Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2025 - Volume II - Articolo 1, commi 367-811 |
Serie: | Progetti di legge Numero: 370/5 - Volume II |
Data: | 23/12/2024 |
LEGGE DI
BILANCIO 2025
Volume II
Articolo 1, commi 367-811
A.S. n. 1330
23 dicembre 2024
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 394/5 - Volume II
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 370/5 - Volume II
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-366;
§ Volume II – Articolo 1, commi 367-811;
§ Volume III – Articolo 1, comma 812-Articolo 21
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Articolo 1, commi 367-375 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze )
Articolo 1, comma 377 (Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)
Articolo 1, commi 381-384 (Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
Articolo 1, commi 390 e 391 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)
Articolo 1, commi 401-403 (Piano Casa Italia)
Articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426 (Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
Articolo 1, commi 406-422 e 424 (Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno)
Articolo 1, comma 423 (Incremento risorse Fondo sviluppo e coesione)
Articolo 1 commi 427-429 (Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0)
Articolo 1, commi 430 e 431 (Misure in favore dell’editoria)
Articolo 1, commi 432 e 433 (Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari)
Articolo 1, commi da 445 a 448 (Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)
Articolo 1 comma 449 (Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
Articolo 1, comma 450 (Fondo di garanzia per le PMI)
Articolo 1, commi 455 e 456 (Disposizioni in materia portuale)
Articolo 1, comma 461 (Nuova Sabatini)
Articolo 1, comma 462 (Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali)
Articolo 1, commi 463-473 (Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane)
Articolo 1, commi 474-481 (Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane)
Articolo 1, commi 482-484 (Interventi in materia di banda ultra larga)
Articolo 1, commi 496-500 (Giubileo)
Articolo 1, comma 501 (Salvaguardia di Venezia)
Articolo 1, commi 502 e 504-508 (Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
Articolo 1, comma 523 (Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica)
Articolo 1, comma 528 (Ponte sullo Stretto di Messina)
Articolo 1, comma 529 (Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)
Articolo 1, commi 530, 534 e 536 (Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.)
Articolo 1, comma 531 Diga di Campolattaro
Articolo 1, comma 532 Appalti di lavori
Articolo 1, comma 535 (Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione)
Articolo 1, comma 537 (Contratto di programma ANAS)
Articolo 1, comma 548 (Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA)
Articolo 1, comma 551 (Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992)
Articolo 1, comma 558 (Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole)
Articolo 1, comma 564 (Fondo per il recupero della fauna selvatica).
Articolo 1, comma 565 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
Articolo 1, comma 566 (Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
Articolo 1, comma 567 (Dotazione dell'organico dell'autonomia)
Articolo 1, commi 570-571 (Contributo in favore delle scuole paritarie).
Articolo 1, comma 578 (Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)
Articolo 1, commi 585-587 (Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)
Articolo 1, commi 588-590 (Progetto Campus del Mediterraneo)
Articolo 1, comma 591 (Piano di sostegno alla ricerca)
Articolo 1, commi 595, 596, 597 (Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC))
Articolo 1, commi 604-611 (Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)
Articolo 1, comma 615 (Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)
Articolo 1, comma 630 (Fondo per la gestione della cybersicurezza).
Articolo 1 comma 631 (Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
Articolo 1 commi 632-633 (Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)
Articolo 1, comma 634 (Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)
Articolo 1 comma 642 (Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina)
Articolo 1 comma 643 (Misure per il funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero)
Articolo 1, commi 644-646 (Fondo per la ricostruzione)
Articolo 1, commi 649-652 (Interventi per il sisma del 2012)
Articolo 1, commi 653, 655 e 656 (Interventi per il sisma del 2016)
Articolo 1, comma 657 (Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa”)
Articolo 1, comma 658 (Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)
Articolo 1, comma 659 (Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016)
Articolo 1, commi 660-662 (Proroga sospensione pagamenti sisma 2016).
Articolo 1, comma 663 (Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI)
Articolo 1, commi 677-678 Sisma Marche e Umbria 2022-2023
Articolo 1, commi 679-680 (Esenzione IMU sisma Umbria e Marche)
Articolo 1, comma 681 (Iniziative di elevata utilità sociale)
Articolo 1, commi 689-692 (Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici)
Articolo 1, comma 704 (Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)
Articolo 1, comma 706-708 (Crisi idrica)
Articolo 1, commi 710-724 (Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
Articolo 1, comma 725 (Fondo per l’economia del mare)
Articolo 1, commi 730-731 (Finanziamento del trasporto pubblico locale)
Articolo 1, comma 732 (Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali)
Articolo 1, comma 734 (Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, comma 735 (Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle)
Articolo 1, commi 737-741 (Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)
Articolo 1, comma 749 (Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)
Articolo 1, commi 753-754 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Articolo 1, comma 757 (Tariffe affissioni pubblicitarie)
Articolo 1, comma 758 (Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
Articolo 1, commi 759-765 (Fondo per l’assistenza ai minori)
Articolo 1, commi 766-768 (Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
Articolo 1, commi da 769 a 771 (Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
Articolo 1, commi da 775 a 778 (Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
Articolo 1 comma 779 (Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)
Articolo 1 comma 780 (Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
Articolo 1, commi 781-783 (Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)
Articolo 1, commi 784-795 (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)
Articolo 1, commi 801 e 802 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni)
Articolo 1, comma 803 (Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)
Oggetto |
A.C. 2112-bis |
A.C. 2112-bis-A Art. 1 co. |
A.S. 1330 Art. 1 co. |
Risultati differenziali bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
Misure concernenti l’IRPEF |
2, co. 1-8 |
2-9 |
2-9 |
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF |
2, co. 9 |
10 |
10 |
Detrazioni per familiari a carico |
2, co. 10 |
11 |
11 |
Regime forfetario |
|
12 |
12 |
Detrazioni IRPEF spese di istruzione |
|
13 |
13 |
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA |
3 |
14-20 |
14-20 |
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività |
4 |
21-29 |
21-29 |
5 |
30 |
30 |
|
|
31-36 |
31-36 |
|
|
37 |
37 |
|
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro |
|
38-44 |
38-44 |
Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS |
6 |
45 |
45 |
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
|
46-47 |
46-47 |
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi |
7 |
48-49 |
48-49 |
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica |
|
50-53 |
50-53 |
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |
8 |
54-56 |
54-56 |
Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci |
|
57-63 |
57-63 |
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica) |
|
64-65 |
64-65 |
|
66-67 |
66-67 |
|
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute |
|
68-69 |
68-69 |
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie |
|
70-71 |
70-71 |
Disposizioni in materia di accise sulla birra |
|
72-73 |
72-73 |
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati |
9 |
74-80 |
74-80 |
Misure in materia di tracciabilità delle spese |
10 |
81-86 |
81-86 |
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita |
11 |
87-88 |
87-88 |
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo |
12 |
89-91 |
89-91 |
Giochi e scommesse |
|
92-93 |
92-93 |
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto |
13 |
94-95 |
94-95 |
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza |
14 |
96- |
96 |
15 |
97-99 |
97-99 |
|
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri |
|
100 |
100 |
Risorse finanziarie comuni di frontiera |
|
101 |
101 |
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» |
16 |
102-104 |
102-104 |
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola |
|
105-106 |
105-106 |
|
107-111 |
107-111 |
|
17 |
112-114 |
112-114 |
|
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa |
|
115-116 |
115-116 |
|
117-119 |
117-119 |
|
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede |
|
120 |
120 |
Disposizioni in materia di trattamento accessorio |
18, co. 1 |
121 |
121 |
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate |
18, co. 2 |
122 |
122 |
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente |
18, co. 3 |
123 |
123 |
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti |
|
124-127 |
124-127 |
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico |
19 |
128-131 |
128-131 |
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche |
|
132-134 |
132-134 |
Disposizioni in materia di personale della giustizia |
20 |
135-137 |
135-137 |
Contratti a tempo determinato PNRR |
|
138 |
138 |
Disposizioni in materia di giustizia tributaria |
|
139-146 |
139-146 |
Rafforzamento dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione |
|
147-148 |
147-148 |
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
21 |
149-150 |
149-150 |
Norme in materia di personale dell’AIFA e norme sull’indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e dell’INAIL |
|
151-155 e 157-158 |
151-157 |
Potenziamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro |
|
156 |
158 |
Indennità di servizio zone disagiate |
22 |
159 |
159 |
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana |
|
160 |
160 |
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa |
23, co. 1 |
161 |
161 |
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione |
23, co. 2-5 |
162-165 |
162-165 |
Professionisti sanitari SSN |
|
166 |
166 |
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche |
|
167 |
167 |
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità |
|
168 |
168 |
Disposizioni in materia di montante contributivo |
|
169-170 |
169-170 |
Requisiti NASPI |
|
171 |
171 |
Gestioni speciali lavoratori autonomi |
|
172 |
172 |
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna |
24, co. 1 |
173 |
173 |
Quota 103 |
24, co. 2 |
174 |
174 |
Ape Sociale |
24, co. 3-4 |
175-176 |
175-176 |
Pensioni minime |
25 |
177 |
177 |
Pensioni in favore di soggetti disagiati |
|
178 |
178 |
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli |
26 |
179 |
179 |
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025 |
27 |
180 |
180 |
Misure in materia di previdenza complementare |
28 |
181-185 |
181-185 |
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti |
|
186 |
186 |
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati |
29 |
187 |
187 |
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori |
30 |
188-197 |
188-197 |
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale |
|
198-199 |
198-199 |
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro |
|
200 |
200 |
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della Società ILVA Spa in a.s. |
|
201-205 |
201-205 |
Bonus nuove nascite |
31 |
206-208 |
206-208 |
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche |
32 e 33 |
209-211 |
209-211 |
Semplificazione dei controlli per l’erogazione delle prestazioni assistenziali dell’INPS |
|
212 |
212 |
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali |
|
213-216 |
213-216 |
Misure in materia di congedi parentali |
34 |
217-218 |
217-218 |
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri |
35 |
219-220 |
219-220 |
Formazione delle donne vittime di violenza |
36 |
221 |
221 |
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza |
|
222 |
222 |
Misure in materia di cani di assistenza |
37 |
223-228 |
223-228 |
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida |
|
229-230 |
229-230 |
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità |
38 |
231-233 |
231-233 |
Semplificazioni dell’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità |
|
234 |
234 |
Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare |
|
235 |
235 |
Fondo per le persone con disabilità |
|
236-237 |
236-237 |
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell’handicap |
|
238 |
238 |
Uffici antidroga |
39 |
239 |
239 |
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni |
40 |
240 |
240 |
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi |
41 |
241-242 |
241-242 |
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D |
42 |
243-244 |
243-244 |
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo |
43 |
245 |
245 |
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici |
|
246 |
246 |
Eventi sportivi internazionali |
|
247-250 |
247-250 |
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
44 |
251 |
251 |
Fondo sport |
|
252 |
252 |
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l’integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport |
|
253 |
253 |
Attività sportiva studenti scuola secondaria |
|
254-260 |
254-260 |
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 |
45 |
261 |
261 |
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi |
|
262 |
262 |
Special Olympics Italia - pratica sportiva persone con disabilità |
|
263 |
263 |
Special Olympics Winter Games Torino 2025 |
|
264-265 |
264-265 |
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale |
46 |
266 |
266 |
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale |
|
267-268 |
267-268 |
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia |
|
269 |
269 |
Fondo dote famiglia |
|
270-272 |
270-272 |
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale |
47 |
273-275 |
273-275 |
Fabbisogni sanitari standard regionali |
|
276 |
276 |
Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati |
48, com. 1-3 |
277-278 e 280 |
277-278 e 280 |
Riduzione del boarding di Pronto soccorso |
|
279 |
279 |
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata |
49 |
281-292 |
281-292 |
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute |
|
293-297 |
293-297 |
Registro unico nazionale delle Breast Unit |
|
298-299 |
298-299 |
Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie |
50 |
300-301 |
300-301 |
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari |
51 |
302-304 |
302-304 |
Erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità |
|
305-306 |
305-306 |
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare |
|
307 |
307 |
Piano pandemico 2025-2029 |
52 |
308 |
308 |
Risorse per il Registro Tumori |
|
309-310 |
309-310 |
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti |
|
311 |
311 |
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto |
53 |
312-313 |
312-313 |
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica |
|
314-316 |
314-316 |
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini |
54 |
317-318 |
317-318 |
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria |
55 |
319-322 |
319-322 |
Incremento indennità pronto soccorso |
56 |
323 |
323 |
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici |
57 |
324-327 |
324-327 |
Estensione delle attività della farmacia dei servizi |
|
328 |
328 |
Governo del settore dei dispositivi medici |
|
329-331 |
329-331 |
Incremento delle risorse per le cure palliative |
58 |
332 |
332 |
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone |
|
333-335 |
333-335 |
Disposizioni per i medici in formazione specialistica |
59 |
336-337 |
336-337 |
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale |
|
338 |
338 |
Borse di studio specializzazioni sanitarie |
|
339-341 |
339-341 |
Riduzione liste di attesa |
|
342 |
342 |
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati |
60 |
343 |
343 |
Incremento risorse bonus psicologico |
|
344 |
344 |
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti |
|
345-347 |
345-347 |
Supporto psicologico nell’ambito dell’assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici |
|
348-349 |
348-349 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria |
61 |
350 |
350 |
Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica |
62 |
351 |
351 |
Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute |
63 |
352-353 |
352-353 |
Compensi lavoro straordinario comparto sanità |
|
354-355 |
354-355 |
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana |
|
356-357 |
356-357 |
Premialità liste di attesa |
64 |
358-359 |
358-359 |
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure |
|
360-364 |
360-364 |
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale |
65 |
365-366 |
365-366 |
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze |
66 |
367-375 |
367-375 |
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili |
|
376 |
376 |
Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità |
|
377 |
377 |
Campagne test di riserva ovarica |
|
378 |
378 |
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione |
|
379 |
379 |
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza. ecc. |
|
380 |
380 |
Misure per il servizio sanitario del Molise |
|
381-384 |
381-384 |
Interventi in materia di premi di produttività |
67 |
385 |
385 |
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati |
68, co. da 1 a 4 |
386-389 |
386-389 |
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (welfare aziendale) |
68, co. 5 e 6 |
390-391 |
390-391 |
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro |
|
392-394 |
392-394 |
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi |
69 |
395-398 |
395-398 |
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
70 |
399-400 |
399-400 |
Piano Casa Italia |
71, co. 1 e 2 |
401-403 |
401-403 |
Incentivi per il rilancio occupazionale |
72, co. 1-2 e 5-6 |
404-405 e 425-426 |
404-405 e 425-426 |
Incentivi per il rilancio economico |
72, co. 3 |
- |
- |
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno |
|
406-422 |
406-422 |
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione |
|
423 |
423 |
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD |
72, co. 4 |
424 |
424 |
Modifiche credito d’imposta Transizione 5.0 |
|
427-429 |
427-429 |
Misure in favore dell’editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale) |
|
430-433 |
430-433 |
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise |
|
434-435 |
434-435 |
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati |
|
436-444 |
436-444 |
Modifiche al credito d’imposta 4.0 |
|
445-448 |
445-448 |
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese |
73 |
449 |
449 |
Fondo di garanzia per le PMI |
|
450 |
450 |
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI |
|
451-454 |
451-454 |
Disposizioni in materia portuale |
|
455-456 |
455-456 |
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa |
|
457 |
457 |
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo |
74 |
458-460 |
458-460 |
Nuova Sabatini |
75 |
461 |
461 |
Filiera delle fibre tessili naturali |
|
462 |
462 |
Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
463-473 |
463-473 |
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese italiane |
|
474-481 |
474-481 |
Interventi in materia di banda ultra-larga |
76 |
482 |
482 |
Piano Italia 1 Giga |
|
483-484 |
483-484 |
Credito d’imposta ZES |
77 |
485-491 |
485-491 |
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia |
|
492-495 |
492-495 |
Giubileo |
78, co. 1-2 |
496-500 |
496-500 |
Salvaguardia di Venezia |
|
501 |
501 |
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico |
79 |
502 e 504-508 |
502 e 504-508 |
Opere di urbanizzazione |
|
503 |
503 |
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali |
|
509-513 |
509-513 |
Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili |
|
514-519 |
514-519 |
Modifica dell’imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità |
|
520 |
520 |
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato |
80, co. 1 |
521-522 |
521-522 |
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica |
|
523 |
523 |
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane |
|
524 |
524 |
Disposizioni per l’autorizzazione di impianti FER interconnessi all’infrastruttura ferroviaria |
|
525 |
525 |
Rinnovo del parco autobus |
|
526 |
526 |
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori |
|
527 |
527 |
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ponte sullo Stretto) |
|
528 |
528 |
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica |
|
529 |
529 |
Interventi ferroviari PNRR |
|
530 |
530 |
Diga di Campolattaro |
|
531 |
531 |
Appalti di lavori |
|
532 |
532 |
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) |
|
533 |
533 |
Finanziamento RFI |
|
534 e 536 |
534 e 536 |
Collegamento Torino Lione |
|
535 |
535 |
Contratto di programma ANAS 2021-2025 |
|
537 |
537 |
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
81 |
541-543 |
541-543 |
Credito d’imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura |
|
544-546 |
544-546 |
Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia |
82 |
547, 548 e 549 |
547, 549 e 550 |
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) |
|
547-bis |
548 |
Esercizio venatorio |
|
550 |
551 |
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
551 |
552 |
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche |
|
552 |
553 |
Istituzione dell’organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte |
|
553 |
554 |
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus |
|
554-557 |
555-557 |
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi |
|
558 |
558 |
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale |
|
559-562 |
559-562 |
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025 |
|
563 |
563 |
Centri recupero animali selvatici |
|
564 |
564 |
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli |
83 |
|
|
Misure in materia di istruzione e di merito |
84, co. 1 |
565 |
565 |
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale |
|
566 |
566 |
Continuità didattica per gli alunni con disabilità |
|
567 |
567 |
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali |
|
568-569 |
568-569 |
Contributo alle scuole paritarie |
|
570-571 |
570-571 |
Misure in materia di Carta del docente |
85 |
572-574 |
572-574 |
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche |
|
575-576 |
575-576 |
Disposizioni in materia di istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili |
|
577 |
577 |
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva |
|
578 |
578 |
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
86 |
579-582 |
579-582 |
Fondazione «Biotecnopolo di Siena» |
|
583 |
583 |
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |
|
584 |
584 |
Misure urgenti in materia di collegi di merito |
|
585-587 |
585-587 |
Progetto Campus del Mediterraneo |
|
588-590 |
588-590 |
Piano di sostegno alla ricerca |
|
591 |
591 |
Misure in materia di beni culturali |
87 co. 1,3 e 4 |
592-594 e 598 |
592-594 e 598 |
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC) |
|
595-597 |
595-597 |
Disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione |
|
599-603 |
599-603 |
Misure in materia di spettacolo dal vivo |
88, co. 1-4 e 5 |
604-607 e 611 |
604-607 e 611 |
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo |
|
608-610 |
608-610 |
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari |
|
612-614 |
612-614 |
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia |
89 |
615 |
615 |
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta |
|
616-624 |
616-624 |
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025- 2026-2027 |
90 |
625-629 |
625-629 |
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza |
|
630 |
630 |
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund |
91 |
631 |
631 |
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali |
|
632-633 |
632-633 |
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli |
|
634 |
634 |
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri |
|
635 |
635 |
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis |
|
636-641 |
636-641 |
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina |
|
642 |
642 |
Comitati italiani residenti all’estero |
|
643 |
643 |
Fondo per la ricostruzione |
92 |
644-646 |
644-646 |
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall’alluvione di maggio 2023 |
|
647-648 |
647-648 |
Sisma Emilia 2012 |
93, co. 1-3 |
649-651 |
649-651 |
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia |
|
652 |
652 |
Sisma 2016 |
93, co. 4, 6-7 |
653 e 655-656 |
653 e 655-656 |
Assunzioni sismi 2012 e 2016 |
93, co. 5 |
654 |
654 |
Adempimenti tributari sisma 2016 |
93, co. 8 |
657 |
657 |
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017 |
93, co. 9 |
658 |
658 |
Rate mutui enti locali sisma 2016 |
93, co. 10 |
659 |
659 |
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016 |
93, co. 11-13 |
660-662 |
660-662 |
Pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016 |
93, co. 14 |
663 |
663 |
Rifiuti sisma 2016 |
93, co. 15-16 |
664-665 |
664-665 |
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016 |
93, co. 17 |
666 |
666 |
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016 |
93, co. 18 |
667 |
667 |
Sismi 2009 e 2016 |
93, co. 19-24 |
668-673 |
668-673 |
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 |
|
674-676 |
674-676 |
Sisma Marche e Umbria 2022-2023 |
|
677-681 |
677-681 |
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022) |
93, co. 25-31 |
682-688 |
682-688 |
Sismi Catania e Campobasso 2018 |
93, co. 32-35 |
689-692 |
689-692 |
Alluvione Emilia 2023 |
93, co. 36 |
693 |
693 |
Finanziamenti degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei |
|
694-703 |
694-703 |
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia |
|
704 |
704 |
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma |
|
705 |
705 |
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera |
94 |
706 |
706 |
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche |
|
707 |
707 |
Fondo opere idrauliche |
|
708 |
708 |
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d’Aosta |
|
709 |
709 |
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali |
95 |
710-724 |
710-724 |
Fondo per l’economia del mare |
|
725 |
725 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
96 |
726-729 |
726-729 |
Finanziamento del trasporto pubblico locale |
97 co. 1 |
730-731 |
730-731 |
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali |
|
732 |
732 |
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida |
|
733 |
733 |
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario |
|
734 |
734 |
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle |
|
735 |
735 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali |
|
736 |
736 |
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco |
98 |
737-741 |
737-741 |
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona |
|
742-743 |
742-743 |
Misure in materia di diritti d’imbarco per voli verso destinazioni extra UE |
|
744-745 |
744-745 |
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi |
|
746-748 |
746-748 |
Opere pubbliche Calabria |
|
749 |
749 |
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche |
99 |
750-752 |
750-752 |
Incremento del fondo di solidarietà comunale |
100 |
753-754 |
753-754 |
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna |
|
755-756 |
755-756 |
Tariffe affissioni pubblicitarie |
|
757 |
757 |
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano |
|
758 |
758 |
Fondo per l’assistenza ai minori |
101 |
759-765 |
759-765 |
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza |
|
766-768 |
766-768 |
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni |
|
769-771 |
769-771 |
Incremento del Fondo per la legalità |
|
772 |
772 |
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane |
102 |
773-774 |
773-774 |
Sostegno economico ai comuni in dissesto |
|
775-778 |
775-778 |
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI |
|
779 |
779 |
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista |
103 |
780 |
780 |
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti |
|
781-783 |
781-783 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 1-5 |
784-788 |
784-788 |
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali |
104, co. 6-12 |
789-795 |
789-795 |
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali |
104, co. 13-14 |
796-797 |
796-797 |
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale |
104, co. 15 |
798 |
798 |
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale |
104, co. 16 |
799 |
799 |
Riduzione Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” |
104, co. 17 |
800 |
800 |
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni |
104, co. 18 |
801 |
801 |
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento |
104, co. 19, lett. a) |
802, lett. a |
802, lett. a |
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali |
104, co. 19, lett. b) |
802, lett. b |
802, lett. b |
Riduzione risorse per ciclovie turistiche |
104, co. 20 |
803 |
803 |
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese |
104, co. 21 |
804 |
804 |
Rigenerazione urbana |
|
805-808 |
805-808 |
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati |
|
809-811 |
809-811 |
Modifiche al Codice di procedura civile |
105 |
812 |
812 |
Modifiche alle norme di attuazione del CPA |
|
813 |
813 |
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana |
106 |
814 |
814 |
Misure in materia di spese di giustizia |
107 |
815 |
815 |
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi |
108 |
816 |
816 |
Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 |
109 |
817-821 |
817-821 |
Turn over nella P.A. |
110, co. 1, 2 |
822-823 |
822-823 |
Riduzione oneri per le Forze armate |
110, co. 3 |
824 |
824 |
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
110, co. 4 lett. a) |
825, lett.a |
825, lett.a |
Limitazioni percentuali per assunzioni università |
110, co. 4 lett. b) |
825, lett.b |
825, lett.b |
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca |
110, co. 5 |
826 |
826 |
Turn over personale AFAM |
110, co. 6 |
827 |
827 |
Ripartizione dotazione docenti |
110, co. 7 |
828 |
828 |
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi |
110, co. 8-10 |
829-830 |
829-830 |
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12 |
110, co. 11-15 |
831-834 |
831-834 |
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche |
|
835 |
835 |
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici |
|
836 |
836 |
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto |
|
837-841 |
837-841 |
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie |
|
842-845 |
842-845 |
Misure in materia di organi amministrativi di enti |
111 |
846-849 |
846-849 |
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo |
|
850-855 |
850-855 |
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica |
112 |
856-859 |
856-859 |
Obbligo di PEC per amministratori di società |
|
860 |
860 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI) |
113 |
861 |
861 |
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option |
114 |
862-863 |
862-863 |
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura |
115 |
864-866 |
864-866 |
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d’Italia) |
116 |
867 |
867 |
Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 |
117 |
868 |
868 |
Tax credit cinema |
118 |
869 |
869 |
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (Spending review delle Amministrazioni centrali) |
119 |
870-874 |
870-874 |
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture |
120, co. 1-2 |
875-876 |
875-876 |
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico |
120, co. 3-4 |
877-878 |
877-878 |
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE) |
|
879 |
879 |
Fondo per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche |
|
880-882 |
880-882 |
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B) |
121, co. 1 |
883 |
883 |
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili |
121, co. 2 |
884 |
884 |
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica |
122 |
885-886 |
885-886 |
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto |
|
887 |
887 |
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera |
|
888-891 |
888-891 |
Fondo per l’immigrazione |
123 |
892 |
892 |
Fondo esdebitazione incapienti |
|
893-895 |
893-895 |
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità |
|
896 |
896 |
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell’indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA |
|
897 |
897 |
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all’attuazione di misure in favore enti locali |
|
898-901 |
898-901 |
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori |
|
902-906 |
902-906 |
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome |
124 |
907 |
907 |
Clausola di salvaguardia |
|
908 |
908 |
Articolo 1, commi 367-375
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze )
I commi 367-375, modificati nel corso dell’esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 3 – cfr. infra - avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 8, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 - del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (comma 374).
Per effetto delle previsioni di cui al comma 1 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
I commi 367-375, modificati nel corso dell’esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcune puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
In proposito va ricordato che l’OMS definisce la “dipendenza patologica” come “condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo e una sostanza, caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione[1]”. In questa definizione rientrano anche le dipendenze senza sostanza, che riguardano comportamenti problematici come il disturbo da gioco d’azzardo, lo shopping compulsivo, la new technologies addiction (dipendenza da internet, social network, videogiochi, televisione, ecc.), diverse nelle manifestazioni cliniche ma per molti aspetti correlate sul piano eziologico e psicopatologico[2].
Il comma 367 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra - avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia.
Il comma 368 prevede che in deroga ai valori massimi, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024[3], del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (c.d. SerD).
In proposito va ricordato che l’articolo 5 del citato D.L. n. 73/2024 dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo viene disposto - a decorrere dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2 - l’incremento dei valori massimi della spesa per il personale anzidetto autorizzati per l'anno 2023 ai sensi della normativa già vigente in materia. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l’incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5% dello stesso – pertanto fino al 15% del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente -, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del SSN. L’ulteriore incremento della misura massima del 5% viene autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale mediante decreto interministeriale Salute-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).
A decorrere dall’anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2).
Viene infine stabilito che fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 35[4] (comma 3).
Va inoltre brevemente ricordato che i Ser.D. sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 26 giugno 1990, n. 162[5]. Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo nel settore delle dipendenze patologiche. La collaborazione stretta e sinergica con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali e le organizzazioni di volontariato rappresenta un elemento fondamentale della loro azione.
Il comma 369 prevede poi che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Il comma 370 stabilisce che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute.
Il comma 371 sopprime l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019[6] disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri .
In proposito va ricordato che il citato decreto interministeriale del 12 agosto 2019 ha disposto la ricostituzione, dopo il primo triennio di attività 2016-2019, dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015, cfr. supra).
Il citato Osservatorio, quale organismo consultivo del Ministro della Salute, provvede a:
? monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo
? monitorare l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
? aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d'azzardo patologico;
? valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
? esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d'azzardo presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
? svolgere le funzioni assegnate dalla legge.
Va inoltre brevemente ricordato che l’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, previsto dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Dpr del 9 ottobre 1990, n. 309, art. 1, comma 7), è stato ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2017 e opera presso il Dipartimento per le politiche antidroga con il principale obiettivo di promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze con gli Organi istituzionali europei e internazionali.
Il comma 372 dispone limitate modifiche di coordinamento all’articolo 1, comma 7, del TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato.
Il comma 373 abroga il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità[7].
La dipendenza da gioco d'azzardo (cd. ludopatia) è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel decreto che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza (articoli 28 e 35 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017) allo scopo di garantire la necessaria assistenza socio-sanitaria, anche residenziale.
A partire dal 2015, per contrastare il fenomeno, sono state stanziate quote nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro dalla legge di stabilità 2015 (comma 133, art. 1, Legge n. 190/2014), riservandone una parte, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta.
La quota è ripartita annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario standard regionale e la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. Contestualmente, viene trasferito dall'Agenzia delle dogane al Ministero della salute il già costituito Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Successivamente la legge di stabilità per il 2016, nell'ambito di numerose disposizioni in materia di giochi (legge 208/2015, art. 1, commi 918-946 e 948), ha istituito un apposito fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) con dotazione propria di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, finalizzato a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità. La somma è ripartita in ragione delle quote di accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Con il Decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136[8] è stato adottato il regolamento recante adozione delle "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)", già approvate dal sopra richiamato Osservatorio e sulle quali era stata raggiunta l'Intesa in Conferenza Stato-regioni a fine 2017. Viene demandata alle Regioni e province autonome l'attuazione delle misure previste mediante un'integrazione tra le strutture pubbliche eroganti servizi socio-sanitari e quelle privete accreditate nonché con gli enti del terzo settore.
Il comma 374 dispone inoltre l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (cfr. supra).
Il comma 375 dispone infine che, per effetto delle previsioni di cui al comma 367, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.
L’articolo 1, comma 376, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, estende l’applicazione degli incentivi per l’efficientamento energetico previsti dal cd. conto termico anche agli interventi su altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 376, aggiunto alla Camera dei deputati, modifica l’articolo 48-ter, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), prevedendo che che la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al cd. conto termico (introdotto dall’articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011) è del 100 per cento delle spese ammissibili, non solo quando tali interventi siano su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale (Ssn), ma anche su altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Ssn.
Il D.M. 16 febbraio 2016 e Allegato, in vigore dal 31 maggio 2016, disciplina il cosiddetto conto termico, meccanismo introdotto dall’articolo 28 del d.lgs. n. 28/2011, che incentiva gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
Il d.lgs. n. 73/2020, di recepimento della direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica (articolo 7, comma 1, lett. g)), ne prevedeva un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell’efficienza energetica e di incrementarne l’efficacia rispetto al conseguimento dell’obiettivo nazionale 2030 in materia di riduzione dei consumi di energia. L’aggiornamento, per esplicita previsione, va condotto tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell’esigenza di semplificarne l’accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione.
Successivamente, anche l’articolo 10 del d.lgs. n. 199/2021 ha disposto un ulteriore aggiornamento del meccanismo del conto termico entro il 15 giugno 2022, secondo i seguenti criteri:
§ applicando l’incentivo anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
§ ammettendo all’incentivazione anche le comunità energetiche rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento;
§ promuovendo soluzioni tecnologiche che favoriscano l’utilizzazione integrata degli strumenti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’aggiornamento non è ancora intervenuto.
Il 28 marzo 2024 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una consultazione pubblica per l’aggiornamento del D.M. 16 febbraio 2016, che è stata chiusa il 10 maggio 2024. Il 13 dicembre 2024 il MASE ha comunicato che è stato avviato il confronto con le regioni per l’approvazione definitiva del cosiddetto “Conto termico 3.0”.
Si descrivono in questa sede i principali contenuti del meccanismo vigente, rinviando altresì alle regole applicative adottate dal GSE e aggiornate da ultimo il 22 febbraio 2022.
Il conto termico 2.0 incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Il D.M. ha inizialmente previsto un “tetto di spesa” annua cumulata pari a 900 milioni di euro, di cui 200 riservati alle pubbliche amministrazioni.
L’art. 47, comma 9-bis del D.L. n. 13/2023 ha aumentato a 400 milioni di euro le spese annue riservate alla PA, riducendo da 700 a 500 milioni le spese per i soggetti privati.
Il responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Le pubbliche amministrazioni ammesse sono quelle di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, incluse gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il MISE, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali. Rispetto al primo Conto termico (D.M. 28 dicembre 2012), oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati inclusi nuovi interventi di efficienza energetica. È stata inoltre:
v rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo);
v concessa la possibilità di un accesso diretto o per il tramite di ESCO (Energy Service Company): per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i privati anche mediante un contratto di servizio energia.
Quanto agli interventi incentivabili, per la PA sono:
§ Coibentazione (1.A);
§ Infissi (1.B);
§ Caldaie a condensazione (1.C);
§ Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (1.D);
§ nZEB “Edifici a energia quasi zero” (1.E);
§ Sistemi efficienti di illuminazione (1.F);
§ Building automation (1.G);
§ Pompe di calore (2.A);
§ Caldaie e stufe a biomasse (2.B);
§ Solare termico (2.C);
§ Scalda acqua a pompa di calore (2.D);
§ Impianti ibridi a pompa di calore (2.E).
Le percentuali di incentivazione sono:
§ fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB (“edifici a energia quasi zero”);
§ fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
§ fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
§ fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
§ il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per la PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali.
Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e quelle sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.
Le domande di accesso agli incentivi presentate prima del 31 maggio 2016 sono disciplinate a norma del precedente conto termico. Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono state invece soggette al “Conto termico” D.M. 16 febbraio 2016.
Articolo 1, comma 377
(Fondo per la prevenzione e la cura dell’obesità)
Il comma 377, aggiunto in sede di esame alla Camera, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l’anno 2025, 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, al fine di finanziare interventi normativi futuri in materia di prevenzione e cura dell’obesità.
A tali oneri si provvede, per una parte, mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di 0,2 milioni di euro per il 2025, di 0,3 milioni di euro per il 2026 e di 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Per la restante parte, si modifica della tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.
Il comma 377 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l’anno 2025, 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell’obesità.
A tali oneri si provvede, per una parte, mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014 (Legge di bilancio 2020)[9] di 0,2 milioni di euro per il 2025, di 0,3 milioni di euro per il 2026 e di 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Per la restante parte, si provvede a modificare la tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.
In Italia, in base ai dati ISTAT relativamente all'anno 2023, si è registrata nella popolazione adulta una quota di persone adulte in eccesso di peso pari al 46,3%, mentre è pari al 26,7% la percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni in eccesso di peso, soprattutto tra i bambini fino a 10 anni, dove si arriva quasi al 33%, con valori stabili rispetto al 2022.
Il quadro epidemiologico sull'obesità infantile delineato in base ai dati della ricerca coordinata per l'Italia dall'Istituto superiore di Sanità ISS- Epicentro, l'Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi di età scolare (HBSC) per il 2022, evidenzia che il 18,2% dei ragazzi di 11-17 anni è in sovrappeso, mentre il 4,4% risulta obeso, con dati crescenti rispetto alle precedenti rilevazioni. L'eccesso ponderale diminuisce lievemente con l'età, e risulta maggiore nei maschi e nelle regioni del Mezzogiorno.
Tra i comportamenti alimentari scorretti, permane l'abitudine di non consumare la colazione nei giorni di scuola, con percentuali maggiori nelle ragazze in tutte le fasce d'età. Inoltre, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta o verdura almeno una volta al giorno, con valori migliori tra le ragazze e nelle fasce d'età più basse.
Le bibite zuccherate/gassate sono consumate più dai maschi in tutte le fasce d'età considerate, e almeno una volta al giorno per circa il 14% del campione, in media.
A livello mondiale, secondo le stime attuali - dato del 2020 - riferite ai 161 paesi presenti in "The Economic Impact of Overweight & Obesity in 2020 and 2060" (World Obesity Federation & RTI International, 2022) quasi 1 miliardo di persone vive con l'obesità (cioè una persona su sette), con una stima che prevede il numero di 1,9 miliardi di individui obesi entro il 2035 (quasi uno su quattro), di cui 1,5 miliardi adulti e quasi 400 milioni bambini (cioè 1 bambino su 5).
A livello internazionale, si segnala l' “Action Plan for prevention and control of non-communicable diseases in the WHO European Region 2016–2025" dell'Organizzazione mondiale della sanità che riconosce la primaria responsabilità degli Stati nell'affrontare le malattie croniche e l'importanza del ruolo della cooperazione per supportare gli sforzi dei singoli Stati al contrasto di tali malattie, con lo specifico obiettivo di arrestare gradualmente il tasso di crescita dell'obesità.
Con riferimento ai sistemi di sorveglianza e monitoraggio, si segnala l'attivazione dal 2007 del sistema “Okkio alla Salute” volto a monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile e a valutare gli interventi di promozione della salute a livello regionale e locale. Con il DPCM 12 maggio 2017 relativo ai sistemi di sorveglianza nazionali (All. A), OKkio alla Salute è stato elencato tra quelli di rilevanza nazionale con centri di riferimento regionali, istituiti presso L'ISS – l'Istituto Superiore di Sanità, con la promozione del Ministero della Salute ed il coordinamento del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, CNAPPS.
Un ulteriore sistema di controllo si basa sui dati della sorveglianza PASSI, coordinata dall'ISS, sulla popolazione adulta tra 18 e 69 anni, aggiornati al 2022-2023: in proposito, risulta che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale; 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea - IMC - compreso fra 25 e 29,9) e 1 obeso (IMC ?30). L'essere in eccesso ponderale è una caratteristica più frequente al crescere dell'età fra gli uomini rispetto alle donne, e fra le persone con difficoltà economiche e le persone con un basso livello di istruzione.
In proposito si segnala che è stata istituita la Giornata Mondiale dell'Obesità (World Obesity Day), a partire dal 2015, ad opera della World Obesity Federation , il 4 marzo di ogni anno, in tutto il mondo, con lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni alla prevenzione dell'obesità, senza discriminazioni, pregiudizi ovvero l'uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con questa patologia.
Peraltro a febbraio 2023 è partita l'azione europea triennale "Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors" (JA-Health4EUkids), dedicata all'attuazione delle buone pratiche e dei risultati della ricerca sugli stili di vita sani. Questa Joint Action (JA) ha come finalità generale la promozione della salute delle bambine e dei bambini e la prevenzione delle malattie non trasmissibili e dei fattori di rischio, e fa parte delle undici previste dal Programma europeo EU4Health per il periodo 2021-2027 (qui l'approfondimento dell'Istituto superiore di sanità).
Obiettivi specifici di "Health4EUkids" sono: 1) rilevare i requisiti e i prerequisiti per l'attuazione delle buone pratiche proposte; 2) rafforzare un approccio cooperativo nell'affrontare il problema dell'obesità infantile, facilitando lo scambio di conoscenze e la capacità di apprendimento tra gli Stati partecipanti; 3) selezionare e implementare azioni secondo le buone pratiche Grunau moves e Smart family per promuovere la salute e contrastare l'obesità infantile e in età scolare; 4) migliorare la pianificazione e lo sviluppo delle politiche per affrontare l'obesità infantile negli Stati membri a livello europeo, nazionale, regionale e locale; 5) facilitare la trasferibilità e la sostenibilità delle buone pratiche negli Stati membri.
Sulla formazione ed assistenza sanitaria per la prevenzione ed il contrasto del sovrappeso e dell'obesità si vedano in particolare le linee guida del Ministero della salute elaborate nel 2022 in cui si affronta anche il tema dei parametri per stabilire quando è opportuno intervenire con la chirurgia bariatrica, vale a dire specifiche operazioni chirurgiche volte specificamente alla riduzione del peso e ai controlli successivi relativi ai rischi di un successivo nuovo aumento ponderale.
Articolo 1, comma 378
(Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)
Il comma 378, aggiunto in sede di esame alla Camera, autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica su tutto il territorio nazionale.
A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Il comma 378 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della all’articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014 (Legge di bilancio 2020)[10].
Si può ricordare che la riserva ovarica rappresenta la misurazione del patrimonio di follicoli presenti nelle ovaie della donna in un determinato momento ed è un indicatore rilevante in caso di accesso al trattamento di fecondazione assistita. In merito alla fecondazione assistita, con decreto del 20 marzo 2024 e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di Sanità, ha adottato la versione aggiornata delle “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”.
In tali linee guida, al capo IV, sulla base del principio di gradualità, stabiliscono come “spetta ai medici del centro di PMA, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose” tenendo conto di fattori quali la riserva ovarica, l’età dei partner, le cause determinanti sterilità o infertilità e i rischi connessi alle singole tecniche. Per approfondimenti sulla PMA si veda la relativa pagina del Ministero della Salute.
Il comma 379, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Ai conseguenti oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, co. 200, L. n. 190/2014. come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.
Il comma 379, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Viene poi disposto che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, co. 200, L. n. 190/2014. come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.
In proposito va ricordato che la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, co. 688, L. 234/2021). L’istituzione del Fondo predetto è stata disposta “nelle more dell’aggiornamento” dei LEA, al fine espresso di “garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA)[11].
Secondo quanto previsto dai commi 688 e 689 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, è stato adottato il decreto ministeriale 23 giugno 2023[12], recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, “grazie al quale, dopo molti anni, è possibile dare concretezza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, cosiddetto LEA”, per cui ad oggi gli assistiti affetti da anoressia e bulimia possono vedere soddisfatto il loro diritto di usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriali approvate per il monitoraggio del disturbo.
Successivamente si ricorda che l’articolo 4, commi 8-quinquies e 8-sexies del D.L. n. 215/2023[13] (L. n.18/2024) ha previsto la dotazione per l’anno 2024, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, provvedendo in ordine alla copertura del connesso onere finanziario.
Più nello specifico Il comma 8-quinquies, apportando una modifica testuale al comma 688 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234[14], dispone che il Fondo anzidetto abbia una dotazione anche per l’anno 2024, pari a 10 milioni di euro. In base al successivo comma 8-sexies, agli oneri derivanti dalla previsione della predetta dotazione per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 2, co. 361, della legge 244/2007- legge finanziaria 2008, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008[15]).
Articolo 1, comma 380
(Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)
Il comma 380, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all’implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si prevedono appositi provvedimenti normativi, da adottare rispettando il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.
Il comma 380, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all’implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si prevedono appositi provvedimenti normativi, da adottare rispettando il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.
Riguardo l’istituzione di questo nuovo Fondo sul finanziamento di iniziative normative finalizzate alla prevenzione e lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e altre infezioni e malattie a trasmissione sessuale si segnala che è presso la Commissione Affari sociali della Camera è all’esame la proposta di legge 218 e abb. che ha previsto specifiche misure finalizzate a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990, di cui, già nel 2017 con il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento.
In particolare, il provvedimento aggiorna e consolida i contenuti dell'art.1 della proposta di legge n. 135 del 1990, che intende successivamente abrogare. Più in particolare, si prevede l'Adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale di durata triennale con possibilità di aggiornamenti nel triennio, da predisporre a cura del Comitato tecnico sanitario, e successivamente adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (si veda il Dossier di approfondimento).
Viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria, con la previsione di uno specifico regolamento riguardo le modalità con cui è possibile raccogliere i dati ed il loro trattamento.
Le norme della predetta proposta di legge di cui è iniziato l’esame in prima lettura alla Camera dispone peraltro l’istituzione, presso il Ministero della salute, di una sezione per la lotta contro l’HIV, l’AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, a sua volta istituito dal D.P.R. n. 44 del 2013[16] al quale sono state trasferite le funzioni già esercitate da precedenti organismi operanti presso il Ministero della salute.
Con riferimento alle disposizioni finanziarie, la proposta di legge ha previsto, tra l’altro, lo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, coperto mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 1, commi 381-384
(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
I commi da 381 a 383 - introdotti durante l’esame alla Camera - recano misure specifiche per il servizio sanitario della regione Molise: si autorizza, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. La corresponsione di tale contributo è subordinata ad alcuni adempimenti, posti in capo alla regione suddetta e alla struttura commissariale deputata all'attuazione del relativo piano di rientro.
Il successivo comma 384 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.
I commi in esame prevedono interventi per un importo pari 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 381, in maniera esplicita, pone la predetta autorizzazione di spesa in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, e chiarisce che il fine delle misure in esame è quello di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, nonché di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
Il comma 382 stabilisce che la predetta regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.
Il comma 383 subordina l'assegnazione del contributo alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei competenti Tavoli tecnici[17].
Il comma in esame precisa che il Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il piano di copertura del disavanzo pregresso (v. sopra). Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito anche mediante incremento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’IRPEF, nelle misure previste dalla normativa richiamata.
Si ricorda che, in base al richiamato art. 2, co. 86, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, tra l’altro, l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.
Il comma in disamina stabilisce che, in sede di verifica del Piano di rientro, i succitati Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato, valutando l'erogabilità del contributo.
Il comma 384 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro. Si valuti l’opportunità di chiarire se la predetta quota sia complessiva o pro capite.
In base ai dati ISTAT, al 1° gennaio 2024, risultano essere solo Valle d'Aosta e Molise le regioni con popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti. Si ricorda, al riguardo, che le regioni a statuto a statuto speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario (la Sicilia solo in parte), dunque la quota del riparto a esse attribuita non rappresenta un trasferimento effettivo[18].
L’Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 362 del 30 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per la riqualificazione strutturale ed il rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.
Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 17/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 80/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 21/2014), il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 adottato con DCA n. 52/2016 (art. 34 bis, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96).
Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024)[19].
