Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2023 - Volume III
Riferimenti: AC N.643/XIX AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/6 Volume III
Data: 26/01/2023
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI

BILANCIO 2023

Legge 29 dicembre 2022 n. 197

Volume III

Articolo 1, comma 592-Articolo 21

26 gennaio 2023

 

 

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Dossier n. 18/6 - Volume III

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 9/6 - Volume III

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-368;

§  Volume II – Articolo 1, commi 369-591;

§  Volume III - Articolo 1, commi 592- Articolo 21;

§  Volume IV – Stati di previsione dei Ministeri.

 

 

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INDICE VOLUME I

 

Tavola di raffronto. 21

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali). 37

Articolo 1, commi 2-9 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale). 39

Articolo 1, comma 10 (Superbonus). 52

Articolo 1, commi 11 e 12 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il I trimestre 2023). 54

Articolo 1, commi 13 e 14 (Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano). 59

Articolo 1, comma 15 (Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)  62

Articolo 1, comma 16 (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)  66

Articolo 1, commi 17-19 (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas). 68

Articolo 1, commi 20-23 (Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri -  attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR). 71

Articolo 1, commi 24-28 (Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale). 80

Articolo 1, comma 29 (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali). 83

Articolo 1, commi 30-38 (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia) 86

Articolo 1, commi 39 e 40 (Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi). 91

Articolo 1, commi 41-44 (Riduzione dei consumi di energia elettrica). 93

Articolo 1, commi 45-50 (Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca). 95

Articolo 1, comma 51 (Modalità di utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca). 103

Articolo 1, commi 52 e 53 (Settore del vetro di Murano). 109

Articolo 1, comma 54 (Regime forfettario). 112

Articolo 1, commi 55-57 (Tassa piatta incrementale). 114

Articolo 1, commi 58-62 (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande). 116

Articolo 1, comma 63 (Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti). 118

Articolo 1, comma 64 (Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)  120

Articolo 1, commi 65-71 (Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazione degli interessi su conti correnti vincolati) 122

Articolo 1, comma 72 (Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile). 127

Articolo 1, comma 73 (Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet). 131

Articolo 1, commi 74 e 75 (Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni). 132

Articolo 1, comma 76 (Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione IVA imprese costruttrici)). 136

Articolo 1, commi 77 e 78 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera) 137

Articolo 1, comma 79 (Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco). 139

Articolo 1, comma 80 (Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)  140

Articolo 1, commi 81 e 82 (Esenzione IMU su immobili occupati). 143

Articolo 1, comma 83 (Piano di potenziamento delle cure palliative). 146


 

Articolo 1, commi 84-86 (Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali) 149

Articolo 1, commi 87-95 (Imposta sostitutiva sulle riserve di utili). 156

Articolo 1, commi 96-99 (Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri). 163

Articolo 1, commi 100-105 (Assegnazione agevolata ai soci). 167

Articolo 1, comma 106 (Estromissione dei beni delle imprese individuali). 172

Articolo 1, commi 107-109 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni). 174

Articolo 1, comma 110 (Agevolazioni piccola proprietà contadina). 178

Articolo 1, comma 111 (Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici)  179

Articolo 1, commi 112-114 (Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)  181

Articolo 1, commi 115-121 (Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)  187

Articolo 1, comma 122 (Accisa tabacchi). 193

Articolo 1, commi 123-125 (Proroga di scadenze delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici). 202

Articolo 1, commi 126-147 (Norme in materia di cripto-attività). 208

Articolo 1, commi 148-150 (Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA). 230

Articolo, 1 comma 151 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali). 233

Articolo 1, comma 152 (Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti). 236

Articolo 1, commi 153-161 e 163-165 (Definizione agevolata avvisi bonari ). 238

Articolo 1, comma 162 (Compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana)  246

Articolo 1, commi 166-173 (Regolarizzazione irregolarità formali). 250

Articolo 1, commi 174-178 (Ravvedimento speciale). 252

Articolo 1, commi 179-185 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) 257

Articolo 1, commi 186-205 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 264

Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)  275

Articolo 1, commi 213-218 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)  279

Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)  282

Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione). 286

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022). 293

Articolo 1, commi 253 e 254 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)  311

Articolo 1, comma 255 (Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption). 315

Articolo 1, commi 256 e 257 (Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)  320

Articolo 1, commi 258-263 (Servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione). 322

Articolo 1, comma 264 (Imposta sulle riserve matematiche rami vita). . 325

Articolo 1, commi 265 e 266 (Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)  327

Articolo 1, comma 267 (Credito di imposta nelle ZES). 329

Articolo 1, comma 268 e 269 (Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno). 331

Articolo 1, comma 270 (Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno). 334

Articolo 1, commi 271 e 272 (Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo). 336

Articolo 1, comma 273-275 (Estensione del principio di derivazione rafforzata)  342

Articolo 1, comma 276 (Contabilità semplificata) 344

Articolo 1, comma 277 (Bonus mobili). 346


 

Articolo 1, commi 278-280 (Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva). 348

Articolo 1, comma 281 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti). 352

Articolo 1, comma 282 (Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo)  354

Articolo 1, commi 283-285 (Disposizioni in materia di pensione anticipata) 356

Articolo 1, commi 286 e 287 (Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa)  363

Articolo 1, commi 288-291 (Ape sociale). 365

Articolo 1, comma 292 (Opzione donna). 370

Articolo 1, comma 293 (Benefici economici per soggetti esposti all’amianto)  374

Articolo 1, commi 294-300 (Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli). 375

Articolo 1, comma 301 (Sostegno imprenditoria giovanile e femminile). 382

Articolo 1, comma 302 (Incremento del Fondo danni catastrofali) 384

Articolo 1, comma 303 (Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola) 385

Articolo 1, commi 304 e 305 (Consiglio nazionale dei giovani). 388

Articolo 1, commi 306 e 307 (Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche). 390

Articolo 1, comma 308 (Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti)  393

Articolo 1, commi 309 e 310 (Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo). 394

Articolo 1, commi 311 e 312 (Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI). 400

Articolo 1, commi 313-321 (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa) 404

Articolo 1, comma 322 (Rinegoziazione mutui ipotecari). 413

Articolo 1, comma 323 (Misure di semplificazione in materia di ISEE). 416

Articolo 1, commi 324-329 (Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi). 420

Articolo 1, commi 330-333 (Emolumento accessorio una tantum). 426

Articolo 1, commi 334-337 (Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro). 428

Articolo 1, commi 338-341 (Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta). 431

Articolo 1, commi 342-354 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)  435

Articolo 1, comma 355 (Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) 442

Articolo 1, comma 356 (Contributo Confederazione Misericordie d’Italia). 443

Articolo 1, commi 357 e 358 (Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico). 445

Articolo 1, comma 359 (Congedo parentale). 449

Articolo 1, commi 360 e 361 (Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale) 451

Articolo 1, commi 362-364 (Fondo per le periferie inclusive). 453

Articolo 1, comma 365 (Rimozione barriere architettoniche). 457

Articolo 1, commi 366-368 (Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 459

 


 

INDICE VOLUME II

 

Tavola di raffronto. 463

Articolo 1, commi 369-379 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche). 479

Articolo 1, commi 380-382 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari). 486

Articolo 1, comma 383 (Concessioni autostradali). 495

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento). 499

Articolo 1, commi 389 e 390 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). 503

Articolo 1, comma 391 (Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it). 512

Articolo 1, commi 392 e 393 (Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI). 514

Articolo 1, comma 394 (Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole)  519

Articolo 1, comma 395 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI). 521

Articolo 1, commi 396-401 (Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà). 523

Articolo 1, commi 402 e 403 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy). 528

Articolo 1, commi 404-413 (Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore). 530

Articolo 1, commi 414-416 (Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI). 534

Articolo 1, commi 417 e 418 (Sostegno del credito alle esportazioni). 537

Articolo 1, comma 419 (Fondo per la crescia sostenibile). 540

Articolo 1, comma 420 (Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale) 543

Articolo 1, comma 421 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal). 545

Articolo 1, comma 422 (Piano radio digitale - DAB). 548

Articolo 1, comma 423 (Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). 549

Articolo 1, commi 424 e 425 (Fondo per la sovranità alimentare). 551

Articolo 1, comma 426 (Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi”)  555

Articolo 1, comma 427 (Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina) 556

Articolo 1, commi 428-431 (Fondo per l’innovazione in agricoltura). 558

Articolo 1, comma 432 (Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica)  562

Articolo 1, comma 433 (Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite)  563

Articolo 1, commi 434 e 435 (Reddito alimentare). 565

Articolo 1, commi 436 e 437 (Indennità personale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). 567

Articolo 1, comma 438 (Potenziamento strutture MASAF). 569

Articolo 1, comma 439 (Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura). 571

Articolo 1, comma 440 (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura). 573

Articolo 1, commi 441 e 442 (Funzionalità degli impianti ippici). 575

Articolo 1 commi 443-445 (Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi). 576

Articolo 1, comma 446 (Assunzioni MIMIT). 580

Articolo 1, commi 447-449 (Controllo e contenimento della fauna selvatica). 582

Articolo 1, commi 450 e 451 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)  588

Articolo 1, comma 452 (Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). 590

Articolo 1, commi 453-456 (Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo). 593

Articolo 1, comma 457 (Incremento dotazione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR). 597

Articolo 1, comma 458 (Disposizioni in materia di revisione prezzi) 599

Articolo 1, commi 459-470 (Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento) 603

Articolo 1, commi 471 e 472 (Fondo sicurezza lavoro portuale). 614

Articolo 1, commi 473-476 (Collegamento intermodale Roma-Latina). 616

Articolo 1, commi 477 e 478 (Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)  621

Articolo 1, commi 479-482 (Fondo ciclovie urbane intermodali) 624

Articolo 1, commi 483 e 484 (Metropolitana Milano M4 e rete trasporto Napoli)  626

Articolo 1, commi 485 e 486 (Riversamento somme Roma). 629

Articolo 1, commi 487-493 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente). 632

Articolo 1, commi 494-496 (Misure per l’insularità). 637

Articolo 1, comma 497 (Sospensione dell’aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada). 638

Articolo 1, commi 498-502 (Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina). 640

Articolo 1, commi 503 e 504 (Misure a favore del settore dell’autotrasporto)  647

Articolo 1, comma 505 (Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli)  649

Articolo 1, comma 506 (Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione). 650

Articolo 1, commi 507 e 508 (Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione) 653

Articolo 1, commi 509 e 510 (Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo). 656

Articolo 1, commi 511-513 (Finanziamento di assi viari stradali). 660

Articolo 1, comma 514 (Strade statali sismi 2009 e 2016). 663

Articolo 1, commi 515 e 516 (Strada Statale n. 4 Salaria). 665

Articolo 1, comma 517 (Corridoio Reno-Alpi). 667

Articolo 1, comma 518 (Progetto di sviluppo del territorio piemontese) 669

Articolo 1, commi 519 e 520 (Peschiera). 670

Articolo 1, comma 521 (Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche) 673

Articolo 1, commi 522-525 (Rafforzamento Autorità trasporti). 674

Articolo 1, commi 526 e 527 (Incremento dell’indennità di pronto soccorso). 675


 

Articolo 1, comma 528 (Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN)  677

Articolo 1, comma 529 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025). 679

Articolo 1, comma 530 (Programma nazionale di screening per diabete e celiachia)  683

Articolo 1, comma 531 (Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute). 684

Articolo 1, commi 532-534 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)  686

Articolo 1, commi 535 e 536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci). 688

Articolo 1, comma 537 (Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute). 693

Articolo 1, comma 538 (Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)  696

Articolo 1, comma 539 (Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma). 698

Articolo 1, commi 540 e 541 (Payback farmaceutico). 701

Articolo 1, comma 542 (Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi). 704

Articolo 1, comma 543 (Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari)  706

Articolo 1, comma 544 (Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale). 708

Articolo 1, commi 545-547 (Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio). 711

Articolo 1, commi 548-554 (Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione). 713

Articolo 1, comma 555 (Estensione dei percorsi di orientamento scolastico). 719

Articolo 1, comma 556 (Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell’istruzione)  722

Articolo 1, commi 557-559 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica). 724


 

Articolo 1, comma 560 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica). 736

Articolo 1, commi 561-563 (Misure in materia di istruzione e merito). 738

Articolo 1, comma 564 (Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato). 744

Articolo 1, comma 565 (Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR). 746

Articolo 1, comma 566 (Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM)  748

Articolo 1, comma 567 (Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste). 750

Articolo 1, commi 568-571 (Contributo CNR,  disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati). 751

Articolo 1, comma 572 (Quota premiale università non statali riconosciute). 754

Articolo 1, commi 573 e 574 (Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) 756

Articolo 1, commi 575-578 (Indennità di amministrazione ANVUR). 757

Articolo 1, comma 579 (Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche). 759

Articolo 1, comma 580 (Fondo alloggi studenti universitari fuori sede). . 762

Articolo 1, comma 581 (Contributo all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia)  763

Articolo 1, commi 582 e 583 (Università a vocazione collegiale). 764

Articolo 1, comma 584 (Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità). 766

Articolo 1, comma 585 (Fondi per il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management). 768

Articolo 1, commi 586 e 587 (Fondi per il rafforzamento delle Scuole Superiori d’Ateneo)  770

Articolo 1, comma 588 (Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale)  772


 

Articolo 1, commi 589-591 (Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino)  775

 


 

INDICE VOLUME III

 

 

Tavola di raffronto. 779

Articolo 1, commi 592-594 (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento). 795

Articolo 1, commi 595-602 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali). 798

Articolo 1, commi 603-606 (Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo). 807

Articolo 1, commi 607-609 (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica). 810

Articolo 1, comma 610 (Cammini religiosi). 815

Articolo 1, commi 611 e 612 (Fondo per il turismo sostenibile). 816

Articolo 1, comma 613 (Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)  821

Articolo 1, commi 614 e 615 (Crediti d’imposta in materia sportiva). 823

Articolo 1, comma 616 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 828

Articolo 1, comma 617 (Incremento Fondo “Sport e periferie”). 830

Articolo 1, comma 618 (Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva). 832

Articolo 1, commi 619-626 (Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni). 836

Articolo 1, commi 627 e 628 (Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”). 844

Articolo 1, comma 629 (Progetto Filippide). 847

Articolo 1, comma 630 (Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”). 848

Articolo 1, comma 631 (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo).. 855

Articolo 1, comma 632 (Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura). 857

Articolo 1, comma 633 (Fondi per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni)  858

Articolo 1, comma 634 (Imprese culturali). 860

Articolo 1, comma 635 (Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)  862

Articolo 1, comma 636 (Contributo all'Accademia Vivarium novum). 863

Articolo 1, commi 637 e 638 (Fondo editoria). 864

Articolo 1, commi 639-641 (Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei)  868

Articolo 1, commi 642 e 643 (Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione S.p.A.). 871

Articolo 1, comma 644 (Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)  873

Articolo 1, comma 645 (Concessione di un contributo al Censis). 874

Articolo 1, comma 646 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica). 876

Articolo 1, commi 647 e 648 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)  878

Articolo 1, commi 649 e 650 (Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)  881

Articolo 1, commi 651-655 (Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate) 883

Articolo 1, commi 656 e 657 (Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco). 889

Articolo 1, commi 658 e 659 (Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea). 891

Articolo 1, commi 660 e 661 (Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato). 892

Articolo 1, comma 662 (Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco)  894

Articolo 1, commi 663-665 (Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati). 897

Articolo 1, commi 666 e 667 (Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare). 902

Articolo 1, comma 668 (Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra). 904

Articolo 1, commi 669-671 (Accoglienza profughi dall’Ucraina). 907


 

Articolo 1, comma 672 (Tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  917

Articolo 1, comma 673 (Dotazioni tecnologiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la capacità di risposta negli scenari di incendio). 919

Articolo 1, comma 674 (Implementazione sistema IT-alert). 921

Articolo 1, comma 675 (Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco) 922

Articolo 1, commi 676 e 677 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)  923

Articolo 1, commi 678 e 679 (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R). 927

Articolo 1, commi 680 e 681 (Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale). 932

Articolo 1, comma 682 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico). 935

Articolo 1, comma 683 (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)  937

Articolo 1, comma 684 (Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica). 941

Articolo 1, commi 685-690 (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata). 947

Articolo 1, comma 691 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)  951

Articolo 1, commi 692 e 693 (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea) 952

Articolo 1, comma 694 (Bonifica area Trento Nord). 955

Articolo 1, commi 695 e 696 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo). 956

Articolo 1, comma 697 (Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria) 959

Articolo 1, commi 698-700 (Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali). 960

Articolo 1, comma 701 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA). 964

Articolo 1, commi 702-706 (Disposizioni per il completamento della Carta geologica d’Italia) 965

Articolo 1, commi 707 e 708 (Proventi aste CO2). 969

Articolo 1, commi 709-711 (Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)  971

Articolo 1, commi 712-716 (Misure per la funzionalità del MAECI). 976

Articolo 1, comma 717 (Personale docente e amministrativo madrelingua della Scuola europea di Brindisi). 978

Articolo 1, commi 718-722 (Interventi connessi alla presidenza italiana al G7 e partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale). 980

Articolo 1, comma  723 (Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa) 985

Articolo 1, comma 724 (Partecipazione al Nato Innovation Fund). 986

Articolo 1, comma 725 (Banca Asiatica di sviluppo). 987

Articolo 1, commi 726 e 727 (Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato)  988

Articolo 1, commi 728 e 729 (Consulenze presso il Ministero dell’economia e delle finanze)  991

Articolo 1, comma 730 (Alluvione Marche 2022). 993

Articolo 1, comma 731 (Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022). 996

Articolo 1, commi 732 e 733 (Sisma Molise e Sicilia 2018). 997

Articolo 1, commi 734-737 (Sisma Ischia 2017). 1000

Articolo 1, commi 738-745 e 749-761 (Sisma Italia Centrale 2016). 1005

Articolo 1, commi 746-748 (Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). 1019

Articolo 1, commi 762 e 763 (Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici). 1022

Articolo 1, commi 764-769 (Sisma Emilia 2012). 1024

Articolo 1, commi 770-773 (Sisma Abruzzo 2009). 1029

Articolo 1, comma 774 (Incremento del fondo di solidarietà comunale). 1033

Articolo 1, comma 775 (Avanzo libero e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali). 1037

Articolo 1, commi 776-778 (Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni). 1039

Articolo 1, commi 779 e 780 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni). 1042

Articolo 1, commi 781-784 (Misure in favore dei Comuni). 1044

Articolo 1, comma 785 (Conguaglio finale ristori COVID-19). 1051

Articolo 1, comma 786 (Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI)  1057

Articolo 1, comma 787 (Disposizioni in materia di imposta di soggiorno). 1060

Articolo 1, comma 788 (Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR). 1062

Articolo 1, comma 789 (Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità). 1067

Articolo 1, comma 790 (Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale). 1071

Articolo 1, commi 791-798 (Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). 1073

Articolo 1, commi 799- 804 (Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP). 1086

Articolo 1, comma 805 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)  1091

Articolo 1, commi 806-814 (Fondo per l’insularità e Commissione bicamerale)  1093

Articolo 1, comma 815 (Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione) 1097

Articolo 1, commi 816-818 (Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni) 1099

Articolo 1, comma 819 e 821 (Interventi per favorire gli investimenti delle regioni a statuto ordinario). 1105

Articolo 1, comma 820 (Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori). 1110

Articolo 1, commi 822-824 (Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per l’emergenza energetica). 1115

Articolo 1, commi 825-828 (Disposizioni in materia di segretari comunali). 1118

Articolo 1, comma 829 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1124

Articolo 1, commi 830 e 831 (Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane)  1127

Articolo 1, comma 832 (Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)  1130


Articolo 1, comma 833 (Contributo in favore di Lampedusa e Linosa e altri comuni interessati da flussi migratori). 1131

Articolo 1, commi 834- 836 (Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma). 1133

Articolo 1, comma 837 (Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019). 1135

Articolo 1, comma 838 (Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale) 1140

Articolo 1, comma 839 (Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale). 1142

Articolo 1, comma 840 (Oneri servizio pubblico regione Marche) 1145

Articolo 1, commi 841-845 (Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione siciliana)) 1146

Articolo 1, commi 846-851 (Servizi cimiteriali del Comune di Palermo). 1149

Articolo 1, commi 852 e 853 (Contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana). 1152

Articolo 1, comma 854 (Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 1155

Articolo 1, comma 855 (Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria). 1157

Articolo 1, commi 856 e 857 (Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l' integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale). 1159

Articolo 1, comma 858 (Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale). 1161

Articolo 1, comma 859 (Giustizia riparativa). 1164

Articolo 1, commi 860 e 861 (Compensazione dei debiti degli avvocati). 1166

Articolo 1, comma 862 (Fondo rimborso spese legali per imputati assolti). 1169

Articolo 1, commi 863-866 (Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria) 1171

Articolo 1, commi 867-869 (Assunzioni uffici giudiziari). 1174

Articolo 1, comma 870 (Tabelle A e B). 1176

Articolo 1, commi 871-874 (Fondi). 1188

Articolo 1, commi 875 e 876 (Istituzione di un fondo per interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico). 1193

Articolo 1, comma 877 (Spending review dei Ministeri). 1194

Articolo 1, comma 878 (Risparmi di spesa del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). 1200

Articolo 1, comma 879 (Risparmi di spesa Ministero della giustizia – razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale). 1202

Articolo 1, comma 880 (Riduzione delle spese per le intercettazioni). 1204

Articolo 1, comma 881 (Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia). 1207

Articolo 1, commi 882 e 883 (Agenzia delle entrate). 1209

Articolo 1, comma 884 (Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione)  1212

Articolo 1, comma 885 (Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere). 1213

Articolo 1, comma 886 (Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito). 1215

Articolo 1, comma 887 (Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)  1218

Articolo 1, comma 888 (Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato addetti a lavorazioni pesanti). 1220

Articolo 1, comma 889 (Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) 1221

Articolo 1, comma 890 (Interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato) 1224

Articolo 1, commi 891-893 (Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato). 1227

Articolo 1, commi 894 e 895 (Proroga superbonus al 110 per cento). 1230

Articolo 1, commi 896 e 897 (Potenziamento della Corte dei conti). 1235

Articolo 1, comma 898 (Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni). 1238


Articolo 1, commi 899-902 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)  1240

Articolo 1, comma 903 (Clausola di salvaguardia). 1245

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-17 (Approvazione stati di previsione del Ministeri –  Finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa). 1247

Articoli 18-20 (Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato) 1277

Articolo 21 (Entrata in vigore). 1286

 

 


Tavola di raffronto

Oggetto

A.C. 643
Art. co.

A.C. 643-A/R Art. co.

A.S. 442, Legge n. 197/2022

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1

1

1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

2

2-9

2-9

Interventi per l’efficientamento energetico (superbonus)

 

9-bis

10

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

3

10-11

11-12

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

4, co. 1

12

13

Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano

 

12-bis

14

Contenimento dei prezzi nel settore del gas naturale

4, co. 2

13

15

Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

 

13-bis

16

Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

5

14-16

17-19

Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR

6

17-20

20-23

Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

7

21-23 e 23-bis

24-28

Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

8

24

29

Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

9

25-33

30-38

Proroga del termine dell’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato

 

33-bis e 33-ter

39-40

Riduzione dei consumi di energia elettrica

10

34-37

41-44

Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

11

38-43

45-50

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

 

43-bis

51

Settore del vetro di Murano

 

43-ter-quater

52-53

Modifiche al regime forfetario

12

44

54

Flat tax incrementale (tassa piatta incrementale)

13

45-47

55-57

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

14

48-52

58-62

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

15

53

63

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

16

54

64

Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio

 

54-bis-54-octies

65-71

Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

17

55

72

Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet

 

55-bis

73

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36

18

56-57

74-75

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione IVA imprese costruttrici)

 

57-bis

76

Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA

19

58-59

77-78

Pensioni corrisposte dal  Principato di Monaco

 

59-bis

79

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

20

60

80

Esenzione IMU su immobili occupati

21

61-62

81-82

Piano potenziamento cure palliative

 

62-bis

83

Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

22

63-65

84-86

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

23

66-74

87-95

Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

24

75-76

96-98

Esclusioni ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

 

76-bis e 76-ter

98-99

Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

25 co.1-6

77-82

100-105

Estromissione dei beni delle imprese

25 co. 7

83

106

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

26

84-86

107-109

Agevolazioni piccola proprietà contadina

 

86-bis

110

Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici

 

86-ter

111

Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

27

87, 87-bis e 88

112-114

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

28

89-93, 93-bis e 93-ter

115-121

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

29

94

122

Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici

30

95, 95-bis e 95-ter

123-125

Tassazione delle operazioni su cripto-attività

31

96-100

126-130

Valutazione cripto-attività

32

101-102

131-132

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

33

103-107

133-137

Regolarizzazione delle cripto-attività

34

108-113

138-143

Imposta di bollo sulle cripto-attività

35

114-117

144-147

Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA

36

118-120

148-150

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

37

121

151

Responsabilità cessionario e committente per operazioni inesistenti

 

121-bis

152

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

38

122-128

153-161

Compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione Siciliana

 

128-quater

162

Estensione termini versamento ritenute d'acconto per enti dello sport

 

128-bis-128-ter e 128-quinquie-128-septies

163-165

Regolarizzazione irregolarità formali

39

129-136

166-173

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

40

137-141

174-178

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

41

142-148

179-185

Definizione agevolata delle controversie tributarie

42

149-167

186-205

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

43

168-174

206-212

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

44

175-180

213-218

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

45

181-183

219-221

Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

46

184-189 e 189-bis-189*-quater

222-230

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

47

190-211

231-252

Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

48

212-213

253-254

Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption

49

214

255

Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria

50

215-215-bis

256-257

Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione

 

215-ter-215-octies

258-263

Imposta sulle riserve matematiche – rami vita

51

216

264

Proroga agevolazioni fiscali Mezzogiorno

 

216-ter-216-septies

265-270

Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo

 

216-octies-216-novies

271-272

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese

 

216-decies-216-duodecies

273-275

Soglie per l’accesso alla contabilità semplificata

 

216-ter-decies

276

Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili

 

216-quater-decies

277

Fondo indennizzo immobili Taranto ILVA

 

216-quinquies-decies-216-septiesdecies

278-280

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

52

217

281

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

 

217-bis

282

Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

53

218-220

283-285

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

54

221-222

286-287

APE sociale

55

223-226

288-291

Opzione donna

56

227

292

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto

 

227-bis

293

Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli

57

228-234

294-300

Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità

 

234-bis-234-quater

301-303

Consiglio nazionale dei giovani

 

234-quinquies-234-sexies

304-305

Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili e finanziamenti supplenze

 

234-septies e 234-septies.1

306-307

Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

 

234-octies

308

Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (Perequazione pensioni)

58

235-236

309-310

Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato

 

236-bis-236-ter

311-312

Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa

59

237-239, 239-bis-240-244

313-321

Rinegoziazioni mutui ipotecari

 

244-bis

322

Misure di semplificazione in materia di ISEE

60

245

323

Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi

61

246-251

324-329

Emolumento accessorio una tantum

62

252-255

330-333

Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

255-bis-255-quinquies

334-337

Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta

63

256-257-ter

338-341

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

64

258

342

Impiego occasionale della manodopera in agricoltura

 

258-bis-258-terdecies

343-354

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi

 

258-quaterdecies

355

Contributo carburante Misericordie d’Italia

 

258-quiesdecies

356

Assegno unico universale

65

259-260

357-358

Congedo parentale

66

261

359

Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale

 

261-bis-261-ter

360-361

Fondo per le periferie inclusive

67

262-264

362-364

Detrazioni per barriere architettoniche

 

264-bis

365

Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

 

264-ter-264-quinquies

366-368

Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

68

265-275

369-379

Disposizioni per l’attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari

 

275-bis-275-quater

380-382

Concessioni autostradali

 

275-quinquies

383

Misure in materia di mezzi di pagamento

69

276-277-quater

384-388

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

70

278-279

389-390

Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it

71

280

391

Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI

72

281-282

392-393

Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole

 

282-bis

394

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

73

283

395

Promozione e sostegno comunità dei territori delle fondazioni bancaria attraverso la fusione degli enti

 

283-bis-283-septies

396-401

Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy

74

284-285

402-403

Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore

 

285-bis-285-undecies

404-413

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI

 

285-duodecies-285-quaterdecies

414-416

Sostegno del credito alle esportazioni

 

285-quinquiesdecies- 285-sexiesdecies

417-418

Fondo crescita sostenibile imprese cooperative

 

285-septiesdecies

419

Limite ai compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale

 

285-duodevicies

420

Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

75

286

421

Digitalizzazione ed attuazione del Piano Radio Digitale DAB

 

286-bis

422

Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022

 

286-ter

423

Fondo per la Sovranità Alimentare

76

287-288

424-425

Fondo per il contenimento “mal secco agrumi”

 

287-bis

426

Ristoro imprese filiera bufalina

 

288-ter

427

Fondo per l’innovazione in agricoltura

77

289-292

428-431

Fondo recupero fauna selvatica

 

292-bis

432

Imprese colpite dalla flavescenza dorata

 

292-ter

433

Reddito alimentare

 

292-quater-292-quinquies

434-435

Indennità di amministrazione personale non dirigente MASAF

 

292-sexies-292-septies

436-437

Potenziamento strutture del MASAF

 

292-octies

438

Dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

 

292-novies

439

Fondo di solidarietà nazionale

 

292-decies

440

Fondo impianti ippici

 

292-undecies-292-duodecies

441-442

Raccolta legname alvei dei fiumi

 

292-terdecies-292-quinquiesdecies

443-445

Dotazione organica Ministero Imprese e Made in Italy

 

292-sexiesdecies

446

Controllo e contenimento della fauna selvatica

 

292-septiesdecies-292-undevicies

447-449

Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità

78

293-294

450-451

Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

294-bis

452

Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo (AGEA)

 

294-ter-294-sexies

453-456

Dotazione per l’attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

294-septies

457

Disposizioni in materia di revisione prezzi

79

295

458

Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento

80

296-307

459-470

Fondo sicurezza lavoro portuale

 

307-bis-307-ter

471-472

Collegamento intermodale Roma Latina

 

307-quater-307-septies

473-476

Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa

81

308-309

477-478

Fondo ciclovie urbane intermodali

 

309-bis-309-quinquies

479-482

Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli

 

309-sexies-309-septies

483-484

Riversamento somme del Comune di Roma

 

309-octies-309-novies

485-486

Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

82

310-316

487-493

Misure per l’insularità

 

316-bis-316-quater

494-496

Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada

83

317

497

Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina

84

318-322

498-502

Misure a favore del settore dell’autotrasporto

85

323-324

503-504

Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli

 

324-bis

505

Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino -Lione

86

325

506

Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione

87

326-327

507-508

Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo

 

327-bis-327-ter

509-510

Strada Statale 106 Jonica

88

328-329

511-512

Infrastrutture stradale regione Abruzzo

 

329-bis

513

Strade sismi

89

330

514

Strada Statale n. 4 Salaria

90

331-332

515-516

Finanziamento per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell’ambito del corridoio Reno-Alpi

91

333

517

Progetto di sviluppo del territorio piemontese

 

333-bis

518

Finanziamento per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera

92

334-335

519-520

Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria

 

335-bis

521

Rafforzamento Autorità Regolazione Trasporti

 

335-ter-335-sexies

522-525

Incremento dell’indennità di pronto soccorso

93

336-337

526-527

Personale sanitario retribuzione medici

 

337-bis

528

Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025

94

338

529

Fondo Programma nazionale screening diabetico

 

338-bis

530

Rete CAR-T e IRCCS

 

338-ter

531

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie

95

339-341

532-534

Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci

96

342-343

535-536

Incremento risorse per personale non sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

 

343-bis

537

Sostegno salute mentale

 

343-ter

538

Fondo test Next generation sequencing

 

343-quater

539

Payback farmeceutico

 

343-quinquies-343-sexies

540-541

Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi

97

344

542

Policlinici universitari

 

344-bis

543

Quota premiale risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

 

344-ter

544

Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio

 

344-quater-344-sexies

545-547

Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche

98

345-351, 351-bis-351-ter

548-556

Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

99

352-353 e 353-bis

557-559

Edilizia scolastica

 

353-ter

560

Misure in materia di istruzione e merito

100

354-356

561-563

Penalizzazioni università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato

101, co. 1

357

564

Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR

101, co. 2

358

565

Borse di studio studenti universitari e AFAM

101, co. 3

359

566

Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste

 

359-bis

567

Contributo CNR e disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici. Borse di studio per vittime di reati

 

359-ter-359-sexies

568-571

Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute

 

359-septies

572

Progressione di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal MUR

 

359-novies-359-decies

573-574

Perequazione indennità di amministrazione ANVUR

 

359-undecies-359-quaterdecies

575-578

Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità

 

359-quinquiesdecies

579

Fondo alloggi studenti universitari fuori sede

 

359-sexiesdecies

580

Fondo funzionamento Università Studi superiori di Pavia

 

359-septiesdecies

581

Fondo per la valorizzazione università a vocazione collegiale

 

359-duodevicies-359-undevicies

582-583

Studenti con disabilità nelle AFAM

 

359-vicies

584

Finanziamenti Scuola europea di industrial engineering and management

 

359-vicies semel

585

Scuole superiori ordinamento speciale

 

359-vicies bis -359-vicies ter

586-587

Borse di studio medici in formazione specialistica

 

359-vicies quater

588

Parco della salute di Torino

 

359-vicies quinquies-359-vicies septies

589-591

Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento

102

360-362

592-594

Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali

103

363-370

595-602

Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo

104

371-374

603-606

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica

105

375-377

607-609

Cammini religiosi

 

377-bis

610

Fondo per il turismo sostenibile

106

378-379

611-612

Sostenere la maternità delle atlete non professioniste

107, co. 1

380

613

Crediti d’imposta impianti sportivi

107, co. 2-3

381-382

614-615

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

107, co. 4

383

616

Incremento Fondo “Sport e periferie”

107, co. 5

384

617

Incremento Fondi speciali per lo sport per l’impiantistica sportiva

107, co. 6

385

618

Trasformazione in SPA dell’Istituto per il Credito sportivo

 

385-bis-385-novies

619-626

Società sport e salute – Progetto Bici in comune

 

385-decies-385-undecies

627-628

Fondo disabilità sportive – Progetto Filippide

 

385-duodecies

629

“Carta della Cultura giovani” e “Carta del merito”

108

386

630

Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

 

386-bis

631

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MIC

 

386-ter

632

Finanziamento Unione nazionale pro-loco

 

386-quater

633

Imprese culturali

 

386-quinquies

634

Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

 

386-sexies

635

Istituzione culturale denominata  Accademia  Vivarium  novum

 

386-septies

636

Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale)

109
Stralciato

 

 

Fondo editoria

110

387-388

637-638

Agevolazioni tributi locali Accademia dei Lincei

 

388-bis-388-quater

639-641

Proroga contratto Centro di produzione SPA (Radio Radicale)

 

388-quinquies-388-sexies

642-643

80° anniversario rastrellamento Portico d’Ottavia

 

388-septies

644

Contributo Censis

 

388-octies

645

Fondazione Ascoli cultura ebraica

 

388-novies

646

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario

111

389-390

647-648

Misure per la funzionalità del Ministero della difesa

 

390-bis-390-ter

649-650

Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle Forze armate

112

391-395

651-655

Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco

 

395-bis-395-ter

656-657

Misure per la valorizzazione del settore della subacquea

 

395-quater-395-quinquies

658-659

Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato

113

396-397

660-661

Assunzioni in deroga Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

397-bis

662

Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati

114

398-400

663-665

Carabinieri per la tutela agroalimentare

 

400-bis-400-ter

666-667

Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra

115

401

668

Accoglienza profughi dall’Ucraina

116

402-404

669-671

Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

117

405

672

Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio

118

406

673

Implementazione sistema IT-Alert

 

406-bis

674

Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco

 

406-ter

675

Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana

119

407-408

676-677

Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R

120

409-410

678-679

Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale

121

411-412

680-681

Disposizioni per l’aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR

122

413

682

Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno

123

414

683

Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica

 

414-bis

684

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

124

415-420

685-690

Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica

125

421

691

Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea

126

422-423

692-693

Bonifica SIN TrentoNord

 

423-bis

694

Fondo per il contrasto al consumo di suolo

127

424-425

695-696

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria

 

425-bis

697

Rafforzamento Autorità di bacino distrettuali

 

425-ter-425-quinquies

698-700

Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA

128

426

701

Completamento Carta geologica d’Italia

 

426-bis-426-quinquies

702-705

Cartografia geologica

 

426-sexies

706

Proventi aste CO2

 

426-septies-426-octies

707-708

Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero

129

427-429

709-711

Personale a contratto uffici all’estero

 

429-bis

712

Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

429-ter-429-sexies

713-716

Assunzioni personale docente madrelingua

 

429-septies

717

Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7

130

430

718

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale

 

430-bis-430-quater

719-721

Convenzione con Eutalia srl per le attività di supporto all’elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7

 

430-quinquies

722

Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa

 

430-sexies

723

Partecipazione al Nato Innovation Fund

 

430-septies

724

Banca Asiatica di Sviluppo

 

430-octies

725

Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

 

430-novies-430-decies

726-727

Consulenza società, esperti e singoli per MEF

 

430-undecies-430-duodecies

728-729

Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022

131

431

730

Eventi calamitosi Maratea

 

431-bis

731

Sisma Molise e Sicilia 2018

132

432-433

732-733

Sisma Ischia 2017

133

434-437

734-737

Sisma Italia Centrale 2016

134

438-445 e 446-458

738-745 e 750-761

Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

445-bis-445-quater

746-749

Garanzie CONSAP per imprese danneggiate da eventi sismici

 

458-bis-458-ter

762-763

Sisma Emilia 2012

135

459-464

764-769

Sisma Abruzzo 2009

136

465-468

770-773

Incremento del fondo di solidarietà comunale

137

469

774

Avanzo libero enti locali e differimento termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023

 

469-bis

775

Fondo sicurezza urbana

 

469-ter-quinquies

776-778

Risorse per progettazione

138

470-471

779-780

Misure in favore dei Comuni

 

471-bis-471-quinquies

781-784

Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid

139

472

785

Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI

140

473

786

Imposta di soggiorno

 

473-bis

787

Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR

141

474

788

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

142

475

789

Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale

 

475-bis

790

Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

143

476-484

791-798

Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP

 

484-bis-484-septies

799-804

Commissione tecnica Fabbisogni standard

 

484-octies

805

Fondo insularità e Commissione bicamerale

 

484-novies-484-septiesdecies

806-814

Proroga occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

 

484-duodevicies

815

Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni

144

485-487

816-818

Interventi per favorire gli investimenti delle regioni a statuto ordinario

 

487-bis e 487-quater

819 e 820

Fondo legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

 

487-ter

820

Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per l’emergenza energetica

 

487-quinquies-487-septies

822-824

Disposizioni in materia di segretari comunali

145

488-491

825-828

Anticipazioni di liquidità regioni disavanzo sanitario

 

491-bis

829

Circoscrizioni di decentramento città metropolitane

 

491-ter-491-quater

830-831

Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia

146

492

832

Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa e di altri comuni

 

492-bis

833

Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell’ILIA

 

492-ter-492-quinquies

834-836

Modifica prospetto aliquote IMU

 

492-sexies

837

Modifica del Canone unico patrimoniale

 

492-novies

838

Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale

 

492-decies

839

Oneri servizio pubblico regione Marche

 

492-undecies

840

Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione Siciliana

 

492-duodecies-492-sedecies

841-845

Servizi cimiteriali del Comune di Palermo

 

492-septies decies-492-vicies bis

846-851

Contributi alle città metropolitane della Regione Siciliana

 

492-vicies ter-492-vicies quater

852-853

Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

147

493

854

Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria

148

494

855

Giustizia penitenziaria

 

494-bis-494-ter

856-857

Assunzioni funzionario giuridico pedagogico

 

494-quater

858

Giustizia riparativa

149

495

859

Compensazione dei debiti degli avvocati

150

496-497

860-861

Fondo imputati assolti

 

497-bis

862

Assunzioni polizia penitenziaria

 

497-ter-497-sexies

863-866

Assunzioni uffici giudiziari

 

497-septies-497-novies

867-869

Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale (Tabella A e B)

151

498

870

Fondi

152

499-502 e 502-bis

871-874

Fondo per il recupero patrimonio storico

 

502-ter e 502-quater

875-876

Spending review dei Ministeri

153, co. 1

503

877

Risparmi di spesa Ministero della Giustizia - riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari

153, co. 2

504

878

Risparmi di spesa Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicura - efficientamento processi di lavoro e razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale

153, co. 3

505

879

Riduzione spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni

153, co. 4

506

880

Risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio

153, co. 5

507

881

Riorganizzazione e personale Agenzia delle entrate

153, co. 6-7

508-509

882-883

Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione

153, co. 8

510

884

Attuazione disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

153, co. 9
Stralciato

 

 

Reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione

153, co. 10

511

885

Posti relativi a concorsi già indetti per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria

153, co. 11

512

886

Riduzione stanziamenti per anticipo pensionistico

153, co. 12

513

887

Riduzione fondo pensionamenti anticipati

 

513-bis

888

Organizzazione spese dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

153, co. 13

514

889

Interpretazione regime fiscale Avvocatura generale dello Stato

153, co. 14

515

890

Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

153, co. 15-17

516-518

891-893

Superbonus

 

518-bis-518-ter

894-895

Potenziamento della Corte dei conti

 

518-quater-518-quinquies

896-897

Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico

 

518-sexies

898

Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza

154

519-522

899-902

Clausola di salvaguardia

 

522-bis

903

SEZIONE II

Art.

Art.

Art.

Entrata

155

2

2

Ministero dell'economia e delle finanze

156

3

3

Ministero delle imprese e del made in Italy

157

4

4

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

158

5

5

Ministero della giustizia

159

6

6

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

160

7

7

Ministero dell'istruzione e del merito

161

8

8

Ministero dell'interno

162

9

9

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

163

10

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

164

11

11

Ministero dell’università e della ricerca

165

12

12

Ministero della difesa

166

13

13

Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste

167

14

14

Ministero della cultura

168

15

15

Ministero della salute

169

16

16

Ministero del turismo

170

17

17

Totale generale della spesa e quadri riassuntivi

171-173

18-20

18-20

Entrata in vigore

174

21

21

 

 

 

 


Articolo 1, commi 592-594
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione
impianti di risalita e di innevamento)

 


592. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.

594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonché le modalità di revoca dei contributi.


 

 

L'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.

In base al comma 593, le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

L'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.

 

In base al comma 593, le risorse previste dal comma precedente possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l’attrattività turistica nelle zone montane.

Si ricorda che il decreto 18 giugno 2021, n. 172, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) contiene le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato tecnico al decreto stesso. Tali disposizioni e specificazioni costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia e si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie. L'Allegato tecnico è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari requisiti specifici riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.

 

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, sono stanziate risorse per la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming. Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

La relazione indica che, in via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti.

 

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca (comma 594).

Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

 


 

Articolo 1, commi 595-602
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti
corrisposti in eccedenza dei massimali)

 


595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - « Aiuti di importo limitato» della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.

600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.

601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

L’articolo 1, ai commi da 595 a 602, reca disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1).

Il comma 595 elenca le misure legislative agevolative interessate dalle disposizioni in esame: si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico. Il comma 596 dispone che gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possano essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1). In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, il comma 597 prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il successivo comma 598 dispone che il corrispondente importo debba essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Ai sensi del comma 599, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell’obbligo di restituizione degli aiuti eccedenti di cui ai precedenti commi, si applica, per espresso richiamo del comma 601, la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato “de minimis”. Il comma 600 demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma. Ai sensi del comma 602, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 595 a 602, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, è sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 - con le relative modifiche susseguitesi nel biennio 2020-2021 (per un approfondimento delle quali si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare) - di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del predetto Quadro.

La disposizione sarebbe quindi volta a spingere gli operatori economici ai necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute dagli operatori economici del turismo, nonché a semplificare la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

 

Segnatamente, ai sensi del comma 595, le disposizioni di cui ai commi da 595 a 602 in esame si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti di cui alla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta di misure di agevolazione per il settore turistico di cui agli:

a)   articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

L’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIBACT (ora Ministero del turismo) un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 [1].

L’articolo 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito presso l’allora MIBACT, ora Ministero della cultura, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre[2];

b)   articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).

L’articolo in questione ha riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014) nella misura del 65 per cento dei costi sostenuti, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

c)    articolo 6-bis, commi 3 e 11 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020).

L’articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, sopra commentato, di 350 milioni per il 2020 destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Ha altresì rifinanziato il medesimo fondo di 50 milioni per il 2021[3].

L’articolo 6-bis, comma 11 ha istituito presso l’allora Mibact, ora Ministero del Turismo, un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte[4].

 

Ai sensi del comma 596, gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

 

Rinviando per ulteriori approfondimenti al box in calce alla presente scheda di lettura e all’apposito tema dell’attività parlamentare,  si descrive di seguito la disciplina sugli aiuti di importo limitato contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza del COVID-19, alla Sezione 3.1. Si tratta di aiuti - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni – che il Quadro ha ritenuto concedibili, entro e non oltre il 30 giugno 2022, a favore imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà.

Il limite previsto per tali aiuti è 2,3 milioni di EUR per impresa al lordo di qualsiasi imposta o onere (ai sensi dell'art. 2, punto 18) del GBER, dell'art. 2, punto 14, del Reg. n. 702/2014/UE e nell'art. 3, punto 5, del Reg. n. 1388/2014/UE). Il limite è stato innalzato a 2,3 milioni dalla sesta modifica del quadro temporaneo, disposta il 18 novembre 2021 (cfr. punto 32 della Comunicazione della Commissione 2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 800 mila euro (2020/C 91 I/01), poi innalzato a 1,8 milioni di euro dalla quinta modifica (2021/C 34/C)[5].

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni sopra descritte.

 

Gli aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1 hanno potuto essere combinati con gli aiuti "de minimis". Si rammenta che gli aiuti “de minimis” possono essere concessi fino a 200 000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti della relativa disciplina sugli aiuti "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013[6].

 

Secondo quanto dispone il comma 597, in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004[7].

In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. Così dispone il comma 598, il quale prevede anche che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

 

In base al comma 599, in caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente con le modalità previste dai commi 3 e 4, non è prevista l’applicazione di sanzioni. Il comma 600 demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le modalità di attuazione delle morme suindicate ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro.

