Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2025 - Volume III - Articolo 1, comma 704-Articolo 21 |
Riferimenti: | AC N.2112-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 370/6 Volume III |
Data: | 31/01/2025 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Volume III
Articolo 1, comma 704-Articolo 21
31 gennaio 2025
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -@SR_Studi
Dossier n. 394/6 - Volume III
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 370/6 - Volume III
Il presente dossier è articolato in quattro volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-366;
§ Volume II – Articolo 1, commi 367-703;
§ Volume III – Articolo 1, comma 704-Articolo 21;
§ Volume IV - Stati di previsione dei Ministeri.
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ID0011fvol3.docx
INDICE VOLUME III
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 704 (Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)
Articolo 1, comma 706-708 (Crisi idrica)
Articolo 1, commi 710-724 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
Articolo 1, comma 725 (Fondo per l’economia del mare)
Articolo 1, commi 730-731 (Finanziamento del trasporto pubblico locale)
Articolo 1, comma 732 (Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali)
Articolo 1, comma 734 (Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, comma 735 (Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle)
Articolo 1, commi 737-741 (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)
Articolo 1, comma 749 (Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)
Articolo 1, commi 753-754 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Articolo 1, comma 757 (Tariffe affissioni pubblicitarie)
Articolo 1, comma 758 (Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
Articolo 1, commi 759-765 (Fondo per l’assistenza ai minori)
Articolo 1, commi 766-768 (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
Articolo 1, commi 769-771 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
Articolo 1, commi 775-778 (Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
Articolo 1 comma 779 (Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)
Articolo 1 comma 780 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
Articolo 1, commi 781-783 (Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)
Articolo 1, commi 784-795 (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)
Articolo 1, commi 801 e 802 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni)
Articolo 1, comma 803 (Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)
Articolo 1, commi 809-811 (Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)
Articolo 1, comma 813 (Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)
Articolo 1, comma 815 (Misure in materia di spese di giustizia)
Articolo 1, comma 824 (Riduzione di oneri per le forze armate)
Articolo 1, comma 825, lettera b) (Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)
Articolo 1, comma 826 (Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)
Articolo 1, comma 827 (Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)
Articolo 1, commi 829 e 830 (Riduzioni del turn over del personale pubblico)
Articolo 1, commi 831-834 (Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)
Articolo 1, commi 837-841 (Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
Articolo 1, commi 846-849 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)
Articolo 1, commi 856-859 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
Articolo 1, comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)
Articolo 1, comma 861 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
Articolo 1, commi 862-863 (Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)
Articolo 1, comma 867 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)
Articolo 1, comma 869 (Tax credit cinema)
Articolo 1, commi 870-874 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
Articolo 1, comma 879 (Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica)
Articolo 1, commi 880-882 (Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS)
Articolo 1, comma 883 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 892 (Fondo per l’immigrazione)
Articolo 1, commi 893-895 (Fondo esdebitazione incapienti)
Articolo 1, comma 907 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)
Articolo 1, comma 908 (Clausola di salvaguardia)
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI
Articolo 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Articolo 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Articolo 4 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
Articolo 5 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Articolo 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia)
Articolo 8 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
Articolo 9 (Stato di previsione del Ministero dell’interno)
Articolo 10 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
Articolo 12 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
Articolo 13 (Stato di previsione del Ministero della difesa)
Articolo 15 (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
Articolo 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
Articolo 17 (Stato di previsione del Ministero del turismo)
Articolo 18 (Totale generale della spesa)
Articolo 19 (Quadro generale riassuntivo)
Articolo 20 (Disposizioni diverse)
Articolo 21 (Entrata in vigore)
Oggetto |
A.C. 2112-bis |
A.C. 2112-bis-A |
A.S. 1330, Legge n. 207/2024 |
PARTE I |
|
|
|
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI |
|
|
|
Risultati differenziali bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
Misure concernenti l’IRPEF |
2, co. 1-8 |
2, co. 1-8 |
2-9 |
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF |
2, co. 9 |
2, co. 9 |
10 |
Detrazioni per familiari a carico |
2, co. 10 |
2, co. 10 |
11 |
Regime forfetario |
|
10-bis |
12 |
Detrazioni IRPEF spese di istruzione |
|
10-ter |
13 |
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA |
3 |
3 |
14-20 |
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività |
4 |
4 |
21-29 |
5 |
5 |
30 |
|
|
5-bis |
31-36 |
|
|
5-ter |
37 |
|
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro |
|
5-quater |
38-44 |
Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS |
6 |
6 |
45 |
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
|
6-bis |
46-47 |
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi |
7 |
7 |
48-49 |
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica |
|
7-bis |
50-53 |
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
8 |
8 |
54-56 |
Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci |
|
8-bis |
57-63 |
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica) |
|
8-bis |
64-65 |
|
8-bis |
66-67 |
|
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute |
|
8-bis |
68-69 |
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie |
|
8-bis |
70-71 |
Disposizioni in materia di accise sulla birra |
|
8-bis |
72-73 |
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati |
9 |
9 |
74-80 |
Misure in materia di tracciabilità delle spese |
10 |
10 |
81-86 |
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita |
11 |
11 |
87-88 |
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo |
12 |
12 |
89-91 |
Giochi e scommesse |
|
12, co. 3-bis-3-ter |
92-93 |
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto |
13 |
13 |
94-95 |
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza |
14 |
14 |
96- |
15 |
15 |
97-99 |
|
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri |
|
15, co.3-bis |
100 |
Risorse finanziarie comuni di frontiera |
|
15, co.3-ter |
101 |
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» |
16 |
16 |
102-104 |
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola |
|
16, co. 3 bis |
105-106 |
|
16-bis |
107-111 |
|
17 |
17 |
112-114 |
|
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa |
|
17, co. 3 bis e 3-ter |
115-116 |
|
17-bis |
117-119 |
|
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede |
|
17- bis |
120 |
Disposizioni in materia di trattamento accessorio |
18, co. 1 |
18, co. 1 |
121 |
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate |
18, co. 2 |
18, co. 2 |
122 |
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente |
18, co. 3 |
18, co. 3 |
123 |
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti |
|
18, co. 3 bis e 3-quinquies |
124-127 |
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico |
19 |
19 |
128-131 |
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
|
19-bis |
132-134 |
Disposizioni in materia di personale della giustizia |
20 |
20 |
135-137 |
Contratti a tempo determinato PNRR |
|
20-bis |
138 |
Disposizioni in materia di giustizia tributaria |
|
20-bis |
139-146 |
Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione |
|
20-ter |
147-148 |
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
21 |
21 |
149-150 |
Norme in materia di personale dell’AIFA e |
|
21-bis |
151-155 |
Norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL |
|
21-bis |
156 |
Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro |
|
21-bis |
157-158 |
Indennità di servizio zone disagiate |
22 |
22 |
159 |
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana |
|
22-bis |
160 |
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
23, co. 1 |
23, co. 1 |
161 |
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione |
23, co. 2-5 |
23, co. 2-5 |
162-165 |
Professionisti sanitari SSN |
|
23, co 5-bis |
166 |
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche |
|
23-bis |
167 |
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità |
|
23-ter |
168 |
Disposizioni in materia di montante contributivo |
|
23-bis |
169-170 |
Requisiti NASPI |
|
23-bis |
171 |
Gestioni speciali lavoratori autonomi |
|
23-ter |
172 |
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna |
24, co. 1 |
24, co. 1 |
173 |
Quota 103 |
24, co. 2 |
24, co. 2 |
174 |
Ape Sociale |
24, co. 3-4 |
24, co. 3-4 |
175-176 |
Pensioni minime |
25 |
25 |
177 |
Pensioni in favore di soggetti disagiati |
|
25, co. 1-bis |
178 |
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli |
26 |
26 |
179 |
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025 |
27 |
27 |
180 |
Misure in materia di previdenza complementare |
28 |
28 |
181-185 |
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti |
|
28-bis |
186 |
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati |
29 |
29 |
187 |
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori |
30 |
30 |
188-197 |
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale |
|
30-bis |
198-199 |
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
30-bis |
200 |
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s. |
|
30-bis |
201-205 |
Bonus nuove nascite |
31 |
31 |
206-208 |
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche |
32 e 33 |
32 e 33 |
209-211 |
Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS |
|
33-bis |
212 |
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali |
|
33-bis |
213-216 |
Misure in materia di congedi parentali |
34 |
34 |
217-218 |
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri |
35 |
35 |
219-220 |
Formazione delle donne vittime di violenza |
36 |
36 |
221 |
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza |
|
36-bis |
222 |
Misure in materia di cani di assistenza |
37 |
37 |
223-228 |
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida |
|
37-bis |
229-230 |
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità |
38 |
38 |
231-233 |
Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità |
|
38-bis |
234 |
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare |
|
38-bis |
235 |
Fondo per le persone con disabilità |
|
38-bis |
236-237 |
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap |
|
38-bis |
238 |
Uffici antidroga |
39 |
39 |
239 |
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni |
40 |
40 |
240 |
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi |
41 |
41 |
241-242 |
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D |
42 |
42 |
243-244 |
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo |
43 |
43, co 1-2 |
245 |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici |
|
43, co. 2-bis |
246 |
Eventi sportivi internazionali |
|
43-bis |
247-250 |
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
44 |
44 |
251 |
Fondo sport |
|
44, co. 1-bis |
252 |
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport |
|
44, co. 1-bis |
253 |
Attività sportiva studenti scuola secondaria |
|
44-bis |
254-260 |
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 |
45 |
45 |
261 |
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi |
|
45, co. 1-bis |
262 |
Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità |
|
45-bis, co. 1 |
263 |
Special Olympics Winter Games Torino 2025 |
|
45-bis, co. 2 e 3 |
264-265 |
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale |
46 |
46 |
266 |
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale |
|
46-bis |
267-268 |
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia |
|
46-bis |
269 |
Fondo dote famiglia |
|
47-bis |
270-272 |
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale |
47 |
47 |
273-275 |
Fabbisogni sanitari standard regionali |
|
47, co 3-bis |
276 |
Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati |
48, com. 1-3 |
48, co 1-3 |
277-278 e 280 |
Riduzione del boarding di Pronto soccorso |
|
48, co. 2-bis |
279 |
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata |
49 |
49 |
281-292 |
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute |
|
49-bis |
293-297 |
Registro unico nazionale delle Breast Unit |
|
|
298-299 |
Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie |
50 |
50 |
300-301 |
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari |
51 |
51 |
302-304 |
Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità |
|
51-bis |
305-306 |
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare |
|
51-bis |
307 |
Piano pandemico 2025-2029 |
52 |
52 |
308 |
Risorse per il Registro Tumori |
|
52-bis |
309-310 |
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti |
|
52-bis |
311 |
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto |
53 |
53 |
312-313 |
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica |
|
53-bis |
314-316 |
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini |
54 |
54 |
317-318 |
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria |
55 |
55 |
319-322 |
Incremento indennità pronto soccorso |
56 |
56 |
323 |
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici |
57 |
57 |
324-327 |
Estensione delle attività della farmacia dei servizi |
|
57-bis |
328 |
Governo del settore dei dispositivi medici |
|
57-bis |
329-331 |
Incremento delle risorse per le cure palliative |
58 |
58 |
332 |
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone |
|
58-bis |
333-335 |
Disposizioni per i medici in formazione specialistica |
59 |
59 |
336-337 |
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale |
|
59, co. 2-bis |
338 |
Borse di studio specializzazioni sanitarie |
|
59-bis |
339-341 |
Riduzione liste di attesa |
|
59-bis |
342 |
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati |
60 |
60 |
343 |
Incremento risorse bonus psicologico |
|
60-bis |
344 |
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti |
|
60-bis |
345-347 |
Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici |
|
60-bis |
348-349 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria |
61 |
61 |
350 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica |
62 |
62 |
351 |
Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute |
63 |
63 |
352-353 |
Compensi lavoro straordinario comparto sanità |
|
63. co. 2-bis-2-ter |
354-355 |
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana |
|
63-bis |
356-357 |
Premialità liste di attesa |
64 |
64 |
358-359 |
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure |
|
64-bis |
360-364 |
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale |
65 |
65 |
365-366 |
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze |
66 |
66 |
367-375 |
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
|
66-bis |
376 |
Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità |
|
66-bis |
377 |
Campagne test di riserva ovarica |
|
66-bis |
378 |
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione |
|
66-bis |
379 |
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc. |
|
66-bis |
380 |
Misure per il servizio sanitario del Molise |
|
66-bis |
381-384 |
Interventi in materia di premi di produttività |
67 |
67 |
385 |
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati |
68, co. da 1 a 4 |
68, co. 1-4 |
386-389 |
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale) |
68, co. 5 e 6 |
68, co. 5-6 |
390-391 |
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro |
|
68-bis |
392-394 |
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi |
69 |
69 |
395-398 |
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
70 |
70 |
399-400 |
Piano Casa Italia |
71, co. 1 e 2 |
71, co. 1 e 2 |
401-403 |
Incentivi per il rilancio occupazionale |
72, co. 1-2 e 5-6 |
72, co. 1-2 e 5-6 |
404-405 e 425-426 |
Incentivi per il rilancio economico |
72, co. 3 |
72, co. 3 |
- |
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno |
|
72, co. 3-bis-3-octiesdecies |
406-422 |
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione |
|
72, co. 3-noviesdecies |
423 |
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD |
72, co. 4 |
72, co. 4 |
424 |
Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0 |
|
72-bis |
427-429 |
Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale) |
|
72-bis |
430-433 |
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise |
|
72-bis |
434-435 |
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati |
|
72-bis |
436-444 |
Modifiche al credito d’imposta 4.0 |
|
72-bis |
445-448 |
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese |
73 |
73 |
449 |
Fondo di garanzia per le PMI |
|
73-bis |
450 |
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI |
|
73-ter |
451-454 |
Disposizioni in materia portuale |
|
73-bis |
455-456 |
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa |
|
73-bis |
457 |
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo |
74 |
74 |
458-460 |
Nuova Sabatini |
75 |
75 |
461 |
Filiera delle fibre tessili naturali |
|
75, co. 1-bis |
462 |
Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
75-bis |
463-473 |
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
75-bis |
474-481 |
Interventi in materia di banda ultra-larga |
76 |
76 |
482 |
Piano Italia 1 Giga |
|
76, co. 1-bis-1-ter |
483-484 |
Credito d’imposta ZES |
77 |
77 |
485-491 |
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia |
|
77-bis |
492-495 |
Giubileo |
78, co. 1-2 |
78, co. 1-2 |
496-500 |
Salvaguardia di Venezia |
|
78-bis |
501 |
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico |
79 |
79 |
502 e 504-508 |
Opere di urbanizzazione |
|
79, co. 1-bis |
503 |
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali |
|
79-bis |
509-513 |
Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili |
|
79-bis |
514-519 |
Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità |
|
79-bis |
520 |
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato |
80, co. 1 |
80, co. 1 |
521-522 |
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica |
|
80, co. 1-bis |
523 |
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane |
|
80, co. 1-bis |
524 |
Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria |
|
80-bis |
525 |
Rinnovo del parco autobus |
|
80-bis |
526 |
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori |
|
80-bis |
527 |
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto) |
|
80-bis, co. 1 |
528 |
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica |
|
80-bis, co. 2 |
529 |
Interventi ferroviari PNRR |
|
80-bis, co. 3 |
530 |
Diga di Campolattaro |
|
80-bis, co..4 |
531 |
Appalti di lavori |
|
80-bis, co..5 |
532 |
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) |
|
80-bis, co..6 |
533 |
Finanziamento RFI |
|
80-bis, co. 7 e 9 |
534 e 536 |
Collegamento Torino Lione |
|
80-bis, co. 8 |
535 |
Contratto di programma ANAS 2021-2025 |
|
80-bis, co. 10 |
537 |
Fondo strategia mobilità sostenibile |
|
80-bis, co. 11 |
538 |
Programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale |
|
80-bis, co. 12 |
539 |
Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane |
|
80-bis, co. 13 |
540 |
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
81 |
81 |
541-543 |
Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura |
|
81-bis |
544-546 |
Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia |
82 |
82 |
547, 459-550 |
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) |
|
82, co. 1-bis |
548 |
Esercizio venatorio |
|
82-bis |
551 |
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
82-bis, co. 1 |
552 |
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
82-bis, co. 2 |
553 |
Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte |
|
82-bis |
554 |
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus |
|
82-bis |
555-557 |
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi |
|
82-bis |
558 |
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale |
|
82-bis |
559-562 |
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025 |
|
82-bis |
563 |
Centri recupero animali selvatici |
|
82-bis |
564 |
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli |
83 |
|
|
Misure in materia di istruzione e di merito |
84, co. 1 |
84, co. 1 |
565 |
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale |
|
84, co. 1-bis |
566 |
Continuità didattica per gli alunni con disabilità |
|
84, co. 1-bis |
567 |
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali |
|
84, co. 1-bis 84, co. 1-ter |
568-569 |
Contributo alle scuole paritarie |
|
84-bis |
570-571 |
Misure in materia di Carta del docente |
85 |
85 |
572-574 |
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche |
|
85-bis |
575-576 |
Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili |
|
85-bis |
577 |
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva |
|
85-bis |
578 |
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
86 |
86 |
579-582 |
Fondazione «Biotecnopolo di Siena» |
|
86-bis |
583 |
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
|
86-bis |
584 |
Misure urgenti in materia di collegi di merito |
|
86-bis |
585-587 |
Progetto Campus del Mediterraneo |
|
86-bis |
588-590 |
Piano di sostegno alla ricerca |
|
86-bis |
591 |
Misure in materia di beni culturali |
87 co. 1,3 e 4 |
87, co. 1,3 e 4 |
592-594 e 598 |
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC) |
|
87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater |
595-597 |
Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione |
|
87-bis |
599-603 |
Misure in materia di spettacolo dal vivo |
88, co. 1-4 e 5 |
88, co. 1-4 e 5 |
604-607 e 611 |
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo |
|
88, co. 3-bis-3-quater |
608-610 |
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari |
|
88-bis |
612-614 |
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia |
89 |
89, co. 1 |
615 |
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta |
|
89-bis |
616-624 |
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027 |
90 |
90 |
625-629 |
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza |
|
90-bis |
630 |
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund |
91 |
91 |
631 |
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali |
|
91-bis |
632-633 |
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli |
|
91-bis |
634 |
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri |
|
91-bis |
635 |
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis |
|
91-bis |
636-641 |
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina |
|
91-bis |
642 |
Comitati italiani residenti all’estero |
|
91-bis |
643 |
Fondo per la ricostruzione |
92 |
92 |
644-646 |
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023 |
|
92-bis |
647-648 |
Sisma Emilia 2012 |
93, co. 1-3 |
93, co. 1-3 |
649-651 |
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia |
|
93, co. 3-bis |
652 |
Sisma 2016 |
93, co. 4, 6-7 |
93, co. 4, 6-7 |
653 e 655-656 |
Assunzioni sismi 2012 e 2016 |
93, co. 5 |
93, co. 5 |
654 |
Adempimenti tributari sisma 2016 |
93, co. 8 |
93, co. 8 |
657 |
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017 |
93, co. 9 |
93, co. 9 |
658 |
Rate mutui enti locali sisma 2016 |
93, co. 10 |
93, co. 10 |
659 |
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016 |
93, co. 11-13 |
93, co. 11-13 |
660-662 |
Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016 |
93, co. 14 |
93, co. 14 |
663 |
Rifiuti sisma 2016 |
93, co. 15-16 |
93, co. 15-16 |
664-665 |
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016 |
93, co. 17 |
93, co. 17 |
666 |
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016 |
93, co. 18 |
93, co. 18 |
667 |
Sismi 2009 e 2016 |
93, co. 19-24 |
93, co. 19-24 |
668-673 |
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 |
|
93, co. 24-bis - 24-quater |
674-676 |
Sisma Marche e Umbria 2022-2023 |
|
93, co. 24-bis e 24-sexies |
677-681 |
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) |
93, co. 25-31 |
93, co. 25-31 |
682-688 |
Sismi Catania e Campobasso 2018 |
93, co. 32-35 |
93, co. 32-35 |
689-692 |
Alluvione Emilia 2023 |
93, co. 36 |
93, co. 36 |
693 |
Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei |
|
93-bis |
694-703 |
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia |
|
93-bis |
704 |
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma |
|
93-bis |
705 |
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera |
94 |
94 |
706 |
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche |
|
94, co 1-bis |
707 |
Fondo opere idrauliche |
|
94-bis |
708 |
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta |
|
94-bis |
709 |
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali |
95 |
95 |
710-724 |
Fondo per l’economia del mare |
|
95-bis |
725 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
96 |
96 |
726-729 |
Finanziamento del trasporto pubblico locale |
97 co. 1 |
97, co. 1 |
730-731 |
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali |
|
97, co. 1-bis-1-ter |
732 |
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida |
|
97-bis |
733 |
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario |
|
97-bis |
734 |
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle |
|
97-bis |
735 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali |
|
97-bis |
736 |
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco |
98 |
98 |
737-741 |
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona |
|
98, co. 5-bis-5-ter |
742-743 |
Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE |
|
98-bis |
744-745 |
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi |
|
98-bis |
746-748 |
Opere pubbliche Calabria |
|
98-bis |
749 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
99 |
99 |
750-752 |
Incremento del fondo di solidarietà comunale |
100 |
100 |
753-754 |
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna |
|
100, co. 2-bis |
755-756 |
Tariffe affissioni pubblicitarie |
|
100, co. 2-bis |
757 |
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano |
|
100-bis |
758 |
Fondo per l’assistenza ai minori |
101 |
101 |
759-765 |
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza |
|
101-bis |
766-768 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni |
|
101-bis |
769-771 |
Incremento del Fondo per la legalità |
|
101-ter |
772 |
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane |
102 |
102 |
773-774 |
Sostegno economico ai comuni in dissesto |
|
102-bis |
775-778 |
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI |
|
102-bis |
779 |
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista |
103 |
103 |
780 |
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti |
|
103, co. 2-bis-2-quater |
781-783 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 1-5 |
104, co. 1-5 |
784-788 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 6-12 |
104, co. 6-12 |
789-795 |
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali |
104, co. 13-14 |
104, co. 13-14 |
796-797 |
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale |
104, co. 15 |
104, co. 15 |
798 |
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale |
104, co. 16 |
104, co. 16 |
799 |
Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” |
104, co. 17 |
104, co. 17 |
800 |
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni |
104, co. 18 |
104, co. 18 |
801 |
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento |
104, co. 19, lett. a) |
104, co. 19, lett. a) |
802, lett. a |
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali |
104, co. 19, lett. b) |
104, co. 19, lett. b) |
802, lett. b |
Riduzione risorse per ciclovie turistiche |
104, co. 20 |
104, co. 20 |
803 |
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese |
104, co. 21 |
104, co. 21 |
804 |
Rigenerazione urbana |
|
104, co. 21-bis- 21-quinquies |
805-808 |
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati |
|
104-bis |
809-811 |
Modifiche al Codice di procedura civile |
105 |
105 |
812 |
Modifiche alle norme di attuazione del CPA |
|
105-bis |
813 |
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana |
106 |
106 |
814 |
Misure in materia di spese di giustizia |
107 |
107 |
815 |
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi |
108 |
108 |
816 |
Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 |
109 |
109 |
817-821 |
Turn over nella P.A. |
110, co. 1, 2 |
110, co. 1, 2 |
822-823 |
Riduzione oneri per le Forze armate |
110, co. 3 |
110, co. 3 |
824 |
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
110, co. 4 lett. a) |
110, co. 4 lett. a) |
825, lett.a |
Limitazioni percentuali per assunzioni università |
110, co. 4 lett. b) |
110, co. 4 lett. b) |
825, lett.b |
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca |
110, co. 5 |
110, co. 5 |
826 |
Turn over personale AFAM |
110, co. 6 |
110, co. 6 |
827 |
Ripartizione dotazione docenti |
110, co. 7 |
110, co. 7 |
828 |
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi |
110, co. 8-10 |
110, co. 8-10 |
829-830 |
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12 |
110, co. 11-15 |
110, co. 11-15 |
831-834 |
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche |
|
110, co. 15-bis |
835 |
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici |
|
110, co. 3-bis |
836 |
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto |
|
110-bis |
837-841 |
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie |
|
110-bis |
842-845 |
Misure in materia di organi amministrativi di enti |
111 |
111 |
846-849 |
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo |
|
111-bis |
850-855 |
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica |
112 |
112 Soppressi co. 1-2 |
856-859 |
Obbligo di PEC per amministratori di società |
|
112-bis |
860 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI) |
113 |
113 |
861 |
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option |
114 |
114 |
862-863 |
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura |
115 |
115 |
864-866 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia) |
116 |
116 |
867 |
Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
117 |
117 |
868 |
Tax credit cinema |
118 |
118 |
869 |
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali) |
119 |
119 |
870-874 |
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture |
120, co. 1-2 |
120, co. 1-2 |
875-876 |
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico |
120, co. 3-4 |
120, co. 3-4 |
877-878 |
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE) |
|
120, co 4-bis |
879 |
Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche |
|
120-bis |
880-882 |
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B) |
121, co. 1 |
121, co. 1 |
883 |
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili |
121, co. 2 |
121, co. 2 |
884 |
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica |
122 |
122 |
885-886 |
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto |
|
122, co. 2-bis |
887 |
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera |
|
122-bis |
888-891 |
Fondo per l’immigrazione |
123 |
123 |
892 |
Fondo esdebitazione incapienti |
|
123-bis |
893-895 |
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità |
|
123-bis |
896 |
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA |
|
123-bis |
897 |
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali |
|
123-bis |
898-901 |
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori |
|
123-bis |
902-906 |
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome |
124 |
124 |
907 |
Clausola di salvaguardia |
|
124-bis |
908 |
PARTE II |
|
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SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE |
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Stato di previsione dell'entrata |
125 |
2 |
2 |
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative |
126 |
3 |
3 |
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative |
127 |
4 |
4 |
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative |
128 |
5 |
5 |
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative |
129 |
6 |
6 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative |
130 |
7 |
7 |
Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative |
131 |
8 |
8 |
Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative |
132 |
9 |
9 |
Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
133 |
10 |
10 |
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative |
134 |
11 |
11 |
Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca |
135 |
12 |
12 |
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative |
136 |
13 |
13 |
Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative |
137 |
14 |
14 |
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative |
138 |
15 |
15 |
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative |
139 |
16 |
16 |
Stato di previsione del Ministero del turismo |
140 |
17 |
17 |
Totale generale della spesa |
141 |
18 |
18 |
Quadri generali riassuntivi |
142 |
19 |
19 |
Disposizioni diverse |
143 |
20 |
20 |
Entrata in vigore |
144 |
21 |
21 |
Articolo 1, comma 704
(Misure per il completamento della
Carta geologica ufficiale d'Italia)
704. Ai fini del completamento della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
L’articolo 1 comma 704 dispone misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia.
La incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Il comma 704 prevede che, ai fini del completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000 (CARO), della sua informatizzazione e delle attività strumentali, la relativa autorizzazione di spesa, sia rifinanziata per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Si prevede che ai suddetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
Si precisa che l'autorizzazione di spesa di cui al primo comma è prevista dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che prevede per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, sia assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Articolo 1, comma 705
(Norma di interpretazione autentica in ordine alla stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici sisma)
705. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis.
Il comma 705 dell’articolo 1 – introdotto alla Camera – reca una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell’articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.
Si precisa al riguardo che tali assunzioni - di personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del richiamato art. 57 del DL 10/2020, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse - avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali– secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito a tal fine dal comma 3-bis del DL 104/2020.
Dal comma 705 in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 705 dell’articolo 1 – introdotto alla Camera – reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti la stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni - rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso), del 2009 (L’Aquila), del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) e del 2016 (Centro Italia) - o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016, ovvero presso la regione.
Si prevede, dunque, che i commi 3 e 3-bis dell’articolo 57 DL 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126 /2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/23) si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali – secondo quanto previsto dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 57 DL 104/2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/2023 e poi dal DL 44/2023 e dal DL 132/2023) prevede, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di quei territori, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato (ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (comma 3-bis, art. 57 DL 104/2020) - di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.
Tale comma 3 , inoltre, dispone che il requisito di tre anni di servizio, richiesto ai fini della stabilizzazione, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, riserva una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti al personale a tempo determinato che aveva svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni.
Il comma 3-bis dell’art. 57 DL 104/2020 ha istituito a tale fine un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, finalizzato al concorso agli oneri derivanti da tali assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del medesimo DL 104/2020.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro il 31 marzo 2021 ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
Al riparto delle risorse si è proceduto con il D.P.C.M. 9 ottobre 2021 e il D.P.C.M. 28 marzo 2024.
Si ricorda altresì che i commi 557-562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) recano disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale per regioni ed enti locali sottoposti o non sottoposti al patto di stabilità interno.
Articolo 1, comma 706-708
(Crisi idrica)
706. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2, una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2025, può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Una quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera».
707. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « per il: finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili,» sono inserite le seguenti: « di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché».
708. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 706 è volto a prevedere che una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche. Dispone inoltre il versamento all’erario di una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
Il comma 707 integra l’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 (c.d. decreto PNRR), disponendo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 221/2015. A tale scopo, può utilizzare le risorse derivanti dai rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, nonché con le quote di cofinanziamento nazionale e con le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee divenute disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, oltre alle iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas.
Il comma 708 rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
I commi 706 e 707 non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 708 prevede interventi per un importo pari a 1 milione annuo per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.;
Il comma 706 aggiunge alla fine del comma 1 dell’art. 58 della L. n. 221/2015 un periodo volto a prevedere che, fermo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 58, una quota del Fondo fino a un massimo di 144 milioni per il 2025 può essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche.
L’art. 58, comma 1, della L. n. 221/2015 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”) ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 novembre 2019). Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto. In attuazione del citato comma 2 è stato adottato il D.P.C.M. 30 maggio 2019.
Il piano stralcio è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Il comma 707 integra l’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023, c.d. decreto-legge PNRR, per consentire il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 221/2015.
L’articolo 58 della legge 221/2015 istituisce e disciplina il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto di detti princìpi e dei criteri sono definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Con D.P.C.M. 30 maggio 2019 si è provveduto a dare attuazione alla norma.
L’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 dispone l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.
Il comma 708 rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Come sottolineato dalla relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, la disposizione di cui al comma 706, tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 707 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse derivano da una riallocazione di risorse già oggetto di copertura finanziaria al comma 706.
Il comma 708 prevede maggiori spese per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Articolo 1, comma 709
(Contributo alla regione Valle d’Aosta per risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani)
709. Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 709 prevede – per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – l’assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 710-724
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
710. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.
711. In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, la regione Friuli Venezia Giulia, entro il 31 marzo 2025, versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 422.689.368 quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
712. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la regione Friuli Venezia Giulia, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, a 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 96 milioni di, euro per l'anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati nel relativo territorio.
713. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, a decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 306,4 milioni di euro annui.
714. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, la regione Sardegna versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134 entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025 dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
715. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la regione Sardegna accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 134 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.
716. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, le province autonome di Trento e di Bolzano versano all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
717. All'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:
« 4-novies. In attuazione delle regole della nuova governance economica europea e in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome, per conto del sistema territoriale regionale integrato, accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 4 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della regione Trentino-Alto Adige, un importo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 73 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Trento e un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, a 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 85 milioni di euro per l'anno 2029 sul bilancio della provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la regione e le province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione ulteriore rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo ovvero di mancato rispetto, da parte della regione o delle province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o di preconsuntivo della regione o delle province autonome relativi all'esercizio precedente, l'accantonamento è incrementato del 10 per cento».
718. Le disposizioni recate dal comma 717 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
719. In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, il contributo alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno 2026, è confermato in 82,246 milioni di euro annui, determinati con riferimento alla regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali.
720. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024, entro il 31 marzo 2025 la regione Valle d'Aosta versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
721. In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la regione Valle d'Aosta, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, accantona nel proprio bilancio un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 20 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5.
722. In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle, finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, a decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 800,8 milioni di euro annui.
723. In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024, la Regione siciliana versa al bilancio dello Stato l'importo di euro 451.363.715 entro il 31 marzo 2025 a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
724. In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 19 ottobre 2024 e in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, la Regione siciliana accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 179. milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 288 milioni di euro per l'anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.
Le norme dettate dai commi 710-724 recepiscono i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale, in tre ambiti specifici:
§ la definizione o l’aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall’ente (commi 710, 713, 719 e 722). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026;
§ la quantificazione, in via definitiva, dell’importo che l’ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (commi 711, 714, 716, 720 e 723);
§ a definizione della quota dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge di bilancio in esame (commi 712, 715, 717, 721 e 724).
Gli effetti finanziari dei commi 710-724 sono i seguenti:
§ per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna autonomia speciale: il comma 710, riferito alla regione Friuli-Venezia Giulia, determina effetti positivi sui saldi pubblici per 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. I commi 713, 719 e 722, riferiti rispettivamente alle regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Sicilia, non comportano effetti finanziari in quanto il contributo previsto a decorrere dal 2026 conferma l’importo già previsto (dal 2022) e scontato nei tendenziali di bilancio;
§ in relazione alle somme che ciascuna autonomia è tenuta a versare all’erario nel 2025, a titolo di restituzione di risorse in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, i commi 711, 714, 716, 720 e 723 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 1.233,3 milioni di euro, per il 2025;
§ quanto alle norme (commi 712, 715, 717, 721 e 724) che stabiliscono le quote di spettanza del singolo ente ai fini dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, sono già considerati in relazione al comma 787 della legge di bilancio in esame che stabilisce il contributo dovuto dall’intero comparto delle regioni a statuto speciale e province autonome (si veda la scheda relativa ai commi 784-788 sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali).
Le norme in esame recepiscono i contenuti degli accordi bilaterali sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale.
L’ordinamento finanziario di ciascun ente è, infatti, disciplinato dal rispettivo statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, norme di rango costituzionale che non possono essere modificate da legge ordinaria se non in accordo con la regione o provincia autonoma.
I contenuti principali, comuni a tutti gli accordi in questione, sono tre: il contributo alla finanza pubblica, la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 e l’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, di cui all’art. 1, comma 787, della legge in esame.
La determinazione del contributo alla finanza pubblica, secondo quanto concordato con la singola autonomia, è recepita dal comma 710 per la Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli anni dal 2027 al 2033; dal comma 713 per la Regione Sardegna, dal comma 719 per la Regione Valle d'Aosta e dal comma 722 per la Regione Sicilia, a decorrere dal 2026 confermando, in questi tre casi, la misura già stabilita con il precedente accordo.
Si rammenta che il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, integrato dall’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023).
Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito, sempre in attuazione di accordo bilaterale, dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 145 del 2023, articolo 9, comma 3).
In relazione alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, le norme (commi 711, 714, 716, 720 e 723), per ciascun ente indicano l’importo (concordato con la regione o provincia autonoma) che l’ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025; tale importo costituisce la quantificazione, in via definitiva, di quanto ricevuto in eccesso. In mancanza del versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione o Provincia autonoma; la norma specifica che il Ministero si può anche avvalere dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla struttura di gestione.
Si ricorda che per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, in relazione alla contrazione delle entrate tributarie, è stato istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato.
Il Fondo è stato istituito con l'art. 111 del decreto-legge 34 del 2020 (e successivamente modificato e integrato dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020 e dalla legge 178 del 2020, commi 823-826) con una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti n.114/CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti n.115/CSR).
Il comma 823 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) vincola le risorse del suddetto Fondo, alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e stabilisce, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.
L’altro contenuto dell’accordo è la definizione delle disposizioni sull’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787 (a cui si rinvia), della legge in esame e stabilito in 150 milioni di euro per il 2025, 440 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 700 milioni per il 2029. I commi 712, 715, 717, 721 e 724 recepiscono quanto concordato con ciascun ente, come illustrato di seguito.
I commi 710-712 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la regione Friuli Venezia.
Il comma 710 determina il contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione pari a 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. Viene così confermato l’importo stabilito per l’anno 2026 dalla legge di bilancio 2022, in attuazione del precedente accordo bilaterale con il Governo del 22 ottobre 2021.
La legge n. 234 del 2021 al comma 554, infatti, stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. La norma è stata poi recepita con decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 che integra la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, inserendo l’articolo 4-bis che disciplina le modalità di realizzazione del concorso in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019. Si ricorda, inoltre, che il sistema integrato degli enti locali è definito dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 154 del 2019, come l’insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni.
Il comma 711 dispone il versamento da parte della Regione di 422.689.368 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 712 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge in esame. Per il sistema integrato regionale (comprensivo quindi degli enti locali) la regione dovrà accantonare la somma di 22 milioni di euro per il 2025, 62 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 96 milioni per il 2029.
I commi 713-715 recepiscono l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Sardegna.
Il comma 713 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sardegna nell’importo di 306,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Anche per questa regione viene confermato l’importo stabilito dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 14 dicembre 2021, infatti, il comma 543 della legge n. 234 del 2021, art. 1, determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 714 dispone il versamento da parte della Regione Sardegna di 92.568.134 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 715 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge in esame. La Regione Sardegna dovrà accantonare la somma di 27 milioni di euro per il 2025, 85 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 134 milioni per il 2029.
I commi 716-718 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 716 stabilisce gli importi che ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025 (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X):
- euro 154.943.007 la provincia autonoma di Trento
- euro 103.687.794 la provincia autonoma di Bolzano.
I suddetti importi sono quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso, rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021.
In caso di mancato versamento il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia autonoma.
Il comma 717, modifica l’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972), inserendo il comma 4-nonies, al fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge in esame.
Il comma 718 specifica che le norme del comma 717 sono adottate secondo le procedure previste dall’art. 104 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) che disciplina la possibilità di modificare le norme finanziarie contenute nello statuto stesso, con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Si ricorda che la disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto. La norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. Dal 2014, i commi da 4 a 4-septies disciplinano nel dettaglio quantità e modalità di realizzazione del contributo e sono stati rivisti a seguito degli accordi con il Governo in materia finanziaria.
I commi 4-bis e 4-ter, come modificati dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 145 del 2023, determinano il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, pari a 688,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il contributo illustrato sopra, pari a complessivi 688,71 milioni, a decorrere dall'anno 2028 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.
Il comma 4-nonies inserito dal comma 717 in esame, determina gli importi che la Regione e le Province autonome accantonano sui rispettivi bilanci, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato. Nello specifico:
- sul bilancio della Regione Trentino-Alto Adige sono accantonati 1 milione per il 2025, 2 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 4 milioni per l’anno 2029;
- sul bilancio della Provincia autonoma di Trento sono accantonati 16 milioni per il 2025, 46 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 73 milioni per l’anno 2029;
- sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano sono accantonati 19 milioni per il 2025, 53 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 85 milioni per l’anno 2029.
La norma inserita nello statuto disciplina, inoltre, le modalità di attuazione del descritto ulteriore contributo, in modo analogo a quanto disciplinato dall’articolo 1, commi 789, 790 e 793 della legge di bilancio in esame, in via generale per tutti gli enti territoriali.
Ciascun ente iscrive nella Missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati; il fondo, finanziato con risorse di parte corrente e sul quale non è possibile disporre impegni, è finalizzato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione (in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione) se in disavanzo. Nel caso, invece, di avanzo di amministrazione, il fondo è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l’utilizzo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. In relazione al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. In caso di mancato accantonamento o del mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, nell’esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della somma del minore accantonamento sommato al saldo negativo registrato nell’esercizio precedente.
In caso di mancata trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente, entro il 31 maggio, l’accantonamento è incrementato del 10 per cento.
I commi 719-721 recepiscono l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Valle d’Aosta.
Il comma 719 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Valle d’Aosta nell’importo di 82,246 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, confermando l’importo già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. La legge n. 234 del 2021, comma 559, infatti, in attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 30 ottobre 2021, ha rideterminato il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 720 quantifica in 8.081.183 euro le risorse che la Regione Valle d’Aosta è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025 come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 721 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge in esame. La Regione Valle d’Aosta dovrà accantonare la somma di 5 milioni di euro per il 2025, 13 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 20 milioni per il 2029.
I commi 722-724 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Sicilia.
Con il comma 722, per il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sicilia a decorrere dal 2026, viene confermato l’importo di 800,8 milioni di euro annui già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge n. 234 del 2021, comma 545 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) il contributo della regione alla finanza pubblica viene rimodulato, appunto in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 723 determina le risorse che la Regione Sicilia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. L’importo determinato è pari a 451.363.715 euro. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 724 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, della legge in esame. La Regione siciliana dovrà accantonare la somma di 60 milioni di euro per il 2025, 179 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 288 milioni per il 2029.
Articolo 1, comma 725
(Fondo per l’economia del mare)
725. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo.
Il comma 725 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzato a promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili. I settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.
La norma determina oneri pari a 3 milioni di euro nell’anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 725, al fine di promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell’economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse marine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
La disposizione prevede che i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all’art. 12 del D.L 173/2022.
Si ricorda che l’art. 12 del D.L. 173/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l’art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l’elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità
territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Articolo 1, commi 726-729
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
726. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.
727. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025.
728. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
729. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’articolo 1, commi 726-729 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dal comma 2 lettera a) dell’articolo 1 della presente legge.
I commi da 726 a 729 non determinano effetti finanziari.
Il comma 726, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall’articolo 11, comma 1 del TUIR, come modificato dal comma 2, lettera a), dell’articolo 1 della presente legge, differisce al 15 aprile 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge di bilancio, il differimento del suddetto termine del 31 dicembre si rende necessario perché la modifica degli scaglioni di cui all’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Per una ricostruzione della disciplina riguardante l’addizionale regionale all’IRPEF si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (pagg. 21-23).
Il comma 727 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Per gli anni 2026 e 2027 il termine è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale l’addizionale si riferisce.
Il comma 728 disciplina l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino, secondo quanto indicato in una modifica introdotta in sede parlamentare, entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire entro il 15 aprile per l’anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Come segnalato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Il comma 729 differisce al 15 maggio 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce) di cui all’articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all’IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.
L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 prevede la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 con il quale sono stabilite le modalità applicative (qui il relativo link, come riportato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati).
Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 ricalcano sostanzialmente quanto già previsto, per l’anno 2024, dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, rispetto al quale si rinvia al dossier relativo al relativo schema di decreto legislativo (A.G. 88).
Articolo 1, commi 730-731
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
730. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.
731. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, le parole: « Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: « entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2025», le parole: « previa intesa in sede di» sono sostituite dalle seguenti: « sentita la» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a decorrere dall'anno 2026».
Il comma 730, modificato nel corso dell’esame parlamentare, incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e prevede specifiche modalità di ripartizione di tale incremento di risorse.
Il comma 731, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende al 2025 l’applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e differisce al 30 giugno 2025, il termine per l’emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, i quali saranno applicabili dal 2026.
Il comma 730, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, reca oneri sul saldo netto da finanziare per il 2025 pari a 120 milioni €.
L’articolo 1, comma 730, incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).
A seguito della modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare, viene prevista una specifica modalità di ripartizione di tale incremento di risorse, anziché la ripartizione secondo le modalità previste dal vigente articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017: l’incremento di 120 milioni € dovrà essere infatti ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell’applicazione del solo criterio dei costi standard, previsto alla lett. a) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell’anno 2020.
A tale riguardo, si ricorda che il vigente articolo 27, comma 2 del D.L. n. 50/2017 (come novellato dai decreti legge n. 176/2022 e n. 104/2023) prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
b) il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una penalità annuale, prevista a partire dal 2023 dalla legge annuale sulla concorrenza 2021, n. 118/2022, ma finora mai applicata, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. In ogni caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) con destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL.
Con il comma 731, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, viene innanzitutto prevista, alla lett. a), l’applicazione anche per il 2025 della ripartizione del Fondo secondo i criteri già applicati per gli anni 2023 e 2024, cioè in base alle percentuali utilizzate per l'anno 2020, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, rispetto al totale di stanziamento 2025 sul Fondo che è di 5.224.754.000 euro in base alla legge di bilancio in commento.
Viene infatti in tal senso novellato il comma 2-quater dell’art. 27 del D.L. n. 50/2017, introdotto dal decreto legge n. 104 del 2023, che ha disposto che limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvedesse, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020.
Si ricorda in proposito che gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del MIT (Tab. 10). La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), reca uno stanziamento per il Fondo TPL su tale capitolo, di 5.179.554.000 € per il 2024, mentre il presente disegno di legge di Bilancio 2025 prevede uno stanziamento iniziale su tale capitolo, per il 2025, al netto dell’incremento dei 120 milioni € in commento, di 5.224.754.000 €.
La riforma dei criteri di riparto del Fondo (che si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2020 secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019) è stata più volte rinviata e nel 2020 e nel 2021 la ripartizione del Fondo TPL è stata effettuata con le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni, cioè in base alle percentuali di ripartizione fissate sostanzialmente in base al criterio della spesa storica.
Alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (le sopra descritte lett. a) e b) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, cioè lo stanziamento del Fondo decurtato della quota suddetta di euro 4.873.335.361,50.
Con la lett. b) del comma 731, si differisce inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025, il termine per l’emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026. Il decreto ministeriale dovrà emanarsi sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, come previsto nella formulazione vigente.
Si ricorda che il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, anche detto Fondo TPL, è stato istituito nel 2013 della legge di stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), che ha novellato l’articolo 16-bis del citato D.L. 95/2012. Il fondo è stato poi riformato dal decreto legge n. 50 del 2017, con cui è stata stabilizzata, in via normativa, la sua entità e sono state introdotte innovazioni relative alla sua gestione.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema sul sito della Camera.
Sul punto si segnala, inoltre, che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 133 del 2024, ha formulato l’auspicio che si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai criteri dei costi standard e fabbisogni standard, prefigurato dalla legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione.
Articolo 1, comma 732
(Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali)
732. E' assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Brescia, da destinare a interventi infrastrutturali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 732 dispone l’assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ad interventi infrastrutturali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.
La disposizione comporta effetti finanziari per complessivi 2 milioni di euro (1 milione di euro per il 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).
Il comma 732 dispone, al primo periodo, l’assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinate ad interventi infrastrutturali.
Conseguentemente, il secondo periodo del comma in esame provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della L. n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, comma 733
(Disposizioni in materia di inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida)
733. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Agli oneri derivanti dalla manutenzione dei dispositivi di cui al presente comma a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.
L’articolo 1, comma 733, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all’analisi e l’inibizione delle frequenze al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento ed il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025.
La disposizione di cui al comma 733 reca oneri pari a 5 milioni di euro per il 2025 sul saldo netto da finanziare, cui si provvede, come riportato dalla relazione tecnica, a valere sui fondi stanziati in Tabella B di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 1, comma 733, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all’analisi e l’inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, al fine di:
- prevenire l’uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione nel corso dei citati esami;
- garantire elevati livelli di sicurezza informatica;
- assicurare il regolare svolgimento degli esami medesimi
Si ricorda che, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 18, tra le competenze del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano le attività inerenti all’abilitazione e formazione dei conducenti dei veicoli.