Articolo 1, comma 385
(Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa)
Il comma 385 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
La disciplina a regime del trattamento tributario sostitutivo in oggetto è stabilita dall’articolo 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal D.M. 25 marzo 2016. Essa concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), con aliquota pari al 10%, e concerne esclusivamente – entro determinati limiti di importo e a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non superi un certo limite[20] – le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La riduzione temporanea dell’aliquota da 10 a 5 punti percentuali è stata già prevista per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 (articolo 1, comma 63, della L. 29 dicembre 2022, n. 197) e per quelli erogati nell’anno 2024 (articolo 1, comma 18, della L. 30 dicembre 2023, n. 213).
Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Si ricorda che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
Articolo 1, commi 386-389
(Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti
in relazione a fabbricati)
I commi da 386 a 389 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
La suddetta esenzione, introdotta dai commi da 386 a 389 in esame, non si applica per la determinazione della base imponibile al fine della contribuzione previdenziale e assistenziale (comma 386). Le somme oggetto dell’esenzione medesima sono incluse nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare[21] e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (comma 388).
Il limite di reddito da lavoro dipendente al cui rispetto è subordinato il beneficio in esame è pari a 35.000 euro, con riferimento all’anno 2024 (comma 387).
Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori.
Si valuti l’opportunità di chiarire se, al fine del beneficio in oggetto, il termine “fabbricati” comprenda anche unità immobiliari diverse da quella abitative e, nell’ipotesi positiva, anche unità immobiliari non qualificabili come pertinenze di unità abitative. Si valuti altresì l’opportunità di chiarire se il beneficio possa applicarsi, per ogni lavoratore interessato, a più unità abitative.
Il comma 389 richiede, al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un’apposita autocertificazione[22], con cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Si valuti l’opportunità di chiarire, considerato che i presupposti per la fruizione del beneficio di cui al comma 387 non fanno riferimento a una durata minima della precedente residenza, le modalità di utilizzo del dato oggetto di autocertificazione, anche ai fini del riconoscimento del predetto beneficio e posto anche che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione.
Si ricorda che, ai sensi delle norme transitorie di cui successivi commi 390 e 391 (si veda la relativa scheda), le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per le spese relative al contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero agli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale sono escluse, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, dal reddito imponibile.
Si valuti l’opportunità di chiarire se, per il medesimo fabbricato, il limite di esenzione di cui ai commi da 386 a 389 in esame sia cumulabile con quello di cui ai commi 390 e 391 (ferma restando l’applicazione delle relative condizioni).
Articolo 1, commi 390 e 391
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)
I commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore[23] per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024[24]. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi[25] – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale (di cui al testo unico suddetto) – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Come accennato, anche la norma transitoria in oggetto – secondo l’interpretazione già seguita in passato[26] – si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale[27].
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni – comma richiamato dal presente comma 390 –, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio di cui ai commi 390 e 391, secondo l’interpretazione già seguita dall’Agenzia delle entrate in relazione alle precedenti norme transitorie (relative al periodo di imposta 2023 e al periodo di imposta 2024)[28], la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dei commi 390 e 391 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi, affiliati o affidati.
I commi 390 e 391 in esame si pongono in deroga esclusivamente alla prima parte dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi; resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione delle suddette precedenti norme transitorie[29] –.
Il medesimo comma 390 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti[30].
Il comma 391 specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.
I commi 392-394, aggiunti in sede di esame alla Camera, istituiscono un fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro.
Il comma 392 istituisce un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).
Il comma 393 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
Il comma 394 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili nello stato di previsione del MEF.
I commi 392-394, aggiunti in sede di esame alla Camera, istituiscono un fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro.
Il comma 392 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2026, per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).
Come evidenziato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro gli screening sanitari sui lavoratori sono uno strumento utile nella prevenzione delle malattie.
In particolare, lo screening viene definito da tale Agenzia come un’azione sistematica e mirata volta a identificare malattie o condizioni precliniche in individui che ritengono di essere sani, ma che potrebbero essere a rischio di uno specifico danno alla salute e che potrebbero beneficiare di un trattamento precoce (o di un altro intervento). Lo screening si riferisce ad azioni separate in un singolo momento (approccio di misurazione trasversale) e si distingue, pertanto, dalla sorveglianza continua, consistente in un processo a lungo termine, che può contenere screening ripetuti (approccio di misurazione prospettico).
In merito agli screening tumorali, si può ricordare che in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicati nel documento I numeri del cancro 2022, in Italia nel 2022 sono state stimate 390.700 (di cui 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne) nuove diagnosi di cancro, in aumento rispetto al dato 2020, anno in cui sono state 376.600 (di cui 194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne).
L'incremento delle diagnosi tumorali è attribuibile anche alla ripresa delle attività di screening oncologico dopo che si è attesa la riorganizzazione sanitaria e lo sblocco delle attività di assistenza a seguito dell'emergenza pandemica per COVID-19, pur rimanendo una forte variabilità geografica dovuta alla diversa capacità di recupero del sistema sanitario.
Più in generale, le ultime statistiche registrano un aumento in termini assoluti dei tumori sia in fase precoce sia avanzata, in gran parte anche legato all'invecchiamento della popolazione: causa che spinge le politiche di contrasto ai tumori a ridurre quanto più possibile il ritardo diagnostico (V. anche la Raccomandazione del Consiglio Un nuovo approccio allo screening dei tumori per il rafforzamento della prevenzione attraverso l'individuazione precoce oncologica) e favorire la prevenzione secondaria e primaria, controllando i fattori di rischio (fumo di tabacco, obesità, scarsa attività fisica cattiva alimentazione, abuso di bevande alcoliche, così come alcune infezioni croniche, l'inquinamento ambientale e atmosferico, le radiazioni ionizzanti e l'esposizione ai raggi ultravioletti).
In proposito, si veda il nuovo accordo sancito il 3 novembre 2021 tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alle Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie e l'accordo in sede UE per aggiornare la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni finalizzato a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose (qui l'approfondimento).
Inoltre, si può ricordare che con i fondi del PNRR, sono stati finanziati appositi programmi di screening oncologico, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 12 gennaio 2017[31]), nell'ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale”.
Si sottolinea che sono considerate promotrici dell'adesione agli screening, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della Legge n. 205 del 2017 (Legge di stabilità 2018)[32].
L'importanza di reti utili ad un confronto sul monitoraggio degli screening e delle diagnosi precoci è sottolineata nell'ambito della Joint Action Europea iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer) per la definizione di approcci innovativi al controllo del cancro. Al riguardo si ricorda che in Italia sono operativi tre specifiche reti tra loro interrelate: l'Osservatorio Nazionale Screening (ONS), il Network Italiano per l'Evidence Based Prevention e la sopra citata Associazione dei Registri Tumori Italiani (ARTIUM).
In relazione agli screening cardiovascolari, in uno studio specifico dell’ISTAT relativo ai dati del 2021, le cause di morte più frequenti nella popolazione si confermano nel complesso le malattie del sistema circolatorio (217.523 decessi) e i tumori (174.511), che insieme causano più del 55% dei decessi totali.
Anche per le patologie cardiovascolari, pertanto, lo screening permette di individuare precocemente coloro che presentano fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.
Il comma 393 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
Il comma 394 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014 (Legge di bilancio 2020)[33].
Articolo 1, commi da 395 a 398
(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
Il comma 395 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024 (comma 396). I commi 397 e 398 stabiliscono le modalità di riconoscimento e di compensazione del trattamento da parte del sostituto d'imposta.
Nel dettaglio, il comma 395 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.
Il menzionato articolo 5 della legge n. 287 del 1991 distingue i pubblici esercizi in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2003, il «lavoro straordinario» è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.
Le disposizioni del comma 395 sono esplicitamente finalizzate a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Il comma 396 restringe il riconoscimento del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.
Il comma 397 specifica le modalità di riconoscimento dell’agevolazione. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.
Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998.
Ai sensi del comma 398, il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
I commi 399-400 dispongono una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definiscono altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.
Come risulta dalla relazione tecnica, ai commi 399-400 sono ascrivibili minori entrate tributarie pari a 1.329,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 1.327,9 milioni di euro per l’anno 2027 (nonché 1.327,9 milioni di euro per l’anno 2028 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2029).
I commi 399 e 400 dispongono una proroga alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura cd. “più assumi, meno paghi”).
Nello specifico, il comma 399 prevede che l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni trovi applicazione anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027).
Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
A tale riguardo, la relazione illustrativa precisa che, in altri termini, l’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l’incremento si determina rispetto al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024.
Il comma 400 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.
Più precisamente, la lettera a) prevede che, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028), secondo il cd. “metodo storico”, si debba considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni in commento.
Nella relazione illustrativa si precisa che la norma de qua non menziona il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso, l’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023.
La successiva lettera b) prevede che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), secondo il cd. “metodo previsionale”, non si debba tener conto delle disposizioni in commento.
In attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2024, n. 216, dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (comma 2). L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il comma 3 individua il costo riferibile all’incremento occupazionale come pari al minor importo tra:
(i) il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e
(ii) l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (esempio, per i soggetti IFRS adopter). I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
Laddove alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, non può definirsi alcun costo riferibile all’incremento occupazione (comma 4).
Inoltre, per il medesimo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (comma 5).
Con decreto 25 giugno 2024, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state altresì introdotte le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie (in attuazione del comma 6).
Si stabilisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo (comma 7).
Articolo 1, commi 401-403
(Piano Casa Italia)
Il comma 401 estende anche all’edilizia sociale l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Il comma 402 prevede l’adozione di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano casa Italia”, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Il comma 403, introdotto durante l’esame alla Camera, autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.
Il comma 401 interviene sul comma 282 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023), che disciplina l’ambito applicativo di specifiche linee guida, e di relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.
Il citato comma 282 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di bilancio 2024, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, per la definizione delle suddette linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.
Nello specifico, con la lett. a) si novella il comma 282, al fine di estendere anche all’edilizia sociale, l’ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.
Il programma di edilizia residenziale pubblica (ERP), introdotto con la legge 5 agosto 1978 n. 457, disciplina tre forme di sostegno alle famiglie più in difficoltà: edilizia sovvenzionata; edilizia agevolata; edilizia convenzionata. In seguito, con il DM 22 aprile 2008, a queste tre destinazioni d’uso delle risorse pubbliche si è aggiunto anche il cosiddetto “alloggio sociale”, anche noto come social housing. Per approfondire il tema del social housing si rinvia al seguente report di Cassa depositi e prestiti.
Con la lett. b) si interviene sul comma 283 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, che stabilisce che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal citato comma 282 (vedi supra), individua per ciascuna delle linee di attività, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, nonché i criteri e le modalità di presentazione da parte degli enti territoriali competenti dei progetti pilota.
La novella in esame estende quanto previsto dal comma 283 anche agli interventi per l’edilizia sociale.
Il comma 402 prevede l’adozione di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato “Piano casa Italia”, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. È previsto che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il Piano casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile.
Il comma 403, introdotto dalla Camera, per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia autorizza la spesa complessiva di 560 milioni (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030).
Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.
Articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
L’articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426, dispone che l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) previsto dalla normativa vigente si applichi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea.
Il Prospetto degli effetti finanziari ascrive al comma 404 minori oneri per la finanza pubblica pari a 5.489,1 milioni di euro per il 2025, 3.291,0 milioni di euro per il 2026 e 3.441,6 milioni di euro per il 2027 in conseguenza della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024.
Parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 404 vengono utilizzate per compensare l’onere finanziario conseguente all’istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 426 dell’art.1.
Al comma 405 sono invece ascritti complessivi maggiori oneri, connessi all’incremento dei limiti di spesa previsti per gli incentivi in favore di giovani, donne e aree del Mezzogiorno, pari a 98,3 milioni per il 2025, 52 milioni per il 2026 e 34,9 milioni per il 2027, nonché pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024. Gli oneri relativi all’anno 2024 sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In conseguenza di tale ultima previsione, la disposizione in commento prevede che quanto disposto dai richiamati commi 2 e 5 entri in vigore il giorno della pubblicazione del presente disegno di legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Preliminarmente, si fa presente che il suddetto sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) – introdotto dalla normativa vigente dal 2021 sino al 2029 e rimodulato per le diverse annualità[34] - è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’autorizzazione sin qui intervenuta si è basata sui regimi speciali previsti dai Quadri temporanei per le misure di aiuti di Stato introdotti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
In concomitanza con la scadenza di tale ultimo Quadro temporaneo, fissata al 31 dicembre 2024, la Commissione europea, con la richiamata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 ha disposto che lo sgravio contributivo in oggetto si applichi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Sul punto, si veda anche la circ. INPS n. 82 del 2024 la quale, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Il comma 404 reca dunque una disciplina di tale esonero conforme alla decisione della Commissione europea.
Come anticipato, parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 404, vengono utilizzate per compensare l’onere finanziario conseguente all’istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 406 del presente articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda).
Il comma 405 dà conto - con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 che hanno introdotto esoneri contributivi transitori per giovani, donne svantaggiate e soggetti operanti nella ZES del Mezzogiorno[35] - del venir meno dell’effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa autorizzata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024). Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all’effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale.
Tale comma 405, dunque, per effetto di quanto previsto al comma 1, incrementa:
· di 700 mila euro per l’anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus giovani” di cui all’articolo 22, comma 7, primo periodo del D.L. 60/2024;
· di 400 mila euro per l’anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus donne” di cui all’articolo 23, comma 4, primo periodo, del D.L. 60/2024;
· di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2027 il limite di spesa previsto per l’esonero contributivo “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica” di cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del D.L. 60/2024;
Ai suddetti oneri - pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024 - si provvede, ai sensi del comma 425, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004), istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.
Il comma 426 prevede che quanto disposto dai richiamati commi 405 e 425 entri in vigore il giorno della pubblicazione del presente disegno di legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 1, commi 406-422 e 424
(Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno)
I commi da 406 a 422 dell’articolo 1 – introdotti alla Camera - recano un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate, dal 2025 al 2029.
Alla copertura finanziaria del suddetto esonero concorrono, ai sensi del comma 424, le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud. Tali risorse - che concorrono altresì alla proroga, all’anno 2025, del credito di imposta ZES (di cui ai commi da 485 a 491) - si rendono disponibili ai sensi del comma 404 che limita la fruibilità dell’esonero Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024.
In particolare, i commi da 406 a 412 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Si segnala che le suddette disposizioni sono state introdotte alla Camera in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell’art. 72 A.C. 2022-bis che prevedeva l’istituzione di un fondo volto a finanziare interventi con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.
Importo degli esoneri
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri in commento sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:
- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
Condizionalità
I suddetti benefici:
§ non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio;
§ non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
§ sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili
Si specifica infine che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
Esclusioni
Gli esoneri in commento non si applicano:
§ ai rapporti di apprendistato;
§ agli enti pubblici economici;
§ agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
§ agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
§ alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
§ alle aziende speciali costituite anche in consorzio.
Oneri
Gli oneri derivanti dall’attuazione delle suddette disposizioni sono valutati in 1.632 mln di euro per il 2025, 1.517 mln per il 2026, 1.513 mln per il 2027, 1.371 mln per il 2028, 1.007 mln per il 2029 e in 81 mln per il 2030.
L’INPS effettua il monitoraggio di tali oneri comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 422).
Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (di cui all’art. 1, c. 167, secondo periodo, della L. 178/2020) relative alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud. Tali risorse - che concorrono altresì alla proroga, all’anno 2025, del credito di imposta ZES (di cui ai commi da 485 a 491 alle cui schede di lettura si rimanda) - si rendono disponibili ai sensi del comma 404 che limita la fruibilità dell’esonero Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024 (comma 424); riguardo a quest’ultimo istituto, si rinvia alla scheda relativa al summenzionato comma 404.
Articolo 1, comma 423
(Incremento risorse Fondo sviluppo e coesione)
Il comma 423 incrementa di 28 milioni nel 2026, di 1.748 milioni nel 2017 e 310 milioni nel 2028 il Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.
Il comma 423 dispone l’incremento di 28 milioni nel 2026, di 1.748 milioni nel 2017 e 310 milioni nel 2028 delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per 75,8 miliardi di euro, al netto di 15,6 miliardi destinati al finanziamento di investimenti PNRR.
Gli interventi saranno attuati utilizzando il nuovo strumento dell'Accordo per la coesione, previsto in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" dal D.L. n. 124 del 2023, da definirsi tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma.
Le risorse del Fondo sviluppo e coesione sono allocate sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. 2112-bis-A) la dotazione del cap. 8000/MEF è pari a 14.864,6 milioni per il 2025, a 8.788,8 milioni per il 2026 e a 9.553,6 milioni per il 2027.
Sul cap. 8000 sono presenti sulle annualità dal 2026 in avanti esclusivamente le risorse FSC 2021-2027, mentre per il 2025 la dotazione comprende anche 5.156,3 milioni relativi alle risorse FSC del ciclo 2014-2020, come esposto nella successiva tabella, nella quale si evidenziano anche la ripartizione delle risorse per le annualità successive al 2027.
Ciclo FSC |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2014-2020 |
5.156,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021-2027 |
9.708,4 |
8.788,7 |
9.533,6 |
9.563,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
TOTALE |
14.864,6 |
8.788,7 |
9.533,6 |
9.563,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
Con l’incremento disposto dal comma 423 in esame la dotazione del FSC verrebbe ad essere così rideterminata:
Ciclo FSC |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
- 2014-2020 |
5.156,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 2021-2027 |
9.708,4 |
8.788,7 |
9.533,6 |
9.563,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
TOTALE FSC |
14.864,6 |
8.788,7 |
9.533,6 |
9.563,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
Comma 423 |
0 |
28,0 |
1.748,0 |
310,0 |
0 |
0 |
0 |
- 2021-2027 |
9.708,4 |
8.816,7 |
11.281,6 |
9.873,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
TOTALE FSC |
14.864,6 |
8.816,7 |
11.281,6 |
9.873,0 |
8.010,9 |
6.500,0 |
370,0 |
Si precisa che per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa il disegno di legge di bilancio (A.C. 2112-bis-A) dispone un incremento di un miliardo e 900 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026, e di un miliardo per il 2027, che vengono pertanto definite in 10.487,8 milioni per il 2025, in 10.045,7 milioni per il 2026 e in 5.301,8 milioni per il 2027. Parimenti il disegno di legge di bilancio indica sul cap. 8000/MEF residui presunti pari a 53 miliardi e 808 milioni.
Rispetto al suesposto quadro finanziario si segnala che l’articolo 1, comma 528 del testo in esame, nel ridefinire il finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina (definito dall’articolo 1, comma 272-275, della legge di bilancio 2024 – legge n. 213/2023), al comma 273[36] introduce una lettera a-bis) che autorizza una spesa pari a 3.882 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ciclo di programmazione 2021-2027.
Il successivo nuovo comma 273-bis precisa che con deliberazione CIPESS saranno assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e saranno stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l’utilizzo delle risorse.
Articolo 1 commi 427-429
(Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0)
I commi 427-429, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, recano delle disposizioni che modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.
In particolare, a seguito di tali modifiche:
(a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
(b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta;
(c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
(f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
(g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
(h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
(i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
(l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
I commi 427-429 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
I commi da 427 a 429, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, recano delle disposizioni che integrano e modificato la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.
Nello specifico, il comma 427 contiene delle disposizioni che modificano l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
In particolare, la lettera a), modificando il comma 2 del citato articolo 38, prevede la possibilità di riconoscere il credito d’imposta, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
La vigente formulazione dell’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che effettuano, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
La modifica normativa de qua estende la possibilità di fruire del credito d’imposta alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (cd. “ESCo”).
Si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.
Con la certificazione offrono, pertanto, maggiori garanzie ai soggetti terzi circa le proprie competenze e capacità, assicurandosi la possibilità di accedere o di competere senza limitazioni ai futuri bandi pubblici e avendo la possibilità di riorganizzarsi meglio nel corso del processo di certificazione.
A tal fine, le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l’efficientamento ed infine verificarne l’esito.
La lettera b), modificando il comma 5 del citato articolo 38, dispone l’incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, nei termini che seguono:
§ al 130 per cento del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (nella versione vigente non si prevede una maggiorazione, perciò si considera il 100 per cento del costo);
§ al 140 per cento del costo (anziché al 120 per cento) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
§ al 150 per cento (anziché al 140 per cento) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Ai sensi delle successive lettere c), d), e) si dispone la riduzione da tre a due soglie di investimento, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d’imposta.
Nello specifico, la lettera c), modificando il comma 7 del medesimo articolo 38, dispone che l’aliquota del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro sia pari al 35 per cento (nella versione vigente è pari al 15 per cento).
La vigente formulazione dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
In base alla riformulazione di cui sopra, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Conseguentemente, con la successiva lettera d), che modifica il comma 8, lettera a), dell’articolo 38, viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20 per cento, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 per cento o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15 per cento.
Con la lettera e), che modifica il comma 8, lettera b), dell’articolo 38, viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25 per cento, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10 per cento o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, per il quale la vigente formulazione prevede l’aliquota del 15 per cento.
La vigente formulazione dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024, dispone che la misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
La lettera f), integrando il comma 9 del medesimo articolo 38, prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.
Con la lettera g) si introducono due nuovi commi all’articolo 38 (comma 9-bis e comma 9-ter) che forniscono le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi prevista dal comma 9.
1. Si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3 per cento ed al 5 per cento), per gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beneficiari del credito d’imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio (nuovo comma 9-bis).
2. La riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3 per cento e al 5 per cento (nuovo comma 9-ter).
La lettera h) modifica, nei termini che seguono, il comma 18 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024:
1. si prevede la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;
2. si precisa al secondo periodo del comma 18 che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13 ultimo periodo (anziché, nella vigente formulazione, di cui al periodo precedente), non porti al superamento del costo sostenuto;
3. si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Il comma 428 precisa che le disposizioni contenute nel comma 427 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e che tali norme integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024.
Si veda la Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877- Transizione 5.0 e l’ulteriore documentazione disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Infine, il comma 429, prevede che la possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti sia subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Articolo 1, commi 430 e 431
(Misure in favore dell’editoria)
I commi 430 e 431, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, demandando la ripartizione di tali risorse aggiuntive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 430 e 431, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, recano misure in favore del settore dell’editoria.
In particolare, il comma 430, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 431 prevede che le risorse aggiuntive stanziate dal comma 1 siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si rammenta che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6). Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che:
- ha ridenominato il Fondo in “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” (articolo 1, comma 315, lettera a));
- ha inserito un comma 6-bis, nell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli interventi volti a sostenere il prepensionamento dei giornalisti dipendenti;
- ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione al fine di ridefinire e integrare i criteri per l’erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70 del 2017, dettando al contempo le relative previsioni generali regolatrici della materia.
Per un ulteriore approfondimento si rimanda all’apposita pagina del sito internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 1, commi 432 e 433
(Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari)
I commi 432 e 433, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, dispongono la proroga, fino all’anno 2025, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale”, stanziando al contempo 8 milioni di euro per il medesimo anno 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
I commi 432 e 433, introdotti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, recano misure in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
In particolare, il comma 432 dispone la proroga, fino al 2025, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale”, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 433 dispone che, per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025.
Al riguardo, si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe.
Da ultimo, l’articolo 1, commi 554 e 555, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha autorizzato una spesa massima di 8 milioni di euro annui per l’anno 2024 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, al contempo prevedendo la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell’emittente “Radio Radicale”.
I commi 434-435, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, estendono la facoltà di esonero dall’obbligo di garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, di prodotti che contengono nicotina e prodotti di inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nonché alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi. Si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di esercitare tale facoltà debba acquisire la documentazione necessaria per valutare l’affidabilità e la solvibilità dei soggetti richiedenti.
Nello specifico, il comma 434, modificando il comma 4, quinto periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende la facoltà di esonero, esercitata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei seguenti prodotti sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise:
1. consumo di prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1 del TUA;
2. prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco di cui all’articolo 62-quater.2 del TUA.
La medesima facoltà di esonero è, altresì, estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti di cui sopra in giacenza nei depositi, nonché per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo di articolo 62-quater del TUA.
L’attuale formulazione dell’articolo 6, comma 4, penultimo periodo, del TUA riconosce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di concedere ai depositari autorizzati (riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità) l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima.
Per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all’articolo 62-quater.2 del TUA, si intendono i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, i sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Ai sensi del successivo comma 435 si prevede che l’esercizio della facoltà di esonero, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato:
1. alla preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti;
2. alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.
I commi da 436 a 444, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, riconoscono, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.
Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.
Con riferimento alle presenti disposizioni, vengono stimate minori entrate pari a 349,9 milioni di euro per l’anno 2025 e a 116,6 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 436 prevede, nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
§ accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
§ destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
In merito, si rammenta che il principio di cui al suddetto articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023 concerne la riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
Peraltro, si evidenzia che i soggetti di cui al sopra citato articolo 73 del TUIR beneficiari dell’IRES ridotta sono i seguenti:
§ le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera a));
§ gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 73, comma ,1 lettera b));
§ le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma ,1 lettera d)).
Il comma 437 specifica le ulteriori condizioni che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto. Segnatamente:
§ nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
· il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
· siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
§ l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre al caso sopra menzionato, l’istituto dell’integrazione salariale ordinaria è previsto anche in situazioni temporanee di mercato.
Il comma 438 individua le fattispecie di decadenza dall’agevolazione dell’aliquota IRES ridotta:
§ distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
§ dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Il comma 439 prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Il comma 440 dispone che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Al riguardo, si rammenta che gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 117 a 129 e dagli articoli da 130 a 142 del TUIR.
Il comma 441 stabilisce che, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il comma 442 prevede per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la facoltà di fruizione dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa.
Il comma 443 specifica che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.
Infine, il comma 444 demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
Articolo 1, commi da 445 a 448
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)
Il comma 445 modifica in più parti la disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0”. In particolare, viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l’agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Viene abrogata, altresì, la disposizione che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Il comma 446 riconosce, tuttavia, il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. I commi 447 e 448 prevedono delle procedure di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta suddetti.
L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 - legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
· 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
· 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
· 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".
Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al portale della documentazione parlamentare e al sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
In particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063.
Il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
Il comma rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy per le necessarie modificazioni da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.
Articolo 1 comma 449
(Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
Il comma 449 dispone un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta.
Al comma 449 sono ascrivibili minori entrate tributarie pari a 3,0 milioni di euro per l’anno 2026 e 3,0 milioni di euro per l’anno 2027.
Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.
Sul punto, successivamente, sono intervenuti: il comma 230 della legge di bilancio 2021 che ha esteso il credito d’imposta al 31 dicembre 2021, il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, il comma 395 della legge di bilancio 2023 che ha esteso la misura al 31 dicembre 2023 e, da ultimo, l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024) che ha prorogato la misura al 31 dicembre 2024.
La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle piccole e medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.
Il comma 449 dispone un’ulteriore proroga alle disposizioni contenute all’articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 89 dell’articolo 1, dispone una proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2027.
La successiva lettera b), modificando il primo periodo del comma 90 del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese sia utilizzabile nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Articolo 1, comma 450
(Fondo di garanzia per le PMI)
L’articolo 1, comma 450, inserito alla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria (lett.a)). Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche (lett. b-d)), e in particolare:
· la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (lett. b));
· si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (lett. c));
· si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap” (lett. d)).
Nel dettaglio, il comma 450 dell’articolo 1, inserito alla Camera dei deputati, novella l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, il quale dispone che dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche modalità, disciplinate dallo stesso articolo.
Si ricorda qui brevemente, rinviando all’apposito box in calce alla scheda, che l’articolo 15-bis, comma 1 del D.L. n. 145/2023, dispone che l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è di 5 milioni di euro (lett. a)). La garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera b)).
L’articolo 15-bis indica le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:
· 55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese[37], rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
· 80 per cento nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
· 50 per cento, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera b));
· 80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c));
· riconosce, previa autorizzazione della Commissione UE (comma 8) specifiche la garanzia del Fondo alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. “mid cap”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie operano, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino al 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità e al 40 per cento in caso di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).
L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. Temporary Framework[38]. L’operatività della Sezione 2.1 è scaduta il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.
La novella qui in esame:
· proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo (lett. a));
· apporta modifiche alla suddetta disciplina speciale e, in particolare:
· porta al 50 percento la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono.
Attualmente, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento delle esigenze di liquidità è pari al 55% per le MPMI rientranti nella fascia 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Questa differenza viene eliminata con la novella in esame e la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene livellata più in basso, al 50%, per tutte le MPMI (lett. b) che novella la lett. b) comma 1 dell’articolo 15-bis);
· innalza da 80.000 a 100.000 euro l’importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (cd. “di importo ridotto”), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all’80 per cento in caso di riassicurazione (lett. c) che novella la lett. c) comma 1 dell’articolo 15-bis);
· interviene sulla disposizione che ammette, previa apposita autorizzazione della Commissione UE, l’intervento in garanzia del Fondo nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria annua, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (dunque, le imprese a media capitalizzazione, cd. “mid cap”) (lett. c) che novella la lett. e) del comma 1 dell’articolo 15-bis).
La novella rimuove il limite dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese per le quali trova applicazione tale previsione. Essa dunque, è ora applicabile, fino al 31 dicembre 2025, oltre che alle imprese a media capitalizzazione cd. “mid cap”, anche alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
La relazione tecnica del Governo all’emendamento che ha inserito l’articolo qui in esame, conferma che si intende eliminare “l’errato riferimento al limite dei 250 dipendenti”, includendo pertanto, nell’alveo della norma le cd. “small-mid cap”,
Alla luce di quanto sopra, si valuti l’opportunità di un chiarimento, in quanto le disposizioni relative alle cd. “mid cap”, di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15-bis, con la novella in esame estese per il 2025 anche alle micro, piccole e medie imprese, sono state, in data 11 marzo 2024, autorizzate dalla Commissione UE alla luce della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. Temporary Framework. Tuttavia, allo stato, la Sezione 2.1 non è applicabile per il 2025.
L’autorizzazione della Commissione è infatti stata rilasciata a marzo 2024 (SA 111369), ai sensi della Sezione 2.1, del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. Temporary Framework[39], che ha ammesso gli “aiuti di importo limitato” sino al 30 giugno 2024 e, per le imprese del settore agricolo e della pesca, sino al 31 dicembre 2024. L’operatività della Sezione 2.1 è quindi scaduta.
La Tabella seguente, rappresenta, in forma schematica, il regime del Fondo previsto dall’articolo 15-bis del D.L. n. 145/2023 e vigente al 31 dicembre 2024, e il regime del Fondo come modificato e prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 450 dell’articolo 1 del provvedimento qui in esame. In grassetto sono riportate le novità apportate dal comma 450.
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
modalità di funzionamento disposte dal D.L. n. 145/2023
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima |
Commissioni |
Valutazione |
1 gennaio 2024- 31 dicembre 2024
DISCIPLINA VIGENTE |
5 milioni |
55% per liquidità per imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione 60% per liquidità per imprese nelle fasce 3 e 4 80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza 80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e PMI innovative) 80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro e alle operazioni finanziarie relative alla Nuova Sabatini; 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi e altri fondi di garanzia). Per tali operazioni, il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo. 80% in relazione alle operazioni finanziarie fino a 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), per gli enti del terzo settore iscritti al relativo Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo. 50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali
A favore delle imprese cd. mid-cap (con dipendenti tra 250 e 499) 40% per investimenti nonché per le operazioni riferite alle mid-cap di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo 30% per esigenze di liquidità La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo |
NO solo per microimprese
Piccole imprese
Medie imprese
per mid-cap |
SI, |
1 gennaio 2025- 31 dicembre 2025
DISCIPLINA PROPOSTA |
5 milioni |
50% per liquidità per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza 80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza 80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e PMI innovative) 80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro e alle operazioni finanziarie relative alla Nuova Sabatini; 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 100 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi e altri fondi di garanzia). Per tali operazioni, il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo. 80% in relazione alle operazioni finanziarie fino a 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), per gli enti del terzo settore iscritti al relativo Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo. 50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali
A favore delle imprese con dipendenti fino a 499 40% per investimenti nonché per le operazioni relative a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo 30% per esigenze di liquidità La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo |
NO solo per microimprese
Piccole imprese
Medie imprese
per mid-cap |
SI, |
La relazione tecnica del Governo ribadisce il contenuto della norma e afferma che, al fine di assicurare l’operatività del Fondo di garanzia per l’annualità 2025, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi.
La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, e in particolare:
· risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
· risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell’ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
· minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.
Non risulta pertanto necessaria l’assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.
Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).
Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell’ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.
L’intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all’articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l’intervento straordinario del Fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393)[40]. La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto disposizioni di carattere strutturale, le quali prevedono che il Fondo operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:
· di un Piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
· del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l’esercizio finanziario 2024, è stato adottato con delibera CIPESS 18 ottobre 2023, pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.
Successivamente, l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, qui novellato, ha disposto che dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche modalità, dettagliate nello stesso articolo.
L’articolo 15-bis, comma 1 del D.L. n. 145/2023, dispone che l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è di 5 milioni di euro (lett. a)). La garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti Disposizioni Operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera b))[41].
Rimane comunque salvo quanto previsto dal D.M. 26 aprile 2013, in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di startup innovative e incubatori certificati. Il decreto ministeriale dispone che, per le operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati, la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcun’altra garanzia, reale, assicurativa o bancaria.
La copertura del Fondo è riconosciuta ((lettera b)) fino alla misura massima del:
· 55 per cento per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese[42], rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione
· 80 per cento nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
· 50 per cento, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera b));
· 80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c)).
Inoltre, lo stesso comma 1 include, quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro, e senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla citata Parte IX delle DO.
Fatto salvo quanto sopra previsto, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, se essa è rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Alle risorse apportate alla sezione speciale dall’Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della presente disposizione.
Per tutti i soggetti sopra indicati: enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5% della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo (lettera d)).
Previa autorizzazione della Commissione europea, rilasciata in data 11 marzo 2024 (cfr. qui), prescritta dal comma 8 dell’articolo 15-bis, la garanzia del Fondo può, ai sensi del comma 1, essere concessa, nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria annua, in favore di imprese, cd. “mid-cap” (con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
In favore delle predette imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità. La percentuale è innalzata al 40 per cento in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).
In relazione alle garanzie rilasciate alle suddette imprese “mid-cap”, i soggetti richiedenti le stesse devono versare al Fondo - secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale dello stesso Fondo- a pena di decadenza, una commissione “una tantum” pari all’l,25 per cento dell’importo garantito (lettera f)).
Mentre, la garanzia del Fondo concessa in favore delle micro-imprese è a titolo gratuito (lettera g)).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 15-bis, per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di aiuti di stato de minimis di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle circolari n. 2/2024 e 3/2024 del Mediocredito Centrale).
Per una analisi ancora più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, qui prorogato, si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, alla circolare MCC n. 21/2023 e allo schema predisposto dal Fondo.
I commi 451-454, inseriti alla Camera dei deputati, introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un premio aggiuntivo per i soggetti che erogano finanziamenti bancari con l’assistenza del fondo di garanzia per le PMI. Il premio aggiuntivo è versato al Fondo di garanzia per le PMI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state richieste ed ottenute le garanzie.
Si prevede che con decreto interministeriale possano essere individuati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
Il comma 451, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone che per le garanzie richieste e ottenute dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996) versino al Fondo un premio aggiuntivo rispetto a quello eventualmente dovuto sulla singola operazione.
Per ulteriori informazioni sul Fondo di garanzia per le PMI si rinvia al box di cui all’comma 450 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
Ai sensi del comma 452, i soggetti finanziatori versano il premio aggiuntivo al Fondo di garanzia per le PMI entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.
Secondo quanto previsto dal comma 453, dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PMI finanziate, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, il comma 454 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made In Italy e del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi.
Si valuti l’opportunità di inserire un termine temporale per l’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 454.
Articolo 1, commi 455 e 456
(Disposizioni in materia portuale)
L’articolo 1, al comma 455, inserito nel corso dell’esame presso la Camera, modifica l’art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo del DL n. 34 del 2020 estendendo al 2025 la possibilità per le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, di erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali.
Il comma 456, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, inserisce tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il Porto canale di Rio Martino.
Il comma 455, dell’articolo 1 modifica l’art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilendo che le Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, possono erogare eventuali risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 455 si dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 505, di 2 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) (pari a 2,4 milioni di euro annui).
Secondo l’attuale formulazione la norma limita tale facoltà al solo anno 2024, e dispone che tali Autorità possano esercitarla nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le risorse erogabili sono quelle residue di cui al primo periodo della medesima lettera b), ossia quelle che l’Autorità portuale è stata autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale in ragione delle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19.
Il comma 456, dell’articolo 1 modifica l’allegato A della legge n. 84 del 1994, al punto 4), al fine di inserire il Porto canale di Rio Martino tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Tale previsione è volta ad assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l’intera costa della regione Lazio.
Articolo 1, comma 457
(Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)
Il comma 457, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato a finanziare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
Il comma in titolo prevede che il Fondo abbia una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026.
La disposizione in commento - che è stata introdotta nel corso dell’esame alla Camera - prevede l’istituzione, di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tale Fondo è specificamente finalizzato all’attuazione delle disposizioni, anche di carattere fiscale, che concernono la materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.
Si ricorda, al riguardo, che, presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) della Camera, sono in corso di esame, in sede referente, le proposte di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa (C. 1573? d'iniziativa popolare, C. 300? Cirielli, C. 1184? Molinari, C. 1299? Faraone, C. 1310? Mollicone e C. 1617? Foti).
Si specifica, infine, che tale Fondo ha la seguente dotazione:
- 70 milioni di euro per l’anno 2025;
- 2 milioni di euro nell’anno 2026.
Articolo 1, commi 458-460
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)
L’articolo 1, al comma 458 riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 1, comma 460, istituisce a tal fine un fondo per 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per il 2028. L’autorizzazione opera come limite massimo di spesa.
Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.
Pertanto il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:
- l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
Tale disposizione riconosceva a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento (elevata al 50 per cento in alcuni casi specifici) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
- l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.
Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini (per maggiori dettagli si veda il box di approfondimento che segue).
Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 460 istituisce, per le finalità di cui al comma 458, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e, come da integrazione apportata nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, di 60 milioni di euro per l’anno 2028.
La procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013 è stata prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021 (vedi supra).
Con provvedimento del 1° giugno 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate, è stato altresì definito il relativo ambito di applicazione (conformemente alle previsioni normative vigenti).
Più precisamente, ai sensi dell’articolo 1, del predetto provvedimento, la procedura de qua è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato, in uno o più periodi di imposta, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), e che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Ai sensi del successivo articolo 2, paragrafo 2.1, la procedura di riversamento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (di entrata in vigore del decreto). Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
In ogni caso, ai sensi del paragrafo 2.2, la regolarizzazione è altresì esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Articolo 1, comma 461
(Nuova Sabatini)
L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
L’articolo 1, al comma 461, rifinanzia di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
La relazione illustrativa evidenzia come la “Nuova Sabatini” costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata infatti più volte rifinanziata nel corso degli anni, da ultimo, dalla legge di assestamento 2024 (L. n. 118/2024). Sul “tiraggio” della misura vengono predisposti report periodici di valutazione e statistiche mensili (ultimo disponibile: settembre 2024), disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
La Sezione II del disegno di legge di bilancio, espone sul capitolo di spesa 7489/MIMIT relativo alla “Nuova Sabatini” una dotazione a legislazione vigente (LV), per il triennio di riferimento 2025-2027, pari a 207 milioni per il 2025, di 160 milioni per il 2026 e di 60 milioni per il 2027.
Con l’intervento di Sezione I, disposto dall’articolo 75 qui in commento, il DDL di bilancio integrato 2025-2027 espone, sul capitolo 7489/MIMIT, una dotazione complessiva pari a 607 milioni per il 2025, a 260 milioni per il 2026 e a 460 milioni per il 2027.
La c.d. “Nuova Sabatini” è una misura istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
La “Nuova Sabatini” sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:
- l’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.
Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:
o di durata non superiore a 5 anni
o tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)
o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:
o 2,75% per gli investimenti ordinari
o 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.
La circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022 (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti green, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.
La circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al Regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del Regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (General Block Exempion Regulation).
La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:
§ la legge di bilancio 2020 ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226).
§ la legge di bilancio 2022, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47);
Nella attuale legislatura, la misura (recte: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata rifinanziata
o dalla legge di bilancio 2023 per 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell’articolo 6-quater del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);
o dall’articolo 13 del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;
o dalla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per 100 milioni di euro per l’anno 2024
o dalla legge di assestamento 2024, la quale, in virtù delle rimodulazioni verticali ivi operate all’interno dello stato di previsione del MIMIT, ha rifinanziato la dotazione della misura, iscritta sul cap. 7489/MIMIT per 200,7 milioni di euro l’anno 2024.
Nell’anno 2024, è stata anche resa operativa la cd. “Nuova Sabatini-ricapitalizzazione”, prevista dall’articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l’anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l’anno 2024. L’operatività della “Nuova Sabatini -ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, D.M. 19 gennaio 2024, n. 43, ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
a) 5% per le micro e piccole imprese;
b) 3,575% per le medie imprese.
Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
Articolo 1, comma 462
(Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali)
L’articolo 1, comma 462, introdotto alla Camera dei deputati, incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
Il comma 462 incrementa l’autorizzazione di spesa per il sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027. Alla compensazione di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
Il 462, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone l’incremento di 2,5 milioni euro per il 2025, di 7,5 milioni per il 2026, e di 5,5 milioni per il 2027 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 L. n. 206/2023, cd. legge sul made in Italy.
L’articolo 10 ha demandato al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), in coordinamento con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il compito di promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. A tale fine, l’articolo 10 aveva autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024.
Tale autorizzazione viene dunque qui rifinanziata. A copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del provvedimento in esame.
Articolo 1, commi 463-473
(Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane)
I commi 463-470, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispongono che quota delle disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (cd. Fondo 394) può essere utilizzata – nel limite di 200 milioni di euro – per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell’ecologia e della formazione. In tali casi, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 (commi 463 e 464).
La misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite, come già suindicato, di 200 milioni, la quota parte delle risorse del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 464).
Vengono indicati i requisiti che devono possedere le imprese ai fini dell’accesso alla misura, comprovanti l’esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell’America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l’essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell’America centrale e meridionale (comma 465).
Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394, che riguardano l’America centrale o meridionale presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate dalla prestazione della garanzia (comma 466).
Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, fino al 20 per cento (comma 467).
L’articolo interviene poi novellando la disciplina che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella estende l’intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Conseguentemente si prevede, quale requisito per l’accesso al Fondo, l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni (comma 468).
Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina (comma 469):
a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
Le risorse del Fondo 394, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell’articolo 547 cpc, una dichiarazione di terzo negativa (comma 470).
Alle misure di cui ai commi 466 e 469 lett. a) si ascrivono effetti finanziari pari a 5.062.500 euro per l’anno 2025, e cui si dispone che si faccia fronte mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2025, del Fondo per la promozione integrata (comma 472).
Il comma 463, inserito alla Camera dei deputati, prevede l’utilizzo del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del DL n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. Fondo 394, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che operano o intendono investire in America centrale o meridionale. Tali finanziamenti sono destinati a sostenere vari tipi di investimenti, tra cui quelli produttivi, commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, l’innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, nonché per la formazione. Le agevolazioni si estendono anche alle imprese che sono stabilmente fornitrici di quelle operanti nelle suddette aree geografiche. Inoltre, in tali casi, si consente il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata (di cui all’art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020).
Si ricorda che il fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), cd. Fondo 394, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all’articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
I programmi di penetrazione commerciale comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all’estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all’estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell’autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l’assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 136 del 1975.
Si ricorda che il Fondo per la promozione integrata è stato istituito dall’articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020 (L. n. 27/2020) nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Fondo ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021), che l’ha incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul citato Fondo 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. Tali cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 464 dispone che tale sostegno si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel limite di 200 milioni di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.
Il Comitato agevolazioni, istituito dall’articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), è l’organo competente a gestire il Fondo 394. È composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentante del MEF (così dispone ora il comma 478 del provvedimento in esame), da un rappresentante del MIMIT e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il D.M. 24 aprile 2019 sono stati disciplinati competenze e funzionamento del Comitato.
Ai sensi del comma 465 la misura agevolativa è accessibile alle imprese con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
- presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
- hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
o sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
o hanno realizzato un volume di import-export verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
- fanno parte di una filiera produttiva orientata all’esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
o sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
o hanno un volume di import-export con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.
Ai sensi del comma 466, le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui al comma 463, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 che generalmente “riguardano l’America centrale o meridionale”, se presentate fino al 31 dicembre 2026, e su domanda del richiedente, sono esentate dalla prestazione della garanzia. Si ricorda che l’esenzione dalla garanzia opera comunque nel rispetto del regime cd. de minimis, ai sensi di quanto già previsto dal comma 464.
Ai sensi del comma 467, per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi – anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria dalla legge istitutiva del Fondo per la promozione integrata – fino al limite del 20% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394.
Su altro versante, il comma 468 novella la disciplina, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 89/2024 (cfr. relativo dossier del Servizio Studi), che riserva una quota parte delle disponibilità del Fondo 394, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese.
La novella, in particolare, incidendo sul comma 1 dell’articolo 10, estende l’intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa. Viene poi integrato il comma 3 del medesimo articolo 10 (con una nuova lettera c)), prevedendo, quale requisito per l’accesso al Fondo, l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.
Ai sensi del comma 469, alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica (ammesse ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 1° giugno 2023[43]), presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) come definite dall’articolo 3, commi da 1 a 3, D.L. n. 131/2023, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:
a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.
Il comma 470 prevede che le risorse del Fondo 394, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito (su cui si veda ora anche il comma 474 del provvedimento in esame, descritto nella scheda di lettura relativa ai commi 474-481), non possano essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, una dichiarazione di terzo negativa.
Il comma 472 quantifica gli oneri derivanti dalle previsioni dei commi 466 a 469 lettera a) in 5.062.500 euro per l’anno 2025, e dispone che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2025, del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera b) L. n. 234/2021).
In relazione agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, il comma 471 reca un incremento del Fondo per le esigenze e indifferibili che si manifestano in corso di gestione, già rifinanziato dal comma 884, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e di 5 milioni di euro per l’anno 2027, mentre il comma 473 riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10 comma 5 del D.L. n. 282/2004, di 5 milioni di euro per l’anno 2027.
