Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2024 - Volume II - Articolo 1, Comma 248- Articolo 21 |
Riferimenti: | AC N.1627/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 200/4 Volume II |
Data: | 31/01/2024 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
LEGGE DI
BILANCIO 2024
Legge 30 dicembre 2023 n. 213
Volume II
Articolo 1, comma 248-Articolo 21
31 gennaio 2024
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it -@SR_Studi
Dossier n. 175/4 - Volume II
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 200/4 - Volume II
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-247;
§ Volume II – Articolo 1, comma 248-Articolo 21;
§ Volume III - Stati di previsione dei Ministeri.
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INDICE VOLUME I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali)
Articolo 1, commi 7-13 (Mutui prima casa)
Articolo 1, commi 16 e 17 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)
Articolo 1, comma 19 (Riduzione del canone RAI)
Articolo 1, comma 26 (Interventi per il personale della Croce Rossa italiana)
Articolo 1, comma 36 (Uffici di diretta collaborazione del MASAF).
Articolo 1, commi 40 e 41 (Rafforzamento delle capacità amministrative del MASAF e assunzioni AGEA)
Articolo 1, comma 46 (Riduzione dell’IVA applicabile sul pellet)
Articolo 1, comma 47 (Contratti di finanziamento veicoli)
Articolo 1, comma 48 (Modifica accise tabacchi)
Articolo 1, comma 54 (Tax credit per il cinema)
Articolo 1, commi 55-58 (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
Articolo 1, commi 60-62 (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)
Articolo 1, comma 63 (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili)
Articolo 1, commi 64-67 (Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)
Articolo 1, comma 70 (Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione)
Articolo 1, commi 86 e 87 (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)
Articolo 1, comma 91 (Modifiche all’ IVIE e all’ IVAFE)
Articolo 1 comma 92 (Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi)
Articolo 1, commi 94-98 (Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)
Articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali).
Articolo 1, commi 113-122 (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Articolo 1, commi 123 e 124 (Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali)
Articolo 1, commi 126-130 (Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione)
Articolo 1, commi 134 e 135 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l’anno 2024)
Articolo 1, commi 136-138 (APE sociale e Opzione donna)
Articolo 1, commi 139-140 (Disposizioni in materia di pensione anticipata)
Articolo 1, comma 141 (Pensionamento anticipato dei poligrafici)
Articolo 1, commi 142-155 (ISCRO)
Articolo 1, comma 156 (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)
Articolo 1, commi 166 e 167 (Incremento del FISPE e riduzione stanziamenti del MEF)
Articolo 1, comma 179 (Misure in materia di congedi parentali)
Articolo 1, commi 180-182 (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)
Articolo 1, commi 183-185 (Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE)
Articolo 1, comma 186 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)
Articolo 1, commi 191-193 (Assunzione vittime di violenza nel settore privato)
Articolo 1, comma 194 (Fondo per la creazione di case rifugio)
Articolo 1, comma 201 (Monitoraggio di imprese sociali nell’ambito del Terzo settore)
Articolo 1, commi 203-204 (Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali)
Articolo 1, commi 207-209 (Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione)
Articolo 1, comma 217 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale).
Articolo 1, commi 218-222 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive)
Articolo 1, comma 223 (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)
Articolo 1, commi 224-231 (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)
Articolo 1, comma 232 (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)
Articolo 1, comma 234 (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)
Articolo 1, comma 235 (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)
Articolo 1, commi 242 e 243 (Disposizioni in materia di obblighi anagrafici)
Articolo 1, comma 247 (Fondo per l’Alzheimer e le demenze)
INDICE VOLUME II
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 1, comma 248 (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)
Articolo 1, comma 249 (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)
Articolo 1, commi 250-252 (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)
Articolo 1, commi 253-257 (Misure in favore delle imprese)
Articolo 1, comma 258 (Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica)
Articolo 1, commi 259-268 (“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato)
Articolo 1, comma 269 (Garanzia Green SACE)
Articolo 1, comma 270 (Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate)
Articolo 1, comma 271 (Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche)
Articolo 1, commi 272-275 (Ponte sullo Stretto di Messina)
Articolo 1, comma 277 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)
Articolo 1, commi 278 e 279 (Interventi rete ferroviaria)
Articolo 1, comma 280 (Linea ferroviaria adriatica)
Articolo 1, comma 281 (Aggiornamento del documento programmi di investimento in sanità)
Articolo 1, commi 282-284 (Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica)
Articolo 1, comma 285 (Ferrovia centrale umbra)
Articolo 1, comma 287 (Porto di Civitavecchia)
Articolo 1, comma 288 (Viadotto Sente-Longo)
Articolo 1 comma 292 (Autorizzazioni di spesa)
Articolo 1, comma 293 (Potenziamento rete viaria Provincia Vibo Valentia)
Articolo 1, comma 294 (Riqualificazione dell’area del polo siderurgico di Piombino)
Articolo 1, commi 296 e 297 (Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci)
Articolo 1, commi 299-301 (Sostegno alle imprese del territorio di Caivano)
Articolo 1, comma 302 (Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche)
Articolo 1, comma 304 (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
Articolo 1, commi 306 e 307 (Investimenti dell’INAIL in edilizia sanitaria)
Articolo 1, comma 311 (EXPO 2025 Osaka)
Articolo 1, commi 312-314 (Borse di studio per l’Erasmus italiano).
Articolo 1, comma 319 (Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)
Articolo 1, commi 323-324 (Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)
Articolo 1, commi 328 e 329 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno)
Articolo 1, comma 330 (Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori)
Articolo 1, comma 339 (Capitale italiana dell'arte contemporanea)
Articolo 1, comma 340 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale)
Articolo 1, commi 352 e 353 (Riconfigurazione della dotazione organica della carriera prefettizia)
Articolo 1, commi 356 e 358 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)
Articolo 1, commi 359 e 360 (Installazione colonnine di emergenza)
Articolo 1, comma 361 (Rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione)
Articolo 1, commi 364 e 365 (Reclutamento di personale presso il Ministero dell’interno)
Articolo 1, commi 370-373 (Misure in materia di magistratura onoraria)
Articolo 1, comma 393 (Proroga stato emergenza all’estero per Ucraina)
Articolo 1, 397-398 (Adeguamento retribuzioni MAECI e ICE)
Articolo 1, comma 399 (Borse di studio studenti africani)
Articolo 1, commi 443-445 (Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)
Articolo 1, comma 447 (Finanziamento delle attività di competenza del MASAF)
Articolo 1, comma 448 (Attuazione dell’accordo con la Regione siciliana)
Articolo 1, comma 449 (Attuazione dell’accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano)
Articolo 1, commi 455-463 (Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, commi 464-469 (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, commi 477 e 478 (Servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)
Articolo 1, comma 485 (Contributi progettazione enti locali)
Articolo 1, comma 486 (Disposizioni a favore del comune di Poggioreale)
Articolo 1, comma 487 (Disposizioni a favore del comune di Montereale Valcellina)
Articolo 1, commi 488-493 (Interventi per il Giubileo)
Articolo 1, commi 494-495 (Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale)
Articolo 1, commi 496-501 (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)
Articolo 1, commi da 502 a 504 (Misure in favore di piccoli comuni e aree interne)
Articolo 1, comma 511 (Contributo alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana)
Articolo 1, comma 512 (Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà)
Articolo 1, comma 513 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 1, comma 514 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 515 (Contributo straordinario in favore dell'ANAS).
Articolo 1, comma 517 (Contributo per il recupero della Bulloneria Morino di Vogogna)
Articolo 1, comma 518 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)
Articolo 1, comma 519 (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)
Articolo 1, commi 523-526 (Spending review dei Ministeri)
Articolo 1, comma 527 (Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, comma 528 (Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia Giulia)
Articolo 1, commi 533-535 (Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)
Articolo 1, comma 536 (Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali)
Articolo 1, comma 537 (Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali)
Articolo 1, comma 538 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)
Articolo 1, comma 540 (Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)
Articolo 1, comma 541 (Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)
Articolo 1, comma 542 (Fondo italiano per il clima)
Articolo 1, comma 543 (Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)
Articolo 1, comma 544 (Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa)
Articolo 1, comma 550 (Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)
Articolo 1, commi 551-553 (Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri)
Articolo 1, commi 554 e 555 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)
Articolo 1, commi 556-558 (Fondo Next Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
Articolo 1, comma 559 (Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento)
Articolo 1, comma 560 (Esenzione IMU Comune di Umbertide)
Articolo 1, comma 561 (Trento Capitale europea del volontariato 2024)
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Articolo 2 (Stato di previsione dell’Entrata e disposizioni relative)
Articolo 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)
Articolo 4 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
Articolo 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
Articolo 8 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
Articolo 9 (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
Articolo 10 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
Articolo 12 (Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)
Articolo 13 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Articolo 14 (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Articolo 15 (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
Articolo 16 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
Articolo 17 (Stato di previsione del Ministero del turismo)
Articoli 18-20, commi 1-30 (Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)
Articolo 20, comma 31 (Modifiche al bilancio derivanti dalla riorganizzazione dei Ministeri)
Articolo 20, commi 32-33 (Nuova determinazione del finanziamento alla Corte dei Conti)
Articolo 21 (Entrata in vigore)
Allegato VI – Art. 1, comma 523 (Analisi riduzioni da spending review)
Oggetto |
A.S. 926 |
A.S. 926-A |
A.C. 1627, Legge n. 213/2023 |
SEZIONE I |
|
|
|
Risultati differenziali bilancio dello Stato. |
1 |
1 |
1 |
Misure in materia di Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te” |
2 |
2 |
2-6 |
Mutui prima casa |
3 |
3 |
7-13 |
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettricità |
4 |
4 |
14 |
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti |
5 |
5 |
15 |
Misure fiscali per il welfare aziendale. Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori |
6 |
6 |
16-17 |
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività |
7 |
7 |
18 |
Riduzione del Canone RAI |
8, co. 1 |
8, co. 1 |
19 |
Ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale |
8, co. 2 |
8, co. 2 |
20 |
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere |
9 |
9 |
21-25 |
Interventi per il personale della Croce Rossa |
|
9-bis |
26 |
Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 |
10, co. 1-5 |
10, co. 1-5 |
27-31 |
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia |
|
10, co. 5-bis |
32 |
Fondo per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno |
|
10, co. 5-ter |
33 |
Posizione dirigenziale presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’interno |
|
10, co. 5-quater-5-quinquies |
34-35 |
Uffici diretta collaborazione Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) |
|
10, co. 5-sexies |
36 |
Assunzioni Regioni e Province autonome per uffici regionali e provinciali del Registro Terzo settore |
|
10, co. 5-septies |
37 |
Conferimento da parte dei Ministeri di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa |
|
10, co. 5-octies |
38 |
Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Calabria |
|
10-bis |
39 |
Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) |
|
10-ter, co. 1 |
40 |
Assunzioni AGEA |
|
10-ter, co. 2 |
41 |
Controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo |
|
10-ter, co. 3 |
42 |
Fondo relativo alla formazione dei dipendenti pubblici e ai sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica |
|
10-quater |
43 |
Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile |
11, co. 1 |
11, co. 1 |
44 |
Innalzamento aliquota IVA prodotti igiene femminile e prima infanzia |
11, co. 2 |
11, co. 2 |
45 |
Riduzione IVA sul pellet |
|
11, co. 2-bis |
46 |
Contratti di finanziamento veicoli |
|
11, co. 2-ter |
47 |
Modifiche accise tabacchi |
11, co. 3 |
11, co. 3 |
48 |
Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi |
11, co. 4-6 |
11, co. 4-6 |
49-51 |
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati |
12 |
12 |
52-53 |
Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (modifica codice civile) |
13 Stralciato |
|
|
Tax credit per il cinema |
14 |
14 |
54 |
Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
15 |
15 |
55-58 |
Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti |
16 |
16 |
59 |
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico |
17 |
17 |
60-62 |
Disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili |
18, co. 1 |
18, co. 1 |
63 |
Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili |
18, co. 2-5 |
18, co. 2-5 |
64-67 |
Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti alle PA |
|
18-bis |
68-69 |
Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione |
|
18-ter |
70 |
Norma interpretativa esenzioni IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali |
|
18-quater, co. 1 |
71 |
Tempestività delle delibere relative ad alcuni tributi comunali |
|
18-quater, co. 2-4 |
72-74 |
Misure in materia di locazione passiva o acquisto immobili da destinare all’Agenzia per cybersicurezza e gestione degli immobili del Ministero infrastrutture e trasporti |
|
18-quinquies |
75-76 |
Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea |
19, co. 1 |
19, co. 1 e 1-bis |
77 |
Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 |
20 |
20 |
78-85 |
Misure in materia di variazione dello stato dei beni |
21 |
21 |
86-87 |
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) |
22 Stralciato |
|
|
Ritenuta bonifici. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari |
23, co. 1-3 |
23, co. 1-3 |
88-90 |
Modifiche all’IVIE e all’IVAFE |
23, co. 4 |
23, co. 4 |
91 |
Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi |
23, co. 5 |
23, co. 5 |
92 |
Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso |
23, co. 6 |
23, co. 6 |
93 |
Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione |
23, co. 7-11 |
23, co. 7-11 |
94-98 |
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività |
23, co. 12 |
23, co. 12 |
99 |
Cooperazione applicativa e informatica per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo |
23, co. 13 |
23, co. 13 |
100 |
Misure in materia di rischi catastrofali |
24 |
24 |
101-111 |
Trasferimento dell’ammontare delle riserve tecniche di SACE spa da trasferire al bilancio dello Stato |
|
24-bis |
112 |
Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita |
25 |
25 |
113-122 |
Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali |
|
25-bis |
123-124 |
Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 |
26 |
26 |
125 |
Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione |
27 |
27 |
126-130 |
Adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali |
28 |
28 |
131-133 |
Rideterminazione indicizzazione trattamenti pensionistici per l’anno 2024 |
29 |
29 |
134-135 |
APE sociale e Opzione donna |
30, co. 1-3 |
30, co. 1-3 |
136-138 |
Disposizioni in materia di pensione anticipata - Quota 103 |
30, co. 4-5 |
30, co. 4-5 |
139-140 |
Pensionamento anticipato dei poligrafici |
|
30, co. 5-bis |
141 |
Indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO) |
31 |
31 |
142-155 |
Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare |
32 |
32 |
156 |
Adeguamento delle aliquote di rendimento e termini di decorrenza dei trattamenti anticipati di pensione in alcune gestioni nonché trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e infermieri del SSN e di medici dell’INPS e dell’INAIL |
33, co. 1-5 |
33, co. 1-5-quinquies |
157-165 |
Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica e riduzione stanziamenti del MEF |
|
33, co 5-sexies e 5-septies |
166-167 |
Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione |
34 |
34 |
168-176 |
Incremento della misura di supporto per le rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche |
35 |
35 |
177-178 |
Misure in materia di congedi parentali |
36 |
36 |
179 |
Decontribuzione delle lavoratrici con figli |
37 |
37 |
180-182 |
Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE |
38 |
38 |
183-185 |
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga |
39, co. 1 |
39, co. 1 |
186 |
Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza |
39, co. 2 |
39, co. 2, 2-bis e 2-ter |
187-189 |
Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica |
|
39, co. 2-quater |
190 |
Assunzione donne vittime di violenza nel settore privato |
|
39, co. 2-quinquies-2-septies |
191-193 |
Fondo per la creazione di case rifugio |
|
39, co. 2-octies |
194 |
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza |
39, co. 3 |
39, co. 3 |
195 |
Supporto tecnico-scientifico per le attività del Dipartimento per le politiche della famiglia relative al Fondo per le politiche della famiglia |
39, co. 4 |
39, co. 4 |
196 |
Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
39, co. 5 |
39, co. 5 |
197 |
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi inerenti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave |
|
39, co. 5-bis–5-quater |
198-200 |
Monitoraggio di imprese sociali nell’ambito del Terzo settore |
|
39, co. 5-quinquies |
201 |
Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento |
|
39, co. 5-sexies |
202 |
Fondo vittime dell’amianto per i lavoratori dei cantieri navali |
|
39, co. 5-septies-5-octies |
203-204 |
Esclusione dell’Agenzia del demanio dall’applicazione dei trattamenti di integrazione salariale |
|
39-bis |
205-206 |
Fondo per il sostegno ai proprietari di animali di affezione |
|
39-ter |
207-209 |
Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali |
40 |
40 |
210-216 |
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale |
41 |
41 |
217 |
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive |
42 |
42 |
218-222 |
Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica |
43 |
43 |
223 |
Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali |
44 |
44 |
224-231 |
Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa |
45 |
45 |
232 |
Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati |
46 |
46 |
233 |
Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità |
47 |
47 |
234 |
Finanziamento per aggiornamento dei LEA |
48 |
48 |
235 |
Proroga incremento valorizzazione tariffaria dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT) |
|
48-bis |
236 |
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale |
49, co. 1-5 |
49, co. 1-5 |
237-241 |
Disposizioni in materia di obblighi anagrafici |
49, co. 6-7 |
49, co. 6-7 |
242-243 |
Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale |
50 |
50 |
244-246 |
Fondo per l’Alzheimer e le demenze |
|
50-bis |
247 |
Misure a sostegno del credito alle esportazioni |
51 |
51 |
248 |
Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno |
52 |
52 |
249 |
Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo |
53 |
53 |
250-252 |
Misure in favore delle imprese |
54 |
54 |
253-257 |
Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica |
|
54-bis |
258 |
“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato |
55, co. 1-10 |
55, co. 1-10 |
259-268 |
Garanzia green SACE |
55, co. 11 |
55, co. 11 |
269 |
Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate |
55, co. 12 |
55, co. 12 |
270 |
Garanzie a favore di investimenti infrastrutture idriche |
55, co. 13 |
55, co. 13 |
271 |
Ponte sullo Stretto di Messina |
56, co. 1 |
56, co. 1, e 1-bis-1-quater |
272-275 |
Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona |
56, co. 2 |
56, co. 2 |
276 |
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture di cui in Allegato V (vedi infra voci allegato) |
56, co. 3 |
56, co. 3 |
277 |
- Impianto funiviario Savona - subcommissari |
All. V, riga 1 |
All. V, riga 1 |
|
- Campus Università Milano |
All. V, riga 2 |
All. V, riga 2 |
|
- Progetto Bandiera @Erzelli |
All. V, riga 3 |
All. V, riga 3 |
|
- Rete emergenza Servizio Sanitario Lazio |
All. V, riga 4 |
All. V, riga 4 |
|
- Giochi del Mediterraneo a Taranto |
All. V, riga 5 |
All. V, riga 5 |
|
- Risorse per impianti sportivi |
All. V, riga 6 |
All. V, riga 6 |
|
- Adeguamento operatori di comunicazioni per sistema IT Alert |
All. V, riga 7 |
All. V, riga 7 |
|
- Metropolitana Milano |
All. V, riga 8 |
All. V, riga 8 |
|
Interventi rete ferroviaria |
56, co. 4 e 5 |
56, co. 4 e 5 |
278-279 |
Linea ferroviaria adriatica |
56, co. 6 |
56, co. 6 |
280 |
Aggiornamento del documento sui programmi di investimento in sanità |
56, co. 7 |
56, co. 7 |
281 |
Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica |
|
56, co. 7-bis-7-quater |
282-284 |
Ferrovia centrale umbra |
|
56, co. 7-quinquies |
285 |
Rigenerazione dell’ambito Bovisa–Goccia e del “campus Nord” del Politecnico di Milano |
|
56, co. 7-sexies |
286 |
Porto di Civitavecchia |
|
56, co. 7-septies |
287 |
Viadotto Sente-Longo |
|
56, co. 7-octies |
288 |
Supporto tecnico Commissari acquedotto del Peschiera e collegamento stradale Cisterna Valmontone e del corridoio intermodale Roma-Latina |
|
56, co. 7-novies-7-decies |
289-290 |
Autorizzazione di spesa in favore della società Sport e Salute per adeguamento prescrizioni tecnico-scientifiche della WADA (antidoping) |
|
56, co. 7-undecies |
291 |
Incremento varie autorizzazioni di spesa (Piano Invasi; contratto di programma ANAS; infrastrutture stradali di regioni, province e città metropolitane; infrastrutture portuali; trasporto alternativo e logistica) |
|
56, co. 7-duodecies |
292 |
Potenziamento rete viaria Provincia Vibo Valentia |
|
56, co. 7-terdecies |
293 |
Riqualificazione dell’area del polo siderurgico di Piombino |
|
56, co. 7-quaterdecies |
294 |
Rafforzamento capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione |
|
56, co. 7-quinquiesdecies |
295 |
Credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci |
|
56, co. 7-sexiesdecies-7-septiesdecies |
296-297 |
Destinazione delle risorse non impiegate del Fondo per gli interventi di all’editoria |
|
56, co. 7-octiesdecies |
298 |
Sostegno alle imprese del territorio di Caivano |
|
56-bis |
299-301 |
Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche |
|
56-ter |
302 |
Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia |
|
56-quater |
303 |
Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche |
57 |
57 |
304 |
Programmazione di investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi da organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana |
58 |
58 |
305 |
Investimenti INAIL in edilizia sanitaria |
59 |
59 |
306-307 |
Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca |
60, co. 1-3 |
60, co. 1-3 |
308-310 |
EXPO 2025 Osaka |
|
60, co. 3-bis |
311 |
Borse di studio per l’Erasmus italiano |
61 |
61 |
312-314 |
Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione |
62, co. 1-3 e co. 9 |
62, co. 1-3 e co. 9 |
315-317 e 322 |
Esodo lavoratori poligrafici |
62, co. 4 |
Soppresso |
|
Copertura oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti |
62, co. 5 |
62, co. 5 |
318 |
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali |
62, co. 6 |
62, co. 6 |
319 |
Contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche |
62, co. 7-8 |
62, co. 7-8 |
320--321 |
Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale |
|
62-bis |
323-324 |
Contributo all’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile |
|
62-ter |
325 |
Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud |
63, co 1-2 |
63, co 1-2 |
326-327 |
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno |
63, co 3-4 |
63, co 3-4 |
328-329 |
Fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori |
63, co 5 |
63, co 5 |
330 |
Formazione personale scolastico. Retribuzione dirigenti scolastici |
|
63, co 5-bis e 5-ter |
331-332 |
Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali |
64, co-1-6 |
64, co-1-6 |
333-338 |
Capitale italiana dell’Arte contemporanea |
|
64, co. 6-bis |
339 |
Fondo per la tutela del patrimonio culturale |
|
64, co. 6-ter |
340 |
Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo |
|
64, co. 6-quater |
341 |
Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio nell’ambito dell’operazione Strade sicure e per il potenziamento e l’ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza |
65, co. 1-4 |
65, co. 1-4 |
342-345 |
Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell’interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato |
65, co. 5 |
65, co. 5 |
346 |
Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco |
|
65-bis, co. 1-3, 6 e 7 |
347-349 e 354-355 |
Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco |
|
65-bis, co. 4 e 5 |
350-351 |
Riconfigurazione della dotazione organica della carriera prefettizia |
|
65-bis, co. 5-bis e 5-ter |
352-353 |
Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali |
|
65-bis, co. 8 e 10 |
356 e 358 |
Disposizioni relative alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari |
|
65-bis, co. 9 |
357 |
Installazione colonnine di emergenza |
|
65-ter |
359-360 |
Rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione |
66, co. 1 |
66, co. 1 |
361 |
Contributo in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti |
66, co. 2 e 3 |
66, co. 2 e 3 |
362-363 |
Reclutamento di personale presso il Ministero dell’interno – Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale |
|
66, co. 3-bis e 3-ter |
364-365 |
Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale |
|
66-bis |
366-369 |
Misure in materia di magistratura onoraria |
67 |
67 |
370-373 |
Riorganizzazione e rideterminazione dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia |
|
67-bis |
374-377 |
Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa e potenziamento dei servizi per la giustizia minorile |
|
67-ter |
378-383 |
Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina |
68 |
68 |
384-386 |
Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund |
69 |
69 |
387-388 |
Proroga dello stato di emergenza e attività di assistenza connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina |
70, co. 1 |
70, co. 1, co. 1-bis-1-quater, e co. 1-sexies-1-octies |
389, 390-392 e 394-396 |
Proroga stato emergenza all’estero per Ucraina |
|
70, co. 1-quinquies |
393 |
Adeguamento retribuzioni MAECI e ICE |
|
70-bis |
397-398 |
Borse di studio giovani studenti africani |
|
70-ter |
399 |
Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici |
71 |
71 |
400-403 |
Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione |
72 Stralciato |
72, co.1-23 e 25-32 |
404-434 |
Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 |
73 |
73 |
435-442 |
Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura |
74 |
74 |
443-445 |
Disposizioni in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole |
|
74-bis |
446 |
Finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per ricerca e sperimentazione in campo agricolo |
|
74-ter |
447 |
Attuazione dell’Accordo con la Regione siciliana |
75, co. 1 |
75, co. 1 |
448 |
Attuazione dell’Accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano |
75, co. 2 |
75, co. 2 |
449 |
Attuazione dell’accordo del 7 dicembre 2023 con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano |
|
75, co 2-bis e 2-ter |
450-451 |
Sospensione della restituzione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità per le Regioni colpite dal sisma del 2016 |
76 |
76 |
452-454 |
Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario |
77 |
77 |
455-463 |
Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario |
78 |
78 |
464-469 |
Patti con i Comuni per il riequilibrio finanziario e strutturale |
79, co 1-5 |
79, co 1-5 |
470-474 |
Assunzioni personale di qualifica non dirigenziale nei comuni in disavanzo |
|
79, co 5-bis e 5-ter |
475-476 |
Servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo |
|
79, co 5-quater e 5-quinquies |
477-478 |
Controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato |
|
79-bis |
479 |
Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario |
80 |
80, commi 1-4 |
480-483 |
Fondo per il riequilibrio finanziario delle province |
|
80, co 4-bis |
484 |
Contributi progettazione enti locali |
81 |
81 |
485 |
Immobile da destinare al Museo archeologico di Poggio Reale |
|
81-bis |
486 |
Centro scolastico unificato di Montereale Valcellina (PN) |
|
81-ter |
487 |
Interventi per il Giubileo |
82 |
82, co. 1, |
488-493 |
Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale |
83 |
83 |
494-495 |
Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi |
84 |
84 |
496-501 |
Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate |
85, co. 1-4 |
85, co. 1-4 |
502-505 |
Modalità per conguaglio ristori Covid-19 enti locali – Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19 |
|
85, co 4-bis, 4-ter e 4-quater |
506-508 |
Riduzione di Fondi agli enti locali destinati all’economia locale e agli investimenti dei piccoli comuni |
|
85, co 4-quinquies-4-sexies |
509-510 |
Contributo alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana |
|
85-bis, co. 1 |
511 |
Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà |
|
85-bis, co. 2 |
512 |
Clausola di salvaguardia |
|
85-ter |
513 |
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi (tabelle A e B) |
86, co. 1 |
86, co. 1 |
514 |
Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa di un contributo in favore dell’ANAS |
|
86, co. 1-bis |
515 |
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione |
86, co. 2 |
86, co. 2 |
516 |
Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca (Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) |
|
85-quater |
517 |
Fondo per interventi strutturali di politica economica |
|
86, co. 2-ter |
518 |
Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso |
87 |
87 |
519 |
Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale |
88, co. 1 |
88, co. 1 |
520 |
Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita |
88, co. 2 |
88, co. 2 e 2-bis |
521-522 |
Spending review dei Ministeri |
88, co. 3-6 |
88, co. 3-6 |
523-526 |
Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario |
88, co. 7 |
88, co. 7 |
527 |
Imposta municipale propria – Regione Friuli Venezia Giulia |
|
88, co. 7-bis |
528 |
Misure sul trasporto aereo nel Friuli Venezia Giulia e incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale |
|
88, co. 7-ter-7-sexies |
529-532 |
Contributo degli enti locali alla finanza pubblica |
88, co. 8-10 |
88, co. 8-10 |
533-535 |
Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali |
88, co. 11 |
88, co. 11 |
536 |
Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali |
88, co. 12 |
88, co. 12 |
537 |
Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo |
88, co. 13 |
88, co. 13 |
538 |
Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato |
88, co. 14 |
88, co. 14 |
539 |
Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari |
88, co. 15 |
88, co. 15 |
540 |
Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale |
88, co. 16 |
88, co. 16 |
541 |
Fondo italiano per il clima |
88, co. 17 |
88, co. 17 |
542 |
Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo |
88, co. 18 |
88, co. 18 |
543 |
Rimodulazione Programmi di spesa del Ministero della difesa |
88, co. 19 |
88, co. 19 |
544 |
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in tema di giustizia tributaria |
|
88-bis e All. VII |
545-547 |
Composizione della Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare |
|
88-ter |
548-549 |
Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico |
89 |
89 |
550 |
Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore degli enti locali |
|
89-bis |
551-553 |
Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (Radio Radicale) |
|
62-quater |
554-555 |
Fondo Next Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare |
|
50-ter |
556-558 |
Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento |
|
54-ter |
559 |
Esenzione IMU Comune di Umbertide |
|
82, co. 2-bis |
560 |
Trento Capitale europea del volontariato 2024 |
|
82-bis |
561 |
SEZIONE II - STATI DI PREVISIONE |
|
|
|
Entrata |
90 |
90 |
Art. 2 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
91 |
91 |
Art. 3 |
Ministero delle imprese e del made in Italy |
92 |
92 |
Art. 4 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
93 |
93 |
Art. 5 |
Ministero della giustizia |
94 |
94 |
Art. 6 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
95 |
95 |
Art. 7 |
Ministero dell’istruzione e del merito |
96 |
96 |
Art. 8 |
Ministero dell’interno |
97 |
97 |
Art. 9 |
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
98 |
98 |
Art. 10 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
99 |
99 |
Art. 11 |
Ministero dell’università e della ricerca |
100 |
100 |
Art. 12 |
Ministero della difesa |
101 |
101 |
Art. 13 |
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
102 |
102 |
Art. 14 |
Ministero della cultura |
103 |
103 |
Art. 15 |
Ministero della salute |
104 |
104 |
Art. 16 |
Ministero del turismo |
105 |
105 |
Art. 17 |
Totale generale della spesa |
106 |
106 |
Art. 18 |
Quadro generale riassuntivo |
107 |
107 |
Art. 19 |
Disposizioni diverse |
108, co. 1-30 |
108, co. 1-30 |
Art. 20, co. 1-30 |
Modifiche al bilancio derivanti dalla riorganizzazione dei Ministeri |
- |
108, co. 31 |
Art. 20, co. 31 |
Nuova determinazione del finanziamento alla Corte dei Conti |
- |
108, co. 32-33 |
Art. 20, co. 32-33 |
Entrata in vigore |
109 |
109 |
Art. 21 |
Articolo 1, comma 248
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)
248. All’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) dopo le parole: «annualmente,» sono inserite le seguenti: «le stime degli»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».
L’articolo 1, comma 248 interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. Le lettere a) e b) dispongono che SIMEST provveda ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente (lett. a)). Sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari (lett. b)). Rileva, in proposito, quanto prevede la lettera c), che autorizza, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all’entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (lett. c)).
L’articolo 1, comma 248, interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973.
La relazione illustrativa afferma che l’articolo mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l’implementazione del Contributo Export, quale misura gestita da SIMEST S.p.A., a valere sul Fondo 295/73 e strettamente connessa alla Coassicurazione pubblica SACE – MEF per il supporto alle esportazioni, in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all’esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, e come effetto dell’attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse e di cambio.
Le lettere a) e b) novellano e integrano il comma 1-bis) dell’articolo 16 del D.lgs. n. 143/1998, il quale – nella sua formulazione vigente – dispone che il gestore del fondo, SIMEST S.p.A., provveda ad effettuare accantonamenti, in linea con le migliori pratiche di mercato, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo, applicando una metodologia proposta dalla stessa SIMEST e approvata dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo).
La lettera a) dispone che SIMEST provveda preliminarmente ad effettuare le stime degli accantonamenti, anziché direttamente gli accantonamenti.
La lettera b) aggiunge la previsione secondo la quale, sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità.
La lettera c) inserisce un nuovo comma 1-ter) nell’articolo 16, ai sensi del quale. per le finalità di cui al comma 1-bis, come sopra integrato e modificato, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del T.U. sul debito pubblico (D.P.R. n. 398/2003).
La lettera c) testé citata consente al MEF di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.
A tale fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo.
Secondo la relazione tecnica, la facoltà concessa al MEF è finalizzata a sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.
L’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 ha istituito il “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi” a sostegno delle imprese italiane, nelle loro attività di internazionalizzazione. Il Fondo – con carattere rotativo e fuori bilancio - è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, sia dagli introiti dei c.d. “contributi negativi” (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo).
Con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all’estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, che, in precedenza, era affidata al Medio Credito Centrale (MCC). Tra gli interventi, la concessione di contributi per operazioni di credito all’esportazione (decreto legislativo n. 143 del 1998, Capo II, articoli 14-19) e per investimenti in imprese all’estero (legge n. 24 aprile 1990, n. 100, art. 4 e legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14), a valere sul Fondo di cui all’art. 3 della legge n. 295/1973[1].
Il Fondo qui in esame, sulla base di tale riassetto, modificato e integrato da successivi interventi normativi, è destinato a corrispondere contributi agli interessi, a supporto di
- finanziamenti per il credito all’esportazione (art. 14 e ss. del D.lgs. n. 143/1998);
- finanziamenti per l’internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all’estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all’UE, tramite l’accesso a finanziamenti bancari agevolati (articolo 4 della L. n. 100/1990, come modificato dal D.lgs. n. 143/1998)[2].
Per quanto qui interessa, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 143/1998, i contributi agli interessi a valere sul Fondo legge 295/1973 sono corrisposti da SIMEST a fronte di finanziamenti per il credito all’esportazione di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all’estero[3].
I destinatari dei contributi agli interessi sono, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs.:
a) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione, che ottengano finanziamenti in Italia o all’estero[4] (comma 1, lett. a), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021)
b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione o alla controparte estera (comma 1, lett. b), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021).
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (comma 1, lett. b).
Si rinvia al sito istituzionale di SIMEST per le modalità operative del contributo agli interessi su credito acquirente e su credito fornitore.
L’articolo 16 del D.lgs. n. 143/1998, contiene poi norme per ottimizzare la gestione del Fondo e la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo 295/1973.
Sotto tale ultimo profilo, ai sensi del comma 1, SIMEST è autorizzato ad effettuare, su direttive del MEF, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al Fondo.
Ai sensi del comma 1-bis, come modificato dalla Legge di bilancio 2023, dispone che SIMEST provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dal Comitato agevolazioni (amministratore del Fondo) su proposta della stessa SIMEST, e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari.
Con Delibera del 27 dicembre 2022, n. 58 il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’articolo 17, il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l’anno 2023 (e proiezioni per gli anni 2024 e 2025).
La legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha stanziato 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e complessivi 100 milioni per gli anni 2025 (capitolo 7298/ MEF).
La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) non ha rifinanziato il Fondo per il 2023, ma, all’articolo 1, commi 417 e 418, ha, come sopra accennato, modificato l’articolo 16, comma 1- bis del d.lgs. n. 143/1998 al fine di pervenire ad una nuova metodologia di calcolo degli impegni del Fondo 295 e disciplinato la continuità operativa del Fondo 295 nel 2023. Il comma 418 ha infatti disposto che - per l’anno 2023 - nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di calcolo degli impegni di cui all’articolo 16, comma 1-bis (rispetto a quella approvata con D.M. 28 maggio 2019), considerato l’attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo.
Articolo 1, comma 249
(Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)
249. All’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».
Il comma 249 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.
Nel dettaglio, il comma 249 in esame sostituisce, all’articolo 16 (che istituisce il Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica) del decreto-legge n. 124 del 2023, il comma 6 in modo da prevedere che il credito di imposta per investimenti nella Zes unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Nel testo vigente, il suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 introduce, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (commi 1 e 2). Il comma 3 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura.
Il comma 6, oggetto della sostituzione in esame, stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate.
Nella relazione tecnica, il Governo fa presente che la disposizione, oggetto di novella, prevedeva l’utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d’imposta che avrebbero, quindi, costituito il limite di spesa della misura. Con la novella in esame si stabilisce il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
Articolo 1, commi 250-252
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)
250. Al fine di assicurare la continuità aziendale, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall’allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.
251. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
252. Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l’ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l’ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
I commi 250-252 autorizzano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.
Il comma 250 stabilisce che, al fine di assicurare continuità aziendale delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, l'ISMEA è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle stesse, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
Con riferimento alla definizione di “settore ortofrutticolo”, la norma rinvia alla definizione recata dal regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
I prestiti sono concessi, ai sensi del comma 251, a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, la cui disciplina si applica fino al 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto disposto dal regolamento n. 2019/316/UE.
Le risorse a disposizione per gli interventi in esame sono indicate dal comma 252, che distingue la dotazione per l’erogazione dei prestiti cambiari da quella per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento.
In particolare per l’erogazione dei prestiti cambiari in esame, ISMEA è autorizzato, ai sensi del comma 252, ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo costituito per gli interventi previsti dall’articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 21 del 2022.
La disposizione richiamata autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. La norma subordina la concessione della garanzia al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Per la concessione delle predette garanzie è stata stanziata, in favore di ISMEA, la somma di 20 milioni di euro per il 2022.
Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge n. 193 del 2016.
Tale norma, come modificata dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ha autorizzato, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'ISMEA per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
Il disposto dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 riprende quello del sopracitato articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 là dove autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può (anche in questo caso) altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.
Articolo 1, commi 253-257
(Misure in favore delle imprese)
253. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l’anno 2024, di 310 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
254. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 253, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
255. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 253, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2031 e 20 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
256. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
257. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025.
L’articolo 1, al comma 253, autorizza la spesa di 190 milioni per l’anno 2024, di 310 milioni per l’anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale.
Al comma 254 si consente al Ministero delle imprese e del made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse. Il comma 255 provvede alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari di cui al comma 1.
Il comma 256 dell’articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Il comma 257, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.
L’articolo 1, comma 253 finanzia i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), relativi ai programmi di sviluppo industriale, autorizzando a tale fine la spesa di 190 milioni per l’anno 2024, di 310 milioni per l’anno 2025 (in luogo dei 210 milioni per il 2025 previsti nel testo originario), nonché 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Lo stanziamento dal 2026 al 2030 è stato previsto con una modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare.
Il comma 254 consente al Ministero delle imprese e del made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).
Ai sensi del comma 255, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per l’anno 2031 e 20 milioni per l’anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).
Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, lo strumento dei contratti di sviluppo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un’ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche grazie agli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento. In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile – l’ultimo rifinanziamento rispetto a quello qui disposto è stato previsto con la legge di bilancio 2023 (si rinvia, per un approfondimento, al box “Il contratto di sviluppo” successivo) – è risultata non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute.
La relazione, inoltre, evidenzia che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato rendono ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).
Per quanto esposto, la norma qui in esame è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.
I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l’ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui dette risorse non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).
La disciplina dei contratti di sviluppo
Il “contratto di sviluppo” è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. È divenuto operativo dal 2011.
L’articolo 43 ha affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell’intervento.
Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exemption Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023[5].
Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato modificato ed integrato più volte:
§ dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento;
§ dal D.M. 12 agosto 2022, per adeguarlo alla disciplina del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto di crisi Ucraina;
§ dal D.M. 19 aprile 2023, per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
§ dal D.M. 14 settembre 2023, che apporta modifiche inerenti all’applicazione delle nuove disposizioni europee relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al regolamento “GBER”, nonché all’applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”.
Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:
§ di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
§ di sviluppo per la tutela ambientale;
§ di sviluppo di attività turistiche.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o in caso di programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 3).
I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l’impresa che promuove il programma di sviluppo (“soggetto proponente”) e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma (“aderenti”). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).
Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, su richiesta dell’impresa beneficiaria, per un massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).
L’articolo 6 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).
L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di settembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[6], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei quattro requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6[7], del decreto, come recentemente modificato, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).
Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy[8].
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, le regioni comunicano al MISE e all’Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.
Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell’istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).
Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.
Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L’utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. articolo 16 del decreto), nell’ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Relativamente alle iniziative oggetto:
§ degli accordi di programma per l’attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)
§ degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.
Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l’importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.
Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.
Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014 al 2022, risorse pari a 7.912,4 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
§ 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
§ 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)
§ 352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
§ 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 dicembre 2017)
§ 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2018)
§ 1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
§ 155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia
§ 112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
§ 200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
§ 400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
§ 500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020
§ 50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;
§ 130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.
§ 200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.
§ 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.
§ 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II [9];
§ 2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027[10];
§ 525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive;
§ 128,092 milioni euro per l’esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.
§ 524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate.
Nel corso dell’attuale legislatura, sono stati stanziati:
· con la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390),
§ 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
§ 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;
§ 100 mila euro per l’anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.
· con legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) qui in commento 190 milioni per l’anno 2024, di 310 milioni per l’anno 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
La stessa legge di bilancio 2024, per il triennio 2024-2026 dalla stessa considerato, espone dunque sul capitolo 7343/MIMIT per i contratti di sviluppo, risorse pari a 827,5 milioni per il 2024, a 692,5 milioni per il 2025 e a 482 milioni per il 2026.
Il D.M. 11 maggio 2023 ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento dei contratti di sviluppo dalla legge di bilancio 2023 e le modalità di utilizzo delle economie rivenienti da precedenti assegnazioni con la definizione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico di filiere produttive strategiche.
La Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022 e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.
Contratti di sviluppo e PNRR
Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.
La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’ambito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:
§ l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie”, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti)[11];
§ l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (articolo 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’articolo 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione[12].
Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici”, che prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.
Il comma 256 rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Si rammenta che la misura è stata recentemente rifinanziata di 50 milioni di euro per il 2023 dall’articolo 13 del D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023).
La relazione illustrativa – nel rilevare come la “Nuova Sabatini” abbia una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, fa presente che nel 2021 e 2022, a fronte rispettivamente di n. 59.479 e di n. 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45% delle istanze trasmesse dall’avvio dell’operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle imprese per l’acquisto, o l’acquisizione in caso di operazioni di leasing, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il MIMIT ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 milioni di euro e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022.
A fronte dell’assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell’anno, la relazione illustrativa stima un fabbisogno di 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.
La “Nuova Sabatini “ è una misura istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione[13].
La nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:
§ l’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.
Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI.
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:
o di durata non superiore a 5 anni
o tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)
o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
§ l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:
o 2,75% per gli investimenti ordinari
o 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.
La Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022[14]. Ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti green, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.
La Circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031 è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al Regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del Regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (General Block Exempion Regulation).
Nella attuale legislatura, la misura (recte: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2023 per 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è prorogato per ulteriori 6 mesi. E’ stato conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415).
La misura è stata anche rifinanziata di 50 milioni di euro per il 2023 dall’articolo 13 D.L. n. 145/2023 (L. n. 191/2023)[15].
E da ultimo, la legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023), qui in commento, ha rifinanziato la misura, come sopra detto, di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2024.
La stessa legge di bilancio 2024 espone, quindi, per la misura qui in esame, sul relativo capitolo di spesa 7489/MIMIT, una dotazione complessiva pari a 415 milioni per il 2024, a 207 milioni per il 2025 e a 160 milioni per il 2026.
Il comma 257, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.
Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica - FIT, nell’ambito dell’azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.
Il FCS, a carattere rotativo, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.
In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del D.L. n. 83/2012, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Nel corso del tempo, con successivi interventi sulla norma, alle finalità generali sopra illustrate sono state aggiunte altre, più specifiche, quali:
§ gli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (articolo 11 D.L. n. 148/2017);
§ la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 15, co. 2, D.L. n. 161/2017);
§ gli interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 1, co. 270, L. n. 178/2020).
Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell’articolo 23, comma 3, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo.
L’articolo 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo siano attuati con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l’utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese.
L’articolo 18 dello stesso decreto, al comma 2, prevede che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali, già intestate all’ex Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica: contabilità n. 1201 per l’erogazione dei finanziamenti agevolati[16] e contabilità n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle regioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio – istituito nello stato di previsione del MIMIT - per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese (cap. 7483/MIMIT).
Le agevolazioni del Fondo, in sostanza, sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale.
Il Fondo è stato più volte rifinanziato e si alimenta altresì con i rientri derivanti dai finanziamenti concessi a valere su esso.
Nell’attuale legislatura, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1 comma 419) ha rifinanziato il Fondo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. “Nuova Marcora”).
Il D.L. n. 104/2023, tuttavia, all’articolo 6, comma 12, ha disposto una riduzione delle disponibilità del Fondo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l’anno 2028, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle accresciute esigenze di partecipazione dell’Italia ai progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.
La legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2024), qui in esame, come sopra detto, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.
Il relativo capitolo di spesa 7483/MIMIT presenta quindi una dotazione di 504,85 milioni per ciascun anno 2024, a 616,75 milioni per l’anno 2025 e a 149,53 milioni per l’anno 2026.
Articolo 1, comma 258
(Cooperative storiche concessionarie produzione energia elettrica)
258. Le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ARG/elt 113/10 del 26 luglio 2010, come cooperative storiche concessionarie di cui alla parte II del medesimo testo integrato fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Il comma 258 dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche, come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Il comma 258 dispone che le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, che connettono clienti non soci, siano considerate, ai fini del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) di cui alla Deliberazione 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 dell’ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del medesimo TICOOP, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione, con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Si rammenta, rinviando più diffusamente al box infra, che ARERA, con la deliberazione ARG/elt 113/10 Regolamentazione delle cooperative elettriche e relativo Allegato A e – successivamente - con la deliberazione 46/2012/R/eel[17] e relativo TICOOP in Allegato alla testé indicata delibera[18], ha razionalizzato la materia delle cooperative elettriche storiche.
Il TICOOP nella sua Parte II (articoli 3-12), reca la disciplina della cooperativa storica concessionaria, prevedendo, per tale tipologia di cooperativa elettrica, delle disposizioni di carattere speciale e di favore.
Nel TICOOP, viene stabilito, tra l’altro, che la cooperativa storica concessionaria può applicare ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti corrispettivi diversi dalle tariffe fissate dall’ARERA, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura (art. 4). Inoltre, quanto agli oneri generali di sistema, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla CSEA relativamente alle componenti tariffarie ASOS e ARIM, in misura ridotta (art. 5)[19].
Appare opportuno ricordare come, prima dell’intervento qui in esame, ARERA, in data 1 giugno 2023, in un comunicato per gli operatori [20] avesse chiarito che il regime speciale riconosciuto dal Testo Integrato Cooperative (TICOOP, Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel) (…) alle c.d. cooperative storiche concessionarie, e le finalità sottese ai relativi benefici, precludessero in radice ogni tipo di estensione di detti benefici a ulteriori soggetti aderenti al contratto di rete (di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5/2009) che non fossero già, esse stesse, cooperative storiche concessionarie ovvero cooperative esistenti.
Come evidenzia ARERA nelle premesse alla Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel[21] di avvio del procedimento di revisione della disciplina regolatoria delle cooperative storiche - le cooperative sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un’associazione volontaria di consumatori finali, finalizzata all’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da un impianto nella disponibilità dell’associazione medesima. L’origine storica di tale fenomeno associativo, risalente al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo, si riferisce alle aree periferiche dell’arco alpino e risponde alla finalità di utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l’attività di autoproduzione di energia elettrica e l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti.
Per garantire la disponibilità dell’energia elettrica autoprodotta ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza (spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo proprie reti elettriche, al fine di connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa energia elettrica prodotta, svolgendo, de facto, in mancanza di altre reti elettriche, il servizio di distribuzione di energia elettrica (nonché l’attività di vendita di energia elettrica) anche nei confronti di clienti finali non soci. Le reti elettriche gestite dalle cooperative elettriche, successivamente, sono state interconnesse alla rete elettrica nazionale garantendo l’alimentazione dei clienti finali connessi alle medesime reti elettriche, anche in assenza di autoproduzione tipicamente derivante dalle fonti rinnovabili non programmabili (per lo più idrica ad acqua fluente).
Alcune cooperative elettriche sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge 1643/62 e, successivamente, sono state riconosciute e regolamentate dal D.lgs. n.79/99; le medesime cooperative elettriche presentano, generalmente, un numero rilevante di clienti finali domestici, sia con la qualifica di “soci” sia con la qualifica di “non soci”.
Inoltre, per le ragioni storiche sopra descritte, le reti elettriche realizzate e sviluppate dalle cooperative elettriche sono, generalmente, le uniche reti elettriche presenti nei rispettivi territori, alimentando, quindi, in esclusiva, intere porzioni dei territori che altrimenti sarebbero isolate.
In conseguenza di quanto sopra, il D.lgs. n. 79/1999 ha inteso salvaguardare le specificità delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, prevedendo che esse:
§ si qualifichino come autoproduttori in relazione all’energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei clienti finali soci connessi alla propria rete (soci diretti);
§ possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 79/1999, le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (1 aprile 1999), comprese, per la quota diversa dai propri clienti finali soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all’articolo 4, n. 8, della legge n. 1643/1962, continuano a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall’allora Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e aventi scadenza al 31 dicembre 2030.
Ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/1977, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 463/1999, e in deroga a quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. n. 79/99, nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le società operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (25 dicembre 1999), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all’articolo 4, n. 8, L. 1643/1962, esercitano ovvero continuano a esercitare l’attività di distribuzione di energia elettrica comunque fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti, le quali, con riferimento all’attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica[22].
Ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/1977, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il Piano della distribuzione di Trento e il Piano della distribuzione di Bolzano. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle rispettive pubblicazioni, includendo anche l’elenco delle cooperative elettriche che svolgono, de facto, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionarie. Alla data del 18 luglio 2023 (data della deliberazione ARERA, le cui premesse qui si citano) non risulta completata l’attività di rilascio delle concessioni di distribuzione nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative elettriche; pertanto, parte delle cooperative elettriche che hanno richiesto il rilascio della concessione sono ancora in attesa del rilascio, ovvero diniego, da parte della Provincia Autonoma competente.
L’ARERA, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 113/10 (citata nel testo dell’articolo qui in esame) e il relativo Allegato A e successivamente con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP[23], ha:
a) razionalizzato la materia delle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di società cooperative elettriche. A tal fine ha definito, tra l’altro:
· “cooperativa storica” una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, n. 8, della L. n.1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 79/1999 (1° aprile 1999);
· “cooperativa storica concessionaria” una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
· “cooperativa storica non concessionaria” una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un’impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
· “cooperativa esistente” una cooperativa, non necessariamente storica, esistente alla data del 5 agosto 2010 e che, alla medesima data, operava in una delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e connetteva anche clienti finali non soci;
· “cooperativa storica senza rete” una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai clienti finali soci;
· “nuova cooperativa” un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri clienti finali soci;
· definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, unbundling e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell’energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell’energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche.
· previsto una regolazione distinta tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative, e ha equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni, le cooperative esistenti alla data del 5 agosto 2010 che connettono anche clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP.
Successivamente all’approvazione della deliberazione ARG/elt 113/10 e del relativo Allegato A, nel corso degli ultimi mesi del 2010 e i primi mesi del 2011, l’allora Direzione Tariffe dell’Autorità, a seguito di richieste di chiarimento presentate da diverse società cooperative elettriche operanti nel Trentino-Alto Adige, ha provveduto a ribadire che:
· per cooperativa storica si deve intendere una società cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, n. 8, della legge 1643/1962 e già esistente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 79/99 (1 aprile 1999), con la conseguenza che, “ai fini dell’applicazione del TICOOP, in generale, una impresa elettrica di cui all’articolo 4, n. 8, della legge 1643/62 può essere considerata cooperativa storica solo se ha assunto la conformazione giuridica di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 79/99”;
· per cooperativa esistente si deve intendere una società cooperativa elettrica esistente e quindi operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10) e che a tale data connetteva anche clienti finali non soci.
L’articolo 31, comma 31.3, del TIT (Testo Integrato Trasporto) e l’articolo 41 del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) prevedono il riconoscimento di agevolazioni in relazione alla realizzazione di una forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite lo strumento del c.d. contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009.
La forma di aggregazione tra imprese distributrici tramite il contratto di rete[24] potrebbe coinvolgere – come evidenziato da ARERA - anche cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero cooperative storiche esistenti dotate di rete propria.
La stessa ARERA, con la lettera del 31 maggio 2023 e con il sopra citato comunicato del 1 giugno 2023, ha chiarito che la potenziale adesione di cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria ovvero di cooperative storiche esistenti dotate di rete propria allo strumento del contratto di rete dovrebbe comunque garantire che il regime speciale e i relativi benefici (per le finalità sottese ai relativi benefici e precedentemente descritte) attualmente riconosciuti dal TICOOP continuino a trovare applicazione limitatamente al perimetro oggettivo della relativa gestione conferita in sub-concessione e dei relativi clienti finali soci. Inoltre, ha chiarito che i benefici attualmente riconosciuti dal TICOOP sono circoscritti alla rete elettrica e ai clienti finali soci della singola cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria ovvero della singola cooperativa storica esistente dotata di rete propria e non possono essere estesi ad altri utenti e/o ad altre reti elettriche gestite dal nuovo soggetto giuridico realizzato.
ARERA, in esito alla ricognizione delle cooperative elettriche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha approvato:
· il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria (Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel);
· il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria (Allegato B alla deliberazione 233/2020/R/eel
· istituito il Registro delle Cooperative esistenti non storiche (Tabella 2 allegata alla deliberazione 116/2022/R/eel)[25].
Da ultimo, con la Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel – le cui premesse sono qui citate – ha dato avvio al procedimento di revisione della disciplina regolatoria delle cooperative storiche dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, prevedendo la conclusione del procedimento il 30 novembre 2023.
Articolo 1, commi 259-268
(“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato)
259. Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
260. Le garanzie di cui ai commi da 259 a 271:
a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e no, convertibili anche di rango subordinato;
d) possono essere concesse previa istruttoria da parte della SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile;
e) sono concesse per una durata massima di venticinque anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche «junior » o «mezzanine» il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.
261. Gli impegni derivanti dall’attività di cui ai commi da 259 a 271 sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti dalla SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, e con un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework-RAF), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell’attività di cui ai commi da 259 a 271 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di bilancio. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
262. La SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui ai commi da 259 a 271 anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte unicamente alla SACE S.p.A.
263. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi dei commi da 259 a 271, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente a quanto previsto dall’allegato IV alla presente legge.
264. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dal comma 259.
265. Le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite dalla SACE S.p.A.
266. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, per le quali può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei commi da 259 a 271, che non possono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo fondo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dei commi da 259 a 271 e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
268. Il limite massimo degli impegni che la SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi dei commi da 259 a 271 è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 260, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell’importo di cui al primo periodo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 1, al comma 259, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
Il comma 260 indica i beneficiari delle garanzie: partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU, banche e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (lett. a)), nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. c)). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. b)). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell’idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. d)). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti (lett. e)).
Ai sensi del comma 261, gli impegni derivanti dall’attività di garanzia sono assunti da SACE S.p.A. per il 20% e dallo Stato per l’80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. secondo un piano annuale di attività, che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”). Piano e sistema dei limiti sono approvati con delibera CIPESS, su proposta del Ministro dell’economia e finanze. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all’articolo in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Ai sensi del comma 262, SACE rilascia – a condizioni di mercato - le garanzie e le coperture assicurative anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il comma, inoltre, subordina al nulla osta del Ministro dell’economia e finanze il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative di importo significativo, ivi indicandolo. Il comma 263 demanda all’allegato tecnico (All. IV) del disegno di legge, che fissa i criteri cui SACE deve attenersi. Il comma 264 dispone che SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti.
Il comma 265 demanda a SACE S.p.A. le modalità operative della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti. Escussione e recupero crediti, ai sensi del comma 266, sono svolte da SACE anche per conto del MEF. Ai sensi del comma 267, gli impegni assunti dallo Stato non possono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro – cui si provvede a valere sulle risorse libere disponibili del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, già istituito dall’art. 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, e il limite di tali impegni è fissato annualmente con legge di bilancio.
Ai sensi del comma 268, il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.
Il comma 259 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
La finalità esplicitata dalla norma è supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari.
Ai sensi del comma 260, le garanzie:
§ possono essere rilasciate in favore:
o dei soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (lett. a));
o di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato (lett. c));
§ possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese e dalle imprese in difficoltà (lett. b));
La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, richiamata nel testo, individua le micro, piccole e medie imprese (a tale individuazione si è conformato l’ordinamento nazionale con il D.M. 18 aprile 2005). Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce:
o media impresa l’impresa che ha meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
o piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
o microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro.
Quanto alle imprese in difficoltà, si richiama la definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati dalla Commissione europea con la Comunicazione 2014/C 249/01, e il cui periodo di applicazione è stato prorogato di tre anni, fino al 2023 (cfr. Comunicazione 2020/C 224/02). Ai sensi degli Orientamenti, Una impresa è qualificata in difficoltà se, in assenza di un intervento dello stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, è in difficoltà un’impresa, qualora, negli ultimi due anni:
· il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
· il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (Sez. 2.2. punti 19-20).
§ possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, ove applicabile (lett. d));
Si ricorda che per Addizionalità: nell’ambito del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) si indica il sostegno a operazioni che ovviano a carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che non avrebbero potuto essere realizzate nel periodo in cui può essere utilizzata la garanzia dell’Unione, o non nella stessa misura, dal Gruppo BEI o nell’ambito degli strumenti finanziari dell’Unione esistenti senza il sostegno del FEIS. Più in particolare, per addizionalità, come definita all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171. si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all’articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito. I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l’impiego della garanzia dell’Unione per garantire l’addizionalità.
· sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, se rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.
Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, o al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento (lett. e));
Si rammenta che la «tranche junior» è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; mentre, le «tranche mezzanine» sono la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l’esaurimento della tranche junior.
GARANZIA ARCHIMEDE SACE |
|
Durata massima |
25 anni |
Percentuale massima di copertura |
70% |
- se rilasciata in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore |
60% |
- nel caso di esposizioni di rango subordinato |
50% |
- con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti |
|
- per ciascuna tranches, anche tra loro asimmetriche (diversa dalle “junior” o “mezzanine”) |
50% |
- per tranche “junior” o “mezzanine” |
50% |
Ai sensi del comma 261, gli impegni derivanti dall’attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.
Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con:
· un piano annuale di attività, che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, ed
· un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all’articolo in esame siano garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.
Ai sensi del comma 262, a società SACE S.p.A. rilascia – a condizioni di mercato - le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni anche in nome proprio e per conto dello Stato. La richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
Il comma subordina al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo è significativo, e in particolare;
§ il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro (in luogo dei 375 milioni indicati prima della modifica approvata nel corso dell’esame parlamentare) e superi il 25% del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e
§ in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro.
Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri devono essere calcolati riguardo alla percentuale garantita di ogni finanziamento singolo e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, se esistente.
Il comma 263 demanda all’allegato tecnico, allegato IV, della legge. In conformità alle disposizioni di tale allegato devono essere definiti i criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., inclusi i profili della distribuzione dei limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni statali derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE.
Il comma 264 dispone che SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.
Il comma 265 demanda a SACE S.p.A. le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie stesse, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento del soggetto garantito.
Ai sensi del comma 266, la società SACE – anche per conto del MEF – svolge le attività di escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Ai sensi del comma 267, gli impegni assunti dallo Stato non possono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.
A tali impegni- il cui limite è annualmente fissato dalla legge di bilancio - si provvede a valere sulle risorse libere disponibili sul Fondo a copertura delle garanzie dello Stato – istituito, durante il periodo pandemico, nell’ambito del meccanismo della “Garanzia Italia SACE” (ora non più attivabile) - di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.
Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, il Fondo in questione, già istituito per la Garanzia Italia SACE, è stato impiegato – quanto alle sue disponibilità residue – a copertura degli gli impegni assunti anche in relazione alle garanzie per la Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del decreto-legge n. 34 2020, per la Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2022, per la Garanzia SupportItalia ex D.L. n. 50/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.
Tale fondo, dispone il comma 267, è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, versati sul conto corrente relativo al Fondo stesso, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità della Società, salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Le commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
Ai sensi del comma 268, il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.
Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (ai sensi del sopra indicato comma 260, lettera c)), non possono superare il 10 per cento dell’importo complessivo per l’anno, dunque non possono superare 1 miliardo di euro. La percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
SACE, in data 28 dicembre 2023, ha pubblicato un comunicato stampa circa l’avvio della garanzia cd.” Garanzia Archimede” qui introdotta.
Si osserva che la misura qui in esame, di carattere transitorio, in quanto operante sino a tutto il 2029, appare simile come meccanismo, pur prevedendo percentuali di garanzia differenziati, alla nuova forma di intervento in garanzia di SACE, che il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020 (articolo 2, comma 1, lett. c)) ha introdotto, non già in via transitoria, bensì a regime, previa autorizzazione della Commissione UE (circa la conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia).
Tale misura, che si descrive in calce al box di approfondimento successivo, è stata implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo.
Il box di approfondimento successivo dà anche indicazione degli interventi straordinari in garanzia di SACE, introdotti in regime pandemico e nell’attuale contesto di crisi dei prezzi energetici. Si tratta di misure dallo schema analogo, nelle quali gli impegni assunti da SACE, operanti entro certi limiti, sono garantiti dallo Stato. Il Fondo a copertura dei relativi oneri statali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è quello di cui all’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, impiegato anche dall’intervento qui in esame.
SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in società per azioni per effetto dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.
La Società svolge un ruolo centrale nell’attuazione delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese, ma non solo. I compiti legislativamente attribuiti a SACE sono, infatti, plurimi e sono stati notevolmente estesi, a decorrere dall’anno 2020.
Come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Relazione n. 2/2023[26]“in un contesto macroeconomico complesso, profondamente modificato dall’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, nel corso del 2020 numerosi interventi normativi hanno previsto per SACE un nuovo ruolo di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, ruolo che si è affiancato all’operatività tradizionale”. A SACE sono stati, in particolare, attribuiti alcuni compiti di supporto alla liquidità del tessuto produttivo, sia nell’ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell’emergenza da Covid-19, sia nell’ambito della strategia per far fronte all’incremento dei prezzi dell’energia, nel contesto dell’attuale conflitto russo ucraino.
L’implementazione delle competenze di SACE, anche di quelle ordinarie, avvenuta in particolare nel corso della crisi pandemica, ha determinato la necessità, posta anche l’estensione degli impegni finanziari (garantiti dallo Stato) che la Società è stata autorizzata ad assumere, di una revisione della sua governance, nell’ambito della quale il Gruppo SACE è stato ceduto (al netto del gruppo SIMEST) da CDP al Ministero dell’economia e finanze (cfr. D.M. 17 marzo 2022[27], qui il comunicato stampa[28]).
Garanzia Italia
L’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, ha autorizzato SACE S.p.A a concedere, fino al 30 giugno 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Hanno potuto beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovevano aver pienamente già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (strumento utilizzato in via straordinaria durante il periodo pandemico a supporto della liquidità delle PMI), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali. L’operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)), successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. a)), nonché, da ultimo, con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) al 30 giugno 2022.
Agli impegni complessivamente assunti da SACE è stato posto un limite di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI (ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti).
Gli impegni assunti da SACE sono stati garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n, 23/2020, un Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell’economia e delle finanze. La dotazione iniziale del Fondo era pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo, il medesimo comma 14, ha autorizzato l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui versare le commissioni incassate dalla stessa Società, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell’approvazione del bilancio.
Riassicurazione crediti commerciali
Il decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha, successivamente, consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30 miliardi di euro per l’anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1).
Gli stanziamenti complessivi a favore del Fondo, unitamente a quelli già autorizzati dal citato D.L. n. 23/2020, sono dunque stati complessivamente pari a 31 miliardi, di cui 29,3 miliardi di euro per la “Garanzia Italia” e 1,7 miliardi per le assicurazioni sui crediti commerciali.
La legge di bilancio 2021 ha poi consentito alle imprese “mid-cap” di accedere allo strumento “Garanzia Italia” SACE[29], a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2022, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022.
Riassicurazione crediti energia
Durante il contesto di crisi energetica, acuita dal conflitto russo Ucraino, l’articolo 8, al comma 2 del D.L. n. 21/2022, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui della “Garanzia Italia” di cui al D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia.
Il medesimo articolo, al comma 3, ha autorizzato SACE S.p.A., a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (termini così prorogati dal D.L. n. 176/2022 (L. n. 6/2023), articolo 3, comma 8), conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’articolo 35 del D.L. n. 34/2020. La norma, infatti, accorda di diritto, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Contestualmente, istituisce nell’ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. 40/2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie prestate da SACE, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5000 milioni di euro (importo così innalzato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022) alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla sua contabilità, salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. Si evidenzia che l’importo sopra indicato di 5000 milioni è stato così innalzato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022, il quale ha potenziato le misure contro il caro bollette (commi 1-7), facendo rientrare tali nuove misure entro lo stesso schema del citato D.L. n. 21, articolo 8, comma 3.
Segnatamente, l’articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche[30], per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l’impresa richiedente presenti la disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e l’effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ha l’obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale, disponendo che la garanzia sia concessa conformemente alle disposizioni dell’art. 8, comma 3 del D.L. n. 21/2022. I commi 5 e 6 riconoscono la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, prestata alle medesime condizioni di cui all’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 (cfr. subito infra), quale sostegno alla liquidità conseguente all’operatività dei piani di rateizzazione.
SupportItalia
Infine, con l’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 , SACE è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa. L’efficacia della misura è stata subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art.108 TFUE.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito dall’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020, per la “Garanzia Italia SACE”. La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l’importo complessivo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” ivi previsto. Inoltre, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la “Garanzia Italia SACE”, ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto.
Nuova forma ordinaria di operatività di SACE
Il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020 ha introdotto una nuova forma di intervento in garanzia di SACE, implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche della misura, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo. La misura, che non è transitoria, ma opera a regime, è finalizzata al sostegno e rilancio dell’economia e a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione.
SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma e controgaranzie, verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’ esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L’attività è svolta con contabilità separata rispetto alle altre attività.
Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti in apposito allegato tecnico (aggiunto con il D.L. n. 50/2022).
L’efficacia di questa misura è stata subordinata alla positiva decisione della Commissione UE sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. E’ stato demandato ad uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la possibilità di disciplinare, in conformità alla decisione della Commissione, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie (articolo 2, comma 1, lett.c), del D.L. n. 23/2020, che introduce un nuovo comma 14-bis, nell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 (L. n. 323/2003), recante la disciplina delle attribuzioni di SACE. Il comma 14-bis è stato successivamente novellato dall’articolo 17 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 77/2022)).
Articolo 1, comma 269
(Garanzia Green SACE)
269. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
L’articolo 1, al comma 269, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.
In particolare, il comma 269 in esame - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge di bilancio 2020, siano destinate alla copertura delle garanzie SACE per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili volti ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, agevolare la transizione verso un’economia pulita o ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni, nel limite di impegno assumibile dalla stessa Società pari a 3.000 milioni di euro.
Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
Come evidenzia la relazione illustrativa, le risorse del Fondo Green New Deal - già destinate alla Garanzia green SACE - sono state legislativamente programmate fino al 2023. In particolare, allo strumento di SACE sono stati destinati, dalle annuali leggi di bilancio, a valere sul Fondo stesso:
§ per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 470 milioni di euro (cfr. art. 64, comma 5, D.L. n. 76/2020 e art. 1, comma 231, L. di bilancio 2021, L. n. 178/2020)
§ per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 565 milioni di euro (cfr. art, 1, comma 61 della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e da ultimo, l’art. 1, comma 421 della L. di bilancio 2023, L. n. 197/2022).
Pertanto, la norma qui in esame intende disporre una proroga dell’operatività al 2024 della Garanzia Green SACE, a valere sulle risorse rimaste disponibili sul Fondo.
La legge di bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 85 a 89 - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:
§ la decarbonizzazione dell'economia,
§ l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
§ la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
§ la rigenerazione urbana,
§ il turismo sostenibile
§ l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale
§ programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo (comma 86).
Per il sostegno a tali interventi - definiti come "Green and Innovation Deal italiano" - il Fondo è stato dotato di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 85).
Per la realizzazione dei predetti progetti, il Ministro dell'economia e finanze, a valere sulle disponibilità del Fondo, è stato autorizzato ad intervenire con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento e anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni (comma 86). Il Ministro è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata (comma 87). Per ciascuna delle finalità suddette è stata autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale (comma 88).
L'articolo 64 del D.L. n. 76/2020 ha disciplinato il rilascio delle predette garanzie, da parte della SACE, per conto del MEF, in virtù della convenzione tra questi stipulata, approvata con delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 56 del 29 settembre 2020.
L’articolo 64, comma 2 ha disposto che SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, dei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo, le garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente al Green Deal europeo:
a) progetti verso un'economia pulita e circolare e per integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
Ai sensi del comma 3, il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro è subordinato a decisione ministeriale (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
Ai sensi del comma 4, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute da SACE stessa.
Secondo quanto previsto dal comma 5, le risorse disponibili del Fondo Green Deal, per l'anno 2020, sono state interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
Per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono state determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
Articolo 1, comma 270
(Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate)
270. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina nazionale e dell’Unione europea in materia di in house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 270 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l’espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione degli interventi finanziari nell’economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.