 

In base a quanto dispone il comma 601, ai fini dei commi da 1 a 5, si applica la definizione di impresa unica ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis», nei diversi settori economici.

Il comma 601 richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «de minimis», il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I massimali di aiuti concedibili ai sensi dei predetti Regolamenti operano per singola “impresa”. In proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica[8]. Dunque, i Regolamenti “de minimis” sopra indicati[9], definiscono, per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a)      un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b)      un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c)      un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d)      un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

La ratio della definizione è evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti, oltre i massimali, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.

La definizione di impresa unica è dunque essenziale ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuti e gli Stati membri sono tenuti ad istituire modalità di controllo in tal senso.

 

Secondo quanto dispone il comma 602, le disposizioni in esame entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework". Si tratta dunque di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono notificare le misure alla Commissione e dimostrare che sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.

Il Temporary Framework è stato integrato e prorogato più volte:

o    il 3 aprile 2020, con la Comunicazione C(2020) 2215 final per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;

o    l'8 maggio 2020, con la Comunicazione (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi:

o    il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica , per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati;

o    il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione C(2020)7127 final, al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;

o    il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06 ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;

o    il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga, fino al fino al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: le misure di sostegno alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, nonchè gli incentivi diretti per investimenti privati, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, secondo la proroga di un anno disposta dalla Commissione il 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04).


 

Articolo 1, commi 603-606
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

 


603. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalità:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonché corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;

d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

605. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.

606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L'articolo 1, al comma 603, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L'articolo 1, al comma 603, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Tale Fondo, denominato "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo (comma 604) mirano a:

1.   riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitinicoli della cultura e tradizione italiana;

2.   rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

3.   favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;

4.   ampliare i bacini di offerta di lavoro.

 

La relazione illustrativa del Governo specifica che la disposizione mira a colmare alcune debolezze strutturali che caratterizzano il settore del turismo, tra cui la carenza di personale qualificato e l’alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda.

Si ricorda che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati individuati progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro. Tali investimenti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore. I principali interventi sono il Digital Tourism Hub, i Fondi per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Come evidenziato dal Rapporto competitività Istat 2022[10], gli investimenti legati al PNRR potranno rappresentare un traino della ripresa anche per il settore del turismo, il cui fatturato per il 2021 non ha ancora raggiunto i livelli del periodo pre-pandemico.

 

In tema di formazione dei lavoratori nel settore del turismo, presso gli istituti professionali, è previsto l’indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, in tre diverse articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica; mentre per gli Istituti tecnici del settore economico è presente l’indirizzo turismo, dove si studia il settore dal punto di vista tecnico-economico. La legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) ha ridefinito il percorso post-diploma di formazione tecnica parallelo alle lauree universitarie triennali e gestito da Fondazioni insieme alle imprese, finalizzato alla formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. A livello universitario, sono previsti corsi di laurea triennale in Scienze del turismo, che formano operatori per la valorizzazione del settore del turismo culturale, in grado di promuovere e coordinare la fruizione delle risorse culturali territoriali e ambientali.

La relazione del Governo rappresenta che, ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l’istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell’offerta turistica in Italia. Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all’istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all’attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell’occupazione nel settore turistico.

 

Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 605).

Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

 

In base al comma 606, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, commi 607-609
(
Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

 


607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

608. Il Fondo di cui al comma 607 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione dei commi 607 e 608.


 

 

L’articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (comma 608).

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (comma 609).

 

La relazione illustrativa afferma che la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall’epidemia, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L’intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d’arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell’identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d’Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

 

 

Il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all’articolo 182, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti (data dal COVID). ISTAT ha classificato i Comuni italiani secondo due aspetti:

·         la “categoria turistica prevalente”, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata per lo più su criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani)[11];

·         la “densità turistica”, espressa da un set di indicatori statistici comunali definiti per misurare la dotazione infrastrutturale, i flussi turistici e l’incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori tourism oriented (settore turistico e/o culturale) (in quintili).

Secondo i dati ISTAT:

1.      sono 1.575 (19,9%) i Comuni che appartengono ad una sola categoria turistica, mentre sono ben 633 (8,0% e il 13,7% della popolazione) quelli che appartengono a due o più categorie. Più della metà (50,6%) sono invece i Comuni che presentano strutture e flussi turistici, in alcuni casi anche di rilievo, ma non appartengono ad una categoria turistica specifica. Sono 1.704 (21,5%) i Comuni non turistici, cioè dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti;

2.      la distribuzione regionale secondo la categoria turistica evidenzia una maggiore concentrazione di Comuni non turistici in Piemonte e in Lombardia, dovuta all’elevato numero di Comuni presenti in queste Regioni (2.691 su 7.926, pari al 34% del totale), molti dei quali di esigue dimensioni.

Fonte: ISTAT

 

La categoria delle “Grandi città” (12 Comuni con più di 250.000 abitanti) raccoglie il 15,3% della popolazione nazionale e rappresenta una delle categorie più importanti in termini di flussi turistici: oltre 86 milioni di giornate di presenza nelle strutture ricettive nel 2019, pari al 19,7% del totale nazionale. Tutte le città di questo gruppo si collocano nel quintile più alto dell’indice sintetico di densità turistica.

La seconda categoria considerata è quella dei “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”. Ne fanno parte 431 Comuni, distribuiti prevalentemente nelle Regioni del Centro-nord e un po’ meno nel Sud e nelle Isole. Si tratta di un gruppo di Comuni molto importanti sia per l’importanza della loro vocazione specifica, sia per la rilevanza in termini di popolazione: quasi 7,4 milioni di abitanti, pari al 12,2% del totale nazionale. Rilevante anche l’importanza in termini di giornate di presenza turistica di questo gruppo che raccoglie il 7,8% del totale nazionale. Quasi due terzi (63,1%) dei Comuni appartenenti a questa categoria si colloca nella parte alta della distribuzione dell’indice sintetico di densità turistica (5° e 4° quintile).

La categoria dei “Comuni con vocazione marittima” si compone di 414 Comuni (5,2% del totale), prevalentemente collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (63,0%). Con poco più di 4,5 milioni di abitanti (7,5%) questo gruppo rappresenta però, con quasi 86 milioni di presenze turistiche, il 19,6% del totale, posizionandosi a ridosso della categoria delle “Grandi città”. Il 42,0% di questi Comuni si posiziona nella classe molto alta dell’indice sintetico di densità turistica.

La categoria dei “Comuni del turismo lacuale” è rappresentata da 167 Comuni (2,1%), quasi tutti concentrati nelle regioni del Nord (155, pari al 92,3% dei Comuni della categoria). Seppure di piccole dimensioni questi Comuni, con oltre 17 milioni di giornate di presenza turistica, rappresentano il 4,0% del totale nazionale.

La categoria dei “Comuni con vocazione montana” è rappresentata da 501 Comuni, in gran parte collocati nelle Regioni del Nord: il 23,7% in Piemonte, il 14,7% in Lombardia e il 20,5% in Trentino Alto Adige/Südtirol. Questi Comuni, che hanno una vocazione esclusivamente montana, rappresentano l’1,3% della popolazione nazionale e il 4,6% delle giornate di presenza turistica.

La categoria dei “Comuni del turismo termale” è la categoria numericamente più esigua, essendo composta da appena 50 Comuni, ma con una vocazione turistica molto specializzata. I Comuni di questo gruppo si collocano in prevalenza in Lombardia, Veneto e Toscana. In termini di popolazione e di giornate di presenza turistica rappresentano lo 0,6% e l’1,2%, rispettivamente.

Si rinvia nel dettaglio alla pagina dedicata dell’Istituto.

 

Quanto all’intervento in esame, si rammenta che, a legislazione vigente, il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, sia oggetto dell’organico intervento legislativo contenuto nella Legge n. 158/2017. Ai fini della legge, per piccoli comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 2). Per espressa previsione, la legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

La legge, all’articolo 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Nel fondo sono anche confluite le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 640, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici di particolare valore storico e culturale.

Ai fini dell’utilizzo del Fondo, è stato adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni con D.P.C.M. 16 maggio 2022[12].

Si evidenzia che il Piano assicura priorità ad una serie di interventi, tra i quali quelli di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici (ai sensi dell'art. 4 della legge) anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. I piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati di riqualificazione urbana.


 

Articolo 1, comma 610
(Cammini religiosi)

 

610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

 

L’articolo 1, comma 610 incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo, istituito con legge di bilancio 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

 

La norma, dunque, rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2021, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

 

La legge istitutiva dotava il fondo di 3 milioni di euro per il solo 2022 e rinviava ad un successivo decreto ministeriale l’adozione delle disposizioni attuative.

Tali disposizioni sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:

·         azioni per il rilancio e a promozione turistica dei Cammini religiosi,  finalizzate all’ideazione e attuazione di  una  strategia  di  comunicazione  coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”;

·         azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

Il 28 novembre 2022, ai fini dell’attuazione della legge di bilancio 2022, è stato pubblicato un avviso del Ministero del Turismo, rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti che intendano manifestare l’interesse all’inserimento nel Catalogo dei cammini religiosi italiani di itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, di livello interregionale o regionale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili al turismo lento e sostenibile.

Articolo 1, commi 611 e 612
(
Fondo per il turismo sostenibile)

 


611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

612. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.


 

 

L’articolo 1, comma 611 istituisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete. Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici. Da ultimo il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

 

L'articolo 1, comma 611 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.

Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo (per la cui definizione vedi infra) e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2. In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull’ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione, difatti, istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.

 

Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:

 

a)   offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;

L’obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città più visitati dai turisti, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l’intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l’accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l’esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

La relazione illustrativa del Governo dà evidenza dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica “green; attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest’ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l’offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi; attraverso la promozione e il sostegno di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all’ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc.

Requisito fondante per l’efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it

 

b)   favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

In ottica di riduzione dell’impatto delle attività della filiera turistica sull’ambiente, il settore dei trasporti riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell’impatto ambientale.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rappresenta che il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di partenariato pubblico-privato finalizzati a:

i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell’Italia;

ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;

iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell’ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;

iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;

v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento “luxury” alto-spendente verso la nostra Nazione.

vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

 

c)   fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’intervento mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

Come indicato nella relazione, il Governo ritiene che gli interventi proposti, da attuarsi nell’ambito del Fondo, non determinino profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul Fondo Unico azionale del Turismo.

 

Il comma 612 prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

La definizione di "ecoturismo", fusione dei termini ecologico e turismo, trova per la prima volta una rielaborazione nei principi della Dichiarazione di Quebec (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002), avutasi in occasione del summit mondiale dell'ecoturismo, organizzato dall'UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni Unite), dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT) e dall'International Ecotourism Society. È bene segnalare che la definizione condivisa sul significato del termine ecoturismo incorpora un concetto ben più ampio di quello di "turismo ecologico", giacché ricomprende anche aspetti legati al rispetto delle comunità locali e a uno sviluppo economico stabile, oltre alla soddisfazione del turista. La definizione di "turismo consapevole", invece, viene offerta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), l'Agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, si tratta del turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale presente e futuro, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle aziende.

 


 

Articolo 1, comma 613
(Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)

 


613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.


 

 

Il comma 613 incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

 

Il riferimento di tale disposizione è al Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

 

Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del  movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»,  con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso di ausili per  lo sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici di rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione di  altri eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento  della  personalità del  minore, anche attraverso la realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e internazionale.

La norma istitutiva del suddetto fondo rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse stanziate.

Con riguardo al 2022, il D.P.C.M. 19 maggio 2022, all’articolo 7, ha previsto l’erogazione, entro il limite massimo di spesa di 350 mila euro, di un contributo di maternità fino a un massimo di dodici mesi di importo pari a mille euro ciascuna alle atlete che ne facessero richiesta al Dipartimento per lo sport. Erano ammesse alla misura le atlete non appartenenti a gruppi sportivi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità, con reddito da altra attività fino a 15 mila euro lordi, che avessero svolto nella stagione sportiva in corso o prevedente un’attività sportiva agonistica. Inoltre, era posto come requisito l’aver partecipato negli ultimi cinque anni ad una competizione europea o internazionale oppure l’aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali o, infine, l’aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

 

Da ultimo, si segnala che il comma 616 della  presente legge di bilancio – alla cui scheda di lettura si rinvia – aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022 del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.


 

Articolo 1, commi 614 e 615
(Crediti d’imposta in materia sportiva)

 


614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;

b) dopo le parole: « primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».


 

 

Il comma 614 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il comma 615 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.

 

In dettaglio, la disposizione di cui al comma 614 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Si precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.

Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

 

I commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019 hanno previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il comma 623 stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

La legge di bilancio 2019 ha demandato, infine, l’attuazione delle predette disposizioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con DPCM 30 aprile 2019, il quale ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

L’istituto, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’art. 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). Successivamente il credito d’imposta è stato applicato, anche per l’anno 2022 e limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, dall’art. 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

 

Il comma 615 è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

 

Tali ultimi soggetti operano in un settore – quello sportivo, in particolare a livello locale – caratterizzato, come specificato dal Governo all’interno della Relazione illustrativa, da un’alta visibilità e da una funzione sociale, e tuttavia in condizioni di difficoltà finanziarie acuite prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare quest’ultima, poi dalla crisi energetica, al punto da rischiare di compromettere la continuità aziendale di molte di queste società. Sotto questo profilo, si chiarisce che la previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie si pone l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, attraverso la promozione dell’attività di advertising resa da tali ultimi soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su più ampia scala.

 

Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

 

L’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato in sede di conversione, ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall’art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.

Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infine, il citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Si rammenta che l’art. 81, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 615, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

 

Si rammenta, a tal proposito, che l’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 aveva autorizzato, per il primo trimestre 2022, una spesa pari a 20 milioni di euro. Precedentemente, l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva autorizzato, per l’anno 2021, una spesa pari a 90 milioni di euro. Per la seconda metà del 2020, l’art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato una spesa complessiva pari a 90 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 616
(Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

 


616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022» sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023».


 

 

Il comma 616 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.

 

Ciò avviene novellando l’art. 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022; disposizione modificata – da ultimo - dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater.

 

Ora, si ricorda che il suddetto art. 7, comma 1, del D.L. 144 del 2022 (L. 175/2022) ha previsto, per il 2022 – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica – un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

 

Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del  movimento  sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»,  con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7  milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso di ausili per  lo sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici di rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione di  altri eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento  della  personalità del  minore, anche attraverso la realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e internazionale.

Da ultimo, il comma 613 della presente legge di bilancio – alla cui scheda di lettura si rinvia - ha incrementato il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

 

Successivamente, l'art. 3, comma 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto Aiuti-quater), convertito in legge, con modificazioni, dal Parlamento, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del predetto Fondo unico (portandolo a complessivi 60 milioni per tale anno), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA.

 

Infine, il comma 616 aggiunge, per il 2023, 25 milioni di euro alle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano destinate, dall’art. 7, comma 1, del D.L. 144 del 2022, all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A.

Per le predette finalità, le relative risorse a fondo perduto si attestano, quindi, a 60 milioni di euro per il 2022 e a 25 milioni di euro per il 2023.


 

Articolo 1, comma 617
(Incremento Fondo “Sport e periferie”)

 

617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

 

Il comma 617 incrementa il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Nel dettaglio, il comma 617 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa al FondoSport e periferie”, sia rifinanziata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Si ricorda che il citato art. 1, comma 362 della L. 205/2018, prevede che,  al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport  e Periferie» di cui all'art. 15comma  1,  del  decreto-legge  n. 185 del 2015 (L. 9/2016) – che lo ha istituito, assegnando risorse allo stesso per il triennio 2015-2017 - sia  autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere  su  apposita  sezione del relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al  bilancio  autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport.

In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il DPCM 31 ottobre 2018 (modificato dal DPCM 12 dicembre 2018), recante “Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»”.

 

Si ricorda, altresì, che il suddetto art. 15, comma 1 del D.L. 185/2015 ha previsto che, ai fini del  potenziamento  dell’attività  sportiva  agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di  rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la  sicurezza urbana, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  «Sport  e Periferie». A tal fine, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

 

Qui la sezione del sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi Sport e periferie 2022.


 

Articolo 1, comma 618
(Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva)

 


618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.


 

 

L’articolo 1, comma 618, incrementa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, costituito presso l’Istituto per il credito sportivo.

 

Il comma 618, al dichiarato fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport – incrementa la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 5, della legge n. 1295 del 1957.

 

Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

 

Nel dettaglio, tale dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l’anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l’impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all’articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007.

 

L’articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007 ha assegnato all’Istituto per il credito sportivo un contributo per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007, il quale prevede un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

 

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c) dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di 918,5 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

Si ricorda che l’articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha ampliato le facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi. Nei due Fondi sono stati istituiti dei Comparti Liquidità per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. A tal fine, ha assegnato, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

L’articolo 10, commi 8-14, del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ha ampliato il perimetro soggettivo del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021).

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una consistenza patrimoniale di 208,2 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza patrimoniale di 149,8 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 619-626
(Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo
in società per azioni)

 


619. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

621. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

622. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


 

 

I commi da 619 a 626 dell'articolo 1 disciplinano la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

 

Nella relazione illustrativa concernente le disposizioni in commento, il Governo si è da un lato richiamato alla sentenza n. 5336 del 2020 del TAR per il Lazio, in cui si rileva che la definizione dell'Istituto per il credito sportivo come “banca pubblica, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385” appare contrastante con quanto disposto dall’art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, che aveva obbligato gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, ad assumere la forma della società per azioni entro il 30 giugno 1994. Nel caso dell’I.C.S. la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta. Ciò rende dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell’attuale assetto organizzativo dell’Istituto.

Dall'altro, ha anche ricordato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6272 del 2021, punto 6, di annullamento della prima, la quale, nel ricostruire il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ripropone le suddette osservazioni.

È opportuno ricordare che la controversia all'origine delle due pronunce in questione verteva sulla qualificabilità dell'Istituto per il credito sportivo come "organismo di diritto pubblico", ai fini del suo assoggettamento o meno alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

 

In base al regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo (DPR n. 453/2000) nonché al proprio statuto, l'Istituto per il credito sportivo, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), è ente di diritto pubblico con gestione autonoma, avente sede legale in Roma. L'Istituto è soggetto alle disposizioni del TUB (d.lgs. n. 385/1993).

L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI»; b) dal fondo patrimoniale costituito dal versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; c) dalle riserve.

Sono Organi dell'Istituto il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali; il Collegio dei Sindaci; il Direttore Generale. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, in conformità alla disciplina del d.lgs. n. 385/1993. Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti e ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'organo di vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti (articolo 9 dello statuto).

La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, al Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali, al Ministro con la delega ai beni e alle attività culturali. Il bilancio, con l’elenco dei finanziamenti annualmente concessi, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata (articolo 30 dello stesso).

Il bilancio d'esercizio per il 2021, p. 55, contiene la seguente tabella con la ripartizione della quota da distribuire ai singoli Partecipanti al Capitale:

 

Tabella 37 - Quota di utile per partecipante

Enti partecipanti

%

Dividendo

Ministero dell'Economia e delle Finanze

80,438%

5.382.240,27

Sport e Salute S.P.A.

6,702%

448.441,96

Dexia Crédit Local S.A.

3,110%

208.095,27

Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.

2,214%

148.142,42

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.

1,724%

115.355,71

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

1,480%

99.029,26

Assicurazioni Generali S.P.A.

1,336%

89.393,98

Intesa San Paolo S.P.A.

1,264%

84.576,34

UniCredit S.P.A.

1,264%

84.576,34

Banco di Sardegna S.P.A.

0,468%

31.314,65

 

Totale

6.691.166,20

 

Nel dettaglio, il comma 619 prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge n. 1295/1957, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

 

Si ricorda al riguardo che, in base all'articolo 1, comma 4, lettera a), del TUSP (d.lgs. 175/2016), la cui applicazione all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è espressamente esclusa dalle disposizioni qui in commento, restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.

In base alla sentenza del Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, del 15 gennaio 2020, la natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare sussiste quando la stessa è stata costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, con la conseguente possibilità di derogare, per legge, alle specifiche disposizioni di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto. Tuttavia, precisa la medesima pronuncia, alle previsioni dello statuto di una società di capitali a partecipazione pubblica, anche se "di diritto singolare" e costituita per legge per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, non può riconoscersi la possibilità di derogare alle norme imperative di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto, in difetto di disposizioni in tal senso derogatorie espressamente introdotte da fonti normative di rango primario, in vigore alla data di applicazione delle previsioni statutarie che vi si conformino.

Inoltre, l'orientamento adottato il 18 novembre 2019 dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del tesoro specifica che nei termini predetti deve essere inteso il richiamo “al diritto singolare” effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative ad hoc. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l’utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a “chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società”. Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall’applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune. Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l’applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell’ente pubblico socio.

 

Il comma 620 prevede che la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata, in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge n. 218/1990, sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

 

La disposizione oggetto di deroga prevede che le operazioni di trasformazione o fusione con altri enti creditizi di qualsiasi natura e i conferimenti dell'azienda, ovvero di rami di essa, effettuati da enti creditizi pubblici iscritti nell'albo degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine, nonché dalle casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

 

Il comma 621 prevede che la società Istituto per il credito sportivo e culturale persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle suddette attività, la società Istituto per il credito sportivo e culturale può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Il comma 622 dispone l'attribuzione delle azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale al MEF e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

Il comma 623 assegna alla società Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali:

- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva per la concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5 della legge n. 1295/1957 e articolo 8 dello statuto);

- il Fondo di garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto);

- il fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 184, comma 4, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020).

Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

Il comma 624 prevede che, per la gestione dei fondi speciali, la società Istituto per il credito sportivo e culturale istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il comma 625 demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione:

a) dei princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali;

c) dello schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

Il comma 626 prevede che alla società Istituto per il credito sportivo e culturale si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993).

Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), nonché i limiti ai compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011 - L. n. 214/2011).

Resta ferma l'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 1295/1957, ancora in vigore:

- la riduzione della metà degli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui concessi a talune categorie di soggetti (articolo 3, comma settimo);

 - la disciplina relativa alla concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5).

Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale per le attività di gestione dei fondi speciali è esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (articolo 12 della legge n. 259/1958).


 

Articolo 1, commi 627 e 628
(Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto
“Bici in Comune”)

 


627. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.


 

 

Il comma 627 autorizza in favore della società Sport e salute S.p.A. la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. Il comma 628 demanda a un DPCM, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse.

 

Come si evince dalla determinazione della Corte dei conti del 12 luglio 2022, n. 89 (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e Salute S.p.A. - 2020), pp. 2-3, Sport e salute è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, costituita in forza dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e così denominata “Sport e salute S.p.a.” ai sensi del comma 629, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La sua finalità è di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia, nei confronti della quale si pone come organismo in house[13]. Infatti, agisce quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. Almeno l’ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, ferma restando la competenza del Mef in ordine alle determinazioni circa la destinazione di eventuali utili e ricavi derivanti dall’attività di mercato.

In particolare, la Società:

- in base al contratto di servizio, di cui all’art. 8 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e al Comitato Nazionale Paralimpico (Cip), al fine dell’espletamento da parte del Comitato stesso dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attribuiti dalla legge; nel corso dell’esercizio 2020 e nel rispetto della legge n. 145 del 2018, i rapporti tra Coni e Sport e salute S.p.a. sono stati disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nel contratto il Coni individua gli obiettivi da perseguire e prefigura i risultati dell’attività da svolgere per il perseguimento dei propri fini istituzionali e stabilisce il corrispettivo per i servizi resi da Sport e salute;

Con analogo contratto di servizio, previsto dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, la Società fornisce servizi e prestazioni al Comitato Italiano Paralimpico (Cip), comprese le risorse umane;

- in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;

- fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

- è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle federazioni sportive nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società ha previsto un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale.

La missione della Società, dunque, è quella di valorizzare lo sport italiano, in particolare per la promozione dello sport di base, supportando il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali e le altre categorie di organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nel conseguimento dei loro fini istituzionali, etici e sportivi, utilizzando le risorse a propria disposizione in modo efficace ed efficiente, sviluppando e ottimizzando nel migliore dei modi i propri asset ed il proprio know-how.

Alla Società, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 non si applica l’art. 4 del medesimo decreto che circoscrive le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.


 

Articolo 1, comma 629
(Progetto Filippide)

 

629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

 

 

Il comma 629 incrementa di 200.000 euro per il 2023 il Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Il comma 629 incrementa, per il 2023, di 200.000 euro il contributo di cui all’art. 1, co. 333, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinato al Progetto Filippide.

 

Il Progetto Filippide svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive con soggetti autistici e con sindromi rare ad esso correlate. Il Progetto è a cura dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica fondata nel 1983 e da sempre affiliata al CIP, l’Ente preposto a controllare, gestire e diffondere lo sport per atleti diversamente abili in Italia.


 

Articolo 1, comma 630
(Istituzione della “Carta della cultura Giovani”
e della “Carta del merito”)

 


630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:

« 357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).

357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni»;

b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies » e le parole: « della Carta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357».


 

 

L’articolo 1, comma 630, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: a) la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

Il comma 630 è stato introdotto nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, in sostituzione integrale del testo originario dell’art. 108, rubricato «Acquisto di beni culturali nell’esercizio del diritto di prelazione»; l’incremento di spesa che era recato da quest’ultimo è stato invece trasformato in una corrispondente modifica alla Tabella 14 della Sezione seconda della legge di bilancio.

 

Si ricorda che l’originario art. 108 del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal 2023, incrementava di 20 milioni di euro annui l’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa era finalizzata a consentire al Ministero della cultura l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex art. 60 ss. del Codice dei beni culturali.

Sempre nel corso dell’esame parlamentare, presso la Camera dei deputati, l’incremento in questione è stato poi ripristinato per intero con l’approvazione dell’emendamento 2.201 alla Tabella n. 14 della Sezione seconda, che, a decorrere dal 2023:

- incrementa di 18 milioni di euro annui lo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 12 «Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio», U.d.v. 1.6;

- incrementa di 2 milioni di euro annui lo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 13 «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale», U.d.v. 1.7.

 

In particolare, il comma 630 interviene sull’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito». A tal fine, si sostituisce, mediante la lett. a), il comma 357 dell’art. 1 della legge 234/2021 con i nuovi commi da 357 a 357-quinquies; mediante la lett. b), si modifica il comma 358.

 

 ? Le vicende normative della Card cultura: una ricognizione

 

L’attribuzione di un bonus cultura per i giovani fruibile tramite carta elettronica, già prevista nell’ordinamento, è stata interessata da diverse vicende normative.

L’art. 1, commi 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove richiesto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compivano 18 anni nel 2016, era assegnata una carta elettronica dell’importo nominale massimo di € 500 da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016, demandando la definizione della disciplina applicativa ad un DPCM, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, comma 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017.

Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione dell’allora Mibact (cap. 1430). Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018, che aveva inserito nell’art. 1, comma 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018.

Successivamente, l’art. 1, comma 604, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel prosieguo, il D.L. 34/2019, all’art. 50, comma 2, lett. h), aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, comma 4-bis, del D.L. 59/2019 ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli acquistabili. Ancora dopo, l’art. 1, commi 357-358, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, comma 11-ter, del D.L. 34/2020 e a € 220 mln dalla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020) – e ha inserito gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.

L’art. 1, comma 576 e 611, della L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), nel testo come modificato dall’art. 65, comma 9, del D.L. 73/2021, ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il 2021 per l’assegnazione della Card anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

Da ultimo, l’art. 1, comma 357, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha stabilito che al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

L’art. 1, comma 358, ha stabilito che ai fini di cui sopra, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria.

L’attuazione della disciplina è stata realizzata dal decreto del Ministro della Cultura 26 settembre 2022, n. 184, pubblicato nella G.U. del 1° dicembre 2022, n. 281 («Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234») che conferma in 500 euro l’importo nominale della Carta.

L’accesso al bonus avviene tramite l’apposito portale 18app.

Per approfondimenti ulteriori, cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi sull’art. 1, commi 357 e 348 della L. 234/2021.

Per un quadro statistico sugli utenti registrati e il controvalore economico del bonus per i nati dal 1998 in poi, la pagina istituzionale dedicata riporta i seguenti dati aggiornati:

Classe

 

Nati nel 1998

Nati nel 1999

Nati nel 2000

Nati nel 2001

Nati nel 2002

Nati nel 2003 (in corso)

Utenti registrati 18app

 

356.274

416.779

429.739

389.678

415.114

441.616

Controvalore economico

 

162.124.895,32 €

192.058.765,71 €

198.670.903,22 €

183.005.322,25 €

192.434.150,71 €

154.903.264,03 €

 

 

Venendo al contenuto della disposizione in commento, il nuovo comma 357 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 stabilisce l’istituzione di due nuovi strumenti:

- la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

- la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani».

Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall’anno 2023 e il nuovo comma 357-bis dispone che esse sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 

Dal testo della disposizione e alla luce delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF nella nota prot. 274137 del 22 dicembre 2022 (avente a oggetto «AC 643-bis. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Emendamenti approvati», p. 11) parrebbe ricavarsi che, con riferimento all’anno 2023, i nati nell’anno 2004 continueranno a beneficiare della Carta elettronica, nel regime configurato dall’art. 1, comma 357, della L. 234/2021 anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge di bilancio per il 2023. La soluzione, del resto, sembrerebbe in linea con quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro della Cultura 26 settembre 2022, n. 184, a tenore del quale «la Carta è riconosciuta […] nell'anno del compimento di diciotto anni di  età ed è utilizzabile nell'anno  successivo». Si valuti l’opportunità di un eventuale chiarimento al riguardo.

 

Lo stesso comma 357-bis stabilisce altresì che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Il nuovo comma 357-ter stabilisce che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

 

Il nuovo comma 357-quater dispone che il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell’accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati.

 

Il nuovo comma 357-quinquies stabilisce che, nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell’eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

 

Infine, il comma 630, lett. b), novella il comma 358 dell’art. 1 della L. 234/2021, con delle modifiche consequenziali.

 

 


 

Articolo 1, comma 631
(Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo)

 

631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

 

 

In base al comma 631, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, assume la denominazione di “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”.

 

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale, ma non l'unico, strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, comma 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Di recente, il FUS è stato rifinanziato per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), con un intervento direttamente in sezione II.

Quanto ai criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche), il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 9, comma 1) ne ha affidato la determinazione a un decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il D.L. 34/2020 ( L. 77/2020: art. 183, commi 5 e 6) – come modificato dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 80, comma 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS per il 2020 e il 2021

Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, per il 2020, le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, comma 4-quater).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 352) ha istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

Da ultimo, prima il DM 84 del 25 febbraio 2022 ha indicato in 423.191.856 euro le risorse del FUS per il 2022, ripartendole in percentuale tra le diverse destinazioni (fondazioni lirico sinfoniche, attività musicali, attività teatrali, attività di danza, etc.), indi, il DM 190 del 3 maggio 2022 ha suddiviso le predette risorse nei diversi capitoli di bilancio del dicastro culturale.  


 

Articolo 1, comma 632
(Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura)

 


632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.


 

 

L’articolo 1, comma 632, istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura con una dotazione di:

- 100 milioni di euro per il 2023;

- di 34 milioni di euro per il 2024;

- di 32 milioni di euro per il 2025;

- di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La disposizione in esame demanda quindi a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo.


 

Articolo 1, comma 633
(Fondi per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni)

 


633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalità di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.


 

 

L’articolo 1, comma 633, autorizza la spesa di 900.000 euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia. Le risorse sono finalizzate al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni, previsto dalla relativa Convenzione UNESCO del 2003.

 

Il comma 633 autorizza la spesa di 900.000 euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell’Unione nazionale delle pro loco d’Italia.

 

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), costituita nel 1962, è un’associazione che riunisce le Pro Loco italiane (attualmente, risultano iscritte in circa 6.200, con circa 600.000 soci), riveste la qualifica di associazione di promozione sociale e di rete associativa del Terzo settore, ai sensi del D.L.GS 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore); risulta altresì iscritta all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale. Secondo lo statuto, l’ente svolge funzioni di rappresentanza e coordinamento delle Pro Loco associate, operando con finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili. La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino; è diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana.

 

Tali risorse sono finalizzate a consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della L. 167/2007.

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Convenzione, «per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

In accordo al comma 2 dell’art. 2, esso «si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) l’artigianato tradizionale».

Con specifico riferimento all’attività di ricognizione e censimento dei beni del patrimonio immateriale, l’art. 11, comma 1, lett. b) prevede che ciascuno Stato, fra le misure di salvaguardia, «individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti».

Il successivo art. 12, comma 1, stabilisce che «al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati».

 

Le attività in questione – secondo la disposizione – devono essere realizzate in accordo con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

 

Si ricorda che l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, afferente alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura, opera per la salvaguardia e la valorizzazione, in Italia e all’estero, dei beni culturali demoetnoantropologici, materiali e immateriali, e delle espressioni delle diversità culturali presenti sul territorio. Promuove inoltre attività di documentazione, formazione, studio e divulgazione, collaborando con enti locali, ambasciate, enti pubblici e privati, università, centri di ricerca nazionali e internazionali. L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (istituito con D.P.R. 233/2007) ha oggi la sua fonte di disciplina nel DM 3 febbraio 2022, n. 46.


 

Articolo 1, comma 634
(Imprese culturali)

 


634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.


 

 

L’articolo 1, comma 634 incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese creative.

 

Il comma 634 incrementa di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 109, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

L'intervento è volto a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

 

I commi da 109 a 113 hanno istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), e disciplinato il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. La disciplina attuativa è stata adottata con D.M. 19 novembre 2021.

Il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 fornisce la definizione di “settore creativo”. Rientrano in tale settore “tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità”.

Il comma 110 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per:

a)  promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b)  promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;

c)  sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Il comma 111 prevede, al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, forme di collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia. Il comma richiama gli interventi di cui al comma 110, con eccezione della lettera b), relativa alla collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le Università e gli enti di ricerca.


 

Articolo 1, comma 635
(Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)

 

635. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.

 

 

L’art. 1, comma 635, autorizza la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.

 

 

Si ricorda che la Fondazione è stata costituita il 4 maggio 1955 dagli eredi di Benedetto Croce, con la donazione a essa della biblioteca del filosofo. La Fondazione è stata eretta in Ente morale con D.P.R. 19 ottobre 1956, n. 1529.

Secondo quanto dispone l'art. 14 del suo statuto, l'Archivio è affidato «in deposito fiduciario perpetuo, rimanendo riservata agli eredi del Senatore Benedetto Croce, ai sensi di legge, ogni decisione circa la consultazione e la pubblicazione dei documenti facenti parte dell'archivio stesso». L'Archivio è stato notificato per notevole interesse storico, ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, dalla Soprintendenza archivistica per la Campania in data 20 maggio 1997.

 

 


 

Articolo 1, comma 636
(Contributo all'Accademia Vivarium novum)

 

636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

 

 

Il comma 636 destina 700.000 euro annui a decorrere dal 2023 al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati.

 

A tal fine, il comma opera un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si ricorda che il citato art. 1, comma 335, della legge n. 205 ha autorizzato la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento della richiamata istituzione culturale Accademia Vivarium novum. Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

Successivamente, la legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 758) ha destinato 1,2 milioni di euro per 2022 al finanziamento dell’Accademia.

 

L'Accademia è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti (allora il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della cultura, e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, i richiamati Ministeri trasmettono la medesima relazione alle Camere (cfr. Documento XXVII n. 9, recante "Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Vivarium novum, nonché sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità, riferita all'esercizio finanziario 2019").


 

Articolo 1, commi 637 e 638
(Fondo editoria)

 


637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono aggiunte le seguenti: «, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.


 

 

L’articolo 1, comma 637, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 638 dell'articolo 1 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di 55 mln di euro annui a decorrere dal 2024.

 

A tal fine, il comma 637 novella l’articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. n. 46/2004).

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 353/2003 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d’arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali sono state quindi approvate con D.M. 21 ottobre 2010 (pubblicato nella GU n. 274 del 23 novembre 2010).

A sua volta, l'articolo 3 qui novellato ha previsto che:

- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- i rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del D.L. 353/2003 e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;

- con decreto del Ministro delle comunicazioni dovessero essere determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa sopra indicato. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il D.M. 8 ottobre 2004 (pubblicato nella GU n. 248 del 21 ottobre 2004).

Dopo aver subìto, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, dal 2017, con il decreto-legge n. 244 del 2016, il regime di agevolazioni postali all'editoria come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato.

Secondo quanto si evince dall'AS1370 – Poste Italiane - tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali del 28 aprile 2017, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il regime delle tariffe agevolate è stato (...) sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. 125/2010; la sospensione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013, e poi fino al 31 dicembre 2016.

La norma qui in esame [articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016)] ha, quindi, reintrodotto le tariffe agevolate a favore delle imprese editrici e nuovamente designato Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. Il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali. Si osserva infatti che, sulla base del d.lgs. 261/1999, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli altri servizi postali possono essere resi dagli operatori diversi da Poste Italiane previa licenza individuale (se rientranti nell’ambito del servizio universale) o autorizzazione generale. Risulta evidente, quindi, che, fatta eccezione per i servizi rientranti nella riserva e sopra richiamati, gli operatori postali devono essere equiparati a Poste Italiane al fine di non vedere messa a rischio la loro operatività. Al contrario, la distorsione concorrenziale causata dalla norma oggetto di segnalazione danneggia gli operatori postali diversi da Poste Italiane, che non possono fruire dei contributi statali e, pertanto, non riescono a sostenere sotto il profilo economico le tariffe agevolate (fissate a livelli non di mercato) che può offrire invece Poste Italiane beneficiando dei rimborsi appositamente previsti. Gli operatori postali alternativi sono, pertanto, estromessi dall’offerta di questo servizio che, seppur liberalizzato e quindi potenzialmente oggetto di concorrenza, ritorna in questo modo in una situazione di monopolio de facto.

Le criticità concorrenziali appena prospettate risultano ancora più manifeste se si considera che, in virtù del nuovo quadro regolamentare, Poste Italiane è autorizzata a consegnare la corrispondenza, tra cui i prodotti editoriali, con tempi di consegna potenzialmente più lunghi rispetto al passato, creando così - proprio per questo tipo di prodotti - potenziali disagi sia alle imprese editoriali sia ai consumatori. In questo contesto, un ampliamento delle possibilità di scelta del fornitore dei servizi postali appare ancor più auspicabile, anche al fine di abilitare una concorrenza sulla qualità del servizio e, in particolare, sui tempi di consegna.

L’Autorità auspica, pertanto, che, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, si possa pervenire a una modifica della citata normativa nel senso di ampliare l’accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.

 

Con la decisione n. C(2019) 5255 final del 22 luglio 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) (Compensazioni statali per le tariffe ridotte offerte a editori e organizzazioni senza fine di lucro nel periodo 2017-2019), la Commissione europea ha concluso che la compensazione di servizio pubblico concessa a Poste Italiane dall'Italia nel periodo 2017-2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili della disciplina dei SIEG del 2012.

Si veda, inoltre, l'apposito tema dell'attività parlamentare la disciplina delle agevolazioni postali all’editoria.

 

Si ricorda altresì che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016  (art. 1).

Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. Con DPCM 21 luglio 2022 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo per il 2022.

Inoltre, con DPCM è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il 2022 è stato adottato il DPCM 19 settembre 2022.

Per ulteriori ragguagli, si veda l'apposito tema dell'attività parlamentare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.


 

Articolo 1, commi 639-641
(Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei)

 


639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.


 

 

I commi 639-641 intervengono sul regime fiscale dell’Accademia dei Lincei prevedendo:

§  con una norma di interpretazione autentica (dunque con applicazione retroattiva) che l’Accademia Nazionale dei Lincei sia esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;

§  che dal 1° gennaio 2023 operi l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

§  che dunque, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023.

 

In particolare, il comma 639 contiene una norma di interpretazione autentica (avente di conseguenza efficacia retroattiva, in quanto espressamente prevista come interpretativa), ai sensi della quale le disposizioni concernenti il regime fiscale dell’Accademia dei Lincei si interpretano nel senso che l’Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

 

Le norme oggetto di interpretazione autentica sono le seguenti:

-     articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359;

-     articolo 1, comma 328, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 al comma 1, dispone l’esenzione dell'Accademia “da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura”, salvo espressa deroga legislativa.

Il comma 2 prevede, ai fini dell’imposta di registro, l’applicazione agli atti dell'Accademia del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l’allora Dipartimento per le politiche fiscali ricordava come la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) avesse ravvisato l'avvenuta abrogazione della citata disposizione del d.lgs. luogotenez. 159/44, limitatamente alle imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferiva il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione si basavano sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 avesse voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L’articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione “previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972” si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 328 della legge n. 205 del 2017) la quale ha confermato l’esenzione fiscale disposta in favore dell’Accademia dei Lincei dall’articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

L’articolo 58-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 ha inciso sul regime fiscale dell’Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

 

Al riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2222 del 30 gennaio 2022, ha accolto il ricorso del Comune di Milano, affermando il principio secondo cui l’immobile di proprietà dell’Accademia, ove concesso in locazione per l’esercizio di attività commerciale, è assoggettabile a IMU (ICI). La Corte ha evidenziato nella specie che “l’immobile fatto oggetto di imposizione Ici non è destinato ad attività istituzionale dell’Accademia, in quanto locato […] ad una società commerciale (spa) che lo detiene quale componente immobiliare qualificante ed essenziale del complesso aziendale di sua proprietà […]. L’immobile, dunque, è dedotto in una tipica gestione lucrativo-imprenditoriale da parte di un soggetto terzo, ed è del tutto estraneo alle finalità istituzionali dell’Accademia. Non vale obiettare, con quest’ultima, nè che l’immobile venne acquistato con proprie risorse ‘istituzionalì, siccome rinvenienti – secondo Statuto e Regolamento – dalla liquidità messa a suo tempo a disposizione per lascito […] nè che i canoni di locazione ad essa corrisposti dalla società conduttrice vengono comunque impiegati proprio per il raggiungimento dei fini istituzionali generali dell’Accademia”.

La Corte dunque richiama un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo cui l’agevolazione Ici è esclusa ogniqualvolta – nella annualità di riferimento – l’immobile non sia fatto oggetto di svolgimento diretto ed immediato dell’attività istituzionale da parte dell’ente richiedente l’esenzione, in quanto locato o comunque concesso all’uso imprenditoriale di terzi.

 

Il successivo comma 640 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei trovi applicazione l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

Più precisamente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per la riforma IMU della legge di bilancio 2020 si veda la scheda di cui al comma 492-sexies.

 

Il comma 641, per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU, istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023.


 

Articolo 1, commi 642 e 643
(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione S.p.A.)

 


642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2023.

643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.


 

 

Il comma 642 proroga fino al 2023 il contratto tra il MISE (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). Il comma 643 autorizza la spesa massima di 8 milioni di euro per il 2023 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

Il comma 397 della legge di bilancio per il 2020 ha autorizzato la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il comma 398 della legge di bilancio per il 2020 ha quindi prorogato fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della L. n. 224/1998. Decorso tale termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[14] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi[15]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art.                    33-sexies                D.L.          179/2012      (L.

221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

L’art. 1, co. 88, della L. 145/2018 aveva autorizzato la proroga della convenzione per sei mesi – e, dunque, fino al 21 maggio 2019 – autorizzando a tal fine la spesa di € 5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, nel corso della XVIII legislatura, il Governo aveva accolto, nella seduta n. 368 dell'8 luglio 2020, l'ordine del giorno 9/02500-AR/402, con il quale lo si impegnava a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a differire al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e, conseguentemente, ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n.?160 del 2019 di ulteriori due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per garantire il proseguimento del servizio con il corrispettivo previsto per gli anni precedenti.


 

Articolo 1, comma 644
(Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a
Via del Portico d'Ottavia)

 


644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.


 

 

Il comma 644 concede, per il 2023, un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei nonché al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma.

 


 

Articolo 1, comma 645
(Concessione di un contributo al Censis)

 


645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.


 

 

Il comma 645 concede, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Fondazione Centro studi investimenti socialiCensis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.

 

Si ricorda, in via preliminare, che, con DPR n. 712 dell'11 ottobre 1973, si è provveduto al riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Centro studi investimenti sociali (C.E.N.S.I.S.)", con sede in Roma.

In base allo statuto, la Fondazione persegue i seguenti scopi: promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali, alla realtà Europea ed Internazionale; eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali; svolgere attività dirette alla formazione e all’aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali; realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica, e multimediali; effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell’organizzazione sociale.

Per lo svolgimento di suddette attività, ove realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, la Fondazione opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi.

La Fondazione può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dalle Riserve. Il Fondo di Dotazione è costituito: dal patrimonio iniziale, conferito dai fondatori; da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; da contributi, redditi, e somme che la Giunta Esecutiva ritenga di destinare ad incremento del Fondo di Dotazione.

I saldi attivi dei bilanci di esercizio affluiscono a speciali Fondi di Riserva e vengono trasferiti al Fondo di Dotazione solo in base ad esplicita delibera del Giunta Esecutiva. Ai Fondi di Riserva sono imputabili eventuali saldi passivi di gestione.

Le disponibilità della Fondazione sono investite, secondo gli indirizzi del Giunta Esecutiva, in titoli di Stato o equivalenti; in immobili ad uso della Fondazione o a reddito; in partecipazioni funzionali all’azione della Fondazione; in azioni primarie quotate, in depositi bancari o in altri strumenti finanziari.

Le entrate della Fondazione sono costituite: dai redditi del patrimonio; da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; da proventi, corrispettivi e finanziamenti relativi alla esecuzione di specifici programmi di ricerca, o ad attività in genere; da qualsiasi altra acquisizione o contributo non espressamente vincolato all'incremento del Fondo di Dotazione.

I redditi del patrimonio ed i proventi derivanti dalla gestione della Fondazione sono destinati esclusivamente ad attività istituzionali.

