Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Volume III - Articolo 1, comma 812 - Articolo 21 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 370/5 - Volume III |
Data: | 23/12/2024 |
A.S. n. 1330
Volume III
Articolo 1, comma 812 - Articolo 21
23 dicembre 2024
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 394/5 - Volume III
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 370/5 - Volume III
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-366;
§ Volume II – Articolo 1, commi 367-811;
§ Volume III – Articolo 1, comma 812-Articolo 21
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I N D I C E
Articolo 1, comma 813 (Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)
Articolo 1, comma 815 (Misure in materia di spese di giustizia)
Articolo 1, comma 824 (Riduzione di oneri per le forze armate)
Articolo 1, comma 825, lettera b) (Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)
Articolo 1, comma 826 (Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)
Articolo 1, comma 827 (Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)
Articolo 1, commi 829 e 830 (Riduzioni del turn over del personale pubblico)
Articolo 1, commi 831-834 (Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)
Articolo 1, co 837-841 (Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
Articolo 1, commi 846-849 (Misure in materia di organi amministrativi di enti)
Articolo 1, commi 856-859 (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
Articolo 1, comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)
Articolo 1, comma 861 (Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
Articolo 1, commi 862-863 (Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)
Articolo 1, comma 867 (Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)
Articolo 1, comma 869 (Tax credit cinema)
Articolo 1, commi 870-874 (Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
Articolo 1, comma 879 (Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica)
Articolo 1, commi 880-882 (Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS)
Articolo 1, comma 883 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 892 (Fondo per l’immigrazione)
Articolo 1, commi 893-895 (Fondo esdebitazione incapienti)
Articolo 1, comma 907 (Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)
Articolo 1, comma 908 (Clausola di salvaguardia)
Articoli 2-20 (Stati di previsione dei Ministeri, quadro generale riassuntivo, disposizione diverse)
Articolo 21 (Entrata in vigore)
Oggetto |
A.C. 2112-bis |
A.C. 2112-bis-A Art. 1 co. |
A.S. 1330 Art. 1 co. |
Risultati differenziali bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
Misure concernenti l’IRPEF |
2, co. 1-8 |
2-9 |
2-9 |
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF |
2, co. 9 |
10 |
10 |
Detrazioni per familiari a carico |
2, co. 10 |
11 |
11 |
Regime forfetario |
|
12 |
12 |
Detrazioni IRPEF spese di istruzione |
|
13 |
13 |
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA |
3 |
14-20 |
14-20 |
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività |
4 |
21-29 |
21-29 |
5 |
30 |
30 |
|
|
31-36 |
31-36 |
|
|
37 |
37 |
|
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro |
|
38-44 |
38-44 |
Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS |
6 |
45 |
45 |
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
|
46-47 |
46-47 |
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi |
7 |
48-49 |
48-49 |
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica |
|
50-53 |
50-53 |
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
8 |
54-56 |
54-56 |
Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci |
|
57-63 |
57-63 |
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica) |
|
64-65 |
64-65 |
|
66-67 |
66-67 |
|
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute |
|
68-69 |
68-69 |
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie |
|
70-71 |
70-71 |
Disposizioni in materia di accise sulla birra |
|
72-73 |
72-73 |
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati |
9 |
74-80 |
74-80 |
Misure in materia di tracciabilità delle spese |
10 |
81-86 |
81-86 |
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita |
11 |
87-88 |
87-88 |
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo |
12 |
89-91 |
89-91 |
Giochi e scommesse |
|
92-93 |
92-93 |
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto |
13 |
94-95 |
94-95 |
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza |
14 |
96- |
96 |
15 |
97-99 |
97-99 |
|
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri |
|
100 |
100 |
Risorse finanziarie comuni di frontiera |
|
101 |
101 |
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» |
16 |
102-104 |
102-104 |
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola |
|
105-106 |
105-106 |
|
107-111 |
107-111 |
|
17 |
112-114 |
112-114 |
|
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa |
|
115-116 |
115-116 |
|
117-119 |
117-119 |
|
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede |
|
120 |
120 |
Disposizioni in materia di trattamento accessorio |
18, co. 1 |
121 |
121 |
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate |
18, co. 2 |
122 |
122 |
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente |
18, co. 3 |
123 |
123 |
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti |
|
124-127 |
124-127 |
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico |
19 |
128-131 |
128-131 |
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
|
132-134 |
132-134 |
Disposizioni in materia di personale della giustizia |
20 |
135-137 |
135-137 |
Contratti a tempo determinato PNRR |
|
138 |
138 |
Disposizioni in materia di giustizia tributaria |
|
139-146 |
139-146 |
Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione |
|
147-148 |
147-148 |
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
21 |
149-150 |
149-150 |
Norme in materia di personale dell’AIFA e norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL |
|
151-155 e 157-158 |
151-157 |
Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro |
|
156 |
158 |
Indennità di servizio zone disagiate |
22 |
159 |
159 |
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana |
|
160 |
160 |
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
23, co. 1 |
161 |
161 |
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione |
23, co. 2-5 |
162-165 |
162-165 |
Professionisti sanitari SSN |
|
166 |
166 |
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche |
|
167 |
167 |
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità |
|
168 |
168 |
Disposizioni in materia di montante contributivo |
|
169-170 |
169-170 |
Requisiti NASPI |
|
171 |
171 |
Gestioni speciali lavoratori autonomi |
|
172 |
172 |
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna |
24, co. 1 |
173 |
173 |
Quota 103 |
24, co. 2 |
174 |
174 |
Ape Sociale |
24, co. 3-4 |
175-176 |
175-176 |
Pensioni minime |
25 |
177 |
177 |
Pensioni in favore di soggetti disagiati |
|
178 |
178 |
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli |
26 |
179 |
179 |
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025 |
27 |
180 |
180 |
Misure in materia di previdenza complementare |
28 |
181-185 |
181-185 |
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti |
|
186 |
186 |
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati |
29 |
187 |
187 |
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori |
30 |
188-197 |
188-197 |
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale |
|
198-199 |
198-199 |
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
200 |
200 |
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s. |
|
201-205 |
201-205 |
Bonus nuove nascite |
31 |
206-208 |
206-208 |
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche |
32 e 33 |
209-211 |
209-211 |
Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS |
|
212 |
212 |
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali |
|
213-216 |
213-216 |
Misure in materia di congedi parentali |
34 |
217-218 |
217-218 |
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri |
35 |
219-220 |
219-220 |
Formazione delle donne vittime di violenza |
36 |
221 |
221 |
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza |
|
222 |
222 |
Misure in materia di cani di assistenza |
37 |
223-228 |
223-228 |
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida |
|
229-230 |
229-230 |
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità |
38 |
231-233 |
231-233 |
Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità |
|
234 |
234 |
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare |
|
235 |
235 |
Fondo per le persone con disabilità |
|
236-237 |
236-237 |
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap |
|
238 |
238 |
Uffici antidroga |
39 |
239 |
239 |
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni |
40 |
240 |
240 |
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi |
41 |
241-242 |
241-242 |
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D |
42 |
243-244 |
243-244 |
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo |
43 |
245 |
245 |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici |
|
246 |
246 |
Eventi sportivi internazionali |
|
247-250 |
247-250 |
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
44 |
251 |
251 |
Fondo sport |
|
252 |
252 |
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport |
|
253 |
253 |
Attività sportiva studenti scuola secondaria |
|
254-260 |
254-260 |
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 |
45 |
261 |
261 |
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi |
|
262 |
262 |
Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità |
|
263 |
263 |
Special Olympics Winter Games Torino 2025 |
|
264-265 |
264-265 |
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale |
46 |
266 |
266 |
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale |
|
267-268 |
267-268 |
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia |
|
269 |
269 |
Fondo dote famiglia |
|
270-272 |
270-272 |
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale |
47 |
273-275 |
273-275 |
Fabbisogni sanitari standard regionali |
|
276 |
276 |
Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati |
48, com. 1-3 |
277-278 e 280 |
277-278 e 280 |
Riduzione del boarding di Pronto soccorso |
|
279 |
279 |
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata |
49 |
281-292 |
281-292 |
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute |
|
293-297 |
293-297 |
Registro unico nazionale delle Breast Unit |
|
298-299 |
298-299 |
Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie |
50 |
300-301 |
300-301 |
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari |
51 |
302-304 |
302-304 |
Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità |
|
305-306 |
305-306 |
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare |
|
307 |
307 |
Piano pandemico 2025-2029 |
52 |
308 |
308 |
Risorse per il Registro Tumori |
|
309-310 |
309-310 |
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti |
|
311 |
311 |
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto |
53 |
312-313 |
312-313 |
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica |
|
314-316 |
314-316 |
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini |
54 |
317-318 |
317-318 |
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria |
55 |
319-322 |
319-322 |
Incremento indennità pronto soccorso |
56 |
323 |
323 |
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici |
57 |
324-327 |
324-327 |
Estensione delle attività della farmacia dei servizi |
|
328 |
328 |
Governo del settore dei dispositivi medici |
|
329-331 |
329-331 |
Incremento delle risorse per le cure palliative |
58 |
332 |
332 |
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone |
|
333-335 |
333-335 |
Disposizioni per i medici in formazione specialistica |
59 |
336-337 |
336-337 |
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale |
|
338 |
338 |
Borse di studio specializzazioni sanitarie |
|
339-341 |
339-341 |
Riduzione liste di attesa |
|
342 |
342 |
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati |
60 |
343 |
343 |
Incremento risorse bonus psicologico |
|
344 |
344 |
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti |
|
345-347 |
345-347 |
Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici |
|
348-349 |
348-349 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria |
61 |
350 |
350 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica |
62 |
351 |
351 |
Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute |
63 |
352-353 |
352-353 |
Compensi lavoro straordinario comparto sanità |
|
354-355 |
354-355 |
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana |
|
356-357 |
356-357 |
Premialità liste di attesa |
64 |
358-359 |
358-359 |
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure |
|
360-364 |
360-364 |
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale |
65 |
365-366 |
365-366 |
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze |
66 |
367-375 |
367-375 |
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
|
376 |
376 |
Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità |
|
377 |
377 |
Campagne test di riserva ovarica |
|
378 |
378 |
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione |
|
379 |
379 |
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc. |
|
380 |
380 |
Misure per il servizio sanitario del Molise |
|
381-384 |
381-384 |
Interventi in materia di premi di produttività |
67 |
385 |
385 |
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati |
68, co. da 1 a 4 |
386-389 |
386-389 |
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale) |
68, co. 5 e 6 |
390-391 |
390-391 |
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro |
|
392-394 |
392-394 |
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi |
69 |
395-398 |
395-398 |
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
70 |
399-400 |
399-400 |
Piano Casa Italia |
71, co. 1 e 2 |
401-403 |
401-403 |
Incentivi per il rilancio occupazionale |
72, co. 1-2 e 5-6 |
404-405 e 425-426 |
404-405 e 425-426 |
Incentivi per il rilancio economico |
72, co. 3 |
- |
- |
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno |
|
406-422 |
406-422 |
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione |
|
423 |
423 |
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD |
72, co. 4 |
424 |
424 |
Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0 |
|
427-429 |
427-429 |
Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale) |
|
430-433 |
430-433 |
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise |
|
434-435 |
434-435 |
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati |
|
436-444 |
436-444 |
Modifiche al credito d’imposta 4.0 |
|
445-448 |
445-448 |
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese |
73 |
449 |
449 |
Fondo di garanzia per le PMI |
|
450 |
450 |
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI |
|
451-454 |
451-454 |
Disposizioni in materia portuale |
|
455-456 |
455-456 |
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa |
|
457 |
457 |
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo |
74 |
458-460 |
458-460 |
Nuova Sabatini |
75 |
461 |
461 |
Filiera delle fibre tessili naturali |
|
462 |
462 |
Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
463-473 |
463-473 |
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
474-481 |
474-481 |
Interventi in materia di banda ultra-larga |
76 |
482 |
482 |
Piano Italia 1 Giga |
|
483-484 |
483-484 |
Credito d’imposta ZES |
77 |
485-491 |
485-491 |
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia |
|
492-495 |
492-495 |
Giubileo |
78, co. 1-2 |
496-500 |
496-500 |
Salvaguardia di Venezia |
|
501 |
501 |
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico |
79 |
502 e 504-508 |
502 e 504-508 |
Opere di urbanizzazione |
|
503 |
503 |
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali |
|
509-513 |
509-513 |
Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili |
|
514-519 |
514-519 |
Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità |
|
520 |
520 |
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato |
80, co. 1 |
521-522 |
521-522 |
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica |
|
523 |
523 |
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane |
|
524 |
524 |
Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria |
|
525 |
525 |
Rinnovo del parco autobus |
|
526 |
526 |
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori |
|
527 |
527 |
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto) |
|
528 |
528 |
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica |
|
529 |
529 |
Interventi ferroviari PNRR |
|
530 |
530 |
Diga di Campolattaro |
|
531 |
531 |
Appalti di lavori |
|
532 |
532 |
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) |
|
533 |
533 |
Finanziamento RFI |
|
534 e 536 |
534 e 536 |
Collegamento Torino Lione |
|
535 |
535 |
Contratto di programma ANAS 2021-2025 |
|
537 |
537 |
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
81 |
541-543 |
541-543 |
Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura |
|
544-546 |
544-546 |
Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia |
82 |
547, 548 e 549 |
547, 549 e 550 |
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) |
|
547-bis |
548 |
Esercizio venatorio |
|
550 |
551 |
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
551 |
552 |
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
552 |
553 |
Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte |
|
553 |
554 |
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus |
|
554-557 |
555-557 |
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi |
|
558 |
558 |
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale |
|
559-562 |
559-562 |
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025 |
|
563 |
563 |
Centri recupero animali selvatici |
|
564 |
564 |
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli |
83 |
|
|
Misure in materia di istruzione e di merito |
84, co. 1 |
565 |
565 |
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale |
|
566 |
566 |
Continuità didattica per gli alunni con disabilità |
|
567 |
567 |
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali |
|
568-569 |
568-569 |
Contributo alle scuole paritarie |
|
570-571 |
570-571 |
Misure in materia di Carta del docente |
85 |
572-574 |
572-574 |
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche |
|
575-576 |
575-576 |
Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili |
|
577 |
577 |
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva |
|
578 |
578 |
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
86 |
579-582 |
579-582 |
Fondazione «Biotecnopolo di Siena» |
|
583 |
583 |
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
|
584 |
584 |
Misure urgenti in materia di collegi di merito |
|
585-587 |
585-587 |
Progetto Campus del Mediterraneo |
|
588-590 |
588-590 |
Piano di sostegno alla ricerca |
|
591 |
591 |
Misure in materia di beni culturali |
87 co. 1,3 e 4 |
592-594 e 598 |
592-594 e 598 |
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC) |
|
595-597 |
595-597 |
Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione |
|
599-603 |
599-603 |
Misure in materia di spettacolo dal vivo |
88, co. 1-4 e 5 |
604-607 e 611 |
604-607 e 611 |
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo |
|
608-610 |
608-610 |
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari |
|
612-614 |
612-614 |
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia |
89 |
615 |
615 |
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta |
|
616-624 |
616-624 |
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027 |
90 |
625-629 |
625-629 |
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza |
|
630 |
630 |
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund |
91 |
631 |
631 |
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali |
|
632-633 |
632-633 |
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli |
|
634 |
634 |
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri |
|
635 |
635 |
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis |
|
636-641 |
636-641 |
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina |
|
642 |
642 |
Comitati italiani residenti all’estero |
|
643 |
643 |
Fondo per la ricostruzione |
92 |
644-646 |
644-646 |
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023 |
|
647-648 |
647-648 |
Sisma Emilia 2012 |
93, co. 1-3 |
649-651 |
649-651 |
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia |
|
652 |
652 |
Sisma 2016 |
93, co. 4, 6-7 |
653 e 655-656 |
653 e 655-656 |
Assunzioni sismi 2012 e 2016 |
93, co. 5 |
654 |
654 |
Adempimenti tributari sisma 2016 |
93, co. 8 |
657 |
657 |
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017 |
93, co. 9 |
658 |
658 |
Rate mutui enti locali sisma 2016 |
93, co. 10 |
659 |
659 |
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016 |
93, co. 11-13 |
660-662 |
660-662 |
Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016 |
93, co. 14 |
663 |
663 |
Rifiuti sisma 2016 |
93, co. 15-16 |
664-665 |
664-665 |
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016 |
93, co. 17 |
666 |
666 |
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016 |
93, co. 18 |
667 |
667 |
Sismi 2009 e 2016 |
93, co. 19-24 |
668-673 |
668-673 |
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 |
|
674-676 |
674-676 |
Sisma Marche e Umbria 2022-2023 |
|
677-681 |
677-681 |
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) |
93, co. 25-31 |
682-688 |
682-688 |
Sismi Catania e Campobasso 2018 |
93, co. 32-35 |
689-692 |
689-692 |
Alluvione Emilia 2023 |
93, co. 36 |
693 |
693 |
Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei |
|
694-703 |
694-703 |
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia |
|
704 |
704 |
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma |
|
705 |
705 |
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera |
94 |
706 |
706 |
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche |
|
707 |
707 |
Fondo opere idrauliche |
|
708 |
708 |
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta |
|
709 |
709 |
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali |
95 |
710-724 |
710-724 |
Fondo per l’economia del mare |
|
725 |
725 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
96 |
726-729 |
726-729 |
Finanziamento del trasporto pubblico locale |
97 co. 1 |
730-731 |
730-731 |
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali |
|
732 |
732 |
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida |
|
733 |
733 |
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario |
|
734 |
734 |
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle |
|
735 |
735 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali |
|
736 |
736 |
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco |
98 |
737-741 |
737-741 |
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona |
|
742-743 |
742-743 |
Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE |
|
744-745 |
744-745 |
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi |
|
746-748 |
746-748 |
Opere pubbliche Calabria |
|
749 |
749 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
99 |
750-752 |
750-752 |
Incremento del fondo di solidarietà comunale |
100 |
753-754 |
753-754 |
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna |
|
755-756 |
755-756 |
Tariffe affissioni pubblicitarie |
|
757 |
757 |
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano |
|
758 |
758 |
Fondo per l’assistenza ai minori |
101 |
759-765 |
759-765 |
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza |
|
766-768 |
766-768 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni |
|
769-771 |
769-771 |
Incremento del Fondo per la legalità |
|
772 |
772 |
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane |
102 |
773-774 |
773-774 |
Sostegno economico ai comuni in dissesto |
|
775-778 |
775-778 |
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI |
|
779 |
779 |
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista |
103 |
780 |
780 |
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti |
|
781-783 |
781-783 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 1-5 |
784-788 |
784-788 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 6-12 |
789-795 |
789-795 |
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali |
104, co. 13-14 |
796-797 |
796-797 |
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale |
104, co. 15 |
798 |
798 |
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale |
104, co. 16 |
799 |
799 |
Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” |
104, co. 17 |
800 |
800 |
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni |
104, co. 18 |
801 |
801 |
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento |
104, co. 19, lett. a) |
802, lett. a |
802, lett. a |
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali |
104, co. 19, lett. b) |
802, lett. b |
802, lett. b |
Riduzione risorse per ciclovie turistiche |
104, co. 20 |
803 |
803 |
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese |
104, co. 21 |
804 |
804 |
Rigenerazione urbana |
|
805-808 |
805-808 |
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati |
|
809-811 |
809-811 |
Modifiche al Codice di procedura civile |
105 |
812 |
812 |
Modifiche alle norme di attuazione del CPA |
|
813 |
813 |
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana |
106 |
814 |
814 |
Misure in materia di spese di giustizia |
107 |
815 |
815 |
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi |
108 |
816 |
816 |
Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 |
109 |
817-821 |
817-821 |
Turn over nella P.A. |
110, co. 1, 2 |
822-823 |
822-823 |
Riduzione oneri per le Forze armate |
110, co. 3 |
824 |
824 |
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
110, co. 4 lett. a) |
825, lett.a |
825, lett.a |
Limitazioni percentuali per assunzioni università |
110, co. 4 lett. b) |
825, lett.b |
825, lett.b |
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca |
110, co. 5 |
826 |
826 |
Turn over personale AFAM |
110, co. 6 |
827 |
827 |
Ripartizione dotazione docenti |
110, co. 7 |
828 |
828 |
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi |
110, co. 8-10 |
829-830 |
829-830 |
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12 |
110, co. 11-15 |
831-834 |
831-834 |
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche |
|
835 |
835 |
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici |
|
836 |
836 |
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto |
|
837-841 |
837-841 |
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie |
|
842-845 |
842-845 |
Misure in materia di organi amministrativi di enti |
111 |
846-849 |
846-849 |
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo |
|
850-855 |
850-855 |
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica |
112 |
856-859 |
856-859 |
Obbligo di PEC per amministratori di società |
|
860 |
860 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI) |
113 |
861 |
861 |
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option |
114 |
862-863 |
862-863 |
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura |
115 |
864-866 |
864-866 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia) |
116 |
867 |
867 |
Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
117 |
868 |
868 |
Tax credit cinema |
118 |
869 |
869 |
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali) |
119 |
870-874 |
870-874 |
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture |
120, co. 1-2 |
875-876 |
875-876 |
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico |
120, co. 3-4 |
877-878 |
877-878 |
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE) |
|
879 |
879 |
Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche |
|
880-882 |
880-882 |
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B) |
121, co. 1 |
883 |
883 |
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili |
121, co. 2 |
884 |
884 |
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica |
122 |
885-886 |
885-886 |
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto |
|
887 |
887 |
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera |
|
888-891 |
888-891 |
Fondo per l’immigrazione |
123 |
892 |
892 |
Fondo esdebitazione incapienti |
|
893-895 |
893-895 |
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità |
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896 |
896 |
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA |
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897 |
897 |
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali |
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898-901 |
898-901 |
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori |
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902-906 |
902-906 |
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome |
124 |
907 |
907 |
Clausola di salvaguardia |
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908 |
908 |
Articolo 1, comma 812
(Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)
L’articolo 1, comma 812, come introdotto alla Camera, sostituisce integralmente l’originaria previsione contenuta nell’art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili, nonché in materia di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri.
L’articolo 1, comma 812, così come introdotto alla Camera, da un lato, modifica la disciplina relativa al pagamento del contributo unificato, e, dall’altro, reca disposizioni in materia di somme da versare alla cassa previdenziale dei cancellieri, entrambe contenute nel d.P.R. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Per quanto concerne l’istituto del contributo unificato, la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall’omesso pagamento del predetto tributo.
