Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali
Riferimenti: AC N.2150/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 366/2
Data: 29/11/2024
Organi della Camera: V Bilancio

 


 

 

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

 

D.L. n. 155/2024 – A.C. 2150

 

29 novembre 2024

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 386/2

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 366/2

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

Schede di lettura

Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (Abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167). 3

CAPO I – INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO

Articolo 1, commi 1-5 e 6 (Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa). 7

Articolo 1, comma 5-bis (Risorse Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo). 9

Articolo 1, comma 5-ter (Incremento del Fondo per il traporto pubblico locale). 10

Articolo 1, comma 6-bis (Incremento del Fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto) 11

Articolo 1, commi 6-ter e 6-quater (Revisione veicoli). 12

Articolo 1, commi 6-quinquies (Incremento del Fondo per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali). 13

Articolo 1, comma 6-sexies e 6-septies (Risorse società autostradali) 14

Articolo 1, comma 6-octies (Risorse Commissario Straordinario per l’emergenza del granchio blu). 17

Articolo 1-bis, comma 1 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)  19

Articolo 1-bis, comma 2 (Rischi catastrofali). 20

Articolo 2 (Rifinanziamento dell’APE sociale per il 2024). 22

Articolo 2-bis (Completo utilizzo risorse Covid del SSN). 26

Articolo 3 (Misure in favore di grandi eventi). 34

Articolo 4 (Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 42

Articolo 4-bis (Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate). 44

Articolo 5 (Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato). 45

Articolo 6, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di PNRR). 49

Articolo 6, commi 3-7, e 8 (Disposizioni in materia di PNRR – anticipazioni di liquidità; invarianza finanziaria). 52

Articolo 6, commi 7-bis e 7-ter (Disposizioni concernenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici). 56

Articolo 6, comma 7-quater (Disposizioni per l’attuazione dell’investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, in materia di sport e inclusione sociale). 58

Articolo 6-bis Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici « Torino 2006 »). 60

Articolo 6-ter (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)  65

Articolo 6-quater (Apertura conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per il PNRR)  68

Articolo 6-quinquies (Controlli in materia di PNRR). 70

Articolo 6-sexies (Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni). 77

CAPO II – DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 7 (Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13). 83

Articolo 7-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale). 91

Articolo 7-ter (Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti). 99

Articolo 7-quater (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)  104

Articolo 7-quinqiuies (Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)  105

Articolo 8 (Modifiche al credito d’imposta ZES). 107

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9 (Somme da riconoscere alle autonomie territoriali) 112

Articolo 9-bis (Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali). 118

Articolo 9-ter (Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022). 122

Articolo 9-quater (Criteri di riparto del versamento alle regioni e alle province autonome delle quote di ripiano per i casi di superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti). 125

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10, comma 01 (Incremento del ‘due per mille’ ai partiti politici). 127

Articolo 10, comma 1 (Disposizioni finanziarie). 130

Articolo 10-bis (Clausola di salvaguardia) 134

Articolo 11 (Entrata in vigore). 136

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
(Abrogazione e salvezza degli effetti del
decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167
)

 

 

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, con salvezza degli effetti.

 

La disposizione, introdotta in sede referente, prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante “Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze”.

 

Dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche introdotte in sede referente recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 155 del 2024 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 167 risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 155.

 

 

Decreti-legge abrogati da altro decreto-legge con salvezza di effetti (in ordine cronologico) nel corso della XIX legislatura

 

D.L. 20 ottobre 2022, n. 153. “Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti”.

Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 2022, n. 247. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 novembre 2022, n. 175[1], a decorrere dal 18 novembre 2022, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 23 novembre 2022, n. 179. “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2022, n. 274. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 13 gennaio 2023, n. 6[2], a decorrere dal 18 gennaio 2023, con salvezza degli effetti.

 

D.l. 11 gennaio 2023, n. 4. “disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici”.

 

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2023, n. 8. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 febbraio 2023, n. 14[3], a decorrere dal 28 febbraio 2023, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 28 giugno 2023, n. 79. “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2023, n. 149. L’articolo 1 del decreto-legge è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 26 luglio 2023, n. 95[4], a decorrere dal 28 luglio 2023, con salvezza degli effetti. L’articolo 2 del decreto-legge medesimo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 10 agosto 2023, n. 112[5], a decorrere dal 17 agosto 2023, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 5 luglio 2023, n. 88. “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”.

Pubblicato nella G.U. 5 luglio 2023, n. 155. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 31 luglio 2023, n. 100[6], a decorrere dal 1° agosto 2023, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 31 agosto 2023, n. 118. “Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico”.

Pubblicato nella G.U. 31 agosto 2023, n. 203[7]. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 ottobre 2023, n. 136, a decorrere dal 10 ottobre 2023, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 2 febbraio 2024, n. 9. “Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”. Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 15 marzo 2024, n. 28[8], a decorrere dal 19 marzo 2024, con salvezza degli effetti.

 

D.L. 2 luglio 2024, n. 91. “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”. Abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 8 agosto 2024[9], n. 111, a decorrere dal 10 agosto 2024, con salvezza degli effetti.

 

Si ricorda che la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021[10], indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda inoltre che, in base all’art. 77, comma terzo, della Costituzione, i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio, se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare on legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nel corso della medesima XVIII legislatura, nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10”.

 

Inoltre, si segnala che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024 (A.C. n. 2088) in materia di lavoratori stranieri e flussi migratori, è stato approvato un emendamento che prevede la confluenza, in tale decreto n. 145, del decreto-legge n. 158 del 2024 (“Paesi sicuri”) all'esame del Senato, con contestuale sua abrogazione e salvezza degli effetti. A tale riguardo il Comitato per la legislazione del Senato, nella seduta del 19 novembre del 2024, in sede di esame del citato decreto-legge n. 158, ha rilevato diversi profili problematici riscontrabili nella prassi della confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge. Occorre ricordare altresì che anche il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare.

Sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale che, nell’ordinanza n. 30 del 2024, richiamando sue precedenti pronunce (in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023), ha definito, in un obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge, che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge».

 


 

CAPO I – INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO

 

Articolo 1, commi 1-5 e 6
(
Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 1 a 5, prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas. Il comma 6 reca disposizioni finanziarie.

 

In particolare, il comma 1 incrementa, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, di 300 milioni di euro, per l’anno 2024, il finanziamento destinato a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma parte servizi di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005.

 

Il comma 2 integra di 750 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021 relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. 

 

Il comma 3 incrementa, a seguito delle modifiche apportate in sede referente,

di 270 milioni di euro, per l’anno 2024, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 230 del 1998, relativo agli interventi del servizio civile nazionale.

 

Il comma 4 prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il comma 5 rifinanzia il fondo unico per gli investimenti Anas per 117 milioni di euro per il 2024.

In particolare sono rifinanziati i seguenti interventi:

a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza;

b) per 74 milioni di euro al programma "ponti, viadotti e gallerie”;

c) per 13 milioni di euro per gli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici.

 

Il comma 6, così come modificato durante l’esame in sede referente, individua, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter.

Per il contenuto dei commi 5-bis (Risorse Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo) e 5-ter (Fondo TPL) v. le relative schede di lettura.

Articolo 1, comma 5-bis
(Risorse Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali
per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo)

 

 

L’articolo 1, comma 5-bis, inserito in sede referente, incrementa di 70 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 ha provveduto alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità. La lettera h), n. 1 ha destinato 1.203,3 milioni euro per gli anni dal 2021 al 2026 per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) riferiti al programma e intervento “Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo”.

 

Il decreto-legge n. 19 del 2024 ha rideterminato la programmazione annuale delle autorizzazioni di spesa, spostando in avanti l’orizzonte del programma dal 2026 al 2028. In particolare, gli stanziamenti per il 2024 e per il 2025 sono stati ridotti, rispettivamente di 200 e di 100 milioni di euro, mentre per il 2027 e 2028 sono state previste autorizzazioni di spesa di pari importo (200 milioni per il 2027 e 100 milioni per il 2028).

 

La novella in esame incrementa, in misura pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo, previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, del decreto-legge n. 59 del 2021.


 

Articolo 1, comma 5-ter
(Incremento del Fondo per il traporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 1, comma 5-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024.

 

In particolare il comma in questione, nel prevedere un incremento del Fondo sopra citato, stabilisce che l’assegnazione delle risorse stesse alle Regioni a statuto ordinario avvenga sulla base delle percentuali già utilizzate per l’anno 2020, così come previsto dal decreto di riparto di cui all’articolo 27, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

Il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, è stato istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), in sostituzione dei numerosi interventi di riforma che si erano succeduti negli anni, a partire dal 1997, e ripartito tra le Regioni con le modalità e le percentuali stabilite dal DPCM 11 marzo 2013.

Gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel disegno di bilancio per il 2025 (A.C. 2112-bis) tale capitolo reca uno stanziamenti di 5.345.754.000 euro per il 2025 e di 5.276.754.000 euro dal 2026.

Per approfondimenti, cfr. il temawebIl Trasporto pubblico locale” sul sito della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, comma 6-bis
(Incremento del Fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto)

 

 

L’articolo 1, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo al cosiddetto “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”.

 

A tale riguardo si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge sopracitato, aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
Tale buono, che può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.


 

Articolo 1, commi 6-ter e 6-quater
(Revisione veicoli)

 

 

L’articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste dall’articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto “buono veicoli sicuri”. Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.

 

A tale proposito è utile ricordare come il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

A seguito di tale adeguamento tariffario il comma 706 dello stesso articolo 1 aveva previsto, a titolo di misura compensativa dell'aumento, per i primi tre anni, il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale avessero sottoposto il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.

A tal fine era stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Il comma in commento, pertanto, incrementa, come evidenziato in precedenza, il suddetto Fondo di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 aumentando la durata della misura compensativa in questione a quattro anni rispetto al periodo precedente di tre anni.

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella A della legge di bilancio).


 

Articolo 1, commi 6-quinquies
(Incremento del Fondo per gli interventi per la messa in sicurezza
di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

 

 

L’articolo 1, comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 19 del decreto-legge sopracitato aveva istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni», con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per l'anno 2025.

Le risorse del fondo sono destinate ai comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste.

 

Il comma in questione, pertanto, incrementa le risorse del suddetto Fondo, per l’anno 2024, da 20 milioni di euro a 21,5 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 6-sexies e 6-septies
(Risorse società autostradali)

 

 

L’articolo 1, comma 6-sexies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca alcune modifiche all’articolo 2, del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società per la gestione in house di autostrade statali a pedaggio, Autostrade dello Stato S.p.A., la cui istituzione era prevista dallo stesso decreto-legge n. 121 del 2021. L’istituzione è poi avvenuta con DPCM del 9 aprile 2024. Il comma 6-septies reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024.

 

A tale proposito giova ricordare come l’articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge n. 121 sopracitato aveva previsto la costituzione di una nuova società (controllata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a cui sarebbero state trasferite, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A.

 

Tale società è stata poi effettivamente costituita nell’aprile del 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024, che riporta altresì lo statuto della società.

 

Si ricorda come ai sensi dell’articolo 5 dello statuto della società il capitale sociale iniziale è pari a 50 milioni di euro diviso in 2.500.00 azioni ordinarie senza valore nominale. La società è interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma in commento assegna alla medesima società la somma di 343 milioni di euro, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società in questione e per realizzare le acquisizioni di tutti i diritti e gli obblighi da ANAS S.p.A. di cui al periodo successivo.

Il rafforzamento patrimoniale è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. nelle seguenti società:

 

Ø  società Concessioni Autostradali Venete — CAV S.p.A.;

Ø  Autostrada Asti Cuneo S.p.A.;

Ø  Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco;

Ø  Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. — SITAF.

 

Il comma in questione, da ultimo, stabilisce che il corrispettivo che Autostrade dello Stato S.p.A. dovrà corrispondere ad ANAS S.p.A. per le partecipazioni azionarie è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse previste per il rafforzamento patrimoniale sopracitato.

 

Il comma in esame dispone altresì che tali operazioni di Autostrade dello Stato S.p.A. di acquisto di partecipazioni azionarie avvengano in deroga ad alcune norme vigenti:

§  all’articolo 2343 del Codice civile, che dispone, tra l’altro, che chi conferisca crediti – in questo caso, ANAS S.p.A. – debba presentare la relazione giurata di un esperto che attesti il valore di tali partecipazioni;

§  all’articolo 2343-ter del Codice civile che dispone, tra l’altro, che, qualora vi sia un conferimento di valori mobiliari quali le azioni, anche nei casi in cui non sia richiesta la relazione giurata di cui all’articolo precedente, debba essere presentata la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti;

§  all’articolo 2343-quater del Codice civile, che dispone, tra l’altro, che gli amministratori debbano verificare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, trascorsi sei mesi dalla negoziazione di valori mobiliari (tra cui tali azioni), siano intervenute modifiche del valore di tali azioni, e nel caso richiedere a un esperto una nuova valutazione;

§  all’articolo 2441 del Codice civile, che disciplina il funzionamento degli aumenti di capitale nonché i requisiti e i limiti del diritto di opzione, da parte dei soci, sulle azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni;

§  alle disposizioni relative all’acquisto di partecipazioni in società già costituite di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 8, decreto legislativo n.175 del 2016);

§  alle disposizioni in materia di riordino di società di cui all’articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

Infine, si dispone che tutti gli atti connessi alle anzidette operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

 

All’onere, pari a 343 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del  2020) il quale autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa Depositi e prestiti S.p.A. di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità, per la costituzione del “Patrimonio Destinato” da parte di CDP finalizzato ad interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Articolo 1, comma 6-octies
(Risorse Commissario Straordinario per l’emergenza del granchio blu)

 

 

L’articolo 1, comma 6-octies, introdotto durante l’esame referente, è volto ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l’emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).

 

Il comma 6-octies dell’art. 1, interviene sull’art. 7 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, integrandone il contenuto con tre ulteriori commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.

Il comma 7-bis, in particolare, stabilisce che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu, sentite le regioni interessate, approva il  piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, ad indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2004, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti.

Si ricorda che l’art. 7 del sopra citato D.L. n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (Callinectes sapidus). La stessa disposizione disciplina, inoltre, la struttura a supporto del Commissario straordinario ed il contingente di personale ad essa preposto (commi 2 e 3); il piano di intervento (comma 5) per la cui attuazione sono assegnati, 1 milione di euro per l’anno 2024, 3 milioni di euro per l’anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026 (comma 9).

Si rappresenta che con DPCM del 12 settembre 2024 il dottor Enrico Catarino è stato nominato Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu. Il suddetto decreto non risulta, al momento, ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 7-ter, statuisce che il Commissario straordinario assegna, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.

Il successivo comma 7-quater, stabilisce le modalità di copertura degli oneri indicati nel comma 7-bis.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) è intervenuta in materia:

 

Si ricorda che con decreto del 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile scorso, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu nei territori della regione Veneto (analoghi decreti, decreto 19 marzo 2024, e decreto 23 maggio 2024, hanno interessato le regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Tali decreti sono stati emanati ai sensi dell’art. 6 del sopra citato decreto legislativo n. 102 del 2024. Tale ultima disposizione individua le procedure e le modalità per l’attivazione di interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’individuazione dei territori danneggiati, le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale.

Si rappresenta che nella relazione illustrativa che accompagna la disposizione in esame si fa presente che le risorse finanziarie assegnate al Fondo di solidarietà nazionale di cui al D. Lgs. n. 102 del 2004 sono risultate insufficienti a soddisfare le richieste delle predette regioni. Nella stessa relazione si spiega, inoltre, che, poiché sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, risultano disponibili, per l'anno 2024, risorse non impegnate pari a 3,7 milioni di euro, si è ritenuto opportuno provvedere alla riduzione delle risorse appostate sul capitolo 1476 e destinarle a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2024, al fine di liquidare alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto ulteriori risorse per il pagamento delle istanze ritenute ammissibili ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Si fa presente, infine, che la questione della misure da adottarsi con riferimento alla proliferazione della specie del granchio blu è stata affrontata nella risoluzione Castiglione n. 8-00027 e nella risoluzione Davide Bergamini n. 8-00028 entrambe approvate dalla Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati in data 17 ottobre 2023.


