lettere b), c) e d), come “contributi”.

Ora, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la modifica introdotta dal numero 3) della lettera a) in commento abbia l’effetto di estendere all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali, l’ambito materiale della valutazione di cui dovrà occuparsi la relazione annuale.

Qualche dubbio in più si riscontra in commento alla prima modifica da ultimo illustrata, quella di cui al numero 2) della lettera a) in commento. La scelta da essa operata, di sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” con la parola “incentivi” alla luce di quanto si è sopra detto in ordine al comma 2 dell’articolo 12, non sembra introdurre novità sostanziali rispetto al quadro vigente.

Se l’intento perseguito con la prima modifica è il medesmo di quello perseguito con la seconda sarebbe quindi, forse, più opportuno sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” non con la parola “incentivi” ma con la parola “interventi”, che è quella utilizzata dall’articolo 12, comma 2, al proprio alinea, in riferimento all’intero insieme delle politiche di sostegno.

 

La lettera b) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento reca tre modifiche all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).

Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 12 (sopra ricordati), e la sua dotazione, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a 700 milioni di euro annui, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017. Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (per il 2024, si veda il decreto ministeriale n. 145 del 12 aprile 2024).

 

La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:

- la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), l’ha innalzato a 640 milioni di euro annui dal 2021;

- legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l’ha ulteriormente innalzato a 750 milioni di euro annui dal 2022;

- la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l’ha ridotto a 700 milioni di euro annui dal 2024.

Il Fondo è allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

 

Le novelle apportate all’articolo 13 dalla disposizione in commento sono volte:

- a modificare la denominazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, espungendo da entrambi tali denominazioni la parola “straordinario” (si tratta di modifiche di coordinamento normativo, per le quali si veda, infra, il commento alla lettera f)) (numero 1 della lettera b));

- ad innalzare dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo (tenendo ferma, invece, la quota minima del 10 per cento attualmente vigente) che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 13, può essere destinata ai contributi selettivi di cui all’articolo 26 e ai contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27, comma 1 (numero 2 della lettera b));

 

Quanto ai contributi alla promozione di cui all’articolo 27, comma 1, della medesima legge, essi sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 15 per cento del Fondo oggi previsto (che la disposizione in commento intende innalzare al 30 per cento), il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Per quanto riguarda i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, essi sono individuati in due distinte tipologie, rispettivamente dai commi 2 e 3 di tale articolo. Per una loro illustrazione si rinvia a quanto esposto, infra, in commento alla lettera e). Qui si fa solo presente che la tipologia di cui al comma 3 viene soppressa dalla modifica di cui al numero 1) della lettera e) dell’articolo in commento (per cui, appunto, vedi infra) e che la tipologia di cui al comma 2, per effetto dell’articolo 2-bis dell’articolo 26 (introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 e non modificato dal disegno di legge in commento) è finanziabile nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

- ad inserire, nell’articolo 13, il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le risorse stanziate per il finanziamento di tutti gli interventi di sostegno previsti per il settore del cinema e dell’audiovisivo, al netto di quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento dello stesso Fondo per il cinema e l’audiovisivo (numero 3 della lettera b)).

 

Le lettere c) e d) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 15 e 21 della legge n. 220 de 2016, in materia di crediti di imposta in favore del settore cinematografico e audiovisivo, meglio noti come “tax credit cinema”.

 

In via preliminare, si ricorda che le medesime partizioni normative oggetto delle novelle apportate dalle citate lettere c) e d), ossia il comma 2 dell’articolo 15 e il comma 5 dell’articolo 21 della legge n. 220 del 2016, sono state integralmente sostituite dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 54). Per una analisi più approfondita di quanto ivi disposto, si rinvia alla lettura del relativo dossier.

 

I decreti ministeriali che negli ultimi anni si sono succeduti nel disciplinare la normativa attuativa delle norme legislative sul “tax credit” sono i seguenti:

- il decreto interministeriale 15 marzo 2018;

- il decreto interministeriale n. 70 del 4 febbraio 2021, che ha abrogato il precedente;

- il decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, che ha abrogato il precedente e ha recepito le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2024.

 

La lettera c) reca modifiche all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dedicato, nello specifico, al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo (quello di cui al successivo articolo 21, si veda subito infra), nei seguenti termini:

- per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; è possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40 per cento, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;

- per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota, o di prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

La disposizione in commento introduce nell’articolo 15 le seguenti modificazioni:

- in relazione alle opere cinematografiche, prevede che l’aliquota del credito d’imposta non sia più “ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento” ma che sia “prevista nella misura massima del 40 per cento”; la soppressione della parola “ordinariamente” e l’introduzione della parola “massima” hanno l’effetto combinato di attribuire al decreto ministeriale attuativo una discrezionalità maggiore, rispetto al testo vigente, nella determinazione della misura esatta dell’aliquota (numero 1 della lettera c));

- in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40 per cento, ma quella “massima del 40 per cento”, chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell’intensità dell’agevolazione (numero 2 della lettera c)).

 

Si segnala che l’intento di conferire maggiore discrezionalità al decreto ministeriale attuativo sembra collocarsi in continuità con l’intento che aveva ispirato le modifiche introdotte, al medesimo comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dalla legge di bilancio per il 2024.

Prima di tale modifica, infatti, il testo del comma 2 prevedeva che l’aliquota del credito di imposte per la produzione di opere cinematografiche fosse, senza eccezioni, quella del 40 per cento; per le opere audiovisive, era invece riportato un elenco più dettagliato di casi specifici in cui potesse essere concessa l’aliquota massima.

 

La lettera d) reca modifiche all’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente – di ricorda - alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

L’articolo 21, comma 5, in particolare, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit” ed in particolare quello di definire, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta sopra citate: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il comma 5 precisa infine che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Anche il comma 5 dell’articolo 21 è stato, come si ricordava, sensibilmente modificato dalla legge di bilancio per il 2024. In particolare, ad essa si deve l’inserimento all’esigenza di certificazione dei costi da parte dei soggetti richiedenti l’agevolazione, quello all’obbligo di stipulare polizze assicurative, oltreché il periodo finale relativo al divieto che il credito d'imposta onnicomprensivo attribuito al singolo soggetto ecceda il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

 

Ora, la disposizione in commento, modifica il comma 5 appena illustrato, nei seguenti termini:

- tramite l’introduzione di un nuovo periodo, prevede che i decreti ministeriali attuativi sul tax credit possano stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi, precisando che tali proventi saranno assegnati allo Stato, ai fini di una successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera (numero 1 della lettera d));

- sostituisce l’ultimo periodo del comma, prevedendo in primo luogo, che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sia “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie” e non più quindi, come dispone il testo vigente, che “non possa eccedere” l’importo massimo fissato da tale articolo; in tal modo, rispetto al testo vigente, si attribuisce formalmente al decreto ministeriale attuativo il compito di individuare il credito di imposta massimo concedibile. In secondo luogo, la disposizione in commento limita l’ambito di applicazione materiale del periodo in questione alle sole previsioni di cui all’articolo 15, e dunque al solo credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ne consegue che, in riferimento agli altri crediti di imposta di cui agli articoli da 16 a 20, che si sono sopra ricordati, quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in ordine al trattamento economico massimo cessa di avere ogni rilievo (numero 3 della lettera d)).

 

Il numero 2) della lettera d) in commento, che non si è sopra ricordato, reca una modifica di mero coordinamento normativo, finalizzato a correggere il riferimento, contenuto all’attuale quarto periodo del comma 5, all’attuale terzo periodo di tale comma, che però, alla luce delle modifiche apportate dal numero 1) della lettera d) in commento, diverrebbe ora il quinto.

 

La lettera e) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento reca due novelle all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

I contributi in questione sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

La disposizione in commento è volta, in primo a luogo  (numero 1 della lettera e)), a sopprimere il comma 3 dell’articolo 26 che disciplina un’altra tipologia di contributo selettivo, ulteriore rispetto a quella che si è subito sopra illustrata, che il Ministero concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In secondo luogo  (numero 2 della lettera e)), con una modifica al comma 4 dell’articolo 26, la disposizione in commento inserisce, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, più volte modificato) delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi, anche in questo caso da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo si procede, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera.

 

La lettera f) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento modifica l’articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell’articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

Ora, la disposizione in commento rivitalizza il Piano in questione, rifinanziandolo, a decorrere dall’anno 2025, per una cifra fino a 3 milioni di euro annui (numero 2 della lettera f)). Conseguentemente alla natura permanente che il Piano andrebbe in tal modo ad assumere, dalla sua denominazione, contenuta nella rubrica dell’articolo 29, è espunta la parola “straordinario” (numero 1 della lettera f)).

Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest’ultimo (numero 3 della lettera f)).

 

La disciplina di dettaglio del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per il suo periodo originario, e transitorio, di azione, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2017.

Le modifiche apportate alla lettera e) in commento all’articolo 29 della legge n. 220 del 2016 sono analoghe a quelle apportate dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 337) all’articolo 28 della citata legge n. 220, in materia di Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Anche in quel caso, si soppresse l’originaria parola “straordinario” dalla denominazione del Piano, lo si dotò di un finanziamento a regime, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, e pari in quel caso a fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e si attribuì ad un decreto del Ministro della cultura, invece che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di dettare le disposizioni applicative del Piano (attualmente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, poi più volte modificato).

Si segnala che la novella (illustrata supra, in commento alla lettera a)) all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, che modifica la denominazione dei due Piani ivi richiamati espungendovi la parola “straordinario”, è di coordinamento rispetto a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2024, per il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, e dalla lettera f) ora in commento, per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo

 

Infine, la lettera g) del comma unico da cui è composto l’articolo in commento reca una novella all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

L’iscrizione al citato Registro, istituito presso il Ministero della cultura, è obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria, la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

La disposizione in commento modifica il comma 7 dell’articolo 32, prevedendo che la disciplina di dettaglio recante le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, sia demandata non più, come prevede il testo vigente, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy.

 

La disciplina di dettaglio sul Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, poi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.


 

Legge 14 novembre 2016, n. 220

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’articolo 118 della Legge di Bilancio 2025

Art. 12
(Obiettivi e tipologie di intervento)

Art. 12
(idem)

 

[comma 1, lett. a)]

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

Identico

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

Identico

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;

b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;

c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;

d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;

e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

Identico

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

Identico

5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

Identico

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia degli incentivi ivi previsti, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.

Art. 13
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Art. 13
(idem)

 

[comma 1, lett. b)]

1. A decorrere dall’anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

Identico

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell’anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Identico

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Identico

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.

 

5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle Sezioni III, IV, V del presente Capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Identico

Art. 15
(Credito d’imposta per le imprese di produzione)

Art. 15
(idem)

 

[comma 1, lett. c)]

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Identico

2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:

a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12.

Identico

Art. 21
(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)

Art. 21
(idem)

 

[comma 1, lett. d)]

1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d’anno.

Identico

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Identico

3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Identico

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo.

Identico

5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti di cui al presente comma possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al terzo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal quinto periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15, il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

Identico

5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Identico

6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d’imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell’importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Identico

Art. 26
(Contributi selettivi)

Art. 26
(idem)

 

[comma 1, lett. e)]

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Identico

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

Identico

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Identico

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4.

Abrogato

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Identico

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.

 

 

 

Identico

Art. 29
(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

Art. 29
(Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

 

[comma 1, lett. f)]

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Identico

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della presente legge.

Identico

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 32
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

Art. 32
(idem)

 

[comma 1, lett. g)]

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

Identico

2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea.

Identico

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

Identico

4. L’iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

Identico

5. Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l’opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Identico

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

Identico

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

8. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;

c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Identico

 


 

Articolo 119
(Misure di revisione della spesa e attuazione
della riforma 1.13 del PNRR)

 

 

L’articolo 119 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede la possibilità di modificare con D.M. del Ministro dell’Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti.

 

L’articolo 119, comma 1, tramite il rinvio all’allegato III, prevede una riduzione di spesa, in termini di risparmi delle amministrazioni centrali, pari a 2.640.265.000 euro per il 2025, 2.600.000.000 euro per il 2026 e 2.535.759.000 euro a decorrere dal 2027.

 

Il comma 1 dispone una riduzione per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

 

Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto Piano. In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. “braccio preventivo”); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull’indebitamento netto, sul saldo primario strutturale e sugli obiettivi di spesa netta sono espressi in percentuale al PIL e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell’Allegato I al presente disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Tomo II, pag. 199).  

Il comma 1 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all’allegato III annesso al disegno di legge in esame (C. 2112, Tomo II, pag. 201 e ss.). Il taglio complessivo ammonta a 2,6 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027.

Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.

 

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2025-2027 (allegato III)

(migliaia di euro)

MINISTERO

2025

2026

dal 2027

Economia e finanze

782.172

743.851

666.978

Imprese e made in Italy

366.090

375.977

388.583

Lavoro e politiche sociali

34.579

34.224

34.234

Giustizia

85.110

107.387

110.272

Esteri

69.386

70.479

60.681

Istruzione e merito

41.038

39.447

40.584

Interno

217.865

178.028

213.097

Ambiente

125.192

165.242

211.660

Infrastrutture e trasporti

293.693

294.476

236.593

Università e ricerca

246.922

238.590

216.275

Difesa

56.978

55.094

52.725

Agricoltura

63.106

32.327

29.720

Cultura

147.630

178.111

204.089

Salute

41.111

40.758

29.886

Turismo

69.394

46.435

40.383

TOTALE

2.640.265

2.600.427

2.535.759

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato III, p. 201 ss. NOTA: eventuali imprecisioni sono dovute all’arrotondamento al migliaio di euro.

 

Si prevede, inoltre, che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 119, comma 1, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

art. 119, comma 1

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento netto

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Riduzione spesa Ministeri - Parte corrente

-697,2

-689,7

-639,4

-697,2

-698,7

-639,4

Riduzione spesa Ministeri - Conto capitale

-1.943,1

-1.910,7

-1.896,3

-1.258,9

-1.873,4

-1.698,5

L’allegato III evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

art. 119, comma 1

2025

2026

2027

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Totale

2.640.265

1.891.052

2.600.427

1.895.340

2.535.759

1.884.173

 

L’allegato III, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.

 

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall’articolo 119, comma 1.

Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera i)) per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge.

 

Il comma 2 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della spending review). I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.