A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025. La definizione delle modalità di erogazione di tali risorse è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli oneri per la manutenzione di tali apparecchiature si provvede, a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 1, comma 734
(Criteri di premialità per investimenti
delle regioni a statuto ordinario)
734. In considerazione dei criteri stabiliti dalla presente legge per l'applicazione della nuova governance economica europea agli enti territoriali, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano anche per gli anni 2025 e 2026, con riferimento al conseguimento, rispettivamente negli esercizi 2023 e 2024, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di adeguare, a decorrere dall'anno 2027, la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tec1ùco presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 734 dell’articolo 1, estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di “virtuosità” delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, stabilita dall’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, inoltre, istituisce un tavolo tecnico, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell’indicatore di virtuosità alle nuove regole della governance europea.
La norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le risorse accantonate per l’erogazione della quota premiale per ciascun anno fino al 2026, sono già scontate nei saldi di finanza pubblica.
Il comma 734, estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di “virtuosità” delle regioni ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, stabilita dall’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010.
La disposizione richiamata (articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010) prevede un meccanismo di premialità, a decorrere dal 2011, ai fini della redistribuzione tra le regioni del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo” (di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa disciplinate dall’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010.
A tali fini, il terzo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, considera virtuose le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un “rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, e che hanno rispettato il patto di stabilità interno”.
Con l’articolo 6, comma 1-ter, del decreto legge n. 132 del 2023, “nelle more dell’approvazione della riforma del Quadro di governance economica della UE”, la metodologia per la determinazione dei criteri di virtuosità necessari per ricevere la quota premiale, è stata estesa agli anni 2023 e 2024, con le precisazioni necessarie al fine di rapportarle all’attuale normativa vigente, in considerazione del superamento del patto di stabilità interno per gli enti territoriali e della sua sostituzione, a partire dal 2017, con il nuovo principio del pareggio di bilancio.
Dall’esercizio 2017, infatti, le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, legge n. 232 del 2016, poi sostituiti dall’articolo 1, commi 819-821, legge n. 145 del 2018), ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, il citato comma 1-ter stabilisce che gli anni 2023 e 2024, i parametri relativi al “surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno” e al “rispetto del patto di stabilità interno” devono essere valutati facendo riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge di bilancio per il 2019.
Analogamente il comma 734, in esame stabilisce che per gli anni 2025 e 2026, il raggiungimento degli obiettivi è valutato con riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, rispettivamente, negli esercizi 2023 e 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
In base a tale ultima disposizione, l’equilibrio di bilancio della regione a statuto ordinario si intende raggiunto in presenza di un “risultato di competenza” dell'esercizio non negativo.
Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. La norma, altresì, stabilisce che tale saldo di competenza deve intendersi al netto dell’importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione, trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
La quota premiale è ripartita tra le regioni virtuose secondo le modalità stabilite con il D.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013). Le risorse sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna regione adempiente.
Con il Decreto dirigenziale n. 220976 del 17/10/2024, in attuazione dell’articolo 6, comma 20 del D.L. n. 78 del 2010, sono state erogate le risorse, per l’anno 2023, alle seguenti regioni virtuose:
in euro
Lombardia |
123.906 |
Piemonte |
8.751 |
Puglia |
12.433 |
Veneto |
68.910 |
Totale |
214.000 |
La spesa complessiva, pari a 214.000 euro, è imputata sul cap. 2857 in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, quale accantonamento rispetto allo stanziamento complessivo del capitolo, pari a 2,51 milioni di euro (così risulta nel bilancio 2024 per ciascuno degli anni 2024 al 2026).
Si ricorda, inoltre, che in aggiunta alle risorse accantonate di cui al federalismo amministrativo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 844, legge n. 145/2018), da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il medesimo parametro di virtuosità oggetto della norma in esame.
La norma in esame, infine, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di adeguare, a decorrere dal 2027, la metodologia per la determinazione dell’indicatore di virtuosità in relazione ai principi e adempimenti derivanti dalla nuova governance europea.
Il tavolo tecnico è istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; è composto da
- due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze
- due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organo di coordinamento e rappresentanza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Si rammenta a riguardo che l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni con legge n. 189 del 2024), istituisce un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il fine di monitorare l’andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.
Inoltre, l’articolo 1, comma 795 della legge di bilancio in esame, istituisce un tavolo tecnico preposto all’osservazione delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea; il tavolo tecnico ha altresì il compito di definire percorsi di miglioramento dei processi salienti per la gestione amministrativa e contabile dell’ente, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Articolo 1, comma 735
(Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle)
735. Per favorire la mobilità dei cittadini della Regione siciliana è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 735, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.
Il comma 735, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, reca oneri sul saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 pari a 1 milione €. Agli oneri si provvede a valere sul comma 884 riducendo di pari importo il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Lo stanziamento di cui al comma 735 è finalizzato alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.
Agli oneri si provvede a valere sul comma 884 riducendo di 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Per approfondimenti sulla linea e gli interventi previsti da RFI nel Contratto di Programma –Parte Investimenti 2022-2026, si possono consultare le relative schede opera.
Articolo 1, comma 736
(Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e
di formazione professionale)
736. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di coordinamento tra loro entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 736 – inserito dalla Camera dei deputati – istituisce un fondo, avente una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2025, relativo al rafforzamento delle attività delle regioni a statuto ordinario relative all’erogazione delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale.
Come detto, il comma 736 reca un’autorizzazione di spesa pari a 45 milioni di euro per l’anno 2025.
Il fondo viene istituito ai fini di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e di formazione professionale. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione summenzionata, ed è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle regioni, in sede di coordinamento tra di esse, entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 1, commi 737-741
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)
737. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.
738. In relazione a quanto previsto dal comma 737, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.
739. In relazione a quanto previsto dai commi 737 e 738, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate.
740. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
741. Per effetto di quanto previsto dai commi da 737 a 740 del presente articolo, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica l'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
I commi da 737 a 741 prevedono che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
La relazione tecnica relativa all’A.S. 1330 non ascrive alle presenti disposizioni effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto l’effetto complessivo delle norme è quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato.
La disposizione al comma 737 dispone che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi.
Il sopra citato comma 11 ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero.
Le seguenti disposizioni hanno previsto un incremento dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella misura:
- 1 euro (articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7);
- 0,50 euro (articolo 1, comma 1328, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- 2 euro (dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008, in quanto sostituendo all’articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l’importo di un euro con quello di tre euro previsto determina un incremento effettivo di due euro);
- 2 euro (articolo 4, comma 75, L. 28 giugno 2012, n. 92).
Il totale dell’imposta è quindi pari a 6,50 euro.
Conseguentemente, ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.
Il comma 738, conseguentemente a quanto previsto al comma 737, dispone che la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In particolare prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.
Di conseguenza, il comma 739 stabilisce che, per effetto di quanto previsto dai commi precedenti, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
Quanto alla destinazione del gettito dell’imposta in questione si ricorda che la somma originariamente riscossa dalla citata addizionale (pari ad un euro a passeggero) era riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Il successivo aumento dell’addizionale è (1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005 e, quella di 3 € a passeggero prevista dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008) è stato destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS. Con il decreto-legge n. 34 del 2020 a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005 sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (prevista dal citato articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88), e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
L’incremento di ulteriori 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato disposto dall’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 è destinato al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.
L’ultimo incremento di due euro, disposto dall'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 è versato all'INPS.
L’INPS è quindi destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero.
Il comma 740 stabilisce che alle finalità di cui al sopra citato articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ovvero al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti), per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
La relazione tecnica relativa all’A.S. 1330 osserva che per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all’entrata del bilancio dello Stato, di cui l’importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L’INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall’articolo 4, comma 75, della legge 92/2012. Invece, l’importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).
Il comma 741 specifica che per effetto di quanto previsto dalle norme in commento, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che prevede che qualora un versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
In merito, la relazione tecnica medesima rileva che l’effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all’onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
Articolo 1, commi 742-743
(Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona)
742. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Ancona e i principali aeroporti nazionali, posti a carico dei vettori all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a stabilire altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.
743. Agli oneri derivanti dal comma 742, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 742, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona e il comma 743 reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 742, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, reca oneri sul saldo netto da finanziare pari a 3 milioni € per il 2025 e a 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri si provvede riducendo di pari importi il fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 884.
In dettaglio il comma 742, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la suddetta spesa per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali. Il finanziamento opera sulle compensazioni accettate dai vettori a seguito della relativa gara di appalto europea, espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2023, per le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona ha stanziato 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, prevedendo un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l'importo di 3,177 milioni di euro.
Il comma 742 prevede altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per Ancona, sempre in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
Per quanto riguarda la disciplina dell'Unione europea, si ricorda che la norma di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1008/2008, che reca norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare l'articolo 16 contiene i principi generali per gli oneri di servizio pubblico intracomunitario e l'articolo 17 disciplina le procedure di gara per gli oneri di servizio pubblico. Con la Comunicazione C/2017/3712 la Commissione UE ha chiarito l'interpretazione del regolamento relativamente al ruolo ed alle caratteristiche degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo. Inoltre gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree di cui alla Comunicazione 2014/C 99/03 stabiliscono ai punti 5.2 (aiuti all'avviamento di rotte) e 6 (aiuti a carattere sociale) i principi in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree ai fini dell'avviamento di una nuova rotta e degli aiuti a carattere sociale.
Per onere di servizio pubblico si intende l’obbligo di svolgere un determinato servizio di trasporto secondo determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione. Sul punto, la normativa europea consente a ciascuno Stato membro dell’UE, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea, gli aeroporti interessati e i vettori che operano sulla rotta, di imporre OSP riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico quando questa sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto. I criteri imposti sulla rotta oggetto dell’OSP sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio. Allorquando lo Stato impone un OSP su una determinata rotta tutti i vettori comunitari interessati a istituire servizi aerei di linea per quella rotta sono tenuti a rispettare le condizioni imposte dall’OSP.
Nell’ipotesi in cui nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o voglia istituire servizi aerei di linea per quella rotta conformi all’OSP, lo Stato membro può decidere di limitare l’accesso ai servizi aerei di linea per quella rotta a un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni. In questo caso il vettore viene individuato tramite una gara pubblica europea.
Per ulteriori approfondimenti in materia di continuità territoriale si veda il relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 743, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che agli oneri si provveda riducendo il fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge (v. la relativa scheda di lettura), di 3 milioni di euro per il 2025 e 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Articolo 1, commi 744-745
(Misure in materia di diritti d’imbarco per
voli verso destinazioni extra UE)
744. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
« 11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.
11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».
745. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
« 3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.
3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.
3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.
3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies».
Il comma 744, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, definisce le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei, mentre il comma 745, anch’esso introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone l’incremento dell’addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri.
Il comma 744, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo all’A.S. 1330, non reca oneri sul saldo netto da finanziare nel triennio.
Il comma 744 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, modifica innanzitutto, al comma 1, le procedure di accertamento del versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei, introducendo a tal fine cinque nuovi commi all’art. 2 della legge 350 del 2003. Si prevede che:
- l’ENAC comunichi al MIT, entro il 15 di ogni mese, il numero dei passeggeri registrati all’imbarco nel mese precedente, suddiviso per aeroporti, vettori, voli nazionali e internazionali e che tale comunicazione costituisca accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori aerei e dia titolo ad attivare la riscossione coattiva da parte del MIT nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, fermi restando gli obblighi dell’art. 610 del regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (nuovi commi 11-bis e 11-quinquies);
- la riscossione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri nella misura così accertata avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d’imbarco e che il versamento avvenga da parte delle compagnie aeree entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo (nuovo comma 11-ter);
- le somme riscosse siano comunicate mensilmente al MIT da parte dei gestori di servizi aeroportuali e riversate all’entrata del Bilancio dello Stato entro il mese successivo a quello di riscossione (nuovo comma 11-quater);
- in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione al MIT o del conseguente versamento da parte dei gestori aeroportuali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede all’accertamento dell’inadempimento e irroga una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascuna violazione, che è raddoppiata in caso di reiterate violazioni agli obblighi di comunicazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (nuovo comma 11-sexies).
Si ricorda che l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei è stata istituita dall’articolo 2 comma 1 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Per approfondimenti si rinvia al box sub.
Il comma 745 dell’articolo 1, anch’esso introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone l’incremento di 50 centesimi di euro dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell’anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui, a decorrere dal 1°aprile 2025, introducendo a tal fine alcuni commi all’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005.
Inoltre il comma 745 prevede che:
- l’incremento dell’addizionale sia destinato ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, ovvero alla Provincia o alla Città metropolitana se la popolazione dei comuni è inferiore a 15 mila abitanti, con riferimento all’anno solare precedente (nuovo comma 3-sexies); i Comuni, Province o Città metropolitane beneficiari destinano l’incremento dell’addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all’implementazione di quelle esistenti (nuovo comma 3-undecies);
- l’ENAC comunichi al MIT, entro il giorno 25 del primo mese dell’anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero di passeggeri annui registrati all’imbarco per voli extra UE, distinti per aeroporto e vettore e dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove l’ENAC deve inoltre pubblicare, entro il primo trimestre di ciascun anno, l’elenco dei Comuni, Province o Città metropolitane che beneficiano dell’incremento, nonché darne comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale loro spettante (nuovi commi 3-septies e 3-novies);
- i gestori aeroportuali provvedano alla riscossione dell’incremento dell’addizionale con le stesse modalità previste per l’addizionale (nuovo comma 3-septies);
- qualora l’aeroporto insista sul territorio di più comuni l’incremento dell’addizionale è ripartito sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime (nuovo comma 3-octies);
- le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sono direttamente versate dai gestori aeroportuali ai beneficiari (comuni, provincie o città metropolitane) con le modalità che saranno stabilite in un apposito decreto interministeriale MIT/MEF/Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025 (nuovi commi 3-decies e 3-duodecies).
I diritti aeroportuali sono costituiti dal diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, dal diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili e dal diritto per l'imbarco passeggeri, che i vettori pagano ai gestori aeroportuali, rivalendosene sul prezzo del biglietto nei confronti dei passeggeri.
L'importo dei diritti in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale deve essere determinato, in base alla normativa europea (direttiva 2009/12/CE), in un quadro di libera concorrenza, attraverso il confronto fra gestori e le compagnie operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari adottati dall'Autorità dei Trasporti e calibrati sul traffico annuo aeroportuale.
In questo quadro è stata istituita, dall’articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato e successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:
- di 1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005, poi portati a 3 euro a passeggero dal decreto-legge 134 del 2008 (per la destinazione di tale incremento v. infra);
- di 50 centesimi di euro a passeggero a decorrere dall'anno 2007, destinati a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
- di 2 euro a passeggero imbarcato a decorrere dal 1° luglio 2013 (articolo 4, comma 75 della legge n. 92 del 2012), con specifica destinazione di tali somme all'INPS, con versamento da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e con la previsione che il versamento da parte delle compagnie aeree avvenga entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo (art. 2, comma 48, lett. b) della legge n. 92/2012).
Per quanto riguarda la destinazione delle somme, la quota corrispondente a 1 euro per passeggero stabilita inizialmente dall’art. 2, co. 11 della legge n. 350/2003 e destinata all'entrata del bilancio dello Stato, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.
L'incremento dell'addizionale, pari ai 3 euro previsti dall'articolo 6-quater, comma 2, del DL n. 7/2005, è stato destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione dello stesso Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tali maggiori somme sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
Nel 2010 è stata istituita un’addizionale Commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma di 1 euro per passeggero (articolo 14, comma 14, del DL 31 maggio 2010, n. 78 e destinata alle straordinarie esigenze di ripianamento finanziario della città, che continua ad applicarsi (in base all’art. 13, co. 17 del D.L. n. 145/2013), a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
L’art. 1, l comma 529 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha abolito l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
L’articolo 15, comma 3-bis del D.L. n. 60 del 2024 ha disposto comma 3-bis, la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria.
Si ricorda infine che l’addizionale comunale ed i relativi incrementi, secondo quanto precisato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge n. 145 del 2013, non sono dovuti dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. Inoltre le disposizioni concernenti l’addizionale comunale si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria, secondo la previsione dell'articolo 39-bis del decreto-legge n.159 del 2007.
Articolo 1, commi 746-748
(Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi)
746. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Trieste, Ancona,» è inserita la seguente: « Brindisi,».
747. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.
748. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 746 e 747, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 746, dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame parlamentare, modifica la legge n. 289 del 2002 estendendo alla città di Brindisi l’applicazione delle misure in materia di continuità territoriale previste dall’articolo 36 della legge n. 144 del 1999.
Il comma 747, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 a copertura degli oneri di servizio pubblico (OSP) sui servizi aerei da e per l’aeroporto di Brindisi verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori. Prevede poi la facoltà per gli enti territoriali di concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento dei suddetti oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì il contenuto degli OSP da imporre ai collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Brindisi.
Il comma 748 dispone, per la copertura delle sopracitate spese, la riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 1994, come rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 884 della presente legge.
In base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 747 reca oneri, a valere sul saldo netto da finanziare, pari a 1,5 milioni di euro per il 2025, 1,7 milioni di euro per il 2026 e 1,8 milioni di euro per il 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 746, dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, estende l’applicazione del principio di continuità territoriale e le relative misure volte a garantirne l’effettività, anche alla città di Brindisi.
La continuità territoriale è uno dei corollari della libertà di circolazione riconosciuta dalla Costituzione italiana (art. 16), nonché presupposto del principio di coesione economica, sociale e territoriale sancito dai Trattati europei. Da esso discende l’onere per ciascuno Stato membro di adottare, nel rispetto della normativa unionale, misure finalizzate a garantire collegamenti efficaci tra determinate parti del territorio nazionale e le altre parti del Paese. Le zone destinatarie delle suddette misure vengono individuate a seguito di una riflessione che, tenendo conto delle loro caratteristiche e in particolare della loro collocazione geografica, porta a far ritenere le stesse svantaggiate rispetto alle altre parti del territorio nazionale. In tal senso, isole quali la Sardegna, la Sicilia o le isole minori sono ricomprese nel novero delle zone destinatarie di misure per la continuità territoriale così come alcuni comuni italiani collocati in posizione nettamente decentrata. Per questi territori si è posta negli anni la necessità di assicurare una rete di collegamenti e quindi un sistema di trasporti aereo, ferroviario, marittimo e su strada efficiente, regolare, continuo e accessibile che garantisca spostamenti sicuri da e verso tali territori e la restante parte del Paese.
La legge n. 144 del 1999 detta all’art. 36 la disciplina degli oneri di servizio pubblico (OSP) in relazione ai servizi di trasporto aereo che assicurano i collegamenti da e per la Sardegna, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 2408 del 1992, poi modificato dal Regolamento CE n. 1008 del 2008.
Per onere di servizio pubblico si intende l’obbligo di svolgere un determinato servizio di trasporto secondo determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione. Sul punto, la normativa europea consente a ciascuno Stato membro dell’UE, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea, gli aeroporti interessati e i vettori che operano sulla rotta, di imporre OSP riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico quando questa sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto. I criteri imposti sulla rotta oggetto dell’OSP sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.
Allorquando lo Stato impone un OSP su una determinata rotta tutti i vettori comunitari interessati a istituire servizi aerei di linea per quella rotta sono tenuti a rispettare le condizioni imposte dall’OSP.
Nell’ipotesi in cui nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o voglia istituire servizi aerei di linea per quella rotta conformi all’OSP, lo Stato membro può decidere di limitare l’accesso ai servizi aerei di linea per quella rotta a un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni (o cinque per le regioni ultraperiferiche). In questo caso il vettore viene individuato tramite una gara pubblica europea.
L’articolo 36 nel dettare la disciplina degli OSP (sul modello europeo) con riferimento alla regione Sardegna ha previsto inoltre che la determinazione degli OSP debba essere disposta con decreto del MIT e che il loro contenuto sia stabilito nell’ambito di una Conferenza di servizi appositamente indetta dal Presidente della Regione, che deve essere altresì sentito ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale con il quale si dispone lo svolgimento della gara europea, qualora nessun vettore accetti gli oneri di servizio pubblico.
Per ulteriori approfondimenti in materia di continuità territoriale si veda il relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 747 dispone uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Si prevede inoltre che gli enti territoriali possano concorrere, con proprie risorse, al finanziamento dei suddetti oneri. La norma specifica inoltre che gli OSP siano definiti nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, finalizzata altresì a individuare, tenendo conto delle risorse stanziate, il contenuto degli stessi da imporre per i collegamenti da e per l’aeroporto di Brindisi.
Il comma 748 stabilisce che alla copertura delle spese derivanti dall’attuazione dei commi 746 e 747 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge.
Articolo 1, comma 749
(Contributo alla regione Calabria per la realizzazione
di opere pubbliche)
749. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente un contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i comuni della regione Calabria. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 749 incrementa di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029) le risorse assegnate alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.
Il comma in esame incrementa l’importo del contributo assegnato (dal comma 521 della legge 197/2022 – legge di bilancio 2023) alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.
Si ricorda che il comma 521 citato ha assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima.
Nel dettaglio, viene previsto che:
- l’importo di tale contributo è incrementato di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029);
- tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria;
- con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare.
In relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame viene stabilito che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 750-752
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persane fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
L’articolo 1, commi 750 -752, prevedono il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge in commento e disciplinandone le modalità di aggiornamento.
Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari.
Il comma 750 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall’articolo 1 comma 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
Ciò in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 151 comma 1, del testo unico enti locali gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8 per cento, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9 per cento.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Il comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi supra).
Il comma 752, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Articolo 1, commi 753-754
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
753. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 448, le parole da: « per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» fino a: « dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025, in euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.594.113 per l'anno 2030 e in euro 8.978.517.113 annui a decorrere dall'anno 2031»;
b) al comma 449:
1) alla lettera d-quater), le parole: « e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030,»;
2) alla lettera d-duodecies), le parole: « pari a euro 71.982.000» sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 75.996.252».
754. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione pari a 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. L'elenco dei comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 753 reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Il comma 754 istituisce inoltre un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.
Come indicato nella Relazione tecnica, i rifinanziamenti disposti dai commi in commento, comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.
Sull’incremento della dotazione del Fondo incidono, peraltro, dal 2030, gli effetti di riduzione, per 4 milioni di euro, derivanti dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, che ha disposto il taglio delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a copertura dei maggiori oneri determinati dal D.L. n. 76 in tema di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali.
Il comma 753, lett. a) – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente[1] con un incremento complessivo di:
- 112 milioni per il 2026;
- 168 milioni per il 2027;
- 224 milioni per il 2028;
- 280 milioni per il 2029;
- 306 milioni circa a decorrere dall’anno 2030.
A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dal comma 753, lett. a) in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232 del 2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta di circa il 22 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.
Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, nella logica del progressivo abbandono della spesa storica.
Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo di perequazione delle risorse, avviato dal 2015 ed applicato per quote via via crescenti del Fondo.
Il comma 753, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).
Le risorse destinate a tale finalità vengono pertanto ridefinite – rispetto ai 560 milioni prima previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:
- 560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
- 672 milioni di euro nel 2026;
- 728 milioni di euro nel 2027;
- 784 milioni di euro nel 2028;
- 840 milioni di euro nel 2029;
- 870 milioni di euro a decorrere dal 2030.
Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta a sostenere l’avanzamento del percorso perequativo con l’inserimento di risorse aggiuntive statali di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.
La citata lettera d-quater) del comma 449 prevede i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse destinate alla perequazione sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.
La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo, sulla base della differenza tra fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il sistema, avviato nel 2015, prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. La percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi per il 2024 è pari al 70% della dotazione.
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse del FSC, che hanno penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa. Le riduzioni della dotazione del Fondo hanno inciso sulla sua funzione perequativa in quanto hanno, di fatto, eliminato l’originaria componente “verticale”, quella cioè finanziata dallo Stato, destinata appunto alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota compensativa delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali - è rimasta in sostanza alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’IMU propria (per una quota del 22 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiede la legge n. 42 del 2009 per i fondi perequativi delle funzioni fondamentali. La perequazione ha funzionato dunque in questi anni essenzialmente come meccanismo di redistribuzione "orizzontale" delle risorse del Fondo, che ha spostato risorse dai comuni storicamente più dotati, con elevate basi imponibili, verso i comuni con fabbisogni standard più elevati rispetto alla loro capacità fiscale.
Per attenuare gli impatti negativi conseguenti al progredire della perequazione, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi, in grado di contenere il differenziale di risorse rispetto a quelle storiche di riferimento, stanziando nel Fondo apposite somme destinate a tali finalità. Le somme più cospicue sono state stanziate dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto la progressiva restituzione al FSC delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review), per importi crescenti negli anni, fino ad arrivare al reintegro totale, corrispondente a 560 milioni annui dal 2024, da utilizzare esclusivamente a correzione degli effetti della perequazione, secondo i criteri indicati nel DPCM di riparto del FSC[2].
Il comma 753, lett. b), punto 2, sconta gli effetti di riduzione, pari a circa 4 milioni di euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all’articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.
A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (introdotta dalla legge n. 123 del 2023) che reca la riduzione del Fondo di solidarietà comunale dovuta a quanto disposto dall’articolo 19 del D.L n. 123 del 2023.
La riduzione è ora ridefinita in 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto delle modifiche apportate dall’articolo 9-terdecies del decreto-legge n. 76 del 2024 alla disciplina prevista dall’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quota parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione era stata posta a carico del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.
Il successivo decreto-legge n. 76 del 2024, all’articolo 9-terdecies, ha aggiornato i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le nuove assunzioni, ponendo quota parte dei maggiori oneri, per 4.014.252 euro dal 2030, a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il comma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, l’individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.
Articolo 1, commi 755-756
(Contributo ai comuni in deficit della Regione siciliana e della Regione Sardegna)
755. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti che risultano avere il piano di riequilibrio finanziario, con durata dall'anno 2014 all'anno 2023, approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2015 e tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse stanziate sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.
756. Agli oneri derivanti dal comma 755, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
L’articolo 1, comma 755, introdotto dalla Camera, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni della Regione Sicilia e alla Regione Sardegna. Il comma 756 contiene la copertura finanziaria.
In base alla relazione tecnica, gli oneri a carico della finanza pubblica sono pari a 5 milioni di euro, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’articolo 1, comma 755, inserito durante l’esame alla Camera, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni, il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.
Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da "patologie organizzative", bensì derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio. Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabiliva che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:
i) registrino un IVSM superiore a 100.
Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[3];
ii) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.
Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti.
I criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziate (5 milioni) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per un approfondimento sul funzionamento di tale Fondo si veda il seguente link.
Il comma 756, prevede interventi pari a un importo 5 milioni di euro da destinare ai comuni in deficit strutturale della Regione Sicilia e Regione Sardegna per il risanamento finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 884.
Articolo 1, comma 757
(Tariffe affissioni pubblicitarie)
757. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 817 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile»;
b) al comma 821:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio»;
2) alla lettera f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà»;
c) al comma 825:
1) al primo periodo, dopo le parole: « del mezzo pubblicitario,» sono inserite le seguenti: « esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi».
Il comma 757 interviene in materia di canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.
Nel dettaglio, la lettera a), modificando il comma 817 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Il menzionato articolo 1, comma 817, della legge di bilancio 2020 dispone che il suddetto canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
La lettera b), novellando il comma 821 della medesima legge di bilancio 2020, stabilisce che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà.
La lettera c), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario.
La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, ma nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
Per una visione più completa si rimanda al seguente testo a fronte.
Legge 27 dicembre 2019, numero 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” |
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Testo vigente |
Modificazioni proposte dall’articolo 1, comma 757 della legge di bilancio 2025 |
Art. 1 |
Art. 1 |
(…) |
(…) |
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. |
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. |
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
818. Identico. |
819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. |
819. Identico. |
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. |
820. Identico. |
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. |
822. Identico. |
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. |
823. Identico.
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824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. |
824. Identico.
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825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. |
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi. |
Articolo 1, comma 758
(Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
758. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come « Torre di via Antonini» nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 758 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all’erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021.
La disposizione determina oneri pari a 50.000 euro per l’anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.
Il comma 758 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all’erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
Si dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000 per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 884 della presente legge, fa riferimento al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e prevede un incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Articolo 1, commi 759-765
(Fondo per l’assistenza ai minori)
759. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
760. Le risorse del fondo di cui al comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.
761. I fabbisogni standard monetari dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono contenuti, rispettivamente, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024, e nel documento recante « Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 16 maggio 2023.
762. Il fondo di cui al comma 759 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
763. Ai fini del riparto di cui al comma 762, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di cui al comma 761.
764. La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per ciascuna persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerare anomale.
765. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto è calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente e il totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 760.
L’articolo 1, commi 759-765, istituisce un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
L’articolo 1, comma 759, prevede interventi pari a un importo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per il Fondo per l’assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell’interno.
Il comma 759 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Il comma 760 stabilisce che possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento.
Il comma 761 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024, recante l’adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.
Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell’offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D.Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L. n. 42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. In particolare, congiuntamente alle capacità fiscali, sono utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 ha previsto la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica e l’aggiornamento dei dati, utilizzando la metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni standard delle restanti funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per il 2023, inclusa la funzione sociale, allegati al decreto.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2023 ha approvato la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per il settore sociale - al netto del servizio di asili nido - dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.
Si evidenzia che i due provvedimenti citati non individuano i fabbisogni standard monetari per ciascun comune, ma un coefficiente di riparto per ciascuna funzione. La misura pubblicata del fabbisogno non è dunque un ammontare monetario assoluto, ma esprime la “quota di partecipazione” di ciascun comune al riparto complessivo.
Il comma 762 prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 763 prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato soppresso l’inciso “intervenuti nell’anno precedente” riferito alle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Il comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.
Il comma 765 dispone che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.
Articolo 1, commi 766-768
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
766. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.
767. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 766 anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 766.
768. Agli oneri derivanti dal comma 766, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 766, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza.
I commi 767 e 768 riguardano, rispettivamente, le modalità di attuazione e la copertura degli oneri.
Il comma 766 determina oneri pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 1 milione di euro per l’anno 2026 e a 2 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce limite di spesa.
Il comma 766, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo finalizzato a potenziare le attività in favore dei minori inseriti nei percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988. n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). Tale fondo ha una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027.
L’art. 27-bis del D.P.R. 448/1988 è stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. “Decreto Caivano” 3) e disciplina una forma “semplificata” dell’istituto della messa alla prova previsto per gli imputati minorenni[4] e applicabile nei procedimenti relativi ai reati di minore gravità.
In particolare, la disposizione stabilisce che, durante le indagini preliminari, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, il pubblico ministero possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale.
Detto percorso deve consistere nello svolgimento di lavori socialmente utili o nella collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore ovvero nello svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a otto mesi (comma 1).
Il programma del percorso rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, è depositato da parte dell'indagato o del suo difensore entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero, il quale lo trasmette al giudice (comma 2). Il giudice, sentiti l’imputato e l’esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, delibera l’ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale sono altresì stabiliti la durata del percorso e la relativa sospensione del procedimento. Inoltre, durante tale periodo è altresì sospeso il corso della prescrizione (comma 3).
In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (comma 4).
Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato, mentre nel caso di esito negativo restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (art. 453 c.p.p.), (comma 6).
Rispetto alla messa alla prova, con la quale l’istituto presenta diverse analogie, tale forma di definizione anticipata del procedimento si caratterizza per la minore durata (da uno a otto mesi, mentre la messa alla prova è disposta fino a un anno, e fino a tre anni per i reati di maggiore gravità) e per l’attribuzione dell’iniziativa di promuovere il percorso al pubblico ministero anziché al giudice.
Il comma 767 rimette la determinazione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 766 ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si provvede, ai sensi del comma 768, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 1, commi 769-771
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
769. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
770. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
b) hanno subìto una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
c) sono classificati come comuni totalmente montani;
d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
771. Il fondo di cui al comma 769 è ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi da 769 a 771 istituiscono un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei Comuni che presentino determinati requisiti. Vengono altresì indicati i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Gli effetti finanziari della disposizione corrispondono alla dotazione del fondo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Nel dettaglio, il comma 769 istituisce un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il fondo è esplicitamente finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.
Il comma 770 destina i contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- riduzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 991 del 1952 recante provvedimenti in favore dei territori montani;
In merito alla classificazione dei comuni, si rammenta che i comuni montani e parzialmente montani sono quelli individuati in un apposito elenco elaborato dall’ISTAT, secondo una classificazione trasmessa all’ISTAT dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), conseguente ad una disposizione contenuta all’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” - ora abrogata. Tale disposizione definiva "montani" i comuni posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per “comuni parzialmente montani” venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.
La Commissione censuaria centrale, istituita presso l’allora Ministero delle Finanze, fu dunque incaricata di stilare e aggiornare l’elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.
L’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, come detto, è stato peraltro abrogato dall’articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che ha riservato alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge regionale, le Comunità montane, quali enti locali formati dall’unione di comuni montani e parzialmente montani.
L’abrogazione ha di fatto impedito la possibilità che la classificazione ISTAT fosse rivista e/o aggiornata nel tempo.
Sulla questione dell’elenco sulla classificazione dei comuni montani, infatti, l’ISTAT con comunicato del 5 febbraio 2015 ha precisato che “la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in totalmente montani, parzialmente montani e non montani, non è una “classificazione Istat” ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991 del 1952 – Determinazione dei territori montani. Tale classificazione è stata trasmessa all’ISTAT dall’UNCEM, come viene anche specificato nelle note dell’elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali”. L’ISTAT sottolinea, infine, che “l’abrogazione degli articoli 1 e 14 della legge n. 991 del 1952, avvenuta con una successiva norma (legge 142 del 1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione”.
L’elenco predisposto dall’ISTAT continua, dunque, ad essere il riferimento per le disposizioni che riguardano i comuni montani, come nel caso del “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, istituito dall’articolo 1, comma 319, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), i cui beneficiari sono stati individuati tra quelli classificati come interamente montani ai sensi dell’elenco ISTAT, di cui sopra, e riportato nel Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie – DARA (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019) che ha definito la modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani ai fini del riparto delle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani.
Sulla classificazione dei comuni montani è in corso di esame alla Camera il disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (A.C. 2126), approvato dal Senato il 31 ottobre 2024 (A.S. 1054), il cui articolo 2 reca, tra l’altro, le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L’elenco sarà aggiornato dall’ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno.
- in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ai sensi del comma 771, il fondo di cui al comma 769 è ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 1, comma 772
(Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)
772. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei propri territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 772, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.
Il comma 772 prevede interventi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il fondo di cui si prevede l’incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1429) dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 589, legge n. 234 del 2021) con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali.
Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l’adozione di:
§ iniziative per la promozione della legalità;
§ misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 820, legge n. 197 del 2022) il fondo è stato rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2023 al fine di consentire agli enti locali di potenziare tali iniziative.
Per il triennio 2025-2027, il fondo presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio, su cui va ad incidere il rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame. Pertanto, all’esito dell’intervento, lo stanziamento risulterà pari a 6 milioni di euro per il 2025 e per il 2026 ed 1 milione di euro per il 2027.
In base alla norma istitutiva, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, da adottare con il concerto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale 7 luglio 2022.
Articolo 1, commi 773 e 774
(Contributo per le funzioni fondamentali
di province e città metropolitane)
773. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
774. Le risorse aggiuntive di cui al comma 773 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è operato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della medesima Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il comma 773 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei due Fondi perequativi destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030.
Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Come indicato nella Relazione tecnica, il rifinanziamento disposto dai commi in commento, determina oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
Nel dettaglio, il comma 773 incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 784, legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell’interno.
Il comma 774 stabilisce che le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il riparto è operato con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, su proposta della Commissione medesima.
Il citato comma 784 della legge n. 178/2020 – come riformulato dalla successiva legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) – prevede l’attribuzione di un contributo statale di 80 milioni di euro nell’anno 2022, gradualmente crescente di anno in anno fino all’importo di 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. Tale contributo - unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane - viene ripartito tra province e città metropolitane, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscale.
Il comma 783 della medesima legge n. 178/2020 ha previsto, a tal fine, l’istituzione di due fondi unici separati per i due comparti (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire anche tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Nel bilancio 2025-2027 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 e relativo D.M. economia di ripartizione in capitoli) l’incremento di 50 milioni di euro annui risulta così ripartito tra i due Fondi perequativi:
- Fondo a favore delle province (cap. 1441): +36,7 milioni;
- Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442): +13,3 milioni.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le risorse incrementali sono ripartite tra i due comparti delle province e delle città metropolitane con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse già vigenti, sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L’attuale peso - approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022, relativa al triennio 2022-2024 - è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane. I corrispondenti importi (36.745.000 euro e 13.255.000 euro) sono stati iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 a legislazione vigente.
La Relazione riporta che è in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025-2027 che determinerà la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse.
A seguito del rifinanziamento disposto dai commi in commento, i due Fondi presentano nel bilancio per il 2025-2027 le seguenti dotazioni:
- Fondo a favore delle province (cap. 1441): 1.209,6 milioni per il 2025, 1.247,0 milioni per il 2026 e di 1.283,0 milioni per il 2027;
- Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442): 324,7 milioni per il 2025, 338,0 milioni per il 2026 e di 351,3 milioni per il 2027.
Articolo 1, commi 775-778
(Disposizioni in materia di sostegno economico
ai comuni in dissesto)
775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
776. L'anticipazione di cui al comma 775 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili.
777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
778. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 777. Per quanto non previsto dal presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I commi da 775 a 778 attribuiscono ai piccoli comuni in situazione di dissesto finanziario, per i quali l’organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un’anticipazione, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.
L’anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. La relazione tecnica precisa che la dotazione del fondo è pari a 1.034.167.794,21 euro alla data del 27 novembre 2024.
I commi da 775 a 778 interessano i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, hanno deliberato la propria situazione di dissesto finanziario e hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noto anche come testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Ai sensi del comma 775 in commento, i suddetti comuni, qualora l’organo straordinario di liquidazione non avesse ancora approvato il rendiconto della gestione entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, potranno presentare istanza al fine di ottenere un’anticipazione. Il ricorso all’anticipazione è una facoltà per i piccoli comuni, e non un obbligo (anche perché l’anticipazione andrà poi restituita a rate, con gli interessi, come si dirà più avanti).
Secondo l’articolo 252 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’organo straordinario di liquidazione, per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti è composto da un singolo commissario, scelto fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La nomina del commissario avviene con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L’anticipazione dovrà essere destinata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, fino a concorrenza della massa passiva censita, fino all’importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
In proposito, si osserva che la formulazione della disposizione presenta margini di ambiguità, poiché non è precisato se la cifra massima di 25 milioni annui corrisponda al totale delle risorse che saranno ripartite tra i comuni richiedenti dotati dei requisiti necessari, oppure alla cifra massima dell’anticipazione assegnabile a ciascuno dei comuni in questione. Delle due interpretazioni, comunque, la prima sembra assai più probabile, anche in considerazione dell’ordine di grandezza di altre norme vigenti a sostegno dei piccoli comuni in difficoltà finanziarie.
L’anticipazione sarà assegnata a seguito di ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità dell’ente interessato, tenendo conto anche di altri eventuali o contributi che il comune avesse già percepito. Si ricorda, al riguardo, che misure di sostegno in favore dei comuni in dissesto finanziario sono state adottate anche in passato e, tra queste, si annoverano i recenti interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria disposti dall’articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 36, cui fa esplicito riferimento il comma 1 dell’articolo 102-bis dell’Atto Camera 2112-bis-A qui in esame.
Il comma 776 stabilisce che la quota spettante a ciascuno dei piccoli comuni in parola sia determinata tenendo conto della popolazione residente, secondo i dati forniti dall’ISTAT. Inoltre, il comma 776 dispone che l’anticipazione sia concessa annualmente con decreto del Ministero dell’Interno, a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. Tale Fondo è regolato in base all’apposito decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 11 gennaio 2013, che fu adottato in attuazione dell’articolo 243-ter del menzionato decreto legislativo n. 267/2000.
In generale, i fondi di rotazione sono trasferimenti finanziari verso enti locali da parte dello Stato centrale, rivolti all'erogazione di finanziamenti. Le disponibilità, usualmente, vengono ricostituite tramite rimborsi effettuati dagli stessi utilizzatori.
L’ente locale, ricevuto l’importo erogato in suo favore, entro trenta giorni dovrà metterlo a disposizione dell’ente straordinario di liquidazione che, a sua volta, entro novanta giorni da allora provvederà a pagare i debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata.
Il comma 777 si occupa della restituzione dell’eventuale anticipazione. La restituzione sarà effettuata mediante operazione di giro di fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’Interno.
È una procedura, questa, già adottata dal legislatore in altre occasioni (ad esempio, con l’articolo 5 del citato decreto ministeriale 11 gennaio 2013 che disciplina l’accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”). La restituzione avverrà entro dieci anni a decorrere dall’anno successivo all’erogazione, con piano di ammortamento a rate costanti, sulle quali graverà un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione, indicato nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il comma 778 concerne i casi di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti. In questa ipotesi, le somme erogate a un piccolo comune saranno recuperate a valere sulle altre risorse che, a qualunque titolo, il Ministero dell’Interno deve al comune stesso, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente. Anche il meccanismo di recupero in caso di mancata restituzione ricalca scelte fatte dal legislatore in precedenti occasioni e, segnatamente, dall’articolo 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013. Per quanto non previsto dal comma 778, si applicheranno appunto le disposizioni del decreto 11 gennaio 2013.
Articolo 1 comma 779
(Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)
779. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente:
« 1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».
Il comma 779, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).
In base alla relazione tecnica (A.S. 1330), la norma contenuta nel comma 779 non determina effetti finanziari.
Il comma 779, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, inserisce il comma 1091-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. “legge di bilancio 2019”) che reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI di cui al comma 1091 del medesimo articolo di legge.
L’articolo 1, comma 1091, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di prevedere, con proprio regolamento, che il “maggiore gettito accertato e riscosso”, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che prevede, quale limite massimo non superabile, il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).
Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” si intende l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente.
In aggiunta, la norma chiarisce che per “adempimento spontaneo” si intende il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”), l’IMU dovuta al comune per l’anno in corso va versata in due rate: la prima scadente il 16 giugno (acconto IMU) e la seconda il 16 dicembre (saldo IMU). In ogni caso, resta ferma la facoltà del contribuente di versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta per l’anno entro il termine del 16 giugno.
Le scadenze per il versamento annuale della TARI, invece, sono definite con proprio regolamento da ciascun comune. Nella maggior parte dei casi, la scadenza della TARI è ripartita in tre tranche: (i) primo acconto entro la fine di aprile, (ii) secondo acconto entro la fine di luglio e (iii) saldo entro la fine dell’anno, tra novembre e dicembre.
Di conseguenza, si precisa ulteriormente che, nell’individuazione del maggiore gettito accertato e riscosso, vadano computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento (perciò non solo le entrate in conto competenza, ma anche quelle in conto residui) risultanti dal conto consuntivo approvato dal comune che, in assenza di attività di recupero tributario, non vi sarebbero state.
Articolo 1 comma 780
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
780. Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea, l'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono abrogati.
Il comma 780 dispone l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica “mista” previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, con il fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.
Tale regime misto risulta, peraltro, non più operativo dal 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione era prevista fino al 31 dicembre 2025.
Come riportato nella Relazione tecnica, la disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale pari a 5.575 milioni di euro nel 2026 e a 2.295 milioni per il 2027 (calcolato come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023) ed un miglioramento dei saldi di bilancio dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato quale saldo netto da finanziare pari a 85 milioni di euro nel 2026 e 209 milioni di euro nel 2027, in conseguenza del permanere della liquidità degli enti nella tesoreria unica tradizionale.
Nel dettaglio, il comma dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
§ articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha introdotto e disciplinato il sistema di tesoreria unica mista per le regioni e gli enti locali, poi esteso agli enti del comparto sanitario, alle autorità portuali e alle università statali;
§ articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la sospensione dell’applicazione del sistema di tesoreria mista fino al 31 dicembre 2025, e il mantenimento, per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.
Il sistema di tesoreria unica "mista" ? introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997 - prevede, in sintesi, che le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario, ma devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono invece continuare ad essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Il sistema misto è stato sospeso per la prima volta dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012 fino al 31 dicembre 2014. Tale sospensione è stata più volte prorogata: al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dall’articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2021 (legge n. 234/2021).
Le abrogazioni disposte dal comma in commento sono finalizzate a ripristinare il sistema di Tesoreria unica tradizionale, di cui alla legge n. 720/1984, per tutti gli enti ed organismi pubblici, compresi quelli (enti territoriali, enti del comparto sanitario, università e autorità portuali) per i quali era previsto il ritorno al sistema di tesoreria mista dal 2026, dopo il periodo di sospensione disposto dal decreto-legge n. 1 del 2012.
Come chiarisce la Relazione illustrativa, l’intervento intende evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria mista dal 2026, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.
Il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.
Tale sistema rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, avviato a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito ? con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) ? un nuovo sistema di tesoreria unica, cosiddetta “mista”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario.
L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.
Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata addirittura prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).
Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, a seguito delle crisi finanziarie, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.
La sospensione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, attualmente, il sistema di tesoreria mista risulta sospeso e agli enti interessati è già stato ripristinato il sistema di tesoreria unica tradizionale.
Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per gli enti che ne erano nel frattempo fuoriusciti: i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo D.L. n. 1 del 2012) e le Camere di commercio (queste ultime reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, della legge di stabilità 2015).
Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica anche delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.
Infine, per finalità di controllo dei conti pubblici, dal 2016 è stato previsto l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali (commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015).
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).
Articolo 1, commi 781-783
(Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)
781. Per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali in favore dei comuni costieri capoluogo di provincia della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
782. Le risorse di cui al comma 781 sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse medesime nonché i termini e le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.
783. Agli oneri derivanti dal comma 781, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Le disposizioni in esame prevedono interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti.
Le disposizioni prevedono interventi pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica il comma 781 determina oneri pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede ai sensi del comma 783.
Il comma 783 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 781, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 781, prevede che per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Si segnala che dei quattordici comuni capoluogo di provincia della Sicilia e della Calabria, solo due hanno una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, Enna e Vibo Valentia. In considerazione della qualifica di comune costiero, solo Vibo Valentia sembra poter beneficiare delle risorse autorizzate.
Il comma 782 prevede che l'importo predetto venga ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse medesime nonché i termini e le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.
Il comma 783 prevede che agli oneri derivanti dal comma 781, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 784-795
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)
784. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui al comma 788 gli enti in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.
785. A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finru1za pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione.
787. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l'anno 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai commi da 710 a 724. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni F1iuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori. Agli enti locali di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 789 a 793.
788. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pali a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a crucio delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finru1za pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.
790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.
791. Qualora, nel corso di ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti di cui al comma 784. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme di attuazione.
792. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo;
b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.
793. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.
794. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.
795. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane, e da un rappresentante dell'Unione del1e province d'Italia (UPI). Il tavolo ha il compito di osservare le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della governance economica europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, riguardanti la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, il limite all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
I commi 784 e 785 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.
I commi 786, 787 e 788 quantificano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (comma 786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dai commi da 710 a 724, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera durante l’esame parlamentare, gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti.
Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un’economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell’esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l’utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l’aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l’imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).
Il comma 795, come modificato durante l’esame parlamentare alla Camera, istituisce un tavolo tecnico volto all’osservazione delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all’individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. Si prevede altresì che il tavolo tecnico individui anche percorsi migliorativi in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, determina effetti finanziari in termini di minore fabbisogno e minore indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029 (pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare).
Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l’utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 30 milioni nel 2026 e 150 milioni nel 2027. Ai commi 791-795 non sono ascrivibili effetti finanziari.
I commi da 784 a 788 definiscono il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Sono tenuti al contributo, seppure in misure e modalità differenti, tutti gli enti territoriali: le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte in sede d’esame presso la Camera, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica solo secondo quando previsto dai commi da 710 a 724; inoltre, mentre all’atto del calcolo del contributo da chiedere al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono conteggiati anche i rispettivi enti locali, a tali comuni e province del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta e ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano tutti gli altri contributi e disposizioni di cui ai commi da 789 a 793 del presente articolo.
Il comma 785 esplicita la definizione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2025. La definizione precedentemente in vigore, stabilita all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definiva l’equilibrio di bilancio semplicemente come “un risultato di competenza non negativo”, consentendo (articolo 1, comma 819) ai fini del calcolo anche l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. La nuova definizione attualmente vigente, disposta dal comma 785, definisce, a partire dal 2025, l’equilibrio come “un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
In sostanza, secondo tale nuova definizione, nel computo del saldo di equilibrio:
1. È consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;
2. Non è consentito l’utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d’esercizio.
In merito alla definizione di equilibrio introdotta dal comma 785, si rileva che la specificazione del saldo in termini di “competenza finanziaria” risulta sostanzialmente in linea con la previgente definizione del saldo di equilibrio, contenuta nel comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che era già espresso in termini di sola competenza e già considerava la differenza tra entrate e spese.
Inoltre, il permesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione – che comprende di fatto solo le somme libere avanzate, mentre il risultato di amministrazione è composto anche delle somme vincolate, destinate ed accantonate – risulta, in sostanza, in linea con il previgente requisito che qualora l’importo del risultato di amministrazione non fosse pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza dovesse essere iscritta nel primo bilancio successivo, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
In ultimo, la nuova definizione impedisce che l’ente che disponga di entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d’esercizio, possa ulteriormente non spenderle e dunque non erogare le attività cui tali risorse sono destinate, ma utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.
Conseguentemente, qualora tali modifiche alla definizione chiariscano semplicemente elementi già invalsi nella prassi, non si rilevano innovazioni significative, per esempio, sul fatto che la specificazione della competenza come esclusivamente finanziaria infici i requisiti di equilibrio di bilancio inteso come equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
Infine, si noti come, ai sensi del comma 792, l’equilibrio di bilancio degli enti territoriali secondo la nuova definizione viene verificato anzitutto a livello di comparto, non di singolo ente, e solo in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti.
Come rilevato dalla nota dell’ANCI del 24 ottobre 2024, l’equilibrio in competenza finanziaria risulta rispettato se calcolato all’intero livello di comparto dei Comuni, mentre si registra che 600 singoli enti, se considerati individualmente, non lo rispettino.
L’articolo 119, primo comma, della Costituzione riconosce agli Enti territoriali “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, assoggettandola tuttavia, come noto, a due condizioni.
La prima è il “rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”, tradotto sino al 2019 nel cosiddetto pareggio di bilancio, poi modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e attualmente definito dall’articolo 1, comma 785, della presente legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La seconda consiste nel concorso volto “ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". Questo legittima, dunque, il legislatore statale ad imporre agli enti territoriali vincoli alle politiche di bilancio (anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni all’autonomia di spesa degli enti) per ragioni di coordinamento della finanza pubblica.
Conseguentemente, si rammenta come la Corte costituzionale abbia sancito che l’imposizione di risparmi di spesa rientra a pieno titolo nell’esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 69 del 2011; n. 139 del 2012; n. 88 del 2014; n. 143 del 2016); tuttavia, la stessa Corte ha evidenziato come tale funzione sia soggetta ad alcuni limiti.
Anzitutto, è possibile stabilire solo un limite complessivo di riduzione che lasci agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005).
Inoltre, il ricorso alla revisione della spesa è consentito subordinatamente a tre condizioni: (i) siano coinvolti gli Enti Territoriali in spirito di “leale collaborazione”; (ii) le revisioni della spesa non siano tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 87 del 2018 e n. 29 del 2023); (iii) le revisioni di spesa abbiano carattere transitorio (sentenze n. 43 e n. 64 del 2016, n. 141 del 2016, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018).
I commi 786, 787 e 788 disciplinano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali. In totale, il contributo richiesto è il seguente:
Tabella “Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente” (milioni di euro) – Fonte: art. 1 co. 786-788 |
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2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Totali |
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Regioni a statuto ordinario |
280 |
840 |
840 |
840 |
1.310 |
4.110 |
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano |
150 |
440 |
440 |
440 |
700 |
2.170 |
Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna |
130 |
260 |
260 |
260 |
440 |
1.350 |
Province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna |
10 |
30 |
30 |
30 |
50 |
150 |
Totale |
570 |
1.570 |
1.570 |
1.570 |
2.500 |
7.780 |
Il comma 786 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029.
Il riparto è disposto, in prima istanza, in sede di auto-coordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, formalizzato con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In caso di assenza di accordo, dopo tre settimane (entro il 20 marzo 2025), il riparto è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
A seguito della modifica del comma 786 introdotta nel corso dell’esame alla Camera, si dispone che, sia in presenza che sia in assenza di accordo per il decreto di riparto, occorra “sentire” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente, ma con le seguenti condizioni:
1. Limitatamente alla spesa non sanitaria:
2. Scomputando dalla spesa corrente la spesa per interessi e i contributi già erogati allo Stato come contributi alla finanza pubblica;
3. Scomputando le spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). Conseguentemente, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Si evidenzia come il livello della spesa corrente di ciascun ente, su cui calibrare il contributo, si calcoli sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Si rileva come il rendiconto da utilizzare ai fini di tale riparto possa anche essere stato solo votato dalla Giunta, e non ancora dal Consiglio regionale.
Il comma 787 dispone un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano pari a 150 milioni per il 2025, 440 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 milioni di euro per l’anno 2029. Si sottolinea come tale contributo avvenga nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai commi da 710 a 724, che disciplinano gli specifici importi e le modalità per ciascun ente (si veda l’apposita scheda).
Come anticipato, inoltre, mentre all’atto del calcolo del contributo da chiedere al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono conteggiati anche i rispettivi enti locali, a tali comuni e province del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta e ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano tutti gli altri contributi e disposizioni di cui ai commi da 789 a 793 del presente articolo. Pertanto, tali enti locali sono: (i) esentati da dover disporre lo specifico accantonamento di cui al comma 789 (si veda infra); (ii) in quanto non devono fornire tale contributo, sono esentati dall’utilizzarlo a copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al comma 790; (iii) esentati dal dover fornire un eventuale ulteriore concorso alla finanza pubblica, di cui al comma 791; (iv) esentati dall’applicazione delle penalità – in termini di maggiori accantonamenti – in caso di mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, di cui al comma 792; (v) esentati dalle sanzioni – di cui al comma 793 – che dispongono un incremento del 10 per cento del contributo alla finanza pubblica in caso di mancata trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno alla BDAP – Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente.
Il comma 788 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, come riportato nella precedente tabella.
In particolare:
- il comparto dei comuni deve assicurare 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029.
- il comparto delle province e città metropolitane deve invece assicurare un contributo pari a 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.
Risultano tuttavia esclusi dal contributo – stabilito al comma 788 – i singoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che rispettino anche una sola delle tre seguenti condizioni:
· enti in dissesto alla data del 1° gennaio 2025;
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 244 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), “si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”
· enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025; Si rammenta che ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) tale procedura è deliberata dal consiglio dell’ente locale e consiste in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (cd. “titolo I”).
· enti che hanno sottoscritto accordi per il “riequilibrio finanziario” di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 oppure ai sensi dell’art. 43, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Si rammenta che tali comuni sono:
o I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi per il rilancio degli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Gli enti titolati a sottoscriverli sono i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e, come si evince dall’Allegato A al decreto ministeriale 3 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, risulta siano Napoli, Torino, Palermo, e Reggio Calabria.
o I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi ai sensi dell’art. 43, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Gli enti titolati a sottoscriverli sono comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022; onde tenere conto degli aiuti già ricevuti, tale disavanzo su cui è calcolato il contributo deve essere ridotto di alcuni contributi già ottenuti. Come si evince dal Decreto ministeriale 6 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, tali comuni sono sette: Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.
Si segnala che, in base a quanto disposto dal comma 1, non risultano esclusi dal contributo i due comuni di Genova e Venezia che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio strutturale ai sensi del comma 8, e non del comma 2, dell’art. 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per un approfondimento delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario, si rimanda al tema a cura del Servizio Studi – Dipartimento Bilancio.
Si rammenta come negli anni 2018-2023, i dissesti attivati risultano pari a 137 (a cui si aggiungono 72 procedure di dissesto dichiarate negli anni precedenti in cui gli organi straordinari di liquidazione - OSL non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione). Per quanto riguarda il c.d. predissesto, le procedure ancora attive al 31 dicembre 2023 risultano 269. Le criticità finanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania. Dal punto di vista delle dimensioni degli enti coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.
Figura “Quota dei Comuni che hanno attivato almeno una volta tra il 1989 e il 2023 la procedura di dissesto o quella di riequilibrio finanziario pluriennale per Regione”. Fonte: Corte dei Conti, 2024. Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali. Comuni, province e città metropolitane. Esercizi 2021-2023. Deliberazione n. 13/sezaut/2024/frg. Figura n. 2, pag. 359.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente – disposti dal comma 788 in oggetto – sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
In merito ai criteri adottati per il riparto tra i singoli enti di ogni comparto, il comma in esame dispone che esso avvenga ‘anche’ in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni:
1. per interessi;
2. per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti;
3. per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica;
4. per le spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). In sostanza, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Si noti inoltre come la disciplina del riparto ‘anche’ in proporzione alla spesa corrente esclude che esso avvenga esclusivamente in maniera proporzionale, come è invece per le regioni, ai sensi del comma 786.
Inoltre, per la valutazione della spesa corrente, si fa riferimento al rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato; conseguentemente, a differenza delle regioni, non si suppone la possibilità di approvazione di un rendiconto 2024, che comunque, qualora esistesse, non sarebbe preso in considerazione.
Il comma 789 dispone che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (con l’eccezione degli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige) iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto ai sensi dei commi 786, 787 e 788.
Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.
La disciplina introdotta dal comma 789 ribadisce il rispetto delle previsioni relative all’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi nonché di quanto stabilito in materia dal TUEL all’articolo 162, comma 6 (decreto legislativo n. 267 del 2000).
L’equilibrio di bilancio delle regioni e i principi di bilancio degli enti locali
L’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 reca disposizioni relative all’equilibrio di bilancio delle regioni prevedendo al comma 1 che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza e debba garantire un fondo di cassa finale non negativo.
Nel calcolo del saldo di equilibrio sono da considerarsi l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione.
Si prevede, in aggiunta, che la somma tra:
§ le previsioni di competenza relative alle spese correnti;
§ le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;
§ il saldo negativo delle partite finanziarie;
§ le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;
non deve essere superiore alla somma tra:
§ le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;
§ ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;
§ l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria volte a garantire la flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e derivante dal debito autorizzato e non contratto con finalità di investimento possa essere coperto con il ricorso al debito contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Il successivo comma 2-bis dispone con decorrenza 2018 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora nell'ultimo anno abbiano registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali possano autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito contratto solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.
Gli anzidetti valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati e pubblicati secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.
L’articolo 162 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 contiene i principi di bilancio a cui devono far riferimento gli enti locali trattando, in particolare, al comma 6 il principio del pareggio.
È ivi stabilito, similarmente a quanto previsto per le regioni, che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione nonché garantire un fondo di cassa finale non negativo.
Si prevede che la somma tra:
§ le previsioni di competenza relative alle spese correnti;
§ le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;
§ il saldo negativo delle partite finanziarie;
§ le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;
non deve essere superiore alla somma tra:
§ le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;
§ ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;
§ l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;
e non può avere altre forme di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità del bilancio.
Il comma 790 definisce la destinazione del fondo di accantonamento costituito ai sensi del comma 789. In particolare, si dispone che al termine di ogni esercizio finanziario:
§ gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente utilizzino il fondo di accantonamento come un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in aggiunta a quello già previsto nel bilancio di previsione;
§ gli enti che registrano un avanzo o un pareggio nel risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente debbano far confluire il fondo nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.
Le autonomie speciali devono tenere conto nel calcolo del disavanzo di amministrazione solo della quota di debito contratto (al netto quindi della quota di debito autorizzato e non contratto).
Come stimato nella Relazione tecnica, l’utilizzo da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione di quota parte del contributo per investimenti, determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026, quantificati in 30 milioni di euro per il 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 340 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 760 milioni di euro per l’anno 2030, 930 milioni di euro per l’anno 2031, 760 milioni di euro per l’anno 2032, 380 milioni di euro per l’anno 2033, 90 milioni di euro per l’anno 2034 e 10 milioni di euro per l’anno 2035. La Relazione tecnica sottolinea come si tratti di stime, basate sulle ipotesi di utilizzo delle risorse per investimenti di medie dimensioni, e per un orizzonte temporale di spesa di 5 anni.
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali
L’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi disciplina la materia inerente al risultato di amministrazione delle regioni.
In sintesi, i commi 1 e 2 stabiliscono che il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e si compone di fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso.
Il risultato di amministrazione non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
Se l’importo del risultato di amministrazione non è pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza deve essere iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
Infine, ai sensi del comma 12, il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Gli articoli dal 186 al 188 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 trattano il risultato contabile e di amministrazione degli enti locali, la composizione di quest’ultimo e il disavanzo di amministrazione
Sinteticamente, viene ivi disposto che il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio. Tale risultato non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (articolo 186, commi 1 e 1-bis).
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: qualora il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Il disavanzo deve essere iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione (articolo 187, comma 1).
L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale (articolo 188, comma 1).
Il comma 791 prevede la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell’imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati.
Si evidenzia come ai sensi delle modifiche introdotte nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera al comma 787, sono esentati da tali eventuali ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica gli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta, e Trentino-Alto Adige.
Con riferimento al comparto degli enti territoriali, il comma 792 disciplina le modalità di verifica annuali:
§ dell’equilibrio di bilancio, come da nuova definizione del comma 785 della presente legge;
§ dell’accantonamento effettuato per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029 in un fondo da iscrivere nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente del bilancio di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.
Il rispetto degli anzidetti obiettivi è verificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030.
Si prevede al riguardo che in caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti, siano individuati gli enti inadempienti e che per questi sia disposto un incremento dell’accantonamento del fondo, di cui al comma 789, pari alla sommatoria in valore assoluto dell’eventuale saldo negativo di equilibrio e dell’eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto.
Tali enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.
La Relazione tecnica non ascrive nessun effetto positivo sui saldi di finanza pubblica dalle presenti sanzioni, poiché si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni e dunque il non ricorso alle sanzioni.
I commi 793 e 794 recano disposizioni ai fini delle verifiche di cui al comma precedente. In particolare, per le amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all’esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno si prevede un maggior contributo alla finanza pubblica nella misura del 10 per cento rispetto a quanto già stabilito, da attuare mediante incremento dell’accantonamento del fondo iscritto nella parte corrente del bilancio alla Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, di cui al comma 789.
Tali previsioni non trovano applicazione per gli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025 (comma 793).
Viene inoltre disposto l’aggiornamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, degli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali per permettere la verifica del rispetto degli obiettivi dell’equilibrio di bilancio e dell’accantonamento del fondo sulla base delle informazioni trasmesse.
La suddetta verifica decorre dal rendiconto di gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028 (comma 794).
Il comma 795 stabilisce l’istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da:
§ due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ un rappresentante del Ministero dell’interno;
§ due rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane;
§ un rappresentante dell’Unione Province d’Italia (UPI).
Nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera sono stati modificati i riferimenti alle attribuzioni del tavolo tecnico stabilendo che sia preposto all’osservazione, e non più al “monitoraggio” originariamente previsto nella versione iniziale del testo, delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea.
Sono state, inoltre, integrate le indicazioni sui processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti che il tavolo tecnico è incaricato di migliorare e perfezionare proponendo soluzioni in tal senso. Tali processi, che nelle previsioni iniziali del disegno di legge riguardavano la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione, è stato disposto afferiscano anche alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Infine, si evidenzia come non siano previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall’istituzione del tavolo tecnico, per i cui componenti non sono contemplati compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre tipologie di emolumenti.
Articolo 1, commi 796-798
(Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)
796. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
797. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134, le parole: « per il periodo 2021-2034» sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo 2021-2026» e le parole: «, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034» sono soppresse;
b) il comma 136-bis è sostituito dal seguente:
« 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate, per le stesse finalità previste dal comma 135, con il medesimo provvedimento di revoca ovvero con autonomo provvedimento da adottare entro il termine di cui al primo periodo, ai comuni ovvero, anche in deroga al vincolo del 70 per cento di cui al citato comma 135, alla regione per investimenti diretti. Gli enti beneficiari del contributo di cui al secondo periodo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 31 maggio del medesimo anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al terzo periodo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»;
c) dopo il comma 136-ter è inserito il seguente:« 136-quater. Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 comunichi la rinuncia al contributo medesimo entro il termine per l'affidamento dei lavori o delle forniture previsto dal comma 136 ovvero, decorso tale termine e avvenuto l'affidamento dei lavori o delle forniture, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-bis»;
d) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato II annesso alla presente legge.
798. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ridotta di 115,5 milioni cli euro per l'anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
L’articolo 1, commi 796-798, recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.
Secondo la relazione tecnica il comma 796 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.
Il comma 797, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034. Le lettere b) e c) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la lettera d) si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).
Il comma 798 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.
Il comma 796 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.
Il comma 797, invece, apporta modifiche all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:
- la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell’attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
- le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l’ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture
- la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.
Da ultimo il comma 798 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
Articolo 1, commi 799-800
(Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”)
799. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta con riferimento:
a) al comma 42, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;
b) al comma 51, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.
800. Il fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033.
I commi 799-800 prevedono alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Secondo la relazione tecnica il comma 799, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro, invece lettera b), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all’anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.
Il comma 800 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l’anno 2029, 54.596.367 euro per l’anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l’anno 2033.
Il comma 799 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:
- la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
- la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.
Il comma 800, invece, prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.
Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati.
Articolo 1, commi 801 e 802
(Riduzione o soppressione di fondi per investimenti
a favore dei comuni)
801. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 44 a 46 sono abrogati.
802. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta con riferimento:
a) al comma 277, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
b) al comma 1079, primo periodo, di 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
Il comma 801, dispone l’abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.
Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.
Il comma 801, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, in termini di minori spese, per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l’annualità 2029 e 400 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2030 al 2034.
Il comma 802, lettera a), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 802, lettera b), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027 (29,93 milioni per l’anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).
Il comma 801 dispone l’abolizione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dai commi 44-46 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)
I citati commi 44-46 hanno istituito e disciplinato un fondo per investimenti a favore dei comuni – collocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno e avente una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034) – “destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. Successivamente, le risorse del fondo sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40% delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022). Ulteriori riduzioni sono state operate dall’art. 14-quinquies, comma 3, del D.L. 176/2022 (115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni per il 2026) e dall’art. 1, comma 8, lett. e), del D.L. 19/2024 (400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per l'anno 2029). Di conseguenza, le risorse complessive del fondo in questione ammontano a 2.140 milioni di euro (140 milioni per il 2029 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2030-2034).
Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 – L. 205/2017) per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il citato comma 277 – al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina del fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 15 maggio 2018, recante “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche”. L’ultimo riparto delle risorse del fondo in questione è stato effettuato con il Decreto 27 giugno 2024.
Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal primo periodo del comma 1079 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo complessivo di 89,9 milioni di euro (29,93 milioni per l’anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).
Il richiamato comma 1079 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.
Articolo 1, comma 803
(Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)
803. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 6.318.377 euro per l'anno 2029, di 6.504.212 euro per l'anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l'anno 2033.
L’articolo 1, comma 803, riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica.
Secondo la relazione tecnica la disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033.
Nello specifico il comma in esame prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, con particolare riguardo alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, in misura pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.
Articolo 1, comma 804
(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)
804. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, di 23 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 45 milioni di euro per l'anno 2029, di 60 milioni di euro per l'anno 2030, di 65 milioni di euro per l'anno 2031 e di 80 milioni di euro per l'anno 2032.
L’articolo 1, comma 804, dispone la riduzione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relativamente alla quota destinata al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
Il comma 804 determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica (minori spese in conto capitale) per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 23 milioni di euro per l’anno 2027, 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, 45 milioni di euro per l’anno 2029, 60 milioni di euro per l’anno 2030, 65 milioni di euro per l’anno 2031 e 80 milioni di euro per l’anno 2032.
La norma in esame riduce l’autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata.
Si ricorda che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 140, L. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1072, L. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 (stato di previsione del MEF, cap. 7555). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro). Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.
Il previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 202, comma 1, lett. a), abrogato dal nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023) ha istituito il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (cap. 7008). Le risorse assegnate sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project review delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.
Secondo la legislazione previgente il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese aveva una dotazione di 43,8 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026 e 23 milioni di euro per il 2027. La legge di bilancio per il 2025 azzera tali risorse: per il 2025 si prevede infatti un definanziamento in II Sezione pari a 23,8 milioni e un definanziamento di 20 milioni in base a quanto stabilito dal comma in esame. Per il 2026 e il 2027 l’intero stanziamento è definanziato con il comma in esame che riduce il Fondo, inoltre, di 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 45 milioni di euro per l’anno 2029, di 60 milioni di euro per l’anno 2030, di 65 milioni di euro per l’anno 2031 e di 80 milioni di euro per l’anno 2032.
Effetti riduzioni commi da 796 a 804
Comma |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
796 |
|
|
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
|
|
|
|
797 |
|
|
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-349,5 |
-200,0 |
798 |
-115,5 |
-139,5 |
-113,5 |
-139,5 |
-139,5 |
-139,5 |
-132,0 |
-132,0 |
-132,0 |
-160,0 |
799a |
|
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
|
|
|
|
799b |
-200,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
-53,0 |
-54,6 |
-54,6 |
-54,6 |
-51,3 |
|
801 |
|
|
|
|
-140,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
802a |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
802b |
-29,9 |
-30,0 |
-30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
803 |
|
|
|
|
-6,3 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,1 |
|
804 |
-20,0 |
-30,0 |
-23,0 |
-49,2 |
-45,0 |
-60,0 |
-65,0 |
-80,0 |
|
|
|
-370,4 |
-304,5 |
-776,0 |
-998,2 |
-1.193,3 |
-1.470,1 |
-1.067,6 |
-982,6 |
-943,9 |
-765,0 |
Articolo 1, commi 805-808
(Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e progetti di rigenerazione urbana)
805. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: « abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto».
806. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 539 è sostituito dal seguente:
« 539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
807. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « I comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 31 marzo 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
808. Agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027, a 9 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
I commi da 805 a 808 dell’articolo 1 dispongono sulla revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 1, comma 806 interessa 45 opere per un totale complessivo di 85 milioni di euro circa. Ipotizzando che tutte le opere richiamate riescano a stipulare il contratto di affidamento lavori entro il 31 marzo 2025, il diverso profilo temporale dei SAL, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 2 milioni di euro nell’anno 2026, 15 milioni di euro nell’anno 2027, 9 milioni di euro nell’anno 2028 e 2 milioni di euro nell’anno 2029.
La disposizione di cui al comma 807 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, a 15 milioni di euro per l’anno 2027, a 9 milioni di euro per l’anno 2028 e a 2 milioni di euro per l’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 805 modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell’interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.
Il comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l’emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l’affidamento dei lavori dal comma 538 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.
L’art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l'anno 2022.
Il comma 807 modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
L’art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un’integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 808 dispone che agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004
Articolo 1, commi 809-811
(Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)
809. Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, sono assegnati contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
810. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 809, sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2026.
811. Agli oneri derivanti dal comma 809, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884, della presente legge.
Con l’obiettivo di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, il comma 809 assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.
La norma dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 809 pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, il comma 809 assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell’art. 243-bis del TU enti locali, D. Lgs. n. 267 del 2000) e hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (di cui all’articolo 1, comma 572, della Legge di bilancio per il 2022, L. n. 234 del 2021).
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), alla Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti).
Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale procedura, avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal D.L. n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente.
La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.
In particolare, il richiamato comma 572 stabilisce che l’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell’ambito del predetto Accordo:
· incremento dell’addizionale IRPEF (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente) e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
· valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;
· incremento della riscossione delle entrate proprie, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima in 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente; nei primi due anni di attuazione dell’Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
· incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
· procedere a una ampia revisione della spesa, in particolare attraverso:
- una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultanti dal consuntivo 2020;
- la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19;
- la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- il conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
- il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
- l’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (a tal fine l’amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale);
- a procedere alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
- a ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.
Per approfondimenti sul dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali, nonché sugli Accordi per il ripiano del disavanzo, si veda il seguente link. Per eventuali approfondimenti sui citati commi 567-580 commi della legge di bilancio per il 2022, si veda il seguente dossier.
Il comma 810 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2026, la determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le relative modalità di attuazione.
Il comma 811 reca la copertura degli oneri previsti, pari, come sopra anticipato, ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, il comma in esame dispone di provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 884.
Articolo 1, comma 812
(Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)
812. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1-bis, le parole: « primo comma» sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»;
b) all'articolo 248 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
c) l'articolo 289 è abrogato.
L’articolo 1, comma 812, sostituisce integralmente l’originaria previsione contenuta nell’art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, nonché in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non determineranno una riduzione del gettito atteso derivante dal contributo unificato. Parimenti, le disposizioni di cui alla lettera c), non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 1, comma 812, da un lato, modifica la disciplina relativa al pagamento del contributo unificato, e, dall’altro, reca disposizioni in materia di somme da versare alla cassa previdenziale dei cancellieri, entrambe contenute nel d.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Per quanto concerne l’istituto del contributo unificato, la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall’omesso pagamento del predetto tributo.
A tal proposito, si ricorda che il contributo unificato rappresenta un tributo erariale, disciplinato dal predetto T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. In particolare, l’art. 9 del citato T.U. prevede la doverosità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (comma 1). Il contributo è dovuto anche nei procedimenti in materia lavoristica, nonché di previdenza ed assistenza obbligatorie, solo se le parti sono titolari di un reddito imponibile superiore ad una determinata soglia fissata dal medesimo articolo (comma 1-bis).
L’articolo 14 del T.U. in materia di spese di giustizia impone l’obbligo di pagamento del contributo unificato alla parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero alla parte che richiede l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nel processo esecutivo (comma 1). Il comma 3 del medesimo art. 14 precisa che la parte deve dichiarare l’eventuale aumento di valore della causa quando modifica la domanda iniziale o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa; in questo caso è tenuta alla contestuale integrazione del contributo. Allo stesso modo, quando sono le altre parti a modificare la domanda, a proporre riconvenzionale, a chiamare in causa terzi o a svolgere intervento autonomo, esse debbono procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, calcolato sul valore della domanda proposta, previa espressa dichiarazione.
La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all’obbligo di pagamento del contributo unificato.
In particolare, le novelle apportate sono le seguenti:
Ø viene introdotto l’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all’art. 482[5] c.p.c. A norma dell’art. art. 492, co. 2[6] c.p.c., tale richiesta viene autorizzata dal Presidente del Tribunale qualora vi sia pericolo nel ritardo (lett. a), n. 1)).
Sul punto si ricorda che nella versione originaria dell’art. 14 oggetto di novella la contestualità del versamento del contributo unificato era prevista nel caso di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare promossa dal creditore, ai sensi dall’art. 492, co. 1[7], c.p.c., ossia a seguito della notifica del precetto e del decorso dei termini previsti per la diffida ad adempiere ex art. 482 c.p.c.
Ø viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l’importo pari ad euro 43 prescritto dall’art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge.
A tal riguardo si rammenta che nella formulazione originaria del disegno di legge di bilancio, l’art. 105, introduceva una generale causa di estinzione del processo civile, all’interno del Codice di procedura, collegata all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Si stabiliva, inoltre, che il giudice in prima udienza, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo, assegnava alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all’integrazione del tributo, al fine di evitare l’estinzione. La norma individuava, peraltro, la portata applicativa della norma, escludendo i procedimenti cautelari e possessori, mentre includeva il rito del lavoro ed il processo esecutivo.
Il comma 812 incide, inoltre, sulle disposizioni concernenti la riscossione del contributo unificato, con particolare riferimento all’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002.
A tal proposito, viene aggiunto il comma 3-bis al predetto articolo, il quale detta una disciplina ad hoc per i procedimenti civili, in deroga a quanto prescritto dallo stesso art. 248 (lett. b).
Si ricorda che l’art. 248 disciplina i termini, le modalità ed i criteri mediante cui l’ufficio giudiziario competente notifica alla parte interessata l'invito al pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato. Tale articolo trova applicazione in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 115/2002 (T.U. in materia dispese di giustizia). Quest’ultimo articolo stabilisce che si debbano applicare le norme in materia di riscossione del contributo unificato previste dal Capo VII Titolo VII del medesimo T.U. Sempre l’art. 16 chiarisce che nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La norma, infine, precisa che in tale caso si applicano le sanzioni previste in materia di insufficiente dichiarazione di valore dei beni e dei diritti sottoposti ad imposta di registro (v. art. 71 d.P.R. n. 131/1986).
Nello specifico, il nuovo comma 3-bis dell’art. 248 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che, in ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., qualora sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, ed all’irrogazione della sanzione.
A tal riguardo l’ufficio competente, ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., procedono alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina vigente ex art. 32 D.lgs. 46/1999.
La relativa cartella di pagamento è redatta in conformità e con gli elementi sanciti dall’art. 25, co. 2[8], del d.P.R. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Infine, il comma 812 abroga l’art. 289 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al citato d.P.R. 115/2002, che regolava la devoluzione in favore della cassa di previdenza dei cancellieri, di una percentuale pari allo 0,9% dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie (lett. c).
Articolo 1, comma 813
(Modifiche alle norme di attuazione
del codice del processo amministrativo)
813. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, il comma 5 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dai seguenti:
« 5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l'articolo 15».
Il comma 813 modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo prevedendo il versamento di una somma a carico della parte che non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali.
La disposizione introduce una sanzione pecuniaria i cui effetti finanziari non sono quantificati nella relazione tecnica.
Il comma 813 apporta una modifica alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, e segnatamente all’articolo 13-ter, relativo ai “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”, di cui viene sostituito il comma 5 con i commi 5, 5-bis e 5-ter. La modifica ha lo scopo di consentire lo spedito svolgimento del giudizio.
Il decreto legislativo n. 104 del 2010, adottato in attuazione dell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, reca l’approvazione del codice del processo amministrativo, contenuto nell’allegato 1. Il decreto contiene ulteriori tre allegati: l'allegato 2, che reca le norme di attuazione, l'allegato 3, che reca le norme transitorie, e l'allegato 4, che reca le norme di coordinamento e le abrogazioni.
In particolare, l’art. 13-ter dell’allegato 2, oggetto dell’intervento normativo del comma in commento, contiene disposizioni attuative dei principi di sinteticità e chiarezza enunciati all’art. 3, comma 2, del codice. Ai sensi della citata disposizione le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, per i quali si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore degli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Le indicazioni meramente formali dell’atto sono escluse dai limiti. Il decreto stabilisce i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. L’impatto e lo stato di attuazione del decreto sono oggetto di monitoraggio annuale da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ed è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale.
Il decreto è stato adottato il 22 dicembre 2016 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2017.
La suddetta modifica è volta ad introdurre la possibilità per il giudice amministrativo di sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato.
La sanzione consiste nel versamento di una somma complessiva per l’intero grado di giudizio, stabilita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all’oggetto del giudizio.
La parte è tenuta ad effettuare il versamento indipendentemente dall’esito del giudizio, in aggiunta a quanto eventualmente già versato (comma 5).
La versione vigente del comma 5 prevede che il giudice debba esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non possa costituire motivo di impugnazione. A seguito della modifica, viene quindi meno tale preclusione.
La somma da versare a carico della parte viene quindi determinata dal giudice con la decisione che definisce il giudizio, in base all’entità del superamento dei limiti e alla complessità o alla dimensione degli atti o della sentenza impugnati (comma 5-bis).
La somma così stabilita viene versata, ai sensi dell’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni (comma 5-ter).
Si tratta delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Allegato 2 – Norme di attuazione del codice del processo amministrativo Titolo IV - Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024 |
Art. 13-ter |
Art. 13-ter |
1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. |
1. Identico. |
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. |
2. Identico |
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. |
3. Identico |
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1. |
4. Identico |
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5. Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che, in qualsiasi atto del processo, superi, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali previsti dal presente articolo, può essere tenuta al versamento di una somma complessiva, per l’intero grado del giudizio, fino al massimo pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio e, ove occorra, in aggiunta a quanto già versato. |
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5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina la misura della somma tenendo conto dell’entità del superamento, nonché della complessità o dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata. |
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5-ter. Si applica l’articolo 15 del presente allegato. |
Articolo 1, comma 814
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)
814. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
« 1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio».
Il comma 814 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
Come indicato nella Relazione tecnica, la disposizione è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 814 modifica l’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies, in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.
È, inoltre, stabilita la regola secondo cui il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni vigenti, le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana sono regolate, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», per i procedimenti semplificati di cognizione è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tuttavia, la disposizione da ultimo richiamata prevede per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa è di 518 euro.
L’entità dell’importo non subisce variazioni in ragione del numero di richiedenti.
Articolo 1, comma 815
(Misure in materia di spese di giustizia)
815. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 269:
1) al comma 1, dopo le parole: « copie di» sono inserite le seguenti: « atti e»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: « è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;
b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente:
« Art. 269-bis. - (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) - 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico»;
c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:
« Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)
Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.
Modalità di rilascio e tipo di supporto Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) Euro 8 per ogni trasmissione di dati
Il comma 815 incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.
Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la disposizione, introducendo un nuovo diritto di trasmissione, contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell’Erario, sebbene allo stato non quantificabile.
Il comma 815 incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.
Anzitutto, la novella inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1).
Come specificato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a coordinare il testo oggetto dell’intervento normativo con le disposizioni che disciplinano a livello primario il processo telematico, civile e penale, e con quelle attuative, che stabiliscono le regole tecniche per i depositi telematici.
Con riferimento al processo civile telematico, si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge delega n. 206 del 2021 di riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia civile), ha aggiunto, nell’ambito delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il Titolo V-ter, dedicato alle disposizioni relative alla giustizia digitale. In particolare, l’art. 196-quater prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti in capo ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Il successivo art. 196-septies rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione delle misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Anche in relazione al processo penale, è stato previsto, con l'art. 6 del decreto legislativo 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale), l’obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. Nel dettaglio, con l’inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter, è stata disposta l’esclusività della modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale.
Quanto ai regolamenti attuativi, occorre richiamare il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che reca il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. In particolare, l’articolo 21 del citato decreto, rubricato Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti, come recentemente modificato dal regolamento di cui al decreto 29 dicembre 2023, n. 217[9], riconosce ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge.
In secondo luogo, la modifica incide sul comma 1-bis dell’art. 269, che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, viene precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2).
Connessa a quest’ultima novella è la modifica recata dalla lettera b), che introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico.
La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la limitazione dell’ambito di applicazione della norma, al solo processo penale telematico, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Di conseguenza, è sempre necessario l’intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l’articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di “trasmissione telematica” e non di “estrazione” di atti e documenti.
La lettera c) modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni.
Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:
- aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;
- introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;
- adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.
Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:
§ 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
§ 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).
Articolo 1, comma 816
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)
816. All'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di tasse e tributi».
Il comma 816 prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 816 modifica l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005.
La disposizione oggetto di modifica prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata: i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto (legge n. 89 del 2001), ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La disposizione in esame estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
In proposito nella relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge, si precisava che l’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.
Articolo 1, commi 817-821
(Misure per lo smaltimento dell’arretrato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo)
817. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: « e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo» e dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di, rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi»;
e) al comma 5, le parole: « al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo»;
f) al comma 6, le parole: «, ove possibile,» sono soppresse;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l'attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto»;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti. correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale»;
i) il comma 10 è abrogato;
l) al comma 12, le parole: « dei commi 9 e 10» sono sostituite da11e seguenti: « del comma 9»;
m) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
« 12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni da11a data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi».
818. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 817, lettera g), è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
819. Al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, conformemente ai parametri dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il Ministero della giustizia si avvale, per· gli anni 2025 e 2026, dell'associazione Formez PA mediante la stipulazione di un'apposita convenzione.
820. Ai fini di cui al comma 819 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
821. Il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e a11a valutazione dell'incremento di efficienza delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
I commi 817-821 intervengono sulla procedura e sulle tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.
La disposizione di cui alla lett. g) del comma 817 determina maggiori oneri pari a 300.000 euro a decorrere dall’anno 2025, alla cui copertura provvede il successivo comma 818; mentre al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 819, il successivo comma 820 autorizza una spesa pari a 2,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. Alle disposizioni di cui al comma 821, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, non sono ascritti oneri finanziari.
Il comma 817 reca una serie di modifiche all’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi.
L’articolo 5-sexies della c.d. legge Pinto disciplina le modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si prevede in particolare che, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:
· il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3)[10]. La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);
· ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta (comma 8);
· i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);
· l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).
Al fine di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione il decreto-legge n. 118 del 2021 (art. 25) ha introdotto nell'articolo 5-sexies il comma 3-bis il quale demanda a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, l'indicazione delle modalità tecniche di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3 attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere[11].
Il comma 817, in primo luogo, modifica il comma 1 dell’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001, inserendo l’obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all’istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l’obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione (lettera a).
È poi introdotto nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 1-bis, con il quale si prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi (lettera b).
La lettera c) della disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 5-sexies, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l’amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica.
Nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all’onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento (lettera d).
La lettera e) – modificando il comma 5 dell’articolo 5-sexies - opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione.
Si prevede poi (modificando il comma 6 dell’articolo 5-sexies) che l’amministrazione esegue i pagamenti per l’intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali (lettera f).
Con una disposizione introdotta nel corso dell’esame parlamentare, è stato altresì stabilito che, nei casi di proposizione dell’azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate, può essere nominato in qualità di commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente, anziché, come previsto dalla normativa vigente, un dirigente della stessa. Il compenso del commissario viene fissato in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito (lettera g). A tal fine, il comma 818 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La lettera h) – sostituendo il comma 9 dell’articolo 5-sexies - prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell’amministrazione al sistema di pagamenti vigenti.
Le lettere i) e l) apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera h) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario.
È infine inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell’arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell’amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021.
Come evidenzia la relazione illustrativa, viene quindi estesa anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d’Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica “SIAMM PINTO DIGITALE” per migliorare la capacità di eliminazione dell’arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo ex lege n. 89 del 2001.
Per le medesime finalità, è stato stabilito, a seguito di una modifica intervenuta nel corso dell’esame parlamentare, che, decorsi 20 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi (lettera m).
Il comma 819, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia, allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, possa stipulare con l’associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026,
Il comma 820, ai fini della stipula della predetta convenzione autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, è prevista una riduzione di 2,8 milioni di euro per l’anno 2025, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia; nonché una riduzione, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, pari a 2,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 821 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
Articolo 1, commi 822-823
(Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)
822. Al fine di completare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834.
823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».
L’articolo 1, commi 822 e 823, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla rimodulazione al 75 per cento del turn over nelle amministrazioni centrali maggiori entrate pari a 270,2 mln di euro per il 2025, a 531,9 mln per il 2026 e a 571,6 mln per il 2027, a cui corrispondono minori spese in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di pari importo per ciascuna delle suddette annualità.
Il comma 822 prevede che le suddette amministrazioni procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale e alla riduzione del turn over prevista dal successivo comma 823, al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.
Come anticipato, il comma 823 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.
Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/2019 – modificato dalla disposizione in commento – dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008. A regime, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
La riduzione del turn over prevista dai commi in esame non si applica - oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato - anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.
Per la destinazione delle economie risultanti da quanto previsto dal comma 823, nonché per la possibilità di derogarvi e per l’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 831 a 834.
Per la disciplina vigente in tema di facoltà assunzionali si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 829 e 830.
Infine, per le misure analoghe concernenti diversi settori del lavoro pubblico, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 824 a 834.
Articolo 1, comma 824
(Riduzione di oneri per le forze armate)
824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026».
L’articolo 1, al comma 824, modificato durante l’esame presso la Camera, dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate.
Alla disposizione non risultano ascritti effetti finanziari nel triennio di riferimento.
Il comma 824 lettera b) prevede la riduzione per l’anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per la Capitaneria di porto.
Il comma in esame interviene sull’articolo 584, comma 3-bis, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione.
Più precisamente, tale comma, nella formulazione vigente, dispone la riduzione di 62,3 milioni per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell’ordinamento militare e riguardanti:
- la graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art 582).
§ Tale importo ammonta a regime, dal 2020, a 511.131.247,19.
- la consistenza dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinata con decreto del Ministro della difesa (art. 583).
§ Tali importi sono stabiliti secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582; per l’ultimo anno indicato dalla norma, il 2021, l’importo è pari a 153.827.384,36.
Il medesimo comma 3-bis prevede inoltre una riduzione pari a 4.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 585).
Ciò premesso, con la disposizione in esame si interviene sull’illustrato comma 3-bis disponendo ulteriori riduzioni. In particolare:
· la lettera a), dispone che la riduzione illustrata sia, a partire dal 2025, pari al 15,58 per cento, anziché pari al 12 per cento;
· la lettera b), che è stata oggetto di modifica in sede referente, dispone la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti a decorrere dal 2026 anziché, come nella formulazione originaria, dal 2025, da 4.000.000 a 4.657.573.
Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 3 |
Art. 584, comma 3-bis |
Art. 584, comma 3-bis |
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018. |
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015, del 12 per cento dall’anno 2016 all’anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall’anno 2025. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026. |
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Articolo 1, comma 825, lettera a)
(Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027»;
L’articolo 1, comma 825, lettera a), così come modificato nel corso dell’esame presso la Camera, prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco.
La disposizione in commento modifica il comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.
In particolare, il sopracitato comma 9-bis prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 825, lettera a), così come modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l’anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2025 e del 75 per cento per l’anno 2026 e nuovamente del 100 per cento dal 2027. L’emendamento approvato dalla V Commissione della Camera ha, sostanzialmente, rinviato al 2026 la riduzione del turn over originariamente disposta per l’anno 2025.
Il turn over consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.
Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.
Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, il blocco del turn over ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.
La legge finanziaria del 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il comma 523 dell’articolo 1, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 112 del 2008 che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.
La legge finanziaria del 2009, legge 23 dicembre 2008, n. 191, ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l’articolo 2, comma 208, introducendo l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.
In ultimo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno introdotto una proroga al turn over nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.
Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 percento del turn over complessivo.
Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state autorizzate in ultimo dal d.P.C.m. 19 giugno 2024, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (D.L 25 giugno 2008, n. 112) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 825, lettera a), dell’AC 2112-bis |
Art. 66, comma 9-bis |
Art. 66, comma 9-bis |
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. |
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del settantacinque per cento per l’anno 2026, e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027. |
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Articolo 1, comma 825, lettera b)
(Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)
825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026».
L’articolo 1, comma 825, lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026. In base a una modifica apportata dalla Camera tale riduzione è stata rinviata al 2026 limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari.
Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 1, comma 825, lettera b) determina per il comparto delle università un risparmio pari a 32.591.122 per il 2025 e a 36.691.122 euro nel 2026 nonché a decorrere dal 2027.
A tal fine, l’articolo 1, comma 825, lettera b), novella il comma 13-bis, secondo periodo, dell’articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Al riguardo si rammenta che l’articolo 66, comma 13-bis, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) ha stabilito che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nella vigente formulazione, il secondo periodo del comma citato ha fissato la predetta facoltà nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.
Con Decreto Ministeriale n. 1560 del 1° dicembre 2023 sono stati stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle università statali, per il 2023.
La disposizione in commento, come sopra anticipato, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle università statali. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026. In base a una modifica apportata dalla Camera tale riduzione è stata rinviata al 2026 limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L. n. 112/2008 – L. n. 133/2008) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 825, lettera b), della L. 207/2024 |
Art. 66 |
Art. 66 |
(Omissis) |
13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. (Omissis) |
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Articolo 1, comma 826
(Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)
826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare 1'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente».
L’articolo 1, comma 826, modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento. Nel testo iniziale del Governo si stabiliva che, per il solo 2025, gli enti e gli istituti di ricerca non potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La Camera ha sostituito quest’ultima disposizione, rinviando tale misura di riduzione delle assunzioni all’anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: pertanto, gli enti e gli istituti di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Secondo la relazione tecnica, l’articolo 1, comma 826, determina per il comparto degli enti pubblici di ricerca un risparmio pari a 0 euro nel 2025 e a 8.585.084 euro nel 2026 e a decorrere dal 2027.
A tal fine, l’articolo 110, comma 5, sostituisce il comma 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 (si veda sotto, più nel dettaglio, il testo a fronte).
In particolare, la disposizione in commento modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
In base all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.
Essa:
- precisa innanzitutto che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;
- conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma dette entrate vanno individuate:
· per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati;
· per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;
- conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento;
- nel testo iniziale del Governo si stabiliva che, per il solo 2025, gli Enti non potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La Camera ha sostituito quest’ultima disposizione, rinviando tale misura di riduzione delle assunzioni all’anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: pertanto, gli enti e gli istituti di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 826, della L. 207/2024 |
Art. 9 |
Art. 9 |
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. |
2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l’80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. |
Articolo 1, comma 827
(Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)
827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato »;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente».
L’articolo 1, comma 827, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).
Secondo quanto evidenziato nella Relazione tecnica, l’articolo 1, comma 827, determina per il comparto delle istituzioni AFAM un risparmio pari a 3.114.197 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché a decorrere dal 2027.
Come sopra anticipato, l’articolo 1, comma 827, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).
A tal fine, la disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).
Per approfondimenti, si vedano i dati disponibili in relazione alla serie storica del personale AFAM.