 

Articolo 1-bis, comma 1
(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

 

 

L’articolo 1-bis, comma 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le risorse disponibili nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l’anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze.

 

In particolare la disposizione in esame stabilisce che le suddette risorse possano essere destinate per alcune delle finalità di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (cosiddetto codice della Protezione civile), che si riportano di seguito:

 

Ø  per gli interventi da adottare in occasione o in vista di eventi che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, tali da disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto dei sistemi regionali interessati;

 

Ø  nel caso di interventi da adottare a seguito di eventi per i quali è intervenuta una deliberazione di uno stato di emergenza di rilievo nazionale;

 

Ø  qualora vi siano degli interventi legati alla partecipazione del Servizio nazionale della Protezione civile ad operazioni di emergenza in ambito internazionale.


 

Articolo 1-bis, comma 2
(Rischi catastrofali)

 

 

L’articolo 1-bis, comma 2, introdotto in sede referente,  specifica che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze - stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.

 

Il comma in esame fa riferimento alle polizze assicurative disciplinate dall’art. 1, comma 101, della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023). Tale comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il comma in esame, come detto, prevede che la copertura assicurativa ricomprenda i suddetti beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.

 

Secondo la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di bilancio per il 2024, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).


 

Articolo 2
(Rifinanziamento dell’APE sociale per il 2024)

 

 

L’articolo 2 incrementa l’autorizzazione di spesa - di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - relativa all’indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.

 

Nel dettaglio, la disposizione in titolo prevede un rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale - di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - per 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 10 milioni di euro per l’anno 2028, al fine di riconoscere - sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento, - l’accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell’anno 2024.

 

La disposizione oggetto di disamina in questa sede prevede, altresì, che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 10, in particolare, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera e), ovvero mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (volta ad assicurare una riduzione a 41 anni, a decorrere dal 1° maggio 2017, del requisito di anzianità contributiva per la pensione, indipendente dall’età anagrafica, in favore di alcune categorie di soggetti, cosiddetti lavoratori precoci[11]).

La Relazione tecnica del provvedimento precisa che tale riduzione di spesa si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi.

 

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2024 – termine, da ultimo, prorogato dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 136, L. 213/2023) - l’istituto dell’APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l’articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’indennità.

La medesima legge di bilancio 2024, oltre ad aver prorogato, come detto, l’istituto in oggetto, ha introdotto una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, sempre il richiamato comma 136 ha disposto l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2024. Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. Si fa notare, inoltre, che il citato comma 136 ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 [12] dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 85 milioni di euro per l’anno 2024, 168 milioni di euro per l’anno 2025, 127 milioni di euro per l’anno 2026, 67 milioni di euro per l’anno 2027 e 24 milioni di euro per l’anno 2028. Il comma 137 precisa che il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Si ricorda inoltre che, in base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016, possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

-    soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni), che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

-    soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati ) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con L. 234/2021, è stato stabilito che per gli operai edili , per i ceramisti  e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta  il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

È stata inoltre semplificata la procedura per l’accesso all’indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell’assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

-    per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

-    per quanto concerne l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

-    mancata cessazione dell’attività lavorativa;

-    titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

-    soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

-    soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

-    soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

-    raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Si ricorda inoltre che la Legge di bilancio 2023, al comma 289 dell’articolo 1, ha confermato anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di bilancio 2022, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla l. 232/2016, di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).


 

Articolo 2-bis
(Completo utilizzo risorse Covid del SSN)

 

 

L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame referente, è volto ad autorizzare l’utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.

Conseguentemente, a tal fine, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d’attesa.

 

Le misure citate, volte a fronteggiare le emergenze da Covid-19 sono recate da numerosi interventi normativi urgenti e di programmazione delle risorse stanziate, citati dalla norma in esame,  e, più nello specifico:  dal D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), cd. “Cura Italia”[13]; dal D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), c.d. “Rilancio”[14]; dal D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), c.d. (decreto Agosto)[15] e dai decreti-legge n. 41/2021 (L. n. 69/2021)[16] e n. 73/2021 (L. 106/2021)[17], rispettivamente “Sostegni” e “Sostegni-bis”, oltre che dalla legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), e hanno comportato finanziamenti la cui quantificazione è rimandata alla documentazione riepilogata nel box (v. infra).

 

In proposito, ai fini di una maggiore puntualizzazione dell’ambito di intervento della norma, si valuti l’opportunità di indicare il dettaglio delle disposizioni richiamate, citando gli articoli e i commi che possono essere di riferimento per la quantificazione delle risorse residue presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, d’interesse ai fini della norma in esame.

 

La norma in esame autorizza, nel termine tassativo del 31 dicembre 2025 l’utilizzazione di tali risorse residue, per garantire l’attuazione dei Piani operativi regionali per il recupero delle liste d’attesa.

Allo scopo, alle Regioni e le Province autonome viene consentito di avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, dei tariffari straordinari previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, D.L. 73/2021 (L. n. 106/2021) (c.d. Sostegni-bis).

Tali disposizioni hanno previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità dei diversi Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa, in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica. Allo scopo, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le province autonome, a partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto legge Sostegni-bis (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall’articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

 

L'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, sono previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni possono adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono stanziate apposite risorse, che incrementano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di 478 milioni di euro. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia delle regioni che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 (DL. “Cura Italia”). Tale Piani operativi devono recare, tra l’altro, la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, anche allo specifico scopo del recupero delle liste d’attesa (v. anche il tema di approfondimento), e sono sottoposti all’approvazione del Ministero della salute di concerto con il MEF e ad un’attività di monitoraggio da parte dei predetti Ministeri congiuntamente, ai sensi dell’articolo 18, co. 1, quarto periodo del DL. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Più in dettaglio è consentito utilizzare fino a fine 2021 gli istituti già previsti dal citato DL. Agosto – e originariamente efficaci solo per il periodo dal 14 ottobre fino al 31 dicembre 2020 - ai seguenti commi dell’articolo 29:

§  al comma 2, con riferimento al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, alle lettere:

a)   prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria ad integrazione dell’attività istituzionale, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[18], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b)   prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[19], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c)   reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto richiamato prevede altresì di impiegare figure professionali previste in incremento ai sensi del DL. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) agli articoli 2-bis (incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, anche in deroga[20] alla disciplina transitoria per assunzione medici e veterinari in formazione specialistica, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale) e 2-ter (conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche medici specializzandi, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale).

 

Inoltre, con riferimento alle misure previste dal comma 277, art. 1, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), richiamata dalla norma in esame, si sottolinea la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni a carattere di urgenza di cui all’articolo 29 del DL. 104/2020 [21](cd. Agosto – L. 126/2020) stabilite inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogate al 31 dicembre 2021[22], volte a favorire la riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

 

In proposito, la disposizione richiamava il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19".

 

Le Regioni e Province autonome sono state conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022. A questo fine, il comma 277 ha più precisamente previsto che le Regioni e Province autonome –  anche le regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario[23] -  possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review)[24], che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

La deroga è comunque consentita entro un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso alla citata legge di bilancio, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, e comunque entro uno specifico limite dell’autorizzazione di spesa.

Le strutture private accreditate coinvolte sono state chiamate a presentare il rendiconto di spesa entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome per le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione del medesimo regime in deroga.

 

Si evidenzia che dalla Relazione della Corte dei conti (Del. 13 novembre 2024, n. 90/2024/G), basata su dati 2019-2023[25], fino al primo semestre 2024, emerge che il complesso delle risorse stanziate ha raggiunto oltre 2 miliardi di euro nell’arco temporale 2020-2024. Come riferisce la relazione[26] “dalla lettura dei dati pervenuti dal Ministero relativi all’utilizzo delle risorse messe a disposizione al 31 dicembre 2023 si rileva che, nonostante l’ammontare non indifferente di disponibilità, il relativo utilizzo appare esiguo”.

 

 

Durante l’emergenza epidemiologica sono stati approvati numerosi decreti contenenti disposizioni necessarie ed urgenti, finalizzati a fronteggiare e contrastare la pandemia da Covid-19. La norma in esame cita collettivamente le risorse finanziate dai seguenti decreti-legge, di cui tramite la sopra citata Relazione della Corte dei conti si espone quanto segue:

-       D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), recante misure a contrasto del Covid-19 per le famiglie e le imprese (cd. “Cura Italia”): per l’area sanitaria, ha previsto, tra l’altro, misure di potenziamento del personale medico, sanitario e infermieristico, prevedendo specifici Piani regionali per il fabbisogno del personale del SSN, per il reclutamento dei MMG e PLS e potenziamento delle reti di assistenza territoriale (qui l’approfondimento). Più in dettaglio, è stato disposto, per il 2020, un incremento di 1.410 milioni di euro del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, impegnando le Regioni e le Province autonome ad utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali, nella quota di riparto loro assegnata, attraverso un centro di costo dedicato, redigendo un Programma operativo per la gestione dell'emergenza, da sottoporre all'approvazione e al monitoraggio congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze[27].

-       D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, oltre che per le politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Rilancio"): per la salute e sicurezza ha previsto, tra l’altro, misure per l’assistenza territoriale, borse di studio per i medici, il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid-19, specifiche misure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso aziende ed enti del SSN ed incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica (qui l’approfondimento). Più in dettaglio, L'art. 1, comma 11, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio, convertito con legge n. 77 del 2020) disponeva autorizzazioni di spesa per il 2020 che incrementavano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorreva lo Stato per il 2020 per oltre 1.256,6 milioni di euro finalizzati al rafforzamento dell'assistenza territoriale, come di seguito ripartiti: • 838,738 milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 1 relative alla requisizione in uso di immobili (commi 2 e 3); l'assistenza domiciliare integrata - ADI (comma 4); le Centrali operative (comma 8), di cui 72,271 milioni di euro per le sole Centrali operative regionali (comma 8); 10 Le risorse incrementali disposte dal decreto-legge 18/2020, venivano finalizzate a: - remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (250 milioni di euro); - reclutare i medici in formazione specialistica ed il personale medico e sanitario (660 milioni di euro); - incrementare il monte ore della specialistica (6 milioni di euro); - potenziare le reti di assistenza, attraverso la stipula di contratti con strutture private per l'acquisto di prestazioni (240 milioni di euro); - utilizzare il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie private, accreditate e non (160 milioni di euro); - finanziare talune attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (104 milioni di euro). Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 90/2024/G 29 • 25 milioni euro finalizzati alla realizzazione degli interventi innovativi all'interno di strutture di prossimità, di cui al comma 4-bis del medesimo art. 1; • 407,896 milioni euro per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art.1, di cui 332,640 milioni di euro per gli infermieri di famiglia/comunità (comma 5); 61 milioni di euro per le unità speciali di continuità territoriale - USCA e specialisti convenzionati (comma 6); 14,256 milioni di euro per gli assistenti sociali (comma 7); • 10 milioni euro per indennità personale infermieristico (art.1, comma 9). A tali autorizzazioni di spesa potevano accedere tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alla legislazione vigente per le autonomie speciali in materia di concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2020[28].

-       D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. “Decreto Agosto”): ha previsto, tra l’altro, specifiche disposizioni per la riduzione delle liste d’attesa accumulate per l’emergenza COVID-19, norme per l’attività assistenziali dei medici specializzandi, i Piani operativi da parte di regioni e province autonome per il ricorso a strumenti straordinari riguardanti le prestazioni aggiuntive (v. approfondimento). Più in dettaglio, l'articolo 29, al comma 8, ha disposto per il 2020 l'incremento del fabbisogno sanitario per complessivi 478,219 milioni di euro finalizzati a sostenere gli oneri per il ricorso in maniera flessibile da parte di Regioni e Province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario per il recupero dei ricoveri ospedalieri che non era stato possibile assicurare durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, rispettivamente per una quota parte di 112,407 milioni di euro e di 365,812 milioni di euro, che includeva anche i finanziamenti per la specialistica convenzionata interna (per 10 milioni di euro)[29]. L’articolo 34 del medesimo decreto-legge disponeva un incremento - pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali.

-       L. n. 178/2020, legge di Bilancio per il 2021: in tema di sanità gli interventi proposti sono stati diretti nel complesso ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, che con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario (v. approfondimento e sintesi politiche). Più in dettaglio, è stato definito un livello di fabbisogno sanitario per il 2021 pari a 121.370,1 milioni di euro (previsto dall’articolo 1, comma 403, con un incremento rispetto al valore pari a 119.477,2 milioni di euro stabilito nei documenti di programmazione per lo stesso anno).

-       D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (c.d. Sostegni): ha previsto, tra l’altro, disposizioni in materia di vaccinazioni e di farmaci, misure relative agli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 e la ferma di medici e infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid (v. approfondimento). Più in dettaglio, è stato previsto, per il solo anno 2021, l'incremento di 345 milioni di euro del fabbisogno sanitario allo scopo di finanziare l'estensione del relativo ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19:

-       D.L. n. 73/2021 (L. 106/2021), recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Sostegni-bis): in tema della salute ha previsto, tra l’altro, un nuovo termine di applicazione della deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive, proseguendo il regime straordinario delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali, e un incentivo in favore delle strutture pubbliche e private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio (qui l’approfondimento). E’ stato definito un incremento del fabbisogno sanitario per finanziare, in particolare: • 58,2 milioni di euro (art. 27) per esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID; • 28 milioni di euro (art. 33) per i Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi; • 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui di euro a decorrere dal 2022 (art. 50) per le assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

 


 

Articolo 3
(Misure in favore di grandi eventi)

 

 

L’articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Il comma 4-bis, inserito in sede referente, stanzia, poi, 4 milioni per l’anno 2025 al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olimpics Winter Games, che si svolgerà a Torino nel 2025.

 

L’articolo in commento, composto da sei commi, reca stanziamenti pari ad un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni per il 2025, per la realizzazione di cinque eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi.

 

In particolare, il comma 1, al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 e delle attività a tali fini necessarie, incrementa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.

 

Il comma 564 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di bilancio 2021) stanzia 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e dispone il trasferimento di tali risorse su apposita contabilità speciale intestata al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo.

Si segnala che, per interventi connessi alla realizzazione dei giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, negli scorsi anni sono stati altresì stanziati:

- 4 milioni di euro per l’anno 2020 in favore del comune di Taranto per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (articolo 213-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);

- 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto (articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50);

- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare (articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dall’articolo 33 del successivo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13). Quest’ultima norma ha altresì previsto la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto-legge recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Il Commissario straordinario è stato nominato, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, nella persona di Massimo Ferrarese.

 

Il comma 2, al fine di consentire al Comitato italiano paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla   XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Il comma 190 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) autorizzava la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto uno stanziamento, al capitolo 2132, destinato alle somme da trasferire al Comitato italiano paralimpico per il finanziamento delle sue attività istituzionali, le cui previsioni di spesa iniziali per il 2024 ammontavano a 31.701.403 euro.

 

Il comma 3, per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.

 

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo degli interventi normativi di livello primario susseguitisi negli ultimi anni in materia di Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.

Si ricorda, in primo luogo, che i commi 645 e 646 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier del Servizio studi) hanno previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano. Il tavolo istituzionale è stato successivamente potenziato dall'articolo 36-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha previsto la partecipazione non di due bensì di tre senatori e tre deputati.

Successivamente, un'articolata disciplina finalizzata a regolamentare gli interventi per il Giubileo 2025 è stata introdotta dai commi da 420 a 443 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021: per approfondimenti cfr. l’apposito dossier predisposto dal Servizio studi). In particolare, il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento. Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) denominata “Giubileo 2025” – che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l’accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l’organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare la partecipazione del MEF al capitale sociale della società per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022, nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430. I commi da 433 a 436, per l’esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l’istituzione della Cabina di coordinamento, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l’attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. I commi 437 e 438 disciplinano l’assegnazione ai soggetti responsabili di termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi e i successivi poteri surrogatori in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei commissari ad acta e i relativi compensi In base al comma 441, le funzioni di rendicontazione degli interventi sono svolte dalla società “Giubileo 2025” che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. Il comma 442 disciplina il trasferimento delle risorse su apposito conto di tesoreria intestato alla società “Giubileo 2025”. Il comma 443 affida alla società “Giubileo 2025” la predisposizione e l’aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e disciplina i controlli sugli atti adottati dal Commissario.