In particolare, il comma 270 in esame dispone, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, che per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico–operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell’Unione europea in materia di in-house providing.
Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Articolo 1, comma 271
(Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche)
271. Ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261 e al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la SACE S.p.A. stipulano un’apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui ai commi da 259 al presente comma ovvero di quelle di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e alle relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informazione, relativamente ai predetti interventi, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle predette garanzie. Ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al primo periodo, si tiene conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione di cui al primo periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.
Il comma 271 stabilisce la stipula di una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche.
Il comma 271 prevede la stipula di una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina:
§ dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie disposte dai commi da 259 al presente comma, ovvero delle garanzie previste all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (vedi infra) e relative disposizioni attuative;
§ delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell’economia e delle finanze;
§ e delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie.
La stipula della suddetta convenzione è finalizzata ad assicurare l’efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, e al coordinamento con il Piano di attività annuale di SACE (vedi il comma 261).
Si prevede inoltre che, ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie previste, si tenga conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico istituito all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).
Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico è finalizzato alla pianificazione e programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi serbatoi, nonché di interventi relativi alle reti idriche. Gli obiettivi del Piano sono: 1) l’incremento della sicurezza delle infrastrutture; 2) il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche; 3) l’aumento della resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia delle opere idriche istituito dall’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.
Il richiamato articolo 58 ha istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - Csea), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe; il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorità, nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 1, commi 272-275
(Ponte sullo Stretto di Messina)
272. Al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPESS, entro l’anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l’anno 2024, 885 milioni di euro per l’anno 2025, 1.150 milioni di euro per l’anno 2026, 440 milioni di euro per l’anno 2027, 1.380 milioni di euro per l’anno 2028, 1.700 milioni di euro per l’anno 2029, 1.430 milioni di euro per l’anno 2030, 1.460 milioni di euro per l’anno 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032.
273. Per le finalità di cui al comma 272 è altresì autorizzata la spesa di:
a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 148 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro per l’anno 2026, 940 milioni di euro per l’anno 2027 e 357 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della legge n. 178 del 2020, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
274. Gli accordi per la coesione da definire tra la Regione siciliana e la regione Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, danno evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell’intervento ai sensi del comma 273 del presente articolo, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al medesimo comma 273, lettera b).
275. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un’informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell’opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.
Il comma 272 al fine di consentire l’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l’anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. A tali risorse si aggiungono 2,32 miliardi di euro imputate, in base al comma 273, a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Il comma 274 prevede che gli accordi per la coesione da definire tra la Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dar evidenza degli importi annuali del FSC destinati dal comma 273 alla realizzazione dell’opera.
Infine, in base al comma 275, con apposite delibere CIPESS sarà attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.
Il comma 272 reca una disposizione finalizzata a consentire l’approvazione da parte del CIPESS entro l’anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8, del D.L. 35/2023.
A tal fine, nelle more dell’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro e ne viene disciplinata l’articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032.
A tali risorse si aggiungono quelle previste dal comma 273 (pari a 2.312 milioni di euro) che sono imputate a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Complessivamente quindi le risorse destinate all’opera in questione sono complessivamente pari a 11.630 milioni di euro. La seguente tabella illustra la diversa articolazione temporale e delle fonti di finanziamento prevista dal combinato disposto dei commi 272 e 273.
Anni |
Bilancio dello Stato |
FSC Amm.ni centrali |
FSC Calabria e Sicilia |
A carico FSC |
Totale |
2024 |
607 |
70 |
103 |
173 |
780 |
2025 |
885 |
50 |
100 |
150 |
1.035 |
2026 |
1.150 |
50 |
100 |
150 |
1.300 |
2027 |
440 |
400 |
940 |
1.340 |
1.780 |
2028 |
1.380 |
148 |
357 |
505 |
1.885 |
2029 |
1.700 |
- |
|
- |
1.700 |
2030 |
1.430 |
- |
|
- |
1.430 |
2031 |
1.460 |
- |
|
- |
1.460 |
2032 |
260 |
- |
|
- |
260 |
Totale |
9.312 |
718 |
1.600 |
2.318 |
11.630 |
Nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 926) viene evidenziato che lo stanziamento di 11,63 miliardi di euro in questione assicura “unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell’opera è stato rideterminato escludendo:
- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023;
- gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto”.
Il comma 273 dispone, per il periodo 2024-2028, le seguenti autorizzazioni di spesa volte al finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui onere viene coperto mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Ciclo di programmazione 2021-2027:
a) 718 milioni di euro (70 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 50 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 148 milioni per il 2028) imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali;
b) 1.600 milioni di euro (103 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026, 940 milioni per il 2027 e 357 milioni per il 2028), imputati sulle risorse indicate per la Regione Calabria e la Regione Siciliana dalla delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023.
Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 124/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2023), nel sostituire il comma 178 dell’art. 1 della L. 178/2020, ha definito una nuova modalità di programmazione delle risorse FSC 2021-2027 (complessivamente 91,43 miliardi)[31], prevedendo una “imputazione in via programmatica” delle risorse destinate alle amministrazioni centrali (lett. a) e alle Regioni e Province autonome (lett. b).
Con delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 è stata assegnata la quota in via programmatica destinata alle Regioni e Province autonome per un importo complessivo di 32.366 milioni, di cui 3.053 milioni già anticipati con legge o con delibere CIPESS.
La quota destinata alle amministrazioni centrali non è stata ancora oggetto di delibera CIPESS.
La delibera CIPESS n. 25 del 2023 ha attribuito in via programmatica alla Regione Siciliana 6.625 milioni di nuove risorse (che vanno ad aggiungersi ai 237 milioni già assegnati) e 2.230 milioni alla Regione Calabria (che vanno ad aggiungersi ai 633 milioni già assegnati).
Il comma 274 dispone che gli accordi per la coesione da definire tra le Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dare evidenza delle risorse annuali del FSC destinate dal comma 273 alla realizzazione dell’opera, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati alla lettera b) del medesimo comma 273.
La formulazione del comma sembra demandare, dunque, allo strumento dell’accordo per la coesione – recentemente introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2023 in sostituzione dei precedenti “Piani di sviluppo e coesione” – la determinazione della quota di risorse da destinare, per ciascun anno dal 2024 al 2032, alla realizzazione dell’opera a carico delle risorse FSC attribuite dalla menzionata delibera CIPESS, rispettivamente, alla Regione Siciliana e alla Regione Calabria, ferma restando la concorrenza integrale degli importi annuali di cui al comma 273, lettera b).
L’Accordo per la coesione è il nuovo strumento previsto per la programmazione delle risorse FSC 2021-2027 (come ridefinita dall’art. 1, comma 1, del D.L. 124/2023), in sostituzione dei “Piani di sviluppo e coesione” precedentemente previsti dal citato comma 178 come riformulato. In particolare si stabilisce che l’Accordo per la coesione, definito dal Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR con i singoli ministri (lettera c) o con i presidenti di regione e provincia autonoma (lettera d), individuerà gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.
Il comma 275 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell’opera.
Lo stesso comma dispone che con apposite delibere, su proposta del MIT d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse testé menzionate determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.
Nel disciplinare il riavvio dell’iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto-legge 35/2023 ha previsto, al comma 2 dell’articolo 3, che il progetto definitivo dell’opera approvato il 29 luglio 2011 è integrato da una relazione del progettista:
- attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera;
- contenente le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo alle nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica, nonché, tra l’altro, alla compatibilità ambientale e agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all’evoluzione tecnologica e all’utilizzo dei materiali di costruzione.
Il successivo comma 3 dispone che la relazione in questione (corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima) è trasmessa per l’approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che si esprime entro i successivi trenta giorni.
In proposito si fa notare che con il comunicato stampa di Webuild del 30 settembre 2023 viene reso noto che il “Consorzio Eurolink, guidato da Webuild, ha consegnato la documentazione di aggiornamento del progetto definitivo a Società Stretto di Messina”.
I commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.L. 35/2023 (che sono richiamati dalla norma in esame) disciplinano l’approvazione di una serie di documenti, ivi incluso il progetto definitivo.
In particolare il comma 7 prevede, tra l’altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) trasmette al CIPESS per l’approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT; b) le eventuali prescrizioni formulate all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione del progettista di cui al comma 2 (poc’anzi illustrato); d) il piano economico-finanziario; e) la relazione istruttoria del MIT che indichi l’integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell’intervento. Il comma 8 dispone poi che l’approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
In relazione al costo complessivo dell’opera in questione, si ricorda che i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge recano disposizioni finalizzate a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell’opera con i documenti di finanza pubblica (Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023, che quantifica il costo aggiornato dell’opera - comprensiva delle opere a terra - in 13,5 miliardi di euro).
Nella risposta all’interrogazione 3/00697, resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta della Camera del 4 ottobre scorso, viene evidenziato che “il costo che il DEF prevedeva di 13 miliardi e mezzo contiamo che possa essere inferiore ai 12 miliardi, con un contributo da parte delle regioni Sicilia e Calabria e con un contributo da parte delle istituzioni europee” e che “l’obiettivo è chiaro, far partire i cantieri entro l’estate del 2024”.
Nella risposta, resa nella seduta del 17 ottobre 2023, all’interrogazione 5/01476, è stato evidenziato che “in merito al piano dei finanziamenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, per quanto attiene al contributo statale già nella prossima legge di bilancio saranno individuate le risorse destinate all’opera, con la relativa ripartizione annuale. In riferimento ai fondi FSC, la delibera CIPESS del 3 agosto scorso ha approvato la proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Tali risorse saranno ripartite attraverso appositi accordi di Coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con la partecipazione dei Ministeri interessati e di ciascuna regione, come previsto dall’articolo 1 del decreto Sud, approvato lo scorso 7 settembre dal Consiglio dei ministri. Nella stipula degli accordi di coesione con le regioni Sicilia e Calabria sarà, quindi, definita la quota regionale FSC destinata al finanziamento dell’opera.”.
Per un approfondimento sulle disposizioni recate dal decreto-legge 35/2023 si rinvia al dossier n. 77/2 del 17 maggio 2023.
Articolo 1, comma 276
(Interventi urgenti di ripristino della funzionalità
dell'impianto funiviario di Savona)
276. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare fino a due subcommissari. Il compenso dei subcommissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all’allegato V annesso alla presente legge. L’incarico dei subcommissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 1, comma 276, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
A tale proposito è utile ricordare come l’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:
§ il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. A tale Commissario era affidato il compito di seguire la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.;
§ il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.
Tanto premesso, si segnala che il comma 276 dell’articolo 1 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, al Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario per i compiti specificati sopra, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività che riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.
L’articolo in commento precisa, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. Si stabilisce, inoltre, che il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-commissari il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario, ovvero al 31 dicembre 2024.
Da ultimo si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il Commissario straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (individuato, come detto in precedenza, nel Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) cessi le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
In base a quanto è emerso nel corso dei lavori parlamentari, risulta che l’intervento normativo in commento è volto a concentrare in un un’unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.
Articolo 1, comma 277
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)
277. Per il finanziamento degli interventi di cui all’allegato V annesso alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l’anno 2024, di euro 154 milioni per l’anno 2025, di euro 176 milioni per l’anno 2026, di euro 70 milioni per l’anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.
Il comma 277 autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l’anno 2024, 154 milioni di euro per l’anno 2025, 176 milioni di euro per l’anno 2026, 70 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L’allegato V annesso alla legge in esame elenca gli interventi in oggetto, specificando l’importo ad essi destinato.
Qui di seguito si riporta il prospetto contenuto nell’allegato V.
Finalità |
Ministero |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Annui 2030-2038 |
Totale |
Impianto funiviario di Savona – Subcommissari |
MIT |
0,2654 |
0,2654 |
||||||
Contributo per la realizzazione Campus dell’Università degli studi di Milano EXPO 2015 |
MUR |
30 |
24 |
16 |
10 |
80 |
|||
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del dPCM 14 settembre 2022 |
MUR |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
120 |
|
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio |
MEF |
40 |
50 |
55 |
145 |
||||
Integrazione risorse per le finalità di cui all’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto) |
PCM |
40 |
40 |
45 |
125 |
||||
Incremento dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
PCM |
50 |
50 |
||||||
Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT) |
PCM |
10 |
10 |
||||||
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 |
MIT |
20 |
20 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
560 |
Totale |
210,3 |
154,0 |
176,0 |
70,0 |
60,0 |
60,0 |
40,0 |
1090,3 |
Impianto funiviario di Savona – Subcommissari
Si autorizza la spesa di 265.400 euro per il 2024 per la finalità in epigrafe.
Riguardo agli interventi di ripristino dell’impianto delle funivie di Savona, si veda la scheda relativa al comma 276 del presente articolo.
Contributo per la realizzazione Campus dell’Università degli studi di Milano EXPO 2015
Si autorizza la spesa di 30 milioni nel 2024, 24 milioni di euro nel 2025, di 16 milioni di euro nel 2026 e di 10 milioni di euro nel 2027, a titolo di contributo per la realizzazione del nuovo campus dell’Università degli studi di Milano nell’ex sito EXPO 2015.
Il riferimento è al progetto del Campus scientifico in MIND - Milano Innovation District.
Il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, con delibera del 23/07/2019, ha autorizzato l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus, attraverso procedimento di finanza di progetto. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria tenuta il giorno 11 dicembre 2020, ha deliberato l’approvazione della proposta di aggiudicazione, resa dalla Commissione giudicatrice, per l’affidamento del suddetto contratto a un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2021, ha deliberato:
- di approvare, al fine dell’avanzamento del progetto per la realizzazione nuovo Campus MIND presso l’area EXPO - Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano – la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti le attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Responsabile dei Lavori per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi). La copertura della spesa complessiva presunta di € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell’opera;
- di approvare l’esperimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo complessivo a base d’appalto di € 5.039.537,97 (comprensivo di onorario e spese, oneri di legge esclusi;
- di dare mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2023, ha deliberato
- di approvare, al fine dell’avanzamento del progetto per la Realizzazione nuovo Campus MIND presso l’area EXPO – Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano – gli importi previsti per i servizi tecnici, come ridefiniti in premessa sulla base del progetto definitivo approvato dall’Amministrazione:
- di approvare l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alle attività di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli allestimenti e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell’opera, per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 8.549.711,91;
La copertura della spesa complessiva presunta di € 11.324.000,00 (IVA, e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell’opera.
Con decreto del rettore del 14 settembre 2023, è stata:
- convalidata la revoca, disposta con provvedimento del RUP del 30 giugno 2023, per le ragioni indicate in premessa, della pubblicazione della procedura d’appalto in epigrafe, avviata in data 23 giugno 2023;
- autorizzata la pubblicazione di una nuova procedura d’appalto – sulla base dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione già approvati dal Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2023, come modificati dal presente decreto - che tenga conto dell’adeguamento economico delle competenze professionali poste a base d’appalto, derivante dall’adeguamento degli importi contrattuali definiti negli atti sottoscritti in data 29 giugno 2023, nonché delle intervenute modifiche normative come determinati in premessa e così definiti:
- importo complessivo a base d’appalto: € 20.104.359,22, di cui:
§ Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori (opere listino 2019) € 14.407.405,95.
§ Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per opere di Allestimento spazi € 5.696.953,27.
Il bando di gara, pubblicato il 10 ottobre 2023, è stato poi rettificato il 27 ottobre 2023.
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022
Si autorizza la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.
Con riferimento al “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale” occorre anzitutto ricordare che l’art. 1, comma 999, della L. 234/2021 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus). Tale disposizione ricollega l'intervento alle finalità di cui all'art. 1, comma 1333, della L. 296/2006, con cui è stato disposto che le risorse residue menzionate da una precedente disposizione, l'art. 145, comma 52, della L. 388/2000, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia; inoltre, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del suddetto polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, il comma 1333 ha autorizzato la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. Andando a ritroso nella catena normativa, l’art. 145, comma 52, della L. 388/2000, aveva a sua volta previsto che il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del D.L. 120/1989 fosse integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in relazione all'attuazione del sopraggiunto art. 4 del D.L. 269/2003 che ha istituito l’Istituto italiano di tecnologia. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione veniva autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
L’anello più risalente della catena normativa è il menzionato art. 5 del D.L. 120/1989, il quale prevedeva una serie d’interventi al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico in crisi, fra cui la provincia di Genova.
Il “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale”, è stato individuato quale progetto bandiera della Regione Liguria, nell’ambito del PNRR, nel giugno 2022, e consiste nella realizzazione, presso Genova, di un nuovo centro di medicina traslazionale che unirà istituti di ricerca, ateneo e ospedali.
Si ricorda che i progetti bandiera regionali nell’ambito del PNRR sono previsti dall’art. 33, comma 3, lett. b) del D.L. 152/2021. In particolare, l’art. 33, comma 1, istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». L’art. 33, comma 3, lett. b) in parola attribuisce a esso, fra l’altro, il compito di prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera».
Qui il protocollo generale d’intesa per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti bandiera, sottoscritto il 20 aprile 2022 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministeri.
Il progetto è stato poi inserito all’interno dell’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022, recante «Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL», con un importo stimato complessivo pari a 280 milioni di euro.
Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio
Si autorizza la spesa di 40 milioni per il 2024, di 50 milioni per il 2025, di 55 milioni per il 2026 per l’intervento in oggetto.
Integrazione risorse per le finalità di cui all’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)
Si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per il 2026, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Il 24 agosto 2019 il CONI ha reso noto che l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. Qui il dossier di candidatura. L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l’ultima delle quali nel 2009, a Pescara; a Bari si era svolta l’edizione del 1997. L’atto costitutivo e lo statuto del comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026" sono stati approvati il 9 giugno 2020.
L’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), comma 5-bis, novellato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.
Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:
- quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);
- quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).
Il comma 5-bis ha inoltre demandato a un DPCM adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, la nomina di un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Da fonti di stampa si apprende che, con DPCM in data 4 maggio 2023, si è proceduto alla nomina del commissario.
Si tratta dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR. In particolare, l’art. 12, comma 1, secondo periodo, attribuisce ai commissari ad acta, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del D.LGS. 175/2016 (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il comma 5, primo periodo, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.LGS. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, quarto periodo, prevede che tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011).
La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.
Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 136/2013 (L. n. 6/2014), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell’apposito allegato ISTAT), con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3% di cui sopra.
Il comma 5-ter dell’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), modificato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. b), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), prevede che il Commissario straordinario, entro 90 giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, di cui al d.lgs. n. 229/2011, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità; c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
I commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022) sono inseriti dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. c), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).
Il comma 5-quater ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.
Il comma 5-quinquies ha previsto che alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l’altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutela cautelare e al risarcimento per equivalente.
In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
Incremento dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione rinvia espressamente all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002).
L'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.
Per ulteriori ragguagli sul Fondo, si veda il Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, volume I tomo II - i conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022, pp. 266-267.
Al riguardo, si ricorda che i commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), hanno disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.
In particolare, il comma 623 ha assegnato al nuovo Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali, tra i quali il Fondo di garanzia l’impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto). Con DM del 18 luglio 2023 sono stati approvati i nuovi criteri di gestione del Fondo. Si veda anche il regolamento sulle modalità di gestione.
Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)
Si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per l’adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema IT-ALERT.
In dettaglio, l’autorizzazione di spesa di cui all’Allegato V riga 7, è finalizzata a far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile derivanti dall'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del Sistema di allarme pubblico IT-ALERT, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).
Il sistema IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico, come definito dall’art. 2, co. 1, lett. uuu) del Codice delle comunicazioni elettroniche, per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, cioè per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso (art. 2, co. 1, lett. ee) del Codice delle comunicazioni elettroniche). Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il sistema IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2023 “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert”, è stata aggiornata la precedente direttiva del 23 ottobre 2020, per allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 674 della legge n. xx 2022), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico denominato IT-ALERT.
Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5
Si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.
L’autorizzazione di spesa è a favore del Comune di Milano ed è destinata a coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, compresi quelli accesi dalle Società veicolo della M4 e della M5 inclusi nei canoni di disponibilità alle stesse erogati.
La disposizione rinvia poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di erogazione del contributo.
Si ricorda che per quanto riguarda la realizzazione delle linee metropolitane della città di Milano, la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 483), ha disposto l'assegnazione al comune di Milano di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea M4 della metropolitana. La norma ha altresì previsto che entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presentasse un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 della metropolitana, rappresentando con separata evidenza:
§ il fabbisogno emergente dall’incremento dei prezzi;
§ il fabbisogno derivante dalla realizzazione dell’intervento, e specificando, altresì:
· le tratte e i relativi costi;
· le fonti di copertura disponibili;
· il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare.
L’erogazione delle risorse è stata subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui sopra e al riscontro degli stessi da parte del MIT.
Si ricorda altresì che con Decreto ministeriale n. 191 del 07/08/2023 è stato definito il riparto, per oltre 362 milioni €, delle risorse del Fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa (TRM) rifinanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel cui ambito sono stati assegnati al Comune di Milano, 20,9 milioni di €, per l’adeguamento dei sistemi antincendio della linea 3 e 45 milioni € per l’adeguamento dei sistemi antincendio delle linee M1 e M2.
Articolo 1, commi 278 e 279
(Interventi rete ferroviaria)
278. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «da cause di forza maggiore o sorpresa geologica» sono sostituite dalle seguenti: «da cause di forza maggiore e sorpresa geologica».
279. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e per le medesime finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l’anno 2024, 300 milioni di euro per l’anno 2025, 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 175 milioni di euro per l’anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 150 milioni di euro per l’anno 2024 e di 200 milioni di euro per l’anno 2025.
L’articolo 1, ai commi 278 e 279, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.
In particolare il comma 278 modifica in parte il testo dell’articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nello specifico le modifiche apportate dal comma 278 prevedono che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi del citato articolo 18 siano corrisposte al contraente generale anche nei casi relativi alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Tra queste, sulla base di quanto previsto dalla normativa proposta rientrano anche le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
Da ultimo il comma in questione specifica, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, delle modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.
A tale proposito è utile ricordare come il richiamato articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 aveva introdotto, al comma 2, alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
In particolare, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:
Ø la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale.
Il 1° lotto funzionale rientra nel progetto complessivo che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona - Padova che fa parte dell’asse AV/AC Milano - Venezia. Tale linea riveste un’importanza strategica sia a livello nazionale che europeo, infatti, è uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della Penisola iberica all'Europa orientale, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia.
L'intervento consentirà di incrementare l’offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale Milano – Venezia, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni.
Ø la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale.
Il primo lotto Funzionale Verona – Bivio di Vicenza ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo di oltre €2,7 miliardi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La nuova tratta correrà per 44Km da Verona a Vicenza, attraversando 13 Comuni – 8 in provincia di Verona (Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, S. Bonifacio, Arcole e Monteforte d’Alpone) e 5 in provincia di Vicenza (Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina).
Il viaggio della nuova linea inizierà dalla stazione di Verona Porta Vescovo (Punta scambi estrema, lato Est) a partire da cui correrà parallelamente alla linea storica per circa 3,5 km fino a raggiungere la galleria artificiale di San Martino Buon Albergo (VR). Questa galleria consentirà alla ferrovia di sottopassare l’abitato e l’autostrada, e – risalendo al piano campagna – di continuare il viaggio fino al nodo di scambio nei pressi di Vicenza, punto in cui termina il tracciato del 1° Lotto Funzionale e da cui partirà il tracciato del 2° Lotto funzionale, l’attraversamento di Vicenza.
Ø la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.
Il Terzo Valico dei Giovi rappresenta uno dei principali investimenti delle nuove linee ad alta capacità veloce. Il progetto si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 37 km in galleria, e interessa 14 comuni attraversando le provincie di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie costituite da due canne gemelle a singolo binario, all’interno delle quali i treni potranno raggiungere una velocità di 250 km/h. Per ogni galleria, le due canne affiancate sono collegate tra loro da una serie di tunnel trasversali in modo che ciascuna possa servire da via di sicurezza per l’altra. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso quattro punti di innesto: l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.
In particolare, il comma 2 prevedeva che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provvedesse, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del ‘Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche’, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
A tale riguardo si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, a seguito dell’aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.
Il comma 279, da ultimo, autorizza una spesa pari a 825 milioni di euro, di cui 250 milioni per l’anno 2024, e 300 milioni per l’anno 2025, 100 milioni per l’anno 2026 e 175 milioni per l’anno 2027 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato.
Articolo 1, comma 280
(Linea ferroviaria adriatica)
280. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’articolo 1, comma 280, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.
A tale proposito è utile ricordare come la linea Adriatica fa parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete europea TEN-T e costituisce il principale itinerario di collegamento per le merci provenienti dai (o dirette ai) porti del Mezzogiorno (tra cui Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi) e dell’Adriatico Centrale (tra cui Ancona, Ortona, Vasto, Termoli). Il progetto di potenziamento di tale linea è dotato, quindi, di una forte valenza strategica per l’intero Paese.
Per quanto attiene all’intervento normativo, si evidenzia che il comma in commento prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, venga nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni tipici dei Commissari straordinari e attribuiti dal decreto-legge n. 32 del 2019.
Articolo 1, comma 281
(Aggiornamento del documento programmi
di investimento in sanità)
281. Con accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, di cui all’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008.
Il comma 281 rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottato ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs n. 281/1997[32], l’aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’analogo Accordo del 28 febbraio 2008.
Il comma 281 in esame prevede l’aggiornamento del documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’ Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto il 28 febbraio 2008.
L’aggiornamento è rimesso ad un Accordo della stessa natura, da adottare ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.
Il citato articolo 4 prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Si valuti l’opportunità di prevedere un termine entro il quale procedere all’aggiornamento dell’Accordo.
Il citato accordo del 28 febbraio 2008 concerne le procedure inerenti i finanziamenti ex articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67[33], che ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di lire 30.000 miliardi.
L’articolo 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992[34], prevede che il Ministero della Salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministero dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.
In proposito va ricordato che da alcuni anni – cfr. anche interventi AGENAS e Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome -, è stata sottolineata la necessità di promuovere un processo non rinviabile di semplificazione delle procedure inerenti i finanziamenti ex articolo 20 della Legge n. 67/88 da attuare mediante la revisione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002 e 28 febbraio 2008. Le principali criticità sono riscontrabili nella complessità e nella durata della procedura che non consentono un agevole e tempestivo impiego delle risorse pubbliche rese disponibili. La lunghezza dell’iter determina spesso inoltre un parziale superamento della programmazione, con l’aumento dei costi degli interventi e/o l’emergere di nuovi/diversi fabbisogni che richiedono la variazione degli interventi stessi e, quindi, la conseguente necessità di procedere a rimodulazioni dell’Accordo di programma per aggiornarne i contenuti, nonché a revoche di interventi già approvati e relativa richiesta di sostituzione con nuovi interventi.
Va inoltre brevemente ricordato che le risorse per l’edilizia sanitaria, sono unificate in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell’11 marzo 1988), per un ammontare definito in base alle seguenti autorizzazioni di spesa:
§ l’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di 24 miliardi di euro) dall’articolo 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010);
§ successivamente, l’articolo 1, comma 555, legge n. 145 del 2018[35] ha incrementato complessivamente le risorse per 4 miliardi di euro con riferimento al periodo 2021-2033, da destinare prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (in base alla seguente modulazione: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033).
Tali risorse sono state ripartite con delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 insieme alle somme residue derivanti dalla legge finanziaria 2010 per un totale di complessivi 4.695 milioni di euro.
A seguire, sono stati approvate successive autorizzazioni di spesa:
§ un incremento di 2 miliardi di euro (risorse complessive per l’edilizia sanitaria aumentate complessivamente a 30 miliardi di euro) ai sensi dell’articolo 1, comma 81, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), ripartite in base all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2021 (v. comma 443, articolo 1, legge n. 178 del 2020);
§ ulteriore incremento di 2 miliardi (con rideterminazione delle risorse a 32 miliardi di euro) di cui al comma 442, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020), con destinazione (comma 444) di una quota dello 0,5% di tali risorse alla telemedicina. La ripartizione complessiva dell’incremento di 2 miliardi è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021;
§ da ultimo, il comma 263, articolo 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha disposto l’incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando a 34 miliardi la previsione finale). La rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro è prioritariamente destinata alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro.
In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il DM Salute 20 luglio 2022):
a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l’anno 2021 (qui il link).
b) per 100 milioni all’accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.
Articolo 1, commi 282-284
(Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica)
282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l’applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti dell’operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all’articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell’ambito dei piani regolatori generali.
283. Il decreto di cui al comma 282 individua:
a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;
b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 282;
c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.
284. Ai fini di cui ai commi 282 e 283, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 50 milioni di euro per l’anno 2028.
L’articolo 1, nei commi da 282 a 284, istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.
Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata, sono adottate le linee guida e definite le modalità attuative, comprese quelle relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale.
In particolare, il comma 282 prevede che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica debbano essere coerenti con una serie di attività tra le quali il contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica.
Tra le linee guida, inoltre, vengono citate anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariati pubblico-privato nonché la destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute.
In base a quanto previsto dal comma 283 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale si è detto in precedenza, individua per ciascuna delle linee di attività le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché i criteri e le modalità di presentazione da parte degli enti territoriali competenti dei progetti pilota.
Il comma 284, infine, stabilisce la dotazione finanziaria del fondo che, come detto in precedenza è pari a 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro relativi all’anno 2027 e altre altrettanti 50 milioni di euro per l’anno 2028.
Articolo 1, comma 285
(Ferrovia centrale umbra)
285. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 285, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assegna un finanziamento di 100 milioni complessivi alla Ferrovia centrale umbra, scaglionati per metà sul 2025 e metà sul 2026.
In dettaglio, la disposizione assegna alla Ferrovia centrale umbra 100 milioni di euro per interventi infrastrutturali e tecnologici così ripartiti:
ü 50 milioni per il 2025;
ü 50 milioni per il 2026.
La disposizione non indica espressamente una copertura finanziaria; per l’esercizio 2024 essa non comporta oneri, i quali invece sono previsti per i successivi due esercizi del triennio.
Vale la pena rammentare che – secondo quanto risulta dal sito della regione Umbria – la Ferrovia centrale umbra “(ex ferrovia in concessione) è oggi gestita da Umbria TPL e Mobilità. In corrispondenza delle stazioni RFI di Perugia Ponte San Giovanni e Terni avviene l’interscambio dei servizi sulla linea FCU con quelli di Trenitalia, rispettivamente con la trasversale Foligno-Terontola (Arezzo) e con la Orte-Falconara (linea adriatica). Complessivamente le linee RFI, nel territorio umbro, assommano a 378,6 Km (2,3 % del totale nazionale), di cui 358 Km elettrificati e 182,4 Km a doppio binario.
Sulla rete RFI [vi sono] quattro linee in territorio umbro:
o la Orte-Terontola;
o la Terontola-Foligno;
o la Orte-Fabriano;
o la Terni-Rieti.
La rete FCU è costituita da una dorsale principale di 147 km che unisce Terni a Sansepolcro (AR), servendo i centri urbani di Terni, San Gemini, Acquasparta, Deruta, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Todi, Fratta Todina, Marsciano, Perugia, Umbertide, Città di Castello, San Giustino. A questa si allaccia il collegamento a forte pendenza (fino al 60 ‰) tra la stazione di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia S. Anna, della lunghezza di 5,2 Km.
La Regione, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, rilascia:
· le autorizzazioni per gli attraversamenti ed il parallelismo in fascia di rispetto ferroviario per impianti a rete (acqua, fognatura, gas, telefono ed energia elettrica) - ex art. 58;
· le deroghe per interventi in fascia di rispetto ferroviario, - ex art. 60.
in relazione alla Ferrovia Centrale Umbra”.
286. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell’ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano «campus Nord» a Bovisa, nel comune di Milano, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025 e 19 milioni di euro per l’anno 2026. Il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all’articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 16 milioni di euro per l’anno 2024. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 19 milioni di euro per l’anno 2026.
L’articolo 1, comma 286, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell’ambito Bovisa – Goccia e del nuovo “campus Nord” del Politecnico di Milano.
Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, ai fini della realizzazione della rigenerazione dell’ambito Bovisa – Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano, (cosiddetto) “campus Nord” a Bovisa (un quartiere situato nella parte settentrionale della città di Milano), sia autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026. Corrispondentemente, la disposizione in esame prevede una riduzione di 16 milioni di euro, per il 2024, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all’art. 1, comma 461 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e di 19 milioni di euro, per il 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 392 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Si ricorda che il citato art. 1, comma 461 della legge di bilancio 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Si ricorda altresì che il suddetto art. 1, comma 392 della legge di bilancio 2022 ha istituito, nello stato di previsione dell’allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
Si rileva, infine, che la proposta emendativa che ha introdotto la disposizione in commento (em. 54.1000, testo 2) presenta, nella parte conseguenziale, una riduzione di 10 milioni di euro, per il 2025, del fondo speciale di conto capitale (Tabella B del disegno di legge di bilancio) di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 1, comma 287
(Porto di Civitavecchia)
287. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l’interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all’articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 287, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assegna un finanziamento di 35 milioni per il potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia per il 2024.
In dettaglio, la disposizione autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2024 per le seguenti finalità:
Ø potenziamento e sviluppo del porto di Civitavecchia;
Ø potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di viabilità per l’interconnessione del porto con il territorio;
Ø la riqualificazione delle connesse aree industriali.
La disposizione indica quale copertura finanziaria la riduzione della precedente autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 461, della legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 2022), il quale ha istituito, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), il quale aveva una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 60 milioni di euro per l’anno 2024. In pratica, la dotazione per il 2024 del FIAB è ridotta a 25 milioni di euro.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, lett. c), n. 8 del decreto-legge n. 59 del 2021 (fondo complementare PNRR) ha già previsto per l’aumento selettivo della capacità portuale in Italia i seguenti importi:
· 72 milioni di euro per l’anno 2021;
· 85 milioni di euro per l’anno 2022;
· 83 milioni di euro per l’anno 2023;
· 90 milioni di euro per l’anno 2024;
· 60 milioni di euro per l’anno 2025.
In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto MIMS (oggi MIT) del 13 agosto 2021, il cui articolo 1 provvede al riparto delle risorse, secondo la tabella a esso allegata.
Articolo 1, comma 288
(Viadotto Sente-Longo)
288. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti e di Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l’anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All’onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), di cui all’articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’articolo 1, comma 288, introdotto nel corso dell’esame in Senato, autorizza una spesa pari a 9 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della Provincia di Isernia al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia.
In particolare la disposizione in esame è volta a finanziare gli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo.
A tale proposito si ricorda che il viadotto Sente Longo è un ponte stradale tra i più alti e importanti d'Italia https://it.wikipedia.org/wiki/Viadotto_Sente - cite_note-1.
Con i suoi 185 metri di altezza e 1200 metri di lunghezza con campate di 200 metri, è un'imponente opera ingegneristica nonché uno dei monumenti strutturali più importanti d'Europa. Realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo, è situato sull'omonimo fiume, nonché sulla linea di confine tra Abruzzo e Molise e collega le due regioni tra il territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia sulla ex Strada Statale Istonia. Il 2 maggio 2011 è stato intitolato a Francesco Paolo Longo, operaio che perse la vita il 4 maggio 1974 durante i primi lavori di scavo del ponte.
Dal 25 settembre 2018 è chiuso al traffico a causa dei danni riportati dal terremoto del Molise del 14 agosto 2018, che causarono la rotazione di uno dei piloni nel suo tratto più alto.
Nel 2023 è stato avviato dal Ministero delle Infrastrutture uno studio per la riapertura (seppure con limitazioni e con divieto di transito ai mezzi pesanti) del ponte, con interventi previsti sui piloni 2 e 7 (e relativo consolidamento della frana presente sul pilone 7) e sull'impalcato per un costo totale di 15,8 milioni di euro e durata dei lavori di un anno.
Articolo 1, commi 289 e 290
(Supporto tecnico ai commissari straordinari per la messa in
sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e per la
realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone
e del corridoio intermodale Roma-Latina)
289. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell’opera «Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera» e del commissario straordinario per la realizzazione del «collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse», nominati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
290. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione del «collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de’Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)» si applica l’articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell’opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
I commi 289-290, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni per il supporto tecnico dei commissari straordinari per le opere relative alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e alla realizzazione del Collegamento intermodale Roma Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave). Viene, in particolare, previsto che gli oneri per il supporto tecnico siano a carico dei rispettivi quadri economici delle opere nel limite massimo dello 0,7 per cento.
Il comma 289, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che per il supporto tecnico del commissario straordinario dell’opera “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” e del commissario straordinario per la realizzazione del “collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse”, nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri), gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
Con il D.M. n. 517/2021 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono state ripartite e assegnate ai soggetti attuatori le risorse destinate alla misura M2C4-I4.1. Si ricorda inoltre che, con il D.P.C.M. 16 aprile 2021, l’ing. Massimo Sessa è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019), Commissario straordinario dell’intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” del costo complessivo stimato di 2,3 miliardi. Si ricorda, inoltre, che i commi 519-520 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, hanno autorizzato la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto “Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano” del progetto denominato “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”. Da ultimo, l’art. 3, comma 7-bis, D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) dispone che il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 16 aprile 2021 per l’intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all’apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione dell’opera.
Il comma 290, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone che per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 1, comma 473, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) per la realizzazione del “Collegamento intermodale Roma – Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)” si applica l’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019. Anche in questo caso viene previsto, inoltre, che i relativi oneri sono a carico del quadro economico dell’opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
L’art. 4, comma 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019, come sostituito dal D.L. 76/2020, prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera commissariata, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
Si ricorda che il progetto integrato denominato "Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone" è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: collegamento autostradale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave); collegamento autostradale Cisterna – Valmontone. Il costo totale dell’intervento è pari a 1.371,30 milioni di euro al 31 agosto 2023, con una disponibilità di 718,080 milioni e un fabbisogno residuo di 653,220 milioni (dati SILOS – Sistema infrastrutture legge opere strategiche della Camera dei deputati).
Per quanto riguarda la Bretella Cisterna-Valmontone, con il DPCM del 16 aprile 2021 l’Ing. Antonio Mallamo, Amministratore unico di ASTRAL SpA, è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, Commissario straordinario dell’intervento Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse.
Per quanto riguarda il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), da ultimo, in risposta alla interrogazione 5-01630 alla Camera, il Governo ha fatto presente che “Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno scorso è stato nominato il Commissario straordinario per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave). Il successivo 30 giugno, il predetto Commissario ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una prima relazione sull’opera infrastrutturale e definito il cronoprogramma dei lavori. Circa lo stato di avanzamento dell’opera, dalla data del commissariamento, sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva. Più in particolare, è in corso una ricognizione del territorio per valutare una sua evoluzione e per verificare che non vi siano state modifiche che possano interferire con l’opera. Tale indagine è stata effettuata sovrapponendo il progetto del 2010 con rilievi fotografici aerei (…). Inoltre, è in corso la fase di rilievo topografico per la redazione della progettazione esecutiva, nonché per le necessarie attività di esproprio. Ultimate queste operazioni, sarà completata la contestualizzazione e la fotografia dello stato attuale dell’infrastruttura che consentirà di individuare eventuali criticità nonché di pianificare la suddivisione in lotti, funzionale alla realizzazione dell’opera”.
291. É autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l’adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l’acquisto, la riqualificazione e l’allestimento della sede per l’effettuazione dei controlli antidoping.
L’articolo 1, comma 291, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un’autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l’adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell’Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l’acquisto, la riqualificazione e l’allestimento della sede per l’effettuazione dei controlli anti- doping.
La World Anti-Doping Agency (WADA) è l’agenzia internazionale indipendente che promuove lo sport senza doping; è stata istituita nel 1999, su iniziativa del Comitato Olimpico Internazionale, come fondazione con forma giuridica di diritto privato, i cui organi di vertice sono costituiti sia da soggetti indipendenti che da rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati.
La WADA emana un Codice in materia, gli standard operativi e la lista delle sostanze e dei metodi dopanti.
Per ulteriori approfondimenti, cfr. la pagina istituzionale.
Nei singoli Paesi sono state istituite agenzie nazionali quali derivazioni funzionali dell’Agenzia mondiale antidoping, con la responsabilità esclusiva in materia di adozione e applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.
In Italia, tramite un accordo tra CONI e Governo italiano, è stata istituita la Organizzazione nazionale antidoping (NADO Italia: qui la pagina istituzionale).
In particolare, la creazione di NADO Italia è avvenuta successivamente all’approvazione della L. 230/2007 (cfr. qui il relativo dossier) di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, con l’obiettivo di agire come organizzazione nazionale antidoping in Italia e con il compito di promuovere, coordinare, monitorare e realizzare le attività di contrasto al doping, provvedendo all’effettuazione dei controlli antidoping su tutto il territorio nazionale e, nell’ esercizio delle funzioni di giustizia antidoping, di gestire i risultati e accertare le eventuali violazioni.
Inizialmente NADO era direttamente e funzionalmente sottoposta al CONI, e per esso alla Coni Servizi S.p.A., con utilizzo di risorse sia finanziarie che di personale appartenenti a quest’ultima. Successivamente, in linea con le indicazioni degli organismi antidoping europei e mondiali, anche a seguito all'accordo quadro tra Governo italiano, CONI e NAS dei carabinieri sottoscritto a febbraio del 2015 divenuto operativo nel maggio dello stesso anno, la NADO Italia è divenuta organismo funzionalmente autonomo e indipendente.
Nel frattempo, ai sensi dell’art. 1, commi 629 ss., della L. 145/2018 è stata costituita la Sport e Salute s.p.a., la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della CONI Servizi. Attualmente gli oneri derivanti dalla gestione della NADO sono posti quindi a carico di quest’ultima.
Come emerso da interlocuzioni con gli uffici competenti, sia in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Milano - Cortina e sia come investimento strutturale per il Paese – che può contare solo su 1 del 30 laboratori accreditati attualmente attivi nel mondo (situato presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti) – è stata ravvisata la necessità di potenziare il laboratorio antidoping al fine di creare un centro di riferimento a livello internazionale che possa essere aderente ai requisiti stabiliti con il regolamento WADA in materia (cioè nello specifico, sempre secondo quanto rappresentato dagli uffici competenti: la rispondenza agli standard ISO17025, l’aggiunta di strumentazione integrativa di quella attuale anche in grado di rivalidare tutti i metodi di analisi coperti dall’imminente accreditamento, la garanzia di standard minimi necessari per far fronte all’evento Olimpico e una superfice interna utile non inferiore a complessivi 3000 metri quadri, preferibilmente distribuiti su 2- 3 livelli).
L’intervento si pone altresì l’obiettivo - ancora secondo le interlocuzioni con gli uffici competenti - di preservare e stabilizzare una realtà unica per l’Italia, giacché un laboratorio potenziato nella sede e completo di dotazioni strumentali, impiantistiche e infrastrutturali tecnologicamente all’avanguardia può diventare punto attrattivo per l’aggiudicazione di futuri eventi sportivi internazionali e un riferimento per la ricerca scientifica nel settore.
Articolo 1 comma 292
(Autorizzazioni di spesa)
292. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l’anno 2027 e 150 milioni di euro per l’anno 2028. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l’anno 2027 e 110 milioni di euro per l’anno 2028. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 25 milioni di euro per l’anno 2028. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2027 e 170 milioni di euro per l’anno 2028. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l’anno 2027.
L’articolo 1, comma 292, introduce diverse autorizzazioni di spesa.
In particolare:
§ l’autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (cosiddetto Piano invasi) di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l’anno 2027 e 150 milioni di euro per l’anno 2028;
§ l’autorizzazione di spesa, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, di cui all’articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l’anno 2027 e 110 milioni di euro per l’anno 2028;
§ l’autorizzazione di spesa, relativa al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui all’articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 25 milioni di euro per l’anno 2028;
§ l’autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per le infrastrutture portuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2027 e 170 milioni di euro per l’anno 2028.
§ l’autorizzazione di spesa, in favore del settore dell’autotrasporto, di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l’anno 2027.
Articolo 1, comma 293
(Potenziamento rete viaria Provincia Vibo Valentia)
293. Al fine di favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali, nonché di assicurare l’attuazione di ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è assegnato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i lavori necessari per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della provincia di Vibo Valentia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi, che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse. Il monitoraggio è effettuato mediante il sistema informativo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L’articolo 1, comma 293, prevede una serie di disposizioni volte a favorire il potenziamento delle prestazioni delle reti e dei servizi stradali nonché alla realizzazione di specifici interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria per i lavori necessari al miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia.
In particolare la disposizione in esame stanzia un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Si prevede, inoltre, che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della Provincia interessata, vengano individuati gli interventi da finanziare che dovranno essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ed accompagnati dai relativi cronoprogrammi degli interventi.
Articolo 1, comma 294
(Riqualificazione dell’area del polo siderurgico di Piombino)
294. Al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell’area del polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata delle concessioni di cui al primo periodo è stabilita nel limite massimo di trent’anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e, in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all’importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.
L’articolo 1, comma 294, è volto a prevedere alcune misure per completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell’area del polo siderurgico di Piombino.
A tale proposito il comma dell’articolo in commento, al fine di agevolare i programmi di investimento sull’area in questione, da parte degli operatori economici interessati, stabilisce che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione agli operatori economici stessi in base ad un piano degli investimenti che sarà esaminato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
Si prevede che la durata delle concessioni possa essere stabilita nel limite massimo di trent’anni. Per quanto attiene al canone annuo, infine, si prevede che lo stesso venga determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 1, comma 295
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)
295. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole da: «nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente».
Il comma 295 dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 19 del D.L. 124/2023 – il cui comma 1 è novellato dalla disposizione in commento - ha autorizzato le suddette amministrazioni, a decorrere dal 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le suddette assunzioni, in base alla presente novella, sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
Per gli enti territoriali si conferma che le assunzioni in oggetto sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, mentre per la Presidenza del Consiglio dei ministri si specifica che la relativa dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.
Per completezza, si ricorda che il richiamato art. 19 del D.L. 124/2023 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte dei suddetti enti territoriali. A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l’attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l’assunzione dell’obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione. Sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata tramite la predetta manifestazione di interesse, con apposito DPCM sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale, entro determinati limiti di spesa.
Al fine di favorire l’acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027[36], il personale in oggetto è reclutato, attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione.
L’assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene secondo i criteri stabiliti con il predetto DPCM, mentre coloro che in tale graduatoria sono collocati oltre i posti autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di detta graduatoria, in un elenco appositamente istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione al quale le pubbliche amministrazioni possono attingere non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria.
Fino al 31 dicembre 2029, il personale così reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
Si prevede altresì che i vincitori del concorso pubblico frequentino in presenza un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato da Formez PA o da istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell’università e della ricerca. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all’assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione.
Articolo 1, commi 296 e 297
(Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci)
296. Il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. Non si applica il comma 1-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
297. La disposizione di cui al comma 296 entra in vigore e acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 296 estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 297 chiarisce che le introdotte disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella G.U. del 30 dicembre 2023.
Nel dettaglio, le disposizioni di cui al comma 296 si riferiscono all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Aiuti-ter), come modificato dall’articolo 34 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Si ricorda che l’articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 48 del 2023, ha destinato 85 milioni di euro al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico accise (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) e cioè: effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; siano munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell’elenco appositamente istituito. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA.
La medesima disposizione ha destinato (terzo periodo della lettera a), su cui incide la norma in esame) le eventuali somme residue, una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute con riferimento al contributo straordinario sopra descritto, al riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del medesimo Testo Unico, ossia:
§ effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
§ siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il contributo è destinato a coprire, nella misura massima del 12 per cento, la spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, e comprovata mediante le relative fatture, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA.
In particolare, il comma 296 estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per le predette attività.
L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.
La norma, inoltre, esclude l’applicazione del comma 1-bis del predetto articolo 14.
Tale ultima previsione stabilisce che i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto (comma 1, lettere a e b):
· sono utilizzabili esclusivamente in compensazione di imposte e contributi dovuti all’INPS, nonché di altre somme a favore di Stato, regioni ed enti previdenziali;
· sono esclusi dai limiti di compensazione previsti ex lege;
· non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto – volto all’individuazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa - tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
· sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
· possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
Si chiarisce poi che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risorse che residuino, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese gestite da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi). Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).
Il comma 297 specifica che la disposizione introdotta di cui al comma 296 acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle norme in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023.
298. Le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell’articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge n. 234 del 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
L’articolo 1, comma 298, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: i) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ii) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’art. 1, commi da 375 a 377, della L. 234/2021, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 376 e 377, della medesima L. 234/2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti da tale previsione, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attuazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.
A livello d’inquadramento normativo, si ricorda che l’art. 1, commi 375-377, della L. 234/2021, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 375).
Tale Fondo è destinato: a) a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; b) a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (comma 376).
La ripartizione delle risorse del Fondo è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico (ora, delle imprese e del made in Italy) e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa. Il decreto deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze (comma 377).
In base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, le risorse sono state appostate sul cap. 7620 dello stato di previsione del MEF.
Per ulteriori approfondimenti cfr. l’apposito dossier e il tema sugli interventi in materia di editoria predisposti dal Servizio studi.
Nel sistema del contributo pubblico all’editoria, occorre ricordare che il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria si affianca al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito dall’art. 1 della L. 198/2016 al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'art. 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale. In base alla fonte istitutiva, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione affluiscono, dal 2016, fra l’altro, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Il decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti devono essere stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.
Inoltre, successivamente, alle risorse del Fondo si è attinto anche per varie, ulteriori, esigenze, fra le quali l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali (art. 57-bis, D.L. 50/2017-L. 96/2017182), la previsione di sostegno di progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale (art. 1, co. 810, lett. d), L. 145/2018-L. di bilancio 2019183), nonché misure di sostegno per l’accesso a prepensionamenti di giornalisti interessati da piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale (art. 53-bis, co. 1 e 3, D.L. 50/2017-L. 96/2017).
Articolo 1, commi 299-301
(Sostegno alle imprese del territorio di Caivano)
299. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis ».
300. Per disciplinare l’attuazione degli interventi di cui al comma 299, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
301. Alle finalità dei commi 299 e 300 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell’ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
I commi 299-301 sono stati nel corso dell’esame parlamentare. Il comma 299 dispone l’applicazione – nel territorio del Comune di Caivano – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma 300 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Campania e il Comune di Caivano.
Per le finalità di cui al comma 1, il comma 301 destina risorse disponibili, sino a 15 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Nel dettaglio, il comma 299, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva, dispone che nel territorio del Comune di Caivano, si applica il regime di aiuto per le aree di crisi industriale – di cui al D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989) - limitatamente a quanto disciplinato dal D.M. del 24 marzo 2022, e ai sensi di quanto previsto:
· dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE e
· dal Regolamento 2023/2831/UE sugli aiuti di stato «de minimis», che esenta taluni aiuti di piccolo importo dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.
Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013. L’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e ss. mod. e int., ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa (articolo 27, commi 1-8) sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa (articolo 27, comma 8-bis, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013). Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 e la circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022 hanno stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa. Il D.M. dispone il rispetto dei princìpi generali e delle specifiche condizioni fissate nel Regolamento 651/2014/UE GBER. Le imprese beneficiarie del regime di aiuto possono chiedere di accedere ad un sostegno finanziario per iniziative:
o finalizzate alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
o che comportino un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Il sostegno finanziario è riconosciuto nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili.
Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Per un dettaglio, si rinvia al box successivo.
Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato de minimis, a decorrere dal 1° gennaio 2024, opera il nuovo Regolamento 2023/2831/UE, il quale trova applicazione fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste. Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è incluso nell’ambito di applicazione del regolamento, a meno che l’importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che - in caso di trasformazione dei prodotti agricoli - l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Il Regolamento non si applica:
· agli aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso Stati intra e extra UE, o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
· agli aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione (articolo 1).
Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa (o per impresa unica[37]), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina ancora attualmente vigente.
Quando la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporta il superamento dei massimali, le nuove misure non possono beneficiare del «de minimis» (articolo 3).
Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.
Ai fini del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, i cui valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL).
I prestiti beneficiano del regime “de minimis” se:
a) il beneficiario non è in procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa, secondo il diritto interno, le condizioni per accedervi su richiesta dei creditori (le grandi imprese devono trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-») e
b) fino a 1,5 milioni di euro su un periodo di cinque anni o a 750 mila euro per un periodo di dieci anni assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito stesso; o
c) l’ESL è calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto.
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o sotto forma di misure per il finanziamento del rischio (investimenti in equity o quasi-equity), rientrano nel Regolamento “de minimis” se, rispettivamente, l’apporto pubblico nel primo caso, o il capitale fornito nel secondo caso, non superano i 300 mila euro in 3 anni.
Quanto al cumulo, gli aiuti «de minimis» concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio quando il cumulo supera le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5).
Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il comma 300 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) sottoscriva con la Regione Campania e il Comune di Caivano un apposito accordo di Programma.
Circa la stipula dell’accordo di programma e gli effetti ad esso ascritti dalla richiamata disciplina di cui al D.M. 24 marzo 2022, si rinvia al box ricostruttivo infra.
Infine, il comma 301, per le finalità dell’articolo, destina le risorse disponibili - sino a un massimo di 15 milioni di euro - che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato (a quella data) in 661,6 milioni di euro le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile (Fondo presso il quale sono iscritte le risorse per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui alla L. n. n. 181/1989) ma non ancora programmate. Conseguentemente, ha ripartito l’importo non ancora programmato nel seguente modo:
· 210 milioni per interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa
· 451,6 milioni ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello.
La relazione tecnica all’emendamento del Governo che ha inserito la disposizione in esame rileva che le risorse sopra attribuite alle aree di crisi industriale non complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione; risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 201.642.835,66, al netto dei:
· 100 milioni già stanziati per i territori alluvionati di maggio scorso dall’articolo 20-undecies del D.L. n. 61/2023. L’articolo 20-undecies, in particolare, reca un intervento pedissequo a quello in esame, a sostegno nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, destinando, appunto, fino a 100 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2021;
· 50 milioni già stanziati dall’articolo 18 del D.L. n. 181/2023 (cd. DL Sicurezza energetica) in favore dei territori colpiti dall’alluvione in Toscana, di cui alla Delibera del 3 novembre 2023.
Sull’importo disponibile suddetto, si provvede alla copertura dell’onere recato dalla norma qui in esame.
Si è sopra accennato che il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato da ultimo riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013[38].
In particolare, l’articolo 27 del D.L. 83/2012 prevede, al comma 1, che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiMiT adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) e demanda al Ministero delle imprese e del made in italy il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di apposita istanza presentata dalla regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
· una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
· una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Ai sensi del comma 2, i progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Ai sensi dei commi 3 e 4, i progetti di riconversione e riqualificazione sono adottati tramite accordi di programma (di cui all’articolo 15 della L. n. 241/1990)
Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le conferenze di servizi strumentali all’attuazione del progetto sono indette dal MIMIT.
La disciplina agevolativa contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.
Il comma 5, infatti dispone che la concessione di agevolazioni per l’incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse quelle sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, in via prioritaria nell’ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa, nonché per gli interventi agevolativi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)[39].
È stato demandato al MIMIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).
Il soggetto gestore della misura è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) cui il Ministero impartisce direttive prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
Quanto alle aree di crisi non complessa, il comma 8-bis dell’articolo 27, inserito dall’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 145/2013, ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. Con decreto direttoriale 19 dicembre 2016 il Ministero ha pubblicato l’elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 - recentemente novellato dal D.M. 10 novembre 2023 per adeguarlo alla disciplina del nuovo regolamento europeo generale di esenzione per categoria di talune categorie di aiuti di Stato [40]-ha stabilito nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89, in sostituzione della precedente disciplina attuativa (D.M. 30 agosto 2019 e circolare ministeriale 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147).
Il decreto stabilisce, in particolare, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali complesse e non complesse (articolo 1), demandando (articolo 4 e 5, comma 14) ad un’apposita circolare esplicativa (Circolare direttoriale 237343 del 16 giugno 2022, come modificata dalla circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242 la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
È data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
A tale proposito, il D.M. dispone che il soggetto gestore operi nel rispetto dei princìpi generali del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (articolo 2, comma 2. Sui compiti del soggetto gestore, cfr. anche articolo 3). Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, le quali, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso di una serie di requisiti dettagliati nell’articolo 4)
Sono ammissibili alle agevolazioni:
· i programmi di investimento produttivo, nel rispetto degli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, diretti a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Reg. GBER (articolo 5, comma 3 -5) [41]-
· i programmi di investimento per la tutela ambientale i quali devono essere conformi al Regolamento GBER (Sez. 7, artt. da 36 a 49) e devono essere diretti:
a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle all'art. 36 del GBER;
b) all’efficienza energetica, conformemente agli articoli 38 e 38-bis del GBER;
c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'art. 41 del GBER;
d) alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla protezione o al ripristino della biodiversità e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente all'art. 45 del GBER;
e) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente all'art. 47 del GBER. (articolo 5, comma 6);
· i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione (se conformi all’articolo 29 del regolamento GBER). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti devono essere realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e le PMI coinvolte devono sostenere almeno il 30% dei costi ammissibili del progetto (articolo 5, comma 7);
· i progetti per la formazione del personale (se conformi all’articolo 31 del regolamento GBER). Tali progetti devono essere strettamente coerenti con le finalità del programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale (articolo 5, comma 8).
· i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (se conformi all’articolo 25 GBER), finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma d’investimento produttivo e/o di tutela ambientale (articolo 5, comma 9).
I programmi devono essere sviluppati nei seguenti settori economici a) estrazione di minerali da cave e miniere[42]; b) attività manifatturiere; c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo (e in conformità all’articolo 17 del GBER) ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento; d) attività dei servizi alle imprese; e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva (articolo 5, comma 10).
Nel caso in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest’ultimo, nei limiti dei vincoli in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l’applicazione dell’intervento, nonché prevederne una limitazione a specifici settori (articolo 5, comma 11).
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento produttivo devono:
a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione di euro. (per le imprese partecipanti alla rete, non inferiori a 400 mila euro);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
d) essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, pena la revoca, fermo restando la possibilità del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a dodici mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, caratterizzato da un incremento degli addetti.
Nei casi in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall’accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell’unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L’accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali (articolo 5, commi 12-14).
Le agevolazioni (articolo 7) sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili[43]. La durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, massimo di tre anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato. Il rimborso deve seguire un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato I finanziamenti relativi a iniziative comportanti spese complessive ammissibili pari o superiori a 10 milioni di euro devono essere assistiti da garanzie reali (articolo 7, comma 3).
Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite (articolo 7, comma 4). Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti o alla spesa concedibili (articolo 7, comma 5).
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti complessivamente ammissibili (articolo 7, comma 6).
Per i programmi di investimento produttivo, agevolati ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma attraverso un contributo finanziario – con risorse proprie o mediante con finanziamento esterno senza alcun sostegno pubblico - pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive ed è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma (articolo 7, comma /).
La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea se l'importo dell'aiuto è superiore:
a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 110 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) e c) del TFUE e agevolati nell'ambito dell'art. 14 del GBER;
b) a 8,25 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo, da realizzare nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui sopra, fatto salvo che si tratti di programmi per la produzione di energia o per la tutela ambientale;
c) a 2,2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza;
d) a 30 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera s bis, del regolamento GBER;
e) a 3 milioni di euro per i progetti di formazione del personale;
f) a 12,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione;
g) a 35 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di ricerca industriale;
h) a 25 milioni di euro per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove risulti prevalente la componente di sviluppo sperimentale (articolo 7, comma 8)
Resta ferma la possibilità per l'impresa proponente di richiedere le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivo a titolo di «de minimis» (articolo 7, comma 9).
Quanto alle risorse finanziarie, si rammenta che la misura in esame è stata più volte rifinanziata, da ultimo con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, co. 80-81) ha incrementato la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse (complessivamente pari, nel periodo 2021-2026 a 320 milioni di euro) alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è stato finanziato anche con le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» FESR.
Il D.M. 23 aprile 2021 ha quantificato complessivamente le risorse in euro 661.642.835,66 provvedendo al relativo riparto fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.
Articolo 1, comma 302
(Finanziamento di interventi per strutture
e infrastrutture pubbliche)
302. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
Il comma 302, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, istituisce un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità dichiarata di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori.
Si demanda la definizione delle categorie di beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle somme, ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. Il medesimo decreto dovrà altresì stabilire le modalità di assegnazione, erogazione e revoca del beneficio, nonché il monitoraggio degli interventi previsti. La disposizione specifica, inoltre, che ai fini di tale monitoraggio ogni intervento dovrà essere identificato da codice unico di progetto (CUP) e corredato di cronoprogramma relativo alla procedura e alla realizzazione dell’intervento.
Si ricorda che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L'art. 11 della L. n. 3/2003 prevede l'obbligatorietà del CUP per "ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione".
303. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 913 è sostituito dal seguente:
«913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell’opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nel limite del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento devono terminare entro il 31 dicembre 2027»;
b) dopo il comma 913 è inserito il seguente:
«913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati che siano valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026»;
c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la stipulazione delle convenzioni nell’ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate».
L’articolo 1, comma 303, reca delle modifiche ai commi 913 e 914 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). In particolar modo, questo articolo si inserisce nell’ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana in favore delle zone periferiche delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
In particolare, il comma 303 introduce, come detto, modifiche all’articolo 1, commi 913 e 914 della legge di bilancio 2019. In particolare la lettera a) del comma 1 dell’articolo in commento sostituisce il testo del comma 913 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
In particolar modo, tale sostituzione verte sul fatto che le risorse finanziarie derivanti dalla realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possano essere destinate, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento, in relazione ai lavori non ancora appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità.
In chiusura, è previsto il limite temporale massimo del 31 dicembre 2027 per la conclusione delle attività ammesse al finanziamento.
La lettera b) introduce, dopo il comma 913, il comma 913-bis.
In particolare, tale modifica prevede che il termine di fine lavori sia fissato al 31 dicembre 2026 nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di cui alla lettera a) investano immobili di interesse storico o artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
La lettera c) introduce un’aggiuntiva al comma 914 dell’articolo 1 della legge n. 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che il termine per la stipula delle convenzioni nell’ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.
Articolo 1, comma 304
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione
delle opere pubbliche)
304. All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»;
2) al quinto periodo, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2023 e l’anno 2024»;
3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «ino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;
e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136».
L’articolo 1, comma 304, proroga il meccanismo previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.
Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
Passando quindi all’esame della disposizione in commento si dà conto delle principali modifiche apportate al sopra citato articolo 26:
§ al comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede l’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
§ al comma 6-quater, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l’anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l’anno 2025;
§ al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);
§ al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
305. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell’Unione europea di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell’Unione europea, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni o istituzioni internazionali o dell’Unione europea.
L’articolo 1, comma 305 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.
La norma prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.
La disposizione punta, come si è detto, all’incentivazione di forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si ricorda che l’articolo 54, comma 13, della legge n. 449/1997 ha disposto la soppressione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione di mutui da parte del Tesoro (presso la Cassa Depositi e Prestiti o istituti di credito) destinati a specifiche finalità. Resta escluso dall’abrogazione il caso in cui si tratti di mutui sottoscritti con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi. Le organizzazioni e le istituzioni in questione devono essere vincolate per statuto a concedere mutui soltanto per finalità specifiche di interesse pubblico.
La relazione illustrativa ricorda che le organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell’articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed ai sensi dell’articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.
La richiamata relazione illustra nel dettaglio la procedura del finanziamento.
Nel dettaglio si prevede che la Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze (definito il «Prenditore»), e le citate Banche possano stipulare un contratto di finanziamento, denominato «Contratto Quadro» o «Accordo Quadro», in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli “Contratti di Prestito”. Il Contratto è definito “Quadro” in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da “cornice” alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi “Contratti di Prestito”. Parallelamente, il «Soggetto Promotore» (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato «Contratto di Progetto» o «Accordo di Progetto», in forza del quale il Promotore assume per tutta la durata dell’intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.
Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere sostituiti con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, la relazione governativa rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell’erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell’offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime. In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la norma in esame mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.
Articolo 1, commi 306 e 307
(Investimenti dell’INAIL in edilizia sanitaria)
306. Nell’ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all’acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale.
307. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto (CUP), da inserire nei piani triennali di cui al comma 306 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I commi 306 e 307 prevedono una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell’INAIL destinati all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l’acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le disposizioni di cui ai commi 306 e 307 si inseriscono nell’ambito della disciplina generale, ivi richiamata, sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza. Quest’ultima disciplina prevede che gli investimenti immobiliari da parte di ciascuno dei suddetti enti siano operati nell’ambito di un piano triennale, la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da parte del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali[44].
I commi 306 e 307 prevedono che le iniziative di investimento dell’INAIL relative all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale siano individuate con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro il 31 luglio di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell’inserimento nell’ambito dei suddetti piani triennali. Le iniziative in oggetto sono identificate in base al codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
Le relazioni illustrativa e tecnica dell’originario disegno di legge di bilancio per il 2024[45] osservano che i commi in esame determinano il superamento del rinvio, per la definizione degli investimenti dell’INAIL nel settore dell’edilizia sanitaria, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvio previsto dalle norme legislative richiamate dalle stesse relazioni.
Articolo 1, commi 308-310
(Enti di ricerca non vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca)
308. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, da ripartire in favore del personale in servizio presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l’Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all’assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310.
310. Le risorse del fondo di cui al comma 308 sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi in esame istituiscono un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell’università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.
Gli enti beneficiari delle risorse sono i seguenti:
§ Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
§ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
§ Istituto superiore di Sanità (ISS),
§ Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),
§ Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP),
§ Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN),
§ Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA),
§ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con riferimento al personale ex ISPESL (INAIL),
§ Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
§ Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Quanto alle finalità, la disposizione fa esplicito riferimento all’art. 1, comma 310, lett. b) e c), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).
Tali norme recano risorse finanziarie per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello e per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quindi le medesime categorie di personale qui menzionate) degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Si veda al riguardo il dossier sulla legge di bilancio 2022 (volume II).
Quanto alla destinazione delle risorse:
§ 14,52 milioni sono stanziati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (quindi al 1° gennaio 2024). La disposizione attribuisce agli enti di ricerca in oggetto la facoltà di indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il d.P.C.m. di riparto, da adottarsi entro il 31 marzo 2024 (novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di bilancio);
§ 20,80 milioni sono diretti alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti di ricerca in oggetto. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell’ambito della ricerca pubblica. Con il medesimo d.P.C.m di riparto, sono individuati i criteri per il riparto tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Si stabilisce che l’assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dall’emanando d.P.C.m. più volte citato.
§
311. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica italiani alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da EXPO 2025 Osaka, nonché di promuovere l’effettiva implementazione del progetto definito dal Commissariato generale per EXPO 2025 e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all’esposizione, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’articolo 1, comma 311, introdotto durante l’esame Parlamentare, autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata ad alcune attività connesse all’esposizione EXPO 2025 di Osaka.
Più in dettaglio, l’autorizzazione di spesa è mirata a favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da “Expo 2025 Osaka” e promuovere l’effettiva implementazione del progetto definito dal “Commissariato EXPO 2025” e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all’esposizione.
Expo 2025 Osaka è l’Esposizione Universale che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, in cui i 150 Paesi partecipanti presenteranno al mondo idee, progetti e modelli nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sui temi dell’Esposizione Universale.
Per rappresentare il Governo italiano nei confronti del Governo del Giappone in relazione a tutte le materie relative a Expo 2025 Osaka, ponendo in essere tutte le attività necessarie all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione, con il D.P.C.M. 15 giugno 2022 è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka composto dal Commissario Generale, dal Commissario Generale di Sezione aggiunto, Ministro Plenipotenziario Elena Sgarbi, e dal Direttore Amministrativo, Dottor Andrea Marin. Con il D.P.C.M. del 11 maggio 2023 il Ministro Plenipotenziario Mario Andrea Vattani è stato nominato Commissario generale.
Il Commissariato, così come disciplinato dalla legge 3 giugno 1978 n. 314, che ha modificato il Regio Decreto 13 gennaio 1931 n. 24, in forza della circostanza che i Commissari generali di sezione sono delegati a rappresentare, presso il Governo ospitante, i Governi partecipanti all’esposizione, ed in quanto tale sono qualificabili come Commissari governativi, è dotato di autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile e di gestione, potendosi altresì avvalere del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.
Articolo 1, commi 312-314
(Borse di studio per l’Erasmus italiano)
312. Nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per l’Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
313. I contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
314. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio.
I commi 312-314 – con una modifica formale introdotta nel corso dell’esame parlamentare - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il “Fondo per l’Erasmus italiano”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.
Nel dettaglio, il comma 312, prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, sia istituito il “Fondo per l’Erasmus italiano”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96).
Si ricorda che il citato comma 5-bis dell’art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal predetto decreto del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.
La relazione tecnica iniziale del disegno di legge di bilancio, con riferimento a tale disposizione, ha rilevato che, considerando che l’importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3.000 studenti per l’anno 2024 e n. 7.000 studenti per l’anno 2025, per un numero complessivo di n. 10.000 studenti universitari.