In base al Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2022-2023, nell’anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: - 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA) - 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata) - 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate) - 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati) - 1 Politecnico delle Arti (PdA) - 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA) - 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND) - 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) - 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale.
Nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al Personale Docente, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equiripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).
Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%). Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).
Rispetto all’anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto. Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell’anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%). La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell’area Artistica rispetto a quelle dell’area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).
Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.), è rimasta costante nel tempo, ma nell’ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione. Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell’anno accademico 2022/2023, Grafico 13). La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 827, della L. 207/2024 |
Art. 1 |
Art. 1 |
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). |
654. Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l’anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). |
Articolo 1, comma 828
(Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)
828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
L’articolo 1, comma 828, stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda poi a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La Camera ha modificato la suddetta disposizione, stabilendo che tale ultima riduzione debba essere conseguita non a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 (come originariamente previsto) ma a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027. La disposizione in commento prevede inoltre che con un DPCM, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia, ad invarianza finanziaria. La Camera, nel modificare anche tale disposizione, ha soppresso il termine per l’emanazione del citato decreto, inizialmente fissato al 31 marzo 2025. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.
Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, l’articolo 1, comma 828, determina per il comparto delle istituzioni scolastiche un risparmio pari a 68.466.314 euro nel 2025, a 227.052.710 euro nel 2026 e a 266.776.710 euro a decorrere dal 2027.
Come sopra anticipato, la disposizione in commento stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015.
L’articolo 1, comma 5, della L. 107/2015, ha istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La finalità è quella di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Il comma 64 dello stesso articolo ha demandato, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la determinazione, con cadenza triennale, dell'organico dell'autonomia su base regionale con decreti dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo degli incrementi della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali disposti dal comma 201.
Il comma 65 ha quindi fissato i criteri e i parametri per il riparto della dotazione organica tra le regioni.
Conseguentemente, sono corrispondentemente ridotte le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017.
La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.
Inoltre, la disposizione in commento demanda - ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024) - a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.
Il citato comma 3-quinquies ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.
Il DM n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l’anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.
La Camera ha modificato la suddetta disposizione, stabilendo che tale ultima riduzione debba essere conseguita non a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 (come originariamente previsto) ma a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.
La disposizione in commento prevede inoltre che con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015, ad invarianza finanziaria. Nel modificare anche tale disposizione, la Camera ha soppresso il termine per l’emanazione del citato decreto, inizialmente fissato al 31 marzo 2025. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.
Articolo 1, commi 829 e 830
(Riduzioni del turn over del personale pubblico)
829. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
I commi 829 e 830 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 1 - ai commi 829 e 830, primo periodo, modificati dalla Camera dei deputati - prevede che le Autorità indipendenti[12] e altri soggetti (tra cui agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, autorità di bacino del distretto idrografico, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e altre amministrazioni locali non ricomprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali) per l’anno 2025 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
Si osserva che le formulazioni precedenti alle modifiche dei commi 829 e 830 prevedevano che le Autorità indipendenti e gli altri soggetti soprarichiamati potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le modifiche successivamente apportate, come precisato nella relazione illustrativa della proposta emendativa che le recava, sono pertanto finalizzate a chiarire incertezze applicative in materia di riduzione delle facoltà assunzionali rispettivamente per le Autorità indipendenti e per le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, tenuto conto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato di tali amministrazioni non seguono la disciplina del turn-over, ma sono regolamentate dai rispettivi ordinamenti.
Si osserva quindi, che il richiamato comma 830, che fa riferimento ai citati altri soggetti, inoltre, al secondo periodo, precisa che la disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
Si osserva che nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso il comma 9, che prevedeva una riduzione del 25 per cento del turn over, modificando per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali (dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, precisando che le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restavano annualmente acquisite ai bilanci degli enti. Secondo la relazione tecnica, il comma 9 avrebbe comportato risparmi pari a 159.608.552 sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.
Per una valutazione di tali interventi nell’ambito delle misure contemplate dai commi 822 a 834, si veda la scheda di lettura relativa ai commi 822 e 823, del presente dossier.
Si ricorda, quanto alle facoltà assunzionali, nell’ambito del lavoro pubblico, che:
1) Nelle amministrazioni statali dal 1° gennaio 2019 sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto turnover) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
2) Negli enti locali la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.
In particolare:
- gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:
- per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina.
- gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.
Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).
I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019), l’obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).
Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).
La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l’art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Articolo 1, commi 831-834
(Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)
831. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.
834. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
L’articolo 1, ai commi da 831 a 834, detta ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dai commi da 822 a 830, a condizione che sia garantita l’invarianza dei risparmi ivi previsti (comma 831) e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni (comma 832). Si prevede, altresì, che le amministrazioni provvedono - nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o secondo i rispettivi ordinamenti - ad adeguare la propria dotazione organica, specificando che tale adeguamento è asseverato dall’organo di controllo (comma 833). Si prevede, infine, che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall’applicazione delle richiamate disposizioni commi da 823 a 829 e 830 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario (comma 834).
Non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
L’articolo 1, comma 831, prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dai commi da 822 a 830, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali, volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti a tale disposizione.
Il comma 832 prevede che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016 (ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti), al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
Si ricorda che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Il comma 833, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell’anno 2025, prevede che le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.
Si ricorda che le amministrazioni pubbliche, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.
Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021 e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; esso deve evidenziare:
- la capacità assunzionale dell'amministrazione;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;
- le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.
Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001 e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022, volte anche a superare l’automatismo nei meccanismi di turnover.
Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:
1. la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;
2. la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette “soft skills”, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;
3. il superamento del concetto di “profilo professionale”, inteso come l’insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.
Si osserva che, durante l’esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma (15), che prevedeva che le disposizioni di revisione della spesa in materia di personale pubblico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
Si ricorda che la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR.
La Componente 1 della Missione 1 del Piano prevede due aree di intervento.
La prima area è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.
La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'Innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.
Una delle aree di intervento della Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"), nell'ambito della Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."), è dedicata al personale e si articola, in particolare: nella riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale unico del reclutamento che faciliti la pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali; nella riorganizzazione dei modelli di competenza e dei meccanismi di progressione di carriera (verticali e orizzontali).
Si ricorda poi che l'art. 1 del D.L. 36/2022 prevede che le nuove linee di indirizzo per le PA relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale – adottate con decreto del Dip.to della funzione pubblica del 22 luglio 2022 - concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere.
Si ricorda che il nuovo Portale unico del reclutamento della PA è attivo dal 23 novembre 2021 ed è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti dal 1° novembre 2022; da tale data, infatti, i predetti soggetti devono obbligatoriamente utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Il Portale è esteso anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale e le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto, ed è obbligatorio dal 1° giugno 2023.
Per quanto concerne l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, si segnalano:
il D.L. 80/2021, che ha introdotto modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali amministrazioni, compresi i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (ex art. 31-bis, co. 1-5 e 6, del D.L. 152/2021), possono assumere con contratto a tempo determinato personale in possesso di specifiche professionalità per una durata anche superiore a 36 mesi (termine posto in via generale per i contratti a tempo determinato nella P.A.), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
il DPR 81/2022 che reca l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal PIAO;
il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del PIAO;
il DM 22 luglio 2022 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle PA, nonché per l'individuazione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva. Il 28 giugno è stato adottato il DM relativo alla definizione delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale.
Si ricorda, infine, che l'articolo 6 del D.L. 80/2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.
Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
Articolo 1, comma 835
(Norme di diritto transitorio sul previgente istituto dell’assegno personale relativo ai pubblici dipendenti)
835. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma 459 non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di una pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con mantenimento, fino al completo riassorbimento, di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della predetta data di entrata in vigore del medesimo comma 458.
Il comma 835 – inserito dalla Camera dei deputati – concerne l’attuazione dei commi 458 e 459 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e definisce un profilo di diritto transitorio relativo all’intervento operato da tali commi. Questi ultimi hanno soppresso, per i pubblici dipendenti, il principio di non regressione della retribuzione[13] in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, prevedendo il solo principio del riconoscimento, nella nuova posizione, del trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell’istituto dell’assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Il presente comma 835 reca (per casi attuali di inadempimento o di incertezza interpretativa) un nuovo termine temporale procedurale per l’attuazione dell’intervento soppressivo, chiarendo che quest’ultimo concerne anche i casi di rientro presso l’amministrazione di provenienza al termine dell’incarico temporaneamente svolto presso altra amministrazione, e dispone il mantenimento – fino a completo riassorbimento – degli assegni personali riconosciuti prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147).
La relazione tecnica di passaggio presentata in Senato (in seconda lettura) non associa effetti finanziari al comma in esame.
Si ricorda che le norme abrogate dal citato comma 458 dell’articolo 1 della L. n. 147 prevedevano che il suddetto assegno personale: fosse pensionabile; non fosse rivalutabile; non fosse cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. Il successivo comma 459 ha disposto l’adeguamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 1° febbraio 2014, dei trattamenti giuridici ed economici (fermo restando il divieto di riconoscimento di nuovi assegni personali a decorrere dal 1° gennaio 2014).
Il comma 835 in esame prevede, in primo luogo, che, ove non già anteriormente disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti e che il mancato esercizio dell’azione di recupero costituisca danno erariale. Si consideri l’opportunità di una valutazione riguardo all’ipotesi di prescrizioni temporali intervenute, relativamente agli eventuali emolumenti erogati indebitamente.
Il comma in esame chiarisce che l’esclusione delle forme di assegno personale e il conseguente recupero degli eventuali indebiti concernono anche i casi di rientro presso l’amministrazione di provenienza al termine dell’incarico temporaneamente svolto presso altra amministrazione.
Il comma, inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della suddetta data del 1° gennaio 2014. Tale disposizione supera l’interpretazione attualmente seguita[14], secondo cui l’intervento di cui ai citati commi 458 e 459 concerne (con decorrenza dalla summenzionata data del 1° febbraio 2014) anche gli assegni personali riconosciuti prima della data del 1° gennaio 2014.
Articolo 1, comma 836
(Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025)
836. Al fine di consentire interventi urgenti e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002 e 2003 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 836, aggiunto in sede di esame alla Camera, autorizza, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025, la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate, con riferimento alle annualità 2002 e 2003, dall’articolo 54, legge n. 448 del 2001, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L’utilizzo di tali risorse è da intendersi nel rispetto delle norme contabili relative alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione.
Al comma 836 non sono ascrivibili effetti finanziari essendo a valere su quote di avanzo di risorse già stanziate.
Il comma 836, inserito in sede di esame del disegno di legge alla Camera, stabilisce ai fini della promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025 la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate, per gli anni 2002 e 2003, dall’articolo 54, legge n. 448 del 2001, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
Si ricorda che con la sentenza n. 49 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, legge n.448 del 2001, in quanto la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale. Inoltre, con riferimento alle funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, la Corte ha evidenziato che lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria facendo affluire al sistema locale le risorse nei modi costituzionalmente previsti, laddove il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali prevedeva il cofinanziamento, pari almeno al 50 per cento, delle spese di progettazione.
Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L’utilizzo delle risorse è da intendersi nel rispetto delle norme contabili inerenti alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali.
Nello specifico, contabilmente si prevede che le anzidette quote del risultato di amministrazione possano essere applicate al bilancio di previsione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota obbligatoriamente accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, incrementata dell’importo del disavanzo da ripianare inscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati del preconsuntivo. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare le suddette quote al risultato di amministrazione fino all’approvazione. Sono da considerarsi escluse dall’applicazione di tale limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate vincolate destinate all’estinzione anticipata di mutui e in particolare della quota capitale del debito.
Qualora l’importo di cui alla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente sia negativo o non capiente rispetto alla quota obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non eccedente a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono da considerarsi escluse dall’applicazione di tale limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate vincolate destinate all’estinzione anticipata di mutui e in particolare della quota capitale del debito.
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali
L’articolo 59, legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), istituiva a decorrere dal 2002 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 7719, il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali con il fine di promuovere la realizzazione di opere pubbliche da parte di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi.
Nello specifico si prevedeva che i contributi erogati dal Fondo fossero utilizzati per il finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche con una quota a carico del Fondo pari almeno al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
Per il 2002, il comma 6 dell’articolo 59 stabiliva una dotazione del Fondo pari a 50 milioni di euro, con possibilità di rifinanziamento mediante legge finanziaria. Tali risorse sono state utilizzate parzialmente (22.325.000 euro) per finanziare la progettazione e la realizzazione di alcune opere nell’ambito delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 19, legge n. 166 del 2002.
Con decreto interministeriale del 03/04/2003 si è poi provveduto alla ripartizione della rimanente quota di 27.675.000 euro destinandola al finanziamento delle spese afferenti a 25 progetti ritenuti prioritari, individuati mediante ordine del giorno dalla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2002.
L’articolo 4 del decreto disponeva altresì, con riferimento al maturare di eventuali economie nelle varie fasi procedimentali, che queste sarebbero rimaste acquisite all’ente assegnatario, il quale ne avrebbe potuto disporre per successive fasi di progettazione ovvero per altri progettazioni riferite al medesimo settore.
Per il triennio 2003-2005, la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) disponeva il rifinanziamento del Fondo per un importo pari a 5 milioni per il 2003, 15 milioni per il 2004 e 15 milioni per il 2005. Con decreto del 18/07/2003 del Ministero dell’economia e delle finanze è stata effettuata la ripartizione della dotazione del Fondo con riferimento all’esercizio 2003.
Infine, con la sentenza n. 49 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, legge n.448 del 2001, in quanto la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale. Con riferimento alle funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, la Corte ha altresì evidenziato che lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria facendo affluire al sistema locale le risorse nei modi costituzionalmente previsti, laddove il dispositivo dell’articolo 54 prevedeva il finanziamento di una quota parte del costo effettivo di progettazione.
Con riferimento a quanto contenuto nelle disposizioni del comma 836 della legge di bilancio, risultano assegnate direttamente al Comune di Agrigento risorse pari a 3 milioni di euro riferite al finanziamento di interventi di cui all’allegato del decreto interministeriale del 03/04/2003 (ripartizione del Fondo per l’esercizio 2002).
Articolo 1, commi 837-841
(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
837. Al fine di mantenere gli attuali livelli operativi, di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 585, comma 1, le lettere da h-novies) a h-vicies-bis) sono sostituite dalle seguenti:
« h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27;
h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46;
h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94;
h-duodecies) per l'anno 2028: 117.930.173,98;
h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976,13;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119.875.431,92;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094,12;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53;
h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64;
h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26;
h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 125.108.190,75»;
b) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera b), il numero: « 26 » è sostituito dal seguente: « 27 »;
2) alla lettera e), il numero: « 64 » è sostituito dal seguente: « 65 »;
3) alla lettera d), il numero: « 482 » è sostituito dal seguente: « 490 »;
c) all'articolo 814:
1) al comma 1, il numero: « 1019 » è sostituito dal seguente: « 1069 » e il numero: « 706 » è sostituito dal seguente: « 756 »;
2) al comma 1-bis:
2.1) alla lettera a), il numero: « 4 » è sostituito dal seguente: « 5 »;
2.2) alla lettera b), il numero: « 16 » è sostituito dal seguente: « 17 »;
2.3) alla lettera e), il numero: « 119 » è sostituito dal seguente: « 127 »;
d) all'articolo 815, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) 1.775 fino all'anno 2024, 1.800 per l'anno 2025, 1.825 per l'anno 2026 e 1.850 dall'anno 2027, in ferma ovvero in rafferma»;
e) il quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, è sostituito dal quadro V di cui all'allegato III annesso alla presente legge.
838. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 837, lettere a), b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, di euro 5.758.870 per l'anno 2026, di euro 6.594.006 per l'anno 2027, di euro 6.901.917 per l'anno 2028, di euro 7.209.827 per l'anno 2029, di euro 7.517.737 per l'anno 2030, di euro 7.672.979 per l'anno 2031 e di euro 7.828.221 annui a decorrere dall'anno 2032.
839. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 837 e 838, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, di euro 240.638 per l'anno 2026, di euro 318.831 per l'anno 2027, di euro 446.819 per l'anno 2028, di euro 574.806 per l'anno 2029, di euro 702.794 per l'anno 2030, di euro 704.800 per l'anno 2031 e di euro 706.806 annui a decorrere dall'anno 2032.
840. Le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prioritariamente destinate, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 a 2028, a 89 milioni di euro per l'anno 2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 50 milioni di euro per l'anno 2031 e a 37 milioni di euro per l'anno 2032, al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.
841. Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche del Corpo della guardia di finanza all'attività della rete diplomatico-consolare, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: « venticinque» è sostituita dalla seguente: « trenta ».
I commi in esame, introdotti durante l’esame parlamentare, recano disposizioni in materia di potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della rete diplomatico-consolare, nonché in tema di contrasto dell’inflazione e delle obsolescenze della Marina militare.
Il comma 838 autorizza la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031, ed euro 7.828.221 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 839 autorizza la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, 240.638 per l'anno 2026, euro 318.831 per l'anno 2027, euro 446.819 per l'anno 2028, euro 574.806 per l'anno 2029, euro 702.794 per l'anno 2030, euro 704.800 per l'anno 2031 ed euro 706.806 a decorrere dall'anno 2032.
Per il comma 841 il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra, nel triennio di riferimento, maggiori spese per 0,6 milioni nel 2025, 1,2 milioni nel 2026 e 1,2 milioni nel 2027.
La disposizione in esame, con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, prevede una serie di modifiche al Codice dell’ordinamento militare (COM - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
La relazione tecnica specifica che la norma autorizza un progressivo incremento organico mediante l’arruolamento nei due ruoli di seguito indicati, di 125 unità con le seguenti modalità:
- Ufficiali del Ruolo normale per complessive 50 unità (finalizzato ad assorbire gradualmente ed in base al numero massimo di promozioni all’anno l’attuale esubero);
- Volontari in ferma ovvero in rafferma dall’anno 2025 per complessive 75 unità, di cui 25 nel 2025, 25 nel 2026 e 25 nel 2027.
In particolare, il comma 837, alla lettera a), sostituisce le lettere da "h-novies" a ''h- vicies bis" dell’articolo 585, comma 1 del COM, incrementando in tal modo gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2025. In particolare, le nuove cifre sono:
· h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27
· h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46
· h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94
· h-duodecim) per l'anno 2028: 117.930.173,98
· h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976, 13
· h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33
· h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119 .875.431,92
· h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094, 12
· h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63
· h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53
· h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64
· h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75
· h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26
· h-vicies bis) per l'anno 2038: 125.108.190,75
La lettera b), modifica l’articolo 812-bis del COM, relativo alle dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello. In particolare, vengono disposte le seguenti modifiche all’articolo 812-bis, comma 1:
La lettera c) modifica l’articolo 814 del COM, relativo agli organici del Corpo delle capitanerie di porto.
In particolare, al comma 1 dell’art. 814 viene modificata in aumento la dotazione complessiva degli ufficiali del Corpo da 1019 unità a 1069. L’incremento riguarda gli ufficiali del ruolo normale, che passano da 706 a 756.
Viene modificato anche il comma 1-bis dell’articolo 814 del COM, che riporta le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 del medesimo articolo 814 COM. La disposizione in esame prevede:
· l’incremento degli ammiragli ispettori da 4 a 5;
· l’incremento dei contrammiragli da 16 a 17;
· l’incremento dei capitani di vascello da 119 a 127.
La lettera d) sostituisce il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, con l'allegata tabella annessa alla presente legge, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Si che la richiamata Tabella 2 riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare, e in particolare il Quadro V concerne il ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
La lettera e) sostituisce la lettera b) dell’articolo 815 del COM relativo alle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. La nuova lettera b) prevede le seguenti dotazioni: “b) 1.775 sino all'anno 2024; 1.800 per l'anno 2025; l .825 per l'anno 2026; 1.850 dall'anno 2027 in ferma ovvero in rafferma”.
Secondo il testo attualmente vigente dell’articolo 815 COM è previsto che la dotazione organica in ferma ovvero in rafferma è di 1.775 unità.
Il comma 838 prevede l’autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e). Viene autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031, ed euro 7.828.221 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 839 prevede l’autorizzazione per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento. In particolare, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, 240.638 per l'anno 2026, euro 318.831 per l'anno 2027, euro 446.819 per l'anno 2028, euro 574.806 per l'anno 2029, euro 702.794 per l'anno 2030, euro 704.800 per l'anno 2031 ed euro 706.806 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 840 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale":
Il comma 841 dispone infine il potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare.
Ai fini di una migliore comprensione della disposizione in esame, si rappresenta che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 68/2001, 25 unità provenienti dal Corpo della Guardia di Finanza sono destinate a far parte di un contingente di esperti previsto dal d.P.R. n. 18/1967 per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Con la disposizione in esame siffatto contingente è incrementato da 25 unità a 30 unità.
Articolo 1, commi 842-845
(Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)
842. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto delle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026 è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
843. Per l'attuazione del comma 842 è autorizzata la spesa di 2.975.084 euro per l'anno 2025 e di 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
844. Agli oneri derivanti dal comma 843, pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) quanto a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
845. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 844, pari a 1.532.168 euro per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
I commi da 842 a 845, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, autorizzano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’assunzione, per gli anni 2025 e 2026, di un contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico.
Alle presenti disposizioni vengono ascritti oneri pari a 2.975.084 euro per l’anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Come risulta dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330, alle presenti disposizioni vengono ascritti oneri pari a 2.975.084 euro per l’anno 2025 e pari a 5.950.168 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Alla copertura di tali oneri si provvede:
- a valere sulle risorse del bilancio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fino all’anno 2027;
- mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 a decorrere dall’anno 2028.
Il comma 842 prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell’azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità di cui 59 da inquadrare nell’Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell’Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Si prevede che le relative procedure concorsuali pubbliche possano svolgersi anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 843 autorizza, ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, una spesa pari a 2.975.084 euro per l’anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 844 stabilisce che ai suddetti oneri si provvede:
§ per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul bilancio dell’Agenzia;
§ a decorrere dall’anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge.
Da ultimo, il comma 845 dispone che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del suddetto comma 844, pari a 1.532.168 euro per l’anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Articolo 1, commi 846-849
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
846. I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali fa determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dei commi da 856 a 859 del presente articolo, la cui nomina è disposta a decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
847. Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 846, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
848. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 846, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se collocati fuori ruolo o in posizione di distacco o in aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 846 o negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi delle rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
849. Le disposizioni di cui ai commi da 846 a 848 non si applicano:
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, agli enti pubblici di ricerca, ai consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica, all'Istituto nazionale di statistica, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alle agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 1, commi 846-849 introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.
In primo luogo, si introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (comma 846).
Più in dettaglio, si prevede che i compensi degli organi amministrativi di vertice i) degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ii) nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell’articolo 1, commi da 856 a 859, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge di bilancio per il 2022.
Il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ammonta ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).
Si ricorda che la legislazione vigente già introduce dei limiti alle retribuzioni pubbliche. Per la ricostruzione della disciplina in materia si rinvia al box di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.
Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo la ricognizione dal medesimo ente operata annualmente con proprio provvedimento, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009). Queste ultime sono costituite da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del D.lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.
Con lo stesso d.P.C.m. deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi (stabiliti dal d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022, allegato I, tabella C) dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società).
Il d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022 è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge di bilancio per il 2020, secondo cui i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società, sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio.
Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), la disposizione in esame circoscrive l’intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato pubblica, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con d.P.C.m., da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 857).
Il comma 847 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 846, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 848.
Al primo periodo, il comma 848 si rivolge ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell’amministrazione di propria appartenenza. Laddove essi risultino altresì titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 846, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi dai medesimi ricoperti presso gli enti menzionati non possono percepire compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo.
Al secondo periodo, il comma 848 si rivolge, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell’ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale:
- negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 846;
- o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT[15];
- o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali (v. infra), non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l’incarico svolto in via principale.
In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
Le società partecipate da soggetti pubblici costituiscono un fenomeno di rilievo nel panorama economico italiano. Le amministrazioni pubbliche possono, invero, avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività economiche, attraverso la disponibilità di partecipazioni dirette e indirette.
Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi interventi, rivolti principalmente al comparto delle amministrazioni locali, finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Il complessivo quadro normativo delle partecipate è stato compiutamente ridefinito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che, fermo restando il rinvio al codice civile per quanto non disciplinato dal medesimo testo unico, ha ricomposto e stabilizzato in una disciplina organica la materia.
Con l'entrata in vigore del TUSP, il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo, sia nel caso di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in organismi esistenti, deve essere motivato da preminenti ragioni di interesse pubblico.
La riforma ha avuto lo scopo di garantire un'efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.
L'obiettivo sotteso all'intervento legislativo è stato quello di evitare un utilizzo distorto ed eccessivo della forma giuridica privatistica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, mediante l'utilizzo della veste giuridica societaria, hanno potuto in passato sottrarsi a limiti e regole pubblicistiche proprie delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'osservanza dei vincoli di bilancio o delle norme sulle assunzioni e sugli appalti pubblici.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le norme del TUSP hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Alle società quotate, nonché alle società da esse controllate, le disposizioni del testo unico si applicano solo se espressamente previsto.
La partecipazione pubblica è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Le società a controllo pubblico
Nell’ambito della categoria delle società partecipate rientrano le società a controllo pubblico.
La nozione di società a controllo pubblico risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 175/2017.
In particolare: la lett. b) definisce il "controllo" come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, secondo cui sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La lettera b) aggiunge, poi, che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
La lett. m) stabilisce, invece, che sono società a controllo pubblico le "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".
Come precisato in un orientamento della Struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, la lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo", prevedendo che:
a) il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).
Secondo quanto riportato nel predetto orientamento, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili dunque anche le ipotesi nelle
quali le fattispecie di cui all'articolo 2359 del Codice civile si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice civile faccia capo a una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente.
La galassia delle società partecipate pubbliche
Il panorama economico italiano risulta caratterizzato da una presenza numericamente ampia ed economicamente rilevante di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali.
A tal proposito, si segnala che il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 rammenta come le società partecipate direttamente dal MEF contribuiscano per circa il 12 per cento al PIL italiano, a cui si aggiunge il contributo indiretto, attraverso la crescita di settori correlati, grazie alla loro funzione essenziale di catalizzatori dello sviluppo, incluso il settore della c.d. economia verde.
Un quadro della galassia delle partecipazioni pubbliche è offerto dall'ISTAT. Nell'ultimo Rapporto, pubblicato il 19 febbraio 2024, l'Istituto evidenzia come negli ultimi anni continuino a diminuire le partecipate pubbliche, mentre crescono gli occupati e il valore aggiunto.
L'Istituto evidenzia in primo luogo come nel 2021 le unità economiche partecipate dal settore pubblico siano pari a 7.808, il 2 per cento in meno rispetto al 2020, e impieghino 924.892 addetti.
Rispetto al 2020 si registra un aumento degli addetti dell'1,8 per cento, che riguarda in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie (quote fino al 20%), che hanno in parte recuperato le perdite subite nel periodo precedente (+3,9 per cento rispetto al 2020 e -7,8 per cento rispetto al 2019).
La produttività media del lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 13,2 per cento e risulta pari a 107.417 euro contro i 52.600 euro del totale nazionale del settore industria e servizi, anche in considerazione della loro maggiore dimensione media.
Il MEF si conferma l'ente più rilevante, controllando oltre il 52,2 per cento del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico.
Più nel dettaglio, l'Istituto rileva che delle 7.808 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.697 sono imprese attive operanti nel settore dell'industria e dei servizi, sulle quali si concentrano le analisi del Rapporto. Queste unità assorbono il 95,8 per cento degli addetti delle unità partecipate che rispetto al 2020 aumentano del 2 per cento.
Viene inoltre evidenziato come il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si sia ridotto notevolmente, con una flessione del 24,9 per cento rispetto al 2012. Tuttavia, in controtendenza, tra il 2020 e il 2021 si è registrato un incremento dell'1,3 per cento, con variazioni che oscillano al livello di ripartizione territoriale tra il -2,1 per cento del Sud e il +4,3 per cento del Nord-Ovest.
L'Istituto evidenzia poi come si riducano le partecipazioni degli enti locali, ma aumentino gli addetti. In particolare, su 5.697 imprese attive partecipate, 3.735 sono partecipate direttamente da almeno un'amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 422.559 addetti, corrispondenti al 47,7 per cento del totale di riferimento. Rispetto al 2020 si registra un calo del 1,5 per cento nel numero delle partecipate da enti locali e un aumento del 2,9 per cento degli addetti.
Se si restringe l'analisi alle sole imprese controllate, si individuano 3.517 imprese attive a controllo pubblico per un totale di 586.574 addetti. Tra queste, 2.297 appartengono a gruppi che hanno al vertice un'unica amministrazione pubblica. Le rimanenti 1.220 fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure attraverso singole unità (non appartenenti a gruppi) il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche.
Nel 2021 il numero di imprese a controllo pubblico cresce del 2 per cento rispetto al 2020 e gli addetti crescono dello 0,7 per cento. L'ISTAT rileva come questa inversione di rotta, rispetto agli anni passati, sia da attribuire in termini di imprese alla crescita delle controllate dai ministeri. Il numero di imprese controllate dal MEF cresce infatti del 14,9 per cento, da attribuirsi alle acquisizioni di un grosso gruppo multinazionale, ma continua a ridursi la loro dimensione media (794 addetti contro i 920 del 2020). Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il MEF rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 52,2 per cento di addetti delle controllate pubbliche.
Le province, le città metropolitane e i comuni controllano in totale 1.456 imprese (41,4 per cento delle controllate pubbliche) e occupano 130.555 addetti (con un'incidenza pari al 22,3 per cento del totale). Rispetto agli addetti impiegati, le controllate pubbliche dei ministeri e altre amministrazioni centrali svolgono in prevalenza attività nei settori del trasporto e magazzinaggio e manifatturiero, mentre le controllate pubbliche delle amministrazioni locali operano nei settori del trasporto e magazzinaggio e della fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento.
Infine, l'Istat evidenzia come torni a crescere il valore aggiunto delle controllate pubbliche.
Nel 2021, complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le imprese a controllo pubblico generano oltre 60 miliardi di valore aggiunto (l'8,3 per cento di quello prodotto dal settore dell'industria e dei servizi), con una crescita del 14,1 per cento rispetto al 2020. Il valore aggiunto per addetto sale a 107.417 euro (94.916 nel 2020 e 104.681 nel 2019), valore fortemente influenzato dal settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, in cui si concentrano le grandi aziende di Stato. Al netto di tali settori, la produttività delle controllate pubbliche diminuisce fino a 71.598 euro. Rispetto al totale complessivo delle società di capitali, nelle società a controllo pubblico il costo del lavoro rappresenta il 7,5 per cento (con un valore medio per dipendente di 55.212 euro) e la retribuzione lorda rappresenta il 7,4 per cento (valore medio per dipendente pari a 38.897 euro). Il costo del lavoro e la retribuzione lorda presentano valori medi più elevati nelle imprese a controllo pubblico con oltre 500 addetti (rispettivamente 56.722 e 39.843 euro). Il valore aggiunto per addetto presenta valori sopra la media nelle imprese con 0-19 addetti (218.461 euro), nelle imprese 20-49 (124.320 euro) e nelle grandi imprese (110.397 euro).
Si rammenta che il citato PSB 2025-2029 ricorda in particolare come molte aziende pubbliche svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo di energie rinnovabili e nei progetti di decarbonizzazione, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio del Paese e a promuovere la sostenibilità ambientale. È questo il caso di ENI, che nel 2023 ha investito in attività di ricerca e sviluppo 166 milioni, di cui 135 milioni incentrati sulla decarbonizzazione. Inoltre, attraverso le sue partecipate nel settore bancario e finanziario come Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Invitalia, lo Stato gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia verde con la concessione di finanziamenti agevolati per progetti legati alla green economy, sostenendo iniziative che mirano alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il documento ricorda inoltre come nel solo 2023, CDP abbia supportato progetti di transizione energetica per 1,9 miliardi, e progetti di economia circolare per 0,32 miliardi, mentre, nello stesso periodo, Invitalia ha concesso agevolazioni per sostenere processi di trasformazione e innovazione sostenibile per 0,37 miliardi. Questi finanziamenti, continua il PSB, sono essenziali per stimolare investimenti privati in tutti i settori economici del Paese e per accelerare l'adozione di tecnologie innovative, rafforzando ulteriormente l'economia e contribuendo alla crescita e alla sostenibilità.
Informazioni utili in ordine al fenomeno delle partecipazioni pubbliche sono contenute anche nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di gennaio 2024, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.
Per quanto riguarda le amministrazioni centrali si segnala infine come, negli ultimi anni, situazioni di crisi aziendale o fattori contingenti tra cui l'esigenza di attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), abbiano inciso sul settore dando luogo alla creazione di nuove società per azioni, quali, ad esempio: ITA-Italia Trasporto Aereo; la Holding Reti Autostradali; il PSN-Polo Strategico Nazionale per la transizione digitale della PA; DRI d'Italia (Direct Reduced Iron) identificata quale soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano; Green.It, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Renovit, per promuovere l'efficienza energetica; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; "Giubileo 2025", per la realizzazione delle opere e degli interventi in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica. Da ultimo, infine, si rammenta: la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una nuova società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale"; la costituzione di una nuova società in house, "ENIT S.p.A.", e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo; la trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.; la costituzione della nuova società “Acque del Sud S.p.A.”, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e della nuova società “Autostrade dello Stato S.p.A.”.
Secondo il comma 849, le disposizioni di cui ai commi 846-848 non si applicano:
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
Secondo l'articolo l'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (a cui l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto rinvia), si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono, invece, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 specifica che le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 200, sono organismi strumentali.
b) agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994[16] e al decreto legislativo n. 103 del 1996[17], all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali[18] di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; nel corso dell’esame parlamentare, sono stati esclusi dal perimetro di applicazione delle disposizioni in esame anche gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni scientifiche;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo[19].
Il limite alle retribuzioni pubbliche costituisce una misura di contenimento della spesa pubblica introdotta dapprima dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 593) e ora disciplinata dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007, art. 3, commi 44-52-bis), così come successivamente modificata e integrata.
Ammontare del limite
La legge finanziaria del 2008 prevede che l’ammontare del trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, è parametrato su quello del primo presidente della Corte di cassazione. A tal fine sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno (L. 244/2007, art. 3, comma 44).
Poco dopo l’approvazione della legge finanziaria 2008 è intervenuto il decreto-legge 97/2008 (recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”) che, all’articolo 4-quater, comma 52-bis, ha disposto che la disciplina trovasse applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Tale comma ha introdotto i seguenti principi per l’adozione del regolamento:
- esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;
- non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; quest’ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;
- obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;
- obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
- individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.
Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195, nel cui campo di applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate (c.d. “soggetti conferenti”).
Sono configurate come soggetti destinatari, invece, le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti conferenti.
Ribadendo che il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, il regolamento (all’articolo 4, comma 1) ha previsto che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare di tale trattamento.
In conformità ai principi di delegificazione, il regolamento ha stabilito, inoltre, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno (articolo 4, comma 2).
All’articolo 7 si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento (oltre a quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge finanziaria del 2008) si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.
Poco prima dell’adozione del DPR 195/2010, il D.L. 78/2010 ha previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione esclude dal suo ambito di applicazione i seguenti soggetti: gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (ministeri e agenzie) e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (pubbliche amministrazioni), e comunque università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, camere di commercio, enti del Servizio sanitario nazionale, enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Presidenza del consiglio, ministeri), enti previdenziali ed assistenziali nazionali, ONLUS, associazioni di promozione sociale, enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.
Successivamente, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ha demandato la determinazione puntuale del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo – parametrato rispetto al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione – di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il D.P.C.M. del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale limite.
L’art. 23-ter è stato successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) che, a decorrere dal 1° maggio 2014, ha fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Il suddetto limite retributivo, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, a decorrere dallo stesso 2022 è rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT (L. 234/2021, art. 1, comma 68).
L’articolo 43, comma 1, del D.L. 48/2023 ha disposto che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.
Ambito di applicazione
Il limite retributivo, in un primo momento riferito alle amministrazioni statali (articolo 3, comma 44, legge finanziaria del 2008), ha via via visto espandersi il suo ambito di applicazione.
Anzitutto, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), all’articolo 1, comma 471, ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni in materia di trattamenti economici di cui all'articolo 23-ter del DL 201/2011, si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti non solo con le pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 (cosi? come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012), ma anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs 165/2001, con le autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici.
Al comma 472, l’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha assoggettato al tetto retributivo di cui al menzionato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti (in tale fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici), nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, al personale dipendente di cui al comma 471.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, il comma 473 stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.
Al comma 475 si dispone, poi, che le regioni adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, quale adempimento necessario da assolvere ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 (rubricato “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”) del DL 174/2012.
Infine, la legge 198/2016 (articolo 9, commi 1-ter e 1-quater) ha esteso il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
Per quanto riguarda gli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP, D.Lgs. 175/2016), all’articolo 11, comma 6, ne disciplina le modalità di determinazione dei compensi, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei relativi costi.
Esso, in particolare, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (o previa intesa della Conferenza unificata, laddove si tratti di società controllate dalle regioni o dagli enti locali), la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la relativa classificazione.
Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.
La disposizione non si applica alle società quotate (art. 1, comma 5, TUSP).
Il decreto ministeriale in parola, ad oggi, non è ancora stato adottato. Trova, pertanto, applicazione la norma transitoria di cui al comma 7 dell’art. 11 TUSP, in base al quale fino all'emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 – secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013 – e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, ossia il regolamento concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal MEF.
Qui si prevede, con riferimento agli emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari funzioni (ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile), che per le società non quotate direttamente controllate dal Ministero, il limite massimo al compenso da poter riconoscere agli amministratori con deleghe da parte del consiglio di amministrazione è quantificato applicando all'importo di 240.000 euro annui lordi un coefficiente di proporzionalità pari, rispettivamente, al 100 per cento, all'80 per cento e al 50 per cento, a seconda della fascia di complessità di appartenenza della singola società.
Tali limiti retributivi sono riferiti, come specificato nel decreto del 2013, al compenso spettante all'Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora quest'ultimo sia l'unico componente del Consiglio di Amministrazione al quale sono attribuite deleghe. Qualora, invece, pur in presenza dell'Amministratore delegato, al Presidente siano conferite deleghe operative, l'emolumento in questo caso deliberato non potrà essere superiore al 30 per cento del compenso previsto per l'Amministratore delegato (articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale).
Esclusioni
Ai sensi della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 4, comma 44), il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Tali contratti non possono però essere stipulati con chi ad altro titolo percepisca emolumenti o retribuzioni in relazione ai quali si applica il limite.
Il tetto alle retribuzioni in misura fissa pari a 240.00 euro annui non si applica automaticamente alla Banca d’Italia: è quanto stabilito dal DL. 66/2014 (art. 13, comma 5), che ha previsto che la Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegui il proprio ordinamento ai principi fissati dal medesimo DL 66/2014.
Altre deroghe hanno riguardato singole società, quali l’ANAS Concessioni autostradali SPA (DL 121/2012, art. 2, comma 2-septies).
Giurisprudenza costituzionale
Con la sentenza n. 27 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 23-ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e all’art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, poiché – in un contesto di risorse economiche limitate – la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata.
Articolo 1, commi 850-855
(Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei titolari di cariche di governo, dei parlamentari, degli europarlamentari italiani e dei presidenti delle regioni e in materia di rimborso delle spese di trasferta per i ministri e i sottosegretari)
850. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al primo periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.
851. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 850, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
852. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
853. Il divieto di cui al comma 850 si applica altresì ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
854. I ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al secondo periodo sono destinate alle amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
855. Agli oneri di cui al comma 854, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
L’articolo 1, ai commi 850 e 853, vieta ai titolari di cariche di governo, ai presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai parlamentari della Repubblica non eletti all’estero e agli europarlamentari italiani di accettare contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati da parte di soggetti, pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Il comma 854 riconosce, poi, ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma il diritto al rimborso delle spese di trasferta, da e per il domicilio o la residenza, per l’espletamento delle proprie funzioni. A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio 2025 non ascrive effetti alle disposizioni di cui commi da 850 a 853. Per il comma 854 è descritto un effetto di maggiore spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2025, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto, che risulta compensato sui tre saldi, in base al medesimo prospetto, dalla riduzione di pari importo del fondo per le esigenze indifferibili prevista dal comma 855.
Il comma 850 introduce, a carico dei titolari di cariche di governo, dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica non eletti all’estero, il divieto di accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona o di società o enti, non aventi sede legale e operativa nell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
La disposizione precisa poi che, fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, tale divieto non si applica nel caso in cui gli organi di appartenenza dei soggetti destinatari del divieto medesimo, secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, li autorizzino preventivamente ad accettare gli emolumenti menzionati.
Tale autorizzazione, in ogni caso, può essere rilasciata unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro all’anno.
La norma, pertanto, pur non intervenendo sul regime delle incompatibilità, reca una serie di divieti per i titolari di cariche di Governo e di cariche elettive elencati nella disposizione, con riferimento a contributi e prestazioni, comprese quelle professionali, anche se considerate compatibili con le predette cariche in base alla legislazione vigente.
In particolare, la disposizione introduce nell’ordinamento – per i titolari di cariche di Governo, dei presidenti delle Giunte regionali, dei deputati e dei senatori, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero, dei membri del Parlamento europeo eletti in Italia (su cui v. infra) - il divieto di accettare:
- contributi;
- prestazioni;
- controprestazioni;
- altre utilità;
se erogati da parte di soggetti, pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell’UE o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, tale divieto non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.
Rispetto all’autorizzazione ivi prevista, per percepire gli emolumenti oggetto del divieto, non sono definiti nella disposizione i parametri in base ai quali questa possa essere rilasciata dagli “organi di appartenenza” dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica.
Il comma 851 prevede che, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, a fronte dell’inosservanza del divieto di cui al comma 850, il percettore è tenuto a versare il compenso percepito, entro trenta giorni dalla relativa erogazione, all’entrata del bilancio dello Stato, affinché venga riassegnato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Le relative modalità applicative, così come il soggetto competente alla irrogazione della relativa sanzione (di cui al successivo comma 852), non sono indicate dalla disposizione in oggetto.
Il comma 852 dispone, inoltre, che «in caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato».
Con riferimento alla materia trattata dai commi richiamati, si ricorda che la legge 215/2004 – la cui applicazione è fatta salva dalla disposizione in commento –, allo scopo di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi, disciplina una serie di incompatibilità a carico dei titolari di cariche di governo, per i quali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo (art. 1, comma 2). Per quanto riguarda le regioni e le province autonome, la legge 215/2004 si limita a disporre che esse adottino disposizioni idonee a evitare situazioni di conflitto di interessi, secondo il principio stabilito al comma 1 dell’art. 1. Ciò, evidentemente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 122 della Costituzione, che rimette alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale (nonché dei consiglieri regionali), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Al medesimo fine di contrastare l’insorgenza di conflitti di interessi[20] si rivolge anche l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, ponendo dei limiti al cumulo di impieghi e incarichi da parte di dipendenti pubblici[21].
Per quanto riguarda la disciplina dei finanziamenti ai partiti e ai singoli esponenti politici, la legge 195/1974 vieta che ai partiti e ai gruppi parlamentari siano corrisposti finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 % o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 %, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).
La legge 659/1981, all’art. 4, ha esteso tali divieti anche ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici[22].
Ai sensi della stessa disposizione, i candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle medesime elezioni, hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i singoli contributi privati ricevuti – anche al di fuori del periodo della campagna elettorale – quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000 euro.
In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superino i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Inoltre, il decreto-legge 149/2013, all’art. 5, comma 2-bis, stabilisce che i titolari di cariche elettive e direttive obbligati[23] – ai sensi della legge 441/1992 – alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, devono corredare tali dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Il comma 853 estende il divieto di cui al comma 850 anche ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia.
A differenza di quanto previsto dai commi 851 e 852, che disciplinano le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di cui al comma 850 da parte dei titolari di cariche di governo, dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica non eletti all’estero, il comma 853, stante l’autonomia del Parlamento europeo, rimette a tale Istituzione il compito di disciplinare le modalità e le procedure di applicazione del divieto previsto dalla disposizione.
In base al comma 854, i ministri e i sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l’espletamento delle proprie funzioni.
A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Le risorse del fondo sono destinate alle amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 855, agli oneri derivanti dal comma 854, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè il fondo per le esigenze indifferibili).
Ai sensi dell’art. 2 della legge 212/1952, ai ministri e ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 11 novembre 1923, 2395 (Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dall’art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
I gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti alla carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Ambasciatore.
Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 %.
Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari (si ricorda che il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della legge 400/1988, art. 10, comma 3, come modificato dalla L. 81/2001).
Fino al 2013, per i ministri che fossero anche parlamentari, il trattamento economico ora illustrato si cumulava con l’indennità parlamentare.
Occorre ricordare preliminarmente che i parlamentari che sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni – i quali, se eletti, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato – possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima (D.Lgs. 165/2001, art. 68). Qualora tale trattamento sia superiore ai quattro decimi dell’ammontare dell’indennità parlamentare, detratta di alcune voci, la parte eccedente è corrisposta dall’amministrazione di provenienza (DPR 361/1957, art. 88, comma 2).
Al fine di equilibrare la posizioni dei membri del governo c.d. “tecnici”, è intervenuta la legge 418/1999, stabilendo che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 1). La norma originaria prevedeva che tale indennità fosse corrisposta in aggiunta allo stipendio di cui sopra (v. infra).
Anche i membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa all’indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47, comma 2, della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico ad essi spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).
Su questa disposizione è intervenuto l’art. 23, comma 6, del D.L. 201/2011, che reca una interpretazione autentica volta a chiarire che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, nel calcolo del trattamento economico dei dipendenti pubblici, non parlamentari, nominati ministri o sottosegretari, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabili della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all’indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta.
La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo – ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza – del periodo di aspettativa, deve farsi riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione ed esclusa la retribuzione di risultato.
Come accennato sopra, nel 2013, con il decreto-legge n. 54 (art. 3) è stato introdotto il divieto per tutti i membri del governo, parlamentari e non, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato in quanto dipendenti pubblici).
In materia è intervenuta successivamente la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 316), la quale ha previsto che il trattamento economico del membro di Governo non parlamentare che abbia optato per lo stipendio di dipendente pubblico non può superare, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Secondo quanto stabilito dalla circolare del 19 settembre 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dettato le «Disposizioni applicative delle norme in materia di missioni» per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai ministri e ai sottosegretari è riconosciuto, poi, un rimborso spese per le missioni svolte in Italia o all’estero. Il rimborso è effettuato a piè di lista e, secondo quanto ribadito dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, con deliberazione n. 1442 del 4/5/1984, la posizione dei ministri e sottosegretari non esonera questi ultimi dal giustificare e documentare puntualmente le spese effettuate, con l’eccezione soltanto delle piccole spese difficilmente documentabili.
La circolare stabilisce che il rimborso delle spese a piè di lista fa decadere il diritto a qualsiasi altra forma di indennità prevista dalla normativa vigente.