L'articolo 31 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha previsto che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non sia qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 - in attuazione delle norme succitate - il Sindaco di Roma pro tempore, Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario.

L'articolo 40 del decreto legge n. 36 del 2022 dispone poi (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3- Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario per il Giubileo, nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420-441 della legge di bilancio 2022 volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR. Riguardo a quest’ultimo, si ricorda che esso mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. Le risorse stanziate (pari a 500 milioni di euro) sono destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale (per un approfondimento sull’attuazione degli investimenti concernenti il turismo e il PNRR, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione).

L'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2022 dispone tra l'altro (ai commi 1-5), con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). Si fa altresì notare che il comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente al Commissario straordinario per il Giubileo del 2025 l’accesso alle risorse di cui al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili".

L'articolo 1 del decreto-legge n. 68 del 2022 reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione agli interventi compresi nel "Programma dettagliato degli interventi” connessi al Giubileo, prevede l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma, l'applicazione agli affidamenti connessi al Giubileo delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC, e consente la sottoscrizione di apposite convenzioni tra la società «Giubileo 2025»Roma Capitale o la Città metropolitana di Roma Capitale, da una parte, e ANAS S.p.a., dall’altra, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal citato "programma dettagliato".

L’articolo 31 del decreto-legge n. 13 del 2023, ai commi 1-6 attribuisce all’Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato “Città dello Sport” sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo del 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l’Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Sono inoltre apportate modificazioni all’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (con l’introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l’attribuzione al Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell’affidamento dei lavori; disporre per gli interventi interessati semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l’accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l’ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade. I commi da 6-ter a 6-quinquies del medesimo articolo 31 autorizzano la spesa di 1 milione di euro per il 2024 allo scopo di prevedere il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione al flusso dei fedeli del Giubileo del 2025.

L’articolo 43 del decreto-legge n. 75 del 2023 autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest’ultima, previa intesa con il Ministero del turismo, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

L’articolo  17, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2023, attribuisce al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025.

L’articolo 1, commi 488-493 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) dispone interventi per il Giubileo. In particolare, il comma 488 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, 305 milioni di euro nell’anno 2025 e 8 milioni di euro nell’anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026. I commi 489, 490 e 491 recano misure relative all’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Lazio, in vista dell’evento giubilare. Il comma 492 consente agli enti locali inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (ivi incluse Roma Capitale e il comune di Venezia), di incrementare, nell’anno 2025, l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il comma 493 prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell’imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 39 del 2024 (L. 67/2024) riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, rideterminandolo n misura pari a quello previsto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono attualmente rinvenibili le seguenti risorse in favore della realizzazione delle celebrazioni per il Giubileo del 2025:

- capitolo 2167, somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli oneri della gestione commissariale “Giubileo 2025”, 500.000 euro per il 2024, il 2025 e il 2026;

- capitolo 2165, somme da trasferire alla società “Giubileo 2025” per il coordinamento operativo e per i servizi ai partecipanti all'evento Giubileo 2025, 1 milione di euro per il 2024;

- capitolo 2166, spese di funzionamento della società “Giubileo 2025”, 1 milione di euro per il 2024, il 2025 e il 2026;

- capitolo 7454, somme da trasferire alla società “Giubileo 2025” per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, 464,6 milioni di euro per il 2024, 426,3 milioni di euro per il 2025, 243,2 milioni di euro per il 2026;

- capitolo 3039, fondo da ripartire per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, 85 milioni di euro per il 2024, 375 milioni di euro per il 2025, 18 milioni di euro per il 2026.

 

Il comma 4, per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2024.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato in data 10 ottobre 2024, a margine di un incontro con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che la prossima Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025 (qui il comunicato stampa).

La relazione tecnica predisposta dal Governo chiarisce che la quantificazione finanziaria dell’onere si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l’ultima Conferenza svoltasi a Berlino l’11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell’accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.

In vista della prossima Conferenza, chiarisce ancora la relazione tecnica, per l’anno 2024, è previsto un evento preparatorio di alto livello e l’avvio delle attività con i think tank, con i seguenti oneri: 25.000 euro per “Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)”; 50.000 per “Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)”; 25.000 euro per “Noleggio autoveicoli”; 150.000 euro per “Organizzazione dell’evento”; 100.000 euro per “Servizi di consulenza think tank”; 150.000 euro per “Imprevisti”. L’esigenza di prevedere tale ultima voce è ricondotta dal Governo all’elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza la crisi ucraina e all’esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell’ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l’Ucraina, oltreché al fatto che l’Italia, nel 2024, detiene la presidenza del G7.

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che, al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olimpics Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2025 in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.

La norma dispone che al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l’anno 2024).

 

Si ricorda che i Giochi invernali Special Olympics si svolgeranno a Torino nel 2025, dall’8 al 15 Marzo. Essi coinvolgeranno migliaia di persone tra atleti, allenatori, volontari, staff, personale medico, familiari, media, ospiti, provenienti da 102 paesi, oltre a 300.000 spettatori attesi.

Tali giochi sono organizzati nell’ambito del movimento globale Special Olympics che, attraverso lo sport unificato, promuove l’inclusione e il rispetto delle persone con disabilità.

Special Olympics è riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale, così come il Comitato paralimpico. Le due sono tuttavia organizzazioni separate e distinte. Mentre il Comitato paralimpico opera coerentemente con i criteri dei Giochi Olimpici, con gare competitive riservate ai migliori, Special Olympics opera ovunque nel mondo e ad ogni livello ed è un programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi dedicati solo alle persone con disabilità intellettive e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati ed aggiornati.

La Fondazione “Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025” è stata costituita il 23 gennaio 2024 e ha come finalità l’organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali Special Olympics del 2025.

 

Quanto alla copertura, si rammenta che il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità è stato istituito dalla legge di bilancio per l’anno 2024 quale Fondo onnicomprensivo in cui far confluire i fondi per la disabilità iscritti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare: il «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», il «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» e il «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».

Il Fondo unico persegue la finalità di gestire, con regole più semplici, le operazioni di riparto delle risorse e il rifinanziamento dei bandi e dei progetti che si rivolgono alle persone con disabilità.

 

Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo (il riferimento ai commi da 1 a 4 è stato introdotto in sede referente per escludere dall’ambito applicativo della norma il comma 4-bis, che provvede autonomamente alla propria copertura), pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda ai sensi dell'articolo 10, che reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge in esame e alla cui scheda di lettura si rinvia.


 

Articolo 4
(Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario
già svolte dal personale delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Questo articolo incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’incremento ammonta a 100 milioni nell’anno 2024.

Suoi destinatari, si è ricordato, sono le Forze di polizia, quali enumerate dalla legge n. 121 del 1981 (“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”) all’articolo 16 - e dunque, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, ed il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; quella disposizione menziona altresì, nel suo dettato testuale, il “Corpo degli agenti di custodia” (oggi Polizia penitenziaria) e il “Corpo forestale dello Stato” (tuttavia disciolto con il decreto legislativo n. 177 del 2016) - nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (l’ordinamento del personale del quale è disciplinato dal decreto legislativo n. 217 del 2005).

La ripartizione tra i diversi beneficiari dell’incremento di risorse così statuito, è determinata in un’apposita tabella allegata.

Risulta pertanto la seguente ripartizione:

+ 46.735.395 euro per la Polizia di Stato;

+ 29.209.622 euro per l’Arma dei Carabinieri;

+ 12.027.492 euro per la Guardia di finanza;

+   7.903.780 euro per la Polizia di penitenziaria;

+   4.123.711 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’incremento delle risorse è previsto in deroga al ‘tetto’ posto per la remunerazione del trattamento accessorio del personale (posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Agli oneri finanziari si provvede mediante la copertura prevista dall’articolo 10 del presente decreto-legge (v. infra).

 

Si segnala che l’articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2023 (come convertito dalla legge n. 176 del 2023) ha disposto un incremento per l’anno 2023 delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario:

§  del personale delle Forze di polizia, per un importo complessivo di 100 milioni di euro, di cui: 5,7 milioni per la Polizia di Stato; 5,7 milioni per l’Arma dei Carabinieri; 2,85 milioni per il Corpo della Guardia di finanza; 0,75 milioni per la Polizia penitenziaria (comma 1 del citato art. 10);

§  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un importo di 2,147 milioni di euro (comma 1-bis del medesimo art. 10).


 

Articolo 4-bis
(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale delle Forze armate)

 

 

L’articolo 4-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.

 

Il comma 1 precisa che la disposizione è finalizzata a garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armata e che il pagamento delle prestazioni per il lavoro straordinario:

·      avviene in deroga al limite imposto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche;

·      può essere corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (recante “Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare”).

 

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2024, utilizzando le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato per sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario.

Si ricorda che l’articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.


 

Articolo 5
(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

 

 

L’articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

 

Come sopra segnalato, il comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e pubblicato nella GU n. 179 del 3 agosto 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con quella della restante pubblica, per l'a.s. 2024/2025.

 

La retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del  CCNL 15 luglio 2010 relativo al  personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 e disciplinato, da ultimo, dall'articolo 41 del CCNL 8 luglio 2019 — Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici — per il triennio 2016/2018.

Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010 - è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale58. La retribuzione di posizione è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell’art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81. Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio (pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione pro capite di tale retribuzione); iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art. 5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed AFAM) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell’art. 26 del CCNL del 2010.

Si ricorda quindi che l’articolo 1, comma 339, della legge di bilancio per il 2022, dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all’art. 4 del C.C.N.L. dell'Area

V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008­2009 dispone a sua volta che il predetto fondo è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

Al riguardo, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006­2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole.

L’articolo 1, comma 340, della legge di bilancio per il 2022, dispone un ulteriore incremento del FUN, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da considerare al lordo degli oneri a carico dello Stato, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 341, della legge di bilancio per il 2022, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art. 25 del CCNL sottoscritto nel 2010). Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Il richiamato articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018 disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto all'articolo 26 del CCNL del 15 luglio 2010.

Successivamente, l’articolo 1, comma 332, della legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha incrementato il FUN, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. I predetti importi sono stati destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Infine, l’articolo 30 del CCNL Area dirigenziale Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto il 7 agosto 2024, incrementa il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 41 del CCNL 8 luglio 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di euro 8.562.966 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Le predette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell’art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4[30], e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato. Il FUN è altresì incrementato: degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalità, con le decorrenze o per le annualità indicate dalle stesse disposizioni; di un importo annuale non superiore a 1,59 milioni di Euro lordo oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge di bilancio 2021 (L. n. 234/2021) che va ad incrementare la componente variabile.

 

Si rammenta al riguardo che i commi 604 e 606 hanno previsto un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier n. 474/4 - Volume III del 25 gennaio 2022, pp. 1089-91.

 

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 6, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di PNRR)

 

 

L’articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della milestone M1C1-72-bis del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Si stabilisce l’obbligo di adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandata la verifica dell’effettiva predisposizione dei piani.

 

L’articolo 6 al comma 1 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 adottino entro il 28 febbraio di ogni annualità un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Tale misura è volta a potenziare le procedure già messe in atto per il raggiungimento della milestone M1C1-72-bis del PNRR (introdotta in occasione della revisione del medesimo Piano a dicembre 2023) relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie a livello centrale e locale.

Il piano deve essere redatto sulla base di modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Si ricorda che, come riportato nelle circolari della Ragioneria dello Stato n. 15 del 5 aprile 2024 e n. 25 del 15 maggio 2024, la predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa da parte delle pubbliche amministrazioni è volta a garantire il rispetto dei termini di pagamento e a prevenire la creazione di situazioni debitorie, ai sensi di quanto previsto in materia per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 9, decreto-legge n. 78 del 2009, per le Regioni dall’articolo 56, comma 6, decreto legislativo n.118 del 2011 e per gli enti locali dall’articolo 183, comma 8, del TUEL.

Viene sottolineato in particolare come sia rilevante una modulazione del fabbisogno di cassa all’effettività della spesa che tenga conto di tutti i pagamenti previsti, al fine di evitare inefficienze nei pagamenti nonché maggiori oneri a valere sui saldi di finanza pubblica.

Si prevede che i preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile procedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla verifica dell’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di programmi dei pagamenti e la compatibilità di questi con gli stanziamenti in bilancio e le regole di contabilità e finanza pubblica.

 

 

La Riforma 1.11, come modificata nel PNRR approvato dal Consiglio dell’UE l’8 dicembre 2023, prevede l'adozione, a partire dal 2024, di un pacchetto strutturale di azioni sia a livello centrale che locale, comprensive dell'entrata in vigore della legislazione.

Questa riforma è finalizzata a garantire che entro il primo trimestre 2025 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale locali riducano i tempi di pagamento entro i 30 giorni e le autorità sanitarie regionali perseguano la medesima finalità con un limite massimo per il pagamento di 60 giorni.

Per dare agli obiettivi conseguiti un assetto strutturale la riforma mira, inoltre, a garantire che nel 2026 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare nel limite di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro 60 giorni.

 

Il traguardo fissato al 31 marzo 2024 (M1C1-72-bis) prevede l’entrata in vigore di provvedimenti legislativi nonché l’adozione di azioni specifiche al fine di:

-          chiarire l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

-          chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento relativo alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni;

-          garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture;

-          imporre alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento;

-          previsione/potenziamento delle capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti.

Sono richieste, in aggiunta, le seguenti azioni specifiche a livello centrale:

-          interventi affinché i ministeri e le amministrazioni centrali identificati dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino individualmente entro il termine di 30 giorni;

-          pubblicazione da parte dei Ministeri dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente;

-          potenziamento delle task force esistenti e creazione di task force laddove non siano state ancora attivate;

-          attivazione automatica più celere delle task force nel caso di ritardi di pagamento strutturali.

A livello locale sono contemplate come misure specifiche:

-          interventi affinché le amministrazioni locali identificate dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino entro il termine di 30 giorni;

-          pubblicazione da parte di dette autorità dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente.

Per quanto concerne l’attuazione delle suddette misure larticolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto diverse disposizioni volte a ridurre i tempi di pagamento da parte delle PA. In particolare: la riduzione del termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni al fine di assicurare che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture (comma 2), la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per ogni singola pubblica amministrazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3), la disciplina dei Piani degli interventi necessari per il superamento dei ritardi per i Ministeri e i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti (commi 4-7), l’istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), l’estensione dell’applicazione delle disposizioni per assicurare il superamento dei ritardi, in quanto compatibili, anche alle Province e alle Città metropolitane (comma 9).

            Inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 15 del 5 aprile 2024, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento, tra cui indicazioni relative all’adozione di piani annuali dei flussi di cassa da parte delle pubbliche amministrazioni atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento. Con la circolare n. 17 del 9 aprile 2024 ha effettuato una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti. Con la circolare n. 25 del 15 maggio 2024 ha fornito indicazioni agli enti e agli organismi pubblici vigilati ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 2 dispone che la predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa di cui al comma 1 sia verificata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa.


 

Articolo 6, commi 3-7, e 8
(Disposizioni in materia di PNRR – anticipazioni di liquidità;
invarianza finanziaria)

 

 

I commi 3-7 recano alcune disposizioni che definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell’economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi.

In particolare, il comma 3 dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia.

Il comma 4 autorizza il MEF a concedere anticipazioni di cassa alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto. Ai sensi del comma 5, tali somme devono essere reintegrate l’anno successivo a valere sul bilancio dello Stato.

Il comma 6 dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità. Il comma 7 dispone che un decreto ministeriale MEF possa introdurre un’eventuale ulteriore disciplina della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni. Ai sensi del comma 8, dall’attuazione delle procedure recate dall’articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

I soggetti attuatori di interventi PNRR hanno segnalato difficoltà nell’attuazione e conclusione degli interventi, dovute alla carenza di liquidità necessaria; di conseguenza, sono state introdotte molteplici disposizioni normative per disciplinare le anticipazioni di liquidità da parte delle Amministrazioni. In particolare, da ultimo, l’articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 - citato dalla norma in esame - ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria, provvedano al trasferimento ai soggetti attuatori delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento limitatamente alla parte a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. 