Ai sensi del successivo comma 313, i contributi di cui al comma 312 sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Il comma 314, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (che regola appunto le intese in sede di Conferenza Stato-regioni), sono stabiliti l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio.
La relazione illustrativa del disegno di legge iniziale ha rilevato che la finalità di tali disposizioni è quella di supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi per gli studenti universitari, nonché di incentivare le università statali e non statali, legalmente riconosciute, a rafforzare l’integrazione e la complementarità tra le rispettive offerte formative. Il nuovo Regolamento sulle classi di laurea prevede, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni tra le università e del modello Erasmus internazionale, sulla base di quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo. Si tratta - prosegue la relazione illustrativa - della prima applicazione della novella recata dal decreto ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento sulle classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, consentendo di supportare la diffusione di una proposta didattica innovativa, nell’ottica di rafforzare l’interdisciplinarità e la flessibilità dell’offerta formativa universitaria, che costituiscono gli assi portati della Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea» della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Grazie al progetto dell’Erasmus italiano, infatti – rileva la relazione illustrativa - gli studenti universitari potranno liberamente associare più opzioni formative proposte nell’ateneo di iscrizione oppure disponibili in ogni altro ateneo italiano, secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché coerenti con il corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.
Articolo 1, commi 315-317 e 322
(Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)
315. All’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria».
316. Al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 del presente articolo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e all’integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, nel rispetto delle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:
a) previsione tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un’informazione di qualità;
b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un’offerta editoriale innovativa;
c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico;
d) previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un’età anagrafica non superiore a trentacinque anni;
e) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all’assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
f) previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
g) valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta, delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subìto incrementi in ragione di eventi eccezionali;
h) applicazione di criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;
i) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure.
317. Con il regolamento di cui al comma 316 sono individuate le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.
322. Restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui ai commi da 315 a 321 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all’editoria, quotidiana e periodica, e all’emittenza radiofonica e televisiva.
L’articolo 1, commi da 315 a 317 e 322, interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l’art. 1 della L. 198/2016; dall’altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della L. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l’erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, individuati dal D.LGS. 70/2017.
Rinviando, per l’inquadramento normativo in materia di contributi all’editoria e all’informazione, al focus in calce alla presente scheda, e analizzando nel dettaglio il contenuto delle disposizioni in commento, il comma 1 apporta una serie di modifiche all’art. 1 della L. 198/2016:
§ si modifica, all’art. 1, comma 1, la denominazione del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», che diviene «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria». Secondo la relazione illustrativa, tale intervento sarebbe volto a razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell’informazione che, fino ad oggi, confluiscono in Fondi diversi, aventi natura straordinaria, destinati alla medesima finalità;
§ si aggiunge, dopo il comma 6 – il quale si limita oggi a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – un nuovo comma 6-bis, con cui si prevede che, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.
Il comma 2 dispone poi che, al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie del medesimo Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, nel rispetto di una serie di previsioni, o meglio norme generali, regolatrici della materia.
Si ricorda che i regolamenti di delegificazione sono disciplinati dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Tali norme generali sono:
a) previsione tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti (anziché tre, come previsto nel testo originario, in forza di un emendamento del Senato) per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un’informazione di qualità;
b) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un’offerta editoriale innovativa;
c) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una
d) retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo
e) nazionale del comparto giornalistico;
f) previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;
g) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
h) previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
i) con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;
j) applicazione di criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;
k) revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure.
Il comma 3 prevede – in linea con quanto disposto in via generale dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 – che il regolamento di delegificazione individua le disposizioni del D.LGS. 70/2017 da abrogare.
Si ricorda che il D.Lgs. 70/2017 reca la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione della delega conferita dall’art. 2, commi 1 e 2, della L. 198/2016.
Il comma 9, infine, dispone che per la ripartizione delle risorse del Fondo restano fermi i criteri previsti a legislazione vigente, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 198/2016.
Occorre rammentare – per comodità di lettura – che l’art. 1, comma 4, della L. 198/2016 prevede che il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il DPCM può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
La relazione illustrativa, sotto il profilo della ratio, afferma che lo scopo complessivo dell’intervento è ridefinire e integrare i criteri alla base della contribuzione a sostegno del sistema dell’editoria e dell’informazione, ed è ispirato a incentivare l’occupazione di giornalisti e professionisti, quale garanzia di un’informazione di qualità, la digitalizzazione dell’informazione e la conseguente ricerca, da parte degli organi di informazione, di nuovi modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali, a tutelare nel contempo anche l’edizione cartacea dei giornali, i quali hanno assistito ad una diminuzione degli abbonamenti e delle vendite nonché ad una diminuzione dei proventi pubblicitari determinata, altresì, dall’intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici nuovi modelli commerciali digitali.
Focus: il quadro normativo in materia di contributi all’editoria e all’informazione
La disciplina italiana in materia di contributi all’editoria e all’informazione si basa, principalmente, sul sulla legge n. 198 del 2016, sul decreto legislativo 70 del 2017 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
Lo strumento principale attraverso cui si realizza il sostegno pubblico diretto è il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, all’interno del quale confluiscono tutte le risorse ordinarie statali destinate a sostenere l’editoria, istituito dall’art. 1 della legge n. 198 del 2016. Esistono comunque anche fondi speciali ad hoc (come ad esempio il Fondo straordinario per l’editoria istituito subito dopo il Covid); inoltre, le Regioni possono adottare autonome iniziative di sostegno e finanziamento, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali.
Le risorse sono finalizzate ad assicurare i diritti, le libertà, l’indipendenza e il pluralismo dell'informazione; a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita; a potenziare la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; a sviluppare nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale
I beneficiari del contributo sono:
§ le imprese editrici di quotidiani e periodici;
§ le imprese dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.
La gestione dei fondi a livello nazionale è attribuita principalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
La ripartizione dei fondi fra le due strutture – che poi provvedono a loro volta alle assegnazioni e agli stanziamenti – è operata ogni anno, anche qui, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A livello di quantificazioni, la consistenza del Fondo per l’esercizio finanziario 2023 è stata pari a 245.766.931 euro, di cui euro 86.329.658 destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i restanti euro 159.437.273 alla Presidenza del Consiglio. Per l’esercizio finanziario 2022 l’ammontare complessivo è stato pari a euro 200.633,833, di cui 71.329.658 per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i restanti 129.353.975 alla Presidenza del Consiglio.
§ Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.
In base all’art. 2, possono essere beneficiari dei contributi:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest’ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un’altra quota dipende dalle copie vendute.
Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.
§ Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.
I criteri di riparto sono i seguenti:
a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.
I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l’emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi.
Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell’indice di ascolto per le televisioni.
La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.
318. A decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dall’articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 318 stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria (si sostituisce il riferimento all’intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).
Il comma 318 in oggetto dispone che, dal 2024, agli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale[46] si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria[47] derivanti da una quota delle entrate relative al cosiddetto canone Rai (quota pari a 110 milioni di euro annui ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 198/2016, come modificato dall’art. 1, c. 616, della L. 178/2020). La previsione di cui al comma 5 sostituisce la disposizione finora in vigore, facente riferimento, per la copertura degli oneri suddetti, all’intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che il richiamato art. 25-bis del D.L. 48/2023 ha previsto un incremento di risorse per i trattamenti pensionistici anticipati in oggetto nella misura di 1,2 milioni di euro per il 2023, di 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2027 e di 2,8 milioni per il 2028. Tali risorse limite di spesa si aggiungono a quelle previste dalla normativa vigente[48], pari a 23 milioni annui fino al 2027 ed a 20 milioni annui a decorrere dal 2028, e costituiscono complessivamente un limite di spesa.
Le risorse così complessivamente determinate costituiscono un limite di spesa per il riconoscimento, in presenza di determinati presupposti, di trattamenti di vecchiaia anticipata, in favore di giornalisti professionisti, dipendenti dalle imprese editrici summenzionate. Nell’ambito di tale trattamento possono rientrare[49] esclusivamente i soggetti che siano in possesso di almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione, che abbiano almeno 62 anni di età (tali requisiti sono adeguati, a decorrere dal 2025, in relazione all’evoluzione della speranza di vita) e che abbiano fruito per almeno tre mesi (anche non continuativi) di un trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Il riconoscimento del pensionamento anticipato in oggetto inoltre: è limitato[50] al numero di unità definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; è subordinato alla condizione[51] che l’impresa interessata presenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, il quale preveda, in relazione al pensionamento anticipato, la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di soggetti rientranti in determinate categorie[52].
Riguardo ai criteri di calcolo del trattamento anticipato in oggetto, si rinvia alla circolare dell’INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.
Articolo 1, comma 319
(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)
319. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili
Il comma 319 prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno.
Il comma estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio già previsto, per il 2020, dall'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020).
Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, comma 378, legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).
Si specifica che le disposizioni del citato articolo 188 continuino ad applicarsi, in quanto compatibili.
Per tale finalità, le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle entrate - fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili.
L’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l’anno 2020, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, in base al comma 1, il credito di imposta è riconosciuto in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d’imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l’art. 4, co. 182, 183, 184, 185 e 186 della L. 350/2003, e il d.P.C.m. 318/2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, co. 484, della L. 311/2004.
Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 198/2016, e al d.lgs. 70/2017, conseguentemente emanato.
320. Il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«389. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392».
321. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 390 e 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogate.
L’articolo 1, comma 320, generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall’a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente “Io studio”, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Il comma 321 dispone, a decorrere dall’a.s. 2024-2025 (quindi da settembre 2024), l’abrogazione dei commi 390 e 391 sopra descritti.
Le disposizioni in esame intervengono sul comma 389 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).
Il comma 320 attribuisce alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri fissati dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto la cui emanazione è prevista dal comma 392, in relazione al quale si veda più avanti).
Al riguardo, si rammenta che i commi 389-392 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) hanno previsto la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. In particolare, i commi 389 e 390 hanno previsto contributi alle scuole, mentre il comma 391 ha previsto contributi agli studenti. Nello specifico, il comma 389 dispone che, a decorrere dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un contributo fino al 90% della spesa. Il bando per l’assegnazione dei contributi è emanato annualmente, con decreto del capo del medesimo Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi.
Nello specifico, il comma 390 stabilisce che, sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, è attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.
Il bando per l’assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 389.
Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente “Io studio”, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell’ISEE.
Il comma 392 dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 6, della L. 198/2016.
A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.
Dispone, altresì, che con DPCM o con decreto del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 4 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 203 del 14 agosto 2020.
Il decreto del Capo del Dipartimento del 13 febbraio 2023 ha approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è stato riconosciuto per l'anno 2022 il contributo di cui all’articolo 1, comma 389, della L. 160/2019.
Articolo 1, commi 323-324
(Ridenominazione dei progetti navali
di rilevanza strategica nazionale)
323. All’articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole: «settore navale» sono inserite le seguenti: «, incluso quello subacqueo,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «trasformazione e revisione di navi, motori,» sono inserite le seguenti: «sistemi elettronici,».
324. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 323 estende l’accesso al fondo istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale.
Con il comma 324 viene incrementata di 1 milione di euro l’anno, dal 2024 al 2026, l’autorizzazione di spesa per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare.
Con i commi 323 e 324, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, viene in primo luogo novellato, con il comma 323, l’articolo 1, comma 712, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).
Si tratta della disposizione che ha previsto l’istituzione di un fondo presso il MIMIT (con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2022) volto a promuovere, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. La disposizione del 2021 ha previsto altresì che - con decreto del MISE (oggi MIMIT), di concerto con il MUR e con il Ministero della Difesa - siano individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il MIMIT concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge sullo sviluppo aeronautico (n. 808 del 1985). Possono accedere ai relativi benefìci le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di loro parti.
In dettaglio, il comma 323, include i progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo, oltre a quelli del settore navale, tra quelli per i quali è consentito l’accesso ai finanziamenti del fondo e ne estende i benefici alle imprese la cui attività consiste nella costruzione, nella trasformazione e nella revisione di sistemi elettronici dedicati al settore navale.
Il comma 324, dispone l’incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale (comma 658 della legge di bilancio 2023).
La dotazione prevista dal comma 659 della legge di Bilancio 2023 era di 2 milioni € annui a decorrere dal 2023 e la stessa disposizione ha disposto altresì l’istituzione e la disciplina, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, del Polo nazionale della subacquea.
Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
325. Al fine di assicurare l’operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all’articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024.
Il comma 325, inserito nel corso dell’esame parlamentare, autorizza un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2024 a favore della Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.
In particolare, il comma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per assicurare l’operatività della Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.
La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), articolo 1, commi da 732 a 734, ha previsto l’istituzione dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo sostenibile.
La Fondazione è stata istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità suddette, la fondazione, denominata brevemente “Tecnopolo”, instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza (comma 733).
Nello statuto del Tecnopolo – approvato con D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195 – sono definiti gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, gli organi, la composizione. Il Ministero dell’Università e ricerca, svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo (comma 734).
Ai fini dell'istituzione e dell'inizio dell'operatività della Fondazione, con sede a Taranto, il comma 732 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Le relative risorse sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo all’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 2678/MIUR), ora Ministero dell’università e ricerca (comma 732).
Il D.L. n. 34/2023 (L. n. 56/2023), articolo 7-quinquies, comma 1, ha autorizzato un ulteriore contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare l'operatività della Fondazione.
Da ultimo, l’articolo 15-quinquies del D.L. n. 132/2023 (cd. D.L. Proroga termini, convertito con mod. in L. n. 170/2023), al comma 1, ha integrato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2023 e per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 732 della legge di bilancio 2019, per l’operatività dell’"Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”.
326. All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:
«4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 15 aprile 2024».
327. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 50,33 milioni di euro per l’anno 2024.
L’articolo 1, comma 326, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:
- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);
- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).
Per le finalità sopra descritte, il comma 327 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all’attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
A tal fine, s’introduce il nuovo comma 4-bis.2 nell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), dei cui commi 4-bis e 4-bis.1 sono espressamente richiamate le finalità.
Si rammenta in proposito che l’articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), ha consentito alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR la possibilità di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. n. 59/2017 (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).
Per un’analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione.
Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023, attualmente in corso di conversione (AC n. 1517), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Si veda la pagina Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado.
Per ulteriori approfondimenti sul piano Agenda Sud, si veda l’apposito dossier, alla scheda di lettura relativa all’articolo 10 nonché il comunicato del 27 ottobre 2023.
Articolo 1, commi 328 e 329
(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno)
328. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata, per l’anno scolastico 2024/ 2025, la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025.
329. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2025.
L’articolo 1, comma 328, conferma, per l’a.s. 2024/2025, l’autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l’a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 329 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
Nel dettaglio, il comma 328 autorizza per l’a.s. 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 per le finalità di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 123/2023 – L. 159/2023 (si veda il dossier sull’AC n. 1517).
In proposito si rammenta che il comma 2 in questione ha autorizzato per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».
Si veda il comunicato del 31 agosto 2023.
Al riguardo, si ricorda che il DM 176 del 30 agosto 2023, all’articolo 1, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 34.300.000 in favore delle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni del Mezzogiorno di cui all’Allegato 1, per iniziative formative da realizzare negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate da INVALSI, sulla base dei relativi dati. La finalità è quella di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l’importo complessivo di euro 140.000, a carico, in quota parte, del PNRR, del PON “Per la scuola” 2014-2020 o del PN “Scuola e competenze” 2021-2027. Le risorse sono a valere:
§ per euro 17.220.000 per n. 123 istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all’Allegato 1, con le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
§ per euro 17.080.000, di cui euro 8.540.000,00 a valere sul Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 per l’anno scolastico 2023-2024 ed euro 8.540.000,00 a valere sul Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” – Obiettivo specifico ESO4.5 per l’anno scolastico 2024-2025, per le n. 122 scuole primarie delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all’Allegato 1.
§ L’articolo 2 autorizza altresì, al fine di superare i divari territoriali, potenziare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica, la spesa complessiva di euro 184.800.000 in favore delle 1.906 scuole statali primarie delle regioni del Mezzogiorno, di cui all’Allegato 2. Le risorse sono a valere:
§ per euro 92.400.000 a valere sul Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 per l’anno scolastico 2023-2024;
§ per euro 92.400.000 valere sul Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” – Obiettivo specifico ESO4.5 per l’anno scolastico 2024-2025.
Le suddette risorse sono ripartite sulla base dei dati degli apprendimenti Invalsi e del numero di studenti fragili, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell’Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo. Al fine di realizzare nell’ambito dell’Agenda SUD un progetto pilota nei contesti con maggiore disagio educativo, affinché le scuole siano poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con altre scuole, enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali, è autorizzata, in aggiunta all’autorizzazione disposta dall’articolo 2, la spesa complessiva di euro 15.000.000 a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020. L’Autorità di gestione del PON 2014-2020 e del PN 2021-2027 presso l’Unità di missione per il PNRR provvede all’individuazione delle aree per la realizzazione del progetto pilota, sulla base dei dati Invalsi, dei dati sull’abbandono scolastico e della dispersione scolastica e dei dati di contesto, nonché di altri dati disponibili nelle banche dati del Ministero dell’istruzione e del merito, e all’adozione delle relative procedure di autorizzazione, ammissione a finanziamento e attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari, del sistema di gestione e di controllo e del manuale delle procedure adottate dall’Autorità di gestione.
Il comma 329 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3, del D.L. n. 123/2023 – L. 159/2023.
Il comma 3 in questione ha autorizzo la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
Il Programma operativo complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 è stato approvato con la deliberazione del CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018 e modificato con la deliberazione n. 30 del 20 maggio 2019.
Per le finalità di cui al comma 3 in questione sono adottate le seguenti azioni e iniziative:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore disciplinati dal relativo codice (d.lgs. n. 117/2017);
d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.
Articolo 1, comma 330
(Incremento del fondo per la valorizzazione
dei docenti tutor e orientatori)
330. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un’apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
L’articolo 1, comma 330, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame. Il DM n. 63 del 5 aprile 2023 ha fissato i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro per la valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente orientatore.
Si ricorda che, nell’ambito della M4C1 del PNRR, la riforma 1.4 prevede la Riforma del sistema di orientamento (a titolarità del MIM). Al riguardo, è stato adottato il DM n. 328 del 22 dicembre 2022, che prevede le "Linee guida per l'orientamento". Sono state inoltre emanate ulteriori circolari.
Per un approfondimento sulle politiche del settore dell’istruzione all’interno del PNRR - e sulla relativa attuazione - si rinvia all’apposita sezione del sito web della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati “Riforme” e “Investimenti” ivi presenti.
331. In coerenza con gli obiettivi della missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, e in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l’integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare «Per la scuola» 2014/2020;
b) quanto a 8,6 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2, del PNRR, per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;
c) quanto a 2,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.
332. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010, è incrementato di 700.000 euro per l’anno 2024 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Il comma 331 autorizza la spesa di 39,4 milioni di curo per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico. Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Sulla formazione dei docenti si veda l’apposito approfondimento nei temi dell’attività parlamentare.
Come sopra segnalato, il comma 331 autorizza la spesa di 39,4 milioni di curo per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
- in coerenza con gli obiettivi della missione 4 - componente 1- riforma 2.2 del PNRR;
La missione 4 Istruzione e ricerca, componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, riforma 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. La Scuola di Alta Formazione sarà una struttura leggera e sarà funzionale all’erogazione on line dei corsi di formazione dotata di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza oneri ulteriori). Le funzioni amministrative saranno garantite dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione. La Scuola svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività formativa, che si svolgerà solo on line, per tutto il personale scolastico. Saranno coinvolti, non solo Indire e INVALSI ma anche Università italiane e straniere. L’attuazione della riforma sarà a carico del Ministero dell’Istruzione. La promulgazione della legge è prevista nel 2022 e la piena attuazione della riforma avverrà entro il 2025.
Secondo quanto si evince dalla terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (doc. XIII, n. 1), p. 51, è stato raggiunto il traguardo relativo alla costruzione di un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola, con l'istituzione della Scuola di alta formazione (M4C1-6). Tale riforma, attuata nell'aprile 2022, è stata oggetto di integrazione normativa con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 556), che ha introdotto una specifica tempistica per le misure attuative. I decreti di nomina del Presidente. del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale sono in corso di definizione.
Per ulteriori approfondimenti si veda la citata terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (doc. XIII, n. 1), pp. 305-6
Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione, si rinvia agli allegati Investimenti e Riforme.
- ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione), per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale ATA di cui all'articolo 1, comma 125, della L. n. 107/2015.
L'articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017, inserito dall'art. 44, comma 1, lett. i), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), al comma 1 ha introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 (ovvero le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa, all’uopo individuati da ogni autonomia scolastica) e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Il sistema s’inquadra nell'ambito dell'attuazione del PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
In base al comma 2, lettera b), dell’articolo 16-ter in esame, gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE sulla base dell’adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei.
Il nuovo sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo fa esplicitamente salvo quanto previsto:
- dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione stabilisce che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tali attività formative sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal DPR n. 80/2013, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il successivo comma 125 – espressamente richiamato dalla disposizione oggetto della presente scheda - ha autorizzato la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Per la formazione del personale ATA si veda l’apposita pagina sul sito del MIM. La suddetta autorizzazione di spesa è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della L. 160/2019. Successivamente è stata ridotta dall'art. 5, co. 2-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) di 5 milioni di euro per il 2020 e infine incrementata di 10 milioni di euro per il 2021 dall’articolo 1, comma 961, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità;
- dall’articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina i contratti collettivi nazionali e integrativi nel pubblico impiego.
Per approfondimenti sull’articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017 si rinvia al dossier relativo all’AC 3656/XVIII.
Il comma qui in esame dispone poi che ai relativi oneri si provvede:
- quanto 8 milioni di curo per il 2024 e a 19,4 milioni di euro per il 2025, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare – POC «Per la scuola» 2014/2020;
Il Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. Esso è stato inizialmente adottato con la delibera CIPE n. 21/2018, con un finanziamento complessivo pari a circa 60 milioni di euro, e successivamente integrato con la delibera CIPE n.30 del 2019, che ne ha incrementato la dotazione con ulteriori 111 milioni di euro. Tale incremento è stato reso possibile essendosi nel frattempo liberate risorse della medesima entità in conseguenza della riduzione del cofinanziamento nazionale del PON richiesto a seguito della riprogrammazione del PON «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» FSE-FESR (oggetto di decisione C(2018) 7764 Final del 20 novembre 2018 con riferimento alle regioni meno sviluppate e a quelle in transizione). L’articolo 24, comma 4, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021), aveva disposto che le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione fossero trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. In seguito, l'articolo 47, comma 4, lett. d), del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ha incrementato da € 62.824.159,15 a € 82.824.159,15 l’ammontare delle risorse da trasferire dal POC Per la scuola al POC Governance e Capacità istituzionale.
- quanto a 8,6 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui alla M4C1-riforma 2.2 del PNRR per le quali restano ferme le finalità e le limitazioni già previste in relazione alla misura;
Secondo quanto evidenziato dalla terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (doc. XIII, n. 1), p. 305, l’importo complessivo assegnato alla riforma è pari a € 34 mln.
- quanto a 2,8 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 65/2017;
La disposizione sopra richiamata ha previsto che l'INAIL destini, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della L. n. 153/1969. Rispetto alle risorse stanziate i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Successivamente, l'art. 32-bis, comma 2, del D.L., n. 104/2020 (L. n. 126/2020) ha disposto una riduzione delle suddette risorse per l’ammontare di 4,5 milioni di euro per il 2021.
- quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.
Il comma 332 incrementa il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, pubblicato nella GU n. 179 del 3 agosto 2010, di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Si segnala, preliminarmente, che il 1° agosto 2023 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale integrativo - Area Istruzione e Ricerca - Dirigenza scolastica, recante i criteri di riparto e impiego della risorsa costituente il fondo unico nazionale (FUN), tra quota destinata alla retribuzione di posizione e quota destinata alla retribuzione di risultato a decorrere dall’a.s. 2023/2024.
Per ulteriori approfondimenti sul Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato si rinvia al dossier predisposto sull’AS 747, pp. 139-145.
333. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
334. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico, di cui all’articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta dagli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
335. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «ordinari stanziamenti di bilancio,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell’audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali».
336. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
337. All’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
1) dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «e di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità,»;
2) dopo le parole: «di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021» sono inserite le seguenti: «fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024»;
b) al comma 2, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura»;
c) alla rubrica, la parola: «straordinario» è soppressa.
338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
L’articolo 1, commi 333-338, reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d’interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un’autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 333); b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 334); c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 335 e 338); d) un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un’attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 336); 2) un secondo gruppo d’interventi è teso all’incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all’adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 337).
In dettaglio, il comma 333, autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), s’intende, rispettivamente, per «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; per «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
Per una mappatura dei parchi archeologici nazionali, cfr. la pagina dedicata del Ministero della cultura – Direzione generale Musei e l’art. 18, comma 3, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 («Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance») così come modificato dal nuovo DPCM recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169» approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2023, illustrato anche in un apposito comunicato del MIC.
Il comma 334, al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, dispone che i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117 del Codice dei beni culturali, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del medesimo Codice, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma “PAGO PA” di cui all’art. 5, comma 2, del D.LGS. 82/2005.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
In base al successivo art. 117, richiamato dalla disposizione in commento, negli istituti e luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, fra cui
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
Tali servizi – come precisa lo stesso art. 117 – possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli sopra indicati e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
La gestione dei servizi medesimi è attuata in forma diretta o indiretta, secondo quanto previsto dall’art. 115 del Codice dei beni culturali. La fattispecie della gestione diretta – richiamata dalla disposizione in commento – è attuata per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
Quanto alla c.d. “PAGO PA”, il D.LGS. 82/2005, all’art. 5, comma 1, i soggetti pubblici sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 2 (cioè, “PAGO PA”), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite tale piattaforma elettronica resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico. Il successivo comma 2 prevede, appunto, che la Presidenza del Consiglio dei ministri metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Qui di seguito, la pagina web istituzionale di PAGO PA.
La relazione tecnica precisa che la disposizione ha finalità di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari.
Il comma 335 modifica l’art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del MIC, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.
Per comodità di lettura, si riporta qui di seguito il testo a fronte:
Testo vigente art. 2 D.L. 34/2011 |
Testo modificato art. 2 D.L. 34/2011 |
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. |
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa. allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali. |
Per un approfondimento relativo all’art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011, si rinvia all’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.
Il comma 336 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un’attività di manutenzione ordinaria e programmata.
Il comma 337 – come si evince dalla relazione illustrativa – è volto sostenere l’incremento del numero di sale cinematografiche e a stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità.
A tal fine, si apportano una serie di modifiche all’art. 28 della L. 220/2016 – cioè l’articolo che disciplina il piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali all’interno della legge recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» - disponendo:
§ la stabilizzazione della sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, prevedendo una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 e integrando espressamente il riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;
§ l’attribuzione al Ministro della cultura, e non più al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’adozione del decreto che definisce le misure applicative per l’accesso ai benefici;
Si ricorda che le misure applicative sono attualmente dettate dal DPCM 4 agosto 2017, e successive modificazioni, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220».
§ la modifica della rubrica dell’art. 28, con l’eliminazione dell’attributo di “straordinario” al piano di potenziamento in oggetto.
Di seguito, in forma di testo a fronte, le modifiche apportate all’art. 28:
Testo vigente art. 28, commi 1-2, L. 220/2016 |
Testo modificato art. 28, commi 1-2, L. 220/2016 |
Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali 1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
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Piano 1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. 2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata. |
Infine, il comma 338 stabilisce che il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse
le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
La relazione illustrativa, nel giustificare l’intervento, muove dal presupposto «che le risorse finanziarie di cui dispone il Ministero della cultura sono da sempre ritenute insufficienti a preservare e salvaguardare l’intero patrimonio culturale, [e così si] delinea uno strumento di finanziamento alternativo che, mediante il coinvolgimento dei cittadini, possa favorire la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali». La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per le finanze pubbliche, poiché le eventuali risorse aggiuntive provengono da soggetti terzi.
Articolo 1, comma 339
(Capitale italiana dell'arte contemporanea)
339. Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana dell’arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell’arte contemporanea. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
L’articolo 1, comma 339 dispone il conferimento annuale, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.
Si tratta dell’introduzione di un nuovo titolo, finalizzato all’attribuzione di un contributo per le finalità previste dalla disposizione in commento.
La legislazione vigente prevede attualmente il conferimento annuale del titolo di "Capitale italiana della cultura", in relazione al quale si veda il sottostante box di approfondimento.
La Capitale italiana della cultura
L'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Originariamente, era stato previsto che i progetti presentati dalla città designata dovevano essere finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.
Successivamente, l'art. 1, co. 326, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) – novellando l'art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.
Successivamente, l'art. 183, comma 8-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero (ora) della cultura, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Qui il sito del MIC dedicato alle Capitali italiane ed europee della cultura.
Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021 e Agrigento Capitale italiana della cultura 2025
In precedenza, la città di Parma è stata designata capitale italiana della cultura per il 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2019.
In relazione a ciò, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, comma 613) ha autorizzato la spesa di € 3 mln per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma.
Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, comma 364) ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020 per iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma. Tali risorse potevano essere impiegate anche per prorogare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.
Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 8) ha conferito alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intendeva riferita al 2022.
Pesaro è la capitale italiana della cultura 2024.
Successivamente, è stato adottato il decreto del Segretario generale n. 1158 dell'1 dicembre 2022, recante "Termini previsti nella procedura di conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2025".
Da ultimo, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2023, vi è stato il "Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l'anno 2025, alla citta' di Agrigento".
Articolo 1, comma 340
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale)
340. Al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
L’articolo 1, comma 340, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, incrementa di 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale.
Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, al fine di favorire la tutela del patrimonio culturale, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), relativa al Fondo per la tutela del patrimonio culturale, sia incrementata di 1,694 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Si ricorda che il citato art. 1, comma 9 della legge di stabilità 2015 ha previsto che, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Ai sensi del comma 10 del medesimo art. 1 della legge di stabilità 2015, le risorse del predetto Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro (ora della cultura) trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
In attuazione di quanto sopra, da ultimo, è stato adottato il programma triennale 2021-2023 del Fondo per la tutela del patrimonio culturale con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (qui il dossier predisposto sul relativo schema di decreto).
Il suddetto Fondo per la tutela del patrimonio culturale (cap. 8099, pg. 1 e 3 dello stato di previsione del Ministero della cultura) è stato successivamente rideterminato nel suo ammontare:
- in riduzione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.L. n. 109 del 2018, che ha destinato 10 milioni di euro del fondo a una distinta finalità, consistente nel piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili;
- in aumento, con i rifinanziamenti disposti ai sensi dell'art.1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), della seconda sezione della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), nonché della seconda sezione della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). La seconda sezione della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha, inoltre, definanziato il Fondo di cui al citato art. 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018 (cosiddetto Fondo investimenti, allocato presso il MEF e ripartito tra le diverse amministrazioni dello Stato), di 21 milioni di euro annui sino al 2031. La seconda sezione del presente disegno di legge di bilancio, infine, ha riprogrammato il predetto Fondo di cui all’art. 1, comma 95 della legge di bilancio 2019 (AS 926, TOMO III, pag. 828).
341. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
L’articolo 1, comma 341, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, rifinanzia il fondo di cui all’art. 1, comma 632, della L. 197/2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Si ricorda che l’art. 1, comma 632 della L. 197 del 2022 citato ha istituto nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione originaria di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La disposizione prevede che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo.
Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier.
In sede attuativa, è stato dunque adottato il decreto interministeriale 189 del 04/05/2023 recante “definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In base all’art. 2 del predetto decreto, le risorse del Fondo sono ripartite tra i seguenti settori di intervento nella misura indicata, calcolata sullo stanziamento complessivo previsto per l’anno 2023: a) tutela, valorizzazione e sostegno del patrimonio culturale - non superiore al 50%; b) tutela, valorizzazione e sostegno dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell’audiovisivo - non inferiore al 50%. Nella tabella allegata al decreto sono individuati gli stanziamenti e le destinazioni.
342. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
343. Per l’attuazione del comma 342 è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l’anno 2024, con specifica destinazione, per l’anno 2024, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552 rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
344. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 342 è incrementato di ulteriori 800 unità per l’anno 2024. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
345. Per l’attuazione del comma 344 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l’anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.
Il comma 342 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell’ambito dell’operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 343 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593.
Il comma 344 proroga invece, sempre per il 2014, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 345 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409.
L'operazione "Strade sicure", avviata nel 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane.
Il contingente militare, fornito per la quasi totalità dall’Esercito, assume la qualifica di agente di pubblica sicurezza e viene posto a disposizione dei Prefetti per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili. In passato il personale è stato impiegato anche per attività di perlustrazione e pattugliamento, congiuntamente alle forze di polizia, oltre che per far fronte a specifici eventi, come EXPO 2015, Giubileo straordinario, G7 e eventi calamitosi.
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 1023-1026) ha stabilito un processo di graduale riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo, secondo la seguente tempistica:
§ 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
§ 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
§ 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato l’entità del personale, 5.000 unità, fino al 31 dicembre 2023.
La norma in esame inverte dunque tale processo di graduale riduzione del personale, che viene nuovamente portato a 6.000 unità (con un aumento di 1.000 unità).
La spesa prevista per il 2024, che ammonta a euro 190.899.593, è destinata per 185.310.224 alle Forze armate e per euro 5.589.369 al personale delle Forze di polizia.
Durante l'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione "Strade sicure", oltre ai compiti tipici assegnati al dispositivo, sono stati chiamati a svolgere anche una serie di attività di contrasto al diffondersi del virus. In considerazione di questi nuovi compiti, nel 2020, il dispositivo è stato integrato prima di 253 unità (dal decreto legge n. 18) e poi di ulteriori 500 unità (decreto legge n. 34). Tale contingente aggiuntivo di 753 unità è stato poi prorogato, con successivi provvedimenti, fino al 31 marzo 2022.
L’art.9 del decreto legge n.103 del 5 ottobre 2023 (c.d. “decreto immigrazione e sicurezza”) ha disposto un aumento del personale del dispositivo Strade sicure, da impiegare in attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cd. operazione “stazioni sicure”, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti, in particolare nelle principali città italiane.
Il contingente di personale, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, è stato fissato in 400 unità.
L’articolo in esame autorizza, per il 2024, 800 unità, raddoppiando la consistenza attuale.
La spesa autorizzata per il 2024 è di euro 34.171.409, di cui euro 17.944.512 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.226.897 per gli oneri connessi con il funzionamento.
Il personale complessivo delle Forze armate impegnato in attività di pubblica sicurezza è dunque fissato, per il 2024, in 6.800 unità complessive (contro le 5.400 al 31 dicembre 2023).
346. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero medesimo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20 milioni per l’anno 2024, a euro 40 milioni per l’anno 2025, a euro 50 milioni per l’anno 2026, a euro 60 milioni per l’anno 2027, a euro 60 milioni per l’anno 2028 e a euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell’interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.
Il comma 346 istituisce un Fondo da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell’interno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
La sua dotazione è pari a:
20 milioni nel 2024;
40 milioni nel 2025;
50 milioni nel 2026;
60 milioni nel 2027;
60 milioni nel 2028;
40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.
Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2023 (all’articolo 11, commi 1 e 2) ha previsto risorse per Polizia di Stato e Vigili del fuoco, pari a 5 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
348. In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.
349. Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
(Importi in euro)
Esercito italiano 6.948.600
Marina militare 2.217.525
Aeronautica militare 2.981.475
Capitanerie di porto 775.125
Arma dei carabinieri 8.000.550
Guardia di finanza 4.449.000
Polizia di Stato 7.426.200
Polizia penitenziaria 2.855.400
Vigili del fuoco 2.645.400
354. All’articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
355. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, destinata al personale di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 354 del presente articolo, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Questo novero di disposizioni recano provvidenze per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare: il comma 347 costituisce un Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori. I commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.
I commi 354 e 355 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell’ordinario meccanismo dell’area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive.
Il comma 347 costituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Tale Fondo è provvisto di una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025; di 42 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024.
Nell’allocazione delle risorse, sono “privilegiati” istituti normativi e trattamenti accessori tesi a valorizzare i servizi di natura operativa.
La destinazione delle risorse comunque avviene nell’ambito dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024.
In caso di mancato perfezionamento di tali provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale è destinato (con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia) all'incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disposizione richiama la specificità e funzione del ruolo del personale sopra richiamato.
Il rinvio normativo è alla legge n. 183 del 2010 (“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”).
Di essa l’articolo 19 prevede che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, sia riconosciuta “la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”. La disciplina attuativa è definita “con successivi provvedimenti legislativi”, con i quali si provvede altresì a stanziare le risorse finanziarie.
I commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tali complessive risorse ammontano a 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Quanto alla ripartizione di tale ammontare, essa è così determinata:
6.948.600 euro per l’Esercito;
2.217.525 euro per la Marina militare;
2.981.475 euro per l’Aeronautica militare;
775.125 euro per le Capitanerie di porto;
8.000.550 euro per l’Arma dei carabinieri;
4.449.000 euro per la Guardia di finanza;
7.426.200 euro per la Polizia di Stato;
2.855.400 euro per la Polizia penitenziaria;
2.645.400 euro per i Vigili del fuoco.
Il comma 354 proroga a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell’ordinario meccanismo dell’area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate.
Le aree negoziali di cui si tratta sono state istituite dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Siffatte aree negoziali ricomprendono (secondo la norma vigente, comprensiva di modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2022) un novero di materie: il trattamento accessorio; le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
Secondo la previsione del decreto legislativo n. 95 del 2017, l’attuazione (mediante accordo sindacale) delle aree negoziali avrebbe dovuto realizzarsi nei limiti della quota parte di risorse destinata alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e ad ordinamento militare e delle Forze armate. Tale rivalutazione avrebbe seguito, in particolare, le prescrizioni della legge n. 448 del 1998 (all’articolo 24): dunque adeguamento di diritto, annualmente, in ragione degli incrementi medi calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive (ivi compresa l'indennità integrativa speciale) utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Tuttavia una deroga disapplicativa di tale meccanismo delle aree negoziali fu disposta, per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate, già dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2018 (all’articolo 19, comma 1), dando seguito a previsione dettata dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017: cfr. articolo 1, comma 680) la quale destinava apposite risorse perché confluissero in un Fondo per il personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui attingere per i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Lo stanziamento di quella legge di bilancio valeva per il triennio 2018-2020 (con un incremento di risorse indi disposto dalla successiva legge di bilancio 2019: legge n. 145 del 2018, cfr. articolo 1, comma 442). Correlativamente, la deroga disapplicativa disposta dal decreto legislativo n. 126 del 2018 valeva per il medesimo triennio 2018-2020.
Tale lasso temporale è stato protratto al 2023 dal decreto-legge n. 73 del 2021 (all’articolo 30, comma 7-quinquies, lettera b), n. 1), dando seguito alle disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate recate dall’articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019 e dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: cfr. articolo 1, comma 619).
La disposizione ora in esame ulteriormente estende tale arco temporale di disapplicazione, a tutto il 2024.
Correlativamente, il comma 355 autorizzata la spesa di 18 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale dirigenziale delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate, per le misure previste dal citato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.
Sono risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dai provvedimenti sopra richiamati succedutisi nel tempo.
Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal decreto del Presidente del Consiglio del 21 marzo 2018 (in G.U. n. 107 del 10 maggio 2018) a decorrere dall’anno 2020.
Siffatta ripartizione, si ricorda, prevede (valori in euro):
|
2018 |
2019 |
dal 2020 |
Polizia di Stato |
605.651 |
1.055.948 |
1.506.245 |
Arma dei Carabinieri |
504.300 |
1.033.391 |
1.562.483 |
Guardia di Finanza |
297.113 |
610.532 |
923.952 |
Polizia Penitenziaria |
83.148 |
150.410 |
217.671 |
Forze armate |
1.592.515 |
3.315.174 |
5.037.832 |
Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria |
58.065 |
116.130 |
174.194 |
TOTALE |
3.140.792 |
6.281.585 |
9.422.378 |
La proporzionalità ai fini della distribuzione delle risorse che ora si vengono a prevedere è commisurata, dunque, alla ripartizione valevole per l’anno 2020 e seguenti, quale effettuata dal citato d.P.C.m.
Esso fu strumento previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017), là dove istituiva un apposito Fondo, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando loro 50 milioni per l'anno 2018, 100 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020, per diverse finalità, tra le quali l’attuazione del citato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.
A siffatta attuazione, secondo la ripartizione effettuata dal citato d.P.C.m. del 21 marzo 2018, sarebbero così spettati: 3.140.792 euro per il 2018; 6.281.585 euro per il 2019; 9.422.378 per il 2020.
Rispetto a quelle risorse, aggiuntive sono state quelle previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019, il quale ha autorizzato la spesa di: 3 milioni per il 2020; 5 milioni per il 2021; 8 milioni annui, a decorrere dal 2022.
Del pari aggiuntive sono state le risorse previste dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 442, della legge n. 145 del 2018), per 9,4 milioni annui decorrenti dal 2019, sempre proporzionalmente all’importo determinato dal d.P.C.m. citato.
Ancora, aggiuntive risorse sono state previste per la medesima finalità dall’articolo 20 del decreto-legge n. 162 del 2019, per: 3 milioni per l'anno 2020; 5 milioni per l'anno 2021; 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Ed aggiuntive risorse sono state disposte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 619, della legge n. 234 del 2021), per 10 milioni a decorrere dal 2022.
350. All’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «l’introduzione,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,»;
b) alla lettera a), le parole: «in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo» sono sostituite dalle seguenti: «che cessa dal servizio».
351. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025.
L’articolo 1, commi 350 e 351, prevede, con una modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare, un incremento di 5 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022.
Nel dettaglio, il comma 350 interviene a novellare l’art. 1, comma 96, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), prevedendo che la progressiva perequazione del regime previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici si realizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (specificazione precedentemente non prevista), mediante misure a carattere compensativo per il personale che cessa dal servizio (e non in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, come precedentemente disposto).
Si ricorda che i commi da 95 a 97 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2022 istituiscono un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è dotato di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (comma 95).
Ai sensi del comma 96, il fondo è destinato all’adozione di provvedimenti normativi nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, la cui specificità di ruolo e di stato giuridico è riconosciuta dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183[53], ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, nello specifico della disposizione richiamata, è previsto si realizzi mediante le seguenti misure:
a) a carattere compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 20 della legge n. 448 del 1998, per l'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Quanto al trattamento di fine rapporto, si rinvia, in sostanza, alle procedure previste per i dipendenti delle P.A., con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 2120 del c.c., che disciplina il calcolo del trattamento medesimo, salvo quanto previsto dai contratti collettivi dei singoli comparti, che definiscono le modalità di attuazione con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale.
Ai sensi del comma 97, le risorse di cui al comma 95 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il comma 351 dispone un incremento del summenzionato Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025.
Articolo 1, commi 352 e 353
(Riconfigurazione della dotazione organica
della carriera prefettizia)
352. Al fine di rafforzare l’operatività dell’Amministrazione dell’interno mediante un riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
a) in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
b) in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025;
c) in riduzione di ulteriori 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.
353. La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di viceprefetto aggiunto di cui al comma 352, lettera c), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorre dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall’incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare.
La disposizione ridisegna, ad invarianza di spesa, la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell’interno, mediante un incremento dei posti di vice-prefetto aggiunto ed un decremento dei posti di vice-prefetto.
Questi commi modificano la dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell’interno.
Si dispone un incremento del numero di posti di vice-prefetto aggiunto (che è la qualifica iniziale della carriera) ed un decremento di posti di vice-prefetto.
Le due variazioni si compensano non in termini numerici bensì di spesa, onde rispettare una prescrizione di invarianza finanziaria qui posta.
L’incremento di posti di vice-prefetto aggiunto è così stabilito:
+ 72 unità dal 1° gennaio 2024;
+ 29 unità dal 1° gennaio 2025;
+ 43 unità dal 1° dicembre 2025.
Il decremento di posti di vice-prefetto è così stabilito:
- 50 unità dal 1° gennaio 2024;
- 20 unità dal 1° gennaio 2025;
- 30 unità dal 1° dicembre 2025.
La variazione dei posti riferita al periodo successivo al 1° dicembre 2025, decorre, per gli incarichi eventualmente in corso alla medesima data, dalla scadenza o cessazione dell’incarico (anche per effetto del collocamento a riposo del titolare).
Sul piano normativo, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 139 del 2000 (recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia”) definisce l’articolazione della carriera prefettizia nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto.
La dotazione organica della carriera prefettizia era stabilita nella tabella B allegata a quel decreto legislativo. Successivamente però siffatta determinazione figura in tabella allegata al d.P.C.M. n. 78 del 2019, regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, così come sostituita dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 231 del 2021, a sua volta sostituita dall'articolo 7, comma 1, del d.P.C.m. n. 179 del 2023.
Lì risulta una dotazione organica di 140 prefetti, 700 viceprefetti, 572 viceprefetti aggiunti (per un totale di 1.412 unità).
Articolo 1, commi 356 e 358
(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)
356. All’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
358. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
I commi 356 e 358 incrementano di 15 milioni di euro annui il Fondo di assistenza per i finanzieri. Ai sensi del comma 358, alla copertura finanziaria, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Nel dettaglio, il comma 356 apporta una modificazione all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015 (recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che l’ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa e da stabilire con decreto ministeriale, da destinare al fondo di cui alla legge n. 1265 del 1960 (Fondo di assistenza per i finanzieri), può essere di ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui (anziché 15 milioni annui come previsto dal testo vigente).
Ai sensi del comma 358, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.
357. Fino all’emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) previste dall’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l’anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l’anno 2024.
Il comma 357, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede la possibilità di concedere ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) una licenza speciale per le attività sindacali, fino all’emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle APCSM. Nel contempo, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM viene fissato al 31 gennaio 2024 e viene autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l’anno 2024.
In pratica viene introdotto un regime transitorio per consentire l’esercizio dell’attività dei rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, iscritte nei rispettivi albi ministeriali (di cui all’articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46), fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 16, comma 4, della medesima legge.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione - sentiti i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, e le predette associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - sarà ripartito il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.
La disposizione prevede, in ogni caso, che il regime transitorio in argomento abbia una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regime transitorio stesso.
Più in dettaglio, la norma in esame dispone che ai menzionati rappresentanti può essere concessa, per lo svolgimento delle attività relative alle rispettive associazioni, una licenza speciale nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e di sette rappresentanti per ciascuna associazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo modalità definita dall’Amministrazione di appartenenza.
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, la relazione tecnica precisa che sono trentadue le APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi ministeriali. L’onere derivante dall’introduzione del regime transitorio è stato quantificato, considerando l’ipotesi massima di una sua efficacia per sei mesi, in 1.710.980 euro.
La norma in esame provvede inoltre a fissare al 31 gennaio 2024 il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM per l’anno 2023, di cui all’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2020 – COM)
Si ricorda che il COM all’articolo 1475, comma 2, prevede la possibilità (introdotta dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 46/2022) di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze.
Il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM a cui la norma in esame fa riferimento sembrerebbe essere il termine di cui all’articolo 13 (rubricato “Rappresentatività”), comma 1, della legge n. 46/2022, di rilevazione, per l’anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Tale rilevazione è preliminare all’emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, con cui saranno riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti (comma 6 dell’articolo 13 della legge n. 46/2022).
Si segnala che tale termine, per l’anno 2023, è stato prorogato dall’art. 12, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170) al 31 gennaio 2024. Non appare pertanto chiara la portata innovativa della disposizione in esame.
La legge n. 46 del 2022 stabilisce in primo luogo (art.1) che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze.
L’adesione a tali associazioni è libera, volontaria e individuale. Non possono aderirvi i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.
Le associazioni curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze cui appartengono e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art. 5).
Le materie di competenza sono:
a) il rapporto di impiego del personale militare;
b) l’assistenza e consulenza fiscale (solo favore dei propri iscritti);
c) l’inserimento nell’attività lavorativa esterna di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni e le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunità;
f) le prerogative sindacali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
In relazione alle richiamate materie le associazioni possono:
• presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
• essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari;
• chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
È invece esclusa dalle loro competenze la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.
L’articolo 11 della legge attribuisce alle associazioni i poteri negoziali per la contrattazione nazionale di comparto.
Le amministrazioni competenti sono tenute a comunicare alle associazioni il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).
Sono considerate rappresentative a livello nazionale (art. 13) le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l’associazione sia costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.
In via transitoria, le quote percentuali di iscritti sono ridotte:
• di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;
• di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame e per i successivi quattro anni.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13.
Le controversie nell’ambito disciplinato dalla legge sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 17) anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione.
Alle associazioni è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla legge.
Per approfondimenti sulla legge e sulle numerose deleghe in essa contenute si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Attuazione della legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”.
Articolo 1, commi 359 e 360
(Installazione colonnine di emergenza)
359. Per l’installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extraurbane, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
360. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 359 nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e i criteri di ripartizione delle somme stanziate dal medesimo comma 359.
La disposizione stanzia risorse per l’installazione di colonnine per le chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento.
Si tratta di 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.
Questi commi stanziano risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l’installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento.
Questo, nelle “aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza”.
A titolo esemplificativo la disposizione indica piazze e vie di città, parchi, stazione ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, “campus universitari”, autostrade, strade extra-urbane.
Le modalità applicative (incluse quelle relative alla presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto attuativo del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Articolo 1, comma 361
(Rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione)
361. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l’anno 2024, di 269.179.697 euro per l’anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l’anno 2026. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
La disposizione finanzia il Fondo per l’immigrazione, per 172,7 milioni nel 2024; 269,1 milioni nel 2025; 185 milioni nel 2026.
Questo comma dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l’immigrazione istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.
Esso è stato finanziato, all’atto dell’istituzione, per 46,8 milioni nel 2023 (così l’articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145).
Ora se ne dispone l’ulteriore finanziamento.
Il testo originario del disegno di legge prevedeva lo stanziamento di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.
Tali importi sono stati rideterminati nel corso dell’esame parlamentare, con una loro diminuzione per ciascun anno del triennio considerato. Siffatta contrazione è stata volta a parzialmente compensare l’introduzione di una nuova voce di spesa nel disegno di legge, connessa a provvidenze per le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, il Fondo per l’immigrazione ha attribuite risorse per 172.739.236 euro nel 2024; 269.179.697 euro nel 2025; 185.000.000 euro nel 2026.
La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Al successivo riparto del Fondo è previsto si provveda con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
362. Al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, è autorizzato in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale (SSN), il contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare tra l’altro alle iniziative destinate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e sociosanitario del SSN nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
363. All’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali,» sono inserite le seguenti: «dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà,».
Il comma 362 dispone l’autorizzazione a corrispondere un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
Il comma 363, con una modifica all’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992[54], inserice l’INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.
Il comma 362 autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.
L'Istituto in esame (INMP) è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti.
Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.
Va ricordato che l’articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell’INMP, inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente. Inoltre l’articolo 1, commi 435 e 436 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) prevede che, a decorrere dal 2021, il citato Istituto, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità appartenenti alla categoria D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base).
Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.
Il comma 363, con una modifica all’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992[55], inserisce l’INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.
Ai sensi del citato articolo 12-bis la ricerca sanitaria pubblica risponde al fabbisogno conoscitivo scientifico ed operativo del Servizio sanitario nazionale e si presenta come essenziale per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati tramite appositi atti del Ministero della salute.
Il Ministero è chiamato ad elaborare, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, un Programma nazionale di ricerca sanitaria (PNRS: l'ultimo per il triennio 2020-2022) da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con validità triennale, per le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma 6 nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.
Il comma 6 dell’articolo 12-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 502/1992, richiamato dalla disposizione in commento, prevede che le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Tra tali soggetti viene quindi inserito l’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti.
Viene poi previsto (secondo periodo del comma 6) che alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.
Sulla disposizione in commento la relazione illustrativa precisa che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall’INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all’attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l’Istituto, al pari delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L’area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, attualmente, si presenta come un’area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Pertanto, considerato anche il carattere nazionale del predetto Istituto nell’essere individuato, all’interno del Servizio sanitario nazionale, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si è ritenuto opportuno, con la norma in questione, far rientrare l’INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendo ad esso così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.
Articolo 1, commi 364 e 365
(Reclutamento di personale presso il Ministero dell’interno)
364. Al fine di potenziare l’azione del Ministero dell’interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle loro sezioni, il Ministero dell’interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell’interno può altresì avvalersi della procedura di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
365. Ai fini dell’attuazione del comma 364 è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l’anno 2024 e di euro 5.299.676 annui a decorrere dall’anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l’anno 2024 e di euro 269.390 annui a decorrere dall’anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l’anno 2024 e di euro 198.240 annui a decorrere dall’anno 2025 per i buoni pasto. É altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l’anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 88.328 per l’anno 2024 e di euro 52.997 annui a decorrere dall’anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del comma 364.
I commi in esame autorizzano – con correlativa destinazione di risorse – il Ministero dell’interno a reclutare (nel 2024 e 2025) centodiciotto unità di personale (dell’area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti. Il reclutamento di queste unità di personale è volta a corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
La disposizione autorizza il Ministero dell’interno a reclutare nel 2024 e 2025 centodiciotto unità di personale.
Si tratta di personale dell’area funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale (comparto funzioni centrali).
Il reclutamento - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - è nei limiti della dotazione organica, in aggiunta tuttavia alle facoltà assunzionali vigenti.
Ed è mediante concorso, nella duplice modalità di indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche o di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti.
È escluso il previo svolgimento di procedure di mobilità.
Il Ministero dell’interno può avvalersi della procedura disegnata dall’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2023 (secondo cui il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM[56] di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali).
Comunque si applica quanto previsto dall’articolo 35-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta (senza dunque prova orale), in via derogatoria fino al 31 dicembre 2026.
Per il reclutamento così previsto, è autorizzata la spesa di:
oneri assunzionali: 1.766.559 euro per l’anno 2024; 5.299.676 per l’anno 2025;
compenso del lavoro straordinario: 89.797 euro per l’anno 2024; 269.390 a decorrere dall’anno 2025;
buoni pasto: 66.080 euro per l’anno 2024; 198.240 a decorrere dall’anno 2025;
svolgimento delle procedure concorsuali: 250.000 euro per l’anno 2024;
maggiori oneri di funzionamento: 52.997 euro a decorrere dall’anno 2025.
Il reclutamento di queste centodiciotto unità di personale del Ministero dell’interno è volta a corrispondere “alle maggiori esigenze sopravvenute”, in particolare delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono gli organismi competenti al riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale. Si tratta di 41 organismi collegiali (20 commissioni e 21 sezioni) dotate di attribuzioni autonome e situate nelle Province dove è storicamente maggiore la presenza di richiedenti asilo e di sedi di centri di accoglienza, mentre le competenze decisionali in materia di eventuale revoca e cessazione delle forme di protezione medesime spettano direttamente alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, la quale ha compiti di indirizzo e coordinamento in relazione all’attività delle suddette Commissioni e Sezioni.
Articolo 1, commi 366, 367, 368 e 369
(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)
366. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell’interno organizza, in riferimento alla procedura per l’ammissione di 448 borsisti al corsoconcorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
367. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l’ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L’iscrizione all’Albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
368. Per l’attuazione dei commi 366 e 367 è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per l’anno 2024.
369. Per le amministrazioni di cui all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto il comma 366 dell’articolo 1. La disposizione prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. I successivi commi 367 e 368 stabiliscono quindi i criteri per l’ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi.
Infine il comma 369, anch’esso introdotto nel corso dell’esame parlamentare, dispone che, per le amministrazioni dei consigli comunali o provinciali di cui sia stato disposto lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa, le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 366, 367, 368 e 369 dell’articolo 1.
Il comma 366 stabilisce che, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465[57].
Il successivo comma 367 dispone che alla sessione straordinaria di cui al comma 366 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al predetto comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
Il comma 368 prevede che per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di Euro 256.928,00 per l'anno 2024.
Infine il comma 369 dispone che, per le amministrazioni di cui all'articolo 143[58] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[59] organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.
Articolo 1, commi 370-373
(Misure in materia di magistratura onoraria)
370. Per l’attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l’efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l’anno 2024, di euro 158 milioni per l’anno 2025, di euro 157 milioni per l’anno 2026, di euro 152 milioni per l’anno 2027, di euro 151 milioni per l’anno 2028, di euro 146 milioni per l’anno 2029, di euro 145 milioni per l’anno 2030, di euro 138 milioni per l’anno 2031, di euro 136 milioni per l’anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall’anno 2033.
371. Nell’ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370, sono apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva.
372. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
373. Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
I commi 370-373 istituiscono un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l’esercizio della funzione onoraria.
In particolare, il comma 370 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e aumentarne il grado di efficienza.
Il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente.
Per approfondimenti, v. infra, par. La riforma della magistratura onoraria.
Le risorse stanziate nel fondo, destinate anche alla copertura degli oneri di carattere retributivo e previdenziale, sono le seguenti:
Anno |
Euro (milioni) |
2024 |
177,47 |
2025 |
158 |
2026 |
157 |
2027 |
152 |
2028 |
151 |
2029 |
146 |
2030 |
145 |
2031 |
138 |
2032 |
136 |
dal 2033 |
124 |
Il comma 371 dispone che, nell’ambito dei limiti di spesa costituiti dagli stanziamenti del fondo di cui al comma 370, si provveda con legge ad apportare le modifiche al Capo XI del citato d.lgs. n. 116 del 2017 che si rendano necessarie al fine di costituire un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva.
Il Capo XI del d.lgs. n. 116 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio ed è costituito dagli articoli 29, 30 e 31. In particolare, l’art. 29, come riformulato dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) disciplina già la costituzione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio, composto dai magistrati confermati a seguito del superamento di un’apposita procedura valutativa (v. infra, par. La riforma della magistratura onoraria).
A tale proposito, si rammenta che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 (NADEF – Doc. LVII, n. 1-bis, pag. 29) prevede, tra i collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia magistratura onoraria.
Il comma 372 delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all’opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che:
§ i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS;
§ i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si evidenzia che, per quanto riguarda la magistratura onoraria, sui medesimi aspetti di carattere retributivo-previdenziale è da ultimo intervenuto, con intervento in parte sovrapponibile a quello in esame, l’art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che:
o novellando il testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986)[60], ha assimilato i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente;
o ha previsto l’iscrizione alla gestione dell’INPS riservata ai dipendenti pubblici per i magistrati onorari confermati che optino per il regime esclusivo;
o ha previsto l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[61] per i magistrati onorari confermati che esercitino le funzioni in via non esclusiva; il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia;
o ha confermato il mantenimento dell’iscrizione alla cassa forense per i magistrati onorari confermati che ne abbiano titolo ed esercitano le funzioni in via non esclusiva, secondo modalità applicative da stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense;
o ha stabilito che restano ferme le autorizzazioni già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto-legge medesimo per i magistrati onorari confermati che non optino per l’esercizio esclusivo delle funzioni e siano pubblici dipendenti.
Il comma 373, infine, stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Tale trattamento economico, attualmente definito dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, sarà rideterminato in base alle modifiche apportate ai sensi del comma 2.
La questione del trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari è stata al centro di una diatriba protrattasi per diversi anni tra lo stato italiano e la Commissione europea. La prima procedura di infrazione (EU-Pilot 7779/15/EMPL), risalente al 2015, si era chiusa negativamente nei confronti dell'Italia: venivano contestati, in particolare, il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; l'assenza di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.
A tale procedura aveva fatto seguito una prima riforma della magistratura onoraria, recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, i cui caratteri principali erano costituiti dalla temporaneità dell’incarico del magistrato onorario e dall’esclusione che l’assunzione di tale incarico potesse determinare l’insorgenza di un rapporto di pubblico impiego; inoltre, ai magistrati onorari non poteva essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana in modo da assicurare la compatibilità dell’esercizio della funzione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali.
La riforma, tuttavia, non ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione europea, che ha avviato, nel luglio 2021, una nuova procedura di infrazione (2016/4081).
È quindi intervenuta la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021), che ha apportato notevoli modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 116 (15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando tale conferma al superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio.
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura per la conferma cessano dal servizio.
Ai magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura per la conferma o che non la superino è riconosciuta una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario, parametrata alla durata e quantità del servizio prestato (2.500 euro lorde per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e a euro 1.500 lorde per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, con un limite massimo complessivo pro capite di 50.000 euro lorde).
Ai magistrati confermati sono invece corrisposti:
§ un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1 in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati;
§ l'indennità giudiziaria di amministrazione spettante al medesimo personale amministrativo giudiziario, riconosciuta sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime (ai primi tale indennità spetta in misura doppia).
Non sono invece dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; per i soli magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività viene precisato che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente.
È inoltre riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei.
374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un’apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.
375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell’amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.
377. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l’anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall’anno 2025.
Più nel dettaglio il comma 374, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024: l’istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero- Dipartimento per la transizione digitale della giustizia.
L’articolo 35 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha aggiunto alle attribuzioni del Ministero della giustizia quelle relative ai servizi per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. I compiti e le funzioni che pertengono a questa area funzionale sono specificati all’interno della lettera d-bis) del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e riguardano:
· la gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione;
· la gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia;
· l’implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità;
· il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
Ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999, il ministero della Giustizia esercita altresì le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell’attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 374, il comma 375 prevede l’aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. La disposizione specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024” il suddetto regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sul decreto prima della sua adozione.
Il comma 376 riguarda il reclutamento di personale per la copertura della dotazione organica come incrementata dai commi precedenti. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 1 unità di personale dirigenziale non generale, mediante l’espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell’amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. Entro 30 giorni dalle assunzioni l’amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Mef, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri sostenuti.
Il comma 377 reca infine la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 374-376, autorizzando la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l’azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all’esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi».
379. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.
380. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 54 unità di personale dell’area funzionari del comparto funzioni centrali.
381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell’amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti.
383. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l’anno 2024, di euro 3.007.610 per l’anno 2025, di euro 3.011.145 per l’anno 2026, di euro 3.011.467 per l’anno 2027, di euro 3.015.003 per l’anno 2028, di euro 3.015.325 per l’anno 2029, di euro 3.018.860 per l’anno 2030, di euro 3.019.182 per l’anno 2031, di euro 3.022.718 per l’anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall’anno 2033. É altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2024 per l’espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l’anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall’anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.
I commi 378-383 recano disposizioni concernenti l’organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero.
Più nel dettaglio, il comma 378 modifica la lett. d) del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l’organizzazione del ministero della giustizia.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 300 del 1999, il ministero della Giustizia esercita le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell’attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;
d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.
Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l’azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, il comma, riformulando la lett. d), prevede che il ministero della Giustizia eserciti - oltre alle precedenti funzioni - anche i compiti concernenti:
· lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa;
· lo svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive.
Con riguardo, più in generale, alla giustizia riparativa occorre rilevare che la materia è stata oggetto di un ampio intervento da parte del decreto legislativo 150/2022, di attuazione della legge delega n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia). Si segnala peraltro che l’AG 102 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150/2022), attualmente in corso di esame parlamentare in sede consultiva, apporta modifiche alla disciplina relativa all’accesso ai programmi di giustizia riparativa.
Ancora con specifico riguardo alla giustizia riparativa in ambito minorile si ricorda che il decreto legislativo n. 121/2018 (Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), come modificato dalla riforma del processo penale, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), consente l’applicazione di programmi di giustizia riparativa in qualsiasi fase dell’esecuzione penale minorile; la partecipazione a tali programmi e l’eventuale esito riparativo raggiunto sono valutati dal giudice ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale. Da ultimo si deve segnalare il decreto legge n. 123/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) che ha introdotto l’articolo 27-bis (Percorso di rieducazione del minore) e modificato l’articolo 28 (Sospensione del processo e messa alla prova) del D.P.R. n. 448/1988 (Codice del Processo penale minorile).
Sempre al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l’azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, i commi 379 e 380, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, prevedono rispettivamente:
§ l’istituzione nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa; di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero;
§ l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell’Area funzionari.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 378-380, il comma 381 si prevede l’aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. La disposizione specifica che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024” il suddetto regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sul decreto prima della sua adozione.
Il comma 382 riguarda il reclutamento di personale per la copertura della dotazione organica come incrementata dai commi precedenti. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all’Area funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell’amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. Entro 30 giorni dalle assunzioni l’amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Mef, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri sostenuti.
Il comma 383 reca infine la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 379 e 380.
384. In adesione all’iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti denominata EU for Ukraine Fund (EU4U), nell’ambito del Pacchetto di sostegno all’Ucraina (Ukraine Support package) adottato dalla medesima Banca, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l’anno 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati.
385. Agli oneri derivanti dal comma 384, pari a euro 100.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
386. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca europea per gli investimenti per le attività di gestione svolte per l’attuazione dell’iniziativa di cui al comma 384, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Le disposizioni in esame finanziano la partecipazione del nostro Paese all’iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell’ambito del Pacchetto di Supporto all’Ucraina (Ukraine Support package). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell’Ucraina. L’Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l’anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
L’iniziativa EU for Ukraine è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) lo scorso marzo. Il fondo rappresenta uno strumento di garanzia dei prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione e la ripresa dell’Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato. La Bei può così proseguire il suo impegno a favore di Kyiv, con una rafforzata garanzia per i crediti che concede, che riduce il rischio di dover far fronte direttamente ai ritardi o ai mancati pagamenti da parte dei beneficiari, circostanza che minerebbe la sua reputazione a livello internazionale. Strumenti di garanzia di questo tipo, a sostegno delle attività delle banche di sviluppo, sono ormai molto diffusi a livello internazionale, per gli indubbi vantaggi che comportano: da un lato si garantisce un significativo effetto moltiplicatore dei finanziamenti disponibili; dall’altro il versamento da parte degli Stati è solo eventuale, nei casi di significative mancate restituzioni dei prestiti concessi.
Al fondo partecipano attualmente 16 Paesi membri. L’Italia e la Francia forniscono il maggiore contributo, con 100 milioni ciascuno.
Il programma sostiene quindi gli sforzi dell’Unione europea, degli Stati membri e degli altri donatori, nell’attesa che venga definito il quadro di sostegno a medio termine dell’UE.
Nell’ambito della più ampia revisione del quadro finanziario 2021-2027, lo scorso giugno la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un nuovo Strumento per l’Ucraina, fondato su sovvenzioni, prestiti e garanzie, con una capacità complessiva di 50 miliardi di euro (indicativamente 33 miliardi in prestiti e 17 miliardi in sovvenzioni e garanzie) per il periodo 2024-2027. Il nuovo strumento finanzierebbe le necessità immediate dell’Ucraina, nonché la ripresa e l’ammodernamento del paese nel suo percorso verso l’UE.
Lo strumento si articola in tre pilastri, con una ripartizione di importi indicativa che potrà adattarsi alle esigenze dell’Ucraina:
§ pilastro I - sostegno finanziario allo Stato sotto forma di sovvenzioni e prestiti (indicativamente 39 miliardi). Per accedere al sostegno, il Governo ucraino dovrà preparare un piano per la ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e precisare le riforme e gli investimenti che intende intraprendere nell’ambito del processo di adesione all’UE. I fondi previsti da questo pilastro saranno erogati in funzione della messa in atto del piano, subordinata a una serie di condizioni e comporterà un calendario per gli esborsi concordato con l’UE. Particolare importanza rivestiranno aspetti come la riforma della pubblica amministrazione, il buon governo, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la sana gestione finanziaria;
§ pilastro II - un quadro specifico per gli investimenti a favore dell’Ucraina (indicativamente 8 miliardi) inteso ad attrarre e mobilitare investimenti pubblici e privati per la ripresa e la ricostruzione del paese;
§ pilastro III - assistenza tecnica e altre misure di sostegno (indicativamente 3 miliardi), tra cui la mobilitazione di competenze in materia di riforme, l’aiuto ai comuni e alla società civile e altre forme di assistenza bilaterale normalmente disponibili per i Paesi candidati all’adesione nell’ambito dello strumento di preadesione (IPA).
Lo Strumento previsto non coprirà gli aiuti umanitari, la difesa o il sostegno alle persone in fuga dalla guerra, che continueranno ad essere finanziati attraverso gli strumenti esistenti. Sostituirà, invece, l’attuale sostegno bilaterale fornito all’Ucraina (AMF +, dotazione bilaterale NDICI) ed il sostegno che l’Ucraina avrebbe ricevuto nell’ambito dello Strumento di assistenza di preadesione.
Dall’inizio dell’aggressione russa, l’UE ha mobilitato circa 19,7 miliardi di euro a sostegno all’Ucraina, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macro-finanziaria. Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l’Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo. Si calcola che l’UE e gli Stati membri avrebbero fino ad ora fornito complessivamente assistenza all’Ucraina per circa 70 miliardi di euro.