Sono organi della Fondazione: il Presidente; il Consiglio Direttivo; la Giunta Esecutiva; il Segretario Generale; il Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, valgono le disposizioni del codice civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni.


 

Articolo 1, comma 646
(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

 

646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

 

Il comma 646, inserito dalla Camera, incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

 

La disposizione sopra richiamata ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica al fine di sostenerne le finalità istituzionali.

 

In base a quanto si evince dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2018 del 26 giugno 2019 (documento XIV, n. 2), volume III -Attendibilità delle scritture contabili - tomo II - Relazione sugli esiti delle verifiche sui dati del Rendiconto della spesa, pp. 150-151, il titolo di spesa si riferisce al pagamento del contributo pari a euro 1.500.000,00 (conto competenza) a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica. La spesa è stata autorizzata con legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per l’esercizio finanziario 2018.

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-

contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero [dell’istruzione, dell'università e della ricerca, ora Ministero dell’istruzione e del merito].

Sono presenti in atti: decreto direttoriale n. 17706 del 15 ottobre 2018 autorizzatorio del pagamento di euro 1.500.000,00; atto costitutivo della Fondazione, rep. n.7.882, allegato A al n. 2.525 - Statuto; iscrizione nel registro delle persone fisiche - Prefettura di Roma prot. n. 0115265 del 15 dicembre 2017; certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Agenzia delle entrate del 20 settembre 2017; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà casi di non assoggettabilità iscrizione INPS e INAIL del 10 ottobre 2018; dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 10 ottobre 2018; nota Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2018.

In sede di audizione è stato richiesto all’Amministrazione di esplicitare, con una relazione, se la Fondazione redige un atto di programmazione delle attività da porre in essere, al fine di realizzare la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, per la quale è stata autorizzata la spesa, nonché una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste.

L’Amministrazione ha precisato, in data 2 febbraio 2019, con l’invio di una relazione trasmessa con posta certificata, che l’art. 1, comma 651, della legge n. 205/2017 in riferimento al cap.1259/1 ha previsto, a decorrere dal 2018, un contributo di 1.500.000 a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

Pertanto, in data 15 ottobre 2018, è stato predisposto il decreto di autorizzazione al pagamento del contributo successivamente vistato dall’UCB.

Inoltre, l’Amministrazione ha precisato che tale Fondazione non è in alcun modo vigilata o sorvegliata dal Ministero, né la legge di bilancio per il 2018 ha previsto un controllo sull’impiego del contributo. Tuttavia, sarà cura dell’ufficio preposto provvedere a richiedere una rendicontazione alla Fondazione, allo scopo di verificare se le spese siano state effettuate per sostenere iniziative per le quali è stato destinato il finanziamento.

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall’Amministrazione il procedimento di emissione dell’ordinativo di pagamento all’esame appare regolare.

Tuttavia, si ritiene di dover segnalare che la stessa norma, che attribuisce il finanziamento, finalizza l’erogazione del contributo al sostenimento delle finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli. Pertanto, è necessario che l’Amministrazione provveda a richiedere la rendicontazione e a verificare la coerenza delle iniziative con le finalità istitutive per ogni anno di erogazione, trasmettendone relazione a questa Corte.

In caso di mancato raggiungimento delle finalità previste si suggerisce di operare il recupero delle risorse finanziarie mediante compensazione con l’erogazione prevista negli esercizi successivi.

 


 

Articolo 1, commi 647 e 648
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)

 

 


647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.

648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.


 

 

I commi 647-648 prorogano al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all’emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l’anno 2023

 

La relazione illustrativa fa presente che, considerata l’evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l’addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l’organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato negli anni 2020 e 2021 nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme, fissata al 31 dicembre 2022, risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di queste unità di personale in euro 5.726.703 per l’anno 2023, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

 

Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.

Da ultimo, il D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 2) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19. In particolare, la relazione tecnica ha quantificato gli oneri derivanti dalla proroga basandosi sulla ferma eccezionale di n. 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;

- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;

- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;

- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

In precedenza, il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini), con i commi 8-novies e 8-decies dell’articolo 4, aveva prorogato al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19.

Più in particolare, il comma 8-novies è intervenuto sul comma 691 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).

 

Si ricorda che:

§  il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);

§  a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:

a)           70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b)          100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.

§  Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.

 

Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l’emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19” e “Il rafforzamento della sanità militare”.

 


 

Articolo 1, commi 649 e 650
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

 

649. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei c


arabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 155 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità»;

b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

c) al comma 6, le parole: « 10 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità» e dopo la parola: « b),» è inserita la seguente: « b-bis),».

650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.


 

 

I commi 649 e 650 apportano alcune modifiche alla normativa relativa agli ufficiali in soprannumero prevista dal Codice dell’ordinamento militare, incrementandone il contingente massimo.

 

Le disposizioni intervengono sulla disciplina sugli ufficiali in soprannumero prevista dall’articolo 801 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 – COM).In particolare:

·        viene incrementato da 155 unità a 271 unità il numero massimo di ufficiali da collocare in soprannumero. Il COM prevede che il contingente, entro tale limite massimo, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa;

·        nell’elenco degli ufficiali da considerare in soprannumero vengono inseriti gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

·        viene incrementato da 10 a 15 unità il contingente massimo a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possono essere destinati con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa alle posizioni soprannumerarie contenute nell’elenco citato (e più nel dettaglio alle lettere a), b), b-bis), c), d) ed f));

·        per l’attuazione delle disposizioni precedenti, viene autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall’anno 2023.

 

La relazione tecnica segnala che l’incremento di 116 unità proposto (compreso l’incremento di 5 unità per l’Arma dei carabinieri) rappresenta lo 0,07 per cento delle dotazioni organiche delle Forze Armate (pari a 150.000 unità) e allo 0,004 per cento di quelle dell’Arma dei carabinieri (pari a 117.847 unità).


 

Articolo 1, commi 651-655
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza
delle forze armate)

 


651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri»;

1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza» è inserita la seguente: « sovrintendenti,»;

1.3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio»;

3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis »;

4) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

« 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.

3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza»;

b) all'articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.

2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).

2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a ventiquattro mesi»;

c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023»;

d) all'articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:

« Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili»;

f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 1917-bis. - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.

2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.

3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione»;

g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze»;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:

« Art. 1920-bis. - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater è aggiunto il seguente:

« Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) -1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione.

2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;

b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.

4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili».

652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.

653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.


 

 

I commi 651-655 recano una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

 

L'intervento normativo prevede le seguenti misure:

 

§  istituzione di un fondo di previdenza integrativo anche per i graduati delle forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già previsto per l'arma dei carabinieri. Viene anche chiarito, per evitare dubbi interpretativi, che la categoria dei sovrintendenti rientra nel fondo di previdenza appuntati e carabinieri;

§  inclusione nei fondi di previdenza integrativi del personale appartenente al ruolo d’onore, richiamato in servizio;

§  reiscrizione nel fondo del ruolo di provenienza per il personale militare transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi informativi di sicurezza);

§  si chiarisce che l’indennità supplementare spetta a tutto il personale all’atto della cessazione dal servizio (anche per il personale transitato in altra pubblica amministrazione), purché sia maturato il requisito minimo di 6 anni di iscrizione al fondo;

§  ridefinizione delle aliquote di liquidazione dell'indennità supplementare per il periodo successivo al 31 dicembre 2022 (con effetti migliorativi, a fronte di una maggiore contribuzione);

§  uniformizzazione della tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare, prevista ordinariamente per tutto il personale all'atto della cessazione del servizio (salvo clausola di salvaguardia che consente, a certe condizioni, di differirla non oltre i 24 mesi);

§  soppressione dell’assegno speciale previsto (a fronte di una contribuzione maggiorata) solo per gli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri (con previsione di un regime transitorio);

§  aggiornamento delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa (3% di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2% per le altre categorie), per garantire la sostenibilità del sistema (e a cui corrisponde un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare);

§  estensione a tutto il personale del diritto alla restituzione dei contributi versati se non si beneficia dell’indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo;

§  disciplina dell’indennità supplementare in caso di transito tra ruoli, prevedendo che essa venga imputata, pro quota, a ciascun fondo di previdenza al quale l’iscritto ha contribuito;

§  previsione della possibilità di concedere sussidi a favore del personale, indipendentemente dal fondo di appartenenza, per gravi esigenze, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell'ambito di una quota fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa;

§  applicazione retroattiva (alla data dell’entrata in vigore del COM) del nuovo regime in materia di indennità supplementare, per sanare le disparità finora prodotte dalla normativa vigente;

§  integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa (che passa così da 13 a 16 membri) con un rappresentante dei graduati per ciascuna forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già avviene per l’Arma dei carabinieri, nelle more dell'istituzione del fondo graduati;

§  istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per la sostenibilità della Cassa, per compensare i squilibri derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare. Il fondo è alimentato con le risorse di cui all’art. 619 del COM (dismissione e valorizzazione beni immobili).


 

Articolo 1, commi 656 e 657
(Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia
e Vigili del fuoco)

 


656. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:


 

(importi in euro)

Polizia di Stato

1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

675.475

Arma dei carabinieri

1.735.950

Corpo della guardia di finanza

890.575

Esercito italiano

2.401.975

Marina militare

725.375

Aeronautica militare

1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

265.400

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

874.350

 


657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.


 

 

I commi 656-657 destinano risorse nel triennio 2023-2025 per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

 

Il comma 656, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (ex art. 19 della legge n. 183 del 2010), autorizza la spesa di 10.018.875 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 (erano 10.220.800 euro per l’anno 2022) per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del seguente personale:

 

 

Personale da assicurare

Spesa autorizzata

Polizia di Stato

1.449.575

Polizia penitenziaria

675.475

Arma dei carabinieri

1.735.950

Guardia di Finanza

890.575

Esercito

2.401.975

Aeronautica

725.375

Marina

1.000.200

Capitanerie di porto

265.400

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

874.350

 

10.018.875

 

In particolare, le polizze sono destinate a coprire i danni causati da tale personale a terzi, nello svolgimento del servizio, per eventi non dolosi.

 

Il comma 657 specifica che le risorse stanziate possono essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall’art. 1-quater del D.L. n. 45 del 2005.

Tale disposizione consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, affinché tali enti provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Con riguardo ai Vigili del fuoco, invece, si dispone che le risorse spettanti al Corpo sono trasferite all’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo, che provvede direttamente alla stipula delle polizze.

 

Si ricorda in proposito che l'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno. In base allo statuto essa ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.


 

Articolo 1, commi 658 e 659
(Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)

 


658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea».

659. Per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


 

 

I commi 658 e 659 sono volti alla promozione delle attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale e prevedono l’istituzione, con decreto interministeriale, del Polo nazionale della subacquea.

 

Alla Marina militare viene attribuito il compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale.

 

Con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’università e della ricerca scientifica, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.

 

A tal fine si autorizza la spesa di due milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 a valere sul fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della Difesa di cui all’articolo 619 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010).


 

Articolo 1, commi 660 e 661
(
Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

 


660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.


 

 

L’articolo 1 ai commi 660 e 661 istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.

 

La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell’aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l’impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.

 

Nello specifico il comma 660 destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

 

Il comma 661 prevede che con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 saranno ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.


 

Articolo 1, comma 662
(Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco)

 


662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.


 

 

Il comma 662 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il fondo ha la seguente dotazione:

§  90.000.000 euro per l’anno 2023,

§  95.000.000 euro per l’anno 2024,

§  95.000.000 euro per l’anno 2025,

§  117.151.088 euro per l’anno 2026,

§  117.206.959 euro per l’anno 2027,

§  121.459.388 euro per l’anno 2028,

§  122.284.002 euro per l’anno 2029,

§  122.286.410 euro per l’anno 2030,

§  122.836.497 euro per l’anno 2031,

§  123.523.497 euro per l’anno 2032

§  125.797.593 euro a decorrere dall’anno 2033.

 

Si autorizza, inoltre, l’incremento, se necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.

 

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, si provvede all'attuazione della disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. Proroga termini, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione - A.S. 452) all’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014.

 

 

Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del personale delle Forze di Polizia, anche nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico e giuridico rispetto a quello del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

In particolare, le leggi di bilancio e i provvedimenti di urgenza adottati nella parte finale della XVIII legislatura hanno incrementato le capacità assunzionali per il personale delle Forze di Polizia al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza COVID-19, nonché per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.

Sono state inoltre introdotte disposizioni specifiche (e stanziate le relative risorse) per il lavoro straordinario e per i trattamenti accessori e altri istituti normativi. Ulteriori misure per la tutela del personale delle Forze di Polizia a fronte dei maggiori compiti assunti per far fronte all'emergenza COVID-19 sono state approvate dal Parlamento nel corso dello stato di emergenza da Covid-19 e i relativi effetti continuano a prodursi anche dopo la cessazione dello stesso stato di emergenza.

 

Più nel dettaglio, tra le principali delle suddette misure si segnalano:

-          art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha autorizzato l'assunzione fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno 2022), attingendo all'elenco degli idonei di precedenti concorsi;

-          art. 17-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha incrementato le dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle correnti facoltà assunzionali;

-          art. 32-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che ha destinato risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti;

-          art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che ha autorizzato l'assunzione fino a 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei di precedenti concorsi;

-          art. 1, commi 95-97 (Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), commi 101-102 (Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile), comma 605 (trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate), comma 619 (trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate),  commi 651-652. (Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di Polizia), comma 961 (Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022);

-          articolo 1, co. 2 e co. 3, lett. b) (che ha prorogato le autorizzazioni ad assumere relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), articolo 1, comma 8, che ha prorogato i termini in materia di concorsi e corsi di formazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), articolo 2, commi 4 e 5 (Fondo per i familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti per Covid-19) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. milleproroghe);

-          art. 10, co. 10-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, che ha previsto una durata abbreviata di quattordici mesi per il 110 ed il 111 corso per commissari di Polizia.

 


 

Articolo 1, commi 663-665
(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

 


663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.

664. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

 

Il comma 663 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023. Il comma 664 autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023.

 

Il Centro è stato istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri dal comma 755 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Centro gestisce gli animali confiscati a seguito di violazioni della normativa internazionale che tutela le specie animali in via di estinzione e della normativa che disciplina la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 150 del 1992 presuppone:

1.   la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari;

2.   la relativa gestione logistica;

3.   la disponibilità di personale specializzato.

 

La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l’acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l’igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture.

Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana.

In generale, precisa la relazione, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell’Arma, nei quali saranno inseriti.  Da qui la necessità di prevedere l’assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi) attraverso contratti che non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui.

 

Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFAA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 

Ai sensi del comma 665, gli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 663 e dalle assunzioni di cui al comma 664, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, vengono coperti riducendo l’autorizzazione di spesa di pari importo prevista dalla legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati istituito con la medesima disposizione.

 

In relazione al comma in esame si ricorda che il comma 755 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, nell’istituire il richiamato Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro.

 

Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del Codice dell’ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato  l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.

Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e  comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.

 

Dal CUFAA dipendono:

-          il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;

-          il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;

-          il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;

-          il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

https://www.camera.it/temiap/leg18/25/CUFAA.PNG

 

Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.


 

Articolo 1, commi 666 e 667
(Potenziamento del Comando Carabinieri
per la tutela agroalimentare)

 


666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 50 unità» sono sostituite dalle seguenti: « 170 unità»;

2) alla lettera g), le parole: « ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110»;

3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario».

667. Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.


 

 

I commi 666 e 667 sono volti a potenziare il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, incrementandolo di 120 unità.

 

Nel dettaglio i commi 666 e 667 incrementano da 50 a 170 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, previsto dall’articolo 828-bis del Codice dell’ordinamento militare (COM).

Questo aumento del contingente del personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che passano da 34 a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che passano da 16 a 60 unità);

Vengono posti a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario (nuovo comma 1-bis dell’articolo 828-bis COM).

Si ricorda che, per l’articolo 174-bis, comma 2, il Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare COM dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il turn-over (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112/2008) è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri.


 

Articolo 1, comma 668
(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

 


668. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.


 

 

Il comma 668 autorizza la spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety.

 

In particolare, la spesa è distribuita come segue: euro 33.324.521 per l’anno 2023, euro 46.655.957 per l’anno 2024, euro 50.417.925 per l’anno 2025, euro 64.946.499 per l’anno 2026 e euro 16.173.315 per l’anno 2027.

 

Come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento “si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l’impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest’Amministrazione [dell’Interno], senza l’assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

Infatti, [la disposizione] alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed LTE –,  consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo “NUVAL 1”, Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo “NUVAL 2”, Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all’articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo “NUVAL 4”, Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:

-        2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;

-        2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;

-        2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;

-        2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;

-        2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1”.

 

Te.T.Ra. (TErrestrial Trunked RAdio) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione. Te.T.Ra. è uno standard dell’ETSI - European Telecommunications Standards Institute.

Uno dei primi atti relativo al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell’interno, Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014, doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).

L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall’art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).

Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l’articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014 (L 147/2013) ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

 

Long-Term Evolution, abbreviato in LTE e noto anche come 4G, è uno standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA. Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.

L’Amministrazione dell’interno ha indetto nel 2021 una gara d'appalto per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle “Sale e Centrali Operative” della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l’intervento del Ministro dell’interno pro tempore in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, seduta del 26 maggio 2021. Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.


 

Articolo 1, commi 669-671
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)

 


669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022» sono soppresse.

671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime.


 

 

I commi da 669 a 671 prorogano dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (comma 669). Inoltre, si sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 670).

Da ultimo, si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 671).

 

In premessa è utile sottolineare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi (per cui si rinvia, infra, al box dedicato in calce alla scheda).

Nel dettaglio, il comma 669 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[16].

 

Il Codice di protezione civile reca la procedura da seguire per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché ne stabilisce i limiti temporali (art. 24, D.Lgs. n. 1 del 2018).

In base all’art. 24 del Codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.

In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

 

Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, che pure sarebbe stato possibile utilizzare.

 

La proroga consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

 

Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

-          cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

-          apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

-          familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).

Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.

La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.

Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il d.P.C.M. 28 marzo 2022, ai sensi del quale (articolo 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

-          cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

-          apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

-          familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 1);

-          gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

 

Al contempo la disposizione precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l’allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 1/2018, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sembra doversi desumere, entro i limiti temporali previsti dal medesimo articolo 24 (massimo 12 mesi non prorogabili per non più di 12 mesi) già sopra richiamati. La ratio della previsione sembra quindi quella di fugare ogni dubbio rispetto ad un’eventuale “legificazione” in via permanente dello stato di emergenza relativo al soccorso e all’assistenza della popolazione ucraina.

 

In proposito si ricorda che la durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

 

Il comma 670 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022.

La richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provenienti dall’Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.

 

Infine, la disposizione di cui al comma 671 abilita il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c)).

 

In sintesi le misure a cui la disposizione fa riferimento, riguardano:

·       l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett  a), D.L. 115 del 2022);

·       la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);

·       un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);

Per una sintesi complessiva di tutte le misure di assistenza e accoglienza predisposte a seguito della crisi ucraina, si rinvia, infra, al box in calce alla scheda.

 

In particolare il Dipartimento è autorizzato a rimodulare il numero dei soggetti beneficiari dalle diverse misure, che è ora stabilito nei limiti massimi dal medesimo D.L. n. 21/2022 nonché dai decreti successivi che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari.

Le misure non sono rifinanziate; pertanto il Dipartimento potrà operare nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla stessa disposizione, nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. Tuttavia, autorizzando il Dipartimento a rimodulare sulla base delle effettive esigenze il numero dei soggetti coinvolti, sembrerebbe altresì disporsi la facoltà di rimodulare le risorse finanziarie stanziate per le diverse misure dalla legge.

 

A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l’usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex art. 25 del Codice della protezione civile.

 

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

In proposito si ricorda che nella deliberazione dello stato di emergenza dello scorso 28 febbraio, erano previste ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai soli fini dell’“organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione” proveniente dal teatro operativo, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nella disposizione in esame, invece, non viene indicata in particolare nessuna delle categorie di cui all’articolo 25, comma 2, Codice della protezione civile.

Si segnala che, in particolare, nella prima ordinanza adottata a seguito della deliberazione dello stato di emergenza (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), sono individuate le seguenti norme che è possibile derogare: in materia di contabilità (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; R.D. 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; articolo 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in materia di vincoli alla proprietà terriera (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8); in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20); in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49); in materia di appalti (numerose disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Sono successivamente intervenute le ulteriori ordinanze n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022; n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, che hanno previsto solo parziali integrazioni delle deroghe in materia di contratti pubblici.

La ratio della previsione in commento appare quindi quella di dare “copertura” legislativa all’esigenza che potrebbe manifestarsi, nell’ambito della gestione dell’emergenza, di rimodulare gli interventi previsti dai decreti-legge sopra richiamati.

 

 

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.

Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti numerosi decreti-legge.

Innanzitutto, il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[17] ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso:

·         un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;

·         l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.

Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:

·         l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett  a), D.L. 115 del 2022);

·         la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);

·         un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);

·         un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);

·         un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).

Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022. Successivamente, si segnala che l’articolo 2, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. Proroga termini, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione - A.S. 452) dispone la possibilità di utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento, autorizzato dall’articolo 31-bis del D.L. 21/2022 per il solo anno 2022, finalizzato ad erogare il contributo per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.

Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.

 Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022). 

Per quanto riguarda la governance di questo sistema di accoglienza, occorre ricordare che in base all’art. 1 della ocdpc n. 872/2022, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Provincie autonome assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.

Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall’Ucraina il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all’adozione il 25 marzo 2022 di un “Piano minori stranieri non accompagnati”.

A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il Piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.


 

Articolo 1, comma 672
(Tecnologia robotica
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


672. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione « Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.


 

 

Il comma 672 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica.

 

I commi 672 e 673 dell'articolo 1 destinano risorse ad investimenti tecnologici per potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 672 è orientato in particolare allo sviluppo di tecnologia robotica.

L'intento è di migliorare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata, è da intendersi - in scenari emergenziali complessi, caratterizzati dalla pericolosità per gli operatori del soccorso (per l'elevata concentrazione di calore, fumi e gas tossici o per la difficile accessibilità) oppure dall'estensione dell'area in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio, risultando così decisivi la rapida ricognizione e la mappatura della aree per determinare le risorse operative necessarie.

La relazione illustrativa (del disegno di legge originario) riportava in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Così come la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione.

Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”).

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

§  2 milioni per l'anno 2023;

§  9 milioni per l'anno 2024;

§  21 milioni per l'anno 2025.

 

Siffatta modulazione è quale risultante da modifica approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, la quale ha diminuito lo stanziamento di 1 milione per ciascun anno del triennio, onde finanziare un neo-istituito Fondo per le strutture alloggiative del personale del medesimo Corpo (v. infra, scheda riferita al comma 675).

 

Le risorse sarebbero destinate all'acquisto - riferiva la relazione tecnica posta a corredo del disegno di legge originario - di:

§  robot di soccorso in ambiente terrestre (diciannove sistemi robotizzati ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio nucleare biologico chimico radioattivo a rischio di esplosione, per complessivi 9,5 milioni; centodieci sistemi robotizzati leggeri per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, per complessivi 16,5 milioni);

§  robot di ricognizione aerea (tre sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo, finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell’Italia Nord, Centro e Sud, per complessivo 1,5 milione; venti sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, per complessivi 600.000 euro; duecento sistemi robotizzati montati su droni multirotore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, per complessivi 400.000 euro);

§  robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo (otto ROV avanzati - l'acronimo sta per Remote Operated Vehicle, veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota -  da destinare ai quattro nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, per complessivi 3,2 milioni; ventidue ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, per complessivi 3,3 milioni).


 

Articolo 1, comma 673
(Dotazioni tecnologiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per la capacità di risposta negli scenari di incendio)

 


673. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco» del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione « Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.


 

 

Il comma 673 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate.

 

Il comma 673 è volto ad accrescere le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.

A tal fine autorizza la spesa per l'acquisto di nuove dotazioni tecnologiche - per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi, si legge nella relazione illustrativa.

Siffatte dotazioni - è da intendersi - sono mirate a 'modernizzare' i sistemi di estinzione degli incendi, mediante alcune innovazioni relative all'utilizzo in forma contemporanea o alternativa di uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte), ottimizzati altresì nei consumi; alla massimizzazione delle prestazioni di impiego delle lance di erogazione; alla cura per la facilità d'uso, funzionalità, trasportabilità delle tubazioni; all'adeguatezza delle caratteristiche idrauliche dei sistemi di pompaggio rispetto ai diversi scenari.

Un miglioramento della capacità operativa è sollecitata - ancora ricorda la relazione illustrativa - dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, talché risultano caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo.

Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti.

Per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento - utilizzabili beninteso anche in caso di incendi boschivi[18] - la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”; azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”).

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

§  3 milioni per l'anno 2023;

§  4 milioni per l'anno 2024;

§  3 milioni per l'anno 2025.

Le risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni).


 

Articolo 1, comma 674
(Implementazione sistema IT-alert)

 


674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.


 

 

L’articolo 1, comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

 

 

A tale riguardo è utile ricordare che il sistema IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente.

Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.


 

Articolo 1, comma 675
(Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco)

 


675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.


 

 

Il comma 675 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, destinato alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di immobili demaniali per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La disposizione è finalizzata a far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse del neo istituito Fondo possono essere destinate sia alla costruzione, sia alla ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienicosanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.

 


 

Articolo 1, commi 676 e 677
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

 


676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.


 

 

I commi 676 e 677 sono finalizzati a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

Le disposizioni in commento sono volte a rifinanziare per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa finalizzata a potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).

Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

 

In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per le predette finalità di sicurezza urbana, autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017.

 

Si ricorda che l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) ha disposto che l’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza di cui al richiamato da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al d.lgs. n. 259 del 2003).

 

 

 

La disposizione appare collocarsi nel contesto dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017 recante disposizioni urgenti volte a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbana.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione), le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, attraverso lo scambio informativo, l’interconnessione delle rispettive sale operative e la regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, nonché l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. In attuazione dell’articolo 2, le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono state adottate con l’accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata.

 

In coerenza con le predette linee generali, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, possono essere poi individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano (art. 5, comma 1, DL 14/2017),

Si ricorda che tali patti devono essere adottati nel rispetto di apposite linee guida (diverse dalle predette linee generali) adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata.

In attuazione dell’articolo 5, comma 1, sono state adottate le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, con l’accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Unificata.

 

Nel dettaglio, i patti per la sicurezza urbana perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi (comma 2):

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;

c) promozione del rispetto del decoro urbano;

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

 

Si ricorda infine che, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui alla lettera a) da parte dei comuni, era stata originariamente autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 2-ter).

Successivamente, con l’art. 35-quinquies del D.L. 113/2018 l’autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 677 rinvia a un decreto del Ministro dell’interno da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676 della disposizione in esame.

 

La procedura riproduce quella già prevista dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017, in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 14 del 2017) siano definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.

In attuazione di quanto disposto dal comma 2-quater è stato adottato il D.M. 31 gennaio 2018, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana l’articolo art. 11-bis, comma 19, del D.L. 135/2018 ha incrementato di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2019.

La medesima procedura prevista dal comma 2 della disposizione in commento è peraltro stata riprodotta anche dal D.L. 135/2018, art. 11-bis, comma 19, in relazione alle ulteriori risorse stanziate dal D.L. 113/2018.

In attuazione di tale più recente disposizione è stato adottato per l'anno 2020, il D.M. 27 maggio 2020 e, per l'anno 2021, il D.M. 9 ottobre 2021.


 

Articolo 1, commi 678 e 679
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza
per il rimpatrio – C.P.R)

 


678. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.


 

 

I commi 678 e 679 dispongono uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari.

 

Il comma 678 autorizza il Ministero dell’interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.

 

Il comma 679 provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per complessivi 42.045.939 di euro per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR) e dall’altro alla attivazione e gestione dei medesimi centri.

 

Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio gli importi degli stanziamenti.

 

 

2023

2024

2025

Totale

Costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza

5.397.360

14.392.960

16.192.080

35.982.400

Attivazione, locazione,  gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza

260.544

1.730.352

4.072.643

6.063.539

Totale

5.657.904

16.123.312

20.264.723

42.045.939

 

Come si legge nella relazione illustrativa del d.d.l. presentato dal Governo, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d’Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti.

La relazione illustrativa afferma anche che l’ampliamento della rete dei CPR si rende necessaria al fine di rendere più efficace l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l’utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

L’ampliamento riguarda il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).

 

Gli stanziamenti disposti dall’articolo in esame sono appostati nello stato di previsione del Ministero dell’interno:

-       per la costruzione dei nuovi CPR al capitolo 7351, piano gestionale 2 Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di identificazione ed espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 26.791.070 euro per il 2023, 31.791.070 per il 2024 e 16.791.070 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 32.188.430 euro per il 2023, 46.184.030 per il 2024 e 32.983.150 per il 2025;

-       per la gestione dei nuovi CPR al capitolo 2351, piano gestionale 2 Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 855.028.350 euro per il 2023, 900.000.000 per il 2024 e 950.000.000 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 855.288.894 euro per il 2023, 901.730.352 per il 2024 e 954.072.643 per il 2025.

 

I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.

Il decreto-legge n. 130 del 2020 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:

•   la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;

•   la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;

•   l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;

•   l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).

Come già si è accennato, al 18 ottobre 2022 risultano attivi 10 centri di permanenza per il rimpatrio per una capienza complessiva di 1.378 posti. Essi sono dislocati a:

Bari;

Brindisi;

Caltanissetta;

Gradisca d’Isonzo (GO);

Macomer (NU);

Milano

Palazzo San Gervasio (PZ);

Roma;

Torino;

Trapani.

 

Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.147 persone, di queste 2.520 sono state effettivamente rimpatriate (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2022)

 

Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l’articolo 19, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2018 che consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 


 

Articolo 1, commi 680 e 681
(Misure in materia di riconoscimento
della protezione internazionale)

 


680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.

681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680.


 

 

I commi 680 e 681 autorizzano il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l’anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina.

 

I contratti della cui proroga si tratta sono individuati facendo riferimento all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, e all’articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

Si tratta in sintesi dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell’ambito del progetto EmAs.Com (Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.

 

Il progetto «EmAs.ComEmpowerment asylum commission» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la versione consolidata).

Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla pagina dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.

 

I lavoratori interinali così assunti nel 2021 sono stati impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e successivamente sono stati mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina[19].

 

In particolare, l’articolo 33, co. 1, D.L. 21/2022 ha autorizzato la prima proroga per l’impiego dei citati lavoratori interinali presso gli organismi territoriali e centrale del sistema di asilo, mentre l’art. 1, della citata ordinanza CDPC ne ha esteso l’impiego anche per le esigenze delle Questure, sempre al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall’Ucraina.

 

Pertanto, la disposizione autorizza un’ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023.

 

La relazione sottolinea in proposito che la proroga si rende necessaria per assicurare la definizione delle numerose istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.

 

La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016). Quest’ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

 

Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1).

 

Il comma 681 quantifica gli oneri di spesa conseguenti alla disposizione del presente articolo, pari a circa 2,3 milioni per l’anno 2023 (euro 2.272.418,14), a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 680.

In proposito, la relazione illustrativa ha chiarito che l’onere totale è a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell’interno 2255 per l’anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle richieste di protezione internazionale.


 

Articolo 1, comma 682
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 e
risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)

 


682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva» del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione « Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.


 

 

Il comma 682 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.

 

Entro un novero di disposizioni dedicate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pone il comma 682. Esso è volto a potenziare ed aggiornare il sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006).

Il soccorso in caso di pericolo NBCR è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).

Una programmazione relativa alle dotazioni di mezzi e materiali, sia per fronteggiarne l'invecchiamento sia per adeguarle allo sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, importa l'erogazione di risorse.

Inoltre lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

A tali fini, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva”).

Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:

§  5 milioni per l'anno 2023;

§  7 milioni per l'anno 2024;

§  8 milioni per l'anno 2025.

 

Le risorse sono destinate - riferiva la relazione tecnica - all'aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR regionali e provinciali (per complessivi 9 milioni) nonché della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi (3,5 milioni); all'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (2,5 milioni); acquisto di sistemi per avio-trasportabilità (2 milioni); acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi per i nuclei regionali (3 milioni).


 

Articolo 1, comma 683
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)

 


683. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


 

 

Il comma 683 autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all’articolo 103 del D.L. 77/2020).

 

Gli articoli 42 e 43 del decreto-legge n. 73 del 2022 hanno introdotto alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, hanno ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il decreto flussi per l’anno 2023.

Parimenti, è stato ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all’estero e che hanno ottenuto il nulla osta.

Infine, hanno estenso, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all’estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021.

L’articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2022, sempre al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti dai decreti flussi per il 2021 e il 2022, ha modificato la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’articolo in commento.

Si segnala, inoltre, l’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell’interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l’incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

 

L’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, sono state presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla questura.

Inoltre, la disposizione autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 e di 230 milioni per il 2022 (art. 103, comma 23, D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 37-quater, comma 1, lett. a), D.L. 104/2020, dall'art. 32-bis, comma 4, lett. a), D.L. 137/2020, e dall'art. 1, comma 648, lett. a) e b), L. 234/2021). In materia è intervenuto anche il D.L. 176/2022 (art. 15, commi 1 e 2) che ha incrementato di 1.558.473 euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui al citato articolo 103, comma 23, del D.L. 34/2020).

Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a 207.542. Per quanto riguarda invece le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri il totale ammonta a 12.986.

 

La disposizione deroga espressamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 7/2010 che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Inoltre, il Ministero dell’interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti “sotto soglia” (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'art. 35 del medesimo Codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

 

Si ricorda che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente (si veda da ultimo la sentenza 227 del 2021) che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico» (sentenza n. 225 del 2010).

 

La relazione tecnica del d.d.l. presentato dal Governo stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l’anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione in ragione delle esigenze connesse all’attività degli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l’anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.


 

Articolo 1, comma 684
(Spese per attività demandate ai servizi di informazione
per la sicurezza della Repubblica)

 


684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) - 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.

4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


 

 

Il comma 684 detta una specifica disciplina per le modalità di svolgimento delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza, modificando a tal fine il decreto legge n. 144 del 2005. Si prevede inoltre che le spese relative alle suddette attività non siano più a carico del Ministero della giustizia, ma siano imputate all’apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare la lettera a), interviene sull’articolo 4 del decreto legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), il quale attualmente prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, di richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative. La novella  sopprime il rinvio all’art. 226 riproducendone in parte il contenuto.

L’art. 226 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede che il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis dal codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.

Con riguardo alle attività la novella non modifica l’ambito applicativo delle operazioni di intercettazione, riprendendo in parte il contenuto del citato art. 226 e specificando che l’autorizzazione può essere richiesta dai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, delegati dal Presidente del Consiglio con riguardo alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p. (abitazione, luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi).

Con riguardo alle finalità per le quali può essere richiesta l’autorizzazione, la novella lascia il testo vigente immutato: esse devono essere ritenute indispensabili per l’espletamento delle attività demandate ai servizi dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (ricercare ed elaborare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero nonché la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche).

 

Anche la competenza ad autorizzare le attività non è modificata dalla novella in esame restando in capo al procuratore generale presso la corte di appello di Roma

Per le modalità di svolgimento delle operazioni la novella sostituisce il rinvio ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 disp. att. c.p.p., in quanto compatibili con quello al nuovo articolo 4-bis del decreto legge 144/2005 inserito dalla lettera b) della disposizione in esame.

 

La lettera b) introduce nel citato decreto legge 144/2005 il nuovo articolo 4-bis che reca la nuova disciplina sulle modalità di svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione.

Il comma 1 del nuovo articolo disciplina i presupposti del decreto di autorizzazione del procuratore generale.  Nella disciplina vigente (art. 226 disp. att. c.p.p. comma 2), il procuratore generale adotta tale decreto qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario. Vi è dunque un margine di valutazione legato alla necessità dell’operazione e alla sua giustificazione  sulla base di “elementi investigativi”. Invece la novella prevede che – non essendoci elementi investigativi nelle operazioni dei servizi – l’autorizzazione si basi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino "indispensabili per l'espletamento delle attività demandate” ai servizi.

Non è oggetto di modifica il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione che resta di 40 giorni prorogabili prorogabile per periodi successivi di 20 giorni (con decreto motivato).

Il comma 2, disciplina il materiale oggetto di deposito presso il procuratore generale. Al riguardo la disciplina vigente (art. 226, comma 3) prevede che l’obbligo dello stesso sia limitato al verbale sintetico (delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati) e ai supporti utilizzati. La novella invece estende l’obbligo del deposito anche ai contenuti intercettati.

Con riguardo al termine per il deposito la novella in commento lo estende dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni.

La novella inoltre introduce la possibilità del differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi. Il differimento deve essere autorizzato dal procuratore generale su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa.

La disciplina vigente prevede che una volta avvenuto il deposito, il procuratore disponga l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. La novella estende l’obbligo di distruzione oltre che ai supporti e a verbali anche ai contenuti intercettati, e ad ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti.

Il comma 3 introduce altresì l’obbligo per il procuratore di distruggere la documentazione anche da lui stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni. Il procuratore procede alla distruzione decorso il termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (30 giorni dalla conclusione delle operazioni).

La disposizione in commento fa infatti riferimento al decorso del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124. Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il COPASIR circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza autorizzate ai sensi anche dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 e che tali informazioni siano inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

 

Il comma 4 detta la disciplina relativa al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

I presupposti per la richiesta nonché la competenza relativa all’autorizzazione sono gli stessi previsti per le operazioni di intercettazione (la disposizione fa infatti riferimento all’art. 4, comma 1 del decreto legge 144/2005).

L’art. 226, comma 4, disp. att. c.p.p. richiamato dalla vigente formulazione dell’art. 4 del DL 144/2005 prevede che il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni possano essere autorizzate con le stesse modalità delle operazioni di intercettazione (il rinvio è ai commi 1 e 3 dell’art. 226 disp. att. c.p.p.).

Inoltre la novella prevede che i dati siano distrutti entro 6 mesi dalla acquisizione e che i relativi verbali siano trasmessi al procuratore generale.

E’ infine introdotta la possibilità che il procuratore generale autorizzi la proroga per un periodo non superiore a 24 mesi del termine per la conservazione di tali dati.

Nella disciplina vigente la possibilità di proroga per un periodo non superiore a 24 mesi è prevista nella disciplina generale delle intercettazioni preventive dal comma 3-bis dell’art. 226 disp. att. c.p.p. Tale comma non è tuttavia richiamato dall’art. 4 del DL 144/2005, per cui la possibilità di proroga della conservazione dei dati non è applicabile alle operazioni di tracciamento dei servizi di informazione.

 

Il comma 5 riprende il contenuto della disciplina vigente con riguardo al divieto di utilizzare nel procedimento penale gli elementi acquisiti attraverso le attività di intercettazione e tracciamento dati. E’ inoltre ribadito che le attività di intercettazione e tracciamento e le notizie acquisite a seguito delle attività non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

L’art. 226, comma 5, disp. att. c.p.p. prevede che in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e che in ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. L’unica differenza rispetto alla disciplina introdotta con la disposizione in esame è che in quest’ultima viene meno la specificazione che fa salvi i fini investigativi. Il mancato riferimento a tali fini dipende peraltro dalla specificità dell’attività dei servizi di informazione che non compiono attività investigativa.

 

Infine il comma 6 del nuovo art. 4-bis prevede che le spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento, attualmente a carico del Ministero della giustizia, siano imputate all’apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

La disciplina del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per le operazioni relative alle intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza, in base alla novella, saranno imputate al programma 5.2 (Sicurezza democratica), iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 685-690
(Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti
dalla raccolta differenziata)

 


685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.

689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.


 

 

Le disposizioni in esame ripropongono, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 685, 686 e 687). Si specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 688 e 689) e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 690).

 

In particolare, il comma 685, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico,  nonché  al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti  da  materiali  da  imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui  all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

 

Si rammenta che i commi da 73 a 77 della legge di bilancio 2019 riconoscono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. La disciplina dei limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta sono contenuti nel D.M. 14 dicembre 2021 (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale).

 

Nella relazione illustrativa al DDL di bilancio 2023, il Governo chiarisce che l’applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili. Nella relazione tecnica si precisa ulteriormente che sono necessarie risorse finanziarie per assicurare la copertura di ulteriori 566 istanze pervenute.

 

Il comma 686 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

-       prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

-       imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

 

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 687 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

 

I commi 688 e 689 recano i dettagli della disciplina.

Il comma 688 precisa che il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686 del presente articolo.

 

Ai sensi del comma 689, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la   regolazione   contabile   delle   compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato   di   previsione   del   Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

 

Il comma 690 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge, la definizione:

-       dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile  dei  prodotti  e  degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),

-       nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione  del  credito d’imposta di cui ai commi da 686 a 688 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 687 del presente articolo.


 

Articolo 1, comma 691
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

 


691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.


 

 

Il comma 691, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica” è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del D.L. 111/2019.

Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il D.M. 2 settembre 2021.

La relazione tecnica evidenzia che “dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all’acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l’esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000” e “pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori”.


 

Articolo 1, commi 692 e 693
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea)

 


692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


 

 

L’articolo 1, ai commi 692 e 693, prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

 

Per quanto attiene alle censure della Corte di giustizia dell'Unione europea, giova ricordare che per le inadempienze nell'attuazione della normativa europea, che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).

Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018,  causa C-251/17, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.

Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021,  causa C-668/19.

 

Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito ad un  Commissario unico i compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea e quindi a superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

 

Ritornando al contenuto dell'articolo in questione si segnala che il comma 692, come evidenziato precedentemente, prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie sopra indicate per gli anni dal 2023 al 2026.

 

Il comma 693 stabilisce che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a  qualsiasi  titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue

Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.

 


 

Articolo 1, comma 694
(Bonifica area Trento Nord)

 


694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geo-gnostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.


 

 

L’articolo 1, al comma 694 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per alcuni interventi di bonifica nell'area Nord della città di Trento.

 

In particolare il finanziamento in questione è destinato alla progettazione ed alla esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti di interesse nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile ed altri inquinanti.


 

Articolo 1, commi 695 e 696
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

 


695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.


 

 

I commi 695 e 696 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (comma 695). Viene demandata a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 696).

 

Il comma 695 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, così articolato:

§  10 milioni di euro nel 2023;

§  20 milioni di euro nel 2024;

§  30 milioni di euro nel 2025;

§  50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma precisa che l’istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

La relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge evidenzia che “il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l’impatto dell’attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico” e che “Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell’ultimo decennio l’incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno”.

A livello europeo, la gestione sostenibile del suolo e la necessità di politiche che monitorino gli impatti derivanti dall’occupazione del suolo ha condotto alla definizione dell’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 (Environment Action Program EU, settimo programma quadro – Decisione 1386/2013). La Commissione europea, inoltre, nel mese di febbraio 2021 ha lanciato una consultazione pubblica sullo sviluppo di una nuova Strategia dell’UE per il suolo, poi adottata con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021 {SWD(2021) 323 final}. L’obiettivo della nuova Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 è quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

 

Il comma 696 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione:

§  dei criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome;

§  delle modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;

§  delle modalità di revoca delle risorse.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge si legge che “Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l’incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica. L’obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità. Per tale finalità è prevista la costituzione di un ‘Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo’ (…) composto da rappresentanti della DG USSRI (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche), in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA”.


 

Articolo 1, comma 697
(Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria)

 


697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.


 

 

L’articolo 1, comma 697 reca disposizioni per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.

 

Il comma in esame, in particolare, dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni.

 

Si rileva, infine, che il comma in questione precisa altresì che l’assegnazione a valere sulle risorse FSC è da considerare ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) a titolarità della Regione Calabria, cioè delle risorse FSC che il CIPESS assegnerà alla Regione per gli interventi del ciclo 2021-2027.


 

Articolo 1, commi 698-700
(Rafforzamento delle capacità operative
delle Autorità di bacino distrettuali)

 


698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


 

 

I commi 698-700 assegnano alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e destinano il 20% delle somme del fondo istituito dal comma 607 della L. 234/2021 (“Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie”) all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le medesime autorità di bacino.

 

Il comma 698 assegna alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito:

§  2,5 milioni all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;

§  2,5 milioni all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

§  2,5 milioni all’Autorità di bacino distrett. dell’Appennino settentrionale;

§  2,5 milioni all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;

§  2,5 milioni all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

§  1 milione all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna;

§  1 milione all’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

 

Tale stanziamento è finalizzato a consentire alle citate autorità di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'art. 63, commi 10 e 11, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all’intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrare le risorse economiche programmate per le spese correnti.

In relazione ai compiti previsti dai citati commi 10 e 11 dell’art. 63 del Codice dell'ambiente (v. infra) si fa notare che tra di essi figura, in particolare, l’elaborazione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni.

 

Il comma 699 disciplina la copertura degli oneri, prevedendo che alla copertura parziale degli stessi si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, commi 533 e 534, della legge 205/2017.

Il comma 533 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il successivo comma 534, al fine di consentire i necessari adeguamenti della struttura organizzativa, ha assegnato uno stanziamento, a decorrere dall'anno 2018, di 6,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

Il comma 700 introduce una disposizione (nuovo comma 607-bis della legge di bilancio 2022, L. 234/2021) secondo cui, al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20% delle somme del fondo istituito dal comma 607 della L. 234/2021 (“Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie”) è riservato all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali.

 

 

L’art. 64 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) prevede che l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti sette distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali;

b) distretto idrografico del Fiume Po;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale:

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

f) distretto idrografico della Sardegna;

g) distretto idrografico della Sicilia.

L’art. 63 del medesimo Codice dispone che in ciascuno dei distretti idrografici testé elencati è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico a cui sono affidati i seguenti compiti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 63, “tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente”:

- elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni, nonché i programmi di intervento;

- esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’UE, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

- coordinare e sovrintendere (fatte salve le discipline adottate dalle regioni) le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione “Distretti idrografici” del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


 

Articolo 1, comma 701
(Finanziamento per la realizzazione
del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA)

 


701. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.