Sui siti dei singoli ministeri sono pubblicate i rimborsi delle spese di missione del ministro e di ciascun sottosegretario di Stato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, art. 14.
Il legislatore, tenendo conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei membri del Governo.
L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 % dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, comma 1, L. 448/2001). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 % dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, comma 53, L. 266/2005; il comma 55 del medesimo articolo impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni). Nessuno di tali interventi normativi ha, però, novellato la disposizione di riferimento (vale a dire, l’art. 2, primo comma, della legge 212/1952).
L’art. 1, comma 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 %, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 78/2010 (art. 5, comma 2), che ha ridotto del 10 %, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento.
La norma è intervenuta, dunque, ad attenuare la differenza di trattamento venutasi a creare con la decurtazione del 30 % dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari, disposta dalla citata legge 269/2006.
Nel corso del tempo, anche l’indennità ex legge 418/1999 (vale a dire quella spettante ai ministri non parlamentari) è stata ridotta.
Una riduzione del 10 %dell’indennità dei parlamentari – e, di conseguenza, di quella di cui alla L. 418/1999 – è stata operata dall’art. 1, comma 52, della già menzionata legge 266/2005.
Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 375) ha stabilito che, per cinque anni, a partire dal 2008, nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non venissero applicati gli adeguamenti retributivi annuali pari a quelli previsti per i magistrati dall’art. 24, commi 1 e 2, della L. 448/1998.
Si segnala, infine, il taglio degli emolumenti corrisposti ai membri degli organi costituzionali introdotto dal decreto-legge 138/2011 (la cosiddetta manovra bis).
Tale provvedimento ha disposto, in particolare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la riduzione delle retribuzioni o delle indennità di carica dei membri degli organi costituzionali – ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte costituzionale – del 10 % per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 % per la parte eccedente 150.000 euro. A fronte di tale riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui (art. 13, comma 1).
Tale riduzione si applica, oltre che all’indennità dei parlamentari, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari ex legge 418/1999 di cui sopra (Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, Messaggio 2 novembre 2011, n. 169, Applicazione articolo 13, comma 1, D.L. 138/2011).
Articolo 1, commi 856-859
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
856. I rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello svolgimento dei compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di rendicontazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.
857. Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
858. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
859. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti e perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il comma 856 assegna ai rappresentanti designati dai Ministeri di competenza nei collegi dei revisori dei conti il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 857 dispone come gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un D.P.C.M. debbano verificare l’utilizzo degli importi ricevuti e inviare una relazione annuale al MEF. Il comma 858 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 856, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. Il comma 859 incrementa i compensi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione di cui al comma 859 comporta una maggiore spesa corrente pari a 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, in parte compensata da maggiori entrate tributarie e contributive pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Non si ascrivono effetti finanziari ai restanti commi in esame.
Il comma 856 specifica le attività demandate ai rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Essi, nell’espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal MEF fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.
Il comma 857 dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Il comma 858 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1, cioè i soggetti che ricevono un contributo finanziario significativo dallo Stato. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall’anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
I commi 590-602 della legge di bilancio 2020 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Si prevede che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.
Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.
Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.
Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.
Nella relazione tecnica sul disegno di legge originario, il Governo specifica che l’estensione dell’applicazione delle suindicate misure di contenimento è volto a incentivare, anche con riguardo alla platea dei destinatari della presente norma, l’adozione di processi di governo e di controllo della spesa in linea con gli obiettivi generali di finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare l’operatività e il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.
Il comma 859 attribuisce, al fine di potenziare l’attività di controllo amministrativo-contabile per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili, ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il MEF.
Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il menzionato articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni. Ai sensi del comma 616-bis, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 1, comma 860
(Obbligo PEC per amministratori società)
860. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
L’articolo 1, comma 860, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179 – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 – che estendeva l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previsto da norme precedenti, anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo ultimo decreto.
Secondo la relazione tecnica la disposizione di cui al comma 860 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nello specifico, il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
La ratio della presente norma che, per l’appunto, estende l’obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.
Articolo 1, comma 861
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
861. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
Il comma 861, integralmente sostituito nel corso dell’esame alla Camera, reca misure di razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI per consulenze esterne, prevedendo che, per il 2025, essi non possano essere maggiori dei costi sostenuti, al netto di quelli relativi a operazioni di carattere strategico, nel 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. Si prevede altresì che la RAI metta in atto, nel corso dell’anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione degli stessi, al netto dell’inflazione registrata, pari almeno al 2 per cento rispetto al 2024. I risparmi derivanti sono destinati all’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Il comma 861 non ha effetti finanziari. Essa infatti reca misure di contenimento dei costi della RAI, prevedendo al contempo che i relativi risparmi siano destinati all’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Il comma in commento, integralmente sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone che al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., la predetta Società promuova l’adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne:
- per il 2025, mantenendo tali costi ad un livello non superiore a quello conseguito nell’anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico;
- per il 2026, realizzando, in relazione ai medesimi costi, una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023;
- per il 2027, elevando la riduzione prevista per il 2026 al 4 per cento.
Si prevede altresì che, per le medesime finalità appena citate, la RAI S.p.A., coerentemente con gli obiettivi del Piano industriale 2024 - 2026, metta in atto, nel corso dell’anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell’ammontare complessivo degli stessi, al netto dell’inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell’anno 2024.
Il
Il comma destina i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritte al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, consistenti nell’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 3 del nuovo Contratto di servizio, la Rai si impegna ad accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente. Tale impegno comporta la predisposizione di attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, l’impostazione di una strategia di digitalizzazione, e con essa di miglioramento qualitativo e di efficientamento dei modelli produttivi, distributivi e professionali. Più nel dettaglio, la RAI è tenuta:
- a definire una strategia sui contenuti dell'offerta di servizio pubblico multipiattaforma;
- a sviluppare una strategia distributiva integrata dell'offerta di servizio pubblico in ottica multipiattaforma al fine di meglio veicolare il contenuto sfruttando la catena di valore dei dati, anche attraverso algoritmi che favoriscano le più ampie facoltà di scelta dell'utente;
- a migliorare la struttura e l'usabilità di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilità anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione;
- a potenziare il servizio streaming (Raiplay);
- a sviluppare, in un quadro di maggiore internazionalizzazione, il portale Rainews.it e il presidio news digitale, incluso l'ambito social;
- ad adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione da parte dell'utente, impegnandosi a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla privacy e la sicurezza dei dati personali.
Infine, si prevede che la RAI valorizzi l'applicazione e l'utilizzo di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, avvalendosi anche del supporto del Centro ricerche innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, allo scopo di promuovere i propri contenuti, potenziare l'accessibilità e contrastare la disinformazione.
L’ultimo periodo del comma in esame dispone infine che gli amministratori della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. diano conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
Articolo 1, commi 862-863
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)
862. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni».
863. Le disposizioni di cui al comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
I commi 862 e 863 stabiliscono che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
Come risulta dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330, alle presenti disposizioni sono ascritte maggiori entrate pari a 25 milioni di euro per l’anno 2026 e pari a 39 milioni di euro per l’anno 2027. La relazione tecnica precisa, inoltre, che per l’anno 2028 sono stimate minori entrate pari a 21 milioni di euro.
Il comma 862 introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).
In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 95 reca la disciplina concernente la deducibilità ai fini IRES delle spese per prestazioni di lavoro.
Specificamente, il nuovo comma 6-bis riconosce ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option), regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo, solo al momento di assegnazione di detti strumenti finanziari. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
Sul punto, si segnala che l’IFRS 2 (20 giugno 2011) definisce l’operazione con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) come un’operazione in cui una entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi del suo capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle sue azioni o di altri strumenti rappresentativi del suo capitale. In altri termini, si tratta di un’operazione mediante la quale l’impresa che acquista o riceve beni e/o servizi conferisce al cedente, a titolo di corrispettivo, propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni od opzioni su azioni) oppure si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.
L’IFRS 2 si sofferma, altresì, sui profili fiscali relativi a piani di stock option, tuttavia, premettendo prodromiche osservazioni sulla disciplina contabile.
Segnatamente, viene evidenziato che la società conferente stock option rileva a conto economico il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente e iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto. La rilevazione dei servizi resi (l’iscrizione del costo) viene effettuata nel periodo di maturazione (c.d. vesting period), contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.
L’IFRS 2 dà conto di un duplice orientamento in letteratura in merito al momento di deducibilità del costo suddetto:
§ uno favorevole alla deducibilità al momento della sua imputazione a conto economico;
§ uno che, invece, propende per la deducibilità al momento dell’esercizio dell’opzione.
In questo complesso quadro interpretativo è intervenuto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 che, all’articolo 6, comma 1, aderendo al primo dei due orientamenti, ha stabilito che i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.
Tuttavia, per effetto del nuovo comma 6-bis dell’articolo 95 del TUIR, la deduzione dei componenti negativi di reddito riferiti ai piani di stock option è consentita esclusivamente al momento dell’assegnazione di tali strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso.
Dalla nuova disciplina deriva, pertanto, l’inapplicabilità dell’articolo 6 del sopra citato decreto ai nuovi piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o dai successivi, con la conseguenza che, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili.
Infine, la relazione illustrativa del Governo di accompagnamento al disegno di legge evidenzia, che, per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11. A tale proposito, è il medesimo OIC 11 a specificare che il redattore del bilancio, nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata, possa assumere a riferimento un principio contabile internazionale laddove risulti conforme ai postulati previsti nell’OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica.
Il comma 863 stabilisce che il sopra citato criterio di deducibilità al momento di assegnazione trova applicazione alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.
Articolo 1, commi 864-866
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
864. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo:
1.1) la parola: « 70 » è sostituita dalla seguente: « 60 »;
1.2) le parole: « per l'erogazione di contributi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'assegnazione in gestione di risorse»;
1.3) la parola: « confidi » è sostituita dalla seguente: « Confidi »;
1.4) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
1.5) le parole: « a favore delle» sono sostituite dalle seguenti « assegnato in gestione alle»;
1.6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6»;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti di quelli dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari»;
b) al comma 2:
1) all'alinea:
1.1) dopo le parole: « i contributi» sono aggiunte le seguenti: « ai Confidi»;
1.2) dopo le parole: « di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: « sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi»;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) che si tratti di soggetti garanti autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, ad operare con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b)che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, compreso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza, ad un anno, dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:
a) almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
b) i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi»;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'usura» sono inserite le seguenti: «, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1,», dopo le parole: « prestano garanzie» sono inserite le seguenti: «, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili,» e dopo le parole: « alle banche ed agli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: « nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati»;
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità, ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
f) al comma 8, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.
10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivan1ente riassegnato al capitolo di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
10-quater. Per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Consap SpA, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025».
865. Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:
a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;
d) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
e) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
f) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021, concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
866. I Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che, de corsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificata dal comma 864 del presente articolo, provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della citata legge n. 108 del 1996, con le modalità di cui al comma 10-ter del medesimo articolo 15.
Le disposizioni recano misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il comma 864 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacchè non prevede l’assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato. Parimenti, le disposizioni di cui ai commi 865 e 866, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 864 novella l’articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate.
Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.
Più nel dettaglio la lett. a) modifica il comma 1 dell’articolo 15 il quale nella sua formulazione previgente prevedeva l’istituzione del citato Fondo stabilendo che il 70 per cento delle risorse dovessero essere destinate alla erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti da confidi e il restante 30 per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 108, come modificato dalla legge di bilancio, prevede invece che il Fondo debba essere quanto al 60 per cento utilizzato per l’assegnazione in gestione di risorse (n. 1.2) a favore di appositi fondi speciali costituiti da Confidi (n. 1.1 e n. 1.3) e quanto al 40 per cento assegnato in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (n. 1.4 e n. 1.5), per il rilascio delle garanzie “a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili” di cui al comma 6. I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche (n. 2). Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.
Attraverso l’esplicitazione del ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse vengono di fatto rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche.
La lett. b) modifica il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 108.
Il comma 2 nella sua formulazione previgente subordinava la concessione dei citati contributi ai Confidi a determinate condizioni:
- essi dovevano costituire speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia (lett.a);
- i contributi dovevano essere cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (lett.b).
Sempre al fine di rafforzare i presidi a tutela delle risorse pubbliche e in un’ottica di maggiore efficienza la legge di bilancio, da un lato, esplicita il ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (n. 1) e, dall’altro, rafforza i criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (n.2). In base al comma 2 dell’articolo 15, come modificato dalla legge in esame si prevede che i contributi ai Confidi sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario.
L’art. 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) disciplina l’esercizio del microcredito solidale o a soggetti privati, ossia il credito concesso a soggetti che risultano normalmente “non bancabili”, in quanto si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.
Tali contributi possono essere concessi a condizione che:
- si tratti di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- i contributi possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati
La lett. c) introduce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 2-bis, il quale reca chiari limiti e condizioni all’utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette. Si prevede in particolare che, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, una quota dei contributi può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che:
- almeno il 20 percento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
- i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.
La lett. d) modifica il comma 6 dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1996.
Ai sensi del previgente comma 6 le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dovevano prestare garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
La legge estende la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi del già citato articolo 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 1). Si prevede poi espressamente che i contributi alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati (n. 2).
La lett. e) inserisce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale gli interventi di garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.
La lett. f) modifica il comma 8 dell’articolo 15 il quale disciplina la Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e l'assegnazione dei contributi.
Tale Commissione è costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
La legge, nel confermare la gratuità nella partecipazione, precisa che ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
La lett. g) inserisce tre ulteriori diposizioni (commi da 10-bis a 10-quater) nell’articolo 15. E’ in primo luogo demandata a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative della nuova disciplina primaria.
Il comma 10-ter, in un’ottica di razionalizzazione della vigente disciplina, prevede che gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
Il nuovo comma 10-quater prevede che per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.
I commi 865 e 866 recano una specifica disciplina transitoria, volta ad assicurare continuità nell’operatività del Fondo.
Più dettagliatamente ai sensi del comma 865 la nuova disciplina del Fondo trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al nuovo comma 10-bis (vedi supra lett. g).
Dalla medesima data sono abrogati:
- i commi 256-258 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 sulle possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi;
- il comma 386 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 sull’obbligo di restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura;
- il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (d.P.R. n. 315 del 1997);
- il decreto ministeriale 6 agosto 1996 recante Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
- il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
- il decreto ministeriale 20 agosto 2021 attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario.
Infine ai sensi del comma 866 i Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 (vedi supra), devono provvedere alla restituzione dei contributi non impegnati.
Articolo 1, comma 867
(Contributo alla finanza pubblica da parte
di enti pubblici non economici)
867. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2025, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario.
L’articolo 1, comma 867 introduce, a decorrere dal 2025, l’obbligo per l’Automobile club d’Italia (ACI) di versare annualmente un contributo all’entrata del bilancio dello Stato pari a 50 milioni di euro annui. Tali entrate restano acquisite all’erario.
La disposizione di cui al comma 867 prevede entrate di natura extra tributaria pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.
L’articolo 1, comma 867 prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l’Automobile club d’Italia (ACI) provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Specifica inoltre, all’ultimo periodo, che tali risorse restano acquisite dall’erario.
Si ricorda che l’Automobile Club d’Italia - ACI - è un Ente pubblico non economico a base associativa. In particolare, è la Federazione nazionale che associa gli Automobile Club provinciali e locali – anch’essi enti Pubblici autonomi a base associativa – che operano sul territorio nazionale. Sia l’ACI che gli AC sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi della Legge n. 70 del 1975.
Inoltre, è la Federazione nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dalla Federation International de l’Automobile (FIA) e dal CONI.
L’ACI, inoltre, svolge attraverso i suoi Uffici Territoriali attività d’interesse pubblico su delega dello Stato, delle Regioni e delle Province (ora Città metropolitane):
· ha la gestione del Pubblico registro automobilistico (Pra), nel quale sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto "beni mobili registrati", secondo le norme previste dal Codice Civile;
· cura la riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione e fornisce alle Regioni e alle Province autonome convenzionate, titolari del tributo, diversi servizi relativi alle tasse automobilistiche.
Articolo 1, comma 868
(Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74)
868. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria».
Il comma 868 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere attuata nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il comma in titolo modifica l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’articolo 18-bis prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Viene inserita un’ulteriore disposizione (comma 1-bis) nell’articolo 18-bis, con la quale si precisa che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
Come si precisava nella relazione illustrativa di accompagnamento del disegno di legge, la disposizione permette, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all’articolo 301-bis, comma 6, del Testo unico in materia doganale (d.P.R. n. 43 del 1973), che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.
Articolo 1, comma 869
(Tax credit cinema)
869. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 6:
1) dopo le parole: « al comma 3,» sono inserite le seguenti: « al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029,»;
2) le parole: « delle agevolazioni tributarie ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: « degli incentivi ivi previsti»;
3) le parole: « mediante incentivi tributari» sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, la parola: « straordinario», ovunque ricorre, è soppressa;
2) al comma 5, le parole: « superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 30 per cento»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo»;
c) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), primo periodo, le parole: « ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « prevista nella misura massima del 40 per cento»;
2) alla lettera b), primo periodo, le parole: « l'aliquota del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota massima del 40 per cento»;
d) all'articolo 21, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie»;
e) all'articolo 26:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo»;
f) all'articolo 29:
1) alla rubrica, la parola: « straordinario» è soppressa;
2) al comma 1, dopo le parole: « e 2019,» sono inserite le seguenti: « e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
3) al comma 4, le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite dalle seguenti « del Ministro della cultura»;
g) all'articolo 32, comma 7, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite da: « Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy».
Il comma 869, modificato nel corso dell’esame alla Camera, reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
Il comma 869 non comporta impatti finanziari nel triennio 2025-2027, in termini di saldo netto da finanziare, non modificando la dotazione complessiva del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.
Il comma in commento, suddiviso in sette lettere, introduce una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare interviene sugli articoli 12 (in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo), 13 (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), 15 e 21 (in materia di “tax credit” per il settore cinematografico e audiovisivo), 26 (in materia di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive), 29 (recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) e 32 (recante l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).
La lettera a) del comma in commento reca tre modifiche all’articolo 12 della legge n. 220 del 2016 che, come già sopra ricordato, reca disposizioni in materia obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo. Esso individua in particolare quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26) e contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).
Tutte e tre le modifiche introdotte dalla disposizione in commento incidono sul comma 6 dell’articolo 12, che disciplina la relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno sopracitati, che il Ministero della cultura è tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.
Le ultime relazioni trasmesse sono reperibili a questo link.
Ebbene, le modifiche apportate dalla disposizione in commento al comma 6 appena illustrato sono volte:
- ad inserire, tra le finalità della relazione annuale, quella di “rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029” (numero 1 della lettera a));
La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.
Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.
Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.
- a sostituire il primo riferimento alle “agevolazioni tributarie” - l’analisi del cui impatto costituisce uno degli oggetti della relazione annuale - con un riferimento agli “incentivi” (numero 2 della lettera a));
- ad espungere il riferimento finale “mediante incentivi tributari”, estendendo in tale modo l’ambito materiale della valutazione che dovrà essere contenuta nella relazione annuale all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali (numero 3 della lettera a)).
La relazione illustrativa afferma che l’intento delle modifiche di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) è quello di chiarire che la relazione annuale deve occuparsi di analizzare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della “generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie”.
Si segnala, sul punto, che il tenore testuale delle modifiche introdotte potrebbe indurre ad una qualche difficoltà interpretativa.
Preliminarmente, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 220 del 2016, nell’elencare le tipologie di interventi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo disciplinati dalla legge n. 220 del 2016, parla di “incentivi” solo in relazione a quelli, di natura fiscale, di cui alla propria lettera a), definendo invece gli altri interventi di sostegno, di cui alle proprie lettere b), c) e d), come “contributi”.
Ora, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la modifica introdotta dal numero 3) della lettera a) in commento abbia l’effetto di estendere all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali, l’ambito materiale della valutazione di cui dovrà occuparsi la relazione annuale.
Qualche dubbio in più si riscontra in commento alla prima modifica da ultimo illustrata, quella di cui al numero 2) della lettera a) in commento. La scelta da essa operata, di sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” con la parola “incentivi” alla luce di quanto si è sopra detto in ordine al comma 2 dell’articolo 12, non sembra introdurre novità sostanziali rispetto al quadro vigente.
Se l’intento perseguito con la prima modifica è il medesmo di quello perseguito con la seconda sarebbe quindi, forse, più opportuno sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” non con la parola “incentivi” ma con la parola “interventi”, che è quella utilizzata dall’articolo 12, comma 2, al proprio alinea, in riferimento all’intero insieme delle politiche di sostegno.
La lettera b) del comma in commento reca tre modifiche all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).
Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 12 (sopra ricordati), e la sua dotazione, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a 700 milioni di euro annui, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017. Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (per il 2024, si veda il decreto ministeriale n. 145 del 12 aprile 2024).
La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:
- la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), l’ha innalzato a 640 milioni di euro annui dal 2021;
- legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l’ha ulteriormente innalzato a 750 milioni di euro annui dal 2022;
- la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l’ha ridotto a 700 milioni di euro annui dal 2024.
Il Fondo è allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
Le novelle apportate all’articolo 13 dalla disposizione in commento sono volte:
- a modificare la denominazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, espungendo da entrambi tali denominazioni la parola “straordinario” (si tratta di modifiche di coordinamento normativo, per le quali si veda, infra, il commento alla lettera f)) (numero 1 della lettera b));
Quanto ai contributi alla promozione di cui all’articolo 27, comma 1, della medesima legge, essi sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla legge n. 220 del 2016, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 15 per cento del Fondo oggi previsto (che la disposizione in commento intende innalzare al 30 per cento), il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Per quanto riguarda i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, essi sono individuati in due distinte tipologie, rispettivamente dai commi 2 e 3 di tale articolo. Per una loro illustrazione si rinvia a quanto esposto, infra, in commento alla lettera e). Qui si fa solo presente che la tipologia di cui al comma 3 viene soppressa dalla modifica di cui al numero 1) della lettera e) del comma in commento (per cui, appunto, vedi infra) e che la tipologia di cui al comma 2, per effetto dell’articolo 2-bis dell’articolo 26 (introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 e non modificato dalla legge in commento) è finanziabile nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Le lettere c) e d) del comma in commento recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 15 e 21 della legge n. 220 de 2016, in materia di crediti di imposta in favore del settore cinematografico e audiovisivo, meglio noti come “tax credit cinema”.
In via preliminare, si ricorda che le medesime partizioni normative oggetto delle novelle apportate dalle citate lettere c) e d), ossia il comma 2 dell’articolo 15 e il comma 5 dell’articolo 21 della legge n. 220 del 2016, sono state integralmente sostituite dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 54). Per una analisi più approfondita di quanto ivi disposto, si rinvia alla lettura del relativo dossier.
I decreti ministeriali che negli ultimi anni si sono succeduti nel disciplinare la normativa attuativa delle norme legislative sul “tax credit” sono i seguenti:
- il decreto interministeriale 15 marzo 2018;
- il decreto interministeriale n. 70 del 4 febbraio 2021, che ha abrogato il precedente;
- il decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, che ha abrogato il precedente e ha recepito le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2024.
La lettera c) reca modifiche all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dedicato, nello specifico, al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo (quello di cui al successivo articolo 21, si veda subito infra), nei seguenti termini:
- per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; è possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40 per cento, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota, o di prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
La disposizione in commento introduce nell’articolo 15 le seguenti modificazioni:
- in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40 per cento, ma quella “massima del 40 per cento”, chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell’intensità dell’agevolazione (numero 2 della lettera c)).
Si segnala che l’intento di conferire maggiore discrezionalità al decreto ministeriale attuativo sembra collocarsi in continuità con l’intento che aveva ispirato le modifiche introdotte, al medesimo comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dalla legge di bilancio per il 2024.
Prima di tale modifica, infatti, il testo del comma 2 prevedeva che l’aliquota del credito di imposte per la produzione di opere cinematografiche fosse, senza eccezioni, quella del 40 per cento; per le opere audiovisive, era invece riportato un elenco più dettagliato di casi specifici in cui potesse essere concessa l’aliquota massima.
La lettera d) reca modifiche all’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente – si ricorda - alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).
L’articolo 21, comma 5, in particolare, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit” ed in particolare quello di definire, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta sopra citate: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il comma 5 precisa infine che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Anche il comma 5 dell’articolo 21 è stato, come si ricordava, sensibilmente modificato dalla legge di bilancio per il 2024. In particolare, ad essa si deve l’inserimento all’esigenza di certificazione dei costi da parte dei soggetti richiedenti l’agevolazione, quello all’obbligo di stipulare polizze assicurative, oltreché il periodo finale relativo al divieto che il credito d'imposta onnicomprensivo attribuito al singolo soggetto ecceda il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Ora, la lettera d) in commento, modificata nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, novella il comma 5 appena illustrato, sostituendo l’ultimo periodo del comma, al fine di apportarvi le seguenti modificazioni.
In primo luogo prevede che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sia “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie” e non più quindi, come dispone il testo vigente, che “non possa eccedere” l’importo massimo fissato da tale articolo; in tal modo, rispetto al testo vigente, si attribuisce formalmente al decreto ministeriale attuativo il compito di individuare il credito di imposta massimo concedibile.
In secondo luogo, limita l’ambito di applicazione materiale del periodo in questione alle sole previsioni di cui all’articolo 15, e dunque al solo credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ne consegue che, in riferimento agli altri crediti di imposta di cui agli articoli da 16 a 20, che si sono sopra ricordati, quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in ordine al trattamento economico massimo cessa di avere ogni rilievo.
La lettera e) del comma in commento reca due novelle all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
I contributi in questione sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
La disposizione in commento è volta, in primo a luogo (numero 1 della lettera e)), a sopprimere il comma 3 dell’articolo 26 che disciplina un’altra tipologia di contributo selettivo, ulteriore rispetto a quella che si è subito sopra illustrata, che il Ministero concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
In secondo luogo (numero 2 della lettera e)), con una novella al comma 4 dell’articolo 26, la disposizione in commento, modificata nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, inserisce, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, più volte modificato) delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell’opera spettanti al beneficiario, da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera.
La lettera f) del comma in commento modifica l’articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell’articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest’ultimo (numero 3 della lettera f)).
La disciplina di dettaglio del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per il suo periodo originario, e transitorio, di azione, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2017.
Le modifiche apportate alla lettera e) in commento all’articolo 29 della legge n. 220 del 2016 sono analoghe a quelle apportate dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 337) all’articolo 28 della citata legge n. 220, in materia di Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Anche in quel caso, si soppresse l’originaria parola “straordinario” dalla denominazione del Piano, lo si dotò di un finanziamento a regime, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, e pari in quel caso a fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e si attribuì ad un decreto del Ministro della cultura, invece che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di dettare le disposizioni applicative del Piano (attualmente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, poi più volte modificato).
Si segnala che la novella (illustrata supra, in commento alla lettera a)) all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, che modifica la denominazione dei due Piani ivi richiamati espungendovi la parola “straordinario”, è di coordinamento rispetto a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2024, per il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, e dalla lettera f) ora in commento, per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Infine, la lettera g) del comma in commento reca una novella all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
L’iscrizione al citato Registro, istituito presso il Ministero della cultura, è obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria, la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
La disciplina di dettaglio sul Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, poi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.
Legge 14 novembre 2016, n. 220 |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 869, della Legge di Bilancio 2025 |
Art. 12 |
Art. 12 |
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[comma 1, lett. a)] |
1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali. |
Identico |
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo; b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo; c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo; d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo. |
Identico |
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza. |
Identico |
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono: a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2. |
Identico |
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. |
Identico |
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari. |
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia degli incentivi ivi previsti, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo. |
Art. 13 |
Art. 13 |
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[comma 1, lett. b)] |
1. A decorrere dall’anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». |
Identico |
2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
3. Nell’anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. |
Identico |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
Identico |
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. |
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. |
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5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle Sezioni III, IV, V del presente Capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo. |
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. |
Identico |
Art. 15 |
Art. 15 |
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[comma 1, lett. c)] |
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. |
Identico |
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. |
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. |
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12. |
Identico |
Art. 21 |
Art. 21 |
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[comma 1, lett. d)] |
1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d’anno. |
Identico |
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
Identico |
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
Identico |
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo. |
Identico |
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti. |
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15, il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie. |
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. |
Identico |
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. |
Identico |
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d’imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell’importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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Identico |
Art. 26 |
Art. 26 |
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[comma 1, lett. e)] |
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. |
Identico |
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. |
Identico |
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
Identico |
3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4. |
Abrogato |
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. |
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell’opera spettanti al beneficiario; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo. |
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. |
Identico |
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
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Identico |
Art. 29 |
Art. 29 |
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[comma 1, lett. f)] |
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. |
Identico |
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della presente legge. |
Identico |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. |
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. |
Art. 32 |
Art. 32 |
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[comma 1, lett. g)] |
1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro». |
Identico |
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea. |
Identico |
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate: a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive; b) la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. |
Identico |
4. L’iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. |
Identico |
5. Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l’opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo. |
Identico |
6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7. |
Identico |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici. |
7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici. |
8. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»; c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso. |
Identico |
Articolo 1, commi 870-874
(Misure di revisione della spesa e attuazione
della riforma 1.13 del PNRR)
870. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. Le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
871. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo intermedio M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR Riforma della revisione della spesa (« riforma della spending review»), per il periodo 2025-2027, nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, comprese le disposizioni di cui ai commi da 822 a 845, sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, in termini di indebitamento netto. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato V annesso alla presente legge.
872. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Mini-sui interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 871, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.
873. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 870 e 872.
874. Sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 871 e 872, sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.
I commi 870-874 riducono le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa possono essere rimodulate, anche tra programmi diversi, nell'ambito degli stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti.
In particolare, il comma 871 fissa, inoltre, ulteriori obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni dello Stato, in termini di indebitamento netto. Si prevede la possibilità di modificare con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 871 tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti. Il comma 874 reca le disposizioni sul monitoraggio delle misure di risparmio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 870, tramite il rinvio all’Allegato IV (pp. 196-212), prevede una riduzione di spesa, in termini di risparmi delle amministrazioni centrali, pari a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari distingue i citati risparmi tra definanziamenti di conto capitale (1.973,8 milioni nel 2025, 1.910,3 milioni nel 2026, 1.895,2 milioni a decorrere dal 2027) e definanziamenti di conto corrente (696,5 milioni nel 2025, 698,9 milioni nel 2026, e 650,4 milioni a decorrere 2027).
Il comma 871 non determina effetti sul saldo netto da finanziare.
Il comma 870 dispone una riduzione per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto Piano. In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. “braccio preventivo”); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull’indebitamento netto, sul saldo primario strutturale e sugli obiettivi di spesa netta sono espressi in percentuale al PIL e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell’Allegato I alla legge di bilancio 2025 (Allegato I, pag. 193).
Il comma 870 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite il rinvio all’Allegato IV alla legge di bilancio (pp. 196-212). Il definanziamento complessivo ammonta a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027.
MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
Economia e finanze |
782.172 |
743.851 |
666.978 |
Imprese e made in Italy * |
396.090 |
384.777 |
398.383 |
Lavoro e politiche sociali |
34.579 |
34.224 |
34.234 |
Giustizia |
85.110 |
107.387 |
110.272 |
Esteri |
69.386 |
70.479 |
60.681 |
Istruzione e merito |
41.038 |
39.447 |
40.584 |
Interno |
217.865 |
178.028 |
213.097 |
Ambiente |
125.192 |
165.242 |
211.660 |
Infrastrutture e trasporti |
293.693 |
294.476 |
236.593 |
Università e ricerca |
246.922 |
238.590 |
216.275 |
Difesa |
56.978 |
55.094 |
52.725 |
Agricoltura |
63.106 |
32.327 |
29.720 |
Cultura |
147.630 |
178.111 |
204.089 |
Salute |
41.111 |
40.758 |
29.886 |
Turismo |
69.394 |
46.435 |
40.383 |
TOTALE |
2.670.265 |
2.609.227 |
2.545.559 |
* Rispetto alle riduzioni disposte nel disegno di legge di bilancio iniziale (A.C. 2112), nel corso dell’esame alla Camera dei deputati sono state disposte maggiori riduzioni per il Ministero delle Imprese e made in Italy, pari a +30 milioni per il 2025, +8,8 milioni per il 2026 e +9,8 milioni dal 2027.
Le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’Allegato IV alla legge di bilancio (pp. 196-212), come modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.
dati in milioni di euro
art. 119, comma 1 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
|
Totale |
2.670.265 |
1.916.561 |
2.609.227 |
1.874.302 |
2.545.559 |
1.873.896 |
L’allegato IV, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.
Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall’articolo 1 comma 870.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, come evidenziato supra, sono stati disposti ulteriori definanziamenti solo per il ministero delle Imprese e made in Italy pari a ulteriori 30 milioni per il 2025, 8,8 milioni per il 2026, e 9,8 milioni dal 2027. Tuttavia, sono state apportate numerose modifiche in termini di maggiori definanziamenti ad alcune missioni e programmi, e minori definanziamenti ad altre missioni e programmi.
Di seguito si riportano per il solo anno 2025 le principali variazioni risultanti dall’esame parlamentare, illustrate dall’ Allegato IV alla legge di bilancio (pp. 196-212), rispetto alle riduzioni già previste dall’Allegato III al disegno di legge di bilancio (C. 2112, Tomo II, pp. 201-217), rinviando per ulteriori informazioni al testo dell’allegato IV alla legge.
Per il Ministero dell’Economia e finanze, è disposto per il 2025 un ulteriore definanziamento di 13,9 milioni di euro alla Guardia di finanza (programma 5.1 MEF) e, al contrario, un minore definanziamenti di 13,9 milioni per il taglio originariamente previsto per il programma di prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria anch’esso riferito alle attività della Guardia di finanza (programma 1.2 MEF).
Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono disposti, per il 2025, ulteriori 20 milioni di euro di riduzioni di stanziamenti al programma “incentivazione del sistema produttivo” (programma 1.3 MIMIT); ulteriori 44,8 milioni di euro di riduzioni al programma “politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa” (programma 1.8 MIMIT), i cui tagli passano da 39 milioni a 83,8 milioni; ulteriori 10 milioni di euro di riduzioni al programma “Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie” (1.10 MIMIT).
Inoltre, sono previsti minori riduzioni – rispetto a quanto originariamente previsto – per il programma “interventi in materia di difesa nazionale” (1.9 MIMIT), per cui erano originariamente proposti tagli per circa 120,7 milioni, ed ora risultano previsti definanziamenti pari a 75,8 milioni di euro; e minori riduzioni di stanziamenti per il programma “ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e delle società dell’informazione” (6.1 MIMIT), per cui erano previsti definanziamenti per 1 milione di euro, e ora risultano previsti minori stanziamenti per 70mila euro.
Per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il 2025, sono previsti minori definanziamenti di 19,5 milioni per il programma di “trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (3.2 MILPS) per cui erano originariamente proposti riduzioni per circa 22,2 milioni, ed ora risultano previsti tagli pari a 2,6 milioni di euro, e ulteriori riduzioni degli stanziamenti, pari a tagli per 19,5 milioni, rispetto a quanto già previsto per il programma “indirizzo politico” (5.1 MILPS).
Per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 15,6 milioni per il programma di “cooperazione allo sviluppo” (1.2 MAECI) per cui erano originariamente proposte riduzioni per circa 32,2 milioni, ed ora risultano previsti definanziamenti pari a 47,8 milioni di euro.
Sono invece previste minori riduzioni, pari a 603 mila euro, per il programma “diplomazia pubblica e culturale” (1.13 MAECI), e minori definanziamenti per 15,0 milioni di euro al programma “sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy” (4.1 MAECI), per cui erano previste originariamente riduzioni per 15,8 milioni di euro e risultano ora previste per 771 mila euro.
Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 4,3 milioni per il programma di “realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione” (1.5 MIM); ulteriori riduzioni pari a 5,1 milioni per il programma “Istruzione del primo ciclo” (1.6 MIM); ulteriori definanziamenti pari a 3,2 milioni per il programma “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione” (1.8 MIM), ulteriori riduzioni pari a 823 mila euro per il programma “edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole” (1.9 MIM).
Sono invece previsti minori definanziamenti, pari a 1,1 milioni, per il programma di “programmazione e coordinamento dell'istruzione” (1.1 MIM), per cui erano previsti originariamente 7,7 milioni di tagli, e ora risultano previsti 6,5 milioni; minori riduzioni, pari a 1,5 milioni, per il programma “sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica” (1.2 MIM), per cui erano previsti riduzioni per 1,5 milioni e ora non sono più previsti tagli; minori definanziamenti, pari a 6,1 milioni, per il programma “istruzione del secondo ciclo” (1.7 MIM), per cui erano originariamente previste riduzioni pari a 9,3 milioni di euro, e ora sono previsti definanziamenti per 3,2 milioni. Inoltre, sono previsti minori definanziamenti pari a 4,7 milioni di euro per il programma “servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (4.2 MIM): erano originariamente previsti definanziamenti per 4,7 milioni di euro, e ora non sono più previste riduzioni.
Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 3,9 milioni per il programma “prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche” (1.9 MASE), ulteriori definanziamenti pari a 4,6 milioni per il programma “attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica” (1.10 MASE), ulteriori definanziamenti pari a 1,3 milioni per il programma “coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell’ambiente” (1.12 MASE), ulteriori definanziamenti pari a 0,7 milioni per il programma “innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse” (5.1 MASE), e ulteriori definanziamenti, pari a 26,4 milioni, per il programma “promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico” (5.2 MASE).
Sono invece previsti minori definanziamenti, pari a 26,4 milioni, per il programma “tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico” (1.5 MASE), per cui erano previste riduzioni per 41,1 milioni e ora sono previsti definanziamenti per 14,7 milioni; minori definanziamenti pari a 7,3 milioni per il programma “tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino” (1.6 MASE), per cui erano previste riduzioni per 12,4 milioni e ora sono previsti definanziamenti per 5,2 milioni; minori definanziamenti per 3,7 milioni per il programma “servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (3.2 MASE), per cui erano previste riduzioni per quasi 6 milioni e attualmente sono previsti definanziamenti per 2,3 milioni.
Per il Ministero dell’Università e della ricerca, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 49,5 milioni di euro per il programma “ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” (1.1 MUR), da originari 120,8 milioni di definanziamenti agli attuali 170,3 milioni, mentre sono disposti minori definanziamenti, pari a 49,5 milioni, per il programma “sistema universitario e formazione post-universitaria” (2.3 MUR), da originari 82,3 milioni di definanziamenti agli attuali 32,8 milioni di definanziamenti.
Non risultano variazioni per i seguenti ministeri: Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della Cultura; Ministero della Salute; Ministero della Giustizia; Ministero dell’Interno; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero della Difesa; Ministero del Turismo.
Si ricorda, infine, che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera i)) per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge.
Il comma 871 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della spending review). I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui ai commi da 822 a 845 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’Allegato V alla legge di bilancio (pp. 213), i cui importi sono riportati di seguito.
Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (spending review)
Triennio 2025-2027 (allegato V)
Importi in termini di indebitamento netto
(migliaia di euro)
MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
Economia e finanze |
98,2 |
147,3 |
168,5 |
di cui Presidenza del Consiglio dei ministri |
32,4 |
43,6 |
53,4 |
Imprese e made in Italy |
53,2 |
76,7 |
113,0 |
Lavoro e politiche sociali |
5,3 |
6,7 |
10,2 |
Giustizia |
5,9 |
19,6 |
32,3 |
Esteri |
9,5 |
13,9 |
18,7 |
Istruzione e merito |
5,2 |
7,8 |
12,2 |
Interno |
22,1 |
41,8 |
62,3 |
Ambiente |
11,1 |
23,7 |
40,6 |
Infrastrutture e trasporti |
22,9 |
50,4 |
80,4 |
Università e ricerca |
34,7 |
49,0 |
63,3 |
Difesa |
6,1 |
13,1 |
16,6 |
Agricoltura |
7,1 |
8,2 |
9,3 |
Cultura |
10,0 |
23,6 |
51,2 |
Salute |
6,2 |
7,9 |
8,9 |
Turismo |
2,4 |
10,2 |
12,4 |
TOTALE |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
Fonte: Allegato V alla legge di bilancio 2025, p. 213.
NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri.
Dalla formulazione letterale del comma 871 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 871, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.
In considerazione dell’ampia portata delle risorse destinate alla spesa pubblica, la sua programmazione è caratterizzata da una revisione della spesa condotta in modo continuativo per definire il contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica (art. 22-bis della legge 30 dicembre 2009, n. 196 – cosiddetta “spending review”) e da una pluralità di altri interventi per il contenimento delle spese relative a specifici settori. In particolare, si segnalano l’imposizione di obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri e le misure previste dalle leggi di bilancio come le riduzioni delle spese autorizzate da espressa disposizione legislativa e le disposizioni volte a realizzare economie di spesa mediante definanziamenti a varie categorie di enti (es. enti locali). Per approfondimenti, si rimanda all’apposito Tema a cura del Servizio Studi – dipartimento Bilancio disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati.
Da ultimo, il PNRR, nell'ambito della Missione 1, Componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione), contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche (Asse 5). Tra queste si prevede una riforma del quadro di revisione della spesa (Riforma 1.13) per il rafforzamento amministrativo delle strutture esistenti all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di promuovere la redazione del "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.
Lo strumento preliminare a tale revisione è l’incremento delle capacità di analisi e valutazione della spesa pubblica, principalmente della Ragioneria Generale dello Stato.
Pertanto, il primo dei sette traguardi PNRR (M1C1-100) è stato attuato tramite il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9, che ha istituito nel 2021, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Al Comitato partecipano il Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede; i dirigenti generali delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata; un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze; un rappresentante della Banca d'Italia; un rappresentante dell'Istat; un rappresentante della Corte dei conti. Le attività sono supportate da un’apposita Unità di Missione per l’Analisi e Valutazione della Spesa. Il Comitato ha prodotto, nel novembre 2023, un documento recante “Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa”. Esso riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Questi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.
Per quanto concerne invece l’attuazione del secondo traguardo M1C1-102, nel 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato le “Linee guida per la formulazione e l’implementazione delle misure di spending review”, che sono state utilizzate dai Ministeri per predisporre le Relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa, confluite nel relativo Allegato al DEF 2024.
Inoltre, in ottemperanza al traguardo M1C1-110, che concerne la “riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere”, l’art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto, a decorrere dal bilancio per il 2024, la presentazione nell’esame del disegno di legge di bilancio di due specifici allegati che contengano tale riclassificazione. Pertanto, in aggiunta alla Relazione al Parlamento sul bilancio di genere (che viene svolta sul bilancio consuntivo e pertanto la più recente edizione dell’autunno 2023 concerne il bilancio 2022) nel novembre 2023 è stato predisposto un nuovo documento, che analizza le spese dello Stato secondo la prospettiva di genere sul bilancio di previsione per il 2024. Il secondo allegato, sempre sul bilancio di previsione 2024, concerne invece le spese ambientali, nelle quali rientrano le spese che interessano le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
Infine, dopo aver compiuto approfondimenti specifici con l’OCSE, la Ragioneria Generale dello Stato ha prodotto un documento evidenziando come priorità il rafforzamento delle competenze di valutazione quantitativa del personale della PA, anche collaborando con la SNA; la riattivazione di strutture analoghe ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa pubblica presso i Ministeri; l’istituzione di appositi Comitati di revisione della Spesa e di un’Unità di Missione presso la Ragioneria.
Si rammenta infine che il traguardo M1C1-104 prevedeva l’adozione di obiettivi di risparmio per le revisioni della spesa relative agli anni 2023-2025. Per un approfondimento si veda il paragrafo relativo al ciclo 2023-2025 di programmazione della spending review ai sensi dell’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.
Il comma 872 stabilisce la facoltà di modificare sia la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 871, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, sia le misure che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi di risparmio indicati dal comma 871, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere conformi a quanto indicato dal traguardo M1C1-122.
La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Il comma 873 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, apportare le variazioni di bilancio necessarie in attuazione dei risparmi di spesa stabiliti dal comma 870, e delle eventuali modifiche di obiettivi e misure attuate ai sensi del comma 872. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Il comma 874 dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 871, e delle eventuali modifiche di cui al comma 872, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.
La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle misure di cui ai commi 871 e 872 sulla base delle linee guida adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante l’istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.
Si rammenta che ogni ciclo di revisione della spesa pubblica prevede tre fasi, dura tre anni, e ne è intrapreso uno nuovo annualmente. Le fasi essenziali di tale ciclo di revisione della spesa pubblica sono le seguenti:
Articolo 1, commi 875 e 876
(Rifinanziamento di interventi in materia
di investimenti e infrastrutture)
875. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.
I commi 875 e 876, rifinanziano per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato.
Per quanto riguarda l’orizzonte temporale del bilancio dello Stato 2025, le disposizioni in oggetto comportano una maggiore spesa in conto capitale pari a 2.576 milioni di euro per il 2025 e 1.030,4 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
I commi 875 e 876 istituiscono un fondo per assicurare il finanziamento pluriennale di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica, e recano disposizioni riguardanti le assegnazioni delle relative risorse nonché le eventuali revoche (queste ultime, possibili nell’ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma). Le risorse del fondo saranno ripartite a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Il comma 875 stabilisce la collocazione del fondo, l’ammontare della sua dotazione, il periodo di riferimento del finanziamento, le finalità e i beneficiari.
Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2036 da suddividere in varie tranches, di cui quella singolarmente più alta, pari a 2.576 milioni, è per l’anno 2027, mentre è di 1.464 milioni per il 2028, 800 milioni per il 2029, 1.949 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. La finalità è il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, e la ripartizione delle risorse andrà a beneficio delle Amministrazioni centrali dello Stato. Peraltro, ai sensi del comma 876, le risorse in oggetto possono essere impiegate anche per la rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione di un singolo intervento.
E’ opportuno ricordare che a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, esiste già un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, che fu creato con la legge 232/2016, articolo 1, comma 140 (legge di bilancio per l’anno 2017). I suddetti settori di spesa sono elencati nell’articolato. Il fondo istituito a fine 2016 aveva una dotazione originaria complessiva di oltre 47.000 milioni di euro per l’orizzonte temporale dal 2017 al 2032. Nel corso del tempo, le cifre del fondo creato nel 2016 sono state più volte ritoccate. Una differenza tra i due fondi è che quello risalente nel tempo aveva anche la finalità di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea in taluni settori. Altra differenza, implicita e tuttavia non meno importante, è che il presente articolo 120 della legge di bilancio per il 2025 non si riferisce a determinati settori di spesa e dunque ha una portata generale.
Il comma 876 dell’articolo 120 della legge di bilancio all’esame del Parlamento per l’anno 2025 regola le assegnazioni del nuovo fondo di cui al comma 875. In proposito, prevede due distinte procedure a seconda di quale amministrazione è beneficiaria delle risorse; se beneficiaria è la Presidenza del Consiglio, allora le assegnazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre se beneficiario è un ministero, allora l’assegnazione sarà fatta per mezzo di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro interessato. In ogni caso, i decreti di assegnazione saranno comunicati alla Corte dei Conti e alle commissioni parlamentari competenti.