In particolare, l’UE ha varato a fine dicembre 2022 un piano di sostegno macroeconomico finanziario straordinario per una cifra massima di 18 miliardi di euro per tutto il 2023, volto a fornire una assistenza finanziaria stabile, regolare e prevedibile all’Ucraina con una media di 1,5 miliardi di euro al mese. Tali risorse sono destinate a coprire una parte significativa del fabbisogno di finanziamento a breve termine dell’Ucraina per il 2023, che le autorità del Paese e il Fondo monetario internazionale stimano da 3 a 4 miliardi di euro per mese.
387. Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 di euro per l’anno 2024, di 258.889.134 euro per l’anno 2025, di 265.680.411 euro per l’anno 2026 e di 273.980.862 euro per l’anno 2027.
388. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall’articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
Le previsioni in esame rifinanziano la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato.
Il comma 387 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l’Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall’altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l’Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall’avvio dell’aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata la cessione di materiali d’armamento all’Ucraina. Il contributo italiano al fondo è incrementato di 203.000.000 euro per l’anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e 273.980.862 euro per il 2027.
Il comma 388 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital, il primo istituito da un’organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza. Il fondo, la cui istituzione è stata decisa nel vertice Nato di Madrid del giugno 2020, ha sede ad Amsterdam e può contare su un bilancio di 1 miliardo di euro. La disposizione in esame autorizza per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro.
Lo Strumento europeo per la pace (European Peace Facility, EPF), è un fondo fuori dal bilancio dell’UE, istituito nel marzo del 2021, con un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l’Unione Africana) e Paesi partner.
EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kyiv, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati Membri.
Grazie alla disponibilità di tale strumento, il Consiglio UE ha potuto adottare le prime misure di sostegno a Kyiv già il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l’avvio dell’aggressione.
Con successive decisioni, tra marzo 2022 e febbraio 2023, il sostegno finanziario è arrivato a 3.6 miliardi di euro. Tra marzo e maggio di quest’anno, con misure rivolte specificatamente alla fornitura di munizioni e missili, lo stanziamento complessivo EPF a favore delle forze armate ucraine è salito a 5.6 miliardi.
La nuova tranche di aiuti (che sarebbe l’ottava complessiva) è bloccata da diversi mesi dal veto dell’Ungheria, che chiede alle autorità ucraine di rimuovere una importante banca magiara dal (controverso) elenco delle aziende straniere accusate di proseguire le proprie attività in Russia in violazione delle sanzioni.
A fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. Nel marzo di quest’anno il Consiglio ha incrementato una prima volta il budget, portandolo a 7,98 miliardi. Il 26 giugno, dopo una lunga opposizione da parte dell’Ungheria, il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro, sempre fino al 2027.
EPF è - come detto - un fondo istituito al di fuori del bilancio UE (che, a norma dei Trattati, non può finanziare spese legate alla difesa). Esso è quindi finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL. Ogni aumento del budget complessivo richiede dunque un nuovo ri-finanziamento nazionale.
Oltre a finanziare i trasferimenti diretti di armamenti, EPF finanzia anche la missione di assistenza militare EUMAM, avviata nel novembre 2022, che ha l’obiettivo di concludere entro il 2023 l’addestramento (in territorio UE) di 30 mila soldati ucraini.
Anche se le necessità del sostegno all’Ucraina hanno drenato la maggior parte dei fondi EPF, il Consiglio ha cercato di mantenere l’attenzione anche alle altre priorità dell’azione esterna dell’Unione. Tra queste si segnala in particolare il piano di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall’Unione africana, che prevede complessivi 600 milioni, fino al 2024. Altre risorse sono state stanziate a favore di Paesi dove operano missioni UE di partenariato militare o di addestramento, talvolta in aggiunta al sostegno di iniziative di altre organizzazioni, tra cui Somalia, Mozambico e (fino al recente colpo di Stato) Niger. Nei Paesi del Partenariato orientale, il Consiglio ha utilizzato fondi EPF a favore di Georgia e Moldova. Altre misure di assistenza operano a favore di Paesi come Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Giordania, Libano, Mauritania e Benin.
Per quanto riguarda il Nato Innovation Fund (NIF), la norma in esame autorizza, per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro.
L’Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023). La stessa legge (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Tale decreto, approvato lo scorso 27 giugno, individua il Ministro della difesa come “soggetto investitore”, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (su cui si veda infra) e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).
Lo scorso marzo gli alleati della NATO hanno nominato, per consenso, i primi tre membri del Consiglio di amministrazione del Fondo per l'innovazione della NATO: il suo presidente, il dottor Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di venture capital Lakestar; Dame Fiona Murray, Associate Dean of Innovation and Inclusion presso la School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT); e il Dott. Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica, fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e attuale amministratore delegato di Leonardo.
Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l’Alleanza e i suoi Stati membri hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato DIANA (Defense innovation accelerator for the North Atlantic), istituto nel 2021 e operativo dalla metà di quest’anno, per sostenere le società più innovative in settori tecnologici critici (tra cui robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L’Italia partecipa a DIANA con l’acceleratore di imprese Takeoff, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina miliare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua.
389. All’articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «per l’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 274 milioni di euro per l’anno 2024».
390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
391. É autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.
392. Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell’articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:
a) forme di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l’efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi;
b) misure di sostentamento di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022;
c) contributo forfetario di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l’accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;
d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.
394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l’anno 2024.
395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il comma 389 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l’esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della crisi internazionale in atto. Parallelamente, tale stato di emergenza è stato prorogato dal 4 marzo fino al 31 dicembre 2024 (comma 390). Sono conseguentemente prorogate per tutto il 2024 le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile (comma 392). È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l’assegnazione di un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l’offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 391).
Il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l’anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali.
È infine prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro (commi 395-396).
Il comma 389 autorizza una spesa di 274 milioni di euro per il 2024 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e dell’assistenza alla popolazione ucraina.
A tal fine la disposizione modifica l’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145/2023, convertito da L. 15 dicembre 2023, n. 191, che già aveva autorizzato, per la prosecuzione delle medesime attività di soccorso e assistenza nel 2023, la spesa di 180 milioni di euro.
In precedenza, l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito in legge da L. n. 170/2023, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a garantire per l’anno 2023 la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dalla ordinanza n. 872/2022, destinando aggiuntivi 36 milioni (a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali).
L’autorizzazione finanziaria prevista s’inquadra nell’ambito di una serie diversificata di misure di assistenza, accoglienza e soccorso dei profughi sul territorio italiano (si v. infra) disciplinate e finanziate con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, su cui incidono le disposizioni di cui ai commi 390 e seguenti, introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
In particolare, il comma 390 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per il soccorso e l’assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina dichiarato in origine con deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e successivamente prorogato, in conseguenza del perdurare della crisi internazionale, dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669, L. n. 197/2022), poi, fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, e da ultimo, fino al 4 marzo 2024 per effetto dell’articolo 21, co. 9-bis, del D.L. n. 145/2023 (conv. L. n. 191/2023).
Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[62].
In base all’art. 24 del Codice di protezione civile la deliberazione dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile. In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, come già avvenuto, anche al fine di superare il limite ordinamentale dei 24 mesi per la durata dello stato di emergenza.
La proroga della durata dello stato di emergenza nazionale a tutto il 2024 è da mettere in relazione al termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea attivato per la prima volta in relazione alla crisi ucraina, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022. A norma della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata prima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024. Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del 19 ottobre 2023, il Consiglio UE ha convenuto di prorogare ulteriormente di un anno fino al 4 marzo 2025 la protezione temporanea riconosciuta alle persone in fuga dalla guerra della Russia contro l’Ucraina.
Nella decisione di esecuzione del 19 ottobre 2023 si legge che nell’Unione europea si contano circa 4,1 milioni di sfollati che beneficiano della protezione temporanea. Poiché permane in Ucraina una situazione di instabilità ed incertezza ed in molte aree continuano pesanti combattimenti, è improbabile che l’elevato numero di sfollati nell’Unione che beneficiano della protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra. È pertanto necessario prorogare tale protezione temporanea per a tutela delle persone che ne beneficiano attualmente e che verosimilmente non potranno fare ritorno nel loro Paese in condizioni sicure e stabili. Si legge ancora nella decisione che la proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell’Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025.
A valere sulle risorse stanziate al comma 389, il successivo comma 391, autorizza fino al 31 dicembre 2024, l’assegnazione di un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, allo scopo di rafforzare l’offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.
Tale contributo era stato già disposto nel medesimo limite di 40 milioni di euro, sia per il 2022 (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022), sia per il 2023 (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 16 del 2023).
Per il 2024 il riparto del contributo ed il relativo trasferimento ai comuni deve avvenire con le medesime modalità previste per il 2023.
I criteri e le modalità di riparto del contributo ai comuni sono stati definiti con la ocdpc n. 927 del 3 ottobre 2022 (art. 1, co. 2), ai sensi della quale il contributo forfettario è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento che, in base a quanto previsto dal medesimo D.L. 16 del 2023, è stato aggiornato a giugno 2023 e coordinato da ANCI, che ha raccolto i moduli di richiesta inviati dai Comuni, con le indicazioni delle presenze sul territorio di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea. In base alle risultanze di tale censimento, il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.
Il comma 392 autorizza fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione di alcune specifiche attività nell’ambito delle misure assistenziali, previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della protezione temporanea.
In particolare, il comma prevede di proseguire fino al 31 dicembre 2024:
a) le attività di accoglienza diffusa, attivate attraverso Comuni ed enti e associazioni del terzo settore, già disposte in attuazione del D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. a)). A tal fine, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, l’efficacia delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2023, incluse quelle aventi natura territoriale (si v., infra). La proroga opera non automaticamente, bensì a seguito di comunicazione del Dipartimento della protezione civile della PdCm ai soggetti convenzionati e di trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi;
In dettaglio, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disposto l’attivazione di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle garantite attraverso le strutture di accoglienza per migranti. Tali forme di accoglienza “diffusa” sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali attività sono svolte nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall’ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione.
In origine, i posti finanziati sono stati 15.000, successivamente incrementati fino a 22.000 (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022). Il decreto-legge n. 16 del 2023 ha stabilito la prosecuzione dell’accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l’anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 1, lett. a)).
b) l’elargizione del contributo di sostentamento concesso ai sensi del D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. b)), per coloro che hanno provveduto ad autonoma sistemazione;
Il finanziamento originario di tale misura riguardava un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b)) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, portandoli ad 80.000. Per dare attuazione alla richiamata disposizione del D.L. n. 21, l’ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 (art. 2) ha previsto che il contributo di sostentamento una tantum fosse pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione della richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Tale contributo, che è possibile richiedere tramite piattaforma dedicata, è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.
c) l’elargizione del contributo forfettario in favore delle regioni per garantire l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per tutto il 2024, a condizione di parità con i cittadini italiani, ai cittadini provenienti dall’Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea, introdotto dal D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. c)).
Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto il contributo per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022. Il successivo decreto- legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento nel limite di 27 milioni per l’anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità. Nell’esercizio dei poteri di rimodulazione riconosciuti in capo al Dipartimento della protezione civile dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, L. n. 197/2022) per garantire le misure di accoglienza e assistenza fino al 2 marzo 2023 (termine dello stato di emergenza alla data di approvazione della legge di bilancio) con ordinanza 27 febbraio 2023 il contributo forfetario è stato riconosciuto per un massimo di ulteriori 50.000 unità, a tal fine provvedendo mediante le somme non utilizzate autorizzate per l’attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022. Pertanto, le risorse per l’accesso alle cure sono stanziate per fornire assistenza sanitaria a un bacino di utenza pari a 170.000 persone. Da ultimo, il decreto-legge n. 16/2023 aveva disposto la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza medesima sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023, disponendo al contempo una verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso alle prestazioni del SSN finanziato ai sensi delle richiamate disposizioni (art. 1, comma 6).
d) le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da ultimo autorizzate e rifinanziate per il 2023 ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge n. 132 del 2023.
Il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all’ordinamento giuridico vigente) è stato oggetto della ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022). Lì si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione , in relazione a: a) la definizione logistica per il trasporto di persone; b) soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee; c) l’assistenza sanitaria; d) l’assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine. L’art. 13 del decreto-legge n. 132 del 2023 ha stanziato risorse - nel limite di spesa di 36 milioni - per l’anno 2023 per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo proprio alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni.
Il comma 392, oltre ad indicare le misure prorogate fino al 31 dicembre 2024, autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre con ordinanze ex art. 25 del Codice di protezione civile (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente), sulla base delle effettive esigenze e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la ripartizione e la rimodulazione delle risorse disponibili tra le diverse misure prorogate.
Le risorse per il 2024 sono indicate, in primo luogo, al comma 389 e ad esse concorrono le risorse previste dalla citata ordinanza cdpc n. 872 del 4 marzo 2022, che per esplicito richiamo normativo risultano pari a 31,44 milioni di euro.
Ai sensi dell’articolo 25 del Codice le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
Il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l’anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 1/2018). La disposizione non specifica un particolare vincolo di destinazione di tali risorse.
Si rammenta che tale Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è destinato agli interventi connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina, previste dal D.L. n. 21 del 2022, il Fondo era stato incrementato di 348 milioni per il 2022.
Nel disegno di legge di bilancio di previsione 2024, il Fondo (cap. 7441/MEF) dispone di 770 milioni di euro per il 2024 e di 340 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Si ricorda inoltre che il D.L. n. 145/2023 (art. 21, co. 9-bis e 9-ter), nel prevedere la proroga dello stato di emergenza per il soccorso e l’assistenza dei profughi dall’Ucraina fino al 4 marzo 2024, ha appostato risorse fino a 26,322 milioni per l’anno 2024 per tale destinazione, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Il comma 395 proroga al 31 dicembre 2024 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea.
La disposizione specifica anche che i permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Si ricorda, in proposito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, nel disciplinare l’applicazione in Italia della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina, prevede all’articolo 2 che il Questore del luogo in cui la persona sfollata è domiciliata rilasci un permesso di soggiorno di durata annuale che può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un massimo di un anno, salvo il caso in cui intervenga nel frattempo una decisione del Consiglio dell’Unione europea di revoca dello status di protezione temporanea.
La scadenza originaria di tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione temporanea era fissata al 4 marzo 2023, in coerenza con la già richiamata decisione del Consiglio dell’Unione europea. Successivamente la durata dei permessi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 16/2023 (art. 2), che in più in generale ha autorizzato la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa a tutto il 2023.
Conseguentemente, per effetto di tale disposizione, la durata dei permessi di soggiorno è fissata ex lege al 31 dicembre 2024, mentre in base al DPCM del 28 marzo 2022 la durata avrebbe potuto essere estesa, per effetto delle due proroghe semestrali automatiche, al massimo fino al 4 marzo 2024.
Il comma 396 consente la conversione dei permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi di soggiorno per lavoro, richiamando in proposito l’applicabilità dell’art. 5, co. 2-ter, del TU in materia di immigrazione, che disciplina le ipotesi di versamento di un contributo economico per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si ricorda, in proposito che ai sensi dell’articolo 5, co. 2-ter, TU immigrazione, è sottoposta al versamento di un contributo la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno. L’importo del contributo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per calamità, per sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile, nonché del permesso di soggiorno per protezione speciale.
In attuazione della richiamata disposizione, il d.m. 6 ottobre 2011 (articolo 3), come modificato dal d.m. 5 maggio 2017, ha altresì previsto l’estensione delle categorie di soggetti esentati dall’obbligo del contributo, mediante l’inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il duplicato, l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Articolo 1, comma 393
(Proroga stato emergenza all’estero per Ucraina)
393. Lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.
La previsione in esame proroga al 31 dicembre 2024, senza ulteriori oneri finanziari, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza della guerra nel territorio dell’Ucraina.
Lo stato di emergenza per intervento all'estero è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2022, il giorno successivo all’avvio dell’aggressione russa all’Ucraina (deliberazione poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022). Il provvedimento è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
Lo stato di emergenza per intervento all’estero è disciplinato dall’art.29 del Codice della protezione civile (decreto legislativo gennaio 2018, n. 1), che prevede che esso sia dichiarato con deliberazione del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La normativa prevede che si provveda all’attuazione degli interventi necessari con ordinanze di protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.
La deliberazione del 25 febbraio 2022 ha stabilito, per gli interventi urgenti di supporto alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, uno stanziamento di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del codice.
Articolo 1, 397-398
(Adeguamento retribuzioni MAECI e ICE)
397. É autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del medesimo decreto.
398. Le risorse di cui all’articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il comma 397, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto assunto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.
Il comma 398, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in Senato, stanzia ulteriori 2 milioni di euro annui sono stanziati per analogo adeguamento del personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
La previsione relativa al personale locale dell’ICE si rende in particolare necessaria – come si legge nella relazione illustrativa – per favorire un maggiore allineamento delle retribuzioni del personale locale da esso impiegato rispetto a quelle corrisposte, nelle stesse città, dalle rappresentanze diplomatico-consolari. L’adeguamento salariale si rende necessario, oltre che per ragioni di perequazione, anche al fine di contrastare il fenomeno dei licenziamenti volontari di personale locale, che rischia di pregiudicare l’operatività degli uffici esteri dell’agenzia.
Articolo 1, comma 399
(Borse di studio studenti africani)
399. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel Continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.
La disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame in Senato, incrementa di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2024, le risorse da destinare a borse di studio destinate a favore di giovani studenti provenienti da Paesi africani.
La previsione ha la finalità “di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritari”. Le borse di studio sono destinate anche a giovani studenti “di cittadinanza o di origine italiana” e anche a studenti che abbiano già intrapreso un percorso di studi in Italia. In virtù di questa previsione, i fondi disponibili passano da 7.4 a 12,4 milioni annui, con un incremento di circa il 67 %. La copertura degli oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione della Tabella A alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
400. É istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
401. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI). Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.
402. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore. Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere. All’attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell’Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.
403. All’articolo 1, comma 465, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «valutazione degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico».
I commi 400-403 prevedono, in primo luogo, l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l’approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l’impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.
Il comma 400 istituisce un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici».
Tale Fondo, che presenta una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 401 istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La predetta Cabina di coordinamento, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta:
§ da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
§ nonché da rappresentanti dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI.
Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
Il comma 402 prevede l’approvazione del Programma con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività per la prevenzione del rischio sismico, finanziate dall’articolo 11 del D.L. 39/2009 (vedi nel box successivo), delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore.
Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, restando ferme le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere.
All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.
Il comma 403 modifica l’articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), al fine di prevedere che gli 0,8 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione, e valutazione degli interventi da avviare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), siano impiegati anche per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico da avviare nei medesimi territori.
L’articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) ha autorizzato la spesa di 0,8 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), da ripartire tra il Commissario straordinario per il sisma del 2016, la Struttura di missione del sisma 2009 (istituita dal D.P.C.M. 3 maggio 2021) e il Dipartimento Casa Italia (istituito dall’art. 18-bis del D.L. 8/2017 e disciplinato con il decreto del 29 settembre 2020). In particolare, le suddette risorse sono da destinarsi al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.
Con il D.L. 59/2021 (art. 1, comma 2, lettera b)), sono previsti interventi per le aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) per un importo complessivo pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Vulnerabilità sismica
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.
Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.
Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico.
In tale ambito, le Norme tecniche per le costruzioni del 2018 (Decreto 17 gennaio 2018) definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e inoltre definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
Per approfondimenti ulteriori si rinvia al portale del Dipartimento della protezione civile.
In tema di risorse, l’articolo 11 del D.L. 39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo ha istituito presso il MEF il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, che prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale. Successivamente, la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, ha rifinanziato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Con il decreto del 4 maggio 2023 sono stati ripartiti tra le Regioni i contributi per le annualità 2022 e 2023.
Come specificato nella Relazione (Doc. CCXL della XVIII legislatura), aggiornata al settembre 2022, sullo stato di avanzamento degli interventi in capo a Casa Italia, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 – L. n. 232 del 2016), in particolare, per interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture pubbliche di particolare interesse strategico e valenza sociale, consistenti in verifiche sismiche, progettazioni e realizzazione di lavori per la mitigazione del rischio sismico degli edifici, risultano essere stati stanziati complessivamente 120 milioni di euro per gli anni 2017-2021, e, per il triennio 2022-2024, sono state inoltre stanziate ulteriori risorse per complessivi 305 milioni.
Per l’attuazione di iniziative per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse strategico, Casa Italia e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un accordo l’11 aprile 2022, che prevede di realizzare attività di progettazione o interventi di adeguamento e di miglioramento antisismico e, laddove indispensabili, interventi di efficientamento energetico. Successivamente, è stata firmata una Convenzione per l’avvio di interventi per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su 13 immobili di interesse strategico per un importo complessivo di circa 49,7 milioni di euro, riguardanti principalmente strutture in uso alle Forze dell’Ordine, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia.
Articolo 1, commi 404-434
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali
per la ricostruzione)
404. Per le finalità di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
405. All’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026».
406. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
407. All’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi».
408. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
409. É autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro per l’anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel 2012.
410. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all’anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 8,1 milioni di euro per l’anno 2024.
411. Le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato alla ricostruzione per la regione Lombardia, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.
412. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente:
«4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2024».
413. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2024.
414. Per le spese di personale di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l’anno 2024.
415. Per le medesime finalità di cui all’articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2024.
416. Le esenzioni previste dall’articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
417. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
418. All’articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».
419. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
420. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
421. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024.
422. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2024»;
b) al comma 16:
1) al primo periodo, le parole: «fino all’anno d’imposta 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno d’imposta 2023»;
2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024».
423. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
424. All’articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
425. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
426. Per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
427. Per l’anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall’articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2024.
428. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2024.
429. All’articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
430. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024.
431. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l’anno 2024.
432. É autorizzata, per l’anno 2024, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:
a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) 641.000 euro per le finalità di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
d) 1 milione di euro per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
433. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2024.
434. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all’annualità 2024, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’articolo 1, commi 404-434, si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l’Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.
Il comma 404 dispone che, per le finalità di ricostruzione di cui all’art. 2-bis, comma 38, D.L. 148/2017, ossia nell’ambito della ricostruzione delle zone abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni interessati possono prorogare o rinnovare i contratti di ricostruzione, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, dettata nella legge n. 165/2001 e godere di un incremento di spesa, per l’anno 2024, di 1,4 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio di previsione del 2023, ossia la legge n. 197/2022.
Il comma 406 dispone che le disposizioni dettate all’art. 1, c. 255, l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e dall’art. 11, c. 12, d. l. 78/2015 (risorse finanziarie al CIPE per una cifra pari alla quota fissa del 4% degli stanziamenti annuali di bilancio, per migliorare le condizioni territoriali) si applicano anche per i casi previsti dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) e ai casi di cui all’art. 3, c. 1, D.L. 39/2009 in materia di agevolazioni quali contributi a fondo perduto, esenzione tributi, concessione di crediti di imposta, indennizzi per le attività produttive alle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.
In particolar modo, le finalità perseguite dall’art. 11, c. 12, d. l. 78/2015 sono le seguenti:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
Il comma 407 dispone che all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.»
Testo originario D.L. 78/2015 |
Modifiche |
Art. 11, c. 11-bis |
Art. 11, c. 11-bis |
11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi. |
Il comma 408 dispone che lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, venga prorogato al 31 dicembre del 2024.
Il comma 409 prevede che vengano stanziati 12,2 milioni di euro in favore dell’assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna nel 2012.
Il comma 410 stabilisce che si applichino sino all'anno 2024 le diposizioni in materia di assistenza finanziaria ai Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. A tal fine è autorizzata la spesa 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 411 dispone che le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui agli articoli 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012 e aperte ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.
Il comma 412 dispone che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (emanato per la ricostruzione e il soccorso alle zone terremotate dell’estate 2016, ossia Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), dopo il comma 4-septies è inserito il seguente:
«4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024”.
Testo originario D.L. 189/2016 |
Modifiche |
Art. 1, c. 4-septies |
Art. 1, c. 4-septies |
Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
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Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024. |
Il comma 413 prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.
Il comma 414 dispone che, per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.
In particolare, l’art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 riguarda il contingente dirigenziale da affidare alla struttura commissariale istituita dal medesimo decreto-legge. Nello specifico, accanto al Commissario straordinario incaricato per la ricostruzione, si affiancano una figura con mansioni di dirigente generale, due con mansioni di dirigente non generale e un massimo di cinque esperti qualificati, a cui si può aggiungere, eventualmente, un’altra figura dirigenziale non generale.
Il comma 415 prevede che, per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater (intento di accelerazione delle procedure di ricostruzione) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario straordinario possa, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.
In particolar modo, le lettere b) e c) di cui all’art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 si riferiscono alle seguenti tipologie di convenzioni:
- apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
- apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.”
Il comma 416 dispone che le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024; il presente articolo 2-bis, comma 25, riguarda le esenzioni tributarie da applicare per gli sgravi fiscali di cui fruiscono gli abitanti delle zone rosse, nell’ambito del sisma dell’estate 2016.
Il comma 417 dispone che all'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (in materia di agevolazioni tariffarie nei territori terremotati) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024», prolungando ulteriormente il termine della proroga.
Il comma 418 introduce una disposizione che si rende necessaria per garantire, anche per il 2024, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell’area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il comma 419, invece, prevede la facoltà per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell’intera rata di mutuo o della sola quota capitale senza oneri aggiunti.
Il comma 420 stabilisce la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti.
Il comma 421 prevede che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 419 e 420 nel limite di spesa 1,5 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 422 stabilisce la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data.
Il comma 423 proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Il comma 424 proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L’aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell’effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.
Il comma 425 provvede all’estensione alla fattispecie della disposizione già prevista all’articolo 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società: La disposizione si rende necessaria per disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 426 incrementa di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2024, il Fondo destinato ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell’area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.
Il comma 427, invece, detta alcune disposizioni in ordine all’esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. In particolare il comma in esame incrementa per l’anno 2024 di 5 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla esenzione sopra richiamata.
Il comma 428 prevede che, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sia autorizza una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2024.
Il comma 429, invece, proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.
Il comma 430 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 431 proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 432, invece, proroga fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all’attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti, fissandoli, per l’anno 2024, a 5,05 milioni di euro.
Da ultimo i commi 433 e 434 prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018, che ha interessato il Molise, e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l’Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l’attuale termine del 31 dicembre 2023.
I commi in esame nel prolungare la durata della gestione commissariale confermano, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). Si prevede, inoltre, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, la proroga automatica di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l’anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.
435. I contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Per i contributi di cui al comma 3, lettera f), del suddetto articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
436. I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
437. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 436, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni e comunque nel limite temporale dell’autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 del presente articolo, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 20-septies, comma 4, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al primo periodo. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 435 a 442. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023.
439. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
440. Le disposizioni di cui ai commi da 435 a 442 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall’articolo 50 del medesimo regolamento.
441. I contributi di cui ai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
442. Per l’attuazione dei commi da 436 a 441 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
I commi 435-442 disciplinano l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista (dal comma 435) l’erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l’erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.
Per l’erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 442) la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2048.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.
Erogazione da parte del Commissario (comma 435)
Il comma 435 disciplina l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati a talune finalità, nello specifico quelle indicate dall’art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del D.L. 61/2023.
Tali lettere fanno riferimento ai contributi per:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale.
Il comma in esame dispone che i contributi in questione sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del D.L. 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:
§ 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
§ 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
Si ricorda che l’art. 20-septies disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, tra l’altro, che “l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato”. Lo stesso articolo individua altresì la documentazione che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda.
Lo stesso comma precisa che l’erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario e disciplinata dall’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023.
Viene inoltre stabilito che per i contributi relativi agli oneri di cui all’art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del D.L. 61/2023, cioè agli “oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei”, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.
Erogazione mediante finanziamenti agevolati e credito d’imposta (commi 436-439 e 441)
In base al comma 436, i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma precedente possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Il comma 437 dispone che, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. 269/2003, al fine di concedere – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata riconosciuti in base alla procedura prevista dall’art. 20-septies, comma 4, del D.L. 61/2023 – finanziamenti agevolati:
§ della durata massima di 25 anni e comunque nel limite temporale dell’autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442;
§ assistiti dalla garanzia dello Stato;
§ nel limite massimo di 700 milioni di euro.
Si ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 5, comma 7, lettera a) prevede, tra l’altro che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
Nel secondo periodo della lettera si prevede inoltre che l'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse, o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
Il comma in esame dispone altresì che con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
§ sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma;
§ e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo succitato.
Viene inoltre stabilito che le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.
Il comma 438 indica le cause di risoluzione dei contratti di finanziamento nonché la disciplina delle conseguenze nel caso di mancato tempestivo pagamento da parte del beneficiario.
Nello specifico si prevede che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.
In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,in materia di versamento unitario e compensazione.
Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
Il comma 439 riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione.
Nello specifico, la disposizione riconosce in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
Il comma 441 dispone che i contributi disciplinati dai commi da 436 a 439 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 440)
Il comma 440 prevede che le disposizioni recate dall’articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (GBER), in particolare, dall'articolo 50.
L’articolo 50 del GBER esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Secondo tale articolo, gli aiuti devono essere concessi alle seguenti condizioni cumulative:
a) le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
b) vi è un nesso causale diretto tra danni provocati dalla calamità e danno subito dall'impresa.
I regimi devono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento e devono essere concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento stesso.
Sono eventi calamitosi di origine naturale: terremoti, frane, inondazioni, in particolare inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, valanghe, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ex art. 107, par. 2, lett. b).
Sono ammissibili costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. La compensazione non deve superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità[63].
Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili.
Autorizzazione di spesa (comma 442)
Il comma 442 autorizza, per l’attuazione dei commi da 436 a 441, la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
Al fine di superare la situazione emergenziale in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio 2023 è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
In relazione alle disposizioni recate dall’articolo in esame, si ricorda in particolare che l’art. 20-sexies del D.L. 61/2023 disciplina i contributi per la ricostruzione privata nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, vale a dire i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge. Tale disciplina è stata recentemente modificata dall’art. 30, comma 1, lettera b), del D.L. 104/2023, al fine precipuo di disporre un incremento complessivo dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente di 519,65 milioni di euro per l'anno 2023. In virtù di tale incremento, le risorse per gli interventi di parte corrente di cui al citato articolo 20-sexies sono pari a 639,65 milioni di euro per il 2023.
Si fa altresì notare che l’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 ha istituito il “Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che al citato fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro.
Il comma 4 del medesimo articolo dispone che al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal succitato fondo.
Ai sensi dell'art. 20-ter del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Per approfondimenti sui provvedimenti emanati per la gestione dell’emergenza e per la ricostruzione si rinvia alla scheda web “L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023”.
443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
444. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
445. Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
L’articolo 1, commi 443-445 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
In dettaglio, il comma 443 istituisce un Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato ad intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell’ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico e in quello della pesca. Al suddetto Fondo è conferita una dotazione finanziaria che ammonta a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Le misure di emergenza adottate nel 2022 e 2023 in ambito agricolo
Nel 2002 e 2023 sono stati emanati diversi decreti-legge che hanno introdotto misure normative volte a fronteggiare situazioni di emergenza derivanti per lo più da eventi atmosferici eccezionali (siccità, grandine, alluvioni, gelate…ecc) o legati alla diffusione di determinate patologie di piante e animali.
Tra queste si ricordano, in particolare, il decreto-legge 176/2022 (L. n. 6/2023) cd. Aiuti-quater che, con riferimento al settore agricolo ha previsto:
§ la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l'utilizzo del credito d'imposta in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, (art. 2-bis);
§ l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza (art. 12, comma 3);
§ la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in relazione agli eventi meteorologici avversi del settembre 2022, che hanno interessato, diversi territori della regione Marche, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate (art. 12-bis).
Il decreto legge n. 44 del 2023 (L. n. 74/2023), tra le altre misure normative, ha implementato gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si è disposto che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (art. 23, comma 1).
Il decreto legge n. 51 del 2023 (L. n. 87/2023) ha poi previsto la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 4-quinquies ) nonché il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (art. 8-bis).
Successivamente il decreto legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023 c.d. “decreto alluvioni” ha disposto:
§ un'integrazione al reddito mensile in favore dei lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari verificatisi (art. 7);
§ per le società e le imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali, la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, tra gli altri, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario (art. 11);
§ il riconoscimento in favore delle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui allo stesso decreto n. 61 del 2023 che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, il comma 8 della disposizione in esame, ha stabilito che un quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) sia destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9-bis ha previsto un incremento di 2 milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Fondo istituito ai sensi del comma 444 della legge n. 197 del 2022.
Successivamente, il decreto legge n. 98/2023 (cassa integrazione calore) (L. n.127/23) ha introdotto una disposizione rilevante per il settore primario che ha previsto l'integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica. In particolare, è stata estesa, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto (art. 2, comma 1).
Il decreto legge n. 75 del 2023 (L.n.112 /2023) ha novellato l'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Sono state, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA (art. 29).
Più di recente il decreto legge n. 104 del 2023 (L.n. 136/2023) ha previsto la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu ed ha istituito, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti (art. 10). Sono state poi delineate misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subìto danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023 (art.11).
Il comma 444, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Il comma 445, stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 .
L’art. 8 sopra citato, dispone, che alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello stesso d. lgs 102 del 2004, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La percentuale di esonero fino ad un massimo del 50 per cento è autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
446. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l’obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo»;
b) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «eventi di portata catastrofica,» sono inserite le seguenti: «eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,»;
c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca»;
d) all’articolo 5, comma 2, all’alinea, le parole: «imprese agricole di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca» e, alle lettere b) e c), dopo le parole: «credito agrario», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e peschereccio»;
e) all’articolo 7, le parole: «credito agrario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «credito agrario e peschereccio».
Il comma 446 reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del D. Lgs. n. 102 del 2004. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a)) e sono estesi sia l’ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l’ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c)).
Nel dettaglio, la disposizione in esame:
- alla lettera a) interviene, integrandolo, sul comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004 inserendo un ulteriore periodo che amplia gli obiettivi del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che tra essi vi rientrano anche gli interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo;
Il comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004 prevede che il Fondo di solidarietà nazionale ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti , alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
- alla lettera b) modifica il comma 2 dell’art. 1 estendendo l’ambito oggettivo delle ipotesi al ricorrere dei quali può attivarsi il ricorso al Fondo suddetto, agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive;
Il comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs n. 102 del 2004 specifica che sono considerate calamità naturali, tra le altre, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica le epizoozie, gli organismi nocivi ai vegetali.
- alla lettera c) reca alcune novelle all’art. 5, comma 1, estendendo, con l’inserimento del comma 1-bis - alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca -, l’ambito soggettivo dei beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell’attività produttiva di cui all’art. 5 del D. Lgs. 102 del 2004 (comma 1-bis).
Il comma 1, dell’art. 5 del D. Lgs n. 102 del 2004 individua tra i beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell’attività produttiva le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile.
- alla lettera d) sono previste novelle al comma 2 dell’art. 5 con l’inserimento dei riferimenti alle imprese e consorzi di acquacoltura e della pesca e al relativo settore nel quale esse operano nonché alle tipologie di credito di cui beneficiano le stesse imprese e i consorzi che operano nel settore della pesca;
- alla lettera e) reca una modifica dell’art. 7 del più volte richiamato D. Lgs. n. 102 del 2004 introducendo il riferimento al “credito peschereccio” che si aggiunge a quello agrario. É di conseguenza modificata, in tal senso, la rubrica dello stesso articolo;
L’art. 7 del D.Lgs n. 102 del 1004 ha ad oggetto la disciplina delle operazioni di credito agrario.
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102/2004 – è chiamato ad intervenire per prevenire danni alle produzioni agricole e zootecniche, danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, per eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.
Gli interventi del Fondo – che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (articolo 15) - sono di tre tipologie:
· misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
· interventi compensativi ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura - di cui all’articolo 4 - finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni calamità naturali (avversità atmosferiche, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti), nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
· interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.
Inoltre sono disciplinati anche interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato.
Tra le misure inerenti la difesa del settore agricolo in conseguenza delle avversità climatiche si ricorda anche la recente istituzione del “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” - di cui all’articolo 1 commi 515-519, L.n. 234/2021 (si veda anche il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento) . Esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l’anno 2022, che è stata incrementata di 9,5 milioni di euro per l’anno 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 302, L.n. 197/2022) ed opera in coerenza con l’articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 in materia di gestione del rischio in agricoltura. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
Inoltre, si menziona il nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA 2023), approvato con decreto ministeriale n. 64591 del 8 febbraio 2023 stabilisce le modalità e i criteri di intervento del primo anno di operatività del Fondo mutualistico nazionale. Si ricorda che in precedenza il decreto ministeriale 31 marzo 2022, recante il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022“ ha definito l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e ha determinato la soglia del danno. Il decreto 31 maggio 2023 ha differito al 30 giugno 2023 i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti.
Per approfondimenti circa il mercato assicurativo agevolato in Italia si veda il Rapporto sulla Gestione del Rischio in Agricoltura 2022 – ISMEA.
Articolo 1, comma 447
(Finanziamento delle attività di competenza del MASAF)
447. Per le attività di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
L’articolo 1, comma 447 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024-2026 per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la ricerca e sperimentazione in campo agricolo di cui all’articolo 4, L. n. 499/1999.
Più nel dettaglio la disposizione in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024-2026 per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – di cui all’articolo 4, L. n. 499/1999 - concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.
Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.
Si segnala che per la medesima finalità l’articolo 1, comma 456, L. n. 197/2022 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Articolo 1, comma 448
(Attuazione dell’accordo con la Regione siciliana)
448. In attuazione del punto 9 dell’accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l’importo di 350 milioni di euro per l’anno 2024, 400 milioni di euro per l’anno 2025, 450 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per l’anno 2027, 550 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all’onere derivante dall’innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento, di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 448, in attuazione dell’accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all’onere assunto dalla Regione stessa in relazione all’aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.
Il comma 448 concerne quanto stabilito con l’accordo bilaterale in materia finanziaria stipulato tra il Governo e la Regione siciliana il 16 ottobre 2023, in merito all’aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento, previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 830) e rimasto finora inattuato.
La norma attribuisce alla regione i seguenti importi a titolo di concorso dello Stato ai maggiori oneri assunti dalla stessa:
§ 350 milioni di euro per l’anno 2024,
§ 400 milioni di euro per l’anno 2025,
§ 450 milioni di euro per l’anno 2026,
§ 500 milioni di euro per l’anno 2027,
§ 550 milioni di euro per l’anno 2028,
§ 600 milioni di euro per l’anno 2029,
§ 630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Per le medesime finalità, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023 (legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191), attribuisce alla regione la somma di 300 milioni di euro per il 2023.
Il punto 9 dell’accordo del 16 ottobre 2023 riguarda il concorso dello Stato al maggiore onere assunto dalla Regione siciliana a causa del progressivo aumento della quota di finanziamento regionale della spesa sanitaria. In attuazione del precedente accordo del 16 dicembre 2022, lo Stato riconosce alla Regione 300 milioni di euro da attribuire nell’esercizio 2023 e si impegna, con la legge di bilancio, ad individuare le coperture necessarie a concorrere progressivamente all’onere.
In materia è già intervenuta la legge di bilancio 2023, in attuazione dell’accordo con il Governo del 16 dicembre 2022. L’articolo 1, comma 162, della legge n. 197 del 2022, infatti, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, ha riconosciuto alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di definizione della controversia, in relazione agli anni dal 2007 al 2022, sull’aumento della compartecipazione della regione alla spesa sanitaria per il 2022, prevista dalla legge finanziaria 2007 (commi 830-830, legge n. 296 del 2006).
La controversia nasce in quanto all’aumento dell’onere regionale per il finanziamento della sanità non sarebbero corrisposte adeguate risorse; la previsione dell’aumento della quota di compartecipazione alle accise sui prodotti petroliferi, anch’essa stabilita dalla legge finanziaria del 2007, infatti, è rimasta inattuata, al pari del previsto progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria.
L’accordo di dicembre 2022 sanciva, inoltre, l’impegno dello Stato, a decorrere dal 2023, ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all’onere derivante dall’aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.
La Regione siciliana è l’unica autonomia speciale per la quale lo Stato provvede ancora al finanziamento di oltre la metà della spesa sanitaria regionale erogando annualmente i trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.
Le altre regioni a statuto speciale e le due province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio senza alcun onere per Stato e non partecipano, quindi, della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Le funzioni in materia sanitaria, come le altre funzioni di competenza della regione, sono finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Per le regioni Sardegna e Sicilia, in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato invece attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria. Con la legge di bilancio per il 2007 è stato avviato per entrambe le regioni il processo per la progressiva assunzione da parte regionale dell’intero finanziamento della spesa sanitaria. Per la Sardegna l’attribuzione dell’intero onere del finanziamento della sanità regionale è in vigore dal 2010, a seguito della revisione (e del conseguente aumento) delle entrate regionali.
Per la Regione siciliana le norme della legge n. 296 del 2006, hanno stabilito:
§ l’aumento progressivo dell’ammontare della spesa sanitaria corrente che è posta a carico del bilancio della Regione siciliana dal 42,5% del 2007 al 49,11% dell’anno 2009 (comma 830);
§ la necessità della modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria, affinché sia applicabile l’aumento della quota regionale; l’applicabilità del comma 830 è sospesa fino al 30 aprile 2007, se per quella data, nessuna intesa preliminare all’adozione delle norme di attuazione sarà raggiunta, il concorso regionale è determinato nella misura del 44,09 (comma 831);
§ un ulteriore aumento della quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana, compensandone però l’onere con una quota di compartecipazione (rectius: ‘retrocessione’) al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale, nella misura di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito (comma 832).
Le norme sopra illustrate, tuttavia, sono state interpretate diversamente dalle due parti generando una controversia, nella quale è intervenuta, da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 2020, in cui è stata chiamata a decidere sul ricorso dello Stato avverso le norme regionali che prevedono l’iscrizione nel bilancio regionale delle entrate derivanti dalla ‘retrocessione’ delle accise di cui al comma 832 della legge n. 296 del 2006.
La Corte ripercorre il contenzioso che vede opposti Stato e Regione nella definizione della misura del concorso al finanziamento della spesa sanitaria regionale ed evidenzia come non siano state attuate le citate norme della legge di bilancio del 2007: né quelle riguardanti il progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria, né quelle che dovevano disciplinare la retrocessione alla regione di una quota delle accise sui prodotti petroliferi per garantire alla regione entrate aggiuntive che potessero compensare il maggiore onere. La Corte ha quindi censurato le norme regionali impugnate (art. 31, commi 4 e 5, legge reg. n. 8 del 2018), per quanto qui interessa, in quanto non idonee a garantire la copertura dei LEA in ambito regionale, sottolineando la necessità della leale collaborazione tra Stato e Regione per garantire il finanziamento della sanità regionale.
Con l’accordo del 16 dicembre 2022 le parti hanno convenuto, pertanto, di definire la controversia nei seguenti termini:
§ per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alla regione alcuna compensazione finanziaria
§ per l’anno 2022 è attribuito alla regione “in via forfetaria e a titolo definitivo” l’importo di 200 milioni di euro;
§ a decorrere dal 2023 lo Stato si impegna ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all’onere derivante dall’aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.
Articolo 1, comma 449
(Attuazione dell’accordo con le Province autonome
di Trento e Bolzano)
449. In attuazione dei punti 1 e 2 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l’anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l’importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l’importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all’articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Il comma 449, in attuazione dell’accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.
Il comma 449 recepisce i contenuti dei punti 1 e 2 dell’accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale le parti hanno, tra l’altro, definito le spettanze di ciascuna provincia autonoma in relazione alle minori entrate per gli anni dal 2010 al 2022 derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento, attribuita alle Province di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010, nella misura di nove decimi.
La revisione dell’ordinamento finanziario delle due province operato con l’accordo del 30 novembre 2009, recepito con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, art. 2 commi 106-116), ha stabilito l’attribuzione alle Province autonome dei nove decimi del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel rispettivo territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un aumento del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse. Tuttavia la previsione di maggiori entrate non è stata del tutto soddisfatta alla luce degli incassi effettivi e per tale ragione le parti sono giunte alla definizione sopra illustrata.
In merito all’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano si ricorda che è disciplinato dallo statuto (DPR n. 670 del 1972) e dalle norme di attuazione con riferimento sia alle entrate tributarie, in particolare alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali (artt. 69-75), sia al concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse (art. 79). Le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale, possono essere modificate con legge ordinaria previo accordo con la regione interessata (art. 104, statuto).
La questione relativa al mancato gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento è stata definita con l’accordo del 25 settembre 2023, recepito con l’articolo 9, commi 3-5, del decreto legge n. 145 del 2023 (convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2023, n. 191), nei termini illustrati a seguire.
A decorrere dal 2023, da una parte le Province autonome di Trento e di Bolzano rinunciano al gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento (comma 3, lettere a) e b) che modificano l’art. 75 dello statuto, D.P.R. n. 670 del 1972) e dall’altra parte viene ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema territoriale regionale integrato (comma 3, lettere c) e d) che modificano l’art. 79 dello statuto).
Per le minori entrate relative agli anni dal 2010 al 2020, lo Stato riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di 468,14 milioni di euro e alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di 267,74 milioni di euro. A parziale copertura dei suddetti importi sono attribuiti, nell’esercizio 2023, 40 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma. Lo Stato si impegna, inoltre, a reperire la copertura finanziaria per l’erogazione, entro il 2027, dei restanti importi spettanti a ciascuna Provincia.
Il citato articolo 9, comma 5 (decreto legge n. 145 del 2023) in attuazione di quanto concordato, attribuisce a ciascuna Provincia autonoma, 40 milioni di euro nell’esercizio 2023.
Il comma 449 in esame determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia dal 2024 al 2027 come ristoro definitivo delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo della compartecipazione in oggetto.
Per ciascun anno dal 2024 al 2027 sono attribuiti:
§ alla Provincia autonoma di Trento l’importo di 107.035.000 euro
§ alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di 56.935.000 euro.
La norma, analogamente a quanto stabilito dal citato articolo 9, comma 5 (decreto legge n. 145 del 2023) specifica che detti importi sono calcolati al netto degli eventuali residui trasferimenti statali per leggi di settore, attribuiti ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.
La norma si riferisce ai trasferimenti statali per leggi di settore determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e correlati esclusivamente alle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome, nonché a rapporti giuridici già definiti. Con la legge finanziaria del 2010, infatti, sono stati soppressi tutti i trasferimenti statali per leggi di settore alle province autonome, ad eccezione dei “contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.”.
450. In attuazione dell’accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO
Valle d’Aosta 5.027.679,92
Provincia autonoma di Bolzano 20.971.313,54
Provincia autonoma di Trento 19.476.597,89
Friuli Venezia Giulia 29.169.602,42
Sardegna 30.936.084,55
TOTALE 105.581.278,31
451. Agli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
I commi 450 e 451, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, in attuazione dell’accordo con il Governo del 7 dicembre 2023, attribuiscono alle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano complessivi 105,6 milioni di euro per l’anno 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell’Irpef contenuta nella riforma fiscale.
Il comma 450 recepisce i contenuti dell’accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le indicate regioni a statuto speciale e province autonome.
Oggetto dell’accordo è il riconoscimento alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, di un contributo di 105.581.278 euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, che è destinata a incidere sul gettito Irpef destinato a ciascuna regione, secondo quanto stabilito dal rispettivo statuto e norme di attuazione.
A ciascuna regione è attribuito per l’anno 2024, l’importo indicato nella tabella inserita nel testo di legge.
Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.
Per quanto riguarda l’Irpef, alle regioni a statuto speciale è attribuito in tutto o in parte il gettito dell’Irpef riferita al rispettivo territorio. In dettaglio:
? alla regione Valle d’Aosta è attribuito l’intero gettito (legge n. 690 del 1981, art. 2);
? alle Province autonome di Trento e di Bolzano i 9 decimi del relativo gettito (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 75);
? alla regione Friuli-Venezia Giulia i 5,91 decimi (legge cost. n. 1 del 1963, art. 49);
? alla regione Sardegna, i 5,91 decimi (legge cost. n. 3 del 1948, art. 8);
? alla regione Sicilia (non destinataria della norma in esame) i 7,1 decimi (d.P.R. n. 1074 del 1965, art. 2).
Il comma 451, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente tramite riduzione per un importo corrispondente dell’autorizzazione di spesa contenuta all’articolo 1, comma 22 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), riferita alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare, della consistenza complessiva di 400 milioni di euro.
In merito alla riforma fiscale, si ricorda che il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, sul quale le competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole, mira ad attuare le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la graduale riduzione della relativa imposta, nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.
L’articolo 1, per l’anno 2024, indica le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
L’articolo 2, per l’anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
L’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l’eliminazione della seconda aliquota.
L’articolo 4 dispone che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale; gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente; definisce il costo riferibile all’incremento occupazionale; precisa che nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023; il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1; stabilisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
L’articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE). L’articolo stabilisce, inoltre, che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
L’articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l’attuazione della delega fiscale; reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4 e dal comma 1 del presente articolo; indica quindi le fonti di copertura finanziaria.
L’articolo 7 stabilisce che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
452. All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2027»;
c) al terzo periodo, le parole: «Negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2026».
453. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all’esercizio 2024, ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui all’articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 452 del presente articolo.
454. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 452 è autorizzata la spesa pari a 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni di euro per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026.
Le disposizioni in esame recano la proroga all’anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA. Si prevede che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.
Per l’attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026.
Si rammenta che la sospensione per le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, è stata introdotta dall’articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 (novellato dalle disposizioni in esame) per il periodo 2017-2021, con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall’articolo 39, comma 14-bis, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; quindi al 2023 dal D.L. n. 115/2022, art. 17
Il comma 452 apporta alcune modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (come convertito dalla legge n. 142 del 2022).
In particolare:
a) è estesa agli esercizi 2024, 2025 e 2026 la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) è prorogata all'anno 2027 (in luogo del 2024) la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario;
c) vengono estesi agli anni 2024, 2025 e 2026 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione, introdotti dal medesimo art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 con riferimento all’anno 2022, in base ai quali tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Il comma 453 prevede che gli enti che non intendano avvalersi della sospensione per l’esercizio 2024, debbano darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. Per gli anni successivi, gli enti possono comunicare al Ministero medesimo di non essere interessati alla sospensione entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026.
Il comma 454 autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 452.
Le disposizioni in esame si applicano alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Articolo 1, commi 455-463
(Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)
455. Nelle more dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell’attuazione del federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500 è riconosciuto per gli anni dal 2024 al 2033 un contributo annuo di euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell’ente.
456. Il contributo di cui al comma 455 è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base di dati di preconsuntivo.
457. I contributi di cui al comma 455 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
458. L’erogazione del contributo di cui al comma 455 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo di cui al medesimo comma 455 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso le seguenti misure, o parte di esse, da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna regione nell’ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con legge regionale, di un incremento dell’addizionale regionale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l’incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» degli schemi di bilancio delle regioni, ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021;
d) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del medesimo testo unico;
e) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
f) razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’ente.
459. L’accordo di cui al comma 458 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
460. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 455, per i quali sono state rilevate per l’anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all’albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta nel rispetto dell’articolo 73, commi 1 e 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l’automatica cancellazione del credito vantato.
461. Valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 460, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l’80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
462. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 455 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 458, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 460 e sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive di cui al comma 461 non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e per le finalità di legge.
463. La verifica dell’attuazione dell’accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, che dia conto dell’esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo, è sospesa l’erogazione del contributo per l’annualità relativa all’esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell’attuazione dell’accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.
I commi 455-463 disciplinano, nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo.
Il contributo, dell’importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 455-457) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 462).
Ciascuna regione nelle condizioni di accedere al contributo è tenuta a sottoscrivere un accordo con il Governo, entro il 15 febbraio 2024, con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure, elencate nella norma e da definire con l’accordo stesso, che vanno dall’aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale. I tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi sono definiti nel cronoprogramma di cui l’accordo deve essere corredato (commi 458-459).
Per le regioni destinatarie del contributo, in cui nel 2023 si siano verificate determinate condizioni inerenti i tempi di pagamento dei debiti commerciali, i commi 460 e 461 disciplinano, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti stessi, sulla base di un piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023.
A seguito della modifica apportata nel corso dell’esame parlamentare, il monitoraggio e la verifica di quanto stabilito nell’accordo sono stati affidati al collegio dei revisori dei conti della regione, anziché alla Sezione regionale della Corte dei conti (comma 463).
Il comma 455 dispone la concessione di un contributo annuo, dal 2024 al 2033, alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, qualora la quota pro capite di quest’ultimo sia superiore, al netto del debito autorizzato e non contratto, a euro 1.500.
Il contributo complessivo è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità; le suddette quantità devono risultare da specifica attestazione a firma del legale rappresentante della regione beneficiaria.
In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, si rammenta che il decreto legge n. 51 del 2023 (convertito con legge n. 87 del 2023, articolo 12-bis comma 3) consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento. La disciplina è esplicitamente adottata in deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell’ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.
La ripartizione del contributo, stabilisce il comma 456, è formalizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024.
Il comma 456 specifica, inoltre, che il disavanzo pro capite è calcolato sulla base dei dati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, in relazione al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, anche su dati di preconsuntivo.
Quanto all’utilizzo del contributo, il comma 457 stabilisce che deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e solo per la parte residuale, per le spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il comma 458 stabilisce che l’accesso al contributo annuo, da parte della singola regione a statuto ordinario, ai sensi del comma 455, è subordinato alla previa sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, con il quale ad assicurare, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Le risorse sono reperite con un programma di misure da adottare secondo le modalità concordate, anche con riferimento ai tempi di realizzazione.
L’accordo, infatti, come stabilisce il comma 459, deve essere è corredato dal cronoprogramma delle fasi intermedie di attuazione degli obiettivi, con cadenza semestrale, tranne che per l'esercizio 2024, per il quale sono sufficienti obiettivi annuali.
La disciplina in esame è del tutto analoga a quanto già previsto per il ripiano del disavanzo di amministrazione dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana dalla legge di bilancio del 2022. I commi 567-580 della legge n. 234 del 2021, infatti, prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo con il Governo, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale attraverso una serie di misure volte ad incrementare le entrare dell’ente e a creare risparmi di spese.
Le misure che la regione può adottare al fine di reperire le risorse, dalle quali sono esplicitamente escluse quelle che incidono nel perimetro sanitario del bilancio, sono elencate al comma 458 e sono le seguenti:
a) incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;
b) incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi del patrimonio regionale, da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio;
c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo, rispetto ai dati di consuntivo 2021, degli impegni di spesa di parte corrente, della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06 Ufficio tecnico;
d) attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie e delle prescrizioni in materia di gestione del personale ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175 del 2016);
e) misure di risparmio concernenti la struttura amministrativa e il personale regionale: riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni; rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali; contenimento della spesa del personale in servizio, anche di livello dirigenziale;
f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati dall'ente.
I commi 460 e 461 dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. Le norme definiscono specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, da predisporre entro il 15 maggio 2024 da parte delle regioni che, nell’anno 2023, si trovino, in relazione ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, nelle condizioni previste al comma 859 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 859 indica le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche, escluse gli enti del servizio sanitario, applicano le misure correttive disciplinate alla lettera a) dei commi 862 o 864, ovvero quando:
a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 239 del 2002.
Ai fini della predisposizione del piano le regioni devono darne avviso entro il 31 gennaio 2024 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l’automatica cancellazione del credito vantato.
A seguito del censimento di tutti i debiti, per la definizione transattiva di ciascuno di essi, la regione propone, entro il 15 giugno 2024, a ciascun creditore, una somma variabile in relazione all’anzianità del debito tra il 40 per cento del debito (per quelli con una anzianità di maggiore di 10 anni) e l’80 per cento del debito (per quelli con una anzianità inferiore a 3 anni). La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede da parte del creditore la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
Il comma 462 mette al riparo la regione destinataria delle misure in esame, nei confronti di eventuali procedure esecutive per debiti non assolti. La norma stabilisce che nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali ricevuti in base all’accordo, nonché dalle riscossioni conseguenti le misure adottate con l’accordo stesso (commi 455 e 458), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti e fino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive (commi 460 e 461), inoltre, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria; la norma detta infine disposizioni su procedure pendenti e pignoramenti.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato modificato il soggetto cui è affidato il controllo degli obiettivi dell’accordo, nonché la cadenza dello stesso. Il monitoraggio e la verifica delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse sono effettuati con cadenza annuale dal collegio dei revisori dei conti, organo di vigilanza contabile interno alla regione (anziché dalla sezione regionale della Corte dei conti con cadenza semestrale).
Il collegio dei revisori dei conti è l’organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della regione. Il collegio è istituito con legge regionale da ciascuna regione, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legge n. 138 del 2011 (art. 14, comma 1, lett. e)) nell’ambito delle misure di risparmio e razionalizzazione della spesa. Esso è composto da 3 membri nominati dal Consiglio regionale ed opera in sinergia con la Sezione regionale della Corte dei conti.
Il suddetto collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di relazione con esito negativo o in mancanza della presentazione della relazione, è sospesa l’erogazione del contributo per l’annualità relativa all’esercizio in corso e per le annualità successive. L’ultimo periodo del comma 463 stabilisce, infine, che la prima verifica dell’attuazione dell’accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.
Articolo 1, commi 464-469
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)
464. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Regioni |
Percentuale di riparto |
Contributo annuo 2024-2028 |
Abruzzo |
3,16% |
1.580.000 |
Basilicata |
2,50% |
1.250.000 |
Calabria |
4,46% |
2.230.000 |
Campania |
10,45% |
5.270.000 |
Emilia-Romagna |
8,51% |
4.255.000 |
Lazio |
11,70% |
5.850.000 |
Liguria |
3,10% |
1.550.000 |
Lombardia |
17,48% |
8.740.000 |
Marche |
3,48% |
1.740.000 |
Molise |
0,96% |
480.000 |
Piemonte |
8,23% |
4.115.000 |
Puglia |
8,15% |
4.075.000 |
Toscana |
7,82% |
3.910.000 |
Umbria |
1,96% |
980.000 |
Veneto |
7,95% |
3.975.000 |
TOTALE |
100,00% |
50.000.000 |
465. Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
466. L’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, è trasmesso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
467. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi di cui al comma 466: a) per le opere con costo fino a 150.000 euro, entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro, entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro, entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.
468. I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 469, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e il rispetto del cronoprogramma procedurale.
469. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 464 a 468 è effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
I commi da 464 a 469 prevedono l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. Si dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.
Il comma 464 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, pari, come accennato, a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Una tabella allegata alla disposizione (riportata in calce alla presente scheda) reca gli importi destinati a ciascuna Regione. Tali importi, possono essere modificati mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane comunque fermo il limite di 50 milioni per ciascuno degli anni del quinquennio di riferimento.
Il comma 465 specifica le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse. Si tratta di opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico - anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale - nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
Il comma 466 prevede che le Regioni trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’atto di individuazione degli interventi, completo dell’indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo.
Il comma 467 fissa i seguenti termini temporali, - “decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi” - in ragione dei costi delle opere, per la stipula dei contratti di affidamento lavori:
a) entro tre mesi per le opere con costo fino a 150.000 euro;
b) entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro;
c) entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
d) entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.
Qualora nel corso del monitoraggio sulle opere (v. infra) si rilevi il mancato rispetto dei termini temporali qui sopra ricordati, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.
Il comma 468 concerne l’erogazione del contributo.
L’erogazione è effettuata per ciascuno degli interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP), dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
§ per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;
§ per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
§ per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Tali passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.
Si ricorda che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L'art. 11 della L. n. 3/2003 prevede l'obbligatorietà del CUP per "ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione".
Il comma 469 stabilisce che il monitoraggio delle opere in esame sia effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.
Qui di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei contributi.
Abruzzo |
3,16% |
1.580.000 |
Basilicata |
2,50% |
1.250.000 |
Calabria |
4,46% |
2.230.000 |
Campania |
10,54% |
5.270.000 |
Emilia- Romagna |
8,51% |
4.255.000 |
Lazio |
11,70% |
5.850.000 |
Liguria |
3,10% |
1.550.000 |
Lombardia |
17,48% |
8.740.000 |
Marche |
3,48% |
1.740.000 |
Molise |
0,96% |
480.000 |
Piemonte |
8,23% |
4.115.000 |
Puglia |
8,15% |
4.075.000 |
Toscana |
7,82% |
3.910.000 |
Umbria |
1,96% |
980.000 |
Veneto |
7,95% |
3.975.000 |
TOTALE |
100,00% |
50.000.000 |
470. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell’ente.
471. Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
472. L’importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 470 è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
473. Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo.
474. A decorrere dall’anno 2025, l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 155 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 470.
Il comma 470 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8). Ai sensi della norma citata sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.
Il riparto del Fondo è effettuato con decreto del Ministro dell’interno, entro il 31 marzo 2024, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.
Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa (comma 471).
Il contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari (comma 472).
Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo (comma 473).
Dal 2025 l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (comma 474).
Si ricorda, in premessa, che con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e, successivamente, con il decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti) sono state introdotte delle procedure di affiancamento ai comuni in crisi finanziaria, incentrate sulla stipulazione di un Accordo con il Governo mediante il quale il comune si impegna ad adottare una serie di iniziative – quali l’incremento della riscossione, la revisione della spesa e l’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef – i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell’interno. La sottoscrizione dell’Accordo avvantaggia i comuni, in quanto sospende per due anni la possibilità di essere dichiarato in dissesto finanziario.
Per i comuni capoluogo di città metropolitana di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria (aventi un disavanzo pro capite superiore a euro 700), che hanno stipulato l’Accordo sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 567, legge n. 234 del 2021), è stato inoltre ripartito un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2034.
Per gli altri comuni capoluogo di città metropolitana e per i comuni capoluogo di provincia la sottoscrizione degli Accordi per il riequilibrio finanziario (in caso di disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro) o per il riequilibrio strutturale (in caso di debito pro capite superiore a 1.000 euro) non prevedeva, invece, un contributo statale per il ripiano del disavanzo o del debito (commi 2 e 8 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022).
Con le norme in esame sono stanziati 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli Accordi suddetti, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.
In particolare, il comma 470 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi disciplinati dai commi 2 e 8 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.
Il comma 2 dell’art. 43, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, ha previsto la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso.
La sottoscrizione dell’accordo è subordinata all’impegno del comune sottoscrittore ad adottare parte o tutte le seguenti misure (previste dall’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021[64]):
§ incremento dell’addizionale comunale Irpef in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
§ valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti e istituti pubblici e privati;
§ incremento della riscossione delle entrate proprie, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima di 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente;
§ incremento degli investimenti, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022- 2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
§ realizzazione di un’ampia revisione della spesa, in particolare attraverso:
o una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultante dal rendiconto consuntivo 2020;
o la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del d. lgs. n. 175 del 2016 e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo medesimo;
o la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
o la costituzione di uffici comuni per la gestione unitaria dei servizi strumentali;
o il contenimento della spesa del personale in servizio;
o l’incremento della qualità, quantità e diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (con la predisposizione di un’apposita relazione annuale da parte dell’amministrazione comunale);
o la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di ridurre la spesa per locazioni passive;
o ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.
La sottoscrizione dell’Accordo con il Governo è subordinata alla verifica delle suddette misure, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Interno. Il tavolo, considerata l’entità del disavanzo da ripianare, individua anche l’eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l’equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l’istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022 (art. 43, comma 3).
Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure intraprese devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell’Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato; tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell’accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ad oggi, risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di Lecce, Alessandria, Vibo Valentia, Salerno, Brindisi, Potenza e Avellino.
Il comma 8 dell’art. 43 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto, inoltre, che la stessa procedura possa essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700, di cui all’art. 1, comma 567, legge n. 234 del 2021) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia.
Il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 3, comma 10-quater) ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell’ente.
Il comma 471 dispone che il contributo destinato a ciascun comune beneficiario non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.
Il comma 472 vincola l’importo del contributo erogato annualmente prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.
Il comma 473 prevede che il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo.
Il comma 474 dispone che l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata, a decorrere dal 2025, alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo ricevuto ai sensi del comma 470.
Si ricorda che in merito alla verifica e al monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo, l’articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 rinvia a quanto previsto dai commi 577 e 578 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, i quali hanno disciplinato il meccanismo di monitoraggio degli accordi e di verifica della loro attuazione da parte del comune destinatario dei contributi statali. Tali compiti sono attribuiti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’interno. La Commissione è incaricata di effettuare verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti nel cronoprogramma dei suddetti accordi. In caso di verifica negativa, la Commissione indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento, la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive.
Gli Accordi per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l’incremento dell’addizionale IRPEF e l’introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione; l’incremento della riscossione delle entrate; un’ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l’incremento progressivo della spesa per investimenti. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Il monitoraggio dell’Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), operante presso il Ministero dell’interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. La sottoscrizione dell’Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato. La prima verifica dell’attuazione dell’accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (termine così prorogato, di un anno, dal comma 783 della legge n. 197 del 2022).
Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni di euro), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni).
Con il D.M. del 5 dicembre 2023 il riparto del contributo di 2,67 miliardi di euro è stato aggiornato a seguito dei dati contabili definitivi, relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Le assegnazioni spettanti ad ogni comune beneficiario per gli anni 2022-2042 sono state così rideterminate: Napoli (1,244 milioni), Torino (1,116 milioni), Palermo (168 milioni) e Reggio Calabria (139 milioni).
Gli Accordi per il riequilibrio finanziario e strutturale
Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 43, commi da 2 a 8) al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. A differenza della procedura sopra descritta, in questo caso non sono stanziati contributi statali per il ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell’accordo è subordinata all’impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalle sopracitate norme della legge di bilancio 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) - tra le quali l’incremento della riscossione, la revisione della spesa e l’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef (non superiore allo 0,4%) - i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell’interno. Anche in questo caso la sottoscrizione dell’Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato, tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell’accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri. Risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di Lecce, Alessandria, Vibo Valentia, Salerno, Brindisi, Potenza e Avellino.
La stessa procedura può essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia.
Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di Conti, nell’analizzare gli Accordi in esame, ha ritenuto che queste procedure di affiancamento e sostegno finanziario nel percorso di risanamento potrebbero costituire “un modello per una riforma sistematica dell’impianto normativo posto a presidio del superamento della criticità finanziaria degli enti locali” (Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2022). Nello stesso tempo, la Corte dei Conti si è espressa sugli istituti del dissesto e del predissesto, evidenziandone i limiti: “A dieci anni dalla sua introduzione si può affermare che l’istituto del riequilibrio finanziario pluriennale introdotto nel Titolo VIII del Tuel, nel complesso non è risultato idoneo a risolvere la criticità finanziaria. A ben vedere anche la disciplina più risalente, quella relativa al dissesto, introdotta nel 1989 con la previsione di un accollo integrale degli oneri da parte dello Stato, caratterizzata da un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non è riuscita nell’intento”. Le maggiori criticità del vigente sistema di risanamento sono individuate dai giudici contabili nella scarsa tempestività della procedura istruttoria e nella ridotta efficacia delle procedure.
In conclusione, la Corte ha affermato che “per le ragioni esposte potrebbe essere ripensata la disciplina delle procedure di risanamento finanziario, superando lo stigma del dissesto e ipotizzando un solo iter nel quale viene rafforzato l’apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo nel quale l’ente viene affiancato e sostenuto sul piano finanziario”.
475. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l’accordo di cui al comma 572 del suddetto articolo 1 e si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 580 del medesimo articolo può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
476. Gli oneri di spesa per il personale di cui al comma 475, fino all’anno 2042, sono posti a carico del contributo di cui al comma 567 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall’anno 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
I commi 475 e 476 dell’articolo 1, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, prevedono la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge di bilancio 2022, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.
I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato, per gli anni 2022-2042, un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700.
Si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.
L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso[65].
Con la sottoscrizione dell’Accordo il comune si impegna ad adottare una serie di iniziative – quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale Irpef – i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno.
La sottoscrizione dell’Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato.
Allo scopo di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, il comma 580 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività. Lo stesso comma 580 prevede che le predette assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
Le assunzioni possono essere disposte in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell’articolo 33 del D.L. n. 34 del 2019 e dell’articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006[66].
Il comma 475 dispone che il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni che hanno sottoscritto l'Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (di cui al comma 572 della legge n. 234 del 2021) e che si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva.
Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di facoltà assunzionali dei comuni.
Si ricorda, infatti, che il richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridisegnato il quadro normativo delle facoltà assunzionali delle regioni e dei comuni, a decorrere dal 2020, nonché delle province e città metropolitane, a decorrere dal 2022, con la finalità di accrescere quelle degli enti territoriali che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate correnti riferite agli ultimi tre rendiconti approvati. In generale, per gli enti meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
In particolare, il comma 2 del medesimo articolo 33 dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. In attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, il valore soglia è stato individuato con il DM 17 marzo 2020. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, essi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nel medesimo DM.