 

 

Il comma 701, al fine di consentire l’espletamento delle attività strategiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all’attuazione del PNRR, autorizza a favore dell’ISPRA la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

La relazione illustrativa al ddl evidenzia che lo stanziamento in questione è destinato alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA e che “per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all’affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere”.

 


 

Articolo 1, commi 702-706
(Disposizioni per il completamento della Carta geologica d’Italia)

 


702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1: 50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

703. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.

704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.


 

 

I commi 702-706 recano disposizioni finalizzate al completamento della Carta geologica d’Italia (progetto CARG). In particolare, per tale finalità, viene previsto uno stanziamento complessivo di 52 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

 

Il comma 702 prevede l’assegnazione, al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l’informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 nell’ambito del Progetto cartografia geologica (progetto CARG), nonché per le connesse attività  strumentali

 

Il comma 703 precisa che le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nei limiti delle risorse di cui al comma precedente.

L’art. 15 della legge 241/1990 dispone che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (vale a dire delle conferenze di servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Nel disciplinare tali accordi, l’art. 15 prevede, tra l’altro, l’obbligo di sottoscrizione con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

 

Il comma 704 dispone che una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

 

Il comma 705 prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

 

Il comma 706 – al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano – prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

 

In relazione allo stato del Progetto CARG, nella risposta all’interrogazione 3/00049, resa nella seduta del 30 novembre 2022, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha evidenziato che il progetto CARG rappresenta uno strumento a supporto dell'azione di difesa del suolo e che tale “progetto è coordinato dall'ISPRA e realizzato in collaborazione con le regioni, nonché con il supporto scientifico delle università e del CNR. Dopo una fase di stallo, il Progetto Carg ha ripreso vigore grazie alle risorse stanziate con tre leggi di bilancio - 2019, 2020 e 2021 - che hanno previsto lo stanziamento complessivo di 31 milioni. Entro la fine del 2022 saranno sessantasette i fogli geologici e sei i tematici avviati. Peraltro, per alcuni fogli geologici è prevista la realizzazione di modelli in 3D. Ciò premesso, e come già accennato in altre occasioni, ritengo che consentire la corretta prosecuzione di quanto fatto negli ultimi anni, ovvero il completamento della cartografia, sia un'azione rilevante per favorire la programmazione degli interventi per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi geologici, nonché per la progettazione di infrastrutture sicure a salvaguardia dell'ambiente. Pertanto, sarà cura del Ministero garantire il reperimento di risorse per giungere a questo obiettivo”.

Si ricorda che il comma 103 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale stanziamento è stato integrato dal comma 823 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha incrementato di 6 milioni di euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa recata dal citato comma 103, portando quindi a 31 milioni di euro lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022, come indicato nella risposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si ricorda altresì che l’art. 6 della legge n. 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

Per approfondimenti si rinvia alle informazioni disponibili nel sito web dell’ISPRA.

 


 

Articolo 1, commi 707 e 708
(Proventi aste CO2)

 


707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.


 

 

L’articolo 1, ai commi 707 e 708 reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 che è attualmente normata dall’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

 

 

In particolare la disposizione in esame precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell’ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 

Il comma in esame, inoltre, integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Infatti mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un’ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-bis introdotto dal comma 707 della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annuii, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) nell’ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica.

Il comma 708, infine, disciplina l’erogazione delle compensazioni riferite all’anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. carbon leakage indiretto). Nel dettaglio viene previsto che tali risorse sono erogate secondo le modalità previste dal D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021, entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE, dei proventi di cui al comma 8-bis sopra illustrato e relativi all’annualità 2020.


 

Articolo 1, commi 709-711
(Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)

 


709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio»;

b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità»;

c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono» sono inserite le seguenti: « comprovate difficoltà di copertura o» e le parole: « l'80» sono sostituite dalle seguenti: « il 120»;

d) all'articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: «, e che sostiene» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico»;

e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno»;

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

« Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente».

711. Per l'attuazione del comma 710 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.


 

 

Le previsioni in esame prorogano in primo luogo per tutto il 2023 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero. Si prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all’estero, disponendo che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Sono inoltre dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l’erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all’estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero.

 

Il comma 709 dispone la proroga per tutto il 2023 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14[20], per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina.

La disposizione richiamata prevede un’autorizzazione di 2 milioni per il 2022 per l’invio di militari dell’Arma a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, ai sensi dell’art. 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 158 2021 disponendo che ai militari si corrisponda il trattamento economico all’estero, secondo quanto previsto dall’art. 170, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La relazione illustrativa sottolinea come permangano le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell’area e al personale che ivi presta servizio.

Il comma 710, lettera a integra il disposto dell’art. 143, comma 3, del richiamato DPR n. 18/1967 in materia di congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero, disponendo che il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (v. infra), fruisca, nell’arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.

La lettera b) reca una modifica all’art. 144 del DPR n. 18/1967, strettamente connessa alla precedente, prevedendo, attraverso l’inserimento di un periodo aggiuntivo, che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.

La lettera c) modifica il disposto dell’art. 171, comma 5 del DPR n. 18/1967, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall’attuale 80% al 120% dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da “comprovate difficoltà di copertura” o situazioni difficoltà di rischio e disagio.

La relazione illustrativa allegata al disedgno di legge presentato alla Camera evidenziava che nel corso dell’ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale abbia comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell’emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all’estero. La misura dovrebbe consentire di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all’estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

La  lettera d) novella la norma di cui all’art. 179, comma 1, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all’estero, prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico.

La disciplina vigente prevede che venga riconosciuto a tale personale – ove sostenga una spesa superiore all’ammontare della maggiorazione di famiglia dell’indennità di servizio percepite per ciascun figlio, sia accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all’iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l’ammontare della maggiorazione percepita.

La relazione illustrativa rileva come l’applicazione di tale norma abbia presentato negli anni la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e ratio del predetto contributo, che è volto a reintegrare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l’iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l’assorbimento dell’aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.

Il tetto massimo di spesa  viene fissato a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al disegnoi di legge presentatao alla Camera, tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non dovrebbe produrre effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.

La lettera e) inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell’art. 181 del DPR n. 18/1967: la nuova disposizione prevede che al personale in servizio all’estero in sedi residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il beneficio di cui al medesimo comma spetti due volte l’anno.

L’attuale disciplina, recata dal menzionato comma 1, prevede che il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico, spetti ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi.

La lettera f) novella integralmente l’art. 193 del DPR n. 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all’economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale (comma 1).

La previsione richiama quanto già previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dall’art. 1, comma 468 della legge , c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[21].

Qualora il dipendente rinunci al contributo per il trasporto degli effetti, per il viaggio aereo di trasferimento ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di assegnazioni che, anche per effetto di eventuali proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno ex art. 170 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, il personale ha titolo al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente (comma 2).

La disposizione – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa - ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all’art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

 

Il comma 711 autorizza la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 712-716
(Misure per la funzionalità del MAECI)

 


712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le cifre: « 1.811», « 3.303» e « 4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.911», « 3.403» e « 4.713»;

b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2024» e le cifre: « 1.473», « 3.303» e « 4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.893», « 3.823» e « 5.133».

715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

716. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.


 

 

I commi in esame dispongono:

l'assunzione, da parte del  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di 520 unità di personale, di cui 100 unità nell’area “Assistenti” nell’anno 2023 e 420 nell’area “Funzionari” nell’anno 2024;

l'assunzione, da parte di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e istituti italiani di cultura, previa autorizzazione dell'amministrazione centrale, di personale a contratto, nel limite di un contigente complessivo di 3150 unità;

 

A tal riguardo si precisa che le assunzioni di personale di ruolo hanno luogo in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Il comma 4 del richiamato articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa il principio generale in forza del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

 

Si precisa, inoltre, che ai fini delle richiamate assunzioni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti.

 

Tali assunzioni implicano l'aggiornamento della dotazione organiche del personale del ministero, con una spesa di 937.655 euro per il 2023, 8.516.238 per l’anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall’anno 2025.

 

Per le assunzioni di personale a contratto si autorizza  la spesa di euro 500.000 a decorrere dall’anno 2023.


 

Articolo 1, comma 717
(Personale docente e amministrativo madrelingua
della Scuola europea di Brindisi)

 


717. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».


 

 

Il comma 717, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi.

 

A tal fine introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 6 del D.L. n. 243/2016 (L. n. 18/2017).

 

Si ricorda che l’articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 243 del 2016 ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla stipula e all’esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è stata finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell’infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo per i figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. A tale fine la medesima disposizione ha autorizzato una spesa di 577.522,36 euro annui, a decorrere dal 2017, per assicurare le risorse necessarie a garantire un’offerta formativa plurilingue presso questa istituzione scolastica.

Oltre alla Scuola europea di Varese, l’istituto di Brindisi, in una con quello di Parma (dove ha sede l’EFSA, Autorità Europea per la sicurezza alimentare), è una delle due scuole aventi sede in Italia accreditate presso il Segretariato generale delle scuole europee. La Scuola è sorta per garantire un’adeguata formazione ed istruzione ai figli del personale della Base Onu di Brindisi, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di “baccalaureato europeo”.

La Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni, italiana e anglofona, da intendersi come sezioni di una istituzione scolastica statale accreditata all'adozione del curricolo previsto per le scuole europee. Essa si struttura in un ciclo materno (dell'infanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo secondario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi secondari si conclude con l'esame per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo).

L’articolo 58, comma 2, lettera i), del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106 /2021), ha da un lato previsto che si provvedesse all’accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione presso un’unica istituzione scolastica, da effettuarsi con regolamento del Ministro dell’istruzione, ai sensi dellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; dall'altro, ha disposto che l’organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 29 luglio 2022, n. 167.


 

Articolo 1, commi 718-722
(Interventi connessi alla presidenza italiana al G7 e partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale)

 


718. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

722. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.


 

 

Il comma 718 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, incaricata di svolgere le attività logistico-organizzative connesse alla presidenza italiana del G7 (prevista per il 2024); autorizza per tali attività una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, 40 milioni per il 2024 e 1 milione per il 2025; autorizza la Delegazione a stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o flessibile, ovvero ad avvalersi del supporto della società in house del MEF, Eutalia Srl.

I commi da 719 a 721 consentono alla Banca d’Italia di concedere un prestito al Fondo Monetario internazionale, da erogare a tassi di mercato, nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo per sostenere l’avvio dell’operatività del Resilience and Sustainability Trust. Su tale prestito opera la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi maturati. Inoltre, si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere al Fondo Monetario Internazionale, a titolo di ulteriore prestito, l’equivalente di 31,5 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo e nei limiti di 50 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul MEF.

Il comma 722 consente al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia anche per le attività di supporto all’elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier nonché per le attività di comunicazione e per l’organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario.

A sua volta la società Eutalia Srl può provvedere alle relative attività di supporto attraverso il reclutamento di personale specializzato, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato.

 

In particolare, per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, il comma 718 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025.

Inoltre, il medesimo comma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Delegazione per la presidenza italiana del G7, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui sopra, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

 

Come riportato nel proprio sito, Eutalia è una società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge attività di assistenza e supporto all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato. La Società supporta, inoltre, le Amministrazioni centrali e le Agenzie pubbliche nazionali nella realizzazione di progetti pilota di capacity building per lo sviluppo territoriale, anche nell’ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale.

 

Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l’avvio dell’operatività del Resilience and Sustainability Trust, il comma 719 autorizza la Banca d’Italia a concedere al Fondo Monetario Internazionale (FMI) un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d’Italia e il MEF.

 

Il Resilience and Sustainability Trust è un programma istituito dal FMI per aiutare i paesi a basso reddito e quelli più vulnerabili tra i paesi a medio reddito a affrontare shock esterni e assicurare una crescita sostenibile, contribuendo alla stabilità di lungo termine della bilancia dei pagamenti. Il programma si affianca agli altri strumenti finanziari del FMI fornendo linee di finanziamento a lungo termine che meglio si adattano a affrontare sfide strutturali quali ad esempio il cambiamento climatico e le pandemie.

 

Ai sensi del comma 720, nell’ambito dell’accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il MEF è autorizzato a concedere al FMI risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sullo stato di previsione del MEF, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d’Italia e MEF.

 

Il comma 721 accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati sul prestito autorizzato dal comma 719. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MEF.

 

Si rammenta che il citato articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio), comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la garanzia dello Stato di cui al comma 1 è elencata in apposito allegato allo stato di previsione del MEF. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie.

 

Il comma 722 dispone, per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl (si veda sopra).

La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

 


 

Articolo 1, comma  723
(Aumento di capitale della Banca di Sviluppo
del Consiglio d’Europa)

 


723. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.


 

 

La norma autorizza la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 di capitale versato.

 

In relazione alle modalità di versamento viene precisato che:

1.  il versamento avrà luogo in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna;

2.  il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023;

3.  i versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

 

A tal proposito si ricorda che la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa  è una istituzione finanziaria multilaterale  creata il 14 aprile del 1956 da 8 Stati membri del Consiglio d’Europa per fornire aiuti volti a risolvere la problematica dei rifugiati della Seconda Guerra Mondiale. Il suo campo d’azione si è progressivamente esteso ad altri settori per contribuire al rafforzamento della coesione sociale nel vecchio Continente.

L’Italia, con una una quota percentuale di partecipazione pari a circa 16,785%, rientra, assieme a Francia e Germania, tra i cosiddetti “Grandi Azionisti”. La Ceb basa la propria attività su fondi e riserve propri e non riceve dagli Stati membri alcun aiuto o sovvenzione e non finanzia direttamente gli individui, ma attraverso le entità nazionali.


 

Articolo 1, comma 724
(Partecipazione al Nato Innovation Fund)

 


724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.


 

 

Il comma 724 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 per la partecipazione dell’Italia al Fondo denominato Nato Innovation Fund.

 

Il comma 724 autorizza quindi la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund.

 

Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo.

 

A tal proposito si ricorda che il Fondo Innovazione della Nato è stato lanciato il 30 giugno scorso, con l’obiettivo di stanziare 1 miliardo di euro per sostenere le tecnologie dual-use all’avanguardia, tra cui i big data e l’intelligenza artificiale, che possono contribuire a rafforzare gli strumenti di difesa cibernetica. Le tecnologie da finanziare sono quelle selezionate da un’altra iniziativa Nato in ambito tecnologico: il Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).


 

Articolo 1, comma 725
(Banca Asiatica di sviluppo)

 


725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.


 

 

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023, di euro 4,5 milioni per l’anno 2024 e di euro 10 milioni per l’anno 2025 per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell’anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia.

 

Al riguardo, si ricorda che la Asian development bank (Adb) è stata creata nel 1963 con una risoluzione approvata durante la prima conferenza ministeriale sulla cooperazione economica asiatica, tenuta dalla Commissione economica delle Nazioni unite per l'Asia e l'estremo Oriente come istituzione finanziaria allo scopo di promuovere la crescita economica e la cooperazione in Asia, con sede a Mandaluyong (nella regione di Manila). La Adb, inaugurata il 19 dicembre 1966, inizialmente con 31 membri della regione, ha concentrato gran parte del suo sostegno sulla produzione alimentare e sullo sviluppo rurale.

Oggi la Banca (presieduta dal gennaio 2020 dal giapponese Masatsugu Asakawa) è composta da 68 membri, 49 dei quali della regione Asia e Pacifico, assiste i suoi membri e partner fornendo prestiti, assistenza tecnica, borse di studio, sovvenzioni e investimenti azionari per promuovere lo sviluppo sociale ed economico.

 


 

Articolo 1, commi 726 e 727
(Rafforzamento delle strutture della
Ragioneria Generale dello Stato)

 


726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. E' altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.


 

 

I commi 726 e 727 autorizzano il reclutamento di un contingente di personale non dirigenziale di 100 funzionari e 50 assistenti, da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

 

I commi 726 e 727 specificano che le unità di personale sono reclutate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica

La finalità dichiarata è quella del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della RGS, anche connesse con il presidio sull’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Come sopra accennato, le nuove unità di personale sono inquadrate nell’area “funzionari” (100 unità) e nell’area “assistenti” (50 unità). Si tratta delle aree funzionali individuate dal Contratto nazionale collettivo di lavoro 2019-2020 – Comparto Funzioni centrali.

Alle assunzioni, per il biennio 2023-2024, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità[22].

 

Si rammenta che il decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) reca, all’articolo 6, la disciplina inerente al monitoraggio e rendicontazione del PNRR. Prevede, in particolare, l’istituzione, presso la RGS, di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Tale ufficio rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.

 

Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 3,577 milioni di euro per l’anno 2023 e di 7,154 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Per l’anno 2023 è inoltre autorizzata una spesa di 0,9 milioni di euro, di cui 0,5 milioni per la gestione delle procedure concorsuali e 0,4 milioni per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale.

È infine autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, una spesa di 450.000 euro per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. 

 

L’articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del d-l 101/2013, per le amministrazioni di cui al comma 4 (cioè il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici), le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

 


 

Articolo 1, commi 728 e 729
(Consulenze presso il Ministero dell’economia e delle finanze)

 


728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

729. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».


 

 

Il comma 728 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avvalersi della consulenza e dell’assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate.

Il comma 729 dispone l’incremento (di 80.000 euro annui dal 2023) di un’autorizzazione di spesa, già prevista a legislazione vigente, volta potenziare l’attività e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

 

Per le finalità individuate dal comma 728, è autorizzata una spesa, nel limite di 1,5 milioni di euro l’anno, a decorrere dal 2023.

 

Si dispone, inoltre, a decorrere dal 2023, l’incremento da 200 mila euro a 280 mila euro del limite complessivo di spesa cui il MEF può ricorrere al fine di avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo (comma 729).

A tal fine è novellato l’articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

 

Il citato comma 13-bis è volto a potenziare l’attività e le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo che possa avvalersi di esperti di comprovata professionalità.

La disposizione, in particolare, prevede che il potenziamento dell’attività e delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato è funzionale al monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità dell’articolo 2 del presente decreto realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

L’articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile. La disposizione specifica, in particolare, che la trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (di cui agli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici ), ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile, è volta a consentire  il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) .

A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è autorizzato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e 200.000 euro a decorrere dal 2020, innalzato a 280.000 euro dal 2023 dal comma 729, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità.


 

Articolo 1, comma 730
(Alluvione Marche 2022)

 


730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.


 

 

Il comma 730 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate a legislazione vigente, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

 

Il comma 730 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della Protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1).

La norma specifica che si tratta di una integrazione delle risorse già stanziate a legislazione vigente (200 milioni di euro stanziati per l’anno 2022 dall’art. 3 del D.L. 179/2022).

Le suddette risorse sono trasferite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza n. 922 del 2022 intestata al Commissario delegato.

I relativi interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (si tratta delle modalità previste dall’art. 3 del D.L. 179/2022).

Gli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lett. d) - e), del Codice della protezione civile riguardano:

d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Gli altri interventi previsti alle lettere a)-c) dell’art. 25 del Codice di protezione civile riguardano, fra gli altri, l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti e l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno.

In relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro abitazioni, è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato  dichiarato,  per  dodici  mesi (cioè fino al 16 settembre 2023),  lo  stato  di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a  valere  sul  Fondo  per  le emergenze  nazionali  (previsto dall’art.  44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, l'ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022, l’ordinanza n.  930  del  12  ottobre  2022 e l’ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022,  che hanno previsto, tra l’altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano  degli  interventi urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento della  protezione  civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l’apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale,  incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, è stata prevista l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.

Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al Rapporto della Protezione civile della regione Marche.


 

Articolo 1, comma 731
(Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi
di ottobre e novembre del 2022)

 


731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.


 

 

Il comma 731 autorizza la spesa di 5 milioni di euro complessivi per il periodo 2023-2025, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

 

Il comma 731 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Gli eventi calamitosi a cui si fa cenno si sono verificati nel territorio del comune di Maratea (Potenza) nella serata del 13 ottobre, tra il 21 e il 22 novembre, nonché lo scorso 30 novembre 2022. In particolare, il 13 ottobre scorso, si sono verificate numerose frane ed esondazioni di canali e corsi d'acqua che hanno provocato danni a diverse infrastrutture. Successivamente ai primissimi interventi assicurati dalle competenti strutture, la gravità e l'eccezionalità dell'evento hanno indotto il sindaco di Maratea a richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio, con delibera della giunta comunale n. 108 del 17 ottobre, nonché ai Ministeri competenti e alla regione Basilicata l'adozione di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
Tra il 21 e il 22 novembre si è verificata, inoltre, una forte mareggiata che ha provocato danni al porto ed alle strutture sulle spiagge. Infine, nelle prime ore del 30 novembre scorso, in località Castrocucco – Maratea, a causa di abbondanti precipitazioni piovose, si è verificato il distacco di parte della montagna rocciosa con la conseguente caduta a valle di massi ed ingenti detriti sdellaulla strada statale 18, provocando l'interruzione della viabilità. Con riferimento ai danni subiti dal territorio nei 3 eventi  si rinvia all’interrogazione a risposta immediata 5-00115 del 13 dicembre 2022 svolta in VIII Commissione Ambiente della Camera.


 

Articolo 1, commi 732 e 733
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

 


732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.


 

 

I commi 732-733 prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell’incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania. È altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti.

 

Il comma 732 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania.

Lo stesso comma dispone che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della città metropolitana di Catania, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato da ultimo stabilito al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 462, della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 733 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, i termini – indicati dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al relativo personale, previsti dall’art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania previsti dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dal comma 732, lo stesso comma autorizza la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Relativamente agli eventi sismici avvenuti, a far data dal 16 agosto 2018, in diversi comuni della Provincia di Campobasso, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 ed il relativo termine, più volte oggetto di proroghe, è cessato il 24 ottobre 2021 (delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021).

Per quanto riguarda le strutture commissariali, si evidenzia che per avviare la fase post-emergenziale nei due ambiti territoriali colpiti dai due sismi del 2018, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari, uno per le attività riguardanti la provincia di Catania (con il D.P.C.M. 5 agosto 2019 è stato nominato il dott. Scalia) e l'altro per l'ambito territoriale di Campobasso (con il D.P.C.M. 16 luglio 2020 è stato nominato il presidente della Regione Molise). Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021). Entrambi i Commissari straordinari sono stati dotati (in base a quanto disposto dal D.L. 32/2019, in particolare dall’art. 18) di una propria struttura commissariale (5 unità di personale per Campobasso e 15 unità per Catania). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture commissariali, utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 18, comma 4-ter, del D.L. 32/2019).

In relazione alle facoltà assunzionali in deroga previste per la città metropolitana di Catania dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019, si fa notare che la norma in esame rinnova, per tutto il 2023, la proroga disposta per l’anno 2022 dal comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame, “nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto”.

Per approfondimenti sulla normativa emanata nel corso della XVIII legislatura in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si rinvia al paragrafo “Terremoti di minore entità” del tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.

 


 

Articolo 1, commi 734-737
(Sisma Ischia 2017)

 


734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.

735. E' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

737. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.


 

 

I commi 734-737 sono volti ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell’isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2023; si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.;  si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016; si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

 

Il comma 734 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria prevista dall’art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 109/2018.

La norma in esame autorizza, inoltre, la spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, da assegnare alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, lo stato di emergenza, cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che ha inoltre provveduto ad integrare le risorse per la ricostruzione di 11,6 milioni di euro.  In data 10 maggio 2019 è stata pubblicata la Relazione conclusiva sullo stato di emergenza che ha interessato, per il periodo 29 agosto 2017-21 febbraio 2019, i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Con il DPCM del 21 febbraio 2022 l’avv. Giovanni Legnini è stato nominato fino al 31 dicembre 2022, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia.

 

Il comma 735, lett. a)-d), autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni, di cui:

a)   1,4 milioni, per la struttura del Commissario straordinario di cui all'art. 31 del D.L. 109/2018;

L’art. 31 del D.L. 109/2018 stabilisce che il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica prevista, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche.

b)   1,8 milioni, per la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A., di cui all’art. 18, comma 5, del D.L.109/2018;

Per le attività di ricostruzione svolte dal Commissario straordinario, l’art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018 prevede la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.

c)   1 milione, per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018;

L’art. 32, comma 3, al fine di assicurare ai comuni interessati dal sisma di Ischia del 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario straordinario a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della propria contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.

d)   0,7 milioni, per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione, di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2021.

L’art. 30-ter del D.L. 41/2021, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Il comma 736 estende, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

Si specifica, inoltre, che i relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

Si tratta delle misure previste dall’art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 e dall’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, previste fino al 31 dicembre 2022 (come da modifica recata dall’art. 22, commi 3 e 4 del D.L. 4/2022), per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. “zona rossa”.

Nello specifico, il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 2-bis, comma 21, del D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l’introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione, prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 del D.L. n. 244/2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.

 

Il comma 737 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024, di 50 milioni per l’anno 2025, di 80 milioni per l’anno 2026 e 20 milioni per l’anno 2027, per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.

L’art. 20 del D.L.109/2018 prevede, per la ricostruzione privata, che il commissario straordinario con proprie ordinanze riconosca contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

In merito alla ricostruzione pubblica, prevista dall’art. 26 del medesimo D.L.109/2018, si prevede l'approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18).

In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24-bis del D.L. 109/2018, introdotto dall'art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021). 

 


 

Articolo 1, commi 738-745 e 749-761
(Sisma Italia Centrale 2016)

 


738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

« 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023».

739. Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e le parole: « per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

740. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.

742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.

745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023» e le parole: « e al quinto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto e al sesto anno».

749. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

750. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023»;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022»;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.

752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».

753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».

754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.

755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023».

757. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».

758. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».

759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

760. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere» e le parole da: « onnicomprensivo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con» sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando»;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022» sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022» sono soppresse.

761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « è effettuato» sono inserite le seguenti: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo» e dopo le parole: « del presente decreto» sono inserite le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica».


 

 

I commi 738-745 e 749-761 recano una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 738-739); disposizioni in materia di personale (commi 740-741, 760-761) e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 742); un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 743); disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (commi 744-745, 750-754); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani (comma 749) e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione (commi 757 e 758); agevolazioni per le utenze (commi 755-756); esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 759).

 

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

 

Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 738-739)

 

Il comma 738 introduce - allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione - il comma 4-septies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Lo stesso comma aggiuntivo dispone che, per la finalità indicata, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 , e la gestione straordinaria, già in precedenza oggetto di diverse proroghe, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 - L. 234/2021).

Si ricorda che l’art. 24 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

 

Il comma 739 modifica il comma 990 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2023 anche il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per gli eventi sismici in questione, previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2022.

A tal fine, si autorizza la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2023.

Si fa notare che le proroghe contenute nei commi 1 e 2 ripropongono, rinnovandole per un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2023), le proroghe recate, fino al 31 dicembre 2022, dai commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Disposizioni in materia di personale (commi 740-741)

Il comma 740 consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il comma 741 autorizza la spesa di 470.000 euro, per l’anno 2023, per le spese di personale di cui all’art. 50, comma 3 del D.L. 189/2019.

Il richiamato comma:

§  fa riferimento alle unità di personale con funzioni di livello dirigenziale assegnate alla struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario (si tratta dei dirigenti compresi nell'ambito del contingente dirigenziale previsto dall'art. 2 del D.P.R. 9 settembre 2016, che dispone che il Commissario si avvale di una struttura dedicata alle sue dipendenze e disciplina il contingente di personale ad essa assegnato, e di un ulteriore dirigente aggiunto dal comma 3 dell’art. 50);

§  prevede l’assegnazione aggiuntiva alla struttura commissariale di cinque esperti, retribuiti con un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;

§  disciplina l’individuazione di 225 unità di personale, aggiuntive rispetto alla dotazione prevista dal succitato D.P.R. 9 settembre 2016, di cui la struttura commissariale può avvalersi.

 

Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 742)

Il comma 742, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della c.d. struttura di missione antimafia per il sisma 2016 (istituita e disciplinata dall’art. 30 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023.

L’istituzione della citata struttura è in particolare prevista dal comma 1 dell’art. 30 del D.L. 189/2016 ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati.

La relazione illustrativa ricorda che “l’ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell’ambito del Sisma dell’Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018”.

 

Piattaforme informatiche del Commissario (comma 743)

Il comma 743, al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Lo stesso comma dispone che il Commissario straordinario provvede con proprie ordinanze, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’art. 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Il riferimento sembra essere alle società indicate nelle lettere b) e c) di tale comma, ove sono richiamate l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata.

 

Mutui e disposizioni fiscali (commi 744-745, 750-754)

Il comma 744, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, incrementa l'autorizzazione di spesa per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049.

L’autorizzazione di spesa che viene incrementata è quella recata dall’art. 1, comma 362, lettera a), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata. Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata, dal comma 466 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e di ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni.

 

Il comma 745 novella il comma 1 dell’art. 44 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, l’efficacia della disposizione ivi contenuta.

La disposizione novellata consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 750, lettera a) prevede al 31 dicembre 2023 per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione.

Il comma 750, lettera b) prevede l’esclusione dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all’anno d’imposta 2022. Si prevede l'esenzione dei medesimi fabbricati dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei medesimi fabbricati, e comunque fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 751 proroga l’esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico,

Al fine di compensare le minori entrate dei comuni derivanti da tale esenzioni viene rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, istituito dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, destinato proprio a compensare gli enti locali delle minori entrate derivanti da analoghe misure di esenzione disposte dal medesimo articolo.

 

Il comma 752, modificando l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 proroga al 31 dicembre 2023 in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

L’articolo 48, comma 1, lettera g) fa riferimento alle rate dei mutui e dei finanziamenti, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

 

Il comma 753 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al sopra ricordato comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

 

Il comma 754 dispone che lo Stato concorra in tutto o in parte agli oneri di cui ai commi 12 e 13 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro nel 2023.

 

Smaltimento dei rifiuti urbani (comma 749)

Il comma 749, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, autorizza l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario.

Utenze (commi 755 e 756)

Il comma 755 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017. Le esenzioni riguardano le utenze localizzate nelle "zone rosse" istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel “cratere sismico” relativo agli eventi sismici in questione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 452 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 756 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS), l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

La proroga è disposta modificando l'art. 8, comma 1-ter, terzo periodo, del D.L. 123/2019.

Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti autorità di regolazione.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 453 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Macerie e rifiuti da costruzione e demolizione (commi 757 e 758)

Il comma 757 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici in questione.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 454 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Il comma 758 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la disposizione (recata dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), che consente l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici in questione, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 455 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

 

Esclusione di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 759)

Il comma 759 modifica l’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevedendo l’estensione all’anno 2023 della possibilità, attualmente concessa fino all’anno 2022, di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee)[23].

 

Supporto al Commissario straordinario per gli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (comma 760)

Il comma 760, lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, al fine precipuo di prolungare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo al 31 dicembre 2022), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” (per approfondimenti si rinvia al sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere).

 

Nel disporre il succitato prolungamento, la lettera in esame precisa che restano ferme le scadenze previste per i contratti in essere.

È altresì modificato il limite della retribuzione prevista per ogni singolo incarico.

Mentre la norma attualmente vigente prevede che la retribuzione non possa superare l’importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che tale limite massimo sia pari all’importo complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito.

 

La lettera b) del comma in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, ove si prevede l’obbligo di affidare gli incarichi in questione con le modalità previste (dall’art. 1 del D.L. 80/2021) per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR.

In base a quanto previsto dalla lettera in esame, tale obbligo è mutato in mera facoltà.

 

La lettera c), conseguentemente al prolungamento degli incarichi fino a tutto il 2024, elimina il riferimento all’anno 2022 dalle disposizioni di copertura degli oneri recate dai commi 1 e 2 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021. In tal modo, il limite di spesa complessivo di 2,5 milioni previsto per la copertura degli oneri viene a configurarsi come limite di spesa per tutto il periodo (cioè fino al 31 dicembre 2024) e non solo per l’anno 2022.

Si fa notare che, in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 13-ter del D.L. 228/2021, nel limite di spesa citato rientra anche il supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA di cui il Commissario straordinario può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, mediante apposite convenzioni. Per tale motivo la modifica recata dalla lettera c) interviene non solo sul comma 1 ma anche sul comma 2.

 

Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione (comma 761)

Il comma 761 consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione, prevista dal D.L. 104/2022 all’art. 57, del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all’esaurimento del fondo istituito dal citato art. 57 del D.L. 104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Si rammenta che l’art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020, oggetto delle modificazioni previste dal comma 21 in esame, stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 con le procedure, i termini e le modalità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Quest’ultima disposizione consente, in particolare, alle amministrazioni, in coerenza con il proprio piano triennale dei fabbisogni: a) fino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; tale ultimo requisito, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, può essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri; b) fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Per concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni, il D.L. n. 104/2020 ha istituito, all’art. 57, comma 3-bis, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro nel 2021 e a 83 milioni di euro annui dal 2022.

 

Si ricorda che, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, l’articolo 57, comma 3 del D.L. 104/2020 consente la riserva di una quota fino al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2021, mentre l’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dalla norma speciale, ora prevede, in generale, la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano maturato il medesimo requisito di anzianità al 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall’articolo 3, comma 4-bis del D.L. 36/2022).

 

 

A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nei mesi successivi.

Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni, a partire dal D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), che rappresenta il testo “base” in cui è confluita la maggior parte delle disposizioni introdotte successivamente. Per una ricostruzione approfondita della normativa emanata in favore dei territori in questione si rinvia al tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.

Relativamente all’individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si ricorda che l’ambito di applicazione del D.L. 189/2016, disciplinato dall’art. 1 del medesimo decreto, come esteso in conseguenza delle ulteriori scosse verificatesi successivamente al 24 agosto 2016, fa riferimento ai “territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis” del medesimo decreto-legge. Tali allegati 1, 2 e 2-bis, elencano, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, i Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Nei territori in questione, lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono attualmente in corso (la scadenza, attualmente prevista al 31 dicembre 2022, in virtù della proroga disposta dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. 234/2021, è oggetto di proroga da parte dell'articolo in esame, v. supra).

Con il D.P.C.M. 10 Gennaio 2022, Giovanni Legnini è stato confermato per l’anno 2022 Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 746-748
(Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia)

 


746. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei anni successivi» e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023»;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023».

747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

748. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.


 

 

L’articolo 1, commi da 746 a 748 dispongono la proroga per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall’articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 746 modifica l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 che ha istituito una Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma in esame prevede l’estensione di alcune agevolazioni fiscali introdotte dal citato articolo 46, consentendone la fruizione fino al periodo d’imposta 2023 (rispetto al previgente termine del 2022), e l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 prevede le seguenti agevolazioni:

-       esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

-       esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

-       esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

-       esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni:

-       le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016;

-       le imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese di costruzioni che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

 

Per una panoramica dettagliata sulla disciplina della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia si rinvia alla relativa pagina web del sito istituzionale del MIMIT.

 

Il comma 747 specifica che agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

 

Il successivo comma 748 stabilisce che il MIMIT, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dalle disposizioni in esame e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.


 

Articolo 1, commi 762 e 763
(Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici)

 


762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.

763. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.


 

 

I commi 762 e 763 autorizzano la CONSAP a operare per conto del Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi sismici.

 

In particolare, il comma 762 stabilisce che, per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato:

-       sui finanziamenti concessi ai titolari di reddito di impresa colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,

-       sui finanziamenti agevolati destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,

-       sui finanziamenti ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017,

-       sui finanziamenti per la riparazione dei danni e la ripresa dell'attività produttiva nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,

la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del MEF, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.

 

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

 

CONSAP è un'azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nata nel 1993 in seguito alla scissione dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). Essa gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da INA.

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Il comma 763, per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Articolo 1, commi 764-769
(Sisma Emilia 2012)

 


764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.

766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023» e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023».

767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

769. E' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.


 

 

I commi 764-769 sono volti a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza; è prorogata fino all’anno 2023 l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa per l’anno 2023 di 9,505 milioni; è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa, per l’anno 2023, pari a 200.000 euro; si proroga all’anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per le spese relative a diversi interventi riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

 

Il comma 764 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.

Il termine di scadenza dello stato di emergenza, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, per gli eventi sismici del 2012, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, già oggetto di diverse proroghe, è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).

 

Proroga delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile

Il comma 765 stabilisce la proroga fino all’anno 2023 dell’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’art. 3-bis del D.L. 113/2016, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel limite di spesa di 9,505 milioni per l’anno 2023.

I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

 

Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario

Il comma 766 proroga fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 200.000 euro per l’anno 2023, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell’art. 14 del D.L. 244/2016. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale.

 

Proroga della sospensione del pagamento dei mutui agli enti locali

Il comma 767 proroga fino all’anno 2023 per gli enti locali colpiti dal sisma, individuati dall’art. 2-bis del D.L. 148/2017 (vedi infra), la sospensione (prevista dal comma 456 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 – L. n. 208 del 2015) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nel 2023, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), poi trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L 269/2003, che disciplina la trasformazione della CDP in società per azioni.

Nella suddetta sospensione, vengono ricomprese anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

Agli oneri derivanti, si provvede, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

L’art. 57, comma 17, del D.L.104/2020 ha prorogato, da ultimo, fino all’anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021. Tali oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

Il comma 768 proroga l'esenzione dall'applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il termine per l’esenzione dall'applicazione dell'IMU, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del D.L.74/2012, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, già oggetto di diverse proroghe, è stato fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall’art. 22-bis del D.L. 4/2022. 

Nello specifico, i comuni interessati dall’esenzione dell’IMU sono stati elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'art. 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari previsti. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’art. 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU, elencati nel citato D.M. 1° giugno 2012, è stato ridotto, a far data dal 2 gennaio 2019, dall’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017 ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

 

Contributi per la Regione Emilia-Romagna

Il comma 769 autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per il funzionamento, l’assistenza tecnica, i contributi per l’autonoma sistemazione e per l’assistenza alla popolazione, e per gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.


 

Articolo 1, commi 770-773
(Sisma Abruzzo 2009)

 


770. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.


 

 

I commi 770-773 sono volti ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione;  si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

 

Il comma 770, lett. a), modifica l’art. 3 del D.L. 113/2016, al fine di assegnare un contributo straordinario al comune dell’Aquila di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025 a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate del comune.

In particolare, relativamente alle maggiori spese, il citato contributo è destinato: per esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato: per le entrate tributarie, per le minori entrate delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, per le minori entrate dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

Il comma 770, lett. b) prevede altresì l’assegnazione di un contributo straordinario di 2 milioni per l’anno 2023, di 1,8 milioni per l’anno 2024 e di 1,5 milioni per l’anno 2025, a favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione.

Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Il comma 770, lett. c) assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

 

Il comma 771 proroga fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019.

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

L’art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019, come modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha previsto, fino all’anno 2022, la facoltà per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’art. 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile: in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); applicando il sistema derogatorio previsto dall’art. 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

 

Il comma 772 proroga fino al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'art. 57, comma 10, del D.L. 104/2020, nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, riguardanti la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere).

In merito, l’articolo 3, al comma 1 del D.L. 3/2023 (in corso di conversione) chiarisce che, nell’ambito della proroga legale dei termini disposti con il richiamato comma 772, devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, ferma rimanendo la durata massima dei relativi rapporti, per come prevista dall’articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto altresì delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

L’art. 62-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 ha riconosciuto la possibilità a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.

  

 

Il comma 773 proroga fino all'anno 2025 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

L’art. 2-bis comma 38, primo e secondo periodo del D.L. 148/2017, modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha autorizzato, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, comma 774
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

 


774. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023».


 

 

Il comma 774 reca un incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni.

Si tratta, in particolare, della quota del Fondo costituita dalla legge di bilancio per il 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui a suo tempo operato sul Fondo di solidarietà comunale a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno dal 2019. Con l’incremento di risorse disposto dal comma in esame si aumenta, dunque, l’entità del ristoro ai comuni per l’anno 2023.

 

A tal fine, la norma interviene:

§  sul comma 448 della legge n. 232/2016, che quantifica la dotazione finanziaria annuale del Fondo di solidarietà comunale incrementandone la dotazione per l’anno 2023 di 50 milioni di euro, fissandola dunque a 7.157,5 milioni;

§  sul comma 449 della stessa legge, che disciplina il riparto delle risorse del Fondo, incrementando di 50 milioni di euro per il 2023 (da 330 a 380 milioni) la quota del Fondo, di cui alla lettera d-quater), destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

La quota di risorse complessivamente destinata a tale finalità è indicata, dal comma 449, lettera d-quater), in un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330 milioni nel 2023 e a 560 milioni a decorrere dal 2024.

Tali importi sono stati finanziati con le risorse restituite al Fondo con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 848-849) a graduale e progressivo reintegro delle somme, pari a 560 milioni di euro annui, a suo tempo decurtate ai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica (ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014), concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

In base alle risorse autorizzate dalla legge di bilancio 2020, infatti, il ristoro del taglio di 560 milioni di euro, operato sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, è stato graduale, a partire da 100 milioni nel 2021 con un incremento progressivo negli anni fino ad arrivare all’importo integrale di ristoro dal 2024.

Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, come integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 dell’art. 47 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

Con il comma 848 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) la dotazione del Fondo di solidarietà è stata incrementata di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. L’incremento di risorse è stato disposto al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi del predetto articolo 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 2014 e della conseguente riduzione del Fondo di solidarietà disposta a tale titolo.

Con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà si è, in sostanza, garantito ai comuni il graduale e progressivo reintegro del taglio subito dai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica, che sarà tuttavia integrale solo a decorrere dal 2024.

 

Come riportato nella Relazione tecnica, l’incremento di risorse disposto dalla norma in esame è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo di solidarietà comunale per effetto del D.L n. 66 del 2014.

 

In base alla normativa vigente, le somme così restituite sono destinate, ai sensi della lettera d-quater) nel comma 449 della legge n. 232/2016 (introdotta dal comma 849 della legge di bilancio 2020) a specifiche esigenze di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, dovute principalmente all’applicazione dei criteri perequativi di riparto. L’individuazione dei comuni beneficiari della correzione e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo, previo accordo in Conferenza Stato-Città.

 

Per l'anno 2022, in base all'accordo del 22 dicembre 2021 raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota pari a 300 milioni di euro è stata ripartita, in linea con i precedenti accordi, secondo due criteri di riparto:

-       il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del D.L. n. 66/2014 (134,6 milioni ai comuni delle RSO). Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto ha riguardato l'intero ammontare ad essi attribuibile (32,3 milioni) considerato che tali enti non partecipano al riparto su basi perequative;

-       il secondo, diretto invece a compensare integralmente i comuni che abbiano subito una riduzione di risorse tra il 2020 e il 2021, tenuto conto del progressivo incremento del meccanismo perequativo (133,1 milioni).

 

La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni, avviato nel 2015, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire tra i comuni con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione del Fondo, che ha penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa, che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore per la definizione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento.

A partire dal 2020, il processo di perequazione delle risorse è stato pertanto rivisto e reso più graduale con il D.L. n. 124/2019, con una progressione della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa stabilita nella misura del 5 per cento annuo, posticipando il raggiungimento del 100 per cento della perequazione all'anno 2030, anno in cui tutta la componente tradizionale del Fondo di solidarietà sarà integralmente commisurata alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale standard.

Contestualmente, sono state stanziate nel Fondo apposite somme destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare per alcuni comuni con l'applicazione dei criteri perequativi.

 

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC), si rammenta, costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi (cap. 1365/Interno).

La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione finanziaria annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.

Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la c.d. componente tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo. Ulteriori somme sono specificamente destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito dell'avvio del meccanismo di perequazione delle risorse, nonché al finanziamento sulla base dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).

Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il riparto per l'anno 2022 è stato definito con il D.P.C.M. 3 maggio 2022, sulla base dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città in data 22 dicembre 2021.


 

Articolo 1, comma 775
(Avanzo libero e differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali)

 


775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.


 

 

Il comma 775, prevede, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.

Inoltre differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 dal 30 marzo al 30 aprile 2023.

 

La norma in esame, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, estende all’esercizio 2023 la facoltà - già prevista in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022 dall’art. 40, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. Aiuti) – di utilizzare la quota libera dell’avanzo accertata nel rendiconto 2022 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali.

La norma in esame, prevedendo la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale del bilancio, costituisce una deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL, inerenti l'utilizzo dell'avanzo in via ordinaria solamente con variazione di bilancio.

Nello specifico, l’articolo 187, comma 2, del TUEL (Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 276/2000) dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente possa essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Si rammenta, al riguardo, che, in deroga alle citate disposizioni di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL, è stato consentito agli enti locali, in relazione all’emergenza epidemiologia da Covid-19, con l'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza. Tale facoltà, inizialmente prevista per il solo 2020 è stata poi estesa anche agli esercizi 2021 (art. 30, co. 2-bis, D.L. n. 41/2021) e 2022 (art. 13, co. 6, D.L. n. 4/2022). Si deve osservare che tale facoltà ha potuto essere esercitata dagli enti locali ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

Al fine di consentire l’applicazione della norma in questione, il comma dispone, altresì, il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2023 al 30 aprile 2023, autorizzando dunque gli enti locali a ricorrere all’esercizio provvisorio fino a tale termine.

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione era peraltro già stato differito al 30 marzo 2023 con il D.M. 13 dicembre 2022, in considerazione della richiesta avanzata dall’ANCI e dall’UPI in data 8 dicembre 2022, in ragione dell’indeterminatezza sul versante delle entrate e i riflessi, ancora incerti, di molte previsioni di carattere fiscale e contabile.

L’art. 151, comma 1, del TUEL prevede, infatti, che il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente – possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.


 

Articolo 1, commi 776-778
(
Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana
da parte dei comuni)

 


776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

777. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.


 

 

Il comma 776 è volto ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all’installazione di sistemi di sorveglianza per la repressione dei fenomeni di criminalità e controllo del territorio. Il comma 777 disciplina inoltre il procedimento di adozione del decreto che determina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e i criteri di riparto delle risorse (alcuni dei quali sono già individuati dalla disposizione). Il comma 778 riserva infine una quota del Fondo (pari al 60% delle relative risorse) in favore di determinate regioni.