Per un confronto con il fondo di cui alla legge 232/2016, si rileva che l'utilizzo di quest’ultimo è sempre disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. I decreti del Presidente del Consiglio sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
Articolo 1, commi 877-878
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture – edilizia sanitaria)
877. Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell'articolo 9, comma 1-septies, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
878. La ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania.
I commi 877-878 dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico – come previsto a normativa vigente - pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.
Il programma previgente era quantificato complessivamente per un importo complessivo di 33,787 miliardi di euro.
Le norme mantengono fermo l’attuale limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma con le Regioni e per il successivo trasferimento delle risorse.
La ripartizione di detto incremento è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (Missione – 6 Salute), al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania.
La disposizione incrementa pertanto di 126,6 milioni di euro annui, per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2036, il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico previsto a normativa vigente.
Come sopra accennato, attualmente il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico è finanziato per un importo pari a 33,787 miliardi di euro, unificato in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988), per un ammontare definito in base a successivi rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa (v. infra).
A favore di tale programma si prevede un incremento di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse (comma 877).
Le risorse del programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico risultano pertanto incrementate da 33,787 a 35,053 miliardi di euro.
La ricostruzione degli importi indicata nella disposizione in esame, fa riferimento all'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988[24] per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - che è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di 24 miliardi di euro) dall'art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (Legge finanziaria per il 2010).
L’importo, più recentemente, è stato rifinanziato, dal comma 263, art. 1, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali a favore del patrimonio sanitario pubblico complessivamente pari a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035[25]. Tale incremento è prioritariamente destinato alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro[26]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse per l’edilizia sanitaria sono pari a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni); il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 – ammonta complessivamente, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[27].
Successivamente, l’articolo 43, comma 4-bis, del D. L. 75/2023[28] (L. n. 112/2023) ha provveduto ad aggiornare i costi riferiti in particolare agli interventi necessari per adeguare le strutture sanitarie di emergenza e urgenza del Lazio alle attività di accoglienza dei flussi di pellegrini che arriveranno a Roma e provincia, in occasione del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica, in base al programma delle celebrazioni previsto dal DPCM 8 giugno 2023[29].
Ulteriore aggiornamento dei costi è stato effettuato in forza dell’articolo 9, comma 1-septies, del D.L. n. 132/2023[30] (L. n. 170/2023) che ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento, innanzitutto, dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020)[31]. I piani sono adottati con le finalità di implementare e rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti; intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus; assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.
Il comma 878 dispone in aggiunta che la ripartizione dell'incremento di cui al precedente comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021)[32], al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.
Nel Patto nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati indicati gli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero con prestiti pari a €4.052 milioni (qui il dettaglio), che ha condotto ai piani di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera delle Regioni, al fine di raggiungere un incremento di 3.500 posti-letto in terapia intensiva e 4.225 in terapia semi-intensiva (Piani di riorganizzazione regionale terapia intensiva e subintesiva - All. 1 Linee guida Alle. 2 Posti letto), oltre all'attuazione dell'obiettivo della messa in sicurezza e riammodernamento degli ospedali con €1.638,9 milioni, di cui €1.000 milioni per progetti già in essere di edilizia sanitaria e €1.450 milioni in prestito dal Fondo nazionale complementare (FNC). Ciò in base a quanto previsto dal comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (L. n. 56/2024)[33], sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021).
Si ricorda che quest’ultima disposizione ha provveduto alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità. Al riguardo, gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.
In sintesi, l’assegnazione è stata effettuata su appositi capitoli dello stato di previsione di ciascun Ministero, di cui la lett. e) ha previsto 2.387,41 milioni di euro per il Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 500 milioni dal 2021 al 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 1.450 milioni dal 2021 al 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 437,4 milioni dal 2021 al 2026.
Articolo 1, comma 879
(Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica)
879. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 156,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 216 milioni di euro per l'anno 2027, di 111,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 92,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 93,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 112,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 150,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 151,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
Il comma 879 incrementa la dotazione del FISPE per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
Nel dettaglio, il comma in esame incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, dei seguenti importi, in milioni di euro:
- 130,7 per l’anno 2025,
- 156,8 per il 2026,
- 216 per il 2027,
- 111,9 per il 2028,
- 92,4 per ciascuno degli anni 2029 e 2030,
- 95,4 per il 2031,
- 93,4 per il 2032,
- 112,4 per il 2033,
- 150,4 per il 2034,
- 151,4 per il 2035 e
- 144,4 annui a decorrere dall’anno 2036.
Articolo 1, commi 880-882
(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS)
880. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
881. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative del comma 880 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.
882. Agli oneri derivanti dal comma 880, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
I commi 880-882 prevedono l’istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.
Il comma 880 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro (500.000 euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).
Informazioni sulle attività di monitoraggio dell'inquinamento derivante da PFAS sono state fornite dal Governo, nella seduta della Camera del 17 ottobre 2023, in risposta all’interpellanza 2/00115.
Per approfondimenti si veda la scheda web L'inquinamento da PFAS delle falde idriche, tratta dal dossier di inizio della XIX legislatura.
In base al comma 881, l’individuazione delle misure attuative del comma precedente, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 882 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 880, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (previsto dall’art. 1, comma 200, della legge 190/2014), come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, comma 883
(Tabelle A e B)
883. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
L’articolo 1, comma 883, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al provvedimento in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Il comma 883 incrementa gli accantonamenti esposti nelle tabelle A e B prevendendo maggiori oneri pari a 172,37 milioni per il 2025, a 184,53 per il 2026 e a 240,82 milioni a decorrere dal 2027 di parte corrente; pari a 84,04 milioni per il 2025, di 129 milioni per il 2026 e di 194 milioni annui dal 2027 in conto capitale.
Gli importi complessivi esposti nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 638 milioni per il 2025, a 667,41 milioni per il 2026 e a 723,69 milioni dal 2027.
Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si registra un incremento di 172,37 milioni per il 2025, 184,53 per il 2026, di 240,82 milioni a decorrere dal 2027 per gli accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 MEF).
Gli importi complessivi esposti nella tabella B (fondo speciale di conto capitale), ammontano a 466,62 milioni per il 2025, a 486,86 milioni per il 2026, a 551,86 annui a decorrere dal 2027.
Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si propone un incremento di 84,04 milioni per il 2025, di 129 milioni per il 2026 e di 194 milioni annui dal 2027 per gli accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 MEF).
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio originario trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. 2112) e nella legge di bilancio n. 207 del 2024.
(in milioni di euro)
TABELLA A |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 e ss. |
Bilancio a legislazione vigente |
465,63 |
482,88 |
482,88 |
A.C. 2112-bis |
680,73 |
697,98 |
753,98 |
L. 207/2024 |
638,00 |
667,41 |
723,69 |
Incremento rispetto al BLV |
172,37 |
184,53 |
240,82 |
(in milioni di euro)
TABELLA B |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 e ss. |
Bilancio a legislazione vigente |
382,59 |
357,86 |
357,86 |
A.C. 2112-bis |
476,59 |
501,86 |
551,86 |
L. 207/2024 |
466,62 |
486,86 |
551,86 |
Incremento rispetto al BLV |
84,04 |
129,00 |
194,00 |
cap. 9001 MEF
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.
La relazione illustrativa annessa al disegno di legge presentato alla Camera (A.C. n. 2112) espone le finalizzazioni relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.
Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli uffici parlamentari.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
59.398,3 |
59.114,6 |
59.114,6 |
A.C. 2112-bis |
120.398,3 |
120.114,6 |
134.114,6 |
L. 207/2024 |
116.803,3 |
115.924,6 |
132.924,6 |
Finalizzazioni:
§ Legge 18 novembre 2024, n. 176, “Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora” (AC 433 - AS 1175);
§ Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.
§ Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
39.861,6 |
53.918,3 |
53.918,3 |
A.C. 2112-bis |
56.861,6 |
58.918,3 |
53.918,3 |
L. 207/2024 |
56.861,6 |
58.918,3 |
53.918,3 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258),
§ Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026),
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
39.244,2 |
20.649,6 |
20.649,6 |
A.C. 2112-bis |
43.744,2 |
44.149,6 |
44.149,6 |
L. 207/2024 |
43.744,2 |
44.149,6 |
44.149,6 |
Finalizzazioni:
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916 approvato dalla Camera dei deputati l’8 gennaio 2025),
§ Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
17.918,8 |
10.585,1 |
10.585,1 |
A.C. 2112-bis |
23.918,8 |
27.585,1 |
31.585,1 |
L. 207/2024 |
21.118,8 |
27.585,1 |
31.585,1 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236),
§ Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950 – AS 1322),
§ Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866),
§ Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
58.983,6 |
59.009,3 |
59.009,3 |
A.C. 2112-bis |
67.983,6 |
63.009,3 |
68.009,3 |
L. 207/2024 |
55.983,6 |
63.009,3 |
68.009,3 |
Finalizzazioni:
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);
§ Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030); Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);
§ Legge 13 dicembre 2024, n. 203, Disposizioni in materia di lavoro,
§ Legge 28 novembre 2024, n. 188, Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero,
§ Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
8.014,4 |
20.504,2 |
20.504,2 |
A.C. 2112-bis |
20.614,4 |
28.104,2 |
33.104,2 |
L. 207/2024 |
20.614,4 |
23.123,5 |
32.955,7 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.870,3 |
11.338,1 |
11.338,1 |
A.C. 2112-bis |
58.870,3 |
58.338,1 |
70.338,1 |
L. 207/2024 |
58.870,3 |
58.338,1 |
70.338,1 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787),
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”,
§ Riordino della disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.814,4 |
28.955,6 |
28.955,6 |
A.C. 2112-bis |
28.814,4 |
28.955,6 |
28.955,6 |
L. 207/2024 |
27.814,4 |
27.955,6 |
27.955,6 |
Finalizzazioni:
§ Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (AC 400 – AS 1275),
§ Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante 2Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”,
§ interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
29.823,6 |
33.481,6 |
33.481,6 |
A.C. 2112-bis |
34.823,6 |
34.481,6 |
38.481,6 |
L. 207/2024 |
29.737,4 |
24.482,1 |
29.946,6 |
Finalizzazioni:
§ Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053, AC 2139),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
32.876,6 |
33.522,3 |
33.522,3 |
A.C. 2112-bis |
38.876,6 |
39.522,3 |
41.522,3 |
L. 207/2024 |
37.876,6 |
39.522,3 |
41.522,3 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.977,1 |
41.843,8 |
41.843,8 |
A.C. 2112-bis |
43.977,1 |
51.843,8 |
54.843,8 |
L. 207/2024 |
43.977,1 |
51.843,8 |
54.843,8 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Legge 18 novembre 2024, n. 184, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023”,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.441,7 |
19.469,0 |
19.469,0 |
A.C. 2112-bis |
26.441,7 |
32.469,0 |
42.469,0 |
L. 207/2024 |
14.901,7 |
23.779,0 |
33.769,0 |
Finalizzazioni:
§ Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143) recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066),
§ Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
A.C. 2112-bis |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
L. 207/2024 |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
Finalizzazioni:
§ Legge 7 ottobre 2024, n. 152, Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
§ Legge 23 ottobre 2024, n. 165, Istituzione del Museo del Ricordo in Roma,
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.127,2 |
15.470,0 |
15.470,0 |
A.C. 2112-bis |
38.127,2 |
35.470,0 |
37.470,0 |
L. 207/2024 |
32.416,6 |
29.759,5 |
26.759,5 |
Finalizzazioni:
§ Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241),
§ interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
A.C. 2112-bis |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
L. 207/2024 |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),
§ Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979),
§ Interventi diversi.
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
125.506,3 |
138.233,4 |
138.233,4 |
A.C. 2112-bis |
155.506,3 |
169.233,4 |
188.233,4 |
L. 207/2024 |
155.506,3 |
169.233,4 |
188.233,4 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.489,7 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
28.489,7 |
31.292,1 |
31.292,1 |
L. 207/2024 |
28.489,7 |
31.292,1 |
31.292,1 |
Finalizzazioni:
§ Legge 16 dicembre 2024, n. 193, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
16.262,1 |
18.188,0 |
18.188,0 |
A.C. 2112-bis |
21.262,1 |
23.188,0 |
23.188,0 |
L. 207/2024 |
21.262,1 |
23.188,0 |
23.188,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
11.735,6 |
|
|
A.C. 2112-bis |
16.735,6 |
10.000,0 |
18.000,0 |
L. 207/2024 |
16.735,6 |
10.000,0 |
18.000,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
A.C. 2112-bis |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
L. 207/2024 |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.127,8 |
|
|
A.C. 2112-bis |
34.127,8 |
28.000,0 |
30.000,0 |
L. 207/2024 |
34.127,8 |
13.000,0 |
30.000,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
11.735,6 |
13.146,0 |
13.146,0 |
A.C. 2112-bis |
16.735,6 |
18.146,0 |
20.146,0 |
L. 207/2024 |
16.735,6 |
18.146,0 |
20.146,0 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
22.880,2 |
8.831,8 |
8.831,8 |
A.C. 2112-bis |
25.880,2 |
16.831,8 |
18.831,8 |
L. 207/2024 |
25.880,2 |
16.831,8 |
18.831,8 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
6.259,4 |
18.283,5 |
18.283,5 |
A.C. 2112-bis |
19.259,4 |
38.283,5 |
48.283,5 |
L. 207/2024 |
14.294,4 |
38.283,5 |
48.283,5 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.981,1 |
9.606,7 |
9.606,7 |
A.C. 2112-bis |
31.981,1 |
19.606,7 |
25.606,7 |
L. 207/2024 |
31.981,1 |
19.606,7 |
25.606,7 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
19.590,1 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
24.590,1 |
39.292,1 |
39.292,1 |
L. 207/2024 |
24.590,1 |
39.292,1 |
39.292,1 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
A.C. 2112-bis |
5.319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
L. 207/2024 |
319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
A.C. 2112-bis |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
L. 207/2024 |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
Finalizzazioni:
§ Legge 23 ottobre 2024, n. 165, Istituzione del Museo del Ricordo in Roma,
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.502,0 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
28.502,0 |
31.292,1 |
31.292,1 |
L. 207/2024 |
28.502,0 |
31.292,1 |
31.292,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
19.686,0 |
21.971,9 |
21.971,9 |
A.C. 2112-bis |
24.686,0 |
26.971,9 |
26.971,9 |
L. 207/2024 |
24.686,0 |
26.971,9 |
26.971,9 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),
§ Interventi diversi.
§
Articolo 1, comma 884
(Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione)
884. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il comma 884 reca un incremento delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Il rifinanziamento è disposto nell’importo di 117,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 194,34 milioni di euro per il 2026, di 194,12 milioni per il 2027 e di 197,22 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
Si tratta, si rammenta, del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Oltre al rifinanziamento disposto dal comma 884 in commento, sulla dotazione del Fondo incidono altresì numerose disposizioni, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, che prevedono riduzioni del rifinanziamento del Fondo - che nel testo iniziale del disegno di legge veniva incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 – per finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure introdotte nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio.
Un ulteriore incremento del Fondo è disposto dal comma 471 per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 5 milioni per il 2027.
Il complesso di tali disposizioni ha determinato una riduzione complessiva del Fondo in bilancio pari a 114,7 milioni di euro per il 2025, 160,8 milioni per il 2026 e a 147,0 milioni per il 2027.
Nel bilancio di previsione iniziale (A.C. 2112), il Fondo - a seguito del rifinanziamento previsto originariamente nell’importo di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 - presentava uno stanziamento, sia in conto competenza che in cassa, pari a 192,1 milioni di euro per il 2025, 434,7 milioni per il 2026 e di 533,1 milioni di euro per il 2027.
A seguito dell’utilizzo del Fondo per finalità di copertura finanziaria delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, nonché dell’incremento disposto dal comma 471, il Fondo presenta, nella legge di bilancio per il 2025, uno stanziamento di circa 77,4 milioni per il 2025, 273,9 milioni per il 2026 e di 386,1 milioni per il 2027.
Articolo 1, commi 885-887
(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica)
885. All'articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « effetti finanziari non previsti a legislazione vigente» è inserita la seguente «, anche».
886. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
887. Quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448, pari, in termini di indebitamento netto, a 1,15 miliardi di euro per l'anno 2026, è destinata al fondo di parte corrente di cui al comma 886 del presente articolo.
Il comma 885 estende le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Il comma 886 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due nuovi fondi per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029. Il comma 887, inserito nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, riserva al fondo di parte corrente finalizzato a compensare gli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, risorse pari a 1,15 miliardi di euro, in termini di indebitamento netto, per l’anno 2026. Tali risorse derivano dalle disposizioni che modificano il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (cosiddetto credito d’imposta “Transizione 4.0”) di cui ai commi da 445 al 448.
Le disposizioni del comma 885 modificano l’epigrafe e le finalità di un Fondo già vigente, senza determinare alcun effetto sui saldi di finanza pubblica. Il comma 886 non reca oneri a carico della finanza pubblica in quanto istituisce due nuovi fondi nello stato di previsione del MEF, senza destinare risorse. Secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 887, stanzia 1,15 miliardi di euro per l’anno 2026, in termini di indebitamento netto, al fondo di parte corrente di cui al comma 886, pari a una quota delle risorse derivanti dalle disposizioni dei commi da 445 a 448.
Il comma 885, modifica l’articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di prevedere che si possa ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali anche per ulteriori finalità.
L’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che la disposizione in esame intende modificare, disciplina un fondo con una dotazione, in termini di sola cassa, volto a compensare gli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali sui conti pubblici, al fine di non pregiudicare il rispetto degli obiettivi programmati.
Per contributi pluriennali si intendono le autorizzazioni di spesa pluriennali per le quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale, sempre identico, relativo ad un periodo di durata pluriennale, che può essere ricondotto ad un piano di ammortamento, data la possibilità di attualizzazione di detti contributi a seguito di un’apposita autorizzazione. A riguardo, l’art. 10-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2018, prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali.
L’attualizzazione rappresenta l’operazione contabile svolta per la conversione di una somma disponibile a data futura in un’altra somma disponibile a vista. Il diverso valore dei due importi dipende principalmente dalla durata del debito e dal tasso di interesse applicato.
La disciplina dell’utilizzo dei contributi pluriennali prevede infatti un meccanismo di tipo autorizzativo finalizzato ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e le erogazioni da contabilizzare ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in base ai criteri di classificazione europei. All’esito della procedura di controllo, nel caso in cui siano stati riscontrati effetti finanziari non previsti, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.
All'utilizzo del citato fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da finanze, da trasmettere alla Corte dei conti, nonché al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. A partire dal 2007, l’ambito di applicazione di tale disposizione è stato regolato da una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 15 del 28 febbraio 2007). Ai sensi di tale circolare, il comma 511 si applica ai contributi pluriennali destinati ad attivare operazioni finanziarie il cui onere di ammortamento, per capitale e interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato, sia nel caso in cui i destinatari siano soggetti esterni alla pubblica amministrazione, come nel caso di imprese private e pubbliche, sia che si tratti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In quest’ultimo caso la condizione è che l’onere sia a totale carico del bilancio dello Stato. Come rilevato nelle note illustrative sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate alle Note di aggiornamento al Documento di economia e finanza pubblicate dal 2020 al 2023, il numero di autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero è progressivamente diminuito. Contestualmente è possibile rilevare come gli stanziamenti complessivi (per il triennio di riferimento ed il successivo arco temporale) per i contributi pluriennali per ministero si siano ridotti, passando da circa 80.578 milioni di euro per il triennio 2020-2022 (e successivo arco temporale) a circa 47.662 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (e successivo arco temporale).
Numero autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero |
|
Anno di pubblicazione |
Numero di autorizzazioni |
2020 |
433 |
2021 |
236 |
2022 |
219 |
2023 |
211 |
Fonte: MEF, Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate NADEF 2020-2021-2022-2023.
Si fa presente come dalla formulazione dell’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, risultante dalla modifica prevista dal comma 885, non sia possibile desumere quali siano le ulteriori finalità che permetterebbero di ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dovendosi rilevare come, anche a seguito del progressivo venir meno dei contributi pluriennali, si sia verificato il ricorso a tale fondo per finalità differenti da quelle espressamente previste dalla disposizione vigente.
Il comma 886 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029. La finalità di tale disposizione sembrerebbe dunque essere quella di precostituire delle mere allocazioni contabili in bilancio per risorse da destinare a compensare gli effetti finanziari derivanti dall’eventuale scostamento dal percorso della spesa netta. Questi fondi potrebbero quindi configurarsi come fondi di riserva con funzioni analoghe a quelle di altri fondi già vigenti.
In relazione al comma 886 occorre evidenziare che la disposizione in commento non definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che saranno iscritte in tali fondi.
In considerazione dell’entrata in funzione del cosiddetto “conto di controllo” della Commissione europea, previsto nell’ambito della nuova governance economica europea, potrebbe essere opportuno acquisire chiarimenti per comprendere se l’allocazione di risorse sui citati fondi sia strumentale a compensare preventivamente eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, anche al fine di evitare che il conto di controllo rilevi deviazioni significative dal percorso della spesa netta. In tal caso, la dotazione dei fondi dovrebbe essere commisurata ad offrire opportuni margini prudenziali rispetto ai rischi di scostamento.
Inoltre, dalla disposizione in commento non si evince se si possa ricorrere a tali fondi per compensare tutti gli scostamenti dal percorso della spesa netta o se tali fondi debbano essere attivati soltanto in relazione alle deviazioni non autorizzate in base alle clausole di sospensione temporanea della normativa europea (articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2024/1263) che consentono deviazioni dal percorso di spesa netta.
Nel nuovo quadro di governance la correzione del saldo primario strutturale funzionale all’obiettivo di riduzione e sostenibilità del debito viene assicurata attraverso l’individuazione di un unico strumento, consistente nel limite annuo da porre alla crescita dell’aggregato di spesa primaria netta finanziata a livello nazionale.
Tale aggregato costituisce una variabile posta in larga misura sotto il controllo dei governi e composta dall’insieme della spesa delle amministrazioni pubbliche, da cui sono detratte le spese per interessi, le spese finanziate da trasferimenti europei e i corrispondenti cofinanziamenti nazionali, la componente ciclica per sussidi di disoccupazione e le misure una tantum e temporanee dal lato delle spese e delle entrate. La dinamica dell’aggregato è inoltre calcolata al netto della variazione annua delle entrate di carattere discrezionale (Discretionary Revenue Measures, DRM).
Nell’ambito della programmazione prevista dal Piano strutturale di bilancio, la spesa netta è valutata in termini di tasso di crescita annuo della spesa primaria netta nominale. Il livello di spesa netta programmato nel Piano indica quindi lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica fiscale del Governo.
Il Piano strutturale di bilancio 2024-2029 è stato presentato al Parlamento il 27 settembre 2024 e le Camere l’hanno approvato con apposite risoluzioni il 9 ottobre 2024. Il Piano trasmesso alle istituzioni europee prevede un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all’1,3% nel 2025, all’1,6% nel 2026, all’1,9% nel 2027, all’1,7% nel 2028 e all’1,5% nel 2029.
In base a quanto stabilito dal regolamento (UE) 1263/2024, la Commissione europea utilizzerà un conto di controllo per monitorare le deviazioni registrate nell’andamento dei livelli di spesa netta degli Stati membri rispetto a quanto riportato nei Piani strutturali di bilancio. Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta è inferiore al percorso della spesa netta stabilito o un debito quando la spesa netta è superiore al percorso stabilito. Nei periodi in cui saranno attivate le clausole di salvaguardia del regolamento (UE) 2024/1263 il conto di controllo non dovrebbe registrare alcuna deviazione.
Il monitoraggio dell’andamento dell’indicatore della spesa netta consente altresì di osservare se uno Stato membro rispetta anche le nuove disposizioni del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97, sulle procedure per i disavanzi eccessivi (il cosiddetto “braccio correttivo”). In relazione alla nuova procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, essa, si concentrerà sugli scostamenti dal percorso della spesa netta. Nel caso in cui il livello massimo di spesa netta è rispettato, si riterrà che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si stia riducendo conformemente alla disciplina europea senza dar luogo all’apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, anche se il rapporto debito/PIL eccede il valore di riferimento.
Nel caso in cui invece il livello massimo di spesa netta non è rispettato dallo Stato, allora la Commissione dovrà prendere in considerazione l'avvio della proceduta basata sul debito nelle seguenti condizioni:
- il rapporto debito pubblico/PIL superi il valore di riferimento;
- la posizione di bilancio dello Stato interessato non sia vicina al pareggio (deficit non superiore allo 0,5% del PIL) o in avanzo;
- le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato superino 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.
Una volta aperta la procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta assegnato allo Stato dovrà essere di impegno quantitativo almeno equivalente rispetto a quello adottato dal Consiglio ai fini della predisposizione del Piano strutturale di bilancio. Il percorso correttivo dovrà inoltre correggere gli scostamenti cumulativi del conto di controllo entro il termine assegnato dal Consiglio.
Il comma 887 prevede per l’anno 2026, che la somma di 1,15 miliardi di euro - in termini di indebitamento netto - sia destinata al fondo di parte corrente di cui al comma 886. Tali risorse derivano dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448, che recano modifiche alla disciplina sul credito d'imposta Transizione 4.0.
Articolo 1, commi 888-891
(Fondo per il contrasto del reclutamento illegale
della manodopera straniera)
888. Al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo l -sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il « Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera», con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
890. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 888 e 889, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 888.
891. Agli oneri derivanti dai commi da 888 a 890, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
I commi 888-891, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo per il contrasto dei fenomeni di ‘reclutamento illegale’ della manodopera straniera, a cui possono accedere gli enti del terzo settore, iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati e che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme on line accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa.
I commi 888-891 prevedono che la dotazione iniziale del Fondo sia pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 888 specifica che il nuovo fondo è volto a contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera. A tale riguardo viene in rilievo innanzitutto il fenomeno del cd. "caporalato", che costituisce una forma di sfruttamento lavorativo che coinvolge diversi settori produttivi, ma che si manifesta in maniera preponderante nel settore agricolo.
Nello specifico, il caporalato risulta essere integrato da condotte quali l'intermediazione, il reclutamento e l'organizzazione della manodopera, che comportano l'instaurarsi di rapporti di lavoro in cui i dipendenti sono costretti a subire trattamenti degradanti in violazione con le tutele previste dalla normativa giuslavoristica, a causa dello stato di bisogno in cui versano. Tale materia ha ottenuto una disciplina organica grazie alla L. n. 199 del 2016, che ha in primo luogo riformato l'impianto penalistico che sanziona le condotte concernenti il fenomeno del caporalato.
Tra le diverse misure sanzionatorie introdotte, merita di essere segnalato il novellato articolo 603-bis, rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che, attualmente, sanziona, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore, chi recluta manodopera, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, nonché le condotte di utilizzo, assunzione ed impiego della manodopera, poste in essere anche mediante attività di intermediazione, che si concretizzano sempre nella sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
In proposito si ricorda che l’articolo 5 del recente D.L. 145/2024 introduce una nuova disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter, TU immigrazione), che sostituisce l’abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.
Per una sintesi degli interventi legislativi adottati nel corso della legislatura per prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato, si rinvia al paragrafo dedicato nell’ambito del tema web sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, la disposizione fa riferimento al contrasto dell’impiego irregolare degli stranieri che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
In proposito si ricorda che i CAS - Centri di accoglienza straordinaria sono strutture temporanee di prima accoglienza, dove cioè le persone vengono identificate e indirizzate verso i passaggi successivi, che, secondo le disposizioni del c.d. decreto accoglienza (D.Lgs. n. 142 de. 2015) sono attivate in caso di esaurimento dei posti nei centri di accoglienza ordinari a causa di massicci afflussi di richiedenti (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L’individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.
I progetti di seconda accoglienza - che prevedono, oltre al vitto e all’alloggio, una serie di servizi di integrazione per coloro che vi sono ospitati - sono invece gestiti dagli enti locali nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e sono ammessi al finanziamento sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, iscritto nel bilancio del Ministero dell’interno.
Al comma 889 si prevede che al fondo di nuova istituzione possono accedere gli enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 T.U.I.), autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme on-line dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
Il registro richiamato, tenuto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (articolo 42 t.u.i.); nella seconda sono, invece, iscritti enti e associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (articolo 18 t.u.i.). Ai sensi del sopracitato articolo 42, le associazioni di stranieri e le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore collaborano lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostenere azioni e attività volte all’integrazione. In particolare, si organizzano corsi di lingua, di formazione e campagne di prevenzione per la discriminazione.
Per le modalità di attuazione della disposizione, il comma 890 rinvia a un decreto del Ministero dell’interno da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e diritti (cap. 2356).
Alla copertura degli oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dalla legge di bilancio in commento (comma 891).
Articolo 1, comma 892
(Fondo per l’immigrazione)
892. Al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 892 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.
Il comma 892 prevede interventi pari a un importo di 200 milioni di euro per il 2025.
La finalità dell’incremento della disponibilità finanziaria di bilancio per il 2025 è, secondo il dettato della disposizione, di assicurare l’accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.
L’intervento di rifinanziamento annuale riguarda in particolare le risorse iscritte sul capitolo 2351/piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che a legislazione vigente precedente la manovra, recava uno stanziamento pari a circa 1.022 milioni di euro per il 2025 e a 995 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il capitolo 2351 p.g. 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione” è destinato al finanziamento dei centri governativi e dei c.d. C.A.S.- centri di accoglienza straordinari. Dell’utilizzo delle relative risorse si dà conto anche nella Relazione annuale del Governo al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza (si v. l’ultima disponibile, riferita all’anno 2021, DOC. LI, n. 2).
Il rifinanziamento per il 2025 segna un aumento di circa il 19,6 per cento dello stanziamento finale.
Il sistema di accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La prima fase consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.
Le procedure di soccorso e identificazione si svolgono presso i c.d. punti di crisi (hotspot), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, screening sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation (D.Lgs. 286/1998, testo unico immigrazione, art. 10-ter).
Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di prima accoglienza, dove avvengono anche l’identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.
Innanzitutto, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall’inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno (D.Lgs. 142/2015 c.d. decreto accoglienza, art. 9).
In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate CAS - Centri di accoglienza straordinaria (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L’individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.
I centri di permanenza per il rimpatrio - CPR sono invece i luoghi di trattenimento del cittadino straniero, istituiti ex art.14 D.Lgs. n. 286/1998 per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
La fase di seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002 dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Martelli, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. Le risorse stanziate sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2352) risultano pari a 705,6 milioni di euro per il 2025.
Articolo 1, commi 893-895
(Fondo esdebitazione incapienti)
893. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 894, finalizzati all'esdebitazione degli incapienti. I contributi di cui al primo periodo possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.
894. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 893, garantendo la trasparenza e il controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma 893.
895. Agli oneri derivanti dai commi 893 e 894, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione. del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Il comma 893, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo destinato alla concessione di un contributo per l’esdebitazione degli incapienti.
I commi 894 e 895 riguardano, rispettivamente, le modalità di attuazione e la copertura degli oneri.
Il comma 893 determina un onere pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 893 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2025, volto a riconoscere un contributo nei casi di esdebitazione degli incapienti. La disposizione individua, quali finalità cui destinare tale contributo, anche la copertura delle spese procedurali, comprese le competenze professionali dell'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.
Si ricorda che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e nell’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. In particolare, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è un istituto, disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), che consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta.
Sotto il profilo procedurale, la disposizione richiamata prevede che la domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l'organismo di composizione della crisi (OCC). Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3 del 2012, gli OCC sono enti pubblici iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia e dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti con decreto dallo stesso Ministero.
Alla domanda deve essere allegata ampia documentazione (l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e, se disponibili, dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata; l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare), nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore, nonché, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, provvede con decreto che è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo nel termine di trenta giorni.
La determinazione della misura massima del contributo, nonché dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al Fondo viene demandata ad un successivo decreto ministeriale.
In particolare, il comma 894 prevede che tale decreto sia adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge in esame.
Agli oneri che derivano dall’istituzione del Fondo, si provvede, ai sensi del comma 895, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 1, comma 896
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità)
896. Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
L’articolo 1, comma 896, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, incrementa il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità.
Il comma 896 comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025.
In particolare, la disposizione incrementa il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 7630) dall’articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), di 2 milioni di euro per l’anno 2025.
Si segnala che l’originaria dotazione del fondo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, è stata ridotta a 1,8 milioni di euro per il 2025 tramite gli interventi ascrivibili alla spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 dall’articolo 1, comma 870, della presente legge di bilancio. Tuttavia nel corso dell’esame parlamentare, la riduzione di 200.000 euro è stata annullata con un rifinanziamento in Seconda Sezione (che ha interessato anche le annualità. 2026 e 2026).
Conseguentemente, la dotazione complessiva del fondo risulta essere, anche in conseguenza della presente autorizzazione di spesa, pari a 4 milioni per il 2025 (e a 200.000 euro sia per il 2026 che per il 2027).
Si specifica, inoltre, che il fondo è suddiviso in due sezioni, il fondo per gli investimenti strategici e il fondo per la compensazione degli svantaggi. In base al comma 807 dell’articolo 1 della già richiamata legge di bilancio 2023, le risorse del fondo sono utilizzate per:
1) compensare i maggiori costi derivanti dall’insularità;
2) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell’insularità pari condizioni di accesso ai territori;
3) promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale e sostenere le transizioni ecologica e digitale.
Si ricorda, altresì, che l’istituzione del fondo è finalizzata ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, in base al quale: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.
Agli oneri derivanti dall’articolo in commento si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 e rifinanziato dal comma 884 dell’articolo 1 della legge di bilancio in commento.
Si ricordano, in particolare:
· l’articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 che ha attribuito alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di "garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti";
· l’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità 2016 (L. 27 dicembre 2015, n. 208) che ha destinato 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale aerea della medesima regione;
· l’articolo 1, comma 837, della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che istituiva un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna "in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale”; il successivo comma 851 ha riconosciuto un contributo, pari a 15 milioni di euro, nell'anno 2019 “nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna […] anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità";
· l’articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) che riconosce a studenti fuori sede, lavoratori e persone con grave disabilità o che devono spostarsi per ragioni sanitarie e lavoratori un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania (per un onere complessivo non superiore a 25 milioni di euro) al fine di garantire "un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità”.
Si ricorda, altresì, che la legge di bilancio 2023, ai commi da 808 a 814 dell’articolo 1, ha istituito una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, disciplinandone la composizione (dieci deputati e dieci senatori, scelti dai presidenti delle Camere in proporzione ai gruppi e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo), l’Ufficio di presidenza (un presidente, due vicepresidenti e due segretari eletti dalla Commissione), le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione, con cadenza almeno annuale, alle Camere. In particolare, tra i poteri della Commissione vi sono l’acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall’insularità.
Per quel che concerne l’attuale legislatura, sono state presentate al Senato quattro pdl in materia ovvero: l’A.S 1281, l’A.S.1156, l’A.S 397 e l’A.S. 395. Queste ultime due, presentate prima dell’approvazione del bilancio 2023, prevedevano rispettivamente l’istituzione di una Commissione d’inchiesta e di un fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità.
Articolo 1, comma 897
(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall’'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)
897. La dotazione del fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
L'articolo 1, comma 897, incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
La norma importa oneri pari a 0,9 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'articolo 1, comma 897, incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
Dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014), come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Si precisa che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
Successivamente, è intervenuto l’art. 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), che ha incrementato la dotazione del Fondo per 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e per 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Articolo 1, comma 898-901
(Istituzione di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio in favore degli enti locali e di un fondo da trasferire alla
Provincia autonoma di Trento)
898. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
899. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. La provincia autonoma di Trento è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
900. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
901. Agli oneri derivanti dai commi da 898 a 900, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
I commi 898-901 istituiscono due diversi fondi. Il primo fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinato a misure in favore degli enti locali, e reca stanziamenti pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027. Il secondo fondo, da trasferire sempre alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alla Provincia autonoma di Trento, è destinato ad interventi infrastrutturali e di altro tipo per i comuni della Provincia autonoma e reca stanziamenti di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta come il fondo in favore degli enti locali comporti un aumento del saldo netto da finanziare pari a 31.967.000 euro per il 2025, a 38.700.000 euro per il 2026, e a 31.380.000 euro per il 2027, mentre il fondo da trasferire alla Provincia autonoma di Trento comporti un aumento del saldo netto da finanziare pari a 150.000 euro per il 2025 e a 600.000 euro per il 2026. A copertura di entrambi i fondi è disposto un pari definanziamento del Fondo per le urgenze indifferibili in corso di gestione.
L’articolo 1, commi 898-901, istituisce due fondi. In particolare, il comma 898 istituisce un fondo provvisto di stanziamenti pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede autonomamente e direttamente alla sua gestione. Tale fondo è finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, tra cui interventi “in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale”.
Il comma 899 istituisce un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, perché gli enti locali della Provincia effettuino misure “collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all’acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico”.
Il comma 900 dispone che la definizione del riparto di tali fondi sia demandata ad atti di indirizzo delle Camere. Si evidenzia come il primo e il secondo fondo siano gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Infatti, l’assegnazione delle risorse avviene tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio del 2025. Entrambi i fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che procede successivamente alla gestione; nel caso del secondo fondo, essa provvede al trasferimento alla Provincia autonoma di Trento.
In merito alla gestione di tali fondi, il comma 900 dispone come i D.P.C.M. di assegnazione delle risorse disciplinino i termini di utilizzo delle somme, le modalità di monitoraggio, rendicontazione, e di eventuale revoca in caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Il comma 900 dispone altresì che gli interventi di conto capitale finanziati da uno dei due fondi debbano avere un CUP (codice unico di progetto) e siano monitorati secondo la disciplina vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229). Infine, per quanto concerne la gestione del fondo attribuito alla Provincia autonoma di Trento, il comma 899 dispone che la Provincia autonoma debba trasmettere, entro il 31 gennaio 2026 per i fondi 2025, ed entro il 31 gennaio 2027 per i fondi 2026, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, il comma 901 reca le coperture, stabilendo come ai relativi oneri si provveda tramite riduzione di 32.117.000 euro per l’anno 2025, a 39.300.000 per l’anno 2026 e a 31.380.000 euro per l’anno 2027 del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
Secondo quanto previsto dal comma 900, il 20 dicembre 2024 l’Assemblea della Camera dei deputati (seduta n. 402, si veda il Resoconto) ha esaminato i seguenti ordini del giorno volti a recare la destinazione del fondo istituito dal comma 898, a gestione diretta della Presidenza del Consiglio e le cui somme saranno poi ripartite con D.P.C.M.:
1. 9/2112-bis-A/146, a firma Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani. L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto (cfr. p. 140 del Resoconto);
2. 9/2112-bis-A/168, a firma Cuperlo, Scotto, Speranza, Amendola, Fornaro, Borrelli, Provenzano. L’ordine del giorno, come riformulato (“premettendo all’impegno: “a valutare l’opportunità di”; cfr. p. 97 del Resoconto), è stato votato ed approvato (cfr. p. 127 del Resoconto; si veda la votazione n. 153);
3. 9/2112-bis-A/189, a firma Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani; l’ordine del giorno è stato accolto dal Governo (cfr. p. 131 del Resoconto);
4. 9/2112-bis-A/211, a firma Pella, Zucconi, Mascaretti, Maerna. L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto dal Governo (cfr. p. 138 del Resoconto);
5. 9/2112-bis-A/213, a firma Molinari, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Maccanti, Benvenuto, Ambrosi. L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto dal Governo (cfr. p. 148 del Resoconto);
6. 9/2112-bis-A/223, a firma Barabotti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Andreuzza, Bagnai, Davide Bergamini, Billi, Bof, Di Mattina, Giaccone, Giagoni, Latini, Miele, Montemagni, Ziello, Zinzi, Zoffili, Ambrosi. L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto dal Governo (cfr. p. 139 del Resoconto);
7. 9/2112-bis-A/235, a firma Trancassini, Cangiano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Montaruli, Osnato, Padovani, Perissa, Rampelli, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Testa, Zinzi, Ambrosi, Cerreto, Mollicone, Polo. L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto dal Governo (cfr. p. 148 del Resoconto);
8. 9/2112-bis-A/239, a firma Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Bellomo, Benvenuto, Bisa, Bordonali, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Crippa, Dara, Formentini, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Toccalini, Ambrosi, Maerna, Furgiuele, L’ordine del giorno, come riformulato, è stato accolto dal Governo (cfr. p. 148 del Resoconto);
9. 9/2112-bis-A/241, a firma Comaroli e Ambrosi. L’ordine del giorno, come riformulato (ovvero, al posto della puntuale indicazione delle somme, “reperire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori e adeguate risorse da destinare alle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto”), è stato accolto dal Governo (cfr. p. 140 del Resoconto).
Articolo 1, commi 902-906
(Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio)
902. Al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
903. Le risorse del Fondo di cui al comma 902 sono destinate al finanziamento di:
a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 902;
b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.
904. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, prevedendo il finanziamento, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 902, di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto.
905. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903, nell'esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari.
906. Agli oneri derivanti dai commi da 902 a 905, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato del comma 884 del presente articolo.
I commi 902-907 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato ad incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio. Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il comma 906 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 902 a 905, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 902 della disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame parlamentare, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione[34], ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
Tale fondo è destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi diretti alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
Il comma 903 dispone che le risorse del fondo siano destinate, in particolare, al finanziamento di:
a) interventi di sostegno alla formazione di operatori che svolgono le funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 1;
b) ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d’intervento a carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica.
Per quel che concerne le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, il comma 904 prevede che vengano definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando, laddove disponibile, il finanziamento di almeno un progetto per regione, ferma restando la possibilità di riassegnare le somme ad altri progetti con modalità definite dal medesimo decreto.
Ai sensi del comma 905, invece, per il finanziamento dei progetti previsti dal comma 903, le regioni, nell’esercizio delle loro competenze, possono proporre misure integrative e complementari.
Il comma 906 stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dall’articolo in commento si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 e rifinanziato dal comma 884 dell’articolo 1 della presente legge.
Articolo 1, comma 907
(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)
907. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
L’articolo 1, comma 907, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme della legge di bilancio, Governo e Autonomie speciali promuovono un’intesa, entro il 30 aprile 2025, ai sensi dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.
La norma non comporta nuovi oneri in quanto gli effetti finanziari delle compensazioni a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono compresi nella quantificazione complessiva degli oneri conseguenti gli interventi fiscali operati dalla legge di bilancio.
Il comma 907 concerne gli effetti degli interventi sulle imposte erariali operati dalle norme della legge di bilancio in esame, sulle entrate delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il riferimento è dunque, potenzialmente, a tutte le norme della legge di bilancio che, modificando le imposte erariali, possano incidere sulle entrate delle autonomie speciali.
Com’è noto, infatti, le autonomie speciali ricevono compartecipazioni ai tributi erariali, con le quali provvedono al finanziamento ordinario delle funzioni ad esse attribuite. Per tale ragione, gli interventi operati dallo Stato sulla disciplina delle imposte, può comportare una perdita di gettito per la regione o provincia autonome che deve essere compensato.
Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni e contenzioso. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.
La norma dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge in esame, Governo e autonomie speciali promuovono un’intesa entro il 30 aprile 2025 secondo quanto stabilito dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.
L’articolo 23 della legge n. 111 del 2023 contiene, al comma 1, la clausola di salvaguardia per l’ordinamento delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il comma 2 dispone, inoltre, che in caso di perdita di gettito il Governo promuove intese nel rispetto della giurisprudenza costituzionale e delle norme contabili che disciplinano la copertura finanziaria delle leggi contenuti nell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Si è già proceduto nel senso indicato dal citato art. 23, per quanto riguarda il primo modulo di riforma fiscale concernete l’Irpef, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023. A seguito di accordo, infatti, sono state definite le somme da attribuire a ciascuna autonomia, per il 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate.
In recepimento dell’accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2024) al comma 450 riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.
Contributo analogo è riconosciuto alla Regione Sicilia dall’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189) e quantificato in 74,4 milioni di euro.
Articolo 1, comma 908
(Clausola di salvaguardia)
908. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’articolo 1, comma 908, introduce la clausola di salvaguardia dell’ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge di bilancio, nel senso che esse sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ordinamentale.
Le disposizioni della legge di bilancio, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.
La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa, ritenendo che incide su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali.
Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con “un contenuto precettivo prevalente” non opera la “generale clausola di salvaguardia” (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).
La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".
Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articolo 2
(Stato di previsione dell'entrata)
Art. 2. Stato di previsione dell'entrata
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Ai sensi dell’articolo 2, l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2025 è stabilito nell’annesso stato di previsione dell’Entrata di cui alla Tabella n. 1.
Le entrate finali risultanti dalla legge di bilancio ammontano a 728.833 milioni di euro per il 2025.
Si evidenzia che la differenza rispetto al dato a legislazione vigente, pari a minori entrate in Sezione I per 6.517 milioni per il 2025, risulta dalla somma tra minori entrate tributarie per 8.392 milioni, e maggiori entrate extratributarie per 1.875 milioni.
La Sezione II dello stato di previsione delle entrate ricomprende anche gli effetti della retroazione, pari per il 2025 a 1.314 milioni.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, si definisce che l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2025 afferenti imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, per effetto di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata di cui alla Tabella n. 1, di seguito riepilogata.
Previsioni delle Entrate integrate per il triennio 2025-2027
(Dati di competenza, importi in milioni di euro)
ENTRATA |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
DDL* |
Legge |
DDL* |
Legge |
DDL* |
Legge |
Entrate tributarie |
652.348 |
643.956 |
667.956 |
655.655 |
685.932 |
672.507 |
Entrate extratributarie |
82.656 |
84.531 |
80.292 |
81.175 |
78.608 |
79.717 |
Entrate per alienazioni, ammortamenti e riscossioni |
345 |
345 |
346 |
346 |
348 |
348 |
ENTRATE FINALI |
735.349 |
728.833 |
748.594 |
737.177 |
764.888 |
752.571 |
Accensione di prestiti |
471.097 |
470.712 |
494.206 |
494.031 |
447.296 |
447.283 |
ENTRATE COMPLESSIVE |
1.206.446 |
1.199.545 |
1.242.801 |
1.231.208 |
1.212.185 |
1.199.854 |
* Il disegno di legge di bilancio contiene in Sezione II anche gli effetti della retroazione sul lato delle entrate tributarie, pari a maggiori entrate stimate per 1.314 milioni per il 2025, 908 milioni per il 2026, e 1.728 milioni nel 2027.
In particolare, le previsioni di competenza integrate delle entrate finali per l’anno 2025 risultano pari a 728.833 milioni di euro, così ripartite:
§ 643.956 milioni di euro per le entrate tributarie;
§ 84.531 milioni di euro per le entrate extra-tributarie;
§ 345 milioni di euro per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
Nella legge di bilancio 2025, le entrate tributarie comprendono le variazioni derivanti dagli effetti di retroazione della manovra, pari a maggiori entrate stimate per 1.314 milioni di euro nell’anno 2025, 908 milioni di euro per l’anno 2026 e 1.728 milioni di euro per l’anno 2027.