 

Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (spending review)

Triennio 2025-2027 (allegato IV)

(migliaia di euro)

MINISTERO

2025

2026

dal 2027

Economia e finanze

98,2

147,3

168,5

di cui Presidenza del Consiglio dei ministri

32,4

43,6

53,4

Imprese e made in Italy

53,2

76,7

113,0

Lavoro e politiche sociali

5,3

6,7

10,2

Giustizia

5,9

19,6

32,3

Esteri

9,5

13,9

18,7

Istruzione e merito

5,2

7,8

12,2

Interno

22,1

41,8

62,3

Ambiente

11,1

23,7

40,6

Infrastrutture e trasporti

22,9

50,4

80,4

Università e ricerca

34,7

49,0

63,3

Difesa

6,1

13,1

16,6

Agricoltura

7,1

8,2

9,3

Cultura

10,0

23,6

51,2

Salute

6,2

7,9

8,9

Turismo

2,4

10,2

12,4

TOTALE

300,0

500,0

700,0

Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato IV, p. 218 ss. NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto. Si segnala che la somma dei totali ammonta rispettivamente a 299,9 milioni, 499,9 milioni e 699,9 milioni.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri. 

 

Dalla formulazione letterale del comma 2 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 2, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.

 

 

La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (spending review) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

In attuazione del primo traguardo (M1C1-100) della Riforma è stato istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero (decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9). Il Comitato ha prodotto il 16 novembre 2023 un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Essi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Il DEF 2022 ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono state definite con il D.P.C.M. 4 novembre 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha realizzato gli obiettivi di spending review determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II.

Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. Nella NADEF 2023 il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di spending review. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 523-526, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato".

In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023(M1C1-110), l'art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis.

I successivi traguardi della riforma riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122).

 

Il comma 3 stabilisce la facoltà di modificare sia la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 2, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, sia le misure che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi di risparmio indicati dal comma 2, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere conformi a quanto indicato dal traguardo M1C1-122.

La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Il comma 4 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, apportare le variazioni di bilancio necessarie in attuazione dei risparmi di spesa stabiliti dal comma 1, e delle eventuali modifiche di obiettivi e misure attuate ai sensi del comma 3. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.

Il comma 5 dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 2, e delle eventuali modifiche di cui al comma 3, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.

La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle misure di cui ai commi 2 e 3 sulla base delle linee guida adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto nel 2016 e recante l’istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.

Le fasi essenziali di tale ciclo sono riassunte di seguito:

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Capo IV – Fondi

Articolo 120, commi 1 e 2
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

 

 

L’articolo 120, commi 1 e 2, rifinanzia per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato.

 

L’articolo 120, commi 1 e 2, prevede interventi pari a un importo complessivo di 24.000 milioni di euro relativo agli anni 2027-2036.

 

L’articolo 120, commi 1 e 2, istituisce un fondo per assicurare il finanziamento pluriennale di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica, e reca disposizioni riguardanti le assegnazioni delle relative risorse nonché le eventuali revoche (queste ultime, possibili nell’ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma). Le risorse del fondo saranno ripartite a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 1 dell’articolo stabilisce la collocazione del fondo, l’ammontare della sua dotazione, il periodo di riferimento del finanziamento, le finalità e i beneficiari. Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2036 da suddividere in varie tranches, di cui quella singolarmente più alta, pari a 3.500 milioni, è per l’anno 2027, mentre è di 2.000 milioni per il 2028, 1.000 milioni pr il 2029 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. La finalità è il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, e la ripartizione delle risorse andrà a beneficio delle Amministrazioni centrali dello Stato. Peraltro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 120, le risorse in oggetto possono essere impiegate anche per la rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione di un singolo intervento.   Stando alla tabella presente nella relazione illustrativa, nell’arco temporale 2027-2036 circa un terzo delle risorse, vale a dire 8.206 milioni di euro, andrà al Ministero dell’Economia e Finanze, seguito nell’ordine dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con 5.514 milioni, e via via gli altri ministeri, con importi decrescenti che scendono fino a 100 milioni per il Ministero della Salute e a 10 milioni per il Ministero del Lavoro. Si tenga presente, comunque, che il comma 3 dell’articolo 120 prevede un incremento di 1.266 milioni per un programma straordinario di edilizia sanitaria.

E’ opportuno ricordare che a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, esiste già un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, che fu creato con la legge 232/2016, articolo 1, comma 140 (legge di bilancio per l’anno 2017). I suddetti settori di spesa sono elencati nell’articolato. Il fondo istituito a fine 2016 aveva una dotazione originaria complessiva di oltre 47.000 milioni di euro per l’orizzonte temporale dal 2017 al 2032. Nel corso del tempo, le cifre del fondo creato nel 2016 sono state più volte ritoccate. Una differenza tra i due fondi è che quello risalente nel tempo aveva anche la finalità di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea in taluni settori. Altra differenza, implicita e tuttavia non meno importante, è che il presente articolo 120 della legge di bilancio per il 2025 non si riferisce a determinati settori di spesa e dunque ha una portata generale.  

Il comma 2 dell’articolo 120 della legge di bilancio all’esame del Parlamento per l’anno 2025 regola le assegnazioni del nuovo fondo di cui al comma 1. In proposito, prevede due distinte procedure a seconda di quale amministrazione è beneficiaria delle risorse; se beneficiaria è la Presidenza del Consiglio, allora le assegnazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre se beneficiario è un ministero, allora l’assegnazione sarà fatta per mezzo di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro interessato. In ogni caso, i decreti di assegnazione saranno comunicati alla Corte dei Conti e alle commissioni parlamentari competenti. Per un confronto con il fondo di cui alla legge 232/2016, si rileva che l'utilizzo di quest’ultimo è sempre disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. I decreti del Presidente del Consiglio sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. 

 


 

Articolo 120, commi 3 e 4
(
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture – edilizia sanitaria)

 

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 120 dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico – come previsto a normativa vigente - pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Il programma vigente è quantificato per un importo di 33,787 miliardi di euro.

La disposizione mantiene fermo l’attuale limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e per il successivo trasferimento delle risorse.

La ripartizione di detto incremento è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania.

 

La disposizione di cui al comma 3 incrementa di 126,6 milioni di euro annui, per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2036, il programma straordinario di edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico previsto a normativa vigente.

 

Come sopra accennato, attualmente il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico è finanziato per un importo pari a 33,787 miliardi di euro, unificato in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988), per un ammontare definito in base a successivi rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa (v. infra).

A favore di tale programma si prevede un incremento di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse (comma 3).

Le risorse del programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico risultano pertanto incrementate da 33,787 a 35,053 miliardi di euro.

 

La ricostruzione degli importi indicata nella disposizione in esame, fa riferimento all'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988[12] per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - che è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di 24 miliardi di euro) dall'art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).

L’importo, più recentemente, è stato rifinanziato, dal comma 263, art. 1, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali a favore del patrimonio sanitario pubblico complessivamente pari a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035[13]. Tale incremento è prioritariamente destinato alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro[14]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse per l’edilizia sanitaria sono pari a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni); il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 – ammonta complessivamente, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[15].

Successivamente, l’articolo 43, comma 4-bis, del D. L. 75/2023[16] (L. n. 112/2023) ha provveduto ad aggiornare i costi riferiti in particolare agli interventi necessari per adeguare le strutture sanitarie di emergenza e urgenza del Lazio alle attività di accoglienza dei flussi di pellegrini che arriveranno a Roma e provincia, in occasione del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica, in base al programma delle celebrazioni previsto dal DPCM 8 giugno 2023[17].

Ulteriore aggiornamento dei costi è stato effettuato in forza dell’articolo 9, comma 1-septies, del D.L. n. 132/2023[18] (L. n. 170/2023) che ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento, innanzitutto, dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020)[19]. I piani sono adottati con le finalità di implementare e rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti; intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus; assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.

Il comma 4 dispone in aggiunta che la ripartizione dell'incremento di cui al precedente comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021)[20], al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

 

Nel Patto nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati indicati gli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero con prestiti pari a €4.052 milioni (qui il dettaglio), che ha condotto ai piani di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera delle Regioni, al fine di raggiungere un incremento di 3.500 posti-letto in terapia intensiva e 4.225 in terapia semi-intensiva (Piani di riorganizzazione regionale terapia intensiva e subintesiva - All. 1 Linee guida Alle. 2 Posti letto), oltre all'attuazione dell'obiettivo della messa in sicurezza e riammodernamento degli ospedali con €1.638,9 milioni, di cui €1.000 milioni per progetti già in essere di edilizia sanitaria e €1.450 milioni in prestito dal Fondo nazionale complementare (FNC). Ciò in base a quanto previsto dal comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (L. n. 56/2024)[21], sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021).

Si ricorda che quest’ultima disposizione ha provveduto alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità. Al riguardo, gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

In sintesi, l’assegnazione è stata effettuata su appositi capitoli dello stato di previsione di ciascun Ministero, di cui la lett. e) ha previsto 2.387,41 milioni di euro per il Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1.      Salute, ambiente, biodiversità e clima: 500 milioni dal 2021 al 2026;

2.      Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 1.450 milioni dal 2021 al 2026;

3.      Ecosistema innovativo della salute: 437,4 milioni dal 2021 al 2026.


 

Articolo 121, comma 1
(Tabelle A e B)

 

 

L’articolo 121, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi complessivi esposti nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 680,73 milioni per il 2025, a 697,98 milioni per il 2026 e a 753,98 milioni dal 2027. Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, il disegno di legge propone un incremento di 215,10 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 271,10 milioni a decorrere dal 2027 per gli accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 MEF).

Gli importi complessivi esposti nella tabella B (fondo speciale di conto capitale), ammontano a 476,59 milioni per il 2025, a 501,86 milioni per il 2026, a 551,86 annui a decorrere dal 2027. Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si propone un incremento di 94 milioni per il 2025, di 144 milioni per il 2026 e di 194 milioni annui dal 2027 per gli accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 MEF).

 

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

(in milioni di euro)

TABELLA A

 

2025

2026

2027 e ss.

Bilancio a legislazione vigente 

465,63

482,88

482,88

A.C. 2112

680,73

697,98

753,98

Effetti finanziari AC 2112

215,10

215,10

271,10

cap. 6856 MEF

 

(in milioni di euro)

TABELLA B

 

2025

2026

2027 e ss.

Bilancio a legislazione vigente 

382,59

357,86

357,86

A.C. 2112

476,59

501,86

551,86

Effetti finanziari AC 2112

94,00

144,00

194,00

cap. 9001 MEF

 

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

 

La relazione illustrativa annessa al disegno di legge presentato alla Camera (A.C. n. 2112) espone le finalizzazioni relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli uffici parlamentari.


 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

                (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

59.398,3

59.114,6

59.114,6

A.C. 2112 

120.398,3

120.114,6

134.114,6

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175),

§  Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794),

§  Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

                    (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

39.861,6

53.918,3

53.918,3

A.C. 2112 

56.861,6

58.918,3

53.918,3

 

Finalizzazioni:

§  Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258),

§  Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026),

§  Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

                    (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

39.244,2

20.649,6

20.649,6

A.C. 2112 

43.744,2

44.149,6

44.149,6

 

Finalizzazioni:

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916),

§  Interventi diversi.

 

 

 

Ministero della giustizia

 

   (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

17.918,8

10.585,1

10.585,1

A.C. 2112 

23.918,8

27.585,1

31.585,1

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236),

§  Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950),

§  Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866),

§  Interventi diversi.

 

 

 

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

   (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

58.983,6

59.009,3

59.009,3

A.C. 2112 

67.983,6

63.009,3

68.009,3

 

Finalizzazioni:

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

§  Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

§  Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

§  Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030); Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);

§  Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);

§  Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264),

§  Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero (AC 960 - AS 1210),

§  Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146),

§  Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito

 

    (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

8.014,4

20.504,2

20.504,2

A.C. 2112 

20.614,4

28.104,2

33.104,2

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424),

§  Interventi diversi.


 

Ministero dell’interno

 

   (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

23.870,3

11.338,1

11.338,1

A.C. 2112 

58.870,3

58.338,1

70.338,1

 

Finalizzazioni:

§  Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787),

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),

§  Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088),

§  Riordino della disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

28.814,4

28.955,6

28.955,6

A.C. 2112 

28.814,4

28.955,6

28.955,6

 

Finalizzazioni:

§  Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (AC 400 – AS 1275),

§  Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS n. 1272),

§  interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

29.823,6

33.481,6

33.481,6

A.C. 2112 

34.823,6

34.481,6

38.481,6

 

Finalizzazioni:

§  Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

32.876,6

33.522,3

33.522,3

A.C. 2112 

38.876,6

39.522,3

41.522,3

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.


 

Ministero della difesa

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

28.977,1

41.843,8

41.843,8

A.C. 2112 

43.977,1

51.843,8

54.843,8

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),

§  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

5.441,7

19.469,0

19.469,0

A.C. 2112 

26.441,7

32.469,0

42.469,0

 

Finalizzazioni:

§  Legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066),

§  Interventi diversi.


 

Ministero della cultura

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

42.685,2

41.908,4

41.908,4

A.C. 2112 

42.685,2

41.908,4

41.908,4

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038, approvato definitivamente. Legge 7 ottobre 2024, n. 152),

§  Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

(in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

15.127,2

15.470,0

15.470,0

A.C. 2112 

38.127,2

35.470,0

37.470,0

 

Finalizzazioni:

§  Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241),

§  interventi diversi.


 

Ministero del turismo

 

                  (in migliaia di euro)

Tabella A

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

34.597,2

33.107,9

33.107,9

A.C. 2112 

34.597,2

33.107,9

33.107,9

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),

§  Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979),

§  Interventi diversi.

 

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

125.506,3

138.233,4

138.233,4

A.C. 2112 

155.506,3

169.233,4

188.233,4

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

23.489,7

26.292,1

26.292,1

A.C. 2112 

28.489,7

31.292,1

31.292,1

 

Finalizzazioni:

§  Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

16.262,1

18.188,0

18.188,0

A.C. 2112 

21.262,1

23.188,0

23.188,0

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

11.735,6

 

 

A.C. 2112 

16.735,6

10.000,0

18.000,0

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

  (in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

15.665,9

17.528,0

17.528,0

A.C. 2112 

15.665,9

17.528,0

17.528,0

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito

 

                  (in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

23.127,8

 

 

A.C. 2112 

34.127,8

28.000,0

30.000,0

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’interno

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

11.735,6

13.146,0

13.146,0

A.C. 2112 

16.735,6

18.146,0

20.146,0

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

22.880,2

8.831,8

8.831,8

A.C. 2112 

25.880,2

16.831,8

18.831,8

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

6.259,4

18.283,5

18.283,5

A.C. 2112 

19.259,4

38.283,5

48.283,5

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 


 

Ministero dell’università e della ricerca

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

28.981,1

9.606,7

9.606,7

A.C. 2112 

31.981,1

19.606,7

25.606,7

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

19.590,1

26.292,1

26.292,1

A.C. 2112 

24.590,1

39.292,1

39.292,1

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),

§  Interventi diversi.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

5.319,4

23.921,1

24.921,1

A.C. 2112 

5.319,4

23.921,1

24.921,1

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della cultura

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

27.844,7

8.270,9

8.270,9

A.C. 2112 

27.844,7

8.270,9

8.270,9

 

Finalizzazioni:

§  Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda),

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 (in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

23.502,0

26.292,1

26.292,1

A.C. 2112 

28.502,0

31.292,1

31.292,1

 

Finalizzazioni: interventi diversi.