 

Il comma 776 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all’installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio,

 

Il comma 777 disciplina il procedimento di adozione del decreto interministeriale attuativo della disposizione in commento.

In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, siano disciplinati i criteri per il riparto delle risorse del fondo in esame, nonché le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati.

Tra i criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo, la disposizione individua espressamente i seguenti:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell’area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

 

Il comma 778, infine, riserva una quota delle risorse del Fondo pari al 60% in favore dei comuni appartenenti alle regioni dell’Obiettivo convergenza.

 

 

L'Obiettivo Convergenza era previsto nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 e del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali, con destinazione alle regioni meno avanzate.

Più nel dettaglio, nel corso dei periodi di programmazione strategica dell’Unione europea le regioni italiane sono state suddivise, nel corso dei vari cicli di programmazione, rispettivamente in: “Obiettivo 1/Obiettivo 2” (fino al 2000-2006), “Convergenza/Competitività” (nel periodo 2007-2013), “Regioni meno sviluppate/Regioni in transizione/Regioni più sviluppate” (nei periodi 2014-2020 e 2021-2027).

Nello specifico, l’obiettivo europeoConvergenza” ha interessato, dal 2007 al 2013, le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, a cui si aggiungeva la Basilicata a titolo transitorio (c.d. phasing out). Tutte le altre regioni facevano invece parte dell’Obiettivo “Competitività”

I nuovi obiettivi di coesione 2021-2027 fanno ora riferimento alle “regioni meno sviluppate” (per l'Italia rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

 

Per una ricostruzione più dettagliata degli stanziamenti e degli obiettivi di coesione 2021-2027 si rimanda all’apposito tema sui Fondi europei per la politica di coesione 2021-2027.

 

Si segnala inoltre che, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana i commi 676 e 677 dell’articolo 1 rifinanziano per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità.

 

Per una ricostruzione più dettagliata della norma sugli interventi per il potenziamento della sicurezza urbana, si rimanda alla scheda relativa ai citati commi 676 e 677 dell’articolo 1.

 


 

Articolo 1, commi 779 e 780
(Risorse per progettazione e assistenza tecnica
specialistica in favore dei comuni)

 


779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:

« 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.


 

 

L’articolo 1, commi 779 e 780, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali, già previsti dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

 

In particolare, il comma 779 dell'articolo in esame incrementa i contributi di cui sopra per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

L'intervento si è reso necessario in quanto, in base ai dati disponibili, nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro).

Tali dati dimostrano, pertanto, che l’ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un’efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

 

Il comma 780, invece prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.


 

Articolo 1, commi 781-784
(
Misure in favore dei Comuni)

 


781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.

782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025».

783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.

784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi 781-784 dell’articolo 1 contengono le seguenti misure in favore dei Comuni:

- si esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale; la sanzione consiste nella decurtazione dell’1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti;

- si estende l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali;

- il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro è prorogato dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023; è altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.

Tali misure entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare, il comma 781, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, dispone la disapplicazione della sanzione prevista dall’articolo 243, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) per gli enti locali strutturalmente deficitari, per gli enti locali in predissesto e in dissesto, soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale (articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL), che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del TUEL.

 

L’art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito decreto ministeriale.

I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all’indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente. Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d’insolvenza definitiva.

L’art. 243, comma 2, del TUEL, in particolare, dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale[24], riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 dell’articolo 243 prevede l’applicazione di una sanzione (pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione) per gli enti locali (province e comuni) in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto), prevista dagli articoli da 243-bis a 243-sexies del TUEL, riguarda quei comuni o province che versino in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di predissesto, avviata autonomamente dall’ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.

Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di durata compresa tra 4 e 20 anni, contenente le misure necessarie a superare lo squilibrio e corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario (art. 243-bis, comma 5).

Il piano di riequilibrio è trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione o del diniego entro 30 giorni. In caso di approvazione del Piano, la Corte dei conti vigila sulla sua esecuzione.

L’articolo 243-bis, comma 8, lettera b) – citato dalla norma in esame – dispone che, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2.

Si evidenzia, infine, che anche gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento, sono tenuti a presentare la certificazione in materia di copertura dei costi dei servizi e, per i servizi a domanda individuale, a garantire il rispetto del livello minimo di copertura dei costi di gestione determinato all’art. 243, comma 2, lett. a) (articolo 243, comma 7).

 

Il comma 782 prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2025. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La norma in commento modifica l’art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), il quale ha previsto lo stesso aumento per il 2020-2022, in deroga all'art.222 del TUEL. Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga è esteso fino all’anno 2025.

 

Ai sensi della citata disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il ricorso all’anticipazione di tesoreria è consentito per superare una momentanea carenza di liquidità e fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa, derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni, ma destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

La norma intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, secondo quanto stabilito all’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha esteso fino all’anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea (Campione d’Italia) l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti; la proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL, deroga già prevista per Campione d’Italia per il triennio 2020-2022.

 

Il comma 783 proroga dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). All’accordo è subordinata l’erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234 del 2021). Allo stato attuale, non risulta ancora aver sottoscritto l'accordo il comune di Palermo.

È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.

 

La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine ora prorogato al 31 gennaio 2023) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. Per gli enti in predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non possa comunque intervenire prima di due anni. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2023).

Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (termine così modificato dal D.L. n. 228 del 2021, art. 3. comma 5-ter) che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022. Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all'albo pretorio on-line, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l'ente deve adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. Risulta che hanno presentato il suddetto avviso i comuni di Napoli, Reggio Calabria e Palermo. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Ai fini della definizione transattiva del credito l'ente comunale propone entro il 15 giugno 2022 una somma variabile tra il 40 per cento e l'80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell'anzianità del debito. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Infine, allo scopo di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, si autorizzano i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività.

Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. I comuni che risultano soddisfare le condizioni poste dai commi 568 e 569 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono Napoli (1,231 milioni), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha siglato l'accordo con i sindaci di Napoli (29 marzo 2022), Torino (5 aprile 2022) e Reggio Calabria (20 luglio 2022).

 

Il comma 784 stabilisce che le suddette disposizioni, di cui ai commi da 781 a 783, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 1, comma 785
(Conguaglio finale ristori COVID-19)

 


785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».


 

 

Il comma 785 interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 – che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone COVID) – ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite agli enti a valere sul Fondo.

 

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, principalmente indirizzati alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, nel 2020 e nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021 (c.d. Fondone COVID).

Le relative risorse sono state stanziate, per il 2020, dall’art. 106 del decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e poi rifinanziate dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed assegnate con successivi decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il box in calce alla scheda).

Agli enti beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni – da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono collegate sanzioni di ordine finanziario[25] – sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.

 

In base alla normativa vigente, la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo[26] è prevista al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter), ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo già assegnato agli enti.

La norma in esame, intervenendo sull’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istitutivo del Fondo, chiarisce la procedura per la predetta verifica a consuntivo.

In particolare, si prevede l’adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

Con il medesimo decreto si provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

La norma stabilisce, infine, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Riguardo al complesso delle risorse assegnate agli enti locali a valere sul c.d. Fondone COVID, va qui ricordato che il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 ha espressamente vincolato i trasferimenti a carico del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 ha previsto una deroga, consentendo che le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di Fondo e di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste per il 2020 e 2021[27], possano essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

Con il sopraggiungere della crisi energetica, l'articolo 37-ter del D.L. n. 21/2022 ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nell'anno 2022, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali. Tale facoltà è stata poi estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, anche alle maggiori spese per il gas.

L'articolo 40, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2022, consente inoltre l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli effetti dell'inflazione sulla Tari, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse del Fondo confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, è previsto l'obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una ulteriore certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022[28]).

Entro il 31 ottobre 2023, dunque, il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti, per la definizione del conguaglio finale con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).

I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di 1.000 milioni di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a 1.500 milioni di euro.

Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, è previsto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827). Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine previsto (comma 828).

Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.


 

Articolo 1, comma 786
(Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI)

 

786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020».

 

 

Il comma 786 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.

 

La disposizione conferma il contributo nell’importo già attribuito per gli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità, dall'art. 1, comma 554 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Restano ferme le modalità di ripartizione del contributo previste dal comma 554, che ne dispone l’assegnazione agli enti nei medesimi importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al D.M. interno 14 marzo 2019, recante il riparto del contributo compensativo nell’anno 2019 (ai sensi dell'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019).

Le quote assegnate dal D.M. 14 marzo 2019 agli enti beneficiari del contributo nel 2019 sono state, a loro volta, determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dal precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017 (cfr. Tabella B) di riparto del contributo per il 2017, pari a 300 milioni.

Il riparto ai sensi del D.M. 14 marzo 2019 (cfr. Allegato A) ha interessato 1.825 comuni.

Al contributo che viene qui consolidato si affianca, si rammenta, quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell’importo di 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 (articolo 1, commi 892-895, L. n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui, almeno fino al 2033.

Tale ultimo contributo è peraltro vincolato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Anche questo contributo è ripartito con un ulteriore D.M. interno 14 marzo 2019 (cfr. Allegato A), in proporzione ai contributi già assegnati negli anni precedenti a ciascun comune in base alla tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017.

 

Va rilevato che, a titolo di compensazione del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell'introduzione della TASI, sono stati concessi contributi in favore dei comuni già a partire dal 2014. L’importo del contributo, originariamente stabilito in 625 milioni, è stato poi oggetto di ridefinizione e dal 2019 ridefinito nell’importo di 300 milioni annui, di cui 110 milioni ai sensi del comma 554 della legge 160/2019, qui novellata, e 190 milioni ai sensi del sopra richiamato comma 892 della legge n. 145/2018.

 

La sostituzione dell’IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale. Gli importi annui di compensazione sono stati:

-          per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell’art, 1, comma 731, legge n. 147/2013 (modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014);

-          per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015;

-          per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge n. 208/2015;

-          per il 2017, 300 milioni in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall’art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;

-          per il 2018, 300 milioni, ai sensi dell'art. 1, commi 870-871, legge n. 205/2017;

-          per il 2019, 110 milioni di euro disposto dall'art.1, comma 895-bis, legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018);

-          per gli anni 2020-2022, 110 milioni di euro disposti dall'art. 1, comma 554, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

-          per gli anni dal 2019 al 2033, si aggiungono ulteriori 190 milioni di euro, autorizzati dall'art.1, comma 892, della legge n. 145/2018), per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.

Riguardo all’entità del contributo consolidato, nella Relazione illustrativa si riporta la Sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 554, della legge n. 160/2019, laddove prevede l’assegnazione di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni originariamente individuati.

Al riguardo, la Corte ricorda che, sulla base di quanto affermato dal Ragioniere generale dello Stato nell’audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, calcolata sulla base delle effettive perdite di gettito subite, rispetto al precedente regime IMU e allo sforzo fiscale esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa 340 milioni di euro, e non più a 625 milioni di euro.

In relazione a ciò, la Corte ha dunque stabilito che il “ridimensionamento” – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un “ricalcolo” di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d’impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”.


 

Articolo 1, comma 787
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

 


787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019».


 

 

La disposizione in esame specifica che ai fini della determinazione dell'aumento dell'imposta di soggiorno i comuni debbano far riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente.

 

In particolare, la disposizione sostituisce il comma 1-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".

 

Si rammenta che il testo vigente del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L’imposta può essere istituita da:

-       comuni capoluogo di provincia;

-       unioni dei comuni;

-       comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

L’imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare:

-       interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;

-       interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

-       relativi servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Il comma 1-bis, in particolare, prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di presenze turistiche risulti venti volte superiore al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l’imposta di cui al citato articolo 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vale a dire 10 euro per notte.

 

Con la modifica in esame viene specificato che i predetti comuni debbano far riferimento ai dati, pubblicati dall'ISTAT, che riguardino la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta.

Da ultimo, si puntualizza che per il triennio 2023-2025 la media delle presenze turistiche da considerare è quella relativa al triennio 2017-2019.


 

Articolo 1, comma 788
(Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo
regionale alle scadenze previste dal PNRR)

 


788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026» e le parole: « A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023» e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: « 2023» è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 2, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

3) al comma 5, la parola: « 2023» è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie».


 

 

L’articolo 1, comma 788,  interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027, o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

 

Il decreto legislativo n. 68 del 2011 è volto, tra l'altro ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi, dando attuazione su questo versante alla riforma costituzionale del 2001, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

L'autonomia di entrata è diretta a garantire il funzionamento degli enti in questione mediante tributi propri, nonché mediante il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai trasferimenti per finalità perequative.

Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi. L'ultimo di questi interventi, come ricordato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di bilancio 2023 presentato alla Camera dei deputati, è stato effettuato con l’articolo 31-sexies del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha differito all’anno 2023 l'attivazione dei predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all’anno 2022, i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

La citata relazione di accompagnamento rileva altresì che, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un’unica Milestone-UE per l’attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026[29]. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria, procedendo, tra l'altro, all'individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle RSO che saranno fiscalizzati e alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard. In questo contesto la relazione ritiene che l’attuazione del federalismo regionale debba necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

Il comma 788 in esame, tenuto conto della complessa procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle RSO nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'entrata a regime dello stesso all’anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al predetto decreto legislativo n.68 del 2011. La citata relazione di accompagnamento evidenzia, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell’anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporta necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l’effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall’anno 2027. Si confermano quindi fino all’anno 2026 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Relativamente, invece, alla sostituzione, all'interno del decreto legislativo n. 68 del 2011, del riferimento ai Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie - attuata anch'essa con il comma 788 in esame - la già richiamata relazione di accompagnamento rileva che tale sostituzione è da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l’approvazione del citato decreto legislativo n. 68 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale regionale.

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 788  interviene sull'articolo 2, comma l, del decreto legislativo n. 68 del 2011 modificando il termine ivi previsto per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e differendolo dall'anno 2023 all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La successiva lettera b) del comma 788  interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, modificando in primo luogo il comma 2 nel senso di estendere il periodo transitorio nel quale continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente fino al 2026 e di prevedere, quindi, che il nuovo regime di compartecipazione si applicherà a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n.68. Viene poi modificato il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n.68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità (secondo le specifiche modalità stabilite nel richiamato comma 3[30]), nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La lettera c) del comma 788 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 68, avente ad oggetto la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Viene innanzitutto modificato il comma 1 di tale articolo nel senso di prevedere che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali[31]. Viene quindi correlativamente modificato il comma 2 dell'articolo 7 fissando al 31 dicembre 2023 - in luogo del 31 luglio 2022 attualmente previsto - il termine entro il quale devono essere individuati i trasferimenti statali che saranno soppressi, nonché sostituendo - nel medesimo comma 2 - i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con quello al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La lettera d) del comma 788 interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, sostituendo, nel comma 4 dell'articolo 13 richiamato, i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Infine, la lettera e) del comma 788 in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo, al comma 1 di tale articolo, l'avvio della fase a regime del federalismo fiscale a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché correlativamente modificando il successivo comma 5 nel senso di disporre l'istituzione del fondo perequativo ivi previsto non più dall'anno 2023, ma a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68. Il comma 2 e lo stesso comma 5 vengono altresì modificati sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.


 

Articolo 1, comma 789
(
Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

 


789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui» sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui».


 

 

Il comma 789, con una modifica al T.U.E.L., stabilisce che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell’Organo straordinario di liquidazione.

 

Con la disposizione in commento si attribuisce alla gestione ordinaria dell’ente locale la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali.

La norma integra l’articolo 255, comma 10, del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL), esplicitando che non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità (previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e di strumenti finanziari assimilabili.

In tal modo si chiarisce – in antitesi a quanto indicato dalla delibera n. 8 del 2022 della Corte dei conti – che la competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dalla CDP sulla base della normativa citata spetta all’ente locale attraverso la gestione ordinaria, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato, e non all’Organo straordinario di liquidazione, utilizzando le risorse della massa attiva.

 

L’articolo 255, comma 10, nel testo previgente, esclude dalla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 8 del 2022, pronunciandosi su una richiesta di parere posta dall’ANCI, ha affermato la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) a gestire le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto. La Corte dei Conti, nel ricostruire la previgente normativa applicabile, dà conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato.

Nella delibera la Corte dei Conti ha escluso che il pagamento delle anticipazioni di liquidità possa rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 255, comma 10, ultimo inciso, sulla base della formulazione previgente. In particolare – a differenza di quanto pronunciato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella delibera n. 32 del 2022 (che ha espresso un diverso orientamento) – non può considerarsi applicabile alle anticipazioni di liquidità concesse da CDP il riferimento alle “anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222” e ai “debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento”, in quanto, pur trattandosi in entrambi i casi di debiti di cassa, mancano i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l’elemento di specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicistico.

Al riguardo, si ricorda che le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Per tale ragione la più recente norma che li disciplina specifica che le anticipazioni “non costituiscono indebitamento” (articolo 116, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020).

Nella delibera la Corte sottolinea, inoltre, che al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis. Pertanto l’ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all’OSL e a verificare se quest’ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

 

Al fine di dare attuazione alle conclusioni della citata delibera n. 8 della Corte dei Conti, l’articolo 16, commi 6-ter–6-sexies, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, debbano accantonare un apposito fondo, in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute da CDP per il pagamento dei debiti commerciali (ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, gli enti locali possono ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2023, l’eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. L’importo del ripiano, articolato in quote costanti ripartite sul predetto termine massimo decennale, è pari al maggiore disavanzo.

 

Si ricorda infine che i richiamati decreti (D.L.n. 35 del 2013 e D.L. n. 34 del 2020) hanno disciplinato le anticipazioni di liquidità da parte di CDP a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti commerciali.

In particolare il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L’articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

 

Nella Relazione illustrativa il Governo chiarisce che la norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto.

La gestione ordinaria dell’ente dissestato dovrà altresì includere, tra le quote del risultato di amministrazione, anche l’apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente, in conclusione, di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.


 

Articolo 1, comma 790
(Finanziamento del Fondo per il sostegno
ai comuni in deficit strutturale)

 


790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.


 

 

Il comma 790 incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e durata fino all’anno 2023.

 

La norma in esame, pertanto, rifinanzia di 2 milioni di euro per il 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, destinando tali risorse ai comuni fino a 35 mila abitanti con il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e con una durata del piano fino all’anno 2023.

Rispetto alla norma istitutiva del Fondo (per cui si veda la seguente ricostruzione) i destinatari delle risorse aggiuntive sono pertanto individuati con dei criteri ulteriori.

 

Il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

L’articolo 53, comma 1, è stato adottato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020 che, in un obiter dictum, ha chiarito che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabilisce che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:

i) registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;

Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[32];

ii) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.

Per la determinazione della capacità fiscale la norma rimanda al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).

Si evidenzia che con il D.M.16 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2022 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, a metodologia invariata.

 

Il fondo assicura risorse in favore dei comuni con le anzidette criticità strutturali:

a) che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL;

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentino squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista. La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella.

b) il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 (15 agosto 2020), approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".


 

Articolo 1, commi 791-798
(
Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione)

 


791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.


 

 

I commi 791-798 recano disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI.

Sono stabiliti, altresì, i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Per l’ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l’articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario.

Sono disciplinate, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

 

Le disposizioni di cui ai commi in esame sono dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Il comma 791 riconduce la determinazione di tali livelli essenziali alla completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione, concernente l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario, nonché al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sono definiti dal comma quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità:

·      erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;

·      assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali;

·      favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

·      conseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

 

Il medesimo comma, nell’ultimo periodo, subordina l’attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni.

 

Si rammenta che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente (di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione) e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali: articolo 117, secondo comma, lettere l), n) ed s) – possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali. La legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Per approfondimenti sullo stato attuale del processo di attuazione dell’autonomia differenziata nell’ordinamento italiano, si rinvia allo specifico tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

La disposizione in esame, dunque, instaura un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata, vale a dire la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.

A tale collegamento finalistico corrisponde la delimitazione dei compiti della Cabina di regia per la determinazione dei LEP – sulla quale si veda infra – riferiti alle materie richiamate dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

La delimitazione sia delle materie finalisticamente ricollegate alla determinazione dei LEP, sia, conseguentemente, del perimetro di operatività della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pare dunque escludere dal percorso di fissazione dei LEP delineato dai commi 791 e seguenti tanto le materie di competenza esclusiva dello Stato non suscettibili di accesso all’autonomia differenziata regionale, quanto le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, le quali appaiono nondimeno idonee a incidere su prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla materia dei servizi sociali).

 

I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

 

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Tale esigenza di uniformità ha indotto, in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, ad attribuire espressamente la potestà legislativa relativamente alla loro definizione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m) Cost.).

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito inoltre (da ultimo, con la sentenza n. 220 del 2021) che i LEP indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti (nello stesso senso anche le sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).

L’art. 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP. Fino a tale nuova determinazione, si considerano i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

L’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha delineato, inoltre, un procedimento per la definizione, il finanziamento e l’attuazione dei LEP, basato sulle seguenti fasi:

§  l’indicazione, da parte della legge statale, delle modalità di determinazione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la contestuale determinazione delle macroaree di intervento, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore;

§  la determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e appropriatezza dei servizi offerti;

§  la proposizione da parte del Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di norme volte a realizzare l’obiettivo della convergenza verso i LEP dei costi e fabbisogni standard dei diversi livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio;

§  la ricognizione con DPCM, d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

 

Allo stato attuale, numerose norme statali hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Alcune di queste norme sono state adottate, nel corso del tempo, anche al di fuori dell’iter delineato dall’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

§  Norme che hanno determinato direttamente i LEP, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall’art. 29, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall’art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell’ambito del procedimento amministrativo;

§  Norme che hanno rinviato ad altre fonti, in particolare a decreti legislativi, a DPCM o a decreti ministeriali. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un’individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;

§  Norme che hanno previsto prestazioni non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma individuate ex post come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

 

Sempre sul fronte della definizione e individuazione dei LEP, si segnala che, più recentemente, l’art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all’art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi commi 167 e 169 della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall’art. 22 della legge n. 328 del 2000.

 

Determinazione dei LEP, attuazione del federalismo fiscale, definizione dei fabbisogni e costi standard

 

Uno dei principali fattori di criticità riscontrati nel percorso attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale è stato storicamente rappresentato dall’assenza di una precisa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In proposito si è osservato che la determinazione dei LEP richiede un’assunzione di responsabilità politica – e quindi non della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (su cui, v. infra) – circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio; anche per il necessario orientamento nell’individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, a parità di obiettivo.

La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 220 del 2021, ha richiamato il legislatore a superare il perdurante ritardo nella definizione dei LEP, che rappresentano un elemento imprescindibile dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.

 

A regime, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, la spesa relativa ai LEP dovrà essere finanziata integralmente mediante compartecipazione all’IVA (art. 15 d. lgs. n. 68 del 2011) e, in caso di insufficienza del gettito tributario, attraverso l’attribuzione agli enti locali di quote di risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni.

Particolare rilievo assume, nel processo di determinazione e nel finanziamento dei LEP, la definizione dei fabbisogni e dei costi standard – vale a dire, l’ammontare di risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni e i relativi costi. Attraverso la loro definizione, infatti, è possibile individuare l’impatto sulla finanza regionale derivante dall’erogazione dei LEP che siano già stati individuati; si accerta l’adeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per il finanziamento dei LEP; si consente una integrazione di tali risorse, ove insufficienti, mediante il fondo perequativo statale; è possibile operare successive integrazioni delle stesse prestazioni da includere nel novero dei LEP.

In assenza di LEP, tuttavia, la definizione dei fabbisogni standard si è finora basata sostanzialmente sui livelli storici di copertura dei servizi, sebbene, per alcune funzioni, il livello storico non sempre risulti coerente con la tutela dei diritti civili e sociali. L’attività di definizione dei fabbisogni e dei costi standard è finalizzata, infatti, a superare il più semplice criterio della spesa storica, che riflettendo, inevitabilmente, i preesistenti squilibri tra le diverse Regioni, può rivelarsi meno equo in un’ottica di garanzia uniforme dei diritti civili e sociali. Allo stato attuale – come è stato recentemente sottolineato dalla Commissione tecnica sui fabbisogni standard: v. infra – i fabbisogni standard nelle materie diverse da quella sanitaria non sono stati ancora delineati, in ragione, soprattutto, delle notevoli difficoltà tecniche e pratiche legate all’attività di raccolta e analisi delle informazioni sulle prestazioni erogate e sulle spese sostenute nelle varie Regioni, oltre alla circostanza che l’attuazione del federalismo fiscale in ambito regionale si trova ancora a uno stadio iniziale.

Al fine di individuare un percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo, la legge n. 42 del 2009 e il citato art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 hanno tracciato un percorso di graduale avvicinamento ai LEP, con la fissazione di obiettivi intermedi, denominati obiettivi di servizio. Tale approccio attenua le tensioni sugli equilibri di bilancio inevitabilmente prodotte dalla definizione dei LEP, garantendo un assorbimento più graduale delle maggiori esigenze di spesa, laddove emergano.

Un intervento in questo senso è stato compiuto con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo per servizi sociali e asili nido. La legge ha previsto, in particolare, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione degli obiettivi di servizio, dando luogo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, a un superamento del vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio in materia di servizi sociali sono stati individuati con la nota metodologica della Commissione tecnica sui fabbisogni standard del 16 giugno 2021 e adottati con DPCM 1° luglio 2021.

 

Il rilievo del processo di definizione dei LEP nel PNRR

 

La centralità della tematica relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in determinati settori ai fini della piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata recentemente evidenziata dalla stessa Corte costituzionale, la quale proprio nella sentenza n. 220 del 2021 ha sottolineato come tale adempimento, da parte del legislatore, appaia “particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il PNRR contempla, segnatamente, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per alcuni dei principali servizi alla persona, a partire dagli asili nido in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia. Al riguardo nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, sono stanziati 4,6 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Per un approfondimento sullo stato dell’arte in materia di determinazione dei LEP e dei fabbisogni standard, nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale, si rinvia all’ultima Relazione sull’attuazione della legge delega n. 42 del 2009, approvata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 15 dicembre 2021.

Si ricorda, infine, che il PNRR italiano prevede, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il primo trimestre del 2026 (M1C1-119), dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire necessariamente entro tale termine.

Sul punto, si rinvia, per approfondimenti, al tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Per le finalità indicate nel comma 791, il comma 792 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Alla Cabina di regia partecipano:

-       il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

-       il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

-       il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

-       il Ministro dell’economia e delle finanze;

-       i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

-       il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o suoi delegati;

-       il Presidente dell’Unione province d’Italia (UPI), o suoi delegati;

-       il Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o suoi delegati.

 

Il comma 793 fissa i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023:

a)   effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b)  effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c)   individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d)  determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l’ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico SOSE Spa., in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

    

Il comma 794 stabilisce che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione effettuata e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette a quest’ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d) dell’articolo in esame.

 

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al d. lgs. n. 2016 del 2010, è stata istituita dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 29, legge n. 208 del 2015) al fine di analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La Commissione, formata da 12 componenti, è stata istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze con DPCM 23 febbraio 2016. Contestualmente, è stata soppressa la precedente Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

Il comma 29-bis della legge di stabilità 2016 stabilisce che la Commissione presenti, a partire dal 2018 e con cadenza biennale, una relazione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in merito allo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con particolare riguardo alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

L’art. 5 del d. lgs. n. 216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), come successivamente modificato, delinea il procedimento e le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard. In particolare, le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard sono predisposte con l’ausilio della SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. I dati relativi alla determinazione dei fabbisogni standard sono disponibili sul portale OpenCivitas.

Sul punto, si rileva che, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, tenutasi in data 11 maggio 2022, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prof. Alberto Zanardi, ha riferito che non si dispone ancora di informazioni sufficientemente affidabili in merito alle prestazioni e alle spese erogate dalle Regioni per l’attuazione delle prestazioni di loro competenza.

 

Il comma 795 prevede che entro sei mesi dalla conclusione delle attività individuate dal comma 793, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

 

Il comma 796 specifica, sul piano procedimentale, che ciascuno dei DPCM di cui al comma 795 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita, inoltre, l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del d. lgs. n. 281 del 1997.

La norma non prevede, pertanto, un coinvolgimento delle Camere in sede consultiva nel procedimento di adozione dei suddetti DPCM, diversamente da quanto previsto in altri procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni contemplati dalla legge ordinaria (ad esempio, per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017, approvato dopo essere stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti).

Inoltre, da una lettura sistematica di tale ultimo comma con quanto previsto dalle lettere a) e d) del comma 793 – nelle quali si parla, rispettivamente, di ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni ordinarie nelle materie di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., e di determinazione dei LEP nelle suddette materie – sembra potersi desumere che i DPCM di determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard dovranno tenere conto della normativa vigente di rango primario attraverso la quale il legislatore ha già delineato i presupposti e i criteri che presiedono alla determinazione dei LEP medesimi, ferma restando la facoltà, per lo stesso legislatore, di modificare in futuro la vigente legislazione ordinaria in materia.

 

Il comma 797 stabilisce che qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, procedano alla nomina di un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 12 mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Il decreto di nomina definisce i compiti, i poteri e la durata in carica del Commissario, al quale non spettano, per tale attività, compensi, indennità o rimborsi di spese.

Si specifica, altresì, che sulla base dell’istruttoria condotta e delle proposte formulate dal Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, seguendo la medesima procedura di cui al comma 795.

 

L’originario art. 143, comma 8, del disegno di legge di bilancio AC 643-bis prevedeva che la Cabina di regia e il Commissario si potesse avvalere del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, con funzioni di segreteria tecnica. Tale comma è stato tuttavia soppresso nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, contestualmente alla prevista istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una segreteria tecnica della quale si avvarranno la Cabina di regia e, se nominato, il Commissario (per un approfondimento, si veda infra la scheda di lettura relativa ai commi da 799 a 804).

 

Il comma 798 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui all’articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.


 

Articolo 1, commi 799- 804
(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia
per la determinazione dei LEP)

 


799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

801. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonché la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. E' altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.

804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

L'articolo 1, con i commi 799, 800 e 801, stabilisce l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Segreteria tecnica, quale struttura di supporto della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) prevista dal precedente comma 792, nonché, se nominato, del Commissario di cui al  precedente comma 797, determinando il relativo contingente di personale e prevedendo la partecipazione all'attività della Segreteria tecnica dei rappresentanti delle amministrazioni competenti in relazione alle materie interessate e, inoltre, di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di uno dell’Unione delle province d’Italia e di uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.

I successivi commi 802 e 803 prevedono poi che, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi da 791 a 798, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR MlCl-119 e MlCl-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di attuazione del federalismo fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell’Area dei ‘Funzionari’.

Infine il comma 804 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle misure sopra indicate.

 

Più in particolare il comma 799 prevede che, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui al precedente comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

Il successivo comma 800 stabilisce che la Segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2[33], del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 e, in quest'ultimo caso, sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Viene quindi disposto che la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale e che tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis o 6[34], del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Si prevede inoltre che per le finalità del medesimo comma 800 è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023 e che al finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 801 stabilisce che all'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell’Unione delle province d’Italia e uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 802 dispone poi che, ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui di cui ai precedenti commi da 791 a 798, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR MlCl-119 e MlCl-120[35] del Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, nonché per le province e le città metropolitane, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell’Area dei ‘Funzionari’ prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l’anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall’anno 2024.

Il comma 803 prevede che, per le finalità di cui al comma 802, è altresì autorizzata, per l’anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall’anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 804 dispone infine che, agli oneri derivanti dall’attuazione dall’attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l’anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l’anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 


 

Articolo 1, comma 805
(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

 


805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dodici» è sostituita dalla seguente: « quattordici»;

b) le parole: « uno designato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».


 

 

Il comma 805 modifica il numero dei membri e la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS, prevedendo che sia costituita da 14 componenti, in luogo dei precedenti 12, e che, in luogo di un membro designato dalle regioni, 3 componenti siano designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, norma istitutiva della Commissione.

 

 

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019).

A seguito delle modifiche introdotte dalla norma in commento, la Commissione è formata da 14 componenti (in precedenza 12), di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno  delegato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e tre designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (in precedenza un componente era designato dalle regioni).

La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con D.P.C.M. 4 aprile 2019. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

Per quanto riguarda le capacità fiscali - che rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale – il D.L. n. 124 del 2019 ha previsto che la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, come definite dal Dipartimento delle finanze del MEF, sono adottate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019).

 

Si segnala che il comma 839 della legge di bilancio 2023 (si veda la relativa scheda), nel fornire una interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale, stabilisce che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative debba essere ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard come approvati “entrambi” dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.


 

Articolo 1, commi 806-814
(Fondo per l’insularità e Commissione bicamerale)

 


806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici» e « Fondo per la compensazione degli svantaggi». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;

b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

808. E' istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

809. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

812. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.

813. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia;

c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.


 

 

I commi 806-814 istituiscono il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità.

 

In particolare, il comma 806 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022.

Si ricorda che, infatti, la legge costituzionale n. 2 del 2022, entrata in vigore il 30 novembre 2022, ha introdotto nell’articolo 119 un sesto comma in base al quale “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.

Si specifica che il fondo sarà suddiviso in due sezioni, il fondo per gli investimenti strategici e il fondo per la compensazione degli svantaggi. In generale, nel fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità confluiranno le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea.

In base al comma 807 le risorse del Fondo saranno utilizzate per:

1) compensare i maggiori costi derivanti dall’insularità;

2) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell’insularità pari condizioni di accesso ai territori;

3) promuovere lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale e sostenere le transizioni ecologica e digitale.

 

Tra gli ultimi interventi legislativi connessi al tema dell'insularità merita segnalare:

·      l’articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2015 che ha attribuito alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di "garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti";

·      l’articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che ha destinato 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale aerea della medesima regione;

·      l’articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che istituiva un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Sardegna "in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale”; il successivo comma 851 ha riconosciuto un contributo, pari a 15 milioni di euro, nell'anno 2019 “nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna […] anche in  considerazione  del  ritardo  nello sviluppo economico dovuto all'insularità";

·      l’articolo 1, comma 124, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) che riconosce a studenti fuori sede, lavoratori e persone con grave disabilità o che devono spostarsi per ragioni sanitarie e lavoratori un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania (per  un  onere complessivo non superiore a 25 milioni di euro) al fine di garantire "un completo ed efficace sistema di collegamenti  aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità”.

 

I commi da 808 a 814 istituiscono una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, disciplinandone la composizione (dieci deputati e dieci senatori, scelti dai presidenti delle Camere in proporzione ai gruppi e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo), l’Ufficio di presidenza (un presidente, due vicepresidenti e due segretari eletti dalla Commissione), le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere, i poteri, le funzioni e la relazione, con cadenza almeno annuale, alle Camere.

 

In particolare, tra i poteri della Commissione vi sono l’acquisizione di informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall’insularità. Tra i compiti rientrano invece:

·      lo svolgimento di una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

·      l’individuazione dei settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all’istruzione e all’università, ai trasporti e alla continuità territoriale;

·      l’individuazione degli indicatori economici per stimare i costi degli svantaggi derivanti dall’insularità; in questo compito la Commissione si avvale dell’Ufficio parlamentare di bilancio;

 

Si ricorda che l’Ufficio parlamentare di bilancio è un organismo indipendente, costituito da un presidente e da due membri, istituito, a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha introdotto in Costituzione il principio dell’equilibrio di bilancio, con la legge n. 234 del 2012 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. Il presidente e i due componenti sono scelti, con un mandato di sei anni non rinnovabile, dai presidenti delle Camere all’interno di una lista di dieci nominativi approvata a maggioranza di due terzi dalle commissioni bilancio di Camera e Senato.

 

·      la proposta di misure idonee a compensare gli svantaggi derivanti dall’insularità, anche attraverso deroghe ammesse alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

·      la proposta di modifiche alla normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall’insularità ma senza alterare il mercato unico europeo;

·      la proposta di correttivi agli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

 


 

Articolo 1, comma 815
(Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico
per il settore della ristorazione)

 

815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023».

 

 

L’articolo 1, comma  815 proroga fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.

 

L’articolo 1, comma 815, modificando l’articolo 40, comma 1, del D.l. n. 144/2022, proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

 

Tale facoltà è stata concessa dall’articolo 9-ter, comma 5 del D.L. n. 137/2020, inserito con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021. Con successivi provedimenti, da ultimo il D.L. n. 144/2022, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 42/2004 subordina ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale.

Ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. È fatto loro obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (cd autorizzazione paesaggistica), al fine di verificare la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato.

 

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è, ai sensi dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020, disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), in base al quale le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.


 

Articolo 1, commi 816-818
(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

 


816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità».

817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità».

818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.


 

 

I commi 816 e 817 modificano le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica, riferita sia agli autoveicoli (comma 816) che ai motocicli (comma 817), in relazione agli anni dal 2016 fino al 2022, consentendo in sostanza una dilazione di pagamento. Gli importi dovuti da ciascuna regione a statuto ordinario dovranno essere definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciascuna regione potrà assolvere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dal 2023 al 2029, salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il comma 818 riguarda il contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF. Nel caso in cui tale contenzioso sia stato definito con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, l’Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte ai conseguenti oneri con risorse del proprio bilancio accantonate a tale scopo.

 

 

Il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica

 

I commi 816 e 817 modificano le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate delle regioni, conseguenti l’aumento (giustificato dal principio di sostenibilità ambientale) delle tasse automobilistiche, stabilite per gli autoveicoli dall’art. 1 commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006 e per i motocicli dall’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006. Le norme citate, in sostanza, a fronte dell’aumento delle tasse automobilistiche disciplinano le modalità di acquisizione da parte dello Stato delle maggiori entrate regionali e la conseguente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni stesse.

In entrambi i casi (autoveicoli e motocicli) a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), la suddetta riduzione dei trasferimenti è stata limitata fino all’anno 2022, dal momento che per gli anni dal 2023 al 2033 è stato escluso il taglio dei trasferimenti.

L’acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate è avvenuta fino all’anno 2015. Gli ultimi decreti emanati, datati 10 ottobre 2022, sono quelli relativi agli anni 2014 e 2015 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2022); pertanto, le annualità che lo Stato deve ancora acquisire sono sette: dal 2016 al 2022.

La regolazione finanziaria dovrà essere determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 28 febbraio 2023. In mancanza di dati definitivi relativi al 2022, si utilizzano i dati relativi al 2021. Si può procedere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029.

 

La relazione tecnica riporta gli importi che lo Stato prevede di incassare per ciascun anno, per complessivi 1.280 milioni di euro:


 

 

 

Le norme riguardano tutte le regioni a statuto ordinario.

Quanto alle regioni a statuto speciale, invece, le cui entrate sono stabilite dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, il regime è diverso per ciascuna autonomia. Nei casi in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla materia lo ha fatto in favore dell’autonomia speciale, escludendo la possibilità per lo Stato di esigere la restituzione all’erario della maggiorazione della tassa (è il caso della Sardegna) oppure negando la possibilità di intervenire nel gettito di un tributo proprio (Province autonome di Trento e di Bolzano).

 

Con la sentenza n. 31 del 2019[36], la Corte esclude l’applicazione delle regolazioni contabili concernenti la tassa automobilistica nei confronti della Regione Sardegna, regione che riceve una compartecipazione della tassa (che rimane tributo erariale) nella misura di sette decimi, il cui gettito non può essere oggetto di riserva all’erario se non nei casi e con le modalità disciplinati dalle norme di attuazione.

La sentenza n. 107 del 2021[37] riguarda invece le due Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte stabilisce che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica che, in quei territori, è stata sostituita da un tributo proprio, disciplinato da ciascuna Provincia autonoma.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, invece, lo statuto non prevede alcuna compartecipazione del suddetto tributo, nel suo territorio, quindi, la tassa automobilistica è interamente di spettanza erariale.

 

Le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Le regioni ordinarie possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche in una misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, è stata prevista l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27 dicembre 1997, modificato dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, comma 321 dell'articolo 1). Le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007. Successivamente con il D.Lgs. n. 68 del 2011, articolo 8, comma 2, è stata attribuita alle regioni la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

Nel territorio delle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna.

La compartecipazione all’imposta erariale è stata, invece, sostituita da una imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione siciliana. Le Province autonome hanno, ciascuna, istituito con legge la tassa automobilistica provinciale (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 268/1992, come modificato dal D.Lgs. 432/1996) a decorrere dal 1° gennaio 1999. La Regione siciliana ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Il comma 816 detta le nuove modalità di regolazione finanziaria della tassa automobilistica per gli autoveicoli in riferimento agli anni dal 2016 al 2022.

 

L’art. 1 comma 322 della legge di bilancio 2007 (legge n. 296 del 2006), come modificato dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39) ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario in conseguenza dell’incremento del gettito della tassa automobilistica, come stabilito dal comma 321 della medesima legge di bilancio. Successivamente, le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione dei trasferimenti fino all’anno 2022, escludendo il taglio per gli anni dal 2023 al 2033.

Il comma 321 dell’articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, un incremento della tassa automobilistica, il cui gettito è destinato alle regioni, disponendo conseguentemente la riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, nella misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’incremento della tassa.

 

L’ultimo periodo del comma 322 (che la norma in esame modifica come sopra illustrato) riguarda perciò solo gli anni 2020, 2021 e 2022 per i quali viene stabilito che la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022, confermando gli importi dell’ultima annualità definita con Decreto.

 

Il comma 817 detta le medesime regole per gli anni dal 2016 al 2022 in relazione alla tassa automobilistica per i motocicli.

A seguito dell’incremento della tassa automobilistica prevista per i motocicli dal comma 63 dell’art. 2 del decreto legge 262 del 2006, il comma 64 ha stabilito la riduzione dei trasferimenti in favore delle regioni; anche in questo caso le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione fino all’anno 2022, escludendo il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033.

La norma in esame modifica, nel senso sopra illustrato, l’ultimo periodo del comma 64, che disciplina la regolazione finanziaria della restituzione all’erario delle maggiori entrate per gli anni 2020-2022.

 

 

Attribuzione alla regione del gettito dell’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale IRPEF

 

Il comma 818 autorizza l’Agenzia delle entrate a far fronte agli oneri derivanti dalla definizione, con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, del contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale.

 

Riguardo i proventi derivanti dall’attività di recupero fiscale, la norma fa riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), che stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (in sostanza IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).

 

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.

 

Nella stessa materia è intervenuto l’articolo 43 del decreto legge n. 104 del 2020. In quel caso la norma era indirizzata a sanare il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato che era stato deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti della Campania con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza ha accertato la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, pari a complessivi 249 milioni di euro, di cui 237 quale parte capitale (vale a dire escluse le voci accessorie). L’articolo 43, nel caso in cui il contenzioso fosse stato definito con sentenza di primo grado (appunto il caso della regione Campania) autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare un’intesa con la regione, come poi è avvenuto per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021. A fronte dell’intesa, specificava la norma, la Regione rinunciava ad ogni altra pretesa e lo Stato rinunciava al ricorso in appello, anche se già presentato.

 

La Relazione illustrativa informa che il contenzioso tra Stato e Regione Campania è stato deciso con un’intesa, come prescriveva la norma citata, e che attualmente risultano due contenziosi concernenti l’attribuzione alle regioni del gettito dell’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale IRPEF: uno con la Regione Basilicata, definito con sentenze passate in giudicato e uno con la Regione Molise ancora pendente.


 

Articolo 1, comma 819 e 821
(Interventi per favorire gli investimenti
delle regioni a statuto ordinario)

 


819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023.


 

 

Il comma 819 incrementa di 7 milioni di euro per il 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 l’autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni ordinarie virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi.

Il comma 821 proroga per l’anno 2023 la rinuncia dello Stato, in favore delle regioni, alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale e la contestuale corrispondente riduzione della medesima cifra del contributo alle regioni – per un totale complessivo di 50 milioni di euro – già previsto per il 2022 nell’ambito del programma di investimenti per opere pubbliche, al quale le regioni sono comunque tenute.

 

 

Il comma 819 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia incrementata di 7 milioni di euro per l’anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

 

L’articolo 6, comma 20, del citato decreto-legge, contenuto all’interno di un articolo finalizzato alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi statali, regionali e locali, nonché delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ha stabilito che tali previsioni costituiscono, per le regioni e le province autonome, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

È stato pertanto previsto che, a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’articolo 7 della legge n. 59 del 1997 in favore delle regioni ordinarie sia accantonata, per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni ordinarie che abbiano volontariamente aderito alle regole previste dallo stesso articolo 6 e che abbiano attuato le previsioni in materia di contenimento del trattamento economico dei membri dei Consigli regionali stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 2010.

A tali fini ed effetti, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che abbiano registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente, al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati del patto di stabilità interno e che hanno rispettato tale patto.

L’art. 6, comma 20 ha previsto, infine, che in aggiunta alle risorse accantonate come sopra indicato, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni ordinarie che abbiano rispettato il predetto parametro di virtuosità secondo i criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.

 

Per effetto di quanto previsto dal comma 819, pertanto, l’importo aggiuntivo di 50 milioni di euro annui sarà incrementato a 57 milioni di euro per l’anno 2023 e a 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

 

Il comma 821, proroga per l’anno 2023 l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022).

 

L’articolo 11-ter, comma 3, del citato decreto-legge ha previsto che per l’esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale, ai sensi dell’articolo 111, comma 2-novies del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale ultima disposizione, come modificata dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disciplina le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni.

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a euro 950.751.551, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate. Il citato comma 2-novies determina la quota complessiva di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 (e riportata a seguire) e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1 (ultima colonna) fino alla concorrenza della propria quota complessiva.