Come evidenziato alla pag. 285 della relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio (A.S. 1330), dalle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, si attende un impulso favorevole sui consumi interni e, anche attraverso la maggiore domanda aggregata, sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale. Gli effetti positivi di tali interventi si protrarranno anche nel biennio successivo.
Secondo le stime del governo, il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono sull’aumento delle entrate tributarie (effetti di retroazione) nel seguente modo:
§ 1.314 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie per il 2025;
§ 908 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie per il 2026;
§ 1.728 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie per il 2027;
§ 2.264 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie per il 2028;
§ 1.936 milioni di euro, quali effetti di retroazione sulle entrate tributarie per il 2029.
Articolo 3
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 145.000 milioni di euro per l'anno 2025, in 130.000 milioni di euro per l'anno 2026 e in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2025, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2025, in 235.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
7. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
8. Per l'anno 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 160.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025.
9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.260 milioni di euro, 1.561 milioni di euro, 750 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
10. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2025, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2025, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2025, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
15. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e; sicurezza» del medesimo stato di previsione.
16. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
17. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti· pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2025, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
22. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».
L’articolo 3 contiene l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Viene ivi stabilito per ciascun anno del triennio il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie. Sono altresì presenti disposizioni riferite al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai Fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi della spesa eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, al Fondo di riserva per le spese impreviste e al Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa nonché altre disposizioni di natura contabile e gestionale.
La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, maggiori spese per 5.963 milioni, determinate da maggiori spese per 10.018 milioni disposte dalla Sezione I (articolo 1) e minori spese per 4.065 milioni disposte nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 3 autorizza spese finali, per il Ministero dell’economia e delle finanze, per il 2025, pari a 530.584 milioni.
Spese del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
ECONOMIA E FINANZE |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
434.459 |
437.716 |
438.372 |
447.727 |
438.367 |
452.894 |
Spese in c/capitale |
90.172 |
92.868 |
82.598 |
82.964 |
68.692 |
74.430 |
SPESE FINALI |
524.631 |
530.584 |
520.970 |
530.690 |
507.059 |
527.324 |
Rimborso passività finanziarie |
283.732 |
283.732 |
331.175 |
331.175 |
304.063 |
304.063 |
SPESE COMPLESSIVE |
808.363 |
814.316 |
852.146 |
861.865 |
811.123 |
831.387 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Il comma 2 riporta, ai sensi dell’articolo 21, comma 11-ter, legge 30 dicembre 2009, n. 196, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie per ciascun anno del triennio. Il limite è stabilito in 145.000 milioni di euro per il 2025, 130.000 milioni di euro per il 2026 e 115.000 milioni di euro per il 2027.
I commi da 3 a 5 disciplinano l’attività dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A.) stabilendo, per l’anno finanziario 2025, i limiti di impegni assumibili in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a 24 mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a 24 mesi (comma 3). È ivi definita, per l’anno finanziario 2025, la quota parte massima, pari al 30 per cento di ciascuno dei limiti di impegni assumibili sopra indicati, entro la quale la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. Secondo quanto disposto dal comma 4 della presente legge, tale attività di sostegno è svolta per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 11-quinquies, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2005, n. 35.
Viene infine definito (comma 5) il limite cumulato degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea che SACE S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato e senza vincolo di solidarietà, assumono in 235.000 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2025.
Il comma 6 determina come pari a 1.000 milioni di euro il limite massimo di impegni assumibili per l’anno 2025 da parte della società SACE s.p.a. nell’ambito dello schema di garanzia c.d. Green di cui all’articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il comma 7 fissa in 10.000 milioni di euro il limite massimo degli impegni assumibili per il 2025 da parte di SACE S.p.A nell’ambito dello schema di garanzia c.d. Archimede di cui all’articolo 1, comma 267, della legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Il comma 8 fissa in 160.000 milioni di euro, per l’esercizio finanziario 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese può assumere con riferimento all’esposizione di garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2024 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio finanziario 2025.
I commi 9, 10 e 11 contengono disposizioni afferenti ai fondi di cui agli articoli dal 26 al 29 della legge 30 dicembre 2009, n. 196. Per l’anno finanziario 2025 vengono stabilite le seguenti dotazioni (comma 9):
§ 900 milioni di euro per il Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26 della legge 30 dicembre 2009, n. 196);
Dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite ed iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e cassa delle competenti unità elementari di bilancio (capitoli), le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. L'elenco delle unità elementari di bilancio che possono ricevere risorse dal Fondo è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e deve essere approvato, con apposito articolo, con la legge del bilancio (art. 26, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2009, n. 196).
§ 1.260 milioni di euro per Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, legge 30 dicembre 2009, n. 196);
§ 1.561 milioni di euro per il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (art. 27, legge 30 dicembre 2009, n. 196);
§ 750 milioni di euro per il Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 28 della legge 30 dicembre 2009, n. 196);
Il Fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese aventi carattere obbligatorio e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. Un elenco delle spese per il cui finanziamento si può disporre, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, il trasferimento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e deve essere approvato, con apposito articolo, con la legge del bilancio (art. 28, commi da 1 a 3, legge n. 196/2009).
§ 9.000 milioni di euro per il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 29 della legge 30 dicembre 2009, n. 196).
Dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I suddetti decreti di variazione devono essere trasmessi al Parlamento (art. 29, comma 2, legge n. 196 del 2009).
Ai sensi degli articoli 26 e 28 della legge legge 30 dicembre 2009, n. 196, gli elenchi delle spese considerate obbligatorie e delle spese impreviste per le quali è possibile esercitare la facoltà prevista dalle norme sono riportati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (commi 8 e 9).
Il comma 12 autorizza, per l’esercizio finanziario 2025, il Ragioniere generale dello Stato, con propri decreti, alla riassegnazione al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”, nell’ambito della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. La riassegnazione è da considerarsi ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria.
I commi 13 e 14 autorizzano, per l’esercizio finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti:
§ al trasferimento dal programma “Fondi da assegnare”, nell’ambito della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai competenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri competenti delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché per lo svolgimento del referendum (comma 13);
§ al trasferimento delle somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma “Rimborsi del debito statale”, nell’ambito della missione “Debito pubblico” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai capitoli del titolo III, Rimborso di passività finanziarie, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate (comma 14).
I commi 15 e 16 stabiliscono che sia riportato nell’allegato 5 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco delle spese per le quali, mediante decreti del Ragioniere generale dello stato e con riferimento all’anno finanziario 2025, si possono effettuare prelevamenti dal fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze (comma 15).
Il fondo è iscritto nel programma “Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria”, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, nonché nel programma “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese”, nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” del medesimo stato di previsione.
Si stabilisce inoltre in 70 unità il numero massimo degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata o in rafferma del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio nell’anno 2025 (comma 16).
Il comma 17 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, delle somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), con propria deliberazione per l’anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le suddette risorse sono a valere sul fondo per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Il comma 18 autorizza, per l’anno finanziario 2025, il Ragioniere generale dello Stato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme versate dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo, di cui all’articolo 61, comma 23, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel quale confluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative nonché i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi delle norme vigenti.
Al comma 19 si prevede l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in relazione all’andamento delle relative riscossioni, cui si provvede con decreti del Ministro dell’economia e finanze nell’anno finanziario 2025.
Il comma 20 stabilisce per l’anno finanziario 2025 la riassegnazione, da parte del Ragioniere generale dello Stato con propri decreti, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”.
Il comma 21 contiene disposizioni di carattere gestionale e contabile che autorizzano il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare variazioni compensative, in competenza e cassa, l’anno finanziario 2025, al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria con riferimento alla contrazione di mutui o ad analoghe operazioni finanziarie nei casi in cui tale operazione risulti più conveniente dell’emissione di titoli del debito pubblico.
Le variazioni compensative sono autorizzate:
- tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 (Interessi sui buoni del Tesoro poliennali e su operazioni finanziarie effettuate sui buoni medesimi) e 2223 (Quote di interessi, comprese nelle rate di ammortamento, dei mutui contratti con la banca europea per gli investimenti ed altre istituzioni internazionali o comunitarie per il finanziamento di interventi di rilevante interesse economico) iscritti nel Programma “Oneri per il servizio del debito statale”.
- tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 (Rimborso di buoni del tesoro poliennali e pagamento di oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli”) e 9503 (Quote di capitale, comprese nelle rate di ammortamento, dei mutui contratti con la banca europea per gli investimenti ed altre istituzioni internazionali o comunitarie per il finanziamento di interventi di rilevante interesse economico), iscritti nel programma “Rimborsi del debito statale”.
Il comma 22 autorizza per l’anno finanziario 2025 la riassegnazione, da parte del Ragioniere dello Stato mediante propri decreti, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale (CONI), dalla Società Sport e salute S.p.A., dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la “Sezione paralimpica Fiamme Gialle”. Si dispone la riassegnazione delle suddette somme ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 23 stabilisce che per l’anno finanziario 2025 il Ministro dell’economia e delle finanze possa, con propri decreti, apportare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione nell’anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alla missioni “Competitività e sviluppo delle imprese” e “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, classificate nella categoria economica “Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni”.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 4.065 milioni di euro nel 2025, 3.021 milioni nel 2026 e di 894 milioni per il 2027.
Si evidenzia, inoltre, che nella tabella riportata di seguito è compreso tra i rifinanziamenti anche il rifinanziamento del decreto-legge n. 18 del 2020 (cap.pg. 2214/1), per 57 milioni di euro per il 2025, 425 milioni per il 2026 e 943 milioni per il 2027 e ulteriori importi negli anni successivi iscritto nell’ambito della missione “Debito pubblico”, Programma “Oneri per il servizio del debito statale”.
Come riportato nella Relazione tecnica allegata all’ A.S. 1330 (pag. 285) tale rifinanziamento si rende necessario a copertura della maggiore spesa per interessi passivi derivante dagli interventi espansivi contenuti nella manovra (misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie), dai quali è atteso un effetto macroeconomico positivo sul PIL programmatico. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra, infatti, computa questa spesa separatamente (Relazione tecnica allegata all’ A.S. 1330, pag. 344), negli effetti complessivi della manovra e non negli effetti della Sezione II, per differenziare tale rifinanziamento dai rifinanziamenti propriamente detti.
Ministero dell’economia e delle finanze |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
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DL n. 18 del 2020 art. 126 c. 6 "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - (Cap-pg: 2214/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
415,2 |
426,1 |
446,9 |
4.878,1 |
Rif. |
57,0 |
425,0 |
943,0 |
27.271,0 |
|
L n. 234/2012 art. 41/bis "Fondo per il recepimento della normativa europea" (Cap-pg: 2815/1) (Scad. Variazione 2050) |
LV |
94,9 |
94,2 |
92,2 |
902,7 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
200,0 |
|
L n. 145/2016 art. 4 c. 1 "Fondo finanziamento delle missioni internazionali" (*) - (Cap-pg: 3006/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
75 |
- |
- |
- |
Rif. |
1.270,0 |
1.570,0 |
1.570,0 |
1.570,0 |
|
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "Fondo emergenze nazionali" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
Rif. |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
DL n. 39 del 2024 art. 9/bis p. A "Manutenzione ordinaria FS" - (Cap-pg: 1541/2) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
- |
95,0 |
95,4 |
- |
Rif. |
290,0 |
190,0 |
190,0 |
870,0 |
|
DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A "Esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri" - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. Variazione 2030) – ATP FINALS TORINO |
LV |
13,7 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
19,5 |
19,5 |
58,5 |
|
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" - (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente) – SERVIZIO CIVILE |
LV |
123,3 |
123,3 |
123,3 |
1.233,6 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
1.100,0 |
|
LB n. 234/2021 art. 1 c. 178 "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" (Cap-pg: 3088/1) (Scad. Variazione 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
50,0 |
150,0 |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2028) (si veda anche il definanziamento già disposto dal disegno di legge di bilancio) |
LV |
159,8 |
135,9 |
132,0 |
865,5 |
Rif. |
3,0 |
9,9 |
- |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 723 "Banca del Consiglio d’Europa" - (Cap-pg: 7179/2) - (Scad. Variazione 2031) |
LV |
50,2 |
50,2 |
- |
- |
Rif. |
95,3 |
95,3 |
95,3 |
203,6 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 27 c. 17 "Fondo apporti al Patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A." - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
740,0 |
0 |
460,0 |
0 |
|
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 210 "Fondo disabili" - (Cap-pg: 1431/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
433,7 |
378,7 |
328,6 |
3.286,5 |
Rif. |
- |
40 |
140 |
- |
|
L n. 17 del 1973 art. 1 c. 1 " CNEL" (*) - (Cap-pg: 2178/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
Rif. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
L n. 243 del 2012 art. 16 c. 1 p. 1 "Ufficio parlamentare di bilancio presso il Senato della Repubblica" (*) - (Cap-pg: 1999/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
L n. 243 del 2012 art. 16 c. 1 p. 2 "Ufficio parlamentare di bilancio presso la Camera della Repubblica" (*) - (Cap-pg: 1999/2) - (Variazione Permanente |
LV |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 806 "Svantaggi insularità" - (Cap-pg: 7630/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
1,8 |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 369 "Fondo potenziamento sport" - (Cap-pg: 2154/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
8,0 |
7,1 |
7,1 |
71,1 |
Rif. |
- |
20,0 |
20,0 |
200,0 |
|
L n. 195 del 1958 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura" (*) - (Cap-pg: 2195/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
L n. 416 del 1981 art. 13 "Spese per pubblicità" - (Cap-pg: 1248/11) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,5 |
- |
- |
- |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo per gli interventi strutturali di politica economica" - (Cap-pg: 3075/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
262,3 |
528,6 |
565,9 |
5.241,2 |
Rif. |
11,3 |
53,3 |
1,3 |
142,6 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "CDP RFI - parte servizi" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
900,0 |
- |
600,0 |
- |
Def. |
-450,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 266/2005 art. 1 c. 86 "Contributo in conto impianti Ferrovie dello Stato S.P.A." (Cap-pg: 7122/5) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
250,0 |
390,8 |
1.854,0 |
2.778,8 |
Def. |
-250,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/primum "PCM piattaforma Pagopa e app IO" - (Cap-pg: 7484/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
40,0 |
10,0 |
- |
- |
Def. |
-23,5 |
-7,9 |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis "PCM piattaforma notifiche digitali" - (Cap-pg: 7485/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
70,0 |
45,0 |
- |
- |
Def. |
-60,0 |
-35,0 |
- |
- |
|
DLG n. 209/2023 art. 62 c. 1 "Istituzione fondo per l'attuazione della delega fiscale" (Cap-pg: 3832/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
3.601,3 |
2.982,6 |
3.126,6 |
31.217,4 |
Def. |
-3.409,8 |
-2.707,6 |
-2.694,4 |
-30.268,6 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 "Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico" - (Cap-pg: 3833/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
2.191,0 |
2.191,0 |
2.191,0 |
21.910,0 |
Def. |
-2.191,0 |
-2.191,0 |
-2.191,0 |
-21.910 |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "Edilizia pubblica" - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
10,9 |
14,6 |
53,7 |
323,1 |
Def. |
-1,9 |
-7,9 |
- |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 "Risorse riparto fondo investimenti- edilizia pubblica" (Cap-pg: 7852/2) (Scad. Variazione 2027) |
LV |
20,2 |
14,8 |
21,2 |
157,1 |
Def. |
- |
-2,0 |
-3,5 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
5,5 |
22,0 |
43,9 |
414,5 |
Def. |
-2,0 |
-12,0 |
-3,4 |
- |
|
LF n. 266/2005 art. 1 c. 93 p. 1 "Contributo quindicennale programma di dotazione infrastrutturale del corpo della guardia di finanza" (Cap-pg: 7849/1) (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
- |
19,2 |
Def. |
- |
- |
- |
-19,2 |
|
LS n. 147/2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo guardia di finanza" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
145,9 |
130,1 |
132,0 |
865,5 |
Def. |
-20,6 |
-15,9 |
-5,1 |
-3,4 |
|
LB 145/2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "Digitalizzazione amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7837/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,5 |
4,8 |
5,1 |
39,2 |
Def. |
-2,4 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
28,8 |
25,7 |
56,4 |
275,3 |
Def. |
-1,5 |
-0,0 |
-1,9 |
- |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. H/bis "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7837/8) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
12,9 |
14,1 |
15,2 |
73,5 |
Def. |
- |
-1,0 |
-3,4 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
42,1 |
18,5 |
57,1 |
213,4 |
Def. |
-8,9 |
-0,2 |
-0,2 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
44,5 |
21,7 |
56,9 |
174,1 |
Def. |
-0,3 |
-3,0 |
-1,2 |
- |
|
LB n. 232/2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" (Cap-pg: 7837/3) (Scad. Variazione 2028) |
LV |
29,3 |
33,0 |
29,7 |
86,1 |
Def. |
-1,1 |
-1,4 |
-1,5 |
-1,5 |
|
LF n. 266/2005 art. 1 c. 93 p. 1 "Contributo quindicennale per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza" - (Cap-pg: 7833/1 - 7834/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
3,6 |
- |
10,8 |
- |
Def. |
-3,6 |
- |
10,8 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 91 "Garanzia prima casa" - (Cap-pg: 7077/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
5,0 |
20,0 |
- |
- |
Def. |
- |
-20,0 |
- |
- |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" (Cap-pg: 7019/3) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
4,8 |
2,9 |
1,0 |
3,0 |
Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
DL n. 93 del 2013 art. 10 c.1 “Fondo emergenze nazionali” (*) – (Cap.-pg: 7441/1) – (Variazione Permanente) |
LV |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
Def. |
-5,0 |
-7,0 |
- |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
L n. 720 del 1984 art. 1 "Istituzione del sistema di tesoreria unica" - (Cap-pg: 3100/1) - (Scad. Variazione 2031) |
LV |
5.097,9 |
5.347,9 |
5.997,9 |
59.979,5 |
Def. |
- |
- |
-250,3 |
-235,6 |
|
DL n. 50 del 2022 art. 26 c. 7 "Istituzione "fondo per l'avvio di opere indifferibili"" - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2.393,7 |
3.411,8 |
1.735,0 |
- |
Def. |
-160,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A." - (Cap-pg: 7122/2 - 7122/5) - (Scad. Variazione 2031) (si veda la riprogrammazione) |
LV |
2.234,7 |
2.058,1 |
3.232,1 |
15.029,9 |
Def. |
- |
- |
- |
-123,0 |
|
DL n. 50 del 2017 art. 66 c. 1 "Fondo urgenze indifferibili" - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
17,8 |
80,9 |
86,8 |
2.019,0 |
Def. |
- |
- |
- |
-210,0 |
|
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 519 "Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" - (Cap-pg: 3035/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2.000,0 |
2.000,0 |
- |
- |
Def. |
-45,0 |
-190,0 |
- |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 178 "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" - (Cap-pg: 3088/1) - (Scad. Variazione 2027) (sullo stesso fondo è stato disposto anche un rifinanziamento, dal disegno di legge di bilancio) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Def. |
- |
-40 |
-140 |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 634 "Fondo per la regolazione contabile delle sovvenzioni del Tesoro alle Poste, per ripianare i conti sospeso di anticipazioni di pagamento delle pensioni tramite Poste" - (Cap-pg: 3036/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
3.000,0 |
3.000,0 |
3.000,0 |
11.320,6 |
Def. |
-95,2 |
-95,2 |
- |
- |
|
RIPROGRAMMAZIONI |
|||||
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. A/ter "PCM tecnologie satellitari ed economia spaziale" - (Cap-pg: 7486/1) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
288,6 |
107,3 |
- |
- |
Ripr. |
-171,9 |
-22,2 |
48,5 |
145,6 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A." - (Cap-pg: 7122/2 - 7122/5) - (Scad. Variazione 2031) (si veda anche il definanziamento) |
LV |
2.234,7 |
2.058,1 |
3.232,1 |
15.029,9 |
Ripr. |
-200,0 |
-400,0 |
400,0 |
200,0 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 2 – Ministero dell’economia e delle finanze. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 294-301.
Articolo 4
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese», « Altre entrate extratributarie» e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 187,5 milioni, determinati da minori spese per 473,6 milioni disposte dalla Sezione I (articolo 1) e maggiori spese per 286,1 milioni disposte dalla Sezione II quali rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 4 autorizza spese finali, per il Ministero delle imprese e del Made in Italy, per il 2025, pari a 14.955 milioni.
L’articolo 4 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero delle imprese e del made in Italy per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
539,9 |
544,4 |
486,3 |
482,5 |
454,8 |
452,6 |
Spese in c/capitale |
14.590,3 |
14.398,3 |
9.062,9 |
8.604,3 |
7.032,7 |
7.153,7 |
SPESE FINALI |
15.130,2 |
14.942,7 |
9.549,2 |
9.086,8 |
7.487,5 |
7.606,3 |
Rimborso passività finanziarie |
12,4 |
12,4 |
12,6 |
12,6 |
12,9 |
12,9 |
SPESE COMPLESSIVE |
15.142,6 |
14.955,0 |
9.561,9 |
9.099,4 |
7.500,4 |
7.619,2 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2025, con decreti del Ministero dell’economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[35].
Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483).
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso maggiori spese per 286,1 milioni per il 2025, 363,7 milioni per il 2026 e 430,7 milioni per il 2027.
Ministero delle imprese e del made in Italy |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
255,7 |
153,0 |
139,5 |
1.600,0 |
Rif. |
440,0 |
415,0 |
500,0 |
4.960,0 |
|
DL n. 321/1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
57,9 |
44,5 |
31,5 |
190,0 |
Rif. |
- |
20,0 |
20,0 |
50,0 |
|
LF n. 266/2005 art. 1 c. 95 p. 3 "Contributo programma di sviluppo l'acquisizione delle UNITA' NAVALI FREMM" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
84,1 |
225,6 |
256,6 |
507,4 |
Rif. |
325,0 |
346,0 |
325,0 |
2.300,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
60,0 |
55,0 |
65,0 |
1.115,0 |
Rif. |
157,0 |
192,0 |
245,0 |
1.049,0 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti" - (Cap-pg: 7333/1 - 7356/1) - (Scad. Variazione 2030) Si veda anche il relativo definanziamento |
LV |
762,2 |
1.012,2 |
1.012,2 |
3.036,6 |
Rif. |
- |
200,0 |
200,0 |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 712 "Istituzione fondo per i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale" - (Cap-pg: 7424/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
L n. 198 del 2016 art. 1 c. 4 "Riparto fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" (*) - (Cap-pg: 3125/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
Rif. |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa" - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
176,3 |
162,1 |
152,2 |
843,9 |
Def. |
-30,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti" - (Cap-pg: 7356/1) - (Scad. Variazione 2030) Si veda anche il relativo rifinanziamento |
LV |
762,2 |
1.012,2 |
1.012,2 |
3.036,6 |
Def. |
-550,0 |
-800,0 |
-800,0 |
-2.400,0 |
|
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. F/primum "Fondo investimenti complementari PNRR- MISE - "POLIS" - case dei servizi di cittadinanza digitale" - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
245,0 |
122,4 |
- |
- |
Def. |
-0,1 |
-0,1 |
- |
- |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
L n. 46 del 1982 art. 14 "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica." - (Cap-pg: 7342/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
26,5 |
10,0 |
7,5 |
- |
Def. |
-16,5 |
- |
- |
- |
|
DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
692,0 |
472,0 |
467,4 |
4.196,0 |
Def. |
-40,0 |
-30,0 |
-25,4 |
- |
|
DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 "Sezione speciale del fondo di garanzia PMI in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese." - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
32,4 |
10,8 |
10,8 |
99,6 |
Def. |
- |
- |
- |
-12,0 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 "Fondo imprese creative" (*) - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
9,0 |
7,5 |
13,5 |
3,5 |
Def. |
- |
-3,0 |
- |
- |
|
L n. 808 del 1985 "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico." - (Cap-pg: 7423/10 - 7423/13) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
87,3 |
22,7 |
60,8 |
123,5 |
Def. |
- |
-9,2 |
-25,0 |
-63,5 |
|
L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "Competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7423/2 - 7423/10) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
194,0 |
257,0 |
236,2 |
904,0 |
Def. |
- |
-36,5 |
- |
- |
|
DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 “Contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico" - (Cap-pg: 7333/1) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
- |
Def. |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
- |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7491/3) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
9,0 |
13,4 |
29,4 |
94,0 |
Def. |
- |
-7,3 |
-7,7 |
-50,0 |
|
L n. 266/1997 art. 4 c. 3 "Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale" - (Cap-pg: 7421/3 - 7421/4) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
255,7 |
153,0 |
139,5 |
1.600,0 |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
-10,0 |
|
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C "Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7420/1 - 7420/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
57,9 |
44,5 |
31,5 |
190,0 |
Def. |
-25,0 |
-17,5 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/27) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
86,9 |
21,5 |
118,2 |
44,2 |
Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
134,1 |
114,5 |
271,9 |
178,6 |
Def. |
- |
-5,0 |
- |
- |
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. B "Programmi europei aereonautici" - (Cap-pg: 7421/18) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,9 |
- |
- |
- |
Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. C "Programmi europei aereonautici" - (Cap-pg: 7421/19) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,6 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,6 |
- |
- |
- |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della 'FONDAZIONE ENEA TECH'" - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2027)
|
LV |
10,0 |
20,0 |
10,0 |
- |
Def. |
- |
- |
-10,0 |
- |
|
DLG n. 8272022 art. 18 c. 8 "Spese per l'implementazione e la gestione del sistema informativo per l'accessibilita' di prodotti e servizi" - (Cap-pg: 7040/6) - (Scad. Variazione 2027)
|
LV |
- |
- |
0,5 |
- |
Def. |
- |
- |
-0,5 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/ter "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7624/3) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
0,1 |
1,0 |
1,0 |
1,9 |
Def. |
-0,1 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,9 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 " Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
60,0 |
55,0 |
65,0 |
1.115,0 |
Def. |
- |
-9,0 |
-9,0 |
-9,0 |
|
RIPROGRAMMAZIONI |
|||||
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7 - 7419/8) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
60,0 |
55,0 |
65,0 |
1.115,0 |
Ripr. |
50,0 |
110,0 |
20,0 |
-180,0 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 3 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 393-396.
Articolo 5
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
L’articolo 5 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 2.217,2 milioni, determinate da minori spese per 2.459,3 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1), maggiori spese per 546,5 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, e minori spese – stimate – per 305 milioni come effetto della retroazione sul lato contributivo derivanti dal miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna a seguito delle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro. Conseguentemente, l’articolo 5 autorizza spese finali, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il 2025, pari a 193.430,4 milioni.
Spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MILPS |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
195.579,9 |
193.363,4 |
186.105,1 |
185.632,7 |
186.841,8 |
184.386,5 |
Spese in c/capitale |
67,7 |
67,0 |
67,7 |
67,0 |
67,7 |
67,0 |
SPESE FINALI |
195.647,6 |
193.430,4 |
186.172,8 |
185.699,7 |
186.909,5 |
184.453,6 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Il successivo comma 2 dispone che le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell’ANPAL – le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dal 1° marzo 2024 (ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) - sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti sono acquisite all'erario.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso maggiori spese pari a 546,5 milioni per l’anno 2025, 360,1 milioni per l’anno 2026, e 266,8 milioni per l’anno 2027. Tale dato non comprende gli stimati effetti derivanti dalle minori spese contributive conseguenti agli effetti di retroazione della manovra (cfr. infra).
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "Fondo speciale per l'occupazione e la formazione" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
515,2 |
513,0 |
568,0 |
5.656,3 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
|
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 149 "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali" (*) - (Cap-pg: 5025/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
Rif. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 "Fondo per la copertura finanziaria delle attività non professionali del caregiver familiare" (*) - (Cap-pg: 3555/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
Rif. |
15,0 |
10,0 |
13,8 |
16,8 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "Fondo non autosufficienti" - (Cap-pg: 3538/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
839,2 |
886,0 |
960,0 |
9.573,7 |
Rif. |
80,6 |
48,6 |
148,6 |
297,1 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "Fondo speciale per l'occupazione e la formazione" (*) - (Cap-pg: 2230/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
515,2 |
512,9 |
567,9 |
568,4 |
Rif. |
350,0 |
200,0 |
3,0 |
3,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
L n. 88 del 1989 art. 37 "Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2029) Come riportato nella Relazione tecnica, il definanziamento è effettuato al fine di contabilizzare in bilancio gli effetti di retroazione sul lato contributivo derivanti dal miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna a seguito delle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro (si veda la RT, pag. 352 del Tomo I, A.C. 2112). |
LV |
6.695,4 |
2.417,1 |
1.961,8 |
10.733,7 |
Def. |
-305,0 |
-207,0 |
-484,0 |
-923,0 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 443.
Articolo 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia)
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale» e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
L’articolo 6 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 250,2 milioni, di cui 78,0 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1), 148,4 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, nonché 23,8 milioni disposti come rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa). Conseguentemente, l’articolo 9 autorizza spese finali, per il Ministero della giustizia, per il 2025, pari a 11.483 milioni.
L’articolo 6 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
GIUSTIZIA |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
10.581,7 |
10.579,0 |
10.453,0 |
10.517,9 |
10.188,0 |
10.319,8 |
Spese in c/capitale |
1.151,5 |
904,0 |
859,0 |
621,6 |
773,4 |
598,4 |
SPESE FINALI |
11.733,2 |
11.483,0 |
11.312,1 |
11.139,5 |
10.961,4 |
10.918,2 |
Per una analisi delle spese del Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV.
I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, alla missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2025 talune somme versate al bilancio dello Stato.
In particolare, il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:
· «Amministrazione penitenziaria» (6.1);
· «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).
Si tratta di somme destinate:
- alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati;
- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
- per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti programmi nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025:
· «Giustizia civile e penale» (6.2);
· «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» (6.6).
Si tratta di somme derivanti:
- da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame;
- da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.
Le suddette somme sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della giustizia, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 148,4 milioni di euro nel 2025, 139,8 milioni nel 2026 e di 97,0 milioni per il 2027.
Ministero della giustizia |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
LB 145/2018, c art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,0 |
11,4 |
11,4 |
- |
Rif. |
30,0 |
50,0 |
- |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 854 "Spese relative al funzionamento della Direzione Antimafia e Antiterrorismo" (*) - (Cap-pg: 7231/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7300/18 - 7300/19) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
35,8 |
8,2 |
20,0 |
10,0 |
Def. |
-9,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 "Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7304/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
17,0 |
10,0 |
- |
- |
Def. |
-7,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 155 p. 1 " Interventi straordinari per l'ampliamento di spazi destinate al lavoro dei detenuti e cablaggio di I.P." - (Cap-pg: 7361/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,8 |
2,0 |
- |
- |
Def. |
-2,8 |
-2,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/12 - 7300/13 - 7300/14 - 7300/15) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
19,1 |
16,1 |
12,6 |
85,4 |
Def. |
-9,2 |
-7,1 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7301/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,6 |
1,3 |
0,4 |
13,0 |
Def. |
-1,0 |
-0,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7301/4 - 7321/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
65,7 |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quinquies "Eliminazione delle barriere architettoniche" - (Cap-pg: 7301/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7300/10 - 7300/11 - 7321/3 - 7321/4 - 7321/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
27,0 |
22,8 |
25,7 |
50,5 |
Def. |
-8,0 |
-5,1 |
- |
- |
|
DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "Spese progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
87,2 |
35,5 |
47,0 |
- |
Def. |
-10,5 |
-25,5 |
-14,6 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13 - 7200/14) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
143,8 |
55,0 |
71,9 |
80,0 |
Def. |
-35,8 |
-35,0 |
-3,0 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/17 - 7200/18) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
5,5 |
5,5 |
3,2 |
- |
Def. |
-5,5 |
-5,5 |
-3,2 |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
167,0 |
156,0 |
81,7 |
- |
Def. |
-32,0 |
-21,0 |
-36,7 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11 - 7200/12) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
34,5 |
31,9 |
62,7 |
21,4 |
Def. |
-17,0 |
-11,5 |
-8,8 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
99,1 |
77,5 |
63,1 |
14,9 |
Def. |
-30,5 |
-32,5 |
-31,7 |
- |
|
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. G/primum "Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori" - (Cap-pg: 7400/5 - 7400/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
21,9 |
6,5 |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
-1,8 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,2 |
0,9 |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 105 del 2023 art. 2 c. 1 p. A "Spese per la realizzazione delle infrastrutture informatiche" - (Cap-pg: 7503/19) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
45,0 |
43,0 |
- |
- |
Def. |
- |
-43,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/quinquies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7503/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
2,4 |
1,4 |
33,4 |
Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7503/10) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,3 |
3,2 |
3,3 |
70,4 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
110,6 |
87,6 |
92,1 |
271,7 |
Def. |
-8,5 |
|
|
|
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 5 – Ministero della Giustizia. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 482-484.
Si segnala altresì che sono disposte rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa) che determinano minori spese per 23,9 milioni nel 2025 a fronte di maggiori spese per 0,1 milioni nel 2026 e 23,8 milioni nel 2027.
Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2025, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’articolo 7 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 229,3 milioni, determinate da minori spese per 231,3 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e maggiori spese per 2 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 7 autorizza spese finali, per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il 2025, pari a 3.381,1 milioni.
L’articolo 7 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MAECI |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
3.542,7 |
3.328,6 |
3.712,8 |
3.659,5 |
3.522,9 |
3.477,4 |
Spese in c/capitale |
67,6 |
52,5 |
51,7 |
39,6 |
32,1 |
24,1 |
SPESE FINALI |
3.610,3 |
3.381,1 |
3.764,5 |
3.699,1 |
3.555,0 |
3.501,5 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV.
Il comma 2 autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.
Più in dettaglio, il comma 2 autorizza il Ministero ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2025, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.
Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso maggiori spese per 2,0 milioni nel 2025, 4,0 milioni nel 2026, e 6,0 milioni nel 2027.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
L n. 72 del 2001 art. 1 c. 3 "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia" (*) - (Cap-pg: 4547/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
L n. 73 del 2001 art. 2 "Interventi a favore della minoranza straniera in Slovenia e in Croazia" (*) - (Cap-pg: 4544/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
L n. 960 del 1982 art. 5 c. 1 "Spese e contributi per interventi culturali a favore di minoranze italiane della ex Jugoslavia" (*) - (Cap-pg: 4545/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" (Cap-pg: 7240/5) (Scad. Variazione 2026) |
LV |
17,5 |
15,5 |
- |
- |
Def. |
-4,0 |
-2,0 |
- |
- |
Nel corso dell’esame parlamentare, non sono stati disposti nessun ulteriore rifinanziamento, definanziamento o rimodulazione.
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 6 – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 529.
Articolo 8
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
L’articolo 8 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, maggiori spese per 276,7 milioni, determinate da maggiori spese per 297,1 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e da minori spese per 20,4 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 8 autorizza spese finali, per il Ministero dell’istruzione e del merito, per il 2025, pari a 56.961,5 milioni.
L’articolo 8 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero dell’istruzione e del merito per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MIM |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
55.447,7 |
55.732,0 |
55.333,1 |
55.723,7 |
55.220,2 |
55.504,6 |
Spese in c/capitale |
1.237,2 |
1.229,5 |
1.392,1 |
1.384,1 |
1.576,6 |
1.575,6 |
SPESE FINALI |
56.684,9 |
56.961,5 |
56.725,2 |
57.107,8 |
56.796,8 |
57.080,2 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Ai sensi del successivo comma 2 il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’istruzione e del merito, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 20,4 milioni di euro nel 2025, a fronte di maggiori spese per 16 milioni nel 2026 e per 50 milioni nel 2027.
Ministero dell’istruzione e del merito |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
128,9 |
126,2 |
125,9 |
1.259,4 |
Rif. |
12,0 |
12,0 |
30,0 |
60,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
70,0 |
68,8 |
68,6 |
686,1 |
Rif. |
8,0 |
8,0 |
20,0 |
40,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DLG n. 59 del 2017 art. 16/ter c. 5 "Istituzione fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti" - (Cap-pg: 3365/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
40,0 |
85,0 |
3.416,0 |
Def. |
- |
- |
- |
-750,0 |
|
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "Riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica" - (Cap-pg: 1195/16 - 1196/16 - 1204/16) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
28,5 |
- |
- |
- |
Def. |
-28,5 |
- |
- |
- |
|
LB n. 213 del 2023 art. 1 c. 329 "Riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica" - (Cap-pg: 1194/16) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
9,5 |
- |
- |
- |
Def. |
-9,5 |
- |
- |
- |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
DL n. 109/2018 art. 42/bis c. 2 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" - (Cap-pg: 8108/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,4 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,4 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/septies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 8106/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
85,0 |
89,0 |
85,0 |
510,0 |
Def. |
- |
-4,0 |
- |
- |
Nel corso dell’esame parlamentare, non sono stati disposti nessun ulteriore rifinanziamento, definanziamento o rimodulazione.
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 7 – Ministero dell’istruzione e del merito. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 567-568.
Articolo 9
(Stato di previsione del Ministero dell’interno)
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a 1iassegnare, con prop1i decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione « Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2024.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione « Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L’articolo 9 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 405,5 milioni, di cui 64,6 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e 280,6 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, nonché 60,3 milioni disposti come rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa). Conseguentemente, l’articolo 9 autorizza spese finali, per il Ministero dell’interno, per il 2025, pari a 30.993,7 milioni.
L’articolo 9 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
INTERNO |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
26.447,7 |
26.850,8 |
26.050,0 |
26.324,8 |
26.749,7 |
27.052,1 |
Spese in c/capitale |
4.951,5 |
4.143,0 |
4.002,5 |
3.395,9 |
3.736,5 |
3.080,4 |
SPESE FINALI |
31.399,2 |
30.993,7 |
30.052,5 |
29.720,7 |
30.486,2 |
30.132,6 |
Rimborso passività finanziarie |
22,7 |
22,7 |
23,9 |
23,9 |
23,7 |
23,7 |
SPESE COMPLESSIVE |
31.421,9 |
31.016,5 |
30.076,5 |
29.744,6 |
30.510,0 |
30.156,3 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Il comma 2 prevede che le somme versate all’entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all’art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. capitolo 2676/Interno, che reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).
Il comma 4 autorizza, per il 2025, il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).
L’articolo 5, comma 2-ter, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all’obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un’esenzione dal pagamento del contributo.
Per il medesimo anno, il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, del TU in materia di immigrazione).
Il comma 7 autorizza per il 2025 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane S.p.A., ANAS S.p.A. e con l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, il decreto adottato per il 2024.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l’attuazione per l’esercizio finanziario 2025 dell’articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell’interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all’attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).
Il comma 11 autorizza il Ministro dell’interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall’articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.
Si ricorda in proposito che il D.Lgs. n. 626/1994, che dettava le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro in attuazione di direttive UE, è stato abrogato ad opera del nuovo D.Lgs. n. 81/2008 che ora detta la disciplina in materia.
Il comma 12 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», relativo alla somme per l’assegno di lungo servizio all’esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all’estero (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni).
Il trasferimento delle risorse è funzionale all’attuazione dell’articolo 1808, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all’estero mensile e un’indennità speciale per il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’interno, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 280,6 milioni di euro nel 2025, 305,0 milioni nel 2026 e di 117,9 milioni per il 2027.
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 152 del 2021 art. 31/bis c. 5 "Assunzioni delle professionalità necessarie all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" - (Cap-pg: 1435/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
- |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del Numero Unico Emergenze - NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
3,6 |
5,4 |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "Risorse in favore della Polizia di Stato per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il settore motorizzazione, armamento e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti" - (Cap-pg: 7411/24 - 7411/25 - 7456/14 - 7456/15 - 7456/17 - 7490/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
57,5 |
29,2 |
31,7 |
44,7 |
Def. |
-17,5 |
-3,9 |
-3,4 |
-5,5 |
|
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7481/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "Potenziamento di apparati tecnico logistici della Polizia di Stato" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
42,4 |
22,1 |
24,7 |
7,0 |
Def. |
-18,5 |
-21,8 |
- |
-7,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/13 - 7411/14) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
57,6 |
33,4 |
40,3 |
0,2 |
Def. |
-13,0 |
-18,4 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
Def. |
-0,2 |
-0,2 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7417/5 - 7456/13) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,8 |
5,5 |
- |
- |
Def. |
-1,4 |
-1,0 |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/18 - 7411/19 - 7411/21 - 7411/22) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
13,2 |
10,5 |
11,7 |
30,2 |
Def. |
-3,8 |
-1,1 |
-3,5 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7396/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
Def. |
-1,0 |
-1,0 |
-0,5 |
-0,5 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/23) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,5 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,5 |
- |
- |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 660 "Fondo per gli interventi infrastrutturali per la Polizia di Stato " - (Cap-pg: 7421/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
27,0 |
27,0 |
77,0 |
135,0 |
Def. |
- |
- |
-50,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
31,8 |
49,7 |
48,3 |
50,6 |
Def. |
-15,6 |
-48,8 |
- |
-10,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
41,7 |
5,1 |
40,4 |
103,5 |
Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/11 - 7411/12) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
23,8 |
22,4 |
- |
- |
Def. |
-23,8 |
-22,4 |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione del Fondo investimenti 'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
65,0 |
26,3 |
145,7 |
112,5 |
Def. |
-54,0 |
-12,0 |
-45,0 |
-36,9 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
92,9 |
101,3 |
57,1 |
135,5 |
Def. |
-75,7 |
-96,4 |
- |
-51,5 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies " Ripartizione del Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7411/4 - 7411/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
11,7 |
10,6 |
10,6 |
- |
Def. |
-11,7 |
-10,6 |
-10,6 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7456/6 - 7456/7 - 7456/8 - 7458/1 - 7460/1 - 7490/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
48,4 |
50,7 |
43,4 |
130,2 |
Def. |
-4,1 |
-4,9 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7410/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
23,6 |
11,8 |
8,5 |
4,7 |
Def. |
-5,1 |
-7,8 |
-4,9 |
-4,7 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
0,4 |
2,6 |
37,4 |
367,9 |
Def. |
- |
- |
- |
-18,2 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
22,1 |
109,5 |
Def. |
- |
- |
- |
20,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7457/3 - 7457/4) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
10,9 |
20,0 |
- |
- |
Def. |
- |
-20,0 |
- |
- |
|
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione TETRA" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
69,6 |
72,9 |
16,2 |
- |
Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4 "Acquisto e manutenzione mezzi di soccorso alla popolazione civile a seguito eventi sismici." - (Cap-pg: 7305/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
3,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-3,3 |
- |
- |
- |
|
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "Contributo per l'istituzione del NUE" - (Cap-pg: 7312/1 - 7325/9) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-1,7 |
- |
- |
- |
|
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. B "Potenziamento di apparati tecnico logistici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco." - (Cap-pg: 7311/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,2 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7311/7) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
11,3 |
8,9 |
6,2 |
58,9 |
Def. |
-4,5 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7313/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
12,7 |
26,1 |
6,3 |
- |
Def. |
- |
15,2 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/24) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
10,7 |
7,3 |
7,7 |
43,7 |
Def. |
-4,7 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1005 "Acquisto e adeguamento sedi strutturali VVF" - (Cap-pg: 7302/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
13,5 |
8,3 |
9,0 |
- |
Def. |
- |
-4,7 |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7311/8 - 7324/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,7 |
1,1 |
0,6 |
3,1 |
Def. |
-1,6 |
- |
- |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 672 p. 1 "Spese per lo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie " - (Cap-pg: 7325/41) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
9,0 |
8,0 |
6,0 |
- |
Def. |
- |
-2,0 |
- |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 673 "Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi" - (Cap-pg: 7325/42) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,7 |
2,1 |
- |
- |
Def. |
- |
2,1 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7302/6) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
9,5 |
3,6 |
2,7 |
- |
Def. |
-5,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7325/21) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
6,0 |
Def. |
-0,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7313/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
30,5 |
18,0 |
- |
- |
Def. |
-15,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7351/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
1,8 |
2,0 |
- |
- |
Def. |
-1,8 |
-2,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7613/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,9 |
- |
- |
- |
Def. |
-1,9 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "Ripartizione Fondo investimenti all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7628/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
14,5 |
6,8 |
- |
- |
Def. |
- |
-6,8 |
- |
- |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 8 – Ministero dell’interno. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, pp. 628-633.
Nel corso dell’esame parlamentare, non sono stati disposti nessun ulteriore rifinanziamento, definanziamento o rimodulazione.
Si segnala altresì che sono disposte rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa) che determinano minori spese per 60,3 milioni nel 2025 a fronte di maggiori spese per 41,8 milioni nel 2026 e 18,5 milioni nel 2027.
Articolo 10
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica)
Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
L’articolo 10 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per 260,4 milioni, di cui 123,2 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1), 80,3 milioni disposti nella Sezione II quali rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, nonché 56,9 milioni disposti come rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa). Conseguentemente, l’articolo 10 autorizza spese finali, per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il 2025, pari a 3.360,6 milioni.
Spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
1.178,7 |
1.125,3 |
1.186,7 |
1.217,5 |
1.148,1 |
1.138,8 |
Spese in c/capitale |
2.442,3 |
2.235,3 |
2.302,3 |
2.100,7 |
1.773,8 |
1.587,0 |
SPESE FINALI |
3.621,0 |
3.360,6 |
3.489,0 |
3.318,2 |
2.921,9 |
2.725,8 |
Rimborso passività finanziarie |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
SPESE COMPLESSIVE |
3.621,9 |
3.361,5 |
3.490,0 |
3.319,1 |
2.922,9 |
2.726,8 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 80,3 milioni di euro nel 2025, 51,0 milioni nel 2026 e di 1 milione per il 2027.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
DL 34/2019 art. 48 c. 1 "Impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission innovation adottata durante la Conferenza sul clima (cop 21) di Parigi" (Cap-pg: 7620/1) (Scad. Variaz. 2025) |
LV |
20,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-20,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter "Ricerca" - (Cap-pg: 7620/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
27,3 |
18,0 |
- |
- |
Def. |
-9,3 |
- |
- |
- |
|
DLG n. 48 del 2020 art. 8 "Spese per la realizzazione presso ENEA del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici" - (Cap-pg: 7061/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
Def. |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
50,0 |
50,0 |
114,9 |
1.056,1 |
Def. |
-50,0 |
-50,0 |
- |
- |
Nel corso dell’esame parlamentare, non sono stati disposti nessun ulteriore rifinanziamento, definanziamento o rimodulazione.
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 9 – Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 693.
Si segnala altresì che sono disposte rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa) che determinano ulteriori minori spese per 56,9 milioni nel 2025, a fronte di maggiori spese per 42,9 milioni nel 2026 e 14 milioni nel 2027.
Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2025, in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
L’articolo 11 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
L’articolo 11 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MIT |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
7.680,3 |
7.801,8 |
7.706,9 |
7.751,0 |
7.664,1 |
7.667,5 |
Spese in c/capitale |
11.027,6 |
9.463,9 |
10.599,8 |
9.903,9 |
12.341,8 |
12.209,5 |
SPESE FINALI |
18.707,9 |
17.265,7 |
18.306,7 |
17.654,9 |
20.005,9 |
19.877,0 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV.