Il comma 476 stabilisce che gli oneri di spesa del personale previsti dal comma precedente sono posti, fino all'anno 2042 (anno terminale della ripartizione del contributo statale) a carico del contributo erogato dallo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 567 della legge n. 234 del 2021, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
Articolo 1, commi 477 e 478
(Servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)
477. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 846, le parole: « 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024»;
b) al comma 850, dopo le parole: « per l’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e a titolo gratuito per l’anno 2024».
478. Dall’attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I commi 477 e 478 dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, modificano le disposizioni di cui ai commi da 846 a 851 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) - in materia di servizi cimiteriali della città di Palermo – estendendone l’operatività fino al 31 dicembre 2024 e stabilendo che tale estensione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Si ricorda che i commi da 846 a 851 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) recano una serie di disposizioni in materia di servizi cimiteriali della città di Palermo.
In particolare, il comma 846 prevede la nomina del sindaco della città di Palermo, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, quale Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo. II Commissario di Governo è autorizzato ad avvalersi delle strutture della città di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione (comma 847). Il comma 848 elenca i compiti cui il Commissario di Governo provvede con propri atti da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Tra questi:
a) la definizione di misure semplificate per la messa in sicurezza delle strutture cimiteriali,
b) l’acquisizione temporanea di strutture e apparecchiature per i servizi cimiteriali,
c) la promozione di accordi con gli altri comuni della città metropolitana per acquisire ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.
Ai sensi del comma 849, il Commissario di Governo opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini delle disposizioni richiamate, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 1990.
Il comma 850 autorizza altresì il Commissario a conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.
Si prevede infine un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario e si dispone la copertura per gli oneri, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative al Commissario (comma 851).
Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto nell’articolo 1 il comma 477 che modifica le predette disposizioni della legge di bilancio 2023, sostituendo nel comma 846 citato il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 e prevedendo, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 850 relative al conferimento incarichi individuali e alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato possano trovare applicazione, purché a titolo gratuito, anche nell’anno 2024.
Il successivo comma 478 dispone che dall'attuazione del comma 477 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, comma 479
(Controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti
non stabiliti nel territorio dello Stato)
479. All’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L’obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche».
Il comma 479, inserito nel corso dell’esame parlamentare, esonera determinati casi dall’obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. In particolare l’obbligo di riportare il codice CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto.
In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.
La norma in esame sostituisce il comma 7 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023.
L’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 13 del 2023 dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
La norma è rivolta alle imprese già operanti nel contesto della fattura elettronica e richiede che tra i vari dati sia indicato anche il CUP relativo al beneficio concesso. Questo elemento consente un beneficio in termini di conoscenza sull’andamento degli incentivi, permettendo un monitoraggio continuo. Ulteriore conseguenza è quella della riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e delle amministrazioni, poiché i dati contenuti nella fattura elettronica e nei codici ad essa collegati contengono già le informazioni normalmente richieste dai sistemi di monitoraggio esistenti, evitando l’inserimento, spesso manuale, dei dati nei sistemi informativi da parte delle imprese.
Il successivo comma 7 dell’articolo 5 (D.L. n. 13 del 2023), modificato dalla norma in esame, disciplina il caso di procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all’atto di concessione dell’incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP). In tale caso la norma, anteriormente alla modifica in esame, disponeva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche titolari delle misure di impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
Il nuovo comma 7, come sostituito dalla norma in esame, prevede che l’obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione.
Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.
Per individuare i soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato la norma richiama l’articolo 7 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), il quale per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi. Per ulteriori informazioni sul sistema CUP si rinvia al sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
Al riguardo la Relazione tecnica afferma che dalla modifica in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 1, commi 480-483
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura
di dissesto finanziario)
480. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla BDAP entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
481. Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
482. I comuni di cui al comma 480 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all’articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
483. I comuni di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell’insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
Il comma 480 stanzia un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.
Il riparto del contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024 (comma 481).
I suddetti comuni possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso debbono adottare misure mirate all’incremento della riscossione delle proprie entrate (comma 482).
Gli stessi comuni usciti dal dissesto, qualora si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva dei debiti commerciali. Possono inoltre ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall’organo straordinario di liquidazione (comma 483).
Il comma 480 riconosce un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Il contributo, volto al riequilibrio strutturale, è ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
Il dissesto finanziario costituisce lo strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244 e ss. del TUEL).
Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro 5 anni dall’apertura del dissesto.
La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato: limiti alla contrazione nuovi mutui (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249); limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250); l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).
Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).
Le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali devono essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 789). Gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione devono ripristinare, in sede di rendiconto 2022, un nuovo apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (D.L. n. 115 del 2022, art. 16, comma 6-ter). Il termine per adempiere a tale obbligo è stato rinviato all'approvazione del rendiconto 2023 (art. 18, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023).
Il decreto-legge n. 104 del 2023 (articolo 21, commi 1-5) ha previsto l'erogazione di una anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL per la liquidazione dei debiti ammessi. L'anticipazione di liquidità è stanziata fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. La ripartizione dell'anticipazione avviene in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante. L'anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL). Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 (comma 1-bis).
Nel complesso, dal 1989 al 2021, sono state attivate 705 procedure di dissesto e, dal 2012, 462 procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Va tuttavia considerato che lo stesso ente può attivare più volte una procedura (doppio dissesto) e può determinarsi il passaggio dal riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. I dissesti attivati tra il 2017 e il 2021 sono 142, in crescita tra il 2017 e il 2019, anno del punto di massimo, e in flessione nel 2020 e nel 2021, anni interessati dall'evento pandemico e da interventi straordinari di sostegno finanziario agli enti locali. Nel 2022 sono state attivate 26 procedure di dissesto, in aumento rispetto ai 22 dissesti attivati nell'anno precedente. Le regioni in cui sono stati dichiarati il maggior numero di dissesti sono la Calabria, la Sicilia e la Campania: le procedure attive in queste regioni rappresentano circa l'80% dei dissesti attivati tra il 2018 e il 2022. Per approfondimenti sulla disciplina della criticità finanziaria negli enti locali si segnala l'ultima Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali della Corte dei conti (2023).
Il comma 481 stabilisce che il riparto del contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
Il comma 482 consente ai comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 fuoriescono dal dissesto finanziario di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali.
Tale facoltà è riconosciuta in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale dispone che l’aliquota dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Pertanto, nel caso in esame, l’aliquota potrebbe eccedere tale limite.
Gli stessi comuni possono istituire, inoltre, un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero.
Tali addizionali possono essere introdotte se preliminarmente il comune adotta misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate.
La norma richiama espressamente le misure indicate dall’articolo 1, comma 572, lettera c), della legge n. 234 del 2021, in materia di Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana. La disposizione citata prevede l’incremento della riscossione delle proprie entrate attraverso:
1) l’affidamento ai soggetti che effettuano l’attività di recupero coattivo, compresa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dei carichi relativi ai crediti maturati ed esigibili almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto; nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;
2) l’introduzione di modalità di rateizzazione per una durata massima in 24 rate mensili, in deroga alla normativa vigente; nei primi due anni la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili.
Il comma 483 consente ai comuni di cui al comma 480 che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell’insufficienza della massa attiva, di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge n. 234 del 2021. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.
I commi 574-576 della legge n. 234 del 2021, in materia di Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. In particolare è prevista una procedura per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, da predisporre entro il 15 maggio 2022 da parte degli enti che, per l’anno 2021, non abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l’automatica cancellazione del credito vantato.
Il comma 575, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che ai fini della definizione transattiva del credito l’ente comunale propone, entro il 15 giugno 2022, una somma variabile tra il 40 per cento e l’80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell’anzianità del debito (40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni). La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
Si evidenzia che la normativa richiamata prevede una procedura con dei termini temporali ormai scaduti.
484. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2024, è in corso l’applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il comma 484 dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il comma 484 dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province che al 1° gennaio 2024 si trovino coinvolte in una delle due seguenti condizioni disciplinate dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000):
a) procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del TUEL;
b) stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del TUEL.
La norma in esame assegna a tale fondo una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Al riparto delle risorse assegnate al fondo si provvede, entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Quanto ai criteri che presiederanno al riparto delle predette risorse, la norma specifica che queste saranno ripartite tra le province interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (“BDAP”) entro il 31 maggio 2024.
Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente beneficiario è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.
Alla copertura dell’onere di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 104 del 2020).
Il citato art. 30, comma 14-bis, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
I contributi per gli anni 2021 e 2022, pari, rispettivamente, a 160 milioni di euro ed a 168 milioni di euro, sono stati assegnati con il D.M. 29 gennaio 2021 e con il D.M. 18 gennaio 2022. Da ultimo con il D.M. 20 gennaio 2023 è stato assegnato il contributo per l’anno 2023, pari a 168 milioni di euro.
Si ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, comma 1) ha istituito un analogo Fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
Le risorse sono state ripartite tra le province e città metropolitane interessate in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato e inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ("BDAP") entro il 31 maggio 2022. Il contributo deve essere prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.
L’art. 43 del D.L. n. 50 del 2022 dispone, peraltro, che ai fini del riparto delle risorse del nuovo fondo, il dato sul disavanzo di amministrazione della provincia o città metropolitana beneficiaria è considerato al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge n. 73/2021 (il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione iniziale di 660 milioni di euro, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità). La nettizzazione del contributo, tuttavia, non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.
Il Fondo è stato ripartito con il D.M. 12 agosto 2022 sulla base della nota metodologica allegata al provvedimento. Risultano beneficiarie dell'intervento la città metropolitana di Catania e le province di Alessandria, La Spezia, Ascoli Piceno, Salerno, Catanzaro, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia per gli importi indicati nella tabella allegata. Le amministrazioni provinciali di Asti, Imperia, Varese, Chieti e Potenza sono state escluse dal riparto in quanto, pur trovandosi in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 7 giugno 2022, non risultano in disavanzo.
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), reca, alla Parte II, Titolo VIII (articoli 242-269), le disposizioni concernenti gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. Si distingue, a tal fine, tra enti strutturalmente deficitari (artt. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, artt. da 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (artt. 244 e seguenti).
Il riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”).
Gli articoli da 243-bis a 243-sexies TUEL disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “predissesto”) di quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. L’istituto, introdotto dal D.L. n. 174/2012, si è affiancato alla disciplina del dissesto – introdotta nel 1989 – al fine di ampliare la possibilità per gli enti locali di correggere squilibri finanziari ed evitare le conseguenze negative di una dichiarazione di dissesto finanziario.
Il presupposto per l’applicazione della procedura è che il comune o la provincia si trovino in condizioni di squilibrio rilevante, potenzialmente in grado di dichiararne il dissesto finanziario, nel caso in cui gli strumenti ordinari di riequilibrio non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio. La condizione di squilibrio si sostanzia, in sintesi, nell’incapacità dell’ente territoriale di adempiere alle proprie obbligazioni a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile.
La procedura di predissesto, avviata autonomamente dall’ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.
La procedura può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011 – le quali possono portare, in caso di inadempimento dell’ente, alla eventuale dichiarazione di dissesto. La relativa deliberazione di ricorso alla procedura di predissesto deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno. Dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese, fino alla data di approvazione o diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei conti.
Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del Piano è determinata in base al rapporto tra le passività da ripianare in quest’ultimo e l’ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato.
Il piano, in particolare, provvede alla: ricognizione completa dei fattori di squilibrio rilevati, determinazione del disavanzo di amministrazione, emersione dei debiti fuori bilancio; determinazione delle misure di riequilibrio strutturale con indicazione dei tempi e degli esercizi di realizzo effettivo di queste; individuazione delle risorse, che possono consistere in entrate proprie, indebitamento e accesso al Fondo di rotazione.
Il piano è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL – art. 155 TUEL), nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione o del diniego entro 30 giorni. Tali organi effettuano una valutazione di congruità e dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini di riequilibrio finanziario stabiliti.
In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, apposita pronuncia. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano entro 30 giorni.
L'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL dispone che comportano l'attivazione della procedura del dissesto guidato: il diniego dell'approvazione del piano; la mancata presentazione nei termini di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare; l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.
Il dissesto finanziario
La normativa sul dissesto finanziario dei comuni e delle province è contenuta agli articoli 244 ss. TUEL. L’istituto, introdotto nell’ordinamento nel 1989, è attivabile laddove l’ente locale non sia più in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero on sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili. La deliberazione dello stato di dissesto, non revocabile, è adottata dal consiglio dell’ente locale e trasmessa, entro 5 giorni, al Ministero dell’interno e alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente a una relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
A seguito della dichiarazione di dissesto, si procede alla nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione (con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’intero), il quale provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso dell’ente locale, e di un’amministrazione straordinaria, al fine di procedere all’accertamento della massa attiva e passiva, alla gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell’ente e alla liquidazione e pagamento della massa passiva. Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.
L’ipotesi di bilancio riequilibrato è il documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. L’ente locale è tenuto a riorganizzare tutti i servizi secondo criteri di efficienza, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo le previsioni di spesa non finalizzate all’esercizio di servizi pubblici indispensabili, rideterminando, inoltre, la sua dotazione organica.
La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istruisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato e lo sottopone all’approvazione del Ministro dell’interno che vi provvede con proprio decreto, contenente prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell’ente. Quest’ultimo provvede, poi alla deliberazione del bilancio dell’esercizio entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale.
La procedura di risanamento dell’ente locale in dissesto ha la durata di 5 anni, decorrenti dall’anno di redazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Da ultimo, l’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 228/2021 ha previsto che per le province in dissesto finanziario, che abbiano presentato l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, il termine di 5 anni per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario decorra dal 1° gennaio 2023.
Dall’ultimo rapporto bimestrale della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (rapporto COSFEL 2023) emerge che il fenomeno delle criticità finanziarie degli enti locali continua a riguardare numerose amministrazioni locali. In particolare, i comuni e le province attualmente in dissesto finanziario sono 126, in quanto non ancora trascorsi i 5 anni decorrenti dall’anno del bilancio stabilmente riequilibrato.
I dati confermano una concentrazione delle dichiarazioni di dissesto nelle regioni meridionali del Paese: in particolare, 40 enti nella regione Sicilia, 31 in Calabria, 31 in Campania. Risultano, poi, nominati 210 Organi straordinari della liquidazione, che continuano l’attività di gestione delle passività in enti in dissesto per i quali sono, ad oggi, decorsi i cennati 5 anni dall’anno del bilancio stabilmente riequilibrato.
Dal suddetto rapporto emerge, inoltre, come gli enti locali attualmente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale siano 290. I dati relativi alla distribuzione regionale delle procedure di riequilibrio attive registrano un coinvolgimento di un numero maggiore di regioni. Infatti, pur essendo confermata una concentrazione territoriale nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania, il ricorso alla procedura ha interessato anche diverse amministrazioni locali distribuite sull’intero territorio nazionale. In particolare, si registrano, tra i più significativi, 40 enti nella regione Calabria, 49 in Campania, 49 in Sicilia, 25 in Puglia, 35 nel Lazio, 13 in Lombardia, 14 in Molise, 17 in Piemonte e 13 in Liguria.
Articolo 1, comma 485
(Contributi progettazione enti locali)
485. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «definitiva ed esecutiva,» sono soppresse.
Il comma 485 interviene in merito ai contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell’interno, per interventi volti alla messa in sicurezza del territorio, disponendo che tali finanziamenti riguardano le attività di progettazione in generale.
Il comma 485 interviene sul comma 51 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), in cui sono previsti contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell’interno, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi vari di messa in sicurezza del territorio.
L’intervento in esame specifica che tali contributi sono per i livelli di progettazione di lavori in generale (vedi il Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 36/2023 – nel successivo box).
Il comma 51-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025. Per l’entità complessiva delle risorse previste si rinvia al successivo box.
I commi da 51 a 58 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) disciplinano i contributi assegnati agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio da parte del Ministero dell’interno nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031; in tale ambito, l’art. 28, comma 4 del D.L. 17/2022 ha definanziato per 40 milioni, a favore di progetti per la rigenerazione urbana PNRR, i contributi per l’anno 2022; sono stati incrementate di 300 milioni annui le risorse per gli anni 2020 e 2021, per effetto del comma 51-bis introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020; inoltre, il comma 51-ter, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025.
Tali contributi sono rivolti, in particolare, alla progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
A decorrere dall’anno 2022, almeno il 40 per cento delle suddette risorse deve essere destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
In definitiva, i finanziamenti previsti per gli enti locali ammontano a circa 3,2 miliardi per il periodo 2020-2031.
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) stabilisce, all’art. 41, che la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, non prevedendo più il livello di progettazione definitiva, come invece indicava il precedente Codice dei contratti pubblici (art. 23 del D. Lgs. 50/2016).
In particolare, nel nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1° aprile 2023 ed avente efficacia dal 1° luglio 2023), l'art. 41, comma 6, dettaglia le finalità e il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale:
- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
Ai sensi dell'art. 41, comma 8, il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.
Articolo 1, comma 486
(Disposizioni a favore del comune di Poggioreale)
486. Per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale, di proprietà del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Il comma 486, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assegna un contributo di 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune.
Nello specifico, il comma in esame prevede che, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (Trapani), di proprietà del comune stesso, da destinare a Museo archeologico del comune di Poggioreale, è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Articolo 1, comma 487
(Disposizioni a favore del comune di Montereale Valcellina)
487. Per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
L’articolo 1, comma 487 assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN).
Come sopra segnalato, la disposizione in esame assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN).
Articolo 1, commi 488-493
(Interventi per il Giubileo)
488. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, a 305 milioni di euro nell’anno 2025 e a 8 milioni di euro nell’anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026. É altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
489. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della regione Lazio per l’ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento della protezione civile provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 490, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
490. Per l’attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro, nell’ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 488.
491. Per le finalità di cui al comma 489, il Commissario straordinario provvede:
a) alla definizione, d’intesa con la regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all’intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento e accoglienza dei volontari interessati;
b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 490.
492. Nell’anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di Venezia i contributi previsti dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.
493. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «, nonché dei relativi servizi pubblici locali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti».
Il comma 488, modificato nel corso dell’esame parlamentare, dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, 305 milioni di euro nell’anno 2025 e 8 milioni di euro nell’anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026.
I commi 489, 490 e 491, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano misure relative all’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Lazio per l’ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto.
Il comma 492 dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, di incrementare, nell’anno 2025, l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.
Il comma 493 prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell’imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il comma 488, modificato nel corso dell’esame parlamentare, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, 305 milioni di euro nell’anno 2025 e 8 milioni di euro nell’anno 2026. A seguito di una integrazione operata nel corso dell’esame parlamentare, si prevede che al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all’art. 1, comma 420, secondo periodo della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Il secondo periodo del comma 420 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall’art. 31, comma 6, lettera d), del D.L. 13/2023, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
Il medesimo comma 488 autorizza, inoltre, la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026.
Sempre il comma 488 dispone, al terzo periodo, che le risorse di cui al comma in esame sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021.
Si ricorda che il comma 422 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, di tale ultimo D.P.C.M. il medesimo programma, entro sei mesi dalla data di adozione del medesimo decreto, può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021. Per approfondimenti sugli interventi contenuti nel programma dettagliato si rinvia alla pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 489-491, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano misure relative all’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni della Regione Lazio.
In particolare, il comma 489 prevede, al primo periodo, che il Commissario straordinario di cui al D.P.R. 4 febbraio 2022 può proporre al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre Regioni e delle Province autonome al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Lazio per l’ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Si dispone poi che il Dipartimento della Protezione civile provvede, nel limite delle risorse previste, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).
L’art. 34 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'art. 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione (comma 1). Prevede, inoltre, che i soggetti di cui all'art. 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'art. 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (comma 2) e che l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile (comma 3).
Si ricorda che l’art. 39 del D. Lgs. 1/2018 (rubricato “Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile”) prevede, in sintesi, una serie di benefici da riconoscere ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, ai quali vengono garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale, impiegati nelle attività previste dal citato art. 39, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. L’art. 40 del medesimo D. Lgs. 1/2018 disciplina le modalità per il rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.
Il comma 490 stabilisce che per l’attuazione del comma 489 può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro nell’ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui sopra.
Il comma 491 affida al Commissario straordinario per il Giubileo, per le finalità previste, il compito di provvedere:
a) alla definizione, d’intesa con la Regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all’intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati;
b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti previsti al comma 490.
Il comma 492 prevede, al primo periodo, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, di incrementare, nell’anno 2025, in occasione del “Giubileo 2025”, con le modalità di cui al suddetto articolo, l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Si dispone, al secondo periodo, che il relativo gettito rimanga nella disponibilità degli stessi enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.
Il D. Lgs. n. 23/2011 (recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”) prevede, all’art. 4, comma 1, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il medesimo comma. 492, al terzo periodo, stabilisce inoltre che per Roma Capitale e per il Comune di Venezia il contributo previsto dall’art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 1, comma 1129, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.
L’art. 14, comma 16, del D.L. 78/2010 prevede che, ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 24 della L. n. 42/2009, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Il citato comma 16 stabilisce, in particolare, che per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le apposite misure ivi elencate tra le quali rientra quella (di cui alla lettera e) del medesimo comma) concernente l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
Il comma 1129 dell’articolo unico della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), come modificato dall'art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 228/2021, prevede che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 (cioè fino a 10 euro). Si ricorda che il citato comma 3-bis disciplina il contributo di sbarco da applicare, fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.
Il comma 493 novella, infine, l’art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011 al fine di aggiungere, tra le destinazioni del gettito dell’imposta di soggiorno, anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Articolo 1, commi 494-495
(Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale)
494. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «in euro 7.619.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l’anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l’anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l’anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l’anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l’anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l’anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall’anno 2031».
495. All’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-quinquies):
1) al primo periodo, le parole: «anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023 e» e le parole: «a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030,» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «entro il 2026» sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: «anno 2023,» sono sostituite dalle parole: «anno 2023 e» e le parole: «di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030,» sono soppresse;
4) al quinto periodo, le parole: «ed eventuale recupero dei contributi assegnati» sono soppresse;
5) il nono periodo è soppresso;
b) alla lettera d-sexies):
1) al primo periodo, le parole: «anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023 e» e le parole: «, a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027» sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi» sono soppresse;
3) l’ottavo periodo è soppresso;
c) alla lettera d-octies):
1) al primo periodo, le parole: «anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023 e» e le parole «a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027,» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi,» sono soppresse;
3) il quarto periodo è soppresso;
d) dopo la lettera d-octies) sono aggiunte le seguenti:
«d-novies) destinato, a decorrere dall’anno 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall’anno 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
d-undecies) destinato, a decorrere dall’anno 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente per la funzione "Servizi sociali";
d-duodecies) a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162».
Il comma 494 reca una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall’anno 2031.
La riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del Fondo, finanziate dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio" (comma 495, lettere a), b) e c)).
La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina del Fondo al fine di rimuovere l’anomalia costituita dall’esistenza – all’interno di un fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell’art. 119, terzo comma, Costituzione – di poste di bilancio (introdotte con le leggi di bilancio 2021 e 2022) gravate da vincolo di destinazione.
Le risorse delle annualità 2025-2029 e gran parte delle risorse dell’annualità 2030 che vengono eliminate dal FSC vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito per il periodo 2025-2030 dai successivi commi 496-501 della legge di bilancio in esame (cfr. la relativa scheda di lettura).
La lettera d) del comma 495, infine, reintegra nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale le risorse derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 a partire dall’anno 2029, destinandole nuovamente al potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale, in quanto una volta conseguiti da parte di tutti i comuni i relativi obiettivi di servizio – in attuazione di quanto disposto dal nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi – le risorse in questione perderebbero la loro natura di interventi speciali, e vengono pertanto fatte riconfluire nel Fondo di solidarietà comunale. Le risorse sono così assegnate:
· 1.100 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
· 120 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
· 763,9 milioni a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente, per la funzione servizi sociali.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.
Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo incrementale di perequazione delle risorse, avviato dal 2015. La dotazione del Fondo è stata, da ultimo, incrementata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, con l’inserimento di risorse aggiuntive vincolate al potenziamento e allo sviluppo di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili).
Il riparto del Fondo è adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell’economia e finanze previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell’interno, e previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 451). Il riparto per il 2023 è stato definito con il D.P.C.M. 13 giugno 2023. Sullo schema di DPCM non è stato peraltro raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-città, a seguito del parere negativo espresso all’ANCI nella seduta del 18 aprile 2023.)
Il comma 494 – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2025, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 774, lett. a), legge n. 197 del 2022), con una riduzione di circa:
§ 858,9 milioni per il 2025;
§ 1.069,9 milioni per il 2026;
§ 1.808,9 milioni per il 2027;
§ 1.876,9 milioni per il 2028;
§ 725,9 milioni per il 2029;
§ 835,9 milioni per il 2030;
§ 72 milioni a decorrere dall’anno 2031.
Pertanto, il Fondo viene rideterminato dal comma in esame in 6.760,6 milioni per gli anni dal 2025 al 2028, in 7.980,6 milioni per l’anno 2029, in 7.908,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.672,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale al fine di rimuovere dal suo ambito la quota parte delle risorse assegnate ai comuni con un preciso vincolo di destinazione, per la rimozione degli squilibri territoriali nell’erogazione di determinati servizi in campo sociale. Si tratta, in particolare, delle risorse aggiuntive stanziate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale dalle leggi di bilancio per il 2021 e 2022 – ripartite ai sensi delle lettere d-quinquies), sexies) e octies) del comma 449, dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – e destinate specificamente al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità, in vista del raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, sfuggendo dunque, alla disciplina costituzionale della perequazione, strutturata fin dalla sua istituzione secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.
Le risorse estrapolate dal FSC dal 2025 al 2029, nonché la gran parte delle risorse decurtate nel 2030, vanno a costituire, per effetto del successivo comma 496 della legge di bilancio in esame, la dotazione del nuovo e apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione).
Per un approfondimento dei contenuti della Sentenza n. 71/2023 e della disciplina del nuovo Fondo speciale, si rinvia alla scheda di lettura dei successivi commi 496-501 della legge in esame.
Il comma 495 dell’articolo in esame modifica la disciplina contenuta alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che riguardano l’assegnazione ai comuni della quota del FSC destinata, rispettivamente, al potenziamento dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido, all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
In estrema sintesi, le modifiche sono essenzialmente volte a espungere, dalle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449:
? i contributi previsti per tali finalità a decorrere dal 2025 (i quali fino al 2030, come già detto, vengono ricollocati al nuovo Fondo speciale equità livello dei servizi);
? le disposizioni che prevedono il recupero dei contributi già assegnati ai comuni qualora, a seguito del monitoraggio, le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.
Riguardo alla soppressione delle disposizioni recanti il recupero delle risorse assegnate ai comuni in caso di mancato utilizzo per le finalità indicate, il giudice costituzionale, nella Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, ha altresì invitato il legislatore, con un ulteriore monito, ad introdurre strumenti sanzionatori adeguati che siano “in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali”, ritenendo le disposizioni che prevedono la mera restituzione delle risorse non impiegate “insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/LEP”.
L’inadeguatezza della soluzione trova conferma, secondo la Corte, “nel diverso e ben più coerente meccanismo che il legislatore ha strutturato in materia di diritto alla salute, prevedendo, come è noto, il commissariamento della regione che non garantisce i livelli essenziali di assistenza”. Nella Sentenza, la Corte precisa che l’articolo 119, comma quinto, della Costituzione, quando sono in causa i LEP, “fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale”.
Si segnala, al riguardo, che tale potere sanzionatorio è ora disciplinato dai commi da 498 a 450 della legge in esame, recante il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, laddove risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, a seguito del monitoraggio previsto sia dal citato comma 498 e del monitoraggio di cui al comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.
Per un approfondimento sulla disciplina della procedura di monitoraggio e dei poteri sanzionatori e sostitutivi dello Stato, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 496-501, in particolare ai commi da 498 a 450.
Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020) ha integrato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.
Tali risorse, integrate dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (commi 563 e 172-174, legge n. 234/2021), sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalle norme, tenendo conto dei fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" ed "Istruzione" (art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge n. 232/2016).
Le norme citate prevedono l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate ai comuni, e di verifica del raggiungimento dei livelli di servizi offerti, con la previsione del recupero dei contributi assegnati a valere sul Fondo di solidarietà comunale nel caso in cui le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.
Gli importi incrementali della dotazione del FSC, che discendono dalle suindicate norme di bilancio 2021-2022, sono indicati nella tabella seguente.
Rispetto ai suddetti rifinanziamenti, il comma 495 dispone la soppressione delle risorse destinate dall’anno 2025 allo sviluppo dei servizi sociali comunali di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies), del comma 449 della legge n. 232 del 2016.
Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale (mln di euro) |
||||||
Comma 449, L. 232/2016 |
Servizi sociali comuni RSO |
Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia |
Asili nido |
Trasporto disabili |
Totale risorse |
|
2021 |
215,9 |
|
|
|
215,9 |
|
2022 |
254,9 |
44 |
120 |
30 |
448,9 |
|
2023 |
299,9 |
52 |
175 |
50 |
576,9 |
|
2024 |
345,9 |
60 |
230 |
80 |
715,9 |
|
2025 |
390,9 |
68 |
300 |
100 |
858,9 |
|
2026 |
442,9 |
77 |
450 |
100 |
1.069,9 |
|
2027 |
501,9 |
87 |
1.100 |
120 |
1.808,9 |
|
2028 |
559,9 |
97 |
1.100 |
120 |
1.876,9 |
|
2029 |
618,9 |
107 |
1.100 |
120 |
1.945,9 |
|
dal 2030 |
650,9 |
113 |
1.100 |
120 |
1.983,9 |
|
Per l’anno 2024, dunque, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei tre predetti servizi – servizi sociali comunali, asili nido comunali e trasporto di studenti disabili – continueranno a essere contenute all’interno della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Tuttavia – come di seguito chiarito con l’esame in dettaglio delle lettere a), b), c) del comma 495 e come emerge dal testo a fronte collocato alla fine di questa scheda di lettura – mentre permangono, all’interno del citato comma 449, le disposizioni procedurali in materia di fissazione degli obiettivi di potenziamento dei predetti servizi e di fissazione delle modalità di monitoraggio dell’utilizzo delle predette risorse, viene meno, per effetto delle modifiche introdotte alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, ogni riferimento a procedure sanzionatorie e di recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate al raggiungimento dei predetti obiettivi di servizio. Tali disposizioni sono adesso contenute, insieme a quelle relative all’esercizio degli eventuali poteri sostitutivi statali, nei commi da 498 a 450 della legge di bilancio, alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento.
Rimodulazione delle risorse per il finanziamento dei servizi sociali comunali (lettera a)
Nel dettaglio, il comma 495, lettera a), modifica la lettera d-quinquies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi destinati dal 2025 al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni delle RSO - cui sono destinati importi del FSC pari a 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.
Le risorse dal 2025 al 2030 sono ora collocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo comma 496 della legge in esame.
Dal 2031, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-undecies) del comma 449, come introdotta dal comma 495, lettera d) in esame.
La normativa vigente prevede che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
Le modifiche apportate dal comma in esame eliminano il riferimento all’anno 2026 per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.
Viene altresì soppressa la disposizione di cui al nono periodo della lett. d-quinquies), il quale prevede che le somme assegnate ai comuni delle RSO e a quelli della regione Siciliana e della Sardegna, che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all’interno del comma 500 della legge di bilancio in esame.
Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio delle risorse, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con i D.P.C.M. 1 luglio 2021 e D.P.C.M. 13 ottobre 2022 sono stati definiti gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO per il 2021 e per il 2022 (cfr. gli obiettivi si servizio approvati il 16 luglio 2021 e 5 luglio 2022), prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell’obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell’ente e trasmettere a SOSE S.p.a.
Per il 2023, per i comuni con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali previste per il 2023 sono vincolate all’incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Pertanto, ai Comuni sotto-obiettivo è richiesto di rendicontare l’utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali, secondo le modalità definite nella Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO (Anno 2023) – Allegato Obiettivi di Servizio Sociale – RSO, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.
Sono altresì ridotti i contributi destinati al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna dall’anno 2025 - assegnati in un importo del FSC pari a 44 milioni di euro per l’anno 2022, 52 milioni l’anno 2023, 60 milioni per l’anno 2024, 68 milioni per l’anno 2025, 77 milioni per l’anno 2026, 87 milioni per l’anno 2027, 97 milioni per l’anno 2028, 107 milioni per l’anno 2029 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Le risorse dal 2025 al 2030 sono ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo comma 496 della legge in esame.
Dal 2031, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-undecies) del comma 449, come introdotta dal comma 495, lettera d) in esame.
Al riparto del contributo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna.
Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.
Le modifiche apportate dal comma in esame eliminano la disposizione che prevede l’eventuale recupero dei contributi assegnati per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.
I contributi per l’anno 2022 (44 milioni) sono stati ripartiti con il D.M. interno 8 agosto 2022, sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2022" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio 2022, contenuta nel decreto di riparto (Allegato 1 - Comuni della regione Siciliana, Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna).
Per l’anno 2023, risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna (52 milioni) sono state ripartite con il D.M. interno 7 luglio 2023, sulla base degli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e di rendicontazione definiti nella Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023 (Allegato 1 - Comuni della regione Siciliana, Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna).
Rimodulazione delle risorse per l’incremento di posti disponibili negli asili nido (lettera b)
Il comma 495, lettera b), modifica la lettera d-sexies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi previsti dal 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna destinati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio - cui sono destinati importi complessivi del FSC pari a 120 milioni di euro per l’anno 2022, 175 milioni per l’anno 2023, 230 milioni per l’anno 2024, 300 milioni per l’anno 2025, 450 milioni per l’anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 (autorizzati dall’art. 1, comma 792, legge n. 178/2020, e art. 1, comma 172, legge n. 234/2021).
La quota di risorse dal 2025 al 2028 viene ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo comma 496 della legge in esame.
Dal 2029, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-novies) del comma 449, come introdotta dal comma 495, lettera d) in esame.
I contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio. La disposizione fissa l’obiettivo del raggiungimento di un livello minimo garantito del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, fissato nel 33 per cento su base locale nel 2027, considerando anche il servizio privato. Il raggiungimento di tale livello minimo avviene in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali incrementali differenziati per fascia demografica.
Tale obiettivo di servizio è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.
Riguardo al riparto, la normativa vigente prevede un decreto del Ministro dell’interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.
Con le modifiche apportate dal comma in esame:
? vengono eliminati i termini entro cui deve essere ripartito il contributo destinato al potenziamento del numero dei posti negli asili nido;
? viene soppressa la disposizione di cui all’ottavo periodo della lett. d-sexies), la quale prevede che le somme assegnate ai comuni che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul FSC attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all’interno del comma 5 dell’articolo 84 della legge di bilancio in esame.
Riguardo ai contributi finora assegnati, la CTFS il 16 maggio 2022 ha determinato per ciascun ente gli obiettivi di servizio per gli asili nido quali tappe di avvicinamento al LEP previsto per il 2027, il meccanismo di ripartizione delle risorse stanziate per il 2022 ed ha stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi assegnati. Il D.M. 19 luglio 2022 ha ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro per l’anno 2022.
Per l’anno 2023, gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella Nota metodologica approvata dalla CTFS il 27 febbraio 2023. Con il D.M. 26 aprile 2023 è stato ripartito l’importo di 175 milioni per il potenziamento del servizio degli asili nido tra i comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della Regione Sardegna (stanziati dal comma 172 della legge n. 234 del 2021).
Rimodulazione delle risorse per il servizio di trasporto di studenti disabili (lettera c)
Il comma 495, lettera c), modifica la lettera d-octies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi previsti dal 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzata all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. La lettera d-octies) prevede per tale finalità risorse pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni per l’anno 2023, 80 milioni per l’anno 2024, 100 milioni per l’anno 2025 e per l’anno 2026 e 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 (stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 174, legge n. 234/2021).
La quota di risorse dal 2025 al 2028 viene ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo comma 496 della legge in esame.
Dal 2029, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-decies) del comma 449, come introdotta dal comma 495, lettera d) in esame.
Fino alla definizione dei LEP, la norma prevede la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, secondo un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti sul territorio.
Per il riparto dei contributi, la normativa vigente rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della (CTFS), tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.
Le modifiche apportate dal comma in esame:
? eliminano i termini entro procedere al riparto del contributo;
? sopprimono la disposizione di cui al quarto periodo della lett. d-octies), la quale prevede il recupero delle risorse assegnate qualora, dal monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione, come già detto, è recuperata all’interno del comma 500 della legge di bilancio in esame.
La ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2022, quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, è stato definito con il D.M.Interno 30 maggio 2022, sulla base della Nota metodologica recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, approvata dalla CTFS il 22 marzo 2022.
Per l’anno 2023, gli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella Nota metodologica approvata dalla CTFS il 27 febbraio 2023. Il riparto di 50 milioni di euro ai comuni beneficiari è stato effettuato con il D.M. 17 maggio 2023.
La ricollocazione nel FSC delle risorse per il finanziamento dei tre servizi a decorrere dal 2029 (asili nido e trasporto studenti disabili) e a decorrere dal 2031 (servizi sociali comunali)
La lettera d) del comma 495 in esame, infine, integra il riparto del Fondo di solidarietà comunale disponendo l’assegnazione a partire dall’anno 2029, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, delle risorse assegnate al Fondo dalle predette leggi di bilancio 2021 e 2022, finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali, asili nido e trasporto studenti disabili, posto che tali disposizioni hanno autorizzato contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020, e art. 1, commi 172, 174, 563 e 564 della legge n. 234/2021).
Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, una volta conseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio – in attuazione di quanto previsto dai commi 496-501 della legge in esame, che disciplinano il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi – le risorse in questione perderebbero la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione.
Pertanto esse riconfluirebbero nel Fondo di solidarietà comunale, destinato alla perequazione generale.
Come specificato dalla Relazione tecnica relativa al comma 496, il Fondo speciale si esaurisce definitivamente, infatti, a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione.
In particolare, la lettera d) del comma 495 aggiunge le lettere da d-nonies) a d-duodecies) nel comma 449, che specificano le destinazioni del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2029 per le funzioni sociali in questione, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e della Sardegna:
? 1.100 milioni a decorrere dal 2029 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido (lettera d-novies));
? 120 milioni a decorrere dal 2029 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità (lettera d-decies));
? 763,9 milioni a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente, per la funzione servizi sociali (lettera d-undecies)).
Infine, la lettera d) del comma 495 aggiunge l’ulteriore lettera d-duodecies) comma 449 della legge n. 232 del 2016, con la quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle precedenti lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 71.982.000 euro al fine di tener conto di quanto stabilito dal comma 8, lettera f), dell’articolo 19 del D.L. n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 19, commi 1 - 9, del D.L. n. 124/2023 autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La norma citata di cui al comma 8, lettera f), provvede alla parziale copertura finanziaria, dal 2030, degli oneri derivanti delle misure introdotte dall’articolo 19 - pari a complessivi 62,7 milioni di euro per il 2024 e a 97,3 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 – mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.
Si riporta, di seguito, il testo a fronte dell’art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, come modificato dai commi 494-495 in esame, con la disciplina del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, introdotto ai commi 496-501.
Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies), l. n. 232/2016 |
Comma 496, legge n. 213/2023 Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi |
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1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo: |
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l’anno 2021, a 254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299. 923.000 euro per l’anno 2023 e a 345.923.000 euro per l’anno 2024 |
a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.
I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato; |
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2022, a 175 milioni di euro per l’anno 2023 e a 230 milioni di euro per l’anno 2024, |
b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.
Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; |
d-septies) omissis |
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d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023 e a 80 milioni di euro per l’anno 2024, |
c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. |
d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido; |
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d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità; |
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d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente per la funzione servizi sociali. |
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d-duodecies) a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. |
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Articolo 1, commi 496-501
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)
496. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l’anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l’anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l’anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l’anno 2028, a euro 725.923.000 per l’anno 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:
a) è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro l’anno 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al presente comma è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029 e di 113 milioni di euro per l’anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque adottato;
b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
497. Agli oneri di cui al comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.
498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente articolo e all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa invita l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l’inadempimento, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento.
499. Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, il Ministero dell’interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.
500. Le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo.
501. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500
I commi 496-501 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.
Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all’interno di quest’ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall’articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.
La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dai commi 494-495 della legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.
Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale disposta dal precedente comma 494 della legge di bilancio in esame.
I commi in commento disciplinano, infine, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.
In dettaglio, il comma 496 istituisce un nuovo Fondo speciale presso il Ministero dell’interno, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
Il Fondo è istituito, come specifica il comma, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, a seguito della corrispondente soppressione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale effettuata dai precedenti commi 494 e 495 dell’articolo 1 della legge di bilancio in esame.
Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anch’essa prevista in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 494-495.
La dotazione del Fondo è fissata in:
- euro 858.923.000 per il 2025;
- euro 1.069.923.000 per il 2026;
- euro 1.808.923.000 per il 2027;
- euro 1.876.923.000 per il 2028;
- euro 725.923.000 per il 2029;
- euro 763.923.000 per il 2030.
La dotazione del nuovo Fondo per gli anni dal 2025 al 2029 equivale all’entità delle riduzioni previste sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale dal comma 494 della legge di bilancio. La dotazione del nuovo Fondo per il 2030, invece, assorbe la gran parte della riduzione del Fondo di solidarietà comunale prevista per il medesimo anno (pari a euro 835.905.000).
La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), sollevate dalla regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.
Il contenuto delle disposizioni impugnate
Le norme impugnate incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà comunale con somme destinate specificamente al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale, finalizzate, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna (comma 563) e al potenziamento degli asili nido (comma 172), nonché all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (comma 174). Tali risorse, inserite nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2021 ed integrate dalla legge di bilancio per il 2022, sono state ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" e "Istruzione".
Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme impugnate hanno previsto, inoltre, specifici obiettivi di servizio e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e di verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le risorse integrative assegnate con il vincolo di destinazione sono recuperate, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla regione Liguria hanno evidenziato come le disposizioni oggetto di impugnazione intervengano sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale incrementandone la dotazione, ma assoggettando le risorse statali aggiuntive a specifici vincoli di destinazione, legati alla realizzazione di specifici obiettivi di servizio, in maniera incoerente con la disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione, cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.
Con il ricorso alla Corte, la regione ha chiesto, quindi, l’eliminazione dei vincoli di destinazione imposti alle maggiori risorse stanziate a valere sul Fondo di solidarietà comunale, dovendo tali somme aggiuntive essere destinate alla perequazione generale e verticale operata dallo Stato, e ripartite tra i comuni, quindi, in base alla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sarebbe questo infatti, ad avviso della regione ricorrente, il criterio di riparto delle risorse della perequazione stabilito dall’articolo 119, terzo comma Cost., a norma del quale “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; criterio poi declinato dal legislatore ordinario nell’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
La decisione della Corte e il monito al legislatore
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla regione Liguria riguardo alle norme che rifinanziano il fondo di solidarietà comunale apponendo vincoli di destinazione, in considerazione del variegato e plurale «ventaglio di soluzioni» potenzialmente idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, in quanto una soluzione perequativa ibrida non è coerente con l’art. 119 Cost.
La Corte, in particolare, ha stigmatizzato l’introduzione, a partire dal 2021, all’interno del Fondo di solidarietà comunale, di una coesistenza delle risorse riconducibili alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, in base al citato art. 119, terzo comma, Cost., senza alcun vincolo di destinazione, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali costituzionalmente riconosciuta e garantita – e di componenti perequative speciali, riconducibili al quinto comma dell’art. 119 Cost., il quale prevede la possibilità, per lo Stato, di effettuare “interventi speciali”, diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando “risorse aggiuntive” con vincolo di destinazione, quando lo richiedano la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali o l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
Questa seconda tipologia di componenti perequative all’interno del Fondo di solidarietà comunale configura un finanziamento diretto non più a colmare le differenze di capacità fiscale tra enti locali, bensì al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio in specifiche funzioni fondamentali.
La Corte ha quindi ritenuto una siffatta ripartizione del FSC “un’ibridazione estranea al disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione”. Sicché, conclude la Corte, “nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente allocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali”.
Sempre ai sensi del comma 496, la destinazione delle risorse del neo-istituito Fondo speciale è riservata a tre macroaree:
a) in primo luogo, il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna;
b) in secondo luogo, l’incremento in percentuale, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
c) infine, l’incremento, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, del numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
Come specificato dalla Relazione tecnica, il Fondo si esaurisce a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione da parte dell’articolo in esame.
Più specificamente, come si vedrà in dettaglio nella tabella infra:
a) le risorse del nuovo Fondo destinate al finanziamento dei servizi sociali comunali (sia nei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna) sono stanziate fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026;
b) le risorse del Fondo destinate all’incremento dei posti negli asili nido sono stanziate fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale;
c) infine, le risorse del Fondo destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili sono stanziate fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l’utilizzo di tali risorse al decreto del Ministro dell’interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo.
In collegamento con quanto previsto dal comma 494, in merito all’orizzonte temporale di vita del nuovo Fondo, si ricorda che il comma 495, della legge di bilancio (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), nell’aggiungere le lettere d-novies), d-decies) e d-undecies) all’art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia rifinanziato, a decorrere dal 2029, in misura pari a 1,1 miliardi di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi agli asili nido, e in misura pari a 120 milioni di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi al trasporto degli alunni con disabilità, nonché che il medesimo FSC sia rifinanziato, a decorrere dal 2031, in misura pari a circa 763,9 milioni di euro annui per il finanziamento dei servizi sociali comunali.
La riconfluenza delle risorse destinate al finanziamento dei LEP in queste tre materie all’interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica – come riporta la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio – determinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 in esame – cui è vincolata la destinazione delle risorse del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, le suddette risorse “perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione”, potendo riconfluire, dunque, all’interno del FSC, destinato alla perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.
Si riportano, nella tabella di seguito, la disciplina prevista, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c) del comma 1 in riferimento alla procedura e alle tempistiche di riparto di quote di risorse del nuovo Fondo per ciascuna delle 3 predette finalità, nonché le categorie di comuni beneficiari, i criteri di riparto delle risorse e gli obiettivi di servizio da conseguire.
comma 496 |
Finalità ed enti beneficiari |
Anno |
Risorse |
Lettera a), primo periodo |
Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario |
2025 |
390.923.000 |
2026 |
442.923.000 |
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2027 |
501.923.000 |
||
2028 |
559.923.000 |
||
2029 |
618.923.000 |
||
2030 |
650.923.000 |
||
I contributi di cui al primo periodo, destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge n. 178 del 2020[67] (legge di bilancio 2021), in modo che sia gradualmente raggiunto, entro il 2026, un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. In base a quanto stabilito dal terzo periodo della lettera a), i contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il d.P.C.M. può essere comunque emanato.
|
|||
comma 496 |
Finalità ed enti beneficiari |
Anno |
Risorse |
Lettera a), secondo periodo |
Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna |
2025 |
68.000.000 |
2026 |
77.000.000 |
||
2027 |
87.000.000 |
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2028 |
97.000.000 |
||
2029 |
107.000.000 |
||
2030 |
113.000.000 |
||
Le risorse del Fondo destinate ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ripartite, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. |
|||
Finalità ed enti beneficiari |
Anno |
Risorse |
|
Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (articolo 2, comma 3, lett. a), d. lgs. n. 65 del 2017), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire |
2025 |
300.000.000 |
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2026 |
450.000.000 |
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2027 |
1.100.000.000 |
||
2028 |
1.100.000.000 |
La lettera b) stabilisce che il livello minimo di posti nei servizi educativi per l’infanzia da garantire è definito come numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse stanziate dal primo periodo della lettera b), i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Tale obiettivo di servizio è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è poi progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo della lettera b) è ripartito, e l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il suddetto decreto sono disciplinati, inoltre, gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla lettera b) e nei limiti delle stesse. A tal riguardo, la lettera b) specifica che si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Tale ultima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all’entrata in vigore della citata legge di conversione, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate a nuove assunzioni, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore-soglia definito dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 per le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. |
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comma 496 |
Finalità ed enti beneficiari |
Anno |
Risorse |
Lettera c) |
Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica |
2025 |
100.000.000 |
2026 |
100.000.000 |
||
2027 |
120.000.000 |
||
2028 |
120.000.000 |
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|
Il contributo di cui alla lettera c) è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.
Fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, è altresì stabilito che con il citato decreto siano disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.
Il comma 497 stabilisce che agli oneri previsti dal comma 496 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494, della legge di bilancio.
Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 494-495.
Il comma 498 stabilisce che, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 496 in esame, nonché dall’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell’interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, per gli esercizi 2021 e 2022, ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni, per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l’inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento.
Il comma 499 prevede che entro i 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata da SOSE S.p.A. al Ministero dell’interno, quest’ultimo provvede alla nomina di un commissario, individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all’invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina.
Nel caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, il commissario è tenuto ad attivarsi affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina, con successivo decreto, un commissario su designazione del Prefetto.
Il comma 500 prevede che le somme erogate a ciascun comune beneficiario ai sensi del comma 498 restino nella disponibilità di quest’ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere destinate alle medesime finalità originarie. Nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali del servizio o prestazione, le risorse erogate vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall’articolo in esame.
Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il comma 501, infine, demanda a un decreto del Ministero dell’interno, adottato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, la disciplina delle modalità di attuazione dei commi 498, 499 e 500 in esame.
La Relazione tecnica precisa, al riguardo, che alle attività previste dai commi 498-501 il Ministero dell’interno provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Articolo 1, commi da 502 a 504
(Misure in favore di piccoli comuni e aree interne)
502. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;
c) indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.
503. Il fondo di cui al comma 502 è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024.
504. Al fine di agevolare l’accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione, all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 3».
Ai commi 502 e 503 si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale.
Il comma 504 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di “desertificazione”, volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno.
Nel dettaglio, il comma 502 istituisce un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentino criticità di ordine economico-sociale, legati principalmente al fenomeno dello spopolamento.
In particolare, il fondo è destinato ai comuni che presentano le seguenti caratteristiche:
a) una popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;
c) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.
L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[68].
Il Fondo è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, entro il 28 febbraio 2024 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 503).
Il comma 504 - mediante una novella all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[69] - reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione.
In particolare, la disposizione incide sull’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di pagamento con riferimento al servizio di prelievo di contanti tramite reti di soggetti convenzionati.
Le modifiche apportate al citato comma 6 sono volte, in sostanza, ad introdurre nel servizio di prelievo di contante una soglia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non significativi. Tale soglia è fissata nell’importo complessivo di 250 euro al giorno.
Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 |
Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 |
Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. |
Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3. |
505. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il comma 505 rifinanzia di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Fondo (c.d. Fondo Letta) è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, e poi successivamente modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).
Il Fondo, destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio[70] e viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le somme autorizzate dallo Stato in favore del Fondo sono iscritte sul cap. 2149/MEF, per essere poi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 446/Presidenza).
Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è stato rifinanziato per il triennio 2008-2010 dall’art. 2, comma 44, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) di 10 milioni per il 2008 e di 5 milioni per gli anni 2009 e 2010; successivamente, è stato rifinanziato dall’art. 2, comma 46, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009) di ulteriori 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per il 2011.
Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2018, 15 milioni per l’anno 2019, 16 milioni per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Ulteriori 4 milioni per il 2020 e 24 milioni di euro per l’anno 2022 sono stati disposti dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 178 del 2020)[71]. Da ultimo, l’articolo 20-bis del D.L. n. 198 del 2022 ha rifinanziato il Fondo di 5 milioni di euro per l’anno 2023.
Quanto all’ambito territoriale di riferimento del Fondo, i destinatari delle risorse sono attualmente i comuni “confinanti” con le regioni a statuto speciale.
Inizialmente, con il DPCM 28 dicembre 2007 sono state individuate quali destinatarie del fondo le tre macroaree costituite dal complesso dei comuni confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia; quota parte delle risorse per il 2007 sono state assegnate con il successivo D.M. 3 marzo 2008.
A seguito degli interventi normativi intervenuti nel corso del 2007-2008, i criteri di ripartizione delle risorse tra le tre macroaree sono stati ridefiniti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari (elencati nell'Allegato 1 del DPCM). Con il Decreto del 14 settembre 2012 sono state ripartite le risorse residuali del 2007, nonché quelle stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011.
Per le risorse delle annualità 2018-2021 – essendo nel frattempo intervenuto il c.d. “Accordo di Milano”, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti[72] – è stato necessario adottare un nuovo D.P.C.M. 21 settembre 2020 per definire i destinatari del Fondo e i criteri per la ripartizione delle risorse tra le due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con l’esclusione esplicita dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano[73].
Le risorse riferite alle annualità 2018-2020 sono state ripartite tra le due macroaree e tra i singoli comuni, con il decreto 10 dicembre 2020; quelle per l’annualità 2021 con il decreto 23 settembre 2021, quelle per l’annualità 2022 con il decreto 19 luglio 2022.
Da ultimo, in data 24 ottobre 2023, il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di D.P.C.M. relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per l’annualità 2023. Su tale schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 ottobre 2023. Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato dovranno pertanto esprimere il loro parere, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, entro il 13 novembre 2023.
506. Al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l’anno 2027 deve essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro».
507. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
508. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.
I commi da 506 a 508, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza COVID-19.
In particolare, i commi 506 e 507 riformulano le disposizioni che prevedevano il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, rispetto agli effetti generati dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con l’apposito decreto del Ministero dell’interno.
Il comma 508 prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse a ristoro degli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall’emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese.
Le disponibilità residue del Fondo saranno assegnate agli enti locali con apposito decreto del Ministro dell’interno, entro il 15 febbraio 2024.
Nel dettaglio le disposizioni in esame sono volte a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori che sono stati assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza Covid-19, in vista della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, rispetto alle risorse erogate a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. “Fondone Covid”).
Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la necessità di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, principalmente indirizzati alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie dovuta all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che la pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite mediante la costituzione di un apposito Fondo che, nel 2020 e nel 2021, ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi nel 2021 (c.d. Fondone COVID).
Le risorse del Fondo sono state assegnate agli enti locali con successivi decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il box in calce alla scheda). Agli enti beneficiari è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni, volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono state collegate sanzioni di ordine finanziario[74] – sono tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.
La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali, prevista dall’art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo[75] – è stata da ultimo fissata al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
La legge di bilancio per il 2023 (comma 785, legge n. 197 del 2022) è successivamente intervenuta sul comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, fissando al 31 ottobre 2023 l’adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisca i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo e provveda all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato agli enti nel biennio 2020 e 2021.
Riguardo al suddetto decreto, la Relazione tecnica (allegata al maxi emendamento del Governo che ha introdotto le disposizioni in esame) sottolinea che i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sono in fase di elaborazione da parte del Tavolo tecnico, istituito dall’art. 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 presso il Ministero dell’economia e finanze[76], con il compito specifico di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa
I commi 506 e 507 intervengono sulle disposizioni vigenti che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente ricevute in eccesso dagli enti locali.
In particolare, il comma 506 modifica il comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituendo la disposizione che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte degli enti locali delle eventuali risorse ricevute in eccesso negli anni 2020 e 2021.
La nuova formulazione stabilisce che le risorse ricevute in eccesso siano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal già citato decreto del Ministro dell’interno, che dovrà stabilire i criteri per la verifica a consuntivo.
La nuova disposizione prevede che, in ogni caso, per l’anno 2027 deve essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro.
Il comma 507 modifica nello stesso senso il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse del cd. “Fondone Covid” assegnate negli anni 2020-2021, nonché di quelle assegnate a titolo di ristori specifici di spesa per l’emergenza sanitaria, vincolandole alle medesime finalità per cui sono state assegnate.
L’art. 13, comma 1 prevede che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, e non possono essere svincolate, ai fini del successivo versamento all’entrata del bilancio dello stato.
Il comma 507 interviene sulla disposizione precisando che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
Secondo i dati riportati nella Relazione tecnica del maxi emendamento del Governo, che ha introdotto le norma in esame, le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dei commi 506 e 507 sono stimate in un ammontare complessivo di circa 431,2 milioni di euro (cui 389 milioni provenienti dal comparto dei comuni e 42,2 milioni dal comparto province e città metropolitane), da acquisire all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (107,8 milioni di euro circa), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’interno.
Riguardo alla disposizione del comma 506, che prevede che, in ogni caso, per l’annualità 2027 debba essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro, nella Relazione tecnica si specifica che tale assicurazione è data dalle richiamate stime del Tavolo tecnico che prevedono una acquisizione delle somme al bilancio dello Stato in misura superiore a 100 milioni di euro.
La Relazione tecnica riporta - in attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato decreto del Ministro dell'interno - il seguente quadro finanziario stimato sulla base degli elementi al momento a disposizione:
· Comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:
Enti in deficit di risorse, n. 1.235 enti, per un importo di 137 milioni di euro;
Enti in eccedenza di risorse, n. 2.790, per un importo di 255 milioni di euro.
La Relazione tecnica precisa altresì che, a livello di comparto comunale, ai fini del versamento all’entrata del bilancio dello Stato, oltre alle risorse eccedenti provenienti dal Fondo Covid, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, pari a 254 milioni di euro, vanno considerati anche i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 135 milioni di euro. Pertanto, le risorse da versare al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 389 milioni di euro a livello di comparto comunale.
· Comparto Province e Città metropolitane:
Enti in deficit di risorse, n. 6 enti, per un importo di 6,8 milioni di euro;
Enti in eccedenza di risorse, n. 19 enti, per un importo di 35,7 milioni di euro.
Anche per il comparto provinciale, la Relazione tecnica precisa che oltre alle risorse eccedenti pari a 35,7 milioni di euro provenienti dal Fondone Covid, vanno considerati anche i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 6,5 milioni di euro, per un totale di risorse da versare all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del comparto, stimate in complessivi 42,2 milioni di euro.
Al fine di garantire l'integrazione dei ristori per gli enti in deficit di risorse, il comma 508 dispone l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali che sono risultati in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno ai fini della verifica a consuntivo, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In base al quadro finanziario fornito dalla Relazione tecnica, l’importo stimato per il reintegro degli enti in deficit di risorse, in relazione agli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, è pari a complessivi 143,4 milioni di euro, di cui 137 milioni per il comparto comunale e 6,8 milioni per il comparto province e città metropolitane.
Il comma 508 prevede, inoltre, che le disponibilità residue del Fondo sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che saranno individuati dal medesimo decreto.
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto"), nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.
Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).
Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha introdotto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze (RGS), una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Alla mancata presentazione delle certificazioni sono state collegate sanzioni di ordine finanziario, consistenti nella riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.
I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020 – cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).
Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è stato rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020), di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore di province e città metropolitane. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di 1.000 milioni di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a 1.500 milioni di euro.
Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, è confermato l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 827). Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione nei termini previsti (comma 828).
Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.
Il comma 823 della legge n. 178/2020 ha espressamente vincolato i trasferimenti a carico del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate per le predette finalità alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.
L'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 ha consentito agli enti locali di utilizzare anche nell'anno 2022 le risorse assegnate negli anni 2020-2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di Fondo e di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste per il 2020 e 2021, per le medesime finalità per cui sono state assegnate, stabilendo che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.
Si rammenta, inoltre, che con il sopraggiungere della crisi energetica, l'articolo 37-ter del D.L. n. 21/2022 ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le risorse del Fondo nell'anno 2022 anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica. Tale facoltà è stata poi estesa dal D.L. n. 50/2022 (art. 40, comma 3-bis) anche alle maggiori spese per il gas. L'articolo 40, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2022 ha previsto infine l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 per fronteggiare gli effetti dell'inflazione sulla Tari, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.
Entro il 31 ottobre 2023, come ricordato, è fissata la data per l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla definitiva verifica a consuntivo della perdita di gettito degli enti, ai fini della definizione del conguaglio finale con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.
509. Le risorse di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l’anno 2026 e a 17 milioni di euro per l’anno 2027.
510. Le risorse di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l’anno 2024, a 14 milioni di euro per l’anno 2025 e a 26 milioni di euro per l’anno 2027.
I commi 509 e 510, introdotti durante l’esame parlamentare, prevedono la riduzione delle risorse stanziate, rispettivamente, per la concessione di contributi destinati a promuovere l’economia locale a seguito dell’emergenza Covid-19, attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (in misura pari a 68 milioni di euro nel quadriennio 2024-2027), e per l’avvio, da parte dei piccoli comuni, di programmi pluriennali per potenziare alcune tipologie di investimenti in infrastrutture (in misura pari a 84 milioni di euro nel quadriennio 2024-2027).
Il comma 509 reca una riduzione delle risorse stanziate dall'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2019, per la concessione di contributi destinati a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, per gli anni dal 2014 al 2027.
La riduzione è disposta in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l’anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027.
Si rammenta che lo stanziamento previsto dal citato articolo 30-ter è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
L’articolo 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. Le agevolazioni sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni sono tenuti a presentare al comune nel quale è situato l'esercizio apposita richiesta.
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse appositamente iscritte nel bilancio comunale.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, infatti, è richiesto ai comuni di istituire nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi al cui finanziamento si provvede mediante le risorse di un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
In base alla richieste pervenute ai comuni, i contributi sono stati ripartiti per gli anni 2020 e 2021 negli importi, peraltro molto modesti, pari, rispettivamente, a 458.088 euro per il 2020 ed a 409.019 euro per il 2021 con il D.M. 29 dicembre 2022.
Per l’anno 2022, il Fondo è stato parzialmente ripartito a favore di 30 comuni che hanno validamente certificato al Ministero dell’interno la concessione nel medesimo anno delle relative agevolazioni, per l’importo complessivo di 70.679 euro, con il D.M. 14 dicembre 2023.
Nella legge di bilancio 2024-2026 (legge n. 213/2023, e relativo D.M. economia 30 dicembre 2023 di ripartizione in capitoli delle unità di voto) il Fondo, iscritto sul cap. 7267/Interno, presenta, a seguito della riduzione disposta dalle norme in esame, una dotazione pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 7 milioni per il 2026.
Il comma 510 reca una riduzione per gli anni 2024, 2025 e 2027 delle risorse stanziate dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, per l’avvio da parte dei piccoli comuni di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
La riduzione è disposta in misura pari a 44 milioni di euro per l’anno 2024, a 14 milioni di euro per l’anno 2025 e a 26 milioni di euro per l’anno 2027.
Il citato art. 30, comma 14-bis, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
Le risorse autorizzate dall’art. 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 sono iscritte in bilancio nel capitolo 7262 del Ministero dell’interno.
I contributi previsti per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono stati assegnati con i D.M. 29 gennaio 2021, D.M. 18 gennaio 2022 e D.M. 20 gennaio 2023.
Si segnala che sulle risorse del medesimo art. 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019 è posta anche la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo comma 484, inserito nel corso dell’esame parlamentare, che istituisce un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il 2024 e il 2025.
Nella legge di bilancio 2024-2026 (legge n. 213/2023, e relativo D.M. economia 30 dicembre 2023 di ripartizione in capitoli delle unità di voto) il cap. 7262 presenta, a seguito della riduzione disposta dai commi 484 e 510 in esame, una dotazione pari a 118 milioni per il 2024, 116 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026.
Articolo 1, comma 511
(Contributo alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana)
511. In coerenza con le finalità del PNRR, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l’implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
Assegna un contributo di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.
La disposizione destina 100.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana.
Nonché prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano di tale Fondazione per azioni strategiche di semplificazione delle procedure amministrative per una maggiore efficienza, anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating.
Siffatto potenziamento della capacità amministrativa muove “in coerenza”, recita la disposizione, con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si ricorda che il PNRR reca la Missione 1, Componente 1, dedicata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA (destinataria di complessivi 9,72 miliardi), in cui figura l’ambito d’intervento “Innovazione PA” (destinatario di complessivi 1,27 miliardi).
La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è una fondazione di partecipazione. Lo statuto dell’ente chiarisce che non ha scopo di lucro ed è apolitica. Gli scopi sono riconducibili alla promozione e ricerca in materia di Pubblica Amministrazione.
Sono membri della Fondazione il Fondatore promotore (l’avv. Enrico Michetti), gli aderenti istituzionali e i sostenitori.
Lo statuto attribuisce un ruolo di primo piano al fondatore promotore. Quanto agli aderenti istituzionali, si fa riferimento a soggetti “nominati tali previo parere favorevole del fondatore promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico”. Questi ultimi partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento dei beni.
La Fondazione svolge attività di ricerca volta all’introduzione dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.
Articolo 1, comma 512
(Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà)
512. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del rapporto sulla sussidiarietà, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è concesso alla Fondazione per la Sussidiarietà un contributo di 0,5 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività. All’onere derivante dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Assegna un contributo di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà.
La disposizione destina 500.000 euro annui per il triennio 2024-2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà.
Al relativo onere si provvede attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Tale Fondazione è un think tank nato nel 2002 con lo scopo di rendere la cultura sussidiaria un valore condiviso e alla base di iniziative sociali, economiche e istituzionali. Suo presidente è il prof. Giorgio Vittadini, ordinario di Statistica all’Università degli studi di Milano-Bicocca.
La Fondazione realizza attività di ricerca, formative ed editoriali su temi sociali, economici e politici, in particolare terzo settore e welfare, nella prospettiva della sussidiarietà. Elabora annualmente un Rapporto sulla sussidiarietà. Il Rapporto 2023 è intitolato Sussidiarietà e … governo delle infrastrutture. L’anno precedente era su Sussidiarietà e … sviluppo sociale; l’anno ancor precedente Sussidiarietà è … lavoro sostenibile.
Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come convertito dalla legge n. 307 del 2004).
Articolo 1, comma 513
(Clausola di salvaguardia)
513. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il comma 513 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il comma 513 dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce quindi che le disposizioni della legge di bilancio 2024 non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)[77]. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[78].
La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articolo 1, comma 514
(Tabelle A e B)
514. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il comma 514 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.
Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Il prospetto che segue riporta gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione previgente (ossia vigente prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio in commento) e nel disegno di legge di bilancio originario A.S. n. 926 e nella legge di bilancio in commento n. 213/23
(in milioni di euro)
TABELLA A |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
291,02 |
335,77 |
335,77 |
A.S. 926 |
455,85 |
848,27 |
865,77 |
Legge n. 213/23 |
361,61 |
760,68 |
772,85 |
TABELLA B |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
401,25 |
486,90 |
486,90 |
A.S. 926 |
496,25 |
586,90 |
586,90 |
Legge n. 213/23 |
445,25 |
527,60 |
537,60 |
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.
La relazione illustrativa annessa al disegno di legge presentato in Senato (A.S. n. 926) espone le finalizzazioni relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B. Nei prospetti che seguono sono riportate le finalizzazioni presenti nella relazione illustrativa, con l’indicazione dei provvedimenti ivi indicati, aggiornati con gli esiti dell’esame parlamentare anche successivi alla presentazione del disegno di legge di bilancio in Senato.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio A.S. n. 926 e nella legge di bilancio n. 213/23 in commento.
Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione previgente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
60.839,48 |
72.439,48 |
72.439,48 |
A.S. 926 |
60.839,48 |
119.439,48 |
117.439,48 |
Legge n. 213/23 |
57.357,85 |
115.377,78 |
113.377,78 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (L. 27 dicembre 2023, n. 206).
§ Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317-A; A.C. 1457).
§ Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.S. 866).
§ Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.C. 1515).
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
21.273,02 |
21.273,02 |
21.273,02 |
A.S. 926 |
34.765,02 |
54.268,,02 |
69.416,02 |
Legge n. 213/23 |
33.995,02 |
54.268,02 |
69.416,02 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (L. 27 dicembre 2023, n. 206).
§ Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (L. 27 ottobre 2023, n. 160).
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
15.918,10 |
17.838,10 |
17.838,10 |
A.S. 926 |
28.883,10 |
57.938,10 |
40.943,10 |
Legge n. 213/23 |
28.883,10 |
57.938,10 |
40.943,10 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
6.760,63 |
12.964,24 |
12.964,24 |
A.S. 926 |
11.396,63 |
56.637,24 |
57.614,24 |
Legge n. 213/23 |
6.751,47 |
50.547,29 |
51.508,86 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (A.S. 808).
§ Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
58.942,81 |
57.144,29 |
57.144,29 |
A.S. 926 |
77.834,81 |
89.794,29 |
91.599,29 |
Legge n. 213/23 |
68.834,81 |
80.794,29 |
82.559,29 |
Finalizzazioni:
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (L. 7 dicembre 2023, n. 197).
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.S 563; A.C. 1150).
§ Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 613; A.C. 1149).
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (A.S. 676; A.C. 1260).
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 684; A.C. 1387).
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (A.S. 694; A.C. 1388).
§ Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.S. 857).
§ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.C. 1451).
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Ulteriori ratifiche.
§ Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
13.004,72 |
16.504,72 |
16.504,72 |
A.S. 926 |
18.578,72 |
47.737,72 |
47.659,72 |
Legge n. 213/23 |
17.878,72 |
44.737,72 |
44.659,72 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (A.S. 403; A.C. 1424)
§ Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (L. 13 novembre 2023, n. 159)
§ Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
7.480,09 |
11.717,70 |
11.717,70 |
A.S. 926 |
28.894,09 |
57.000,70 |
48.673,70 |
Legge n. 213/23 |
6.809,62 |
33.557,44 |
19.410,13 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787).
