Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale
Riferimenti: AC N.218/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 45
Data: 20/02/2023
Organi della Camera: XII Affari sociali


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Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

20 febbraio 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

La proposta di legge in commento intende aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, di cui, già nel 2017 con il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento.

Come ricordato dal Ministro della salute il 5 giugno 2020 in occasione dei 30 anni dall'approvazione della legge n. 135, gli obiettivi da questa fissati sono stati, nella maggior parte, raggiunti; restano invece aspetti non ancora risolti, primo fra tutti il persistere della diffusione dell'infezione e lo stigma che accompagna le persone affette da queste patologie. Inoltre, risultano ancora scarse le informazioni in molti ambiti specifici, in particolare in quello preventivo con uno scarsissimo ricorso al Test HIV e conseguente tardivo accertamento della patologia.

Nel periodo emergenziale, per rispondere a questa ultima problematica e allo scopo di garantire alla popolazione la possibilità di sottoporsi ai test di screening per HIV e altre malattie sessualmente trasmesse (IST), il decreto del Ministro della salute del 17 marzo 2021 Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID-19 ha attuato quanto affermato nel Piano nazionale prevenzione 2020-2025 (PNP2020-2025), che definisce come punto centrale della strategia per la lotta contro HIV e AIDS, la rimozione delle barriere di accesso al test HIV e ai test per IST attraverso il ricorso a strategie parallele, secondo il modello fondato sui Counselling e i test volontari in sedi associative (CBVCT), che promuovono l'esecuzione del Test HIV e del counseling nelle popolazioni chiave (MSM: uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini; Persone che utilizzano sostanze; Detenuti; Lavoratori e lavoratrici del sesso (sex workers); Persone Transgender; Persone che afferiscono ai Centri IST) ad opera di operatori adeguatamente formati, in contesti non sanitari (sul punto si rinvia alla Relazione al Parlamento 2020 sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV, pagg. 34 e seguenti).


Contenuto

La proposta di legge in commento riproduce il contenuto di una proposta di legge presentata nella XVIII legislatura (AC. 1972 ed abb) ed esaminata in sede referente dalla XII Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati in quella sede. L'iter della proposta non è poi stato completato a causa della conclusione anticipata della legislatura.
In particolare la presente proposta di legge A.C. 218 è finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990. Il  provvedimento si compone di 9 articoli.

Articolo 1 Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale

L'articolo 1 aggiorna e consolida i contenuti dell'art.1 della proposta di legge n. 135 del 1990, successivamente abrogata. Più in particolare, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'Adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessualeadozione di un  Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale. Il Piano è predisposto dalla sezione per la lotta contro HIV, AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, previsto al successivo articolo 7, comma 1, ed adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Il Piano, adottato con decreto del Ministro della salute, ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

In risposta a quanto previsto dalla legge n. 135 del 1990, sono stati finora varati piani organici di intervento, fra i quali si ricorda il D.P.R. 8 marzo 2000 "Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000". Sull'ultimo dei piani organici proposti dal Ministero della salute, il  Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) del 2017 è stata sancita Intesa il 26 ottobre 2017 in sede di Conferenza Stato-regioni. Il  PNAIDS pianifica, per il triennio 2017-2019, gli interventi  su prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato e si propone di delineare il miglior percorso possibile, segnalando le criticità presenti per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli praticabili anche in Italia. Tra questi, in particolare: - la definizione e realizzazione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; - l'accesso facilitato ad una diagnosi precoce; - la garanzia di cure a tutte le persone con HIV; - il mantenimento in cura dei pazienti; - il miglioramento dello stato di salute e di benessere delle persone che vivono con l'HIV; - il coordinamento dei piani di intervento sul territorio nazionale; - la tutela dei diritti sociali e lavorativi delle persone che vivono con l'HIV; - la promozione della lotta allo stigma; - promozione dell' empowerment e del coinvolgimento attivo della popolazione chiave. Più in particolare, il Piano ha stabilito che:
- il Ministero, in collaborazione con le Regioni, promuova iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori coinvolti nella cura e nell'assistenza nei luoghi di cura e nella assistenza sul territorio delle persone con infezione da virus HIV e con sindrome da AIDS, nonché definisca strategie di informazione in favore della popolazione generale e delle persone con comportamenti a rischio (popolazioni chiave);
- il Ministero e le Regioni si impegnino a costituire un gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'unica scheda di segnalazione uniforme per tutte le Regioni, da utilizzare sia per la prima diagnosi di HIV che per la prima diagnosi di AIDS.
Da parte loro le Regioni si impegnano a:
- delineare e realizzare progetti finalizzati alla definizione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni;
- facilitare l'accesso al test e l'emersione del sommerso;
- garantire a tutti l'accesso alle cure;
- favorire il mantenimento in cura dei pazienti diagnosticati e in trattamento;
- migliorare lo stato di salute e di benessere delle persone che vivono con l'HIV;
- tutelare i diritti sociali e lavorativi delle persone che vivono con l'HIV;
- promuovere la lotta allo stigma;
- promuovere l' empowerment e il coinvolgimento attivo delle popolazioni chiave.
Nel 2020, al fine di implementare il PNAIDS, si è provveduto a:
• predisporre il Documento " La formazione degli Operatori coinvolti nella realizzazione delle attività del PNAIDS"‘, sancito come Accordo Stato/Regioni il 12 marzo 2020;
• unificare le schede di sorveglianza delle infezioni da HIV/casi di AIDS;
• condividere, appena disponibili, i dati epidemiologici e la loro interpretazione a fini divulgativi, in particolare in prossimità della Giornata Mondiale AIDS, che si celebra annualmente il 1° dicembre;
• definire strategie di informazione in favore della popolazione generale e delle persone con comportamenti a rischio (popolazioni chiave) e decidere i temi delle campagne di comunicazione HIV/AIDS, monitorando l'efficacia delle precedenti;
• procedere nel lavoro per la revisione della legge n. 135/1990 e dei relativi decreti attuativi (sul punto la Relazione al Parlamento 2020 sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV).

Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di Interventi previstiinterventi - definiti e specificati dal Piano - (comma 1):

a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali,  iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Tali interventi si prevedono attuati con le modalità previste (e soggette a periodo aggiornamento) dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS, e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale Interventi di carattere pluriennaledi cui al comma 2;

b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte e a rischio;

c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV, anche attraverso la realizzazione di ambulatori e  spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;

d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera c) nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

e) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbilità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette dAttività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoriaa HIV e AIDS in età pediatrica;

f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti e al potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, Potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie localipersonalizzato e con l'ausilio di equipe multidisciplinari;

g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come finalità: la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate; un modello di presa in carico del paziente basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico di medicina generale, che tenga conto del progressivo invecchiamento della popolazione HIV e della maggiore prevalenza di comorbilità;
h) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità - ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDs in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata ed unificata a livello nazionale. Lo scopo è quello di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS in un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale;

Va ricordato che la richiamata legge n. 135/1990 ha anche provveduto al potenziamento dei ruoli del personale dell'ISS, di cui attualmente al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento del costo delle tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'ISS.
Attualmente, le attività dell'ISS, come previsto dalla legge n. 135, possono essere raggruppate in tre aree:
I. Attività di sorveglianza e di servizio, in stretto coordinamento con istituzioni internazionali, nazionali e regionali del SSN o gestite e realizzate direttamente dall'ISS con la collaborazione, ove richiesta, di Centri esterni;
II. Attività di ricerca, attuata mediante finanziamenti di origine internazionale e nazionale (fondi del Ministero della Salute, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Istituzioni private italiane, dei Progetti della Comunità Europea, dell'OMS, del Global Fund, della Global Vaccine Enterprise, di Fondazioni private);
III. Attività di formazione con erogazione di crediti formativi, nonché attività di consulenza e di controllo con supporto tecnico/scientifico, teorico e pratico, a Centri ed Istituti italiani.

  
i) Strategie di prevenzione e screening per HIV e IST su modello community basedincentivazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello community based, implementate anche dagli enti del Terzo settore in contesti non sanitari, includendo anche l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati,anche in collaborazione con le strutture del SSN; 

Il community model è un modello di business che negli ultimi anni ha ottenuto molta visibilità perché sovverte la struttura tradizionale dell'azienda. Il modello si caratterizza per il venir meno della tradizionale distinzione tra impresa e clientela: il processo produttivo è distribuito e partecipato, il contenuto è generato dagli utenti. Spesso la stessa "azienda" non nasce per iniziativa unilaterale dell'imprenditore o degli imprenditori, ma per la cooperazione spontanea dei consumatori. In tema di prevenzione dell'HIV va ricordato poi che i checkpoint community based sono Centri gestiti dalle Associazioni, in collaborazione con i Comuni e con le Strutture Sanitarie territoriali, dedicati alla prevenzione dell'HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse. Essi sono dislocati su tutto il territorio nazionale. Qui un elenco dei check-point presenti in Italia. Il 25 febbraio 2022 si è poi conclusa la procedura di valutazione, da parte del Comitato istituito per individuare gli enti del Terzo Settore e le organizzazioni della società civile autorizzati all'esecuzione di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario. Per approfondimenti si consulti il portale dedicato del Ministero della salute.