Articolo 1, commi 474-481
(Misure per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane)
I commi 474-481, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, istituiscono tre nuove sezioni all’interno del fondo rotativo (cd. Fondo 394) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Due di queste – sezione Crescita e sezione Investimenti Infrastrutture – hanno ciascuna una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025. La terza – sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi – subentra in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (FVC), che viene conseguentemente soppresso.
Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest s.p.a. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell’ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 (la cui dotazione viene incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2025) derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata.
Nell’ambito delle operazioni previste da queste sezioni è esclusa la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 474, inserito alla Camera dei deputati, dispone che nell’ambito del fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981, cd. Fondo 394), sono istituite le alcune sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla Società italiana per le imprese all’estero (Simest s.p.a.) ciascuna con contabilità separata.
Sul cd. Fondo 394 si veda quanto detto nella scheda di lettura relativa ai commi 463-470 del provvedimento in esame.
La Società italiana per le imprese all’estero (Simest s.p.a.) è società del Gruppo CDP e la sua mission è il sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.
Le sezioni che vengono ora istituite dalla previsione in esame presso il Fondo 394 sono le seguenti:
a) Sezione Crescita, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.
b) Sezione Investimenti Infrastrutture, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L’obiettivo principale è sostenere l’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell’operatore privato in un’economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.
Il comma 475 dispone che il Comitato agevolazioni definisca termini, modalità e condizioni, degli interventi relativi alla Sezione Crescita e alla Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest può avvalersi per l’istruttoria e la gestione degli investimenti.
Sul Comitato agevolazioni si veda quanto detto nella scheda di lettura relativa ai commi 463-470 del provvedimento in esame.
c) Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi, per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital istituito dall’articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall’articolo 18-quater del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
Si ricorda che il comma 932 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha unificato in un unico fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC) tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (venture capital) in Paesi non aderenti all’Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di venture capital in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001.
Il fondo unico di venture capital viene impiegato al fine di garantire, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l’operatività dei diversi fondi anche alla luce dell’indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.
L’intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di Simtest s.p.a. (ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i.), o di Finest s.p.a. (ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91), in società costituite da imprese nazionali all’estero.
A partire dalla sua costituzione, il FVC ha assunto gradualmente un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie estere e nei principali settori del made in Italy (es. automazione, agroalimentare) e recentemente nei settori innovativi (es. energie rinnovabili). Oggi il FVC è uno strumento centrale nel sostegno alle imprese, nel contesto delle attuali difficoltà di accesso al credito, per lo sviluppo di progetti di investimento all’estero, supportando operazioni strategiche (es. operazioni di M&A o investimenti con benefici per le filiere produttive) e progettualità sostenibili e a elevato contenuto innovativo
Come detto, l’operatività del FVC è disciplinata dall’articolo 18-quater, comma 1, del DL n. 34/2019, ed è stata ampliata ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della L. n. 234/2021, per interventi anche in start-up, ivi incluse quelle innovative di cui all’articolo 25 del DL n. 179/2012, e in PMI innovative di cui all’articolo 4 del DL n. 3/2015, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del DL n. 98/2011, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest s.p.a. o Finest s.p.a.
Sulla disciplina del FVC, il 13 aprile 2022 è intervenuto il decreto ministeriale del MAECI che detta le condizioni e modalità di intervento di tale fondo, aggiornandone l’operatività alla luce delle modifiche normative succedutesi nel tempo.
Il FVC è stato da ultimo rifinanziato per il 2024 per euro 50 milioni dall’articolo 10, comma 12, del DL n. 89/2024 (cfr. dossier del Servizio Studi) e per ulteriori euro 100 milioni, dall’articolo 15, comma 2, del DL n. 113/2024 (cfr. dossier del Servizio Studi).
Il comma 477 dispone che la nuova sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi subentri automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del FVC, che viene così soppresso, così come viene soppresso il comitato di indirizzo e rendicontazione previsto dall’articolo 6 del citato decreto MAECI del 13 aprile 2022. Il comma 4 dispone altresì che restino salvi e continuino a trovare applicazione gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18-quater del DL n. 34/2019, nonché le delibere adottate dal predetto comitato di indirizzo e rendicontazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, il comma 478 abroga la previsione di cui al citato comma 932 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, corregge all’interno dell’articolo 18-quater del DL n. 34/2019 l’intitolazione del fondo col riferimento alla nuova sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, e integra il menzionato Comitato agevolazioni con un secondo rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 476 agli interventi afferenti a tutte e tre le nuove sezioni del cd. Fondo 394 non si applica l’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), che prevede che la possibilità, per le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea, di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (per approfondimenti su tale materia si rinvia al relativo tema del Servizio Studi della Camera dei deputati).
Il comma 479 autorizza Simest s.p.a. ad alimentare le suddette sezioni, nell’ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), con il quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata (istituito dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020). Si ricorda infatti che la legge di bilancio per il 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Più precisamente, come chiarito dalla relazione tecnica che ha accompagnato l’emendamento introduttivo della previsione in esame, all’alimentazione delle sezioni “Crescita” e “Investimenti Infrastrutture”, per un importo complessivo pari a 200 milioni per l’anno 2025, si provvede:
- quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato;
- quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394, derivanti dall’articolo 1, comma 49, lettera b), della L. n. 234/2021.
La prima operazione, in sostanza, consiste nel trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza – secondo la relazione tecnica – determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo. In particolare, secondo le stime riportate dalla relazione tecnica, per entrambe le operazioni finanziari contemplate dalle due sezioni, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%.
La seconda operazione si spiega, sempre secondo la relazione tecnica, con la necessaria correlazione tra i cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata e i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. In particolare, tali cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi:
a) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394;
b) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “de minimis” (regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del plafond disponibile dell’impresa richiedente (pari 300.000 euro nell’arco di tre anni ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato regolamento europeo; e
c) ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del già citato DL n. 89/2024 (sul quale v. cfr. dossier del Servizio Studi) esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.
Per quel che riguarda la sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, Simest è autorizzata da alimentarla attingendo anche alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del soppresso FVC. Secondo la relazione tecnica da tale trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.
Il comma 480 dispone che la dotazione del cd. Fondo 394 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2025.
La relazione tecnica dà conto del fatto che le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.
Ai sensi del comma 481, ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la promozione integrata.
La relazione tecnica dà atto del fatto che le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul cd. Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro.
La relazione tecnica che accompagna l’emendamento introduttivo della norma in esame conclude che, tenuto conto della suddetta correlazione tra Fondo 394 e Fondo per la promozione integrata, nonché dei citati criteri di selettività per l’ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari ad 100 milioni di euro per l’anno 2025 e dell’utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l’operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto, attualmente si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul cd. Fondo 394.
Articolo 1, commi 482-484
(Interventi in materia di banda ultra larga)
L’articolo 1, comma 482 prevede la facoltà, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concedere contributi, fino al limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 milioni di euro per il 2029, al soggetto attuatore per consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche.
I commi 483 e 484, a seguito della riprogrammazione del PNRR, prevedono specifiche misure per il raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga. In particolare, si autorizza il soggetto attuatore ad aggiornare il numero dei civici da collegare, e ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per i Comuni inclusi nel Piano.
I commi 482, 483 e 484 dell’articolo 1 contengono una serie di disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga nelle aree bianche e grigie del territorio nazionale.
Si ricorda che le zone c.d. bianche sono aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati ed è richiesto l’intervento dello Stato.
Le zone c.d. grigie sono quelle nelle quali è presente un solo operatore di rete ed è improbabile che altri decidano di investire o che venga realizzata una seconda rete entro i tre anni successivi alla mappatura.
In particolare, il comma 482 dell’articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, al fine di consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari (PEF) delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche del territorio nazionale, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possano essere concessi al soggetto attuatore contributi nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029, laddove nella disposizione originaria si prevedevano contributi, previa motivata richiesta da parte dei soggetti attuatori, fino a un limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, per un totale di 660 milioni complessivi per l’intero periodo considerato.
L’ultimo periodo del comma 1 specifica inoltre che, qualora dall’atto aggiuntivo alle concessioni originarie, con cui si procedere al riequilibrio dei PEF, derivino minori oneri rispetto all’ammontare dei contributi previsti dalla disposizione, le eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.
A tale riguardo, si segnala che anche il Piano Banda Ultra Larga prevedeva l’opzione dell’apertura della procedura per il riequilibrio del piano da parte dei soggetti in causa, nel caso specifico Infratel e Open Fiber, per cause di forza maggiore, non riconducibili quindi a responsabilità del concessionario (inflazione, caro materiali, necessità di costruire una rete più lunga, etc.).
Come riportato dalla relazione illustrativa dell’emendamento, la modifica del comma 1 dell’articolo 76 del disegno di legge di bilancio, ne allinea il contenuto a quanto già disposto in sede di conversione dal decreto-legge n. 155 del 2024, che, ai fini del riequilibrio dei PEF delle concessioni del progetto BUL delle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy ad erogare al soggetto attuatore, nell’anno 2024, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
I successivi commi 483 e 484, introdotti alla Camera, recano misure inerenti al raggiungimento dei target e obiettivi del Piano Italia a 1 Giga, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 “connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G).
In particolare, il comma 483, a seguito della riprogrammazione del PNRR, che prevede un target di civici da collegare inferiore rispetto a quanto previsto originariamente dalle convenzioni, autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l’onere complessivo dell’investimento assunto in sede di gara dai beneficiari – ad aggiornare il numero dei civici da collegare attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, applicando la riduzione in misura proporzionale ai vari civici oggetto di intervento. Tale adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
A tale riguardo, si ricorda che l'8 dicembre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato la Decisione di esecuzione (CID) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 e che nell'Allegato contiene, in sostanza, la riprogrammazione del PNRR italiano, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU. Con riferimento alle convenzioni relative al Piano Italia a 1 Giga, finanziato con fondi del PNRR, il target dei civici da collegare è stato fissato a 3,4 milioni di civici. All’esito dell’attività di verifica in campo (c.d. walk-in), il numero complessivo dei civici da collegare è risultato pari a 3.544.966, con una differenza in eccesso rispetto al target PNRR di 144.966 civici.
Pertanto, come riportato dalla relazione illustrativa, è emersa la necessità di allineare il numero dei civici da collegare previsto nelle convenzioni esistenti al nuovo target PNRR, applicando la riduzione di 144.966 civici in misura proporzionale tra i beneficiari. Conseguentemente, la norma introdotta permette che i civici da collegare nei 15 lotti di cui si compone il Piano Italia a 1 Giga corrispondano esattamente al target dei 3,4 milioni di civici previsto nel PNRR all’esito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN, e che la riduzione applicata a ciascun beneficiario sia ripartita dal soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto ai civici che risultano da collegare.
Il comma 484, autorizza il soggetto attuatore ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per ciascun Comune incluso nel Piano Italia 1 Giga. Le spese residue, relative al restante 20 per cento dei civici da collegare, possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell’intervento di ciascun comune.
Si ricorda che, ad oggi, il soggetto attuatore, sulla base di quanto disposto dall’articolo 7 delle convenzioni in essere con i beneficiari, è autorizzato ad erogare il contributo su base semestrale e solo relativamente ai Comuni completati, vale a dire ai Comuni nei quali tutti i civici ricompresi nel Piano siano stati abilitati ai servizi. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, tale previsione convenzionale, elaborata con l’intento di favorire una spedita abilitazione ai servizi in ciascun Comune investito dal Piano, si è dimostrata nel corso dell’esecuzione del Piano un vincolo troppo rigido che non consente ai beneficiari di finanziare l’intervento anche quando la mancata chiusura del Comune di riferimento sia dovuta a circostanze non addebitabili all’operatore beneficiario, quale ad esempio la mancanza di un permesso o un’autorizzazione necessaria per il completamento.
Secondo le stime di Infratel Italia, tale previsione consentirebbe da subito ai beneficiari di rendicontare complessivi 450 milioni di euro per lavori già eseguiti.
La tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi.
Preliminare allo sviluppo di questa tecnologia è quello della banda ultra larga, per cui già dalla XVII legislatura sono stati attuati una serie di interventi pubblici, con risorse sia nazionali sia dell'UE, ricompresi nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultra larga e della nuova Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society". Vi sono stati anche interventi precedenti, come il Piano Nazionale Banda Larga, nato nel 2009 dall’esigenza di adottare un’unica strategia nazionale per abbattere il digital divide, e che risponde al primo obiettivo dell’Agenda Digitale Europea, ovvero di “garantire a tutti i cittadini una copertura del servizio di connettività a banda larga (da 2 a 20 Mbps)”.
Nel dettaglio, si ricorda che nel 2015 è stata approvata la Strategia italiana per la banda Ultra larga, ed è stato lanciato, l’anno successivo, il Piano Nazionale Banda Ultra larga, che si proponeva di portare la connessione a Internet a banda ultra larga (minimo 100 Mbps) a tutta la popolazione italiana entro il 2026, con un focus particolare sulle aree a fallimento di mercato, quindi aree rurali e meno sviluppate che non risultavano coperte in maniera autonoma dagli operatori e in cui gli stessi non avevano programmato investimenti nel triennio successivo alle rilevazioni.
Tra i piani di intervento previsti dalla Strategia rientrano il Piano “Aree Bianche”, che ha come obiettivo l’infrastrutturazione digitale per portare connessioni veloci anche nelle aree a fallimento di mercato, e il Piano “Italia a 1 Giga”, che mira a fornire connettività a 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree a fallimento di mercato grigie e nere NGA.
Infrastruttura BUL aree bianche
In particolare, il Piano “Aree Bianche”, che ha l’obiettivo di portare connessioni BUL nelle zone in cui non è presente nessun operatore di telecomunicazioni, e corrispondenti a circa 7,4 milioni di Unità Immobiliari (UI), dei quali circa due terzi (6,3 milioni) in fibra e i rimanenti (2,1) in tecnologia radio Fixed Wireless Access (FWA).
Il piano è posto sotto il controllo del Ministero delle imprese e del made in Italy e finanziato prevalentemente con i fondi strutturali europei FESR e FEASR, nonché con il fondo nazionale FSC.
Le attività di presidio strategico del Piano sono in capo al Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD), a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative relative alla Strategia per la banda Ultra larga. Le attività operative e di vigilanza sono invece a capo del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A.
L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultra larga è stata avviata nel 2016 da Infratel con la pubblicazione dei primi due bandi di gara per la Costruzione e successiva Gestione in Concessione di una rete pubblica a banda Ultra larga (Gara 1 per le regioni Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e Gara 2 per le regioni Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia seguiti da un terzo bando per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna emesso nel corso del 2018. Tutte e 3 le gare sono state aggiudicate al Concessionario Open Fiber S.p.A.; le prime due a luglio e novembre 2017 e la terza ad aprile 2019.
Nel 2022, il Piano banda Ultra larga è stato aggiornato con l’approvazione della Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society", che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. Gigabit Society) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. "Digital compass" o "bussola digitale") per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.
La nuova strategia prevede inoltre il completamento del Piano “Aree bianche” a fronte delle criticità rilevate nel corso dell’attuazione dello stesso, dovute a una molteplicità di fattori quali il ritardo nella concessione di permessi, di autorizzazioni a livello locale e, quindi, nel passaggio alla progettazione esecutiva.
I dati sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultra larga sono disponibili nella Relazione al 31 dicembre 2023. In particolare, per quanto riguarda le aree bianche, risultavano coperte in FTTH circa 3,4 milioni di abitazioni (il 54% del target finale) e 18.616 sedi PA e aree industriali (il 62%), oltre a 437.000 unità immobiliari in fase di collaudo (7%) e più di 2,2 milioni in fase di lavorazione (36%).
A tale riguardo, si segnala che a marzo 2024, l’analisi del collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, approvata con delibera 4/2024/CCC, sullo stato di avanzamento del Piano “Aree Bianche”, ha rilevato un “sensibile ritardo nella realizzazione delle infrastrutture digitali per la connettività di circa 8,4 milioni abitazioni in Italia, con una dilatazione dei tempi medi delle fasi procedurali e uno spostamento in avanti della concreta attuazione rispetto alle scadenze originarie”.
Piano Italia a 1 Giga
Il Piano “Italia a 1 Giga” ha l’obiettivo di promuovere, attraverso l’intervento pubblico, investimenti in reti a banda ultra larga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass.
Il Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) il 27 luglio 2021, e rientra nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR). Per il raggiungimento degli obiettivi è previsto uno stanziamento di circa 3,8 miliardi di euro.
In particolare, l’iniziativa prevede la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga che garantiscano la velocità di trasmissione di almeno 1 Gbit/s sull’intero territorio nazionale al 2026, collegando i civici delle unità immobiliari nei quali non è presente, né lo sarà entro i prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire velocità di almeno 300 Mbit/s in download nell’ora di picco del traffico. Al fine di individuare tali aree, è stata effettuata, nel periodo dal 30 aprile al 5 giugno 2021, una prima mappatura delle reti.
Tale soglia è stata individuata in ragione del fatto che appare essere l’unica idonea a garantire che lo sviluppo delle reti da parte dei privati, in assenza di finanziamenti pubblici, evolva rapidamente verso gli obiettivi del Digital Compass, secondo il principio di scalabilità evidenziato dalla stessa Commissione europea.
I civici coinvolti nella misura sono quindi circa 7 milioni in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche, i cosiddetti lotti, di questi: 8 sono stati aggiudicati ad Open Fiber S.p.A. (Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, Veneto - Friuli-Venezia Giulia, Lombardia) e 7 sono stati aggiudicati al RTI TIM/FiberCop – ora solo FiberCop in esito alla recente operazione societaria (Sardegna, Umbria-Marche-Abruzzo-Molise, Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano - Provincia Autonoma di Trento, Calabria- 2 lotti).
I lavori, i cui contratti per l’avvio sono stati firmati il 29 luglio 2029, dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema sul sito della Camera.
Articolo 1, commi 485-491
(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)
L’articolo 1, comma 485, estende al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.
Il comma 486 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 487 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 488 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 485. Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 489 specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 490 dispone in ordine al caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile.
Il comma 491 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
I commi in esame comportano oneri a carico della finanza pubblica per 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, pari al limite di spesa fissato dal comma 1 per il riconoscimento del credito d’imposta ZES unica per il medesimo anno 2025.
L’articolo 1, comma 485, estende al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).
A tal fine il comma in esame propone modifiche ai commi 1, 4 e 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (convertito dalla legge n. 162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d’imposta ZES unica per l’anno 2024.
Si segnala che la disciplina del credito d’imposta in esame è stata da ultimo modificata dall’art. 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189). Si veda il relativo dossier di documentazione.
Sintesi della disciplina del credito d’imposta ZES unica per il 2024 (art. 16 DL 124/2023; art. 1 DL 113/2024; art. 8 DL 155/2024)
L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 dell’articolo 16 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).
La disciplina del credito d’imposta ZES unica è stata modificata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha integrato le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
Per una illustrazione di tale articolo, si rinvia al Dossier di documentazione curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.
Da ultimo, l’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha novellato l’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.
Per approfondimenti, si veda il relativo dossier di documentazione curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.
Si rammenta, infine, per completezza di informazione, che il decreto-legge n. 63 del 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” ha introdotto nel decreto-legge n. 124 del 2023, l’art. 16-bis, rubricato “Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura”.
La lettera a) del comma 485 integra l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento all’anno 2025 per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.
La lettera b) integra l’articolo 16, comma 4. Come accennato (v. box), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la novella in esame si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per la fruizione del credito d’imposta per l’anno 2025.
La lettera c) modificando il comma 6 dell’articolo 16 introduce un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2025. Tale limite di spesa è stato così rideterminato nel corso dell’esame parlamentare.
Si segnala che l'articolo 1, comma 424, dispone che le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 167, della L. n. 178/2020 (relative alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. “Decontribuzione Sud”) concorrono alla copertura finanziaria di tali oneri.
Il comma 486 stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025:
1 comunichino all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
2 trasmettano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
Giova rammentare che l’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) hanno dovuto inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 (date che corrispondono al giorno e al mese del 2025 nella nuova disciplina) la comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
A tale riguardo, si segnala che il comma 485 del presente articolo fa riferimento al credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica, mentre il comma 486, come detto, prevede una comunicazione circa l'ammontare delle spese “ammissibili” sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Si prevede che la suddetta comunicazione integrativa debba altresì indicare:
4. l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024;
A tale riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 14, del citato dm 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
5. un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Il comma 487 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Si rammenta che, ai fini della fruizione del beneficio per l’anno 2024, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Il comma 488 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa pari, come detto, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, infatti, che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Tale ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Il comma 489 stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate renda noto, altresì:
v il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
v la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
v l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.
Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Qualora (comma 490) il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate risulti inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica comunicano, entro il 15 gennaio 2026; al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.
Rimane fermo quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, il quale stabilisce che il credito d'imposta in esame è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il comma 491 dispone l’applicabilità del più volte richiamato decreto 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in esame.
Articolo 1, commi 492-495
(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)
Il comma 492, inserito alla Camera dei deputati, consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia.
Il comma 493 dispone che il Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.
Ai sensi del comma 494, nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
L’articolo 1, comma 495 quantifica gli oneri da esso derivanti in 80 mila euro per ciascun anno del biennio 2025-2026 disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili come rifinanziato dal comma 884 del disegno di legge di bilancio in esame.
Il comma 492 consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia.
La finalità rimane l'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree.
L’articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022), ha introdotto norme per il completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali delle relative aree industriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale.
L’articolo ha disposto la convocazione (entro il 14 settembre 2022), presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La partecipazione alle riunioni del comitato – secondo l’articolo 24-bis - non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Il Comitato è stato costituito presso il MIMIT in data 26 luglio 2022. I verbali delle riunioni del Comitato, che si è già riunito anche nella forma di sottocomitato, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero.
Il comma 493 dispone il Comitato, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.
Ai sensi del comma 494, nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 disponendo che alla relativa compensazione si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del provvedimento in esame, per i medesimi anni.
Articolo 1, commi 496-500
(Giubileo)
I commi da 496 e 497 dispongono una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nonché un incremento dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell’evento. I commi 498 e 499, introdotti durante l’esame alla Camera, prevedono, rispettivamente, la concessione di un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025 a favore della città metropolitana di Roma Capitale volto a favorire l’adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 2 milioni di euro per l’anno 2026 per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Il comma 500, introdotto dalla Camera, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 498 e 499.
La norma comporta una maggiore spesa complessiva di 96,5 milioni di euro per l’anno 2025, autorizzata per le finalità indicate dai commi 496, 497, 498 e 499, e una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2026 autorizzata per la finalità di cui al comma 499.
Il comma 496, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025 per le seguenti finalità:
a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a.;
b) 16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
c) 34,5 milioni di euro da assegnare alla Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell’ente.
Il comma 497 dispone, al primo periodo, un incremento di 7 milioni di euro per l’anno 2025 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, secondo periodo, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento dell’evento di cui al comma 496.
Si ricorda che il primo periodo del comma 488 dell’art. 1 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. In particolare, il secondo periodo del medesimo comma reca una autorizzazione di spesa, oggetto dell’incremento disposto dal comma in esame, per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.
Il secondo periodo del comma in esame prevede che al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all' articolo 1, comma 422, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).
Il comma 422 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lettera c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2024 è stata approvata la proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con D.P.C.M. 15 febbraio 2024 è stata approvata una integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, con riferimento a interventi di competenza della regione Lazio. Con D.P.C.M. 8 marzo 2024 è stato rimodulato l’intervento n. 122, ricompreso nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 8 giugno 2023, che assume la denominazione di “Riqualificazione di piazza Risorgimento”. Con D.P.C.M. 10 aprile 2024 è stato approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo, da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nell’Allegato 1, parte integrante del citato D.P.C.M., recante l’“Elenco delle azioni per l’accoglienza dei pellegrini” per il Giubileo 2025. Infine, con il D.P.C.M. 11 giugno 2024 si è proceduto ad una complessiva rimodulazione del programma dettagliato degli interventi al fine di valutare, come sottolineato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, “le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel programma dettagliato degli interventi”.
Per approfondimenti si rinvia alla pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 498, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone che in considerazione dell’eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, è attribuito, in via straordinaria e temporanea, a favore della città metropolita di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2025 volto a favorire l’adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria.
Il comma 499, introdotto durante l’esame alla Camera, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni di euro per l’anno 2026 per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.
Conseguentemente, il comma 500, introdotto durante l’esame alla Camera, provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 498 e 499, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, comma 501
(Salvaguardia di Venezia)
Il comma 501, introdotto dalla Camera, stanzia, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti e disciplinati dalla legge n. 171/1973 (c.d. prima legge speciale per Venezia), risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Si ricorda che per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia, il Parlamento ha approvato, a partire dall'alluvione del 4 novembre 1966, una serie di "leggi speciali". La legge 17/1973 (intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia") è stata la prima legge speciale per Venezia. Essa ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.
Per il perseguimento dei citati obiettivi, la legge n. 171/1973 ha previsto successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato (anche attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione e gli enti locali.
Si ricorda, peraltro, che l'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 ha disposto la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le relative funzioni sono state trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La stessa norma disciplina il trasferimento alla città metropolitana di Venezia delle funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque.
Articolo 1, commi 502 e 504-508
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
L’articolo 1, ai commi 502 e 504-507, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 508, autorizza, ai fini di cui sopra, la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025.
Nello specifico, il comma 502 dell’articolo in esame prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sia adottato un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, come da integrazione apportata alla Camera dei deputati, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. Tale decreto stabilirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:
? la destagionalizzazione dei flussi turistici;
? la digitalizzazione dell’ecosistema turistico;
? le filiere turistiche;
? gli investimenti nel rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell’Agenda 2030 dell’ONU);
? il turismo sostenibile.
Il dettato normativo del comma 502, come modificato alla Camera dei deputati, precisa che il predetto decreto interministeriale ha natura non regolamentare.
Il comma 504 specifica che il decreto di cui al comma 502 deve definire:
- le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione (lett. a));
- le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell’offerta turistica (lett. b));
- le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi previsti e dell’apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché rispetto alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento (lett. c)).
Ai sensi del comma 505, è possibile affidare ad Invitalia le funzioni relative alla gestione dell’intervento previsto dall’articolo in esame, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all’attuazione dell’intervento. L’affidamento può avvenire con le modalità stabilite da apposita convenzione e Invitalia può avvalersi di Enit s.p.a.
L’articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata ENIT s.p.a. avente ad oggetto l’attività di supporto e promozione dell’offerta turistica nazionale. La società in house, costituita con decreto del Ministro del Turismo del 29 novembre 2023 è subentrata all’ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo.
Secondo la relazione illustrativa presentata dal Governo, il comma 505 specificherebbe che gli oneri connessi all’espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all’intervento, “nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e parametrate al supporto fornito”. Si segnala, tuttavia, che tale limite non figura all’interno del dettato normativo del comma in esame.
Il comma 505 dispone che, per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2025 a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 508, il quale autorizza, per le finalità previste dall’articolo, la spesa di 110 milioni di euro per il 2025.
Secondo la relazione tecnica del Governo, si prevede di riconoscere le agevolazioni di cui al comma 502 sotto forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di indebitamento netto.
Infine, ai sensi del comma 507, la vigilanza sulle funzioni affidate ad Invitalia ai sensi del comma 3 è effettuata dal Ministero del turismo, che può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento previsto dall’articolo in esame.
Il comma 503, introdotto durante l’esame alla Camera, esclude dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.
Il comma 503, introdotto durante l’esame alla Camera, in relazione alle finalità di cui al comma 502 (che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche e il turismo sostenibile), nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, apporta una modifica al punto 8, lettera a), dell’Allegato IV della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) allo scopo di escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e province autonome, i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.
Tale esclusione si aggiunge in tal modo a quella già vigente, ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening di VIA regionale i citati progetti qualora siano ricadenti all'interno di centri abitati.
In base alla vigente lettera a) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente sono assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. screening di VIA regionale) i progetti di villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.
Si ricorda che i casi di sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) sono elencati, rispettivamente, dai commi 7 e 6 dell'art. 6 del Codice dell'ambiente. In sintesi, tali casi sono quelli elencati negli allegati da II a IV alla parte seconda del Codice: l'allegato II elenca i progetti sottoposti a VIA statale, l'allegato II-bis i progetti sottoposti allo screening di VIA statale, l'allegato III i progetti assoggettati a VIA regionale e l'allegato IV i progetti sottoposti a screening di VIA regionale.
L’articolo 1, comma 509, introdotto alla Camera, prevede la facoltà per ciascuna Autorità di sistema portuale di attribuire un contributo nel limite di 1 milione di euro in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell’area portuale, finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.
Il comma 509, dell’articolo 1 attribuisce a ciascuna Autorità di sistema portuale la facoltà di riconoscere, fino al 2026, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell’area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla medesima Autorità.
Il suddetto contributo è riconosciuto nel limite di 1 milione di euro, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ed è finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.
Il comma 510 impone ai beneficiari del contributo di cui al comma 509, l’obbligo di conferire una quota non inferiore al 50 per cento dello stesso in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
Il comma 511 demanda ad un decreto del MIT da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 509, nonché del conferimento di cui al comma 510.
Infine, il comma 512 contiene la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione di commi da 509 a 511 presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 1, commi 513-519
(Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)
I commi 513-519, inseriti alla Camera dei deputati, prevedono l’adozione di un decreto interministeriale al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del PNRR in relazione allo Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP).
Il comma 513 dispone in merito al contenuto del decreto, che dovrà individuare, tra l’altro, la tipologia di investimenti agevolabili, i soggetti destinatari, il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, i criteri di selezione degli stessi, le procedure di erogazione e le modalità di controllo.
È previsto il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, tramite l’esclusione di agevolazioni ad investimenti considerati nocivi per lo stesso (comma 514) e la possibilità di cumulare il sostegno finanziario erogato in relazione ai medesimi costi solamente con risorse diverse da quelle dell’Unione europea, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 515).
Il GSE, SACE e Cassa depositi e prestiti (CDP) svolgono tutte le attività e adempiono agli obblighi della convenzione con la struttura di Missione PNRR della PCM, con oneri nel limite complessivo massimo dell’1% rispetto alle risorse stanziate (comma 516).
I controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per il riconoscimento del sostegno finanziario sono effettuati dal GSE (comma 517), mentre le valutazioni relative al merito creditizio sono effettuate dalle banche convenzionate con CDP (comma 518).
Alla misura si ascrivono effetti finanziari pari a 1.381 milioni di euro a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)” (comma 519).
Il comma 513, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede l’adozione di un decreto interministeriale del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente all’investimento 17 “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)” della missione 7.
Il decreto dovrà individuare:
§ la tipologia di investimenti agevolabili (lett. a));
§ la tipologia di sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti agevolabili (lett. b));
§ i soggetti destinatari del sostegno finanziario (lett. c));
§ il Gestore dei servizi energetici – GSE come soggetto attuatore dell’Investimento 17 della missione 7 del PNRR (lett. d));
§ le società SACE e Cassa depositi e prestiti come partner finanziari dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, con l’attribuzione a Cassa depositi e prestiti della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 della Missione 7 del PNRR (lett. e));
§ il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell’atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari, e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri (istituita dall’articolo 2 del D.L. n. 13/2023, L. n. 41/2023), recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati nella lettera h) (lett. f));
§ il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili (lett. g));
§ i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento, nonché gli obblighi del GSE e dei partner finanziari (SACE e Cassa depositi e prestiti), i criteri di verifica del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell’effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione (lett. h));
§ le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto al successivo comma 519 (lett. i));
§ le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari, nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo (lett. l));
§ i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per il riconoscimento del finanziamento (lett. m));
§ le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (lett. n));
Si ricorda che il regolamento (UE) 2021/241 istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e definisce gli obiettivi del dispositivo e i criteri per l’erogazione dei fondi.
A maggio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Commissione europea ha presentato il suo piano REPowerEU per rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili della Russia (per un approfondimento del quale si rinvia al box sottostante). Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 consente agli stati membri dell’Unione di introdurre i capitoli REPowerEU nei propri piani di ripresa e resilienza al fine di accelerare la transizione dell’Unione verso l’energia pulita.
L’Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 disciplina la metodologia di controllo del clima, che consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, riflettendo in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici.
Si rileva che il comma 513 non dispone in merito al termine per l’adozione del decreto interministeriale ivi previsto. Si valuti l’opportunità di apporre un termine temporale per l’adozione del decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
A seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, la Commissione UE, il 18 maggio 2022, ha presentato il REPowerEU (COM(2022) 230 final) nel quale ha enfatizzato l’obiettivo di accelerare la transizione del sistema energetico per ridurre della dipendenza energetica dell’UE dalla Russia. L’incremento delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e della riduzione dei consumi di energia sono dunque divenuti obbiettivi ancora più cruciali. Gli Stati Membri sono stati invitati a introdurre politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, facendo ricorso al gas naturale anche tramite GNL, con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda al 2050. Il Piano è stato accompagnato da un pacchetto di iniziative, di carattere legislativo e non. Per quanto qui interessa, con il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023, è stato consentito agli Stati membri di inserire appositi capitoli REPowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza, oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l’aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. L’insieme dei criteri e delle modalità di aggiornamento dei Piani nazionali sono stati indicati in dettaglio nelle linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 31 maggio 2022 (comunicazione della Commissione 2022/C 214 “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU”).
Le proposte di investimento e riforme contenute nel REPowerEU italiano sono state illustrate dal Governo italiano al Parlamento a fine luglio 2023 (si rinvia al dossier DFP n. 28/R/1) e successivamente inviate alle Istituzioni europee. Il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica del PNRR. Le proposte di modifica, accolte dalla Commissione europea, figurano nel documento COM(2023) 765 def del 24 novembre 2023. Il Consiglio, a sua volta, l’8 dicembre 2023, ha deliberato su tale documento, accogliendo la proposta della Commissione di modifica del Piano italiano.
Il capitolo dedicato al REPowerEU – nuova Missione 7 del PNRR – comprende 5 riforme nuove e 17 investimenti, di cui 12 investimenti nuovi e 5 investimenti a titolo di rafforzamento (scale up) di investimenti già esistenti nel PNRR.
Nel complesso, la nuova Missione prevede investimenti per circa 11,2 miliardi di euro dei quali 2,75 miliardi di contributi a fondo perduto e 8,4 miliardi di prestiti.
La prima riforma, intitolata Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale, prevede l’adozione e l’entrata in vigore di un Testo unico, in cui sono riunite tutte le norme primarie che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
La seconda riforma mira a ridurre le sovvenzioni dannose per l’ambiente elencate annualmente nel “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi” pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La terza riforma, intitolata Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano, mira a migliorare l’integrazione degli impianti di produzione di biometano nella rete energetica nazionale.
La quarta riforma, intitolata Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili, istituisce un sistema di garanzie finalizzato all’attenuazione del rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili.
La quinta riforma, intitolata Piano Nuove Competenze Transizioni, si pone l’obiettivo di aggiornare il quadro regolatorio della formazione rendendo operativi gli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze.
Per quanto di interesse in questa sede, tra gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU, l’investimento 17, Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), è volto a contribuire al contrasto della povertà energetica istituendo uno strumento finanziario finalizzato all’efficientamento energetico nelle abitazioni dei condomini popolari e negli edifici della pubblica amministrazione così come in altre abitazioni di nuclei familiari vulnerabili.
La misura consiste in un investimento pubblico in un dispositivo (nella fattispecie uno strumento finanziario per il contrasto della povertà energetica) volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell’edilizia residenziale pubblica e sociale che determinano un miglioramento minimo dell’efficienza energetica pari al 30%.
Esso includerà le seguenti linee di prodotto:
- Edilizia residenziale pubblica: questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica;
- Edilizia residenziale sociale: questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale sociale;
- Ristrutturazioni energetiche a beneficio delle famiglie a basso reddito che vivono in condomini: questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica a beneficio delle famiglie vulnerabili e a basso reddito che vivono in condomini.
Due terzi dello strumento saranno destinati alla ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e un terzo alle ristrutturazioni energetiche a beneficio delle famiglie a basso reddito che vivono in condomini.
Di seguito sono riportati i traguardi dell’investimento 17 secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024, modificativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Numero sequenziale |
Data del conseguimento |
Descrizione del traguardo |
M7-46 |
T3 2024 |
Sono definiti i termini dello strumento finanziario che si concentra sull’edilizia residenziale pubblica e sociale e sulla ristrutturazione energetica a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito che vivono in condomini. |
M7-47 |
T2 2025 |
Entrata in vigore dell’accordo attuativo in linea con i requisiti precisati nella descrizione della misura.
Nello specifico l’accordo attuativo include criteri di ammissibilità concernenti il miglioramento minimo dell’efficienza energetica che lo strumento deve conseguire (riduzione di almeno il 30% della domanda di energia primaria) e le famiglie ammissibili (definite in base alla loro vulnerabilità).
|
M7-48 |
T2 2025 |
L’Italia trasferisce al soggetto attuatore 1.381.000.000 euro per lo strumento. |
Per un esame più analitico di ciascun investimento e di ciascuna riforma, si rinvia alle apposite schede di approfondimento su investimenti e riforme.
Secondo quanto previsto dal comma 514, al fine di consentire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
§ ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili (lett. a));
§ ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (lett. b));
§ ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (lett. c));
Si ricorda che nella decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024 (p. 460) modificativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede che l’accordo attuativo firmato con il GSE “esclude dall’ammissibilità attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle”, ad eccezione di: a) attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); e b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.
Secondo quanto previsto dal comma 515, le misure di sostegno finanziario previste dai commi 513-519 non sono cumulabili, rispetto agli stessi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni a valere su risorse dell’Unione europea. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il quale prevede che il sostegno nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunga al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo.
È inoltre consentito il cumulo delle misure di sostegno finanziario dei predetti commi 513-519 con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, qualora finanziate con risorse diverse da quelle dell’Unione europea. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Secondo quanto previsto dal comma 516, il GSE e i partner finanziari (SACE e Cassa depositi e prestiti), sottoscrittori dell’atto convenzionale con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi indicati nell’atto convenzionale, con oneri posti a carico delle risorse previste dal comma 519, nel limite complessivo massimo dell’1 per cento.
Ai sensi del comma 519 gli oneri derivanti dai commi 513 e 516 sono quantificati in 1.381 milioni di euro. Di conseguenza, il limite complessivo massimo degli oneri previsti dalle attività e dagli obblighi dell’atto convenzionale non è superiore a 13,81 milioni di euro.
Il comma 517 dispone che il GSE effettui i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione tecnica nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici. Il termine per l’effettuazione dei controlli è indicato nella convenzione di cui al comma 513, lettera f).
Secondo quanto previsto dal comma 518, entro i termini previsti dalla convenzione di cui al comma 513, lettera f), le banche commerciali convenzionate con Cassa depositi e prestiti effettuano le valutazioni di merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari necessari per il riconoscimento della misura di sostegno finanziario.
Infine, secondo quanto disposto dal comma 519, agli oneri derivanti dai commi 513 e 516, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)”, finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.
Il comma 520, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, aumenta dal 25 per cento al 30 per cento il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5 per cento.
Inoltre, la medesima disposizione innalza da 50 mila euro a 75 mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
A tal proposito, si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva di cui ai commi da 58 a 61 della medesima legge.
Sul punto, si segnala che i commi da 58 a 61 recano disposizioni concernenti il suddetto regime di tassazione sostitutiva.
Nello specifico, si individuano come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.
Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
§ entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
§ ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro;
§ salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
Articolo 1, commi 521-522
(Convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS)
I commi 521-522, introdotti alla Camera, recano disposizioni finalizzate alla sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l’ANAS.
Il comma 521 autorizza la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra MIT e ANAS, da approvarsi con decreto ministeriale, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo di 50 anni (indicato dall’art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, come riscritto dal comma 1019 della legge 296/2006).
Si ricorda che la Convenzione di concessione tra MIT e ANAS è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2002 e che, prima della riscrittura operata dal citato comma 1019, il termine previsto dall’art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, era pari a 30 anni.
In proposito, nella recente relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. - 2023 (Determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143) viene evidenziato che “il tema dell’estensione della concessione non ha trovato ancora soluzione, sebbene la Società … ritenga, in linea con gli anni precedenti, di confermare anche nel 2023 il valore della concessione sulla base dell’aspettativa della Società volta all’adeguamento della durata della concessione stessa al 2052, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1018 e 1019, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norme che sostituiscono la durata di 30 anni in 50 anni. Pertanto, la concessione con scadenza naturale al 2032, in base a tali norme, andrebbe ad estendersi automaticamente, secondo la Società, sino al 2052” e che, però, in relazione a tale estensione, la Corte stessa rileva “come la posizione societaria, non trovi solidi riferimenti fattuali e giuridici”. Nel giustificare tale ultima affermazione, la Corte ricorda, tra l’altro, che “i citati commi 1018 e 1019 della legge n. 296 del 2006 subordinano la proroga del rapporto concessorio al perfezionamento di una convenzione unica di cui non vi è, allo stato, alcun percorso attuativo”. La Corte poi conclude sottolineando che “in relazione a tale rilevante problematica, si richiama l’attenzione dei Ministeri vigilanti affinché l’attuale situazione di incertezza in cui versa la Società venga superata in un tempo ragionevole con correttivi formali e idonei a giustificare la valorizzazione della posta in bilancio”.
Il comma in esame dispone altresì che l'efficacia della misura da esso prevista è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE.
Si fa notare che il comma in esame novella, integrandole (inserendovi un nuovo comma 2-decies.1), le disposizioni previste dall’art. 2 del D.L. 121/2021.
Si fa altresì notare che il comma 521 ha sostituito la disposizione, che quindi non compare più nel testo approvato dalla Camera, che nel testo iniziale del presente disegno di legge era contenuta nell’art. 80 e che regolamentava la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute dall’ANAS S.p.A. in società autostradali.
Il comma 522 dispone l’abrogazione del comma 6 dell’art. 36 del D.L. 98/2011, il cui testo vigente ha previsto la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione in funzione delle modifiche conseguenti alle disposizioni di riordino dell’ANAS dettate da tale decreto-legge.
Articolo 1, comma 523
(Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica)
Il nuovo comma 523, inserito dalla Camera, integra le attività di bancoposta svolte da Poste con il riferimento alla Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica.
Nello specifico il nuovo comma 523 apporta due modifiche all’articolo 2 del D.P.R. n. 144 del 2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta).
Innanzitutto, modifica il comma 1 inserendo il riferimento alla raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di credito (nuova lettera a-bis) tra le attività di bancoposta svolte da Poste.
In secondo luogo, modifica il comma 3 inserendo il riferimento all’apertura ed al mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento nel secondo, attraverso l’inserimento dell’articolo 114-octiesdecies tra le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993) compatibili con l’attività di bancoposta svolta da Poste.
Per una visione puntuale delle modifiche, si rimanda al testo a fronte.
Il suddetto comma 3 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 144 del 2001 indica gli articoli del TUB che si applicano, in quanto compatibili, all’attività di bancoposta svolta da Poste. Per effetto della modifica in esame, si inserisce, quindi, anche il riferimento all’articolo 114-octiesdecies del TUB, il quale prevede, al comma 1, che le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il comma 2 prevede che le banche notifichino immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.
Il riferimento al Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010 si spiega perché il patrimonio di bancoposta – che viene costituito con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione – è finalizzato a consentire a bancoposta tutte le attività finanziarie e creditizie afferenti a detta funzione bancaria.
Nel dettaglio, il menzionato articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010 dispone che, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.
Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma in esame
Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 |
|
Testo vigente |
Modificazioni proposte dall’articolo 1, comma 523, del DDL di bilancio 2025 |
Art. 2 |
Art. 2 |
1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale; c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12. f-bis) servizio di riscossione di crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. |
1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste;»; b) raccolta del risparmio postale; c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12. f-bis) servizio di riscossione di crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. |
2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi. |
2. Identico. |
2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali. |
2-bis. Identico. |
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario. |
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, 114-octiesdecies, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario. |
(…) |
(…) |
Il comma 524, inserito durante l’esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo.
Il comma in esame autorizza la sottoscrizione di un accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili.
Nella relazione annuale 2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti viene ricordato che il CAS è un “ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Siciliana, concessionario delle tratte autostradali A20 (Messina-Palermo) e A18 (Messina-Catania e Siracusa-Rosolini)”.
Per la finalità indicata è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Alla copertura degli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.
Il comma 525, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l’affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Conseguentemente, l’articolo dispone che per tali interventi non trovino applicazione le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili.
Il comma 525, inserito nel corso dell’esame alla Camera, dispone che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione trova applicazione il procedimento semplificato per l’affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui all’articolo 53-bis, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).
La relazione tecnica all’emendamento, approvato in sede referente, che ha introdotto la norma qui in commento, evidenzia che la disposizione consente di ridurre la spesa per la realizzazione di talune opere in capo a Rete Ferroviaria italiana s.p.a. Come noto, tali costi gravano sul bilancio dello Stato tramite specifico Accordo di programma e includono anche gli oneri di progettazione preliminare ed esecutiva previsti dal codice degli appalti. La progettazione e autorizzazione nell’ambito di un unico procedimento, quale quello previsto all’articolo 53-bis, comma 1, del D.L. n. 77/2021, consente di comprimere i predetti costi secondo logiche di efficienza ed efficacia.
L’articolo 53-bis, comma 1, del D.L. 77/2021 – al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie – prevede (per tali infrastrutture) l’applicazione del procedimento semplificato di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC di cui ai commi da 5 a 5-quinquies dell’articolo 48 del medesimo decreto-legge, i quali, in particolare, prevedono:
- la possibilità di affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, mediante conferenza dei servizi semplificata (comma 5);
- ai fini di cui sopra, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante stessa all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale, unitamente alla documentazione relativa allo studio di impatto ambientale (di cui all’articolo 22, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente) contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi (comma 5-bis);
- le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza di servizi (comma 5-ter);
- gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA (comma 5-quater)
- in deroga a quanto previsto dal Codice dell’ambiente (articolo 27), la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento, nonché dei successivi livelli progettuali (5-quinquies).
Conseguentemente, si dispone che per tali interventi non trovino applicazione le disposizioni speciali relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili. L’articolo richiama a tale fine le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del D.lgs. n. 199/2021.