A tal proposito, si ricorda che il contributo unificato rappresenta un tributo erariale, disciplinato dal predetto T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. In particolare, l’art. 9 del citato T.U. prevede la doverosità del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario (comma 1). Il contributo è dovuto anche nei procedimenti in materia lavoristica, nonché di previdenza ed assistenza obbligatorie, solo se le parti sono titolari di un reddito imponibile superiore ad una determinata soglia fissata dal medesimo articolo (comma 1-bis).
L’articolo 14 del T.U. in materia di spese di giustizia impone l’obbligo di pagamento del contributo unificato alla parte che si costituisce per prima in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero alla parte che richiede l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nel processo esecutivo (comma 1). Il comma 3 del medesimo art. 14 precisa che la parte deve dichiarare l’eventuale aumento di valore della causa quando modifica la domanda iniziale o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa; in questo caso è tenuta alla contestuale integrazione del contributo. Allo stesso modo, quando sono le altre parti a modificare la domanda, a proporre riconvenzionale, a chiamare in causa terzi o a svolgere intervento autonomo, esse debbono procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, calcolato sul valore della domanda proposta, previa espressa dichiarazione.
La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all’obbligo di pagamento del contributo unificato.
In particolare, le novelle apportate sono le seguenti:
Ø viene introdotto l’obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato per il creditore che propone istanza di ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto, ovvero prima del decorso dei termini di cui all’art. 482[1] c.p.c. A norma dell’art. art. 492, co. 2[2] c.p.c., tale richiesta viene autorizzata dal Presidente del Tribunale qualora vi sia pericolo nel ritardo (lett. a), n. 1)).
Sul punto si ricorda che nella versione originaria dell’art. 14 oggetto di novella la contestualità del versamento del contributo unificato era prevista nel caso di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare promossa dal creditore, ai sensi dall’art. 492, co. 1[3], c.p.c., ossia a seguito della notifica del precetto e del decorso dei termini previsti per la diffida ad adempiere ex art. 482 c.p.c.
Ø viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l’importo pari ad euro 43 prescritto dall’art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge.
A tal riguardo si rammenta che nella formulazione originaria del disegno di legge di bilancio, l’art. 105, introduceva una generale causa di estinzione del processo civile, all’interno del Codice di procedura, collegata all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Si stabiliva, inoltre, che il giudice in prima udienza, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo, assegnava alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all’integrazione del tributo, al fine di evitare l’estinzione. La norma individuava, peraltro, la portata applicativa della norma, escludendo i procedimenti cautelari e possessori, mentre includeva il rito del lavoro ed il processo esecutivo.
Il comma 812 incide, inoltre, sulle disposizioni concernenti la riscossione del contributo unificato, con particolare riferimento all’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002.
A tal proposito, viene aggiunto il comma 3-bis al predetto articolo, il quale detta una disciplina ad hoc per i procedimenti civili, in deroga a quanto prescritto dallo stesso art. 248 (lett. b).
Si ricorda che l’art. 248 disciplina i termini, le modalità ed i criteri mediante cui l’ufficio giudiziario competente notifica alla parte interessata l'invito al pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato. Tale articolo trova applicazione in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 115/2002 (T.U. in materia dispese di giustizia). Quest’ultimo articolo stabilisce che si debbano applicare le norme in materia di riscossione del contributo unificato previste dal Capo VII Titolo VII del medesimo T.U. Sempre l’art. 16 chiarisce che nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. La norma, infine, precisa che in tale caso si applicano le sanzioni previste in materia di insufficiente dichiarazione di valore dei beni e dei diritti sottoposti ad imposta di registro (v. art. 71 d.P.R. n. 131/1986).
Nello specifico, il nuovo comma 3-bis dell’art. 248 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che, in ipotesi di mancato pagamento del contributo unificato, entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio giudiziario competente ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., qualora sia intervenuta una convenzione tra il Ministero della giustizia e la predetta società per la riscossione dei crediti derivanti dal versamento delle spese di giustizia, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, ed all’irrogazione della sanzione.
A tal riguardo l’ufficio competente, ovvero la società Equitalia Giustizia S.p.A., procedono alla riscossione a mezzo ruolo secondo la disciplina vigente ex art. 32 D.lgs. 46/1999.
La relativa cartella di pagamento è redatta in conformità e con gli elementi sanciti dall’art. 25, co. 2[4], del d.P.R. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Infine, il comma 812 abroga l’art. 289 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al citato d.P.R. 115/2002, che regolava la devoluzione in favore della cassa di previdenza dei cancellieri, di una percentuale pari allo 0,9% dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie (lett. c).
Articolo 1, comma 813
(Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)
Il comma 813, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo prevedendo il versamento di una somma a carico della parte che non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali.
Il comma in esame, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, apporta una modifica alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, e segnatamente all’articolo 13-ter, relativo ai “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”, di cui viene sostituito il comma 5 con i commi 5, 5-bis e 5-ter. La modifica ha lo scopo di consentire lo spedito svolgimento del giudizio.
Il decreto legislativo n. 104 del 2010, adottato in attuazione dell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, reca l’approvazione del codice del processo amministrativo, contenuto nell’allegato 1. Il decreto contiene ulteriori tre allegati: l'allegato 2, che reca le norme di attuazione, l'allegato 3, che reca le norme transitorie, e l'allegato 4, che reca le norme di coordinamento e le abrogazioni.
In particolare, l’art. 13-ter dell’allegato 2, oggetto dell’intervento normativo del comma in commento, contiene disposizioni attuative dei principi di sinteticità e chiarezza enunciati all’art. 3, comma 2, del codice. Ai sensi della citata disposizione le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, per i quali si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore degli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Le indicazioni meramente formali dell’atto sono escluse dai limiti. Il decreto stabilisce i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. L’impatto e lo stato di attuazione del decreto sono oggetto di monitoraggio annuale da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ed è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale.
Il decreto è stato adottato il 22 dicembre 2016 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2017.
La suddetta modifica è volta ad introdurre la possibilità per il giudice amministrativo di sanzionare la parte che, nella redazione di qualsiasi atto processuale, non abbia rispettato i limiti dimensionali stabiliti da apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, senza essere stato a ciò previamente autorizzato.
La sanzione consiste nel versamento di una somma complessiva per l’intero grado di giudizio, stabilita dal giudice nel limite massimo corrispondente al doppio del contributo unificato previsto in riferimento all’oggetto del giudizio.
La parte è tenuta ad effettuare il versamento indipendentemente dall’esito del giudizio, in aggiunta a quanto eventualmente già versato (comma 5).
La versione vigente del comma 5 prevede che il giudice debba esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non possa costituire motivo di impugnazione. A seguito della modifica, viene quindi meno tale preclusione.
La somma da versare a carico della parte viene quindi determinata dal giudice con la decisione che definisce il giudizio, in base all’entità del superamento dei limiti e alla complessità o alla dimensione degli atti o della sentenza impugnati (comma 5-bis).
La somma così stabilita viene versata, ai sensi dell’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al bilancio dello Stato per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni (comma 5-ter).
Si tratta delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Allegato 2 – Norme di attuazione del codice del processo amministrativo Titolo IV - Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 813, dell’AC 2112-bis |
Art. 13-ter |
Art. 13-ter |
1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. |
1. Identico. |
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. |
2. Identico |
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. |
3. Identico |
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1. |
4. Identico |
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5. Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che, in qualsiasi atto del processo, superi, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali previsti dal presente articolo, può essere tenuta al versamento di una somma complessiva, per l’intero grado del giudizio, fino al massimo pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio e, ove occorra, in aggiunta a quanto già versato. |
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5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina la misura della somma tenendo conto dell’entità del superamento, nonché della complessità o dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata. |
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5-ter. Si applica l’articolo 15 del presente allegato. |
Il comma 814 provvede ad incrementare la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.
Il comma 814 modifica l’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato.
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 1-sexies, in forza del quale viene previsto che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è pari a 600 euro.
È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni vigenti, le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana sono regolate, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
Come chiarito dalla Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», per i procedimenti semplificati di cognizione è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tuttavia, la disposizione da ultimo richiamata prevede per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa è di 518 euro.
L’entità dell’importo non subisce variazioni in ragione del numero di richiedenti.
Articolo 1, comma 815
(Misure in materia di spese di giustizia)
Il comma 815 incide sulla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.
Il comma 815 incide sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 269, che disciplina il diritto dovuto per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.
Anzitutto, la novella inserisce, al comma 1, il riferimento agli «atti» accanto a quello, già esistente, ai «documenti», per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato (n. 1).
Come specificato dalla Relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a coordinare il testo oggetto dell’intervento normativo con le disposizioni che disciplinano a livello primario il processo telematico, civile e penale, e con quelle attuative, che stabiliscono le regole tecniche per i depositi telematici.
Con riferimento al processo civile telematico, si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge delega n. 206 del 2021 di riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia civile), ha aggiunto, nell’ambito delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il Titolo V-ter, dedicato alle disposizioni relative alla giustizia digitale. In particolare, l’art. 196-quater prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti in capo ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Il successivo art. 196-septies rimette ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione delle misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Anche in relazione al processo penale, è stato previsto, con l'art. 6 del decreto legislativo 150 del 2022, attuativo della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. Riforma Cartabia penale), l’obbligo di ricorrere a modalità digitali per il deposito di atti e documenti. Nel dettaglio, con l’inserimento nel codice di procedura penale degli articoli 111-bis e 111-ter, è stata disposta l’esclusività della modalità telematica per il deposito, in ogni stato e grado del procedimento, di atti, documenti, richieste, memorie, nonché la previsione del fascicolo informatico del procedimento penale.
Quanto ai regolamenti attuativi, occorre richiamare il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, che reca il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. In particolare, l’articolo 21 del citato decreto, rubricato Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti, come recentemente modificato dal regolamento di cui al decreto 29 dicembre 2023, n. 217[5], riconosce ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge.
In secondo luogo, la modifica incide sul comma 1-bis dell’art. 269, che esonera dal pagamento di diritti le copie prive di attestazione di conformità. Nello specifico, viene precisato che tale esonero si applica nei casi in cui la copia è estratta dal fascicolo informatico direttamente da parte dei soggetti abilitati ad accedervi (difensori o parti private), senza, dunque, alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria (n. 2).
Connessa a quest’ultima novella è la modifica recata dalla lettera b), che introduce nel T.U. sulle spese di giustizia un nuovo articolo 269-bis, rubricato «Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale» applicabile esclusivamente al processo penale telematico.
La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfettizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale. Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la limitazione dell’ambito di applicazione della norma, al solo processo penale telematico, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Di conseguenza, è sempre necessario l’intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l’articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di “trasmissione telematica” e non di “estrazione” di atti e documenti.
La lettera c) modifica la Tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico, al fine di rideterminare il diritto forfettizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni.
Rispetto alla versione previgente vengono in particolare:
- aggiornati i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie;
- introdotti i diritti forfettizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti;
- adeguati i criteri di determinazione e l’entità del diritto forfettizzato.
Nel dettaglio, è stabilito che il diritto forfettizzato è pari a euro:
§ 25,00 per ogni supporto dati, in caso di riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD);
§ 8,00 per ogni trasmissione dati, in caso di trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).
Articolo 1, comma 816
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)
Il comma in esame prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
Il comma 816 modifica l’articolo 1, comma 294-bis, della legge n. 266 del 2005.
La disposizione oggetto di modifica prevede che non sono soggetti ad esecuzione forzata: i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della c.d. legge Pinto (legge n. 89 del 2001), ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La disposizione in esame estende la non assoggettabilità ad esecuzione forzata anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
In proposito nella relazione illustrativa si precisa che l’esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), determina l’emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l’amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.
Articolo 1, commi 817-821
(Misure per lo smaltimento dell’arretrato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo)
I commi 817-821 intervengono sulla procedura e sulle tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure. Le disposizioni di cui alla lett. g) e al comma 819, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, determinano oneri pari a 2,8 milioni, per gli anni 2025 e 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027
Il comma 817 reca una serie di modifiche all’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi.
L’articolo 5-sexies della c.d. legge Pinto disciplina le modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si prevede in particolare che, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:
· il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3)[6]. La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);
· ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta (comma 8);
· i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);
· l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).
Al fine di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione il decreto-legge n. 118 del 2021 (art. 25) ha introdotto nell'articolo 5-sexies il comma 3-bis il quale demanda a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021, l'indicazione delle modalità tecniche di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), dei modelli di dichiarazione di cui al comma 3 attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere[7].
Il comma 817, in primo luogo, modifica il comma 1 dell’articolo 5-sexies della legge n. 89 del 2001, inserendo l’obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all’istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l’obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l’effettuazione del pagamento da parte dell’amministrazione (lettera a).
È poi introdotto nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 1-bis, con il quale si prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi (lettera b).
La lettera c) della disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 5-sexies, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l’amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica.
Nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all’onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento (lettera d).
La lettera e) – modificando il comma 5 dell’articolo 5-sexies - opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione.
Si prevede poi (modificando il comma 6 dell’articolo 5-sexies) che l’amministrazione esegue i pagamenti per l’intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali (lettera f).
Con una disposizione introdotta nel corso dell’esame presso la Camera, è stato altresì stabilito che, nei casi di proposizione dell’azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate, può essere nominato in qualità di commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente, anziché, come previsto dalla normativa vigente, un dirigente della stessa. Il compenso del commissario viene fissato in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito (lettera g). A tal fine, il comma 818 autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La lettera h) – sostituendo il comma 9 dell’articolo 5-sexies - prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell’amministrazione al sistema di pagamenti vigenti.
Le lettere i) e l) apportano modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera h) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario.
È infine inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell’arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell’amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021.
Come evidenzia la relazione illustrativa, viene quindi estesa anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d’Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica “SIAMM PINTO DIGITALE” per migliorare la capacità di eliminazione dell’arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo ex lege n. 89 del 2001.
Per le medesime finalità, è stato stabilito, a seguito di una modifica intervenuta nel corso dell’esame alla Camera, che, decorsi 20 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi (lettera m).
Il comma 819, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia, allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, possa stipulare con l’associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026,
Il comma 820, ai fini della stipula della predetta convenzione autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, è prevista una riduzione di 2,8 milioni di euro per l’anno 2025, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia; nonché una riduzione, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, pari a 2,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 821 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
Articolo 1, commi 822-823
(Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici)
L’articolo 1, commi 822 e 823, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Come riportato nella Relazione tecnica al presente disegno di legge, la riduzione del turn over prevista dal comma 823 comporta un risparmio pari a 140.927.492 euro per il 2025 ed un risparmio dello stesso importo a decorrere dal 2026.
Il comma 822 prevede che le suddette amministrazioni procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale e alla riduzione del turn over prevista dal successivo comma 823, al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.
Come anticipato, il comma 823 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.
Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/2019 – modificato dalla disposizione in commento – dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
La riduzione del turn over prevista dalla disposizione in commento non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.
Per la destinazione delle economie risultanti da quanto previsto dal comma 823, nonché per la possibilità di derogarvi e per l’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 831 a 834.
Per la disciplina vigente in tema di facoltà assunzionali si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 829 e 830.
In considerazione della previsione dell’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate (di cui al comma 833) e della riduzione del turn over prevista dal comma 823, espressa in termini di riduzione percentuale della spesa, potrebbe, pertanto, risultare opportuno valutare come il disposto del presente comma 823, che prevede una riduzione del turn over per la sola annualità 2025, si coordini con il successivo comma 833, che prevede un adeguamento della dotazione organica nell’ambito dei piani dei fabbisogni di personale, piani che, ai sensi della normativa vigente (art. 6, D.Lgs. 165/2001), concernono un triennio e non una singola annualità, verificando altresì in questo ambito la correlazione tra tale riduzione e il numero di posti vacanti previsti nell’ambito della dotazione organica delle amministrazioni, di norma non conteggiati all’interno del budget assunzionale.
Infine, per le misure analoghe concernenti diversi settori del lavoro pubblico, si rimanda alle schede di lettura relative ai commi da 824 a 834.
Articolo 1, comma 824
(Riduzione di oneri per le forze armate)
L’articolo 1, al comma 824, modificato durante l’esame presso la Camera, dispone un incremento della percentuale di riduzione degli oneri, a partire dal 2025, per il personale delle forze armate.
Il comma in esame interviene sull’articolo 584, comma 3-bis, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), disponendo una maggiore riduzione degli oneri (correlati alla riduzione organica), a partire dal 2025, rispetto a quanto già previsto da tale disposizione.
Più precisamente, tale comma, nella formulazione vigente, dispone la riduzione di 62,3 milioni per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell’ordinamento militare e riguardanti:
- la graduale riduzione a 190 mila unità dell’organico delle Forze armate, a esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto (art 582).
§ Tale importo ammonta a regime, dal 2020, a 511.131.247,19.
- la consistenza dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinata con decreto del Ministro della difesa (art. 583).
§ Tali importi sono stabiliti secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento dall'articolo 582; per l’ultimo anno indicato dalla norma, il 2021, l’importo è pari a 153.827.384,36.
Il medesimo comma 3-bis prevede inoltre una riduzione pari a 4.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 585).
Ciò premesso, con la disposizione in esame si interviene sull’illustrato comma 3-bis disponendo ulteriori riduzioni. In particolare:
· la lettera a), dispone che la riduzione illustrata sia, a partire dal 2025, pari al 15,58 per cento, anziché pari al 12 per cento;
· la lettera b), che è stata oggetto di modifica in sede referente, dispone la riduzione degli oneri delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto aumenti a decorrere dal 2026 anziché, come nella formulazione originaria, dal 2025, da 4.000.000 a 4.657.573.
Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 110, comma 3 |
Art. 584, comma 3-bis |
Art. 584, comma 3-bis |
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018. |
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015, del 12 per cento dall’anno 2016 all’anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall’anno 2025. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti di euro 4.000.000 dall’anno 2018 all’anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2026. |
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L’articolo 1, comma 825, lettera a), così come modificato nel corso dell’esame presso la Camera, prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per i vigili del fuoco.
La disposizione in commento modifica il comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), prevedendo una limitazione alle percentuali di assunzioni ivi stabilite.
In particolare, il sopracitato comma 9-bis prevedeva per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.
Tale norma fa riferimento al reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell’ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 825, lettera a), così come modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede sostanzialmente una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l’anno 2026. La norma, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2025 e del 75 per cento per l’anno 2026 e nuovamente del 100 per cento dal 2027. L’emendamento approvato dalla V Commissione della Camera ha, sostanzialmente, rinviato al 2026 la riduzione del turn over originariamente disposta per l’anno 2025.
Il turn over consiste nel ricambio generazionale del personale, ovvero nella successione fra coloro che escono dal mondo del lavoro e coloro che vi fanno ingresso.
Possono essere previste, per quel che concerne il pubblico impiego, limitazioni alle assunzioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica.
Di norma, tale regolazione veniva predisposta annualmente dalla legge finanziaria. A partire dal 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, il blocco del turn over ha riguardato, invece, un periodo di tre anni.
La legge finanziaria del 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha provveduto a rideterminare la programmazione triennale relativa ai blocchi delle assunzioni. In particolare, il comma 523 dell’articolo 1, ha disposto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti avrebbero potuto procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 112 del 2008 che, per l'anno 2012, ha modificato tale limite ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, prevedendo che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non potesse comunque eccedere il 50 per cento di quelle cessate nell'anno precedente.
La legge finanziaria del 2009, legge 23 dicembre 2008, n. 191, ha introdotto una deroga a tale blocco. In particolare, l’articolo 2, comma 208, introducendo l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale comma è stato successivamente modificato dall'articolo 9, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che inquadrava il periodo di riferimento come quello a decorrere dal 2010.
In ultimo, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e, successivamente, l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno introdotto una proroga al turn over nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per il 2015.
Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il settore della sicurezza sono state autorizzate ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la sola Polizia di Stato, purché nei limiti del 55 percento del turn over complessivo.
Si segnala, infine, che le assunzioni di unità di personale dei Corpi di polizia ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state autorizzate in ultimo dal d.P.C.m. 19 giugno 2024, nel rispetto dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (D.L 25 giugno 2008, n. 112) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 825, lettera a), dell’AC 2112-bis |
Art. 66, comma 9-bis |
Art. 66, comma 9-bis |
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. |
Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del settantacinque per cento per l’anno 2026, e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2027. |
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Articolo 1, comma 825, lettera b)
(Limite percentuale alle assunzioni delle università statali)
L’articolo 1, comma 825, lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026. In base a una modifica apportata dalla Camera tale riduzione è stata rinviata al 2026 limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari.
A tal fine, l’articolo 1, comma 825, lettera b), novella il comma 13-bis, secondo periodo, dell’articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).
Al riguardo si rammenta che l’articolo 66, comma 13-bis, primo periodo, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) ha stabilito che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, avrebbe potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nella vigente formulazione, il secondo periodo del comma citato ha fissato la predetta facoltà nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per il 2016, dell'80 per cento per il 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018.
Con Decreto Ministeriale n. 1560 del 1° dicembre 2023 sono stati stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle università statali, per il 2023.
La disposizione in commento, come sopra anticipato, riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, relativo alle risorse concernenti la cessazione dei rapporti di lavoro complessivamente intervenute nell'anno precedente, utile ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili dal sistema delle università statali. Tale limite (attualmente pari al 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017) rimane fissato al 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024 e, come sopra detto, viene ridotto al 75 per cento nel 2025 per poi tornare ad essere pari al 100 per cento a decorrere dal 2026. In base a una modifica apportata dalla Camera tale riduzione è stata rinviata al 2026 limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (D.L. n. 112/2008 – L. n. 133/2008) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 825, lettera b), dell’AC 2112-bis-A |
Art. 66 |
Art. 66 |
(Omissis) |
13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. (Omissis) |
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Articolo 1, comma 826
(Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca)
L’articolo 1, comma 826, modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento. Nel testo iniziale del Governo si stabiliva che, per il solo 2025, gli enti e gli istituti di ricerca non potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La Camera ha sostituito quest’ultima disposizione, rinviando tale misura di riduzione delle assunzioni all’anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: pertanto, gli enti e gli istituti di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
A tal fine, l’articolo 110, comma 5, sostituisce il comma 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 (si veda sotto, più nel dettaglio, il testo a fronte).
In particolare, la disposizione in commento modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
In base all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.
Essa:
- precisa innanzitutto che tale calcolo deve essere effettuato su base annua;
- conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma dette entrate vanno individuate:
· per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati;
· per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti;
- conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l’80 per cento;
- nel testo iniziale del Governo si stabiliva che, per il solo 2025, gli Enti non potessero procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La Camera ha sostituito quest’ultima disposizione, rinviando tale misura di riduzione delle assunzioni all’anno 2026 e modificando il criterio di calcolo dei limiti assunzionali: pertanto, gli enti e gli istituti di ricerca potranno procedere alle citate assunzioni nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218/2016) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 826, dell’AC 2112-bis-A |
Art. 9 |
Art. 9 |
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. |
2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l’80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. |
Articolo 1, comma 827
(Turn over del personale nelle istituzioni AFAM)
L’articolo 1, comma 827, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).