l)Distribuzione farmaci innovativi da parte farmacie di comunità o in distribuzione diretta incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o direttamente da parte delle strutture sanitarie: tale lettera è stata inserita nel corso dell'esame referente;

m) creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado - da includere nei curricula scolastici - , relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale - tale lettera è stata inserita in sede referente - ;

n)  utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione. Spetta al Piano nazionale di interventi di cui al comma 2 l'individuazione delle condizioni di fragilità che consentano l'utilizzo dei citati strumenti ;

o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo;

p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione;

Il comma 2, come sopra ricordato, dispone che gli interventi previsti dal comma 1, siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 7, comma 1), è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Esso ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

Il comma 3 prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni Interventi specifici per i pazienti in età pediatrica e per loro famigliespecifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

 Il comma 4  fornisce la cornice normativa per l'organizzazione  dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le Regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, Organizzazione ADI per persone affette da HIV o AIDSdel personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine (per un approfondimento si rinvia alla pagina del sito istituzionale del Ministero della salute dedicato alle Cure intermedie). Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto vengono definite le modalità di controllo sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema per monitorare le attività erogate e gli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché l'apparato sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali sulla tipologia e la qualità delle prestazioni.

Il comma 5, attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la  Co-programmazione e screening su modello community-basedco-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello community-based (cfr. supra). Tale strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie,  adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 6, prevede che le regioni assicurino la Presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo screeningpresenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore.

Il successivo comma 7 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale. Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

Il modello assistenziale previsto dalla legge n. 135 è articolato in:
- ricovero ospedaliero in degenza e diurno ( Day hospital) per pazienti con quadri clinici acuti. I posti in Day hospital sono determinati nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari;
- ambulatorio per pazienti con infezione cronica stabile;
- assistenza domiciliare integrata (ADI) e case alloggio per pazienti che necessitano di supporto sia per motivi clinici sia economico-sociali. L'assistenza domiciliare per le persone con AIDS è garantita da associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali anche presso  residenze collettive o case alloggio, le cui modalità di convenzionamento sono state definite con il D.M. 13 settembre 1991, che ha approvato gli schemi tipo per la disciplina dei rapporti sul trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Il quasi contemporaneo D.P.R. del 14 settembre 1991 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ha definito l'articolazione dei servizi,   la destinazione delle risorse finanziarie, nonché il collegamento, il controllo e la rilevazione dati. Le Case Alloggio per persone con Aids sono state riconosciute dalla legge n. 135 e, prima ancora di costituirsi in un Coordinamento (Cica), si sono date nel 1994 una carta etica, la Carta di Sasso Marconi (per maggiori informazioni Coordinamento italiano case alloggio/AIDS - CICA).
In ultimo si ricorda che il D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d Nuovi LEA ha confermato le previsioni della legge n. 135 del 1990 e del Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Per quanto riguarda l'adeguamento degli organici nelle singole regioni e province autonome,  si conferma quanto già stabilito dalla legge n. 135, ovvero viene data facoltà di realizzare l'adeguamento degli organici anche in reparti diversi da quelli di ricovero per malattie infettive (comma 8), a condizione che gli stessi siano impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS (per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche, e in osservanza dei piani regionali).
  


Articolo 2 Interventi di screening e prevenzione contro HPV - Human Papilloma Virus

L'articolo 2 garantisce Screening oncologici gratuiti per contrasto al virus HPVprogrammi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura. Resta fermo quanto disposto dal D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. Nuovi LEA).

Il citato D.P.C.M. ha confermato, fra le prestazioni a carico del SSN, la vaccinazione anti-HPV, offerta gratuitamente e attivamente già a partire dal 2007-2008, alle bambine nel dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti). Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha successivamente introdotto la vaccinazione gratuita anche per i maschi a partire dalla coorte dei nati nel 2006. Dal 2017 pertanto, il vaccino contro il papilloma virus è offerto gratuitamente a tutti i soggetti, femmine e maschi nel corso del dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti).