 

 

Ministero del turismo

 

(in migliaia di euro)

Tabella B

2025

2026

2027

Bilancio a legislazione vigente 

19.686,0

21.971,9

21.971,9

A.C. 2112 

24.686,0

26.971,9

26.971,9

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),

§  Interventi diversi.


§   

Articolo 121, comma 2
(Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione)

 

 

§  L’articolo 121, comma 2, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

§  L’articolo 121, comma 2, incrementa il Fondo di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

§   

§  Il Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

§  A seguito del rifinanziamento di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2024 disposto dal comma in esame, il Fondo presenta uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 192.105.885 euro per il 2025, 434.702.561 euro per il 2026 e 533.125.722 euro per il 2027.

 


 

Articolo 122
(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica)

 

 

L’articolo 122 estende le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali e istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due nuovi fondi per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029.

 

L’articolo 122 non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto modifica le finalità di un fondo vigente e stabilisce due ulteriori fondi - attualmente senza dotazione - con funzioni di compensazione per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

 

L’articolo 122, comma 1, modifica l’articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di prevedere che si possa ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali anche per ulteriori finalità.

 

L’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che la disposizione in esame intende modificare, disciplina un fondo con una dotazione, in termini di sola cassa, volto a compensare gli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali sui conti pubblici, al fine di non pregiudicare il rispetto degli obiettivi programmati.

Per contributi pluriennali si intendono le autorizzazioni di spesa pluriennali per le quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale, sempre identico, relativo ad un periodo di durata pluriennale, che può essere ricondotto ad un piano di ammortamento, data la possibilità di attualizzazione di detti contributi a seguito di un’apposita autorizzazione. A riguardo, l’art. 10-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2018, prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali.

L’attualizzazione rappresenta l’operazione contabile svolta per la conversione di una somma disponibile a data futura in un’altra somma disponibile a vista. Il diverso valore dei due importi dipende principalmente dalla durata del debito e dal tasso di interesse applicato.

La disciplina dell’utilizzo dei contributi pluriennali prevede infatti un meccanismo di tipo autorizzativo finalizzato ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e le erogazioni da contabilizzare ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in base ai criteri di classificazione europei. All’esito della procedura di controllo, nel caso in cui siano stati riscontrati effetti finanziari non previsti, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.

All'utilizzo del citato fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da finanze, da trasmettere alla Corte dei conti, nonché al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. A partire dal 2007, l’ambito di applicazione di tale disposizione è stato regolato da una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 15 del 28 febbraio 2007). Ai sensi di tale circolare, il comma 511 si applica ai contributi pluriennali destinati ad attivare operazioni finanziarie il cui onere di ammortamento, per capitale e interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato, sia nel caso in cui i destinatari siano soggetti esterni alla pubblica amministrazione, come nel caso di imprese private e pubbliche, sia che si tratti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In quest’ultimo caso la condizione è che l’onere sia a totale carico del bilancio dello Stato. Come rilevato nelle note illustrative sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate alle Note di aggiornamento al Documento di economia e finanza pubblicate dal 2020 al 2023, il numero di autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero è progressivamente diminuito. Contestualmente è possibile rilevare come gli stanziamenti complessivi (per il triennio di riferimento ed il successivo arco temporale) per i contributi pluriennali per ministero si siano ridotti, passando da circa 80.578 milioni di euro per il triennio 2020-2022 (e successivo arco temporale) a circa 47.662 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (e successivo arco temporale).

 

Numero autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero

Anno di pubblicazione

Numero di autorizzazioni

2020

433

2021

236

2022

219

2023

211

Fonte: MEF, Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate NADEF 2020-2021-2022-2023.

 

Si fa presente come dalla formulazione dell’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, risultante dalla modifica proposta dall’articolo 122, comma 1, non sia possibile desumere quali siano le ulteriori finalità che permetterebbero di ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dovendosi rilevare come, anche a seguito del progressivo venir meno dei contributi pluriennali, si sia verificato il ricorso a tale fondo per finalità differenti da quelle espressamente previste dalla disposizione vigente.

 

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029. La finalità di tale disposizione sembrerebbe dunque essere quella di precostituire delle mere allocazioni contabili in bilancio per risorse da destinare a compensare gli effetti finanziari derivanti dall’eventuale scostamento dal percorso della spesa netta. Questi fondi potrebbero quindi configurarsi come fondi di riserva con funzioni analoghe a quelle di altri fondi già vigenti.

 

In relazione al comma 2 dell’articolo 122 occorre evidenziare che la disposizione in commento non definisce la dotazione dei due fondi né i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che saranno iscritte in tali fondi.

 

In considerazione dell’entrata in funzione del cosiddetto “conto di controllo” della Commissione europea, previsto nell’ambito della nuova governance economica europea, potrebbe essere opportuno acquisire chiarimenti per comprendere se l’allocazione di risorse sui citati fondi sia strumentale a compensare preventivamente eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, anche al fine di evitare che il conto di controllo rilevi deviazioni significative dal percorso della spesa netta. In tal caso, la dotazione dei fondi dovrebbe essere commisurata ad offrire opportuni margini prudenziali rispetto ai rischi di scostamento.

 

Inoltre, dalla disposizione in commento non si evince se si possa ricorrere a tali fondi per compensare tutti gli scostamenti dal percorso della spesa netta o se tali fondi debbano essere attivati soltanto in relazione alle deviazioni non autorizzate in base alle clausole di sospensione temporanea della normativa europea (articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2024/1263) che consentono deviazioni dal percorso di spesa netta.

 

Nel nuovo quadro di governance la correzione del saldo primario strutturale funzionale all’obiettivo di riduzione e sostenibilità del debito viene assicurata attraverso l’individuazione di un unico strumento, consistente nel limite annuo da porre alla crescita dell’aggregato di spesa primaria netta finanziata a livello nazionale.

Tale aggregato costituisce una variabile posta in larga misura sotto il controllo dei governi e composta dall’insieme della spesa delle amministrazioni pubbliche, da cui sono detratte le spese per interessi, le spese finanziate da trasferimenti europei e i corrispondenti cofinanziamenti nazionali, la componente ciclica per sussidi di disoccupazione e le misure una tantum e temporanee dal lato delle spese e delle entrate. La dinamica dell’aggregato è inoltre calcolata al netto della variazione annua delle entrate di carattere discrezionale (Discretionary Revenue Measures, DRM).

Nell’ambito della programmazione prevista dal Piano strutturale di bilancio, la spesa netta è valutata in termini di tasso di crescita annuo della spesa primaria netta nominale. Il livello di spesa netta programmato nel Piano indica quindi lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica fiscale del Governo.

Il Piano strutturale di bilancio 2024-2029 è stato presentato al Parlamento il 27 settembre 2024 e le Camere l’hanno approvato con apposite risoluzioni il 9 ottobre 2024. Il Piano trasmesso alle istituzioni europee prevede un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all’1,3% nel 2025, all’1,6% nel 2026, all’1,9% nel 2027, all’1,7% nel 2028 e all’1,5% nel 2029.

In base a quanto stabilito dal regolamento (UE) 1263/2024, la Commissione europea utilizzerà un conto di controllo per monitorare le deviazioni registrate nell’andamento dei livelli di spesa netta degli Stati membri rispetto a quanto riportato nei Piani strutturali di bilancio. Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta è inferiore al percorso della spesa netta stabilito o un debito quando la spesa netta è superiore al percorso stabilito. Nei periodi in cui saranno attivate le clausole di salvaguardia del regolamento (UE) 2024/1263 il conto di controllo non dovrebbe registrare alcuna deviazione.

Il monitoraggio dell’andamento dell’indicatore della spesa netta consente altresì di osservare se uno Stato membro rispetta anche le nuove disposizioni del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97, sulle procedure per i disavanzi eccessivi (il cosiddetto “braccio correttivo”). In relazione alla nuova procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, essa, si concentrerà sugli scostamenti dal percorso della spesa netta. Nel caso in cui il livello massimo di spesa netta è rispettato, si riterrà che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si stia riducendo conformemente alla disciplina europea senza dar luogo all’apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, anche se il rapporto debito/PIL eccede il valore di riferimento.

Nel caso in cui invece il livello massimo di spesa netta non è rispettato dallo Stato, allora la Commissione dovrà prendere in considerazione l'avvio della proceduta basata sul debito nelle seguenti condizioni:

 - il rapporto debito pubblico/PIL superi il valore di riferimento;

- la posizione di bilancio dello Stato interessato non sia vicina al pareggio (deficit non superiore allo 0,5% del PIL) o in avanzo;

- le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato superino 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.

Una volta aperta la procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta assegnato allo Stato dovrà essere di impegno quantitativo almeno equivalente rispetto a quello adottato dal Consiglio ai fini della predisposizione del Piano strutturale di bilancio. Il percorso correttivo dovrà inoltre correggere gli scostamenti cumulativi del conto di controllo entro il termine assegnato dal Consiglio.

 


 

Articolo 123
(Fondo per l’immigrazione)

 

 

L’articolo 123 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.

 

L’articolo 123 comporta maggiori spese pari a 200 milioni di euro per il 2025.

 

La finalità dell’incremento della disponibilità finanziaria di bilancio per il 2025 è, secondo il dettato della disposizione, di assicurare l’accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.

L’intervento di rifinanziamento annuale riguarda in particolare le risorse iscritte sul capitolo 2351/piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che a legislazione vigente, reca uno stanziamento pari a circa 1.022 milioni di euro per il 2025 e a 995 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Il capitolo 2351 p.g. 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione” è destinato al finanziamento dei centri governativi e dei c.d. C.A.S.- centri di accoglienza straordinari. Dell’utilizzo delle relative risorse si dà conto anche nella Relazione annuale del Governo al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza (si v. l’ultima disponibile, riferita all’anno 2021, DOC. LI, n. 2).

 

Il rifinanziamento per il 2025 segna un aumento di circa il 19,6 per cento dello stanziamento.

 

Il sistema di accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La prima fase consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.

Le procedure di soccorso e identificazione si svolgono presso i c.d. punti di crisi (hotspot), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, screening sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation (D.Lgs. 286/1998, testo unico immigrazione, art. 10-ter).

Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di prima accoglienza, dove avvengono anche l’identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.

Innanzitutto, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall’inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno (D.Lgs. 142/2015 c.d. decreto accoglienza, art. 9).

In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate CAS - Centri di accoglienza straordinaria (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L’individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.

I centri di permanenza per il rimpatrio - CPR sono invece i luoghi di trattenimento del cittadino straniero, istituiti ex art.14 D.Lgs. n. 286/1998 per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.

La fase di seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002 dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Martelli, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. Le risorse stanziate sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2352) risultano pari a 705,6 milioni di euro per il 2025.


 

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 124
(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

 

 

L’articolo 124 dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del Titolo II del disegno di legge in esame, si applica quanto stabilito dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, vale a dire che gli eventuali conseguenti ristori sono determinati nel rispetto degli statuti speciali e con l’accordo della regione o provincia autonoma interessata.

 

L’articolo 124 non comporta nuovi oneri in quanto gli effetti finanziari delle compensazioni a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono compresi nella quantificazione complessiva degli oneri conseguenti gli interventi fiscali operati dal suddetto Titolo II.

 

L’articolo 124 concerne gli effetti degli interventi sulle imposte erariali operati dal disegno di legge in esame nel Titolo II (Riduzione della pressione fiscale e misure in materia fiscale, articoli da 2 a 15), sulle entrate delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Com’è noto, infatti, le autonomie speciali ricevono compartecipazioni ai tributi erariali, con le quali provvedono al finanziamento ordinario delle funzioni ad esse attribuite. Per tale ragione, gli interventi operati dallo Stato sulla disciplina delle imposte, può comportare perciò una perdita di gettito per la regione o provincia autonome che deve essere compensato.

 

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni e contenzioso. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

 

La norma dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge in esame, si applica quanto stabilito dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.

 

L’articolo 23 della legge n. 111 del 2023 contiene, al comma 1, la clausola di salvaguardia per l’ordinamento delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 2 dispone, inoltre, che in caso di perdita di gettito il Governo promuove intese nel rispetto della giurisprudenza costituzionale e delle norme contabili che disciplinano la copertura finanziaria delle leggi contenuti nell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

 

Si è già proceduto nel senso indicato dal citato art. 23, per quanto riguarda il primo modulo di riforma fiscale concernete l’Irpef, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023. A seguito di accordo, infatti, sono state definite le somme da attribuire a ciascuna autonomia, per il 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate.

In recepimento dell’accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2024) al comma 450 riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.

Contributo analogo è riconosciuto alla Regione Sicilia dall’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024 (in corso di conversione) e quantificato in 74,4 milioni di euro.

 


 

PARTE II - SEZIONE II -

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
DEI MINISTERI

Articolo 125
(Stato di previsione dell'entrata)

 

 

Ai sensi dell’articolo 125, l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2025 è stabilito nell’annesso stato di previsione dell’entrata di cui alla Tabella n. 1.

 

Lo stato di previsione dell’entrata contabilizza, nella Sezione II, gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica con riferimento alle entrate tributarie, per un importo pari a 1.314 milioni di euro per l’anno 2025, 908 milioni di euro per l’anno 2026, 1.728 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, si definisce che l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2025 afferenti imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, per effetto di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata di cui alla Tabella n. 1, di seguito riepilogata.

 

Previsioni entrate integrate per il triennio 2025-2027

(Dati di competenza, Importi in milioni di euro)

 

 

Bilancio integrato 2025

Bilancio integrato 2026

Bilancio integrato 2027

Entrate tributarie

643.330

655.351

672.169

Entrate extra-tributarie

84.619

81.200

79.716

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti

345

346

348

Totale entrate finali

728.293

736.897

752.233

 

In particolare, le previsioni di competenza integrate delle entrate finali per l’anno 2025 risultano pari a 728.293 milioni di euro, così ripartite:

§  643.330 milioni di euro per le entrate tributarie;

§  84.619 milioni di euro per le entrate extra-tributarie;

§  345 milioni di euro per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

 

Nel disegno di legge di bilancio di Sezione II, le previsioni di entrata a legislazione vigente sono state integrate con le variazioni derivanti dagli effetti di retroazione della manovra per 1.314 milioni di euro nell’anno 2025, 908 milioni di euro per l’anno 2026 e 1.728 milioni di euro per l’anno 2027.

Come evidenziato nella relazione tecnica, dalle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, si attende un impulso favorevole sui consumi interni e, anche attraverso la maggiore domanda aggregata, sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale. Gli effetti positivi di tali interventi si protrarranno anche nel biennio successivo.