Come sopra anticipato, l’articolo 1, comma 827, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che la disposizione secondo cui il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente si applica nel periodo compreso tra l’a.a. 2018/2019 e l’a.a. 2024/2025 (lettera a)) nonché a decorrere dall’a.a. 2026/2027 (lettera b)). Attualmente, tale regime si applica “a decorrere dall'anno accademico 2018-2019”. È quindi introdotta una specifica disposizione la quale stabilisce che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (lettera b)).
A tal fine, la disposizione in esame novella l’articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).
Per approfondimenti, si vedano i dati disponibili in relazione alla serie storica del personale AFAM.
In base al Focus - Il Sistema AFAM - a.a. 2022-2023, nell’anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: - 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA) - 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata) - 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate) - 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati) - 1 Politecnico delle Arti (PdA) - 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA) - 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND) - 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) - 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale.
Nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al Personale Docente, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equiripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).
Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%). Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).
Rispetto all’anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto. Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell’anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%). La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell’area Artistica rispetto a quelle dell’area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).
Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.), è rimasta costante nel tempo, ma nell’ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione. Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell’anno accademico 2022/2023, Grafico 13). La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell’ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. n. 205/2017) |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 1, comma 827, dell’AC 2112-bis-A |
Art. 1 |
Art. 1 |
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). |
654. Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l’anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). |
Articolo 1, comma 828
(Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)
L’articolo 1, comma 828, stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Esso demanda poi a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. La Camera ha modificato la suddetta disposizione, stabilendo che tale ultima riduzione debba essere conseguita non a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 (come originariamente previsto) ma a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027. La disposizione in commento prevede inoltre che con un DPCM, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia, ad invarianza finanziaria. La Camera, nel modificare anche tale disposizione, ha soppresso il termine per l’emanazione del citato decreto, inizialmente fissato al 31 marzo 2025. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.
Come sopra anticipato, la disposizione in commento stabilisce - a decorrere dall’a.s. 2025/2026 - la riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015.
L’articolo 1, comma 5, della L. 107/2015, ha istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La finalità è quella di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Il comma 64 dello stesso articolo ha demandato, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la determinazione, con cadenza triennale, dell'organico dell'autonomia su base regionale con decreti dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo degli incrementi della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali disposti dal comma 201.
Il comma 65 ha quindi fissato i criteri e i parametri per il riparto della dotazione organica tra le regioni.
Conseguentemente, sono corrispondentemente ridotte le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017.
La disposizione citata ha stabilito che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, siano pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. La stessa disposizione ha infatti istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione, i cui oneri complessivi sono coperti, innanzitutto, con i risparmi che saranno accertati in relazione all'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.
Inoltre, la disposizione in commento demanda - ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024) - a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.
Il citato comma 3-quinquies ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021.
Il DM n. 107 del 31 maggio 2024 reca la revisione, per l’anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.
La Camera ha modificato la suddetta disposizione, stabilendo che tale ultima riduzione debba essere conseguita non a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 (come originariamente previsto) ma a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.
La disposizione in commento prevede inoltre che con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della L. n. 107/2015, ad invarianza finanziaria. Nel modificare anche tale disposizione, la Camera ha soppresso il termine per l’emanazione del citato decreto, inizialmente fissato al 31 marzo 2025. Con tale DPCM, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale ATA, garantendo l’invarianza finanziaria.
Articolo 1, commi 829 e 830
(Riduzioni del turn over del personale pubblico)
L’articolo 1, commi 829 e 830, modificati dalla Camera dei deputati, prevede che le Autorità indipendenti (comma 829) e altri soggetti (comma 830), per l’anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Il comma 829, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 euro sia nell’anno 2025, sia a decorrere dal 2026. Secondo la medesima relazione tecnica, per le amministrazioni di cui al comma 830 le economie sono quantificate a consuntivo. Sulla base delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 1 - ai commi 829 e 830, primo periodo, modificati dalla Camera dei deputati - prevede che le Autorità indipendenti[8] e altri soggetti (tra cui agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, autorità di bacino del distretto idrografico, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e altre amministrazioni locali non ricomprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali) per l’anno 2025 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
Si osserva che le formulazioni precedenti alle modifiche dei commi 829 e 830 prevedevano che le Autorità indipendenti e gli altri soggetti soprarichiamati potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le modifiche successivamente apportate, come precisato nella relazione illustrativa della proposta emendativa che le recava, sono pertanto finalizzate a chiarire incertezze applicative in materia di riduzione delle facoltà assunzionali rispettivamente per le Autorità indipendenti e per le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, tenuto conto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato di tali amministrazioni non seguono la disciplina del turn-over, ma sono regolamentate dai rispettivi ordinamenti.
Si osserva quindi, che il richiamato comma 830, che fa riferimento ai citati altri soggetti, inoltre, al secondo periodo, precisa che la disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
Si osserva che nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso il comma 9, che prevedeva una riduzione del 25 per cento del turn over, modificando per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali (dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, precisando che le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restavano annualmente acquisite ai bilanci degli enti. Secondo la relazione tecnica, il comma 9 avrebbe comportato risparmi pari a 159.608.552 sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.
Il comma 829, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 sia nell’anno 2025, sia a decorrere dal 2026.
Per le amministrazioni di cui al comma 830 le economie sono quantificate a consuntivo.
Per una valutazione di tali interventi nell’ambito delle misure contemplate dai commi 822 a 834, si veda la scheda di lettura relativa ai commi 822 e 823, del presente dossier.
Si ricorda, quanto alle facoltà assunzionali, nell’ambito del lavoro pubblico, che:
1) Nelle amministrazioni statali dal 1° gennaio 2019 sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto turnover) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
2) Negli enti locali la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.
In particolare:
- gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:
- per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina.
- gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.
Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).
I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019), l’obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).
Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).
La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l’art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Articolo 1, commi 831-834
(Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico)
L’articolo 1, ai commi da 831 a 834, detta ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico. In particolare, si prevede la possibilità di definire, con DPCM, deroghe a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dai commi da 822 a 830, a condizione che sia garantita l’invarianza dei risparmi ivi previsti e di destinare parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni. Si prevede, altresì, che le amministrazioni provvedono - nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o secondo i rispettivi ordinamenti - ad adeguare la propria dotazione organica, specificando che tale adeguamento è asseverato dall’organo di controllo.
La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in commento.
L’articolo 1, comma 831, prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto previsto in tema di riduzione del turn over dai commi da 822 a 830, previa compensazione - fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale - delle facoltà assunzionali, volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti a tale disposizione.
Il comma 832 prevede che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni; tale incremento non può essere superiore al 10% del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016.
Il comma 833, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell’anno 2025, prevede che le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.
Si ricorda che le amministrazioni pubbliche, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l'organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.
Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021 e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; esso deve evidenziare:
- la capacità assunzionale dell'amministrazione;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale;
- le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.
Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001 e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022, volte anche a superare l’automatismo nei meccanismi di turnover.
Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:
1. la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;
2. la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette “soft skills”, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;
3. il superamento del concetto di “profilo professionale”, inteso come l’insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.
Il comma 834 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall’applicazione delle richiamate disposizioni commi da 823 a 829 e 830 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all’erario.
Si osserva che, durante l’esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma (15), che prevedeva che le disposizioni di revisione della spesa in materia di personale pubblico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
Si ricorda che la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR.
La Componente 1 della Missione 1 del Piano prevede due aree di intervento.
La prima area è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.
La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'Innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.
Una delle aree di intervento della Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"), nell'ambito della Componente 1 ("Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."), è dedicata al personale e si articola, in particolare: nella riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite un nuovo portale digitale unico del reclutamento che faciliti la pianificazione strategica del capitale umano delle amministrazioni centrali e locali; nella riorganizzazione dei modelli di competenza e dei meccanismi di progressione di carriera (verticali e orizzontali).
Si ricorda poi che l'art. 1 del D.L. 36/2022 prevede che le nuove linee di indirizzo per le PA relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale – adottate con decreto del Dip.to della funzione pubblica del 22 luglio 2022 - concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere.
Si ricorda che il nuovo Portale unico del reclutamento della PA è attivo dal 23 novembre 2021 ed è diventato obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti dal 1° novembre 2022; da tale data, infatti, i predetti soggetti devono obbligatoriamente utilizzare il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Il Portale è esteso anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale e le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto, ed è obbligatorio dal 1° giugno 2023.
Per quanto concerne l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, si segnalano:
il D.L. 80/2021, che ha introdotto modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali amministrazioni, compresi i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (ex art. 31-bis, co. 1-5 e 6, del D.L. 152/2021), possono assumere con contratto a tempo determinato personale in possesso di specifiche professionalità per una durata anche superiore a 36 mesi (termine posto in via generale per i contratti a tempo determinato nella P.A.), ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
il DPR 81/2022 che reca l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal PIAO;
il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del PIAO;
il DM 22 luglio 2022 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle PA, nonché per l'individuazione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva. Il 28 giugno è stato adottato il DM relativo alla definizione delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale.
Si ricorda, infine, che l'articolo 6 del D.L. 80/2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.
Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
Il comma 835 – inserito dalla Camera dei deputati – concerne l’attuazione dei commi 458 e 459 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e definisce un profilo di diritto transitorio relativo all’intervento operato da tali commi. Questi ultimi hanno soppresso, per i pubblici dipendenti, il principio di non regressione della retribuzione[9] in caso di passaggio di qualifica, di ruolo o di incarico, presso la stessa o diversa amministrazione, prevedendo il solo principio del riconoscimento, nella nuova posizione, del trattamento attribuito al corrispondente collega di pari anzianità, con la conseguente abrogazione dell’istituto dell’assegno personale (assegno pari alla differenza tra il precedente trattamento, se più elevato, e il nuovo trattamento). Il presente comma 835 reca (per casi attuali di inadempimento) un nuovo termine temporale procedurale per l’attuazione dell’intervento soppressivo e dispone il mantenimento – fino a completo riassorbimento – degli assegni personali riconosciuti prima della data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata L. n. 147).
Si ricorda che le norme abrogate dal citato comma 458 dell’articolo 1 della L. n. 147 prevedevano che il suddetto assegno personale: fosse pensionabile; non fosse rivalutabile; non fosse cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente. Il successivo comma 459 ha disposto l’adeguamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, con decorrenza dal 1° febbraio 2014, dei trattamenti giuridici ed economici (fermo restando il divieto di riconoscimento di nuovi assegni personali a decorrere dal 1° gennaio 2014).
Il comma 835 in esame prevede, in primo luogo, che, ove non già anteriormente disposto, entro il 30 gennaio 2025 siano avviati gli adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti e che il mancato esercizio dell’azione di recupero costituisca danno erariale. Si consideri l’opportunità di una valutazione riguardo all’ipotesi di prescrizioni temporali intervenute, relativamente agli eventuali emolumenti erogati indebitamente.
Il comma in esame, inoltre, prevede che siano fatti salvi, fino a completo riassorbimento, gli eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della suddetta data del 1° gennaio 2014. Tale disposizione supera l’interpretazione attualmente seguita[10], secondo cui l’intervento di cui ai citati commi 458 e 459 concerne (con decorrenza dalla summenzionata data del 1° febbraio 2014) anche gli assegni personali riconosciuti prima della data del 1° gennaio 2014.
Articolo 1, comma 836
(Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025)
Il comma 836, aggiunto in sede di esame alla Camera, autorizza, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025, la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate, con riferimento alle annualità 2002 e 2003, dall’articolo 54, legge n. 448 del 2001, al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L’utilizzo delle risorse resta vincolato alle limitazioni normative connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali. Al comma 836, aggiunto in sede di esame del provvedimento alla Camera, non sono ascrivibili effetti finanziari essendo a valere su quote di avanzo di risorse già stanziate.
Il comma 836 inserito in sede di esame del disegno di legge alla Camera, stabilisce ai fini della promozione del Comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l’anno 2025 la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate, per gli anni 2002 e 2003, dall’articolo 54, legge n.448 del 2001, al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
Si ricorda che con la sentenza n. 49 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54, legge n.448 del 2001, in quanto la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale. Inoltre, con riferimento alle funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, la Corte ha evidenziato che lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria facendo affluire al sistema locale le risorse nei modi costituzionalmente previsti, laddove il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali prevedeva il cofinanziamento, pari almeno al 50 per cento, delle spese di progettazione.
Le risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune. L’utilizzo delle risorse resta vincolato alle limitazioni normative connesse alla possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione da parte degli enti locali.
Nello specifico, tali limitazioni prevedono che le anzidette quote del risultato di amministrazione possano essere applicate al bilancio di previsione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente al netto della quota obbligatoriamente accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, incrementata dell’importo del disavanzo da ripianare inscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
In caso di esercizio provvisorio si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati del preconsuntivo. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare le suddette quote al risultato di amministrazione fino all’approvazione. Sono da considerarsi escluse dall’applicazione di tale limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate vincolate destinate all’estinzione anticipata di mutui e in particolare della quota capitale del debito.
Nel caso in cui l’importo di cui alla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente sia negativo o non capiente rispetto alla quota obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non eccedente a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono da considerarsi escluse dall’applicazione di tale limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate vincolate destinate all’estinzione anticipata di mutui e in particolare della quota capitale del debito.
Articolo 1, co 837-841
(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
I commi in esame, introdotti durante l’esame presso la Camera, recano disposizioni in materia di potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto e della rete diplomatico-consolare, nonché in tema di contrasto dell’inflazione e delle obsolescenze della Marina militare.
La disposizione in esame, con la finalità di mantenere gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, prevede una serie di modifiche al Codice dell’ordinamento militare (COM - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
In particolare, il comma 837, alla lettera a), sostituisce le lettere da "h-novies" a ''h- vicies bis" dell’articolo 585, comma 1 del COM, incrementando in tal modo gli oneri previsti per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto a decorrere dal 2025. In particolare, le nuove cifre sono:
· h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27
· h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46
· h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94
· h-duodecim) per l'anno 2028: 117.930.173,98
· h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976, 13
· h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33
· h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119 .875.431,92
· h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094, 12
· h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63
· h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53
· h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64
· h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75
· h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26
· h-vicies bis) per l'anno 2038: 125.108.190,75
La lettera b), modifica l’articolo 812-bis del COM, relativo alle dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello. In particolare, vengono disposte le seguenti modifiche all’articolo 812-bis, comma 1:
La lettera c) modifica l’articolo 814 del COM, relativo agli organici del Corpo delle capitanerie di porto.
In particolare, al comma 1 dell’art. 814 viene modificata in aumento la dotazione complessiva degli ufficiali del Corpo da 1019 unità a 1069. L’incremento riguarda gli ufficiali del ruolo normale, che passano da 706 a 756.
Viene modificato anche il comma 1-bis dell’articolo 814 del COM, che riporta le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 del medesimo articolo 814 COM. La disposizione in esame prevede:
· l’incremento degli ammiragli ispettori da 4 a 5;
· l’incremento dei contrammiragli da 16 a 17;
· l’incremento dei capitani di vascello da 119 a 127.
La lettera d) sostituisce il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, con l'allegata tabella annessa alla presente legge, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Si che la richiamata Tabella 2 riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare, e in particolare il Quadro V concerne il ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
La lettera e) sostituisce la lettera b) dell’articolo 815 del COM relativo alle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. La nuova lettera b) prevede le seguenti dotazioni: “b) 1.775 sino all'anno 2024; 1.800 per l'anno 2025; l .825 per l'anno 2026; 1.850 dall'anno 2027 in ferma ovvero in rafferma”.
Secondo il testo attualmente vigente dell’articolo 815 COM è previsto che la dotazione organica in ferma ovvero in rafferma è di 1.775 unità.
Il comma 838 prevede l’autorizzazione di spesa per le precedenti lettere a), b), c), ed e). Viene autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031, ed euro 7.828.221 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 839 prevede l’autorizzazione per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento. In particolare, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, 240.638 per l'anno 2026, euro 318.831 per l'anno 2027, euro 446.819 per l'anno 2028, euro 574.806 per l'anno 2029, euro 702.794 per l'anno 2030, euro 704.800 per l'anno 2031 ed euro 706.806 a decorrere dall'anno 2032.
Il comma 840 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), relativa alle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento "Contributi ventennali settore marittimo - Difesa nazionale":
Il comma 841 dispone infine il potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare.
Ai fini di una migliore comprensione della disposizione in esame, si rappresenta che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 68/2001, 25 unità provenienti dal Corpo della Guardia di Finanza sono destinate a far parte di un contingente di esperti previsto dal d.P.R. n. 18/1967 per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Con la disposizione in esame siffatto contingente è incrementato da 25 unità a 30 unità.
Articolo 1, commi 842-845
(Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)
I commi da 842 a 845, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, autorizzano l’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’assunzione, per gli anni 2025 e 2026, di un contingente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico.
Alle presenti disposizioni vengono ascritti oneri pari a 2.975.084 euro per l’anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 842 prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell’azione di contrasto alle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità di cui 59 da inquadrare nell’Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell’Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Si prevede che le relative procedure concorsuali pubbliche possano svolgersi anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 843 autorizza, ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, una spesa pari a 2.975.084 euro per l’anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 844 stabilisce che ai suddetti oneri si provvede:
§ per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul bilancio dell’Agenzia;
§ a decorrere dall’anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal comma 884 della presente legge.
Da ultimo, il comma 845 dispone che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del suddetto comma 844, pari a 1.532.168 euro per l’anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Articolo 1, commi 846-849
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
L’articolo 1, commi 846-849, modificato nel corso dell’esame presso la Camera, introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti.
In primo luogo, si introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica (comma 846).
Più in dettaglio, si prevede che i compensi degli organi amministrativi di vertice i) degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ii) nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell’articolo 1, commi da 856 a 859, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge di bilancio per il 2022.
Il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione ammonta ad euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).
Si ricorda che la legislazione vigente già introduce dei limiti alle retribuzioni pubbliche. Per la ricostruzione della disciplina in materia si rinvia al box di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.
Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo la ricognizione dal medesimo ente operata annualmente con proprio provvedimento, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009). Queste ultime sono costituite da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del D.lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.
Con lo stesso d.P.C.m. deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi (stabiliti dal d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022, allegato I, tabella C) dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società).
Il d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022 è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge di bilancio per il 2020, secondo cui i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società, sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio.
Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), la disposizione in esame circoscrive l’intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato pubblica, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con d.P.C.m., da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 857).
Il comma 847 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 846, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 848.
Al primo periodo, il comma 848 si rivolge ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell’amministrazione di propria appartenenza. Laddove essi risultino altresì titolari di cariche negli organi di vertice degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 846, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi dai medesimi ricoperti presso gli enti menzionati non possono percepire compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo.
Al secondo periodo, il comma 848 si rivolge, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell’ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale:
- negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 846;
- o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT[11];
- o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate.
Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali (v. infra), non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l’incarico svolto in via principale.
In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
Le società partecipate da soggetti pubblici costituiscono un fenomeno di rilievo nel panorama economico italiano. Le amministrazioni pubbliche possono, invero, avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività economiche, attraverso la disponibilità di partecipazioni dirette e indirette.
Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stato nel corso degli ultimi anni oggetto di numerosi interventi, rivolti principalmente al comparto delle amministrazioni locali, finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Il complessivo quadro normativo delle partecipate è stato compiutamente ridefinito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che, fermo restando il rinvio al codice civile per quanto non disciplinato dal medesimo testo unico, ha ricomposto e stabilizzato in una disciplina organica la materia.
Con l'entrata in vigore del TUSP, il ricorso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, sia che si tratti di costituzione di un organismo nuovo, sia nel caso di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in organismi esistenti, deve essere motivato da preminenti ragioni di interesse pubblico.
La riforma ha avuto lo scopo di garantire un'efficiente e trasparente gestione delle partecipazioni pubbliche e la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, anche attraverso l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria finalizzate a ridurre il numero delle società partecipate, specie quelle degli enti locali.
L'obiettivo sotteso all'intervento legislativo è stato quello di evitare un utilizzo distorto ed eccessivo della forma giuridica privatistica da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, mediante l'utilizzo della veste giuridica societaria, hanno potuto in passato sottrarsi a limiti e regole pubblicistiche proprie delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio l'osservanza dei vincoli di bilancio o delle norme sulle assunzioni e sugli appalti pubblici.
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, le norme del TUSP hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Alle società quotate, nonché alle società da esse controllate, le disposizioni del testo unico si applicano solo se espressamente previsto.
La partecipazione pubblica è ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Le società a controllo pubblico
Nell’ambito della categoria delle società partecipate rientrano le società a controllo pubblico.
La nozione di società a controllo pubblico risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 175/2017.
In particolare: la lett. b) definisce il "controllo" come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, secondo cui sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La lettera b) aggiunge, poi, che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
La lett. m) stabilisce, invece, che sono società a controllo pubblico le "società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".
Come precisato in un orientamento della Struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, la lettura combinata delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le fattispecie del "controllo", prevedendo che:
a) il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse;
b) si realizzi una ulteriore ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).
Secondo quanto riportato nel predetto orientamento, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili dunque anche le ipotesi nelle
quali le fattispecie di cui all'articolo 2359 del Codice civile si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), del codice civile faccia capo a una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente.
La galassia delle società partecipate pubbliche
Il panorama economico italiano risulta caratterizzato da una presenza numericamente ampia ed economicamente rilevante di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali.
A tal proposito, si segnala che il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 rammenta come le società partecipate direttamente dal MEF contribuiscano per circa il 12 per cento al PIL italiano, a cui si aggiunge il contributo indiretto, attraverso la crescita di settori correlati, grazie alla loro funzione essenziale di catalizzatori dello sviluppo, incluso il settore della c.d. economia verde.
Un quadro della galassia delle partecipazioni pubbliche è offerto dall'ISTAT. Nell'ultimo Rapporto, pubblicato il 19 febbraio 2024, l'Istituto evidenzia come negli ultimi anni continuino a diminuire le partecipate pubbliche, mentre crescono gli occupati e il valore aggiunto.
L'Istituto evidenzia in primo luogo come nel 2021 le unità economiche partecipate dal settore pubblico siano pari a 7.808, il 2 per cento in meno rispetto al 2020, e impieghino 924.892 addetti.
Rispetto al 2020 si registra un aumento degli addetti dell'1,8 per cento, che riguarda in particolare le imprese con partecipazioni minoritarie (quote fino al 20%), che hanno in parte recuperato le perdite subite nel periodo precedente (+3,9 per cento rispetto al 2020 e -7,8 per cento rispetto al 2019).