A questo proposito il comma 3 dell'articolo in commento, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita, intende prevede la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul Papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati soprattutto in ambito scolastico. Per tale finalità, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado, dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori (comma 4).

 

L'infezione da Hpv (dall'inglese Human papilloma virus) si trasmette prevalentemente per via sessuale. La stragrande maggioranza delle infezioni è transitoria e asintomatica. Tuttavia, se l'infezione persiste, può manifestarsi con una varietà di lesioni della pelle e delle mucose, a seconda del tipo di Hpv coinvolto. Alcuni tipi di Hpv sono definiti ad alto rischio oncogeno poiché associati all'insorgenza di neoplasie. Il tumore più comunemente associato all'Hpv è il carcinoma del collo dell'utero (cervicocarcinoma o carcinoma della cervice uterina).

 

Per quanto riguarda la prevenzione secondaria, affidata agli screening, il comma 2 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei programmi gratuiti di screening oncologici ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Si rammenta che la prevenzione secondaria del cervicocarcinoma si attua attraverso la diagnosi precoce di potenziali precursori del carcinoma invasivo. I test per lo screening del tumore del collo dell'utero sono il Pap-test e il test per Papilloma virus (HPV-DNA test). Il test impiegato finora è il Pap-test, offerto ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Poiché recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che sopra i 30 anni è più costo-efficace il test per il Papilloma virus (HPV-DNA test) effettuato ogni 5 anni, tutte le Regioni si stanno impegnando per adottare il modello basato sul test HPV-DNA. Il nuovo test di screening si basa sulla ricerca dell'infezione dell'HPV ad alto rischio. Il prelievo è simile a quello del Pap-test. L'esame deve essere effettuato non prima dei 30 anni ed essere ripetuto con intervalli non inferiori ai 5 anni in caso di negatività. I test effettuati quando si aderisce allo screening sono gratuiti. Per quanto già programmato si rinvia al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.


Articolo 3 Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie

 

L'articolo 3 impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati Presa in carico dei minorenni affetti da HIV o AIDSalla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie.

Per la definizione della presa in carico dei minorenni affetti da HIV e da AIDS, la norma in commento prevede quanto segue:

- intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione dei requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni e dei criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico;

- decreto recante specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate;

- ulteriore decreto recante linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche;

- istituzione, con decreto, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e definizione dei compiti a questo affidati.

Più nel dettaglio, il comma 1 - anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni), e con la finalità di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie -, impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Resta fermo quanto previsto dal D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. Nuovi LEA), che, all'art. 57, garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali  previste dalla legge n. 135 del 1990 e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il comma 2 impegna il Ministro della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, a stabilire i requisiti delle strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico che comprenda anche uno psicologo.

Si valuti l'opportunità di chiarire la natura dell'atto emanato dal Ministro della salute. 

 

Ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche Linee guida sull'utilizzo della terapia antiretroviralelinee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.

 

Sul punto si osserva che nel 2017 sono state messe a punto le Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 con lo scopo di fornire indicazioni utili al governo clinico della patologia.

 

Il comma 4 fornisce indicazioni sul trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS chiarendo che il pediatra di libera scelta (PLS) deve collaborare e coordinarsi con il centro regionale pediatrico di riferimento che ha in cura il paziente nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

 

Il comma 5 impegna i Ministeri della salute, dell'università e della ricerca, nonché le regioni e le province autonome, a promuovere - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV e da AIDS nei minorenni.

 

Il comma 6 istituisce, con decreto del Ministro della salute (si valuti l'opportunità di specificare "da adottare") entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche e ne definisce i compiti. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio

 

Da parte sua, il comma 7 istituisce, presso il Ministero della salute, il Registro italiano per le infezioni da HIV in pediatriaregistro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento (da adottare ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero adozione di un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta), su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative utili all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.

 

Infine il comma 8 demanda ad un decreto del Ministero della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Stato- regioni, l'individuazione di linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minore e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

Si osserva che non viene indicato alcun termine temporale per l'emanazione del decreto di cui supra.