 

Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall’articolo 18-quinquies, i commi 3-7 recano alcune disposizioni che definiscono delle apposite procedure.

 

In particolare, il comma 3 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze provveda ad anticipare alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR le somme richieste entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata da tali Amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tale disposizione ha lo scopo di consentire che le Amministrazioni centrali, ricevute tali anticipazioni dal MEF, possano poi rispettare il requisito di fornire ai soggetti attuatori le anticipazioni domandate, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dai soggetti attuatori.

Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua tali trasferimenti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia di cui all’articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Si rammenta che in particolare il comma 1038 della citata legge istituisce due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation Eu-Italia - Contributi a fondo perduto” (n. 25091) e “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito” (n. 25092) come indicato all’articolo 1 del decreto ministeriale MEF dell’11 ottobre 2021.

Si ricorda altresì che sebbene tali conti abbiano amministrazione autonoma e costituiscano gestioni fuori bilancio – in ottemperanza a quanto disposto da detto comma 1038 – l'art. 1, comma 14, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha previsto la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

 

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, il comma 4 concerne le possibili carenze di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio – iscritti nei singoli stati di previsione dei singoli Ministeri titolari di misure PNRR – che finanziano i cosiddetti “progetti in essere” del PNRR. Per quanto riguarda le anticipazioni chieste da tali amministrazioni centrali limitatamente ai progetti in essere, dunque, il MEF è autorizzato ad erogare le anticipazioni richieste attingendo solamente al conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation Eu-Italia - Contributi a fondo perduto” (n. 25091). Il comma 5 dispone il successivo reintegro di tali anticipazioni destinate a progetti in essere; esso deve avvenire entro l’anno successivo a quello di anticipazione e con risorse a valere sul bilancio dello Stato, in quanto tali progetti in essere sono finanziati a valere su di esso.

 

Il comma 6 garantisce la possibilità che le amministrazioni titolari di misure PNRR possano richiedere le anticipazioni a valere sui citati conti anche prima di aver ricevuto le singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

 

Si ricorda che l’articolo 11, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone “l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Tuttavia, l’Amministrazione deve attestare l’avvio dell’operatività dell’intervento o quantomeno delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

 

Il comma 7 prevede la possibilità di introdurre un’eventuale disciplina attuativa della gestione delle anticipazioni di cui al comma 3 – dunque inerenti alle anticipazioni da fornire ai soggetti attuatori di misure PNRR e non anche ai soggetti attuatori dei progetti in essere. Tale disciplina specifica potrà essere introdotta attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Infine, il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento all’intero articolo 7.

 

In tema di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, l'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

In precedenza, l'articolo 6 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disciplinato, in un primo momento, la richiesta di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, inclusi egli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori le anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. A tal fine, i soggetti attuatori presentano una richiesta di anticipazione al Ministero dell'economia e delle finanze il quale, sentita l'Amministrazione titolare della misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto corrente di tesoreria centrale (Next Generation Eu - Contributi a fondo perduto), istituito ai sensi dell'art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Con la circolare n. 25 del 2023 la Ragioneria generale dello Stato ha definito le modalità operative per la richiesta di anticipazione mediante il sistema informatico ReGiS.

In seguito, al fine di potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori, l'articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La norma ha inoltre specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. L'amministrazione centrale deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Con la circolare n. 21 del 2024 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni per l'applicazione della disposizione sia a livello di misura che di singoli interventi.


 

Articolo 6, commi 7-bis e 7-ter
(Disposizioni concernenti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici)

 

 

Il comma 7-bis dell’articolo 6, introdotto in sede referente, prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all’emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore. Il comma 7-ter, anch’esso introdotto in sede referente, reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo.

 

La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’articolo 2 dell’Allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023). Tale articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un triennio.

Si rammenta che il richiamato Allegato I.11 reca “Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici” e il suo articolo 2 ne disciplina la composizione.

Per quanto concerne la durata della carica dei componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rammenta che  l’articolo 45, comma 3 , del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021) stabilisce che i componenti del suddetto Comitato speciale - nominati con d.P.C.m. su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La disposizione è introdotta con la finalità dichiarate di favorire il conseguimento degli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2021/240 concernente il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

 

Si ricorda che l'articolo 45 del citato decreto-legge n. 77 prevede l’istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l’espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati dal medesimo decreto n. 77, nell’Allegato IV[31]. Sulle procedure per la realizzazione di tali interventi dispone l’articolo 44 del medesimo decreto n. 77, il quale prevede una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare..

 

Il comma 7-ter reca novelle di coordinamento all’art. 45, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito dalla legge n. 108 del 2021).

Tale comma 4 prevede l’istituzione di una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026 per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale. A tale struttura è preposto un dirigente di livello generale equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con alcune esclusioni. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. Il comma pone specifici limiti di spesa per l’istituzione della struttura.


 

Articolo 6, comma 7-quater
(Disposizioni per l’attuazione dell’investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, in materia di sport e inclusione sociale)

 

 

Il comma 7-quater dell’articolo 6, introdotto in sede referente, sostituisce il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, di riprogrammare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive.

 

Il comma 7-quater dell’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’integrale sostituzione del comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Tale comma, nella formulazione attualmente vigente, ponendosi come fine il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, autorizzava il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, a riprogrammare le risorse afferenti a tale investimento resesi disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, per le seguenti finalità:

- la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine;

- l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali.

 

Con la modifica in commento, mantenendo ferme le finalità del comma, ovvero, l’attuazione degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, si allarga il novero degli interventi alla realizzazione dei quali è possibile destinare i fondi individuati dalla norma stessa.

In particolare, il nuovo comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024, come sostituito dal comma 7-quater in commento, dispone che gli stanziamenti in parola possono essere indirizzati, oltreché al finanziamento degli interventi già previsti dalla norma attualmente vigente, anche alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive. Questo, a patto che:

- tali Federazioni avessero manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell’ambito del decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3;

- tale intervento non sia stato poi realizzato per successiva revoca o per rinuncia da parte del Soggetto attuatore.

 

Il decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 disciplina le modalità di presentazione e selezione delle proposte legate all’erogazione dei fondi stanziati per la Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR.

Si ricorda che per l’Investimento 3.1 è previsto uno stanziamento pari a 700 milioni di euro finalizzato al recupero di aree urbane attraverso la rigenerazione di impianti sportivi, attraverso tre linee di intervento.

In questa sede viene in rilievo la seconda linea di intervento, incentrata sulla costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi legati alla transizione verde e digitale.

Dei tre Cluster ivi indicati, l’articolo 19, così come modificato dalla disposizione in commento, menziona il numero 3, relativo alla realizzazione di nuovi impianti, o alla rigenerazione di quelli esistenti, se di interesse delle Federazioni sportive.

Nello specifico, l’articolo 4 del decreto individua, quale strumento operativo, l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti i Comuni Italiani e finalizzato alla presentazione di proposte di intervento volte a favorire il recupero o la realizzazione di impianti di interesse di Federazioni Sportive Nazionali. Inoltre, spetta ai Comuni proponenti dimostrare la sussistenza del particolare interesse sportivo/agonistico dell’impianto oggetto dell’intervento. È specificato che le proposte di intervento dovranno essere redatte nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR, prevedendo opere di miglioramento dell’efficienza energetica.

Per ogni informazione aggiuntiva, si rinvia a questa sezione web del Dipartimento per lo sport dedicata alla documentazione del presente investimento.

 

La disposizione in commento specifica ulteriormente che tale finanziamento è destinato al Comune proprietario dell’impianto sportivo da efficientare o dell’area in cui verrà realizzato l’impianto di nuova costruzione. Ciò deve avvenire nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, posto che l’intervento concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.

 

Si ricorda che l’obiettivo M5C2-22 prevede, nell’ambito dell’investimento 3.1 sopra descritto, che entro il 30 giugno 2026 siano realizzati almeno 100 interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive, per una superficie complessiva di almeno 200.000 metri quadrati.


 

Articolo 6-bis
Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse
ai Giochi olimpici « Torino 2006 »)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente al comma 1, introduce la possibilità di demandare – oltre che, come già previsto a legislazione vigente, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. - anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti - A.U.S.A., l’esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006. Il comma 2 mantiene innanzi tutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006; inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», la gestione e il mandato del commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa. Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. Il comma 4 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

 

Come sopra segnalato, il comma 1, nel modificare l'articolo 1, comma 2, della L. n. 65/2012, introduce la possibilità di demandare – oltre che, come già previsto a legislazione vigente, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. - anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti - A.U.S.A.[32], l’esecuzione degli interventi sugli impianti di cui all'allegato 1 della L. n. 285/2000[33], la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006.

 

Al riguardo si rammenta che il comma 1 dell’articolo 1 della L. n. 65/2012, prevede che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine dell'attività del commissario liquidatore e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» (risorse stanziate dallo Stato per finalità relative allo svolgimento di un evento di rilievo internazionale) vengano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1 della legge n. 285 del 2000 tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La relazione illustrativa del relativo progetto di legge (allegata all'Atto Camera n. 4805/XVI) ha quantificato le risorse finanziarie residue in oltre 40 milioni di euro ed evidenzia che tali fondi potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto “Coverciano della neve”, ossia la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.

L’Agenzia per i giochi olimpici di Torino è uno degli organi istituiti dalla legge n. 285 per la realizzazione del piano degli interventi dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Con la legge n. 48 del 2003 ne è stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere per lo svolgimento dei Giochi. Per il funzionamento dell’Agenzia l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 285 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi di lire per il 2001 e 10 miliardi di lire per il 2002. Il comma 2 ha altresì assegnato le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione.

In base all’art. 3, comma 7, della L. 285/2000, l’Agenzia avrebbe dovuto terminare la propria attività il 31 dicembre 2006. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2007 dal comma 1299 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, e quindi, dall'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007, di ulteriori tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2008 (con contestuale nomina di un commissario liquidatore con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri). Successivamente, l'art. 2, comma 5-octies, del D.L. 225/2010 prorogava il termine di cui all'art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Interveniva poi l'art. 44, comma 8-quinquies, del D.L. n. 77/2021 che disponeva l’ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2023, al fine di consentire il completamento delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla L. n. 65/2012. Infine, l’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 215/2023 (L. n. 18/2024), novellando l’art. 44, comma 8-quinquies, del D.L. n. 77/2021, ha ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici svoltisi a Torino nel 2006.

La relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1633 evidenzia che la proroga si rende necessaria e urgente “per consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65”, la quale “ha previsto l’utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all’Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte”. La relazione illustrativa segnala al riguardo che “la disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all’esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l’aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l’attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell’Agenzia e la Società di committenza regionale”.

La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 precisa che “dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l’Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi: 25.867.867,74 euro sono stati spesi; 25.530.579.12 euro sono impegnati con intesa tra l’Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione; 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa” e che “dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025”.

Successivamente la Regione Piemonte, la provincia e il comune di Torino, insieme con il CONI, hanno costituito la Fondazione 20 marzo 2006 - TOP (Torino Olympic Park), la cui attività è stata finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale e ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.

In relazione alla Fondazione si veda la documentazione relativa al bilancio 2023 sul sito della Città metropolitana di Torino.

Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento: la relazione illustrativa ricorda che nel 2009 la fondazione ha bandito una gara per la gestione di tali impianti che si è conclusa con l’affidamento di una parte di essi alla società internazionale Live Nation Italia S.r.l., mentre un’altra parte, è stata, invece, affidata direttamente ai comuni nei quali sono situati i medesimi impianti ai fini di una loro utilizzazione per le attività invernali.

Ai fini dell'attuazione del comma 1, il comma 2 dell’articolo 1 della L. n. 65/2012 (qui novellato) dispone che la Fondazione 20 marzo 2006 individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata quale stazione appaltante - sotto la sua responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla L.R. n. 19/2007, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

Si ricorda che con la L.R. n. 19/2007 è stata costituita la centrale di committenza “Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.)”, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale quali infrastrutture, trasporti e sanità, nonché in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione annuale degli interventi. L’art. 2 ha precisato che l’oggetto sociale della SCR-Piemonte S.p.A. comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza tra le quali anche l'aggiudicazione di appalti pubblici, la conclusione di accordi quadro  ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti. La Regione affida inoltre alla SCR-Piemonte S.p.A. anche la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione annuale.

L’articolo 10 della legge regionale dispone che qualora intervenga una disposizione di legge statale che assegni alla Regione, con idonea copertura finanziaria, le attività di competenza dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, tali attività saranno svolte dalla SCR-Piemonte spa.

 

Il comma 2 dell’articolo 6-bis in esame mantiene innanzi tutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della L. n. 285/2000 (su cui si veda sopra). Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi – di cui all'articolo 1 della L. n. 65/2012 - di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», esso prevede che la gestione e il mandato del commissario liquidatore nominato in base all'articolo 3, comma 25, della L. n. 244/2007, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario, che assume la denominazione di «commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.

Il comma 3 stabilisce che, al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 3, comma 25, della L. n. 244/2007, le risorse finanziarie di cui all'art. 1 della L. n. 65/2012, iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine dell'attività del commissario liquidatore e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65/2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.

Il comma 4 reca la clausola d’invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 6-ter
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

 

 

L’articolo 6-ter, introdotto in sede referente, al comma 1 estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica.

Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche.

Per supportare l’attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I compensi sono a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.

Il comma 2 specifica che l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 6-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, al comma 1 estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, di cui all’articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica.

 

La finalità espressa della disposizione consiste nel contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2023, con lo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, ad esclusione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa.

Detta Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

I compiti di detto organismo concernono funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, la Cabina di regia:

-          adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

-          elabora linee guida in attuazione del suddetto Programma;

-          acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

Ai sensi del comma 3, la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024.

 

Con la novella in esame (comma 1, lettera a)), si stabilisce che le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

 

Viene altresì istituito (comma 1, lettera b)), presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti a supporto della Cabina di regia. Il Consiglio, composto da membri nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale della Cabina di regia, svolge attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure PNRR. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei membri del Consiglio sono a valere sulle risorse già stanziate per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo previsto (170.000 euro per il 2023 e 500.000 euro annui dal 2024). In sede di prima applicazione, gli esperti già individuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sono nominati automaticamente membri del Consiglio, mantenendo la durata e i compensi già stabiliti.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 6-quater
(Apertura conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per il PNRR)

 

 

L’articolo 6-quater, introdotto in sede referente, autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.

 

Si rammenta che la decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023 della Commissione europea, seguita dalla valutazione positiva della Commissione europea del 24 novembre, indi dalla valutazione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ha approvato la riprogrammazione delle misure del PNRR per l’Italia. Tra le novità previste in sede di riprogrammazione, è stata introdotta la nuova Misura M2C1 - Investimento 3.4, in capo al MASAF, a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Fondo Rotativo Contratti di Filiera - FCF), con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro.

Soggetto attuatore di tale misura è l’ISMEA.

La misura consiste in un investimento pubblico al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti e opererà erogando contributi e finanziamenti agevolati direttamente attraverso l'ISMEA attraverso lo scorrimento delle graduatorie del MASAF per il V bando - contratti di filiera settore agroalimentare, I bando - contratti di filiera pesca e acquacoltura e I bando - contratti di filiera settore forestale.

I beneficiari sono le imprese, i gruppi di imprese o le associazioni di produttori agricoli nonché le organizzazioni di ricerca e diffusione della conoscenza.

Le finalità della misura sono le seguenti:

§  migliorare i processi produttivi con investimenti in beni materiali e immateriali per aumentare l'efficienza nel consumo di energia, acqua e risorse;

§  implementare la conoscenza, la formazione, la ricerca e l’innovazione, il trasferimento tecnologico e progetti di sviluppo, che possano supportare anche la riorganizzazione delle relazioni tra i diversi attori della filiera;

§  incrementare la digitalizzazione delle imprese, compreso il commercio elettronico e le tecnologie emergenti;

§  aumentare l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari.