La produttività media del lavoro (valore aggiunto per addetto) delle controllate pubbliche aumenta del 13,2 per cento e risulta pari a 107.417 euro contro i 52.600 euro del totale nazionale del settore industria e servizi, anche in considerazione della loro maggiore dimensione media.
Il MEF si conferma l'ente più rilevante, controllando oltre il 52,2 per cento del totale degli addetti delle imprese a controllo pubblico.
Più nel dettaglio, l'Istituto rileva che delle 7.808 unità economiche a partecipazione pubblica, 5.697 sono imprese attive operanti nel settore dell'industria e dei servizi, sulle quali si concentrano le analisi del Rapporto. Queste unità assorbono il 95,8 per cento degli addetti delle unità partecipate che rispetto al 2020 aumentano del 2 per cento.
Viene inoltre evidenziato come il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si sia ridotto notevolmente, con una flessione del 24,9 per cento rispetto al 2012. Tuttavia, in controtendenza, tra il 2020 e il 2021 si è registrato un incremento dell'1,3 per cento, con variazioni che oscillano al livello di ripartizione territoriale tra il -2,1 per cento del Sud e il +4,3 per cento del Nord-Ovest.
L'Istituto evidenzia poi come si riducano le partecipazioni degli enti locali, ma aumentino gli addetti. In particolare, su 5.697 imprese attive partecipate, 3.735 sono partecipate direttamente da almeno un'amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 422.559 addetti, corrispondenti al 47,7 per cento del totale di riferimento. Rispetto al 2020 si registra un calo del 1,5 per cento nel numero delle partecipate da enti locali e un aumento del 2,9 per cento degli addetti.
Se si restringe l'analisi alle sole imprese controllate, si individuano 3.517 imprese attive a controllo pubblico per un totale di 586.574 addetti. Tra queste, 2.297 appartengono a gruppi che hanno al vertice un'unica amministrazione pubblica. Le rimanenti 1.220 fanno invece riferimento a gruppi con al vertice una pluralità di amministrazioni pubbliche, che esercitano il controllo in modo congiunto oppure attraverso singole unità (non appartenenti a gruppi) il cui capitale è controllato in modo congiunto da più amministrazioni pubbliche.
Nel 2021 il numero di imprese a controllo pubblico cresce del 2 per cento rispetto al 2020 e gli addetti crescono dello 0,7 per cento. L'ISTAT rileva come questa inversione di rotta, rispetto agli anni passati, sia da attribuire in termini di imprese alla crescita delle controllate dai ministeri. Il numero di imprese controllate dal MEF cresce infatti del 14,9 per cento, da attribuirsi alle acquisizioni di un grosso gruppo multinazionale, ma continua a ridursi la loro dimensione media (794 addetti contro i 920 del 2020). Attraverso il controllo diretto o indiretto esercitato sui grandi gruppi, il MEF rimane il soggetto controllante di maggiore rilevanza in termini di occupazione, con il 52,2 per cento di addetti delle controllate pubbliche.
Le province, le città metropolitane e i comuni controllano in totale 1.456 imprese (41,4 per cento delle controllate pubbliche) e occupano 130.555 addetti (con un'incidenza pari al 22,3 per cento del totale). Rispetto agli addetti impiegati, le controllate pubbliche dei ministeri e altre amministrazioni centrali svolgono in prevalenza attività nei settori del trasporto e magazzinaggio e manifatturiero, mentre le controllate pubbliche delle amministrazioni locali operano nei settori del trasporto e magazzinaggio e della fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento.
Infine, l'Istat evidenzia come torni a crescere il valore aggiunto delle controllate pubbliche.
Nel 2021, complessivamente, al netto delle attività finanziarie e assicurative, le imprese a controllo pubblico generano oltre 60 miliardi di valore aggiunto (l'8,3 per cento di quello prodotto dal settore dell'industria e dei servizi), con una crescita del 14,1 per cento rispetto al 2020. Il valore aggiunto per addetto sale a 107.417 euro (94.916 nel 2020 e 104.681 nel 2019), valore fortemente influenzato dal settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, in cui si concentrano le grandi aziende di Stato. Al netto di tali settori, la produttività delle controllate pubbliche diminuisce fino a 71.598 euro. Rispetto al totale complessivo delle società di capitali, nelle società a controllo pubblico il costo del lavoro rappresenta il 7,5 per cento (con un valore medio per dipendente di 55.212 euro) e la retribuzione lorda rappresenta il 7,4 per cento (valore medio per dipendente pari a 38.897 euro). Il costo del lavoro e la retribuzione lorda presentano valori medi più elevati nelle imprese a controllo pubblico con oltre 500 addetti (rispettivamente 56.722 e 39.843 euro). Il valore aggiunto per addetto presenta valori sopra la media nelle imprese con 0-19 addetti (218.461 euro), nelle imprese 20-49 (124.320 euro) e nelle grandi imprese (110.397 euro).
Si rammenta che il citato PSB 2025-2029 ricorda in particolare come molte aziende pubbliche svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo di energie rinnovabili e nei progetti di decarbonizzazione, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio del Paese e a promuovere la sostenibilità ambientale. È questo il caso di ENI, che nel 2023 ha investito in attività di ricerca e sviluppo 166 milioni, di cui 135 milioni incentrati sulla decarbonizzazione. Inoltre, attraverso le sue partecipate nel settore bancario e finanziario come Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Invitalia, lo Stato gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia verde con la concessione di finanziamenti agevolati per progetti legati alla green economy, sostenendo iniziative che mirano alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il documento ricorda inoltre come nel solo 2023, CDP abbia supportato progetti di transizione energetica per 1,9 miliardi, e progetti di economia circolare per 0,32 miliardi, mentre, nello stesso periodo, Invitalia ha concesso agevolazioni per sostenere processi di trasformazione e innovazione sostenibile per 0,37 miliardi. Questi finanziamenti, continua il PSB, sono essenziali per stimolare investimenti privati in tutti i settori economici del Paese e per accelerare l'adozione di tecnologie innovative, rafforzando ulteriormente l'economia e contribuendo alla crescita e alla sostenibilità.
Informazioni utili in ordine al fenomeno delle partecipazioni pubbliche sono contenute anche nel Rapporto sulle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche, finito di elaborare nel mese di gennaio 2024, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.
Per quanto riguarda le amministrazioni centrali si segnala infine come, negli ultimi anni, situazioni di crisi aziendale o fattori contingenti tra cui l'esigenza di attuazione delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), abbiano inciso sul settore dando luogo alla creazione di nuove società per azioni, quali, ad esempio: ITA-Italia Trasporto Aereo; la Holding Reti Autostradali; il PSN-Polo Strategico Nazionale per la transizione digitale della PA; DRI d'Italia (Direct Reduced Iron) identificata quale soggetto attuatore del processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano; Green.It, per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Renovit, per promuovere l'efficienza energetica; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026; "Giubileo 2025", per la realizzazione delle opere e degli interventi in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica. Da ultimo, infine, si rammenta: la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una nuova società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale"; la costituzione di una nuova società in house, "ENIT S.p.A.", e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo; la trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.; la costituzione della nuova società “Acque del Sud S.p.A.”, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e della nuova società “Autostrade dello Stato S.p.A.”.
Secondo il comma 849, le disposizioni di cui ai commi 846-848 non si applicano:
a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale;
Secondo l'articolo l'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (a cui l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto rinvia), si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono, invece, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 specifica che le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 200, sono organismi strumentali.
b) agli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994[12] e al decreto legislativo n. 103 del 1996[13], all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali[14] di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999; nel corso dell’esame presso la Camera, sono stati esclusi dal perimetro di applicazione delle disposizioni in esame anche gli enti pubblici di ricerca, i consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e le fondazioni scientifiche;
c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo[15].
Il limite alle retribuzioni pubbliche costituisce una misura di contenimento della spesa pubblica introdotta dapprima dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 593) e ora disciplinata dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007, art. 3, commi 44-52-bis), così come successivamente modificata e integrata.
Ammontare del limite
La legge finanziaria del 2008 prevede che l’ammontare del trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, è parametrato su quello del primo presidente della Corte di cassazione. A tal fine sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno (L. 244/2007, art. 3, comma 44).
Poco dopo l’approvazione della legge finanziaria 2008 è intervenuto il decreto-legge 97/2008 (recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”) che, all’articolo 4-quater, comma 52-bis, ha disposto che la disciplina trovasse applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione adottato entro il 31 ottobre 2008 con D.P.R., ex art. 17, co. 2, della L. 400/1988. Tale comma ha introdotto i seguenti principi per l’adozione del regolamento:
- esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite;
- non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; quest’ultima disposizione si riferisce alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni;
- obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;
- obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
- individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.
Il regolamento è stato adottato con il DPR 5 ottobre 2010, n. 195, nel cui campo di applicazione rientrano le amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate (c.d. “soggetti conferenti”).
Sono configurate come soggetti destinatari, invece, le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti conferenti.
Ribadendo che il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, il regolamento (all’articolo 4, comma 1) ha previsto che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichi al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro dell’economia e delle finanze l’ammontare di tale trattamento.
In conformità ai principi di delegificazione, il regolamento ha stabilito, inoltre, che ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale; né è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno (articolo 4, comma 2).
All’articolo 7 si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento (oltre a quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge finanziaria del 2008) si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.
Poco prima dell’adozione del DPR 195/2010, il D.L. 78/2010 ha previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione esclude dal suo ambito di applicazione i seguenti soggetti: gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (ministeri e agenzie) e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (pubbliche amministrazioni), e comunque università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, camere di commercio, enti del Servizio sanitario nazionale, enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, Presidenza del consiglio, ministeri), enti previdenziali ed assistenziali nazionali, ONLUS, associazioni di promozione sociale, enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.
Successivamente, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ha demandato la determinazione puntuale del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo – parametrato rispetto al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione – di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: il D.P.C.M. del 23 marzo 2012 ha quantificato in 293.658,95 euro tale limite.
L’art. 23-ter è stato successivamente modificato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) che, a decorrere dal 1° maggio 2014, ha fissato il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Il suddetto limite retributivo, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, a decorrere dallo stesso 2022 è rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT (L. 234/2021, art. 1, comma 68).
L’articolo 43, comma 1, del D.L. 48/2023 ha disposto che anche i gettoni di presenza, erogati dalle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.
Ambito di applicazione
Il limite retributivo, in un primo momento riferito alle amministrazioni statali (articolo 3, comma 44, legge finanziaria del 2008), ha via via visto espandersi il suo ambito di applicazione.
Anzitutto, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), all’articolo 1, comma 471, ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni in materia di trattamenti economici di cui all'articolo 23-ter del DL 201/2011, si applichino a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti non solo con le pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 (cosi? come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012), ma anche a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato d.lgs 165/2001, con le autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici.
Al comma 472, l’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha assoggettato al tetto retributivo di cui al menzionato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti (in tale fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici), nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, al personale dipendente di cui al comma 471.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, il comma 473 stabilisce che siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.
Al comma 475 si dispone, poi, che le regioni adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, quale adempimento necessario da assolvere ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 (rubricato “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”) del DL 174/2012.
Infine, la legge 198/2016 (articolo 9, commi 1-ter e 1-quater) ha esteso il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
Per quanto riguarda gli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP, D.Lgs. 175/2016), all’articolo 11, comma 6, ne disciplina le modalità di determinazione dei compensi, con l'obiettivo di assicurare il contenimento dei relativi costi.
Esso, in particolare, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (o previa intesa della Conferenza unificata, laddove si tratti di società controllate dalle regioni o dagli enti locali), la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la relativa classificazione.
Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.
La disposizione non si applica alle società quotate (art. 1, comma 5, TUSP).
Il decreto ministeriale in parola, ad oggi, non è ancora stato adottato. Trova, pertanto, applicazione la norma transitoria di cui al comma 7 dell’art. 11 TUSP, in base al quale fino all'emanazione del nuovo decreto restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 – secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013 – e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, ossia il regolamento concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal MEF.
Qui si prevede, con riferimento agli emolumenti in favore di amministratori investiti di particolari funzioni (ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile), che per le società non quotate direttamente controllate dal Ministero, il limite massimo al compenso da poter riconoscere agli amministratori con deleghe da parte del consiglio di amministrazione è quantificato applicando all'importo di 240.000 euro annui lordi un coefficiente di proporzionalità pari, rispettivamente, al 100 per cento, all'80 per cento e al 50 per cento, a seconda della fascia di complessità di appartenenza della singola società.
Tali limiti retributivi sono riferiti, come specificato nel decreto del 2013, al compenso spettante all'Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora quest'ultimo sia l'unico componente del Consiglio di Amministrazione al quale sono attribuite deleghe. Qualora, invece, pur in presenza dell'Amministratore delegato, al Presidente siano conferite deleghe operative, l'emolumento in questo caso deliberato non potrà essere superiore al 30 per cento del compenso previsto per l'Amministratore delegato (articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale).
Esclusioni
Ai sensi della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 4, comma 44), il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Tali contratti non possono però essere stipulati con chi ad altro titolo percepisca emolumenti o retribuzioni in relazione ai quali si applica il limite.
Il tetto alle retribuzioni in misura fissa pari a 240.00 euro annui non si applica automaticamente alla Banca d’Italia: è quanto stabilito dal DL. 66/2014 (art. 13, comma 5), che ha previsto che la Banca d’Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegui il proprio ordinamento ai principi fissati dal medesimo DL 66/2014.
Altre deroghe hanno riguardato singole società, quali l’ANAS Concessioni autostradali SPA (DL 121/2012, art. 2, comma 2-septies).
Giurisprudenza costituzionale
Con la sentenza n. 27 del 28 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 23-ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), e all’art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, poiché – in un contesto di risorse economiche limitate – la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual è il primo presidente della Corte di cassazione, è da considerare adeguata.
L’articolo 1, ai commi 850 e 853, vieta ai titolari di cariche di governo, ai presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai parlamentari della Repubblica non eletti all’estero e agli europarlamentari italiani di accettare contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati da parte di soggetti, pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Il comma 854 riconosce, poi, ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma il diritto al rimborso delle spese di trasferta, da e per il domicilio o la residenza, per l’espletamento delle proprie funzioni. A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 850 introduce, a carico dei titolari di cariche di governo, dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica non eletti all’estero, il divieto accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona o di società o enti, non aventi sede legale e operativa nell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
La disposizione precisa poi che, fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, tale divieto non si applica nel caso in cui gli organi di appartenenza dei soggetti destinatari del divieto medesimo, secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, li autorizzino preventivamente ad accettare gli emolumenti menzionati.
Tale autorizzazione, in ogni caso, può essere rilasciata unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro all’anno.
La norma, pertanto, pur non intervenendo sul regime delle incompatibilità, reca una serie di divieti per i titolari di cariche di Governo e di cariche elettive elencati nella disposizione, con riferimento a contributi e prestazioni, comprese quelle professionali, anche se considerate compatibili con le predette cariche in base alla legislazione vigente.
In particolare, la disposizione introduce nell’ordinamento – per i titolari di cariche di Governo, dei presidenti delle Giunte regionali, dei deputati e dei senatori, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero, dei membri del Parlamento europeo eletti in Italia (su cui v. infra) - il divieto di accettare:
- contributi;
- prestazioni;
- controprestazioni;
- altre utilità;
se erogati da parte di soggetti, pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell’UE o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, tale divieto non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.
Rispetto all’autorizzazione ivi prevista, per percepire gli emolumenti oggetto del divieto non sono definiti nella disposizione i parametri in base ai quali questa possa essere rilasciata dagli “organi di appartenenza” dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica.
Il comma 851 prevede che, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, a fronte dell’inosservanza del divieto di cui al comma 850, il percettore è tenuto a versare il compenso percepito, entro trenta giorni dalla relativa erogazione, all’entrata del bilancio dello Stato, affinché venga riassegnato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Le relative modalità applicative, così come il soggetto competente alla irrogazione della relativa sanzione (di cui al successivo comma 852), non sono indicate dalla disposizione in oggetto.
Il comma 852 dispone, infatti, che «in caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato».
Con riferimento alla materia trattata dai commi richiamati, si ricorda che la legge 215/2004 – la cui applicazione è fatta salva dalla disposizione in commento –, allo scopo di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi, disciplina una serie di incompatibilità a carico dei titolari di cariche di governo, per i quali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo (art. 1, comma 2). Per quanto riguarda le regioni e le province autonome, la legge 215/2004 si limita a disporre che esse adottino disposizioni idonee a evitare situazioni di conflitto di interessi, secondo il principio stabilito al comma 1 dell’art. 1. Ciò, evidentemente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 122 della Costituzione, che rimette alla legge regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale (nonché dei consiglieri regionali), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Al medesimo fine di contrastare l’insorgenza di conflitti di interessi[16] si rivolge anche l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, ponendo dei limiti al cumulo di impieghi e incarichi da parte di dipendenti pubblici[17].
Per quanto riguarda la disciplina dei finanziamenti ai partiti e ai singoli esponenti politici, la legge 195/1974 vieta che ai partiti e ai gruppi parlamentari siano corrisposti finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 % o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 %, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).
La legge 659/1981, all’art. 4, ha esteso tali divieti anche ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici[18].
Ai sensi della stessa disposizione, i candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle medesime elezioni, hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i singoli contributi privati ricevuti – anche al di fuori del periodo della campagna elettorale – quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000 euro.
In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superino i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Inoltre, il decreto-legge 149/2013, all’art. 5, comma 2-bis, stabilisce che i titolari di cariche elettive e direttive obbligati[19] – ai sensi della legge 441/1992 – alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, devono corredare tali dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Il comma 853 estende il divieto di cui al comma 850 anche ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia.
A differenza di quanto previsto dai commi 851 e 852, che disciplinano le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di cui al comma 850 da parte dei titolari di cariche di governo, dei presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei parlamentari della Repubblica non eletti all’estero, il comma 853, stante l’autonomia del Parlamento europeo, rimette a tale Istituzione il compito di disciplinare le modalità e le procedure di applicazione del divieto previsto dalla disposizione.
In base al comma 854, i ministri e i sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l’espletamento delle proprie funzioni.
A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Le risorse del fondo sono destinate alle amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 855, agli oneri derivanti dal comma 854, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 212/1952, ai ministri e ai sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell’ordinamento gerarchico, previsto dal regio decreto 11 novembre 1923, 2395 (Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, successivamente abrogato dall’art. 385 del D.P.R. 10 gennaio 1957, 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
I gradi I e II dell’ordinamento gerarchico erano corrispondenti alla carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Ambasciatore.
Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stipendio fissato per i ministri, maggiorato del 50 %.
Ai vice ministri, la cui figura non era prevista all’epoca, spetta comunque il trattamento economico dei sottosegretari (si ricorda che il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, ai sensi della legge 400/1988, art. 10, comma 3, come modificato dalla L. 81/2001).
Fino al 2013, per i ministri che fossero anche parlamentari, il trattamento economico ora illustrato si cumulava con l’indennità parlamentare.
Occorre ricordare preliminarmente che i parlamentari che sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni – i quali, se eletti, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato – possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima (D.Lgs. 165/2001, art. 68). Qualora tale trattamento sia superiore ai quattro decimi dell’ammontare dell’indennità parlamentare, detratta di alcune voci, la parte eccedente è corrisposta dall’amministrazione di provenienza (DPR 361/1957, art. 88, comma 2).
Al fine di equilibrare la posizioni dei membri del governo c.d. “tecnici”, è intervenuta la legge 418/1999, stabilendo che ai ministri e ai sottosegretari non parlamentari sia corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali (art. 1). La norma originaria prevedeva che tale indennità fosse corrisposta in aggiunta allo stipendio di cui sopra (v. infra).
Anche i membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa all’indennità ex L. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47, comma 2, della L. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico ad essi spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).
Su questa disposizione è intervenuto l’art. 23, comma 6, del D.L. 201/2011, che reca una interpretazione autentica volta a chiarire che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, nel calcolo del trattamento economico dei dipendenti pubblici, non parlamentari, nominati ministri o sottosegretari, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabili della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all’indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta.
La disposizione, inoltre, stabilisce che per il calcolo – ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza – del periodo di aspettativa, deve farsi riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione ed esclusa la retribuzione di risultato.
Come accennato sopra, nel 2013, con il decreto-legge n. 54 (art. 3) è stato introdotto il divieto per tutti i membri del governo, parlamentari e non, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato in quanto dipendenti pubblici).
In materia è intervenuta successivamente la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 316), la quale ha previsto che il trattamento economico del membro di Governo non parlamentare che abbia optato per lo stipendio di dipendente pubblico non può superare, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Secondo quanto stabilito dalla circolare del 19 settembre 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dettato le «Disposizioni applicative delle norme in materia di missioni» per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai ministri e ai sottosegretari è riconosciuto, poi, un rimborso spese per le missioni svolte in Italia o all’estero. Il rimborso è effettuato a piè di lista e, secondo quanto ribadito dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, con deliberazione n. 1442 del 4/5/1984, la posizione dei ministri e sottosegretari non esonera questi ultimi dal giustificare e documentare puntualmente le spese effettuate, con l’eccezione soltanto delle piccole spese difficilmente documentabili.
La circolare stabilisce che il rimborso delle spese a piè di lista fa decadere il diritto a qualsiasi altra forma di indennità prevista dalla normativa vigente.
Sui siti dei singoli ministeri sono pubblicate i rimborsi delle spese di missione del ministro e di ciascun sottosegretario di Stato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, art. 14.
Il legislatore, tenendo conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, è intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei membri del Governo.
L’importo degli stipendi spettanti ai soli ministri è stato ridotto del 10 % dalla legge finanziaria per il 2002 (art. 23, comma 1, L. 448/2001). Successivamente, anche lo stipendio dei sottosegretari è stato ridotto del 10 % dalla legge finanziaria per 2006 (art. 1, comma 53, L. 266/2005; il comma 55 del medesimo articolo impedisce l’incremento di tali emolumenti per un periodo di tre anni). Nessuno di tali interventi normativi ha, però, novellato la disposizione di riferimento (vale a dire, l’art. 2, primo comma, della legge 212/1952).
L’art. 1, comma 575, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha ulteriormente ridotto del 30 %, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 78/2010 (art. 5, comma 2), che ha ridotto del 10 %, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento.
La norma è intervenuta, dunque, ad attenuare la differenza di trattamento venutasi a creare con la decurtazione del 30 % dello stipendio di ministri e sottosegretari che siano anche parlamentari, disposta dalla citata legge 269/2006.
Nel corso del tempo, anche l’indennità ex legge 418/1999 (vale a dire quella spettante ai ministri non parlamentari) è stata ridotta.
Una riduzione del 10 %dell’indennità dei parlamentari – e, di conseguenza, di quella di cui alla L. 418/1999 – è stata operata dall’art. 1, comma 52, della già menzionata legge 266/2005.