 

 

 

 

 


 

Tabella 1 (art. 111, co. 2-novies D.L. n. 34 del 2020) in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Regioni

Percentuale di riparto

Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato

Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato

Abruzzo

3,16

30.068.268,39

1.581.289,47

Basilicata

2,50

23.755.278,10

1.249.289,47

Calabria

4,46

42.409.023,53

2.230.289,47

Campania

10,54

100.207.712,29

5.269.921,05

Emilia-Romagna

8,51

80.876.431,28

4.253.289,47

Lazio

11,70

111.269.456,39

5.851.657,89

Liguria

3,10

29.480.804,01

1.550.394,74

Lombardia

17,48

166.215.390,10

8.741.263,16

Marche

3,48

33.108.671,77

1.741.184,21

Molise

0,96

9.100.693,93

478.605,26

Piemonte

8,23

78.220.331,68

4.113.605,26

Puglia

8,15

77.511.771,58

4.076.342,11

Toscana

7,82

74.323.251,11

3.908.657,89

Umbria

1,96

18.654.245,83

981.026,32

Veneto

7,95

75.550.221,01

3.973.184,21

Totale

100,00

950.751.551

50.000.000

 

Il citato articolo 11-ter, comma 3, secondo periodo ha contestualmente ridotto della medesima cifra il contributo – per un totale complessivo di 50 milioni di euro – previsto per il 2022 nell’ambito del programma di investimenti per opere pubbliche previsto dall’articolo 1, commi 134-138, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Di seguito si riporta la Tabella 1 allegata alla legge di bilancio 2019, come sostituita dall’art. 1, comma 809, lett. b) della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

 

L’ultimo periodo dell’art. 11-ter, comma 3 stabilisce che le regioni a statuto ordinario sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui ai citati commi 134-138 per la messa in sicurezza degli edifici del territorio.

 

Anche per l’esercizio 2023 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l’anno 2023 nell’ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge n. 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.


 

Articolo 1, comma 820
(Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali
vittime di atti intimidatori)

 


820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.


 

 

Il comma 820 incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

 

Il Fondo di cui si prevede l’incremento è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1429) dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 589, legge n. 234 del 2021) con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali.

Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l’adozione di:

§   iniziative per la promozione della legalità;

§   misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

 

La disposizione in esame incrementa il Fondo di 1 milione di euro a decorrere dal 2023 al fine di consentire agli enti locali di potenziare tali iniziative.

 

In base alla norma istitutiva i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In attuazione di tale previsione è stato adottato il decreto ministeriale 7 luglio 2022.

 

 

Il Parlamento ha approvato la legge n. 105 del 2017, volta a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione.

Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella prassi, dall’assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura pluri-offensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l’art. 338 del codice penale, rubricato "Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.

Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la procedibilità d'ufficio, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. 

La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. 

Il provvedimento, inoltre:

- inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);

- aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati.

Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.

La legge del 2017 (articolo 6) ha altresì affidato a un decreto del Ministro dell'interno la ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il DM Interno 2 luglio 2015.

L’Osservatorio è stato riorganizzato ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, n. 35 in attuazione dell’art. 6 della Legge 105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati.

Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno intimidatorio, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Il regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività avvenga mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L’Osservatorio si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale organismo ha diramato linee guida e suggerimenti al fine di dare un input concreto nella prevenzione e nel contrasto, anche con la realizzazione di due Vademecum, uno per le Prefetture e Forze di polizia e uno per gli amministratori locali.

Con la collaborazione delle Forze di polizia e delle Direzioni competenti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono state promosse attività di formazione presso gli istituti di istruzione delle Forze dell’ordine, incrementando la sensibilizzazione e la trattazione dell’argomento de quo nei programmi di studio e di aggiornamento. In particolare è stato avviato un consolidato sistema di interscambio informativo che, partendo dall’organizzazione territoriale, consente di raccogliere ed analizzare notizie relative a situazioni personali di rischio tali da essere esaminate in sede di Prefettura, sia per una eventuale assegnazione di misure di protezione e/o vigilanza che per una più mirata azione preventiva.

In conformità alle linee guida impartite dal Ministro dell’Interno, la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico sono state estese a quelle prefetture insistenti in territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle intimidazioni.

L'Osservatorio rende rapporti periodici sugli atti intimidatori. Al momento di pubblicazione della presente scheda, è disponibile, per il 2021, un rapporto aggiornato al 30 settembre.

Tale report di monitoraggio riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).

Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).

Ad esserne maggiormente colpiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).

Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web in 107 casi (20%) di cui 71 mediante facebook; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%).

Per i primi nove mesi del 2021, l’analisi dei dati raccolti a livello nazionale rivela un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, registrando 541 episodi di intimidazione, si è ricordato, rispetto ai 463 casi avuti nell'analogo periodo 2020.

In relazione ai dati del primo semestre 2022, l’Osservatorio ha registrato un decremento di eventi del 18,7%, con 300 episodi di intimidazione denunciati rispetto ai 369 dello stesso periodo del 2021.

La regione con maggior numero di intimidazioni denunciate è la Lombardia, seguita da Campania e Calabria. La provincia maggiormente interessata dal fenomeno è quella di Napoli, seguita da Crotone e Torino.

Rispetto al primo semestre del 2021, le minacce veicolate attraverso i social network sono risultate in diminuzione del 37,8%.

 


 

Articolo 1, commi 822-824
(Ampliamento della capacità di spesa di
regioni ed enti locali per l’emergenza energetica)

 


822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.

824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale».

 


 

I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.

Il comma 824, intervenendo sulla possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter), di utilizzare per il 2023 la quota libera dell’avanzo di amministrazione, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per spese connesse con l’emergenza energetica, ne amplia la possibilità di utilizzo, nel senso che le risorse liberate possono essere utilizzate prioritariamente (non solo) per l’emergenza energetica.

 

 

Il comma 822 stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

a)   la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b)   la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;

c)   contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Il comma 823, stabilisce che le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative delle disposizioni illustrate sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato sentita la Conferenza Stato Regioni.

 

Il comma 824 sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 144 del 2022 (cd. Aiuti-ter), al fine di ampliare la possibilità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, non esclusivamente per spese connesse con l’emergenza energetica.

La norma prevede – già nel testo della legge n. 175 del 2022 di conversione del citato decreto-legge – che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2023, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza energetica, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente; rimangono ferme le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e all’obiettivo più generale della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La norma consente l’utilizzo dell’avanzo per le citate finalità già a partire dall'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale. Pertanto l’utilizzo può precedere sia l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale, sia il giudizio di parificazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all'organo consigliare).

 

Come noto, il rendiconto è il documento contabile, approvato in via definitiva con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.118 del 2011).

Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni è disciplinato dall'art.1, comma 5, del decreto-legge n.172/2012. La disposizione stabilisce che il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive onde assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

 

Secondo la nuova formulazione, la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata prioritariamente (termine aggiunto dal comma 824 in esame) per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza energetica.


 

Articolo 1, commi 825-828
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

 


825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.


 

 

I commi 825-828, in deroga alla disciplina vigente, autorizzano ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria (comma 825).

Per le stesse finalità e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 828).

 

Il comma 825 prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico per l’abilitazione  – edizione 2021 (c.d. COA 6) è autorizzato ad iscrivere all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

 

Segnatamente, la disposizione si applica al concorso pubblico per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021.

 

In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di un’approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. Si valuti l’opportunità quindi di approfondire la disposizione alla luce del principio richiamato dalla Corte.

 

 

 

Decreto Sostegni ter

 

Si ricorda che l’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. Sostegni ter), al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano ha previsto che a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano:

a) le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente;

b) il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore fascia aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;

c) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi su proposta del Consiglio direttivo (v. infra), sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

In attuazione di quanto disposto dalla lettera c) è stato adottato il D.M. 29 aprile 2022, il quale, al fine di supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5.000 abitanti.

d) per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

 

Per le medesime finalità di supporto degli enti locali nell’attuazione del PNRR, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il comma 2 prevede che:

a) il corso-concorso di formazione abbia una durata di quattro mesi e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

 

Decreto Reclutamento PNRR

 

Al fine di sopperire con urgenza alla contingente carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 (c.d. Decreto Reclutamento PNRR), aveva già autorizzato le assunzioni di segretari comunali e provinciali per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

 

 

Il comma 826 prevede che l’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione in esame.

 

Il comma 827 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

 

Precedentemente ai richiamati interventi di semplificazione adottati nell’ambito del PNRR (di cui al box sopra) l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe 2020) aveva già ridotto (da diciotto) a sei mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali, e (da sei) a due mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso.

La stessa norma prevede altresì che durante il corso sia effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica da parte del Consiglio direttivo.

Si ricorda che il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (cfr. art. 10, c. 7, DL n. 162/2019), è un organo presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI.

Tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:

a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione.

 

Per effetto del richiamo espressamente operato dal comma 3 della disposizione in commento al citato comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di due mesi (invece che di quattro mesi, come previsto a decorrere dal 2023 dal DL 4/2022, richiamato sopra nel box).

 

Il comma 828 prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.), anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Si stabilisce infine che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.

 

Si ricorda che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 31-bis, comma 5, DL 152/2021) .

Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.


 

Articolo 1, comma 829
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 


829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


 

 

L'articolo 1, comma 829, detta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, relativa agli accordi tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia sugli obblighi di risanamento strutturale dei servizi sanitari delle suddette regioni e sulle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a tali regioni.

La disposizione stabilisce che la norma richiamata deve essere interpretata nel senso che l’anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento.

 

Si rammenta, più in particolare, che il comma 46 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si sono obbligate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

Il comma 829 stabilisce che la disposizione di cui al citato comma 46 si interpreta nel senso che l’anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni ivi prevista non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Il richiamato articolo 3, comma 17, definisce le operazioni che costituiscono indebitamento per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale i predetti enti possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio[38].

Il comma 829 stabilisce altresì che alle anticipazioni di liquidità predette non si applica l’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e il richiamato articolo 62 detta ulteriori disposizioni volte a specificare i limiti e le condizioni nel rispetto dei quali le Regioni possono ricorrere ad operazioni di indebitamento[39].

 

 

 


 

Articolo 1, commi 830 e 831
(Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane)

 


830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».


 

 

I commi 830 e 831 autorizzano la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per istituire circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti. A tal fine, si prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana. Si dispone, infine, che alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/ 2014.

 

Il comma 830 reca una autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata all'istituzione di circoscrizioni di decentramento anche nei comuni capoluogo di città metropolitana al di sotto del limite di 250.000 abitanti fissato dalla legge.

Infatti, il testo unico degli enti locali prevede che siano i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ad articolare il loro territorio mediante l’istituzione di circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune (decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 17, comma 1).

L’istituzione di circoscrizioni di decentramento è prevista anche per i comuni con popolazione inferiore a 250.000, purché con almeno 100.000 abitanti, ma in questo caso si tratta di una mera facoltà, in altre parole il comune può scegliere se istituirle o meno. In ogni caso, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti (articolo 17, comma 3).

La norma in esame, oltre ad autorizzare la spesa, incide anche sulla disposizione del TUEL sopra citata che limita ai soli comuni con più di 250.000 abitanti di articolare il loro territorio mediante l’istituzione di circoscrizioni di decentramento. Viene aggiunto un periodo all’art. 17, comma 1 del TUEL che dispone espressamente la disapplicazione del limite di 250.000 abitanti ai comuni capoluogo di città metropolitana.

 

Le città metropolitane istituite con legge statale nelle regioni a statuto ordinario sono 10: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli; Reggio Calabria e Roma. Tutti i rispettivi comuni capoluogo hanno più di 250.00 abitanti, ad eccezione del comune di Reggio Calabria (172.479 abitanti, fonte ISTAT dati 2021) dove peraltro sono state istituite le circoscrizioni di decentramento. Le regioni a statuto speciale possono istituire, con proprio provvedimento, ulteriori città metropolitane.

 

 

La riforma degli enti locali effettuata con la legge 56/2014 ha profondamente mutato l'assetto ordinamentale delle autonomie territoriali: sono state ridefinite le funzioni e le modalità di elezione degli organi provinciali ed istituite le città metropolitane di cui all'articolo 114 della Costituzione (dieci previste dalla legge, cui si aggiungono quelle istituite dalle regioni a statuto speciale).

Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali generali:

§  cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

§  promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana;

§  cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Gli organi della città metropolitana sono:

§  il sindaco metropolitano; è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto; ha potere di proposta per ciò che attiene al bilancio dell'ente;

§  il consiglio metropolitano; è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente (minimo 14 e massimo 24 consiglieri). È un organo elettivo di secondo grado, scelto con un sistema proporzionale per liste?: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano. Il Consiglio dura in carica cinque anni: tuttavia, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco. È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio.

§  la conferenza metropolitana: è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Alle città metropolitane sono attribuite:

§  le funzioni fondamentali delle province;

§  le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;

§  le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana che sono:  a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

§  ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

 


 

Articolo 1, comma 832
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

 


832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.


 

 

Il comma 832 stanzia complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento.

 

Il comma 832 concerne gli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La norma stanzia:

§  2 milioni di euro per l’anno 2023;

§  2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

La Regione Friuli Venezia Giulia deve concorrere per le medesime somme a titolo di cofinanziamento.

 

La disposizione s’inserisce in un solco normativo che prende le mosse dall’art. 36 della legge n. 144 del 1999, in punto di continuità territoriale aerea per la Sardegna, il quale prevede la cornice giuridica entro cui sono erogate le compensazioni ai vettori per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico (collegati al diritto alla mobilità, di cui all’art. 16 della Costituzione).

Successivamente, l’art. 82 della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289 del 2002) aveva esteso il regime della legge n. 144 del 1999 ai collegamenti con altre città.

La legge di bilancio per l’anno 2022 (n. 234 del 2021) aveva aggiunto, tra queste, Trieste (e Ancona: art. 1, comma 953).

Il comma 954 della medesima legge prevedeva già il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia per 3 milioni di euro per il 2022 per le compensazioni inerenti al capoluogo.

 

Tale disposizione rifinanzia le compensazioni ai vettori per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale qui in commento.

 


 

Articolo 1, comma 833
(Contributo in favore di Lampedusa e Linosa e altri comuni interessati da flussi migratori)

 


833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

A seguito dell’aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022, la disposizione concede un contributo pari a 850.000 euro, per l’anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l’anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.

 

Agli oneri, quantificati in a 850.000 euro per l’anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 - legge n. 190 del 2014).

 

Il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dalla legge di stabilità 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un aposito allegato alla legge) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna di esse è determinato con D.P.C.M., adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si dispone, inoltre, che la disposizione in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale.

 

Si segnala che dal 1° gennaio al 19 dicembre 2022 risultano sbarcati 99.067 migranti clandestini nelle coste italiane. Nello stesso periodo del 2021 erano stati 63.872 (fonte: Ministero dell’interno).

 

Si rammenta che il decreto-legge n. 130 del 2020 (convertito dalla legge n. 173 del 2020) rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, costituito dalla rete deglienti locali. Per quanto concerne l’attività connesse al SAI, si veda il Rapporto SAI 2021 (novembre 2022). Nel Rapporto si segnala, tra l’altro, un prospetto con le modalità di ingresso negli anni 2020-2021 (p. 96) e la distribuzione regionale delle attività (p. 211).


 

Articolo 1, commi 834- 836
(Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma)

 


834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)».

835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS» sono sostituite dalle seguenti: «, all'IMIS» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17».

836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.


 

 

L'articolo 1, con i commi 834, 835 e 836, modifica la disciplina dell’IMU contenuta nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere che per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, riguardante l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e che, analogamente all’IMU, all’IMI e all’IMIS delle Province autonome, l’ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

 

Più nel dettaglio, il comma 834 interviene sulla disciplina in tema di IMU contenuta nella legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020)[40], modificando il comma 739 dell'articolo 1 della legge di bilancio citata. Nella formulazione vigente il predetto comma 739 stabilisce che l'imposta in questione si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. La disposizione vigente prevede quindi che continuino ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per effetto del comma 834 si prevede che per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applichi la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). La predetta legge regionale è stata adottata sulla base di quanto prevista dall'articolo 51, quarto comma, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia-Giulia, ai sensi del quale la Regione può, tra l'altro, disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga a quest'ultima, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. L'articolo 1 della citata legge regionale prevede, in attuazione della previsione statutaria, l'istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui alla sopra citata legge n. 160 del 2019.

Il successivo comma 835 interviene poi sul comma 772[41] dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilendo che anche l'ILIA - analogamente a quanto diposto per l'IMU, nonché per l'IMI della provincia autonoma di Bolzano e per l'IMIS della provincia autonoma di Trento - sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si stabilisce infine, con il comma 836, che le disposizioni in materia di deducibilità introdotte con il comma precedente si applichino a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

 


 

Articolo 1, comma 837
(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019)

 


837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».


 

 

Il comma 837 incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

Con una seconda modifica (al successivo comma 767) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

 

In estrema sintesi, occorre preliminarmente ricordare che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet  del dipartimento delle finanze. Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

 

La lettera a) del comma integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Le disposizioni aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.

 

La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020.

Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

 

In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

 

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria – IMU.

Il presupposto dell’imposta è rappresentato dal possesso di immobili, ad eccezione degli immobili qualificati come abitazioni principali o assimilate salvo che questi ultimi non rientrino nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per gli immobili di tali categorie adibite ad abitazione principale l'aliquota di base e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento alcuni moltiplicatori (per gli immobili ordinariamente accatastate come abitazioni, appartenenti al gruppo A, il moltiplicatore è 160).

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, che, come detto non sono presupposto d’imposta, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere aumentata con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è dello 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Quanto alle modalità e ai termini di pagamento i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono state introdotte modalità telematiche di pagamento.

La legge di bilancio 2020, tra le principali innovazioni:

·         ha concesso di dedurre completamente l'IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento);

·         ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;

·         ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);

·         ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno).

La riforma aveva inoltre eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge, ma tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale. In particolare la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 nella parte in cui si riferisce al nucleo familiare, ritenendolo in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021).

Quanto agli introiti dell’IMU, si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.


 

Articolo 1, comma 838
(Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale)

 

838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni» sono soppresse.

 

 

Il comma 838 stabilisce che, ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerino i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (anziché “di centri abitati di comuni” con tale popolazione).

 

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nell’articolo 1, commi 816 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020. Il comma 816 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano il canone per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'ente proprietario della strada (disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 

Il comma 838 novella all’articolo 1, comma 818, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019). Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate dall’art. 2, comma 7, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del codice della strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

§  D - Strade urbane di scorrimento;

§  E - Strade urbane di quartiere;

§  F - Strade locali.

 

Con la modifica al comma 818 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, si specifica che andranno considerati, ai fini del canone in oggetto, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

 


 

Articolo 1, comma 839
(Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale)

 


839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.


 

 

Il comma 839 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232, che disciplina le modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

 

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi.

Riguardo ai criteri di ripartizione del Fondo, l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 distingue tra la componente ristorativa, che viene ripartita tra i comuni in misura puntuale (sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015) e la componente tradizionale del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che viene ripartita tra i comuni delle RSO in parte con criteri di tipo compensativo ed in parte secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente (comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016).

 

In base alla disposizione in esame, la norma citata va interpretata nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative va ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard come approvati “entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al riguardo, si rammenta che con il decreto legge n. 124 del 2019[42], nella procedura di adozione delle capacità fiscali dei comuni è stata espressamente prevista, ai fini dell’adozione del relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, la previa approvazione. da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), delle metodologie e delle elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-quinquies, comma 1, D.L. n. 124/2019).

Successivamente all’approvazione da parte della CTFS, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono poi adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune.

La nota metodologica attualmente vigente relativa alla procedura di calcolo delle capacità fiscali dei comuni è quella adottata con il D.M. 16 novembre 2017. A metodologia invariata, la stima della capacità fiscale è stata poi successivamente aggiornata con i D.M. 30 ottobre 2018, D.M. 31 dicembre 2020 e, da ultimo, con il D.M.16 dicembre 2021, relativo alla stima delle capacità fiscali 2022 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per la cui rideterminazione, a seguito di mutamenti normativi intervenuti, le metodologie e le relative elaborazioni sono state approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 11 ottobre 2021.

Riguardo ai fabbisogni standard, la nota metodologica di aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard dei comuni per l'annualità 2022 è stata adottata con il D.P.C.M. 16 maggio 2022.

 

Riguardo alla procedura per l’approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, si rammenta preliminarmente che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita con D.P.C.M. 23 febbraio 2016, agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata. I fabbisogni standard, introdotti e disciplinati con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 in attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e possono essere; essi sono determinati con riferimento a ciascuna funzione fondamentale ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni standard possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, per la loro approvazione da parte della Commissione. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

Riguardo alle capaciti fiscali - che rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale – la procedura per l’adozione della nota metodologica e della stima delle capacità fiscali è recata dal D.L. n. 133/2014 (art. 43), che prevede a tal fine un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Lo schema è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per materia. Con il D.L. n. 113 del 2016, il rinvio alle Camere è stato limitato alla sola adozione delle note metodologiche. La procedura di adozione delle capacità fiscali è stata infine ridefinita dal D.L. n. 124 del 2019, prevedendo che la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, come definite dal Dipartimento delle finanze del MEF, sono adottate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019). Sullo schema di decreto è richiesta l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del decreto con deliberazione motivata.


 

Articolo 1, comma 840
(Oneri servizio pubblico regione Marche)

 


840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.


 

 

Il comma 840 rifinanzia con 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l’aeroporto di Ancona e prevede un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l’importo di 3,177 milioni di euro.

 

 

L’articolo 1, comma 840, stanzia 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all’articolo 1, commi 953 e 955, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

 

Il comma 953 richiamato ha inserito Ancona tra le città alle quali, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge di bilancio 2003) e dell’articolo 36 della legge n. 144 del 1999, si applicano le previsioni in materia di continuità territoriale.

Il comma 955 ha stanziato, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, 3 milioni di euro per il 2022, con il concorso della regione Marche a titolo di cofinanziamento per un importo pari a 3,177 milioni di euro per lo stesso anno.

 


 

Articolo 1, commi 841-845
(Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione siciliana))

 


841. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.


 

 

Il comma 841 autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti – da determinare ai sensi del comma 842, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 – il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

I commi da 843 a 845 obbligano la regione a dar seguito agli impegni di riduzione a regime della spesa corrente assunti con l’accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, attraverso specifici provvedimenti amministrativi o normativi che, a decorrere dall’anno 2023, devono essere recepiti nel bilancio di previsione; in caso di mancata attuazione degli impegni non sarà possibile dare seguito al programma di rateizzazione.

I commi 841-845 intervengono nel ripiano pluriennale del disavanzo della Regione siciliana accertato nel 2018, al fine di consentirne la rateizzazione in 10 anni, dal 2023, a fronte dell’attuazione da parte regionale degli impegni assunti per la riduzione a regime della spesa corrente con l'accordo del gennaio 2021.

 

Il comma 841 autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

 

Le modalità per la determinazione delle suddette quote sono stabilite al comma 842. Nello specifico, elle more dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2018; a seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2022 e con l’approvazione del rendiconto 2022, la Regione siciliana provvederà a rideterminare le quote costanti del disavanzo relativo all’esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l’esercizio 2032.

 

Il comma 843 ribadisce l’obbligo da parte della Regione di attuare il programma di riduzione a regime della spesa corrente assunto con l’accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021.

 

Il comma 845 specifica che il risparmio si deve realizzare attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano riduzioni strutturali degli impegni correnti che, a decorrere dall’anno 2023, devono essere recepiti nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali di stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

 

In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale della spesa previsti nel citato accordo del 14 gennaio 2021 o anche in caso di mancata trasmissione della certificazione degli impegni assunti (anch’essa prevista nell’accordo), per la Regione siciliana non potrà possibile realizzare il ripiano pluriennale del disavanzo con le modalità sopra illustrate (comma 844).

 

Si ricorda che con la sottoscrizione dell’accordo del 14 gennaio 2021, la Regione siciliana si è impegnata a realizzare, negli anni dal 2021 al 2029, percentuali del 20 o del 40 per cento di riduzione strutturale (rispetto al consuntivo 2018) di numerose voci di spesa corrente (elencate in una tabella allegata all’accordo). A tal fine la Regione si impegna ad adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi e di determinare annualmente, in apposito allegato alla legge di bilancio, la misura degli interventi per il successivo triennio. Gli ambiti di intervento sono anch’essi elencati nell’accordo e riguardano principalmente l’organizzazione amministrativa della Regione, compresa l’Assemblea legislativa e i Consiglieri regionali, il personale della regione, la razionalizzazione e la riforma delle aziende partecipate e degli enti regionali. Dalle riduzioni sono escluse le spese per la sanità, le spese inerenti le regolazioni contabili e il concorso alla finanza pubblica, nonché le spese correnti finanziate da risorse trasferite vincolate. Il punto 5 dell’accordo, infine, prevede l’obbligo da parte della Regione di trasmettere una certificazione annuale (entro il 30 aprile) per la verifica degli impegni assunti ad un apposito tavolo Stato-Regione da istituire con Decreto del Ministero dell’economia.

La medesima materia del ripiano del disavanzo accertato dal rendiconto 2018 è stata oggetto della norma di attuazione recata dall’art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, che consente alla regione di dilazionare il pagamento a patto che la stessa dia seguito agli impegni di riduzione della spesa corrente assunti con l’accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021.

L’articolo 7, come modificato dal decreto legislativo n. 8 del 2021, consente alla regione di ripianare il disavanzo in 10 anni e, per far fronte agli effetti negativi della pandemia da Covid-19, di rinviare le quote da ripianare nell'esercizio 2021, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

Il comma 2-bis, inserito dal decreto legislativo n. 87 del 2022, consente alla regione, per il 2022, di rinviare una parte dell’importo relativo alle quote ordinarie di copertura, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. La norma specifica inoltre che in caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.


 

Articolo 1, commi 846-851
(Servizi cimiteriali del Comune di Palermo)

 


846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848.

847. Per le finalità di cui al comma 846, il Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.

848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 846 a 849, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.

851. Alle attività di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.


 

 

I commi 846-851 recano una serie di disposizioni in materia di servizi cimiteriali della città di Palermo.

 

In particolare, il comma 846 prevede la nomina del sindaco della città di Palermo, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo. II Commissario di Governo è autorizzato ad avvalersi delle strutture della città di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione (comma 847).

Il comma 848 elenca i compiti cui il Commissario di Governo provvede con propri atti da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Tra questi:

a)   la definizione di misure semplificate per la messa in sicurezza delle strutture cimiteriali,

b)   l’acquisizione temporanea di strutture e apparecchiature per i servizi cimiteriali,

c)   la promozione di accordi con gli altri comuni della città metropolitana per acquisire ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

Ai sensi del comma 849, il Commissario di Governo opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 1990.

Il comma 850 autorizza altresì il Commissario a conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023.

Si prevede un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario e si dispone la copertura per gli oneri, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative al Commissario (comma 851).


 

Articolo 1, commi 852 e 853
(Contributo ai comuni sedi di città metropolitane
della Regione siciliana)

 


852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.


 

 

I commi 852 e 853 attribuiscono ai comuni sedi delle città metropolitane della Regione siciliana che si trovano in grave difficoltà a riscuotere i propri crediti pregressi (risultante dal rendiconto 2021), un contributo di natura corrente nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per il 2024 destinato alla riduzione del disavanzo, secondo le modalità individuate con apposito decreto interministeriale.

 

Il comma 852 attribuisce un contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana – Palermo, Catania e Messina – di natura corrente per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per il 2024 in presenza di determinate condizioni.

Ciascuno di questi tre comuni, per avere diritto al contributo, deve avere un fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione pari almento all’80 per cento dei residui attivi del titolo I e del titolo III, come risultante dal rendiconto 2021 trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022.

 

La Regione siciliana, in ragione della competenza legislativa primaria in materia di enti locali, ha riorganizzato l’assetto del proprio territorio con la legge regionale n. 15 del 2015, con la quale sono state istituite le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, nonché i liberi consorzi di comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani,, ciascun ente è costituito dal territorio delle corrispondenti ex province regionali.

Il sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana (consorzi di comuni e città metropolitane), è stato uno dei contenuti rilevanti degli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato il 19 dicembre 2018 e il 15 maggio 2019 e si è concretizzato in due contributi finanziari erogati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020.

Il comma 883 della legge 145 del 2018 attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, a cui si aggiungono, dal 2022 (con la legge n. 234 del 2021) gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Un altro contributo è stato attribuito agli enti di area vasta siciliani dalla legge n. 160 del 2019 (comma 875, come modificato dal decreto legge 162 del 2019), della consistenza di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, aumentato di 10 milioni dal 2021 (con la legge n. 178 del 2020, comma 808,). La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge. Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all’ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

 

Il comma 853 specifica che il contributo è destinato alla copertura del disavanzo e disciplina le modalità di ripartizione tra i tre comuni. Entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il contributo è ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2021 e non può comunque essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

La norma specifica che l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, in caso di utilizzo del contributo, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

 

Si segnala infine che il comma 783 della legge di bilancio in esame proroga al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). All’accordo è subordinata l’erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234 del 2021). Allo stato attuale, non risulta ancora aver sottoscritto l'accordo il comune di Palermo. È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo.


 

Articolo 1, comma 854
(Dotazione finanziaria a disposizione
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

 


854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».


 

 

Il comma 854 è volto ad attribuire una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371-bis c.p.p., nell’ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia. La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

 

Il comma 854 inserisce il nuovo comma 1-bis nell’art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata).

La novella prevede che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo disponga, per il proprio funzionamento e per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371-bis c.p.p., di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente.

Nella Relazione illustrativa si precisa che la disposizione è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l’acquisto di beni e servizi e a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente nella missione “Giustizia”, programma “Giustizia civile e penale”; centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

Come è noto la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (originariamente istituita, come Direzione nazionale antimafia, dall’art. 6 del DL 367/1991) è attualmente disciplinata dall’art. 103 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). Essa è costituita nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e ad essa sono preposti il Procuratore nazionale, due procuratori aggiunti e i procuratori sostituti. I predetti procuratori sono scelti tra magistrati che abbiano svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Alla Direzione sono state attribuite anche funzioni antiterrorismo dagli artt. 9 e 10 del DL 7/2015 (che hanno modificato rispettivamente le relative norme del c.p.p. e del codice delle leggi antimafia), e la Direzione ha pertanto assunto la denominazione di “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”

Le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono definite dall’art. 371-bis c.p.p. e riguardano i procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del medesimo codice[43], e i procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In particolare, il procuratore esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività investigative delle procure distrettuali, anche disponendo applicazioni temporanee di magistrati della Direzione nazionale, impartendo direttive, promuovendo riunioni al fine di risolvere i contrasti insorti. Il Procuratore nazionale, inoltre, mediante decreto motivato reclamabile al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, può avocare le indagini preliminari nel caso di perdurante e ingiustificata inerzia e di ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di coordinamento di cui all’art. 371 c.p.p.


 

Articolo 1, comma 855
(Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)

 


855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.


 

 

Il comma 855 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per interventi sull’edilizia giudiziaria.

 

Il comma 855 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per l’edilizia giudiziaria, al fine di:

§  assicurare l’adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio;

§  finanziare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’analisi della vulnerabilità sismica;

§  ampliare e realizzare cittadelle giudiziarie e poli archivistici;

§  acquisire immobili dal patrimonio demaniale.

 

Si rileva al riguardo che il PNRR, nella Missione n. 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), reca la componente "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" che comprende anche l'obiettivo dell'efficientamento degli edifici pubblici, con un investimento di 411,7 milioni di euro per l'efficientamento degli edifici giudiziari (M2C3-1.2).

L’investimento mira ad intervenire sulle strutture inadeguate che influiscono sull'erogazione del servizio giudiziario. L'intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti e sulla tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell'amministrazione della giustizia; gli Allegati al PNRR danno indicazione specifica degli edifici che saranno coinvolti nel progetto. Gli immobili sono collocati nelle seguenti città: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri, Venezia.

Si segnala, inoltre, che il Ministro della giustizia, in data 17 novembre 2022, ha trasmesso al Parlamento la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Doc. XL, n. 1).


 

Articolo 1, commi 856 e 857
(Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l' integrazione di stranieri sottoposti
ad esecuzione penale)

 


856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.


 

 

I commi 856 e 857 prevedono l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo destinato al finanziamento di progetti per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l' integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale.

 

Più nel dettaglio il comma 856 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia, di un Fondo, con una dotazione pari a 4 milìoni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

·      al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore (lett.a);

·      all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative (lett. b);

·      alla cura e all' assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni (lett.c);

·      al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche (lett.d);

·      all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria (lett.e).

 

La definizione delle modalità  e dei requisiti necessari ai progetti di cui al comma 856 per l'accesso ai finanziamenti, è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  (comma 857).

 


 

Articolo 1, comma 858
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

 


858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.


 

 

L'articolo 1, comma 858, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2023, concorsi per l'assunzione straordinaria, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale.

 

Più nel dettaglio il comma 858, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

Per far fronte agli oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l’anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2023.

 

La figura dell’educatore per adulti negli Istituti penitenziari è stata istituita con la legge n. 354 del 1975, O.P. (artt. 80 e 82). Con il contratto integrativo del Ministero della giustizia del 2010 è stato sancito il cambio del nome dell'educatore penitenziario con quello di funzionario della professionalità giuridico pedagogica. Si è voluto in tal modo ribadire la centralità e il ruolo propulsivo di questa professionalità nella progettazione pedagogica dell'istituto al centro della quale deve essere il detenuto, la sua conoscenza e la rilevazione dei suoi bisogni. Intorno ad esso infatti deve essere costruito il progetto educativo che lo riguarda la cui gestione è prioritariamente affidata alla figura della professionalità giuridico pedagogica che possiede le competenze per porre in relazione i benefici.

Occorre ricordare che per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia, la legge di bilancio 2021 ha autorizzato una serie di assunzioni, fra le altre, di personale amministrativo per l’Amministrazione penitenziaria.

Con riguardo all'incremento della pianta organica del profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica si veda la circolare del 3 febbraio 2022.

 

È appena il caso di ricordare che è in corso di espletamento un concorso per esami a 104 posti III Area funzionale, fascia retributiva F1 – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per funzionari giuridico pedagogico, indetto con bando del  18 ottobre 2022.

 

Nell’attuale contesto detentivo, caratterizzato dal crescente fenomeno del multiculturalismo, la figura del mediatore culturale ha progressivamente assunto un ruolo di rilievo al fine di favorire il processo di integrazione del detenuto straniero anche e soprattutto nella prospettiva di un suo possibile reinserimento sociale. L'art. 35 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (c.d. Regolamento di esecuzione dell'OP.) prevede che nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Sempre secondo il Regolamento deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. Con la riforma del 2018 della legge sull'ordinamento penitenziario, inoltre, è stata prevista - attraverso modifiche all'articolo 27 O.P. - la partecipazione di mediatori culturali alla commissione che cura l’organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative dei detenuti, ciò al fine di meglio integrare i reclusi stranieri.

 


 

Articolo 1, comma 859
(Giustizia riparativa)

 

859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

 

 

Il comma 859 incrementa di 5 milioni le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

 

Il comma 859 reca un incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

 

L’articolo 67 del decreto legislativo n. 150  in attuazione della legge n. 134 del 2021 (c.d. legge Cartabia) prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 4.438.524 annui, finanziato tramite corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

 

Sulla congruità dello stanziamento previsto dall’articolo 67, ed in particolare sui criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla stima del fabbisogno per il funzionamento dei programmi di giustizia riparativa, occorre ricordare che le Commissioni competenti per i profili finanziari di Camera e Senato avevano chiesto - in sede di esame dello schema di decreto legislativo (AG 414/XVIII legislatura) - chiarimenti che il Ministero dell’economia ha provveduto a fornire tramite il deposito di una nota dell’Ufficio legislativo, in cui viene esplicitato che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri sono stati estrapolati dall’analisi di analoghi progetti di mediazione culturale. Più nel dettaglio, è stato stimato un numero medio di mediatori esperti per ciascun distretto di Corte d’appello pari a 10 ed un numero complessivo di professionisti che saranno nominati in relazione ai progetti affidati pari a 290; è stata inoltre calcolata una durata media degli incarichi pari a 10 mesi per un impegno settimanale di 20 ore. A seguito dei predetti chiarimenti, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sullo schema di decreto in data 13 settembre 2022 e la Commissione Bilancio della Camera parere favorevole in data 15 settembre 2022.

 


 

Articolo 1, commi 860 e 861
(
Compensazione dei debiti degli avvocati)

 

8


60. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022,»;

2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;

3) dopo le parole: « non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: « per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»;

4) le parole: « per i dipendenti» sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


 

 

Il comma 860 amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocino dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense. Il comma 861 reca la copertura finanziaria.

 

Più nel dettaglio il comma 860, al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, apporta una serie di modifiche al comma 778 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

 

Come evidenzia la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, il sistema dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato presenta una serie di criticità sul piano delle tempistiche. Nello specifico, sempre la relazione sottolinea come il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati venga corrisposto diversi anni dopo il termine della prestazione professionale e con tempistiche differenti a seconda del distretto di Corte di Appello all’intero del quale si svolge la professione forense. Ancora, i dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l’emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, mostrano come l’incremento costante degli importi liquidati dall’erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento. Ulteriore problematica, richiamata nella relazione, è quella dell’accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario delegato provvede al pagamento: nel momento in cui i fondi all’uopo stabiliti risultano esauriti, tutta “la filiera” risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti. 

 

Il comma 778 della legge n. 208 del 2016 (legge di stabilità 2016), oggetto dell'intervento modificativo, prevede che a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.  La legge specifica che possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

 

In base alla normativa previgente per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati dovevano emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi potevano esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti erano stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non erano stati nel frattempo pagati. 

 

Il comma 860 interviene sul comma 778 della legge di stabilità 2016 ampliando la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

 

Tale possibilità, come evidenzia la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, è "oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario". La ratio sottesa alla formulazione della proposta - sottolinea sempre la relazione - è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai già ricordati ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati. 

 

Il comma 860 incrementa poi la dotazione finanziaria del fondo (per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) attualmente previsto dalla legge n. 208 del 2015. 

 

Più in generale, come ricorda la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, "gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l’adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi: ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell’attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato; ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense; razionalizzare e snellire l’attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall’attività di erogazione effettiva del credito; migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance". L’adozione della modifica normativa potrebbe generare, aggiunge sempre la relazione, una serie di benefici, puntualmente indicati, nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l’Erario. 

 

Il comma 861 reca la copertura finanziaria prevedendo che ai maggiori oneri di cui al comma 860, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia previste dal TU di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.


 

Articolo 1, comma 862
(Fondo rimborso spese legali per imputati assolti)

 


862. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».


 

 

Il comma 862 stabilisce che il rimborso delle spese legali all’imputato assolto sia liquidato in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e incrementa, a decorrere dal 2023, da 8 a 15 milioni di euro il relativo Fondo.

 

Più in dettaglio, l’articolo 150-bis, intervenendo sull’art. 1, comma 1016, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021):

-     modifica il criterio di ripartizione del rimborso istituito a favore degli imputati assolti con sentenza irrevocabile: per effetto di tale modifica, il rimborso sarà erogato in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anziché in 3 rate annuali del medesimo importo (comma 1016);

-     aumenta, a decorrere dall’anno 2023, le dotazioni del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dagli attuali 8 milioni di euro annui a 15 milioni di euro annui (comma 2020).

 

 

Il rimborso delle spese legali all’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 c.p.p.) è stato istituito dall’art. 1, comma 1015, della legge di bilancio 2021 e disciplinato dai commi successivi (1016-1022). L’importo massimo erogabile è di 10.500 euro e non è computabile ai fini della formazione del reddito.

Il rimborso spetta solo all’imputato che sia stato sottoposto al processo penale e dunque che sia stato almeno rinviato a giudizio; la norma richiede infatti una sentenza di assoluzione e non, in generale, una sentenza di proscioglimento. Inoltre, la formula di assoluzione deve essere una delle seguenti:

- il fatto non sussiste;

- l’imputato non ha commesso il fatto;

- il fatto non costituisce reato;

- il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Attualmente ne è prevista la corresponsione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.

Presupposti per ottenere il rimborso sono:

- la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento;

- il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;

- copia della sentenza di assoluzione, con attestazione della cancelleria circa la sua irrevocabilità.

Il rimborso non spetta nei seguenti casi:

- assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri;

- estinzione del reato per amnistia o prescrizione;

- depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Oltre ai casi sopra previsti, ulteriori motivi di esclusione dall’accesso al beneficio sono stati previsti dal decreto 20 dicembre 2021, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia, che definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi. In particolare il decreto esclude che il rimborso possa essere concesso:

- se l'imputato assolto ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;

- se l'imputato assolto ha  ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;

- se l'imputato assolto ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende;

- se l'istanza riguarda una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.

I rimborsi sono erogati a valere sul “Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, istituito al capitolo n. 1265 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, esclusivamente in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2021).


 

Articolo 1, commi 863-866
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale
dei ruoli della Polizia penitenziaria)

 


863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di:

a) 250 unità per l'anno 2023;

b) 250 unità per l'anno 2024;

c) 250 unità per l'anno 2025;

d) 250 unità per l'anno 2026.

865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.


 

 

I commi da 863 a 866 sono volti ad aumentare le dotazioni organiche del corpo di polizia penitenziaria, autorizzando l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità.

 

A tal fine, il comma 863 sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992, recante la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendone un incremento di 1.000 unità.

 

Si ricorda che tale tabella è stata in passato già più volte sostituita, da ultimo ad opera della legge di bilancio per il 2022 (v. art. 1, comma 961-quinquies della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 17-bis, comma 2, lett. b), del D.L. n. 36 del 2022, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022).

 

Rispetto alla precedente tabella, come sostituita da ultimo ad opera dei provvedimenti sopra richiamati, la dotazione complessiva passa da 41.150 a 42.150 unità.

Più nel dettaglio, tale aumento della dotazione organica interessa il ruolo degli agenti e assistenti, il quale ricomprende le qualifiche di assistente capo, assistente, agente scelto, agente. Per effetto della nuova tabella, tale ruolo viene incrementato da 31.660 unità a 32.660 (gli uomini passano da 28.597 a 29.522 e le donne da 3.063 a 3.138). Di seguito la tabella come risultante a seguito delle modifiche in commento:

 

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

 

 

UOMINI

DONNE

TOTALE

 

RUOLO ISPETTORI

SOSTITUTO

COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

 

3.100

 

450

 

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

 

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE

CAPO

 

 

4.820

 

 

480

 

 

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE

SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/

ASSISTENTI

ASSISTENTE

CAPO

 

 

29.522

 

 

3.138

 

 

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

AGENTE

TOTALE

 

42.150

 

Il comma 864, nel dichiarato intento di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, facendo salve le norme del codice dell’ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (articoli 703 e 2199 espressamente richiamati dalla disposizione in esame), autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica di cui alla nuova tabella introdotta dal comma 863.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 250 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, non prima del 1° ottobre di ciascun anno.

 

Al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, il comma 865 autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036.

 

Infine, il comma 866 autorizza ulteriori somme per la copertura delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, nonché gli oneri annui a decorrere dall’anno 2027.


 

Articolo 1, commi 867-869
(Assunzioni uffici giudiziari)

 


867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

869. Per le stesse finalità di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.


 

 

Il comma 867 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell’ambito dell'attuale dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e degli «Assistenti». Il comma 868 provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il comma 869 autorizza, sempre nel triennio 2023-2025, la copertura di posti vacanti nell’ambito dell’amministrazione della giustizia attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi nel 2020.

 

Il comma 867, nel dichiarato intento di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell’ambito dell'attuale dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale.

Più nel dettaglio, all’interno di tale contingente complessivo, 327 unità sono destinate ad essere inquadrate nell'Area dei «Funzionari» e 473 nell’area degli «Assistenti», secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

 

Al fine di dare attuazione alle assunzioni straordinarie di cui al comma 867, il comma 868 autorizza la spesa da sostenere per l’anno 2024 (quantificata in euro 8.138.000), nonché la spesa da sostenere a decorrere dal 2025 (quantificata in euro 32.550.000 annui). È altresì autorizzata l’ulteriore spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

 

Inoltre, il comma 869 autorizza il Ministero della giustizia, e segnatamente il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ad assumere, per il triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale al fine di coprire i posti risultanti vacanti nell’amministrazione giudiziaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 28 agosto 2020 e del 5 maggio 2020, fermi restando i vigenti limiti alle facoltà assunzionali.

 

Si tratta, rispettivamente, del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, bandito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e del concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.


 

Articolo 1, comma 870
(Tabelle A e B)

 


870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.


 

 

L’articolo 1, comma 870, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

 

Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi complessivi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 377 milioni per il 2023; 444,5 milioni per il 2024; 477,8 milioni annui dal 2025. Per gli accantonamenti di parte corrente si viene a determinare un incremento, rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, di 151 milioni per il 2023, 199,4 milioni per il 2024 e 232,7 milioni annui dal 2025.

La tabella B (fondo speciale di conto capitale) espone importi complessivi pari a 452 milioni per il 2023; 511,4 milioni annui per 2024; rimangono invariati i 561,4 milioni annui dal 2025.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio (A.C. 643) e nella legge di bilancio.

                                                                                                    (milioni di euro)

TABELLA A

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

226,0

245,1

245,1

A.C. n. 643

390,7

473,4

521,0

Legge n. 197/2022

377

444,5

477,8

                                                                                                                            (milioni di euro)

TABELLA B

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

372,3

411,4

411,4

A.C. n. 643

472,3

531,4

561,4

Legge n. 197/2022

452

511,4

561,4

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nella legge n. 197/2022.