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono, sull’aumento delle entrate tributarie (effetti di retroazione) nel seguente modo:

§  1.314 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie anno 2025;

§  908 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie anno 2026;

§  1.728 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie anno 2027;

§  2.264 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie anno 2028;

§  1.936 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie anno 2029.

 

 


 

Articolo 126
(
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 126 contiene l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Viene ivi stabilito per ciascun anno del triennio il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie. Sono altresì presenti disposizioni riferite al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai Fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, al Fondo di riserva per le spese impreviste e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 4.412 milioni di euro nel 2025, 2.502,7 milioni nel 2026 e di 1.625,2 milioni per il 2027.

 

L’articolo 126 contiene disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.

Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Si riportano nella tabella a seguire le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 così come determinate dal disegno di legge in esame, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.

 

Spese del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
BIL 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

Spese correnti

416.406

418.538

440.086

23.680

449.065

456.549

Spese in c/capitale

74.679

94.759

91.163

16.484

82.641

72.312

SPESE FINALI

491.085

513.297

531.249

40.164

531.706

528.861

% sulle spese finali STATO

55,40 %

56,22%

58,02%

2,62%

59,09%

59,06%

Rimborso passività finanziarie

328.629

316.742

283.732

-44877,43

331.175

304.063

SPESE COMPLESSIVE

819.694

830.040

814.981

-4713,75

862.880

832.924

 

Per una analisi delle spese del Ministero per missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

 

Sulla base dei dati del ddl di bilancio, la spesa corrente è prevista in crescita del triennio, aumentando del 2 per cento nel 2026 e di un ulteriore 1,7 per cento nel 2027. La spesa in conto capitale dovrebbe registrare una contrazione costante nel triennio, in particolare del 9,3% nel 2026 e di un ulteriore 12,5 per cento nel 2027. Viceversa gli oneri connessi al rimborso di passività finanziarie sono previsti in crescita di 16,7 punti percentuali nel 2026 per poi ridursi dell’8,2 per cento nel 2027.

 

Tabella: Variazione % annua delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fonte dati: Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza triennale 2025 – 2027. Elaborazione del Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Il comma 2 riporta, ai sensi dell’articolo 21, comma 11-ter, legge 196 del 2009, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie per ciascun anno del triennio. Il limite è stabilito in 145.000 milioni di euro per il 2025, 130.00 milioni di euro per il 2026 e 115.000 milioni di euro per il 2027.

I commi da 3 a 5 disciplinano l’attività dell’'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A.) stabilendo, per l’anno finanziario 2025, i lmiti di impegni assumibili in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a 24 mesi (comma 3). È ivi definita, per l’anno finanziario 2025, la quota parte massima, pari al 30 per cento di ciascuno limiti di impegni assumibili sopra indicati, entro la quale la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. Tale attività di sostegno è svolta per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 11-quinquies, comma 3, decreto-legge n. 35 del 2005 (comma 4).

Viene infine definito il limite cumulato degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea che SACE S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato e senza vincolo di solidarietà, assumono in 235.000 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2025 (comma 5).

Il comma 6 fissa in 160.000 milioni di euro, per l’esercizio finanziario 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può assumere con riferimento all’esposizione di garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2024 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio finanziario 2025.

I commi dal 7 al 9 contengono disposizioni afferenti ai fondi di cui agli articoli dal 26 al 29 della legge n. 196 del 2009. Per l’anno finanziario 2025 vengono stabilite le seguenti dotazioni (comma 7):

§  900 milioni di euro per il Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26 della legge n. 196 del 2009);

Dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite ed iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e cassa delle competenti unità elementari di bilancio, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. L'elenco delle unità elementari di bilancio che possono ricevere risorse dal Fondo è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e deve essere approvato, con apposito articolo, con la legge del bilancio (art. 26, commi 2 e 3, legge 196 del 2009).

§  1.260 milioni di euro per Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, legge n. 196/2009);

§  1.561 milioni di euro per il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, legge n. 196/2009);

§  750 milioni di euro per il Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 28 della legge n. 196 del 2009);

Il Fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese aventi carattere obbligatorio e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. Un elenco delle spese per il cui finanziamento si può disporre, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, il trasferimento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e deve essere approvato, con apposito articolo, con la legge del bilancio (art. 28, commi da 1 a 3, legge n. 196/2009).

§  9.000 milioni di euro per il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 29 della legge n. 196 del 2009).

Dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I suddetti decreti di variazione devono essere trasmessi al Parlamento (art. 29, comma 2, legge n. 196 del 2009).

Ai sensi degli articoli 26 e 28 della legge n. 196 del 2009, gli elenchi delle spese considerate obbligatorie e delle spese impreviste per le quali è possibile esercitare la facoltà prevista dalle norme sono riportati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (commi 8 e 9).

Il comma 10 autorizza, per l’esercizio finanziario 2025, il Ragioniere generale dello Stato, con propri decreti, alla riassegnazione al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”, nell’ambito della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. La riassegnazione è da considerarsi ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria.

 

I commi 11 e 12 autorizzano, per l’esercizio finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti:

§  al trasferimento dal programma “Fondi da assegnare”, nell’ambito della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai competenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri competenti delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché per lo svolgimento del referendum (comma 11);

§  al trasferimento delle somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma “Rimborsi del debito statale”, nell’ambito della missione “Debito pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai capitoli del titolo III, Rimborso di passività finanziarie, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate (comma 12).

I commi 13 e 14 stabiliscono che sia riportato nell’allegato 5 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle spese per le quali, mediante decreti del Ragioniere generale dello stato e con riferimento all’anno finanziario 2025, si possono effettuare prelevamenti dal fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze (comma 13).

Il fondo è iscritto nel programma “Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria”, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, nonché nel programma “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese”, nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” del medesimo stato di previsione.

Si stabilisce inoltre in 70 unità il numero massimo degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata o in rafferma del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio nell’anno 2025 (comma 14).

Il comma 15 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, delle somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con propria deliberazione per l’anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le suddette risorse sono a valere sul fondo per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all’articolo1, comma 7, legge n. 144 del 1999.

Il comma 16 autorizza, per l’anno finanziario 2025, il Ragioniere generale dello Stato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme versate dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo, di cui all’articolo 61, comma 23, decreto-legge n. 112 del 2008, nel quale confluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi delle norme vigenti.

Al comma 17 si prevede l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in relazione all’andamento delle relative riscossioni, cui si provvede con decreti del Ministro dell’economia e finanze nell’anno finanziario 2025.

Il comma 18 stabilisce per l’anno finanziario 2025 la riassegnazione, da parte del Ragioniere generale dello Stato con propri decreti, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”.

Il comma 19 contiene disposizioni di carattere gestionale e contabile che autorizzano il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare variazioni compensative, in competenza e cassa, l’anno finanziario 2025, al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria con riferimento alla contrazione di mutui o ad analoghe operazioni finanziarie nei casi in cui tale operazione risulti più conveniente dell’emissione di titoli del debito pubblico.

Le variazioni compensative sono autorizzate:

-     tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 (Interessi sui buoni del tesoro poliennali e su operazioni finanziarie effettuate sui buoni medesimi) e 2223 (Quote di interessi, comprese nelle rate di ammortamento, dei mutui contratti con la banca europea per gli investimenti ed altre istituzioni internazionali o comunitarie per il finanziamento di interventi di rilevante interesse economico) iscritti nel Programma “Oneri per il servizio del debito statale”.

Si evidenzia al riguardo che nell’articolato i due capitoli sono indicati come iscritti nello stesso programma “Oneri per il servizio del debito statale” laddove il cap. 2223 risulta iscritto nel programma “Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore”, nell’ambito della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”.

-     tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 (Rimborso di buoni del tesoro poliennali e pagamento di oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli”) e 9503 (Quote di capitale, comprese nelle rate di ammortamento, dei mutui contratti con la banca europea per gli investimenti ed altre istituzioni internazionali o comunitarie per il finanziamento di interventi di rilevante interesse economico), iscritti nel programma “Rimborsi del debito statale”.

Anche in questo caso si evidenzia che nell’articolato i due capitoli sono indicati come iscritti nello stesso programma “Rimborsi del debito statale” laddove il capitolo 2223 risulta iscritto nel programma “Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore”, nell’ambito della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”.

Il comma 20 autorizza per l’anno finanziario 2025 la riassegnazione, da parte del Ragioniere dello Stato mediante propri decreti, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale (CONI), dalla Società Sport e salute S.p.A., dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la Sezione paralimpica Fiamme Gialle”. Si dispone la riassegnazione delle suddette somme ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 21 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, possa per l’anno finanziario 2025 con propri decreti, apportare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione nell’anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alla missioni “Competitività e sviluppo delle imprese” e “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, classificate nella categoria economica “Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni”.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 4.412 milioni di euro nel 2025, 2.502,7 milioni nel 2026 e di 1.625,2 milioni per il 2027.

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

L n. 234/2012 art. 41/bis "Fondo per il recepimento della normativa europea" (Cap-pg: 2815/1) (Scad. Variazione 2050)

LV

94,9

94,2

92,2

902,7

Rif.

20,0

20,0

20,0

200,0

L n. 145/2016 art. 4 c. 1 "Fondo finanziamento delle missioni internazionali" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Variazione Permanente)

LV

75

-

-

-

Rif.

1.270,0

1.570,0

1.570,0

1.570,0

DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "Fondo emergenze nazionali" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Variazione Permanente)

LV

340,0

340,0

340,0

340,0

Rif.

450,0

150,0

150,0

150,0

DL n. 39 del 2024 art. 9/bis p. A "Manutenzione ordinaria FS" - (Cap-pg: 1541/2) - (Scad. Variazione 2030)

LV

-

95,0

95,4

-

Rif.

290,0

190,0

190,0

870,0

DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A "Esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri" - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2030) – ATP FINALS TORINO

LV

13,7

-

-

-

Rif.

-

19,5

19,5

58,5

L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" - (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente) – SERVIZIO CIVILE

LV

123,3

123,3

123,3

1.233,6

Rif.

100,0

100,0

200,0

1.100,0

LB n. 234/2021 art. 1 c. 178 "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" (Cap-pg: 3088/1) (Scad. Variazione 2027)

LV

-

-

-

-

Rif.

-

50,0

150,0

-

DEFINANZIAMENTI

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "CDP RFI - parte servizi" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

900,0

-

600,0

-

Def.

-450,0

-

-

-

LF n. 266/2005 art. 1 c. 86 "Contributo in conto impianti Ferrovie dello Stato S.P.A." (Cap-pg: 7122/5) (Scad. Variazione 2025)

LV

250,0

390,8

1.854,0

2.778,8

Def.

-250,0

-

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/primum "PCM piattaforma Pagopa e app IO" - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

40,0

10,0

-

-

Def.

-23,5

-7,9

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis "PCM piattaforma notifiche digitali" - (Cap-pg: 7485/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

70,0

45,0

-

-

Def.

-60,0

-35,0

-

-

DLG n. 209/2023 art. 62 c. 1 "Istituzione fondo per l'attuazione della delega fiscale" (Cap-pg: 3832/1) - (Variazione Permanente)

LV

3.601,3

2.982,6

3.126,6

31.217,4

Def.

-3.409,8

-2.707,6

-2.694,4

-30.268,6

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 "Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico" - (Cap-pg: 3833/1) - (Variazione Permanente)

LV

2.191,0

2.191,0

2.191,0

21.910,0

Def.

-2.191,0

-2.191,0

-2.191,0

-21.910

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "Edilizia pubblica" - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

10,9

14,6

53,7

323,1

Def.

-1,9

-7,9

-

-

LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 "Risorse riparto fondo investimenti- edilizia pubblica" (Cap-pg: 7852/2) (Scad. Variazione 2027)

LV

20,2

14,8

21,2

157,1

Def.

-

-2,0

-3,5

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

5,5

22,0

43,9

414,5

Def.

-2,0

-12,0

-3,4

-

LF n. 266/2005 art. 1 c. 93 p. 1 "Contributo quindicennale programma di dotazione infrastrutturale del corpo della guardia di finanza" (Cap-pg: 7849/1) (Scad. Variazione 2028)

LV

-

-

-

19,2

Def.

-

-

-

-19,2

LS n. 147/2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo guardia di finanza" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

145,9

130,1

132,0

865,5

Def.

-20,6

-15,9

-5,1

-3,4

LB 145/2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "Digitalizzazione amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7837/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

5,5

4,8

5,1

39,2

Def.

-2,4

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027)

LV

28,8

25,7

56,4

275,3

Def.

-1,5

-0,0

-1,9

-

LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. H/bis " delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7837/8) - (Scad. Variazione 2027)

LV

12,9

14,1

15,2

73,5

Def.

-

-1,0

-3,4

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027)

LV

42,1

18,5

57,1

213,4

Def.

-8,9

-0,2

-0,2

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

44,5

21,7

56,9

174,1

Def.

-0,3

-3,0

-1,2

-

LB n. 232/2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" (Cap-pg: 7837/3) (Scad. Variazione 2028)

LV

29,3

33,0

29,7

86,1

Def.

-1,1

-1,4

-1,5

-1,5

LF n. 266/2005 art. 1 c. 93 p. 1 "Contributo quindicennale per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza" - (Cap-pg: 7833/1 - 7834/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

3,6

-

10,8

-

Def.

-3,6

-

10,8

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 91 "Garanzia prima casa" - (Cap-pg: 7077/3) - (Scad. Variazione 2026)

LV

5,0

20,0

-

-

Def.

-

-20,0

-

-

LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" (Cap-pg: 7019/3) (Scad. Variazione 2025)

LV

4,8

2,9

1,0

3,0

Def.

-0,7

-

-

-

RIPROGRAMMAZIONI

DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. A/ter "PCM tecnologie satellitari ed economia spaziale" - (Cap-pg: 7486/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

288,6

107,3

-

-

Ripr.

-171,9

-22,2

48,5

145,6

 

Si evidenzia, inoltre, che tra i rifinanziamenti disposti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, figura anche il rifinanziamento del decreto-legge n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19) (cap.pg. 2214/1), per 57 milioni di euro per il 2025, 425 milioni per il 2026 e 943 milioni per il 2027 e ulteriori importi negli anni successivi, iscritto nell’ambito della missione “Debito pubblico”, Programma “Oneri per il servizio del debito statale”.

Come riportato nella Relazione tecnica, tale rifinanziamento si rende necessario a copertura della maggiore spesa per interessi passivi derivante dagli interventi espansivi contenuti nella manovra (misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie), dai quali è atteso un effetto macroeconomico positivo sul PIL programmatico.

 


 

Articolo 127
(
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

 

 

L’articolo 127 contiene l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 283,2 milioni di euro nel 2025, 161,2 milioni nel 2026 e di 228,2 milioni per il 2027.

 

L’articolo 127 reca disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Si riportano nella tabella a seguire le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 così come determinate dal disegno di legge in esame, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.