Inoltre, la legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 375) ha stabilito che, per cinque anni, a partire dal 2008, nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare non venissero applicati gli adeguamenti retributivi annuali pari a quelli previsti per i magistrati dall’art. 24, commi 1 e 2, della L. 448/1998.
Si segnala, infine, il taglio degli emolumenti corrisposti ai membri degli organi costituzionali introdotto dal decreto-legge 138/2011 (la cosiddetta manovra bis).
Tale provvedimento ha disposto, in particolare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la riduzione delle retribuzioni o delle indennità di carica dei membri degli organi costituzionali – ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte costituzionale – del 10 % per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 % per la parte eccedente 150.000 euro. A fronte di tale riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui (art. 13, comma 1).
Tale riduzione si applica, oltre che all’indennità dei parlamentari, anche all’indennità spettante ai ministri non parlamentari ex legge 418/1999 di cui sopra (Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, Messaggio 2 novembre 2011, n. 169, Applicazione articolo 13, comma 1, D.L. 138/2011).
Articolo 1, commi 856-859
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
Il comma 856, come risultante dalle modifiche apportate dalla Camera, assegna ai rappresentanti designati dai Ministeri di competenza nei collegi dei revisori dei conti il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell’attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 857 dispone come gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un D.P.C.M. debbano verificare l’utilizzo degli importi ricevuti e inviare una relazione annuale al MEF. Il comma 858 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 856, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi. Il comma 859 incrementa i compensi dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali.
Il comma 856, come modificato dalla Camera, specifica le attività demandate ai rappresentanti designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. Essi, nell’espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal MEF fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.
Il comma 857, inserito dalla Camera, dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
Il comma 858, come modificato dalla Camera, estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1, cioè i soggetti che ricevono un contributo finanziario significativo dallo Stato. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall’anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
I commi 590-602 della legge di bilancio 2020 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Si prevede che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.
Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.
Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.
Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.
Nella relazione tecnica sul disegno di legge originario, il Governo specifica che l’estensione dell’applicazione delle suindicate misure di contenimento è volto a incentivare, anche con riguardo alla platea dei destinatari della presente norma, l’adozione di processi di governo e di controllo della spesa in linea con gli obiettivi generali di finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare l’operatività e il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.
Il comma 859 attribuisce, al fine di potenziare l’attività di controllo amministrativo-contabile per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili, ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il MEF.
Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il menzionato articolo 1, comma 616, della legge finanziaria 2007 stabilisce che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni. Ai sensi del comma 616-bis, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 1, comma 860
(Obbligo PEC per amministratori società)
L’articolo 1, comma 860, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179 – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 – che estendeva l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previsto da norme precedenti, anche alle imprese individuali che presentano una domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo ultimo decreto.
Nello specifico, il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
La ratio della presente norma che, per l’appunto, estende l’obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.
Articolo 1, comma 861
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
Il comma 861, integralmente sostituito nel corso dell’esame alla Camera, reca misure di razionalizzazione dei costi sostenuti dalla RAI per consulenze esterne, prevedendo che, per il 2025, essi non possano essere maggiori dei costi sostenuti, al netto di quelli relativi a operazioni di carattere strategico, nel 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. Si prevede altresì che la RAI metta in atto, nel corso dell’anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione degli stessi, al netto dell’inflazione registrata, pari almeno al 2 per cento rispetto al 2024. I risparmi derivanti sono destinati all’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Il comma in commento, integralmente sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone che al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., la predetta Società promuova l’adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne:
- per il 2025, mantenendo tali costi ad un livello non superiore a quello conseguito nell’anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico;
- per il 2026, realizzando, in relazione ai medesimi costi, una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023;
- per il 2027, elevando la riduzione prevista per il 2026 al 4 per cento.
Si prevede altresì che, per le medesime finalità appena citate, la RAI S.p.A., coerentemente con gli obiettivi del Piano industriale 2024 - 2026, metta in atto, nel corso dell’anno 2025, misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell’ammontare complessivo degli stessi, al netto dell’inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell’anno 2024.
Il
Il comma destina i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritte al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, consistenti nell’accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 3 del nuovo Contratto di servizio, la Rai si impegna ad accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente. Tale impegno comporta la predisposizione di attività di informazione, formazione ed educazione all'uso di tutte le forme di comunicazione digitale, l’impostazione di una strategia di digitalizzazione, e con essa di miglioramento qualitativo e di efficientamento dei modelli produttivi, distributivi e professionali. Più nel dettaglio, la RAI è tenuta:
- a definire una strategia sui contenuti dell'offerta di servizio pubblico multipiattaforma;
- a sviluppare una strategia distributiva integrata dell'offerta di servizio pubblico in ottica multipiattaforma al fine di meglio veicolare il contenuto sfruttando la catena di valore dei dati, anche attraverso algoritmi che favoriscano le più ampie facoltà di scelta dell'utente;
- a migliorare la struttura e l'usabilità di tutte le attuali e future piattaforme digitali del servizio pubblico tale da garantire l'effettiva valorizzazione del patrimonio di contenuti e una migliore fruibilità anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, da parte dell'utenza attraverso tutti i possibili dispositivi di ricezione;
- a potenziare il servizio streaming (Raiplay);
- a sviluppare, in un quadro di maggiore internazionalizzazione, il portale Rainews.it e il presidio news digitale, incluso l'ambito social;
- ad adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione da parte dell'utente, impegnandosi a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla privacy e la sicurezza dei dati personali.
Infine, si prevede che la RAI valorizzi l'applicazione e l'utilizzo di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, avvalendosi anche del supporto del Centro ricerche innovazione tecnologica e sperimentazione di Torino, allo scopo di promuovere i propri contenuti, potenziare l'accessibilità e contrastare la disinformazione.
L’ultimo periodo del comma in esame dispone infine che gli amministratori della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. diano conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
Articolo 1, commi 862-863
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)
I commi 862 e 863 stabiliscono che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, alle presenti disposizioni sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a 25 milioni di euro per l’anno 2026 e a 39 milioni di euro per l’anno 2027. La Relazione tecnica precisa, inoltre, che nell’anno 2028 sono previste minori entrate pari a 21 milioni di euro.
Il comma 862 introduce il nuovo comma 6-bis nell’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 95 reca la disciplina concernente la deducibilità ai fini IRES delle spese per prestazioni di lavoro.
Specificamente, il nuovo comma 6-bis riconosce ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS la deducibilità dei componenti negativi imputati a conto economico riferiti alle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo solo al momento di assegnazione di tali strumenti. In tale momento, sono, altresì, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
Sul punto, si segnala che l’IFRS 2 (20 giugno 2011) definisce l’operazione con pagamento basato su azioni (c.d. stock option) come “un’operazione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo di strumenti rappresentativi di capitale della entità (incluse le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo delle passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni delle entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale della entità stessa”. In altri termini, si tratta di un’operazione mediante la quale l’impresa che acquista o riceve beni e/o servizi conferisce al cedente, a titolo di corrispettivo, propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni od opzioni su azioni) oppure si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al prezzo delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.
L’IFRS 2 si sofferma, altresì, sui profili fiscali relativi a piani di stock options, tuttavia, premettendo prodromiche osservazioni sulla disciplina contabile.
Segnatamente, viene evidenziato che la società conferente stock options rileva a conto economico il costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente e iscrive in contropartita una riserva di patrimonio netto. La rilevazione dei servizi resi (l’iscrizione del costo) viene effettuata nel periodo di maturazione (c.d. vesting period), contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto.
L’IFRS 2 dà conto di un duplice orientamento in letteratura in merito al momento di deducibilità del costo suddetto:
§ un orientamento favorevole alla deducibilità al momento della sua imputazione a conto economico;
§ un orientamento che, invece, propende per la deducibilità al momento dell’esercizio dell’opzione.
In questo complesso quadro interpretativo è intervenuto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 che, all’articolo 6, comma 1, aderendo al primo dei due orientamenti, ha stabilito che i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.
Tuttavia, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deduzione dei componenti negativi di reddito riferiti ai piani di stock option è consentita esclusivamente al momento dell’assegnazione di tali strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso.
Dalla nuova disciplina deriva, pertanto, l’inapplicabilità dell’articolo 6 del sopra citato decreto ai nuovi piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o dai successivi, con la conseguenza che, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili.
Infine, la relazione illustrativa del Governo evidenzia, che, per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11.
Il comma 863 prevede che il criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option si applichi alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci riferiti all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 oppure nei successivi.
Articolo 1, commi 864-866
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Le disposizioni recano misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Il comma 864 novella l’articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate.
Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.
Più nel dettaglio la lett. a) modifica il comma 1 dell’articolo 15 il quale nella sua formulazione vigente prevede l’istituzione del citato Fondo stabilendo che il 70 per cento delle risorse debbano essere destinate – come accennato – alla erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti da confidi e il restante 30 per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Il comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 108, come modificato dal disegno di legge, prevede che il Fondo dovrà essere quanto al 60 per cento utilizzato per l’assegnazione in gestione di risorse (n. 1.2) a favore di appositi fondi speciali costituiti da Confidi (n. 1.1 e n. 1.3) e quanto al 40 per cento assegnato in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura (n. 1.4 e n. 1.5), per il rilascio delle garanzie “a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili” di cui al comma 6. In seguito a una ulteriore modifica proposta dall’articolo in commento (n. 2) si precisa che i contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.
Attraverso l’esplicitazione del ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse vengono di fatto rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche.
La lett. b) modifica il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 108.
Il comma 2 nella sua formulazione vigente subordina la concessione dei citati contributi ai Confidi a determinate condizioni:
- essi devono costituire speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia (lett.a);
- i contributi devono essere cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (lett.b).
Sempre al fine di rafforzare i presidi a tutela delle risorse pubbliche e in un’ottica di maggiore efficienza il disegno di legge, da un lato, esplicita il ruolo di “gestori” degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (n. 1) e, dall’altro, rafforza i criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (n.2). In base al comma 2 dell’articolo 15, come modificato dalla disposizione in commento si prevede che i contributi ai Confidi sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario.
L’art. 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993) disciplina l’esercizio del microcredito solidale o a soggetti privati, ossia il credito concesso a soggetti che risultano normalmente “non bancabili”, in quanto si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale.
Tali contributi possono essere concessi a condizione che:
- si tratti di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI;
- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- i contributi possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati
La lett. c) introduce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 2-bis, il quale reca chiari limiti e condizioni all’utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette. Si prevede in particolare che, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, una quota dei contributi può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che:
- almeno il 20 percento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
- i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.
La lett. d) modifica il comma 6 dell’articolo 15 della legge n. 108 del 1996.
Ai sensi del vigente comma 6 le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
Il disegno di legge estende la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi del già citato articolo 111 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 1). Si prevede poi espressamente che i contributi alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati (n. 2).
La lett. e) inserisce nell’articolo 15 della legge n. 108 il nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale gli interventi di garanzia del Fondo per la prevenzione dell’usura sono assistiti dalla garanzia dello Stato di ultima istanza.
La lett. f) modifica il comma 8 dell’articolo 15 il quale disciplina la Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura e l'assegnazione dei contributi.
Tale Commissione è costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il disegno di legge, nel confermare la gratuità nella partecipazione, precisa che ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
La lett. g) tre ulteriori diposizioni (commi da 10-bis a 10-quater) nell’articolo 15. E’ in primo luogo demandata a un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione delle disposizioni attuative della nuova disciplina primaria.
Il comma 10-ter, in un’ottica di razionalizzazione della vigente disciplina, prevede che gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
Il nuovo comma 10-quater prevede che per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.
I commi 865 e 866 recano una specifica disciplina transitoria, volta ad assicurare continuità nell’operatività del Fondo.
Più dettagliatamente ai sensi del comma 865 la nuova disciplina del Fondo trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al nuovo comma 10-bis (vedi supra lett. g).
Dalla medesima data sono abrogati:
- i commi 256-258 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 sulle possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi;
- il comma 386 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 sull’obbligo di restituzione dei contributi erogati a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura;
- il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (d.P.R. n. 315 del 1997);
- il decreto ministeriale 6 agosto 1996 recante Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
- il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
- il decreto ministeriale 20 agosto 2021 attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario.
Infine ai sensi del comma 866 i Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 (vedi supra), devono provvedere alla restituzione dei contributi non impegnati.
Articolo 1, comma 867
(Contributo alla finanza pubblica da parte
di enti pubblici non economici)
L’articolo 1, comma 867 introduce, a decorrere dal 2025, l’obbligo per l’Automobile club d’Italia (ACI) di versare annualmente un contributo all’entrata del bilancio dello Stato pari a 50 milioni di euro annui. Tali entrate restano acquisite all’erario.
L’articolo 1, comma 867 prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l’Automobile club d’Italia (ACI) provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Specifica inoltre, all’ultimo periodo, che tali risorse restano acquisite dall’erario.
Si ricorda che l’Automobile Club d’Italia - ACI - è un Ente pubblico non economico a base associativa. In particolare, è la Federazione nazionale che associa gli Automobile Club provinciali e locali – anch’essi enti Pubblici autonomi a base associativa – che operano sul territorio nazionale. Sia l’ACI che gli AC sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi della Legge n. 70 del 1975.
Inoltre, è la Federazione nazionale per lo sport automobilistico, riconosciuta dalla Federation International de l’Automobile (FIA) e dal CONI.
L’ACI, inoltre, svolge attraverso i suoi Uffici Territoriali attività d’interesse pubblico su delega dello Stato, delle Regioni e delle Province (ora Città metropolitane):
· ha la gestione del Pubblico registro automobilistico (Pra), nel quale sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, in quanto "beni mobili registrati", secondo le norme previste dal Codice Civile;
· cura la riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione e fornisce alle Regioni e alle Province autonome convenzionate, titolari del tributo, diversi servizi relativi alle tasse automobilistiche.
Articolo 1, comma 868
(Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74)
Il comma 868 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta
Il comma in titolo modifica l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’articolo 18-bis prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Viene inserita un’ulteriore disposizione (comma 1-bis) nell’articolo 18-bis, con la quale si precisa che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
Come si precisa nella relazione illustrativa, la disposizione permette, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all’articolo 301-bis, comma 6, del Testo unico in materia doganale (d.P.R. n. 43 del 1973), che già contemplano l’assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.
Articolo 1, comma 869
(Tax credit cinema)
Il comma 869, modificato nel corso dell’esame alla Camera, reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
Il comma in commento, suddiviso in sette lettere, introduce una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare interviene sugli articoli 12 (in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo), 13 (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), 15 e 21 (in materia di “tax credit” per il settore cinematografico e audiovisivo), 26 (in materia di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive), 29 (recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) e 32 (recante l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).
La lettera a) del comma in commento reca tre modifiche all’articolo 12 della legge n. 220 del 2016 che, come già sopra ricordato, reca disposizioni in materia obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all’audiovisivo. Esso individua in particolare quattro tipologie distinte di interventi: incentivi e agevolazioni fiscali (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), contributi automatici (articoli da 23 a 25), contributi selettivi (articolo 26) e contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).
Tutte e tre le modifiche introdotte dalla disposizione in commento incidono sul comma 6 dell’articolo 12, che disciplina la relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di sostegno sopracitati, che il Ministero della cultura è tenuto predisporre e a trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.
Le ultime relazioni trasmesse sono reperibili a questo link.
Ebbene, le modifiche apportate dalla disposizione in commento al comma 6 appena illustrato sono volte:
- ad inserire, tra le finalità della relazione annuale, quella di “rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029” (numero 1 della lettera a));
La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.
Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.
Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.
- a sostituire il primo riferimento alle “agevolazioni tributarie” - l’analisi del cui impatto costituisce uno degli oggetti della relazione annuale - con un riferimento agli “incentivi” (numero 2 della lettera a));
- ad espungere il riferimento finale “mediante incentivi tributari”, estendendo in tale modo l’ambito materiale della valutazione che dovrà essere contenuta nella relazione annuale all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali (numero 3 della lettera a)).
La relazione illustrativa afferma che l’intento delle modifiche di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) è quello di chiarire che la relazione annuale deve occuparsi di analizzare l’impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della “generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie”.
Si segnala, sul punto, che il tenore testuale delle modifiche introdotte potrebbe indurre ad una qualche difficoltà interpretativa.
Preliminarmente, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 12 della legge n. 220 del 2016, nell’elencare le tipologie di interventi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo disciplinati dalla legge n. 220 del 2016, parla di “incentivi” solo in relazione a quelli, di natura fiscale, di cui alla propria lettera a), definendo invece gli altri interventi di sostegno, di cui alle proprie lettere b), c) e d), come “contributi”.
Ora, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la modifica introdotta dal numero 3) della lettera a) in commento abbia l’effetto di estendere all’intera gamma delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, e non solo a quelle consistenti in incentivi ed agevolazioni fiscali, l’ambito materiale della valutazione di cui dovrà occuparsi la relazione annuale.
Qualche dubbio in più si riscontra in commento alla prima modifica da ultimo illustrata, quella di cui al numero 2) della lettera a) in commento. La scelta da essa operata, di sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” con la parola “incentivi” alla luce di quanto si è sopra detto in ordine al comma 2 dell’articolo 12, non sembra introdurre novità sostanziali rispetto al quadro vigente.
Se l’intento perseguito con la prima modifica è il medesmo di quello perseguito con la seconda sarebbe quindi, forse, più opportuno sostituire la locuzione “agevolazioni tributarie” non con la parola “incentivi” ma con la parola “interventi”, che è quella utilizzata dall’articolo 12, comma 2, al proprio alinea, in riferimento all’intero insieme delle politiche di sostegno.
La lettera b) del comma in commento reca tre modifiche all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).
Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell’audiovisivo di cui all’articolo 12 (sopra ricordati), e la sua dotazione, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a 700 milioni di euro annui, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017. Il riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (per il 2024, si veda il decreto ministeriale n. 145 del 12 aprile 2024).
La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a 400 milioni di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:
- la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 583, lett. a)), l’ha innalzato a 640 milioni di euro annui dal 2021;
- legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: articolo 1, comma 348) l’ha ulteriormente innalzato a 750 milioni di euro annui dal 2022;
- la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023: articolo 1, comma 538) l’ha ridotto a 700 milioni di euro annui dal 2024.
Il Fondo è allocato sul capitolo 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare al capitolo 7765 (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema) e al capitolo 3872 (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
Le novelle apportate all’articolo 13 dalla disposizione in commento sono volte:
- a modificare la denominazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29, espungendo da entrambi tali denominazioni la parola “straordinario” (si tratta di modifiche di coordinamento normativo, per le quali si veda, infra, il commento alla lettera f)) (numero 1 della lettera b));
Quanto ai contributi alla promozione di cui all’articolo 27, comma 1, della medesima legge, essi sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 15 per cento del Fondo oggi previsto (che la disposizione in commento intende innalzare al 30 per cento), il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Per quanto riguarda i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, essi sono individuati in due distinte tipologie, rispettivamente dai commi 2 e 3 di tale articolo. Per una loro illustrazione si rinvia a quanto esposto, infra, in commento alla lettera e). Qui si fa solo presente che la tipologia di cui al comma 3 viene soppressa dalla modifica di cui al numero 1) della lettera e) del comma in commento (per cui, appunto, vedi infra) e che la tipologia di cui al comma 2, per effetto dell’articolo 2-bis dell’articolo 26 (introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 e non modificato dal disegno di legge in commento) è finanziabile nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Le lettere c) e d) del comma in commento recano modifiche, rispettivamente, agli articoli 15 e 21 della legge n. 220 de 2016, in materia di crediti di imposta in favore del settore cinematografico e audiovisivo, meglio noti come “tax credit cinema”.
In via preliminare, si ricorda che le medesime partizioni normative oggetto delle novelle apportate dalle citate lettere c) e d), ossia il comma 2 dell’articolo 15 e il comma 5 dell’articolo 21 della legge n. 220 del 2016, sono state integralmente sostituite dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 54). Per una analisi più approfondita di quanto ivi disposto, si rinvia alla lettura del relativo dossier.
I decreti ministeriali che negli ultimi anni si sono succeduti nel disciplinare la normativa attuativa delle norme legislative sul “tax credit” sono i seguenti:
- il decreto interministeriale 15 marzo 2018;
- il decreto interministeriale n. 70 del 4 febbraio 2021, che ha abrogato il precedente;
- il decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, che ha abrogato il precedente e ha recepito le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2024.
La lettera c) reca modifiche all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dedicato, nello specifico, al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote sono determinate tramite un decreto ministeriale attuativo (quello di cui al successivo articolo 21, si veda subito infra), nei seguenti termini:
- per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; è possibile prevedere aliquote diverse, o prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, e, ferma restando la misura massima del 40 per cento, è possibile prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; anche in questo caso è fatta salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota, o di prevedere l’esclusione dall'accesso al credito d'imposta, per le imprese non indipendenti o per quelle non europee, nonché quella di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
La disposizione in commento introduce nell’articolo 15 le seguenti modificazioni:
- in relazione alle opere audiovisive, si specifica che l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista, in via prioritaria, per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale, non è quella del 40 per cento, ma quella “massima del 40 per cento”, chiarendo dunque che, anche in questo caso, resta in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell’intensità dell’agevolazione (numero 2 della lettera c)).
Si segnala che l’intento di conferire maggiore discrezionalità al decreto ministeriale attuativo sembra collocarsi in continuità con l’intento che aveva ispirato le modifiche introdotte, al medesimo comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 220 del 2016, dalla legge di bilancio per il 2024.
Prima di tale modifica, infatti, il testo del comma 2 prevedeva che l’aliquota del credito di imposte per la produzione di opere cinematografiche fosse, senza eccezioni, quella del 40 per cento; per le opere audiovisive, era invece riportato un elenco più dettagliato di casi specifici in cui potesse essere concessa l’aliquota massima.
La lettera d) reca modifiche all’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che reca le disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta disciplinati dagli articoli precedenti, rivolti rispettivamente – si ricorda - alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle impese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).
L’articolo 21, comma 5, in particolare, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit” ed in particolare quello di definire, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta sopra citate: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il comma 5 precisa infine che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Anche il comma 5 dell’articolo 21 è stato, come si ricordava, sensibilmente modificato dalla legge di bilancio per il 2024. In particolare, ad essa si deve l’inserimento all’esigenza di certificazione dei costi da parte dei soggetti richiedenti l’agevolazione, quello all’obbligo di stipulare polizze assicurative, oltreché il periodo finale relativo al divieto che il credito d'imposta onnicomprensivo attribuito al singolo soggetto ecceda il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Ora, la lettera d) in commento, modificata nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, novella il comma 5 appena illustrato, sostituendo l’ultimo periodo del comma, al fine di apportarvi le seguenti modificazioni.