Il d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, cd. RED II, è intervenuto, con finalità semplificatoria, sulla pregressa sistematizzazione dei regimi generali di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili. Le norme di cui al Titolo III, Capo I, del D.lgs., costituito dagli articoli da 18 a 25, hanno a tal fine introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina già contenuta nel D.lgs. n. 28/2011 prevedendo quattro regimi amministrativi abilitatiti alla costruzione e all’esercizio di impianti a FER: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA); c) procedura abilitativa semplificata (PAS); autorizzazione unica (AU) (articolo 18). È stata poi introdotta una disciplina finalizzata all’individuazione delle aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti a FER (articolo 20) e alla riduzione dei tempi per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti ricadenti in aree idonee (articolo 22), nonché – con successive interpolazioni normative, sono state introdotte procedure semplificate per l’installazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici (articolo 22-bis), per l’installazione e l’esercizio di impianti off-shore (articolo 23), per gli impianti e le opere funzionali alla produzione di biometano (articolo 24), nonché semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.
La disciplina relativa all’autorizzazione e all’esercizio di impianti a fonti rinnovabili non si esaurisce con le norme appena citate, sebbene esse ne costituiscano parte dell’ossatura principale. Essa è invero assai articolata. Sul punto, si rinvia al dossier su La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili, n. 47 del 30 luglio 2024. L’adozione di un D.lgs. di riordino della materia è stata avviata con la presentazione di uno schema, A.G. 187, adottato dal Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 26, commi 4-7, della legge sulla concorrenza 2022 (L. n. 214/2023): sullo schema (per un commento del quale si rinvia al dossier n. 347/2024), in data 14 novembre 2024 è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata, mentre in data 19 novembre 2014 le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera dei deputati si sono espresse, approvando un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Nella medesima data, è stato reso un parere con osservazioni dalla 8° Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, mentre il 20 novembre 2024 si è espressa, sempre formulando osservazioni, anche la Commissione parlamentare per la semplificazione. Dopo essere stato quindi modificato anche alla luce dei suddetti pareri e approvato in via definitiva di Consiglio dei ministri nella seduta del 25 novembre 2025, in data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 190/2024 recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 1, comma 526, prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, anche per l’acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.
L’articolo 1 comma 526, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, prevede, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, la possibilità per le regioni e le città metropolitane di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, commi da 613 a 615, della legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.
Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
Le norme dei commi 613-615 della legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) istituiscono un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è stato poi approvato con d.P.C.M. del 17 aprile 2019.
Al fine di realizzare il Piano, la legge di Bilancio 2017 (comma 613) ha disposto l’incremento delle risorse attribuite al Fondo mezzi, di cui all’art. 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €, e ne ha esteso le finalità al finanziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Inoltre, la legge di Bilancio 2017 prevede che per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.
In sede di prima applicazione, per il periodo 2019-2023, un terzo delle risorse del Fondo è stato attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 71, legge n. 205 del 2017) ha poi previsto la possibilità di utilizzare fino a 100 milioni di euro del Fondo mezzi per il finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane.
Le risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile si innestano nell’ambito di una serie di fondo per il rinnovo dei mezzi del TPL, in particolare:
a) le risorse del PNRR e del decreto-legge n. 59 del 2021 (Fondo complementare) – Il PNRR (misura M2C2 – 4.4.1) destina 2.415 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale con veicoli a combustibile pulito, per il periodo 2021–2026.
b) le risorse del c.d. Fondo mezzi e gli altri stanziamenti per il rinnovo del parco mezzi – Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale
c) le risorse della legge di bilancio 2018 per le imprese di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema e la sezione del portale di documentazione della Camera.
Il comma 527, introdotto durante l’esame alla Camera, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del MIT volto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.
Il comma 527, introdotto durante l’esame alla Camera, modifica, al primo periodo, il comma 302 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), prevedendo l’incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 della dotazione del fondo istituito dal citato comma 302 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.
L’art. 1, comma 302, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) prevede che al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
La relazione alla proposta emendativa evidenzia che allo stato è in corso di perfezionamento l’iter per l’adozione dello schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stati stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi e che l’incremento dello stanziamento del Fondo è motivato dalle numerose istanze pervenute dai Comuni.
Il secondo periodo del comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).
Il comma 1076 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha autorizzato la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
Articolo 1, comma 528
(Ponte sullo Stretto di Messina)
Il comma 528, introdotto dalla Camera, prevede un incremento di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate, per il periodo 2024-2032, al Ponte sullo Stretto di Messina. Viene altresì autorizzata, per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del ponte medesimo, la spesa complessiva di 500 milioni di euro per il periodo 2027-2030.
Il comma in esame modifica la disciplina (prevista dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 - L. 213/2023) finalizzata a consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto di Messina).
La lettera a) riscrive il succitato comma 272 – che reca un’autorizzazione di spesa, per il periodo 2024-2032, destinata alla predetta finalità – prevedendo una riduzione complessiva di 2,35 miliardi di euro. Le modifiche degli importi, relativi alle varie annualità del periodo in questione, operate dalla lettera in esame sono illustrati nella tabella riportata nel seguito della presente scheda di lettura.
La lettera b), integra il testo vigente del comma 273 della legge di bilancio 2024 – che prevede un’autorizzazione di spesa complessiva di 2,318 miliardi di euro per le medesime finalità del comma 272, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027– prevedendo un incremento delle risorse a valere sul FSC di 3,882 miliardi di euro.
L’effetto combinato della riduzione disposta dalla lettera a) e dell’incremento previsto dalla lettera b) è un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina.
Quindi le risorse complessivamente destinate al Ponte sullo Stretto di Messina dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 (come modificati dal comma in esame) ammontano a 13,162 miliardi di euro, come viene evidenziato dalla tabella seguente, che evidenzia le risorse previste dalle vigenti autorizzazioni di spesa e le variazioni a tali autorizzazioni disposte dal comma in esame:
(importi in milioni di euro)
|
Bilancio dello Stato |
Risorse FSC |
Totale complessivo (A) |
||
Anni |
Aut. spesa vigente |
Variazione prevista dal comma in esame |
Aut. spesa vigente
|
Variazione prevista dal comma in esame |
|
2024 |
607 |
- |
173 |
(B) |
780 |
2025 |
885 |
-400 |
150 |
635 |
|
2026 |
1.150 |
-232 |
150 |
1.068 |
|
2027 |
440 |
-440 |
1.340 |
1.340 |
|
2028 |
1.380 |
-450 |
505 |
1.435 |
|
2029 |
1.700 |
-300 |
|
1.400 |
|
2030 |
1.430 |
-528 |
|
902 |
|
2031 |
1.460 |
0 |
|
1.460 |
|
2032 |
260 |
0 |
|
260 |
|
Totale |
9.312 |
-2.350 |
2.318 |
+3.882 |
(C) 13.162 |
Note
(A) Il totale è ottenuto come somma algebrica di tutti gli importi delle colonne precedenti.
(B) La lettera b) del comma in esame non provvede a ripartire l’importo di 3.882 euro a carico del FSC tra le varie annualità. Tale riparto (in base a quanto previsto dalla successiva lettera c)) dovrà essere effettuato con apposita delibera del CIPESS.
(C) Questo totale è ottenuto come somma algebrica della riga, ma non corrisponde al totale degli importi in colonna dato che la variazione di 3.882 milioni di euro a carico del FSC non è ripartita annualmente.
Nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) viene evidenziato che lo stanziamento complessivo di 11,63 miliardi di euro previsto dai commi 272-273 (elevato dal comma in esame a 13,162 miliardi) assicura “unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell’opera è stato rideterminato escludendo: gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023; nonché gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto”.
Nella risposta all’interrogazione 5-03233, resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) della Camera dell’11 dicembre scorso, viene ricordato, tra l’altro, che “l'allegato al DEF 2023 ha previsto una stima del costo complessivo per la realizzazione per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina pari a 13,5 miliardi di euro. Tale ammontare riguarda il valore complessivo del progetto, così come risulta dal quadro economico e non è riferito, pertanto, esclusivamente al contratto con il contraente generale e con gli altri affidatari. Nel medesimo documento, era indicata la previsione di ulteriori 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie”.
Si fa notare che aggiungendo all’importo di 13,162 miliardi (risultante dal rifinanziamento operato dal comma in esame) i 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF, si ottiene un totale complessivo di risorse pari a 13,532 miliardi di euro.
Si fa altresì notare che il nuovo comma 273-ter (introdotto dalla lettera c) del comma in esame, v. infra) destina 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte.
Ulteriori informazioni sull’opera in questione sono disponibili nella scheda n. 65 della banca dati SILOS. In tale scheda viene ricordato, tra l’altro, che la Società Stretto di Messina e CINEA (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea) hanno firmato il Grant Agreement “per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell’opera, per la parte imputabile all’infrastruttura ferroviaria” (Comunicato web della Stretto di Messina S.p.A. del 21 ottobre 2024).
La lettera c), inserisce – nel testo della legge di bilancio 2024 – due nuovi commi 273-bis e 273-ter.
In base al comma 273-bis, con apposita delibera del CIPESS sono:
- assegnate le risorse aggiuntive previste (dalla precedente lettera b)) a carico del FSC, e distribuite le stesse nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario;
- stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione.
La lettera in esame prevede altresì che:
- a seguito della predetta deliberazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa;
- l'accordo per la coesione (da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.
Il nuovo comma 273-ter dispone che per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal MIT, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro (90 milioni per l’anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030).
Articolo 1, comma 529
(Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)
Il comma 529, introdotto alla Camera, prevede interventi finanziari volti alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.
Il comma 529, introdotto alla Camera, interviene sull'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sostituendo il comma 511 e aggiungendo il comma 511-bis, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.
A tale fine, il comma 511, come testé sostituito, autorizza la spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037 (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037).
Il nuovo comma 511-bis autorizza altresì, per le finalità previste dal comma 511, la spesa complessiva di 1.120,05 milioni per il periodo 2025-2030, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
Con delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse, sulla base di determinate condizioni.
A seguito della suddetta deliberazione, il MIT informa il CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno fino all’entrata in esercizio dell’opera sul monitoraggio procedurale e finanziario, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L’accordo per la coesione da definirsi tra MIT e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell’intervento.
La legge di bilancio 2023, all’art. 1, comma 511, (L. n. 197/2022), per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, ha autorizzato la spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037 (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni per l'anno 2027, 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni per l'anno 2032 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037). Il successivo comma 512 della medesima legge n. 197 del 2022 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 12 ottobre 2023), sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un quadro completo ed aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.
La S.S. 106 Jonica si sviluppa lungo la fascia litorale jonica da Reggio Calabria a Taranto per un percorso di circa 491 km. L’arteria, che collega i territori costieri della Calabria, della Basilicata e della Puglia, ha un ampliamento di quattro corsie, con spartitraffico centrale, e risulta completata nei tratti ricadenti nelle regioni Puglia (39 km) e Basilicata (37 km). Nella Regione Calabria, ANAS ha in atto un piano complessivo di riqualificazione dell’arteria, che comprende sia la realizzazione di tratti con due carreggiate separate, ciascuna a due corsie per senso di marcia, che la messa in sicurezza dell’arteria esistente. Oltre il Megalotto 3, in fase di realizzazione per 1.335 milioni di euro e interventi in corso di messa in sicurezza per circa 29 milioni di euro, il Contratto di programma 2016-2020 Anas-MIT ha previsto interventi per 1.888 milioni di euro (finanziati per 874,6 milioni di euro). Il piano di completamento della riqualificazione dell’arteria sul tracciato calabrese, affidato al Commissario straordinario ing. Massimo Simonini, nominato con il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, prevede un piano complessivo di riqualificazione con la realizzazione di tratti con 2 o 4 corsie. Per quanto riguarda le risorse stanziate per la S.S. 106 Jonica il valore dell’investimento è pari a circa 3,9 miliardi di cui 885 milioni stanziati. Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 si segnala che l’adeguamento della S.S. 106 Jonica, nel tratto ricadente in Calabria, necessita di importanti investimenti sia per tracciati in variante che per interventi diffusi sull’intero percorso e, in particolare, appare rilevante “concretizzare il piano di riqualificazione complessivo dell’arteria nel tratto calabro, dal confine regionale a Reggio Calabria, con la programmazione e la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, per un importo stimato di oltre 3 miliardi di euro, oltre alle risorse già stanziate per gli interventi in corso”. Il 3 febbraio 2021 presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati si è svolta l’audizione del Commissario straordinario sulla S.S. 106 Jonica (qui il link alla relativa documentazione). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS).
Articolo 1, commi 530, 534 e 536
(Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.)
L’articolo 1, commi 530, 534 e 536 prevede una serie di autorizzazioni di spesa in favore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.):
1. 1.096 milioni di euro, ripartiti nel biennio 2025-26, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT (comma 530);
2. 1.158 milioni di euro per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, ripartiti fino al 2036 (comma 534);
3. 1.334 milioni di euro complessivi per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi tra RFI e il MIT, ripartiti fino al 2036 (comma 536).
L’articolo 1, comma 530, autorizza la spesa complessiva 482 milioni di euro per il 2025 e 614 per il 2026, per un totale di 1.096 milioni di euro complessivi per il biennio, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT. L’ultimo periodo specifica inoltre che tali risorse sono inserite nel contratto di programma – parte investimenti stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
Si ricorda che i rapporti tra concessionario della Rete ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) e concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono regolati da uno o più Contratti di programma, stipulati per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, e aggiornabili e rinnovabili anche annualmente.
In particolare, il Contratto di Programma recepisce la pianificazione delineata in coerenza con gli indirizzi e i vincoli nazionali e comunitari relativi allo sviluppo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e alla programmazione economico-finanziaria nonché con le esigenze industriali di RFI e con i bisogni e le aspettative delle IF e degli altri stakeholder. In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, commi 5 e 4 del citato decreto, l'oggetto dei Contratti di programma è la disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.
A partire dal 2013, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, i rapporti della Società con lo Stato sono regolati non più da un solo contratto ma attraverso due atti: il CdP-parte Investimenti e il CdP - parte Servizi.
Nello specifico, la parte investimenti, reca la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo, da un lato, alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative e, dall'altro, alle modalità di finanziamento delle suddette attività.
Per maggiori approfondimenti in merito agli investimenti ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT, si rimanda all’apposito approfondimento sul portale della documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.
L’articolo 1, comma 534, incrementa di complessivi 1.158 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra RFI e il MIT, di cui all’articolo 1, comma 395, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022), così ripartiti:
- 89,09 milioni di euro per il 2027;
- 117,55 milioni di euro per il 2028;
- 6,6 milioni di euro per il 2029;
- 8,29 milioni di euro per il 2030;
- 83,57 milioni di euro per il 2031;
- 108,15 milioni di euro per il 2032;
- 174,75 milioni di euro per il 2033;
- 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.
Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell’ambito dell’aggiornamento del contratto di programma tra il MIT e RFI alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.
Si ricorda che, per gli anni in considerazione, la legge di bilancio 2022, autorizzava la spesa 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI. Le risorse di cui al presente comma, quindi, si aggiungono a quelle già stanziate.
L'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 parte Investimenti, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2024 ed ha concluso il suo iter autorizzativo il 12 novembre 2024 con la registrazione dalla Corte dei Conti del Decreto Interministeriale n. 235 del 20 settembre 2024 del MIT, di concerto con il MEF, di approvazione dell'aggiornamento 2024 del Contratto. Con tale aggiornamento tato contrattualizzato un saldo netto di risorse pari a 3.534,57 milioni di euro (+7.623,26 milioni di euro di nuove risorse e -4.088,69 milioni di euro di definanziamenti) portando il valore delle opere in corso finanziate da 124.570,39 milioni di euro dell'Aggiornamento 2023 a 127.739,02 milioni di euro. Le risorse sono destinate principalmente alle opere in corso e alla prosecuzione dei programmi relativi alla sicurezza, allo sviluppo tecnologico e al piano stazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’apposito tema nel portale della documentazione della Camera dei deputati.
L’articolo 1, comma 536, incrementa di 1.334 milioni di euro complessivi l’autorizzazione di spesa per il contratto di programma, parte servizi tra RFI e il MIT, di cui all’articolo 1, comma 396 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che vengono così ripartiti:
- 248 milioni di euro per il 2027;
- 36 milioni di euro per il 2028;
- 10 milioni di euro per il 2029;
- 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031;
- 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034;
- 90 milioni di euro per il 2035;
- 200 milioni di euro per il 2036
Si ricorda che nella Parte Servizi del Contratto di Programma è contenuta la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
La citata legge di bilancio 2022 già autorizza, per il 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, a cui vanno ad aggiungersi i 248 milioni di cui alla presente disposizione.
A questo link, l’aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022-2026.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’apposito tema nel portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 1, comma 531
Diga di Campolattaro
Il comma 531, introdotto durante l’esame alla Camera, autorizza la spesa complessiva di 36 milioni di euro (18 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026) per il finanziamento dell’intervento relativo alla Diga di Campolattaro, inserita nel PNRR di competenza del MIT (M2C4I4.1).
La disposizione in esame riguarda un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione della derivazione della diga di Campolattaro.
Con DPCM del 9 maggio 2022 il prof. Attilio Toscano, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18 aprile, n. 32, Commissario per l’intervento “Invaso di Campolattaro (BN)”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente scheda SILOS.
Articolo 1, comma 532
Appalti di lavori
Il comma 532 proroga le misure previste dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, riguardanti l’adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025.
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili. Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Si segnala anche il parere ANAC n. 5 del 7 febbraio 2024 sull’articolo 26 in esame, che fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi.
Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021)
La lettera a) del comma 532 modifica in più punti il comma 6-bis dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, che disciplina il meccanismo di adeguamento prezzi a seguito aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.
Una prima modifica è volta a prorogare, nell’ambito del meccanismo di adeguamento dei prezzi, al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.
Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma 6-bis, disponendo che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento.
La novella procede poi al raccordo formale del comma 6-bis al fine di dare conto dell’inserimento di un nuovo terzo periodo.
Il nuovo quarto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
Il nuovo quinto periodo del comma 6-bis è integrato al fine di consentire anche per l’anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Il nuovo ultimo periodo del comma 6-bis, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.
Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023)
La lettera b) modifica il comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l’applicabilità delle disposizioni del comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro , aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.
Incremento risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
La lettera c) modifica il comma 6-quater al fine di incrementare le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni per l’anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l’anno 2025.
Appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021
La lettera d) modifica il comma 8 al fine di prorogare l’applicabilità delle disposizioni del primo periodo, riguardanti gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), del medesimo comma al 31 dicembre 2025 in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024. Si estende inoltre l’applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022.
Contratti affidati al contraente generale RFI e ANAS
La lettera e) modifica il comma 12 al fine di prorogare al 31 dicembre 2025 l’applicazione dell’incremento del 20% degli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore decreto-legge.
Il comma 533, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro (120 milioni per l’anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).
L'allegato infrastrutturale al DEF 2024 sottolinea che con i commi 516 e ss. dell'art. 1 della legge 205/2017 e con la riforma inserita nel PNRR (avviata con il D.L. 121/2021, che ha introdotto disposizioni di modifica dei citati commi 516 e ss.) "si è posto rimedio alla mancanza di un atto di pianificazione in materia di sistemi idrici. È infatti in corso di predisposizione il 'Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico' (PNIISSI), con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva, anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni e rinnovati criteri di selezione delle infrastrutture idriche su cui intervenire". Tale Piano rappresenta un passo fondamentale nella direzione di "garantire un supporto duraturo al comparto, a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio finale alle diverse tipologie di utenti e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico di un settore strategico per il Paese" e testimonia "l'importanza riconosciuta dal MIT e dal Governo alla gestione sostenibile delle risorse idriche ed al corretto sviluppo delle relative infrastrutture al fine di garantire, ancor di più in un contesto affetto dai cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico".
Dal punto di vista finanziario, il DEF 2024 evidenzia che ad oggi, per il PNIISSI, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva pari a 3.367,21 milioni di euro, sono stati impegnati circa 2,2 miliardi di euro.
L’importo di 3.367,21 milioni di euro risulta dalla somma dei 2.467,21 milioni di euro finanziati per il periodo 2018-2033, che costituivano le risorse da cui era alimentato il piano nella sua versione precedente alla riforma del PNRR, e dei 900 milioni di euro previsti dalla misura M2C4-I4.1 del PNRR. A sua volta, l'importo di 2.467 milioni testé menzionato corrisponde alla somma di 2.017 milioni (indicati come disponibilità totale del piano nell’allegato infrastrutturale al DEF 2022 ) e di 450 milioni (derivanti dal rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 2024).
In relazione allo stato di attuazione del PNIISSI, l'allegato infrastrutture al DEF 2024 evidenzia che "le procedure per iniziare tale attività di pianificazione a livello nazionale sono state avviate dal MIT il 21 giugno 2023 con la pubblicazione di un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti. Nei modi e nei tempi stabiliti dall'avviso (...) sono pervenute 562 proposte", per un costo complessivo stimato di oltre 13,5 miliardi di euro. L'allegato ricorda altresì che "attualmente, il MIT sta valutando le proposte pervenute secondo un'analisi multicriteriale che analizza le proposte su base tecnica, economico-finanziaria, ambientale e sociale (accessibilità ed impatti dell'opera sulle comunità)".
Nel comunicato web del MIT del 27 giugno 2024 viene reso noto che, dopo la presentazione "della proposta nell'ultima cabina di regia sull'idrico del nuovo piano di settore PNIISSI, i ministeri coinvolti hanno espresso formalmente la condivisione, sentita anche ARERA. La proposta relativamente alla nuova fase di pianificazione degli investimenti risulta composta da 418 interventi per un importo richiesto totale di 12 miliardi di euro".
Nella risposta all'interrogazione 5-02614, resa nella seduta del 16 ottobre 2024, viene evidenziato che il MIT ha "presentato una prima ipotesi di stralcio di programmazione, finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse MIT, per incentivare l'avanzamento in via prioritaria delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel PNIISSI, selezionate, tra l'altro, in base allo stato di avanzamento progettuale, dall'equilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse e dal diverso stato di crisi idrica".
Articolo 1, comma 535
(Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione)
Il comma 535, introdotto alla Camera, autorizza la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione- sezione internazionale.
L’autorizzazione di spesa prevista dal comma 535 dell’articolo 1 è così suddivisa:
- 158,91 milioni € per il 2027;
- 82,45 milioni € per il 2028;
- 173,40 milioni € per il 2029;
- 281,71 milioni € per il 2030;
- 206,43 milioni € per il 2031;
- 81,85 milioni € per il 2032;
- 15,25 milioni € per il 2033.
Per approfondimenti sul collegamento ferroviario Torino Lione si rinvia all’apposito focus pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati e per i finanziamenti e lo stato dell’opera alla banca dati Silos.
Articolo 1, comma 537
(Contratto di programma ANAS)
Il comma 537, introdotto dalla Camera, incrementa di 2,022 miliardi di euro le risorse attribuite ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, e disciplina la destinazione di tali risorse aggiuntive.
Il comma in esame incrementa le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 complessivamente di 2,022 miliardi di euro (428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036).
Tali risorse aggiuntive sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma:
- agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete;
- e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.
Nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. 2023 (determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143) viene evidenziato che “con nota dell’8 febbraio 2024, Anas ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta di Contratto di programma 2021-2025 nella quale risultano allocate le risorse relative ai 2.250 milioni dalla legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e le risorse relative ai 3.748,38 milioni previste dalla legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)” e che “il CiPESS, come comunicato dal Mit con nota del 22 marzo 2024, nella seduta del 21 marzo 2024 si è favorevolmente espresso, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla proposta di CdP Mit-Anas 2021-2025 del 12 marzo 2024. La delibera n. 6 del 21 marzo 2024 – ‘Approvazione dello schema di Contratto di Programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A..’, è stata registrata in data 28 giugno 2024 dalla Sezione del controllo di legittimità della Corte dei conti”.
Come evidenziato dalla nota web del DIPE e ribadito dalla nota web del MIT diramate in data 21 marzo 2024, "il Contratto prevede investimenti complessivi per circa 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti e la parte restante, di circa 21 miliardi di euro, di cui si evidenzia 'la valenza programmatica degli investimenti non finanziati'. Vengono ripartiti ex novo 2,25 miliardi dalla legge di bilancio 2023 e circa 3,75 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2024, oggetto della nuova allocazione. Tali nuove risorse per 6 miliardi di euro complessivi vengono ripartite, per la parte attribuita geograficamente, per circa il 40,2% al Nord, per il 17% al Centro e per il 42,8% nel Sud e nelle Isole. Il Contratto prevede anche per la voce servizi una spesa annuale che cresce da circa 720 milioni di euro nel 2021 a circa 834 milioni nel 2025, la cui integrale copertura 'assume carattere previsionale' e pertanto 'le relative attività saranno modulate in corso d'anno e troveranno copertura con i consueti strumenti di pianificazione e finanziamento'.".
Il comma 538, introdotto alla Camera, riduce di 114,8 milioni di euro per il 2029 l’autorizzazione di spesa del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.
In dettaglio, si tratta del “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", istituito dall’art. 1, comma 392 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) nello stato di previsione del MIT (all’epoca Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
Il comma 538 provvede pertanto a ridurre la dotazione del 2029 da 200 milioni € a 85,2 milioni €.
Si ricorda che l’autorizzazione di spesa del Fondo è stata successivamente rideterminata con i seguenti interventi normativi:
- + 37 milioni di euro per l'anno 2023 in base all’art. 17, comma 3-sexies, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, per interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica;
- - 19 milioni di euro per l'anno 2026 a copertura dell’art. 1, comma 286, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano «campus Nord» a Bovisa, nel comune di Milano);
- - 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 in base all’art. 1, comma 8, lett. u), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, a parziale copertura degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.
Il Fondo è finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55”.
A tale riguardo si ricorda che il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, che include le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal europeo. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.
Si ricorda altresì che il comma 392 della legge di Bilancio 2022 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate alle diverse finalità. In base al decreto ministeriale emanato le risorse sono state destinate alle seguenti categorie di intervento:
a) categoria 1: nel limite del 50 per cento per interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare dovute alla mobilità urbana, nelle città metropolitane e nei comuni con più di 100.000 abitanti, attraverso: l’acquisto di veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale e la realizzazione della necessaria infrastrutturazione; l’infrastrutturazione e l’incentivazione di forme di mobilità attiva; interventi di pedonalizzazione di aree urbane; la realizzazione di infrastrutture digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi di traffico sul lato della domanda e sul lato dell’offerta;
b) categoria 2: nel limite del 15 per cento delle risorse per interventi finalizzati all’abbattimento delle emissioni del trasporto stradale extra-urbano, attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, all’interno della rete stradale SNIT non a pedaggio e comunque dei raccordi delle città metropolitane, e l’acquisto di mezzi pesanti a zero emissioni;
c) categoria 3: nel limite del 2,5 per cento delle risorse per interventi relativi alla decarbonizzazione delle linee non elettrificate dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare, per l’acquisto di treni a batteria o a idrogeno;
d) categoria 4: nel limite del 10 per cento delle risorse per interventi finalizzati al conseguimento dell’autosufficienza energetica delle infrastrutture aeroportuali e per il sostegno a progetti sperimentali per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per il settore aereo ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001;
e) categoria 5: nel limite del 15 per cento delle risorse per iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni nel trasporto navale, attraverso il retrofitting delle navi per l’utilizzo della tecnologia del cold ironing, all’elettrificazione dei mezzi utilizzati per i collegamenti con le isole e il sostegno a progetti sperimentali per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per il settore navale ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001;
f) categoria 6: nel limite del 7,5 per cento delle risorse per investimenti finalizzati a ridurre l’impronta carbonica del trasporto delle merci, favorendo l’intermodalità.
I commi 539-540, introdotti alla Camera, prevedono una riduzione, per un importo complessivo di 1,39 miliardi di euro relativamente al periodo 2029-2036, delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.
Il comma 539, introdotto alla Camera, riduce l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.
La riduzione, che complessivamente ammonta a 642,3 milioni di euro, è così distribuita nelle annualità 2030-2036: 170 milioni nell’anno 2030; 180 milioni nel 2031; 70 milioni nel 2033; 70,3 milioni nel 2034; 102 milioni nell’anno 2035 e 50 milioni nell’anno 2036.
Per la suddetta finalità, l’art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022, come modificato per la rideterminazione di spesa dall’art. 1, comma 292 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), ha previsto, in particolare, 300 milioni per l’anno 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Il comma 406 della medesima legge di bilancio 2022 stabilisce inoltre l’emanazione di un D.M. (D.M. 9 maggio 2022) del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, al fine di definire i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai princìpi ambientali dell'Unione europea.
Con il citato D.M. 9 maggio 2022 è stata ripartita tra i soggetti previsti la somma complessiva di 1.700 milioni per il periodo 2022-2029 (di cui 100 milioni per l'anno 2022, 110 milioni per l'anno 2023, 160 milioni per l'anno 2024, 130 milioni per l'anno 2025 e 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029).
Il comma 540, introdotto alla Camera, riduce l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
La riduzione, che complessivamente ammonta a 748,1 milioni di euro, è così distribuita nelle annualità 2029-2034: 275 milioni per l’anno 2029, di 93,5 milioni per l’anno 2030, di 202,1 milioni per l’anno 2031, di 98,5 milioni per l’anno 2033 e di 79 milioni per l’anno 2034.
La spesa autorizzata dall’art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 (come riscritto dall’art. 1, comma 62, lett. a), della legge 160/2019 e successivamente modificato dall’art. 38-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162) è di 120 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 360 milioni di euro per l'anno 2020, 410 milioni di euro per l'anno 2021, 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il comma 1077 ha demandato ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca (in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi o di ribassi di gara non riutilizzati) delle risorse in questione.
In attuazione dei commi 1076 e ss. è stato emanato il D.M. 16 febbraio 2018, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", poi integrato, al fine di tener conto del mutato quadro normativo, dal D.M. 19 marzo 2020. Tale ultimo decreto è stato poi integrato dal D.M. 26 aprile 2022 che ha ripartito la somma complessiva di 1.375 milioni di euro (275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029). Successivamente è stato emanato il D.M. 9 agosto 2024, che ha destinato la somma complessiva di 162,7 milioni di euro (articolata in 30,9 milioni per l'anno 2025, 29,7 milioni per l'anno 2026, 32,4 milioni per l'anno 2027, 33,2 milioni per il 2028 e 36,4 milioni per l'anno 2029) “al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”.
Articolo 1, commi 541-543
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
I commi da 541 a 543 recano disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022.
A tal fine, si autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.
Le disposizioni in esame concernono la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge, 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, il comma 541, sulla base di quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, autorizza il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.
L’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, stabilisce che, con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell’aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell’autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell’aiuto individuale.
L’inadempimento dei predetti obblighi di registrazione previsti dal decreto n. 115 del 2017 entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
Il comma 542 prevede che, successivamente alla predetta registrazione, l’Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.
Il comma 543 stabilisce che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si esclude l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi degli articoli 1, commi da 31 a 36, della legge, 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, relativo al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli avvisi di accertamento (di cui all’articolo 43 del decreto medesimo).
La legge, 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, commi da 98 a 108, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.
Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del credito di imposta, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del credito di imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
- la cumulabilità del credito di imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
L’art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Tale credito d’imposta, da ultimo, è stato esteso agli investimenti effettuati nell’anno 2023 dall’articolo 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").
In particolare, il paragrafo 3 dell’articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo Tema web sul sito della Camera dei deputati, nonché, per approfondimenti ulteriori, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - Parte generale e Gli aiuti di Stato - Parte speciale.
Articolo 1, commi 544-546
(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)
I commi da 544 a 546, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, estendono il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, anche all’anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
Le norme specificano i termini validi per fruire del credito di imposta per l’anno 2025 nonché le modalità di determinazione dell’ammontare massimo.
In merito agli effetti finanziari, si osserva che per l’anno 2025 viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di 50 milioni di euro.
Le disposizioni modificano alcune norme dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ha introdotto, per il 2024 il suddetto credito d’imposta.
Si ricorda che il citato articolo 16-bis riconosce per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro
In particolare, al comma 544, lettera a), numero 1), modificando il comma 1 del sopra citato articolo 16-bis estende il credito d’imposta, anche all’anno 2025.
La lettera a), numero 2), innalza, rispetto al 2024, il limite massimo di spesa portandolo a 50 milioni per il 2025.
La lettera b), modificando il comma 2, stabilisce che sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La lettera c) inserisce due nuovi commi dopo il comma 2 (i commi 2-bis e 2-ter).
Il comma 2-bis descrive le modalità e i termini per fruire del credito di imposta per l’anno 2025.
In particolare, la norma prevede che per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.
Il comma 2-ter descrive le modalità di determinazione dell’ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario.
Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l’ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Al comma 545 si stabilisce, inoltre, che per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024,
Viene, infine richiamata, al comma 546, la normativa unionale di riferimento a cui la misura è sottoposta.
Si prevede che il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d’imposta di cui ai commi 544 e 545, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto dal comma 544, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Articolo 1, commi 547, 549 e 550
(Misure in materia di ricerca nel settore
dell’agricoltura e della zootecnia)
L’articolo 1, comma 547, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico. Il comma 549 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Il comma 550 amplia gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Phoma tracheiphila” (cosiddetto “mal secco degli agrumi”), includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.
Si ricorda che l’articolo 9-bis del decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto “Siccità”), come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 63 del 2024, ha ammesso l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali è consentito previa autorizzazione, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, e riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità.
Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
L’articolo 9-bis del decreto “Siccità” ha aggiornato la normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) che era ferma, rispettivamente, al 2001 (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 (decreto legislativo n. 224 del 2003). Nel frattempo, la scienza ha sviluppato tecniche che hanno superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell’organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali l’articolo in esame fa riferimento sono la tecnica dell’editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.
La prima permette una precisa modifica del DNA senza l’introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nucleasi sito-specifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sito-specifica di tipo 2 (SDN-2). Per effettuare l’editing genomico si usano proteine della classe delle nucleasi, ovvero enzimi che tagliano il DNA, e brevi sequenze di RNA, le quali guidano la nucleasi in un preciso punto desiderato del genoma, con la possibile conseguenza dell’inattivazione di un gene o dell’introduzione nella sua sequenza di modifiche già presenti in natura. In ambedue i casi, le mutazioni ottenute sono equivalenti a mutazioni che possono avvenire spontaneamente. La normale biodiversità all’interno di una specie coltivata è dovuta a tali mutazioni. La tecnologia di editing genomico più nota è denominata “CRISPR/Cas9”, perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata sviluppata nel 2012 da due ricercatrici, la francese Emmanuelle Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna (una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020). Le tecniche di editing genomico CRISPR/Cas9 sono state definite le “forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita”. Infatti, mediante l’editing genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata identificata in un’altra varietà, in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le “tradizionali” lunghe pratiche di incrocio e di re-incrocio: l’unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere.
Per cisgenesi, si intende l’inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione.
Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all’incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l’editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.
Si ricorda che la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM; che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l’ambiente nel caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per scopi diversi dall’immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.
Secondo quanto preannunciato dalla Commissione europea, un nuovo quadro giuridico dell’UE per le piante ottenute mediante mutagenesi e cisgenesi mirate e per gli alimenti e i mangimi da esse ottenuti avrebbe dovuto essere presentato nel secondo trimestre 2023.
L’iniziativa, che è stata tuttavia rimessa alla nuova Commissione, dovrebbe basarsi sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell’UE alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16) il quale ha rilevato come l’attuale legislazione dell’Unione in materia di OGM non sia più adatta a queste tecnologie innovative. Per approfondimenti, si veda la pagina web “Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche” della Commissione europea.
L’emissione deliberata nell'ambiente di un “organismo” prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita autorizzazione. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che la richiesta di autorizzazione sia notificata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).
Con riferimento alla terminologia utilizzata nella direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione, si segnala che la traduzione della locuzione inglese “deliberate release into the environment of genetically modified organisms” con quella italiana appena richiamata (in particolare per quanto concerne il termine “emissione”) potrebbe essere oggetto di valutazione e revisione. Il termine “emissione” infatti fa riferimento alla diffusione, all’emanazione, all’irradiamento, al fuoriuscire di un liquido o di un gas. La disciplina in oggetto, viceversa, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento piuttosto all’immissione sperimentale e controllata nell’ambiente di uno specifico organismo prodotto con tecniche di editing genomico nell’ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.
Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo, il MASE trasmette copia della notifica al Ministero della salute e al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre trasmessa all’ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo. L’ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.
Nell’ambito della citata istruttoria preliminare, il MASE è tenuto a verificare la conformità formale della notifica alle previsioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 e il pagamento delle tariffe previste dall'articolo 33 del medesimo decreto, richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante.
I compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione affidati all’ISPRA sono quelli di: a) verificare che il contenuto della notifica e delle informazioni trasmesse sia conforme alle previsioni del decreto legislativo; b) esaminare qualsiasi osservazione sulla notifica eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico; c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente; d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 del decreto legislativo e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che europei; f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 224 del 2003.
Il comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.
I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:
1. la disapplicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 lettera c) e dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003; e
2. l’applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni stabilite dal D.M. 19 gennaio 2005 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8.
Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l’attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).
Il comma 7 dell’articolo 9-bis del decreto Siccità prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 549 stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l’operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all’ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).
Si segnala che, al medesimo fine, l’articolo 31 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro per l’anno 2024.
Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L’articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, siano svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. Il comma 5 dell’articolo 4 prevede che i dati così raccolti siano registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale deve essere realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il Progetto LEO (Livestock Environment Opendata) ha come obiettivo principale quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina https://opendata.leo-italy.eu/portale/home e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.
Il comma 550 modifica l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Phoma tracheiphila”, detto “mal secco degli agrumi”, al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Termini e modalità di accesso al Fondo sono stati definiti dal D.M. 5 maggio 2023.
La novella in esame amplia gli obiettivi del fondo, includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.
La meccatronica è una scienza che nasce dall’integrazione tra la meccanica e l’elettronica al fine di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione.
Articolo 1, comma 548
(Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA)
Il comma 548, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, stanzia un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del CREA per garantirne il funzionamento.
La disposizione in esame si compone di un solo comma, e prevede a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA lo stanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per garantirne il funzionamento e l’esercizio delle sue attività istituzionali e di servizio.
Il CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - istituito dal d. lgs. n. 454 del 1999 - è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio, vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (MASAF). Esso nasce dall’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). La predetta fusione deriva dall’esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della L.n.190/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della L.n.208/2015).
L’ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l’attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell’attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni.
Con l’articolo 23, comma 3-bis, del D.L. n. 44/2023 sono intervenute modifiche alla governance del CREA. In particolare, al fine di accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell’attività di ricerca in agricoltura, si è disposto:
• la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
• la nomina del presidente con DPR secondo la procedura di cui all’art. 3 della L. n. 400/1988, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
• che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l’altro scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente.
• con riferimento allo statuto dei predetti enti si stabilisce che lo stesso è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Si ritiene opportuno segnalare inoltre, che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 gennaio 2024 è stato emanato il nuovo statuto dell’Ente.
Con DPR del 28 febbraio 2024 è stato nominato presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.
Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 25 marzo 2024 sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 luglio 2024 è stato nominato il consiglio scientifico.
Articolo 1, comma 551
(Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992)
Il comma 551, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, apporta alcune modifiche all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di esercizio dell’attività venatoria.
Nel dettaglio, il comma 551 interviene, modificandola, sulla disciplina vigente delineata dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria, al calendario venatorio e al giudizio di impugnazione di esso.
Le modifiche operate dalla disposizione in commento incidono sui commi 1, 2, 3 e 4 del suddetto art. 18 della legge n. 157 del 1992. In particolare la disposizione in esame:
- alla lettera a) apporta modifiche al comma 1 dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 premettendo un periodo nel quale si specifica che l’esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria.
Il comma 1 attualmente vigente dell’art. 18 indica le tipologie di esemplari di fauna selvatica che possono essere abbattute ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria individuandole per specie di appartenenza. Sono, altresì, elencati i periodi in cui è consentito l’abbattimento delle specie animali elencate.
Di recente, l’art. 10, comma 1-bis del D.L. 63 del 2024 è intervenuto sul predetto comma 1, dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituendone la lettera d) e prevedendo così l’estensione - dal 1° ottobre al 31 gennaio -, del periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa).
-alla lettera b) reca alcune modifiche testuali al comma 2 dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 precisando, in particolare, che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche l’orario giornaliero dell’attività venatoria.
Il comma 2 dell’art. 18 vigente reca disposizioni in materia di calendario regionale venatorio. Tale ultima disposizione è stata recentemente modificata dall'art. 11-bis del decreto legge n. 104 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023 che ha disposto alcune integrazioni ai commi 2 e 4 del suddetto articolo 18. A seguito delle modifiche apportate è stato previsto che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 (dell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992) e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Rispetto alla legislazione precedente alla riforma normativa operata dal suddetto art. 11-bis del D.L. 104 del 2023 a tale modifica è stata quindi prevista:
-la previa acquisizione dei pareri sopra richiamati sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria;
-il termine di trenta giorni dalla richiesta per l’espressione del parere di ISPRA e CTFVN;
-il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine.
-alla lettera c) incide sul comma 3 del predetto art. 18 della legge n. 157 del 1992 il quale viene modificato nel senso di stabilire che, nelle ipotesi di variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, sia sentito il parere dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) (viene così espunto il riferimento al soppresso Istituto nazionale della fauna selvatica).
Per la soppressione del sopra richiamato Istituto nazionale della fauna selvatica si veda l’art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
Si ricorda che l’art. 8 della citata legge n. 157 del 1992, nell’enumerare i componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale prevede che esso è un organo tecnico consultivo istituito presso il MASAF presieduto dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Si fa presente, in proposito, che con D.M. n. 0263986 del 22 maggio 2023 il sopra ricordato Comitato è stato ricostituito ai sensi dell’articolo 1, comma 453, della legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022).
-alla lettera d) prevede la sostituzione del comma 4 del suindicato art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di impugnazione del calendario venatorio. Si stabilisce, nello specifico che, nei casi di impugnazione del calendario venatorio, il termine di impugnazione dello stesso è fissato in 30 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione), mentre precedentemente erano 60 giorni. Si ricorda che Si prevede, altresì, che le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Sono, altresì, modificati gli effetti del provvedimento cautelare, in quanto, si prevede che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), l'attività venatoria è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
Con riferimento al comma 4 della disposizione in commento si ricorda che l’art. 11-bis del succitato DL. n. 104 del 2023 aveva già operato la sostituzione del comma 4 dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che prevede, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, l’applicazione dell’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
L’articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010 disciplina il rito abbreviato comune a determinate materie. Il citato comma 3 prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertati la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, ove ritenga, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissi con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
In estrema sintesi la legge n. 157 del 1992 riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Nel corso dell’attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi. Si segnalano, al riguardo, quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha sostituito l'art. 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'art. 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Inoltre, oltre all’art. 18 sopra menzionato, si richiamano ulteriori modifiche normative che hanno riguardato:
- l'art. 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023);
- l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 ha apportato modifiche in materia di guardie venatorie volontarie alla lett. b) dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull’applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. E’ stata poi introdotta la modifica sopra riferita inerente l’estensione del periodo temporale in cui è ammessa l’attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa);
- art. 13 del D.L. n. 131 del 2024 (salva infrazioni UE 2024), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 166/2024. Tale disposizione ha novellato l'art. 19-ter della L. n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, il comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-ter ha previsto l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio nazionale.
Il comma 552, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, reca disposizioni concernenti il regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, riconducendo gli stessi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
La presente disposizione interviene sul regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante.
Nello specifico, il comma 552, lettera a) introduce la nuova lettera l-bis) all’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), con cui si prevede che i predetti compensi sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Il comma 552, lettera b), inserisce la lettera d-bis.1) all’articolo 52, comma 1, del TUIR, la quale dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.
Il comma 553 – inserito dalla Camera dei deputati – estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, l’obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS[44].
L’estensione concerne gli addetti summenzionati, che sono iscritti nel registro di cui al D.M. 23 febbraio 2015.
Per tali soggetti, l’obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione separata viene posto con l’applicazione di un’aliquota contributiva pensionistica pari al 25 per cento, posta per due terzi a carico del suddetto Ministero e per un terzo a carico dell’iscritto e ridotta nella misura del cinquanta per cento per il periodo 2025-2027 (con corrispondente riduzione anche del montante contributivo valido per il calcolo del trattamento pensionistico). Dalla base imponibile contributiva è esclusa una quota dei compensi percepiti per le attività in esame, quota pari a 5.000 euro annui. Sulla medesima base imponibile si applicano anche le altre aliquote (non pensionistiche) previste nella Gestione separata[45].
Si ricorda che, per gli iscritti alla Gestione separata, l’aliquota di computo valida ai fini del calcolo del trattamento pensionistico è pari all’aliquota contributiva pensionistica.
Il comma 554, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, istituisce presso il MASAF l’Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Sono individuati, altresì, i componenti dell’Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione.
La disposizione in esame prevede interventi finanziari pari a un importo di 40.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025, 2026 e 2027.
La disposizione in esame, intervenendo sul D.L. n. 69/2023, (cosiddetto Salva-infrazioni), aggiunge l’art. 10-ter che si articola in 10 commi.
Componenti dell’organismo di conciliazione
Il comma 1 istituisce presso il MASAF l’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In particolare, l’organismo è istituito in forma collegiale ed è composto da tre membri:
§ un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte dei conti, che svolge le funzioni di presidente;
§ un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall’Avvocato generale dello Stato;
§ un dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal Direttore dell’Agenzia.
I tre componenti dell’organo collegiale sono nominati con decreto del MASAF e il loro incarico ha la durata di tre anni.
La disposizione si rende necessaria al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (S. del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea. Come esplicitato dal comma 1, a fronte dell’incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie e, al contempo, di garantire l’adeguamento ai relativi obblighi comunitari.
Come riportato nella Relazione illustrativa, lo scopo dell’istituzione di un organismo terzo, con intenti conciliativi e transattivi, è di incentivare il debitore ad aderire all’accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.
Il regime delle quote latte – cessato il 31 marzo 2015 - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione “eccedentaria” trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse.
A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i “quantitativi nazionali di riferimento”, che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi.
Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al focus dei temi dell’attività parlamentare.
Si ritiene opportuno ricordare che, con l'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.