 

Spese del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

18.234,6

18.036,1

15.507,7

-2.726,9

9.484,5

8.027,1

% sulle spese finali STATO

2,1

2,0

1,7

-0,4

1,1

0,9

Rimborso passività finanziarie

21,5

21,5

12,4

0

12,6

12,9

SPESE COMPLESSIVE

18.256,1

18.057,6

15.520,1

-2.726,9

9.497,1

8.040,0

 

Sulla base dei dati forniti, rispetto all’anno 2024, si prevede un decremento della spesa del Dicastero nel 2025, in termini assoluti, pari a -2,7 miliardi di euro (-15%). Tale decremento è determinato per la quasi totalità dalla riduzione delle spese di conto capitale, le quali peraltro presentano un profilo assai più discendente negli esercizi 2026 e 2027, sino ad arrivare, nell’anno terminale del triennio considerato dal disegno di legge di bilancio, ad una riduzione del 57,2% rispetto all’anno 2024. Un profilo discendente presenta anche la spesa di conto corrente.

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2025, con decreti del Ministero dell’economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[22].

Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483).

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso maggiori spese per 283,2 milioni di euro nel 2025, 161,2 milioni nel 2026 e di 228,2 milioni per il 2027.

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)

LV

255,7

153,0

139,5

1.600,0

Rif.

440,0

415,0

500,0

4.960,0

DL n. 321/1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

57,9

44,5

31,5

190,0

Rif.

-

20,0

20,0

50,0

LF n. 266/2005 art. 1 c. 95 p. 3 "Contributo programma di sviluppo l'acquisizione delle UNITA' NAVALI FREMM" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2039)

LV

84,1

225,6

256,6

507,4

Rif.

325,0

346,0

325,0

2.300,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)

LV

60,0

55,0

65,0

1.115,0

Rif.

157,0

192,0

245,0

1.049,0

DEFINANZIAMENTI

DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa" - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

176,3

162,1

152,2

843,9

Def.

-30,0

-

-

-

DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti" - (Cap-pg: 7356/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

762,2

1.012,2

1.012,2

3.036,6

Def.

-550,0

-800,0

-800,0

-2.400,0

DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. F/primum "Fondo investimenti complementari PNRR- MISE - "POLIS" - case dei servizi di cittadinanza digitale" - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

245,0

122,4

-

-

Def.

-0,1

-0,1

-

-

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

L n. 46 del 1982 art. 14 "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica." - (Cap-pg: 7342/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

26,5

10,0

7,5

-

Def.

-16,5

-

-

-

DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

692,0

472,0

467,4

4.196,0

Def.

-40,0

-30,0

-25,4

-

DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 "Sezione speciale del fondo di garanzia PMI in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese." - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2035)

LV

32,4

10,8

10,8

99,6

Def.

-

-

-

-12,0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 "Fondo imprese creative" (*) - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2026)

LV

9,0

7,5

13,5

3,5

Def.

-

-3,0

-

-

L n. 808 del 1985 "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico." - (Cap-pg: 7423/10 - 7423/13) - (Scad. Variazione 2029)

LV

87,3

22,7

60,8

123,5

Def.

-

-9,2

-25,0

-63,5

L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "Competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7423/2 - 7423/10) - (Scad. Variazione 2026)

LV

194,0

257,0

236,2

904,0

Def.

-

-36,5

-

-

DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 “Contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico" - (Cap-pg: 7333/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

-12,2

-12,2

-12,2

-

Def.

-12,2

-12,2

-12,2

-

LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7491/3) - (Scad. Variazione 2030)

LV

9,0

13,4

29,4

94,0

Def.

-

-7,3

-7,7

-50,0

L n. 266/1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039)

LV

255,7

153,0

139,5

1.600,0

Def.

-10,0

-

-

-10,0

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

57,9

44,5

31,5

190,0

Def.

-25,0

-17,5

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/27) - (Scad. Variazione 2025)

LV

86,9

21,5

118,2

44,2

Def.

-0,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2026)

LV

134,1

114,5

271,9

178,6

Def.

-

-5,0

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. B "Programmi europei aereonautici" - (Cap-pg: 7421/18) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,9

-

-

-

Def.

-1,9

-

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. C "Programmi europei aereonautici" - (Cap-pg: 7421/19) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,6

-

-

-

Def.

-2,6

-

-

-

DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della 'FONDAZIONE ENEA TECH'" - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,0

20,0

10,0

-

Def.

-

-

-10,0

-

DLG n. 8272022 art. 18 c. 8 "Spese per l'implementazione e la gestione del sistema informativo per l'accessibilita' di prodotti e servizi" - (Cap-pg: 7040/6) - (Scad. Variazione 2027)

LV

-

-

0,5

-

Def.

-

-

-0,5

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/ter "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7624/3) - (Scad. Variazione 2029)

LV

0,1

1,0

1,0

1,9

Def.

-0,1

-1,0

-1,0

-1,9

RIPROGRAMMAZIONI

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039)

LV

60,0

55,0

65,0

1.115,0

Ripr.

50,0

110,0

20,0

-180,0

Articolo 128
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

 

 

L’articolo 128 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 107,9 milioni di euro nel 2025, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

202.948

203.101

191.884,2

-11.064

184.299

182.900

% sulle spese finali STATO

23,4

22,2

21

 

20,5

20,4

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

 

Il successivo comma 2 dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell’ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell’art. 3 del D.L. 75/2023) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 107,9 milioni di euro nel 2025, 46,9 milioni nel 2026 e di 220,2 milioni per il 2027.

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "Fondo speciale per l'occupazione e la formazione" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

515,2

513,0

568,0

5.656,3

Rif.

100,0

100,0

100,0

-

LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 149 "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali" (*) - (Cap-pg: 5025/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

2,2

2,2

2,2

2,2

Rif.

1,5

1,5

1,5

1,5

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 "Fondo per la copertura finanziaria delle attività non professionali del caregiver familiare" (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente)

LV

47,5

47,5

47,5

47,5

Rif.

15,0

10,0

13,8

16,8

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "Fondo non autosufficienti" - (Cap-pg: 3538/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

839,2

886,0

960,0

9.573,7

Rif.

80,6

48,6

148,6

297,1

DEFINANZIAMENTI

L n. 88 del 1989 art. 37 "Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2029)

Come riportato nella Relazione tecnica, il definanziamento è effettuato al fine di contabilizzare in bilancio gli effetti di retroazione sul lato contributivo derivanti dal miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna a seguito delle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro (si veda la RT, pag. 352 del Tomo I, A.C. 2112).

LV

6.695,4

2.417,1

1.961,8

10.733,7

Def.

-305,0

-207,0

-484,0

-923,0

 

 


 

Articolo 129
(
Stato di previsione del Ministero della giustizia)

 

L’articolo 129 reca l’autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero della giustizia, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5, e autorizza altresì il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all’entrata del bilancio statale al fine di destinarle all’assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all’attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 149,2 milioni di euro nel 2025, 140,8 milioni nel 2026 e di 98 milioni per il 2027.

 

L’articolo 129 si compone di 3 commi.

Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 5.

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

11.228,8

11.631,1

11.477,9

249,1

11.135,1

10.916,3

% sulle spese finali STATO

1,3

1,3

1,3

 

1,2

1,2

 

Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, alla missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2025 talune somme versate al bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:

·        «Amministrazione penitenziaria» (6.1);

·        «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).

 

Si tratta di somme destinate:

-         alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati;

-         per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;

-         per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

 

Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:

·        «Giustizia civile e penale» (6.2);

·        «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» (6.6).

 

Si tratta di somme derivanti:

-         da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;

-         da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

 

Le suddette somme sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, costituenti parte integrante della manovra di finanza pubblica, che determinano nel complesso minori spese per 149,2 milioni di euro nel 2025, 140,8 milioni nel 2026 e di 98 milioni per il 2027.

 

Ministero della giustizia

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

LB 145/2018, c art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026)

LV

12,0

11,4

11,4

-

Rif.

30,0

50,0

-

-

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7300/18 - 7300/19) - (Scad. Variazione 2025)

LV

35,8

8,2

20,0

10,0

Def.

-9,8

-

-

-

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 "Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

17,0

10,0

-

-

Def.

-7,0

-

-

-

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 p. 1 " Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7361/3) - (Scad. Variazione 2026)

LV

2,8

2,0

-

-

Def.

-2,8

-2,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/12 - 7300/13 - 7300/14 - 7300/15) - (Scad. Variazione 2026)

LV

19,1

16,1

12,6

85,4

Def.

-9,2

-7,1

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2026)

LV

2,6

1,3

0,4

13,0

Def.

-1,0

-0,8

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7301/4 - 7321/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,2

1,9

1,9

65,7

Def.

-0,2

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quinquies "Eliminazione delle barriere architettoniche" - (Cap-pg: 7301/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,3

-

-

-

Def.

-0,3

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7300/10 - 7300/11 - 7321/3 - 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

27,0

22,8

25,7

50,5

Def.

-8,0

-5,1

-

-

DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "Spese progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

87,2

35,5

47,0

-

Def.

-10,5

-25,5

-14,6

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13 - 7200/14) - (Scad. Variazione 2027)

LV

143,8

55,0

71,9

80,0

Def.

-35,8

-35,0

-3,0

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/17 - 7200/18) - (Scad. Variazione 2027)

LV

5,5

5,5

3,2

-

Def.

-5,5

-5,5

-3,2

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027)

LV

167,0

156,0

81,7

-

Def.

-32,0

-21,0

-36,7

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2027)

LV

34,5

31,9

62,7

21,4

Def.

-17,0

-11,5

-8,8

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2027)

LV

99,1

77,5

63,1

14,9

Def.

-30,5

-32,5

-31,7

-

DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7400/5 - 7400/6) - (Scad. Variazione 2026)

LV

21,9

6,5

-

-

Def.

-0,9

-1,8

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,2

0,9

-

-

Def.

-0,3

-

-

-

DL n. 105 del 2023 art. 2 c. 1 p. A "Spese per la realizzazione delle infrastrutture informatiche" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026)

LV

45,0

43,0

-

-

Def.

-

-43,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quinquies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2025)   

LV

7,2

2,4

1,4

33,4

Def.

-0,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2025)

LV

7,3

3,2

3,3

70,4

Def.

-0,1

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2025)

LV

110,6

87,6

92,1

271,7

Def.

-8,5

 

 

 

 

 


 

Articolo 130
(Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 130 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 2 milioni di euro nel 2025, 4 milioni per il 2026 e 6 milioni di euro per il 2027.

 

Più in dettaglio, l’articolo 130 autorizza al comma 1 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del MAECI per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

3.533,3

3.631,0

3.542,9

9,6

3.698

3.500,3

% sulle spese finali STATO

0,4%

0,4%

0,4%

 

0,4%

0,4%

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

Il comma 2 autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.

 

Più in dettaglio, il comma 2 autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2025, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

 

Relativamente alla Sezione II, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia, parzialmente compensato da un definanziamento di 4 milioni di euro per il 2025 (e 2 milioni per il 2026) relativo alla riduzione degli stanziamenti previsti per la digitalizzazione delle amministrazioni statali.

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso maggiori spese per 2 milioni di euro nel 2025, 4 milioni per il 2026 e 6 milioni di euro per il 2027.


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

L n. 72 del 2001 art. 1 c. 3 "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia" (*) - (Cap-pg: 4547/1) - (Variazione Permanente)

LV

-

-

-

 

Rif.

2,0

2,0

2,0

2,0

L n. 73 del 2001 art. 2 "Interventi a favore della minoranza straniera in Slovenia e in Croazia" (*) - (Cap-pg: 4544/1) - (Variazione Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

3,0

3,0

3,0

3,0

L n. 960 del 1982 art. 5 c. 1 "Spese e contributi per interventi culturali a favore di minoranze italiane della ex Jugoslavia" (*) - (Cap-pg: 4545/1) - (Variazione Permanente)

LV

0,1

0,1

0,1

0,1

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" (Cap-pg: 7240/5) (Scad. Variazione 2026)

LV

17,5

15,5

-

-

Def.

-4,0

-2,0

-

-

 

 


 

Articolo 131
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 131 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e altre dispoisizioni ad esso connesse.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 20,4 milioni di euro nel 2025. Determina invece un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 16 milioni nel 2026 e per 50 milioni nel 2027.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del Ministero dell’istruzione e del merito per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

52.249,3

52.755,3

56.901,5

4.652,2

57.046,8

57.037,3

% sulle spese finali STATO

6

6

6,2

 

6,3

6,4

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

 

Ai sensi del successivo comma 2 il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato minori spese per -20,4 milioni di euro nel 2025, e maggiori spese per 16 milioni nel 2026 e per 50 milioni nel 2027.

 

Ministero dell’istruzione e del merito

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

128,9

126,2

125,9

1.259,4

Rif.

12,0

12,0

30,0

60,0

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

70,0

68,8

68,6

686,1

Rif.

8,0

8,0

20,0

40,0

DEFINANZIAMENTI

DLG n. 59 del 2017 art. 16/ter c. 5 "Istituzione fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti" - (Cap-pg: 3365/1) - (Variazione Permanente)

LV

-

40,0

85,0

3.416,0

Def.

-

-

-

-750,0

LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "Riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica" - (Cap-pg: 1195/16 - 1196/16 - 1204/16) - (Scad. Variazione 2025)

LV

28,5

-

-

-

Def.

-28,5

-

-

-

LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "Riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica" - (Cap-pg: 1194/16) - (Scad. Variazione 2025)

LV

9,5

-

-

-

Def.

-9,5

-

-

-

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

DL n. 109/2018 art. 42/bis c. 2 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" - (Cap-pg: 8108/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,4

-

-

-

Def.

-2,4

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/septies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 8106/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

85,0

89,0

85,0

510,0

Def.

-

-4,0

-

-

 


 

Articolo 132
(
Stato di previsione del Ministero dell’interno)

 

L’articolo 132 contiene, al comma 1, l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.

 

L’articolo 132 contiene disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero dell’interno nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.

Il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Si riportano nella tabella a seguire le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 così come determinate dal disegno di legge in esame, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.

 

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

30.557

31.977

30.976

419

29.700

30.129

% sulle spese finali STATO

3,5

3,5

3,4

 

3,3

3,4

Rimborso passività finanziarie

21,5

21,5

22,7

1,2

23,9

23,7

SPESE COMPLESSIVE

30.579

31.999

30.999

420

29.724

30.152

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

 

Il comma 2 prevede che le somme versate all’entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all’art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

 

Il comma 4 autorizza, per il 2025, il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.

 

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

 

L’articolo 5, comma 2-ter, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all’obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un’esenzione dal pagamento del contributo.

 

Per il medesimo anno, il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, del TU in materia di immigrazione).

 

Il comma 7 autorizza per il 2025 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.

 

Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

 

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, il decreto adottato per il 2024.