In primo luogo prevede che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale sia “definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie” e non più quindi, come dispone il testo vigente, che “non possa eccedere” l’importo massimo fissato da tale articolo; in tal modo, rispetto al testo vigente, si attribuisce formalmente al decreto ministeriale attuativo il compito di individuare il credito di imposta massimo concedibile.
In secondo luogo, limita l’ambito di applicazione materiale del periodo in questione alle sole previsioni di cui all’articolo 15, e dunque al solo credito d’imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Ne consegue che, in riferimento agli altri crediti di imposta di cui agli articoli da 16 a 20, che si sono sopra ricordati, quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in ordine al trattamento economico massimo cessa di avere ogni rilievo.
La lettera e) del comma in commento reca due novelle all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
I contributi in questione sono destinati, per una spesa massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
La disposizione in commento è volta, in primo a luogo (numero 1 della lettera e)), a sopprimere il comma 3 dell’articolo 26 che disciplina un’altra tipologia di contributo selettivo, ulteriore rispetto a quella che si è subito sopra illustrata, che il Ministero concede alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
In secondo luogo (numero 2 della lettera e)), con una novella al comma 4 dell’articolo 26, la disposizione in commento, modificata nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, inserisce, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo (attualmente, il decreto ministeriale n. 343 del 31 luglio 2017, più volte modificato) delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell’opera spettanti al beneficiario, da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera.
La lettera f) del comma in commento modifica l’articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell’articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio del Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest’ultimo (numero 3 della lettera f)).
La disciplina di dettaglio del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, per il suo periodo originario, e transitorio, di azione, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2017.
Le modifiche apportate alla lettera e) in commento all’articolo 29 della legge n. 220 del 2016 sono analoghe a quelle apportate dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, articolo 1, comma 337) all’articolo 28 della citata legge n. 220, in materia di Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. Anche in quel caso, si soppresse l’originaria parola “straordinario” dalla denominazione del Piano, lo si dotò di un finanziamento a regime, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, e pari in quel caso a fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e si attribuì ad un decreto del Ministro della cultura, invece che ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di dettare le disposizioni applicative del Piano (attualmente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, poi più volte modificato).
Si segnala che la novella (illustrata supra, in commento alla lettera a)) all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016, che modifica la denominazione dei due Piani ivi richiamati espungendovi la parola “straordinario”, è di coordinamento rispetto a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2024, per il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, e dalla lettera f) ora in commento, per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Infine, la lettera g) del comma in commento reca una novella all’articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l’istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
L’iscrizione al citato Registro, istituito presso il Ministero della cultura, è obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria, la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
La disciplina di dettaglio sul Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, è stata dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, poi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.
Legge 14 novembre 2016, n. 220 |
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Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 869, della Legge di Bilancio 2025 |
Art. 12 |
Art. 12 |
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[comma 1, lett. a)] |
1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali. |
Identico |
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie: a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo; b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo; c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo; d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo. |
Identico |
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni: a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese; b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese; c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale; d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute; e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza. |
Identico |
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono: a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione; b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2. |
Identico |
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. |
Identico |
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari. |
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia degli incentivi ivi previsti, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo. |
Art. 13 |
Art. 13 |
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[comma 1, lett. b)] |
1. A decorrere dall’anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo». |
Identico |
2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. |
3. Nell’anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti. |
Identico |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
Identico |
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. |
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. |
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5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle Sezioni III, IV, V del presente Capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo. |
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. |
Identico |
Art. 15 |
Art. 15 |
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[comma 1, lett. c)] |
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. |
Identico |
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. |
2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l’aliquota massima del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile. |
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l’aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 12. |
Identico |
Art. 21 |
Art. 21 |
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[comma 1, lett. d)] |
1. I crediti d’imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d’anno. |
Identico |
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
Identico |
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
Identico |
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all’audiovisivo. |
Identico |
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti. |
5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15, il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie. |
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. |
Identico |
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. |
Identico |
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d’imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell’importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
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Identico |
Art. 26 |
Art. 26 |
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[comma 1, lett. e)] |
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. |
Identico |
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. |
Identico |
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
Identico |
3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell’esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto cui al comma 4. |
Abrogato |
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. |
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell’articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto di cui al presente comma può stabilire i criteri i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell’opera spettanti al beneficiario; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo. |
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. |
Identico |
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
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Identico |
Art. 29 |
Art. 29 |
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[comma 1, lett. f)] |
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un’apposita sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. |
2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. |
Identico |
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della presente legge. |
Identico |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. |
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3. |
Art. 32 |
Art. 32 |
|
[comma 1, lett. g)] |
1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro». |
Identico |
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea. |
Identico |
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate: a) la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive; b) la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. |
Identico |
4. L’iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. |
Identico |
5. Un’opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l’opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo. |
Identico |
6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7. |
Identico |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici. |
7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici. |
8. All’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»; c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso. |
Identico |
Articolo 1, commi 870-874
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
L’articolo 1, commi 870-874 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede la possibilità di modificare con D.M. del Ministro dell’Economia e delle finanze la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento degli importi definiti. L’articolo 1, commi 870-874, tramite il rinvio all’allegato IV, prevede una riduzione di spesa, in termini di risparmi delle amministrazioni centrali, pari a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027.
Il comma 870 dispone una riduzione per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall’anno 2027 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Tali obiettivi programmatici sono espressi nella Tavola II.2.4 di pag. 74 di detto Piano. In particolare, essa riporta gli obiettivi di saldo primario strutturale per il periodo 2025-2029, a cui viene fatta corrispondere la traiettoria di spesa netta primaria finanziata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1263/2024 (cd. “braccio preventivo”); inoltre, la Tavola riporta anche il livello di indebitamento netto programmatico. Si rileva che non sono invece presenti informazioni programmatiche sul fabbisogno e sul saldo netto da finanziarie, e che le citate informazioni sull’indebitamento netto, sul saldo primario strutturale e sugli obiettivi di spesa netta sono espressi in percentuale al PIL e non in valori assoluti. Le informazioni sul saldo netto da finanziare e sul livello massimo di ricorso al mercato per gli anni 2025, 2026 e 2027, in valori assoluti, sono poi state espresse nell’Allegato I al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Tomo II, pag. 199).
Il comma 870 dettaglia dunque le riduzioni previste, per Ministero, Missione e Programma, tramite rimando all’allegato IV annesso al provvedimento in esame (C. 2112, Tomo II, pag. 201 e ss.). Il definanziamento complessivo ammonta a 2,67 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027.
Si noti che, in sede di esame presso la Commissione quinta Bilancio della Camera dei deputati, sono stati disposti ulteriori definanziamenti per il ministero delle Imprese e made in Italy pari a ulteriori 30 milioni per il 2025, 8,8 milioni per il 2026, e 9,8 milioni dal 2027.
Tuttavia, sono disposte modifiche ai tagli all’interno dei vari ministeri, con aumenti di alcuni tagli e diminuzioni di altri definanziamenti.
MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
Economia e finanze |
782.172 |
743.851 |
666.978 |
|
782.172 |
743.851 |
666.978 |
Imprese e made in Italy |
366.090 |
375.977 |
388.583 |
|
396.090 |
384.777 |
398.383 |
|
30.000 |
8.800 |
9.800 |
Lavoro e politiche sociali |
34.579 |
34.224 |
34.234 |
|
34.579 |
34.224 |
34.234 |
Giustizia |
85.110 |
107.387 |
110.272 |
|
85.110 |
107.387 |
110.272 |
Esteri |
69.386 |
70.479 |
60.681 |
|
69.386 |
70.479 |
60.681 |
Istruzione e merito |
41.038 |
39.447 |
40.584 |
|
41.038 |
39.447 |
40.584 |
Interno |
217.865 |
178.028 |
213.097 |
|
217.865 |
178.028 |
213.097 |
Ambiente |
125.192 |
165.242 |
211.660 |
|
125.192 |
165.242 |
211.660 |
Infrastrutture e trasporti |
293.693 |
294.476 |
236.593 |
|
293.693 |
294.476 |
236.593 |
Università e ricerca |
246.922 |
238.590 |
216.275 |
|
246.922 |
238.590 |
216.275 |
Difesa |
56.978 |
55.094 |
52.725 |
|
56.978 |
55.094 |
52.725 |
Agricoltura |
63.106 |
32.327 |
29.720 |
|
63.106 |
32.327 |
29.720 |
Cultura |
147.630 |
178.111 |
204.089 |
|
147.630 |
178.111 |
204.089 |
Salute |
41.111 |
40.758 |
29.886 |
|
41.111 |
40.758 |
29.886 |
Turismo |
69.394 |
46.435 |
40.383 |
|
69.394 |
46.435 |
40.383 |
TOTALE |
2.640.265 |
2.600.427 |
2.535.759 |
|
2.670.265 |
2.609.227 |
2.545.559 |
|
30.000 |
8.800 |
9.800 |
Si prevede, inoltre, che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’allegato IV, come modificato dall’esame nel corso della sede referente nella Commissione Bilancio della Camera dei deputati, evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.
dati in milioni di euro
art. 119, comma 1 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
|
Totale |
2.670.265 |
1.916.561 |
2.609.227 |
1.874.302 |
2.545.559 |
1.873.896 |
L’allegato IV, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.
Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla riduzione delle dotazioni delle spese dei Ministeri dall’articolo 1 comma 870.
Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, come evidenziato supra, sono stati disposti ulteriori definanziamenti solo per il ministero delle Imprese e made in Italy pari a ulteriori 30 milioni per il 2025, 8,8 milioni per il 2026, e 9,8 milioni dal 2027. Tuttavia, sono state apportate numerose modifiche in termini di maggiori definanziamenti ad alcune missioni e programmi, e minori definanziamenti ad altre missioni e programmi.
Di seguito si riportano le principali variazioni, per il solo anno 2025, rinviando al testo dell’allegato IV per ulteriori informazioni.
Per il Ministero dell’Economia e finanze, è disposto per il 2025 un ulteriore definanziamento di 13,9 milioni di euro alla Guardia di finanza (programma 5.1) e, al contrario, un minore definanziamenti di 13,9 milioni per il taglio originariamente previsto per il programma di prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria anch’esso riferito alle attività della Guardia di finanza (programma 1.2).
Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono disposti, per il 2025, sono disposti ulteriori 20 milioni di euro di riduzioni di stanziamenti al programma “incentivazione del sistema produttivo” (1.3); ulteriori 44,8 milioni di euro di riduzioni al programma “politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa” (13), i cui tagli passano da 39 milioni a 83,8 milioni; ulteriori 10 milioni di euro di riduzioni al programma “Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie” (1.10).
Inoltre, sono previsti minori riduzioni – rispetto a quanto originariamente previsto – per il programma “interventi in materia di difesa nazionale” (1.9), per cui erano originariamente proposti tagli per circa 120,7 milioni, ed ora risultano previsti definanziamenti pari a 75,8 milioni di euro; e minori riduzioni di stanziamenti per il programma “ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e delle società dell’informazione”, per cui erano previsti definanziamenti per 1 milione di euro, e ora risultano previsti minori stanziamenti per 70mila euro.
Per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono previsti minori definanziamenti di 19,5 milioni per il programma di “trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (3.2) per cui erano originariamente proposti riduzioni per circa 22,2 milioni, ed ora risultano previsti tagli pari a 2,6 milioni di euro, e ulteriori riduzioni degli stanziamenti, pari a tagli per 19,5 milioni, rispetto a quanto già previsto per il programma “indirizzo politico” (5.1).
Per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 15,6 milioni per il programma di “cooperazione allo sviluppo” (1.2) per cui erano originariamente proposte riduzioni per circa 32,2 milioni, ed ora risultano previsti definanziamenti pari a 47,8 milioni di euro.
Sono invece previste minori riduzioni, pari a 603 mila euro, per il programma “diplomazia pubblica e culturale” (1.13), e minori definanziamenti per 15,0 milioni di euro al programma “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, per cui erano previste originariamente riduzioni per 15,8 milioni di euro e risultano ora previste per 771 mila euro.
Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 4,3 milioni per il programma di “realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione” (1.5); ulteriori riduzioni pari a 5,1 milioni per il programma “Istruzione del primo ciclo” (1.6); ulteriori definanziamenti pari a 3,2 milioni per il programma “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione” (1.8), ulteriori riduzioni pari a 823 mila euro per il programma “edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole” (1.9).
Sono invece previsti minori definanziamenti, pari a 1,1 milioni, per il programma di “programmazione e coordinamento dell'istruzione” (1.1), per cui erano previsti originariamente 7,7 milioni di tagli, e ora risultano previsti 6,5 milioni; minori riduzioni, pari a 1,5 milioni, per il programma “sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica” (1.2), per cui erano previsti riduzioni per 1,5 milioni e ora non sono più previsti tagli; minori definanziamenti, pari a 6,1 milioni, per il programma “istruzione del secondo ciclo”, per cui erano originariamente previste riduzioni pari a 9,3 milioni di euro, e ora sono previsti definanziamenti per 3,2 milioni. Inoltre, sono previsti minori definanziamenti pari a 4,7 milioni di euro per il programma “servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”: erano originariamente previsti definanziamenti per 4,7 milioni di euro, e ora non sono più previste riduzioni.
Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 3,9 milioni per il programma “prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche” (1.9), ulteriori definanziamenti pari a 4,6 milioni per il programma “attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica” (1.10), ulteriori definanziamenti pari a 1,3 milioni per il programma “coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell’ambiente” (1.12), ulteriori definanziamenti pari a 0,7 milioni per il programma “innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse” (5.1), e ulteriori definanziamenti, pari a 26,4 milioni, per il programma “promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico” (5.2).
Sono invece previsti minori definanziamenti, pari a 26,4 milioni, per il programma “tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico” (1.5), per cui erano previste riduzioni per 41,1 milioni e ora sono previsti definanziamenti per 14,7 milioni; minori definanziamenti pari a 7,3 milioni per il programma “tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino” (1.6), per cui erano previste riduzioni per 12,4 milioni e ora sono previsti definanziamenti per 5,2 milioni; minori definanziamenti per 3,7 milioni per il programma “servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, per cui erano previste riduzioni per quasi 6 milioni e attualmente sono previsti definanziamenti per 2,3 milioni.
Per il Ministero dell’Università e della ricerca, per l’anno 2025, sono disposti ulteriori definanziamenti pari a 49,5 milioni di euro per il programma “ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” (1.1), da originari 120,8 milioni di definanziamenti agli attuali 170,3 milioni, mentre sono disposti minori definanziamenti, pari a 49,5 milioni, per il programma “sistema universitario e formazione post-universitaria” (2.3), da originari 82,3 milioni di definanziamenti agli attuali 32,8 milioni di definanziamenti.
Infine, non risultano variazioni né rispetto all’ammontare complessivo delle riduzioni degli stanziamenti già disposti nell’Allegato III al disegno di legge C. 2112-bis, né rispetto alle variazioni di stanziamenti nei singoli programmi, per i seguenti ministeri:
· Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
· Ministero della Cultura;
· Ministero della Salute;
· Ministero della Giustizia;
· Ministero dell’Interno;
· Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
· Ministero della Difesa;
· Ministero del Turismo.
Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10, comma 1, lettera i)) per un importo complessivo di 1.441,9 milioni di euro per l’anno 2024, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della difesa, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, indicati nell’Allegato 2 al citato decreto-legge.
Il comma 871 definisce per le amministrazioni centrali dello Stato gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 nell’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Tali obiettivi sono funzionali al conseguimento del traguardo M1C1-122 della Riforma della revisione della spesa 1.13 del PNRR (c.d. riforma della spending review). I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV del disegno di legge, i cui importi sono riportati di seguito.
Obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri (spending review)
Triennio 2025-2027 (allegato V)
(migliaia di euro)
MINISTERO |
2025 |
2026 |
dal 2027 |
Economia e finanze |
98,2 |
147,3 |
168,5 |
di cui Presidenza del Consiglio dei ministri |
32,4 |
43,6 |
53,4 |
Imprese e made in Italy |
53,2 |
76,7 |
113,0 |
Lavoro e politiche sociali |
5,3 |
6,7 |
10,2 |
Giustizia |
5,9 |
19,6 |
32,3 |
Esteri |
9,5 |
13,9 |
18,7 |
Istruzione e merito |
5,2 |
7,8 |
12,2 |
Interno |
22,1 |
41,8 |
62,3 |
Ambiente |
11,1 |
23,7 |
40,6 |
Infrastrutture e trasporti |
22,9 |
50,4 |
80,4 |
Università e ricerca |
34,7 |
49,0 |
63,3 |
Difesa |
6,1 |
13,1 |
16,6 |
Agricoltura |
7,1 |
8,2 |
9,3 |
Cultura |
10,0 |
23,6 |
51,2 |
Salute |
6,2 |
7,9 |
8,9 |
Turismo |
2,4 |
10,2 |
12,4 |
TOTALE |
300,0 |
500,0 |
700,0 |
Fonte: disegno di legge di bilancio 2025-2027, C. 2112, Tomo II, Allegato IV, p. 218 ss. NOTA: gli importi sono in termini di indebitamento netto. Si segnala che la somma dei totali ammonta rispettivamente a 299,9 milioni, 499,9 milioni e 699,9 milioni.
Secondo quanto previsto dall’articolo 22-bis della legge di contabilità, gli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni centrali, in termini di indebitamento netto, dovrebbero essere fissati nei documenti di programmazione (DEF) rinviando ad un successivo D.P.C.M. la ripartizione degli stessi obiettivi per i singoli Ministeri.
Dalla formulazione letterale del comma 2 non risulta chiaro se gli obiettivi di risparmio di spesa disposti dalla presente legge per i singoli Ministeri siano già acquisiti a bilancio per effetto delle disposizioni della presente legge che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti, posto che il Prospetto degli effetti finanziari non riporta, con riferimento al comma 2, alcun effetto finanziario. In particolare, andrebbe chiarito se le riduzioni di stanziamenti dei Ministeri siano state conseguite solo attraverso le disposizioni della prima Sezione o anche mediante i definanziamenti effettuati in seconda Sezione.
La riforma intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa (spending review) all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In questo ambito si prevede il rafforzamento delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze. L'obiettivo è di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il "bilancio di genere" e potenziare ulteriormente il green budgeting, così da poter avere un più ampio e significativo insieme informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.
In attuazione del primo traguardo (M1C1-100) della Riforma è stato istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. A tale Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto alla definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero (decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, articolo 9, commi 8 e 9). Il Comitato ha prodotto il 16 novembre 2023 un documento recante "Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa" che riporta il quadro normativo e istituzionale, nonché la procedura, il contenuto, e i metodi di valutazione dei progetti di analisi e valutazione della spesa da parte dei Ministeri. Essi devono redigere un Piano triennale che contenga proposte di riforma e riallocazione delle risorse in tempo utile per la predisposizione del disegno di legge di bilancio.
Il DEF 2022 ha stabilito che le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. La ripartizione tra i Ministeri e le aree di intervento sono state definite con il D.P.C.M. 4 novembre 2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 22-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal modo è stato raggiunto il secondo traguardo che richiedeva la definizione degli obiettivi di risparmio per la spending review relativi agli anni 2023-2025 (M1C1-104). La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha realizzato gli obiettivi di spending review determinando minori spese per il bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025, in gran parte mediante riduzioni degli stanziamenti di leggi di spesa operati in Sezione II.
Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire in termini di indebitamento netto pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri. Tali riduzioni di spesa si aggiungono a quanto già previsto con la legge di bilancio 2023, portando la riduzione complessiva a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026. Nella NADEF 2023 il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal D.P.C.M. 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell'UE in materia di spending review. La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 523-526, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto un'ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.
In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa". La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le "Linee guida per la formulazione e l'implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato".
In attuazione dell'obiettivo in scadenza a fine 2023(M1C1-110), l'art. 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto la presentazione nel disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis.
I successivi traguardi della riforma riguardano l'adozione delle Relazioni annuali da parte del MEF che certifichino il completamento del processo e il conseguimento degli obiettivi di spending review per gli anni dal 2023 al 2025 (M1C1-111, 115 e 122).
Il comma 872 stabilisce la facoltà di modificare sia la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri come indicati al comma 871, relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, sia le misure che consentono il raggiungimento di tali obiettivi. La norma specifica, tuttavia, che tale modifica debba consentire in ogni caso il raggiungimento degli importi di risparmio indicati dal comma 871, e che in caso di modifica delle misure dedicate al perseguimento di tali intenti, queste debbano essere conformi a quanto indicato dal traguardo M1C1-122.
La norma dispone che tale facoltà di modifica debba attuarsi tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Il comma 873 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa, tramite appositi decreti ministeriali, apportare le variazioni di bilancio necessarie in attuazione dei risparmi di spesa stabiliti dal comma 870, e delle eventuali modifiche di obiettivi e misure attuate ai sensi del comma 872. La norma dispone altresì che tali decreti siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Il comma 874 dispone infine che, ai fini di consentire il continuo controllo degli obiettivi di risparmio relativi al traguardo M1C1-122 del PNRR, di cui al comma 871, e delle eventuali modifiche di cui al comma 872, i Ministeri forniscano gli elementi necessari al monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, la norma assegna al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai Ministeri sia relativamente agli elementi trasmessi che in merito alla rendicontazione dei risparmi.
La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle misure di cui ai commi 871 e 872 sulla base delle linee guida adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini del conseguimento del traguardo M1C1-122 del PNRR. Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto nel 2016 e recante l’istituzione di uno specifico ciclo annuale di definizione della revisione della spesa.
Le fasi essenziali di tale ciclo sono riassunte di seguito:
I commi 875 e 876, rifinanziano per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato.
I commi 875 e 876 istituiscono un fondo per assicurare il finanziamento pluriennale di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica, e recano disposizioni riguardanti le assegnazioni delle relative risorse nonché le eventuali revoche (queste ultime, possibili nell’ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma). Le risorse del fondo saranno ripartite a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 875 stabilisce la collocazione del fondo, l’ammontare della sua dotazione, il periodo di riferimento del finanziamento, le finalità e i beneficiari. Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ha una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2036 da suddividere in varie tranches, di cui quella singolarmente più alta, pari a 2.576 milioni, è per l’anno 2027, mentre è di 1.464 milioni per il 2028, 800 milioni per il 2029, 1.949 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. La finalità è il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, e la ripartizione delle risorse andrà a beneficio delle Amministrazioni centrali dello Stato. Peraltro, ai sensi del comma 876, le risorse in oggetto possono essere impiegate anche per la rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione di un singolo intervento.
E’ opportuno ricordare che a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, esiste già un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, che fu creato con la legge 232/2016, articolo 1, comma 140 (legge di bilancio per l’anno 2017). I suddetti settori di spesa sono elencati nell’articolato. Il fondo istituito a fine 2016 aveva una dotazione originaria complessiva di oltre 47.000 milioni di euro per l’orizzonte temporale dal 2017 al 2032. Nel corso del tempo, le cifre del fondo creato nel 2016 sono state più volte ritoccate. Una differenza tra i due fondi è che quello risalente nel tempo aveva anche la finalità di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea in taluni settori. Altra differenza, implicita e tuttavia non meno importante, è che il presente articolo 120 della legge di bilancio per il 2025 non si riferisce a determinati settori di spesa e dunque ha una portata generale.