Le finalizzazioni dei singoli Dicasteri sono in via generale ricondotte alla voce “Interventi diversi” ad eccezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individuato nella voce “Accordi Internazionali”. Tale circostanza è connessa al recente avvio della corrente XIX legislatura.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

40.453,2

66.686,4

66.686,4

A.C. 643

65.453,2

86.686,4

96.686,4

Legge n. 197/2022

49.003,1

68.881,3

78.881,3

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

20.301,1

20.601,1

20.601,1

A.C. 643

22.301,1

25.601,1

25.601,1

Legge n. 197/2022

26.628,1

23.654,1

23.654,1

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

12.207,6

3.907,6

3.907,6

A.C. 643

20.207,6

20.907,6

20.907,6

Legge n. 197/2022

20.207,6

20.907,6

20.907,6

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

6.911,2

8.498,9

8.498,9

A.C. 643

21.911,2

30.498,9

35.498,9

Legge n. 197/2022

21.911,2

30.498,9

35.498,9

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

66.736,1

65.887,8

65.887,8

A.C. 643

76.736,1

86.887,8

95.887,8

Legge n. 197/2022

75.298,4

77.871,6

72.574,7

 

Finalizzazioni: accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione e del merito

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

5.353,3

5.353,3

5.353,3

A.C. 643

20.353,3

25.353,3

30.353,3

Legge n. 197/2022

20.353,3

25.353,3

30.353,3

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

541,5

541,5

541,5

A.C. 643

15.280,5

18.810,5

21.468,5

Legge n. 197/2022

15.280,5

18.810,5

21.468,5

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

4.261,7

7.511,7

7.511,7

A.C. 643

15.261,7

17.511,7

17.511,7

Legge n. 197/2022

15.261,7

17.511,7

17.511,7

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

422,3

3.022,3

3.022,3

A.C. 643

15.422,3

23.022,3

28.022,3

Legge n. 197/2022

15.422,3

23.022,3

28.022,3

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'università e della ricerca

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

26.753,7

1.053,7

1.053,7

A.C. 643

26.753,7

24.053,7

24.053,7

Legge n. 197/2022

26.604,4

23.904,4

23.904,4

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero della difesa

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

16.840,8

16.840,8

16.840,8

A.C. 643

18.840,8

21.840,8

21.840,8

Legge n. 197/2022

18.840,8

21.840,8

21.840,8

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

                                                                                                         (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

17.122,2

33.122,2

33.122,2

A.C. 643

27.122,2

43.122,2

43.122,2

Legge n. 197/2022

27.122,2

43.122,2

43.122,2

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della cultura

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

5.376,1

5.376,1

5.376,1

A.C. 643

15.376,1

17.376,1

20.376,1

Legge n. 197/2022

15.376,1

17.376,1

20.376,1

 

Finalizzazioni: interventi diversi

 

 

 

 

Ministero della salute

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

2.670,9

6.719,3

6.719,3

A.C. 643

14.670,9

16.719,3

21.719,3

Legge n. 197/2022

14.670,9

16.719,3

21.719,3

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del turismo

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 643

15.000

15.000

18.000

Legge n. 197/2022

15.000

15.000

18.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 


 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

122.648

127.648

127.648

A.C. 643

142.648

157.648

167.648

Legge n. 197/2022

137.648

152.648

167.648

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

5.000

5.000

5.000

A.C. 643

10.000

10.000

15.000

Legge n. 197/2022

10.000

10.000

15.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

15.753

15.753

15.753

A.C. 643

15.753

15.753

20.753

Legge n. 197/2022

15.753

15.753

20.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.


 

Ministero della giustizia

                                                                                                    (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

50.000

50.000

50.000

A.C. 643

50.000

50.000

50.000

Legge n. 197/2022

50.000

50.000

50.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

10.000

10.000

10.000

A.C. 643

15.000

15.000

15.000

Legge n. 197/2022

15.000

15.000

15.000

 

Finalizzazioni: accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'istruzione e del merito

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

25.000

25.000

25.000

A.C. 643

25.000

25.000

30.000

Legge n. 197/2022

25.000

25.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero dell'interno

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 643

15.000

20.000

20.000

Legge n. 197/2022

15.000

20.000

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

35.000

35.000

35.000

A.C. 643

35.000

35.000

35.000

Legge n. 197/2022

35.000

35.000

35.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 643

20.000

35.000

40.000

Legge n. 197/2022

19.700

35.000

40.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero dell'università e della ricerca

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

21.000

22.000

22.000

A.C. 643

26.000

27.000

27.000

Legge n. 197/2022

26.000

27.000

27.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

17.900

25.000

25.000

A.C. 643

22.900

30.000

30.000

Legge n. 197/2022

22.900

30.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

9.000

35.000

35.000

A.C. 643

24.000

35.000

35.000

Legge n. 197/2022

9.000

20.000

35.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Ministero della cultura

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

36.000

36.000

36.000

A.C. 643

36.000

36.000

36.000

Legge n. 197/2022

36.000

36.000

36.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

25.000

25.000

25.000

A.C. 643

25.000

25.000

25.000

Legge n. 197/2022

25.000

25.000

25.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del turismo

                                                                                                        (migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.C. 643

10.000

15.000

15.000

Legge n. 197/2022

10.000

15.000

15.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi


 

Articolo 1, commi 871-874
(Fondi)

 


871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.


 

 

I commi da 871 a 874 recano la rideterminazione di alcuni Fondi. In particolare:

§  il Fondo per l’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito dal D.L. n. 176/2022 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica: cd. “Aiuti-quater”), è ridotto a decorrere dal 2023 e fino al 2033, al fine di garantire la copertura necessaria per il finanziamento degli interventi di manovra introdotti dalla legge di bilancio in esame (comma 871);

§  il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 872).

§  il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione è incrementato a decorrere dal 2023 (comma 873).

§  il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è incrementato a decorrere dal 2023 (comma 874).

 

In particolare, il comma 871 riduce il Fondo da destinare all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater).

 

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater) – tenuto conto del ricorso all’indebitamento per l’anno 2022 autorizzato dalle Camere il 9 novembre 2022[44] con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – ha introdotto alcuni interventi urgenti per il contrato del caro energia. Il provvedimento, al contempo, ha posticipato al 2023 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nonché il termine per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico.

Gli effetti migliorativi associati a tali misure sono confluiti in un apposito fondo, costituito dall’articolo 15, comma 4, del medesimo D.L. n. 176 (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi via via inferiori nelle annualità successive[45]), destinato all’attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025 (capitolo 3074 dello stato di previsione del MEF), ed in particolare – come esplicitato nella Relazione tecnica del D.L. n. 176 del 2022 – alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica.

Una quota di queste risorse, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è stata accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.L. n. 50 del 2022.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 5-bis, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

 

La riduzione disposta dal comma 871 è pertanto operata sull’intera dotazione del Fondo autorizzata per gli anni dal 2023 al 2033, al fine di fornire la copertura necessaria per il finanziamento degli interventi di manovra introdotti dalla presente legge di bilancio, ed in particolare degli interventi favore delle famiglie e delle imprese in relazione alla situazione di crisi energetica.

Soltanto con riferimento all’anno 2023, la riduzione è pari a 2,6 miliardi su una dotazione di 4,1 miliardi, in quanto essa è stata operata facendo salvo l’accantonamento di 1,5 miliardi disposto dal D.L. n. 176/2022 e reso indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas.

 

Il comma 872 riduce di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3833/MEF) dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale.

 

Si ricorda che nel corso della XVIII Legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale trasmesso alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2021. La Camera dei deputati il 22 giugno 2022 ha approvato in prima lettura il testo (A.C. 3343). A seguito della conclusione anticipata della legislatura, il disegno di legge non ha concluso il suo iter.

Si segnala, tuttavia, che alcune delle misure inserite come principi di delega sono state attuate in via legislativa (ad esempio la revisione delle aliquote IRPEF e il parziale superamento dell'IRAP, mediante la legge di bilancio 2022).

Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo, a seguito del definanziamento in esame, presenta uno stanziamento residuale di circa 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025.

 

Il comma 873 reca un incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione nei seguenti importi: 2.158.869 euro per l’anno 2023, di 22.036.158 euro per l‘anno 2024, di 31.387.272 euro per l’anno 2025, di 151.463.733 euro per l’anno 2026, di 177.656.985 euro per l’anno 2027, di 180.075.961 euro per l’anno 2028, di 181.674.406 euro per l’anno 2029, di 183.274.756 euro per l’anno 2030, di 183.092.756 euro per l’anno 2031, di 183.008.256 euro per l’anno 2032, di 182.956.371 euro per l’anno 2033, di 215.356.371 euro per l’anno 2034, di 201.456.371 euro per l’anno 2035, e di 201.456.371 euro annui a decorrere dall’anno 2036.

 

Nel corso dell’esame alla Camera il Fondo, che nel testo iniziale del disegno di legge veniva incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, è stato utilizzato a copertura di numerose misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare della legge di bilancio.

 

Si tratta, si rammenta, del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

Nel ddl di bilancio iniziale (A.C. 643) il Fondo, a seguito del rifinanziamento di 400 milioni a decorrere dal 2023, presentava uno stanziamento pari a 569,7 milioni per il 2023, 574,8 milioni per il 2024 e di 573,8 milioni per il 2025.

A seguito dell’utilizzo del Fondo per finalità di copertura finanziaria degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare, il Fondo presenta, nella legge di bilancio per il 2023, uno stanziamento di circa 129,7 milioni per il 2023, 140,8 milioni per il 2024 e di 98,6 milioni per il 2025.

         

Il comma 874 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 26,67 milioni di euro per l’anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l’anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l’anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l’anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l’anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l’anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l’anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l’anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l’anno 2035 e di 3,445 milioni di euro a decorrere dal 2036.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075).

Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo, a seguito del rifinanziamento in esame, presenta uno stanziamento di circa 442,6 milioni di euro per il 2023, di 225,8 milioni per il 2024 e di circa 306 milioni per il 2025.


 

Articolo 1, commi 875 e 876
(Istituzione di un fondo per interventi di recupero
e di restauro del patrimonio storico)

 


875. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:

a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;

b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;

c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.

876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875.


 

 

Il comma 875 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico: a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria; c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina. Il comma 876 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità per il trasferimento delle predette risorse tra gli interventi previsti.


 

Articolo 1, comma 877
(Spending review dei Ministeri)


 

877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

Il comma 877 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 878 a 890 concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa fissati per il ciclo di bilancio 2023-2025 per ciascun Dicastero ai sensi del D.P.C.M. 4 novembre 2022, in attuazione della disciplina di spending review prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica.

Il D.P.C.M. citato, infatti, sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato fissato nel Documento di economia e finanza 2022 (DEF) – che prevede riduzioni strutturali di spesa dei Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a dal 2025 – ha ripartito gli obiettivi di risparmio tra i singoli Dicasteri, definendo gli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025.

Le riduzioni di spesa per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 878 a 890, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati di Sezione II.

 

Il richiamato D.P.C.M. 4 novembre 2022 – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2023-2025, alla disposizione di spending review prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, di cui all’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Tale disposizione prevede la definizione, quale contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica, degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero– in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire nel successivo triennio di programmazione – in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

 

L’articolo 22-bis della legge n. 196/2009 - introdotto con la riforma operata nel 2016[46] – è volto a favorire l’integrazione del processo di revisione della spesa delle amministrazioni centrali nell’ambito del ciclo di bilancio, nell’ottica di un rafforzamento della programmazione economico-finanziaria delle risorse e del raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.

In particolare, l’articolo prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno - sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme contenuto nel DEF – con apposito D.P.C.M., emanato su proposta del Ministro dell’economia e finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al successivo triennio. Gli obiettivi possono essere definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, e su tale base i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, proponendo, per il conseguimento degli obiettivi, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

La disposizione stabilisce inoltre che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono indicati gli interventi destinati alla realizzazione degli obiettivi e il relativo cronoprogramma. Entro il 1° marzo dell’anno successivo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati degli accordi in essere nell'esercizio precedente.

La procedura indicata nella legge di contabilità ha finora trovato attuazione una sola volta, nel 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2018, in termini di indebitamento netto e ripartito tra i Ministeri con il D.P.C.M. 28 giugno 2017. Gli accordi di monitoraggio, perfezionati con appositi decreti interministeriali, sono stati pubblicati sul sito internet del MEF. La Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 è stata allegata al DEF 2019 (cfr. DEF 2019 - Allegato VI, pag. 149 e segg.).

La procedura di cui all’articolo 22-bis della legge di contabilità trova attuazione per la seconda volta con riferimento al triennio di programmazione 2023-2025.

A tale riguardo, nel preambolo del D.P.C.M. del 4 novembre 2022, si evidenzia espressamente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell’ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge n. 196/2009.

Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2022, presentato in aprile, stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato devono realizzare, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a:

-       800 milioni di euro per l’anno 2023

-       1.200 milioni per l’anno 2024

-       1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

In relazione a ciò, il D.P.C.M. 4 novembre 2022 ha ripartito in capo a ciascun Ministero l’obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022 in termini di indebitamento netto, negli importi indicati nella tabella di seguito ripartata, allegata al D.P.C.M..

DPCM 4 novembre 2022 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto

(milioni di euro)                 

 

2023

2024

Dal 2025

Economia e finanze

di cui: Presidenza del Consiglio

419,0

19,3

620,1

29,0

775,1

36,3

Sviluppo economico

12,7

19,4

24,3

Lavoro e politiche sociali

9,8

15,0

18,8

Giustizia

49,0

77,2

96,5

Affari esteri e cooperazione internazionale

49,2

76,0

94,9

Istruzione

28,3

39,4

49,2

Interno

52,8

85,2

106,5

Transizione ecologica

3,8

5,2

6,5

Infrastrutture e mobilità sostenibili

80,8

122,4

153,0

Università e ricerca

7,2

10,8

13,5

Difesa

55,6

85,9

107,3

Politiche agricole

7,2

10,1

12,6

Cultura

13,8

19,7

24,6

Salute

7,6

11,2

14,0

Turismo

3,2

2,5

3,1

Totale

800,0

1.200,0

1.500,0

 

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri hanno formulato proposte, nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2023-2025, sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia di riduzione di stanziamenti di leggi di spesa vigenti da effettuare nella Sezione II.

 

Secondo le linee guida allegate al D.P.C.M. del 4 novembre 2022, le proposte di intervento per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio potevano riguardare:

-          la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;

-          la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.

Lo stesso D.P.C.M. esclude espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. Le proposte devono inoltre essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza di ciascun Ministero. Laddove le proposte non consentano di raggiungere l’obiettivo di spesa, il D.P.C.M. prevede, per ciascun Ministero inadempiente, riduzioni degli stanziamenti fino a concorrenza dell’obiettivo di risparmio.

Come evidenziato nella Relazione tecnica allegata all’A.S. 442, il raggiungimento degli obiettivi di spending review (espressi in termini di indibitamento netto) è stato realizzato, per la gran parte, attraverso definanziamenti disposti in Sezione II, che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi:

-          809,7 milioni di euro nel 2023

-          1.234,8 milioni nel 2024

-          1.412,1 milioni a partire dal 2025.

I tagli di spesa realizzati attraverso i definanziamenti di Sezione II hanno consentito risparmi sia in termini di spesa corrente che in conto capitale:

Riduzioni di spesa dei Ministeri in Sezione II

(milioni di euro)

Spending review Sezione II

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Sezione II:

809,7

1.234,8

1.412,1

748,6

1.128,7

1.436,0

- Parte corrente

628,4

947,2

1.233,8

 

 

 

- Conto capitale

181,3

287,6

178,3

 

 

 

Obiettivi DPCM 4 novembre 2022

 

 

 

800,0

1.200,0

1.500,0

Fonte: A.S. 442 - Allegato, Relazione tecnica di Sezione II, pag. 247-251.

 

Le ulteriori riduzioni di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi complessivi sono state realizzate attraverso interventi normativi introdotti in Sezione I. Il comma 877 in esame richiama a tal fine le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890.

 

Si riporta di seguito la tabella – fornita dalla Ragioneria generale dello Stato – che quantifica le riduzioni di spese complessivamente effettuate dai Ministeri, con interventi di Sezione I e di Sezione II, per il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati dal D.P.C.M. 4 novembre 2022, in termini di saldo netto da finanziare, per un totale di 883,1 milioni di euro nel 2023, 1.319,0 milioni nel 2024, 1.480,4 milioni dal 2025.

Per le riduzioni di spesa effettuate dai Ministeri in Sezione I, viene indicato tra parentesi il relativo comma:

 

Spending review dei Ministeri sul bilancio dello Stato
saldo netto da finanziare

(milioni di euro)

 

SNF 2023

SNF 2024

SNF 2025

Sez. I

Sez. II

Sez. I

Sez. II

Sez. I

Sez. II

Economia e finanze                    (comma 882)

29,9

401,9

30,0

615,4

30,0

781,9

Presidenza del Consiglio       (comma 881)

19,3

-

24,0

4,9

24,0

12,2

Imprese e made in Italy

-

12,7

-

19,4

-

14,3

Lavoro e politiche sociali

-

9,8

-

15,0

-

18,8

Giustizia                               (commi da 878-880)

11.5

42,1

17,6

66,6

13,2

86,9

Affari esteri

-

49,2

-

76,0

-

94,9

Istruzione e merito                    (conma 885)

11,6

22,4

11,6

33,6

-

49,2

Interno

-

52,8

-

85,2

-

106,5

Ambiente e sicurezza energetica

-

3,8

-

5,2

-

6,5

Infrastrutture  e trasporti             (comma 884)

1,0

120,1

1,0

173,2

1,0

68,7

Università e ricerca

-

7,2

-

10,8

-

13,5

Difesa

-

55,6

-

85,9

-

107,3

Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

-

7,2

-

10,1

-

12,6

Cultura

-

13,8

-

19,7

-

24,6

Salute

-

7,6

-

11,2

-

14,0

Turismo

-

3,2

-

2,5

-

-

Totale

73,4

809,7

84,2

1.234,7

68,3

1.412,1

 

Si segnala che, nella tabella su esposta fornita dalla RGS, non figurano gli interventi afferenti ai commi 887 e 888, i quali dispongono riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa – per importi complessivamente pari a 180 milioni per il 2023 e per il 2024 e 200 milioni a decorrere dal 2025, in termini di saldo netto da finanziare – in tema, rispettivamente, di limiti di spesa entro i quali è riconosciuto, con un requisito contributivo ridotto, il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci e di riduzione del fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

 

Sul punto si rileva l’opportunità di chiarire se tali riduzioni di spesa rientrino o meno nel perimetro degli interventi di spending review richiesti alle Amministrazioni centrali per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati nel DEF 2022.

 

Nella Relazione tecnica alla legge di bilancio sono riportate molte informazioni in merito alla spending review effettuata in Sezione II, con tabelle riepilogative degli effetti complessivi della spending review per missioni e programmi nonché per categorie economiche (A.S. 442, Allegato, Relazione tecnica di Sezione II, pag. 247 e seguenti).

Un’analisi dettagliata delle misure di riduzione della spesa disposte in Sezione II, con riferimento alle singole leggi di spesa su cui è stata attuata la spending review è riportata, ripartita per Ministeri, nell’Appendice “Definanziamenti da spending review in Sezione II”, contenuta nel Volume IV del presente dossier.

 

Per completezza, si ricorda inoltre che l’articolo 22-bis della legge di contabilità prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo successivo, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa provvedano a definire in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati nella legge di bilancio.

Riguardo al monitoraggio degli obiettivi di spesa, l’articolo 5 del D.P.C.M. stabilisce che, successivamente agli accordi del 1° marzo 2023, il Ministro dell'economia e finanze, entro il 15 luglio 2023, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° marzo 2024 ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa del grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, da allegare al DEF.

Va segnalato, infine, che l’articolo 8 del D.P.C.M. contiene un meccanismo di incentivazione per i Ministeri che conseguono gli obiettivi di spesa ad essi assegnati, prevedendo che con la legge di bilancio 2023-2025 si possa disporre l’assegnazione di risorse – entro un limite massimo definito dalla legge medesima - da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Tale previsione ha trovato attuazione con i commi dal 891 a 893 della legge di bilancio 2023-2025, in cui si autorizza lo stanziamento di 20 milioni per il 2023, di 25 milioni per il 2024 e di 30 milioni dall’ anno 2025 da destinare a tali finalità (cfr. la relativa scheda di lettura).


 

Articolo 1, comma 878
(Risparmi di spesa del Ministero della giustizia –
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)

 


878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.


 

 

Il comma 878 prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria consegua risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l’anno 2023, 15.400.237 euro per l’anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Il comma 878, prevede che il che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria assicuri, mediante la riorganizzazione e l’efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, risparmi di spesa non inferiori a:

·      9.577.000 euro per l’anno 2023;

·      15.400.237 euro per l’anno 2024;

·      10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

 

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 il programma “Amministrazione Penitenziaria” - interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento di bilancio pari 3.314.481,4 milioni di euro per il 2023, a 3.337,7 milioni per il 2024 e a 3.321,1 milioni per il 2025. Gran parte di tale stanziamento risulta assorbito dalle spese per il personale (per il 2023 2.319,4 milioni, di cui 2.062,8 milioni per la polizia penitenziaria e 256,6 milioni per personale amministrativo e magistrati).

La riduzione di spesa per il 2023 incide integralmente sull’azione “Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)”, mentre per il 2024 e il 2025 in larga parte (87% nel 2024 e 60,5% nel 2025) sulla medesima azione “Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)” e, in misura minore, sulle azioni “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute” (6% nel 2024 e 30,1% nel 2025) e “Gestione assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria” (7% nel 2024 e 9,4% nel 2025).

In particolare, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) evidenzia, per il 2023, come la riduzione di spesa intervenga sulle competenze accessorie, in relazione – secondo quanto precisato nella nota esplicativa – alla situazione di fatto del personale.


 

Articolo 1, comma 879
(Risparmi di spesa Ministero della giustizia – razionalizzazione
della gestione del servizio mensa per il personale)

 


879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.


 

 

Il comma 879 prevede che il Ministero della giustizia, mediante l’efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, assicuri, a partire dal 2023, risparmi di spesa.

 

 

Più nel dettaglio il comma 879 prevede che nell’ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l’anno 2023, 588.987 euro per l’anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall’anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all’efficientamento dei processi di lavoro nell’ambito delle attività per l’attuazione dei provvedimenti penali emessi dall’Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.

 

Al riguardo la relazione tecnica dell'originario disegno di legge evidenziava "per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l’attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto)".

 


 

Articolo 1, comma 880
(Riduzione delle spese per le intercettazioni)

 


880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.


 

 

L’articolo 1, comma 880, dispone una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.

 

Più dettagliatamente il comma 880, alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), prevede una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.

 

Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU in materia di spese di giustizia) le spese nel processo penale sono distinte in ripetibili e non ripetibili. Il comma 1, lett i-bis) dell'art. 5 include fra le spese ripetibili quelle relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. In seguito alla adozione del D.Lgs. 08/11/2021, n. 207, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), il contenuto dell'articolo 96 è confluito nel vigente articolo 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il vigente art. 57, rubricato "Prestazioni obbligatorie", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. La determinazione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie è demandato a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto:

§  disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

§  individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

§  definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

 

É opportuno ricordare che i commi 88 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) hanno previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto interministeriale 28 dicembre 2017 con il quale sono state revisionate le voci di listino per le prestazioni obbligatorie al fine di conseguire una riduzione di spesa.  Come si sottolinea nell'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 5)  i primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018. Con riguardo all'andamento della spesa per le intercettazioni, l'analisi dei dati, riportati nella richiamata Relazione, mostra una forte flessione della spesa, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni nell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita nell'anno 2018 a circa 205 milioni di euro. Considerando il triennio 2019-2021 il trend è stato sempre improntato comunque al risparmio della spesa: nell'anno 2019 le spese sono complessivamente diminuite a circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa 177 milioni di euro nel 2020 (dato quest'ultimo legato al periodo di sospensione delle attività processuali causato dal lockdown per l'emergenza sanitaria da Covid 19) per aumentare nel corso dell'anno 2021 a circa 203 milioni di euro. Nell'anno 2022 la dotazione iniziale di bilancio del cap. 1363 è stato pari a circa 213 milioni di euro.

 

Con riguardo alla disposizione in commento la relazione tecnica del disegno di legge originario precisava che essa "è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno 2023. [...] si è proceduto [...] ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie. Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023. L’ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall’anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia)”.

 


 

Articolo 1, comma 881
(Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio –
Soppressione InvestItalia)

 


881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


 

 

Il comma 881 dispone la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia», con una conseguente riduzione di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023.

 

Il comma 881 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni.

A tal fine, vengono abrogati i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l’istituzione di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «InvestItalia» .

 

In base al comma 180 della legge di bilancio 2019, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

§  analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

§  valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

§  verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

§  elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;

§  individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

§  affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

§  individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

§  elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

§  ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione è stata poi istituita con D.P.C.M. 15 febbraio 2019.

 

Nel bilancio dello Stato le risorse destinate al funzionamento di InvestItalia sono allocate sul cap. 2107 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per poi essere trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio sul cap. 205 (Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati).

Nel bilancio a legislazione vigente erano a tal fine stanziati 24.037.423 euro per il 2023 e anni seguenti, che in virtù del presente comma vengono azzerati.


 

Articolo 1, commi 882 e 883
(Agenzia delle entrate)

 


882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.


 

 

Il comma 882 dispone che l’Agenzia delle entrate effettui riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024 attraverso la riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle sedi territoriali. Il comma 883 autorizza l’Agenzia delle entrate ad incrementare dal 2023 di 12,7 milioni le risorse del Fondo risorse decentrate per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali.

 

Il comma 882 dispone risparmi strutturali di spesa da parte dell’Agenzia delle entrate per un ammontare non inferiore a 25.241.000 euro per il 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, che saranno determinati dalla riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali. Tali processi di risparmio della spesa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previa verifica per gli aspetti finanziari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

L’Agenzia dovrà rendicontare semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 25.241.000 euro per l’anno 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2024.

 

Al fine di potenziare l’efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del precedente comma, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, il comma 883  autorizza l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad incrementare di 12,7 milioni le risorse certe e stabili del Fondo Risorse Decentrate[47], a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[48].

Come riportato nella Relazione tecnica al d.d.l. di bilancio 2023 (A.C. 643), la “disposizione, destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l’attivazione di un team e una attivazione potenziale di circa 3000 capi teams (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente. La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 milioni di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, nella misura del 32,70%, l’importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 milioni di euro, a decorrere dal 2023”.


 

Articolo 1, comma 884
(Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione)

 


884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023».


 

 

Il comma 884, reca una riduzione degli stanziamenti per il MIT, derivanti dall’adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, di un milione di euro all’anno a partire dal 2023.

 

In dettaglio, l’articolo 1, comma 884, modifica una disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004). In tale disposizione si prevede che le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile[49] dovessero (e debbano ancora) essere elevate con decreto interministeriale MIT-MEF[50], onde assicurare un’entrata allo Stato di 24 milioni di euro all’anno.

Il medesimo comma 238 prevede che una quota delle entrate derivanti da tali aumenti tariffari sia riassegnata allo stesso MIT per le funzioni inerenti ai progetti infrastrutturali, di cui al decreto attuativo (il n. 190 del 2002) della legge c.d. obiettivo (la n. 443 del 2001).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 190 del 2002 è stato abrogato dal codice degli appalti del 2006 (decreto legislativo n. 163, a sua volta poi sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016), sicché il riferimento al suo testo appare una mera indicazione di materia e non un rinvio normativo.

 

A tale riguardo, era previsto – anche in virtù di successive modifiche al medesimo comma 238 – che a decorrere dal 2022 sarebbero stati riassegnati al MIT 10 milioni e 883.900 euro.

La nuova disposizione riduce tale riassegnazione a 9 milioni e 883.900 ad anno a partire dal 2023.

 


 

Articolo 1, comma 885
(Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito e proroga degli
incarichi temporanei in essere)

 


885. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024», le parole: « nonché, a decorrere dal 2023,» sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a decorrere dal 2025,», le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024».


 

 

Il comma 885 interviene sull’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 3, del D.L. 126/2019 ha autorizzato l’allora MIUR a bandire un concorso per l’assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023

recando, al contempo, un’autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso. Nelle more dell’espletamento del concorso, il comma 4 ha rifinanziato, con € 1,98 mln per il 2019 e € 7,90 mln per il 2020, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso comma 94. Gli incarichi temporanei sarebbero dovuti comunque terminare all’atto dell’immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Cfr., per approfondimenti, il relativo dossier

 

Il comma 885 differisce l’operatività dell’impianto normativo esaminato, prevedendo – come chiarito dalla relazione tecnica del disegno di legge originario – la proroga degli incarichi temporanei in essere fino all’anno 2024.

Infatti, rispetto al citato comma 3, essa posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87; determina in 7,90 milioni di euro annui anche per il 2023 e il 2024 i maggiori oneri per spese di personale, posticipando dal 2025 in poi la quantificazione del maggiore onere in 19,55 milioni di euro annui.

Rispetto al comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata degli incarichi temporanei in essere.

Nella relazione tecnica si evidenzia come «atteso che l’art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l’importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 2024». 


 

Articolo 1, comma 886
(Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del
Ministero dell’istruzione e del merito)

 


886. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» e le parole: « per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».


 

 

L’articolo 1, comma 886, estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.

 

A tali fini, si novella l’articolo 230-bis, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 aveva previsto la possibilità per il triennio 2016-2018 di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell’attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell’allora MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di € 7 mln annui per il triennio 2016-2018.

Infine, la disposizione aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con DM 12 novembre 2015, n. 882, il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in 48, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

Successivamente, l’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha autorizzato l’allora MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023.

Nelle more dell’espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere termine all’atto dell’immissione in ruolo dei dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,9 mln per il 2020.

In attuazione di tali disposizioni, con DM 14 maggio 2020, n. 3 si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di 59 incarichi a tempo determinato di dirigente con funzioni tecnico-ispettive. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante procedura di selezione comparativa dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell’istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Successivamente, l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per il 2021, con le risorse destinate dall’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Infine, l'articolo 1, comma 959, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), novellando l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la possibilità, per l'allora Ministero dell’istruzione, di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Oltre alla possibilità di prorogare gli incarichi già conferiti fino alla data indicata, ha stabilito anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a € 7,9 mln per il 2022, che contestualmente si autorizzava (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di conferirne di nuovi. Ai relativi oneri si sarebbe dovuto provvedere a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.

Si fa presente che, per effetto delle modificazioni qui disposte, tale copertura è ora estesa anche agli anni 2023 e 2024.


 

Articolo 1, comma 887
(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)

 


887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.


 

 

Il comma 887 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio[51] afferma che la riduzione è disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.

 

Come accennato, il comma 887 riduce il limite di spesa[52] entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto - pari attualmente a 41 anni di contribuzione[53] - il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024 e 120 milioni annui a decorrere dal 2025. Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo[54]; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda[55].

Come detto, la relazione tecnica afferma che la riduzione del limite di spesa è disposta in base agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.


 

Articolo 1, comma 888
(Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato
addetti a lavorazioni pesanti)

 


888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.


 

 

Il comma 888 riduce di 100 milioni di euro per il 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

 

Alla riduzione della suddetta autorizzazione di spesa (di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007) consegue una riduzione, in misura corrispondente, degli importi previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

La Relazione tecnica allegata all’emendamento votato dalla Camera, che ha aggiunto la disposizione in esame, specifica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa in questione è possibile senza pregiudizio per il riconoscimento dei relativi benefici pensionistici, sulla base di quanto emerso dall’attività di monitoraggio certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto prevedibile in via prospettica.

 


 

Articolo 1, comma 889
(Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

 


889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».


 

 

Il comma 889 dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.

 

A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell’Autorità (L. n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l’espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all’Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Si tratta del capitolo 841 del bilancio della Presidenza del Consiglio nel quale sono trasferite le somme assegnate all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a valere sul capitolo 2118 del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Con la novella, si dispone l’assegnazione diretta nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, eliminando il trasferimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.

La relazione tecnica sottolinea che la misura è volta a migliorare l’allocazione delle risorse.

 

Si ricorda che l’Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l’organo amministrativo di supporto alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del D.L. n. 36/2022 (art. 15-ter), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente[56].

 

Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.

Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio. Si specifica che il personale è vincolato al segreto d'ufficio.

Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - com­prese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.

La dotazione organica è costituita da: 2 posti di livello dirigenziale non generale; 1 di livello dirigenziale generale; 20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).

Il personale è assunto per pubblico concorso. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.

Il D.L. 36 del 2022 ha stabilito che in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023. Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.

 

 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) è stata istituita dalla legge n. 112 del 2011 per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

Più nello specifico, l’AGIA svolge compiti di promozione dell’attuazione della Convenzione di New York del 1989 e segnala alle istituzioni tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Esprime pareri sulla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza, sul piano nazionale di interventi per l’infanzia e sul rapporto presentato dal Governo al Comitato Onu. All’Autorità sono affidati altresì compiti di studio, ricerca, proposta e segnalazione -sia a livello nazionale che internazionale - finalizzati alla piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minorenni. I poteri di visita e accesso alle informazioni detenute da enti pubblici e privati, ove siano presenti persone di minore età, vengono attivati su segnalazione degli interessati o attraverso indagini svolte a campione, anche in considerazione della mancanza di uffici periferici e della limitata dotazione organica e finanziaria di cui dispone l’Autorità. In ogni modo le visite sono subordinate per legge a una preventiva autorizzazione. All’Autorità garante non sono attribuiti compiti sanzionatori e, in nessun caso, compiti sostitutivi rispetto ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali o della magistratura, nei confronti dei quali opera nel rispetto del principio di sussidiarietà e a cui può segnalare situazione di violazioni di diritti. Il rapporto con le altre figure di garanzia presenti a livello regionale e locale è fondata sulla condivisione di intenti - da ricercare nell’ambito della Conferenza nazionale di garanzia - che prescinde da un rapporto gerarchico, di coordinamento e subordinazione.


 

Articolo 1, comma 890
(Interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite
ad avvocati e procuratori dello Stato)

 


890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


 

 

Il comma 890 stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

 

Il comma 890 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

La norma dispone, in particolare, che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione – si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione, inoltre, esclude il regime cui sono assoggettate le predette competenze dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché dell’addizionale regionale Irpef e dei tributi locali.

 

L’art. 50 del TUIR enumera le tipologie di compensi, somme, indennità, remunerazioni e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini dell’applicazione della disciplina delle imposte sui redditi.

Tra questi, la lettera b) dell’articolo 50 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

 

Come accennato, la norma in esame interviene sull’interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

L’art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, stabilisce che l’Avvocatura generale e le avvocature distrettuali, nei giudizi da esse rispettivamente trattati, curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a carico di queste ultime per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

Tali somme sono ripartite: per sette decimi, tra gli avvocati e i procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento dell’Avvocatura dello Stato; per tre decimi, in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo una volta che i titoli in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato; le rinunce al momento dell’accettazione; le transazioni al momento dell’approvazione.

Le predette competenze sono corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale predisposta in conformità delle tariffe di legge. Tale disciplina è applicabile anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni, delle altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici, nonché per i giudizi nei quali l’Avvocatura assuma la rappresentanza e difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.

Sulla disciplina della materia è intervenuto, nel 2014, l’art. 9 del decreto-legge n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha abrogato (al comma 2), il comma 3 del citato art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933. Tale disposizione stabiliva la corresponsione, da parte dell’Erario all’Avvocatura dello Stato, di metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente, negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.

Il menzionato decreto-legge del 2014 ha stabilito, inoltre (art. 9, commi 4 e 5), che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate sia ripartito tra gli avvocati e i procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è destinato, invece, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’art. 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni. La determinazione dei criteri di riparto di tali somme è stata demandata ai regolamenti dell’Avvocatura dello Stato, da adottarsi (art. 9, comma 8) entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 114 del 2014, a pena di impossibilità per le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti di queste ultime, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato.

 

Nell’applicazione di quanto previsto dal comma in oggetto, resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, in materia di tetto retributivo agli emolumenti dei dipendenti pubblici.

 

Si tratta della disposizione che stabilisce che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo per i trattamenti economici annui percepiti da chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011).


 

Articolo 1, commi 891-893
(Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato)

 


891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 891 a 893, istituisce un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.

 

L’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è posta dalle presenti disposizioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del DPCM del 4 novembre 2022, che consente al disegno di legge di bilancio 2023-2025 di assegnare risorse, da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, ai Ministeri che conseguiranno i seguenti obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto previsti dal citato decreto:

DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE

2023

2024

2025

Ministero dell’economia e delle finanze

di cui Presidenza del consiglio dei ministri

419,0

19,3

620,1

29,0

775,1

36,3

Ministero dello sviluppo economico

12,7

19,4

24,3

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

9,8

15,0

18,8

Ministero della giustizia

49,0

77,2

96,5

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

49,2

76,0

94,9

Ministero dell’istruzione

28,3

39,4

49,2

Ministero dell’interno

52,8

85,2

106,5

Ministero della transizione ecologica

3,8

5,2

6,5

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

80,8

122,4

153,0

Ministero dell’università e della ricerca

7,2

10,8

13,5

Ministero della difesa

55,6

85,9

107,3

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

7,2

10,1

12,6

Ministero della cultura

13,8

19,7

24,6

Ministero della salute

7,6

11,2

14,0

Ministero del turismo

3,2

2,5

3,1

Totale complessivo

800,0

1.200,0

1.500,0

Su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (a cui possono successivamente essere apportate le opportune variazioni) - da adottare entro il 2 marzo 2023 (ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023-2025) – si provvederà alla ripartizione del Fondo in oggetto e ad autorizzare le unità di personale assumibili. Il Fondo dovrà essere destinato (comma 891):

§  a partire dal 2024, almeno per l’80 per cento al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei “Funzionari” prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico (art. 30 D.Lgs. 165/2001[57]) e l’immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi (art. 4 del D.L. 101/2013[58]);

§  per l’eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. Per il solo 2023 i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per il conferimento di tali incarichi (comma 893).

A valere sul Fondo in oggetto, viene autorizzata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il 2023, di 1.562.500 euro per il 2024 e di 1.875.000 euro a decorrere dal 2025 a favore della Presidenza del consiglio dei ministri e di ciascun Ministero (comma 892).


 

Articolo 1, commi 894 e 895
(Proroga superbonus al 110 per cento)

 


894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 894 individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023.

 

Il comma 894 conferma l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento (piuttosto che al 90 per cento) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. A tale proposito si ricorda che l’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

 

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto sul Superbonus 110%, al 31 ottobre 2022, erano in corso 326.819 interventi edilizi incentivati, per circa 55 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 60,5 miliardi di euro. Sono 40.552 i lavori condominiali avviati (67,8% già ultimati), che rappresentano il 43,8% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 191.031 (69,4 già realizzati che rappresentano il 39,4% del totale investimenti) e 95.230 (75,6% realizzati che rappresentano il 16,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (50.161 edifici per un totale di oltre 9,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (40.095 interventi e 5,3 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (28.230 interventi già avviati e 5 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:

-dai condomini,

-dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

-dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (termine su cui interviene la norma in commento), nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

-da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (termine su cui incide la disposizione in commento) a condizione che al 30 settembre (termine prorogato da ultimo dall'articolo 14 del decreto legge n. 50) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento;

-dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le sopra citate proroghe introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Per una panoramica dettagliata della disciplina del superbonus si rinvia alla lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

In particolare, tale riduzione non si applica:

§  agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

§  agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

§  agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

§  agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, prevedeva una deroga alla riduzione al 90% dell’incentivo fiscale in oggetto per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 e con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Tale disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato della Repubblica.

 

Il comma 895 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della misura, che sono pari a 600.000 euro nell’anno 2023, a 61,3 milioni di euro nell’anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Viene stabilito, altresì, che le disposizioni di cui ai commi 894 e 895 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Articolo 1, commi 896 e 897
(Potenziamento della Corte dei conti)

 


896. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

I commi 896-897 autorizzano la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un numero pari a complessive 359 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte.

 

Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNIEC (Piano nazionale integrato energia e clima).

 

Si ricorda, in proposito, con specifico riferimento al PNRR, che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del Piano. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (art. 7, comma 7, D.L. 77/2021). Qui i link alla prima (marzo 2022) e alla seconda (agosto 2022) relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR.

L'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020) ha ampliato la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Al livello centrale le Sezioni riunite in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo.

Al livello locale le Sezioni regionali di controllo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, rendono pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. Qualora le amministrazioni si conformano nella loro attività ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva nella valutazione della responsabilità amministrativa è esclusa, in ogni caso, la colpa grave.

 

In particolare l’assunzione potrà riguardare:

§  13 dirigenti di seconda fascia,

§  104 unità da inquadrare nell’Area dei ‘Funzionari’ e

§  242 unità da inquadrare nell’Area degli ‘Assistenti’.

 

Le aree sono individuate secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021.

 

La disposizione specifica inoltre che il reclutamento del predetto contingente di personale potrà avvenire o attraverso l’attivazione di procedure di mobilità volontaria (ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) o mediante l’avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

 

Il comma 897 prevede la copertura finanziaria degli oneri - pari a euro 13.796.000 per l’anno 2023 e ad euro 16.534.000 a decorrere dall’anno 2024 - a valere sulle risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti.

La medesima disposizione prevede inoltre le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.


 

Articolo 1, comma 898
(Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni)

 


898. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026».


 

 

Il comma 898 prevede, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026.

 

Il comma 898 in esame fa salvo il rispetto dei limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In base a quest'ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria . Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell’unione.

 

Il comma 898 in esame prevede che ai comandi o distacchi ammessi in base al medesimo comma si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di distacco nell’ambito di datori di lavoro di diritto privato (norme di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni) e la disciplina in materia di comandi di pubblici dipendenti ( di cui all’articolo 56 del D.Lgs. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni).

 

La norma transitoria di cui al comma 898 è posta mediante una novella nell'articolo 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni. La nozione di società a controllo pubblico è posta, ai fini in oggetto, dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e m), dello stesso D.Lgs. n. 175; la citata lettera b) fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

Il comma 898 specifica che la norma transitoria ivi posta è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per il personale degli enti pubblici non economici, resta implicitamente fermo che il comando o distacco può essere operato anche al di fuori della norma transitoria in oggetto, ove consentito da altre norme vigenti.

Si segnala altresì che il Governo, nella seduta della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 20 dicembre 2022, ha dichiarato che la norma transitoria di cui al presente comma 898 deve essere valutata insieme con la Commissione europea, al fine di verificare che la medesima norma non sia in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità, obiettivo previsto dal suddetto PNRR (cfr. i traguardi M1C1-56 e M1C1-58 del relativo allegato).


 

Articolo 1, commi 899-902
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

 


899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.

901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.


 

 

I commi 899-902 istituiscono nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all’esito del monitoraggio operato dall’Agenzia, e riassegnate.

Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all’anno le risorse per il funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’art. 18 del D.L. 82/2021.

 

In particolare, il comma 899 istituisce i due fondi con le finalità e le dotazioni che seguono:

§  il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale, e all’innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024, 110 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

§  il Fondo per la gestione della cybersicurezza, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

 

I due fondi, allocati nello stato di previsione del MEF, sono finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.

 

Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l’architettura della sicurezza cibernetica nazionale.

I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.

La Strategia nazionale di cybersicurezza individua tre obiettivi fondamentali: protezione, risposta, sviluppo.

La protezione degli asset strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro normativo sia da misure, strumenti e controlli che possono abilitare una transizione digitale resiliente del Paese. Di particolare importanza è lo sviluppo di strategie e iniziative per la verifica e valutazione della sicurezza delle infrastrutture ICT, ivi inclusi gli aspetti di approvvigionamento e supply-chain a impatto nazionale.

La risposta alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso l’impiego di elevate capacità nazionali di monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta e l’attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori facenti parte dell’ecosistema di cybersicurezza nazionale.

Lo sviluppo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

Il Piano di implementazione riporta, per ciascuno degli obiettivi della Strategia nazionale – protezione, risposta e sviluppo – le misure da porre in essere per il loro conseguimento per ognuna delle quali è indicato il novero degli attori responsabili per la loro attuazione. Le Amministrazioni indicate come attori responsabili, sono chiamate a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione alle corrispondenti misure, utilizzando le risorse finanziarie a disposizione, a legislazione vigente comprese quelle del PNRR, occorrenti allo scopo.

 

La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

L'intervento si articola in 4 aree principali:

§  rafforzamento dei presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;

§  consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e audit della sicurezza dell'hardware e del software;

§  potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;

§  implementazione degli asset e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.

Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cibersicurezza: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersicurezza, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersicurezza e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".

 

Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica cha ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.

 

Ai sensi del comma 900, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. In particolare, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell’ambito del Piano.

 

Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente assegnate con uno o più DPCM, adottati su proposta dell’ACN, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla ACN, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con DPCM adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (comma 901).

 

Il comma 902, infine, incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 le risorse che il D.L. 82/2021 ha stanziato per le spese di funzionamento dell’ACN. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all’ACN dal comma in esame.

 

L'articolo 18 del D.L. 82/2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell’ACN con dotazione pari a:

§  2 milioni per il 2021;

§  41 milioni per il 2022;

§  70 milioni per il 2023;

§  84 milioni per il 2024;

§  100 milioni per il 2025;

§  110 milioni per il 2026;

§  122 milioni a decorrere dall'anno 2027.


 

Articolo 1, comma 903
(Clausola di salvaguardia)


903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


 

 

Il comma 903 prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

Il comma 903 stabilisce quindi che le norme della legge di bilancio in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dalla legge di bilancio) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[59].

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

SEZIONE II –
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-17
(Approvazione stati di previsione del Ministeri –
Finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa)

 


Art. 2. Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

 

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese» e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni».

Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese», « Altre entrate extratributarie» e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale» e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

 

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione « Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffida-mento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12. Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 152;

3) Aeronautica n. 48;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 40;

3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 109;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 318;

3) Aeronautica n. 288;

4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 185;

3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 631.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16. Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17. Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).


 

 

Gli articoli da 2 a 17 dispongono:

§  l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, con l’ammontare delle relative entrate previste per l’anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento (art. 2);

§  l’approvazione dei singoli stati di previsione della spesa, con l’autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese di ciascun Ministero per l'anno finanziario 2023 (art. 3-17). Gli articoli recano, altresì, disposizioni di carattere gestionale delle risorse afferenti il singolo Ministero.

Nella presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione di ciascun Ministero, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente da ciascun Ministero in Sezione II.

 

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità (legge n. 196/2009) dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Per l’analisi dei singoli stati di previsione, approvati con i suindicati articoli da 2 a 17, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi sia per gli aspetti contabili, si rinvia al Volume IV del presente dossier.