 

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l’attuazione per l’esercizio finanziario 2025 dell’articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell’interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all’attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

 

Il comma 11 autorizza il Ministro dell’interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall’articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. n. 626/1994, che dettava le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in attuazione di direttive UE, è stato abrogato ad opera del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 che ora detta la disciplina in materia. Al comma 11 andrebbero pertanto aggiornati i relativi riferimenti normativi citati.

 

Il comma 12 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», relativo alla somme per l’assegno di lungo servizio all’esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all’estero (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni)

Il trasferimento delle risorse è funzionale all’attuazione dell’articolo 1808, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all’estero mensile e un’indennità speciale per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese minori spese per 280,5 milioni di euro nel 2025, 305,0 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.

 

Ministero dell’interno

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

DL n. 152 del 2021 art. 31/bis c. 5 "Assunzioni delle professionalità necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" - (Cap-pg: 1435/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

30,0

30,0

-

-

Rif.

10,0

-

-

-

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del Numero Unico Emergenze - NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,3

3,6

5,4

-

Def.

-0,3

-

-

-

DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "Risorse in favore della Polizia di Stato per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il settore motorizzazione, armamento e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25 - 7456/14 - 7456/15 - 7456/17 - 7490/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

57,5

29,2

31,7

44,7

Def.

-17,5

-3,9

-3,4

-5,5

DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,8

-

-

-

Def.

-0,8

-

-

-

DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della Polizia di Stato" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2028)

LV

42,4

22,1

24,7

7,0

Def.

-18,5

-21,8

-

-7,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/13 - 7411/14) - (Scad. Variazione 2026)

LV

57,6

33,4

40,3

0,2

Def.

-13,0

-18,4

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,2

0,2

-

-

Def.

-0,2

-0,2

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7417/5 - 7456/13) - (Scad. Variazione 2026)

LV

12,8

5,5

-

-

Def.

-1,4

-1,0

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2027)

LV

13,2

10,5

11,7

30,2

Def.

-3,8

-1,1

-3,5

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2028)

LV

1,0

1,0

0,5

0,5

Def.

-1,0

-1,0

-0,5

-0,5

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,5

-

-

-

Def.

-0,5

-

-

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 660 "Fondo per gli interventi infrastrutturali per la Polizia di Stato " - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

27,0

27,0

77,0

135,0

Def.

-

-

-50,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2028)

LV

31,8

49,7

48,3

50,6

Def.

-15,6

-48,8

-

-10,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

41,7

5,1

40,4

103,5

Def.

-0,7

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/11 - 7411/12) - (Scad. Variazione 2026)

LV

23,8

22,4

-

-

Def.

-23,8

-22,4

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione del Fondo investimenti 'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

65,0

26,3

145,7

112,5

Def.

-54,0

-12,0

-45,0

-36,9

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2029)

LV

92,9

101,3

57,1

135,5

Def.

-75,7

-96,4

-

-51,5

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies " Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5) - (Scad. Variazione 2027)

LV

11,7

10,6

10,6

-

Def.

-11,7

-10,6

-10,6

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

48,4

50,7

43,4

130,2

Def.

-4,1

-4,9

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7410/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

23,6

11,8

8,5

4,7

Def.

-5,1

-7,8

-4,9

-4,7

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

0,4

2,6

37,4

367,9

Def.

-

-

-

-18,2

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2028)

LV

-

-

22,1

109,5

Def.

-

-

-

20,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/3 - 7457/4) - (Scad. Variazione 2026)

LV

10,9

20,0

-

-

Def.

-

-20,0

-

-

LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione TETRA" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

69,6

72,9

16,2

-

Def.

-1,9

-

-

-

DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

3,3

-

-

-

Def.

-3,3

-

-

-

L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,7

-

-

-

Def.

-1,7

-

-

-

DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco." - (Cap-pg: 7311/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

5,2

-

-

-

Def.

-0,2

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7311/7) - (Scad. Variazione 2025)

LV

11,3

8,9

6,2

58,9

Def.

-4,5

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

12,7

26,1

6,3

-

Def.

-

15,2

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/24) - (Scad. Variazione 2025)

LV

10,7

7,3

7,7

43,7

Def.

-4,7

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,3

-

-

-

Def.

-2,3

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2026)

LV

13,5

8,3

9,0

-

Def.

-

-4,7

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7311/8 - 7324/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,7

1,1

0,6

3,1

Def.

-1,6

-

-

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 672 p. 1 "Spese per lo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie " - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2026)

LV

9,0

8,0

6,0

-

Def.

-

-2,0

-

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2026)

LV

2,7

2,1

-

-

Def.

-

2,1

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/6) - (Scad. Variazione 2025)

LV

9,5

3,6

2,7

-

Def.

-5,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/21) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,0

4,0

4,0

6,0

Def.

-0,0

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7313/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

30,5

18,0

-

-

Def.

-15,8

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7351/6) - (Scad. Variazione 2026)

LV

1,8

2,0

-

-

Def.

-1,8

-2,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7613/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,9

-

-

-

Def.

-1,9

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7628/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

14,5

6,8

-

-

Def.

-

-6,8

-

-

Articolo 133
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)

 

 

L’articolo 133 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 80,4 milioni di euro nel 2025, 51 milioni nel 2026 e di 1 milione per il 2027.

 

L’articolo 133 autorizza, per lo stato di previsione del MASE, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.358,6 milioni di euro nel 2025, a 3.315,7 milioni di euro per il 2026 e 2.723,3 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

3.705,5

4.092,5

3.358,6

-346,9

3.315,7

2.723,3

% sulle spese finali STATO

0,4%

0,4%

0,4%

 

0,4%

0,3%

Rimborso passività finanziarie

0,9

0,9

0,9

 

1,0

1,0

SPESE COMPLESSIVE

3.706,4

4.093,4

3.359,5

 

3.316,7

2.724,3

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il MASE un lieve decremento nel 2025 (in termini assoluti pari a -346,9 milioni di euro; -9,4%).

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 80,4 milioni di euro nel 2025, 51 milioni nel 2026 e di 1 milione per il 2027.

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

2025

2026

2027

2028 ss

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

DL 34/2019 art. 48 c. 1 "Impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission innovation adottata durante la Conferenza sul clima (cop 21) di Parigi" (Cap-pg: 7620/1) (Scad. Variaz. 2025)

LV

20,0

-

-

-

Def.

-20,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter "Ricerca" - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

27,3

18,0

-

-

Def.

-9,3

-

-

-

DLG n. 48 del 2020 art. 8 "Spese per la realizzazione presso ENEA del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici" - (Cap-pg: 7061/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

1,0

1,0

1,0

-

Def.

-1,0

-1,0

-1,0

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

50,0

50,0

114,9

1.056,1

Def.

-50,0

-50,0

-

-

 


 

Articolo 134
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e trasporti e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 134 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’anno finanziario 2025 e reca altresì disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 1.026,8 milioni di euro nel 2025, 212,1 milioni nel 2026 e di 404,5 milioni per il 2027.

 

Il comma 1 dell’art. 134 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Le spese finali, in termini di competenza, sono pari a circa 17.458,5 milioni di euro nel 2025, a 17.741,1 milioni di euro per il 2026 e 19.312,8 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

20.726,7

20.918,7

17.458,5

-3.460,2

17.741,1

19.312,8

% sulle spese finali STATO

2,4%

2,3%

1,9%

 

2,0%

2,2%

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

I commi successivi prevedono:

-       il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nel 2025 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, 35 ufficiali piloti di complemento e 6 ufficiali delle forze di completamento) (comma 2);

-        il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2025 (pari a 136 unità) (comma 3);

-        il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT che indica le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (comma 4);

-        la possibilità di versare in conto corrente postale o bancario intestato all’ente, distaccamento o reparto, da parte dei funzionari delegati, i fondi di qualsiasi provenienza, ai sensi del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto – Guardia costiera (comma 5);

-        l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto (comma 6);

-        l’autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del MIT per il 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (comma 7).

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 1.026,8 milioni di euro nel 2025, 212,1 milioni nel 2026 e di 404,5 milioni per il 2027.


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

DL n. 32/2019 art. 4/ter c. 13 "Messa in sicurezza dell'Acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili." - (Cap-pg: 7012/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

-

-

-

-

Rif.

-

-

20,0

65,0

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 647 "Contributi per nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti" (*) - (Cap-pg: 1245/1) - (Variazione Permanente) “Marebonus”

LV

19,4

19,4

-

-

Rif.

12,0

12,0

12,0

12,0

LS n. 208/ 2015 art. 1 c. 648 "Contributi servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali" (*) - (Cap-pg: 1246/1) - (Variazione Permanente) “Ferrobonus”

LV

19,9

19,9

-

-

Rif.

10,0

10,0

10,0

10,0

DEFINANZIAMENTI

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/sexies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- Strade sicure - monitoraggio per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale" - (Cap-pg: 7405/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

50,0

75,0

50,0

50,0

Def.

-

-

-25,0

-25,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/decies "Trasporti e viabilità" - (Cap-pg: 7002/53) - (Scad. Variazione 2025)

LV

20,0

10,6

-

-

Def.

-13,0

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "Trasporti e viabilita'" - (Cap-pg: 7002/45) - (Scad. Variazione 2025)

LV

76,9

130,1

209,9

1.035,2

Def.

-30,0

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum " Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7002/32) - (Scad. Variazione 2025)

LV

74,0

57,0

25,8

-

Def.

-74,0

-

-

-

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 "Contratto di programma ANAS 2021- 2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2025)

LV

450,0

545,0

1.050,0

6.725,4

Def.

-183,0

-

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quater "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS - rinnovo materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

45,0

-

-

-

Def.

-15,0

-

-

-

DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. C/novies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS-ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale"(Cap-pg: 7258/8) - (Scad. Variazione 2028)

LV

42,8

13,4

5,0

5,0

Def.

-0,7

-

-5,0

-5,0

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/undecies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- elettrificazione delle banchine (cold ironing) " - (Cap-pg: 7258/10) - (Scad. Variazione 2028)

LV

80,0

10,0

90,0

80,0

Def.

-1,0

-

-50,0

-80,0

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/primum "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" - (Cap-pg: 7248/12) - (Scad. Variazione 2025)

LV

133,9

124,2

-

-

Def.

-0,9

-

-

-

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

DL n. 98 del 2011 art. 32 c. 6 "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

24,3

-

-

-

Def.

-24,3

-

-

-

DL n. 101 del 2019 art. 10/bis c. 1 "Spese per l'intervento in variante e in ammodernamento - progetto stradale denominato "mare-monti"" - (Cap-pg: 7399/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

5,0

-

-

-

Def.

-5,0

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 19 "Ryder Cup 2022" - (Cap-pg: 7699/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

11,2

-

-

-

Def.

-11,2

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "Trasporti e viabilita'" - (Cap-pg: 7701/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

76,9

130,1

209,9

1.035,2

Def.

-9,0

-

-

-

LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

24,4

10,0

15,0

25,0

Def.

-14,4

-

-

-

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 403 "Contributo per la realizzazione dell'Autostrada regionale Cispadana" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

50,0

50,0

70,0

-

Def.

-10,0

-

-

-

LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo opere strategiche" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,0

-

-

4,0

Def.

-2,0

-

-

-

DL n. 13 del 2023 art. 31/ter c. 1 "Risorse in favore della regione Molise per adeguamento sismico diga di Ripaspaccata" - (Cap-pg: 7281/7) - (Scad. Variazione 2026)

LV

7,0

7,1

-

-

Def.

-

-7,1

-

-

DL n. 79 del 2004 art. 2 c. 2 p. 1 "Disposizioni urgenti sicurezza di grandi dighe" - (Cap-pg: 7280/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,8

-

-

-

Def.

-0,8

-

-

-

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "Completamento sistema idrico integrato della regione Abruzzo" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

1,5

-

-

-

Def.

-1,5

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "Infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7281/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

9,1

8,6

9,4

63,1

Def.

-0,1

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 "Piano idrico nazionale" - (Cap-pg: 7281/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

123,4

60,0

60,0

60,0

Def.

-53,4

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 " Piano idrico nazionale " - (Cap-pg: 7281/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

133,5

40,0

40,0

40,0

Def.

-62,7

-

-

-

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 519 "Sicurezza ed ammodernamento sistema idrico del Peschiera" - (Cap-pg: 7281/6) - (Scad. Variazione 2027)

LV

100,0

120,0

130,0

300,0

Def.

-

-20,0

-30,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "Piano straordinario urgente propedeutico al Piano Invasi" - (Cap-pg: 7281/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

105,1

80,0

380,0

150,0

Def.

-25,1

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "Infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7281/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

51,5

10,0

15,0

22,2

Def.

-1,5

-

-

-

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 3 p. B/bis "Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico" - (Cap-pg: 7219/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

3,1

-

-

-

Def.

-3,1

-

-

-

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "Infrastrutture carcerarie" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

16,8

10,0

10,0

51,0

Def.

-6,8

-

-

-

DLG n. 50/2016 art. 202 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" (Cap-pg: 7008/4-7008/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

23,0

-

-

-

Def.

-23,0

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026)

LV

42,0

19,9

-

-

Def.

-2,0

-4,9

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "Infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,8

-

-

-

Def.

-0,8

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1079 "Fondo progettazione Enti Locali" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

0,1

0,0

13,5

90,0

Def.

-

-

-13,5

-

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

16,4

6,0

6,0

54,0

Def.

-10,4

-

-

-

L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "Sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7333/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,5

2,5

2,5

38,5

Def.

-0,1

-

-

-

DL n. 34 del 2020 art. 209 c. 1 p. 1 "Fondo per assicurare la continuità dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione civile del dipartimento per trasporti, navigazione, affari generali e personale" - (Cap-pg: 7101/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,7

-

-

-

Def.

-0,7

-

-

-

DL n. 121 del 2021 art. 1 c. 6/quater "Fondo per la trasformazione digitale dei servizi della motorizzazione e per la Cybersicurezza" - (Cap-pg: 7129/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,0

-

-

 

Def.

-2,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1031 p. B/bis "Erogazione contributi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica" - (Cap-pg: 7118/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

6,9

6,9

-

-

Def.

-6,9

-6,9

-

-

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/quater decies "Aeroporto di Firenze" - (Cap-pg: 7742/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

46,8

-

-

-

Def.

-46,8

-

-

-

DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "Rinnovo parco veicolare" - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

20,0

-

10,0

-

Def.

-20,0

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. O/decies "Incentivi imprese private" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

14,3

2,4

-

-

Def.

-7,9

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 17 p. A "Realizzazione sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici- Rete immateriale degli interporti" - (Cap-pg: 7305/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,0

-

-

-

Def.

-2,0

-

-

-

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" - (Cap-pg: 7561/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

73,9

28,0

-

-

Def.

-28,9

-25,0

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quater "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS - rinnovo materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

45,0

-

-

-

Def.