Alla misura sono associati i seguenti milestone e target:

§  T2 2024 (Milestone UE): Entrata in vigore dell'accordo attuativo tra il MASAF e ISMEA;

§  T4 2024 (Milestone UE): trasferimento di 1,96 miliari di euro all'ISMEA per lo strumento;

§  T2 2025 (Target UE): stipula dei contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate;

§  T2 2026 (Target UE): stipula dei contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100% delle risorse assegnate.

Con decreto Masaf n. prot.  0264374 del 12 giugno 2024, sono state emanate le indicazioni per l'attuazione dell’investimento 3.4 in oggetto.

Il 25 luglio 2024 è stata sottoscritta apposita convenzione dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall’ISMEA per la realizzazione del medesimo investimento.

 

Riguardo alla disciplina inerente al sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, si veda la legge n. 720 del 1984.

 


 

Articolo 6-quinquies
(Controlli in materia di PNRR)

 

 

L’articolo 6-quinquies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell’attuazione del PNRR, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR (commi 1, 2 e 4).

Gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR (comma 3).

La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali costituisce presupposto necessario per l’erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea (comma 5).

La Ragioneria generale dello Stato ha il compito di implementare all’interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall’articolo in esame (comma 6).

Si autorizza, infine il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell’amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito (comma 7).

 

L’articolo 6-quinquies si prefigge di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, individuando le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (comma 1).

 

Si ricorda che l’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, disciplina in particolare il sistema di controllo interno che gli Stati membri devono prevedere, adottando tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

 

 

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata definita, principalmente, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come successivamente modificato da ulteriori interventi legislativi, in particolare dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. In attuazione della normativa europea in materia di controllo è stato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato l’Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea.  A tale Ispettorato, quindi, compete l’adozione delle misure necessarie “per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti d’interessi”, prevedendo “un sistema di controllo interno, efficace ed efficiente”. L'Ispettorato è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (articolo 6 del D.L. n. 77 del 2021, come modificato dal D.L. n. 13 del 2023). Presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE)  è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR: l'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato (art. 7 del D.L. 77/2021).

Il D.L. n. 19 del 2024 ha introdotto nuove disposizioni tese ad ottimizzare e rendere più efficaci le azioni per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione. In particolare, la competenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea è stata ampliata anche al PNRR.

Per quanto riguarda i soggetti interessati dalla sistematizzazione operata dall’articolo in esame, si ricorda che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sono i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR. Il D.L. n. 13 del 2023 ha previsto che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possono prevedere la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo alle amministrazioni centrali. Se la riorganizzazione importi decadenza dagli incarichi dirigenziali relativi a strutture dirigenziali ed unità di missione, tale decadenza si produce solo alla conclusione del conferimento dei nuovi incarichi. Il D.L. n. 19 del 2024 ha previsto che in caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF.

I soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Per quanto riguarda i soggetti pubblici può trattarsi delle Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome ed enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Si tratta di soggetti privati nel caso in cui la realizzazione dei progetti sia a loro affidata tramite bandi pubblici.

I soggetti attuatori sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti. Essi assicurano che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Oltre agli ordinari controlli di legalità attribuiti alla Corte dei conti, si ricorda che il D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286 disciplina i controlli interni per le amministrazioni statali tra cui, in particolare, il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e il controllo di gestione. I controlli interni di regolarità amministrativa e contabile hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. I controlli di gestione hanno l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

 

 

Il comma 2 individua le competenze dei soggetti attuatori in materia di controlli. In particolare, si prevede che essi assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti.

A tal fine, i soggetti attuatori:

a)      effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;

Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile (art. 9, comma 3, del D.L. 77/2021).

b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit;

L’articolo 9, comma 4, del D.L. 77/2021 assegna ai soggetti attuatori, pubblici o privati, l’obbligo di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli stessi, inoltre, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e devono renderli disponibili per le attività di controllo e di audit (si segnala in particolare la Circolare RGS n.9 del 2022).  

d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

Il sistema unitario ReGiS costituisce lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR (legge n. 178 del 2020, comma 1043). ReGiS è rivolto, dunque, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente. Si ricorda al riguardo che l’articolo 2 del D.L. n. 19 del 2024 ha disposto l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare su ReGiS, entro il 30 maggio 2024 (trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento. Entro i successivi trenta giorni l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Il comma 3 dispone che gli adempimenti descritti dal comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all’articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2023, il quale ha disciplinato le anticipazioni di cassa per i pagamenti degli interventi PNRR.

 

In particolare, l’articolo 18-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. Il comma 2 prevede che i soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento. Si evidenzia che l’articolo 6, commi 3-8, del decreto in esame definisce le procedure attraverso cui il Ministero dell’economia concede, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia.  (si rimanda alla relativa scheda di lettura).

 

Il comma 4 individua le competenze delle amministrazioni centrali titolari in materia di controlli. In particolare, si prevede che le stesse provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.

A tal fine, le amministrazioni:

a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

c) verificano l'espletamento degli adempimenti citati in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.

 

Si ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ad agosto 2022, sulla base del citato art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, ha approvato le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Nel marzo 2024 sono state adottate, inoltre, delle appendici tematiche alle Linee guida concernenti La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi e La duplicazione dei finanziamenti.

Si segnala inoltre il documento del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione Europea, Misure di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti in danno del PNRR, approvato a settembre 2024.

 

Il comma 5 dispone che le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale (richiesti dal precedente comma 4, lettera c)) con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR.

Tali verifiche costituiscono presupposto necessario per:

a) l'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

b) le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241.

 

L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 dispone che la richiesta di pagamento delle rate del PNRR da parte degli Stati membri sia corredata da una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi in precedenza erogati sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. La richiesta deve inoltre includere una sintesi degli audit effettuati che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

 

Il comma 6 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di implementare il sistema informatico ReGiS con modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall’articolo in esame

Si ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021 (art. 7, comma 8-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2023), al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, ha già richiesto alla Ragioneria generale dello Stato di promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR.

 

Il comma 7 autorizza il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell’amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.

La Ragioneria generale (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea- IGRUE) tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183, gestisce i flussi finanziari (Fondi strutturali europei e cofinanziamento nazionale) a cui attinge per effettuare trasferimenti e pagamenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi.

Nell’ambito del quadro normativo in materia di Fondi europei è previsto che la Commissione europea, all’esito delle operazioni di chiusura e presentazione dei conti annuali, emetta degli ordini di riscossione (note di addebito) a valere sui singoli programmi finanziati. Si tratta in particolare, dell’ipotesi in cui le domande di pagamento presentate dalle autorità di gestione dei programmi non hanno assorbito per intero la quota di prefinanziamento erogata dalla Commissione europea. La differenza tra la quota di prefinanziamento erogata e la spesa rendicontata nell’anno contabile di riferimento deve essere restituita. La normativa europea prevede anche la possibilità che l’importo da recuperare possa essere compensato a valere sulle successive domande di pagamento.

 

La norma in esame autorizza il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ad effettuare il pagamento dell’ordine di recupero, per conto dell’amministrazione titolare del programma. Il Fondo di rotazione provvede a recuperare l’importo a valere sui rimborsi dell’Unione europea relativi a domande di pagamento presentate dalla medesima Amministrazione.


 

Articolo 6-sexies
(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 6-sexies, introdotto in sede referente, prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali - misurato secondo l’indicatore previsto a legislazione vigente - e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 1). Si provvede quindi alla copertura di tale onere (comma 2).

Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferire a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l’altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l’individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.

 

Il comma 1 prevede che i Ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali rilevato sulla base dell’apposito indicatore di ritardo annuale (previsto  dall'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge n. 145 del 2018) e abbiano conseguentemente predisposto un piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo medesimo:

§  adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale;

§  siano autorizzati ad assumere personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non eccedente il 31 dicembre 2026, dell’area funzionari e degli assistenti o istruttori.

Le suddette amministrazioni sono così individuate dall’articolo 40, commi da 4 a 9, del d.l. n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024) recanti norme per l’attuazione della riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR.

Gli interventi in oggetto sono effettuati nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con tale dotazione è istituito apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni in esame. Le suddette richieste sono formulate in coerenza con i citati piani degli interventi per il ritardo nei pagamenti.

A copertura degli oneri derivanti dal comma 1 - quindi pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 - il comma 2 prevede l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si tratta delle risorse previste dall’articolo 1, comma 780, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022).

 

Si specifica che il predetto reclutamento di personale:

-         è effettuato in deroga ai limiti di spesa posti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 112 del 2010).

Tale comma 28 pone una disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche ivi indicate per l’avvalimento di personale assunto a tempo non indeterminato (si tratta in particolare delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio). In base a tale disciplina, le spese in questione non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al predetto comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.

-         si svolge mediante le procedure selettive (come disciplinate dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) oppure mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relativi a profili professionali omogenei a quelli banditi.

 

Il comma 3 aggiunge due nuovi commi (9-bis e 9-ter) al già menzionato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 40, di cui si propone l’introduzione, reca disposizioni applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che abbiano fatto registrare un indicatore di ritardo annuale superiore a 10 giorni. Tali comuni, con delibera di giunta e previo parere del responsabile finanziario dell’ente (reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL) predispongono un piano degli interventi per il ritardo dei pagamenti entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

I suddetti piani degli interventi contengono le seguenti misure:

§  la creazione di una struttura preposta ai pagamenti dei debiti commerciali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

§  l’individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

§  la sperimentazione di procedure semplificate di spesa per i pagamenti in oggetto;

§  la costante verifica dei dati registrati elettronicamente, con particolare riferimento alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;

§  ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per la soluzione delle criticità riscontrate.

Il nuovo comma 9-ter dell’articolo 40 del d.l. n. 19 del 2024 stabilisce che la realizzazione delle suddette misure del piano - da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 – è verificato dall’Organo di revisione contabile nell’ambito delle attività previste dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

Quest’ultimo impone che le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni che siano corredate da un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario – che  attesti l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti per legge, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le medesime relazioni, in caso di riscontrato ritardo rispetto ai termini previsti per legge, indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

 

Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza contiene la riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR con l’aggiunta di ulteriori milestone. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione. Essa non è connessa a specifici investimenti, ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.

Per quanto concerne l’attuazione di questa riforma, l’art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023 (convertito in legge n. 41 del 2023) introduce nuove disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento, in attuazione della milestone M1C1-72 (scadenza primo trimestre 2023). L’articolo 40 del citato decreto-legge n. 19 del 2024 è stato emanato in attuazione della milestone M1C1-72-BIS (v. infra).

La relazione tecnica asserisce che l’articolo in esame mira all’attuazione del milestone M1C1-72-TER            Milestone        Aumento delle risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento (scadenza quarto trimestre 2024).

Per l’elenco completo di milestone e target associati alla riforma 1.11, si veda la pagina del sito RGS dedicata all’attuazione di misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza: https://www.mef.gov.it/attuazione-misure-pnrr/index.html.

Secondo elementi informativi desumibili dalla medesima pagina internet, “il nuovo sistema InIt - ossia il sistema informatico integrato di tipo ERP per la gestione dei processi contabili – è stato arricchito con nuove funzionalità per le amministrazioni centrali dello Stato, relative alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica per centri di costo nonché per la gestione fisica e contabile dei beni. È stato avviato il progressivo rilascio delle funzioni dedicate alla contabilità finanziaria. Per quanto riguarda il processo di esecuzione della spesa, il sistema Sicoge è pienamente interoperabile con il sistema InIT e perfettamente integrato nello stesso, permettendo, pertanto, all’utente di effettuare l’intero processo di spesa - dalla registrazione della fattura al pagamento - mediante il sistema InIt”.

Per quanto concerne il monitoraggio dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi indicatori, si veda la pagina sul sito RGS: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/tempi_di_pagamento_e_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/indicatori_dei_tempi_di_pagamento_delle_pubbliche_amministrazioni/

 

 

 

Il contenuto dell’art. 40, commi da 4 a 9, del decreto legge n. 19 del 2024

 

L’articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024) prevede che i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 19 (entrato in vigore il 2 marzo 2024), un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Il ritardo di cui sopra è calcolato con l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) - calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Piattaforma dei crediti commerciali – PCC) di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013.

Ai sensi del comma 5, poi, il Piano degli interventi diretti a ridurre i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali dei ministeri, di cui al comma 4, va approvato, ad opera di ciascun ministero, con apposito decreto ministeriale adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cioè del Segretario generale di ministeri, dei direttori di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) e successivamente trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Quest’ultimo, allo scopo di monitorarne l’attuazione, costituisce, entro i successivi trenta giorni, appositi gruppi di lavoro (task-force) composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle ipotesi in cui tali unità dovessero riscontrare significativi disallineamenti rispetto a quanto previsto dal Piano ovvero ritengano necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a darne comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR.

Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Per le medesime finalità di cui al comma 4, il comma 6 stabilisce che i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra) calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali superiore a 10 giorni, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 19, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

L’articolo 183, comma 8, del TUEL dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il comma 7 dispone che la proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, del parere del responsabile finanziario dell’Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo.

Il Tavolo termina l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata.

Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano.

Il Tavolo monitora l’attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Il comma 8 dispone l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7.

Il comma 9, infine, estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si veda sopra), calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.

 


 

CAPO II – DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 7
(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

 

 

L’articolo 7, al comma 1, come modificato in sede referente, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Il comma inoltre estende anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, laddove l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi, la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento prevista al comma 6-quater del citato articolo. Il comma inoltre consente che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l’attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

 

In particolare, il comma 1, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare un regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6). In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile dell’imposta sui redditi è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento, mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell’annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l’aliquota del 12,5 per cento, mentre l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l’aliquota del 3,9 per cento.

L’articolo 2-quater specifica, inoltre, che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

 

Il concordato preventivo biennale è introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2024 all’esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, il concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. L’articolo 7 chiarisce che il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (in attuazione di tale comma, si veda il D.M. 14 giugno 2024 e il D.M. 15 luglio 2024).

Ai sensi del comma 2, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. Ai sensi del comma 3, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis e 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

 

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni e delle obbligazioni, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a)      hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si valuti l’opportunità di specificare a quali decreti attuativi si faccia riferimento.

 

Il menzionato articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

 

L’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, invece, introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.

La norma fornisce poi nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente

 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri e riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti.

Si tratta di un insieme indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Essi consentono agli operatori economici di valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

La normativa vigente collega a imprese e lavoratori autonomi qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per una panoramica più completa dell'istituto si rinvia alla guida dell'Agenzia delle entrate.

Il decreto legislativo n. 1 del 2024 (A.G. 93) emanato in attuazione della delega fiscale, effettua una complessiva revisione degli ISA. In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, con lo scopo rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa; l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. Sono infine elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità.

 

b)     hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

b-bis) La nuova lettera b-bis del comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni e delle obbligazioni, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possano accedere al regime di ravvedimento anche nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi.

 

Ai sensi del menzionato articolo 85, comma 1, del TUIR, sono considerati ricavi:

a)      i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b)      i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c)      i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

d)      i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

e)      i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

f)       le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g)      i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h)      i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

 

Il menzionato articolo 54, comma 1, del TUIR definisce il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni quale quello costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

 

Si valuti l’opportunità di modificare il riferimento ai “compensi” di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR alla luce della sostituzione di tale articolo prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo n. 218, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a)      la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

b)     l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;

c)      la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

d)     l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

 

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

 

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci.

 

Il comma 8 dell’articolo 2-quater prevede che il versamento dell’imposta sostitutiva possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, con la precisazione che, in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

La disposizione prevede, inoltre, che il pagamento di tutte le rate, ad eccezione della prima, entro il termine di scadenza del pagamento della successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e che, laddove si decada dal beneficio menzionato, le somme pagate a titolo di imposta sostitutiva non vengono rimborsate.