L'articolo 15-ter del D.L. n. 132/2023- novellando i commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 69/23 – ha previsto una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.
Il procedimento transattivo
Il comma 2 individua l’attività conciliativa demandata all’organismo di conciliazione e le posizioni debitorie oggetto della procedura di conciliazione. All’organo collegiale è riconosciuto un potere transattivo, da esercitarsi nei limiti e con le modalità definite dalla disposizione in esame.
Le posizioni debitorie che possono essere oggetto della procedura transattiva, da attivarsi su istanza di parte, sono quelle pendenti e relative al periodo che va dalla campagna lattiera 1995/1996 alla campagna lattiera 2008/2009. Inoltre, le posizioni debitorie devono essere iscritte nel Registro nazionale dei debiti (art. 8-ter del D.L. n. 5/2009).
Il Registro nazionale dei debiti è stato istituito dall’art. 8-ter del D.L. n. 5/2009 presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.
Il comma 3 disciplina la prima fase del procedimento transattivo, in cui l’organismo di composizione, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità dell’istanza, con l’ausilio degli uffici competenti dell’AGEA formula la proposta transattiva e non novativa applicando determinati criteri specificati nelle seguenti lettere:
la lettera a) del comma 3 richiama i criteri fissati ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 69/2023, i quali descrivono le nuove basi di calcolo per la quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere all’UE per il superamento del quantitativo nazionale di riferimento per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.
Si ricorda che la transazione novativa, in conformità degli artt. 1965 e seguenti del Codice civile, determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente. Di conseguenza, la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta salvo diversa, espressa, pattuizione.
In estrema sintesi, si richiama il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l’importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
la lettera b) del comma 3 prevede una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3% per ogni anno a partire da quello successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito. Se alla presentazione dell’istanza il produttore è in attività, la riduzione del prelievo può essere elevata fino allo 0,5%;
la lettera c) del comma 3 prevede una riduzione nella misura massima del 50 per cento degli interessi dovuti ai sensi del comma 3, dell’articolo 10-bis del D.L n. 69/2023.
Il comma 3, dell’articolo 10-bis del D.L n. 69/2023 prevede che AGEA, in sede di ricalco, ridetermina contestualmente gli interessi dovuti (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004) con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
Si osserva come alla lettera c) si fa riferimento agli interessi dovuti ai sensi all’art. 10-bis, senza indicare il comma dell’articolo. Si ritiene opportuno inserire il riferimento al comma 3 dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023.
Il comma 4 stabilisce che la proposta transattiva deve essere trasmessa dall’organismo di conciliazione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Inoltre, l’efficacia della proposta transattiva è subordinata a due condizioni:
- la rinuncia a tutti i conteziosi pendenti, in ogni stato e grado, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, inerenti alle posizioni debitorie oggetto della proposta di transazione;
- l’espressa acquiescenza di eventuali sentenze per le quali non sono ancora decorsi i termini di impugnazione.
Il comma 5 fissa il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, entro cui l’istante può:
- comunicare l’accettazione;
- domandare di essere audito dall’organo collegiale;
- comunicare la non accettazione della proposta.
Il comma 6 disciplina la fattispecie di accettazione della proposta transattiva, prevedendo innanzitutto la redazione del verbale da parte dell’organo collegiale e la sua trasmissione all’istante per la firma digitale.
In particolare, il verbale deve contenere:
- la proposta transattiva;
- la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti;
- l’acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora decorsi i termini di impugnazione.
L’istante, a sua volta, è tenuto due adempimenti:
- rinviare il verbale sottoscritto digitalmente entro 15 giorni dalla ricezione;
- corrispondere la somma quantificata in sede transattiva entro 120 giorni dalla ricezione del verbale sottoscritto.
Si osserva come non sia specificato il soggetto tenuto a sottoscrivere il verbale e a rinviarlo con firma digitale entro 15 giorni dalla ricezione. Sarebbe opportuno indicare se il soggetto tenuto a tale adempimento sia l’istante o l’organismo di conciliazione.
Inoltre, non risulta specificato quale sia il dies a quo da cui decorrono i 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva, se la data di ricezione del verbale da parte dell’organismo di conciliazione o da parte dell’istante.
Il comma 7 stabilisce che, in sede di audizione, l’istante può produrre nuovi elementi attinenti alla riduzione della produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari causata da:
- calamità naturali,
- fattori economici imprevedibili,
- situazioni sanitarie eccezionali,
- elementi di perdurante crisi internazionale incidente sull’approvvigionamento delle risorse.
Sulla base degli elementi forniti dall’istante, l’organismo può formulare una nuova proposta transattiva, prevedendo una riduzione del dovuto fino al 10 per cento rispetto all’ammontare precedentemente stabilito. Entro 10 giorni l’istante può accettare la nuova proposta, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al comma 6.
Si osserva che la disposizione in commento disciplina l’ipotesi di accettazione della nuova proposta, rinviando al comma 6, mentre non disciplina l’ipotesi di mancata accettazione entro i 10 giorni. Pertanto, si ritiene opportuno un rinvio al comma 8.
Il comma 8 equipara alla non accettazione della proposta il decorso del termine di 30 giorni di cui al comma 5 in caso di inerzia dell’istante. Di conseguenza, l’istante decade dalla possibilità di accedere alla transazione e ai relativi benefici e, pertanto, restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti.
Il comma 9 stabilisce la sospensione della riscossione e delle procedure di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell’Unione europea per il periodo che intercorre dalla data di presentazione dell’istanza al decorso del termine di 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva.
Tuttavia, le procedure di riscossione e recupero sono riattivate in caso di mancata conclusione della transazione, a fare data dalla ricezione del verbale di esito negativo della transazione.
La disposizione individua AGEA quale soggetto addetto alla trasmissione tempestiva e in via telematica all’agente della riscossione dei provvedimenti relativi alla sospensione della riscossione e alla sua eventuale revoca.
Il compenso dei componenti dell’organismo di composizione
Il comma 10 fissa i criteri in base a cui calcolare il compenso dei componenti dell’organismo di conciliazione. Innanzitutto il compenso è costituito da una parte fissa e una parte variabile.
La parte fissa è annua, onnicomprensiva, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, prevista per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e corrisponde a:
- 20.000 euro per il Presidente;
- 10.000 euro per ciascun componente.
La parte variabile è costituita dallo 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti.
Nel verbale di transazione è indicato l’ammontare delle somme dovute dall’istante e destinate al compenso dei componenti dell’organismo di conciliazione.
Tali somme sono accantonate dal MASAF e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma in esame pone anche un tetto al compenso dei componenti dell’organismo di conciliazione. Si stabilisce, infatti, che il corrispettivo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a:
- 120.000 euro per il Presidente;
- 100.000 euro per i componenti.
La disposizione in esame, infine, ricorda come il compenso dei componenti è soggetto alla disciplina in materia di trattamenti economici e pensionistici per il pubblico impiego, di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 e all’articolo 1, comma 489 della legge n. 147/2013.
Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 prevede un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, rappresentato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, ovvero 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Inoltre, l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 precedentemente ricordato.
I commi da 555 a 557, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera stabiliscono la concessione, per l’anno 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata “lingua blu”.
E’ demandata ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al Fondo sopra menzionato.
Le disposizioni in esame prevedono oneri pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025 cui si cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all’art. 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.
Nel dettaglio la disposizione in esame prevede, al comma 555, la concessione, per l’anno 2025, di un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata “lingua blu”. Ciò al fine di adottare misure volte al contrasto del fenomeno della diffusione della suddetta malattia denominata attraverso l’adozione di strumenti sia di prevenzione e profilassi che di ripristino del patrimonio di animali da allevamento colpiti dalla malattia sopra ricordata.
Il medesimo comma demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della Salute, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al fondo sopra menzionato.
Il comma 556 specifica che la disposizione in commento si applica nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato.
Il comma 557, infine, stabilisce che agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all’art. 1, comma 443, della L.n.213/2023) legge di bilancio per il 2024.
Si ricorda che la citata legge 213 del 2023 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (articolo 1, commi 443-445).
La “lingua blu” è una malattia virale che colpisce ruminanti, come pecore, bovini e capre. È causata da un virus appartenente al genere Orbivirus, trasmesso principalmente dalle punture di insetti ematofagi come i culicidi (zanzare). La malattia prende il nome dall'alterazione del colore delle mucose della bocca degli animali infetti, che possono apparire bluastre.
I sintomi includono febbre, infiammazione della bocca, difficoltà respiratorie e, in casi gravi, possono verificarsi complicazioni che portano alla morte dell'animale. La lingua blu è una malattia notificabile, il che significa che le autorità sanitarie devono essere informate di eventuali casi sospetti.
In Italia, le misure preventive includono la sorveglianza epidemiologica e, se necessario, la vaccinazione degli animali. È importante che gli allevatori seguano le indicazioni delle autorità sanitarie locali per gestire e prevenire la diffusione di questa malattia. Per ulteriori approfondimenti si rinvia la sito del Ministero della Salute.
A livello normativo si ricorda che il D. Lgs n. 225 del 2003 “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” è stato abrogato dall’art. 32 del D. Lgs. n. 136 del 2022, n. 136 recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144).
Articolo 1, comma 558
(Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole)
L’articolo 1, al comma 558 prevede un incremento pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi.
A tale riguardo il comma in questione, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, incrementa, per l’appunto, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 15 milioni di euro per l’anno 2025.
L’articolo 1, nei commi da 559 a 562, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, introduce delle disposizioni urgenti per garantire l’utilizzo ottimale delle risorse comunitarie per i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, permettendo alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale e destinare le risorse risparmiate agli stessi programmi o a coprire spese residue. Eventuali fondi residui potranno essere riallocati nella PAC 2023-2027, previa approvazione europea.
Nello specifico il comma 559 stabilisce che, per ottimizzare le risorse comunitarie, le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale per i programmi 2014-2022. In ogni caso, nel ridurre tale quota debbono sempre adeguarla alle aliquote massime dei contributi stabilite dal FEASR per le misure oggetto di contributo, secondo le tabelle indicate nell’articolo 59, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1305/2013.
Il FEASR, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è uno dei due fondi europei che forniscono sostegno finanziario all’attuazione della PAC – Politica agricola comune (l’altro è il FEAGA, Fondo europeo agricolo di garanzia) attraverso l’erogazione di finanziamenti e mira ad incoraggiare lo sviluppo rurale in tutta l’Unione europea, unitamente ad altre iniziative. Le sei priorità del FEASR sono le seguenti:
- promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali;
- potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste;
- favorire l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale;
- preservare, ripristinare, e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura ed alle foreste;
- promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.
I singoli Paesi della UE definiscono, poi, i programmi relativi alle priorità ed agli aspetti specifici prescelti, nonché la strategia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una volta individuati obiettivi e strategie accedono ai finanziamenti del FEASR attraverso i PSR, ossia i Programmi di sviluppo rurale che, se approvati, sono cofinanziati dai singoli Stati membri e possono essere elaborati su base nazionale e/o su base regionale.
La decisione (presa dalla Commissione europea) che approva un programma di sviluppo rurale fissa un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.
I PSR fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Tuttavia, sono previste deroghe con erogazioni di un tasso di contributo massimo del FEASR al programma stesso nei casi disciplinati dalla norma (ad esempio nei casi di regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori).
La Commissione europea approva e vigila sui PSR - Programmi di sviluppo rurale che vengono attuati nei singoli Stati attraverso progetti che vengono gestiti a livello nazionale o regionale. Ciascuno di questi PSR deve essere redatto nell’ambito più ampio della PAC e deve essere finalizzato a realizzare almeno quattro delle sei finalità sopra indicate.
Tornando all’illustrazione del comma 559, per quanto attiene al citato Regolamento UE n. 1305/2013, si segnala che lo stesso risulta abrogato dal Regolamento UE n. 2021/2015 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nello specifico l’articolo 91, paragrafo 2, di quest’ultimo Regolamento fissa tassi massimi di partecipazione del FEASR pari a:
- all’85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
- all’80% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
- al 60% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
- al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
Si evidenzia che si tratta di tassi massimi di partecipazione del FEASR diversi rispetto a quelli fissati dall’articolo 59, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1305/2013 oggi abrogato. Tuttavia il tasso minimo di partecipazione del FEASR resta invariato pari al 20%.
Il comma 560 prevede che le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (sia quelle delle regioni e province autonome sia quelle del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della L. n. 183/1987) restano comunque assegnate come finanziamenti aggiuntivi nazionali ai programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa approvazione delle modifiche ai programmi da parte della Commissione europea.
Il comma 561 in riferimento alle risorse aggiuntive ora citate nel comma 2, precisa che sono destinate alla copertura degli impegni residui di spesa assunti nel corso della citata programmazione, se non erogati al termine del medesimo periodo. Fermo ciò, le risorse in questione che comunque risultano ammissibili per il periodo 2023-2027, sono ricollocate nel relativo piano strategico PAC per il periodo 2023-2027 (Regolamento UE n. 2021/2115), quali stanziamenti nazionali aggiuntivi, previa approvazione della Commissione europea.
Infine il comma 562 stabilisce che i residui dello stanziamento previsto dall'articolo 68-ter del Decreto-Legge n. 73/2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, numero 106 saranno destinati alle stesse finalità indicate al comma 3 ed alla riallocazione nel piano strategico della PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027.
A tale proposito si ricorda che il suddetto articolo 68-ter disciplina il riequilibrio delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo transitorio 2021-2022, con l'obiettivo di garantire un riequilibrio finanziario tra le regioni e di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è stato destinato un importo di 92.717.455,29 euro come quota di cofinanziamento nazionale, attingendo alle risorse del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (il fondo è istituito presso il Ministero del Tesoro – oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze – ed è uno strumento finanziario con gestione autonoma e fuori bilancio, concepito per attuare le politiche comunitarie dell'Unione Europea. Funziona attraverso un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie"). La gestione di queste risorse prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, la ripartizione dell'importo tra i programmi regionali di sviluppo rurale interessati dal riequilibrio. Le regioni beneficiarie integrano queste risorse nei piani finanziari dei rispettivi programmi, classificandole come finanziamenti nazionali integrativi.
lI comma 563 introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, rifinanzia il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione in esame prevede interventi finanziari pari a un importo di 250.000 euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Nel dettaglio, la disposizione in esame interviene sulla dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, rifinanziandolo con 250.000 euro per il 2025 e con 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura è lo strumento programmatico adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha come obiettivo la tutela dell'ecosistema marino e il miglioramento della competitività delle imprese di pesca nazionali. Attualmente, il programma è relativo al triennio 2022-2024 e prevede interventi di competenza esclusiva nazionale, in stretto coordinamento con le normative dell'Unione europea e le attribuzioni regionali.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2023 (L.n. 197/2022) ha incrementato la dotazione finanziaria di questo programma di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 439).
Il Programma Nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 è stato adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tale ultima disposizione prevede che il Ministro della agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione speciale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale contenente interventi di competenza esclusiva nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura - adottato per il triennio 2022-2024 con D.M. 24 dicembre 2021- è quindi lo strumento programmatico di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni. In forza delle citate disposizioni legislative, sono state adottati, sino ad oggi il Programma triennale 2007-2009 (D.M. agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017- 2019 (D.M. 28 dicembre 20216). Le risorse complessive assegnate al suddetto Programma triennale sono state di circa 3 milioni di euro per il 2017 e di altrettanti per il 2018 e di circa 15 milioni di euro per il 2019 (la legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, art. 1, comma 123, ha previsto l’integrazione, per l’anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del predetto Programma). Successivamente l’art. 14-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 già prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019.
Si ricorda, infine, che l’art. 14 dal decreto legislativo n. 154 del 2004 ha istituito, presso il MASAF, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura finalizzato ad interventi di prevenzione, per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.
Articolo 1, comma 564
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)
Il comma 564 introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica nella misura di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La disposizione in esame prevede interventi finanziari pari a un importo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Nel dettaglio, la disposizione in esame, composta da un solo comma, rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, istituito dall’art. 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica e di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986.
Si ricorda che le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 hanno nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della L n. 157/1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE (c.d. “direttiva Uccelli”) e 92/43/CEE (c.d. "direttiva Habitat"). Inoltre, si prevede che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. Si ricorda che le associazioni di protezione ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987.
Viene, inoltre, indicata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF (art. 1, comma 200, L. n. 190/2014) come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Si ricorda che il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato istituito dall’art. 1, comma 757, della L. n. 178/2020, presso l’allora Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l’anno 2021. In attuazione di tale disposizione è stato approvato il DM 27 settembre del 2021.
Si rappresenta, inoltre, che il suddetto Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato finanziato dalla legge di bilancio per il 2022 con 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 704, dell’art. 1 della L. n. 234/2021) e dalla legge di bilancio per il 2023 con 1 milione di euro per l’anno 2023 (comma 432, dell’art. 1 della L. n. 197/2022).
In attuazione di tali disposizioni è stato approvato il D.M. 15 dicembre 2022, avente ad oggetto le modalità di utilizzo del Fondo per il recupero della fauna selvatica. In tale decreto sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di ripartizione del Fondo nonché le procedure di controllo che sono attivate a seguito della erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Quest’ultimo si avvale per l’espletamento di tali finalità del Raggruppamento Carabinieri CITES.
Articolo 1, comma 565
(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
Il comma 565 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione pari a un importo di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Il comma 565 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito allegato al presente disegno di legge le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 1281, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico”, nell’ambito del Programma 1.1 “Programmazione e coordinamento dell'istruzione”, Azione “Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica”, di competenza del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale.
Articolo 1, comma 566
(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)
Il comma 566, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, interviene sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione per il 2026 (con un incremento rispetto al quadro vigente pari a 15 milioni di euro) e prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell’assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell’area ove realizzare i medesimi interventi. La valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Il comma 566, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica l’articolo 4 della legge n. 121 del 2024, recante misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.
In particolare, la lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’articolo 4, il quale prevede, nel testo vigente, che al fine di promuovere l'istituzione dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n.? 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
La modifica introdotta dalla disposizione in esame stabilisce che il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, istituito per la progettazione di fattibilità tecnico-economica “e per” la realizzazione degli interventi infrastrutturali, abbia una dotazione non più di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 bensì di 5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Come si vede, la modifica introdotta è finalizzata, oltreché ad incrementare la dotazione del Fondo, per una somma aggiuntiva rispetto a quella prevista a legislazione vigente pari a 15 milioni di euro, a prevedere che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali.
La lettera b) della disposizione in commento sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 4 della legge n. 121 del 2024, in coerenza con la novella di cui alla lettera a) appena illustrata.
Il citato comma 2, nel testo vigente, statuisce che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, ai fini del successivo riparto.
Per effetto della sostituzione disposta dalla presente disposizione, il nuovo testo del comma 2 dispone che, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all’articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022 devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell’area ove realizzare i relativi interventi.
Per la valutazione delle candidature di cui al periodo precedente, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell’istruzione e del merito e tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate.
Si prevede infine che le risorse del Fondo citato assegnate dal Ministero dell’istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all’avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente.
Si ricorda che la legge n. 121 del 2024, composta di 4 articoli, ha istituito, con l’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 - Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.
La filiera formativa tecnologico-professionale, istituita a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Alle regioni spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative.
Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate “campus”, eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi.
Si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali sperimentali attivati ai sensi del presente disegno di legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy o a quelli dell’istruzione superiore. In tal modo si prospetta una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale.
L'articolo 2 della legge n. 121 del 2024 disciplina la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, con compiti di promozione delle sinergie tra la filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, di progettazione dei percorsi didattici, nonché di sostegno all'adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.
L'articolo 3 della medesima legge disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'INDIRE. Tale struttura, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera.
L'articolo 4, infine, su cui come detto interviene la disposizione in commento, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale», con una dotazione oggetto di odierna modifica, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'istituzione dei campus di cui al nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono.
Articolo 1, comma 567
(Dotazione dell'organico dell'autonomia)
Il comma 567, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementa la dotazione dell’organico dell’autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. La copertura è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l’anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il comma 567, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.
Ai relativi oneri pari a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l’anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l’anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede quanto a 24,99 milioni di euro per l’anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l’anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l’anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l’anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Si ricorda che l’organico dell’autonomia è stato istituito dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), la quale all’articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.
La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della medesima legge. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
I commi da 63 a 69 del medesimo articolo 1 fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.
Il comma 201 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 (riguardante la determinazione dell’organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente infra).
Il comma 65 prevede poi che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell’autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Quanto più nello specifico all’organico dei posti di sostegno, questo ai sensi del comma 75 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007 e dal già menzionato articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (che regola l'attivazione, autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all’articolo 40 della legge n. 449 del 1997), e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (che, nel perseguimento dell’obiettivo della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, richiede interventi per l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi).
Sempre con riguardo alla determinazione dell’organico dei posti di sostegno, si segnala, per completezza, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’articolo 2, comma 414, della medesima legge (citato in precedenza), nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla menzionata legge n. 449 del 1997, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Successivamente, l’articolo 1, comma 266, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l’anno 2020) ha statuito l’incremento di posti di sostegno della dotazione dell'organico dell'autonomia a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 232 del 2016, destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia e contestualmente rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, il decreto ministeriale n.113 del 1° settembre 2020 ha disposto per l’anno scolastico 2020/21 l’incremento di 1.090 posti di sostegno.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 960, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021) ha incrementato la dotazione dell'organico dell'autonomia di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, rifinanziando a tal fine il già richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 232 del 2016 in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Tenuto conto di tali ampliamenti, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 è stata stabilita nelle Tabelle B-B1 di cui al decreto ministeriale n. 33 del 26 febbraio 2024, ed è pari a 126.170.
Articolo 1, commi 568-569
(Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali)
I commi da 568 a 569, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizzano il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali. Alla copertura si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l’anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019; quanto a euro 4.832.194 per l’anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica; e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997.
Il comma 568 prevede che, al fine di garantire, a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell’espletamento di tutte le attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività in qualità di stazioni appaltanti (ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023), il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali.
La procedura concorsuale di cui al periodo precedente si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In proposito si segnala che l’attuale dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito, determinata per l’Area dei funzionari in 2833 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2023, recante il regolamento di organizzazione di detto dicastero, è stata ripartita tra gli Uffici che compongono il medesimo ministero dal decreto ministeriale n. 67 del 5 aprile 2024, che ha attribuito agli Uffici scolastici regionali (articolazioni periferiche del Ministero) un contingente di 2240 unità.
Secondo quanto riportato dal Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, la consistenza effettiva del personale di ruolo dell’Area dei funzionari, al 31 dicembre 2023, ammontava a 1.488 unità.
Si ricorda che l’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Testo unico del pubblico impiego), nel regolare il procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale, stabilisce che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ed esclusi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2 del medesimo articolo;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
Il comma 569 dispone che agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l’anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019; quanto a euro 4.832.194 per l’anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 (si tratta del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica); e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, nonché in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge n. 145 del 2018.
Si rammenta inoltre che l’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 stabilisce che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il suddetto Fondo è stato più volte rideterminato.
Si ricorda infine che l’articolo 4 della legge n. 440 del 1997 determina la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della medesima legge, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) un fondo denominato “Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi” destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Il suddetto Fondo è stato più volte rideterminato.
Articolo 1, commi 570-571
(Contributo in favore delle scuole paritarie)
I commi da 570 a 571, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevedono un incremento, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. La copertura individuata è a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il comma 570, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone che il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016, assegnato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Si ricorda che l'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016 statuisce che, a decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità.
Il suddetto contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Il decreto ministeriale n. 20 del 6 febbraio 2024 ha definito i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, avuto anche riguardo allo stanziamento di 113,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2024 sul capitolo 1477/2 “Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”. Tali contributi sono stati assegnati alle regioni con il decreto direttoriale n. 451 del 27 febbraio 2024.
Il comma 571 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente, pari 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
In ordine, più in generale, alle scuole paritarie, si rammenta che la legge n. 62 del 2000, all’articolo 1, dopo aver affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definisce le scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.
In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
Il comma 6 dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
Articolo 1, commi 572-574
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente)
I commi da 572 a 574 dispongono l’estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro. La previsione in parola comporta maggiori spese pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
I commi da 572 a 574 recano disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta “Carta del docente”).
Si ricorda in via preliminare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 del medesimo articolo, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente). La Carta, dell’importo nominale, a legislazione vigente, di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In base all’articolo 1, comma 122, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
In attuazione di quanto disposto da tale comma, è stato emanato il D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Infine, in base al comma 123, per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, più volte rideterminata nel corso degli anni.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al tema dedicato presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.
In particolare, il comma 572, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, che disciplina per l’appunto, come si dirà più diffusamente in seguito, la Carta del docente, aggiungendo tra i soggetti destinatari della stessa, oltre ai docenti di ruolo, anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Si rammenta, che l’articolo 15 del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto salva-infrazioni) ha esteso, solo per l’anno 2023, il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro.
La legislazione attualmente vigente, pertanto, prevede che il beneficio della Carta docente spetti ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, mentre ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio è spettato solo per l’anno 2023.
L’intervento legislativo in commento, mirante a rendere strutturale l’estensione del beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, è volto ad adattare l’ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La pronuncia in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo – e in particolare, con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché con i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione – la limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell’analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.
Per le ragioni esposte, dunque, andrebbe chiarito l’ambito applicativo dell’intervento in esame, il quale – riferendosi ai docenti con incarico annuale (cioè fino al 31 agosto) – potrebbe effettivamente non ricomprendere i docenti destinatari di incarichi di supplenze temporanee (fino al 30 giugno): utilizzando la terminologia della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, tali docenti si configurano anch’essi come docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato.
Sul punto si ricorda, tra l’altro, come si sia recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 29961 del 2023, statuendo (al punto 1) del dispositivo) che “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”, e riconoscendo ai docenti in questione cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto l’adempimento in forma specifica e, nel caso siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito.
Si rammenta, infatti, che l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, nel disciplinare le supplenze, prevede che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).
È previsto, inoltre, che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
L’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024.
Il medesimo comma, con la lettera b), interviene, inoltre, sull’importo della Carta stabilendo, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare fino ad euro 500.
Con la lettera c) si prevede conseguentemente che, con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché, annualmente, l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.
Per far fronte alla descritta estensione della platea dei destinatari, il comma 573 del disegno di legge in esame dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Si segnala che nel bilancio a legislazione vigente, i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (2173/6, 2174/6, 2175/6, 2164/6) dedicati al finanziamento della Carta ammontavano, nel complesso a 335.936.321 euro per il 2025, cui si aggiungono i 60 milioni stanziati dal comma 2 in commento.
Il comma 574 inserisce, infine, all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 122-bis, con cui si stabilisce che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell’utilizzo della Carta del docente.
La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (UE) 2024/1264, direttiva (UE) 2024/1265) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.
Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un orizzonte di medio termine della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell’ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.
Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo dossier) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di valutare, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, la spesa storica e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.
Articolo 1, commi 575-576
(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)
I commi da 575 a 576, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementano di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell’ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). La copertura dei relativi oneri, pari a un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, è rinvenuta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
Il comma 575, inserito nel corso dell’esame presso la Camera, reca disposizioni in materia di promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).
In particolare, esso statuisce che, per le finalità di cui all’articolo 2 della legge n. 187 del 2023, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Si ricorda che la legge n. 187 del 2023, che istituisce la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), stabilisce all’articolo 2 che la citata Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione (comma 1).
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale perseguono le seguenti finalità:
a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel curriculum dello studente;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;
d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
Si segnala che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, rifinanziato dalla norma in commento a decorrere dal 2025, era già stato incrementato di 2 milioni di euro, ma per il solo anno 2024, dal comma 3 del medesimo articolo 2 della legge istitutiva della Settimana nazionale STEM, per il perseguimento delle finalità sopra citate.
Quanto al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, si rammenta che lo stesso è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il Fondo in parola è stato più volte rideterminato nel corso degli anni.
Il comma 576 dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
Articolo 1, comma 577
(Disposizioni in materia di Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Il comma 577 inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2025 i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento. La copertura dei relativi oneri, pari a un importo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, è posta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Il comma 577, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Si ricorda che il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) è costituito, ai sensi della legge n. 508 del 1999, dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati. La maggior parte sono statali, uno è regionale e gli altri sono privati legalmente riconosciuti.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della predetta legge, le istituzioni AFAM sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
Esse istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.
Dei 105 istituti statali, il gruppo più numeroso è quello dei 73 Conservatori di musica pubblici, presenti in tutte le regioni: 70 sono Conservatori di musica statali, a cui si aggiungono l’Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici di Teramo, l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta/Conservatoire de la Vallée d’Aoste (promosso dalla Regione autonoma) e la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo, nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti.
Oltre a quest’ultima, le altre 24 Accademie di Belle Arti statali sono presenti in 15 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta).
L’Accademia nazionale di Arte drammatica “Silvio D’Amico” e l’Accademia nazionale di danza hanno sede a Roma.
I cinque Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) si trovano a Faenza (RA), Firenze, Roma, Pescara e Urbino.
A fianco degli istituti pubblici, esistono istituti AFAM privati, autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.
La costituzione di nuovi istituti statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile esclusivamente per legge. Con la statizzazione AFAM 2022 sono stati inseriti nel circuito pubblico 21 istituti di consolidata tradizione, che hanno acquisito il titolo di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti statale.
Soggetti non statali, con consolidata esperienza formativa nel settore AFAM, possono essere autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale, a seguito di valutazione positiva dell’ordinamento didattico da parte del Consiglio Nazionale per l’alta formazione Artistica e Musicale (CNAM) e della certificazione della qualità della docenza impiegata e dei requisiti di sostenibilità economica e strutturale della sede da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma dell'autorizzazione.
Per un ulteriore approfondimento sulle istituzioni AFAM, si consulti la sezione a esse dedicata all’interno dell’area tematica dedicata a “Le misure destinate agli studenti universitari e alle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale” del Portale della documentazione della Camera dei Deputati.
In particolare, il comma in esame dispone che al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità di cui all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 584, della legge n. 197 del 2022 è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il medesimo comma statuisce che agli oneri derivanti, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 584, della legge n. 197 del 2022, al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, incrementa i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2024, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
Il riconoscimento della condizione di disabilità, in virtù dell'articolo 4, è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.
L’articolo 12, espressamente dedicato al diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità, stabilisce che al bambino da 0 a 3 anni è garantito l’inserimento negli asili nido, così come è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Quanto agli invalidi civili, l’articolo 2 della legge n. 118 del 1971 considera tali i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado di invalidità civile è determinato sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, come rettificato dal decreto ministeriale 14 giugno 1994.
Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).
Quanto ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), l’articolo 1 della legge n. 170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
La medesima disposizione definisce i singoli disturbi. In particolare, la dislessia è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
Per disgrafia si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
La discalculia è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal Ministero dell’istruzione e del merito e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. A tal fine sono state emanate delle apposite Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
Articolo 1, comma 578
(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)
Il comma 578, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva. La disposizione in parola comporta interventi pari a un importo di 500.000 euro per l'anno 2025.
Il comma 578, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva.
In particolare, esso prevede l’incremento di 500.000 euro per l'anno 2025 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.
Si ricorda che l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, più volte rideterminato nel corso degli anni.
Quanto ai piani triennali dell'’offerta formativa (PTOF), si ricorda che ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, come riformulato dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Lo stesso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Esso è approvato dal consiglio d'istituto.
Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.
Articolo 1, commi 579-582
(Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)
L’articolo 1, comma 579, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Il comma 580 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute. Il comma 581 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 579. Il comma 582 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 581.
Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell’originario disegno di legge di bilancio (AC 2112), l’articolo 86, comma 3 (corrispondente all’articolo 1, comma 581, dell’AC 2112-bis-A), comporta effetti finanziari in termini di maggiori spese in conto capitale per 150 milioni per il 2027, in termini di saldo netto da finanziare.
Come sopra anticipato, il comma 579 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027).
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata “Dalla ricerca all’impresa”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua ratio nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l’altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.
Per maggiori dettagli sull’Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base della M4C2 del PNRR si veda l’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pp. 340-41.
Si veda altresì l’allegato al DM 15 luglio 2021, pp. 95-98 (alla cui lettura si rinvia per ulteriori dettagli), il quale descrive il programma I.1 “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, con importo totale pari a euro 500 mln, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca e complementare alla M4C2 del PNRR. L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerà tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.
Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:
a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;
b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;
c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;
d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;
e) impatto sulle strutture comuni (building capacity), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.
Il comma 580 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute.
Il comma 581 istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 579.
Il comma 582 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l’individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 581.
Il comma 583, introdotto durante l’esame alla Camera, modifica la disciplina concernente la Fondazione Biotecnopolo di Siena. La norma, in forza della lettera a) sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences nella parte che riguarda i soggetti rilevanti per le collaborazioni o e le partecipazioni alla Fondazione Biotecnopolo di enti pubblici e privati, nonché per il sostegno economico e finanziario. La lettera b) consente alla medesima Fondazione di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio, ancorché con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a suo carico.
Il comma 583 interviene sull’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in particolare sui commi 947 e 948, recanti norme concernenti i contenuti dello statuto e le dotazioni patrimoniali della Fondazione “Biotecnopolo di Siena”.
La Fondazione “Biotecnopolo di Siena” è disciplinata dai commi da 945 a 950 della legge di bilancio per il 2022.
Essa, ai sensi del comma 945, è istituita allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie. Svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita. Svolge altresì funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per favorire la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando lo sviluppo delle necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini, anche animali, secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Spetta alla Fondazione instaurare rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
Il comma 946 dispone che sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è anche attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
Ai sensi del comma 947, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.
Il testo vigente del comma 947 cita espressamente, tra i gli enti pubblici e privati che parteciperanno alla fondazione, che collaboreranno con essa, o che concorreranno a sostenerla economicamente, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS). Ora, la lettera a) del comma in commento sopprime tale riferimento specifico.
Si segnala che in attuazione del comma 947 è intervenuto in prima battuta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2022, recante approvazione dello statuto della Fondazione “Biotecnopolo di Siena”.
L’articolo 6 del citato decreto, rubricato “Nuovi fondatori”, disponeva al proprio comma 4 che la Fondazione Toscana Life Sciences potesse assumere la qualifica di nuovo fondatore, previa stipula, entro sessanta giorni dall'adozione dello statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile. Con la predetta convenzione, Toscana Life Sciences, si impegnava: al rispetto degli obblighi sussistenti in capo ai fondatori, mettendo a disposizione, in luogo del versamento del contributo minimo previsto di 400.00 euro l’anno (versato per almeno tre anni consecutivi in unica soluzione anticipata) le proprie competenze maturate nel settore di attività della Fondazione; alla stipula di uno o più contratti di comodato d'uso gratuito, di durata non inferiore a quella prevista nella convenzione, tacitamente rinnovabile, per la messa a disposizione delle infrastrutture fisiche e tecnologiche comunque nella sua disponibilità nonché degli immobili da destinare a sede legale ed amministrativa della Fondazione. Ai sensi del comma 5, al citato atto convenzionale spettava la definizione del contributo di Toscana Life Sciences alla Fondazione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalla stessa quale hub antipandemico, la specificazione degli obblighi reciproci, anche in materia di diritti di proprietà intellettuale, l’individuazione di ogni altra attività affidata a Toscana Life Sciences.
La convenzione è stata approvata in data 3 novembre 2022, come risulta dalla relazione sulla gestione riferita all’anno 2022 della Fondazione Biotecnopolo (pagina 5).
Si segnala tuttavia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione “Biotecnopolo di Siena”, nel testo del quale non è più rintracciabile alcun riferimento alla Fondazione Toscana Life Sciences. Tuttavia, si segnala che l’articolo 25 del nuovo statuto fa salve, al comma 1, le convenzioni stipulate fino alla data della sua approvazione.
La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e di sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. Nasce per facilitare il processo di start-up di impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo; supportare la ricerca nel campo delle malattie orfane; gestire attività di trasferimento tecnologico in ambito biomedico e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di networking nazionale e internazionale.
I soci fondatori di TLS sono la Regione Toscana, la Fondazione e la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Provincia di Siena, le Università di Siena, Pisa e Firenze; le Scuole di alta formazione Sant’Anna e Normale di Pisa, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il Comune e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.
Il comma 948, nel testo oggi vigente, specifica che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri indicati nel comma 946 (Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università' e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico) ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La norma continua disponendo che la Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.
La lettera b) della disposizione in commento aggiunge un periodo finale al comma 948, ai sensi del quale alla Fondazione possono essere concessi in uso, a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La norma specifica che la concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d’intesa con il Ministero per i beni culturali.
Per completezza di informazione sulla Fondazione “Biotecnopolo di Siena”, si ricorda che il comma 949 della legge di bilancio per il 2019 dispone in ordine al finanziamento della Fondazione, e che ai sensi del comma 950 tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Il comma in titolo - introdotto durante l’esame alla Camera - incrementa di euro 90.475.000 - per l'anno 2025 -un’autorizzazione di spesa afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e riferita a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.
In particolare, l’autorizzazione di spesa per la quale è disposto il suddetto incremento è quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59[46].
Inizialmente, la succitata disposizione del d.l. 59/2021 prevedeva un’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca). Successivamente, vi è stata una rideterminazione dell’autorizzazione in questione, ad opera dell’art. 1 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19[47], con la previsione di una spesa pari a 30 milioni di euro per l’anno 2027 e di una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2024.
Si ricorda che il succitato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021 reca il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).
Secondo la scheda relativa al progetto[48] “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, le iniziative in discorso prevedono il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerà tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining[49].
Articolo 1, commi 585-587
(Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)
I commi 585 a 587, introdotti durante l’esame alla Camera, aumentano lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca destinato ai collegi di merito accreditati di una cifra pari a euro 2 milioni annui a decorrere dal 2025, dettando le condizioni di accesso ai fondi in questione.
Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge.
I commi in esame incidono sullo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. In particolare, il comma 585 incrementa tale stanziamento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025.
Il comma 586 specifica che possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio, o di agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito, per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento. La verifica del rispetto di tale parametro avviene contestualmente all’accertamento concernente i requisiti di accredito di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673.
Si fa presente che la norma in commento rende strutturale, a decorrere dal 2025, uno stanziamento già previsto per il 2024, per effetto dei commi da 8-bis a 8-quater dell’articolo 6 del decreto-legge n. 215 del 2023, e dell’articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2024, che hanno incrementato, ciascuna di un importo di 1 milione di euro per il 2024, lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, precisando anche in quel caso che potessero accedere al contribuito citato solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.
Quanto ai collegi di merito accreditati si ricorda che le strutture residenziali universitarie si differenziano in collegi universitari (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e residenze universitarie (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità). Le strutture in questione, a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2012, possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.
Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i collegi universitari legalmente riconosciuti sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del decreto legislativo n. 68 del 2012.
Con specifico riguardo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano aperti a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione. L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una procedura concorsuale, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle AFAM ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
L'articolo 16 del medesimo decreto disciplina la procedura di riconoscimento dei collegi universitari, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito". Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672. Decorsi almeno cinque anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accreditamento, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (ex articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012).
I parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il quale ha altresì stabilito le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica (ex articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012). Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati mantengano il loro status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021). In relazione all’elenco dei Collegi universitari di merito si veda l’articolo 2 del Decreto Direttoriale n. 2164/2019. Con riguardo all’elenco dei Collegi universitari di merito accreditati, si veda l’articolo 2 del Decreto Direttoriale n. 2165/2019.
Il comma 587 dispone che per la copertura degli oneri finanziari, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sì come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Articolo 1, commi 588-590
(Progetto Campus del Mediterraneo)
I commi da 588 a 590, introdotti durante l’esame alla Camera, stanziano 1 milione di euro per il 2025, 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027 in favore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’acquisizione e la ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus Universitario del Mediterraneo».
Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
I commi 588-590 dell’articolo 1, introdotti durante l’esame alla Camera, stanziano dei fondi in favore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con lo scopo di realizzare degli investimenti finalizzati all’acquisizione e ristrutturazione di immobili. Questi saranno destinati alla realizzazione del Progetto «Campus Universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con un particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
Per le finalità suddette, enunciate dal comma 588, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2025, 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per l’anno 2027 in favore della menzionata Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Il comma 589 demanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dovrà indicare il termine di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca per i casi in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme revocate.
Il comma 590 specifica che agli oneri finanziari derivanti dall’articolo in esame, pari a 1 milione di euro per l’anno 2005, 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1 milione di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sì come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Articolo 1, comma 591
(Piano di sostegno alla ricerca)
Il comma 591, introdotto durante l’esame alla Camera, attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo pari a 9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,5 milioni di euro per il 2026 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2027 finalizzato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.
Il comma 591, introdotto durante l’esame alla Camera dei deputati, pone come finalità della misura in via di introduzione lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la valorizzazione del personale precario.
A tale scopo, dispone che sia attribuito al CNR un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2025, di 12,5 milioni di euro per il 2026 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, per l’assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Si ricorda che l’articolo 20, recante “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” dispone, al primo comma, che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Ciò posto, il comma 2 dispone che, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
Il comma 591 continua specificando che, agli oneri derivanti dalla norma in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sì come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Articolo 1, commi 592-594 e 598
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)
Il comma 592, prevede l’incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell’autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Il comma 593 prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, e dispone l’accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 594 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l’importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il comma 598 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
I quattro commi in commento recano quattro distinte disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico.
Nel dettaglio il comma 592 prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, portandola quindi a da 4 a 7 milioni di euro annui.
Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 333 della legge di bilancio 2024 prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, sia autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 592 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7515, denominato “Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali”, nell’ambito del Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, Azione “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.
Il comma 593 in commento modifica l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2022), che disciplina il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (si veda il testo a fronte in calce).
Si ricorda che il suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede, a legislazione vigente, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
Ora, la disposizione in commento, alla lettera a), prevede il rifinanziamento del suddetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il comma 2 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il citato Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – modificato dalla disposizione in esame (alla lettera b) – prevede, a legislazione vigente che, a valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al suddetto comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Ora, la disposizione in esame riconosce il suddetto credito d’imposta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, precisando che ciò avviene nei limiti del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 65-bis), il quale, si ricorda, viene contestualmente rifinanziato dalla precedente disposizione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si dispone, inoltre, che per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito d’imposta è pari a 200.000 euro (anziché 100.000 euro, come previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).
Il comma 4 del medesimo articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, non modificato dalla disposizione in esame, prevede che il credito d’imposta di cui al precedente comma 3 è utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986).
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 593 del presente articolo risultano appostate al capitolo 8302, denominato “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico”, nell’ambito del Programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”, Azione “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.
La disposizione in esame abroga poi il comma 5 dello stesso articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il comma 6 del medesimo articolo 65-bis, non modificato dalla disposizione in commento, prevede inoltre che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.
La disposizione in esame introduce, infine, il comma 6-bis al suddetto articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo in parola, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Si ricorda che il citato articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, prevede che i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Il comma 594 in esame prevede che, al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è incrementato di 2 milioni di euro annui (portandolo a un limite massimo di 7 milioni di euro annui).
Si ricorda infatti che il suddetto articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
La relazione tecnica del disegno di legge di bilancio precisa che la “disposizione di cui al comma 594 nasce dall’analisi e valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all’utilizzo delle risorse all’uopo stanziate per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all’uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui”.
Il comma 598 dell’articolo in esame, infine, modifica il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 10 del 2014) che disciplina il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali (si veda il testo a fronte in calce).
Nel dettaglio il primo periodo del suddetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 prevede che, con decreto del Ministro della cultura, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata, è adottato “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente” il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese.
Ora, la disposizione in esame aggiunge il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione del suddetto decreto ministeriale e sopprime la cadenza temporale annuale dello stesso, espungendo dal testo l’inciso “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente”.
Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014, modificato dalla disposizione in commento, prevede che il Piano individui beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, “anche mediante acquisizione”, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
Ora, la disposizione in commento inserisce nel suddetto secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “anche mediante acquisizione” l’inciso “ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche” individuando quindi un ulteriore strumento per realizzare “interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici”.
La restante parte del predetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2024 – per la cui lettura si rinvia al testo a fronte in calce – non viene modificata dalla disposizione in commento.
La relazione tecnica del disegno di legge rileva che il comma 598 in esame “dispone che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l’adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
A questo link sono reperibili i decreti ministeriali di ripartizione delle risorse del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» dal 2014 ad oggi.
TESTO A FRONTE ART. 87 DDL DI BILANCIO
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 73/2021) |
|
Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112 |
Art. 65-bis |
Art. 65-bis |
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa. |
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite massimo di spesa. |
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. |
2. Identico. |
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. |
3. A valere sulle risorse del Fondo e nei limiti dello stesso, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Per ciascuno degli anni a decorrere dall’anno 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito è pari a 200.000 euro. |
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
4. Identico. |
5. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. |
5. Abrogato |
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo. |
6. Identico |
|
6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. |
7. Identico. |
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014) |
|
Testo vigente |
Modificazioni apportate dall’art. 87 dell’AC 2112 |
Art. 7 |
Art. 7 |
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi. |
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi. |
2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»; b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.». |
2. Identico. |
3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. |
3. Identico. |
3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015». |
3-bis. Identico. |
3-ter. Identico. |
|
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi. |
3-quater. Identico. |
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17. |
4. Identico. |
Articolo 1, commi 595, 596, 597
(Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC))
L’articolo 1, commi 595, 596 e 597, prevede interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.
Il comma 595 autorizza la spesa complessiva di 3,8 milioni di euro (600.000 euro per l'anno 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026) per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.
Il comma 596 dispone che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all’individuazione degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3-bis, nonché delle modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
Il comma 597 disciplina la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall’art. 121, comma 2, della presente legge.
I commi da 599 a 603, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, recano due distinte disposizioni. Ai commi 599 e 600 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a sostegno di iniziative per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione. Ai commi 601 e 602 si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro a decorrere dal 2025. Il comma 603 reca la copertura finanziaria degli onri derivanti dai quattro commi precedenti.
I commi da 599 a 603, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca, da una parte, disposizioni per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, e dall’altra disposizioni per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti.
Il comma 600 prevede, che il fondo di cui al precedente comma 599, per le medesime finalità ivi enunciate, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
La Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, con sede a Roma, è il soggetto aggregativo di cui fanno parte le maggiori associazioni che riuniscono i partigiani, i decorati al valor militare, le famiglie dei caduti in guerra, i reduci dalla prigionia, gli internati e i deportati nei campi di concentramento e di sterminio.