-30,0

-

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. B "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi- rinnovo o acquisto, da parte di RFI spa, di unità navali per traghettamento Stretto di Messina" - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

10,0

40,0

-

-

Def.

-10,0

-40,0

-

-

DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies "Somme a favore della Rete Ferroviaria Italiana. Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

43,0

30,0

30,0

60,0

Def.

-13,0

-

-

-

DL n. 121 del 2021 art. 3 c. 1 "Fondo per implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)" - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

40,5

26,7

87,0

-

Def.

-

-

-60,0

-

LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7302/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

15,0

-

-

-

Def.

-15,0

-

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione del fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7556/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

5,0

5,7

-

-

Def.

-5,0

-5,7

-

-

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 "Spese per Autostrada ferroviaria alpina. Valico Frejus" - (Cap-pg: 7290/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

7,1

2,5

2,5

-

Def.

-4,6

-

-

-

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

373,6

509,6

443,5

1.111,1

Def.

-11,4

-

-

-

L n. 808 del 1985 "Competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,5

-

-

-

Def.

-0,5

-

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. C "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - Impianti di liquefazione di gas naturale per la decarbonizzazione dei trasporti marittimi" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,8

-

-

-

Def.

-0,8

-

-

-

DL n. 68 del 2022 art. 4 c. 2 "Spesa a favore dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale. Adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste" - (Cap-pg: 7258/11) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,1

-

-

-

Def.

-0,1

-

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 153 "Opere di accesso agli impianti portuali" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

60,0

69,5

-

-

Def.

-60,0

-69,5

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

14,5

-

15,0

-

Def.

-14,5

-

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 "Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi in ambito navale" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

5,8

4,5

4,5

31,5

Def.

-1,3

-

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. A "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

15,2

-

-

-

Def.

-15,2

-

-

-

DL n. 121 del 2021 art. 4 c. 3/ter "Contribuzione per acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa, da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale" (Cap-pg: 7248/13) (Scad. Variazione 2025)

LV

28,0

23,0

-

-

Def.

-5,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 "Metropolitana Roma" - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

25,0

49,5

9,0

-

Def.

-25,0

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7580/7) - (Scad. Variazione 2025)

LV

8,0

-

-

-

Def.

-8,0

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 18 "Completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola" - (Cap-pg: 7418/5) - (Scad. Variazione 2027)

LV

3,0

3,0

4,0

1,0

Def.

-2,0

-2,0

-3,0

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 47 "Fondo per realizzazione di nuove piste ciclabili urbane" (Cap-pg: 7580/6) (Scad. Variazione 2026)

LV

20,0

27,0

-

-

Def.

-20,0

-27,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7248/5-7248/6) (Scad. Variazione 2025)

LV

81,9

20,0

20,0

56,0

Def.

-32,9

-

-

-

LB n. 232/2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7248/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

28,4

10,0

10,0

30,0

Def.

-18,4

-

-

-

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 92 "Interventi infrastrutturali" - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,7

-

-

-

Def.

-0,7

-

-

-

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 888 "Mobilità fiere" - (Cap-pg: 7415/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,7

-

-

-

Def.

-2,7

-

-

-

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "Trasporto rapido di massa" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

222,0

245,7

323,7

1.095,4

Def.

-0,1

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/decies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7835/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,6

0,4

0,4

2,7

Def.

-0,2

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7861/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

1,0

1,0

-

-

Def.

-1,0

-1,0

-

-

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "Potenziamento componenti aereonavali Capitanerie di porto" - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2034)

LV

63,4

51,7

52,6

366,9

Def.

-

-

-

-3,4

RIPROGRAMMAZIONI

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- Strade sicure - (A24-A25)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2032)

LV

103,0

50,0

220,0

120,0

Ripr.

-51,5

-25,0

-110,0

186,5

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/septies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- sviluppo accessibilità marittima e resilienza infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici" - (Cap-pg: 7258/6) - (Scad. Variazione 2031)

LV

100,0

100,0

210,0

170,0

Ripr.

-

-

-150,0

150,0

 

 


 

Articolo 135
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

 

 

L’articolo 135 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 93 milioni di euro nel 2025 e 81 milioni nel 2026.

 

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, spese finali, in termini di competenza, pari a 14.018,02 milioni di euro nel 2025, a 13.641,19 milioni di euro per il 2026 e 13.745,73 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese del Ministero dell’università e della ricerca per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
bil 2024 (ass.)

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

14.065,47

14.019,37

14.018,02

-47,45

13.641,19

13.745,73

% sulle spese finali STATO

1,59%

1,54%

1,53%

-0,06%

1,52%

1,54%

Rimborso passività finanziarie

4,35

4,35

4,53

0,18

4,71

4,91

SPESE COMPLESSIVE

14.069,82

14.023,72

14.022,55

-47,27

13.645,90

13.750,64

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 93 milioni di euro nel 2025 e 81 milioni nel 2026.

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

2025

2026

2027

2028 ss

DEFINANZIAMENTI

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. I/primum "Interventi del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza" - (Cap-pg: 7450/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

100,0

100,0

30,0

-

Def.

-93,0

-73,0

-

-

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 131 "Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali" (*) - (Cap-pg: 7312/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,0

8,0

0,0

0,0

Def.

-

-8,0

-

-

 

 

 


 

Articolo 136
(Stato di previsione del Ministero della Difesa)

 

 

L’articolo 136 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 1.530,1 milioni di euro nel 2025, 1.588,4 milioni per il 2026 e di 1.527,2 milioni per il 2027.

 

Più in dettaglio, l’articolo 136 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

29.184,2

30.410,3

31.295,4

+2.111,2

31.205,6

31.746,4

% sulle spese finali STATO

3,4

3,3

3,4

 

3,5

3,5

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

 

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2025: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2025; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

Il comma 9 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il comma 10 autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l’anno 2025 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il comma 12 autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il comma 13 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

 

La sezione II contribuisce con un incremento di 1.506,5 milioni di euro, derivanti principalmente da rifinanziamenti relativi al programma 5.10 “Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare”. Tale importo, come dettagliato dalla tabella di seguito riportata, deriva, per l’anno 2025, da un rifinanziamento per 1,5 miliardi del Fondo per spese di investimento del Ministero della Difesa, da definanziamenti per circa 106 milioni di euro e da una riprogrammazione per 136 milioni delle spese di investimento relative alle unità navali DDX e FREMM EVO.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 1.530,1 milioni di euro nel 2025, 1.588,4 milioni per il 2026 e di 1.527,2 milioni per il 2027.

 

Ministero della difesa

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

DLG n. 66 del 2010 art. 608 "Spese di investimento del Ministero della difesa" (*) - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2039)

LV

-

-

-

-

Rif.

1.500,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

Ministero della difesa

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026)

LV

25,0

20,7

25,0

231,8

Def.

-

-0,7

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/duodecies "Infrastrutture, rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7120/35) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,8

1,4

0,8

4,8

Def.

-0,0

-0,7

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E/duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2026)

LV

14,7

7,4

21,6

57,6

Def.

-2,1

-5,0

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/duodecies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2026)

LV

54,1

22,8

19,0

227,7

Def.

-10,1

-4,0

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2028)

LV

110,4

188,7

202,4

285,1

Def.

-0,8

-6,6

-

-6,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2026)

LV

43,9

21,2

49,6

326,2

Def.

-8,5

-1,6

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2027)

LV

211,8

128,2

280,9

589,9

Def.

-22,0

-3,9

-1,0

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 227 "Potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica" - (Cap-pg: 7120/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,9

-

-

-

Def.

-0,9

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 934 "Spese per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali di Roma" - (Cap-pg: 7130/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,7

-

-

-

Def.

-0,7

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2025)

LV

170,3

104,7

238,7

1.063,3

Def.

-3,8

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/43) - (Scad. Variazione 2026)

LV

9,1

10,0

3,2

66,0

Def.

-

-0,5

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 622 "Fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica del Ministero della difesa" - (Cap-pg: 7128/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

18,2

-

-

-

Def.

-14,8

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2027)

LV

34,7

27,3

27,4

205,9

Def.

-0,8

-1,2

-9,2

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2026)

LV

38,1

43,8

219,1

1.254,5

Def.

-4,6

-12,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2026)

LV

237,7

150,1

114,9

116,0

Def.

-11,0

-14,3

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2025)

LV

26,3

11,9

33,2

-

Def.

-3,8

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027)

LV

95,0

81,1

73,8

48,4

Def.

-4,6

-19,3

-11,6

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter "Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2026)

LV

34,2

15,1

46,7

172,3

Def.

-4,2

-5,3

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027)

LV

43,1

36,7

50,5

160,8

Def.

-5,1

-13,0

-12,9

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2026)

LV

47,8

29,3

168,0

1.909,2

Def.

-0,2

-14,0

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2028)

LV

173,1

174,7

362,9

2.891,5

Def.

-0,4

-11,4

-

-16,6

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027)

LV

49,8

31,8

71,6

306,6

Def.

-2,8

-12,1

-5,0

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7120/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

12,7

15,3

12,9

10,3

Def.

-1,1

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/duodecies "Ricerca" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

7,2

5,0

5,0

30,0

Def.

-3,7

-

-

-

RIPROGRAMMAZIONI

DLG n. 66 del 2010 art. 608 "Spese di investimento del Ministero della difesa" - (Cap-pg: 7120/1) - (Scad. Variazione 2038) – Unità navali DDX e FREMM EVO.

LV

843,9

946,3

955,1

8.492,1

Ripr.

136,0

214,0

112,0

-413,0

 

* l’importo indicato per gli anni successivi al triennio di previsione è calcolato su un periodo temporale di 10 anni


 

Articolo 137
(Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 137 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per 249,2 milioni di euro nel 2025, 155 milioni nel 2026 e di 151,3 milioni per il 2027.

 

In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l’anno 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027.

 

Spese del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

2.582

2.596

2.022

-560

1.266

1.081

% sulle spese finali STATO

0,3

0,3

0,2

 

0,1

0,1

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, per l’anno 2025, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l’anno 2025, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2025, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all’attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2025, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale”.

Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l’anno 2025, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 249,2 milioni di euro nel 2025, 155 milioni nel 2026 e di 151,3 milioni per il 2027.


 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

DL n. 4/2022 art. 26 c. 1 "Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo" - (Cap-pg: 2331/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

-

-

-

-

Rif.

10,0

-

-

-

DEFINANZIAMENTI

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura" - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,9

-

-

-

Def.

-0,9

-

-

-

DL n. 192 del 2003 art. 1 c. 1 p. B "Fondo di solidarietà per le calamita' naturali" - (Cap-pg: 7411/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

12,0

-

-

-

Def.

-12,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 666 "Catasto frutticolo nazionale" - (Cap-pg: 7741/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

13,6

-

-

-

Def.

-13,6

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 672 "Settore apistico" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,3

-

-

-

Def.

-0,3

-

-

-

LB n. 197/ 2022 art. 1 c. 426 "Sostegno delle attività di ricerca per il contenimento della diffusione dell'organismo nocivo phoma tracheiphila" - (Cap-pg: 7426/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,0

0,1

-

-

Def.

-0,0

-0,1

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7301/12) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,7

-

-

-

Def.

0,0

-

-

-

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "Piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,0

-

-

-

Def.

-0,0

-

-

-

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1059 p. 2 "Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

55,0

-

-

-

Def.

-8,5

-

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7904/3 - 7904/4 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

6,3

1,8

-

-

Def.

-3,6

-

-

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

2,0

2,1

2,4

-

Def.

-

-

1,1

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)

LV

0,2

0,3

0,4

-

Def.

-

-

-0,2

-

LB n. 145/ 2018 art. 1 c. 95 "Digitalizzazione amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/5) (Scad. Variazione 2025)

LV

202,5

204,9

200,0

100,0

Def.

-80,0

-84,5

-

-

LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/6) (Scad. Variazione 2025)

LV

12,8

12,6

12,6

-

Def.

-0,2

-

-

-

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

24,7

19,0

15,9

27,6

Def.

-2,4

-

-

-

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

10,0

-

-

-

Def.

-10,0

-

-

-

LB n. 205/2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" (Cap-pg: 7050/1)(Scad. Variazione 2025)

LV

2,1

-

-

-

Def.

-2,1

-

-

-

LB n. 20/2017 art. 1 c. 131 "Fondo per la produttività delle imprese agrumicole" (Cap-pg: 7051/1) (Scad. Variazione 2025)

LV

0,3

-

-

-

Def.

-0,3

-

-

-

L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura" - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,8

-

-

-

Def.

-2,8

-

-

-

RIPROGRAMMAZIONI

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)

LV

202,5

204,9

200,0

100,0

Ripr.

-122,5

-70,3

-150,0

342,8

 


 

Articolo 138
(Stato di previsione del
Ministero della cultura e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 138 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero della cultura e altre disposizioni ad esso connesse.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento e definanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese per circa 357 milioni di euro nel 2025, per 38,6 milioni nel 2026 e per 12,6 milioni nel 2027.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

 

Si riportano di seguito le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto alla legge di bilancio 2024.

 

Spese del Ministero della cultura per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

3.545,8

3.584,0

3.097,6

-448,2

3.074,0

3.204,2

% sulle spese finali STATO

0,4

0,4

0,3

 

0,3

0,4

Rimborso passività finanziarie

9,9

9,9

2,9

-7,0

3,1

3,2

SPESE COMPLESSIVE

3.555,7

3.593,9

3.100,5

-455,2

3.077,1

3.207,4

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

 

Il comma 3 poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

 

Il comma 4, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (incrementati a 7 milioni di euro annui dall’articolo 87, comma 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. 

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento e definanziamento effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato un decremento nella dotazione del Ministero di circa 357 milioni di euro per il 2025, di 38,6 milioni nel 2026 e di 12,6 milioni per il 2027.

 

Ministero della cultura

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "Fondazioni lirico-sinfoniche" (*) - (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

208,9

209,9

209,9

209,9

Rif.

14,0

14,0

14,0

14,0

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "Attività musicali in Italia e all'estero" (*) - (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

69,4

69,8

69,8

69,8

Rif.

7,0

7,0

7,0

7,0

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "Attività teatrali di prosa" (*) - (Cap-pg: 6623/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

37,1

37,2

37,2

37,2

Rif.

2,4

2,4

2,4

2,4

LB 232/2016 art. 1 c. 627 "Fondo nazionale per la rievocazione storica" (*) (Cap-pg: 6641/1) (Variazione Permanente)

LV

1,8

1,9

1,9

1,9

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

DEFINANZIAMENTI

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 632 "Nuovo Fondo cultura" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente)

LV

35,3

44,2

37,8

37,8

Def.

-33,9

-33,9

-33,9

-32,9

Definanzimenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2024 (art. 30, co. 2, lett. b)

 

 

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 375 p. 1 "Conservazione, potenziamento, realizzazione di progetti sperimentali" - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2026)

LV

2,0

2,3

1,8

14,7

Def.