Il comma 876 dell’articolo 120 della legge di bilancio all’esame del Parlamento per l’anno 2025 regola le assegnazioni del nuovo fondo di cui al comma 875. In proposito, prevede due distinte procedure a seconda di quale amministrazione è beneficiaria delle risorse; se beneficiaria è la Presidenza del Consiglio, allora le assegnazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre se beneficiario è un ministero, allora l’assegnazione sarà fatta per mezzo di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro interessato. In ogni caso, i decreti di assegnazione saranno comunicati alla Corte dei Conti e alle commissioni parlamentari competenti. Per un confronto con il fondo di cui alla legge 232/2016, si rileva che l'utilizzo di quest’ultimo è sempre disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. I decreti del Presidente del Consiglio sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
I commi 877-878 dispongono un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico – come previsto a normativa vigente - pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Il programma vigente è quantificato per un importo di 33,787 miliardi di euro.
Le norme mantengono fermo l’attuale limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato, ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e per il successivo trasferimento delle risorse.
La ripartizione di detto incremento è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, al netto degli importi relativi alle Province autonome e alla Regione Campania.
La disposizione di cui al comma 877 incrementa pertanto di 126,6 milioni di euro annui, per ciascuno degli esercizi dal 2027 al 2036, il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico previsto a normativa vigente.
Come sopra accennato, attualmente il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico è finanziato per un importo pari a 33,787 miliardi di euro, unificato in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988), per un ammontare definito in base a successivi rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa (v. infra).
A favore di tale programma si prevede un incremento di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, fermo restando il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse (comma 877).
Le risorse del programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico risultano pertanto incrementate da 33,787 a 35,053 miliardi di euro.
La ricostruzione degli importi indicata nella disposizione in esame, fa riferimento all'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988[20] per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - che è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di 24 miliardi di euro) dall'art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
L’importo, più recentemente, è stato rifinanziato, dal comma 263, art. 1, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali a favore del patrimonio sanitario pubblico complessivamente pari a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035[21]. Tale incremento è prioritariamente destinato alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro[22]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse per l’edilizia sanitaria sono pari a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni); il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 – ammonta complessivamente, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[23].
Successivamente, l’articolo 43, comma 4-bis, del D. L. 75/2023[24] (L. n. 112/2023) ha provveduto ad aggiornare i costi riferiti in particolare agli interventi necessari per adeguare le strutture sanitarie di emergenza e urgenza del Lazio alle attività di accoglienza dei flussi di pellegrini che arriveranno a Roma e provincia, in occasione del prossimo Giubileo della Chiesa cattolica, in base al programma delle celebrazioni previsto dal DPCM 8 giugno 2023[25].
Ulteriore aggiornamento dei costi è stato effettuato in forza dell’articolo 9, comma 1-septies, del D.L. n. 132/2023[26] (L. n. 170/2023) che ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento, innanzitutto, dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020)[27]. I piani sono adottati con le finalità di implementare e rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti; intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus; assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.
Il comma 878 dispone in aggiunta che la ripartizione dell'incremento di cui al precedente comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021)[28], al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.
Nel Patto nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati indicati gli obiettivi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero con prestiti pari a €4.052 milioni (qui il dettaglio), che ha condotto ai piani di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera delle Regioni, al fine di raggiungere un incremento di 3.500 posti-letto in terapia intensiva e 4.225 in terapia semi-intensiva (Piani di riorganizzazione regionale terapia intensiva e subintesiva - All. 1 Linee guida Alle. 2 Posti letto), oltre all'attuazione dell'obiettivo della messa in sicurezza e riammodernamento degli ospedali con €1.638,9 milioni, di cui €1.000 milioni per progetti già in essere di edilizia sanitaria e €1.450 milioni in prestito dal Fondo nazionale complementare (FNC). Ciò in base a quanto previsto dal comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (L. n. 56/2024)[29], sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (L. n. 101/2021).
Si ricorda che quest’ultima disposizione ha provveduto alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità. Al riguardo, gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.
In sintesi, l’assegnazione è stata effettuata su appositi capitoli dello stato di previsione di ciascun Ministero, di cui la lett. e) ha previsto 2.387,41 milioni di euro per il Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 500 milioni dal 2021 al 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 1.450 milioni dal 2021 al 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 437,4 milioni dal 2021 al 2026.
Articolo 1, comma 879
(Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica)
Il comma 879 incrementa la dotazione del FISPE per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
Nel dettaglio, il comma in esame incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, dei seguenti importi, in milioni di euro:
- 130,7 per l’anno 2025,
- 156,8 per il 2026,
- 216 per il 2027,
- 111,9 per il 2028,
- 92,4 per ciascuno degli anni 2029 e 2030,
- 95,4 per il 2031,
- 93,4 per il 2032,
- 112,4 per il 2033,
- 150,4 per il 2034,
- 151,4 per il 2035 e
- 144,4 annui a decorrere dall’anno 2036.
Articolo 1, commi 880-882
(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS)
I commi 880-882, introdotti dalla Camera, prevedono l’istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.
Il comma 880 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro (500.000 euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).
Informazioni sulle attività di monitoraggio dell'inquinamento derivante da PFAS sono state fornite dal Governo, nella seduta della Camera del 17 ottobre 2023, in risposta all’interpellanza 2/00115.
Per approfondimenti si veda la scheda web L'inquinamento da PFAS delle falde idriche, tratta dal dossier di inizio della XIX legislatura.
In base al comma 881, l’individuazione delle misure attuative del comma precedente, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 882 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 880, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (previsto dall’art. 1, comma 200, della legge 190/2014), come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, comma 883
(Tabelle A e B)
L’articolo 1, comma 883, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al provvedimento in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Gli importi complessivi esposti nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 638 milioni per il 2025, a 667,41 milioni per il 2026 e a 723,69 milioni dal 2027. Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si registra un incremento di 172,37 milioni per il 2025, 184,53 per il 2026, di 240,82 milioni a decorrere dal 2027 per gli accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 MEF).
Gli importi complessivi esposti nella tabella B (fondo speciale di conto capitale), ammontano a 466,62 milioni per il 2025, a 486,86 milioni per il 2026, a 551,86 annui a decorrere dal 2027. Rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente, si propone un incremento di 84,04 milioni per il 2025, di 129 milioni per il 2026 e di 194 milioni annui dal 2027 per gli accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 MEF).
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nell’A.C. 2112-bis-bis e nel disegno di legge all’esame del Senato.
(in milioni di euro)
TABELLA A |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 e ss. |
Bilancio a legislazione vigente |
465,63 |
482,88 |
482,88 |
A.C. 2112-bis |
680,73 |
697,98 |
753,98 |
A.S. 1330 |
638,00 |
667,41 |
723,69 |
Incremento rispetto al BLV |
172,37 |
184,53 |
240,82 |
(in milioni di euro)
TABELLA B |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 e ss. |
Bilancio a legislazione vigente |
382,59 |
357,86 |
357,86 |
A.C. 2112-bis |
476,59 |
501,86 |
551,86 |
A.S. 1330 |
466,62 |
486,86 |
551,86 |
Incremento rispetto al BLV |
84,04 |
129,00 |
194,00 |
cap. 9001 MEF
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.
La relazione illustrativa annessa al disegno di legge presentato alla Camera (A.C. n. 2112) espone le finalizzazioni relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.
Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli uffici parlamentari.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
59.398,3 |
59.114,6 |
59.114,6 |
A.C. 2112-bis |
120.398,3 |
120.114,6 |
134.114,6 |
A.S. 1330 |
116.803,3 |
115.924,6 |
132.924,6 |
Finalizzazioni:
§ Legge 18 novembre 2024, n. 176, “Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora” (AC 433 - AS 1175);
§ Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.
§ Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
39.861,6 |
53.918,3 |
53.918,3 |
A.C. 2112-bis |
56.861,6 |
58.918,3 |
53.918,3 |
A.S. 1330 |
56.861,6 |
58.918,3 |
53.918,3 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258),
§ Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026),
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
39.244,2 |
20.649,6 |
20.649,6 |
A.C. 2112-bis |
43.744,2 |
44.149,6 |
44.149,6 |
A.S. 1330 |
43.744,2 |
44.149,6 |
44.149,6 |
Finalizzazioni:
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916),
§ Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
17.918,8 |
10.585,1 |
10.585,1 |
A.C. 2112-bis |
23.918,8 |
27.585,1 |
31.585,1 |
A.S. 1330 |
21.118,8 |
27.585,1 |
31.585,1 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236),
§ Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950),
§ Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866),
§ Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
58.983,6 |
59.009,3 |
59.009,3 |
A.C. 2112-bis |
67.983,6 |
63.009,3 |
68.009,3 |
A.S. 1330 |
55.983,6 |
63.009,3 |
68.009,3 |
Finalizzazioni:
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);
§ Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030); Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);
§ Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);
§ Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);
§ Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264), approvato definitivamente, non ancora pubblicato (al 20 dicembre 2024),
§ Legge 28 novembre 2024, n. 188, Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero,
§ Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
8.014,4 |
20.504,2 |
20.504,2 |
A.C. 2112-bis |
20.614,4 |
28.104,2 |
33.104,2 |
A.S. 1330 |
20.614,4 |
23.123,5 |
32.955,7 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.870,3 |
11.338,1 |
11.338,1 |
A.C. 2112-bis |
58.870,3 |
58.338,1 |
70.338,1 |
A.S. 1330 |
58.870,3 |
58.338,1 |
70.338,1 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787),
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187) recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”,
§ Riordino della disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.814,4 |
28.955,6 |
28.955,6 |
A.C. 2112-bis |
28.814,4 |
28.955,6 |
28.955,6 |
A.S. 1330 |
27.814,4 |
27.955,6 |
27.955,6 |
Finalizzazioni:
§ Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (AC 400 – AS 1275),
§ Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante 2Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”,
§ interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
29.823,6 |
33.481,6 |
33.481,6 |
A.C. 2112-bis |
34.823,6 |
34.481,6 |
38.481,6 |
A.S. 1330 |
29.737,4 |
24.482,1 |
29.946,6 |
Finalizzazioni:
§ Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053, AC 2139),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
32.876,6 |
33.522,3 |
33.522,3 |
A.C. 2112-bis |
38.876,6 |
39.522,3 |
41.522,3 |
A.S. 1330 |
37.876,6 |
39.522,3 |
41.522,3 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.977,1 |
41.843,8 |
41.843,8 |
A.C. 2112-bis |
43.977,1 |
51.843,8 |
54.843,8 |
A.S. 1330 |
43.977,1 |
51.843,8 |
54.843,8 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Legge 18 novembre 2024, n. 184, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023”,
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.441,7 |
19.469,0 |
19.469,0 |
A.C. 2112-bis |
26.441,7 |
32.469,0 |
42.469,0 |
A.S. 1330 |
14.901,7 |
23.779,0 |
33.769,0 |
Finalizzazioni:
§ Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143) recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066),
§ Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
A.C. 2112-bis |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
A.S. 1330 |
42.685,2 |
41.908,4 |
41.908,4 |
Finalizzazioni:
§ Legge 7 ottobre 2024, n. 152, Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
§ Legge 23 ottobre 2024, n. 165, Istituzione del Museo del Ricordo in Roma,
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.127,2 |
15.470,0 |
15.470,0 |
A.C. 2112-bis |
38.127,2 |
35.470,0 |
37.470,0 |
A.S. 1330 |
32.416,6 |
29.759,5 |
26.759,5 |
Finalizzazioni:
§ Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241),
§ interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
Tabella A |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
A.C. 2112-bis |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
A.S. 1330 |
34.597,2 |
33.107,9 |
33.107,9 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),
§ Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979),
§ Interventi diversi.
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
125.506,3 |
138.233,4 |
138.233,4 |
A.C. 2112-bis |
155.506,3 |
169.233,4 |
188.233,4 |
A.S. 1330 |
155.506,3 |
169.233,4 |
188.233,4 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.489,7 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
28.489,7 |
31.292,1 |
31.292,1 |
A.S. 1330 |
28.489,7 |
31.292,1 |
31.292,1 |
Finalizzazioni:
§ Legge 16 dicembre 2024, n. 193, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023,
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
16.262,1 |
18.188,0 |
18.188,0 |
A.C. 2112-bis |
21.262,1 |
23.188,0 |
23.188,0 |
A.S. 1330 |
21.262,1 |
23.188,0 |
23.188,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
11.735,6 |
|
|
A.C. 2112-bis |
16.735,6 |
10.000,0 |
18.000,0 |
A.S. 1330 |
16.735,6 |
10.000,0 |
18.000,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
A.C. 2112-bis |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
A.S. 1330 |
15.665,9 |
17.528,0 |
17.528,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.127,8 |
|
|
A.C. 2112-bis |
34.127,8 |
28.000,0 |
30.000,0 |
A.S. 1330 |
34.127,8 |
13.000,0 |
30.000,0 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
11.735,6 |
13.146,0 |
13.146,0 |
A.C. 2112-bis |
16.735,6 |
18.146,0 |
20.146,0 |
A.S. 1330 |
16.735,6 |
18.146,0 |
20.146,0 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
22.880,2 |
8.831,8 |
8.831,8 |
A.C. 2112-bis |
25.880,2 |
16.831,8 |
18.831,8 |
A.S. 1330 |
25.880,2 |
16.831,8 |
18.831,8 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
6.259,4 |
18.283,5 |
18.283,5 |
A.C. 2112-bis |
19.259,4 |
38.283,5 |
48.283,5 |
A.S. 1330 |
14.294,4 |
38.283,5 |
48.283,5 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
28.981,1 |
9.606,7 |
9.606,7 |
A.C. 2112-bis |
31.981,1 |
19.606,7 |
25.606,7 |
A.S. 1330 |
31.981,1 |
19.606,7 |
25.606,7 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
19.590,1 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
24.590,1 |
39.292,1 |
39.292,1 |
A.S. 1330 |
24.590,1 |
39.292,1 |
39.292,1 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236),
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
A.C. 2112-bis |
5.319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
A.S. 1330 |
319,4 |
23.921,1 |
24.921,1 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
A.C. 2112-bis |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
A.S. 1330 |
27.844,7 |
8.270,9 |
8.270,9 |
Finalizzazioni:
§ Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda),
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.502,0 |
26.292,1 |
26.292,1 |
A.C. 2112-bis |
28.502,0 |
31.292,1 |
31.292,1 |
A.S. 1330 |
28.502,0 |
31.292,1 |
31.292,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
Tabella B |
2025 |
2026 |
2027 |
Bilancio a legislazione vigente |
19.686,0 |
21.971,9 |
21.971,9 |
A.C. 2112-bis |
24.686,0 |
26.971,9 |
26.971,9 |
A.S. 1330 |
24.686,0 |
26.971,9 |
26.971,9 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805),
§ Interventi diversi.
§
Articolo 1, comma 884
(Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione)
Il comma 884 incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 117,1 milioni di euro per l’anno 2025, di 194,34 milioni di euro per il 2026, di 194,12 milioni per il 2027 e di 197,22 milioni a decorrere dall'anno 2028.
Il Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Articolo 1, commi 885-887
(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica)
I commi 885-886 estendono le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali e istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due nuovi fondi per la compensazione di eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito nel Piano strutturale di bilancio per il periodo 2025-2029. Il comma 887, inserito nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, riserva al fondo di parte corrente finalizzato a compensare gli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, risorse pari a 1,15 miliardi di euro, in termini di indebitamento netto, per l’anno 2026. Tali risorse derivano dalle disposizioni che modificano il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (cosiddetto credito d’imposta “Transizione 4.0”) di cui ai commi da 445 al 448.
Il comma 885, modifica l’articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di prevedere che si possa ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali anche per ulteriori finalità.
L’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che la disposizione in esame intende modificare, disciplina un fondo con una dotazione, in termini di sola cassa, volto a compensare gli effetti dell’attualizzazione dei contributi pluriennali sui conti pubblici, al fine di non pregiudicare il rispetto degli obiettivi programmati.
Per contributi pluriennali si intendono le autorizzazioni di spesa pluriennali per le quali la legge autorizzativa stabilisce un importo annuale, sempre identico, relativo ad un periodo di durata pluriennale, che può essere ricondotto ad un piano di ammortamento, data la possibilità di attualizzazione di detti contributi a seguito di un’apposita autorizzazione. A riguardo, l’art. 10-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2018, prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali.
L’attualizzazione rappresenta l’operazione contabile svolta per la conversione di una somma disponibile a data futura in un’altra somma disponibile a vista. Il diverso valore dei due importi dipende principalmente dalla durata del debito e dal tasso di interesse applicato.
La disciplina dell’utilizzo dei contributi pluriennali prevede infatti un meccanismo di tipo autorizzativo finalizzato ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e le erogazioni da contabilizzare ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in base ai criteri di classificazione europei. All’esito della procedura di controllo, nel caso in cui siano stati riscontrati effetti finanziari non previsti, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.
All'utilizzo del citato fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da finanze, da trasmettere alla Corte dei conti, nonché al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. A partire dal 2007, l’ambito di applicazione di tale disposizione è stato regolato da una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (circolare n. 15 del 28 febbraio 2007). Ai sensi di tale circolare, il comma 511 si applica ai contributi pluriennali destinati ad attivare operazioni finanziarie il cui onere di ammortamento, per capitale e interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato, sia nel caso in cui i destinatari siano soggetti esterni alla pubblica amministrazione, come nel caso di imprese private e pubbliche, sia che si tratti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In quest’ultimo caso la condizione è che l’onere sia a totale carico del bilancio dello Stato. Come rilevato nelle note illustrative sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate alle Note di aggiornamento al Documento di economia e finanza pubblicate dal 2020 al 2023, il numero di autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero è progressivamente diminuito. Contestualmente è possibile rilevare come gli stanziamenti complessivi (per il triennio di riferimento ed il successivo arco temporale) per i contributi pluriennali per ministero si siano ridotti, passando da circa 80.578 milioni di euro per il triennio 2020-2022 (e successivo arco temporale) a circa 47.662 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (e successivo arco temporale).
Numero autorizzazioni relative a contributi pluriennali per ministero |
|
Anno di pubblicazione |
Numero di autorizzazioni |
2020 |
433 |
2021 |
236 |
2022 |
219 |
2023 |
211 |
Fonte: MEF, Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente allegate NADEF 2020-2021-2022-2023.
Si fa presente come dalla formulazione dell’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, risultante dalla modifica prevista dal comma 885, non sia possibile desumere quali siano le ulteriori finalità che permetterebbero di ricorrere al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dovendosi rilevare come, anche a seguito del progressivo venir meno dei contributi pluriennali, si sia verificato il ricorso a tale fondo per finalità differenti da quelle espressamente previste dalla disposizione vigente.
Il comma 886 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029. La finalità di tale disposizione sembrerebbe dunque essere quella di precostituire delle mere allocazioni contabili in bilancio per risorse da destinare a compensare gli effetti finanziari derivanti dall’eventuale scostamento dal percorso della spesa netta. Questi fondi potrebbero quindi configurarsi come fondi di riserva con funzioni analoghe a quelle di altri fondi già vigenti.
In relazione al comma 886 occorre evidenziare che la disposizione in commento non definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che saranno iscritte in tali fondi.
In considerazione dell’entrata in funzione del cosiddetto “conto di controllo” della Commissione europea, previsto nell’ambito della nuova governance economica europea, potrebbe essere opportuno acquisire chiarimenti per comprendere se l’allocazione di risorse sui citati fondi sia strumentale a compensare preventivamente eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta, anche al fine di evitare che il conto di controllo rilevi deviazioni significative dal percorso della spesa netta. In tal caso, la dotazione dei fondi dovrebbe essere commisurata ad offrire opportuni margini prudenziali rispetto ai rischi di scostamento.
Inoltre, dalla disposizione in commento non si evince se si possa ricorrere a tali fondi per compensare tutti gli scostamenti dal percorso della spesa netta o se tali fondi debbano essere attivati soltanto in relazione alle deviazioni non autorizzate in base alle clausole di sospensione temporanea della normativa europea (articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2024/1263) che consentono deviazioni dal percorso di spesa netta.
Nel nuovo quadro di governance la correzione del saldo primario strutturale funzionale all’obiettivo di riduzione e sostenibilità del debito viene assicurata attraverso l’individuazione di un unico strumento, consistente nel limite annuo da porre alla crescita dell’aggregato di spesa primaria netta finanziata a livello nazionale.
Tale aggregato costituisce una variabile posta in larga misura sotto il controllo dei governi e composta dall’insieme della spesa delle amministrazioni pubbliche, da cui sono detratte le spese per interessi, le spese finanziate da trasferimenti europei e i corrispondenti cofinanziamenti nazionali, la componente ciclica per sussidi di disoccupazione e le misure una tantum e temporanee dal lato delle spese e delle entrate. La dinamica dell’aggregato è inoltre calcolata al netto della variazione annua delle entrate di carattere discrezionale (Discretionary Revenue Measures, DRM).
Nell’ambito della programmazione prevista dal Piano strutturale di bilancio, la spesa netta è valutata in termini di tasso di crescita annuo della spesa primaria netta nominale. Il livello di spesa netta programmato nel Piano indica quindi lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica fiscale del Governo.
Il Piano strutturale di bilancio 2024-2029 è stato presentato al Parlamento il 27 settembre 2024 e le Camere l’hanno approvato con apposite risoluzioni il 9 ottobre 2024. Il Piano trasmesso alle istituzioni europee prevede un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all’1,3% nel 2025, all’1,6% nel 2026, all’1,9% nel 2027, all’1,7% nel 2028 e all’1,5% nel 2029.
In base a quanto stabilito dal regolamento (UE) 1263/2024, la Commissione europea utilizzerà un conto di controllo per monitorare le deviazioni registrate nell’andamento dei livelli di spesa netta degli Stati membri rispetto a quanto riportato nei Piani strutturali di bilancio. Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta è inferiore al percorso della spesa netta stabilito o un debito quando la spesa netta è superiore al percorso stabilito. Nei periodi in cui saranno attivate le clausole di salvaguardia del regolamento (UE) 2024/1263 il conto di controllo non dovrebbe registrare alcuna deviazione.
Il monitoraggio dell’andamento dell’indicatore della spesa netta consente altresì di osservare se uno Stato membro rispetta anche le nuove disposizioni del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97, sulle procedure per i disavanzi eccessivi (il cosiddetto “braccio correttivo”). In relazione alla nuova procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, essa, si concentrerà sugli scostamenti dal percorso della spesa netta. Nel caso in cui il livello massimo di spesa netta è rispettato, si riterrà che il rapporto fra il debito pubblico e il PIL si stia riducendo conformemente alla disciplina europea senza dar luogo all’apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, anche se il rapporto debito/PIL eccede il valore di riferimento.