Il comma 601, nell’ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 602 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo di cui al precedente comma 601, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.
Si segnala che nel corso della presente legislatura è entrata in vigore la legge 10 luglio 2023, n. 92, titolata “Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti” (si rinvia, per ogni approfondimento, al relativo Tema provvedimento disponibile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati).
La legge è finalizzata a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.
A tal fine, autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione di iniziative di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, nonché, per una quota pari a 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e del parco annesso, oltreché per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.
Il comma 603 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del presente disegno di legge.
Articolo 1, commi 604-611
(Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo)
I commi da 604 a 611 prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai commi 604 e 605 sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. Ai commi 606 e 607 sono recate disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). Ai commi 608-610, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada. Il comma 611, infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
I commi da 604 a 611 recano disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo.
Il comma 604 dispone che, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si ricorda che la legge n. 175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ha previsto all’articolo 1, comma 2, che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, tra le quali sono menzionati, tra gli altri, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
Successivamente, l’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale.
L’articolo 1, comma 797, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha statuito che il Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo – FNSV, su cui si dirà diffusamente infra) è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
Si rammenta, inoltre, che annualmente viene erogato un contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo (FNSV) di cui alla legge n. 163 del 1985 (su cui si dirà infra).
In particolare, l’articolo 48-bis del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora FSNV), inserito nel medesimo decreto dall’articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 17 maggio 2018, prevede la concessione di un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.
Per l’anno 2024, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani sono stati definiti dal D.D.G. n. 1499 del 16 ottobre 2024, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (su tale Fondo, vedi infra, in commento al comma 605).
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 604 risultano appostate al capitolo 6687, di nuova istituzione, denominato “Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Promozione dello spettacolo dal vivo”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.
Il comma 605, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
I criteri e le modalità di accesso al predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si ricorda che, per il 2024, il D.D.G. n. 1500 del 16 ottobre 2024 ha destinato la somma di 3 milioni di euro al sostegno di festival, cori e bande, sulla base del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Quanto al Fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), dal quale sono attinte sia le somme destinate alla tutela d valorizzazione dei carnevali storici sia quelle da destinare al finanziamento di festival, cori e bande, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura (ove è appostato al capitolo 1923) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale fondo è stato più volte rideterminato. In particolare:
- è stato rifinanziato di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall’articolo 1, comma 341 della legge n. 213 del 2023;
- è stato ridotto, per finalità di copertura, di 15.751.500 euro, per l'anno 2023, dall’articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022; di 1 milione di euro, per il 2024, dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; di 750.000 euro, per l'anno 2024, dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024; e, successivamente, di 2,7 milioni di euro per l’anno 2027 dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 113 del 2024.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge esso presenta un definanziamento di 33.875.000 euro su ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, ed una dotazione di competenza prevista, per il 2025, di 1.459.300 euro.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 605 risultano appostate al capitolo 6688, di nuova istituzione, denominato “Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.
I commi 606 e 607 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 606 dispone che, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata:
a) per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;
b) per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.
Il comma 607, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, stabilisce che la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024.
Si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviino al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.
Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, si rammenta che le stesse sono state inizialmente disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, la quale, tra l’altro, ha dichiarato il rilevante interesse generale dell’attività lirica e concertistica (articolo 1).
Successivamente, con il decreto legislativo n. 367 del 1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato (articolo 1). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, che reca disposizioni in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998 (articolo 1, comma 1). Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel decreto-legge n. 64 del 2010 (articoli 2 e 3), la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2011, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale per quanto di competenza dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. In particolare, sono stati riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della legge n. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.
Per un ulteriore approfondimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche, si rinvia all’apposito tema presente nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Qui inoltre la pagina dedicata sul sito internet del Ministero della cultura.
Sotto il profilo del finanziamento, si segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche partecipano al riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo del vivo (FNSV), sul quale si rinvia, per un approfondimento di livello generale, a quanto riportato infra, in commento ai successivi commi da 608 a 610.
Si tenga presente, però, che l'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito che la quota del fondo loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024 sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dai decreti ministeriali.
La disposizione in commento, ed in particolare il comma 607, conferma tale meccanismo di ripartizione anche per il 2025, “fermo restando quanto previsto dal
comma 606” e “nelle more della revisione della normativa di settore”.
Quanto alla “revisione della normativa di settore”, si fa presumibilmente riferimento al percorso di attuazione della legge delega n. 106 del 2022, che coinvolge anche il “coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche”.
Per quanto riguarda il comma 606, quanto in esso previsto produce due effetti:
- a decorrere dal 2025, pone a carico della quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, la somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, che l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 aveva previsto in via straordinaria per il 2024 (su questo, vedi subito infra;
- prevede, anche in questo caso a decorrere dal 2025, e dunque a regime, che una quota fissa, pari a 7.250.000 di euro, della componente del FNSV spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche sia ripartita tramite il meccanismo che si è applicato, per la totalità di tale componente, dal 2020 al 2024, ed ora, sulla base del comma 607, anche nel 2025 (quello della ripartizione sulla base della media dell’ultimo triennio).
Venendo, più nello specifico, alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, questa è un ente istituito con la legge n. 310 del 2003. Essa, come indicato nel proprio Statuto, ha lo scopo, senza fine di lucro, di dotare Bari, la città Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia, di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico-sinfonica. Più in particolare, la Fondazione persegue, tra l’altro, la diffusione dell'arte lirico-musicale in tutte le forme in cui essa può esprimersi, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza e di concerti.
In proposito, l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 ha previsto un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l’operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Tale contributo, come precisato dalle relazioni, tecnica e illustrativa, di accompagnamento al citato decreto-legge, è correlato al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico e all’esigenza di individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle destinata alla Fondazione tramite il riparto ordinario del FNSV.
Per il 2024, agli oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta (750.000 euro) si è fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (per cui, si veda supra, in commento ai commi 604 e 605).
Il disegno di legge in esame, al comma 606, lettera a), come anticipato, rende stabile l’attribuzione della somma di 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, spostandone al contempo la copertura a valere sulla quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, al cui riparto complessivo, peraltro, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari continua a partecipare (sia per la parte dei 7.250.000 di cui alla lettera b) del comma 606 in commento, sia per la restante parte del FNSV dedicata allo fondazioni lirico sinfoniche di cui al comma 607 in commento).
In relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021, citato dal comma 606, si ricorda che, allo stato attuale, è stata siglata in data 30 novembre 2023 un’ipotesi di accordo tra l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) (qui il comunicato dal Ministero della cultura).
I commi da 608 a 610, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, recano ulteriori misure in materia di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), di cui alla legge n. 163 del 1985.
Il comma 608 incrementa il citato Fondo di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 609 dispone in proposito che con decreto del Ministero della cultura, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le relative modalità di attuazione affinché le risorse ivi previste siano destinate a misure volte a sostenere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma precedente, soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
Il comma 610 prevede che ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal disegno di legge in esame.
Si rammenta che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), è stato istituito, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) dalla legge n. 163 del 1985, al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.
Esso è attualmente il principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo. In particolare, le finalità del FNSV consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, delle manifestazioni carnevalesche, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
Fino al 2016, venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a soggetti che svolgevano attività cinematografiche. La legge n. 220 del 2016 ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attività cinematografiche.
Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi del FSNV, il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2013, (cosiddetto “decreto Valore Cultura”) ne ha affidato la determinazione a un decreto di natura non regolamentare dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministro della cultura, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.
I criteri di riparto dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, più volte modificato negli anni successivi e, da ultimo, significativamente, dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021.
Il comma 611 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo n. 175 del 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Si tratta di un decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di spettacolo dal vivo (legge n. 106 del 2022), l’unico sinora entrato in vigore.
In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell’articolo 2 di tale legge, in materia previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.
Ai sensi di tale decreto, l’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall’INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
A legislazione vigente, l’indennità di discontinuità spetta:
a) ai lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo (individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 2023), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
c) ai titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l’indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2 fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell’indennità; requisiti per l’accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.
In particolare, con la lettera a), sono ridefiniti, in senso più favorevole, i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità, mediante la modifica dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che tali requisiti elenca.
Più nello specifico, con una modifica alla lettera c) del comma 1, è portato a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Mentre, con una modifica alla lettera d), si riducono a cinquantuno, in luogo delle vigenti sessanta, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Rimane fermo che, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.
La lettera b) della disposizione in commento modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che regola la misura e la durata dell'indennità di discontinuità.
In dettaglio, con la norma in commento si sopprime il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 3, in base al quale ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Pertanto, per effetto del disegno di legge in esame, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.
Con riferimento al comma 3 del citato articolo 3, la disposizione in commento sposta dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la corresponsione dell’indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Rimane fermo che l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
La lettera c) della disposizione in commento abroga l’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2023, che prevede la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.
In particolare, a legislazione vigente, l’articolo 5 statuisce, al comma 1, che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Il comma 2 stabilisce che le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 3 afferma che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e cioè con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata
Il comma 4 statuisce che per le finalità di cui al medesimo articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.
Articolo 1, commi da 612 a 614
(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)
I commi da 612 a 614, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da destinare alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso percorsi formativi e culturali che favoriscano l’acquisizione di nuove competenze nell’ambito dei diversi mestieri del teatro.
I commi da 612 a 614, inseriti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, recano misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
In particolare, il comma 612, al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l’acquisizione di nuove competenze nell’ambito dei diversi mestieri del teatro.
Il comma 613 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 612.
Si segnala che sono già operativi da anni progetti di sperimentazione e formazione in materia di Teatro in carcere, promossi dall’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima ha avviato forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d’intesa siglato nel 2013 con il Coordinamento nazionale Teatro in carcere, esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre e poi più volte rinnovato. Per ogni utile approfondimento, si rinvia alla pagina dedicata al Teatro in carcere sul sito del Ministero della giustizia.
Il comma 614 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del presente disegno di legge.
Articolo 1, comma 615
(Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)
Il comma 615 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Il comma 615 in commento autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Il Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026 è stato pubblicato dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura in data 29 aprile 2024 (qui il comunicato stampa): esso mira a promuovere la conoscenza del patrimonio fotografico della Nazione e a sostenere il settore fotografico come elemento fondamentale dell’identità creativa e artistica contemporanea del Paese.
Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato al presente disegno di legge, le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al capitolo 7714, di nuova istituzione, denominato “Somme da destinare all'attuazione del piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero”, nell’ambito del Programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”, Azione “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.
Si segnala tuttavia che, nell’ambito della medesima Azione del medesimo Programma, risultava già presente, ed è ora confermato, un altro capitolo, il 7710, denominato “Tutela, promozione e valorizzazione della fotografia in Italia e all'estero”, che presenta una dotazione di competenza di 1 milione di euro per il solo 2025.
Articolo 1, commi da 616 a 624
(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)
I commi da 616 a 624, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, istituendo a tal fine un Comitato nazionale presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica ed attribuendo a quest’ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
I commi in esame, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta.
Ai sensi del comma 616, la Repubblica, nell'ambito delle sue finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della morte, che cade nell’anno 2027.
Il comma 617 istituisce, per le finalità di cui si è appena detto, il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, a cui è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale, è attribuito ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale.
Ai sensi del comma 618, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Si prevede altresì che, anche successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri possa integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati, nonché ammettere integrazioni del contributo di cui al precedente comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta.
Si dispone inoltre che per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvalga della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Il comma 619 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica il compito di nominare, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i membri del Comitato nazionale, statuendo al contempo che ad essi non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 620 sottopone il Comitato nazionale alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e prevede che, a tale fine, esso elabori e trasmetta alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
Ai sensi del comma 621, il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, ed è la medesima struttura ad assicurare la coerenza del programma culturale con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 622 prevede che il Comitato nazionale operi a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al precedente comma 619, e che resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.
Il comma 623 attribuisce al Comitato nazionale il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell’informazione e altre materie di riferimento dell’iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell’opera e dell’eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
Il comma 624 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo che ad essi, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale. L’individuazione degli interventi a cui destinare le risorse avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Il Fondo è attualmente allocato al capitolo 7032 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 1, commi 625-629
(Concorso delle Forze armate per
Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)
L’articolo 1, ai commi dal 625 al 629, proroga fino al 2027 l’impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell’operazione “Strade sicure”, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l’impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione “Stazioni sicure”).
Il comma 625 stabilisce, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi previsti dall’operazione Strade sicure, prorogando l’impiego nell’operazione di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate. Il personale è impiegato nell’operazione limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).
Ai sensi del decreto legge n.92 del 2008 (richiamato nella disposizione in esame) il personale militare personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 625, il personale delle Forze armate agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri
Il comma 626 autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale (ai sensi, rispettivamente, del commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, richiamato nella disposizione in esame).
Il comma 627 incrementa di ulteriori 800 unità di personale il contingente di Forze armate di cui al comma 625, al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese (operazione “Stazioni sicure”). Tale personale ha lo stesso status e le stesse funzioni esposte in riferimento al comma 625.
Il comma 628 autorizza, per il personale di cui al comma precedente, la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.
Il comma 629 chiarisce che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente.
“Strade sicure”, avviata nell’agosto del 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, l’operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a specifici eventi (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune specifiche aree del territorio nazionale, ad esempio nella cosiddetta “terra dei fuochi” A seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione - come noto – sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.
Articolo 1, comma 630
(Fondo per la gestione della cybersicurezza)
Il comma 630, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, incrementa il fondo per la gestione della cybersicurezza di 0,2 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
Il comma 630, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, aumenta di 0,2 milioni di euro per anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo per la gestione della cybersicurezza, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3081) dall’articolo 1, comma 899, lettera b), della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197).
La dotazione finanziaria originariamente prevista dalla disposizione da ultimo richiamata è di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Tale fondo è destinato al finanziamento delle attività di gestione operativa dei progetti finalizzati al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali in attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022.
Si segnala, in tal proposito, che l’originaria rubrica dell’emendamento, approvato dalla V Commissione della Camera, che ha introdotto la disposizione in commento, recava la dicitura “Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza”.
Si ricorda, inoltre, che la Strategia nazionale di cybersicurezza è il documento programmatico predisposto e attuato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che contiene gli obiettivi di sicurezza e sviluppo da perseguire entro il 2026 diretti ad affrontare una pluralità di sfide quali: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche. La predisposizione della Strategia risponde all’obbligo stabilito dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (c.d. NIS 2), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, che abroga il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (c.d. NIS) attuativo della direttiva (UE) 2016/1148.
In materia è intervenuto anche il decreto legge del 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, modificando il sistema di governance della Strategia precedentemente stabilito dal decreto NIS e sostituendo, altresì, la denominazione, che precedentemente era «strategia nazionale di sicurezza cibernetica», con: «strategia nazionale di cybersicurezza».
Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato dall’articolo 1, comma 884, della presente legge di bilancio.
Articolo 1 comma 631
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
Il comma in esame rifinanzia la partecipazione italiana al NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital, il primo istituito da un’organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza.
L’Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023) e nel 2024 con 1 milione di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024). La stessa legge di bilancio per il 2023 (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Tale decreto, approvato il 27 giugno 2023, individua il Ministro della difesa come “soggetto investitore”, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (su cui si veda infra) e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).
Nel Board of Directors del fondo, presieduto da Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di venture capital Lakestarè presenta anche Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica e attuale amministratore delegato di Leonardo.
Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l’Alleanza e i suoi Stati membri hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato DIANA (Defense innovation accelerator for the North Atlantic), istituto nel 2021 e operativo dalla metà di quest’anno, per sostenere le società più innovative in settori tecnologici critici (tra cui robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L’Italia partecipa a DIANA con l’acceleratore di imprese Takeoff, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina miliare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua.
Articolo 1 commi 632-633
(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)
La disposizione, introdotta durante l’esame presso la Camera, rifinanzia di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo missioni internazionali.
Più in dettaglio, il comma 632 incrementa il finanziamento del fondo missioni internazionali per l’annualità 2025 per un importo pari a 120 milioni di euro.
Per quanto concerne il Fondo missioni internazionali, si ricorda che il disegno di legge di bilancio per il 2025-2027 presenta, nel testo originario, una dotazione di 1.354 milioni di euro per il 2025 e di 1.570 milioni a decorrere dal 2026 sullo stato di previsione del MEF.
Per il 2025, tale importo risulta da uno stanziamento a legislazione vigente di 75 milioni. La Sezione II ha rifinanziato per 1.270 milioni il capitolo 3006/MEF “Fondo per il finanziamento della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, costituito dall’articolo 4 comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
A tale importo si aggiungono i 120 milioni rifinanziati dalla disposizione in esame.
Per approfondimenti sulle missioni internazionali e sul loro finanziamento si rinvia ai seguenti temi dell’attività parlamentare:
- Autorizzazione e proroga delle missioni internazionali nel 2024.
Il comma 633 stabilisce che per una parte degli oneri derivanti all’incremento del finanziamento di cui al comma 1, precisamente per una quota pari a 70 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell’articolo 1, comma 644, lettera d), della legge di bilancio 178/2020, che stabilisce il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility (92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024).
Si ricorda che lo Strumento (European Peace Facility – EPF) è un fondo fuori dal bilancio dell’UE (perché ai sensi dei Trattati le spese nel settore militare o della difesa non possono essere finanziate dal bilancio dell’UE), istituito nel marzo del 2021, con lo scopo di sostenere azioni esterne dell’UE con implicazioni nel settore militare o della difesa. L’EPF, alimentato da contributi degli Stati membri determinati secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo (l’Italia contribuisce per circa il 12,8%), aveva una dotazione iniziale di 5,7 miliardi di euro (per il periodo 2021-2027) aumentata, a fonte delle crescenti esigenze di sostegno all’Ucraina, prima a 7,979 miliardi e poi a 12,04 miliardi.
Articolo 1, comma 634
(Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)
Il comma 634 in esame autorizza, in favore del MAECI, la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione del venticinquesimo centenario della città di Napoli, e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.
La norma in esame, introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, ha come finalità la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione in occasione dei 2.500 anni della città di Napoli e la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio. A tale scopo autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Si ricorda che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha istituito il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, in coincidenza col venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., il quale cade, appunto, nel 2025. La nomina del Comitato, così come la definizione dei suoi compiti e delle modalità di funzionamento e scioglimento, sono demandati ad un successivo decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che non risulta ancora emanato. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico di un contributo pari a 1 milione di euro, per l'anno 2024, cui possono aggiungersi ulteriori contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
Il medesimo comma 1 dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea.
Il comma in esame, introdotto durante l’esame presso la Camera, prevede la possibilità per il commissario straordinario – nominato per la realizzazione dell’intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001 – di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.
La disposizione in esame prevede la possibilità per il commissario straordinario – nominato per la realizzazione dell’intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001 – di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti. Tali esperti possono essere scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, derogando anche a specifiche norme (in particolare all’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e all’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Il testo fa riferimento alle misure di semplificazione previste dall’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, si applicano le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del decreto (“Procedura speciale per alcuni progetti PNRR”), per la realizzazione di opere legate alla difesa nazionale.
I relativi compensi degli esperti o consulenti sono definiti con provvedimento dal commissario straordinario:
- nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente;
- ponendo tali costi a carico del quadro economico dell'intervento, con un limite massimo dello 0,7% del costo complessivo dell’intervento.
Restano fermi i limiti stabiliti per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, previsti dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), e dagli articoli 14, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), e 14.1, comma 3 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Dati presenti in SILOS (Sistema Informativo Legge opere Strategiche) relativamente all’intervento di edilizia pubblica “Presidi di pubblica sicurezza - Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)” SCHEDA N. 293
Anno 2019
L’articolo 4, comma 1, del DL 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.
Maggio 2022
Le competenti Commissioni di Senato e Camera, nelle sedute del 5 aprile 2022, approvano pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, sullo schema di DPCM recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto del Governo n. 373). L’intervento “Livorno - Realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei carabinieri I° Lotto” è inserito nell’elenco opere commissariabili ex art 4 DL 32/2019 – Nuove opere – III fase - Edilizia statale, con un costo stimato di 72.500.000,00 euro e un ammontare di finanziamenti disponibili di 5.000.000,00 euro. Il Commissario straordinario - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 - è Massimo Sessa, Presidente CSLLPP.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda presente in SILOS.
Articolo 1, commi 636-641
(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile)
I commi 636-641 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, recano disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile.
Il comma 636 consente ai comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.
Ai sensi del comma 637, i comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.
Le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune (comma 638).
Il comma 639 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) presso gli uffici diplomatici e consolari. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti da tale contributo è riassegnato al MAECI ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l’altra metà, al funzionamento degli uffici all’estero e ad altre spese in conto capitale (comma 640). Viene, infine, abrogata la disciplina attuale in materia di riassegnazione dei proventi anzidetti (comma 641).
Il comma 636 prevede che i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n. 91/1992 medesima) – al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.
Nel dettaglio:
- ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’articolo 2 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana. Qualora invece tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l’articolo 3 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato. In particolare, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell’articolo 14, “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
Con riferimento alle disposizioni degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912, esse fanno riferimento alla disciplina non più in vigore, ma applicabile ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.
In particolare:
- l’articolo 1 attribuiva la cittadinanza: al figlio di padre cittadino (ma la sentenza n. 30/1983 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina); al figlio di madre cittadina se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva (disposizione dichiarata incostituzionale dalla già richiamata sentenza n. 30/1983 della Consulta); a chi era nato nel Regno se entrambi i genitori erano ignoti o non avevano la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano; al figlio di ignoti trovato in Italia che si presumeva fino a prova contraria fosse nato nel Regno;
- l’articolo 2 disponeva che il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non fosse emancipato, ne determinava la cittadinanza secondo le norme della stessa legge n. 555/1912. La disposizione prevedeva che a tale affetto fosse prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità era riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità, ma tale previsione è stata dichiarata incostituzionale dalla già citata sentenza n. 30/1983. Se il figlio riconosciuto o dichiarato era maggiorenne o emancipato, conservava il proprio stato di cittadinanza, ma poteva entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
- ai sensi dell’articolo 7, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale era ritenuto proprio cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, poteva rinunziarvi;
- ai sensi dell’articolo 10, la donna maritata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esisteva separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si maritava ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana. La conservava anche da vedova a meno che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquistasse la cittadinanza di origine. La donna cittadina che si maritava a uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse. In caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva nello Stato o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivaleva il fatto della residenza nello Stato protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi fossero figli nati dal matrimonio predetto. Si segnala che la Corte costituzionale ebbe modo di dichiarare incostituzionale la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sentenza n. 87/1975);
- a norma dell’articolo 11, se il marito cittadino diveniva straniero, la moglie che manteneva comune con lui la residenza, perdeva la cittadinanza italiana, purché acquistasse quella del marito; ma poteva recuperarla secondo le disposizioni dell'appena richiamato articolo 10. Se il marito straniero diveniva cittadino, la moglie acquistava la cittadinanza quando manteneva comune con lui la residenza. Se però i coniugi erano legalmente separati e non esistevano figli del loro matrimonio i quali acquistavano la nuova cittadinanza del padre, la moglie poteva dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.
- secondo l’articolo 12, i figli minori non emancipati di chi acquistava o recuperava la cittadinanza divenivano cittadini, salvo che, risiedendo all'estero, conservassero, secondo la legge dello Stato a cui appartenevano, la cittadinanza straniera. Il figlio dello straniero per nascita, divenuto cittadino, poteva, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine; i figli minori non emancipati di chi perdeva la cittadinanza divenivano stranieri, quando avevano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistavano la cittadinanza di uno Stato straniero. Le disposizioni dell’articolo 12 si applicavano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli avesse una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicavano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà mutava cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.
Si precisa che, secondo quanto previsto dalla circolare n. K. 28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’interno, le istanze di riconoscimento della cittadinanza ex articolo 1 della legge n. 555/1912 (ma applicabile anche alla disciplina attuale) devono essere indirizzate al sindaco del Comune italiano di residenza ovvero al console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero originario italiano. La documentazione richiesta al fine del riconoscimento è la seguente: estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero; atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato; certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato certificato di residenza.
La norma precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari previsti dal decreto legislativo n. 71/2011 (di cui si darà conto nel prosieguo).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992 “le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo pari a 250 euro”.
Tale contributo si applica ad alcune delle fattispecie contenute negli articoli richiamati dalla disposizione in commento. Si ricordano, in tal senso: la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 2, legge n. 91/1992); la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione che non può essere dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 3, legge n. 91/1992); la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’adottato nei cui confronti l’adozione sia stata revocata (articolo 3, comma 4 legge n. 91/1992); la dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il genitore (articolo 14, legge n. 91/1992).
Differentemente dal contributo poc’anzi richiamato, individuato nel quantum dalla legge e da corrispondere in favore del Ministero dell’interno (si veda, sul punto, la circolare n. 11501 del Ministero), la disposizione in commento consente ai Comuni di introdurre il contributo amministrativo, lasciando a ciascun singolo ente la discrezionalità sull’an dell’introduzione e sull’entità del contributo (nei limiti di euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne).
Si segnala che, in materia di cittadinanza, per effetto dell’articolo 1, comma 814, del presente disegno di legge di bilancio, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600).
Il comma 637 prevede che i comuni possano assoggettare a un contributo massimo di euro 300, per ciascun atto, le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo.
Si ricorda che, a norma dell’articolo 449 del codice civile, “i registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull’ordinamento civile”. In particolare, l’articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”) dispone che “in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte”.
Il comma 638 sancisce l’improcedibilità delle domande di cui ai precedenti commi 636 (domande di riconoscimento della cittadinanza italiana) e 637 (richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo) in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restino ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.
In proposito si ricorda che, secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 5, legge 405/1990 sono esenti dall'imposta di bollo i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile. Per le domande di cittadinanza è prevista l’imposta fissa di bollo pari a euro 16 per effetto della rideterminazione ex articolo 7-bis comma 3, d.l. n. 43/2013.
Il comma 639 incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) presentata presso l’autorità diplomatica all’estero. In particolare, viene modificato l’articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011 (“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”). Il richiamato articolo 7-bis prevede che il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 300. Come anticipato, per effetto della disposizione in esame, esso viene incrementato a euro 600.
Il comma 640 dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all’appena richiamato articolo 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all’entrata del bilancio dello Stato. Essi sono riassegnati, nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall’anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere destinati nei seguenti termini:
- cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. La ripartizione è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la contrattualizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all’erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
- cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all’estero e ad altre spese in conto capitale. Si ricorda che, secondo quanto previsto all’articolo 30 del d.P.R. n. 18/1967 (“Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”), gli uffici all’estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, distinte in Ambasciate e Legazioni e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, distinti in I e in II categoria; gli istituti italiani di cultura.
Il comma 641 abroga la disciplina in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011).
Ai sensi di tale disciplina si prevede:
- la riassegnazione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – dei proventi richiamati, nella misura del 30 per cento, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- il trasferimento, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il contributo in proporzione ai versamenti ricevuti;
- la destinazione delle somme accreditate ai consolati al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
La disciplina appena richiamata, che – come già precisato – la disposizione in commento abroga, continua ad applicarsi alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 1 comma 642
(Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina)
Il comma in esame, introdotto durante l’esame presso la Camera, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2025 per l'organizzazione in Italia di una Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina.
Si segnala che, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024, il Presidente del Consiglio ha anticipato che l’Italia ospiterà il 10 e 11 luglio del 2025 a Roma la Ukraine Recovery Conference, la Conferenza sulla ricostruzione.
Dell’evento si è parlato anche durante la riunione dei ministri degli esteri del G7 del 25-26 novembre 2024.
Come evento preparatorio in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina si è tenuto il 20 novembre scorso il Forum imprenditoriale Italia-Ucraina.
Il Governo stima una partecipazione alla Conferenza di almeno 3000 partecipanti, circa 700 tra aziende italiane, ucraine e internazionali (nella proporzione di un terzo a testa), 500 amministratori locali e altrettanti rappresentanti della società civile.
Articolo 1 comma 643
(Misure per il funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero)
Il comma, introdotto durante l’esame presso la Camera, autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES).
La disposizione in esame autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES).
Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884, articolo 1 del presente ddl.
Il Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Istituiti nel 1985, i Comites sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001.
In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero.
Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).
Ai sensi dell’art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano oggi nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania , 4 in Medioriente e 5 in Africa.
Per approfondimenti si rinvia al sito del MAECI
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites/
Articolo 1, commi 644-646
(Fondo per la ricostruzione)
I commi 644-646 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 644 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Il comma 645 prevede che la ripartizione sia demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.
Il comma 646 stabilisce che la ripartizione delle risorse è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che è all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.C. 1632-A e abb.), che all’articolo 6, comma 1, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la ricostruzione e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Il Fondo per la ricostruzione è volto al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente dossier.
L’articolo 1, nei commi 647 e 648, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede delle misure di accesso al credito a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
In particolare il comma 647 stabilisce che fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche o da intermediari finanziari, autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall’allegato 1 annesso al decreto-legge n. 61 del 2023.
Il comma 648, infine, stabilisce che, a fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, l’ISMEA possa concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.
Articolo 1, commi 649-652
(Interventi per il sisma del 2012)
I commi 649-652 recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, il comma 649, modificato alla Camera, proroga per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, fino al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza. Il comma 650 assegna alla regione Emilia-Romagna 8,6 milioni di euro per l’anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi e il comma 651 ne proroga fino al 2025 l’autorizzazione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 4 milioni di euro.
Il comma 652, introdotto alla Camera proroga fino al 2025 la relativa autorizzazione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 100.000 euro.
Il comma 649, modificato dalla Camera, proroga per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia fino al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto all’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
L’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, da ultimo modificato dal comma 408 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023) ha provveduto a prorogare il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 22 maggio 2012 e con la delibera del 30 maggio 2012, al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web della Camera dei deputati.
Il comma 650 autorizza a favore della regione Emilia–Romagna la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi.
Il comma 651 prevede per la regione Emilia-Romagna l’applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione relativa al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
L’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti.
Analogamente, il comma 652, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede per la regione Lombardia l’applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, con cui si autorizzano, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione relativa al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Ai relativi oneri, pari a 100.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato dall’articolo 121, comma 2, della presente legge.
Articolo 1, commi 653, 655 e 656
(Interventi per il sisma del 2016)
I commi 653, 655 e 656 recano misure specifiche per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 653 e 655). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 656).
Il comma 653 proroga al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, indicato all'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.
Come specificato nella relazione illustrativa, la proroga ha ad oggetto, in particolare, l’operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 50, 50-bis del D.L. n. 189 del 2016.
Il comma 655 autorizza la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025, per le unità di personale previste dall'articolo 50, comma 3, del D.L. 189/2016.
Nella relazione illustrativa, si evidenzia che l’art. 50, comma 3 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste, di un’ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione, a disposizione delle strutture del Commissario straordinario, da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell’Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.
Il comma 656 consente al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016 (vedi supra), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.
L’art. 50, comma 9-quater, del D.L. 189/2016, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, autorizza il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, a destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste con Invitalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - e Fintecna S.p.A..
Per approfondire le misure per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rinvia al tema web della Camera dei deputati.
Il comma 654 prevede l’indisponibilità delle risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i sismi del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 in Italia centrale, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
Il comma 654 prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dai commi 3 e 4 dell’articolo in esame (alle cui schede di lettura si rinvia) sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali, prevista dal comma 3 dell’art. 57 del D.L. 104/2020. Tali risorse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità, per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
In particolare, il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, modificato, da ultimo, dal D.L. n. 132/2023 prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni previsto all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.
Articolo 1, comma 657
(Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa”)
Il comma 657 dispone la proroga anche per l’anno 2025 dell’esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale.
Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Il comma 657 proroga al 31 dicembre 2025 le esenzioni di cui all’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148, ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario, sono previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Articolo 1, comma 658
(Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)
Il comma 658 dispone la proroga anche per l’anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.
Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Il comma 658 proroga al 31 dicembre 2025 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma del 24 agosto 2016, al sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché a quello del 18 gennaio 2017, situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto medesimo.
Si ricorda che la proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
In merito, si evidenzia che le agevolazioni di cui sopra consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.
Articolo 1, comma 659
(Sospensione delle rate mutui agli enti locali
a seguito del sisma del 2016)
L’articolo 1, comma 659, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell’area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il comma 659 dell’articolo 1 consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale intervento proroga di un anno l’efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di differimento, per il 2024, per effetto dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.
Articolo 1, commi 660-662
(Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)
Il comma 660 dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).
Il comma 661 dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.
Il comma 662 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni euro per l’anno 2025.
Come risulta dalla relazione tecnica, il comma 662 comporta effetti finanziari per lo Stato in termini di maggiori spese pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 660 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di sospensione, previsto dall’articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.
Nello specifico, tale sospensione concerne i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.
Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 661 proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione di cui all’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148.
Specificamente, tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, concerne le rate in scadenza entro la suddetta data dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 660, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.
Sul punto, il sopra citato articolo 2-bis, comma 22, specifica che l’informazione avente ad oggetto la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate debba avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet.
È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 662 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 ai fini del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste dai commi precedenti.
Articolo 1, comma 663
(Proroga esenzione imposte di bollo e di registro,
IRPEF, IRES, IMU e TASI)
L’articolo 1, comma 663, proroga le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU e dalla TASI.
Come risulta dalla relazione tecnica del disegno di legge, gli oneri risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l’anno 2025, in termini di maggiori spese per 14,5 milioni e di minori entrate per 4,1 milioni.
Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017.
Si segnala che i comuni sopra citati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016.
La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).
Articolo 1, commi 664-665
(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)
I commi 664-665 prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.
Il comma 664 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:
- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
- al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.
La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.
Si fa notare che i termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Il comma 665 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine (contemplato dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.
Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.
Si fa notare che il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Articolo 1, comma 666
(Proroga dell’esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)
Il comma 666 prevede l’esenzione, per l’anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, al comma 666 sono ascrivibili maggiori spese pari a 5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 666 stabilisce la non debenza, per l’anno 2025, dei canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge, 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189.
Si prevede, altresì, al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrati derivanti dal mancato pagamento dei canoni sopra citati, il finanziamento per l’anno 2025 del Fondo istituito dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge, 31 dicembre 2020, n. 183 di un importo pari a 5 milioni di euro.
Articolo 1, comma 667
(Proroga dell’esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare)
Il comma 667 prevede che la disposizione concernente l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali si applichi anche all’anno 2025.
Come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione determina oneri, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2025, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Il comma 667 estende anche all’anno 2025 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall’articolo 1, comma 986, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145), ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.
Articolo 1, commi 668-673
(Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)
I commi 668-673 recano disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell’Aquila) e quelli dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).
Il comma 668, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Il comma 669 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate.
Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016.
Il comma 671 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse per lo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.
Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Il comma 673 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.
Il comma 668, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nei comuni del cratere del sisma 2016 (individuati dall’art. 1 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
L’articolo 1 del D.L. 189/2016, nell’individuare i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, fa rinvio agli allegati 1 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).
La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame “autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario”.
Si fa inoltre notare che anche per gli anni precedenti sono state previste autorizzazioni di spesa destinate allo smaltimento dei RSU da parte dei comuni in questione. Si richiamano in particolare il comma 1-ter dell’art. 49 del D.L. 36/2022 che “al fine di assicurare (…) un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” ha previsto che “la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023” e il comma 430 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) che, per lo stesso fine previsto dal comma in esame, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 669 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni (previste dall’art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016) stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate.
In relazione a tali contratti, il comma in esame dispone che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).
Si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Inoltre, la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.
La disposizione recata dal comma in esame rinnova, per l’anno 2025, quanto già previsto per il 2024 dal comma 425 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).
Il comma 670 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” previsto, per i territori interessati dal sisma 2016, dall’art. 9-duodecies, comma 2, del D.L. 76/2024
A tal fine è autorizzata la spesa limite massima di 92 milioni di euro per l’anno 2025.
Si ricorda che l’art. 9-duodecies, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il successivo comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l’ordinanza 24 luglio 2024, n. 197, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.
Il comma 671 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2025, al fine di incrementare le risorse finalizzate allo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Lo stanziamento in questione integra quello di 2 milioni di euro previsto, per l’anno 2023, dall’art. 1, comma 743, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) “al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche” in questione. L’utilizzo, nel corso del 2024, delle risorse stanziate dal citato comma 743 è stato disciplinato con l’ordinanza n. 168 del 9 febbraio 2024 emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.
Il comma 672 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, le autorizzazioni di spesa previste dall’art. 13-ter del D.L. 228/2021 e destinate ad assicurare, al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare, tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”.
Nel dettaglio, la lettera a) del comma in esame reca modifiche al primo periodo del comma 1 del citato art. 13-ter, al fine di prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario in questione, di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, la stessa lettera a) eleva da 2,5 a 3,4 milioni di euro il limite di spesa complessivo per tutto il periodo previsto dal medesimo comma 1.
La relazione tecnica evidenzia che “l’onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l’anno 2025”.
La lettera b) modifica il comma 2 del citato art. 13-ter, al fine di consentire al Commissario in questione, anche per il 2025, di avvalersi mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite annuo di spesa di 2,5 milioni di euro.
La lettera c) interviene sul comma 3 del citato art. 13-ter – che disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 – prevedendo l’incremento da 10 a 13,4 milioni di euro del limite complessivo massimo di spesa.
Si fa notare che l’incremento complessivo, pari a 3,4 milioni di euro, corrisponde alla somma di 0,9 milioni (900.000 euro) – derivanti dalla proroga, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi del succitato contingente di 8 esperti - e di 2,5 milioni, derivanti dal prolungamento, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi di INVITALIA (avvalimento per cui viene consentita, dal testo vigente dell’art. 13-ter, comma 2, del D.L. 228/2021, una spesa limite di 2,5 milioni di euro annui).
Si fa altresì notare che la disposizione recata dal comma in esame rinnova, per tutto il 2025, la proroga disposta per gli anni 2023 e 2024 dal comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
Il comma 673 introduce – allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione – il comma 4-novies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e, successivamente, dai commi 4-bis e seguenti dell’art. 1 del D.L. 189/2016. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dal comma 4-octies del citato articolo, introdotto dall’art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).
Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al citato Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.
Nel commentare il comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che alla disposizione da esso recata non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell’articolo 9-duodecies del D.L. 76/2024. Si fa notare che l’articolo testé menzionato ha sostituito il CAS con il CDA, che viene prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 670, che provvede altresì a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dalla proroga.
I commi 674 a 676, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, con dotazione pari a 0,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di consentire taluni interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dalla sima del 6 aprile 2009. La disciplina delle modalità attuative è demandata ad un successivo Decreto del Ministro della cultura. Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Il comma 674, introdotto durante l’esame alla Camera dei deputati, al fine di consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La norma delimita il proprio campo di applicazione, specificando che le risorse stanziate sono destinate agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con delibera CIPE n. 77 del 2015 e con progetti esecutivi già affidati nel momento in cui entrata in vigore la disposizione in commento. Inoltre, per essere destinatari dei fondi in questione, occorre che in tali progetti siano subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva che determinino un incremento dei costi di completamento degli interventi medesimi.
La citata delibera CIPE n. 77 del 2015 statuisce l’assegnazione di risorse pari a € 25.987.211 per la realizzazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell’edilizia pubblica, e, specificamente:
- 19.750.000 euro all’allora Ministero dei beni culturali e del turismo - Segretariato Regionale per l’Abruzzo, per la realizzazione di interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma, di cui 14.150.000 euro per interventi nei comuni fuori del cratere;
- 6.237.211 euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, di cui 4.127.211 euro destinati a interventi nei comuni fuori del cratere.
Il comma 675 statuisce che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 674. Tale decreto dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 676 definisce la fonte cui attingere per coprire gli oneri finanziari della misura, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sì come rifinanziato dal presente disegno di legge.
Articolo 1, commi 677-678
Sisma Marche e Umbria 2022-2023
I commi 677 e 678, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, introducono disposizioni relative alla progettazione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
Il comma 677 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.
Il Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 678 dispone che al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità previste ai commi da 644 a 646 del presente disegno di legge.
Articolo 1, commi 679-680
(Esenzione IMU sisma Umbria e Marche)
I commi 679 e 680, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera, riconoscono l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all’intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.
Con riferimento alla presente disposizione, in merito agli effetti finanziari, si osserva che per l’anno 2025 viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di 110.000 euro per la regione Umbria e 86.400 euro per la regione Marche.
Il comma 679 aggiunge il nuovo comma 560-bis all’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, con la finalità di riconoscere per l’anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l’esenzione dall’applicazione dell’IMU.
Tale agevolazione è rivolta ai fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.
A tal fine, sono determinati i criteri ai fini del ristoro del minor gettito derivante dall’esenzione, rispettivamente nei limiti massimi pari a:
§ 110.000 euro per la regione Umbria;
§ 86.400 euro per la regione Marche.
A tal proposito, si ricorda che il comma 560 della legge sopra citata riconosce, per l’anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024, l’esenzione IMU con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della sola regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Il limite massimo per il ristoro del minor gettito connesso alla predetta esenzione è stabilito nella misura pari a 110 mila euro per l’anno 2024.
Il comma 680 prevede che agli oneri suddetti, pari a 196.400 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, comma 681
(Iniziative di elevata utilità sociale)
Il comma 681 dell’articolo 1 – introdotto alla Camera - dispone che i canoni di locazione da corrispondere all’INAIL relativamente al completamento del programma che definisce le iniziative di elevata utilità sociale di cui al DPCM 23 dicembre 2015 sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
Le suddette iniziative di utilità sociale sono quelle dirette alla costruzione e al miglioramento non solo delle scuole innovative, come attualmente previsto dal combinato disposto dei commi 677 e 678 dell’articolo 1 della L. 205/2017 – oggetto, rispettivamente, di abrogazione e di modifica da parte della disposizione in commento -, ma anche delle strutture sanitarie e assistenziali, nonché degli edifici pubblici, individuate dal DPCM 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell’art. 1, c. 317, della L. 190/2014 che demandava appunto ad apposito DPCM l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi oneri – pari a 1 mln di euro annui dal 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 1, c. 601, della L. 296/2006) (lettera b)).
Conseguentemente, viene abrogato il richiamato art. 1, c. 677, della L. 205/2017, che prevede la corresponsione all’INAIL dei canoni di locazione relativi al completamento del programma di costruzione di scuole innovative, in quanto ricompresi nella portata applicativa della norma in commento (lettera a)).
Si ricorda che Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 1, c. 601, della L. 296/2006) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Esso costituisce il principale strumento attraverso cui viene dato corpo, per quanto attiene alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche, all’autonomia scolastica disciplinata dall’articolo 21 della legge n. 59 del 1997.
Il comma 681 dell’articolo 1 prevede oneri per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 1, c. 601, della L. 296/2006).
Articolo 1, commi 682-688
(Interventi relativi all’Isola di Ischia a seguito del sisma
del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022)
L’articolo 1 nei commi da 682 a 688 reca una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.
In particolare il comma 682, modificato nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.
A tal fine, il comma in questione destina 4,5 milioni di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La disposizione demanda al medesimo Commissario straordinario, con proprie ordinanze, la definizione delle modalità, dei termini, delle condizioni per l’assegnazione e la concessione dei contributi previsti dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato decreto-legge n. 109 del 2018, inerente ad attività di assistenza che seguono alla cessazione dello stato di emergenza.
Il comma 683 autorizza per l’anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all’isola di Ischia, con particolare riguardo:
- agli oneri riferibili all’attività della struttura commissariale di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l’emergenza sismica del 2017, come ampliata dall’articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.
Il comma 684 prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell’isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l’emergenza alluvionale del 2022.
Il comma 685, modificato nel corso dell’esame parlamentare, destina 2 milioni di euro per l’anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull’isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre. al fine di stabilire che, fino al 31 dicembre 2025, con ordinanza del Commissario straordinario sono individuati, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici.
Viene inoltre disposto che l'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.
Il comma 686 invece, prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l’indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2025.
Il comma 687, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, con una spesa di 409.368 euro.
Il comma 688, infine, destina 2,8 milioni di euro complessivi per l’anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dall’alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell’area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI).
Articolo 1, commi 689-692
(Interventi per le aree di Catania e Campobasso
colpite da eventi sismici)
L’articolo 1 nei commi da 689 a 692 contiene una serie di disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.
Nello specifico il comma 689 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,82 milioni di euro per l’anno 2025. Con modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare, è stato precisato che l’autorizzazione di spesa è destinata:
a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato consentite (dall'art. 14-bis del D.L. 32/2019, c.d. sblocca cantieri), in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;
b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019) per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;
c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019), per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.
Il comma 690 precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente.
Il comma 691 prevede l’automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.
Il comma 692, modificato nel corso dell’esame parlamentare, destina 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, a seguito di provvedimenti delle competenti autorità, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
Articolo 1, comma 693
(Interventi nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche
e della Toscana colpiti da eventi alluvionali)
L’articolo 1, comma 693, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.
In particolare il comma in questione, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario.
La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo di 17,5 milioni di euro.
I commi da 694 a 703, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, provvedono al finanziamento degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei.
Il comma 694, autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico). Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 701.
Il comma 695 individua i criteri per la determinazione e l’assegnazione del contributo introdotto al comma 1, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell’edificio, al proprietario o all’usufruttuario dell’unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare (in questo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario). Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 701.
Il comma 696 esclude il contributo concesso dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.
Il comma 697 definisce i requisiti della domanda di contributo, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall’intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
- la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
- la copia degli esiti dell’analisi di vulnerabilità (l’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del DL 140/2023, c.d. decreto Campi Flegrei) riferite all’edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
- la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali;
- la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare.
Il comma 698 consente il riconoscimento del contributo anche nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari purché. unitamente alla domanda, sia presentato un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
Il comma 699 individua in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento da parte dei comuni, mentre il termine decadenziale per l’ultimazione degli interventi e redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è stabilito con il decreto previsto al comma 701.
Il comma 700 limita il riconoscimento del contributo al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi. Il comma inoltre limita la concessione del contributo ai soli immobili dotati e conformi al titolo abilitativo.
Il comma 701 prescrive l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, che definisce:
a) i criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell’abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica da conseguire all’esito dell’intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi.