-0,1

-0,5

-

-

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "Attuazione Piano complementare PNRR - MIC" - (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

301,6

132,3

135,0

180,0

Def.

-171,6

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies "Tutela patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027)

LV

9,7

19,6

146,0

433,8

Def.

-9,7

-2,5

-0,2

-

LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. P/quater decies "Tutela patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8098/7 - 8098/8) - (Scad. Variazione 2026)

LV

32,1

22,1

21,3

338,2

Def.

-15,2

-3,2

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quater decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027)

LV

39,5

32,4

32,4

219,3

Def.

-16,4

-5,2

-1,1

-

LB 205/2017 art. 1 c. 1072 p. H/quater decies "Digitalizzazione amministrazioni statali" - (Cap-pg: 8105/11 - 8108/10) (Scad. Variazione 2027)

LV

1,3

1,3

1,6

11,9

Def.

-0,2

-0,0

-0,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quater decies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8107/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2027)

LV

29,7

21,7

18,9

133,2

Def.

-16,0

-5,6

-0,4

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. L/quater decies "Investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026)

LV

5,3

3,6

3,3

23,6

Def.

-3,0

-0,7

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quater decies "Eliminazione delle barriere architettoniche" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8108/8) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,1

8,9

8,8

62,8

Def.

-3,8

-1,2

-0,0

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/sexies "Ripartizione del fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 8105/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,4

-

-

-

Def.

-0,2

-

-

-

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

266,0

164,8

155,9

1.195,2

Def.

-94,2

-10,2

-1,4

-

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 7673/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

17,0

-

-

 

Def.

-17,0

-

-

-

 

 


 

Articolo 139
(
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 139 contiene disposizioni autorizzatorie di natura normativo-contabile relative allo stato di previsione del Ministero della salute, disponendo (comma 1) l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione (Tabella 15) per l’anno 2025.

Il comma 2 dispone inoltre che per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota dell’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo per il finanziamento di specifiche attività di ricerca corrente e di cura.

Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di definanziamento di leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di minori spese pari a 13,9 milioni per definanziamenti di progetti di sanità pubblica in materia di salute, ambiente, biodiversità e clima in attuazione del piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si ricorda che la quota relativa all’1 per cento del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[23], finanzia attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da particolari istituti a carattere sanitario (tra cui ISS, IRCCS di diritto pubblico e privato e Istituti zooprofilattici), iniziative previste dal Piano sanitario nazionale per progetti di ricerca a carattere interregionale o nazionale iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, oltre che  i rimborsi alle unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, tramite le regioni, per spese derivanti da prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Di seguito si riportano le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027 autorizzate dal disegno di legge di bilancio integrato degli effetti di Sez. I e II, confrontate con quelle della legge di Bilancio 2024.

 

Spese finali del Ministero della salute per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025-
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

2.406,6

2.515,7

2.399,5

-7,1

2.366,4

2.070,9

in % spese finali STATO

0,3

0,3

0,3

-

0,3

0,2

 

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier sulla Sezione II.

 

Di seguito, si riporta la legge di spesa interessata da una operazione di definanziamento effettuata in Sezione II, che costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso minori spese per 13,9 milioni di euro per il 2025.

 

Ministero della salute

 

2025

2026

2027

2028 ss

DEFINANZIAMENTI

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. E/primum "Finanziamento di progetti di sanità pubblica in attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR" - (Cap-pg: 7122/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

46,5

2,5

 

 

Def.

-13,9

-

-

-

 


 

Articolo 140
(
Stato di previsione del Ministero del turismo)

 

 

L’articolo 140 contiene l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata sul Ministero mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (vedi tabella in calce alla Scheda).

 

La manovra effettuata sullo stato di previsione del Ministero, mediante interventi di II Sezione di rifinanziamento delle leggi di spesa vigenti, determina un impatto finanziario in termini di maggiori spese per 20 milioni di euro nel 2025.

 

L’articolo 140 contiene disposizioni afferenti allo stato di previsione del Ministero del turismo.

Il primo e unico comma autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Si riportano nella tabella a seguire le spese del Ministero per gli anni 2025-2027 così come determinate dal disegno di legge in esame, affiancate ai dati riferiti alla precedente legge di bilancio e al relativo assestamento.

 

Spese del Ministero del turismo per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2024

Previsioni 2025-2027

Legge di Bilancio

previsioni assestate

bilancio integrato 2025

Diff.
bil 2025/
BIL 2024

bilancio integrato 2026

bilancio integrato 2027

SPESE FINALI

365,9

377,3

425,5

59,6

203,8

165,9

% sulle spese finali STATO

0,04

0,04

0,05

0,01

0,02

0,02

 

Sulla base dei dati forniti, rispetto all’anno 2024, si prevede un incremento di spesa nel 2025 (in termini assoluti pari a circa 59,6 milioni di euro, +16,3%).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari allo 0,05% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,04% nell’esercizio precedente.

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

 

Di seguito, si riportano le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento di leggi effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica, che ha determinato nel complesso maggiori spese per 20 milioni di euro nel 2025.

 

Manovra Sezione II - Ministero del turismo

 

2025

2026

2027

2028 ss

RIFINANZIAMENTI

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "Fondo unico per il turismo" - (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

-

-

-

 

 

 


 

Articolo 141
(Totale generale della spesa)

 

 

L’articolo 141 dispone l’approvazione del totale generale della spesa per il triennio 2025-2027.

 

La tabella che segue riporta i totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, come approvati dall’articolo 141.

 

Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2025

2026

2027

2025

2026

2027

 Spese complessive

1.199.390

1.231.103

1.199.530

1.219.180

1.246.948

1.206.913

 

 


 

Articolo 142
(Quadro generale riassuntivo)

 

 

L’articolo 142 dispone l’approvazione dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, quali il saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).

Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2025

2026

2027

Tributarie

643.330

655.351

672.169

Extra-tributarie

84.619

81.200

79.716

Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali

345

346

348

ENTRATE FINALI

728.293

736.897

752.233

Spese correnti

776.087

775.833

781.605

Spese conto capitale

139.528

124.050

113.816

SPESE FINALI

915.615

899.883

895.421

Rimborso prestiti

283.775

331.220

304.109

SPESE COMPLESSIVE

1.199.390

1.231.103

1.199.530

Saldo netto da finanziare

-187.321

-162.986

-143.188

Risparmio pubblico

-48.138

-39.283

-29.719

Ricorso al mercato

-471.097

-494.206

-447.296

Le tabelle che seguono espongono i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in divisioni (secondo la classificazione funzionale COFOG) e in categorie (secondo la classificazione economica).

Spese complessive per funzioni – dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

DIVISIONI

2025

2026

2027

Servizi generali delle PA

714.646

764.248

746.677

Difesa

28.490

28.394

28.928

Ordine pubblico e sicurezza

31.695

30901

31.320

Affari economici

129.406

118.647

106.304

Protezione dell’ambiente

3.144

3.171

2.656

Abitazione e assetto territoriale

7.408

6.661

7.359

Sanità

15.448

16.883

14.948

Attività ricreative, culturali e di culto

8.260

7.794

7.584

Istruzione

68.369

68.156

68.092

Protezione sociale

192.524

186.250

185.662

SPESE COMPLESSIVE

1.199.390

1.231.103

1.199.530

Spese finali per categorie economiche – dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2025

2026

2027

Redditi da lavoro dipendente

114.313

116.096

117.542

Consumi intermedi

15.806

15.045

14.971

Imposte pagate sulla produzione

5.724

5.726

5.708

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

370.597

363.694

363.714

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

14.622

14.188

14.373

Trasferimenti correnti a imprese

9.597

8.866

8.631

Trasferimenti correnti all'estero

1.651

1.797

1.755

Risorse proprie UE

22.560

24.060

24.860

Interessi passivi altri oneri finanziari

106.268

111.202

115.937

Rimborsi e poste correttive delle entrate

101.903

101.297

100.437

Ammortamenti

0

0

0

Altre uscite correnti

3.251

3.294

3.294

Fondi da ripartire di parte corrente

9.795

10.567

10.383

TOTALE SPESE CORRENTI

776.087

775.833

781.605

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

12.157

11.499

12.617

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

45.317

40.387

39.787

Contributi agli investimenti ad imprese

71.520

62.140

48.728

Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

196

329

328

Contributi agli investimenti a estero

550

537

521

Altri trasferimenti in conto capitale

3.793

3.565

3.024

Fondi da ripartire in conto capitale

4.016

3.966

7.846

Acquisizioni di attività finanziarie

1.979

1.627

965

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

139.528

124.050

113.816

TOTALE SPESE FINALI

915.615

899.883

895.421

Entrate finali per categorie economiche – dati di competenza

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2025

2026

2027

Imposte sul patrimonio e sul reddito

355.502

361.442

370.713

Tasse e imposte sugli affari

235.765

240.867

247.4014

Imposte sulla produzione e sui consumi

33.6714

34.498

35.297

Entrate tributarie da gestione monopoli

11.428

11.508

11.507

Tasse e imposte su attività di giuoco

6.964

7.036

7.251

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

643.330

655.351

672.169

Risorse proprie dell’Unione Europea

3.300

3.600

3.800

Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim.

1.754

1.753

1.752

Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato

2.550

1.610

1.126

Entrate di tipo finanziario

10.211

10.419

10.702

Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti

19.527

19.564

19.583

Entrate da contributi versati allo Stato

8.841

8.728

8.421

Entrate da recuperi e rimborsi di spese

11.055

9.717

9.783

Partite che si compensano nella spesa

605

605

605

Altre entrate extra-tributarie

26.775

25.203

23.945

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

84.619

81.200

79.716

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

345

346

348

ENTRATE FINALI

728.293

736.897

752.233

 

 

 

 


 

Articolo 143
(Disposizioni diverse)

 

 

L’articolo 143 riporta norme aventi carattere gestionale.

 

In particolare, il comma 1 - in relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati - autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

Il comma 5 autorizza la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale per l’utilizzo nell’esercizio successivo.

Inoltre il comma 16 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

 

I restanti commi dell’articolo 143 recano disposizioni che autorizzano variazioni compensative di bilancio tra capitoli ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze o del Ragioniere generale dello Stato.

In particolare, si autorizza:

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico» (comma 6);

§  il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione per le politiche comunitarie (Fondo IGRUE), e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 7);

§  il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione (comma 8);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali (comma 9);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale (comma 10);

§  il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale (comma 11);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 (comma 12);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato (comma 13);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.L.  n. 95 del 2012 (comma 14);

§  il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico (comma 15);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge n. 191 del 2009 (comma 17);

§  al fine di corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nell’apposito fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 385 del 1978, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2024 (comma 18);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato (comma 19);

§  in relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2024 (comma 20);

§  in relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009, il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni (comma 21);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 22);

§  ai fini dell’attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8-bis, del D.Lgs. n. 102 del 2014 , il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativi all’attuazione del citato programma e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 23);

§  il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (comma 24);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», per l’anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo (comma 25);

§  con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, le somme affluite all’entrata del bilancio per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati (comma 26);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione (comma 27);

§  il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2025, delle somme di cui all’articolo 1, comma 253, della legge n. 160 del 2019, 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 28);

§  al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (comma 29);

§  il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare nell’anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (comma 30).


 

Articolo 144
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 144 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2025, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stabilita dall’articolo 72, comma 6, in materia di incentivi per il rilancio occupazionale economico.



[1]     Stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 494, legge n. 213 del 2023).

[2]     La quota dell’anno 2024, pari a 560 milioni di euro, è stata destinata: per i comuni delle RSO, in parte a compensare i comuni del taglio subito a suo tempo per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014 (167 milioni) e, in parte, a compensare le riduzioni di risorse subite dagli enti con la progressione del percorso perequativo, con una copertura totale delle differenze negative (332,8 milioni). Per i comuni di Sicilia e Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo sono stati ripartiti 60,3 milioni in proporzione alle riduzioni subite dagli enti per effetto del citato D.L. n. 66/2014, recuperando così il 100% del taglio a suo tempo operato.

[3]     Si ricorda che tale regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, e ha stabilito le modalità attuative del Processo penale telematico, fissando i seguenti termini per il deposito di atti e documenti secondo modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p.

[4]     In attuazione di tale previsione è stato adottato il Decreto 28 ottobre 2016.

[5]     In attuazione del comma 3-bis è stato adottato il – Decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 2021- recante “Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo”.

[6]     L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

[7]     Si ricorda, in proposito, che l’ISTAT ha effettuato l’ultimo aggiornamento del predetto elenco alla data del 30 settembre 2024.

[8]     Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

×             Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

×             Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;

×             Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;

×             Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;

×             Cassa nazionale del notariato;

×             Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

×             Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);

×             Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);

×             Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);

×             Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);

×             Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);

×             Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

×             Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);

×             Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

×             Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

[9]     Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della L. 335/1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.

      In attuazione del D.Lgs. 103/1996 risultano istituiti i seguenti enti privatizzati:

×           Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);

×           Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

×           Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

×           Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);

×           Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

[10]   Originariamente, l’articolo 57 del D.Lgs. 300/1999 istituiva quattro agenzie fiscali: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia del Demanio. Nel 2012 (DL 95/2012), tuttavia, l’agenzia del territorio è stata accorpata all’agenzia delle entrate. Nel 2017 è stato, invece, istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, strumentale dell’Agenzia delle Entrate, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale (DL 193/2016).

[11]   In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono sottratte alla privatizzazione del lavoro pubblico alcune categorie di personale che, in virtù delle peculiarità delle funzioni esercitate, vengono mantenute in regime di diritto pubblico e rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 362/2000, e il personale volontario di leva), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato).

[12]   Legge finanziaria 1988

[13]   le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del MEF), 30 milioni per il 2025, 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e 150 milioni per il 2035, tenendo conto della possibilità per Regioni e le Province autonome di avvalersi anche delle risorse disponibili per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[14]   In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il DM Salute 20 luglio 2022 ): a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link); b) per 100 milioni all'accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

[15]V. anche la  Relazione della RGS, 3 aprile 2023.

[16]   Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, conv. con mod. dalla L. n.112/2023.

[17]   Ciò in base a quanto previsto dal comma 422, articolo 1, della L. n. 234 del 2021 (L. Bilancio 2022), ai sensi del quale il Commissario straordinario per il Giubileo è chiamato a predisporre - sulla base degli indirizzi e dello specifico piano previsto dalla L. Bilancio 2021 (comma 645, articolo 1, L. n. 178/2020) e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, una proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. In proposito, il citato DPCM 8 giugno 2023 (qui gli allegati), a sua volta recava l’aggiornamento degli interventi essenziali ed indifferibili già approvati con DPCM 15 dicembre 2022.

[18]   Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

[19]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[20]   Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

[21]   Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

[22]   Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

Infine, l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).

[23]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.