I commi successivi prevedono:
- il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nel 2025 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, 35 ufficiali piloti di complemento e 6 ufficiali delle forze di completamento) (comma 2);
- il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2025 (pari a 136 unità) (comma 3);
- il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT che indica le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (comma 4);
- la possibilità di versare in conto corrente postale o bancario intestato all’ente, distaccamento o reparto, da parte dei funzionari delegati, i fondi di qualsiasi provenienza, ai sensi del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto – Guardia costiera (comma 5);
- l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto (comma 6);
- l’autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (comma 7).
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 1.036,9 milioni per il 2025, 217,1 milioni per il 2026 e 54,5 milioni per il 2027.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 32/2019 art. 4/ter c. 13 "Messa in sicurezza dell'Acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili." - (Cap-pg: 7012/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
20,0 |
65,0 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 647 "Contributi per nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti" (*) - (Cap-pg: 1245/1) - (Variazione Permanente) “Marebonus” |
LV |
19,4 |
19,4 |
- |
- |
Rif. |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
LS n. 208/ 2015 art. 1 c. 648 "Contributi servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali" (*) - (Cap-pg: 1246/1) - (Variazione Permanente) “Ferrobonus” |
LV |
19,9 |
19,9 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 "Metropolitana Roma" - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione: 2028) |
LV |
25,0 |
49,5 |
9,0 |
- |
Rif. |
- |
- |
50,0 |
25,0 |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 478 "Risorse per la linea C della metropolitana di Roma" - (Cap-pg: 7419/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
1.600,0 |
Rif. |
- |
- |
300,0 |
50,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/sexies "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- Strade sicure - monitoraggio per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale" - (Cap-pg: 7405/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
50,0 |
75,0 |
50,0 |
50,0 |
Def. |
- |
- |
-25,0 |
-25,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/decies "Trasporti e viabilità" - (Cap-pg: 7002/53) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
20,0 |
10,6 |
- |
- |
Def. |
-13,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "Trasporti e viabilita'" - (Cap-pg: 7002/45) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
76,9 |
130,1 |
209,9 |
1.035,2 |
Def. |
-30,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum " Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7002/32) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
74,0 |
57,0 |
25,8 |
- |
Def. |
-74,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 "Contratto di programma ANAS 2021- 2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
450,0 |
545,0 |
1.050,0 |
6.725,4 |
Def. |
-183,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quater "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS - rinnovo materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
45,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-15,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. C/novies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS-ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale"(Cap-pg: 7258/8) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
42,8 |
13,4 |
5,0 |
5,0 |
Def. |
-0,7 |
- |
-5,0 |
-5,0 |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/undecies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- elettrificazione delle banchine (cold ironing) " - (Cap-pg: 7258/10) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
80,0 |
10,0 |
90,0 |
80,0 |
Def. |
-1,0 |
- |
-50,0 |
-80,0 |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/primum "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" - (Cap-pg: 7248/12) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
133,9 |
124,2 |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
- |
- |
- |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
DL n. 98 del 2011 art. 32 c. 6 "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
24,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-24,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 101 del 2019 art. 10/bis c. 1 "Spese per l'intervento in variante e in ammodernamento - progetto stradale denominato "mare-monti"" - (Cap-pg: 7399/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-5,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 19 "Ryder Cup 2022" - (Cap-pg: 7699/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
11,2 |
- |
- |
- |
Def. |
-11,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "Trasporti e viabilita'" - (Cap-pg: 7701/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
76,9 |
130,1 |
209,9 |
1.035,2 |
Def. |
-9,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
24,4 |
10,0 |
15,0 |
25,0 |
Def. |
-14,4 |
- |
- |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 403 "Contributo per la realizzazione dell'Autostrada regionale Cispadana" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
- |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo opere strategiche" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
- |
- |
4,0 |
Def. |
-2,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 13 del 2023 art. 31/ter c. 1 "Risorse in favore della regione Molise per adeguamento sismico diga di Ripaspaccata" - (Cap-pg: 7281/7) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
7,0 |
7,1 |
- |
- |
Def. |
- |
-7,1 |
- |
- |
|
DL n. 79 del 2004 art. 2 c. 2 p. 1 "Disposizioni urgenti sicurezza di grandi dighe" - (Cap-pg: 7280/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "Completamento sistema idrico integrato della regione Abruzzo" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
1,5 |
- |
- |
- |
Def. |
-1,5 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "Infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7281/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
9,1 |
8,6 |
9,4 |
63,1 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 "Piano idrico nazionale" - (Cap-pg: 7281/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
123,4 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Def. |
-53,4 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 " Piano idrico nazionale " - (Cap-pg: 7281/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
133,5 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Def. |
-62,7 |
- |
- |
- |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 519 "Sicurezza ed ammodernamento sistema idrico del Peschiera" - (Cap-pg: 7281/6) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
100,0 |
120,0 |
130,0 |
300,0 |
Def. |
- |
-20,0 |
-30,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "Piano straordinario urgente propedeutico al Piano Invasi" - (Cap-pg: 7281/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
105,1 |
80,0 |
380,0 |
150,0 |
Def. |
-25,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "Infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7281/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
51,5 |
10,0 |
15,0 |
22,2 |
Def. |
-1,5 |
- |
- |
- |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 3 p. B/bis "Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico" - (Cap-pg: 7219/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
3,1 |
- |
- |
- |
Def. |
-3,1 |
- |
- |
- |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "Infrastrutture carcerarie" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
16,8 |
10,0 |
10,0 |
51,0 |
Def. |
-6,8 |
- |
- |
- |
|
DLG n. 50/2016 art. 202 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" (Cap-pg: 7008/4-7008/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
23,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-23,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
42,0 |
19,9 |
- |
- |
Def. |
-2,0 |
-4,9 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies "Infrastrutture anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1079 "Fondo progettazione Enti Locali" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
0,1 |
0,0 |
13,5 |
90,0 |
Def. |
- |
- |
-13,5 |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
16,4 |
6,0 |
6,0 |
54,0 |
Def. |
-10,4 |
- |
- |
- |
|
L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "Sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7333/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
38,5 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
DL n. 34 del 2020 art. 209 c. 1 p. 1 "Fondo per assicurare la continuità dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione civile del dipartimento per trasporti, navigazione, affari generali e personale" - (Cap-pg: 7101/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
DL n. 121 del 2021 art. 1 c. 6/quater "Fondo per la trasformazione digitale dei servizi della motorizzazione e per la Cybersicurezza" - (Cap-pg: 7129/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
- |
- |
|
Def. |
-2,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 1031 p. B/bis "Erogazione contributi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica" - (Cap-pg: 7118/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
6,9 |
6,9 |
- |
- |
Def. |
-6,9 |
-6,9 |
- |
- |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/quater decies "Aeroporto di Firenze" - (Cap-pg: 7742/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
46,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-46,8 |
- |
- |
- |
|
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "Rinnovo parco veicolare" - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
20,0 |
- |
10,0 |
- |
Def. |
-20,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. O/decies "Incentivi imprese private" - (Cap-pg: 7309/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
14,3 |
2,4 |
- |
- |
Def. |
-7,9 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 17 p. A "Realizzazione sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici- Rete immateriale degli interporti" - (Cap-pg: 7305/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" - (Cap-pg: 7561/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
73,9 |
28,0 |
- |
- |
Def. |
-28,9 |
-25,0 |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quater "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS - rinnovo materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
45,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-30,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. B "Fondo investimenti complementari PNRR- MIMS- Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi- rinnovo o acquisto, da parte di RFI spa, di unità navali per traghettamento Stretto di Messina" - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
10,0 |
40,0 |
- |
- |
Def. |
-10,0 |
-40,0 |
- |
- |
|
DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies "Somme a favore della Rete Ferroviaria Italiana. Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
43,0 |
30,0 |
30,0 |
60,0 |
Def. |
-13,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 121 del 2021 art. 3 c. 1 "Fondo per implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)" - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
40,5 |
26,7 |
87,0 |
- |
Def. |
- |
- |
-60,0 |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7302/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
15,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-15,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione del fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7556/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
5,0 |
5,7 |
- |
- |
Def. |
-5,0 |
-5,7 |
- |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 "Spese per Autostrada ferroviaria alpina. Valico Frejus" - (Cap-pg: 7290/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,1 |
2,5 |
2,5 |
- |
Def. |
-4,6 |
- |
- |
- |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
373,6 |
509,6 |
443,5 |
1.111,1 |
Def. |
-11,4 |
- |
- |
- |
|
L n. 808 del 1985 "Competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,5 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,5 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. C "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - navi - Impianti di liquefazione di gas naturale per la decarbonizzazione dei trasporti marittimi" - (Cap-pg: 7603/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,8 |
- |
- |
- |
|
DL n. 68 del 2022 art. 4 c. 2 "Spesa a favore dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale. Adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste" - (Cap-pg: 7258/11) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,1 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 153 "Opere di accesso agli impianti portuali" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
60,0 |
69,5 |
- |
- |
Def. |
-60,0 |
-69,5 |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
14,5 |
- |
15,0 |
- |
Def. |
-14,5 |
- |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 "Contributi per progetti innovativi di prodotti e processi in ambito navale" - (Cap-pg: 7604/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,8 |
4,5 |
4,5 |
31,5 |
Def. |
-1,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2/ter p. A "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi" - (Cap-pg: 7605/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
15,2 |
- |
- |
- |
Def. |
-15,2 |
- |
- |
- |
|
DL n. 121 del 2021 art. 4 c. 3/ter "Contribuzione per acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa, da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale" (Cap-pg: 7248/13) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
28,0 |
23,0 |
- |
- |
Def. |
-5,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 "Metropolitana Roma" - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
25,0 |
49,5 |
9,0 |
- |
Def. |
-25,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7580/7) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
8,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-8,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 18 "Completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola" - (Cap-pg: 7418/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
1,0 |
Def. |
-2,0 |
-2,0 |
-3,0 |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 47 "Fondo per realizzazione di nuove piste ciclabili urbane" (Cap-pg: 7580/6) (Scad. Variazione 2026) |
LV |
20,0 |
27,0 |
- |
- |
Def. |
-20,0 |
-27,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7248/5-7248/6) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
81,9 |
20,0 |
20,0 |
56,0 |
Def. |
-32,9 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232/2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione Fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7248/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
28,4 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
Def. |
-18,4 |
- |
- |
- |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 92 "Interventi infrastrutturali" - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 888 "Mobilità fiere" - (Cap-pg: 7415/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,7 |
- |
- |
- |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "Trasporto rapido di massa" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
222,0 |
245,7 |
323,7 |
1.095,4 |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/decies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7835/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,6 |
0,4 |
0,4 |
2,7 |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7861/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Def. |
-1,0 |
-1,0 |
- |
- |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "Potenziamento componenti aereonavali Capitanerie di porto" - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2034) |
LV |
63,4 |
51,7 |
52,6 |
366,9 |
Def. |
- |
- |
- |
-3,4 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1076 "Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di provincie e città metropolitane" - (Cap-pg: 7574/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
1.176,9 |
Def. |
-10,0 |
-5,0 |
- |
- |
|
RIPROGRAMMAZIONI |
|||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quinquies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- Strade sicure - (A24-A25)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2032) |
LV |
103,0 |
50,0 |
220,0 |
120,0 |
Ripr. |
-51,5 |
-25,0 |
-110,0 |
186,5 |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/septies "Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS- sviluppo accessibilità marittima e resilienza infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici" - (Cap-pg: 7258/6) - (Scad. Variazione 2031) |
LV |
100,0 |
100,0 |
210,0 |
170,0 |
Ripr. |
- |
- |
-150,0 |
150,0 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 10 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 747-756.
Articolo 12
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
L’articolo 12 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per circa 321,4 milioni, di cui 142,9 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e 178,4 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 12 autorizza spese finali, per il Ministero dell’Università e della Ricerca, per il 2025, pari a 14.036,6 milioni.
L’articolo 12 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero dell’università e della ricerca per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MUR |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
11.178,9 |
11.184,0 |
10.853,7 |
10.855,7 |
10.869,9 |
10.870,1 |
Spese in c/capitale |
3.179,1 |
2.852,6 |
3.107,1 |
2.809,2 |
2.942,1 |
2.896,4 |
SPESE FINALI |
14.358,0 |
14.036,6 |
13.960,8 |
13.664,9 |
13.812,0 |
13.766,5 |
Rimborso passività finanziarie |
4,5 |
4,5 |
4,7 |
4,7 |
4,9 |
4,9 |
SPESE COMPLESSIVE |
14.362,5 |
14.041,1 |
13.965,5 |
13.669,6 |
13.816,9 |
13.771,4 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 178,4 milioni per il 2025 e per 76,3 milioni per il 2026, a fronte di maggiori spese per 4,8 milioni nel 2027.
Ministero dell’università e della ricerca |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. I/primum "Interventi del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza" - (Cap-pg: 7450/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
100,0 |
100,0 |
30,0 |
- |
Def. |
-93,0 |
-73,0 |
- |
- |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 131 "Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali" (*) - (Cap-pg: 7312/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
Def. |
- |
-8,0 |
- |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 312 "Fondo italiano per le scienze applicate" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
90,5 |
225,0 |
225,0 |
2.250,0 |
Def. |
-90,5 |
- |
- |
- |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi" - (Cap-pg: 1679/6 - 1679/7 - 1679/8 - 1679/9) - (Scad. Variazione 2027) In particolare, in base a quanto illustrato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si riporta come i rifinanziamenti siano destinati a diversi piani di gestione (6, 7, 8, 9) del medesimo capitolo di bilancio 1679/MUR; sono compresi infatti i rifinanziamenti all’ERSAF (pari a 0,3 milioni nel 2025, 0,5 milioni nel 2026 e 0,8 milioni nel 2027); all’Associazione Europa Mediterraneo ETS (pari a 0,5 milioni l’anno per il 2025, 2026 e 2027); all’ENBAS (pari a 0,5 milioni l’anno per il 2025, 2026 e 2027); all’Associazione I Sud del Mondo ETS (pari a 0,8 milioni per il 2025, 1,2 milioni per il 2026, e 1 milione per il 2027). |
LV |
2,5 |
0,5 |
- |
- |
Rif. |
2,1 |
2,7 |
2,8 |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 360 "Ulteriore contributo straordinario a favore della fondazione EBRI" - (Cap-pg: 1670/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 71 del 2024 art. 15/bis c. 1 "Istituzione di un fondo per la corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi" (*) - (Cap-pg: 1826/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 11 – Ministero dell’università e della ricerca. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 807.
Articolo 13
(Stato di previsione del Ministero della difesa)
Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 97;
3) Aeronautica n. 75;
4) Carabinieri n. O;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 44;
3) Aeronautica n. 67;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 112;
2) Marina n. 75;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 322;
2) Marina n. 393;
3) Aeronautica n. 371;
4) Carabinieri n. 130.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 277;
2) Marina n. 380;
3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 120.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2025 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
L’articolo 13 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12), e reca altre disposizioni ad esso connesse. La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, maggiori spese per circa 1.692,6 milioni, di cui 183,2 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1), 1.533,0 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, e minori spese dovute a rimodulazioni orizzontali (riassegnazioni di risorse tra diverse annualità dei medesimi programmi di spesa) pari a 24 milioni. Conseguentemente, l’articolo 13 autorizza spese finali, per il Ministero della difesa, per il 2025, pari a 31.298,4 milioni.
L’articolo 13 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della Difesa per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DIFESA |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
21.452,3 |
21.667,0 |
21.232,9 |
21.448,0 |
21.168,5 |
21.385,0 |
Spese in c/capitale |
8.153,5 |
9.631,3 |
7.021,2 |
9.760,5 |
7.976,6 |
10.364,4 |
SPESE FINALI |
29.605,8 |
31.298,4 |
29.154,1 |
31.208,6 |
30.219,4 |
31.749,4 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel dossier del Volume IV.
L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In particolare, i commi da 2 a 5 stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2025: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2025; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.
Il comma 6 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.
Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2025, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).
Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
Il comma 9 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.
Il comma 10 autorizza il Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l’anno 2025 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).
Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del ministero della difesa.
Il comma 12 autorizza il Ministro della difesa ad apportare, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.
Il comma 13 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della difesa, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso maggiori spese per 1.533,0 milioni per il 2025, 1.591,4 milioni per il 2026, e 1.575,3 milioni per il 2027.
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "Spese di investimento del Ministero della difesa" (*) - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1.500,0 |
1.500,0 |
1.500,0 |
1.500,0 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
DLG n. 66 del 2010 art. 553 "Spese di natura riservata agli organi di vertice del Ministero della difesa" (*) - (Cap-pg: 1120/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
2,5 |
2,5 |
1,3 |
2,8 |
Rif. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Ministero della difesa |
|||||
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7763/7) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
25,0 |
20,7 |
25,0 |
231,8 |
Def. |
- |
-0,7 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/duodecies "Infrastrutture, rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione" - (Cap-pg: 7120/35) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,8 |
1,4 |
0,8 |
4,8 |
Def. |
-0,0 |
-0,7 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E/duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/36) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
14,7 |
7,4 |
21,6 |
57,6 |
Def. |
-2,1 |
-5,0 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/duodecies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/37) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
54,1 |
22,8 |
19,0 |
227,7 |
Def. |
-10,1 |
-4,0 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
110,4 |
188,7 |
202,4 |
285,1 |
Def. |
-0,8 |
-6,6 |
- |
-6,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
43,9 |
21,2 |
49,6 |
326,2 |
Def. |
-8,5 |
-1,6 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
211,8 |
128,2 |
280,9 |
589,9 |
Def. |
-22,0 |
-3,9 |
-1,0 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 227 "Potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica" - (Cap-pg: 7120/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,9 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 934 "Spese per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali di Roma" - (Cap-pg: 7130/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,7 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
170,3 |
104,7 |
238,7 |
1.063,3 |
Def. |
-3,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/43) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
9,1 |
10,0 |
3,2 |
66,0 |
Def. |
- |
-0,5 |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 622 "Fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica del Ministero della difesa" - (Cap-pg: 7128/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
18,2 |
- |
- |
- |
Def. |
-14,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies "Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche" - (Cap-pg: 7120/30) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
34,7 |
27,3 |
27,4 |
205,9 |
Def. |
-0,8 |
-1,2 |
-9,2 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
38,1 |
43,8 |
219,1 |
1.254,5 |
Def. |
-4,6 |
-12,0 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
237,7 |
150,1 |
114,9 |
116,0 |
Def. |
-11,0 |
-14,3 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
26,3 |
11,9 |
33,2 |
- |
Def. |
-3,8 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
95,0 |
81,1 |
73,8 |
48,4 |
Def. |
-4,6 |
-19,3 |
-11,6 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter "Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
34,2 |
15,1 |
46,7 |
172,3 |
Def. |
-4,2 |
-5,3 |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
43,1 |
36,7 |
50,5 |
160,8 |
Def. |
-5,1 |
-13,0 |
-12,9 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
47,8 |
29,3 |
168,0 |
1.909,2 |
Def. |
-0,2 |
-14,0 |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
173,1 |
174,7 |
362,9 |
2.891,5 |
Def. |
-0,4 |
-11,4 |
- |
-16,6 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater " Ripartizione fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
49,8 |
31,8 |
71,6 |
306,6 |
Def. |
-2,8 |
-12,1 |
-5,0 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di Polizia e CNVVFF" - (Cap-pg: 7120/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
12,7 |
15,3 |
12,9 |
10,3 |
Def. |
-1,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/duodecies "Ricerca" - (Cap-pg: 7101/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
5,0 |
5,0 |
30,0 |
Def. |
-3,7 |
- |
- |
- |
|
RIPROGRAMMAZIONI |
|||||
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "Spese di investimento del Ministero della difesa" - (Cap-pg: 7120/1) - (Scad. Variazione 2038) – Unità navali DDX e FREMM EVO. |
LV |
843,9 |
946,3 |
955,1 |
8.492,1 |
Ripr. |
136,0 |
214,0 |
112,0 |
-413,0 |
* L’importo indicato per gli anni successivi al triennio di previsione è calcolato su un periodo temporale di 10 anni
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 12 – Ministero della difesa. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 862-865.
Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 14 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13), e reca altre disposizioni ad esso connesse. La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, maggiori spese per circa 264,1 milioni, di cui maggiori spese per 514,6 milioni disposte dalla Sezione I (articolo 1) e minori spese per 250,7 milioni disposte nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 14 autorizza spese finali, per il Ministero dell’agricoltura, per il 2025, pari a 2.042,6 milioni.
L’articolo 14 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MASAF |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
751,7 |
1.311,7 |
695,2 |
746,7 |
655,2 |
708,2 |
Spese in c/capitale |
1.026,8 |
730,9 |
702,0 |
535,3 |
550,7 |
388,9 |
SPESE FINALI |
1.778,5 |
2.042,6 |
1.397,1 |
1.282,0 |
1.205,9 |
1.097,1 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, per l’anno 2025, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l’anno 2025, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2025, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all’attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95).
Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2025, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale”.
Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l’anno 2025, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per 250,7 milioni per il 2025, 146,2 milioni per il 2026, e 142,6 milioni per il 2027.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
DL n. 4/2022 art. 26 c. 1 "Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo" - (Cap-pg: 2331/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
- |
- |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 5/bis “Contributi UNIRE – adeguamento delle infrastrutture degli ippodromi” - (Cap-pg: 7763/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
7,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 282 " Finanziamento CONI – interventi per lo sviluppo del settore ippico" (*) - (Cap-pg: 2295/1) - (Variazione Permanente). Si evidenzia che il rifinanziamento è il risultato di due interventi distinti, che prevedono il rifinanziamento di 7,7 milioni l’anno a decorrere dal 2025 e ulteriori finanziamenti per 1 milione l’anno per i soli anni 2025, 2026 e 2027. |
LV |
74,1 |
74,1 |
74,1 |
70,7 |
Rif. |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
7,7 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|
|
|
|
|
L n. 166 del 2016 art. 11 c. 2 "Limitazione degli sprechi alimentari fondo nazionale progetti innovativi per contrasto agli sprechi" - (Cap-pg: 7720/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,9 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,9 |
- |
- |
- |
|
L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura" - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
12,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-12,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 192 del 2003 art. 1 c. 1 p. B "Fondo di solidarietà per le calamita' naturali" - (Cap-pg: 7411/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
13,6 |
- |
- |
- |
Def. |
-13,6 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 666 "Catasto frutticolo nazionale" - (Cap-pg: 7741/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 672 "Settore apistico" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,04 |
0,1 |
- |
- |
Def. |
-0,04 |
-0,1 |
- |
- |
|
LB n. 197/ 2022 art. 1 c. 426 "Sostegno delle attività di ricerca per il contenimento della diffusione dell'organismo nocivo phoma tracheiphila" - (Cap-pg: 7426/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,7 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,01 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7301/12) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,009 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,009 |
- |
- |
- |
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "Piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
55,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-8,5 |
- |
- |
- |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1059 p. 2 "Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
6,3 |
1,8 |
- |
- |
Def. |
-3,6 |
- |
- |
|
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7904/3 - 7904/4 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
2,0 |
2,1 |
2,4 |
- |
Def. |
- |
- |
-1,1 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
- |
Def. |
- |
- |
-0,2 |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031) Si veda anche la rimodulazione |
LV |
202,5 |
204,9 |
200,0 |
100,0 |
Def. |
-80,0 |
-84,5 |
- |
- |
|
LB n. 145/ 2018 art. 1 c. 95 "Digitalizzazione amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/5) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
12,8 |
12,6 |
12,6 |
- |
Def. |
-0,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/6) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
24,7 |
19,0 |
15,9 |
27,6 |
Def. |
-2,5 |
- |
- |
- |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
10,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,1 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,1 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" (Cap-pg: 7050/1) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,3 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 20/2017 art. 1 c. 131 "Fondo per la produttività delle imprese agrumicole" (Cap-pg: 7051/1) (Scad. Variazione 2025) |
LV |
2,8 |
- |
- |
- |
Def. |
-2,8 |
- |
- |
- |
|
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti" - (Cap-pg: 7005/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
8,1 |
5,1 |
7,6 |
30,3 |
Def. |
-7,0 |
- |
- |
- |
|
RIPROGRAMMAZIONI |
|||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031) Si veda anche il relativo definanziamento |
LV |
202,5 |
204,9 |
200,0 |
100,0 |
Ripr. |
-122,5 |
-70,3 |
-150,0 |
342,8 |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 13 – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 903-905.
Articolo 15
(Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative)
Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su apposi ti piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
L’articolo 15 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura (MIC), per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14), e reca altre disposizioni ad esso connesse.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero, per il 2025, minori spese per circa 489,3 milioni, di cui 135,8 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e 353,5 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 15 autorizza spese finali, per il Ministero della cultura, per il 2025, pari a 3.101,4 milioni.
Spese del Ministero della cultura per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CULTURA |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
1.810,0 |
1.781,9 |
1.779,5 |
1.751,9 |
1.759,3 |
1.732,4 |
Spese in c/capitale |
1.780,7 |
1.319,5 |
1.499,7 |
1.325,4 |
1.650,1 |
1.475,1 |
SPESE FINALI |
3.590,7 |
3.101,4 |
3.279,2 |
3.077,3 |
3.409,4 |
3.207,5 |
Rimborso passività finanziarie |
2,9 |
2,9 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
SPESE COMPLESSIVE |
3.593,6 |
3.104,3 |
3.282,3 |
3.080,4 |
3.412,7 |
3.210,7 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Il comma 3 poi prevede che ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
Il comma 4, infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (incrementati a 7 milioni di euro annui dall’articolo 87, comma 3 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della cultura, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese per circa 353,5 milioni di euro nel 2025, per 36,1 milioni nel 2026 e per 10,1 milioni nel 2027. Non sono disposte rimodulazioni.
Ministero della cultura |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "Fondazioni lirico-sinfoniche" (*) - (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
208,9 |
209,9 |
209,9 |
209,9 |
Rif. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "Attività musicali in Italia e all'estero" (*) - (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
69,4 |
69,8 |
69,8 |
69,8 |
Rif. |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "Attività teatrali di prosa" (*) - (Cap-pg: 6623/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
37,1 |
37,2 |
37,2 |
37,2 |
Rif. |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
LB 232/2016 art. 1 c. 627 "Fondo nazionale per la rievocazione storica" (*) (Cap-pg: 6641/1) (Variazione Permanente) |
LV |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. B "Contributo al teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano" (*) - (Cap-pg: 6652/2 - 6652/3) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
Rif. |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 353 "Orchestra Verdi" (*) - (Cap-pg: 6633/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 632 "Nuovo fondo cultura" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
35,3 |
44,2 |
37,8 |
37,8 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|||||
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 632 "Nuovo Fondo cultura" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
35,3 |
44,2 |
37,8 |
37,8 |
Def. |
-33,9 |
-33,9 |
-33,9 |
-32,9 |
|
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2023 (art. 30, co. 2, lett. b) |
|||||
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 375 p. 1 "Conservazione, potenziamento, realizzazione di progetti sperimentali" - (Cap-pg: 7815/4) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
2,0 |
2,3 |
1,8 |
14,7 |
Def. |
-0,1 |
-0,5 |
- |
- |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "Attuazione Piano complementare PNRR - MIC" - (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
301,6 |
132,3 |
135,0 |
180,0 |
Def. |
-171,6 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies "Tutela patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
9,7 |
19,6 |
146,0 |
433,8 |
Def. |
-9,7 |
-2,5 |
-0,2 |
- |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. P/quater decies "Tutela patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8098/7 - 8098/8) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
32,1 |
22,1 |
21,3 |
338,2 |
Def. |
-15,2 |
-3,2 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quater decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8107/7 - 8108/6 - 8108/7) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
39,5 |
32,4 |
32,4 |
219,3 |
Def. |
-16,4 |
-5,2 |
-1,1 |
- |
|
LB 205/2017 art. 1 c. 1072 p. H/quater decies "Digitalizzazione amministrazioni statali" - (Cap-pg: 8105/11 - 8108/10) (Scad. Variazione 2027) |
LV |
1,3 |
1,3 |
1,6 |
11,9 |
Def. |
-0,2 |
-0,0 |
-0,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quater decies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9 - 8107/9 - 8108/9) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
29,7 |
21,7 |
18,9 |
133,2 |
Def. |
-16,0 |
-5,6 |
-0,4 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. L/quater decies "Investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie" - (Cap-pg: 8105/10) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
5,3 |
3,6 |
3,3 |
23,6 |
Def. |
-3,0 |
-0,7 |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. N/quater decies "Eliminazione delle barriere architettoniche" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8 - 8108/8) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
10,1 |
8,9 |
8,8 |
62,8 |
Def. |
-3,8 |
-1,2 |
-0,0 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/sexies "Ripartizione del fondo investimenti articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 8105/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,4 |
- |
- |
- |
Def. |
-0,2 |
- |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
266,0 |
164,8 |
155,9 |
1.195,2 |
Def. |
-94,2 |
-10,2 |
-1,4 |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 7673/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
17,0 |
- |
- |
|
Def. |
-17,0 |
- |
- |
- |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 14 – Ministero della cultura. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 957-959.
Articolo 16
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo 16 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15), nonché disposizioni autorizzatorie di natura normativo-contabile. Si dispone inoltre che, per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota dell’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo per il finanziamento di specifiche attività di ricerca corrente e di cura. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
La manovra di bilancio determina, sullo stato di previsione del Ministero della salute, per il 2025, maggiori spese per 8,5 milioni, di cui maggiori spese per 21,4 milioni disposti dalla Sezione I (articolo 1) e minori spese per 12,9 milioni disposti nella Sezione II da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni. Conseguentemente, l’articolo 16 autorizza spese finali, per il Ministero della Salute, per il 2025, pari a 2.462,9 milioni.
L’articolo 16 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese finali del Ministero della salute per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
SALUTE |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
2.158,9 |
2.182,1 |
2.187,2 |
2.214,8 |
1.957,9 |
1.997,3 |
Spese in c/capitale |
295,5 |
280,8 |
220,0 |
219,3 |
143,0 |
142,5 |
SPESE FINALI |
2.454,4 |
2.462,9 |
2.407,1 |
2.434,1 |
2.100,8 |
2.139,8 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV.
Infine, il comma 2 dispone che per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota dell’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo per il finanziamento di specifiche attività di ricerca corrente e di cura.
Si ricorda che tale quota relativa all’1 per cento del Fondo sanitario nazionale, che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 finanzia attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da particolari istituti a carattere sanitario (tra cui ISS, IRCCS di diritto pubblico e privato e Istituti zooprofilattici), iniziative previste dal Piano sanitario nazionale per progetti di ricerca a carattere interregionale o nazionale iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, oltre che i rimborsi alle unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere, tramite le regioni, per spese derivanti da prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della salute, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso minori spese pari a 12,9 milioni nel 2025, e maggiori spese pari a 1 milione nel 2026 e 1 milione nel 2027.
Ministero della salute |
|||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|||||
RIFINANZIAMENTI |
|||||||||
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||||||
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. 8 "Finanziamento attività ricerca"- (Cap-pg: 3398/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
48,6 |
149,8 |
153,0 |
430,0 |
||||
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|||||
DEFINANZIAMENTI |
|||||||||
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. E/primum "Finanziamento di progetti di sanità pubblica in attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR" - (Cap-pg: 7122/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
46,5 |
2,5 |
|
|
||||
Def. |
-13,9 |
- |
- |
- |
|||||
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 15 – Ministero della salute. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 997.
Articolo 17
(Stato di previsione del Ministero del turismo)
Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
L’articolo 17 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo (MITUR), per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16). La manovra reca altresì interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
L’articolo 17 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16). Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2025-2027, come autorizzati, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero del turismo per gli anni 2025-2027
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
132,4 |
150,1 |
94,0 |
93,2 |
85,4 |
84,5 |
Spese in c/capitale |
232,4 |
274,4 |
156,2 |
110,8 |
120,9 |
81,5 |
SPESE FINALI |
364,9 |
424,6 |
250,2 |
203,9 |
206,3 |
166,0 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume IV del dossier.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero del turismo, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero. Tali variazioni hanno determinato nel complesso maggiori spese per 20,1 milioni di euro nel 2025 e per 100.000 euro sia per il 2026 che per il 2027. Non sono disposti né definanziamenti né rimodulazioni.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
Ministero del turismo |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 ss |
|
RIFINANZIAMENTI |
|||||
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "Fondo unico per il turismo" - (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
- |
- |
- |
|
Modifiche introdotte in corso d’esame parlamentare alla Camera |
|||||
L n. 71 del 2013 art. 1 c. 2 p. B "Contributi a enti e altri organismi per iniziative di interesse turistico – iniziative promozionali a favore delle eccellenze gastronomiche italiane – gelato artigianale - Associazione di Promozione Sociale Promo Sicily" - (Cap-pg: 5060/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
209,7 |
209,7 |
209,7 |
2097,47 |
Rif. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
Fonte: Allegato “Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, comma 3, lettera b))”, previsto della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, in calce alla Tabella 16 – Ministero del Turismo. Atto Senato (A.S.) 1330/I, Nota di Variazioni, p. 1023.
Articolo 18
(Totale generale della spesa)
Art. 18. Totale generale della spesa
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.199.544.721.805, in euro 1.231.207.911.635 e in euro 1.199.854.020.231 in termini di competenza, nonché in euro 1.219.231.272.769, in euro l.247.026.020.764 e in euro 1.207.064.232.525 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027.
L’articolo 18 dispone l’approvazione del totale generale della spesa per il triennio 2025-2027.
La tabella che segue riporta i totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, come approvati dall’articolo 18.
Totali generali della spesa
(valori in milioni di euro)
|
Competenza |
Cassa |
||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Spese complessive |
1.199.545 |
1.231.207 |
1.199.854 |
1.219.231 |
1.247.026 |
1.207.064 |
Articolo 19
(Quadro generale riassuntivo)
Art. 19. Quadro generale riassuntivo
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2025-2027, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
L’articolo 19 dispone l’approvazione dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027
Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, quali il saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).
Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
|
2025 |
2026 |
2027 |
Tributarie |
643.956 |
655.655 |
672.507 |
Extra-tributarie |
84.531 |
81.175 |
79.718 |
Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali |
345 |
346 |
348 |
ENTRATE FINALI |
728.833 |
737.177 |
752.571 |
Spese correnti |
775.318 |
776.147 |
779.670 |
Spese conto capitale |
140.451 |
123.841 |
116.075 |
SPESE FINALI |
915.769 |
899.988 |
895.745 |
Rimborso prestiti |
283.775 |
331.220 |
304.109 |
SPESE COMPLESSIVE |
1.199.545 |
1.231.208 |
1.199.854 |
Saldo netto da finanziare |
-186.936 |
-162.811 |
-143.174 |
Risparmio pubblico |
-46.830 |
-39.316 |
-27.447 |
Ricorso al mercato |
-470.712 |
-494.031 |
-447.283 |
Le tabelle che seguono espongono i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in divisioni (secondo la classificazione funzionale COFOG) e in categorie (secondo la classificazione economica).
Spese complessive per funzioni – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
DIVISIONI |
2025 |
2026 |
2027 |
Servizi generali delle PA |
711.764 |
762.958 |
744.848 |
Difesa |
28.613 |
28.396 |
28.931 |
Ordine pubblico e sicurezza |
31.706 |
30.914 |
31.329 |
Affari economici |
131.734 |
119.737 |
108.332 |
Protezione dell’ambiente |
3.184 |
3.294 |
2.783 |
Abitazione e assetto territoriale |
7.527 |
6.756 |
7.193 |
Sanità |
15.680 |
16.935 |
14.974 |
Attività ricreative, culturali e di culto |
8.362 |
7.867 |
7.648 |
Istruzione |
68.484 |
68.223 |
68.140 |
Protezione sociale |
192.491 |
186.126 |
185.674 |
SPESE COMPLESSIVE |
1.199.545 |
1.231.208 |
1.199.854 |
Spese finali per categorie economiche – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2025 |
2026 |
2027 |
Redditi da lavoro dipendente |
114.337 |
116.190 |
117.638 |
Consumi intermedi |
15.848 |
15.071 |
15.017 |
Imposte pagate sulla produzione |
5.726 |
5.732 |
5.714 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
370.010 |
364.328 |
362.086 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
14.632 |
14.198 |
14.383 |
Trasferimenti correnti a imprese |
9.637 |
8.905 |
8.661 |
Trasferimenti correnti all'estero |
1.581 |
1.797 |
1.755 |
Risorse proprie UE |
22.560 |
24.060 |
24.860 |
Interessi passivi altri oneri finanziari |
106.268 |
111.202 |
115.686 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate |
101.903 |
101.297 |
100.437 |
Ammortamenti |
0 |
0 |
0 |
Altre uscite correnti |
3.155 |
3.199 |
3.294 |
Fondi da ripartire di parte corrente |
9.660 |
10.167 |
10.138 |
TOTALE SPESE CORRENTI |
775.318 |
776.147 |
779.670 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
12.156 |
11.485 |
12.594 |
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche |
45.090 |
40.394 |
42.262 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
71.845 |
61.621 |
48.647 |
Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
197 |
329 |
328 |
Contributi agli investimenti a estero |
546 |
533 |
511 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
3.833 |
3.619 |
3.102 |
Fondi da ripartire in conto capitale |
3.999 |
4.147 |
7.120 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
2.784 |
1.713 |
1.511 |
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE |
140.451 |
123.841 |
116.075 |
TOTALE SPESE FINALI |
915.769 |
899.988 |
895.745 |
Entrate finali per categorie economiche – dati di competenza
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2025 |
2026 |
2027 |
Imposte sul patrimonio e sul reddito |
356.083 |
361.738 |
371.043 |
Tasse e imposte sugli affari |
235.798 |
240.862 |
247.397 |
Imposte sulla produzione e sui consumi |
33.668 |
34.495 |
35.294 |
Entrate tributarie da gestione monopoli |
11.428 |
11.508 |
11.507 |
Tasse e imposte su attività di giuoco |
6.978 |
7.051 |
7.266 |
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE |
643.956 |
655.655 |
672.507 |
Risorse proprie dell’Unione Europea |
3.300 |
3.600 |
3.800 |
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim. |
1.754 |
1.753 |
1.752 |
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato |
2.550 |
1.610 |
1.126 |
Entrate di tipo finanziario |
10.211 |
10.419 |
10.702 |
Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti |
19.527 |
19.564 |
19.583 |
Entrate da contributi versati allo Stato |
8.841 |
8.728 |
8.421 |
Entrate da recuperi e rimborsi di spese |
10.933 |
9.678 |
9.783 |
Partite che si compensano nella spesa |
605 |
605 |
605 |
Altre entrate extra-tributarie |
26.810 |
25.218 |
23.945 |
TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE |
84.532 |
81.175 |
79.717 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
345 |
346 |
348 |
ENTRATE FINALI |
728.833 |
737.177 |
752.571 |
Articolo 20
(Disposizioni diverse)
Art. 20. Disposizioni diverse
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti in altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2024. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2024.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione« Ordine pubblico e sicurezza», programma« Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2024.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione« Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
L’articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale.
In particolare, il comma 1 - in relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati - autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.
Il comma 5 autorizza la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale per l’utilizzo nell’esercizio successivo.
Inoltre il comma 16 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
I restanti commi dell’articolo 20 recano disposizioni che autorizzano variazioni compensative di bilancio tra capitoli ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze o del Ragioniere generale dello Stato.
In particolare, si autorizza:
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico» (comma 6);
§ il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione per le politiche comunitarie (Fondo IGRUE), e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato (comma 7);
§ il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione (comma 8);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali (comma 9);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del D.Lgs. n. 56 del 2000, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale (comma 10);
§ il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale (comma 11);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 (comma 12);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato (comma 13);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 (comma 14);
§ il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico (comma 15);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge n. 191 del 2009 (comma 17);
§ al fine di corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nell’apposito fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 385 del 1978, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2024 (comma 18);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato (comma 19);
§ in relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2024 (comma 20);
§ in relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009, il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni (comma 21);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 22);
§ ai fini dell’attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8-bis, del D.Lgs. n. 102 del 2014 , il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativi all’attuazione del citato programma e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 23);
§ il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (comma 24);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», per l’anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo (comma 25);
§ con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, le somme affluite all’entrata del bilancio per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati (comma 26);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione (comma 27);
§ il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2025, delle somme di cui all’articolo 1, comma 253, della legge n. 160 del 2019, 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 28);
§ al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante (comma 29);
§ il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare nell’anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (comma 30);
§ il Ministro dell'economia e delle finanze può apportare con decreto, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni (comma 31).
Articolo 21
(Entrata in vigore)
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
L’articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2025, ove non diversamente previsto.
Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 31 dicembre 2024), è stabilita dall’articolo 1, comma 125, in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e dall’articolo 1, comma 426, in materia di incentivi per il rilancio occupazionale economico.
[1] Stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 494, legge n. 213 del 2023).
[2] La quota dell’anno 2024, pari a 560 milioni di euro, è stata destinata: per i comuni delle RSO, in parte a compensare i comuni del taglio subito a suo tempo per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014 (167 milioni) e, in parte, a compensare le riduzioni di risorse subite dagli enti con la progressione del percorso perequativo, con una copertura totale delle differenze negative (332,8 milioni). Per i comuni di Sicilia e Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo sono stati ripartiti 60,3 milioni in proporzione alle riduzioni subite dagli enti per effetto del citato D.L. n. 66/2014, recuperando così il 100% del taglio a suo tempo operato.
[3] Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi) incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).
[4] L’istituto della messa alla prova nei confronti degli imputati minorenni è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del DPR 448/1988. In forza di tale disciplina, il giudice, sentite la parti può disporre con ordinanza, ricorribile per cassazione, la sospensione del processo (fino a tre anni nel caso di delitto punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, fino a un anno negli altri casi) e l’affidamento del minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, impartendo eventualmente prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa o invitando il minore a partecipare a programmi di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni (art. 28, commi 1-3). La sospensione del processo non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio immediato o abbreviato (art. 28, comma 3) La sospensione è revocata nel caso di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte (art. 28, comma 4). Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza l’estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Diversamente, si procede al giudizio con le modalità ordinarie (art. 29).
[5] L’art. 482 c.p.c. regola il cd. termine ad adempiere, che deve essere concesso al debitore per far fronte alla propria obbligazione. In particolare, tale norma dispone che “non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”.
[6] In particolare, l’art. 492, comma 2, c.p.c. prescrive che “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
[7] Nello specifico, l’art. 492, co. 1, c.p.c. prevede che “Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
[8] Tale disposizione prevede che “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25, co. 2, d.P.R. 602/1973).
[9] Si ricorda che tale regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, e ha stabilito le modalità attuative del Processo penale telematico, fissando i seguenti termini per il deposito di atti e documenti secondo modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p.
[10] In attuazione di tale previsione è stato adottato il Decreto 28 ottobre 2016.
[11] In attuazione del comma 3-bis è stato adottato il – Decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 2021- recante “Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo”.
[12] L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)
[13] Principio denominato anche divieto di reformatio in peius. Si ricorda che il citato comma 458 dell’articolo 1 della L. n. 147 ha abrogato sia l’articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia l'articolo 3, commi 57 e 58, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
[14] Cfr., da ultimo, la sentenza della sezione settima del Consiglio di Stato n. 7712 del 23 settembre 2024.
[15] Si ricorda, in proposito, che l’ISTAT ha effettuato l’ultimo aggiornamento del predetto elenco alla data del 30 settembre 2024.
[16] Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:
× Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
× Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;
× Cassa nazionale del notariato;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
× Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
× Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
× Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
× Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
[17] Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della L. 335/1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.
In attuazione del D.Lgs. 103/1996 risultano istituiti i seguenti enti privatizzati:
× Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
[18] Originariamente, l’articolo 57 del D.Lgs. 300/1999 istituiva quattro agenzie fiscali: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia del Demanio. Nel 2012 (DL 95/2012), tuttavia, l’agenzia del territorio è stata accorpata all’agenzia delle entrate. Nel 2017 è stato, invece, istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, strumentale dell’Agenzia delle Entrate, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale (DL 193/2016).
[19] In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono sottratte alla privatizzazione del lavoro pubblico alcune categorie di personale che, in virtù delle peculiarità delle funzioni esercitate, vengono mantenute in regime di diritto pubblico e rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 362/2000, e il personale volontario di leva), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato).
[20] La necessità di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi è la ratio a cui è riconducibile anche l’incompatibilità parlamentare. Mentre l’ineleggibilità, essendo volta a tutelare la libertà di voto (art. 48 Cost.) e l’eguaglianza effettiva tra i competitori (art. 51 Cost.), si traduce in un impedimento giuridico all’esercizio del diritto di elettorato passivo, le cause di incompatibilità, invece, non impediscono la partecipazione alle elezioni, ma impongono all'interessato, se eletto, di optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.
Secondo quanto disposto dall’articolo 65 della Costituzione, «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore»[20]. In virtù del successivo articolo 66, «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e incompatibilità».
La previsione, per via legislativa, di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica da parte dei parlamentari attraverso la previsione di cause di incompatibilità risponde, dunque, all’esigenza di tutelare altri principi costituzionali, quali il corretto adempimento del mandato elettorale e della pubblica funzione (art. 67 Cost.), oltre all’imparzialità e al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
[21] In particolare, il comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione è tenuta a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, si prevede che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte sia versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Il comma 7-bis aggiunge che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
[22]La disposizione in oggetto, trovando applicazione nei confronti dei titolari di cariche elettive, che conservano il loro status sino alla riunione delle nuove Camere, reca dunque una disciplina sui divieti destinata a dare luogo – nella fase della campagna elettorale – a prescrizioni differenti tra candidati parlamentari e candidati non parlamentari.
[23] Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato; i consiglieri regionali e i componenti della giunta regionale; i consiglieri provinciali e i componenti della giunta provinciale; i consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
[24] Legge finanziaria 1988
[25] le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del MEF), 30 milioni per il 2025, 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e 150 milioni per il 2035, tenendo conto della possibilità per Regioni e le Province autonome di avvalersi anche delle risorse disponibili per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
[26] In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il DM Salute 20 luglio 2022 ): a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link); b) per 100 milioni all'accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.
[27]V. anche la Relazione della RGS, 3 aprile 2023.
[28] Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, conv. con mod. dalla L. n.112/2023.
[29] Ciò in base a quanto previsto dal comma 422, articolo 1, della L. n. 234 del 2021 (L. Bilancio 2022), ai sensi del quale il Commissario straordinario per il Giubileo è chiamato a predisporre - sulla base degli indirizzi e dello specifico piano previsto dalla L. Bilancio 2021 (comma 645, articolo 1, L. n. 178/2020) e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, una proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. In proposito, il citato DPCM 8 giugno 2023 (qui gli allegati), a sua volta recava l’aggiornamento degli interventi essenziali ed indifferibili già approvati con DPCM 15 dicembre 2022.
[30] Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
[31] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[32] Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
[33] Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[34] Si tratta delle seguenti confessioni religiose: Tavola valdese; Assemblee di Dio in Italia (ADI); Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno; Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI); Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Chiesa Apostolica in Italia; Unione Buddista italiana (UBI); Unione Induista Italiana; Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG); Associazione "Chiesa d'Inghilterra".
[35] Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.
Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).
Infine, l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).