 

Articolo 4 Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento

L'articolo 4 reca previsioni in materia di personale, stabilendo che  si provveda mediante le Procedure concorsuali per assunzione di personaleprocedure concorsuali di cui al D.Lgs n. 165/2001 (nel Testo originario mediante "pubbliche selezioni") al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario (nel testo originario "personale medico e laureato) nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali (come aggiunto in sede referente), nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
  Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare Corsi di formazione ed aggiornamento per i professionisti sanitaricorsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto del provvedimento in esame nell'ambito del Programma nazionale ECM (Educazione continua in medicina). I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.

Il comma 3 precisa che le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del SSN, con le università e con gli stessi enti del Terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) del 2017 ha segnalato che gli interventi formativi previsti dalla legge n. 135 e dai decreti attuativi "… meritano una revisione ed un significativo adeguamento alle nuove necessità…", sia in termini di contenuto che organizzativi, al fine di superare le criticità ed i limiti che il decorso del tempo ha posto in rilievo. Il medesimo Piano indica per tale ambito una serie di proposte, tra le quali preliminarmente la "Conferma, implementazione e adeguamento degli interventi di formazione previsti dalla legge 135/90 per le categorie professionali direttamente coinvolte nell'assistenza clinica delle persone con infezione da HIV, che dovrà essere preceduta da una revisione della programmazione e durata dei corsi rivolti alle diverse specificità professionali e dalla definizione degli indicatori di efficacia...con il coinvolgimento di tutte le professionalità coinvolte e degli operatori anche non appartenenti alle professioni sanitarie della rete CBVCT ( Counselling e test volontari in sedi associative). Inoltre, le esperienze formative previste ex lege 135/90 non hanno potuto raggiungere un carattere di sistematicità e di omogeneità in tutte le Regioni e le Province Autonome e sono state ridimensionate fino alla completa sospensione in varie aree del paese".

Articolo 5 Accertamento dell'infezione da HIV

L'articolo  5  introduce al comma 5 Libero accesso dei minori dai 14 anni ai test per accertamento HIV senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni  ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

Allo stato attuale, l'ordinamento non consente al minore di accedere al test senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o l'autorizzazione del giudice tutelare appositamente adito. Nel 2019, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha risposto positivamente alla richiesta di parere formulata dal Ministro della salute sulla liceità e opportunità di una legge che permettesse ai minorenni di sottoporsi al test per la diagnosi di Hiv e altre infezioni a trasmissione sessuale anche senza il consenso dei genitori o del tutore. Nel suo parere l'Autorità sottolinea la necessità di rispettare tre condizioni: accesso ai test in un contesto protetto e dedicato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; coinvolgimento dei genitori o del tutore in caso di positività ai test per garantire alla persona di minore età un adeguato supporto affettivo nella gestione della notizia e della terapia; promozione capillare della cultura della prevenzione e educazione all'affettività e alle emozioni. Nella prospettiva delineata dal Garante assume particolare rilievo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che, all'art. 24, afferma il diritto del minore alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario.

Il comma 5 dell'articolo in commento recepisce le condizioni poste dal Garante nel parere del 2019. Più precisamente, le strutture sanitarie pubbliche e le strutture sanitarie private accreditate per la cura delle malattie infettive vengono autorizzate a effettuare le analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. La comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Nel superiore interesse del minore, la struttura sanitaria fornisce al minore assistenza e sostegno psicologico per la comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento.

Venendo all'esame dei restanti commi, il comma 1   impegna il Ministero della salute e le regioni ad assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un Punti di accesso gratuiti ed anonimi al test HIVpunto di accesso gratuito e anonimo al test HIV.

Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita,  come peraltro  previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS,  mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.

In materia di consenso informato e non discriminazione, i commi 4, 5, 6 e 7  confermano quando disposto in materia dalla legge n. 135, ovvero:-  espressione del consenso consapevole per tutte le analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica, nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso; possibilità di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate;- comunicazione dei risultati di esami diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV soltanto al diretto interessato; - non discriminazione, in nessun caso, dei soggetti con accertata infezione da HIV, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

Articolo 6  Divieti a carico dei datori di lavoro

L'articolo 6 riproduce in gran parte il Divieti a carico dei datori di lavorocontenuto dell'art. 6 della legge n. 135, in particolare stabilisce:

  - il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Vengono fatte salve le disposizioni speciali previste dalle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al D.P.R. n.90/2010 e dalla L. n. 2/2015;