Il comma 702 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. A tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 703 modifica l’articolo 9-quinquies del DL 76/2024 (relativo alla ricostruzione post-calamità), relativo all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, per autorizzare la spesa di 3,8 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Si proroga infine al 31 dicembre 2025 la contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.
Articolo 1, comma 704
(Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)
L’articolo 1 comma 704 dispone misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia.
Il comma 704 prevede che, ai fini del completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000 (CARO), della sua informatizzazione e delle attività strumentali, la relativa autorizzazione di spesa, sia rifinanziata per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Si prevede che ai suddetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
Si precisa che l'autorizzazione di spesa di cui al primo comma è prevista dall'art. 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che prevede per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, sia assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il comma 705 dell’articolo 1 – introdotto alla Camera – reca una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell’articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.
Si precisa al riguardo che tali assunzioni - di personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del richiamato art. 57 del DL 10/2020, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse - avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali– secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito a tal fine dal comma 3-bis del DL 104/2020.
Il comma 705 dell’articolo 1 – introdotto alla Camera – reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti la stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni - rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso), del 2009 (L’Aquila), del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) e del 2016 (Centro Italia) - o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016, ovvero presso la regione.
Si prevede, dunque, che i commi 3 e 3-bis dell’articolo 57 DL 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126 /2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/23) si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali – secondo quanto previsto dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis.
Si ricorda che il comma 3-bis dell’art. 57 DL 104/2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/2023 e poi dal DL 44/2023 e dal DL 132/2023) prevede, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di quei territori, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato (ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (comma 3-bis, art. 57 DL 104/2020) - di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.
Tale comma 3 , inoltre, dispone che il requisito di tre anni di servizio, richiesto ai fini della stabilizzazione, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, riserva una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti al personale a tempo determinato che aveva svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni.
Il comma 3-bis dell’art. 57 DL 104/2020 ha istituito a tale fine un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, finalizzato al concorso agli oneri derivanti da tali assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del medesimo DL 104/2020.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro il 31 marzo 2021 ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
Al riparto delle risorse si è proceduto con il D.P.C.M. 9 ottobre 2021 e il D.P.C.M. 28 marzo 2024.
Si ricorda altresì che i commi 557-562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) recano disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale per regioni ed enti locali sottoposti o non sottoposti al patto di stabilità interno.
Articolo 1, comma 706-708
(Crisi idrica)
Il comma 706 è volto a prevedere che una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche. Dispone inoltre il versamento all’erario di una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
Il comma 707 introdotto nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, integra l’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 (c.d. decreto PNRR), disponendo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 221/2015. A tale scopo, può utilizzare le risorse derivanti dai rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, nonché con le quote di cofinanziamento nazionale e con le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee divenute disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, oltre alle iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas.
Il comma 708, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, finanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Il comma 706 aggiunge alla fine del comma 1 dell’art. 58 della L. n. 221/2015 un periodo volto a prevedere che, fermo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 58, una quota del Fondo fino a un massimo di 144 milioni per il 2025 può essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche.
L’art. 58, comma 1, della L. n. 221/2015 (recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”) ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 novembre 2019). Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto. In attuazione del citato comma 2 è stato adottato il D.P.C.M. 30 maggio 2019.
Il piano stralcio è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Il comma 707 introdotto nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera integra l’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023, c.d. decreto-legge PNRR, per consentire il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 221/2015.
L’articolo 58 della legge 221/2015 istituisce e disciplina il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto di detti princìpi e dei criteri sono definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Con D.P.C.M. 30 maggio 2019 si è provveduto a dare attuazione alla norma.
L’articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 dispone l’assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.
Si valuti l’opportunità di fare riferimento nel comma in esame all’articolo 58, comma 2, della L. 221/2015 in luogo del comma 1, ultimo periodo del medesimo articolo, dal momento che tale ultimo periodo si riferisce ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (poi adottato, v. D.M. 19 novembre 2019) con il fine di stabilire criteri, condizioni e modalità per la garanzia dello Stato sugli interventi, mentre è il successivo comma 2 del medesimo articolo a prevedere l’emanazione di un DPCM per la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo (poi adottato, v. D.P.C.M. 30 maggio 2019).
Il comma 708, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, rifinanzia il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Come sottolineato dalla relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, la disposizione di cui al comma 706, tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 707 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse derivano da una riallocazione di risorse già oggetto di copertura finanziaria al comma 706.
Il comma 708 prevede maggiori spese per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027.
Il comma 709, introdotto dalla Camera, prevede – per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani – l’assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).
Gli interventi descritti prevedono un contributo straordinario per gli importi sopra richiamati. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 710-724
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
Con i commi 710-724 vengono recepiti i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale, in tre ambiti specifici:
- la definizione o l’aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall’ente (commi 710, 713, 719 e 722). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026;
- la quantificazione, in via definitiva, dell’importo che l’ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (commi 711, 714, 716, 720 e 723);
- la definizione della quota dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame (commi 712, 715, 717, 721 e 724).
Nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso un comma concernente l’efficacia delle norme riferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia e modificato il comma 716, con riguardo alla tipologia di quantificazione delle risorse che le Province autonome devono restituire all’erario.
Le norme in esame recepiscono i contenuti degli accordi bilaterali sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale.
L’ordinamento finanziario di ciascun ente è, infatti, disciplinato dal rispettivo statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, norme di rango costituzionale che non possono essere modificate da legge ordinaria se non in accordo con la regione o provincia autonoma.
I contenuti principali, comuni a tutti gli accordi in questione, sono tre: il contributo alla finanza pubblica, la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 e l’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, di cui all’art. 1, comma 787, del testo in esame.
La determinazione del contributo alla finanza pubblica, secondo quanto concordato con la singola autonomia, è recepita dal comma 710 per la Regione Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli anni dal 2027 al 2033; dal comma 713 per la Regione Sardegna, dal comma 719 per la Regione Valle d'Aosta e dal comma 722 per la Regione Sicilia, a decorrere dal 2026 confermando, in questi tre casi, la misura già stabilita con il precedente accordo.
Si rammenta che il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, integrato dall’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023).
Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito, sempre in attuazione di accordo bilaterale, dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 145 del 2023, articolo 9, comma 3).
In relazione alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19, le norme (commi 711, 714, 716, 720 e 723), per ciascun ente indicano l’importo (concordato con la regione o provincia autonoma) che l’ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025; tale importo costituisce la quantificazione, in via definitiva, di quanto ricevuto in eccesso. In mancanza del versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione o Provincia autonoma; la norma specifica che il Ministero si può anche avvalere dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate dalla struttura di gestione.
Si ricorda che per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, in relazione alla contrazione delle entrate tributarie, è stato istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato.
Il Fondo è stato istituito con l'art. 111 del decreto-legge 34 del 2020 (e successivamente modificato e integrato dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020 e dalla legge 178 del 2020, commi 823-826) con una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti n.114/CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti n.115/CSR).
Il comma 823 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) vincola le risorse del suddetto Fondo, alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e stabilisce, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.
L’altro contenuto dell’accordo è la definizione delle disposizioni sull’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787 (a cui si rinvia), del disegno di legge in esame e stabilito in 150 milioni di euro per il 2025, 440 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 700 milioni per il 2029. I commi 712, 715, 717, 721 e 724 recepiscono quanto concordato con ciascun ente, come illustrato di seguito.
I commi 710-712 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la regione Friuli Venezia.
Il comma 710 determina il contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione pari a 432,7 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2033. Viene così confermato l’importo stabilito per l’anno 2026 dalla legge di bilancio 2022, in attuazione del precedente accordo bilaterale con il Governo del 22 ottobre 2021.
La legge n. 234 del 2021 al comma 554, infatti, stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. La norma è stata poi recepita con decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86 che integra la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo n. 154 del 2019, inserendo l’articolo 4-bis che disciplina le modalità di realizzazione del concorso in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019. Si ricorda, inoltre, che il sistema integrato degli enti locali è definito dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 154 del 2019, come l’insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni.
Il comma 711 dispone il versamento da parte della Regione di 422.689.368 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 712 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame. Per il sistema integrato regionale (comprensivo quindi degli enti locali) la regione dovrà accantonare la somma di 22 milioni di euro per il 2025, 62 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 96 milioni per il 2029.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato soppresso il comma che, dopo aver richiamato la già citata norma di attuazione dello statuto speciale (decreto legislativo n. 154 del 2019), secondo cui le disposizioni contenute negli accordi devono comunque essere recepite in apposite norme di attuazione statutaria, stabiliva che le norme contenute ai commi 710-712 dell’articolo in esame fossero efficaci a decorrere dall’entrata in vigore della norma di attuazione statutaria di recepimento dell’accordo, fermo restando l’obbligo per la regione di rispettate quanto concordato con il Governo.
I commi 713-715 recepiscono l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Sardegna.
Il comma 713 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sardegna nell’importo di 306,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Anche per questa regione viene confermato l’importo stabilito dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 14 dicembre 2021, infatti, il comma 543 della legge n. 234 del 2021, art. 1, determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Il comma 714 dispone il versamento da parte della Regione Sardegna di 92.568.134 euro a favore del bilancio dello Stato come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. La norma specifica che in caso di mancato versamento, entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 715 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame. La Regione Sardegna dovrà accantonare la somma di 27 milioni di euro per il 2025, 85 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 134 milioni per il 2029.
I commi 716-718 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 718 specifica che le norme dei commi 8 e 9 sono adottate secondo le procedure previste dall’art. 104 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) che disciplina la possibilità di modificare le norme finanziarie contenute nello statuto stesso, con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Il comma 716, modificato nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce gli importi che ciascuna Provincia autonoma è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025:
- euro 154.943.007 la provincia autonoma di Trento
- euro 103.687.794 la provincia autonoma di Bolzano.
La modifica apportata concerne la motivazione, nel senso che i suddetti importi sono quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso, mentre nel testo originario veniva specificato che la restituzione riguarda le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021.
In caso di mancato versamento il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia autonoma.
Il comma 717, modifica l’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972), inserendo il comma 4-nonies, al fine di disciplinare le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame
Si ricorda che la disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto. La norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. Dal 2014, i commi da 4 a 4-septies disciplinano nel dettaglio quantità e modalità di realizzazione del contributo e sono stati rivisti a seguito degli accordi con il Governo in materia finanziaria.
I commi 4-bis e 4-ter, come modificati dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 145 del 2023, determinano il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, pari a 688,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. Il contributo illustrato sopra, pari a complessivi 688,71 milioni, a decorrere dall'anno 2028 è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.
Il comma 4-nonies inserito dal comma 717 in esame, determina gli importi che la Regione e le Province autonome accantonano sui rispettivi bilanci, in attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la regione e le province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato. Nello specifico:
- sul bilancio della Regione Trentino-Alto Adige sono accantonati 1 milione per il 2025, 2 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 4 milioni per l’anno 2029;
- sul bilancio della Provincia autonoma di Trento sono accantonati 16 milioni per il 2025, 46 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 73 milioni per l’anno 2029;
- sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano sono accantonati 19 milioni per il 2025, 53 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 85 milioni per l’anno 2029.
La norma inserita nello statuto disciplina, inoltre, le modalità di attuazione del descritto ulteriore contributo, in modo analogo a quanto disciplinato dall’articolo 1, commi 789, 790 e 793 del disegno di legge in esame.
Ciascun ente iscrive nella Missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati; il fondo, finanziato con risorse di parte corrente e sul quale non è possibile disporre impegni, è finalizzato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione (in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione) se in disavanzo. Nel caso, invece, di avanzo di amministrazione, il fondo è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l’utilizzo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. In relazione al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. In caso di mancato accantonamento o del mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, nell’esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della somma del minore accantonamento sommato al saldo negativo registrato nell’esercizio precedente.
In caso di mancata trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente, entro il 31 maggio, l’accantonamento è incrementato del 10 per cento.
I commi 719-721 recepiscono l’accordo del 20 ottobre 2024 con la Regione Valle d’Aosta.
Il comma 719 determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Valle d’Aosta nell’importo di 82,246 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, confermando l’importo già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. La legge n. 234 del 2021, comma 559, infatti, in attuazione dell’accordo bilaterale con il Governo, sottoscritto in data 30 ottobre 2021, ha rideterminato il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 720 quantifica in 8.081.183 euro le risorse che la Regione Valle d’Aosta è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025 come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 721 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame. La Regione Valle d’Aosta dovrà accantonare la somma di 5 milioni di euro per il 2025, 13 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 20 milioni per il 2029.
I commi 722-724 recepiscono l’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione Sicilia.
Con il comma 722, per il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Sicilia a decorrere dal 2026, viene confermato l’importo di 800,8 milioni di euro annui già stabilito, a decorrere dal 2022, dalla legge di bilancio 2022. In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge n. 234 del 2021, comma 545 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) il contributo della regione alla finanza pubblica viene rimodulato, appunto in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 723 determina le risorse che la Regione Sicilia è tenuta a versare al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, come restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito causata connessa all’emergenza Covid-19 per il biennio 2020-2021. L’importo determinato è pari a 451.363.715 euro. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispondente importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
Il comma 724 stabilisce le modalità di attuazione dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame. La Regione siciliana dovrà accantonare la somma di 60 milioni di euro per il 2025, 179 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2028 e 288 milioni per il 2029.
Articolo 1, comma 725
(Fondo per l’economia del mare)
Il comma 725, introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzato a promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili. I settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare.
Il comma 725, introdotto durante l’esame alla Camera, al fine di promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell’economia marittima e avendo particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse marine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
La disposizione prevede che i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all’art. 12 del D.L 173/2022.
Si ricorda che l’art. 12 del D.L. 173/2022 ha introdotto nel d.lgs. n. 303/1999 l’art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare), il cui comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare e il cui comma 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, tra cui, ai sensi del comma 3, l’elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità
territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Articolo 1, commi 726-729
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
L’articolo 1, commi 726-729, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 2 del disegno di legge.
L’articolo in questione non determina effetti finanziari.
Il comma 726, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall’articolo 11, comma 1 del TUIR, come modificato dall’articolo 2 del presente disegno di legge, differisce al 15 aprile 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, il differimento del suddetto termine del 31 dicembre si rende necessario perché la modifica degli scaglioni di cui all’articolo 1 entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Per una ricostruzione della disciplina riguardante l’addizionale regionale all’IRPEF si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (pagg. 21-23).
Il comma 727 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Per gli anni 2026 e 2027 il termine è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale l’addizionale si riferisce.
Il comma 728 disciplina l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino, secondo quanto indicato in una modifica introdotta alla Camera dei deputati, entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire entro il 15 aprile per l’anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Come segnalato dalla relazione illustrativa tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Il comma 729 differisce al 15 maggio 2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce) di cui all’articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all’IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998.
L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 prevede la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 con il quale sono stabilite le modalità applicative (qui il relativo link, come riportato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge in commento).
Si segnala che le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 ricalcano sostanzialmente quanto già previsto, per l’anno 2024, dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, rispetto al quale si rinvia al dossier relativo al relativo schema di decreto legislativo (AG 88)
Articolo 1, commi 730-731
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
Il comma 730, incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e, a seguito delle modifiche apportate alla Camera, prevede specifiche modalità di ripartizione di tale incremento di risorse.
Inoltre, con il nuovo comma 731, si estende al 2025 l’applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e si differisce al 30 giugno 2025, il termine per l’emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio, i quali saranno applicabili dal 2026.
L’articolo 1, comma 730, incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).
A seguito della modifica introdotta alla Camera, viene prevista una specifica modalità di ripartizione di tale incremento di risorse, anziché la ripartizione secondo le modalità previste dal vigente articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017: l’incremento di 120 milioni € dovrà essere infatti ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell’applicazione del solo criterio dei costi standard, previsto alla lett. a) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell’anno 2020.
A tale riguardo, si ricorda che il vigente articolo 27, comma 2 del D.L. n. 50/2017 (come novellato dai decreti legge n. 176/2022 e n. 104/2023) prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
b) il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una penalità annuale, prevista a partire dal 2023 dalla legge annuale sulla concorrenza 2021, n. 118/2022, ma finora mai applicata, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. In ogni caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) con destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL.
Con il comma 731, introdotto alla Camera, viene innanzitutto prevista, alla lett. a), l’applicazione anche per il 2025 della ripartizione del Fondo secondo i criteri già applicati per gli anni 2023 e 2024, cioè in base alle percentuali utilizzate per l'anno 2020, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, rispetto al totale di stanziamento 2025 sul Fondo che è di 5.224.754.000 euro in base alla legge di bilancio in commento.
Viene infatti in tal senso novellato il comma 2-quater dell’art. 27 del D.L. n. 50/2017, introdotto dal decreto legge n. 104 del 2023, che ha disposto che limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvedesse, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020.
Si ricorda in proposito che gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del MIT (Tab. 10). La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), reca uno stanziamento per il Fondo TPL su tale capitolo, di 5.179.554.000 € per il 2024, mentre il presente disegno di legge di Bilancio 2025 prevede uno stanziamento iniziale su tale capitolo, per il 2025, al netto dell’incremento dei 120 milioni € in commento, di 5.224.754.000 €.
La riforma dei criteri di riparto del Fondo (che si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2020 secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019) è stata più volte rinviata e nel 2020 e nel 2021 la ripartizione del Fondo TPL è stata effettuata con le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni, cioè in base alle percentuali di ripartizione fissate sostanzialmente in base al criterio della spesa storica.
Alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (le sopra descritte lett. a) e b) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, cioè lo stanziamento del Fondo decurtato della quota suddetta di euro 4.873.335.361,50.
Con la lett. b) del comma 731, si differisce inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025, il termine per l’emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026. Il decreto ministeriale dovrà emanarsi sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, come previsto nella formulazione vigente.
Si ricorda che il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, anche detto Fondo TPL, è stato istituito nel 2013 della legge di stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), che ha novellato l’articolo 16-bis del citato D.L. 95/2012. Il fondo è stato poi riformato dal decreto legge n. 50 del 2017, con cui è stata stabilizzata, in via normativa, la sua entità e sono state introdotte innovazioni relative alla sua gestione.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all’apposito tema sul sito della Camera.
Sul punto si segnala, inoltre, che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 133 del 2024, ha formulato l’auspicio che si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai criteri dei costi standard e fabbisogni standard, prefigurato dalla legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione.
Articolo 1, comma 732
(Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali)
Il comma 732, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone l’assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ad interventi infrastrutturali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.
Il comma 732, inserito durante l’esame alla Camera, dispone, al primo periodo, l’assegnazione a favore del comune di Brescia di un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinate ad interventi infrastrutturali.
Conseguentemente, il secondo periodo del comma in esame provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della L. n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
L’articolo 1, comma 733, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all’analisi e l’inibizione delle frequenze al fine di garantire la regolarità e lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento ed il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025.
L’articolo 1, comma 733, autorizza il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a utilizzare dispositivi atti all’analisi e l’inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, al fine di:
- prevenire l’uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione nel corso dei citati esami;
- garantire elevati livelli di sicurezza informatica;
- assicurare il regolare svolgimento degli esami medesimi
Si ricorda che, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 18, tra le competenze del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano le attività inerenti all’abilitazione e formazione dei conducenti dei veicoli.
A tale fine, si autorizza la spesa di euro 4.965.000 per il 2025. La definizione delle modalità di erogazione di tali risorse è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli oneri per la manutenzione di tali apparecchiature si provvede, a decorrere dal 2026, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 1, comma 734
(Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)
Il comma 734 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di “virtuosità” delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto degli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, stabilita dall’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, inoltre, istituisce un tavolo tecnico, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con il compito di adeguare la metodologia di determinazione dell’indicatore di virtuosità alle nuove regole della governance europea.
Il comma 734, introdotto durante l’esame alla Camera, estende agli anni 2025 e 2026 i criteri per la determinazione del parametro di “virtuosità” delle regioni ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo”, stabilita dall’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010.
La disposizione richiamata (articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010) prevede un meccanismo di premialità, a decorrere dal 2011, ai fini della redistribuzione tra le regioni del 10% dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. “federalismo amministrativo” (di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato “volontariamente” le misure di contenimento della spesa recate dall’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010.
A tali fini, il terzo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, considera virtuose le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un “rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, e che hanno rispettato il patto di stabilità interno”.
Con l’articolo 6, comma 1-ter, del decreto legge n. 132 del 2023, “nelle more dell’approvazione della riforma del Quadro di governance economica della UE”, la metodologia per la determinazione dei criteri di virtuosità necessari per ricevere la quota premiale, è stata estesa agli anni 2023 e 2024, con le precisazioni necessarie al fine di rapportarle all’attuale normativa vigente, in considerazione del superamento del patto di stabilità interno per gli enti territoriali e della sua sostituzione, a partire dal 2017, con il nuovo principio del pareggio di bilancio.
Dall’esercizio 2017, infatti, le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, legge n. 232 del 2016, poi sostituiti dall’articolo 1, commi 819-821, legge n. 145 del 2018), ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
In particolare, il citato comma 1-ter stabilisce che gli anni 2023 e 2024, i parametri relativi al “surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno” e al “rispetto del patto di stabilità interno” devono essere valutati facendo riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge di bilancio per il 2019.
Analogamente il comma 734, in esame stabilisce che per gli anni 2025 e 2026, il raggiungimento degli obiettivi è valutato con riferimento al conseguimento dell’equilibrio di bilancio, rispettivamente, negli esercizi 2023 e 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
In base a tale ultima disposizione, l’equilibrio di bilancio della regione a statuto ordinario si intende raggiunto in presenza di un “risultato di competenza” dell'esercizio non negativo.
Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. La norma, altresì, stabilisce che tale saldo di competenza deve intendersi al netto dell’importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione, trasmesso alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
La quota premiale è ripartita tra le regioni virtuose secondo le modalità stabilite con il D.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013). Le risorse sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna regione adempiente.
Con il Decreto dirigenziale n. 220976 del 17/10/2024, in attuazione dell’articolo 6, comma 20 del D.L. n. 78 del 2010, sono state erogate le risorse, per l’anno 2023, alle seguenti regioni virtuose:
in euro
Lombardia |
123.906 |
Piemonte |
8.751 |
Puglia |
12.433 |
Veneto |
68.910 |
Totale |
214.000 |
La spesa complessiva, pari a 214.000 euro, è imputata sul cap. 2857 in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, quale accantonamento rispetto allo stanziamento complessivo del capitolo, pari a 2,51 milioni di euro (così risulta nel bilancio 2024 per ciascuno degli anni 2024 al 2026).
Si ricorda, inoltre, che in aggiunta alle risorse accantonate di cui al federalismo amministrativo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 844, legge n. 145/2018), da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il medesimo parametro di virtuosità oggetto della norma in esame.
La norma in esame, infine, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di adeguare, a decorrere dal 2027, la metodologia per la determinazione dell’indicatore di virtuosità in relazione ai principi e adempimenti derivanti dalla nuova governance europea.
Il tavolo tecnico è istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; è composto da
- due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze
- due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organo di coordinamento e rappresentanza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Si rammenta a riguardo che l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni con legge n. 189 del 2024), istituisce un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il fine di monitorare l’andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.
Inoltre, l’articolo 1, comma 795 del disegno di legge in esame, modificato nel corso dell’esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico preposto all’osservazione delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea; il tavolo tecnico ha altresì il compito di definire percorsi di miglioramento dei processi salienti per la gestione amministrativa e contabile dell’ente, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Articolo 1, comma 735
(Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle)
Il comma 735, introdotto alla Camera, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.
Lo stanziamento di cui al comma 735 è finalizzato alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per favorire la mobilità dei cittadini siciliani.
Agli oneri del presente comma si provvede a valere sul comma 884 riducendo di 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Per approfondimenti sulla linea e gli interventi previsti da RFI nel Contratto di Programma –Parte Investimenti 2022-2026, si possono consultare le relative schede opera.
Articolo 1, comma 736
(Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale)
Il comma 736 – inserito dalla Camera dei deputati – istituisce un fondo, avente una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2025, relativo al rafforzamento delle attività delle regioni a statuto ordinario relative all’erogazione delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale.
Il fondo viene istituito ai fini di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e di formazione professionale. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione summenzionata, ed è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle regioni, in sede di coordinamento tra di esse, entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 1, commi 737-741
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)
I commi da 737 a 741 prevedono che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025 non ascrive alle presenti disposizioni effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto, come rilavato nella relazione tecnica, l’effetto complessivo delle norme è quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato.
La disposizione al comma 737 dispone che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi.
Il sopra citato comma 11 ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero.
Le seguenti disposizioni hanno previsto un incremento dell'importo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella misura:
- 1 euro (articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7);
- 0,50 euro (articolo 1, comma 1328, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- 2 euro (dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008, in quanto sostituendo all’articolo 6-quater, comma 2, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l’importo di un euro con quello di tre euro previsto determina un incremento effettivo di due euro);
- 2 euro (articolo 4, comma 75, L. 28 giugno 2012, n. 92).
Il totale dell’imposta è quindi pari a 6,50 euro.
Conseguentemente, ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.
Il comma 738, conseguentemente a quanto previsto al comma 737, dispone che la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In particolare prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.
Di conseguenza, il comma 739 stabilisce che, per effetto di quanto previsto dai commi precedenti, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
Quanto alla destinazione del gettito dell’imposta in questione si ricorda che la somma originariamente riscossa dalla citata addizionale (pari ad un euro a passeggero) era riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Il successivo aumento dell’addizionale è (1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005 e, quella di 3 € a passeggero prevista dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 134 del 2008) è stato destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS. Con il decreto-legge n. 34 del 2020 a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005 sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (prevista dal citato articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88), e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
L’incremento di ulteriori 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato disposto dall’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 è destinato al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.
L’ultimo incremento di due euro, disposto dall'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 è versato all'INPS.
L’INPS è quindi destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero.
Il comma 740 stabilisce che alle finalità di cui al sopra citato articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ovvero al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti), per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
La relazione tecnica osserva che per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all’entrata del bilancio dello Stato, di cui l’importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L’INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall’articolo 4, comma 75, della legge 92/2012. Invece, l’importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).
Il comma 741 specifica che per effetto di quanto previsto dalle norme in commento, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che prevede che qualora un versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
In merito, la relazione tecnica rileva che l’effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l’onere dell’addizionale d’imbarco dai passeggeri alla regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all’onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
Articolo 1, commi 742-743
(Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona)
Il comma 742 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2025 e di 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona e il comma 743 reca la relativa copertura finanziaria.
In dettaglio il comma 742 autorizza la suddetta spesa per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali. Il finanziamento opera sulle compensazioni accettate dai vettori a seguito della relativa gara di appalto europea, espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2023, per le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona ha stanziato 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, prevedendo un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l'importo di 3,177 milioni di euro.
Il comma 742 prevede altresì che gli enti territoriali possano concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento di tali oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per Ancona, sempre in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
Per quanto riguarda la disciplina dell'Unione europea, si ricorda che la norma di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1008/2008, che reca norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare l'articolo 16 contiene i principi generali per gli oneri di servizio pubblico intracomunitario e l'articolo 17 disciplina le procedure di gara per gli oneri di servizio pubblico. Con la Comunicazione C/2017/3712 la Commissione UE ha chiarito l'interpretazione del regolamento relativamente al ruolo ed alle caratteristiche degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo. Inoltre gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree di cui alla Comunicazione 2014/C 99/03 stabiliscono ai punti 5.2 (aiuti all'avviamento di rotte) e 6 (aiuti a carattere sociale) i principi in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree ai fini dell'avviamento di una nuova rotta e degli aiuti a carattere sociale.
Per onere di servizio pubblico si intende l’obbligo di svolgere un determinato servizio di trasporto secondo determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione. Sul punto, la normativa europea consente a ciascuno Stato membro dell’UE, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea, gli aeroporti interessati e i vettori che operano sulla rotta, di imporre OSP riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico quando questa sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto. I criteri imposti sulla rotta oggetto dell’OSP sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio. Allorquando lo Stato impone un OSP su una determinata rotta tutti i vettori comunitari interessati a istituire servizi aerei di linea per quella rotta sono tenuti a rispettare le condizioni imposte dall’OSP.
Nell’ipotesi in cui nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o voglia istituire servizi aerei di linea per quella rotta conformi all’OSP, lo Stato membro può decidere di limitare l’accesso ai servizi aerei di linea per quella rotta a un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni. In questo caso il vettore viene individuato tramite una gara pubblica europea.
Per ulteriori approfondimenti in materia di continuità territoriale si veda il relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 743 prevede che agli oneri si provveda riducendo il fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 884, di 3 milioni di euro per il 2025 e 6 milioni € per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 744, introdotto alla Camera, definisce le procedure di accertamento e versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei, mentre il comma 745 dispone l’incremento dell’addizionale di 50 centesimi a passeggero dal 1° aprile 2025 per i voli con destinazioni extra UE in partenza da aeroporti con traffico superiore ai dieci milioni annui di passeggeri.
Il comma 744 dell’articolo 1, introdotto alla Camera, modifica innanzitutto, al comma 1, le procedure di accertamento del versamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei, introducendo a tal fine cinque nuovi commi all’art. 2 della legge 350 del 2003. Si prevede che:
- l’ENAC comunichi al MIT, entro il 15 di ogni mese, il numero dei passeggeri registrati all’imbarco nel mese precedente, suddiviso per aeroporti, vettori, voli nazionali e internazionali e che tale comunicazione costituisca accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori aerei e dia titolo ad attivare la riscossione coattiva da parte del MIT nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, fermi restando gli obblighi dell’art. 610 del regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (nuovi commi 11-bis e 11-quinquies);
- la riscossione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri nella misura così accertata avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d’imbarco e che il versamento avvenga da parte delle compagnie aeree entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo (nuovo comma 11-ter);
- le somme riscosse siano comunicate mensilmente al MIT da parte dei gestori di servizi aeroportuali e riversate all’entrata del Bilancio dello Stato entro il mese successivo a quello di riscossione (nuovo comma 11-quater);
- in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione al MIT o del conseguente versamento da parte dei gestori aeroportuali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede all’accertamento dell’inadempimento e irroga una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascuna violazione, che è raddoppiata in caso di reiterate violazioni agli obblighi di comunicazione; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (nuovo comma 11-sexies).
Si ricorda che l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri aerei è stata istituita dall’articolo 2 comma 1 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003). Per approfondimenti si rinvia al box sub.
Il comma 745 dell’articolo 1, introducendo alcuni commi all’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005, dispone l’incremento di 50 centesimi di euro dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per i voli extra UE con partenza da aeroporti con traffico, nell’anno precedente, superiore a 10 milioni di passeggeri annui, a decorrere dal 1°aprile 2025 (nuovo comma 3-quinquies).
Inoltre il comma 745 prevede che:
- l’incremento dell’addizionale sia destinato ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, ovvero alla Provincia o alla Città metropolitana se la popolazione dei comuni è inferiore a 15 mila abitanti, con riferimento all’anno solare precedente (nuovo comma 3-sexies); i Comuni, Province o Città metropolitane beneficiari destinano l’incremento dell’addizionale alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all’implementazione di quelle esistenti (nuovo comma 3-undecies);
- l’ENAC comunichi al MIT, entro il giorno 25 del primo mese dell’anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero di passeggeri annui registrati all’imbarco per voli extra UE, distinti per aeroporto e vettore e dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove l’ENAC deve inoltre pubblicare, entro il primo trimestre di ciascun anno, l’elenco dei Comuni, Province o Città metropolitane che beneficiano dell’incremento, nonché darne comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale loro spettante (nuovi commi 3-septies e 3-novies);
- i gestori aeroportuali provvedano alla riscossione dell’incremento dell’addizionale con le stesse modalità previste per l’addizionale (nuovo comma 3-septies);
- qualora l’aeroporto insista sul territorio di più comuni l’incremento dell’addizionale è ripartito sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime (nuovo comma 3-octies);
- le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale sono direttamente versate dai gestori aeroportuali ai beneficiari (comuni, provincie o città metropolitane) con le modalità che saranno stabilite in un apposito decreto interministeriale MIT/MEF/Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025 (nuovi commi 3-decies e 3-duodecies).
I diritti aeroportuali sono costituiti dal diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, dal diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili e dal diritto per l'imbarco passeggeri, che i vettori pagano ai gestori aeroportuali, rivalendosene sul prezzo del biglietto nei confronti dei passeggeri.
L'importo dei diritti in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale deve essere determinato, in base alla normativa europea (direttiva 2009/12/CE), in un quadro di libera concorrenza, attraverso il confronto fra gestori e le compagnie operanti nello scalo, sulla base dei modelli tariffari adottati dall'Autorità dei Trasporti e calibrati sul traffico annuo aeroportuale.
In questo quadro è stata istituita, dall’articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, fissata inizialmente nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato e successivamente incrementata, con specifica destinazione delle relative somme, nelle misure di seguito indicate, con una serie di interventi legislativi:
- di 1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005, poi portati a 3 euro a passeggero dal decreto-legge 134 del 2008 (per la destinazione di tale incremento v. infra);
- di 50 centesimi di euro a passeggero a decorrere dall'anno 2007, destinati a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;
- di 2 euro a passeggero imbarcato a decorrere dal 1° luglio 2013 (articolo 4, comma 75 della legge n. 92 del 2012), con specifica destinazione di tali somme all'INPS, con versamento da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco e con la previsione che il versamento da parte delle compagnie aeree avvenga entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo (art. 2, comma 48, lett. b) della legge n. 92/2012).
Per quanto riguarda la destinazione delle somme, la quota corrispondente a 1 euro per passeggero stabilita inizialmente dall’art. 2, co. 11 della legge n. 350/2003 e destinata all'entrata del bilancio dello Stato, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture.
L'incremento dell'addizionale, pari ai 3 euro previsti dall'articolo 6-quater, comma 2, del DL n. 7/2005, è stato destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione dello stesso Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tali maggiori somme sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
Nel 2010 è stata istituita un’addizionale Commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma di 1 euro per passeggero (articolo 14, comma 14, del DL 31 maggio 2010, n. 78 e destinata alle straordinarie esigenze di ripianamento finanziario della città, che continua ad applicarsi (in base all’art. 13, co. 17 del D.L. n. 145/2013), a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
L’art. 1, l comma 529 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) ha abolito l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
L’articolo 15, comma 3-bis del D.L. n. 60 del 2024 ha disposto comma 3-bis, la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria.
Si ricorda infine che l’addizionale comunale ed i relativi incrementi, secondo quanto precisato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge n. 145 del 2013, non sono dovuti dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. Inoltre le disposizioni concernenti l’addizionale comunale si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria, secondo la previsione dell'articolo 39-bis del decreto-legge n.159 del 2007.
Il comma 746, dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame presso la Camera, modifica la legge n. 289 del 2002 estendendo alla città di Brindisi l’applicazione delle misure in materia di continuità territoriale previste dall’articolo 36 della legge n. 144 del 1999.
Il comma 747, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 a copertura degli oneri di servizio pubblico (OSP) sui servizi aerei da e per l’aeroporto di Brindisi verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori. Prevede poi la facoltà per gli enti territoriali di concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento dei suddetti oneri, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì il contenuto degli OSP da imporre ai collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Brindisi.
Il comma 748 dispone, per la copertura delle sopracitate spese, la riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 1994, come rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 884 della presente legge.
Il comma 746, dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, estende l’applicazione del principio di continuità territoriale e le relative misure volte a garantirne l’effettività, anche alla città di Brindisi.
La continuità territoriale è uno dei corollari della libertà di circolazione riconosciuta dalla Costituzione italiana (art. 16), nonché presupposto del principio di coesione economica, sociale e territoriale sancito dai Trattati europei. Da esso discende l’onere per ciascuno Stato membro di adottare, nel rispetto della normativa unionale, misure finalizzate a garantire collegamenti efficaci tra determinate parti del territorio nazionale e le altre parti del Paese. Le zone destinatarie delle suddette misure vengono individuate a seguito di una riflessione che, tenendo conto delle loro caratteristiche e in particolare della loro collocazione geografica, porta a far ritenere le stesse svantaggiate rispetto alle altre parti del territorio nazionale. In tal senso, isole quali la Sardegna, la Sicilia o le isole minori sono ricomprese nel novero delle zone destinatarie di misure per la continuità territoriale così come alcuni comuni italiani collocati in posizione nettamente decentrata. Per questi territori si è posta negli anni la necessità di assicurare una rete di collegamenti e quindi un sistema di trasporti ferroviario, marittimo e su strada efficiente, regolare, continuo e accessibile che garantisca spostamenti sicuri da e verso tali territori e la restante parte del Paese.
La legge n. 144 del 1999 detta all’art. 36 la disciplina degli oneri di servizio pubblico (OSP) in relazione ai servizi di trasporto aereo che assicurano i collegamenti da e per la Sardegna, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 2408 del 1992, poi modificato dal Regolamento CE n. 1008 del 2008.
Per onere di servizio pubblico si intende l’obbligo di svolgere un determinato servizio di trasporto secondo determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione. Sul punto, la normativa europea consente a ciascuno Stato membro dell’UE, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea, gli aeroporti interessati e i vettori che operano sulla rotta, di imporre OSP riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico quando questa sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto. I criteri imposti sulla rotta oggetto dell’OSP sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.
Allorquando lo Stato impone un OSP su una determinata rotta tutti i vettori comunitari interessati a istituire servizi aerei di linea per quella rotta sono tenuti a rispettare le condizioni imposte dall’OSP.
Nell’ipotesi in cui nessun vettore aereo comunitario abbia istituito o voglia istituire servizi aerei di linea per quella rotta conformi all’OSP, lo Stato membro può decidere di limitare l’accesso ai servizi aerei di linea per quella rotta a un unico vettore aereo comunitario per un periodo non superiore a quattro anni (o cinque per le regioni ultraperiferiche). In questo caso il vettore viene individuato tramite una gara pubblica europea.
L’articolo 36 nel dettare la disciplina degli OSP (sul modello europeo) con riferimento alla regione Sardegna ha previsto inoltre che la determinazione degli OSP debba essere disposta con decreto del MIT e che il loro contenuto sia stabilito nell’ambito di una Conferenza di servizi appositamente indetta dal Presidente della Regione, che deve essere altresì sentito ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale con il quale si dispone lo svolgimento della gara europea, qualora nessun vettore accetti gli oneri di servizio pubblico.
Per ulteriori approfondimenti in materia di continuità territoriale si veda il relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.
Il comma 747 dispone uno stanziamento di complessivi 5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni € per il 2025, 1,7 milioni € per il 2026 e 1,8 milioni € per il 2027 per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, assegnati ai vettori selezionati con gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Si prevede inoltre che gli enti territoriali possano concorrere, con proprie risorse, al finanziamento dei suddetti oneri. La norma specifica inoltre che gli OSP siano definiti nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, finalizzata altresì a individuare, tenendo conto delle risorse stanziate, il contenuto degli stessi da imporre per i collegamenti da e per l’aeroporto di Brindisi.
Il comma 748 modifica l’articolo 1, comma 884 della presente legge riducendo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2027 il Fondo per le esigenze indifferibili.
Articolo 1, comma 749
(Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)
Il comma 749, introdotto dalla Camera, incrementa di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029) le risorse assegnate alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.
Il comma in esame incrementa l’importo del contributo assegnato (dal comma 521 della legge 197/2022 – legge di bilancio 2023) alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche.
Si ricorda che il comma 521 citato ha assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima.
Nel dettaglio, viene previsto che:
- l’importo di tale contributo è incrementato di 19,1 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni per l'anno 2026 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029);
- tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni della regione Calabria;
- con delibera della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare.
In relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame viene stabilito che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 750-752
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
L’articolo 1, comma 750, prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF disposta dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge.
Alla disposizione in commento non si ascrivono effetti finanziari.
Il comma 750 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall’articolo 1 comma 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.
Ciò in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 151 comma 1, del testo unico enti locali gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8 per cento, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9 per cento.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Il comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi supra).
Il comma 752, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Articolo 1, commi 753-754
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Il comma 753 reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.
Come indicato nella Relazione tecnica, i rifinanziamenti disposti dai commi in commento, comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.
Il comma 753, lett. a), dell’articolo in esame – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente[50] con un incremento di:
- 112 milioni per il 2026;
- 168 milioni per il 2027;
- 224 milioni per il 2028;
- 280 milioni per il 2029;
- 306 milioni circa a decorrere dall’anno 2030.
A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232 del 2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta di circa il 22 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.
Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, nella logica del progressivo abbandono della spesa storica.
Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo di perequazione delle risorse, avviato dal 2015 ed applicato per quote via via crescenti del Fondo.
Il comma 753, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).
Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:
- 560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
- 672 milioni di euro nel 2026;
- 728 milioni di euro nel 2027;
- 784 milioni di euro nel 2028;
- 840 milioni di euro nel 2029;
- 870 milioni di euro a decorrere dal 2030.
Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta, in sostanza, a sostenere l’avanzamento del percorso perequativo, con l’inserimento di risorse aggiuntive statali, di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.
Ai fini del riparto, la lettera d-quater) del comma 449 stabilisce che tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.
La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo, sulla base della differenza tra fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il sistema, avviato nel 2015, prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. La percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi per il 2024 è pari al 70% della dotazione.
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse del FSC, che hanno penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa. Le riduzioni della dotazione del Fondo hanno inciso sulla sua funzione perequativa in quanto hanno, di fatto, eliminato l’originaria componente “verticale”, quella cioè finanziata dallo Stato, destinata appunto alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota compensativa delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali - è rimasta in sostanza alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’IMU propria (per una quota del 22 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiede la legge n. 42 del 2009 per i fondi perequativi delle funzioni fondamentali. La perequazione ha funzionato dunque in questi anni essenzialmente come meccanismo di redistribuzione "orizzontale" delle risorse del Fondo, che ha spostato risorse dai comuni storicamente più dotati, con elevate basi imponibili, verso i comuni con fabbisogni standard più elevati rispetto alla loro capacità fiscale.
Per attenuare gli impatti negativi conseguenti al progredire della perequazione, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi, in grado di contenere il differenziale di risorse rispetto a quelle storiche di riferimento, stanziando nel Fondo apposite somme destinate a tali finalità. Le somme più cospicue sono state stanziate dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto la progressiva restituzione al FSC delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review), per importi crescenti negli anni, fino ad arrivare al reintegro totale, corrispondente a 560 milioni annui dal 2024, da utilizzare esclusivamente a correzione degli effetti della perequazione, secondo i criteri indicati nel DPCM di riparto del FSC[51].
Il comma 753, lett. b), punto 2, dell’articolo in commento, sconta gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all’articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.
A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies), del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nella quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle varie lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto di quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quota parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione era stata posta a carico del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.
Il successivo decreto-legge n. 76 del 2024, all’articolo 9-terdecies, ha aggiornato i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le nuove assunzioni, ponendo quota parte dei maggiori oneri, per 4.014.252 euro dal 2030, a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il comma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, l’individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.
Articolo 1, commi 755-756
(Contributo ai comuni in deficit della Regione siciliana e della Regione Sardegna)
L’articolo 1, comma 755, introdotto dalla Camera, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni della Regione Sicilia e alla Regione Sardegna. Il comma 756 contiene la copertura finanziaria.
L’articolo 1, comma 755, inserito durante l’esame alla Camera, dispone un incremento, pari a 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni, il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.
Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da "patologie organizzative", bensì derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio. Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabiliva che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:
i) registrino un IVSM superiore a 100.
Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[52];
ii) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.
Tale incremento è destinato esclusivamente ai comuni della Regione Siciliana e Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti.
I criteri e le modalità di riparto delle risorse stanziate (5 milioni) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per un approfondimento sul funzionamento di tale Fondo si veda il seguente link.
Il comma 756, prevede interventi pari a un importo 5 milioni di euro da destinare ai comuni in deficit strutturale della Regione Sicilia e Regione Sardegna per il risanamento finanziario, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 884.
Articolo 1, comma 757
(Tariffe affissioni pubblicitarie)
Il nuovo comma 757, inserito dalla Camera, interviene in materia di canone patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Nel dettaglio, la lettera a), modificando il comma 817 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe, venga attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Il menzionato articolo 1, comma 817, della legge di bilancio 2020 dispone che il suddetto canone patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
La lettera b), novellando il comma 821 della medesima legge di bilancio 2020, stabilisce che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà.
La lettera d), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario.
La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, ma nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
Per una visione più completa si rimanda al seguente testo a fronte.
Legge 27 dicembre 2019, numero 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” |
|
Testo vigente |
Modificazioni proposte dall’articolo 1, comma 757 del DDL bilancio 2025 |
Art. 1 |
Art. 1 |
(…) |
(…) |
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. |
817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. |
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
818. Identico. |
819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. |
819. Identico. |
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. |
820. Identico. |
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. |
822. Identico. |
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. |
823. Identico.
|
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. |
824. Identico.
|
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. |
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi. |
Articolo 1, comma 758
(Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
Il comma 758 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all’erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021.
Il comma 758 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025, finalizzato all’erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
Si dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000 per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.
Il comma 884 della presente legge, fa riferimento al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e prevede un incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Articolo 1, commi 759-765
(Fondo per l’assistenza ai minori)
L’articolo 1, commi 759-765, modificati nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Il comma 759 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Il comma 760 stabilisce che possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento).
Il comma 761 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024, recante l’adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.
Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell’offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D.Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L. n. 42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. In particolare, congiuntamente alle capacità fiscali, sono utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 ha previsto la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica e l’aggiornamento dei dati, utilizzando la metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni standard delle restanti funzioni fondamentali dei comuni per il 2023, inclusa la funzione sociale, allegati al decreto.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2023 ha approvato la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per il settore sociale - al netto del servizio di asili nido - dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.
Si evidenzia che i due provvedimenti citati non individuano i fabbisogni standard monetari per ciascun comune, ma un coefficiente di riparto per ciascuna funzione. La misura pubblicata del fabbisogno non è dunque un ammontare monetario assoluto, ma esprime la “quota di partecipazione” di ciascun comune al riparto complessivo.
Il comma 762 prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 763 prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. Nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso l’inciso “intervenuti nell’anno precedente” riferito alle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Il comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.
Il comma 765 dispone che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.