 

Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

 

Il menzionato articolo 5 del TUIR prevede che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

 

L’articolo 73, comma 1, lettera a) stabilisce che sono soggetti all’imposta sul reddito delle società le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157 del 2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435 del 2003 residenti nel territorio dello Stato.

 

L’articolo 115 del TUIR disciplina il regime della trasparenza fiscale quale regime opzionale cui possono accedere le società di capitali partecipate da altre società di capitali ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non inferiore al 10% e non superiore al 50% (c.d. “grande trasparenza”) che consente a tali società di attribuire direttamente ai soci i redditi prodotti predisponendo un meccanismo analogo a quello previsto per le società di persone.

L’istituto, infatti, prevede che il reddito prodotto venga determinato in capo alla società ed imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione ed in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili. 

Il comma 4 dell’articolo 115 prevede che l’opzione sia irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.

La normativa di riferimento non prescrive percentuali minime di partecipazione del socio alla società ammettendo all’articolo 116 l’esercizio dell’opzione anche per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa (c.d. “piccola trasparenza”).

 

 

Nella relazione illustrativa, si indicano le finalità dell’intervento normativo nella necessità di evitare penalizzazioni nei confronti dei contribuenti che, pur avendo aderito al concordato preventivo biennale, non avrebbero potuto accedere all'istituto del ravvedimento per le annualità precedenti per effetto della causa di esclusione richiamata dalla norma. Le condizioni essenziali previste dalla norma sul ravvedimento risulterebbero per tali soggetti ugualmente soddisfatte; infatti, tali contribuenti, pur avendo aderito al concordato, resterebbero esclusi dal ravvedimento in ragione di modifiche delle attività esercitate nelle annualità precedenti che potrebbero essersi rese necessarie per mantenere competitività sul mercato di riferimento.

D'altronde, non ricorrendo le condizioni di oggettiva difficoltà sussistenti per i soggetti interessati da cause di esclusione COVID-19 o di non normale svolgimento dell'attività, non trova applicazione la riduzione del 30 per cento prevista dall'articolo 6-quater.

 

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, il quale prevede che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione del regime del concordato preventivo biennale affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l’attuazione della delega fiscale.

Con la modifica apportata dal comma 2 in esame, si aggiunge che affluiscono al medesimo capitolo anche le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

 

Inoltre, si specifica che tali risorse, nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l’attuazione della delega fiscale per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 11, comma 1, del TUIR.

 


 

Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).

 

In particolare, il comma 1 consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)  ? soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024  ? che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R n. 322 del 1998.

 

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Il concordato preventivo biennale è disciplinato dal Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Nel dettaglio, l’articolo 6, all’esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, consente l’accesso a un concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. L’articolo 7 individua il presupposto per l’applicazione del concordato preventivo biennale in una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 8 attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di mettere a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, entro il 15 aprile di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9, rinviando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità e dei dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria, mentre con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. L’articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (in attuazione di tale comma, si veda il D.M. 14 giugno 2024 e il D.M. 15 luglio 2024). Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Ai sensi dell’articolo 10, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. L’articolo 11 individua le cause di esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale, per cui non possono accedere alla relativa proposta i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.

L'articolo 12 stabilisce che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. L’articolo 13 obbliga i contribuenti, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’articolo 14 prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9.

L’articolo 15 precisa che il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54. Inoltre, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

L’articolo 16 individua il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. Inoltre, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

L’articolo 17 individua il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Ai sensi dell’articolo 18, l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Ai sensi dell’articolo 19, fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’articolo 20 stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

L’articolo 20-bis precisa che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

L’articolo 21 stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) il contribuente cessa l'attività;

b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

Ai sensi dell’articolo 22, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri e riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti.

Si tratta di un insieme indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Essi consentono agli operatori economici di valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

La normativa vigente collega a imprese e lavoratori autonomi qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per una panoramica più completa dell'istituto si rinvia alla guida dell'Agenzia delle entrate.

Il decreto legislativo n. 1 del 2024 (A.G. 93) emanato in attuazione della delega fiscale, effettua una complessiva revisione degli ISA. In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, con lo scopo rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa; l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. Sono infine elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità.

 

Il citato articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto) stabilisce che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Il comma tuttavia non consente l’esercizio della facoltà di cui al primo periodo nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

 

Il comma 2 stabilisce che, nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica il regime del ravvedimento e quindi l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024. A tal fine, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Il menzionato articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).


 

Articolo 7-ter
(Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti)

 

 

L’articolo 7-ter – inserito in sede referente – costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell’articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto[34] del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)[35]).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

Il comma 2 del presente articolo 7-ter provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.

 

Si riassume qui di seguito la disciplina complessiva dell’indennità una tantum in oggetto, come modificata dalle novelle di cui al comma 1 del presente articolo 7-ter.

L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

Al fine dell’indennità, il lavoratore dipendente deve rientrare in tutte le seguenti condizioni:

-         il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore a 28.000 euro, ai sensi della lettera a) del comma 1 del citato articolo 2-bis; in base al successivo comma 3, il reddito complessivo, al fine in oggetto, comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia[36], mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità[37]. La circolare n. 19/E, diramata dall’Agenzia delle entrate il 10 ottobre 2024, ha chiarito che le norme in oggetto fanno riferimento all’anno d’imposta 2024;

-         il lavoratore deve avere fiscalmente a carico[38] almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato[39] o affidato (lettera b) del comma 1 del citato articolo 2-bis)[40];

-         l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore[41] deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro[42] (lettera c) del comma 1 del citato articolo 2-bis). Oltre a tale requisito, inerente al livello del reddito da lavoro dipendente, si prevede che la misura dell’indennità sia proporzionalmente ridotta (rispetto all’importo suddetto di 100 euro) qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno (comma 2 del suddetto articolo 2-bis);

-         il coniuge o il convivente di fatto[43] del lavoratore non deve essere beneficiario della medesima indennità. Tale condizione è posta dalla novella di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo 7-ter, in correlazione con la soppressione – operata dalla novella di cui alla precedente lettera a) - di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico[44].

       In base al complesso dei requisiti in oggetto, come modificati dal presente articolo 7-ter, il beneficio è riconosciuto a prescindere da qualsiasi livello del reddito familiare, in ragione della suddetta soppressione di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico e in ragione della determinazione (come già nel testo previgente) di uno specifico limite di reddito con esclusivo riferimento al lavoratore.

       Come accennato,  la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che i requisiti in oggetto devono sussistere con riferimento all’anno di imposta 2024[45]; la circolare ha altresì esplicitato che, al fine del riconoscimento dell’indennità una tantum in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024[46].

L’indennità una tantum in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario (comma 2 citato dell’articolo 2-bis)[47].

L’indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità (comma 4 dell’articolo 2-bis); il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge – o del convivente di fatto[48] – e dei figli; riguardo a questi ultimi, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 limita il riferimento ai figli fiscalmente a carico, rilevando altresì che è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio fiscalmente a carico[49]. La disciplina legislativa in oggetto e le citate circolare n. 19/E e circolare n. 22/E non prendono in considerazione l’ipotesi in cui la tredicesima sia corrisposta in vari mesi dell’anno[50] e l’ipotesi in cui essa sia corrisposta da un soggetto diverso dal datore (quest’ultima ipotesi si verifica nell’ambito degli operai edili); la suddetta circolare n. 22/E sembrerebbe prescindere, al fine dell’ammissibilità della domanda del dipendente al sostituto di imposta, dalla sussistenza di una tredicesima; si valuti l’opportunità di una considerazione di tali profili.

Il datore ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme (non spettanti al lavoratore). Il medesimo datore ha diritto a compensare fiscalmente[51] l’importo dell’indennità erogata, a partire dal giorno successivo alla medesima erogazione.

Per i casi in cui le retribuzioni non siano state assoggettate a ritenuta o in cui l’indennità comunque non sia stata erogata dal sostituto di imposta, l’indennità (se spettante) è riconosciuta in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi (dunque, nel corso dell’anno 2025) (comma 5 dell’articolo 2-bis). In particolare, come rilevato dalla summenzionata circolare n. 19/E, il lavoratore, qualora abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale per mancanza della figura del sostituto d’imposta (come nel caso dei lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto l’indennità una tantum dal sostituto d’imposta nonostante la spettanza della medesima, può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, la circolare n. 19/E ha chiarito che il lavoratore dipendente il quale abbia cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 2024 può beneficiare dell’indennità una tantum mediante la suddetta dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta 2024 (fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto).

Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2024, l’indennità – ferma restando la suddetta esclusione della stessa dal computo del reddito complessivo – è eventualmente rideterminata, qualora l’importo risulti, in tutto o in parte, non spettante, con conseguente restituzione, nell’ambito della procedura di dichiarazione dei redditi (cfr. in merito anche alle pp. 11 e 12 della circolare n. 19/E).

Si rileva che l’alinea del comma 1 del citato articolo 2-bis inquadra il beneficio una tantum in esame come misura transitoria nelle more dell’attuazione del principio di delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della L. 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la definizione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.

Il comma 2 del presente articolo 7-ter provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 – onere che viene stimato in 224,7 milioni di euro, per l’anno 2024 – e alla relativa copertura. Quest’ultima è reperita: in via quantomeno provvisoria, mediante corrispondente utilizzo di una quota dei risparmi verificatisi in corso di esercizio nell’ambito delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine dell’attuazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea[52]; in eventuale via definitiva, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate –versate nell’anno 2024 ed accertate – oggetto dell’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni (tale comma fa riferimento a varie norme del medesimo D.Lgs.[53]). Nel caso di accertamento delle maggiori entrate per il suddetto importo di 224,7 milioni (per l’anno 2024), la quota di risparmi summenzionati resta dunque acquisita come economia di spesa.

L’onere finanziario summenzionato si aggiunge all’importo di 100,3 milioni di euro (per il medesimo anno 2024) già quantificato nel citato articolo 2-bis del D.L. n. 113[54].


 

Articolo 7-quater
(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto
delle imposte dirette)

 

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.

 

L’articolo 7-quater, introdotto durante l’esame in sede referente, prevede, al comma 1, che per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi entro il 16 gennaio dell'anno successivo (2025).

In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21/05/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d'affari.

 

Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 (recante istituzione e disciplina dell’IVA) quale l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Il comma 2 individua la copertura degli oneri, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 688 milioni di euro per l'assegnazione di titoli di Stato a CDP di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.


 

Articolo 7-quinqiuies
(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)

 

 

L’articolo 7-quinquies, introdotto in sede referente, limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale.

Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

L’articolo 5 del TUIR prevede che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

 

Il menzionato articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024 elenca le seguenti cause di esclusione dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale:

a) la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

b) la condanna (o applicazione della pena su richiesta delle parti) per uno dei reati previsti dal decreto-legislativo n. 74 del 2000 dall’articolo 2621 (false comunicazioni sociali) del codice civile, nonché dagli articolo 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale.

 

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Il menzionato articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024 elenca le seguenti cause di cessazione, a partire dal periodo di imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;

b) contribuente cessa l'attività;

b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 1994;

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni e delle obbligazioni, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

 

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.


 

Articolo 8
(Modifiche al credito d’imposta ZES)

 

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate.

Il comma 1-ter, anch’esso introdotto in sede referente, dispone l’erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

 

L’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha introdotto, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 dell’articolo 16 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024). La suddetta autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dall’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 ha integrato le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica (comma 1). In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo inoltre stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa e prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 2). I versamenti all’entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate (comma 3). L’articolo ha inoltre integrato i contenuti del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 2 (comma 4) e disciplinato l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5). L’articolo è infine intervenuto sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, devono essere prodotte negli Stati membri dell’UE (comma 6).

Per una illustrazione dettagliata di tale articolo, si rinvia al Dossier curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

 

Nel dettaglio, l’articolo 8 in esame modifica la disciplina del credito di imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024 prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Sono di conseguenza modificati i riferimenti al comma 1 presenti nel comma 2 cosicché gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dall’articolo in esame.

L’articolo in esame, inoltre, aggiunge al medesimo articolo 1 il comma 3-bis ai sensi del quale, qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023 (pari a 1.800 milioni di euro per l’anno 2024), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1.

La percentuale di credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.

 

Nella relazione tecnica, il Governo asserisce che, poiché il riconoscimento del credito di imposta è contenuto entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, alle norme in esame non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.

 

Il comma 1-bis, aggiunto in sede referente, dispone che le risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale n. 1778, delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2020.

 

La citata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 fa riferimento all’assegnazione a CDP di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, nell’ambito del predetto limite, l’apporto di liquidità ai fini degli apporti di beni e rapporti giuridici del Ministero dell’economia e delle finanze al Patrimonio Destinato costituito dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

 

Tale incremento delle risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 è disposto in relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito in legge n. 67 del 2024, con riferimento al credito di imposta beni strumentali c.d. “Transizione 4.0” di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

Il comma 1-ter, anch’esso introdotto in sede referente, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

 

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo in esame

 

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 155/2024

Art. 1
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

Art. 1
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale.

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, primo e secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

(…)

(…)

 

3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9
(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

 

 

L’articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il D. Lgs. n. 216 del 2023; l’erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione.

Il comma 2 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell’anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all’articolo 10 del decreto-legge in esame.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il compito di monitorare l’andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.

 

Ristoro delle minori entrate per la Regione siciliana, a seguito della riforma dell’IRPEF

L’articolo 9, comma 1, riconosce alla Regione siciliana un contributo pari a 74.418.720 euro per l’anno 2024 in relazione alle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 216 del 2023.

La norma specifica che l’attribuzione del contributo è subordinato alla conclusione dell’accordo bilaterale tra Stato e Regione, accordo che è stato effettivamente sottoscritto in data 19 ottobre 2024.

L’accordo del 19 ottobre 2024 con la Regione siciliana, oltre il contenuto recepito dalla norma in esame, interviene nelle seguenti materie, entrambe recepite dal disegno di legge di bilancio 2025 all’esame del Parlamento:

?     in relazione al concorso alla finanza pubblica, viene stabilito l’importo annuale dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, nonché l’ulteriore contributo, nell’ambito della nuova governance economica europea, per gli anni dal 2025 al 2029;

?     viene determinato l’importo da restituire allo Stato in relazione alle risorse in eccesso ricevute per l’emergenza sanitaria.

 

La Regione siciliana, al pari delle altre regioni a statuto speciale e province autonome, riceve una quota del gettito dell’IRPEF riferita al proprio territorio. Nello specifico, alla regione Sicilia spettano 7,1 decimi. La suddetta entrata, insieme alle quote di altri tributi erariali come determinati dalla norma di attuazione dello statuto speciale che disciplina la finanza regionale (d.P.R. n. 1074 del 1965), costituisce il finanziamento ordinario delle funzioni attribuite alla regione stessa.

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

 

Per quanto concerne l’IRPEF, in particolare, l’art. 2 (comma 1, lett. a)), del d.P.R. n. 1074 del 1965 (come modificato dal D. Lgs. n. 251 del 2016) stabilisce che alla regione Sicilia sono attribuiti (dal 2018) i 7,1 decimi dell’Irpef afferente all’ambito regionale; in essa è compresa anche quella affluita (in attuazione di disposizioni legislative o amministrative) ad uffici situati fuori del territorio del territorio della Regione.

La norma specifica che la quota spettante alla Regione è costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, presentate dai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

La quantificazione del gettito Irpef spettante alla Regione, nonché le modalità di attribuzione dello stesso sono state disciplinate, come richiesto dalla citata norma di attuazione (art. 2, comma 2) con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2017, recante Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Le altre regioni a statuto speciale e province autonome hanno ricevuto analogo contributo con la legge di bilancio 2024, in recepimento dell’accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La legge n. 213 del 2024, comma 450, riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.


Si rammenta che, per ciascuna autonomia, la quota del gettito dell’Irpef riferita al proprio territorio è la seguente:

?     alla regione Valle d’Aosta è attribuito l’intero gettito (legge n. 690 del 1981, art. 2);

?     alle Province autonome di Trento e di Bolzano i 9 decimi del relativo gettito (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 75);

?     alla regione Friuli-Venezia Giulia i 5,91 decimi (legge cost. n. 1 del 1963, art. 49);

?     alla regione Sardegna, i 5,91 decimi (legge cost. n. 3 del 1948, art. 8).