Nel caso in cui invece il livello massimo di spesa netta non è rispettato dallo Stato, allora la Commissione dovrà prendere in considerazione l'avvio della proceduta basata sul debito nelle seguenti condizioni:
- il rapporto debito pubblico/PIL superi il valore di riferimento;
- la posizione di bilancio dello Stato interessato non sia vicina al pareggio (deficit non superiore allo 0,5% del PIL) o in avanzo;
- le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato superino 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente.
Una volta aperta la procedura per i disavanzi eccessivi sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta assegnato allo Stato dovrà essere di impegno quantitativo almeno equivalente rispetto a quello adottato dal Consiglio ai fini della predisposizione del Piano strutturale di bilancio. Il percorso correttivo dovrà inoltre correggere gli scostamenti cumulativi del conto di controllo entro il termine assegnato dal Consiglio.
Il comma 887 prevede per l’anno 2026, che la somma di 1,15 miliardi di euro - in termini di indebitamento netto - sia destinata al fondo di parte corrente di cui al comma 886. Tali risorse derivano dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448, che recano modifiche alla disciplina sul credito d'imposta Transizione 4.0.
I commi 888-891, introdotti durante l’esame del provvedimento presso la Camera, prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo per il contrasto dei fenomeni di ‘reclutamento illegale’ della manodopera straniera, a cui possono accedere gli enti del terzo settore, iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati, che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri attraverso piattaforme on line accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia Spa.
Il comma 888 specifica che il nuovo fondo – la cui dotazione iniziale è stabilita in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 – è volto a contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera. A tale riguardo viene in rilievo innanzitutto il fenomeno del cd. "caporalato", che costituisce una forma di sfruttamento lavorativo che coinvolge diversi settori produttivi, ma che si manifesta in maniera preponderante nel settore agricolo.
Nello specifico, il caporalato risulta essere integrato da condotte quali l'intermediazione, il reclutamento e l'organizzazione della manodopera, che comportano l'instaurarsi di rapporti di lavoro in cui i dipendenti sono costretti a subire trattamenti degradanti in violazione con le tutele previste dalla normativa giuslavoristica, a causa dello stato di bisogno in cui versano. Tale materia ha ottenuto una disciplina organica grazie alla L. n. 199 del 2016, che ha in primo luogo riformato l'impianto penalistico che sanziona le condotte concernenti il fenomeno del caporalato.
Tra le diverse misure sanzionatorie introdotte, merita di essere segnalato il novellato articolo 603-bis, rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che, attualmente, sanziona, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore, chi recluta manodopera, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, nonché le condotte di utilizzo, assunzione ed impiego della manodopera, poste in essere anche mediante attività di intermediazione, che si concretizzano sempre nella sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
In proposito si ricorda che l’articolo 5 del recente D.L. 145/2024 introduce una nuova disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter, TU immigrazione), che sostituisce l’abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.
Per una sintesi degli interventi legislativi adottati nel corso della legislatura per prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato, si rinvia al paragrafo dedicato nell’ambito del tema web sulla sicurezza sul lavoro.
In particolare, la disposizione fa riferimento al contrasto del reclutamento illegale degli stranieri che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Al comma 889 si prevede che a tale fondo possono accedere gli enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 T.U.I.), autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme on-line dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
Il registro richiamato, tenuto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (articolo 42 t.u.i.); nella seconda sono, invece, iscritti enti e associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (articolo 18 t.u.i.). Ai sensi del sopracitato articolo 42, le associazioni di stranieri e le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore collaborano lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostenere azioni e attività volte all’integrazione. In particolare, si organizzano corsi di lingua, di formazione e campagne di prevenzione per la discriminazione.
Per le modalità di attuazione della disposizione, il comma 890 rinvia a un decreto del Ministero dell’interno da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal disegno di legge di bilancio in commento (comma 891).
Articolo 1, comma 892
(Fondo per l’immigrazione)
Il comma 892 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2025 delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le spese relative ai centri di accoglienza dei migranti.
La finalità dell’incremento della disponibilità finanziaria di bilancio per il 2025 è, secondo il dettato della disposizione, di assicurare l’accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.
L’intervento di rifinanziamento annuale riguarda in particolare le risorse iscritte sul capitolo 2351/piano gestionale 2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che a legislazione vigente, reca uno stanziamento pari a circa 1.022 milioni di euro per il 2025 e a 995 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il capitolo 2351 p.g. 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, spese per studi e progetti finalizzati all’ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione” è destinato al finanziamento dei centri governativi e dei c.d. C.A.S.- centri di accoglienza straordinari. Dell’utilizzo delle relative risorse si dà conto anche nella Relazione annuale del Governo al Parlamento sul funzionamento del sistema di accoglienza (si v. l’ultima disponibile, riferita all’anno 2021, DOC. LI, n. 2).
Il rifinanziamento per il 2025 segna un aumento di circa il 19,6 per cento dello stanziamento.
Il sistema di accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio italiano si articola in diverse fasi. La prima fase consiste nel soccorso e identificazione, nonché nella prima assistenza dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.
Le procedure di soccorso e identificazione si svolgono presso i c.d. punti di crisi (hotspot), allestiti nei luoghi dello sbarco per consentire assistenza, screening sanitario, identificazione e fornire informazioni circa le modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation (D.Lgs. 286/1998, testo unico immigrazione, art. 10-ter).
Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di prima accoglienza, dove avvengono anche l’identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità.
Innanzitutto, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall’inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno (D.Lgs. 142/2015 c.d. decreto accoglienza, art. 9).
In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee denominate CAS - Centri di accoglienza straordinaria (D.Lgs. 142/2015 art. 11). L’individuazione di queste strutture è effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. I dati degli ultimi anni relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza evidenziano come la maggior parte dei rifugiati sia ospitata proprio nei CAS, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.
I centri di permanenza per il rimpatrio - CPR sono invece i luoghi di trattenimento del cittadino straniero, istituiti ex art.14 D.Lgs. n. 286/1998 per consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
La fase di seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002 dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Martelli, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito dalla legge n. 189 del 2002 modificativa del decreto legge n. 416 del 1989, nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati. Le risorse stanziate sul relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 2352) risultano pari a 705,6 milioni di euro per il 2025.
Articolo 1, commi 893-895
(Fondo esdebitazione incapienti)
Il comma 893, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2025, destinato alla concessione di un contributo per l’esdebitazione degli incapienti.
I commi 894 e 895 riguardano, rispettivamente, le modalità di attuazione e la copertura degli oneri.
Il comma 893 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2025volto a riconoscere un contributo nei casi di esdebitazione degli incapienti. La disposizone individua, quali finalità cui destinare tale contributo, anche la copertura delle spese procedurali, comprese le competenze professionali dell'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.
Si ricorda che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e nell’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. In particolare, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è un istituto, disciplinato dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), che consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta.
Sotto il profilo procedurale, la disposizione richiamata prevede che la domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l'organismo di composizione della crisi (OCC). Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3 del 2012, gli OCC sono enti pubblici iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia e dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti con decreto dallo stesso Ministero.
Alla domanda deve essere allegata ampia documentazione (l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e, se disponibili, dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata; l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare), nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore, nonché, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, provvede con decreto che è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo nel termine di trenta giorni.
La determinazione della misura massima del contributo, nonché dei criteri e delle modalità attuative per l'accesso al Fondo viene demandata ad un successivo decreto ministeriale.
In particolare, il comma 894 prevede che tale decreto sia adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge in esame.
Agli oneri che derivano dall’istituzione del Fondo, si provvede, ai sensi del comma 895, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
L’articolo 1, comma 896, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, incrementa il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità.
In particolare, la disposizione incrementa il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 7630) dall’articolo 1, comma 806, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), di 2 milioni di euro per l’anno 2025.
Si segnala che l’originaria dotazione del fondo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, è stata ridotta a 1,8 milioni di euro per il 2025 tramite gli interventi ascrivibili alla spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 dall’articolo 1, comma 870, del presente disegno di legge di bilancio.
In virtù di tale ultima disposizione e dell’incremento previsto dall’articolo in commento, la dotazione complessiva del fondo risulta essere, dunque, pari a 3,8 milioni per il 2025.
Si specifica, inoltre, che il fondo è suddiviso in due sezioni, il fondo per gli investimenti strategici e il fondo per la compensazione degli svantaggi. In base al comma 807 dell’articolo 1 della già richiamata legge di bilancio 2023, le risorse del fondo sono utilizzate per:
1) compensare i maggiori costi derivanti dall’insularità;
2) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell’insularità pari condizioni di accesso ai territori;
3) promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale e sostenere le transizioni ecologica e digitale.
Si ricorda, altresì, che l’istituzione del fondo è finalizzata ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, in base al quale: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.
Agli oneri derivanti dall’articolo in commento si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 e rifinanziato dal comma 884 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio in commento.
Si ricordano, in particolare:
· l’articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 che ha attribuito alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di "garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti";
· l’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità 2016 (L. 27 dicembre 2015, n. 208) che ha destinato 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale aerea della medesima regione;
· l’articolo 1, comma 837, della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che istituiva un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna "in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale”; il successivo comma 851 ha riconosciuto un contributo, pari a 15 milioni di euro, nell'anno 2019 “nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna […] anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità";
· l’articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) che riconosce a studenti fuori sede, lavoratori e persone con grave disabilità o che devono spostarsi per ragioni sanitarie e lavoratori un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania (per un onere complessivo non superiore a 25 milioni di euro) al fine di garantire "un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità”.
Si ricorda, altresì, che la legge di bilancio 2023, ai commi da 808 a 814 dell’articolo 1, ha istituito una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, disciplinandone la composizione (dieci deputati e dieci senatori, scelti dai presidenti delle Camere in proporzione ai gruppi e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo), l’Ufficio di presidenza (un presidente, due vicepresidenti e due segretari eletti dalla Commissione), le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione, con cadenza almeno annuale, alle Camere. In particolare, tra i poteri della Commissione vi sono l’acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall’insularità.
Per quel che concerne l’attuale legislatura, sono state presentate al Senato quattro pdl in materia ovvero: l’A.S 1281, l’A.S.1156, l’A.S 397 e l’A.S. 395. Queste ultime due, presentate prima dell’approvazione del bilancio 2023, prevedevano rispettivamente l’istituzione di una Commissione d’inchiesta e di un fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità.
L'articolo 1, comma 897, incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
L'articolo 1, comma 897, incrementa di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo previsto per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
Dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014), come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Si precisa che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
Successivamente, è intervenuto l’art. 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), che ha incrementato la dotazione del Fondo per 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e per 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
L’articolo 1, commi 898-901, inserisce un articolo aggiuntivo 123-bis, che istituisce due diversi fondi. Il primo è un fondo pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per misure in favore degli enti locali. Il secondo è un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, da ripartire tra gli enti locali di detta provincia perché effettuino alcuni interventi sia infrastrutturali che di altro tipo.
L’articolo 1, commi 898-901, istituisce due fondi. Il comma 898 istituisce un fondo provvisto di stanziamenti pari a 31,9 milioni per il 2025, 38,7 milioni per il 2026 e 31,4 milioni per il 2027, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede autonomamente e direttamente alla sua gestione. Tale fondo è finalizzato per misure in favore degli enti locali per realizzare interventi “in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all’attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale”.
Il comma 899 istituisce un fondo di 150.000 euro per il 2025 e di 600.000 euro per il 2026, da trasferire alla Provincia autonoma di Trento, perché gli enti locali della Provincia effettuino misure di “sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all’acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico”.
Si evidenzia come il primo e il secondo fondo siano gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio e ripartiti con decreto. Infatti, si demanda la definizione dei criteri e delle destinazioni ad atti di indirizzo delle Camere, mentre l’assegnazione delle risorse avviene tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio del 2025, ed entrambi i fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che procede successivamente alla gestione.
In merito alla gestione di tali fondi, si segnala che il comma 900 dispone come gli interventi di conto capitale finanziati da uno dei due fondi debbano avere un CUP (codice unico di progetto) e siano monitorati secondo la disciplina vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229). Inoltre, per quanto concerne il fondo attribuito alla Provincia autonoma di Trento, il comma 899 dispone che la Provincia autonoma debba trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all’annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, il comma 901 reca le coperture, stabilendo come ai relativi oneri si provveda tramite riduzione di 32.117.000 euro per l’anno 2025, a 39.300.000 per l’anno 2026 e a 31.380.000 euro per l’anno 2027 del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
I commi 902-907 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori finalizzato ad incentivare la funzione sociale, civile ed educativa promossa nelle comunità locali dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio. Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il comma 902 della disposizione in commento, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, del Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione[30], ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
Tale fondo è destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi diretti alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
Il comma 903 dispone che le risorse del fondo siano destinate, in particolare, al finanziamento di:
a) interventi di sostegno alla formazione di operatori che svolgono le funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 1;
b) ricerche e sperimentazioni di attività e metodologie d’intervento a carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, in grado di integrare istruzione, formazione e sport anche con riferimento alle attività curriculari di educazione civica.
Per quel che concerne le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 902, il comma 904 prevede che vengano definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando, laddove disponibile, il finanziamento di almeno un progetto per regione, ferma restando la possibilità di riassegnare le somme ad altri progetti con modalità definite dal medesimo decreto.
Ai sensi del comma 905, invece, per il finanziamento dei progetti previsti dal comma 903, le regioni, nell’esercizio delle loro competenze, possono proporre misure integrative e complementari.
Il comma 906 stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dall’articolo in commento si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 e rifinanziato dal comma 884 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio in commento.
Articolo 1, comma 907
(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)
L’articolo 1, comma 907, modificato nel corso dell’esame parlamentare, dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge di bilancio, Governo e autonomie promuovono un’intesa, entro il 30 aprile 2025, ai sensi dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.
Il comma 907 concerne gli effetti degli interventi sulle imposte erariali operati dalle norme del disegno di legge di bilancio in esame, sulle entrate delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il testo originario limitava il riferimento alle misure contenute nel titolo II della sezione I, Riduzione della pressione fiscale e misure in materia fiscale, articoli da 2 a 15, mentre con la modifica apportata in sede parlamentare il riferimento è esteso, potenzialmente, a tutte le norme della legge di bilancio che, modificando le imposte erariali, possano incidere sulle entrate delle autonomie speciali.
Com’è noto, infatti, le autonomie speciali ricevono compartecipazioni ai tributi erariali, con le quali provvedono al finanziamento ordinario delle funzioni ad esse attribuite. Per tale ragione, gli interventi operati dallo Stato sulla disciplina delle imposte, può comportare perciò una perdita di gettito per la regione o provincia autonome che deve essere compensato.
Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni e contenzioso. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.
La norma dispone che in caso di perdita di gettito delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge in esame, Governo e autonomie speciali promuovono un’intesa entro il 30 aprile 2025 secondo quanto stabilito dall’articolo 23 della legge n. 111 del 2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.
L’articolo 23 della legge n. 111 del 2023 contiene, al comma 1, la clausola di salvaguardia per l’ordinamento delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il comma 2 dispone, inoltre, che in caso di perdita di gettito il Governo promuove intese nel rispetto della giurisprudenza costituzionale e delle norme contabili che disciplinano la copertura finanziaria delle leggi contenuti nell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Si è già proceduto nel senso indicato dal citato art. 23, per quanto riguarda il primo modulo di riforma fiscale concernete l’Irpef, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023. A seguito di accordo, infatti, sono state definite le somme da attribuire a ciascuna autonomia, per il 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate.
In recepimento dell’accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2024) al comma 450 riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.
Contributo analogo è riconosciuto alla Regione Sicilia dall’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024 (in corso di conversione) e quantificato in 74,4 milioni di euro.
Articolo 1, comma 908
(Clausola di salvaguardia)
L’articolo 1, comma 908, inserito alla Camera, introduce la clausola di salvaguardia dell’ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge di bilancio, nel senso che esse sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001
Le disposizioni del disegno di legge in esame, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.
La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa, ritenendo che incide su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali.
Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con “un contenuto precettivo prevalente” non opera la “generale clausola di salvaguardia” (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).
La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".
Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articoli 2-20
(Stati di previsione dei Ministeri, quadro generale riassuntivo, disposizione diverse)
L’articolo 2 reca lo stato di previsione dell’entrata; gli articoli 3-17 recano gli stati di previsione dei singoli Ministeri; l’articolo 18 reca il totale generale della spesa; l’art. 19 reca il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per il triennio 2025-2027; l’articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
La tabella che segue riporta i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall’articolo 18.
Tabella 1 – Totali generali della spesa
(valori in milioni di euro)
|
Competenza |
|
Cassa |
|
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale |
1.199.390 |
1.231.103 |
1.199.529 |
1.219.180 |
1.246.948 |
1.206.913 |
L’articolo 19 riporta il quadro generale riassuntivo in termini di competenza e cassa per il triennio 2025-2027, rinviando alle tabelle allegate al disegno di legge, che esprimono i risultati differenziali del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare, risparmio pubblico, indebitamento netto e ricorso al mercato) e le entrate finali, spese finali, e le spese complessive, distinguendo altresì i titoli delle entrate e delle spese.
Articolo 21
(Entrata in vigore)
L’articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2025, ove non diversamente previsto.
Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stabilita dall’articolo 1, comma 125, in tema di welfare integrativo dei dipendenti pubblici e dall’articolo 1, comma 426, in materia di incentivi per il rilancio occupazionale economico.
[1] L’art. 482 c.p.c. regola il cd. termine ad adempiere, che deve essere concesso al debitore per far fronte alla propria obbligazione. In particolare, tale norma dispone che “non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”.
[2] In particolare, l’art. 492, comma 2, c.p.c. prescrive che “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
[3] Nello specifico, l’art. 492, co. 1, c.p.c. prevede che “Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
[4] Tale disposizione prevede che “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25, co. 2, d.P.R. 602/1973).
[5] Si ricorda che tale regolamento è stato adottato ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022, e ha stabilito le modalità attuative del Processo penale telematico, fissando i seguenti termini per il deposito di atti e documenti secondo modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p.
[6] In attuazione di tale previsione è stato adottato il Decreto 28 ottobre 2016.
[7] In attuazione del comma 3-bis è stato adottato il – Decreto del Ministero della giustizia 22 dicembre 2021- recante “Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo”.
[8] L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)
[9] Principio denominato anche divieto di reformatio in peius. Si ricorda che il citato comma 458 dell’articolo 1 della L. n. 147 ha abrogato sia l’articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia l'articolo 3, commi 57 e 58, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
[10] Cfr., da ultimo, la sentenza della sezione settima del Consiglio di Stato n. 7712 del 23 settembre 2024.
[11] Si ricorda, in proposito, che l’ISTAT ha effettuato l’ultimo aggiornamento del predetto elenco alla data del 30 settembre 2024.
[12] Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:
× Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
× Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;
× Cassa nazionale del notariato;
× Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
× Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
× Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
× Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
× Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
[13] Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della L. 335/1995 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.
In attuazione del D.Lgs. 103/1996 risultano istituiti i seguenti enti privatizzati:
× Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
× Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).
[14] Originariamente, l’articolo 57 del D.Lgs. 300/1999 istituiva quattro agenzie fiscali: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia del Demanio. Nel 2012 (DL 95/2012), tuttavia, l’agenzia del territorio è stata accorpata all’agenzia delle entrate. Nel 2017 è stato, invece, istituito l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, strumentale dell’Agenzia delle Entrate, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale (DL 193/2016).
[15] In virtù di quanto disposto dall’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono sottratte alla privatizzazione del lavoro pubblico alcune categorie di personale che, in virtù delle peculiarità delle funzioni esercitate, vengono mantenute in regime di diritto pubblico e rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 362/2000, e il personale volontario di leva), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato).
[16] La necessità di scongiurare l’insorgenza di conflitti di interessi è la ratio a cui è riconducibile anche l’incompatibilità parlamentare. Mentre l’ineleggibilità, essendo volta a tutelare la libertà di voto (art. 48 Cost.) e l’eguaglianza effettiva tra i competitori (art. 51 Cost.), si traduce in un impedimento giuridico all’esercizio del diritto di elettorato passivo, le cause di incompatibilità, invece, non impediscono la partecipazione alle elezioni, ma impongono all'interessato, se eletto, di optare tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile.
Secondo quanto disposto dall’articolo 65 della Costituzione, «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore»[16]. In virtù del successivo articolo 66, «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e incompatibilità».
La previsione, per via legislativa, di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica da parte dei parlamentari attraverso la previsione di cause di incompatibilità risponde, dunque, all’esigenza di tutelare altri principi costituzionali, quali il corretto adempimento del mandato elettorale e della pubblica funzione (art. 67 Cost.), oltre all’imparzialità e al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
[17] In particolare, il comma 7 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione è tenuta a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, si prevede che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte sia versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Il comma 7-bis aggiunge che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
[18]La disposizione in oggetto, trovando applicazione nei confronti dei titolari di cariche elettive, che conservano il loro status sino alla riunione delle nuove Camere, reca dunque una disciplina sui divieti destinata a dare luogo – nella fase della campagna elettorale – a prescrizioni differenti tra candidati parlamentari e candidati non parlamentari.
[19] Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato; i consiglieri regionali e i componenti della giunta regionale; i consiglieri provinciali e i componenti della giunta provinciale; i consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
[20] Legge finanziaria 1988
[21] le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del MEF), 30 milioni per il 2025, 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e 150 milioni per il 2035, tenendo conto della possibilità per Regioni e le Province autonome di avvalersi anche delle risorse disponibili per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
[22] In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il DM Salute 20 luglio 2022 ): a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link); b) per 100 milioni all'accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.
[23]V. anche la Relazione della RGS, 3 aprile 2023.
[24] Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, conv. con mod. dalla L. n.112/2023.
[25] Ciò in base a quanto previsto dal comma 422, articolo 1, della L. n. 234 del 2021 (L. Bilancio 2022), ai sensi del quale il Commissario straordinario per il Giubileo è chiamato a predisporre - sulla base degli indirizzi e dello specifico piano previsto dalla L. Bilancio 2021 (comma 645, articolo 1, L. n. 178/2020) e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, una proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. In proposito, il citato DPCM 8 giugno 2023 (qui gli allegati), a sua volta recava l’aggiornamento degli interventi essenziali ed indifferibili già approvati con DPCM 15 dicembre 2022.
[26] Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
[27] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[28] Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
[29] Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[30] Si tratta delle seguenti confessioni religiose: Tavola valdese; Assemblee di Dio in Italia (ADI); Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno; Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI); Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI); Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Chiesa Apostolica in Italia; Unione Buddista italiana (UBI); Unione Induista Italiana; Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG); Associazione "Chiesa d'Inghilterra".