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
4.535,41 |
35,41 |
35,41 |
A.S. 926 |
7.201,41 |
30.061,41 |
31.843,41 |
Legge n. 213/23 |
7.201,41 |
30.061,41 |
31.843,41 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
21.073,57 |
25.725,89 |
25.725,89 |
A.S. 926 |
31.245,57 |
52.557,89 |
57.759,89 |
Legge n. 213/23 |
23.148,82 |
50.361,71 |
55.883,71 |
Finalizzazioni:
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
23.298,91 |
23.298,91 |
23.298,91 |
A.S. 926 |
51.693,91 |
44.974,91 |
47.520,91 |
Legge n. 213/23 |
31.193,91 |
44.974,91 |
47.520,91 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317; A.C. 1457).
§ Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
21.304,63 |
21.304,63 |
21.304,63 |
A.S. 926 |
39.047,63 |
66.754,63 |
73.657,63 |
Legge n. 213/23 |
23.252,01 |
48.327,31 |
55.230,31 |
Finalizzazioni:
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
23.401,65 |
36.292,65 |
36.292,65 |
A.S. 926 |
27.069,65 |
48.859,65 |
57.069,65 |
Legge n. 213/23 |
21.700,17 |
42.489,52 |
50.699,52 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (A.S. 17; A.C. 1304).
§ Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (L. 27 dicembre 2023, n. 206).
§ Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana” (A.C. 1419).
§ Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
Bilancio a legislazione previgente |
293,46 |
1.793,46 |
1.793,46 |
|
A.S. 926 |
18.783,46 |
44.311,46 |
45.409,46 |
|
Legge n. 213/23 |
19.883,46 |
44.311,46 |
45.409,46 |
|
Finalizzazioni:
§ Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
351,03 |
901,03 |
901,03 |
A.S. 926 |
5.131,03 |
35.707,03 |
36.807,03 |
Legge n. 213/23 |
231,03 |
20.707,02 |
21.807,03 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
20 |
Bilancio a legislazione previgente |
12.538,75 |
16.538,75 |
16.538,75 |
A.S. 926 |
14.488,75 |
42.229,75 |
42.538,75 |
Legge n. 213/23 |
14.488,75 |
42.229,75 |
42.538,75 |
Finalizzazioni:
§ Disciplina della professione di guida turistica (L. 13 dicembre 2023, n. 190)
§ Interventi diversi.
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell’economia e delle finanze
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
142.648,00 |
157.648,00 |
157.648,00 |
A.S. 926 |
142.648,00 |
157.648,00 |
157.648,00 |
Legge n. 213/23 |
126.299,26 |
142.904,62 |
143.094,99 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
10.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
A.S. 926 |
24.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
Legge n. 213/23 |
22.259,91 |
27.363,22 |
27.420,90 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
15.753,00 |
20.753,00 |
20.753,00 |
A.S. 926 |
15.753,00 |
20.753,00 |
20.753,00 |
Legge n. 213/23 |
14.058,00 |
18.943,80 |
18.968,86 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della giustizia
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
- |
- |
- |
A.S. 926 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
Legge n. 213/23 |
13.135,62 |
13.670,89 |
13.710,45 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
A.S. 926 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Legge n. 213/23 |
17.764,6 |
18.249,30 |
18.280,60 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’istruzione e del merito
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
25.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
A.S. 926 |
29.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
Legge n. 213/23 |
25.812,86 |
31.941,63 |
31.991,05 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’interno
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
A.S. 926 |
34.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
Legge n. 213/23 |
32.259,91 |
33.670,89 |
33.710,45 |
Finalizzazioni:
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
25.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
A.S. 926 |
30.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
Legge n. 213/23 |
26.796,17 |
36.505,75 |
36.561,20 |
Finalizzazioni:
§ Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).
§ Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
10.850,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
A.S. 926 |
25.850,00 |
35.500,00 |
35.500,00 |
Legge n. 213/23 |
22.818,18 |
22.390,90 |
32.583,68 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell’università e della ricerca
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
A.S. 926 |
32.000,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
Legge n. 213/23 |
28.473,38 |
33.760,13 |
33.819,11 |
§ Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero della difesa
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
21.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
A.S. 926 |
25.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
Legge n. 213/23 |
22.781,25 |
27.820,56 |
27.420,90 |
Finalizzazioni:
§ Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (L. 1° dicembre 2023, n. 176).
§ Interventi diversi.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
13.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
A.S. 926 |
18.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
Legge n. 213/23 |
16.302,55 |
32.210,32 |
31.991,05 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (L. 27 dicembre 2023, n. 206).
§ Interventi diversi.
Ministero della cultura
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
A.S. 926 |
36.000,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
Legge n. 213/23 |
32.772,04 |
37.941,63 |
37.733,14 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (L. 27 dicembre 2023, n. 206).
§ Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).
§ Interventi diversi.
Ministero della salute
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
A.S. 926 |
25.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
Legge n. 213/23 |
22.310,03 |
27.377,52 |
27.420,90 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(in migliaia di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Bilancio a legislazione previgente |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
A.S. 926 |
24.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
Legge n. 213/23 |
21.407,27 |
22.849,85 |
22.893,73 |
Finalizzazioni:
§ Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833)
§ Interventi diversi.
Articolo 1, comma 515
(Contributo straordinario in favore dell'ANAS)
515. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 7.270.000 euro per l’anno 2024.
Il comma 515, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riduce di 7.270.000 euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa - pari a 25 milioni per il medesimo 2024 - relativa al contributo in favore dell’ANAS a compensazione della diminuzione degli introiti da pedaggi delle concessionarie autostradali, a seguito della riduzione della circolazione stradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione da COVID-19.
Si tratta dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito dalla legge n. 77 del 2020. Tale comma 214 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S.
Il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell’ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale canone sui pedaggi è stato istituito dall’art. 10, comma 3, della legge 537/1993. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dal comma 1020 della L. 296/2006, dall’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 e dall’art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il citato comma 1020 ha fissato la misura del canone annuo al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21% di tale canone (percentuale fissata dal comma 362 della L. 190/2014) è corrisposto direttamente all’Anas che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo.
Come ricordato nella relazione della Corte dei conti sulle concessionarie autostradali (delibera 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), il canone sui pedaggi è corrisposto “in unica soluzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, si provvede a richiedere la certificazione degli introiti e copia della quietanza di versamento della quota dello Stato. Inoltre, viene richiesta ad Anas conferma dei pagamenti ricevuti”.
L’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 ha incrementato il canone in questione, incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (in precedenza previsto dal comma 1021 della L. 296/2006, abrogato dal comma 9-bis). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi a km per i veicoli pesanti. Tali risorse, per espressa previsione del comma 9-bis, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta, riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato all’Anas a titolo di corrispettivo del contratto di programma (parte servizi). Lo stesso comma prevede che i concessionari recuperino il suddetto importo mediante l’equivalente incremento della tariffa di competenza non soggetto a canone.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto all’ANAS dai concessionari autostradali dei seguenti importi calcolati sulla percorrenza chilometrica: 1 millesimo di euro a km per i veicoli leggeri e 3 millesimi di euro a km per i veicoli pesanti a decorrere dal 1° luglio 2010; 2 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 6 millesimi di euro a km per quelli pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il successivo comma 5, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, ha precisato che i pagamenti dovuti all’ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
Nel bilancio ANAS 2019 le entrate derivanti dal canone, in virtù del disposto del comma 1020 della L. 296/2006, sono pari a circa 32 milioni di euro, mentre le entrate derivanti dalle integrazioni al canone (disposte con D.L. 78/09 e D.L. 78/10) sono pari a 671 milioni.
Per la prevista compensazione, il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa complessiva massima di 350 milioni di euro (25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034).
Il successivo comma 2 prevede che la compensazione di cui trattasi è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 1, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2021.
Lo stesso comma precisa che l’emanazione dovrà avvenire previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di una rendicontazione fornita dall’ANAS sulla riduzione delle entrate in questione.
516. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 490.828 euro per l’anno 2024, di 1.011.854 euro per l’anno 2025, di 1.211.854 euro per l’anno 2026, di 10.316.301 euro per l’anno 2027, di 12.116.301 euro per l’anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 euro a decorrere dall’anno 2031.
Il comma 516 incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Nel dettaglio, il comma 516 reca un incremento di 490.828 euro per l’anno 2024, di 1.011.854 euro per l’anno 2025, di 1.211.854 euro per l’anno 2026, di 10.316.301 euro per l’anno 2027, di 12.116.301 euro per l’anno 2028, di 12.716.301 euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 12.816.301 a decorrere dall’anno 2031 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Nel disegno di legge di bilancio iniziale (AS 926) il Fondo, a seguito del rifinanziamento di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024 disposto dalla Sezione I, presentava uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 188.521.890 euro per il 2024, 206.712.741 euro per il 2025 e 368.656.605 euro per il 2026.
Articolo 1, comma 517
(Contributo per il recupero della Bulloneria Morino di Vogogna)
517. É autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell’ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, l’intervento di recupero dell’episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche mediante l’accordo di programma tra l’università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del presente provvedimento.
L’articolo 1, comma 517 autorizza la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo.
La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato.
Per approfondimenti sulla Strategia si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.
Secondo quanto si evince dal documento Strategia la Green Community delle Valli Ossolane Aggiornamento Dicembre 2020, presente sul sito della regione Piemonte, pp. 42-3, la Strategia accoglie al suo interno l’iniziativa per il recupero nel Comune di Vogogna dell’ex Bulloneria Morino (vedi Intervento SL.6), in un contesto segnato da valori culturali emblematici della tradizione industriale ossolana. Il nucleo originale dell'impianto è datato 1890-92 e la sostanziale assenza di ampliamenti e di ammodernamenti delle strutture fa sì che si tratti oggi di un limpido esempio di archeologia industriale di fine ‘800.
In questo spazio si ipotizza l’opportunità di allestire spazi espositivi, permanenti e temporanee, momenti di animazione e comunicazione culturale e insieme di insediare laboratori di ricerca, spazi per la didattica e la formazione, laboratori attrezzati per l’incubazione di nuove attività e spazi di co-working che possano raccogliere attenzione, intelligenze e buone pratiche da tutto il territorio nazionale, favoriti da buoni valori di accessibilità e da una efficace integrazione con la rete dei centri di eccellenza per le funzioni di ricerca e formazione superiore che avrà il suo hub nell’area Expo.
Le azioni sono rivolte innanzitutto alla popolazione giovane inserita nel ciclo formativo universitario e post universitario ma anche alla popolazione attiva, per la formazione continua nonché al tessuto imprenditoriale.
Per questo le azioni di trasformazione fisica sono accompagnate da una azione immateriale volta a promuovere l’accreditamento della nuova realtà attraverso la realizzazione di workshop internazionali, il sostegno alla residenzialità dei ricercatori, il sostegno al coinvolgimento delle azioni di ricerca e sviluppo di start up innovative del territorio.
Sotto l’insegna “di un Museo delle Economie Montane e della Sostenibilità” la Bulloneria Morino che conserva nei muri e nei macchinari la storia di una impresa e di una famiglia, si propone innanzitutto come occasione per raccontare la vicenda della prima industrializzazione nazionale, che proprio nelle montagne e lungo i corsi d’acqua ha visto fiorire i primi opifici.
Ambiente museale da intendere come spazio attrezzato per ospitare iniziative e attività culturali di varia natura e configurazione, eventi culturali, convegni, seminari di studio a partire dai temi della green economy e delle green community ma anche performance artistiche di diversa natura.
Attività culturale ad ampio spettro per l’orientamento alla fruizione ma anche allo sviluppo di attività di ricerca e Spazi per la ricerca associati senza soluzione di continuità alla presenza di locali di co-working, sedi di associazioni, spazi a supporto dello sviluppo di piccole imprese innovative che traggano alimento dall’humus delle funzioni di animazione culturale e delle funzioni formative e di ricerca.
Spazi infine per ospitare attività didattiche con la possibilità di promuovere corsi di perfezionamento, Master di I e II livello interateneo, corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interateneo, corsi di dottorato e summer school, nella prospettiva di una Scuola di Dottorato per la montagna - lo scambio e la mobilità studentesca di docenti e ricercatori a tutti i livelli formativi, attraverso iniziative congiunte di seminari, tirocini, stage - attività di aggiornamento permanente (life long learning), anche mediante accordi con industrie, associazioni, enti.
La complessità e la multifunzionalità della iniziativa propone con tutta evidenza l’esigenza di ipotizzare una attuazione del progetto per stralci funzionali, il primo dei quali è quello inserito nella Strategia.
A questo primo lotto seguiranno anche a breve altri interventi che lo studio di fattibilità ha consentito di mettere a fuoco, a partire dal completamento degli interventi sul corpo di fabbrica centrale che consentiranno l'inserimento delle funzioni propriamente didattiche, interventi che potranno trovare le risorse necessarie negli stanziamenti recentemente operati dalla Legge di Stabilità per l'edilizia scolastica nelle aree interne.
Questa complessità impone anche l’esigenza di immaginare da subito una governance del progetto e della sua gestione sofisticata, che garantisca uno stretto raccordo tra i comuni che garantiscono la disponibilità degli immobili, la Provincia e l’Università del Piemonte Orientale attraverso apposita convenzione, il mondo delle imprese e quello della cultura.
Per ulteriori dettagli si veda la Scheda Intervento SL.6 alle pagine 112-3 del documento sopra richiamato.
Si veda altresì il seguente prospetto.
Articolo 1, comma 518
(Fondo per interventi strutturali di politica economica)
518. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Il comma 518 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Nel dettaglio, il comma 518 reca una riduzione di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.
Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075).
Nel disegno di legge di bilancio iniziale (AS 926) il Fondo, a seguito delle riduzioni disposte dalla Sezione I, presentava uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 240.739.784 euro per il 2024, 306.177.957 euro per il 2025 e 302.436.155 euro per il 2026.
Articolo 1, comma 519
(Fondo per la sistemazione contabile
delle partite iscritte al conto sospeso)
519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l’estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Il comma 519 rifinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.
Nel dettaglio, il comma 519 reca il rifinanziamento di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3035).
Il comma autorizza inoltre il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
520. É istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All’attuazione del presente comma si procede, anche sentiti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate.
Il comma 520 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita.
Si stabilisce, inoltre, che questa Commissione proceda, anche sentiti il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
La disposizione, infine, precisa che ai componenti della Commissione non sono dovuti, per le attività espletate, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
La disposizione in commento concerne l’istituzione di una Commissione, che è composta da esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tale Commissione - che viene istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze - ha il compito di procedere alla valutazione dei criteri e dei parametri da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, la predetta rivalutazione, sulla base dell’indice del costo della vita, anche tenendo in considerazione il deflatore del prodotto interno lordo. Ciò a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La relazione tecnica specifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dell’espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della richiamata Commissione.
Parimenti – come sottolineato nella medesima relazione tecnica - è espressamente previsto che dall’attuazione delle finalità ivi previste non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
521. All’articolo 15, comma 2, e all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024».
522. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l’anno 2024.
Il comma 521 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell’applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale[79], in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all’evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella[80] sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Il successivo comma 522 – inserito nel corso dell’esame parlamentare – riduce nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, il limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci.
Il requisito di anzianità contributiva per il trattamento pensionistico anticipato è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne). Nelle fattispecie in oggetto il trattamento decorre (su domanda) decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo[81].
Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; il trattamento anticipato è riconosciuto in base al suddetto requisito specifico nel rispetto di un determinato limite di spesa; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda[82]. Come detto, il comma 522 – inserito nel corso dell’esame parlamentare – riduce nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, il suddetto limite di spesa per il riconoscimento della pensione anticipata in base al requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci.
La relazione tecnica allegata all’emendamento governativo 33.1000 – con l’approvazione del quale è stato introdotto (dalla 5a Commissione del Senato) il suddetto comma 522 – afferma, in base al monitoraggio svolto sul flusso di domande, che la riduzione di tale limite non compromette il riconoscimento delle domande relative al beneficio in oggetto.
Articolo 1, commi 523-526
(Spending review dei Ministeri)
523. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall’anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
524. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
525. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
526. Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all’articolo 22-bis, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalità e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa definiti ai sensi del predetto articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al comma 524 del presente articolo, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 del presente articolo.
Il comma 523 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell’Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.
Il comma 524 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 525 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione a quanto previsto dai commi precedenti. I decreti di variazione, adottati ai sensi dei commi 523 e 524, sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti (come previsto nel corso dell’esame parlamentare).
Il comma 526 stabilisce che le misure previste dai Ministeri nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall’art. 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
I commi da 523 a 526 dell’articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica per le Amministrazioni centrali dello Stato, in termini di riduzione della spesa.
In particolare, il comma 523 dispone una riduzione per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.
Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, Missione e Programma, nell’Allegato VI annesso alla legge in esame.
Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.
Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.
(migliaia di euro).
MINISTERO |
2024 |
2025 |
2026 |
Economia e finanze |
371.864 |
378.598 |
392.340 |
Imprese e made in Italy |
39.000 |
65.700 |
92.300 |
Lavoro e politiche sociali |
37.476 |
80.819 |
35.011 |
Giustizia |
13.400 |
17.480 |
24.480 |
Esteri |
54.608 |
55.725 |
56.960 |
Istruzione e merito |
44.042 |
44.808 |
11.900 |
Interno |
37.327 |
41.885 |
42.459 |
Ambiente |
7.708 |
10.130 |
9.300 |
Infrastrutture e trasporti |
29.381 |
39.981 |
57.581 |
Università e ricerca |
82.075 |
19.500 |
27.500 |
Difesa |
51.288 |
64.430 |
90.400 |
Agricoltura |
10.603 |
11.220 |
11.173 |
Cultura |
23.473 |
23.751 |
23.742 |
Salute |
13.816 |
19.763 |
21.091 |
Turismo |
5.635 |
3.408 |
1.915 |
TOTALE |
821.696 |
877.198 |
898.152 |
Il comma 523 prevede altresì che su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni di spesa disposte nell’Allegato VI possono essere rimodulate, in termini di competenza e cassa, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si ricorda che, con riferimento alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026, i risparmi di spesa richiesti alle Amministrazioni centrali, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici, sono stati definiti dal DEF 2023, in termini di indebitamento netto, negli importi di 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e di 700 milioni di euro dal 2026, da realizzarsi con la legge di bilancio, nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023 – che dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2024-2026, alla citata disposizione di spending review prevista dalla legge n. 196/2009 - gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri.
Come espressamente riportato nel DEF 2023, le riduzioni di spesa richieste per gli anni 2024-2026 “si aggiungono a quanto già previsto con la precedente manovra di bilancio” – facendo seguito al percorso di revisione della spesa già avviato lo scorso anno con il DEF 2022 ed attuato con il D.P.C.M. 4 novembre 2022[83] – per un complessivo risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali pari a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026.
Risparmi di spesa, in termini di minore indebitamento netto, fissati dai DEF 2022 e 2023 e attuati, rispettivamente, dai DPCM 4 novembre 2022 e 7 agosto 2023
Nella NADEF 2023 (pag. 17 e pag. 111-112) il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal DPCM 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell’UE in materia di spending review.
Rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2023 e ripartito tra i Ministeri con il citato D.P.C.M. 7 agosto 2023, i risparmi di spesa effettivamente richiesti alle Amministrazioni centrali dalla legge di bilancio in esame – ripartiti tra i Ministeri con l’Allegato VI – risultano più consistenti, raggiungendo, in termini di minore saldo netto da finanziare, gli importi di 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni per il 2025 e a 898,1 milioni a decorrere dal 2026.
Sarebbe opportuno chiarire, tuttavia, se gli obiettivi di risparmio di spesa indicati nell’Allegato VI sono ulteriori rispetto a quelli fissati nel DEF 2023 e attuati dal DPCM 7 agosto 2023, o se, invece, questi ultimi sono ricompresi nel perimetro delle riduzioni di spesa di cui all’Allegato VI. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 523 della legge di bilancio non reca alcun riferimento al predetto DPCM.
Nella relazione tecnica del disegno di legge iniziale, l’Allegato 3 riporta gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dal comma 523 (corrispondente all’articolo 88, comma 3, del ddl iniziale - A.S. 926) i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue:
dati in milioni di euro
Spending review (ex art. 88, co. 3) |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno/Indeb. netto |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
- Parte corrente |
-769,6 |
-780,3 |
-753,4 |
-769,6 |
-780,3 |
-753,4 |
- Conto capitale |
-52,0 |
-96,9 |
-144,7 |
-46,2 |
-87,6 |
-129,5 |
Totale risparmi di spesa |
-821,6 |
-877,2 |
-898,1 |
-815,8 |
-867,9 |
-882,9 |
L’Allegato VI evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.
dati in milioni di euro
Spending review (ex art. 88, co. 3) |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
Riduzioni |
di cui predeterminate per legge |
|
Totale |
-821,696 |
-492,157 |
-877,2 |
-541,409 |
-898,151 |
-521,694 |
L’Allegato VI, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.
Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review prevista dal comma 523.
Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge n. 145 del 2023, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 23, comma 7, lettera a) per un importo complessivo di 3.134,8 milioni di euro per l’anno 2023, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, indicati nell’Allegato 1 al citato decreto-legge.
Il comma 524 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, da adottare entro l’anno 2024, è possibile modificare, in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate con la Sezione II della legge di bilancio (ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica) relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali (di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019).
Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
In Sezione II le riprogrammazioni delle spese in conto capitale che riguardano i predetti Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali ammontano complessivamente a 3,9 miliardi di euro, che sono stati ridotti nel triennio 2024-2026 e riprogrammati negli anni successivi al triennio.
Come precisato nel successivo comma 526, tali riprogrammazioni non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa stabiliti dalla legge di bilancio.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese corrente. È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell’art. 30, co. 2, legge n. 196 del 2009);
b) il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.
Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, a partire dal 2016 sono stati istituiti tre distinti Fondi.
Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) con una dotazione di 47,5 miliardi per gli anni dal 2017 al 2032, e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.
L’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza.
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito un diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.
Per un approfondimento sui Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali si rimanda a questa pagina del sito della Camera dei deputati.
Il comma 525 autorizza il Ministro dell’economia delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 3 e 4.
Con una modifica inserita nel corso dell’esame parlamentare, si prevede che i decreti adottati ai sensi dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il comma 526, al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze delle misure volte al conseguimento dei risparmi di spesa previsti in relazione all’articolo 22-bis, comma 3[84], della legge di contabilità e finanza pubblica, stabilisce che le misure di revisione della spesa proposte dai Ministeri ai sensi del citato articolo 22-bis sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del MEF.
I contenuti, le modalità e i termini di tale specifico monitoraggio sono definiti secondo le nuove Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato adottate dalla Ragioneria generale dello Stato il 29 dicembre 2022.
I singoli Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.
L’ultimo periodo del comma 526 dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla legge di bilancio in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti ai sensi dell’art. 22-bis, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 523 – vale a dire, le rimodulazioni proposte dai Ministri competenti in relazione alle riduzioni di spesa indicate nell’Allegato VI.
Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi su quali riduzioni di spesa, tra quelle indicate nell’Allegato VI, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti ai sensi dell’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, alle quali sarà applicato lo specifico monitoraggio previsto dal comma 526 in esame.
Si ricorda che gli obiettivi di risparmio di spesa previsti ai sensi del citato articolo 22-bis sono stati definiti dal DEF 2023 e successivamente ripartiti tra i Ministeri, negli importi indicati dalla tabella che segue, allegata al menzionato DPCM 7 agosto 2023.
Non concorrono, invece, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa le riprogrammazioni relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali effettuate ai sensi del comma 524.
Attraverso la revisione della spesa pubblica si persegue l'obiettivo di favorire una riqualificazione della spesa sostenuta dalle amministrazioni, individuando le misure legislative, amministrative e gestionali idonee a tale scopo.
Per le amministrazioni centrali dello Stato la spending review è stata inserita all'interno del processo di bilancio, con l'assegnazione di obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri e la previsione di un obbligo (gradualmente esteso anche alle altre amministrazioni pubbliche) di redigere una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti. La procedura è disciplinata dall'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 e prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici e dal cronoprogramma delle riforme indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.
Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.
Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.
Il PNRR contiene l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. In particolare la Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (Riforma 1.13) intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge n. 196/2009). In particolare si prevede un rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze.
In attuazione del primo traguardo della Riforma stabilito al 31 dicembre 2021 (M1C1-100), il decreto-legge n. 152/2021, all'articolo 9, commi 8 e 9, ha istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.
In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri. La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le citate “Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato”.
Per quel che concerne i risparmi conseguiti, in attuazione del traguardo M1C1-104, il DEF 2022 ha stabilito nel triennio 2023-2025 i seguenti risparmi di spesa da parte delle amministrazioni centrali dello Stato: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. Il D.P.C.M. 4 novembre 2022 ha quindi ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022. La legge di bilancio per il 2023 ha disposto le riduzioni di spesa per Ministeri in attuazione di quanto previsto dal DEF, per la gran parte attraverso definanziamenti disposti in Sezione II, che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi: 809,7 milioni di euro nel 2023; 1.234,8 milioni nel 2024; 1.412,1 milioni a partire dal 2025. Le ulteriori riduzioni di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi complessivi sono state realizzate attraverso interventi normativi introdotti in Sezione I (commi da 878 a 890).
Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire, in termini di minore indebitamento netto, pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Nel DEF 2023 il Governo afferma che la revisione della spesa pubblica e la capacità di intervenire sulle sue determinanti assume un ruolo ancor più rilevante nel contesto della riforma della governance europea che si va definendo. In questo nuovo quadro, infatti, l'allineamento del tasso di crescita della spesa primaria delle amministrazioni pubbliche ad un parametro prestabilito potrebbe assumere un ruolo centrale nella programmazione finanziaria e nella sorveglianza fiscale. Si prevede pertanto un rafforzamento delle attività di analisi e valutazione della spesa e un ulteriore investimento in competenze specialistiche.
La fissazione degli obiettivi di risparmio dei singoli Ministeri e delle relative aree di intervento è stata disposta con il D.P.C.M. 7 agosto 2023. Le proposte di riduzione da parte dei singoli Ministeri relative ai settori di spesa di competenza possono essere formulate con riferimento a voci di spesa di natura corrente e a voci di spesa di natura capitale ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul PNC, per la ricostruzione a seguito di calamità naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti la spesa di natura capitale non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato.
Nella NADEF 2023 il Governo ha affermato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento degli interventi previsti dalla legge di bilancio, continuando il percorso già avviato dallo scorso anno, di una rinnovata attività di valutazione e revisione della spesa. Le predette amministrazioni assicureranno, con un’attività di revisione della spesa, il proprio concorso alla prossima manovra di finanza pubblica. Nella manovra per il 2024 si preannunciano, pertanto, ulteriori misure di riduzione della spesa rispetto a quanto previsto nel DEF 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell’UE in materia di spending review.
Le riduzioni di spesa utili per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio delle amministrazioni centrali nella manovra 2024-2026 sono state disposte dalle norme in esame.
Si ricorda infine che alla fine del 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato delle Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato, al fine di orientare il processo di analisi per la revisione della spesa e il monitoraggio delle amministrazioni, allo scopo di garantire loro un’adeguata assistenza per raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza.
Nelle Linee guida è prevista la realizzazione, in via sistematica e strutturale, di attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della spesa, programmate e organizzate in specifici piani triennali. Tali attività mirano a rendere disponibili indicazioni approfondite sull’efficacia delle politiche e sull’efficienza dei processi, con l’obiettivo di fornire al decisore e a chi è chiamato a dare attuazione alle politiche pubbliche informazioni su quali interventi sia più conveniente investire, quali ridimensionare o in che modo sia più utile riorganizzare il sistema di produzione e di offerta dei servizi. In tema di monitoraggio degli interventi si prevede un processo di reportistica ad intervalli trimestrali.
Articolo 1, comma 527
(Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)
527. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all’entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.
Il comma 527 determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a complessivi 350 milioni di euro annui; disciplina inoltre le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni, nonché il versamento dell’importo stabilito per ciascun ente all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 527 disciplina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028.
La norma richiama, a fondamento della previsione, come già avvenuto in passato, la tutela dell’unità economica della Repubblica, la necessità del contenimento della spesa pubblica, nonché il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle nuove regole della governance economica europea, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.
Le Regioni a statuto ordinario concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo pari a 350 milioni di euro.
Il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
In assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato, tuttavia, al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13).
Ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato – sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) – gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2024 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.
Il concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario è stato disciplinato negli anni nell’ambito delle manovre di finanza pubblica, che hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato).
La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l’entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si rammenta, inoltre, che dall’esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016).
Si rammenta, infine, che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato, in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d’Aosta (comma 559, integrato dall’art. 18, comma 2, del decreto legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto legge n. 145 del 2023, art. 9, comma 3).
Una misura di concorso alla finanza pubblica è stata stabilita, per gli anni 2023-2025, dalla legge di bilancio 2021, come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850, 851 e 852 e legge 234 del 2021, comma 556) a carico di tutte le regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna.
Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa della legge di bilancio 2021 (comma 852): l’articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori e la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019 per la Regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali.
Si tratta di un contributo stabilito in complessivi 196 milioni di euro annui richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.
Come stabilito dalla legge, il contributo di 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025, su proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento, è stato ripartito tra le regioni con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023). La Tabella 1 allegata al DPCM e riportata a seguire, indica per ciascuna regione la quota che la regione stessa è tenuta a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2023, in riferimento all’anno 2023 ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Come ricordato sopra sono escluse le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato diversamente.
Tabella 1
Articolo 1, comma 528
(Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia Giulia)
528. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, dal periodo d’imposta 2023, all’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17».
Il comma 528 applica, dal periodo d’imposta 2023, anche alla regione Friuli Venezia Giulia l’imposta municipale propria (IMU).
Nel dettaglio, il comma 528 in esame dispone di applicare, dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, le disposizioni inerenti l’imposta municipale propria di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
529. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
530. In relazione a quanto previsto dal comma 529 e ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, a decorrere dall’anno 2024 la regione Friuli Venezia Giulia versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 2.500.000 euro all’entrata del bilancio dello Stato.
531. A decorrere dall’anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 1.925.000 euro annui.
532. A decorrere dall’anno 2024, alle finalità di cui all’articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l’importo di 575.000 euro annui.
I commi da 529 a 532 recano misure sul il trasporto aereo nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia e l’incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale, di cui al decreto legge n. 249 del 2004.
È anzitutto abolita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, prevedendosi che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito.
È incrementata – a partire dall’esercizio 2024 - la dotazione del Fondo di solidarietà di 1.925.000 euro. Si dispone infine che – di tale ultima dotazione – 575 mila euro all’anno siano destinati ai comuni.
Più in dettaglio, i commi da 529 a 532 dell’art. 1 sono stati introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
In primo luogo, il comma 529 abolisce l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco – dovuti dal viaggiatore – negli aeroporti per tutto il territorio della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Per completezza, si rammenta che il principale aeroporto civile del Friuli VG è lo scalo di Trieste – Ronchi dei Legionari (qui il sito).
L’Aeroclub d’Italia gestisce a sua volta l’aeroporto turistico di Udine-Campoformido.
Gli scali aerei militari sono:
§ Aviano (PN);
§ Casarsa (PN);
§ Gorizia (“Amedeo d’Aosta”, dismesso);
§ Rivolto (UD).
L’addizionale sui diritti d’imbarco è prevista – nella misura di 1 euro a passeggero imbarcato – dall’alinea dell’art. 2, comma 11, della legge finanziaria per il 2004 (n. 350 del 2003).
Il secondo periodo del comma 529 qui in commento prevede che la Regione autonoma tuttavia ristori annualmente i comuni che perderanno gettito dall’abolizione.
Il comma 530 – a sua volta – prevede che (anche in esecuzione del concorso regionale alla finanzia pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 154 del 2019, il quale, giova sottolineare, non è un provvedimento attuativo di delega parlamentare bensì di recepimento di accordo con lo Stato e, quindi, di attuazione dello Statuto di autonomia) che entro il 30 aprile di ciascun anno il Friuli VG versi all’entrata del bilancio dello Stato 2 milioni e 500 mila euro.
Indi, il comma 531 incrementa – a partire dall’esercizio 2024 - la dotazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale, di cui all’art. 1-ter del decreto legge n. 249 del 2004, di 1.925.000 euro annui.
Si rammenta che il Fondo di cui al citato art. 1-ter ha istituito un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, volto a favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità e a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori.
Il comma 532 dispone che, a partire dal 2024, 575 mila euro all’anno siano destinati alle finalità individuate dalle lett. a) e b) del citato art. 2, comma 11, della menzionata legge finanziaria per il 2004. Si ricorda, al riguardo, che tali finalità sono le seguenti:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie
La successione dei commi 531 e 532 fa pensare che l’importo di 575 mila euro annui – sebbene non specificato – sia preso dal Fondo di solidarietà di cui al decreto legge n. 249 del 2004 (appositamente incrementato) e stornato sui proventi dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.
Articolo 1, commi 533-535
(Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)
533. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto è comunque adottato.
535. Il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
I commi 533-535 stabiliscono che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.
Dall’obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi del Testo unico degli enti locali, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l’avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il comma 533 disciplina il concorso alla finanza pubblica del comparto degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per gli anni dal 2024 al 2028.
La norma richiama, a fondamento della previsione di tale contributo, come già avvenuto in passato, la tutela dell’unità economica della Repubblica, le esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle nuove regole della governance economica europea, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.
Si ricorda, a tal proposito, che il 26 aprile 2023 la Commissione europea, all’esito di un’ampia e articolata discussione svoltasi a livello europeo sull’opportunità di riformare le regole economiche e di bilancio dell’Unione europea, ha presentato tre proposte legislative per riformare il quadro di regole della governance economica dell’UE. Si tratta, in particolare:
¨ della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1466/1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (cd. “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita);
¨ della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (cd. “braccio correttivo” del Patto di stabilità e crescita);
¨ della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
Il comma 533 prevede, in dettaglio, che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
Di questi, 200 milioni di euro annui sono previsti a carico dei comuni, mentre 50 milioni sono a carico delle province e città metropolitane.
Il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali a partire dal 2020 è stato assicurato, oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplina peraltro sostituita, a decorrere dal 2016, dalla nuova regola fiscale del pareggio di bilancio), anche tramite interventi di progressiva riduzione delle risorse a disposizione delle Amministrazioni locali, allocate sui c.d. Fondi di riequilibrio istituiti a seguito del varo della legge di attuazione del federalismo fiscale (per i comuni, ora Fondo di solidarietà comunale), che hanno obbligato gli enti ad intraprendere percorsi di revisione della spesa corrente.
Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (decreto-legge n. 95 del 2012, decreto-legge n. 66 del 2014 e legge n. 190 del 2014), in termini di riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni, poi scesi dal 2019 a 3,8 miliardi, anno in cui sono venuti meno gli effetti del decreto-legge n. 66 del 2014.
Quanto al criterio di riparto di tale contributo, il comma precisa che esso è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.
Il contributo è ripartito, inoltre, tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo ReGiS, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e disciplinato dall’articolo 1, comma 1043, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al predetto concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato:
- gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro;
- gli accordi di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro.
Per un approfondimento su queste due tipologie di accordi e sugli enti locali che hanno proceduto alla loro stipula, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 470-474 della legge di bilancio in esame, in materia di patti con i Comuni.
Il comma 534 stabilisce che gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 e a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto è comunque adottato.
Il comma 535 prevede che il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 534, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale – art. 1, comma 380, legge n. 228 del 2012 – per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane – art. 1, comma 783, legge n. 178 del 2020.
Si tratta, in questo secondo caso, dei due specifici fondi nei quali sono confluiti, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in base a un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti.
Per un approfondimento sul Fondo di solidarietà comunale, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 494-495 della legge di bilancio in esame, in materia di rimodulazione delle risorse del predetto Fondo.
Gli enti locali accertano in entrata le somme rispettivamente spettanti sulle base delle sopracitate norme di legge, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica nella misura determinata ai sensi del comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza in entrata.
In caso di incapienza dei menzionati fondi, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.
Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell’interno.
Articolo 1, comma 536
(Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali)
536. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il comma 536 dell’articolo 1, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell’ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Più in particolare il comma 536 dell’articolo 1 stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[85], sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo Testo unico e che al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del predetto Testo unico.
Il richiamato articolo 79 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento[86].
La disposizione prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il citato articolo 79 dispone poi che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni sopra indicate hanno altresì diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il successivo articolo 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che le assenze dal servizio di cui all'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Come emerge dal quadro normativo sopra richiamato, le disposizioni attualmente vigenti escludono l’applicazione del meccanismo di rimborso previsto dall’articolo 80 del citato Testo unico nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, fra i quali sono da ricomprendersi gli enti locali di cui all’articolo di cui all’articolo 2 del Testo unico medesimo[87]. L’intervento in commento modifica tale normativa estendendo l’applicabilità del predetto meccanismo di rimborso anche a favore dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori pubblici in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.
Articolo 1, comma 537
(Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali)
537. All’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026». Rimangono ferme le previsioni recate dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 537 proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.
Nel dettaglio, il comma in esame estende al 2026 le disposizioni di risparmio della spesa pubblica recate dall’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Il comma precisa inoltre che rimangono ferme le previsioni recate dall’articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).
Si ricorda che l’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva alle Agenzie fiscali di assolvere - per gli anni dal 2011 al 2020 - alle disposizioni di contenimento della spesa vigenti per le amministrazioni dello Stato effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo al 2023 dall'articolo 1, comma 1133, lettera d), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
Il suddetto articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 dispone che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti della PA di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Tale disposizione non si applica alle agenzie fiscali, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Articolo 1, comma 538
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)
538. All’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui».
L’articolo 1, comma 538, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
A tal fine, esso novella l’articolo 13, comma 2, secondo periodo, della L. 220/2016.
La RT sull’AS 926 osserva che la riduzione del Fondo dal 2024 concorre alla copertura della manovra nella misura di 50 mln di euro.
Secondo quanto si evince dalla Relazione sul rendiconto generale dello stato 2022 (documento XIV, n. 1), Volume I Tomo II - I conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022, pp. 213-214, le risorse finanziarie del Fondo sono in parte allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 39, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220). Ad eccezione dei contributi relativi agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (le cui risorse finanziarie sono in parte allocate sul capitolo 8599 PG 2 dello stato di previsione del Ministero della cultura - Direzione generale cinema e audiovisivo e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), sono stati versati nella Contabilità Speciale n. 6071 (con decreto dirigenziale del 15 novembre 2017 è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6071 presso la Tesoreria dello Stato di Roma), denominata “DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT” e relativa alla gestione del Fondo Cinema e Audiovisivo, oltre 216 milioni per l’anno 2022. Nel corso del 2022 si è provveduto all’erogazione di risorse per circa 165,38 milioni per tutte le linee di intervento. La giacenza al 31 dicembre 2022 del conto n. 6071 ammonta a circa 489,85 milioni.
La L. 220/2016 ha istituito, all’art. 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento. Si tratta di incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore (il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili), per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui, elevati dal 2021 – a seguito di quanto disposto dall’art. 1, co. 583, lett. a), della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – a € 640 mln annui.
Prima dell’intervento della L. 178/2020, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell’allora MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586/XVIII, tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.
Infine, l’articolo 1, comma 348, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha incrementato le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui. La relazione tecnica all’A.S. 2448/XVIII sottolineava, in particolare, le crescenti necessità relative al credito di imposta destinato alla produzione nazionale e al credito di imposta per l’attrazione di investimenti internazionali in Italia. In particolare, il fabbisogno per il 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammontava ad € 804,5 mln, a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in € 516,6 mln. Evidenziava, inoltre, che, il credito di imposta aveva potenziato la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Parallelamente, aveva favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.
Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:
§ per il 2017, con DM 13 luglio 2017;
§ per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;
§ per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;
§ per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;
§ per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021, DM 154 del 9 aprile 2021, e DM 268 del 23 luglio 2021;
§ per il 2022: DM 49 del 4 febbraio 2022 e DM 255 del 23 giugno 2022;
§ per il 2023: DM 112 del 14 marzo 2023 (sul quale si veda anche il parere n. 1/2023 del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo).
539. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter dell’articolo 16 è abrogato;
b) all’articolo 248, comma 1, dopo le parole: «al saggio legale,» sono inserite le seguenti: «e all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis,».
Il comma 539 apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato.
Più nel dettaglio la lettera a) del comma abroga il comma 1-ter dell’articolo 16 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
L’abrogando comma 1-ter consente, infatti, agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TU (vedi infra). L’invio per posta elettronica certificata presuppone l’elezione di domicilio presso il difensore; in alternativa la sanzione deve essere notificata mediante deposito presso l’ufficio competente, individuato dall’articolo 247 del TU nell’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo presso il magistrato dove è depositato l’atto per il quale è dovuto il pagamento del contributo. Il comma 1-ter, in altri termini, consente la possibilità di anticipare, già all’atto dell’invio dell’avviso di pagamento e con le modalità per questo previste dall’art. 248 – e dunque anche a mezzo PEC – “la sanzione irrogata” in caso di mancato rispetto del termine di un mese previsto dall’art. 248 del TU per regolarizzare il pagamento del contributo
La lettera b) del comma in commento interviene invece sull’articolo 248 del TU spese di giustizia
L’articolo 248 del TU disciplina l’invito al pagamento del contributo unificato nei casi di omissione o di insufficiente versamento prevedendo che sia l’ufficio presso il magistrato competente a notificare alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta tra il valore della causa e il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L’invito è notificato anche a mezzo posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositato presso l’ufficio.
La disposizione in esame modifica l’articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1-bis.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 16 TU spese di giustizia, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), esclusa la detrazione ivi prevista. Il richiamato articolo 71 prevede che se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52[88] la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.
Come si precisa nella relazione illustrativa l’intervento legislativo in esame appare finalizzato a semplificare la procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione. A ben vedere “l’attuale impianto normativo, oltre a non incentivare l’adempimento dell’obbligo di tempestivo e integrale pagamento del contributo unificato, a generare una tendenza pluriennale alla riduzione degli incassi di tale tributo, e ad aumentare le procedure di recupero, delinea una procedura di recupero inefficiente per l’erario e penalizzante per il debitore”. Con il comma in commento si interviene sulla procedura, riducendo “a una sola la fase di riscossione bonaria e ad una sola la fase di riscossione a mezzo ruolo”. Il disegno di legge prevede quindi “un’unica fase di riscossione coattiva comprendente anche il pagamento degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa in relazione alla quale il contributo unificato non è stato, in tutto o in parte versato”.
Articolo 1, comma 540
(Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)
540. L’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è abrogato.
Il comma 540 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.
A questi, ai sensi dell’articolo 14, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta. La definizione dell’entità del gettone è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
I Consigli giudiziari – disciplinati dagli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 - sono costituiti presso ciascun distretto di Corte d’Appello.
Essi sono composti da:
§ il Presidente della Corte d’Appello, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede
§ il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, anch’egli membro di diritto, in ragione della funzione svolta
§ magistrati con funzioni giudicanti
§ magistrati con funzioni requirenti
§ uno o più professori universitari in materie giuridiche
§ due o più avvocati (art. 9 d.lgs. n. 25 del 2006).
I magistrati con funzioni giudicanti e requirenti, che per essere eletti devono essere in servizio nel distretto di riferimento, sono votati da tutti i magistrati del distretto stesso.
I professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione delle facoltà di giurisprudenza del territorio di competenza del Consiglio giudiziario.
Gli avvocati, che devono avere esercitato per almeno 10 anni la professione, sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.
Il numero dei componenti, siano essi magistrati, professori universitari o avvocati, varia proporzionalmente in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto.
Si tratta, quindi, di un organo che rispecchia la composizione “mista” (magistrati, professori universitari, avvocati) del CSM, così da garantire la rappresentanza di tutte le professioni forensi.
Il fatto che i componenti dei Consigli giudiziari siano in parte eletti dai magistrati del distretto e in parte designati dalle facoltà di giurisprudenza e dai Consigli dell’Ordine del distretto serve ad assicurare competenza tecnica, professionalità specifica, nonché conoscenza attuale e diretta delle condizioni di efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari del distretto, nonché dei magistrati che vi operano.
Infine, per i provvedimenti riguardanti i giudici onorari, presso ogni Consiglio giudiziario è istituita la sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, composta da: i due componenti di diritto, un numero variabile di magistrati e avvocati eletti fra i componenti del Consiglio giudiziario stesso e un numero altrettanto variabile di giudici onorari di pace e vice procuratori onorari eletti fra quelli in servizio nel distretto, così da garantire la rappresentanza anche a quest’ultima categoria di soggetti. Il numero varia in relazione al numero di magistrati in servizio nel distretto (art. 10 d.lgs. n. 25 del 2006, come modificato da ultimo dall’art. 3 d.lgs. n. 92 del 2016).
I Consigli giudiziari (fatti salvi i due componenti di diritto) durano in carica 4 anni. La risoluzione CSM del 13 maggio 2020 detta le linee guida per l'organizzazione dei Consigli giudiziari
I Consigli giudiziari sono definiti organi “ausiliari” del Consiglio superiore della magistratura.
Essi, cioè, su numerose materie e provvedimenti di competenza del CSM, esprimono motivati pareri, fornendo elementi fondamentali per il corretto esercizio dei poteri del CSM stesso, poiché tali organi hanno una conoscenza diretta del magistrato o dell’ufficio interessato.
I principali ambiti su cui sono espressi i pareri sono:
§ le tabelle di composizione degli uffici (cioè i criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni e dei procedimenti ai singoli magistrati)
§ le valutazioni di professionalità dei magistrati
§ il trattenimento in servizio o la cessazione dall’impiego dei magistrati
§ l’incompatibilità dei magistrati
§ gli incarichi extragiudiziari dei magistrati
§ il passaggio di funzioni dei magistrati
§ le attitudini al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.
Infine, i Consigli giudiziari vigilano sul corretto funzionamento degli uffici del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al CSM e al Ministro della Giustizia.
I componenti non magistrati partecipano esclusivamente alle decisioni relative alle tabelle di composizione degli uffici e alle funzioni di vigilanza.
I Consigli giudiziari emettono, poi, pareri anche in altre materie, su richiesta del CSM, che può riguardare specifici casi o essere in generale prevista in circolari.
Tali organi (e nello specifico la sezione autonoma per i giudici onorari di pace) si occupano, infine, sempre attraverso pareri o proposte, dei diversi provvedimenti inerenti i magistrati onorari.
Articolo 1, comma 541
(Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)
541. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’articolo 1, comma 541, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.
Il comma 541 modifica l’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), abrogando i commi 1089 e 1090 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il comma 1089 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al successivo comma 1090, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
In favore delle imprese aggiudicatrici, la norma riconosce un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo. Con D.M. 23 agosto 2022 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.
Articolo 1, comma 542
(Fondo italiano per il clima)
542. All’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’ultimo periodo è soppresso.
Il comma 542 dispone l’abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.
Il comma in esame dispone l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 494 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Si ricorda che i commi da 488 a 497 dell’art. 1 della citata legge di bilancio hanno istituito e disciplinato il Fondo italiano per il clima (v. infra). In particolare, il primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del FIC, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – ha previsto che la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire, tra l’altro, mediante l'impiego delle risorse della gestione separata. Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma – che viene abrogato dalla norma in esame – dispone che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del FIC secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (ora dell’ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).
I commi da 488 a 497 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo italiano per il clima” (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.
Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.
Oltre a quanto richiamato, il comma 488 dispone inoltre, tra l’altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022.
Il comma 488-bis (inserito dall'art. 45, comma 2-bis, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili, mentre il successivo comma 489 dispone che, per le finalità individuate dal comma 488, il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso:
a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.
Il comma 493 dispone invece che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell’ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).
In base al primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.
Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene disposta l’abrogazione dal comma in esame) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale (che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, non è mai stato adottato).
Per assicurare la governance del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.
La disciplina di tali organi è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022, come modificato dal D.M. 15 giugno 2023.
L'articolo 13 del D.L. 181/2023 (in corso di conversione), rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).
Articolo 1, comma 543
(Istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo)
543. All’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, il comma 4-bis è abrogato.
Il comma 543 è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sull’articolo 22 della legge n. 125 del 2014 che reca la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, prevedendo la soppressione del comma 4-bis di tale articolo il quale attualmente contempla la richiamata possibilità di ricorso alla garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
In relazione alla disposizione in esame il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, fa presente che la soppressione in esame è finalizzata ad armonizzare e razionalizzare le disposizioni in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia medio tempore introdotti.
Nel dettaglio il Governo fa presente che la disposizione di cui si propone la soppressione necessita “di decreti attuativi interministeriali, (proposta MEF) ad oggi mai adottati, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato su operatività svolte dal gestore, con risorse proprie, in parallelo all’attività svolta, per il perseguimento delle medesime finalità, avvalendosi delle risorse dedicate che costituiscono la dotazione specifica dei due fondi”.
In via generale si ricorda cha il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla richiamata legge legge 11 agosto 2014, n. 125.
In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", e che essa “si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato”.
A sua volta Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014.
L’articolo 8 della legge n. 125/2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.
Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.
Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.
Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.
Articolo 1, comma 544
(Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa)
544. I programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nell’anno 2024, di 1.546,78 milioni di euro nell’anno 2026 e di 245,63 milioni di euro nell’anno 2028 e un aumento di 96,25 milioni di euro nell’anno 2027 e di 1.791,16 milioni di euro nell’anno 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 536-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l’eccezione del 2025). L’ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.
I programmi di spesa del Ministero della difesa, e le relative consegne, sono riprogrammati secondo la seguente tempistica:
§ -per il 2024: riduzione di 95 milioni;
§ -per il 2025: nessuna rimodulazione;
§ -per il 2026: riduzione di 1.546,78 milioni;
§ -per il 2027: aumento di 96,25 milioni;
§ -per il 2028: riduzione di 245,63 milioni;
§ -per il 2029: aumento di 1.791,15 milioni.
La rideterminazione dei programmi e del calendario delle acquisizioni, necessari per garantire la prevista rimodulazione delle risorse, deve essere stabilita entro il 30 gennaio 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il parere parlamentare è necessario, ai sensi del comma 2 dell’articolo 536-bis del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) anche sui singoli programmi interessati dalla rimodulazione, sui quali le commissioni competenti abbiano già espresso (prima della rimodulazione) il proprio parere.
Ai sensi del medesimo Codice (art. 536 ess.) per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio (ad eccezione di quelli che riguardano il mantenimento delle dotazioni o il ripianamento delle scorte), lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni competenti (entro quaranta giorni dalla data di assegnazione). Qualora il governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle commissioni, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le commissioni esprimano parere contrario, a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il Documento programmatico pluriennale (su cui vedi infra), il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare prevede che il Ministro della difesa presenti alle Camere, entro il 30 aprile, un Documento programmatico pluriennale. Oltre al quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive) e alle spese relative alla funzione difesa (comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri), il documento riassume l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicando le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni (sono compresi anche i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).
Per il triennio 2023/25 il documento è stato presentato alle Camere lo scorso 11 ottobre (su cui si veda il dossier di documentazione).
Anche tale documento potrebbe essere interessato dalla rimodulazione delle spese previste dalla disposizione in esame.
545. All’articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».
546. All’articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «Entro il termine» sono inserite le seguenti: «del 30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l’immediato funzionamento, opera con l’organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria».
547. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo l’allegato 8 è aggiunta la tabella I di cui all’allegato VII annesso alla presente legge.
I commi 545-547 modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.
Per effetto delle modifiche in esame:
§ viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
§ viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies del decreto-legge n. 44 del 2023, apportando modificazioni al D. Lgs. n. 300/1999 e introducendo altresì le necessarie disposizioni organizzative, ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, le norme in esame hanno trasferito al nuovo dipartimento le attività svolte, presso il Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier relativo al decreto-legge n. 44 del 2023.
Si segnala inoltre che il Decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024) reca disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto del Governo n. 99) in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Esso dà attuazione ai principi di cui all’articolo 19, comma 1, lettere da a) ad h) della citata legge n. 111 del 2023, recante principi e criteri direttivi per interventi di riforma del contenzioso tributario. Si rinvia al relativo dossier per ulteriori informazioni.
Il comma 2-quater dell’articolo 20, modificato dalle norme in esame, reca disposizioni volte a garantire l’iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria in attesa della riorganizzazione del MEF, più precisamente nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero previsto dal successivo comma 2-quinquies.
In particolare, la norma vigente prevede che, a decorrere dal 22 giugno 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023) si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria.
Con le modifiche in commento (comma 545) si dispone che la nomina del Capo del Dipartimento deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2023.
Al riguardo si segnala che la legge di bilancio – salvo specifiche disposizioni - è destinata a entrare in vigore il 1° gennaio 2024. Le disposizioni in esame dunque introducono un termine che, a rigore, risulterebbe già scaduto all’entrata in vigore della legge medesima.
Il comma 2-quater dispone inoltre che il Capo del Dipartimento si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria (come individuata dagli articoli 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; 4, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 settembre 2021; 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130).
Si avvale inoltre degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze.
Il comma 546 dell’articolo in esame apporta modifiche al successivo comma 2-quinquies.
Nella formulazione vigente esso prevede che, entro il entro il termine del 30 ottobre 2023 si provveda alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
Per effetto delle modifiche in esame il termine per le predette operazioni di riorganizzazione e di ridefinizione della dotazione organica è posticipato al 30 giugno 2024.
La disposizione in esame inserisce un periodo al termine del richiamato comma 2-quinquies, ai sensi del quale, nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione, a decorrere dal 1 ° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l’organizzazione di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 44 del 2023.
Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella predetta, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze.
Si stabilisce infine che gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessino con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.
Il comma 547 modifica il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, inserendo dopo l’allegato 8 la tabella I di cui all’allegato VII alla legge in esame.
548. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all’articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «del turismo,» sono inserite le seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per lo sport e i giovani,»;
b) al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «generale» sono inserite le seguenti: «, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma» e, al terzo periodo, le parole: «dell’incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».
549. Agli oneri derivanti dal comma 548, pari a euro 352.937 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I commi 548 e 549 modificano la disciplina della Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
In particolare il comma 548, con l’obiettivo di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, apporta modifiche all’articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Le disposizioni dell’articolo 28-quinquies chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell’intervento.
Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier.
Più in dettaglio la lettera a) modifica il comma 1, terzo periodo, dell’articolo 28-quinquies, che reca la composizione della Cabina di regia. Con le modifiche in commento, si dispone che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani.
La lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 28-quinquies, che disciplina la struttura tecnica della Cabina di regia.
Con le modifiche in commento, tale struttura viene integrata di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Conseguentemente si dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate dalle norme modificate e il comma 3 dell’articolo 28-quinquies, terzo periodo, è altresì modificato al fine di apportarvi le opportune novelle di coordinamento.
Il comma 549 individua gli oneri derivanti dalle norme in esame in 352.937 euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal provvedimento in esame.
Articolo 1, comma 550
(Disposizioni in materia di interessi passivi
sui titoli del debito pubblico)
550. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l’anno 2024, 568 milioni di euro per l’anno 2025, 662 milioni di euro per l’anno 2026, 580 milioni di euro per l’anno 2027, 597 milioni di euro per l’anno 2028, 656 milioni di euro per l’anno 2029, 692 milioni di euro per l’anno 2030, 731 milioni di euro per l’anno 2031, 775 milioni di euro per l’anno 2032, 818 milioni di euro per l’anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l’anno 2024, 642 milioni di euro per l’anno 2025, 617 milioni di euro per l’anno 2027, 657 milioni di euro per l’anno 2028, 703 milioni di euro per l’anno 2029, 751 milioni di euro per l’anno 2030, 798 milioni di euro per l’anno 2031, 846 milioni di euro per l’anno 2032, 891 milioni di euro per l’anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
Il comma 550 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere l’11 ottobre 2023.
Nel dettaglio, il comma 550 reca la seguente valutazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica (risoluzione in Assemblea n. 6/00045) e dalla Camera dei deputati (risoluzione in Assemblea n. 6/00058) l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012:
§ 215 milioni di euro per l'anno 2024,
§ 568 milioni di euro per l'anno 2025,
§ 662 milioni di euro per l'anno 2026,
§ 580 milioni di euro per l'anno 2027,
§ 597 milioni di euro per l'anno 2028,
§ 656 milioni di euro per l'anno 2029,
§ 692 milioni di euro per l'anno 2030,
§ 731 milioni di euro per l'anno 2031,
§ 775 milioni di euro per l'anno 2032,
§ 818 milioni di euro per l'anno 2033
§ e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034,
che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a:
o 291 milioni di euro per l'anno 2024,
o 642 milioni di euro per l'anno 2025,
o 617 milioni di euro per l'anno 2027,
o 657 milioni di euro per l'anno 2028,
o 703 milioni di euro per l'anno 2029,
o 751 milioni di euro per l'anno 2030,
o 798 milioni di euro per l'anno 2031,
o 846 milioni di euro per l'anno 2032,
o 891 milioni di euro per l'anno 2033
o e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
Articolo 1, commi 551-553
(Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri)
551. É istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.
552. É istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
553. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
I commi 551-553, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all’attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
La norma, in particolare, istituisce, al comma 551, un Fondo di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, nonché in materia di infrastrutture e in materia di sport e cultura.
Il comma 552 istituisce un ulteriore Fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – anche per questo si prevede il relativo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – avente la medesima dotazione annua, per gli anni 2024, 2025 e 2026, del Fondo di parte corrente istituito dal comma precedente. Il Fondo di conto capitale è destinato alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
Il comma 553 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai due commi precedenti. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (recante le norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).
Articolo 1, commi 554 e 555
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)
554. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all’anno 2024.
555. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l’anno 2024.
Le disposizioni in esame autorizzano una spesa massima di 8 milioni di euro annui per l’anno 2024 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, è stata prevista la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale.
Al riguardo, si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[89] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 642, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2022) ha prorogato a tutto il 2023 il contratto tra il MISE (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). Il comma 643 della medesima legge n. 197 ha autorizzato la spesa massima di 8 milioni di euro per il 2023 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Articolo 1, commi 556-558
(Fondo Next Generation Sequencing per la diagnosi
delle malattie rare)
556. É istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2024.
557. Il Fondo di cui al comma 556 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 556, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.
558. Nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e al fine di consentire l’accesso e il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2024.
I commi 556-558 sono volti ad istituire il Fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica per la diagnosi delle malattie rare con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024.
Viene peraltro rifinanziato l’analogo Fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori, già istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.
Più in dettaglio, si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per il test di Next Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024 (comma 556). Un decreto interministeriale Salute-MEF sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.
In proposito, la legge n. 175/2021 ha dettato disposizioni dirette a garantire la cura delle malattie rare, nonché il sostegno alla ricerca e produzione dei farmaci cd. orfani finalizzati alle terapie di queste particolari malattie (qui l’approfondimento).
Ai sensi del comma 557, il Fondo è destinato al potenziamento del test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica (v. box) come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico delle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, ovvero nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, è chiamato, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2024) ad individuare i criteri e le modalità di riparto dell’istituendo Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Si segnala che il 13 gennaio 2024 è stata pubblicata la delibera CIPESS del 30 novembre 2023, n. 35 recante “Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 (PNMR) e al riordino della Rete nazionale delle malattie rare”, con una somma di 25 milioni di euro relativi al FSN 2023, mentre per il 2024 l’ulteriore stanziamento (di pari importo) sarà oggetto di successivo riparto.
Il comma 558 dispone infine, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza LEA (di cui al DPCM 12 gennaio 2017) (qui un approfondimento), al fine di consentire l'accesso e potenziamento del test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili i farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il rifinanziamento di 1 milione di euro nel 2024 dell’omonimo Fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della L n. 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022, art. 1, co. 684).
Riguardo l’aggiornamento dei LEA, la richiamata legge di Bilancio 2022 (comma 288), ha previsto uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard. Peraltro, nel presente disegno di legge di bilancio in corso d’esame, con riferimento all’aggiornamento dei LEA si prevede che una quota pari a 200 milioni sia vincolata, a decorrere dal 2025, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (v. scheda articolo 48 del presente Dossier).
Si ricorda che i commi 684-686 della Legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) hanno istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023[90]. Anche questo Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq, ma relativamente alla profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
Con decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2022 (qui il collegamento ipertestuale) è stato fissato il riparto del suddetto Fondo per gli anni 2022 e 2023 come segue:
Il criterio di riparto riguarda il numero dei pazienti eleggibili, calcolati dalla stima dei casi di carcinoma non a piccole cellule (adenocarcinoma) non squamoso metastatico del polmone, fino a concorrenza delle risorse disponibili annualmente, secondo la tabella suindicata.
Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.
Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.
Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.
Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.
Inoltre, l'art. 29 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Nella rete dei laboratori vengono inoltre ricompresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale e ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e si colloca all'interno dei piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente. La disposizione peraltro specifica che l'incentivo è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei piani di riorganizzazione, che deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.
Articolo 1, comma 559
(Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento)
559. Per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso la Cooperfidi S.c. di Trento è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Il comma 559 autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.
Più in dettaglio, la norma in commento autorizza una spesa di 500.000 euro per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento.
Le risorse sono destinate al riscatto di beni immobili ceduti al Fondo immobiliare dalle società cooperative che hanno fatto ricorso a piani di cui all’articolo 67 della legge fallimentare. (RD. N. 267 del 1942), ovvero a piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.
Si ricorda che l’articolo 67 della legge fallimentare individua gli atti sottoposti a revocatoria fallimentare escludendo tuttavia da tale novero, tra l’altro, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (articolo 67, comma quarto, lettera d)).
Le norme in esame prevedono che a ciascuna cooperativa, nei limiti di spesa sopra indicati, spetti un importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Secondo lo Statuto (articolo 1) la società cooperativa Cooperativa Provinciale Garanzia fidi (Cooperfidi S.C.) è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di primo e secondo grado istituito ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è iscritta nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ed è disciplinata dalle norme sui confidi e dalle disposizioni applicabili, in quanto compatibili, alle società cooperative per azioni. Sita in Trento, essa (articolo 3 dello Statuto) intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese, fornendo loro le garanzie utili ad agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria.
Come risulta dal sito della Società, la legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1 del 10 febbraio 2005, all’articolo 26 (come successivamente modificato nel tempo) ha istituito presso Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili, impianti e attrezzature strumentali allo svolgimento dell’attività di imprese cooperative e agricole.
I beni acquisiti possono essere ceduti, per il successivo riutilizzo delle risorse finanziarie, a soggetti diversi dalle imprese cooperative e agricole solo nei casi individuati in apposita deliberazione, ove non più suscettibili di essere utilizzati per le finalità di quest’articolo.
La Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un soggetto senza fini di lucro, anche costituito in forma di società di capitali, da essa partecipato, avente i requisiti individuati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità.
Tale fondo può essere destinato anche all’acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione o l’apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative.
Si affida a una deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l’individuazione dei comparti della cooperazione e dell’agricoltura interessati dall’applicazione dell’articolo 26; la deliberazione stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’acquisto, la locazione e l’’alienazione dei beni da parte della Cooperfidi, con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di apposite perizie di stima.
I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del Fondo sono regolati da una convenzione che stabilisce:
a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità;
b) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione dei beni di proprietà della Cooperfidi, nonché delle spese di amministrazione del fondo;
c) gli obblighi d’informazione e di rendicontazione della Cooperfidi nei confronti della Provincia;
d) gli obblighi di restituzione di quote corrispondenti agli apporti della Provincia in caso di estinzione del fondo;
e) gli altri adempimenti necessari per la gestione del fondo.
Gli interessi maturati sulla gestione del fondo e le somme derivanti dalla cessione in proprietà o dalla locazione dei beni affluiscono al Fondo. Su motivata domanda dell’impresa affittuaria, la Cooperfidi, previo assenso della Provincia, può concedere una riduzione del canone di affitto nella misura massima del 50 per cento. Tale agevolazione è concessa a titolo di de minimis.
I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del fondo sono regolati da una convenzione (n° di pratica CONV 9102/ 1702-2016 di data 23.12.2016).
I criteri di attuazione dello strumento in argomento sono stati aggiornati con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2217 del 20.12.2019 (reperibile presso il sito istituzionale della Giunta medesima).
Cooperfidi rende completa informativa della gestione dello strumento nella nota integrativa, Parte D, Sezione 1, “operatività con fondi di terzi” del proprio Bilancio d’esercizio, accessibile all’apposita sezione della pagina “Amministrazione trasparente” del proprio sito internet (www.cooperfidi.it) accessibile al link.
A termini della normativa provinciale di riferimento, Cooperfidi rendiconta annualmente alla Provincia Autonoma di Trento sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse ricevute.
Per informazioni ulteriori sul Fondo si veda l’apposita sezione del sito internet di Cooperfidi.
Articolo 1, comma 560
(Esenzione IMU Comune di Umbertide)
560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all’esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l’anno 2024.
L’articolo 1, comma 560, prevede una esenzione dell’imposta municipale sugli immobili (IMU) per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
In particolare la disposizione in commento applica l’esenzione sopra descritta a condizione che i fabbricati ad uso abitativo siano risultati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. La medesima esenzione si applica per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, qualora tale ricostruzione o agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024, la definizione per i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione, comunque nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.
Articolo 1, comma 561
(Trento Capitale europea del volontariato 2024)
561. Al fine di sostenere l’iniziativa denominata «Trento Capitale europea del volontariato 2024» è stanziata a favore del comune di Trento la somma di 500.000 euro per l’anno 2024.
Il comma in titolo, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, reca uno stanziamento a favore del Comune di Trento, pari a 500.000 euro per l’anno 2024. Detto stanziamento è espressamente finalizzato a sostenere l’iniziativa denominata “Trento Capitale europea del volontariato 2024”.
Ai fini dell’inquadramento della disposizione in esame, si ricorda che la competizione per diventare capitale europea del volontariato è stata lanciata per la prima volta nel 2013 dal Centro Europeo del Volontariato (CEV) di Bruxelles, allo scopo di rafforzare e promuovere le attività di volontariato a livello locale. Istituito nel 1992, il CEV è una rete europea composta da oltre 60 organizzazioni dedicate alla promozione e al sostegno dei volontari e del volontariato in Europa a livello europeo, nazionale o regionale. La finalità principale è quella di spingere le città europee ad interrogarsi sul ruolo del volontariato per la comunità e di premiare le città che più esprimono i valori europei attraverso la promozione del volontariato e la sua pianificazione per il futuro. Qualsiasi città europea può partecipare alla selezione proponendo la propria candidatura. Il vincitore viene selezionato da una giuria internazionale composta da esponenti del mondo del volontariato, rappresentanti della società civile, del mondo profit, delle istituzioni europee e viene solitamente annunciato ogni anno nel mese di dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. La vittoria garantisce l’ingresso nel network delle città vincitrici delle pregresse edizioni, creando occasioni di scambio e connessione con altre realtà. L’annuncio che nel 2024 la città di Trento sarà la Capitale europea del volontariato è giunto il 10 dicembre 2022 a Danzica, città che ha ottenuto il riconoscimento per il 2022 e ha ospitato la cerimonia di proclamazione alla quale hanno partecipato, oltre alle delegazioni delle due città in corsa per l’assegnazione del titolo, Trento e Leopoli, anche i rappresentanti di Berlino, vincitrice dell’edizione 2021, e Trondheim (Norvegia) capitale del volontariato 2023. Trento sarà la seconda città italiana, dopo Padova, che avrà l’occasione di dimostrare il valore e l’impegno degli oltre 5 milioni di cittadini impegnati in attività solidali. Nella scelta di Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024 la giuria ne ha riconosciuto l'eccezionale credibilità quale Capitale europea del volontariato 2024 e ha sottolineato che la città è un candidato eccellente e ha ottenuto un punteggio molto alto per tutti i criteri richiesti, basati sul documento Blueprint for Volunteering 2030 (BEV2030)”. Quest’ultimo è organizzato attorno a 5 concetti principali: impegno indipendente e inclusivo; nuovi volontari e metodi; responsabilizzazione; apprezzamento del contributo; risorse per più valore.
Le città vincitrici delle precedenti edizioni sono: Trondheim (2023), Danzica (2022), Berlino (2021), Padova (2020), Košice (2019), Aarhus (2018), Sligo (2017), Londra (2016), Lisbona (2015), Barcellona (2014).
Articolo 2
(Stato di previsione dell’Entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
L’articolo 2 indica l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 della legge di bilancio.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi dello stato di previsione dell’entrata, aggiornati alla luce delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare.
Entrate del bilancio dello Stato 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Entrate Tributarie |
608.932 |
619.692 |
634.176 |
Entrate Extratributarie |
78.386 |
76.978 |
76.613 |
Entrate per alienazione e ammortamento beni patrim. |
249 |
155 |
147 |
Entrate finali |
687.567 |
696.826 |
710.936 |
Accensione di prestiti |
527.519 |
459.194 |
472.840 |
Entrate complessive |
1.215.086 |
1.156.020 |
1.183.776 |
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle entrate tributarie, articolate per categorie economiche.