Sul tema, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro hanno emanato, il 12 aprile 2013, in forma congiunta, la circolare Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria – Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione. Ai sensi della circolare, il test Hiv non può essere richiesto indiscriminatamente a tutti i lavoratori. Eventuali norme specifiche di settore, che richiedano l'accertamento della negatività all'Hiv come condizione di idoneità ad uno specifico servizio (ad esempio presso le forze militari), devono essere motivate da una effettiva condizione di rischio nei confronti di terzi. Per evitare possibili abusi, tale rischio deve essere verificabile, avvalorato dalle conoscenze scientifiche più avanzate e valutato caso per caso anche in relazione alla qualifica professionale e alle condizioni di salute del singolo lavoratore. Per un approfondimento del trattamento dei dati sensibili relativi all'infezione da HIV e il rispetto della privacy: Dati blindati in caso di Hiv, come si esercita la "maggior tutela".


 - il divieto per i datori di lavoro o chi ne fa le veci di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento; 

- le sanzioni previste dall'art. 38 della legge  n. 300 del 1970 per la violazione di tale divieto.

L'art. 5 della legge n. 300 del 1970 vieta accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il divieto è rafforzato da quanto disposto dalla legge n. 135. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. La violazione dell'art. 5, è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Articolo 7 Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

 

L'articolo 7, istituisce presso il Ministero della salute  la Sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessualesezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

Come indicato infra esistono già due sezioni del Comitato dedicate all'AIDS, si valuti l'opportunità di chiarire il loro rapporto con la sezione istituita dalla disposizione in commento.

 

L'art. 8 della legge n. 135 è dedicato al Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, organo successivamente soppresso dall'art. 1, comma 21, della legge n. 537 del 1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica". Le funzioni svolte dal Comitato, sono state attribuite al Ministro della sanità (ai sensi dall'art. 8 del  D.P.R. n. 373 del 1994 "Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina") che le ha trasferite al Comitato tecnico sanitario (a sua volta istituito dal D.P.R. n. 44 del 2013 al quale sono state trasferite le funzioni già esercitate da precedenti organismi operanti presso il Ministero della salute) o meglio a 2 delle sue 11 sezioni: alla Sezione per la lotta contro l'AIDS e alla Sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS. Il Comitato, in seduta plenaria, è presieduto dal Ministro della salute o da suo delegato. L'organismo ha durata triennale decorrente dalla data di insediamento. (per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della salute). Attualmente il Comitato è articolato in 11 sezioni, fra le quali si segnalano la Sezione per la lotta contro l'AIDS e la

 

La sezione è composta da:

- rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbilità;

- rappresentanti degli enti di Terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle per- sone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio (si valuti l'opportunità di meglio chiarire a quali soggetti ci si riferisca oltre ai rappresentanti del Terzo settore).

Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. 

 

Ai sensi del comma 2, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 1, comma 2), e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni, ai sensi del successivo comma 3, per garantire la migliore attuazione del Piano nazionale di interventi (di cui all'articolo 1, comma 2).

La norma in commento specifica che le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale sono costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario, dal che sembrerebbe desumersi che anche nelle Commissioni regionali è garantita equa rappresentanza di tutte le parti interessate (rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbilità e rappresentanti degli enti di Terzo settore con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio).

Infine il comma 4 impegna il Governo a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le IST di cui all'articolo 1. Nella relazione il Governo dà altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni e malattie a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.

Articolo 8 Disposizioni finanziarie

L'articolo 8  reca le Disposizioni finanziariedisposizioni finanziarie, disponendo che per l'attuazione delle misure previste si provveda:

  • per l'anno 2022, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 690 della legge n. 234/2021, che prevede la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l'AIDS;

si valuti l'opportunità di riformulare la copertura finanziaria riferendola all'anno 2023;

  • con le risorse (di cui all'art. 9, comma 2) iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della legge n. 135/1990;

  • con lo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  

Articolo 9 Abrogazione

L'articolo 9 dispone l'abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

Nei riparti del Fondo sanitario nazionale ante 2015, quando le risorse per la prevenzione dell'AIDS erano ancora a destinazione vincolata e programmata e quindi quantificate, il loro valore si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, da destinarsi per circa un terzo alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS e per circa due terzi  per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS.

Relazioni allegate o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

Come già ricordato in precedenza, la proposta di legge intende aggiornare i contenuti della L. n. 135/1990, disponendone contestualmente l'abrogazione. Si giustifica pertanto l'utilizzazione dello strumento legislativo.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame è finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990. La materia trattata pertanto può ricondursi al tema della "tutela della salute" rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.