Le modifiche alla disciplina dell’IRPEF apportate dal D. Lgs. n. 216 del 2023 in attuazione della delega fiscale, incidono dunque sulle entrate ordinarie delle regioni a statuto speciale e, per tale motivo, devono essere compensate.

 

In merito alla riforma fiscale, si ricorda che il Decreto legislativo n. 216 del 2023, mira ad attuare le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la graduale riduzione della relativa imposta, nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Nello specifico gli articoli cui fa riferimento l’articolo 9, comma 1 in esame, dispongono quanto segue.

L’articolo 1, per l’anno 2024, indica le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione -  e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

L’articolo 2, per l’anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

L’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l’eliminazione della seconda aliquota.


 

Restituzione alla Provincia autonoma di Trento del maggior gettito della tassa automobilistica

L’articolo 9, comma 2, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento, nel 2024, la somma di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in attuazione della sentenza del Tar del Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023 (la data della sentenza è stata corretta come indicato, nel corso dell’esame parlamentare).

La citata sentenza accoglie il ricorso della Provincia autonoma di Trento avverso il decreto del direttore generale delle finanze 8 maggio 2023 con il quale sono state determinate le somme del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi della legge n. 296 del 2007, art. 1, commi 321 e 322, per il 2013; il decreto, per la parte che riguarda la Provincia autonoma di Trento viene annullato in quanto lo Stato non ha competenza normativa in merito alla tassa automobilistica, che è tributo proprio della Provincia autonoma.

 

Le norme che riservano allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica non si applicano alla Provincia autonoma di Trento in quanto, ai sensi dell’art. 73, comma 1, dello statuto (d.P.R. n. 670 del 1972) la tassa automobilistica è un tributo proprio, istituito e disciplinato con l’art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998.

L’articolo 73 dello Statuto stabilisce che la regione [Trentino-Alto Adige] e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. In seguito, con le modifiche apportate con la legge n. 191 del 2009 (a seguito dell’accordo sottoscritto con il Governo in data 30 novembre 2009 che attua una revisione dell’ordinamento finanziario) viene esplicitato che le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2017 sottolinea come, a seguito della riforma del 2009, “la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma”; viene in sostanza superata la precedente definizione di ‘tributo proprio derivato’. Per tale motivo, ribadito ancora dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2021, lo Stato non ha competenza nel dettare norme che disciplinino tale tributo neanche in senso favorevole alla Provincia.

 

Quanto alla riserva all’erario del maggior gettito della tassa automobilistica, le citate norme della legge n. 296 del 2007 (art. 1, commi 321 e 322) hanno introdotto, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, un incremento della tassa automobilistica, il cui gettito è destinato alle regioni, e disposto che il maggior gettito derivante dall’incremento fosse riservato allo Stato, con conseguente riduzione dei trasferimenti alle regioni di importo pari all’incremento di gettito; l’attuazione della norma è demandata a decreti ministeriali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con il decreto legge n. 162 del 2019 (convertito dalla L. 8 del 2020) è stato escluso il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033. Si segnala infine che con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 marzo 2023 sono state definite le maggiori entrate da destinare allo Stato per ciascun anno dal 2016 al 2022; per ciascuna regione a statuto ordinario e per la regione Valle d’Aosta sono indicate le quote spettanti all’erario che ciascun ente è tenuto a versare in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

Le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D. Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Nel territorio delle regioni a statuto speciale la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna.

La compartecipazione all’imposta erariale è stata, invece, sostituita da una imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione siciliana. Le Province autonome hanno, ciascuna, istituito con legge la tassa automobilistica provinciale (ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 268/1992, e dell’art. 73, comma 1, dello statuto) a decorrere dal 1° gennaio 1999: art. 4 della L.P. n. 10 del 1998 la Provincia autonoma di Trento; articoli 7-11-ter della L.P. n. 9 del 1998 la Provincia autonoma di Bolzano.

La Regione siciliana ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

La norma in esame recepisce uno dei contenuti dell’accordo in materia finanziaria siglato il 19 ottobre 2024 tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri contenuti dell’accordo, recepiti dal disegno di legge di bilancio 2025 all’esame del Parlamento, riguardano la restituzione all’erario delle risorse ricevute in eccesso per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la disciplina l’ulteriore contributo alla finanza pubblica nell’ambito della nuova governance economica europea.

 

L’articolo 9, comma 3, stabilisce gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e la copertura finanziaria.

 

Il comma 3-bis, dell’articolo 9, inserito nel corso dell’esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il fine di monitorare l’andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova governance europea.

La norma in esame disciplina tempi e modalità di istituzione, nonché la composizione del tavolo tecnico.

Il tavolo tecnico dovrà essere istituito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, è composto da due rappresentanti di ciascuno dei seguenti organi:

?    Ministero dell’economia e delle finanze,

?    Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

?    Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organo di coordinamento e rappresentanza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Ai componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

 

Riguardo ai compiti del suddetto tavolo, la norma non fornisce altre indicazioni, se non il riferimento all’osservazione dell’andamento delle grandezze finanziarie delle regioni in relazione alla nuova governance europea.

 

In merito al concorso agli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuove regole della governance economica europea da parte degli enti territoriali, il disegno di legge di bilancio 2025 all’esame della Camera dei deputati, disciplina (articolo 104, commi 1-11) il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica e ne quantifica l’ammontare richiesto a livello di comparto: per le regioni a statuto ordinario (comma 3) per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4 e art. 95 del medesimo disegno di legge di bilancio 2025) per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna (comma 5).

Con compiti di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance economica europea, la norma contenuta al comma 12 dell’articolo 104 istituisce un tavolo tecnico, analogo a quello previsto dal comma 3-bis in commento.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la norma prevede infatti l’istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero dell’interno; due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane e un rappresentante dell’UPI. Oltre la funzione di monitoraggio, al tavolo tecnico è affidato il compito di individuare possibili soluzioni per migliorare e perfezionare i processi significativi per la gestione finanziaria e contabile degli enti, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e l’allocazione delle risorse a disposizione.

 


 

Articolo 9-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all’ente di cui all’articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Il richiamato terzo comma dell’articolo 102 prevede che al Comun General de Fascia - definito come ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, del predetto testo unico, e cioè più specificamente i comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa - la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento “possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina”. 

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’articolo 9-bis, volto in particolare a prevedere che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all’ente di cui all’articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Il richiamato terzo comma dell’articolo 102 definisce il Comun General de Fascia come ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, del predetto testo unico - e cioè più specificamente i comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa – e prevede che al Comun General de Fascia la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento “possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina”. 

 

Su un piano generale deve rammentarsi che la disciplina positiva dei beni pubblici risiede ancora, almeno nelle sue linee fondamentali, nel codice civile (artt. 822 – 831) il quale divide i beni pubblici, ossia i beni "appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici", in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali, elencati nell’articolo 822 del codice civile, hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni[55]. Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, primo comma) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (c.d. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822, secondo comma). Il regime giuridico di tali beni, definito nell’articolo 823 del codice civile, prevede che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che implica che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili. I beni patrimoniali indisponibili, invece, possono essere sia mobili che immobili e possono appartenere anche ad enti pubblici non territoriali. Essi hanno, nella sistematica del codice, carattere residuale. L'articolo 826, primo comma, del codice civile prevede, infatti, che i beni "appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni". Anche per questi beni vi è una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconducibile in parte al secondo e terzo comma del citato articolo 826, poiché vi sono beni patrimoniali per natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere etc.) e beni patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi, dotazione del Presidente della Repubblica ecc.); l'elencazione dell'articolo 826, inoltre, non è considerata tassativa. Riguardo al regime giuridico, l’articolo 828, secondo comma, del codice civile si limita a stabilire che tali beni "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano". I beni patrimoniali indisponibili, perciò, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato. Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applica né il regime dei beni demaniali, né quello dei beni patrimoniali indisponibili, ma quello ordinario del codice civile (art. 828, primo comma); essi, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata[56].

Con specifico riferimento alla regione Trentino-Alto Adige il Titolo V del richiamato testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, contiene le disposizioni (articoli 66, 67 e 68) relative al demanio e al patrimonio della regione e delle province di Trento e Bolzano. In particolare, si prevede che le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale, determinati nelle norme di attuazione dello statuto, costituiscono il demanio regionale. Si stabilisce quindi che le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione e che i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione. Si dispone altresì che nelle norme di attuazione sono determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati e che i beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione. Viene inoltre previsto che le province, in corrispondenza delle materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Si rammenta, infine, che l’articolo 107, primo comma, del citato testo unico delle leggi costituzionali[57] concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto stabilisce che le norme di attuazione del predetto Statuto siano emanate con decreti legislativi[58] adottati sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino[59].


 

Articolo 9-ter
(Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
relative alle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022)

 

 

L’articolo 9-ter, introdotto in sede referente, abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione entro il termine prescritto dalla procedura di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell’anno 2022. Si tratta di risorse vincolate alle finalità per cui sono state assegnate.

L’articolo in esame specifica che non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.

 

L’articolo in esame abroga il comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) come convertito dalla legge n. 25 del 2022.

 

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la necessità di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, principalmente indirizzati alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie, destinati a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali ed evitare che la pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le risorse per l'espletamento delle funzioni fondamentali sono state garantite mediante la costituzione di un apposito Fondo che nel 2020 e nel 2021 ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi nel 2021 (c.d. Fondone COVID). Le risorse del Fondo sono state assegnate agli enti locali con successivi decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Agli enti beneficiari è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni, volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

 

L’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 - modificato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023, commi 506-507) - ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse del “Fondone COVID” assegnate negli anni 2020-2021, vincolandole alle finalità per cui sono state assegnate. Il medesimo comma 1 prevede che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ai fini del successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato. In particolare, la norma prevede che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Il comma 3 dispone l’obbligo per gli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo nell’anno 2022 di inviare per via telematica[60] al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento Ragioneria generale dello Stato) una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023[61], volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione/provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

 

Il comma 4 oggetto di abrogazione da parte della disposizione in esame prevede una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, in misura corrispondente all’80-100% delle risorse ricevute di cui non si è certificato l’impiego, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale o del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è commisurata:

§  all’80 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023;

§  al 90 per cento delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;

§  al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I citati commi dispongono il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

L’articolo in esame, nell’abrogare il comma 4 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, specifica altresì che non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.

 

Si ricorda, per completezza, che con la legge di bilancio per il 2024 (art. commi 506-508), e con il successivo D.M. Interno 8 febbraio 2024, sono state definite le modalità per il conguaglio dei ristori Covid-19 ricevuti dagli enti locali, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Secondo i dati riportati nelle Note metodologiche, allegate al D.M. interno 8 febbraio 2024, è emerso il seguente quadro finanziario.

Per quanto riguarda il comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, è emerso per 1.235 enti un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa 137 milioni e per 2.789 enti una eccedenza complessiva per un importo di circa 251 milioni di euro. Nel complesso, l’eccedenza di risorse rispetto ai fabbisogni COVID, per il comparto comunale è di circa 114 milioni di euro.

A livello di comparto, risultano, altresì, ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 pari a 135 milioni di euro, per un totale complessivo di 389 milioni da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

Per il comparto provinciale, è emerso per 6 enti un maggior fabbisogno complessivo per un importo di circa 6,8 milioni di euro e per 19 enti una eccedenza complessiva per un importo di circa 35,6 milioni, che porta ad una eccedenza di risorse per il comparto province e città metropolitane di circa 28,8 milioni di euro.

A livello di comparto, risultano, altresì, ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, tenendo conto dei correttivi, pari a circa 6,5 milioni di euro, per un totale di risorse da versare all’entrata del bilancio dello Stato, da parte del comparto, pari a complessivi 42,2 milioni di euro.

Con il successivo D.M. interno 19 giugno 2024, che ha modificato il precedente D.M. 8 febbraio 2024, è stata disposta la definitiva rideterminazione dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il riepilogo delle risorse COVID complessive risultanti in eccesso e da restituire, al netto dell’eventuale deficit finale.

Si rammenta, infine, che per garantire l'integrazione dei ristori per gli enti in deficit di risorse, il comma 508 della legge di bilancio 2024 ha disposto l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali che sono risultati in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito ai fini della verifica a consuntivo dal decreto del Ministro dell'interno del 19 giugno 2024. Le risorse del Fondo di cui al comma 508 sono state riparte tra gli enti in deficit con il D.M. Interno 23 luglio 2024.


 

Articolo 9-quater
(Criteri di riparto del versamento alle regioni e alle province autonome delle quote di ripiano per i casi di superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti)

 

 

L’articolo 9-quater – inserito in sede referente – modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all’eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, disciplina di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni; la novella concerne i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome del versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle quote di ripiano a loro carico (cosiddetto pay back) (per i casi suddetti di superamento del limite della spesa pubblica farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti). La novella limita alla metà della quota complessiva di ripiano a carico delle aziende l’applicazione del criterio – attualmente vigente in via esclusiva – dell’attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla relativa popolazione residente (criterio del pro capite) e prevede, per l’altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all’importo eccedente il suddetto limite di spesa accertato per il rispettivo ente territoriale; resta fermo che la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche è pari al cinquanta per cento dell’importo complessivo eccedente il limite di spesa e che l’altra metà dell’eccedenza è a carico delle regioni e province autonome in cui si sia verificato il superamento (in proporzione alle medesime eccedenze); la novella stabilisce altresì che i summenzionati nuovi criteri di riparto dei versamenti in favore delle regioni e delle province autonome non possono in ogni caso determinare, per il singolo ente territoriale, l’attribuzione di una quota di risorse superiore al settanta per cento del complessivo importo eccedente, accertato per l’ente territoriale, o inferiore al trenta per cento del medesimo importo. Si demanda a un decreto ministeriale l’attuazione della presente novella.

 

Più in particolare, il decreto ministeriale summenzionato deve definire – in base ai criteri sopra esposti – i termini, le condizioni e le modalità per il riparto dei versamenti in favore delle regioni e delle province autonome. Il decreto è emanato – entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge – dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il limite di spesa per gli acquisti diretti in esame è pari, in percentuale del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard e al netto degli acquisti diretti relativi ai gas medicinali, a 8,5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024[62]; per i gas medicinali si applica un limite separato, pari a 0,2 punti (in rapporto alla medesima base di calcolo); il computo concerne gli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H[63], con esclusione delle fattispecie specifiche previste dai commi 577, 578 e 584 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 581 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, qualora le aziende farmaceutiche non effettuino i versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, i debiti delle singole regioni e province autonome per gli acquisti diretti in oggetto – ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale (o della provincia autonoma) – nei confronti delle aziende inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento.

Riguardo ai criteri e alle modalità di determinazione della quota di ripiano a carico di ciascuna azienda farmaceutica, cfr. in particolare i commi 578 e 583 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni[64].


 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10, comma 01
(Incremento del ‘due per mille’ ai partiti politici)

 

 

L’articolo 10, comma 01, introdotto al Senato, incrementa di 4.691.000 euro per l’anno 2024 il limite di spesa per l’erogazione ai partiti politici della quota del ‘due per mille’ loro destinata dai contribuenti a valere sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (rendendolo così pari a circa 29,8 milioni). Tale disposizione recepisce la condizione espressa dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

La disposizione, introdotta in sede referente, incrementa di 4.691.000 euro per l’anno 2024 il limite di spesa – attualmente pari a 25,1 milioni – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze quale Fondo finalizzato all’erogazione ai partiti politici della quota del ‘due per mille’ dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti possono loro destinare (a condizione che i partiti siano iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti politici).

La copertura finanziaria è assicurata attingendo alle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (secondo la previsione posta dall’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000).

 

La disposizione dunque agisce entro l’ordito normativo del decreto-legge n. 149 del 2013, il cui titolo già scandisce i contenuti della nuova disciplina così posta: “abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

Tale nuova normativa ha superato il sistema di contribuzione pubblica diretta ed ha disciplinato le forme di contribuzione alternative, potenziando un istituto già previsto dall’ordinamento (la detrazione fiscale dei finanziamenti privati) e recuperando (seppur con alcune non marginali varianti) un meccanismo (quello del ‘due per mille’) previsto per un breve periodo (quale ‘quattro per mille’) dalla legge n. 2 del 1997 (ma soppresso dalla legge n. 157 del 1999).