Entrate tributarie per categorie economiche 2024-2026 - dati di competenza
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2024 |
2025 |
2026 |
Imposte sul patrimonio e sul reddito |
329.144 |
331.326 |
338.692 |
Tasse e imposte sugli affari |
227.762 |
235.328 |
241.893 |
Imposte sulla produzione e sui consumi |
33.752 |
34.605 |
35.003 |
Entrate tributarie da gestione monopoli |
11.245 |
11.319 |
11.399 |
Tasse e imposte su attività di giuoco |
7.029 |
7.114 |
7.189 |
Totale entrate tributarie |
608.932 |
619.692 |
634.176 |
Articolo 3
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.
6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».
L’articolo 3 autorizza, al comma 1, l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
I successivi commi da 2 a 21 contengono disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Più in dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero economia e finanze – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MEF |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
406.214 |
416.406 |
403.263 |
416.395 |
405.430 |
418.433 |
Spese in c/capitale |
72.036 |
74.679 |
71.439 |
68.515 |
71.955 |
66.245 |
SPESE FINALI |
478.250 |
491.085 |
474.702 |
484.910 |
477.385 |
484.678 |
Rimborso passività finanziarie |
328.609 |
328.609 |
293.852 |
293.852 |
341.194 |
341.194 |
SPESA COMPLESSIVA |
806.859 |
819.694 |
768.554 |
778.762 |
818.579 |
825.873 |
Per una analisi delle spese del Ministero, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del presente dossier.
I commi successivi contengono disposizioni di natura contabile.
In particolare, il comma 2 stabilisce l’importo massimo di emissione di titoli pubblici (debito pubblico), al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, in:
- 150.000 milioni di euro per l’anno 2024,
- 140.000 milioni di euro per l’anno 2025
- 120.000 milioni di euro per l’anno 2026.
I commi da 3 a 5 indicano i limiti degli impegni assumibili da SACE S.p.A. – Società per i Servizi assicurativi del commercio estero, per l’anno 2024, nell’esercizio delle attività di rilascio di garanzie di competenza[91].
In particolare, il comma 3 fissa i limiti degli impegni, di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, assumibili da SACE nel rilascio delle garanzie dei rischi (politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle attività commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana. Per l’anno 2024, tali impegni sono assumibili da SACE S.p.A. in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Il comma 4 autorizza SACE Spa, per l’anno 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti connessi all’internazionalizzazione di imprese italiane - di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del D.L. n. 35/2005 (L. n. 80/2005) - entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3.
Il comma 5 indica in 175.000 milioni di euro per l’anno 2024 il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia della stessa SACE dei rischi non di mercato di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del D.L. n. 269/2003 (L. n. 326/2003).
Il comma 6 fissa per l’anno 2024 in 200.000 milioni di euro il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, può assumere in riferimento all’esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio finanziario 2024.
Il comma 7 quantifica gli stanziamenti per il 2024 dei Fondi di riserva, ai sensi degli articoli da 26 a 29 della legge di contabilità n. 196 del 2009:
- il Fondo di riserva per le spese obbligatorie (985 milioni);
- il Fondo di riserva per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti (1.350 milioni) e in conto capitale (1.711 milioni);
- il Fondo di riserva per le spese impreviste (600 milioni);
- il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (9.000 milioni).
In considerazione degli effetti di cui all’articolo 26 della legge di contabilità, il comma 8 considera spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2024, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 9, le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge, n. 196 del 2009 (trasferimento dal Fondo di riserva per le spese impreviste), sono indicate, per l’anno finanziario 2024, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 10, ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione dei ministeri interessati in relazione agli adempimenti necessari allo svolgimento delle medesime.
Il comma 12 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
Relativamente al Corpo della Guardia di finanza, il comma 13 indica, nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal “fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze” (previsto di cui all’articolo 9, comma 4, della legge n. 831/1986).
Il comma 14 stabilisce in 70 unità il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nell’anno 2024.
Ai sensi del comma 15 per l’anno finanziario 2024 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato – per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate – le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPESS con propria deliberazione alle amministrazioni (art, 1, co. 7, legge n. 144 del 1999) per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il comma 16 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell’ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo previsto dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta del fondo sul quale affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi da beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia, o di irrogazione di sanzioni amministrative.
Ai sensi del comma 17, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2024, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
Il comma 18 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
Il comma 19 autorizza per l’anno finanziario 2024 il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503, al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.
Per l’anno finanziario 2024, il comma 20 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle».
Infine il comma 21 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere apportate, per l’anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’economia, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 377 "Somma da assegnare ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali" - (cap-pg: 2707/1) - (scad. variazione 2026) |
LV |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Rif. |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
0 |
|
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali" - (cap-pg: 3006/1) - (scad. variazione 2025) |
LV |
69,2 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
1.500,0 |
300,0 |
0 |
0 |
|
L.B. n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 "Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza" - (cap-pg: 7844/1) - (scad. variazione 2035) |
LV |
12,5 |
21,0 |
23,0 |
170,5 |
Rif. |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
42,0 |
|
DLB n. 1/2023 art. 902 c. 2 "Contributo a L’Aquila e ai comuni del cratere" (*) - (cap-pg: 8005/4) - (variazione permanente) |
LV |
1,4 |
1,4 |
0 |
0 |
Rif. |
0 |
0 |
13,0 |
13,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. b "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all’art 14 decreto legge n.189/2016" - (cap-pg: 8006/1) - (scad. variazione 2034) |
LV |
400,0 |
1.310,0 |
770,0 |
600,0 |
Rif. |
50,0 |
150,0 |
300,0 |
1.000,0 |
|
DL n. 90 del 2005 art. 7 c. 2 "Incremento fondo della Protezione civile" (*) - (cap-pg: 2179/2) - (scad. variazione 2026) |
LV |
24,6 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
|
DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "Fondo Protezione civile" (*) - (cap-pg: 7446/2) - (scad. variazione 2038) |
LV |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
Rif. |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
DL n. 148 del 2017 art. 13/bis c. 2 "Versamenti Società Autobrennero" - (cap-pg: 7122/16) - (scad. variazione 2033) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
0 |
0 |
5,0 |
89,6 |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato s.p.a." - (cap-pg: 7122/2) - (scad. variazione 2038) |
LV |
157,3 |
1.934,8 |
1.598,0 |
11.585,5 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
2.480,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. d/bis "ricerca" programmi aerospaziali - (cap-pg: 7477/1) - (scad. variazione 2025) |
LV |
415,0 |
3892,0 |
450,0 |
2.225,0 |
Rif. |
20,0 |
18,0 |
0 |
0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. d/bis "ricerca" Fondazione RiMED - (cap-pg: 7386/1) - (scad. variazione 2026) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
|
DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 7 "Osservatorio familiare" (*) - (cap-pg: 2091/1) - (scad. variazione 2025) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
0 |
0 |
|
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" - (cap-pg: 2108/1) - (variazione permanente) |
LV |
32,5 |
31,4 |
31,4 |
373,8 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
40,0 |
|
LB n. 234/2021 art. 1 c. 476 "Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza " - (cap-pg: 7845/1) - (scad. variazione 2035) |
LV |
12,5 |
21,0 |
23,0 |
170,5 |
Rif. |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
42,0 |
|
LS n. 147/2013 art. 1 c. 109 "Ammodernamento corpo Guardia di finanza" - (cap-pg: 7851/1) - (scad. variazione 2035) |
LV |
130,2 |
113,2 |
103,9 |
837,0 |
Rif. |
8,0 |
26,0 |
25,0 |
291,0 |
|
L n. 94/1997 "legge contabilità di Stato" spese per lo sviluppo del sistema informativo -(cap-p 7460/1) (scad. Variaz. 2029) |
LV |
71,4 |
109,8 |
70,4 |
538,5 |
Rif. |
12,0 |
20,0 |
26,0 |
60,0 |
|
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "contributi sociali a carico del datore di lavoro per le competenze accessorie" - (cap-pg: 2601/2) - (variazione permanente) |
LV |
30,3 |
29,1 |
27,7 |
27.7 |
Rif. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
DLG n. 165 del 2001 art. 40 "contrattazione nazionale collettiva" (*) - (cap-pg: 2601/1) - (variazione permanente) |
LV |
101,6 |
97,5 |
92,7 |
92,7 |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "contributi sociali a carico del datore di lavoro per le competenze accessorie (*) - (cap-pg: 2646/2) - (variazione permanente) |
LV |
30,3 |
28,0 |
25,9 |
25,9 |
Rif. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
DLG n. 165 del 2001 art. 40 "contrattazione nazionale collettiva" (*) - (cap-pg: 2646/1) - (variazione permanente) |
LV |
101,3 |
93,6 |
86,7 |
86,7 |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
DL n. 98 del 2011 art. 12 c. 6 "manutentore unico" - (cap-pg: 7753/1) - (scad. variazione 2035) |
LV |
5,4 |
64,6 |
42,3 |
240,7 |
Rif. |
0 |
0 |
0 |
470,0 |
|
DLG n. 300/1999 art. 65 "Agenzia del demanio per acquisto immobili" - (cap-pg: 7754/1) - (scad. variazione 2030) |
LV |
104,7 |
103,1 |
90,4 |
600,0 |
Rif. |
0 |
30,0 |
30,0 |
160,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. f/bis "edilizia pubblica" -somma da trasferire all’Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap-pg: 7759/9) - |
LV |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
180,0 |
Rif. |
0 |
0 |
10,0 |
0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Fondo sport e periferie" - (cap-pg: 7457/3) - (scad. variazione 2026) |
LV |
39,3 |
39,3 |
39,3 |
213,3 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0 |
|
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "Fondo per le politiche giovanili" (*) - (cap-pg: 2106/1) - (scad. variazione 2024) |
LV |
57,8 |
57,8 |
57,8 |
57,8 |
Rif. |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|
L n. 94/1997 "legge contabilità di Stato" - Spese per lo sviluppo del sistema informativo- (cap-pg: 7016) - (scad. Variaz. 2029) |
LV |
21,8 |
15,8 |
13,8 |
127,5 |
Rif. |
5,5 |
9,5 |
13,5 |
32,0 |
|
L n. 144/1999 art. 51 "Contributo dello Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - Svimez" (*) - (cap-pg: 7330/1) - (variazione permanente) |
LV |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
L n. 94 del 1997 "legge di contabilità di Stato" – Spese per lo sviluppo del sistema informativo per la gestione centralizzata delle retribuzioni dell’amministrazione statale (cap-pg: 7022/1) - (scad. variazione 2029) |
LV |
6,4 |
6,4 |
4,4 |
3,9 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (cap-pg: 3075/1) - (variaz. permanente) |
LV |
114,4 |
248,6 |
236,2 |
2,200,6 |
Rif. |
0 |
0 |
30,0 |
670,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (cap-pg: 3076/1) - (variazione permanente) |
LV |
117,2 |
125,1 |
138,6 |
2.969,9 |
Rif. |
23,2 |
58,2 |
44,2 |
170,0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
L. n. 195 del 1958 - Funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (Cap-pg: 2195/2 e 2195/3) - (Variazione Permanente) |
LV |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
L n. 198 del 2016 art. 1 c. 1 "Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione" - (Cap-pg: 2196/1) - (Scad. Variazione 2025) –vedi definanziamento |
LV |
154,0 |
157,9 |
160,5 |
1.675,8 |
Rif. |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 23 "Agenzia Entrate Riscossione defiscalizzazione oneri" (*) - (Cap-pg: 3904/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
926,7 |
926,7 |
926,7 |
926,7 |
Rif. |
22,0 |
28,0 |
29,0 |
29,0 |
|
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A "Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio)" (*) - (Cap-pg: 3901/2) - (Variazione Permanente) |
LV |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
Rif. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 369 "Fondo potenziamento sport" - eventi sportivi internazionali - (Cap-pg: 2154/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
11,5 |
11,5 |
10,5 |
10,5 |
Rif. |
6,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (Cap-pg: 3075/1) - (a decorrere) |
LV |
110,6 |
247,8 |
268,9 |
3.748,4 |
Rif. |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 50/2022 art. 26 c. 7 "istituzione "Fondo per l’avvio opere indifferibili"" - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
2.300,4 |
3.343,7 |
3.568,3 |
15.642,3 |
Def. |
-2.000,0 |
-500,0 |
-500,0 |
-2.000,0 |
|
L n. 198 del 2016 art. 1 c. 1 "Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione" - (Cap-pg: 2196/1) - (Scad. Variazione 2025) – vedi rifinanziamento |
LV |
154,0 |
157,9 |
160,5 |
1.675,8 |
Def. |
-60,0 |
-60,0 |
0 |
0 |
|
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "Fondo per le politiche della famiglia" (*) - (Cap-pg: 2102/7) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
Def. |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
-1,2 |
|
DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 1 "Fondo destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2024-2026" - (Cap-pg: 3074/2) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Def. |
-2.760,0 |
-104,0 |
-16,0 |
0 |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
114,4 |
248,6 |
236,2 |
2,200,6 |
Def. |
0 |
0 |
0 |
-370,3 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 815 "Fondo perequativo infrastrutturale" - (Cap-pg: 7580/1) - (Scad. Variazione 2033) |
LV |
293,0 |
293,0 |
300,0 |
3,300,0 |
Def. |
-293,0 |
-293,0 |
-300,0 |
-2.600,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
117,2 |
125,1 |
128,6 |
2.969,9 |
Def. |
0 |
0 |
0 |
-100,0 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 "Fondo per esigenze indifferibili" - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
17,5 |
10,9 |
144,1 |
1.810,8 |
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
DLG n. 29/1993 art. 45 - Retribuzioni personale amministrativo - Sviluppo e riequilibrio territoriale (*) - (Cap-pg: 2502/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Def. |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 199 Fondo esigenze indifferibili – FEI (Cap-pg: 3073/1) (a decorrere) |
LV |
70,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
Def. |
-2,9 |
-2,9 |
-2,9 |
-2,9 |
|
L n. 112 del 2011 art. 7 c. 1 e DL n. 36 del 2022 art. 15/ter Garante infanzia e adolescenza - (Cap-pg: 2118/1-2) |
LV |
7,1 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
Def. |
-3,0 |
0 |
0 |
0 |
|
LF n. 488 del 1999 art. 6 c. 14 "Fondo per la capitalizzazione delle imprese" - Credito di imposta per incremento accisa su gasolio per autotrazione (Cap-pg: 3820/1)
|
LV |
518,9 |
518,9 |
518,9 |
518,9 |
Def. |
-55,0 |
0 |
0 |
0 |
|
DL n. 282/2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
110,6 |
247,8 |
268,9 |
3.748,4 |
Def. |
-10,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
|
DLG n. 112/1999 art. 17 c. 6 "Remunerazione del servizio di riscossione " - Minor fabbisogno rimborso spese per procedure esecutive di notifica (*) - (Cap-pg: 3557/1) (a decorrere) |
LV |
60,7 |
30,9 |
30,9 |
30,9 |
Def. |
-22,0 |
-28,0 |
-29,0 |
-29,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 106 "Agenzia Demanio - Centrale di Progettazione opere pubbliche" (*) - (Cap-pg: 3901/3) - (Variazione Permanente) |
LV |
92,2 |
92,2 |
92,2 |
92,2 |
Def. |
-1,3 |
-1,3 |
-1,3 |
-1,3 |
|
LS n. 190/2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" (*) - (Cap-pg: 3076/1) |
LV |
14,4 |
25,7 |
39,4 |
153,8 |
Def. |
0 |
-1,0 |
-1,0 |
- |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
L n. 183/1987 "Fondo di rotazione per l’attuazione politiche comunitarie" - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
3.078,3 |
1.178,3 |
3.568,3 |
15.642,3 |
Ripr. |
-530,0 |
-1.050,0 |
-1.420,0 |
3.000,0 |
|
L n. 189 del 1959 "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza" - (Cap-pg: 7837/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
19,2 |
17,5 |
19,7 |
87,5 |
Ripr. |
0 |
0 |
-2,0 |
2,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per ordine pubblico, sicurezza e soccorso – Guardia di finanza " - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
20,6 |
30,3 |
50,1 |
362,4 |
Ripr. |
0 |
0 |
-20,0 |
20,0 |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Guardia di finanza" - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
56,8 |
36,8 |
40,4 |
307,1 |
Ripr. |
0 |
0 |
-20,0 |
20,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
50,8 |
49,1 |
40,8 |
253,1 |
Ripr. |
0 |
0 |
-20,0 |
20,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all’art 14 decreto legge n.189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (Scad. Variazione 2034) Vedi anche rifinanziamento |
LV |
400,0 |
1.310,0 |
770,0 |
600,0 |
Ripr. |
-200,0 |
-1.110,0 |
-170,0 |
1.480,0 |
|
DL n. 59 del 2021 art. 4 c. 2 "FS AV Salerno-Reggio Calabria - (Cap-pg: 7122/13) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
650,0 |
640,0 |
1.800,0 |
6.252,0 |
Ripr. |
0 |
0 |
-1.761,4 |
1.761,4 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. A/bis "trasporti e viabilità" Contributi in conto impianti da corrispondere a Ferrovie dello Stato spa per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie - (Cap-pg: 7122/11) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
43,7 |
551,4 |
529,9 |
4.418,1 |
Ripr. |
500,0 |
0 |
-529,9 |
29,9 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/bis "trasporti e viabilità" - Contributi in conto impianti da corrispondere a Ferrovie dello Stato spa per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (Cap-pg: 7122/12) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
14,0 |
94,4 |
188,7 |
3.430,9 |
Ripr. |
300,0 |
0 |
-188,7 |
-111,3 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/bis "trasporti e viabilità" - Contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato spa per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (Cap-pg: 7122/10) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
0 |
190,0 |
320,0 |
5.095,6 |
Ripr. |
0 |
350.0 |
-320,0 |
-30,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "Contratto di programma Rete Ferroviaria Italiana (RFI - parte servizi)" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
1.100,0 |
900,0 |
1.000,0 |
600,0 |
Ripr. |
1.000,0 |
0 |
-1.000,0 |
0 |
|
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C "Edilizia sanitaria pubblica" - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
1.255,0 |
1.700,0 |
940,0 |
6.770,0 |
Ripr. |
-355,0 |
-515,0 |
150,0 |
720,0 |
|
L n. 808 del 1985 "Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico." - (Cap-pg: 7822/3) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
12,6 |
0 |
0 |
0 |
Ripr. |
-5,0 |
0 |
0 |
5,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "edilizia pubblica" – Guardia di finanza - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
40,0 |
50,0 |
48,5 |
345,1 |
Ripr. |
-20,0 |
-40,0 |
-40,0 |
100,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis "risorse riparto Fondo investimenti- edilizia pubblica – Guardia di finanza " - (Cap-pg: 7852/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
19,0 |
22,4 |
24,2 |
178,5 |
Ripr. |
0 |
0 |
-10,0 |
10,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – Guardia di finanza - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
36,5 |
23,9 |
31,1 |
422,0 |
Ripr. |
-20,0 |
-20,0 |
-20,0 |
60,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo Guardia di Finanza" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
130,2 |
113,2 |
103,9 |
837,0 |
Ripr. |
0 |
0 |
-2,0 |
2,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/bis "prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7759/7) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
14,3 |
22,3 |
33,3 |
340,1 |
Ripr. |
0 |
-20,0 |
-33,0 |
53,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "edilizia pubblica" - somma da trasferire all’Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale - (Cap-pg: 7759/9) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
180,0 |
Ripr. |
0 |
0 |
-10,0 |
10,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis "risorse riparto Fondo investimenti- edilizia pubblica" - (Cap-pg: 7759/5) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
58,7 |
33,8 |
39,1 |
58,2 |
Ripr. |
0 |
-30,0 |
-35,0 |
65,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7759/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
116,0 |
95,6 |
164,8 |
941,7 |
Ripr. |
-50,0 |
-35,0 |
-150,0 |
235,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/primum "ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7759/3) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
470,0 |
90,0 |
110,0 |
147,6 |
Ripr. |
-40,0 |
-35,0 |
-100,0 |
175,0 |
Articolo 4
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese», « Altre entrate extratributarie» e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
L’articolo 4 autorizza al comma 1 l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3) per l’anno finanziario 2024. I successivi commi 2-3 recano disposizioni contabili relative al medesimo dicastero.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n.3).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero imprese e made in Italy 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MIMIT |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
549 |
547 |
546 |
534 |
494 |
482 |
Spese in c/capitale |
17.427 |
17.688 |
14.849 |
14.787 |
8.964 |
8.945 |
SPESE FINALI |
17.976 |
18.235 |
15.395 |
15.321 |
9.458 |
9.427 |
Rimborso passività finanziarie |
22 |
22 |
12 |
12 |
12 |
12 |
SPESA COMPLESSIVA |
17.998 |
18.256 |
15.407 |
15.333 |
9.470 |
9.439 |
Per una analisi delle spese del Ministero, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del presente dossier.
Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2024, con decreti del Ministero dell’economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[92].
Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483).
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 17 del 2022 art. 23 c. 1 "Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative" - (Cap-pg: 7357/1) - (Scad. Variazione 2038) – Vedi anche definanziamento tabella successiva |
LV |
456,0 |
336,0 |
336,0 |
1.627,0 |
Rif. |
0 |
50,0 |
70,0 |
980,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 "Erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’IPCEI" - (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2038) – Vedi anche definanziamento tabella successiva |
LV |
466,4 |
233,0 |
233,4 |
1.432,0 |
Rif. |
- |
50,0 |
70,0 |
980,0 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 "Erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’IPCEI"- (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2038) - Vedi anche rifinanziamento di cui alla tabella precedente |
LV |
466,4 |
233,0 |
233,4 |
1.432,0 |
Def. |
0 |
-50,0 |
-50,0 |
-200,0 |
|
DL n. 17 del 2022 art. 23 c. 1 "Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative" - (Cap-pg: 7357/1) - (Scad. Variazione 2038) Vedi anche rifinanziamento di cui alla tabella precedente |
LV |
456,0 |
336,0 |
336,0 |
1.627,0 |
Def. |
0 |
-50,0 |
-50,0 |
-200,0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 124/2019 art. 58/bis c. 1 "Somme da destinare alla sezione speciale del fondo di garanzia PMI per la garanzia in favore dei fondi pensione che investono risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese." - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
12,0 |
36,0 |
24,0 |
96,0 |
Ripr. |
- |
- |
-12,0 |
12,0 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 97 "Fondo impresa femminile" - (Cap-pg: 7342/18) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Ripr. |
-4,5 |
-5,0 |
-10,0 |
19,5 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 "Fondo imprese creative" - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
20,0 |
17,0 |
8,0 |
50,0 |
Ripr. |
- |
-7,0 |
-3,0 |
10,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 486 "Fondo a sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile" - (Cap-pg: 7494/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
50,0 |
- |
- |
- |
Ripr. |
-40,0 |
- |
- |
40,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 951 "Istituzione del fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" - (Cap-pg: 7636/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
60,0 |
68,0 |
68,0 |
504,0 |
Ripr. |
-5,0 |
-12,0 |
-12,0 |
29,0 |
|
L n. 808/1985 "Interventi per sviluppo e accrescimento di competitività industrie operanti nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7423/13) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
76,0 |
77,60 |
39,8 |
61,9 |
Ripr. |
- |
- |
-24,8 |
24,8 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/26 - 7491/3) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
140,0 |
134,0 |
215,0 |
109,0 |
Ripr. |
-80,0 |
-80,0 |
-17,3 |
177,3 |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7485/13) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
257,1 |
283,7 |
149,6 |
245,2 |
Ripr. |
-200,0 |
-200,0 |
- |
400,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
185,1 |
301,1 |
128,6 |
488,1 |
Ripr. |
-40,0 |
-80,0 |
- |
120,0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" - (Cap-pg: 7423/10) - (Scad. Variazione 2033) |
LV |
160,0 |
160,0 |
901,5 |
- |
Ripr. |
-25,0 |
-10,0 |
-5,0 |
+40,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale" - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2033) |
LV |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
1.220,0 |
Ripr. |
+25,0 |
+10,0 |
+5,0 |
-40,0 |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
L’articolo 5 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2023, in conformità all’annesso stato di previsione. Si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi.
Conseguentemente alla soppressione dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le risorse finanziarie dell’Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all’erario.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Nel dettaglio, il comma 1 autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero lavoro e politiche sociali – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MLPS |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
189.432 |
202.889 |
191.737 |
194.855 |
184.155 |
185.173 |
Spese in c/capitale |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
SPESE FINALI |
189.491 |
202.948 |
191.796 |
194.914 |
184.214 |
185.232 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Ai sensi del comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
Il comma 3 dispone che, in seguito alla soppressione dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le risorse finanziarie dell’Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 75 del 2023, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all’erario.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 185/2008 art. 18 c. 1 "Fondo sociale per l’occupazione e la formazione" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
488,7 |
567,5 |
548,3 |
5,666,5 |
Rif. |
200,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1187 "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro" (*) - (Cap-pg: 5063/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
LF n. 350/2003 art. 3 c. 149 "Finanziamento Commissione di garanzia per l’attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici – (cap. 5025) (a decorrere) |
LV |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "Fondo sociale per l’occupazione e la formazione" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
488,7 |
567,5 |
548,3 |
5,666,5 |
Def. |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
Articolo 6
(Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale» e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
L’articolo 6 reca l’autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero della giustizia, di cui alla Tabella n. 5.
Con i commi successivi si autorizza altresì il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all’entrata del bilancio statale al fine di destinarle all’assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all’attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
L’articolo in commento si colloca nella Sezione II, relativa all’approvazione degli stati di previsione dei Ministeri, e si compone di 3 commi.
Il comma 1 reca l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero della giustizia, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 5.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della giustizia – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
GIUSTIZIA |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
9.873 |
10.045 |
9.881 |
10.030 |
9.486 |
9.627 |
Spese in c/capitale |
1.258 |
1.184 |
1.097 |
977 |
649 |
664 |
SPESE FINALI |
11.131 |
11.229 |
10.978 |
11.007 |
10.135 |
10.291 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2024, e in particolare nei seguenti programmi:
· «Amministrazione penitenziaria» (6.1);
· «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).
Si tratta di somme relative:
- alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati;
- per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
- per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Il Ragioniere generale provvede alla riassegnazione delle suddette somme, sia in termini di competenza che di cassa, tramite propri decreti.
Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2024, e segnatamente nei seguenti programmi:
· «Giustizia civile e penale» (6.2);
· «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» (6.6).
Si tratta di somme derivanti:
- da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio;
- da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.
Le suddette somme, che il Ragioniere generale provvede a riassegnare con propri decreti, sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della giustizia, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della giustizia, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni è indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7503/11) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
14,0 |
6,0 |
5,0 |
146,8 |
Rif. |
- |
10,0 |
20,0 |
50,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
128,6 |
83,5 |
63,2 |
259,0 |
Rif. |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
140,0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
L n. 395 del 1990 art. 35 "Edilizia penitenziaria personale e relative attribuzioni" - (Cap-pg: 7300/1 - 7300/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
56,9 |
39,1 |
18,8 |
188,1 |
Ripr. |
-18,5 |
-19,3 |
- |
37,8 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7300/14) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
12,2 |
8,8 |
5,4 |
43,8 |
Ripr. |
-6,0 |
- |
- |
6,0 |
|
LB n. 23/2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" - (Cap-pg: 7300/10 - 7321/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
34,5 |
23,1 |
18,8 |
54,2 |
Ripr. |
-5,9 |
3,0 |
- |
8,9 |
|
LF n. 244/2007 art. 2 c. 619 " somme relative alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria" - (Cap-pg: 7301/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
52,8 |
45,3 |
29,8 |
298,1 |
Ripr. |
-11,5 |
-11,5 |
10,0 |
13,0 |
|
DL n. 91/2017 art. 11/quater "Spese relative a progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia" - (Cap-pg: 7233/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
97,2 |
98,8 |
- |
- |
Ripr. |
-17,0 |
-25,4 |
10,0 |
32,4 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
156,5 |
145,5 |
40,0 |
102,6 |
Ripr. |
- |
-40,0 |
-20,0 |
60,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7200/11) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
45,0 |
46,0 |
30,1 |
50,8 |
Ripr. |
-4,0 |
-34,0 |
-14,9 |
52,9 |
|
LB n. 232/2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, co 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap-pg: 7200/7) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
85,4 |
61,5 |
65,4 |
- |
Ripr. |
-20,0 |
-20,0 |
-20,0 |
60,0 |
|
L n. 164 del 1981 art. 35 "Spese Ministero Giustizia" - (Cap-pg: 7400/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
6,3 |
8,2 |
8,2 |
54,5 |
Ripr. |
- |
- |
-2,0 |
2,0 |
|
L n. 468 del 1978 art. 5 "Riassegnazioni ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario" - (Cap-pg: 7503/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
10,1 |
10,5 |
5,3 |
53,1 |
Ripr. |
- |
-2,0 |
- |
2,0 |
|
RD n. 2572 del 1923 "Ordinamento degli uffici e del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto" - (Cap-pg: 7503/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
5,7 |
7,5 |
3,7 |
37,1 |
Ripr. |
- |
-3,0 |
- |
3,0 |
|
LB n. 232/2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "Ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, co 140 della legge n.232 del 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
128,6 |
83,5 |
63,2 |
259,0 |
Ripr. |
-10,3 |
-10,0 |
-5,9 |
26,2 |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L’articolo 7 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del MAECI contenute nel relativo stato di previsione per il 2024 (comma 1) e provvede ad autorizzare il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero (comma 2).
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Più in dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) per il 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero affari esteri e cooperazione internazionale – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MAECI |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
3.244 |
3.401 |
3.159 |
3.371 |
3.300 |
3.518 |
Spese in c/capitale |
92 |
56 |
31 |
55 |
30 |
45 |
SPESE FINALI |
3.336 |
3.457 |
3.190 |
3.426 |
3.330 |
3.563 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 autorizza il MAECI ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2024, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.
Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/sexies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7245/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
10,0 |
- |
- |
- |
Rif. |
25,0 |
10,0 |
|
|
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
7,0 |
- |
- |
- |
Rif. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
Articolo 8
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione
e del merito e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
L’articolo 8 autorizza al comma 1 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il comma 2 contiene disposizioni di natura contabile.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero istruzione e merito – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MIM |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
50.646 |
50.713 |
48.599 |
48.663 |
47.453 |
47.494 |
Spese in c/capitale |
2.011 |
1.537 |
1.219 |
1.234 |
1.219 |
1.408 |
SPESE FINALI |
52.657 |
52.250 |
49.818 |
49.897 |
48.672 |
48.902 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, prevede che il Ragioniere generale dello Stato sia autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2024, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’istruzione e del merito, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero dell’istruzione e del merito, disposte con la Sezione II.
N.B. Gli importi esposti in Tabella per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale. Il simbolo (*) individua le leggi di spesa permanente.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 328 “Contributo aggiuntivo in favore delle scuole dell’infanzia paritarie” (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente) |
LV |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 “Fondo “la buona scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” - (Cap-pg: 1285/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,0 |
6,0 |
1,1 |
322,6 |
Def. |
- |
-5,0 |
- |
- |
|
L n. 440 del 1997 art. 4 “Istituzione fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa” - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
18,7 |
19,7 |
20,1 |
199,2 |
Def. |
-7,0 |
-7,0 |
- |
- |
|
L n. 440 del 1997 art. 4/ “Istituzione fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa” - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
8,1 |
9,0 |
89,0 |
Def. |
-3,0 |
-5,0 |
- |
- |
|
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 125 “Piano nazionale di formazione e realizzazione delle attività formative dei docenti” (*) - (Cap-pg: 2164/7 - 2164/8 - 2173/7 - 2173/8 - 2174/7 - 2174/8 - 2175/7 - 2175/8) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
34,1 |
24,7 |
26,0 |
26,0 |
Def. |
-26,0 |
-19,0 |
- |
- |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. F/septies “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 8105/13) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
110,7 |
95,0 |
100,0 |
832,0 |
Ripr. |
- |
-90,0 |
|
90,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. I/septies “Prevenzione del rischio sismico” (Cap-pg: 8106/3) -(Scad. Variazione 2028) |
LV |
135,0 |
85,0 |
85,0 |
595,0 |
Ripr. |
-50,0 |
-50,0 |
- |
100,0 |
|
LB n. 160/2019 art. 1 c. 63 “Contributo a Province e Città metropolitane per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade nonché di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole” - (Cap-pg: 8105/15) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
992,9 |
235,0 |
245,0 |
1.340,0 |
Ripr. |
-370,0 |
185,0 |
185,0 |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. F/septies “Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 8105/12) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
36,0 |
55,2 |
84,4 |
1.256,8 |
Ripr. |
-15,0 |
-50,0 |
- |
65,0 |
|
LB n. 23/2016 art. 1 c. 140 p. H/ter “Ripartizione Fondo investimenti di cui all’articolo 1, co 140 della legge n.232 del 2016” - (Cap-pg: 8105/8) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
39,9 |
- |
- |
- |
Ripr. |
-39,9 |
20,0 |
19,9 |
- |
Articolo 9
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione « Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
L’articolo 9, comma 1, reca l’autorizzazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. I successivi commi da 2 a 10 contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero interno – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
INTERNO |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
25.592 |
26.039 |
25.361 |
25.812 |
25.264 |
25.608 |
Spese in c/capitale |
4.798 |
4.518 |
4.093 |
4.047 |
3.718 |
3.843 |
SPESE FINALI |
30.390 |
30.557 |
29.454 |
29.859 |
28.982 |
29.451 |
Rimborso passività finanziarie |
22 |
22 |
23 |
23 |
24 |
24 |
SPESA COMPLESSIVA |
30.412 |
30.579 |
29.477 |
29.882 |
29.006 |
29.475 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2024 dal Fondo di cui all’art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 13,81 milioni per il 2024, con una riduzione di 727.069 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).
Il comma 4 autorizza per il 2024 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,06 milioni per il 2024, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 62,9 milioni per il 2024.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, d.lgs. n. 286/1998).
Il comma 6 autorizza, per il 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, d.lgs. n. 286/1998).
Il comma 7 autorizza per il 2024 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2024 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, il decreto adottato per il 2023.
Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l’attuazione per l’esercizio finanziario 2024 dell’articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell’interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l’accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all’attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’interno, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero dell’interno, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
L n. 189/2002 art. 38 “Completamento e ammodernamento di immobili destinati a Centri di permanenza temporanea” - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
31,8 |
16,8 |
13,4 |
84,9 |
Rif. |
20,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 160/2019 art. 1 c. 59 “Contributo investimenti comuni per asili nido” - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.600,0 |
Ripr. |
- |
- |
200,0 |
-200,0 |
|
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 “Contributo per l’istituzione del Numero di emergenza unico europeo - NUE” - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
22,3 |
6,1 |
4,0 |
- |
Ripr. |
- |
-6,0 |
- |
6,0 |
|
DL n. 21/2022 art. 32/ter c. 1 p. A “Risorse in favore della Polizia di Stato per acquisto e potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto a criminalità organizzata e terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti” - (Cap-pg: 7456/14) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
18,7 |
18,7 |
17,3 |
39,5 |
Ripr. |
- |
- |
-6,0 |
6,0 |
|
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A “Potenziamento di apparati tecnico logistici della Polizia di Stato” - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
50,6 |
50,6 |
3,9 |
- |
Ripr. |
- |
-24,0 |
3,5 |
27,5 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7411/13) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
57,1 |
48,3 |
48,0 |
22,0 |
Ripr. |
- |
-24,0 |
-3,5 |
27,5 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies “Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7411/9) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
80,6 |
17,1 |
10,2 |
78,5 |
Ripr. |
-50,0 |
- |
-10,0 |
60,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies “Digitalizzazione delle amministrazioni statali” - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
54,9 |
43,0 |
18,1 |
136,7 |
Ripr. |
- |
- |
-15,0 |
15,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies “Ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
72,2 |
32,1 |
45,0 |
102,8 |
Ripr. |
-50,0 |
-9,1 |
-30,0 |
89,1 |
|
LB n. 232/2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies “Ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, co 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7411/6) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
121,0 |
61,7 |
14,7 |
77,5 |
Ripr. |
-55,0 |
-50,0 |
-10,0 |
115,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
14,1 |
16,9 |
18,5 |
104,3 |
Ripr. |
- |
- |
-15,0 |
15,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. M/octies “Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, sicurezza e soccorso” (Cap-pg: 7325/23 - 7325/27) - (Scad. Variaz. 2028) |
LV |
49,7 |
48,5 |
52,1 |
299,6 |
Ripr. |
- |
-15,8 |
-40,0 |
55,8 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
11,8 |
15,0 |
14,0 |
- |
Ripr. |
- |
- |
-10,0 |
10,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies “Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, sicurezza e soccorso” - (Cap-pg: 7325/17) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
36,1 |
9,0 |
30,0 |
173,6 |
Ripr. |
- |
- |
-20,0 |
20,0 |
Articolo 10
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
L’articolo 10 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spere del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MASE |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
1.107 |
1.159 |
1.108 |
1.140 |
1.145 |
1.140 |
Spese in c/capitale |
2.966 |
2.546 |
2.521 |
2.121 |
2.450 |
2.100 |
SPESE FINALI |
4.073 |
3.705 |
3.629 |
3.261 |
3.595 |
3.240 |
Rimborso passività finanziarie |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
SPESA COMPLESSIVA |
4.074 |
3.706 |
3.630 |
3.262 |
3.595 |
6.241 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss. |
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 698 -Tutela risorse idriche e prevenzione del rischio idrogeologico - Potenziamento Autorità di bacino distrettuali - (Cap-pg: 3031/ PG vari) - (Variazione Permanente) |
LV |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss. |
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/novies “Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche” - (Cap-pg: 8535/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
132,5 |
110,2 |
101,0 |
698,6 |
Ripr. |
-50,0 |
-50,0 |
0 |
100,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 488 “Fondo rotativo italiano per il clima” - (Cap-pg: 8413/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
1.120,0 |
1.120,0 |
1.120,0 |
400,0 |
Ripr. |
-280,0 |
-280,0 |
-280,0 |
840,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/ter “Ricerca” Investimenti alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa mission innovation adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi - (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
138,9 |
83,9 |
144,9 |
776,5 |
Ripr. |
-20,0 |
-20,0 |
-20,0 |
60,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
45,0 |
0 |
0 |
1.260,0 |
Ripr. |
-20,0 |
0 |
0 |
20,0 |
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
L’articolo 11 autorizza al comma 1 l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) per l’anno finanziario 2024 e reca altresì, ai commi successivi, le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero infrastrutture e trasporti – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MIT |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
7.982 |
7.958 |
7.629 |
7.603 |
7.664 |
7.626 |
Spese in c/capitale |
12.216 |
12.768 |
10.506 |
11.043 |
10.165 |
10.555 |
SPESE FINALI |
20.198 |
20.726 |
18.135 |
18.646 |
17.829 |
18.181 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
I commi successivi prevedono:
§ il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto come forza media nel 2024 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 35 ufficiali piloti di complemento, 6 ufficiali delle forze di completamento) (comma 2);
§ il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2024 (136 unità) (comma 3);
§ il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT per le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (comma 4);
§ la possibilità di versare in conto corrente postale da parte dei funzionari delegati, i fondi di qualsiasi provenienza, ai sensi del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto (comma 5);
§ l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto (comma 6);
§ l’autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del MIT per il 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (comma 7).
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB N. 234 del 2021 art. 1 c. 397 “Contratto di programma ANAS 2021- 2025” - (Cap. 7002/55) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
250,0 |
450,0 |
500,0 |
5.400,0 |
Rif. |
0 |
0 |
45,0 |
630,4 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. f/decies “Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria” - (cap-pg: 7340/4) - (scad. variazione 2026)
|
LV |
19,0 |
25,0 |
0 |
0 |
Rif. |
15,0 |
15.0 |
15,0 |
0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 446 “Centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza” – Autodromo di Imola (Cap-pg: 7360/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
|
DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 3 Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1 s.s.77 Val di Chienti tratta “Foligno – Pontelatrave” - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-30,0 |
0 |
0 |
30,0 |
||
DL n. 109/2018 art. 1 c. 6 “Spese per ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse” - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-30,0 |
0 |
0 |
30,0 |
||
DL n. 133/2014 art. 3 c. 2 p. B/novies “Strada statale 131 in Sardegna” (Cap-pg: 7002/40) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
23,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-15,0 |
0 |
0 |
15,0 |
||
DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 p. B “Assegnazione di risorse a carico del fondo infrastrutture” - (Cap-pg: 7002/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
5,0 |
5,0 |
45,0 |
275,6 |
|
Ripr. |
0 |
0 |
-45,0 |
45,0 |
||
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/decies Fondo investimenti “Trasporti e viabilità’“ - (Cap-pg: 7002/48) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
124,5 |
124,2 |
134,8 |
2.007,3 |
|
Ripr. |
-50,0 |
-50,0 |
-85,0 |
185,0 |
||
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies “ Fondo investimenti Trasporti e viabilità” - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
214,0 |
175,9 |
230,0 |
1.376,5 |
|
Ripr. |
-70,0 |
-70,0 |
-49,7 |
189,7 |
||
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies Fondo investimenti “Mobilità sostenibile e sicurezza stradale” - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
30,0 |
10,0 |
35,0 |
0 |
|
Ripr. |
-15,0 |
0 |
-25,0 |
40,0 |
||
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1169 “finanziamento hub portuale di La Spezia” - (Cap-pg: 7002/43) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
||
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 604 “Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”- ANAS” - (Cap-pg: 7002/30) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
0 |
0 |
33,1 |
0 |
|
Ripr. |
0 |
0 |
-3,0 |
3,0 |
||
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 “ANAS” - (Cap-pg: 7002/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
432,0 |
1.056,0 |
1.143,0 |
1.408,0 |
|
Ripr. |
-429,0 |
-876,9 |
-951,2 |
2.257,1 |
||
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 “Rinnovo parco veicolare” - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
12,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
||
DL n. 121/2021 art. 3 c. 1 “Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario european rail traffic management system (ERTMS)” (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variaz. 2027) |
LV |
120,0 |
60,0 |
60,0 |
0 |
|
Ripr. |
-60,0 |
0 |
0 |
60,0 |
||
LS n. 190/2014 art. 1 c. 236 “Competitività dei porti ed efficienza trasferimento ferroviario all’interno dei sistemi portuali” - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
19,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-15,0 |
0 |
0 |
15,0 |
|
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/bis “Tramvia di Firenze” - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ripr. |
-30,0 |
0 |
0 |
30,0 |
|
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 “Metropolitana Roma” - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
11,2 |
0 |
55,0 |
0 |
|
Ripr. |
-10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
|
Articolo 12
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
L’articolo 12 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero università e ricerca – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MUR |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
10.980 |
10.990 |
11.019 |
11.019 |
10.698 |
10.694 |
Spese in c/capitale |
3.073 |
3.075 |
3.092 |
3.156 |
2.981 |
3.077 |
SPESE FINALI |
14.053 |
14.065 |
14.111 |
14.175 |
13.679 |
13.771 |
Rimborso passività finanziarie |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
SPESA COMPLESSIVA |
14.057 |
14.069 |
14.116 |
14.180 |
13.684 |
13.776 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero dell’università e della ricerca, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 173 “Contributi per interventi di edilizia in favore delle AFAM”- (Cap-pg: 7225/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
40,0 |
Rif. |
0 |
6,0 |
20,0 |
180,0 |
|
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 “Somme destinate al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio” - (Cap-pg: 7266/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
50,0 |
70,0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
DLG n. 68 del 2012 art. 18 Fondo integrativo borse di studio Cap-pg: 1710/1) |
LV |
363.0 |
382,1 |
132,1 |
132,1 |
Rif. |
63,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Rimodulazione ricerca e innovazione (capitoli vari) |
LV |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
Rif. |
13,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Contributo Associazione Europa Mediterraneo ETS (Cap-pg: 1679) |
LV |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
L n. 338 del 2000 art. 1 c. 1 - Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari - (Cap-pg: 7273/1) |
LV |
118,1 |
118,1 |
68,1 |
180,5 |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
50,0 |
0 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 50 del 2022 art. 28 c. 1 “Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese” - (Cap-pg: 1699/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
90,0 |
90,0 |
0 |
0 |
Def. |
-3,0 |
-7,0 |
0 |
0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
L n. 494 del 1965 art. 2 “Spese della partecipazione dell’Italia al C.E.R.N. e all’A.I.E.A. - (cap-pg: 7292/1) |
LV |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
Def. |
-16,0 |
0 |
0 |
0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 312 “Fondo italiano per le scienze applicate” - (Cap-pg: 7725/1) - |
LV |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Def. |
-27,9 |
0 |
0 |
0 |
|
D.Lgs n. 204 del 1998 art. 1 c. 3 “Fondo integrativo speciale per la ricerca” - (Cap-pg: 7310/1) |
LV |
21,6 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
Def. |
-13,2 |
0 |
0 |
0 |
|
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 “Somme destinate al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio” “Edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (Cap-pg: 7266/1) vedi anche il rifinanziamento |
LV |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
Def. |
-10,0 |
-20,0 |
-50,0 |
0 |
Articolo 13
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 104;
2) Marina n. 126;
3) Aeronautica n. 85;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 52;
3) Aeronautica n. 37;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 106;
2) Marina n. 60;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 292;
2) Marina n. 341;
3) Aeronautica n. 313;
4) Carabinieri n. 133.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 274;
2) Marina n. 320;
3) Aeronautica n. 452.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:
1) Esercito n. 510;
2) Marina n. 190;
3) Aeronautica n. 120.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
L’articolo 13 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
Più in dettaglio, l’articolo 13 autorizza, al comma 1, l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della Difesa – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
DIFESA |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
20.996 |
21.210 |
20.917 |
20.895 |
20.984 |
20.945 |
Spese in c/capitale |
6.646 |
7.974 |
6.879 |
7.980 |
7.070 |
7.800 |
SPESE FINALI |
27.642 |
29.184 |
27.796 |
28.875 |
28.054 |
28.745 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
L’articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2024: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l’anno 2024; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l’Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.
Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2024, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.
Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2024, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).
Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
Il comma 9 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell’Arma stessa.
Il comma 10 autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l’anno 2024 da destinare alle associazioni combattentistiche.
Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.
Il comma 12 autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l’anno finanziario 2024, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.
Il comma 13 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2024, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
Per approfondimenti sullo strumento europeo per la pace si rinvia alla scheda dell’articolo 1, commi 387 e 388 della legge di bilancio.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della difesa, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della difesa, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DLG n. 66 del 2010 art. 608 “Spese di investimento del Ministero della difesa” - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
1.903,5 |
1.788,5 |
2.202,9 |
24.337,1 |
Rif. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
15,0 |
|
DL n. 152/2021 art. 7 c. 4/bis “Somme all’Agenzia industrie difesa per interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti unità produttive dell’Agenzia” - (Cap: 1235/1) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 234/2021 art. 1 c. 475 “Arma dei Carabinieri- realizzazione nuove caserme demaniali” - (Cap-pg: 7765/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
66,2 |
50,0 |
50,0 |
500,0 |
Ripr. |
-12,0 |
0 |
0 |
12,0 |
|
DLG n. 66/2010 art. 608 “Spese di investimento del ministero della difesa” - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
1.903,5 |
1.788,5 |
2.202,9 |
24.337,1 |
Ripr. |
-73,4 |
0 |
0 |
73,4 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies “Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
193,7 |
162,5 |
215,0 |
448,1 |
Ripr. |
-25,0 |
-50,0 |
-20,0 |
95,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies “Digitalizzazione delle amministrazioni statali” - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
46,7 |
45,2 |
48,4 |
455,1 |
Ripr. |
0 |
0 |
-20,0 |
20,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies “Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso” - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
353,4 |
345,2 |
293,1 |
797,7 |
Ripr. |
-50,0 |
-150,0 |
-180,0 |
380,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies “Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
72,2 |
172,8 |
236,8 |
1.659,5 |
Ripr. |
0 |
0 |
-120,0 |
120,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies “Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria” - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
52,6 |
38,7 |
120,0 |
1.420,6 |
Ripr. |
0 |
0 |
-100,0 |
100,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies “Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
325,6 |
244,8 |
154,3 |
222,0 |
Ripr. |
0 |
-15,0 |
-15,0 |
30,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies “Digitalizzazione delle amministrazioni statali” - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
30,0 |
285,7 |
32,0 |
293,3 |
Ripr. |
0 |
0 |
-15,0 |
15,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies “Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso” - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
114,8 |
112,1 |
89,0 |
125,7 |
Ripr. |
0 |
-10,7 |
0 |
10,7 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter “Ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
24,6 |
37,0 |
45,0 |
269,2 |
Ripr. |
0 |
0 |
-30,0 |
30,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter “Ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
58,9 |
52,0 |
40,6 |
259,3 |
Ripr. |
0 |
-10,3 |
0 |
10,3 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater “Ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
38,5 |
68,8 |
152,3 |
2.239,9 |
Ripr. |
0 |
0 |
-140,0 |
140,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter “ Ripartizione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016” - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
158,7 |
175,2 |
236,7 |
3.563,5 |
Ripr. |
0 |
0 |
-70,0 |
70,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater “Ripartizione del fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016” - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
56,1 |
49,6 |
45,3 |
359,0 |
Ripr. |
0 |
0 |
-30,0 |
30,0 |
Articolo 14
(Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 14 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l’anno 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
MASAF |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
695 |
1.341 |
684 |
681 |
663 |
661 |
Spese in c/capitale |
1.092 |
1.241 |
825 |
933 |
465 |
593 |
SPESE FINALI |
1.787 |
2.582 |
1.509 |
1.614 |
1.128 |
1.254 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, per l’anno 2024, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l’anno 2024, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2024, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all’attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).
Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2024, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato “Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale”.
Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l’anno 2024, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero dell’agricoltura, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 “Fondo solidarietà nazionale incentivi assiurativi” (*) - (Cap-pg: 7439/3) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0 |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 428 “Innovazione in agricoltura” - (Cap-pg: 7728/1) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
75,0 |
75,0 |
0 |
0 |
Rif. |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
|
L n. 499 del 1999 art. 4 “Interventi nel settore agricolo” (*) - (Cap-pg: 7810/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0 |
0 |
19,3 |
20,0 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
Articolo 15
(Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
L’articolo 15 autorizza al comma 1 l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura (MIC), per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14). I commi successivi recano ulteriori disposizioni di carattere contabile.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della cultura – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
CULTURA |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
1.870 |
1.870 |
1.844 |
1.845 |
1.844 |
1.809 |
Spese in c/capitale |
1.790 |
1.676 |
1.636 |
1.585 |
1.461 |
1.454 |
SPESE FINALI |
3.660 |
3.546 |
3.480 |
3.430 |
3.305 |
3.263 |
Rimborso passività finanziarie |
10 |
10 |
3 |
3 |
3 |
3 |
SPESA COMPLESSIVA |
3.670 |
3.556 |
3.483 |
3.466 |
3.308 |
3.266 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
L’articolo in esame autorizza altresì, al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all’art. 1 della legge n. 163 del 1985, che, in base all’art. 1, comma 631 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023 - ha assunto la corrente denominazione).
Prevede poi, al comma 3, che, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
Dispone infine, al comma 4, che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero della cultura, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero della cultura, disposte con la Sezione II, con evidenza di quelli introdotti nel corso dell’esame parlamentare.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. A “Contributi Fondazioni liriche” (*) - (Cap-pg: 6652/4) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. B “Contributo al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano” (*) - (Cap-pg: 6652/2) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 “Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità” - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (*) - (Cap-pg: 8281/19) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 “Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale “ (*) - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 “Spese per l’attuazione degli interventi del Piano strategico «grandi progetti beni culturali»“ - (Cap-pg: 8098/2) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
128,7 |
114,1 |
114,1 |
808,4 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
500,0 |
|
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 “Piano per l’arte contemporanea” (*) - (Cap-pg: 7707/13) - (Scad. Variazione 2038) |
LV |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 162 “Teatro comunale dell’Opera “Carlo Felice” Genova” (*) - (Cap-pg: 6650/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Rif. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
L n. 69 del 2009 art. 25 c. 1 “Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee” - Museo MAXXI di Roma - (Cap-pg: 5514/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
Rif. |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
DEFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
INTRODOTTI ESAME PARLAMENTARE |
|
|
|
|
|
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. B “Contributo al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano” (*) - (Cap-pg: 6652/2) vedi rifinanziamento |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Def. |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
-0,4 |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
DL n. 59/2021 art. 1 c. 2 p. D/primum “Attuazione Piano complementare PNRR-MIC” - (Cap: 8130/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
367,3 |
260,0 |
82,3 |
0 |
Ripr. |
-100,0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies “Tutela patrimonio culturale” - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
70,0 |
85,0 |
79,0 |
548,0 |
Ripr. |
0 |
-85,0 |
-60,0 |
145,0 |
Articolo 16
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo 16 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero della Salute aventi carattere formale e di natura contabile.
In particolare, il comma 1 autorizza l’impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della Salute, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero della salute – Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
SALUTE |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
1.935 |
1.797 |
1.894 |
1.951 |
1.869 |
1.933 |
Spese in c/capitale |
609 |
609 |
487 |
487 |
362 |
362 |
SPESE FINALI |
2.544 |
2.406 |
2.381 |
2.438 |
2.231 |
2.295 |
Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.
L’articolo reca inoltre, al comma 2, la specifica disposizione a carattere gestionale che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, le necessarie variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, per la rimodulazione degli stanziamenti alimentati dal riparto della quota dell’1 per cento del Fondo sanitario nazionale, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del MEF per essere trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata, tra l’altro, per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente. Tali stanziamenti sono iscritti in bilancio nell’ambito della missione “Ricerca e innovazione” dello stato di previsione del Ministero della salute. Rimane comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Al riguardo, l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[93] dispone che una quota pari all’1% del Fondo sanitario nazionale sia trasferita dal bilancio del MEF allo stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta da ISS (Istituto superiore di sanità), dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ex ISPESL), dagli Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato (IRCCS) e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZP) in particolare per le problematiche relative all’igiene e sanità pubblica veterinaria.
Articolo 17
(Stato di previsione del Ministero del turismo)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
L’articolo 17 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l’anno finanziario 2024.
In calce alla presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa del Ministero.
In particolare, l’articolo 17 della legge di bilancio autorizza, nel suo unico comma, l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Si riportano di seguito i dati riassuntivi delle spese del Ministero per gli anni 2024-2026, autorizzate della legge di bilancio, a raffronto con il dato a legislazione vigente.
Spese del Ministero del turismo– Anni 2024-2026 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
TURISMO |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
BLV |
Legge |
Spese correnti |
167 |
161 |
119 |
116 |
89 |
87 |
Spese in c/capitale |
135 |
205 |
149 |
234 |
53 |
158 |
SPESE FINALI |
302 |
366 |
268 |
350 |
142 |
245 |
Per una analisi delle spese del Ministero, si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del presente dossier.
* * *
Di seguito, si dà conto della parte di manovra effettuata con la Sezione II direttamente nell’ambito del Ministero del turismo, mediante variazioni quantitative degli stanziamenti delle leggi di spesa vigenti che, non necessitando di modifiche normative, sono state effettuate direttamente sullo stato di previsione del Ministero.
Le tabelle che seguono riportano i rifinanziamenti, definanziamenti e le riprogrammazioni delle autorizzazioni legislative di spesa del Ministero del turismo, disposte con la Sezione II.
N.B. Per le autorizzazioni di spesa esposte nel prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 ss |
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 368 "Fondo unico per il turismo di conto capitale" - (Cap-pg: 7115/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
55,0 |
45,0 |
0 |
0 |
Rif. |
35,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 592 "Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento" - (Cap-pg: 8601/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
50,0 |
70,0 |
50,0 |
0 |
Rif. |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
80,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 963 "Rilancio e promozione turistica dei percorsi "cammini religiosi"" - (Cap-pg: 8513/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
Articoli 18-20, commi 1-30
(Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)
Art. 18 1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.
Art. 19. 1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 20. 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Gli articoli 18 e 19 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.
L’articolo 20, ai commi da 1 a 30, riporta norme aventi carattere gestionale.
La tabella che segue riporta i totali generali della spesa complessiva del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, come approvati dall’articolo 18.
Totali generali della spesa
(valori in milioni di euro)
|
Competenza |
Cassa |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
Spese complessive |
1.215.086 |
1.156.020 |
1.183.776 |
1.231.545 |
1.165.582 |
1.194.266 |
L’articolo 19 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, che espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, quali il saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), il risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti), il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e le spese complessive).
Quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Tributarie |
608.932 |
619.692 |
634.176 |
Extra-tributarie |
78.386 |
76.978 |
76.613 |
Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali |
249 |
155 |
147 |
ENTRATE FINALI |
687.567 |
696.825 |
710.936 |
Spese correnti |
756.526 |
744.910 |
735.229 |
Spese conto capitale |
129.892 |
117.215 |
107.307 |
SPESE FINALI |
886.419 |
862.125 |
842.536 |
Rimborso prestiti |
328.668 |
293.895 |
341.240 |
SPESE COMPLESSIVE |
1.215.086 |
1.156.020 |
1.183.776 |
Saldo netto da finanziare |
-198.852 |
-165.299 |
-131.600 |
Risparmio pubblico |
-69.209 |
-48.239 |
-24.441 |
Ricorso al mercato |
-527.519 |
-459.194 |
-472.840 |
Le tabelle che seguono espongono i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in divisioni (secondo la classificazione funzionale COFOG) e in categorie (secondo la classificazione economica).
Spese complessive per funzioni – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
DIVISIONI |
2024 |
2025 |
2026 |
Servizi generali delle PA |
739.919 |
707.357 |
752.795 |
Difesa |
26.826 |
25.085 |
24.458 |
Ordine pubblico e sicurezza |
31.505 |
30.743 |
29.498 |
Affari economici |
137.048 |
112.084 |
105.448 |
Protezione dell’ambiente |
3.650 |
3.699 |
3.757 |
Abitazione e assetto territoriale |
7.911 |
6.476 |
6.877 |
Sanità |
14.997 |
15.565 |
14.166 |
Attività ricreative, culturali e di culto |
8.134 |
8.557 |
7.834 |
Istruzione |
63.658 |
61.300 |
59.930 |
Protezione sociale |
181.437 |
185.155 |
179.013 |
SPESE COMPLESSIVE |
1.215.086 |
1.156.020 |
1.183.776 |
Spese finali per categorie economiche – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2024 |
2025 |
2026 |
Redditi da lavoro dipendente |
104.546 |
105.471 |
104.589 |
Consumi intermedi |
15.079 |
14.487 |
14.191 |
Imposte pagate sulla produzione |
5.538 |
5.241 |
5.067 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
374.729 |
364.835 |
353.674 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
9.919 |
9.864 |
9.850 |
Trasferimenti correnti a imprese |
9.945 |
9.419 |
8.588 |
Trasferimenti correnti all'estero |
1.519 |
1.458 |
1.620 |
Risorse proprie UE |
20.160 |
23.160 |
24.060 |
Interessi passivi altri oneri finanziari |
96.917 |
106.861 |
112.546 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate |
99.233 |
91.524 |
89.056 |
Ammortamenti |
0 |
0 |
0 |
Altre uscite correnti |
5.006 |
3.255 |
3.254 |
Fondi da ripartire di parte corrente |
13.937 |
9.336 |
8.735 |
TOTALE SPESE CORRENTI |
756.526 |
744.910 |
735.229 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
12.019 |
10.858 |
9.775 |
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche |
42.484 |
43.179 |
39.257 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
60.299 |
52.325 |
47.777 |
Contributi investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
406 |
75 |
65 |
Contributi agli investimenti a estero |
867 |
527 |
536 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
4.552 |
3.191 |
3.433 |
Fondi da ripartire in conto capitale |
4.146 |
5.011 |
4.908 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
5.118 |
2.049 |
1.557 |
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE |
129.892 |
117.215 |
107.307 |
TOTALE SPESE FINALI |
886.419 |
862.125 |
842.536 |
Entrate finali per categorie economiche – dati di competenza
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2024 |
2025 |
2026 |
Imposte sul patrimonio e sul reddito |
329.144 |
331.326 |
338.692 |
Tasse e imposte sugli affari |
227.762 |
235.328 |
241.893 |
Imposte sulla produzione e sui consumi |
33.752 |
34.605 |
35.003 |
Entrate tributarie da gestione monopoli |
11.245 |
11.319 |
11.399 |
Tasse e imposte su attività di giuoco |
7.029 |
7.114 |
7.189 |
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE |
608.932 |
619.692 |
634.176 |
Risorse proprie dell’Unione Europea |
3.500 |
3.700 |
3.900 |
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrim. |
1.572 |
1.582 |
1.581 |
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato |
1.309 |
1.090 |
1.089 |
Entrate di tipo finanziario |
11.357 |
10.767 |
10.671 |
Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti |
17.076 |
17.264 |
17.271 |
Entrate da contributi versati allo Stato |
9.291 |
8.874 |
8.761 |
Entrate da recuperi e rimborsi di spese |
9.395 |
9.442 |
9.145 |
Partite che si compensano nella spesa |
600 |
600 |
600 |
Altre entrate extra-tributarie |
24.286 |
23.659 |
23.595 |
TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE |
78.386 |
76.978 |
76.613 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
249 |
155 |
147 |
ENTRATE FINALI |
687.567 |
696.826 |
710.936 |
Articolo 20, comma 31
(Modifiche al bilancio derivanti dalla riorganizzazione dei Ministeri)
31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.
Il comma 31 dell’articolo 20, inserito nel corso dell’esame parlamentare, prevede che con la nota di variazioni al disegno di legge di bilancio per il 2024 in esame sono apportate le modifiche alla struttura di bilancio derivanti dai D.P.C.M., già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti le riorganizzazioni delle amministrazioni centrali effettuate in seguito all’incremento delle dotazioni organiche previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un’apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
Con il comma in esame si stabilisce che con la Nota di variazioni - presentata in Assemblea al Senato (A.S. 926/I) – sono apportate anche le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai D.P.C.M., già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali effettuate in seguito all’incremento delle dotazioni organiche previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.
Nella Relazione tecnica del maxi emendamento governativo, che ha introdotto il comma in esame, si riporta che tali riorganizzazioni hanno concluso l’iter normativo previsto non in tempo utile per apportare le relative modifiche già in sede di disegno di legge di bilancio. La norma in esame è stata prevista al fine di “utilizzare lo strumento della nota di variazioni anche per modifiche correlate a fonti normative di rango secondario, garantendo in tal modo la trasparenza e la chiarezza informativa del bilancio, tenuto conto del notevole impatto di dette riorganizzazioni sulla struttura del bilancio e sul funzionamento delle amministrazioni”.
Si ricorda che il decreto-legge n. 44 del 2023, all’articolo 1, comma 2, dispone un incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri elencati all’allegato 1, tabella A, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Avvocatura dello Stato. Tali incrementi riguardano, a seconda dei casi, posizioni dirigenziali e/o altre aree.
In relazione all’incremento delle dotazioni organiche, il comma 2 prevede che le amministrazioni interessate provvedano alla conseguente riorganizzazione con regolamenti da adottarsi entro il 30 ottobre 2023, secondo la procedura stabilita dalla norma transitoria di cui all’articolo 13 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173.
Quest’ultimo prevede che fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri; tale normativa costituisce una deroga alla procedura ordinaria in materia - procedura che contempla, tra l’altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La proroga del termine del 30 giugno 2023 non concerne le possibili modifiche regolamentari inerenti alla riorganizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle unità di missione di livello dirigenziale generale, modifiche che possono essere adottate secondo la procedura suddetta e in relazione al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Con l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2023, citato dalla norma in esame, è stato prorogato dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l’adozione, secondo la procedura speciale sopra descritta, delle modifiche ai regolamenti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo nonché del regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Al momento, i due regolamenti di organizzazione per i quali è stata prevista la proroga non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023 sono stati adottati i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
· D.P.C.M. 25/09/2023, n. 163. Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2023, n. 268.
· D.P.C.M. 18/09/2023, n. 164. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2023, n. 269.
· D.P.C.M. 17/10/2023, n. 167. Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 2023, n. 273.
· D.P.C.M 30/10/2023, n. 173. Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2023, n. 281.
· D.P.C.M. 30/10/2023, n. 174. Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2023, n. 281.
· D.P.C.M. 30/10/2023, n. 177. Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2023, n. 284.
· D.P.C.M. 16/10/2023, n. 178. Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2023, n. 285.
· D.P.C.M. 30/10/2023, n. 179. Regolamento recante modifiche al regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2023, n. 286.
· D.P.C.M. 30/10/2023, n. 180. Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2023, n. 286.
· D.P.C.M. 30/10/2023, n. 186. Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2023, n. 291.
· D.P.C. 27/10/2023, n. 198. Regolamento recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2023, n. 296.
La riorganizzazione dei Ministeri ha comportato modifiche alla struttura degli stati di previsione del bilancio dello Stato, che ha interessato soltanto i seguenti Ministeri:
- Ministero dell’economia e delle finanze,
- Ministero delle imprese e del made in Italy,
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica,
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- Ministero della salute
- Ministero del turismo.
Come illustrato nella Relazione tecnica del maxi emendamento governativo, le variazioni apportate con la Nota di variazioni sulla base dei DPCM sopra richiamati, determinano modifiche alla struttura del bilancio che, da un punto di vista meramente contabile, apportano semplicemente variazioni di natura compensativa da cui non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le modifiche organizzative hanno comportato l’istituzione di nuovi programmi e, in alcuni casi, la soppressione o una diversa articolazione per azioni di programmi esistenti.
Nella Relazione tecnica sono riportate le tavole di confluenza tra la vecchia struttura e la nuova struttura per ciascun Ministero oggetto di riorganizzazione.
Articolo 20, commi 32-33
(Nuova determinazione del finanziamento alla Corte dei Conti)
32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.
I commi 32 e 33 dell’articolo 20, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni per la determinazione delle risorse finanziarie annuali da destinare al bilancio autonomo della Corte dei conti.
A partire dall’esercizio finanziario 2024, le risorse da assegnare alla Corte dei conti saranno quantificate in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR, secondo le seguenti percentuali: 0,41 per mille per il 2024; 0,437 per mille per il 2025; 0,45 per mille a decorrere dal 2026.
Si precisa che dal nuovo sistema di quantificazione delle risorse da destinare alla Corte dei Conti non possano comunque derivare importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro annui.
È altresì previsto che la Corte dei conti, in sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, provveda a versare la quota libera dell’avanzo di amministrazione all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 32 dell’articolo 20 reca disposizioni per la determinazione annuale delle risorse finanziarie da destinare al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il suo funzionamento, a partire dall’esercizio 2024.
In particolare, il comma dispone che il finanziamento venga quantificato in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, nella misura dello 0,41 per mille per il 2024, 0,437 per mille per il 2025, 0,45 per mille a decorrere dal 2026.
La norma prevede altresì che dal nuovo sistema di quantificazione delle risorse non possono comunque derivare alla Corte dei Conti importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro anni a decorrere dal 2024.
Ai fini del computo percentuale, la norma in esame dispone che le spese finali sono considerate al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR.
Con riguardo allo scorporo delle risorse relative al PNRR, si evidenzia che la norma in esame non individua chiaramente quali siano le poste di bilancio che, in quanto “relative al PNRR”, debbano intendersi scorporate dal computo delle spese finali del bilancio dello Stato, prese a riferimento per il calcolo dello stanziamento annuale in favore della Corte dei Conti.
Si precisa, a tal proposito, che nel disegno di legge di bilancio per il 2024 non figurano più gli stanziamenti del Fondo di rotazione per il Next generation EU-Italia, istituito dalla legge di bilancio 2021 quale anticipazione, fino al 2023, rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea (ex cap. 8003/MEF).
In base al D.M. 11 ottobre 2021 - che reca le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR - le risorse per la realizzazione degli interventi del Piano sono gestite attraverso contabilità fuori bilancio[94], fatta eccezione per le risorse dei progetti in essere, che risultano invece contabilizzati in bilancio.
Nel ddl di bilancio per il 2024 (A.S. 962) risultano peraltro una serie di capitoli con stanziamenti a favore di personale, per attività correlate all’attuazione del PNRR.
Si vedano, a titolo di esempio, nello stato di previsione del MEF i capitoli: 2812 (spese relative alle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR); 2199 (somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la struttura di missione PNRR); 3063 (fondo da ripartire per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR); 3064 (fondo da ripartire per contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR); 3066 (fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR per le spese di personale degli uffici di coordinamento delle relative attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo).
La legge di bilancio 2024-2026 (legge n. 213/2023 e relativo D.M. economia 30 dicembre 2023, di ripartizione in capitoli delle unità di voto) assegna alla Corte dei conti per il suo funzionamento uno stanziamento pari a 324,5 milioni per il 2024, 329,4 milioni per il 2025 e 329,8 milioni per il 2026 (sul cap. 2160 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Le somme trasferite dal bilancio dello Stato costituiscono l’entrata prevalente per il bilancio autonomo dell’Istituto (cfr. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 della Corte dei conti, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2023, che reca entrate totali pari a circa 502,2 milioni di euro, di cui 157 milioni quale avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio finanziario precedente).
Ulteriori somme, in conto capitale, sono trasferite alla Corte dei conti per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale pari a 5 milioni di euro per il 2024 e per il 2025 e a 25 milioni per l’anno 2026 (cap. 7270/MEF), assegnate per le finalità previste dall’art. 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018.