 

In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi ecc., come risultante dallo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1):

 

Tabella 1 – Entrate del bilancio dello Stato – legge di bilancio

(valori in milioni di euro)

 

2023

2024

2025

Entrate Tributarie

588.646

596.381

616.171

Entrate Extratributarie

83.206

76.908

76.289

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

399

252

157

Entrate finali

672.251

673.540

692.616

Accensione di prestiti

511.473

447.646

431.922

Entrate complessive

1.183.724

1.121.187

1.124.538

 

 

Gli articoli da 3 a 17 riguardano l’approvazione dei singoli stati di previsione della spesa. Nella tavola seguente è riportato l’ammontare delle spese autorizzate per ciascuno stato di previsione:

Tabella 1 - Analisi delle spese finali per Ministeri 2023-2025 – legge di bilancio

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2023

%

2024

%

2025

%

Economia e finanze

481.374

55,1

438.338

54,3

444.016

55,1

Imprese e made in Italy

19.173

2,2

17.736

2,2

15.266

1,9

Lavoro e politiche sociali

180.342

20,7

184.763

22,9

186.481

23,1

Giustizia

11.073

1,3

11.085

1,4

10.898

1,4

Affari esteri

3.285

0,4

3.262

0,4

3.116

0,4

Istruzione e merito

52.024

6,0

51.013

6,3

48.118

6,0

Interno

30.908

3,5

29.894

3,7

29.088

3,6

Ambiente e sicurezza energetica

22.848

2,6

3.454

0,4

3.008

0,4

Infrastrutture  e trasporti

20.288

2,3

19.122

2,4

16.983

2,1

Università e ricerca

13.684

1,6

13.938

1,7

13.978

1,7

Difesa

27.748

3,2

27.278

3,4

27.485

3,4

Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

2.557

0,3

1.637

0,2

1.383

0,2

Cultura

3.831

0,4

3.454

0,4

3.439

0,4

Salute

3.347

0,4

2.469

0,3

2.312

0,3

Turismo

421

0,0

275

0,0

228

0,0

SPESE FINALI

872.904

100

807.719

100

805.798

100

 

Di seguito, si riportano, suddivise per Ministero, le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.

Si ricorda, infatti, che dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni. La parte contabile, contenuta nella Sezione II, è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo apportare variazioni quantitative della legislazione vigente ed incidere, dunque, direttamente sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, mediante rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009).

 

Nelle tavole, le leggi di spesa oggetto di variazione sono riportate suddivise per Ministero (cfr. gli Allegati contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione A.S. 442- Tomo III).

Per ciascuna legge, sono indicate le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), definanziamento (Def.) o riprogrammazione (Ripr) disposto dalla legge di bilancio, con l’anno di scadenza della variazione.

 

Nelle tavole sono altresì riportati i rifinanziamenti e i definanziamenti disposti ai sensi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Aiuti-quater), i cui effetti sono considerati nella manovra complessiva di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, e contabilizzati in bilancio mediante variazioni di Sezione II.

Infine, tra le voci di definanziamento, è riportata, con autonoma evidenza contabile, per ciascun Ministero, l’entità delle riduzioni di spesa effettuate per esigenze di spending review ai sensi dell’art. 1, comma 877, della presente legge di bilancio, che incidono complessivamente sulla Sezione II per -809,7 milioni di euro per l’anno 2023, -1.234,8 milioni di euro per l’anno 2024 e -1.412,1 milioni di euro per l’anno 2025, in termini di saldo netto da finanziare (cfr la scheda di lettura relativa al comma 877).

 

N.B. Gli importi esposti in Tabella per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale. Il simbolo (*) individua le leggi di spesa permanente.

Ministero dell’economia e delle finanze

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - MEF

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 145/ 2018 art. 1 c. 645 - “Assegno Giulio Onesti per sportivi in disagio economico” (Cap-pg: 1899/1) (Variazione Permanente)

LV

0,4

0,4

0,4

0,4

Rif.

0,3

0,3

0,3

0,3

L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 - Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali - (Cap-pg: 3006/1)

LV

1.357,1

300,0

-

-

Rif.

200,0

-

-

-

DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - (Cap-pg: 2705/1) a decorrere dal 2023

LV

45,5

45,5

45,5

45,5

Rif.

1,0

2,0

3,0

36,0

LS. n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 - Fondo per il recepimento della normativa europea" -  (Cap-pg: 2815/1) a decorrere dal 2023

LV

75,4

80,4

85,4

830,7

Rif.

80,0

100,0

100,0

1.200,0

LS. n. 208/2015 art. 1 c. 813 - Fondo recepimento normativa europea – Sentenze di condanna Corte di giustizia della UE (Cap-pg: 2816/1)

LV

161,0

-

-

-

Rif.

0

100,0

100,0

-

D.Lgs.n. 300 del 1999 art. 2 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2035)

LV

44,2

44,2

44,2

44,2

Rif.

15,0

15,0

15,0

180,0

LB n. 23472021 art. 1 c. 476 - Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza - (Cap-pg: 7844/1) - (Scad. Variazione 2036)

LV

20,0

10,0

10,0

100,0

Rif.

3,0

2,5

11,0

75,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 - Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza - (Cap-pg: 7845/1) - (Scad. Variazione 2036)

LV

20,0

10,0

10,0

100,0

Rif.

3,0

2,5

11,0

75,0

LS n. 147 del 2013, art. 1, co. 109 Contributo ammodernamento Guardia di finanza - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2036)

LV

65,9

81,1

56,0

265,6

Rif.

34,0

45,0

48,0

610,0

DLG n. 300/1999, art. 70, c. 2, p. A - Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) - (Cap-pg: 3901/1 - 3901/2 - 3920/2) - (Variazione Permanente)

LV

155,7

155,7

155,7

155,7

Rif.

10,0

10,0

10,0

10,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis – Ricerca aerospaziale – (Cap-pg: 7477/1) (Fino al 2031) Vedi anche esame parlamentare

LV

142,0

130,0

122,0

835,0

Rif.

100,0

200,0

200,0

1.800,0

DL n. 181/2006 art. 1, c. 19, p. A - Somme alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (cap-pg. 2111/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

-

-

-

L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 – Servizio civile nazionale – (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente)

LV

97,6

97,6

97,6

97,6

Rif.

39,0

39,0

39,0

39,0

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170  - Banche e fondi internazionali - (Cap-pg: 7175/1-3) – (fino al 2032) vedi anche definanziamento

LV

422,0

350,0

352,0

1.574,0

Rif.

110,2

60,2

90,2

1.092,0

DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica

Economica- FISPE" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)

LV

299,6

34,0

133,6

782,7

Rif.

1,6

50,0

100,0

1.547,8

DLG n. 56 del 2000 art. 1 Spesa sanitaria - (Cap-pg: 2862/1)

LV

65.145

66.594

65.806

680.169

Rif.

-

1,3

4,1

-

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr riprogrammazione e definanziamento) fino al 2037

LV

2.252,4

307,3

2.184,8

13.133,6

Rif.

-

200,0

200,0

2.400,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis – Ricerca aerospaziale – (Cap-pg: 7477/1) (Fino al 2031)

LV

142,0

130,0

122,0

835,0

Rif.

80,0

85,0

60,0

40,0

DL n. 50 del 2022 art. 49 c. 6 - Convenzioni con società Eutalia s.r.l. per rafforzamento capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del PNRR - (Cap-pg: 2812/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

2,5

2,5

2,5

25,0

Rif.

10,0

20,0

10,0

0

L. n. 413/1991, art. 78 -Rimborsi IVA – Variazione compensativa (Cap-pg: 3814/1) (vedi anche definanziamento)

LV

33.237,0

33.237,0

33.237,0

345.470,0

Rif.

0

0

0

553,0

L n. 146 del 1980 art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica - ISTAT - (Cap-pg: 1680/2) - (Variazione Permanente)

LV

25,6

25,6

25,6

25,6

Rif.

5,0

5,0

5,0

5,0

Effetti D.L. 176 del 2022

 

 

 

 

 

DL n. 176 del 2022, art. 8, c. 1 - Credito di imposta adeguamento tecnico registratori telematici - (Cap-pg: 7791/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

80,0

-

-

-

DL n. 176 del 2022, art. 9, c. 3  - Contributo ai condomini e persone fisiche per interventi di efficientamento energetico (Cap-pg: 3859/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

-

-

-

DL n. 176 del 2022, art. 15, c. 4  - Fondo attuazione manovra 2023-2025 - (Cap-pg: 3074/1) - (Scad. Variazione 2033)

LV

-2.627,7

-453,1

-324,5

-779,5

Rif.

4.127,7

453,1

324,5

779,5

 

DEFINANZIAMENTI - MEF

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr riprogrammazione e rifinanziamento). Riduzione compensativa ex art. 14, co. 1, DL n. 176/2022

LV

2.252,4

307,3

2.184,8

13.133,6

Def.

-1.080,0

-

-

-

L. n. 148/2018, Somme alla Corte dei conti (controllo finanziamento investimenti infrastrutturale edilizia pubblica (Cap-pg: 7270/1)

LV

24,0

33,0

25,0

183,0

Def.

-19,0

-28,0

-20,0

0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 – Fondo sviluppo e coesione (FSC) Ciclo di programmazione 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11)

LV

5.188,5

9.083,5

12.235,5

45.437,5

Def.

-600,0

-1.000,0

-1.400,0

-

DL n. 59 del 2016, art. 11 - Minore IRAP per deducibilità canone DTA (imposte differite attive) - (Cap-pg: 3887/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

807,9

1.501,4

1.500,9

3.001,6

Def.

-

-

-300,0

-2.000,0

L. n. 413/1991, art. 78 -Rimborsi IVA – Variazione compensativa (Cap-pg: 3814/1) vedi anche esame parlamentare

LV

33.237,0

33.237,0

33.237,0

345.470,0

Def.

-35,0

-35,0

-35,0

-13.960,0

L n. 825 del 1971 - Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria - (Cap-pg: 3811/1) - (Variazione Permanente)

LV

4.221,0

5.221,0

5.121,0

48.710,0

Def.

-

-

-1.200,0

-20.000,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

L. n. 413/1991, art. 78 -Rimborsi IVA – Variazione compensativa (Cap-pg: 3814/1)

LV

33.237,0

33.237,0

33.237,0

345.470,0

Def.

-64,4

-144,4

-109,0

-551,0

L n. 183 del 1987 art. 1 c. 1 - Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo-assistenza tecnica PNRR - (Cap-pg: 7493/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

10,0

20,0

10,0

0

Rif.

-10,0

-20,0

-10,0

0

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 - Banche e fondi - (Cap-pg: 7175/1 - 7175/3) - (Scad. Variazione 2032) Vedi anche rifinanziamento

LV

422,0

350,0

352,0

1.574,0

Rif.

-100,2

-50,2

-50,2

-50,2

LS n. 147/2013 art. 1 c. 148 - Riallineamento valori partecipazioni - credito di imposta - (Cap-pg: 3887/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

1.831,7

1.331,7

831,7

3.326,0

Rif.

-80,0

-85,0

-60,0

-40,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 - Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2034)

LV

87,3

116,8

39,9

2.102,3

Rif.

-41,1

-54,9

-5,5

-45,8

Spending review

Def.

-401,9

-615,4

-782,0

n.d.

 

RIPROGRAMMAZIONI - MEF

 

 

 

 

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr rifinanziamento e definanziamento)

LV

2.252,4

307,3

2.184,8

13.133,6

Ripr.

-

200,0

-200,0

-

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 – Fondo sviluppo e coesione (FSC) Ciclo di programmazione 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11)

LV

5.188,5

9.083,5

12.235,5

45.437,5

Ripr.

-

550,0

-550,0

--

L. n. 183 del 1987 - "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - (Cap-pg: 7493/1) (al 2027)

LV

3.454,3

3.078,3

3.178,3

17.210,6

Ripr.

-

-

-2.000,0

2.000,0

DL n. 59 del 2021, art. 4, c. 1 – FS AV Vicenza Padova- attraversamento Vicenza - (cap-pg: 7122/7)

LV

-

150,0

200,0

455,0

Ripr.

-

50,0

-50,0

-

DL n. 59 del 2021, art. 4, c. 1 – FS AV Salerno-Reggio Calabria - (cap-pg: 7122/13)

LV

300,0

250,0

740,0

8.052,0

Ripr.

-

100,0

-100,0

-

LB n. 234 del 2021 art. 1, co. 396 – Contratto di programma con RFI- parte servizi- (Cap-pg: 7122/5)

LV

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.600,0

Ripr.

-

100,0

-100,0

-

L. n. 448 del 1998, art. 50, c. 1, p. C, - Edilizia sanitaria pubblica - (Cap-pg: 7464/1)

LV

1.505,0

1.55,0

1.115,0

7.710,0

Ripr.

-600,0

-

600,0

-

LB n. 232/ 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum - Somma Agenzia del demanio interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale- (Cap-pg: 7759/2)

LV

112,1

116,0

146,6

1.056,5

Ripr.

-

-

-50,0

50,0

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis "PCM piattaforma notifiche digitali" - (Cap-pg: 7485/1)

LV

26,8

29,2

94,7

51,8

Ripr.

-

31,4

-24,7

-6,8

 

Per quanto riguarda i definanziamenti disposti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, si segnala quello relativo alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 con un definanziamento di 600 milioni nel 2023, di un miliardo nel 2024 e di 1.400 milioni nel 2025, al quale si associa una riprogrammazione di 550 milioni di risorse del 2025 che vengono anticipate al 2024.

Relativamente alle spese di investimento di Ferrovie dello Stato Spa il Ministero dispone un definanziamento di 1.080 milioni nel 2023 a compensazione dell’anticipazione di risorse per pari importo disposto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 176 del 2022 (Aiuti-quater), un rifinanziamento di 200 milioni annui dal 2024 fino al 2037nonché una riprogrammazione di risorse con un anticipo di risorse per 200 milioni dal 2025 al 2024.

Ministero delle imprese e del made in Italy

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Imprese e made in Italy

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 - Erogazione contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI" - (Cap-pg: 7348/1)

LV

883,4

266,4

33,0

165,0

Rif.

200,0

200,0

200,0

1.500,0

L n. 140 del 1999 art. 3 - Studi e ricerche per la politica industriale (Cap-pg: 2234/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,1

0,1

0,1

0,8

Rif.

0,2

0,2

0,2

-

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 - Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2037)

LV

450,0

185,0

335,0

700,0

Rif.

20,0

20,0

20,0

490,0

DL n. 34/ 2020 art. 39 c. 1 - Nucleo dei consulenti ed esperti in materia di politica industriale - (Cap-pg: 2234/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

300,0

300,0

300,0

-

DL n. 34/2020 art. 39 c. 4 - Consulenti ed esperti monitoraggio politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo - (Cap-pg: 2246/2) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

650,0

650,0

650,0

-

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C - Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2037)

LV

25,0

10,0

20,0

185,0

Rif.

10,0

10,0

10,0

50,0

LB n. 145/2018 art. 1 c. 241 - Spese attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti (Cap-pg: 2270/1) - (Scad. Variazione 2037)

LV

0,2

0,2

0,2

1,5

Rif.

-

0,3

0,3

3,3

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 - Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036)

LV

25,0

25,0

50,0

545,0

Rif.

-

-

-

560,0

R.D. n. 2011/1934, art. 41 - Restituzione somme indebitamente versate in entrata –(Cap-pg: 1228/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

35,0

35,0

35,0

-

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. - (Cap-pg: 2515/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,0

1,5

1,5

-

 


 

DEFINANZIAMENTI - Imprese e made in Italy

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 178/2020 art. 1 c. 1144 - Somme a enti, istituti, associazioni per promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo - (Cap-pg: 2515/3) - (Scad. Variazione 2023)

LV

1,0

0

0

0

Def.

-1,0

-

-

-

Spending review

Def.

-12,7

-19,4

-14,3

n.d.

 


RIPROGRAMMAZIONI - Imprese e made in Italy

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 157 - Contributo a sostegno dell'industria tessile - (Cap-pg: 2321/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

5,0

0

0

0

Rip.

-5,0

1,25

1,25

2,5

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Lavoro

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

L. n. 353 del 1973 art. 1 - Contributo per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap-pg: 3524/6) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,0

1,0

0

0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 738 - Contributo a favore di FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap - (Cap-pg: 3526/5) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0,6

0

0

0

Rif.

0,1

0,7

0

0

LB n. 234/2021 art. 1 c. 739 - Contributo all'associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS)" - (Cap-pg: 3526/8) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,5

0,5

0

0

LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 112 - Contributo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi" - (Cap-pg: 3524/4) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0,3

0,3

0,3

2,9

Rif.

1,0

1,0

0

0

 

DEFINANZIAMENTI - Lavoro

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Spending review

Def.

-9,8

-15,0

-18,8

n.d.

 


 

Ministero della giustizia

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Giustizia

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. Q/quinquies - Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico - (Cap-pg: 7300/17) - (Scad. Variazione 2029)

LV

6,5

2,7

5,5

13,6

Rif.

6,0

10,0

10,0

57,0

 

DEFINANZIAMENTI - Giustizia

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Spending review

Def.

-42,2

-66,6

-87,0

n.d.

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI - Esteri

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Spending review

Def.

-49,2

-76,0

-94,9

n.d.

 

Ministero dell’istruzione e del merito

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Istruzione

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 - Contributo alle scuole paritarie per alunni con disabilità frequentanti" (*) - (Cap-pg: 1477/2) - (Variazione Permanente)

LV

102,2

32,2

32,2

32,2

Rif.

-

70,0

70,0

70,0

LB n. 234/2021 art. 1 c. 328 - Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

40,0

40,0

40,0

DLG n. 59 del 2017 art. 19 c. 1 - Oneri di organizzazione dei concorsi - (Cap-pg: 2309/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

-

10,0

10,0

-

DL n. 179/2012 art. 11 c. 4/sexies - Fondo unico per l'edilizia scolastica - (Cap-pg: 8105/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

171,0

160,0

190,0

2.920,0

Rif.

-

50,0

80,0

250,0

LB n. 234/2021 art. 1 c. 671 - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Cap-pg: 1361/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

2,0

-

 


 

DEFINANZIAMENTI - Istruzione

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Istruzione del primo ciclo (Cap-pg: 1195/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

12,2

17,9

17,9

177,9

Def.

-1,4

-1,5

-1,0

-

LF n. 296/2006 art. 1 c. 601 p. B fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Istruzione del primo ciclo (*) - (Cap-pg: 1196/1)

LV

50,8

50,8

50,8

50,8

Def.

-1,0

-1,2

-

-

L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Istruzione del secondo ciclo - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

7,5

9,8

9,8

96,5

Def.

-1,8

-1,9

-1,0

-

Spending review

Def.

-22,5

-33,6

-49,2

n.d.

Ministero dell’interno

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI- Interno

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 115 del 2022 art. 12 c. 1 - Welfare aziendale- (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

2,5

-

-

-

Rif.

7,0

-

-

-

 

DEFINANZIAMENTI - Interno

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 145/2018 art. 1 c. 9 p. 1 - Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - addizionale comunale (*) - (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

35,8

22,0

35,8

35,8

Def.

-

-1,6

-

-

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

177,1

100,0

40,0

130,0

Def.

-5,0

-26,7

-20,4

-31,1

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies - Digitalizzazione delle amministrazioni statali - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

46,5

30,4

23,4

409,8

Def.

-28,3

-

-20,0

-35,0

LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies - infrastrutture e mezzi per ordine pubblico, sicurezza e soccorso (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2026)

LV

20,0

20,0

10,0

145,0

Def.

-

-20,0

10,0

-15,0

DLG n. 25 del 2008 art. 4/bis c. 3  Commissioni territoriali (*) - (Cap-pg: 2255/1) - (Variazione Permanente)

LV

6,3

6,3

6,3

6,3

Def.

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

LF n. 296/2006 art. 1 c. 1262 - Fondo esigenze interventi in materia di immigrazione e asilo (*) - (Cap-pg: 2390/1) - (Variazione Permanente)

LV

1,3

1,3

1,3

1,3

Def.

-0,5

-0,5

-1,0

-1,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 - Fondo minori non accompagnati (*) - (Cap-pg: 2353/1) - (Variazione Permanente)

LV

116,3

164,6

164,6

164,6

Def.

-

-11,0

-44,3

-44,3

DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 - Riordino dell'organizzazione del Governo (*) - (Cap-pg: 2950/1) - (Variazione Permanente)

LV

6,3

4,7

4,7

4,7

Def.

-

-1,5

-1,5

-1,5

LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 - Fondo da ripartire per spese concernenti i consumi intermedi - (Cap-pg: 3000/1) - (Variazione Permanente)

LV

24,4

21,2

22,3

263,5

Def.

-8,6

-20,0

-21,0

-210,0

Spending review

Def.

-52,8

-85,2

-106,5

n.d.

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Ambiente

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 17/2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta per imprese energivore - (Cap-pg: 2036/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

250,9

-

-

-

Rif.

78,3

-

-

-

DL n. 17/2022 art. 5 c. 1 - Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas naturale (Cap-pg: 7662/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

277,9

-

-

-

Rif.

90,3

-

-

-

DL n. 21/2022 art. 3 c. 1 - Credito d'imposta, per  imprese per l'acquisto di energia elettrica (Cap-pg: 2036/3) - (Scad. Variazione 2023)

LV

334,3

-

-

-

Rif.

104,4

-

-

-

DL n. 21/ 2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta, per imprese per l'acquisto di gas naturale - (Cap-pg: 7662/2) - (Scad. Variazione 2023)

LV

136,8

-

-

-

Rif.

44,5

-

-

-

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

DL n. 133 del 2014 art. 7 c. 3 - Mitigazione del rischio idrogeologico - (Cap-pg: 8535/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

0

23,0

22,0

0

 

DEFINANZIAMENTI - Ambiente

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 755 - Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati (*) - (Cap-pg: 1391/1) - (Variazione Permanente)

LV

3,0

3,0

3,0

3,0

Def.

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Spending review

Def.

-3,8

-5,2

-6,5

n.d.

Ministero delle infrastrutture e i trasporti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI-  Infrastrutture

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 - Contratto di programma ANAS 2021- 2025 - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2034)

LV

100,0

100,0

250,0

3.700,0

Rif.

100,0

150,0

200,0

1.800,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies - Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

5,0

5,0

5,0

-

Rif.

10,0

10,0

15,0

-

DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies - Somme a favore della rete ferroviaria italiana per riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

3,0

3,0

10,0

70,0

Rif.

20,0

20,0

20,0

50,0

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 - Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

462,5

412,5

242,2

1.032,8

Rif.

-

91,0

120,0

1.020,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 - Potenziamento trasporto marittimo Stretto di Messina - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

7,5

7,5

7,5

7,5

Rif.

2,5

2,5

2,5

2,5

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016  - Trasporto rapido di massa - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2030) vedi anche definanziamento

LV

79,7

85,7

151,9

924,7

Rif.

50,0

100,0

100,0

800,0

DL n. 68 del 2022 art. 3 c. 1 - Fondo per ristrutturazione e costruzione di nuove sedi ed infrastrutture della Capitaneria di Porto - (Cap-pg: 7172/1) - (Variazione Permanente)

LV

0,5

6,4

6,4

46,0

Rif.

-

1,0

3,0

30,0

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 - Potenziamento componenti aereonavali Capitanerie di Porto - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2039)

LV

31,0

39,0

49,0

271,0

Rif.

-

-

26,0

250,0

 

DEFINANZIAMENTI-  Infrastrutture

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 109 del 2018 art. 1 c. 6 - Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

30,0

30,0

20,0

50,0

Def.

-20,0

-20,0

-20,0

-50,0

DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 - Progettazione infrastrutture sviluppo Paese - (Cap-pg: 7008/4) - (Scad. Variazione 2023)

LV

10,0

-

-

-

Def.

-10,0

-

-

-

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 - Trasporto rapido di massa - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2030) vedi anche rifinanziamento

LV

79,7

85,7

151,9

924,7

Rif.

-30,0

-30,0

-30,0

-60,0

Spending review

Def.

-120,2

-173,2

-68,7

n.d.

 


 

RIPROGRAMMAZIONI -  Infrastrutture

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016 - (Cap-pg: 7002/33) - (Scad. Variazione 2027)

LV

590,7

791,9

962,6

2.052,3

Ripr.

-

-

-200,0

200,0

Ministero dell’università e della ricerca

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Università

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

L n. 338 del 2000 art. 1 c. 1 - Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

18,1

18,1

18,1

180,1

Rif.

50,0

100,0

100,0

50,0

L n. 508 del 1999 - Riforma Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati e Centro sperimentale di cinematografia (*) - (Cap-pg: 1673/5) - (Variazione Permanente)

LV

30,2

30,2

30,2

30,2

Rif.

4,0

3,0

3,0

3,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. - (Cap-pg: 1679/6 - 1679/7 - 1679/8) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

2,0

2,0

2,0

0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 544 - Contributo a favore della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS - (Cap-pg: 1740/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,35

0,35

0,35

0

L n. 243 del 1991 art. 5 c. 1  - Contributi alle università non statali (*) - (Cap-pg: 1692/1) - (Variazione Permanente)

LV

68,3

68,3

68,3

68,3

Rif.

30,0

30,0

30,0

30,0

 

DEFINANZIAMENTI- Università

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Spending review

Def.

-7,2

-10,8

-13,5

n.d.

 


 

Ministero della difesa

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI- Difesa

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DLG n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento del Ministero della difesa - Acquisto mezzi e spese per Giubileo  (Cap-pg: 7763/1)

LV

57,4

67,8

80,0

80,0

Rif.

15,0

15,0

15,0

-

DLG n. 66 del 2010 art. 608 - - Spese di investimento del Ministero della difesa - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037)

LV

1.719,4

1.674,4

1.521,8

19.179,7

Rif.

800,0

850,0

1.000,0

10.300,0

 

DEFINANZIAMENTI- Difesa

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 176 del 2022 (Aiuti-quater), art. 14, co. 2  Anticipazione di 45 mln nel 2022 per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037)

LV

1.719,4

1.674,4

1.521,8

19.179,7

Def.

-45,0

-

-

-

Spending review

Def.

-55,6

-85,9

-107,3

n.d.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI - Agricoltura

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DL n. 27/ 2019 art. 1 c. 1 - Fondo per la competitività del settore lattiero - caseario del comparto del latte ovino -(Cap-pg: 7826/1)

LV

2,0

4,0

4,0

-

Rif.

4,0

2,0

2,0

-

DL n. 27/2019 art. 11/bis c. 1 - Fondo nazionale per la suinicoltura - (Cap-pg: 7827/1) – Vedi anche esame parlamentare

LV

-

-

-

-

Rif.

4,0

2,0

2,0

-

DL n. 113/ 2016 art. 23/bis c. 1 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - Miglioramento qualità prodotti cerearicoli - (Cap-pg: 7825/1)

LV

14,0

12,0

10,0

10,0

Rif.

2,0

1,0

1,0

-

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

DL n. 27/2019 art. 11/bis c. 1 - Fondo nazionale per la suinicoltura - (Cap-pg: 7827/1) -

LV

-

-

-

-

Rif.

0,4

0,4

-

-

 


 

DEFINANZIAMENTI- Agricoltura

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

DL n. 124 del 2019 art. 41 c. 2 - Concessione di garanzie a imprese agricole - (Cap-pg: 7254/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

30,0

0

0

0

Rif.

-30,0

0

0

0

Spending review

Def.

-7,2

-10,1

-14,0

n.d.

Ministero della cultura

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI- cultura

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 - Contributo all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) - (Cap-pg: 5132/1) - (Scad. Variazione 2050)

LV

-

-

-

-

Rif.

0,3

0,3

0,3

0,3

DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B - Manutenzione e conservazione dei beni culturali (Cap-pg: 7433/2 - 7435/1) - (Scad. Variazione 2039)

LV

17,4

17,4

17,4

147,1

Rif.

20,0

30,0

50,0

940,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LB n. 205/2017 art. 1 c. 343 - Contributo in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera (*) - (Cap-pg: 6632/5) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,2

1,2

1,2

1,2

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità – Belle arti e paesaggio (*) - (Cap-pg: 8281/19) - (Variazione Permanente)

LV

23,0

3,0

3,0

3,0

Rif.

18,0

18,0

18,0

18,0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità – Patrimonio culturale e museale (*) - (Cap-pg: 7505/1) - (Variazione Permanente)

LV

5,0

0

0

0

Rif.

2,0

2,0

2,0

2,0

 

DEFINANZIAMENTI- Cultura

 

 

 

 

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 357 - Carta diciottenni 2020 - (Cap-pg: 1430/1) - (Variazione Permanente)

LV

230,0

230,0

230,0

230,0

Rif.

-230,0

-40,0

-40,0

-40,0

Spending review

Def.

-13,8

-19,7

-24,6

n.d.


 

Ministero della salute

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

DEFINANZIAMENTI- Salute

 

 

 

 

 

Spending review

Def.

-7,6

-11,2

-14,0

-14,0

Ministero del turismo

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

 

2023

2024

2025

2026 e seguenti

RIFINANZIAMENTI-  Turismo

 

 

 

 

 

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366  - Fondo unico per il turismo - (Cap-pg: 2025/1)

LV

137,0

43,6

0

0

Rif.

39,0

-

-

-

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 717 - Contributo in favore del C.A.I. (da destinare al Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del CAI) (*) - (Cap-pg: 5151/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,75

0,75

0,75

0,75

 

DEFINANZIAMENTI - Turismo

 

 

 

 

 

Spending review

Def.

-3,2

-2,5

0

n.d.

 


 

Articoli 18-20
(Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)

 

Art. 18. Totale generale della spesa


1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.723.964.094, in euro 1.121.186.846.006 e in euro 1.124.538.264.703 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.435.534.734, in euro 1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

Art. 19. Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20. Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2022. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.


 

 

Gli articoli 18 e 19 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2023-2024.

L’articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

 

La tabella che segue riporta i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall’articolo 18.

Tabella 1 – Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2023

2024

2025

2023

2024

2025

 Spese complessive

1.183.724

1.121.187

1.124.538

1.203.436

1.128.614

1.126.123

 

L’articolo 19 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, che espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, nonché i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finali e le spese complessive).

Tabella 2 - Quadro generale riassuntivo legge di bilancio 2023-2025 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2023

2024

2025

Tributarie

588.646

596.381

616.171

Extra-tributarie

83.206

76.908

76.289

Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali

399

252

157

Entrate finali

672.251

673.540

692.616

Spese correnti

715.208

711.052

712.493

Spese conto capitale

157.695

96.667

93.305

Spese finali

872.904

807.719

805.798

Rimborso prestiti

310.820

313.468

318.740

Spese complessive

1.183.724

1.121.187

1.124.538

Saldo netto da finanziare

-200.653

-134.179

-113.182

Risparmio pubblico

-43.357

-37.763

-20.034

Ricorso al mercato

-511.473

-447.646

-431.922

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in categorie (secondo la classificazione economica) e in divisioni (secondo la classificazione funzionale). Le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica.

Tabella 3 - Spese complessive per funzioni legge di bilancio 2023-2025 – dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

DIVISIONI

2023

2024

2025

Servizi generali delle PA

685.199

701.878

712.085

Difesa

25.144

23.362

23.201

Ordine pubblico e sicurezza

31.503

31.042

30.286

Affari economici

167.278

91.201

87.911

Protezione dell’ambiente

4.469

3.405

3.445

Abitazione e assetto territoriale

8.359

6.981

5.950

Sanità

15.720

15.079

15.344

Attività ricreative, culturali e di culto

8.947

8.182

8.272

Istruzione

63.114

62.452

59.528

Protezione sociale

173.991

177.605

178.516

SPESE COMPLESSIVE

1.183.724

1.121.187

1.124.538

Tabella 4 – Entrate finali per categorie economiche legge di bilancio 2023-2025 – dati di competenza

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2023

2024

2025

Imposte sul patrimonio e sul reddito

309.928

309.568

321.259

Tasse e imposte sugli affari

225.650

232.559

239.906

Imposte sulla produzione e sui consumi

35.045

36.044

36.610

Entrate tributarie da gestione  Monopoli

11.078

11.149

11.230

Tasse e imposte su attività di giuoco

6.946

7.062

7.165

Totale entrate tributarie

588.646

596.381

616.171

Risorse proprie dell’Unione Europea

3.700

3.700

3.700

Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali

1.543

1.548

1.558

Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato

1.246

1.253

1.304

Entrate di tipo finanziario

11.873

12.065

11.993

Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti

17.095

17.066

17.183

Entrate da contributi versati allo Stato

10.378

9.034

8.617

Entrate da recuperi e rimborsi di spese

9.138

9.029

9.018

Partite che si compensano nella spesa

590

590

590

Altre entrate extra-tributarie

27.643

22.622

22.595

Totale entrate extra-tributarie

83.206

76.908

76.289

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

399

252

157

ENTRATE FINALI

672.251

673.540

692.616

Tabella 5 - Spese finali per categorie economiche legge di bilancio 2023-2025– dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2023

2024

2025

Redditi da lavoro dipendente

103.719

102.484

100.572

Consumi intermedi

14.676

14.042

13.824

Imposte pagate sulla produzione

5.574

5.293

5.107

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

355.547

353.073

354.207

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

10.078

10.031

10.035

Trasferimenti correnti a imprese

17.305

10.045

9.272

Trasferimenti correnti all'estero

1.332

1.304

1.186

Risorse proprie UE

22.565

22.650

22.750

Interessi passivi altri oneri finanziari

81.106

91.214

97.893

Rimborsi e poste correttive delle entrate

89

89

88

Ammortamenti

-

-

-

Altre uscite correnti

43895

4.986

3.235

Fondi da ripartire di parte corrente

9.804

6.457

6.120

Totale Spese Correnti

715.208

711.052

712.493

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

11.593

10.607

9.708

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

94.832

45.447

45.039

Contributi agli investimenti ad imprese

38.579

29.498

28.312

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

537

65

65

Contributi agli investimenti a estero

491

861

497

Altri trasferimenti in conto capitale

3.716

3.731

2.972

Fondi da ripartire in conto capitale

4.016

2.435

1.789

Acquisizioni di attività finanziarie

3.931

4.022

4.923

Totale spese Conto Capitale

157.695

96.667

93.305

TOTALE SPESE FINALI

872.904

807.719

805.798

 


 

Articolo 21
(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

 

 

L’articolo 21 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2023, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, ossia al 29 dicembre 2022, è stabilita dalle seguenti disposizioni:

§  comma 165 (Riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022);

§  comma 544 (Quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

§  comma 602 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali);

§  comma 784 (Misure in favore dei comuni);

§  comma 833 (Misure in favore del comune di Lampedusa e Linosa e di altri comuni siciliani);

§  comma 895 (Proroga superbonus al 110 per cento).

 



[1]     Il Fondo era stato istituito con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato solo a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L’ art. 77, comma 1, lett. c), D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l’operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici. L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020 ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, nel corso dell’iter di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

      La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le imprese turistico-ricettive e l’ha rifinanziato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

      Il D.L. n. 77/2021 ha poi esteso l’ambito dei beneficiari del Fondo alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (articolo 7-bis, comma 2) e l’ha ulteriormente rifinanziato di 160 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 7, comma 1), nonché di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 precisando che, entro tale limite di spesa, fossero individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non fossero risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440) (articolo 7. comma 6-ter) Quanto al riparto delle risorse del Fondo, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

§  D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l’anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operator;

§  D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

§  D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. 18 gennaio 2021 che ha destinato la somma di 240.000 euro al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Turismo 24 agosto 2021 che ha messo a riparto una quota pari a 269,76 milioni di euro per il 2021, nonché ha disposto l’assegnazione di 128,7 milioni di economie di spesa con un residuo attivo, facente parte delle risorse, oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, stanziate per l’anno 2020., e di 5 milioni di cui al D.M. 4 dicembre 2020, revocandolo contestualmente, unitamente al D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021.

[2]   Il Fondo è stato inizialmente dotato di 171,5 milioni per il 2020. Successivamente:

§  l’art. 80, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di 60 milioni e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;

§  il D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che, all’art. 5, comma 3 ha incrementato il Fondo di 50 milioni per il 2020, all’art. 6-bis, comma 3 lo ha incrementato di 350 milioni per l’anno 2020 – destinando tali risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi - e di 50 milioni per il 2021, e, infine, lo stesso articolo 6-bis, al comma 4 ha incrementato di 1 milione ulteriore la dotazione 2021, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;

§  l’art. 36, commi 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) ha incrementato il Fondo di ulteriori 120 milioni per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;

§  l’art. 65, comma 2, del D.L. 73/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di 20 milioni per il 2021 il suddetto Fondo;

§  l’articolo 8, comma 2 ha incrementato il Fondo di 30 milioni di euro per il 2022;

§  l’articolo 12-quater de D.L. n. 68/2022 ha poi ridotto il Fondo di 15 milioni per l’anno 2022;

§  l’articolo 11 del D.L. n. 144/2022, lo ha ulteriomente ridotto di 15 milioni per l’anno 2022.

      Sono stati adottati numerosi D.M. di riparto. Per l’anno 2021, si rammenta il D.M. 28 giugno 2021 e il D.M. 4 agosto 2021. Un avviso pubblico è stato pubblicato dal Ministero della cultura il 21 luglio 2022 (disponibile qui).

[3]     Si rinvia alla nota precedente.

[4]     In data 30 settembre 2021, è stato adottato dal Ministero del turismo l’avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi in questione.

[5]     Gli aiuti non sono stati concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

      Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione in esame e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della stessa sezione non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

      Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite per gli aiuti di importo limitato è di 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 290 mila euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,3 milioni euro per impresa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato. Il limite degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti agricoli è stato innalzato nel modo sopra indicato dalla sesta modifica al quadro temporaneo (2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 100 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (2020/C 91 I/01), poi portato a 225 000 mila euro dalla quinta modifica del Quadro (2021/C 34/C) e, settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite era originariamente pari a 120 mila euro (2020/C 91 I/01), poi portato a 270 mila euro sempre dalla quinta modifica (2021/C 34/C).

[6]     Fino a 30 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 mila euro per impresa operante nel settore agricolo, ai sensi della disciplina “ de minimis” in tali settori di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e e del regolamento (UE) n. 717/2014.

[7]     Reg. (CE) 21/04/2004, n. 794/2004 Regolamento della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’articolo 9 disciplina il metodo di fissazione dei tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi. Salvo che sia altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare è fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

[8]     Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

[9]     Cfr. art. 2, par 2. Regolamento (UE) n. 1407/2013; art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, e art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 717/2014.

[10]   Istat, "Rapporto sulla competitività nei settori produttivi. edizione 2022"

[11]   La definizione della categoria turistica prevalente è stata ulteriormente affinata introducendo condizioni minime relative alle presenze turistiche.

[12]   Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

[13]   Con delibera n. 3.511 del 14 dicembre 2020 l’Anac ha iscritto la p.c.m. all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Sport e salute S.p.a..

[14]   La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[15]   Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[16] Quelle indicate dalla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

[17]   Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.

[18]   Per tale riguardo, si ricorda che la legge 21 novembre 2000, n. 353 è la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La sua disciplina fa perno sul Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base di determinate Linee guida (d.m. 20 dicembre 2001), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza unificata. Tale Piano, approvato dalla Regione (e sottoposto a sua revisione annuale), deve individuare un novero di elementi, tra i quali, per ricordarne qui solo alcuni, le aree a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalente), le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, i periodi a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti) e gli indici di pericolosità, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico, le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco.

[19]   L’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito di modificare tali contratti anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti.

[20]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28

[21]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

[22] Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è disciplinato dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[23]   L’Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, e riformato dal D.P.CM. 153/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Per il calcolo dell’indicatore ISEE occorre presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (per approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata del sito web dell’INPS).

[24] I servizi a domanda individuale sono quei servizi facoltativi che l’ente locale può decidere di attivare discrezionalmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e per la cui fruizione è richiesta una contribuzione da parte dell’utenza. Il D.M. 31 dicembre 1983 ha individuato la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, elencando i seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti funebri, pompe funebri;

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

[25]   Consistenti in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità.

[26]   La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).

[27]   La certificazione finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito 2020, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi differita al 31 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020 (cfr. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 aprile 2021, n. 59033). La certificazione relativa alla perdita di gettito 2021 è stata fissata al 31 maggio 2022, ai sensi del comma 827 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

[28]   Il DM economia 18 ottobre 2022 chiarisce che sono attestate nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l’utilizzo nell’anno 2022 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali usate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del D.L. n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del D.L n. 17 del 2022, e successivi incrementi, assegnato per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

[29] si veda l'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio  relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 reperibile al seguente indirizzo:
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,(investimento%201.3.1).

[30]   In particolare tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.

[31]   Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge n. 549 del 1995.

[32]   Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi) incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[33]   Il citato comma 2 prevede che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.".

[34]   Il rinvio alle disposizioni dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente che le posizioni dirigenziali che vengono istituite possano essere attribuite anche a personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nonché a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche purché avente i requisiti di cui al citato comma 6, e cioè purché si tratti di "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.".

[35]   Per l'individuazione delle misure richiamate si veda l'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio  relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 reperibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2&from=EN#:~:text=La%20misura%20prevede%20lo%20sviluppo,(investimento%201.3.1). Le misure in questione rientrano nella componente 1 della Missione 1 del PNRR, relativa alla digitalizzazione, all'innovazione e alla sicurezza nella pubblica amministrazione.

[36]   La sentenza n. 31 del 2019 decide il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato in relazione in relazione ai decreti ministeriali 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, con i quali è stato determinato il maggior gettito da riservare allo Stato per gli anni, rispettivamente, 2012 e 2013, in relazione alle modifiche apportate alle tariffe della tassa automobilistica. La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare i decreti ed ha conseguentemente annullato i decreti nella parte in cui imponevano alla regione il versamento nel bilancio dello Stato delle somme calcolate come riserva all’erario. La riserva all’erario è illegittima in quanto contrasta con le norme di attuazione dello statuto adottate con il d. lgs. 114/2016, che danno seguito alla riforma dell’ordinamento finanziario della Regione del 2010.

[37]   La sentenza n. 107 del 2021, decide il ricorso avverso le norme del decreto legge n. 162 del 2019. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 73, comma 1 dello statuto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", nel senso che è interamente riservata a ciascuna provincia autonoma la disciplina normativa della tassa automobilistica. Lo Stato, perciò, non ha competenza a dettare alcuna disposizione che disciplini la tassa in questione.

[38]   I commi 16 e 17 del richiamato articolo della legge n. 350 del 2003 stabiliscono, nello specifico, quanto segue: "16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

      17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1°(gradi) gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

[39]   Nello specifico il richiamato articolo 62 dispone quanto segue: " Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento

      1.Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

      2.Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

      3.L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

      4.Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

      5.Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

      6.Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

      7.In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

      8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

      9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

[40] La disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è contenuta nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

[41]   Il richiamato comma 772, nella formulazione vigente, stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e che tale imposta è invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il medesimo comma stabilisce inoltre che le predette disposizioni si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

[42]   L’articolo 57-quinquies del D.L. n. 124/2019 ha sostituito il comma 5-quater dell'articolo 43 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che reca la procedura di adozione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo, in particolare, che il relativo decreto del Ministro dell’economia sia adottato previa approvazione della nota metodologia e della stima da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard. Il medesimo D.L. n. 124/2019 ha altresì introdotto il previo parere tecnico della suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

[43]   Il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. richiama l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso; l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. Il comma 3-quater richiama i delitti per finalità di terrorismo. Nei procedimenti per i delitti richiamati dai predetti commi le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore distrettuale (vale a dire dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello)

[44]   Con la citata relazione, il Governo ha chiesto, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l’autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025. La presentazione della Relazione è motivata dal fatto che, tenuto conto del quadro macroeconomico complessivo e del rischio di un rallentamento dell’economia nei prossimi mesi – nonostante la crescita ancora significativa registrata per quest’anno – e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest’anno e in discesa fino al 3,3 per cento del PIL nel 2025, il Governo ha ritenuto necessario prevedere un rientro più graduale del deficit. Con la citata Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento nell’anno 2022 per l’utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l’andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell’energia.

      Gli obiettivi rivisti di indebitamento netto comportano la disponibilità di un ammontare di risorse, rispetto alla previsione tendenziale, di oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e di circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Secondo quanto indicato nella relazione, queste risorse saranno destinate a misure dirette al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese nell’ambito della legge di bilancio 2023-2025.

      Per un approfondimento sui profili ordinamentali e su quelli quantitativi dei ricorsi a maggiore indebitamento richiesti dal Governo e autorizzati dalle Camere nel corso della XVIII legislatura, fino a settembre 2022, si vedano i temi web curati, rispettivamente, dal Servizio Studi e dal Servizio del bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

[45]   Più precisamente, l’articolo 15, comma 4, del D.L. n. 176/2022 ha istituito il Fondo con una dotazione di 4.127,7 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni per l’anno 2024, 324,5 milioni per l’anno 2025, 353,6 milioni per l’anno 2026, 24,89 milioni per l’anno 2027, 85,4 milioni per l’anno 2028, 48,1 milioni per l’anno 2029, 65 milioni per l’anno 2030, 64,2 milioni per l’anno 2031, 66 milioni per l’anno 2032 e di 72,3 milioni di euro per l’anno 2033.

[46]   Con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016.

[47]   Il 14 settembre 2021 è stato sottoscritto dai rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali l’accordo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate dell’anno 2019.

[48]   La norma richiamata dispone che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

[49]   Le operazioni di motorizzazione civile soggette a tariffa sono indicate nella legge n. 870 del 1986.

[50]   V. i decreti di adeguamento delle tariffe 2 agosto 2007 (n. 161) e 5 ottobre 2015.

[51]   La relazione tecnica è reperibile nel tomo I dell'A.C. n. 643.

[52]   Riguardo all'applicazione del limite, cfr. infra.

[53]   Ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al requisito in oggetto, fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

[54]   Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.

[55]   Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.

[56]   Secondo la disciplina fino ad allora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 ante modifica – l’Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.

[57]   In base al richiamato art. 30, salvo determinate eccezioni (che riguardano le aziende e gli enti del SSN e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

[58]   Che, tra l’altro, subrodina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti

[59]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015.