  Al contempo, la nuova disciplina del 2013 ha istituito un registro dei partiti politici, il quale non è obbligatorio per i partiti e movimenti politici, tuttavia è condizione necessaria perché essi accedano alle erogazioni liberali e al ‘due per mille’. Il passaggio ad un sistema di finanziamento incentrato sulla contribuzione volontaria e indiretta fa leva infatti, oltre che sulla fissazione di requisiti di base di democraticità dello statuto, su strumenti e procedure di controllo e di pubblicità, che trovano il loro snodo nell'iscrizione al registro e nei controlli condotti da parte di una Commissione di garanzia.

La disciplina del ‘due per mille’, si ricorda, è recata dall’articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, secondo cui ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico.  Le destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, trasmesso all'Agenzia delle entrate. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il ‘due per mille’.

Per essere destinatario di questa contribuzione, il partito deve essere iscritto nel registro dei partiti – più esattamente, nella seconda sezione di tale registro (secondo l’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 149).

Possono richiedere l’iscrizione a questa seconda sezione del registro (prevede l’articolo 10 del decreto-legge n. 149) i partiti che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Così come possono essere ammessi, a richiesta, al ‘due per mille’ (come alle erogazioni liberali) i partiti cui  dichiari di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; o che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (sempre che si tratti di partiti che risultino iscritti nel registro dei partiti politici prima della data di deposito del contrassegno).

 

 


 

Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF (fonte: Agenzia delle entrate). Dichiarazioni 2023 - redditi 2022

Partiti politici

Scelte valide

% scelte sul numero contribuenti

% sul totale scelte

Totale 2‰  spettante

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista

39.560

0,10

2,27

519.700

Azione

39.349

0,09

2,26

1.039.313

Centro Democratico

9.118

0,02

0,52

114.696

Coraggio Italia

2.170

0,01

0,12

19.700

Democrazia Solidale - DemoS

3.242

0,01

0,19

42.762

Europa Verde-Verdi

80.188

0,19

4,60

869.008

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

347.978

0,84

19,94

4.807.551

Italia al Centro

1.338

0,00

0,08

13.090

Italia dei Valori

3.553

0,01

0,20

46.940

Italia Viva

57.573

0,14

3,30

1.135.044

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

38.300

0,09

2,19

439.151

Lega per Salvini Premier

91.716

0,22

5,26

1.106.828

Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE

5.178

0,01

0,30

51.238

Movimento Cinque Stelle

174.487

0,42

10,00

1.853.949

Movimento politico Forza Italia

34.689

0,08

1,99

618.377

Noi con l'Italia

6.926

0,02

0,40

74.127

Partito Autonomista Trentino Tirolese

4.489

0,01

0,26

45.439

Partito Democratico

531.336

1,28

30,45

8.118.192

Partito Socialista Italiano

16.873

0,04

0,97

178.422

Piu' Europa

54.393

0,13

3,12

717.111

Possibile

23.634

0,06

1,35

246.874

Radicali Italiani

23.650

0,06

1,36

348.490

Sinistra Italiana

72.123

0,17

4,13

816.244

Stella Alpina

4.665

0,01

0,27

44.444

Sud chiama Nord

38.638

0,09

2,21

204.532

Sudtiroler Volkspartei

19.194

0,05

1,10

375.565

UDC - Unione di centro

2.216

0,01

0,13

32.164

Unione Sudamericana Emigrati Italiani

12.911

0,03

0,74

114.773

Union Valdotaine

5.426

0,01

0,31

64.444

TOTALE

1.744.913

4,20

100,00

24.058.168

Per memoria: Totale contribuenti (1)

41.497.318

 

 

 

Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.

Importi in euro

(1) Dato provvisorio riferito all'anno di imposta 2021


Articolo 10, comma 1
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 10, come modificato in sede referente, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a:

?         1.936.409.720 euro per l’anno 2024,

?         90 milioni di euro per l’anno 2025,

?         30 milioni di euro per l’anno 2026,

?         50 milioni di euro per l’anno 2027 e

?         10 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Il medesimo comma indica quindi le fonti di copertura finanziaria, stabilendo che si provvede:

a)      quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell’importo di cui all’alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

 

si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto-legge.

L’Assegno di inclusione (AdI) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal decreto-legge n. 48 del 2023 quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Le modalità attuative di tale misura sono state definite con DM del 13 dicembre 2023. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì demandata la definizione di un Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell'AdI, adottato con DM 28 settembre 2023, n. 121. Per maggiori dettagli, si rinvia alla corrispondente pagina internet della documentazione della Camera dei deputati.

 

b)     Quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

 

si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa, stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Tali risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

 

c)      Quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

d)     quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019;

 

si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta a concedere una garanzia ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.

 

e)      Quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 10 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell’anticipo di pensionamento di talune categorie di lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 203, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016);

f)      quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4 (pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – si veda la relativa scheda);

g)     quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h)     quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);

 

Poiché il menzionato comma 601 fa riferimento sia al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», sia al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», si valuti l’opportunità di specificare quale dei due viene ridotto.

 

i)       quanto a euro 1.526.909.720 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell’allegato 2 del presente decreto (si veda la tabella riportata di seguito).

i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005);

i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023);

i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo l, comma 334, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), e successivi rifinanziamenti;

i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all’erario.


 

Articolo 10-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

L’articolo stabilisce quindi che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)[65]. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[66].

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che, "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti", le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, le disposizioni che novellano l'articolo 117 della Costituzione rafforzando

 

le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Tale disposizione è così suscettibile di attribuire agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere, ad esempio, a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Articolo 11
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 20 ottobre 2024.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]    “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

[2]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

[3]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

[4]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

[5]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

[6]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

[7]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.

[8]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”.

[9]     “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”.

[10]   Consultabile sul sito web istituzionale della Presidenza della Repubblica, alla pagina https://www.quirinale.it/elementi/59260.

[11]     Si ricorda che, in base ai commi da 199 a 205 della legge n. 232 del 2016, la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232. Tale articolo 1, comma 199, fa riferimento a coloro che:

a)  sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b)  assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;114

c)  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d)  sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 115 116.117

[12]   Tale comma 186 prevede che il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026

[13]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

[14]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[15]   Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

[16]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

[17]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[18]   Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[19]   v. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale.

[20]   La deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

[21]   Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.

[22]   Dall’art. 26, comma 1, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).

[23]   In base agli ultimi aggiornamenti dal sito del Ministero della salute (novembre 2021) risultano ancora sottoposte alla disciplina dei piani di rientro 7 Regioni: Abruzzo, Calabria , Campania , Lazio , Molise, Puglia , Sicilia .

[24]   La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

[25]   La Relazione, in particolare, riferisce degli esiti delle istruttorie condotte riguardo all’indagine III.5/2021 “Riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, allo screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza epidemiologia da Covid-19” e all’indagine, successivamente programmata, III.5/2022 “Disposizioni in materia di liste di attesa Covid”, aventi l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dell’azione amministrativa del Ministero della salute e di verificare l’attuazione delle disposizioni normative volte a dare continuità all’azione di recupero delle liste di attesa per prestazioni non rese a seguito dell’emergenza pandemica.

[26]   Pag. 19.

[27]   Le risorse incrementali disposte dal decreto-legge 18/2020, venivano finalizzate a: - remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (250 milioni di euro); - reclutare i medici in formazione specialistica ed il personale medico e sanitario (660 milioni di euro); - incrementare il monte ore della specialistica (6 milioni di euro); - potenziare le reti di assistenza, attraverso la stipula di contratti con strutture private per l'acquisto di prestazioni (240 milioni di euro); - utilizzare il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie private, accreditate e non (160 milioni di euro); - finanziare talune attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (104 milioni di euro).

[28]   Tali risorse aggiuntive erano destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – per una quota riservata di 80 milioni di euro - quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

[29]   Con accesso di tutte le Regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che prevedevano per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

[30]   La disposizione citata prevede che il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di € 60,00 mensili lordi per 13 mensilità.

[31]   Si tratta dei seguenti interventi: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

[32]   L'A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) è un registro istituito per censire e identificare in modo univoco tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori operanti in Italia. La sua finalità principale è garantire maggiore trasparenza e controllo nei processi di affidamento di appalti pubblici e contratti. L'obbligo di iscrizione e qualificazione presso l'A.U.S.A. è previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023); infatti ogni stazione appaltante deve essere registrata all'A.U.S.A. per ottenere un codice identificativo univoco, necessario per operare legalmente nell'ambito degli appalti pubblici. L’A.U.S.A. è gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha il compito di vigilare sull'integrità e sull'efficienza delle procedure di appalto pubblico. Quindi, le funzioni principali dell’A.U.S.A. sono:

a)       Censimento delle stazioni appaltanti: ogni ente o soggetto che svolge il ruolo di stazione appaltante deve essere registrato all'A.U.S.A. per ottenere un codice univoco identificativo.

b)      Gestione della trasparenza: l'anagrafe permette di monitorare l'attività degli enti e prevenire fenomeni di inefficienza o corruzione.

c)       Supporto al sistema di qualificazione: l'iscrizione all'A.U.S.A. è una condizione necessaria per accedere al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che valuta la loro capacità tecnica ed economica.

[33]   Tali impianti sono: 1) Biathlon; 2) Bob e slittino; 3) Curling; 4) Hockey (gare); 5) Hockey (gare); 6) Hockey (gare); 7) Hockey (gare/allenamento); 8) Hockey (allenamento); 9) Pattinaggio artistico - Short track; 10) Pattinaggio veloce; 11) Salto e combinata; 12) Sci alpino, snow, free style; 13) Sci di fondo; 14) Opere urbanizzazione.

[34]   Riguardo alla categoria del convivente di fatto, cfr. l’articolo 1, commi 36 e 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76 (nonché la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024).

[35]   La successiva lettera d) reca una novella di esclusiva natura formale.

[36]   Cfr. i richiamati articolo 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni, articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

[37]   Riguardo alla suddetta unità e alle relative pertinenze, cfr. il richiamato articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[38]   Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un coniuge o un figlio può essere considerato fiscalmente a carico qualora il reddito del medesimo non sia superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

[39]   Il riferimento alla fattispecie dell’affiliazione è stato formalmente posto (a livello legislativo) dalla novella di cui alla lettera a) del presente articolo 7-ter, comma 1, ma è già contemplato nella citata circolare n. 19/E.

[40]   Come accennato, nella disciplina previgente, il lavoratore, al fine del beneficio in esame, doveva avere fiscalmente a carico anche il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato –; era tuttavia già sufficiente che il lavoratore avesse fiscalmente a carico soltanto il figlio (rientrante nella suddetta definizione) qualora l’altro genitore mancasse o non avesse riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non fosse coniugato o, se coniugato, si fosse successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio fosse adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non fosse coniugato o, se coniugato, si fosse successivamente legalmente ed effettivamente separato.

      Il requisito sopra menzionato relativo al coniuge fiscalmente a carico si intendeva rispettato – ferma restando la condizione che il lavoratore avesse altresì almeno un figlio a carico – anche nei casi in cui il soggetto fiscalmente a carico fosse invece costituito da una delle due parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in base alla norma generale di equiparazione di cui all’articolo 1, comma 20, della L. 20 maggio 2016, n. 76, e alla conseguente applicazione a tali soggetti, già riconosciuta, della disciplina sui coniugi fiscalmente a carico (cfr., a conferma di tale equiparazione anche al fine specifico in oggetto, la citata circolare n. 19/E).

[41]   Non si tiene conto degli eventuali redditi derivanti da pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati (redditi di cui al richiamato articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi).

[42]   Detrazione di cui al richiamato articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni.

[43]   Riguardo alla categoria del convivente di fatto, cfr. supra, in nota.

[44]   Cfr. supra, anche in nota.

[45]   Il riferimento all’anno di imposta 2024 è compatibile con la tempistica dell’erogazione, in virtù delle fasi, successive alla medesima erogazione, di verifica ed eventuale recupero in sede di conguaglio fiscale e di eventuale rideterminazione o riconoscimento dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. infra in merito a tali fasi).

[46]   Riguardo alla tipologia del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle entrate ha rilevato cha a nulla rileva “[…] la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato)” (cfr. a pag. 5 della citata circolare n. 19/E).

[47]   L’indennità è dunque esclusa anche dalla base imponibile della contribuzione di previdenza sociale, ai sensi della relativa norma generale di rinvio (di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni) al regime fiscale.

[48]   Il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto è posto dalla novella di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo 7-ter, in correlazione con la preclusione stabilita dalla novella di cui alla precedente lettera b).

[49]   Riguardo all’ipotesi in cui la domanda del dipendente sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 167, cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024.

[50]   La tredicesima può peraltro anche essere inclusa (naturalmente per quote) nelle singole mensilità di retribuzione (cosiddetto patto di conglobamento).

[51]   In base alla disciplina sulla compensazione di cui al richiamato articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

[52]   L’articolo 21 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dispone la piena e diretta esecuzione della suddetta decisione.

      La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 167 osserva che i risparmi suddetti sussistono a seguito delle minori esigenze connesse all’andamento del bilancio dell’Unione europea (la relazione tecnica è reperibile nell’A.S. n. 1297).

[53]   Quest’ultimo reca “disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

[54]   Per la copertura finanziaria del suddetto importo di 100,3 milioni, cfr. il comma 6 del medesimo articolo 2-bis.

[55]   Per quanto riguarda il demanio e il patrimonio delle Regioni si vedano l’articolo 119, quarto comma, della Costituzione; gli articoli 66, 67 e 68 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; gli articoli 32 e seguenti del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, Statuto della Regione siciliana; l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l'articolo 55 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Per il demanio e il patrimonio di province e comuni si vedano gli articoli 824, 825 e 826 del codice civile, nonché il predetto quarto comma dell’articolo 119 della Costituzione (nel quale è inserito anche il riferimento alle città metropolitane).

[56]   Per la ricostruzione del vigente quadro normativo, anche in una prospettiva costituzionalmente orientata, si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. civ., Sez. Unite, n. 3811 del 2011 e Cass. n. 28792 del 2023. Si vedano altresì gli articoli 942, 945, 946 e 947, nonché l’articolo 1145, del codice civile.

[57]   Si rammenta che l’articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (con le modificazioni stabilite dal medesimo articolo 103). Il successivo articolo 104 stabilisce poi che le norme del titolo VI dello Statuto (in materia di finanza della regione e delle province) e quelle dell'articolo 13 (in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. Analogamente le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

[58]   Anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024; nello stesso senso si vedano altresì si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023). In proposito si segnala che il terzo comma dell’articolo 108 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha previsto che siano sempre le norme di attuazione a determinare i beni precedentemente rientranti nel demanio e nel patrimonio indisponibile dello Stato o della regione che sono attribuiti alle province di Trento e Bolzano.

[59]   Il secondo comma del citato articolo 107 stabilisce che in seno alla commissione di cui al primo comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

[60]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it

[61]   Il termine è stato prorogato al 31 luglio 2023 per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dal D.L. 1° giugno 2023, n. 61 (articolo 20, comma 2).

[62]   Cfr. l’articolo 1, comma 223, della L. 30 dicembre 2023, n. 213. Il limite relativo all’anno 2023 era pari a 8,15 punti (cfr. l’articolo 1, comma 281, della L. 30 dicembre 2021, n. 234).

[63]   Si ricorda che la classe A concerne i medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, mentre la classe H concerne i medicinali la cui somministrazione, oltre ad essere a carico del Servizio sanitario nazionale, è riservata alle strutture ospedaliere o è subordinata ad altre particolari condizioni.

[64]   Resta fermo – ai sensi del comma 580 del citato articolo 1 della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni (comma oggetto ora della novella parziale di cui al presente articolo) – che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome.

[65]   In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023. Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

[66]   Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 20115 e n. 77 del 2015.