Si tratta del progetto di acquisizione degli immobili che sono in locazione passiva per la Corte dei conti, oltre che di progetti di riqualificazione e ristrutturazione delle altre sedi dell’Istituto, sia centrali che regionali, come riportato nel bilancio d’esercizio 2023 della Corte.
Si riporta, nella tabella di seguito, il valore della dotazione del capitolo 2160/MEF come risulterebbe, per ciascun anno del triennio 2024-2026, applicando il metodo di calcolo introdotto dal comma in esame, definito in termini di quota percentuale rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato previste nel disegno di legge di bilancio (per il 2024, si veda l’A.S. 962), e come risulta nello stanziamento del predetto capitolo, risultante dallo stato di previsione della spesa del MEF previsto dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023).
Somma da assegnare alla Corte dei conti - Cap 2160/MEF (dati di competenza)
(milioni di euro)
|
2024 |
2025 |
2026 |
Spese finali bilancio dello Stato (A.S. 962, DLB integrato) |
886.482 |
862.148 |
842.521 |
Interessi passivi e altri oneri finanziari[95] |
96.917 |
106.861 |
112.546 |
Risorse relative al PNRR (*) |
2.849 |
2.596 |
1.646 |
Spese finali al netto |
786.716 |
752.691 |
728.329 |
% da applicare ai sensi dell’art. 20, comma 32 |
0,41/1000 |
0,437/1000 |
0,45/1000 |
Nuova determinazione cap. 2160 |
322,55 |
328,93 |
327,75 |
Limite minimo dello stanziamento |
325 |
325 |
325 |
Stanziamento cap. 2160, Legge bilancio n. 213/2023 |
324,5 |
329,4 |
329,8 |
(*) Si precisa che gli importi relativi alle spese del PNRR nel triennio 2024-2026, da scorporare, in base a quanto previsto dal comma 32 in esame, dal computo delle spese finali del bilancio dello Stato ai fini dell’individuazione della base di calcolo percentuale degli stanziamenti annuali in favore della Corte dei conti, sono stati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS).
Il comma 32 dispone, inoltre, che il Segretario generale della Corte dei conti provveda, in sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, al versamento della quota libera dell’avanzo di amministrazione all’entrata del bilancio dello Stato.
Secondo quanto indicato nel bilancio di previsione per l’esercizio 2023, l’avanzo presunto dell’esercizio precedente, iscritto al capitolo 1400, viene determinato in via prudenziale in € 157.152.163.
Nel bilancio di previsione si riporta che l’importo è costituito prevalentemente da quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario precedente. Nel dettaglio, l’avanzo risulta composto da: risorse accantonamenti relativi alla mancata definizione del contenzioso in atto sull’applicazione del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201; risorse accertate quali economie da cessazione del personale di magistratura ed accantonate per la copertura delle spese per nuove assunzioni; risorse di parte capitale destinate alle finalità previste dall’art. 1 comma 95 della legge di bilancio n. 145 del 2018, rinvenienti da esercizi precedenti e non ancora utilizzate.
Il comma 33 chiarisce, infine, che gli stanziamenti per il funzionamento della Corte dei conti, come definiti secondo la procedura di cui al comma precedente, non tengono conto:
§ delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
§ dei trasferimenti per investimenti a valere sul cap. 7270 del Ministero dell’economia e delle finanze.
La Corte dei conti è un organo ausiliario di rilievo costituzionale (art. 100 Cost.), nonché giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103, comma 2, Cost.).
In tale veste, essa esercita in via esclusiva le seguenti funzioni di controllo costituzionalmente attribuite, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (art. 100, comma 2, Cost.):
- controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo;
- controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- partecipazione, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Accanto alle predette funzioni, individuate direttamente dall’art. 100 della Costituzione, la Corte è titolare di ulteriori funzioni di controllo attribuite da leggi ordinarie – in particolare, dalla legge n. 20 del 1994 – le quali trovano il loro fondamento costituzionale nell’art. 97 (principio del buon andamento dei pubblici uffici), nell’art. 81 letto congiuntamente all’art. 97 (equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni) e nell’art. 119 (coordinamento della finanza pubblica). Si tratta, in particolare, del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.
Da ultimo, alla Corte dei Conti è stato attribuito il controllo successivo sulla gestione (di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994) con riguardo alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (articolo 7, comma 7, decreto-legge n. 77 del 2021). All’esito di tale controllo, la Corte riferisce al Parlamento, almeno semestralmente, sullo stato di attuazione del PNRR.
La ulteriore funzione di cd. controllo “concomitante” (disciplinato dall’articolo 11, comma 2, legge n. 15 del 2009) sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, attribuita alla Corte dall’articolo 22, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020, è stata espressamente esclusa dal legislatore con riferimento ai piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (art. 1, comma 12-quinquies, lettera b), decreto-legge n. 44 del 2023).
La legge assicura l’indipendenza della corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo (art. 100, comma 3, Cost.).
La Corte dei conti è dotata di autonomia finanziaria, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie alle proprie attività istituzionali. La Corte delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese (art. 4, comma 1, L. 20/1994).
Le risorse finanziarie per il funzionamento della Corte sono allocate in un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 2160). Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 4, comma 2, L. 20/1994).
Il Regolamento di amministrazione e contabilità della Corte dei conti (RAC) è stato adottato con delibera della Corte medesima del 31 ottobre 2012 e successivamente modificato nel 2019 e 2020.
La gestione finanziaria della Corte si svolge in base al bilancio annuale di previsione, è approvato, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, dal Presidente della Corte entro il 31 dicembre di ogni anno con proprio decreto. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da altre entrate eventuali. Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.
Il bilancio di previsione della Corte dei conti è articolato in programmi di spesa, capitoli e piani gestionali. Il bilancio è accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni: la prima sezione indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa; la seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie (art. 4 RAC).
Articolo 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.
L’articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.
Si segnala che il comma 297 prevede che la disposizione di cui al comma 296 (credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto terzi) entri in vigore e acquisti efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Tale disposizione è quindi in vigore dal 30 dicembre 2023.
Allegato VI – Art. 1, comma 523
(Analisi riduzioni da spending review)
Nelle tabelle che seguono sono evidenziate, per ciascun Ministero, le riduzioni apportate ai singoli capitoli di spesa all’interno dei Programmi su cui è stata operata la spending review disciplinata dall’articolo 1, comma 523 del disegno di legge di bilancio.
L’analisi è limitata ai soli Programmi interessati da riduzioni superiori al milione di euro e, all’interno di essi, ai soli capitoli la cui riduzione risulta superiore a 100.000 euro nel primo anno.
La colonna “Bil 2024” riporta gli stanziamenti dei Programmi e dei capitoli di spesa indicati nella Sezione II del bilancio, comprensivi, dunque, di eventuali variazioni che possono essere state operate direttamente con la II sezione.
Gli importi sono espressi in migliaia di euro.
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
371.864 |
378.598 |
392.340 |
1 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica |
|
148.014 |
155.001 |
154.472 |
1.2 |
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (Guardia di finanza) |
|
5.337 |
5.565 |
6.018 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
831 |
1.000 |
1.000 |
|
cap. 4299 - Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo della Guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali |
28.000 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
|
cap. 4230 - Spese per acquisto di beni e servizi |
97.981 |
1.334 |
1.967 |
1.318 |
|
cap. 4315 - Spese per i servizi tecnico - specialistici |
43.434 |
1.027 |
666 |
405 |
|
cap. 7856 - Spese per il potenziamento delle dotazioni strumentali e infrastrutturali del servizio sanitario |
3.430 |
831 |
1.000 |
1.000 |
|
cap. 4295 - Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale |
9.758 |
488 |
302 |
93 |
|
cap. 4330 - Spese per il potenziamento dei servizi del Corpo della Guardia di finanza |
3.559 |
138 |
39 |
80 |
1.8 |
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato |
|
132.909 |
142.245 |
141.818 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
49.818 |
49.818 |
49.818 |
|
cap. 3890 - Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate |
3.283.767 |
53.262 |
53.262 |
53.262 |
|
cap. 3904 - Somme da trasferire all'Agenzia delle entrate riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione |
997.450 |
48.772 |
48.772 |
48.772 |
|
cap. 3565 - Somma da versare all'entrata per gli aggi trattenuti dagli agenti della riscossione |
163.722 |
8.186 |
8.186 |
8.186 |
|
cap. 3920 - Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
933.796 |
8.168 |
8.168 |
8.168 |
|
cap. 3557 - Rimborso ai concessionari delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica |
116.356 |
6.918 |
5.350 |
5.350 |
|
cap. 3901 - Somma da erogare all'ente pubblico economico Agenzia del demanio. |
204.474 |
6.197 |
6.197 |
6.197 |
|
cap. 3905 - Fondo manutenzione ordinaria Agenzia del demanio |
24.780 |
1.239 |
1.297 |
870 |
|
cap. 3538 - Spese per il servizio di riscossione tributi delle aziende concessionarie, esattori delle imposte dirette ed agenti della riscossione |
3.339 |
167 |
167 |
167 |
|
cap. 3845 - Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale |
216.898 |
- |
10.845 |
10.845 |
1.9 |
Servizi finanziari e monetazione |
|
5.265 |
1.529 |
1.558 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1490 - Spese per la monetazione metallica, lo stoccaggio delle monete e relative spese accessorie |
110.000 |
5.226 |
1.500 |
1.500 |
1.10 |
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici |
|
2.964 |
3.214 |
3.214 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.028 |
1.028 |
1.028 |
|
cap. 2160 - Somma da assegnare alla Corte dei conti |
327.482 |
2.964 |
3.214 |
3.214 |
3 |
L'Italia in Europa e nel mondo |
|
10.988 |
10.283 |
9.235 |
3.1 |
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE |
|
8.904 |
9.150 |
9.152 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
8.899 |
9.144 |
9.147 |
|
cap. 2815 - Fondo per il recepimento della normativa europea |
132.984 |
8.899 |
9.144 |
9.147 |
3.2 |
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale |
|
2.083 |
133 |
83 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.025 |
75 |
25 |
|
cap. 2190 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la delegazione della presidenza italiana del G7 |
40.000 |
2.000 |
- |
- |
5 |
Ordine pubblico e sicurezza |
|
9.246 |
9.504 |
9.594 |
5.1 |
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese |
|
2.021 |
2.279 |
2.264 |
|
Capitoli vari |
|
2.021 |
2.279 |
2.264 |
5.2 |
Sicurezza democratica |
|
7.225 |
7.225 |
7.330 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
700 |
700 |
700 |
|
cap. 1672 - Somma da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale |
86.637 |
732 |
732 |
732 |
|
cap. 1670 - Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento, nonché alle spese riservate per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica |
1.040.052 |
6.493 |
6.493 |
6.598 |
6 |
Soccorso civile |
|
1.627 |
1.369 |
1.360 |
6.2 |
Protezione civile |
|
1.627 |
1.369 |
1.360 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.493 |
1.243 |
1.244 |
|
cap. 2179 - Somma da assegnare al Dipartimento della protezione civile |
85.553 |
1.244 |
1.244 |
1.244 |
|
cap. 2192 - Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'implementazione del sistema di allarme pubblico - IT ALERT |
5.000 |
250 |
- |
- |
|
cap. 2186 - Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze |
2.665 |
133 |
124 |
115 |
7 |
Competitività e sviluppo delle imprese |
|
8.250 |
8.250 |
8.250 |
7.1 |
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno |
|
8.250 |
8.250 |
8.250 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
8.250 |
8.250 |
8.250 |
|
cap. 1900 - Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione |
115.000 |
5.750 |
5.750 |
5.750 |
|
cap. 2158 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche |
50.000 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
10 |
Comunicazioni |
|
8.390 |
8.390 |
8.390 |
10.2 |
Sostegno al pluralismo dell'informazione |
|
8.390 |
8.390 |
8.390 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
8.050 |
8.050 |
8.050 |
|
cap. 2196 - fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione |
222.084 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|
cap. 2193 - Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi a favore dell'editoria |
51.000 |
2.550 |
2.550 |
2.550 |
|
cap. 2183 - Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri |
36.810 |
340 |
340 |
340 |
11 |
Ricerca e innovazione |
|
24.950 |
24.950 |
24.950 |
11.1 |
Ricerca di base e applicata |
|
24.950 |
24.950 |
24.950 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
24.950 |
24.950 |
24.950 |
|
Cap. 2320 - Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) |
499.000 |
24.950 |
24.950 |
24.950 |
14 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|
24.492 |
24.351 |
24.368 |
14.1 |
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio |
|
13.641 |
13.482 |
482 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
13.196 |
13.039 |
13.039 |
|
cap. 2102 - Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia |
102.811 |
5.253 |
5.253 |
5.253 |
|
cap. 2108 - Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità |
99.135 |
4.757 |
4.697 |
4.697 |
|
cap. 2119 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza |
28.794 |
1.440 |
1.440 |
1.440 |
|
cap. 2134 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali |
23.139 |
1.157 |
1.058 |
1.058 |
|
cap. 2113 - Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga |
4.488 |
224 |
224 |
224 |
|
cap. 2089 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per la formazione personale delle casalinghe |
3.000 |
150 |
150 |
150 |
|
cap. 5210 - Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche |
2.139 |
107 |
107 |
107 |
|
cap. 2016 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere |
2.000 |
100 |
100 |
100 |
14.4 |
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti |
|
8.406 |
8.406 |
8.406 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
8.406 |
8.406 |
8.406 |
|
cap. 1639 - Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti |
168.124 |
8.406 |
8.406 |
8.406 |
14.5 |
Tutela della privacy |
|
2.384 |
2.401 |
2.417 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.384 |
2.401 |
2.417 |
|
cap. 1733 - Spese di funzionamento dell'Ufficio del garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali |
47.686 |
2.384 |
2.401 |
2.417 |
17 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |
|
13.755 |
13.779 |
13.774 |
17.2 |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|
13.749 |
13.793 |
13.768 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
10.489 |
10.533 |
10.509 |
|
cap. 2068 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri |
206.043 |
10.302 |
10.346 |
10.346 |
|
cap. 2120 - Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri |
407.490 |
3.172 |
3.172 |
3.147 |
18 |
Giovani e sport |
|
15.267 |
16.639 |
17.502 |
18.1 |
Attività ricreative e sport |
|
4.645 |
6.017 |
6.930 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
4.123 |
5.496 |
6.408 |
|
cap. 2085 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione dell'attività sportiva di base |
4.514 |
3.137 |
4.525 |
5.437 |
|
cap. 2154 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
18.096 |
605 |
605 |
605 |
|
cap. 1896 - Somma da erogare per il finanziamento del CONI |
45.000 |
562 |
562 |
562 |
|
cap. 2092 - Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi a favore delle società' sportive dilettantistiche |
4.697 |
235 |
235 |
235 |
18.2 |
Incentivazione e sostegno alla gioventù |
|
10.622 |
10.622 |
10.572 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
10.622 |
10.622 |
10.572 |
|
cap. 2185 - Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale |
150.581 |
7.529 |
7.529 |
7.529 |
|
cap. 2106 - Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù |
75.864 |
3.043 |
3.043 |
3.043 |
19 |
Giustizia |
|
3.271 |
3.074 |
2.852 |
19.4 |
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria |
|
2.436 |
2.239 |
2.017 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1269 - Spese per i compensi ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
46.184 |
2.309 |
2.081 |
1.837 |
22 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|
11.107 |
12.895 |
13.419 |
22.3 |
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni |
|
8.560 |
8.736 |
9.186 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
6.123 |
6.423 |
6.823 |
|
cap. 1680 - Somma da assegnare all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT |
216.924 |
3.641 |
3.641 |
3.641 |
|
cap. 7032 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione |
70.000 |
1.000 |
1.300 |
1750 |
|
cap. 1707 - Somma da assegnare all'Agenzia per l'Italia digitale |
16.131 |
455 |
455 |
455 |
|
cap. 2116 - Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione |
11.435 |
237 |
112 |
112 |
|
cap. 5217 - somma da assegnare alla Scuola nazionale dell'amministrazione |
21.724 |
131 |
131 |
131 |
|
cap. 5200 - Somma da assegnare al Centro di formazione e studi - FORMEZ |
17.401 |
115 |
115 |
115 |
|
cap. 2011 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione |
2.000 |
100 |
100 |
100 |
|
cap. 2159 - Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica |
50.000 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
cap. 2188 - Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali. |
105.715 |
286 |
286 |
286 |
22.5 |
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale |
|
1.342 |
2.396 |
2.446 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
684 |
796 |
750 |
|
cap. 3028 - Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori iscritti nell'apposito elenco istituito nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti |
10.000 |
500 |
500 |
500 |
|
cap. 1314 - Formazione e tutoraggio nelle procedure di acquisto e nella progettualità del sistema nazionale di eprocurement e rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni da parte di CONSIP s.p.a |
5.866 |
128 |
221 |
185 |
|
cap. 1263 - Oneri per la razionalizzazione delle spese per consumi intermedi |
35.140 |
708 |
1.669 |
1.756 |
23 |
Fondi da ripartire |
|
76.662 |
75.249 |
88.328 |
23.1 |
Fondi da assegnare |
|
76.662 |
75.249 |
88.328 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
76.362 |
74.949 |
88.028 |
|
cap. 2156 - Intervento contributivo per i fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti |
38.061 |
1.903 |
2.288 |
2.628 |
|
cap. 3085 - Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro |
177.800 |
57.109 |
52.723 |
57.376 |
|
cap. 3075 - Fondo per interventi strutturali di politica economica |
242.617 |
11.877 |
15.162 |
14.439 |
|
cap. 3032 - Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, da autorizzare in deroga al divieto di assunzione |
23.139 |
1.157 |
1.157 |
1.157 |
|
cap. 1055 - Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi |
6.000 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
|
39.000 |
65.700 |
92.300 |
1 |
Competitività e sviluppo delle imprese |
|
31.049 |
57.531 |
84.242 |
1.3 |
Incentivazione del sistema produttivo |
|
28.127 |
54.342 |
81.081 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
28.005 |
54.339 |
81.172 |
|
cap. 7478 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - fondo crisi d'impresa |
250.000 |
27.928 |
54.143 |
80.875 |
|
cap. 2244 - Spese per il funzionamento della struttura di supporto per il completamento degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980-81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.10 |
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie |
|
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
cap. 2249 - Spese per il funzionamento della Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore |
5.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
2 |
Regolazione dei mercati |
|
1.344 |
1.604 |
1.604 |
2.1 |
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica |
|
1.720 |
1.980 |
1.905 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
4 |
4 |
4 |
|
cap. 1650 - Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori |
25.000 |
1.116 |
1.375 |
1.375 |
|
cap. 2503 - Fondo per il commercio equo solidale |
800 |
- |
800 |
800 |
5 |
Comunicazioni |
|
5.863 |
5.882 |
5.733 |
5.2 |
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali |
|
5.476 |
5.483 |
5.334 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
5.222 |
5.222 |
5.072 |
|
cap. 3125 - Somme da destinare ad interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale - riparto del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione |
55.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
cap. 3121 - Rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale |
1.432 |
72 |
72 |
72 |
|
cap. 3150 - Spese per favorire la diffusione della tecnologia 5G in coerenza con gli obiettivi del piano di azione per il 5G della Commissione europea e l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico |
11.200 |
343 |
349 |
250 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
34.476 |
80.819 |
35.011 |
1 |
Politiche per il lavoro |
|
6.228 |
6.708 |
6.736 |
1.3 |
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro |
|
2.668 |
2.698 |
2.698 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.665 |
2.695 |
2.695 |
|
cap. 2820 - Fondo per il sostegno della parità salariale di genere |
52.000 |
2.570 |
2.600 |
2.600 |
1.4 |
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro |
|
1.250 |
1.250 |
1.250 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1231 - Somme da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro |
|
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.5 |
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione |
|
1.180 |
1.600 |
1.625 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.150 |
1.570 |
1.595 |
|
cap. 2234 - Contributo statale all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per le spese di funzionamento e i costi generali di struttura di ANPAL servizi s.p.a. |
13.000 |
650 |
650 |
650 |
|
cap. 1230 - Somme da trasferire all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro |
25.843 |
525 |
945 |
970 |
3 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|
30.698 |
73.412 |
27.312 |
3.1 |
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni |
|
2.815 |
3.857 |
3.822 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.548 |
3.590 |
3.555 |
|
cap. 5247 - Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore |
40.000 |
1.252 |
2.000 |
2.000 |
|
cap. 3523 - Altri interventi per il sostegno degli enti del Terzo settore |
21.960 |
537 |
1.098 |
1.098 |
|
cap. 3524 - Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi |
10.172 |
509 |
409 |
409 |
|
cap. 3526 - Spese per lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio e controllo delle organizzazioni del Terzo settore |
10.421 |
506 |
339 |
314 |
3.2 |
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva |
|
27.883 |
69.555 |
23.490 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
27.877 |
65.549 |
23.484 |
|
cap. 3550 - Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale |
617.000 |
22.322 |
15.879 |
- |
|
cap. 3553 - Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare |
76.100 |
3.805 |
3.805 |
2.769 |
|
cap. 3556 - Somma da destinare all'INPS per l'attività connessa al rilascio delle dichiarazioni ISEE e DSU |
35.000 |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
|
cap. 3538 - Fondo per le non autosufficienze |
913.600 |
- |
48.115 |
- |
|
cap. 3552 - Fondo per il sostegno alla povertà e inclusione attiva |
- |
- |
- |
18.965 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
13.400 |
17.480 |
24.480 |
1 |
Giustizia |
|
12.672 |
16.774 |
24.171 |
1.1 |
Amministrazione penitenziaria |
|
6.621 |
8.150 |
8.725 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.246 |
3.911 |
4.311 |
|
cap. 1766 - Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento e l'assistenza dei detenuti |
124.826 |
2.316 |
2.326 |
2.326 |
|
cap. 1765 - Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari |
21.148 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
cap. 7300 - Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture ed impianti per l'amministrazione penitenziaria. |
137.614 |
976 |
1.641 |
2.291 |
|
cap. 1777 - Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di scorta |
11.587 |
579 |
529 |
529 |
|
cap. 1761 - Spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti |
7.518 |
351 |
351 |
351 |
|
cap. 1771 - Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti e dei condannati, ecc. |
5.000 |
250 |
250 |
- |
|
cap. 1687 - Manutenzione ordinaria degli immobili |
23.000 |
- |
904 |
1.069 |
1.2 |
Giustizia civile e penale |
|
3.495 |
4.443 |
9.429 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.670 |
1.670 |
1.657 |
|
cap. 1462 - Spese per acquisto di beni e servizi |
37.100 |
- |
- |
5.000 |
|
cap. 1451 - Spese per acquisto di beni e servizi (funzionamento uffici giudiziari) |
137.635 |
1.379 |
1.327 |
1.327 |
|
cap. 1535 - Fondo da destinare al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ecc |
1.962 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
cap. 1537 - Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia |
30.000 |
500 |
1.500 |
1.500 |
1.4 |
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria |
|
1.486 |
2.339 |
3.193 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.271 |
2.115 |
2.950 |
|
cap. 1265 - Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale |
15.000 |
1.256 |
2.100 |
2.935 |
|
cap. 1380 - Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali |
2.954 |
148 |
148 |
148 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
|
54.608 |
55.725 |
56.960 |
1 |
L'Italia in Europa e nel mondo |
|
51.971 |
52.440 |
55.083 |
1.2 |
Cooperazione allo sviluppo |
|
45.485 |
45.930 |
48.541 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
45.087 |
45.532 |
48.143 |
|
Cap. 2185 - Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale |
645.832 |
44.995 |
45.430 |
48.041 |
|
Cap. 2171 - Somma da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento |
7.583 |
379 |
379 |
379 |
1.6 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie |
|
2.165 |
2.172 |
2.172 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
|
|
|
|
cap. 3109 - Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori |
30.000 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
cap. 3110 - Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio |
10.000 |
500 |
500 |
500 |
1.13 |
Diplomazia pubblica e culturale |
|
3.122 |
3.099 |
3.087 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
101 |
76 |
76 |
|
Cap. 2761 - Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero |
23.145 |
1.157 |
1.157 |
1.157 |
|
Cap. 2619 - Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali |
17.950 |
896 |
896 |
896 |
|
Cap. 3153 - Contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo |
12.399 |
620 |
620 |
620 |
4 |
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
|
2.000 |
2.716 |
1.586 |
4.1 |
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy |
|
2.000 |
2.716 |
1.586 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
250 |
250 |
250 |
|
cap. 2414 - Spese per l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE |
81.449 |
1.503 |
2.003 |
903 |
|
cap. 2321 - Potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica derivanti dall'attuazione dell'accordo culturale con la Repubblica federale di Germania |
5.000 |
250 |
250 |
250 |
|
cap. 2308 - Spese in Italia ed all'estero per iniziative relative all'internazionalizzazione del sistema paese |
4.106 |
194 |
195 |
198 |
|
cap. 2309 - Contributi per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia, ecc |
3.189 |
8 |
199 |
166 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO |
|
44.042 |
44.808 |
11.900 |
1 |
Istruzione scolastica |
|
42.461 |
43.231 |
11.900 |
1.1 |
Programmazione e coordinamento dell'istruzione |
|
13.894 |
17.790 |
5.000 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
13.799 |
17.695 |
5.000 |
|
cap. 1270 - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione |
295.600 |
13.695 |
11.090 |
- |
|
cap. 1285 - fondo "la buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica” |
0 |
- |
6.500 |
5.000 |
1.2 |
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica |
|
3.442 |
3.790 |
0 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.931 |
3.189 |
0 |
|
cap. 1527 - Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio |
39.700 |
1.985 |
1.985 |
- |
|
cap. 4007 - Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale |
14.829 |
532 |
790 |
- |
|
cap. 2331 - Spese per acquisto beni e servizi |
6.806 |
269 |
340 |
- |
|
cap. 1521 - Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e DSA, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. integrazione degli alunni stranieri. |
3.166 |
158 |
158 |
- |
|
cap. 1259 - Contributo da assegnare alla Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per formazione e la trasmissione della cultura ebraica |
2.000 |
100 |
100 |
- |
1.3 |
Istituzioni scolastiche non statali |
|
12.515 |
12.515 |
0 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
12.515 |
12.515 |
0 |
|
cap. 1477 - contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta |
716.230 |
12.500 |
12.500 |
- |
1.6 |
Istruzione del primo ciclo |
|
4.830 |
2.850 |
4.791 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1204 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istruzione primaria) |
77.417 |
1.920 |
1.000 |
1.765 |
|
cap. 1195 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istruzione prescolastica) |
61.456 |
1.752 |
1.200 |
1.932 |
|
cap. 1196 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istruzione secondaria di primo grado) |
103.656 |
1.157 |
650 |
1.094 |
1.7 |
Istruzione del secondo ciclo |
|
4.257 |
3.339 |
2.109 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.127 |
2.127 |
0 |
|
cap. 2394 - fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
42.537 |
2.127 |
2.127 |
- |
|
cap. 1194 - Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istruzione secondaria di secondo grado) |
156.114 |
1.530 |
613 |
2.109 |
1.8 |
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione |
|
3.275 |
2.657 |
0 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.831 |
1.346 |
0 |
|
cap. 2309 - Spese per procedure di reclutamento personale docente |
23.226 |
1.161 |
1.161 |
- |
|
cap. 2164 - Spese per acquisto beni e servizi (istruzione secondaria di secondo grado) |
126.915 |
638 |
480 |
- |
|
cap. 2173 - Spese acquisto beni e servizi (istruzione primaria) |
115.567 |
565 |
529 |
- |
|
cap. 2174 - Spese acquisto beni e servizi (istruzione secondaria di primo grado) |
89.113 |
401 |
220 |
- |
|
cap. 2175 - Spese acquisto beni e servizi (istruzione prescolastica |
46.525 |
222 |
78 |
- |
|
cap. 2339 - Spese relative a reclutamento del personale |
2.922 |
146 |
96 |
- |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL’INTERNO |
|
37.327 |
41.885 |
42.459 |
1 |
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio |
|
3.905 |
4.166 |
4.400 |
1.1 |
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo |
|
3.905 |
4.166 |
4.400 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.871 |
1.871 |
1.820 |
|
cap. 2955 - Spese per acquisto di beni e servizi |
53.196 |
1.849 |
2.107 |
2.401 |
|
cap. 2982 - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. |
35.427 |
1.771 |
1.771 |
1.720 |
|
cap. 2947 - Spese per acquisto di beni e servizi |
51.681 |
141 |
144 |
144 |
|
cap. 2941 - Fondo per la liquidazione dell'indennità onnicomprensiva spettante al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile per il mancato godimento a causa del reato di occupazione abusiva |
2.000 |
100 |
100 |
100 |
|
cap. 2962 - Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
21.131 |
33 |
33 |
33 |
3 |
Ordine pubblico e sicurezza |
|
23.012 |
253.984 |
27.391 |
3.1 |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica |
|
12.003 |
14.157 |
15.836 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
76 |
178 |
301 |
|
cap. 2501 - Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'imposta regionale delle attività produttive |
5.805.856 |
3.559 |
- |
- |
|
cap. 2616 - Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, ecc |
44.541 |
1.552 |
1.724 |
1.891 |
|
cap. 2644 - Spese per acquisto di beni e servizi - formazione ed addestramento della Polizia di Stato |
47.211 |
1.322 |
1.369 |
1.342 |
|
cap. 2738 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
106.532 |
1.290 |
1.357 |
1.404 |
|
cap. 2681 - Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene |
36.415 |
1.116 |
1.756 |
2.476 |
|
cap. 2825 - Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 numero unico europeo |
20.600 |
1.030 |
1.030 |
1.030 |
|
cap. 2645 - Spese per acquisto di beni e servizi - servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale |
102.860 |
983 |
1.174 |
1.507 |
|
cap. 2646 - Spese per acquisto di beni e servizi - contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie |
65.619 |
875 |
1.008 |
1.017 |
|
cap. 2731 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
40.461 |
863 |
1.275 |
1.376 |
|
cap. 2676 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza |
14.541 |
727 |
652 |
652 |
|
cap. 2730 - Spese per assicurazioni degli automezzi, natanti ed aeromobili della Polizia di Stato |
10.855 |
538 |
543 |
543 |
|
cap. 2644 - Spese per acquisto di beni e servizi - gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato |
6.200 |
310 |
310 |
310 |
|
cap. 2822 - Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, ecc |
8.752 |
265 |
329 |
364 |
|
cap. 2680 - Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene |
10.795 |
216 |
420 |
610 |
|
cap. 2522 - Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al personale della Polizia di Stato. |
380.154 |
192 |
- |
- |
|
cap. 2737 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
20.418 |
154 |
291 |
413 |
|
cap. 2682 - Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene |
3.774 |
154 |
173 |
268 |
3.2 |
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica |
|
3.559 |
3.910 |
3.547 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 2562 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
39.484 |
1.650 |
1.650 |
1.100 |
|
cap. 2535 - Spese per acquisto di beni e servizi |
109.783 |
928 |
1.233 |
1.424 |
|
cap. 2542 - Spese per acquisto di beni e servizi |
111.185 |
739 |
785 |
781 |
|
cap. 2534 - Fondo per il pagamento delle competenze accessorie al personale dell'Arma dei carabinieri al lordo dell'imposta regionale sulle retribuzioni corrisposte al personale |
145.674 |
613 |
- |
- |
3.3 |
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia |
|
7.450 |
7.916 |
8.008 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.034 |
1.039 |
1.100 |
|
cap. 2536 - Spese per acquisto di beni e servizi - partecipazione delle forze di polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso |
44.923 |
1.724 |
1.856 |
1.865 |
|
cap. 2874 - Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni |
19.000 |
950 |
950 |
950 |
|
cap. 2741 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
23.802 |
950 |
950 |
861 |
|
cap. 2648 - Spese per acquisto di beni e servizi |
29.858 |
822 |
964 |
964 |
|
cap. 2840 - Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi |
70.152 |
675 |
675 |
675 |
|
cap. 2685 - Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene |
16.203 |
590 |
822 |
822 |
|
cap. 2558 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie - potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia |
14.335 |
471 |
322 |
323 |
|
cap. 2647 - Spese per acquisto di beni e servizi |
11.480 |
445 |
567 |
567 |
|
cap. 2742 - Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie |
17.001 |
381 |
381 |
381 |
|
cap. 2818 - Spese inerenti le esigenze correnti di funzionamento delle forze di polizia connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica |
3.400 |
118 |
116 |
168 |
4. |
Soccorso civile |
|
6.675 |
7.774 |
7.107 |
4.2 |
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico |
|
6.567 |
7.665 |
6.999 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
67 |
67 |
67 |
|
cap. 1982 - Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali |
68.992 |
3.109 |
3.364 |
2.714 |
|
cap. 1951 - Spese per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento, per l'igiene del personale. |
37.372 |
1.405 |
1.860 |
1.887 |
|
cap. 1901 - Spese per acquisto di beni e servizi |
86.605 |
960 |
1.288 |
1.288 |
|
cap. 1856 - Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
5.940 |
267 |
267 |
267 |
|
cap. 1902 - Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento |
7.826 |
254 |
254 |
254 |
|
cap. 1976 - spese per l'attuazione dei corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale |
5.099 |
251 |
255 |
255 |
|
cap. 1957 - SPESE per il vettovagliamento, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento, per l'igiene del personale. |
2.475 |
75 |
124 |
124 |
5 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
|
1.349 |
1.444 |
1.441 |
5.1 |
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose |
|
1.349 |
1.444 |
1.441 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
200 |
200 |
190 |
|
cap. 2390 - Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo |
9.717 |
358 |
447 |
447 |
|
cap. 2371- Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai paesi terzi in materia di immigrazione e asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei. |
8.932 |
358 |
446 |
446 |
|
cap. 2353 - Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati |
165.000 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
|
7.708 |
10.130 |
9.300 |
1 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|
6.884 |
6.846 |
6.555 |
1.5 |
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico |
|
1.007 |
928 |
778 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
825 |
725 |
725 |
|
cap. 3031 - Somme destinate al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali |
18.500 |
725 |
725 |
725 |
|
cap. 3111 - Spese per l'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro MITE-SOGESID spa per la sicurezza del suolo e delle acque |
3.300 |
129 |
150 |
- |
|
cap. 3024 - Somme destinate al finanziamento di misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi |
2.000 |
100 |
- |
- |
1.6 |
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino |
|
4.770 |
4.672 |
5.326 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
989 |
1.047 |
2.001 |
|
cap. 1551 - Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
76.906 |
2.245 |
2.245 |
2.245 |
|
cap. 3622 - Contributo per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale |
75.980 |
1.077 |
1.077 |
827 |
|
cap. 1646 - Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione |
7.508 |
375 |
375 |
375 |
|
cap. 3627 - Fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca da ripartire tra l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) |
2.500 |
265 |
265 |
265 |
|
cap. 1644 - Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di trasporto e di rimorchio ai fini del controllo e dell'intervento relativi alla prevenzione e alla lotta dell'inquinamento del mare, ecc |
52.681 |
250 |
287 |
287 |
|
cap. 1571 - Spese per l'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro MITE-SOGESID spa per la tutela del patrimonio naturalistico |
4.042 |
175 |
- |
- |
|
cap. 1655 - Spese per il finanziamento delle attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dalle Capitanerie di porto |
3.000 |
150 |
150 |
150 |
|
cap. 1556 - Spese per il finanziamento del programma sperimentale "caschi verdi per l'ambiente" |
1.250 |
62 |
62 |
1.000 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
29.381 |
39.981 |
57.581 |
2 |
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto |
|
20.437 |
28.841 |
48.878 |
2.1 |
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale |
|
1.180 |
2.435 |
2.698 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
617 |
687 |
736 |
|
cap. 1276 - Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto |
21.944 |
347 |
417 |
466 |
|
cap. 1235 - Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri, ecc. |
12.646 |
340 |
446 |
582 |
|
cap. 1306 - Somme da destinare al "programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto" |
5.400 |
270 |
270 |
270 |
|
cap. 1234 - Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, |
2.039 |
102 |
102 |
102 |
|
cap. 1296 - Spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida |
7.003 |
42 |
194 |
258 |
|
cap. 1285 - Spese relative agli adempimenti connessi al nuovo modello UE di patente di guida |
9.500 |
- |
469 |
475 |
|
cap. 1277 - Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli ed all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida |
8.400 |
- |
420 |
420 |
2.2 |
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo |
|
11.460 |
11.460 |
11.145 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.065 |
1.065 |
650 |
|
cap. 1923 - Somme da assegnare all'ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza in volo |
10.992 |
10.392 |
10.392 |
10.392 |
|
cap. 1925 - Somme destinate a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole |
15.000 |
750 |
750 |
750 |
|
cap. 1942 - Somme destinate a garantire la continuità territoriale ed un sistema di collegamenti aerei per gli aeroporti |
6.300 |
315 |
315 |
- |
2.3 |
Autotrasporto ed intermodalità |
|
2.182 |
3.197 |
3.563 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
2.175 |
2.874 |
3.193 |
|
cap. 1246 - Contributi servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali - ferrobonus |
22.000 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
|
cap. 1245 - Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti - marebonus |
21.500 |
1.075 |
1.075 |
1.075 |
|
cap. 7410 - Somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia |
7.814 |
- |
698 |
1.018 |
|
cap. 1294 - Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell'albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto. |
6.850 |
- |
297 |
342 |
2.5 |
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne |
|
3.145 |
4.145 |
9.144 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
734 |
734 |
734 |
|
cap. 1970 - Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale. anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio |
22.895 |
1.145 |
1.145 |
1.145 |
|
cap. 7273 - Somma da assegnare dall'azienda speciale del porto di Chioggia per opere portuali. |
671 |
671 |
671 |
671 |
|
cap. 1380 - Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti |
1.331 |
665 |
665 |
665 |
|
cap. 7265 - Somma da assegnare all'autorità portuale di Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione dei canali navigabili. |
362 |
362 |
362 |
362 |
|
cap. 1808 - Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale |
3.000 |
150 |
150 |
150 |
|
cap. 1805 - Contributo alle autorità portuali per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi stati membri, e la Repubblica delle Filippine |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
cap. 7264 - Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti -Iva porti |
46.000 |
- |
1.000 |
6.000 |
2.6 |
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale |
|
1.824 |
1.958 |
5.958 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
400 |
400 |
400 |
|
cap. 1302 - Spese di esercizio per gestioni di ferrovie. anticipazione di spese per provvedimenti |
25.480 |
1.140 |
1.274 |
5.274 |
|
cap. 1344 - Somme destinate al miglioramento in termini di efficienza ed economicità gestionale dei servizi erogati della linea metropolitana di Catania |
5.000 |
400 |
400 |
400 |
|
cap. 1325 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni |
8.498 |
15 |
280 |
280 |
4 |
Ordine pubblico e sicurezza |
|
6.563 |
8.110 |
6.120 |
4.1 |
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (Capitanerie di porto) |
|
6.563 |
8.110 |
6.120 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.064 |
3.064 |
3.064 |
|
cap. 7842 - Spesa potenziamento della componente aereo navale |
73.417 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
cap. 7172 - Fondo a alla ristrutturazione, nonché costruzione di nuove sedi ed infrastrutture delle Capitanerie di porto. |
7.400 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
cap. 2176 - Spese per mezzi operativi e strumentali |
9.144 |
1.045 |
2.047 |
48 |
|
cap. 2177 - Spese per mezzi operativi e strumentali |
17.517 |
875 |
875 |
875 |
|
cap. 2156 - Acquisti ed approvvigionamenti per esigenze di vita e di mantenimento del personale militare |
8.087 |
404 |
404 |
404 |
|
cap. 2154 - Acquisti ed approvvigionamenti per esigenze di vita e di mantenimento del personale militare |
7.054 |
304 |
311 |
316 |
|
cap. 2107 - Spese per acquisto di beni e servizi |
14.892 |
241 |
244 |
244 |
|
cap. 2163 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze di capitoli relativi alle spese di forza armata |
3.308 |
165 |
165 |
165 |
|
cap. 2145 - Spese per l'addestramento del personale militare delle capitanerie di porto, ecc. |
3.200 |
151 |
151 |
151 |
|
cap. 2122 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze di capitoli relativi alle spese di forza armata |
2.027 |
101 |
101 |
101 |
|
cap. 2201 - Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - global maritime distress and safety system) |
11.000 |
16 |
550 |
550 |
5 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|
1.693 |
2.235 |
1.841 |
5.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza |
|
1.4552 |
1.576 |
1.374 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
185 |
230 |
230 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA |
|
82.075 |
19.500 |
27.500 |
1 |
Ricerca e innovazione |
|
13.886 |
10.500 |
14.700 |
1.1 |
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata |
|
13.886 |
10.500 |
14.700 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
13.500 |
10.500 |
14.500 |
|
cap. 1739 - Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca |
27.080 |
5.055 |
- |
- |
|
cap. 1812 - Fondo per la ricerca in campo economico e sociale |
13.500 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
cap. 1678 - Contributo dello Stato per la ricerca scientifica |
46.686 |
2.223 |
- |
- |
|
cap. 7310 - Fondo integrativo speciale per la ricerca |
11.162 |
700 |
5.500 |
9.500 |
2 |
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria |
|
67.774 |
9.000 |
12.800 |
2.1 |
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore |
|
31.583 |
0 |
0 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
29.916 |
0 |
0 |
|
cap. 1710 - Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio |
621.705. |
27.891 |
- |
- |
|
cap. 1715 - Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale |
5.000 |
1.725 |
- |
- |
|
cap. 1640 - Borse di studio post laurea |
3.874 |
1.194 |
- |
- |
|
cap. 1696 - Contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti |
17.668 |
380 |
- |
- |
2.2 |
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica |
|
2.110 |
- |
- |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1673 - Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e degli I.S.I.A. |
43.245 |
2.009 |
- |
- |
2.3 |
Sistema universitario e formazione post-universitaria |
|
33.897 |
9.000 |
12.800 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.856 |
0 |
0 |
|
cap. 1694 - Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i ricercatori e per la ricerca scientifica |
9.182.548 |
29.737 |
9.000 |
12.800 |
|
cap. 1692 - Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti |
98.305 |
2.908 |
- |
- |
|
cap. 1677 - Somma da trasferire alla Provincia autonoma di Trento |
16.384 |
819 |
- |
- |
|
cap. 1688 - Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento |
8.478 |
427 |
- |
- |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
51.288 |
64.430 |
90.400 |
1 |
Difesa e sicurezza del territorio |
|
39.670 |
55.249 |
72.022 |
1.1 |
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza |
|
7.270 |
8.986 |
10.719 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 4830 - Spese per acquisti di beni e servizi |
33.192 |
1.610 |
1.010 |
988 |
|
cap. 4854 - Vestiario ed equipaggiamento - materiali ed attrezzature di campagna - indumenti speciali - divise ed indumenti di lavoro per gli operai - spese di riparazione, manutenzione e lavatura. spese per l'igiene del militare. |
39.776 |
1.564 |
1.989 |
1.790 |
|
cap. 4867 - Spese generali di funzionamento |
86.947 |
1.039 |
2.539 |
3.950 |
|
cap. 4875 - Indennità e spese di viaggio |
15.322 |
746 |
746 |
816 |
|
cap. 4842 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri |
11.900 |
595 |
595 |
595 |
|
cap. 4865 - Spese per acquisti di beni e servizi |
75.200 |
582 |
582 |
652 |
|
cap. 4860 -Assistenza morale e benessere del personale dell'Arma dei carabinieri |
10.255 |
488 |
488 |
211 |
|
cap. 4827 - Spese per acquisti di beni e servizi |
12.485 |
216 |
216 |
216 |
|
cap. 4851 - Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma |
6.306 |
208 |
208 |
107 |
1.2 |
Approntamento e impiego delle forze terrestri |
|
7.034 |
6.736 |
7.108 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 4247 - Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti |
112.295 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
cap. 4221 - Spese per acquisti di beni e servizi |
26.214 |
930 |
922 |
420 |
|
cap. 4246 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
55.298 |
885 |
931 |
1.714 |
|
cap. 1189 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle missioni internazionali |
61.003 |
496 |
- |
- |
|
cap. 4211 - Addestramento e formazione personale militare |
14.028 |
195 |
468 |
476 |
|
cap. 4242 - Addestramento e formazione personale militare |
4.415 |
175 |
137 |
148 |
|
cap. 4153 - Spese per acquisti di beni e servizi |
135.247 |
162 |
164 |
164 |
1.3 |
Approntamento e impiego delle forze marittime |
|
2.802 |
3.508 |
6.083 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
29 |
|
cap. 4383 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
5.649 |
1.155 |
1.185 |
1.185 |
|
cap. 4396 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
19.102 |
1.002 |
2.005 |
3.637 |
|
cap. 4373 - Spese per acquisti di beni e servizi |
12.069 |
557 |
211 |
211 |
1.4 |
Approntamento e impiego delle forze aeree |
|
7.736 |
11.702 |
15.159 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 7435 - Spese per acquisto di i mezzi, sistemi d'arma e relativo munizionamento e sistemi c4istar e impianti di telecomunicazioni nonché delle scorte e materiali |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
|
cap. 4539 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
36.071 |
1.676 |
3.706 |
2.542 |
|
cap. 1191 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle missioni internazionali |
48.428 |
480 |
- |
- |
|
cap. 4482 - Spese per acquisti di beni e servizi |
78.484 |
409 |
409 |
474 |
|
cap. 4540 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
32.722 |
400 |
501 |
846 |
|
cap. 4481 - Spese per acquisti di beni e servizi |
6.116 |
306 |
306 |
306 |
|
cap. 4488 - Spese per acquisti di beni e servizi |
7.686 |
252 |
252 |
170 |
|
cap. 1509 - Spese per le dotazioni di vestiario ed equipaggiamento serie ordinaria |
4.527 |
226 |
226 |
226 |
|
cap. 4536 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
8.974 |
214 |
262 |
292 |
|
cap. 4518 - Addestramento e formazione personale militare – trasporto aereo di Stato |
3.250 |
162 |
12 |
12 |
|
cap. 4507 - Spese per la stipula di polizze assicurative e altri oneri di utilità sociale in favore del personale |
4.145 |
75 |
75 |
207 |
|
cap. 4538 - Manutenzione acquisto e conservazione mezzi |
18.717 |
56 |
764 |
4.787 |
|
cap. 4516 - Addestramento e formazione personale militare |
1.796 |
5 |
505 |
507 |
|
cap. 4491 - Spese per acquisti di beni e servizi |
8.756 |
- |
700 |
700 |
|
cap. 4515 - Addestramento e formazione personale militare |
14.840 |
- |
500 |
501 |
1.5 |
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari |
|
12.779 |
21.583 |
29.727 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 7120 - Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi |
5.836.026 |
10.900 |
19.600 |
27.500 |
|
cap. 1360 - Somma da corrispondere all'Agenzia industrie difesa per far fronte alla proroga dei contratti del personale a tempo determinato |
22.590 |
1.117 |
1.117 |
1.117 |
|
cap. 1413 - Spese manutenzione approvvigionamenti |
7.602 |
364 |
426 |
429 |
|
cap. 1276 - Spese per acquisti di beni e servizi |
4.481 |
133 |
120 |
207 |
1.9 |
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa |
|
2.047 |
2.734 |
3.227 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1412 - Spese manutenzione approvvigionamenti |
|
1.302 |
2.035 |
2.371 |
|
cap. 2276 - Spese per acquisti di beni e servizi |
|
317 |
317 |
350 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|
10.769 |
8.136 |
17.195 |
3.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza |
|
10.134 |
7.063 |
14.517 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
400 |
400 |
|
cap. 1153 - Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale ecc |
193.260 |
9.663 |
6.293 |
12.369 |
|
cap. 1171 - Spese per il funzionamento di tutti i servizi relativi alla cooperazione internazionale ivi compresa quella con i paesi in via di sviluppo |
7.531 |
122 |
122 |
359 |
|
cap. 1157 - Fondo per la capacità operativa della sanità militare |
- |
- |
400 |
400 |
|
cap. 1185 - Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa |
22.091 |
- |
- |
1.105 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA |
|
10.603 |
11.220 |
11.173 |
1 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|
9.954 |
10.611 |
10.563 |
1.3 |
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione |
|
8.779 |
8.517 |
7.320 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
991 |
1.505 |
2.390 |
|
cap. 1525 - Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura |
149.246 |
4.665 |
2.891 |
250 |
|
cap. 2298 - Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico |
25.500 |
1.501 |
1.775 |
2.703 |
|
cap. 2297 - Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse |
41.300 |
1.367 |
2.065 |
1.670 |
|
cap. 2299 - Fondo per il funzionamento degli impianti ippici |
4.700 |
235 |
- |
- |
|
cap. 1497 - Spese per l'esercizio delle funzioni delle Capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di pesca marittima professionale |
4.000 |
200 |
200 |
200 |
|
cap. 2325 - Fondo per le mense scolastiche biologiche |
5.000 |
- |
196 |
- |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLA CULTURA |
|
23.473 |
23.751 |
23.742 |
1 |
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici |
|
16.859 |
15.890 |
12.076 |
1.1 |
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo |
|
4.011 |
3.995 |
1.650 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.098 |
3.116 |
1.171 |
|
cap. 6622 - Quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero |
107.518 |
1.150 |
1.150 |
- |
|
cap. 6621 - Quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da erogare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche |
210.138 |
1.012 |
1.012 |
- |
|
cap. 6632 - Contributo per il sostegno e la valorizzazione di festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale |
6.200 |
310 |
310 |
310 |
|
cap. 6626 - Quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati |
49.442 |
245 |
245 |
- |
|
cap. 6643 - Quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa |
37.245 |
185 |
185 |
- |
|
cap. 6642 - Contributo in favore di festival di rilevanza internazionale |
3.000 |
150 |
150 |
150 |
|
cap. 6641 - Fondo nazionale per la rievocazione storica |
2.000 |
100 |
100 |
|
1.5 |
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria |
|
1.466 |
1.917 |
2.307 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
813 |
813 |
763 |
|
cap. 3530 - Spese per acquisto di beni e servizi |
6.751 |
431 |
751 |
1.061 |
|
cap. 2094 - Fondo per l'attuazione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura |
4.350 |
217 |
217 |
217 |
|
cap. 7771 - Acquisto e salvaguardia di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche |
4.862 |
180 |
310 |
440 |
|
cap. 3614 - Spese per il funzionamento, nonché per le attività istituzionali, del centro per il libro e la lettura |
2.166 |
108 |
108 |
108 |
1.8 |
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale |
|
1.834 |
1.688 |
266 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.781 |
1.681 |
259 |
|
cap. 1923 - Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo |
34.000 |
1.700 |
1.600 |
228 |
1.9 |
Tutela del patrimonio culturale |
|
5.749 |
4.629 |
4.781 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
5.146 |
3.511 |
3.588 |
|
cap. 1430 – Bonus cultura diciottenni |
190.000 |
4.228 |
228 |
- |
|
cap. 1321 - Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, ecc |
20.510 |
855 |
1.025 |
1.025 |
|
cap. 1952 - Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale |
9.600 |
480 |
500 |
500 |
|
cap. 2080 - Contributo ad ALES s.p.a. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali, nonché negli altri istituti e luoghi della cultura |
3.100 |
155 |
2.500 |
- |
2 |
Ricerca e innovazione |
|
3.704 |
3.682 |
3.555 |
2.1 |
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività' culturali |
|
3.704 |
3.682 |
3.555 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.513 |
3.493 |
3.386 |
|
cap. 2571 - Contributi ad enti e istituti culturali |
31.885 |
1.594 |
1.594 |
1.594 |
|
cap. 2570 - Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
36.724 |
750 |
750 |
750 |
|
cap. 2551 - Contributi a istituzioni sociali |
9.326 |
307 |
332 |
382 |
|
cap. 2550 - Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei |
3.169 |
146 |
146 |
146 |
|
cap. 2562 - Spese per fondazioni e istituzioni culturali |
2.700 |
135 |
135 |
135 |
4 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
|
2.910 |
4.179 |
8.112 |
4.1 |
Indirizzo politico |
|
2.554 |
4.085 |
8.018 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
0 |
0 |
0 |
|
cap. 1070 - Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti |
17.104 |
2.530 |
2.910 |
8.000 |
|
cap. 7070 - Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti |
7.600 |
- |
1.160 |
- |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
13.816 |
19.763 |
21.091 |
1 |
Tutela della salute |
|
3.158 |
3.385 |
3.322 |
1.7 |
Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria |
|
1.444 |
1.454 |
1.454 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
1.338 |
1.323 |
1.323 |
|
cap. 3443 - Contributo all'Istituto superiore di sanità |
143.009 |
1.040 |
1.040 |
1.040 |
|
cap. 3412 - Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi |
5.637 |
182 |
182 |
182 |
|
cap. 3457 - Contributo all'agenzia per i servizi sanitari regionali |
10.570 |
110 |
110 |
110 |
2 |
Ricerca e innovazione |
|
9.861 |
15.550 |
16.906 |
2.1 |
Ricerca per il settore della sanità pubblica |
|
9.323 |
15.011 |
16.366 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
9.315 |
14.996 |
16.352 |
|
cap. 3398 - Spese per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute |
317.643 |
9.296 |
14.952 |
16.307 |
|
|
Bil 2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
MINISTERO DEL TURISMO |
|
5.635 |
3.408 |
1.915 |
2 |
Turismo |
|
5.398 |
3.266 |
1.812 |
2.4 |
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche |
|
592 |
592 |
109 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
572 |
572 |
104 |
|
cap. 5152 - Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo |
8.000 |
400 |
400 |
- |
2.5 |
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione |
|
4.763 |
2.599 |
1.622 |
|
di cui predeterminati per legge |
|
3.480 |
1.934 |
915 |
|
cap. 2025 - Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente |
41.100 |
1.841 |
- |
- |
|
cap. 5153 - Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica |
12.000 |
600 |
600 |
- |
|
cap. 5070 - Spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali |
1.900 |
500 |
700 |
900 |
|
cap. 5154 - Fondo per il turismo sostenibile |
10.000 |
500 |
500 |
- |
|
cap. 5160 - Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo |
5.808 |
195 |
290 |
104 |
|
cap. 5150 - Somma da assegnare all'E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo |
38.639 |
976 |
259 |
- |
|
cap. 5100 - Spese per acquisto di beni e servizi |
3.564 |
311 |
411 |
711 |
[1] Anche trasferita a SIMEST è stata la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo di rotazione, ex art. 2, del D.L. n. 251/1981(L. n. 394/1981).
[2] In virtù del passaggio, con il D.L. n. 104/2019 (L. n. 132/2019), della competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese dall’allora Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), è stata stipulata, tra tale Ministero e la SIMEST una nuova convenzione per la gestione del Fondo. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato ministeriale (Comitato agevolazioni), istituito presso la SIMEST, ai sensi della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
[3] I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione (art. 14, comma 2 del D.lgs. n. 143/1998),
[4] da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.
[5] Per un approfondimento della disciplina europea degli aiuti di Stato, si rinvia al dossier “Gli aiuti di Stato” (Parte generale e Parte speciale).
[6] Cfr. articolo 6 del D.M.
[7] I requisiti indicati dall’articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull’occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione.
[8] La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
[9] Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal decreto ministeriale 5 marzo 2021.
[10] Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord.
[11] Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:
§ I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);
§ I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);
§ I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro).
§ Si rinvia a:
§ Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).
§ Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).
§ [12] Si rinvia a:
§ Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR.
§ Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.
§ Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).
[13] Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
· sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
· sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
· non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
· non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
· abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
[14] Il Decreto interministeriale contiene la disciplina d’attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni (contributo statale).
[15] Si rinvia, altresì, alla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Volume II – Appendice) allegata alla NADEF 2023 (Doc. LVII - n. 1-bis, All. I), pag. 171, che illustra il profilo temporale dei finanziamenti alla misura via via susseguitisi.
[16] Il Fondo si alimenta anche con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA, soggetto gestore, vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1). Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).
[17] Aggiornamento ricognitivo della regolamentazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-2015.
[18] La deliberazione 46/2012/R/eel, approvando il TICOOP periodo di regolazione 2012-2015, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015; il TICOOP, de facto, - secondo quanto specificato da ARERA nella recente Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel - che si descrive nel box, infra, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di regolazione 2012-2015 nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, già avviata dall’ARERA (cfr. infra box).
[19] Specificamente, ai sensi dell’articolo 5, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie ASOS e ARIM pari alla somma degli importi così calcolati: a) l’importo che si otterrebbe applicando, con cadenza mensile, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie all’energia elettrica eccedente l’energia autoprodotta in sito attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT; b) l’importo che si otterrebbe applicando, con cadenza mensile, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT.
[20] ARERA, comunicato 1° giugno 2023, Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 31, comma 31.3 del TIT e alla sua applicazione alle cooperative storiche concessionarie ovvero esistenti.
[21] Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel, Documento di avvio del procedimento per la revisione e l’aggiornamento della disciplina regolatoria per le cooperative storiche dotate di rete propria e per i consorzi storici dotati di rete propria.
[22] Ciò in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell’energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter del D.P.R. 235/77.
[23] La deliberazione 46/2012/R/eel, approvando il TICOOP periodo di regolazione 2012-2015, ha previsto di aggiornare la regolazione applicabile alle cooperative storiche dotate di rete propria e ai consorzi storici dotati di rete propria per il periodo di regolazione 2012-2015; il TICOOP, de facto, secondo quanto specificato da ARERA nella recente Deliberazione 18 luglio 2023 317/2023/r/eel, che si descrive nel box, infra, continua a trovare applicazione anche a seguito del periodo di regolazione 2012-2015 nelle more della conclusione della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria. ARERA ha avviato la ricognizione.
[24] Come anche già evidenziato all’ARERA, con le comunicazioni del 29 ottobre 2022, del 17 novembre 2022, del 29 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, da parte di alcuni potenziali soggetti interessati.
[25] Secondo quanto risulta dal sito istituzionale della Federazione energia Alto Adige, in Italia, le cosiddette società cooperative “storiche” sono libere da vincoli e possono offrire energia a prezzi più convenienti rispetto alle aziende a gestione privata. Le cooperative hanno, infatti, la possibilità di coniugare produzione e distribuzione da un unico interlocutore, operando secondo il principio non profit: i soci diventano proprietari e gli utili vengono trasferiti agli utenti finali, grazie ai prezzi più bassi. 20 dei distributori operanti in Alto Adige sono organizzati sotto questa forma: il 18 percento delle centrali locali con una potenza da 220 kilowatt a tre megawatt è gestito da società cooperative.
[26] Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A. n. 2/2023, relativa all’anno 2021.
[27] SACE S.p.A. è attualmente detenuta al 100% dal MEF, e detiene, a sua volta, il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al sito istituzionale della società). Qui lo statuto della società SACE.
[28] Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST S.p.A., pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento).
[29] Alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020).
[30] Ai sensi del comma 7, l’adesione al piano di rateizzazione è un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022.
[31] Nel preambolo della delibera CIPESS n. 25/2023 le risorse assegnate al FSC 2021-2027 sono indicate complessivamente in 91,4 miliardi, così destinate:
- 14,8 miliardi sono stati oggetto di riduzione in virtù di disposizioni legislative;
- 1,7 miliardi sono stati oggetto di preallocazione legislativa (a cui seguirà una delibera CIPESS di assegnazione);
- 11,1 miliardi sono stati già assegnati dal CIPESS con proprie delibere;
- 15,6 miliardi sono stati destinati al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR;
- 6 miliardi sono stati dichiarati “indisponibili” in attesa della ricognizione disposta dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, ai fini della copertura dell’articolo 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge, a valere sul FSC della programmazione 2014-2020, con l’utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 qualora la quota FSC 2014-2020 non dovesse presentare la relativa disponibilità.
Considerando i 32,4, miliardi (al lordo di 3,1 miliardi già assegnati) imputati in via programmatica in favore di regioni e province autonome dalla medesima delibera n. 25, nonché i 718 milioni posti a carico della quota destinata alle Amministrazioni centrali di cui al presente comma 273, sembrerebbero residuare nelle disponibilità programmatiche FSC 2021-2027 ancora risorse pari a 12,1 miliardi.
[32] Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.
[33] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
[34] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[35] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
[36] Si tratta di un Programma nazionale plurifondo, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e cofinanziato sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), che persegue l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Le risorse destinate a tale obiettivo sono state ripartite tra tre diverse categorie di regioni:
§ le regioni più sviluppate, con un PIL pro capite superiore al 100 % della media dell'UE;
§ le regioni in transizione, con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 100 % della media dell'UE;
§ le regioni meno sviluppate, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE. Le regioni di cui all’articolo in commento rientrano in tale categoria.
[37] L’articolo 2 del Regolamento, definisce, al paragrafo 2, «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con questa, o in virtù di una clausola dello statuto di questa;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
[38] Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale.
Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell’industria (ora Ministero dello sviluppo economico) potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.
Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).
Infine l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del MISE. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).
[39] L’articolo inoltre dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e tali misure possono essere cofinanziate dalle regioni, nell’ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (comma 7).
[40] Il decreto adegua la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023.
[41] Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo 3 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale depresse (ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE) mentre nelle aree del territorio nazionale in via di sviluppo (ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE) sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a), e quelli di cui alla lettera b) e d) qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell’unità produttiva (comma 4). Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori (comma 5).
[42] con esclusione delle miniere di carbone (decisione 2010/787/UE del Consiglio).
[43] fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all’utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
[44] Riguardo alla suddetta disciplina generale, cfr., anche per la nozione di investimenti immobiliari e per la procedura di verifica, l’articolo 8, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il D.M. 10 novembre 2010 e la direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.
[45] Le suddette relazioni sono reperibili nell’A.S. n. 926; cfr. la parte di ciascuna di esse relativa all’originario articolo 59.
[46] Riguardo a quest’ultima categoria, la disciplina in oggetto fa riferimento alla nozione di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della L. 416/1981.
[47] Attualmente Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ex art. 1, c. 1, della L. 198/2016, oggetto di novella
[48] Di cui all’art. 41-bis, c. 7, del D.L. 207/2008, e l’art. 1, c. 498, della L. 160/2019.
[49] Cfr. l’art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del D.M. 23 novembre 2017.
[50] Cfr. l’art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del D.M. 23 novembre 2017.
[51] Cfr. l’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 69/2017.
[52] Queste ultime sono costituite da: i giovani di età non superiore a 35 anni, i quali siano giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai medesimi piani; i giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa). Si ricorda altresì che il comma 2-bis del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 69 del 2017 prevede la revoca del prepensionamento qualora la medesima azienda (o un’altra facente capo al medesimo gruppo editoriale) instauri un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero sottoscriva contratti per la cessione del diritto d'autore, con il giornalista beneficiario del medesimo prepensionamento. Cfr., a quest’ultimo riguardo, il messaggio dell’INPS n. 644 del 10 febbraio 2023, nonché, in generale sui prepensionamenti in oggetto, la circolare dell’INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.
[53] Tale specificità è riconosciuta in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
[54] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[55] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[56] L’acronimo sta per: Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni. Fu istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, indi ‘valorizzata’ dal decreto-legge n. 101 del 2013 come convertito (cfr. suo articolo 4, comma 3-quinquies) e dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall’articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 75 del 2017).
[57] Si riporta qui di seguito il testo del richiamato articolo 13:
“1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.”.
[58] Il richiamato articolo 143 ha ad oggetto i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, e cioè più specificamente quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
[59] L’articolo 35 richiamato ha ad oggetto le procedure di reclutamento del personale.
[60] In particolare viene modificata la lettera f) del comma 1 dell’art. 50, la quale, oltre ai compensi dei magistrati onorari, prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente: le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
[61] Ai sensi dell’art. 2, comma 26, della n. 335 del 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.
[62] Quelle indicate dalla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
[63] Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad es. immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo la calamità.
La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità) confrontando i dati dei 6 mesi successivi all'evento con la media dei 3e anni scelti tra i 5 anni precedenti la calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
[64] La citata disposizione della legge di bilancio 2022 ha stabilito, con riferimento al contributo disciplinato dai commi 567 e seguenti della legge n. 234/2021 – destinato ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro – che il Sindaco del comune che abbia sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei ministri (o un suo delegato) l’accordo volto all’erogazione di tale contributo si impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure di cui al medesimo comma 572, da individuarsi per ciascun comune nell’ambito del predetto accordo.
[65] Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni di euro), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni).
[66] L'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. I commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 individuano limiti alle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
[67] L’articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020 ha fissato, nell’ambito del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale determinato a livello regionale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.
[68] Si tratta dei seguenti: 1) Incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 2) Incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 3) Incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 4) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; 5) Incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 m2 e più di 4 occupanti o in 40-59 m2 e più di 5 occupanti o in 60-79 m2 e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 6) Incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; 7) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa. (si veda il documento "Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali", a cura dell'ISTAT, pagg. 9-10).
[69] Recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
[70] https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/aree-svantaggiate-confinanti-con-regioni-autonome/
[71] Si segnala che gli importi relativi agli anni 2020 e 2021 sono stati ridotti, rispettivamente, a 15,6 milioni per il 2020 e a 19,5 milioni per il 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, e incrementati di 4 milioni per l'anno 2020, con DRGS (decreto del Ragioniere generale dello Stato) n. 46624/2020.
[72] Ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e, pertanto, detti comuni non sono più destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».
[73] Per tali comuni, è stato istituito un apposito “Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti” con le province autonome di Trento e Bolzano (cd. Fondo Brancher), ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191 del 2009, il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009. Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.
[74] Consistenti in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province o del fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità.
[75] La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, dapprima al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
[76] Istituito con D.M. economia 29 maggio 2020.
[77] In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023.
[78] Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 20115 e n. 77 del 2015.
[79] Riguardo all’assenza di effetti, cfr. la relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge di bilancio per il 2024 (tale relazione è reperibile nell’A.S. n. 926, cfr. la parte di essa relativa all’originario articolo 88, comma 2).
[80] La novella concerne gli articoli 15, comma 2, e 17, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
[81] Riguardo ai termini di decorrenza specifici in alcune gestioni pensionistiche, cfr. la scheda di lettura relativa ai precedenti commi da 157 a 163.
[82] Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico relativo ai cosiddetti precoci, cfr. - oltre ai commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e al suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
[83] I risparmi di spesa assegnati alle Amministrazioni centrali dello Stato, in termini di indebitamento netto, per il triennio di programmazione 2023-2025 ammontano a 800 milioni per l’anno 2023, 1.200 milioni per l’anno 2024 e 1.500 milioni per l’anno 2025 (a decorrere), secondo quanto definito nel DEF 2022.
[84] L’articolo 22-bis, comma 3, della legge di contabilità prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo successivo, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa provvedano a definire in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati nella legge di bilancio, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.
[85] Si rammenta che il citato articolo 2 prevede che ai fini del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
[86] Si prevede altresì che, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
[87] Sulla portata del richiamato articolo 80 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel senso qui ricordato è, in particolare, intervenuta a più riprese la Corte dei Conti in sede consultiva (si vedano, al riguardo, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 90/2022/PAR). Tali pronunce hanno, tra l’altro, ribadito che l'implicita esclusione della generalità degli enti pubblici istituzionali dal novero dei datori di lavoro aventi titolo al rimborso è ricavabile "a contrariis" dalla testuale attribuzione di tale diritto, oltreché ai soggetti privati, ai soli enti pubblici economici.
[88] Art. 52 …omissis…4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria
[89] La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già detto, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.
[90] In proposito va ricordato che l’articolo 19-octies del DL. 137/2020 (cd. Ristori – L. n. 176/2020) aveva già previsto, per il 2021, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.
[91] Si rammenta che la Società SACE S.p.A. esercita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 143/1998 l’assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nelle attività commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana. La SACE, inoltre, rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie e coperture assicurative per imprese estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; le medesime garanzie e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio, anche a favore di banche nazionali ovvero a favore di altri operatori finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività (comma 1). La società può concludere anche accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; e può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore (comma 2).
L’articolo 6, comma 9 del D.L. n. n. 269/2003 (L. n. 326/2003) stabilisce che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui sopra sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.
La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e approvato dal CIPESS.
[92] Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.
Infine, l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).
[93] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[94] Il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce che le risorse erogate dall’UE in favore dell’Italia per la realizzazione del Next Generation EU sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall’IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall’IGRUE, tramite girofondo, su due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, denominati, rispettivamente, «Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Le quote di risorse sono trasferite o direttamente alle Amministrazioni/enti responsabili dell’attuazione dei singoli progetti su indicazione delle Amministrazioni titolari ovvero alle Amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime Amministrazioni.
Con il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell’economia e finanze è stato definito il riparto delle risorse finanziarie del PNRR (191,5 miliardi di euro) tra le Amministrazioni centrali titolari degli interventi, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse (tabella A) e la ripartizione delle risorse in relazione ai traguardi e agli obiettivi da conseguire, per ciascuna scadenza semestrale (tabella B). La tabella A allegata al D.M. 6 agosto 2021 è stata modificata da ultimo con il D.M. 23 febbraio 2023.
[95] Dato tratto dai quadri riassuntivi del disegno di legge del bilancio dello Stato (A.S. 962), secondo la classificazione economica per categorie di spesa – dato di competenza, DLB integrato.