Articolo 1, commi 766-768
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza)
Il comma 766, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027, per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza.
I commi 767 e 768 riguardano, rispettivamente, le modalità di attuazione e la copertura degli oneri.
Il comma 766, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo finalizzato a potenziare le attività in favore dei minori inseriti nei percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988. n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). Tale fondo ha una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027.
L’art. 27-bis del D.P.R. 448/1988 è stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. “Decreto Caivano” 3) e disciplina una forma “semplificata” dell’istituto della messa alla prova previsto per gli imputati minorenni[53] e applicabile nei procedimenti relativi ai reati di minore gravità.
In particolare, la disposizione stabilisce che, durante le indagini preliminari, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, il pubblico ministero possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale.
Detto percorso deve consistere nello svolgimento di lavori socialmente utili o nella collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore ovvero nello svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a otto mesi (comma 1).
Il programma del percorso rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, è depositato da parte dell'indagato o del suo difensore entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero, il quale lo trasmette al giudice (comma 2). Il giudice, sentiti l’imputato e l’esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, delibera l’ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale sono altresì stabiliti la durata del percorso e la relativa sospensione del procedimento. Inoltre, durante tale periodo è altresì sospeso il corso della prescrizione (comma 3).
In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (comma 4).
Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato, mentre nel caso di esito negativo restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (art. 453 c.p.p.), (comma 6).
Rispetto alla messa alla prova, con la quale l’istituto presenta diverse analogie, tale forma di definizione anticipata del procedimento si caratterizza per la minore durata (da uno a otto mesi, mentre la messa alla prova è disposta fino a un anno, e fino a tre anni per i reati di maggiore gravità) e per l’attribuzione dell’iniziativa di promuovere il percorso al pubblico ministero anziché al giudice.
Il comma 767 rimette la determinazione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 766 ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del fondo si provvede, ai sensi del comma 768, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Articolo 1, commi da 769 a 771
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
I commi da 769 a 771, inseriti dalla Camera, istituiscono un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei Comuni che presentino determinati requisiti. Vengono altresì indicati i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
Nel dettaglio, il comma 769 istituisce un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il fondo è esplicitamente finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.
Il comma 770 destina i contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- riduzione della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 991 del 1952 recante provvedimenti in favore dei territori montani;
In merito alla classificazione dei comuni, si rammenta che i comuni montani e parzialmente montani sono quelli individuati in un apposito elenco elaborato dall’ISTAT, secondo una classificazione trasmessa all’ISTAT dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), conseguente ad una disposizione contenuta all’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” - ora abrogata. Tale disposizione definiva "montani" i comuni posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per “comuni parzialmente montani” venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.
La Commissione censuaria centrale, istituita presso l’allora Ministero delle Finanze, fu dunque incaricata di stilare e aggiornare l’elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.
L’articolo 1 della legge n. 991 del 1952, come detto, è stato peraltro abrogato dall’articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che ha riservato alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge regionale, le Comunità montane, quali enti locali formati dall’unione di comuni montani e parzialmente montani.
L’abrogazione ha di fatto impedito la possibilità che la classificazione ISTAT fosse rivista e/o aggiornata nel tempo.
Sulla questione dell’elenco sulla classificazione dei comuni montani, infatti, l’ISTAT con comunicato del 5 febbraio 2015 ha precisato che “la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in totalmente montani, parzialmente montani e non montani, non è una “classificazione Istat” ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991 del 1952 – Determinazione dei territori montani. Tale classificazione è stata trasmessa all’ISTAT dall’UNCEM, come viene anche specificato nelle note dell’elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali”. L’ISTAT sottolinea, infine, che “l’abrogazione degli articoli 1 e 14 della legge n. 991 del 1952, avvenuta con una successiva norma (legge 142 del 1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione”.
L’elenco predisposto dall’ISTAT continua, dunque, ad essere il riferimento per le disposizioni che riguardano i comuni montani, come nel caso del “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, istituito dall’articolo 1, comma 319, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), i cui beneficiari sono stati individuati tra quelli classificati come interamente montani ai sensi dell’elenco ISTAT, di cui sopra, e riportato nel Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie – DARA (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019) che ha definito la modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani ai fini del riparto delle risorse del Fondo integrativo per i comuni montani.
Sulla classificazione dei comuni montani è in corso di esame alla Camera il disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (A.C. 2126), approvato dal Senato il 31 ottobre 2024 (A.S. 1054), il cui articolo 2 reca, tra l’altro, le norme per la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per la classificazione dei comuni montani in base ai parametri altimetrico e della pendenza, nonché per la predisposizione di uno o più elenchi dei comuni montani. L’elenco sarà aggiornato dall’ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno.
- in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ai sensi del comma 771, il fondo di cui al comma 769 è ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 772, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il fondo di cui si prevede l’incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1429) dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 589, legge n. 234 del 2021) con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali.
Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l’adozione di:
§ iniziative per la promozione della legalità;
§ misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Con la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 820, legge n. 197 del 2022) il fondo è stato rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2023 al fine di consentire agli enti locali di potenziare tali iniziative.
Per il triennio 2025-2027, il fondo presenta una dotazione finanziaria a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio, su cui va ad incidere il rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame. Pertanto, all’esito dell’intervento, lo stanziamento risulterà pari a 6 milioni di euro per il 2025 e per il 2026 ed 1 milione di euro per il 2027.
In base alla norma istitutiva, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, da adottare con il concerto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale 7 luglio 2022.
Articolo 1, commi 773 e 774
(Contributo per le funzioni fondamentali
di province e città metropolitane)
Il comma 773 prevede un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030.
Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il comma 773 incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 784, legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell’interno.
Il comma 774 stabilisce che le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, su proposta della Commissione medesima, con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
La disposizione citata, di cui al comma 784 della legge n. 178/2020 – poi riformulata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) – prevede l’attribuzione di un contributo statale di 80 milioni di euro nell’anno 2022, gradualmente crescente di anno in anno fino all’importo di 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. Tale contributo - unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane - viene ripartito tra province e città metropolitane, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscale.
Il comma 783 della medesima legge n. 178/2020 ha previsto, a tal fine, l’istituzione di due fondi unici separati per i due comparti (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire anche tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 (C. 2112, Sezione II), l’incremento di 50 milioni di euro annui risulta così ripartito tra i due Fondi destinati alle province e alle città metropolitane:
- Fondo a favore delle province (cap. 1441): +36,7 milioni;
- Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442): +13,3 milioni.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le risorse incrementali sono ripartite tra province e città metropolitane con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse già vigenti, sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L’attuale peso - approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022, relativamente al triennio 2022-2024 - è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane. I corrispondenti importi (36.745.000 euro e 13.255.000 euro) sono stati iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442.
La Relazione riporta che è in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025-2027 che determinerà la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse.
A seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo in esame, nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, i due Fondi presentano le seguenti dotazioni: il Fondo a favore delle province (cap. 1441) presenta uno stanziamento di 1.209,6 milioni per il 2025, 1.247,0 milioni per il 2026 e di 1.283,0 milioni per il 2027; il Fondo a favore delle città metropolitane (cap. 1442) presenta una dotazione di 324,7 milioni per il 2025, 338,0 milioni per il 2026 e di 351,3 milioni per il 2027.
Articolo 1, commi da 775 a 778
(Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
I commi da 775 a 778 attribuiscono ai piccoli comuni in situazione di dissesto finanziario, per i quali l’organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un’anticipazione, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.
I commi da 775 a 778, frutto di emendamenti approvati nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, interessano i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, hanno deliberato la propria situazione di dissesto finanziario e hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noto anche come testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Ai sensi del comma 775 in commento, i suddetti comuni, qualora l’organo straordinario di liquidazione non avesse ancora approvato il rendiconto della gestione entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, potranno presentare istanza al fine di ottenere un’anticipazione. Il ricorso all’anticipazione è una facoltà per i piccoli comuni, e non un obbligo (anche perché l’anticipazione andrà poi restituita a rate, con gli interessi, come si dirà più avanti).
Secondo l’articolo 252 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’organo straordinario di liquidazione, per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti è composto da un singolo commissario, scelto fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La nomina del commissario avviene con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L’anticipazione dovrà essere destinata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, fino a concorrenza della massa passiva censita, fino all’importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In proposito, si osserva che la formulazione della disposizione presenta margini di ambiguità, poiché non è precisato se la cifra massima di 25 milioni annui corrisponda al totale delle risorse che saranno ripartite tra i comuni richiedenti dotati dei requisiti necessari, oppure alla cifra massima dell’anticipazione assegnabile a ciascuno dei comuni in questione. Delle due interpretazioni, comunque, la prima sembra assai più probabile, anche in considerazione dell’ordine di grandezza di altre norme vigenti a sostegno dei piccoli comuni in difficoltà finanziarie.
L’anticipazione sarà assegnata a seguito di ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità dell’ente interessato, tenendo conto anche di altri eventuali o contributi che il comune avesse già percepito. Si ricorda, al riguardo, che misure di sostegno in favore dei comuni in dissesto finanziario sono state adottate anche in passato e, tra queste, si annoverano i recenti interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria disposti dall’articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 36, cui fa esplicito riferimento il comma 1 dell’articolo 102-bis dell’Atto Camera 2112-bis-A qui in esame.
Il comma 776 stabilisce che la quota spettante a ciascuno dei piccoli comuni in parola sia determinata tenendo conto della popolazione residente, secondo i dati forniti dall’ISTAT. Inoltre, il comma 776 dispone che l’anticipazione sia concessa annualmente con decreto del Ministero dell’Interno, a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. Tale Fondo è regolato in base all’apposito decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 11 gennaio 2013, che fu adottato in attuazione dell’articolo 243-ter del menzionato decreto legislativo n. 267/2000.
In generale, i fondi di rotazione sono trasferimenti finanziari verso enti locali da parte dello Stato centrale, rivolti all'erogazione di finanziamenti. Le disponibilità, usualmente, vengono ricostituite tramite rimborsi effettuati dagli stessi utilizzatori.
L’ente locale, ricevuto l’importo erogato in suo favore, entro trenta giorni dovrà metterlo a disposizione dell’ente straordinario di liquidazione che, a sua volta, entro novanta giorni da allora provvederà a pagare i debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata.
Il comma 777 si occupa della restituzione dell’eventuale anticipazione. La restituzione sarà effettuata mediante operazione di giro di fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’Interno. È una procedura, questa, già adottata dal legislatore in altre occasioni (ad esempio, con l’articolo 5 del citato decreto ministeriale 11 gennaio 2013 che disciplina l’accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”). La restituzione avverrà entro dieci anni a decorrere dall’anno successivo all’erogazione, con piano di ammortamento a rate costanti, sulle quali graverà un tasso di interesse determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione, indicato nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il comma 778 concerne i casi di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti. In questa ipotesi, le somme erogate a un piccolo comune saranno recuperate a valere sulle altre risorse che, a qualunque titolo, il Ministero dell’Interno deve al comune stesso, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente. Anche il meccanismo di recupero in caso di mancata restituzione ricalca scelte fatte dal legislatore in precedenti occasioni e, segnatamente, dall’articolo 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013. Per quanto non previsto dal comma 778, si applicheranno appunto le disposizioni del decreto 11 gennaio 2013.
Articolo 1 comma 779
(Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI)
Il comma 779, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).
Il comma 779, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, inserisce il comma 1091-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. “legge di bilancio 2019”) che reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti IMU e TARI di cui al comma 1091 del medesimo articolo di legge.
L’articolo 1, comma 1091, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di prevedere, con proprio regolamento, che il “maggiore gettito accertato e riscosso”, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (che prevede, quale limite massimo non superabile, il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).
Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” si intende l’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente.
In aggiunta, la norma chiarisce che per “adempimento spontaneo” si intende il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell’amministrazione comunale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “legge di bilancio 2020”), l’IMU dovuta al comune per l’anno in corso va versata in due rate: la prima scadente il 16 giugno (acconto IMU) e la seconda il 16 dicembre (saldo IMU). In ogni caso, resta ferma la facoltà del contribuente di versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta per l’anno entro il termine del 16 giugno.
Le scadenze per il versamento annuale della TARI, invece, sono definite con proprio regolamento da ciascun comune. Nella maggior parte dei casi, la scadenza della TARI è ripartita in tre tranche: (i) primo acconto entro la fine di aprile, (ii) secondo acconto entro la fine di luglio e (iii) saldo entro la fine dell’anno, tra novembre e dicembre.
Conseguentemente, si precisa ulteriormente che, nell’individuazione del maggiore gettito accertato e riscosso, vadano computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento (perciò non solo le entrate in conto competenza, ma anche quelle in conto residui) risultanti dal conto consuntivo approvato dal comune che, in assenza di attività di recupero tributario, non vi sarebbero state.
Articolo 1 comma 780
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
Il comma 780 dispone l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica “mista” previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, con il fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.
Tale regime misto risulta, peraltro, non più operativo dal 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025.
Nel dettaglio, il comma in esame dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
§ articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha introdotto e disciplinato il sistema di tesoreria unica mista per le regioni e gli enti locali, poi esteso agli enti del comparto sanitario, alle autorità portuali e alle università statali;
§ articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la sospensione dell’applicazione del sistema di tesoreria mista fino al 31 dicembre 2025, e il mantenimento, per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.
Il sistema di tesoreria unica "mista" ? introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997 - prevede, in sintesi, che le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario, ma devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono invece continuare ad essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Il sistema misto è stato sospeso per la prima volta fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale sospensione è stata più volte prorogata: fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dall’articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2021 (legge n. 234/2021).
Le abrogazioni disposte dal comma in esame sono finalizzate, in sostanza, a ripristinare il sistema di Tesoreria unica tradizionale, di cui alla legge n. 720/1984, per tutti gli enti ed organismi pubblici, compresi quelli (enti territoriali, enti del comparto sanitario, università e autorità portuali) per i quali è previsto, dal 2026, il ritorno al sistema di tesoreria mista, dopo il periodo di sospensione disposto dal decreto-legge n. 1 del 2012.
Come chiarisce la Relazione illustrativa, l’intervento intende evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria mista, dal 2026, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.
Il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.
Tale sistema rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, avviato a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito ? con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) ? un nuovo sistema di tesoreria unica, cosiddetta “mista”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario.
L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.
Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata addirittura prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).
Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, a seguito delle crisi finanziarie, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.
La sospensione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, attualmente, il sistema di tesoreria mista risulta sospeso e agli enti interessati è già stato ripristinato il sistema di tesoreria unica tradizionale.
Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per gli enti che ne erano nel frattempo fuoriusciti: i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo D.L. n. 1 del 2012) e le Camere di commercio (queste ultime reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, della legge di stabilità 2015).
Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica anche delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.
Infine, per finalità di controllo dei conti pubblici, dal 2016 è stato previsto l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali (commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015).
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).
Articolo 1, commi 781-783
(Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani)
Le disposizioni in esame prevedono interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti.
Le disposizioni prevedono interventi pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il comma 781, prevede che per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali a favore dei comuni costieri della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Si segnala che dei quattordici comuni capoluogo di provincia della Sicilia e della Calabria, solo due hanno una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, Enna e Vibo Valentia. In considerazione della qualifica di comune costiero, solo Vibo Valentia sembra poter beneficiare delle risorse autorizzate.
Il comma 782 prevede che l'importo predetto venga ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse medesime nonché i termini e le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.
Il comma 783 prevede che agli oneri derivanti dal comma 781, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
Articolo 1, commi 784-795
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)
I commi 784 e 785 dell’articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.
I commi 786, 787 e 788 quantificano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall’articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.
Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un’economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell’esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo. Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l’utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l’aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l’imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).
Il comma 795, infine, istituisce un tavolo tecnico volto all’osservazione (non più al monitoraggio, a seguito della modifica effettuata dalla Commissione Bilancio della Camera) delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all’individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato previsto che il tavolo tecnico individui percorsi migliorativi anche in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.
Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l’utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.
I commi da 784 a 788 definiscono il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Sono tenuti al contributo, seppure in misura differente, tutti gli enti territoriali: le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte in sede d’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano alla finanza pubblica solo secondo quando previsto dai commi da 710 a 724, e le disposizioni inerenti tale contributo non si applicano agli enti locali (province e comuni) del Friuli-Venezia-Giulia, della Valle d’Aosta, e ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le province autonome di Trento e Bolzano partecipano invece al contributo alla finanza pubblica, in quanto enti territoriali e non enti locali.
In particolare, il comma 784 dispone come i singoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna siano esclusi dal contributo alla finanza pubblica (di cui al comma 5) qualora rispettino anche una sola delle tre seguenti condizioni:
- enti in dissesto alla data del 1° gennaio 2025;
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 244 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), “si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.”
- enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025;
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) tale procedura è deliberata dal consiglio dell’ente locale e consiste in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (cd. “titolo I”).
- enti che hanno sottoscritto accordi per il “riequilibrio finanziario” di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 oppure ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Si rammenta che tali comuni che risultano esentati dal contributo alla finanza pubblica di cui al comma 5 dell’articolo 104 in esame sono:
1. I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi per il rilancio degli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Gli enti titolati a sottoscriverli sono i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e, come si evince dall’Allegato A al decreto ministeriale 3 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, risulta siano Napoli, Torino, Palermo, e Reggio Calabria.
2. I comuni che abbiano sottoscritto gli accordi ai sensi dell’art. 43, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Gli enti titolati a sottoscriverli sono comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022; onde tenere conto degli aiuti già ricevuti, tale disavanzo su cui è calcolato il contributo deve essere ridotto di alcuni contributi già ottenuti. Come si evince dal Decreto ministeriale 6 giugno 2024 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, tali comuni sono sette: Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.
Si segnala che, in base a quanto disposto dal comma 1, non risultano esclusi dal contributo i due comuni di Genova e Venezia che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio strutturale ai sensi del comma 8, e non del comma 2, dell’art. 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per un approfondimento delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario, si rimanda al tema a cura del Servizio Studi – Dipartimento Bilancio.
Si rammenta come negli anni 2018-2023, i dissesti attivati risultano pari a 137 (a cui si aggiungono 72 procedure di dissesto dichiarate negli anni precedenti in cui gli organi straordinari di liquidazione - OSL non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione). Per quanto riguarda il c.d. predissesto, le procedure ancora attive al 31 dicembre 2023 risultano 269. Le criticità finanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania. Dal punto di vista delle dimensioni degli enti coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.
Figura “Quota dei Comuni che hanno attivato almeno una volta tra il 1989 e il 2023 la procedura di dissesto o quella di riequilibrio finanziario pluriennale per Regione”. Fonte: Corte dei Conti, 2024. Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali. Comuni, province e città metropolitane. Esercizi 2021-2023. Deliberazione n. 13/sezaut/2024/frg. Figura n. 2, pag. 359.
L’articolo 119, primo comma, della Costituzione riconosce agli Enti territoriali “autonomia finanziaria di entrata e di spesa”, assoggettandola tuttavia, come noto, a due condizioni.
La prima è il “rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci”, tradotto sino al 2019 nel cosiddetto pareggio di bilancio, poi modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e da ultimo ridefinito al comma 2 dell’articolo 104 in esame.
La seconda consiste nel concorso volto “ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". Questo legittima, dunque, il legislatore statale ad imporre agli enti territoriali vincoli alle politiche di bilancio (anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni all’autonomia di spesa degli enti) per ragioni di coordinamento della finanza pubblica.
Conseguentemente, si rammenta come la Corte costituzionale abbia sancito che l’imposizione di risparmi di spesa rientra a pieno titolo nell’esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 69 del 2011; n. 139 del 2012; n. 88 del 2014; n. 143 del 2016).
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha evidenziato che tale funzione è soggetta ad alcuni limiti.
Anzitutto, è possibile stabilire solo un limite complessivo di riduzione che lasci agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005).
Inoltre, il ricorso alla revisione della spesa è consentito subordinatamente a tre condizioni: (i) siano coinvolti gli Enti Territoriali in spirito di “leale collaborazione”; (ii) le revisioni della spesa non siano tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 87 del 2018 e n. 29 del 2023); (iii) le revisioni di spesa abbiano carattere transitorio (sentenze n. 43 e n. 64 del 2016, n. 141 del 2016, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018).
Il comma 785 esplicita la definizione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2025.
La definizione attualmente in vigore, stabilita all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definiva l’equilibrio di bilancio semplicemente come “un risultato di competenza non negativo”, consentendo (articolo 1 comma 819) ai fini del conteggio anche l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
Il comma 785 in esame definisce, a partire dal 2025, l’equilibrio come “un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
In sostanza, secondo la definizione esplicata dal comma 785, nel computo del saldo di equilibrio:
- È consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;
- Non è consentito l’utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d’esercizio.
In merito alla definizione di equilibrio introdotta dal comma 785 in esame, si rileva che la specificazione del saldo in termini di “competenza finanziaria”, risulta sostanzialmente in linea con la previgente definizione del saldo di equilibrio, contenuta nel comma 821 della legge n. 145/2018, che era già espresso in termini di sola competenza e già considerava la differenza tra entrate e spese.
Inoltre, il permesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione – che comprende di fatto solo le somme libere avanzate, mentre il risultato di amministrazione è composto anche delle somme vincolate, destinate ed accantonate – risulta, in sostanza, in linea con il previgente requisito che qualora l’importo del risultato di amministrazione non fosse pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza dovesse essere iscritta nel primo bilancio successivo, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
In ultimo, la nuova definizione impedisce che l’ente che possegga entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d’esercizio, possa ulteriormente non spenderle e dunque non erogare le attività cui tali risorse sono destinate, ma utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.
Conseguentemente, qualora tali modifiche alla definizione chiariscano semplicemente elementi già invalsi nella prassi, non si rilevano innovazioni significative, per esempio, sul fatto che la specificazione della competenza come esclusivamente finanziaria infici i requisiti di equilibrio di bilancio inteso come equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
Si noti come, ai sensi del comma 792, l’equilibrio di bilancio degli enti territoriali così definito dal comma 785 viene verificato anzitutto a livello di comparto, e solo in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti. Come rilevato dalla nota dell’ANCI del 24 ottobre 2024, l’equilibrio in competenza finanziaria risulta rispettato se calcolato all’intero livello di comparto dei Comuni, mentre si registra che 600 singoli enti, se considerati ciascuno per sé, non lo rispettino.
I commi 786, 787 e 788 disciplinano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali. In totale, il contributo richiesto è il seguente:
art. 1 co. 786-788: Contributo alla finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente (milioni di euro) |
||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Totali |
|
Regioni a statuto ordinario |
280 |
840 |
840 |
840 |
1.310 |
4.110 |
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano |
150 |
440 |
440 |
440 |
700 |
2.170 |
I comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna |
130 |
260 |
260 |
260 |
440 |
1.350 |
Le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna |
10 |
30 |
30 |
30 |
50 |
150 |
Totale |
570 |
1.570 |
1.570 |
1.570 |
2.500 |
7.780 |
Il comma 786 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029.
Il riparto è disposto, in prima istanza, in sede di auto-coordinamento tra le regioni entro il 28 febbraio 2025, formalizzato con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In caso di assenza di accordo, dopo tre settimane (entro il 20 marzo 2025), il riparto è stabilito con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
A seguito della modifica del comma 786 introdotta nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, si dispone che, sia in presenza che sia in assenza di accordo per il decreto di riparto, occorra “sentire” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente, ma con le seguenti condizioni:
- Limitatamente alla spesa non sanitaria:
- Scomputando dalla spesa corrente la spesa per interessi e i contributi già erogati allo Stato come contributi alla finanza pubblica;
- Scomputando e spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). Conseguentemente, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Si evidenzia come il livello della spesa corrente di ciascun ente, su cui calibrare il contributo, si calcola sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Si rileva come il rendiconto da utilizzare ai fini di tale riparto possa anche essere stato solo votato dalla Giunta, e non ancora dal Consiglio regionale.
Il comma 787 dispone contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano pari a 150 milioni per il 2025, 440 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 milioni di euro per l’anno 2029. Si sottolinea come tale contributo avvenga nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai commi da 710 a 724 del disegno di legge di bilancio in esame, che disciplina gli specifici importi e le modalità per ciascun ente (si rimanda all’apposita scheda).
Inoltre, il comma 787 dispone come il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano sia determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori. Inoltre, per tali due regioni e per le due province autonome, i comuni e le province sono esentati dal riparto specifico previsto dal comma 788.
Si evidenzia altresì che a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, ai comuni e alle province del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, e ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applica il contributo alla finanza pubblica disposto dal presente provvedimento. Pertanto, tali enti locali (definiti ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, cd. “Testo unico degli Enti Locali – TUEL”) sono:
· Esentati dal dover disporre lo specifico accantonamento di cui al comma 789 (si veda infra);
· Esentati, in quanto non devono fornire tale contributo, dall’utilizzarlo a copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al comma 790;
· Esentati dal dover fornire un eventuale ulteriore concorso alla finanza pubblica, di cui al comma 791;
· Esentati dall’applicazione delle penalità – in termini di maggiori accantonamenti – in caso di mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, di cui al comma 792;
· Esentati dalle sanzioni – di cui al comma 793 – che dispongono un incremento del 10 per cento del contributo alla finanza pubblica in caso di mancata trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno alla BDAP – Banca dati delle amministrazioni pubbliche, dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente.
Il comma 788 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, come riportato nella precedente tabella.
In particolare:
- il comparto dei comuni deve assicurare 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029.
- il comparto delle province e città metropolitane deve invece assicurare un contributo pari a 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
In merito ai criteri adottati per il riparto tra i singoli enti di ogni comparto, il comma in esame dispone che esso avvenga ‘anche’ in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto degli impegni:
- per interessi;
- per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti;
- per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica;
- per le spese della Missione 12 (Diritti sociali, politiche e famiglia). In sostanza, sono scomputate le spese di cui ai programmi per l’infanzia, gli asili nido, la disabilità, le famiglie, il diritto alla casa, i servizi sociosanitari e sociali.
Si noti inoltre come la disciplina del riparto ‘anche’ in proporzione alla spesa corrente esclude che esso avvenga esclusivamente in maniera proporzionale, come è invece per le regioni, ai sensi del comma 3 in esame. Inoltre, per la valutazione della spesa corrente, si fa riferimento al rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato; conseguentemente, a differenza delle regioni, non si suppone la possibilità di approvazione di un rendiconto 2024, che comunque, qualora esistesse, non sarebbe preso in considerazione.
Il comma 789 dispone che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (con l’eccezione degli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige) iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto ai sensi dei commi 786, 787 e 788 del provvedimento in esame.
Il fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.
In merito alla previsione del comma 791 sull’impossibilità di disporre impegni sulle somme accantonate, potrebbe essere opportuno acquisire chiarimenti per comprendere se su tali somme sussiste anche un vincolo di cassa oltre al vincolo di competenza indicato.
La disciplina introdotta dal comma 789 ribadisce il rispetto delle previsioni relative all’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi nonché di quanto stabilito in materia dal TUEL all’articolo 162, comma 6 (decreto legislativo n. 267 del 2000).
L’equilibrio di bilancio delle regioni e i principi di bilancio degli enti locali
L’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 reca disposizioni relative all’equilibrio di bilancio delle regioni prevedendo al comma 1 che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza e debba garantire un fondo di cassa finale non negativo.
Nel calcolo del saldo di equilibrio sono da considerarsi l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione.
Si prevede, in aggiunta, che la somma tra:
§ le previsioni di competenza relative alle spese correnti;
§ le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;
§ il saldo negativo delle partite finanziarie;
§ le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;
non deve essere superiore alla somma tra:
§ le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;
§ ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;
§ l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria volte a garantire la flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e derivante dal debito autorizzato e non contratto con finalità di investimento possa essere coperto con il ricorso al debito contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
Il successivo comma 2-bis dispone con decorrenza 2018 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora nell'ultimo anno abbiano registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali possano autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito contratto solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.
Gli anzidetti valori degli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati e pubblicati secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.
L’articolo 162 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 contiene i principi di bilancio a cui devono far riferimento gli enti locali trattando, in particolare, al comma 6 il principio del pareggio.
È ivi stabilito, similarmente a quanto previsto per le regioni, che per ogni esercizio il bilancio di previsione debba trovarsi in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione nonché garantire un fondo di cassa finale non negativo.
Si prevede che la somma tra:
§ le previsioni di competenza relative alle spese correnti;
§ le previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale;
§ il saldo negativo delle partite finanziarie;
§ le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati;
§ non deve essere superiore alla somma tra:
§ le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata: 1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, 2) trasferimenti correnti e 3) entrate extratributarie;
§ ai contributi destinati al rimborso dei prestiti;
§ l'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente;
e non può avere altre forme di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.
Il comma 790 definisce la destinazione del fondo di accantonamento costituito ai sensi del comma 789. In particolare, si dispone che al termine di ogni esercizio finanziario:
§ per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d’Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione.
§ per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d’Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.
Le autonomie speciali devono tenere conto nel calcolo del disavanzo di amministrazione solo della quota di debito contratto (al netto quindi della quota di debito autorizzato e non contratto).
Come stimato nella Relazione tecnica, l’utilizzo da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione di quota parte del contributo per investimenti, determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026, quantificati in 30 milioni di euro per il 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027, 340 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 760 milioni di euro per l’anno 2030, 930 milioni di euro per l’anno 2031, 760 milioni di euro per l’anno 2032, 380 milioni di euro per l’anno 2033, 90 milioni di euro per l’anno 2034 e 10 milioni di euro per l’anno 2035.
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali
L’articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi disciplina la materia inerente al risultato di amministrazione delle regioni.
In sintesi, i commi 1 e 2 stabiliscono che il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e si compone di fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso.
Il risultato di amministrazione non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
Se l’importo del risultato di amministrazione non è pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza deve essere iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
Infine, ai sensi del comma 12, il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Gli articoli dal 186 al 188 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 trattano il risultato contabile e di amministrazione degli enti locali, la composizione di quest’ultimo e il disavanzo di amministrazione
Sinteticamente, viene ivi disposto che il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. L'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. L’accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio. Tale risultato non comprende le risorse accertate destinate al finanziamento di spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (articolo 186, commi 1 e 1-bis).
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: qualora il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Il disavanzo deve essere iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione (articolo 187, comma 1).
L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, approvato con delibera consiliare nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio: possono essere utilizzate a tal fine le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale (articolo 188, comma 1).
Il comma 791 prevede la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell’imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati.
Tuttavia, come da modifica introdotta nel corso dell’esame in Commissione Bilancio della Camera dei deputati al comma 787, sono esenti da tali eventuali ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica gli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta, e Trentino-Alto Adige.
Con riferimento al comparto degli enti territoriali, il comma 792 disciplina le modalità di verifica annuali:
§ dell’equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) così come chiarito dal comma 785 del provvedimento in esame, definibile pertanto come “saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio”;
§ dell’accantonamento effettuato per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2029 in un fondo da iscrivere nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” della parte corrente del bilancio di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica.
Il rispetto degli anzidetti obiettivi – esclusi province e comuni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta – è verificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030.
Si prevede al riguardo che in caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti, siano individuati gli enti inadempienti e che per questi sia disposto un incremento dell’accantonamento del fondo, di cui al comma 789, pari alla sommatoria in valore assoluto dell’eventuale saldo negativo di equilibrio e dell’eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto.
Tali enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.
I commi 793 e 794 recano disposizioni ai fini delle verifiche di cui al comma precedente. In particolare, per le amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all’esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno si prevede un maggior contributo alla finanza pubblica nella misura del 10 per cento rispetto a quanto già stabilito, da attuare mediante incremento dell’accantonamento del fondo iscritto nella parte corrente del bilancio alla Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, di cui al comma 6.
Tali previsioni non trovano applicazione per gli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025 (comma 793).
Viene inoltre disposto l’aggiornamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, degli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali per permettere la verifica del rispetto degli obiettivi dell’equilibrio di bilancio e dell’accantonamento del fondo sulla base delle informazioni trasmesse.
La suddetta verifica decorre dal rendiconto di gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028 (comma 794).
Il comma 795 stabilisce l’istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da:
§ due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ un rappresentante del Ministero dell’interno;
§ due rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane;
§ un rappresentante dell’Unione Province d’Italia (UPI).
Nel corso dell’esame del disegno di legge alla Camera sono stati modificati i riferimenti alle attribuzioni del tavolo tecnico stabilendo che sia preposto all’osservazione, e non più al “monitoraggio” originariamente previsto nella versione iniziale del testo, delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalle regole della nuova governance economica europea.
Sono state, inoltre, integrate le indicazioni sui processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti che il tavolo tecnico è incaricato di migliorare e perfezionare proponendo soluzioni in tal senso. Tali processi, che nelle previsioni iniziali del disegno di legge riguardavano la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione, è stato disposto afferiscano anche alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Infine, si evidenzia come non siano previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall’istituzione del tavolo tecnico, per i cui componenti non sono contemplati compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre tipologie di emolumenti.
Articolo 1, commi 796-798
(Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)
L’articolo 1, commi 796-798, recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.
Il comma 796 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.
Il comma 797, invece, apporta modifiche all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:
- la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell’attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
- le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l’ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture
- la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.
Da ultimo il comma 798 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
Articolo 1, commi 799-800
(Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”)
I commi 799-800 prevedono alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Il comma 799 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:
- la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
- la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.
Il comma 800, invece, prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.
Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati.
Articolo 1, commi 801 e 802
(Riduzione o soppressione di fondi per investimenti
a favore dei comuni)
Il comma 801, dispone l’abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.
Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.
Il comma 801 dispone l’abolizione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dai commi 44-46 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)
I citati commi 44-46 hanno istituito e disciplinato un fondo per investimenti a favore dei comuni – collocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno e avente una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034) – “destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali”. Successivamente, le risorse del fondo sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40% delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022). Ulteriori riduzioni sono state operate dall’art. 14-quinquies, comma 3, del D.L. 176/2022 (115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni per il 2026) e dall’art. 1, comma 8, lett. e), del D.L. 19/2024 (400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per l'anno 2029). Di conseguenza, le risorse complessive del fondo in questione ammontano a 2.140 milioni di euro (140 milioni per il 2029 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2030-2034).
Il comma 802, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 – L. 205/2017) per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Il citato comma 277 – al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina del fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 15 maggio 2018, recante “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche”. L’ultimo riparto delle risorse del fondo in questione è stato effettuato con il Decreto 27 giugno 2024.
Il comma 802, lettera b), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal primo periodo del comma 1079 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo complessivo di 89,9 milioni di euro (29,93 milioni per l’anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).
Il richiamato comma 1079 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.
Articolo 1, comma 803
(Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche)
L’articolo 1, comma 803, riduce lo stanziamento previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la mobilità ciclistica.
Nello specifico il comma in esame prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, con particolare riguardo alla progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, in misura pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.
Articolo 1, comma 804
(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)
L’articolo 1, comma 804, dispone la riduzione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
La norma in esame riduce l’autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata.
Si ricorda che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 140, L. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1072, L. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 (stato di previsione del MEF, cap. 7555). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro). Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.
Il “vecchio” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 202, comma 1, lett. a), abrogato dal nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023) ha istituito il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (cap. 7008). Le risorse assegnate sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project review delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.
A legislazione vigente il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ha una dotazione di 43,8 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026 e 23 milioni di euro per il 2027. Il disegno di legge di bilancio azzera tali risorse: per il 2025 si prevede infatti un definanziamento pari a 23,8 milioni, secondo quando riportato nella II sezione del disegno di legge, e un definanziamento di 20 milioni, in base a quanto stabilito dal comma in esame. Per il 2026 e il 2027 l’intero stanziamento è definanziato con il comma in esame che riduce il Fondo, inoltre, di 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 45 milioni di euro per l’anno 2029, di 60 milioni di euro per l’anno 2030, di 65 milioni di euro per l’anno 2031 e di 80 milioni di euro per l’anno 2032.
Effetti riduzioni commi da 796 a 804
Comma |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
796 |
|
|
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
|
|
|
|
797 |
|
|
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-304,5 |
-349,5 |
-200,0 |
798 |
-115,5 |
-139,5 |
-113,5 |
-139,5 |
-139,5 |
-139,5 |
-132,0 |
-132,0 |
-132,0 |
-160,0 |
799a |
|
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
|
|
|
|
799b |
-200,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
|
|
|
800 |
|
|
|
|
-53,0 |
-54,6 |
-54,6 |
-54,6 |
-51,3 |
|
801 |
|
|
|
|
-140,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
-400,0 |
802a |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
802b |
-29,9 |
-30,0 |
-30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
803 |
|
|
|
|
-6,3 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,1 |
|
804 |
-20,0 |
-30,0 |
-23,0 |
-49,2 |
-45,0 |
-60,0 |
-65,0 |
-80,0 |
|
|
|
-370,4 |
-304,5 |
-776,0 |
-998,2 |
-1.193,3 |
-1.470,1 |
-1.067,6 |
-982,6 |
-943,9 |
-765,0 |
I commi da 805 a 808 dell’articolo 1 dispongono sulla revoca di finanziamenti previsti per i comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Il comma 805 modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell’interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.
Il comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l’emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l’affidamento dei lavori dal comma 538 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.
L’art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l'anno 2022.
Il comma 807 modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
L’art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un’integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 808 dispone che agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004
Articolo 1, commi da 809 a 811
(Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)
Con l’obiettivo di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, il comma 809, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti.
Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, il comma 809, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell’art. 243-bis del TU enti locali, D. Lgs. n. 267 del 2000) e hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (di cui all’articolo 1, comma 572, della Legge di bilancio per il 2022, L. n. 234 del 2021).
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), alla Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti).
Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale procedura, avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal D.L. n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente.
La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.
In particolare, il richiamato comma 572 stabilisce che l’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell’ambito del predetto Accordo:
· incremento dell’addizionale IRPEF (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente) e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
· valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;
· incremento della riscossione delle entrate proprie, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima in 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente; nei primi due anni di attuazione dell’Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
· incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
· procedere a una ampia revisione della spesa, in particolare attraverso:
- una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultanti dal consuntivo 2020;
- la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19;
- la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- il conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
- il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
- l’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (a tal fine l’amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale);
- a procedere alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
- a ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.
Per approfondimenti sul dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali, nonché sugli Accordi per il ripiano del disavanzo, si veda il seguente link. Per eventuali approfondimenti sui citati commi 567-580 commi della legge di bilancio per il 2022, si veda il seguente dossier.
Il comma 810 demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2026, la determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le relative modalità di attuazione.
Il comma 811 reca la copertura degli oneri previsti, pari, come sopra anticipato, ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Al riguardo, il comma in esame dispone di provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 884.
[1] Su ciò cfr anche www.salute.gov.it.
[2] Come si evince dalla definizione dell’OMS in proposito le patologie da dipendenza sono quindi una categoria più ampia di quelle connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, della quale quest’ultima fa parte.
[3] Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, conv. in L. n. 107/2024
[4] Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, conv. con mod. dalla L. n. 60/2019.
[5] Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
[6] Ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave
[7] L’OMS definisce il gioco d’azzardo patologico, (oggi denominato Disturbo da gioco d’azzardo – DGA), come una condizione patologica chiaramente identificabile, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione può rappresentare, a causa della sua diffusione, un’autentica malattia sociale.
[8] Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP).
[9] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[10] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[11] Sulla definizione dei DNA si consulti www.salute.gov.it
[12] Il 14 novembre scorso è stata approvata in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul nuovo decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 “Decreto Tariffe”. Il provvedimento entrerà in vigore dal 30 dicembre 2024 e aggiorna, dopo 28 anni, il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, dopo 25 anni, quello dell’assistenza protesica fermi rispettivamente al 1996 e al 1999.
[13] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
[14] Legge di bilancio 2022
[15] Per alcune riduzioni di tale autorizzazione di spesa - stabilite, in relazione a determinati anni, da provvedimenti successivi - si vedano: l'art. 47, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 3-ter, comma 7, lett. c), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, l'art. 5-ter, comma 2, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, e, successivamente, l'art. 1, comma 329, L. 30 dicembre 2018, n. 145.
[16] “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”
[17] Di cui ai richiamati articoli 9 (concernente il Comitato LEA) e 12 (concernente il Tavolo di verifica degli adempimenti) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.
[18] Per un approfondimento in materia si veda: https://www.upbilancio.it/focus-n-3-2024-il-riparto-del-fabbisogno-sanitario-nazionale-tra-nuovi-criteri-e-attuazioni-incompiute/
[20] Riguardo a tali limiti, cfr. infra.
[21] Riguardo all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
[22] Autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del richiamato articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
[23] Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. infra, in nota.
[24] Le norme speciali relative al periodo di imposta 2024 sono state poste dall’articolo 1, commi 16 e 17, della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Riguardo ad esse, cfr. anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024. Si ricorda che i suddetti commi 16 e 17, pur facendo testualmente riferimento ai soli lavoratori dipendenti, sono stati ritenuti applicabili anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente; cfr. la suddetta circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E, che conferma, in quanto compatibili, le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, circolare relativa alla disciplina transitoria per il periodo di imposta 2023, la quale ultima presentava, riguardo al profilo delle categorie di lavoratori, una sostanziale identità di linguaggio con le norme relative al periodo di imposta 2024 e con le disposizioni di cui ai commi 390 e 391 in esame. La suddetta estensione ai redditi assimilati può essere quindi ritenuta implicita anche nell’ambito della disciplina transitoria di cui ai medesimi commi 390 e 391. Riguardo alle categorie di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. l’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[25] Di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986.
[26] Cfr. la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023; cfr. anche la relazione tecnica allegata al disegno di legge.
[27] Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. supra, in nota.
[28] Cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.
[29] Cfr. la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.
[30] In merito a tale condizione per il beneficio fiscale, cfr. anche la citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 (circolare che, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).
[31] Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[32] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
[33] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
[34] L'esonero in questione – introdotto dall’art. 1, c. 161-169, L. 178/2020 - è fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, e la percentuale dei contributi da versare da parte del datore di lavoro è pari al 30 per cento fino al 2025, al 20 per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per gli anni 2028 e 2029. Le regioni che rientrano nel beneficio, in base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia
[35] Si tratta dei limiti di spesa contemplati dalle disposizioni del richiamato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito che prevedono: un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, al fine di incrementare l’occupazione giovanile (art. 22, comma 7, primo periodo); uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio (art. 23, comma 4, primo periodo); un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) (art. 24, comma 7, primo periodo).
[36] Il comma 273 dispone che alle risorse per il finanziamento dell’opera (indicate in 9.312 milioni per il periodo 2024-2032, ora ridotte a 6.962 dal medesimo comma 528 in esame) si aggiungono 2.312 milioni imputate a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui 718 milioni a carico delle risorse destinate alle amministrazioni centrali (lett. a) e 1.600 milioni di quelle destinate alle amministrazioni regionali, di cui 1.300 milioni Regione Siciliana e 300 milioni Regione Calabria (lett. b).
[37] Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[38] La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere dal 27 marzo 2024 (qui la circolare del Fondo).
[39] La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere dal 27 marzo 2024 (qui la circolare del Fondo).
[40] La legge di bilancio 2023 ha poi prorogato - dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei commi 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022, come inseriti dall’articolo 16 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) e la sua legittimazione nel Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Il nuovo Quadro è stato approvato il 9 marzo 2023 (qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (Sezione 2.2, punti 65-67) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito fino al 31 dicembre 2023.
[41] Secondo la disciplina generale del Fondo, i beneficiari finali sono ammessi all’intervento dello stesso Fondo previa valutazione del merito di credito da parte del Consiglio di gestione. Il modello di valutazione dei beneficiari - fissato dall’art. 3 del D.M. 29 settembre 2015 e dal D.M. 7 dicembre 2016 - individua cinque classi di merito creditizio dei soggetti beneficiari, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente del prenditore, con l’ultima classe (classe di merito o fascia 5) che definisce l’area di non ammissibilità alla garanzia del Fondo del beneficiario. Si rinvia, per un esame più approfondito, all’apposita pagina del sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI.
[42] Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[43] Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 detta la disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. Secondo l’articolo 7 gli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l’innovazione digitale o per la transizione ecologica o per entrambi nonché spese per il rafforzamento patrimoniale, a beneficio della competitività delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. Le spese oggetto del finanziamento sono dettagliate nella circolare operativa dell’intervento deliberata dal Comitato. Possono accedere agli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che hanno realizzato una quota minima di fatturato estero stabilita con circolare operativa. L’intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell’impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa.
[44] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
[46] Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° luglio 2021, n. 101.
[47] Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. V. in particolare l’art. 1, commi 6, lett. h), e 8, lett. a), n. 22).
[48] Scheda allegata al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, con il quale risorse e programmi del PNC sono stati definiti in dettaglio. V. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=86747&parte=1%20&serie=null
[49] Il data mining può essere definito come ricerca semi-automatica di strutture, associazioni, anomalie e cambiamenti all’interno di grandi insiemi di dati.
[50] Stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 494, legge n. 213 del 2023).
[51] La quota dell’anno 2024, pari a 560 milioni di euro, è stata destinata: per i comuni delle RSO, in parte a compensare i comuni del taglio subito a suo tempo per effetto del decreto-legge n. 66 del 2014 (167 milioni) e, in parte, a compensare le riduzioni di risorse subite dagli enti con la progressione del percorso perequativo, con una copertura totale delle differenze negative (332,8 milioni). Per i comuni di Sicilia e Sardegna, che non partecipano al meccanismo perequativo sono stati ripartiti 60,3 milioni in proporzione alle riduzioni subite dagli enti per effetto del citato D.L. n. 66/2014, recuperando così il 100% del taglio a suo tempo operato.
[52] Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi) incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).
[53] L’istituto della messa alla prova nei confronti degli imputati minorenni è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del DPR 448/1988. In forza di tale disciplina, il giudice, sentite la parti può disporre con ordinanza, ricorribile per cassazione, la sospensione del processo (fino a tre anni nel caso di delitto punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, fino a un anno negli altri casi) e l’affidamento del minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, impartendo eventualmente prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa o invitando il minore a partecipare a programmi di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni (art. 28, commi 1-3). La sospensione del processo non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio immediato o abbreviato (art. 28, comma 3) La sospensione è revocata nel caso di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte (art. 28, comma 4). Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza l’estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Diversamente, si procede al giudizio con le modalità ordinarie (art. 29).